NOTIZIEBonus Librerie Under 35: Domande Prorogate al 13 Ottobre 2026Nuova proroga per il bonus librerie under 35: il Ministero della Cultura ha spostato al 13 ottobre 2026 il termine per presentare la domanda di partecipazione al bando che sostiene l’apertura di nuove librerie da parte dei giovani. La decisione è arrivata con il Decreto Direttoriale Generale (DDG) n. 792 del 13 agosto 2026, che ha concesso più tempo a chi vuole trasformare la passione per i libri in un’attività imprenditoriale. Il contributo, non a caso soprannominato bonus librai under 35, può arrivare fino a 24.000 euro per ogni progetto ammesso.Indice dei contenutiCos’è il bonus librerie under 35La proroga del bonus librerie under 35 al 13 ottobre 2026Chi può richiedere il bonus librerie under 35: i requisitiCome fare domanda per il bonus librerie under 35Altre agevolazioni per famiglie e giovani nel 2026Domande frequenti sul bonus librerie under 35Cos’è il bonus librerie under 35Il bonus librerie under 35 è un bando promosso dal Ministero della Cultura, gestito dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (DGBIC), con l’obiettivo di favorire la nascita e il consolidamento di librerie indipendenti gestite da giovani imprenditori. La misura mette a disposizione una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, destinata a finanziare l’avvio di nuove attività di vendita di libri sul territorio nazionale.L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che le librerie di quartiere, soprattutto nei piccoli centri, svolgono un ruolo culturale e sociale importante, ma faticano a reggere la concorrenza della grande distribuzione e dell’e-commerce. Per questo il bonus librerie under 35 premia chi sceglie di investire in questo settore in giovane età, offrendo un sostegno economico concreto alle spese di avviamento. La proroga del bonus librerie under 35 al 13 ottobre 2026La finestra per presentare domanda era originariamente aperta dalle ore 15:00 del 15 giugno 2026, con una prima scadenza fissata a settembre. Con il DDG n. 792 del 13 agosto 2026, il Ministero della Cultura ha deciso di prorogare i termini fino alle ore 15:00 del 13 ottobre 2026, dando così più tempo ai giovani interessati a completare la documentazione richiesta.Questa non è una novità isolata: i bandi legati al mondo della cultura e dell’editoria vengono spesso prorogati per garantire la massima partecipazione, soprattutto quando la modulistica richiede tempo per essere predisposta correttamente. Chi non ha ancora presentato domanda per il bonus librerie under 35 ha quindi ancora qualche settimana a disposizione, ma è consigliabile non ridursi agli ultimi giorni utili. Chi può richiedere il bonus librerie under 35: i requisitiIl bando è riservato ai giovani fino a 35 anni e che intendono aprire una nuova libreria, oppure consolidare un’attività avviata da poco. Tra i requisiti principali richiesti dal bando figurano:Età anagrafica: il titolare o il legale rappresentante dell’impresa non deve superare i 35 anniIscrizione al Registro delle Imprese, secondo i criteri di ammissione previsti dal bandoApertura di una nuova libreria sul territorio nazionale, oppure consolidamento di un’attività già avviata nei tempi indicati dal bandoRispetto delle finestre temporali previste per l’avvio dell’attività, differenziate a seconda della tipologia di comune e della data di aperturaLa dotazione finanziaria complessiva del bonus librerie under 35 è suddivisa in due quote: una parte è riservata a iniziative avviate in determinati comuni a partire da fine 2023, l’altra è destinata alle librerie aperte più di recente o ancora da avviare. Questa suddivisione serve a garantire una distribuzione più equa delle risorse su tutto il territorio nazionale. Come fare domanda per il bonus librerie under 35La domanda per il bonus librerie under 35 va presentata esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo dedicato del Ministero della Cultura, utilizzando in modo obbligatorio la modulistica ufficiale pubblicata sul sito dell’amministrazione. Non sono ammesse altre modalità di invio, come l’email ordinaria o la consegna a mano.Prima di inviare la documentazione è fondamentale verificare con attenzione ogni allegato richiesto: eventuali errori formali, moduli incompleti o mancanza di firme possono infatti compromettere l’ammissibilità della domanda. Considerato che si tratta di un bando pubblico con risorse limitate, la corretta predisposizione della pratica fa spesso la differenza tra un progetto ammesso e uno escluso dal finanziamento. Altre agevolazioni per famiglie e giovani nel 2026Il bonus librerie under 35 non è l’unica misura pensata per sostenere giovani e famiglie nel corso del 2026. Ad esempio, per le famiglie con un reddito più contenuto è attivo il bonus ISEE sotto i 30.000 euro, che comprende agevolazioni su trasporti, mensa scolastica e libri di testo. Chi invece sta ristrutturando casa può valutare il bonus mobili 2026, con l’elenco completo dei beni che rientrano nell’agevolazione, oppure approfondire requisiti e modalità per ottenere la detrazione legata all’acquisto di arredi ed elettrodomestici. Domande frequenti sul bonus librerie under 35Cos’è il bonus librerie under 35?È un bando del Ministero della Cultura che finanzia l’apertura o il consolidamento di librerie gestite da giovani fino a 35 anni, con un contributo che può arrivare fino a 24.000 euro.Qual è la nuova scadenza per presentare la domanda?Il termine, inizialmente fissato a settembre 2026, è stato prorogato alle ore 15:00 del 13 ottobre 2026 con il DDG n. 792 del 13 agosto 2026.Chi può partecipare al bando librerie under 35?Possono partecipare i giovani fino a 35 anni che intendono aprire una nuova libreria sul territorio nazionale o consolidare un’attività avviata di recente, nel rispetto dei requisiti di iscrizione al Registro delle Imprese previsti dal bando.Come si presenta la domanda?La domanda va inviata esclusivamente via PEC, utilizzando la modulistica ufficiale disponibile sul sito del Ministero della Cultura.Il bando resta dunque aperto ancora per alcune settimane, con la nuova scadenza fissata al 13 ottobre 2026. Per i giovani interessati ad aprire una libreria si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, considerata la dotazione limitata di risorse messe a disposizione dal Ministero della Cultura.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 12:00:002026-09-05 08:51:48Bonus Librerie Under 35: Domande Prorogate al 13 Ottobre 2026
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariSanitario Dipendente con Partita IVA 2027: Autorizzazione, Intramoenia o Extramoenia e Limiti del ForfettarioEssere un sanitario dipendente con partita IVA nel 2027 è una scelta sempre più frequente: medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti e tecnici sanitari affiancano al proprio contratto con il SSN o con una struttura privata un’attività libero-professionale autonoma. È una possibilità concreta e del tutto legittima, ma va costruita nell’ordine giusto, perché tocca tre piani diversi che spesso vengono confusi tra loro.Il primo piano è quello autorizzativo: il datore di lavoro deve dare il via libera. Il secondo è quello organizzativo, cioè la scelta tra intramoenia ed extramoenia. Il terzo, il più insidioso, è quello fiscale: il regime forfettario prevede due cause ostative pensate proprio per chi ha anche un lavoro subordinato, e chi le ignora rischia di perdere l’agevolazione a posteriori.In questa guida vediamo, con parole semplici ed esempi pratici, tutto quello che un sanitario dipendente con partita IVA deve sapere prima di iniziare: autorizzazione, differenza tra intramoenia ed extramoenia, limite dei 35.000 euro, fatturazione prevalente verso il datore di lavoro e cosa accade se il forfettario decade.Indice dei contenutiSanitario Dipendente con Partita IVA: Come Funziona nel 2027Autorizzazione del Datore di Lavoro: il Primo Passo ObbligatorioIntramoenia o Extramoenia: le Differenze per il Sanitario con Partita IVARegime Forfettario e Lavoro Dipendente: il Limite dei 35.000 EuroFatturazione Prevalente verso il Datore di Lavoro: la Causa Ostativa d-bisCosa Succede se il Sanitario Dipendente Perde il ForfettarioContributi Previdenziali: Quale Cassa per il Sanitario Dipendente con Partita IVAConsigli Pratici per il Sanitario Dipendente che Apre la Partita IVADomande Frequenti sul Sanitario Dipendente con Partita IVAAssistenza del CAF per il Sanitario Dipendente con Partita IVASanitario Dipendente con Partita IVA: Come Funziona nel 2027La legge italiana non vieta al sanitario dipendente di aprire una partita IVA. Nessuna norma impedisce a un infermiere assunto in ospedale, a un fisioterapista dipendente di una RSA o a un medico del Servizio Sanitario Nazionale di svolgere attività professionale autonoma fuori dall’orario di servizio. Il punto è un altro: quell’attività deve essere compatibile con il rapporto di lavoro esistente e deve essere preventivamente autorizzata nei casi previsti.Il sanitario dipendente con partita IVA si trova quindi con due redditi distinti che convivono nella stessa dichiarazione: il reddito di lavoro dipendente, già tassato alla fonte dal sostituto d’imposta (cioè il datore che trattiene le imposte in busta paga), e il reddito di lavoro autonomo, prodotto con la libera professione. Sono redditi che seguono regole diverse, ma che si influenzano a vicenda quando si sceglie il regime forfettario.Un chiarimento utile: il regime forfettario è il regime fiscale agevolato che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali con un’unica imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività), calcolata non sull’incasso totale ma su una percentuale forfettaria dei compensi chiamata coefficiente di redditività. Per le professioni sanitarie il coefficiente è del 78%: significa che su 100 euro fatturati, 78 sono considerati reddito imponibile e 22 sono riconosciuti forfettariamente come costi.Prima ancora della parte fiscale, però, va sistemata la codifica dell’attività. Ogni professione ha un proprio inquadramento: puoi approfondire nella nostra guida al codice ATECO per le professioni sanitarie, aggiornata alla classificazione ATECO 2025 (ad esempio 86.95.00 per il fisioterapista). Un codice sbagliato in apertura si trascina errori su coefficiente, contributi e obblighi di comunicazione. Autorizzazione del Datore di Lavoro: il Primo Passo ObbligatorioPer il sanitario dipendente pubblico il riferimento è l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il Testo Unico sul pubblico impiego. La regola generale è chiara: il dipendente pubblico non può assumere incarichi retribuiti esterni senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. L’autorizzazione non è una formalità: serve a verificare che l’attività non generi conflitto di interessi e non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.Aprire la partita IVA prima di aver ottenuto il via libera è l’errore più comune e anche il più costoso. Lo svolgimento di incarichi non autorizzati espone a responsabilità disciplinare e all’obbligo di riversare all’amministrazione i compensi percepiti. Per questo il consiglio operativo è sempre lo stesso: prima l’autorizzazione, poi la partita IVA. Tempo pieno, part-time e rapporto di esclusivitàLa posizione cambia sensibilmente a seconda del tipo di contratto. Ecco i tre scenari più frequenti per un sanitario dipendente con partita IVA:Tempo pieno nel pubblico impiego: serve sempre l’autorizzazione preventiva dell’azienda sanitaria o dell’ente, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001.Part-time non superiore al 50%: l’art. 53 c. 6 esclude questi rapporti dal regime autorizzatorio, ma resta l’obbligo di comunicazione all’amministrazione e il divieto di conflitto di interessi.Part-time superiore al 50%: si torna alla regola generale, quindi autorizzazione necessaria, con valutazione discrezionale dell’ente.Un capitolo a parte riguarda la dirigenza medica del SSN, per cui vale il rapporto di esclusività: il medico che ha optato per il rapporto esclusivo può svolgere libera professione solo all’interno della struttura, cioè in intramoenia. Chi ha optato per il rapporto non esclusivo può invece operare anche all’esterno, nei limiti previsti dall’azienda. Approfondimenti specifici nella guida dedicata alla partita IVA del medico e agli obblighi ENPAM.E nel settore privato? Qui non esiste un art. 53, ma contano il patto di non concorrenza e le eventuali clausole di esclusiva presenti nel contratto individuale o nel CCNL applicato. Il dipendente privato è comunque tenuto all’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del Codice Civile: non può svolgere attività in concorrenza con il datore. Prima di aprire la partita IVA, quindi, va letto con attenzione il contratto.Intramoenia o Extramoenia: le Differenze per il Sanitario con Partita IVAI due termini sono di uso quotidiano negli ospedali, ma per molti restano oscuri. La libera professione intramoenia (letteralmente «dentro le mura») è l’attività che il professionista svolge all’interno della struttura di appartenenza, utilizzandone spazi, strumenti e personale, secondo un tariffario stabilito dall’azienda. Il paziente paga la struttura, non il professionista: l’azienda trattiene una quota per i costi e per il fondo di perequazione, poi liquida il compenso al sanitario.Il punto fiscale decisivo è questo: nella maggior parte dei casi il compenso da intramoenia viene erogato dall’azienda sanitaria in busta paga come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con ritenute già applicate. Non è quindi reddito di partita IVA e non richiede l’emissione di fattura da parte del professionista. Come vedremo, questa distinzione pesa moltissimo sul calcolo della soglia dei 35.000 euro.La libera professione extramoenia («fuori dalle mura») è invece l’attività svolta al di fuori della struttura di appartenenza: nello studio proprio, in un poliambulatorio privato, a domicilio del paziente o presso altre strutture convenzionate. Qui il sanitario dipendente con partita IVA agisce come vero libero professionista: emette fattura in proprio, gestisce autonomamente i propri clienti e sceglie il regime fiscale più conveniente.Riassumendo le implicazioni pratiche della scelta:Intramoenia: nessuna partita IVA necessaria nella forma ordinaria, tariffe decise dall’azienda, minor rischio organizzativo, compenso generalmente tassato come reddito assimilato al lavoro dipendente.Extramoenia: serve la partita IVA, libertà di tariffa e di organizzazione, obblighi di fatturazione e contributivi propri, possibilità di accedere al regime forfettario.Intramoenia allargata: attività svolta fuori dalla sede ma per conto dell’azienda, con fatturazione che in alcuni casi transita verso la struttura: è lo scenario che richiede più attenzione sul piano delle cause ostative.Chi opera in extramoenia ed eroga prestazioni sanitarie ai privati deve inoltre gestire correttamente l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Trovi tutti i dettagli, scadenze e casi di opposizione del paziente nella nostra guida al Sistema TS 2027 per i professionisti sanitari. Regime Forfettario e Lavoro Dipendente: il Limite dei 35.000 EuroEccoci al cuore del problema. Il sanitario dipendente con partita IVA che vuole il regime forfettario deve superare due esami, non uno. Il primo riguarda quanto guadagna come dipendente, il secondo riguarda a chi fattura. Basta inciampare in uno dei due per restare fuori dal regime agevolato.La prima causa di esclusione è la cosiddetta lettera d-ter dell’art. 1 comma 57 della L. 190/2014: non può applicare il forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 35.000 euro. La soglia è stata elevata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 12) ed è confermata anche per il periodo d’imposta in corso; eventuali variazioni potranno arrivare solo con una futura legge di bilancio.Attenzione a un dettaglio che sfugge quasi sempre: la verifica si fa sul reddito dell’anno precedente, non su quello in corso. Se nel 2026 hai percepito 38.000 euro di stipendio lordo imponibile, nel 2027 non potrai applicare il forfettario. Se invece scendi sotto i 35.000 euro, potrai rientrarvi dall’anno successivo. Il regime, insomma, si guadagna e si perde anno per anno. L’eccezione: il rapporto di lavoro cessatoLa stessa norma prevede una deroga molto importante: la soglia dei 35.000 euro non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato. Un infermiere che si dimette dall’ospedale a dicembre 2026 dopo aver percepito 40.000 euro di stipendio può quindi aprire la partita IVA in regime forfettario nel 2027, perché il rapporto non è più in essere.La deroga però non vale se, dopo la cessazione, il professionista intraprende un nuovo rapporto di lavoro dipendente ancora in corso a fine anno. Ed è bene ricordare che la pensione è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente: il sanitario in pensione che supera i 35.000 euro di trattamento pensionistico non può accedere al forfettario: la deroga prevista per il rapporto di lavoro cessato non opera quando nello stesso periodo d’imposta si percepisce un trattamento pensionistico (risposta Agenzia delle Entrate n. 311/2023). Un caso da valutare sempre con un professionista.Esempio pratico: il medico con 40.000 euro di stipendioImmaginiamo il dottor Rossi, medico dipendente di un’azienda sanitaria, con un reddito da lavoro dipendente di 40.000 euro nel 2026, comprensivo dei compensi di intramoenia erogati in busta paga. Nel 2027 vuole aprire la partita IVA per consulenze presso un poliambulatorio privato. Il regime forfettario gli è precluso: ha superato la soglia dei 35.000 euro. Potrà comunque aprire la partita IVA, ma in regime ordinario semplificato, con IVA (salvo esenzione per prestazioni sanitarie), scritture contabili e tassazione IRPEF progressiva.Fatturazione Prevalente verso il Datore di Lavoro: la Causa Ostativa d-bisLa seconda trappola è ancora più subdola, perché non dipende da quanto guadagni ma da chi ti paga. L’art. 1 comma 57 lettera d-bis della L. 190/2014 esclude dal forfettario chi realizza compensi prevalentemente nei confronti del proprio datore di lavoro attuale, di chi lo è stato nei due periodi d’imposta precedenti, oppure di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.Cosa significa «prevalentemente»? Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la prevalenza scatta quando più del 50% dei compensi incassati nell’anno proviene dal datore di lavoro o dai soggetti a lui collegati. Non conta l’intenzione, conta il dato numerico: se su 20.000 euro di fatturato annuo 11.000 arrivano dalla struttura in cui sei dipendente, la causa ostativa si è verificata.Questo è un rischio molto concreto per il sanitario dipendente con partita IVA, perché le occasioni professionali arrivano spesso dallo stesso ambiente di lavoro. Ecco gli scenari più a rischio:Turni aggiuntivi in partita IVA presso la stessa ASL o azienda ospedaliera in cui si è dipendenti.Consulenze verso l’ex datore di lavoro nei due anni successivi alle dimissioni volontarie: in caso di pensionamento obbligatorio, invece, l’Agenzia delle Entrate esclude l’operatività della causa ostativa (circolare 9/E/2019).Prestazioni fatturate a società partecipate o collegate alla struttura datrice (cooperative, fondazioni, società di servizi del gruppo).Intramoenia allargata gestita con fatturazione diretta verso l’azienda sanitaria di appartenenza.Facciamo l’esempio più diffuso. Anna è infermiera dipendente di un’ASL e apre la partita IVA per coprire turni aggiuntivi. Se i turni li svolge per la stessa ASL che la stipendia, e questi turni rappresentano oltre la metà del suo fatturato, la causa ostativa d-bis le fa perdere il forfettario. Se invece diversifica lavorando per RSA, cooperative indipendenti e assistenza domiciliare privata, il problema non si pone. Trovi il quadro completo degli adempimenti nella guida sulla partita IVA per l’infermiere libero professionista.Un aspetto tecnico spesso frainteso: la verifica della prevalenza si fa a fine anno, sull’esercizio concluso. Se la causa ostativa si realizza nel 2027, l’uscita dal regime forfettario avviene dal 2028. La programmazione, quindi, è tutto: monitorare mese per mese la composizione del fatturato consente di correggere la rotta prima che sia troppo tardi. Cosa Succede se il Sanitario Dipendente Perde il ForfettarioPerdere il regime forfettario non significa chiudere la partita IVA: significa passare al regime ordinario, di norma nella forma della contabilità semplificata. Cambia però tutto l’impianto degli adempimenti e, quasi sempre, aumenta il carico di lavoro amministrativo.Le principali differenze per il sanitario dipendente con partita IVA che esce dal forfettario sono queste:Tassazione IRPEF progressiva per scaglioni al posto dell’imposta sostitutiva del 15% o 5%: il reddito autonomo si somma a quello da lavoro dipendente e sconta l’aliquota marginale, spesso molto più alta.Costi deducibili analiticamente: non più il coefficiente forfettario del 78%, ma la deduzione delle spese effettivamente sostenute e documentate.Gestione IVA: la maggior parte delle prestazioni sanitarie alla persona resta esente IVA ex art. 10 DPR 633/72, ma consulenze, docenze, perizie e prestazioni non sanitarie diventano imponibili al 22%, con liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.Ritenuta d’acconto del 20% applicata dai committenti che agiscono come sostituti d’imposta, con conseguente gestione degli acconti e delle Certificazioni Uniche.Registri contabili e adempimenti più articolati, con costi di gestione superiori.Il passaggio, va detto, non è sempre uno svantaggio assoluto: chi ha molti costi reali (affitto studio, attrezzature, collaboratori) può trovare nel regime ordinario una convenienza superiore, perché deduce le spese effettive. È esattamente il tipo di valutazione che va fatta con una simulazione numerica personalizzata, non a intuito.Contributi Previdenziali: Quale Cassa per il Sanitario Dipendente con Partita IVAAprire la partita IVA significa anche scegliere il corretto inquadramento previdenziale, e qui gli errori sono frequentissimi. La regola è semplice: la cassa dipende dalla professione esercitata, non dall’albo di appartenenza generico né dal fatto di essere già dipendente. Questa è la mappa corretta:ENPAM: medici chirurghi e odontoiatri.ENPAPI: esclusivamente infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari.ENPAP: psicologi e psicoterapeuti.ENPAV: medici veterinari. ENPAB: biologi. ENPAF: farmacisti.Gestione Separata INPS: fisioterapisti, logopedisti, podologi, tecnici di radiologia (TSRM), osteopati e tutte le professioni sanitarie prive di cassa autonoma, ai sensi dell’art. 2 c. 26 della L. 335/1995.Sfatiamo subito un equivoco molto diffuso: il fisioterapista non è e non è mai stato iscritto a ENPAPI. ENPAPI è un ente a perimetro chiuso, riservato al solo comparto infermieristico, e la Legge 3/2018 ha riordinato gli albi professionali senza estenderne la copertura previdenziale. Il fisioterapista libero professionista versa quindi alla Gestione Separata INPS, con aliquota 26,07% per il 2026 (25% IVS + 0,72% prestazioni assistenziali + 0,35% ISCRO), come stabilito dalla Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026.Ed è proprio qui che il sanitario dipendente con partita IVA ottiene un vantaggio concreto: chi è già coperto da un’altra tutela pensionistica obbligatoria — come accade a chi versa contributi da lavoro dipendente — o chi è titolare di pensione, applica l’aliquota ridotta del 24% anziché il 26,07%. Un risparmio contributivo non banale, che va però comunicato correttamente in fase di iscrizione. Per gli aspetti operativi di fatturazione trovi utile anche la guida su fatturazione e Sistema TS per fisioterapisti e psicologi. Consigli Pratici per il Sanitario Dipendente che Apre la Partita IVAMettiamo ora in fila le mosse giuste, nell’ordine corretto. Il sanitario dipendente con partita IVA che parte con il piede giusto evita quasi tutti i problemi che abbiamo descritto, perché la maggior parte delle criticità nasce da decisioni prese senza una verifica preliminare.Verifica il contratto e chiedi l’autorizzazione prima di ogni altro passo: senza il via libera del datore, tutto il resto è inutile e potenzialmente sanzionabile.Controlla il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente sulla Certificazione Unica: se supera i 35.000 euro, il forfettario non è accessibile.Progetta il portafoglio clienti in ottica extramoenia: cerca committenti indipendenti dal tuo datore per non superare mai il 50% di fatturato verso di lui.Scegli il codice ATECO corretto e il giusto inquadramento previdenziale fin dall’apertura.Monitora il fatturato trimestralmente, così da accorgerti per tempo se la composizione dei compensi si sta sbilanciando.Fatti fare una simulazione comparativa tra forfettario e ordinario prima di decidere: sulla carta il 15% sembra sempre conveniente, ma con costi elevati non è detto.Un errore che vediamo spesso è quello di ragionare solo sull’imposta e dimenticare i contributi previdenziali, che per un libero professionista rappresentano una voce di costo rilevante quanto le tasse. Un altro è sottovalutare l’effetto somma: nel regime ordinario il reddito autonomo si aggiunge a quello da dipendente e viene tassato all’aliquota marginale più alta, mentre nel forfettario resta separato e sconta la sola imposta sostitutiva.Se hai dubbi sulla tua posizione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari con doppia posizione lavorativa, sia in ufficio in Viale Tullio 13 sia online in tutta Italia, con una consulenza dedicata e un preventivo personalizzato sulla base della tua situazione reale.Domande Frequenti sul Sanitario Dipendente con Partita IVA Un infermiere dipendente ASL può avere la partita IVA?Sì. L’infermiere dipendente di un’ASL può aprire la partita IVA per l’attività libero-professionale, ma deve prima ottenere l’autorizzazione dell’azienda ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001, salvo il caso di part-time non superiore al 50%. Sul piano previdenziale l’iscrizione è a ENPAPI. Attenzione a non fatturare in prevalenza alla stessa ASL, per non incorrere nella causa ostativa d-bis.Cosa significa fatturazione prevalente verso il datore di lavoro?Significa che oltre il 50% dei compensi incassati nell’anno proviene dal datore di lavoro attuale, da chi lo è stato nei due periodi d’imposta precedenti o da soggetti a lui riconducibili. In questo caso scatta la causa ostativa prevista dall’art. 1 c. 57 lett. d-bis L. 190/2014 e il regime forfettario decade a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica.Il limite di 35.000 euro vale anche per i pensionati?Sì, perché la pensione è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e come tale rientra nel computo della soglia dei 35.000 euro. Esistono però situazioni particolari legate alla cessazione del rapporto di lavoro che vanno esaminate caso per caso: prima di aprire la partita IVA è indispensabile una verifica puntuale della propria posizione reddituale.L’intramoenia rientra nel calcolo dei 35.000 euro?Quando i compensi da intramoenia sono erogati dall’azienda sanitaria in busta paga come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sì: concorrono al raggiungimento della soglia dei 35.000 euro. È un punto decisivo, perché molti medici superano il limite proprio sommando stipendio e attività intramuraria, senza rendersene conto fino al momento della dichiarazione.Un fisioterapista dipendente deve iscriversi a ENPAPI?No. ENPAPI è riservata a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS (art. 2 c. 26 L. 335/1995). Se è già coperto da contribuzione da lavoro dipendente applica l’aliquota ridotta del 24% invece del 26,07%. Il codice ATECO corretto è il 86.95.00.Cosa rischia il sanitario dipendente che apre la partita IVA senza autorizzazione?Nel pubblico impiego il rischio è duplice: responsabilità disciplinare e obbligo di riversare all’amministrazione i compensi percepiti per l’incarico non autorizzato. Nel privato, la violazione di clausole di esclusiva o dell’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) può portare a sanzioni disciplinari fino al licenziamento. Per questo l’autorizzazione va sempre richiesta prima di aprire la partita IVA.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza del CAF per il Sanitario Dipendente con Partita IVAEssere un sanitario dipendente con partita IVA nel 2027 è pienamente possibile e spesso molto conveniente, ma richiede tre verifiche fatte nell’ordine giusto: autorizzazione del datore di lavoro, scelta consapevole tra intramoenia ed extramoenia, controllo delle due cause ostative del regime forfettario. Sbagliare uno di questi passaggi può costare la perdita dell’agevolazione fiscale o, peggio, conseguenze disciplinari.Il CAF Centro Fiscale segue da anni medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi e tecnici sanitari nell’apertura e nella gestione della partita IVA: analizziamo la tua Certificazione Unica, simuliamo il confronto tra forfettario e regime ordinario, verifichiamo il rischio di fatturazione prevalente verso il tuo datore e gestiamo apertura, cassa previdenziale, fatturazione elettronica e Sistema TS. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato.Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da sanitario dipendente? Contattaci per fissare un appuntamento: il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online.Chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 11:00:002026-09-27 09:53:14Sanitario Dipendente con Partita IVA 2027: Autorizzazione, Intramoenia o Extramoenia e Limiti del Forfettario
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA Educatore Professionale 2026: Guida Completa (EP Sanitario e Socio-Pedagogico)Aprire la partita IVA come educatore professionale nel 2026 richiede prima di tutto chiarire una distinzione fondamentale: esistono due figure con lo stesso nome ma profili fiscali e previdenziali significativamente diversi. L’Educatore Professionale Sanitario (EP sanitario, riconosciuto dal DM 8 ottobre 1998 nell’area della riabilitazione) e l’Educatore Professionale Socio-Pedagogico (EP socio-pedagogico, istituito dalla L. 205/2017) hanno percorsi di abilitazione distinti, casse previdenziali diverse e, soprattutto, un trattamento IVA completamente differente.In questa guida trovi tutto quello che devi sapere per aprire la partita IVA come educatore professionale, scegliere il regime fiscale corretto e versare i contributi nel modo giusto.Indice dei contenutiEP Sanitario vs EP Socio-Pedagogico: la distinzione che cambia tuttoCodice ATECO per educatore professionaleIVA: la differenza cruciale tra EP sanitario e socio-pedagogicoContributi previdenziali: Gestione Separata INPSRegime forfettario per l’educatore professionaleSistema Tessera Sanitaria: obbligatorio per l’EP sanitarioCome aprire la partita IVA: step praticiLink al cluster: approfondisci con le guide collegateFAQ — Domande frequenti sull’educatore professionale con partita IVAConclusione: scegli la strada giusta fin dall’inizioEP Sanitario vs EP Socio-Pedagogico: la distinzione che cambia tutto Educatore Professionale Sanitario (EP sanitario)L’EP sanitario è una professione sanitaria regolamentata, riconosciuta con il DM 8 ottobre 1998 (Ministero della Sanità) e inserita nell’area della riabilitazione dalla L. 251/2000. Opera all’interno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in strutture ospedaliere, SERT, Servizi di Salute Mentale, comunità terapeutiche. La laurea abilitante è la triennale in Educazione Professionale (classe L/SNT2 — professioni sanitarie della riabilitazione). L’iscrizione all’Ordine TSRM PSTRP (istituito con D.Lgs. 3/2018) è obbligatoria per l’esercizio professionale.Educatore Professionale Socio-Pedagogico (EP socio-pedagogico)L’EP socio-pedagogico, istituito dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), opera nell’ambito sociale ed educativo (non sanitario): scuole, servizi sociali, cooperative, centri diurni. La laurea magistrale in Scienze dell’Educazione (LM-57/LM-50 o triennale L-19) è il percorso tipico. Questa figura non è una professione sanitaria ai sensi della L. 251/2000 e non appartiene all’Ordine TSRM PSTRP.CaratteristicaEP SanitarioEP Socio-PedagogicoNorma istitutivaDM 8/10/1998 + L. 251/2000L. 205/2017Ambito operativoSanitario (riabilitazione, SSN)Sociale, educativoOrdine professionaleTSRM PSTRP (obbligatorio)Non previsto (ordine in iter)IVA prestazioniEsente art. 10 n.18Imponibile (o N4 se in struttura accreditata)ATECO88.99.0988.99.09 (o 85.59.20 se attività formativa)PrevidenzaGS INPSGS INPSCodice ATECO per educatore professionale Il codice ATECO più indicato per l’educatore professionale (sia sanitario che socio-pedagogico) è:88.99.09 — Altre attività di assistenza sociale non residenziale ncaPer l’EP socio-pedagogico che svolge prevalentemente attività formative (corsi, workshop educativi), può essere indicato anche il codice 85.59.20 (Corsi di formazione e scuole di lingue). In caso di dubbio, è preferibile consultare un commercialista o il CAF per la scelta più coerente con l’attività concreta svolta.Il codice ATECO 88.99.09 corrisponde, nel regime forfettario, al coefficiente di redditività del 67% (categoria “altre attività”).Nota: l’EP sanitario che opera in ambito di riabilitazione potrebbe anche ricadere nel codice 86.90.29 (altre attività paramediche), con coefficiente di redditività del 78% (attività professionali sanitarie). La scelta tra 88.99.09 e 86.90.29 deve essere fatta in base all’attività prevalente: se prevale la finalità terapeutica-riabilitativa, 86.90.29 è più coerente; se prevale quella socio-assistenziale, 88.99.09 è la scelta corretta.IVA: la differenza cruciale tra EP sanitario e socio-pedagogico Questa è la distinzione più importante per l’apertura della partita IVA.EP Sanitario: esenzione IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72Le prestazioni dell’EP sanitario, in quanto esercitate da un professionista sanitario abilitato (iscritto all’Ordine TSRM PSTRP) e con finalità terapeutica o riabilitativa, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972. In fattura si indica il codice natura N4 (operazioni esenti).Attenzione — condizione essenziale: l’esenzione si applica solo se la prestazione ha una finalità terapeutica (diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione). Se l’EP sanitario svolge attività prive di finalità terapeutica (es. attività ricreative o formative generiche), queste non godono dell’esenzione.EP Socio-Pedagogico: IVA ordinaria o N4 in casi specificiL’EP socio-pedagogico non è una professione sanitaria ai sensi della L. 251/2000. Le sue prestazioni sono in linea di principio soggette a IVA al 22%. L’esenzione N4 può applicarsi solo in casi molto specifici (es. prestazioni rese nell’ambito di strutture socio-assistenziali accreditate). In caso di dubbio, è indispensabile una consulenza specializzata.Eccezione nel regime forfettario: sia l’EP sanitario che l’EP socio-pedagogico che adottano il regime forfettario non applicano IVA sulle fatture (codice natura N2.2 — non soggette, altri casi). La distinzione IVA è quindi rilevante solo per chi opera in regime ordinario.Contributi previdenziali: Gestione Separata INPSSia l’EP sanitario che l’EP socio-pedagogico, quando esercitano come liberi professionisti, devono iscriversi alla Gestione Separata INPS (non esiste una cassa previdenziale dedicata per queste figure).Le aliquote 2026 della Gestione Separata sono:26,07%: per chi non ha altra copertura previdenziale (es. nessuna pensione, nessun rapporto di lavoro dipendente in parallelo). Include: quota base 25% + maternità/malattia 0,72% + DIS-COLL 0,35%.24%: per chi è già iscritto a un’altra gestione previdenziale (es. lavoro dipendente part-time, pensionato).I contributi si calcolano sul reddito imponibile (compensi netti o, nel forfettario, compensi × coefficiente di redditività) e si versano tramite F24 (codici 1840-1841 per acconti e saldo). Il massimale annuo 2026 è di circa 119.650 euro di reddito imponibile previdenziale.Regime forfettario per l’educatore professionale Il regime forfettario è applicabile all’educatore professionale, sia sanitario che socio-pedagogico, a condizione che i ricavi annui non superino i 85.000 euro e che non ricorrano le altre cause ostative previste dall’art. 1 c. 57 L. 190/2014.Calcolo imposta sostitutiva nel forfettarioNel regime forfettario, l’imponibile fiscale si determina applicando il coefficiente di redditività ai compensi lordi:Con ATECO 88.99.09 (altre attività): coefficiente 67%Con ATECO 86.90.29 (EP sanitario in area riabilitativa): coefficiente 78%Esempio pratico con ATECO 86.90.29 (EP sanitario):Compensi annui: 40.000 euroImponibile forfettario: 40.000 × 78% = 31.200 euroImposta sostitutiva (15%): 31.200 × 15% = 4.680 euroContributi GS INPS (26,07% sull’imponibile): 31.200 × 26,07% = 8.134 euroI contributi GS INPS si deducono dall’imponibile forfettario per il calcolo finaleAliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività (nuova attività senza esercizio simile nei 3 anni precedenti, con previsione di ricavi non superiori a quelli del periodo precedente).Fatturazione nel forfettarioNel regime forfettario, la fattura elettronica (via SDI, obbligatoria dal 2024) non include IVA. Si usa il codice natura N2.2 con la dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA”. Aggiungere anche la dicitura di esenzione dalla ritenuta d’acconto.Sistema Tessera Sanitaria: obbligatorio per l’EP sanitarioL’EP sanitario, in quanto professionista sanitario che eroga prestazioni a persone fisiche, è soggetto all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (DL 78/2010, art. 3 c. 3, e DM 31/07/2015). Deve trasmettere entro il mese successivo: codice fiscale del paziente, data della prestazione, importo, natura della prestazione.Sanzione per mancata trasmissione: 100 euro per ogni prestazione non trasmessa, fino a un massimo di 50.000 euro annui.L’EP socio-pedagogico, non essendo professione sanitaria, non è soggetto all’obbligo di trasmissione al Sistema TS (le sue prestazioni non sono detraibili come spese sanitarie).Per una guida completa sulla trasmissione dati al Sistema TS, consulta il nostro articolo dedicato: Fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria 2026.Come aprire la partita IVA: step praticiVerifica i requisiti: EP sanitario → laurea abilitante in Educazione Professionale (L/SNT2) + iscrizione Ordine TSRM PSTRP. EP socio-pedagogico → laurea in scienze dell’educazione (L-19 o magistrale LM-57/LM-50).Scegli il codice ATECO: 86.90.29 (se prevalentemente riabilitativo/sanitario) oppure 88.99.09 (se prevalentemente socio-assistenziale). In caso di attività miste, scegli il codice dell’attività prevalente per ricavi.Apri la partita IVA: modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite CIVIS o di persona). Indica il regime fiscale scelto (forfettario o ordinario).Iscriviti alla Gestione Separata INPS: online sul sito INPS, sezione “Professionisti e Collaboratori”.Iscriviti all’Ordine TSRM PSTRP (solo EP sanitario): obbligatorio per l’esercizio della professione.Attiva la fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 per tutti i regimi.Attiva il Sistema TS (solo EP sanitario): registrazione sul portale TS del Ministero della Salute.Link al cluster: approfondisci con le guide collegateQuesta guida fa parte del nostro cluster dedicato ai professionisti sanitari con partita IVA. Per un quadro completo:Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026: Guida Completa (hub)Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026: ENPAM, ENPAP, ENPAPI, GS INPSCodice ATECO professioni sanitarie 2026: tabella completa (ID 34182)FAQ — Domande frequenti sull’educatore professionale con partita IVAPosso lavorare sia come dipendente SSN che come libero professionista?Sì, in linea di principio. Tuttavia, è necessario verificare i contratti collettivi e le norme aziendali del datore di lavoro (alcune strutture SSN prevedono clausole di esclusiva o incompatibilità). Per l’EP sanitario dipendente SSN, l’attività libero-professionale intramoenia è regolata da specifici accordi.L’EP socio-pedagogico può applicare il forfettario?Sì, se i ricavi non superano 85.000 euro e non ricorrono cause ostative. Il coefficiente di redditività è il 67% (ATECO 88.99.09).Devo iscrivermi a un Ordine professionale anche come EP socio-pedagogico?Al momento (2026) non esiste un Ordine professionale obbligatorio per l’EP socio-pedagogico. La L. 205/2017 ha riconosciuto la figura ma l’istituzione di un Ordine specifico è ancora in iter normativo. L’iscrizione all’Ordine TSRM PSTRP è invece obbligatoria solo per l’EP sanitario.Come faccio a sapere se le mie prestazioni godono dell’esenzione IVA?La risposta dipende dalla tua figura (EP sanitario vs socio-pedagogico) e dalla natura della singola prestazione (terapeutica vs educativa generica). In caso di dubbio, rivolgiti a un professionista fiscale o al nostro CAF Centro Fiscale per una valutazione personalizzata. È un aspetto troppo rilevante per gestirlo autonomamente senza una consulenza.Conclusione: scegli la strada giusta fin dall’inizioAprire la partita IVA come educatore professionale richiede attenzione alla distinzione tra figura sanitaria e socio-pedagogica: sbagliare la classificazione comporta errori sull’IVA, sul codice ATECO e sulla contribuzione. La buona notizia è che entrambe le figure possono accedere al regime forfettario, con significativi vantaggi in termini di semplicità gestionale.Per una consulenza personalizzata sulla tua situazione specifica, CAF Centro Fiscale è a tua disposizione: prenota un appuntamento o chiama il 0432 1638640.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-08 10:00:002026-08-17 11:03:04Partita IVA Educatore Professionale 2026: Guida Completa (EP Sanitario e Socio-Pedagogico)
NOTIZIEPagamento NASpI settembre 2026: quando arriva l’accredito e come verificarloIl pagamento NASpI di settembre 2026 è atteso in questi giorni da migliaia di persone in tutta Italia che percepiscono l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS. Come ogni mese, però, non esiste una data unica valida per tutti: l’accredito NASpI dipende dalla singola pratica, dalla data di decorrenza della prestazione e dai tempi tecnici della banca o di Poste Italiane. In questo articolo vediamo qual è la finestra indicativa del pagamento NASpI settembre 2026, come controllare lo stato dell’accredito tramite il fascicolo previdenziale online MyINPS e cosa fare se il bonifico tarda ad arrivare rispetto alle attese.Indice dei contenutiQuando arriva il pagamento NASpI a settembre 2026Come verificare l’accredito su MyINPSIl calendario INPS di settembre 2026: NASpI e altre prestazioniCosa fare se il pagamento NASpI non arriva in tempo Quando arriva il pagamento NASpI a settembre 2026Secondo le prime indicazioni circolate in questi giorni, la finestra di accredito per il pagamento NASpI di settembre 2026 si concentra indicativamente nella parte centrale del mese, senza che sia possibile indicare un giorno puntuale valido per tutti: l’INPS non pubblica infatti un calendario ufficiale degli accrediti NASpI. È bene però ricordare che l’INPS non fissa mai una data ufficiale unica valida per tutti i beneficiari della NASpI: si tratta sempre di una finestra indicativa, non di un calendario fisso come avviene invece per le pensioni.Il motivo è semplice. A differenza della pensione, che segue un circuito di pagamento standardizzato, la NASpI viene erogata in base alla data di decorrenza della singola prestazione, alla data di presentazione della domanda e ai tempi di lavorazione della sede INPS territorialmente competente. Chi ha una domanda più recente, o una posizione che ha richiesto verifiche aggiuntive, può ricevere l’accredito qualche giorno dopo rispetto a chi percepisce la prestazione da più mensilità. Chi ha già ricevuto il pagamento NASpI di agosto 2026 avrà probabilmente notato una dinamica simile: la data può variare anche di diversi giorni da un beneficiario all’altro.Per questo motivo, più che affidarsi a una data precisa, conviene sapere come controllare direttamente lo stato del proprio pagamento, argomento che approfondiamo nel prossimo paragrafo. Come verificare l’accredito su MyINPSIl modo più affidabile per sapere se il pagamento NASpI di settembre 2026 è già stato disposto è consultare il proprio fascicolo previdenziale attraverso il portale MyINPS o l’app INPS Mobile. L’accesso avviene tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi): una volta effettuato il login, la procedura per controllare l’accredito è abbastanza intuitiva.Nella sezione dedicata alla NASpI, in particolare nella sottosezione relativa ai pagamenti, il sistema mostra la data in cui l’INPS ha disposto il bonifico e l’importo della mensilità. È importante sapere che questa informazione compare solo dopo che l’ente ha effettivamente disposto il pagamento: se la pratica non è ancora stata lavorata, la sezione può restare vuota o priva di dettagli anche a ridosso della finestra indicativa di accredito.Accedi a MyINPS con SPID, CIE o CNSVai alla sezione dedicata alla NASpI e ai pagamentiControlla data disposizione e importo della mensilitàVerifica che non ci siano segnalazioni di sospensione o anomaliaSe la data del pagamento NASpI settembre 2026 non è ancora visibile, non significa automaticamente un ritardo: in molti casi la disposizione del bonifico viene registrata solo pochi giorni prima dell’accredito effettivo sul conto. Il calendario INPS di settembre 2026: NASpI e altre prestazioniIl mese di settembre porta con sé anche altri appuntamenti importanti per chi riceve prestazioni dall’INPS. Nello stesso periodo vengono infatti erogate le pensioni, l’Assegno di Inclusione e altre indennità, ciascuna con tempistiche e circuiti di pagamento differenti rispetto alla NASpI. Per un quadro completo di tutte le date, può essere utile consultare il nostro approfondimento sui pagamenti INPS di settembre 2026: calendario completo, che riepiloga tutte le prestazioni in erogazione nel mese.Chi in famiglia percepisce anche una pensione può inoltre trovare utile il nostro articolo dedicato al pagamento delle pensioni di settembre 2026, dato che le due prestazioni seguono calendari indipendenti: la pensione ha infatti una data di accredito più standardizzata rispetto alla NASpI, che invece resta legata alla singola pratica. Cosa fare se il pagamento NASpI non arriva in tempoSe il pagamento NASpI di settembre 2026 non risulta accreditato entro la finestra indicativa, la prima cosa da fare è avere un po’ di pazienza: i tempi tecnici bancari possono aggiungere qualche giorno rispetto alla data di disposizione da parte dell’INPS, soprattutto per i bonifici su Poste Italiane o su conti di banche diverse dall’istituto di appoggio principale.Se dopo alcuni giorni di attesa il pagamento continua a non comparire, conviene controllare alcuni aspetti specifici prima di allarmarsi eccessivamente:Verificare che l’IBAN comunicato all’INPS sia corretto e ancora attivoControllare lo stato della domanda NASpI sul fascicolo previdenziale, per escludere sospensioni o richieste di integrazione documentaleAssicurarsi di aver mantenuto i requisiti previsti, comprese eventuali comunicazioni relative allo stato di disoccupazioneVerificare se sono arrivate comunicazioni INPS che segnalano anomalie sulla praticaSe, nonostante questi controlli, il ritardo persiste, è possibile contattare il Contact Center INPS al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da telefono cellulare, per avere informazioni puntuali sullo stato della propria pratica di NASpI. Restare aggiornati sul fascicolo previdenziale resta comunque il modo più rapido per capire a che punto è la lavorazione del pagamento. Domande frequenti sul pagamento NASpI settembre 2026Quando arriva il pagamento NASpI di settembre 2026?Non esiste una data unica: l’INPS non pubblica un calendario ufficiale degli accrediti NASpI. L’erogazione si concentra indicativamente nella parte centrale del mese, ma la data esatta varia da beneficiario a beneficiario in base alla singola pratica.Perché il pagamento NASpI non è uguale per tutti i beneficiari?Perché l’INPS non applica un calendario unico come per le pensioni: la data dipende dalla decorrenza della prestazione, dalla data di presentazione della domanda e dai tempi di lavorazione della sede competente.Come si vede se l’INPS ha già disposto il pagamento NASpI?Accedendo a MyINPS con SPID, CIE o CNS e consultando la sezione pagamenti del fascicolo previdenziale, dove compaiono data di disposizione e importo della mensilità.Cosa succede se manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro?La mancata regolarità della propria posizione, comprese le dichiarazioni previste per mantenere lo stato di disoccupazione, può causare sospensioni nell’erogazione della NASpI: per questo è utile controllare periodicamente eventuali comunicazioni INPS.Chi contattare se il pagamento NASpI di settembre non arriva?Dopo aver verificato IBAN e stato della domanda sul fascicolo previdenziale, è possibile contattare il Contact Center INPS al numero 803 164 (da rete fissa) o 06 164 164 (da cellulare).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/02/Naspi-Anticipata.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 09:00:002026-09-05 08:38:25Pagamento NASpI settembre 2026: quando arriva l’accredito e come verificarlo
CAF, ISEEISEE 2026: Quando Rinnovarlo per Non Perdere Bonus e AgevolazioniL’ISEE 2026 è il documento fondamentale per accedere a bonus, agevolazioni fiscali e prestazioni sociali. Ma sai esattamente quando rinnovarlo per non perdere soldi? Ogni anno migliaia di famiglie italiane si ritrovano con l’assegno unico ridotto al minimo o con bonus bloccati semplicemente perché non hanno presentato l’ISEE aggiornato nei tempi giusti. In questa guida completa ti spieghiamo tutte le scadenze ISEE 2026, i documenti necessari per il rinnovo, come recuperare gli arretrati e quali bonus rischiano di saltare senza un ISEE valido. Il CAF Centro Fiscale di Udine è al tuo fianco per gestire ogni passaggio senza errori. Indice dei contenutiScadenza ISEE 2026: Quanto Vale e Quando ScadePerché Rinnovare l’ISEE: Rischi Concreti per il Tuo PortafoglioArretrati Assegno Unico: La Scadenza del 30 GiugnoQuali Bonus Richiedono l’ISEE 2026 AggiornatoDocumenti Necessari per il Rinnovo ISEE 2026ISEE Corrente 2026: Quando Serve e Come RichiederloCome Fare l’ISEE 2026: le Opzioni DisponibiliISEE Precompilato INPS: Come FunzionaErrori nell’ISEE: Come Contestare e CorreggereTempistiche: Quanto Tempo per Avere l’ISEEDomande Frequenti sul Rinnovo ISEE 2026Scadenza ISEE 2026: Quanto Vale e Quando ScadeL’ISEE 2026 ha una validità ben precisa: dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui viene presentata la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Questo significa che, indipendentemente dal mese in cui presenti la domanda, l’attestazione scade sempre il 31 dicembre 2026.Se hai fatto l’ISEE a gennaio 2026, vale fino a fine anno. Se lo fai a settembre 2026, vale comunque fino al 31 dicembre 2026. Il meccanismo è semplice, ma le conseguenze di non rinnovare l’ISEE in tempo possono essere molto costose. Dal 1° gennaio 2027, il tuo ISEE 2026 non sarà più valido e tutti i bonus e le agevolazioni legati a questo indicatore verranno sospesi o ridotti al minimo fino alla presentazione di un nuovo ISEE aggiornato.L’ISEE si basa sui redditi e i patrimoni di due anni prima: l’ISEE 2026 considera i redditi 2024 e i patrimoni al 31 dicembre 2024. Questo è un punto importante da ricordare quando si preparano i documenti per il rinnovo ISEE 2026. Perché Rinnovare l’ISEE: Rischi Concreti per il Tuo PortafoglioNon rinnovare l’ISEE 2026 in tempo non significa semplicemente “perdere un documento”. Le conseguenze economiche sono immediate e tangibili. Ecco cosa succede concretamente se resti senza un ISEE aggiornato:Il caso più evidente riguarda l’assegno unico universale. Senza un ISEE valido, l’INPS eroga automaticamente l’importo minimo: circa 57 euro al mese per figlio. Se la tua famiglia avrebbe diritto a un importo maggiore — ad esempio 200 euro al mese per figlio con ISEE sotto i 17.090 euro — stai perdendo 143 euro al mese per ogni figlio. Moltiplica per i mesi senza ISEE e il danno diventa enorme. Chi ha già sperimentato questa situazione può leggere la nostra guida su cosa succede all’assegno unico con ISEE scaduto.Ma l’assegno unico non è l’unica prestazione a rischio. Il bonus nido viene completamente bloccato senza ISEE, i bonus bollette (luce, gas e acqua) non vengono più applicati in automatico, e l’Assegno di Inclusione (ADI) richiede un ISEE 2026 obbligatorio per continuare a ricevere i pagamenti. In pratica, ogni mese senza rinnovo ISEE è un mese di soldi persi che, nella maggior parte dei casi, non potrai più recuperare. Arretrati Assegno Unico: La Scadenza del 30 GiugnoC’è una buona notizia per chi non ha ancora presentato l’ISEE 2026: se lo presenti entro il 30 giugno 2026, hai diritto a ricevere gli arretrati dell’assegno unico da gennaio. In pratica, l’INPS ricalcola l’importo dovuto dall’inizio dell’anno sulla base del nuovo ISEE aggiornato e ti versa la differenza rispetto all’importo minimo che hai ricevuto nei mesi precedenti.Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Marco abbia due figli e un ISEE di 15.000 euro. Con l’ISEE aggiornato, l’assegno unico sarebbe di circa 200 euro per figlio al mese. Senza ISEE, da gennaio a giugno Marco riceve solo 57 euro per figlio. Se presenta l’ISEE a maggio, entro il 30 giugno, l’INPS gli riconosce gli arretrati: (200 – 57) x 2 figli x 5 mesi = 1.430 euro di arretrati.Attenzione però: se presenti l’ISEE 2026 dopo il 30 giugno, gli arretrati vengono calcolati solo dal mese di presentazione, non da gennaio. Perdi definitivamente la differenza accumulata nei mesi precedenti. Ecco perché è fondamentale non rimandare il rinnovo ISEE e affidarsi tempestivamente al CAF Centro Fiscale per la compilazione della DSU. Quali Bonus Richiedono l’ISEE 2026 AggiornatoL’elenco dei bonus e delle agevolazioni che richiedono un ISEE 2026 aggiornato è piuttosto lungo. Conoscerli tutti ti permette di capire quanto sia importante rinnovare l’ISEE il prima possibile. Ecco le principali prestazioni:Assegno Unico Universale (AUU) — È la prestazione più diffusa tra le famiglie con figli. L’importo varia da un minimo di 57 euro al mese per figlio (senza ISEE o con ISEE oltre 45.574 euro) fino a circa 200 euro per figlio con ISEE inferiore a 17.090 euro. Senza ISEE aggiornato, ricevi automaticamente il minimo.Bonus Nido 2026 — Il contributo per le rette degli asili nido è interamente legato all’ISEE. Con ISEE fino a 25.000 euro puoi ottenere fino a 3.600 euro annui (con secondo figlio sotto i 10 anni). Senza ISEE la domanda bonus nido non viene nemmeno presa in considerazione per gli importi maggiorati.Bonus Bollette (Luce, Gas e Acqua) — Il bonus sociale elettrico e il bonus gas vengono applicati automaticamente dall’INPS sulla base dell’ISEE. Se il tuo ISEE 2026 è inferiore a 9.530 euro (o 20.000 euro per famiglie numerose), hai diritto allo sconto in bolletta. Ma senza ISEE aggiornato, il bonus si interrompe.Assegno di Inclusione (ADI) — Ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. Richiede un ISEE non superiore a 9.360 euro e la presentazione dell’ISEE aggiornato è condizione obbligatoria per la continuità dei pagamenti.Carta Acquisti (Carta Dedicata a Te) — La carta prepagata da 500 euro per l’acquisto di beni alimentari richiede un ISEE entro determinate soglie. Senza rinnovo ISEE 2026, non viene ricaricata.Bonus Scuola e Libri di Testo — Molte Regioni erogano contributi per libri scolastici, borse di studio e trasporto scolastico in base all’ISEE. Le soglie variano da regione a regione, ma l’ISEE aggiornato è sempre necessario.Bonus Prima Casa Under 36 — L’agevolazione per l’acquisto della prima casa richiede un ISEE inferiore a 40.000 euro. Documenti Necessari per il Rinnovo ISEE 2026Per rinnovare l’ISEE 2026 è necessario compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), un modulo che raccoglie i dati reddituali e patrimoniali del tuo nucleo familiare. I documenti da preparare si riferiscono all’anno 2024, poiché l’ISEE 2026 si basa sui dati di due anni prima.Ecco la lista completa dei documenti necessari per il rinnovo ISEE:Documenti di identità e composizione del nucleoDocumento di identità e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiareStato di famiglia o autocertificazione della composizione del nucleoEventuale contratto di affitto registratoPer cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno in corso di validitàDocumenti relativi ai redditi 2024Modello 730 o Redditi PF 2025 (relativo ai redditi 2024) — se hai bisogno di preparare la dichiarazione, consulta la nostra checklist documenti 730Certificazione Unica (CU) 2025Eventuali redditi esenti da IRPEF (borse di studio, assegni di mantenimento, rendite INAIL)Redditi da lavoro dipendente prestato all’esteroDocumenti relativi al patrimonio al 31/12/2024Saldo e giacenza media di tutti i conti correnti, libretti, carte prepagate con IBANTitoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi, polizze vita (valore al 31/12/2024)Visure catastali degli immobili di proprietàMutui residui al 31/12/2024 (certificazione della banca)Targa dei veicoli intestati ai componenti del nucleo (auto, moto con cilindrata superiore a 500cc)Documenti per situazioni particolariCertificazione di disabilità (per ISEE socio-sanitario)Sentenza di separazione o divorzioSpese per ricovero in strutture residenzialiRaccogliere tutti i documenti per l’ISEE può sembrare complesso, ma il CAF Centro Fiscale di Udine ti guida passo passo nella raccolta e verifica di ogni documento, evitando errori che potrebbero ritardare la pratica o generare un ISEE errato. ISEE Corrente 2026: Quando Serve e Come RichiederloL’ISEE corrente è una versione aggiornata dell’ISEE ordinario che riflette la situazione economica attuale della famiglia, anziché quella di due anni prima. È uno strumento fondamentale per chi ha subito un cambiamento significativo nella propria condizione economica durante l’anno in corso.Puoi richiedere l’ISEE corrente 2026 in due situazioni specifiche. La prima riguarda le variazioni di reddito: se un componente del nucleo familiare ha perso il lavoro, ha subito una riduzione dell’orario lavorativo, ha cessato un’attività autonoma o ha perso un trattamento assistenziale (come la NASPI o l’ADI). In questi casi, l’ISEE corrente aggiorna i redditi prendendo in considerazione quelli degli ultimi 12 mesi o anche solo degli ultimi 2 mesi, proiettati su base annua.La seconda situazione riguarda le variazioni patrimoniali: se il patrimonio mobiliare (conti correnti, investimenti) o immobiliare della famiglia si è ridotto di oltre il 20% rispetto a quanto dichiarato nell’ISEE ordinario. In questo caso, l’ISEE corrente aggiorna i dati patrimoniali al 31 dicembre dell’anno precedente (quindi al 31/12/2025 per l’ISEE corrente 2026).L’ISEE corrente ha una validità di 6 mesi dalla data di presentazione (o fino al 31 dicembre, se scade prima). Per richiederlo è necessario avere già un ISEE ordinario valido per l’anno in corso. Il CAF Centro Fiscale verifica se hai diritto all’ISEE corrente e ti assiste nella compilazione della documentazione aggiuntiva richiesta.Come Fare l’ISEE 2026: le Opzioni DisponibiliPer ottenere l’ISEE 2026 esistono diverse modalità, ma non tutte offrono lo stesso livello di sicurezza e assistenza. Vediamo le principali opzioni a disposizione delle famiglie italiane.Rivolgersi a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) è la scelta più sicura e diffusa. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa della raccolta documenti, della verifica della correttezza dei dati, della compilazione della DSU e dell’invio telematico all’INPS. Il servizio è gratuito o a costo contenuto, e garantisce assistenza in caso di errori o anomalie. Soprattutto, i nostri operatori verificano che il nucleo familiare sia stato composto correttamente — un aspetto che genera la maggior parte degli errori negli ISEE fai-da-te.Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, sia online per chi si trova in altre città d’Italia. In questo modo, anche chi non risiede in Friuli Venezia Giulia può beneficiare dell’assistenza del nostro team specializzato.Un’alternativa è l’ISEE precompilato online tramite il portale INPS, che approfondiremo nella prossima sezione. Questa opzione richiede però competenze informatiche, accesso tramite SPID, CIE o CNS, e la capacità di verificare autonomamente la correttezza dei dati precaricati. Il rischio di errore è più alto rispetto all’assistenza di un professionista. ISEE Precompilato INPS: Come FunzionaL’ISEE precompilato è un servizio introdotto dall’INPS per semplificare la compilazione della DSU. Il sistema precarica automaticamente una serie di dati già in possesso delle banche dati pubbliche: redditi dall’Agenzia delle Entrate, patrimoni mobiliari dagli intermediari finanziari, patrimonio immobiliare dal Catasto e trattamenti erogati dall’INPS.Il dichiarante deve comunque verificare i dati precaricati, integrare le informazioni mancanti (come il canone di affitto, le spese per disabili, i veicoli posseduti) e confermare la composizione del nucleo familiare. L’attestazione viene rilasciata direttamente dall’INPS, generalmente entro pochi giorni dalla conferma.Tuttavia, l’ISEE precompilato non è immune da errori. I dati precaricati possono risultare incompleti o non aggiornati, e la composizione automatica del nucleo familiare spesso non tiene conto di situazioni particolari come separazioni di fatto, figli non conviventi o genitori non coniugati. In questi casi, un errore nella composizione del nucleo può portare a un ISEE errato, con conseguenze su tutti i bonus e le agevolazioni richieste. Per questo motivo, anche chi utilizza l’ISEE precompilato dovrebbe far verificare il risultato da un CAF esperto come il Centro Fiscale di Udine.Errori nell’ISEE: Come Contestare e CorreggereSe ti accorgi che il tuo ISEE contiene errori — importi sbagliati, componenti del nucleo mancanti o errati, patrimoni non corretti — hai il diritto di contestarlo e chiederne la rettifica. Un ISEE errato può danneggiare seriamente le tue possibilità di accesso ai bonus: un valore troppo alto ti esclude dalle agevolazioni, mentre un valore troppo basso potrebbe generare problemi in fase di controllo.La procedura per correggere l’ISEE prevede diversi passaggi. Innanzitutto, se l’errore riguarda dati dichiarati nella DSU (ad esempio un conto corrente dimenticato o un componente del nucleo inserito erroneamente), è sufficiente presentare una nuova DSU con i dati corretti. La nuova attestazione ISEE sostituisce automaticamente quella precedente.Se invece l’errore riguarda i dati precaricati dal sistema (redditi o patrimoni errati nelle banche dati), è possibile presentare una richiesta di rettifica direttamente all’INPS. In alternativa, il dichiarante può compilare la DSU in modalità non precompilata, inserendo manualmente i dati corretti e allegando la documentazione a supporto.Il CAF Centro Fiscale ti assiste nell’individuazione degli errori, nella preparazione della documentazione necessaria e nella presentazione della richiesta di rettifica. Intervenire tempestivamente è fondamentale per non perdere mesi di agevolazioni a cui hai diritto. Tempistiche: Quanto Tempo per Avere l’ISEEUna domanda molto comune riguarda i tempi di rilascio dell’ISEE. Dopo aver presentato la DSU, l’INPS ha un termine massimo di 10 giorni lavorativi per elaborare e rendere disponibile l’attestazione ISEE. In pratica, nella maggior parte dei casi, l’attestazione è pronta entro 7-10 giorni lavorativi dalla data di presentazione.È importante pianificare il rinnovo ISEE 2026 con anticipo rispetto alle scadenze dei bonus che vuoi richiedere. Se ad esempio devi presentare la domanda per il bonus nido a febbraio, dovresti avviare la pratica dell’ISEE già a gennaio, per avere l’attestazione pronta in tempo.In periodi di forte affluenza — tipicamente gennaio-marzo e settembre-ottobre — i tempi possono allungarsi leggermente. Per questo il CAF Centro Fiscale consiglia di non aspettare l’ultimo momento e di prenotare l’appuntamento per il rinnovo ISEE con qualche settimana di anticipo.Domande Frequenti sul Rinnovo ISEE 2026Quando scade l’ISEE 2026?L’ISEE 2026 scade il 31 dicembre 2026, indipendentemente dalla data in cui è stato presentato. Dal 1° gennaio 2027 è necessario presentare un nuovo ISEE 2027 per continuare a beneficiare di bonus e agevolazioni.Cosa succede se non rinnovo l’ISEE entro il 30 giugno?Se non presenti l’ISEE 2026 entro il 30 giugno, perdi il diritto agli arretrati dell’assegno unico da gennaio. L’importo maggiorato decorrerà solo dal mese di presentazione dell’ISEE, senza possibilità di recuperare le differenze dei mesi precedenti.L’ISEE si rinnova automaticamente?No, l’ISEE non si rinnova automaticamente. Ogni anno è necessario presentare una nuova DSU con i dati aggiornati. Il CAF Centro Fiscale si occupa dell’intero processo di compilazione e invio per te.Quanto costa fare l’ISEE al CAF?La compilazione dell’ISEE presso il CAF Centro Fiscale di Udine è un servizio a costo contenuto. Il prezzo varia in base alla tipologia di ISEE richiesto (ordinario, socio-sanitario, minorenni, università). Contattaci per un preventivo personalizzato.Posso fare l’ISEE anche se non ho presentato il 730?Sì, è possibile richiedere l’ISEE anche senza aver presentato la dichiarazione dei redditi. L’ISEE precompilato attinge direttamente dai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Tuttavia, se hai l’obbligo di presentare il 730, ti consigliamo di farlo prima per avere dati più precisi.Posso fare l’ISEE online con il CAF Centro Fiscale?Sì, il CAF Centro Fiscale offre il servizio di compilazione ISEE anche online, da qualsiasi parte d’Italia. È sufficiente inviare i documenti necessari e il nostro team si occupa di tutto. Contattaci su WhatsApp al 366 6018121 per avviare la pratica da remoto. Hai Bisogno di Rinnovare l’ISEE 2026? Il CAF Centro Fiscale Ti AiutaNon rischiare di perdere bonus e agevolazioni per un ritardo nel rinnovo ISEE 2026. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per la compilazione della DSU, la verifica dei documenti e l’invio telematico all’INPS, sia in ufficio che online da tutta Italia.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale — Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — UdineTel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Email: info@centrofiscale.comQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Copia-di-ISEE-ERRATO-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-08 08:00:002026-08-17 11:03:02ISEE 2026: Quando Rinnovarlo per Non Perdere Bonus e Agevolazioni
NASPI / DISOCCUPAZIONE, PATRONATONASPI Part-Time 2026: Come Funziona e Quanto SpettaLa NASPI per lavoratori part-time funziona con regole specifiche per il calcolo dell’importo e la verifica dei requisiti contributivi. Nel 2026 molti lavoratori part-time si chiedono quanto spetta di disoccupazione e come viene calcolata.Requisiti NASPI per lavoratori part-timeI requisiti per accedere alla NASPI sono gli stessi sia per lavoratori full-time che part-time:Almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedentiDisoccupazione involontaria (licenziamento, scadenza contratto, dimissioni per giusta causa) Calcolo importo NASPI part-timeL’importo della NASPI per chi ha lavorato part-time si calcola sulla retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 4 anni.Formula di calcoloSe la retribuzione media è fino a 1.352,19 euro (2026): NASPI = 75% della retribuzioneSe la retribuzione supera 1.352,19 euro: NASPI = 75% di 1.352,19 + 25% della parte eccedenteImporto massimo NASPI 2026: circa 1.550 euro/meseEsempio praticoCaso: Lavoratore part-time con retribuzione media mensile di 800 euroNASPI mensile = 800 × 75% = 600 euro/meseDurata: metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni Durata NASPI per part-timeLa durata della NASPI si calcola in base alle settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti, a prescindere dal fatto che si tratti di lavoro part-time o full-time.Durata massima: 24 mesiCalcolo: metà delle settimane contributive negli ultimi 4 anniLe settimane part-time contano allo stesso modo del full-time NASPI e nuovo lavoro part-timeSe durante la NASPI trovi un nuovo lavoro part-time:Reddito fino a 8.500 euro annuiLa NASPI si riduce dell’80% del reddito da lavoroDevi comunicare all’INPS entro 30 giorni l’inizio del nuovo lavoroLa NASPI continua ad essere erogata in forma ridottaReddito superiore a 8.500 euro annuiLa NASPI viene sospesaPossibilità di riattivazione in caso di nuova cessazione Domande frequentiUn part-time di 20 ore ha diritto alla NASPI?Sì, purché abbia almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e 30 giorni di lavoro effettivo nell’ultimo anno.La NASPI part-time dura di meno?No, la durata dipende dalle settimane contributive totali, non dal tipo di orario (part-time o full-time).Posso rifiutare un lavoro part-time durante la NASPI?Puoi rifiutare offerte non congrue (lontane, con retribuzione molto inferiore, non in linea con le tue competenze) senza perdere la NASPI. Attenzione però alle offerte congrue inviate dai Centri per l’Impiego. 📚 Approfondisci: Leggi la nostra NASPI 2026: Guida Completa per una panoramica completa. Hai bisogno di assistenza?Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza completa per pensioni, NASPI e pratiche INPS.Contattaci:Telefono: 0432 1638640Email: info@centrofiscale.comQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/02/Naspi-Anticipata.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 06:00:002026-09-30 08:02:21NASPI Part-Time 2026: Come Funziona e Quanto SpettaNOTIZIEAuto senza assicurazione: multe fino a 1.000 euro in arrivo?Circolare con un’auto senza assicurazione resta una delle violazioni più costose previste dal Codice della Strada, e nelle ultime settimane si torna a parlare di nuove multe in arrivo per chi non rispetta l’obbligo di copertura RC auto. Diverse fonti giornalistiche segnalano infatti che il Governo starebbe valutando un aumento degli importi minimi delle sanzioni legate alla mancata assicurazione dei veicoli, nell’ambito di una più ampia revisione del Codice della Strada.Prima di allarmarsi, però, è importante distinguere tra quello che prevede oggi la normativa vigente e quello che, invece, è ancora oggetto di discussione parlamentare. In questo articolo facciamo chiarezza sulle regole attuali relative alle multe per auto senza assicurazione, sulle conseguenze accessorie come il fermo del veicolo, e su cosa potrebbe effettivamente cambiare in futuro.Indice dei contenutiCosa prevede oggi la normativa sull’assicurazione auto obbligatoriaAuto senza assicurazione: le nuove multe in arrivoFermo amministrativo, sequestro e confisca del veicoloCosa verificare prima di mettersi alla guidaDomande frequenti sulle multe per auto senza assicurazioneCosa prevede oggi la normativa sull’assicurazione auto obbligatoriaIn Italia l’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore è disciplinato dall’articolo 193 del Codice della Strada. La norma stabilisce che nessun veicolo può circolare su strada senza una polizza di responsabilità civile in corso di validità, indipendentemente dal fatto che il mezzo sia effettivamente utilizzato oppure semplicemente parcheggiato su suolo pubblico.Chi viene sorpreso alla guida di un’auto senza assicurazione rischia, secondo la normativa attualmente in vigore, una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Si tratta di un importo variabile che il verbalizzante applica in base alla gravità della violazione e ad eventuali precedenti del conducente. A questa sanzione pecuniaria si aggiungono, come vedremo, misure accessorie che riguardano direttamente il veicolo.È bene ricordare che l’obbligo assicurativo non riguarda solo le automobili: valgono le stesse regole anche per motocicli, ciclomotori e altri veicoli a motore. La responsabilità della mancata copertura ricade sul proprietario del mezzo — o, nei casi previsti dalla norma, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio o sul locatario in leasing — tenuto per legge a stipulare e rinnovare la polizza. Auto senza assicurazione: le nuove multe in arrivoNegli ultimi giorni diverse testate hanno riportato la notizia di una possibile revisione delle sanzioni stradali, che includerebbe anche un intervento sulle multe per auto senza assicurazione. Secondo queste ricostruzioni, l’importo minimo della sanzione per chi circola senza copertura RC auto potrebbe salire dagli attuali 866 euro a circa 1.000 euro, nell’ambito di un pacchetto più ampio che introdurrebbe decine di nuove fattispecie sanzionatorie legate anche a manovre pericolose e altre violazioni del Codice della Strada.È fondamentale sottolineare che, al momento, si tratta di una proposta al vaglio del Governo e del Parlamento, non ancora convertita in un provvedimento definitivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Finché l’iter normativo non si concluderà, chi viene fermato oggi alla guida di un’auto senza assicurazione continua a essere sanzionato secondo gli importi attualmente previsti dall’articolo 193, ovvero da 866 a 3.464 euro.Per chi vuole seguire l’evoluzione complessiva della riforma della viabilità, compresi i tempi di approvazione e le altre novità in discussione, può essere utile consultare il nostro approfondimento dedicato al nuovo Codice della Strada 2026: novità, consultazione e quando entra in vigore, che raccoglie lo stato dell’arte delle modifiche allo studio. Fermo amministrativo, sequestro e confisca del veicoloOltre alla sanzione pecuniaria, chi circola senza assicurazione rischia conseguenze dirette sul veicolo. La normativa prevede infatti il sequestro amministrativo del mezzo: l’auto viene affidata in custodia e rimane ferma fino a quando il proprietario non regolarizza la propria posizione, pagando la sanzione e stipulando una nuova polizza assicurativa con validità di almeno sei mesi.Se il trasgressore non provvede al pagamento nei termini previsti e non presenta ricorso, la legge prevede che il prefetto disponga la confisca definitiva del veicolo. In pratica, il mezzo non viene più restituito e diventa di fatto acquisito dallo Stato. Si tratta di una conseguenza pesante, che va ben oltre il semplice esborso economico della multa.C’è poi il caso della recidiva: chi viene sorpreso una seconda volta a circolare senza assicurazione, anche dopo aver già pagato la sanzione e riattivato la polizza, vede raddoppiata la sanzione pecuniaria e subisce la sospensione della patente da uno a due mesi; dopo il pagamento della sanzione in misura ridotta e del premio per almeno sei mesi, il veicolo non viene restituito subito ma resta sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo di 45 giorni (art. 193, comma 2-bis, del Codice della Strada). Un caso ancora più grave riguarda chi utilizza documenti assicurativi falsi o contraffatti: in questa ipotesi la confisca del veicolo scatta sempre, senza possibilità di regolarizzazione.Va precisato che, per la prima violazione, l’obbligo assicurativo non rispettato non comporta la sospensione della patente di guida: le conseguenze riguardano la sanzione economica e le misure sul veicolo appena descritte. La sospensione della patente è invece espressamente prevista dall’articolo 193 nei casi più gravi: da uno a due mesi in caso di reiterazione accertata nel biennio e fino a un anno per chi utilizza documenti assicurativi falsificati o contraffatti. Naturalmente, se dalla stessa circolazione stradale emergono ulteriori violazioni, le sanzioni si possono cumulare. Cosa verificare prima di mettersi alla guidaCon l’ipotesi di un inasprimento delle multe per auto senza assicurazione ancora in discussione in Parlamento, resta importante controllare periodicamente la scadenza della propria polizza RC auto, evitando di lasciarla scoperta anche solo per pochi giorni. Molti automobilisti, infatti, finiscono nei guai non per scelta, ma per una semplice dimenticanza sul rinnovo o per un disguido con la propria compagnia assicurativa.Tra le buone pratiche da seguire per non incorrere in una sanzione per guida senza assicurazione rientrano:controllare periodicamente la data di scadenza della polizza RC auto sul contrassegno o tramite l’app della compagnia;attivare, se disponibile, il rinnovo automatico o promemoria via SMS/email;evitare di lasciare un veicolo fermo e non assicurato su suolo pubblico, anche se non viene mai utilizzato;verificare l’effettiva validità della polizza tramite gli strumenti messi a disposizione dalle compagnie in caso di dubbi sul pagamento del premio.Seguire questi accorgimenti riduce sensibilmente il rischio di ritrovarsi, magari per una semplice distrazione, a dover affrontare le conseguenze economiche e amministrative previste per chi circola con un’auto senza assicurazione. Domande frequenti sulle multe per auto senza assicurazioneQuanto costa oggi la multa per auto senza assicurazione?Attualmente la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 193 del Codice della Strada va da 866 a 3.464 euro, in base alla valutazione dell’organo accertatore.È vero che le multe per auto senza assicurazione aumenteranno a 1.000 euro?Si tratta di una proposta allo studio nell’ambito della revisione del Codice della Strada, riportata da diverse fonti giornalistiche, ma non ancora approvata in via definitiva. Finché non sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, restano validi gli importi attuali.Cosa succede al veicolo se viene fermato senza assicurazione?Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo e resta fermo fino al pagamento della sanzione e alla stipula di una nuova polizza valida almeno sei mesi. In caso di mancato pagamento nei termini, il prefetto può disporre la confisca definitiva.La mancanza di assicurazione comporta la sospensione della patente?Per la prima violazione no: si applicano la sanzione economica e le misure sul veicolo (sequestro o confisca). La sospensione della patente è prevista da uno a due mesi in caso di reiterazione accertata nel biennio (art. 193, comma 2-bis) e fino a un anno per chi utilizza documenti assicurativi falsificati.Cosa rischia chi viene fermato una seconda volta senza assicurazione?In caso di reiterazione accertata nel biennio la sanzione pecuniaria è raddoppiata ed è prevista la sospensione della patente da uno a due mesi; il veicolo, anche dopo il pagamento e la riattivazione della polizza, resta sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo di 45 giorni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 19:00:002026-09-04 16:56:21Auto senza assicurazione: multe fino a 1.000 euro in arrivo?NOTIZIEMulta sul contante: si applica sempre la legge più favorevole?Chi riceve una multa per aver superato il limite all’uso del contante si chiede spesso se possa beneficiare di una normativa successiva più favorevole rispetto a quella in vigore al momento della violazione. La domanda non è teorica: negli ultimi anni il limite al contante è cambiato più volte, e questo ha aperto la strada a contenziosi su quale disciplina sanzionatoria debba essere effettivamente applicata. Un caso recente, arrivato fino in Cassazione, aiuta a fare chiarezza sul principio della legge più favorevole in materia di sanzioni antiriciclaggio legate ai trasferimenti di denaro contante.Capire come funziona questo meccanismo è utile non solo per chi ha già ricevuto una contestazione, ma anche per chi vuole semplicemente conoscere i confini entro cui è consentito muovere denaro contante senza incorrere in sanzioni.Indice dei contenutiIl limite all’uso del contante: la normativa attualeCome funzionano le sanzioni per violazione del limiteIl principio della legge più favorevole (favor rei) nelle sanzioni amministrativeCosa cambia in pratica per chi ha ricevuto la multaDomande frequenti sulla multa per uso di contanteIl limite all’uso del contante: la normativa attualeLa disciplina che regola i trasferimenti di denaro contante tra soggetti privati è contenuta nel D.Lgs. 231/2007, il testo normativo antiriciclaggio che, tra le altre cose, fissa la soglia oltre la quale è vietato pagare o incassare in contanti. Dal 1° gennaio 2023 il limite all’uso del contante in Italia è stato fissato a 5.000 euro: per importi pari o superiori a tale soglia, il trasferimento di denaro deve avvenire tramite intermediari abilitati (banche, Poste, istituti di pagamento), pena l’applicazione di una sanzione amministrativa.Nel corso degli ultimi anni la soglia è stata modificata più volte dal legislatore, passando da importi più bassi a importi più alti e viceversa, a seconda degli orientamenti di politica economica dei diversi governi che si sono succeduti. Proprio questa successione di norme nel tempo è all’origine della questione giuridica di cui si è occupata la Cassazione: quale regola si applica quando, tra il momento della violazione e il momento della decisione, la legge sul limite al contante è cambiata? Come funzionano le sanzioni per violazione del limiteLa violazione del limite all’uso del contante, disciplinata dall’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo viene determinato caso per caso in base a diversi criteri: l’entità della somma trasferita irregolarmente, la eventuale reiterazione della condotta e le circostanze concrete dell’operazione contestata. Non si tratta quindi di un importo fisso uguale per tutti, ma di una sanzione modulata dall’autorità competente (in genere il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato).Per rendere l’idea della portata che possono raggiungere queste sanzioni, nel caso esaminato di recente dalla Cassazione era stata contestata una sanzione di importo molto elevato, nell’ordine di oltre centomila euro, a fronte di movimentazioni di denaro contante per diversi milioni di euro avvenute senza il tramite di intermediari abilitati. Si tratta ovviamente di un caso limite, riferito a un’operazione di importo molto elevato, ma è utile per comprendere come il sistema sanzionatorio sia proporzionato all’entità della violazione. Come già evidenziato in altri approfondimenti sul tema delle multe a importi variabili, il legislatore tende sempre più spesso a costruire sistemi sanzionatori flessibili, capaci di adattarsi alla gravità della singola condotta. Il principio della legge più favorevole (favor rei) nelle sanzioni amministrativeQui entra in gioco il cuore della questione: si applica sempre la legge più favorevole anche alle sanzioni amministrative in materia di contante? La risposta, secondo l’orientamento consolidato, è tendenzialmente sì. Il D.Lgs. 231/2007, all’articolo 69 (introdotto dal D.Lgs. 90/2017), prevede infatti che, se dopo la violazione entra in vigore una normativa più favorevole al trasgressore, questa debba essere applicata dal giudice, anche senza che la parte interessata lo abbia espressamente richiesto. È il cosiddetto principio del favor rei, mutuato dal diritto penale ma esteso, con alcuni adattamenti, anche al sistema delle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio.Con la sentenza n. 15245/2026, depositata il 20 maggio, la Corte di Cassazione ha però precisato un aspetto fondamentale: non basta confrontare in astratto il minimo e il massimo edittale delle due norme (quella vigente al momento del fatto e quella sopravvenuta) per stabilire quale sia più favorevole. È necessaria una valutazione in concreto del regime sanzionatorio complessivamente più vantaggioso per il trasgressore, tenendo conto di tutti gli elementi del caso specifico. Su questa base, la Cassazione ha cassato la decisione della Corte d’appello, rinviando la causa per una nuova valutazione più puntuale. Cosa cambia in pratica per chi ha ricevuto la multaPer chi ha ricevuto una multa per uso di contante oltre soglia, questo orientamento della giurisprudenza rappresenta un’indicazione importante: non è sufficiente che sia intervenuta, nel frattempo, una legge che modifica i limiti o le sanzioni, ma occorre verificare in modo puntuale se il nuovo regime sia effettivamente più favorevole rispetto a quello applicato al momento dei fatti. Questo tipo di valutazione richiede un’analisi tecnica delle norme succedutesi nel tempo, che non sempre è agevole da compiere senza un supporto qualificato.Va inoltre ricordato che, nelle operazioni di importo rilevante, possono essere coinvolti anche professionisti e intermediari tenuti a segnalare le violazioni riscontrate: un tema che, come approfondito nell’articolo sulle sanzioni al commercialista e il concorso di responsabilità, può avere risvolti anche per chi assiste privati e imprese nella gestione delle proprie posizioni fiscali e finanziarie. Domande frequenti sulla multa per uso di contanteQual è oggi il limite all’uso del contante in Italia?Dal 1° gennaio 2023 il limite ai trasferimenti in contanti tra privati è fissato a 5.000 euro. Per importi pari o superiori a tale soglia, il pagamento deve avvenire tramite intermediari abilitati.Cosa significa che si applica la legge più favorevole?Significa che, se dopo la violazione entra in vigore una normativa più vantaggiosa per il trasgressore, questa deve essere applicata al posto di quella vigente al momento del fatto, anche senza una richiesta esplicita della parte.Basta confrontare gli importi minimi e massimi delle sanzioni per capire quale legge è più favorevole?No. Secondo la Cassazione occorre una valutazione in concreto del regime sanzionatorio complessivamente più favorevole, considerando tutte le circostanze del caso, non solo il confronto astratto tra i valori edittali.Chi decide l’importo della sanzione per uso di contante oltre soglia?La sanzione viene determinata dall’autorità competente in base alla gravità della violazione, all’importo trasferito e alle circostanze concrete dell’operazione contestata.Cosa fare se si riceve una contestazione per violazione del limite al contante?È opportuno verificare con attenzione la normativa applicabile al momento della violazione e quella eventualmente sopravvenuta, per valutare se sussistono i presupposti per invocare il principio della legge più favorevole.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 18:00:002026-09-04 16:40:29Multa sul contante: si applica sempre la legge più favorevole?NOTIZIEQuando si è considerati disoccupati per la legge e i concorsi pubbliciMolti candidati ai concorsi pubblici si chiedono quando si è considerati disoccupati per la legge, perché diversi bandi richiedono proprio questo requisito come titolo di ammissione o come punteggio aggiuntivo. La risposta non è semplice come sembra: esiste una definizione tecnica di stato di disoccupazione stabilita dalla normativa nazionale, che però può non coincidere con quanto richiesto dal singolo bando di concorso. Vediamo come funziona nel dettaglio, alla luce della normativa vigente.Indice dei contenutiCos’è lo stato di disoccupazione per la leggeLa differenza tra disoccupazione INPS e disoccupazione nei concorsi pubbliciCome dichiarare lo stato di disoccupazione: la DIDQuando si perde lo stato di disoccupazioneCategorie protette e punteggi nei concorsi pubbliciCos’è lo stato di disoccupazione per la leggeLo stato di disoccupazione è una condizione riconosciuta ufficialmente dalla legge italiana, disciplinata in particolare dall’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, il decreto che ha riorganizzato le politiche attive del lavoro, come modificato dall’art. 4 comma 15-quater del D.L. 4/2019 (convertito dalla L. 26/2019) e chiarito dalla circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019. Non basta essere senza un’occupazione stabile per rientrare in questa categoria: la normativa individua criteri precisi.Secondo la disciplina vigente, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità a lavorare. Rientrano in questa condizione sia chi ha perso un lavoro precedente, sia chi non ha mai avuto un’occupazione, sia chi svolge un’attività lavorativa ma con un reddito molto contenuto. In quest’ultimo caso, la legge fissa delle soglie di reddito sotto le quali si continua a essere considerati disoccupati: per il 2026 il limite è di 8.500 euro annui lordi per il lavoro dipendente e parasubordinato e di 5.500 euro annui per il lavoro autonomo. Si tratta dei valori della cosiddetta no tax area, cioè del livello di reddito entro il quale l’imposta lorda risulta pari o inferiore alle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR: per questo motivo gli importi possono essere aggiornati quando cambiano le detrazioni IRPEF.Questa definizione ha una finalità precisa: permettere a chi lavora poco, o percepisce redditi minimi, di continuare a essere seguito dai servizi per l’impiego e di accedere a misure di politica attiva come corsi di formazione, tirocini o strumenti come il Supporto Formazione Lavoro (SFL). La differenza tra disoccupazione INPS e disoccupazione nei concorsi pubbliciUn punto spesso frainteso riguarda proprio la differenza tra lo stato di disoccupazione valido ai fini INPS e quello richiesto dai bandi di concorso pubblico. Ai fini previdenziali, essere disoccupati significa avere i requisiti per richiedere prestazioni come la NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS a chi ha perso involontariamente il lavoro e ha maturato i contributi necessari.Nei bandi di concorso, invece, il richiamo allo stato di disoccupazione ha uno scopo diverso: spesso serve per attribuire un punteggio aggiuntivo nella valutazione dei titoli, oppure, più raramente, come requisito di ammissione in bandi riservati a specifiche categorie svantaggiate. Il problema è che ogni amministrazione può definire nel bando cosa intende per stato di disoccupazione, richiamando la normativa generale oppure introducendo condizioni più restrittive (ad esempio la durata minima della disoccupazione, o l’iscrizione da un certo numero di mesi ai centri per l’impiego).Per questo motivo, chi partecipa a un concorso pubblico deve sempre leggere con attenzione il testo del bando, senza dare per scontato che basti l’assenza di un contratto di lavoro per rientrare nella definizione richiesta. In caso di dubbio, conviene verificare la propria posizione presso il centro per l’impiego di competenza prima di presentare la domanda di partecipazione. Come dichiarare lo stato di disoccupazione: la DIDPer essere formalmente riconosciuti come disoccupati, non basta trovarsi senza lavoro: occorre presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, comunemente chiamata DID. Si tratta dell’atto con cui una persona comunica ufficialmente di essere disponibile a lavorare e ad accettare percorsi di reinserimento occupazionale proposti dai servizi competenti.La DID può essere presentata attraverso il portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) oppure recandosi presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente. Una volta rilasciata la dichiarazione, la persona viene inserita negli elenchi dei disoccupati e può accedere ai servizi di orientamento, alle offerte di lavoro segnalate dal centro e alle misure di politica attiva previste dalla normativa.È importante ricordare che la DID non è un adempimento automatico: va presentata attivamente, e da questo momento decorrono anche gli obblighi di disponibilità che la persona deve rispettare per non perdere lo status acquisito. Chi percepisce la NASpI, ad esempio, deve mantenere la propria disponibilità e rispettare gli appuntamenti fissati dal centro per l’impiego, pena la decurtazione o la sospensione della prestazione, come chiarito anche negli aggiornamenti periodici sui pagamenti NASpI. Quando si perde lo stato di disoccupazioneLo stato di disoccupazione non è una condizione acquisita per sempre: si può perdere in diverse circostanze. La causa più comune è il superamento delle soglie di reddito previste dalla legge: se una persona trova un’occupazione, anche part-time o a termine, e il reddito annuo supera i limiti indicati in precedenza, lo stato di disoccupazione viene meno.Lo stato si perde anche in caso di mancata presentazione agli appuntamenti fissati dal centro per l’impiego senza un giustificato motivo, oppure per il rifiuto di un’offerta di lavoro considerata congrua rispetto al profilo professionale e alla distanza dal luogo di residenza. In alcuni casi la normativa prevede invece una semplice sospensione temporanea dello stato, ad esempio in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: al termine del contratto lo stato di disoccupazione riprende automaticamente, senza dover ripresentare da zero la DID.Questi aspetti diventano particolarmente delicati per chi ha fatto affidamento sullo stato di disoccupazione per partecipare a un concorso pubblico: se la condizione viene meno prima della scadenza dei termini o della verifica dei requisiti da parte della commissione, il candidato rischia di perdere il beneficio del punteggio aggiuntivo o, nei casi più gravi, l’ammissione stessa alla procedura. Categorie protette e punteggi nei concorsi pubbliciIn molti bandi di concorso lo stato di disoccupazione compare tra i titoli valutabili, insieme ad altre condizioni di svantaggio sociale o lavorativo. Ad esempio, alcune procedure riservano quote di posti o attribuiscono punteggi aggiuntivi a chi appartiene a categorie protette, come previsto dalla normativa sul collocamento mirato, oppure a chi si trova in stato di disoccupazione di lunga durata.È frequente anche il caso di concorsi banditi da enti locali o regionali che riservano una parte dei posti a persone disoccupate residenti nel territorio, con l’obiettivo di favorire il reinserimento occupazionale a livello locale. In questi casi, la documentazione richiesta per dimostrare lo stato di disoccupazione può includere l’attestazione rilasciata dal centro per l’impiego, che certifica la data di presentazione della DID e l’eventuale periodo di permanenza nello stato.Proprio perché le regole cambiano da bando a bando, la raccomandazione generale è di verificare sempre la propria situazione documentale con congruo anticipo rispetto alla scadenza del concorso, in modo da avere il tempo necessario per regolarizzare eventuali situazioni sospese o non aggiornate presso i centri per l’impiego. Domande Frequenti sullo Stato di DisoccupazioneChi è considerato disoccupato per la legge italiana?È considerato disoccupato chi non ha un impiego, oppure chi lavora ma percepisce un reddito annuo inferiore alle soglie previste dalla normativa (per il 2026, 8.500 euro per il lavoro dipendente e parasubordinato e 5.500 euro per il lavoro autonomo), a condizione che abbia presentato la DID presso il centro per l’impiego.Lo stato di disoccupazione INPS coincide sempre con quello richiesto nei concorsi pubblici?Non sempre. Lo stato di disoccupazione ai fini INPS serve principalmente per accedere a prestazioni come la NASpI, mentre nei concorsi pubblici la definizione può variare a seconda di come è formulato il singolo bando, che può richiamare requisiti più specifici.Come si presenta la DID per essere riconosciuti disoccupati?La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro si presenta tramite il portale SIISL o rivolgendosi al Centro per l’Impiego territorialmente competente, che provvede a registrare formalmente lo stato di disoccupazione.Cosa succede se durante un concorso pubblico si perde lo stato di disoccupazione?Se il reddito supera le soglie previste o vengono meno gli obblighi di disponibilità verso il centro per l’impiego, lo stato di disoccupazione decade. Questo può incidere sul punteggio o sui requisiti richiesti dal bando, a seconda di come è formulata la procedura concorsuale.Lo stato di disoccupazione dà sempre diritto a un punteggio nei concorsi?No, dipende dal bando. Alcune procedure concorsuali prevedono un punteggio aggiuntivo per chi è disoccupato o appartiene a categorie protette, altre lo richiedono come requisito di ammissione a quote riservate, altre ancora non lo considerano affatto tra i titoli valutabili.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/12/naspi.jpg 320 630 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 17:00:002026-09-04 16:29:00Quando si è considerati disoccupati per la legge e i concorsi pubbliciGeometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORimborsi Spese e Anticipazioni del Geometra 2027: Diritti Catastali, Bolli e Oneri Comunali Contano nella Soglia degli 85.000 Euro?Capire come trattare i rimborsi spese geometra è una delle questioni più delicate per chi esercita la libera professione tecnica, soprattutto se si lavora in regime forfettario. Il motivo è semplice: ogni giorno il geometra anticipa somme per conto dei propri clienti — diritti catastali, marche da bollo, diritti di segreteria comunali, oneri per accessi agli atti — e allo stesso tempo sostiene spese proprie di trasferta per raggiungere cantieri, uffici tecnici e conservatorie. Sono due mondi contabili completamente diversi, anche se finiscono sulla stessa fattura.La distinzione non è un dettaglio formale. Trattare male i rimborsi spese geometra significa sbagliare il calcolo del volume d’affari, cioè il totale delle operazioni fatturate in un anno, e quindi rischiare di credersi fuori (o dentro) il regime agevolato senza esserlo davvero. Nel 2027, con la soglia degli 85.000 euro ancora al centro della vita fiscale dei professionisti, un errore di questo tipo può costare l’uscita indebita dal regime forfettario, con ricalcolo di IRPEF, IVA e contributi.In questa guida vediamo, con parole semplici ed esempi pratici, quali somme sono vere anticipazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/1972, quali invece sono rimborsi spese imponibili, come si comporta il contributo integrativo Cassa Geometri e come indicare tutto correttamente in fattura elettronica con la natura N1.Indice dei contenutiRimborsi spese geometra: perché la distinzione conta nel 2027Cosa sono le anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/1972Diritti catastali, bolli e oneri comunali: perché sono esclusi da IVARimborsi spese geometra imponibili: viaggio, vitto, alloggio e trasferteLe anticipazioni contano nella soglia degli 85.000 euro del forfettario?Il contributo integrativo Cassa Geometri al 5%: su cosa si applica davveroCome indicare tutto in fattura elettronica: natura N1 ed esempio praticoErrori comuni sui rimborsi spese geometra e rischi concretiDomande frequenti sui rimborsi spese geometraAssistenza fiscale per geometri: come possiamo aiutartiRimborsi spese geometra: perché la distinzione conta nel 2027Immagina che il geometra Marco riceva l’incarico di predisporre una pratica catastale per il signor Rossi. Per completare il lavoro Marco paga 48 euro di diritti catastali allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, 16 euro di marca da bollo e 60 euro di diritti di segreteria al Comune. Poi guida per 90 chilometri per fare il sopralluogo. A fine incarico emette una fattura che comprende il compenso, le somme anticipate e il rimborso del viaggio.Dal punto di vista fiscale, però, quelle voci non hanno lo stesso peso. Le somme pagate in nome e per conto del cliente sono semplici movimentazioni finanziarie: il denaro passa dalle mani del geometra a quelle della pubblica amministrazione, ma il debito era del cliente. Il rimborso del viaggio, invece, è una spesa che Marco ha sostenuto in proprio nome per svolgere l’incarico e che viene poi ribaltata sul committente: per il fisco è a tutti gli effetti parte del compenso professionale.Questa differenza si riflette su tre piani distinti: l’IVA (imponibile o esclusa), il reddito imponibile del professionista e — punto cruciale per chi ha scelto il regime forfettario per geometri — il conteggio dei ricavi ai fini della soglia degli 85.000 euro. Gestire correttamente i rimborsi spese geometra significa quindi avere numeri affidabili su cui costruire la propria pianificazione fiscale. Cosa sono le anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/1972L’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile IVA “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. Tradotto in linguaggio quotidiano: se il geometra paga qualcosa che, per legge, è dovuto dal cliente, e ne conserva la prova, quella somma non è un suo compenso e quindi non viene tassata come tale.Perché un’anticipazione sia legittimamente esclusa devono ricorrere tre condizioni, che vale la pena tenere sempre a mente prima di emettere fattura:Spesa sostenuta in nome e per conto del cliente: l’obbligo di pagamento è del committente, non del professionistaDocumentazione intestata al cliente (o comunque chiaramente riferibile a lui e alla sua pratica): ricevute, quietanze, contrassegni, attestazioni di versamentoRiaddebito a piè di lista, cioè per l’importo esatto anticipato, senza ricarichi, maggiorazioni o “forfait”Se anche una sola di queste condizioni manca, l’operazione cambia natura. Un ricarico del 10% su un diritto catastale, per esempio, trasforma l’intera somma in un rimborso spese imponibile, con tutte le conseguenze del caso. La regola d’oro, nella gestione dei rimborsi spese geometra, è quindi conservare ordinatamente ogni pezza giustificativa collegandola alla singola pratica e al singolo cliente. Diritti catastali, bolli e oneri comunali: perché sono esclusi da IVALe somme che il geometra anticipa più spesso rientrano quasi sempre nella categoria delle anticipazioni escluse, perché si tratta di tributi, diritti o oneri il cui soggetto obbligato è il cliente. Nella pratica professionale quotidiana parliamo di:Diritti catastali e tributi speciali catastali per visure, volture, presentazione di pratiche DOCFA e PregeoImposte di bollo e marche da bollo apposte su istanze, elaborati e permessiDiritti di segreteria comunali e oneri di istruttoria per CILA, SCIA, permessi di costruire, accessi agli attiTributi ipotecari e diritti di conservatoria per ispezioni e note di trascrizioneOneri di urbanizzazione e costi di costruzione versati per conto del committenteIn tutti questi casi il geometra funge da “cassiere” del cliente: anticipa la liquidità per non bloccare la pratica, ma non guadagna nulla su quella somma. Ecco perché i diritti catastali in fattura vanno indicati separatamente dal compenso, con l’apposita natura N1, e non entrano né nella base IVA né nel reddito professionale.Attenzione a un equivoco frequente: la marca da bollo da 2 euro che il professionista applica sulla propria parcella quando emette fattura senza IVA (tipico caso del forfettario, per importi non assoggettati a IVA superiori a 77,47 euro) è cosa diversa. Quel bollo riguarda il documento del professionista e, se riaddebitato al cliente, segue le regole ordinarie della fattura. Non confonderlo con i bolli pagati sulle pratiche del committente, che sono vere anticipazioni geometra. Rimborsi spese geometra imponibili: viaggio, vitto, alloggio e trasfertePassiamo all’altra faccia della medaglia. Quando il geometra si sposta per raggiungere un cantiere lontano, pernotta fuori sede o pranza durante una giornata di rilievi, sta sostenendo spese proprie necessarie allo svolgimento dell’incarico. Il fatto che il cliente le rimborsi non cambia la loro natura: si tratta di rimborsi spese imponibili, che concorrono a formare il compenso.Rientrano in questa categoria, sia nella forma analitica (a piè di lista, con giustificativi) sia nella forma forfettaria (una cifra pattuita a prescindere dalla spesa effettiva):Rimborso chilometrico per l’uso dell’auto propria, pedaggi autostradali, carburante e parcheggiBiglietti di treno o aereo intestati al professionistaVitto e alloggio durante trasferte fuori dal comune dello studioNoleggio di strumentazione (droni, stazioni totali, ponteggi per ispezioni) e materiali di consumoSpese di stampa, plottaggio e copisteria intestate al geometraTutte queste voci vanno assoggettate allo stesso trattamento del compenso: seguono l’IVA della prestazione principale (o, per il forfettario, l’esclusione da IVA con natura N2.2 tipica del regime), sono soggette al contributo integrativo Cassa Geometri e concorrono ai ricavi dell’anno. In altre parole, i rimborsi spese geometra di questa seconda categoria sono compenso a tutti gli effetti, anche se nel linguaggio comune si continua a chiamarli “rimborsi”.Per un professionista in regime agevolato c’è un aspetto ulteriore da considerare: nel forfettario i costi non si deducono analiticamente, perché il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati. Il coefficiente è una percentuale fissa che stima quanta parte dell’incasso sia reddito e quanta sia costo: per l’attività tecnica del geometra è pari al 78%. Significa che ogni euro di rimborso imponibile incassato viene tassato al 78%, anche se al geometra quella somma è servita solo a coprire benzina e pedaggi. Le anticipazioni contano nella soglia degli 85.000 euro del forfettario?Ecco la domanda centrale di questa guida, e la risposta è netta: no, le anticipazioni escluse ex art. 15 non concorrono alla soglia degli 85.000 euro del regime forfettario. Non sono compensi, non sono ricavi, non sono operazioni imponibili: sono mere movimentazioni finanziarie per conto terzi, che il geometra incassa dal cliente solo per rientrare di quanto già versato alla pubblica amministrazione.Al contrario, i rimborsi spese imponibili rientrano pienamente nel conteggio. Chi verifica il rispetto del limite guardando soltanto la riga “onorario” della fattura rischia di sottostimare i propri ricavi; chi invece somma anche le anticipazioni rischia il problema opposto, cioè di credersi vicino allo sforamento quando in realtà ha ampio margine.Un esempio chiarisce tutto. Nel 2027 il geometra Marco fattura 78.000 euro di compensi, 6.000 euro di rimborsi chilometrici e trasferte e 9.000 euro di anticipazioni per diritti catastali, bolli e diritti di segreteria. Il totale che transita sul conto corrente è di 93.000 euro, ma i ricavi rilevanti ai fini della soglia degli 85.000 euro sono 84.000 euro (78.000 + 6.000). Marco resta quindi nel regime forfettario, anche se il suo estratto conto racconta un’altra storia.Ricordiamo anche il secondo scalino previsto dalla normativa: superati gli 85.000 euro ma restando sotto i 100.000 euro, l’uscita dal regime scatta dall’anno successivo; oltre i 100.000 euro la fuoriuscita è immediata, con obbligo di applicare l’IVA già dall’operazione che ha determinato il superamento. Un errore di classificazione dei rimborsi spese geometra può quindi tradursi in un ricalcolo pesante e in sanzioni evitabili. Per un quadro completo sui requisiti puoi leggere la nostra guida al regime forfettario: requisiti e aliquote e la pillar dedicata alla partita IVA in regime forfettario seguita dal CAF Centro Fiscale di Udine. Il contributo integrativo Cassa Geometri al 5%: su cosa si applica davveroIl contributo integrativo Cassa Geometri (CIPAG) è pari al 5% e va addebitato in fattura al cliente: il professionista lo incassa e poi lo riversa alla Cassa. È una somma che, di fatto, il committente paga in più rispetto al compenso, e per questo non costituisce reddito del geometra.La base di calcolo è il volume d’affari ai fini IVA, e qui si chiude il cerchio con quanto detto finora. Poiché le anticipazioni escluse ex art. 15 non entrano nella base imponibile IVA, su di esse il contributo integrativo del 5% non si applica. Si applica invece su tutto ciò che è compenso: onorario professionale e rimborsi spese imponibili.Riassumendo in modo operativo, il 5% CIPAG si calcola su:Sì sul compenso professionale (onorario)Sì sui rimborsi spese analitici e forfettari di viaggio, vitto e alloggioNo sulle anticipazioni per diritti catastali, bolli, diritti di segreteria e oneri comunaliVa aggiunto che il contributo integrativo si affianca al contributo soggettivo, la quota calcolata sul reddito professionale che alimenta la posizione previdenziale personale dell’iscritto, e ai contributi minimi annuali dovuti anche in caso di redditi bassi. Per gli importi aggiornati e le scadenze di versamento puoi consultare gli approfondimenti su Cassa Geometri: contributo soggettivo, integrativo e minimi e su aliquote e scadenze dei contributi CIPAG.Come indicare tutto in fattura elettronica: natura N1 ed esempio praticoNella fattura elettronica le due categorie devono viaggiare su righe separate, ciascuna con il proprio codice natura. Il codice natura N1 identifica proprio le operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72: è l’etichetta tecnica che comunica al Sistema di Interscambio che quella somma non è imponibile perché non è un corrispettivo.Ecco come si presenta, in forma semplificata, la fattura del geometra Marco al signor Rossi, ipotizzando un compenso di 1.000 euro, 150 euro di rimborso trasferta e 124 euro di anticipazioni:Riga 1 – Compenso professionale per pratica catastale: 1.000,00 euroRiga 2 – Rimborso spese di trasferta (imponibile, stesso regime IVA del compenso): 150,00 euroRiga 3 – Contributo integrativo CIPAG 5% su 1.150,00 euro: 57,50 euroRiga 4 – Anticipazioni escluse art. 15 DPR 633/72, natura N1 (diritti catastali, bolli, diritti di segreteria): 124,00 euroIl totale documento sarà di 1.331,50 euro, ma il volume d’affari rilevante è pari a 1.207,50 euro: le anticipazioni restano fuori. Se Marco opera in regime forfettario, sulle righe 1, 2 e 3 non applica IVA e utilizza la natura N2.2 con la dicitura di legge prevista per il regime, mentre la riga 4 conserva la sua natura N1.Un ultimo accorgimento pratico riguarda la descrizione: scrivere genericamente “spese” è il modo più rapido per creare confusione in sede di controllo. Meglio dettagliare tipologia, ente destinatario e riferimento della pratica, allegando o conservando le quietanze. Una fattura ben costruita è la prima difesa quando l’Agenzia delle Entrate chiede conto della corretta gestione dei rimborsi spese geometra. Errori comuni sui rimborsi spese geometra e rischi concretiNella nostra esperienza con i professionisti tecnici, gli errori si ripetono con una certa regolarità. Il più frequente è “gonfiare” il volume d’affari includendo per abitudine le anticipazioni tra i ricavi: il geometra si convince di aver superato la soglia degli 85.000 euro, esce dal regime agevolato e passa al regime ordinario con IVA, contabilità e costi di gestione superiori, senza averne alcun obbligo.L’errore opposto è altrettanto pericoloso: classificare come anticipazioni escluse somme che tali non sono, per esempio i rimborsi chilometrici o le spese di stampa intestate allo studio. In questo caso i ricavi risultano sottostimati, il contributo integrativo viene versato in misura inferiore al dovuto e la permanenza nel regime forfettario potrebbe rivelarsi indebita in sede di verifica.Le conseguenze più ricorrenti sono queste:Ricalcolo dell’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività) e dei contributi previdenzialiRecupero dell’IVA non applicata in caso di fuoriuscita retroattiva dal regimeSanzioni e interessi su fatture emesse con natura IVA errataContributo integrativo CIPAG versato in eccesso o in difetto, con conguagli successiviErrori nel quadro LM del Modello Redditi PF, con dichiarazione da rettificareLa buona notizia è che tutto questo si previene con un metodo semplice: una separazione contabile chiara fin dal momento in cui la spesa viene sostenuta e un controllo periodico del volume d’affari “pulito”. Chi sta valutando ora di aprire la partita IVA come libero professionista tecnico dovrebbe impostare correttamente questo schema fin dalla prima fattura, evitando di dover correggere anni di documenti.Domande frequenti sui rimborsi spese geometra Le anticipazioni per diritti catastali vanno indicate in fattura?Sì, vanno indicate ma in una riga separata con natura N1, come somme escluse ex art. 15 DPR 633/72. Devono essere riaddebitate esattamente per l’importo anticipato e supportate da documentazione riferibile al cliente. Non si sommano al compenso e non entrano nella base imponibile.Il rimborso chilometrico del geometra è imponibile?Sì. Il rimborso chilometrico è una spesa sostenuta dal professionista in nome proprio per eseguire l’incarico: è quindi un rimborso spese imponibile, concorre al compenso, è soggetto al contributo integrativo del 5% e rientra nel calcolo della soglia degli 85.000 euro.Il contributo integrativo si applica sulle anticipazioni escluse?No. Il contributo integrativo Cassa Geometri si calcola sul volume d’affari ai fini IVA e le anticipazioni ex art. 15 ne sono fuori. Il 5% si applica quindi solo su onorario e rimborsi spese imponibili.Cosa succede se sbaglio a calcolare la soglia includendo le anticipazioni?Rischi di uscire dal regime forfettario senza averne motivo, con costi di gestione più alti e una tassazione meno favorevole. In caso di errore già consolidato in dichiarazione è possibile intervenire con una dichiarazione integrativa: è una procedura delicata, che conviene affidare agli esperti del CAF Centro Fiscale.Se la ricevuta non è intestata al cliente posso comunque usare la natura N1?È il punto più fragile. La norma richiede anticipazioni regolarmente documentate: se manca ogni collegamento con il committente e con la sua pratica, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la somma come compenso imponibile. Conserva sempre quietanze, contrassegni e attestazioni di versamento associandoli al fascicolo del cliente.Un rimborso forfettario di trasferta è trattato come un’anticipazione?No. Il rimborso concordato “a forfait”, cioè in cifra fissa a prescindere dalla spesa reale, non ha nulla a che vedere con le anticipazioni geometra: è a tutti gli effetti compenso imponibile, con contributo integrativo e rilevanza ai fini della soglia.Assistenza fiscale per geometri: come possiamo aiutartiGestire correttamente i rimborsi spese geometra e le anticipazioni escluse ex art. 15 significa avere sotto controllo il proprio volume d’affari, versare il giusto contributo integrativo e restare serenamente entro la soglia degli 85.000 euro quando conviene. Non è una materia da improvvisare a fine anno: è un metodo da impostare sulla prima fattura e mantenere con costanza.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue professionisti tecnici e partite IVA in regime forfettario in tutta Italia: verifichiamo l’impostazione delle tue fatture, controlliamo la corretta separazione tra compensi e anticipazioni, monitoriamo la soglia dei ricavi e curiamo dichiarazione dei redditi e adempimenti previdenziali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online, con preventivo personalizzato in base alla tua attività.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale della tua attività di geometra? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci per fissare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 15:00:002026-09-05 09:22:56Rimborsi Spese e Anticipazioni del Geometra 2027: Diritti Catastali, Bolli e Oneri Comunali Contano nella Soglia degli 85.000 Euro?Pagina 26 di 191«‹2425262728›» Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
NOTIZIEAuto senza assicurazione: multe fino a 1.000 euro in arrivo?Circolare con un’auto senza assicurazione resta una delle violazioni più costose previste dal Codice della Strada, e nelle ultime settimane si torna a parlare di nuove multe in arrivo per chi non rispetta l’obbligo di copertura RC auto. Diverse fonti giornalistiche segnalano infatti che il Governo starebbe valutando un aumento degli importi minimi delle sanzioni legate alla mancata assicurazione dei veicoli, nell’ambito di una più ampia revisione del Codice della Strada.Prima di allarmarsi, però, è importante distinguere tra quello che prevede oggi la normativa vigente e quello che, invece, è ancora oggetto di discussione parlamentare. In questo articolo facciamo chiarezza sulle regole attuali relative alle multe per auto senza assicurazione, sulle conseguenze accessorie come il fermo del veicolo, e su cosa potrebbe effettivamente cambiare in futuro.Indice dei contenutiCosa prevede oggi la normativa sull’assicurazione auto obbligatoriaAuto senza assicurazione: le nuove multe in arrivoFermo amministrativo, sequestro e confisca del veicoloCosa verificare prima di mettersi alla guidaDomande frequenti sulle multe per auto senza assicurazioneCosa prevede oggi la normativa sull’assicurazione auto obbligatoriaIn Italia l’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore è disciplinato dall’articolo 193 del Codice della Strada. La norma stabilisce che nessun veicolo può circolare su strada senza una polizza di responsabilità civile in corso di validità, indipendentemente dal fatto che il mezzo sia effettivamente utilizzato oppure semplicemente parcheggiato su suolo pubblico.Chi viene sorpreso alla guida di un’auto senza assicurazione rischia, secondo la normativa attualmente in vigore, una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Si tratta di un importo variabile che il verbalizzante applica in base alla gravità della violazione e ad eventuali precedenti del conducente. A questa sanzione pecuniaria si aggiungono, come vedremo, misure accessorie che riguardano direttamente il veicolo.È bene ricordare che l’obbligo assicurativo non riguarda solo le automobili: valgono le stesse regole anche per motocicli, ciclomotori e altri veicoli a motore. La responsabilità della mancata copertura ricade sul proprietario del mezzo — o, nei casi previsti dalla norma, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio o sul locatario in leasing — tenuto per legge a stipulare e rinnovare la polizza. Auto senza assicurazione: le nuove multe in arrivoNegli ultimi giorni diverse testate hanno riportato la notizia di una possibile revisione delle sanzioni stradali, che includerebbe anche un intervento sulle multe per auto senza assicurazione. Secondo queste ricostruzioni, l’importo minimo della sanzione per chi circola senza copertura RC auto potrebbe salire dagli attuali 866 euro a circa 1.000 euro, nell’ambito di un pacchetto più ampio che introdurrebbe decine di nuove fattispecie sanzionatorie legate anche a manovre pericolose e altre violazioni del Codice della Strada.È fondamentale sottolineare che, al momento, si tratta di una proposta al vaglio del Governo e del Parlamento, non ancora convertita in un provvedimento definitivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Finché l’iter normativo non si concluderà, chi viene fermato oggi alla guida di un’auto senza assicurazione continua a essere sanzionato secondo gli importi attualmente previsti dall’articolo 193, ovvero da 866 a 3.464 euro.Per chi vuole seguire l’evoluzione complessiva della riforma della viabilità, compresi i tempi di approvazione e le altre novità in discussione, può essere utile consultare il nostro approfondimento dedicato al nuovo Codice della Strada 2026: novità, consultazione e quando entra in vigore, che raccoglie lo stato dell’arte delle modifiche allo studio. Fermo amministrativo, sequestro e confisca del veicoloOltre alla sanzione pecuniaria, chi circola senza assicurazione rischia conseguenze dirette sul veicolo. La normativa prevede infatti il sequestro amministrativo del mezzo: l’auto viene affidata in custodia e rimane ferma fino a quando il proprietario non regolarizza la propria posizione, pagando la sanzione e stipulando una nuova polizza assicurativa con validità di almeno sei mesi.Se il trasgressore non provvede al pagamento nei termini previsti e non presenta ricorso, la legge prevede che il prefetto disponga la confisca definitiva del veicolo. In pratica, il mezzo non viene più restituito e diventa di fatto acquisito dallo Stato. Si tratta di una conseguenza pesante, che va ben oltre il semplice esborso economico della multa.C’è poi il caso della recidiva: chi viene sorpreso una seconda volta a circolare senza assicurazione, anche dopo aver già pagato la sanzione e riattivato la polizza, vede raddoppiata la sanzione pecuniaria e subisce la sospensione della patente da uno a due mesi; dopo il pagamento della sanzione in misura ridotta e del premio per almeno sei mesi, il veicolo non viene restituito subito ma resta sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo di 45 giorni (art. 193, comma 2-bis, del Codice della Strada). Un caso ancora più grave riguarda chi utilizza documenti assicurativi falsi o contraffatti: in questa ipotesi la confisca del veicolo scatta sempre, senza possibilità di regolarizzazione.Va precisato che, per la prima violazione, l’obbligo assicurativo non rispettato non comporta la sospensione della patente di guida: le conseguenze riguardano la sanzione economica e le misure sul veicolo appena descritte. La sospensione della patente è invece espressamente prevista dall’articolo 193 nei casi più gravi: da uno a due mesi in caso di reiterazione accertata nel biennio e fino a un anno per chi utilizza documenti assicurativi falsificati o contraffatti. Naturalmente, se dalla stessa circolazione stradale emergono ulteriori violazioni, le sanzioni si possono cumulare. Cosa verificare prima di mettersi alla guidaCon l’ipotesi di un inasprimento delle multe per auto senza assicurazione ancora in discussione in Parlamento, resta importante controllare periodicamente la scadenza della propria polizza RC auto, evitando di lasciarla scoperta anche solo per pochi giorni. Molti automobilisti, infatti, finiscono nei guai non per scelta, ma per una semplice dimenticanza sul rinnovo o per un disguido con la propria compagnia assicurativa.Tra le buone pratiche da seguire per non incorrere in una sanzione per guida senza assicurazione rientrano:controllare periodicamente la data di scadenza della polizza RC auto sul contrassegno o tramite l’app della compagnia;attivare, se disponibile, il rinnovo automatico o promemoria via SMS/email;evitare di lasciare un veicolo fermo e non assicurato su suolo pubblico, anche se non viene mai utilizzato;verificare l’effettiva validità della polizza tramite gli strumenti messi a disposizione dalle compagnie in caso di dubbi sul pagamento del premio.Seguire questi accorgimenti riduce sensibilmente il rischio di ritrovarsi, magari per una semplice distrazione, a dover affrontare le conseguenze economiche e amministrative previste per chi circola con un’auto senza assicurazione. Domande frequenti sulle multe per auto senza assicurazioneQuanto costa oggi la multa per auto senza assicurazione?Attualmente la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 193 del Codice della Strada va da 866 a 3.464 euro, in base alla valutazione dell’organo accertatore.È vero che le multe per auto senza assicurazione aumenteranno a 1.000 euro?Si tratta di una proposta allo studio nell’ambito della revisione del Codice della Strada, riportata da diverse fonti giornalistiche, ma non ancora approvata in via definitiva. Finché non sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, restano validi gli importi attuali.Cosa succede al veicolo se viene fermato senza assicurazione?Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo e resta fermo fino al pagamento della sanzione e alla stipula di una nuova polizza valida almeno sei mesi. In caso di mancato pagamento nei termini, il prefetto può disporre la confisca definitiva.La mancanza di assicurazione comporta la sospensione della patente?Per la prima violazione no: si applicano la sanzione economica e le misure sul veicolo (sequestro o confisca). La sospensione della patente è prevista da uno a due mesi in caso di reiterazione accertata nel biennio (art. 193, comma 2-bis) e fino a un anno per chi utilizza documenti assicurativi falsificati.Cosa rischia chi viene fermato una seconda volta senza assicurazione?In caso di reiterazione accertata nel biennio la sanzione pecuniaria è raddoppiata ed è prevista la sospensione della patente da uno a due mesi; il veicolo, anche dopo il pagamento e la riattivazione della polizza, resta sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo di 45 giorni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 19:00:002026-09-04 16:56:21Auto senza assicurazione: multe fino a 1.000 euro in arrivo?
NOTIZIEMulta sul contante: si applica sempre la legge più favorevole?Chi riceve una multa per aver superato il limite all’uso del contante si chiede spesso se possa beneficiare di una normativa successiva più favorevole rispetto a quella in vigore al momento della violazione. La domanda non è teorica: negli ultimi anni il limite al contante è cambiato più volte, e questo ha aperto la strada a contenziosi su quale disciplina sanzionatoria debba essere effettivamente applicata. Un caso recente, arrivato fino in Cassazione, aiuta a fare chiarezza sul principio della legge più favorevole in materia di sanzioni antiriciclaggio legate ai trasferimenti di denaro contante.Capire come funziona questo meccanismo è utile non solo per chi ha già ricevuto una contestazione, ma anche per chi vuole semplicemente conoscere i confini entro cui è consentito muovere denaro contante senza incorrere in sanzioni.Indice dei contenutiIl limite all’uso del contante: la normativa attualeCome funzionano le sanzioni per violazione del limiteIl principio della legge più favorevole (favor rei) nelle sanzioni amministrativeCosa cambia in pratica per chi ha ricevuto la multaDomande frequenti sulla multa per uso di contanteIl limite all’uso del contante: la normativa attualeLa disciplina che regola i trasferimenti di denaro contante tra soggetti privati è contenuta nel D.Lgs. 231/2007, il testo normativo antiriciclaggio che, tra le altre cose, fissa la soglia oltre la quale è vietato pagare o incassare in contanti. Dal 1° gennaio 2023 il limite all’uso del contante in Italia è stato fissato a 5.000 euro: per importi pari o superiori a tale soglia, il trasferimento di denaro deve avvenire tramite intermediari abilitati (banche, Poste, istituti di pagamento), pena l’applicazione di una sanzione amministrativa.Nel corso degli ultimi anni la soglia è stata modificata più volte dal legislatore, passando da importi più bassi a importi più alti e viceversa, a seconda degli orientamenti di politica economica dei diversi governi che si sono succeduti. Proprio questa successione di norme nel tempo è all’origine della questione giuridica di cui si è occupata la Cassazione: quale regola si applica quando, tra il momento della violazione e il momento della decisione, la legge sul limite al contante è cambiata? Come funzionano le sanzioni per violazione del limiteLa violazione del limite all’uso del contante, disciplinata dall’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo viene determinato caso per caso in base a diversi criteri: l’entità della somma trasferita irregolarmente, la eventuale reiterazione della condotta e le circostanze concrete dell’operazione contestata. Non si tratta quindi di un importo fisso uguale per tutti, ma di una sanzione modulata dall’autorità competente (in genere il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato).Per rendere l’idea della portata che possono raggiungere queste sanzioni, nel caso esaminato di recente dalla Cassazione era stata contestata una sanzione di importo molto elevato, nell’ordine di oltre centomila euro, a fronte di movimentazioni di denaro contante per diversi milioni di euro avvenute senza il tramite di intermediari abilitati. Si tratta ovviamente di un caso limite, riferito a un’operazione di importo molto elevato, ma è utile per comprendere come il sistema sanzionatorio sia proporzionato all’entità della violazione. Come già evidenziato in altri approfondimenti sul tema delle multe a importi variabili, il legislatore tende sempre più spesso a costruire sistemi sanzionatori flessibili, capaci di adattarsi alla gravità della singola condotta. Il principio della legge più favorevole (favor rei) nelle sanzioni amministrativeQui entra in gioco il cuore della questione: si applica sempre la legge più favorevole anche alle sanzioni amministrative in materia di contante? La risposta, secondo l’orientamento consolidato, è tendenzialmente sì. Il D.Lgs. 231/2007, all’articolo 69 (introdotto dal D.Lgs. 90/2017), prevede infatti che, se dopo la violazione entra in vigore una normativa più favorevole al trasgressore, questa debba essere applicata dal giudice, anche senza che la parte interessata lo abbia espressamente richiesto. È il cosiddetto principio del favor rei, mutuato dal diritto penale ma esteso, con alcuni adattamenti, anche al sistema delle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio.Con la sentenza n. 15245/2026, depositata il 20 maggio, la Corte di Cassazione ha però precisato un aspetto fondamentale: non basta confrontare in astratto il minimo e il massimo edittale delle due norme (quella vigente al momento del fatto e quella sopravvenuta) per stabilire quale sia più favorevole. È necessaria una valutazione in concreto del regime sanzionatorio complessivamente più vantaggioso per il trasgressore, tenendo conto di tutti gli elementi del caso specifico. Su questa base, la Cassazione ha cassato la decisione della Corte d’appello, rinviando la causa per una nuova valutazione più puntuale. Cosa cambia in pratica per chi ha ricevuto la multaPer chi ha ricevuto una multa per uso di contante oltre soglia, questo orientamento della giurisprudenza rappresenta un’indicazione importante: non è sufficiente che sia intervenuta, nel frattempo, una legge che modifica i limiti o le sanzioni, ma occorre verificare in modo puntuale se il nuovo regime sia effettivamente più favorevole rispetto a quello applicato al momento dei fatti. Questo tipo di valutazione richiede un’analisi tecnica delle norme succedutesi nel tempo, che non sempre è agevole da compiere senza un supporto qualificato.Va inoltre ricordato che, nelle operazioni di importo rilevante, possono essere coinvolti anche professionisti e intermediari tenuti a segnalare le violazioni riscontrate: un tema che, come approfondito nell’articolo sulle sanzioni al commercialista e il concorso di responsabilità, può avere risvolti anche per chi assiste privati e imprese nella gestione delle proprie posizioni fiscali e finanziarie. Domande frequenti sulla multa per uso di contanteQual è oggi il limite all’uso del contante in Italia?Dal 1° gennaio 2023 il limite ai trasferimenti in contanti tra privati è fissato a 5.000 euro. Per importi pari o superiori a tale soglia, il pagamento deve avvenire tramite intermediari abilitati.Cosa significa che si applica la legge più favorevole?Significa che, se dopo la violazione entra in vigore una normativa più vantaggiosa per il trasgressore, questa deve essere applicata al posto di quella vigente al momento del fatto, anche senza una richiesta esplicita della parte.Basta confrontare gli importi minimi e massimi delle sanzioni per capire quale legge è più favorevole?No. Secondo la Cassazione occorre una valutazione in concreto del regime sanzionatorio complessivamente più favorevole, considerando tutte le circostanze del caso, non solo il confronto astratto tra i valori edittali.Chi decide l’importo della sanzione per uso di contante oltre soglia?La sanzione viene determinata dall’autorità competente in base alla gravità della violazione, all’importo trasferito e alle circostanze concrete dell’operazione contestata.Cosa fare se si riceve una contestazione per violazione del limite al contante?È opportuno verificare con attenzione la normativa applicabile al momento della violazione e quella eventualmente sopravvenuta, per valutare se sussistono i presupposti per invocare il principio della legge più favorevole.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 18:00:002026-09-04 16:40:29Multa sul contante: si applica sempre la legge più favorevole?
NOTIZIEQuando si è considerati disoccupati per la legge e i concorsi pubbliciMolti candidati ai concorsi pubblici si chiedono quando si è considerati disoccupati per la legge, perché diversi bandi richiedono proprio questo requisito come titolo di ammissione o come punteggio aggiuntivo. La risposta non è semplice come sembra: esiste una definizione tecnica di stato di disoccupazione stabilita dalla normativa nazionale, che però può non coincidere con quanto richiesto dal singolo bando di concorso. Vediamo come funziona nel dettaglio, alla luce della normativa vigente.Indice dei contenutiCos’è lo stato di disoccupazione per la leggeLa differenza tra disoccupazione INPS e disoccupazione nei concorsi pubbliciCome dichiarare lo stato di disoccupazione: la DIDQuando si perde lo stato di disoccupazioneCategorie protette e punteggi nei concorsi pubbliciCos’è lo stato di disoccupazione per la leggeLo stato di disoccupazione è una condizione riconosciuta ufficialmente dalla legge italiana, disciplinata in particolare dall’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, il decreto che ha riorganizzato le politiche attive del lavoro, come modificato dall’art. 4 comma 15-quater del D.L. 4/2019 (convertito dalla L. 26/2019) e chiarito dalla circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019. Non basta essere senza un’occupazione stabile per rientrare in questa categoria: la normativa individua criteri precisi.Secondo la disciplina vigente, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità a lavorare. Rientrano in questa condizione sia chi ha perso un lavoro precedente, sia chi non ha mai avuto un’occupazione, sia chi svolge un’attività lavorativa ma con un reddito molto contenuto. In quest’ultimo caso, la legge fissa delle soglie di reddito sotto le quali si continua a essere considerati disoccupati: per il 2026 il limite è di 8.500 euro annui lordi per il lavoro dipendente e parasubordinato e di 5.500 euro annui per il lavoro autonomo. Si tratta dei valori della cosiddetta no tax area, cioè del livello di reddito entro il quale l’imposta lorda risulta pari o inferiore alle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR: per questo motivo gli importi possono essere aggiornati quando cambiano le detrazioni IRPEF.Questa definizione ha una finalità precisa: permettere a chi lavora poco, o percepisce redditi minimi, di continuare a essere seguito dai servizi per l’impiego e di accedere a misure di politica attiva come corsi di formazione, tirocini o strumenti come il Supporto Formazione Lavoro (SFL). La differenza tra disoccupazione INPS e disoccupazione nei concorsi pubbliciUn punto spesso frainteso riguarda proprio la differenza tra lo stato di disoccupazione valido ai fini INPS e quello richiesto dai bandi di concorso pubblico. Ai fini previdenziali, essere disoccupati significa avere i requisiti per richiedere prestazioni come la NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS a chi ha perso involontariamente il lavoro e ha maturato i contributi necessari.Nei bandi di concorso, invece, il richiamo allo stato di disoccupazione ha uno scopo diverso: spesso serve per attribuire un punteggio aggiuntivo nella valutazione dei titoli, oppure, più raramente, come requisito di ammissione in bandi riservati a specifiche categorie svantaggiate. Il problema è che ogni amministrazione può definire nel bando cosa intende per stato di disoccupazione, richiamando la normativa generale oppure introducendo condizioni più restrittive (ad esempio la durata minima della disoccupazione, o l’iscrizione da un certo numero di mesi ai centri per l’impiego).Per questo motivo, chi partecipa a un concorso pubblico deve sempre leggere con attenzione il testo del bando, senza dare per scontato che basti l’assenza di un contratto di lavoro per rientrare nella definizione richiesta. In caso di dubbio, conviene verificare la propria posizione presso il centro per l’impiego di competenza prima di presentare la domanda di partecipazione. Come dichiarare lo stato di disoccupazione: la DIDPer essere formalmente riconosciuti come disoccupati, non basta trovarsi senza lavoro: occorre presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, comunemente chiamata DID. Si tratta dell’atto con cui una persona comunica ufficialmente di essere disponibile a lavorare e ad accettare percorsi di reinserimento occupazionale proposti dai servizi competenti.La DID può essere presentata attraverso il portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) oppure recandosi presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente. Una volta rilasciata la dichiarazione, la persona viene inserita negli elenchi dei disoccupati e può accedere ai servizi di orientamento, alle offerte di lavoro segnalate dal centro e alle misure di politica attiva previste dalla normativa.È importante ricordare che la DID non è un adempimento automatico: va presentata attivamente, e da questo momento decorrono anche gli obblighi di disponibilità che la persona deve rispettare per non perdere lo status acquisito. Chi percepisce la NASpI, ad esempio, deve mantenere la propria disponibilità e rispettare gli appuntamenti fissati dal centro per l’impiego, pena la decurtazione o la sospensione della prestazione, come chiarito anche negli aggiornamenti periodici sui pagamenti NASpI. Quando si perde lo stato di disoccupazioneLo stato di disoccupazione non è una condizione acquisita per sempre: si può perdere in diverse circostanze. La causa più comune è il superamento delle soglie di reddito previste dalla legge: se una persona trova un’occupazione, anche part-time o a termine, e il reddito annuo supera i limiti indicati in precedenza, lo stato di disoccupazione viene meno.Lo stato si perde anche in caso di mancata presentazione agli appuntamenti fissati dal centro per l’impiego senza un giustificato motivo, oppure per il rifiuto di un’offerta di lavoro considerata congrua rispetto al profilo professionale e alla distanza dal luogo di residenza. In alcuni casi la normativa prevede invece una semplice sospensione temporanea dello stato, ad esempio in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: al termine del contratto lo stato di disoccupazione riprende automaticamente, senza dover ripresentare da zero la DID.Questi aspetti diventano particolarmente delicati per chi ha fatto affidamento sullo stato di disoccupazione per partecipare a un concorso pubblico: se la condizione viene meno prima della scadenza dei termini o della verifica dei requisiti da parte della commissione, il candidato rischia di perdere il beneficio del punteggio aggiuntivo o, nei casi più gravi, l’ammissione stessa alla procedura. Categorie protette e punteggi nei concorsi pubbliciIn molti bandi di concorso lo stato di disoccupazione compare tra i titoli valutabili, insieme ad altre condizioni di svantaggio sociale o lavorativo. Ad esempio, alcune procedure riservano quote di posti o attribuiscono punteggi aggiuntivi a chi appartiene a categorie protette, come previsto dalla normativa sul collocamento mirato, oppure a chi si trova in stato di disoccupazione di lunga durata.È frequente anche il caso di concorsi banditi da enti locali o regionali che riservano una parte dei posti a persone disoccupate residenti nel territorio, con l’obiettivo di favorire il reinserimento occupazionale a livello locale. In questi casi, la documentazione richiesta per dimostrare lo stato di disoccupazione può includere l’attestazione rilasciata dal centro per l’impiego, che certifica la data di presentazione della DID e l’eventuale periodo di permanenza nello stato.Proprio perché le regole cambiano da bando a bando, la raccomandazione generale è di verificare sempre la propria situazione documentale con congruo anticipo rispetto alla scadenza del concorso, in modo da avere il tempo necessario per regolarizzare eventuali situazioni sospese o non aggiornate presso i centri per l’impiego. Domande Frequenti sullo Stato di DisoccupazioneChi è considerato disoccupato per la legge italiana?È considerato disoccupato chi non ha un impiego, oppure chi lavora ma percepisce un reddito annuo inferiore alle soglie previste dalla normativa (per il 2026, 8.500 euro per il lavoro dipendente e parasubordinato e 5.500 euro per il lavoro autonomo), a condizione che abbia presentato la DID presso il centro per l’impiego.Lo stato di disoccupazione INPS coincide sempre con quello richiesto nei concorsi pubblici?Non sempre. Lo stato di disoccupazione ai fini INPS serve principalmente per accedere a prestazioni come la NASpI, mentre nei concorsi pubblici la definizione può variare a seconda di come è formulato il singolo bando, che può richiamare requisiti più specifici.Come si presenta la DID per essere riconosciuti disoccupati?La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro si presenta tramite il portale SIISL o rivolgendosi al Centro per l’Impiego territorialmente competente, che provvede a registrare formalmente lo stato di disoccupazione.Cosa succede se durante un concorso pubblico si perde lo stato di disoccupazione?Se il reddito supera le soglie previste o vengono meno gli obblighi di disponibilità verso il centro per l’impiego, lo stato di disoccupazione decade. Questo può incidere sul punteggio o sui requisiti richiesti dal bando, a seconda di come è formulata la procedura concorsuale.Lo stato di disoccupazione dà sempre diritto a un punteggio nei concorsi?No, dipende dal bando. Alcune procedure concorsuali prevedono un punteggio aggiuntivo per chi è disoccupato o appartiene a categorie protette, altre lo richiedono come requisito di ammissione a quote riservate, altre ancora non lo considerano affatto tra i titoli valutabili.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/12/naspi.jpg 320 630 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 17:00:002026-09-04 16:29:00Quando si è considerati disoccupati per la legge e i concorsi pubblici
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORimborsi Spese e Anticipazioni del Geometra 2027: Diritti Catastali, Bolli e Oneri Comunali Contano nella Soglia degli 85.000 Euro?Capire come trattare i rimborsi spese geometra è una delle questioni più delicate per chi esercita la libera professione tecnica, soprattutto se si lavora in regime forfettario. Il motivo è semplice: ogni giorno il geometra anticipa somme per conto dei propri clienti — diritti catastali, marche da bollo, diritti di segreteria comunali, oneri per accessi agli atti — e allo stesso tempo sostiene spese proprie di trasferta per raggiungere cantieri, uffici tecnici e conservatorie. Sono due mondi contabili completamente diversi, anche se finiscono sulla stessa fattura.La distinzione non è un dettaglio formale. Trattare male i rimborsi spese geometra significa sbagliare il calcolo del volume d’affari, cioè il totale delle operazioni fatturate in un anno, e quindi rischiare di credersi fuori (o dentro) il regime agevolato senza esserlo davvero. Nel 2027, con la soglia degli 85.000 euro ancora al centro della vita fiscale dei professionisti, un errore di questo tipo può costare l’uscita indebita dal regime forfettario, con ricalcolo di IRPEF, IVA e contributi.In questa guida vediamo, con parole semplici ed esempi pratici, quali somme sono vere anticipazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/1972, quali invece sono rimborsi spese imponibili, come si comporta il contributo integrativo Cassa Geometri e come indicare tutto correttamente in fattura elettronica con la natura N1.Indice dei contenutiRimborsi spese geometra: perché la distinzione conta nel 2027Cosa sono le anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/1972Diritti catastali, bolli e oneri comunali: perché sono esclusi da IVARimborsi spese geometra imponibili: viaggio, vitto, alloggio e trasferteLe anticipazioni contano nella soglia degli 85.000 euro del forfettario?Il contributo integrativo Cassa Geometri al 5%: su cosa si applica davveroCome indicare tutto in fattura elettronica: natura N1 ed esempio praticoErrori comuni sui rimborsi spese geometra e rischi concretiDomande frequenti sui rimborsi spese geometraAssistenza fiscale per geometri: come possiamo aiutartiRimborsi spese geometra: perché la distinzione conta nel 2027Immagina che il geometra Marco riceva l’incarico di predisporre una pratica catastale per il signor Rossi. Per completare il lavoro Marco paga 48 euro di diritti catastali allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, 16 euro di marca da bollo e 60 euro di diritti di segreteria al Comune. Poi guida per 90 chilometri per fare il sopralluogo. A fine incarico emette una fattura che comprende il compenso, le somme anticipate e il rimborso del viaggio.Dal punto di vista fiscale, però, quelle voci non hanno lo stesso peso. Le somme pagate in nome e per conto del cliente sono semplici movimentazioni finanziarie: il denaro passa dalle mani del geometra a quelle della pubblica amministrazione, ma il debito era del cliente. Il rimborso del viaggio, invece, è una spesa che Marco ha sostenuto in proprio nome per svolgere l’incarico e che viene poi ribaltata sul committente: per il fisco è a tutti gli effetti parte del compenso professionale.Questa differenza si riflette su tre piani distinti: l’IVA (imponibile o esclusa), il reddito imponibile del professionista e — punto cruciale per chi ha scelto il regime forfettario per geometri — il conteggio dei ricavi ai fini della soglia degli 85.000 euro. Gestire correttamente i rimborsi spese geometra significa quindi avere numeri affidabili su cui costruire la propria pianificazione fiscale. Cosa sono le anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/1972L’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile IVA “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. Tradotto in linguaggio quotidiano: se il geometra paga qualcosa che, per legge, è dovuto dal cliente, e ne conserva la prova, quella somma non è un suo compenso e quindi non viene tassata come tale.Perché un’anticipazione sia legittimamente esclusa devono ricorrere tre condizioni, che vale la pena tenere sempre a mente prima di emettere fattura:Spesa sostenuta in nome e per conto del cliente: l’obbligo di pagamento è del committente, non del professionistaDocumentazione intestata al cliente (o comunque chiaramente riferibile a lui e alla sua pratica): ricevute, quietanze, contrassegni, attestazioni di versamentoRiaddebito a piè di lista, cioè per l’importo esatto anticipato, senza ricarichi, maggiorazioni o “forfait”Se anche una sola di queste condizioni manca, l’operazione cambia natura. Un ricarico del 10% su un diritto catastale, per esempio, trasforma l’intera somma in un rimborso spese imponibile, con tutte le conseguenze del caso. La regola d’oro, nella gestione dei rimborsi spese geometra, è quindi conservare ordinatamente ogni pezza giustificativa collegandola alla singola pratica e al singolo cliente. Diritti catastali, bolli e oneri comunali: perché sono esclusi da IVALe somme che il geometra anticipa più spesso rientrano quasi sempre nella categoria delle anticipazioni escluse, perché si tratta di tributi, diritti o oneri il cui soggetto obbligato è il cliente. Nella pratica professionale quotidiana parliamo di:Diritti catastali e tributi speciali catastali per visure, volture, presentazione di pratiche DOCFA e PregeoImposte di bollo e marche da bollo apposte su istanze, elaborati e permessiDiritti di segreteria comunali e oneri di istruttoria per CILA, SCIA, permessi di costruire, accessi agli attiTributi ipotecari e diritti di conservatoria per ispezioni e note di trascrizioneOneri di urbanizzazione e costi di costruzione versati per conto del committenteIn tutti questi casi il geometra funge da “cassiere” del cliente: anticipa la liquidità per non bloccare la pratica, ma non guadagna nulla su quella somma. Ecco perché i diritti catastali in fattura vanno indicati separatamente dal compenso, con l’apposita natura N1, e non entrano né nella base IVA né nel reddito professionale.Attenzione a un equivoco frequente: la marca da bollo da 2 euro che il professionista applica sulla propria parcella quando emette fattura senza IVA (tipico caso del forfettario, per importi non assoggettati a IVA superiori a 77,47 euro) è cosa diversa. Quel bollo riguarda il documento del professionista e, se riaddebitato al cliente, segue le regole ordinarie della fattura. Non confonderlo con i bolli pagati sulle pratiche del committente, che sono vere anticipazioni geometra. Rimborsi spese geometra imponibili: viaggio, vitto, alloggio e trasfertePassiamo all’altra faccia della medaglia. Quando il geometra si sposta per raggiungere un cantiere lontano, pernotta fuori sede o pranza durante una giornata di rilievi, sta sostenendo spese proprie necessarie allo svolgimento dell’incarico. Il fatto che il cliente le rimborsi non cambia la loro natura: si tratta di rimborsi spese imponibili, che concorrono a formare il compenso.Rientrano in questa categoria, sia nella forma analitica (a piè di lista, con giustificativi) sia nella forma forfettaria (una cifra pattuita a prescindere dalla spesa effettiva):Rimborso chilometrico per l’uso dell’auto propria, pedaggi autostradali, carburante e parcheggiBiglietti di treno o aereo intestati al professionistaVitto e alloggio durante trasferte fuori dal comune dello studioNoleggio di strumentazione (droni, stazioni totali, ponteggi per ispezioni) e materiali di consumoSpese di stampa, plottaggio e copisteria intestate al geometraTutte queste voci vanno assoggettate allo stesso trattamento del compenso: seguono l’IVA della prestazione principale (o, per il forfettario, l’esclusione da IVA con natura N2.2 tipica del regime), sono soggette al contributo integrativo Cassa Geometri e concorrono ai ricavi dell’anno. In altre parole, i rimborsi spese geometra di questa seconda categoria sono compenso a tutti gli effetti, anche se nel linguaggio comune si continua a chiamarli “rimborsi”.Per un professionista in regime agevolato c’è un aspetto ulteriore da considerare: nel forfettario i costi non si deducono analiticamente, perché il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati. Il coefficiente è una percentuale fissa che stima quanta parte dell’incasso sia reddito e quanta sia costo: per l’attività tecnica del geometra è pari al 78%. Significa che ogni euro di rimborso imponibile incassato viene tassato al 78%, anche se al geometra quella somma è servita solo a coprire benzina e pedaggi. Le anticipazioni contano nella soglia degli 85.000 euro del forfettario?Ecco la domanda centrale di questa guida, e la risposta è netta: no, le anticipazioni escluse ex art. 15 non concorrono alla soglia degli 85.000 euro del regime forfettario. Non sono compensi, non sono ricavi, non sono operazioni imponibili: sono mere movimentazioni finanziarie per conto terzi, che il geometra incassa dal cliente solo per rientrare di quanto già versato alla pubblica amministrazione.Al contrario, i rimborsi spese imponibili rientrano pienamente nel conteggio. Chi verifica il rispetto del limite guardando soltanto la riga “onorario” della fattura rischia di sottostimare i propri ricavi; chi invece somma anche le anticipazioni rischia il problema opposto, cioè di credersi vicino allo sforamento quando in realtà ha ampio margine.Un esempio chiarisce tutto. Nel 2027 il geometra Marco fattura 78.000 euro di compensi, 6.000 euro di rimborsi chilometrici e trasferte e 9.000 euro di anticipazioni per diritti catastali, bolli e diritti di segreteria. Il totale che transita sul conto corrente è di 93.000 euro, ma i ricavi rilevanti ai fini della soglia degli 85.000 euro sono 84.000 euro (78.000 + 6.000). Marco resta quindi nel regime forfettario, anche se il suo estratto conto racconta un’altra storia.Ricordiamo anche il secondo scalino previsto dalla normativa: superati gli 85.000 euro ma restando sotto i 100.000 euro, l’uscita dal regime scatta dall’anno successivo; oltre i 100.000 euro la fuoriuscita è immediata, con obbligo di applicare l’IVA già dall’operazione che ha determinato il superamento. Un errore di classificazione dei rimborsi spese geometra può quindi tradursi in un ricalcolo pesante e in sanzioni evitabili. Per un quadro completo sui requisiti puoi leggere la nostra guida al regime forfettario: requisiti e aliquote e la pillar dedicata alla partita IVA in regime forfettario seguita dal CAF Centro Fiscale di Udine. Il contributo integrativo Cassa Geometri al 5%: su cosa si applica davveroIl contributo integrativo Cassa Geometri (CIPAG) è pari al 5% e va addebitato in fattura al cliente: il professionista lo incassa e poi lo riversa alla Cassa. È una somma che, di fatto, il committente paga in più rispetto al compenso, e per questo non costituisce reddito del geometra.La base di calcolo è il volume d’affari ai fini IVA, e qui si chiude il cerchio con quanto detto finora. Poiché le anticipazioni escluse ex art. 15 non entrano nella base imponibile IVA, su di esse il contributo integrativo del 5% non si applica. Si applica invece su tutto ciò che è compenso: onorario professionale e rimborsi spese imponibili.Riassumendo in modo operativo, il 5% CIPAG si calcola su:Sì sul compenso professionale (onorario)Sì sui rimborsi spese analitici e forfettari di viaggio, vitto e alloggioNo sulle anticipazioni per diritti catastali, bolli, diritti di segreteria e oneri comunaliVa aggiunto che il contributo integrativo si affianca al contributo soggettivo, la quota calcolata sul reddito professionale che alimenta la posizione previdenziale personale dell’iscritto, e ai contributi minimi annuali dovuti anche in caso di redditi bassi. Per gli importi aggiornati e le scadenze di versamento puoi consultare gli approfondimenti su Cassa Geometri: contributo soggettivo, integrativo e minimi e su aliquote e scadenze dei contributi CIPAG.Come indicare tutto in fattura elettronica: natura N1 ed esempio praticoNella fattura elettronica le due categorie devono viaggiare su righe separate, ciascuna con il proprio codice natura. Il codice natura N1 identifica proprio le operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72: è l’etichetta tecnica che comunica al Sistema di Interscambio che quella somma non è imponibile perché non è un corrispettivo.Ecco come si presenta, in forma semplificata, la fattura del geometra Marco al signor Rossi, ipotizzando un compenso di 1.000 euro, 150 euro di rimborso trasferta e 124 euro di anticipazioni:Riga 1 – Compenso professionale per pratica catastale: 1.000,00 euroRiga 2 – Rimborso spese di trasferta (imponibile, stesso regime IVA del compenso): 150,00 euroRiga 3 – Contributo integrativo CIPAG 5% su 1.150,00 euro: 57,50 euroRiga 4 – Anticipazioni escluse art. 15 DPR 633/72, natura N1 (diritti catastali, bolli, diritti di segreteria): 124,00 euroIl totale documento sarà di 1.331,50 euro, ma il volume d’affari rilevante è pari a 1.207,50 euro: le anticipazioni restano fuori. Se Marco opera in regime forfettario, sulle righe 1, 2 e 3 non applica IVA e utilizza la natura N2.2 con la dicitura di legge prevista per il regime, mentre la riga 4 conserva la sua natura N1.Un ultimo accorgimento pratico riguarda la descrizione: scrivere genericamente “spese” è il modo più rapido per creare confusione in sede di controllo. Meglio dettagliare tipologia, ente destinatario e riferimento della pratica, allegando o conservando le quietanze. Una fattura ben costruita è la prima difesa quando l’Agenzia delle Entrate chiede conto della corretta gestione dei rimborsi spese geometra. Errori comuni sui rimborsi spese geometra e rischi concretiNella nostra esperienza con i professionisti tecnici, gli errori si ripetono con una certa regolarità. Il più frequente è “gonfiare” il volume d’affari includendo per abitudine le anticipazioni tra i ricavi: il geometra si convince di aver superato la soglia degli 85.000 euro, esce dal regime agevolato e passa al regime ordinario con IVA, contabilità e costi di gestione superiori, senza averne alcun obbligo.L’errore opposto è altrettanto pericoloso: classificare come anticipazioni escluse somme che tali non sono, per esempio i rimborsi chilometrici o le spese di stampa intestate allo studio. In questo caso i ricavi risultano sottostimati, il contributo integrativo viene versato in misura inferiore al dovuto e la permanenza nel regime forfettario potrebbe rivelarsi indebita in sede di verifica.Le conseguenze più ricorrenti sono queste:Ricalcolo dell’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività) e dei contributi previdenzialiRecupero dell’IVA non applicata in caso di fuoriuscita retroattiva dal regimeSanzioni e interessi su fatture emesse con natura IVA errataContributo integrativo CIPAG versato in eccesso o in difetto, con conguagli successiviErrori nel quadro LM del Modello Redditi PF, con dichiarazione da rettificareLa buona notizia è che tutto questo si previene con un metodo semplice: una separazione contabile chiara fin dal momento in cui la spesa viene sostenuta e un controllo periodico del volume d’affari “pulito”. Chi sta valutando ora di aprire la partita IVA come libero professionista tecnico dovrebbe impostare correttamente questo schema fin dalla prima fattura, evitando di dover correggere anni di documenti.Domande frequenti sui rimborsi spese geometra Le anticipazioni per diritti catastali vanno indicate in fattura?Sì, vanno indicate ma in una riga separata con natura N1, come somme escluse ex art. 15 DPR 633/72. Devono essere riaddebitate esattamente per l’importo anticipato e supportate da documentazione riferibile al cliente. Non si sommano al compenso e non entrano nella base imponibile.Il rimborso chilometrico del geometra è imponibile?Sì. Il rimborso chilometrico è una spesa sostenuta dal professionista in nome proprio per eseguire l’incarico: è quindi un rimborso spese imponibile, concorre al compenso, è soggetto al contributo integrativo del 5% e rientra nel calcolo della soglia degli 85.000 euro.Il contributo integrativo si applica sulle anticipazioni escluse?No. Il contributo integrativo Cassa Geometri si calcola sul volume d’affari ai fini IVA e le anticipazioni ex art. 15 ne sono fuori. Il 5% si applica quindi solo su onorario e rimborsi spese imponibili.Cosa succede se sbaglio a calcolare la soglia includendo le anticipazioni?Rischi di uscire dal regime forfettario senza averne motivo, con costi di gestione più alti e una tassazione meno favorevole. In caso di errore già consolidato in dichiarazione è possibile intervenire con una dichiarazione integrativa: è una procedura delicata, che conviene affidare agli esperti del CAF Centro Fiscale.Se la ricevuta non è intestata al cliente posso comunque usare la natura N1?È il punto più fragile. La norma richiede anticipazioni regolarmente documentate: se manca ogni collegamento con il committente e con la sua pratica, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la somma come compenso imponibile. Conserva sempre quietanze, contrassegni e attestazioni di versamento associandoli al fascicolo del cliente.Un rimborso forfettario di trasferta è trattato come un’anticipazione?No. Il rimborso concordato “a forfait”, cioè in cifra fissa a prescindere dalla spesa reale, non ha nulla a che vedere con le anticipazioni geometra: è a tutti gli effetti compenso imponibile, con contributo integrativo e rilevanza ai fini della soglia.Assistenza fiscale per geometri: come possiamo aiutartiGestire correttamente i rimborsi spese geometra e le anticipazioni escluse ex art. 15 significa avere sotto controllo il proprio volume d’affari, versare il giusto contributo integrativo e restare serenamente entro la soglia degli 85.000 euro quando conviene. Non è una materia da improvvisare a fine anno: è un metodo da impostare sulla prima fattura e mantenere con costanza.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue professionisti tecnici e partite IVA in regime forfettario in tutta Italia: verifichiamo l’impostazione delle tue fatture, controlliamo la corretta separazione tra compensi e anticipazioni, monitoriamo la soglia dei ricavi e curiamo dichiarazione dei redditi e adempimenti previdenziali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online, con preventivo personalizzato in base alla tua attività.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale della tua attività di geometra? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci per fissare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 15:00:002026-09-05 09:22:56Rimborsi Spese e Anticipazioni del Geometra 2027: Diritti Catastali, Bolli e Oneri Comunali Contano nella Soglia degli 85.000 Euro?