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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Fatture di Dicembre Incassate a Gennaio in Regime Forfettario: Guida 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  1. Fatture di dicembre incassate a gennaio: cosa dice il principio di cassa
  2. Soglia 85.000 euro: come gli incassi a cavallo d’anno spostano il conteggio
  3. Strategie di fine anno per chi è vicino al limite
  4. Checklist di dicembre per la partita IVA forfettaria
  5. Fattura elettronica e incasso: due date che non coincidono
  6. Superi la soglia per un incasso arrivato in ritardo: cosa succede
  7. Approfondimenti correlati sul regime forfettario
  8. Domande frequenti sulle fatture di dicembre incassate a gennaio

Le fatture di dicembre incassate a gennaio sono uno dei nodi più delicati per chi lavora in regime forfettario. Il motivo è semplice: nel regime forfettario il reddito si determina con il principio di cassa, cioè conta il momento in cui il denaro entra davvero nelle tue tasche, non la data in cui hai emesso il documento. Una fattura inviata il 28 dicembre 2026 ma pagata dal cliente il 12 gennaio 2027 non fa reddito nel 2026: appartiene interamente al 2027.

Sembra un dettaglio tecnico, ma ha conseguenze molto concrete. Sposta l’imposta sostitutiva da pagare, sposta i contributi e, soprattutto, sposta il conteggio della soglia di 85.000 euro che determina la permanenza nel regime agevolato. Chi a fine anno si trova vicino al limite deve sapere esattamente quali incassi finiranno nel vecchio anno e quali nel nuovo.

In questa guida vediamo, con un taglio operativo, come gestire le fatture di dicembre incassate a gennaio nel regime forfettario: come funziona il principio di cassa, come monitorare gli incassi rispetto alla soglia degli 85.000 euro, quale checklist seguire a dicembre e cosa accade se un pagamento in ritardo ti fa sforare il limite.

Fatture di dicembre incassate a gennaio: cosa dice il principio di cassa

Nel regime forfettario il reddito imponibile non si calcola sulla differenza tra ricavi e costi effettivi, ma applicando ai ricavi e compensi percepiti un coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice ATECO dell’attività. Il coefficiente di redditività è una percentuale forfettaria che rappresenta, in modo convenzionale, la quota di incassi considerata guadagno: per le attività professionali, ad esempio, è pari al 78%, mentre per il commercio al dettaglio scende al 40%. Sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività che ne hanno i requisiti.

La parola chiave è percepiti. Qui entra in gioco il principio di cassa, previsto dall’art. 1 comma 64 della Legge 190/2014: un compenso rileva fiscalmente nell’anno in cui viene incassato. Il principio di competenza — quello che invece lega il ricavo al momento in cui la prestazione è stata eseguita — nel forfettario non si applica alla determinazione del reddito. Per questo le fatture di dicembre incassate a gennaio slittano di fatto all’anno successivo.

Facciamo un esempio. Immagina che Marco, consulente informatico in regime forfettario, chiuda un progetto il 15 dicembre 2026 e invii subito la fattura da 6.000 euro. Il cliente, che paga a 60 giorni, esegue il bonifico il 14 febbraio 2027. Quei 6.000 euro non entrano nel reddito 2026 di Marco: concorrono al reddito del 2027 e al conteggio della soglia del 2027. Marco emette il documento nel 2026 ma, dal punto di vista fiscale, quel compenso “vive” nell’anno dopo.

Qual è la data che fa fede per l’incasso

Individuare con precisione il giorno dell’incasso è fondamentale proprio nei passaggi a cavallo d’anno, quando bastano pochi giorni per cambiare periodo d’imposta. In linea generale valgono questi criteri:

  • Bonifico bancario: rileva la data in cui la somma diventa effettivamente disponibile sul tuo conto, non quella in cui il cliente ha disposto l’ordine.
  • Assegno: rileva il momento in cui il titolo ti viene consegnato, anche se lo versi in banca nei giorni successivi.
  • Contanti: rileva il giorno della consegna materiale del denaro, nei limiti di legge sull’uso del contante.
  • Pagamenti elettronici e POS: occorre verificare il momento in cui la somma entra nella tua disponibilità, perché l’accredito può avvenire a distanza di giorni.

Nei casi dubbi — bonifico disposto il 30 dicembre e accreditato il 2 gennaio, assegno ricevuto a fine anno e versato dopo — conviene far valutare la situazione a un professionista. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente partite IVA forfettarie e ricostruisce con te l’esatta collocazione temporale di ogni incasso. Se vuoi approfondire la meccanica fiscale di base della prestazione eseguita a dicembre e pagata a gennaio, trovi tutti i dettagli nella guida dedicata alla prestazione a dicembre incassata a gennaio in forfettario.

Soglia 85.000 euro: come gli incassi a cavallo d’anno spostano il conteggio

Il regime forfettario resta applicabile finché i ricavi e compensi percepiti nell’anno non superano gli 85.000 euro. Anche questo limite si misura per cassa: non conta quanto hai fatturato, ma quanto hai effettivamente incassato dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ecco perché le fatture di dicembre incassate a gennaio nel regime forfettario hanno un impatto diretto sul rischio di superamento della soglia.

Le conseguenze dello sforamento sono graduate su due livelli, entrambi previsti dalla normativa sul regime agevolato:

  • Incassi tra 85.001 e 100.000 euro: resti nel forfettario fino al 31 dicembre di quell’anno e passi al regime ordinario a partire dall’anno successivo.
  • Incassi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, già nell’anno in corso, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha fatto superare il limite.

C’è poi un dettaglio che sfugge a molti: in caso di inizio attività in corso d’anno la soglia degli 85.000 euro va ragguagliata ai giorni di effettiva apertura della partita IVA. Chi ha aperto a settembre, quindi, ha un tetto proporzionalmente più basso e deve prestare ancora più attenzione agli incassi concentrati negli ultimi mesi.

Torniamo a un caso concreto. Supponiamo che Giulia, grafica freelance, abbia incassato 81.500 euro entro il 20 dicembre 2026 e abbia altre tre fatture aperte per complessivi 7.000 euro. Se i clienti pagano tutti entro il 31 dicembre, Giulia chiude a 88.500 euro: supera gli 85.000, resta forfettaria per il 2026 ma dal 2027 passa al regime ordinario. Se invece due di quei bonifici arrivano a gennaio, l’anno si chiude sotto soglia e il forfettario prosegue senza interruzioni. La differenza, in termini di adempimenti e costi di gestione, è enorme.

Strategie di fine anno per chi è vicino al limite

Quando gli incassi progressivi si avvicinano agli 85.000 euro, la gestione delle fatture di dicembre diventa una scelta strategica e non più solo amministrativa. Attenzione però a un punto fermo: non si tratta di “nascondere” ricavi o di ritardare artificiosamente documenti già dovuti, perché la fattura va comunque emessa nei termini di legge. Si tratta, più correttamente, di pianificare i tempi di pagamento in modo trasparente, concordandoli con i clienti.

Monitorare gli incassi in tempo reale

La prima regola è non arrivare a dicembre senza un quadro aggiornato. Il forfettario non tiene le scritture contabili ordinarie, ma questo non significa che possa navigare a vista: un semplice registro degli incassi, anche in forma di foglio di calcolo, con data di incasso, cliente, importo e totale progressivo, è lo strumento minimo per sapere in ogni momento quanto manca alla soglia. Chi aggiorna il progressivo ogni mese si accorge per tempo se il rischio di superamento è concreto.

Sollecitare o rinviare l’incasso: quando conviene

Individuata la posizione rispetto al limite, le direzioni possibili sono due e dipendono dalle prospettive dell’anno successivo. Ecco gli scenari tipici che valutiamo insieme ai nostri clienti forfettari:

  • Anno in corso ben sotto soglia, anno nuovo con volumi attesi molto alti: può avere senso sollecitare gli incassi entro dicembre, così da “alleggerire” il nuovo anno e ridurre il rischio di sforare nel periodo successivo.
  • Anno in corso vicinissimo agli 85.000 euro: concordare con il cliente un pagamento a gennaio, nel rispetto dei termini contrattuali, evita il superamento e la conseguente uscita dal regime agevolato dall’anno dopo.
  • Incasso molto rilevante di fine anno: si può valutare con il cliente una dilazione in più tranche a cavallo dei due anni, una soluzione spesso gradita anche a chi paga.

In tutti i casi la comunicazione con il cliente va gestita per iscritto e con anticipo, meglio se già in fase di accordo commerciale o di conferma d’ordine. È utile ricordare che la scelta non incide solo sul limite: sposta l’imposta sostitutiva e la base di calcolo dei contributi previdenziali all’anno successivo, con effetti importanti sulla liquidità. Per una valutazione su misura, prenota un appuntamento con i nostri consulenti prima della chiusura dell’anno.

Checklist di dicembre per la partita IVA forfettaria

Dicembre è il mese in cui il regime forfettario richiede più attenzione. Una verifica ordinata delle posizioni aperte evita sorprese a primavera, quando si tirano le somme per la dichiarazione dei redditi. Ecco i controlli che consigliamo di completare entro le ultime settimane dell’anno:

  1. Calcola il totale incassato dal 1° gennaio alla data odierna e confrontalo con la soglia degli 85.000 euro.
  2. Elenca le fatture emesse e non ancora incassate, indicando scadenza prevista e probabilità di pagamento entro il 31 dicembre.
  3. Verifica le prestazioni già eseguite e non ancora fatturate: la fattura va emessa nei termini, anche se il pagamento arriverà dopo.
  4. Contatta i clienti con pagamenti in ritardo e definisci una data certa, valutando l’impatto sulla soglia.
  5. Controlla le marche da bollo sulle fatture con imponibile superiore a 77,47 euro, per evitare regolarizzazioni successive.
  6. Metti da parte la liquidità per imposta sostitutiva e contributi, calcolati sugli incassi effettivi dell’anno.
  7. Verifica le cause ostative, come il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilato: il dato che stai maturando quest’anno è quello che verrà controllato, come reddito dell’anno precedente, per la permanenza nel regime dal 1° gennaio successivo.

L’ultimo punto merita una precisazione, perché negli anni è cambiato più volte: per il 2025 e il 2026 il limite di redditi da lavoro dipendente o da pensione che preclude l’accesso al forfettario è pari a 35.000 euro lordi annui, non più 30.000. La verifica si fa sui redditi percepiti nell’anno precedente (art. 1 c. 57 lett. d-ter della Legge 190/2014): se nel 2026 superi i 35.000 euro da dipendente, la causa ostativa scatta dal 2027, non retroattivamente. Chi affianca la partita IVA a un impiego dipendente deve tenerne conto nella verifica di fine anno.

Fattura elettronica e incasso: due date che non coincidono

Con l’obbligo generalizzato di fattura elettronica anche per i forfettari si è diffusa una confusione comprensibile: molti pensano che faccia fede la data di invio al Sistema di Interscambio (lo SdI, la “centralina” dell’Agenzia delle Entrate che riceve e recapita le fatture elettroniche). In realtà le date rilevanti sono due e rispondono a logiche diverse.

  • Data di emissione e trasmissione allo SdI: riguarda l’adempimento documentale. La fattura immediata va trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; quella differita entro il 15 del mese successivo.
  • Data di incasso: è il momento che determina in quale anno il compenso concorre al reddito e al conteggio della soglia 85.000 euro.

Detto in modo semplice: una fattura del 30 dicembre trasmessa regolarmente allo SdI resta una fattura del 2026 sul piano documentale, ma se viene pagata a gennaio produce reddito nel 2027. Nella tua gestione semplificata devi quindi tracciare entrambe le informazioni, affiancando allo storico dei documenti emessi quello degli incassi effettivi.

Per farlo senza impazzire è utile appoggiarsi a un gestionale che registri lo stato di pagamento di ogni documento: soluzioni come fatturazioneitalia.it, pensate anche per le partite IVA in regime agevolato, permettono di vedere a colpo d’occhio quali fatture risultano incassate e quali restano in sospeso, semplificando il monitoraggio della soglia. Un discorso a parte riguarda l’IVA, che il forfettario non applica ma che torna centrale in caso di uscita dal regime: il tema è trattato nella guida sull’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026.

Superi la soglia per un incasso arrivato in ritardo: cosa succede

Capita spesso: un cliente paga con mesi di ritardo una fattura vecchia e quell’incasso inatteso, sommato agli altri, fa scavallare il tetto. È importante sapere che non esistono correttivi retroattivi: se il denaro è entrato in quell’anno, in quell’anno conta, anche se la prestazione risale a molto tempo prima. Ecco perché il monitoraggio va fatto sugli incassi e non sul fatturato emesso.

Se il totale percepito si ferma tra 85.001 e 100.000 euro, l’anno in corso si chiude comunque in forfettario: applichi l’imposta sostitutiva su tutto il reddito determinato con il coefficiente, senza conguagli. Dal 1° gennaio successivo, però, entri nel regime ordinario: IVA su tutte le fatture, registri contabili, liquidazioni periodiche, IRPEF a scaglioni e addizionali regionali e comunali. Un cambiamento importante, che va preparato per tempo e non improvvisato a gennaio.

Se invece l’incasso in ritardo porta il totale oltre 100.000 euro, l’uscita è immediata e riguarda già l’anno in corso, con obbligo di IVA dall’operazione che ha determinato il superamento. In questa ipotesi la tempestività è tutto: intervenire subito consente di gestire correttamente le fatture successive ed evitare sanzioni. Per il quadro completo delle conseguenze puoi leggere gli approfondimenti sul superamento della soglia di 85.000 euro nel forfettario 2026 e sulla procedura per passare da forfettario a ordinario nel 2026.

Approfondimenti correlati sul regime forfettario

Il tema degli incassi a cavallo d’anno si intreccia con altri aspetti della vita della partita IVA forfettaria. Abbiamo raccolto qui le guide che completano il quadro:

  • Prestazione a dicembre incassata a gennaio in forfettario: come si tassa — la meccanica fiscale di base, utile soprattutto nel passaggio dal regime ordinario al forfettario.
  • Esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 — quando e come l’IVA torna rilevante per chi lascia il regime agevolato.
  • Superamento della soglia di 85.000 euro nel forfettario 2026 — tutte le conseguenze dello sforamento, livello per livello.
  • Passare da forfettario a ordinario 2026 — adempimenti, tempistiche e gestione del cambio di regime.

Domande frequenti sulle fatture di dicembre incassate a gennaio

Le fatture di dicembre incassate a gennaio in regime forfettario si dichiarano nell’anno di emissione?

No. Nel regime forfettario vale il principio di cassa: il compenso concorre al reddito dell’anno in cui viene effettivamente incassato. Una fattura emessa a dicembre 2026 e pagata a gennaio 2027 si dichiara nel modello relativo al 2027, non in quello del 2026.

Le fatture emesse e non incassate contano per la soglia degli 85.000 euro?

No. Il limite di 85.000 euro si misura sui ricavi e compensi percepiti nell’anno solare. Le fatture emesse ma ancora da incassare al 31 dicembre non entrano nel conteggio di quell’anno: entreranno in quello dell’anno in cui arriverà il pagamento.

Posso chiedere al cliente di pagare a gennaio per non superare la soglia?

Sì, purché si tratti di un accordo trasparente sui termini di pagamento e la fattura venga comunque emessa nei termini di legge. Non è invece consentito ritardare l’emissione del documento o occultare incassi già avvenuti. Prima di muoverti, fai valutare la situazione ai nostri consulenti: la scelta migliore dipende anche dai volumi attesi per l’anno successivo.

Per un bonifico disposto il 31 dicembre e accreditato il 2 gennaio, quale anno vale?

Per chi riceve il pagamento rileva il momento in cui la somma entra nella propria disponibilità, quindi tipicamente l’accredito del 2 gennaio. Sono situazioni delicate proprio perché a cavallo d’anno: conserva sempre la contabile bancaria e fai verificare la data al CAF Centro Fiscale, che ricostruisce il corretto periodo d’imposta.

Cosa succede se un incasso arrivato in ritardo mi fa superare gli 85.000 euro?

Se resti entro i 100.000 euro, chiudi l’anno in forfettario e passi al regime ordinario dal 1° gennaio successivo. Se invece superi i 100.000 euro, l’uscita è immediata nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha causato lo sforamento.

Devo tenere un registro degli incassi anche se sono forfettario?

Il regime forfettario è esonerato dalle scritture contabili ordinarie, ma un prospetto degli incassi aggiornato è di fatto indispensabile per monitorare la soglia e determinare correttamente il reddito. Bastano data di incasso, cliente, importo e totale progressivo: i nostri operatori ti aiutano a impostarlo nel modo giusto.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Gestisci la tua partita IVA forfettaria senza rischiare sorprese

Le fatture di dicembre incassate a gennaio nel regime forfettario possono cambiare l’esito di un intero anno fiscale: basta un incasso anticipato o ritardato per superare la soglia degli 85.000 euro e ritrovarsi nel regime ordinario. Con un monitoraggio costante degli incassi e una pianificazione di fine anno, invece, tutto diventa gestibile.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue la gestione completa delle partite IVA forfettarie: verifica degli incassi, controllo della soglia, fatturazione elettronica, dichiarazione dei redditi e adempimenti previdenziali. Ti prepariamo un preventivo personalizzato sulla base della tua attività, senza sorprese.

Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario e per la chiusura dell’anno? Siamo a tua disposizione sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento.

Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 13:50:392026-09-19 13:06:34Fatture di Dicembre Incassate a Gennaio in Regime Forfettario: Guida 2026
Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Aprire Partita IVA Osteopata 2026: Codice ATECO 2025, IVA al 22% (Ris. AdE 9/E), Fattura Elettronica e Forfettario

regime forfettario partita iva

Aprire una partita IVA osteopata ATECO 2025 nel 2026 non è più la semplice compilazione di un modulo: la riclassificazione delle attività economiche entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ha cambiato il codice da utilizzare, mentre sul fronte IVA la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026 ha chiarito un punto che molti davano per scontato al contrario: le prestazioni dell’osteopata, pur professione sanitaria individuata dalla Legge 3/2018, restano imponibili al 22% e vanno fatturate elettronicamente.

Il risultato è che molte guide ancora online riportano informazioni superate, a partire dal vecchio codice 86.90.29 indicato erroneamente come attuale. Un errore che può generare fatture sbagliate, contributi calcolati male e comunicazioni omesse.

In questa guida affrontiamo i quattro nodi che chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 deve conoscere prima di iniziare: il codice ATECO corretto, il trattamento IVA (perché oggi si applica il 22% e non l’esenzione dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972, e cosa potrebbe cambiare dopo il DPCM 25 marzo 2026), la previdenza in Gestione Separata INPS e gli adempimenti di fatturazione elettronica e Sistema TS, con le regole che valgono davvero nel 2026. Se cerchi un quadro d’insieme valido per tutte le professioni sanitarie, trovi il confronto completo nella nostra guida dedicata alla partita IVA per professionisti sanitari 2026.

Indice dei contenuti

  1. Codice ATECO Osteopata 2025: cosa cambia rispetto al passato
  2. IVA sulle prestazioni dell’osteopata: perché si applica il 22% e non l’esenzione art. 10
  3. Regime forfettario per osteopati: coefficiente, limiti e convenienza
  4. Contributi INPS: Gestione Separata, aliquote e perché NON esiste la riduzione del 35%
  5. Sistema TS e fattura elettronica per l’osteopata: cosa vale davvero nel 2026
  6. Come aprire la Partita IVA da osteopata: procedura passo-passo
  7. Approfondisci: guide correlate per professionisti sanitari
  8. Domande frequenti sulla partita IVA osteopata
  9. Apri la tua partita IVA da osteopata con il CAF Centro Fiscale

Codice ATECO Osteopata 2025: cosa cambia rispetto al passato

Il codice ATECO è la sigla numerica con cui l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT classificano l’attività economica che svolgi: serve a identificare il tipo di lavoro, incide sul coefficiente di redditività nel forfettario e su diversi adempimenti. Per chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 il codice corretto e vigente è 86.96.09.

Fino al 2024 l’osteopata veniva inquadrato nel codice 86.90.29 della vecchia classificazione ATECO 2007 (“altri servizi sanitari n.c.a.”), un contenitore generico che raccoglieva professioni molto diverse tra loro. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025: il vecchio 86.90.29 non va più indicato come codice attuale, ma solo come riferimento storico.

Un punto che tranquillizza chi ha già la partita IVA aperta: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio. Non devi presentare nulla per “convertire” il tuo vecchio codice, ci ha pensato l’amministrazione finanziaria. La variazione facoltativa resta possibile solo se il codice attribuito automaticamente non rappresenta correttamente l’attività che svolgi: in quel caso serve una comunicazione di variazione dati, che è opportuno far preparare a un professionista.

Il coefficiente di redditività resta legato al vecchio codice: perché

Qui arriva il dettaglio tecnico più cercato e meno spiegato. L’allegato 4 della Legge 190/2014, cioè la tabella che associa a ogni attività il coefficiente di redditività del regime forfettario, è ancora scritto in ATECO 2007. Il decreto che dovrà riscriverla in ATECO 2025 (previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 81/2025) non è ancora stato emanato.

In pratica significa che, anche se il tuo codice attuale è 86.96.09, per individuare il coefficiente devi risalire al codice ATECO 2007 corrispondente (l’ex 86.90.29, non più attuale). Il risultato per l’osteopata è comunque un coefficiente del 78%, quello previsto per le attività professionali. È un passaggio di raccordo che genera confusione ma non cambia il risultato finale.

Per un confronto completo tra i codici delle varie figure sanitarie puoi consultare la nostra tabella aggiornata sui codici ATECO delle professioni sanitarie 2026, utile soprattutto se svolgi più attività o se hai una doppia abilitazione.

IVA sulle prestazioni dell’osteopata: perché si applica il 22% e non l’esenzione art. 10

È il nodo più delicato per chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025. L’osteopata è una professione sanitaria individuata dalla Legge 3/2018 (art. 7), con il profilo definito dal DPR 131/2021. Molti ne deducono che le sue prestazioni siano esenti IVA come quelle di fisioterapisti e psicologi, in base all’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972. Non è così, almeno per ora.

Con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere del Ministero della Salute (nota n. 69401 del 4 novembre 2025), ha chiarito che le prestazioni rese dall’osteopata «allo stato non possono beneficiare dell’esenzione». Manca il requisito soggettivo: l’esenzione spetta solo alle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) oppure individuate dal decreto Salute-MEF del 17 maggio 2002. L’osteopata non rientra in nessuna delle due categorie, perché l’iter attuativo della L. 3/2018 (equipollenza dei titoli pregressi e albo) non era stato completato.

Cosa significa in pratica per le tue fatture

  • Regime ordinario: IVA al 22% su tutte le prestazioni ai pazienti, anche quelle con finalità terapeutica. Niente dicitura «operazione esente art. 10 n. 18»
  • Nessun pro-rata: non avendo operazioni esenti, l’osteopata in ordinario detrae l’IVA sugli acquisti secondo le regole generali
  • Regime forfettario: la fattura è senza IVA per la natura del regime (codice natura N2.2), non per esenzione sanitaria. Resta dovuta l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro
  • Lato paziente: la spesa non è detraibile come spesa sanitaria nel 730, perché secondo la Risoluzione non rientra tra quelle documentabili tramite il Sistema Tessera Sanitaria
  • Docenze, consulenze, collaborazioni editoriali: imponibili al 22% come prima, quindi la distinzione tra attività sanitaria e non sanitaria oggi non cambia l’aliquota

Immagina che Luca, osteopata in regime ordinario, tratti al mattino un paziente con lombalgia e nel pomeriggio tenga una lezione in un corso per massaggiatori sportivi: entrambe le fatture riportano l’IVA al 22%. Se Luca fosse in forfettario, entrambe uscirebbero senza IVA, ma per effetto del regime e non dell’art. 10.

Lo scenario può cambiare: DPCM 25 marzo 2026 ed elenchi speciali

Il quadro normativo è in movimento. Il DPCM 25 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, ha recepito l’accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 sui criteri di equipollenza dei titoli pregressi e di valutazione dell’esperienza professionale: proprio il passaggio che la Risoluzione indicava come mancante. Dal 14 settembre 2026 gli osteopati possono chiedere l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini TSRM-PSTRP.

Attenzione però: alla data di pubblicazione di questa guida nessun nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esenzione, né è stato emanato il decreto Salute-MEF che inserisca l’osteopata tra le prestazioni esenti. Fino a quel momento la regola prudente è applicare il 22%: chi fattura in esenzione si espone a un accertamento per IVA non versata, con sanzioni e interessi. Se hai già una posizione aperta con impostazione «esente», conviene farla riesaminare subito. Il tema è approfondito per tutte le figure sanitarie nella guida sull’IVA sulle prestazioni sanitarie 2026; per il tuo caso specifico prenota un appuntamento con i nostri consulenti: un inquadramento sbagliato si trascina su centinaia di fatture.

Regime forfettario per osteopati: coefficiente, limiti e convenienza

Il regime forfettario osteopata è la scelta più frequente per chi avvia l’attività. È un regime agevolato in cui non si calcolano analiticamente i costi: il reddito imponibile si ottiene applicando ai compensi incassati il coefficiente di redditività del 78%, e su quella base si paga un’imposta sostitutiva, cioè una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se ricorrono i requisiti delle nuove iniziative (non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa o professionale, anche in forma associata, e non essere una mera prosecuzione di un lavoro dipendente precedente).

I limiti da rispettare nel 2026

  • 85.000 euro di ricavi o compensi incassati nell’anno precedente
  • Oltre 100.000 euro nel corso dell’anno: uscita immediata dal regime, con IVA dovuta dall’operazione che supera la soglia
  • 20.000 euro come tetto massimo di spese per lavoro dipendente e collaboratori
  • 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente (soglia valida per 2025 e 2026, art. 1 c. 12 L. 207/2024 come modificato dall’art. 1 c. 27 L. 199/2025)

Quest’ultimo limite interessa moltissimi osteopati che affiancano la libera professione a un impiego dipendente, magari part-time in una struttura: attenzione, la soglia è 35.000 euro e non i 30.000 euro previsti dal testo base della norma, spesso ancora citati online.

Un vantaggio pratico non trascurabile: nel forfettario non si applica l’IVA per la natura stessa del regime, quindi l’imponibilità al 22% chiarita dalla Risoluzione 9/E/2026 non incide sul prezzo finale al paziente. La fattura esce senza IVA con codice natura N2.2, esattamente come per qualsiasi altro forfettario. Ricorda però che non si tratta di un’esenzione sanitaria: la spesa non diventa detraibile per il paziente. Per capire se il forfettario conviene davvero nella tua situazione, il confronto con il regime ordinario va fatto sui numeri reali: il CAF Centro Fiscale di Udine elabora una simulazione personalizzata prima dell’apertura.

Contributi INPS: Gestione Separata, aliquote e perché NON esiste la riduzione del 35%

Chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Non esiste infatti una cassa previdenziale privata dedicata agli osteopati: la Gestione Separata, istituita dall’art. 2 comma 26 della L. 335/1995, è il fondo che accoglie i professionisti senza cassa di categoria.

Un principio da tenere a mente: l’iscrizione a una cassa o alla Gestione Separata dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. Cambiare codice non sposta la posizione previdenziale.

I valori aggiornati dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 sono i seguenti:

  • Aliquota piena 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoria
  • Aliquota ridotta 24% per chi è già assicurato ad altra gestione obbligatoria o è titolare di pensione
  • Minimale annuo 18.808 euro: sotto questo reddito l’anno non è accreditato per intero ai fini pensionistici
  • Massimale annuo 122.295 euro: oltre questa soglia non si versano ulteriori contributi

I contributi si versano con il modello F24 agli stessi termini delle imposte sui redditi, in acconto e saldo. È inoltre prevista la rivalsa del 4% sul cliente, facoltativa: puoi esporla in fattura e, se lo fai, concorre a formare il compenso imponibile.

La riduzione contributiva del 35%: perché non ti spetta

È l’errore più diffuso nelle guide online per osteopati e fisioterapisti. La riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 per chi aderisce al forfettario riguarda esclusivamente artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. Non si applica in Gestione Separata, quindi non spetta agli osteopati, in nessun caso e a prescindere dal regime fiscale scelto.

Confidare su uno sconto inesistente significa sottostimare il carico contributivo di oltre un terzo: su 30.000 euro di reddito imponibile parliamo di migliaia di euro di differenza. Meglio saperlo prima di fissare il tuo tariffario.

Sistema TS e fattura elettronica per l’osteopata: cosa vale davvero nel 2026

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e permette all’Agenzia delle Entrate di precompilare il modello 730 con le detrazioni per spese mediche. I soggetti obbligati all’invio sono individuati dai decreti del Ministero dell’Economia (DM 31 luglio 2015, 1° settembre 2016 e 22 novembre 2019): medici e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, biologi e gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie istituiti con il DM Salute 13 marzo 2018, come fisioterapisti, logopedisti, podologi e dietisti.

L’osteopata non compare in questi elenchi e la Risoluzione 9/E/2026 lo conferma indirettamente: le sue prestazioni non sono ammesse tra le spese detraibili documentabili attraverso il Sistema TS. Di conseguenza, nel 2026 l’osteopata non è tenuto all’invio dei dati al Sistema TS, nemmeno dopo l’apertura degli elenchi speciali del 14 settembre 2026, finché un decreto non lo includerà espressamente tra i soggetti obbligati.

Fattura elettronica obbligatoria, anche verso i pazienti privati

Qui il ragionamento si ribalta rispetto alle altre professioni sanitarie. Il divieto di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 10-bis DL 119/2018 e art. 9-bis DL 135/2018, reso strutturale dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2025) riguarda appunto le prestazioni sanitarie. Poiché per l’Agenzia delle Entrate quelle dell’osteopata non sono qualificabili come tali, la Risoluzione conclude che «dovrà essere emessa la fattura elettronica».

  • L’osteopata emette fattura elettronica via SdI a tutti i clienti, compresi i pazienti privati: codice destinatario 0000000 e copia di cortesia in PDF
  • Vale anche in regime forfettario: dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie
  • Fattura immediata entro 12 giorni dall’operazione; l’omessa o tardiva fatturazione elettronica è sanzionata come una fattura mai emessa
  • Verso strutture sanitarie, studi associati, società sportive e aziende la fattura elettronica era comunque già obbligatoria

Se in futuro scatterà l’obbligo Sistema TS: le regole da conoscere

Se con l’iscrizione agli elenchi speciali un futuro decreto includerà gli osteopati tra i soggetti obbligati, valgono le regole già in vigore per le altre professioni sanitarie: dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 D.Lgs. 81/2025 e DM MEF 29 ottobre 2025), quindi le spese 2026 andrebbero trasmesse entro il 1° febbraio 2027; e con l’obbligo TS scatterebbe anche il divieto di fattura elettronica verso i pazienti. Gli aspetti pratici sono approfonditi nella guida dedicata alla fatturazione dell’osteopata 2026 tra albo e Sistema TS.

Come aprire la Partita IVA da osteopata: procedura passo-passo

Aprire una partita IVA osteopata ATECO 2025 è gratuito come adempimento, ma richiede scelte tecniche che condizionano gli anni successivi. Vediamo i passaggi che il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce per te, dall’inizio alla fine.

  1. Analisi preliminare: verifica dei requisiti per il forfettario, stima dei compensi attesi, controllo di eventuali redditi da lavoro dipendente e della soglia dei 35.000 euro
  2. Scelta del regime fiscale: simulazione a confronto tra forfettario al 15% (o 5%) e regime ordinario, considerando costi reali e contributi
  3. Attribuzione del codice ATECO corretto: 86.96.09, con eventuali codici secondari se svolgi anche docenza o consulenza
  4. Apertura della posizione presso l’Agenzia delle Entrate con il modello di inizio attività e definizione della data di decorrenza
  5. Iscrizione alla Gestione Separata INPS e impostazione del calendario contributivo (acconti e saldo su F24)
  6. Configurazione della fatturazione elettronica via SdI, obbligatoria anche verso i pazienti privati: IVA al 22% in regime ordinario, senza IVA (codice N2.2) in forfettario, più il monitoraggio delle novità su elenchi speciali e Sistema TS

Ogni passaggio contiene una scelta che può costare cara se sbagliata: una data di apertura anticipata di poche settimane, ad esempio, può farti perdere un anno intero di aliquota agevolata al 5%. Per questo la procedura non va improvvisata: i nostri operatori si occupano di tutto, dalla raccolta dei documenti alla trasmissione telematica, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia.

Approfondisci: guide correlate per professionisti sanitari

Questo articolo è dedicato alla figura dell’osteopata, ma molti dubbi sono comuni a tutte le professioni sanitarie. Abbiamo preparato due guide più ampie per chi vuole approfondire:

  • Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: la guida generale con il confronto tra casse previdenziali, codici ATECO 2025 e regimi fiscali di tutte le figure sanitarie
  • IVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026: l’analisi completa dell’esenzione art. 10 n. 18, di chi ne ha diritto e dei casi, come l’osteopata, in cui si applica il 22%

Se eserciti anche un’altra professione sanitaria o hai una doppia abilitazione, il quadro contributivo cambia: conviene verificarlo con un consulente prima di aprire la posizione.

Domande frequenti sulla partita IVA osteopata

Qual è il codice ATECO corretto per l’osteopata nel 2026?

Il codice vigente è 86.96.09 della classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Il precedente 86.90.29 apparteneva alla classificazione ATECO 2007 e oggi va citato solo come riferimento storico: le posizioni già aperte sono state riclassificate d’ufficio.

Le prestazioni dell’osteopata sono esenti IVA?

No, allo stato. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni rese dall’osteopata non beneficiano dell’esenzione dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972, perché la professione non rientra tra quelle soggette a vigilanza ex art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie né è stata individuata dal decreto Salute-MEF. In regime ordinario si applica l’IVA al 22% su tutte le prestazioni; in forfettario la fattura è senza IVA per la natura del regime. Il quadro potrà cambiare dopo il DPCM 25 marzo 2026 e l’apertura degli elenchi speciali, ma solo con un nuovo intervento normativo o di prassi.

L’osteopata forfettario ha diritto alla riduzione contributiva del 35%?

No. La riduzione del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 spetta soltanto ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. L’osteopata versa alla Gestione Separata INPS, dove questa agevolazione non esiste: l’aliquota 2026 è del 26,07%, ridotta al 24% per chi ha altra copertura previdenziale o è pensionato.

L’osteopata deve inviare i dati al Sistema TS?

No, nel 2026 l’osteopata non rientra tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: non compare nei decreti MEF che individuano gli obbligati e, secondo la Risoluzione 9/E/2026, le sue prestazioni non sono ammesse tra le spese detraibili documentabili tramite il Sistema TS. Se un futuro decreto includerà gli osteopati, l’invio sarà annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo (per le spese 2026, entro il 1° febbraio 2027).

L’osteopata deve emettere fattura elettronica ai pazienti?

Sì. Il divieto di fattura elettronica verso le persone fisiche, reso strutturale dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2025, riguarda solo le prestazioni sanitarie; secondo la Risoluzione 9/E/2026 quelle dell’osteopata non lo sono, quindi va emessa fattura elettronica via SdI a tutti i clienti, pazienti privati inclusi, con codice destinatario 0000000 e copia di cortesia. Vale anche per i forfettari, obbligati alla fattura elettronica dal 1° gennaio 2024.

Qual è il coefficiente di redditività per l’osteopata in regime forfettario?

Il coefficiente è del 78%: su 30.000 euro di compensi incassati, il reddito imponibile è di 23.400 euro, da cui si deducono i contributi INPS versati. L’allegato 4 della L. 190/2014 è ancora redatto in ATECO 2007, quindi il coefficiente si individua risalendo al codice 2007 corrispondente, in attesa del decreto che aggiornerà la tabella all’ATECO 2025.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Apri la tua partita IVA da osteopata con il CAF Centro Fiscale

Gestire correttamente una partita IVA osteopata ATECO 2025 significa tenere insieme quattro pezzi che devono combaciare: il codice 86.96.09, il corretto trattamento IVA (22% in regime ordinario, come chiarito dalla Risoluzione 9/E/2026, senza esenzione art. 10), i contributi alla Gestione Separata INPS senza illusioni su sconti inesistenti e la fattura elettronica via SdI verso tutti i clienti, pazienti compresi. Un errore in uno solo di questi passaggi si propaga su tutta l’attività.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue da anni i professionisti sanitari nell’apertura e nella gestione della partita IVA: analizziamo la tua situazione, ti forniamo un preventivo personalizzato e ci occupiamo di ogni adempimento, dalla pratica di apertura alla dichiarazione dei redditi. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia.

Hai bisogno di assistenza per aprire la partita IVA da osteopata? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento e ricevere una consulenza dedicata.

Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 13:00:002026-09-13 08:09:47Aprire Partita IVA Osteopata 2026: Codice ATECO 2025, IVA al 22% (Ris. AdE 9/E), Fattura Elettronica e Forfettario
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Riduzione penale contrattuale: si può ottenere se hai già pagato quasi tutto il debito?

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Capita spesso: si firma un contratto (un prestito, un affitto, un appalto) con una clausola che prevede una penale in caso di inadempimento. Poi, magari dopo aver pagato quasi tutto il dovuto, resta un piccolo saldo che non si riesce a versare in tempo. A quel punto scatta la penale, calcolata magari sull’intero importo originario. È giusto? La domanda che si pongono in tanti è se sia possibile ottenere una riduzione della penale contrattuale quando il debito è stato quasi interamente saldato. La risposta, come vedremo, è sì: il codice civile prevede proprio questa possibilità, e in alcuni casi il giudice può intervenire anche senza che la parte lo chieda espressamente.

Indice dei contenuti

  • Cos’è la clausola penale nei contratti
  • Quando è possibile la riduzione della penale contrattuale
  • Il caso dell’esecuzione parziale del debito
  • Il giudice può ridurre la penale anche senza che venga chiesto
  • Esempi pratici: prestiti, caparra, locazione e appalto

Cos’è la clausola penale nei contratti

La clausola penale è un accordo che le parti inseriscono in un contratto per stabilire in anticipo quanto dovrà pagare chi non rispetta gli impegni presi, ad esempio chi non paga una rata, chi consegna in ritardo un lavoro o chi recede da un contratto di locazione. È disciplinata dall’articolo 1382 del Codice Civile, che permette alle parti di fissare un importo fisso dovuto in caso di inadempimento o ritardo, senza dover dimostrare in giudizio il danno effettivamente subito.

In pratica, la penale serve a due scopi: da un lato spinge chi si obbliga a rispettare gli impegni (funzione deterrente), dall’altro semplifica la vita a chi subisce l’inadempimento, che non deve provare quanto danno ha effettivamente subito ma può chiedere direttamente la somma pattuita. Il problema nasce quando questa somma, calcolata magari su tutto il debito iniziale, diventa sproporzionata rispetto a quanto effettivamente rimasto da pagare.

Quando è possibile la riduzione della penale contrattuale

La legge non lascia la penale sempre intoccabile. L’articolo 1384 del Codice Civile stabilisce che la penale può essere ridotta equamente dal giudice in due situazioni distinte. La prima si verifica quando l’importo pattuito è manifestamente eccessivo rispetto all’interesse che il creditore aveva all’adempimento, tenendo conto anche delle circostanze concrete. La seconda, quella che interessa più da vicino chi ha già pagato quasi tutto, riguarda i casi in cui l’obbligazione principale è stata eseguita in parte.

Questa seconda ipotesi è pensata proprio per evitare situazioni ingiuste: se una persona ha versato, ad esempio, il 90% di un debito e resta inadempiente solo sull’ultima piccola quota, applicare una penale calcolata sull’intero importo originario risulterebbe sproporzionato e contrario ai principi di equità e buona fede che regolano i rapporti contrattuali. La riduzione della penale contrattuale, in questi casi, riporta l’importo dovuto a una misura proporzionata a quanto realmente rimasto insoluto.

Il caso dell’esecuzione parziale del debito

Quando si parla di esecuzione parziale, si intende una situazione in cui il debitore ha rispettato buona parte degli impegni presi, ma non è riuscito a completare il pagamento per intero. Pensiamo a un prestito rateale quasi interamente restituito, con solo le ultime rate rimaste sospese: in questo scenario, la penale prevista dal contratto non dovrebbe colpire l’intero debito iniziale, bensì essere proporzionata alla parte di obbligazione effettivamente inadempiuta.

Non basta però aver pagato una parte del debito per ottenere automaticamente la riduzione: è necessario che la situazione venga valutata da un giudice, che terrà conto di quanto effettivamente versato, del tempo trascorso e dell’interesse concreto che il creditore aveva a ricevere l’intera prestazione entro i termini pattuiti. In ogni caso, la norma rappresenta una tutela importante per chi si trova in difficoltà economica dopo aver già onorato la maggior parte dei propri impegni.

Il giudice può ridurre la penale anche senza che venga chiesto

Un aspetto che sorprende molti riguarda i poteri del giudice. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la storica sentenza n. 18128 del 2005, hanno chiarito che il potere di ridurre la penale eccessiva può essere esercitato anche d’ufficio, cioè anche se nessuna delle parti lo ha esplicitamente richiesto nel corso del giudizio.

Questo significa che, davanti a una penale palesemente sproporzionata rispetto al danno reale o alla parte di obbligazione rimasta inadempiuta, il giudice ha il potere-dovere di intervenire per riportare l’importo a una misura equa, anche in assenza di una domanda specifica in tal senso. Si tratta di un principio pensato per riequilibrare i rapporti tra le parti ed evitare che clausole scritte al momento della firma del contratto, magari senza troppa attenzione, producano effetti ingiusti a distanza di tempo.

Esempi pratici: prestiti, caparra, locazione e appalto

Per capire meglio come funziona nella pratica la riduzione della penale contrattuale, è utile pensare a qualche esempio concreto tratto dalla vita di tutti i giorni. Chi ha sottoscritto un prestito e ha già restituito quasi tutto l’importo, trovandosi inadempiente solo sulle ultime rate, può chiedere che la penale prevista dal contratto non venga calcolata sull’intero capitale originario.

  • Contratto di locazione: se l’inquilino ha versato regolarmente i canoni per anni e si rende inadempiente solo sulle ultime mensilità, la penale per recesso anticipato potrebbe essere rivista.
  • Caparra confirmatoria: attenzione, secondo la costante giurisprudenza di Cassazione la riduzione prevista dall’articolo 1384 del Codice Civile non si applica alla caparra confirmatoria (articolo 1385 del Codice Civile), che è un istituto distinto dalla clausola penale; in una compravendita può essere ridotta solo l’eventuale clausola penale pattuita nel contratto.
  • Contratto d’appalto: se l’impresa ha completato gran parte dei lavori e ritarda solo sull’ultima fase, la penale per il ritardo può essere proporzionata all’opera effettivamente mancante.
  • Finanziamenti rateali: come visto, il pagamento di gran parte delle rate incide sul calcolo della penale finale.

In tutti questi casi, la valutazione finale spetta comunque al giudice, che esaminerà le circostanze specifiche del singolo contratto prima di disporre la riduzione.

Domande frequenti sulla riduzione della penale contrattuale

La riduzione della penale è automatica?
No, non è automatica: deve essere valutata da un giudice, anche se questo può intervenire pure senza una richiesta esplicita di una delle parti.

Cosa si intende per penale manifestamente eccessiva?
Si tratta di un importo palesemente sproporzionato rispetto all’interesse che il creditore aveva all’adempimento, valutato in base alle circostanze concrete del caso.

Aver pagato quasi tutto il debito basta da solo a ridurre la penale?
Non basta automaticamente, ma è un elemento che il giudice può considerare per applicare la riduzione prevista dall’articolo 1384 del Codice Civile in caso di esecuzione parziale dell’obbligazione.

Il giudice deve essere sollecitato per ridurre la penale?
No. Secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 18128/2005), il potere di riduzione può essere esercitato anche d’ufficio, cioè senza una domanda specifica delle parti.

La riduzione della penale vale per tutti i tipi di contratto?
Il principio si applica in generale a qualsiasi contratto che preveda una clausola penale, dai prestiti alle locazioni fino agli appalti. Resta invece esclusa la caparra confirmatoria (articolo 1385 del Codice Civile): la Cassazione ha chiarito che a essa non si estende la riduzione prevista dall’articolo 1384 del Codice Civile.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 12:53:352026-09-19 11:53:20Riduzione penale contrattuale: si può ottenere se hai già pagato quasi tutto il debito?
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Metalmeccanici, Cambio Azienda: il TFR Può Finire Automaticamente in un Altro Comparto

Dimissioni Volontarie 2026 TFR e Naspi

Cambiare lavoro non significa soltanto una nuova scrivania o un nuovo capannone. Per chi è già iscritto alla previdenza complementare, un cambio di azienda può avere conseguenze dirette anche sul TFR, il trattamento di fine rapporto, e sui contributi versati al fondo pensione. È un tema che in queste settimane sta interessando in particolare i metalmeccanici, categoria storicamente legata a fondi negoziali come Cometa e Fondapi. Il caso è stato ricostruito da Tutto Lavoro 24, che nell’articolo del 19 settembre 2026 firmato da Valentina Giampietro ha messo in luce un effetto poco conosciuto delle nuove regole introdotte dalla Legge 199/2025: il rischio che il TFR cambio azienda metalmeccanici finisca, senza una scelta consapevole del lavoratore, in un comparto di investimento diverso da quello scelto in precedenza.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sta succedendo con il TFR dei metalmeccanici
  2. Come funziona il Modulo TFR3 e l’adesione automatica
  3. I rischi per chi aveva scelto una linea diversa
  4. Le possibili soluzioni e cosa dicono COVIP e Ministero del Lavoro
  5. Domande frequenti

Cosa sta succedendo con il TFR dei metalmeccanici

Il problema riguarda i lavoratori del settore privato già iscritti a un fondo di previdenza complementare che, cambiando datore di lavoro, restano nel comparto metalmeccanico oppure passano a un altro settore, ad esempio la chimica o l’alimentare, dotato di un proprio fondo negoziale. Nelle prime settimane di applicazione della riforma introdotta dalla Legge 199/2025 è emerso infatti un dubbio operativo non da poco: quale linea di investimento debba essere utilizzata quando il dipendente cambia azienda e non specifica una destinazione precisa per i nuovi versamenti.

Secondo la ricostruzione di Tutto Lavoro 24, la questione non è teorica: può riguardare chiunque abbia già una posizione aperta presso Cometa o Fondapi e si trovi a firmare un nuovo contratto di lavoro, restando nello stesso settore o cambiandolo del tutto.

Come funziona il Modulo TFR3 e l’adesione automatica

Quando un dipendente del settore privato già iscritto alla previdenza complementare cambia datore di lavoro, deve compilare il Modulo TFR3, adottato con decreto interministeriale Lavoro-MEF del 4 settembre 2026 e utilizzato per le assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026. In questo documento può dichiarare di essere già iscritto a un fondo pensione, ma senza indicare in modo esplicito dove destinare il TFR maturando presso il nuovo datore di lavoro.

È proprio in questo caso che scatta il nuovo meccanismo di adesione automatica: se entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore non indica la forma pensionistica a cui conferire il TFR maturando (art. 8 comma 9-bis del D.Lgs. 252/2005), TFR e contributi futuri vengono incanalati d’ufficio verso il fondo previsto dagli accordi collettivi applicati in azienda e, in mancanza di una scelta del comparto, verso la cosiddetta linea life cycle. Si tratta di un comparto di investimento che modifica progressivamente il livello di rischio in base agli anni che mancano alla pensione: più esposizione ai mercati quando il pensionamento è lontano nel tempo, un profilo via via più prudente man mano che ci si avvicina all’età pensionabile.

Non tutti i fondi, però, sono obbligati ad attivare una linea life cycle. Quelli che non la prevedono non possono raccogliere le nuove adesioni automatiche: in questi casi il lavoratore potrebbe trovarsi nella condizione di dover individuare autonomamente un’altra forma pensionistica a cui destinare la propria posizione.

I rischi per chi aveva scelto una linea diversa

Il nodo segnalato da Tutto Lavoro 24 riguarda soprattutto chi, in passato, aveva scelto consapevolmente un comparto diverso dal life cycle, ad esempio una linea obbligazionaria ritenuta più adatta al proprio profilo di rischio. Cambiando azienda, questo lavoratore può ritrovarsi con i nuovi versamenti indirizzati automaticamente verso il comparto life cycle, senza aver espresso alcuna scelta esplicita in tal senso.

Una situazione che può verificarsi in due scenari distinti:

  • Il lavoratore cambia settore e aderisce a un fondo diverso da quello di provenienza, ad esempio passando dal comparto metalmeccanico a quello chimico o alimentare.
  • Il lavoratore resta nel settore metalmeccanico e continua ad aderire allo stesso fondo, ma presso un nuovo datore di lavoro.

In entrambi i casi, se nel Modulo TFR3 non viene indicato in modo chiaro il fondo di destinazione dei versamenti, il meccanismo di adesione automatica alla linea life cycle si attiva comunque, a prescindere dalla scelta fatta in precedenza dal lavoratore.

Le possibili soluzioni e cosa dicono COVIP e Ministero del Lavoro

La questione, riporta sempre Tutto Lavoro 24, è stata segnalata alla COVIP (la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e al Ministero del Lavoro, che hanno avviato i necessari approfondimenti per chiarire come gestire in modo omogeneo questi casi.

Nel frattempo, la soluzione pratica più immediata resta quella di indicare chiaramente nel Modulo TFR3 il fondo a cui destinare i versamenti: in questo modo l’adesione automatica non scatta. Il datore di lavoro può informare il dipendente e invitarlo a esprimere la propria scelta, ma non può sostituirsi a lui nella decisione.

Sul tavolo c’è anche un’ipotesi di soluzione più strutturale, ancora in discussione e non normata: consentire al lavoratore già iscritto di conservare, anche nel nuovo rapporto di lavoro, la linea di investimento scelta in precedenza, salvo diversa richiesta esplicita. Al momento, però, il Modulo TFR3 permette di indicare soltanto il fondo di destinazione e la percentuale di TFR da versare, ma non consente di confermare direttamente il comparto di investimento, che va scelto separatamente secondo le regole stabilite da ciascun fondo.

Va precisato che la linea life cycle resta comunque una soluzione coerente per chi aveva aderito in modo tacito alla previdenza complementare oppure non aveva mai scelto consapevolmente un comparto specifico: per questi lavoratori il meccanismo automatico rappresenta una tutela, non un problema. Attenzione però a non confondere i due piani: chi ha conferito tacitamente il TFR fino al 30 giugno 2026 mantiene la posizione pregressa nel comparto garantito (deliberazione COVIP del 19 giugno 2026), mentre la linea life cycle riguarda i nuovi versamenti effettuati presso il nuovo datore di lavoro.

Resta infine aperta una questione ancora più delicata: se anche il montante già accumulato negli anni precedenti debba essere trasferito nella nuova linea di investimento. Si tratterebbe di un passaggio più complesso, che dovrà necessariamente rispettare gli statuti e i regolamenti interni di Cometa, Fondapi e degli altri fondi negoziali coinvolti. In ogni caso l’adesione automatica riguarda il TFR maturando e la contribuzione futura: la posizione individuale già maturata non viene trasferita d’ufficio a un’altra forma pensionistica, perché il trasferimento resta una facoltà che l’iscritto esercita con apposita richiesta (art. 14 del D.Lgs. 252/2005).

Per un quadro più ampio sulle regole di adesione automatica alla previdenza complementare, si può consultare anche l’approfondimento dedicato al TFR ai fondi di previdenza complementare e all’adesione automatica da luglio 2026.

Domande frequenti

Cosa è il Modulo TFR3?

È il modulo adottato con decreto interministeriale del 4 settembre 2026 che i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026 (esclusi i lavoratori domestici) compilano per comunicare la destinazione del TFR maturando. Chi è già iscritto a una forma pensionistica complementare lo utilizza, al cambio di datore di lavoro, per dichiarare la propria posizione e indicare a quale fondo conferire il TFR.

Quando scatta l’adesione automatica alla linea life cycle?

Scatta quando, nel Modulo TFR3, il lavoratore dichiara di essere già iscritto a un fondo ma non indica in modo esplicito, entro 60 giorni dall’assunzione, dove destinare i nuovi versamenti di TFR e contributi presso il nuovo datore di lavoro.

Come si può evitare il cambio automatico di comparto?

Indicando in modo chiaro nel Modulo TFR3 il fondo di destinazione dei versamenti. In questo modo il meccanismo di adesione automatica non si attiva e la posizione resta gestita secondo le indicazioni fornite dal lavoratore.

Cos’è la linea life cycle?

È un comparto di investimento che modifica progressivamente il livello di rischio in base agli anni mancanti alla pensione: più esposizione al rischio quando il pensionamento è lontano, profilo più prudente man mano che ci si avvicina all’età pensionabile.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Dimissioni-Volontarie-2026-TFR-e-Naspi.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 12:39:372026-09-19 12:12:59Metalmeccanici, Cambio Azienda: il TFR Può Finire Automaticamente in un Altro Comparto
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Irpef 2026, l’aliquota scende al 33%: quanto risparmi in busta paga per fascia di reddito

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Dal 2026 cambia ancora una volta il volto dell’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche che ogni lavoratore dipendente e pensionato vede applicata direttamente in busta paga o sul cedolino pensionistico. La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1 comma 3) ha infatti ridotto dal 35% al 33% l’aliquota del secondo scaglione, quello che riguarda i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Una modifica che, seppur limitata a due punti percentuali, produce un risparmio concreto per milioni di lavoratori con reddito medio.

Si tratta della prosecuzione del percorso di semplificazione degli scaglioni Irpef avviato con la riforma del 2024, che aveva già ridotto le aliquote da quattro a tre. Vediamo nel dettaglio cosa cambia, chi beneficia della riduzione dell’aliquota Irpef al 33% e quali sono, secondo le prime simulazioni disponibili, i risparmi stimati per fascia di reddito.

Indice dei contenuti

  1. Cosa cambia con l’aliquota Irpef 2026 al 33%
  2. Chi beneficia della riduzione e chi resta escluso
  3. Esempi di risparmio Irpef 2026 per fascia di reddito
  4. Quando entra in vigore la riforma Irpef 2026
  5. Domande frequenti sull’Irpef 2026 e l’aliquota al 33%

Cosa cambia con l’aliquota Irpef 2026 al 33%

Con l’Irpef 2026 la struttura degli scaglioni resta a tre fasce, ma la seconda diventa più leggera. Il sistema attuale prevede infatti la seguente ripartizione dell’imposta sul reddito:

  • 23% sui redditi fino a 28.000 euro (invariato)
  • 33% sui redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro (in calo dal 35%)
  • 43% sui redditi oltre 50.000 euro (invariato)

In pratica, chi ha un reddito imponibile superiore ai 28.000 euro pagherà due punti percentuali in meno di Irpef sulla quota di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro. È bene chiarire che l’aliquota più bassa non si applica sull’intero reddito, ma solo sulla porzione che rientra in quello scaglione: è il meccanismo della progressività per fasce, lo stesso che regola da sempre il calcolo dell’imposta sul reddito in Italia.

Chi beneficia della riduzione e chi resta escluso

La platea interessata dal taglio della seconda aliquota Irpef comprende principalmente lavoratori dipendenti, pensionati e soci di società di persone (Snc e Sas) con reddito imponibile superiore ai 28.000 euro annui. Restano invece fuori dal beneficio gli utili distribuiti dalle Srl ai soci persone fisiche, che scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 26% e non gli scaglioni Irpef (il socio che percepisce anche compensi da amministratore o redditi di lavoro resta comunque soggetto alle nuove aliquote), così come i lavoratori con reddito imponibile inferiore a 28.000 euro, che restano nel primo scaglione al 23% e quindi non intercettano la riduzione.

Un aspetto importante riguarda i redditi più alti. Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 4 della Legge di Bilancio 2026, che modifica l’art. 16-ter del Tuir, il beneficio della riduzione al 33% viene integralmente sterilizzato per i redditi complessivi superiori a 200.000 euro: per questi contribuenti l’ammontare delle detrazioni spettanti è ridotto in misura fissa di 440 euro, cioè esattamente il vantaggio massimo prodotto dal taglio di due punti dell’aliquota. Non si tratta di un meccanismo graduale: la soglia opera in modo netto, perché basta superarla anche di un solo euro perché la riduzione di 440 euro si applichi per intero. L’obiettivo dichiarato dal legislatore è concentrare il vantaggio sui redditi medi, quelli compresi grosso modo tra i 30.000 e i 50.000 euro annui, categoria che comprende una larga fetta di lavoratori dipendenti e pensionati italiani.

Esempi di risparmio Irpef 2026 per fascia di reddito

Quanto vale in concreto il taglio dell’aliquota Irpef al 33%? Di seguito alcuni esempi di simulazione, elaborati sulla base della sola variazione di aliquota (dal 35% al 33%) sulla quota di reddito compresa nello scaglione 28.000-50.000 euro, a parità di altre condizioni. Si tratta di calcoli semplificati a scopo illustrativo, che non tengono conto di detrazioni, bonus e altre variabili individuali: il risparmio reale in busta paga può quindi variare da persona a persona.

  • Reddito 30.000 euro: risparmio stimato di circa 40 euro l’anno (2.000 euro di reddito nello scaglione ridotto x 2%)
  • Reddito 35.000 euro: risparmio stimato di circa 140 euro l’anno (7.000 euro x 2%)
  • Reddito 40.000 euro: risparmio stimato di circa 240 euro l’anno (12.000 euro x 2%)
  • Reddito 45.000 euro: risparmio stimato di circa 340 euro l’anno (17.000 euro x 2%)
  • Reddito 50.000 euro e oltre (fino alla soglia di sterilizzazione): risparmio massimo di circa 440 euro l’anno (22.000 euro x 2%, l’intera ampiezza dello scaglione)

Come si nota, il risparmio cresce in proporzione alla quota di reddito che ricade nello scaglione interessato dalla riduzione, fino a stabilizzarsi a 440 euro annui per i redditi pari o superiori a 50.000 euro: è il tetto massimo del beneficio, interamente riassorbito dalla riduzione delle detrazioni prevista per i redditi complessivi oltre i 200.000 euro. Su base mensile, per un lavoratore con reddito di 35.000 euro, il vantaggio si traduce in una decina di euro netti in più al mese in busta paga.

Quando entra in vigore la riforma Irpef 2026

La riduzione della seconda aliquota Irpef al 33% si applica dal periodo d’imposta 2026, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Attenzione a non confondere i due piani: il modello 730/2026 e il Redditi PF 2026, che riguardano i redditi dell’anno d’imposta 2025, applicano ancora la vecchia aliquota del 35%; la nuova aliquota del 33% comparirà in dichiarazione per la prima volta nel 2027 (730/2027 e Redditi PF 2027). Per i lavoratori dipendenti e i pensionati, l’effetto pratico si riflette nelle trattenute operate dai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) sui cedolini, con eventuali conguagli per i mesi già trascorsi in caso di applicazione non immediata delle nuove aliquote fin da gennaio. Per i lavoratori autonomi e i titolari di partita Iva in regime ordinario, invece, il beneficio si concretizzerà con il calcolo del saldo e degli acconti Irpef relativi all’anno d’imposta 2026, quindi nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2027.

La nuova aliquota non richiede provvedimenti attuativi: i sostituti d’imposta la applicano direttamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sulle pensioni corrisposti dal 1° gennaio 2026 e le eventuali differenze vengono comunque riallineate con le operazioni di conguaglio di fine anno, che il sostituto effettua entro il 28 febbraio dell’anno successivo (art. 23 comma 3 del Dpr 600/1973).

Domande frequenti sull’Irpef 2026 e l’aliquota al 33%

Da quando si applica la nuova aliquota Irpef del 33%?
La riduzione dal 35% al 33% si applica dal periodo d’imposta 2026, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).

Chi ha un reddito di 28.000 euro risparmia qualcosa con la riforma Irpef 2026?
No, chi ha un reddito imponibile pari o inferiore a 28.000 euro resta interamente nel primo scaglione al 23% e non è interessato dalla riduzione della seconda aliquota.

Qual è il risparmio massimo previsto dal taglio dell’aliquota Irpef al 33%?
Secondo le prime simulazioni disponibili, il risparmio massimo si attesta intorno ai 440 euro annui, per i redditi pari o superiori a 50.000 euro e fino alla soglia di sterilizzazione del beneficio.

I redditi molto alti beneficiano della riduzione Irpef 2026?
Sopra i 200.000 euro di reddito complessivo il vantaggio viene azzerato: le detrazioni spettanti sono ridotte in misura fissa di 440 euro (art. 16-ter del Tuir, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026). La riduzione non è graduale e si applica per intero al superamento della soglia, in modo da concentrare il vantaggio fiscale sui redditi medi.

I soci di Srl beneficiano del taglio della seconda aliquota Irpef?
Sugli utili distribuiti no: i dividendi percepiti dai soci persone fisiche scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 26% e non passano dagli scaglioni Irpef. Il socio che percepisce anche compensi da amministratore, stipendi o altri redditi soggetti a Irpef beneficia invece della nuova aliquota del 33% sulla quota di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Quanto costa assumere una badante tra stipendio e contributi nel 2026?

Contributi BadanteContributi Badante

Quanto costa assumere una badante tra stipendio e contributi nel 2026? È la domanda che si pongono migliaia di famiglie italiane quando devono organizzare l’assistenza a un familiare anziano o non autosufficiente. Il costo badante stipendio contributi dipende da più fattori: il livello di inquadramento previsto dal CCNL Lavoro Domestico, il numero di ore settimanali lavorate, se la lavoratrice è convivente oppure presta servizio solo a ore, e i contributi INPS che il datore di lavoro deve versare ogni trimestre. A questi elementi si aggiungono tredicesima e TFR, che incidono sul costo complessivo annuo. Vediamo come si compone, voce per voce, la spesa per la famiglia datrice di lavoro.

Indice dei contenuti

  1. Quanto guadagna una badante nel 2026: i livelli CCNL Colf
  2. I contributi INPS a carico del datore di lavoro e del lavoratore
  3. Badante convivente o a ore: le differenze di costo
  4. Tredicesima e TFR: quanto incidono sul costo totale annuo
  5. Domande frequenti sul costo della badante nel 2026

Quanto guadagna una badante nel 2026: i livelli CCNL Colf

Lo stipendio della badante non è libero: viene stabilito dalle tabelle del CCNL Lavoro Domestico, il contratto collettivo che regola anche i rapporti di colf e baby sitter. Il contratto rinnovato il 28 ottobre 2025, con scadenza al 31 ottobre 2028, ha previsto un incremento dei minimi retributivi a cui si aggiunge ogni anno l’adeguamento all’indice ISTAT. Le tabelle retributive 2026, sottoscritte l’11 febbraio 2026 e valide dal 1° gennaio 2026, collocano la retribuzione mensile di una badante convivente su una forbice ampia: si parte dai 908,10 euro del livello A e si arriva a 1.193,84 euro del livello C super (assistenza a persone non autosufficienti non formate) e a 1.474,73 euro del livello D super, a cui per i livelli D e D super si somma un’indennità mensile di 207,69 euro.

Il CCNL individua diversi livelli in base a mansioni ed esperienza, che incidono direttamente sul costo badante stipendio contributi complessivo:

  • Livello A: assistenti familiari non addetti all’assistenza, con mansioni esecutive sotto il controllo del datore di lavoro (nel livello A super rientra l’addetto alla compagnia di persone autosufficienti)
  • Livello B: assistenti familiari con specifica competenza; l’assistenza a persone autosufficienti e la baby sitter sono inquadrate al livello B super
  • Livello C: mansioni svolte con competenze di base e in totale autonomia e responsabilità; l’assistenza a persone non autosufficienti non formate corrisponde al livello C super, il più diffuso per le badanti
  • Livello D: posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e coordinamento
  • Livello D super: assistente a persone non autosufficienti formato, direttore di casa o educatore formato

Per chi lavora a ore anziché come convivente, la retribuzione si calcola su base oraria, sempre secondo i minimi tabellari del livello di inquadramento. In questo caso il costo dipende soprattutto dal numero di ore settimanali concordate nel contratto.

I contributi INPS a carico del datore di lavoro e del lavoratore

Oltre allo stipendio, chi assume una badante deve versare i contributi INPS trimestrali per colf e badanti. Con la circolare INPS n. 9 del 3 febbraio 2026 sono stati comunicati i nuovi importi, rivalutati rispetto al 2025 in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per i rapporti a tempo indeterminato con orario fino a 24 ore settimanali il contributo orario complessivo, comprensivo della quota per gli assegni familiari, è di 1,70 euro per retribuzioni orarie effettive fino a 9,61 euro, 1,92 euro oltre 9,61 e fino a 11,70 euro e 2,34 euro oltre 11,70 euro. Per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali si applica invece un importo unico di 1,24 euro l’ora, indipendente dalla retribuzione corrisposta e dovuto sin dalla prima ora lavorata nella settimana.

Il contributo va versato ogni trimestre, dal 1° al 10 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento; se il 10 cade di sabato o in un giorno festivo il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per il 2026 le scadenze sono quindi il 10 aprile, il 10 luglio, il 12 ottobre 2026 (il 10 cade di sabato) e l’11 gennaio 2027 (il 10 cade di domenica). Una parte del contributo complessivo resta a carico del datore di lavoro, mentre una quota minore viene trattenuta direttamente in busta paga al lavoratore: 0,43 euro l’ora nella prima fascia e 0,31 euro l’ora nei rapporti oltre le 24 ore settimanali. Questo significa che il costo effettivo per la famiglia non coincide con lo stipendio netto pagato alla badante, ma comprende anche l’intera quota datoriale dei contributi previdenziali.

Per capire come questi importi si riflettono concretamente sul cedolino mensile, può essere utile consultare la nostra guida su come leggere la busta paga della badante, che spiega voce per voce retribuzione, trattenute e netto in busta.

Badante convivente o a ore: le differenze di costo

Una delle scelte che incide di più sul costo badante stipendio contributi è la tipologia di rapporto: convivente oppure a ore. La badante convivente riceve una retribuzione mensile fissa, a cui il CCNL affianca un valore convenzionale per vitto e alloggio quando questi vengono effettivamente forniti dalla famiglia. I contributi INPS, in questo caso, rientrano quasi sempre nella fascia prevista per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali: si applica cioè l’importo orario unico di 1,24 euro, indipendente dalla retribuzione concordata e dovuto per tutte le ore retribuite.

La badante a ore, invece, viene retribuita in base alle ore effettivamente lavorate e i contributi seguono le tre fasce legate alla retribuzione oraria effettiva, applicabili finché non si superano le 24 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro. Questa formula è spesso più flessibile per chi ha bisogno di un’assistenza parziale, ma va valutata con attenzione: un numero elevato di ore settimanali frazionate su più giorni può avvicinare il costo complessivo a quello di un rapporto convivente. Per un confronto più dettagliato tra le due formule, la guida su badante a ore: costi e contratto approfondisce contratto, costi e obblighi del datore di lavoro.

Tredicesima e TFR: quanto incidono sul costo totale annuo

Il costo badante stipendio contributi calcolato solo su base mensile è incompleto se non si considerano due voci che pesano sul bilancio annuale: la tredicesima mensilità e il TFR (trattamento di fine rapporto). La tredicesima spetta a tutte le lavoratrici domestiche, in proporzione ai mesi effettivamente lavorati nell’anno, e viene generalmente corrisposta entro dicembre.

Il TFR matura invece anno dopo anno e va accantonato dal datore di lavoro, secondo la regola generale che prevede di dividere la retribuzione annua utile per 13,5. Non viene versato mensilmente alla lavoratrice, ma resta un debito del datore di lavoro che si liquida alla cessazione del rapporto (o, in alcuni casi, con anticipazioni concordate). Chi assume una badante deve quindi mettere in conto anche questo accantonamento quando valuta il costo complessivo su base annua.

Va infine ricordato che parte della spesa sostenuta per l’assistenza di un familiare non autosufficiente può essere recuperata in dichiarazione dei redditi. Per i dettagli su importi e requisiti, la guida sulla detrazione spese assistenza anziani nel 730 spiega come funziona il beneficio fiscale collegato a queste spese.

Domande frequenti sul costo della badante nel 2026

Qual è lo stipendio minimo di una badante convivente nel 2026?

Dipende dal livello di inquadramento CCNL: le tabelle in vigore dal 1° gennaio 2026 vanno da 908,10 euro mensili del livello A a 1.474,73 euro del livello D super, con 1.193,84 euro per il livello C super (assistenza a persone non autosufficienti non formate); per i livelli D e D super si aggiunge un’indennità mensile di 207,69 euro.

Come si calcolano i contributi INPS per la badante?

I contributi si calcolano su base oraria e si versano ogni trimestre, secondo le fasce pubblicate ogni anno dall’INPS con apposita circolare (per il 2026 la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026): l’importo varia in base alla retribuzione oraria effettiva, alle ore settimanali lavorate e al fatto che il contratto sia a tempo indeterminato o determinato.

La tredicesima è obbligatoria anche per la badante a ore?

Sì, la tredicesima spetta a tutte le lavoratrici domestiche, comprese quelle a ore, in proporzione ai mesi e alle ore effettivamente lavorate durante l’anno.

Chi paga i contributi INPS della badante, il datore di lavoro o la lavoratrice?

Entrambi, ma in misura diversa: la quota maggiore resta a carico del datore di lavoro, mentre una parte minore viene trattenuta direttamente sullo stipendio della lavoratrice.

Il costo della badante convivente è sempre più alto rispetto a quella a ore?

Non necessariamente: dipende dalle ore di assistenza effettivamente necessarie. Per un’assistenza continuativa la formula convivente può risultare più conveniente rispetto a molte ore frazionate a tariffa oraria durante la settimana.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Credito Gasolio Agricolo 2026: Domande Entro il 30 Settembre

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Manca sempre meno tempo per presentare la domanda relativa al credito gasolio agricolo 2026. Il termine fissato da AGEA per l’invio della richiesta attraverso il portale SIAN è il 30 settembre 2026, una data che si avvicina rapidamente per tutte le imprese agricole che non hanno ancora completato la pratica. Chi rientra tra i beneficiari e non ha ancora provveduto rischia di perdere l’agevolazione per l’anno in corso, quindi è il momento di verificare la propria posizione e organizzare i documenti necessari.

Indice dei contenuti

  1. Scadenza 30 settembre: ultimi giorni per la domanda
  2. Chi può richiedere il credito gasolio agricolo 2026
  3. Come si presenta la domanda sul portale SIAN
  4. Importo del credito e modalità di utilizzo
  5. Domande frequenti sul credito gasolio agricolo 2026

Scadenza 30 settembre: ultimi giorni per la domanda

La finestra temporale per richiedere il credito gasolio agricolo 2026 si sta chiudendo. Le imprese del settore primario che hanno sostenuto spese per l’acquisto di gasolio e benzina impiegati nelle lavorazioni agricole nel periodo marzo-maggio 2026 devono presentare la domanda entro il 30 settembre, pena la decadenza dal beneficio per l’annualità di riferimento. Superata questa data, infatti, il sistema SIAN di AGEA non consente più l’invio delle richieste relative al periodo agevolato.

Si tratta di una scadenza che ricorre ogni anno e che spesso viene sottovalutata dalle aziende agricole, soprattutto in un periodo dell’anno impegnativo per via delle attività di raccolta e delle lavorazioni sui terreni. Per questo motivo è consigliabile non rimandare oltre la verifica della propria situazione e la raccolta della documentazione richiesta.

Chi può richiedere il credito gasolio agricolo 2026

Possono beneficiare del credito d’imposta per il gasolio e la benzina agricola le imprese agricole, in qualsiasi forma giuridica e regime contabile, in possesso della qualifica di agricoltore in attività, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale MASAF-MEF attuativo della misura. L’agevolazione compensa parte dei costi energetici sostenuti per i mezzi e le attrezzature impiegati nei lavori di campagna.

Un punto su cui prestare attenzione riguarda le imprese di contoterzismo agromeccanico: i contoterzisti puri, cioè le imprese che svolgono esclusivamente lavorazioni per conto di terzi senza gestire un proprio fondo, restano esclusi dal beneficio. Il credito spetta invece all’imprenditore agricolo che svolge attività di conto terzi come attività connessa alla propria impresa agricola, nel rispetto del criterio di prevalenza previsto dal Codice civile.

Per un approfondimento sui requisiti e sui criteri di accesso stabiliti dal provvedimento, si può consultare l’articolo Credito d’Imposta Gasolio e Benzina Imprese Agricole 2026: il Decreto MASAF, pubblicato su centrofiscale.com, che ripercorre nel dettaglio l’impianto normativo della misura.

  • Imprese agricole singole e associate, in possesso della qualifica di agricoltore in attività
  • Cooperative agricole e loro consorzi
  • Imprenditori agricoli che svolgono conto terzi come attività connessa (nel rispetto del criterio di prevalenza)

Restano esclusi i contoterzisti puri e i soggetti che non rispettano i requisiti previsti dal decreto attuativo.

Come si presenta la domanda sul portale SIAN

La richiesta per il credito gasolio agricolo 2026 non viene presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma attraverso il portale SIAN di AGEA, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale dedicato alla gestione delle pratiche del comparto agricolo. Le domande sono aperte dal 6 agosto 2026 e la procedura richiede l’inserimento dei dati aziendali, la documentazione relativa agli acquisti di carburante effettuati nel periodo di riferimento e la compilazione dei quadri previsti dal modulo elettronico predisposto da AGEA, secondo le istruzioni operative pubblicate dall’ente.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda la corretta imputazione dei consumi e la coerenza tra i litri di gasolio dichiarati e la superficie o l’attività aziendale svolta, elementi che il sistema può incrociare in fase di controllo. Per questo motivo molte imprese preferiscono farsi assistere da un professionista o da un centro specializzato nella compilazione di queste pratiche, così da evitare errori formali che potrebbero rallentare l’istruttoria o compromettere il riconoscimento del credito.

Per un quadro operativo sulle modalità di accesso al portale e sui passaggi della domanda, è disponibile anche l’articolo Bonus carburanti agricoli 2026: domanda AGEA entro il 30 settembre sul SIAN, che approfondisce nel dettaglio la procedura di invio.

Importo del credito e modalità di utilizzo

Il credito d’imposta gasolio e benzina agricola è riconosciuto nella misura massima del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto dei carburanti impiegati nelle lavorazioni agricole nel periodo marzo-maggio 2026, con un tetto massimo di 50.000 euro per impresa. Lo stanziamento complessivo si attesta intorno a 89,8 milioni di euro: qualora le richieste ammissibili superassero le risorse disponibili, il credito verrà riproporzionato tra tutti i beneficiari in base al riparto stabilito da AGEA.

Il credito riconosciuto va utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di riporto agli anni successivi: un aspetto operativo importante da tenere presente per non perdere il beneficio già ottenuto.

La misura si basa sull’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026 e successivamente modificato dal decreto-legge n. 89/2026), attuato con il decreto interministeriale MASAF-MEF e le relative istruzioni operative pubblicate da AGEA. Sul fronte carburanti sono intervenute anche altre misure, come lo sconto sulle accise rivolto alla generalità degli automobilisti, che però resta distinto dal credito d’imposta specifico per il settore agricolo qui descritto.

Le imprese che presenteranno la domanda entro il 30 settembre riceveranno comunicazione dell’esito dell’istruttoria nei tempi tecnici previsti da AGEA, e potranno successivamente utilizzare il credito riconosciuto secondo le modalità indicate nel provvedimento attuativo.

Domande frequenti sul credito gasolio agricolo 2026

Chi può presentare domanda per il credito gasolio agricolo 2026?
Le imprese agricole in possesso della qualifica di agricoltore in attività, comprese cooperative e consorzi. Sono esclusi i contoterzisti puri; è ammesso invece l’imprenditore agricolo che svolge conto terzi come attività connessa, nel rispetto del criterio di prevalenza.

Entro quando bisogna inviare la domanda?
Il termine ultimo è il 30 settembre 2026, tramite il portale SIAN gestito da AGEA.

A quanto ammonta il credito d’imposta?
Fino al 20% della spesa sostenuta per gasolio e benzina agricola nel periodo marzo-maggio 2026, con un tetto massimo di 50.000 euro per impresa; lo stanziamento complessivo è di circa 89,8 milioni di euro, con riparto proporzionale in caso di richieste eccedenti le risorse disponibili.

Cosa succede se non si presenta la domanda entro il 30 settembre?
Superata la scadenza, il sistema SIAN non consente più l’invio della richiesta per il periodo agevolato in corso, con la conseguente perdita del beneficio per quell’annualità.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Codice ATECO 2025 Professioni Sanitarie: Tabella Completa con Cassa e Coefficienti (Aggiornata)

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Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è il primo dato che un fisioterapista, uno psicologo, un infermiere o un biologo deve indicare quando apre la partita IVA. Non è una formalità: da quel codice a sei cifre dipendono l’inquadramento dell’attività presso l’Agenzia delle Entrate, l’accesso al regime forfettario, l’eventuale obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e, indirettamente, la coerenza di tutta la posizione fiscale.

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Molti codici storicamente usati dai sanitari, come il vecchio 86.90.29, non esistono più: chi continua a citarli come codici attuali rischia di comunicare un dato superato. In questa guida trovi la tabella completa del codice ATECO 2025 professioni sanitarie, con la corrispondenza al vecchio codice ATECO 2007, la cassa previdenziale di riferimento e il coefficiente di redditività applicabile nel forfettario.

Spiegheremo ogni passaggio con parole semplici, perché il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è un tema che genera molta confusione, soprattutto sul rapporto (inesistente) tra codice attività e cassa di previdenza.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché conta
  2. ATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davvero
  3. Tabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficiente
  4. La cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECO
  5. Gestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%
  6. Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014
  7. Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente
  8. Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartacea
  9. Errori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarie
  10. Domande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarie
  11. Assistenza per la tua partita IVA sanitaria

Cos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché conta

Il codice ATECO è una sigla numerica che classifica l’attività economica svolta. In parole semplici, è l’etichetta con cui lo Stato registra che cosa fai: chi cura i pazienti con esercizi di riabilitazione avrà un codice diverso da chi svolge sedute di psicoterapia o da chi esegue esami radiologici. L’acronimo sta per “ATtività ECOnomiche” e la classificazione è curata dall’ISTAT, poi recepita da Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e INPS.

Conoscere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto è importante per almeno quattro motivi molto concreti:

  • Apertura della partita IVA: il codice va indicato nel modello di inizio attività e determina come l’Agenzia delle Entrate “vede” la tua professione.
  • Regime forfettario: al codice è associato il coefficiente di redditività, cioè la percentuale di incassi su cui si calcolano le imposte.
  • Sistema Tessera Sanitaria: l’obbligo di trasmettere le spese sanitarie dei pazienti riguarda categorie individuate anche tramite l’inquadramento dell’attività.
  • Coerenza dei controlli: un codice incoerente con le fatture emesse è un classico campanello d’allarme in caso di verifica.

Un esempio pratico. Immagina che Giulia, fisioterapista, apra la partita IVA indicando un codice generico da “altri servizi alla persona”: le fatture parleranno di sedute riabilitative, ma il codice dirà tutt’altro. È una disallineamento che può creare problemi con il Sistema TS e con le detrazioni sanitarie dei suoi pazienti. Per questo la scelta del codice ATECO 2025 professioni sanitarie va fatta con attenzione, meglio se con il supporto di un professionista. Trovi un approfondimento generale nella nostra guida alla Partita IVA per Professionisti Sanitari.

ATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davvero

Fino al 2024 la classificazione vigente era l’ATECO 2007. Dal 1° gennaio 2025 quella ufficiale è l’ATECO 2025, che ha sostituito integralmente la precedente versione del 2007 e il suo aggiornamento 2022. Per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate la nuova codifica è operativa dal 1° aprile 2025, come chiarito dalla Risoluzione AdE n. 24/E del 2025.

Il punto che interessa più da vicino i sanitari è questo: l’area delle “altre attività paramediche” è stata smontata e ricostruita. Il vecchio contenitore 86.90.29, dentro cui finivano quasi tutte le professioni sanitarie non mediche, è stato sostituito da codici molto più specifici. Stesso discorso per i precedenti 86.90.30 (psicologi) e 86.90.21 (fisioterapisti), oggi entrambi sostituiti.

Chi aveva già la partita IVA aperta non deve allarmarsi: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio, cioè l’amministrazione ha convertito automaticamente i vecchi codici nei nuovi. La variazione volontaria resta però possibile, ed è consigliata quando il codice attribuito automaticamente non rappresenta bene l’attività realmente svolta.

Attenzione quindi a una cosa: se leggi ancora oggi articoli o moduli che indicano i codici superati 86.90.29, 86.90.30, 86.90.21 o 72.11.00 come “codice attuale”, stai leggendo un’informazione superata. Quei codici hanno valore solo come riferimento storico e vanno citati con la formula “ex ATECO 2007”. Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie da usare oggi è quello della tabella che segue.

Tabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficiente

Ecco la tabella di raccordo aggiornata. Per ogni professione trovi il codice ATECO 2025 da utilizzare, il codice precedente (ex ATECO 2007, citato solo come riferimento storico), l’ente previdenziale di iscrizione e il coefficiente di redditività del regime forfettario. La fonte è la tavola di raccordo ISTAT ATECO 2025, integrata dalla nota ISTAT alla FNO TSRM-PSTRP (circolare 12/2025) e dalle indicazioni degli Ordini professionali.

ProfessioneCodice ATECO 2025Codice precedente (ex ATECO 2007)Cassa previdenzialeCoefficiente
Fisioterapista86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%
Terapista occupazionale86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%
Massofisioterapista86.95.00ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Psicologo / psicoterapeuta86.93.00ex 86.90.30ENPAP78%
Infermiere86.94.01ex 86.90.29ENPAPI78%
Ostetrica86.94.02ex 86.90.29Posizione dibattuta (vedi nota)78%
Dietista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Logopedista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Podologo86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Ortottista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
TSRM (tecnico di radiologia)86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Igienista dentale86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Audiometrista / audioprotesista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
TNPEE (neuro e psicomotricità)86.99.03ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Osteopata86.96.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%
Biologo / biologo nutrizionista72.10.10ex 72.11.00ENPAB78%
Medico di medicina generale86.21.00ex 86.21.00ENPAM78%
Medico specialista (studio indipendente)86.22.02ex 86.22.09ENPAM78%
Odontoiatra86.23.00ex 86.23.00ENPAM78%
Veterinario75.00.00ex 75.00.00ENPAV78%

Due precisazioni doverose, perché su questi punti preferiamo essere prudenti anziché dare certezze che non esistono.

Ostetrica: il codice ATECO 2025 è 86.94.02 e su questo non ci sono dubbi. Diverso il discorso previdenziale: sulla base della L. 249/1990 art. 2 comma 1, l’INPS ha in più occasioni ricondotto le ostetriche libere professioniste alla Gestione Commercianti, ma la FNOPO (la Federazione degli Ordini della professione) contesta questa impostazione. La posizione va quindi valutata caso per caso con un consulente, evitando iscrizioni affrettate.

Educatore professionale: qui il codice ATECO 2025 non è univocamente determinabile. La nota ISTAT indica “a titolo di esempio” i codici 85.69.01 o 88.99.04, a seconda del contesto in cui si svolge l’attività. Il coefficiente resta comunque 78% (divisioni 85-88). In questo caso la scelta va concordata con il proprio consulente sulla base dell’attività concreta.

La cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECO

È l’equivoco più diffuso in assoluto e vale la pena chiarirlo una volta per tutte: il codice ATECO non determina la cassa previdenziale. Sono due mondi separati. Il codice ATECO serve all’Agenzia delle Entrate per classificare l’attività economica; l’iscrizione previdenziale dipende invece dall’albo o ordine professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria (principio ricavabile dall’art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e dal D.Lgs. 103/1996).

Tradotto in pratica: se la tua professione ha una cassa privata di categoria, ti iscrivi a quella. Se non ce l’ha, confluisci nella Gestione Separata INPS. Il codice ATECO, in tutto questo, non c’entra nulla.

  • ENPAM → medici e odontoiatri
  • ENPAP → psicologi e psicoterapeuti
  • ENPAPI → solo infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari
  • ENPAB → biologi (compresi i biologi nutrizionisti)
  • ENPAV → veterinari
  • Gestione Separata INPS → fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, TSRM, igienisti dentali, osteopati e tutte le professioni sanitarie prive di cassa

Merita un’annotazione specifica il caso dei fisioterapisti, perché circola da anni un’informazione errata secondo cui dovrebbero iscriversi a ENPAPI. Non è così: ENPAPI è la cassa degli infermieri e non ha mai esteso la copertura ai fisioterapisti. La L. 3/2018 ha riordinato gli albi professionali, non le casse previdenziali. Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS. Unica eccezione: chi ha una doppia abilitazione (per esempio è anche infermiere) versa a ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata per quella fisioterapica.

Gestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%

La Gestione Separata INPS è il fondo previdenziale in cui confluiscono i professionisti senza cassa di categoria. Funziona in modo diverso dalle casse private: non ci sono contributi fissi da versare a prescindere dal fatturato, ma una percentuale calcolata sul reddito effettivamente prodotto, versata con il modello F24 insieme alle imposte.

Per il 2026 l’aliquota è fissata al 26,07% per chi non ha altra tutela pensionistica, e scende al 24% per chi è già assicurato altrove (ad esempio un dipendente che svolge anche libera professione) o per chi è già titolare di pensione. Il riferimento è la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Il minimale di reddito, cioè la soglia utile per l’accredito dell’intero anno contributivo, è pari a 18.808 euro (non è un contributo minimo da versare: in Gestione Separata si paga sempre e solo in percentuale sul reddito effettivo), mentre il massimale imponibile è di 122.295 euro.

Va poi smontato un mito molto insidioso: in Gestione Separata NON esiste la riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione, prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014, è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS che aderiscono al regime forfettario. Un fisioterapista o un logopedista in Gestione Separata, per quanto forfettario, versa l’aliquota piena. Chi promette il contrario sta facendo un calcolo sbagliato del netto.

Un ultimo dettaglio utile: il professionista in Gestione Separata può addebitare in fattura la rivalsa del 4% a carico del cliente. È una facoltà, non un obbligo, e va valutata anche in base al tipo di clientela.

Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014

Nel regime forfettario non si deducono le spese una per una: si applica al fatturato un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria che rappresenta il guadagno presunto. Per tutte le professioni sanitarie il coefficiente è del 78%. Significa che il restante 22% è considerato “spesa” in modo automatico, senza bisogno di documentarla.

Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco, logopedista forfettario, incassi 40.000 euro in un anno. Il reddito imponibile sarà 40.000 × 78% = 31.200 euro. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati, e sul risultato si calcola l’imposta sostitutiva, cioè l’unica tassa che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali: 15% in via ordinaria, 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attività.

Qui va segnalata una particolarità tecnica che genera parecchia confusione. L’Allegato 4 della L. 190/2014, cioè la tabella che associa ogni attività al proprio coefficiente, è ancora espresso in codici ATECO 2007. Il D.Lgs. 81/2025 art. 1 prevede un decreto attuativo che aggiornerà i coefficienti su base ATECO 2025, ma al momento non è stato ancora emanato.

Cosa comporta in pratica? Che si continua ad applicare il coefficiente del corrispondente codice ATECO 2007. Detto in altri termini: si dichiara il nuovo codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma per il calcolo delle imposte si guarda al coefficiente del vecchio codice di raccordo. Per i sanitari il risultato non cambia, perché la percentuale resta 78% in entrambe le letture. Approfondimenti sul funzionamento generale li trovi nella guida al regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine.

Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente

Moltissimi professionisti sanitari lavorano come dipendenti in ospedale o in struttura e affiancano un’attività libero professionale. Per loro il tema più delicato non è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma un limite reddituale specifico del forfettario.

La regola è questa: non può accedere o restare nel regime forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (comprese le pensioni) superiori a 35.000 euro. La soglia di 35.000 euro vale sia per il 2025 sia per il 2026, in forza dell’art. 1 comma 12 della L. 207/2024, successivamente prorogato dalla L. 199/2025. Il testo base della norma (comma 57 lettera d-ter) parla ancora di 30.000 euro: è il motivo per cui si trovano in giro informazioni discordanti.

Due chiarimenti pratici che valgono oro:

  • Il limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro.
  • Si guarda al reddito dell’anno precedente, non a quello in corso: chi supera la soglia nel 2026 uscirà dal forfettario dal 2027.

Restano poi gli altri requisiti generali: 85.000 euro di ricavi o compensi annui, con uscita immediata dal regime in caso di superamento dei 100.000 euro, e massimo 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e collaboratori. Per la situazione specifica del sanitario che cumula dipendenza e libera professione abbiamo dedicato una guida a parte: Sanitario dipendente con partita IVA.

Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartacea

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione precompilata, permettendo ai pazienti di ottenere la detrazione del 19%. I professionisti sanitari obbligati devono trasmettere i dati delle fatture emesse verso persone fisiche.

La novità che più spesso viene riportata in modo errato riguarda la periodicità. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale: non più semestrale né mensile, ma una sola trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). Le spese relative al 2026, ad esempio, vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, poiché il 31 gennaio cade di domenica.

Resta inoltre strutturale il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 2 del D.Lgs. 81/2025). In pratica, il fisioterapista o lo psicologo emette al paziente una fattura cartacea o PDF, mai una fattura elettronica via SdI: è una misura a tutela dei dati sanitari, considerati particolarmente sensibili. Tra i soggetti obbligati all’invio rientrano anche biologi e dietisti, in base al DM 22 novembre 2019.

Per la gestione operativa degli invii e della fatturazione trovi indicazioni dettagliate nella guida Fatturazione e Sistema TS per fisioterapisti e psicologi e, per chi lavora in ambito odontoiatrico, in Partita IVA odontoiatra e Sistema TS.

Errori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarie

Nel lavoro quotidiano con i professionisti sanitari incontriamo sempre le stesse imprecisioni. Conoscerle in anticipo evita perdite di tempo e correzioni successive. Ecco le più ricorrenti in tema di codice ATECO 2025 professioni sanitarie:

  • Indicare 86.90.29 come codice attuale: è un codice ATECO 2007 superato, oggi sostituito da 86.99.09, 86.95.00, 86.94.01 o altri a seconda della professione.
  • Usare il vecchio 86.90.21 per il fisioterapista: il codice corretto è 86.95.00.
  • Usare il vecchio 86.90.30 per lo psicologo: oggi si usa 86.93.00.
  • Indicare il vecchio 72.11.00 per il biologo: il codice ATECO 2025 è 72.10.10.
  • Confondere 86.22.01 con 86.22.02: in ATECO 2025 il primo identifica i trattamenti di chirurgia estetica, non la medicina specialistica generica.
  • Citare sigle come 86.94.00, 86.23.01 o 86.21.09: sono codici mai esistiti o comunque superati. Caso a parte è 88.99.09: non era presente in ATECO 2007, mentre in ATECO 2025 esiste e identifica il tecnico della riabilitazione psichiatrica, quindi va usato solo per quella figura.

Un’ultima segnalazione riguarda l’ottico, figura spesso accostata all’area sanitaria: quando svolge commercio al dettaglio di articoli di ottica, il codice ATECO 2025 è 47.74.01 (ex 47.78.20) e il coefficiente di redditività è quello delle attività commerciali, quindi diverso dal 78% dei sanitari. È un caso in cui la verifica puntuale sull’Allegato 4 è indispensabile prima di fare qualsiasi calcolo di convenienza.

Un aspetto collegato, spesso sottovalutato, è il trattamento IVA: le prestazioni sanitarie rese alla persona sono in genere esenti IVA, ma le eccezioni non mancano. Ne parliamo nel dettaglio nella guida all’IVA sulle prestazioni sanitarie.

Domande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarie

Qual è il codice ATECO 2025 per il fisioterapista?

Il codice ATECO 2025 del fisioterapista è 86.95.00, corrispondente alle “Attività di fisioterapia”. Ha sostituito il precedente 86.90.21 (ex ATECO 2007). Dal punto di vista previdenziale il fisioterapista si iscrive alla Gestione Separata INPS, mai a ENPAPI, e applica il coefficiente di redditività del 78%.

Qual è il codice ATECO 2025 per l’infermiere?

L’infermiere libero professionista utilizza il codice 86.94.01. Attenzione: il codice 86.94.00 non esiste, quindi va indicata la versione completa a sei cifre. La cassa di riferimento è ENPAPI e il coefficiente forfettario è del 78%.

Qual è il codice ATECO 2025 per lo psicologo?

Lo psicologo e lo psicoterapeuta usano il codice 86.93.00, “Attività di psicologia”, che sostituisce l’ex 86.90.30. L’iscrizione previdenziale avviene presso l’ENPAP, la cassa di categoria degli psicologi, con coefficiente di redditività del 78%.

Il biologo è una professione sanitaria e che codice usa?

Sì, il biologo è a tutti gli effetti una professione sanitaria: la L. 3/2018 art. 4 comma 1 include l’Ordine dei biologi tra gli Ordini delle professioni sanitarie, vigilati dal Ministero della Salute. Il codice ATECO 2025 indicato dall’Ordine è 72.10.10 (ex 72.11.00), la cassa è ENPAB e il coefficiente è del 78%. Il biologo rientra inoltre tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS.

Devo cambiare il codice ATECO se ho aperto la partita IVA prima del 2025?

Di regola no: la riclassificazione dai precedenti codici ATECO 2007 ai nuovi codici ATECO 2025 è avvenuta d’ufficio per le posizioni già aperte. La variazione volontaria resta però opportuna quando il codice attribuito automaticamente non descrive correttamente l’attività svolta, ad esempio in caso di cambio di specializzazione. È una verifica che conviene fare con l’assistenza di un consulente prima di inviare qualsiasi comunicazione.

Il codice ATECO determina a quale cassa devo iscrivermi?

No, ed è un equivoco molto diffuso. L’iscrizione a una cassa privata o alla Gestione Separata INPS dipende dall’albo professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO 2025 professioni sanitarie indicato all’Agenzia delle Entrate. Due professionisti con lo stesso codice possono avere enti previdenziali diversi.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Assistenza per la tua partita IVA sanitaria

Scegliere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto, individuare la cassa previdenziale giusta e valutare la reale convenienza del regime forfettario sono decisioni che condizionano anni di attività. Un errore iniziale, come un codice incoerente o un’iscrizione previdenziale sbagliata, si trascina a lungo e costa tempo e denaro per essere corretto.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari di tutta Italia: apertura della partita IVA, scelta del codice attività, inquadramento previdenziale, gestione del Sistema TS e dichiarazioni annuali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, con la stessa assistenza e gli stessi tempi. Ti forniamo un preventivo personalizzato dopo una valutazione della tua situazione, senza impegno.

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Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Trattenuta Pensione INPS 2026: Cosa Cambia e Quanto Costa

Pensione 2026 INPS

La trattenuta pensione INPS torna al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione della circolare INPS n. 97 del 10 settembre 2026, che introduce una nuova modalità di prelievo sul cedolino pensionistico. Non si tratta di una nuova tassa né di un aumento delle imposte già note, ma di una trattenuta legata all’adesione volontaria a un’organizzazione di rappresentanza dei pensionati, la Confcontribuenti. Chi decide di iscriversi e autorizza l’INPS al prelievo vedrà comparire sul proprio cedolino una nuova voce, calcolata con percentuali che variano in base all’importo della pensione. Si tratta quindi di una trattenuta cedolino pensione del tutto facoltativa, che riguarda solo chi sceglie di aderire e firma la delega. In questo articolo vediamo come funziona il meccanismo, chi è coinvolto e quanto può incidere ogni mese sull’importo netto della pensione.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la nuova trattenuta pensione INPS 2026
  2. Chi è coinvolto dalla trattenuta cedolino pensione
  3. Come funziona il calcolo della trattenuta pensione INPS
  4. Trattenuta pensione INPS 2026: quanto costa ogni mese
  5. Come verificare la trattenuta sul cedolino pensione
  6. Domande frequenti sulla trattenuta pensione INPS

Cos’è la nuova trattenuta pensione INPS 2026

Con la circolare n. 97 del 10 settembre 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per applicare la convenzione stipulata con la Confederazione Italiana Dipendenti Pensionati Contribuenti e Famiglie (Confcontribuenti). Si tratta di un accordo che consente all’ente previdenziale di riscuotere, direttamente sul cedolino pensione, le quote associative dovute dai pensionati che scelgono di iscriversi a questa organizzazione.

Il meccanismo non è una novità assoluta: l’INPS ha già convenzioni simili con altre sigle sindacali per la riscossione dei contributi associativi trattenuti direttamente dalla prestazione pensionistica. La trattenuta pensione INPS introdotta con la circolare 97/2026 segue lo stesso schema, ma riguarda in questo caso l’adesione a Confcontribuenti, con una convenzione valida fino al 31 dicembre 2027.

È importante sottolineare che questa trattenuta non ha nulla a che vedere con le trattenute fiscali ordinarie, come l’IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) o le addizionali regionali e comunali, che vengono applicate automaticamente a tutti i pensionati in base al reddito. Si tratta invece di una trattenuta cedolino pensione che scatta solo in presenza di una delega firmata dal pensionato.

Chi è coinvolto dalla trattenuta cedolino pensione

La nuova trattenuta riguarda esclusivamente i pensionati che decidono volontariamente di aderire a Confcontribuenti e che sottoscrivono una delega specifica per autorizzare l’INPS al prelievo delle quote associative. Possono aderire i titolari di pensione diretta, ai superstiti o di reversibilità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi pensionistici obbligatori gestiti dall’INPS.

Restano invece esclusi dalla trattenuta pensione INPS i titolari di pensione o assegno sociale, prestazioni assistenziali che per loro natura non possono essere ridotte da trattenute di questo tipo, essendo legate a requisiti di reddito minimo.

Va ribadito un aspetto fondamentale: nessun pensionato subirà questa trattenuta senza aver prima espresso la propria volontà di iscriversi al sindacato e firmato la relativa delega. Chi non aderisce non vedrà alcuna variazione sul proprio cedolino pensione, che resterà invariato rispetto alle mensilità precedenti. Un caso diverso, ma sempre legato alle trattenute sulle prestazioni previdenziali, riguarda l’assegno d’invalidità senza trattenuta con 40 anni di contributi, che segue regole proprie e indipendenti da quelle appena descritte.

Come funziona il calcolo della trattenuta pensione INPS

Il calcolo della trattenuta pensione INPS 2026 si basa su percentuali progressive applicate all’importo lordo della pensione mensile. Per capire il meccanismo serve prima chiarire cosa si intende per trattamento minimo: è l’importo minimo garantito dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), utilizzato come parametro di riferimento per molti calcoli previdenziali, incluso questo.

Le percentuali applicate sono tre, e diminuiscono man mano che cresce l’importo della pensione:

  • 0,50% sulla quota di pensione fino al trattamento minimo
  • 0,40% sulla quota compresa tra il trattamento minimo e il doppio del minimo
  • 0,35% sulla quota che supera il doppio del trattamento minimo

Questo meccanismo a scaglioni fa sì che l’incidenza percentuale della trattenuta diminuisca proporzionalmente all’aumentare della pensione, un po’ come avviene con altri calcoli previdenziali e fiscali basati su fasce progressive.

Trattenuta pensione INPS 2026: quanto costa ogni mese

Per capire in concreto quanto può incidere la trattenuta cedolino pensione, è utile fare qualche esempio pratico basato sulle percentuali indicate dalla circolare INPS. Su una pensione lorda di circa 1.000 euro mensili, la trattenuta si aggira intorno a 4,60 euro al mese. Su una pensione di 1.500 euro lordi, l’importo trattenuto sale leggermente, ma resta comunque contenuto grazie al meccanismo delle percentuali decrescenti applicate sulle fasce più alte.

Si tratta quindi di cifre modeste rispetto ad altre voci che possono comparire sul cedolino pensione, come le trattenute per IRPEF, le addizionali regionali e comunali o, nei casi previsti, il recupero delle rate di conguaglio fiscale. Chi vuole avere un quadro completo delle voci che compongono il proprio trattamento mensile può consultare la guida su pensioni, cedolino e trattenute di settembre 2026, dove sono spiegate nel dettaglio le altre trattenute ordinarie applicate dall’INPS.

Va inoltre ricordato che l’adesione è del tutto facoltativa: chi non firma la delega non vedrà alcuna variazione nell’importo netto accreditato, che continuerà a seguire il consueto calendario dei pagamenti INPS di ogni mese.

Come verificare la trattenuta sul cedolino pensione

La decorrenza della nuova trattenuta dipende dalla situazione di ciascun pensionato. Per chi presenta la domanda di pensione con la delega già allegata, la trattenuta parte fin dalla prima rata liquidata. Per chi è già pensionato e decide di aderire successivamente, invece, il prelievo scatta dalla prima rata di pensione non ancora estratta alla data di ricezione della delega da parte dell’INPS.

Ogni pensionato può verificare l’importo esatto della trattenuta consultando il proprio cedolino pensionistico mensile, dove le diverse voci sono elencate separatamente: trattenute fiscali, eventuali trattenute per finanziamenti o cessione del quinto e, ora, anche l’eventuale quota associativa sindacale. Per un quadro aggiornato delle date di accredito del mese resta utile consultare anche il calendario di pagamento delle pensioni di settembre 2026.

Va infine ricordato che la delega alla trattenuta può sempre essere revocata dal pensionato, che in qualsiasi momento può comunicare la volontà di interrompere l’iscrizione e, di conseguenza, il prelievo delle quote associative dal proprio cedolino.

Domande frequenti sulla trattenuta pensione INPS

Cos’è la trattenuta pensione INPS legata alla convenzione con Confcontribuenti?

È una trattenuta che l’INPS applica sul cedolino dei pensionati che aderiscono volontariamente a Confcontribuenti, introdotta con la circolare INPS n. 97 del 10 settembre 2026 per riscuotere le quote associative direttamente dalla pensione.

La trattenuta cedolino pensione è obbligatoria per tutti i pensionati?

No, riguarda solo chi decide volontariamente di iscriversi a Confcontribuenti e firma un’apposita delega. Chi non aderisce non subisce alcuna variazione sul proprio cedolino pensione.

Quanto costa la trattenuta pensione INPS 2026 ogni mese?

L’importo dipende dall’entità della pensione lorda: si applicano percentuali dello 0,50%, 0,40% e 0,35% su fasce progressive, con importi indicativi di pochi euro al mese, circa 4,60 euro su una pensione di 1.000 euro lordi.

Chi è escluso dalla nuova trattenuta cedolino pensione?

Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, prestazioni assistenziali che per loro natura non possono subire questo tipo di trattenuta.

Come si può revocare l’adesione e interrompere la trattenuta?

Il pensionato può in qualsiasi momento comunicare la volontà di revocare la delega, interrompendo così il prelievo delle quote associative dal proprio cedolino pensione.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-19 11:00:002026-09-13 01:24:38Trattenuta Pensione INPS 2026: Cosa Cambia e Quanto Costa
NOTIZIE

Assegno di Inclusione, Accredito Settembre 2026: Prima Mensilità al 50%

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Per migliaia di famiglie beneficiarie dell’Assegno di Inclusione, il mese di settembre 2026 porta una novità che sta generando parecchie domande: l’accredito di settembre non arriva sempre per intero, ma in alcuni casi viene erogato al 50% dell’importo mensile. Non si tratta di un errore né di un taglio strutturale della prestazione, ma della regola introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per chi rinnova la misura dopo la scadenza del ciclo precedente: in cambio dell’eliminazione del mese di sospensione, la prima mensilità del nuovo ciclo viene erogata a meta. Vediamo nel dettaglio come funziona il pagamento dell’Assegno di Inclusione, perché l’accredito di settembre può arrivare ridotto e cosa fare se il bonifico non arriva o risulta parziale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’e l’Assegno di Inclusione e come funziona il pagamento
  2. Perché il pagamento di settembre arriva al 50%
  3. Calendario indicativo accrediti settembre 2026
  4. Cosa fare se l’accredito non arriva o e parziale
  5. Domande frequenti sull’Assegno di Inclusione e l’accredito di settembre

Cos’e l’Assegno di Inclusione e come funziona il pagamento

L’Assegno di Inclusione (ADI) è la misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari in condizioni di fragilita economica e sociale, in presenza di componenti minorenni, disabili, over 60 o in condizioni di svantaggio. A differenza di altre prestazioni, l’ADI non viene versato su un normale conto corrente ma tramite una carta di pagamento elettronica emessa da Poste Italiane, ricaricata mensilmente dall’INPS una volta verificati i requisiti.

La misura ha una durata massima di 18 mesi consecutivi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi dopo la presentazione di una nuova domanda. Proprio il passaggio da un ciclo all’altro è uno dei motivi principali per cui, in alcuni mesi, l’accredito dell’Assegno di Inclusione non corrisponde all’importo pieno abituale. Chi vuole un quadro generale di tutti i pagamenti INPS del mese, comprese pensioni, NASpI e Assegno Unico, può consultare il nostro calendario completo dei pagamenti INPS di settembre 2026.

Perché il pagamento di settembre arriva al 50%

Il punto centrale della notizia riguarda proprio la ricarica al 50% che molti beneficiari stanno notando sulla propria carta in questi giorni. Dal 2026 non e più previsto il mese di sospensione obbligatoria tra la fine di un ciclo di 18 mesi e l’inizio del rinnovo: chi ha terminato il proprio periodo di erogazione e ha presentato tempestivamente la domanda di rinnovo può quindi ricevere la prosecuzione del sostegno senza interruzioni. La Legge di Bilancio 2026 stabilisce però che la prima mensilità del ciclo rinnovato sia pari al 50% dell’importo mensile spettante: dal secondo mese l’assegno torna al 100% per tutte le restanti 11 mensilità del rinnovo. Attenzione a un punto spesso frainteso: la meta non erogata nella prima mensilità non viene recuperata né saldata in seguito, perché la riduzione una tantum sostituisce il mese di sospensione che in passato azzerava completamente il pagamento. Le istruzioni operative sono state riepilogate dall’INPS nel messaggio 22 luglio 2026, n. 2437.

Facciamo un esempio pratico, con una cifra puramente ipotetica: se un nucleo familiare ha diritto a 600 euro al mese, la prima ricarica del nuovo ciclo sarà di 300 euro, mentre dalla mensilità successiva si torna ai 600 euro pieni. L’importo effettivo varia sensibilmente da nucleo a nucleo, perché dipende dalla composizione familiare e dai parametri ISEE. Questo meccanismo, inoltre, non riguarda tutti i percettori: chi sta già proseguendo un ciclo in corso, senza rinnovo, continua a ricevere l’importo pieno con la consueta cadenza mensile.

Oltre al rinnovo del ciclo, esistono altre situazioni che possono generare un accredito parziale o in ritardo. Tra le cause più frequenti segnaliamo:

  • DSU non aggiornata: la Dichiarazione Sostitutiva Unica scaduta o incompleta blocca temporaneamente il calcolo dell’ISEE e quindi dell’importo spettante
  • Verifiche ISEE in corso: variazioni di reddito o patrimonio che richiedono un controllo prima di confermare l’importo pieno
  • Rimodulazione del nucleo familiare: nascite, decessi, cambi di residenza o uscite di componenti dal nucleo che modificano il calcolo della prestazione
  • Passaggio da un ciclo all’altro: come spiegato sopra, la prima mensilità del ciclo rinnovato e ridotta al 50% per legge

Calendario indicativo accrediti settembre 2026

Secondo le prime indicazioni circolate per il mese di settembre 2026 è in linea con il calendario ordinario seguito dall’INPS nei mesi precedenti, gli accrediti dell’Assegno di Inclusione dovrebbero concentrarsi in due finestre temporali distinte. Una prima tranche, indicativamente a meta mese, riguarderebbe i nuovi cicli, i rinnovi e gli eventuali arretrati da conguagliare. Una seconda finestra, collocata invece verso la fine di settembre, dovrebbe riguardare le ricariche mensili ordinarie per chi percepisce la misura in modo continuativo senza interruzioni di ciclo.

Va precisato che si tratta di date indicative: l’accredito effettivo sulla carta può variare di qualche giorno rispetto al calendario generale, e chi ha presentato una domanda di rinnovo nelle settimane precedenti vedra sulla carta la prima ricarica ridotta al 50%, seguita dalle mensilità piene a partire dal mese successivo. Per chi percepisce anche altre prestazioni INPS può essere utile confrontare le tempistiche con il nostro approfondimento sul pagamento della NASpI di settembre 2026, così da avere un quadro completo delle date di accredito del mese.

Cosa fare se l’accredito non arriva o e parziale

Se l’accredito dell’Assegno di Inclusione non risulta ricevuto entro le date previste, oppure arriva con un importo inferiore alle attese senza che il beneficiario abbia un rinnovo di ciclo in corso, è importante non aspettare troppo prima di verificare la propria posizione. Ecco i passaggi consigliati in caso di mancato accredito o pagamento parziale:

  • Verificare la propria posizione su INPS, controllando lo stato della domanda e degli eventuali controlli in corso sul fascicolo previdenziale
  • Controllare la validita della DSU, poiché una dichiarazione scaduta o da rinnovare blocca il calcolo dell’ISEE aggiornato e di conseguenza l’erogazione
  • Contattare il Comune o il Centro per l’Impiego di riferimento, soprattutto se sono in corso verifiche sul Patto di Inclusione o sul Patto di Servizio Personalizzato
  • Verificare eventuali comunicazioni ricevute via SMS, email o app IO relative a richieste di documentazione integrativa
  • Controllare i tempi tecnici della carta prepagata Poste, che in alcuni casi può generare un piccolo scarto tra la data di disposizione del pagamento e l’effettiva disponibilità della somma

In generale, un accredito al 50% non deve allarmare se coincide con l’avvio di un nuovo ciclo dopo il rinnovo: è il funzionamento previsto dalla norma, e già dalla mensilità successiva l’importo torna pieno. Diverso è il caso di un accredito che manca del tutto o che si riduce senza una causa apparente: in questa situazione conviene verificare tempestivamente la propria posizione, perché spesso la causa è un dato anagrafico o reddituale da aggiornare nella DSU.

Domande frequenti sull’Assegno di Inclusione e l’accredito di settembre

Perché l’Assegno di Inclusione di settembre arriva al 50%?
Perché riguarda l’avvio di un nuovo ciclo dopo un rinnovo: la Legge di Bilancio 2026 ha eliminato il mese di sospensione tra un ciclo e l’altro e prevede che la prima mensilità del ciclo rinnovato sia pari alla meta dell’importo spettante. Dalla seconda mensilità l’importo torna pieno.

Tutti i percettori dell’ADI ricevono l’accredito parziale a settembre?
No. Il pagamento al 50% riguarda solo chi ha concluso il proprio ciclo di fruizione e ha ottenuto il rinnovo. Chi prosegue un ciclo già in corso continua a ricevere l’importo mensile pieno.

Il 50% non erogato viene recuperato in seguito?
No. La riduzione della prima mensilità del rinnovo è una tantum e sostituisce il mese di sospensione previsto in passato, durante il quale non si riceveva alcun pagamento. Dalla seconda mensilità l’assegno torna al 100% per le restanti 11 mensilità del ciclo.

Cosa devo controllare se il pagamento non arriva?
Conviene verificare la validita della DSU, lo stato della domanda sul proprio fascicolo INPS ed eventuali comunicazioni relative a controlli o documentazione richiesta dal Comune o dal Centro per l’Impiego.

L’Assegno di Inclusione viene sempre pagato con la carta Poste?
Si, l’erogazione avviene tramite una carta di pagamento elettronica emessa da Poste Italiane, ricaricata mensilmente dall’INPS dopo la verifica dei requisiti.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 10:00:002026-09-13 01:10:51Assegno di Inclusione, Accredito Settembre 2026: Prima Mensilità al 50%
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