PATRONATOBonus Assunzioni 2026: Incentivi per Datori di LavoroI bonus assunzioni 2026 rappresentano un insieme di incentivi fiscali e contributivi per le aziende che assumono determinate categorie di lavoratori. Questi sgravi aiutano le imprese a ridurre il costo del lavoro e favoriscono l’occupazione di giovani, donne e persone svantaggiate.Bonus giovani under 30Le assunzioni di giovani sotto i 30 anni beneficiano di:Esonero contributivo 100% per massimo 3 anniLimite massimo 8.000 euro/anno per lavoratoreValido per contratti a tempo indeterminato Bonus donneIncentivi per l’assunzione di donne:Disoccupate da almeno 6 mesiResidenti in aree svantaggiatePrive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesiEsonero 100% contributi per 12-18 mesi Bonus SudDecontribuzione per assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno:Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, SardegnaRiduzione 30% contributiValido per tutti i lavoratori Come richiedere i bonusI bonus assunzioni si richiedono tramite:Portale INPS – sezione IncentiviInvio telematico UniEmens con codice causale specificoConsulente del lavoro o commercialista 📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Pensioni 2026 per una panoramica completa. Hai bisogno di assistenza?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con pensioni, NASPI e successioni.Contattaci:Telefono: 0432 1638640Email: info@centrofiscale.com Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 18, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/calcolo-pensione-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 06:00:002026-09-30 08:01:44Bonus Assunzioni 2026: Incentivi per Datori di LavoroNOTIZIEBonus Moda 2026: 100 milioni alle PMI a fondo perdutoArriva una nuova misura di sostegno per la filiera produttiva italiana: il bonus moda 2026 mette a disposizione 100 milioni di euro destinati alle piccole e medie imprese del comparto tessile, calzaturiero, pelletteria e accessori. Il decreto attuativo, datato 6 agosto 2026 e pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il 10 settembre scorso, definisce le regole della nuova agevolazione pensata per rilanciare gli investimenti produttivi di un settore strategico per l’economia italiana. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus moda 2026, chi può accedervi e quali sono le prossime tappe.Indice dei contenutiCos’è il bonus moda 2026A chi è rivolto il bonus moda 2026Come funziona il fondo perduto per le PMI modaSpese e investimenti ammissibiliQuando e come presentare domanda per il bonus moda 2026Domande frequenti sul bonus moda 2026Cos’è il bonus moda 2026Il bonus moda 2026 è una misura agevolativa promossa dal MIMIT per sostenere i programmi di sviluppo delle imprese della filiera moda. Si tratta di un pacchetto di aiuti composto da un contributo a fondo perduto, cioè una somma erogata dallo Stato che non deve essere restituita, a cui si può aggiungere, su richiesta dell’impresa, anche un finanziamento agevolato a tassi ridotti rispetto a quelli di mercato.La dotazione complessiva della misura è di 100 milioni di euro, una cifra significativa se si considera che il settore moda italiano, dal tessile alla pelletteria fino alle calzature, rappresenta da sempre uno dei comparti più rilevanti del Made in Italy. Secondo quanto riportato da Fisco e Tasse, l’obiettivo del bando moda fondo perduto è quello di favorire investimenti produttivi capaci di rafforzare la competitività delle imprese, anche attraverso processi di innovazione e riorganizzazione aziendale.Non è la prima misura settoriale pensata per sostenere comparti produttivi specifici del nostro Paese: pensiamo, ad esempio, al Bonus Librerie Under 35, rivolto ai giovani imprenditori del settore editoriale. Il bonus moda 2026 segue la stessa logica: individuare un comparto in difficoltà o bisognoso di ammodernamento e destinargli risorse mirate. A chi è rivolto il bonus moda 2026Il bonus moda 2026 si rivolge alle piccole e medie imprese (PMI) che operano nella filiera della moda, individuate attraverso specifici codici ATECO che comprendono le attività di produzione tessile, calzaturiera, di pelletteria, accessori moda e settori collegati. Il decreto attuativo definisce con precisione i codici ammessi, in modo da concentrare le risorse sulle imprese effettivamente operanti in questi comparti produttivi.Una parte importante delle risorse è riservata a specifiche categorie di beneficiari. In particolare:il 25% della dotazione (25 milioni di euro) è riservato alle micro e piccole imprese, per favorire l’accesso anche alle realtà produttive di dimensioni più contenute;il 40% della dotazione (40 milioni di euro) è destinato agli investimenti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna).Questa doppia riserva mira a garantire che il bonus moda 2026 non finisca solo nelle mani delle imprese più strutturate o localizzate nelle regioni con maggiore tradizione manifatturiera, ma raggiunga anche le piccole realtà artigiane e i territori del Sud Italia. Come funziona il fondo perduto per le PMI modaIl meccanismo del fondo perduto PMI moda prevede che le imprese possano presentare programmi di sviluppo di dimensione compresa tra 1 milione e 20 milioni di euro. È prevista anche la possibilità di presentare progetti congiunti, realizzati da un gruppo di 3-6 imprese che collaborano allo stesso investimento: in questo caso, il progetto di ciascuna impresa partecipante deve avere un valore minimo di 200.000 euro.Per quanto riguarda l’intensità dell’aiuto, la somma tra il contributo a fondo perduto e l’eventuale finanziamento agevolato non può superare il 75% delle spese complessivamente ammissibili. Le percentuali esatte di aiuto variranno comunque in base alla tipologia di progetto, alla localizzazione dell’investimento e alle regole europee sugli aiuti di Stato, che impongono limiti diversi a seconda della dimensione d’impresa e dell’area geografica.Va sottolineato che il finanziamento agevolato non è obbligatorio: le imprese possono scegliere di richiedere solamente il contributo a fondo perduto, oppure di abbinarlo alla componente finanziaria per coprire una quota più ampia dell’investimento complessivo. Spese e investimenti ammissibiliIl decreto attuativo individua diverse tipologie di spese e investimenti che possono beneficiare del bonus moda 2026. Tra le voci principali rientrano gli interventi sulla struttura produttiva dell’impresa, oltre a progetti dedicati all’innovazione dei processi e alla formazione del personale. In sintesi, sono considerati ammissibili:la creazione di una nuova unità produttiva o l’ampliamento della capacità produttiva esistente;la ristrutturazione di unità produttive già operative;progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione aziendale, ammissibili fino al 40% del valore totale dell’investimento;attività di formazione del personale, ammissibili fino al 20% del valore totale del progetto.Tra le finalità indicate rientrano quindi anche percorsi di digitalizzazione e ammodernamento organizzativo, in linea con le esigenze di trasformazione digitale che negli ultimi anni hanno interessato numerosi comparti produttivi italiani. Non è un caso che, parallelamente a misure come il bonus moda 2026, il legislatore stia intervenendo anche su altri fronti della digitalizzazione delle imprese, ad esempio con la Fattura Elettronica Semplificata 2026, pensata per ridurre gli adempimenti amministrativi delle PMI.Le imprese della filiera moda che investono in innovazione dovranno comunque tenere sotto controllo anche gli altri crediti d’imposta di cui eventualmente beneficiano, valutando la compatibilità con misure analoghe, come già avviene ad esempio per i crediti bonus edilizi per i professionisti, che seguono regole di cumulo specifiche. Quando e come presentare domanda per il bonus moda 2026Al momento il decreto attuativo pubblicato dal MIMIT definisce la cornice generale della misura, ma non fissa ancora una data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande. Le modalità operative, i termini e la modulistica per l’accesso agli incentivi settore tessile 2026 saranno stabiliti da un successivo provvedimento ministeriale attuativo, che dovrà chiarire anche l’ente incaricato della gestione operativa delle istruttorie.Le imprese interessate al bonus moda 2026 dovranno quindi monitorare con attenzione i canali ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle prossime settimane, in attesa che vengano resi noti i dettagli su termini di presentazione, documentazione richiesta e criteri di valutazione dei progetti. Nel frattempo, può essere utile iniziare a valutare la fattibilità dei propri programmi di investimento, in modo da farsi trovare pronti non appena lo sportello sarà operativo. Domande frequenti sul bonus moda 2026Quanto vale il bonus moda 2026?La dotazione complessiva della misura è di 100 milioni di euro, destinati a programmi di sviluppo delle PMI della filiera moda con investimenti compresi tra 1 e 20 milioni di euro.Chi può richiedere il bonus moda 2026?Possono accedervi le piccole e medie imprese operanti nei settori tessile, calzaturiero, pelletteria e accessori, individuate tramite specifici codici ATECO indicati nel decreto attuativo.Il bonus moda 2026 è un contributo a fondo perduto o un finanziamento?È entrambe le cose: le imprese possono ottenere un contributo a fondo perduto e, se lo richiedono, anche un finanziamento agevolato. La somma dei due aiuti non può superare il 75% delle spese ammissibili.Quando si potranno presentare le domande per il bonus moda 2026?Non è ancora stata fissata una data. Il decreto attuativo del 6 agosto 2026 definisce le regole generali, mentre le modalità operative saranno stabilite da un successivo provvedimento ministeriale.Sono previste riserve territoriali per il bonus moda 2026?Sì, il 40% delle risorse è riservato agli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e il 25% alle micro e piccole imprese, per garantire un accesso più equilibrato alla misura.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 19:00:002026-09-12 19:35:58Bonus Moda 2026: 100 milioni alle PMI a fondo perdutoNOTIZIEDebiti INPS: dal 16 settembre 2026 salgono interessi e sanzioni civiliDal 16 settembre 2026 chi ha debiti INPS o una rateazione contributi INPS in corso deve fare i conti con tassi più alti. L’Istituto ha aggiornato le misure di interessi di mora INPS e delle sanzioni civili INPS applicate ai contributi previdenziali non versati o versati in ritardo, adeguandole alla variazione del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea decisa a inizio settembre. La novità riguarda lavoratori autonomi, aziende con dipendenti e, più in generale, chiunque abbia posizioni contributive scoperte verso l’INPS, comprese le rateazioni già attive.Non si tratta di una novità legislativa vera e propria, ma di un adeguamento tecnico periodico: l’INPS ricalcola questi tassi ogni volta che cambia il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (il cosiddetto ex TUR), a cui i tassi contributivi sono agganciati. È però un adeguamento che incide concretamente sulle tasche di chi ha debiti INPS aperti, motivo per cui vale la pena capire cosa cambia e cosa conviene fare.Indice dei contenutiCosa cambia dal 16 settembre 2026 per i debiti INPSCome funzionano sanzioni civili e interessi di mora INPSI nuovi tassi INPS in vigore dal 16 settembre 2026Cosa succede alle rateazioni INPS già in corsoCosa fare se hai un debito INPS o una rateazione in corsoDomande frequenti sui debiti INPS e le nuove sanzioniCosa cambia dal 16 settembre 2026 per i debiti INPSLa Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, ha innalzato di 25 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo dal 2,40% al 2,65% a decorrere dal 16 settembre 2026. Poiché diversi istituti previdenziali, tra cui l’INPS, agganciano a questo parametro il calcolo degli interessi di mora INPS e delle sanzioni per omesso o ritardato versamento dei contributi, l’aumento si riflette automaticamente sulle somme dovute da chi ha debiti INPS.In pratica, dal 16 settembre 2026 pagare in ritardo i contributi previdenziali, o mantenere aperta una rateazione contributi INPS, costa qualcosa in più rispetto a prima. L’incremento riguarda sia i lavoratori dipendenti (tramite i contributi versati dal datore di lavoro), sia gli artigiani, i commercianti e i professionisti iscritti alla Gestione Separata, sia le aziende con posizioni debitorie verso l’Istituto. Come funzionano sanzioni civili e interessi di mora INPSPer capire l’impatto della novità serve fare un passo indietro su come funziona oggi il sistema sanzionatorio INPS. Quando un contributo non viene versato entro la scadenza, l’Istituto applica due tipi di somme aggiuntive, spesso confuse tra loro ma con natura diversa.Sanzioni civili: hanno una funzione risarcitoria e sanzionatoria insieme, e si calcolano in percentuale annua sul contributo non versato, dal giorno in cui scade il termine di pagamento fino al saldo. Sono generalmente più alte in caso di omissione (mancato versamento nonostante una regolare denuncia contributiva) rispetto ai casi di evasione o di semplice ritardo.Interessi di mora e di differimento: si applicano principalmente quando viene concessa una rateazione contributi INPS o un differimento del pagamento. In questo caso il tasso serve a compensare l’Istituto per la dilazione concessa, ed è collegato al tasso di riferimento della BCE.Esiste poi un meccanismo di favore per chi si mette in regola spontaneamente: il cosiddetto ravvedimento, che consente di versare i contributi arretrati con una sanzione ridotta se il pagamento avviene entro un certo numero di giorni dalla scadenza originaria. Anche il tasso ridotto applicato in questi casi viene periodicamente aggiornato dall’INPS insieme agli altri parametri. I nuovi tassi INPS in vigore dal 16 settembre 2026Con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, dedicata alla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi, l’INPS ha recepito l’aumento del tasso BCE e ha aggiornato i parametri applicati ai debiti contributivi. I nuovi valori, in vigore dal 16 settembre 2026, sono i seguenti:Tasso di differimento e dilazione (per rateazioni e proroghe dei versamenti contributivi): pari al 4,65% su base annua, cioè il nuovo tasso BCE del 2,65% maggiorato di 2 punti.Sanzione civile per omissione contributiva (mancato versamento nonostante denuncia regolare): pari all’8,15% su base annua, cioè il tasso BCE maggiorato di 5,5 punti, entro il tetto massimo del 40% dei contributi non versati previsto dall’articolo 116, comma 8, della legge 388/2000.Tasso ridotto per il ravvedimento entro 120 giorni dalla scadenza: pari al 2,65%, esattamente il nuovo tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali, a condizione che il versamento avvenga spontaneamente e in unica soluzione prima di contestazioni o accertamenti.È importante non confondere questi tassi con il tasso di interesse legale, che nel 2026 è stato fissato all’1,60% annuo dal 1° gennaio (in calo rispetto al 2,00% del 2025, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2025). Il tasso legale ha infatti un ambito di applicazione diverso — riguarda ad esempio i rapporti civilistici tra privati e alcuni calcoli fiscali — mentre i tassi contributivi INPS su sanzioni civili e differimento seguono una logica propria, agganciata al tasso BCE e aggiornata ogni volta che quest’ultimo cambia. Cosa succede alle rateazioni INPS già in corsoUna delle domande più frequenti riguarda chi ha già ottenuto una rateazione contributi INPS prima del 16 settembre 2026: il nuovo tasso si applica anche alle rate ancora da versare, oppure resta valido quello in vigore al momento della concessione del piano?L’aggiornamento riguarda la contribuzione relativa al mese di agosto 2026 (con versamento in scadenza il 16 settembre) e i periodi successivi, oltre alle dilazioni concesse a partire da quella data. I piani di ammortamento già emessi, invece, restano di regola calcolati con il tasso in vigore al momento del rilascio del piano e non vengono rideterminati in modo retroattivo. Resta comunque un aspetto tecnico che può variare a seconda del tipo di dilazione (ordinaria, per aziende in difficoltà, per crisi di liquidità), per cui una verifica puntuale caso per caso rimane sempre opportuna.Per chi ha un piano di rateazione contributi INPS attivo, quindi, la raccomandazione principale resta quella di controllare con attenzione gli importi indicati nei bollettini o negli F24 relativi alle rate più recenti, per capire se e come il nuovo tasso si sia riflesso sul calcolo. Cosa fare se hai un debito INPS o una rateazione in corsoDi fronte a un aumento dei tassi su sanzioni e interessi, la prima cosa da fare è avere un quadro aggiornato della propria posizione contributiva. Un debito INPS che resta fermo nel tempo tende infatti a crescere più rapidamente quando le sanzioni civili e gli interessi di mora salgono, per cui più tempo passa più l’importo complessivo può aumentare.Alcuni punti da tenere presenti per chi si trova in questa situazione:Verificare l’importo esatto del debito, comprensivo di sanzioni e interessi aggiornati, prima di decidere come procedere.Valutare se conviene saldare in un’unica soluzione oppure richiedere una rateazione, tenendo conto che anche le rateazioni scontano un tasso di interesse.Nel caso di un semplice ritardo occasionale, verificare se sono ancora aperti i termini per il ravvedimento con sanzione ridotta.Per le aziende con più posizioni contributive aperte, monitorare con attenzione le scadenze delle singole rate per evitare la decadenza dal beneficio della rateazione, che comporterebbe l’iscrizione a ruolo dell’intero debito residuo.In generale, chi ha debiti INPS arretrati fa bene a non rimandare la verifica della propria posizione: più i tassi su sanzioni e interessi salgono, più diventa importante affrontare per tempo la questione, evitando che il debito si trascini e si ingrossi ulteriormente. Domande frequenti sui debiti INPS e le nuove sanzioniPerché cambiano i tassi su sanzioni e interessi INPS?Perché questi tassi sono agganciati al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali. Quando la BCE modifica questo parametro, l’INPS aggiorna di conseguenza le misure di sanzioni civili, interessi di mora e tassi di differimento applicati ai debiti contributivi.Da quando si applicano i nuovi tassi INPS?I nuovi parametri decorrono dal 16 settembre 2026, data di efficacia dell’aumento del tasso BCE deciso il 10 settembre 2026 e recepito dall’INPS con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026. Sul piano operativo l’aggiornamento riguarda la contribuzione relativa al mese di agosto 2026 e i periodi successivi.Le rateazioni INPS già attive vengono ricalcolate con il nuovo tasso?Il nuovo tasso di differimento del 4,65% si applica alla contribuzione dal mese di agosto 2026 in poi e ai piani di dilazione concessi dal 16 settembre 2026, mentre i piani di ammortamento già emessi restano di regola calcolati con il tasso in vigore al momento della concessione. Resta comunque utile verificare l’importo delle singole rate nel Cassetto previdenziale per capire l’effetto concreto sul proprio piano.Qual è la differenza tra sanzioni civili e interessi di mora INPS?Le sanzioni civili si applicano sul contributo non versato entro la scadenza e hanno anche una funzione sanzionatoria, con percentuali diverse a seconda che si tratti di omissione o di evasione contributiva. Gli interessi di mora e di differimento, invece, si applicano soprattutto in caso di rateazione o dilazione del pagamento, come compenso per la dilazione concessa.Il tasso di interesse legale 2026 è lo stesso usato per i debiti INPS?No. Il tasso di interesse legale, fissato per il 2026 all’1,60% annuo dal 1° gennaio, riguarda altri ambiti (come i rapporti civilistici tra privati). I tassi applicati da INPS su sanzioni civili, interessi di mora e differimento contributivo seguono invece un meccanismo distinto, collegato al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea e aggiornato in occasione delle variazioni di quest’ultimo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-17 18:00:002026-09-12 23:43:03Debiti INPS: dal 16 settembre 2026 salgono interessi e sanzioni civiliNOTIZIERitenuta d’Acconto Camera dei Deputati 2025: Nuovo Provvedimento Agenzia EntrateL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026 (prot. n. 249031/2026) che disciplina le modalita di trasmissione degli elenchi dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Camera dei Deputati. Si tratta di un provvedimento tecnico, che riguarda gli adempimenti della Camera in qualita di sostituto d’imposta, ma che merita attenzione perche introduce una procedura semplificata in sostituzione della dichiarazione ordinaria dei sostituti d’imposta.Il provvedimento si inserisce in un filone di atti analoghi gia adottati per altri organi costituzionali, come il Senato della Repubblica, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale, che godono di una disciplina fiscale in parte differenziata rispetto ai normali sostituti d’imposta privati o alle amministrazioni pubbliche ordinarie. Vediamo nel dettaglio cosa prevede questo nuovo atto e, soprattutto, cosa NON cambia per chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025.Indice dei contenutiCamera dei Deputati sostituto d’imposta 2025: cosa significaLa Certificazione Unica 2026 resta invariataLa vera novita: l’elenco che sostituisce il modello 770Perche la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniUn adempimento comune agli organi costituzionaliCamera dei Deputati sostituto d’imposta 2025: cosa significaQuando parliamo di ritenuta acconto Camera dei Deputati 2025, ci riferiamo a un meccanismo fiscale molto comune: ogni volta che un ente eroga compensi, indennita o altri redditi soggetti a tassazione, ha l’obbligo di trattenere una parte dell’importo lordo e versarla direttamente allo Stato per conto del percettore. Questo ente si chiama, tecnicamente, sostituto d’imposta.La Camera dei Deputati, come qualsiasi altro sostituto d’imposta, eroga nel corso dell’anno indennita parlamentari, compensi per collaborazioni, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o autonomo e altre somme soggette a ritenuta. La trattenuta viene operata secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del DPR 600/1973, la norma che disciplina specificamente la ritenuta d’acconto applicata dalle Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.Fin qui, nulla di diverso rispetto a qualsiasi altro datore di lavoro o committente. La particolarita riguarda invece le modalita con cui questi enti comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai percipienti e alle ritenute operate, ed e proprio su questo aspetto che interviene il nuovo provvedimento. La Certificazione Unica 2026 resta invariataIl primo punto da chiarire, per evitare fraintendimenti, riguarda la Certificazione Unica (CU). Il provvedimento del 10 settembre 2026 non tocca in alcun modo gli obblighi di certificazione dei redditi nei confronti dei singoli percipienti. La CU resta dovuta secondo le regole ordinarie, con le stesse scadenze valide per tutti gli altri sostituti d’imposta.In pratica, chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 riceve comunque la propria Certificazione Unica, nei termini consueti:16 marzo 2026 per la generalita dei redditi (lavoro dipendente e assimilati)30 aprile 2026 per i redditi di lavoro autonomo abituale e le provvigioniQuesto aspetto e fondamentale perche e proprio la Certificazione Unica, e solo la CU, ad alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata predisposta ogni anno dall’Agenzia delle Entrate. Il nuovo provvedimento, quindi, non ha alcun impatto sui dati che confluiscono nel 730 precompilato o nel modello Redditi precompilato dei singoli contribuenti. La vera novita: l’elenco che sostituisce il modello 770La novita introdotta dal provvedimento riguarda invece un adempimento diverso, quello che i sostituti d’imposta svolgono nei confronti dell’Agenzia delle Entrate: il modello 770. Si tratta della dichiarazione annuale con cui ogni sostituto d’imposta riepiloga, in forma aggregata e analitica, tutte le ritenute operate nel corso dell’anno precedente.Per la Camera dei Deputati, questa dichiarazione non viene presentata nella forma ordinaria del modello 770. Al suo posto, l’Amministrazione della Camera trasmette un apposito elenco dei percipienti, predisposto secondo le stesse specifiche tecniche gia previste per il modello 770/2026, comprensivo dei relativi prospetti (ST, SV, SX e SY).La base normativa di questa procedura semplificata e l’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, disposizione che consente ad alcuni organi costituzionali di adottare modalita di comunicazione alternative rispetto alla presentazione ordinaria della dichiarazione dei sostituti d’imposta, in ragione della loro particolare natura istituzionale. Il termine per la trasmissioneIl provvedimento fissa il termine per la trasmissione telematica dell’elenco dei percipienti al 31 ottobre 2026, coincidente con la scadenza ordinaria prevista per la presentazione del modello 770/2026 da parte della generalita dei sostituti d’imposta.Perche la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniPuo sembrare una distinzione puramente tecnica, ma capire la differenza tra Certificazione Unica e modello 770 aiuta a comprendere meglio il funzionamento del sistema fiscale italiano. La CU e il documento che riguarda direttamente il singolo lavoratore o percettore di reddito: gli serve per controllare i propri dati fiscali e, se necessario, per la compilazione della dichiarazione dei redditi.Il modello 770 (o, in questo caso, l’elenco sostitutivo) e invece uno strumento di controllo e riepilogo che il sostituto d’imposta trasmette all’Amministrazione finanziaria, utile principalmente per le attivita di verifica incrociata dei dati fiscali su larga scala. Non ha impatto diretto sulla posizione individuale del contribuente, che continua a fare riferimento esclusivamente alla propria Certificazione Unica.Per questo motivo, chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 non deve modificare in alcun modo il proprio comportamento fiscale: continuera a ricevere la CU nei tempi ordinari e a utilizzarla, se necessario, per la dichiarazione dei redditi, esattamente come accade per qualsiasi altro rapporto di lavoro o collaborazione soggetto a ritenuta d’acconto. Un adempimento comune agli organi costituzionaliVa sottolineato che questa modalita semplificata di comunicazione non e una eccezione riservata solo alla Camera dei Deputati. Provvedimenti analoghi sono stati adottati in pari data, il 10 settembre 2026, anche per altri organi costituzionali, come il Senato della Repubblica, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale, che condividono la stessa natura istituzionale e, di conseguenza, la stessa possibilita di sostituire il modello 770 ordinario con un elenco dei percipienti trasmesso con le medesime specifiche tecniche.Questa uniformita di trattamento conferma che si tratta di una prassi consolidata per gli organi costituzionali, funzionale a semplificare gli adempimenti dichiarativi senza intaccare in alcun modo le garanzie informative nei confronti dei singoli percipienti, che restano tutelati dall’ordinaria emissione della Certificazione Unica. Domande FrequentiIl provvedimento modifica la Certificazione Unica?No. Il provvedimento del 10 settembre 2026 riguarda esclusivamente le modalita con cui la Camera dei Deputati trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei percipienti in sostituzione del modello 770. La Certificazione Unica resta invariata, con le scadenze ordinarie del 16 marzo e del 30 aprile 2026.Cosa cambia per la Camera dei Deputati come sostituto d’imposta?La Camera dei Deputati, per il periodo d’imposta 2025, non presenta il modello 770 nella forma ordinaria, ma trasmette un elenco dei percipienti predisposto secondo le stesse specifiche tecniche del modello 770/2026, comprensivo dei prospetti ST, SV, SX e SY, entro il 31 ottobre 2026.Qual e la base normativa del provvedimento?La procedura si fonda sull’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, che consente ad alcuni organi costituzionali di adottare modalita di comunicazione semplificata in luogo della presentazione ordinaria della dichiarazione dei sostituti d’imposta.Questo provvedimento alimenta la dichiarazione precompilata?No. La dichiarazione precompilata si basa esclusivamente sui dati della Certificazione Unica, che resta invariata. L’elenco dei percipienti che sostituisce il modello 770 non ha alcun impatto sui dati precompilati dei singoli contribuenti.Chi ha ricevuto compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 deve fare qualcosa di diverso?No. Il percipiente continua a ricevere la Certificazione Unica nei termini ordinari e la utilizza normalmente per la propria dichiarazione dei redditi. Il provvedimento riguarda solo gli adempimenti interni tra la Camera dei Deputati e l’Agenzia delle Entrate.In sintesi, il provvedimento del 10 settembre 2026 rappresenta un aggiustamento tecnico e organizzativo che riguarda la Camera dei Deputati nella sua veste di sostituto d’imposta, senza alcuna ricaduta pratica sui percettori di redditi soggetti a ritenuta d’acconto, che continueranno a ricevere la propria Certificazione Unica secondo le scadenze gia note.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 17:00:002026-09-11 16:50:27Ritenuta d’Acconto Camera dei Deputati 2025: Nuovo Provvedimento Agenzia EntrateConti Correnti e Banche Online, Finanza & ServiziBonifico Istantaneo Partita IVA 2026: Guida Completa a VoP, Commissioni e 3 Conti BusinessParlare di bonifico istantaneo partita IVA 2026 oggi significa parlare di una cosa molto concreta: pagare un fornitore alle 23 di sabato e vedere il denaro arrivare sul suo conto in dieci secondi. Fino a pochi anni fa era un servizio accessorio, spesso costoso e offerto solo da alcune banche. Dal 2025, grazie al Regolamento (UE) 2024/886, è diventato un diritto: tutte le banche dell’area euro che offrono bonifici ordinari in euro devono offrire anche quelli istantanei, allo stesso prezzo (per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica l’obbligo scatta il 9 aprile 2027, ma molti si sono già allineati).Insieme alla velocità è arrivata anche una tutela nuova: la Verifica del Beneficiario, in inglese Verification of Payee (abbreviata in VoP). In pratica, prima di confermare il pagamento, il sistema controlla che il nome del beneficiario che hai scritto corrisponda davvero all’intestatario di quell’IBAN. Un dettaglio che, per un professionista o una ditta individuale, può fare la differenza tra un pagamento andato a buon fine e alcune migliaia di euro finite nel conto sbagliato.In questa guida vediamo in modo semplice come funziona il bonifico istantaneo partita IVA 2026, quali sono le regole su commissioni e limiti di importo, quali conti business lo supportano insieme al VoP e, soprattutto, come difendersi dalle truffe che stanno già imitando gli avvisi di verifica.Indice dei contenutiBonifico istantaneo partita IVA 2026: cos’e e come funzionaRegolamento UE 2024/886: cosa cambia dal 2025 per chi ha partita IVACos’e la Verifica del Beneficiario (VoP) e perche conta per la tua partita IVACommissioni del bonifico istantaneo partita IVA 2026: stesso prezzo dell’ordinarioLimiti di importo del bonifico istantaneo per i conti businessQuali conti business supportano bonifico istantaneo e VoP nel 2026Come proteggersi da frodi e falsi alert VoPDomande frequenti sul bonifico istantaneo per partita IVABonifico istantaneo partita IVA 2026: cos’è e come funzionaIl bonifico istantaneo è un trasferimento di denaro in euro che arriva sul conto del beneficiario in pochi secondi, 24 ore su 24, sette giorni su sette, festivi compresi. La normativa europea fissa un tetto massimo di dieci secondi per l’accredito: è il tempo che passa tra il momento in cui confermi l’ordine e quello in cui il destinatario vede i soldi disponibili sul proprio conto.La differenza rispetto al bonifico ordinario (tecnicamente si chiama SEPA Credit Transfer) sta tutta nei tempi. Il bonifico ordinario viaggia in giornate lavorative: se lo disponi il venerdì pomeriggio, il denaro arriva al beneficiario lunedì o martedì. Il bonifico istantaneo, invece, ignora orari di sportello, weekend e festività.Accredito entro 10 secondi dalla conferma dell’ordineOperativo 24/7/365, anche di notte e nei giorni festiviNotifica immediata sia a chi paga sia a chi incassaValido per pagamenti in euro all’interno dell’area SEPAIrrevocabile: una volta confermato non può essere richiamatoProprio l’ultimo punto merita attenzione. Con un bonifico ordinario, in certi casi, c’è il tempo materiale per chiedere alla banca di bloccare l’operazione prima dell’accredito. Con il bonifico istantaneo no: i soldi sono già sul conto del destinatario e recuperarli dipende dalla sua collaborazione o da una lunga procedura di richiamo che non garantisce alcun risultato. È anche per questo che l’Unione Europea ha introdotto la Verifica del Beneficiario, di cui parliamo tra poco. Regolamento UE 2024/886: cosa cambia dal 2025 per chi ha partita IVAIl Regolamento (UE) 2024/886, conosciuto come Instant Payments Regulation, ha modificato le regole dei pagamenti SEPA e ha trasformato il bonifico istantaneo da servizio facoltativo a servizio obbligatorio per i prestatori di servizi di pagamento (banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica, che in gergo si chiamano PSP).L’entrata in vigore è stata graduale e, alla data in cui leggi, tutte le tappe che riguardano l’area euro sono già operative:9 gennaio 2025: obbligo di ricevere bonifici istantanei in euro per le banche dell’area euro, parità di prezzo con il bonifico ordinario e nuove modalità di controllo sulle sanzioni9 ottobre 2025: obbligo di inviare bonifici istantanei per le banche dell’area euro e avvio della Verifica del Beneficiario (VoP), valida anche sui bonifici ordinari2027: stesse regole per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica dell’area euro (9 aprile 2027) e per i PSP degli Stati membri che non hanno l’euro (9 gennaio e 9 luglio 2027)Per chi lavora con partita IVA ci sono due conseguenze pratiche molto rilevanti. La prima: non esiste più il vecchio tetto di 100.000 euro per singola operazione che caratterizzava lo schema originario dei bonifici istantanei. La seconda: i PSP non possono penalizzare il bonifico istantaneo rispetto a quello ordinario, né sul prezzo né sui limiti operativi.Il regolamento ha anche cambiato il modo in cui vengono fatti i controlli antiriciclaggio e sulle sanzioni internazionali. Prima si verificava ogni singola transazione, con il rischio di rallentare il pagamento; ora la verifica avviene sulla clientela, con frequenza almeno giornaliera. È un dettaglio tecnico, ma spiega perché un bonifico istantaneo può essere davvero istantaneo senza rinunciare ai controlli. Cos’è la Verifica del Beneficiario (VoP) e perché conta per la tua partita IVALa Verifica del Beneficiario è un controllo automatico che la tua banca esegue prima che tu confermi il pagamento: confronta il nome (o la denominazione sociale) del beneficiario che hai digitato con l’intestatario reale dell’IBAN di destinazione. Il risultato ti viene mostrato in tempo reale, gratuitamente, e riguarda sia i bonifici istantanei sia quelli ordinari in euro. I quattro possibili esiti della verificaCorrispondenza: nome e IBAN coincidono, puoi procedere serenamenteCorrispondenza parziale: i dati sono simili ma non identici; la banca ti mostra il nome corretto dell’intestatario per farti decidereNessuna corrispondenza: quell’IBAN è intestato a un soggetto diverso da quello che hai indicatoVerifica non possibile: la banca del beneficiario non ha potuto rispondereAttenzione a un punto spesso frainteso: il VoP non blocca il pagamento. Ti avvisa. Se decidi di procedere nonostante un esito negativo, il bonifico parte comunque, ma ti assumi il rischio dell’operazione. Se invece è il PSP a non eseguire correttamente la verifica e da questo nasce un danno, la responsabilità ricade su di lui.Immagina che Giulia, grafica freelance in regime forfettario seguita dal CAF Centro Fiscale di Udine, debba saldare la fattura di una tipografia. Riceve via email un IBAN aggiornato: il nome del fornitore è quello giusto, ma l’IBAN appartiene a un’altra persona. Prima del 2025 il bonifico sarebbe partito senza un fiato. Oggi il sistema restituisce nessuna corrispondenza e Giulia ha il tempo di alzare il telefono e verificare. È esattamente lo scenario delle truffe cosiddette man in the mail, cioè le email di fornitori contraffatte con IBAN modificato.Un’ultima precisazione utile per le partite IVA: chi non è consumatore e invia lotti di bonifici raggruppati (per esempio stipendi o pagamenti multipli caricati in un unico file) può rinunciare al VoP per quelle disposizioni massive, con facoltà di riattivarlo quando vuole. Ricorda inoltre che il modello F24 non si paga con un bonifico ma con addebito diretto tramite intermediario abilitato: in quel caso il VoP non entra in gioco e la correttezza dei dati dipende dalla compilazione della delega, un’attività che è bene affidare a professionisti.Commissioni del bonifico istantaneo partita IVA 2026: stesso prezzo dell’ordinarioÈ la novità che più incide sul portafoglio di chi lavora in proprio. Dal 9 gennaio 2025 le spese applicate a un bonifico istantaneo in euro non possono essere superiori a quelle applicate dallo stesso PSP per un bonifico ordinario equivalente. Tradotto: se il tuo conto business include i bonifici ordinari nel canone, anche quelli istantanei devono rientrare nelle stesse condizioni.Il principio vale sia per i privati sia per le imprese e i professionisti, perché il regolamento non distingue tra categorie di clientela sul punto del prezzo. Storicamente molte banche tradizionali applicavano al bonifico istantaneo una commissione sensibilmente più alta rispetto a quello ordinario: quella pratica oggi non è più consentita.Cosa fare in concreto? Ricontrolla il foglio informativo del tuo conto e le condizioni economiche: se trovi ancora una voce di costo più alta per l’istantaneo, è il caso di chiedere chiarimenti al tuo istituto. Per un confronto strutturato tra le diverse offerte ti può essere utile la nostra guida su come scegliere il conto corrente, che spiega quali voci guardare davvero oltre al canone.Un avvertimento doveroso: le condizioni economiche cambiano nel tempo e variano da piano a piano. Per questo motivo in questa guida non riportiamo importi o listini specifici, ma ti invitiamo sempre a verificare le condizioni aggiornate sul sito ufficiale dell’istituto prima di sottoscrivere qualsiasi contratto. Limiti di importo del bonifico istantaneo per i conti businessMolti titolari di partita IVA si chiedono se esista un tetto massimo. La risposta è articolata. A livello europeo il vecchio massimale per singola operazione è stato eliminato, ma ogni PSP può comunque fissare limiti operativi propri (per singola transazione o giornalieri) a tutela della sicurezza. La regola è che questi limiti non possono essere più restrittivi di quelli applicati ai bonifici ordinari dallo stesso istituto.Nella pratica quotidiana, i plafond dipendono da tre fattori: il tipo di conto (privato o business), il piano sottoscritto e il profilo di rischio del cliente. Sui conti digitali il limite è spesso personalizzabile dall’app o dall’area riservata, entro un massimale stabilito dall’istituto.N26 indica nella propria documentazione un limite predefinito per i bonifici SEPA istantanei in uscita pari a 10.000 euro al giorno, modificabile dall’app scegliendo tra limite giornaliero oppure limite per singola transazioneQonto e Hype Business applicano plafond legati al piano e al profilo del titolare: non esiste un valore unico pubblicato valido per tutti i clientiNelle banche tradizionali i massimali sono definiti nel contratto e spesso rivedibili su richiesta, previa valutazione dell’istitutoIl consiglio operativo è semplice: se prevedi pagamenti urgenti di importo elevato (il saldo di una fornitura, un acconto a un professionista, una caparra), controlla e adegua il plafond in anticipo. Scoprire il limite proprio mentre stai cercando di pagare entro una scadenza è la classica perdita di tempo evitabile. Quali conti business supportano bonifico istantaneo e VoP nel 2026Partiamo da una certezza normativa: le banche dell’area euro che offrono bonifici ordinari sono già tenute a offrire anche il bonifico istantaneo e la Verifica del Beneficiario. Per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, categoria in cui rientrano diverse neobanche, lo stesso obbligo scatta il 9 aprile 2027: molti però si sono già allineati, anche perché l’adesione allo schema VoP è richiesta a tutti i partecipanti agli schemi SEPA. La differenza, quindi, non sta più nella presenza della funzione ma nell’esperienza d’uso: quanto è immediata, come viene mostrato l’esito del VoP, quali strumenti di gestione ci sono attorno.Conto businessBonifico SEPA istantaneoVerifica del Beneficiario (VoP)Punti di forza per la P.IVAQontoSì, invio e ricezioneDa verificare sul sito ufficialeGestione multiutente, categorie di spesa, integrazione con la contabilitàHype BusinessSì, invio e ricezioneSì, attiva dal 9 ottobre 2025 (fonte: assistenza Hype)Operatività essenziale da smartphone, adatto a ditte individuali e freelanceN26 BusinessSì, con limiti personalizzabili da appSì, obbligatoria per leggeNotifiche in tempo reale e controllo dei plafond dall’appConfronto sulle sole funzionalità. Le condizioni economiche vanno sempre verificate sul sito ufficiale di ciascun istituto.Nella scelta di un conto business, il bonifico istantaneo non dovrebbe essere l’unico criterio, proprio perché ormai è uno standard. Contano di più la gestione delle causali, l’esportazione dei movimenti per il commercialista, la possibilità di separare i fondi da accantonare per imposte e contributi e, se incassi dal pubblico, l’integrazione con i sistemi di pagamento fisici.Approfondisci: le nostre guide sui conti businessConto corrente business per partita IVA: quale aprire nel 2026Come scegliere il conto corrente: guida completa 2026Qonto vs Hype Business 2026: il confrontoQonto Business Case Study 2026Qonto e POS 2026: incassi in negozio e in mobilitàCome proteggersi da frodi e falsi alert VoPOgni novità utile diventa, purtroppo, anche un’esca per i truffatori. Con la diffusione della Verifica del Beneficiario sono comparsi SMS ed email che imitano gli avvisi della banca: messaggi del tipo “La verifica del beneficiario ha rilevato un’anomalia, conferma qui la tua identità”, con un link che porta a un sito clone. È il classico phishing (via email) o smishing (via SMS).La regola d’oro è una sola: il VoP avviene solo dentro l’app o l’home banking, mentre stai disponendo il pagamento. Non arriva mai come messaggio separato, non chiede mai di cliccare un link esterno e non richiede mai credenziali, codici OTP o dati della carta.Non cliccare mai link ricevuti via SMS o email che parlano di verifiche sui bonificiDiffida delle telefonate di finti operatori che ti chiedono di “spostare i fondi su un conto sicuro”Verifica sempre per telefono i cambi di IBAN comunicati da un fornitore, usando un numero che conosci giàSe il VoP segnala nessuna corrispondenza, fermati e controlla: non forzare il pagamentoIn caso di operazione sospetta già eseguita, contatta immediatamente la banca e sporgi denunciaRicorda che il bonifico istantaneo è irrevocabile: la prevenzione vale molto più di qualunque tentativo di recupero successivo. Per una partita IVA, abituarsi a leggere l’esito del VoP prima di ogni conferma è un gesto di pochi secondi che protegge la liquidità dell’attività. Domande frequenti sul bonifico istantaneo per partita IVAIl bonifico istantaneo costa di più di quello ordinario?No. Dal 9 gennaio 2025 le spese per un bonifico istantaneo in euro non possono superare quelle applicate dallo stesso istituto per un bonifico ordinario equivalente. Se il tuo conto applica ancora un costo maggiorato, chiedi chiarimenti alla banca e verifica le condizioni aggiornate sul sito ufficiale.La Verifica del Beneficiario è a pagamento?No, il VoP è un servizio che il prestatore di servizi di pagamento deve fornire senza costi aggiuntivi per il cliente, sia sui bonifici istantanei sia su quelli ordinari in euro nell’area SEPA.Posso fare comunque il bonifico se il VoP segnala un errore?Sì, la verifica è un avviso e non un blocco. Se però procedi in presenza di un esito di mancata corrispondenza, ti assumi il rischio dell’operazione e sarà molto più difficile ottenere tutele in caso di errore o frode.Esiste un limite massimo al bonifico istantaneo per una partita IVA?Non esiste più un massimale europeo per singola operazione, ma ogni istituto può fissare limiti operativi propri, che però non possono essere più restrittivi di quelli previsti per i bonifici ordinari. Su molti conti digitali i plafond sono personalizzabili dall’app.Il VoP vale anche per il pagamento dell’F24?No. L’F24 non si paga con un bonifico ma con addebito diretto sul conto tramite i canali telematici o un intermediario abilitato. La correttezza dipende quindi dalla compilazione della delega: per questo conviene farla seguire da un professionista, che verifica codici tributo, periodi di riferimento ed eventuali compensazioni.Il bonifico istantaneo si può annullare?No, una volta confermato è irrevocabile. È possibile chiedere alla banca di attivare una procedura di richiamo verso l’istituto del beneficiario, ma la restituzione dipende dalla disponibilità di chi ha ricevuto il denaro e non è mai garantita.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi scegliere il conto business giusto e gestire la tua partita IVA senza sorprese? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca nella valutazione degli strumenti di pagamento più adatti alla tua attività e in tutti gli adempimenti fiscali collegati: apertura e gestione della partita IVA, regime forfettario, deleghe F24, dichiarazioni. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia.Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: Contattaci per fissare un appuntamento, chiama lo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri operatori si occupano di tutto, dalla raccolta dei documenti alla presentazione delle pratiche.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 15:00:002026-09-17 10:46:40Bonifico Istantaneo Partita IVA 2026: Guida Completa a VoP, Commissioni e 3 Conti BusinessGeometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOGeometra CTU 2026: Albo Consulenti del Tribunale, Compensi e Fattura (Guida Completa)Diventare geometra CTU, cioè consulente tecnico d’ufficio del Tribunale, è una delle strade più interessanti per ampliare il proprio giro di incarichi professionali. Il geometra CTU non lavora per un cliente privato: viene nominato dal giudice per fornire al processo una valutazione tecnica imparziale su stime immobiliari, divisioni ereditarie, confini, servitù, vizi costruttivi, esecuzioni immobiliari. Un ruolo prestigioso, che però porta con sé regole fiscali e di incasso molto diverse da quelle di una normale perizia privata.In questa guida completa vediamo, con parole semplici, come si diventa geometra CTU, quali sono i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale, come funziona la liquidazione dei compensi prevista dal DPR 115/2002 (il cosiddetto Testo Unico sulle spese di giustizia), quanto si attende per essere pagati e soprattutto come si gestisce il compenso dal punto di vista fiscale e previdenziale: ritenuta d’acconto, contributo integrativo Cassa Geometri ed emissione della fattura elettronica verso il Tribunale o verso le parti in causa. Se stai valutando se conviene iscriverti all’Albo CTU, qui trovi tutti gli elementi per decidere con consapevolezza.Indice dei contenutiGeometra CTU: cos’è l’Albo dei consulenti tecnici del TribunaleGeometra CTU o consulente di parte: le differenze che contanoLiquidazione dei compensi del geometra CTU: il DPR 115/2002Geometra CTU: ritenuta d’acconto e contributo Cassa GeometriFattura elettronica del geometra CTU: Tribunale o parti privateConviene iscriversi? Vantaggi e svantaggi per il geometra CTUDomande frequenti sul geometra CTUAssistenza fiscale per il geometra CTU a Udine e onlineGeometra CTU: cos’è l’Albo dei consulenti tecnici del TribunaleIl geometra CTU è un professionista iscritto in un elenco ufficiale tenuto presso il Tribunale, dal quale i giudici attingono quando in una causa serve una competenza tecnica che il magistrato, per formazione, non possiede. La figura del consulente tecnico d’ufficio è disciplinata dal Codice di procedura civile agli articoli 61 e seguenti: il giudice, quando lo ritiene necessario, si fa assistere da un ausiliario scelto “tra le persone iscritte in albi speciali”.In pratica, immagina una causa di divisione ereditaria su una casa: il giudice non può stabilire da solo quanto vale l’immobile né come dividerlo in quote. Nomina quindi un geometra CTU che, con un sopralluogo e una relazione peritale, fornisce la risposta tecnica al quesito posto dal magistrato. La relazione del geometra CTU non è vincolante per il giudice, ma nella pratica pesa moltissimo sull’esito della causa. Requisiti per iscriversi all’Albo CTULe disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile stabiliscono che possono essere iscritti all’Albo dei consulenti tecnici coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica, di condotta morale specchiata e che risultano iscritti al proprio Albo professionale. Tradotto per un geometra libero professionista, servono in genere:iscrizione all’Albo dei Geometri del Collegio provinciale, in regola con i contributi;la speciale competenza tecnica richiesta dalla legge, oggi definita da requisiti nazionali e uniformi;assenza di condanne penali e di provvedimenti disciplinari rilevanti;residenza o domicilio professionale nel circondario del Tribunale a cui si presenta la domanda;documentazione che attesti la specializzazione tecnica (corsi, perizie svolte, curriculum);regolarità con la formazione professionale continua e con la Cassa Geometri (CIPAG).Su cosa significhi concretamente “speciale competenza tecnica” ha fatto chiarezza il DM 4 agosto 2023 n. 109, il regolamento che ha reso questo requisito nazionale e uniforme: non dipende più dalle prassi del singolo Tribunale. In concreto serve l’esercizio effettivo e continuativo della professione di geometra per almeno 5 anni. In alternativa, occorre possedere almeno due tra questi elementi:una specializzazione post-universitaria, accompagnata da almeno 5 anni di iscrizione al Collegio dei Geometri;un curriculum scientifico rilevante (pubblicazioni, docenze, attività di ricerca nel settore);una certificazione UNI che attesti la competenza professionale.Gli stessi requisiti valgono anche per il mantenimento dell’iscrizione nel tempo, insieme agli obblighi di formazione continua. L’Albo CTU, in altre parole, non è una posizione acquisita una volta per tutte: il geometra CTU deve dimostrare periodicamente di essere ancora attivo e aggiornato.Sulla domanda decide un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, di cui fanno parte il Procuratore della Repubblica e un rappresentante designato dal Consiglio dell’Ordine o Collegio professionale di appartenenza.La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha reso operativo dal 4 gennaio 2024 il sistema telematico per la gestione degli albi dei consulenti tecnici. Attenzione però a un equivoco molto diffuso: non esiste un “albo nazionale unico” dei CTU. Gli albi restano organizzati per circondario di Tribunale, semplicemente in forma telematica anziché cartacea.Parallelamente, presso il Ministero della Giustizia è stato istituito l’Elenco nazionale dei consulenti tecnici (previsto dall’art. 24-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile), che raccoglie i nominativi degli iscritti e gli incarichi conferiti. Questo elenco è consultabile dai magistrati di tutti i Tribunali d’Italia ed è utile, ad esempio, per verificare quanti incarichi siano già stati affidati a un determinato professionista e distribuire le nomine in modo più equilibrato.Come si presenta la domanda di iscrizioneDal 4 marzo 2024 gli albi cartacei dei CTU hanno cessato di avere validità. Oggi la domanda di iscrizione all’Albo CTU si presenta esclusivamente in via telematica, sul portale del Ministero della Giustizia dedicato alla “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” (alboctuelenchi.giustizia.it), con autenticazione tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Non ci sono più moduli cartacei da depositare in Tribunale né istanze da far transitare dal Collegio dei Geometri.Attenzione alle finestre temporali, perché sono il punto in cui più spesso ci si fa cogliere impreparati: le domande possono essere presentate soltanto in due periodi all’anno, cioè dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre. Fuori da queste finestre il sistema non accetta le istanze e bisogna attendere l’apertura successiva. La domanda comporta inoltre il pagamento della tassa di concessione governativa prevista per legge, mentre le domande di conferma e mantenimento dell’iscrizione risultano gratuite secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia.Prima ancora dell’iscrizione, però, è bene avere una posizione fiscale ordinata. Se stai muovendo i primi passi come libero professionista, trovi tutto nella nostra guida Partita IVA Geometra 2026, il punto di partenza per capire inquadramento, codice ATECO e regime fiscale più adatto.Geometra CTU o consulente di parte: le differenze che contanoMolti geometri confondono l’incarico di geometra CTU con la normale perizia privata. Sono due mondi diversi, sia sul piano del ruolo sia su quello del pagamento. Il CTU è l’ausiliario del giudice: presta giuramento, ha un dovere di imparzialità verso entrambe le parti e risponde solo al quesito che gli è stato posto. Il CTP, cioè il consulente tecnico di parte, è invece nominato e pagato da uno dei contendenti e ha il compito legittimo di sostenere la tesi di chi lo ha incaricato.Le differenze pratiche sono nette:Chi conferisce l’incarico: il giudice per il geometra CTU, il cliente privato per il CTP o per la perizia stragiudiziale;Determinazione del compenso: fissata dal decreto di liquidazione del giudice per il CTU, liberamente concordata con il cliente per le perizie private;Tempi di incasso: spesso lunghi o lunghissimi per il CTU, immediati o concordati per il privato;Responsabilità: il CTU è pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e risponde penalmente di falsità nella relazione;Contraddittorio: il CTU deve convocare le parti e i loro consulenti alle operazioni peritali, pena la nullità dell’attività svolta.C’è poi una conseguenza fiscale spesso trascurata: nella perizia privata il committente è il cliente e la fattura è una normale fattura elettronica B2B o B2C. Nell’incarico giudiziario, invece, il soggetto che paga cambia a seconda del tipo di processo, e con lui cambiano anche le regole della fattura. È il punto che vediamo tra poco, e che ogni geometra CTU deve conoscere prima di accettare il primo incarico. Liquidazione dei compensi del geometra CTU: il DPR 115/2002Il compenso del geometra CTU non si contratta: si liquida. La disciplina di riferimento è il DPR 30 maggio 2002 n. 115, il Testo Unico delle spese di giustizia, che regola onorari, indennità e rimborsi spettanti agli ausiliari del magistrato. Le tariffe sono stabilite da appositi decreti ministeriali e prevedono, a seconda del tipo di prestazione, onorari fissi, onorari variabili in percentuale sul valore dei beni stimati oppure onorari a vacazione, cioè calcolati a “blocchi” di tempo impiegato.Il DPR 115/2002 consente inoltre al giudice di aumentare gli onorari quando la prestazione è di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, ma anche di ridurli se il geometra CTU deposita la relazione oltre il termine assegnato senza giustificato motivo. Puntualità e qualità della perizia, quindi, hanno un impatto diretto sul portafoglio. L’istanza di liquidazione e il decreto di pagamentoTerminate le operazioni peritali e depositata la relazione, il geometra CTU presenta l’istanza di liquidazione: un documento in cui espone l’attività svolta, le vacazioni impiegate, le spese anticipate (sopralluoghi, visure, accessi agli uffici, stampe) e chiede al magistrato di quantificare il dovuto. L’istanza va presentata entro il termine previsto dal Testo Unico spese di giustizia, a pena di decadenza: perdere quel termine significa, nei casi più gravi, perdere il diritto al compenso.Il giudice provvede con un decreto di pagamento motivato, previsto dal DPR 115/2002: un provvedimento che individua l’importo spettante e i soggetti obbligati al pagamento, ed è titolo esecutivo. Significa che, se chi deve pagare non lo fa, il geometra CTU può agire per il recupero forzoso del credito. Il decreto può essere impugnato sia dal consulente (se ritiene il compenso troppo basso) sia dalle parti onerate.Chi paga il geometra CTU e in quanto tempoQui sta la differenza più importante per la gestione della tua P.IVA. Nella causa civile ordinaria, il compenso liquidato è a carico delle parti in causa, che il giudice indica nel decreto (spesso in solido tra loro, salvo diversa ripartizione). In questo caso il geometra CTU fattura ai privati o alle aziende coinvolte nel giudizio, non al Tribunale. Il giudice può anche disporre un fondo spese anticipato dalla parte che ha chiesto la consulenza: è una tutela preziosa, perché garantisce almeno una parte dell’incasso prima del deposito della relazione.Quando invece il pagamento è a carico dell’Erario — tipicamente nei procedimenti penali o quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato — il compenso viene anticipato dallo Stato e liquidato attraverso gli uffici delle spese di giustizia. È lo scenario in cui il geometra CTU emette fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione. È anche lo scenario in cui i tempi di pagamento si allungano: tra decreto, controlli contabili e disponibilità dei fondi sui capitoli di bilancio, non è raro attendere molti mesi e talvolta anni. Sono ritardi fisiologici, spesso legati a carenza di risorse degli uffici giudiziari, e vanno messi in conto nella pianificazione finanziaria dello studio, come spieghiamo anche nell’analisi su quanto guadagna un geometra.Geometra CTU: ritenuta d’acconto e contributo Cassa GeometriIl compenso liquidato dal giudice è a tutti gli effetti un compenso di lavoro autonomo: va fatturato e tassato come tutti gli altri. La ritenuta d’acconto è un anticipo di imposta che il committente (quando è sostituto d’imposta) trattiene dalla fattura e versa allo Stato per conto del professionista, nella misura del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973. In concreto:se paga il Tribunale o l’Erario, la ritenuta viene trattenuta e versata dall’ufficio, che rilascia poi la Certificazione Unica;se paga una parte privata imprenditore o professionista, la ritenuta è applicata da quel committente;se paga un privato consumatore, che non è sostituto d’imposta, la ritenuta non si applica e il compenso è incassato per intero (con tassazione in dichiarazione dei redditi). Il geometra CTU in regime forfettarioSe il geometra CTU opera in regime forfettario, la ritenuta d’acconto non si applica mai: lo prevede la legge istitutiva del regime, perché il forfettario paga un’imposta sostitutiva (un’unica tassa che sostituisce IRPEF e addizionali) e non subisce prelievi alla fonte. Per evitare che l’ufficio giudiziario trattenga comunque il 20%, in fattura va inserita l’apposita dichiarazione di operare in regime forfettario con richiesta di non applicare la ritenuta. È un dettaglio banale che, se dimenticato, costringe poi a rincorrere rimborsi complicati. Trovi tutte le diciture corrette nella guida al regime forfettario per geometri.Attenzione anche a un aspetto strategico: i compensi da geometra CTU concorrono al limite di ricavi di 85.000 euro del forfettario nell’anno in cui vengono incassati, non in quello in cui si deposita la perizia. Se un Tribunale salda in un colpo solo tre incarichi vecchi di anni, l’effetto sul tetto annuo può essere rilevante: un motivo in più per farsi seguire da chi conosce bene la partita IVA in regime forfettario e può pianificare per tempo.Contributo integrativo Cassa Geometri in fatturaOgni fattura del geometra CTU, anche quella destinata al Tribunale, deve esporre il contributo integrativo della Cassa Geometri (CIPAG). Si tratta di una percentuale che il professionista addebita al committente e poi riversa alla Cassa: non è un costo per il geometra, ma un importo “di transito”. Dal 1° gennaio 2021 l’aliquota è pari al 5% del corrispettivo lordo nei confronti di tutti i committenti, comprese le Pubbliche Amministrazioni; il 4% riguardava solo le fatture emesse alla PA fino al 31 dicembre 2020.Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto e non concorre a formare il reddito professionale, ma va comunque dichiarato e riversato alla CIPAG. Sul fronte del contributo soggettivo — quello calcolato sul reddito e che finanzia la tua pensione — i compensi da geometra CTU rientrano nel volume d’affari professionale come tutti gli altri. Approfondisci in Cassa Geometri 2026: contributi soggettivo, integrativo e minimi e in Contributi CIPAG 2026: aliquote, minimi e scadenze.Fattura elettronica del geometra CTU: Tribunale o parti privateUna volta arrivato il decreto di liquidazione, il geometra CTU deve emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Il tipo di documento cambia a seconda del destinatario, ed è qui che si concentrano gli errori più frequenti. Fattura al Tribunale: Codice Univoco Ufficio e split paymentQuando il pagamento è a carico dell’Erario, il Tribunale è una Pubblica Amministrazione: serve quindi una fattura elettronica PA con il Codice Univoco Ufficio (un codice di sei caratteri presente nell’Indice dei domicili digitali della PA, l’IPA) e con i riferimenti indicati dall’ufficio, tipicamente il numero di procedimento e gli estremi del decreto di liquidazione. Indicare un codice destinatario sbagliato significa vedersi scartare la fattura e allungare ancora i tempi di incasso.Sullo split payment — il meccanismo per cui la PA trattiene l’IVA e la versa direttamente allo Stato — va fatta una precisazione che vale oro. Dal 15 luglio 2018, per effetto del D.L. 87/2018 che ha modificato l’art. 17-ter del DPR 633/1972, lo split payment non si applica alle prestazioni professionali i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Il geometra CTU in regime ordinario, quindi, emette una fattura con IVA esposta in modo ordinario e ritenuta d’acconto del 20%, incassando l’IVA e versandola con le normali liquidazioni periodiche. Chi è in regime forfettario, non applicando IVA, resta fuori da qualsiasi discorso di scissione dei pagamenti.Fattura alle parti private nella causa civileSe il decreto pone il compenso a carico delle parti, il geometra CTU emette una normale fattura elettronica verso ciascun soggetto obbligato, per la quota indicata dal giudice: codice destinatario a sette caratteri o PEC per imprese e professionisti, codice convenzionale e copia cartacea di cortesia per i privati. Restano fermi l’eventuale ritenuta d’acconto (solo se il committente è sostituto d’imposta), il contributo integrativo CIPAG, la marca da bollo virtuale per gli importi che superano la soglia di legge e, per i forfettari, la dicitura di operazione senza applicazione di IVA.Gestire correttamente queste due tipologie di documento è più semplice con un software di fatturazione elettronica che supporti sia il tracciato PA sia quello ordinario, come fatturazioneitalia.it. Per le regole di compilazione, numerazione e conservazione puoi partire dalla nostra guida sulla fatturazione per geometri 2026.Conviene iscriversi? Vantaggi e svantaggi per il geometra CTUL’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici è una scelta che va valutata con freddezza. Dal lato dei vantaggi, il ruolo di geometra CTU porta incarichi che non dipendono dal passaparola commerciale, costruisce autorevolezza professionale (essere “perito del Tribunale” è un biglietto da visita che pesa anche con i clienti privati) e apre a specializzazioni redditizie come le stime nelle esecuzioni immobiliari, le divisioni ereditarie e le controversie edilizie.Dal lato degli svantaggi, i nodi principali sono tre: tempi di incasso imprevedibili, soprattutto quando paga l’Erario; tariffe legali spesso non allineate al tempo realmente impiegato, con onorari a vacazione che raramente premiano le perizie complesse; responsabilità elevata, sia disciplinare verso il Tribunale sia civile e penale. C’è poi un aspetto di cassa da non sottovalutare: contributi CIPAG, IVA e imposte si calcolano sul compenso maturato e incassato, e uno studio che lavora molto con il Tribunale deve organizzare una riserva di liquidità.La sintesi ragionevole è questa: l’attività di geometra CTU funziona bene come parte del portafoglio incarichi, affiancata a pratiche catastali, frazionamenti, pratiche edilizie e perizie private che garantiscono flussi di cassa regolari. Difficilmente funziona come unica fonte di reddito nei primi anni di professione.Domande Frequenti sul geometra CTUUn geometra in regime forfettario può fare il CTU?Sì, non esiste incompatibilità tra regime forfettario e incarichi da geometra CTU. La fattura si emette senza IVA e senza ritenuta d’acconto (con l’apposita dichiarazione in fattura), ma con il contributo integrativo CIPAG. Va monitorato il limite di 85.000 euro di compensi incassati nell’anno.Quanto tempo impiega il Tribunale a pagare un CTU?Non c’è un tempo standard. Se il compenso è a carico delle parti l’incasso è di solito più rapido, soprattutto con un fondo spese anticipato. Se è a carico dell’Erario, tra decreto di pagamento, controlli contabili e disponibilità di bilancio possono passare molti mesi e in alcuni casi anni.Serve la ritenuta d’acconto sulla fattura al Tribunale?Sì per il geometra CTU in regime ordinario: l’ufficio giudiziario agisce da sostituto d’imposta e trattiene la ritenuta del 20% sul compenso imponibile, escluso il contributo integrativo e i rimborsi spese documentati. In regime forfettario la ritenuta non si applica.Come si emette la fattura elettronica verso il Tribunale?Con il tracciato FatturaPA, indicando il Codice Univoco Ufficio del Tribunale, il numero di procedimento e gli estremi del decreto di liquidazione. Poiché il compenso è soggetto a ritenuta d’acconto, lo split payment non si applica: l’IVA, se dovuta, viene incassata e versata dal professionista.Cosa succede se il Tribunale o le parti ritardano il pagamento?Il decreto di pagamento del giudice è titolo esecutivo e consente al geometra CTU di attivare il recupero del credito verso i soggetti obbligati. Il consulente può inoltre impugnare il decreto se ritiene la liquidazione inferiore al dovuto, nei termini previsti dal Testo Unico spese di giustizia.L’iscrizione all’Albo CTU vale per tutti i Tribunali d’Italia?No: l’iscrizione resta legata al singolo Tribunale circondariale, oggi gestita in forma telematica. Non esiste un albo unico nazionale dei CTU. Chi vuole rendersi disponibile per più Tribunali deve presentare una domanda separata a ciascuno, nelle finestre temporali previste (1° marzo-30 aprile e 1° settembre-31 ottobre). L’Elenco nazionale presso il Ministero della Giustizia rende però visibili ai magistrati, a livello nazionale, gli iscritti e gli incarichi già conferiti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Assistenza fiscale per il geometra CTU a Udine e onlineGli incarichi da geometra CTU sono un’ottima opportunità, ma richiedono una gestione fiscale attenta: scelta del regime, corretta esposizione di ritenuta d’acconto e contributo integrativo CIPAG, fatture PA senza scarti, pianificazione della liquidità quando i pagamenti tardano. Il CAF Centro Fiscale di Udine, in Viale Tullio 13, assiste ogni giorno geometri liberi professionisti nella gestione della partita IVA, della contabilità e degli adempimenti verso la Cassa Geometri, sia in ufficio sia online in tutta Italia.Vuoi capire se conviene iscriverti all’Albo dei consulenti tecnici o come impostare correttamente le tue fatture verso il Tribunale? Contattaci per un preventivo personalizzato e per fissare un appuntamento con i nostri esperti: analizziamo la tua situazione e ti diciamo, numeri alla mano, qual è la soluzione più conveniente.Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da geometra e per gli incarichi come geometra CTU? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 14:00:002026-09-27 09:53:21Geometra CTU 2026: Albo Consulenti del Tribunale, Compensi e Fattura (Guida Completa)NOTIZIERitenuta d’acconto Presidenza della Repubblica: il Provvedimento del 10 settembre 2026L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 10 settembre 2026, che disciplina le modalità di trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica. Si tratta di un adempimento tecnico che rientra negli obblighi periodici a carico dei sostituti d’imposta, ma che ha un impatto concreto sul funzionamento del sistema fiscale italiano, in particolare sulla dichiarazione precompilata e sui controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate.Anche se il provvedimento riguarda in modo specifico la Presidenza della Repubblica, comprendere il meccanismo della ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica aiuta a inquadrare come funzionano, più in generale, gli obblighi di comunicazione di tutti i sostituti d’imposta italiani, dalle grandi amministrazioni pubbliche alle piccole imprese private.Indice dei contenutiCos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle EntrateCosa si intende per ritenuta d’accontoSostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvoltiPerché la trasmissione degli elenchi è importante per il fiscoDomande frequentiCos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle EntrateIl provvedimento in questione stabilisce le regole tecniche con cui la Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei percipienti a cui, nel corso del 2025, sono state corrisposte somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto. In pratica, si tratta di una comunicazione ufficiale che riepiloga chi ha ricevuto pagamenti soggetti a tassazione alla fonte e quali importi sono stati trattenuti.Questo tipo di adempimento si collega direttamente agli strumenti già noti ai cittadini e ai professionisti, come il modello 770 e la Certificazione Unica, entrambi utilizzati dai sostituti d’imposta per comunicare al Fisco i compensi erogati e le relative ritenute operate: la trasmissione avviene infatti utilizzando le specifiche tecniche del modello 770/2026, mentre i dati fiscali e contributivi dei percipienti viaggiano attraverso la Certificazione Unica. La differenza è che, in questo caso, il provvedimento riguarda in modo specifico un ente istituzionale, la Presidenza della Repubblica, che applica le ritenute come qualsiasi altro sostituto d’imposta, ma assolve gli obblighi di comunicazione con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998 e dell’articolo 29, comma 3, del D.P.R. 600/1973. Cosa si intende per ritenuta d’accontoPer capire meglio la portata di questa notizia, è utile spiegare in parole semplici cosa significa ritenuta d’acconto. Quando un soggetto (ad esempio un ente pubblico, un’azienda o un professionista) paga un compenso a un altro soggetto per una prestazione di lavoro autonomo, una collaborazione o altre tipologie di reddito previste dalla normativa, non versa l’intera somma al percipiente. Trattiene una parte dell’importo e la versa direttamente allo Stato, a titolo di anticipo sulle imposte che il percipiente dovrà pagare in sede di dichiarazione dei redditi.In pratica, la ritenuta d’acconto funziona come un pagamento anticipato delle tasse: chi riceve il compenso vedrà una cifra già decurtata, ma potrà poi scomputare quanto già versato dal totale delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi. Questo meccanismo, disciplinato dalla normativa vigente sulle ritenute d’acconto, serve a garantire allo Stato un flusso costante di entrate e a ridurre il rischio di evasione fiscale, perché il prelievo avviene già al momento dell’erogazione del compenso. Sostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvoltiNel linguaggio fiscale si parla di sostituti d’imposta per indicare i soggetti che, per legge, sono tenuti a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto di chi riceve il pagamento. I percipienti, invece, sono proprio coloro che ricevono le somme soggette a ritenuta: possono essere lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori o altri soggetti individuati dalla normativa fiscale.Nel caso specifico del provvedimento del 10 settembre 2026, il sostituto d’imposta è l’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, che nel corso del 2025 ha erogato compensi e valori soggetti a ritenuta a diversi percipienti. Tra i principali obblighi che gravano sui sostituti d’imposta, in generale, rientrano:Operare correttamente la ritenuta d’acconto al momento del pagamentoVersare le somme trattenute all’Erario nei termini previstiRilasciare la Certificazione Unica ai percipientiTrasmettere gli elenchi e le dichiarazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal modello 770 e dai provvedimenti attuativiQuesti adempimenti valgono per qualsiasi sostituto d’imposta, non solo per gli enti pubblici: anche le aziende private e i professionisti che erogano compensi soggetti a ritenuta sono tenuti a rispettare le stesse regole generali. Perché la trasmissione degli elenchi è importante per il fiscoProvvedimenti come quello del 10 settembre 2026 possono sembrare puramente burocratici, ma svolgono una funzione importante nel sistema fiscale italiano. La trasmissione puntuale degli elenchi dei percipienti consente all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dichiarati dai sostituti d’imposta con quelli riportati dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi.Questo incrocio di informazioni è alla base di diversi strumenti che i cittadini utilizzano ogni anno, come la dichiarazione precompilata, che viene costruita proprio a partire dai dati trasmessi dai sostituti d’imposta. Più le comunicazioni sono precise e tempestive, più la precompilata risulta affidabile e completa, riducendo il rischio di errori o dimenticanze da parte del contribuente.Inoltre, la raccolta sistematica di questi dati rappresenta uno strumento di controllo antievasione: permette all’Agenzia delle Entrate di verificare che i redditi dichiarati dai contribuenti corrispondano effettivamente alle somme percepite e alle ritenute subite, individuando eventuali anomalie o omissioni. Domande frequentiCosa riguarda il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate?Il provvedimento disciplina la trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta.Cosa si intende per ritenuta d’acconto?È una trattenuta anticipata di imposta operata dal sostituto d’imposta al momento del pagamento di un compenso, poi versata all’Erario e scomputabile dal percipiente in sede di dichiarazione dei redditi.Chi sono i sostituti d’imposta?Sono i soggetti, pubblici o privati, tenuti per legge a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto dei percipienti, oltre a comunicare periodicamente questi dati all’Agenzia delle Entrate tramite Certificazione Unica e modello 770.Perché questi adempimenti sono importanti per il contribuente?Perché alimentano i dati utilizzati per la dichiarazione precompilata e permettono all’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli incrociati, contribuendo a un sistema fiscale più trasparente e tracciabile.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 13:00:002026-09-11 15:49:43Ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica: il Provvedimento del 10 settembre 2026Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCoordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare l’IncaricoIndice dei contenutiChi è il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE secondo il D.Lgs. 81/2008Differenza tra CSP e CSE: quando la nomina è obbligatoriaRequisiti per fare il coordinatore sicurezza cantieri (art. 98)Il corso di formazione da 120 ore (Allegato XIV)Aggiornamento quinquennale da 40 ore: l’obbligo da non dimenticareCome fatturare l’incarico di coordinatore sicurezza cantieri CSP CSEContributi previdenziali: Inarcassa o Gestione Separata INPSEsempio pratico: come si compone la parcella di un CSEGestire la partita IVA da coordinatore sicurezza cantieri senza erroriDomande frequenti sul coordinatore sicurezza cantieri CSP CSECoordinatore sicurezza cantieri CSP CSE: il quadro in sintesiChi è il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE secondo il D.Lgs. 81/2008Il coordinatore per la sicurezza è il professionista incaricato dal committente (cioè da chi commissiona l’opera) o dal responsabile dei lavori per gestire gli aspetti di sicurezza in un cantiere temporaneo o mobile. La disciplina è contenuta nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, che agli articoli 91 e 92 elenca gli obblighi delle due figure e all’art. 98 fissa i requisiti professionali necessari per ricoprire l’incarico.In parole semplici: quando in un cantiere lavorano più imprese, qualcuno deve occuparsi di far dialogare le lavorazioni tra loro, evitando che l’attività di un’impresa crei un pericolo per i lavoratori di un’altra. Questo “qualcuno” è appunto il coordinatore sicurezza cantieri. Il suo lavoro si concretizza in due documenti chiave:PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/2008): il documento che analizza i rischi del cantiere e stabilisce le misure di prevenzione, con contenuti minimi definiti dall’Allegato XV;Fascicolo dell’opera (Allegato XVI): il “libretto di istruzioni” dell’edificio, che indica come eseguire in sicurezza le future manutenzioni;Verbali di coordinamento e sopralluogo: la traccia documentale dell’attività di vigilanza svolta in fase esecutiva.Attenzione a un punto che genera confusione: il coordinatore non è il direttore dei lavori, né il datore di lavoro delle imprese, né il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dell’impresa esecutrice. È una figura autonoma, con responsabilità proprie di natura anche penale, nominata dal committente. Nulla vieta, però, che lo stesso professionista cumuli più ruoli quando la normativa lo consente, ad esempio progettista e CSP. Differenza tra CSP e CSE: quando la nomina è obbligatoriaLa distinzione tra le due figure riguarda la fase dell’opera in cui intervengono. Il CSP lavora quando il cantiere ancora non esiste: analizza il progetto, redige il PSC e il fascicolo dell’opera, prevedendo sulla carta i rischi delle lavorazioni. Il CSE entra in gioco durante i lavori: verifica l’applicazione del PSC, coordina le imprese, adegua il piano alle varianti, sospende le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.Quando scatta l’obbligo di nomina? La regola è fissata dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008: nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e il CSE prima dell’affidamento dei lavori. Vale anche il caso più insidioso: se il cantiere nasce con una sola impresa ma in corso d’opera l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, viene affidata a una o più altre imprese, la nomina del CSE diventa obbligatoria (art. 90 c. 5).Immagina che Luca, geometra, segua la ristrutturazione di una villetta: all’inizio opera solo l’impresa edile, poi il committente affida direttamente a un elettricista e a un serramentista alcune lavorazioni. Da quel momento le imprese sono più di una e la designazione del CSE non è più facoltativa. Il mancato adempimento espone il committente e il responsabile dei lavori a sanzioni penali previste dal Titolo IV, oltre a conseguenze pesanti in caso di infortunio. Requisiti per fare il coordinatore sicurezza cantieri (art. 98)L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 richiede la combinazione di due elementi: un titolo di studio tecnico accompagnato da un periodo minimo di esperienza nel settore delle costruzioni, e l’attestato di frequenza al corso di 120 ore. L’esperienza va documentata con attestazione del datore di lavoro o del committente. Gli anni richiesti diminuiscono man mano che sale il livello del titolo:Laurea magistrale nelle classi tecniche previste dalla norma (architettura, ingegneria civile e ambientale, ingegneria della sicurezza, scienze e tecnologie agrarie e forestali, ecc.): almeno 1 anno di attività lavorativa nel settore delle costruzioni;Laurea triennale nelle corrispondenti classi tecniche: almeno 2 anni di attività nel settore delle costruzioni;Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico: almeno 3 anni di attività nel settore delle costruzioni.Quindi sì: un geometra può fare il coordinatore sicurezza cantieri, a condizione di avere i tre anni di esperienza documentata e l’attestato del corso. Lo stesso vale per periti industriali e agrotecnici, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Non è invece sufficiente la sola iscrizione all’albo: la qualifica di CSP CSE nasce dal combinato di titolo, esperienza e formazione specifica.La norma prevede alcune esenzioni dal corso di 120 ore. Ne beneficiano, ad esempio, i laureati magistrali in Ingegneria della sicurezza (classe LM-26) e chi, non più in servizio, ha svolto per almeno cinque anni attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (art. 98 c. 4). Si tratta di casistiche particolari: conviene sempre verificarle prima di accettare un incarico, perché un coordinatore privo dei requisiti espone sé stesso e il committente a conseguenze rilevanti. Il corso di formazione da 120 ore (Allegato XIV)Il percorso formativo che abilita al ruolo di coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE è disciplinato dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Ha una durata complessiva di 120 ore ed è articolato in quattro moduli che coprono l’intero spettro di competenze richieste al coordinatore:Modulo giuridico-normativo (28 ore): quadro legislativo, responsabilità civili e penali, ruoli dei soggetti del cantiere;Modulo tecnico (52 ore): rischi specifici delle lavorazioni edili, cadute dall’alto, scavi, ponteggi, macchine, agenti fisici e chimici;Modulo metodologico-organizzativo (16 ore): redazione del PSC, del fascicolo dell’opera e del POS, stima dei costi della sicurezza;Parte pratica (24 ore): esercitazioni su casi reali, simulazioni di coordinamento e stesura di documenti.Il corso si chiude con una verifica finale di apprendimento e prevede un limite massimo di assenze (di norma il 10% del monte ore). L’attestato rilasciato al termine abilita sia alla funzione di CSP sia a quella di CSE: non esistono due corsi separati. È un titolo che non scade in senso stretto, ma che perde efficacia se non viene mantenuto vivo con l’aggiornamento periodico, come vediamo nel prossimo paragrafo. Aggiornamento quinquennale da 40 ore: l’obbligo da non dimenticareÈ il punto su cui si concentrano più dubbi ed errori. Sempre l’Allegato XIV stabilisce che i coordinatori hanno l’obbligo di un aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da distribuire nell’arco dei cinque anni. Non è un adempimento formale: senza l’aggiornamento, la qualifica di coordinatore sicurezza cantieri decade e gli incarichi eventualmente svolti in quel periodo sono assunti da un soggetto privo dei requisiti di legge.Alcune indicazioni pratiche da tenere a mente:il quinquennio decorre dalla data dell’attestato del corso 120 ore (o dall’ultimo aggiornamento completato);le 40 ore possono essere frazionate in più moduli, anche brevi, purché a contenuto tecnico-pratico coerente con il ruolo;l’aggiornamento va completato entro la scadenza: chi arriva in ritardo, secondo l’orientamento prevalente degli organi di vigilanza, non può svolgere l’incarico finché non ha recuperato le ore mancanti;conserva sempre gli attestati: sono il documento che dimostra la tua legittimazione in caso di verifica o contenzioso.Un consiglio operativo: segna la scadenza del tuo aggiornamento nello stesso posto in cui annoti le scadenze fiscali. Perdere la qualifica di CSE a metà di un cantiere significa dover rinunciare all’incarico, con danno economico e reputazionale. Come fatturare l’incarico di coordinatore sicurezza cantieri CSP CSEL’incarico di CSP o CSE è a tutti gli effetti una prestazione professionale abituale: richiede quindi la partita IVA. Anche il professionista che svolge poche pratiche l’anno non può limitarsi alla prestazione occasionale se l’attività ha carattere continuativo, come accade tipicamente a chi affianca l’incarico di coordinatore alla progettazione o alla direzione lavori.Sul fronte del codice ATECO, l’incarico di coordinamento sicurezza rientra nell’attività professionale tecnica già esercitata: gli architetti utilizzano i codici del gruppo 71.11 (attività di architettura), gli ingegneri il 71.12.10 (attività di ingegneria), i geometri il 71.12.30 (elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri), secondo la classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° aprile 2025. Nel regime forfettario tutti questi codici hanno un coefficiente di redditività del 78%: significa che si considera reddito imponibile il 78% dei compensi incassati, mentre il restante 22% è riconosciuto forfettariamente come “spese”, senza doverle documentare.Regime forfettario o regime ordinarioNel regime forfettario il professionista paga un’imposta sostitutiva – cioè un’unica imposta che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali – con aliquota del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in caso di nuova attività che rispetti i requisiti di legge. Il limite di compensi è di 85.000 euro annui; superati i 100.000 euro l’uscita dal regime è immediata, già nell’anno in corso. In fattura non si applica l’IVA (codice natura N2.2) e non si subisce la ritenuta d’acconto.Nel regime ordinario, invece, la parcella del coordinatore sicurezza cantieri sconta l’IVA al 22% e il reddito è tassato a scaglioni IRPEF, con la possibilità di dedurre analiticamente i costi (software BIM, corsi, auto, DPI, polizza professionale). Per un professionista con compensi contenuti e poche spese il forfettario è quasi sempre più conveniente; per chi ha studio, collaboratori e costi elevati la valutazione va fatta caso per caso, numeri alla mano. Se vuoi approfondire, leggi la nostra guida completa alla Partita IVA per architetti e ingegneri e l’analisi su quanto guadagna un architetto o un ingegnere.La ritenuta d’acconto del 20%Quando il committente è un sostituto d’imposta (impresa, società, condominio, ente pubblico, altro professionista), sui compensi di lavoro autonomo si applica la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973. In pratica il cliente trattiene il 20% del compenso e lo versa allo Stato per tuo conto: tu incassi meno, ma quella somma è un anticipo delle imposte che ritroverai a credito in dichiarazione.Due precisazioni importanti. La prima: se il committente è un privato cittadino (ad esempio la famiglia che ristruttura casa) non si applica alcuna ritenuta, perché il privato non è sostituto d’imposta. La seconda: il professionista in regime forfettario non subisce mai la ritenuta e deve inserire in fattura l’apposita dicitura che ne chiede la non applicazione (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Segnaliamo infine che la ritenuta si calcola sul compenso imponibile e non sul contributo integrativo Inarcassa.Fattura elettronica via SDIDal 2024 la fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) è obbligatoria per tutti, forfettari compresi. La parcella del CSP CSE va quindi emessa in formato XML e trasmessa allo SDI, indicando correttamente codice natura, contributo integrativo, eventuale ritenuta e marca da bollo da 2 euro per le fatture senza IVA di importo imponibile superiore a 77,47 euro. Per gestire tutto in modo ordinato è utile appoggiarsi a un software di fatturazione elettronica dedicato ai professionisti, come fatturazioneitalia.it, che automatizza calcolo di cassa, bollo e invio allo SDI. Trovi gli aspetti operativi nella nostra guida alla fatturazione per architetti e ingegneri.Contributi previdenziali: Inarcassa o Gestione Separata INPSChi svolge l’incarico di coordinatore sicurezza cantieri con partita IVA ed è iscritto all’albo degli architetti o degli ingegneri versa i contributi a Inarcassa, la cassa previdenziale di categoria. Le due voci principali per il 2026 sono:contributo soggettivo 14,5% del reddito professionale netto (con massimale di reddito annualmente rivalutato): è il contributo che costruisce la tua pensione ed è a tuo carico;contributo integrativo 4% del volume d’affari professionale: si addebita in fattura al cliente e si riversa alla cassa, quindi economicamente non pesa sul professionista;contributi minimi annui dovuti anche in assenza di reddito, con riduzione a 1/3 dei minimi (e aliquota del contributo soggettivo dimezzata dal 14,5% al 7,25%) per chi si iscrive prima dei 35 anni, per i primi cinque anni di iscrizione e nei limiti di reddito fissati da Inarcassa, oltre alla possibilità di deroga al minimo soggettivo per chi prevede redditi bassi.Gli importi dei minimi e dei massimali vengono aggiornati ogni anno da Inarcassa: prima di fare i conti conviene sempre verificare i valori vigenti per l’anno in corso. Abbiamo raccolto tutti i dettagli nella guida ai contributi Inarcassa 2026. Ricorda che i contributi soggettivi versati sono deducibili dal reddito sia in regime ordinario sia in regime forfettario, mentre l’integrativo, essendo a carico del cliente, non è deducibile.Diverso il caso dei geometri, che fanno riferimento alla propria cassa di categoria (CIPAG), e dei tecnici non iscritti ad alcun albo con cassa: questi ultimi versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,07% per il 2026 (ridotta al 24% per i pensionati o per chi è già coperto da altra forma previdenziale obbligatoria). Nella Gestione Separata è possibile addebitare al cliente una rivalsa del 4%, che però è facoltativa e concorre a formare il reddito imponibile: una differenza tecnica non banale rispetto all’integrativo Inarcassa, che è invece un vero e proprio contributo di cassa. Per orientarti sulla scelta del regime e dell’inquadramento puoi partire dalla pagina dedicata alla Partita IVA in regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine. Esempio pratico: come si compone la parcella di un CSEVediamo un caso concreto. Supponiamo che l’ingegner Marco, in regime forfettario e iscritto a Inarcassa, accetti un incarico di CSE per un cantiere di ristrutturazione affidato da una società immobiliare, concordando un compenso di 3.000 euro. La fattura elettronica si comporrà così:compenso professionale: 3.000,00 euro;contributo integrativo Inarcassa 4%: 120,00 euro, addebitati al cliente;IVA: non applicata, regime forfettario (natura N2.2) con la dicitura di legge;ritenuta d’acconto: non applicata, con la dicitura che ne chiede l’esclusione;marca da bollo da 2 euro, perché l’imponibile supera 77,47 euro;totale a carico del cliente: 3.122,00 euro.Su quei 3.000 euro Marco calcolerà il reddito imponibile applicando il coefficiente del 78% (2.340 euro), da cui dedurrà i contributi soggettivi effettivamente versati prima di applicare l’imposta sostitutiva. Se lo stesso incarico fosse svolto in regime ordinario, la fattura avrebbe invece IVA al 22% e, trattandosi di committente sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso. Piccoli dettagli che, ripetuti su decine di parcelle l’anno, fanno una differenza sostanziale sul netto in tasca.Gestire la partita IVA da coordinatore sicurezza cantieri senza erroriChi lavora come coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE ha spesso una contabilità più articolata di quanto sembri: incarichi con committenti privati e pubblici, ritenute applicate a macchia di leopardo, contributo integrativo da riversare, acconti d’imposta, quadro LM del Modello Redditi. Un errore ricorrente, ad esempio, è dimenticare l’integrativo Inarcassa sulle fatture a privati, oppure applicare la ritenuta quando non dovuta.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti, ingegneri e geometri nell’apertura e nella gestione della partita IVA: valutazione del regime più conveniente, corretta impostazione del codice ATECO, fatturazione elettronica, calcolo di imposte e contributi, dichiarazione dei redditi. Il servizio è disponibile sia in ufficio sia online in tutta Italia; se vuoi una valutazione sulla tua situazione puoi prenotare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato. Domande frequenti sul coordinatore sicurezza cantieri CSP CSEUn geometra può fare il CSE?Sì. L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ammette il diploma di geometra (così come quello di perito industriale, perito agrario o agrotecnico) purché il professionista documenti almeno tre anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni e sia in possesso dell’attestato del corso da 120 ore, regolarmente aggiornato.Quanto dura la validità dell’attestato da coordinatore?L’attestato del corso da 120 ore non ha una scadenza formale, ma la qualifica resta valida solo se il coordinatore completa l’aggiornamento da 40 ore ogni cinque anni. In sostanza la validità operativa del titolo è quinquennale e si rinnova con la formazione continua.Cosa succede se non faccio l’aggiornamento di 40 ore?Si perde la legittimazione a svolgere l’incarico: il professionista non può assumere né proseguire incarichi di CSP o CSE finché non ha recuperato le ore mancanti. Le nomine eventualmente accettate sarebbero riferite a un soggetto privo dei requisiti, con possibili conseguenze sanzionatorie e di responsabilità per il coordinatore e per il committente.La stessa persona può essere sia CSP sia CSE?Sì, è una situazione molto frequente e pienamente legittima: l’attestato abilita a entrambe le funzioni e il committente può affidare i due incarichi allo stesso professionista. Restano comunque due nomine distinte, con momenti e obblighi diversi previsti dagli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.Il CSE deve avere la patente a crediti?La patente a crediti prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Lo stesso art. 27 c. 1 esclude espressamente dall’obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale: i coordinatori per la sicurezza, che rendono una prestazione d’opera intellettuale, non ne devono quindi essere in possesso, come confermato dai chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.Posso svolgere l’incarico di CSE in regime forfettario?Certamente, se rispetti i requisiti del regime: compensi entro 85.000 euro annui, assenza di cause ostative e reddito da lavoro dipendente o da pensione dell’anno precedente non superiore a 35.000 euro. In questo caso paghi l’imposta sostitutiva al 15% (o al 5% se rientri nelle nuove attività), non applichi IVA e non subisci la ritenuta d’acconto.Coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE: il quadro in sintesiFare il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE significa unire due competenze: quella tecnica, garantita dai requisiti dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e dalla formazione dell’Allegato XIV (corso da 120 ore più aggiornamento quinquennale da 40 ore), e quella gestionale, che riguarda partita IVA, regime fiscale, contributi Inarcassa e fatturazione elettronica. Trascurare la seconda è un errore che costa: ritenute applicate per sbaglio, integrativo dimenticato, acconti non accantonati.Se stai iniziando ora o vuoi mettere ordine nella gestione fiscale dei tuoi incarichi di CSP e CSE, il punto di partenza migliore è la nostra guida completa alla Partita IVA per architetti e ingegneri, che raccoglie tutti gli approfondimenti del cluster dedicato ai professionisti tecnici.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi Assistenza per la Partita IVA da Coordinatore Sicurezza CantieriIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con apertura e gestione della partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica e contributi Inarcassa per il tuo incarico di CSP o CSE.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 12:00:002026-09-27 09:43:35Coordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare l’IncaricoNOTIZIERitenuta d’Acconto Senato 2025: Nuovo Provvedimento AELa ritenuta d’acconto Senato 2025 torna al centro dell’attenzione grazie a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 10 settembre 2026. Il documento disciplina le modalità e i termini con cui l’Amministrazione del Senato della Repubblica trasmette al Fisco gli elenchi dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025.Si tratta di un adempimento che sostituisce, per il Senato, l’ordinaria presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (il cosiddetto modello 770): in base all’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, i soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 comunicano al Fisco i dati dei percipienti tramite appositi elenchi. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento e cosa significa per chi ha ricevuto compensi dal Senato lo scorso anno.Indice dei contenutiCosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026Chi Sono i Percipienti CoinvoltiPerché Esiste un Regime Speciale per gli Organi CostituzionaliCosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025Cosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026 (prot. n. 249041/2026) definisce nel dettaglio come e quando l’Amministrazione del Senato deve trasmettere gli elenchi dei percipienti relativi al 2025: l’invio telematico deve avvenire entro il 31 ottobre 2026, utilizzando le specifiche tecniche approvate per il modello 770/2026. Per ritenuta d’acconto si intende la trattenuta che un sostituto d’imposta applica su compensi, redditi da lavoro o prestazioni professionali, versandola poi direttamente all’Erario per conto del percipiente.Normalmente, i datori di lavoro e i committenti che operano ritenute devono presentare ogni anno il modello 770, la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. Il Senato della Repubblica, però, non è tenuto a questo adempimento nella forma ordinaria: il provvedimento stabilisce infatti che la trasmissione avvenga tramite appositi elenchi, con contenuto, termini e modalità definiti d’intesa con l’Amministrazione del Senato, in attuazione dell’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998. Oggetto dell’invio sono i dati fiscali dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni contenuti nei prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY del modello 770/2026. Chi Sono i Percipienti CoinvoltiQuando si parla di percipienti, ci si riferisce a tutte le persone fisiche o i soggetti che nel 2025 hanno ricevuto dal Senato somme o valori soggetti a ritenuta d’acconto. Non si tratta quindi soltanto dei dipendenti dell’istituzione, ma di una platea più ampia.Tra i soggetti coinvolti rientrano generalmente:dipendenti e collaboratori dell’Amministrazione del Senato;collaboratori occasionali e continuativi;professionisti esterni incaricati di prestazioni specifiche;fornitori e altri soggetti che hanno percepito compensi soggetti a ritenuta nel corso dell’anno.I dati di dettaglio riferiti al singolo percipiente (dati anagrafici, importi corrisposti e ritenute operate) viaggiano, come per qualsiasi altro sostituto d’imposta, attraverso la Certificazione Unica, già trasmessa entro il 16 marzo 2026 (30 aprile 2026 per le certificazioni di lavoro autonomo abituale e per le provvigioni). Gli elenchi oggetto del provvedimento riguardano invece i dati riepilogativi dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni relativi alle ritenute operate. Perché Esiste un Regime Speciale per gli Organi CostituzionaliIl regime applicato al Senato non è una novità isolata. Un meccanismo analogo è già in vigore da tempo per altri organi costituzionali, come la Camera dei Deputati, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale. Questi enti godono infatti di una particolare autonomia contabile e amministrativa, riconosciuta a livello normativo dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973, che li individua espressamente tra i soggetti che operano le ritenute e provvedono direttamente ai relativi versamenti.In pratica, invece di seguire pedissequamente le stesse procedure previste per un’azienda privata o una pubblica amministrazione ordinaria, questi organi assolvono gli adempimenti che spettano loro in qualità di sostituti d’imposta attraverso canali dedicati, definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del 10 settembre 2026 si inserisce quindi in una prassi consolidata, aggiornando le regole tecniche per il periodo d’imposta 2025. Cosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025La domanda più frequente riguarda naturalmente le conseguenze pratiche per chi, nel 2025, ha ricevuto compensi dal Senato soggetti a ritenuta d’acconto. La risposta è rassicurante: non è richiesta alcuna azione da parte del percipiente.Il meccanismo funziona come per qualsiasi altro sostituto d’imposta ordinario. I compensi e le ritenute del singolo percipiente sono già stati certificati con la Certificazione Unica trasmessa nella primavera 2026: sono questi i dati che alimentano la dichiarazione precompilata, così come avviene per i redditi certificati da un datore di lavoro privato o da un altro ente pubblico. Gli elenchi inviati entro il 31 ottobre 2026 completano invece il quadro dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni dell’Amministrazione. Chi ha lavorato o collaborato con il Senato nel 2025 trova quindi questi importi e le relative ritenute già inseriti nella propria posizione fiscale, pronti per essere verificati in fase di dichiarazione dei redditi.È comunque sempre opportuno controllare con attenzione i dati precompilati, verificando che importi e ritenute corrispondano a quanto effettivamente percepito, prima di procedere con l’invio della dichiarazione. Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025Cosa stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026?Disciplina modalità e termini con cui l’Amministrazione del Senato trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2026, gli elenchi dei percipienti di somme soggette a ritenuta d’acconto corrisposte nel 2025, in luogo dell’ordinaria presentazione del modello 770.Perché il Senato non presenta il modello 770 come le altre aziende?Perché l’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998 consente ai soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 – tra cui l’Amministrazione del Senato – di comunicare i dati al Fisco tramite appositi elenchi, con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.Chi sono i percipienti interessati dal provvedimento?Dipendenti, collaboratori, professionisti esterni e fornitori dell’Amministrazione del Senato che nel 2025 hanno ricevuto compensi soggetti a ritenuta d’acconto.Devo fare qualcosa se ho percepito somme dal Senato nel 2025?No, nessuna azione è richiesta. I compensi e le ritenute sono già certificati dalla Certificazione Unica e confluiscono nella dichiarazione precompilata, come avviene con qualsiasi altro sostituto d’imposta.Esistono altri organi costituzionali con lo stesso regime?Sì, un meccanismo simile è già previsto per Camera dei Deputati, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, in virtù della loro analoga autonomia amministrativa.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 11:00:002026-09-11 15:37:20Ritenuta d’Acconto Senato 2025: Nuovo Provvedimento AEFinanza & Servizi, Software Fatturazione ElettronicaFatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di EmissioneLa fatturazione elettronica tra imprese (B2B) nel 2026 è governata da regole precise su termini di emissione, tipo di fattura, esigibilità IVA e sanzioni. Sbagliare — anche involontariamente — può costare da 250 euro in su per ogni fattura omessa o tardiva. Questa guida spiega come funziona la fattura B2B via SDI, quando usare la fattura differita, come gestire l’esigibilità IVA e come ravvedersi in caso di errore.Indice dei contenutiB2B, B2C e PA: le differenze nella fattura elettronicaTermini di emissione della fattura B2B: il principio dei 12 giorniFattura immediata vs fattura differita (TD24)Esigibilità IVA nella fattura B2B: tre modalitàReverse charge nei rapporti B2B: quando si applicaSanzioni per omessa o tardiva fattura B2BRavvedimento operoso: come regolarizzare la fattura omessa o tardivaGestione pratica dei contratti B2B: acconti e fatturazione anticipataSoftware per la fatturazione B2B: cosa deve saper fareFAQConclusione: conosci le regole, evita le sanzioniB2B, B2C e PA: le differenze nella fattura elettronica La fattura elettronica ha caratteristiche diverse a seconda del destinatario:TipoDestinatarioCodice destinatarioCaratteristiche principaliB2BImprese e professionisti con P.IVA7 caratteri alfanumerici (codice SDI) o PECObbligo SDI, termini 12gg/15 meseB2CPrivati consumatori (senza P.IVA)0000000Copia analogica al cliente, no SDIPAPubblica Amministrazione6 caratteri da IPAObbligo dal 2014, split paymentQuesta guida si concentra sul segmento B2B: le transazioni tra soggetti con partita IVA (cessioni di beni o prestazioni di servizi tra imprese e/o professionisti).Termini di emissione della fattura B2B: il principio dei 12 giorni Il riferimento normativo è l’art. 21, comma 4, DPR 633/1972. La fattura deve essere emessa:Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (per la fattura immediata)Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (per la fattura differita, in specifici casi)Il “momento di effettuazione” varia in base alla natura dell’operazione:Cessioni di beni mobili: al momento della consegna o spedizioneCessioni di beni immobili: alla data dell’attoPrestazioni di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo. Se il pagamento è successivo alla prestazione, al momento del pagamento. Se parziale, per la parte pagata.Esempio pratico: se presti un servizio di consulenza il 10 settembre 2026 e il cliente paga il 25 settembre, il momento di effettuazione è il 25 settembre. Hai tempo fino al 7 ottobre 2026 (12 giorni dopo) per emettere la fattura. Se invece il pagamento avviene entro il giorno della prestazione, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dal 10 settembre.Fattura immediata vs fattura differita (TD24)Fattura immediataLa forma più comune: la fattura documenta una singola operazione e viene emessa entro 12 giorni dall’effettuazione. Nel tracciato XML, il tipo documento è TD01.Fattura differita (TD24)La fattura differita (tipo documento TD24) permette di fatturare in modo cumulativo le cessioni di beni effettuate nello stesso mese verso lo stesso cliente, a condizione che ogni consegna sia documentata da un DDT (Documento di Trasporto) o documento equivalente. La fattura riepilogativa deve essere emessa entro il 15 del mese successivo.Quando si usa TD24: tipicamente nei rapporti con forniture ricorrenti di beni (commercio all’ingrosso, forniture industriali). Non si applica alle prestazioni di servizi (che non hanno DDT).Attenzione: per le prestazioni di servizi, la fattura differita è ammessa solo in casi specifici (es. servizi continuativi in base a contratto). In genere, per i servizi si usa la fattura immediata entro 12 giorni.Esigibilità IVA nella fattura B2B: tre modalità L’esigibilità IVA determina il momento in cui l’IVA diventa “esigibile” per il fisco, cioè quando il cedente/prestatore è obbligato a versarla all’Erario. È distinta dal termine di emissione della fattura.1. Esigibilità immediata (regime ordinario)L’IVA diventa esigibile al momento di effettuazione dell’operazione (coincide con il momento di emissione della fattura per le fatture immediate). Il cedente deve versare l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre in cui l’operazione è stata effettuata.2. Esigibilità differita (art. 6, comma 5, DPR 633/1972)Per alcune categorie specifiche di operazioni (principalmente cessioni di beni e prestazioni a soggetti pubblici o a grandi aziende che applicano il split payment), l’esigibilità può essere differita al momento del pagamento. In fattura si indica “esigibilità IVA differita” o il codice specifico.3. IVA per cassa (regime opzionale — art. 32-bis, DL 83/2012)L’IVA per cassa (o regime IVA di cassa) permette ai soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro di versare l’IVA solo al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente (non all’emissione della fattura). È un’opzione particolarmente utile per chi ha tempi di pagamento lunghi. La detrazione dell’IVA sugli acquisti avviene invece al momento del pagamento al fornitore. Per attivare questo regime, è necessaria una comunicazione in dichiarazione IVA annuale.Distinzione importante: esigibilità differita (per legge, in specifici casi) e IVA per cassa (per opzione) sono due istituti diversi. Il primo è automatico quando ricorrono le condizioni di legge; il secondo è un’opzione esercitata dal contribuente.Reverse charge nei rapporti B2B: quando si applicaIl reverse charge (inversione contabile) sposta l’obbligo di versamento dell’IVA dal cedente al cessionario. È obbligatorio in specifici settori (art. 17 DPR 633/72):Subappalti edili (N6.3)Cessioni di fabbricati eseguita da costruttori (N6.4)Cessioni di telefoni cellulari, PC, console (N6.5, N6.6)Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti (N6.7)Settore energetico (N6.8)Altri casi specifici (N6.9)Quando si applica il reverse charge, il fornitore emette fattura senza IVA indicando il codice natura N6.x e la dicitura “inversione contabile”. Il destinatario integra la fattura e versa l’IVA direttamente all’Erario nella propria liquidazione periodica. Per i codici natura N6 completi, consulta il nostro articolo: Codici natura IVA fattura elettronica 2026 (ID 34178).Sanzioni per omessa o tardiva fattura B2B L’art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 stabilisce le sanzioni per chi non emette (o emette in ritardo) le fatture obbligatorie:Sanzione minima: 250 euro per ogni violazione (fattura omessa o tardiva con IVA regolarmente versata)Sanzione massima: 90% dell’IVA non documentata (quando l’omissione comporta anche un’evasione d’imposta)Nota sulla riforma D.Lgs. 87/2024: il D.Lgs. 87/2024 (Riforma sanzioni tributarie) ha modificato alcune disposizioni in materia sanzionatoria. In particolare, per le violazioni meramente formali (senza effetti sull’imposta dovuta), il regime è stato parzialmente attenuato. Tuttavia, la sanzione minima di 250 euro per fattura omessa resta confermata anche nel 2026.Ravvedimento operoso: come regolarizzare la fattura omessa o tardivaSe ti accorgi di non aver emesso (o aver emesso in ritardo) una fattura B2B, puoi regolarizzarti con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), pagando una sanzione ridotta:Quando regolarizziRiduzione sanzioneSanzione effettiva (su 250 euro)Entro 30 giorni dalla violazione1/1025 euroEntro 90 giorni1/9circa 27,78 euroEntro 1 anno1/831,25 euroEntro 2 anni1/7circa 35,71 euroOltre 2 anni1/6circa 41,67 euroLa sanzione ridotta si versa tramite Modello F24. I codici tributo variano in base alla tipologia di violazione (consulta il tuo commercialista o il CAF per i codici aggiornati 2026). È necessario emettere la fattura omessa contestualmente al versamento del ravvedimento.Gestione pratica dei contratti B2B: acconti e fatturazione anticipataAlcuni aspetti pratici frequenti nei rapporti B2B:Acconto su contratto B2BQuando si riceve un acconto prima dell’esecuzione della prestazione o della consegna del bene, nasce immediatamente l’obbligo di fatturazione per l’importo dell’acconto ricevuto (entro 12 giorni dalla ricezione). L’acconto fatturato anticipa l’IVA, che diventa esigibile nel periodo in cui l’acconto è stato incassato.AutofatturaIn alcuni casi specifici (es. acquisti da soggetti esteri senza partita IVA italiana, alcune operazioni in reverse charge), il cessionario/committente italiano deve emettere un’autofattura (tipo documento TD20 o altri, a seconda del caso) invece di aspettare la fattura del fornitore.Software per la fatturazione B2B: cosa deve saper fareUn buon software di fatturazione elettronica per il B2B deve gestire correttamente:Tipi documento TD01 (immediata), TD24 (differita), TD04 (nota credito), TD05 (nota debito)Codici destinatario a 7 caratteri (inserimento diretto o ricerca dal Registro SDI)Codici natura N6.x per il reverse chargeScelta del regime di esigibilità IVA (immediata/differita/cassa)Gestione degli acconti e saldoMonitoraggio delle scadenze di emissione (alert entro 12 giorni)Per chi vuole un software che gestisca nativamente tutti questi scenari B2B standard senza configurazioni manuali complesse, fatturazioneitalia.it include tutti i casi standard già nel piano Start, con prezzo bloccato 3 anni.FAQDevo fare fattura immediata anche se non ho ancora ricevuto il pagamento?Per le cessioni di beni: sì, la fattura va emessa entro 12 giorni dalla consegna/spedizione, indipendentemente dal pagamento. Per le prestazioni di servizi: il momento di effettuazione coincide con il pagamento, quindi tecnicamente la fattura va emessa entro 12 giorni dall’incasso. Tuttavia, in molti rapporti B2B è prassi comune emettere la fattura prima del pagamento (su accordo tra le parti). Verifica la tua situazione con un consulente.Posso emettere una fattura differita per le prestazioni di servizi?La fattura differita TD24 è prevista principalmente per le cessioni di beni documentate da DDT. Per le prestazioni di servizi, la fattura differita è ammessa in casi molto specifici (contratti continuativi). In generale, per le prestazioni di servizi si usa la fattura immediata entro 12 giorni.Il regime IVA per cassa vale anche per il forfettario?No. Il forfettario non applica IVA (N2.2), quindi il regime IVA per cassa non è applicabile. Il tema della liquidazione IVA è rilevante solo per chi è in regime ordinario.Cosa succede se il cliente non mi paga e ho già versato l’IVA?In regime ordinario con esigibilità immediata, hai già versato l’IVA all’Erario al momento dell’emissione della fattura. Se il cliente non paga, puoi emettere una nota di variazione in diminuzione (TD04) dopo aver avviato una procedura concorsuale nei confronti del cliente (fallimento, concordato, ecc.) o, in alcuni casi, dopo tentativi di recupero del credito documentati. Il recupero dell’IVA già versata richiede una procedura specifica.Conclusione: conosci le regole, evita le sanzioniLa fatturazione elettronica B2B nel 2026 è regolata da norme precise e sanzioni concrete. Rispettare i termini di emissione (12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita TD24), scegliere il regime di esigibilità IVA corretto e sapere quando applicare il reverse charge sono competenze essenziali per ogni titolare di partita IVA.Per qualsiasi dubbio sulla tua situazione specifica, CAF Centro Fiscale offre consulenze fiscali personalizzate: prenota un appuntamento o chiama il 0432 1638640.Articoli correlati: Fatturazione Elettronica 2026: Guida Completa (hub ID 34160) | Fatturazione forfettario 2026: codice N2.2 (ID 34175)Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-17 10:00:002026-09-27 08:43:21Fatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di EmissionePagina 16 di 191«‹1415161718›» Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
NOTIZIEBonus Moda 2026: 100 milioni alle PMI a fondo perdutoArriva una nuova misura di sostegno per la filiera produttiva italiana: il bonus moda 2026 mette a disposizione 100 milioni di euro destinati alle piccole e medie imprese del comparto tessile, calzaturiero, pelletteria e accessori. Il decreto attuativo, datato 6 agosto 2026 e pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il 10 settembre scorso, definisce le regole della nuova agevolazione pensata per rilanciare gli investimenti produttivi di un settore strategico per l’economia italiana. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus moda 2026, chi può accedervi e quali sono le prossime tappe.Indice dei contenutiCos’è il bonus moda 2026A chi è rivolto il bonus moda 2026Come funziona il fondo perduto per le PMI modaSpese e investimenti ammissibiliQuando e come presentare domanda per il bonus moda 2026Domande frequenti sul bonus moda 2026Cos’è il bonus moda 2026Il bonus moda 2026 è una misura agevolativa promossa dal MIMIT per sostenere i programmi di sviluppo delle imprese della filiera moda. Si tratta di un pacchetto di aiuti composto da un contributo a fondo perduto, cioè una somma erogata dallo Stato che non deve essere restituita, a cui si può aggiungere, su richiesta dell’impresa, anche un finanziamento agevolato a tassi ridotti rispetto a quelli di mercato.La dotazione complessiva della misura è di 100 milioni di euro, una cifra significativa se si considera che il settore moda italiano, dal tessile alla pelletteria fino alle calzature, rappresenta da sempre uno dei comparti più rilevanti del Made in Italy. Secondo quanto riportato da Fisco e Tasse, l’obiettivo del bando moda fondo perduto è quello di favorire investimenti produttivi capaci di rafforzare la competitività delle imprese, anche attraverso processi di innovazione e riorganizzazione aziendale.Non è la prima misura settoriale pensata per sostenere comparti produttivi specifici del nostro Paese: pensiamo, ad esempio, al Bonus Librerie Under 35, rivolto ai giovani imprenditori del settore editoriale. Il bonus moda 2026 segue la stessa logica: individuare un comparto in difficoltà o bisognoso di ammodernamento e destinargli risorse mirate. A chi è rivolto il bonus moda 2026Il bonus moda 2026 si rivolge alle piccole e medie imprese (PMI) che operano nella filiera della moda, individuate attraverso specifici codici ATECO che comprendono le attività di produzione tessile, calzaturiera, di pelletteria, accessori moda e settori collegati. Il decreto attuativo definisce con precisione i codici ammessi, in modo da concentrare le risorse sulle imprese effettivamente operanti in questi comparti produttivi.Una parte importante delle risorse è riservata a specifiche categorie di beneficiari. In particolare:il 25% della dotazione (25 milioni di euro) è riservato alle micro e piccole imprese, per favorire l’accesso anche alle realtà produttive di dimensioni più contenute;il 40% della dotazione (40 milioni di euro) è destinato agli investimenti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna).Questa doppia riserva mira a garantire che il bonus moda 2026 non finisca solo nelle mani delle imprese più strutturate o localizzate nelle regioni con maggiore tradizione manifatturiera, ma raggiunga anche le piccole realtà artigiane e i territori del Sud Italia. Come funziona il fondo perduto per le PMI modaIl meccanismo del fondo perduto PMI moda prevede che le imprese possano presentare programmi di sviluppo di dimensione compresa tra 1 milione e 20 milioni di euro. È prevista anche la possibilità di presentare progetti congiunti, realizzati da un gruppo di 3-6 imprese che collaborano allo stesso investimento: in questo caso, il progetto di ciascuna impresa partecipante deve avere un valore minimo di 200.000 euro.Per quanto riguarda l’intensità dell’aiuto, la somma tra il contributo a fondo perduto e l’eventuale finanziamento agevolato non può superare il 75% delle spese complessivamente ammissibili. Le percentuali esatte di aiuto variranno comunque in base alla tipologia di progetto, alla localizzazione dell’investimento e alle regole europee sugli aiuti di Stato, che impongono limiti diversi a seconda della dimensione d’impresa e dell’area geografica.Va sottolineato che il finanziamento agevolato non è obbligatorio: le imprese possono scegliere di richiedere solamente il contributo a fondo perduto, oppure di abbinarlo alla componente finanziaria per coprire una quota più ampia dell’investimento complessivo. Spese e investimenti ammissibiliIl decreto attuativo individua diverse tipologie di spese e investimenti che possono beneficiare del bonus moda 2026. Tra le voci principali rientrano gli interventi sulla struttura produttiva dell’impresa, oltre a progetti dedicati all’innovazione dei processi e alla formazione del personale. In sintesi, sono considerati ammissibili:la creazione di una nuova unità produttiva o l’ampliamento della capacità produttiva esistente;la ristrutturazione di unità produttive già operative;progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione aziendale, ammissibili fino al 40% del valore totale dell’investimento;attività di formazione del personale, ammissibili fino al 20% del valore totale del progetto.Tra le finalità indicate rientrano quindi anche percorsi di digitalizzazione e ammodernamento organizzativo, in linea con le esigenze di trasformazione digitale che negli ultimi anni hanno interessato numerosi comparti produttivi italiani. Non è un caso che, parallelamente a misure come il bonus moda 2026, il legislatore stia intervenendo anche su altri fronti della digitalizzazione delle imprese, ad esempio con la Fattura Elettronica Semplificata 2026, pensata per ridurre gli adempimenti amministrativi delle PMI.Le imprese della filiera moda che investono in innovazione dovranno comunque tenere sotto controllo anche gli altri crediti d’imposta di cui eventualmente beneficiano, valutando la compatibilità con misure analoghe, come già avviene ad esempio per i crediti bonus edilizi per i professionisti, che seguono regole di cumulo specifiche. Quando e come presentare domanda per il bonus moda 2026Al momento il decreto attuativo pubblicato dal MIMIT definisce la cornice generale della misura, ma non fissa ancora una data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande. Le modalità operative, i termini e la modulistica per l’accesso agli incentivi settore tessile 2026 saranno stabiliti da un successivo provvedimento ministeriale attuativo, che dovrà chiarire anche l’ente incaricato della gestione operativa delle istruttorie.Le imprese interessate al bonus moda 2026 dovranno quindi monitorare con attenzione i canali ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle prossime settimane, in attesa che vengano resi noti i dettagli su termini di presentazione, documentazione richiesta e criteri di valutazione dei progetti. Nel frattempo, può essere utile iniziare a valutare la fattibilità dei propri programmi di investimento, in modo da farsi trovare pronti non appena lo sportello sarà operativo. Domande frequenti sul bonus moda 2026Quanto vale il bonus moda 2026?La dotazione complessiva della misura è di 100 milioni di euro, destinati a programmi di sviluppo delle PMI della filiera moda con investimenti compresi tra 1 e 20 milioni di euro.Chi può richiedere il bonus moda 2026?Possono accedervi le piccole e medie imprese operanti nei settori tessile, calzaturiero, pelletteria e accessori, individuate tramite specifici codici ATECO indicati nel decreto attuativo.Il bonus moda 2026 è un contributo a fondo perduto o un finanziamento?È entrambe le cose: le imprese possono ottenere un contributo a fondo perduto e, se lo richiedono, anche un finanziamento agevolato. La somma dei due aiuti non può superare il 75% delle spese ammissibili.Quando si potranno presentare le domande per il bonus moda 2026?Non è ancora stata fissata una data. Il decreto attuativo del 6 agosto 2026 definisce le regole generali, mentre le modalità operative saranno stabilite da un successivo provvedimento ministeriale.Sono previste riserve territoriali per il bonus moda 2026?Sì, il 40% delle risorse è riservato agli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e il 25% alle micro e piccole imprese, per garantire un accesso più equilibrato alla misura.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 19:00:002026-09-12 19:35:58Bonus Moda 2026: 100 milioni alle PMI a fondo perduto
NOTIZIEDebiti INPS: dal 16 settembre 2026 salgono interessi e sanzioni civiliDal 16 settembre 2026 chi ha debiti INPS o una rateazione contributi INPS in corso deve fare i conti con tassi più alti. L’Istituto ha aggiornato le misure di interessi di mora INPS e delle sanzioni civili INPS applicate ai contributi previdenziali non versati o versati in ritardo, adeguandole alla variazione del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea decisa a inizio settembre. La novità riguarda lavoratori autonomi, aziende con dipendenti e, più in generale, chiunque abbia posizioni contributive scoperte verso l’INPS, comprese le rateazioni già attive.Non si tratta di una novità legislativa vera e propria, ma di un adeguamento tecnico periodico: l’INPS ricalcola questi tassi ogni volta che cambia il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (il cosiddetto ex TUR), a cui i tassi contributivi sono agganciati. È però un adeguamento che incide concretamente sulle tasche di chi ha debiti INPS aperti, motivo per cui vale la pena capire cosa cambia e cosa conviene fare.Indice dei contenutiCosa cambia dal 16 settembre 2026 per i debiti INPSCome funzionano sanzioni civili e interessi di mora INPSI nuovi tassi INPS in vigore dal 16 settembre 2026Cosa succede alle rateazioni INPS già in corsoCosa fare se hai un debito INPS o una rateazione in corsoDomande frequenti sui debiti INPS e le nuove sanzioniCosa cambia dal 16 settembre 2026 per i debiti INPSLa Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, ha innalzato di 25 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo dal 2,40% al 2,65% a decorrere dal 16 settembre 2026. Poiché diversi istituti previdenziali, tra cui l’INPS, agganciano a questo parametro il calcolo degli interessi di mora INPS e delle sanzioni per omesso o ritardato versamento dei contributi, l’aumento si riflette automaticamente sulle somme dovute da chi ha debiti INPS.In pratica, dal 16 settembre 2026 pagare in ritardo i contributi previdenziali, o mantenere aperta una rateazione contributi INPS, costa qualcosa in più rispetto a prima. L’incremento riguarda sia i lavoratori dipendenti (tramite i contributi versati dal datore di lavoro), sia gli artigiani, i commercianti e i professionisti iscritti alla Gestione Separata, sia le aziende con posizioni debitorie verso l’Istituto. Come funzionano sanzioni civili e interessi di mora INPSPer capire l’impatto della novità serve fare un passo indietro su come funziona oggi il sistema sanzionatorio INPS. Quando un contributo non viene versato entro la scadenza, l’Istituto applica due tipi di somme aggiuntive, spesso confuse tra loro ma con natura diversa.Sanzioni civili: hanno una funzione risarcitoria e sanzionatoria insieme, e si calcolano in percentuale annua sul contributo non versato, dal giorno in cui scade il termine di pagamento fino al saldo. Sono generalmente più alte in caso di omissione (mancato versamento nonostante una regolare denuncia contributiva) rispetto ai casi di evasione o di semplice ritardo.Interessi di mora e di differimento: si applicano principalmente quando viene concessa una rateazione contributi INPS o un differimento del pagamento. In questo caso il tasso serve a compensare l’Istituto per la dilazione concessa, ed è collegato al tasso di riferimento della BCE.Esiste poi un meccanismo di favore per chi si mette in regola spontaneamente: il cosiddetto ravvedimento, che consente di versare i contributi arretrati con una sanzione ridotta se il pagamento avviene entro un certo numero di giorni dalla scadenza originaria. Anche il tasso ridotto applicato in questi casi viene periodicamente aggiornato dall’INPS insieme agli altri parametri. I nuovi tassi INPS in vigore dal 16 settembre 2026Con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, dedicata alla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi, l’INPS ha recepito l’aumento del tasso BCE e ha aggiornato i parametri applicati ai debiti contributivi. I nuovi valori, in vigore dal 16 settembre 2026, sono i seguenti:Tasso di differimento e dilazione (per rateazioni e proroghe dei versamenti contributivi): pari al 4,65% su base annua, cioè il nuovo tasso BCE del 2,65% maggiorato di 2 punti.Sanzione civile per omissione contributiva (mancato versamento nonostante denuncia regolare): pari all’8,15% su base annua, cioè il tasso BCE maggiorato di 5,5 punti, entro il tetto massimo del 40% dei contributi non versati previsto dall’articolo 116, comma 8, della legge 388/2000.Tasso ridotto per il ravvedimento entro 120 giorni dalla scadenza: pari al 2,65%, esattamente il nuovo tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali, a condizione che il versamento avvenga spontaneamente e in unica soluzione prima di contestazioni o accertamenti.È importante non confondere questi tassi con il tasso di interesse legale, che nel 2026 è stato fissato all’1,60% annuo dal 1° gennaio (in calo rispetto al 2,00% del 2025, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2025). Il tasso legale ha infatti un ambito di applicazione diverso — riguarda ad esempio i rapporti civilistici tra privati e alcuni calcoli fiscali — mentre i tassi contributivi INPS su sanzioni civili e differimento seguono una logica propria, agganciata al tasso BCE e aggiornata ogni volta che quest’ultimo cambia. Cosa succede alle rateazioni INPS già in corsoUna delle domande più frequenti riguarda chi ha già ottenuto una rateazione contributi INPS prima del 16 settembre 2026: il nuovo tasso si applica anche alle rate ancora da versare, oppure resta valido quello in vigore al momento della concessione del piano?L’aggiornamento riguarda la contribuzione relativa al mese di agosto 2026 (con versamento in scadenza il 16 settembre) e i periodi successivi, oltre alle dilazioni concesse a partire da quella data. I piani di ammortamento già emessi, invece, restano di regola calcolati con il tasso in vigore al momento del rilascio del piano e non vengono rideterminati in modo retroattivo. Resta comunque un aspetto tecnico che può variare a seconda del tipo di dilazione (ordinaria, per aziende in difficoltà, per crisi di liquidità), per cui una verifica puntuale caso per caso rimane sempre opportuna.Per chi ha un piano di rateazione contributi INPS attivo, quindi, la raccomandazione principale resta quella di controllare con attenzione gli importi indicati nei bollettini o negli F24 relativi alle rate più recenti, per capire se e come il nuovo tasso si sia riflesso sul calcolo. Cosa fare se hai un debito INPS o una rateazione in corsoDi fronte a un aumento dei tassi su sanzioni e interessi, la prima cosa da fare è avere un quadro aggiornato della propria posizione contributiva. Un debito INPS che resta fermo nel tempo tende infatti a crescere più rapidamente quando le sanzioni civili e gli interessi di mora salgono, per cui più tempo passa più l’importo complessivo può aumentare.Alcuni punti da tenere presenti per chi si trova in questa situazione:Verificare l’importo esatto del debito, comprensivo di sanzioni e interessi aggiornati, prima di decidere come procedere.Valutare se conviene saldare in un’unica soluzione oppure richiedere una rateazione, tenendo conto che anche le rateazioni scontano un tasso di interesse.Nel caso di un semplice ritardo occasionale, verificare se sono ancora aperti i termini per il ravvedimento con sanzione ridotta.Per le aziende con più posizioni contributive aperte, monitorare con attenzione le scadenze delle singole rate per evitare la decadenza dal beneficio della rateazione, che comporterebbe l’iscrizione a ruolo dell’intero debito residuo.In generale, chi ha debiti INPS arretrati fa bene a non rimandare la verifica della propria posizione: più i tassi su sanzioni e interessi salgono, più diventa importante affrontare per tempo la questione, evitando che il debito si trascini e si ingrossi ulteriormente. Domande frequenti sui debiti INPS e le nuove sanzioniPerché cambiano i tassi su sanzioni e interessi INPS?Perché questi tassi sono agganciati al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali. Quando la BCE modifica questo parametro, l’INPS aggiorna di conseguenza le misure di sanzioni civili, interessi di mora e tassi di differimento applicati ai debiti contributivi.Da quando si applicano i nuovi tassi INPS?I nuovi parametri decorrono dal 16 settembre 2026, data di efficacia dell’aumento del tasso BCE deciso il 10 settembre 2026 e recepito dall’INPS con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026. Sul piano operativo l’aggiornamento riguarda la contribuzione relativa al mese di agosto 2026 e i periodi successivi.Le rateazioni INPS già attive vengono ricalcolate con il nuovo tasso?Il nuovo tasso di differimento del 4,65% si applica alla contribuzione dal mese di agosto 2026 in poi e ai piani di dilazione concessi dal 16 settembre 2026, mentre i piani di ammortamento già emessi restano di regola calcolati con il tasso in vigore al momento della concessione. Resta comunque utile verificare l’importo delle singole rate nel Cassetto previdenziale per capire l’effetto concreto sul proprio piano.Qual è la differenza tra sanzioni civili e interessi di mora INPS?Le sanzioni civili si applicano sul contributo non versato entro la scadenza e hanno anche una funzione sanzionatoria, con percentuali diverse a seconda che si tratti di omissione o di evasione contributiva. Gli interessi di mora e di differimento, invece, si applicano soprattutto in caso di rateazione o dilazione del pagamento, come compenso per la dilazione concessa.Il tasso di interesse legale 2026 è lo stesso usato per i debiti INPS?No. Il tasso di interesse legale, fissato per il 2026 all’1,60% annuo dal 1° gennaio, riguarda altri ambiti (come i rapporti civilistici tra privati). I tassi applicati da INPS su sanzioni civili, interessi di mora e differimento contributivo seguono invece un meccanismo distinto, collegato al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea e aggiornato in occasione delle variazioni di quest’ultimo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-17 18:00:002026-09-12 23:43:03Debiti INPS: dal 16 settembre 2026 salgono interessi e sanzioni civili
NOTIZIERitenuta d’Acconto Camera dei Deputati 2025: Nuovo Provvedimento Agenzia EntrateL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026 (prot. n. 249031/2026) che disciplina le modalita di trasmissione degli elenchi dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Camera dei Deputati. Si tratta di un provvedimento tecnico, che riguarda gli adempimenti della Camera in qualita di sostituto d’imposta, ma che merita attenzione perche introduce una procedura semplificata in sostituzione della dichiarazione ordinaria dei sostituti d’imposta.Il provvedimento si inserisce in un filone di atti analoghi gia adottati per altri organi costituzionali, come il Senato della Repubblica, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale, che godono di una disciplina fiscale in parte differenziata rispetto ai normali sostituti d’imposta privati o alle amministrazioni pubbliche ordinarie. Vediamo nel dettaglio cosa prevede questo nuovo atto e, soprattutto, cosa NON cambia per chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025.Indice dei contenutiCamera dei Deputati sostituto d’imposta 2025: cosa significaLa Certificazione Unica 2026 resta invariataLa vera novita: l’elenco che sostituisce il modello 770Perche la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniUn adempimento comune agli organi costituzionaliCamera dei Deputati sostituto d’imposta 2025: cosa significaQuando parliamo di ritenuta acconto Camera dei Deputati 2025, ci riferiamo a un meccanismo fiscale molto comune: ogni volta che un ente eroga compensi, indennita o altri redditi soggetti a tassazione, ha l’obbligo di trattenere una parte dell’importo lordo e versarla direttamente allo Stato per conto del percettore. Questo ente si chiama, tecnicamente, sostituto d’imposta.La Camera dei Deputati, come qualsiasi altro sostituto d’imposta, eroga nel corso dell’anno indennita parlamentari, compensi per collaborazioni, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o autonomo e altre somme soggette a ritenuta. La trattenuta viene operata secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del DPR 600/1973, la norma che disciplina specificamente la ritenuta d’acconto applicata dalle Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.Fin qui, nulla di diverso rispetto a qualsiasi altro datore di lavoro o committente. La particolarita riguarda invece le modalita con cui questi enti comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai percipienti e alle ritenute operate, ed e proprio su questo aspetto che interviene il nuovo provvedimento. La Certificazione Unica 2026 resta invariataIl primo punto da chiarire, per evitare fraintendimenti, riguarda la Certificazione Unica (CU). Il provvedimento del 10 settembre 2026 non tocca in alcun modo gli obblighi di certificazione dei redditi nei confronti dei singoli percipienti. La CU resta dovuta secondo le regole ordinarie, con le stesse scadenze valide per tutti gli altri sostituti d’imposta.In pratica, chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 riceve comunque la propria Certificazione Unica, nei termini consueti:16 marzo 2026 per la generalita dei redditi (lavoro dipendente e assimilati)30 aprile 2026 per i redditi di lavoro autonomo abituale e le provvigioniQuesto aspetto e fondamentale perche e proprio la Certificazione Unica, e solo la CU, ad alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata predisposta ogni anno dall’Agenzia delle Entrate. Il nuovo provvedimento, quindi, non ha alcun impatto sui dati che confluiscono nel 730 precompilato o nel modello Redditi precompilato dei singoli contribuenti. La vera novita: l’elenco che sostituisce il modello 770La novita introdotta dal provvedimento riguarda invece un adempimento diverso, quello che i sostituti d’imposta svolgono nei confronti dell’Agenzia delle Entrate: il modello 770. Si tratta della dichiarazione annuale con cui ogni sostituto d’imposta riepiloga, in forma aggregata e analitica, tutte le ritenute operate nel corso dell’anno precedente.Per la Camera dei Deputati, questa dichiarazione non viene presentata nella forma ordinaria del modello 770. Al suo posto, l’Amministrazione della Camera trasmette un apposito elenco dei percipienti, predisposto secondo le stesse specifiche tecniche gia previste per il modello 770/2026, comprensivo dei relativi prospetti (ST, SV, SX e SY).La base normativa di questa procedura semplificata e l’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, disposizione che consente ad alcuni organi costituzionali di adottare modalita di comunicazione alternative rispetto alla presentazione ordinaria della dichiarazione dei sostituti d’imposta, in ragione della loro particolare natura istituzionale. Il termine per la trasmissioneIl provvedimento fissa il termine per la trasmissione telematica dell’elenco dei percipienti al 31 ottobre 2026, coincidente con la scadenza ordinaria prevista per la presentazione del modello 770/2026 da parte della generalita dei sostituti d’imposta.Perche la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniPuo sembrare una distinzione puramente tecnica, ma capire la differenza tra Certificazione Unica e modello 770 aiuta a comprendere meglio il funzionamento del sistema fiscale italiano. La CU e il documento che riguarda direttamente il singolo lavoratore o percettore di reddito: gli serve per controllare i propri dati fiscali e, se necessario, per la compilazione della dichiarazione dei redditi.Il modello 770 (o, in questo caso, l’elenco sostitutivo) e invece uno strumento di controllo e riepilogo che il sostituto d’imposta trasmette all’Amministrazione finanziaria, utile principalmente per le attivita di verifica incrociata dei dati fiscali su larga scala. Non ha impatto diretto sulla posizione individuale del contribuente, che continua a fare riferimento esclusivamente alla propria Certificazione Unica.Per questo motivo, chi ha percepito compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 non deve modificare in alcun modo il proprio comportamento fiscale: continuera a ricevere la CU nei tempi ordinari e a utilizzarla, se necessario, per la dichiarazione dei redditi, esattamente come accade per qualsiasi altro rapporto di lavoro o collaborazione soggetto a ritenuta d’acconto. Un adempimento comune agli organi costituzionaliVa sottolineato che questa modalita semplificata di comunicazione non e una eccezione riservata solo alla Camera dei Deputati. Provvedimenti analoghi sono stati adottati in pari data, il 10 settembre 2026, anche per altri organi costituzionali, come il Senato della Repubblica, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale, che condividono la stessa natura istituzionale e, di conseguenza, la stessa possibilita di sostituire il modello 770 ordinario con un elenco dei percipienti trasmesso con le medesime specifiche tecniche.Questa uniformita di trattamento conferma che si tratta di una prassi consolidata per gli organi costituzionali, funzionale a semplificare gli adempimenti dichiarativi senza intaccare in alcun modo le garanzie informative nei confronti dei singoli percipienti, che restano tutelati dall’ordinaria emissione della Certificazione Unica. Domande FrequentiIl provvedimento modifica la Certificazione Unica?No. Il provvedimento del 10 settembre 2026 riguarda esclusivamente le modalita con cui la Camera dei Deputati trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei percipienti in sostituzione del modello 770. La Certificazione Unica resta invariata, con le scadenze ordinarie del 16 marzo e del 30 aprile 2026.Cosa cambia per la Camera dei Deputati come sostituto d’imposta?La Camera dei Deputati, per il periodo d’imposta 2025, non presenta il modello 770 nella forma ordinaria, ma trasmette un elenco dei percipienti predisposto secondo le stesse specifiche tecniche del modello 770/2026, comprensivo dei prospetti ST, SV, SX e SY, entro il 31 ottobre 2026.Qual e la base normativa del provvedimento?La procedura si fonda sull’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, che consente ad alcuni organi costituzionali di adottare modalita di comunicazione semplificata in luogo della presentazione ordinaria della dichiarazione dei sostituti d’imposta.Questo provvedimento alimenta la dichiarazione precompilata?No. La dichiarazione precompilata si basa esclusivamente sui dati della Certificazione Unica, che resta invariata. L’elenco dei percipienti che sostituisce il modello 770 non ha alcun impatto sui dati precompilati dei singoli contribuenti.Chi ha ricevuto compensi dalla Camera dei Deputati nel 2025 deve fare qualcosa di diverso?No. Il percipiente continua a ricevere la Certificazione Unica nei termini ordinari e la utilizza normalmente per la propria dichiarazione dei redditi. Il provvedimento riguarda solo gli adempimenti interni tra la Camera dei Deputati e l’Agenzia delle Entrate.In sintesi, il provvedimento del 10 settembre 2026 rappresenta un aggiustamento tecnico e organizzativo che riguarda la Camera dei Deputati nella sua veste di sostituto d’imposta, senza alcuna ricaduta pratica sui percettori di redditi soggetti a ritenuta d’acconto, che continueranno a ricevere la propria Certificazione Unica secondo le scadenze gia note.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 17:00:002026-09-11 16:50:27Ritenuta d’Acconto Camera dei Deputati 2025: Nuovo Provvedimento Agenzia Entrate
Conti Correnti e Banche Online, Finanza & ServiziBonifico Istantaneo Partita IVA 2026: Guida Completa a VoP, Commissioni e 3 Conti BusinessParlare di bonifico istantaneo partita IVA 2026 oggi significa parlare di una cosa molto concreta: pagare un fornitore alle 23 di sabato e vedere il denaro arrivare sul suo conto in dieci secondi. Fino a pochi anni fa era un servizio accessorio, spesso costoso e offerto solo da alcune banche. Dal 2025, grazie al Regolamento (UE) 2024/886, è diventato un diritto: tutte le banche dell’area euro che offrono bonifici ordinari in euro devono offrire anche quelli istantanei, allo stesso prezzo (per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica l’obbligo scatta il 9 aprile 2027, ma molti si sono già allineati).Insieme alla velocità è arrivata anche una tutela nuova: la Verifica del Beneficiario, in inglese Verification of Payee (abbreviata in VoP). In pratica, prima di confermare il pagamento, il sistema controlla che il nome del beneficiario che hai scritto corrisponda davvero all’intestatario di quell’IBAN. Un dettaglio che, per un professionista o una ditta individuale, può fare la differenza tra un pagamento andato a buon fine e alcune migliaia di euro finite nel conto sbagliato.In questa guida vediamo in modo semplice come funziona il bonifico istantaneo partita IVA 2026, quali sono le regole su commissioni e limiti di importo, quali conti business lo supportano insieme al VoP e, soprattutto, come difendersi dalle truffe che stanno già imitando gli avvisi di verifica.Indice dei contenutiBonifico istantaneo partita IVA 2026: cos’e e come funzionaRegolamento UE 2024/886: cosa cambia dal 2025 per chi ha partita IVACos’e la Verifica del Beneficiario (VoP) e perche conta per la tua partita IVACommissioni del bonifico istantaneo partita IVA 2026: stesso prezzo dell’ordinarioLimiti di importo del bonifico istantaneo per i conti businessQuali conti business supportano bonifico istantaneo e VoP nel 2026Come proteggersi da frodi e falsi alert VoPDomande frequenti sul bonifico istantaneo per partita IVABonifico istantaneo partita IVA 2026: cos’è e come funzionaIl bonifico istantaneo è un trasferimento di denaro in euro che arriva sul conto del beneficiario in pochi secondi, 24 ore su 24, sette giorni su sette, festivi compresi. La normativa europea fissa un tetto massimo di dieci secondi per l’accredito: è il tempo che passa tra il momento in cui confermi l’ordine e quello in cui il destinatario vede i soldi disponibili sul proprio conto.La differenza rispetto al bonifico ordinario (tecnicamente si chiama SEPA Credit Transfer) sta tutta nei tempi. Il bonifico ordinario viaggia in giornate lavorative: se lo disponi il venerdì pomeriggio, il denaro arriva al beneficiario lunedì o martedì. Il bonifico istantaneo, invece, ignora orari di sportello, weekend e festività.Accredito entro 10 secondi dalla conferma dell’ordineOperativo 24/7/365, anche di notte e nei giorni festiviNotifica immediata sia a chi paga sia a chi incassaValido per pagamenti in euro all’interno dell’area SEPAIrrevocabile: una volta confermato non può essere richiamatoProprio l’ultimo punto merita attenzione. Con un bonifico ordinario, in certi casi, c’è il tempo materiale per chiedere alla banca di bloccare l’operazione prima dell’accredito. Con il bonifico istantaneo no: i soldi sono già sul conto del destinatario e recuperarli dipende dalla sua collaborazione o da una lunga procedura di richiamo che non garantisce alcun risultato. È anche per questo che l’Unione Europea ha introdotto la Verifica del Beneficiario, di cui parliamo tra poco. Regolamento UE 2024/886: cosa cambia dal 2025 per chi ha partita IVAIl Regolamento (UE) 2024/886, conosciuto come Instant Payments Regulation, ha modificato le regole dei pagamenti SEPA e ha trasformato il bonifico istantaneo da servizio facoltativo a servizio obbligatorio per i prestatori di servizi di pagamento (banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica, che in gergo si chiamano PSP).L’entrata in vigore è stata graduale e, alla data in cui leggi, tutte le tappe che riguardano l’area euro sono già operative:9 gennaio 2025: obbligo di ricevere bonifici istantanei in euro per le banche dell’area euro, parità di prezzo con il bonifico ordinario e nuove modalità di controllo sulle sanzioni9 ottobre 2025: obbligo di inviare bonifici istantanei per le banche dell’area euro e avvio della Verifica del Beneficiario (VoP), valida anche sui bonifici ordinari2027: stesse regole per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica dell’area euro (9 aprile 2027) e per i PSP degli Stati membri che non hanno l’euro (9 gennaio e 9 luglio 2027)Per chi lavora con partita IVA ci sono due conseguenze pratiche molto rilevanti. La prima: non esiste più il vecchio tetto di 100.000 euro per singola operazione che caratterizzava lo schema originario dei bonifici istantanei. La seconda: i PSP non possono penalizzare il bonifico istantaneo rispetto a quello ordinario, né sul prezzo né sui limiti operativi.Il regolamento ha anche cambiato il modo in cui vengono fatti i controlli antiriciclaggio e sulle sanzioni internazionali. Prima si verificava ogni singola transazione, con il rischio di rallentare il pagamento; ora la verifica avviene sulla clientela, con frequenza almeno giornaliera. È un dettaglio tecnico, ma spiega perché un bonifico istantaneo può essere davvero istantaneo senza rinunciare ai controlli. Cos’è la Verifica del Beneficiario (VoP) e perché conta per la tua partita IVALa Verifica del Beneficiario è un controllo automatico che la tua banca esegue prima che tu confermi il pagamento: confronta il nome (o la denominazione sociale) del beneficiario che hai digitato con l’intestatario reale dell’IBAN di destinazione. Il risultato ti viene mostrato in tempo reale, gratuitamente, e riguarda sia i bonifici istantanei sia quelli ordinari in euro. I quattro possibili esiti della verificaCorrispondenza: nome e IBAN coincidono, puoi procedere serenamenteCorrispondenza parziale: i dati sono simili ma non identici; la banca ti mostra il nome corretto dell’intestatario per farti decidereNessuna corrispondenza: quell’IBAN è intestato a un soggetto diverso da quello che hai indicatoVerifica non possibile: la banca del beneficiario non ha potuto rispondereAttenzione a un punto spesso frainteso: il VoP non blocca il pagamento. Ti avvisa. Se decidi di procedere nonostante un esito negativo, il bonifico parte comunque, ma ti assumi il rischio dell’operazione. Se invece è il PSP a non eseguire correttamente la verifica e da questo nasce un danno, la responsabilità ricade su di lui.Immagina che Giulia, grafica freelance in regime forfettario seguita dal CAF Centro Fiscale di Udine, debba saldare la fattura di una tipografia. Riceve via email un IBAN aggiornato: il nome del fornitore è quello giusto, ma l’IBAN appartiene a un’altra persona. Prima del 2025 il bonifico sarebbe partito senza un fiato. Oggi il sistema restituisce nessuna corrispondenza e Giulia ha il tempo di alzare il telefono e verificare. È esattamente lo scenario delle truffe cosiddette man in the mail, cioè le email di fornitori contraffatte con IBAN modificato.Un’ultima precisazione utile per le partite IVA: chi non è consumatore e invia lotti di bonifici raggruppati (per esempio stipendi o pagamenti multipli caricati in un unico file) può rinunciare al VoP per quelle disposizioni massive, con facoltà di riattivarlo quando vuole. Ricorda inoltre che il modello F24 non si paga con un bonifico ma con addebito diretto tramite intermediario abilitato: in quel caso il VoP non entra in gioco e la correttezza dei dati dipende dalla compilazione della delega, un’attività che è bene affidare a professionisti.Commissioni del bonifico istantaneo partita IVA 2026: stesso prezzo dell’ordinarioÈ la novità che più incide sul portafoglio di chi lavora in proprio. Dal 9 gennaio 2025 le spese applicate a un bonifico istantaneo in euro non possono essere superiori a quelle applicate dallo stesso PSP per un bonifico ordinario equivalente. Tradotto: se il tuo conto business include i bonifici ordinari nel canone, anche quelli istantanei devono rientrare nelle stesse condizioni.Il principio vale sia per i privati sia per le imprese e i professionisti, perché il regolamento non distingue tra categorie di clientela sul punto del prezzo. Storicamente molte banche tradizionali applicavano al bonifico istantaneo una commissione sensibilmente più alta rispetto a quello ordinario: quella pratica oggi non è più consentita.Cosa fare in concreto? Ricontrolla il foglio informativo del tuo conto e le condizioni economiche: se trovi ancora una voce di costo più alta per l’istantaneo, è il caso di chiedere chiarimenti al tuo istituto. Per un confronto strutturato tra le diverse offerte ti può essere utile la nostra guida su come scegliere il conto corrente, che spiega quali voci guardare davvero oltre al canone.Un avvertimento doveroso: le condizioni economiche cambiano nel tempo e variano da piano a piano. Per questo motivo in questa guida non riportiamo importi o listini specifici, ma ti invitiamo sempre a verificare le condizioni aggiornate sul sito ufficiale dell’istituto prima di sottoscrivere qualsiasi contratto. Limiti di importo del bonifico istantaneo per i conti businessMolti titolari di partita IVA si chiedono se esista un tetto massimo. La risposta è articolata. A livello europeo il vecchio massimale per singola operazione è stato eliminato, ma ogni PSP può comunque fissare limiti operativi propri (per singola transazione o giornalieri) a tutela della sicurezza. La regola è che questi limiti non possono essere più restrittivi di quelli applicati ai bonifici ordinari dallo stesso istituto.Nella pratica quotidiana, i plafond dipendono da tre fattori: il tipo di conto (privato o business), il piano sottoscritto e il profilo di rischio del cliente. Sui conti digitali il limite è spesso personalizzabile dall’app o dall’area riservata, entro un massimale stabilito dall’istituto.N26 indica nella propria documentazione un limite predefinito per i bonifici SEPA istantanei in uscita pari a 10.000 euro al giorno, modificabile dall’app scegliendo tra limite giornaliero oppure limite per singola transazioneQonto e Hype Business applicano plafond legati al piano e al profilo del titolare: non esiste un valore unico pubblicato valido per tutti i clientiNelle banche tradizionali i massimali sono definiti nel contratto e spesso rivedibili su richiesta, previa valutazione dell’istitutoIl consiglio operativo è semplice: se prevedi pagamenti urgenti di importo elevato (il saldo di una fornitura, un acconto a un professionista, una caparra), controlla e adegua il plafond in anticipo. Scoprire il limite proprio mentre stai cercando di pagare entro una scadenza è la classica perdita di tempo evitabile. Quali conti business supportano bonifico istantaneo e VoP nel 2026Partiamo da una certezza normativa: le banche dell’area euro che offrono bonifici ordinari sono già tenute a offrire anche il bonifico istantaneo e la Verifica del Beneficiario. Per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, categoria in cui rientrano diverse neobanche, lo stesso obbligo scatta il 9 aprile 2027: molti però si sono già allineati, anche perché l’adesione allo schema VoP è richiesta a tutti i partecipanti agli schemi SEPA. La differenza, quindi, non sta più nella presenza della funzione ma nell’esperienza d’uso: quanto è immediata, come viene mostrato l’esito del VoP, quali strumenti di gestione ci sono attorno.Conto businessBonifico SEPA istantaneoVerifica del Beneficiario (VoP)Punti di forza per la P.IVAQontoSì, invio e ricezioneDa verificare sul sito ufficialeGestione multiutente, categorie di spesa, integrazione con la contabilitàHype BusinessSì, invio e ricezioneSì, attiva dal 9 ottobre 2025 (fonte: assistenza Hype)Operatività essenziale da smartphone, adatto a ditte individuali e freelanceN26 BusinessSì, con limiti personalizzabili da appSì, obbligatoria per leggeNotifiche in tempo reale e controllo dei plafond dall’appConfronto sulle sole funzionalità. Le condizioni economiche vanno sempre verificate sul sito ufficiale di ciascun istituto.Nella scelta di un conto business, il bonifico istantaneo non dovrebbe essere l’unico criterio, proprio perché ormai è uno standard. Contano di più la gestione delle causali, l’esportazione dei movimenti per il commercialista, la possibilità di separare i fondi da accantonare per imposte e contributi e, se incassi dal pubblico, l’integrazione con i sistemi di pagamento fisici.Approfondisci: le nostre guide sui conti businessConto corrente business per partita IVA: quale aprire nel 2026Come scegliere il conto corrente: guida completa 2026Qonto vs Hype Business 2026: il confrontoQonto Business Case Study 2026Qonto e POS 2026: incassi in negozio e in mobilitàCome proteggersi da frodi e falsi alert VoPOgni novità utile diventa, purtroppo, anche un’esca per i truffatori. Con la diffusione della Verifica del Beneficiario sono comparsi SMS ed email che imitano gli avvisi della banca: messaggi del tipo “La verifica del beneficiario ha rilevato un’anomalia, conferma qui la tua identità”, con un link che porta a un sito clone. È il classico phishing (via email) o smishing (via SMS).La regola d’oro è una sola: il VoP avviene solo dentro l’app o l’home banking, mentre stai disponendo il pagamento. Non arriva mai come messaggio separato, non chiede mai di cliccare un link esterno e non richiede mai credenziali, codici OTP o dati della carta.Non cliccare mai link ricevuti via SMS o email che parlano di verifiche sui bonificiDiffida delle telefonate di finti operatori che ti chiedono di “spostare i fondi su un conto sicuro”Verifica sempre per telefono i cambi di IBAN comunicati da un fornitore, usando un numero che conosci giàSe il VoP segnala nessuna corrispondenza, fermati e controlla: non forzare il pagamentoIn caso di operazione sospetta già eseguita, contatta immediatamente la banca e sporgi denunciaRicorda che il bonifico istantaneo è irrevocabile: la prevenzione vale molto più di qualunque tentativo di recupero successivo. Per una partita IVA, abituarsi a leggere l’esito del VoP prima di ogni conferma è un gesto di pochi secondi che protegge la liquidità dell’attività. Domande frequenti sul bonifico istantaneo per partita IVAIl bonifico istantaneo costa di più di quello ordinario?No. Dal 9 gennaio 2025 le spese per un bonifico istantaneo in euro non possono superare quelle applicate dallo stesso istituto per un bonifico ordinario equivalente. Se il tuo conto applica ancora un costo maggiorato, chiedi chiarimenti alla banca e verifica le condizioni aggiornate sul sito ufficiale.La Verifica del Beneficiario è a pagamento?No, il VoP è un servizio che il prestatore di servizi di pagamento deve fornire senza costi aggiuntivi per il cliente, sia sui bonifici istantanei sia su quelli ordinari in euro nell’area SEPA.Posso fare comunque il bonifico se il VoP segnala un errore?Sì, la verifica è un avviso e non un blocco. Se però procedi in presenza di un esito di mancata corrispondenza, ti assumi il rischio dell’operazione e sarà molto più difficile ottenere tutele in caso di errore o frode.Esiste un limite massimo al bonifico istantaneo per una partita IVA?Non esiste più un massimale europeo per singola operazione, ma ogni istituto può fissare limiti operativi propri, che però non possono essere più restrittivi di quelli previsti per i bonifici ordinari. Su molti conti digitali i plafond sono personalizzabili dall’app.Il VoP vale anche per il pagamento dell’F24?No. L’F24 non si paga con un bonifico ma con addebito diretto sul conto tramite i canali telematici o un intermediario abilitato. La correttezza dipende quindi dalla compilazione della delega: per questo conviene farla seguire da un professionista, che verifica codici tributo, periodi di riferimento ed eventuali compensazioni.Il bonifico istantaneo si può annullare?No, una volta confermato è irrevocabile. È possibile chiedere alla banca di attivare una procedura di richiamo verso l’istituto del beneficiario, ma la restituzione dipende dalla disponibilità di chi ha ricevuto il denaro e non è mai garantita.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi scegliere il conto business giusto e gestire la tua partita IVA senza sorprese? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca nella valutazione degli strumenti di pagamento più adatti alla tua attività e in tutti gli adempimenti fiscali collegati: apertura e gestione della partita IVA, regime forfettario, deleghe F24, dichiarazioni. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia.Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: Contattaci per fissare un appuntamento, chiama lo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri operatori si occupano di tutto, dalla raccolta dei documenti alla presentazione delle pratiche.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 15:00:002026-09-17 10:46:40Bonifico Istantaneo Partita IVA 2026: Guida Completa a VoP, Commissioni e 3 Conti Business
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOGeometra CTU 2026: Albo Consulenti del Tribunale, Compensi e Fattura (Guida Completa)Diventare geometra CTU, cioè consulente tecnico d’ufficio del Tribunale, è una delle strade più interessanti per ampliare il proprio giro di incarichi professionali. Il geometra CTU non lavora per un cliente privato: viene nominato dal giudice per fornire al processo una valutazione tecnica imparziale su stime immobiliari, divisioni ereditarie, confini, servitù, vizi costruttivi, esecuzioni immobiliari. Un ruolo prestigioso, che però porta con sé regole fiscali e di incasso molto diverse da quelle di una normale perizia privata.In questa guida completa vediamo, con parole semplici, come si diventa geometra CTU, quali sono i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale, come funziona la liquidazione dei compensi prevista dal DPR 115/2002 (il cosiddetto Testo Unico sulle spese di giustizia), quanto si attende per essere pagati e soprattutto come si gestisce il compenso dal punto di vista fiscale e previdenziale: ritenuta d’acconto, contributo integrativo Cassa Geometri ed emissione della fattura elettronica verso il Tribunale o verso le parti in causa. Se stai valutando se conviene iscriverti all’Albo CTU, qui trovi tutti gli elementi per decidere con consapevolezza.Indice dei contenutiGeometra CTU: cos’è l’Albo dei consulenti tecnici del TribunaleGeometra CTU o consulente di parte: le differenze che contanoLiquidazione dei compensi del geometra CTU: il DPR 115/2002Geometra CTU: ritenuta d’acconto e contributo Cassa GeometriFattura elettronica del geometra CTU: Tribunale o parti privateConviene iscriversi? Vantaggi e svantaggi per il geometra CTUDomande frequenti sul geometra CTUAssistenza fiscale per il geometra CTU a Udine e onlineGeometra CTU: cos’è l’Albo dei consulenti tecnici del TribunaleIl geometra CTU è un professionista iscritto in un elenco ufficiale tenuto presso il Tribunale, dal quale i giudici attingono quando in una causa serve una competenza tecnica che il magistrato, per formazione, non possiede. La figura del consulente tecnico d’ufficio è disciplinata dal Codice di procedura civile agli articoli 61 e seguenti: il giudice, quando lo ritiene necessario, si fa assistere da un ausiliario scelto “tra le persone iscritte in albi speciali”.In pratica, immagina una causa di divisione ereditaria su una casa: il giudice non può stabilire da solo quanto vale l’immobile né come dividerlo in quote. Nomina quindi un geometra CTU che, con un sopralluogo e una relazione peritale, fornisce la risposta tecnica al quesito posto dal magistrato. La relazione del geometra CTU non è vincolante per il giudice, ma nella pratica pesa moltissimo sull’esito della causa. Requisiti per iscriversi all’Albo CTULe disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile stabiliscono che possono essere iscritti all’Albo dei consulenti tecnici coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica, di condotta morale specchiata e che risultano iscritti al proprio Albo professionale. Tradotto per un geometra libero professionista, servono in genere:iscrizione all’Albo dei Geometri del Collegio provinciale, in regola con i contributi;la speciale competenza tecnica richiesta dalla legge, oggi definita da requisiti nazionali e uniformi;assenza di condanne penali e di provvedimenti disciplinari rilevanti;residenza o domicilio professionale nel circondario del Tribunale a cui si presenta la domanda;documentazione che attesti la specializzazione tecnica (corsi, perizie svolte, curriculum);regolarità con la formazione professionale continua e con la Cassa Geometri (CIPAG).Su cosa significhi concretamente “speciale competenza tecnica” ha fatto chiarezza il DM 4 agosto 2023 n. 109, il regolamento che ha reso questo requisito nazionale e uniforme: non dipende più dalle prassi del singolo Tribunale. In concreto serve l’esercizio effettivo e continuativo della professione di geometra per almeno 5 anni. In alternativa, occorre possedere almeno due tra questi elementi:una specializzazione post-universitaria, accompagnata da almeno 5 anni di iscrizione al Collegio dei Geometri;un curriculum scientifico rilevante (pubblicazioni, docenze, attività di ricerca nel settore);una certificazione UNI che attesti la competenza professionale.Gli stessi requisiti valgono anche per il mantenimento dell’iscrizione nel tempo, insieme agli obblighi di formazione continua. L’Albo CTU, in altre parole, non è una posizione acquisita una volta per tutte: il geometra CTU deve dimostrare periodicamente di essere ancora attivo e aggiornato.Sulla domanda decide un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, di cui fanno parte il Procuratore della Repubblica e un rappresentante designato dal Consiglio dell’Ordine o Collegio professionale di appartenenza.La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha reso operativo dal 4 gennaio 2024 il sistema telematico per la gestione degli albi dei consulenti tecnici. Attenzione però a un equivoco molto diffuso: non esiste un “albo nazionale unico” dei CTU. Gli albi restano organizzati per circondario di Tribunale, semplicemente in forma telematica anziché cartacea.Parallelamente, presso il Ministero della Giustizia è stato istituito l’Elenco nazionale dei consulenti tecnici (previsto dall’art. 24-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile), che raccoglie i nominativi degli iscritti e gli incarichi conferiti. Questo elenco è consultabile dai magistrati di tutti i Tribunali d’Italia ed è utile, ad esempio, per verificare quanti incarichi siano già stati affidati a un determinato professionista e distribuire le nomine in modo più equilibrato.Come si presenta la domanda di iscrizioneDal 4 marzo 2024 gli albi cartacei dei CTU hanno cessato di avere validità. Oggi la domanda di iscrizione all’Albo CTU si presenta esclusivamente in via telematica, sul portale del Ministero della Giustizia dedicato alla “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” (alboctuelenchi.giustizia.it), con autenticazione tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Non ci sono più moduli cartacei da depositare in Tribunale né istanze da far transitare dal Collegio dei Geometri.Attenzione alle finestre temporali, perché sono il punto in cui più spesso ci si fa cogliere impreparati: le domande possono essere presentate soltanto in due periodi all’anno, cioè dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre. Fuori da queste finestre il sistema non accetta le istanze e bisogna attendere l’apertura successiva. La domanda comporta inoltre il pagamento della tassa di concessione governativa prevista per legge, mentre le domande di conferma e mantenimento dell’iscrizione risultano gratuite secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia.Prima ancora dell’iscrizione, però, è bene avere una posizione fiscale ordinata. Se stai muovendo i primi passi come libero professionista, trovi tutto nella nostra guida Partita IVA Geometra 2026, il punto di partenza per capire inquadramento, codice ATECO e regime fiscale più adatto.Geometra CTU o consulente di parte: le differenze che contanoMolti geometri confondono l’incarico di geometra CTU con la normale perizia privata. Sono due mondi diversi, sia sul piano del ruolo sia su quello del pagamento. Il CTU è l’ausiliario del giudice: presta giuramento, ha un dovere di imparzialità verso entrambe le parti e risponde solo al quesito che gli è stato posto. Il CTP, cioè il consulente tecnico di parte, è invece nominato e pagato da uno dei contendenti e ha il compito legittimo di sostenere la tesi di chi lo ha incaricato.Le differenze pratiche sono nette:Chi conferisce l’incarico: il giudice per il geometra CTU, il cliente privato per il CTP o per la perizia stragiudiziale;Determinazione del compenso: fissata dal decreto di liquidazione del giudice per il CTU, liberamente concordata con il cliente per le perizie private;Tempi di incasso: spesso lunghi o lunghissimi per il CTU, immediati o concordati per il privato;Responsabilità: il CTU è pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e risponde penalmente di falsità nella relazione;Contraddittorio: il CTU deve convocare le parti e i loro consulenti alle operazioni peritali, pena la nullità dell’attività svolta.C’è poi una conseguenza fiscale spesso trascurata: nella perizia privata il committente è il cliente e la fattura è una normale fattura elettronica B2B o B2C. Nell’incarico giudiziario, invece, il soggetto che paga cambia a seconda del tipo di processo, e con lui cambiano anche le regole della fattura. È il punto che vediamo tra poco, e che ogni geometra CTU deve conoscere prima di accettare il primo incarico. Liquidazione dei compensi del geometra CTU: il DPR 115/2002Il compenso del geometra CTU non si contratta: si liquida. La disciplina di riferimento è il DPR 30 maggio 2002 n. 115, il Testo Unico delle spese di giustizia, che regola onorari, indennità e rimborsi spettanti agli ausiliari del magistrato. Le tariffe sono stabilite da appositi decreti ministeriali e prevedono, a seconda del tipo di prestazione, onorari fissi, onorari variabili in percentuale sul valore dei beni stimati oppure onorari a vacazione, cioè calcolati a “blocchi” di tempo impiegato.Il DPR 115/2002 consente inoltre al giudice di aumentare gli onorari quando la prestazione è di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, ma anche di ridurli se il geometra CTU deposita la relazione oltre il termine assegnato senza giustificato motivo. Puntualità e qualità della perizia, quindi, hanno un impatto diretto sul portafoglio. L’istanza di liquidazione e il decreto di pagamentoTerminate le operazioni peritali e depositata la relazione, il geometra CTU presenta l’istanza di liquidazione: un documento in cui espone l’attività svolta, le vacazioni impiegate, le spese anticipate (sopralluoghi, visure, accessi agli uffici, stampe) e chiede al magistrato di quantificare il dovuto. L’istanza va presentata entro il termine previsto dal Testo Unico spese di giustizia, a pena di decadenza: perdere quel termine significa, nei casi più gravi, perdere il diritto al compenso.Il giudice provvede con un decreto di pagamento motivato, previsto dal DPR 115/2002: un provvedimento che individua l’importo spettante e i soggetti obbligati al pagamento, ed è titolo esecutivo. Significa che, se chi deve pagare non lo fa, il geometra CTU può agire per il recupero forzoso del credito. Il decreto può essere impugnato sia dal consulente (se ritiene il compenso troppo basso) sia dalle parti onerate.Chi paga il geometra CTU e in quanto tempoQui sta la differenza più importante per la gestione della tua P.IVA. Nella causa civile ordinaria, il compenso liquidato è a carico delle parti in causa, che il giudice indica nel decreto (spesso in solido tra loro, salvo diversa ripartizione). In questo caso il geometra CTU fattura ai privati o alle aziende coinvolte nel giudizio, non al Tribunale. Il giudice può anche disporre un fondo spese anticipato dalla parte che ha chiesto la consulenza: è una tutela preziosa, perché garantisce almeno una parte dell’incasso prima del deposito della relazione.Quando invece il pagamento è a carico dell’Erario — tipicamente nei procedimenti penali o quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato — il compenso viene anticipato dallo Stato e liquidato attraverso gli uffici delle spese di giustizia. È lo scenario in cui il geometra CTU emette fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione. È anche lo scenario in cui i tempi di pagamento si allungano: tra decreto, controlli contabili e disponibilità dei fondi sui capitoli di bilancio, non è raro attendere molti mesi e talvolta anni. Sono ritardi fisiologici, spesso legati a carenza di risorse degli uffici giudiziari, e vanno messi in conto nella pianificazione finanziaria dello studio, come spieghiamo anche nell’analisi su quanto guadagna un geometra.Geometra CTU: ritenuta d’acconto e contributo Cassa GeometriIl compenso liquidato dal giudice è a tutti gli effetti un compenso di lavoro autonomo: va fatturato e tassato come tutti gli altri. La ritenuta d’acconto è un anticipo di imposta che il committente (quando è sostituto d’imposta) trattiene dalla fattura e versa allo Stato per conto del professionista, nella misura del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973. In concreto:se paga il Tribunale o l’Erario, la ritenuta viene trattenuta e versata dall’ufficio, che rilascia poi la Certificazione Unica;se paga una parte privata imprenditore o professionista, la ritenuta è applicata da quel committente;se paga un privato consumatore, che non è sostituto d’imposta, la ritenuta non si applica e il compenso è incassato per intero (con tassazione in dichiarazione dei redditi). Il geometra CTU in regime forfettarioSe il geometra CTU opera in regime forfettario, la ritenuta d’acconto non si applica mai: lo prevede la legge istitutiva del regime, perché il forfettario paga un’imposta sostitutiva (un’unica tassa che sostituisce IRPEF e addizionali) e non subisce prelievi alla fonte. Per evitare che l’ufficio giudiziario trattenga comunque il 20%, in fattura va inserita l’apposita dichiarazione di operare in regime forfettario con richiesta di non applicare la ritenuta. È un dettaglio banale che, se dimenticato, costringe poi a rincorrere rimborsi complicati. Trovi tutte le diciture corrette nella guida al regime forfettario per geometri.Attenzione anche a un aspetto strategico: i compensi da geometra CTU concorrono al limite di ricavi di 85.000 euro del forfettario nell’anno in cui vengono incassati, non in quello in cui si deposita la perizia. Se un Tribunale salda in un colpo solo tre incarichi vecchi di anni, l’effetto sul tetto annuo può essere rilevante: un motivo in più per farsi seguire da chi conosce bene la partita IVA in regime forfettario e può pianificare per tempo.Contributo integrativo Cassa Geometri in fatturaOgni fattura del geometra CTU, anche quella destinata al Tribunale, deve esporre il contributo integrativo della Cassa Geometri (CIPAG). Si tratta di una percentuale che il professionista addebita al committente e poi riversa alla Cassa: non è un costo per il geometra, ma un importo “di transito”. Dal 1° gennaio 2021 l’aliquota è pari al 5% del corrispettivo lordo nei confronti di tutti i committenti, comprese le Pubbliche Amministrazioni; il 4% riguardava solo le fatture emesse alla PA fino al 31 dicembre 2020.Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto e non concorre a formare il reddito professionale, ma va comunque dichiarato e riversato alla CIPAG. Sul fronte del contributo soggettivo — quello calcolato sul reddito e che finanzia la tua pensione — i compensi da geometra CTU rientrano nel volume d’affari professionale come tutti gli altri. Approfondisci in Cassa Geometri 2026: contributi soggettivo, integrativo e minimi e in Contributi CIPAG 2026: aliquote, minimi e scadenze.Fattura elettronica del geometra CTU: Tribunale o parti privateUna volta arrivato il decreto di liquidazione, il geometra CTU deve emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Il tipo di documento cambia a seconda del destinatario, ed è qui che si concentrano gli errori più frequenti. Fattura al Tribunale: Codice Univoco Ufficio e split paymentQuando il pagamento è a carico dell’Erario, il Tribunale è una Pubblica Amministrazione: serve quindi una fattura elettronica PA con il Codice Univoco Ufficio (un codice di sei caratteri presente nell’Indice dei domicili digitali della PA, l’IPA) e con i riferimenti indicati dall’ufficio, tipicamente il numero di procedimento e gli estremi del decreto di liquidazione. Indicare un codice destinatario sbagliato significa vedersi scartare la fattura e allungare ancora i tempi di incasso.Sullo split payment — il meccanismo per cui la PA trattiene l’IVA e la versa direttamente allo Stato — va fatta una precisazione che vale oro. Dal 15 luglio 2018, per effetto del D.L. 87/2018 che ha modificato l’art. 17-ter del DPR 633/1972, lo split payment non si applica alle prestazioni professionali i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Il geometra CTU in regime ordinario, quindi, emette una fattura con IVA esposta in modo ordinario e ritenuta d’acconto del 20%, incassando l’IVA e versandola con le normali liquidazioni periodiche. Chi è in regime forfettario, non applicando IVA, resta fuori da qualsiasi discorso di scissione dei pagamenti.Fattura alle parti private nella causa civileSe il decreto pone il compenso a carico delle parti, il geometra CTU emette una normale fattura elettronica verso ciascun soggetto obbligato, per la quota indicata dal giudice: codice destinatario a sette caratteri o PEC per imprese e professionisti, codice convenzionale e copia cartacea di cortesia per i privati. Restano fermi l’eventuale ritenuta d’acconto (solo se il committente è sostituto d’imposta), il contributo integrativo CIPAG, la marca da bollo virtuale per gli importi che superano la soglia di legge e, per i forfettari, la dicitura di operazione senza applicazione di IVA.Gestire correttamente queste due tipologie di documento è più semplice con un software di fatturazione elettronica che supporti sia il tracciato PA sia quello ordinario, come fatturazioneitalia.it. Per le regole di compilazione, numerazione e conservazione puoi partire dalla nostra guida sulla fatturazione per geometri 2026.Conviene iscriversi? Vantaggi e svantaggi per il geometra CTUL’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici è una scelta che va valutata con freddezza. Dal lato dei vantaggi, il ruolo di geometra CTU porta incarichi che non dipendono dal passaparola commerciale, costruisce autorevolezza professionale (essere “perito del Tribunale” è un biglietto da visita che pesa anche con i clienti privati) e apre a specializzazioni redditizie come le stime nelle esecuzioni immobiliari, le divisioni ereditarie e le controversie edilizie.Dal lato degli svantaggi, i nodi principali sono tre: tempi di incasso imprevedibili, soprattutto quando paga l’Erario; tariffe legali spesso non allineate al tempo realmente impiegato, con onorari a vacazione che raramente premiano le perizie complesse; responsabilità elevata, sia disciplinare verso il Tribunale sia civile e penale. C’è poi un aspetto di cassa da non sottovalutare: contributi CIPAG, IVA e imposte si calcolano sul compenso maturato e incassato, e uno studio che lavora molto con il Tribunale deve organizzare una riserva di liquidità.La sintesi ragionevole è questa: l’attività di geometra CTU funziona bene come parte del portafoglio incarichi, affiancata a pratiche catastali, frazionamenti, pratiche edilizie e perizie private che garantiscono flussi di cassa regolari. Difficilmente funziona come unica fonte di reddito nei primi anni di professione.Domande Frequenti sul geometra CTUUn geometra in regime forfettario può fare il CTU?Sì, non esiste incompatibilità tra regime forfettario e incarichi da geometra CTU. La fattura si emette senza IVA e senza ritenuta d’acconto (con l’apposita dichiarazione in fattura), ma con il contributo integrativo CIPAG. Va monitorato il limite di 85.000 euro di compensi incassati nell’anno.Quanto tempo impiega il Tribunale a pagare un CTU?Non c’è un tempo standard. Se il compenso è a carico delle parti l’incasso è di solito più rapido, soprattutto con un fondo spese anticipato. Se è a carico dell’Erario, tra decreto di pagamento, controlli contabili e disponibilità di bilancio possono passare molti mesi e in alcuni casi anni.Serve la ritenuta d’acconto sulla fattura al Tribunale?Sì per il geometra CTU in regime ordinario: l’ufficio giudiziario agisce da sostituto d’imposta e trattiene la ritenuta del 20% sul compenso imponibile, escluso il contributo integrativo e i rimborsi spese documentati. In regime forfettario la ritenuta non si applica.Come si emette la fattura elettronica verso il Tribunale?Con il tracciato FatturaPA, indicando il Codice Univoco Ufficio del Tribunale, il numero di procedimento e gli estremi del decreto di liquidazione. Poiché il compenso è soggetto a ritenuta d’acconto, lo split payment non si applica: l’IVA, se dovuta, viene incassata e versata dal professionista.Cosa succede se il Tribunale o le parti ritardano il pagamento?Il decreto di pagamento del giudice è titolo esecutivo e consente al geometra CTU di attivare il recupero del credito verso i soggetti obbligati. Il consulente può inoltre impugnare il decreto se ritiene la liquidazione inferiore al dovuto, nei termini previsti dal Testo Unico spese di giustizia.L’iscrizione all’Albo CTU vale per tutti i Tribunali d’Italia?No: l’iscrizione resta legata al singolo Tribunale circondariale, oggi gestita in forma telematica. Non esiste un albo unico nazionale dei CTU. Chi vuole rendersi disponibile per più Tribunali deve presentare una domanda separata a ciascuno, nelle finestre temporali previste (1° marzo-30 aprile e 1° settembre-31 ottobre). L’Elenco nazionale presso il Ministero della Giustizia rende però visibili ai magistrati, a livello nazionale, gli iscritti e gli incarichi già conferiti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Assistenza fiscale per il geometra CTU a Udine e onlineGli incarichi da geometra CTU sono un’ottima opportunità, ma richiedono una gestione fiscale attenta: scelta del regime, corretta esposizione di ritenuta d’acconto e contributo integrativo CIPAG, fatture PA senza scarti, pianificazione della liquidità quando i pagamenti tardano. Il CAF Centro Fiscale di Udine, in Viale Tullio 13, assiste ogni giorno geometri liberi professionisti nella gestione della partita IVA, della contabilità e degli adempimenti verso la Cassa Geometri, sia in ufficio sia online in tutta Italia.Vuoi capire se conviene iscriverti all’Albo dei consulenti tecnici o come impostare correttamente le tue fatture verso il Tribunale? Contattaci per un preventivo personalizzato e per fissare un appuntamento con i nostri esperti: analizziamo la tua situazione e ti diciamo, numeri alla mano, qual è la soluzione più conveniente.Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da geometra e per gli incarichi come geometra CTU? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 14:00:002026-09-27 09:53:21Geometra CTU 2026: Albo Consulenti del Tribunale, Compensi e Fattura (Guida Completa)
NOTIZIERitenuta d’acconto Presidenza della Repubblica: il Provvedimento del 10 settembre 2026L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 10 settembre 2026, che disciplina le modalità di trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica. Si tratta di un adempimento tecnico che rientra negli obblighi periodici a carico dei sostituti d’imposta, ma che ha un impatto concreto sul funzionamento del sistema fiscale italiano, in particolare sulla dichiarazione precompilata e sui controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate.Anche se il provvedimento riguarda in modo specifico la Presidenza della Repubblica, comprendere il meccanismo della ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica aiuta a inquadrare come funzionano, più in generale, gli obblighi di comunicazione di tutti i sostituti d’imposta italiani, dalle grandi amministrazioni pubbliche alle piccole imprese private.Indice dei contenutiCos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle EntrateCosa si intende per ritenuta d’accontoSostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvoltiPerché la trasmissione degli elenchi è importante per il fiscoDomande frequentiCos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle EntrateIl provvedimento in questione stabilisce le regole tecniche con cui la Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei percipienti a cui, nel corso del 2025, sono state corrisposte somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto. In pratica, si tratta di una comunicazione ufficiale che riepiloga chi ha ricevuto pagamenti soggetti a tassazione alla fonte e quali importi sono stati trattenuti.Questo tipo di adempimento si collega direttamente agli strumenti già noti ai cittadini e ai professionisti, come il modello 770 e la Certificazione Unica, entrambi utilizzati dai sostituti d’imposta per comunicare al Fisco i compensi erogati e le relative ritenute operate: la trasmissione avviene infatti utilizzando le specifiche tecniche del modello 770/2026, mentre i dati fiscali e contributivi dei percipienti viaggiano attraverso la Certificazione Unica. La differenza è che, in questo caso, il provvedimento riguarda in modo specifico un ente istituzionale, la Presidenza della Repubblica, che applica le ritenute come qualsiasi altro sostituto d’imposta, ma assolve gli obblighi di comunicazione con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998 e dell’articolo 29, comma 3, del D.P.R. 600/1973. Cosa si intende per ritenuta d’accontoPer capire meglio la portata di questa notizia, è utile spiegare in parole semplici cosa significa ritenuta d’acconto. Quando un soggetto (ad esempio un ente pubblico, un’azienda o un professionista) paga un compenso a un altro soggetto per una prestazione di lavoro autonomo, una collaborazione o altre tipologie di reddito previste dalla normativa, non versa l’intera somma al percipiente. Trattiene una parte dell’importo e la versa direttamente allo Stato, a titolo di anticipo sulle imposte che il percipiente dovrà pagare in sede di dichiarazione dei redditi.In pratica, la ritenuta d’acconto funziona come un pagamento anticipato delle tasse: chi riceve il compenso vedrà una cifra già decurtata, ma potrà poi scomputare quanto già versato dal totale delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi. Questo meccanismo, disciplinato dalla normativa vigente sulle ritenute d’acconto, serve a garantire allo Stato un flusso costante di entrate e a ridurre il rischio di evasione fiscale, perché il prelievo avviene già al momento dell’erogazione del compenso. Sostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvoltiNel linguaggio fiscale si parla di sostituti d’imposta per indicare i soggetti che, per legge, sono tenuti a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto di chi riceve il pagamento. I percipienti, invece, sono proprio coloro che ricevono le somme soggette a ritenuta: possono essere lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori o altri soggetti individuati dalla normativa fiscale.Nel caso specifico del provvedimento del 10 settembre 2026, il sostituto d’imposta è l’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, che nel corso del 2025 ha erogato compensi e valori soggetti a ritenuta a diversi percipienti. Tra i principali obblighi che gravano sui sostituti d’imposta, in generale, rientrano:Operare correttamente la ritenuta d’acconto al momento del pagamentoVersare le somme trattenute all’Erario nei termini previstiRilasciare la Certificazione Unica ai percipientiTrasmettere gli elenchi e le dichiarazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal modello 770 e dai provvedimenti attuativiQuesti adempimenti valgono per qualsiasi sostituto d’imposta, non solo per gli enti pubblici: anche le aziende private e i professionisti che erogano compensi soggetti a ritenuta sono tenuti a rispettare le stesse regole generali. Perché la trasmissione degli elenchi è importante per il fiscoProvvedimenti come quello del 10 settembre 2026 possono sembrare puramente burocratici, ma svolgono una funzione importante nel sistema fiscale italiano. La trasmissione puntuale degli elenchi dei percipienti consente all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dichiarati dai sostituti d’imposta con quelli riportati dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi.Questo incrocio di informazioni è alla base di diversi strumenti che i cittadini utilizzano ogni anno, come la dichiarazione precompilata, che viene costruita proprio a partire dai dati trasmessi dai sostituti d’imposta. Più le comunicazioni sono precise e tempestive, più la precompilata risulta affidabile e completa, riducendo il rischio di errori o dimenticanze da parte del contribuente.Inoltre, la raccolta sistematica di questi dati rappresenta uno strumento di controllo antievasione: permette all’Agenzia delle Entrate di verificare che i redditi dichiarati dai contribuenti corrispondano effettivamente alle somme percepite e alle ritenute subite, individuando eventuali anomalie o omissioni. Domande frequentiCosa riguarda il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate?Il provvedimento disciplina la trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta.Cosa si intende per ritenuta d’acconto?È una trattenuta anticipata di imposta operata dal sostituto d’imposta al momento del pagamento di un compenso, poi versata all’Erario e scomputabile dal percipiente in sede di dichiarazione dei redditi.Chi sono i sostituti d’imposta?Sono i soggetti, pubblici o privati, tenuti per legge a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto dei percipienti, oltre a comunicare periodicamente questi dati all’Agenzia delle Entrate tramite Certificazione Unica e modello 770.Perché questi adempimenti sono importanti per il contribuente?Perché alimentano i dati utilizzati per la dichiarazione precompilata e permettono all’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli incrociati, contribuendo a un sistema fiscale più trasparente e tracciabile.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 13:00:002026-09-11 15:49:43Ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica: il Provvedimento del 10 settembre 2026
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCoordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare l’IncaricoIndice dei contenutiChi è il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE secondo il D.Lgs. 81/2008Differenza tra CSP e CSE: quando la nomina è obbligatoriaRequisiti per fare il coordinatore sicurezza cantieri (art. 98)Il corso di formazione da 120 ore (Allegato XIV)Aggiornamento quinquennale da 40 ore: l’obbligo da non dimenticareCome fatturare l’incarico di coordinatore sicurezza cantieri CSP CSEContributi previdenziali: Inarcassa o Gestione Separata INPSEsempio pratico: come si compone la parcella di un CSEGestire la partita IVA da coordinatore sicurezza cantieri senza erroriDomande frequenti sul coordinatore sicurezza cantieri CSP CSECoordinatore sicurezza cantieri CSP CSE: il quadro in sintesiChi è il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE secondo il D.Lgs. 81/2008Il coordinatore per la sicurezza è il professionista incaricato dal committente (cioè da chi commissiona l’opera) o dal responsabile dei lavori per gestire gli aspetti di sicurezza in un cantiere temporaneo o mobile. La disciplina è contenuta nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, che agli articoli 91 e 92 elenca gli obblighi delle due figure e all’art. 98 fissa i requisiti professionali necessari per ricoprire l’incarico.In parole semplici: quando in un cantiere lavorano più imprese, qualcuno deve occuparsi di far dialogare le lavorazioni tra loro, evitando che l’attività di un’impresa crei un pericolo per i lavoratori di un’altra. Questo “qualcuno” è appunto il coordinatore sicurezza cantieri. Il suo lavoro si concretizza in due documenti chiave:PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/2008): il documento che analizza i rischi del cantiere e stabilisce le misure di prevenzione, con contenuti minimi definiti dall’Allegato XV;Fascicolo dell’opera (Allegato XVI): il “libretto di istruzioni” dell’edificio, che indica come eseguire in sicurezza le future manutenzioni;Verbali di coordinamento e sopralluogo: la traccia documentale dell’attività di vigilanza svolta in fase esecutiva.Attenzione a un punto che genera confusione: il coordinatore non è il direttore dei lavori, né il datore di lavoro delle imprese, né il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dell’impresa esecutrice. È una figura autonoma, con responsabilità proprie di natura anche penale, nominata dal committente. Nulla vieta, però, che lo stesso professionista cumuli più ruoli quando la normativa lo consente, ad esempio progettista e CSP. Differenza tra CSP e CSE: quando la nomina è obbligatoriaLa distinzione tra le due figure riguarda la fase dell’opera in cui intervengono. Il CSP lavora quando il cantiere ancora non esiste: analizza il progetto, redige il PSC e il fascicolo dell’opera, prevedendo sulla carta i rischi delle lavorazioni. Il CSE entra in gioco durante i lavori: verifica l’applicazione del PSC, coordina le imprese, adegua il piano alle varianti, sospende le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.Quando scatta l’obbligo di nomina? La regola è fissata dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008: nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e il CSE prima dell’affidamento dei lavori. Vale anche il caso più insidioso: se il cantiere nasce con una sola impresa ma in corso d’opera l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, viene affidata a una o più altre imprese, la nomina del CSE diventa obbligatoria (art. 90 c. 5).Immagina che Luca, geometra, segua la ristrutturazione di una villetta: all’inizio opera solo l’impresa edile, poi il committente affida direttamente a un elettricista e a un serramentista alcune lavorazioni. Da quel momento le imprese sono più di una e la designazione del CSE non è più facoltativa. Il mancato adempimento espone il committente e il responsabile dei lavori a sanzioni penali previste dal Titolo IV, oltre a conseguenze pesanti in caso di infortunio. Requisiti per fare il coordinatore sicurezza cantieri (art. 98)L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 richiede la combinazione di due elementi: un titolo di studio tecnico accompagnato da un periodo minimo di esperienza nel settore delle costruzioni, e l’attestato di frequenza al corso di 120 ore. L’esperienza va documentata con attestazione del datore di lavoro o del committente. Gli anni richiesti diminuiscono man mano che sale il livello del titolo:Laurea magistrale nelle classi tecniche previste dalla norma (architettura, ingegneria civile e ambientale, ingegneria della sicurezza, scienze e tecnologie agrarie e forestali, ecc.): almeno 1 anno di attività lavorativa nel settore delle costruzioni;Laurea triennale nelle corrispondenti classi tecniche: almeno 2 anni di attività nel settore delle costruzioni;Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico: almeno 3 anni di attività nel settore delle costruzioni.Quindi sì: un geometra può fare il coordinatore sicurezza cantieri, a condizione di avere i tre anni di esperienza documentata e l’attestato del corso. Lo stesso vale per periti industriali e agrotecnici, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Non è invece sufficiente la sola iscrizione all’albo: la qualifica di CSP CSE nasce dal combinato di titolo, esperienza e formazione specifica.La norma prevede alcune esenzioni dal corso di 120 ore. Ne beneficiano, ad esempio, i laureati magistrali in Ingegneria della sicurezza (classe LM-26) e chi, non più in servizio, ha svolto per almeno cinque anni attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (art. 98 c. 4). Si tratta di casistiche particolari: conviene sempre verificarle prima di accettare un incarico, perché un coordinatore privo dei requisiti espone sé stesso e il committente a conseguenze rilevanti. Il corso di formazione da 120 ore (Allegato XIV)Il percorso formativo che abilita al ruolo di coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE è disciplinato dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Ha una durata complessiva di 120 ore ed è articolato in quattro moduli che coprono l’intero spettro di competenze richieste al coordinatore:Modulo giuridico-normativo (28 ore): quadro legislativo, responsabilità civili e penali, ruoli dei soggetti del cantiere;Modulo tecnico (52 ore): rischi specifici delle lavorazioni edili, cadute dall’alto, scavi, ponteggi, macchine, agenti fisici e chimici;Modulo metodologico-organizzativo (16 ore): redazione del PSC, del fascicolo dell’opera e del POS, stima dei costi della sicurezza;Parte pratica (24 ore): esercitazioni su casi reali, simulazioni di coordinamento e stesura di documenti.Il corso si chiude con una verifica finale di apprendimento e prevede un limite massimo di assenze (di norma il 10% del monte ore). L’attestato rilasciato al termine abilita sia alla funzione di CSP sia a quella di CSE: non esistono due corsi separati. È un titolo che non scade in senso stretto, ma che perde efficacia se non viene mantenuto vivo con l’aggiornamento periodico, come vediamo nel prossimo paragrafo. Aggiornamento quinquennale da 40 ore: l’obbligo da non dimenticareÈ il punto su cui si concentrano più dubbi ed errori. Sempre l’Allegato XIV stabilisce che i coordinatori hanno l’obbligo di un aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da distribuire nell’arco dei cinque anni. Non è un adempimento formale: senza l’aggiornamento, la qualifica di coordinatore sicurezza cantieri decade e gli incarichi eventualmente svolti in quel periodo sono assunti da un soggetto privo dei requisiti di legge.Alcune indicazioni pratiche da tenere a mente:il quinquennio decorre dalla data dell’attestato del corso 120 ore (o dall’ultimo aggiornamento completato);le 40 ore possono essere frazionate in più moduli, anche brevi, purché a contenuto tecnico-pratico coerente con il ruolo;l’aggiornamento va completato entro la scadenza: chi arriva in ritardo, secondo l’orientamento prevalente degli organi di vigilanza, non può svolgere l’incarico finché non ha recuperato le ore mancanti;conserva sempre gli attestati: sono il documento che dimostra la tua legittimazione in caso di verifica o contenzioso.Un consiglio operativo: segna la scadenza del tuo aggiornamento nello stesso posto in cui annoti le scadenze fiscali. Perdere la qualifica di CSE a metà di un cantiere significa dover rinunciare all’incarico, con danno economico e reputazionale. Come fatturare l’incarico di coordinatore sicurezza cantieri CSP CSEL’incarico di CSP o CSE è a tutti gli effetti una prestazione professionale abituale: richiede quindi la partita IVA. Anche il professionista che svolge poche pratiche l’anno non può limitarsi alla prestazione occasionale se l’attività ha carattere continuativo, come accade tipicamente a chi affianca l’incarico di coordinatore alla progettazione o alla direzione lavori.Sul fronte del codice ATECO, l’incarico di coordinamento sicurezza rientra nell’attività professionale tecnica già esercitata: gli architetti utilizzano i codici del gruppo 71.11 (attività di architettura), gli ingegneri il 71.12.10 (attività di ingegneria), i geometri il 71.12.30 (elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri), secondo la classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° aprile 2025. Nel regime forfettario tutti questi codici hanno un coefficiente di redditività del 78%: significa che si considera reddito imponibile il 78% dei compensi incassati, mentre il restante 22% è riconosciuto forfettariamente come “spese”, senza doverle documentare.Regime forfettario o regime ordinarioNel regime forfettario il professionista paga un’imposta sostitutiva – cioè un’unica imposta che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali – con aliquota del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in caso di nuova attività che rispetti i requisiti di legge. Il limite di compensi è di 85.000 euro annui; superati i 100.000 euro l’uscita dal regime è immediata, già nell’anno in corso. In fattura non si applica l’IVA (codice natura N2.2) e non si subisce la ritenuta d’acconto.Nel regime ordinario, invece, la parcella del coordinatore sicurezza cantieri sconta l’IVA al 22% e il reddito è tassato a scaglioni IRPEF, con la possibilità di dedurre analiticamente i costi (software BIM, corsi, auto, DPI, polizza professionale). Per un professionista con compensi contenuti e poche spese il forfettario è quasi sempre più conveniente; per chi ha studio, collaboratori e costi elevati la valutazione va fatta caso per caso, numeri alla mano. Se vuoi approfondire, leggi la nostra guida completa alla Partita IVA per architetti e ingegneri e l’analisi su quanto guadagna un architetto o un ingegnere.La ritenuta d’acconto del 20%Quando il committente è un sostituto d’imposta (impresa, società, condominio, ente pubblico, altro professionista), sui compensi di lavoro autonomo si applica la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973. In pratica il cliente trattiene il 20% del compenso e lo versa allo Stato per tuo conto: tu incassi meno, ma quella somma è un anticipo delle imposte che ritroverai a credito in dichiarazione.Due precisazioni importanti. La prima: se il committente è un privato cittadino (ad esempio la famiglia che ristruttura casa) non si applica alcuna ritenuta, perché il privato non è sostituto d’imposta. La seconda: il professionista in regime forfettario non subisce mai la ritenuta e deve inserire in fattura l’apposita dicitura che ne chiede la non applicazione (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Segnaliamo infine che la ritenuta si calcola sul compenso imponibile e non sul contributo integrativo Inarcassa.Fattura elettronica via SDIDal 2024 la fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) è obbligatoria per tutti, forfettari compresi. La parcella del CSP CSE va quindi emessa in formato XML e trasmessa allo SDI, indicando correttamente codice natura, contributo integrativo, eventuale ritenuta e marca da bollo da 2 euro per le fatture senza IVA di importo imponibile superiore a 77,47 euro. Per gestire tutto in modo ordinato è utile appoggiarsi a un software di fatturazione elettronica dedicato ai professionisti, come fatturazioneitalia.it, che automatizza calcolo di cassa, bollo e invio allo SDI. Trovi gli aspetti operativi nella nostra guida alla fatturazione per architetti e ingegneri.Contributi previdenziali: Inarcassa o Gestione Separata INPSChi svolge l’incarico di coordinatore sicurezza cantieri con partita IVA ed è iscritto all’albo degli architetti o degli ingegneri versa i contributi a Inarcassa, la cassa previdenziale di categoria. Le due voci principali per il 2026 sono:contributo soggettivo 14,5% del reddito professionale netto (con massimale di reddito annualmente rivalutato): è il contributo che costruisce la tua pensione ed è a tuo carico;contributo integrativo 4% del volume d’affari professionale: si addebita in fattura al cliente e si riversa alla cassa, quindi economicamente non pesa sul professionista;contributi minimi annui dovuti anche in assenza di reddito, con riduzione a 1/3 dei minimi (e aliquota del contributo soggettivo dimezzata dal 14,5% al 7,25%) per chi si iscrive prima dei 35 anni, per i primi cinque anni di iscrizione e nei limiti di reddito fissati da Inarcassa, oltre alla possibilità di deroga al minimo soggettivo per chi prevede redditi bassi.Gli importi dei minimi e dei massimali vengono aggiornati ogni anno da Inarcassa: prima di fare i conti conviene sempre verificare i valori vigenti per l’anno in corso. Abbiamo raccolto tutti i dettagli nella guida ai contributi Inarcassa 2026. Ricorda che i contributi soggettivi versati sono deducibili dal reddito sia in regime ordinario sia in regime forfettario, mentre l’integrativo, essendo a carico del cliente, non è deducibile.Diverso il caso dei geometri, che fanno riferimento alla propria cassa di categoria (CIPAG), e dei tecnici non iscritti ad alcun albo con cassa: questi ultimi versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,07% per il 2026 (ridotta al 24% per i pensionati o per chi è già coperto da altra forma previdenziale obbligatoria). Nella Gestione Separata è possibile addebitare al cliente una rivalsa del 4%, che però è facoltativa e concorre a formare il reddito imponibile: una differenza tecnica non banale rispetto all’integrativo Inarcassa, che è invece un vero e proprio contributo di cassa. Per orientarti sulla scelta del regime e dell’inquadramento puoi partire dalla pagina dedicata alla Partita IVA in regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine. Esempio pratico: come si compone la parcella di un CSEVediamo un caso concreto. Supponiamo che l’ingegner Marco, in regime forfettario e iscritto a Inarcassa, accetti un incarico di CSE per un cantiere di ristrutturazione affidato da una società immobiliare, concordando un compenso di 3.000 euro. La fattura elettronica si comporrà così:compenso professionale: 3.000,00 euro;contributo integrativo Inarcassa 4%: 120,00 euro, addebitati al cliente;IVA: non applicata, regime forfettario (natura N2.2) con la dicitura di legge;ritenuta d’acconto: non applicata, con la dicitura che ne chiede l’esclusione;marca da bollo da 2 euro, perché l’imponibile supera 77,47 euro;totale a carico del cliente: 3.122,00 euro.Su quei 3.000 euro Marco calcolerà il reddito imponibile applicando il coefficiente del 78% (2.340 euro), da cui dedurrà i contributi soggettivi effettivamente versati prima di applicare l’imposta sostitutiva. Se lo stesso incarico fosse svolto in regime ordinario, la fattura avrebbe invece IVA al 22% e, trattandosi di committente sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso. Piccoli dettagli che, ripetuti su decine di parcelle l’anno, fanno una differenza sostanziale sul netto in tasca.Gestire la partita IVA da coordinatore sicurezza cantieri senza erroriChi lavora come coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE ha spesso una contabilità più articolata di quanto sembri: incarichi con committenti privati e pubblici, ritenute applicate a macchia di leopardo, contributo integrativo da riversare, acconti d’imposta, quadro LM del Modello Redditi. Un errore ricorrente, ad esempio, è dimenticare l’integrativo Inarcassa sulle fatture a privati, oppure applicare la ritenuta quando non dovuta.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti, ingegneri e geometri nell’apertura e nella gestione della partita IVA: valutazione del regime più conveniente, corretta impostazione del codice ATECO, fatturazione elettronica, calcolo di imposte e contributi, dichiarazione dei redditi. Il servizio è disponibile sia in ufficio sia online in tutta Italia; se vuoi una valutazione sulla tua situazione puoi prenotare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato. Domande frequenti sul coordinatore sicurezza cantieri CSP CSEUn geometra può fare il CSE?Sì. L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ammette il diploma di geometra (così come quello di perito industriale, perito agrario o agrotecnico) purché il professionista documenti almeno tre anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni e sia in possesso dell’attestato del corso da 120 ore, regolarmente aggiornato.Quanto dura la validità dell’attestato da coordinatore?L’attestato del corso da 120 ore non ha una scadenza formale, ma la qualifica resta valida solo se il coordinatore completa l’aggiornamento da 40 ore ogni cinque anni. In sostanza la validità operativa del titolo è quinquennale e si rinnova con la formazione continua.Cosa succede se non faccio l’aggiornamento di 40 ore?Si perde la legittimazione a svolgere l’incarico: il professionista non può assumere né proseguire incarichi di CSP o CSE finché non ha recuperato le ore mancanti. Le nomine eventualmente accettate sarebbero riferite a un soggetto privo dei requisiti, con possibili conseguenze sanzionatorie e di responsabilità per il coordinatore e per il committente.La stessa persona può essere sia CSP sia CSE?Sì, è una situazione molto frequente e pienamente legittima: l’attestato abilita a entrambe le funzioni e il committente può affidare i due incarichi allo stesso professionista. Restano comunque due nomine distinte, con momenti e obblighi diversi previsti dagli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.Il CSE deve avere la patente a crediti?La patente a crediti prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Lo stesso art. 27 c. 1 esclude espressamente dall’obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale: i coordinatori per la sicurezza, che rendono una prestazione d’opera intellettuale, non ne devono quindi essere in possesso, come confermato dai chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.Posso svolgere l’incarico di CSE in regime forfettario?Certamente, se rispetti i requisiti del regime: compensi entro 85.000 euro annui, assenza di cause ostative e reddito da lavoro dipendente o da pensione dell’anno precedente non superiore a 35.000 euro. In questo caso paghi l’imposta sostitutiva al 15% (o al 5% se rientri nelle nuove attività), non applichi IVA e non subisci la ritenuta d’acconto.Coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE: il quadro in sintesiFare il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE significa unire due competenze: quella tecnica, garantita dai requisiti dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e dalla formazione dell’Allegato XIV (corso da 120 ore più aggiornamento quinquennale da 40 ore), e quella gestionale, che riguarda partita IVA, regime fiscale, contributi Inarcassa e fatturazione elettronica. Trascurare la seconda è un errore che costa: ritenute applicate per sbaglio, integrativo dimenticato, acconti non accantonati.Se stai iniziando ora o vuoi mettere ordine nella gestione fiscale dei tuoi incarichi di CSP e CSE, il punto di partenza migliore è la nostra guida completa alla Partita IVA per architetti e ingegneri, che raccoglie tutti gli approfondimenti del cluster dedicato ai professionisti tecnici.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi Assistenza per la Partita IVA da Coordinatore Sicurezza CantieriIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con apertura e gestione della partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica e contributi Inarcassa per il tuo incarico di CSP o CSE.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 12:00:002026-09-27 09:43:35Coordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare l’Incarico
NOTIZIERitenuta d’Acconto Senato 2025: Nuovo Provvedimento AELa ritenuta d’acconto Senato 2025 torna al centro dell’attenzione grazie a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 10 settembre 2026. Il documento disciplina le modalità e i termini con cui l’Amministrazione del Senato della Repubblica trasmette al Fisco gli elenchi dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025.Si tratta di un adempimento che sostituisce, per il Senato, l’ordinaria presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (il cosiddetto modello 770): in base all’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, i soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 comunicano al Fisco i dati dei percipienti tramite appositi elenchi. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento e cosa significa per chi ha ricevuto compensi dal Senato lo scorso anno.Indice dei contenutiCosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026Chi Sono i Percipienti CoinvoltiPerché Esiste un Regime Speciale per gli Organi CostituzionaliCosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025Cosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026 (prot. n. 249041/2026) definisce nel dettaglio come e quando l’Amministrazione del Senato deve trasmettere gli elenchi dei percipienti relativi al 2025: l’invio telematico deve avvenire entro il 31 ottobre 2026, utilizzando le specifiche tecniche approvate per il modello 770/2026. Per ritenuta d’acconto si intende la trattenuta che un sostituto d’imposta applica su compensi, redditi da lavoro o prestazioni professionali, versandola poi direttamente all’Erario per conto del percipiente.Normalmente, i datori di lavoro e i committenti che operano ritenute devono presentare ogni anno il modello 770, la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. Il Senato della Repubblica, però, non è tenuto a questo adempimento nella forma ordinaria: il provvedimento stabilisce infatti che la trasmissione avvenga tramite appositi elenchi, con contenuto, termini e modalità definiti d’intesa con l’Amministrazione del Senato, in attuazione dell’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998. Oggetto dell’invio sono i dati fiscali dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni contenuti nei prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY del modello 770/2026. Chi Sono i Percipienti CoinvoltiQuando si parla di percipienti, ci si riferisce a tutte le persone fisiche o i soggetti che nel 2025 hanno ricevuto dal Senato somme o valori soggetti a ritenuta d’acconto. Non si tratta quindi soltanto dei dipendenti dell’istituzione, ma di una platea più ampia.Tra i soggetti coinvolti rientrano generalmente:dipendenti e collaboratori dell’Amministrazione del Senato;collaboratori occasionali e continuativi;professionisti esterni incaricati di prestazioni specifiche;fornitori e altri soggetti che hanno percepito compensi soggetti a ritenuta nel corso dell’anno.I dati di dettaglio riferiti al singolo percipiente (dati anagrafici, importi corrisposti e ritenute operate) viaggiano, come per qualsiasi altro sostituto d’imposta, attraverso la Certificazione Unica, già trasmessa entro il 16 marzo 2026 (30 aprile 2026 per le certificazioni di lavoro autonomo abituale e per le provvigioni). Gli elenchi oggetto del provvedimento riguardano invece i dati riepilogativi dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni relativi alle ritenute operate. Perché Esiste un Regime Speciale per gli Organi CostituzionaliIl regime applicato al Senato non è una novità isolata. Un meccanismo analogo è già in vigore da tempo per altri organi costituzionali, come la Camera dei Deputati, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale. Questi enti godono infatti di una particolare autonomia contabile e amministrativa, riconosciuta a livello normativo dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973, che li individua espressamente tra i soggetti che operano le ritenute e provvedono direttamente ai relativi versamenti.In pratica, invece di seguire pedissequamente le stesse procedure previste per un’azienda privata o una pubblica amministrazione ordinaria, questi organi assolvono gli adempimenti che spettano loro in qualità di sostituti d’imposta attraverso canali dedicati, definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del 10 settembre 2026 si inserisce quindi in una prassi consolidata, aggiornando le regole tecniche per il periodo d’imposta 2025. Cosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025La domanda più frequente riguarda naturalmente le conseguenze pratiche per chi, nel 2025, ha ricevuto compensi dal Senato soggetti a ritenuta d’acconto. La risposta è rassicurante: non è richiesta alcuna azione da parte del percipiente.Il meccanismo funziona come per qualsiasi altro sostituto d’imposta ordinario. I compensi e le ritenute del singolo percipiente sono già stati certificati con la Certificazione Unica trasmessa nella primavera 2026: sono questi i dati che alimentano la dichiarazione precompilata, così come avviene per i redditi certificati da un datore di lavoro privato o da un altro ente pubblico. Gli elenchi inviati entro il 31 ottobre 2026 completano invece il quadro dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni dell’Amministrazione. Chi ha lavorato o collaborato con il Senato nel 2025 trova quindi questi importi e le relative ritenute già inseriti nella propria posizione fiscale, pronti per essere verificati in fase di dichiarazione dei redditi.È comunque sempre opportuno controllare con attenzione i dati precompilati, verificando che importi e ritenute corrispondano a quanto effettivamente percepito, prima di procedere con l’invio della dichiarazione. Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025Cosa stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026?Disciplina modalità e termini con cui l’Amministrazione del Senato trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2026, gli elenchi dei percipienti di somme soggette a ritenuta d’acconto corrisposte nel 2025, in luogo dell’ordinaria presentazione del modello 770.Perché il Senato non presenta il modello 770 come le altre aziende?Perché l’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998 consente ai soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 – tra cui l’Amministrazione del Senato – di comunicare i dati al Fisco tramite appositi elenchi, con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.Chi sono i percipienti interessati dal provvedimento?Dipendenti, collaboratori, professionisti esterni e fornitori dell’Amministrazione del Senato che nel 2025 hanno ricevuto compensi soggetti a ritenuta d’acconto.Devo fare qualcosa se ho percepito somme dal Senato nel 2025?No, nessuna azione è richiesta. I compensi e le ritenute sono già certificati dalla Certificazione Unica e confluiscono nella dichiarazione precompilata, come avviene con qualsiasi altro sostituto d’imposta.Esistono altri organi costituzionali con lo stesso regime?Sì, un meccanismo simile è già previsto per Camera dei Deputati, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, in virtù della loro analoga autonomia amministrativa.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 11:00:002026-09-11 15:37:20Ritenuta d’Acconto Senato 2025: Nuovo Provvedimento AE
Finanza & Servizi, Software Fatturazione ElettronicaFatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di EmissioneLa fatturazione elettronica tra imprese (B2B) nel 2026 è governata da regole precise su termini di emissione, tipo di fattura, esigibilità IVA e sanzioni. Sbagliare — anche involontariamente — può costare da 250 euro in su per ogni fattura omessa o tardiva. Questa guida spiega come funziona la fattura B2B via SDI, quando usare la fattura differita, come gestire l’esigibilità IVA e come ravvedersi in caso di errore.Indice dei contenutiB2B, B2C e PA: le differenze nella fattura elettronicaTermini di emissione della fattura B2B: il principio dei 12 giorniFattura immediata vs fattura differita (TD24)Esigibilità IVA nella fattura B2B: tre modalitàReverse charge nei rapporti B2B: quando si applicaSanzioni per omessa o tardiva fattura B2BRavvedimento operoso: come regolarizzare la fattura omessa o tardivaGestione pratica dei contratti B2B: acconti e fatturazione anticipataSoftware per la fatturazione B2B: cosa deve saper fareFAQConclusione: conosci le regole, evita le sanzioniB2B, B2C e PA: le differenze nella fattura elettronica La fattura elettronica ha caratteristiche diverse a seconda del destinatario:TipoDestinatarioCodice destinatarioCaratteristiche principaliB2BImprese e professionisti con P.IVA7 caratteri alfanumerici (codice SDI) o PECObbligo SDI, termini 12gg/15 meseB2CPrivati consumatori (senza P.IVA)0000000Copia analogica al cliente, no SDIPAPubblica Amministrazione6 caratteri da IPAObbligo dal 2014, split paymentQuesta guida si concentra sul segmento B2B: le transazioni tra soggetti con partita IVA (cessioni di beni o prestazioni di servizi tra imprese e/o professionisti).Termini di emissione della fattura B2B: il principio dei 12 giorni Il riferimento normativo è l’art. 21, comma 4, DPR 633/1972. La fattura deve essere emessa:Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (per la fattura immediata)Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (per la fattura differita, in specifici casi)Il “momento di effettuazione” varia in base alla natura dell’operazione:Cessioni di beni mobili: al momento della consegna o spedizioneCessioni di beni immobili: alla data dell’attoPrestazioni di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo. Se il pagamento è successivo alla prestazione, al momento del pagamento. Se parziale, per la parte pagata.Esempio pratico: se presti un servizio di consulenza il 10 settembre 2026 e il cliente paga il 25 settembre, il momento di effettuazione è il 25 settembre. Hai tempo fino al 7 ottobre 2026 (12 giorni dopo) per emettere la fattura. Se invece il pagamento avviene entro il giorno della prestazione, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dal 10 settembre.Fattura immediata vs fattura differita (TD24)Fattura immediataLa forma più comune: la fattura documenta una singola operazione e viene emessa entro 12 giorni dall’effettuazione. Nel tracciato XML, il tipo documento è TD01.Fattura differita (TD24)La fattura differita (tipo documento TD24) permette di fatturare in modo cumulativo le cessioni di beni effettuate nello stesso mese verso lo stesso cliente, a condizione che ogni consegna sia documentata da un DDT (Documento di Trasporto) o documento equivalente. La fattura riepilogativa deve essere emessa entro il 15 del mese successivo.Quando si usa TD24: tipicamente nei rapporti con forniture ricorrenti di beni (commercio all’ingrosso, forniture industriali). Non si applica alle prestazioni di servizi (che non hanno DDT).Attenzione: per le prestazioni di servizi, la fattura differita è ammessa solo in casi specifici (es. servizi continuativi in base a contratto). In genere, per i servizi si usa la fattura immediata entro 12 giorni.Esigibilità IVA nella fattura B2B: tre modalità L’esigibilità IVA determina il momento in cui l’IVA diventa “esigibile” per il fisco, cioè quando il cedente/prestatore è obbligato a versarla all’Erario. È distinta dal termine di emissione della fattura.1. Esigibilità immediata (regime ordinario)L’IVA diventa esigibile al momento di effettuazione dell’operazione (coincide con il momento di emissione della fattura per le fatture immediate). Il cedente deve versare l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre in cui l’operazione è stata effettuata.2. Esigibilità differita (art. 6, comma 5, DPR 633/1972)Per alcune categorie specifiche di operazioni (principalmente cessioni di beni e prestazioni a soggetti pubblici o a grandi aziende che applicano il split payment), l’esigibilità può essere differita al momento del pagamento. In fattura si indica “esigibilità IVA differita” o il codice specifico.3. IVA per cassa (regime opzionale — art. 32-bis, DL 83/2012)L’IVA per cassa (o regime IVA di cassa) permette ai soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro di versare l’IVA solo al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente (non all’emissione della fattura). È un’opzione particolarmente utile per chi ha tempi di pagamento lunghi. La detrazione dell’IVA sugli acquisti avviene invece al momento del pagamento al fornitore. Per attivare questo regime, è necessaria una comunicazione in dichiarazione IVA annuale.Distinzione importante: esigibilità differita (per legge, in specifici casi) e IVA per cassa (per opzione) sono due istituti diversi. Il primo è automatico quando ricorrono le condizioni di legge; il secondo è un’opzione esercitata dal contribuente.Reverse charge nei rapporti B2B: quando si applicaIl reverse charge (inversione contabile) sposta l’obbligo di versamento dell’IVA dal cedente al cessionario. È obbligatorio in specifici settori (art. 17 DPR 633/72):Subappalti edili (N6.3)Cessioni di fabbricati eseguita da costruttori (N6.4)Cessioni di telefoni cellulari, PC, console (N6.5, N6.6)Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti (N6.7)Settore energetico (N6.8)Altri casi specifici (N6.9)Quando si applica il reverse charge, il fornitore emette fattura senza IVA indicando il codice natura N6.x e la dicitura “inversione contabile”. Il destinatario integra la fattura e versa l’IVA direttamente all’Erario nella propria liquidazione periodica. Per i codici natura N6 completi, consulta il nostro articolo: Codici natura IVA fattura elettronica 2026 (ID 34178).Sanzioni per omessa o tardiva fattura B2B L’art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 stabilisce le sanzioni per chi non emette (o emette in ritardo) le fatture obbligatorie:Sanzione minima: 250 euro per ogni violazione (fattura omessa o tardiva con IVA regolarmente versata)Sanzione massima: 90% dell’IVA non documentata (quando l’omissione comporta anche un’evasione d’imposta)Nota sulla riforma D.Lgs. 87/2024: il D.Lgs. 87/2024 (Riforma sanzioni tributarie) ha modificato alcune disposizioni in materia sanzionatoria. In particolare, per le violazioni meramente formali (senza effetti sull’imposta dovuta), il regime è stato parzialmente attenuato. Tuttavia, la sanzione minima di 250 euro per fattura omessa resta confermata anche nel 2026.Ravvedimento operoso: come regolarizzare la fattura omessa o tardivaSe ti accorgi di non aver emesso (o aver emesso in ritardo) una fattura B2B, puoi regolarizzarti con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), pagando una sanzione ridotta:Quando regolarizziRiduzione sanzioneSanzione effettiva (su 250 euro)Entro 30 giorni dalla violazione1/1025 euroEntro 90 giorni1/9circa 27,78 euroEntro 1 anno1/831,25 euroEntro 2 anni1/7circa 35,71 euroOltre 2 anni1/6circa 41,67 euroLa sanzione ridotta si versa tramite Modello F24. I codici tributo variano in base alla tipologia di violazione (consulta il tuo commercialista o il CAF per i codici aggiornati 2026). È necessario emettere la fattura omessa contestualmente al versamento del ravvedimento.Gestione pratica dei contratti B2B: acconti e fatturazione anticipataAlcuni aspetti pratici frequenti nei rapporti B2B:Acconto su contratto B2BQuando si riceve un acconto prima dell’esecuzione della prestazione o della consegna del bene, nasce immediatamente l’obbligo di fatturazione per l’importo dell’acconto ricevuto (entro 12 giorni dalla ricezione). L’acconto fatturato anticipa l’IVA, che diventa esigibile nel periodo in cui l’acconto è stato incassato.AutofatturaIn alcuni casi specifici (es. acquisti da soggetti esteri senza partita IVA italiana, alcune operazioni in reverse charge), il cessionario/committente italiano deve emettere un’autofattura (tipo documento TD20 o altri, a seconda del caso) invece di aspettare la fattura del fornitore.Software per la fatturazione B2B: cosa deve saper fareUn buon software di fatturazione elettronica per il B2B deve gestire correttamente:Tipi documento TD01 (immediata), TD24 (differita), TD04 (nota credito), TD05 (nota debito)Codici destinatario a 7 caratteri (inserimento diretto o ricerca dal Registro SDI)Codici natura N6.x per il reverse chargeScelta del regime di esigibilità IVA (immediata/differita/cassa)Gestione degli acconti e saldoMonitoraggio delle scadenze di emissione (alert entro 12 giorni)Per chi vuole un software che gestisca nativamente tutti questi scenari B2B standard senza configurazioni manuali complesse, fatturazioneitalia.it include tutti i casi standard già nel piano Start, con prezzo bloccato 3 anni.FAQDevo fare fattura immediata anche se non ho ancora ricevuto il pagamento?Per le cessioni di beni: sì, la fattura va emessa entro 12 giorni dalla consegna/spedizione, indipendentemente dal pagamento. Per le prestazioni di servizi: il momento di effettuazione coincide con il pagamento, quindi tecnicamente la fattura va emessa entro 12 giorni dall’incasso. Tuttavia, in molti rapporti B2B è prassi comune emettere la fattura prima del pagamento (su accordo tra le parti). Verifica la tua situazione con un consulente.Posso emettere una fattura differita per le prestazioni di servizi?La fattura differita TD24 è prevista principalmente per le cessioni di beni documentate da DDT. Per le prestazioni di servizi, la fattura differita è ammessa in casi molto specifici (contratti continuativi). In generale, per le prestazioni di servizi si usa la fattura immediata entro 12 giorni.Il regime IVA per cassa vale anche per il forfettario?No. Il forfettario non applica IVA (N2.2), quindi il regime IVA per cassa non è applicabile. Il tema della liquidazione IVA è rilevante solo per chi è in regime ordinario.Cosa succede se il cliente non mi paga e ho già versato l’IVA?In regime ordinario con esigibilità immediata, hai già versato l’IVA all’Erario al momento dell’emissione della fattura. Se il cliente non paga, puoi emettere una nota di variazione in diminuzione (TD04) dopo aver avviato una procedura concorsuale nei confronti del cliente (fallimento, concordato, ecc.) o, in alcuni casi, dopo tentativi di recupero del credito documentati. Il recupero dell’IVA già versata richiede una procedura specifica.Conclusione: conosci le regole, evita le sanzioniLa fatturazione elettronica B2B nel 2026 è regolata da norme precise e sanzioni concrete. Rispettare i termini di emissione (12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita TD24), scegliere il regime di esigibilità IVA corretto e sapere quando applicare il reverse charge sono competenze essenziali per ogni titolare di partita IVA.Per qualsiasi dubbio sulla tua situazione specifica, CAF Centro Fiscale offre consulenze fiscali personalizzate: prenota un appuntamento o chiama il 0432 1638640.Articoli correlati: Fatturazione Elettronica 2026: Guida Completa (hub ID 34160) | Fatturazione forfettario 2026: codice N2.2 (ID 34175)Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-17 10:00:002026-09-27 08:43:21Fatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di Emissione