NOTIZIECrediti bonus edilizi ai professionisti: imposta sostitutiva al 26%Una novita normativa introduce un regime fiscale specifico per i professionisti che acquistano crediti d’imposta da bonus edilizi (superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni e simili) a un prezzo inferiore al loro valore nominale. In questi casi, invece della tassazione progressiva IRPEF, potra trovare applicazione una imposta sostitutiva del 26% sul solo differenziale positivo tra valore nominale del credito e prezzo pagato per acquistarlo. Vediamo nel dettaglio come funziona la nuova disciplina, chi puo applicarla e da quando.Indice dei contenutiCos’e l’imposta sostitutiva del 26% sui crediti da bonus ediliziChi puo applicare l’imposta sostitutiva del 26%Come si calcola il differenziale tassato al 26%Decorrenza e possibilita di applicazione retroattivaCosa cambia rispetto alla tassazione IRPEF ordinariaCos’e l’imposta sostitutiva del 26% sui crediti da bonus ediliziNegli ultimi anni si e diffusa la prassi, tra professionisti come commercialisti, avvocati e altri esercenti arti e professioni, di acquistare crediti d’imposta da bonus edilizi da soggetti terzi, pagandoli a un valore inferiore rispetto a quello nominale. Il credito viene poi utilizzato in compensazione nel modello F24 oppure ceduto ulteriormente, generando un guadagno pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo effettivamente sostenuto per acquistarlo.Fino a oggi questo guadagno, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, concorreva alla formazione del reddito di lavoro autonomo ed era quindi tassato con le aliquote IRPEF ordinarie, potenzialmente fino al 43% per gli scaglioni piu alti. La nuova disciplina introduce invece la possibilita di applicare una imposta sostitutiva del 26% sul solo differenziale positivo, cioe sulla parte di guadagno realizzata al momento dell’utilizzo o della cessione del credito. La norma e stata introdotta dal decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026), che con l’articolo 3 ha inserito nell’articolo 54 del TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies, dedicati al trattamento fiscale di questi crediti. Chi puo applicare l’imposta sostitutiva del 26%La nuova imposta sostitutiva riguarda gli esercenti arti e professioni, sia che operino individualmente sia in forma associata (studi associati, associazioni professionali e societa tra professionisti), quando acquistano crediti d’imposta da bonus edilizi da soggetti terzi. E importante sottolineare che il regime agevolato si applica soltanto ai crediti effettivamente acquistati, cioe pagati con proprie risorse economiche.Restano invece esclusi dal nuovo regime i crediti d’imposta ricevuti dal professionista come corrispettivo per una prestazione professionale resa, ad esempio quando un commercialista o un tecnico accetta il credito d’imposta del cliente come forma di pagamento della propria parcella. In questa ipotesi il credito mantiene la natura di compenso professionale e continua a essere tassato secondo le regole ordinarie del reddito di lavoro autonomo, senza possibilita di optare per l’imposta sostitutiva del 26%. Come si calcola il differenziale tassato al 26%La base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva non e l’intero valore del credito, ma solo il cosiddetto differenziale positivo. In pratica si tratta della differenza tra il valore nominale del credito d’imposta e il prezzo pagato dal professionista per acquistarlo.Facciamo un esempio pratico per capire meglio il meccanismo. Supponiamo che un professionista acquisti da un privato un credito d’imposta da bonus edilizi del valore nominale di 10.000 euro, pagandolo 8.500 euro. Il differenziale positivo e quindi pari a 1.500 euro. Su questo importo, e non sull’intero valore del credito, si applichera l’imposta sostitutiva del 26% nel momento in cui il credito viene utilizzato in compensazione oppure ceduto a terzi. Il differenziale, inoltre, non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo tassato con le aliquote IRPEF ordinarie: l’imposta sostitutiva si versa secondo le modalita previste per il saldo delle imposte sui redditi. Restano invece da chiarire gli effetti sulla base imponibile previdenziale, aspetto su cui si attendono indicazioni ufficiali. Decorrenza e possibilita di applicazione retroattivaIl nuovo regime dell’imposta sostitutiva al 26% si applica ai crediti d’imposta acquistati dai professionisti a partire dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto correttivo, con il differenziale positivo realizzato tramite compensazione o cessione da quella data in avanti. La norma, tuttavia, prevede anche una possibilita di applicazione retroattiva: i professionisti che hanno acquistato crediti da bonus edilizi a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 possono scegliere di applicare comunque il nuovo regime, presentando se necessario una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR 322/1998, senza pero avere diritto al rimborso delle maggiori imposte gia versate.Questo significa che chi ha gia dichiarato il differenziale come reddito ordinario negli anni scorsi potrebbe valutare, con l’assistenza di un professionista o di un CAF, la convenienza di rettificare la propria posizione tramite gli strumenti dichiarativi disponibili, come il modello Redditi PF. Va detto che i dettagli operativi su termini e modalita di esercizio dell’opzione retroattiva dovranno essere chiariti dai provvedimenti attuativi e dalle istruzioni ai modelli dichiarativi 2026. Cosa cambia rispetto alla tassazione IRPEF ordinariaLa differenza pratica tra il vecchio e il nuovo regime e sostanziale. Con la tassazione IRPEF ordinaria, il differenziale realizzato dal professionista si sommava agli altri redditi da lavoro autonomo e veniva tassato con le aliquote progressive, che possono arrivare fino al 43% per i redditi piu elevati, oltre alle addizionali regionali e comunali. Con l’imposta sostitutiva del 26%, invece, il differenziale viene tassato con un’aliquota fissa e separata, indipendentemente dal livello di reddito complessivo del professionista.Per i professionisti con redditi medio-alti, questo puo tradursi in un risparmio fiscale significativo. Resta pero fondamentale documentare correttamente la natura del credito, distinguendo tra crediti acquistati da terzi e crediti ricevuti come compenso professionale, poiche solo i primi possono beneficiare del nuovo regime agevolato al 26%. Domande frequenti sull’imposta sostitutiva al 26% sui crediti bonus ediliziCos’e l’imposta sostitutiva del 26% sui crediti da bonus edilizi?E un’imposta fissa che sostituisce la tassazione IRPEF ordinaria sul differenziale positivo (valore nominale meno prezzo di acquisto) realizzato dai professionisti quando utilizzano in compensazione o cedono crediti d’imposta da bonus edilizi acquistati da terzi.Chi puo scegliere di applicare l’imposta sostitutiva al 26%?Possono beneficiarne gli esercenti arti e professioni, sia in forma individuale sia associata, che acquistano crediti d’imposta da bonus edilizi da soggetti terzi pagandoli con risorse proprie. Sono esclusi i crediti ricevuti come compenso per una prestazione professionale.Da quando si applica la nuova norma?La nuova disciplina riguarda i crediti acquistati dai professionisti dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026, con la possibilita di optare per l’applicazione del nuovo regime anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.E possibile applicare l’imposta sostitutiva anche ai crediti acquistati in passato?Si, la norma prevede la possibilita di applicare il nuovo regime anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando eventualmente una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR 322/1998, senza diritto al rimborso delle imposte gia versate.Cosa succede se il credito viene ricevuto come compenso professionale?In questo caso il credito non rientra nel nuovo regime agevolato: mantiene la natura di compenso per l’attivita professionale svolta e continua a essere tassato secondo le regole ordinarie del reddito di lavoro autonomo, con le aliquote IRPEF progressive.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-09 14:00:002026-09-08 11:46:19Crediti bonus edilizi ai professionisti: imposta sostitutiva al 26%