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APE Sociale e Isopensione: il Bonus Fiscale INPS in Pagamento da Ottobre 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’INPS ha annunciato l’arrivo del bonus fiscale APE Sociale isopensione, un beneficio economico collegato al taglio del cuneo fiscale che da ottobre 2026 comparirà nei cedolini di migliaia di beneficiari. Con il messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026, l’Istituto ha chiarito che il bonus spetta non solo ai lavoratori dipendenti ma anche a chi percepisce prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro, come l’APE Sociale e l’isopensione. Si tratta di una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e ora estesa, con istruzioni operative dedicate, anche a queste categorie di prestazioni previdenziali. Vediamo chi ha diritto al bonus, come è calcolato e quando arriveranno i primi pagamenti, comprensivi degli arretrati maturati dall’inizio dell’anno.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus fiscale APE Sociale e isopensione
  2. Chi ha diritto al bonus secondo il messaggio INPS 2829
  3. Come funziona il bonus: somma non imponibile e detrazione aggiuntiva
  4. Quando arriva il pagamento del bonus INPS da ottobre

Cos’è il bonus fiscale APE Sociale e isopensione

Il bonus fiscale APE Sociale isopensione nasce dal meccanismo di taglio del cuneo fiscale introdotto per i lavoratori dipendenti e poi esteso, con le istruzioni dell’INPS, anche a chi riceve prestazioni economiche che sostituiscono uno stipendio. Rientrano in questa platea, oltre all’APE Sociale (l’anticipo pensionistico riservato a categorie fragili, su cui trovi tutti i dettagli nella nostra guida APE Sociale 2026), anche l’isopensione, gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà del settore credito e assicurativo, e le prestazioni derivanti da contratti di espansione. Il filo conduttore è che tutte queste misure, pur non essendo pensioni in senso stretto, funzionano come un sostegno al reddito in attesa della pensione vera e propria, e per questo motivo l’INPS ha ritenuto corretto applicare loro lo stesso trattamento fiscale di favore riservato agli stipendi.

Chi ha diritto al bonus secondo il messaggio INPS 2829

Il messaggio INPS 2829/2026 individua con precisione la platea dei beneficiari. Possono ottenere il bonus i titolari di prestazioni che hanno natura sostitutiva del reddito da lavoro dipendente, erogate dall’INPS nel corso del 2026. In pratica il beneficio non spetta ai titolari di pensione: restano escluse le pensioni ordinarie, comprese quelle anticipate, e i trattamenti di previdenza complementare. Rientrano invece le sole prestazioni di accompagnamento a pensione, cioè l’APE Sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà del settore credito e assicurativo e le indennità da contratti di espansione. Chi sta valutando una pensione con requisiti anticipati deve quindi sapere che, una volta liquidato il trattamento pensionistico vero e proprio, questo bonus non viene riconosciuto. È un elemento importante da conoscere anche per chi si informa sulla pensione delle casalinghe o su altre forme di sostegno previdenziale, perché il perimetro delle prestazioni agevolate dal fisco continua ad ampliarsi di anno in anno.

Le categorie escluse

Il bonus non si applica automaticamente a tutte le prestazioni INPS: restano fuori, ad esempio, le pensioni ordinarie già in pagamento che non derivano da un meccanismo di accompagnamento al pensionamento. Per queste ultime resta comunque valido il regime ordinario delle detrazioni fiscali 2026 applicabili in base al reddito complessivo.

Come funziona il bonus: somma non imponibile e detrazione aggiuntiva

Il meccanismo del bonus fiscale APE Sociale isopensione si articola su due livelli, in base al reddito complessivo annuo del beneficiario. Per chi ha un reddito complessivo fino a 20.000 euro, il beneficio si traduce in una somma non imponibile, chiamata anche bonus aggiuntivo, calcolata applicando alla prestazione percepita percentuali comprese tra il 4,8% e il 7,1%: più basso è l’importo della prestazione, più alta è la percentuale riconosciuta. Per chi ha un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 40.000 euro, il beneficio cambia natura e diventa un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, pari a 1.000 euro fino a 32.000 euro di reddito complessivo e poi decrescente in modo progressivo fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro. Le percentuali applicabili a ciascuno scaglione, richiamate dal messaggio INPS e fissate dall’articolo 1, commi 4-9, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), sono le seguenti: 7,1% se la prestazione annua non supera 8.500 euro, 5,3% se è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro, 4,8% se supera 15.000 euro.

Quando arriva il pagamento del bonus INPS da ottobre

Le prime erogazioni del bonus INPS APE Sociale e isopensione sono previste da ottobre 2026. Per quanto riguarda la somma non imponibile, l’INPS ha chiarito che gli importi maturati dal 1° gennaio 2026 e non ancora corrisposti verranno liquidati insieme alla prima mensilità utile, sotto forma di arretrati. Diverso il discorso per l’ulteriore detrazione riservata ai redditi tra 20.000 e 40.000 euro: in questo caso gli importi pregressi non pagati durante l’anno saranno determinati e regolati in sede di conguaglio fiscale di fine anno, quando verrà ricalcolata l’imposta effettivamente dovuta sull’intero periodo. Per chi percepisce già la APE Sociale o l’isopensione non è necessario presentare alcuna domanda specifica: il beneficio viene riconosciuto automaticamente dall’INPS sulla base dei dati reddituali già in possesso dell’Istituto, salvo verifiche successive in fase di conguaglio. Chi desidera restare aggiornato sulle date precise di accredito può fare riferimento anche alle informazioni generali sul calendario dei pagamenti delle pensioni, utile per orientarsi sulle tempistiche dell’Istituto.

Conclusione

Con le tabelle di calcolo già definite dall’articolo 1, commi 4-9, della legge 207/2024, resta da monitorare l’applicazione operativa nei cedolini di ottobre e l’eventuale pubblicazione di ulteriori istruzioni INPS in vista dei conguagli di fine anno. Gli aggiornamenti normativi su APE Sociale, isopensione e taglio del cuneo fiscale continueranno a essere monitorati nelle prossime settimane.

Domande Frequenti sul Bonus APE Sociale e Isopensione

Cos’è esattamente il bonus fiscale APE Sociale isopensione?

È l’estensione del meccanismo di taglio del cuneo fiscale, già previsto per i lavoratori dipendenti dalla Legge di Bilancio 2025, ai titolari di prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro, come l’APE Sociale e l’isopensione. Consiste in una somma non imponibile per i redditi più bassi e in una detrazione IRPEF aggiuntiva per i redditi fino a 40.000 euro.

Bisogna fare domanda per ricevere il bonus INPS?

No, secondo il messaggio INPS 2829/2026 il beneficio viene riconosciuto in automatico sulla base dei dati reddituali già disponibili presso l’Istituto, senza necessità di presentare un’istanza separata.

Quando arrivano i pagamenti del bonus APE Sociale e isopensione?

I primi accrediti sono previsti da ottobre 2026. La somma non imponibile arriva con gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026, mentre l’ulteriore detrazione per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro viene regolata in sede di conguaglio fiscale di fine anno.

Chi altro può beneficiare di questa misura oltre ad APE Sociale e isopensione?

Il messaggio INPS 2829/2026 estende il beneficio anche ai titolari di assegni straordinari dei fondi di solidarietà del settore credito e assicurativo e a chi percepisce prestazioni da contratti di espansione, in quanto misure con natura sostitutiva del reddito da lavoro dipendente.

Il bonus spetta anche a chi ha un reddito superiore a 40.000 euro?

No, oltre la soglia dei 40.000 euro di reddito complessivo annuo il beneficio si azzera, sia per quanto riguarda la somma non imponibile sia per l’ulteriore detrazione IRPEF.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Manovra 2027 giovani: le ipotesi su flat tax al 5% e bonus Isee

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La Manovra 2027 comincia a prendere forma, e uno dei temi più discussi riguarda proprio i giovani. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha fatto sapere di voler inserire nella prossima legge di bilancio misure fiscali pensate per chi entra nel mondo del lavoro, puntando in particolare su una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani dalle aziende. Sul fronte dei sostegni alle famiglie, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha espresso forti perplessità sui bonus legati all’Isee, l’indicatore che misura la situazione economica delle famiglie, ritenendo che finiscano per escludere ceto medio, famiglie numerose e pensionati. Le due posizioni non sono necessariamente in contrasto, ma riflettono priorità diverse e disegnano lo scenario in cui si muoverà il governo nelle prossime settimane di trattativa sulla Manovra 2027 giovani.

Indice dei contenuti

  1. Cosa propone Giorgetti per i giovani nella Manovra 2027
  2. La posizione di Salvini sui bonus legati all’Isee
  3. Le altre misure allo studio: Irpef, ecobonus e carburanti
  4. Le prossime tappe della Manovra 2027
  5. Domande frequenti sulla Manovra 2027 e i bonus giovani

Cosa propone Giorgetti per i giovani nella Manovra 2027

Al centro delle ipotesi allo studio del Ministero dell’Economia c’è una flat tax al 5% da applicare agli aumenti di stipendio riconosciuti dalle aziende ai lavoratori più giovani. Giorgetti ha richiamato il successo di una misura analoga già sperimentata l’anno precedente, dichiarando: “Penso che questo successo possa essere trasferito, con i dovuti accorgimenti, anche sugli eventuali aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani”. Si tratterebbe, in sostanza, di un’imposta sostitutiva agevolata che andrebbe a sostituire la tassazione ordinaria sulla quota di retribuzione aggiuntiva, rendendo più conveniente per le imprese premiare i propri dipendenti under 30 (l’età esatta della platea non è ancora stata definita).

Non è la prima volta che il governo lavora su una misura di questo tipo: ne avevamo già parlato in un nostro approfondimento dedicato alla flat tax sugli aumenti di stipendio ai giovani, proposta che ora tornerebbe centrale nella prossima legge di bilancio. Accanto a questa misura, Giorgetti avrebbe suggerito anche di realizzare un “inventario delle misure” esistenti, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni tra i vari sostegni già in vigore per specifiche fasce di reddito.

La posizione di Salvini sui bonus legati all’Isee

Sul fronte dei bonus legati all’Isee, la linea del vicepremier Matteo Salvini è invece critica. Secondo quanto riportato dalla stampa, il leader della Lega avrebbe fatto notare che in Italia esisterebbero circa 50 bonus pubblici diversi, erogati da Comuni, Province, Regioni, INPS e altri enti, che finirebbero spesso nelle stesse mani, senza un reale coordinamento tra le misure. Per questo motivo Salvini chiederebbe non tanto l’abolizione dei bonus, quanto un ampliamento della platea dei beneficiari, in modo da non lasciare fuori chi si trova appena sopra le soglie Isee più basse.

Il timore espresso dalla Lega è che, così come sono strutturati oggi, molti bonus legati all’Isee finiscano per escludere il ceto medio, le famiglie numerose e i pensionati, categorie che secondo Salvini resterebbero tagliate fuori dalla stragrande maggioranza dei contributi pubblici. Si tratta, va precisato, di una posizione politica espressa in vista del confronto sulla manovra, non di una decisione già assunta dal governo: i bonus collegati all’Isee restano per ora pienamente in vigore. Per un quadro più ampio sulle misure di sostegno al lavoro allo studio, si può consultare il nostro approfondimento su incentivi lavoro e decontribuzioni nella prossima manovra.

Le altre misure allo studio: Irpef, ecobonus e carburanti

Oltre alla flat tax per i giovani, tra le ipotesi che circolano per la Manovra 2027 ci sarebbe anche l’estensione dell’aliquota Irpef del 33% fino a un reddito di 60mila euro, con l’obiettivo dichiarato di allargare la platea di chi beneficia della riduzione fiscale destinata al ceto medio. Si parla inoltre di un possibile aumento della detrazione per l’efficientamento energetico, che passerebbe al 65% rispetto all’attuale 50% riconosciuto sull’abitazione principale (36% sugli altri immobili), e di un bonus una tantum di 100 euro destinato alle spese per i carburanti, riservato però a chi si trova sotto una determinata soglia Isee.

Anche quest’ultima misura, se confermata, sarebbe un bonus legato all’Isee: il confronto sui criteri di accesso ai sostegni è quindi ancora aperto. Tra i temi in discussione per la prossima legge di bilancio rientra anche l’ipotesi di una tassazione agevolata per il lavoro notturno e festivo, altro dossier seguito con attenzione dalle parti sociali.

Va sottolineato che, al momento, non sono ancora stati resi noti importi precisi e definitivi per nessuna di queste misure: si tratta di ipotesi e proposte in discussione tra i partiti di maggioranza, che potranno essere modificate, ridimensionate o accantonate nel corso della trattativa sulla manovra.

Le prossime tappe della Manovra 2027

Come da prassi, il testo della legge di bilancio dovrà essere definito dal governo e presentato alle Camere in autunno, di norma entro il 20 ottobre, per poi essere discusso ed eventualmente approvato entro la fine dell’anno. I tempi e i contenuti definitivi della Manovra 2027, tuttavia, dipenderanno dal confronto ancora in corso tra i ministri economici e gli alleati di governo, a partire proprio dal nodo tra le misure per i giovani volute da Giorgetti e le richieste della Lega sui bonus Isee.

Il dibattito sulla manovra si intreccia peraltro con altri dossier caldi, come quello delle pensioni: nei giorni scorsi lo stesso Giorgetti aveva aperto alla proposta della Lega di un pensionamento anticipato a 64 anni, tema che avevamo approfondito nell’articolo dedicato a Giorgetti e l’apertura alla pensione a 64 anni. Anche su questo fronte, come per i bonus legati all’Isee, la parola definitiva spetterà al testo che il governo presenterà nelle prossime settimane.

Domande frequenti sulla Manovra 2027 e i bonus giovani

Quando sarà approvata la Manovra 2027?

Non ci sono ancora date certe. Seguendo la prassi parlamentare, il testo dovrebbe essere presentato entro l’autunno per essere approvato entro fine anno, ma i contenuti definitivi dipendono dal confronto politico ancora in corso tra Giorgetti e gli alleati di governo.

I bonus legati all’Isee saranno aboliti?

Al momento non risulta alcuna decisione in questo senso. Salvini ha criticato la frammentazione dei bonus Isee e chiesto di allargare la platea dei beneficiari, ma non ne ha proposto l’abolizione. Restano quindi, per ora, pienamente in vigore.

Cosa prevede la flat tax sugli aumenti di stipendio per i giovani?

Si tratterebbe di un’imposta agevolata al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti dalle aziende ai lavoratori più giovani, sul modello di una misura già sperimentata l’anno precedente. Platea esatta e requisiti non sono ancora stati definiti.

Cosa cambia per il ceto medio nella Manovra 2027?

Tra le ipotesi allo studio c’è l’estensione dell’aliquota Irpef del 33% fino a 60mila euro di reddito, oltre a un possibile aumento dell’ecobonus per l’efficientamento energetico dal 50% al 65%. Anche in questo caso si tratta di proposte, non di misure già approvate.

Perché Salvini è contrario ai bonus con l’Isee?

Secondo la posizione espressa dal leader della Lega, i circa 50 bonus pubblici oggi legati all’Isee sarebbero troppo frammentati e finirebbero per escludere ceto medio, famiglie numerose e pensionati, che restano spesso appena sopra le soglie di accesso.

Nelle prossime settimane il confronto tra i ministri economici e gli alleati di governo dovrebbe portare a un testo più definito della Manovra 2027. Aggiorneremo questo articolo non appena saranno resi noti maggiori dettagli ufficiali.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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NASpI e Assegno Unico, Quanto Può Prendere a Settembre una Famiglia Disoccupata?

Naspi disoccupazione CAF UdineNaspi

Quando in una famiglia un genitore perde il lavoro, la domanda più immediata è sempre la stessa: quanto entrerà davvero in casa questo mese? A settembre 2026, tra NASpI e Assegno Unico, molti nuclei con figli a carico si trovano a fare i conti con due prestazioni INPS che si sommano, ma che si calcolano con criteri completamente diversi. Come riportato da Tutto Lavoro 24, sempre più famiglie italiane in cui un genitore è rimasto senza lavoro chiedono come orientarsi tra indennità di disoccupazione e assegno per i figli, due sostegni che insieme possono fare la differenza sul bilancio familiare, ma che vanno calcolati caso per caso.

Non esiste una cifra unica valida per tutti: l’importo della NASpI dipende dalla retribuzione degli ultimi anni di lavoro, mentre l’Assegno Unico varia in base all’ISEE del nucleo e al numero di figli. Proviamo a fare chiarezza su come funzionano i due strumenti e su quale possa essere, in concreto, il sostegno mensile per una famiglia con un genitore disoccupato a settembre.

Indice dei contenuti

  1. NASpI a settembre 2026: come funziona il calcolo per chi ha perso il lavoro
  2. Assegno Unico settembre 2026: importi, maggiorazioni e ISEE
  3. NASpI più Assegno Unico: quanto può arrivare a una famiglia con un genitore disoccupato
  4. Domande frequenti su NASpI e Assegno Unico a settembre 2026

NASpI a settembre 2026: come funziona il calcolo per chi ha perso il lavoro

La NASpI, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS a chi perde involontariamente il lavoro. Per accedervi servono almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione e almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del lavoro, pena la perdita del diritto alle mensilità arretrate.

L’importo si calcola sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni: si applica il 75% fino a una soglia di riferimento di 1.480,30 euro mensili, mentre sulla parte di stipendio che supera questa soglia si aggiunge il 25% della differenza. Il risultato non può comunque superare un massimale mensile di circa 1.575,42 euro. Un aspetto che molti disoccupati scoprono solo dopo qualche mese è la cosiddetta decurtazione: dal sesto mese di percezione, l’assegno si riduce del 3% ogni mese, quindi chi riceve la NASpI da tempo vede l’importo scendere gradualmente. La durata massima della prestazione è pari alla metà delle settimane lavorate nei quattro anni precedenti, con un tetto di 24 mesi.

Per chi sta seguendo il calendario dei pagamenti di questo mese, può essere utile consultare la guida dedicata al pagamento NASpI di settembre 2026, così come il calendario completo dei pagamenti INPS di settembre 2026, che riepiloga le date di accredito di tutte le principali prestazioni.

Assegno Unico settembre 2026: importi, maggiorazioni e ISEE

Mentre la NASpI sostiene il reddito di chi ha perso il lavoro, l’Assegno Unico e Universale accompagna le famiglie con figli a carico indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori. L’importo è strettamente legato all’ISEE in corso di validità: con un ISEE fino a 17.468,51 euro spetta l’importo massimo, pari a 203,80 euro al mese per ogni figlio minorenne. Man mano che l’ISEE sale, la cifra scende progressivamente fino a un ISEE di 46.582,71 euro, oltre il quale (o in assenza di ISEE presentato) l’importo minimo garantito è di 58,30 euro mensili per figlio minorenne (valori 2026, Circolare INPS n. 7/2026, Allegato 1).

A questi importi base si aggiungono diverse maggiorazioni, pensate proprio per le situazioni più delicate, come quella di una famiglia che perde una fonte di reddito. Tra le principali:

  • Figli con disabilità under 21: maggiorazione di 99,10 euro mensili per disabilità media, 110,60 euro per disabilità grave e 122,30 euro per non autosufficienza, indipendentemente dall’ISEE;
  • Famiglie con 4 o più figli: maggiorazione forfettaria di 150 euro al mese per l’intero nucleo, non per singolo figlio;
  • Entrambi i genitori lavoratori: maggiorazione fino a 34,90 euro per ogni figlio minorenne con ISEE fino a 17.468,51 euro, poi decrescente e pari a zero oltre 46.582,71 euro (non spetta per i figli tra 18 e 21 anni);
  • Madri under 21: maggiorazione di 23,30 euro per figlio.

A settembre i pagamenti dell’Assegno Unico ai beneficiari in corso, senza variazioni, arrivano il 21 e 22 settembre, secondo il calendario INPS 2026 (messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025), mentre per le nuove domande la prima rata arriva di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione. Tutti i dettagli sulle date di questo mese sono raccolti nella pagina dedicata al pagamento dell’Assegno Unico di settembre 2026.

NASpI più Assegno Unico: quanto può arrivare a una famiglia con un genitore disoccupato

Le due prestazioni, NASpI e Assegno Unico, sono pienamente cumulabili: non esiste alcuna incompatibilità tra l’indennità di disoccupazione e il sostegno per i figli a carico. Questo significa che in una famiglia dove un genitore percepisce la NASpI e l’altro continua a lavorare (o entrambi sono senza occupazione), l’importo complessivo che arriva ogni mese è dato dalla somma dei due assegni, calcolati però su basi completamente diverse.

Facciamo un esempio realistico, senza pretesa di validità generale visto che ogni situazione va calcolata caso per caso. Immaginiamo una famiglia con due figli minori, in cui un genitore ha perso il lavoro dopo una retribuzione media di circa 1.400 euro mensili: la NASpI lorda si aggirerebbe intorno ai 1.000-1.050 euro al mese nei primi cinque mesi, per poi ridursi gradualmente con il meccanismo del 3%. Se il nucleo ha un ISEE contenuto, entro la soglia dei 17.468,51 euro, l’Assegno Unico per i due figli porterebbe in più 407,60 euro mensili (2 x 203,80), che possono salire con eventuali maggiorazioni. Il totale, in questo scenario, si collocherebbe orientativamente tra i 1.300 e i 1.500 euro mensili, ma si tratta di un range indicativo: ogni famiglia ha una situazione contributiva e reddituale diversa.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda proprio l’ISEE: chi perde il lavoro spesso vede calare il reddito familiare, ma l’ISEE in corso di validità continua a basarsi sui redditi dell’anno precedente, finché non viene aggiornato. Presentare un nuovo ISEE corrente, che tiene conto della variazione di reddito degli ultimi mesi, può quindi far salire sensibilmente l’importo dell’Assegno Unico, avvicinandolo alla soglia massima di 203,80 euro per figlio. È uno dei motivi per cui, dopo la perdita del lavoro, vale la pena verificare tempestivamente la propria posizione ISEE, anche in vista dei conguagli e degli arretrati che l’INPS eroga nei mesi successivi.

Fonti

  • Circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026 (importi e soglie ISEE dell’Assegno Unico 2026)
  • Allegato 1 alla Circolare INPS n. 7/2026 (tabella degli importi mensili 2026 per fascia ISEE)
  • D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (istituzione dell’Assegno Unico e Universale)
  • Messaggio INPS n. 3931 del 24 dicembre 2025 (calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico 2026)

Domande frequenti su NASpI e Assegno Unico a settembre 2026

NASpI e Assegno Unico si possono percepire insieme?

Sì, le due prestazioni sono pienamente cumulabili. La NASpI sostiene il reddito del genitore disoccupato, mentre l’Assegno Unico spetta indipendentemente dalla condizione lavorativa, purché ci siano figli a carico.

La NASpI incide sull’importo dell’Assegno Unico?

La NASpI non è esclusa dal calcolo dell’ISEE, quindi rientra tra i redditi considerati per determinare l’indicatore. Tuttavia, la perdita del lavoro spesso comporta una riduzione complessiva del reddito familiare, motivo per cui aggiornare l’ISEE con la situazione corrente può far aumentare l’importo dell’Assegno Unico.

Quanto dura la NASpI nel 2026?

La durata massima è di 24 mesi e corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. L’importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di percezione (dall’ottavo mese per chi ha almeno 55 anni alla data della domanda).

Quando arriva il pagamento dell’Assegno Unico a settembre 2026?

Per i beneficiari già in pagamento senza variazioni, l’accredito avviene il 21 e 22 settembre, secondo il calendario INPS 2026. Per le nuove domande presentate ad agosto, la prima rata arriva di norma nell’ultima settimana di settembre.

Come si calcola l’importo esatto spettante a una famiglia?

Non esiste una cifra fissa valida per tutti: l’importo dipende dalla retribuzione degli ultimi quattro anni per la NASpI e dall’ISEE aggiornato del nucleo per l’Assegno Unico. Il calcolo preciso va effettuato caso per caso sulla base della posizione contributiva e reddituale della famiglia.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/NASPI-Pagina-web.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 10:00:002026-09-29 10:25:59NASpI e Assegno Unico, Quanto Può Prendere a Settembre una Famiglia Disoccupata?
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Contributi INPS: aumentano gli interessi su rateazioni e sanzioni civili

contributi INPS artigiani e commercianti, regime forfettario

L’INPS, con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, ha comunicato un aumento che riguarda migliaia di aziende, professionisti e lavoratori autonomi con una posizione contributiva aperta. La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, ha infatti innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, il cosiddetto TUR (ex “tasso ufficiale di riferimento”). Dal 16 settembre 2026 il nuovo tasso è pari al 2,65%.

Si tratta di un dato tecnico, ma con conseguenze molto concrete: l’INPS utilizza infatti questo tasso come parametro di riferimento per calcolare gli interessi di dilazione e differimento sui contributi dovuti agli enti previdenziali e assistenziali obbligatori, oltre alle sanzioni civili previste per i versamenti omessi o tardivi. In pratica, chi chiede una nuova rateazione INPS dal 16 settembre 2026 o chi si trova con contributi arretrati non ancora regolarizzati dovrà fare i conti con un costo leggermente più alto. Le rateazioni già concesse, invece, non cambiano.

Indice dei contenuti

  • Cosa prevede la circolare INPS n. 98/2026
  • Il tasso BCE di riferimento e il suo ruolo nel calcolo INPS
  • Rateazioni dei contributi INPS: cosa cambia dal 16 settembre 2026
  • Sanzioni civili più onerose per i pagamenti in ritardo
  • Chi è coinvolto: aziende, partite IVA e professionisti
  • Cosa fare se hai contributi arretrati o una dilazione attiva
  • Domande frequenti su contributi INPS, rateazioni e sanzioni

Cosa prevede la circolare INPS n. 98/2026

Con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, l’INPS ha recepito la decisione della BCE del giorno precedente, illustrando le ricadute operative sul sistema previdenziale. Il documento chiarisce che l’aumento di 25 punti base del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali incide su due ambiti specifici della gestione dei contributi INPS: da un lato la misura dell’interesse di dilazione e di differimento applicato agli importi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dall’altro l’entità delle sanzioni civili disciplinate dall’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il legame tra sanzioni civili e tasso di riferimento della BCE non è una novità: è previsto fin dal testo originario dell’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000, in vigore dal 2001. L’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha invece rimodulato le misure dal 1° settembre 2024: ha introdotto la sanzione ridotta al solo tasso BCE per chi regolarizza spontaneamente entro 120 giorni, la nuova lettera b-bis) sulle riduzioni in caso di accertamento d’ufficio e le modifiche ai commi 10 e 15. È il richiamo diretto al tasso BCE, contenuto nella norma, a spiegare perché una decisione presa a Francoforte si traduca, quasi immediatamente, in un costo diverso per chi ha rapporti debitori con l’INPS.

Il tasso BCE di riferimento e il suo ruolo nel calcolo INPS

Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è il costo a cui le banche possono ottenere liquidità dalla Banca Centrale Europea per periodi brevi. Per anni è stato conosciuto in Italia come TUR, il “tasso ufficiale di riferimento”, ed è tuttora uno dei parametri più usati dalla pubblica amministrazione per calcolare interessi, more e sanzioni collegate a debiti e dilazioni. Non è un dettaglio tecnico riservato agli addetti ai lavori: ogni volta che la BCE lo modifica, come accaduto il 10 settembre 2026, l’effetto si propaga automaticamente a tutte le formule di calcolo che lo richiamano, incluse quelle dell’INPS.

In parole semplici, l’INPS non fissa in autonomia il costo del denaro per chi rateizza i contributi o paga in ritardo: si appoggia a un indicatore esterno, deciso dalla politica monetaria europea. Quando il tasso sale, come è successo ora portandolo al 2,65%, sale automaticamente anche l’onere per chi ha rapporti debitori aperti con l’ente previdenziale, senza che sia necessaria una nuova norma specifica: basta l’aggiornamento del parametro di riferimento richiamato dalla legge. Attenzione però: il 2,65% è il tasso BCE “grezzo”, non la percentuale che si paga davvero. La legge prevede infatti delle maggiorazioni fisse: 2 punti per l’interesse di dilazione e differimento, 5,5 punti per la sanzione civile da omissione. I tassi effettivi sono quindi più alti, come illustrato nei paragrafi seguenti.

Rateazioni dei contributi INPS: cosa cambia dal 16 settembre 2026

Chi intende chiedere una rateazione dei contributi INPS deve tenere presente che, per le domande di dilazione presentate dal 16 settembre 2026, l’interesse di dilazione sale al 4,65% annuo (tasso BCE 2,65% più la maggiorazione fissa di 2 punti). Fino al 15 settembre era del 4,40%. In concreto significa che, a parità di importo dilazionato, il costo complessivo di una nuova rateazione risulta leggermente superiore rispetto a prima dell’aumento.

Le rateazioni già in corso non cambiano: come avviene a ogni variazione del tasso BCE, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedente non subiscono modifiche e mantengono l’interesse fissato al momento della domanda. Il rialzo, quindi, non ha effetto retroattivo sulle rate residue di chi ha già ottenuto la dilazione.

La stessa logica vale per il differimento dei versamenti, cioè la possibilità di posticipare una scadenza contributiva: anche in questo caso l’interesse dovuto si adegua al 4,65% annuo e, precisa la circolare, il nuovo tasso viene applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026. Per chi sta valutando una dilazione, conoscere questi meccanismi di calcolo può fare la differenza nella scelta del numero di rate più adatto. Su questo tema può essere utile approfondire come funziona la rateazione dei debiti con l’INPS fino a 60 rate (fino a 36 rate mensili per debiti entro 500.000 euro, fino a 60 oltre tale soglia, secondo il regolamento illustrato dalla circolare INPS n. 60/2026), uno degli strumenti più utilizzati da aziende e professionisti per gestire i contributi arretrati senza compromettere la liquidità.

Sanzioni civili più onerose per i pagamenti in ritardo

L’altro fronte toccato dalla circolare INPS n. 98/2026 riguarda le sanzioni civili, cioè le maggiorazioni previste quando i contributi non vengono versati nei termini o vengono versati in misura inferiore al dovuto. L’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000 disciplina proprio questi casi, distinguendo tra omissione ed evasione contributiva, e per l’omissione prevede un calcolo ancorato al tasso di riferimento della BCE, secondo le misure rimodulate dal decreto-legge n. 19/2024.

Il meccanismo è quindi lo stesso descritto per le rateazioni: più sale il tasso di riferimento, più sale la sanzione applicata ai versamenti tardivi o omessi. Queste le misure in vigore dal 16 settembre 2026, come risultano dall’applicazione dell’articolo 116 al nuovo tasso BCE:

FattispecieMisura annuaTetto massimo
Omissione contributiva (contributi risultanti dalle denunce, versati in ritardo o non versati)8,15% (2,65% + 5,5 punti)40% dei contributi dovuti
Omissione regolarizzata spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni2,65% (solo tasso BCE, senza maggiorazione)40% dei contributi dovuti
Evasione contributiva (contributi occultati con denunce omesse o infedeli)30% (misura fissa, non legata al tasso BCE)60% dei contributi dovuti
Evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi, con pagamento entro 30 giorni8,15% (2,65% + 5,5 punti)40% dei contributi dovuti
Evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi, con pagamento entro 90 giorni10,15% (2,65% + 7,5 punti)40% dei contributi dovuti
Interesse di dilazione e differimento (nuove domande)4,65% (2,65% + 2 punti)–

Rispetto al periodo precedente, in cui il tasso BCE era al 2,40%, l’aumento è di 0,25 punti percentuali su ciascuna misura collegata al tasso di riferimento. Per chi ha contributi non versati, questo si traduce in un costo aggiuntivo contenuto ma reale, che cresce con l’importo e con la durata del ritardo.

Chi è coinvolto: aziende, partite IVA e professionisti

L’aggiornamento del tasso non riguarda solo le grandi imprese. Sono coinvolti tutti i soggetti con una posizione contributiva presso l’INPS: datori di lavoro con dipendenti, artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni, professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione Separata, oltre a chi gestisce lavoratori domestici. In generale, chiunque abbia contributi arretrati da regolarizzare o intenda chiedere una nuova dilazione all’ente previdenziale sente l’effetto della variazione del tasso BCE, sia pure in misura contenuta.

Le realtà più esposte sono quelle con debiti contributivi consistenti che devono ancora chiedere una dilazione su più annualità, dove anche un incremento di un quarto di punto percentuale, applicato su importi elevati, può tradursi in una differenza economica non trascurabile nel corso del piano di rientro.

Cosa fare se hai contributi arretrati o una dilazione attiva

Di fronte a un aumento, seppure contenuto, degli interessi di dilazione e delle sanzioni civili, diventa importante monitorare con attenzione la propria posizione contributiva presso l’INPS. Chi ha una rateazione già avviata può stare tranquillo: il piano resta quello notificato, con il tasso fissato al momento della domanda. Chi invece sta valutando di richiederne una dovrebbe considerare che le domande presentate dal 16 settembre 2026 vengono calcolate con l’interesse di dilazione al 4,65%. Chi ha omissioni recenti, infine, ha convenienza a regolarizzare spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza e in unica soluzione: in quel caso la sanzione civile si ferma al solo tasso BCE del 2,65%, invece dell’8,15%.

Mantenere la posizione contributiva in regola non è solo una questione di costi immediati: incide anche sul percorso previdenziale futuro, in un momento in cui il tema dell’età pensionabile è al centro del dibattito politico, come dimostra la discussione sulla proposta di pensione a 64 anni avanzata dal ministro Giorgetti. Avere contributi versati correttamente, senza arretrati che si accumulano, resta la base più solida per programmare il proprio futuro pensionistico.

Domande frequenti su contributi INPS, rateazioni e sanzioni

Da quando si applica il nuovo tasso utilizzato dall’INPS?

Il nuovo tasso BCE, pari al 2,65%, ha effetto dal 16 settembre 2026, in seguito alla decisione della BCE del 10 settembre 2026 e alla circolare INPS n. 98 dell’11 settembre 2026. Da quella data l’interesse di dilazione per le nuove domande è del 4,65% e la sanzione civile per omissione dell’8,15%.

Di quanto è aumentato il tasso di riferimento BCE?

L’aumento è di 25 punti base rispetto al livello precedente, portando il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 2,65%.

Cosa sono le sanzioni civili dell’INPS?

Sono le maggiorazioni previste dall’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000 per i contributi non versati o versati in ritardo. Dal 16 settembre 2026 la sanzione per omissione è pari all’8,15% annuo (tasso BCE 2,65% più 5,5 punti), ridotta al 2,65% se si regolarizza spontaneamente entro 120 giorni in unica soluzione; per l’evasione resta il 30% annuo.

L’aumento riguarda anche le rateazioni INPS già attive?

No. I piani di ammortamento già emessi e notificati con il tasso precedente non subiscono modifiche. Il nuovo interesse di dilazione del 4,65% si applica solo alle domande di dilazione presentate dal 16 settembre 2026.

Chi deve prestare attenzione a questa novità INPS?

Aziende, artigiani, commercianti e professionisti con contributi arretrati, dilazioni in corso o nuove rateazioni da attivare presso l’INPS.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Omesso Versamento IVA: Rateizzazione, Soglia 75.000 Euro e Onere della Prova

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’omesso versamento IVA resta uno dei reati tributari più diffusi tra piccole e medie imprese in difficoltà di liquidità. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un punto delicato: cosa succede quando l’impresa aveva ottenuto una rateizzazione IVA con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e poi decade dal piano per mancati pagamenti? La risposta riguarda direttamente la soglia di 75.000 euro, introdotta dalla riforma del 2024, e chiarisce anche chi deve dimostrare l’entità del debito residuo davanti al giudice.

Indice dei contenuti

  1. La soglia ordinaria e la riforma 2024 dell’omesso versamento IVA
  2. Il caso deciso dalla Cassazione
  3. Le due soglie a confronto: 250.000 e 75.000 euro
  4. L’onere di allegazione del contribuente

La soglia ordinaria e la riforma 2024 dell’omesso versamento IVA

Il reato di omesso versamento IVA è disciplinato dall’articolo 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La norma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’IVA dovuta per un importo superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, il quadro si è arricchito di un elemento nuovo. Il legislatore ha previsto che, per stabilire la punibilità, non basta più verificare il solo superamento della soglia dei 250.000 euro: occorre controllare, alla data del 31 dicembre, se il debito sia in corso di estinzione tramite un piano di rateizzazione IVA ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997.

Se la rateizzazione procede regolarmente, la punibilità resta sospesa. Le cose cambiano, però, se il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione secondo quanto previsto dall’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973: in questo caso entra in gioco una soglia diversa, quella di 75.000 euro, riferita non più al debito originario ma al debito residuo al momento della decadenza.

Il caso deciso dalla Cassazione

Il caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda l’amministratore unico di una S.r.l., condannato nei precedenti gradi di giudizio per omesso versamento IVA. Nel ricorso, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero verificato correttamente la decadenza dal piano di rateizzazione e, di conseguenza, l’effettivo debito residuo rilevante ai fini della nuova soglia di 75.000 euro.

La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici, per ciascuna annualità contestata il debito residuo restava ampiamente superiore alla soglia dei 75.000 euro, e la difesa non aveva fornito elementi specifici capaci di dimostrare una diversa quantificazione. La decisione conferma che la nuova disciplina, pur essendo più favorevole rispetto al passato e quindi applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 2, comma 4, del codice penale anche ai procedimenti pendenti per fatti anteriori alla riforma, non si traduce in un’assoluzione automatica: la verifica va condotta caso per caso, con riferimento puntuale a ciascun periodo d’imposta, senza possibilità di sommare o compensare annualità diverse.

Le due soglie a confronto: 250.000 e 75.000 euro

Il punto centrale da comprendere è che la soglia di 75.000 euro non sostituisce quella ordinaria di 250.000 euro: si tratta di due soglie che operano in momenti diversi e con funzioni diverse. La prima riguarda il debito originario accertato al 31 dicembre; la seconda entra in gioco solo se, successivamente, il contribuente perde il beneficio della rateizzazione. Questa tabella riassume le diverse situazioni previste dalla norma.

Situazione al 31 dicembreImporto rilevanteConseguenza
Debito non in corso di estinzione mediante rateizzazioneIVA non versata superiore a 250.000 euroSussiste il presupposto quantitativo della punibilità
Rateizzazione regolarmente in corsoDebito originario superiore a 250.000 euroLa punibilità non opera finché ricorre la condizione prevista dalla norma
Successiva decadenza dalla rateizzazioneDebito residuo superiore a 75.000 euroLa condotta è punibile
Successiva decadenza dalla rateizzazioneDebito residuo pari o inferiore a 75.000 euroNon ricorre il presupposto quantitativo

Un dettaglio importante riguarda i confini esatti della soglia: la norma richiede un debito residuo superiore a 75.000 euro. Un residuo esattamente pari a 75.000 euro, quindi, non integra il presupposto di punibilità del reato.

L’onere di allegazione del contribuente

La sentenza chiarisce anche un aspetto processuale rilevante, che riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. Spetta all’accusa dimostrare il fatto costitutivo originario del reato, cioè l’omesso versamento e il superamento della soglia dei 250.000 euro. Ma se nel corso del giudizio emerge che il contribuente aveva ottenuto una rateizzazione IVA e che questa è successivamente decaduta, non è il giudice a dover disporre d’ufficio verifiche contabili esplorative.

È invece il contribuente, o il suo difensore, a dover allegare e dimostrare in modo specifico che, grazie ai versamenti parziali eseguiti prima della decadenza, il debito residuo si è ridotto a un importo pari o inferiore a 75.000 euro. Questo significa indicare con precisione:

  • gli estremi del piano di rateizzazione concesso
  • l’elenco dei pagamenti effettivamente eseguiti
  • la data in cui è intervenuta la decadenza
  • l’ammontare esatto del debito residuo a quella data

Solo in presenza di un’allegazione così dettagliata il giudice è tenuto a effettuare le verifiche contabili necessarie a riscontrare la nuova soglia. In assenza di elementi specifici forniti dalla difesa, il giudice può legittimamente basarsi sul debito originario accertato, come è avvenuto nel caso esaminato dalla Cassazione.

La pronuncia conferma un principio di equilibrio tra le esigenze di deflazione penale, introdotte dalla riforma del 2024 per i debiti in corso di rateizzazione, e la necessità di non trasformare ogni decadenza da un piano rateale in un’automatica esclusione della responsabilità penale. Per le imprese che hanno un piano di rateizzazione IVA in corso, la vicenda ricorda quanto sia importante conservare con precisione la documentazione di ogni pagamento effettuato, poiché sarà proprio questa documentazione a poter fare la differenza in caso di contestazione.

Domande Frequenti sull’Omesso Versamento IVA

Qual è la soglia ordinaria per l’omesso versamento IVA?

La soglia ordinaria prevista dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 è di 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Il reato scatta se l’IVA dovuta e non versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo supera questo importo.

Quando si applica la soglia di 75.000 euro?

La soglia di 75.000 euro entra in gioco solo se il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione IVA. In quel momento si verifica se il debito residuo, e non più quello originario, supera i 75.000 euro.

Un debito residuo di esattamente 75.000 euro è punibile?

No. La norma richiede un debito residuo superiore a 75.000 euro. Un importo esattamente pari alla soglia non integra il presupposto di punibilità del reato.

Chi deve dimostrare l’importo del debito residuo dopo la decadenza dalla rateizzazione?

Secondo la Cassazione, spetta al contribuente allegare in modo specifico il piano di rateizzazione, i pagamenti eseguiti, la data della decadenza e l’ammontare del debito residuo. Senza questa allegazione, il giudice non è tenuto a disporre verifiche contabili d’ufficio.

La nuova disciplina si applica anche ai fatti commessi prima della riforma del 2024?

Sì. Trattandosi di una disciplina più favorevole, in base all’art. 2, comma 4, del codice penale si applica retroattivamente anche ai procedimenti pendenti relativi a fatti anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Pensione a 64 anni nel sistema misto: ipotesi e taglio stimato del 10,6%

Pensione 2026 INPS

Il tema della pensione a 64 anni nel sistema misto torna al centro del dibattito dopo le parole del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che il 9 settembre 2026, durante un evento della Lega dedicato alla prossima legge di bilancio, ha quantificato per la prima volta una proposta finora rimasta generica. L’idea è estendere il canale di uscita anticipata a 64 anni anche ai lavoratori del cosiddetto sistema misto, cioè a chi ha versato i primi contributi prima del 1996 e che oggi resta escluso da questa via di pensionamento. Secondo lo schema circolato, l’apertura sarebbe però condizionata a un ricalcolo interamente contributivo dell’intero assegno, comprese le quote di carriera oggi calcolate con il più favorevole metodo retributivo.

Non è la prima proposta di questo tipo: nei giorni scorsi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha aperto alla proposta della Lega su un possibile ampliamento dei requisiti di uscita, mentre altre ipotesi di flessibilità in uscita come quota 104 restano anch’esse allo stadio di proposta. Restano però ancora molti punti da chiarire prima che la proposta diventi legge.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la proposta di Durigon sulla pensione a 64 anni nel sistema misto
  2. Quanto costa il taglio: le simulazioni CGIL
  3. Perché il taglio varia da lavoratore a lavoratore
  4. Le regole attuali (2026) per la pensione contributiva a 64 anni
  5. Cosa resta da decidere nella Legge di Bilancio 2027
  6. Cosa cambia dal 2027 per tutte le pensioni
  7. Domande frequenti sulla pensione a 64 anni nel sistema misto

Cos’è la proposta di Durigon sulla pensione a 64 anni nel sistema misto

La proposta di Durigon sulle pensioni riguarda una platea finora esclusa dalla pensione contributiva anticipata: i lavoratori del sistema misto, che hanno una parte di carriera calcolata con il metodo retributivo (più generoso) e una parte con il metodo contributivo. L’apertura ai 64 anni sarebbe una scelta volontaria del lavoratore: chi accetta rinuncia al calcolo retributivo sulla quota di anzianità maturata prima del 1996 e accetta che l’intero assegno venga ricalcolato con il metodo contributivo, generalmente meno favorevole.

Durigon ha stimato in circa 80.000 le pensioni aggiuntive attivabili con la misura, per un costo di circa 1,5 miliardi di euro l’anno, nell’ambito di una sperimentazione triennale. Lo schema politico circolato indica in 25 anni di contributi l’anzianità minima richiesta, soglia giudicata insufficiente da altre forze politiche e sindacati, che ne chiedono almeno 40. Va detto con chiarezza: nessuno di questi elementi è ancora legge. Anzianità minima definitiva, eventuale soglia di importo minimo dell’assegno, data di decorrenza e coperture finanziarie restano tutti da fissare nella prossima legge di bilancio.

Quanto costa il taglio: le simulazioni CGIL

Il nodo più delicato della proposta riguarda l’impatto economico sull’assegno. Le simulazioni dell’Osservatorio previdenza CGIL, aggiornate al 6 settembre 2026, stimano una riduzione del 10,6% della pensione per tre profili tipo con 40 anni di contributi complessivi, di cui 9 maturati entro il 1995. La percentuale di ricalcolo contributivo pensione è identica nei tre casi: a cambiare è solo il valore assoluto della perdita mensile.

Retribuzione annuaPensione sistema misto attualePensione con ricalcolo contributivoPerdita mensilePerdita annua stimata
35.000 €1.726,15 €1.543,38 €-182,77 €circa -2.376 €
50.000 €2.465,93 €2.204,84 €-261,09 €circa -3.394 €
70.000 €3.452,31 €3.086,77 €-365,54 €circa -4.752 €

Si tratta di una perdita permanente, che si ripete ogni mese per tutta la durata della pensione. Proiettando il taglio sull’attesa di vita, la CGIL stima una rinuncia cumulata di circa 42.800 euro nel profilo da 35.000 euro e di circa 85.500 euro in quello da 70.000 euro, a valori nominali. Nel profilo più basso, inoltre, l’assegno ricalcolato di 1.543,38 euro resterebbe sotto la soglia minima richiesta oggi per l’uscita contributiva a 64 anni: mancherebbero circa 95,34 euro al mese, colmabili solo con un apporto di TFR trasformato in rendita stimato in circa 24.360 euro. Un meccanismo simile, che permetteva di sommare la rendita della previdenza complementare alla prima rata di pensione, era stato introdotto dalla Legge 207/2024 ma è stato abrogato dalla Legge 199/2025, non avendo mai trovato applicazione per mancanza del decreto attuativo.

Perché il taglio varia da lavoratore a lavoratore

L’entità del taglio dipende dall’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Chi a quella data aveva già almeno 18 anni di contributi conserva il calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011, per effetto dell’articolo 24, comma 2, del Decreto Legge 201/2011. Chi invece aveva meno di 18 anni di contributi si vede bloccare la quota retributiva proprio al 1995, con una conseguenza diretta sull’entità del ricalcolo contributivo.

Questo dettaglio tecnico spiega perché la platea interessata dalla proposta sulla pensione 64 anni sistema misto sarà quasi interamente composta da lavoratori con la quota retributiva più contenuta. Un lavoratore che compie 64 anni nel 2027 è nato nel 1963: per avere già 18 anni di contributi entro il 1995 avrebbe dovuto iniziare a lavorare a 14 anni, cioè nel 1977, un caso più unico che raro. La maggior parte di chi rientrerebbe nella misura ha quindi un’anzianità contributiva al 1995 inferiore ai 18 anni, e per questo subirebbe l’impatto più marcato del ricalcolo.

Le regole attuali (2026) per la pensione contributiva a 64 anni

È importante non confondere la proposta Durigon con le regole già in vigore. Oggi, in base all’articolo 24, comma 11, del Decreto Legge 201/2011, la pensione contributiva a 64 anni è riservata ai soli contributivi puri, cioè ai lavoratori senza alcun contributo versato prima del 1996. Per loro i requisiti richiesti nel 2026 sono i seguenti.

  • Età minima di 64 anni
  • Almeno 20 anni di contribuzione effettiva, esclusi i contributi figurativi
  • Prima rata di pensione almeno pari a 3 volte l’assegno sociale, cioè 1.638,72 euro mensili nel 2026
  • Soglia ridotta per le lavoratrici madri: 2,8 volte l’assegno sociale con un figlio, 2,6 volte con due o più figli
  • Finestra mobile di 3 mesi tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegno

Le regole per le lavoratrici, in particolare, si intrecciano con altre misure dedicate: per un quadro più ampio delle opzioni disponibili rimandiamo all’approfondimento su pensione donne 2026. Chi ha invece contributi versati prima del 1996 rientra nel sistema misto e oggi resta escluso dal canale dei 64 anni: è esattamente questa la platea a cui guarda la proposta di Durigon.

Cosa resta da decidere nella Legge di Bilancio 2027

Al momento la proposta sulla pensione 64 anni sistema misto resta uno schema politico, non un testo di legge. Diversi punti sono ancora aperti e verranno definiti, se confermati, solo con la Legge di Bilancio 2027.

  • L’anzianità contributiva minima richiesta: 25 anni secondo l’ipotesi Durigon, ma altre forze chiedono almeno 40 anni
  • L’eventuale soglia minima di importo dell’assegno ricalcolato
  • La data di decorrenza effettiva della sperimentazione
  • Le coperture finanziarie, a fronte di una spesa stimata in 1,5 miliardi di euro l’anno per tre anni

Fino a quando questi elementi non saranno definiti nel testo della manovra, la proposta va considerata un’ipotesi di lavoro e non una misura operativa. È probabile che il dibattito si intensifichi nelle prossime settimane, in vista della presentazione della legge di bilancio.

Cosa cambia dal 2027 per tutte le pensioni

Indipendentemente dall’esito della proposta sul sistema misto, dal 1° gennaio 2027 scatterà comunque un mese aggiuntivo di adeguamento alla speranza di vita, come previsto dalla Legge 199/2025 e confermato dalla Circolare INPS n. 28/2026. La pensione di vecchiaia salirà così a 67 anni e 1 mese. Anche il canale contributivo a 64 anni per i contributivi puri sarà toccato dall’adeguamento: dal 2027 richiederà 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva.

Questo significa che, a prescindere dalla proposta sul sistema misto, tutti i requisiti pensionistici legati all’aspettativa di vita si irrigidiranno leggermente. Un elemento da tenere presente per chiunque stia pianificando l’uscita dal lavoro nei prossimi anni.

Fonti

  • Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24 (commi 2 e 11: calcolo contributivo e pensione anticipata contributiva a 64 anni) – Normattiva

Domande frequenti sulla pensione a 64 anni nel sistema misto

Chi può già andare in pensione a 64 anni nel 2026?
Solo i lavoratori contributivi puri, senza contributi versati prima del 1996, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un assegno di almeno 1.638,72 euro mensili (3 volte l’assegno sociale).

Di quanto si riduce la pensione con il ricalcolo contributivo?
Secondo le simulazioni CGIL, la riduzione stimata è del 10,6% dell’assegno, con perdite mensili che vanno da circa 183 a circa 366 euro a seconda della retribuzione di riferimento.

Quando entrerà in vigore la misura per il sistema misto?
Non c’è ancora una data certa. La proposta dovrà essere formalizzata ed eventualmente approvata nella Legge di Bilancio 2027, con anzianità minima, soglie e coperture finanziarie ancora da definire.

Cos’è il sistema misto?
È il regime previdenziale di chi ha versato i primi contributi prima del 1996: la pensione viene calcolata in parte con il metodo retributivo (sulla carriera fino al 1995 o fino al 2011, a seconda dell’anzianità) e in parte con il metodo contributivo.

Perché il taglio non è uguale per tutti i lavoratori del sistema misto?
Perché dipende dall’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995: chi aveva già 18 anni di contributi conserva il calcolo retributivo fino al 2011, chi ne aveva meno lo vede bloccato al 1995, con un impatto maggiore del ricalcolo.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Riscatto laurea o fondo pensione: cosa conviene scegliere

riscatto anni laurea CAF Udine

Chi si affaccia al mondo del lavoro o vuole rafforzare la propria futura pensione si trova spesso davanti a una scelta poco conosciuta ma potenzialmente decisiva: riscatto laurea o fondo pensione? Sono due strumenti previdenziali molto diversi tra loro, ma accomunati da un vantaggio fiscale immediato sotto forma di deduzione dal reddito IRPEF. Il riscatto agevolato della laurea, introdotto dalla Legge 247/2007 e poi reso permanente, permette di trasformare gli anni di studio universitario in contributi previdenziali, calcolati con un metodo forfettario sul minimale artigiani-commercianti. L’adesione a un fondo pensione complementare consiste invece in un piano di risparmio di lungo periodo, con versamenti deducibili fino a un tetto annuo di 5.164,57 euro. Capire le differenze tra le due strade aiuta a orientarsi con maggiore consapevolezza, anche in vista della prossima dichiarazione dei redditi.

Indice dei contenuti

  1. Riscatto della laurea agevolato: come funziona
  2. Fondo pensione complementare: i vantaggi fiscali
  3. Riscatto laurea o fondo pensione: le differenze principali
  4. Quando conviene scegliere l’uno o l’altro

Riscatto della laurea agevolato: come funziona

Il riscatto laurea agevolato consente di coprire, in tutto o in parte, gli anni del corso legale di laurea con contributi previdenziali validi sia per il diritto alla pensione sia per la misura dell’assegno. A differenza del riscatto ordinario, il costo non viene calcolato sulla retribuzione effettiva del richiedente, ma con un metodo forfettario ancorato al minimale artigiani-commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda. Questo rende la spesa più contenuta rispetto al riscatto tradizionale, anche se l’importo esatto va sempre verificato caso per caso tramite una simulazione ufficiale, perché dipende dal numero di anni da riscattare e dal minimale in vigore al momento della richiesta.

Un altro elemento centrale riguarda la rateizzazione: l’INPS consente di dilazionare la somma dovuta fino a un massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di interessi. Le rate versate nell’anno sono inoltre interamente deducibili dal reddito complessivo IRPEF, riducendo la base imponibile su cui si calcolano le imposte. Chi vuole farsi un’idea più precisa della propria posizione contributiva prima di valutare il riscatto può partire dalla consultazione dell’estratto conto contributivo INPS, che riepiloga i periodi già coperti da contribuzione. Esiste anche una forma di riscatto automatico riservata a specifiche categorie di lavoratori pubblici, come descritto nell’approfondimento sul riscatto laurea automatico per docenti e personale ATA.

Fondo pensione complementare: i vantaggi fiscali

Il fondo pensione complementare segue una logica diversa: non si tratta di acquistare contributi previdenziali, ma di costruire nel tempo un capitale aggiuntivo rispetto alla pensione pubblica. I versamenti, effettuati periodicamente o in un’unica soluzione, sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite annuo di 5.164,57 euro, come previsto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 252/2005. Questo significa che chi versa, ad esempio, 3.000 euro in un anno può abbattere il proprio reddito imponibile di pari importo, con un risparmio fiscale proporzionale all’aliquota IRPEF applicata.

Il capitale accantonato in un fondo pensione genera nel tempo un rendimento, variabile a seconda della linea di investimento scelta e dei mercati finanziari, ma resta vincolato fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Sono previste alcune anticipazioni per esigenze specifiche, come spese sanitarie gravi o, dopo un certo numero di anni di iscrizione, per l’acquisto della prima casa o altre necessità personali, ma si tratta comunque di uno strumento pensato per restare vincolato nel lungo periodo, a differenza del riscatto laurea che produce un effetto immediato sull’anzianità contributiva.

Riscatto laurea o fondo pensione: le differenze principali

Mettendo a confronto riscatto laurea o fondo pensione, la prima differenza riguarda la natura dello strumento: il riscatto aumenta gli anni di contribuzione utili per il diritto e la misura della pensione pubblica, mentre il fondo pensione crea un capitale separato che si aggiunge alla pensione obbligatoria al momento del pensionamento. Cambia anche la logica di accesso alle risorse: le somme versate nel fondo restano vincolate salvo le anticipazioni previste dalla legge, mentre il riscatto della laurea produce un effetto stabile e non reversibile sulla posizione contributiva.

I punti da valutare prima di scegliere

Alcuni elementi aiutano a inquadrare meglio le due opzioni:

  • il riscatto laurea agisce sull’anzianità contributiva e può avvicinare i requisiti per la pensione anticipata
  • il fondo pensione costruisce un capitale aggiuntivo con rendimento nel tempo
  • entrambi offrono un vantaggio fiscale, ma con limiti e modalità di calcolo diversi
  • il costo del riscatto è forfettario e rateizzabile, il versamento al fondo è flessibile nell’importo
  • la liquidità del fondo è vincolata, quella del riscatto si traduce direttamente in contribuzione

Quando conviene scegliere l’uno o l’altro

Non esiste una risposta valida per tutti quando si tratta di scegliere tra riscatto laurea o fondo pensione: molto dipende dall’età, dalla carriera lavorativa e dagli obiettivi previdenziali di ciascuno. Chi ha pochi anni di contribuzione e punta ad avvicinare i requisiti per la pensione anticipata potrebbe trovare interessante il riscatto degli anni di laurea, che si traduce in un incremento diretto dell’anzianità contributiva utile anche per le future finestre di uscita previste dalle tabelle INPS. Chi invece ha davanti un orizzonte lavorativo lungo e vuole costruire un capitale aggiuntivo, magari destinando parte del TFR, può orientarsi verso il fondo pensione complementare, beneficiando nel tempo anche dei rendimenti degli investimenti.

In molti casi le due soluzioni non sono alternative ma possono integrarsi, compatibilmente con le disponibilità economiche e con il tetto di deducibilità di 5.164,57 euro previsto per la previdenza complementare, che è distinto da quello utilizzabile per il riscatto della laurea.

Domande frequenti

Il riscatto laurea agevolato conviene sempre rispetto al fondo pensione?

Non esiste una regola valida in ogni situazione. Il riscatto laurea aumenta subito l’anzianità contributiva utile per la pensione pubblica, mentre il fondo pensione costruisce nel tempo un capitale aggiuntivo con rendimento variabile. La scelta dipende da età, obiettivi e disponibilità economica.

Qual è il limite di deducibilità del fondo pensione complementare?

I versamenti ai fondi pensione complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino a un massimo di 5.164,57 euro annui, come previsto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 252/2005.

Quante rate sono previste per il riscatto agevolato della laurea?

L’importo dovuto per il riscatto agevolato può essere rateizzato fino a un massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di interessi. Le rate versate nell’anno sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF.

Si possono fare entrambe le scelte, riscatto laurea e fondo pensione?

Sì, i due strumenti non sono incompatibili. Si tratta però di due limiti di deducibilità distinti e di impegni economici diversi, quindi la combinazione va valutata caso per caso in base al proprio bilancio familiare.

La scelta tra riscatto laurea o fondo pensione resta una decisione personale, che va soppesata guardando alla propria posizione contributiva e agli obiettivi previdenziali di lungo periodo. Prima di procedere in un senso o nell’altro, può essere utile verificare la documentazione relativa alla propria carriera contributiva, come chiarito anche nell’approfondimento sulle attestazioni fiscali per il riscatto INPS.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Busta paga obbligatoria per i fattorini: obbligo anche senza consegne

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Per i rider e i fattorini che lavorano tramite piattaforme digitali arriva un chiarimento importante sulla busta paga fattorini rider. Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 1/2026, ha spiegato nel dettaglio come e quando va prodotto il documento che, per i lavoratori autonomi delle consegne, sostituisce la tradizionale busta paga: il Libro Unico del Lavoro, il cosiddetto LUL. Il chiarimento, pubblicato dal Ministero il 1° settembre 2026, riguarda in particolare i rider con contratto autonomo occasionale o partita IVA che consegnano cibo o pacchi tramite app.

Il punto centrale dell’interpello è che l’obbligo di elaborare il prospetto non dipende dal fatto che il rider abbia effettivamente lavorato nel mese di riferimento. Anche quando non ci sono consegne, e quindi nessun compenso maturato, la piattaforma deve comunque produrre il documento, indicando valori pari a zero. Vediamo insieme che cosa prevede la normativa e quali sono le regole pratiche da conoscere.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il LUL per i rider e perché sostituisce la busta paga
  2. L’obbligo vale anche senza consegne: il prospetto a zero
  3. La proroga di 90 giorni riguarda solo luglio 2026
  4. Consegne e compensi: competenza per le attività, cassa per i pagamenti
  5. Ordini multipli allo stesso cliente: quando contano come una consegna sola
  6. Tre esempi pratici per capire come funziona il LUL dei rider
  7. Domande frequenti sulla busta paga dei fattorini rider

Cos’è il LUL per i rider e perché sostituisce la busta paga

Per un lavoratore dipendente, la busta paga è il documento mensile che riepiloga ore lavorate, retribuzione e trattenute. Per un rider autonomo, che non ha un contratto di lavoro subordinato, questo documento non esiste nella forma classica. Al suo posto, l’Interpello n. 1/2026 del Ministero del Lavoro chiarisce che la funzione equivalente è svolta dal prospetto del Libro Unico del Lavoro (LUL), previsto dall’articolo 39 del D.L. 112/2008 e ora applicato con regole specifiche alle piattaforme di consegna.

In pratica, il LUL diventa lo strumento con cui la piattaforma, in qualità di committente, deve annotare mese per mese l’attività svolta dal rider: il numero di consegne effettuate e l’importo complessivo erogato come compenso. La base normativa di questo obbligo è l’articolo 15 del D.L. 62/2026, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112. La tenuta del LUL per i rider decorre dal 1° luglio 2026.

L’obbligo vale anche senza consegne: il prospetto a zero

Uno degli aspetti più rilevanti chiariti dall’interpello riguarda proprio i mesi in cui il rider non lavora. Finché il rapporto di lavoro autonomo con la piattaforma resta formalmente in essere, il prospetto LUL va comunque elaborato, anche se il fattorino non ha effettuato nemmeno una consegna e non ha maturato alcun compenso. In questi casi il documento andrà compilato indicando valori pari a zero.

Questa impostazione risponde a una logica precisa: il LUL non è solo uno strumento di rendicontazione dei compensi, ma serve a fotografare in modo continuativo lo stato del rapporto di lavoro. Un prospetto mancante potrebbe far pensare a un’interruzione della collaborazione, mentre il prospetto a zero certifica che il rapporto è attivo, anche in un mese di inattività.

La proroga di 90 giorni riguarda solo luglio 2026

Un altro punto su cui è bene fare chiarezza riguarda la proroga di 90 giorni introdotta per agevolare l’avvio del nuovo obbligo. Molti rider e molte piattaforme si stanno chiedendo se questa proroga valga in generale per il LUL. La risposta, secondo l’interpello, è negativa: la proroga riguarda esclusivamente il prospetto relativo a luglio 2026, cioè il primo mese di applicazione della norma, e consente di aggiornarlo e stamparlo in un momento successivo rispetto alla scadenza ordinaria.

Per agosto 2026 e per tutti i mesi successivi, invece, si applicano le scadenze ordinarie previste per il Libro Unico del Lavoro: le registrazioni vanno completate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Questo significa, ad esempio, che il prospetto relativo alle consegne di agosto va elaborato entro la fine di settembre. Chi lavora come rider e vuole avere sotto controllo la propria posizione dovrebbe quindi tenere a mente questa scadenza mensile, che da agosto in poi non ammette più margini di proroga.

Consegne e compensi: competenza per le attività, cassa per i pagamenti

L’interpello chiarisce anche un aspetto tecnico ma molto concreto: come comportarsi quando una consegna viene svolta in un mese e pagata in un mese diverso. Il principio indicato dal Ministero è quello della competenza per le consegne e della cassa per i compensi. In parole semplici, le consegne vanno registrate nel mese in cui sono effettivamente svolte, mentre i compensi vanno riportati nel mese in cui la somma viene realmente erogata al rider.

Facciamo un esempio pratico: una consegna effettuata ad agosto ma pagata a settembre va annotata come attività svolta ad agosto, mentre il relativo pagamento comparirà nel prospetto di settembre. Per evitare confusione tra i due documenti, il Ministero consiglia di utilizzare il campo note del LUL per segnalare a quale periodo di attività si riferiscono le somme corrisposte in un momento successivo. Questo accorgimento permette di ricostruire con chiarezza il collegamento tra il lavoro svolto e il relativo pagamento, anche a distanza di mesi.

Ordini multipli allo stesso cliente: quando contano come una consegna sola

L’interpello affronta anche il caso, tutt’altro che raro, in cui un rider consegna più ordini contemporaneamente allo stesso cliente o nella stessa tornata. In questa situazione, il criterio da seguire dipende dal sistema tariffario applicato dalla piattaforma.

Se la piattaforma riconosce un compenso distinto per ogni singolo ordine, allora ciascun ordine deve essere registrato nel LUL come una consegna separata: tre ordini pagati con tre compensi distinti equivalgono a tre consegne annotate singolarmente. Se invece più ordini vengono consegnati insieme e generano un unico compenso complessivo, l’intera attività va registrata come una sola consegna. Il criterio, quindi, non è il numero di pacchi o di ordini fisicamente consegnati, ma il modo in cui la piattaforma calcola e liquida il compenso.

Tre esempi pratici per capire come funziona il LUL dei rider

Per riassumere in modo semplice le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, ecco tre situazioni tipiche che possono presentarsi nella gestione del Libro Unico del Lavoro per i rider autonomi:

  • Nessuna consegna nel mese: il rapporto di lavoro autonomo resta attivo, ma il rider non effettua consegne e non matura compensi. Il prospetto LUL va comunque prodotto, con tutti i valori indicati a zero.
  • Consegna ad agosto, pagamento a settembre: l’attività va registrata nel prospetto di agosto (competenza), mentre il compenso comparirà nel prospetto di settembre (cassa). È consigliato inserire una nota esplicativa che colleghi il pagamento al periodo di attività corretto.
  • Più ordini allo stesso cliente in un’unica tornata: se il compenso è unico per tutti gli ordini consegnati insieme, si registra una sola consegna. Se invece ogni ordine ha un compenso distinto, si registrano consegne separate per ciascun ordine.

Questi tre casi mostrano come il nuovo obbligo richieda un livello di attenzione amministrativa piuttosto elevato, sia per le piattaforme sia per i rider che vogliono verificare la correttezza dei propri prospetti mensili. Del resto, il settore delle consegne tramite app è cresciuto molto negli ultimi anni in Italia, e una regolazione più puntuale della documentazione di lavoro era un tema atteso da tempo dagli operatori del comparto.

Fonti

  • Ministero del Lavoro, interpello n. 1/2026 (risposta ad Assodelivery) – tenuta del LUL per i rider autonomi
  • Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, art. 15 – tutele per i rider delle piattaforme digitali – Normattiva

Domande frequenti sulla busta paga dei fattorini rider

Il LUL riguarda anche i rider dipendenti?

No. L’Interpello n. 1/2026 e le regole descritte riguardano i rider autonomi, cioè quelli che operano con contratto autonomo occasionale o partita IVA. I rider assunti con contratto di lavoro subordinato ricevono la normale busta paga da lavoratore dipendente, disciplinata da regole diverse.

Cosa succede se in un mese non ci sono consegne?

Il prospetto LUL va comunque elaborato dalla piattaforma, anche se il rider non ha effettuato consegne e non ha maturato compensi. In questo caso il documento viene compilato con valori pari a zero, a testimonianza del fatto che il rapporto di lavoro autonomo resta comunque attivo.

Quando decorre la proroga di 90 giorni?

La proroga di 90 giorni riguarda esclusivamente il prospetto di luglio 2026, primo mese di applicazione dell’obbligo, e consente di aggiornarlo e stamparlo successivamente. Per agosto 2026 e per i mesi seguenti valgono invece le scadenze ordinarie del Libro Unico del Lavoro, quindi entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Come si registrano consegne e pagamenti se avvengono in mesi diversi?

Le consegne si registrano nel mese in cui vengono effettivamente svolte (principio di competenza), mentre i compensi si registrano nel mese in cui vengono effettivamente pagati (principio di cassa). Il Ministero consiglia di usare il campo note del LUL per indicare a quale periodo di attività si riferisce un pagamento ricevuto in un momento successivo.

Più ordini allo stesso cliente in una consegna contano come una o più consegne?

Dipende dal sistema tariffario della piattaforma. Se ogni ordine ha un compenso distinto, ciascun ordine va registrato come consegna separata. Se più ordini consegnati insieme generano un unico compenso complessivo, l’intera attività va registrata come una sola consegna.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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4 Ottobre Pagato Doppio: Cosa Troveranno i Lavoratori in Busta Paga

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il 4 ottobre 2026 sarà, per la prima volta, una festività nazionale: la ricorrenza di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è stata reintrodotta dalla legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026. Per milioni di lavoratori dipendenti la novità porta con sé effetti concreti sulla busta paga di ottobre 2026, ma quest’anno c’è una particolarità che spiazza molti: il 4 ottobre cade di domenica.

Chi normalmente avrebbe goduto di un giorno di riposo aggiuntivo, quindi, non se ne accorgerà nella routine settimanale. In compenso, però, potrebbe trovare qualcosa in più nel cedolino: un importo ulteriore per la festività non goduta oppure, per chi sarà chiamato a lavorare, quello che in molti definiscono un busta paga ottobre 2026 doppio pagamento, cioè la giornata pagata due volte, a cui si aggiunge la maggiorazione prevista dal contratto collettivo applicato.

Indice dei contenuti

  • Festività di domenica: cosa spetta ai lavoratori mensilizzati e a ore
  • Chi lavora il 4 ottobre: la busta paga doppia spiegata
  • 4 ottobre detassato: la tassazione agevolata al 15%

Festività di domenica: cosa spetta ai lavoratori mensilizzati e a ore

Nel settore privato, quando una festività nazionale coincide con la domenica, ai lavoratori mensilizzati viene generalmente riconosciuta una quota supplementare. Alla normale retribuzione mensile si aggiunge, di regola, un ventiseiesimo dello stipendio, salvo un diverso divisore stabilito dal proprio CCNL. Si tratta di un meccanismo pensato per compensare chi non può materialmente godere del giorno di riposo aggiuntivo, perché coincide con una giornata già non lavorativa.

Facciamo un esempio puramente indicativo, che dipende comunque dal contratto applicato: con una retribuzione lorda mensile di 1.950 euro, la festività non goduta può valere circa 75 euro lordi in più. Per i dipendenti pagati a ore, invece, viene corrisposto il trattamento economico relativo alla festività anche senza prestazione lavorativa, calcolando di norma un sesto dell’orario settimanale. Con 40 ore contrattuali e una paga di 12 euro lordi l’ora, l’importo aggiuntivo può arrivare a circa 80 euro lordi.

  • Lavoratori mensilizzati: quota aggiuntiva pari a circa un 26° dello stipendio mensile, salvo diverso divisore CCNL.
  • Lavoratori pagati a ore: trattamento della festività calcolato su un sesto dell’orario settimanale contrattuale.

Non si tratta quindi di un bonus fisso uguale per tutti: la somma cambia in base allo stipendio, all’orario di lavoro e alle disposizioni specifiche del contratto collettivo applicato. Per chi vuole farsi un’idea generale del calendario dei pagamenti del periodo può essere utile consultare anche la guida ai pagamenti INPS di settembre 2026, che riepiloga le date delle principali prestazioni previdenziali.

Chi lavora il 4 ottobre: la busta paga doppia spiegata

Chi presterà servizio il 4 ottobre 2026 riceverà il normale trattamento economico della festività e, in aggiunta, il compenso per le ore effettivamente lavorate. Su queste ore si applica anche la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal proprio CCNL. È proprio per questo che si parla, in modo colloquiale, di giornata pagata doppia: la retribuzione ordinaria si somma al compenso per il lavoro svolto nel giorno festivo.

L’importo complessivo, però, non corrisponde necessariamente al doppio esatto della paga ordinaria: tutto dipende dalla percentuale di maggiorazione stabilita dal contratto collettivo di riferimento. Nel CCNL dei pubblici esercizi, ad esempio, le ore lavorate durante una festività sono retribuite con una maggiorazione del 20%: con una paga di 10 euro lordi l’ora, otto ore di lavoro valgono circa 96 euro, oltre al trattamento della festività. Per colf, badanti e baby sitter, invece, il contratto del lavoro domestico prevede una maggiorazione più alta, pari al 60 per cento: per approfondire gli aspetti contributivi di queste figure si può consultare la guida ai contributi colf e badanti 2026.

Un aspetto da tenere presente: le percentuali domenicali e festive non sempre si sommano tra loro. In alcuni settori viene applicata soltanto la maggiorazione più favorevole al lavoratore, non entrambe insieme. Per conoscere l’importo esatto che spetta in busta paga sarà quindi indispensabile controllare il proprio CCNL, oppure farsi assistere da un professionista.

4 ottobre detassato: la tassazione agevolata al 15%

C’è un’ulteriore novità che riguarda la tassazione di questa giornata particolare. Nel 2026, la maggiorazione riconosciuta per il lavoro svolto durante la festività può beneficiare di un’imposta sostitutiva del 15%, più vantaggiosa rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria. In parole semplici, invece di applicare le aliquote progressive normali su quella parte di retribuzione, viene applicata un’unica aliquota agevolata, riducendo il prelievo fiscale su quella specifica voce in busta paga.

L’agevolazione spetta ai dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro, entro un limite di 1.500 euro annui. La paga ordinaria e l’eventuale compenso per la festività non goduta restano invece soggetti alla tassazione normale e ai contributi previdenziali dovuti secondo le regole ordinarie: la detassazione riguarda esclusivamente la maggiorazione per il lavoro festivo effettivamente prestato. Per un quadro più ampio sulle agevolazioni fiscali che possono comparire in busta paga, può essere utile anche la guida al trattamento integrativo IRPEF.

Domande frequenti

Il 4 ottobre 2026 è un giorno festivo per tutti?
Sì, formalmente è una festività nazionale su tutto il territorio, ma cadendo di domenica non comporta un giorno di riposo aggiuntivo per chi già non lavora la domenica.

Quanto vale la festività non goduta in busta paga?
Dipende dallo stipendio, dall’orario e dal CCNL applicato: per i mensilizzati è in genere un ventiseiesimo della paga mensile, per chi è pagato a ore un sesto dell’orario settimanale. Gli importi indicati in questo articolo sono esempi.

Chi lavora il 4 ottobre ha diritto a un compenso doppio esatto?
Non necessariamente al doppio esatto: riceve il trattamento della festività più il compenso per le ore lavorate, maggiorato secondo la percentuale stabilita dal proprio CCNL, che varia da settore a settore.

La detassazione al 15% vale per tutti i redditi?
No, è riservata ai lavoratori dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro, entro il limite di 1.500 euro annui, e si applica solo alla maggiorazione per il lavoro festivo.

Come faccio a sapere quanto mi spetta esattamente?
L’importo esatto dipende dal CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro: è consigliabile verificare il proprio contratto collettivo o rivolgersi a un professionista per un calcolo preciso.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Manovra 2027, flat tax e bonus casa: il Governo punta su ceto medio e giovani

legge di bilancio 2025

La Manovra 2027 comincia a prendere forma e, stando alle prime indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il Governo starebbe lavorando a un pacchetto di misure pensato per due categorie considerate prioritarie: il ceto medio e i giovani. Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe una flat tax 2027 su alcune componenti del reddito, insieme a un possibile alleggerimento dell’Irpef per i redditi medio-alti e al ritorno di un ecobonus potenziato per chi ristruttura casa in chiave di efficienza energetica. Il quadro, va detto, resta ancora fluido: le misure sono al vaglio del Governo e potrebbero cambiare nelle prossime settimane, man mano che si avvicina la presentazione ufficiale della legge di bilancio.

Indice dei contenuti

  1. Cosa prevede la Manovra 2027: le prime linee guida del Governo
  2. Ceto medio: la possibile sforbiciata all’Irpef
  3. Le misure per i giovani: flat tax sugli aumenti di stipendio e affitti più leggeri
  4. Ecoedilizia: verso il ritorno dell’ecobonus potenziato al 65%
  5. Tempistiche e iter parlamentare della Manovra 2027
  6. Domande frequenti sulla Manovra 2027 e la flat tax

Cosa prevede la Manovra 2027: le prime linee guida del Governo

Secondo le prime indicazioni circolate, la Manovra 2027 dovrebbe muoversi lungo alcune direttrici principali: un intervento sull’Irpef per alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio, una flat tax agevolata dedicata ai giovani lavoratori, e il rilancio delle detrazioni per la casa attraverso un ecobonus rinnovato. A queste misure si affiancherebbero interventi minori, come un possibile bonus una tantum legato al caro carburanti per le famiglie sotto una certa soglia ISEE.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo pubblicamente nei giorni scorsi, ha confermato che il confronto tra i partiti di maggioranza è ancora in corso e che le risorse a disposizione restano limitate. Questo significa che non tutte le misure allo studio troveranno necessariamente spazio nel testo definitivo: molto dipenderà dalla copertura finanziaria che si riuscirà a trovare nelle prossime settimane.

Ceto medio: la possibile sforbiciata all’Irpef

Una delle ipotesi più discusse riguarda una revisione degli scaglioni Irpef per alleggerire il carico fiscale su quello che viene definito il ceto medio, ovvero i redditi collocati tra i 50.000 e i 60.000 euro annui. L’idea, ancora in fase di valutazione, sarebbe quella di estendere l’aliquota intermedia del 33% anche a questa fascia di reddito, che oggi sconta l’aliquota più alta del 43%. Un intervento di questo tipo avrebbe un costo stimato di diversi miliardi di euro e per questo motivo non è ancora certo che venga confermato nella versione definitiva della manovra.

Va precisato che si tratta, al momento, di un’ipotesi allo studio e non di una misura già approvata: i numeri definitivi (soglie di reddito, aliquote, decorrenza) potranno essere confermati soltanto con la pubblicazione del testo ufficiale della legge di bilancio, atteso nelle prossime settimane. Chi ha un reddito in questa fascia farà bene a monitorare gli sviluppi, perché un’eventuale riduzione dell’aliquota si tradurrebbe in un risparmio concreto in busta paga o nella dichiarazione dei redditi.

Le misure per i giovani: flat tax sugli aumenti di stipendio e affitti più leggeri

Il secondo grande capitolo della Manovra 2027 riguarda i giovani lavoratori. Tra le proposte più discusse c’è quella di una flat tax agevolata, indicativamente al 5%, da applicare non allo stipendio nel suo complesso ma alla sola quota di aumento riconosciuta dal datore di lavoro. In pratica, se un’azienda decide di alzare la retribuzione di un giovane dipendente, quella parte aggiuntiva verrebbe tassata con un’aliquota molto più bassa rispetto all’ordinaria Irpef, incentivando così le imprese a riconoscere incrementi salariali più consistenti a chi è all’inizio della carriera.

Chi vuole approfondire il funzionamento di questa misura può leggere il nostro articolo dedicato alla flat tax sugli aumenti di stipendio ai giovani, che spiega più nel dettaglio la proposta e le fasce di età potenzialmente coinvolte.

Sul fronte casa, per i giovani che cercano un alloggio in affitto (le ipotesi circolate parlano di under 35 oppure di under 36: la soglia anagrafica non è ancora definita) starebbe circolando anche l’ipotesi di dimezzare l’Iva sugli affitti, portandola dal 10% al 5%. Attenzione però al perimetro della misura: riguarderebbe soltanto le locazioni abitative soggette a Iva, cioè quelle stipulate con imprese costruttrici, fondi immobiliari e società di gestione del risparmio. La maggior parte degli affitti tra privati è invece esente da Iva (art. 10 c. 1 n. 8 DPR 633/1972, con eventuale cedolare secca) e resterebbe quindi fuori dall’agevolazione. Se confermata, la misura andrebbe ad affiancarsi ad altri strumenti già esistenti per agevolare l’accesso alla prima casa in locazione da parte delle nuove generazioni.

Nel filone delle misure legate alla flat tax rientra anche il tema, già trattato in altri nostri approfondimenti, della detassazione della tredicesima 2027 e della possibile flat tax al 15% sulla tredicesima, misure distinte da quelle rivolte specificamente ai giovani ma che si inseriscono nello stesso disegno complessivo di riduzione del carico fiscale sul lavoro.

Ecoedilizia: verso il ritorno dell’ecobonus potenziato al 65%

Il terzo pilastro della manovra riguarda l’edilizia sostenibile. Secondo le indiscrezioni raccolte da diverse testate economiche, il Governo starebbe valutando di riportare la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico al 65% sulla prima casa, mantenendo un’aliquota più contenuta, intorno al 36%, per le abitazioni diverse dalla prima casa. Un innalzamento che, se confermato, rappresenterebbe un vero e proprio potenziamento rispetto alle percentuali attualmente in vigore, e non una semplice proroga delle detrazioni esistenti.

Tra gli interventi che potrebbero rientrare nel nuovo ecobonus figurano la sostituzione di infissi e serramenti, l’installazione di pompe di calore e sistemi ibridi, i pannelli solari termici, le schermature solari e gli interventi di isolamento termico dell’edificio. Si tratta, ricordiamo, di lavori che oggi rientrano già in parte nelle agevolazioni fiscali per la casa, ma che con la nuova manovra potrebbero beneficiare di una percentuale di detrazione più alta.

Anche in questo caso è bene mantenere prudenza: fino alla pubblicazione del testo ufficiale, percentuali, massimali di spesa e requisiti di accesso restano ipotesi allo studio e potrebbero subire modifiche nel corso dell’iter parlamentare.

Tempistiche e iter parlamentare della Manovra 2027

Come ogni anno, la legge di bilancio dovrà seguire un percorso definito: prima l’approvazione in Consiglio dei Ministri, poi l’invio alle Camere per la discussione e le eventuali modifiche, fino all’approvazione definitiva entro la fine dell’anno. Il confronto tra i partiti della maggioranza sulle coperture finanziarie è ancora in corso, e proprio da questo dipenderà quali delle misure oggi allo studio troveranno davvero spazio nel testo finale della Manovra 2027.

Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori dettagli su aliquote, soglie di reddito e requisiti di accesso alle diverse misure. Continueremo a seguire gli sviluppi della manovra per fornire aggiornamenti puntuali su flat tax, Irpef e agevolazioni per la casa.

Domande frequenti sulla Manovra 2027 e la flat tax

Quando entrerà in vigore la Manovra 2027?
Come da prassi, la legge di bilancio dovrebbe essere approvata definitivamente entro la fine dell’anno, con le misure in vigore dal 1° gennaio 2027, salvo modifiche in corso di approvazione parlamentare.

Che cos’è la flat tax sugli aumenti di stipendio per i giovani?
È una proposta allo studio del Governo che prevede una tassazione agevolata, indicativamente al 5%, non sull’intero stipendio ma solo sulla quota di aumento riconosciuta ai giovani lavoratori dalle aziende.

La riduzione Irpef per il ceto medio riguarda tutti i redditi?
No, l’ipotesi allo studio riguarda in particolare la fascia di reddito tra 50.000 e 60.000 euro annui, che potrebbe passare dall’aliquota del 43% a quella intermedia del 33%, ma la misura non è ancora confermata.

L’ecobonus al 65% sarà valido per tutte le case?
Secondo le indiscrezioni circolate, la percentuale più alta del 65% dovrebbe applicarsi alla prima casa, mentre per le altre abitazioni potrebbe restare un’aliquota più bassa, intorno al 36%. Anche questi dettagli dovranno essere confermati dal testo ufficiale.

Ci sono altre misure previste per i giovani nella Manovra 2027?
Tra le ipotesi allo studio figura anche una riduzione dell’Iva sugli affitti ai giovani (under 35 o under 36 a seconda delle ipotesi circolate), che potrebbe scendere dal 10% al 5%. La misura riguarderebbe però solo le locazioni soggette a Iva, cioè quelle stipulate con imprese costruttrici, fondi immobiliari e società di gestione: gli affitti tra privati, esenti da Iva, ne resterebbero esclusi.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/01/legge-di-bilancio-2025.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 14:00:002026-09-30 08:45:11Manovra 2027, flat tax e bonus casa: il Governo punta su ceto medio e giovani
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