Trattamento Integrativo IRPEF 2026: Come Recuperare il Bonus Renzi nel 730

Dichiarazione dei redditi 730

Il trattamento integrativo IRPEF, conosciuto da tutti come Bonus Renzi o Bonus 100 euro, è un’agevolazione fiscale destinata ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Si traduce in un importo fino a 1.200 euro l’anno erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro. Ma cosa succede se il datore di lavoro non lo ha riconosciuto, oppure se è stato riconosciuto in misura inferiore al dovuto? La buona notizia è che puoi recuperarlo direttamente nel modello 730/2026, ottenendolo come rimborso dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle Entrate.

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo passo passo come funziona il trattamento integrativo nel 2026, chi ne ha diritto, come compilare correttamente il rigo C14 del modello 730 per recuperarlo, quando invece bisogna restituirlo e quali documenti servono. Troverai anche esempi pratici con calcoli concreti per capire esattamente quanto ti spetta.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è il trattamento integrativo IRPEF (ex Bonus Renzi)
  2. Chi ha diritto al trattamento integrativo nel 2026
  3. Importo e calcolo del bonus: come funziona la formula
  4. Perché il bonus non arriva in busta paga: 5 motivi
  5. Come recuperare il trattamento integrativo nel 730: rigo C14
  6. Esempi pratici di recupero nel modello 730/2026
  7. Quando devi restituire il bonus: i casi di incapienza
  8. Il bonus per gli incapienti: la novità 2024-2026
  9. Documenti necessari per il recupero al CAF
  10. Scadenze 730/2026 e tempistiche di rimborso
  11. Errori comuni da evitare nella compilazione
  12. Domande frequenti sul recupero del Bonus Renzi

Cos’è il trattamento integrativo IRPEF (ex Bonus Renzi)

Il trattamento integrativo è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 (il cosiddetto “Decreto Bonus Renzi”), che ha sostituito il precedente Bonus 80 euro voluto dal Governo Renzi nel 2014. La normativa è stata poi modificata dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) e ulteriormente adeguata con la Riforma IRPEF entrata in vigore dal 2024 (D.Lgs. 216/2023).

In termini semplici, si tratta di una somma in denaro che lo Stato riconosce ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi per aumentare il loro potere d’acquisto. Non è una detrazione fiscale tradizionale, ma una vera e propria erogazione che il datore di lavoro paga in busta paga mese per mese, anticipandola per conto dello Stato e poi recuperandola tramite il modello F24.

L’importo massimo annuo è di 1.200 euro, che corrispondono a circa 100 euro al mese se erogati in 12 mensilità (da qui il soprannome popolare di “Bonus 100 euro”). Il bonus è esentasse: non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF e quindi non viene tassato.

Chi ha diritto al trattamento integrativo nel 2026

Per avere diritto al trattamento integrativo nel 2026 devono ricorrere due condizioni essenziali e contemporanee: una soggettiva (essere un lavoratore con redditi specifici) e una oggettiva (avere un reddito complessivo entro determinati limiti). Vediamole nel dettaglio.

Categorie di lavoratori beneficiari

Hanno diritto al trattamento integrativo IRPEF 2026:

  • Lavoratori dipendenti (settore privato e pubblico) con contratto a tempo determinato o indeterminato
  • Lavoratori parasubordinati con redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (es. co.co.co.)
  • Soci lavoratori di cooperative
  • Lavoratori a domicilio
  • Sacerdoti e ministri di culto
  • Lavoratori in cassa integrazione (CIG) o in mobilità, limitatamente al reddito da lavoro
  • Percettori di indennità sostitutive del reddito da lavoro (es. NASpI, indennità di maternità)

Sono esclusi: i titolari di partita IVA in regime forfettario (la cui tassazione è già agevolata con imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi 5 anni), i pensionati (che hanno detrazioni specifiche per redditi da pensione) e i contribuenti con redditi solo da lavoro autonomo professionale ordinario.

Limiti di reddito 2026

La soglia di reddito per avere pieno diritto al trattamento integrativo è di 15.000 euro annui di reddito complessivo. Sotto questa soglia, e con un’imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, hai diritto all’intero importo di 1.200 euro.

Per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro si applica una regola particolare: il trattamento integrativo spetta solo se la somma di alcune detrazioni specifiche (lavoro dipendente, familiari a carico, interessi mutui, ristrutturazioni, ecc.) supera l’imposta lorda, e comunque entro precisi limiti calcolati. Si tratta della cosiddetta “clausola di salvaguardia” introdotta proprio per evitare distorsioni con la riforma IRPEF.

Importo e calcolo del bonus: come funziona la formula

Il calcolo dell’importo spettante dipende dal reddito complessivo annuo del contribuente. Ecco la tabella riepilogativa per il 2026:

Reddito complessivo annuoTrattamento integrativo spettanteNote
Fino a 8.500 euroNon spettaReddito incapiente (vedi paragrafo dedicato)
Da 8.500 a 15.000 euroFino a 1.200 euroImporto pieno se l’imposta lorda supera le detrazioni lavoro
Da 15.000 a 28.000 euroSolo in casi specificiSe la somma di detrazioni specifiche supera l’imposta lorda
Oltre 28.000 euroNon spettaSoglia di esclusione

Riproporzionamento per lavoro part-time o stagionale

Se non hai lavorato per tutto l’anno (perché hai iniziato a metà anno, lavori part-time o sei stagionale), l’importo si riduce in proporzione ai giorni di lavoro effettivo. Ad esempio, se hai lavorato solo 6 mesi (183 giorni) con i requisiti per il bonus, ti spetterà la metà: 600 euro circa (1.200 × 183/365).

Perché il bonus non arriva in busta paga: 5 motivi

Normalmente il datore di lavoro eroga automaticamente il trattamento integrativo in busta paga, calcolandolo mese per mese sulla base della retribuzione presunta annua. Ma può capitare che il bonus non venga riconosciuto, oppure venga erogato in misura inferiore a quanto effettivamente spettante. Ecco i 5 motivi più frequenti che riscontriamo al CAF Centro Fiscale di Udine:

  1. Nuovo lavoro iniziato a metà anno: il datore di lavoro non conosce il reddito complessivo annuo del lavoratore e potrebbe non aver applicato correttamente il bonus, soprattutto se il lavoratore proviene da un altro impiego.
  2. Rinuncia espressa al bonus: il lavoratore, prevedendo un reddito superiore alla soglia, può aver chiesto al datore di non erogarlo per evitare di doverlo restituire. Se poi il reddito effettivo è risultato sotto soglia, ha diritto al recupero.
  3. Cambio di datore di lavoro: se hai avuto più datori di lavoro nello stesso anno, ciascuno calcola il bonus solo sui propri redditi, senza considerare il totale.
  4. Lavoratori con più rapporti contemporanei: chi ha più CUD (oggi CU) deve verificare che la somma dei redditi rientri nei limiti e ricalcolare in dichiarazione.
  5. Errore di calcolo del datore di lavoro: capita più spesso di quanto si pensi, soprattutto per lavoratori con redditi vicini alla soglia di 15.000 o 28.000 euro.

Come recuperare il trattamento integrativo nel 730: rigo C14

Per recuperare il trattamento integrativo non erogato (o erogato in misura inferiore) devi compilare correttamente il rigo C14 del modello 730/2026, situato nella sezione “Altri dati” del Quadro C (Redditi di lavoro dipendente e assimilati).

Struttura del rigo C14

Il rigo C14 si compone di tre colonne:

  • Colonna 1 – Codice: indica la situazione del bonus. I codici principali sono:
    • Codice 1: il sostituto d’imposta ha erogato il bonus (puoi confermarlo o riconfermarlo)
    • Codice 2: il sostituto d’imposta NON ha erogato il bonus (richiesta di recupero)
  • Colonna 2 – Trattamento integrativo erogato dal sostituto: riporta l’importo che il datore di lavoro ha già erogato in busta paga durante l’anno (lo trovi nel punto 400 della CU)
  • Colonna 3 – Esenzione ricercatori/docenti/impatriati: da compilare solo se si appartiene a categorie speciali con regimi agevolati

Dove trovi i dati: la Certificazione Unica

Tutti i dati per compilare correttamente il rigo C14 li trovi nella Certificazione Unica 2026 (riferita ai redditi 2025) rilasciata dal datore di lavoro entro il 16 marzo 2026. In particolare:

  • Punto 391 della CU: codice trattamento integrativo (1 = erogato, 2 = non erogato)
  • Punto 400 della CU: importo trattamento integrativo erogato
  • Punto 401 della CU: importo trattamento integrativo non erogato ma riconosciuto come spettante

Suggerimento pratico del CAF: prima di compilare il 730, controlla sempre attentamente la tua CU. Spesso i lavoratori non sanno nemmeno di non aver ricevuto il bonus, semplicemente perché non lo hanno cercato in busta paga. Il punto 400 della CU è la prova ufficiale di quanto erogato.

Esempi pratici di recupero nel modello 730/2026

Vediamo tre esempi concreti che riproducono i casi più frequenti che gestiamo allo sportello del CAF Centro Fiscale di Udine.

Esempio 1: Marco, dipendente con reddito 14.000 euro

Marco ha lavorato tutto il 2025 come operaio in un’azienda metalmeccanica di Udine con un reddito complessivo di 14.000 euro. Il datore di lavoro non gli ha erogato il bonus perché Marco aveva firmato una rinuncia all’inizio dell’anno (temeva di superare la soglia per altri redditi che poi non si sono realizzati). La sua imposta lorda è di 3.220 euro (23% di 14.000), superiore alle detrazioni per lavoro dipendente che ammontano a circa 1.880 euro: ha dunque pieno diritto al trattamento integrativo di 1.200 euro.

Compilazione 730:

  • Rigo C14, Colonna 1: codice 2 (bonus non erogato)
  • Rigo C14, Colonna 2: importo 0 (nulla erogato dal sostituto)

Risultato: Marco recupera 1.200 euro a credito nel 730, che riceverà come rimborso direttamente in busta paga a luglio 2026 dal suo datore di lavoro (che funge da sostituto d’imposta), oppure dall’Agenzia delle Entrate se non ha un sostituto.

Esempio 2: Laura, due datori di lavoro nel 2025

Laura ha cambiato lavoro nel 2025: da gennaio a giugno presso un negozio di abbigliamento (reddito 7.000 euro), da luglio a dicembre presso un ristorante (reddito 7.500 euro). Totale: 14.500 euro. Ciascun datore di lavoro ha erogato il bonus solo sulla propria parte di reddito, calcolando come se Laura guadagnasse il doppio se proiettato sull’anno intero. Risultato: il primo le ha dato 600 euro, il secondo 600 euro. Totale erogato: 1.200 euro. In questo caso il bonus è già completo, ma è importante confermarlo in dichiarazione.

Compilazione 730:

  • Rigo C14, Colonna 1: codice 1 (bonus erogato)
  • Rigo C14, Colonna 2: importo 1.200 euro (somma di quanto erogato dai due sostituti)

Esempio 3: Antonio, lavoratore stagionale

Antonio ha lavorato solo da maggio a settembre 2025 (153 giorni) come cameriere stagionale presso un ristorante della costa friulana, percependo 6.000 euro. Il suo datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus per timore di errori. Antonio ha diritto al trattamento integrativo proporzionato ai giorni lavorati: 1.200 × 153/365 = 503 euro circa.

Compilazione 730:

  • Rigo C14, Colonna 1: codice 2 (bonus non erogato)
  • Rigo C14, Colonna 2: importo 0
  • L’importo spettante (503 euro) sarà calcolato automaticamente dal software del 730 sulla base dei giorni lavorativi indicati nel rigo C5

Quando devi restituire il bonus: i casi di incapienza

Attenzione: il trattamento integrativo non è “sempre tuo”. Esistono casi in cui devi restituirlo, in tutto o in parte, attraverso il 730. Questo accade quando, in sede di conguaglio annuale, emerge che non avevi i requisiti per riceverlo.

I casi più tipici di restituzione obbligatoria sono:

  • Hai superato la soglia dei 28.000 euro di reddito complessivo (es. per straordinari, premi di produzione, secondo lavoro): devi restituire l’intero importo ricevuto
  • Reddito tra 15.000 e 28.000 euro senza i requisiti specifici: in questa fascia il bonus spetta solo in casi precisi (clausola di salvaguardia), e se in sede di dichiarazione si verifica che le condizioni non c’erano, va restituito in tutto o in parte
  • Incapienza fiscale: se la tua imposta lorda è inferiore o uguale alle detrazioni per lavoro dipendente, il bonus generalmente non spetta (con eccezione del trattamento per gli incapienti, vedi paragrafo dedicato)
  • Hai cambiato regime fiscale: ad esempio, sei passato a regime forfettario nel corso dell’anno mantenendo un rapporto di lavoro dipendente residuale

La restituzione avviene automaticamente in dichiarazione: il software del 730 calcola la differenza e la indica come debito da pagare. Se la differenza supera 60 euro, è possibile rateizzarla in massimo 8 rate mensili a partire dal mese di luglio.

Il bonus per gli incapienti: la novità 2024-2026

Una delle novità più importanti introdotte con la Riforma IRPEF 2024 (poi confermata per il 2025 e 2026) è il cosiddetto trattamento integrativo per gli incapienti. Si tratta di un meccanismo che tutela i lavoratori dipendenti con redditi molto bassi (fino a 8.500 euro) che, a causa dell’introduzione delle nuove aliquote IRPEF e dell’innalzamento delle detrazioni per lavoro dipendente, rischiavano di perdere il diritto al bonus.

Per questi lavoratori “incapienti” (la cui imposta lorda è interamente assorbita dalle detrazioni), è stato previsto comunque il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, calcolata come differenza tra il valore delle detrazioni teoricamente spettanti e l’imposta lorda. In pratica, lo Stato eroga questa “differenza” che, in mancanza dell’agevolazione, andrebbe persa.

Esempio: Sara, lavoratrice part-time con reddito 8.000 euro l’anno, ha imposta lorda di 1.840 euro (23% di 8.000), interamente assorbita dalle detrazioni per lavoro dipendente di circa 1.955 euro. Senza il meccanismo per gli incapienti, Sara non avrebbe diritto al bonus. Con la nuova norma, le viene comunque riconosciuta una somma proporzionata.

Documenti necessari per il recupero al CAF

Se vuoi rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine per il recupero del trattamento integrativo tramite 730/2026, porta con te questi documenti:

  • Certificazione Unica 2026 (CU) di tutti i datori di lavoro avuti nel 2025
  • Documento d’identità e tessera sanitaria/codice fiscale
  • Codici fiscali dei familiari a carico
  • Eventuali altre certificazioni di reddito (es. NASpI, INPS per cassa integrazione)
  • Coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito di eventuali rimborsi superiori a 4.000 euro
  • Ultime buste paga 2025 (utili per verificare se il bonus è stato erogato correttamente)
  • Modello 730/2025 dell’anno precedente (se presentato)

Il nostro consiglio è di prenotare un appuntamento già da marzo, appena disponibile la CU. In questo modo eviti le code di maggio e giugno e hai più tempo per recuperare eventuali documenti mancanti.

Scadenze 730/2026 e tempistiche di rimborso

Per il modello 730/2026 le scadenze principali sono:

DataAdempimento
16 marzo 2026Termine ultimo per il rilascio della CU 2026 da parte dei sostituti d’imposta
30 aprile 2026Disponibilità della dichiarazione 730 precompilata sul portale Agenzia delle Entrate
30 settembre 2026Termine ultimo per l’invio definitivo del 730/2026
25 ottobre 2026Termine per il 730 integrativo (per correggere errori a favore del contribuente)

Quando arriva il rimborso del bonus?

Se hai presentato il 730 a un CAF entro il 31 maggio, il rimborso (compreso il trattamento integrativo) ti arriverà direttamente in busta paga di luglio 2026, accreditato dal tuo datore di lavoro come sostituto d’imposta. Se hai presentato il 730 più tardi (giugno-settembre), il rimborso slitterà ai mesi successivi (agosto, settembre, ottobre).

Se invece hai presentato il 730 senza sostituto d’imposta (perché non hai un datore di lavoro attivo al momento del conguaglio), il rimborso ti arriverà direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico bancario sull’IBAN comunicato, di solito entro fine anno.

Errori comuni da evitare nella compilazione

Negli ultimi anni allo sportello del CAF abbiamo riscontrato alcuni errori ricorrenti nella compilazione del rigo C14. Eccoli, con il modo corretto per evitarli:

  1. Indicare il codice 1 quando il bonus non è stato erogato: sembra banale, ma molti contribuenti per “abitudine” mettono sempre 1. Il risultato? Il sistema pensa che il bonus sia già stato pagato e non lo riconosce in dichiarazione. Verifica sempre il punto 391 e 400 della tua CU.
  2. Dimenticare di sommare gli importi di più CU: se hai avuto più datori di lavoro, devi sommare i punti 400 di tutte le CU e indicare il totale, non solo l’importo dell’ultima CU.
  3. Non indicare i giorni di lavoro nel rigo C5: i giorni di lavoro sono fondamentali per il calcolo proporzionale del bonus per stagionali e part-time. Senza questi dati il software non può calcolare correttamente l’importo spettante.
  4. Confondere il trattamento integrativo con il bonus Renzi originario da 80 euro: il vecchio bonus 80 euro è stato sostituito dal trattamento integrativo dal 1° luglio 2020. Per il 730/2026 si parla solo del nuovo bonus 100 euro.
  5. Non considerare i redditi assimilati: le indennità NASpI, le borse di studio, alcuni redditi parasubordinati concorrono a determinare la soglia. Vanno tutti sommati.

Domande frequenti sul recupero del Bonus Renzi

1. Posso recuperare il trattamento integrativo anche se non presento il 730?

Sì, in alternativa al 730 puoi presentare il Modello Redditi PF 2026 (ex Modello Unico), che ha le stesse funzionalità di recupero del bonus. La scadenza per il Modello Redditi PF è il 30 novembre 2026. Tuttavia, il 730 è generalmente più conveniente perché permette il rimborso diretto in busta paga.

2. Cosa succede se ho rinunciato al bonus all’inizio dell’anno?

Nessun problema. La rinuncia in busta paga non è definitiva: in sede di dichiarazione dei redditi puoi sempre richiedere il bonus, se ne avevi i requisiti. Indica nel rigo C14 il codice 2 e l’importo erogato dal sostituto (che sarà 0).

3. I pensionati hanno diritto al trattamento integrativo?

No, i pensionati sono esclusi dal trattamento integrativo, perché beneficiano di un sistema di detrazioni specifiche per redditi da pensione. Per loro esistono altre agevolazioni, come l’esonero contributivo per chi continua a lavorare oltre l’età pensionabile (Bonus Maroni).

4. Il trattamento integrativo viene tassato?

No, il trattamento integrativo è completamente esentasse. Non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, quindi non aumenta le tasse da pagare. È un’erogazione “netta” che entra direttamente nella tua disponibilità.

5. Posso recuperare il bonus degli anni precedenti se non lo ho fatto?

Sì, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. In pratica, nel 2026 puoi ancora recuperare il bonus non percepito per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, presentando un Modello Redditi PF integrativo.

6. Il trattamento integrativo conta per l’ISEE?

No, il trattamento integrativo NON concorre al calcolo dell’ISEE, perché non è considerato reddito imponibile ai fini IRPEF. Quindi non incide sull’attestazione ISEE che ti serve per richiedere altri bonus o agevolazioni (assegno unico, bonus asilo nido, agevolazioni universitarie).

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Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per recuperare quello che ti spetta

Il trattamento integrativo IRPEF rappresenta fino a 1.200 euro all’anno di potere d’acquisto in più. Se per qualsiasi motivo il datore di lavoro non te lo ha erogato, o lo ha erogato in misura inferiore, hai pieno diritto di recuperarlo nel modello 730/2026. La compilazione del rigo C14 richiede attenzione, perché un errore può tradursi nella perdita del bonus oppure in una richiesta di restituzione imprevista.

Al CAF Centro Fiscale di Udine elaboriamo migliaia di dichiarazioni 730 ogni anno e siamo specializzati nel verificare il corretto riconoscimento del trattamento integrativo. Controlliamo la tua Certificazione Unica, ricalcoliamo l’importo spettante, ti spieghiamo chiaramente quanto recuperi (o quanto eventualmente devi restituire) e curiamo l’invio del modello.

Prenota subito un appuntamento presso la nostra sede di Udine: ti aspettiamo per gestire al meglio il tuo 730/2026 e farti recuperare ogni euro che ti spetta. Contattaci telefonicamente, via email o tramite il modulo sul nostro sito. Ricorda: presentando il 730 entro fine maggio, il rimborso arriva direttamente in busta paga a luglio.

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