NOTIZIE4 Ottobre Pagato Doppio: Cosa Troveranno i Lavoratori in Busta PagaIl 4 ottobre 2026 sarà, per la prima volta, una festività nazionale: la ricorrenza di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è stata reintrodotta dalla legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026. Per milioni di lavoratori dipendenti la novità porta con sé effetti concreti sulla busta paga di ottobre 2026, ma quest’anno c’è una particolarità che spiazza molti: il 4 ottobre cade di domenica.Chi normalmente avrebbe goduto di un giorno di riposo aggiuntivo, quindi, non se ne accorgerà nella routine settimanale. In compenso, però, potrebbe trovare qualcosa in più nel cedolino: un importo ulteriore per la festività non goduta oppure, per chi sarà chiamato a lavorare, quello che in molti definiscono un busta paga ottobre 2026 doppio pagamento, cioè la giornata pagata due volte, a cui si aggiunge la maggiorazione prevista dal contratto collettivo applicato.Indice dei contenutiFestività di domenica: cosa spetta ai lavoratori mensilizzati e a oreChi lavora il 4 ottobre: la busta paga doppia spiegata4 ottobre detassato: la tassazione agevolata al 15%Festività di domenica: cosa spetta ai lavoratori mensilizzati e a oreNel settore privato, quando una festività nazionale coincide con la domenica, ai lavoratori mensilizzati viene generalmente riconosciuta una quota supplementare. Alla normale retribuzione mensile si aggiunge, di regola, un ventiseiesimo dello stipendio, salvo un diverso divisore stabilito dal proprio CCNL. Si tratta di un meccanismo pensato per compensare chi non può materialmente godere del giorno di riposo aggiuntivo, perché coincide con una giornata già non lavorativa.Facciamo un esempio puramente indicativo, che dipende comunque dal contratto applicato: con una retribuzione lorda mensile di 1.950 euro, la festività non goduta può valere circa 75 euro lordi in più. Per i dipendenti pagati a ore, invece, viene corrisposto il trattamento economico relativo alla festività anche senza prestazione lavorativa, calcolando di norma un sesto dell’orario settimanale. Con 40 ore contrattuali e una paga di 12 euro lordi l’ora, l’importo aggiuntivo può arrivare a circa 80 euro lordi.Lavoratori mensilizzati: quota aggiuntiva pari a circa un 26° dello stipendio mensile, salvo diverso divisore CCNL.Lavoratori pagati a ore: trattamento della festività calcolato su un sesto dell’orario settimanale contrattuale.Non si tratta quindi di un bonus fisso uguale per tutti: la somma cambia in base allo stipendio, all’orario di lavoro e alle disposizioni specifiche del contratto collettivo applicato. Per chi vuole farsi un’idea generale del calendario dei pagamenti del periodo può essere utile consultare anche la guida ai pagamenti INPS di settembre 2026, che riepiloga le date delle principali prestazioni previdenziali. Chi lavora il 4 ottobre: la busta paga doppia spiegataChi presterà servizio il 4 ottobre 2026 riceverà il normale trattamento economico della festività e, in aggiunta, il compenso per le ore effettivamente lavorate. Su queste ore si applica anche la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal proprio CCNL. È proprio per questo che si parla, in modo colloquiale, di giornata pagata doppia: la retribuzione ordinaria si somma al compenso per il lavoro svolto nel giorno festivo.L’importo complessivo, però, non corrisponde necessariamente al doppio esatto della paga ordinaria: tutto dipende dalla percentuale di maggiorazione stabilita dal contratto collettivo di riferimento. Nel CCNL dei pubblici esercizi, ad esempio, le ore lavorate durante una festività sono retribuite con una maggiorazione del 20%: con una paga di 10 euro lordi l’ora, otto ore di lavoro valgono circa 96 euro, oltre al trattamento della festività. Per colf, badanti e baby sitter, invece, il contratto del lavoro domestico prevede una maggiorazione più alta, pari al 60 per cento: per approfondire gli aspetti contributivi di queste figure si può consultare la guida ai contributi colf e badanti 2026.Un aspetto da tenere presente: le percentuali domenicali e festive non sempre si sommano tra loro. In alcuni settori viene applicata soltanto la maggiorazione più favorevole al lavoratore, non entrambe insieme. Per conoscere l’importo esatto che spetta in busta paga sarà quindi indispensabile controllare il proprio CCNL, oppure farsi assistere da un professionista. 4 ottobre detassato: la tassazione agevolata al 15%C’è un’ulteriore novità che riguarda la tassazione di questa giornata particolare. Nel 2026, la maggiorazione riconosciuta per il lavoro svolto durante la festività può beneficiare di un’imposta sostitutiva del 15%, più vantaggiosa rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria. In parole semplici, invece di applicare le aliquote progressive normali su quella parte di retribuzione, viene applicata un’unica aliquota agevolata, riducendo il prelievo fiscale su quella specifica voce in busta paga.L’agevolazione spetta ai dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro, entro un limite di 1.500 euro annui. La paga ordinaria e l’eventuale compenso per la festività non goduta restano invece soggetti alla tassazione normale e ai contributi previdenziali dovuti secondo le regole ordinarie: la detassazione riguarda esclusivamente la maggiorazione per il lavoro festivo effettivamente prestato. Per un quadro più ampio sulle agevolazioni fiscali che possono comparire in busta paga, può essere utile anche la guida al trattamento integrativo IRPEF. Domande frequentiIl 4 ottobre 2026 è un giorno festivo per tutti?Sì, formalmente è una festività nazionale su tutto il territorio, ma cadendo di domenica non comporta un giorno di riposo aggiuntivo per chi già non lavora la domenica.Quanto vale la festività non goduta in busta paga?Dipende dallo stipendio, dall’orario e dal CCNL applicato: per i mensilizzati è in genere un ventiseiesimo della paga mensile, per chi è pagato a ore un sesto dell’orario settimanale. Gli importi indicati in questo articolo sono esempi.Chi lavora il 4 ottobre ha diritto a un compenso doppio esatto?Non necessariamente al doppio esatto: riceve il trattamento della festività più il compenso per le ore lavorate, maggiorato secondo la percentuale stabilita dal proprio CCNL, che varia da settore a settore.La detassazione al 15% vale per tutti i redditi?No, è riservata ai lavoratori dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro, entro il limite di 1.500 euro annui, e si applica solo alla maggiorazione per il lavoro festivo.Come faccio a sapere quanto mi spetta esattamente?L’importo esatto dipende dal CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro: è consigliabile verificare il proprio contratto collettivo o rivolgersi a un professionista per un calcolo preciso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-20 16:50:012026-09-20 16:01:414 Ottobre Pagato Doppio: Cosa Troveranno i Lavoratori in Busta Paga
NOTIZIEDetassazione tredicesima 2027: fino a 500 euro netti in più in busta paga con l’imposta sostitutivaLa Manovra 2027 potrebbe riservare una piacevole sorpresa per milioni di lavoratori dipendenti italiani: la detassazione della tredicesima mensilità. Secondo le indiscrezioni riportate da PMI.it, il governo sta valutando l’introduzione di una imposta sostitutiva agevolata al posto della normale tassazione IRPEF, con un risparmio potenziale fino a 500 euro netti in busta paga. Vediamo cosa prevede la proposta e a chi si applicherebbe.Indice dei contenutiCos’è la detassazione della tredicesimaCome funzionerebbe l’imposta sostitutivaFino a 500 euro netti: i calcoliChi potrebbe beneficiarneL’iter di approvazione della Manovra 2027Domande frequentiCos’è la detassazione della tredicesimaLa tredicesima mensilità — tecnicamente chiamata «gratifica natalizia» — è una retribuzione aggiuntiva che i lavoratori dipendenti ricevono solitamente a dicembre, pari a una mensilità di stipendio. Oggi viene tassata con le aliquote IRPEF ordinarie, esattamente come le altre buste paga: per chi ha redditi medio-alti, questo significa perdere una parte consistente dell’importo lordo.La detassazione significa applicare un’imposta ridotta — o nulla — su quella voce di reddito. In passato l’Italia ha già sperimentato misure simili (ad esempio la tassazione agevolata dei premi di produttività, oggi al 5%), ma mai in forma strutturale per la tredicesima. Come funzionerebbe l’imposta sostitutivaSecondo le anticipazioni sulla Manovra 2027, il meccanismo allo studio prevederebbe una imposta sostitutiva sulla tredicesima. In parole semplici: invece di pagare l’IRPEF ordinaria (che può arrivare al 35% o al 43% per le fasce di reddito più alte), il lavoratore pagherebbe un’aliquota fissa e ridotta su questa mensilità.L’imposta sostitutiva è uno strumento già noto in Italia: la trovi, ad esempio, nel regime forfettario (dove sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con una flat tax al 15% o 5%), o nella tassazione dei premi di risultato aziendali. L’idea è la stessa: semplificare e alleggerire il carico fiscale su una specifica voce di reddito.La proposta, stando alle fonti giornalistiche, si inserirebbe nel più ampio pacchetto di misure sul lavoro della Manovra 2027, che include anche altri interventi su premi, fringe benefit e decontribuzioni. Il testo definitivo non è ancora disponibile: si tratta di ipotesi di lavoro che verranno messe nero su bianco nel disegno di legge di bilancio, atteso in Parlamento entro ottobre 2026. Fino a 500 euro netti: i calcoliIl dato che circola — fino a 500 euro netti in più in busta paga — non è casuale. Dipende dallo stipendio, dall’aliquota marginale IRPEF del lavoratore e dalle addizionali regionali e comunali. Facciamo un esempio pratico:Lavoratore con stipendio lordo 2.000 euro/mese (reddito annuo ~26.000 euro): tredicesima lorda ≈ 2.000 euro → aliquota IRPEF del 23% + addizionali medie (~2,5%) = pressione fiscale complessiva del 25-26% → imposta pagata oggi ≈ 500-520 euro → con detassazione totale, risparmio ≈ 500 euro.Lavoratore con stipendio lordo 1.500 euro/mese: tredicesima lorda ≈ 1.500 euro → aliquota IRPEF del 23% → risparmio IRPEF potenziale ≈ 345 euro (più addizionali).Lavoratore con stipendio lordo 3.500 euro/mese (reddito annuo ~46.000 euro): tredicesima lorda ≈ 3.500 euro → aliquota IRPEF del 35% → senza detassazione si pagano fino a 1.225 euro di IRPEF sulla tredicesima.Il risparmio effettivo dipenderà dall’aliquota dell’imposta sostitutiva eventualmente approvata. Se fosse una flat tax simile a quella dei premi di produttività (oggi al 5%), il beneficio per un lavoratore con stipendio medio sarebbe significativo. Se invece fosse un’aliquota intorno al 15%, il vantaggio sarebbe comunque tangibile ma più contenuto per le fasce di reddito più basse (dove la differenza rispetto all’IRPEF ordinaria del 23% è minore).Per capire la tua situazione specifica, considera che la dichiarazione dei redditi 730 già riporta le aliquote IRPEF applicate al tuo reddito complessivo. Quelle stesse aliquote si applicano oggi alla tredicesima. Chi potrebbe beneficiarneLa misura, se approvata, riguarderebbe i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico che ricevono la tredicesima mensilità. Si tratta di una platea molto ampia: in Italia quasi tutti i contratti collettivi nazionali (CCNL) prevedono la gratifica natalizia come parte integrante della retribuzione.Non è ancora chiaro se ci sarebbero:Limiti di reddito: come per i premi di produttività (oggi agevolati solo fino a 80.000 euro di reddito annuo), potrebbe essere introdotta una soglia oltre la quale la detassazione non si applica.Tetti massimi: ovvero un importo massimo di tredicesima detassabile (ad esempio, solo i primi 3.000 euro).Esclusioni per categoria: alcune categorie di lavoratori potrebbero essere escluse o trattate diversamente.Vale la pena ricordare che misure simili sul fringe benefit e premi aziendali sono già in discussione nella stessa Manovra 2027, il che suggerisce un approccio complessivo di alleggerimento fiscale sul lavoro dipendente. L’iter di approvazione della Manovra 2027È importante chiarire che al momento si tratta di una proposta in fase istruttoria. Il percorso legislativo prevede:Entro il 15 ottobre 2026: il governo presenta il Disegno di Legge di Bilancio (DDL Bilancio) al Parlamento.Ottobre-dicembre 2026: Camera e Senato discutono e modificano il testo con emendamenti.Entro il 31 dicembre 2026: approvazione definitiva e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.1° gennaio 2027: entrata in vigore delle norme approvate.Questo significa che la detassazione della tredicesima — se approvata — si vedrebbe per la prima volta nella busta paga di dicembre 2027. Tra ora e allora, la misura potrebbe essere modificata, ridimensionata o addirittura eliminata durante il dibattito parlamentare.Chi vuole restare aggiornato può seguire anche altre novità fiscali in arrivo, come il taglio IRPEF 2027 (con l’aliquota che potrebbe scendere al 22% per i redditi fino a 28.000 euro) e la rateizzazione delle cartelle esattoriali fino a 8 anni, entrambe misure in discussione per la stessa Manovra. Domande frequentiLa detassazione della tredicesima è già legge?No. Al momento è una proposta in discussione per la Manovra 2027. Non è ancora un provvedimento approvato. Sarà ufficiale — se confermata — solo dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, prevista entro fine dicembre 2026.Quanto risparmierò con la detassazione della tredicesima?Dipende dal tuo reddito e dall’aliquota dell’imposta sostitutiva che verrà approvata. Con uno stipendio lordo di circa 2.000 euro/mese, il risparmio potenziale stimato (IRPEF al 23% + addizionali) è fino a 500 euro netti. Le cifre definitive si conosceranno solo quando il testo di legge sarà disponibile.Vale anche per i dipendenti pubblici?Al momento non ci sono indicazioni precise. Le misure simili esistenti (come la tassazione agevolata dei premi di produttività) si applicano sia al settore privato sia al pubblico, ma con condizioni diverse. Occorre attendere il testo definitivo della Manovra 2027.Cosa succede alla tredicesima nel 2026?Nel 2026 non cambia nulla: la tredicesima di dicembre 2026 è tassata normalmente con le aliquote IRPEF ordinarie, come ogni anno. Le novità potrebbero valere dal 2027 in poi, solo se la Manovra verrà approvata con questa misura.Come viene calcolata la tredicesima oggi?La tredicesima equivale a una mensilità di retribuzione lorda (o alla quota proporzionale ai mesi lavorati nell’anno). Viene tassata con le aliquote IRPEF applicate all’intero reddito annuo del lavoratore. Non esiste oggi un’agevolazione specifica: si comporta come qualsiasi altra mensilità.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 18:00:002026-09-01 14:36:36Detassazione tredicesima 2027: fino a 500 euro netti in più in busta paga con l’imposta sostitutiva
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIQuadro C 730/2026: redditi lavoro dipendente, bonus IRPEF e casi particolariIl quadro C del Modello 730/2026 è la sezione dedicata ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione. Si tratta del quadro più compilato in assoluto, perché riguarda la maggior parte dei contribuenti italiani che devono dichiarare i propri redditi all’Agenzia delle Entrate.In questa guida completa scoprirai come si compila il quadro C del 730/2026 sezione per sezione, quali importi inserire, come funzionano il Bonus IRPEF e il Trattamento Integrativo, la detassazione dei premi di risultato e l’imposta sostitutiva sulle mance per il settore turistico-alberghiero. Troverai esempi pratici, tabelle riassuntive con gli scaglioni IRPEF aggiornati e le scadenze ufficiali per il 2026.Il Modello 730/2026 si riferisce ai redditi percepiti nel 2025 (anno d’imposta 2025) e la scadenza per l’invio definitivo è fissata al 30 settembre 2026. Vediamo nel dettaglio come orientarsi tra righi, sezioni e casi particolari del quadro C.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cos’è il quadro C del Modello 730/2026 e a cosa serveIl quadro C del Modello 730/2026 raccoglie tutti i redditi che, ai fini fiscali, vengono trattati come “redditi di lavoro dipendente”. Comprende quindi non solo lo stipendio del lavoratore subordinato, ma anche le pensioni, le indennità sostitutive (come la Cassa Integrazione o la NASPI) e una serie di redditi assimilati, come quelli da collaborazione coordinata e continuativa.La struttura del quadro è organizzata in sette sezioni, ognuna dedicata a una tipologia specifica di reddito o di ritenuta. Ecco la mappa generale:Sezione I (righi C1–C3): redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensioniSezione II (righi C4–C5): altri redditi assimilati senza detrazioneSezione III (righi C9–C11): ritenute IRPEF e addizionali regionali/comunaliSezione IV (rigo C12): ritenute per lavori socialmente utiliSezione V (righi C14–C15): Bonus IRPEF (ex Bonus Renzi 100 euro) e Trattamento IntegrativoSezione VI (rigo C4 specifico): detassazione premi di risultatoSezione VII: opzione imposta sostitutiva sulle mance (settore turistico-alberghiero)Tutti i dati da inserire nel quadro C provengono dalla Certificazione Unica (CU) che il datore di lavoro o l’ente pensionistico (INPS) consegna entro il 16 marzo di ogni anno. Per il 730/2026, dovrai utilizzare la CU 2026, riferita ai redditi 2025. Sezione I: Redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione (righi C1–C3)La Sezione I è il cuore del quadro C. Qui devi indicare i redditi che danno diritto alla detrazione per lavoro dipendente o pensione. La compilazione richiede attenzione perché ogni rigo ha un codice specifico (colonna 1) che identifica il tipo di reddito. Rigo C1: tipologia di redditoNel rigo C1 devi indicare:Colonna 1 (Tipologia reddito): un codice numerico che identifica il tipo di reddito:Codice 1: reddito di pensioneCodice 2: reddito di lavoro dipendente o assimilato per il quale è stata riconosciuta la detrazioneCodice 3: compensi percepiti da lavoratori socialmente utili (LSU) in regime agevolatoCodice 4: redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera (frontalieri)Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): codice 1 se contratto a tempo indeterminato, codice 2 se a tempo determinatoColonna 3 (Reddito): l’importo del reddito percepito, così come risulta dal punto 1 (o 2 per i pensionati) della CU 2026Esempio pratico: Marco è un impiegato a tempo indeterminato e nel 2025 ha percepito uno stipendio lordo di 28.500 euro (punto 1 della CU). Compilerà il rigo C1 inserendo: colonna 1 = “2”, colonna 2 = “1”, colonna 3 = “28.500”.Righi C2 e C3: ulteriori redditiI righi C2 e C3 seguono la stessa logica del C1 e servono a indicare ulteriori redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti nel 2025. Sono utili nei casi in cui hai cambiato datore di lavoro durante l’anno o percepisci più redditi contemporaneamente (ad esempio uno stipendio e una pensione).Attenzione: se hai ricevuto più CU dallo stesso sostituto d’imposta, devi sommare gli importi e inserirli in un unico rigo, salvo che le condizioni di lavoro siano cambiate (es. passaggio da tempo determinato a indeterminato).Sezione II: Altri redditi assimilati (righi C4–C5)La Sezione II ospita i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali NON spetta la detrazione prevista dall’art. 13 del TUIR (DPR 917/1986). Si tratta di una categoria residuale che include casistiche specifiche.Tra i redditi che vanno inseriti in questa sezione troviamo:Assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio (esclusi quelli per il mantenimento dei figli)Assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (es. rendite vitalizie)Compensi per cariche elettive (consiglieri comunali, regionali, parlamentari) e per l’esercizio di pubbliche funzioniIndennità giudiziarie e compensi corrisposti dallo Stato a giudici tributari, di pace, esperti del tribunale di sorveglianzaNei righi C4 e C5 devi indicare:Colonna 1 (Reddito): l’importo lordo del reddito percepitoDa non confondere con le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) che, dal 2001, sono assimilate a tutti gli effetti ai redditi di lavoro dipendente e vanno quindi inserite nella Sezione I (rigo C1, codice 2). Sezione III: Ritenute IRPEF e addizionali (righi C9–C11)La Sezione III è dedicata all’indicazione delle ritenute fiscali già subite sui redditi dichiarati nelle Sezioni I e II. Si tratta di un passaggio cruciale perché determina se sei a credito (rimborso) o a debito (pagamento) nei confronti dell’Erario. Rigo C9: Ritenute IRPEFNel rigo C9 devi inserire il totale delle ritenute IRPEF subite, che troverai al punto 21 della CU 2026. Le ritenute IRPEF sono l’imposta sui redditi delle persone fisiche trattenuta direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico ogni mese e versata all’Erario per tuo conto.Rigo C10: Ritenute Addizionale RegionaleNel rigo C10 indichi le ritenute per l’addizionale regionale all’IRPEF, riportate al punto 22 della CU 2026. L’aliquota dell’addizionale regionale varia da regione a regione (in base alla Delibera del Consiglio Regionale) e si applica al reddito imponibile dell’anno precedente.Rigo C11: Ritenute Addizionale Comunale (saldo + acconto)Il rigo C11 richiede due valori distinti:Colonna 1: acconto addizionale comunale 2025 (punto 26 della CU)Colonna 2: saldo addizionale comunale 2024 + eventuale acconto 2025 trattenuto (punti 27 e 29 della CU)L’addizionale comunale, come quella regionale, è determinata dal Comune di residenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento.Sezione IV: Ritenute per lavori socialmente utili (rigo C12)La Sezione IV è una sezione molto specifica, dedicata ai lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) che hanno raggiunto l’età pensionabile.I compensi percepiti dai lavoratori LSU che hanno raggiunto l’età pensionabile godono di un regime fiscale agevolato: sono assoggettati a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (con franchigia agevolata). Nel rigo C12 vanno indicate le ritenute IRPEF e le addizionali regionali specificamente operate su questi compensi.Questa sezione interessa una platea ristretta di contribuenti, ma è importante compilarla correttamente per evitare doppie tassazioni. Per maggiori informazioni puoi consultare le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Sezione V: Bonus IRPEF e Trattamento Integrativo (righi C14–C15)La Sezione V è una delle più importanti del quadro C, perché determina il diritto al Trattamento Integrativo (l’evoluzione del cosiddetto “Bonus Renzi” da 100 euro mensili) e all’eventuale Bonus IRPEF aggiuntivo.Cos’è il Trattamento IntegrativoIl Trattamento Integrativo è una somma erogata mensilmente in busta paga ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo fino a 15.000 euro. L’importo massimo erogabile è di 1.200 euro annui (pari a 100 euro mensili), riconosciuto in proporzione al periodo di lavoro nell’anno.Il Trattamento Integrativo è disciplinato dall’articolo 1 del D.L. 3/2020, convertito in Legge 21/2020, e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e dalla riforma fiscale del 2024 (DLgs 216/2023).Estensione fino a 28.000 euro: casi particolariPer i redditi tra 15.001 e 28.000 euro, il Trattamento Integrativo spetta solo se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati è superiore al totale delle detrazioni per lavoro dipendente, familiari a carico e altre spese detraibili. In questo caso, l’importo è pari alla differenza (max 1.200 euro).Compilazione dei righi C14 e C15Nel rigo C14 (Bonus IRPEF) e nel rigo C15 (Trattamento Integrativo) devi indicare:Colonna 1 (Codice): “1” se il sostituto d’imposta ha erogato il bonus/trattamento, “2” se NON l’ha erogato pur spettandoColonna 2 (Importo): l’importo del bonus erogato (punto 391/392 della CU 2026 per il Trattamento Integrativo)Esempio pratico – Recupero del Trattamento Integrativo: Anna è una collaboratrice domestica che ha lavorato presso più famiglie nel 2025 senza che nessuno le abbia erogato il Trattamento Integrativo (i datori di lavoro domestico non sono sostituti d’imposta). Il suo reddito complessivo è di 12.000 euro. Nel 730/2026 compilerà il rigo C15 con codice “2” e importo “0” per richiedere il rimborso del Trattamento Integrativo non erogato, che riceverà come credito in dichiarazione.Restituzione del Trattamento IntegrativoAttenzione al caso opposto: se hai ricevuto il Trattamento Integrativo in busta paga ma in dichiarazione risulti non averne diritto (ad esempio perché hai superato la soglia di reddito), dovrai restituirlo. La somma verrà calcolata e inserita automaticamente nel debito IRPEF del 730/2026.Sezione VI: Detassazione premi di risultatoLa Sezione VI riguarda la detassazione dei premi di risultato, un’agevolazione fiscale prevista per i lavoratori del settore privato che ricevono somme variabili legate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Come funziona la detassazioneI premi di risultato, fino a un importo lordo di 3.000 euro annui (elevati a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro), sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.L’aliquota agevolata al 5% per il 2025 è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ed è stata prorogata anche per il triennio 2025-2027.Requisiti per accedere alla detassazioneReddito da lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 80.000 euroIl premio deve essere previsto da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato presso l’Ispettorato Territoriale del LavoroErogazione collegata a parametri oggettivi e misurabili di incremento di produttività, redditività, qualità o efficienzaIn alternativa, il lavoratore può scegliere di convertire il premio (in tutto o in parte) in servizi di welfare aziendale (buoni pasto, asili nido, polizze sanitarie, contributi previdenza complementare), che sono completamente esentasse.Compilazione del rigo C4 per la detassazioneLe informazioni sui premi di risultato vanno riportate nel rigo C4, utilizzando i dati indicati ai punti 571-580 della CU 2026:Colonna 1: somme tassate con imposta sostitutiva del 5%Colonna 2: somme tassate ordinariamente (se hai rinunciato all’agevolazione)Colonna 3: ritenute operateColonna 4: benefit di welfare in sostituzione del premioColonne 5-7: opzione di tassazione (sostitutiva o ordinaria), utile se la scelta del datore di lavoro non è quella più convenienteSezione VII: Imposta sostitutiva sulle mance (settore turistico-alberghiero)La Sezione VII è stata introdotta recentemente dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1 commi 58-62) e riguarda esclusivamente i lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione.Come funziona la tassazione agevolata delle manceLe mance percepite dai lavoratori del settore privato di strutture ricettive e di somministrazione di pasti e bevande sono qualificate come redditi di lavoro dipendente, ma possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali.Limiti e requisitiL’agevolazione si applica fino al 25% del reddito percepito nel periodo d’imposta per le prestazioni di lavoroIl lavoratore non deve aver percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 75.000 euro nell’anno precedente (soglia confermata dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024, che ha esteso e potenziato la misura)Il lavoratore può comunque rinunciare alla tassazione sostitutiva e optare per quella ordinaria, se più convenienteEsempio pratico: Luca lavora come cameriere in un ristorante e nel 2025 ha percepito uno stipendio di 18.000 euro e mance per 3.500 euro. Il 25% del reddito è pari a 4.500 euro, quindi le mance rientrano interamente nel limite e sono tassate al 5% (175 euro di imposta sostitutiva), invece che con l’aliquota IRPEF ordinaria (805 euro, calcolando il 23% su 3.500 euro). Risparmio: 630 euro.Scaglioni IRPEF 2025 per la dichiarazione 2026: tabella riassuntivaPer calcolare l’imposta dovuta sui redditi indicati nel quadro C, è fondamentale conoscere gli scaglioni IRPEF 2025. Dal 2024, infatti, gli scaglioni sono passati da quattro a tre (DLgs 216/2023, riforma fiscale Meloni), e questa modifica è stata resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).Scaglione di redditoAliquota IRPEFImposta da pagareFino a 28.000 euro23%23% del redditoDa 28.001 a 50.000 euro35%6.440 € + 35% sulla parte eccedente 28.000 €Oltre 50.000 euro43%14.140 € + 43% sulla parte eccedente 50.000 €Esempio di calcolo IRPEF lordo: Su un reddito imponibile di 35.000 euro l’IRPEF lorda è pari a:23% × 28.000 = 6.440 euro (sul primo scaglione)35% × 7.000 = 2.450 euro (sulla parte eccedente i 28.000 euro fino a 35.000)IRPEF lorda totale = 8.890 euroA questo importo si applicano poi le detrazioni (per lavoro dipendente, per familiari a carico, per spese sanitarie, ecc.) per ottenere l’IRPEF netta effettivamente dovuta. Detrazione per lavoro dipendente 2025La detrazione per i redditi di lavoro dipendente è regolata dall’art. 13 del TUIR ed è stata aggiornata nel 2024:Per redditi fino a 15.000 euro: detrazione fissa di 1.955 euro (con minimo garantito non inferiore a 690 euro o 1.380 euro per i contratti a tempo determinato)Per redditi tra 15.001 e 28.000 euro: detrazione decrescente con formula proporzionalePer redditi tra 28.001 e 50.000 euro: detrazione ulteriormente ridottaOltre 50.000 euro: detrazione azzerataLa cosiddetta “no tax area” per i lavoratori dipendenti è stata portata a 8.500 euro di reddito complessivo: chi guadagna meno non paga IRPEF (allineamento con la no tax area dei pensionati).Casi particolari: dipendenti pubblici, residenti esteri, frontalieri, sportiviDipendenti pubbliciI dipendenti delle pubbliche amministrazioni compilano il quadro C esattamente come i dipendenti privati, indicando i redditi al punto 1 della CU. Una specificità riguarda il conguaglio di fine anno: il sostituto d’imposta pubblico effettua il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e gli effetti possono comparire nella CU 2026.Residenti all’estero che lavorano in ItaliaI soggetti non residenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente in Italia non possono utilizzare il Modello 730. Devono presentare il Modello Redditi PF. L’unica eccezione: i lavoratori italiani residenti in Stati di confine (frontalieri) che mantengono la residenza fiscale in Italia.FrontalieriI lavoratori frontalieri (residenti in Italia che lavorano stabilmente all’estero in zone di confine) godono di una franchigia di esenzione IRPEF aggiornata, di norma indicata dalla Legge di Bilancio dell’anno. Il reddito viene comunque indicato nel quadro C con il codice 4 nella colonna 1 e l’importo che eccede la franchigia è soggetto a tassazione ordinaria.Per il Friuli Venezia Giulia, regione particolarmente interessata dal lavoro frontaliero con Slovenia e Austria, la disciplina ha specificità ulteriori che richiedono assistenza qualificata. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specialistica per i frontalieri della regione.Sportivi dilettantiI compensi degli sportivi dilettanti sono stati radicalmente riformati dal DLgs 36/2021 (Riforma dello Sport), entrato pienamente in vigore dal 1° luglio 2023. Ora i compensi sportivi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e:Fino a 15.000 euro annui sono esenti da imposizioneL’eccedenza è soggetta a tassazione ordinaria nel quadro CScadenze e termini di presentazione del 730/2026Le date da ricordare per il Modello 730/2026 (riferito ai redditi 2025) sono:DataAdempimento30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilato sul sito Agenzia delle Entrate (in precedenza era il 15 aprile)15 giugno 2026Termine per primi conguagli e rimborsi via sostituto d’imposta (per chi presenta entro maggio)30 settembre 2026Scadenza invio definitivo del 730/202625 ottobre 2026Termine per la presentazione del 730 integrativo30 novembre 2026Scadenza Modello Redditi PF (per chi non può usare il 730)L’apertura del precompilato è stata spostata dal 15 al 30 aprile a partire dal 2026, per consentire all’Agenzia delle Entrate di disporre di più tempo per la verifica dei dati trasmessi da banche, datori di lavoro ed enti previdenziali. Errori comuni nel quadro C e come correggerliCompilare correttamente il quadro C è fondamentale per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Ecco gli errori più frequenti e come rimediare.Errori più comuniInserire l’importo netto invece del lordo: nel rigo C1 va inserito sempre il reddito lordo (punto 1 della CU), non il netto in busta pagaDimenticare di richiedere il Trattamento Integrativo: se hai diritto al bonus ma il datore di lavoro non l’ha erogato, devi compilare il rigo C15 con codice “2”Confondere ritenute IRPEF e addizionali: ogni voce ha un rigo dedicato (C9, C10, C11). Riportare i valori in righi errati può generare errori di calcoloNon sommare più CU dello stesso datore: se hai ricevuto più CU dallo stesso sostituto, gli importi vanno sommatiIndicare i redditi del coniuge: nel quadro C vanno solo i tuoi redditi, anche nel 730 congiunto (il coniuge ha una colonna separata)730 integrativo: come correggere a favore del contribuenteSe ti accorgi di aver dimenticato detrazioni o deduzioni che ti spettavano (a tuo favore), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. È utilizzabile esclusivamente per modifiche che aumentano il credito o riducono il debito. Va presentato esclusivamente tramite un CAF o un professionista abilitato (intermediario fiscale).730 correttivo e dichiarazione integrativa nel Modello Redditi PFPer le correzioni che aumentano il debito o quelle effettuate dopo il 25 ottobre 2026, non è possibile presentare un 730 integrativo. Bisogna ricorrere al Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in regime di ravvedimento operoso, con sanzioni e interessi ridotti progressivamente in base alla tempestività della correzione).730 precompilato: cosa controllare nel quadro CIl 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2026 contiene già i dati del quadro C preimpostati grazie alle informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta. Tuttavia, è sempre opportuno verificare:Che tutti i datori di lavoro abbiano trasmesso la CU (le CU non trasmesse non saranno nel precompilato)Che gli importi delle ritenute corrispondano a quelli effettivamente subitiChe il codice tipologia reddito (colonna 1 del rigo C1) sia correttoChe il Trattamento Integrativo sia stato correttamente erogato (o richiesto)Che i premi di risultato siano stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 5% se vi avete dirittoAffidati al CAF Centro Fiscale di Udine per il tuo 730/2026Il quadro C del Modello 730/2026 è composto da numerose sezioni e richiede attenzione ai dettagli: un errore può costare caro in termini di rimborsi mancati o di accertamenti futuri. Affidarsi a un CAF qualificato significa avere la certezza di:Compilazione corretta di tutti i righi e codiciMassimizzazione del credito (rimborsi più alti possibili)Recupero del Trattamento Integrativo non erogatoVerifica dei calcoli su scaglioni IRPEF e detrazioniAssistenza in caso di controllo o richiesta di documenti da parte dell’Agenzia delle EntrateApposizione del visto di conformità, indispensabile per rimborsi superiori a 4.000 euroIl CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti del Friuli Venezia Giulia nella compilazione del Modello 730, con particolare specializzazione su casistiche complesse come frontalieri Italia-Slovenia/Austria, redditi esteri e casi particolari di Trattamento Integrativo.Prenota un appuntamento online per la compilazione del tuo 730/2026 o vieni a trovarci direttamente in sede a Udine. Ti aspettiamo per offrirti un servizio professionale, rapido e a un costo trasparente. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sul quadro C del 730/2026Posso compilare il quadro C se ho solo redditi da pensione?Sì, anche i pensionati compilano il quadro C utilizzando il codice “1” nella colonna 1 del rigo C1. Il reddito di pensione va riportato dal punto 1 (o 2, in casi specifici) della CU 2026 ricevuta dall’INPS o dall’ente previdenziale.Cosa succede se non ho ricevuto la CU dal datore di lavoro?Il datore di lavoro è obbligato a consegnare la CU entro il 16 marzo. Se non l’hai ricevuta, contatta il datore o l’INPS. In ultima istanza, puoi richiedere all’Agenzia delle Entrate una copia della CU trasmessa al sistema fiscale, oppure ricostruire i redditi dalle buste paga, segnalando l’anomalia.Il Trattamento Integrativo spetta anche con la NASPI?Sì. La NASPI è un reddito di lavoro dipendente assimilato e quindi rientra nel quadro C, dando diritto al Trattamento Integrativo a condizione che il reddito complessivo annuo non superi i 15.000 euro (o, in alcuni casi, i 28.000 euro con i parametri della “capienza fiscale” sopra descritta).Devo dichiarare le mance se sono cameriere?Sì, le mance sono redditi imponibili e vanno dichiarate. Se lavori in una struttura del settore turistico-alberghiero o di ristorazione, fino al 25% del reddito da lavoro le mance possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% (Legge di Bilancio 2025), che è generalmente molto più vantaggiosa della tassazione ordinaria.Posso correggere il 730 dopo averlo presentato?Sì. Per correzioni a tuo favore (più rimborso o meno debito), puoi presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Per correzioni a sfavore (più debito), devi utilizzare il Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, con eventuali sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.Le collaborazioni coordinate e continuative vanno nel quadro C?Sì. I redditi delle Co.Co.Co. sono assimilati al lavoro dipendente e vanno indicati nella Sezione I del quadro C (di norma rigo C1 con codice “2”), dando diritto alla detrazione per lavoro dipendente prevista dall’art. 13 del TUIR.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Fonti ufficiali e riferimenti normativiDPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi), artt. 49–52 e art. 13DLgs 30 dicembre 2023 n. 216 – Riforma fiscale (riduzione scaglioni IRPEF da 4 a 3)L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – Conferma strutturale aliquote IRPEF, proroga detassazione premi di risultato e tassazione agevolata manceD.L. 5 febbraio 2020 n. 3 convertito in L. 21/2020 – Trattamento IntegrativoL. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 commi 58-62 – Imposta sostitutiva mance settore turistico-alberghieroDLgs 28 febbraio 2021 n. 36 – Riforma dello SportAgenzia delle Entrate – Istruzioni Modello 730/2026Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Maggio 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 07:25:432026-05-31 17:44:59Quadro C 730/2026: redditi lavoro dipendente, bonus IRPEF e casi particolari
DICHIARAZIONE DEI REDDITITrattamento Integrativo IRPEF 2026: Come Recuperare il Bonus Renzi nel 730Il trattamento integrativo IRPEF, conosciuto da tutti come Bonus Renzi o Bonus 100 euro, è un’agevolazione fiscale destinata ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Si traduce in un importo fino a 1.200 euro l’anno erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro. Ma cosa succede se il datore di lavoro non lo ha riconosciuto, oppure se è stato riconosciuto in misura inferiore al dovuto? La buona notizia è che puoi recuperarlo direttamente nel modello 730/2026, ottenendolo come rimborso dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle Entrate.In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo passo passo come funziona il trattamento integrativo nel 2026, chi ne ha diritto, come compilare correttamente il rigo C14 del modello 730 per recuperarlo, quando invece bisogna restituirlo e quali documenti servono. Troverai anche esempi pratici con calcoli concreti per capire esattamente quanto ti spetta.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è il trattamento integrativo IRPEF (ex Bonus Renzi)Chi ha diritto al trattamento integrativo nel 2026Importo e calcolo del bonus: come funziona la formulaPerché il bonus non arriva in busta paga: 5 motiviCome recuperare il trattamento integrativo nel 730: rigo C14Esempi pratici di recupero nel modello 730/2026Quando devi restituire il bonus: i casi di incapienzaIl bonus per gli incapienti: la novità 2024-2026Documenti necessari per il recupero al CAFScadenze 730/2026 e tempistiche di rimborsoErrori comuni da evitare nella compilazioneDomande frequenti sul recupero del Bonus RenziCos’è il trattamento integrativo IRPEF (ex Bonus Renzi)Il trattamento integrativo è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 (il cosiddetto “Decreto Bonus Renzi”), che ha sostituito il precedente Bonus 80 euro voluto dal Governo Renzi nel 2014. La normativa è stata poi modificata dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) e ulteriormente adeguata con la Riforma IRPEF entrata in vigore dal 2024 (D.Lgs. 216/2023).In termini semplici, si tratta di una somma in denaro che lo Stato riconosce ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi per aumentare il loro potere d’acquisto. Non è una detrazione fiscale tradizionale, ma una vera e propria erogazione che il datore di lavoro paga in busta paga mese per mese, anticipandola per conto dello Stato e poi recuperandola tramite il modello F24.L’importo massimo annuo è di 1.200 euro, che corrispondono a circa 100 euro al mese se erogati in 12 mensilità (da qui il soprannome popolare di “Bonus 100 euro”). Il bonus è esentasse: non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF e quindi non viene tassato. Chi ha diritto al trattamento integrativo nel 2026Per avere diritto al trattamento integrativo nel 2026 devono ricorrere due condizioni essenziali e contemporanee: una soggettiva (essere un lavoratore con redditi specifici) e una oggettiva (avere un reddito complessivo entro determinati limiti). Vediamole nel dettaglio. Categorie di lavoratori beneficiariHanno diritto al trattamento integrativo IRPEF 2026:Lavoratori dipendenti (settore privato e pubblico) con contratto a tempo determinato o indeterminatoLavoratori parasubordinati con redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (es. co.co.co.)Soci lavoratori di cooperativeLavoratori a domicilioSacerdoti e ministri di cultoLavoratori in cassa integrazione (CIG) o in mobilità, limitatamente al reddito da lavoroPercettori di indennità sostitutive del reddito da lavoro (es. NASpI, indennità di maternità)Sono esclusi: i titolari di partita IVA in regime forfettario (la cui tassazione è già agevolata con imposta sostitutiva al 15% o al 5% per i primi 5 anni), i pensionati (che hanno detrazioni specifiche per redditi da pensione) e i contribuenti con redditi solo da lavoro autonomo professionale ordinario.Limiti di reddito 2026La soglia di reddito per avere pieno diritto al trattamento integrativo è di 15.000 euro annui di reddito complessivo. Sotto questa soglia, e con un’imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, hai diritto all’intero importo di 1.200 euro.Per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro si applica una regola particolare: il trattamento integrativo spetta solo se la somma di alcune detrazioni specifiche (lavoro dipendente, familiari a carico, interessi mutui, ristrutturazioni, ecc.) supera l’imposta lorda, e comunque entro precisi limiti calcolati. Si tratta della cosiddetta “clausola di salvaguardia” introdotta proprio per evitare distorsioni con la riforma IRPEF.Importo e calcolo del bonus: come funziona la formulaIl calcolo dell’importo spettante dipende dal reddito complessivo annuo del contribuente. Ecco la tabella riepilogativa per il 2026:Reddito complessivo annuoTrattamento integrativo spettanteNoteFino a 8.500 euroNon spettaReddito incapiente (vedi paragrafo dedicato)Da 8.500 a 15.000 euroFino a 1.200 euroImporto pieno se l’imposta lorda supera le detrazioni lavoroDa 15.000 a 28.000 euroSolo in casi specificiSe la somma di detrazioni specifiche supera l’imposta lordaOltre 28.000 euroNon spettaSoglia di esclusione Riproporzionamento per lavoro part-time o stagionaleSe non hai lavorato per tutto l’anno (perché hai iniziato a metà anno, lavori part-time o sei stagionale), l’importo si riduce in proporzione ai giorni di lavoro effettivo. Ad esempio, se hai lavorato solo 6 mesi (183 giorni) con i requisiti per il bonus, ti spetterà la metà: 600 euro circa (1.200 × 183/365).Perché il bonus non arriva in busta paga: 5 motiviNormalmente il datore di lavoro eroga automaticamente il trattamento integrativo in busta paga, calcolandolo mese per mese sulla base della retribuzione presunta annua. Ma può capitare che il bonus non venga riconosciuto, oppure venga erogato in misura inferiore a quanto effettivamente spettante. Ecco i 5 motivi più frequenti che riscontriamo al CAF Centro Fiscale di Udine:Nuovo lavoro iniziato a metà anno: il datore di lavoro non conosce il reddito complessivo annuo del lavoratore e potrebbe non aver applicato correttamente il bonus, soprattutto se il lavoratore proviene da un altro impiego.Rinuncia espressa al bonus: il lavoratore, prevedendo un reddito superiore alla soglia, può aver chiesto al datore di non erogarlo per evitare di doverlo restituire. Se poi il reddito effettivo è risultato sotto soglia, ha diritto al recupero.Cambio di datore di lavoro: se hai avuto più datori di lavoro nello stesso anno, ciascuno calcola il bonus solo sui propri redditi, senza considerare il totale.Lavoratori con più rapporti contemporanei: chi ha più CUD (oggi CU) deve verificare che la somma dei redditi rientri nei limiti e ricalcolare in dichiarazione.Errore di calcolo del datore di lavoro: capita più spesso di quanto si pensi, soprattutto per lavoratori con redditi vicini alla soglia di 15.000 o 28.000 euro. Come recuperare il trattamento integrativo nel 730: rigo C14Per recuperare il trattamento integrativo non erogato (o erogato in misura inferiore) devi compilare correttamente il rigo C14 del modello 730/2026, situato nella sezione “Altri dati” del Quadro C (Redditi di lavoro dipendente e assimilati). Struttura del rigo C14Il rigo C14 si compone di tre colonne:Colonna 1 – Codice: indica la situazione del bonus. I codici principali sono:Codice 1: il sostituto d’imposta ha erogato il bonus (puoi confermarlo o riconfermarlo)Codice 2: il sostituto d’imposta NON ha erogato il bonus (richiesta di recupero)Colonna 2 – Trattamento integrativo erogato dal sostituto: riporta l’importo che il datore di lavoro ha già erogato in busta paga durante l’anno (lo trovi nel punto 400 della CU)Colonna 3 – Esenzione ricercatori/docenti/impatriati: da compilare solo se si appartiene a categorie speciali con regimi agevolatiDove trovi i dati: la Certificazione UnicaTutti i dati per compilare correttamente il rigo C14 li trovi nella Certificazione Unica 2026 (riferita ai redditi 2025) rilasciata dal datore di lavoro entro il 16 marzo 2026. In particolare:Punto 391 della CU: codice trattamento integrativo (1 = erogato, 2 = non erogato)Punto 400 della CU: importo trattamento integrativo erogatoPunto 401 della CU: importo trattamento integrativo non erogato ma riconosciuto come spettanteSuggerimento pratico del CAF: prima di compilare il 730, controlla sempre attentamente la tua CU. Spesso i lavoratori non sanno nemmeno di non aver ricevuto il bonus, semplicemente perché non lo hanno cercato in busta paga. Il punto 400 della CU è la prova ufficiale di quanto erogato.Esempi pratici di recupero nel modello 730/2026Vediamo tre esempi concreti che riproducono i casi più frequenti che gestiamo allo sportello del CAF Centro Fiscale di Udine.Esempio 1: Marco, dipendente con reddito 14.000 euroMarco ha lavorato tutto il 2025 come operaio in un’azienda metalmeccanica di Udine con un reddito complessivo di 14.000 euro. Il datore di lavoro non gli ha erogato il bonus perché Marco aveva firmato una rinuncia all’inizio dell’anno (temeva di superare la soglia per altri redditi che poi non si sono realizzati). La sua imposta lorda è di 3.220 euro (23% di 14.000), superiore alle detrazioni per lavoro dipendente che ammontano a circa 1.880 euro: ha dunque pieno diritto al trattamento integrativo di 1.200 euro.Compilazione 730:Rigo C14, Colonna 1: codice 2 (bonus non erogato)Rigo C14, Colonna 2: importo 0 (nulla erogato dal sostituto)Risultato: Marco recupera 1.200 euro a credito nel 730, che riceverà come rimborso direttamente in busta paga a luglio 2026 dal suo datore di lavoro (che funge da sostituto d’imposta), oppure dall’Agenzia delle Entrate se non ha un sostituto.Esempio 2: Laura, due datori di lavoro nel 2025Laura ha cambiato lavoro nel 2025: da gennaio a giugno presso un negozio di abbigliamento (reddito 7.000 euro), da luglio a dicembre presso un ristorante (reddito 7.500 euro). Totale: 14.500 euro. Ciascun datore di lavoro ha erogato il bonus solo sulla propria parte di reddito, calcolando come se Laura guadagnasse il doppio se proiettato sull’anno intero. Risultato: il primo le ha dato 600 euro, il secondo 600 euro. Totale erogato: 1.200 euro. In questo caso il bonus è già completo, ma è importante confermarlo in dichiarazione.Compilazione 730:Rigo C14, Colonna 1: codice 1 (bonus erogato)Rigo C14, Colonna 2: importo 1.200 euro (somma di quanto erogato dai due sostituti)Esempio 3: Antonio, lavoratore stagionaleAntonio ha lavorato solo da maggio a settembre 2025 (153 giorni) come cameriere stagionale presso un ristorante della costa friulana, percependo 6.000 euro. Il suo datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus per timore di errori. Antonio ha diritto al trattamento integrativo proporzionato ai giorni lavorati: 1.200 × 153/365 = 503 euro circa.Compilazione 730:Rigo C14, Colonna 1: codice 2 (bonus non erogato)Rigo C14, Colonna 2: importo 0L’importo spettante (503 euro) sarà calcolato automaticamente dal software del 730 sulla base dei giorni lavorativi indicati nel rigo C5Quando devi restituire il bonus: i casi di incapienzaAttenzione: il trattamento integrativo non è “sempre tuo”. Esistono casi in cui devi restituirlo, in tutto o in parte, attraverso il 730. Questo accade quando, in sede di conguaglio annuale, emerge che non avevi i requisiti per riceverlo.I casi più tipici di restituzione obbligatoria sono:Hai superato la soglia dei 28.000 euro di reddito complessivo (es. per straordinari, premi di produzione, secondo lavoro): devi restituire l’intero importo ricevutoReddito tra 15.000 e 28.000 euro senza i requisiti specifici: in questa fascia il bonus spetta solo in casi precisi (clausola di salvaguardia), e se in sede di dichiarazione si verifica che le condizioni non c’erano, va restituito in tutto o in parteIncapienza fiscale: se la tua imposta lorda è inferiore o uguale alle detrazioni per lavoro dipendente, il bonus generalmente non spetta (con eccezione del trattamento per gli incapienti, vedi paragrafo dedicato)Hai cambiato regime fiscale: ad esempio, sei passato a regime forfettario nel corso dell’anno mantenendo un rapporto di lavoro dipendente residualeLa restituzione avviene automaticamente in dichiarazione: il software del 730 calcola la differenza e la indica come debito da pagare. Se la differenza supera 60 euro, è possibile rateizzarla in massimo 8 rate mensili a partire dal mese di luglio. Il bonus per gli incapienti: la novità 2024-2026Una delle novità più importanti introdotte con la Riforma IRPEF 2024 (poi confermata per il 2025 e 2026) è il cosiddetto trattamento integrativo per gli incapienti. Si tratta di un meccanismo che tutela i lavoratori dipendenti con redditi molto bassi (fino a 8.500 euro) che, a causa dell’introduzione delle nuove aliquote IRPEF e dell’innalzamento delle detrazioni per lavoro dipendente, rischiavano di perdere il diritto al bonus.Per questi lavoratori “incapienti” (la cui imposta lorda è interamente assorbita dalle detrazioni), è stato previsto comunque il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, calcolata come differenza tra il valore delle detrazioni teoricamente spettanti e l’imposta lorda. In pratica, lo Stato eroga questa “differenza” che, in mancanza dell’agevolazione, andrebbe persa.Esempio: Sara, lavoratrice part-time con reddito 8.000 euro l’anno, ha imposta lorda di 1.840 euro (23% di 8.000), interamente assorbita dalle detrazioni per lavoro dipendente di circa 1.955 euro. Senza il meccanismo per gli incapienti, Sara non avrebbe diritto al bonus. Con la nuova norma, le viene comunque riconosciuta una somma proporzionata.Documenti necessari per il recupero al CAFSe vuoi rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine per il recupero del trattamento integrativo tramite 730/2026, porta con te questi documenti:Certificazione Unica 2026 (CU) di tutti i datori di lavoro avuti nel 2025Documento d’identità e tessera sanitaria/codice fiscaleCodici fiscali dei familiari a caricoEventuali altre certificazioni di reddito (es. NASpI, INPS per cassa integrazione)Coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito di eventuali rimborsi superiori a 4.000 euroUltime buste paga 2025 (utili per verificare se il bonus è stato erogato correttamente)Modello 730/2025 dell’anno precedente (se presentato)Il nostro consiglio è di prenotare un appuntamento già da marzo, appena disponibile la CU. In questo modo eviti le code di maggio e giugno e hai più tempo per recuperare eventuali documenti mancanti. Scadenze 730/2026 e tempistiche di rimborsoPer il modello 730/2026 le scadenze principali sono:DataAdempimento16 marzo 2026Termine ultimo per il rilascio della CU 2026 da parte dei sostituti d’imposta30 aprile 2026Disponibilità della dichiarazione 730 precompilata sul portale Agenzia delle Entrate30 settembre 2026Termine ultimo per l’invio definitivo del 730/202625 ottobre 2026Termine per il 730 integrativo (per correggere errori a favore del contribuente)Quando arriva il rimborso del bonus?Se hai presentato il 730 a un CAF entro il 31 maggio, il rimborso (compreso il trattamento integrativo) ti arriverà direttamente in busta paga di luglio 2026, accreditato dal tuo datore di lavoro come sostituto d’imposta. Se hai presentato il 730 più tardi (giugno-settembre), il rimborso slitterà ai mesi successivi (agosto, settembre, ottobre).Se invece hai presentato il 730 senza sostituto d’imposta (perché non hai un datore di lavoro attivo al momento del conguaglio), il rimborso ti arriverà direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico bancario sull’IBAN comunicato, di solito entro fine anno.Errori comuni da evitare nella compilazioneNegli ultimi anni allo sportello del CAF abbiamo riscontrato alcuni errori ricorrenti nella compilazione del rigo C14. Eccoli, con il modo corretto per evitarli:Indicare il codice 1 quando il bonus non è stato erogato: sembra banale, ma molti contribuenti per “abitudine” mettono sempre 1. Il risultato? Il sistema pensa che il bonus sia già stato pagato e non lo riconosce in dichiarazione. Verifica sempre il punto 391 e 400 della tua CU.Dimenticare di sommare gli importi di più CU: se hai avuto più datori di lavoro, devi sommare i punti 400 di tutte le CU e indicare il totale, non solo l’importo dell’ultima CU.Non indicare i giorni di lavoro nel rigo C5: i giorni di lavoro sono fondamentali per il calcolo proporzionale del bonus per stagionali e part-time. Senza questi dati il software non può calcolare correttamente l’importo spettante.Confondere il trattamento integrativo con il bonus Renzi originario da 80 euro: il vecchio bonus 80 euro è stato sostituito dal trattamento integrativo dal 1° luglio 2020. Per il 730/2026 si parla solo del nuovo bonus 100 euro.Non considerare i redditi assimilati: le indennità NASpI, le borse di studio, alcuni redditi parasubordinati concorrono a determinare la soglia. Vanno tutti sommati. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sul recupero del Bonus Renzi1. Posso recuperare il trattamento integrativo anche se non presento il 730?Sì, in alternativa al 730 puoi presentare il Modello Redditi PF 2026 (ex Modello Unico), che ha le stesse funzionalità di recupero del bonus. La scadenza per il Modello Redditi PF è il 30 novembre 2026. Tuttavia, il 730 è generalmente più conveniente perché permette il rimborso diretto in busta paga.2. Cosa succede se ho rinunciato al bonus all’inizio dell’anno?Nessun problema. La rinuncia in busta paga non è definitiva: in sede di dichiarazione dei redditi puoi sempre richiedere il bonus, se ne avevi i requisiti. Indica nel rigo C14 il codice 2 e l’importo erogato dal sostituto (che sarà 0).3. I pensionati hanno diritto al trattamento integrativo?No, i pensionati sono esclusi dal trattamento integrativo, perché beneficiano di un sistema di detrazioni specifiche per redditi da pensione. Per loro esistono altre agevolazioni, come l’esonero contributivo per chi continua a lavorare oltre l’età pensionabile (Bonus Maroni).4. Il trattamento integrativo viene tassato?No, il trattamento integrativo è completamente esentasse. Non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, quindi non aumenta le tasse da pagare. È un’erogazione “netta” che entra direttamente nella tua disponibilità.5. Posso recuperare il bonus degli anni precedenti se non lo ho fatto?Sì, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. In pratica, nel 2026 puoi ancora recuperare il bonus non percepito per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, presentando un Modello Redditi PF integrativo.6. Il trattamento integrativo conta per l’ISEE?No, il trattamento integrativo NON concorre al calcolo dell’ISEE, perché non è considerato reddito imponibile ai fini IRPEF. Quindi non incide sull’attestazione ISEE che ti serve per richiedere altri bonus o agevolazioni (assegno unico, bonus asilo nido, agevolazioni universitarie).📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per recuperare quello che ti spettaIl trattamento integrativo IRPEF rappresenta fino a 1.200 euro all’anno di potere d’acquisto in più. Se per qualsiasi motivo il datore di lavoro non te lo ha erogato, o lo ha erogato in misura inferiore, hai pieno diritto di recuperarlo nel modello 730/2026. La compilazione del rigo C14 richiede attenzione, perché un errore può tradursi nella perdita del bonus oppure in una richiesta di restituzione imprevista.Al CAF Centro Fiscale di Udine elaboriamo migliaia di dichiarazioni 730 ogni anno e siamo specializzati nel verificare il corretto riconoscimento del trattamento integrativo. Controlliamo la tua Certificazione Unica, ricalcoliamo l’importo spettante, ti spieghiamo chiaramente quanto recuperi (o quanto eventualmente devi restituire) e curiamo l’invio del modello.Prenota subito un appuntamento presso la nostra sede di Udine: ti aspettiamo per gestire al meglio il tuo 730/2026 e farti recuperare ogni euro che ti spetta. Contattaci telefonicamente, via email o tramite il modulo sul nostro sito. Ricorda: presentando il 730 entro fine maggio, il rimborso arriva direttamente in busta paga a luglio. Maggio 23, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-23 08:34:342026-05-31 17:45:46Trattamento Integrativo IRPEF 2026: Come Recuperare il Bonus Renzi nel 730