NOTIZIEIrpef 2026, l’aliquota scende al 33%: quanto risparmi in busta paga per fascia di redditoDal 2026 cambia ancora una volta il volto dell’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche che ogni lavoratore dipendente e pensionato vede applicata direttamente in busta paga o sul cedolino pensionistico. La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1 comma 3) ha infatti ridotto dal 35% al 33% l’aliquota del secondo scaglione, quello che riguarda i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. Una modifica che, seppur limitata a due punti percentuali, produce un risparmio concreto per milioni di lavoratori con reddito medio.Si tratta della prosecuzione del percorso di semplificazione degli scaglioni Irpef avviato con la riforma del 2024, che aveva già ridotto le aliquote da quattro a tre. Vediamo nel dettaglio cosa cambia, chi beneficia della riduzione dell’aliquota Irpef al 33% e quali sono, secondo le prime simulazioni disponibili, i risparmi stimati per fascia di reddito.Indice dei contenutiCosa cambia con l’aliquota Irpef 2026 al 33%Chi beneficia della riduzione e chi resta esclusoEsempi di risparmio Irpef 2026 per fascia di redditoQuando entra in vigore la riforma Irpef 2026Domande frequenti sull’Irpef 2026 e l’aliquota al 33%Cosa cambia con l’aliquota Irpef 2026 al 33%Con l’Irpef 2026 la struttura degli scaglioni resta a tre fasce, ma la seconda diventa più leggera. Il sistema attuale prevede infatti la seguente ripartizione dell’imposta sul reddito:23% sui redditi fino a 28.000 euro (invariato)33% sui redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro (in calo dal 35%)43% sui redditi oltre 50.000 euro (invariato)In pratica, chi ha un reddito imponibile superiore ai 28.000 euro pagherà due punti percentuali in meno di Irpef sulla quota di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro. È bene chiarire che l’aliquota più bassa non si applica sull’intero reddito, ma solo sulla porzione che rientra in quello scaglione: è il meccanismo della progressività per fasce, lo stesso che regola da sempre il calcolo dell’imposta sul reddito in Italia. Chi beneficia della riduzione e chi resta esclusoLa platea interessata dal taglio della seconda aliquota Irpef comprende principalmente lavoratori dipendenti, pensionati e soci di società di persone (Snc e Sas) con reddito imponibile superiore ai 28.000 euro annui. Restano invece fuori dal beneficio gli utili distribuiti dalle Srl ai soci persone fisiche, che scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 26% e non gli scaglioni Irpef (il socio che percepisce anche compensi da amministratore o redditi di lavoro resta comunque soggetto alle nuove aliquote), così come i lavoratori con reddito imponibile inferiore a 28.000 euro, che restano nel primo scaglione al 23% e quindi non intercettano la riduzione.Un aspetto importante riguarda i redditi più alti. Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 4 della Legge di Bilancio 2026, che modifica l’art. 16-ter del Tuir, il beneficio della riduzione al 33% viene integralmente sterilizzato per i redditi complessivi superiori a 200.000 euro: per questi contribuenti l’ammontare delle detrazioni spettanti è ridotto in misura fissa di 440 euro, cioè esattamente il vantaggio massimo prodotto dal taglio di due punti dell’aliquota. Non si tratta di un meccanismo graduale: la soglia opera in modo netto, perché basta superarla anche di un solo euro perché la riduzione di 440 euro si applichi per intero. L’obiettivo dichiarato dal legislatore è concentrare il vantaggio sui redditi medi, quelli compresi grosso modo tra i 30.000 e i 50.000 euro annui, categoria che comprende una larga fetta di lavoratori dipendenti e pensionati italiani. Esempi di risparmio Irpef 2026 per fascia di redditoQuanto vale in concreto il taglio dell’aliquota Irpef al 33%? Di seguito alcuni esempi di simulazione, elaborati sulla base della sola variazione di aliquota (dal 35% al 33%) sulla quota di reddito compresa nello scaglione 28.000-50.000 euro, a parità di altre condizioni. Si tratta di calcoli semplificati a scopo illustrativo, che non tengono conto di detrazioni, bonus e altre variabili individuali: il risparmio reale in busta paga può quindi variare da persona a persona.Reddito 30.000 euro: risparmio stimato di circa 40 euro l’anno (2.000 euro di reddito nello scaglione ridotto x 2%)Reddito 35.000 euro: risparmio stimato di circa 140 euro l’anno (7.000 euro x 2%)Reddito 40.000 euro: risparmio stimato di circa 240 euro l’anno (12.000 euro x 2%)Reddito 45.000 euro: risparmio stimato di circa 340 euro l’anno (17.000 euro x 2%)Reddito 50.000 euro e oltre (fino alla soglia di sterilizzazione): risparmio massimo di circa 440 euro l’anno (22.000 euro x 2%, l’intera ampiezza dello scaglione)Come si nota, il risparmio cresce in proporzione alla quota di reddito che ricade nello scaglione interessato dalla riduzione, fino a stabilizzarsi a 440 euro annui per i redditi pari o superiori a 50.000 euro: è il tetto massimo del beneficio, interamente riassorbito dalla riduzione delle detrazioni prevista per i redditi complessivi oltre i 200.000 euro. Su base mensile, per un lavoratore con reddito di 35.000 euro, il vantaggio si traduce in una decina di euro netti in più al mese in busta paga. Quando entra in vigore la riforma Irpef 2026La riduzione della seconda aliquota Irpef al 33% si applica dal periodo d’imposta 2026, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Attenzione a non confondere i due piani: il modello 730/2026 e il Redditi PF 2026, che riguardano i redditi dell’anno d’imposta 2025, applicano ancora la vecchia aliquota del 35%; la nuova aliquota del 33% comparirà in dichiarazione per la prima volta nel 2027 (730/2027 e Redditi PF 2027). Per i lavoratori dipendenti e i pensionati, l’effetto pratico si riflette nelle trattenute operate dai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) sui cedolini, con eventuali conguagli per i mesi già trascorsi in caso di applicazione non immediata delle nuove aliquote fin da gennaio. Per i lavoratori autonomi e i titolari di partita Iva in regime ordinario, invece, il beneficio si concretizzerà con il calcolo del saldo e degli acconti Irpef relativi all’anno d’imposta 2026, quindi nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2027.La nuova aliquota non richiede provvedimenti attuativi: i sostituti d’imposta la applicano direttamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sulle pensioni corrisposti dal 1° gennaio 2026 e le eventuali differenze vengono comunque riallineate con le operazioni di conguaglio di fine anno, che il sostituto effettua entro il 28 febbraio dell’anno successivo (art. 23 comma 3 del Dpr 600/1973). Domande frequenti sull’Irpef 2026 e l’aliquota al 33%Da quando si applica la nuova aliquota Irpef del 33%?La riduzione dal 35% al 33% si applica dal periodo d’imposta 2026, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).Chi ha un reddito di 28.000 euro risparmia qualcosa con la riforma Irpef 2026?No, chi ha un reddito imponibile pari o inferiore a 28.000 euro resta interamente nel primo scaglione al 23% e non è interessato dalla riduzione della seconda aliquota.Qual è il risparmio massimo previsto dal taglio dell’aliquota Irpef al 33%?Secondo le prime simulazioni disponibili, il risparmio massimo si attesta intorno ai 440 euro annui, per i redditi pari o superiori a 50.000 euro e fino alla soglia di sterilizzazione del beneficio.I redditi molto alti beneficiano della riduzione Irpef 2026?Sopra i 200.000 euro di reddito complessivo il vantaggio viene azzerato: le detrazioni spettanti sono ridotte in misura fissa di 440 euro (art. 16-ter del Tuir, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026). La riduzione non è graduale e si applica per intero al superamento della soglia, in modo da concentrare il vantaggio fiscale sui redditi medi.I soci di Srl beneficiano del taglio della seconda aliquota Irpef?Sugli utili distribuiti no: i dividendi percepiti dai soci persone fisiche scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 26% e non passano dagli scaglioni Irpef. Il socio che percepisce anche compensi da amministratore, stipendi o altri redditi soggetti a Irpef beneficia invece della nuova aliquota del 33% sulla quota di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 12:25:392026-09-19 11:53:15Irpef 2026, l’aliquota scende al 33%: quanto risparmi in busta paga per fascia di reddito
NOTIZIEQuanto costa assumere una badante tra stipendio e contributi nel 2026?Contributi BadanteQuanto costa assumere una badante tra stipendio e contributi nel 2026? È la domanda che si pongono migliaia di famiglie italiane quando devono organizzare l’assistenza a un familiare anziano o non autosufficiente. Il costo badante stipendio contributi dipende da più fattori: il livello di inquadramento previsto dal CCNL Lavoro Domestico, il numero di ore settimanali lavorate, se la lavoratrice è convivente oppure presta servizio solo a ore, e i contributi INPS che il datore di lavoro deve versare ogni trimestre. A questi elementi si aggiungono tredicesima e TFR, che incidono sul costo complessivo annuo. Vediamo come si compone, voce per voce, la spesa per la famiglia datrice di lavoro.Indice dei contenutiQuanto guadagna una badante nel 2026: i livelli CCNL ColfI contributi INPS a carico del datore di lavoro e del lavoratoreBadante convivente o a ore: le differenze di costoTredicesima e TFR: quanto incidono sul costo totale annuoDomande frequenti sul costo della badante nel 2026Quanto guadagna una badante nel 2026: i livelli CCNL ColfLo stipendio della badante non è libero: viene stabilito dalle tabelle del CCNL Lavoro Domestico, il contratto collettivo che regola anche i rapporti di colf e baby sitter. Il contratto rinnovato il 28 ottobre 2025, con scadenza al 31 ottobre 2028, ha previsto un incremento dei minimi retributivi a cui si aggiunge ogni anno l’adeguamento all’indice ISTAT. Le tabelle retributive 2026, sottoscritte l’11 febbraio 2026 e valide dal 1° gennaio 2026, collocano la retribuzione mensile di una badante convivente su una forbice ampia: si parte dai 908,10 euro del livello A e si arriva a 1.193,84 euro del livello C super (assistenza a persone non autosufficienti non formate) e a 1.474,73 euro del livello D super, a cui per i livelli D e D super si somma un’indennità mensile di 207,69 euro.Il CCNL individua diversi livelli in base a mansioni ed esperienza, che incidono direttamente sul costo badante stipendio contributi complessivo:Livello A: assistenti familiari non addetti all’assistenza, con mansioni esecutive sotto il controllo del datore di lavoro (nel livello A super rientra l’addetto alla compagnia di persone autosufficienti)Livello B: assistenti familiari con specifica competenza; l’assistenza a persone autosufficienti e la baby sitter sono inquadrate al livello B superLivello C: mansioni svolte con competenze di base e in totale autonomia e responsabilità; l’assistenza a persone non autosufficienti non formate corrisponde al livello C super, il più diffuso per le badantiLivello D: posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e coordinamentoLivello D super: assistente a persone non autosufficienti formato, direttore di casa o educatore formatoPer chi lavora a ore anziché come convivente, la retribuzione si calcola su base oraria, sempre secondo i minimi tabellari del livello di inquadramento. In questo caso il costo dipende soprattutto dal numero di ore settimanali concordate nel contratto. I contributi INPS a carico del datore di lavoro e del lavoratoreOltre allo stipendio, chi assume una badante deve versare i contributi INPS trimestrali per colf e badanti. Con la circolare INPS n. 9 del 3 febbraio 2026 sono stati comunicati i nuovi importi, rivalutati rispetto al 2025 in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per i rapporti a tempo indeterminato con orario fino a 24 ore settimanali il contributo orario complessivo, comprensivo della quota per gli assegni familiari, è di 1,70 euro per retribuzioni orarie effettive fino a 9,61 euro, 1,92 euro oltre 9,61 e fino a 11,70 euro e 2,34 euro oltre 11,70 euro. Per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali si applica invece un importo unico di 1,24 euro l’ora, indipendente dalla retribuzione corrisposta e dovuto sin dalla prima ora lavorata nella settimana.Il contributo va versato ogni trimestre, dal 1° al 10 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento; se il 10 cade di sabato o in un giorno festivo il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per il 2026 le scadenze sono quindi il 10 aprile, il 10 luglio, il 12 ottobre 2026 (il 10 cade di sabato) e l’11 gennaio 2027 (il 10 cade di domenica). Una parte del contributo complessivo resta a carico del datore di lavoro, mentre una quota minore viene trattenuta direttamente in busta paga al lavoratore: 0,43 euro l’ora nella prima fascia e 0,31 euro l’ora nei rapporti oltre le 24 ore settimanali. Questo significa che il costo effettivo per la famiglia non coincide con lo stipendio netto pagato alla badante, ma comprende anche l’intera quota datoriale dei contributi previdenziali.Per capire come questi importi si riflettono concretamente sul cedolino mensile, può essere utile consultare la nostra guida su come leggere la busta paga della badante, che spiega voce per voce retribuzione, trattenute e netto in busta. Badante convivente o a ore: le differenze di costoUna delle scelte che incide di più sul costo badante stipendio contributi è la tipologia di rapporto: convivente oppure a ore. La badante convivente riceve una retribuzione mensile fissa, a cui il CCNL affianca un valore convenzionale per vitto e alloggio quando questi vengono effettivamente forniti dalla famiglia. I contributi INPS, in questo caso, rientrano quasi sempre nella fascia prevista per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali: si applica cioè l’importo orario unico di 1,24 euro, indipendente dalla retribuzione concordata e dovuto per tutte le ore retribuite.La badante a ore, invece, viene retribuita in base alle ore effettivamente lavorate e i contributi seguono le tre fasce legate alla retribuzione oraria effettiva, applicabili finché non si superano le 24 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro. Questa formula è spesso più flessibile per chi ha bisogno di un’assistenza parziale, ma va valutata con attenzione: un numero elevato di ore settimanali frazionate su più giorni può avvicinare il costo complessivo a quello di un rapporto convivente. Per un confronto più dettagliato tra le due formule, la guida su badante a ore: costi e contratto approfondisce contratto, costi e obblighi del datore di lavoro. Tredicesima e TFR: quanto incidono sul costo totale annuoIl costo badante stipendio contributi calcolato solo su base mensile è incompleto se non si considerano due voci che pesano sul bilancio annuale: la tredicesima mensilità e il TFR (trattamento di fine rapporto). La tredicesima spetta a tutte le lavoratrici domestiche, in proporzione ai mesi effettivamente lavorati nell’anno, e viene generalmente corrisposta entro dicembre.Il TFR matura invece anno dopo anno e va accantonato dal datore di lavoro, secondo la regola generale che prevede di dividere la retribuzione annua utile per 13,5. Non viene versato mensilmente alla lavoratrice, ma resta un debito del datore di lavoro che si liquida alla cessazione del rapporto (o, in alcuni casi, con anticipazioni concordate). Chi assume una badante deve quindi mettere in conto anche questo accantonamento quando valuta il costo complessivo su base annua.Va infine ricordato che parte della spesa sostenuta per l’assistenza di un familiare non autosufficiente può essere recuperata in dichiarazione dei redditi. Per i dettagli su importi e requisiti, la guida sulla detrazione spese assistenza anziani nel 730 spiega come funziona il beneficio fiscale collegato a queste spese. Domande frequenti sul costo della badante nel 2026 Qual è lo stipendio minimo di una badante convivente nel 2026?Dipende dal livello di inquadramento CCNL: le tabelle in vigore dal 1° gennaio 2026 vanno da 908,10 euro mensili del livello A a 1.474,73 euro del livello D super, con 1.193,84 euro per il livello C super (assistenza a persone non autosufficienti non formate); per i livelli D e D super si aggiunge un’indennità mensile di 207,69 euro.Come si calcolano i contributi INPS per la badante?I contributi si calcolano su base oraria e si versano ogni trimestre, secondo le fasce pubblicate ogni anno dall’INPS con apposita circolare (per il 2026 la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026): l’importo varia in base alla retribuzione oraria effettiva, alle ore settimanali lavorate e al fatto che il contratto sia a tempo indeterminato o determinato.La tredicesima è obbligatoria anche per la badante a ore?Sì, la tredicesima spetta a tutte le lavoratrici domestiche, comprese quelle a ore, in proporzione ai mesi e alle ore effettivamente lavorate durante l’anno.Chi paga i contributi INPS della badante, il datore di lavoro o la lavoratrice?Entrambi, ma in misura diversa: la quota maggiore resta a carico del datore di lavoro, mentre una parte minore viene trattenuta direttamente sullo stipendio della lavoratrice.Il costo della badante convivente è sempre più alto rispetto a quella a ore?Non necessariamente: dipende dalle ore di assistenza effettivamente necessarie. Per un’assistenza continuativa la formula convivente può risultare più conveniente rispetto a molte ore frazionate a tariffa oraria durante la settimana.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/Contributi-Badanti.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 12:00:002026-09-13 01:46:39Quanto costa assumere una badante tra stipendio e contributi nel 2026?
NOTIZIECredito Gasolio Agricolo 2026: Domande Entro il 30 SettembreManca sempre meno tempo per presentare la domanda relativa al credito gasolio agricolo 2026. Il termine fissato da AGEA per l’invio della richiesta attraverso il portale SIAN è il 30 settembre 2026, una data che si avvicina rapidamente per tutte le imprese agricole che non hanno ancora completato la pratica. Chi rientra tra i beneficiari e non ha ancora provveduto rischia di perdere l’agevolazione per l’anno in corso, quindi è il momento di verificare la propria posizione e organizzare i documenti necessari.Indice dei contenutiScadenza 30 settembre: ultimi giorni per la domandaChi può richiedere il credito gasolio agricolo 2026Come si presenta la domanda sul portale SIANImporto del credito e modalità di utilizzoDomande frequenti sul credito gasolio agricolo 2026Scadenza 30 settembre: ultimi giorni per la domandaLa finestra temporale per richiedere il credito gasolio agricolo 2026 si sta chiudendo. Le imprese del settore primario che hanno sostenuto spese per l’acquisto di gasolio e benzina impiegati nelle lavorazioni agricole nel periodo marzo-maggio 2026 devono presentare la domanda entro il 30 settembre, pena la decadenza dal beneficio per l’annualità di riferimento. Superata questa data, infatti, il sistema SIAN di AGEA non consente più l’invio delle richieste relative al periodo agevolato.Si tratta di una scadenza che ricorre ogni anno e che spesso viene sottovalutata dalle aziende agricole, soprattutto in un periodo dell’anno impegnativo per via delle attività di raccolta e delle lavorazioni sui terreni. Per questo motivo è consigliabile non rimandare oltre la verifica della propria situazione e la raccolta della documentazione richiesta. Chi può richiedere il credito gasolio agricolo 2026Possono beneficiare del credito d’imposta per il gasolio e la benzina agricola le imprese agricole, in qualsiasi forma giuridica e regime contabile, in possesso della qualifica di agricoltore in attività, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale MASAF-MEF attuativo della misura. L’agevolazione compensa parte dei costi energetici sostenuti per i mezzi e le attrezzature impiegati nei lavori di campagna.Un punto su cui prestare attenzione riguarda le imprese di contoterzismo agromeccanico: i contoterzisti puri, cioè le imprese che svolgono esclusivamente lavorazioni per conto di terzi senza gestire un proprio fondo, restano esclusi dal beneficio. Il credito spetta invece all’imprenditore agricolo che svolge attività di conto terzi come attività connessa alla propria impresa agricola, nel rispetto del criterio di prevalenza previsto dal Codice civile.Per un approfondimento sui requisiti e sui criteri di accesso stabiliti dal provvedimento, si può consultare l’articolo Credito d’Imposta Gasolio e Benzina Imprese Agricole 2026: il Decreto MASAF, pubblicato su centrofiscale.com, che ripercorre nel dettaglio l’impianto normativo della misura.Imprese agricole singole e associate, in possesso della qualifica di agricoltore in attivitàCooperative agricole e loro consorziImprenditori agricoli che svolgono conto terzi come attività connessa (nel rispetto del criterio di prevalenza)Restano esclusi i contoterzisti puri e i soggetti che non rispettano i requisiti previsti dal decreto attuativo. Come si presenta la domanda sul portale SIANLa richiesta per il credito gasolio agricolo 2026 non viene presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma attraverso il portale SIAN di AGEA, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale dedicato alla gestione delle pratiche del comparto agricolo. Le domande sono aperte dal 6 agosto 2026 e la procedura richiede l’inserimento dei dati aziendali, la documentazione relativa agli acquisti di carburante effettuati nel periodo di riferimento e la compilazione dei quadri previsti dal modulo elettronico predisposto da AGEA, secondo le istruzioni operative pubblicate dall’ente.Un aspetto da non sottovalutare riguarda la corretta imputazione dei consumi e la coerenza tra i litri di gasolio dichiarati e la superficie o l’attività aziendale svolta, elementi che il sistema può incrociare in fase di controllo. Per questo motivo molte imprese preferiscono farsi assistere da un professionista o da un centro specializzato nella compilazione di queste pratiche, così da evitare errori formali che potrebbero rallentare l’istruttoria o compromettere il riconoscimento del credito.Per un quadro operativo sulle modalità di accesso al portale e sui passaggi della domanda, è disponibile anche l’articolo Bonus carburanti agricoli 2026: domanda AGEA entro il 30 settembre sul SIAN, che approfondisce nel dettaglio la procedura di invio. Importo del credito e modalità di utilizzoIl credito d’imposta gasolio e benzina agricola è riconosciuto nella misura massima del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto dei carburanti impiegati nelle lavorazioni agricole nel periodo marzo-maggio 2026, con un tetto massimo di 50.000 euro per impresa. Lo stanziamento complessivo si attesta intorno a 89,8 milioni di euro: qualora le richieste ammissibili superassero le risorse disponibili, il credito verrà riproporzionato tra tutti i beneficiari in base al riparto stabilito da AGEA.Il credito riconosciuto va utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di riporto agli anni successivi: un aspetto operativo importante da tenere presente per non perdere il beneficio già ottenuto.La misura si basa sull’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026 e successivamente modificato dal decreto-legge n. 89/2026), attuato con il decreto interministeriale MASAF-MEF e le relative istruzioni operative pubblicate da AGEA. Sul fronte carburanti sono intervenute anche altre misure, come lo sconto sulle accise rivolto alla generalità degli automobilisti, che però resta distinto dal credito d’imposta specifico per il settore agricolo qui descritto.Le imprese che presenteranno la domanda entro il 30 settembre riceveranno comunicazione dell’esito dell’istruttoria nei tempi tecnici previsti da AGEA, e potranno successivamente utilizzare il credito riconosciuto secondo le modalità indicate nel provvedimento attuativo. Domande frequenti sul credito gasolio agricolo 2026Chi può presentare domanda per il credito gasolio agricolo 2026?Le imprese agricole in possesso della qualifica di agricoltore in attività, comprese cooperative e consorzi. Sono esclusi i contoterzisti puri; è ammesso invece l’imprenditore agricolo che svolge conto terzi come attività connessa, nel rispetto del criterio di prevalenza.Entro quando bisogna inviare la domanda?Il termine ultimo è il 30 settembre 2026, tramite il portale SIAN gestito da AGEA.A quanto ammonta il credito d’imposta?Fino al 20% della spesa sostenuta per gasolio e benzina agricola nel periodo marzo-maggio 2026, con un tetto massimo di 50.000 euro per impresa; lo stanziamento complessivo è di circa 89,8 milioni di euro, con riparto proporzionale in caso di richieste eccedenti le risorse disponibili.Cosa succede se non si presenta la domanda entro il 30 settembre?Superata la scadenza, il sistema SIAN non consente più l’invio della richiesta per il periodo agevolato in corso, con la conseguente perdita del beneficio per quell’annualità.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-19 11:58:022026-09-19 11:39:18Credito Gasolio Agricolo 2026: Domande Entro il 30 Settembre
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariCodice ATECO 2025 Professioni Sanitarie: Tabella Completa con Cassa e Coefficienti (Aggiornata)Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è il primo dato che un fisioterapista, uno psicologo, un infermiere o un biologo deve indicare quando apre la partita IVA. Non è una formalità: da quel codice a sei cifre dipendono l’inquadramento dell’attività presso l’Agenzia delle Entrate, l’accesso al regime forfettario, l’eventuale obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e, indirettamente, la coerenza di tutta la posizione fiscale.Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Molti codici storicamente usati dai sanitari, come il vecchio 86.90.29, non esistono più: chi continua a citarli come codici attuali rischia di comunicare un dato superato. In questa guida trovi la tabella completa del codice ATECO 2025 professioni sanitarie, con la corrispondenza al vecchio codice ATECO 2007, la cassa previdenziale di riferimento e il coefficiente di redditività applicabile nel forfettario.Spiegheremo ogni passaggio con parole semplici, perché il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è un tema che genera molta confusione, soprattutto sul rapporto (inesistente) tra codice attività e cassa di previdenza.Indice dei contenutiCos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché contaATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davveroTabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficienteLa cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECOGestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendenteSistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartaceaErrori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieDomande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieAssistenza per la tua partita IVA sanitariaCos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché contaIl codice ATECO è una sigla numerica che classifica l’attività economica svolta. In parole semplici, è l’etichetta con cui lo Stato registra che cosa fai: chi cura i pazienti con esercizi di riabilitazione avrà un codice diverso da chi svolge sedute di psicoterapia o da chi esegue esami radiologici. L’acronimo sta per “ATtività ECOnomiche” e la classificazione è curata dall’ISTAT, poi recepita da Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e INPS.Conoscere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto è importante per almeno quattro motivi molto concreti:Apertura della partita IVA: il codice va indicato nel modello di inizio attività e determina come l’Agenzia delle Entrate “vede” la tua professione.Regime forfettario: al codice è associato il coefficiente di redditività, cioè la percentuale di incassi su cui si calcolano le imposte.Sistema Tessera Sanitaria: l’obbligo di trasmettere le spese sanitarie dei pazienti riguarda categorie individuate anche tramite l’inquadramento dell’attività.Coerenza dei controlli: un codice incoerente con le fatture emesse è un classico campanello d’allarme in caso di verifica.Un esempio pratico. Immagina che Giulia, fisioterapista, apra la partita IVA indicando un codice generico da “altri servizi alla persona”: le fatture parleranno di sedute riabilitative, ma il codice dirà tutt’altro. È una disallineamento che può creare problemi con il Sistema TS e con le detrazioni sanitarie dei suoi pazienti. Per questo la scelta del codice ATECO 2025 professioni sanitarie va fatta con attenzione, meglio se con il supporto di un professionista. Trovi un approfondimento generale nella nostra guida alla Partita IVA per Professionisti Sanitari. ATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davveroFino al 2024 la classificazione vigente era l’ATECO 2007. Dal 1° gennaio 2025 quella ufficiale è l’ATECO 2025, che ha sostituito integralmente la precedente versione del 2007 e il suo aggiornamento 2022. Per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate la nuova codifica è operativa dal 1° aprile 2025, come chiarito dalla Risoluzione AdE n. 24/E del 2025.Il punto che interessa più da vicino i sanitari è questo: l’area delle “altre attività paramediche” è stata smontata e ricostruita. Il vecchio contenitore 86.90.29, dentro cui finivano quasi tutte le professioni sanitarie non mediche, è stato sostituito da codici molto più specifici. Stesso discorso per i precedenti 86.90.30 (psicologi) e 86.90.21 (fisioterapisti), oggi entrambi sostituiti.Chi aveva già la partita IVA aperta non deve allarmarsi: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio, cioè l’amministrazione ha convertito automaticamente i vecchi codici nei nuovi. La variazione volontaria resta però possibile, ed è consigliata quando il codice attribuito automaticamente non rappresenta bene l’attività realmente svolta.Attenzione quindi a una cosa: se leggi ancora oggi articoli o moduli che indicano i codici superati 86.90.29, 86.90.30, 86.90.21 o 72.11.00 come “codice attuale”, stai leggendo un’informazione superata. Quei codici hanno valore solo come riferimento storico e vanno citati con la formula “ex ATECO 2007”. Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie da usare oggi è quello della tabella che segue. Tabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficienteEcco la tabella di raccordo aggiornata. Per ogni professione trovi il codice ATECO 2025 da utilizzare, il codice precedente (ex ATECO 2007, citato solo come riferimento storico), l’ente previdenziale di iscrizione e il coefficiente di redditività del regime forfettario. La fonte è la tavola di raccordo ISTAT ATECO 2025, integrata dalla nota ISTAT alla FNO TSRM-PSTRP (circolare 12/2025) e dalle indicazioni degli Ordini professionali.ProfessioneCodice ATECO 2025Codice precedente (ex ATECO 2007)Cassa previdenzialeCoefficienteFisioterapista86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%Terapista occupazionale86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%Massofisioterapista86.95.00ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Psicologo / psicoterapeuta86.93.00ex 86.90.30ENPAP78%Infermiere86.94.01ex 86.90.29ENPAPI78%Ostetrica86.94.02ex 86.90.29Posizione dibattuta (vedi nota)78%Dietista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Logopedista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Podologo86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Ortottista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%TSRM (tecnico di radiologia)86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Igienista dentale86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Audiometrista / audioprotesista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%TNPEE (neuro e psicomotricità)86.99.03ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Osteopata86.96.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Biologo / biologo nutrizionista72.10.10ex 72.11.00ENPAB78%Medico di medicina generale86.21.00ex 86.21.00ENPAM78%Medico specialista (studio indipendente)86.22.02ex 86.22.09ENPAM78%Odontoiatra86.23.00ex 86.23.00ENPAM78%Veterinario75.00.00ex 75.00.00ENPAV78%Due precisazioni doverose, perché su questi punti preferiamo essere prudenti anziché dare certezze che non esistono.Ostetrica: il codice ATECO 2025 è 86.94.02 e su questo non ci sono dubbi. Diverso il discorso previdenziale: sulla base della L. 249/1990 art. 2 comma 1, l’INPS ha in più occasioni ricondotto le ostetriche libere professioniste alla Gestione Commercianti, ma la FNOPO (la Federazione degli Ordini della professione) contesta questa impostazione. La posizione va quindi valutata caso per caso con un consulente, evitando iscrizioni affrettate.Educatore professionale: qui il codice ATECO 2025 non è univocamente determinabile. La nota ISTAT indica “a titolo di esempio” i codici 85.69.01 o 88.99.04, a seconda del contesto in cui si svolge l’attività. Il coefficiente resta comunque 78% (divisioni 85-88). In questo caso la scelta va concordata con il proprio consulente sulla base dell’attività concreta. La cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECOÈ l’equivoco più diffuso in assoluto e vale la pena chiarirlo una volta per tutte: il codice ATECO non determina la cassa previdenziale. Sono due mondi separati. Il codice ATECO serve all’Agenzia delle Entrate per classificare l’attività economica; l’iscrizione previdenziale dipende invece dall’albo o ordine professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria (principio ricavabile dall’art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e dal D.Lgs. 103/1996).Tradotto in pratica: se la tua professione ha una cassa privata di categoria, ti iscrivi a quella. Se non ce l’ha, confluisci nella Gestione Separata INPS. Il codice ATECO, in tutto questo, non c’entra nulla.ENPAM → medici e odontoiatriENPAP → psicologi e psicoterapeutiENPAPI → solo infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitariENPAB → biologi (compresi i biologi nutrizionisti)ENPAV → veterinariGestione Separata INPS → fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, TSRM, igienisti dentali, osteopati e tutte le professioni sanitarie prive di cassaMerita un’annotazione specifica il caso dei fisioterapisti, perché circola da anni un’informazione errata secondo cui dovrebbero iscriversi a ENPAPI. Non è così: ENPAPI è la cassa degli infermieri e non ha mai esteso la copertura ai fisioterapisti. La L. 3/2018 ha riordinato gli albi professionali, non le casse previdenziali. Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS. Unica eccezione: chi ha una doppia abilitazione (per esempio è anche infermiere) versa a ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata per quella fisioterapica. Gestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%La Gestione Separata INPS è il fondo previdenziale in cui confluiscono i professionisti senza cassa di categoria. Funziona in modo diverso dalle casse private: non ci sono contributi fissi da versare a prescindere dal fatturato, ma una percentuale calcolata sul reddito effettivamente prodotto, versata con il modello F24 insieme alle imposte.Per il 2026 l’aliquota è fissata al 26,07% per chi non ha altra tutela pensionistica, e scende al 24% per chi è già assicurato altrove (ad esempio un dipendente che svolge anche libera professione) o per chi è già titolare di pensione. Il riferimento è la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Il minimale di reddito, cioè la soglia utile per l’accredito dell’intero anno contributivo, è pari a 18.808 euro (non è un contributo minimo da versare: in Gestione Separata si paga sempre e solo in percentuale sul reddito effettivo), mentre il massimale imponibile è di 122.295 euro.Va poi smontato un mito molto insidioso: in Gestione Separata NON esiste la riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione, prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014, è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS che aderiscono al regime forfettario. Un fisioterapista o un logopedista in Gestione Separata, per quanto forfettario, versa l’aliquota piena. Chi promette il contrario sta facendo un calcolo sbagliato del netto.Un ultimo dettaglio utile: il professionista in Gestione Separata può addebitare in fattura la rivalsa del 4% a carico del cliente. È una facoltà, non un obbligo, e va valutata anche in base al tipo di clientela. Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014Nel regime forfettario non si deducono le spese una per una: si applica al fatturato un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria che rappresenta il guadagno presunto. Per tutte le professioni sanitarie il coefficiente è del 78%. Significa che il restante 22% è considerato “spesa” in modo automatico, senza bisogno di documentarla.Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco, logopedista forfettario, incassi 40.000 euro in un anno. Il reddito imponibile sarà 40.000 × 78% = 31.200 euro. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati, e sul risultato si calcola l’imposta sostitutiva, cioè l’unica tassa che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali: 15% in via ordinaria, 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attività.Qui va segnalata una particolarità tecnica che genera parecchia confusione. L’Allegato 4 della L. 190/2014, cioè la tabella che associa ogni attività al proprio coefficiente, è ancora espresso in codici ATECO 2007. Il D.Lgs. 81/2025 art. 1 prevede un decreto attuativo che aggiornerà i coefficienti su base ATECO 2025, ma al momento non è stato ancora emanato.Cosa comporta in pratica? Che si continua ad applicare il coefficiente del corrispondente codice ATECO 2007. Detto in altri termini: si dichiara il nuovo codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma per il calcolo delle imposte si guarda al coefficiente del vecchio codice di raccordo. Per i sanitari il risultato non cambia, perché la percentuale resta 78% in entrambe le letture. Approfondimenti sul funzionamento generale li trovi nella guida al regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine.Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendenteMoltissimi professionisti sanitari lavorano come dipendenti in ospedale o in struttura e affiancano un’attività libero professionale. Per loro il tema più delicato non è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma un limite reddituale specifico del forfettario.La regola è questa: non può accedere o restare nel regime forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (comprese le pensioni) superiori a 35.000 euro. La soglia di 35.000 euro vale sia per il 2025 sia per il 2026, in forza dell’art. 1 comma 12 della L. 207/2024, successivamente prorogato dalla L. 199/2025. Il testo base della norma (comma 57 lettera d-ter) parla ancora di 30.000 euro: è il motivo per cui si trovano in giro informazioni discordanti.Due chiarimenti pratici che valgono oro:Il limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro.Si guarda al reddito dell’anno precedente, non a quello in corso: chi supera la soglia nel 2026 uscirà dal forfettario dal 2027.Restano poi gli altri requisiti generali: 85.000 euro di ricavi o compensi annui, con uscita immediata dal regime in caso di superamento dei 100.000 euro, e massimo 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e collaboratori. Per la situazione specifica del sanitario che cumula dipendenza e libera professione abbiamo dedicato una guida a parte: Sanitario dipendente con partita IVA. Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartaceaIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione precompilata, permettendo ai pazienti di ottenere la detrazione del 19%. I professionisti sanitari obbligati devono trasmettere i dati delle fatture emesse verso persone fisiche.La novità che più spesso viene riportata in modo errato riguarda la periodicità. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale: non più semestrale né mensile, ma una sola trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). Le spese relative al 2026, ad esempio, vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, poiché il 31 gennaio cade di domenica.Resta inoltre strutturale il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 2 del D.Lgs. 81/2025). In pratica, il fisioterapista o lo psicologo emette al paziente una fattura cartacea o PDF, mai una fattura elettronica via SdI: è una misura a tutela dei dati sanitari, considerati particolarmente sensibili. Tra i soggetti obbligati all’invio rientrano anche biologi e dietisti, in base al DM 22 novembre 2019.Per la gestione operativa degli invii e della fatturazione trovi indicazioni dettagliate nella guida Fatturazione e Sistema TS per fisioterapisti e psicologi e, per chi lavora in ambito odontoiatrico, in Partita IVA odontoiatra e Sistema TS.Errori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieNel lavoro quotidiano con i professionisti sanitari incontriamo sempre le stesse imprecisioni. Conoscerle in anticipo evita perdite di tempo e correzioni successive. Ecco le più ricorrenti in tema di codice ATECO 2025 professioni sanitarie:Indicare 86.90.29 come codice attuale: è un codice ATECO 2007 superato, oggi sostituito da 86.99.09, 86.95.00, 86.94.01 o altri a seconda della professione.Usare il vecchio 86.90.21 per il fisioterapista: il codice corretto è 86.95.00.Usare il vecchio 86.90.30 per lo psicologo: oggi si usa 86.93.00.Indicare il vecchio 72.11.00 per il biologo: il codice ATECO 2025 è 72.10.10.Confondere 86.22.01 con 86.22.02: in ATECO 2025 il primo identifica i trattamenti di chirurgia estetica, non la medicina specialistica generica.Citare sigle come 86.94.00, 86.23.01 o 86.21.09: sono codici mai esistiti o comunque superati. Caso a parte è 88.99.09: non era presente in ATECO 2007, mentre in ATECO 2025 esiste e identifica il tecnico della riabilitazione psichiatrica, quindi va usato solo per quella figura.Un’ultima segnalazione riguarda l’ottico, figura spesso accostata all’area sanitaria: quando svolge commercio al dettaglio di articoli di ottica, il codice ATECO 2025 è 47.74.01 (ex 47.78.20) e il coefficiente di redditività è quello delle attività commerciali, quindi diverso dal 78% dei sanitari. È un caso in cui la verifica puntuale sull’Allegato 4 è indispensabile prima di fare qualsiasi calcolo di convenienza.Un aspetto collegato, spesso sottovalutato, è il trattamento IVA: le prestazioni sanitarie rese alla persona sono in genere esenti IVA, ma le eccezioni non mancano. Ne parliamo nel dettaglio nella guida all’IVA sulle prestazioni sanitarie. Domande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieQual è il codice ATECO 2025 per il fisioterapista?Il codice ATECO 2025 del fisioterapista è 86.95.00, corrispondente alle “Attività di fisioterapia”. Ha sostituito il precedente 86.90.21 (ex ATECO 2007). Dal punto di vista previdenziale il fisioterapista si iscrive alla Gestione Separata INPS, mai a ENPAPI, e applica il coefficiente di redditività del 78%.Qual è il codice ATECO 2025 per l’infermiere?L’infermiere libero professionista utilizza il codice 86.94.01. Attenzione: il codice 86.94.00 non esiste, quindi va indicata la versione completa a sei cifre. La cassa di riferimento è ENPAPI e il coefficiente forfettario è del 78%.Qual è il codice ATECO 2025 per lo psicologo?Lo psicologo e lo psicoterapeuta usano il codice 86.93.00, “Attività di psicologia”, che sostituisce l’ex 86.90.30. L’iscrizione previdenziale avviene presso l’ENPAP, la cassa di categoria degli psicologi, con coefficiente di redditività del 78%.Il biologo è una professione sanitaria e che codice usa?Sì, il biologo è a tutti gli effetti una professione sanitaria: la L. 3/2018 art. 4 comma 1 include l’Ordine dei biologi tra gli Ordini delle professioni sanitarie, vigilati dal Ministero della Salute. Il codice ATECO 2025 indicato dall’Ordine è 72.10.10 (ex 72.11.00), la cassa è ENPAB e il coefficiente è del 78%. Il biologo rientra inoltre tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS.Devo cambiare il codice ATECO se ho aperto la partita IVA prima del 2025?Di regola no: la riclassificazione dai precedenti codici ATECO 2007 ai nuovi codici ATECO 2025 è avvenuta d’ufficio per le posizioni già aperte. La variazione volontaria resta però opportuna quando il codice attribuito automaticamente non descrive correttamente l’attività svolta, ad esempio in caso di cambio di specializzazione. È una verifica che conviene fare con l’assistenza di un consulente prima di inviare qualsiasi comunicazione.Il codice ATECO determina a quale cassa devo iscrivermi?No, ed è un equivoco molto diffuso. L’iscrizione a una cassa privata o alla Gestione Separata INPS dipende dall’albo professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO 2025 professioni sanitarie indicato all’Agenzia delle Entrate. Due professionisti con lo stesso codice possono avere enti previdenziali diversi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la tua partita IVA sanitariaScegliere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto, individuare la cassa previdenziale giusta e valutare la reale convenienza del regime forfettario sono decisioni che condizionano anni di attività. Un errore iniziale, come un codice incoerente o un’iscrizione previdenziale sbagliata, si trascina a lungo e costa tempo e denaro per essere corretto.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari di tutta Italia: apertura della partita IVA, scelta del codice attività, inquadramento previdenziale, gestione del Sistema TS e dichiarazioni annuali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, con la stessa assistenza e gli stessi tempi. Ti forniamo un preventivo personalizzato dopo una valutazione della tua situazione, senza impegno.Hai bisogno di assistenza per l’apertura della partita IVA o per l’inquadramento fiscale della tua professione sanitaria? Contattaci per prenotare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri operatori si occupano di tutta la procedura, dalla raccolta dei documenti alla presentazione delle pratiche. Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 11:53:292026-09-19 11:13:54Codice ATECO 2025 Professioni Sanitarie: Tabella Completa con Cassa e Coefficienti (Aggiornata)
NOTIZIETrattenuta Pensione INPS 2026: Cosa Cambia e Quanto CostaLa trattenuta pensione INPS torna al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione della circolare INPS n. 97 del 10 settembre 2026, che introduce una nuova modalità di prelievo sul cedolino pensionistico. Non si tratta di una nuova tassa né di un aumento delle imposte già note, ma di una trattenuta legata all’adesione volontaria a un’organizzazione di rappresentanza dei pensionati, la Confcontribuenti. Chi decide di iscriversi e autorizza l’INPS al prelievo vedrà comparire sul proprio cedolino una nuova voce, calcolata con percentuali che variano in base all’importo della pensione. Si tratta quindi di una trattenuta cedolino pensione del tutto facoltativa, che riguarda solo chi sceglie di aderire e firma la delega. In questo articolo vediamo come funziona il meccanismo, chi è coinvolto e quanto può incidere ogni mese sull’importo netto della pensione.Indice dei contenutiCos’è la nuova trattenuta pensione INPS 2026Chi è coinvolto dalla trattenuta cedolino pensioneCome funziona il calcolo della trattenuta pensione INPSTrattenuta pensione INPS 2026: quanto costa ogni meseCome verificare la trattenuta sul cedolino pensioneDomande frequenti sulla trattenuta pensione INPSCos’è la nuova trattenuta pensione INPS 2026Con la circolare n. 97 del 10 settembre 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per applicare la convenzione stipulata con la Confederazione Italiana Dipendenti Pensionati Contribuenti e Famiglie (Confcontribuenti). Si tratta di un accordo che consente all’ente previdenziale di riscuotere, direttamente sul cedolino pensione, le quote associative dovute dai pensionati che scelgono di iscriversi a questa organizzazione.Il meccanismo non è una novità assoluta: l’INPS ha già convenzioni simili con altre sigle sindacali per la riscossione dei contributi associativi trattenuti direttamente dalla prestazione pensionistica. La trattenuta pensione INPS introdotta con la circolare 97/2026 segue lo stesso schema, ma riguarda in questo caso l’adesione a Confcontribuenti, con una convenzione valida fino al 31 dicembre 2027.È importante sottolineare che questa trattenuta non ha nulla a che vedere con le trattenute fiscali ordinarie, come l’IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) o le addizionali regionali e comunali, che vengono applicate automaticamente a tutti i pensionati in base al reddito. Si tratta invece di una trattenuta cedolino pensione che scatta solo in presenza di una delega firmata dal pensionato. Chi è coinvolto dalla trattenuta cedolino pensioneLa nuova trattenuta riguarda esclusivamente i pensionati che decidono volontariamente di aderire a Confcontribuenti e che sottoscrivono una delega specifica per autorizzare l’INPS al prelievo delle quote associative. Possono aderire i titolari di pensione diretta, ai superstiti o di reversibilità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi pensionistici obbligatori gestiti dall’INPS.Restano invece esclusi dalla trattenuta pensione INPS i titolari di pensione o assegno sociale, prestazioni assistenziali che per loro natura non possono essere ridotte da trattenute di questo tipo, essendo legate a requisiti di reddito minimo.Va ribadito un aspetto fondamentale: nessun pensionato subirà questa trattenuta senza aver prima espresso la propria volontà di iscriversi al sindacato e firmato la relativa delega. Chi non aderisce non vedrà alcuna variazione sul proprio cedolino pensione, che resterà invariato rispetto alle mensilità precedenti. Un caso diverso, ma sempre legato alle trattenute sulle prestazioni previdenziali, riguarda l’assegno d’invalidità senza trattenuta con 40 anni di contributi, che segue regole proprie e indipendenti da quelle appena descritte. Come funziona il calcolo della trattenuta pensione INPSIl calcolo della trattenuta pensione INPS 2026 si basa su percentuali progressive applicate all’importo lordo della pensione mensile. Per capire il meccanismo serve prima chiarire cosa si intende per trattamento minimo: è l’importo minimo garantito dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), utilizzato come parametro di riferimento per molti calcoli previdenziali, incluso questo.Le percentuali applicate sono tre, e diminuiscono man mano che cresce l’importo della pensione:0,50% sulla quota di pensione fino al trattamento minimo0,40% sulla quota compresa tra il trattamento minimo e il doppio del minimo0,35% sulla quota che supera il doppio del trattamento minimoQuesto meccanismo a scaglioni fa sì che l’incidenza percentuale della trattenuta diminuisca proporzionalmente all’aumentare della pensione, un po’ come avviene con altri calcoli previdenziali e fiscali basati su fasce progressive. Trattenuta pensione INPS 2026: quanto costa ogni mesePer capire in concreto quanto può incidere la trattenuta cedolino pensione, è utile fare qualche esempio pratico basato sulle percentuali indicate dalla circolare INPS. Su una pensione lorda di circa 1.000 euro mensili, la trattenuta si aggira intorno a 4,60 euro al mese. Su una pensione di 1.500 euro lordi, l’importo trattenuto sale leggermente, ma resta comunque contenuto grazie al meccanismo delle percentuali decrescenti applicate sulle fasce più alte.Si tratta quindi di cifre modeste rispetto ad altre voci che possono comparire sul cedolino pensione, come le trattenute per IRPEF, le addizionali regionali e comunali o, nei casi previsti, il recupero delle rate di conguaglio fiscale. Chi vuole avere un quadro completo delle voci che compongono il proprio trattamento mensile può consultare la guida su pensioni, cedolino e trattenute di settembre 2026, dove sono spiegate nel dettaglio le altre trattenute ordinarie applicate dall’INPS.Va inoltre ricordato che l’adesione è del tutto facoltativa: chi non firma la delega non vedrà alcuna variazione nell’importo netto accreditato, che continuerà a seguire il consueto calendario dei pagamenti INPS di ogni mese. Come verificare la trattenuta sul cedolino pensioneLa decorrenza della nuova trattenuta dipende dalla situazione di ciascun pensionato. Per chi presenta la domanda di pensione con la delega già allegata, la trattenuta parte fin dalla prima rata liquidata. Per chi è già pensionato e decide di aderire successivamente, invece, il prelievo scatta dalla prima rata di pensione non ancora estratta alla data di ricezione della delega da parte dell’INPS.Ogni pensionato può verificare l’importo esatto della trattenuta consultando il proprio cedolino pensionistico mensile, dove le diverse voci sono elencate separatamente: trattenute fiscali, eventuali trattenute per finanziamenti o cessione del quinto e, ora, anche l’eventuale quota associativa sindacale. Per un quadro aggiornato delle date di accredito del mese resta utile consultare anche il calendario di pagamento delle pensioni di settembre 2026.Va infine ricordato che la delega alla trattenuta può sempre essere revocata dal pensionato, che in qualsiasi momento può comunicare la volontà di interrompere l’iscrizione e, di conseguenza, il prelievo delle quote associative dal proprio cedolino. Domande frequenti sulla trattenuta pensione INPSCos’è la trattenuta pensione INPS legata alla convenzione con Confcontribuenti?È una trattenuta che l’INPS applica sul cedolino dei pensionati che aderiscono volontariamente a Confcontribuenti, introdotta con la circolare INPS n. 97 del 10 settembre 2026 per riscuotere le quote associative direttamente dalla pensione.La trattenuta cedolino pensione è obbligatoria per tutti i pensionati?No, riguarda solo chi decide volontariamente di iscriversi a Confcontribuenti e firma un’apposita delega. Chi non aderisce non subisce alcuna variazione sul proprio cedolino pensione.Quanto costa la trattenuta pensione INPS 2026 ogni mese?L’importo dipende dall’entità della pensione lorda: si applicano percentuali dello 0,50%, 0,40% e 0,35% su fasce progressive, con importi indicativi di pochi euro al mese, circa 4,60 euro su una pensione di 1.000 euro lordi.Chi è escluso dalla nuova trattenuta cedolino pensione?Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, prestazioni assistenziali che per loro natura non possono subire questo tipo di trattenuta.Come si può revocare l’adesione e interrompere la trattenuta?Il pensionato può in qualsiasi momento comunicare la volontà di revocare la delega, interrompendo così il prelievo delle quote associative dal proprio cedolino pensione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-19 11:00:002026-09-13 01:24:38Trattenuta Pensione INPS 2026: Cosa Cambia e Quanto Costa
NOTIZIEAssegno di Inclusione, Accredito Settembre 2026: Prima Mensilità al 50%Per migliaia di famiglie beneficiarie dell’Assegno di Inclusione, il mese di settembre 2026 porta una novità che sta generando parecchie domande: l’accredito di settembre non arriva sempre per intero, ma in alcuni casi viene erogato al 50% dell’importo mensile. Non si tratta di un errore né di un taglio strutturale della prestazione, ma della regola introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per chi rinnova la misura dopo la scadenza del ciclo precedente: in cambio dell’eliminazione del mese di sospensione, la prima mensilità del nuovo ciclo viene erogata a meta. Vediamo nel dettaglio come funziona il pagamento dell’Assegno di Inclusione, perché l’accredito di settembre può arrivare ridotto e cosa fare se il bonifico non arriva o risulta parziale.Indice dei contenutiCos’e l’Assegno di Inclusione e come funziona il pagamentoPerché il pagamento di settembre arriva al 50%Calendario indicativo accrediti settembre 2026Cosa fare se l’accredito non arriva o e parzialeDomande frequenti sull’Assegno di Inclusione e l’accredito di settembreCos’e l’Assegno di Inclusione e come funziona il pagamentoL’Assegno di Inclusione (ADI) è la misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari in condizioni di fragilita economica e sociale, in presenza di componenti minorenni, disabili, over 60 o in condizioni di svantaggio. A differenza di altre prestazioni, l’ADI non viene versato su un normale conto corrente ma tramite una carta di pagamento elettronica emessa da Poste Italiane, ricaricata mensilmente dall’INPS una volta verificati i requisiti.La misura ha una durata massima di 18 mesi consecutivi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi dopo la presentazione di una nuova domanda. Proprio il passaggio da un ciclo all’altro è uno dei motivi principali per cui, in alcuni mesi, l’accredito dell’Assegno di Inclusione non corrisponde all’importo pieno abituale. Chi vuole un quadro generale di tutti i pagamenti INPS del mese, comprese pensioni, NASpI e Assegno Unico, può consultare il nostro calendario completo dei pagamenti INPS di settembre 2026. Perché il pagamento di settembre arriva al 50%Il punto centrale della notizia riguarda proprio la ricarica al 50% che molti beneficiari stanno notando sulla propria carta in questi giorni. Dal 2026 non e più previsto il mese di sospensione obbligatoria tra la fine di un ciclo di 18 mesi e l’inizio del rinnovo: chi ha terminato il proprio periodo di erogazione e ha presentato tempestivamente la domanda di rinnovo può quindi ricevere la prosecuzione del sostegno senza interruzioni. La Legge di Bilancio 2026 stabilisce però che la prima mensilità del ciclo rinnovato sia pari al 50% dell’importo mensile spettante: dal secondo mese l’assegno torna al 100% per tutte le restanti 11 mensilità del rinnovo. Attenzione a un punto spesso frainteso: la meta non erogata nella prima mensilità non viene recuperata né saldata in seguito, perché la riduzione una tantum sostituisce il mese di sospensione che in passato azzerava completamente il pagamento. Le istruzioni operative sono state riepilogate dall’INPS nel messaggio 22 luglio 2026, n. 2437.Facciamo un esempio pratico, con una cifra puramente ipotetica: se un nucleo familiare ha diritto a 600 euro al mese, la prima ricarica del nuovo ciclo sarà di 300 euro, mentre dalla mensilità successiva si torna ai 600 euro pieni. L’importo effettivo varia sensibilmente da nucleo a nucleo, perché dipende dalla composizione familiare e dai parametri ISEE. Questo meccanismo, inoltre, non riguarda tutti i percettori: chi sta già proseguendo un ciclo in corso, senza rinnovo, continua a ricevere l’importo pieno con la consueta cadenza mensile.Oltre al rinnovo del ciclo, esistono altre situazioni che possono generare un accredito parziale o in ritardo. Tra le cause più frequenti segnaliamo:DSU non aggiornata: la Dichiarazione Sostitutiva Unica scaduta o incompleta blocca temporaneamente il calcolo dell’ISEE e quindi dell’importo spettanteVerifiche ISEE in corso: variazioni di reddito o patrimonio che richiedono un controllo prima di confermare l’importo pienoRimodulazione del nucleo familiare: nascite, decessi, cambi di residenza o uscite di componenti dal nucleo che modificano il calcolo della prestazionePassaggio da un ciclo all’altro: come spiegato sopra, la prima mensilità del ciclo rinnovato e ridotta al 50% per legge Calendario indicativo accrediti settembre 2026Secondo le prime indicazioni circolate per il mese di settembre 2026 è in linea con il calendario ordinario seguito dall’INPS nei mesi precedenti, gli accrediti dell’Assegno di Inclusione dovrebbero concentrarsi in due finestre temporali distinte. Una prima tranche, indicativamente a meta mese, riguarderebbe i nuovi cicli, i rinnovi e gli eventuali arretrati da conguagliare. Una seconda finestra, collocata invece verso la fine di settembre, dovrebbe riguardare le ricariche mensili ordinarie per chi percepisce la misura in modo continuativo senza interruzioni di ciclo.Va precisato che si tratta di date indicative: l’accredito effettivo sulla carta può variare di qualche giorno rispetto al calendario generale, e chi ha presentato una domanda di rinnovo nelle settimane precedenti vedra sulla carta la prima ricarica ridotta al 50%, seguita dalle mensilità piene a partire dal mese successivo. Per chi percepisce anche altre prestazioni INPS può essere utile confrontare le tempistiche con il nostro approfondimento sul pagamento della NASpI di settembre 2026, così da avere un quadro completo delle date di accredito del mese. Cosa fare se l’accredito non arriva o e parzialeSe l’accredito dell’Assegno di Inclusione non risulta ricevuto entro le date previste, oppure arriva con un importo inferiore alle attese senza che il beneficiario abbia un rinnovo di ciclo in corso, è importante non aspettare troppo prima di verificare la propria posizione. Ecco i passaggi consigliati in caso di mancato accredito o pagamento parziale:Verificare la propria posizione su INPS, controllando lo stato della domanda e degli eventuali controlli in corso sul fascicolo previdenzialeControllare la validita della DSU, poiché una dichiarazione scaduta o da rinnovare blocca il calcolo dell’ISEE aggiornato e di conseguenza l’erogazioneContattare il Comune o il Centro per l’Impiego di riferimento, soprattutto se sono in corso verifiche sul Patto di Inclusione o sul Patto di Servizio PersonalizzatoVerificare eventuali comunicazioni ricevute via SMS, email o app IO relative a richieste di documentazione integrativaControllare i tempi tecnici della carta prepagata Poste, che in alcuni casi può generare un piccolo scarto tra la data di disposizione del pagamento e l’effettiva disponibilità della sommaIn generale, un accredito al 50% non deve allarmare se coincide con l’avvio di un nuovo ciclo dopo il rinnovo: è il funzionamento previsto dalla norma, e già dalla mensilità successiva l’importo torna pieno. Diverso è il caso di un accredito che manca del tutto o che si riduce senza una causa apparente: in questa situazione conviene verificare tempestivamente la propria posizione, perché spesso la causa è un dato anagrafico o reddituale da aggiornare nella DSU. Domande frequenti sull’Assegno di Inclusione e l’accredito di settembrePerché l’Assegno di Inclusione di settembre arriva al 50%?Perché riguarda l’avvio di un nuovo ciclo dopo un rinnovo: la Legge di Bilancio 2026 ha eliminato il mese di sospensione tra un ciclo e l’altro e prevede che la prima mensilità del ciclo rinnovato sia pari alla meta dell’importo spettante. Dalla seconda mensilità l’importo torna pieno.Tutti i percettori dell’ADI ricevono l’accredito parziale a settembre?No. Il pagamento al 50% riguarda solo chi ha concluso il proprio ciclo di fruizione e ha ottenuto il rinnovo. Chi prosegue un ciclo già in corso continua a ricevere l’importo mensile pieno.Il 50% non erogato viene recuperato in seguito?No. La riduzione della prima mensilità del rinnovo è una tantum e sostituisce il mese di sospensione previsto in passato, durante il quale non si riceveva alcun pagamento. Dalla seconda mensilità l’assegno torna al 100% per le restanti 11 mensilità del ciclo.Cosa devo controllare se il pagamento non arriva?Conviene verificare la validita della DSU, lo stato della domanda sul proprio fascicolo INPS ed eventuali comunicazioni relative a controlli o documentazione richiesta dal Comune o dal Centro per l’Impiego.L’Assegno di Inclusione viene sempre pagato con la carta Poste?Si, l’erogazione avviene tramite una carta di pagamento elettronica emessa da Poste Italiane, ricaricata mensilmente dall’INPS dopo la verifica dei requisiti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 10:00:002026-09-13 01:10:51Assegno di Inclusione, Accredito Settembre 2026: Prima Mensilità al 50%
NOTIZIEStage Adidas per studenti e laureandi: 1.100 euro al mese e smart workingLo stage Adidas per studenti e laureandi torna a far parlare di se: il gruppo tedesco dell’abbigliamento sportivo cerca giovani iscritti o prossimi alla laurea in economia, marketing o comunicazione, senza alcuna esperienza pregressa richiesta. L’inserimento avviene con un tirocinio retribuito che prevede un’indennita di partecipazione intorno ai 1.100 euro al mese e, in diversi casi, la possibilita di lavorare in smart working per una parte della settimana.Si tratta di un’opportunita interessante per chi sta terminando il percorso universitario e cerca una prima esperienza strutturata in un contesto internazionale. In questo articolo riepiloghiamo, in modo semplice, che cosa prevede l’offerta di stage Adidas per studenti e laureandi, quali sono i requisiti indicati e come funziona, dal punto di vista fiscale, l’indennita percepita durante un tirocinio in Italia.Indice dei contenutiStage Adidas per studenti e laureandi: di cosa si trattaRequisiti: chi puo candidarsi allo stage AdidasIndennita da 1.100 euro al mese e smart workingCome viene tassata l’indennita di stageStage e giovani: il contesto del mercato del lavoroDomande frequenti sullo stage Adidas per studenti e laureandiStage Adidas per studenti e laureandi: di cosa si trattaLa notizia, rilanciata dai portali specializzati in offerte di lavoro come Ti Consiglio, riguarda l’apertura di posizioni di tirocinio nelle funzioni commerciali, di marketing e di comunicazione del gruppo. Il profilo cercato e quello del giovane ancora iscritto all’universita oppure laureando, quindi vicino alla conclusione degli studi, che desidera affiancare allo studio un’esperienza concreta in azienda.Il punto che rende l’annuncio particolarmente appetibile e l’assenza del requisito dell’esperienza pregressa: un ostacolo che, nella maggior parte delle offerte junior, taglia fuori proprio chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. Immagina uno studente al quarto anno di Economia aziendale: senza un curriculum ricco, difficilmente supererebbe la prima scrematura di un annuncio tradizionale. In questo caso, invece, la selezione punta sulla motivazione, sulla conoscenza dell’inglese e sulla capacita di lavorare in team.Le attivita previste durante lo stage Adidas variano in base alla funzione aziendale di destinazione: supporto alle analisi di vendita, gestione dei contenuti digitali, affiancamento nelle attivita di marketing e di comunicazione del brand, elaborazione di report e presentazioni. Si tratta, in sostanza, di un percorso formativo affiancato da un tutor aziendale, come previsto dalla normativa italiana sui tirocini. Requisiti: chi puo candidarsi allo stage AdidasI requisiti indicati per lo stage Adidas per studenti e laureandi sono quelli tipici dei programmi di tirocinio delle multinazionali. Non servono titoli particolari ne esperienze precedenti, ma e richiesto un percorso di studi coerente con l’area di inserimento.Iscrizione in corso a un corso di laurea in economia, marketing, comunicazione o discipline affini, oppure condizione di laureando;nessuna esperienza lavorativa pregressa richiesta;ottima conoscenza della lingua inglese, utilizzata come lingua di lavoro in un contesto internazionale;dimestichezza con i principali strumenti informatici, in particolare fogli di calcolo e software di presentazione;disponibilita a svolgere il tirocinio secondo il calendario concordato con l’universita e con l’azienda.Le candidature vengono raccolte attraverso i canali ufficiali di selezione del gruppo e attraverso i career service degli atenei, che in molti casi fanno da soggetto promotore del tirocinio. E sempre consigliabile verificare sui canali ufficiali dell’azienda le posizioni effettivamente aperte, perche gli annunci vengono aggiornati con frequenza e le sedi disponibili possono cambiare nel corso dell’anno. Indennita da 1.100 euro al mese e smart workingL’aspetto economico e quello che distingue questa offerta dalla media dei tirocini italiani: l’indennita di partecipazione indicata si aggira sui 1.100 euro al mese. L’indennita di partecipazione e la somma che l’azienda ospitante riconosce al tirocinante: non e uno stipendio vero e proprio, perche lo stage non e un rapporto di lavoro subordinato, ma un rimborso con finalita di sostegno economico durante il percorso formativo.A questo si aggiunge, secondo quanto riportato, la possibilita di svolgere parte dell’attivita in smart working, cioe da remoto, alternando giornate in sede e giornate a casa. Per uno studente che deve conciliare lezioni, esami e sessioni di laurea, la flessibilita organizzativa vale spesso quanto l’importo dell’indennita: riduce i tempi di spostamento e rende compatibile il tirocinio con gli impegni accademici.Va ricordato che in Italia l’indennita minima dei tirocini extracurriculari e stabilita dalle Regioni, con importi che variano da territorio a territorio. Un’indennita di 1.100 euro mensili si colloca quindi ben al di sopra dei minimi regionali, avvicinandosi agli standard delle multinazionali con sede in Europa centro-settentrionale. Come viene tassata l’indennita di stageMolti studenti si chiedono se l’importo percepito durante uno stage sia netto o lordo e se vada dichiarato. In linea generale, l’indennita di tirocinio costituisce un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini IRPEF, secondo quanto previsto dall’articolo 50 del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi). In parole semplici: pur non essendo uno stipendio, viene tassata con le stesse regole dei redditi da lavoro dipendente.Questo significa che il soggetto che eroga l’indennita agisce da sostituto d’imposta: trattiene l’IRPEF e le addizionali direttamente sull’importo e rilascia poi la Certificazione Unica, il documento che riepiloga quanto percepito e quanto trattenuto nell’anno. L’importo indicato negli annunci e di norma un valore lordo, quindi la cifra effettivamente accreditata sul conto puo risultare inferiore.C’e pero un elemento che riguarda da vicino gli studenti: le detrazioni per lavoro dipendente previste dalla normativa fanno si che, al di sotto di una certa soglia di reddito annuo (la cosiddetta no tax area), l’imposta dovuta si azzeri. Un tirocinio di pochi mesi puo quindi generare un reddito complessivo contenuto, con la possibilita di recuperare in dichiarazione le eventuali ritenute subite. Gli importi esatti delle soglie variano nel tempo in base alle modifiche normative, per cui conviene sempre fare riferimento alla Certificazione Unica dell’anno di riferimento.Un altro aspetto spesso trascurato riguarda i familiari a carico: se il reddito annuo dello studente supera il limite previsto per essere considerato fiscalmente a carico dei genitori, i genitori perdono le relative detrazioni. Con un’indennita di 1.100 euro mensili, la soglia puo essere superata gia dopo pochi mesi di tirocinio, con effetti sulla dichiarazione dei redditi dell’intero nucleo familiare. Stage e giovani: il contesto del mercato del lavoroLo stage Adidas per studenti e laureandi si inserisce in un contesto in cui le imprese usano sempre piu il tirocinio come canale di ingresso e di selezione dei profili junior. Non a caso, negli ultimi anni il legislatore ha rafforzato gli incentivi destinati a chi trasforma queste esperienze in rapporti stabili: e il caso del Bonus Giovani 2026 con sgravio contributivo per assumere under 35, pensato proprio per favorire l’ingresso stabile dei piu giovani nel mercato del lavoro.Allo stesso modo, esistono misure dedicate alla trasformazione dei contratti a termine in contratti stabili, come il bonus INPS per la stabilizzazione degli under 35. Per chi si affaccia oggi al lavoro, capire la differenza tra tirocinio, apprendistato, contratto a termine e contratto a tempo indeterminato e il primo passo per orientarsi: un quadro completo delle tipologie di contratti di lavoro e delle loro differenze aiuta a valutare con consapevolezza le proposte ricevute.Il tirocinio, va ricordato, non e un contratto di lavoro: non matura ferie, non da diritto alla NASpI al termine e non costruisce anzianita contributiva come un rapporto subordinato. Resta pero uno dei canali piu frequenti con cui le aziende individuano i profili da inserire stabilmente al termine del percorso formativo. Domande frequenti sullo stage Adidas per studenti e laureandiServe esperienza per candidarsi allo stage Adidas?No. L’annuncio si rivolge espressamente a studenti e laureandi senza esperienza pregressa: contano il percorso di studi in corso, la conoscenza dell’inglese e la motivazione personale.I 1.100 euro al mese sono netti o lordi?Gli importi indicati negli annunci di tirocinio sono di norma lordi. Sull’indennita vengono applicate le ritenute IRPEF e le addizionali, salvo che le detrazioni spettanti azzerino l’imposta dovuta.L’indennita di stage va dichiarata nel 730?Si, l’indennita di tirocinio e un reddito assimilato a lavoro dipendente e confluisce nella Certificazione Unica. Va quindi considerata nella dichiarazione dei redditi, anche quando l’imposta risulta pari a zero.Lo stage in smart working e davvero possibile?Secondo quanto riportato, una parte dell’attivita puo essere svolta da remoto. La formula concreta dipende pero dalla funzione aziendale, dalla sede e dagli accordi presi con il tutor e con l’universita promotrice.Il tirocinio fa perdere lo status di figlio a carico?Puo accadere. Se il reddito complessivo annuo dello studente supera il limite previsto per essere considerato fiscalmente a carico, i genitori perdono le detrazioni collegate, con effetti sulla dichiarazione dei redditi familiare.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 09:00:002026-09-13 00:54:21Stage Adidas per studenti e laureandi: 1.100 euro al mese e smart working
NOTIZIEVerbale Condominiale alla PEC del Coniuge: È Valido l’Invio? Cosa Dice la CassazioneCapita spesso che l’amministratore di condominio invii il verbale dell’assemblea a un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) che non è intestato al condomino, ma al coniuge, marito o moglie che sia. È una situazione diffusa quando l’immobile è cointestato o quando in famiglia si usa una sola casella certificata per tutte le pratiche. La domanda è semplice: quell’invio vale come comunicazione del verbale, oppure il condomino può sostenere di non averlo mai ricevuto?La risposta è arrivata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15567 del 21 maggio 2026 (sez. II civile): la comunicazione del verbale vale solo se il documento arriva a un indirizzo direttamente e inequivocabilmente riferibile al condomino. Se la casella è di un’altra persona, anche del coniuge, la presunzione di conoscenza non scatta e il termine di 30 giorni per impugnare la delibera non inizia a decorrere. Vediamo cosa significa in pratica per condomini e amministratori. Indice dei contenutiIl caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza 15567/2026Cosa dice il codice civile: artt. 1137 e 1335Perché la PEC del coniuge non bastaDelibera valida, ma il termine per impugnare non decorreConsigli pratici per condomini e amministratoriIl caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza 15567/2026 Una condomina aveva impugnato una serie di delibere assembleari adottate tra il 2014 e il 2015, sostenendo di averne avuto notizia solo con la notifica di un decreto ingiuntivo per le spese condominiali. Il condominio si difendeva eccependo la decadenza: i verbali, a suo dire, erano stati trasmessi via posta elettronica mesi prima, quindi il termine per impugnare era scaduto da tempo.Tribunale e Corte d’appello avevano dato ragione al condominio, considerando la comunicazione dei verbali come un fatto “non contestato”. La Cassazione ha ribaltato la decisione: l’indirizzo di posta elettronica utilizzato dal condominio non era immediatamente riconducibile alla condomina (secondo la ricostruzione riportata da La Legge per Tutti, si trattava della casella del marito) e non c’era alcuna prova dell’effettivo recapito del verbale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.Cosa dice il codice civile: artt. 1137 e 1335 Il punto di partenza è l’art. 1137, comma 2, del codice civile: contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può chiedere l’annullamento entro trenta giorni. Il termine decorre dalla data della deliberazione per chi era presente e ha votato contro (o si è astenuto), e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Si tratta di un termine perentorio: scaduto, la delibera non è più contestabile per vizi di annullabilità.Per capire quando la comunicazione può dirsi avvenuta, la Cassazione richiama l’art. 1335 c.c., che regola la presunzione di conoscenza degli atti diretti a una determinata persona: si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Il verbale di assemblea è un atto unilaterale recettizio e la presunzione opera solo se il documento arriva davvero all’indirizzo del condomino.Attenzione a una precisazione importante: il codice civile tipizza le forme solo per l’avviso di convocazione. L’art. 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione c.c. stabilisce che la convocazione deve essere comunicata almeno cinque giorni prima a mezzo posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. Per la successiva comunicazione del verbale ai condomini assenti, invece, non esiste una forma vincolata: conta che il documento raggiunga un indirizzo riferibile al destinatario, e che il condominio sia in grado di provarlo.Perché la PEC del coniuge non basta Applicando questi principi, la conclusione è netta: usare la casella PEC di un’altra persona, anche se si tratta del marito o della moglie, fa venir meno la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. L’indirizzo non è quello del condomino destinatario, quindi non si può presumere che il verbale sia entrato nella sua sfera di conoscibilità. Il fatto che i coniugi condividano di fatto la casella, o che l’amministratore l’abbia sempre usata senza obiezioni, non è sufficiente.L’onere della prova ricade sul condominio: è l’amministratore a dover dimostrare che il verbale è stato consegnato a un indirizzo direttamente e inequivocabilmente riferibile al condomino assente. Se il destinatario contesta di aver ricevuto la comunicazione sulla PEC del coniuge, il condominio si trova senza difese, perché la semplice trasmissione non prova la ricezione da parte della persona giusta.La Corte ha aggiunto un ulteriore tassello: la posta elettronica ordinaria (PEO) è strutturalmente inidonea a far scattare la presunzione di conoscenza, perché non produce una ricevuta di avvenuta consegna opponibile a terzi e non garantisce né la consegna né l’identità del destinatario. Solo la PEC, al pari della raccomandata, offre queste certezze. Ma la PEC deve essere quella del condomino, non di un familiare.Delibera valida, ma il termine per impugnare non decorre Qui c’è l’equivoco più diffuso, che vale la pena chiarire. La comunicazione mancata o inviata a un indirizzo sbagliato non rende invalida la delibera e non ne sospende l’efficacia: le decisioni dell’assemblea, prese con le maggioranze richieste, restano obbligatorie per tutti i condomini. L’unico effetto della comunicazione viziata riguarda il termine di impugnazione: i trenta giorni dell’art. 1137 c.c. non iniziano a decorrere finché il condomino assente non riceve il verbale a un indirizzo a lui riferibile, oppure non ne acquisisce conoscenza effettiva e completa per altra via.In pratica, il condomino che ha ricevuto il verbale solo sulla PEC del coniuge conserva il diritto di impugnare anche a distanza di mesi, e il condominio non può opporgli la decadenza. È una situazione diversa dal vizio di convocazione: se l’avviso di convocazione è omesso, tardivo o incompleto, la delibera è annullabile ai sensi dell’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., su istanza dei dissenzienti o degli assenti non ritualmente convocati. Nel caso del verbale, invece, il vizio incide solo sui tempi per far valere eventuali contestazioni.Va ricordato anche che la notifica di un decreto ingiuntivo per le spese condominiali, di per sé, non equivale alla comunicazione del verbale: serve a recuperare un credito, non a informare il condomino delle decisioni assembleari. Il termine può però iniziare a decorrere dal momento in cui il condomino dimostra di conoscere effettivamente il contenuto della delibera, per esempio proponendo opposizione al decreto.Consigli pratici per condomini e amministratori Per evitare contestazioni e incertezze, sia i condomini sia chi amministra lo stabile possono adottare alcune buone pratiche, tutte coerenti con i principi fissati dalla Cassazione.Comunicare una PEC personale e intestata al condomino. Non usare caselle di altri componenti della famiglia. Se il condomino vuole ricevere le comunicazioni su un indirizzo diverso dal proprio, deve dichiararlo per iscritto all’amministratore, eleggendo domicilio a quell’indirizzo.Tenere aggiornato il registro di anagrafe condominiale previsto dall’art. 1130, n. 6, c.c., che contiene generalità, codice fiscale, residenza o domicilio di ciascun proprietario. Ogni variazione dei dati va comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.Per gli amministratori: verificare l’intestazione della PEC prima di utilizzarla e conservare la dichiarazione scritta con cui il condomino l’ha indicata. In caso di immobile cointestato tra coniugi, chiarire subito a quale indirizzo vanno inviate le comunicazioni per ciascun comproprietario.Conservare le ricevute di consegna PEC di ogni verbale inviato: sono l’unica prova opponibile che il documento è arrivato all’indirizzo del destinatario. L’e-mail ordinaria non offre questa garanzia.Per i condomini: se il verbale è arrivato solo alla PEC del coniuge, il termine di trenta giorni non è iniziato a decorrere, ma la delibera resta efficace. Conviene comunque valutare tempestivamente le eventuali contestazioni, perché la conoscenza effettiva del contenuto (per esempio a seguito di opposizione a un decreto ingiuntivo) può far partire il termine.In definitiva, l’ordinanza 15567/2026 conferma che, anche in condominio, la tecnologia da sola non garantisce la correttezza di una comunicazione. Ciò che conta è che il verbale arrivi all’indirizzo della persona giusta, e che il condominio sia in grado di dimostrarlo.Domande frequenti sul verbale condominiale inviato alla PEC del coniugeL’amministratore può inviare il verbale condominiale alla PEC del coniuge del condomino?No, salvo che il condomino abbia indicato per iscritto quell’indirizzo come proprio domicilio per le comunicazioni condominiali. Secondo la Cassazione (ord. 15567/2026), la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. opera solo se il verbale arriva a un indirizzo direttamente e inequivocabilmente riferibile al condomino. La PEC del marito o della moglie non lo è, anche se di fatto condivisa.Se il verbale non è stato comunicato correttamente, la delibera è nulla o annullabile?No. La mancata o irregolare comunicazione del verbale non incide sulla validità né sull’efficacia della delibera, che resta obbligatoria per tutti. L’unico effetto è che il termine di trenta giorni per impugnare (art. 1137, comma 2, c.c.) non inizia a decorrere per il condomino assente che non ha ricevuto il verbale a un indirizzo a lui riferibile.Da quando decorrono i 30 giorni per impugnare una delibera condominiale?Per i condomini dissenzienti o astenuti presenti in assemblea, dalla data della deliberazione. Per i condomini assenti, dalla data di comunicazione del verbale, che deve arrivare all’indirizzo del destinatario secondo l’art. 1335 c.c. Il termine è perentorio: una volta scaduto, la delibera non è più contestabile per vizi di annullabilità.Il verbale inviato via e-mail ordinaria fa decorrere il termine di impugnazione?No. La Cassazione ha chiarito che la posta elettronica ordinaria non produce una ricevuta di consegna opponibile a terzi e non garantisce né la consegna né l’identità del destinatario, quindi non fa scattare la presunzione di conoscenza. Servono PEC intestata al condomino, raccomandata o consegna a mano con prova di ricezione.Cosa deve fare il condomino che riceve le comunicazioni sulla PEC del coniuge?Comunicare per iscritto all’amministratore una PEC personale, oppure dichiarare espressamente di eleggere domicilio all’indirizzo del coniuge. In mancanza, le comunicazioni ricevute su quella casella non fanno decorrere il termine di impugnazione, ma le delibere restano comunque efficaci: conviene quindi valutare per tempo eventuali contestazioni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 08:00:002026-09-19 08:00:00Verbale Condominiale alla PEC del Coniuge: È Valido l’Invio? Cosa Dice la Cassazione
NOTIZIEBonus conciliazione vita lavoro: nuovo sgravio fino a 50.000 euro per le aziende virtuoseIndice dei contenutiBonus conciliazione vita lavoro: cosa prevede il Decreto Lavoro 2026Quanto vale lo sgravio e chi può ottenerloLa certificazione UNI/PdR 192:2026, requisito chiave del bonusCome funziona la domanda del bonus conciliazione vita lavoroCosa cambia per lavoratori e famiglieArriva il bonus conciliazione vita lavoro, la misura che premia le aziende capaci di organizzare il lavoro tenendo conto della vita familiare dei dipendenti. Non si tratta di un contributo versato ai lavoratori, ma di uno sconto sui contributi previdenziali che il datore di lavoro versa all’INPS: in pratica, l’impresa paga meno contributi se dimostra, attraverso una certificazione ufficiale, di aver adottato politiche stabili di flessibilità oraria, smart working, congedi e welfare aziendale. Il bonus conciliazione vita lavoro nasce con il Decreto Lavoro 2026 (D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112) e prevede un esonero contributivo fino all’1% entro il tetto di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. La firma del decreto attuativo ha sbloccato il meccanismo, definendo requisiti e modalità di accesso. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus conciliazione vita lavoro, chi può ottenerlo e quali condizioni servono per beneficiarne.Bonus conciliazione vita lavoro: cosa prevede il Decreto Lavoro 2026Il bonus conciliazione vita lavoro è previsto dall’articolo 6 del D.L. 62/2026, il cosiddetto Decreto Lavoro 2026, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112. L’obiettivo dichiarato è incentivare le imprese che investono concretamente nell’equilibrio tra tempi di lavoro e tempi di vita, superando la logica degli interventi emergenziali con un sistema stabile basato su standard oggettivi e verificabili.La logica della misura è semplice: lo Stato riconosce un vantaggio economico alle organizzazioni che non si limitano a dichiarazioni di principio, ma strutturano procedure interne misurabili. Rientrano in questo perimetro, ad esempio, la gestione flessibile degli orari, il lavoro agile regolamentato da accordi, i permessi aggiuntivi per esigenze familiari, i servizi di supporto alla genitorialità e ai caregiver, i piani di welfare aziendale.Immagina un’azienda con cinquanta dipendenti che introduce orari di entrata flessibili, smart working due giorni a settimana e un piano di rimborso per le rette dell’asilo nido: se questo impianto viene certificato secondo lo standard richiesto, l’impresa può accedere al bonus conciliazione vita lavoro e ridurre il costo del lavoro. Un incentivo che si affianca ad altre misure a sostegno dell’occupazione femminile e familiare, come il bonus per l’assunzione di madri con tre figli. Quanto vale lo sgravio e chi può ottenerloIl cuore della misura è l’esonero contributivo, cioè la riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. L’agevolazione può arrivare fino all’1% dei contributi dovuti, con un limite massimo di 50.000 euro l’anno per ogni impresa. Attenzione a un punto spesso frainteso: lo sgravio riguarda la quota a carico dell’azienda e non riduce la pensione futura del lavoratore, perché la contribuzione resta accreditata per intero sulla posizione assicurativa del dipendente.I destinatari del bonus conciliazione vita lavoro sono i datori di lavoro privati che ottengono la certificazione richiesta dalla norma. Ecco i punti fermi della misura:Esonero fino all’1% dei contributi previdenziali a carico dell’aziendaTetto di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoroRequisito obbligatorio: la certificazione UNI/PdR 192:2026Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di StatoAgevolazione riconosciuta entro il 31 dicembre 2028Le risorse sono fissate direttamente dalla norma (articolo 6, comma 3): 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Si tratta quindi di un plafond limitato, di cui l’INPS monitora gli effetti finanziari per garantire il rispetto del limite di spesa. La certificazione UNI/PdR 192:2026, requisito chiave del bonusPer accedere al bonus conciliazione vita lavoro non basta dichiarare di essere un’azienda attenta alle esigenze delle famiglie: la norma richiede il possesso delle certificazioni previste dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 184/2025 (Codice degli incentivi), individuate nella certificazione UNI/PdR 192:2026. Si tratta di una prassi di riferimento, cioè un documento tecnico elaborato dall’ente italiano di normazione che fissa requisiti verificabili e indicatori di performance sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro.In parole semplici, la certificazione è una sorta di “pagella” rilasciata da un organismo indipendente dopo un audit: verifica che l’impresa abbia politiche scritte, processi strutturati e risultati misurabili in tema di flessibilità, congedi, supporto alla genitorialità e sostenibilità del carico di cura. Non è un’autocertificazione, ma un controllo esterno.Questo elemento rappresenta la vera novità del bonus conciliazione vita lavoro: l’agevolazione è agganciata a uno standard oggettivo, lo stesso meccanismo già sperimentato con la certificazione della parità di genere. Il decreto attuativo definisce le modalità di acquisizione della certificazione, il periodo di validità rilevante ai fini dell’esonero e i controlli previsti. Alle imprese certificate sono inoltre riconosciuti vantaggi indiretti, come criteri di priorità o facilitazioni nell’accesso a iniziative pubbliche di promozione e internazionalizzazione. Come funziona la domanda del bonus conciliazione vita lavoroL’esonero non è automatico. Dopo aver ottenuto la certificazione, il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS, che gestisce il riconoscimento del beneficio e verifica la capienza delle risorse disponibili. Le modalità operative di trasmissione dell’istanza, i termini e i codici da utilizzare nei flussi contributivi saranno definiti da una circolare INPS attuativa.Un aspetto importante riguarda la tempistica: le aziende che presentano la domanda dopo aver conseguito la certificazione possono comunque beneficiare dell’esonero per l’intero periodo di validità del certificato, comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Chi si certifica più tardi, quindi, non perde il diritto all’agevolazione, ma avrà una finestra temporale più ridotta.Trattandosi di una misura soggetta alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, l’importo riconosciuto concorre ai massimali previsti per ciascuna impresa. Le aziende interessate dovranno quindi valutare l’impatto complessivo delle agevolazioni già fruite prima di programmare l’investimento necessario per ottenere la certificazione. Cosa cambia per lavoratori e famiglieIl bonus conciliazione vita lavoro è rivolto alle imprese, ma gli effetti attesi ricadono soprattutto sui dipendenti con carichi familiari: genitori di bambini piccoli, lavoratori che assistono un familiare non autosufficiente, caregiver che oggi ricorrono a permessi e congedi per conciliare i due fronti.L’idea del legislatore è che rendere conveniente la flessibilità riduca l’abbandono del lavoro dopo la nascita di un figlio, fenomeno che in Italia colpisce ancora in prevalenza le donne. Accanto agli strumenti già previsti dalla legge, come i permessi della Legge 104 fruibili a ore o i congedi parentali, il bonus conciliazione vita lavoro punta a incentivare soluzioni organizzative stabili.Restano naturalmente attive le prestazioni economiche erogate direttamente alle famiglie, dall’Assegno Unico agli altri sostegni al reddito, il cui calendario dei pagamenti INPS segue regole proprie e indipendenti da questa misura. Il bonus conciliazione vita lavoro, infatti, agisce su un piano diverso: non aumenta le entrate delle famiglie, ma prova a modificare l’organizzazione del lavoro all’interno delle aziende.Il bonus conciliazione vita lavoro segna un cambio di approccio: le politiche di flessibilità e welfare aziendale non restano un’iniziativa volontaria priva di riconoscimento, ma diventano un requisito premiato con un beneficio economico misurabile. Restano da definire alcuni passaggi operativi, a partire dalla circolare INPS che indicherà modalità di presentazione delle domande, termini e codici per l’esposizione dell’esonero nei flussi contributivi. Sarà inoltre da monitorare la capienza delle risorse stanziate, che potrebbe incidere sull’effettiva fruizione del beneficio da parte di tutte le imprese certificate. Per i dettagli definitivi si rinvia ai testi ufficiali pubblicati in Gazzetta Ufficiale e alle successive istruzioni degli enti competenti. Domande frequenti sul bonus conciliazione vita lavoroChi può ottenere il bonus conciliazione vita lavoro?Il bonus conciliazione vita lavoro è destinato ai datori di lavoro privati in possesso della certificazione UNI/PdR 192:2026, che attesta l’adozione di politiche strutturate e misurabili di conciliazione tra vita familiare e lavoro. Non è previsto un accredito diretto ai lavoratori.A quanto ammonta l’esonero contributivo?L’esonero arriva fino all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.Lo sgravio riduce la pensione dei dipendenti?No. L’agevolazione riguarda la quota contributiva a carico dell’azienda e non incide sull’accredito contributivo del lavoratore, che resta pieno ai fini pensionistici.Fino a quando si può usufruire del bonus conciliazione vita lavoro?Il bonus conciliazione vita lavoro può essere riconosciuto per l’intero periodo di validità della certificazione ottenuta, comunque non oltre il 31 dicembre 2028 e nei limiti delle risorse stanziate.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 18, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 18:00:002026-09-13 00:23:09Bonus conciliazione vita lavoro: nuovo sgravio fino a 50.000 euro per le aziende virtuose
Architetti e Ingegneri, Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOEquo Compenso PA 2026 per Architetti e Geometri: Guida Pratica a Parcella, Ribassi e Fattura ElettronicaL’equo compenso PA è la regola che impedisce a un ente pubblico di pagare un architetto o un geometra meno di quanto stabiliscono le tabelle ministeriali. In parole semplici: quando il tuo cliente è un Comune, una scuola, un’azienda sanitaria o una società partecipata, il tuo onorario non è più liberamente contrattabile al ribasso, ma deve rispettare dei minimi tabellari fissati per legge. A introdurre questo principio è stata la Legge 21 aprile 2023, n. 49, entrata in vigore il 20 maggio 2023 e oggi pienamente operativa negli appalti pubblici. Per i professionisti tecnici con partita IVA questo cambia tre cose molto concrete: come si costruisce la parcella, quanto si può scendere in fase di gara e come si emette la fattura elettronica alla PA. In questa guida vediamo il funzionamento pratico dell’equo compenso PA per architetti e geometri, con un esempio numerico di calcolo secondo i parametri del DM 17 giugno 2016, le regole sui ribassi, la gestione dello split payment e della ritenuta d’acconto, e i rimedi concreti quando un committente pubblico propone cifre sotto i minimi.Indice dei contenutiEquo Compenso PA: Cos’e e a Chi si Applica nel 2026Come si Calcola la Parcella con i Parametri del DM 17 giugno 2016Equo Compenso PA e Ribassi in Gara: la Regola del 65% e del 35%Compenso Sotto i Minimi: Cosa Puo Fare il ProfessionistaFatturazione Elettronica alla PA: Codice Ufficio, CIG e Split PaymentTempi di Pagamento della PA e Interessi di MoraRitenuta d’Acconto, Inarcassa e CIPAG: Forfettario o OrdinarioTutele e Rimedi: Nullita delle Clausole e Azione di ClasseDomande Frequenti sull’Equo Compenso PAEquo Compenso PA: Cos’è e a Chi si Applica nel 2026L’equo compenso PA nasce da un’esigenza molto sentita da architetti e geometri: evitare che gli incarichi pubblici vengano affidati a cifre simboliche o addirittura gratuitamente, con gare vinte al massimo ribasso. La L. 49/2023 definisce equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e comunque conforme ai parametri ministeriali previsti per ciascuna categoria professionale.Il punto più importante da capire è che la legge non si applica a tutti i clienti. Riguarda solo i rapporti con i cosiddetti committenti forti, cioè soggetti che hanno un potere contrattuale molto superiore a quello del singolo professionista. Rientrano nel perimetro dell’equo compenso PA:le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica (Comuni, Province, Regioni, scuole, ASL, enti parco, consorzi);le imprese bancarie e assicurative, comprese le loro società controllate e le mandatarie;le imprese di grandi dimensioni, cioè quelle che nell’anno precedente hanno occupato più di 50 dipendenti oppure hanno registrato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;gli agenti della riscossione.Se invece il cliente è un privato cittadino che ti chiede un accatastamento, o una piccola impresa edile sotto quelle soglie, la contrattazione resta libera: in quel caso il preventivo si costruisce con criteri commerciali e non c’è un minimo di legge da rispettare. È una distinzione che molti colleghi non colgono e che genera confusione nella redazione dei preventivi. Perché la regola vale anche per i geometri, non solo per gli architettiSpesso si legge che l’equo compenso riguardi soltanto architetti e ingegneri. Non è così: la L. 49/2023 si applica a tutti i professionisti iscritti a ordini e collegi, quindi anche ai geometri iscritti al Collegio e alla CIPAG (la Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti), oltre che ai professionisti non ordinistici che operano con committenti pubblici.Cambia però il decreto parametri di riferimento a seconda del tipo di prestazione. Per i servizi di architettura e ingegneria affidati dalla pubblica amministrazione (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo) il riferimento è il DM 17 giugno 2016, che vale per tutti i tecnici abilitati, geometri compresi nei limiti delle proprie competenze professionali. Per altre tipologie di prestazione professionale si utilizzano invece i parametri del DM 140/2012. Il codice ATECO 2025 non incide su questa scelta: il geometra è classificato con il codice 71.12.30 e l’architetto con il 71.11.09, ma ciò che determina i parametri applicabili è la natura della prestazione, non il codice attività.Come si Calcola la Parcella con i Parametri del DM 17 giugno 2016Qui sta il cuore operativo della questione. Il DM 17 giugno 2016 (il cosiddetto decreto parametri per le opere pubbliche) non contiene una tariffa fissa, ma una formula matematica che restituisce il corrispettivo minimo da porre a base di gara. Conoscerla ti permette di capire subito se la cifra offerta da un ente è congrua oppure è sotto i minimi.La formula del compenso professionale è la seguente:CP = Σ (V × G × Q × P)Dove ciascuna lettera ha un significato preciso, che vale la pena tradurre in linguaggio comune:V è il valore dell’opera, cioè l’importo dei lavori suddiviso per categoria (edilizia, strutture, impianti);G è il grado di complessità dell’intervento, ricavato dalla Tavola Z-1 del decreto (più l’opera è complessa, più il coefficiente sale);Q è il parametro di specificità della singola prestazione affidata (Tavola Z-2): ogni attività, dalla relazione geologica alla direzione lavori, ha il suo coefficiente;P è il parametro base, calcolato con l’espressione P = 0,03 + 10 / V^0,4: in pratica più l’opera è grande, più la percentuale si riduce.Al compenso così determinato si aggiungono le spese e gli oneri accessori, che il decreto quantifica in misura non superiore al 25% del compenso per le opere di importo contenuto, con percentuali decrescenti al crescere dell’importo dei lavori. Esempio numerico: parcella per lavori da 300.000 euroVediamo un caso concreto. Supponiamo che il geometra Marco riceva da un Comune un incarico su un intervento di edilizia residenziale pubblica con importo lavori pari a 300.000 euro. Procediamo per passaggi:Parametro base P: P = 0,03 + 10 / 300.000^0,4 = 0,0944 (cioè circa il 9,44%);Grado di complessità G: per l’edilizia residenziale la Tavola Z-1 indica 0,95;Somma dei parametri Q: ipotizziamo un pacchetto composto da progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, per una somma dei coefficienti pari a 0,60 (valore da ricavare sempre puntualmente dalla Tavola Z-2 in base alle prestazioni realmente affidate);Compenso CP = 300.000 × 0,95 × 0,60 × 0,0944 = circa 16.150 euro;Spese e oneri accessori (25% del compenso) = circa 4.040 euro;Corrispettivo complessivo = circa 20.190 euro.Questo importo rappresenta il corrispettivo da porre a base di gara e costituisce il riferimento per valutare la congruità dell’offerta. Se lo stesso Comune ti propone 8.000 euro per il medesimo pacchetto di prestazioni, sei in presenza di un compenso potenzialmente non equo, con tutte le conseguenze che vedremo più avanti. Attenzione: cambiando anche solo il coefficiente di complessità o le prestazioni affidate il risultato varia in modo sensibile, per questo il calcolo va sempre rifatto sul singolo incarico e non copiato da parcelle precedenti.Equo Compenso PA e Ribassi in Gara: la Regola del 65% e del 35%È la domanda che riceviamo più spesso: con l’equo compenso PA si può ancora offrire un ribasso in gara? La risposta è sì, ma non su tutto l’importo.Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), dopo le modifiche introdotte dal decreto correttivo D.Lgs. 209/2024, ha risolto il nodo con un meccanismo preciso per i servizi di architettura e ingegneria. L’importo posto a base di gara, determinato con i parametri del DM 17 giugno 2016, viene diviso in due parti:una quota pari al 65%, considerata prezzo fisso non ribassabile, che rappresenta il nucleo del compenso professionale tutelato dall’equo compenso PA;una quota pari al 35%, sulla quale l’operatore economico può formulare la propria offerta al ribasso.Riprendendo l’esempio precedente dei 20.190 euro: circa 13.120 euro restano intoccabili, mentre il ribasso può incidere solo sui restanti 7.070 euro. Il correttivo ha inoltre previsto, nell’Allegato I.13, una formula specifica per il punteggio economico, che limita il peso del prezzo rispetto alla qualità dell’offerta tecnica: l’obiettivo dichiarato è premiare la competenza e non la corsa al ribasso.Va detto con onestà che sull’ampiezza del ribasso applicabile alla quota del 35% la giurisprudenza amministrativa si è divisa, con pronunce che ammettono ribassi molto ampi su quella componente e altre più restrittive. Il principio che resta fermo e che ti conviene tenere come bussola operativa è questo: il ribasso non può in alcun caso intaccare la quota del 65% dell’importo a base di gara, che resta garantita per legge, e nei casi limite conviene sempre far verificare il bando da un professionista prima di presentare l’offerta. Per il quadro generale dei parametri e delle tutele previste dalla legge puoi consultare la nostra guida completa all’equo compenso per architetti, geometri e ingegneri. Compenso Sotto i Minimi: Cosa Può Fare il ProfessionistaImmagina che l’architetto Giulia riceva da un ente pubblico una proposta di incarico a 6.000 euro, quando i parametri ne indicherebbero 18.000. Cosa può fare concretamente? Le strade sono diverse e conviene percorrerle nell’ordine giusto, partendo da quella meno conflittuale.Il primo passo è documentare il calcolo. Predisponi una parcella analitica secondo i parametri del DM 17 giugno 2016, indicando categoria dell’opera, coefficienti applicati e prestazioni affidate, e trasmettila formalmente all’ente come proposta di adeguamento. Molte amministrazioni, soprattutto i Comuni piccoli, sbagliano in buona fede perché applicano importi ereditati da vecchi affidamenti.Se la trattativa non va a buon fine, entrano in gioco gli strumenti previsti dalla L. 49/2023:la nullità della clausola che fissa un compenso non equo, che non travolge l’intero contratto ma solo la pattuizione economica;la richiesta al Consiglio dell’Ordine o al Collegio di un parere di congruità sul compenso, che in presenza delle condizioni di legge può acquistare efficacia di titolo per il recupero del credito;la segnalazione all’Ordine o al Collegio, considerato che l’accettazione consapevole di un compenso non equo può avere rilievo sul piano disciplinare.Un aspetto che molti sottovalutano riguarda le prestazioni gratuite: il Codice dei contratti pubblici stabilisce che le prestazioni d’opera intellettuale non possono formare oggetto di affidamenti a titolo gratuito, salvo casi eccezionali espressamente motivati. Un concorso di idee o un incarico fiduciario “a costo zero” proposto da un ente pubblico va quindi guardato con molta attenzione prima di essere accettato. Il valore del preventivo scrittoNell’equo compenso PA il preventivo scritto non è un adempimento burocratico ma la tua principale difesa. Deve indicare in modo distinto il compenso, le spese e gli oneri accessori, il contributo integrativo di cassa, l’eventuale IVA e i costi presumibili per le prestazioni di terzi. Un preventivo costruito bene rende immediatamente verificabile la conformità ai parametri e ti mette in posizione di forza in caso di contestazione. Sul tema abbiamo approfondito il metodo di costruzione dell’onorario nell’articolo dedicato alla parcella dell’architetto 2026.Fatturazione Elettronica alla PA: Codice Ufficio, CIG e Split PaymentOttenuto l’incarico, si passa alla parte che genera più errori in assoluto: la fattura elettronica verso la pubblica amministrazione. Non è una fattura come le altre e uno scarto dello SDI (il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, la piattaforma che smista tutte le fatture elettroniche) può facilmente far slittare l’incasso di mesi.Ecco gli elementi che devono essere corretti in una fattura verso un ente pubblico:il Codice Univoco Ufficio, composto da 6 caratteri e reperibile nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni: è diverso dal codice destinatario a 7 caratteri usato per i clienti privati;il CIG (Codice Identificativo Gara) e, quando previsto, il CUP (Codice Unico di Progetto): in loro assenza la PA non può materialmente procedere al pagamento;gli estremi della determina di affidamento o dell’ordine, che molte amministrazioni richiedono nel corpo del documento;l’indicazione dello split payment quando applicabile.Lo split payment (in italiano scissione dei pagamenti, art. 17-ter DPR 633/72) funziona così: l’ente pubblico ti paga solo l’imponibile e versa direttamente all’Erario l’IVA esposta in fattura. Nel tracciato XML l’esigibilità dell’IVA va indicata con il codice S e in fattura si riporta la dicitura di scissione dei pagamenti. Attenzione: l’IVA che non incassi non è una perdita, semplicemente non transita dal tuo conto, ma incide sulla tua liquidità e, se hai molti acquisti, può generare un credito IVA da gestire.Il meccanismo resta pienamente operativo per le operazioni verso le pubbliche amministrazioni: con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del 10 luglio 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicarlo fino al 30 giugno 2029, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2026. Ricordiamo invece che le società quotate nell’indice FTSE MIB sono uscite dal perimetro dello split payment dal 1° luglio 2025. Se operi in regime forfettario, lo split payment non ti riguarda: non esponendo IVA in fattura, non c’è nulla da scindere. Il software di fatturazione fa la differenzaGestire codice ufficio, CIG, split payment, contributo integrativo e ritenuta d’acconto a mano è la ricetta perfetta per uno scarto SDI. Per i professionisti tecnici che lavorano abitualmente con enti pubblici consigliamo di appoggiarsi a un software di fatturazione elettronica che gestisca nativamente il tracciato FatturaPA, come fatturazioneitalia.it, che tra l’altro applica la formula del prezzo bloccato per 3 anni e permette di indicare la cassa previdenziale (Inarcassa o CIPAG) direttamente in fattura: un vantaggio non banale per chi vuole costi fissi e prevedibili sugli adempimenti. Una fattura scartata non è solo una seccatura: fa ripartire da capo i termini di pagamento dell’ente.Tempi di Pagamento della PA e Interessi di MoraUn compenso equo sulla carta serve a poco se poi l’incasso arriva dopo un anno. Per questo la normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) fissa termini precisi anche per gli enti pubblici.La regola generale prevede il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione. Il termine può salire a 60 giorni per gli enti del Servizio sanitario nazionale e, negli altri casi, solo se espressamente pattuito per iscritto e giustificato dalla natura del contratto. Superata la scadenza, gli interessi moratori decorrono automaticamente, senza bisogno di alcuna messa in mora, al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre a un importo forfettario a titolo di rimborso dei costi di recupero.Nella pratica quotidiana, però, conviene prevenire più che litigare. Tre accorgimenti riducono drasticamente i tempi di incasso:verificare il CIG e il codice ufficio prima di emettere, chiedendoli per iscritto al responsabile del procedimento;allegare o richiamare il certificato di regolare esecuzione o il verbale di verifica, che spesso è il documento che sblocca la liquidazione;monitorare la piattaforma dei crediti commerciali, dove la fattura assume uno stato che consente di capire se è stata contabilizzata dall’ente.Se il ritardo diventa patologico, il credito può essere gestito nelle sedi opportune con il supporto di un professionista: il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti e geometri nella gestione amministrativa e contabile della posizione.Ritenuta d’Acconto, Inarcassa e CIPAG: Forfettario o OrdinarioL’ultimo tassello dell’equo compenso PA riguarda la composizione della fattura e il regime fiscale. Qui architetti e geometri seguono regole quasi identiche, con una differenza sulle aliquote di cassa.Il professionista in regime ordinario emette una fattura strutturata così: compenso, più contributo integrativo (4% per gli architetti iscritti a Inarcassa, 5% per i geometri iscritti alla CIPAG), più IVA al 22% sul totale. Su cosa si applica la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 DPR 600/1973)? Solo sul compenso, non sul contributo integrativo: la PA, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene quel 20% e lo versa all’Erario per tuo conto, come acconto sulle imposte che pagherai in dichiarazione.Riprendiamo l’esempio del corrispettivo da 20.190 euro di un architetto in regime ordinario con incarico da un Comune:compenso e spese: 20.190 euro;contributo integrativo Inarcassa 4%: 807,60 euro;imponibile IVA: 20.997,60 euro;IVA 22%: 4.619,47 euro, versata direttamente dall’ente all’Erario per effetto dello split payment;ritenuta d’acconto 20% sul compenso: 4.038 euro;netto incassato: 16.959,60 euro.Il regime forfettario cambia radicalmente lo schema: niente IVA in fattura (codice natura N2.2 e dicitura di riferimento all’art. 1 c. 58 L. 190/2014), nessuna ritenuta d’acconto subita, marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro, e tassazione con imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività) calcolata sul 78% dei compensi, che è il coefficiente di redditività delle attività professionali e tecniche. L’imposta sostitutiva, in parole semplici, è un’unica imposta che prende il posto di IRPEF e addizionali. Attenzione al distinguo sui contributi: niente riduzione del 35%Un errore che circola spesso nei forum: la riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari non si applica ad architetti e geometri. Quella agevolazione riguarda esclusivamente gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti dell’INPS e non esiste nemmeno in Gestione Separata. I professionisti tecnici iscritti all’albo versano a Inarcassa (architetti e ingegneri) o alla CIPAG (geometri), con contributo soggettivo indicativamente pari al 14,5% del reddito professionale per Inarcassa e al 18% per CIPAG, oltre ai contributi minimi annuali stabiliti dai rispettivi regolamenti. Eventuali riduzioni per giovani iscritti o per redditi bassi sono quelle previste dagli statuti delle casse, non dalla normativa INPS. Prima di scegliere il regime, quindi, il confronto va fatto sui numeri reali: trovi un quadro d’insieme nella guida su partita IVA per architetto e ingegnere.Tutele e Rimedi: Nullità delle Clausole e Azione di ClasseLa L. 49/2023 non si limita a enunciare un principio: costruisce un sistema di tutele che il professionista può attivare quando il committente forte non rispetta i minimi.Lo strumento centrale è la nullità di protezione: le clausole che stabiliscono un compenso non equo sono nulle, ma la nullità opera solo a vantaggio del professionista e non travolge il resto del contratto, che resta valido. Il professionista può quindi rivolgersi al giudice per chiedere la rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali, con possibilità di ottenere un ulteriore ristoro del danno subito.Accanto a questo, la legge prevede altri presidi:il parere di congruità rilasciato dall’Ordine o dal Collegio, utile sia in via stragiudiziale sia per il recupero del credito;l’azione di classe professionale, che consente ai Consigli nazionali degli ordini e alle associazioni di categoria di agire in giudizio per far dichiarare la nullità delle clausole e inibire comportamenti lesivi, senza esporre il singolo iscritto al rischio di ritorsioni;l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, istituito presso il Ministero della Giustizia con compiti di monitoraggio e vigilanza;il rilievo disciplinare della pattuizione di compensi non equi, che responsabilizza anche il professionista.In sintesi, l’equo compenso PA ha spostato l’equilibrio contrattuale a favore di architetti e geometri, ma le tutele funzionano solo se la posizione è documentata: calcolo dei parametri, preventivo scritto, corrispondenza con l’ente e fatturazione corretta sono i quattro pilastri su cui si regge tutto il resto.Domande Frequenti sull’Equo Compenso PAL’equo compenso PA vale anche per i clienti privati?No. L’equo compenso PA e le regole della L. 49/2023 si applicano ai rapporti con pubbliche amministrazioni, banche e assicurazioni e imprese di grandi dimensioni (oltre 50 dipendenti o più di 10 milioni di ricavi). Con un privato cittadino o una piccola impresa la contrattazione del compenso resta libera, anche se i parametri ministeriali restano un utile riferimento per costruire un preventivo credibile.Posso offrire un ribasso in una gara per servizi tecnici?Sì, ma solo su una parte dell’importo. Dopo il correttivo D.Lgs. 209/2024 al Codice dei contratti pubblici, il corrispettivo a base di gara è composto da una quota del 65% non ribassabile e da una quota del 35% ribassabile. In ogni caso il ribasso non può intaccare la quota del 65%, che resta garantita per legge: nei casi limite conviene far verificare il bando prima di presentare l’offerta.Un geometra rientra nell’equo compenso o è previsto solo per architetti e ingegneri?Il geometra rientra pienamente nell’ambito della legge, perché la tutela riguarda tutti i professionisti iscritti a ordini e collegi. Per i servizi di architettura e ingegneria affidati dalla PA si applicano i parametri del DM 17 giugno 2016 nei limiti delle competenze professionali del geometra; per altre prestazioni si fa riferimento ai parametri del DM 140/2012.Cosa devo indicare in fattura per essere pagato da un Comune?Servono il Codice Univoco Ufficio a 6 caratteri dell’ente, il CIG e, quando previsto, il CUP, oltre agli estremi della determina di affidamento. Senza CIG l’amministrazione non può liquidare la fattura. Se l’ente applica lo split payment, l’esigibilità IVA va indicata con il codice S e l’IVA viene versata direttamente dall’ente all’Erario.Il forfettario subisce la ritenuta d’acconto sulle fatture alla PA?No. Chi opera in regime forfettario non subisce la ritenuta d’acconto del 20%: in fattura va inserita la dicitura che richiama l’art. 1 c. 67 L. 190/2014. Il forfettario, inoltre, non espone IVA (codice natura N2.2) e quindi non applica lo split payment, ma deve apporre la marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro.Entro quanto tempo deve pagare la pubblica amministrazione?La regola generale è il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità, elevabili a 60 giorni per gli enti del Servizio sanitario nazionale o se espressamente pattuito per iscritto. Oltre il termine maturano automaticamente interessi moratori al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, più un rimborso forfettario dei costi di recupero.Tra parametri del DM 17 giugno 2016, quote ribassabili, split payment, contributi Inarcassa e CIPAG e scelta tra forfettario e ordinario, l’equo compenso PA richiede ad architetti e geometri una gestione amministrativa ordinata quanto il progetto che firmano. Impostare bene preventivo, parcella e ciclo di fatturazione fin dall’inizio significa incassare prima e difendere il proprio onorario se qualcosa non torna.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale e la fatturazione della tua partita IVA di architetto o geometra? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti segue sia in ufficio, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia: analisi di convenienza tra regime forfettario e ordinario, gestione della fatturazione elettronica verso la PA, adempimenti Inarcassa e CIPAG, dichiarazioni fiscali. Contattaci per richiedere un preventivo personalizzato sulla tua situazione, oppure chiamaci allo 0432 1638640 e scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Per la sola gestione della fattura elettronica verso la pubblica amministrazione, ricordiamo la possibilità di appoggiarsi a fatturazioneitalia.it, il software con prezzo bloccato per 3 anni che gestisce nativamente il tracciato FatturaPA, CIG, CUP e split payment, con layout PDF per preventivi e proforma.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi Assistenza per la Partita IVA di Architetto o GeometraIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con l’analisi di convenienza tra regime forfettario e ordinario, la gestione della fatturazione elettronica verso la PA e gli adempimenti Inarcassa e CIPAG. 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