CAF, IMU, TASI E MODELLO F24IMU Seconda Rata 2026: Scadenza 16 Dicembre, Calcolo Saldo e Come PagareLa IMU seconda rata 2026 scade il 16 dicembre 2026 e rappresenta il momento in cui i proprietari di immobili devono versare il saldo dell’Imposta Municipale Unica. A differenza dell’acconto di giugno, il saldo di dicembre potrebbe avere un importo diverso: se il tuo Comune ha modificato le aliquote IMU nel corso dell’anno, dovrai ricalcolare l’imposta e conguagliare la differenza. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come calcolare il saldo IMU 2026, quali sono i codici tributo per il modello F24 e cosa fare se hai saltato l’acconto di giugno. Indice dei contenutiScadenza IMU seconda rata 2026Differenza tra acconto di giugno e saldo di dicembreCome calcolare il saldo IMU 2026Esempio pratico di calcolo saldo IMUCodici tributo IMU per il modello F24Come pagare l’IMU seconda rataPagamento IMU online: F24 web e home bankingEsenzioni IMU 2026: chi non deve pagareCosa fare se non hai pagato l’acconto di giugnoRavvedimento operoso per IMU tardivaDomande frequentiScadenza IMU seconda rata 2026: quando si paga il saldoLa scadenza IMU seconda rata 2026 e fissata al mercoledi 16 dicembre 2026. Questa data e stabilita dall’articolo 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 e non cambia di anno in anno: il saldo IMU si paga sempre entro il 16 dicembre.Se il 16 dicembre cade di sabato o domenica, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. Nel 2026, il 16 dicembre cade di mercoledi, quindi non ci sono proroghe automatiche.Le due scadenze IMU dell’anno sono quindi:Acconto (prima rata): entro il 16 giugno 2026 – pari al 50% dell’imposta calcolata con le aliquote dell’anno precedenteSaldo (seconda rata): entro il 16 dicembre 2026 – conguaglio a saldo con le aliquote definitive dell’anno in corsoIn alternativa, il contribuente puo scegliere di pagare l’IMU in un’unica soluzione entro il 16 giugno, applicando direttamente le aliquote dell’anno in corso (se gia deliberate dal Comune). Differenza tra acconto IMU di giugno e saldo di dicembreMolti contribuenti pensano che la seconda rata IMU sia semplicemente una copia dell’acconto versato a giugno. In realta, le due rate possono avere importi diversi, e capire il perche e fondamentale per non sbagliare il pagamento.L’acconto di giugno si calcola applicando le aliquote IMU dell’anno precedente (2025). Questo perche a giugno i Comuni potrebbero non aver ancora deliberato le nuove aliquote per l’anno in corso.Il saldo di dicembre si calcola applicando le aliquote deliberate dal Comune per il 2026. Se le aliquote sono cambiate rispetto al 2025, il saldo serve anche da conguaglio: in pratica, paghi la differenza tra l’imposta totale 2026 e quanto gia versato a giugno.Ecco cosa puo succedere concretamente:SituazioneEffetto sul saldo di dicembreLe aliquote 2026 sono uguali a quelle 2025Il saldo e uguale all’acconto di giugnoIl Comune ha aumentato le aliquote 2026Il saldo sara piu alto dell’acconto (devi pagare il conguaglio)Il Comune ha ridotto le aliquote 2026Il saldo sara piu basso dell’accontoIl Comune non ha deliberato nuove aliquote entro il 28 ottobreSi applicano le aliquote 2025: il saldo e uguale all’accontoDove verificare le aliquote: le delibere comunali IMU sono pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno. Se il tuo Comune non ha pubblicato nuove aliquote entro questa data, valgono quelle dell’anno precedente. Come calcolare il saldo IMU 2026: la formula passo dopo passoIl calcolo del saldo IMU 2026 segue una formula precisa. Vediamola nel dettaglio, spiegando ogni passaggio in modo semplice.Formula di base per l’IMU annua:IMU annua = Rendita catastale x 1,05 x Moltiplicatore x Aliquota comunaleFormula per il saldo di dicembre:Saldo IMU = IMU annua 2026 (con aliquote 2026) - Acconto versato a giugnoEcco il significato di ogni elemento:Rendita catastale: e il valore che trovi nella visura catastale dell’immobile. La puoi richiedere gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presso il nostro CAFRivalutazione del 5% (x 1,05): la rendita catastale va sempre rivalutata del 5%, come previsto dalla leggeMoltiplicatore: dipende dalla categoria catastale dell’immobile (vedi tabella sotto)Aliquota comunale: la percentuale stabilita dal Comune dove si trova l’immobile. Si esprime in millesimi (per esempio, 10,6 per mille = 1,06%)Moltiplicatori IMU per categoria catastaleCategoria catastaleTipologiaMoltiplicatoreA/1, A/8, A/9Abitazioni di lusso, ville, castelli160Da A/2 a A/7Abitazioni ordinarie (esenti se prima casa)160BCollegi, ospedali, uffici pubblici140C/1Negozi e botteghe55C/2, C/6, C/7Magazzini, garage, tettoie160C/3, C/4, C/5Laboratori, palestre, stabilimenti140D (escluso D/5)Immobili produttivi (capannoni, hotel)65D/5Istituti di credito80 Esempio pratico: calcolo saldo IMU seconda casaVediamo un esempio concreto di calcolo del saldo IMU per capire meglio come funziona. Supponiamo che Marco possieda un appartamento come seconda casa a Udine.Dati dell’immobile di Marco:Categoria catastale: A/3 (abitazione di tipo economico)Rendita catastale: 650 euroAliquota IMU 2025 (usata per l’acconto): 10,6 per milleAliquota IMU 2026 (deliberata dal Comune): 10,8 per millePossesso: 100% per 12 mesiCalcolo dell’acconto versato a giugno (con aliquote 2025)Base imponibile = 650 x 1,05 x 160 = 109.200 euro IMU annua 2025 = 109.200 x 10,6 / 1.000 = 1.157,52 euro Acconto giugno = 1.157,52 / 2 = 578,76 euro (arrotondato a 579 euro)Calcolo del saldo di dicembre (con aliquote 2026)Base imponibile = 650 x 1,05 x 160 = 109.200 euro IMU annua 2026 = 109.200 x 10,8 / 1.000 = 1.179,36 euro Saldo dicembre = 1.179,36 - 579 = 600,36 euro (arrotondato a 600 euro)Come puoi notare, Marco paga a dicembre 21 euro in piu rispetto all’acconto di giugno, proprio perche il Comune ha aumentato l’aliquota di 0,2 punti. Se le aliquote fossero rimaste invariate, il saldo sarebbe stato identico all’acconto (579 euro).Nota sull’arrotondamento: l’importo IMU va arrotondato all’euro per difetto se i centesimi sono fino a 49, per eccesso se sono da 50 in su. Codici tributo IMU 2026 per il modello F24Per compilare correttamente il modello F24, devi utilizzare il codice tributo IMU corrispondente alla tipologia del tuo immobile. I codici sono diversi a seconda che si tratti di abitazione, terreno, area edificabile o immobile produttivo.Codice tributoTipologia immobileDestinatario3912Abitazione principale e pertinenze (solo A/1, A/8, A/9)Comune3914Terreni agricoliComune3916Aree fabbricabiliComune3918Altri fabbricati (seconde case, negozi, uffici)Comune3925Immobili categoria D – quota Stato (aliquota 0,76%)Stato3930Immobili categoria D – quota Comune (eccedenza 0,76%)ComuneAttenzione agli immobili di categoria D (capannoni, hotel, centri commerciali): per questi immobili devi compilare due righe nel modello F24. Una con il codice 3925 (quota Stato, calcolata con aliquota fissa dello 0,76%) e una con il codice 3930 (quota Comune, calcolata sulla differenza tra aliquota comunale e 0,76%).Nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24 dovrai indicare:Il codice catastale del Comune dove si trova l’immobile (es. L483 per Udine)La casella “Saldo” barrata (non “Acconto”)Il numero degli immobili a cui si riferisce il pagamentoL’anno di riferimento: 2026L’importo a debito da versare Come pagare l’IMU seconda rata 2026Il pagamento della IMU seconda rata 2026 puo avvenire attraverso diversi canali. Lo strumento principale e il modello F24, ma vediamo tutte le opzioni disponibili.Modello F24 ordinarioE il metodo piu comune. Puoi compilare il modello F24 e presentarlo presso:Banca: allo sportello o tramite home bankingUfficio postale: allo sportello con il modello cartaceoIntermediario abilitato: il tuo commercialista o il nostro CAF possono gestire il pagamento per teImportante: i titolari di partita IVA sono obbligati a pagare il modello F24 esclusivamente per via telematica (home banking, Entratel o F24 web dell’Agenzia delle Entrate).Bollettino postaleIn alternativa al modello F24, puoi utilizzare il bollettino di conto corrente postale con numero di conto 1008857615, valido per tutti i Comuni d’Italia. Il bollettino e disponibile presso gli uffici postali e deve riportare i dati dell’immobile e l’importo del saldo.Il bollettino postale non e pero disponibile per gli immobili di categoria D (per la quota Stato), per i quali devi obbligatoriamente usare il modello F24.Pagamento IMU online: F24 web e home bankingPagare l’IMU online e il modo piu comodo e veloce. Ecco le opzioni disponibili:F24 web dell’Agenzia delle EntratePuoi compilare e inviare il modello F24 direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate:Accedi a Fisconline con SPID, CIE o CNSVai nella sezione “Pagamenti” > “F24 web”Compila la sezione “IMU e altri tributi locali” con codice tributo e importoIndica l’IBAN del conto corrente da addebitareConferma e inviaIl pagamento viene addebitato il giorno della scadenza (16 dicembre), quindi puoi compilarlo anche con qualche giorno di anticipo.Home bankingQuasi tutti gli istituti bancari offrono la possibilita di compilare e inviare il modello F24 dall’area riservata del conto online. La procedura e simile a quella dell’Agenzia delle Entrate: compili i campi del tributo, indichi l’importo e confermi il pagamento.Se non ti senti sicuro nella compilazione del modello F24, puoi rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine: ti aiutiamo a calcolare l’importo corretto e a compilare il modello senza errori. Esenzioni IMU 2026: chi non deve pagareNon tutti i proprietari di immobili devono pagare l’IMU. Ecco le principali esenzioni IMU 2026 previste dalla legge:Esenzione IMU prima casaLa prima casa (abitazione principale) e le relative pertinenze (un garage C/6, una cantina C/2, una tettoia C/7) sono esenti da IMU, a condizione che:Il proprietario vi abbia la residenza anagraficaIl proprietario vi abbia la dimora abituale (cioe ci viva effettivamente)L’immobile non sia di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi storici)Nota importante: dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, l’esenzione spetta anche ai coniugi con residenze diverse nello stesso Comune. Ciascun coniuge puo scegliere una sola abitazione come principale e ottenere l’esenzione IMU su quella.Altre esenzioni IMUTerreni agricoli montani e collinari: i terreni ubicati nei Comuni classificati come montani dall’ISTAT sono totalmente esentiTerreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP: esenti anche se non montani, purche il proprietario sia iscritto alla previdenza agricolaImmobili di categoria E: stazioni, ponti, fari“Beni merce” delle imprese costruttrici: fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, finche non sono locati (dal 2022 l’esenzione e piena)Immobili inagibili o inabitabili: non sono esenti, ma hanno una riduzione del 50% della base imponibile. Serve perizia dell’ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutivaImmobili storici (categoria A/9): godono della riduzione del 50% della base imponibileImmobili concessi in comodato ai figli: riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il comodante possieda al massimo due immobili nello stesso Comune e il contratto sia registratoCosa fare se non hai pagato l’acconto IMU di giugnoSe hai saltato il pagamento dell’acconto IMU di giugno 2026, non e il caso di farsi prendere dal panico. Hai due opzioni:Opzione 1: ravvedimento operoso per l’accontoPuoi versare l’acconto in ritardo utilizzando il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta e gli interessi legali. Prima lo fai, meno paghi di sanzione (vedi la sezione dedicata piu avanti).Opzione 2: pagare tutto a dicembrePuoi versare l’intero importo annuo con il saldo di dicembre. In questo caso, dovrai comunque regolarizzare il mancato acconto con il ravvedimento operoso (sanzione + interessi calcolati dal 17 giugno al giorno del pagamento).Attenzione: non puoi semplicemente pagare tutto a dicembre senza sanzioni. Il mancato acconto e comunque un’omissione che va sanata. La buona notizia e che il ravvedimento operoso ti permette di farlo a costi molto contenuti rispetto alla sanzione piena del 30%. Ravvedimento operoso per IMU tardiva: sanzioni e calcoloIl ravvedimento operoso e lo strumento che ti permette di regolarizzare un pagamento IMU in ritardo pagando una sanzione ridotta, molto inferiore al 30% previsto in caso di accertamento da parte del Comune.Le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso dipendono da quanto tempo e passato dalla scadenza originaria:RitardoTipo di ravvedimentoSanzioneEntro 14 giorniRavvedimento sprint0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)Dal 15esimo al 30esimo giornoRavvedimento breve1,5% dell’impostaDal 31esimo al 90esimo giornoRavvedimento intermedio1,67% dell’impostaEntro 1 anno dalla scadenzaRavvedimento lungo3,75% dell’impostaOltre 1 anno e fino a 2 anniRavvedimento biennale4,29% dell’impostaOltre 2 anniRavvedimento ultrannuale5% dell’impostaOltre alla sanzione, devi versare anche gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento. Il tasso di interesse legale per il 2026 e stabilito con decreto del MEF (nel 2025 era il 2%).Esempio: ravvedimento operoso IMU acconto non pagatoSupponiamo che Marco (dall’esempio precedente) non abbia pagato l’acconto di 579 euro entro il 16 giugno e decida di regolarizzare il 15 settembre (91 giorni di ritardo):Imposta dovuta: 579 euro Sanzione (3,75% - entro 1 anno): 579 x 3,75% = 21,71 euro (arrotondato a 22 euro) Interessi legali (2% annuo per 91 giorni): 579 x 2% x 91/365 = 2,89 euro (arrotondato a 3 euro) Totale ravvedimento: 579 + 22 + 3 = 604 euroMarco paga 604 euro invece dei 579 originari: solo 25 euro in piu. Se invece avesse aspettato l’accertamento del Comune, la sanzione sarebbe stata del 30%, cioe 173,70 euro in piu.Come compilare il modello F24 per il ravvedimento: usa lo stesso codice tributo dell’IMU ordinaria. La sanzione e gli interessi vanno sommati all’imposta. Nella casella “ravvedimento” del modello F24 barra la casella “Ravv.”.Domande frequenti sull’IMU seconda rata 2026Quando scade l’IMU seconda rata 2026?La scadenza per il saldo IMU 2026 e fissata al 16 dicembre 2026 (mercoledi). Il pagamento deve essere effettuato entro questa data tramite modello F24 o bollettino postale.Come faccio a sapere se il mio Comune ha cambiato le aliquote IMU?Le delibere comunali sulle aliquote IMU devono essere pubblicate entro il 28 ottobre sul sito del Dipartimento delle Finanze. Puoi controllare direttamente sul sito finanze.gov.it oppure sul sito web del tuo Comune. Se entro il 28 ottobre il Comune non ha deliberato, valgono le aliquote dell’anno precedente.La prima casa e esente da IMU?Si, l’abitazione principale e le sue pertinenze sono esenti da IMU, a condizione che il proprietario vi risieda e ci abiti effettivamente. Fanno eccezione le abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), che pagano l’IMU con aliquota ridotta e detrazione di 200 euro. Se hai dubbi sull’esenzione IMU prima casa, il nostro CAF puo verificare la tua situazione.Posso pagare l’IMU in ritardo senza sanzioni?No, il pagamento in ritardo comporta sempre una sanzione. Pero, con il ravvedimento operoso, la sanzione e molto ridotta: si va dallo 0,1% al giorno (nei primi 14 giorni) fino al 5% (oltre 2 anni). E molto piu conveniente regolarizzare subito piuttosto che aspettare un avviso di accertamento dal Comune, che comporta la sanzione piena del 30%.Devo pagare l’IMU su un immobile ereditato?Si, gli eredi devono pagare l’IMU dalla data di apertura della successione (cioe dalla data di decesso). L’imposta e dovuta in proporzione alla quota ereditaria e ai mesi di possesso. Se hai ereditato un immobile, puoi rivolgerti al nostro CAF per la dichiarazione di successione e per il calcolo dell’IMU dovuta.Come si calcola l’IMU per i mesi di possesso parziale?Se hai acquistato, venduto o ereditato un immobile nel corso dell’anno, l’IMU si calcola solo per i mesi di effettivo possesso. Il mese si conta per intero se il possesso si e protratto per piu di 15 giorni. Ad esempio, se hai acquistato il 20 marzo, marzo non si conta (solo 12 giorni); se hai acquistato il 10 marzo, marzo si conta (21 giorni). Hai bisogno di aiuto con il calcolo IMU? Contatta il CAF Centro FiscaleIl calcolo del saldo IMU puo sembrare complicato, soprattutto se possiedi piu immobili, hai ereditato una proprieta o il tuo Comune ha cambiato le aliquote. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre assistenza completa per:Calcolo preciso dell’IMU su tutti i tuoi immobiliCompilazione del modello F24 con i codici tributo correttiVerifica delle esenzioni e riduzioni a cui hai dirittoRavvedimento operoso per pagamenti in ritardoVisure catastali e controllo della renditaPrenota il tuo appuntamento per il calcolo IMUNon rischiare di sbagliare il pagamento o di perdere un’esenzione. I nostri consulenti verificano la tua situazione e ti preparano il modello F24 pronto da pagare.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 08:00:002026-08-17 11:03:36IMU Seconda Rata 2026: Scadenza 16 Dicembre, Calcolo Saldo e Come Pagare
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOSocietà tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 8 PuntiIndice dei contenutiCos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serveSTP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenzeCome si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenzaStudio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIRContributi e casse previdenziali nella Società tra ProfessionistiSocietà tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativaSoglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euroQuando conviene uscire dal forfettario e aprire una STPAdempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettarioLa società tra professionisti (in sigla STP) è la forma organizzata con cui due o più professionisti iscritti a un albo possono esercitare insieme la propria attività, condividendo struttura, costi, clienti e responsabilità. Per molti architetti, geometri, medici, psicologi e consulenti rappresenta lo step successivo naturale quando lo studio individuale cresce e il regime forfettario comincia a stare stretto. Il punto è che STP, studio associato e associazione professionale non sono la stessa cosa: cambiano la forma giuridica, la tassazione, gli adempimenti e perfino il rapporto con la cassa previdenziale. In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici e senza gergo burocratico, come funziona la società tra professionisti nel 2026: come si costituisce, quanto e come si paga di imposte, cosa succede ai contributi previdenziali e — soprattutto — quando conviene davvero uscire dal forfettario per aggregarsi. Troverai anche le soglie aggiornate del regime agevolato (85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro) e le cause che impediscono di restare forfettari una volta entrati in una società tra professionisti.Cos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serveLa società tra professionisti è una vera e propria società, iscritta al Registro delle Imprese, che ha per oggetto esclusivo l’esercizio in forma associata di attività professionali regolamentate, cioè quelle per cui serve l’iscrizione a un albo. È stata introdotta dall’art. 10 della Legge 183/2011 e disciplinata in dettaglio dal DM Giustizia 34/2013.Detto in parole semplici: invece di avere cinque partite IVA individuali che si dividono l’affitto dello studio, i professionisti creano un unico soggetto che fattura ai clienti, assume dipendenti, acquista attrezzature e distribuisce poi il risultato economico ai soci. Il cliente firma il contratto con la società tra professionisti, non con il singolo iscritto all’albo, anche se l’incarico deve sempre essere eseguito da un socio professionista personalmente individuato e comunicato al cliente per iscritto.I vantaggi che spingono verso questa forma sono soprattutto tre:Struttura e volumi: si possono gestire commesse più grandi, gare pubbliche e clienti che richiedono un’organizzazione stabileCondivisione dei costi: segreteria, software, sede, assicurazione professionale e collaboratori pesano su più sociImmagine e continuità: la società sopravvive all’uscita di un singolo socio e appare più solida agli occhi del mercatoAttenzione però a un punto che genera molta confusione: la società tra professionisti non nasce per fare sconti fiscali. Nella maggior parte dei casi la tassazione è diversa, non automaticamente più bassa, rispetto a una partita IVA individuale. La convenienza va valutata caso per caso, con numeri alla mano, come vedremo nella sezione dedicata al confronto con il regime forfettario. STP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenzeQuesti tre termini vengono usati come sinonimi nel linguaggio comune, ma dal punto di vista fiscale e giuridico sono tre cose diverse. Capire la differenza è il primo passo per scegliere bene.La società tra professionisti (STP) è una società a tutti gli effetti: si costituisce con una delle forme previste dal Codice Civile (srl, snc, sas, spa, cooperativa), si iscrive al Registro delle Imprese e in una sezione speciale dell’albo professionale. Produce reddito d’impresa.Lo studio associato (o associazione professionale: sono la stessa cosa, il nome cambia solo nell’uso comune) è invece un contratto di associazione tra professionisti, disciplinato dall’art. 5 del TUIR, che non è una società commerciale. Non si iscrive al Registro delle Imprese, ha un proprio codice fiscale e partita IVA e produce reddito di lavoro autonomo, non reddito d’impresa. È la forma storicamente più diffusa tra commercialisti, avvocati, geometri e architetti.Ecco il confronto sintetico:Società tra professionisti: società di capitali o di persone, reddito d’impresa, iscrizione albo in sezione speciale, contabilità ordinariaStudio associato / associazione professionale: contratto associativo ex art. 5 TUIR, reddito di lavoro autonomo, tassazione per trasparenza sugli associatiPartita IVA individuale (anche forfettaria): unico titolare, nessuna condivisione della responsabilità professionaleUn esempio pratico. Immagina che Marco e Luca, due geometri, decidano di lavorare insieme. Se scelgono lo studio associato, ciascuno dichiarerà nella propria dichiarazione dei redditi la quota di utile che gli spetta, come reddito di lavoro autonomo. Se invece costituiscono una società tra professionisti in forma di srl, sarà la società a pagare l’IRES e poi i soci gestiranno separatamente compensi e distribuzione degli utili. Due mondi diversi, con costi di gestione e adempimenti differenti. Per orientarti tra le due strade puoi leggere anche la nostra guida su come aprire uno studio di geometra. Come si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026La costituzione di una società tra professionisti segue le regole ordinarie del tipo societario scelto, con alcune condizioni aggiuntive obbligatorie previste dalla normativa di settore. Le forme societarie ammesse sono quelle del Codice Civile:Società di persone: società semplice, società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas)Società di capitali: società a responsabilità limitata (srl) e società per azioni (spa)Società cooperativa, che deve però avere almeno tre sociIl primo requisito da rispettare riguarda la composizione della compagine sociale. Nella società tra professionisti possono entrare anche soci non professionisti, ma solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento: la legge impone che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale e dei diritti di voto. Se questa proporzione viene meno e non viene ripristinata entro sei mesi, la società perde i requisiti e viene cancellata dall’albo.Il secondo requisito è l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo professionale di riferimento (l’Ordine degli Architetti, il Collegio dei Geometri, l’Ordine dei Medici e così via). L’iscrizione è obbligatoria e serve a garantire che la società resti soggetta al codice deontologico e al potere disciplinare dell’Ordine.L’atto costitutivo, redatto da un notaio, deve indicare espressamente:L’oggetto sociale esclusivo: l’esercizio in via esclusiva delle attività professionali dei soci iscrittiI criteri di designazione del socio incaricato di eseguire la prestazioneLe modalità di esclusione del socio cancellato dall’alboLa polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità professionaleSul fronte amministrativo, la società apre la partita IVA e comunica i propri codici attività secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Un chiarimento importante: l’iscrizione all’albo e alla cassa previdenziale dipende dalla professione e dall’albo di appartenenza, non dal codice ATECO. Il codice serve a classificare statisticamente l’attività, non a stabilire a quale ente versare i contributi. Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenzaLa tassazione della società tra professionisti dipende dalla forma giuridica scelta. È il tema più delicato dell’intera materia, quindi procediamo con ordine.Se la STP è costituita in forma di srl o di spa, produce reddito d’impresa e sconta l’IRES, l’imposta sul reddito delle società, con aliquota del 24%, a cui si aggiunge l’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, la cui aliquota ordinaria varia in base alla Regione. In pratica la società calcola il proprio utile, deduce tutti i costi documentati (stipendi, affitti, software, ammortamenti, consulenze) e paga le imposte su quanto resta. Solo in un secondo momento gli utili eventualmente distribuiti ai soci vengono tassati in capo a loro.Se invece la società tra professionisti assume la forma di società di persone (snc o sas), il reddito prodotto — sempre qualificato come reddito d’impresa — viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. “Per trasparenza” significa che la società non paga l’imposta sul reddito: è come se il risultato attraversasse la società e arrivasse direttamente ai soci, che lo dichiarano nel proprio modello Redditi e vi applicano l’IRPEF secondo gli scaglioni personali. La società resta comunque soggetta all’IRAP e agli obblighi contabili.Un aspetto spesso frainteso riguarda il profilo previdenziale: anche quando la STP è una srl che paga IRES, il reddito prodotto dall’attività professionale resta collegato al singolo socio professionista per la parte di sua competenza ai fini dei contributi dovuti alla cassa di categoria. In altre parole, la schermatura societaria vale sul piano delle imposte, ma non cancella il legame tra il professionista e la propria previdenza obbligatoria.Cosa significa tutto questo in concreto? Che valutare la convenienza di una società tra professionisti richiede una simulazione personalizzata: contano il livello di reddito, i costi reali sostenuti, il numero di soci, la presenza di dipendenti e la politica di distribuzione degli utili. Per una valutazione sui tuoi numeri puoi richiedere un preventivo personalizzato al CAF Centro Fiscale di Udine. Studio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIRLo studio associato merita un discorso a parte, perché a differenza della società tra professionisti non produce reddito d’impresa. L’associazione professionale è equiparata dall’art. 5 del TUIR alle società semplici e genera reddito di lavoro autonomo, che viene imputato per trasparenza ai singoli associati in proporzione alle quote di partecipazione risultanti dall’atto costitutivo.Il meccanismo è lineare. Lo studio associato tiene la propria contabilità, emette fatture con la propria partita IVA, deduce i costi inerenti e determina il reddito complessivo dell’anno. Quel reddito non viene tassato in capo allo studio, ma viene spalmato sugli associati, ciascuno dei quali lo dichiara nel proprio modello Redditi e paga l’IRPEF secondo i propri scaglioni personali, insieme alle addizionali regionale e comunale.Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che uno studio associato tra tre architetti produca un reddito di 120.000 euro e che le quote siano rispettivamente del 50%, 30% e 20%. Il primo associato dichiarerà 60.000 euro, il secondo 36.000 euro e il terzo 24.000 euro. Ciascuno pagherà l’IRPEF sulla propria quota, sommandola agli altri eventuali redditi personali.Due precisazioni importanti:Le quote di partecipazione devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro la presentazione della dichiarazione dei redditi; in mancanza si presumono uguali per tuttiIl reddito è imputato agli associati a prescindere dall’effettivo prelievo: si paga l’imposta anche sugli utili lasciati nello studioRispetto alla società tra professionisti in forma di srl, lo studio associato è più leggero da gestire (niente Registro delle Imprese, niente bilancio da depositare, contabilità semplificata in molti casi) ma non consente di “trattenere” utili tassati al 24% come avviene con l’IRES. È la soluzione tipica per aggregazioni di due o tre professionisti che vogliono condividere struttura e clientela senza costruire un’organizzazione complessa. Contributi e casse previdenziali nella Società tra ProfessionistiUno degli equivoci più frequenti riguarda la previdenza: molti pensano che entrando in una società tra professionisti si smetta di versare alla propria cassa. Non è così. Il socio professionista resta iscritto alla cassa di previdenza della propria categoria, esattamente come quando esercitava da solo, perché l’obbligo contributivo nasce dall’iscrizione all’albo e non dalla forma con cui si esercita l’attività.Le casse di riferimento più comuni sono:Inarcassa per architetti e ingegneri liberi professionistiCassa Geometri (CIPAG) per i geometriENPAM per medici e odontoiatriENPAP per gli psicologiGestione Separata INPS per le professioni sanitarie e non che non hanno una cassa di categoria (ad esempio fisioterapisti, logopedisti, podologi)Sul piano operativo il punto centrale è il contributo integrativo. Si tratta di una percentuale che il professionista addebita in fattura al cliente e che riversa alla propria cassa: non è una tassa sul professionista, ma una maggiorazione a carico di chi riceve la prestazione. Nella società tra professionisti, sulle fatture emesse dalla società si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha materialmente eseguito la prestazione. Se l’incarico è stato svolto da un architetto, si applicherà l’integrativo Inarcassa; se da un geometra, quello della Cassa Geometri. Ecco perché l’atto costitutivo deve prevedere criteri chiari per designare il socio incaricato.Anche il contributo soggettivo, cioè quello che alimenta la pensione futura del professionista, segue la quota di reddito professionale attribuibile al socio. Il reddito ai fini previdenziali resta quindi collegato alla partecipazione individuale, con regole di dichiarazione annuale che ogni cassa disciplina in modo autonomo.Un chiarimento tecnico che vale la pena fare: per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS. Se qualcuno ti ha detto il contrario, la notizia è sbagliata. Per approfondire i contributi delle singole categorie puoi leggere le nostre guide su Inarcassa 2026 e i contributi degli architetti e sulla Cassa Geometri 2026.Società tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativaArriviamo al nodo che interessa più da vicino chi oggi lavora come partita IVA agevolata: si può restare nel regime forfettario ed essere contemporaneamente socio di una società tra professionisti o di uno studio associato? La risposta, nella quasi totalità dei casi, è no.La norma di riferimento è l’art. 1, comma 57, lettera d) della Legge 190/2014, che esclude dal regime forfettario i soggetti che contemporaneamente:Partecipano a società di persone (snc, sas, società semplici)Partecipano ad associazioni professionali o studi associati di cui all’art. 5 del TUIRPartecipano a imprese familiariControllano, direttamente o indirettamente, una srl o un’associazione in partecipazione che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte come forfettariTradotto in pratica: se apri o entri in uno studio associato insieme ad altri colleghi, la partecipazione è di per sé incompatibile con il forfettario individuale, indipendentemente dall’attività svolta. La partecipazione a una società di persone o a un’associazione professionale è una causa ostativa assoluta.Per la società tra professionisti in forma di srl il ragionamento è leggermente più articolato, perché l’esclusione scatta quando ricorrono entrambe le condizioni: il controllo della società (diretto o indiretto, anche tramite familiari) e la riconducibilità dell’attività della srl a quella esercitata in proprio come forfettario. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo proprio l’attività professionale dei soci, il requisito della riconducibilità è quasi sempre soddisfatto: il punto da verificare resta quindi il controllo.Due regole pratiche da ricordare:La causa ostativa va verificata durante l’anno di applicazione del regime, non nell’anno precedente: se la partecipazione si acquisisce in corso d’anno e non viene rimossa entro il 31 dicembre, il forfettario decade dall’anno successivoLa semplice nuda proprietà di una quota, senza diritti di voto, non integra la causa ostativa, ma ogni situazione va analizzata nel concretoVista la delicatezza della verifica, è opportuno farsi assistere prima di firmare qualsiasi atto: sbagliare qui significa dover ricalcolare IVA e imposte su un intero anno. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti in questa fase di passaggio. Soglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euroPrima di decidere se aggregarsi in una società tra professionisti è essenziale sapere esattamente dove si collocano i limiti del regime forfettario 2026. Sono tre numeri, e vanno tenuti distinti perché producono conseguenze molto diverse.Il primo è il limite di ricavi e compensi pari a 85.000 euro annui. Se lo superi restando sotto la seconda soglia, mantieni il regime forfettario per tutto l’anno in corso e passi al regime ordinario dall’anno successivo. Hai quindi il tempo di organizzare il passaggio con calma.Il secondo è la soglia di uscita immediata di 100.000 euro. Se superi questo importo, l’uscita dal regime avviene nello stesso anno, con effetto immediato: da quel momento devi applicare l’IVA sulle operazioni e sei tenuto al ricalcolo dell’IVA sull’intero periodo. È lo scenario più scomodo, ed è anche il più frequente campanello d’allarme che spinge un professionista a strutturarsi.Il terzo numero riguarda i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente: il limite è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026. Se nell’anno precedente hai percepito più di 35.000 euro di stipendio o pensione, non puoi accedere né restare nel forfettario (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato). Attenzione: molte fonti online riportano ancora 30.000 euro, che era il limite in vigore fino al 2024 ed è oggi superato per questi due anni.Ricordiamo infine i parametri di calcolo:Imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività al ricorrere dei requisiti di legge. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAPCoefficiente di redditività del 78% per le attività professionali: si tassa il 78% dei compensi incassati, il restante 22% è considerato forfettariamente come costiLimite di 20.000 euro lordi per spese di lavoro dipendente e collaboratoriSe vuoi un quadro completo delle regole del regime agevolato, trovi tutti i dettagli nella nostra guida al commercialista online per il forfettario 2026 e nell’approfondimento sul regime forfettario per il geometra.Quando conviene uscire dal forfettario e aprire una STPNon esiste una risposta valida per tutti, ma esistono segnali chiari che indicano quando la partita IVA individuale in regime agevolato ha esaurito la sua funzione e conviene valutare una società tra professionisti o uno studio associato.Il primo segnale è la vicinanza alle soglie: se i compensi si stanno avvicinando agli 85.000 euro e la tendenza è in crescita, è il momento di pianificare, non di aspettare. Il secondo è il peso dei costi reali. Nel forfettario le spese non si deducono: si applica il coefficiente di redditività del 78% e basta. Se tra affitto dello studio, collaboratori, software, attrezzature e assicurazione i costi effettivi superano stabilmente il 22% dei compensi, il regime agevolato sta lavorando contro di te.I vantaggi del passaggio a una struttura associata sono principalmente:Deducibilità dei costi reali, senza forfetizzazioni: ogni euro documentato abbatte il reddito imponibileDetrazione dell’IVA sugli acquisti, che nel forfettario resta un costo puroCapacità di gestire volumi elevati, commesse complesse e appalti pubbliciCondivisione di costi e responsabilità con gli altri soci e continuità dello studio nel tempoImmagine professionale più solida verso clienti aziendali e pubbliche amministrazioniGli svantaggi, però, vanno messi sul piatto con altrettanta onestà. Sui redditi bassi la tassazione ordinaria è più alta: un forfettario con imposta sostitutiva al 5% o al 15% difficilmente troverà convenienza immediata nel passaggio. Aumentano poi gli adempimenti contabili (registri IVA, liquidazioni periodiche, bilancio per le società di capitali), i costi di gestione e la complessità dei rapporti tra soci, che vanno regolati contrattualmente per evitare conflitti.Un esempio concreto aiuta. Supponiamo che Giulia, architetto, incassi 90.000 euro con 30.000 euro di costi reali documentati. Nel forfettario — dove comunque non potrebbe più restare — sarebbe tassata sul 78% dei compensi, cioè su circa 70.000 euro, ignorando del tutto i 30.000 euro di spese. In una struttura ordinaria quei costi verrebbero dedotti per intero. La società tra professionisti, in questi casi, non è una complicazione: è la risposta corretta a un’attività cresciuta. Se sei un architetto under 35 puoi confrontare la tua posizione anche con la guida su forfettario e Inarcassa per gli under 35. Adempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettarioIl passaggio dal forfettario a una società tra professionisti o a uno studio associato comporta una serie di adempimenti che è bene conoscere in anticipo, perché si concentrano tutti nei primi mesi.Il primo è il passaggio al regime IVA ordinario. Da quel momento ogni fattura emessa espone l’IVA al 22% (salvo le prestazioni esenti, come molte prestazioni sanitarie) e si acquisisce il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti. Vanno tenuti i registri IVA e vanno effettuate le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, con relativo versamento tramite modello F24.Il secondo riguarda la fatturazione elettronica, ormai obbligatoria per tutti dal 2024, forfettari compresi. Cambia però la struttura dei documenti: niente più codice natura N2.2 e dicitura del regime agevolato, ma imponibile, aliquota IVA, contributo integrativo di cassa ed eventuale ritenuta. Per gestire questa fase in modo ordinato può essere utile un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che semplifica l’emissione e la conservazione a norma.Il terzo punto è la ritenuta d’acconto, e qui c’è una differenza sostanziale. Il forfettario non subisce ritenute sui propri compensi; nello studio associato, invece, le prestazioni rese verso imprese, professionisti e sostituti d’imposta scontano la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973, che il committente trattiene e versa per conto del percipiente. La società tra professionisti, al contrario, non subisce la ritenuta: qualunque sia la forma societaria adottata (srl, spa, snc o sas) produce reddito d’impresa e le sue fatture restano fuori dall’ambito dell’art. 25 del DPR 600/1973, come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 7 maggio 2018. La ritenuta è un anticipo di imposta: non un costo, ma una liquidità che resta ferma fino alla dichiarazione.Restano poi gli adempimenti strutturali:Iscrizione o conferma presso la cassa di categoria (Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENPAP) oppure alla Gestione Separata INPS per chi non ha una cassaTenuta della contabilità, ordinaria o semplificata secondo i limiti di legge, e conservazione dei documentiComunicazioni all’albo professionale per la sezione speciale, in caso di STPEventuale rettifica della detrazione IVA sui beni e servizi acquistati nel periodo forfettarioSono passaggi tecnici in cui un errore di impostazione iniziale si trascina per anni. Farsi seguire da un professionista fin dalla costituzione evita di dover rimettere mano a tutto dopo il primo controllo. Il nostro team assiste i professionisti del Friuli Venezia Giulia sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia: Contattaci per fissare un appuntamento.Passare da una partita IVA individuale a una società tra professionisti o a uno studio associato è una scelta strategica che incide su imposte, contributi, adempimenti e sul modo stesso di lavorare nei prossimi anni. Non esiste una soluzione migliore in assoluto: esiste quella giusta per i tuoi numeri, per la tua professione e per il tuo progetto di crescita. Le soglie del regime forfettario 2026 — 85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente — sono il punto di partenza, ma la valutazione vera si fa confrontando tassazione ordinaria, costi reali deducibili, contributi di cassa e obiettivi dello studio.Se stai valutando di costituire una società tra professionisti, di entrare in uno studio associato o semplicemente di capire se e quando uscire dal forfettario, non affidarti a calcoli approssimativi: una simulazione fatta bene può valere migliaia di euro all’anno. I nostri esperti analizzano la tua situazione, confrontano gli scenari e ti accompagnano in tutti i passaggi, dalla costituzione agli adempimenti IVA e previdenziali. Ti forniamo un preventivo personalizzato senza impegno.Hai bisogno di assistenza per la società tra professionisti o per l’uscita dal regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento.Approfondimenti correlatiSe operi in ambito sanitario, potrebbero interessarti anche queste guide dedicate ai professionisti del settore:Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026IVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026Domande Frequenti sulla Società tra ProfessionistiUn socio di società tra professionisti può restare in regime forfettario?Nella quasi totalità dei casi no. L’art. 1, comma 57, lettera d) della L. 190/2014 esclude dal forfettario chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controlla una srl con attività riconducibile a quella svolta in proprio. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’attività dei soci, la riconducibilità è quasi sempre verificata. Prima di entrare in una STP è indispensabile una verifica personalizzata della tua posizione.Qual è la differenza tra STP e studio associato dal punto di vista fiscale?La società tra professionisti produce reddito d’impresa: se è una srl o una spa paga l’IRES al 24% più IRAP, se è una società di persone imputa il reddito ai soci per trasparenza. Lo studio associato, invece, non è una società commerciale: ai sensi dell’art. 5 del TUIR produce reddito di lavoro autonomo, imputato per trasparenza agli associati in base alle quote e tassato con l’IRPEF personale.Chi paga il contributo integrativo nelle fatture di una STP?Sulle fatture emesse dalla società tra professionisti si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha eseguito la prestazione: Inarcassa per architetti e ingegneri, Cassa Geometri (CIPAG) per i geometri, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi. Il contributo è addebitato al cliente in fattura e riversato alla cassa. Per questo l’atto costitutivo deve indicare chiari criteri di designazione del socio incaricato.Quali sono le soglie del regime forfettario 2026?Il limite di ricavi e compensi è di 85.000 euro: superandolo si esce dal regime dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata nello stesso anno, con ricalcolo dell’IVA. Il limite di redditi da lavoro dipendente o assimilati dell’anno precedente è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026 (non 30.000, valore ormai superato). L’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività.Quanti soci professionisti servono in una società tra professionisti?Non è previsto un numero minimo fisso di soci (salvo per la cooperativa, che ne richiede almeno tre), ma è obbligatorio che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. I soci non professionisti possono partecipare solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Se la proporzione viene meno e non si ripristina entro sei mesi, la società viene cancellata dall’albo.Il codice ATECO determina a quale cassa previdenziale iscriversi?No. La classificazione oggi in vigore è l’ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, e serve a inquadrare statisticamente l’attività. L’iscrizione all’albo e alla cassa di previdenza dipende dalla professione esercitata e dall’albo di appartenenza, non dal codice comunicato all’Agenzia delle Entrate. Un professionista senza cassa di categoria versa alla Gestione Separata INPS, dove non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi Assistenza per la Società tra ProfessionistiIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a valutare la costituzione di una società tra professionisti, di uno studio associato o l’uscita dal regime forfettario, con una simulazione personalizzata sui tuoi numeri.Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo personalizzatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Preferisci parlare direttamente con noi?Contattaci su WhatsAppCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? 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È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 19:00:002026-09-27 00:03:23Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 8 Punti
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NOTIZIEBorse di studio Inps, pubblicato il bando Supermedia 2026: come ottenere fino a 1.300 euroÈ stato pubblicato dall’Inps il bando Supermedia 2026, il concorso che ogni anno premia il merito scolastico dei figli dei dipendenti e dei pensionati pubblici iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (la cosiddetta gestione ex Inpdap) e alla gestione assistenza magistrale, nonché dei dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane ed ex iscritti al Fondo Ipost. Le borse di studio Inps Supermedia 2026 sono rivolte agli studenti che hanno concluso l’anno scolastico 2025/2026 con votazioni particolarmente alte, e prevedono contributi economici che vanno da 750 a 1.300 euro.Complessivamente l’Istituto mette a disposizione 14.787 borse di studio, un numero significativo che conferma l’attenzione dell’Inps verso il sostegno del percorso scolastico dei figli dei lavoratori pubblici. Vediamo nel dettaglio cos’è il bando Supermedia, chi può partecipare, quali sono i requisiti richiesti e come funziona la procedura di domanda.Indice dei contenutiCos’è il bando Supermedia 2026 dell’InpsChi può fare domanda per le borse di studio Supermedia 2026Requisiti di merito scolastico per il bando SupermediaImporti delle borse di studio Supermedia 2026Come presentare la domanda: scadenze e documenti necessariDomande frequenti sul bando Supermedia 2026Cos’è il bando Supermedia 2026 dell’InpsIl Supermedia è uno dei bandi di concorso gestiti dall’area Welfare dell’Inps e rientra tra le prestazioni riservate agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’ex fondo Inpdap confluito nell’Istituto dopo la soppressione dell’ente. Si tratta quindi di una misura non rivolta a tutti gli studenti, ma riservata ai figli, agli orfani e agli equiparati degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione assistenza magistrale, oltre che ai familiari dei dipendenti e dei pensionati del Gruppo Poste Italiane e degli ex iscritti al Fondo Ipost.A differenza di altre misure di sostegno agli studenti, come il bonus libri di testo 2026 o le agevolazioni collegate a un ISEE 2026 aggiornato, il bando Supermedia 2026 non si basa sul reddito del nucleo familiare ma esclusivamente sul merito scolastico. Non è quindi richiesta la presentazione dell’indicatore ISEE per partecipare al concorso. Chi può fare domanda per le borse di studio Supermedia 2026Possono presentare domanda per le borse di studio Inps Supermedia 2026 gli studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni, legate alla posizione previdenziale di un genitore o di chi ne fa le veci:essere figli (o equiparati, secondo la normativa Inps) di un dipendente pubblico iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ex Inpdap;essere figli di un pensionato pubblico iscritto alla stessa gestione welfare;essere figli, orfani o equiparati di iscritti alla gestione assistenza magistrale oppure di dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane ed ex iscritti al Fondo Ipost;aver concluso, nell’anno scolastico 2025/2026, la scuola secondaria di primo grado oppure uno dei cinque anni della scuola secondaria di secondo grado.La domanda va presentata dal genitore (o dallo studente maggiorenne) per conto del figlio o del familiare che ha conseguito il risultato scolastico. È importante verificare, prima di avviare la pratica, che il dipendente o pensionato di riferimento risulti effettivamente iscritto alla gestione ex Inpdap, requisito indispensabile per accedere al bando. Requisiti di merito scolastico per il bando SupermediaIl nome stesso del bando, Supermedia, richiama il criterio principale di accesso: una media scolastica elevata. In base a quanto previsto dal bando, gli studenti devono aver conseguito una votazione finale o una media pari o superiore a 8/10 per la licenza media e per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado, mentre per il diploma conseguito al quinto anno la votazione minima richiesta è di 80/100. Per gli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 le soglie scendono rispettivamente a 7/10 e 70/100.Oltre al risultato scolastico, il bando pone altre condizioni che riguardano il percorso di studi seguito. In sintesi:non aver accumulato più di un anno di ritardo nel percorso scolastico rispetto all’età anagrafica;non aver già beneficiato di altre borse di studio Inps per il medesimo titolo di studio;aver conseguito il titolo o la promozione nell’anno scolastico 2025/2026, oggetto del bando in corso. Importi delle borse di studio Supermedia 2026L’importo della borsa di studio varia in base al grado scolastico concluso dallo studente. Il bando Supermedia 2026 prevede tre fasce di contributo:750 euro per chi ha concluso la scuola secondaria di primo grado;800 euro per chi ha frequentato uno dei primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado con la votazione richiesta;1.300 euro per chi ha concluso il quinto anno e conseguito il diploma nell’anno scolastico 2025/2026.In totale l’Inps mette a disposizione 14.787 borse di studio, distribuite tra le diverse fasce. Chi ha diritto a più di un contributo o rientra in più graduatorie deve comunque attenersi alle regole di cumulo indicate nel bando pubblicato sul portale dell’Istituto. Come presentare la domanda: scadenze e documenti necessariLa domanda per le borse di studio Supermedia 2026 può essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il portale dei servizi Welfare dell’Inps, con autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. Le finestre di presentazione sono definite dal bando stesso: le domande possono essere inviate dalle ore 12:00 del 22 settembre 2026 fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2026, termine perentorio oltre il quale il sistema non accetta più richieste.Per completare la domanda occorre indicare i dati anagrafici dello studente, i dati relativi al percorso scolastico concluso (scuola, votazione conseguita, eventuale certificazione di disabilità) e gli estremi identificativi del dipendente o pensionato pubblico di riferimento, necessari per verificare l’iscrizione alla gestione ex Inpdap. Le graduatorie definitive, secondo quanto comunicato dall’Inps, dovrebbero essere pubblicate entro il 24 novembre 2026, ma per i termini aggiornati e ogni eventuale proroga è sempre opportuno verificare il bando ufficiale pubblicato sul portale INPS.Vale la pena ricordare che, in alcuni casi, le borse di studio possono avere rilevanza fiscale e incidere sulla successiva dichiarazione dei redditi con il Modello Redditi PF 2026. Le famiglie che già beneficiano di altre misure legate al reddito, come i contributi collegati a un ISEE basso, possono valutare come queste diverse agevolazioni si combinano nel corso dell’anno scolastico. Domande frequenti sul bando Supermedia 2026Chi può partecipare al bando Supermedia 2026?Possono partecipare gli studenti figli, orfani o equiparati di iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ex Inpdap e alla gestione assistenza magistrale, nonché di dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane ed ex Ipost, che hanno concluso nell’anno scolastico 2025/2026 la scuola secondaria di primo grado o uno dei cinque anni della secondaria di secondo grado.Quali sono i requisiti di merito richiesti dal bando Supermedia?È necessaria una votazione finale o una media di almeno 8/10 (80/100 per il diploma del quinto anno), ridotta a 7/10 (70/100 per il diploma) per gli studenti con disabilità, oltre a non aver accumulato più di un anno di ritardo nel percorso scolastico e a non aver già ottenuto altre borse di studio Inps per lo stesso titolo.Come si presenta la domanda per le borse di studio Supermedia?La domanda va inviata esclusivamente online, tramite il portale dei servizi Welfare dell’Inps, accedendo con SPID, CIE o CNS, nel periodo indicato dal bando.Quali sono gli importi delle borse di studio Supermedia 2026?Gli importi vanno da 750 euro per la scuola secondaria di primo grado, a 800 euro per i primi quattro anni della secondaria di secondo grado, fino a 1.300 euro per chi ha conseguito il diploma al termine del quinto anno.Quando scade il bando Supermedia 2026 e quando escono le graduatorie?Le domande si presentano dalle ore 12:00 del 22 settembre 2026 alle ore 12:00 del 13 ottobre 2026; le graduatorie sono attese entro il 24 novembre 2026, salvo aggiornamenti pubblicati sul bando ufficiale Inps.Il bando Supermedia 2026 conferma l’impegno dell’Inps nel sostenere il merito scolastico dei figli dei lavoratori pubblici, con contributi economici che possono arrivare fino a 1.300 euro. Chi rientra tra i potenziali beneficiari ha a disposizione poco più di due settimane per completare la domanda entro la scadenza del 13 ottobre 2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 18:00:002026-09-19 14:31:56Borse di studio Inps, pubblicato il bando Supermedia 2026: come ottenere fino a 1.300 euro
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOSocietà tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 10 PuntiLa società tra professionisti (più conosciuta con la sigla STP) è lo strumento con cui due o più professionisti iscritti a un albo possono esercitare la propria attività in forma societaria, invece di lavorare ognuno con la propria partita IVA individuale. Insieme allo studio associato, rappresenta il passo successivo naturale per chi cresce: più clienti, più collaboratori, più fatturato e, spesso, l’uscita dal regime forfettario dopo il superamento della soglia di 85.000 euro di compensi.Il problema è che questo passaggio viene quasi sempre affrontato in ritardo e senza calcoli. Molti professionisti scoprono di essere usciti dal regime forfettario solo a dichiarazione fatta, con l’IVA da ricalcolare e i contributi da rivedere. Altri costituiscono una S.r.l. convinti di risparmiare imposte, e si ritrovano con una doppia tassazione e costi di gestione che il loro volume d’affari non giustifica.In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici, cos’è una società tra professionisti, in che cosa si differenzia dallo studio associato, come funziona la tassazione (IRES, IRAP, dividendi, trasparenza fiscale), cosa cambia per la cassa previdenziale e soprattutto quando conviene davvero fare il salto. Trovi anche una tabella comparativa tra le quattro strade possibili e una sezione dedicata alle singole professioni.Indice dei contenutiCos’è la società tra professionisti (STP) e come funzionaSocietà tra professionisti o studio associato: tutte le differenzeQuando conviene passare dalla partita IVA individuale alla società tra professionistiUscita dal regime forfettario: le soglie 85.000 e 100.000 euroForme societarie ammesse e requisiti dei soci della STPTassazione della società tra professionisti: IRES, IRAP e dividendiTassazione dello studio associato: trasparenza fiscale e IRPEFCasse professionali e contributi: cosa cambia con la STPVantaggi e svantaggi della società tra professionistiCome si costituisce una società tra professionisti: la proceduraFatturazione elettronica, IVA e adempimenti della STPTabella comparativa: forfettario, ordinario, studio associato e STPPer quale professione conviene la società tra professionistiDomande frequenti sulla società tra professionistiConsulenza CAF per scegliere tra STP, studio associato e forfettarioCos’è la società tra professionisti (STP) e come funzionaLa società tra professionisti è stata introdotta dall’articolo 10 della Legge 183/2011 (la cosiddetta Legge di Stabilità 2012) e resa operativa dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013. In pratica, la norma ha permesso una cosa che prima era vietata: esercitare una professione protetta da albo (commercialista, avvocato, medico, architetto, geometra, psicologo e così via) usando una forma societaria ordinaria, come una S.r.l. o una S.n.c.Detto in modo ancora più semplice: la STP è una società a tutti gli effetti, che però ha come oggetto sociale esclusivo l’esercizio di una o più attività professionali. Non è una scatola per fare commercio o consulenza generica: le prestazioni devono essere eseguite dai soci professionisti iscritti all’albo, e il cliente conserva sempre il diritto di scegliere quale professionista seguirà la sua pratica.Ci sono alcune regole formali che caratterizzano ogni società tra professionisti e che è importante conoscere prima di partire:la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “società tra professionisti” (o la sigla STP);l’oggetto sociale esclusivo è l’esercizio dell’attività professionale;è obbligatoria una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti;la società va iscritta in una sezione speciale dell’albo professionale di riferimento, oltre che al Registro delle Imprese;un professionista può partecipare a una sola società tra professionisti.Esistono poi discipline speciali per alcune categorie: gli avvocati, per esempio, hanno le società tra avvocati (STA) previste dall’articolo 4-bis della Legge 247/2012. La logica di fondo, però, resta la stessa: mettere una struttura organizzata al servizio di un’attività che resta, giuridicamente, professionale. Società tra professionisti o studio associato: tutte le differenzePrima della società tra professionisti, chi voleva lavorare insieme ad altri colleghi aveva una sola strada: lo studio associato, cioè un’associazione professionale disciplinata dalla vecchia Legge 1815/1939. È la formula che ancora oggi vediamo negli studi con la targa “Studio legale associato” o “Studio tecnico associato”.La differenza sostanziale è questa: lo studio associato non è una società e non ha personalità giuridica. Non c’è un patrimonio separato che protegge i soci, non si deposita un bilancio e non esiste un “capitale sociale”. È un contratto con cui più professionisti mettono in comune locali, personale, spese e clientela, continuando a produrre reddito di lavoro autonomo. La STP, invece, è una società vera e propria, con tutti gli obblighi (e le tutele) che ne derivano.Le conseguenze pratiche si vedono su quattro fronti:Responsabilità: nello studio associato risponde il professionista (e in certi casi l’associazione); nella STP costituita come S.r.l. il patrimonio personale è separato da quello sociale, salvo la responsabilità professionale personale, che resta sempre.Tassazione: lo studio associato è tassato per trasparenza in capo ai soci con l’IRPEF; la STP in forma di S.r.l. paga l’IRES.Contabilità: registri semplificati per l’associazione, contabilità ordinaria e bilancio per la S.r.l.Costituzione: per lo studio associato basta una scrittura privata registrata; per la STP di capitali serve l’atto notarile.Non esiste una formula migliore in assoluto. Lo studio associato è più leggero e flessibile, ideale per due o tre colleghi che condividono struttura e clientela. La società tra professionisti è più adatta a chi vuole crescere, assumere, far entrare soci e organizzarsi come un’azienda di servizi professionali. Quando conviene passare dalla partita IVA individuale alla società tra professionistiLa domanda che ci sentiamo rivolgere più spesso è: “mi conviene aprire una società tra professionisti?”. La risposta onesta è che dipende da tre variabili, e nessuna delle tre è il semplice fatturato: il reddito effettivo, quanto denaro prelevi davvero per vivere e quanto invece lasci in azienda per reinvestire.Immagina che Marco, ingegnere, fatturi 90.000 euro con 20.000 euro di costi reali. Come professionista individuale in regime ordinario paga IRPEF progressiva su circa 70.000 euro di reddito, arrivando sugli scaglioni più alti. Se invece opera con una STP S.r.l., può decidere di prelevare come compenso solo la parte che gli serve per vivere e lasciare gli utili in società, tassati con IRES al 24%. È qui che la società tra professionisti può diventare fiscalmente interessante.I segnali tipici che indicano che è arrivato il momento di valutare seriamente una STP o uno studio associato sono questi:hai superato (o stai per superare) gli 85.000 euro di compensi e devi lasciare il regime forfettario;lavori stabilmente con altri colleghi e vi dividete clienti, costi e collaboratori;hai dipendenti o collaboratori e una struttura fissa da mantenere;vuoi acquisire commesse da enti pubblici o grandi aziende, che spesso preferiscono controparti strutturate;stai pensando al passaggio generazionale dello studio o all’ingresso di nuovi soci;reinvesti una parte importante degli utili in attrezzature, software, formazione, sede.Se invece lavori da solo, con pochi costi e prelevi tutto quello che incassi, la società tra professionisti rischia di essere solo un costo in più. In questi casi la scelta corretta è spesso il passaggio al regime ordinario come professionista individuale, mantenendo una gestione snella. Prima di decidere, il confronto numerico va fatto sui tuoi dati reali: per questo il CAF Centro Fiscale di Udine elabora una simulazione personalizzata prima di qualunque scelta. Uscita dal regime forfettario: le soglie 85.000 e 100.000 euroIl momento in cui si comincia a parlare di società tra professionisti è quasi sempre lo stesso: quando il regime forfettario non è più utilizzabile. La normativa (articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014) prevede una doppia soglia, e la differenza tra le due è tutt’altro che teorica.Compensi tra 85.001 e 100.000 euro: resti nel forfettario per l’anno in corso ed esci dal 1° gennaio dell’anno successivo.Compensi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che fa superare il limite.È la seconda ipotesi quella che crea i problemi più seri. Superare i 100.000 euro significa dover gestire l’IVA in corso d’anno, ricostruire la contabilità, determinare il reddito in modo analitico (ricavi meno costi effettivi) e non più con il coefficiente di redditività, cioè la percentuale forfettaria che per le attività professionali è pari al 78% dei compensi.Attenzione anche a un secondo aspetto: la partecipazione a società è una causa ostativa del forfettario. Chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari non può applicare il regime agevolato; il divieto vale anche per chi controlla una S.r.l. che svolge attività riconducibile a quella del professionista. In altre parole: nel momento in cui entri in uno studio associato o in una società tra professionisti, il forfettario individuale non è più compatibile.Ricordiamo infine la terza soglia, spesso dimenticata: chi nell’anno precedente ha percepito più di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o da pensione non può accedere al forfettario (limite confermato per il 2025 e per il 2026). Molti professionisti part-time inciampano proprio qui. Forme societarie ammesse e requisiti dei soci della STPLa società tra professionisti non è un tipo di società a sé stante: si “appoggia” ai modelli già esistenti nel codice civile. Puoi quindi costituire una STP scegliendo tra:S.r.l. (società a responsabilità limitata), la forma più diffusa;S.n.c. (società in nome collettivo);S.a.s. (società in accomandita semplice);S.p.a., per strutture di dimensioni rilevanti;società cooperativa tra professionisti, che deve avere almeno tre soci.La regola più importante riguarda la composizione dei soci. Nella società tra professionisti possono entrare anche soggetti che non sono iscritti ad albi: i cosiddetti soci di capitale (che apportano solo denaro, per finalità di investimento) oppure soci che svolgono prestazioni tecniche. La loro presenza, però, non può prendere il sopravvento.La legge richiede infatti che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale siano tali da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni dei soci. Se questo equilibrio viene meno e non viene ripristinato entro sei mesi, la conseguenza è pesante: scioglimento della società e cancellazione dall’albo professionale.Una STP può inoltre essere multidisciplinare, cioè riunire professionisti iscritti ad albi diversi: pensa a uno studio che mette insieme un architetto, un geometra e un ingegnere, oppure a un poliambulatorio con più specialisti. In questo caso l’atto costitutivo deve indicare quali attività professionali vengono esercitate e ciascun socio resta soggetto alle regole deontologiche del proprio ordine. Tassazione della società tra professionisti: IRES, IRAP e dividendiQuesto è il punto che genera più confusione, quindi andiamo per ordine. Per l’Agenzia delle Entrate la società tra professionisti costituita in forma di società commerciale produce reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo. Lo hanno confermato numerosi documenti di prassi, fino alla risposta a interpello n. 21 del 2026, che ribadisce che la STP consegue solo redditi d’impresa.La conseguenza è che conta il criterio di competenza (i compensi rilevano quando la prestazione è ultimata, non quando viene incassata) e non il criterio di cassa tipico del lavoro autonomo. Cambia anche la modalità di calcolo delle imposte:STP in forma di S.r.l. o S.p.a.: paga l’IRES al 24% sull’utile fiscale, più l’IRAP (aliquota ordinaria 3,9%, con possibili variazioni regionali);STP in forma di S.n.c. o S.a.s.: il reddito d’impresa viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote e tassato con l’IRPEF personale;utili distribuiti dalla S.r.l. al socio persona fisica: ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui dividendi.Ecco perché si parla di doppia tassazione nella STP S.r.l.: prima l’IRES sull’utile della società, poi il 26% quando quell’utile finisce nelle tasche del socio. Sommando le due, il carico complessivo sull’utile distribuito si avvicina al 44%. Se però il professionista preleva gran parte del reddito come compenso (deducibile per la società e tassato come reddito di lavoro autonomo o assimilato in capo a lui), lo schema può risultare più leggero della sola IRPEF progressiva, che sui redditi alti arriva al 43% più addizionali regionali e comunali.Una novità molto importante riguarda chi trasforma il proprio studio. Con il D.Lgs. 192/2024 è stato introdotto l’articolo 177-bis del TUIR, che garantisce la neutralità fiscale ai conferimenti e alle operazioni di aggregazione degli studi professionali: il passaggio da studio individuale o associato a società tra professionisti avviene in continuità di valori fiscali, senza far emergere plusvalenze tassabili sulla clientela e sui beni. Prima della riforma questa era una delle barriere più costose al passaggio.Tassazione dello studio associato: trasparenza fiscale e IRPEFLo studio associato segue una logica completamente diversa dalla società tra professionisti di capitali. L’associazione professionale determina un reddito di lavoro autonomo (compensi incassati meno spese sostenute, con il criterio di cassa) e poi lo imputa ai soci in base alle quote di partecipazione agli utili. Questo meccanismo si chiama trasparenza fiscale: l’associazione non paga imposte sui redditi, le pagano i singoli associati con la propria IRPEF.In pratica ogni socio riceve la sua quota di reddito e la dichiara nel proprio modello Redditi, sommandola agli altri redditi personali. Non esistono dividendi e non c’è doppia tassazione: il reddito viene tassato una sola volta, ma integralmente, anche se il socio non lo ha materialmente prelevato. È il rovescio della medaglia: nello studio associato non puoi “parcheggiare” utili non distribuiti a tassazione ridotta, come accade nella STP S.r.l. con l’IRES.Attenzione a un aspetto spesso sottovalutato: l’IRAP. Dal 2022 l’imposta non è più dovuta dalle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ma associazioni professionali e società restano soggetti passivi. Chi passa da partita IVA individuale a studio associato deve quindi mettere in conto il ritorno dell’IRAP tra i costi fiscali.Sul piano contabile, invece, lo studio associato resta molto più leggero: registri IVA, registro degli incassi e dei pagamenti, nessun bilancio da depositare al Registro delle Imprese, nessun atto notarile per la costituzione. Per molti professionisti che vogliono unirsi in due o tre, è la soluzione con il miglior rapporto tra benefici e complessità. Casse professionali e contributi: cosa cambia con la STPQui bisogna essere molto chiari, perché è l’area in cui circolano più informazioni sbagliate. L’iscrizione alla cassa di previdenza dipende dall’albo o ordine professionale a cui sei iscritto e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO e non dalla forma giuridica con cui lavori. Costituire una società tra professionisti non ti fa cambiare cassa e non ti “libera” dagli obblighi previdenziali personali.Il quadro, in sintesi, è questo:professioni con cassa autonoma: medici e odontoiatri (ENPAM), avvocati (Cassa Forense), commercialisti (CNPADC), architetti e ingegneri (Inarcassa), geometri (CIPAG), psicologi (ENPAP), infermieri (ENPAPI), veterinari (ENPAV), biologi (ENPAB), consulenti del lavoro (ENPACL);professioni senza cassa di categoria (per esempio fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, tecnici di radiologia, osteopati): iscrizione alla Gestione Separata INPS, con aliquota 26,07% per il 2026 (ridotta al 24% per chi ha già un’altra copertura pensionistica obbligatoria).Nella Gestione Separata INPS non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%: quell’agevolazione riguarda esclusivamente gli artigiani e i commercianti iscritti alle gestioni INPS. È un errore molto diffuso, e conoscerlo ti evita di fare previsioni di cassa sbagliate.Con una società tra professionisti entra in gioco un ulteriore elemento: il contributo integrativo, cioè la maggiorazione percentuale che il professionista addebita in fattura al cliente e versa alla propria cassa. Molti regolamenti prevedono che la STP applichi il contributo integrativo sul proprio volume d’affari e che il reddito prodotto dalla società sia imputato ai soci professionisti ai fini previdenziali. Le regole variano da cassa a cassa: per gli architetti e gli ingegneri, per esempio, trovi il dettaglio nella nostra guida ai contributi Inarcassa 2026. Prima di costituire la società è indispensabile verificare il regolamento aggiornato del proprio ente.Vantaggi e svantaggi della società tra professionistiMettiamo ora sui due piatti della bilancia i pro e i contro. Partiamo dai vantaggi della società tra professionisti, che non sono soltanto fiscali ma soprattutto organizzativi:limitazione della responsabilità patrimoniale nelle STP di capitali (resta sempre la responsabilità professionale personale, coperta dalla polizza obbligatoria);pianificazione fiscale: possibilità di modulare compensi e utili non distribuiti, con IRES al 24% sulla parte reinvestita;crescita e ingresso di nuovi soci, anche soci di capitale, con quote facilmente trasferibili;continuità dello studio nel passaggio generazionale: la società sopravvive al singolo professionista;immagine e capacità commerciale verso aziende, banche ed enti pubblici;deducibilità piena dei costi aziendali, a differenza del forfettario dove i costi non si scaricano.Gli svantaggi, però, vanno guardati con altrettanta lucidità. Il primo è la complessità contabile: contabilità ordinaria obbligatoria, bilancio d’esercizio, deposito al Registro delle Imprese, adempimenti societari come le assemblee. Il secondo sono i costi di costituzione e gestione: atto notarile per la S.r.l., versamento del capitale, diritti camerali annuali, consulenza continuativa.Poi c’è la già citata doppia tassazione degli utili distribuiti, il ritorno dell’IRAP e la perdita definitiva di ogni possibilità di usare il regime forfettario per quell’attività. Infine, un aspetto psicologico ma concreto: la società tra professionisti impone una gestione più rigorosa, con scadenze e formalità che non si possono improvvisare. Chi non ha una struttura in grado di sostenerla rischia di pagare costi fissi senza ottenere benefici. Come si costituisce una società tra professionisti: la proceduraLa costituzione di una società tra professionisti segue un percorso ordinato, in cui ogni passaggio dipende da quello precedente. Vediamo le tappe principali, tenendo presente che ogni ordine professionale può avere regole di dettaglio proprie.Scelta della forma giuridica e definizione degli accordi tra i soci: quote, ruoli, criteri di ripartizione degli utili, clausole di uscita.Atto costitutivo e statuto davanti al notaio (obbligatorio per S.r.l., S.p.a. e cooperative), con denominazione che contiene l’indicazione “società tra professionisti” e oggetto sociale esclusivo.Iscrizione al Registro delle Imprese, nella sezione speciale prevista per le società tra professionisti.Apertura della partita IVA e attribuzione del codice ATECO 2025 corrispondente all’attività professionale esercitata.Iscrizione nella sezione speciale dell’albo professionale del circondario in cui si trova la sede legale, con deposito dell’atto costitutivo e dell’elenco dei soci.Stipula della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti.Adempimenti previdenziali: comunicazioni alla cassa professionale di riferimento e, se ci sono dipendenti, posizione INPS e INAIL.Sul codice ATECO serve una precisazione tecnica: la classificazione in vigore è l’ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Ogni professione ha il suo codice (per esempio 69.20.01 per i commercialisti, 71.11.09 per gli architetti, 71.12.30 per i geometri, 86.23.00 per gli odontoiatri, 86.93.00 per gli psicologi, 86.95.00 per i fisioterapisti). Il codice serve a classificare l’attività: non determina la cassa previdenziale né il regime fiscale.Si tratta di una procedura che intreccia diritto societario, fiscale e deontologico: un errore nello statuto o nella composizione dei soci può costare la cancellazione dall’albo. Per questo il nostro team affianca il professionista in tutti i passaggi, dalla valutazione preliminare fino alle comunicazioni all’ordine, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. Se vuoi capire prima come funziona l’assistenza continuativa, puoi leggere la guida al commercialista online per forfettari e come aprire la partita IVA nel modo corretto.Fatturazione elettronica, IVA e adempimenti della STPUna società tra professionisti è un soggetto IVA ordinario, quindi applica l’IVA al 22% sulle prestazioni imponibili, liquida l’imposta con periodicità mensile o trimestrale, presenta la dichiarazione IVA annuale e la comunicazione della liquidazione periodica. È un cambio di passo notevole rispetto al forfettario, dove l’IVA non si applica e non si detrae.La fattura elettronica passa dal Sistema di Interscambio (SdI) e riporta i dati della società, non del singolo professionista. Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono invece la regola speciale: il divieto di trasmettere la fattura elettronica via SdI verso i pazienti persone fisiche è diventato strutturale, e i dati vengono inviati al Sistema Tessera Sanitaria con periodicità annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alle spese.Gli altri adempimenti ricorrenti di una STP comprendono:modello Redditi SC (per le società di capitali) o SP (per le società di persone) e dichiarazione IRAP;bilancio d’esercizio con deposito telematico al Registro delle Imprese per le S.r.l.;ruolo di sostituto d’imposta con Certificazioni Uniche e modello 770 se ci sono dipendenti o collaboratori;F24 periodici per imposte, ritenute e contributi;tenuta della contabilità ordinaria con libro giornale, inventari e registri IVA.Un punto tecnico utile: poiché la società tra professionisti produce reddito d’impresa, sulle sue fatture non si applica la ritenuta d’acconto del 20% tipica del lavoro autonomo. Se un cliente la applica per errore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società può recuperarla; è comunque preferibile prevenire il problema indicando chiaramente la natura societaria in fattura. Per la parte dichiarativa personale dei soci resta utile un confronto sul modello Redditi e sulla dichiarazione dei redditi. Tabella comparativa: forfettario, ordinario, studio associato e STPPer orientarti, ecco un confronto sintetico tra le quattro strade che un professionista può percorrere. La tabella serve a inquadrare le differenze strutturali: la scelta finale dipende sempre dai numeri personali.ParametroP.IVA forfettariaP.IVA ordinariaStudio associatoSTP S.r.l.Tipo di redditoLavoro autonomo forfetizzatoLavoro autonomoLavoro autonomo per trasparenzaReddito d’impresaImposteImposta sostitutiva 15% (5% start-up)IRPEF progressiva + addizionaliIRPEF dei soci + IRAPIRES 24% + IRAP 3,9% + 26% sui dividendiDeduzione dei costiNo (coefficiente 78% per i professionisti)Sì, analiticaSì, analiticaSì, analiticaIVANon applicataApplicata e detrattaApplicata e detrattaApplicata e detrattaContabilitàMinimaSemplificataSemplificataOrdinaria con bilancioResponsabilitàIllimitataIllimitataPersonale e dell’associazioneLimitata al capitale (salvo responsabilità professionale)PrevidenzaCassa di categoria o Gestione SeparataCassa di categoria o Gestione SeparataCassa di categoria dei sociCassa dei soci + contributo integrativo della societàCosti di gestioneMolto contenutiContenutiMediElevati (notaio, bilancio, diritti camerali)Quando convieneFino a 85.000 euro con pochi costiOltre soglia, lavoro individuale2-3 colleghi, struttura leggeraStudio strutturato, utili reinvestiti, più sociCome vedi, la società tra professionisti vince sui parametri organizzativi e di crescita, mentre il forfettario resta imbattibile sulla semplicità. Lo studio associato si colloca a metà strada e per molte realtà è il compromesso più equilibrato.Per quale professione conviene la società tra professionistiLa convenienza di una società tra professionisti cambia molto a seconda dell’albo di appartenenza, perché cambiano i regolamenti delle casse, il peso dei costi di struttura e il tipo di clientela. Vediamo i casi più frequenti che incontriamo allo sportello.STP per commercialisti e consulenti del lavoroÈ la categoria che ha adottato per prima la STP, perché lavora con volumi ricorrenti, molti collaboratori e software costosi. La struttura societaria permette di dividere le aree (fiscale, paghe, revisione) e di far crescere i giovani professionisti. La cassa resta la CNPADC per i commercialisti e l’ENPACL per i consulenti del lavoro, con le regole sul contributo integrativo applicate alla società.STP e STA per avvocatiGli avvocati hanno una disciplina dedicata, la società tra avvocati (STA) dell’articolo 4-bis della Legge 247/2012, che consente le forme di società di persone, di capitali e cooperative. Anche qui i soci professionisti devono detenere i due terzi del capitale e dei diritti di voto. La Cassa Forense disciplina il contributo integrativo dovuto sul volume d’affari della società.STP per medici, dentisti, psicologi e professionisti sanitariÈ il settore in cui la società tra professionisti cresce più rapidamente, perché studi dentistici, poliambulatori e centri di fisioterapia hanno investimenti in attrezzature molto alti e beneficiano della deduzione analitica dei costi e degli ammortamenti. Occhio però al doppio binario: medici e odontoiatri versano all’ENPAM, gli psicologi all’ENPAP, gli infermieri all’ENPAPI, mentre fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi e tecnici sanitari senza cassa restano iscritti alla Gestione Separata INPS. Per un esempio concreto di adempimenti e codici ATECO puoi leggere la guida alla partita IVA per odontoiatri.STP per architetti, geometri e ingegneriNel mondo tecnico la STP multidisciplinare è particolarmente efficace: un solo soggetto può seguire progettazione, direzione lavori, pratiche catastali e sicurezza. La forma societaria aiuta anche nei bandi pubblici, dove contano requisiti di struttura e fatturato. Architetti e ingegneri versano a Inarcassa, i geometri alla CIPAG: prima di costituire la società conviene verificare gli effetti sull’obbligo contributivo minimo e sul contributo integrativo. Domande frequenti sulla società tra professionistiUna società tra professionisti può applicare il regime forfettario?No. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche: nessuna società tra professionisti e nessuno studio associato può applicarlo. Inoltre la partecipazione a società di persone o associazioni professionali è una causa ostativa che impedisce al singolo socio di usare il forfettario per la sua attività individuale.Se supero 85.000 euro devo aprire subito una STP?Assolutamente no: superare gli 85.000 euro comporta solo l’uscita dal forfettario, non l’obbligo di costituire una società. Puoi restare professionista individuale in regime ordinario. La società tra professionisti è un’opzione da valutare con una simulazione su reddito, costi e prelievi, non una conseguenza automatica.Posso trasformare il mio studio associato in una società tra professionisti?Sì, ed è oggi molto più conveniente rispetto al passato. L’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 192/2024, garantisce la neutralità fiscale alle operazioni di conferimento, trasformazione, fusione e scissione degli studi professionali: non emergono plusvalenze tassabili e i valori fiscali restano in continuità.Nella STP possono entrare soci non professionisti?Sì, come soci di capitale o per prestazioni tecniche, ma in posizione minoritaria: i soci professionisti devono garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni. Se questo equilibrio viene meno e non si ripristina entro sei mesi, la società viene sciolta e cancellata dall’albo.Con una STP cambio cassa previdenziale?No. L’iscrizione dipende dall’albo professionale e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dalla forma giuridica né dal codice ATECO. Se non esiste una cassa per la tua professione, resti in Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026, oppure 24% con altra copertura pensionistica obbligatoria), dove non è prevista alcuna riduzione del 35%.La STP subisce la ritenuta d’acconto in fattura?No, perché la società tra professionisti produce reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo: sui suoi compensi non va applicata la ritenuta del 20%. Se il cliente la trattiene per errore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società può recuperarla in dichiarazione.Quanto tempo serve per costituire una società tra professionisti?I tempi tecnici dell’atto notarile e dell’iscrizione al Registro delle Imprese sono rapidi, nell’ordine di pochi giorni. A pesare sono la fase preliminare (analisi di convenienza, accordi tra soci, statuto) e l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, che dipende dai tempi del singolo ordine professionale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Consulenza CAF per scegliere tra STP, studio associato e forfettarioScegliere tra società tra professionisti, studio associato, partita IVA ordinaria e permanenza nel regime forfettario non è una decisione da prendere leggendo una tabella: serve un confronto sui tuoi numeri reali, sul regolamento della tua cassa e sui tuoi obiettivi dei prossimi anni. Una scelta sbagliata si paga per diversi esercizi, tra imposte, contributi e costi di struttura.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca i professionisti in tutto il percorso: analisi di convenienza con simulazione delle imposte nelle diverse forme giuridiche, gestione della fuoriuscita dal forfettario, costituzione della STP o dello studio associato, adempimenti IVA e previdenziali, assistenza continuativa. Il servizio è disponibile sia in ufficio, in Viale Tullio 13 a Udine, sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Hai bisogno di assistenza per valutare una società tra professionisti o l’uscita dal regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci per prenotare un appuntamento, chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121: valutiamo insieme la forma giuridica più adatta alla tua attività.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 17:00:002026-09-13 08:29:16Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 10 Punti
NOTIZIEImpugnazione delibera condominiale: come si calcolano i 30 giorni?Chi non è d’accordo con una decisione presa in assemblea condominiale ha poco tempo per reagire. La legge fissa infatti un termine molto breve per contestare la decisione davanti a un giudice, e sbagliare il calcolo può significare perdere per sempre la possibilità di far valere le proprie ragioni. Vediamo allora come funziona davvero l’impugnazione delibera condominiale 30 giorni secondo il Codice Civile.Indice dei contenutiIl termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 del Codice CivileDa quando decorre il termine: dissenzienti, astenuti e assentiCome si calcolano correttamente i 30 giorniCosa succede se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivoGiudice di pace o tribunale: chi è competenteNullità e annullabilità: una differenza importante Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 del Codice CivileLa norma di riferimento è l’art. 1137 del Codice Civile, che disciplina proprio l’impugnazione delibera condominiale. La legge stabilisce che ogni condomino che ritenga una delibera contraria alla legge o al regolamento di condominio può rivolgersi all’autorità giudiziaria, ma deve farlo entro un termine molto stretto: 30 giorni, a pena di decadenza. Questo significa che, superato il termine, il diritto di contestare quella specifica delibera si perde definitivamente, indipendentemente dalla fondatezza delle proprie ragioni.Non tutti i condomini, però, possono impugnare la delibera. Il diritto spetta solo a chi era assente, dissenziente (cioè ha votato contro) oppure astenuto durante la votazione. Chi ha votato a favore, invece, non può poi cambiare idea e chiedere l’annullamento della decisione che ha contribuito ad approvare; resta salvo il caso, diverso, della delibera nulla, la cui invalidità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Da quando decorre il termine: dissenzienti, astenuti e assentiIl punto più delicato riguarda proprio la decorrenza del termine, perché non è uguale per tutti i condomini. La legge distingue due situazioni ben diverse.Per i condomini dissenzienti o astenuti, cioè presenti in assemblea ma non favorevoli alla delibera, i 30 giorni decorrono dalla data della delibera stessa, quindi dal giorno dell’assemblea.Per i condomini assenti, che non hanno partecipato alla riunione, il termine decorre invece dalla data di comunicazione del verbale, ossia dal momento in cui ricevono effettivamente il testo della delibera, tipicamente tramite invio del verbale via posta o PEC.Questa distinzione tutela chi non era presente e quindi non poteva conoscere subito il contenuto della decisione. Proprio per questo motivo la corretta modalità di invio del verbale è così importante: se hai dubbi su una comunicazione ricevuta in modo particolare, ad esempio alla PEC del coniuge, è bene valutare attentamente se la notifica può considerarsi validamente effettuata, perché da quel momento comincia a decorrere il termine per un’eventuale impugnazione delibera condominiale. Come si calcolano correttamente i 30 giorniUna volta individuato il giorno da cui parte il conteggio, occorre sapere come si contano correttamente le giornate. Le regole generali sul computo dei termini processuali prevedono che il giorno iniziale (dies a quo) non si conta: se, ad esempio, la delibera è stata comunicata il 1° del mese, il primo giorno utile per il calcolo è il 2. Si contano invece tutti i giorni successivi, compresi quelli festivi, fino ad arrivare al trentesimo giorno, che rappresenta il giorno di scadenza (dies ad quem).In pratica, per calcolare correttamente i 30 giorni per l’impugnazione della delibera condominiale conviene sempre segnare su un calendario la data di partenza (assemblea o ricezione del verbale) e contare in avanti un mese circa, verificando poi se il termine cade in un giorno feriale o festivo, perché questo aspetto può cambiare la data ultima utile. Cosa succede se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivoCapita spesso che il trentesimo giorno cada proprio di sabato, di domenica o in un giorno festivo. Se la scadenza coincide con una domenica o con un altro giorno festivo, la regola generale sul computo dei termini prevede una proroga di diritto: il termine slitta al primo giorno successivo non festivo (art. 2963 del Codice Civile e art. 155 del Codice di procedura civile). Se invece la scadenza cade di sabato, la proroga al lunedì è prevista espressamente per i termini relativi al compimento di atti processuali (art. 155, comma 4, c.p.c.): poiché quello dell’art. 1137 c.c. è un termine di decadenza di natura sostanziale, è prudente non ridursi all’ultimo giorno e attivarsi entro il venerdì precedente.Attenzione però: questa proroga riguarda solo il giorno finale del termine. Non modifica in alcun modo la data di decorrenza iniziale, che resta sempre quella della delibera (per dissenzienti e astenuti) o della comunicazione del verbale (per gli assenti). Giudice di pace o tribunale: chi è competenteUna volta rispettato il termine, resta da capire a quale giudice rivolgersi. La competenza dipende principalmente dal valore della controversia: per le cause di valore più contenuto è competente il giudice di pace, mentre per le controversie di valore più elevato, o quando il valore non è determinabile, la competenza spetta al tribunale. Nella pratica, molte impugnazioni di delibere condominiali riguardano questioni non facilmente quantificabili in denaro (ad esempio la validità formale di una convocazione), e in questi casi è più prudente rivolgersi a un legale che possa valutare correttamente il foro competente prima di depositare l’atto.Nullità e annullabilità: una differenza importanteIl termine di 30 giorni si applica solo alle delibere annullabili, cioè quelle che presentano vizi relativi alla procedura di convocazione, all’informazione dei condomini o al procedimento di votazione. Esistono però anche delibere colpite da nullità, ad esempio quando hanno un contenuto impossibile, illecito, o incidono su diritti individuali dei condomini in modo non consentito dalla legge. In questi casi più gravi, la giurisprudenza (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021) ha chiarito che non esiste un termine di decadenza: la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento, anche a distanza di anni dalla delibera.Capire se ci si trova davanti a un vizio di annullabilità o di nullità non è sempre semplice, ed è proprio per questo che, prima di lasciar trascorrere il termine dei 30 giorni pensando erroneamente di avere più tempo, è opportuno valutare con attenzione la natura del vizio contestato. Domande frequenti sull’impugnazione delibera condominialeDa quando partono i 30 giorni per l’impugnazione della delibera condominiale?Per i condomini dissenzienti o astenuti presenti in assemblea, il termine decorre dalla data della delibera. Per i condomini assenti, invece, decorre dalla data in cui ricevono la comunicazione del verbale.Il giorno dell’assemblea si conta nei 30 giorni?No. Il giorno iniziale, cioè il giorno stesso della delibera o della ricezione della comunicazione, non viene conteggiato. Il conteggio parte dal giorno successivo.Cosa succede se il trentesimo giorno cade di domenica?Se la scadenza cade di domenica o in un altro giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. Se invece cade di sabato, è più prudente muoversi entro il venerdì precedente, perché la proroga al lunedì è prevista dall’art. 155, comma 4, c.p.c. per gli atti processuali.Chi ha votato a favore della delibera può comunque impugnarla?No, se il vizio è di annullabilità: l’impugnazione entro 30 giorni spetta solo ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti. Diverso è il caso della delibera nulla, la cui invalidità può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, anche da chi ha votato a favore.Le delibere nulle si possono impugnare anche dopo i 30 giorni?Sì. Per i vizi di nullità, a differenza di quelli di annullabilità, non è previsto un termine di decadenza e la contestazione può avvenire anche a distanza di tempo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 15:50:312026-09-19 15:02:01Impugnazione delibera condominiale: come si calcolano i 30 giorni?
NOTIZIEConguaglio pensioni 2026: saldo atteso a zero a dicembreNel cedolino di dicembre 2026 i pensionati non dovrebbero trovare né arretrati né trattenute legate alla rivalutazione delle pensioni. Il motivo è che l’aumento dell’1,4% applicato dal 1° gennaio 2026 in via provvisoria coincide con il dato che l’ISTAT ha poi certificato in via definitiva: la variazione media annua dell’indice FOI al netto dei tabacchi del 2025 è risultata pari a +1,4%. Se il quadro sarà formalizzato dal decreto interministeriale atteso entro il 20 novembre 2026, il conguaglio pensioni 2026 si chiuderà a saldo zero.Una precisazione doverosa: allo stato si tratta di una previsione fondata su dati già definitivi, non di un atto ufficiale. La percentuale definitiva per il 2026 sarà fissata dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro, che ogni anno chiude i conti sulla perequazione. Vediamo come funziona il meccanismo e che cosa aspettarsi davvero in busta. Indice dei contenutiCome funziona il conguaglio della rivalutazione delle pensioniPerché per il 2026 il conguaglio dovrebbe essere pari a zeroDa non confondere: il conguaglio zero di dicembre 2025Le fasce di rivalutazione applicate nel 2026Cosa aspettarsi dal cedolino di dicembre 2026Domande frequenti sul conguaglio pensioni 2026Come funziona il conguaglio della rivalutazione delle pensioni Ogni anno le pensioni vengono adeguate al costo della vita con un meccanismo chiamato perequazione automatica: serve a compensare, almeno in parte, la perdita di potere d’acquisto causata dall’inflazione. L’adeguamento avviene però in due tempi, ed è proprio da qui che nasce il conguaglio.La prima fase è la rivalutazione provvisoria. Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno (art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41), fissa la percentuale che si applica dal 1° gennaio successivo. Lo stesso decreto determina anche «le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati».La seconda fase è la rivalutazione definitiva, che arriva quando l’ISTAT accerta il dato reale. Qui va chiarito un punto su cui si fa spesso confusione: la rivalutazione riconosciuta nel 2026 non misura l’inflazione del 2026, ma quella del 2025. Il parametro è infatti la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, tra la media del 2024 e la media del 2025.Se il valore definitivo risulta superiore a quello provvisorio, l’INPS riconosce un arretrato; se risulta inferiore, applica una trattenuta per recuperare quanto pagato in più. Se i due valori coincidono, il conguaglio è pari a zero e in busta non cambia nulla.Perché per il 2026 il conguaglio dovrebbe essere pari a zero Il decreto interministeriale del 19 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2025, ha determinato la percentuale di perequazione «in misura pari a +1,4 dal 1° gennaio 2026». Quel valore era provvisorio per una ragione tecnica: la comunicazione ISTAT del 3 novembre 2025 richiamata nel decreto calcolava il +1,4% ipotizzando, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, variazioni dell’indice pari rispettivamente a -0,2, -0,1 e +0,1.Quelle stime sono state poi verificate. Nel comunicato ISTAT sui prezzi al consumo di dicembre 2025, diffuso il 16 gennaio 2026, l’Istituto ha scritto che «in media d’anno, la crescita dell’indice FOI, al netto dei tabacchi, è pari a +1,4% (era +0,8% nel 2024)». In altre parole, l’indice provvisorio applicato dall’INPS da gennaio 2026 coincide con la variazione media annua effettivamente registrata nel 2025: non c’è alcuno scostamento da recuperare o da restituire.La circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, con cui l’Istituto ha illustrato le operazioni di rinnovo delle pensioni per il 2026, ricorda del resto che l’1,4% è applicato «salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo»: l’eventuale differenza viene sistemata quando il Ministero chiude i conti con il decreto di fine anno.Resta quindi un solo passaggio formale: il decreto MEF-Lavoro da emanare entro il 20 novembre 2026, che fisserà in misura definitiva la percentuale applicata nel 2026 e, in via previsionale, quella per il 2027. Salvo scostamenti rispetto ai dati ISTAT già certificati, il saldo sarà pari a zero.Da non confondere: il conguaglio zero di dicembre 2025 Un anno fa era circolata una notizia molto simile, e vale la pena non sovrapporre le due situazioni. A dicembre 2025 il conguaglio fu effettivamente pari a zero, ma riguardava la rivalutazione dello 0,8% applicata nel corso del 2025: l’articolo 1 del decreto del 19 novembre 2025 ha confermato in via definitiva proprio quella percentuale, tanto che la circolare INPS 153/2025 conclude che «nessun conguaglio è dovuto a titolo di rivalutazione per l’anno 2025».Che il conguaglio possa invece esserci lo dimostra il precedente più recente: per il 2023 la rivalutazione provvisoria era del 7,3% ed è stata poi determinata in via definitiva nell’8,1%. La differenza, pari a 0,8 punti, è stata riconosciuta come arretrato sulla rata di pensione di dicembre 2023, come documentato nella circolare INPS n. 1 del 2 gennaio 2024.La regola, insomma, non è che a dicembre non succeda mai nulla: a dicembre si muove qualcosa solo quando il dato definitivo si discosta da quello provvisorio. Per il 2026, allo stato dei dati disponibili, non si discosta.Le fasce di rivalutazione applicate nel 2026 La percentuale dell’1,4% non arriva uguale a tutti. Il meccanismo previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 448/1998 prevede infatti che la rivalutazione sia riconosciuta per fasce di importo, calcolate sul trattamento pensionistico complessivo. Per il 2026 la circolare INPS 153/2025 indica questi scaglioni:100% dell’indice (quindi 1,400%) per i trattamenti fino a quattro volte il minimo, cioè fino a 2.413,60 euro lordi al mese;90% dell’indice (1,260%) per la fascia compresa tra 2.413,61 e 3.017,00 euro;75% dell’indice (1,050%) per la parte che supera cinque volte il minimo, cioè oltre 3.017,00 euro.Il riferimento è il trattamento minimo INPS, fissato per il 2026 a 611,85 euro mensili (valore provvisorio indicato dall’Istituto). Poiché l’eventuale conguaglio seguirebbe le stesse fasce, anche un piccolo scostamento si tradurrebbe in importi diversi da pensionato a pensionato: in questo caso, però, la differenza da ripartire è pari a zero.Cosa aspettarsi dal cedolino di dicembre 2026 Se il decreto di novembre confermerà il quadro attuale, nel cedolino di dicembre 2026 non comparirà alcuna voce riconducibile alla perequazione: né arretrati né trattenute. L’importo lordo continuerà semplicemente a incorporare la rivalutazione dell’1,4% già in vigore da gennaio.Questo non significa che l’accredito di dicembre sarà identico a quello degli altri mesi. In quel cedolino incidono altre voci, che con la perequazione non hanno nulla a che vedere: la tredicesima, il conguaglio fiscale di fine anno sull’IRPEF e le addizionali IRPEF regionali e comunali, che seguono regole proprie. Per orientarsi tra le singole trattenute può essere utile il nostro approfondimento su cedolino e trattenute della pensione.Per le date di accredito restano invece validi i riferimenti abituali, raccolti nel calendario dei pagamenti INPS e nella guida alle date di pagamento delle pensioni.Domande frequenti sul conguaglio pensioni 2026Che cos’è il conguaglio pensioni 2026?È la differenza tra la rivalutazione provvisoria dell’1,4% applicata sugli assegni dal 1° gennaio 2026 e la percentuale definitiva, che sarà fissata dal decreto MEF-Lavoro atteso entro il 20 novembre 2026 sulla base dei dati ISTAT accertati. Se le due percentuali coincidono, il conguaglio è pari a zero.Perché a dicembre 2026 non dovrebbero esserci arretrati né trattenute?Perché il +1,4% applicato in via provvisoria coincide con la variazione media annua dell’indice FOI al netto dei tabacchi del 2025, pari a +1,4% e certificata dall’ISTAT il 16 gennaio 2026. In assenza di scostamenti non c’è nulla da conguagliare.Su quale inflazione si calcola la rivalutazione del 2026?Su quella dell’anno precedente: la percentuale applicata nel 2026 deriva dalla variazione dell’indice FOI senza tabacchi tra la media del 2024 e la media del 2025. L’inflazione del 2026 inciderà invece sulla rivalutazione che sarà riconosciuta dal 1° gennaio 2027.Qual è la percentuale di rivalutazione delle pensioni nel 2026?È pari a +1,4% dal 1° gennaio 2026, fissata in via provvisoria dal decreto interministeriale del 19 novembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2025), con applicazione al 100%, 90% o 75% a seconda della fascia di importo.Quando arriverà la conferma ufficiale del saldo a zero?Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro, da emanare entro il 20 novembre 2026: lo stesso provvedimento fisserà anche la percentuale provvisoria di rivalutazione per il 2027.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-19 14:00:002026-09-18 17:54:41Conguaglio pensioni 2026: saldo atteso a zero a dicembre
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOFatture di Dicembre Incassate a Gennaio in Regime Forfettario: Guida 2026Indice dei contenutiFatture di dicembre incassate a gennaio: cosa dice il principio di cassaSoglia 85.000 euro: come gli incassi a cavallo d’anno spostano il conteggioStrategie di fine anno per chi è vicino al limiteChecklist di dicembre per la partita IVA forfettariaFattura elettronica e incasso: due date che non coincidonoSuperi la soglia per un incasso arrivato in ritardo: cosa succedeApprofondimenti correlati sul regime forfettarioDomande frequenti sulle fatture di dicembre incassate a gennaioLe fatture di dicembre incassate a gennaio sono uno dei nodi più delicati per chi lavora in regime forfettario. Il motivo è semplice: nel regime forfettario il reddito si determina con il principio di cassa, cioè conta il momento in cui il denaro entra davvero nelle tue tasche, non la data in cui hai emesso il documento. Una fattura inviata il 28 dicembre 2026 ma pagata dal cliente il 12 gennaio 2027 non fa reddito nel 2026: appartiene interamente al 2027.Sembra un dettaglio tecnico, ma ha conseguenze molto concrete. Sposta l’imposta sostitutiva da pagare, sposta i contributi e, soprattutto, sposta il conteggio della soglia di 85.000 euro che determina la permanenza nel regime agevolato. Chi a fine anno si trova vicino al limite deve sapere esattamente quali incassi finiranno nel vecchio anno e quali nel nuovo.In questa guida vediamo, con un taglio operativo, come gestire le fatture di dicembre incassate a gennaio nel regime forfettario: come funziona il principio di cassa, come monitorare gli incassi rispetto alla soglia degli 85.000 euro, quale checklist seguire a dicembre e cosa accade se un pagamento in ritardo ti fa sforare il limite.Fatture di dicembre incassate a gennaio: cosa dice il principio di cassaNel regime forfettario il reddito imponibile non si calcola sulla differenza tra ricavi e costi effettivi, ma applicando ai ricavi e compensi percepiti un coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice ATECO dell’attività. Il coefficiente di redditività è una percentuale forfettaria che rappresenta, in modo convenzionale, la quota di incassi considerata guadagno: per le attività professionali, ad esempio, è pari al 78%, mentre per il commercio al dettaglio scende al 40%. Sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività che ne hanno i requisiti.La parola chiave è percepiti. Qui entra in gioco il principio di cassa, previsto dall’art. 1 comma 64 della Legge 190/2014: un compenso rileva fiscalmente nell’anno in cui viene incassato. Il principio di competenza — quello che invece lega il ricavo al momento in cui la prestazione è stata eseguita — nel forfettario non si applica alla determinazione del reddito. Per questo le fatture di dicembre incassate a gennaio slittano di fatto all’anno successivo.Facciamo un esempio. Immagina che Marco, consulente informatico in regime forfettario, chiuda un progetto il 15 dicembre 2026 e invii subito la fattura da 6.000 euro. Il cliente, che paga a 60 giorni, esegue il bonifico il 14 febbraio 2027. Quei 6.000 euro non entrano nel reddito 2026 di Marco: concorrono al reddito del 2027 e al conteggio della soglia del 2027. Marco emette il documento nel 2026 ma, dal punto di vista fiscale, quel compenso “vive” nell’anno dopo. Qual è la data che fa fede per l’incassoIndividuare con precisione il giorno dell’incasso è fondamentale proprio nei passaggi a cavallo d’anno, quando bastano pochi giorni per cambiare periodo d’imposta. In linea generale valgono questi criteri:Bonifico bancario: rileva la data in cui la somma diventa effettivamente disponibile sul tuo conto, non quella in cui il cliente ha disposto l’ordine.Assegno: rileva il momento in cui il titolo ti viene consegnato, anche se lo versi in banca nei giorni successivi.Contanti: rileva il giorno della consegna materiale del denaro, nei limiti di legge sull’uso del contante.Pagamenti elettronici e POS: occorre verificare il momento in cui la somma entra nella tua disponibilità, perché l’accredito può avvenire a distanza di giorni.Nei casi dubbi — bonifico disposto il 30 dicembre e accreditato il 2 gennaio, assegno ricevuto a fine anno e versato dopo — conviene far valutare la situazione a un professionista. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente partite IVA forfettarie e ricostruisce con te l’esatta collocazione temporale di ogni incasso. Se vuoi approfondire la meccanica fiscale di base della prestazione eseguita a dicembre e pagata a gennaio, trovi tutti i dettagli nella guida dedicata alla prestazione a dicembre incassata a gennaio in forfettario.Soglia 85.000 euro: come gli incassi a cavallo d’anno spostano il conteggioIl regime forfettario resta applicabile finché i ricavi e compensi percepiti nell’anno non superano gli 85.000 euro. Anche questo limite si misura per cassa: non conta quanto hai fatturato, ma quanto hai effettivamente incassato dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ecco perché le fatture di dicembre incassate a gennaio nel regime forfettario hanno un impatto diretto sul rischio di superamento della soglia.Le conseguenze dello sforamento sono graduate su due livelli, entrambi previsti dalla normativa sul regime agevolato:Incassi tra 85.001 e 100.000 euro: resti nel forfettario fino al 31 dicembre di quell’anno e passi al regime ordinario a partire dall’anno successivo.Incassi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, già nell’anno in corso, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha fatto superare il limite.C’è poi un dettaglio che sfugge a molti: in caso di inizio attività in corso d’anno la soglia degli 85.000 euro va ragguagliata ai giorni di effettiva apertura della partita IVA. Chi ha aperto a settembre, quindi, ha un tetto proporzionalmente più basso e deve prestare ancora più attenzione agli incassi concentrati negli ultimi mesi.Torniamo a un caso concreto. Supponiamo che Giulia, grafica freelance, abbia incassato 81.500 euro entro il 20 dicembre 2026 e abbia altre tre fatture aperte per complessivi 7.000 euro. Se i clienti pagano tutti entro il 31 dicembre, Giulia chiude a 88.500 euro: supera gli 85.000, resta forfettaria per il 2026 ma dal 2027 passa al regime ordinario. Se invece due di quei bonifici arrivano a gennaio, l’anno si chiude sotto soglia e il forfettario prosegue senza interruzioni. La differenza, in termini di adempimenti e costi di gestione, è enorme. Strategie di fine anno per chi è vicino al limiteQuando gli incassi progressivi si avvicinano agli 85.000 euro, la gestione delle fatture di dicembre diventa una scelta strategica e non più solo amministrativa. Attenzione però a un punto fermo: non si tratta di “nascondere” ricavi o di ritardare artificiosamente documenti già dovuti, perché la fattura va comunque emessa nei termini di legge. Si tratta, più correttamente, di pianificare i tempi di pagamento in modo trasparente, concordandoli con i clienti. Monitorare gli incassi in tempo realeLa prima regola è non arrivare a dicembre senza un quadro aggiornato. Il forfettario non tiene le scritture contabili ordinarie, ma questo non significa che possa navigare a vista: un semplice registro degli incassi, anche in forma di foglio di calcolo, con data di incasso, cliente, importo e totale progressivo, è lo strumento minimo per sapere in ogni momento quanto manca alla soglia. Chi aggiorna il progressivo ogni mese si accorge per tempo se il rischio di superamento è concreto.Sollecitare o rinviare l’incasso: quando convieneIndividuata la posizione rispetto al limite, le direzioni possibili sono due e dipendono dalle prospettive dell’anno successivo. Ecco gli scenari tipici che valutiamo insieme ai nostri clienti forfettari:Anno in corso ben sotto soglia, anno nuovo con volumi attesi molto alti: può avere senso sollecitare gli incassi entro dicembre, così da “alleggerire” il nuovo anno e ridurre il rischio di sforare nel periodo successivo.Anno in corso vicinissimo agli 85.000 euro: concordare con il cliente un pagamento a gennaio, nel rispetto dei termini contrattuali, evita il superamento e la conseguente uscita dal regime agevolato dall’anno dopo.Incasso molto rilevante di fine anno: si può valutare con il cliente una dilazione in più tranche a cavallo dei due anni, una soluzione spesso gradita anche a chi paga.In tutti i casi la comunicazione con il cliente va gestita per iscritto e con anticipo, meglio se già in fase di accordo commerciale o di conferma d’ordine. È utile ricordare che la scelta non incide solo sul limite: sposta l’imposta sostitutiva e la base di calcolo dei contributi previdenziali all’anno successivo, con effetti importanti sulla liquidità. Per una valutazione su misura, prenota un appuntamento con i nostri consulenti prima della chiusura dell’anno.Checklist di dicembre per la partita IVA forfettariaDicembre è il mese in cui il regime forfettario richiede più attenzione. Una verifica ordinata delle posizioni aperte evita sorprese a primavera, quando si tirano le somme per la dichiarazione dei redditi. Ecco i controlli che consigliamo di completare entro le ultime settimane dell’anno:Calcola il totale incassato dal 1° gennaio alla data odierna e confrontalo con la soglia degli 85.000 euro.Elenca le fatture emesse e non ancora incassate, indicando scadenza prevista e probabilità di pagamento entro il 31 dicembre.Verifica le prestazioni già eseguite e non ancora fatturate: la fattura va emessa nei termini, anche se il pagamento arriverà dopo.Contatta i clienti con pagamenti in ritardo e definisci una data certa, valutando l’impatto sulla soglia.Controlla le marche da bollo sulle fatture con imponibile superiore a 77,47 euro, per evitare regolarizzazioni successive.Metti da parte la liquidità per imposta sostitutiva e contributi, calcolati sugli incassi effettivi dell’anno.Verifica le cause ostative, come il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilato: il dato che stai maturando quest’anno è quello che verrà controllato, come reddito dell’anno precedente, per la permanenza nel regime dal 1° gennaio successivo.L’ultimo punto merita una precisazione, perché negli anni è cambiato più volte: per il 2025 e il 2026 il limite di redditi da lavoro dipendente o da pensione che preclude l’accesso al forfettario è pari a 35.000 euro lordi annui, non più 30.000. La verifica si fa sui redditi percepiti nell’anno precedente (art. 1 c. 57 lett. d-ter della Legge 190/2014): se nel 2026 superi i 35.000 euro da dipendente, la causa ostativa scatta dal 2027, non retroattivamente. Chi affianca la partita IVA a un impiego dipendente deve tenerne conto nella verifica di fine anno. Fattura elettronica e incasso: due date che non coincidonoCon l’obbligo generalizzato di fattura elettronica anche per i forfettari si è diffusa una confusione comprensibile: molti pensano che faccia fede la data di invio al Sistema di Interscambio (lo SdI, la “centralina” dell’Agenzia delle Entrate che riceve e recapita le fatture elettroniche). In realtà le date rilevanti sono due e rispondono a logiche diverse.Data di emissione e trasmissione allo SdI: riguarda l’adempimento documentale. La fattura immediata va trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; quella differita entro il 15 del mese successivo.Data di incasso: è il momento che determina in quale anno il compenso concorre al reddito e al conteggio della soglia 85.000 euro.Detto in modo semplice: una fattura del 30 dicembre trasmessa regolarmente allo SdI resta una fattura del 2026 sul piano documentale, ma se viene pagata a gennaio produce reddito nel 2027. Nella tua gestione semplificata devi quindi tracciare entrambe le informazioni, affiancando allo storico dei documenti emessi quello degli incassi effettivi.Per farlo senza impazzire è utile appoggiarsi a un gestionale che registri lo stato di pagamento di ogni documento: soluzioni come fatturazioneitalia.it, pensate anche per le partite IVA in regime agevolato, permettono di vedere a colpo d’occhio quali fatture risultano incassate e quali restano in sospeso, semplificando il monitoraggio della soglia. Un discorso a parte riguarda l’IVA, che il forfettario non applica ma che torna centrale in caso di uscita dal regime: il tema è trattato nella guida sull’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026. Superi la soglia per un incasso arrivato in ritardo: cosa succedeCapita spesso: un cliente paga con mesi di ritardo una fattura vecchia e quell’incasso inatteso, sommato agli altri, fa scavallare il tetto. È importante sapere che non esistono correttivi retroattivi: se il denaro è entrato in quell’anno, in quell’anno conta, anche se la prestazione risale a molto tempo prima. Ecco perché il monitoraggio va fatto sugli incassi e non sul fatturato emesso.Se il totale percepito si ferma tra 85.001 e 100.000 euro, l’anno in corso si chiude comunque in forfettario: applichi l’imposta sostitutiva su tutto il reddito determinato con il coefficiente, senza conguagli. Dal 1° gennaio successivo, però, entri nel regime ordinario: IVA su tutte le fatture, registri contabili, liquidazioni periodiche, IRPEF a scaglioni e addizionali regionali e comunali. Un cambiamento importante, che va preparato per tempo e non improvvisato a gennaio.Se invece l’incasso in ritardo porta il totale oltre 100.000 euro, l’uscita è immediata e riguarda già l’anno in corso, con obbligo di IVA dall’operazione che ha determinato il superamento. In questa ipotesi la tempestività è tutto: intervenire subito consente di gestire correttamente le fatture successive ed evitare sanzioni. Per il quadro completo delle conseguenze puoi leggere gli approfondimenti sul superamento della soglia di 85.000 euro nel forfettario 2026 e sulla procedura per passare da forfettario a ordinario nel 2026.Approfondimenti correlati sul regime forfettarioIl tema degli incassi a cavallo d’anno si intreccia con altri aspetti della vita della partita IVA forfettaria. Abbiamo raccolto qui le guide che completano il quadro:Prestazione a dicembre incassata a gennaio in forfettario: come si tassa — la meccanica fiscale di base, utile soprattutto nel passaggio dal regime ordinario al forfettario.Esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 — quando e come l’IVA torna rilevante per chi lascia il regime agevolato.Superamento della soglia di 85.000 euro nel forfettario 2026 — tutte le conseguenze dello sforamento, livello per livello.Passare da forfettario a ordinario 2026 — adempimenti, tempistiche e gestione del cambio di regime. Domande frequenti sulle fatture di dicembre incassate a gennaioLe fatture di dicembre incassate a gennaio in regime forfettario si dichiarano nell’anno di emissione?No. Nel regime forfettario vale il principio di cassa: il compenso concorre al reddito dell’anno in cui viene effettivamente incassato. Una fattura emessa a dicembre 2026 e pagata a gennaio 2027 si dichiara nel modello relativo al 2027, non in quello del 2026.Le fatture emesse e non incassate contano per la soglia degli 85.000 euro?No. Il limite di 85.000 euro si misura sui ricavi e compensi percepiti nell’anno solare. Le fatture emesse ma ancora da incassare al 31 dicembre non entrano nel conteggio di quell’anno: entreranno in quello dell’anno in cui arriverà il pagamento.Posso chiedere al cliente di pagare a gennaio per non superare la soglia?Sì, purché si tratti di un accordo trasparente sui termini di pagamento e la fattura venga comunque emessa nei termini di legge. Non è invece consentito ritardare l’emissione del documento o occultare incassi già avvenuti. Prima di muoverti, fai valutare la situazione ai nostri consulenti: la scelta migliore dipende anche dai volumi attesi per l’anno successivo.Per un bonifico disposto il 31 dicembre e accreditato il 2 gennaio, quale anno vale?Per chi riceve il pagamento rileva il momento in cui la somma entra nella propria disponibilità, quindi tipicamente l’accredito del 2 gennaio. Sono situazioni delicate proprio perché a cavallo d’anno: conserva sempre la contabile bancaria e fai verificare la data al CAF Centro Fiscale, che ricostruisce il corretto periodo d’imposta.Cosa succede se un incasso arrivato in ritardo mi fa superare gli 85.000 euro?Se resti entro i 100.000 euro, chiudi l’anno in forfettario e passi al regime ordinario dal 1° gennaio successivo. Se invece superi i 100.000 euro, l’uscita è immediata nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha causato lo sforamento.Devo tenere un registro degli incassi anche se sono forfettario?Il regime forfettario è esonerato dalle scritture contabili ordinarie, ma un prospetto degli incassi aggiornato è di fatto indispensabile per monitorare la soglia e determinare correttamente il reddito. Bastano data di incasso, cliente, importo e totale progressivo: i nostri operatori ti aiutano a impostarlo nel modo giusto.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Gestisci la tua partita IVA forfettaria senza rischiare sorpreseLe fatture di dicembre incassate a gennaio nel regime forfettario possono cambiare l’esito di un intero anno fiscale: basta un incasso anticipato o ritardato per superare la soglia degli 85.000 euro e ritrovarsi nel regime ordinario. Con un monitoraggio costante degli incassi e una pianificazione di fine anno, invece, tutto diventa gestibile.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue la gestione completa delle partite IVA forfettarie: verifica degli incassi, controllo della soglia, fatturazione elettronica, dichiarazione dei redditi e adempimenti previdenziali. Ti prepariamo un preventivo personalizzato sulla base della tua attività, senza sorprese.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario e per la chiusura dell’anno? Siamo a tua disposizione sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 13:50:392026-09-19 13:06:34Fatture di Dicembre Incassate a Gennaio in Regime Forfettario: Guida 2026
Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariAprire Partita IVA Osteopata 2026: Codice ATECO 2025, IVA al 22% (Ris. AdE 9/E), Fattura Elettronica e ForfettarioAprire una partita IVA osteopata ATECO 2025 nel 2026 non è più la semplice compilazione di un modulo: la riclassificazione delle attività economiche entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ha cambiato il codice da utilizzare, mentre sul fronte IVA la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026 ha chiarito un punto che molti davano per scontato al contrario: le prestazioni dell’osteopata, pur professione sanitaria individuata dalla Legge 3/2018, restano imponibili al 22% e vanno fatturate elettronicamente.Il risultato è che molte guide ancora online riportano informazioni superate, a partire dal vecchio codice 86.90.29 indicato erroneamente come attuale. Un errore che può generare fatture sbagliate, contributi calcolati male e comunicazioni omesse.In questa guida affrontiamo i quattro nodi che chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 deve conoscere prima di iniziare: il codice ATECO corretto, il trattamento IVA (perché oggi si applica il 22% e non l’esenzione dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972, e cosa potrebbe cambiare dopo il DPCM 25 marzo 2026), la previdenza in Gestione Separata INPS e gli adempimenti di fatturazione elettronica e Sistema TS, con le regole che valgono davvero nel 2026. Se cerchi un quadro d’insieme valido per tutte le professioni sanitarie, trovi il confronto completo nella nostra guida dedicata alla partita IVA per professionisti sanitari 2026. Indice dei contenutiCodice ATECO Osteopata 2025: cosa cambia rispetto al passatoIVA sulle prestazioni dell’osteopata: perché si applica il 22% e non l’esenzione art. 10Regime forfettario per osteopati: coefficiente, limiti e convenienzaContributi INPS: Gestione Separata, aliquote e perché NON esiste la riduzione del 35%Sistema TS e fattura elettronica per l’osteopata: cosa vale davvero nel 2026Come aprire la Partita IVA da osteopata: procedura passo-passoApprofondisci: guide correlate per professionisti sanitariDomande frequenti sulla partita IVA osteopataApri la tua partita IVA da osteopata con il CAF Centro FiscaleCodice ATECO Osteopata 2025: cosa cambia rispetto al passatoIl codice ATECO è la sigla numerica con cui l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT classificano l’attività economica che svolgi: serve a identificare il tipo di lavoro, incide sul coefficiente di redditività nel forfettario e su diversi adempimenti. Per chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 il codice corretto e vigente è 86.96.09.Fino al 2024 l’osteopata veniva inquadrato nel codice 86.90.29 della vecchia classificazione ATECO 2007 (“altri servizi sanitari n.c.a.”), un contenitore generico che raccoglieva professioni molto diverse tra loro. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025: il vecchio 86.90.29 non va più indicato come codice attuale, ma solo come riferimento storico.Un punto che tranquillizza chi ha già la partita IVA aperta: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio. Non devi presentare nulla per “convertire” il tuo vecchio codice, ci ha pensato l’amministrazione finanziaria. La variazione facoltativa resta possibile solo se il codice attribuito automaticamente non rappresenta correttamente l’attività che svolgi: in quel caso serve una comunicazione di variazione dati, che è opportuno far preparare a un professionista.Il coefficiente di redditività resta legato al vecchio codice: perchéQui arriva il dettaglio tecnico più cercato e meno spiegato. L’allegato 4 della Legge 190/2014, cioè la tabella che associa a ogni attività il coefficiente di redditività del regime forfettario, è ancora scritto in ATECO 2007. Il decreto che dovrà riscriverla in ATECO 2025 (previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 81/2025) non è ancora stato emanato.In pratica significa che, anche se il tuo codice attuale è 86.96.09, per individuare il coefficiente devi risalire al codice ATECO 2007 corrispondente (l’ex 86.90.29, non più attuale). Il risultato per l’osteopata è comunque un coefficiente del 78%, quello previsto per le attività professionali. È un passaggio di raccordo che genera confusione ma non cambia il risultato finale.Per un confronto completo tra i codici delle varie figure sanitarie puoi consultare la nostra tabella aggiornata sui codici ATECO delle professioni sanitarie 2026, utile soprattutto se svolgi più attività o se hai una doppia abilitazione. IVA sulle prestazioni dell’osteopata: perché si applica il 22% e non l’esenzione art. 10È il nodo più delicato per chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025. L’osteopata è una professione sanitaria individuata dalla Legge 3/2018 (art. 7), con il profilo definito dal DPR 131/2021. Molti ne deducono che le sue prestazioni siano esenti IVA come quelle di fisioterapisti e psicologi, in base all’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972. Non è così, almeno per ora.Con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere del Ministero della Salute (nota n. 69401 del 4 novembre 2025), ha chiarito che le prestazioni rese dall’osteopata «allo stato non possono beneficiare dell’esenzione». Manca il requisito soggettivo: l’esenzione spetta solo alle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) oppure individuate dal decreto Salute-MEF del 17 maggio 2002. L’osteopata non rientra in nessuna delle due categorie, perché l’iter attuativo della L. 3/2018 (equipollenza dei titoli pregressi e albo) non era stato completato.Cosa significa in pratica per le tue fattureRegime ordinario: IVA al 22% su tutte le prestazioni ai pazienti, anche quelle con finalità terapeutica. Niente dicitura «operazione esente art. 10 n. 18»Nessun pro-rata: non avendo operazioni esenti, l’osteopata in ordinario detrae l’IVA sugli acquisti secondo le regole generaliRegime forfettario: la fattura è senza IVA per la natura del regime (codice natura N2.2), non per esenzione sanitaria. Resta dovuta l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euroLato paziente: la spesa non è detraibile come spesa sanitaria nel 730, perché secondo la Risoluzione non rientra tra quelle documentabili tramite il Sistema Tessera SanitariaDocenze, consulenze, collaborazioni editoriali: imponibili al 22% come prima, quindi la distinzione tra attività sanitaria e non sanitaria oggi non cambia l’aliquotaImmagina che Luca, osteopata in regime ordinario, tratti al mattino un paziente con lombalgia e nel pomeriggio tenga una lezione in un corso per massaggiatori sportivi: entrambe le fatture riportano l’IVA al 22%. Se Luca fosse in forfettario, entrambe uscirebbero senza IVA, ma per effetto del regime e non dell’art. 10.Lo scenario può cambiare: DPCM 25 marzo 2026 ed elenchi specialiIl quadro normativo è in movimento. Il DPCM 25 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, ha recepito l’accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 sui criteri di equipollenza dei titoli pregressi e di valutazione dell’esperienza professionale: proprio il passaggio che la Risoluzione indicava come mancante. Dal 14 settembre 2026 gli osteopati possono chiedere l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini TSRM-PSTRP.Attenzione però: alla data di pubblicazione di questa guida nessun nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esenzione, né è stato emanato il decreto Salute-MEF che inserisca l’osteopata tra le prestazioni esenti. Fino a quel momento la regola prudente è applicare il 22%: chi fattura in esenzione si espone a un accertamento per IVA non versata, con sanzioni e interessi. Se hai già una posizione aperta con impostazione «esente», conviene farla riesaminare subito. Il tema è approfondito per tutte le figure sanitarie nella guida sull’IVA sulle prestazioni sanitarie 2026; per il tuo caso specifico prenota un appuntamento con i nostri consulenti: un inquadramento sbagliato si trascina su centinaia di fatture. Regime forfettario per osteopati: coefficiente, limiti e convenienzaIl regime forfettario osteopata è la scelta più frequente per chi avvia l’attività. È un regime agevolato in cui non si calcolano analiticamente i costi: il reddito imponibile si ottiene applicando ai compensi incassati il coefficiente di redditività del 78%, e su quella base si paga un’imposta sostitutiva, cioè una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali.L’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se ricorrono i requisiti delle nuove iniziative (non aver esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa o professionale, anche in forma associata, e non essere una mera prosecuzione di un lavoro dipendente precedente).I limiti da rispettare nel 202685.000 euro di ricavi o compensi incassati nell’anno precedenteOltre 100.000 euro nel corso dell’anno: uscita immediata dal regime, con IVA dovuta dall’operazione che supera la soglia20.000 euro come tetto massimo di spese per lavoro dipendente e collaboratori35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente (soglia valida per 2025 e 2026, art. 1 c. 12 L. 207/2024 come modificato dall’art. 1 c. 27 L. 199/2025)Quest’ultimo limite interessa moltissimi osteopati che affiancano la libera professione a un impiego dipendente, magari part-time in una struttura: attenzione, la soglia è 35.000 euro e non i 30.000 euro previsti dal testo base della norma, spesso ancora citati online.Un vantaggio pratico non trascurabile: nel forfettario non si applica l’IVA per la natura stessa del regime, quindi l’imponibilità al 22% chiarita dalla Risoluzione 9/E/2026 non incide sul prezzo finale al paziente. La fattura esce senza IVA con codice natura N2.2, esattamente come per qualsiasi altro forfettario. Ricorda però che non si tratta di un’esenzione sanitaria: la spesa non diventa detraibile per il paziente. Per capire se il forfettario conviene davvero nella tua situazione, il confronto con il regime ordinario va fatto sui numeri reali: il CAF Centro Fiscale di Udine elabora una simulazione personalizzata prima dell’apertura. Contributi INPS: Gestione Separata, aliquote e perché NON esiste la riduzione del 35%Chi apre una partita IVA osteopata ATECO 2025 deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Non esiste infatti una cassa previdenziale privata dedicata agli osteopati: la Gestione Separata, istituita dall’art. 2 comma 26 della L. 335/1995, è il fondo che accoglie i professionisti senza cassa di categoria.Un principio da tenere a mente: l’iscrizione a una cassa o alla Gestione Separata dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO. Cambiare codice non sposta la posizione previdenziale.I valori aggiornati dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 sono i seguenti:Aliquota piena 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoriaAliquota ridotta 24% per chi è già assicurato ad altra gestione obbligatoria o è titolare di pensioneMinimale annuo 18.808 euro: sotto questo reddito l’anno non è accreditato per intero ai fini pensionisticiMassimale annuo 122.295 euro: oltre questa soglia non si versano ulteriori contributiI contributi si versano con il modello F24 agli stessi termini delle imposte sui redditi, in acconto e saldo. È inoltre prevista la rivalsa del 4% sul cliente, facoltativa: puoi esporla in fattura e, se lo fai, concorre a formare il compenso imponibile.La riduzione contributiva del 35%: perché non ti spettaÈ l’errore più diffuso nelle guide online per osteopati e fisioterapisti. La riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 per chi aderisce al forfettario riguarda esclusivamente artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. Non si applica in Gestione Separata, quindi non spetta agli osteopati, in nessun caso e a prescindere dal regime fiscale scelto.Confidare su uno sconto inesistente significa sottostimare il carico contributivo di oltre un terzo: su 30.000 euro di reddito imponibile parliamo di migliaia di euro di differenza. Meglio saperlo prima di fissare il tuo tariffario. Sistema TS e fattura elettronica per l’osteopata: cosa vale davvero nel 2026Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e permette all’Agenzia delle Entrate di precompilare il modello 730 con le detrazioni per spese mediche. I soggetti obbligati all’invio sono individuati dai decreti del Ministero dell’Economia (DM 31 luglio 2015, 1° settembre 2016 e 22 novembre 2019): medici e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, biologi e gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie istituiti con il DM Salute 13 marzo 2018, come fisioterapisti, logopedisti, podologi e dietisti.L’osteopata non compare in questi elenchi e la Risoluzione 9/E/2026 lo conferma indirettamente: le sue prestazioni non sono ammesse tra le spese detraibili documentabili attraverso il Sistema TS. Di conseguenza, nel 2026 l’osteopata non è tenuto all’invio dei dati al Sistema TS, nemmeno dopo l’apertura degli elenchi speciali del 14 settembre 2026, finché un decreto non lo includerà espressamente tra i soggetti obbligati.Fattura elettronica obbligatoria, anche verso i pazienti privatiQui il ragionamento si ribalta rispetto alle altre professioni sanitarie. Il divieto di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 10-bis DL 119/2018 e art. 9-bis DL 135/2018, reso strutturale dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2025) riguarda appunto le prestazioni sanitarie. Poiché per l’Agenzia delle Entrate quelle dell’osteopata non sono qualificabili come tali, la Risoluzione conclude che «dovrà essere emessa la fattura elettronica».L’osteopata emette fattura elettronica via SdI a tutti i clienti, compresi i pazienti privati: codice destinatario 0000000 e copia di cortesia in PDFVale anche in regime forfettario: dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglieFattura immediata entro 12 giorni dall’operazione; l’omessa o tardiva fatturazione elettronica è sanzionata come una fattura mai emessaVerso strutture sanitarie, studi associati, società sportive e aziende la fattura elettronica era comunque già obbligatoriaSe in futuro scatterà l’obbligo Sistema TS: le regole da conoscereSe con l’iscrizione agli elenchi speciali un futuro decreto includerà gli osteopati tra i soggetti obbligati, valgono le regole già in vigore per le altre professioni sanitarie: dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 D.Lgs. 81/2025 e DM MEF 29 ottobre 2025), quindi le spese 2026 andrebbero trasmesse entro il 1° febbraio 2027; e con l’obbligo TS scatterebbe anche il divieto di fattura elettronica verso i pazienti. Gli aspetti pratici sono approfonditi nella guida dedicata alla fatturazione dell’osteopata 2026 tra albo e Sistema TS. Come aprire la Partita IVA da osteopata: procedura passo-passoAprire una partita IVA osteopata ATECO 2025 è gratuito come adempimento, ma richiede scelte tecniche che condizionano gli anni successivi. Vediamo i passaggi che il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce per te, dall’inizio alla fine.Analisi preliminare: verifica dei requisiti per il forfettario, stima dei compensi attesi, controllo di eventuali redditi da lavoro dipendente e della soglia dei 35.000 euroScelta del regime fiscale: simulazione a confronto tra forfettario al 15% (o 5%) e regime ordinario, considerando costi reali e contributiAttribuzione del codice ATECO corretto: 86.96.09, con eventuali codici secondari se svolgi anche docenza o consulenzaApertura della posizione presso l’Agenzia delle Entrate con il modello di inizio attività e definizione della data di decorrenzaIscrizione alla Gestione Separata INPS e impostazione del calendario contributivo (acconti e saldo su F24)Configurazione della fatturazione elettronica via SdI, obbligatoria anche verso i pazienti privati: IVA al 22% in regime ordinario, senza IVA (codice N2.2) in forfettario, più il monitoraggio delle novità su elenchi speciali e Sistema TSOgni passaggio contiene una scelta che può costare cara se sbagliata: una data di apertura anticipata di poche settimane, ad esempio, può farti perdere un anno intero di aliquota agevolata al 5%. Per questo la procedura non va improvvisata: i nostri operatori si occupano di tutto, dalla raccolta dei documenti alla trasmissione telematica, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia.Approfondisci: guide correlate per professionisti sanitariQuesto articolo è dedicato alla figura dell’osteopata, ma molti dubbi sono comuni a tutte le professioni sanitarie. Abbiamo preparato due guide più ampie per chi vuole approfondire:Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: la guida generale con il confronto tra casse previdenziali, codici ATECO 2025 e regimi fiscali di tutte le figure sanitarieIVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026: l’analisi completa dell’esenzione art. 10 n. 18, di chi ne ha diritto e dei casi, come l’osteopata, in cui si applica il 22%Se eserciti anche un’altra professione sanitaria o hai una doppia abilitazione, il quadro contributivo cambia: conviene verificarlo con un consulente prima di aprire la posizione. Domande frequenti sulla partita IVA osteopataQual è il codice ATECO corretto per l’osteopata nel 2026?Il codice vigente è 86.96.09 della classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Il precedente 86.90.29 apparteneva alla classificazione ATECO 2007 e oggi va citato solo come riferimento storico: le posizioni già aperte sono state riclassificate d’ufficio.Le prestazioni dell’osteopata sono esenti IVA?No, allo stato. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni rese dall’osteopata non beneficiano dell’esenzione dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972, perché la professione non rientra tra quelle soggette a vigilanza ex art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie né è stata individuata dal decreto Salute-MEF. In regime ordinario si applica l’IVA al 22% su tutte le prestazioni; in forfettario la fattura è senza IVA per la natura del regime. Il quadro potrà cambiare dopo il DPCM 25 marzo 2026 e l’apertura degli elenchi speciali, ma solo con un nuovo intervento normativo o di prassi.L’osteopata forfettario ha diritto alla riduzione contributiva del 35%?No. La riduzione del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014 spetta soltanto ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS. L’osteopata versa alla Gestione Separata INPS, dove questa agevolazione non esiste: l’aliquota 2026 è del 26,07%, ridotta al 24% per chi ha altra copertura previdenziale o è pensionato.L’osteopata deve inviare i dati al Sistema TS?No, nel 2026 l’osteopata non rientra tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: non compare nei decreti MEF che individuano gli obbligati e, secondo la Risoluzione 9/E/2026, le sue prestazioni non sono ammesse tra le spese detraibili documentabili tramite il Sistema TS. Se un futuro decreto includerà gli osteopati, l’invio sarà annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo (per le spese 2026, entro il 1° febbraio 2027).L’osteopata deve emettere fattura elettronica ai pazienti?Sì. Il divieto di fattura elettronica verso le persone fisiche, reso strutturale dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2025, riguarda solo le prestazioni sanitarie; secondo la Risoluzione 9/E/2026 quelle dell’osteopata non lo sono, quindi va emessa fattura elettronica via SdI a tutti i clienti, pazienti privati inclusi, con codice destinatario 0000000 e copia di cortesia. Vale anche per i forfettari, obbligati alla fattura elettronica dal 1° gennaio 2024.Qual è il coefficiente di redditività per l’osteopata in regime forfettario?Il coefficiente è del 78%: su 30.000 euro di compensi incassati, il reddito imponibile è di 23.400 euro, da cui si deducono i contributi INPS versati. L’allegato 4 della L. 190/2014 è ancora redatto in ATECO 2007, quindi il coefficiente si individua risalendo al codice 2007 corrispondente, in attesa del decreto che aggiornerà la tabella all’ATECO 2025.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Apri la tua partita IVA da osteopata con il CAF Centro FiscaleGestire correttamente una partita IVA osteopata ATECO 2025 significa tenere insieme quattro pezzi che devono combaciare: il codice 86.96.09, il corretto trattamento IVA (22% in regime ordinario, come chiarito dalla Risoluzione 9/E/2026, senza esenzione art. 10), i contributi alla Gestione Separata INPS senza illusioni su sconti inesistenti e la fattura elettronica via SdI verso tutti i clienti, pazienti compresi. Un errore in uno solo di questi passaggi si propaga su tutta l’attività.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue da anni i professionisti sanitari nell’apertura e nella gestione della partita IVA: analizziamo la tua situazione, ti forniamo un preventivo personalizzato e ci occupiamo di ogni adempimento, dalla pratica di apertura alla dichiarazione dei redditi. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia.Hai bisogno di assistenza per aprire la partita IVA da osteopata? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento e ricevere una consulenza dedicata.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 13:00:002026-09-13 08:09:47Aprire Partita IVA Osteopata 2026: Codice ATECO 2025, IVA al 22% (Ris. AdE 9/E), Fattura Elettronica e Forfettario
NOTIZIERiduzione penale contrattuale: si può ottenere se hai già pagato quasi tutto il debito?Capita spesso: si firma un contratto (un prestito, un affitto, un appalto) con una clausola che prevede una penale in caso di inadempimento. Poi, magari dopo aver pagato quasi tutto il dovuto, resta un piccolo saldo che non si riesce a versare in tempo. A quel punto scatta la penale, calcolata magari sull’intero importo originario. È giusto? La domanda che si pongono in tanti è se sia possibile ottenere una riduzione della penale contrattuale quando il debito è stato quasi interamente saldato. La risposta, come vedremo, è sì: il codice civile prevede proprio questa possibilità, e in alcuni casi il giudice può intervenire anche senza che la parte lo chieda espressamente.Indice dei contenutiCos’è la clausola penale nei contrattiQuando è possibile la riduzione della penale contrattualeIl caso dell’esecuzione parziale del debitoIl giudice può ridurre la penale anche senza che venga chiestoEsempi pratici: prestiti, caparra, locazione e appaltoCos’è la clausola penale nei contrattiLa clausola penale è un accordo che le parti inseriscono in un contratto per stabilire in anticipo quanto dovrà pagare chi non rispetta gli impegni presi, ad esempio chi non paga una rata, chi consegna in ritardo un lavoro o chi recede da un contratto di locazione. È disciplinata dall’articolo 1382 del Codice Civile, che permette alle parti di fissare un importo fisso dovuto in caso di inadempimento o ritardo, senza dover dimostrare in giudizio il danno effettivamente subito.In pratica, la penale serve a due scopi: da un lato spinge chi si obbliga a rispettare gli impegni (funzione deterrente), dall’altro semplifica la vita a chi subisce l’inadempimento, che non deve provare quanto danno ha effettivamente subito ma può chiedere direttamente la somma pattuita. Il problema nasce quando questa somma, calcolata magari su tutto il debito iniziale, diventa sproporzionata rispetto a quanto effettivamente rimasto da pagare. Quando è possibile la riduzione della penale contrattualeLa legge non lascia la penale sempre intoccabile. L’articolo 1384 del Codice Civile stabilisce che la penale può essere ridotta equamente dal giudice in due situazioni distinte. La prima si verifica quando l’importo pattuito è manifestamente eccessivo rispetto all’interesse che il creditore aveva all’adempimento, tenendo conto anche delle circostanze concrete. La seconda, quella che interessa più da vicino chi ha già pagato quasi tutto, riguarda i casi in cui l’obbligazione principale è stata eseguita in parte.Questa seconda ipotesi è pensata proprio per evitare situazioni ingiuste: se una persona ha versato, ad esempio, il 90% di un debito e resta inadempiente solo sull’ultima piccola quota, applicare una penale calcolata sull’intero importo originario risulterebbe sproporzionato e contrario ai principi di equità e buona fede che regolano i rapporti contrattuali. La riduzione della penale contrattuale, in questi casi, riporta l’importo dovuto a una misura proporzionata a quanto realmente rimasto insoluto. Il caso dell’esecuzione parziale del debitoQuando si parla di esecuzione parziale, si intende una situazione in cui il debitore ha rispettato buona parte degli impegni presi, ma non è riuscito a completare il pagamento per intero. Pensiamo a un prestito rateale quasi interamente restituito, con solo le ultime rate rimaste sospese: in questo scenario, la penale prevista dal contratto non dovrebbe colpire l’intero debito iniziale, bensì essere proporzionata alla parte di obbligazione effettivamente inadempiuta.Non basta però aver pagato una parte del debito per ottenere automaticamente la riduzione: è necessario che la situazione venga valutata da un giudice, che terrà conto di quanto effettivamente versato, del tempo trascorso e dell’interesse concreto che il creditore aveva a ricevere l’intera prestazione entro i termini pattuiti. In ogni caso, la norma rappresenta una tutela importante per chi si trova in difficoltà economica dopo aver già onorato la maggior parte dei propri impegni. Il giudice può ridurre la penale anche senza che venga chiestoUn aspetto che sorprende molti riguarda i poteri del giudice. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la storica sentenza n. 18128 del 2005, hanno chiarito che il potere di ridurre la penale eccessiva può essere esercitato anche d’ufficio, cioè anche se nessuna delle parti lo ha esplicitamente richiesto nel corso del giudizio.Questo significa che, davanti a una penale palesemente sproporzionata rispetto al danno reale o alla parte di obbligazione rimasta inadempiuta, il giudice ha il potere-dovere di intervenire per riportare l’importo a una misura equa, anche in assenza di una domanda specifica in tal senso. Si tratta di un principio pensato per riequilibrare i rapporti tra le parti ed evitare che clausole scritte al momento della firma del contratto, magari senza troppa attenzione, producano effetti ingiusti a distanza di tempo. Esempi pratici: prestiti, caparra, locazione e appaltoPer capire meglio come funziona nella pratica la riduzione della penale contrattuale, è utile pensare a qualche esempio concreto tratto dalla vita di tutti i giorni. Chi ha sottoscritto un prestito e ha già restituito quasi tutto l’importo, trovandosi inadempiente solo sulle ultime rate, può chiedere che la penale prevista dal contratto non venga calcolata sull’intero capitale originario.Contratto di locazione: se l’inquilino ha versato regolarmente i canoni per anni e si rende inadempiente solo sulle ultime mensilità, la penale per recesso anticipato potrebbe essere rivista.Caparra confirmatoria: attenzione, secondo la costante giurisprudenza di Cassazione la riduzione prevista dall’articolo 1384 del Codice Civile non si applica alla caparra confirmatoria (articolo 1385 del Codice Civile), che è un istituto distinto dalla clausola penale; in una compravendita può essere ridotta solo l’eventuale clausola penale pattuita nel contratto.Contratto d’appalto: se l’impresa ha completato gran parte dei lavori e ritarda solo sull’ultima fase, la penale per il ritardo può essere proporzionata all’opera effettivamente mancante.Finanziamenti rateali: come visto, il pagamento di gran parte delle rate incide sul calcolo della penale finale.In tutti questi casi, la valutazione finale spetta comunque al giudice, che esaminerà le circostanze specifiche del singolo contratto prima di disporre la riduzione. Domande frequenti sulla riduzione della penale contrattualeLa riduzione della penale è automatica?No, non è automatica: deve essere valutata da un giudice, anche se questo può intervenire pure senza una richiesta esplicita di una delle parti.Cosa si intende per penale manifestamente eccessiva?Si tratta di un importo palesemente sproporzionato rispetto all’interesse che il creditore aveva all’adempimento, valutato in base alle circostanze concrete del caso.Aver pagato quasi tutto il debito basta da solo a ridurre la penale?Non basta automaticamente, ma è un elemento che il giudice può considerare per applicare la riduzione prevista dall’articolo 1384 del Codice Civile in caso di esecuzione parziale dell’obbligazione.Il giudice deve essere sollecitato per ridurre la penale?No. Secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 18128/2005), il potere di riduzione può essere esercitato anche d’ufficio, cioè senza una domanda specifica delle parti.La riduzione della penale vale per tutti i tipi di contratto?Il principio si applica in generale a qualsiasi contratto che preveda una clausola penale, dai prestiti alle locazioni fino agli appalti. Resta invece esclusa la caparra confirmatoria (articolo 1385 del Codice Civile): la Cassazione ha chiarito che a essa non si estende la riduzione prevista dall’articolo 1384 del Codice Civile.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 12:53:352026-09-19 11:53:20Riduzione penale contrattuale: si può ottenere se hai già pagato quasi tutto il debito?
NOTIZIEMetalmeccanici, Cambio Azienda: il TFR Può Finire Automaticamente in un Altro CompartoCambiare lavoro non significa soltanto una nuova scrivania o un nuovo capannone. Per chi è già iscritto alla previdenza complementare, un cambio di azienda può avere conseguenze dirette anche sul TFR, il trattamento di fine rapporto, e sui contributi versati al fondo pensione. È un tema che in queste settimane sta interessando in particolare i metalmeccanici, categoria storicamente legata a fondi negoziali come Cometa e Fondapi. Il caso è stato ricostruito da Tutto Lavoro 24, che nell’articolo del 19 settembre 2026 firmato da Valentina Giampietro ha messo in luce un effetto poco conosciuto delle nuove regole introdotte dalla Legge 199/2025: il rischio che il TFR cambio azienda metalmeccanici finisca, senza una scelta consapevole del lavoratore, in un comparto di investimento diverso da quello scelto in precedenza.Indice dei contenutiCosa sta succedendo con il TFR dei metalmeccaniciCome funziona il Modulo TFR3 e l’adesione automaticaI rischi per chi aveva scelto una linea diversaLe possibili soluzioni e cosa dicono COVIP e Ministero del LavoroDomande frequentiCosa sta succedendo con il TFR dei metalmeccaniciIl problema riguarda i lavoratori del settore privato già iscritti a un fondo di previdenza complementare che, cambiando datore di lavoro, restano nel comparto metalmeccanico oppure passano a un altro settore, ad esempio la chimica o l’alimentare, dotato di un proprio fondo negoziale. Nelle prime settimane di applicazione della riforma introdotta dalla Legge 199/2025 è emerso infatti un dubbio operativo non da poco: quale linea di investimento debba essere utilizzata quando il dipendente cambia azienda e non specifica una destinazione precisa per i nuovi versamenti.Secondo la ricostruzione di Tutto Lavoro 24, la questione non è teorica: può riguardare chiunque abbia già una posizione aperta presso Cometa o Fondapi e si trovi a firmare un nuovo contratto di lavoro, restando nello stesso settore o cambiandolo del tutto. Come funziona il Modulo TFR3 e l’adesione automaticaQuando un dipendente del settore privato già iscritto alla previdenza complementare cambia datore di lavoro, deve compilare il Modulo TFR3, adottato con decreto interministeriale Lavoro-MEF del 4 settembre 2026 e utilizzato per le assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026. In questo documento può dichiarare di essere già iscritto a un fondo pensione, ma senza indicare in modo esplicito dove destinare il TFR maturando presso il nuovo datore di lavoro.È proprio in questo caso che scatta il nuovo meccanismo di adesione automatica: se entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore non indica la forma pensionistica a cui conferire il TFR maturando (art. 8 comma 9-bis del D.Lgs. 252/2005), TFR e contributi futuri vengono incanalati d’ufficio verso il fondo previsto dagli accordi collettivi applicati in azienda e, in mancanza di una scelta del comparto, verso la cosiddetta linea life cycle. Si tratta di un comparto di investimento che modifica progressivamente il livello di rischio in base agli anni che mancano alla pensione: più esposizione ai mercati quando il pensionamento è lontano nel tempo, un profilo via via più prudente man mano che ci si avvicina all’età pensionabile.Non tutti i fondi, però, sono obbligati ad attivare una linea life cycle. Quelli che non la prevedono non possono raccogliere le nuove adesioni automatiche: in questi casi il lavoratore potrebbe trovarsi nella condizione di dover individuare autonomamente un’altra forma pensionistica a cui destinare la propria posizione. I rischi per chi aveva scelto una linea diversaIl nodo segnalato da Tutto Lavoro 24 riguarda soprattutto chi, in passato, aveva scelto consapevolmente un comparto diverso dal life cycle, ad esempio una linea obbligazionaria ritenuta più adatta al proprio profilo di rischio. Cambiando azienda, questo lavoratore può ritrovarsi con i nuovi versamenti indirizzati automaticamente verso il comparto life cycle, senza aver espresso alcuna scelta esplicita in tal senso.Una situazione che può verificarsi in due scenari distinti:Il lavoratore cambia settore e aderisce a un fondo diverso da quello di provenienza, ad esempio passando dal comparto metalmeccanico a quello chimico o alimentare.Il lavoratore resta nel settore metalmeccanico e continua ad aderire allo stesso fondo, ma presso un nuovo datore di lavoro.In entrambi i casi, se nel Modulo TFR3 non viene indicato in modo chiaro il fondo di destinazione dei versamenti, il meccanismo di adesione automatica alla linea life cycle si attiva comunque, a prescindere dalla scelta fatta in precedenza dal lavoratore. Le possibili soluzioni e cosa dicono COVIP e Ministero del LavoroLa questione, riporta sempre Tutto Lavoro 24, è stata segnalata alla COVIP (la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e al Ministero del Lavoro, che hanno avviato i necessari approfondimenti per chiarire come gestire in modo omogeneo questi casi.Nel frattempo, la soluzione pratica più immediata resta quella di indicare chiaramente nel Modulo TFR3 il fondo a cui destinare i versamenti: in questo modo l’adesione automatica non scatta. Il datore di lavoro può informare il dipendente e invitarlo a esprimere la propria scelta, ma non può sostituirsi a lui nella decisione.Sul tavolo c’è anche un’ipotesi di soluzione più strutturale, ancora in discussione e non normata: consentire al lavoratore già iscritto di conservare, anche nel nuovo rapporto di lavoro, la linea di investimento scelta in precedenza, salvo diversa richiesta esplicita. Al momento, però, il Modulo TFR3 permette di indicare soltanto il fondo di destinazione e la percentuale di TFR da versare, ma non consente di confermare direttamente il comparto di investimento, che va scelto separatamente secondo le regole stabilite da ciascun fondo.Va precisato che la linea life cycle resta comunque una soluzione coerente per chi aveva aderito in modo tacito alla previdenza complementare oppure non aveva mai scelto consapevolmente un comparto specifico: per questi lavoratori il meccanismo automatico rappresenta una tutela, non un problema. Attenzione però a non confondere i due piani: chi ha conferito tacitamente il TFR fino al 30 giugno 2026 mantiene la posizione pregressa nel comparto garantito (deliberazione COVIP del 19 giugno 2026), mentre la linea life cycle riguarda i nuovi versamenti effettuati presso il nuovo datore di lavoro.Resta infine aperta una questione ancora più delicata: se anche il montante già accumulato negli anni precedenti debba essere trasferito nella nuova linea di investimento. Si tratterebbe di un passaggio più complesso, che dovrà necessariamente rispettare gli statuti e i regolamenti interni di Cometa, Fondapi e degli altri fondi negoziali coinvolti. In ogni caso l’adesione automatica riguarda il TFR maturando e la contribuzione futura: la posizione individuale già maturata non viene trasferita d’ufficio a un’altra forma pensionistica, perché il trasferimento resta una facoltà che l’iscritto esercita con apposita richiesta (art. 14 del D.Lgs. 252/2005).Per un quadro più ampio sulle regole di adesione automatica alla previdenza complementare, si può consultare anche l’approfondimento dedicato al TFR ai fondi di previdenza complementare e all’adesione automatica da luglio 2026. Domande frequenti Cosa è il Modulo TFR3?È il modulo adottato con decreto interministeriale del 4 settembre 2026 che i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026 (esclusi i lavoratori domestici) compilano per comunicare la destinazione del TFR maturando. Chi è già iscritto a una forma pensionistica complementare lo utilizza, al cambio di datore di lavoro, per dichiarare la propria posizione e indicare a quale fondo conferire il TFR.Quando scatta l’adesione automatica alla linea life cycle?Scatta quando, nel Modulo TFR3, il lavoratore dichiara di essere già iscritto a un fondo ma non indica in modo esplicito, entro 60 giorni dall’assunzione, dove destinare i nuovi versamenti di TFR e contributi presso il nuovo datore di lavoro.Come si può evitare il cambio automatico di comparto?Indicando in modo chiaro nel Modulo TFR3 il fondo di destinazione dei versamenti. In questo modo il meccanismo di adesione automatica non si attiva e la posizione resta gestita secondo le indicazioni fornite dal lavoratore.Cos’è la linea life cycle?È un comparto di investimento che modifica progressivamente il livello di rischio in base agli anni mancanti alla pensione: più esposizione al rischio quando il pensionamento è lontano, profilo più prudente man mano che ci si avvicina all’età pensionabile.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Dimissioni-Volontarie-2026-TFR-e-Naspi.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 12:39:372026-09-19 12:12:59Metalmeccanici, Cambio Azienda: il TFR Può Finire Automaticamente in un Altro Comparto