NOTIZIEOmesso Versamento IVA: Rateizzazione, Soglia 75.000 Euro e Onere della ProvaL’omesso versamento IVA resta uno dei reati tributari più diffusi tra piccole e medie imprese in difficoltà di liquidità. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un punto delicato: cosa succede quando l’impresa aveva ottenuto una rateizzazione IVA con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e poi decade dal piano per mancati pagamenti? La risposta riguarda direttamente la soglia di 75.000 euro, introdotta dalla riforma del 2024, e chiarisce anche chi deve dimostrare l’entità del debito residuo davanti al giudice.Indice dei contenutiLa soglia ordinaria e la riforma 2024 dell’omesso versamento IVAIl caso deciso dalla CassazioneLe due soglie a confronto: 250.000 e 75.000 euroL’onere di allegazione del contribuenteLa soglia ordinaria e la riforma 2024 dell’omesso versamento IVAIl reato di omesso versamento IVA è disciplinato dall’articolo 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La norma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’IVA dovuta per un importo superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, il quadro si è arricchito di un elemento nuovo. Il legislatore ha previsto che, per stabilire la punibilità, non basta più verificare il solo superamento della soglia dei 250.000 euro: occorre controllare, alla data del 31 dicembre, se il debito sia in corso di estinzione tramite un piano di rateizzazione IVA ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997.Se la rateizzazione procede regolarmente, la punibilità resta sospesa. Le cose cambiano, però, se il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione secondo quanto previsto dall’art. 15-ter del D.P.R. 602/1973: in questo caso entra in gioco una soglia diversa, quella di 75.000 euro, riferita non più al debito originario ma al debito residuo al momento della decadenza. Il caso deciso dalla CassazioneIl caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda l’amministratore unico di una S.r.l., condannato nei precedenti gradi di giudizio per omesso versamento IVA. Nel ricorso, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero verificato correttamente la decadenza dal piano di rateizzazione e, di conseguenza, l’effettivo debito residuo rilevante ai fini della nuova soglia di 75.000 euro.La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha rigettato il ricorso. Secondo i giudici, per ciascuna annualità contestata il debito residuo restava ampiamente superiore alla soglia dei 75.000 euro, e la difesa non aveva fornito elementi specifici capaci di dimostrare una diversa quantificazione. La decisione conferma che la nuova disciplina, pur essendo più favorevole rispetto al passato e quindi applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 2, comma 4, del codice penale anche ai procedimenti pendenti per fatti anteriori alla riforma, non si traduce in un’assoluzione automatica: la verifica va condotta caso per caso, con riferimento puntuale a ciascun periodo d’imposta, senza possibilità di sommare o compensare annualità diverse. Le due soglie a confronto: 250.000 e 75.000 euroIl punto centrale da comprendere è che la soglia di 75.000 euro non sostituisce quella ordinaria di 250.000 euro: si tratta di due soglie che operano in momenti diversi e con funzioni diverse. La prima riguarda il debito originario accertato al 31 dicembre; la seconda entra in gioco solo se, successivamente, il contribuente perde il beneficio della rateizzazione. Questa tabella riassume le diverse situazioni previste dalla norma.Situazione al 31 dicembreImporto rilevanteConseguenzaDebito non in corso di estinzione mediante rateizzazioneIVA non versata superiore a 250.000 euroSussiste il presupposto quantitativo della punibilitàRateizzazione regolarmente in corsoDebito originario superiore a 250.000 euroLa punibilità non opera finché ricorre la condizione prevista dalla normaSuccessiva decadenza dalla rateizzazioneDebito residuo superiore a 75.000 euroLa condotta è punibileSuccessiva decadenza dalla rateizzazioneDebito residuo pari o inferiore a 75.000 euroNon ricorre il presupposto quantitativoUn dettaglio importante riguarda i confini esatti della soglia: la norma richiede un debito residuo superiore a 75.000 euro. Un residuo esattamente pari a 75.000 euro, quindi, non integra il presupposto di punibilità del reato. L’onere di allegazione del contribuenteLa sentenza chiarisce anche un aspetto processuale rilevante, che riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. Spetta all’accusa dimostrare il fatto costitutivo originario del reato, cioè l’omesso versamento e il superamento della soglia dei 250.000 euro. Ma se nel corso del giudizio emerge che il contribuente aveva ottenuto una rateizzazione IVA e che questa è successivamente decaduta, non è il giudice a dover disporre d’ufficio verifiche contabili esplorative.È invece il contribuente, o il suo difensore, a dover allegare e dimostrare in modo specifico che, grazie ai versamenti parziali eseguiti prima della decadenza, il debito residuo si è ridotto a un importo pari o inferiore a 75.000 euro. Questo significa indicare con precisione:gli estremi del piano di rateizzazione concessol’elenco dei pagamenti effettivamente eseguitila data in cui è intervenuta la decadenzal’ammontare esatto del debito residuo a quella dataSolo in presenza di un’allegazione così dettagliata il giudice è tenuto a effettuare le verifiche contabili necessarie a riscontrare la nuova soglia. In assenza di elementi specifici forniti dalla difesa, il giudice può legittimamente basarsi sul debito originario accertato, come è avvenuto nel caso esaminato dalla Cassazione.La pronuncia conferma un principio di equilibrio tra le esigenze di deflazione penale, introdotte dalla riforma del 2024 per i debiti in corso di rateizzazione, e la necessità di non trasformare ogni decadenza da un piano rateale in un’automatica esclusione della responsabilità penale. Per le imprese che hanno un piano di rateizzazione IVA in corso, la vicenda ricorda quanto sia importante conservare con precisione la documentazione di ogni pagamento effettuato, poiché sarà proprio questa documentazione a poter fare la differenza in caso di contestazione. Domande Frequenti sull’Omesso Versamento IVAQual è la soglia ordinaria per l’omesso versamento IVA?La soglia ordinaria prevista dall’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 è di 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Il reato scatta se l’IVA dovuta e non versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo supera questo importo.Quando si applica la soglia di 75.000 euro?La soglia di 75.000 euro entra in gioco solo se il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione IVA. In quel momento si verifica se il debito residuo, e non più quello originario, supera i 75.000 euro.Un debito residuo di esattamente 75.000 euro è punibile?No. La norma richiede un debito residuo superiore a 75.000 euro. Un importo esattamente pari alla soglia non integra il presupposto di punibilità del reato.Chi deve dimostrare l’importo del debito residuo dopo la decadenza dalla rateizzazione?Secondo la Cassazione, spetta al contribuente allegare in modo specifico il piano di rateizzazione, i pagamenti eseguiti, la data della decadenza e l’ammontare del debito residuo. Senza questa allegazione, il giudice non è tenuto a disporre verifiche contabili d’ufficio.La nuova disciplina si applica anche ai fatti commessi prima della riforma del 2024?Sì. Trattandosi di una disciplina più favorevole, in base all’art. 2, comma 4, del codice penale si applica retroattivamente anche ai procedimenti pendenti relativi a fatti anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-21 08:00:002026-09-14 18:43:32Omesso Versamento IVA: Rateizzazione, Soglia 75.000 Euro e Onere della Prova
NOTIZIEPensione a 64 Anni nel Sistema Misto: la Proposta Durigon e il Taglio del 10,6%Il tema della pensione a 64 anni nel sistema misto torna al centro del dibattito dopo le parole del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che il 9 settembre 2026, durante un evento della Lega dedicato alla prossima legge di bilancio, ha quantificato per la prima volta una proposta finora rimasta generica. L’idea è estendere il canale di uscita anticipata a 64 anni anche ai lavoratori del cosiddetto sistema misto, cioè a chi ha versato i primi contributi prima del 1996 e che oggi resta escluso da questa via di pensionamento. Come riportato da PMI.it, l’apertura sarebbe però condizionata a un ricalcolo interamente contributivo dell’intero assegno, comprese le quote di carriera oggi calcolate con il più favorevole metodo retributivo.Non è la prima proposta di questo tipo: nei giorni scorsi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha aperto alla proposta della Lega su un possibile ampliamento dei requisiti di uscita, mentre altre ipotesi di flessibilità in uscita come quota 104 restano anch’esse allo stadio di proposta. Restano però ancora molti punti da chiarire prima che la proposta diventi legge.Indice dei contenutiCos’è la proposta di Durigon sulla pensione a 64 anni nel sistema mistoQuanto costa il taglio: le simulazioni CGILPerché il taglio varia da lavoratore a lavoratoreLe regole attuali (2026) per la pensione contributiva a 64 anniCosa resta da decidere nella Legge di Bilancio 2027Cosa cambia dal 2027 per tutte le pensioniDomande frequenti sulla pensione a 64 anni nel sistema mistoCos’è la proposta di Durigon sulla pensione a 64 anni nel sistema mistoLa proposta di Durigon sulle pensioni riguarda una platea finora esclusa dalla pensione contributiva anticipata: i lavoratori del sistema misto, che hanno una parte di carriera calcolata con il metodo retributivo (più generoso) e una parte con il metodo contributivo. L’apertura ai 64 anni sarebbe una scelta volontaria del lavoratore: chi accetta rinuncia al calcolo retributivo sulla quota di anzianità maturata prima del 1996 e accetta che l’intero assegno venga ricalcolato con il metodo contributivo, generalmente meno favorevole.Durigon ha stimato in circa 80.000 le pensioni aggiuntive attivabili con la misura, per un costo di circa 1,5 miliardi di euro l’anno, nell’ambito di una sperimentazione triennale. Lo schema politico circolato indica in 25 anni di contributi l’anzianità minima richiesta, soglia giudicata insufficiente da altre forze politiche e sindacati, che ne chiedono almeno 40. Va detto con chiarezza: nessuno di questi elementi è ancora legge. Anzianità minima definitiva, eventuale soglia di importo minimo dell’assegno, data di decorrenza e coperture finanziarie restano tutti da fissare nella prossima legge di bilancio. Quanto costa il taglio: le simulazioni CGILIl nodo più delicato della proposta riguarda l’impatto economico sull’assegno. Le simulazioni dell’Osservatorio previdenza CGIL, aggiornate al 6 settembre 2026, stimano una riduzione del 10,6% della pensione per tre profili tipo con 40 anni di contributi complessivi, di cui 9 maturati entro il 1995. La percentuale di ricalcolo contributivo pensione è identica nei tre casi: a cambiare è solo il valore assoluto della perdita mensile.Retribuzione annuaPensione sistema misto attualePensione con ricalcolo contributivoPerdita mensilePerdita annua stimata35.000 €1.726,15 €1.543,38 €-182,77 €circa -2.376 €50.000 €2.465,93 €2.204,84 €-261,09 €circa -3.394 €70.000 €3.452,31 €3.086,77 €-365,54 €circa -4.752 €Si tratta di una perdita permanente, che si ripete ogni mese per tutta la durata della pensione. Proiettando il taglio sull’attesa di vita, la CGIL stima una rinuncia cumulata di circa 42.800 euro nel profilo da 35.000 euro e di circa 85.500 euro in quello da 70.000 euro, a valori nominali. Nel profilo più basso, inoltre, l’assegno ricalcolato di 1.543,38 euro resterebbe sotto la soglia minima richiesta oggi per l’uscita contributiva a 64 anni: mancherebbero circa 95,34 euro al mese, colmabili solo con un apporto di TFR trasformato in rendita stimato in circa 24.360 euro. Un meccanismo simile, che permetteva di sommare la rendita della previdenza complementare alla prima rata di pensione, era stato introdotto dalla Legge 207/2024 ma è stato abrogato dalla Legge 199/2025, non avendo mai trovato applicazione per mancanza del decreto attuativo. Perché il taglio varia da lavoratore a lavoratoreL’entità del taglio dipende dall’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Chi a quella data aveva già almeno 18 anni di contributi conserva il calcolo retributivo fino al 31 dicembre 2011, per effetto dell’articolo 24, comma 2, del Decreto Legge 201/2011. Chi invece aveva meno di 18 anni di contributi si vede bloccare la quota retributiva proprio al 1995, con una conseguenza diretta sull’entità del ricalcolo contributivo.Questo dettaglio tecnico spiega perché la platea interessata dalla proposta sulla pensione 64 anni sistema misto sarà quasi interamente composta da lavoratori con la quota retributiva più contenuta. Un lavoratore che compie 64 anni nel 2027 è nato nel 1963: per avere già 18 anni di contributi entro il 1995 avrebbe dovuto iniziare a lavorare a 14 anni, cioè nel 1977, un caso più unico che raro. La maggior parte di chi rientrerebbe nella misura ha quindi un’anzianità contributiva al 1995 inferiore ai 18 anni, e per questo subirebbe l’impatto più marcato del ricalcolo. Le regole attuali (2026) per la pensione contributiva a 64 anniÈ importante non confondere la proposta Durigon con le regole già in vigore. Oggi, in base all’articolo 24, comma 11, del Decreto Legge 201/2011, la pensione contributiva a 64 anni è riservata ai soli contributivi puri, cioè ai lavoratori senza alcun contributo versato prima del 1996. Per loro i requisiti richiesti nel 2026 sono i seguenti.Età minima di 64 anniAlmeno 20 anni di contribuzione effettiva, esclusi i contributi figurativiPrima rata di pensione almeno pari a 3 volte l’assegno sociale, cioè 1.638,72 euro mensili nel 2026Soglia ridotta per le lavoratrici madri: 2,8 volte l’assegno sociale con un figlio, 2,6 volte con due o più figliFinestra mobile di 3 mesi tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell’assegnoLe regole per le lavoratrici, in particolare, si intrecciano con altre misure dedicate: per un quadro più ampio delle opzioni disponibili rimandiamo all’approfondimento su pensione donne 2026. Chi ha invece contributi versati prima del 1996 rientra nel sistema misto e oggi resta escluso dal canale dei 64 anni: è esattamente questa la platea a cui guarda la proposta di Durigon. Cosa resta da decidere nella Legge di Bilancio 2027Al momento la proposta sulla pensione 64 anni sistema misto resta uno schema politico, non un testo di legge. Diversi punti sono ancora aperti e verranno definiti, se confermati, solo con la Legge di Bilancio 2027.L’anzianità contributiva minima richiesta: 25 anni secondo l’ipotesi Durigon, ma altre forze chiedono almeno 40 anniL’eventuale soglia minima di importo dell’assegno ricalcolatoLa data di decorrenza effettiva della sperimentazioneLe coperture finanziarie, a fronte di una spesa stimata in 1,5 miliardi di euro l’anno per tre anniFino a quando questi elementi non saranno definiti nel testo della manovra, la proposta va considerata un’ipotesi di lavoro e non una misura operativa. È probabile che il dibattito si intensifichi nelle prossime settimane, in vista della presentazione della legge di bilancio. Cosa cambia dal 2027 per tutte le pensioniIndipendentemente dall’esito della proposta sul sistema misto, dal 1° gennaio 2027 scatterà comunque un mese aggiuntivo di adeguamento alla speranza di vita, come previsto dalla Legge 199/2025 e confermato dalla Circolare INPS n. 28/2026. La pensione di vecchiaia salirà così a 67 anni e 1 mese. Anche il canale contributivo a 64 anni per i contributivi puri sarà toccato dall’adeguamento: dal 2027 richiederà 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva.Questo significa che, a prescindere dalla proposta sul sistema misto, tutti i requisiti pensionistici legati all’aspettativa di vita si irrigidiranno leggermente. Un elemento da tenere presente per chiunque stia pianificando l’uscita dal lavoro nei prossimi anni.Domande frequenti sulla pensione a 64 anni nel sistema mistoChi può già andare in pensione a 64 anni nel 2026?Solo i lavoratori contributivi puri, senza contributi versati prima del 1996, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un assegno di almeno 1.638,72 euro mensili (3 volte l’assegno sociale).Di quanto si riduce la pensione con il ricalcolo contributivo?Secondo le simulazioni CGIL, la riduzione stimata è del 10,6% dell’assegno, con perdite mensili che vanno da circa 183 a circa 366 euro a seconda della retribuzione di riferimento.Quando entrerà in vigore la misura per il sistema misto?Non c’è ancora una data certa. La proposta dovrà essere formalizzata ed eventualmente approvata nella Legge di Bilancio 2027, con anzianità minima, soglie e coperture finanziarie ancora da definire.Cos’è il sistema misto?È il regime previdenziale di chi ha versato i primi contributi prima del 1996: la pensione viene calcolata in parte con il metodo retributivo (sulla carriera fino al 1995 o fino al 2011, a seconda dell’anzianità) e in parte con il metodo contributivo.Perché il taglio non è uguale per tutti i lavoratori del sistema misto?Perché dipende dall’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995: chi aveva già 18 anni di contributi conserva il calcolo retributivo fino al 2011, chi ne aveva meno lo vede bloccato al 1995, con un impatto maggiore del ricalcolo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-20 19:00:002026-09-14 18:31:11Pensione a 64 Anni nel Sistema Misto: la Proposta Durigon e il Taglio del 10,6%
NOTIZIERiscatto laurea o fondo pensione: cosa conviene scegliereChi si affaccia al mondo del lavoro o vuole rafforzare la propria futura pensione si trova spesso davanti a una scelta poco conosciuta ma potenzialmente decisiva: riscatto laurea o fondo pensione? Sono due strumenti previdenziali molto diversi tra loro, ma accomunati da un vantaggio fiscale immediato sotto forma di deduzione dal reddito IRPEF. Il riscatto agevolato della laurea, introdotto dalla Legge 247/2007 e poi reso permanente, permette di trasformare gli anni di studio universitario in contributi previdenziali, calcolati con un metodo forfettario sul minimale artigiani-commercianti. L’adesione a un fondo pensione complementare consiste invece in un piano di risparmio di lungo periodo, con versamenti deducibili fino a un tetto annuo di 5.164,57 euro. Capire le differenze tra le due strade aiuta a orientarsi con maggiore consapevolezza, anche in vista della prossima dichiarazione dei redditi.Indice dei contenutiRiscatto della laurea agevolato: come funzionaFondo pensione complementare: i vantaggi fiscaliRiscatto laurea o fondo pensione: le differenze principaliQuando conviene scegliere l’uno o l’altroRiscatto della laurea agevolato: come funzionaIl riscatto laurea agevolato consente di coprire, in tutto o in parte, gli anni del corso legale di laurea con contributi previdenziali validi sia per il diritto alla pensione sia per la misura dell’assegno. A differenza del riscatto ordinario, il costo non viene calcolato sulla retribuzione effettiva del richiedente, ma con un metodo forfettario ancorato al minimale artigiani-commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda. Questo rende la spesa più contenuta rispetto al riscatto tradizionale, anche se l’importo esatto va sempre verificato caso per caso tramite una simulazione ufficiale, perché dipende dal numero di anni da riscattare e dal minimale in vigore al momento della richiesta.Un altro elemento centrale riguarda la rateizzazione: l’INPS consente di dilazionare la somma dovuta fino a un massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di interessi. Le rate versate nell’anno sono inoltre interamente deducibili dal reddito complessivo IRPEF, riducendo la base imponibile su cui si calcolano le imposte. Chi vuole farsi un’idea più precisa della propria posizione contributiva prima di valutare il riscatto può partire dalla consultazione dell’estratto conto contributivo INPS, che riepiloga i periodi già coperti da contribuzione. Esiste anche una forma di riscatto automatico riservata a specifiche categorie di lavoratori pubblici, come descritto nell’approfondimento sul riscatto laurea automatico per docenti e personale ATA. Fondo pensione complementare: i vantaggi fiscaliIl fondo pensione complementare segue una logica diversa: non si tratta di acquistare contributi previdenziali, ma di costruire nel tempo un capitale aggiuntivo rispetto alla pensione pubblica. I versamenti, effettuati periodicamente o in un’unica soluzione, sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite annuo di 5.164,57 euro, come previsto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 252/2005. Questo significa che chi versa, ad esempio, 3.000 euro in un anno può abbattere il proprio reddito imponibile di pari importo, con un risparmio fiscale proporzionale all’aliquota IRPEF applicata.Il capitale accantonato in un fondo pensione genera nel tempo un rendimento, variabile a seconda della linea di investimento scelta e dei mercati finanziari, ma resta vincolato fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Sono previste alcune anticipazioni per esigenze specifiche, come spese sanitarie gravi o, dopo un certo numero di anni di iscrizione, per l’acquisto della prima casa o altre necessità personali, ma si tratta comunque di uno strumento pensato per restare vincolato nel lungo periodo, a differenza del riscatto laurea che produce un effetto immediato sull’anzianità contributiva. Riscatto laurea o fondo pensione: le differenze principaliMettendo a confronto riscatto laurea o fondo pensione, la prima differenza riguarda la natura dello strumento: il riscatto aumenta gli anni di contribuzione utili per il diritto e la misura della pensione pubblica, mentre il fondo pensione crea un capitale separato che si aggiunge alla pensione obbligatoria al momento del pensionamento. Cambia anche la logica di accesso alle risorse: le somme versate nel fondo restano vincolate salvo le anticipazioni previste dalla legge, mentre il riscatto della laurea produce un effetto stabile e non reversibile sulla posizione contributiva. I punti da valutare prima di scegliereAlcuni elementi aiutano a inquadrare meglio le due opzioni:il riscatto laurea agisce sull’anzianità contributiva e può avvicinare i requisiti per la pensione anticipatail fondo pensione costruisce un capitale aggiuntivo con rendimento nel tempoentrambi offrono un vantaggio fiscale, ma con limiti e modalità di calcolo diversiil costo del riscatto è forfettario e rateizzabile, il versamento al fondo è flessibile nell’importola liquidità del fondo è vincolata, quella del riscatto si traduce direttamente in contribuzioneQuando conviene scegliere l’uno o l’altroNon esiste una risposta valida per tutti quando si tratta di scegliere tra riscatto laurea o fondo pensione: molto dipende dall’età, dalla carriera lavorativa e dagli obiettivi previdenziali di ciascuno. Chi ha pochi anni di contribuzione e punta ad avvicinare i requisiti per la pensione anticipata potrebbe trovare interessante il riscatto degli anni di laurea, che si traduce in un incremento diretto dell’anzianità contributiva utile anche per le future finestre di uscita previste dalle tabelle INPS. Chi invece ha davanti un orizzonte lavorativo lungo e vuole costruire un capitale aggiuntivo, magari destinando parte del TFR, può orientarsi verso il fondo pensione complementare, beneficiando nel tempo anche dei rendimenti degli investimenti.In molti casi le due soluzioni non sono alternative ma possono integrarsi, compatibilmente con le disponibilità economiche e con il tetto di deducibilità di 5.164,57 euro previsto per la previdenza complementare, che è distinto da quello utilizzabile per il riscatto della laurea. Domande frequenti Il riscatto laurea agevolato conviene sempre rispetto al fondo pensione?Non esiste una regola valida in ogni situazione. Il riscatto laurea aumenta subito l’anzianità contributiva utile per la pensione pubblica, mentre il fondo pensione costruisce nel tempo un capitale aggiuntivo con rendimento variabile. La scelta dipende da età, obiettivi e disponibilità economica.Qual è il limite di deducibilità del fondo pensione complementare?I versamenti ai fondi pensione complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino a un massimo di 5.164,57 euro annui, come previsto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 252/2005.Quante rate sono previste per il riscatto agevolato della laurea?L’importo dovuto per il riscatto agevolato può essere rateizzato fino a un massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di interessi. Le rate versate nell’anno sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF.Si possono fare entrambe le scelte, riscatto laurea e fondo pensione?Sì, i due strumenti non sono incompatibili. Si tratta però di due limiti di deducibilità distinti e di impegni economici diversi, quindi la combinazione va valutata caso per caso in base al proprio bilancio familiare.La scelta tra riscatto laurea o fondo pensione resta una decisione personale, che va soppesata guardando alla propria posizione contributiva e agli obiettivi previdenziali di lungo periodo. Prima di procedere in un senso o nell’altro, può essere utile verificare la documentazione relativa alla propria carriera contributiva, come chiarito anche nell’approfondimento sulle attestazioni fiscali per il riscatto INPS.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/riscatto-laurea.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-20 18:00:002026-09-14 18:18:23Riscatto laurea o fondo pensione: cosa conviene scegliere
NOTIZIEBusta paga obbligatoria per i fattorini: obbligo anche senza consegnePer i rider e i fattorini che lavorano tramite piattaforme digitali arriva un chiarimento importante sulla busta paga fattorini rider. Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 1/2026, ha spiegato nel dettaglio come e quando va prodotto il documento che, per i lavoratori autonomi delle consegne, sostituisce la tradizionale busta paga: il Libro Unico del Lavoro, il cosiddetto LUL. La notizia, ripresa da PMI.it il 14 settembre 2026, riguarda in particolare i rider con contratto autonomo occasionale o partita IVA che consegnano cibo o pacchi tramite app.Il punto centrale dell’interpello è che l’obbligo di elaborare il prospetto non dipende dal fatto che il rider abbia effettivamente lavorato nel mese di riferimento. Anche quando non ci sono consegne, e quindi nessun compenso maturato, la piattaforma deve comunque produrre il documento, indicando valori pari a zero. Vediamo insieme che cosa prevede la normativa e quali sono le regole pratiche da conoscere.Indice dei contenutiCos’è il LUL per i rider e perché sostituisce la busta pagaL’obbligo vale anche senza consegne: il prospetto a zeroLa proroga di 90 giorni riguarda solo luglio 2026Consegne e compensi: competenza per le attività, cassa per i pagamentiOrdini multipli allo stesso cliente: quando contano come una consegna solaTre esempi pratici per capire come funziona il LUL dei riderDomande frequenti sulla busta paga dei fattorini riderCos’è il LUL per i rider e perché sostituisce la busta pagaPer un lavoratore dipendente, la busta paga è il documento mensile che riepiloga ore lavorate, retribuzione e trattenute. Per un rider autonomo, che non ha un contratto di lavoro subordinato, questo documento non esiste nella forma classica. Al suo posto, l’Interpello n. 1/2026 del Ministero del Lavoro chiarisce che la funzione equivalente è svolta dal prospetto del Libro Unico del Lavoro (LUL), previsto dall’articolo 39 del D.L. 112/2008 e ora applicato con regole specifiche alle piattaforme di consegna.In pratica, il LUL diventa lo strumento con cui la piattaforma, in qualità di committente, deve annotare mese per mese l’attività svolta dal rider: il numero di consegne effettuate e l’importo complessivo erogato come compenso. La base normativa di questo obbligo è l’articolo 15 del D.L. 62/2026, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112. La tenuta del LUL per i rider decorre dal 1° luglio 2026. L’obbligo vale anche senza consegne: il prospetto a zeroUno degli aspetti più rilevanti chiariti dall’interpello riguarda proprio i mesi in cui il rider non lavora. Finché il rapporto di lavoro autonomo con la piattaforma resta formalmente in essere, il prospetto LUL va comunque elaborato, anche se il fattorino non ha effettuato nemmeno una consegna e non ha maturato alcun compenso. In questi casi il documento andrà compilato indicando valori pari a zero.Questa impostazione risponde a una logica precisa: il LUL non è solo uno strumento di rendicontazione dei compensi, ma serve a fotografare in modo continuativo lo stato del rapporto di lavoro. Un prospetto mancante potrebbe far pensare a un’interruzione della collaborazione, mentre il prospetto a zero certifica che il rapporto è attivo, anche in un mese di inattività. La proroga di 90 giorni riguarda solo luglio 2026Un altro punto su cui è bene fare chiarezza riguarda la proroga di 90 giorni introdotta per agevolare l’avvio del nuovo obbligo. Molti rider e molte piattaforme si stanno chiedendo se questa proroga valga in generale per il LUL. La risposta, secondo l’interpello, è negativa: la proroga riguarda esclusivamente il prospetto relativo a luglio 2026, cioè il primo mese di applicazione della norma, e consente di aggiornarlo e stamparlo in un momento successivo rispetto alla scadenza ordinaria.Per agosto 2026 e per tutti i mesi successivi, invece, si applicano le scadenze ordinarie previste per il Libro Unico del Lavoro: le registrazioni vanno completate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Questo significa, ad esempio, che il prospetto relativo alle consegne di agosto va elaborato entro la fine di settembre. Chi lavora come rider e vuole avere sotto controllo la propria posizione dovrebbe quindi tenere a mente questa scadenza mensile, che da agosto in poi non ammette più margini di proroga. Consegne e compensi: competenza per le attività, cassa per i pagamentiL’interpello chiarisce anche un aspetto tecnico ma molto concreto: come comportarsi quando una consegna viene svolta in un mese e pagata in un mese diverso. Il principio indicato dal Ministero è quello della competenza per le consegne e della cassa per i compensi. In parole semplici, le consegne vanno registrate nel mese in cui sono effettivamente svolte, mentre i compensi vanno riportati nel mese in cui la somma viene realmente erogata al rider.Facciamo un esempio pratico: una consegna effettuata ad agosto ma pagata a settembre va annotata come attività svolta ad agosto, mentre il relativo pagamento comparirà nel prospetto di settembre. Per evitare confusione tra i due documenti, il Ministero consiglia di utilizzare il campo note del LUL per segnalare a quale periodo di attività si riferiscono le somme corrisposte in un momento successivo. Questo accorgimento permette di ricostruire con chiarezza il collegamento tra il lavoro svolto e il relativo pagamento, anche a distanza di mesi. Ordini multipli allo stesso cliente: quando contano come una consegna solaL’interpello affronta anche il caso, tutt’altro che raro, in cui un rider consegna più ordini contemporaneamente allo stesso cliente o nella stessa tornata. In questa situazione, il criterio da seguire dipende dal sistema tariffario applicato dalla piattaforma.Se la piattaforma riconosce un compenso distinto per ogni singolo ordine, allora ciascun ordine deve essere registrato nel LUL come una consegna separata: tre ordini pagati con tre compensi distinti equivalgono a tre consegne annotate singolarmente. Se invece più ordini vengono consegnati insieme e generano un unico compenso complessivo, l’intera attività va registrata come una sola consegna. Il criterio, quindi, non è il numero di pacchi o di ordini fisicamente consegnati, ma il modo in cui la piattaforma calcola e liquida il compenso. Tre esempi pratici per capire come funziona il LUL dei riderPer riassumere in modo semplice le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, ecco tre situazioni tipiche che possono presentarsi nella gestione del Libro Unico del Lavoro per i rider autonomi:Nessuna consegna nel mese: il rapporto di lavoro autonomo resta attivo, ma il rider non effettua consegne e non matura compensi. Il prospetto LUL va comunque prodotto, con tutti i valori indicati a zero.Consegna ad agosto, pagamento a settembre: l’attività va registrata nel prospetto di agosto (competenza), mentre il compenso comparirà nel prospetto di settembre (cassa). È consigliato inserire una nota esplicativa che colleghi il pagamento al periodo di attività corretto.Più ordini allo stesso cliente in un’unica tornata: se il compenso è unico per tutti gli ordini consegnati insieme, si registra una sola consegna. Se invece ogni ordine ha un compenso distinto, si registrano consegne separate per ciascun ordine.Questi tre casi mostrano come il nuovo obbligo richieda un livello di attenzione amministrativa piuttosto elevato, sia per le piattaforme sia per i rider che vogliono verificare la correttezza dei propri prospetti mensili. Del resto, il settore delle consegne tramite app è cresciuto molto negli ultimi anni in Italia, e una regolazione più puntuale della documentazione di lavoro era un tema atteso da tempo dagli operatori del comparto.Domande frequenti sulla busta paga dei fattorini rider Il LUL riguarda anche i rider dipendenti?No. L’Interpello n. 1/2026 e le regole descritte riguardano i rider autonomi, cioè quelli che operano con contratto autonomo occasionale o partita IVA. I rider assunti con contratto di lavoro subordinato ricevono la normale busta paga da lavoratore dipendente, disciplinata da regole diverse.Cosa succede se in un mese non ci sono consegne?Il prospetto LUL va comunque elaborato dalla piattaforma, anche se il rider non ha effettuato consegne e non ha maturato compensi. In questo caso il documento viene compilato con valori pari a zero, a testimonianza del fatto che il rapporto di lavoro autonomo resta comunque attivo.Quando decorre la proroga di 90 giorni?La proroga di 90 giorni riguarda esclusivamente il prospetto di luglio 2026, primo mese di applicazione dell’obbligo, e consente di aggiornarlo e stamparlo successivamente. Per agosto 2026 e per i mesi seguenti valgono invece le scadenze ordinarie del Libro Unico del Lavoro, quindi entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.Come si registrano consegne e pagamenti se avvengono in mesi diversi?Le consegne si registrano nel mese in cui vengono effettivamente svolte (principio di competenza), mentre i compensi si registrano nel mese in cui vengono effettivamente pagati (principio di cassa). Il Ministero consiglia di usare il campo note del LUL per indicare a quale periodo di attività si riferisce un pagamento ricevuto in un momento successivo.Più ordini allo stesso cliente in una consegna contano come una o più consegne?Dipende dal sistema tariffario della piattaforma. Se ogni ordine ha un compenso distinto, ciascun ordine va registrato come consegna separata. Se più ordini consegnati insieme generano un unico compenso complessivo, l’intera attività va registrata come una sola consegna.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-20 17:00:002026-09-14 18:06:01Busta paga obbligatoria per i fattorini: obbligo anche senza consegne
NOTIZIE4 Ottobre Pagato Doppio: Cosa Troveranno i Lavoratori in Busta PagaIl 4 ottobre 2026 sarà, per la prima volta, una festività nazionale: la ricorrenza di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è stata reintrodotta dalla legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026. Per milioni di lavoratori dipendenti la novità porta con sé effetti concreti sulla busta paga di ottobre 2026, ma quest’anno c’è una particolarità che spiazza molti: il 4 ottobre cade di domenica.Chi normalmente avrebbe goduto di un giorno di riposo aggiuntivo, quindi, non se ne accorgerà nella routine settimanale. In compenso, però, potrebbe trovare qualcosa in più nel cedolino: un importo ulteriore per la festività non goduta oppure, per chi sarà chiamato a lavorare, quello che in molti definiscono un busta paga ottobre 2026 doppio pagamento, cioè la giornata pagata due volte, a cui si aggiunge la maggiorazione prevista dal contratto collettivo applicato.Indice dei contenutiFestività di domenica: cosa spetta ai lavoratori mensilizzati e a oreChi lavora il 4 ottobre: la busta paga doppia spiegata4 ottobre detassato: la tassazione agevolata al 15%Festività di domenica: cosa spetta ai lavoratori mensilizzati e a oreNel settore privato, quando una festività nazionale coincide con la domenica, ai lavoratori mensilizzati viene generalmente riconosciuta una quota supplementare. Alla normale retribuzione mensile si aggiunge, di regola, un ventiseiesimo dello stipendio, salvo un diverso divisore stabilito dal proprio CCNL. Si tratta di un meccanismo pensato per compensare chi non può materialmente godere del giorno di riposo aggiuntivo, perché coincide con una giornata già non lavorativa.Facciamo un esempio puramente indicativo, che dipende comunque dal contratto applicato: con una retribuzione lorda mensile di 1.950 euro, la festività non goduta può valere circa 75 euro lordi in più. Per i dipendenti pagati a ore, invece, viene corrisposto il trattamento economico relativo alla festività anche senza prestazione lavorativa, calcolando di norma un sesto dell’orario settimanale. Con 40 ore contrattuali e una paga di 12 euro lordi l’ora, l’importo aggiuntivo può arrivare a circa 80 euro lordi.Lavoratori mensilizzati: quota aggiuntiva pari a circa un 26° dello stipendio mensile, salvo diverso divisore CCNL.Lavoratori pagati a ore: trattamento della festività calcolato su un sesto dell’orario settimanale contrattuale.Non si tratta quindi di un bonus fisso uguale per tutti: la somma cambia in base allo stipendio, all’orario di lavoro e alle disposizioni specifiche del contratto collettivo applicato. Per chi vuole farsi un’idea generale del calendario dei pagamenti del periodo può essere utile consultare anche la guida ai pagamenti INPS di settembre 2026, che riepiloga le date delle principali prestazioni previdenziali. Chi lavora il 4 ottobre: la busta paga doppia spiegataChi presterà servizio il 4 ottobre 2026 riceverà il normale trattamento economico della festività e, in aggiunta, il compenso per le ore effettivamente lavorate. Su queste ore si applica anche la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal proprio CCNL. È proprio per questo che si parla, in modo colloquiale, di giornata pagata doppia: la retribuzione ordinaria si somma al compenso per il lavoro svolto nel giorno festivo.L’importo complessivo, però, non corrisponde necessariamente al doppio esatto della paga ordinaria: tutto dipende dalla percentuale di maggiorazione stabilita dal contratto collettivo di riferimento. Nel CCNL dei pubblici esercizi, ad esempio, le ore lavorate durante una festività sono retribuite con una maggiorazione del 20%: con una paga di 10 euro lordi l’ora, otto ore di lavoro valgono circa 96 euro, oltre al trattamento della festività. Per colf, badanti e baby sitter, invece, il contratto del lavoro domestico prevede una maggiorazione più alta, pari al 60 per cento: per approfondire gli aspetti contributivi di queste figure si può consultare la guida ai contributi colf e badanti 2026.Un aspetto da tenere presente: le percentuali domenicali e festive non sempre si sommano tra loro. In alcuni settori viene applicata soltanto la maggiorazione più favorevole al lavoratore, non entrambe insieme. Per conoscere l’importo esatto che spetta in busta paga sarà quindi indispensabile controllare il proprio CCNL, oppure farsi assistere da un professionista. 4 ottobre detassato: la tassazione agevolata al 15%C’è un’ulteriore novità che riguarda la tassazione di questa giornata particolare. Nel 2026, la maggiorazione riconosciuta per il lavoro svolto durante la festività può beneficiare di un’imposta sostitutiva del 15%, più vantaggiosa rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria. In parole semplici, invece di applicare le aliquote progressive normali su quella parte di retribuzione, viene applicata un’unica aliquota agevolata, riducendo il prelievo fiscale su quella specifica voce in busta paga.L’agevolazione spetta ai dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro, entro un limite di 1.500 euro annui. La paga ordinaria e l’eventuale compenso per la festività non goduta restano invece soggetti alla tassazione normale e ai contributi previdenziali dovuti secondo le regole ordinarie: la detassazione riguarda esclusivamente la maggiorazione per il lavoro festivo effettivamente prestato. Per un quadro più ampio sulle agevolazioni fiscali che possono comparire in busta paga, può essere utile anche la guida al trattamento integrativo IRPEF. Domande frequentiIl 4 ottobre 2026 è un giorno festivo per tutti?Sì, formalmente è una festività nazionale su tutto il territorio, ma cadendo di domenica non comporta un giorno di riposo aggiuntivo per chi già non lavora la domenica.Quanto vale la festività non goduta in busta paga?Dipende dallo stipendio, dall’orario e dal CCNL applicato: per i mensilizzati è in genere un ventiseiesimo della paga mensile, per chi è pagato a ore un sesto dell’orario settimanale. Gli importi indicati in questo articolo sono esempi.Chi lavora il 4 ottobre ha diritto a un compenso doppio esatto?Non necessariamente al doppio esatto: riceve il trattamento della festività più il compenso per le ore lavorate, maggiorato secondo la percentuale stabilita dal proprio CCNL, che varia da settore a settore.La detassazione al 15% vale per tutti i redditi?No, è riservata ai lavoratori dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro, entro il limite di 1.500 euro annui, e si applica solo alla maggiorazione per il lavoro festivo.Come faccio a sapere quanto mi spetta esattamente?L’importo esatto dipende dal CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro: è consigliabile verificare il proprio contratto collettivo o rivolgersi a un professionista per un calcolo preciso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-20 16:50:012026-09-20 16:01:414 Ottobre Pagato Doppio: Cosa Troveranno i Lavoratori in Busta Paga
NOTIZIEManovra 2027, flat tax e bonus casa: il Governo punta su ceto medio e giovaniLa Manovra 2027 comincia a prendere forma e, stando alle prime indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il Governo starebbe lavorando a un pacchetto di misure pensato per due categorie considerate prioritarie: il ceto medio e i giovani. Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe una flat tax 2027 su alcune componenti del reddito, insieme a un possibile alleggerimento dell’Irpef per i redditi medio-alti e al ritorno di un ecobonus potenziato per chi ristruttura casa in chiave di efficienza energetica. Il quadro, va detto, resta ancora fluido: le misure sono al vaglio del Governo e potrebbero cambiare nelle prossime settimane, man mano che si avvicina la presentazione ufficiale della legge di bilancio.Indice dei contenutiCosa prevede la Manovra 2027: le prime linee guida del GovernoCeto medio: la possibile sforbiciata all’IrpefLe misure per i giovani: flat tax sugli aumenti di stipendio e affitti più leggeriEcoedilizia: verso il ritorno dell’ecobonus potenziato al 65%Tempistiche e iter parlamentare della Manovra 2027Domande frequenti sulla Manovra 2027 e la flat taxCosa prevede la Manovra 2027: le prime linee guida del GovernoSecondo quanto riportato da QuiFinanza e da altre testate economiche, la Manovra 2027 dovrebbe muoversi lungo alcune direttrici principali: un intervento sull’Irpef per alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio, una flat tax agevolata dedicata ai giovani lavoratori, e il rilancio delle detrazioni per la casa attraverso un ecobonus rinnovato. A queste misure si affiancherebbero interventi minori, come un possibile bonus una tantum legato al caro carburanti per le famiglie sotto una certa soglia ISEE.Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo pubblicamente nei giorni scorsi, ha confermato che il confronto tra i partiti di maggioranza è ancora in corso e che le risorse a disposizione restano limitate. Questo significa che non tutte le misure allo studio troveranno necessariamente spazio nel testo definitivo: molto dipenderà dalla copertura finanziaria che si riuscirà a trovare nelle prossime settimane. Ceto medio: la possibile sforbiciata all’IrpefUna delle ipotesi più discusse riguarda una revisione degli scaglioni Irpef per alleggerire il carico fiscale su quello che viene definito il ceto medio, ovvero i redditi collocati tra i 50.000 e i 60.000 euro annui. L’idea, ancora in fase di valutazione, sarebbe quella di estendere l’aliquota intermedia del 33% anche a questa fascia di reddito, che oggi sconta l’aliquota più alta del 43%. Un intervento di questo tipo avrebbe un costo stimato di diversi miliardi di euro e per questo motivo non è ancora certo che venga confermato nella versione definitiva della manovra.Va precisato che si tratta, al momento, di un’ipotesi allo studio e non di una misura già approvata: i numeri definitivi (soglie di reddito, aliquote, decorrenza) potranno essere confermati soltanto con la pubblicazione del testo ufficiale della legge di bilancio, atteso nelle prossime settimane. Chi ha un reddito in questa fascia farà bene a monitorare gli sviluppi, perché un’eventuale riduzione dell’aliquota si tradurrebbe in un risparmio concreto in busta paga o nella dichiarazione dei redditi. Le misure per i giovani: flat tax sugli aumenti di stipendio e affitti più leggeriIl secondo grande capitolo della Manovra 2027 riguarda i giovani lavoratori. Tra le proposte più discusse c’è quella di una flat tax agevolata, indicativamente al 5%, da applicare non allo stipendio nel suo complesso ma alla sola quota di aumento riconosciuta dal datore di lavoro. In pratica, se un’azienda decide di alzare la retribuzione di un giovane dipendente, quella parte aggiuntiva verrebbe tassata con un’aliquota molto più bassa rispetto all’ordinaria Irpef, incentivando così le imprese a riconoscere incrementi salariali più consistenti a chi è all’inizio della carriera.Chi vuole approfondire il funzionamento di questa misura può leggere il nostro articolo dedicato alla flat tax sugli aumenti di stipendio ai giovani, che spiega più nel dettaglio la proposta e le fasce di età potenzialmente coinvolte.Sul fronte casa, per i giovani che cercano un alloggio in affitto (le ipotesi circolate parlano di under 35 oppure di under 36: la soglia anagrafica non è ancora definita) starebbe circolando anche l’ipotesi di dimezzare l’Iva sugli affitti, portandola dal 10% al 5%. Attenzione però al perimetro della misura: riguarderebbe soltanto le locazioni abitative soggette a Iva, cioè quelle stipulate con imprese costruttrici, fondi immobiliari e società di gestione del risparmio. La maggior parte degli affitti tra privati è invece esente da Iva (art. 10 c. 1 n. 8 DPR 633/1972, con eventuale cedolare secca) e resterebbe quindi fuori dall’agevolazione. Se confermata, la misura andrebbe ad affiancarsi ad altri strumenti già esistenti per agevolare l’accesso alla prima casa in locazione da parte delle nuove generazioni.Nel filone delle misure legate alla flat tax rientra anche il tema, già trattato in altri nostri approfondimenti, della detassazione della tredicesima 2027 e della possibile flat tax al 15% sulla tredicesima, misure distinte da quelle rivolte specificamente ai giovani ma che si inseriscono nello stesso disegno complessivo di riduzione del carico fiscale sul lavoro. Ecoedilizia: verso il ritorno dell’ecobonus potenziato al 65%Il terzo pilastro della manovra riguarda l’edilizia sostenibile. Secondo le indiscrezioni raccolte da diverse testate economiche, il Governo starebbe valutando di riportare la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico al 65% sulla prima casa, mantenendo un’aliquota più contenuta, intorno al 36%, per le abitazioni diverse dalla prima casa. Un innalzamento che, se confermato, rappresenterebbe un vero e proprio potenziamento rispetto alle percentuali attualmente in vigore, e non una semplice proroga delle detrazioni esistenti.Tra gli interventi che potrebbero rientrare nel nuovo ecobonus figurano la sostituzione di infissi e serramenti, l’installazione di pompe di calore e sistemi ibridi, i pannelli solari termici, le schermature solari e gli interventi di isolamento termico dell’edificio. Si tratta, ricordiamo, di lavori che oggi rientrano già in parte nelle agevolazioni fiscali per la casa, ma che con la nuova manovra potrebbero beneficiare di una percentuale di detrazione più alta.Anche in questo caso è bene mantenere prudenza: fino alla pubblicazione del testo ufficiale, percentuali, massimali di spesa e requisiti di accesso restano ipotesi allo studio e potrebbero subire modifiche nel corso dell’iter parlamentare. Tempistiche e iter parlamentare della Manovra 2027Come ogni anno, la legge di bilancio dovrà seguire un percorso definito: prima l’approvazione in Consiglio dei Ministri, poi l’invio alle Camere per la discussione e le eventuali modifiche, fino all’approvazione definitiva entro la fine dell’anno. Il confronto tra i partiti della maggioranza sulle coperture finanziarie è ancora in corso, e proprio da questo dipenderà quali delle misure oggi allo studio troveranno davvero spazio nel testo finale della Manovra 2027.Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori dettagli su aliquote, soglie di reddito e requisiti di accesso alle diverse misure. Continueremo a seguire gli sviluppi della manovra per fornire aggiornamenti puntuali su flat tax, Irpef e agevolazioni per la casa. Domande frequenti sulla Manovra 2027 e la flat taxQuando entrerà in vigore la Manovra 2027?Come da prassi, la legge di bilancio dovrebbe essere approvata definitivamente entro la fine dell’anno, con le misure in vigore dal 1° gennaio 2027, salvo modifiche in corso di approvazione parlamentare.Che cos’è la flat tax sugli aumenti di stipendio per i giovani?È una proposta allo studio del Governo che prevede una tassazione agevolata, indicativamente al 5%, non sull’intero stipendio ma solo sulla quota di aumento riconosciuta ai giovani lavoratori dalle aziende.La riduzione Irpef per il ceto medio riguarda tutti i redditi?No, l’ipotesi allo studio riguarda in particolare la fascia di reddito tra 50.000 e 60.000 euro annui, che potrebbe passare dall’aliquota del 43% a quella intermedia del 33%, ma la misura non è ancora confermata.L’ecobonus al 65% sarà valido per tutte le case?Secondo le indiscrezioni circolate, la percentuale più alta del 65% dovrebbe applicarsi alla prima casa, mentre per le altre abitazioni potrebbe restare un’aliquota più bassa, intorno al 36%. Anche questi dettagli dovranno essere confermati dal testo ufficiale.Ci sono altre misure previste per i giovani nella Manovra 2027?Tra le ipotesi allo studio figura anche una riduzione dell’Iva sugli affitti ai giovani (under 35 o under 36 a seconda delle ipotesi circolate), che potrebbe scendere dal 10% al 5%. La misura riguarderebbe però solo le locazioni soggette a Iva, cioè quelle stipulate con imprese costruttrici, fondi immobiliari e società di gestione: gli affitti tra privati, esenti da Iva, ne resterebbero esclusi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/01/legge-di-bilancio-2025.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 14:00:002026-09-14 17:54:42Manovra 2027, flat tax e bonus casa: il Governo punta su ceto medio e giovani
CAF, SUCCESSIONIVoltura Catastale dopo la Successione 2026: Quando è Automatica, Costi, Tempi e Sistema Tavolare FVGLa voltura catastale successione è il passaggio che aggiorna l’intestazione dell’immobile al Catasto, sostituendo il nome del defunto con quello degli eredi. È un adempimento che moltissime famiglie danno per scontato: si presenta la dichiarazione di successione, si pagano le imposte e si pensa che tutto sia concluso. Poi, magari anni dopo, al momento di vendere casa o di chiedere un mutuo, si scopre che in visura catastale l’immobile risulta ancora intestato alla persona deceduta.In molti casi la voltura catastale automatica viene eseguita direttamente dall’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione telematica, senza che gli eredi debbano fare nulla. In altri casi, invece, la voltura non parte affatto: succede con le vecchie successioni cartacee, con i dati catastali incoerenti e soprattutto con gli immobili situati nei territori a sistema tavolare, come Trieste, Gorizia e diversi Comuni della provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia, dove serve una procedura di intavolazione al Libro Fondiario completamente separata.In questa guida vediamo in modo semplice quando la voltura catastale dopo la successione è automatica, quando va richiesta a parte, quali sono i costi e i tempi, come verificare se è andata a buon fine e cosa si rischia lasciando l’immobile intestato al defunto.Indice dei contenutiCos’è la voltura catastale successione e perché è indispensabileVoltura catastale automatica: come funziona con la successione telematicaQuando la voltura catastale successione NON è automaticaQuando serve il geometra: DOCFA, difformità e frazionamentiVoltura tavolare in Friuli Venezia Giulia: l’intavolazione al Libro FondiarioCosti della voltura catastale successione: cosa si paga davveroTempi della voltura catastale successione: quanto bisogna aspettareCome verificare se la voltura catastale è stata eseguitaCosa si rischia senza la voltura catastale dopo la successioneDomande frequenti sulla voltura catastale successioneAssistenza per la voltura catastale successione al CAF Centro FiscaleCos’è la voltura catastale successione e perché è indispensabileLa voltura catastale successione è l’operazione con cui il Catasto prende atto del passaggio di proprietà avvenuto per causa di morte. In parole povere: il Catasto è l’archivio che dice chi possiede cosa e in quale quota. Finché la voltura non viene eseguita, per quell’archivio il proprietario è ancora il defunto, anche se gli eredi hanno regolarmente presentato la dichiarazione e pagato tutte le imposte.È importante capire una distinzione che genera moltissima confusione. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale: serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate cosa c’era nel patrimonio del defunto e a liquidare le imposte dovute. La voltura catastale è invece un adempimento catastale: serve ad aggiornare l’intestazione dell’immobile. Sono due cose diverse, anche quando viaggiano insieme nello stesso modello.Immagina che Maria erediti dal padre un appartamento a Udine insieme al fratello. La dichiarazione viene presentata regolarmente entro i 12 mesi dal decesso, come previsto dal D.Lgs. 346/1990. Se la voltura catastale successione non viene completata, quando i due fratelli decideranno di vendere l’appartamento il notaio troverà una visura che riporta ancora il nome del padre: la vendita si blocca finché la situazione non viene regolarizzata.Da ricordare inoltre che la voltura ha effetti concreti anche sul piano fiscale corrente: è dalle risultanze catastali che i Comuni ricavano i dati per IMU e ILIA (in Friuli Venezia Giulia l’imposta immobiliare locale si chiama ILIA) e per la TARI. Un’intestazione non aggiornata significa avvisi di accertamento inviati a una persona deceduta e potenziali contestazioni a carico degli eredi. Voltura catastale automatica: come funziona con la successione telematicaDa quando la dichiarazione di successione viene trasmessa in via telematica con il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, la voltura catastale automatica è la regola per la maggior parte del territorio nazionale a catasto ordinario. Il modello, infatti, non è soltanto una dichiarazione fiscale: contiene anche la domanda di volture catastali. Il nome completo del modello è proprio Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.Il meccanismo, spiegato in modo semplice, funziona così: al momento dell’invio telematico si autoliquidano e si versano le imposte dovute (ipotecaria, catastale, bollo e tributi per i servizi ipotecari e catastali); una volta registrata la dichiarazione, i dati degli immobili indicati nei quadri dichiarativi vengono trasmessi al Catasto, che aggiorna l’intestazione a favore degli eredi senza ulteriori domande da presentare.Un aspetto poco conosciuto: la voltura automatica opera salvo diversa indicazione del dichiarante. Nel modello esiste infatti la possibilità di barrare l’opzione con cui si sceglie di non avvalersi del servizio di voltura automatica. È una scelta che in certe situazioni ha senso (per esempio quando i dati catastali vanno prima corretti), ma che comporta un obbligo preciso: presentare la domanda di voltura agli uffici provinciali – Territorio competenti entro 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione.Ecco, in sintesi, le condizioni che devono ricorrere perché la voltura catastale successione parta da sola:dichiarazione presentata con il modello telematico attualmente in uso (non con i vecchi modelli cartacei);immobili situati in territori a catasto ordinario, quindi fuori dalle zone a sistema tavolare;dati catastali degli immobili corretti e coerenti con quelli presenti negli archivi;nessuna barratura dell’opzione di esclusione dalla voltura automatica;assenza di situazioni particolari (eredità giacente, trust, oneri reali sull’immobile).Se anche una sola di queste condizioni manca, la voltura non viene generata in automatico e servirà un intervento manuale. Per approfondire l’intera procedura di invio, dai documenti da raccogliere alla compilazione dei quadri, puoi leggere la nostra guida alla dichiarazione di successione telematica 2026. Quando la voltura catastale successione NON è automaticaVeniamo al punto che interessa più da vicino chi si trova con una visura ancora intestata al defunto. Esistono quattro grandi famiglie di casi in cui la voltura catastale successione non viene eseguita d’ufficio e resta a carico degli eredi attivarsi. 1. Successioni cartacee e pratiche datateLe dichiarazioni presentate negli anni passati con il modello cartaceo agli uffici successioni non contenevano la domanda di voltura integrata. In quel sistema la voltura era un adempimento del tutto separato, da presentare autonomamente al Catasto. Il risultato è che oggi moltissime famiglie scoprono di avere immobili ancora intestati a nonni o genitori deceduti anche vent’anni fa, semplicemente perché nessuno presentò la nota di voltura. La buona notizia è che la posizione si può regolarizzare: la voltura tardiva è ammessa e si presenta oggi, allegando copia della dichiarazione di successione a suo tempo registrata.2. Immobili in territori a sistema tavolareÈ il caso più rilevante per chi vive in Friuli Venezia Giulia e in Trentino-Alto Adige. Per gli immobili situati nei territori in cui vige il Libro Fondiario la dichiarazione di successione vale solo ai fini fiscali e non produce alcuna voltura automatica: l’aggiornamento della titolarità passa da una procedura autonoma di intavolazione. Approfondiamo questo scenario nella sezione dedicata, perché è qui che si concentrano gli errori più costosi.3. Dati catastali errati o disallineatiLa procedura automatica confronta i dati indicati in dichiarazione con quelli presenti negli archivi catastali. Se qualcosa non coincide, l’aggiornamento si blocca. Le cause più frequenti sono:subalterno errato o mancante (il subalterno è il numero che identifica la singola unità all’interno del fabbricato);immobili mai regolarizzati in Catasto dopo lavori edilizi, frazionamenti o fusioni;categoria catastale o dati identificativi non coincidenti con la visura;difformità nell’intestazione precedente, per esempio perché una vecchia successione non era stata volturata;quote di proprietà non corrispondenti alla situazione reale.In questi casi, prima della voltura catastale occorre sistemare la pratica catastale sottostante. È una fase tecnica che richiede attenzione: un dato sbagliato replicato nella voltura si trascina per anni.4. Più eredi, quote diverse o situazioni particolariQuando gli eredi sono più di uno e le quote non corrispondono a quelle desumibili dalla dichiarazione (per esempio in presenza di rinunce, di legati, di diritti di usufrutto a favore del coniuge superstite o di accordi divisori), la voltura automatica può produrre un risultato incompleto o non corretto. Lo stesso vale per eredità giacente, immobili gravati da oneri reali e beni conferiti in trust. Se nella successione sono coinvolti eredi minori di età, poi, la pratica richiede passaggi autorizzativi ulteriori che vanno coordinati con l’aggiornamento catastale.Quando serve il geometra: DOCFA, difformità e frazionamentiC’è un confine chiaro tra il lavoro del CAF e quello del geometra. Il CAF si occupa dell’adempimento fiscale: dichiarazione di successione, calcolo e versamento delle imposte, richiesta di voltura. Il geometra (o l’architetto, o l’ingegnere) interviene invece quando bisogna mettere mano ai dati tecnici dell’immobile, perché quelli non si sistemano con un modello fiscale ma con una pratica catastale tecnica.La pratica più ricorrente si chiama DOCFA, sigla di «Documenti Catasto Fabbricati»: è il software con cui i tecnici abilitati aggiornano planimetrie, categorie e rendite catastali. Serve, ad esempio, se il defunto aveva chiuso una veranda, ricavato una camera dal sottotetto o unito due appartamenti senza aggiornare il catasto: finché la planimetria non rispecchia lo stato reale, l’immobile ereditato resta difficile da vendere.I casi tipici in cui serve un tecnico accanto alla voltura catastale successione sono questi:aggiornamento planimetrico con DOCFA per allineare la piantina depositata allo stato di fatto;difformità edilizie ereditate dal de cuius, da sanare prima della vendita (sul tema è utile la guida Salva Casa 2026 per geometri);frazionamento tra coeredi, quando il terreno o il fabbricato va diviso materialmente: qui entrano in gioco il frazionamento e il tipo mappale;accatastamento di fabbricati mai censiti, frequente con rustici, magazzini e depositi agricoli;verifica di conformità catastale prima di vendere l’immobile ereditato, oggi richiesta da notai e banche.Il geometra lavora in parallelo o subito dopo l’adempimento fiscale, non al posto suo. Nella maggior parte delle pratiche l’ordine corretto è: prima si presenta la dichiarazione di successione e si ottiene la voltura, poi il tecnico sistema planimetrie e difformità sull’immobile ormai intestato agli eredi. Quando invece i dati catastali sono talmente disallineati da impedire la voltura stessa, il tecnico interviene prima. Valutare la sequenza giusta è parte della consulenza che offriamo al CAF Centro Fiscale di Udine. Voltura tavolare in Friuli Venezia Giulia: l’intavolazione al Libro FondiarioIn Friuli Venezia Giulia la voltura catastale successione segue regole proprie, e ignorarlo è l’errore più frequente e più costoso in assoluto. Nelle zone un tempo appartenute all’Impero austro-ungarico vige infatti il sistema tavolare, disciplinato dal R.D. 499/1929: un registro immobiliare diverso dal catasto del resto d’Italia, in cui l’iscrizione nel Libro Fondiario ha efficacia costitutiva.Cosa significa «efficacia costitutiva» in parole semplici? Nel catasto ordinario l’intestazione ha valore puramente informativo: la proprietà si trasferisce comunque, il Catasto ne prende atto. Nel sistema tavolare, invece, il diritto si acquista nel momento in cui viene iscritto nel Libro Fondiario. Fino a quel momento, sulla carta, la titolarità formale resta quella precedente. Ecco perché il tavolare non ammette scorciatoie automatiche. Dove si applica il sistema tavolare in FVGIl regime tavolare interessa l’intero territorio delle province di Trieste e Gorizia, oltre ad alcuni Comuni della provincia di Udine corrispondenti alle aree ex austro-ungariche. Attenzione a una sfumatura che sfugge quasi sempre: nella provincia di Udine il sistema tavolare non copre tutti i Comuni. Le aree storicamente venete, capoluogo compreso, seguono il catasto ordinario, mentre sono tavolari alcuni Comuni della Bassa Friulana orientale (area di Cervignano del Friuli e Aquileia) e della Val Canale (area di Tarvisio e Pontebba). Per questo, di fronte a una successione in FVG, la prima verifica da fare è sempre a quale regime appartiene concretamente quell’immobile, Comune per Comune, chiedendo conferma all’Ufficio Tavolare competente.Come funziona l’intavolazione FVG dopo la successioneDopo aver presentato e registrato la dichiarazione di successione, per i beni tavolari occorre presentare una domanda di intavolazione all’Ufficio Tavolare competente, incardinato presso il Tribunale. Sulla domanda decide il giudice tavolare, che emette un decreto tavolare con cui autorizza l’iscrizione del diritto a favore degli eredi. Solo a quel punto il Libro Fondiario riporta i nuovi titolari.I documenti tipicamente necessari per l’intavolazione FVG successione sono:copia della dichiarazione di successione registrata, con le ricevute telematiche;documentazione relativa all’accettazione di eredità, espressa o tacita;certificato di eredità rilasciato dal giudice tavolare, quando richiesto: è un istituto tipico del sistema tavolare, da non confondere con l’atto notorio;estratto tavolare aggiornato della partita tavolare interessata;eventuale documentazione tecnica (piano di frazionamento, tipi di aggiornamento) per unità tavolari complesse.La domanda viene di norma predisposta con l’assistenza di un notaio o di un avvocato, perché richiede la corretta individuazione delle partite tavolari e la redazione tecnica dell’istanza. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue la parte fiscale e documentale della successione e coordina il passaggio con i professionisti incaricati dell’intavolazione, evitando che la pratica resti a metà. Per un quadro completo della procedura tavolare puoi consultare la nostra guida dedicata all’intavolazione FVG e al sistema tavolare.L’errore da evitare assolutamente: pensare che la voltura catastale ordinaria gestita dall’Agenzia delle Entrate sia sufficiente anche in Friuli Venezia Giulia. Non lo è. Chi si ferma alla dichiarazione di successione si ritrova, magari a distanza di anni, con un Libro Fondiario ancora intestato al defunto e con una vendita o una donazione bloccata, con ritardi che si misurano in mesi.Costi della voltura catastale successione: cosa si paga davveroParlare di voltura catastale costi richiede una premessa, perché si sommano voci di natura diversa. La parte più consistente non è la voltura in sé, ma le imposte ipotecaria e catastale che si versano già in sede di dichiarazione di successione quando nell’asse ereditario ci sono immobili.Secondo le regole dettate dal D.Lgs. 346/1990 e dalla normativa sulle imposte ipotecarie e catastali:imposta ipotecaria: 2% del valore catastale dell’immobile, con un minimo di 200 euro;imposta catastale: 1% del valore catastale, anch’essa con un minimo di 200 euro;se almeno un erede possiede i requisiti per l’agevolazione prima casa, le due imposte si applicano in misura fissa, per un totale di 400 euro (200 + 200).Il valore catastale, lo ricordiamo, non è il prezzo di mercato: si ottiene rivalutando la rendita catastale e moltiplicandola per coefficienti fissati per legge. Per capire come si determina e quanto incide sul totale della pratica, è utile la nostra guida al calcolo dell’imposta di successione 2026 con esempi pratici.Quando invece la voltura catastale successione deve essere presentata separatamente, perché non è scattata quella automatica, si aggiungono i costi propri della pratica di voltura. Si tratta di tributi speciali catastali e di imposta di bollo, quest’ultima dovuta per ogni gruppo di pagine della domanda. Sono importi contenuti, orientativamente nell’ordine di alcune decine di euro complessive per una pratica semplice, ma variano in base al numero di immobili, di soggetti coinvolti e di pagine della nota. Proprio perché gli importi unitari vengono aggiornati periodicamente, conviene farsi quantificare la cifra esatta prima di presentare la domanda: al CAF Centro Fiscale te la calcoliamo in fase di preventivo personalizzato, senza sorprese allo sportello.Nel caso dell’intavolazione in Friuli Venezia Giulia, infine, la struttura dei costi è diversa ancora: alla parte fiscale si affiancano i bolli e i diritti della domanda tavolare e l’onorario del professionista che la predispone. Anche qui la variabile decisiva è la complessità della partita tavolare.Tempi della voltura catastale successione: quanto bisogna aspettareI tempi della voltura catastale successione cambiano radicalmente a seconda dello scenario in cui ci si trova. Vediamoli in ordine, dal più rapido al più lungo.Nel caso della voltura catastale automatica, il riferimento operativo è di circa 30 giorni dalla presentazione e registrazione della dichiarazione telematica. È un termine indicativo: in periodi di picco l’aggiornamento della visura può richiedere qualche settimana in più. Lo stesso termine di 30 giorni, questa volta come termine da rispettare, vale per chi ha scelto di non avvalersi della voltura automatica e deve quindi presentare la domanda agli uffici provinciali – Territorio.Quando invece serve una correzione preventiva dei dati catastali, ai tempi della voltura si somma la durata della pratica di rettifica, che può facilmente portare l’iter complessivo a due o tre mesi. Per l’intavolazione nei territori tavolari, infine, bisogna mettere in conto diversi mesi: occorre predisporre la domanda, depositarla all’Ufficio Tavolare, attendere il decreto tavolare del giudice e la successiva iscrizione nel Libro Fondiario.Il consiglio pratico è sempre lo stesso: se stai già valutando di vendere l’immobile ereditato, non aspettare il compromesso per occuparti della voltura. Avviare la pratica subito dopo la successione evita di trovarsi con una trattativa avviata e una titolarità non ancora aggiornata. Come verificare se la voltura catastale è stata eseguitaVerificare l’esito della voltura catastale successione è più semplice di quanto sembri e andrebbe fatto sempre, anche quando si è certi che la dichiarazione sia stata presentata correttamente. Lo strumento è la visura catastale, cioè il documento che riporta i dati identificativi dell’immobile e il nome degli intestatari.Esistono due tipi di visura utili in questo contesto. La visura attuale mostra la situazione vigente e serve a rispondere alla domanda più immediata: l’immobile risulta oggi intestato agli eredi o ancora al defunto? La visura storica, invece, ricostruisce tutti i passaggi di intestazione nel tempo e permette di individuare con precisione dove si è interrotta la catena, per esempio in corrispondenza di una successione del 2005 mai volturata.Nei territori a sistema tavolare il documento di riferimento non è la visura catastale ma l’estratto tavolare, rilasciato dal Libro Fondiario: è lì che va letta la titolarità effettiva del bene. Anche in questo caso serve un’analisi corretta, perché la lettura di una partita tavolare, con i suoi tre fogli (di consistenza, di proprietà e degli aggravi), non è immediata per chi non la maneggia abitualmente.Il CAF Centro Fiscale effettua per te il controllo completo: estrazione della visura attuale e storica, verifica dell’intestazione e delle quote, individuazione di eventuali passaggi mancanti e, nel caso dei beni tavolari, lettura dell’estratto del Libro Fondiario. È una verifica veloce che può evitare mesi di problemi.Cosa si rischia senza la voltura catastale dopo la successioneTrascurare la voltura catastale successione non produce conseguenze immediate e visibili, ed è proprio questo il punto: il problema resta silenzioso finché non serve davvero disporre dell’immobile. A quel punto, però, diventa un ostacolo concreto.Le criticità più frequenti che incontriamo allo sportello sono queste:vendita bloccata: il notaio non può rogitare se l’intestazione catastale o tavolare non è allineata alla situazione reale;mutui e finanziamenti: la banca chiede una titolarità documentata e coerente prima di iscrivere ipoteca;difficoltà nelle pratiche edilizie, nelle richieste di agevolazioni e nei bonus casa, che presuppongono un titolo di possesso aggiornato;contestazioni su IMU, ILIA e TARI, con avvisi intestati al defunto e responsabilità che ricadono comunque sugli eredi;successioni a catena: se nel frattempo muore uno degli eredi, si accumulano più passaggi da regolarizzare, con costi e tempi moltiplicati;sanzioni collegate alla tardiva presentazione della domanda di voltura nei casi in cui era dovuta entro i termini.Va inoltre ricordato che l’aggiornamento catastale presuppone l’accettazione dell’eredità: chi non ha ancora deciso se accettare, magari perché teme l’esistenza di debiti del defunto, deve valutare con attenzione ogni comportamento che possa configurare un’accettazione tacita. Il tema è delicato e lo abbiamo approfondito nella guida su eredità e debiti del defunto.La buona notizia è che quasi tutte queste situazioni sono recuperabili. Anche una successione di vent’anni fa mai volturata si può sistemare: serve ricostruire la documentazione, verificare la catena delle intestazioni e presentare le domande mancanti nell’ordine corretto. Domande frequenti sulla voltura catastale successioneLa voltura catastale successione è sempre automatica?No. La voltura catastale automatica è la regola per le dichiarazioni presentate con il modello telematico e per gli immobili in territori a catasto ordinario, ma non opera nei territori a sistema tavolare, nelle successioni cartacee, quando il dichiarante ha scelto di non avvalersene e in presenza di dati catastali errati o di situazioni particolari come eredità giacente e trust.Ho presentato la successione ma l’immobile risulta ancora del defunto: cosa faccio?Il primo passo è capire perché la voltura non è avvenuta: basta estrarre una visura storica e confrontarla con la dichiarazione presentata. Da lì si stabilisce se serve una semplice domanda di voltura, una rettifica dei dati catastali o, per i beni in FVG, una pratica di intavolazione. Porta la documentazione al CAF Centro Fiscale: analizziamo il caso e ti indichiamo la strada più breve per regolarizzare.In Friuli Venezia Giulia basta la dichiarazione di successione?No, e questo è l’errore più diffuso. Per gli immobili in regime tavolare la dichiarazione ha valore solo fiscale: per aggiornare la titolarità serve una domanda di intavolazione al Libro Fondiario, sulla quale decide il giudice tavolare con apposito decreto, secondo il R.D. 499/1929. Senza intavolazione, l’immobile resta formalmente intestato al defunto.Quanto costa la voltura catastale dopo la successione?La voce principale sono le imposte versate con la dichiarazione: ipotecaria 2% e catastale 1% del valore catastale, con minimo di 200 euro ciascuna, oppure 400 euro complessivi in misura fissa con l’agevolazione prima casa. La domanda di voltura presentata separatamente comporta invece tributi speciali catastali e imposta di bollo, per importi contenuti che dipendono dal numero di immobili e di pagine della pratica. Contattaci per un preventivo personalizzato sul tuo caso.Quanto tempo serve per la voltura catastale successione?Per la voltura automatica il riferimento è di circa 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione. Se occorre correggere dati catastali i tempi si allungano a qualche mese, mentre per l’intavolazione in Friuli Venezia Giulia bisogna mettere in conto diversi mesi tra deposito della domanda, decreto tavolare e iscrizione nel Libro Fondiario.Posso vendere una casa ereditata senza aver fatto la voltura?In pratica no. Il notaio richiede che l’intestazione catastale, o l’iscrizione tavolare nei territori a Libro Fondiario, sia allineata alla titolarità reale. Una voltura catastale mancante emerge sempre in fase di verifica documentale e fa slittare il rogito: meglio regolarizzare prima di mettere l’immobile sul mercato.Si può fare la voltura di una successione molto vecchia?Sì. Le successioni degli anni passati presentate in forma cartacea e mai volturate si possono regolarizzare oggi, presentando la domanda di voltura con allegata copia della dichiarazione a suo tempo registrata. Se nel frattempo sono intervenuti altri decessi, si ricostruisce l’intera catena dei passaggi nell’ordine corretto.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la voltura catastale successione al CAF Centro FiscaleLa voltura catastale successione sembra un dettaglio burocratico, ma è il passaggio che trasforma un’eredità sulla carta in una proprietà effettivamente spendibile: vendibile, ipotecabile, trasmissibile a propria volta. In Friuli Venezia Giulia la questione è ancora più delicata, perché il sistema tavolare richiede un’intavolazione separata che i CAF e gli studi non specializzati sul territorio spesso non conoscono, con ritardi che si misurano in mesi.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue ogni fase: verifica preliminare della visura e dell’estratto tavolare, raccolta documentale, dichiarazione di successione telematica, controllo dell’avvenuta voltura e coordinamento della pratica di intavolazione per i beni tavolari. Lavoriamo sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con una valutazione gratuita del caso e un preventivo personalizzato prima di iniziare.Hai bisogno di assistenza per la successione e la voltura catastale del tuo immobile? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci per fissare un appuntamento, chiamaci allo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-20 13:00:002026-09-18 17:17:56Voltura Catastale dopo la Successione 2026: Quando è Automatica, Costi, Tempi e Sistema Tavolare FVG
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione ElettronicaFatture a Cavallo d’Anno 2026/2027: Guida Completa a Date, Numerazione e Detrazione IVALe fatture a cavallo d’anno sono uno dei passaggi più delicati della vita di una partita IVA. Ogni anno, tra la fine di dicembre 2026 e i primi giorni di gennaio 2027, migliaia di imprese e professionisti si trovano davanti alla stessa domanda: questa fattura va nel 2026 o nel 2027? La risposta non è mai unica, perché una stessa fattura può “valere” per un anno ai fini IVA e per un altro ai fini del reddito.In questa guida spieghiamo, con parole semplici ed esempi concreti, come gestire le fatture a cavallo d’anno: la differenza tra data dell’operazione e data di trasmissione allo SdI, se occorre ripartire la numerazione progressiva dal numero 1 al 1° gennaio, come funziona la competenza economica rispetto al momento impositivo IVA e, soprattutto, quando si può (e quando non si può) portare in detrazione l’IVA di una fattura datata dicembre ma ricevuta a gennaio. Chiudiamo con gli errori più frequenti e le relative correzioni.Per un quadro generale su esigibilità IVA, sanzioni e termini di emissione della fattura elettronica, consulta la nostra guida completa: Fatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di Emissione. Indice dei contenutiFatture a cavallo d’anno: perché dicembre 2026 e gennaio 2027 creano confusioneData di effettuazione e data di emissione: i 12 giorni che generano le fatture a cavallo d’annoNumerazione progressiva delle fatture al cambio anno: bisogna ripartire da 1?Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a gennaio 2027: due binari separatiCompetenza economica e momento impositivo IVA: le due regole da non confondereDetrazione IVA sulle fatture a cavallo d’anno: i limiti da conoscereFatture a cavallo d’anno nel regime forfettario: conta l’incassoErrori frequenti sulle fatture a cavallo d’anno e come correggerliGestire le fatture a cavallo d’anno senza errori: il supporto del CAF di UdineDomande frequenti sulle fatture a cavallo d’annoFatture a cavallo d’anno: perché dicembre 2026 e gennaio 2027 creano confusioneSi parla di fatture a cavallo d’anno quando l’operazione (la consegna di un bene o la prestazione di un servizio) e il documento che la certifica “cadono” in due periodi d’imposta diversi. Il caso tipico è quello del lavoro concluso il 28 dicembre 2026 e della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio il 5 gennaio 2027, oppure della fattura datata 31 dicembre 2026 che il cliente riceve solo a gennaio.La confusione nasce dal fatto che su una fattura a cavallo d’anno agiscono contemporaneamente tre regole diverse, che possono portare a tre risultati diversi. Il Sistema di Interscambio (in sigla SdI) è la “posta elettronica certificata” dell’Agenzia delle Entrate attraverso cui transitano tutte le fatture elettroniche: è lui a registrare la data effettiva di trasmissione e di consegna del documento.Regola IVA: stabilisce in quale liquidazione periodica far confluire l’imposta (art. 6 DPR 633/72).Regola reddituale: stabilisce in quale anno il costo o il ricavo concorre a formare il reddito (art. 109 TUIR per i regimi ordinari, principio di cassa per i forfettari).Regola della detrazione: stabilisce quando l’acquirente può recuperare l’IVA pagata al fornitore (art. 19 DPR 633/72, riscritto dal D.Lgs. 148/2026, e art. 1 DPR 100/1998).Comprendere queste tre regole separatamente è l’unico modo per non sbagliare. Nei prossimi paragrafi le affrontiamo una per una, partendo dal punto di partenza di ogni ragionamento sulle fatture a cavallo d’anno: la data. Data di effettuazione e data di emissione: i 12 giorni che generano le fatture a cavallo d’annoNella fattura elettronica esistono due date che non coincidono quasi mai. La prima è la data documento, che deve riportare la data di effettuazione dell’operazione, cioè il giorno in cui la cessione o la prestazione si considera fiscalmente realizzata. La seconda è la data di trasmissione allo SdI, che il sistema registra automaticamente. È proprio lo scarto tra queste due date a generare gran parte delle fatture a cavallo d’anno.Fattura immediata: 12 giorni per la trasmissione, non “immediata” alla letteraLa cosiddetta fattura immediata (tipo documento TD01) non va trasmessa nello stesso istante dell’operazione: l’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 concede 12 giorni di tempo dalla data di effettuazione per inviarla al Sistema di Interscambio. Il termine di 12 giorni riguarda la trasmissione, non la data documento, che resta quella dell’operazione.Immagina che Marco, idraulico con partita IVA, completi un intervento il 29 dicembre 2026. Può trasmettere la fattura fino al 10 gennaio 2027, ma nel campo “data” dovrà indicare 29 dicembre 2026. Ai fini IVA l’operazione resta di dicembre 2026 e confluisce nella liquidazione IVA di dicembre, da versare entro il 16 gennaio 2027 per i contribuenti mensili. Ecco perché le fatture a cavallo d’anno vanno lette guardando la data operazione, non il giorno dell’invio.Fattura differita: entro il 15 del mese successivoPer le cessioni di beni accompagnate da DDT (il documento di trasporto che viaggia con la merce) e per le prestazioni di servizi documentate da idonea documentazione è ammessa la fattura differita: un unico documento che riepiloga tutte le operazioni del mese verso lo stesso cliente, da emettere entro il 15 del mese successivo.Nel caso delle fatture a cavallo d’anno questo significa che le consegne effettuate a dicembre 2026 possono essere fatturate entro il 15 gennaio 2027, ma l’IVA confluisce comunque nella liquidazione di dicembre 2026, perché la registrazione avviene con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. Un errore frequente è “spostare” queste fatture nel 2027: così facendo si altera sia la liquidazione IVA sia il volume d’affari dell’anno. Numerazione progressiva delle fatture al cambio anno: bisogna ripartire da 1?Una delle domande più diffuse sulle fatture a cavallo d’anno riguarda la numerazione progressiva. La risposta rassicurante è che non esiste alcun obbligo di ripartire dal numero 1 il 1° gennaio. L’art. 21 comma 2 lettera b) del DPR 633/72 richiede soltanto un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco, e l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con propri documenti di prassi che è legittima anche una numerazione continuativa pluriennale.In concreto, chi ha chiuso il 2026 con la fattura numero 248 può tranquillamente iniziare il 2027 con la numero 249. L’importante è che la progressione sia rispettata e che ogni documento sia identificabile senza ambiguità. Le soluzioni ammesse sono sostanzialmente tre.Numerazione continua pluriennale: 248, 249, 250… senza azzeramenti tra un anno e l’altro.Ripartenza da 1 con indicazione dell’anno: 1/2027, 2/2027, 3/2027, la prassi più diffusa e più leggibile.Registri sezionali: serie distinte (ad esempio 1/A, 1/B) per separare attività, sedi o tipologie di operazioni.I principali software di fatturazione elettronica propongono in automatico la ripartenza da 1 con il suffisso dell’anno: è la scelta più pratica, perché rende immediatamente riconoscibile l’anno di competenza del documento e semplifica i controlli. Il consiglio operativo è uno solo: scegli un criterio e mantienilo per tutto l’anno, evitando cambi in corsa che creano buchi o duplicazioni nella numerazione. Se emetti anche autofatture o documenti con codici diversi dal TD01, valuta un sezionale dedicato per tenere ordinata la contabilità delle fatture a cavallo d’anno. Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a gennaio 2027: due binari separatiQuesto è il cuore del problema delle fatture a cavallo d’anno. Supponiamo che l’azienda Rossi Srl riceva sul proprio canale SdI, il 7 gennaio 2027, una fattura di acquisto datata 30 dicembre 2026 relativa a una consegna di merce avvenuta effettivamente il 30 dicembre 2026. Cosa succede? Succede che il documento viaggia su due binari separati.Ai fini del reddito: il costo è di competenza 2026, perché la consegna è avvenuta a dicembre. Va quindi rilevato in contabilità tra i costi dell’esercizio 2026, anche se la fattura è arrivata dopo.Ai fini IVA: la detrazione non può essere esercitata nella liquidazione di dicembre 2026, perché al 31 dicembre l’azienda non possedeva ancora il documento. L’IVA sarà detraibile dalla liquidazione di gennaio 2027.Il risultato è che lo stesso documento genera un costo 2026 e un’IVA detraibile 2027. Non è un errore: è esattamente il funzionamento previsto dalla normativa. Contabilmente, il costo di competenza viene rilevato al 31 dicembre come fattura da ricevere, mentre l’IVA resta “sospesa” fino all’annotazione sul registro acquisti del nuovo anno. Sapere gestire questo doppio binario è ciò che distingue una contabilità ordinata da una che genera rilievi in caso di controllo. Competenza economica e momento impositivo IVA: le due regole da non confonderePer gestire correttamente le fatture a cavallo d’anno occorre tenere distinti due concetti che spesso vengono usati come sinonimi ma non lo sono: la competenza economica disciplinata dall’art. 109 del TUIR e il momento impositivo IVA disciplinato dall’art. 6 del DPR 633/72.La competenza economica è il principio secondo cui ricavi e costi si imputano all’esercizio in cui l’operazione si è materialmente realizzata, a prescindere dal momento in cui si incassa o si paga. In parole povere: se il lavoro è stato fatto nel 2026, il ricavo è del 2026 anche se il cliente pagherà a marzo 2027.Cessioni di beni: conta la consegna o la spedizionePer le cessioni di beni mobili, l’art. 6 del DPR 633/72 fissa il momento impositivo alla consegna o spedizione; per gli immobili, alla data del rogito. Se però, prima di quel momento, viene emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata (limitatamente all’importo fatturato o pagato) a quella data anteriore.Esempio pratico: merce consegnata il 22 dicembre 2026, pagata a febbraio 2027. L’operazione è 2026 sia ai fini IVA sia ai fini del reddito. Al contrario, un acconto incassato il 20 dicembre 2026 su una consegna prevista per marzo 2027 fa sorgere l’obbligo di fatturare l’acconto nel 2026, mentre il ricavo sarà di competenza 2027.Prestazioni di servizi: conta il pagamento del corrispettivoPer le prestazioni di servizi la regola IVA cambia radicalmente: il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo, salvo che la fattura sia emessa prima (in tal caso l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, per l’importo fatturato). È qui che nascono moltissime fatture a cavallo d’anno nel mondo dei professionisti.Immagina la consulenza conclusa a dicembre 2026 e pagata il 15 gennaio 2027: ai fini IVA l’operazione è del 2027 (a meno che il professionista scelga di emettere fattura a dicembre, anticipando il momento impositivo). Per un’impresa in contabilità ordinaria, invece, il costo di quella consulenza resta di competenza 2026 se il servizio è stato ultimato entro il 31 dicembre. Ancora una volta, IVA e reddito viaggiano su binari diversi. Detrazione IVA sulle fatture a cavallo d’anno: i limiti da conoscereLa detrazione IVA è il meccanismo che consente a chi ha partita IVA di recuperare l’imposta pagata sugli acquisti, sottraendola da quella incassata sulle vendite. Sulle fatture a cavallo d’anno questo meccanismo incontra un limite preciso, che è bene conoscere prima di chiudere l’anno.L’art. 19 del DPR 633/72 stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Per esercitarlo servono però due condizioni insieme, chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018: il presupposto sostanziale (l’operazione deve essere stata effettuata e l’imposta esigibile) e il presupposto formale (il possesso materiale della fattura e la sua annotazione sul registro acquisti). Su questo nulla è cambiato.L’art. 1 del DPR 100/1998 concede una finestra molto utile: entro il 16 del mese successivo si può detrarre l’IVA delle fatture ricevute e annotate entro quella data, riferendola alla liquidazione del mese precedente. Attenzione però, perché questa regola contiene l’eccezione decisiva per le fatture a cavallo d’anno: la finestra non si applica ai documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. È una regola rimasta invariata anche dopo il decreto correttivo del 2026.Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a dicembre 2026: IVA detraibile nella liquidazione di dicembre 2026.Fattura datata dicembre 2026 ma ricevuta a gennaio 2027: IVA non detraibile a dicembre, si detrae da gennaio 2027.Fattura datata e ricevuta a gennaio 2027 per operazione di gennaio: detrazione ordinaria in gennaio 2027.Il nuovo termine: dal 12 agosto 2026 si detrae entro il secondo anno successivoQuello che è cambiato, e che va aggiornato rispetto a tutte le guide degli anni scorsi, è il termine ultimo entro cui la detrazione va esercitata. L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 — il decreto correttivo in materia di imposte sui redditi, IVA e accise pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026 — ha riscritto l’art. 19 comma 1 del DPR 633/72 sostituendo le parole «all’anno» con «al secondo anno successivo a quello». Il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.Lo stesso articolo è intervenuto sull’art. 25 del DPR 633/72, che disciplina l’annotazione delle fatture di acquisto: la registrazione va effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. È sparito, in particolare, l’inciso «e con riferimento al medesimo anno» introdotto nel 2017.In concreto, per l’IVA divenuta esigibile nel 2026 il termine ultimo non è più la dichiarazione annuale della primavera successiva, ma la dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029 (l’art. 8 del DPR 322/1998 fissa la finestra di presentazione tra il 1° febbraio e il 30 aprile). Il margine di recupero, quindi, si allunga di due anni: ne abbiamo parlato in modo approfondito nell’articolo Detrazione IVA: con il Decreto Omnibus il termine si estende al secondo anno successivo.Attenzione però a non confondere i due piani. L’ampliamento riguarda il termine ultimo di esercizio del diritto, non la liquidazione periodica: l’eccezione dell’art. 1 del DPR 100/1998 sulle operazioni dell’anno precedente non è stata toccata dal correttivo, quindi la fattura di dicembre ricevuta a gennaio continua a non poter entrare nella liquidazione di dicembre. L’eliminazione dell’inciso «con riferimento al medesimo anno» dall’art. 25 ha aperto tra gli operatori la discussione sulla possibilità di imputare la detrazione direttamente all’anno di effettuazione dell’operazione: è una lettura plausibile, ma non ancora confermata da un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate. In attesa di chiarimenti ufficiali, la strada prudente resta quella classica — detrazione nella liquidazione dell’anno in cui la fattura è stata ricevuta — con il vantaggio, oggi, di un termine di recupero molto più lungo in caso di errore.Dal 1° gennaio 2027 cambiano i riferimenti: arriva il Testo Unico IVAC’è un secondo motivo per cui il passaggio tra dicembre 2026 e gennaio 2027 è particolare: dal 1° gennaio 2027 si applica il Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che riordina la disciplina oggi contenuta nel DPR 633/72 e ne abroga, dalla stessa data, gran parte degli articoli. Le regole operative viste finora restano identiche, ma cambiano i numeri da citare.Momento di effettuazione dell’operazione: art. 24 del Testo Unico (oggi art. 6 DPR 633/72).Fatturazione e termini di emissione: art. 72 (oggi art. 21), con gli stessi 12 giorni per la fattura immediata e lo stesso 15 del mese successivo per la differita.Detrazione: art. 56 (oggi art. 19), già allineato al nuovo termine del secondo anno successivo.Registrazione degli acquisti: art. 88 (oggi art. 25).Il DPR 100/1998, invece, non rientra tra le disposizioni abrogate: la regola sulla liquidazione periodica e l’eccezione per le operazioni dell’anno precedente restano dove sono. Nella pratica, quindi, una fattura di dicembre 2026 ricevuta a gennaio 2027 si gestisce esattamente come descritto sopra. Per il quadro complessivo su termini di emissione ed esigibilità resta il riferimento la nostra guida sulla fatturazione elettronica B2B 2026.Un ultimo consiglio operativo: nei primi giorni di gennaio scarica sempre tutte le fatture presenti nel cassetto fiscale e verifica le date di consegna registrate dallo SdI. È l’unico modo per sapere con certezza quali fatture a cavallo d’anno rientrano nel 2026 e quali slittano al 2027.Fatture a cavallo d’anno nel regime forfettario: conta l’incassoPer chi opera in regime forfettario il discorso sulle fatture a cavallo d’anno si semplifica moltissimo, ma richiede comunque attenzione. Il forfettario applica infatti il principio di cassa: conta il momento in cui il compenso viene effettivamente incassato, non quello in cui la prestazione è stata eseguita o la fattura emessa.Facciamo un esempio. Giulia è una grafica in regime forfettario. Emette una fattura il 28 dicembre 2026 per un lavoro consegnato a dicembre, ma il bonifico del cliente arriva sul conto il 9 gennaio 2027. Quel compenso concorre al reddito del 2027, non del 2026: finirà nel quadro LM del Modello Redditi relativo all’anno 2027. Per il forfettario, quindi, non esiste alcun problema di “competenza”: esiste solo la data di accredito.Fai attenzione alla soglia degli 85.000 euro di ricavi o compensi incassati: gli incassi di fine anno possono spostare il superamento del limite da un anno all’altro.La data di riferimento per i pagamenti elettronici è quella di accredito sul conto, non quella dell’ordine di bonifico del cliente.Il forfettario emette fattura senza IVA (codice natura N2.2) e non detrae l’IVA sugli acquisti: sulle sue fatture passive l’imposta resta un costo, anche a cavallo d’anno.Proprio quest’ultimo punto merita una precisazione: molti forfettari si preoccupano di “far rientrare” nell’anno una fattura di acquisto per recuperarne l’IVA. Nel regime forfettario questo recupero non è mai possibile, perché il regime esclude in radice il diritto alla detrazione. L’IVA pagata ai fornitori si somma semplicemente al costo del bene o del servizio acquistato. Errori frequenti sulle fatture a cavallo d’anno e come correggerliGli errori sulle fatture a cavallo d’anno sono comuni e, nella maggior parte dei casi, si correggono senza conseguenze gravi se si interviene tempestivamente. Vediamo i più diffusi e le soluzioni corrette.Data documento sbagliata: indicare 3 gennaio 2027 su un’operazione effettuata il 29 dicembre 2026 sposta erroneamente l’IVA nell’anno successivo.Fattura emessa in ritardo: trasmissione allo SdI oltre i 12 giorni, con il rischio di sanzioni per tardiva fatturazione.Detrazione IVA anticipata: inserire in liquidazione di dicembre una fattura ricevuta a gennaio, violando l’eccezione del DPR 100/1998.Costo imputato all’anno sbagliato: rilevare nel 2027 un costo di competenza 2026, alterando il risultato di entrambi gli esercizi.Numerazione disallineata: numeri saltati o duplicati al passaggio tra i due anni.Quando la fattura è già stata accettata dallo SdI non è possibile “modificarla”: occorre intervenire con una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72. Nella pratica quotidiana i codici più usati sono il TD01 per la fattura ordinaria, il TD04 per la nota di credito (che annulla o riduce un documento già emesso) e il TD08 per la nota di credito semplificata, utilizzabile entro determinati limiti di importo. La procedura tipica per un errore di data è storno con TD04 e successiva riemissione corretta con TD01.Se invece l’errore riguarda una tardiva emissione, lo strumento è il ravvedimento operoso, che consente di sanare la violazione versando una sanzione ridotta in proporzione al ritardo. Il quadro sanzionatorio è stato rivisto dal D.Lgs. 87/2024, che ha ridotto le percentuali applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Accorgersi dell’errore in autonomia e rimediare spontaneamente è sempre più conveniente che attendere una contestazione.Se ti accorgi tardi di un errore di competenza o di una detrazione IVA esercitata nell’anno sbagliato, non tentare aggiustamenti “creativi” nella contabilità dell’anno in corso: la strada corretta passa da una dichiarazione integrativa e da una rettifica delle registrazioni, valutata caso per caso da un professionista.Gestire le fatture a cavallo d’anno senza errori: il supporto del CAF di UdineChiudere bene l’anno significa arrivare al 31 dicembre 2026 con le idee chiare su tre punti: quali operazioni sono state effettuate entro l’anno, quali fatture risultano effettivamente ricevute entro il 31 dicembre e quali documenti vanno invece imputati al 2027. È un controllo che richiede metodo, soprattutto per chi gestisce molte fatture a cavallo d’anno tra dicembre e gennaio.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente imprese, professionisti e partite IVA in regime forfettario nella gestione della fatturazione elettronica, nelle liquidazioni IVA e nella chiusura dell’esercizio, sia in ufficio in Viale Tullio 13 a Udine sia online in tutta Italia. I nostri operatori verificano le date di consegna registrate dallo SdI, riconciliano le fatture a cavallo d’anno e ti indicano esattamente in quale periodo far confluire ciascun documento, evitando errori che si trascinerebbero per mesi.Per una gestione della fatturazione elettronica sempre in regola, inoltre, può valere la pena affidarsi a un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che gestisce automaticamente numerazione progressiva, sezionali, invio allo SdI e conservazione a norma, riducendo al minimo il rischio di errori proprio nei giorni più critici del passaggio d’anno. Se preferisci un confronto diretto sulla tua situazione, puoi prenotare un appuntamento con i nostri consulenti e ricevere un preventivo personalizzato per la gestione della tua contabilità. Domande frequenti sulle fatture a cavallo d’annoPosso detrarre a dicembre l’IVA di una fattura ricevuta a gennaio?No. Una fattura datata dicembre 2026 ma ricevuta nel 2027 non può essere inserita nella liquidazione di dicembre: l’art. 1 del DPR 100/1998 esclude espressamente dalla finestra del 16 del mese successivo i documenti relativi a operazioni dell’anno precedente. L’IVA diventa detraibile dalla liquidazione di gennaio 2027. Resta fermo il termine ultimo per esercitare il diritto, che dopo il D.Lgs. 148/2026 è la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.Devo ripartire la numerazione delle fatture da 1 il 1° gennaio 2027?No, non è obbligatorio. La legge richiede solo un numero progressivo univoco: puoi proseguire la numerazione dell’anno precedente oppure ripartire da 1 indicando l’anno (1/2027). Quest’ultima soluzione, adottata di default dalla maggior parte dei software di fatturazione, è la più leggibile e riduce il rischio di confusione sulle fatture a cavallo d’anno.Cosa succede se emetto a gennaio una fattura per un’operazione di dicembre?Nulla di irregolare, se rispetti i termini. La fattura immediata va trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’operazione, indicando come data documento quella di effettuazione (ad esempio 29 dicembre 2026). L’IVA confluisce comunque nella liquidazione di dicembre 2026 e il ricavo è di competenza 2026 per i regimi ordinari.Le fatture differite di dicembre 2026 vanno nel 2026 o nel 2027?Nel 2026. La fattura differita relativa a consegne di dicembre può essere emessa entro il 15 gennaio 2027, ma l’imposta si computa nella liquidazione del mese di effettuazione delle operazioni, cioè dicembre 2026. Lo stesso vale per il volume d’affari dell’anno.Come funzionano le fatture a cavallo d’anno per un forfettario?Per il regime forfettario vale il principio di cassa: il compenso concorre al reddito dell’anno in cui viene incassato. Una fattura emessa a dicembre 2026 e pagata a gennaio 2027 rientra quindi nel reddito 2027. Attenzione agli incassi di fine anno, perché possono spostare il superamento della soglia degli 85.000 euro.Ho sbagliato la data di una fattura già inviata: come la correggo?Una fattura accettata dallo SdI non si può modificare. Occorre emettere una nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72, tipicamente una nota di credito TD04 (o TD08 nei casi semplificati) per stornare il documento errato, e riemettere la fattura corretta con codice TD01. Se l’errore ha comportato una tardiva fatturazione, si può sanare la violazione con il ravvedimento operoso.Qual è il termine ultimo per detrarre l’IVA di una fattura del 2026?Dopo le modifiche dell’art. 12 del D.Lgs. 148/2026 (in vigore dal 12 agosto 2026) il diritto va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto: per l’IVA divenuta esigibile nel 2026 si arriva quindi alla dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. Occorrono sempre entrambi i requisiti: esigibilità dell’imposta e possesso della fattura con annotazione sul registro acquisti, che l’art. 25 consente ora fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 11:00:002026-09-20 11:00:00Fatture a Cavallo d’Anno 2026/2027: Guida Completa a Date, Numerazione e Detrazione IVA
NOTIZIECambiare Lavoro e Fondo Pensione: la Linea di Investimento Cambia?Chi ha aderito a un fondo pensione complementare tramite il proprio datore di lavoro, prima o poi si pone questa domanda: cosa succede se cambio impiego? La preoccupazione più comune riguarda la linea di investimento scelta all’interno del fondo, cioè il comparto (garantito, bilanciato o azionario) in cui vengono investiti i contributi versati negli anni. Molti lavoratori temono che un semplice cambio di lavoro possa stravolgere questa scelta, magari spostando i risparmi su una linea più rischiosa o più prudente senza che se ne accorgano. La buona notizia è che cambiare lavoro non modifica automaticamente la linea del fondo pensione, e che il capitale già accumulato non si sposta da solo. Ma dal 1° luglio 2026 le regole sulla destinazione del TFR sono cambiate, ed è bene conoscerle prima di firmare un nuovo contratto. Indice dei contenutiCosa si intende per linea di investimento del fondo pensioneCambiare lavoro cambia la linea di investimento?Quando la linea di investimento può cambiare davveroAdesione automatica dal 1° luglio 2026: cosa cambia se cambi lavoroDomande frequenti su cambio lavoro e fondo pensioneCosa si intende per linea di investimento del fondo pensione Quando si aderisce a un fondo pensione, negoziale o aperto che sia, non ci si limita a versare contributi: si sceglie anche come questi contributi vengono investiti sui mercati finanziari. Questa scelta si chiama, appunto, linea di investimento o comparto. In genere i fondi propongono almeno tre alternative: una linea garantita, pensata per chi vuole proteggere il capitale versato; una linea bilanciata, con un mix equilibrato tra obbligazioni e azioni; e una linea azionaria, più rischiosa nel breve periodo ma potenzialmente più redditizia nel lungo termine.La scelta della linea non è fissa per sempre: l’aderente può modificarla nel tempo, ad esempio avvicinandosi alla pensione per ridurre il rischio. Ma è importante distinguere due piani diversi: da un lato la linea di investimento e la posizione individuale già maturata, cioè il capitale accumulato fino a oggi; dall’altro il canale di versamento, cioè chi e come alimenta quella posizione da qui in avanti (datore di lavoro, TFR, contributi volontari). È proprio su questo secondo aspetto che il cambio di lavoro produce effetti concreti e immediati, come vedremo tra poco.Cambiare lavoro cambia la linea di investimento? La risposta, nella maggior parte dei casi, è no. Se il lavoratore resta iscritto allo stesso fondo pensione anche dopo il cambio di impiego, la linea di investimento scelta in precedenza non viene toccata. Il capitale già accumulato continua a essere gestito secondo il comparto originariamente selezionato, salvo che l’aderente stesso decida di modificarlo di propria iniziativa.Il punto delicato, però, è che cambiare lavoro spesso significa anche cambiare contratto collettivo di categoria (CCNL) e, di conseguenza, il nuovo datore di lavoro potrebbe non essere collegato allo stesso fondo negoziale a cui si era iscritti in precedenza. In questo caso non cambia la linea in automatico, ma cambia il canale con cui TFR e contributi datoriali continuano ad affluire. Per approfondire come funziona la destinazione del TFR quando si cambia lavoro, può essere utile consultare la nostra guida su TFR3 e le nuove regole per destinare il TFR dal 1° luglio.Di fronte a questa situazione si aprono due decisioni distinte, che vale la pena non confondere. La prima riguarda il capitale già maturato: qui il lavoratore ha tre strade possibili.Trasferire la posizione individuale al fondo pensione collegato al nuovo rapporto di lavoro, scegliendo in quel momento un comparto tra quelli offerti dal fondo di destinazione.Lasciarla dov’è: l’art. 14, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 252/2005 prevede il mantenimento della posizione individuale in gestione presso il fondo di provenienza «anche in assenza di ulteriore contribuzione», ed è l’opzione che «trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto» (fa eccezione il caso della posizione di importo molto ridotto, non superiore a una mensilità dell’assegno sociale: lì è il fondo a informare l’iscritto delle alternative).Trasferirla a una forma scelta liberamente, anche un fondo aperto o un piano individuale pensionistico (PIP), indicando la nuova linea di investimento.La seconda decisione riguarda invece il TFR che maturerà d’ora in avanti, e ha una scadenza precisa: dal 1° luglio 2026 sono 60 giorni dall’assunzione. È il capitolo che cambia di più rispetto al passato e a cui è dedicata la sezione più avanti.Quando la linea di investimento può cambiare davvero C’è un solo scenario in cui la linea di investimento cambia realmente in seguito a un cambio di lavoro: il trasferimento della posizione a un fondo pensione diverso. Quando questo accade, il lavoratore deve scegliere una linea di investimento all’interno del nuovo fondo, perché il comparto scelto nel fondo di provenienza non ha alcun valore in quello di destinazione, che ha una propria offerta di comparti, spesso diversa per numero e caratteristiche.Se l’aderente non indica un comparto, le somme confluiscono nella linea prevista come default dallo statuto o dal regolamento del fondo. Qui conviene sfatare un equivoco molto diffuso. L’art. 8, comma 9, del D.Lgs. 252/2005, nel testo riscritto dalla legge 199/2025, stabilisce che i contributi e le quote di TFR arrivati a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in «percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente». È la logica del life cycle: quando mancano molti anni alla pensione l’investimento può avere una componente azionaria più marcata, e diventa progressivamente più prudente man mano che ci si avvicina all’età pensionabile. Attenzione a non invertire il ragionamento: il comparto più protettivo arriva alla fine del percorso, non all’inizio.Regola diversa per chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 e non ha mai espresso una scelta: per quelle posizioni continua a valere il testo precedente della stessa norma, che imponeva l’investimento nella linea a contenuto più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. In altre parole il comparto garantito, a prescindere da quanti anni manchino alla pensione. Lo ha confermato la COVIP nella deliberazione del 19 giugno 2026: il TFR di questi lavoratori «continuerà pertanto ad essere destinato al comparto garantito in essere». Chi si sta avvicinando all’età pensionabile e vuole capire meglio le tempistiche può leggere anche il nostro approfondimento sui requisiti pensione 2027 e 2028.Sul piano fiscale il trasferimento è un’operazione neutra: l’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 252/2005 dispone che le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche siano «esenti da ogni onere fiscale», a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dallo stesso decreto. Diverso è il discorso dei costi amministrativi: alcune forme, in particolare i fondi aperti e i PIP, prevedono in nota informativa una spesa di trasferimento. La legge non la vieta, ma pone un limite preciso, perché rende inefficaci le clausole che applicano, all’atto dell’adesione o del trasferimento, «voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto», tali da ostacolare la portabilità (art. 14, comma 6). Prima di trasferire conviene quindi controllare la nota informativa del fondo di provenienza.Quanto ai tempi, il trasferimento volontario è possibile decorsi due anni dalla data di partecipazione al fondo (art. 14, comma 6). Prima di quel termine non serve una «giusta causa», che non è una categoria prevista dalla normativa sulla previdenza complementare: la legge usa un’altra formula. Quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, statuti e regolamenti devono prevedere il trasferimento alla forma a cui il lavoratore accede in relazione alla nuova attività (art. 14, comma 2, lettera a). Ed è esattamente ciò che accade quando si cambia lavoro e il nuovo CCNL non dà più accesso al fondo negoziale di provenienza.Adesione automatica dal 1° luglio 2026: cosa cambia se cambi lavoro Fino al 30 giugno 2026 chi non sceglieva nulla finiva nel fondo del proprio CCNL per effetto del conferimento tacito del TFR, il meccanismo noto come silenzio-assenso, che scattava dopo sei mesi dall’assunzione. Dal 1° luglio 2026 quel meccanismo non c’è più per le nuove assunzioni: la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha riscritto l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005 introducendo l’adesione automatica, che — come precisa la COVIP nella deliberazione del 19 giugno 2026 — subentra «in sostituzione del precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite». Il silenzio-assenso resta applicabile soltanto a chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 e non ha espresso alcuna volontà nel primo semestre.Il meccanismo sta emergendo con particolare evidenza nel comparto metalmeccanico, dove i fondi negoziali di riferimento sono Cometa e Fondapi: abbiamo analizzato quel caso specifico nell’approfondimento su TFR e cambio azienda per i metalmeccanici.Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i lavoratori domestici) l’adesione alla previdenza complementare è ora automatica fin dal giorno dell’assunzione, e vi confluiscono l’intero TFR e la contribuzione a carico di datore e lavoratore nella misura definita dagli accordi collettivi. Il fondo di destinazione è quello previsto dai contratti collettivi applicati in azienda e, se ve ne sono più di uno, quello con il maggior numero di iscritti tra i dipendenti, salvo diverso accordo aziendale. Chi non vuole aderire ha 60 giorni dalla data di prima assunzione per rinunciare e scegliere un’altra forma, oppure per mantenere il TFR in azienda secondo l’art. 2120 del codice civile (art. 8, commi 7, 7-bis e 7-quater).Chi cambia lavoro dopo il 30 giugno 2026 ed è già iscritto a un fondo pensione a cui versa il TFR rientra in una regola dedicata, il nuovo comma 9-bis dell’art. 8. Il nuovo datore di lavoro deve farsi rilasciare una dichiarazione sulla scelta già compiuta e informare il lavoratore che ha 60 giorni dall’assunzione per indicare a quale forma pensionistica destinare il TFR che maturerà da quel momento. Se indica il fondo a cui è già iscritto, il TFR continua ad affluire lì; se lascia passare i 60 giorni senza dire nulla, la norma prevede che scatti l’adesione automatica al fondo collegato al contratto collettivo applicato in azienda. La COVIP precisa che il meccanismo non opera per chi, pur iscritto, non conferisce il TFR neppure in parte (per esempio chi versa i soli contributi), né per chi ha riscattato per intero la posizione maturata nel precedente rapporto.Qui sta il punto che genera più confusione, ed è bene fissarlo: l’adesione automatica riguarda il TFR futuro e i contributi futuri, non il capitale già accumulato. La posizione individuale maturata nel vecchio fondo non si sposta da sola. Il trasferimento resta una facoltà che l’aderente esercita con una propria richiesta (art. 14, commi 2 e 6); anzi, se il cambio di lavoro fa venir meno i requisiti di partecipazione al vecchio fondo e il lavoratore non decide nulla, la legge prevede l’esito opposto, cioè il mantenimento della posizione presso quella stessa forma pensionistica anche senza ulteriore contribuzione. Non esiste quindi alcun trasferimento automatico che sposti i risparmi già versati su una nuova linea di investimento all’insaputa dell’interessato.Resta il fatto che i 60 giorni passano in fretta e che l’inerzia, sul TFR maturando, una conseguenza ce l’ha. Vale quindi la pena chiarire con il nuovo datore quale fondo è previsto dal CCNL applicato, verificare se conviene concentrare tutto in un’unica posizione o tenerne due, e controllare in che comparto finiscono i nuovi versamenti. Per capire meglio le differenze tra le varie opzioni di gestione del TFR si può consultare anche la guida su TFR in azienda o nel fondo pensione: dove conviene.In sintesi: cambiare lavoro non tocca automaticamente la linea di investimento del capitale già accumulato, che resta dov’è finché non si chiede espressamente di spostarlo. Cambia invece, e con una scadenza di 60 giorni, la destinazione del TFR che si formerà d’ora in avanti.Domande frequenti su cambio lavoro e fondo pensione Se cambio lavoro perdo i contributi già versati nel fondo pensione?No. Il capitale accumulato resta di proprietà dell’aderente e continua a essere gestito secondo la linea di investimento scelta, indipendentemente dal cambio di impiego.Devo per forza trasferire il fondo pensione quando cambio lavoro?No, il trasferimento della posizione già maturata è sempre una scelta: si può restare iscritti al vecchio fondo anche senza ulteriore contribuzione. Diversa è la destinazione del TFR maturando, sulla quale dal 1° luglio 2026 conviene esprimersi entro 60 giorni dall’assunzione.Quanto tempo devo attendere prima di poter trasferire liberamente la posizione?Due anni dalla data di partecipazione al fondo (art. 14, comma 6, D.Lgs. 252/2005). Prima di quel termine il trasferimento è comunque previsto quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, verso il fondo a cui si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (art. 14, comma 2, lettera a).Il trasferimento del fondo pensione comporta costi o tasse?Tasse no: le operazioni di trasferimento sono esenti da ogni onere fiscale se avvengono verso forme disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 (art. 14, comma 7). Costi sì, in alcuni casi: fondi aperti e PIP possono prevedere una spesa di trasferimento indicata nella nota informativa. La legge impedisce però che sia significativamente più alta di quelle applicate durante il rapporto.Cosa succede se non faccio nulla dopo il cambio di lavoro?Due cose diverse. Il capitale già maturato resta nel fondo di provenienza, perché il mantenimento della posizione si applica automaticamente in mancanza di una diversa scelta dell’iscritto. Il TFR che matura dal nuovo rapporto, invece, se il lavoratore non indica nulla entro 60 giorni viene destinato per adesione automatica al fondo previsto dal contratto collettivo applicato dal nuovo datore (art. 8, comma 9-bis).In che comparto finiscono i versamenti se non scelgo la linea?Nelle adesioni non esplicite dal 1° luglio 2026 si applicano percorsi di tipo life cycle, con profili di rischio-rendimento calibrati sull’orizzonte temporale e sull’età dell’aderente: più prudenti avvicinandosi alla pensione. Per i conferimenti taciti di chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 resta invece il comparto garantito.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 10:00:002026-09-19 12:11:45Cambiare Lavoro e Fondo Pensione: la Linea di Investimento Cambia?
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOForfettario Freelance Trieste 2026: AREA Science Park, Porto e Lavoro TransfrontalieroForfettario Freelance Trieste 2026: Guida per Ricercatori AREA Science Park, Consulenti Porto e Lavoratori TransfrontalieriTrieste è una città unica in Italia: polo europeo della ricerca scientifica (AREA Science Park, SISSA, ICTP, Elettra Sincrotrone), primo porto commerciale del Paese per il traffico merci con il Centro-Est Europa, e confine con Slovenia e Croazia. Per i professionisti freelance che lavorano in questo ecosistema — ricercatori a contratto, consulenti scientifici, traduttori, spedizionieri e broker doganali — il regime forfettario 2026 è spesso la soluzione fiscale più efficiente. Ma le specificità di Trieste (clientela estera, ZES Logistica, Zona Franca, frontalieri) creano complessità particolari che questa guida approfondisce.Indice dei contenutiTrieste come Hub per Freelance: Il ContestoCodici ATECO per i Freelance Triestini e Coefficienti ForfettarioForfettario con Clienti Esteri: Come FunzionaLavoratore Frontaliero vs Freelance Forfettario: Una Distinzione CrucialeZES Logistica Semplificata Trieste: Cenni FiscaliStabile Organizzazione e Residenza Fiscale: Attenzioni per i TriestiniDomande Frequenti sul Forfettario per Freelance a TriesteCAF Centro Fiscale per i Freelance di Trieste: Assistenza OnlineTrieste come Hub per Freelance: Il Contesto Il territorio triestino ospita alcune delle istituzioni scientifiche più prestigiose d’Italia e d’Europa:AREA Science Park: il principale parco scientifico e tecnologico italiano, con circa 90 aziende e centri di ricerca, oltre 2.500 ricercatori, tecnologi e professionistiSISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati): istituzione di ricerca d’eccellenza in fisica, matematica, neuroscienzeICTP (International Centre for Theoretical Physics — Abdus Salam): centro di ricerca internazionale UNESCO/IAEAElettra Sincrotrone Trieste: laboratorio di luce di sincrotrone, centro di ricerca europeoPorto di Trieste: primo porto italiano per merci, gateway per i mercati centro-europei, con forte presenza di spedizionieri, agenti marittimi, broker doganali, consulenti logisticaQueste realtà generano un bacino ampio di professionisti a partita IVA o potenzialmente forfettari: consulenti scientifici, data scientist, biotech freelance, traduttori scientifico-tecnici, interpreti di conferenza, consulenti IT per la portualità, spedizionieri autonomi.Codici ATECO per i Freelance Triestini e Coefficienti Forfettario ProfessioneCodice ATECOCoefficiente RedditivitàRicerca scientifica e sviluppo72.20.0078%Traduzione e interpretariato74.30.0078%Consulenza management/strategia70.22.0978%Consulenza informatica / IT62.02.0078%Sviluppo software (freelance)62.01.0078%Spedizioniere doganale52.29.0967%Agente marittimo52.22.0967%Consulente scientifico (biologico/chimico)71.20.0978%Consulente finanza agevolata/brevetti74.90.9978%Il coefficiente di redditività del 78% si applica alla maggior parte dei professionisti scientifici, tecnici e consulenziali: su 70.000 euro di ricavi, il reddito imponibile è di 54.600 euro, con imposta sostitutiva del 15% pari a 8.190 euro (o 5% nei primi 5 anni di nuova attività: 2.730 euro).Forfettario con Clienti Esteri: Come Funziona Molti freelance triestini hanno clienti esteri (istituti scientifici internazionali, aziende slovene, croate, austriache, ungheresi). Questo non è un problema per il forfettario:Fattura a clienti UE (es. Slovenia, Austria, Croazia): si emette fattura senza IVA (regime forfettario, non soggetto IVA). Il codice natura è N2.2. Anche i forfettari sono soggetti all’esterometro, che si assolve trasmettendo la fattura elettronica allo SDI con codice destinatario XXXXXXXFattura a clienti extra-UE (es. ICTP che riceve fondi UNESCO): stessa gestione, nessuna IVA. La fattura si emette elettronicamente sul SDI come operazione non imponibile/esenteIncasso in valuta estera: il ricavo va convertito in euro al tasso di cambio alla data dell’operazione e concorre alla soglia degli 85.000 euro in euroQuadro RW: se il freelance ha conti correnti o investimenti all’estero (es. conto in Slovenia), deve compilare il Quadro W (ex RW) nella dichiarazione dei redditi. Il forfettario non esonera dagli obblighi di monitoraggio fiscaleLavoratore Frontaliero vs Freelance Forfettario: Una Distinzione Cruciale Moltissimi triestini lavorano in Slovenia o in Austria come lavoratori dipendenti transfrontalieri. Questa figura è completamente diversa dal freelance forfettario:CaratteristicaLavoratore frontaliero dipendenteFreelance forfettario con clienti esteriRapporto di lavoroDipendente di azienda esteraAutonomo con partita IVA italianaReddito prodottoReddito di lavoro dipendenteReddito d’impresa / lavoro autonomoTassazioneAccordo bilaterale IT-SLO o IT-AT (regime speciale)Solo Italia (residenza fiscale)Contributi previdenzialiAl Paese dove si lavora (Slovenia/Austria)INPS Italia (gestione separata o artigiani)Forfettario applicabile?NO (è reddito dipendente, non d’impresa)SÌ (se sotto 85.000 euro ricavi)Causa ostativa forfettarioSÌ se reddito dipendente estero > 35.000 euroN/AAttenzione critica per chi ha contemporaneamente: un lavoro dipendente transfrontaliero (es. dipendente di una società slovena) E una partita IVA forfettaria italiana. Se il reddito da lavoro dipendente (anche estero) supera 35.000 euro, il forfettario decade per quella persona. La soglia di 35.000 euro vale per tutti i redditi da lavoro dipendente o assimilato, indipendentemente dallo Stato in cui sono prodotti.ZES Logistica Semplificata Trieste: Cenni FiscaliLa Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno ha assorbito le precedenti ZES regionali dal 2024. Per il porto di Trieste, rimangono attivi alcuni regimi agevolati nell’ambito del porto franco internazionale (Allegato VIII del Trattato di Pace 1947). Tuttavia:Le agevolazioni fiscali ZES sono principalmente per le imprese societarie (crediti d’imposta per investimenti), non per i liberi professionisti forfettariIl porto franco di Trieste ha rilevanza per le operazioni doganali (merci in transito senza dazi) ma non crea regimi fiscali speciali per le persone fisiche freelanceUn consulente portuale o spedizioniere forfettario residente a Trieste è tassato come qualunque forfettario italiano, senza agevolazioni territoriali specifiche sulla persona fisicaStabile Organizzazione e Residenza Fiscale: Attenzioni per i TriestiniAlcuni freelance triestini svolgono attività prevalente in Slovenia o Austria, pur mantenendo la residenza in Italia. Attenzioni da avere:Residenza fiscale: se si trascorrono più di 183 giorni in un paese estero, si rischia di diventare residenti fiscali in quel paese, perdendo la residenza italiana. Il forfettario si può applicare solo ai residenti fiscali italianiStabile organizzazione all’estero: se il professionista ha un ufficio, dipendenti o una struttura organizzata in Slovenia/Austria, potrebbe configurarsi una stabile organizzazione estera con obblighi fiscali nel paese estero, indipendentemente dal forfettario italianoDoppia imposizione: le Convenzioni contro la doppia imposizione Italia-Slovenia e Italia-Austria regolano come tassare i redditi transfrontalieri. Il forfettario italiano non esonera dall’applicare queste convenzioniDomande Frequenti sul Forfettario per Freelance a TriesteSono un ricercatore a contratto all’AREA Science Park. Posso aprire la partita IVA in forfettario?Dipende dal tuo contratto. Se sei un dipendente o assimilato (borsista, contratto CO.CO.CO., ricercatore RTD) non puoi aprire la partita IVA in forfettario per quell’attività. Se invece sei un consulente esterno con contratto di prestazione professionale, puoi aprire la partita IVA in forfettario. Verifica il tipo di contratto con il CAF.Lavoro per ICTP (organizzazione internazionale). Come si gestisce la fattura in forfettario?ICTP è un’organizzazione internazionale con sede a Trieste che gode di privilegi e immunità diplomatiche. Per le fatture a ICTP, non si espone IVA (regime forfettario). L’organizzazione internazionale non trattiene ritenute d’acconto (e il forfettario comunque non le prevede). Nessuna particolarità rispetto a una normale fattura cross-border.Sono uno spedizioniere doganale freelance al porto di Trieste. La soglia 85.000 euro è facile da rispettare?Nel settore logistico/portuale, i ricavi del singolo spedizioniere freelance variano molto. Se la tua attività è consulenza (non intermediazione con gestione di grandi importi di terzi), puoi stare nella soglia. Se invece gestisci pagamenti dazi e spese doganali per conto dei tuoi clienti, questi importi potrebbero essere esclusi dai tuoi ricavi (sono denaro dei tuoi clienti, non tuoi). Valuta con il CAF come classificarli correttamente.CAF Centro Fiscale per i Freelance di Trieste: Assistenza OnlineIl CAF Centro Fiscale assiste i liberi professionisti dell’area triestina anche completamente online: non devi venire a Udine per gestire la tua partita IVA forfettaria, la dichiarazione dei redditi, il quadro W per i conti esteri o i contributi INPS.Apertura partita IVA forfettariaDichiarazione dei redditi con quadro W (conti e investimenti esteri)Gestione contributi INPS gestione separataVerifica cause ostative per chi ha anche redditi esteri o frontalieriFatturazione elettronica per clienti UE ed extra-UEContattaci:Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Online: pratiche.centrofiscale.comGuida redatta a giugno 2026. Le normative su ZES, agevolazioni portuali e convenzioni fiscali internazionali sono soggette ad aggiornamenti frequenti. Per situazioni complesse con aspetti transfrontalieri, è sempre consigliata una consulenza specifica.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 09:00:002026-09-27 19:05:12Forfettario Freelance Trieste 2026: AREA Science Park, Porto e Lavoro Transfrontaliero