Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOGeometra CTU 2026: Albo Consulenti del Tribunale, Compensi e Fattura (Guida Completa)Diventare geometra CTU, cioè consulente tecnico d’ufficio del Tribunale, è una delle strade più interessanti per ampliare il proprio giro di incarichi professionali. Il geometra CTU non lavora per un cliente privato: viene nominato dal giudice per fornire al processo una valutazione tecnica imparziale su stime immobiliari, divisioni ereditarie, confini, servitù, vizi costruttivi, esecuzioni immobiliari. Un ruolo prestigioso, che però porta con sé regole fiscali e di incasso molto diverse da quelle di una normale perizia privata.In questa guida completa vediamo, con parole semplici, come si diventa geometra CTU, quali sono i requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale, come funziona la liquidazione dei compensi prevista dal DPR 115/2002 (il cosiddetto Testo Unico sulle spese di giustizia), quanto si attende per essere pagati e soprattutto come si gestisce il compenso dal punto di vista fiscale e previdenziale: ritenuta d’acconto, contributo integrativo Cassa Geometri ed emissione della fattura elettronica verso il Tribunale o verso le parti in causa. Se stai valutando se conviene iscriverti all’Albo CTU, qui trovi tutti gli elementi per decidere con consapevolezza.Indice dei contenutiGeometra CTU: cos’è l’Albo dei consulenti tecnici del TribunaleGeometra CTU o consulente di parte: le differenze che contanoLiquidazione dei compensi del geometra CTU: il DPR 115/2002Geometra CTU: ritenuta d’acconto e contributo Cassa GeometriFattura elettronica del geometra CTU: Tribunale o parti privateConviene iscriversi? Vantaggi e svantaggi per il geometra CTUDomande frequenti sul geometra CTUAssistenza fiscale per il geometra CTU a Udine e onlineGeometra CTU: cos’è l’Albo dei consulenti tecnici del TribunaleIl geometra CTU è un professionista iscritto in un elenco ufficiale tenuto presso il Tribunale, dal quale i giudici attingono quando in una causa serve una competenza tecnica che il magistrato, per formazione, non possiede. La figura del consulente tecnico d’ufficio è disciplinata dal Codice di procedura civile agli articoli 61 e seguenti: il giudice, quando lo ritiene necessario, si fa assistere da un ausiliario scelto “tra le persone iscritte in albi speciali”.In pratica, immagina una causa di divisione ereditaria su una casa: il giudice non può stabilire da solo quanto vale l’immobile né come dividerlo in quote. Nomina quindi un geometra CTU che, con un sopralluogo e una relazione peritale, fornisce la risposta tecnica al quesito posto dal magistrato. La relazione del geometra CTU non è vincolante per il giudice, ma nella pratica pesa moltissimo sull’esito della causa. Requisiti per iscriversi all’Albo CTULe disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile stabiliscono che possono essere iscritti all’Albo dei consulenti tecnici coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica, di condotta morale specchiata e che risultano iscritti al proprio Albo professionale. Tradotto per un geometra libero professionista, servono in genere:iscrizione all’Albo dei Geometri del Collegio provinciale, in regola con i contributi;la speciale competenza tecnica richiesta dalla legge, oggi definita da requisiti nazionali e uniformi;assenza di condanne penali e di provvedimenti disciplinari rilevanti;residenza o domicilio professionale nel circondario del Tribunale a cui si presenta la domanda;documentazione che attesti la specializzazione tecnica (corsi, perizie svolte, curriculum);regolarità con la formazione professionale continua e con la Cassa Geometri (CIPAG).Su cosa significhi concretamente “speciale competenza tecnica” ha fatto chiarezza il DM 4 agosto 2023 n. 109, il regolamento che ha reso questo requisito nazionale e uniforme: non dipende più dalle prassi del singolo Tribunale. In concreto serve l’esercizio effettivo e continuativo della professione di geometra per almeno 5 anni. In alternativa, occorre possedere almeno due tra questi elementi:una specializzazione post-universitaria, accompagnata da almeno 5 anni di iscrizione al Collegio dei Geometri;un curriculum scientifico rilevante (pubblicazioni, docenze, attività di ricerca nel settore);una certificazione UNI che attesti la competenza professionale.Gli stessi requisiti valgono anche per il mantenimento dell’iscrizione nel tempo, insieme agli obblighi di formazione continua. L’Albo CTU, in altre parole, non è una posizione acquisita una volta per tutte: il geometra CTU deve dimostrare periodicamente di essere ancora attivo e aggiornato.Sulla domanda decide un comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, di cui fanno parte il Procuratore della Repubblica e un rappresentante designato dal Consiglio dell’Ordine o Collegio professionale di appartenenza.La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha reso operativo dal 4 gennaio 2024 il sistema telematico per la gestione degli albi dei consulenti tecnici. Attenzione però a un equivoco molto diffuso: non esiste un “albo nazionale unico” dei CTU. Gli albi restano organizzati per circondario di Tribunale, semplicemente in forma telematica anziché cartacea.Parallelamente, presso il Ministero della Giustizia è stato istituito l’Elenco nazionale dei consulenti tecnici (previsto dall’art. 24-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile), che raccoglie i nominativi degli iscritti e gli incarichi conferiti. Questo elenco è consultabile dai magistrati di tutti i Tribunali d’Italia ed è utile, ad esempio, per verificare quanti incarichi siano già stati affidati a un determinato professionista e distribuire le nomine in modo più equilibrato.Come si presenta la domanda di iscrizioneDal 4 marzo 2024 gli albi cartacei dei CTU hanno cessato di avere validità. Oggi la domanda di iscrizione all’Albo CTU si presenta esclusivamente in via telematica, sul portale del Ministero della Giustizia dedicato alla “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” (alboctuelenchi.giustizia.it), con autenticazione tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Non ci sono più moduli cartacei da depositare in Tribunale né istanze da far transitare dal Collegio dei Geometri.Attenzione alle finestre temporali, perché sono il punto in cui più spesso ci si fa cogliere impreparati: le domande possono essere presentate soltanto in due periodi all’anno, cioè dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre. Fuori da queste finestre il sistema non accetta le istanze e bisogna attendere l’apertura successiva. La domanda comporta inoltre il pagamento della tassa di concessione governativa prevista per legge, mentre le domande di conferma e mantenimento dell’iscrizione risultano gratuite secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia.Prima ancora dell’iscrizione, però, è bene avere una posizione fiscale ordinata. Se stai muovendo i primi passi come libero professionista, trovi tutto nella nostra guida Partita IVA Geometra 2026, il punto di partenza per capire inquadramento, codice ATECO e regime fiscale più adatto.Geometra CTU o consulente di parte: le differenze che contanoMolti geometri confondono l’incarico di geometra CTU con la normale perizia privata. Sono due mondi diversi, sia sul piano del ruolo sia su quello del pagamento. Il CTU è l’ausiliario del giudice: presta giuramento, ha un dovere di imparzialità verso entrambe le parti e risponde solo al quesito che gli è stato posto. Il CTP, cioè il consulente tecnico di parte, è invece nominato e pagato da uno dei contendenti e ha il compito legittimo di sostenere la tesi di chi lo ha incaricato.Le differenze pratiche sono nette:Chi conferisce l’incarico: il giudice per il geometra CTU, il cliente privato per il CTP o per la perizia stragiudiziale;Determinazione del compenso: fissata dal decreto di liquidazione del giudice per il CTU, liberamente concordata con il cliente per le perizie private;Tempi di incasso: spesso lunghi o lunghissimi per il CTU, immediati o concordati per il privato;Responsabilità: il CTU è pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e risponde penalmente di falsità nella relazione;Contraddittorio: il CTU deve convocare le parti e i loro consulenti alle operazioni peritali, pena la nullità dell’attività svolta.C’è poi una conseguenza fiscale spesso trascurata: nella perizia privata il committente è il cliente e la fattura è una normale fattura elettronica B2B o B2C. Nell’incarico giudiziario, invece, il soggetto che paga cambia a seconda del tipo di processo, e con lui cambiano anche le regole della fattura. È il punto che vediamo tra poco, e che ogni geometra CTU deve conoscere prima di accettare il primo incarico. Liquidazione dei compensi del geometra CTU: il DPR 115/2002Il compenso del geometra CTU non si contratta: si liquida. La disciplina di riferimento è il DPR 30 maggio 2002 n. 115, il Testo Unico delle spese di giustizia, che regola onorari, indennità e rimborsi spettanti agli ausiliari del magistrato. Le tariffe sono stabilite da appositi decreti ministeriali e prevedono, a seconda del tipo di prestazione, onorari fissi, onorari variabili in percentuale sul valore dei beni stimati oppure onorari a vacazione, cioè calcolati a “blocchi” di tempo impiegato.Il DPR 115/2002 consente inoltre al giudice di aumentare gli onorari quando la prestazione è di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, ma anche di ridurli se il geometra CTU deposita la relazione oltre il termine assegnato senza giustificato motivo. Puntualità e qualità della perizia, quindi, hanno un impatto diretto sul portafoglio. L’istanza di liquidazione e il decreto di pagamentoTerminate le operazioni peritali e depositata la relazione, il geometra CTU presenta l’istanza di liquidazione: un documento in cui espone l’attività svolta, le vacazioni impiegate, le spese anticipate (sopralluoghi, visure, accessi agli uffici, stampe) e chiede al magistrato di quantificare il dovuto. L’istanza va presentata entro il termine previsto dal Testo Unico spese di giustizia, a pena di decadenza: perdere quel termine significa, nei casi più gravi, perdere il diritto al compenso.Il giudice provvede con un decreto di pagamento motivato, previsto dal DPR 115/2002: un provvedimento che individua l’importo spettante e i soggetti obbligati al pagamento, ed è titolo esecutivo. Significa che, se chi deve pagare non lo fa, il geometra CTU può agire per il recupero forzoso del credito. Il decreto può essere impugnato sia dal consulente (se ritiene il compenso troppo basso) sia dalle parti onerate.Chi paga il geometra CTU e in quanto tempoQui sta la differenza più importante per la gestione della tua P.IVA. Nella causa civile ordinaria, il compenso liquidato è a carico delle parti in causa, che il giudice indica nel decreto (spesso in solido tra loro, salvo diversa ripartizione). In questo caso il geometra CTU fattura ai privati o alle aziende coinvolte nel giudizio, non al Tribunale. Il giudice può anche disporre un fondo spese anticipato dalla parte che ha chiesto la consulenza: è una tutela preziosa, perché garantisce almeno una parte dell’incasso prima del deposito della relazione.Quando invece il pagamento è a carico dell’Erario — tipicamente nei procedimenti penali o quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato — il compenso viene anticipato dallo Stato e liquidato attraverso gli uffici delle spese di giustizia. È lo scenario in cui il geometra CTU emette fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione. È anche lo scenario in cui i tempi di pagamento si allungano: tra decreto, controlli contabili e disponibilità dei fondi sui capitoli di bilancio, non è raro attendere molti mesi e talvolta anni. Sono ritardi fisiologici, spesso legati a carenza di risorse degli uffici giudiziari, e vanno messi in conto nella pianificazione finanziaria dello studio, come spieghiamo anche nell’analisi su quanto guadagna un geometra.Geometra CTU: ritenuta d’acconto e contributo Cassa GeometriIl compenso liquidato dal giudice è a tutti gli effetti un compenso di lavoro autonomo: va fatturato e tassato come tutti gli altri. La ritenuta d’acconto è un anticipo di imposta che il committente (quando è sostituto d’imposta) trattiene dalla fattura e versa allo Stato per conto del professionista, nella misura del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973. In concreto:se paga il Tribunale o l’Erario, la ritenuta viene trattenuta e versata dall’ufficio, che rilascia poi la Certificazione Unica;se paga una parte privata imprenditore o professionista, la ritenuta è applicata da quel committente;se paga un privato consumatore, che non è sostituto d’imposta, la ritenuta non si applica e il compenso è incassato per intero (con tassazione in dichiarazione dei redditi). Il geometra CTU in regime forfettarioSe il geometra CTU opera in regime forfettario, la ritenuta d’acconto non si applica mai: lo prevede la legge istitutiva del regime, perché il forfettario paga un’imposta sostitutiva (un’unica tassa che sostituisce IRPEF e addizionali) e non subisce prelievi alla fonte. Per evitare che l’ufficio giudiziario trattenga comunque il 20%, in fattura va inserita l’apposita dichiarazione di operare in regime forfettario con richiesta di non applicare la ritenuta. È un dettaglio banale che, se dimenticato, costringe poi a rincorrere rimborsi complicati. Trovi tutte le diciture corrette nella guida al regime forfettario per geometri.Attenzione anche a un aspetto strategico: i compensi da geometra CTU concorrono al limite di ricavi di 85.000 euro del forfettario nell’anno in cui vengono incassati, non in quello in cui si deposita la perizia. Se un Tribunale salda in un colpo solo tre incarichi vecchi di anni, l’effetto sul tetto annuo può essere rilevante: un motivo in più per farsi seguire da chi conosce bene la partita IVA in regime forfettario e può pianificare per tempo.Contributo integrativo Cassa Geometri in fatturaOgni fattura del geometra CTU, anche quella destinata al Tribunale, deve esporre il contributo integrativo della Cassa Geometri (CIPAG). Si tratta di una percentuale che il professionista addebita al committente e poi riversa alla Cassa: non è un costo per il geometra, ma un importo “di transito”. Dal 1° gennaio 2021 l’aliquota è pari al 5% del corrispettivo lordo nei confronti di tutti i committenti, comprese le Pubbliche Amministrazioni; il 4% riguardava solo le fatture emesse alla PA fino al 31 dicembre 2020.Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto e non concorre a formare il reddito professionale, ma va comunque dichiarato e riversato alla CIPAG. Sul fronte del contributo soggettivo — quello calcolato sul reddito e che finanzia la tua pensione — i compensi da geometra CTU rientrano nel volume d’affari professionale come tutti gli altri. Approfondisci in Cassa Geometri 2026: contributi soggettivo, integrativo e minimi e in Contributi CIPAG 2026: aliquote, minimi e scadenze.Fattura elettronica del geometra CTU: Tribunale o parti privateUna volta arrivato il decreto di liquidazione, il geometra CTU deve emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Il tipo di documento cambia a seconda del destinatario, ed è qui che si concentrano gli errori più frequenti. Fattura al Tribunale: Codice Univoco Ufficio e split paymentQuando il pagamento è a carico dell’Erario, il Tribunale è una Pubblica Amministrazione: serve quindi una fattura elettronica PA con il Codice Univoco Ufficio (un codice di sei caratteri presente nell’Indice dei domicili digitali della PA, l’IPA) e con i riferimenti indicati dall’ufficio, tipicamente il numero di procedimento e gli estremi del decreto di liquidazione. Indicare un codice destinatario sbagliato significa vedersi scartare la fattura e allungare ancora i tempi di incasso.Sullo split payment — il meccanismo per cui la PA trattiene l’IVA e la versa direttamente allo Stato — va fatta una precisazione che vale oro. Dal 15 luglio 2018, per effetto del D.L. 87/2018 che ha modificato l’art. 17-ter del DPR 633/1972, lo split payment non si applica alle prestazioni professionali i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Il geometra CTU in regime ordinario, quindi, emette una fattura con IVA esposta in modo ordinario e ritenuta d’acconto del 20%, incassando l’IVA e versandola con le normali liquidazioni periodiche. Chi è in regime forfettario, non applicando IVA, resta fuori da qualsiasi discorso di scissione dei pagamenti.Fattura alle parti private nella causa civileSe il decreto pone il compenso a carico delle parti, il geometra CTU emette una normale fattura elettronica verso ciascun soggetto obbligato, per la quota indicata dal giudice: codice destinatario a sette caratteri o PEC per imprese e professionisti, codice convenzionale e copia cartacea di cortesia per i privati. Restano fermi l’eventuale ritenuta d’acconto (solo se il committente è sostituto d’imposta), il contributo integrativo CIPAG, la marca da bollo virtuale per gli importi che superano la soglia di legge e, per i forfettari, la dicitura di operazione senza applicazione di IVA.Gestire correttamente queste due tipologie di documento è più semplice con un software di fatturazione elettronica che supporti sia il tracciato PA sia quello ordinario, come fatturazioneitalia.it. Per le regole di compilazione, numerazione e conservazione puoi partire dalla nostra guida sulla fatturazione per geometri 2026.Conviene iscriversi? Vantaggi e svantaggi per il geometra CTUL’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici è una scelta che va valutata con freddezza. Dal lato dei vantaggi, il ruolo di geometra CTU porta incarichi che non dipendono dal passaparola commerciale, costruisce autorevolezza professionale (essere “perito del Tribunale” è un biglietto da visita che pesa anche con i clienti privati) e apre a specializzazioni redditizie come le stime nelle esecuzioni immobiliari, le divisioni ereditarie e le controversie edilizie.Dal lato degli svantaggi, i nodi principali sono tre: tempi di incasso imprevedibili, soprattutto quando paga l’Erario; tariffe legali spesso non allineate al tempo realmente impiegato, con onorari a vacazione che raramente premiano le perizie complesse; responsabilità elevata, sia disciplinare verso il Tribunale sia civile e penale. C’è poi un aspetto di cassa da non sottovalutare: contributi CIPAG, IVA e imposte si calcolano sul compenso maturato e incassato, e uno studio che lavora molto con il Tribunale deve organizzare una riserva di liquidità.La sintesi ragionevole è questa: l’attività di geometra CTU funziona bene come parte del portafoglio incarichi, affiancata a pratiche catastali, frazionamenti, pratiche edilizie e perizie private che garantiscono flussi di cassa regolari. Difficilmente funziona come unica fonte di reddito nei primi anni di professione.Domande Frequenti sul geometra CTUUn geometra in regime forfettario può fare il CTU?Sì, non esiste incompatibilità tra regime forfettario e incarichi da geometra CTU. La fattura si emette senza IVA e senza ritenuta d’acconto (con l’apposita dichiarazione in fattura), ma con il contributo integrativo CIPAG. Va monitorato il limite di 85.000 euro di compensi incassati nell’anno.Quanto tempo impiega il Tribunale a pagare un CTU?Non c’è un tempo standard. Se il compenso è a carico delle parti l’incasso è di solito più rapido, soprattutto con un fondo spese anticipato. Se è a carico dell’Erario, tra decreto di pagamento, controlli contabili e disponibilità di bilancio possono passare molti mesi e in alcuni casi anni.Serve la ritenuta d’acconto sulla fattura al Tribunale?Sì per il geometra CTU in regime ordinario: l’ufficio giudiziario agisce da sostituto d’imposta e trattiene la ritenuta del 20% sul compenso imponibile, escluso il contributo integrativo e i rimborsi spese documentati. In regime forfettario la ritenuta non si applica.Come si emette la fattura elettronica verso il Tribunale?Con il tracciato FatturaPA, indicando il Codice Univoco Ufficio del Tribunale, il numero di procedimento e gli estremi del decreto di liquidazione. Poiché il compenso è soggetto a ritenuta d’acconto, lo split payment non si applica: l’IVA, se dovuta, viene incassata e versata dal professionista.Cosa succede se il Tribunale o le parti ritardano il pagamento?Il decreto di pagamento del giudice è titolo esecutivo e consente al geometra CTU di attivare il recupero del credito verso i soggetti obbligati. Il consulente può inoltre impugnare il decreto se ritiene la liquidazione inferiore al dovuto, nei termini previsti dal Testo Unico spese di giustizia.L’iscrizione all’Albo CTU vale per tutti i Tribunali d’Italia?No: l’iscrizione resta legata al singolo Tribunale circondariale, oggi gestita in forma telematica. Non esiste un albo unico nazionale dei CTU. Chi vuole rendersi disponibile per più Tribunali deve presentare una domanda separata a ciascuno, nelle finestre temporali previste (1° marzo-30 aprile e 1° settembre-31 ottobre). L’Elenco nazionale presso il Ministero della Giustizia rende però visibili ai magistrati, a livello nazionale, gli iscritti e gli incarichi già conferiti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Assistenza fiscale per il geometra CTU a Udine e onlineGli incarichi da geometra CTU sono un’ottima opportunità, ma richiedono una gestione fiscale attenta: scelta del regime, corretta esposizione di ritenuta d’acconto e contributo integrativo CIPAG, fatture PA senza scarti, pianificazione della liquidità quando i pagamenti tardano. Il CAF Centro Fiscale di Udine, in Viale Tullio 13, assiste ogni giorno geometri liberi professionisti nella gestione della partita IVA, della contabilità e degli adempimenti verso la Cassa Geometri, sia in ufficio sia online in tutta Italia.Vuoi capire se conviene iscriverti all’Albo dei consulenti tecnici o come impostare correttamente le tue fatture verso il Tribunale? Contattaci per un preventivo personalizzato e per fissare un appuntamento con i nostri esperti: analizziamo la tua situazione e ti diciamo, numeri alla mano, qual è la soluzione più conveniente.Hai bisogno di assistenza per la partita IVA da geometra e per gli incarichi come geometra CTU? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 14:00:002026-09-27 09:53:21Geometra CTU 2026: Albo Consulenti del Tribunale, Compensi e Fattura (Guida Completa)
NOTIZIERitenuta d’acconto Presidenza della Repubblica: il Provvedimento del 10 settembre 2026L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 10 settembre 2026, che disciplina le modalità di trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica. Si tratta di un adempimento tecnico che rientra negli obblighi periodici a carico dei sostituti d’imposta, ma che ha un impatto concreto sul funzionamento del sistema fiscale italiano, in particolare sulla dichiarazione precompilata e sui controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate.Anche se il provvedimento riguarda in modo specifico la Presidenza della Repubblica, comprendere il meccanismo della ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica aiuta a inquadrare come funzionano, più in generale, gli obblighi di comunicazione di tutti i sostituti d’imposta italiani, dalle grandi amministrazioni pubbliche alle piccole imprese private.Indice dei contenutiCos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle EntrateCosa si intende per ritenuta d’accontoSostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvoltiPerché la trasmissione degli elenchi è importante per il fiscoDomande frequentiCos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle EntrateIl provvedimento in questione stabilisce le regole tecniche con cui la Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei percipienti a cui, nel corso del 2025, sono state corrisposte somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto. In pratica, si tratta di una comunicazione ufficiale che riepiloga chi ha ricevuto pagamenti soggetti a tassazione alla fonte e quali importi sono stati trattenuti.Questo tipo di adempimento si collega direttamente agli strumenti già noti ai cittadini e ai professionisti, come il modello 770 e la Certificazione Unica, entrambi utilizzati dai sostituti d’imposta per comunicare al Fisco i compensi erogati e le relative ritenute operate: la trasmissione avviene infatti utilizzando le specifiche tecniche del modello 770/2026, mentre i dati fiscali e contributivi dei percipienti viaggiano attraverso la Certificazione Unica. La differenza è che, in questo caso, il provvedimento riguarda in modo specifico un ente istituzionale, la Presidenza della Repubblica, che applica le ritenute come qualsiasi altro sostituto d’imposta, ma assolve gli obblighi di comunicazione con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998 e dell’articolo 29, comma 3, del D.P.R. 600/1973. Cosa si intende per ritenuta d’accontoPer capire meglio la portata di questa notizia, è utile spiegare in parole semplici cosa significa ritenuta d’acconto. Quando un soggetto (ad esempio un ente pubblico, un’azienda o un professionista) paga un compenso a un altro soggetto per una prestazione di lavoro autonomo, una collaborazione o altre tipologie di reddito previste dalla normativa, non versa l’intera somma al percipiente. Trattiene una parte dell’importo e la versa direttamente allo Stato, a titolo di anticipo sulle imposte che il percipiente dovrà pagare in sede di dichiarazione dei redditi.In pratica, la ritenuta d’acconto funziona come un pagamento anticipato delle tasse: chi riceve il compenso vedrà una cifra già decurtata, ma potrà poi scomputare quanto già versato dal totale delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi. Questo meccanismo, disciplinato dalla normativa vigente sulle ritenute d’acconto, serve a garantire allo Stato un flusso costante di entrate e a ridurre il rischio di evasione fiscale, perché il prelievo avviene già al momento dell’erogazione del compenso. Sostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvoltiNel linguaggio fiscale si parla di sostituti d’imposta per indicare i soggetti che, per legge, sono tenuti a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto di chi riceve il pagamento. I percipienti, invece, sono proprio coloro che ricevono le somme soggette a ritenuta: possono essere lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori o altri soggetti individuati dalla normativa fiscale.Nel caso specifico del provvedimento del 10 settembre 2026, il sostituto d’imposta è l’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, che nel corso del 2025 ha erogato compensi e valori soggetti a ritenuta a diversi percipienti. Tra i principali obblighi che gravano sui sostituti d’imposta, in generale, rientrano:Operare correttamente la ritenuta d’acconto al momento del pagamentoVersare le somme trattenute all’Erario nei termini previstiRilasciare la Certificazione Unica ai percipientiTrasmettere gli elenchi e le dichiarazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal modello 770 e dai provvedimenti attuativiQuesti adempimenti valgono per qualsiasi sostituto d’imposta, non solo per gli enti pubblici: anche le aziende private e i professionisti che erogano compensi soggetti a ritenuta sono tenuti a rispettare le stesse regole generali. Perché la trasmissione degli elenchi è importante per il fiscoProvvedimenti come quello del 10 settembre 2026 possono sembrare puramente burocratici, ma svolgono una funzione importante nel sistema fiscale italiano. La trasmissione puntuale degli elenchi dei percipienti consente all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dichiarati dai sostituti d’imposta con quelli riportati dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi.Questo incrocio di informazioni è alla base di diversi strumenti che i cittadini utilizzano ogni anno, come la dichiarazione precompilata, che viene costruita proprio a partire dai dati trasmessi dai sostituti d’imposta. Più le comunicazioni sono precise e tempestive, più la precompilata risulta affidabile e completa, riducendo il rischio di errori o dimenticanze da parte del contribuente.Inoltre, la raccolta sistematica di questi dati rappresenta uno strumento di controllo antievasione: permette all’Agenzia delle Entrate di verificare che i redditi dichiarati dai contribuenti corrispondano effettivamente alle somme percepite e alle ritenute subite, individuando eventuali anomalie o omissioni. Domande frequentiCosa riguarda il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate?Il provvedimento disciplina la trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta.Cosa si intende per ritenuta d’acconto?È una trattenuta anticipata di imposta operata dal sostituto d’imposta al momento del pagamento di un compenso, poi versata all’Erario e scomputabile dal percipiente in sede di dichiarazione dei redditi.Chi sono i sostituti d’imposta?Sono i soggetti, pubblici o privati, tenuti per legge a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto dei percipienti, oltre a comunicare periodicamente questi dati all’Agenzia delle Entrate tramite Certificazione Unica e modello 770.Perché questi adempimenti sono importanti per il contribuente?Perché alimentano i dati utilizzati per la dichiarazione precompilata e permettono all’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli incrociati, contribuendo a un sistema fiscale più trasparente e tracciabile.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 13:00:002026-09-11 15:49:43Ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica: il Provvedimento del 10 settembre 2026
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCoordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare l’IncaricoIndice dei contenutiChi è il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE secondo il D.Lgs. 81/2008Differenza tra CSP e CSE: quando la nomina è obbligatoriaRequisiti per fare il coordinatore sicurezza cantieri (art. 98)Il corso di formazione da 120 ore (Allegato XIV)Aggiornamento quinquennale da 40 ore: l’obbligo da non dimenticareCome fatturare l’incarico di coordinatore sicurezza cantieri CSP CSEContributi previdenziali: Inarcassa o Gestione Separata INPSEsempio pratico: come si compone la parcella di un CSEGestire la partita IVA da coordinatore sicurezza cantieri senza erroriDomande frequenti sul coordinatore sicurezza cantieri CSP CSECoordinatore sicurezza cantieri CSP CSE: il quadro in sintesiChi è il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE secondo il D.Lgs. 81/2008Il coordinatore per la sicurezza è il professionista incaricato dal committente (cioè da chi commissiona l’opera) o dal responsabile dei lavori per gestire gli aspetti di sicurezza in un cantiere temporaneo o mobile. La disciplina è contenuta nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, che agli articoli 91 e 92 elenca gli obblighi delle due figure e all’art. 98 fissa i requisiti professionali necessari per ricoprire l’incarico.In parole semplici: quando in un cantiere lavorano più imprese, qualcuno deve occuparsi di far dialogare le lavorazioni tra loro, evitando che l’attività di un’impresa crei un pericolo per i lavoratori di un’altra. Questo “qualcuno” è appunto il coordinatore sicurezza cantieri. Il suo lavoro si concretizza in due documenti chiave:PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/2008): il documento che analizza i rischi del cantiere e stabilisce le misure di prevenzione, con contenuti minimi definiti dall’Allegato XV;Fascicolo dell’opera (Allegato XVI): il “libretto di istruzioni” dell’edificio, che indica come eseguire in sicurezza le future manutenzioni;Verbali di coordinamento e sopralluogo: la traccia documentale dell’attività di vigilanza svolta in fase esecutiva.Attenzione a un punto che genera confusione: il coordinatore non è il direttore dei lavori, né il datore di lavoro delle imprese, né il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) dell’impresa esecutrice. È una figura autonoma, con responsabilità proprie di natura anche penale, nominata dal committente. Nulla vieta, però, che lo stesso professionista cumuli più ruoli quando la normativa lo consente, ad esempio progettista e CSP. Differenza tra CSP e CSE: quando la nomina è obbligatoriaLa distinzione tra le due figure riguarda la fase dell’opera in cui intervengono. Il CSP lavora quando il cantiere ancora non esiste: analizza il progetto, redige il PSC e il fascicolo dell’opera, prevedendo sulla carta i rischi delle lavorazioni. Il CSE entra in gioco durante i lavori: verifica l’applicazione del PSC, coordina le imprese, adegua il piano alle varianti, sospende le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.Quando scatta l’obbligo di nomina? La regola è fissata dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008: nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e il CSE prima dell’affidamento dei lavori. Vale anche il caso più insidioso: se il cantiere nasce con una sola impresa ma in corso d’opera l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, viene affidata a una o più altre imprese, la nomina del CSE diventa obbligatoria (art. 90 c. 5).Immagina che Luca, geometra, segua la ristrutturazione di una villetta: all’inizio opera solo l’impresa edile, poi il committente affida direttamente a un elettricista e a un serramentista alcune lavorazioni. Da quel momento le imprese sono più di una e la designazione del CSE non è più facoltativa. Il mancato adempimento espone il committente e il responsabile dei lavori a sanzioni penali previste dal Titolo IV, oltre a conseguenze pesanti in caso di infortunio. Requisiti per fare il coordinatore sicurezza cantieri (art. 98)L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 richiede la combinazione di due elementi: un titolo di studio tecnico accompagnato da un periodo minimo di esperienza nel settore delle costruzioni, e l’attestato di frequenza al corso di 120 ore. L’esperienza va documentata con attestazione del datore di lavoro o del committente. Gli anni richiesti diminuiscono man mano che sale il livello del titolo:Laurea magistrale nelle classi tecniche previste dalla norma (architettura, ingegneria civile e ambientale, ingegneria della sicurezza, scienze e tecnologie agrarie e forestali, ecc.): almeno 1 anno di attività lavorativa nel settore delle costruzioni;Laurea triennale nelle corrispondenti classi tecniche: almeno 2 anni di attività nel settore delle costruzioni;Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico: almeno 3 anni di attività nel settore delle costruzioni.Quindi sì: un geometra può fare il coordinatore sicurezza cantieri, a condizione di avere i tre anni di esperienza documentata e l’attestato del corso. Lo stesso vale per periti industriali e agrotecnici, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Non è invece sufficiente la sola iscrizione all’albo: la qualifica di CSP CSE nasce dal combinato di titolo, esperienza e formazione specifica.La norma prevede alcune esenzioni dal corso di 120 ore. Ne beneficiano, ad esempio, i laureati magistrali in Ingegneria della sicurezza (classe LM-26) e chi, non più in servizio, ha svolto per almeno cinque anni attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (art. 98 c. 4). Si tratta di casistiche particolari: conviene sempre verificarle prima di accettare un incarico, perché un coordinatore privo dei requisiti espone sé stesso e il committente a conseguenze rilevanti. Il corso di formazione da 120 ore (Allegato XIV)Il percorso formativo che abilita al ruolo di coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE è disciplinato dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. Ha una durata complessiva di 120 ore ed è articolato in quattro moduli che coprono l’intero spettro di competenze richieste al coordinatore:Modulo giuridico-normativo (28 ore): quadro legislativo, responsabilità civili e penali, ruoli dei soggetti del cantiere;Modulo tecnico (52 ore): rischi specifici delle lavorazioni edili, cadute dall’alto, scavi, ponteggi, macchine, agenti fisici e chimici;Modulo metodologico-organizzativo (16 ore): redazione del PSC, del fascicolo dell’opera e del POS, stima dei costi della sicurezza;Parte pratica (24 ore): esercitazioni su casi reali, simulazioni di coordinamento e stesura di documenti.Il corso si chiude con una verifica finale di apprendimento e prevede un limite massimo di assenze (di norma il 10% del monte ore). L’attestato rilasciato al termine abilita sia alla funzione di CSP sia a quella di CSE: non esistono due corsi separati. È un titolo che non scade in senso stretto, ma che perde efficacia se non viene mantenuto vivo con l’aggiornamento periodico, come vediamo nel prossimo paragrafo. Aggiornamento quinquennale da 40 ore: l’obbligo da non dimenticareÈ il punto su cui si concentrano più dubbi ed errori. Sempre l’Allegato XIV stabilisce che i coordinatori hanno l’obbligo di un aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da distribuire nell’arco dei cinque anni. Non è un adempimento formale: senza l’aggiornamento, la qualifica di coordinatore sicurezza cantieri decade e gli incarichi eventualmente svolti in quel periodo sono assunti da un soggetto privo dei requisiti di legge.Alcune indicazioni pratiche da tenere a mente:il quinquennio decorre dalla data dell’attestato del corso 120 ore (o dall’ultimo aggiornamento completato);le 40 ore possono essere frazionate in più moduli, anche brevi, purché a contenuto tecnico-pratico coerente con il ruolo;l’aggiornamento va completato entro la scadenza: chi arriva in ritardo, secondo l’orientamento prevalente degli organi di vigilanza, non può svolgere l’incarico finché non ha recuperato le ore mancanti;conserva sempre gli attestati: sono il documento che dimostra la tua legittimazione in caso di verifica o contenzioso.Un consiglio operativo: segna la scadenza del tuo aggiornamento nello stesso posto in cui annoti le scadenze fiscali. Perdere la qualifica di CSE a metà di un cantiere significa dover rinunciare all’incarico, con danno economico e reputazionale. Come fatturare l’incarico di coordinatore sicurezza cantieri CSP CSEL’incarico di CSP o CSE è a tutti gli effetti una prestazione professionale abituale: richiede quindi la partita IVA. Anche il professionista che svolge poche pratiche l’anno non può limitarsi alla prestazione occasionale se l’attività ha carattere continuativo, come accade tipicamente a chi affianca l’incarico di coordinatore alla progettazione o alla direzione lavori.Sul fronte del codice ATECO, l’incarico di coordinamento sicurezza rientra nell’attività professionale tecnica già esercitata: gli architetti utilizzano i codici del gruppo 71.11 (attività di architettura), gli ingegneri il 71.12.10 (attività di ingegneria), i geometri il 71.12.30 (elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri), secondo la classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° aprile 2025. Nel regime forfettario tutti questi codici hanno un coefficiente di redditività del 78%: significa che si considera reddito imponibile il 78% dei compensi incassati, mentre il restante 22% è riconosciuto forfettariamente come “spese”, senza doverle documentare.Regime forfettario o regime ordinarioNel regime forfettario il professionista paga un’imposta sostitutiva – cioè un’unica imposta che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali – con aliquota del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in caso di nuova attività che rispetti i requisiti di legge. Il limite di compensi è di 85.000 euro annui; superati i 100.000 euro l’uscita dal regime è immediata, già nell’anno in corso. In fattura non si applica l’IVA (codice natura N2.2) e non si subisce la ritenuta d’acconto.Nel regime ordinario, invece, la parcella del coordinatore sicurezza cantieri sconta l’IVA al 22% e il reddito è tassato a scaglioni IRPEF, con la possibilità di dedurre analiticamente i costi (software BIM, corsi, auto, DPI, polizza professionale). Per un professionista con compensi contenuti e poche spese il forfettario è quasi sempre più conveniente; per chi ha studio, collaboratori e costi elevati la valutazione va fatta caso per caso, numeri alla mano. Se vuoi approfondire, leggi la nostra guida completa alla Partita IVA per architetti e ingegneri e l’analisi su quanto guadagna un architetto o un ingegnere.La ritenuta d’acconto del 20%Quando il committente è un sostituto d’imposta (impresa, società, condominio, ente pubblico, altro professionista), sui compensi di lavoro autonomo si applica la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973. In pratica il cliente trattiene il 20% del compenso e lo versa allo Stato per tuo conto: tu incassi meno, ma quella somma è un anticipo delle imposte che ritroverai a credito in dichiarazione.Due precisazioni importanti. La prima: se il committente è un privato cittadino (ad esempio la famiglia che ristruttura casa) non si applica alcuna ritenuta, perché il privato non è sostituto d’imposta. La seconda: il professionista in regime forfettario non subisce mai la ritenuta e deve inserire in fattura l’apposita dicitura che ne chiede la non applicazione (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Segnaliamo infine che la ritenuta si calcola sul compenso imponibile e non sul contributo integrativo Inarcassa.Fattura elettronica via SDIDal 2024 la fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) è obbligatoria per tutti, forfettari compresi. La parcella del CSP CSE va quindi emessa in formato XML e trasmessa allo SDI, indicando correttamente codice natura, contributo integrativo, eventuale ritenuta e marca da bollo da 2 euro per le fatture senza IVA di importo imponibile superiore a 77,47 euro. Per gestire tutto in modo ordinato è utile appoggiarsi a un software di fatturazione elettronica dedicato ai professionisti, come fatturazioneitalia.it, che automatizza calcolo di cassa, bollo e invio allo SDI. Trovi gli aspetti operativi nella nostra guida alla fatturazione per architetti e ingegneri.Contributi previdenziali: Inarcassa o Gestione Separata INPSChi svolge l’incarico di coordinatore sicurezza cantieri con partita IVA ed è iscritto all’albo degli architetti o degli ingegneri versa i contributi a Inarcassa, la cassa previdenziale di categoria. Le due voci principali per il 2026 sono:contributo soggettivo 14,5% del reddito professionale netto (con massimale di reddito annualmente rivalutato): è il contributo che costruisce la tua pensione ed è a tuo carico;contributo integrativo 4% del volume d’affari professionale: si addebita in fattura al cliente e si riversa alla cassa, quindi economicamente non pesa sul professionista;contributi minimi annui dovuti anche in assenza di reddito, con riduzione a 1/3 dei minimi (e aliquota del contributo soggettivo dimezzata dal 14,5% al 7,25%) per chi si iscrive prima dei 35 anni, per i primi cinque anni di iscrizione e nei limiti di reddito fissati da Inarcassa, oltre alla possibilità di deroga al minimo soggettivo per chi prevede redditi bassi.Gli importi dei minimi e dei massimali vengono aggiornati ogni anno da Inarcassa: prima di fare i conti conviene sempre verificare i valori vigenti per l’anno in corso. Abbiamo raccolto tutti i dettagli nella guida ai contributi Inarcassa 2026. Ricorda che i contributi soggettivi versati sono deducibili dal reddito sia in regime ordinario sia in regime forfettario, mentre l’integrativo, essendo a carico del cliente, non è deducibile.Diverso il caso dei geometri, che fanno riferimento alla propria cassa di categoria (CIPAG), e dei tecnici non iscritti ad alcun albo con cassa: questi ultimi versano alla Gestione Separata INPS con aliquota del 26,07% per il 2026 (ridotta al 24% per i pensionati o per chi è già coperto da altra forma previdenziale obbligatoria). Nella Gestione Separata è possibile addebitare al cliente una rivalsa del 4%, che però è facoltativa e concorre a formare il reddito imponibile: una differenza tecnica non banale rispetto all’integrativo Inarcassa, che è invece un vero e proprio contributo di cassa. Per orientarti sulla scelta del regime e dell’inquadramento puoi partire dalla pagina dedicata alla Partita IVA in regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine. Esempio pratico: come si compone la parcella di un CSEVediamo un caso concreto. Supponiamo che l’ingegner Marco, in regime forfettario e iscritto a Inarcassa, accetti un incarico di CSE per un cantiere di ristrutturazione affidato da una società immobiliare, concordando un compenso di 3.000 euro. La fattura elettronica si comporrà così:compenso professionale: 3.000,00 euro;contributo integrativo Inarcassa 4%: 120,00 euro, addebitati al cliente;IVA: non applicata, regime forfettario (natura N2.2) con la dicitura di legge;ritenuta d’acconto: non applicata, con la dicitura che ne chiede l’esclusione;marca da bollo da 2 euro, perché l’imponibile supera 77,47 euro;totale a carico del cliente: 3.122,00 euro.Su quei 3.000 euro Marco calcolerà il reddito imponibile applicando il coefficiente del 78% (2.340 euro), da cui dedurrà i contributi soggettivi effettivamente versati prima di applicare l’imposta sostitutiva. Se lo stesso incarico fosse svolto in regime ordinario, la fattura avrebbe invece IVA al 22% e, trattandosi di committente sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso. Piccoli dettagli che, ripetuti su decine di parcelle l’anno, fanno una differenza sostanziale sul netto in tasca.Gestire la partita IVA da coordinatore sicurezza cantieri senza erroriChi lavora come coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE ha spesso una contabilità più articolata di quanto sembri: incarichi con committenti privati e pubblici, ritenute applicate a macchia di leopardo, contributo integrativo da riversare, acconti d’imposta, quadro LM del Modello Redditi. Un errore ricorrente, ad esempio, è dimenticare l’integrativo Inarcassa sulle fatture a privati, oppure applicare la ritenuta quando non dovuta.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti, ingegneri e geometri nell’apertura e nella gestione della partita IVA: valutazione del regime più conveniente, corretta impostazione del codice ATECO, fatturazione elettronica, calcolo di imposte e contributi, dichiarazione dei redditi. Il servizio è disponibile sia in ufficio sia online in tutta Italia; se vuoi una valutazione sulla tua situazione puoi prenotare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato. Domande frequenti sul coordinatore sicurezza cantieri CSP CSEUn geometra può fare il CSE?Sì. L’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ammette il diploma di geometra (così come quello di perito industriale, perito agrario o agrotecnico) purché il professionista documenti almeno tre anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni e sia in possesso dell’attestato del corso da 120 ore, regolarmente aggiornato.Quanto dura la validità dell’attestato da coordinatore?L’attestato del corso da 120 ore non ha una scadenza formale, ma la qualifica resta valida solo se il coordinatore completa l’aggiornamento da 40 ore ogni cinque anni. In sostanza la validità operativa del titolo è quinquennale e si rinnova con la formazione continua.Cosa succede se non faccio l’aggiornamento di 40 ore?Si perde la legittimazione a svolgere l’incarico: il professionista non può assumere né proseguire incarichi di CSP o CSE finché non ha recuperato le ore mancanti. Le nomine eventualmente accettate sarebbero riferite a un soggetto privo dei requisiti, con possibili conseguenze sanzionatorie e di responsabilità per il coordinatore e per il committente.La stessa persona può essere sia CSP sia CSE?Sì, è una situazione molto frequente e pienamente legittima: l’attestato abilita a entrambe le funzioni e il committente può affidare i due incarichi allo stesso professionista. Restano comunque due nomine distinte, con momenti e obblighi diversi previsti dagli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008.Il CSE deve avere la patente a crediti?La patente a crediti prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Lo stesso art. 27 c. 1 esclude espressamente dall’obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale: i coordinatori per la sicurezza, che rendono una prestazione d’opera intellettuale, non ne devono quindi essere in possesso, come confermato dai chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.Posso svolgere l’incarico di CSE in regime forfettario?Certamente, se rispetti i requisiti del regime: compensi entro 85.000 euro annui, assenza di cause ostative e reddito da lavoro dipendente o da pensione dell’anno precedente non superiore a 35.000 euro. In questo caso paghi l’imposta sostitutiva al 15% (o al 5% se rientri nelle nuove attività), non applichi IVA e non subisci la ritenuta d’acconto.Coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE: il quadro in sintesiFare il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE significa unire due competenze: quella tecnica, garantita dai requisiti dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e dalla formazione dell’Allegato XIV (corso da 120 ore più aggiornamento quinquennale da 40 ore), e quella gestionale, che riguarda partita IVA, regime fiscale, contributi Inarcassa e fatturazione elettronica. Trascurare la seconda è un errore che costa: ritenute applicate per sbaglio, integrativo dimenticato, acconti non accantonati.Se stai iniziando ora o vuoi mettere ordine nella gestione fiscale dei tuoi incarichi di CSP e CSE, il punto di partenza migliore è la nostra guida completa alla Partita IVA per architetti e ingegneri, che raccoglie tutti gli approfondimenti del cluster dedicato ai professionisti tecnici.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi Assistenza per la Partita IVA da Coordinatore Sicurezza CantieriIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con apertura e gestione della partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica e contributi Inarcassa per il tuo incarico di CSP o CSE.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 12:00:002026-09-27 09:43:35Coordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare l’Incarico
NOTIZIERitenuta d’Acconto Senato 2025: Nuovo Provvedimento AELa ritenuta d’acconto Senato 2025 torna al centro dell’attenzione grazie a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 10 settembre 2026. Il documento disciplina le modalità e i termini con cui l’Amministrazione del Senato della Repubblica trasmette al Fisco gli elenchi dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025.Si tratta di un adempimento che sostituisce, per il Senato, l’ordinaria presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (il cosiddetto modello 770): in base all’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, i soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 comunicano al Fisco i dati dei percipienti tramite appositi elenchi. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento e cosa significa per chi ha ricevuto compensi dal Senato lo scorso anno.Indice dei contenutiCosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026Chi Sono i Percipienti CoinvoltiPerché Esiste un Regime Speciale per gli Organi CostituzionaliCosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025Cosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026 (prot. n. 249041/2026) definisce nel dettaglio come e quando l’Amministrazione del Senato deve trasmettere gli elenchi dei percipienti relativi al 2025: l’invio telematico deve avvenire entro il 31 ottobre 2026, utilizzando le specifiche tecniche approvate per il modello 770/2026. Per ritenuta d’acconto si intende la trattenuta che un sostituto d’imposta applica su compensi, redditi da lavoro o prestazioni professionali, versandola poi direttamente all’Erario per conto del percipiente.Normalmente, i datori di lavoro e i committenti che operano ritenute devono presentare ogni anno il modello 770, la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. Il Senato della Repubblica, però, non è tenuto a questo adempimento nella forma ordinaria: il provvedimento stabilisce infatti che la trasmissione avvenga tramite appositi elenchi, con contenuto, termini e modalità definiti d’intesa con l’Amministrazione del Senato, in attuazione dell’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998. Oggetto dell’invio sono i dati fiscali dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni contenuti nei prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY del modello 770/2026. Chi Sono i Percipienti CoinvoltiQuando si parla di percipienti, ci si riferisce a tutte le persone fisiche o i soggetti che nel 2025 hanno ricevuto dal Senato somme o valori soggetti a ritenuta d’acconto. Non si tratta quindi soltanto dei dipendenti dell’istituzione, ma di una platea più ampia.Tra i soggetti coinvolti rientrano generalmente:dipendenti e collaboratori dell’Amministrazione del Senato;collaboratori occasionali e continuativi;professionisti esterni incaricati di prestazioni specifiche;fornitori e altri soggetti che hanno percepito compensi soggetti a ritenuta nel corso dell’anno.I dati di dettaglio riferiti al singolo percipiente (dati anagrafici, importi corrisposti e ritenute operate) viaggiano, come per qualsiasi altro sostituto d’imposta, attraverso la Certificazione Unica, già trasmessa entro il 16 marzo 2026 (30 aprile 2026 per le certificazioni di lavoro autonomo abituale e per le provvigioni). Gli elenchi oggetto del provvedimento riguardano invece i dati riepilogativi dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni relativi alle ritenute operate. Perché Esiste un Regime Speciale per gli Organi CostituzionaliIl regime applicato al Senato non è una novità isolata. Un meccanismo analogo è già in vigore da tempo per altri organi costituzionali, come la Camera dei Deputati, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale. Questi enti godono infatti di una particolare autonomia contabile e amministrativa, riconosciuta a livello normativo dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973, che li individua espressamente tra i soggetti che operano le ritenute e provvedono direttamente ai relativi versamenti.In pratica, invece di seguire pedissequamente le stesse procedure previste per un’azienda privata o una pubblica amministrazione ordinaria, questi organi assolvono gli adempimenti che spettano loro in qualità di sostituti d’imposta attraverso canali dedicati, definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del 10 settembre 2026 si inserisce quindi in una prassi consolidata, aggiornando le regole tecniche per il periodo d’imposta 2025. Cosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025La domanda più frequente riguarda naturalmente le conseguenze pratiche per chi, nel 2025, ha ricevuto compensi dal Senato soggetti a ritenuta d’acconto. La risposta è rassicurante: non è richiesta alcuna azione da parte del percipiente.Il meccanismo funziona come per qualsiasi altro sostituto d’imposta ordinario. I compensi e le ritenute del singolo percipiente sono già stati certificati con la Certificazione Unica trasmessa nella primavera 2026: sono questi i dati che alimentano la dichiarazione precompilata, così come avviene per i redditi certificati da un datore di lavoro privato o da un altro ente pubblico. Gli elenchi inviati entro il 31 ottobre 2026 completano invece il quadro dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni dell’Amministrazione. Chi ha lavorato o collaborato con il Senato nel 2025 trova quindi questi importi e le relative ritenute già inseriti nella propria posizione fiscale, pronti per essere verificati in fase di dichiarazione dei redditi.È comunque sempre opportuno controllare con attenzione i dati precompilati, verificando che importi e ritenute corrispondano a quanto effettivamente percepito, prima di procedere con l’invio della dichiarazione. Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025Cosa stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026?Disciplina modalità e termini con cui l’Amministrazione del Senato trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2026, gli elenchi dei percipienti di somme soggette a ritenuta d’acconto corrisposte nel 2025, in luogo dell’ordinaria presentazione del modello 770.Perché il Senato non presenta il modello 770 come le altre aziende?Perché l’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998 consente ai soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 – tra cui l’Amministrazione del Senato – di comunicare i dati al Fisco tramite appositi elenchi, con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.Chi sono i percipienti interessati dal provvedimento?Dipendenti, collaboratori, professionisti esterni e fornitori dell’Amministrazione del Senato che nel 2025 hanno ricevuto compensi soggetti a ritenuta d’acconto.Devo fare qualcosa se ho percepito somme dal Senato nel 2025?No, nessuna azione è richiesta. I compensi e le ritenute sono già certificati dalla Certificazione Unica e confluiscono nella dichiarazione precompilata, come avviene con qualsiasi altro sostituto d’imposta.Esistono altri organi costituzionali con lo stesso regime?Sì, un meccanismo simile è già previsto per Camera dei Deputati, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, in virtù della loro analoga autonomia amministrativa.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 11:00:002026-09-11 15:37:20Ritenuta d’Acconto Senato 2025: Nuovo Provvedimento AE
Finanza & Servizi, Software Fatturazione ElettronicaFatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di EmissioneLa fatturazione elettronica tra imprese (B2B) nel 2026 è governata da regole precise su termini di emissione, tipo di fattura, esigibilità IVA e sanzioni. Sbagliare — anche involontariamente — può costare da 250 euro in su per ogni fattura omessa o tardiva. Questa guida spiega come funziona la fattura B2B via SDI, quando usare la fattura differita, come gestire l’esigibilità IVA e come ravvedersi in caso di errore.Indice dei contenutiB2B, B2C e PA: le differenze nella fattura elettronicaTermini di emissione della fattura B2B: il principio dei 12 giorniFattura immediata vs fattura differita (TD24)Esigibilità IVA nella fattura B2B: tre modalitàReverse charge nei rapporti B2B: quando si applicaSanzioni per omessa o tardiva fattura B2BRavvedimento operoso: come regolarizzare la fattura omessa o tardivaGestione pratica dei contratti B2B: acconti e fatturazione anticipataSoftware per la fatturazione B2B: cosa deve saper fareFAQConclusione: conosci le regole, evita le sanzioniB2B, B2C e PA: le differenze nella fattura elettronica La fattura elettronica ha caratteristiche diverse a seconda del destinatario:TipoDestinatarioCodice destinatarioCaratteristiche principaliB2BImprese e professionisti con P.IVA7 caratteri alfanumerici (codice SDI) o PECObbligo SDI, termini 12gg/15 meseB2CPrivati consumatori (senza P.IVA)0000000Copia analogica al cliente, no SDIPAPubblica Amministrazione6 caratteri da IPAObbligo dal 2014, split paymentQuesta guida si concentra sul segmento B2B: le transazioni tra soggetti con partita IVA (cessioni di beni o prestazioni di servizi tra imprese e/o professionisti).Termini di emissione della fattura B2B: il principio dei 12 giorni Il riferimento normativo è l’art. 21, comma 4, DPR 633/1972. La fattura deve essere emessa:Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (per la fattura immediata)Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (per la fattura differita, in specifici casi)Il “momento di effettuazione” varia in base alla natura dell’operazione:Cessioni di beni mobili: al momento della consegna o spedizioneCessioni di beni immobili: alla data dell’attoPrestazioni di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo. Se il pagamento è successivo alla prestazione, al momento del pagamento. Se parziale, per la parte pagata.Esempio pratico: se presti un servizio di consulenza il 10 settembre 2026 e il cliente paga il 25 settembre, il momento di effettuazione è il 25 settembre. Hai tempo fino al 7 ottobre 2026 (12 giorni dopo) per emettere la fattura. Se invece il pagamento avviene entro il giorno della prestazione, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dal 10 settembre.Fattura immediata vs fattura differita (TD24)Fattura immediataLa forma più comune: la fattura documenta una singola operazione e viene emessa entro 12 giorni dall’effettuazione. Nel tracciato XML, il tipo documento è TD01.Fattura differita (TD24)La fattura differita (tipo documento TD24) permette di fatturare in modo cumulativo le cessioni di beni effettuate nello stesso mese verso lo stesso cliente, a condizione che ogni consegna sia documentata da un DDT (Documento di Trasporto) o documento equivalente. La fattura riepilogativa deve essere emessa entro il 15 del mese successivo.Quando si usa TD24: tipicamente nei rapporti con forniture ricorrenti di beni (commercio all’ingrosso, forniture industriali). Non si applica alle prestazioni di servizi (che non hanno DDT).Attenzione: per le prestazioni di servizi, la fattura differita è ammessa solo in casi specifici (es. servizi continuativi in base a contratto). In genere, per i servizi si usa la fattura immediata entro 12 giorni.Esigibilità IVA nella fattura B2B: tre modalità L’esigibilità IVA determina il momento in cui l’IVA diventa “esigibile” per il fisco, cioè quando il cedente/prestatore è obbligato a versarla all’Erario. È distinta dal termine di emissione della fattura.1. Esigibilità immediata (regime ordinario)L’IVA diventa esigibile al momento di effettuazione dell’operazione (coincide con il momento di emissione della fattura per le fatture immediate). Il cedente deve versare l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre in cui l’operazione è stata effettuata.2. Esigibilità differita (art. 6, comma 5, DPR 633/1972)Per alcune categorie specifiche di operazioni (principalmente cessioni di beni e prestazioni a soggetti pubblici o a grandi aziende che applicano il split payment), l’esigibilità può essere differita al momento del pagamento. In fattura si indica “esigibilità IVA differita” o il codice specifico.3. IVA per cassa (regime opzionale — art. 32-bis, DL 83/2012)L’IVA per cassa (o regime IVA di cassa) permette ai soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro di versare l’IVA solo al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente (non all’emissione della fattura). È un’opzione particolarmente utile per chi ha tempi di pagamento lunghi. La detrazione dell’IVA sugli acquisti avviene invece al momento del pagamento al fornitore. Per attivare questo regime, è necessaria una comunicazione in dichiarazione IVA annuale.Distinzione importante: esigibilità differita (per legge, in specifici casi) e IVA per cassa (per opzione) sono due istituti diversi. Il primo è automatico quando ricorrono le condizioni di legge; il secondo è un’opzione esercitata dal contribuente.Reverse charge nei rapporti B2B: quando si applicaIl reverse charge (inversione contabile) sposta l’obbligo di versamento dell’IVA dal cedente al cessionario. È obbligatorio in specifici settori (art. 17 DPR 633/72):Subappalti edili (N6.3)Cessioni di fabbricati eseguita da costruttori (N6.4)Cessioni di telefoni cellulari, PC, console (N6.5, N6.6)Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti (N6.7)Settore energetico (N6.8)Altri casi specifici (N6.9)Quando si applica il reverse charge, il fornitore emette fattura senza IVA indicando il codice natura N6.x e la dicitura “inversione contabile”. Il destinatario integra la fattura e versa l’IVA direttamente all’Erario nella propria liquidazione periodica. Per i codici natura N6 completi, consulta il nostro articolo: Codici natura IVA fattura elettronica 2026 (ID 34178).Sanzioni per omessa o tardiva fattura B2B L’art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 stabilisce le sanzioni per chi non emette (o emette in ritardo) le fatture obbligatorie:Sanzione minima: 250 euro per ogni violazione (fattura omessa o tardiva con IVA regolarmente versata)Sanzione massima: 90% dell’IVA non documentata (quando l’omissione comporta anche un’evasione d’imposta)Nota sulla riforma D.Lgs. 87/2024: il D.Lgs. 87/2024 (Riforma sanzioni tributarie) ha modificato alcune disposizioni in materia sanzionatoria. In particolare, per le violazioni meramente formali (senza effetti sull’imposta dovuta), il regime è stato parzialmente attenuato. Tuttavia, la sanzione minima di 250 euro per fattura omessa resta confermata anche nel 2026.Ravvedimento operoso: come regolarizzare la fattura omessa o tardivaSe ti accorgi di non aver emesso (o aver emesso in ritardo) una fattura B2B, puoi regolarizzarti con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), pagando una sanzione ridotta:Quando regolarizziRiduzione sanzioneSanzione effettiva (su 250 euro)Entro 30 giorni dalla violazione1/1025 euroEntro 90 giorni1/9circa 27,78 euroEntro 1 anno1/831,25 euroEntro 2 anni1/7circa 35,71 euroOltre 2 anni1/6circa 41,67 euroLa sanzione ridotta si versa tramite Modello F24. I codici tributo variano in base alla tipologia di violazione (consulta il tuo commercialista o il CAF per i codici aggiornati 2026). È necessario emettere la fattura omessa contestualmente al versamento del ravvedimento.Gestione pratica dei contratti B2B: acconti e fatturazione anticipataAlcuni aspetti pratici frequenti nei rapporti B2B:Acconto su contratto B2BQuando si riceve un acconto prima dell’esecuzione della prestazione o della consegna del bene, nasce immediatamente l’obbligo di fatturazione per l’importo dell’acconto ricevuto (entro 12 giorni dalla ricezione). L’acconto fatturato anticipa l’IVA, che diventa esigibile nel periodo in cui l’acconto è stato incassato.AutofatturaIn alcuni casi specifici (es. acquisti da soggetti esteri senza partita IVA italiana, alcune operazioni in reverse charge), il cessionario/committente italiano deve emettere un’autofattura (tipo documento TD20 o altri, a seconda del caso) invece di aspettare la fattura del fornitore.Software per la fatturazione B2B: cosa deve saper fareUn buon software di fatturazione elettronica per il B2B deve gestire correttamente:Tipi documento TD01 (immediata), TD24 (differita), TD04 (nota credito), TD05 (nota debito)Codici destinatario a 7 caratteri (inserimento diretto o ricerca dal Registro SDI)Codici natura N6.x per il reverse chargeScelta del regime di esigibilità IVA (immediata/differita/cassa)Gestione degli acconti e saldoMonitoraggio delle scadenze di emissione (alert entro 12 giorni)Per chi vuole un software che gestisca nativamente tutti questi scenari B2B standard senza configurazioni manuali complesse, fatturazioneitalia.it include tutti i casi standard già nel piano Start, con prezzo bloccato 3 anni.FAQDevo fare fattura immediata anche se non ho ancora ricevuto il pagamento?Per le cessioni di beni: sì, la fattura va emessa entro 12 giorni dalla consegna/spedizione, indipendentemente dal pagamento. Per le prestazioni di servizi: il momento di effettuazione coincide con il pagamento, quindi tecnicamente la fattura va emessa entro 12 giorni dall’incasso. Tuttavia, in molti rapporti B2B è prassi comune emettere la fattura prima del pagamento (su accordo tra le parti). Verifica la tua situazione con un consulente.Posso emettere una fattura differita per le prestazioni di servizi?La fattura differita TD24 è prevista principalmente per le cessioni di beni documentate da DDT. Per le prestazioni di servizi, la fattura differita è ammessa in casi molto specifici (contratti continuativi). In generale, per le prestazioni di servizi si usa la fattura immediata entro 12 giorni.Il regime IVA per cassa vale anche per il forfettario?No. Il forfettario non applica IVA (N2.2), quindi il regime IVA per cassa non è applicabile. Il tema della liquidazione IVA è rilevante solo per chi è in regime ordinario.Cosa succede se il cliente non mi paga e ho già versato l’IVA?In regime ordinario con esigibilità immediata, hai già versato l’IVA all’Erario al momento dell’emissione della fattura. Se il cliente non paga, puoi emettere una nota di variazione in diminuzione (TD04) dopo aver avviato una procedura concorsuale nei confronti del cliente (fallimento, concordato, ecc.) o, in alcuni casi, dopo tentativi di recupero del credito documentati. Il recupero dell’IVA già versata richiede una procedura specifica.Conclusione: conosci le regole, evita le sanzioniLa fatturazione elettronica B2B nel 2026 è regolata da norme precise e sanzioni concrete. Rispettare i termini di emissione (12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita TD24), scegliere il regime di esigibilità IVA corretto e sapere quando applicare il reverse charge sono competenze essenziali per ogni titolare di partita IVA.Per qualsiasi dubbio sulla tua situazione specifica, CAF Centro Fiscale offre consulenze fiscali personalizzate: prenota un appuntamento o chiama il 0432 1638640.Articoli correlati: Fatturazione Elettronica 2026: Guida Completa (hub ID 34160) | Fatturazione forfettario 2026: codice N2.2 (ID 34175)Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-17 10:00:002026-09-27 08:43:21Fatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di Emissione
CAF, SUCCESSIONIComunione Ereditaria nel Sistema Tavolare FVG: Gestione, Divisione e Atti Complessi (Guida 2026)Comunione Ereditaria nel Sistema Tavolare FVG: Gestione, Divisione e Atti Complessi (Guida 2026)Quando un’eredità viene accettata da più eredi senza procedere immediatamente alla divisione, si forma una comunione ereditaria: i beni ereditati appartengono pro indiviso a tutti gli eredi, ciascuno per la propria quota. In Friuli Venezia Giulia, dove vige il sistema tavolare, la gestione della comunione ereditaria ha specificità procedurali importanti rispetto al resto d’Italia. Questa guida illustra come funziona la comunione ereditaria nel Libro Fondiario FVG, come si scioglie, e quali atti tavolari complessi possono essere necessari.Indice dei contenutiCos’è la comunione ereditaria e come si formaLe quote ereditarie nel Libro Fondiario FVGDivisione amichevole vs divisione giudizialeAtti tavolari complessi: usufrutto a coniuge superstite e nuda proprietà ai figliIl frazionamento catastale-tavolareVendita della quota ereditaria: prelazione dei coerediCancellazione di vincoli tavolari sui beni ereditatiCaso pratico FVG: tre fratelli ereditano casa a Udine, terreni a Cividale e cantina a CormonsTempistiche e costi indicativi delle Conservatorie tavolari FVGDomande frequentiConclusioneCos’è la comunione ereditaria e come si forma La comunione ereditaria è disciplinata dagli artt. 1100 ss. del Codice Civile (comunione in generale) in combinato disposto con le norme successorie (artt. 713 ss. c.c.). Si forma automaticamente quando:Il defunto lascia più eredi (per legge o per testamento)Nell’asse ereditario sono presenti beni di qualsiasi tipo: immobili, mobili, conti correnti, crediti, partecipazioni societarieGli eredi accettano l’eredità (anche tacitamente) senza procedere immediatamente alla divisioneLa comunione ereditaria ha carattere temporaneo: ogni coerede ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento la divisione (art. 713 c.c.), salvo accordi temporanei di indivisione (max 10 anni, prorogabili).Le quote ereditarie nel Libro Fondiario FVGIn Friuli Venezia Giulia, dove tutti gli immobili sono iscritti nel Libro Fondiario (sistema tavolare), la comunione ereditaria richiede un’operazione specifica: l’intavolazione pro indiviso. Questa procedura:Richiede un atto bilaterale (o plurilaterale) tra tutti gli eredi che accettano la comunione: ciascuno intavola la propria quota ideale sull’immobileA differenza delle regioni a catasto ordinario, la semplice presentazione della dichiarazione di successione non produce automaticamente effetti nel Libro FondiarioL’intavolazione è costitutiva: senza di essa, l’erede non è giuridicamente proprietario dell’immobile, neanche se ha presentato la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate La procedura di intavolazione pro indiviso prevede:Presentazione del certificato di eredità (rilasciato dal Tribunale competente) o dell’atto notarile di accettazione dell’ereditàRichiesta di intavolazione alla Conservatoria tavolare competente per il comune dove si trova l’immobileIndicazione delle quote spettanti a ciascun erede (es.: 1/2 a Tizio, 1/4 a Caio, 1/4 a Sempronia)Versamento dei tributi tavolari dovutiDivisione amichevole vs divisione giudizialeGli eredi in comunione possono scioglierla in due modi principali:Divisione amichevole (stragiudiziale)Quando tutti gli eredi sono d’accordo sulla ripartizione dei beni, si procede con:Atto notarile di divisione: il notaio redige l’atto che assegna i beni a ciascun erede secondo le quote e i valori concordati. Se i lotti hanno valori diversi dalle quote, uno degli eredi versa un conguaglio agli altri.Intavolazione della divisione: l’atto di divisione viene poi iscritto nel Libro Fondiario per ogni immobile assegnato. La comunione pro indiviso viene cancellata e al suo posto viene iscritta la proprietà esclusiva di ciascun erede sul proprio immobile.Divisione giudizialeSe gli eredi non raggiungono un accordo, uno qualsiasi di essi può promuovere il giudizio di divisione davanti al Tribunale competente. Il giudice nomina un perito per la stima dei beni e assegna i lotti. In caso di immobili indivisibili, ne ordina la vendita all’asta con divisione del ricavato.La divisione giudiziale è più lenta e costosa di quella amichevole, ma è l’unico rimedio quando i coeredi non trovano un accordo. In FVG, la sentenza di divisione viene poi trascritta nel Libro Fondiario.Atti tavolari complessi: usufrutto a coniuge superstite e nuda proprietà ai figli Una situazione particolarmente frequente (e complessa da gestire nel tavolare) è quella in cui il testamento o la legge riservano al coniuge superstite il diritto di usufrutto sull’abitazione familiare (artt. 540 e 581 c.c.), mentre i figli ricevono la nuda proprietà.Nel sistema tavolare FVG, questa struttura richiede la doppia intavolazione:Intavolazione del diritto di usufrutto a favore del coniuge superstite (limitato alla durata della vita)Intavolazione della nuda proprietà a favore dei figli (nelle rispettive quote)Quando il coniuge superstite decede (o rinuncia all’usufrutto), l’usufrutto si estingue automaticamente e la nuda proprietà si consolida. Ma nel Libro Fondiario occorre procedere con la cancellazione dell’usufrutto (intavolazione della cancellazione) per aggiornare la partita tavolare. Senza questa formalità, gli atti successivi (vendita, ipoteca) risulterebbero gravati da un diritto reale inesistente, con conseguenti problemi pratici.Il frazionamento catastale-tavolareQuando la divisione ereditaria assegna a un erede solo una parte di un’unità immobiliare (es.: un erede riceve i 2/3 di un appartamento che poi divide fisicamente), è necessario il frazionamento. In FVG la procedura è articolata:Frazionamento catastale: presentazione di un elaborato planimetrico aggiornato all’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio), con suddivisione delle planimetrie e aggiornamento delle renditeFrazionamento tavolare: dopo il frazionamento catastale, aggiornamento del Libro Fondiario con la creazione di nuove particelle tavolari distinte per ciascuna porzioneIntavolazione sulla nuova partita tavolare: iscrizione della proprietà esclusiva sul nuovo corpo tavolare a favore dell’erede assegnatarioErrore frequente da evitare: non è possibile fare un frazionamento tavolare senza il previo frazionamento catastale. Tentare di procedere solo sul lato tavolare senza aggiornare il catasto crea una discrepanza irrisolvibile tra i due registri, con problemi in sede di rogito notarile.Vendita della quota ereditaria: prelazione dei coeredi Durante la comunione ereditaria, un coerede che vuole cedere la propria quota deve rispettare il diritto di prelazione degli altri coeredi (art. 732 c.c., cosiddetto «retratto successorio»). In pratica:Prima di vendere a un terzo estraneo, il coerede venditore deve notificare agli altri coeredi le condizioni della cessione proposta (prezzo, modalità)Gli altri coeredi hanno due mesi di tempo per esercitare il diritto di prelazione e acquistare la quota alle stesse condizioni proposte al terzoSe nessun coerede esercita la prelazione, il venditore è libero di cedere la quota al terzo alle condizioni notificateSe la vendita avviene senza rispettare la prelazione, i coeredi possono esercitare il riscatto (retratto successorio) entro 180 giorni dalla trascrizione dell’attoIn FVG, nel Libro Fondiario, il terzo acquirente di una quota ereditaria deve far intavolare la propria quota e i coeredi possono opporre il retratto successorio anche a un acquirente che ha già intavolato.Cancellazione di vincoli tavolari sui beni ereditatiI beni immobili del defunto potrebbero essere gravati da vincoli tavolari iscritti nel Libro Fondiario:Ipoteche: se il defunto aveva mutui o prestiti garantiti da ipoteca, l’ipoteca si trasferisce con il bene agli eredi. Se gli eredi saldano il debito, devono poi richiedere la cancellazione dell’ipoteca nel Libro Fondiario.Servitù: le servitù prediali (di passaggio, di acquedotto, ecc.) si trasferiscono automaticamente con il fondo.Oneri reali e rendite fondiarie: rari ma presenti in alcune zone storiche del FVG (specialmente in aree ex-austroungariche). Richiedono attenzione specifica.Vincoli urbanistici e ambientali: non strettamente tavolari, ma possono emergere durante la verifica della partita tavolare.Prima di procedere con la divisione o la vendita, è fondamentale ottenere un estratto tavolare aggiornato (visura tavolare) per verificare l’assenza di vincoli o la loro entità. Il notaio incaricato dell’atto provvede normalmente a questa verifica.Caso pratico FVG: tre fratelli ereditano casa a Udine, terreni a Cividale e cantina a CormonsIllustriamo la complessità di una situazione reale. I tre fratelli A, B e C ereditano in quote uguali (1/3 ciascuno):Appartamento a Udine (Conservatoria tavolare di Udine)Terreni agricoli e vigneti a Cividale del Friuli (Conservatoria tavolare di Udine)Cantina con attrezzature a Cormons (Conservatoria tavolare di Gorizia)Gli adempimenti tavolari richiesti sono:Intavolazione pro indiviso (1/3 ciascuno) su tutti e tre i beni presso le rispettive Conservatorie (2 procedure separate: Udine per l’appartamento e i terreni di Cividale, Gorizia per la cantina di Cormons)Negoziazione della divisione: A vuole la cantina, B e C vogliono l’appartamento e i terreni. Serve una perizia per verificare l’equivalenza dei lotti o calcolare i conguagliAtto notarile di divisione con eventuali conguagli in denaroIntavolazione della divisione: cancellazione della comunione e iscrizione della proprietà esclusiva di A sulla cantina di Cormons (presso Conservatoria Gorizia) e di B e C sui rispettivi beni di Udine/CividaleSe B e C dividono ulteriormente tra loro i beni di Udine e Cividale: nuovo atto di divisione + intavolazione Tempistiche e costi indicativi delle Conservatorie tavolari FVGI tempi di evasione delle richieste tavolari variano da Conservatoria a Conservatoria e nel tempo. A titolo indicativo (dati 2025-2026):Conservatoria di Udine: 30-90 giorni per richieste ordinarie; tempi ridotti per pratiche urgentiConservatoria di Pordenone: 30-60 giorniConservatoria di Gorizia: 20-60 giorniConservatoria di Trieste: tra le più rapide, 15-45 giorni grazie alla maggiore digitalizzazioneI tributi tavolari (tassa di intavolazione) sono proporzionali al valore dell’atto. Il notaio calcola i tributi specifici in base all’atto da iscrivere. Non è possibile fornire importi precisi in questa sede senza conoscere i valori specifici dell’atto: per un preventivo accurato contatta il tuo notaio di fiducia o il CAF Centro Fiscale.Domande frequentiPosso affittare la mia quota ereditaria senza il consenso degli altri coeredi?No. Gli atti di gestione straordinaria (come la locazione di lunga durata) richiedono il consenso della maggioranza qualificata dei coeredi (maggioranza per valore delle quote). Gli atti di ordinaria amministrazione richiedono la maggioranza semplice. In caso di disaccordo, uno dei coeredi può rivolgersi al Tribunale per la nomina di un amministratore giudiziario o per ottenere la divisione.Quanto dura la comunione ereditaria?Non esiste un limite temporale obbligatorio, ma ogni coerede può chiedere la divisione in qualsiasi momento (art. 713 c.c.). I coeredi possono accordarsi per ritardare la divisione fino a un massimo di 10 anni (prorogabili). In pratica, molte comunioni ereditarie durano decenni se i coeredi non si attivano per scioglierle, con conseguenti complicazioni alle generazioni successive.La comunione ereditaria si forma anche per i beni mobili e i conti correnti?Sì. La comunione ereditaria riguarda tutti i beni dell’asse ereditario: immobili, mobili, denaro, conti correnti, crediti, partecipazioni societarie, gioielli, ecc. Per i beni mobili (denaro, titoli) la divisione è più semplice (si divide il saldo proporzionalmente alle quote). Per gli immobili in FVG è necessaria la procedura tavolare descritta in questa guida.È possibile intavolare la comunione ereditaria senza notaio?L’intavolazione pro indiviso in caso di successione non richiede necessariamente un atto notarile di divisione (è sufficiente il certificato di eredità rilasciato dal Tribunale o l’accettazione notarile). Tuttavia, per gli atti di divisione (scioglimento della comunione con assegnazione dei beni) è obbligatoria la forma notarile. Il notaio cura anche la presentazione della richiesta tavolare.ConclusioneLa comunione ereditaria nel sistema tavolare FVG è una materia tecnica che richiede il coordinamento tra la procedura successoria ordinaria (dichiarazione di successione, accettazione dell’eredità) e le procedure tavolari specifiche del Friuli Venezia Giulia. L’errore più comune è trascurare l’intavolazione, rimanendo in una situazione di proprietà «di fatto» che può creare gravi problemi pratici e legali negli anni successivi.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutte le fasi della pratica successoria: dalla dichiarazione di successione alla consulenza per la divisione ereditaria, in collaborazione con notai specializzati in diritto tavolare. Richiedi un preventivo personalizzato. Leggi anche: Successioni FVG 2026, Sistema Tavolare guida completa, Procedura di successione a Udine, Immobili in successione a Udine.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-17 09:00:002026-08-17 11:03:28Comunione Ereditaria nel Sistema Tavolare FVG: Gestione, Divisione e Atti Complessi (Guida 2026)
NOTIZIECosti Pluriennali: Nuovi Termini di Accertamento dal 2027Dal 2027 cambiano le regole sui termini di accertamento per i costi pluriennali, cioè quelle spese che le imprese possono dedurre non in un solo anno ma in più esercizi, come gli ammortamenti di beni materiali e immateriali o le spese di ricerca e sviluppo. A introdurre la novità è il Decreto Legislativo n. 148/2026, noto anche come decreto Omnibus fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo. La riforma stabilisce un principio importante: per i costi pluriennali accertamento 2027 non seguirà più necessariamente le vecchie logiche, ma un criterio più chiaro legato al momento in cui la spesa viene dedotta per la prima volta. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e da quando si applicano le nuove regole.Indice dei contenutiCosa sono i costi pluriennali e perché contano i termini di accertamentoIl Decreto Legislativo 148/2026: le nuove regole sull’accertamentoDa quando decorre il nuovo termine di accertamento dal 2027Vizi originari ed errori sulle singole quote: cosa cambia per le impreseCosa sono i costi pluriennali e perché contano i termini di accertamentoQuando un’impresa sostiene una spesa che produce effetti economici per più anni, il fisco non consente di dedurla tutta subito. È il caso, ad esempio, degli ammortamenti di macchinari, impianti o beni immateriali, oppure delle spese di ricerca e sviluppo e di impianto e ampliamento: il loro costo viene ripartito in quote annuali per un certo numero di esercizi. Il nodo che da anni divide dottrina e giurisprudenza riguarda i termini di accertamento: entro quanto tempo l’Agenzia delle Entrate può contestare la deducibilità di queste quote? Il dubbio era se il termine di decadenza dovesse decorrere dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta oppure dall’anno in cui ciascuna quota viene effettivamente dedotta in dichiarazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione erano già intervenute sul tema nel 2021, ma la questione restava fonte di incertezza operativa per imprese e professionisti, soprattutto per i costi sostenuti molti anni prima del controllo. Il Decreto Legislativo 148/2026: le nuove regole sull’accertamentoIl Decreto Legislativo 148/2026 interviene direttamente sulla norma che disciplina i termini di accertamento delle imposte sui redditi, l’articolo 43 del DPR 600/1973. Il decreto, tramite l’articolo 22, introduce nuovi commi (indicati come 1-bis e 1-ter) che regolano in modo specifico l’accertamento dei componenti negativi di reddito d’impresa a efficacia pluriennale, ossia proprio i costi ripartiti su più esercizi come ammortamenti e spese pluriennali. La nuova disposizione stabilisce che il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate può accertare questi costi decorre dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui, per la prima volta, è stata dedotta una quota del costo. Si tratta di un cambio di prospettiva significativo rispetto al passato, pensato per dare maggiore certezza sia ai contribuenti sia agli uffici finanziari nella gestione dei controlli su spese ad efficacia pluriennale. Lo stesso articolo 22 inserisce commi di identico contenuto anche nell’articolo 293 del Testo unico in materia di adempimenti e accertamento (D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141), che dal 1° gennaio 2027 prenderà il posto dell’articolo 43 del DPR 600/1973. Da quando decorre il nuovo termine di accertamento dal 2027Un aspetto centrale della riforma riguarda la sua decorrenza: le nuove regole non si applicano retroattivamente a tutti i costi pluriennali già in corso di ammortamento, ma riguardano i beni e i servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. In pratica, per le spese sostenute prima di quella data continueranno a valere, salvo chiarimenti ufficiali, i criteri interpretativi elaborati fino ad oggi da prassi e giurisprudenza. Per i nuovi acquisti dal 2027 in avanti, invece, il termine di accertamento sarà agganciato in modo univoco alla dichiarazione in cui compare la prima quota dedotta, e non più a interpretazioni discordanti legate all’anno di sostenimento della spesa originaria. Questo significa che, trascorso il termine ordinario di decadenza calcolato da quella prima dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate non potrà più contestare i vizi originari del costo pluriennale, anche se le quote di ammortamento continuano a essere dedotte negli anni successivi. La norma esclude però espressamente dal nuovo criterio i componenti negativi relativi a operazioni inesistenti, per i quali continuano a valere le regole ordinarie sui termini di accertamento. Vizi originari ed errori sulle singole quote: cosa cambia per le impreseLa riforma introdotta dal decreto Omnibus distingue due situazioni ben diverse. Da un lato ci sono i vizi originari del costo pluriennale, cioè difetti che riguardano la natura stessa della spesa, ad esempio la mancanza del requisito di inerenza o un’errata qualificazione fiscale: questi vizi dovranno essere contestati entro il termine collegato alla dichiarazione in cui è stata dedotta la prima quota. Dall’altro lato restano gli errori sulle singole quote annuali, come un errato calcolo dell’importo deducibile in un determinato esercizio: questi rimangono accertabili separatamente, anno per anno, con le regole ordinarie sui termini di accertamento. Per le imprese la distinzione non è solo teorica: significa che un costo pluriennale correttamente qualificato all’origine, ma dedotto con qualche imprecisione di calcolo in un esercizio successivo, potrà essere corretto solo per quell’annualità, senza rimettere in discussione l’intera impostazione della spesa. La riforma dei termini di accertamento per i costi pluriennali introdotta dal Decreto Legislativo 148/2026 punta a ridurre l’incertezza che per anni ha caratterizzato i controlli su ammortamenti e spese pluriennali. Resta da vedere come verranno definiti nella prassi i dettagli attuativi della norma, in particolare per la gestione dei costi sostenuti a cavallo tra il vecchio e il nuovo regime, e quali chiarimenti ufficiali arriveranno dall’Agenzia delle Entrate sull’applicazione pratica della disposizione a partire dal 2027.Domande Frequenti sui Costi Pluriennali e Termini di AccertamentoCosa sono i costi pluriennali ai fini fiscali?Sono spese che producono effetti economici per più esercizi e che la normativa fiscale consente di dedurre non in un’unica soluzione ma in quote ripartite su più anni, come gli ammortamenti di beni materiali e immateriali o le spese di ricerca e sviluppo.Da quando si applicano i nuovi termini di accertamento sui costi pluriennali?Le nuove regole, introdotte dal Decreto Legislativo 148/2026, riguardano i beni e i servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.Da quale anno decorre il nuovo termine di accertamento?Il termine decorre dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui, per la prima volta, viene dedotta una quota del costo pluriennale, e non più dall’anno di sostenimento della spesa originaria.Gli errori sulle singole quote di ammortamento restano sempre accertabili?Sì, gli errori di calcolo relativi alle singole quote annuali restano accertabili anno per anno con le regole ordinarie, mentre solo i vizi originari del costo pluriennale seguono il nuovo termine legato alla prima quota dedotta.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 08:00:002026-09-17 08:00:00Costi Pluriennali: Nuovi Termini di Accertamento dal 2027
CAF, SUCCESSIONIEredita e Assicurazioni 2026: Polizze da Mantenere, Disdire o Trasferire agli ErediLa morte di un familiare porta con sé un vortice di pratiche burocratiche, e tra le più trascurate – ma potenzialmente molto costose se gestite male – ci sono le assicurazioni del defunto. Polizza vita, RC auto, assicurazione casa, polizza mutuo, infortuni, sanitaria: ogni contratto segue regole diverse. Alcune polizze si “sciolgono” con il decesso e liquidano capitali importanti ai beneficiari, altre proseguono e passano agli eredi, altre ancora devono essere volturate o disdette entro precise scadenze, pena la perdita di diritti o il pagamento di premi inutili.In questa guida completa ti spieghiamo, polizza per polizza, cosa fare con le assicurazioni del defunto nel 2026: quali mantenere, quali disdire, quali trasferire agli eredi, come riscuotere i capitali, quali documenti servono, entro quali termini agire. Se hai appena perso un familiare e ti trovi davanti a una scrivania piena di polizze e non sai da dove iniziare, questa è la guida che cerchi.📄Scarica la Checklist Successione 2026PDF gratuito di 6 pagine: tutti i documenti necessari, le scadenze da rispettare e la guida specifica per il sistema tavolare FVG.✓ Checklist documenti ✓ Franchigie 2026 ✓ 10 errori da evitare ⇓ Scarica PDF gratis ✉ Scrivi una emailIndice dei contenutiCosa succede alle assicurazioni del defuntoCosa fare nei primi 15 giorni: checklist operativaPolizza vita (Ramo I): come funziona la liquidazionePolizza casa (incendio e furto): mantenere, volturare o disdireAssicurazione auto (RCA): obbligo di voltura o nuova polizzaPolizza mutuo (CPI): il “tesoro nascosto” da cercare subitoPolizza infortuni: cosa accade con la mortePolizza sanitaria e rimborso spese medicheCome trovare tutte le polizze del defuntoDocumenti necessari per la liquidazioneTassazione polizze vita e imposta di successionePolizza vita, impignorabilità e tutela creditoriPolizze e dichiarazione di successione: quando dichiarareErrori comuni da evitareDomande frequenti (FAQ)Cosa succede alle assicurazioni del defuntoQuando una persona muore, le polizze assicurative intestate a suo nome non seguono tutte lo stesso destino. Alcune si estinguono automaticamente (come la polizza infortuni e, tecnicamente, la polizza vita), altre proseguono passando agli eredi (come la polizza casa), altre ancora devono essere volturate o sostituite (come la RC auto).La logica è semplice: dipende dal tipo di rischio coperto e dall’oggetto assicurato. Se il rischio è la persona (vita, infortuni, salute), la polizza termina con la morte. Se il rischio riguarda un bene (casa, auto, imbarcazione), la polizza continua perché il bene resta, ma cambia il proprietario. Ecco le tre categorie principali:Polizze che si sciolgono con la morte: vita, infortuni, malattia, sanitaria. La morte è un evento che fa cessare il contratto. A seconda del tipo, può anche essere il “sinistro” che attiva la liquidazione ai beneficiari.Polizze che passano agli eredi: casa (incendio, furto), cristalli, danni da calamità naturali, responsabilità civile del capofamiglia. Il contratto prosegue e gli eredi possono scegliere se mantenerlo, volturarlo o – in alcuni casi – disdirlo.Polizze che richiedono voltura o sostituzione: RC auto, assicurazione moto, natante. Il veicolo passa per successione agli eredi, ma la polizza deve essere aggiornata entro precisi termini di legge. Cosa fare nei primi 15 giorni: checklist operativaSubito dopo il decesso, tra le numerose pratiche urgenti (comunicazioni a INPS, banca, datore di lavoro, utenze) è fondamentale avviare anche la ricognizione assicurativa. Ecco cosa fare nelle prime due settimane per non perdere diritti o pagare premi inutilmente.Recupera almeno 10-15 certificati di morte in carta libera presso l’ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso (ti serviranno per banca, compagnie, INPS, notaio, Agenzia Entrate).Fai un inventario delle polizze: raccogli tutti i contratti assicurativi trovati tra i documenti del defunto. Controlla anche caselle email, home banking e conti correnti per individuare addebiti di premi ricorrenti.Comunica il decesso alle compagnie assicurative tramite raccomandata A/R, PEC o tramite area clienti online. Questo passaggio è obbligatorio per tutte le polizze in corso.Verifica la presenza di una polizza CPI (Credit Protection Insurance) collegata a mutui o finanziamenti: è una delle verifiche più importanti perché potrebbe estinguere il debito residuo del defunto.Individua i beneficiari delle polizze vita: se ci sono beneficiari designati nominativamente, avvisali e avvia subito la pratica di liquidazione.Non cancellare nulla di istinto: prima di disdire o volturare, valuta ogni polizza. Alcune disdette automatiche possono far perdere coperture ancora valide o capitali liquidabili.Consiglio del CAF: se gestisci contemporaneamente la dichiarazione di successione e la ricognizione polizze, tieni traccia di tutto in un unico foglio riepilogativo. Eviterai di dimenticare polizze al momento della successione e di fare errori nella dichiarazione all’Agenzia Entrate. Polizza vita (Ramo I): come funziona la liquidazioneLa polizza vita (Ramo I e forme miste) è il contratto assicurativo più delicato dal punto di vista ereditario. Con la morte dell’assicurato, il contratto si “scioglie” ma attiva la liquidazione del capitale ai beneficiari designati. È uno strumento regolato dagli articoli 1919 e seguenti del Codice Civile e ha una caratteristica unica: il capitale assicurato non rientra automaticamente nell’asse ereditario, salvo specifiche eccezioni.Chi incassa il capitaleIl capitale va al beneficiario designato in polizza, che può essere:Nominativo (es. “mia moglie Maria Rossi, C.F. XYZ”): la compagnia liquida direttamente a Maria Rossi.Generico (es. “i miei eredi legittimi”): la compagnia liquida agli eredi individuati secondo le regole della successione legittima, in proporzione alle quote ereditarie.A categorie (es. “i miei figli”, “mio coniuge e i figli in parti uguali”): la liquidazione segue le indicazioni del contratto.Se non è indicato alcun beneficiario, il capitale va agli eredi legittimi secondo le regole del Codice Civile (articoli 565 e seguenti). Ricorda che, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione (sent. n. 19210/2015 e successive), quando il beneficiario è “gli eredi”, si fa riferimento agli eredi come categoria di persone, non come titolari di quote ereditarie: la ripartizione è quindi in parti uguali tra gli eredi, salvo diversa indicazione in polizza.Come riscuotere la polizza vita: procedura passo-passoContatta la compagnia (numero verde, PEC, raccomandata) comunicando il decesso e richiedendo l’apertura del sinistro.Ricevi il kit di liquidazione (modulo denuncia sinistro + elenco documenti).Prepara i documenti: certificato di morte, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva, documento identità e codice fiscale di ciascun beneficiario, eventuale copia polizza.Invia la pratica completa alla compagnia (spesso PEC o raccomandata).Attendi la liquidazione: tempistiche standard 30-60 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Se la compagnia non liquida entro 30 giorni dall’istanza completa, scattano gli interessi moratori.Attenzione alla prescrizione: dal 2012 il diritto a riscuotere la polizza vita si prescrive in 10 anni dalla morte (art. 2952 c.c., come modificato dalla L. 166/2008). Passato questo termine, il capitale va al Fondo Rapporti Dormienti presso il Ministero dell’Economia. Non attendere: agisci entro pochi mesi.Quando la polizza vita rientra nella successioneLa regola generale è che il capitale della polizza vita non fa parte dell’asse ereditario. Ma ci sono eccezioni importanti:Assenza di beneficiari designati e nessun erede legittimo: il capitale rientra nell’asse ereditario.Lesione della quota di legittima: se il defunto, tramite designazione del beneficiario, ha leso la quota spettante ai legittimari (coniuge, figli, genitori), questi possono agire in riduzione ex art. 553 c.c.Premi versati in frode ai creditori: i creditori del defunto possono rivalersi sui premi versati (non sul capitale), ex art. 1923 c.c. Polizza casa (incendio e furto): mantenere, volturare o disdireLa polizza casa (incendio, scoppio, furto, responsabilità civile del capofamiglia, danni da eventi naturali) è legata all’immobile, non alla persona. Con la morte del contraente, il contratto prosegue automaticamente in capo agli eredi che subentrano nella titolarità dell’immobile per effetto della successione.Opzioni per gli erediMantenere la polizza attuale: gli eredi subentrano e continuano a pagare i premi. È la scelta più semplice se la casa continuerà a essere usata o affittata.Volturare il contratto cambiando l’intestazione del contraente. La compagnia richiede certificato di morte, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e nuovi dati anagrafici. È una modifica formale, non una nuova polizza.Disdire alla scadenza: la polizza casa tipicamente non può essere disdetta prima della scadenza annuale, salvo specifica clausola. Comunica la disdetta con le modalità previste dal contratto (di solito 30-60 giorni prima della scadenza).Disdetta anticipata per cambio proprietà: se la casa viene venduta dagli eredi, molti contratti prevedono la possibilità di cessare la polizza trasferendola al nuovo proprietario o richiedendo il rimborso del pro-rata.Attenzione ai mutui ancora in essere: se l’immobile è gravato da mutuo e la polizza incendio è vincolata a favore della banca (clausola molto comune), non disdire autonomamente senza concordare con l’istituto di credito. Il mutuo potrebbe imporre la prosecuzione della polizza o la sottoscrizione di una nuova.Polizza obbligatoria eventi catastrofali: cosa succedeDal 2024-2025 è entrato in vigore l’obbligo per le imprese di sottoscrivere una polizza contro eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane). Per i privati la copertura è facoltativa ma sempre più diffusa. Anche questa polizza, se presente, segue le regole della polizza casa: passa agli eredi con l’immobile.Assicurazione auto (RCA): obbligo di voltura o nuova polizzaL’assicurazione RC auto è legata al veicolo e al contraente. Con la morte dell’intestatario, la polizza resta tecnicamente valida fino alla scadenza o al passaggio di proprietà, ma è obbligatorio comunicare il decesso alla compagnia entro 30 giorni e procedere alla voltura o alla stipula di una nuova polizza quando il veicolo viene formalmente intestato all’erede.Procedura passaggio di proprietà veicolo per successioneDecidi chi eredita il veicolo: se sono più eredi, tutti devono essere d’accordo sulla ripartizione. Uno degli eredi può acquisire la piena proprietà con accettazione degli altri.Effettua la voltura PRA (Pubblico Registro Automobilistico) presso ACI o STA entro 60 giorni dalla dichiarazione di successione. Documenti: certificato di morte, dichiarazione di successione, atto di accettazione del bene, carta di circolazione, CF erede.Stipula la nuova polizza RCA intestata all’erede. Se gli eredi sono più di uno ma il veicolo è intestato a uno solo, quella persona sarà l’unico contraente assicurativo.Chiedi alla compagnia il riconoscimento della classe di merito del defunto (se era un familiare convivente, è spesso possibile ereditarla grazie alla Legge Bersani o normative similari).Se il veicolo non viene volturato entro 60 giorni, continua a circolare in regime di “successione in corso” con la polizza precedente; ma alla scadenza annuale la compagnia potrebbe non rinnovare senza voltura aggiornata.Se il veicolo viene rottamatoSe gli eredi decidono di rottamare il veicolo, la polizza può essere disdetta con effetto immediato dimostrando la cessazione del rischio (certificato di rottamazione rilasciato dal centro autorizzato). Gli eredi hanno diritto al rimborso del pro-rata del premio versato in anticipo. Polizza mutuo (CPI): il “tesoro nascosto” da cercare subitoLa polizza CPI (Credit Protection Insurance), spesso chiamata anche “polizza vita a copertura del mutuo” o “assicurazione caso morte mutuo”, è una delle polizze più importanti da verificare immediatamente. Se il defunto aveva un mutuo o un finanziamento (anche di breve durata), è molto probabile che fosse attiva una CPI che, in caso di morte del mutuatario, estingue il debito residuo.Questa polizza può valere decine o centinaia di migliaia di euro: non scoprirla per tempo significa che gli eredi continueranno a pagare rate di un debito che potrebbe già essere estinto dall’assicurazione. È una situazione purtroppo molto comune.Come verificare se c’è una polizza CPIChiedi alla banca che ha erogato il mutuo/prestito una conferma scritta dell’esistenza di una polizza collegata e di chi è il beneficiario.Controlla il contratto di mutuo originale: spesso indica la polizza assicurativa abbinata (caso morte, infortuni, perdita impiego).Verifica gli estratti conto: spesso il premio è addebitato una tantum all’erogazione o mensilmente insieme alla rata.Consulta i documenti consegnati dalla banca (frontespizio polizza, certificato di copertura).Tempistica di attivazione della coperturaAttenzione al termine di denuncia: la gran parte delle polizze CPI richiede che il sinistro morte sia denunciato entro 6 mesi dal decesso (alcune clausole prevedono anche solo 30 o 90 giorni). Dopo questo termine, la compagnia può opporre la decadenza. Agisci subito: appena individuata la polizza, apri il sinistro con la compagnia assicuratrice, allegando certificato di morte e documentazione del mutuo.La compagnia liquida direttamente alla banca l’importo del capitale residuo del mutuo alla data del decesso. Gli eredi non incassano denaro, ma si liberano del debito.Polizza infortuni: cosa accade con la morteLa polizza infortuni copre gli effetti di eventi traumatici (incidenti stradali, cadute, eventi accidentali). Con la morte dell’assicurato, il contratto si estingue. La conseguenza pratica dipende però dalla causa della morte:Morte per cause naturali (malattia, infarto, ictus non conseguente a infortunio): il contratto si risolve, non c’è alcuna liquidazione. Gli eredi hanno diritto solo al rimborso del pro-rata del premio versato, se previsto dalle condizioni.Morte per infortunio coperto da polizza: se la polizza infortuni include la garanzia “caso morte da infortunio”, la compagnia liquida il capitale ai beneficiari designati (o agli eredi). È fondamentale verificare la presenza di questa garanzia.Invalidità permanente già liquidata prima della morte: se il defunto aveva subito un infortunio e aveva pratiche pendenti per invalidità permanente o rimborsi, questi crediti cadono in successione e vanno agli eredi.Cosa fare: comunica il decesso alla compagnia, richiedi la documentazione del sinistro, e verifica se la morte è indennizzabile in base alle condizioni di polizza. Se sì, attiva la procedura di liquidazione (simile a quella della polizza vita). Polizza sanitaria e rimborso spese medicheLe polizze sanitarie e di rimborso spese mediche (rimborso ricoveri, diarie giornaliere, visite specialistiche, interventi chirurgici) si sciolgono con la morte dell’assicurato. Il contratto non prosegue sugli eredi, salvo polizze collettive familiari in cui possono proseguire solo per i restanti familiari.Gli eredi però hanno diritto a far liquidare tutti i rimborsi pendenti relativi a spese mediche sostenute prima del decesso dell’assicurato:Ricoveri, interventi chirurgici e visite specialistiche effettuati in vita.Rimborsi per cure dentistiche o protesi già pagate.Indennità giornaliere per ricoveri conclusi o ancora in corso al momento del decesso.Spese mediche dell’ultimo periodo di vita (es. interventi, degenze, farmaci specifici).Per ottenere i rimborsi pendenti, gli eredi devono: 1) comunicare il decesso alla compagnia; 2) presentare il sinistro (anche per la prima volta) con tutta la documentazione medica e fiscale (fatture, ricevute, cartelle cliniche); 3) dimostrare la qualità di erede con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.Nota fiscale: le spese mediche pagate dal defunto nell’anno del decesso possono essere portate in detrazione nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi per conto del defunto. Fai attenzione a non detrarre spese già rimborsate dalla polizza sanitaria: è un errore frequente che espone a contestazioni.Come trovare tutte le polizze del defuntoUno dei problemi più frequenti è scoprire quali polizze aveva sottoscritto il defunto. Spesso i familiari non ne hanno traccia, soprattutto se il defunto gestiva i propri affari in autonomia. Ecco tutti i canali di ricerca a disposizione.1. Servizio di ricerca polizze vita ANIA-ConsapIl servizio di ricerca coperture assicurative vita di persone decedute, attivo tramite Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) in collaborazione con l’ANIA, consente agli eredi di verificare se il defunto aveva polizze vita non reclamate presso le compagnie aderenti. Si presenta una domanda online (su consap.it) con certificato di morte e dichiarazione sostitutiva: Consap interpella tutte le compagnie aderenti e comunica se risultano polizze intestate al defunto. Servizio gratuito, tempi 30-60 giorni.2. Estratti conto bancari degli ultimi 5 anniAnalizza con attenzione tutti gli addebiti ricorrenti e i bonifici verso compagnie assicurative o broker. Cerca descrizioni come “premio polizza”, “Generali”, “Allianz”, “Unipol”, “Reale Mutua”, “Zurich”, “Axa”, “Assicurazioni Vita”, “CPI”, “sinistro”. Ogni anomalia merita approfondimento.3. Documenti cartacei ed email del defuntoCassettiera/armadio documenti: cerca raccoglitori con frontespizi di polizze, lettere di compagnie, carte verdi RCA, condizioni di polizza.Cassetta di sicurezza: se il defunto ne aveva una in banca, gli eredi possono accedervi dopo la successione (in genere con presenza di notaio per inventario).Email e area clienti online: se hai accesso alle credenziali del defunto (con autorizzazione), verifica le email e gli account presso le principali compagnie.Cellulare e SMS: le compagnie inviano spesso comunicazioni al cellulare. Conserva per qualche mese la SIM o il numero del defunto.4. Datore di lavoro e associazioni di categoriaMolte polizze sono sottoscritte tramite il datore di lavoro (polizze collettive, TFR, fondo pensione, polizza infortuni professionali) o tramite associazioni di categoria (CAF, sindacati, ordini professionali, casse previdenziali). Chiedi al datore di lavoro un elenco di tutte le coperture attive per il dipendente o ex dipendente. Le polizze collettive TFM/TFR possono valere decine di migliaia di euro.5. Contatti diretti con le principali compagnieSe hai il sospetto che il defunto avesse polizze con una specifica compagnia, puoi chiamare il numero verde o inviare una PEC con certificato di morte e dichiarazione di erede, chiedendo una verifica nominativa. Le compagnie sono tenute a rispondere. Documenti necessari per la liquidazioneAnche se ogni compagnia assicuratrice può richiedere variazioni sui propri moduli, la documentazione-base per la liquidazione di una polizza è standard. Tieni pronto questo kit:Documenti obbligatori (sempre)Certificato di morte in carta libera (originale o copia conforme), rilasciato dal Comune di decesso.Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la qualità di erede (davanti al notaio o al segretario comunale). La dichiarazione sostitutiva, autenticata in Comune o presso uno sportello CAF abilitato, è spesso sufficiente e costa molto meno dell’atto notarile.Documento di identità e codice fiscale di ciascun erede o beneficiario.Copia originale della polizza o, in alternativa, numero di polizza.IBAN intestato al beneficiario/erede per il bonifico della liquidazione.Modulo di denuncia sinistro/richiesta di liquidazione predisposto dalla compagnia (scaricabile dal sito o inviato via PEC).Documenti integrativi (in alcuni casi)Certificato di residenza del defunto (quando richiesto).Testamento e certificato di pubblicazione (se esistente).Dichiarazione di successione (per polizze che rientrano nell’asse ereditario o per polizze senza beneficiari designati).Cartella clinica o relazione medica (se la polizza richiede accertamento della causa di morte, tipico delle CPI e delle polizze infortuni).Autorizzazione del giudice tutelare se il beneficiario è un minore o un incapace.Procura speciale se un solo erede gestisce la pratica per conto di tutti.Tassazione polizze vita e imposta di successioneLa tassazione delle polizze vita è un tema complesso, ma con alcune regole chiave che conviene conoscere bene per non pagare imposte non dovute o, al contrario, per non sorprendersi con ritenute inaspettate.Capitale liquidato ai beneficiari designati: regole baseImposta di successione: NON dovuta sul capitale liquidato da polizza vita al beneficiario designato (art. 12 lett. c, D.Lgs. 346/1990). È uno dei vantaggi principali di questo strumento: il capitale va al beneficiario senza pagare imposta di successione, anche se supera le franchigie standard.IRPEF sul capitale “puro”: NON dovuta sulla parte capitale versata dai premi (restituzione del risparmio).Imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari: DOVUTA. Sulla differenza tra capitale liquidato e somma dei premi versati, si applica l’imposta sostitutiva (generalmente 26% sui rendimenti, o aliquote ridotte per la quota investita in titoli di Stato – 12,5%). La compagnia trattiene direttamente l’imposta e versa il netto.Polizze “a contenuto finanziario” (Ramo III)Le polizze Unit Linked e Index Linked, pur essendo tecnicamente polizze vita, hanno un forte contenuto finanziario. La giurisprudenza più recente distingue tra polizze con effettiva copertura del rischio demografico e polizze puramente finanziarie: queste ultime potrebbero rientrare nell’asse ereditario e quindi essere soggette a imposta di successione. È un tema in evoluzione: in caso di polizze ingenti di questo tipo, è consigliabile un parere fiscale prima della liquidazione.Rendimenti e polizze sottoscritte prima del 2001Per le polizze molto vecchie si applicano regimi transitori con aliquote differenti. La compagnia è tenuta a fornire il riepilogo fiscale dettagliato con il calcolo delle imposte trattenute. Conserva questo documento: potrebbe servire in fase di controllo successivo. Polizza vita, impignorabilità e tutela creditoriUna caratteristica poco conosciuta ma molto rilevante della polizza vita è la sua impignorabilità e insequestrabilità, sancita dall’art. 1923 del Codice Civile. Significa che le somme dovute dalla compagnia al contraente (in vita) o ai beneficiari (dopo la morte) non possono essere aggredite dai creditori personali, con alcune eccezioni:Rimangono impignorabili il capitale assicurato e le somme dovute al beneficiario.Restano aggredibili dai creditori i premi pagati dal contraente, se pagati in pregiudizio dei creditori stessi (azione revocatoria ex art. 2901 c.c.) o se superiori a quanto disponibile (azione di riduzione per lesione di legittima ex art. 553 c.c.).Per premi versati in frode al fisco o derivanti da reati tributari possono applicarsi regole specifiche di confisca.Implicazione pratica: se il defunto aveva debiti importanti (mutui non garantiti, finanziamenti, debiti fiscali), il capitale liquidato ai beneficiari non può essere aggredito dai creditori del defunto. Questo è uno dei motivi per cui le polizze vita sono uno strumento di pianificazione patrimoniale molto usato.Attenzione però: questa protezione non vale se il beneficiario ha debiti propri (i suoi creditori possono aggredire il capitale una volta accreditato sul suo conto).Polizze e dichiarazione di successione: quando dichiarareUna delle domande più frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine è: “devo inserire le polizze nella dichiarazione di successione?”. La risposta varia in base al tipo di polizza.Polizze da NON dichiararePolizze vita con beneficiario designato (nominativo o a categoria, anche “eredi legittimi”): il capitale non entra nell’asse ereditario, non si dichiara.Polizze CPI che estinguono mutui: il capitale va direttamente alla banca, non all’erede. Non si dichiara.Polizze infortuni/sanitarie con beneficiari designati diversi dagli eredi.Polizze da dichiararePolizze senza beneficiario designato (estremamente rare): il capitale rientra nell’asse ereditario.Polizze Unit Linked/Index Linked giudicate a natura finanziaria: su orientamento giurisprudenziale, possono essere attratte nell’asse ereditario.Polizze capitalizzazione (Ramo V): spesso considerate strumenti di investimento e dichiarate come valori mobiliari.Crediti/rimborsi pendenti: eventuali somme dovute dalla compagnia al defunto al momento del decesso (es. rimborsi sanitari già maturati ma non liquidati) sono crediti del defunto e vanno dichiarati.La dichiarazione di successione si presenta all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dal decesso. Se hai dubbi su cosa dichiarare, rivolgiti al CAF: una valutazione errata può comportare sanzioni o, al contrario, pagare imposte non dovute.Errori comuni da evitareIn anni di assistenza a famiglie in successione, abbiamo notato che alcuni errori si ripetono con preoccupante regolarità. Ecco i più frequenti – e come evitarli.1. Non cercare la polizza CPI sul mutuoGli eredi continuano a pagare le rate del mutuo senza sapere che una polizza l’avrebbe estinto. Dopo mesi o anni, scoprono la polizza ma la compagnia oppone la decadenza per mancata denuncia tempestiva. Migliaia di euro persi.2. Disdire la polizza casa senza controllare il vincolo bancarioSe la polizza incendio è vincolata al mutuo, la disdetta unilaterale può costituire inadempimento contrattuale con la banca e generare sanzioni o richieste di ripristino immediato.3. Detrarre spese mediche già rimborsate dalla polizza sanitariaNell’ultima dichiarazione dei redditi del defunto, gli eredi detraggono tutte le spese mediche pagate senza distinguere quelle rimborsate dalle polizze. Errore classico che può generare contestazioni dall’Agenzia Entrate.4. Mancata voltura RCA entro i terminiIl veicolo del defunto continua a circolare intestato al deceduto oltre i 60 giorni consentiti, esponendo gli eredi a sanzioni e a contestazioni della compagnia in caso di sinistro.5. Dichiarare la polizza vita nella successione quando non servePer eccesso di prudenza, si inseriscono nella dichiarazione di successione polizze con beneficiari designati che non ne farebbero parte. Risultato: imposte calcolate in modo errato (per eccesso). Meglio chiedere prima al CAF.6. Non conservare la documentazione fiscale delle liquidazioniI beneficiari ricevono il bonifico e buttano le ricevute. In caso di controllo fiscale sull’origine di somme rilevanti, non avere la documentazione della compagnia complica dimostrare la provenienza (e la non tassabilità) del capitale. Domande frequenti (FAQ)Se mio padre aveva una polizza vita ma non so dove cercarla, come faccio?Presenta una domanda al Servizio di ricerca coperture assicurative vita di Consap (in collaborazione con ANIA), allegando certificato di morte e dichiarazione sostitutiva di erede. Consap interpella tutte le compagnie aderenti e, entro 30-60 giorni, comunica se risultano polizze intestate al defunto. È gratuito.Il capitale di una polizza vita si può pignorare per i debiti del defunto?No. L’art. 1923 c.c. rende impignorabili le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario. I creditori del defunto possono rivalersi solo sui premi pagati (e non su tutto il capitale) e solo se dimostrano che i premi hanno leso i loro diritti.La polizza vita pagata ai figli va inserita nella dichiarazione di successione?No, se i figli sono beneficiari designati (anche come categoria “i miei figli” o “i miei eredi legittimi”). Il capitale non entra nell’asse ereditario e non si dichiara ai fini dell’imposta di successione.Quanto tempo ha la compagnia per liquidare una polizza vita?Il termine standard è di 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Nella pratica le tempistiche sono 30-60 giorni. In caso di ritardo, scattano gli interessi moratori. Se la compagnia contesta la documentazione, chiede integrazioni che devono essere fornite tempestivamente.Posso ereditare la classe di merito RCA del mio familiare defunto?Sì, se eri convivente al momento del decesso. La Legge Bersani (D.L. 7/2007) consente l’ereditarietà della classe di merito da un familiare convivente. È un beneficio che riduce sensibilmente il premio della nuova polizza RCA.La polizza mutuo copre anche la morte per malattia o solo infortunio?Dipende dal contratto. Le polizze CPI con garanzia “caso morte” di solito coprono qualsiasi causa (malattia o infortunio), ma possono contenere esclusioni (es. malattie pregresse non dichiarate, suicidio nei primi due anni). Leggi attentamente le condizioni.Sono beneficiario unico di una polizza vita. Devo dividere il capitale con gli altri fratelli?No: se sei l’unico beneficiario designato, il capitale spetta a te per intero. Tuttavia, se la designazione del beneficiario ha leso la quota di legittima degli altri figli, questi possono agire in riduzione ex art. 553 c.c. In famiglie molto conflittuali è sempre meglio confrontarsi prima con un professionista.Cosa succede alla polizza casa se i fratelli eredi vogliono vendere l’immobile?Fino alla vendita, la polizza prosegue e copre il rischio. Al momento dell’atto notarile di vendita, gli eredi venditori possono concordare con l’acquirente la cessione della polizza (clausola di prosecuzione sul nuovo proprietario) oppure disdire con rimborso del pro-rata. Coordinare sempre con la banca se esiste un mutuo vincolato.Se il beneficiario della polizza è un minore, come si riscuote?Il genitore esercente la responsabilità genitoriale gestisce la pratica, ma per somme significative è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Il capitale liquidato al minore è amministrato dal genitore secondo le regole dell’usufrutto legale ex art. 324 c.c., ma non può essere liberamente consumato. Per approfondire: guida completa alla successione con eredi minori.Entro quando bisogna riscuotere una polizza vita prima che cada in prescrizione?Il diritto si prescrive in 10 anni dalla morte dell’assicurato (art. 2952 c.c.). Passato questo termine, il capitale non reclamato finisce nel Fondo Rapporti Dormienti del Ministero dell’Economia. Meglio attivarsi subito: ritardare oltre l’anno rende spesso più complessa la pratica per la difficoltà di reperire documentazione.Assistenza completa al CAF Centro Fiscale di UdineGestire le assicurazioni di un defunto, insieme alla dichiarazione di successione e agli altri adempimenti, è un’attività complessa e tempestiva. Al CAF Centro Fiscale di Udine ti affianchiamo in tutte le fasi: dalla ricognizione iniziale delle polizze, alla compilazione delle richieste di liquidazione, fino alla gestione della dichiarazione di successione e della voltura catastale dell’immobile ereditato.Se hai perso un familiare e ti trovi davanti a polizze, documenti, banche e burocrazia, non aspettare: alcuni termini sono brevi e rischi di perdere capitali ingenti o di pagare premi inutili. Prenota un appuntamento al nostro ufficio di Udine:Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.comPotrebbero interessarti anche: Polizze vita e successione: rientrano nell’eredità? | Polizza vita: nominare gli eredi come beneficiari | Imposte di successione: guida completa | Successione con eredi minori. ADAndrea DamianiResponsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscaliIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse. 📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-17 08:00:002026-08-17 11:03:26Eredita e Assicurazioni 2026: Polizze da Mantenere, Disdire o Trasferire agli Eredi
NOTIZIESpread BTP-Bund a 85 punti base, rendimento al 4,27%: oggi l’asta a medio-lungo termineIl spread BTP-Bund torna sotto i riflettori. Secondo i dati riportati oggi, 10 settembre 2026, da QuiFinanza, il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi si è attestato a 85 punti base, mentre il rendimento del BTP decennale è salito al 4,27%. Nella stessa giornata è in programma un’asta di titoli di Stato a medio e lungo termine, un appuntamento che i mercati osservano con attenzione per capire quanta fiducia gli investitori internazionali ripongono ancora nel debito pubblico italiano.Per un risparmiatore che non segue quotidianamente i mercati finanziari, termini come spread e rendimento decennale possono sembrare astratti. In realtà hanno un legame diretto con la vita di tutti i giorni: dal costo del mutuo di casa alla convenienza di investire in Buoni del Tesoro. Vediamo cosa significano questi numeri e perché vengono seguiti con tanta attenzione.Indice dei contenutiCos’e lo spread BTP-Bund e perché se ne parlaL’impatto sui mutui e sul risparmio delle famigliePerché i BTP restano convenienti: la tassazione agevolata al 12,5%L’asta di titoli di Stato a medio-lungo termine del 10 settembre 2026Domande frequenti sullo spread BTP-BundCos’e lo spread BTP-Bund e perché se ne parlaLo spread BTP-Bund e la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato italiani a dieci anni (i BTP, Buoni del Tesoro Poliennali) e quello dei corrispondenti titoli tedeschi, i Bund, considerati tra i più sicuri al mondo. Si misura in punti base: 100 punti base equivalgono a un punto percentuale.In pratica, lo spread funziona come un termometro della fiducia dei mercati verso l’Italia. Quando gli investitori percepiscono un rischio maggiore nel prestare denaro allo Stato italiano rispetto a quello tedesco, chiedono un rendimento più alto per comprare i nostri titoli, e lo spread sale. Al contrario, quando la fiducia aumenta, il differenziale si riduce. Secondo quanto riportato oggi da QuiFinanza, il valore di 85 punti base registrato il 10 settembre 2026 rappresenta un aumento rispetto ai giorni precedenti, così come il rendimento del BTP decennale al 4,27%.E importante ricordare che si tratta di un dato che cambia ogni giorno, influenzato da fattori molto diversi tra loro: le decisioni delle banche centrali, i dati sull’inflazione, la situazione politica ed economica internazionale, e naturalmente l’andamento dei conti pubblici italiani. Per questo gli analisti invitano sempre a leggere questi numeri come una fotografia del momento, non come un dato stabile o definitivo. L’impatto sui mutui e sul risparmio delle famiglieUn aumento dello spread BTP-Bund non resta confinato ai mercati finanziari: può avere ricadute concrete sulle famiglie italiane, soprattutto su chi ha un mutuo o sta per stipularne uno.Mutui a tasso variabile: sono collegati all’Euribor, il tasso a cui le banche si prestano denaro tra loro nell’area euro. In un contesto di tassi più alti e di tensioni sui mercati obbligazionari, l’Euribor tende a muoversi verso l’alto, con possibili effetti sulla rata mensile.Mutui a tasso fisso di nuova stipula: quando lo spread sale, aumenta anche il costo a cui le banche italiane si finanziano sul mercato. Questo può tradursi in condizioni meno vantaggiose per chi richiede oggi un nuovo mutuo a tasso fisso.Risparmio e prestiti in generale: uno spread più alto può riflettersi, in modo indiretto, anche sul costo di altre forme di finanziamento a famiglie e imprese, oltre che sui rendimenti offerti da conti deposito e altri strumenti di risparmio.Va precisato che questi effetti non sono automatici ne immediati: dipendono anche dalle politiche delle singole banche e dall’andamento complessivo dei tassi decisi dalla Banca Centrale Europea. Resta però vero che un rendimento del BTP decennale in salita, come quello segnalato oggi al 4,27%, è un segnale che le famiglie con un mutuo in corso o in programma fanno bene a monitorare. Perché i BTP restano convenienti: la tassazione agevolata al 12,5%Per chi guarda ai titoli di Stato non come indicatore economico ma come possibile investimento, c’e un aspetto che spesso viene trascurato: la tassazione agevolata dei titoli di Stato italiani. I guadagni ottenuti da BTP, BOT e CCT sono tassati con un’imposta sostitutiva del 12,5%, molto più bassa rispetto all’aliquota ordinaria del 26% applicata alla maggior parte degli altri strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni societarie o fondi comuni di investimento.Questo significa che, anche a parita di rendimento lordo, un BTP può restare più interessante di altri investimenti proprio grazie al risparmio fiscale. Con un rendimento del BTP decennale al 4,27% come quello riportato oggi, è un rendimento lordo più elevato rispetto a periodi di spread più contenuto, per un risparmiatore prudente i titoli di Stato italiani continuano a rappresentare un’opzione da valutare con attenzione, pur ricordando che ogni investimento comporta un rischio e va scelto in base ai propri obiettivi e alla propria capacita di tenuta nel tempo.Chi vuole capire meglio le differenze tra le varie tipologie di titoli di Stato può consultare il nostro approfondimento sulla recente Asta BOT del 27 agosto 2026. Per chi invece valuta anche strumenti di investimento diversificati, può essere utile capire cosa sono gli ETF e come funzionano. L’asta di titoli di Stato a medio-lungo termine del 10 settembre 2026Nella giornata di oggi, 10 settembre 2026, il Tesoro italiano colloca sul mercato nuovi titoli di Stato a medio e lungo termine attraverso un’asta. Ma cosa significa concretamente? Un’asta di titoli di Stato e la procedura con cui lo Stato italiano raccoglie denaro dagli investitori, offrendo in cambio BTP o altri titoli con una scadenza e un rendimento stabiliti in base alla domanda del mercato.A partecipare alle aste sono principalmente banche, fondi di investimento, assicurazioni e altri grandi investitori istituzionali, italiani ed esteri, che acquistano i titoli direttamente dal Tesoro. Solo in un secondo momento, sul mercato secondario, questi titoli diventano acquistabili anche dai piccoli risparmiatori.Il motivo per cui un’asta come quella odierna viene seguita con attenzione e semplice: rappresenta un vero test di fiducia dei mercati verso l’Italia. Se la domanda è alta e il rendimento richiesto resta sotto controllo, è un segnale positivo. Se invece gli investitori chiedono rendimenti più elevati per sottoscrivere i titoli, come lascerebbe intendere il rendimento del BTP decennale al 4,27% segnalato oggi da QuiFinanza, significa che il mercato percepisce un rischio maggiore. Gli analisti osservano questi appuntamenti con cautela, senza trarre conclusioni definitive da una singola giornata: resta da vedere come si muoveranno spread e rendimenti nelle prossime settimane. Domande frequenti sullo spread BTP-Bund Cos’e lo spread BTP-Bund in parole semplici?E la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani a dieci anni e quelli tedeschi, considerati più sicuri. Più lo spread è alto, più il mercato percepisce un rischio maggiore nel prestare denaro all’Italia.Un aumento dello spread fa salire subito la rata del mutuo variabile?Non in modo automatico e immediato. I mutui a tasso variabile sono legati all’Euribor, che può muoversi verso l’alto in un contesto di spread e rendimenti in crescita, ma l’effetto dipende anche dalle decisioni della Banca Centrale Europea e da altri fattori di mercato.Come vengono tassati i guadagni sui BTP?I titoli di Stato italiani come BTP, BOT e CCT beneficiano di un’imposta sostitutiva agevolata del 12,5%, contro il 26% previsto per la maggior parte degli altri strumenti finanziari.Cos’e un’asta di titoli di Stato?E la procedura con cui lo Stato italiano colloca sul mercato nuovi titoli, come i BTP, raccogliendo denaro dagli investitori istituzionali. L’esito dell’asta, in termini di domanda e rendimento richiesto, viene osservato come indicatore della fiducia dei mercati.Lo spread a 85 punti base è un valore alto?Il dato riportato oggi, 10 settembre 2026, da QuiFinanza indica un aumento rispetto ai giorni precedenti, ma si tratta di un valore che cambia quotidianamente in base a molteplici fattori economici e politici. Per questo va sempre letto nel contesto del momento e non come un dato stabile nel tempo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-16 19:00:002026-09-10 17:03:17Spread BTP-Bund a 85 punti base, rendimento al 4,27%: oggi l’asta a medio-lungo termine
NOTIZIEAssegno Unico App INPS Mobile: Domanda, Simulatore e Stato PraticaASSEGNO UNICO UNIVERSALEGestire la domanda di Assegno Unico non richiede più necessariamente un computer o l’accesso al portale INPS da browser. Grazie all’app INPS Mobile, disponibile per smartphone Android e iOS, è possibile presentare la domanda di Assegno Unico e Universale (AUU), simulare l’importo spettante in base all’ISEE e al numero di figli a carico, e controllare in ogni momento lo stato della pratica. Una soluzione pensata per semplificare la vita a milioni di famiglie italiane, che possono così gestire l’intera procedura direttamente dal telefono, senza doversi collegare a un computer.In questo articolo vediamo come funziona l’app INPS Mobile per l’Assegno Unico: dall’accesso con le credenziali digitali alla presentazione della domanda, passando per il simulatore di calcolo e il monitoraggio dello stato della pratica.Indice dei contenutiCos’è l’app INPS MobileCome presentare la domanda di Assegno Unico dall’app INPS MobileIl simulatore per calcolare l’importo dell’Assegno UnicoCome verificare lo stato della pratica di Assegno UnicoNotifiche push e aggiornamenti automaticiDomande frequenti sull’Assegno Unico e l’app INPS MobileCos’è l’app INPS MobileL’app INPS Mobile è l’applicazione ufficiale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, scaricabile gratuitamente dagli store digitali (Google Play Store per Android e App Store per iOS). Nasce per portare sul telefono buona parte dei servizi disponibili sul portale INPS, tra cui la gestione dell’Assegno Unico, la consultazione dei pagamenti, il cassetto previdenziale e le comunicazioni dell’Istituto.Per accedere alle funzioni riservate dell’app, come la presentazione della domanda o la consultazione dei propri dati, è necessario autenticarsi con una delle credenziali digitali riconosciute dalla Pubblica Amministrazione:SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), il metodo più diffuso;CIE, la Carta d’Identità Elettronica abilitata al login digitale;CNS, la Carta Nazionale dei Servizi.Una volta effettuato il primo accesso, l’app riconosce l’utente e consente di navigare tra le diverse sezioni dedicate alle prestazioni familiari, tra cui quella relativa proprio all’Assegno Unico. Alcune funzioni, come il simulatore di calcolo, sono invece accessibili anche senza autenticazione, per permettere a chiunque di farsi un’idea dell’importo prima ancora di presentare domanda. Come presentare la domanda di Assegno Unico dall’app INPS MobileLa sezione dedicata all’Assegno Unico e Universale all’interno dell’app INPS Mobile permette di avviare una nuova domanda seguendo un percorso guidato, pensato per raccogliere tutti i dati necessari: informazioni sul nucleo familiare, sui figli a carico e sull’ISEE in corso di validità. Il sistema richiama automaticamente alcuni dati già presenti negli archivi INPS, riducendo il rischio di errori di compilazione.È importante ricordare che l’AUU è una prestazione che, una volta accolta, resta generalmente attiva anche negli anni successivi senza bisogno di ripresentare una domanda ex novo, a condizione che il nucleo familiare aggiorni regolarmente la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per il calcolo dell’ISEE. In assenza di un ISEE valido, l’importo dell’assegno viene comunque corrisposto, ma nella misura minima prevista.Proprio perché la compilazione della domanda incide direttamente sull’importo mensile che la famiglia riceverà, è sempre consigliabile verificare con attenzione i dati inseriti, in particolare quelli relativi al numero dei figli, alla loro età ed eventuali situazioni di disabilità, che danno diritto a maggiorazioni specifiche. Chi ha già ricevuto il pagamento dell’Assegno Unico nei mesi precedenti può anche consultare dall’app il dettaglio del conguaglio Assegno Unico 2026, utile per capire eventuali differenze tra quanto anticipato e quanto effettivamente spettante in base all’ISEE definitivo. Il simulatore per calcolare l’importo dell’Assegno UnicoUna delle funzioni più utili dell’app INPS Mobile è il simulatore di calcolo dell’Assegno Unico, pensato per dare alle famiglie una stima indicativa dell’importo mensile spettante, ancora prima di presentare la domanda ufficiale. Inserendo alcuni dati di base, come il valore dell’ISEE, il numero dei figli a carico e la loro età, il simulatore restituisce una proiezione dell’importo mensile calcolato secondo i parametri in vigore.L’importo dell’Assegno Unico varia in base a una scala progressiva: più basso è l’ISEE del nucleo familiare, maggiore è l’importo riconosciuto per ciascun figlio, fino a un massimo previsto per i nuclei con ISEE più contenuto. Man mano che l’ISEE aumenta, l’importo si riduce gradualmente fino a raggiungere una soglia minima garantita, riconosciuta anche a chi ha un ISEE elevato o non presenta la DSU. A questi importi base si aggiungono eventuali maggiorazioni, ad esempio per i figli con disabilità, per le famiglie numerose con quattro o più figli, o per i nuclei in cui entrambi i genitori svolgono un’attività lavorativa.È bene precisare che il risultato del simulatore ha valore puramente orientativo: l’importo definitivo viene sempre calcolato dall’INPS sulla base della DSU completa e di tutti gli elementi del nucleo familiare, che il simulatore da solo non può considerare integralmente. Per questo motivo, in presenza di situazioni familiari particolari (figli maggiorenni, disabilità, separazioni), la stima automatica potrebbe discostarsi dall’importo realmente accreditato. Chi desidera un quadro più preciso della propria situazione economica può anche consultare le informazioni sull’assegno sociale, un’altra prestazione a sostegno del reddito gestita dall’INPS con logiche di calcolo differenti. Come verificare lo stato della pratica di Assegno UnicoDopo l’invio della domanda, l’app INPS Mobile permette di monitorare in tempo reale lo stato della pratica, senza dover attendere comunicazioni cartacee o telefonare al contact center. Nella sezione dedicata alle proprie domande, l’utente può visualizzare in quale fase si trova la richiesta:in lavorazione: la domanda è stata acquisita e l’istruttoria è in corso;accolta: la domanda è stata approvata e l’importo verrà accreditato secondo il calendario dei pagamenti;respinta: la domanda non è stata accolta, con indicazione sintetica del motivo;in attesa di integrazione documentale: l’INPS richiede documenti o chiarimenti aggiuntivi prima di poter concludere l’istruttoria.Questa funzione di tracciamento è particolarmente utile per le famiglie che, dopo aver presentato la domanda, vogliono sapere quando aspettarsi il primo accredito. I pagamenti dell’Assegno Unico seguono generalmente un calendario mensile definito dall’INPS: chi vuole verificare le date previste può consultare il nostro approfondimento sui pagamenti INPS di settembre 2026, con il calendario aggiornato delle diverse prestazioni. Notifiche push e aggiornamenti automaticiUn altro vantaggio dell’app INPS Mobile riguarda le notifiche push, che avvisano l’utente in caso di variazioni sullo stato della propria pratica di Assegno Unico. Quando l’INPS aggiorna l’istruttoria, ad esempio passando da “in lavorazione” ad “accolta”, oppure quando viene richiesta un’integrazione documentale, l’app può inviare una notifica direttamente sullo smartphone, evitando che l’utente debba controllare manualmente e con frequenza la sezione dedicata.Questo sistema di alert automatici si integra con le altre comunicazioni che l’INPS invia solitamente tramite SMS o email, e rappresenta un ulteriore strumento per tenere sotto controllo la propria pratica di Assegno Unico senza dover ricorrere a canali più tradizionali. Va comunque ricordato che le notifiche funzionano correttamente solo se l’app resta aggiornata all’ultima versione disponibile e se sono attivi i permessi di notifica sul dispositivo. Domande frequenti sull’Assegno Unico e l’app INPS MobileL’app INPS Mobile è gratuita?Sì, l’app è gratuita e scaricabile dagli store ufficiali per dispositivi Android e iOS.Serve SPID per usare il simulatore dell’Assegno Unico?No, il simulatore di calcolo è generalmente accessibile anche senza autenticazione, mentre per presentare la domanda vera e propria e consultare lo stato della pratica è necessario accedere con SPID, CIE o CNS.Quanto tempo impiega l’INPS a valutare la domanda di Assegno Unico?I tempi di istruttoria possono variare in base al volume di domande e alla completezza della documentazione presentata. Lo stato “in lavorazione” indica che la pratica è ancora in fase di valutazione.Cosa fare se la domanda viene respinta?In caso di rigetto, l’app mostra l’esito e, di norma, un motivo sintetico. È possibile verificare i dati inseriti, aggiornare l’ISEE se necessario e valutare la presentazione di una nuova domanda o eventuali chiarimenti richiesti dall’Istituto.L’importo calcolato dal simulatore è definitivo?No, si tratta di una stima indicativa. L’importo effettivo dell’Assegno Unico viene calcolato dall’INPS sulla base dell’ISEE completo e di tutti gli elementi del nucleo familiare al momento dell’istruttoria.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 16, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/ASSEGNO-UNICO-2023.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-16 18:00:002026-09-11 15:21:57Assegno Unico App INPS Mobile: Domanda, Simulatore e Stato Pratica