NOTIZIEPrestare Casa al Fratello: Significa Accettare l’Eredità?Quando in una famiglia muore un genitore e la casa resta agli eredi, capita spesso che uno dei fratelli continui ad abitarla, magari con il tacito assenso degli altri. Ma attenzione: secondo il Codice Civile, prestare casa al fratello può equivalere, in certi casi, ad accettazione tacita dell’eredità. Una distinzione che sembra tecnica, ma che ha conseguenze molto concrete su chi eredita cosa, e su chi resta legato ai debiti del defunto.Il tema è più diffuso di quanto sembri: tra fratelli che si accordano informalmente sull’uso della casa dei genitori, senza sapere che quel gesto può avere un peso legale enorme. Vediamo cosa dice la legge e quando un semplice favore tra parenti rischia di trasformarsi in una scelta irreversibile.Indice dei contenutiCosa Significa Accettazione Tacita dell’EreditàPrestare Casa al Fratello in Successione: Quando Si Accetta l’EreditàQuali Atti Non Comportano Accettazione TacitaLe Conseguenze per Chi Ha Prestato Casa in EreditàDomande Frequenti sull’Accettazione Tacita dell’EreditàCosa Significa Accettazione Tacita dell’EreditàPer capire il problema bisogna partire da un concetto base del diritto successorio: chi è chiamato a ereditare non diventa automaticamente erede. Finché non compie un atto di accettazione dell’eredità, resta un semplice “chiamato”, cioè una persona che ha il diritto di accettare o rinunciare, ma non è ancora proprietaria dei beni.L’accettazione può essere espressa, quando il chiamato dichiara formalmente di voler accettare (ad esempio con un atto notarile), oppure tacita. L’articolo 476 del Codice Civile stabilisce che l’accettazione tacita si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare, e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.In pratica, se una persona si comporta come se fosse già proprietaria dei beni ereditari, magari disponendone o gestendoli in modo che spetta solo al proprietario, la legge presume che abbia voluto accettare l’eredità, anche senza averlo dichiarato espressamente davanti a un notaio. È una tutela pensata per evitare comportamenti ambigui, in cui qualcuno si appropria di fatto dei beni del defunto senza assumersi le responsabilità che derivano dall’essere erede, compresi gli eventuali debiti. Prestare Casa al Fratello in Successione: Quando Si Accetta l’EreditàVeniamo al caso concreto: un immobile caduto in successione viene concesso in uso gratuito, ad esempio con un contratto di comodato, a uno dei fratelli chiamati all’eredità (o anche a un terzo estraneo alla famiglia). È un gesto comune, spesso dettato da solidarietà familiare. Ma secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, concedere un immobile ereditario in comodato può costituire accettazione tacita dell’eredità, perché rappresenta un esercizio di poteri di disposizione che spettano soltanto al proprietario del bene.Il ragionamento è semplice: il semplice chiamato all’eredità, che non ha ancora accettato, può compiere solo atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea dei beni, come previsto dall’articolo 460 del Codice Civile. Concedere l’uso di un immobile a terzi, anche gratuitamente, va oltre la semplice conservazione del patrimonio: significa disporne, decidere chi può viverci e a quali condizioni. Ed è proprio questo potere di disposizione che, secondo consolidato orientamento della Cassazione, presuppone la volontà di comportarsi da erede.Il rischio quindi è concreto: chi presta la casa ereditaria al fratello, pensando di fare un semplice favore di famiglia, potrebbe ritrovarsi ad aver accettato l’eredità senza volerlo, con tutte le conseguenze che ne derivano, comprese quelle relative agli eventuali debiti lasciati dal defunto. Quali Atti Non Comportano Accettazione TacitaNon tutti i comportamenti riguardanti i beni ereditari fanno scattare l’accettazione tacita. La legge distingue chiaramente tra atti di ordinaria amministrazione o conservazione, che il chiamato può compiere liberamente in attesa di decidere se accettare, e atti di disposizione, che invece presuppongono la qualità di erede.Tra gli atti che generalmente NON comportano accettazione tacita rientrano, ad esempio:Il pagamento delle utenze o delle spese condominiali per mantenere l’immobile in buono statoPiccoli interventi di manutenzione ordinaria necessari a evitare il deterioramento del beneLa presentazione della dichiarazione di successione, che ha natura esclusivamente fiscale e di per sé non prova la volontà di accettare (attenzione però: la voltura catastale, avendo natura al tempo stesso fiscale e civile, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione integra invece accettazione tacita)Il pagamento di imposte dovute per la conservazione del patrimonio, quando non accompagnato da altri atti dispositiviDiverso è invece il discorso per atti come l’incasso dei canoni di locazione, la vendita di beni ereditari, oppure, come visto, la concessione in comodato dell’immobile a terzi: in questi casi il chiamato esce dal perimetro della semplice conservazione ed entra in quello della disposizione, con il rischio di accettare l’eredità senza rendersene conto. Anche in tema di locazioni, chi eredita un immobile locato deve fare attenzione a come gestisce il contratto: sull’argomento può essere utile approfondire il tema della cedolare secca in caso di eredità, che riguarda proprio la gestione fiscale degli immobili locati caduti in successione. Le Conseguenze per Chi Ha Prestato Casa in EreditàPerché questa distinzione è così importante? Perché accettare l’eredità, anche tacitamente, significa diventare eredi a tutti gli effetti: non si acquisiscono solo i beni, ma anche gli eventuali debiti del defunto, entro i limiti previsti dalla legge. Chi accetta puramente e semplicemente risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale, mentre chi sceglie l’accettazione con beneficio d’inventario, prevista dall’articolo 484 del Codice Civile, limita la propria responsabilità al solo valore dei beni ricevuti.Chi invece vuole mantenersi libero di valutare con calma se accettare o rinunciare all’eredità, magari perché non conosce ancora l’entità dei debiti del defunto, dovrebbe evitare di compiere atti che possano essere interpretati come esercizio di poteri da proprietario, incluso il prestare casa a un fratello o a chiunque altro senza prima aver chiarito la propria posizione. In alternativa, esiste anche la possibilità di rinunciare formalmente all’eredità, un atto che va fatto con le dovute cautele per non incorrere, paradossalmente, proprio in quegli stessi effetti che si vorrebbero evitare.Va inoltre ricordato che la questione dell’accettazione tacita si intreccia spesso con gli adempimenti della dichiarazione di successione, che ha termini e regole proprie e che, soprattutto in Friuli Venezia Giulia dove vige il particolare sistema tavolare, richiede attenzione specifica nella gestione degli immobili caduti in eredità. Domande Frequenti sull’Accettazione Tacita dell’EreditàPrestare casa al fratello equivale sempre ad accettazione tacita dell’eredità?Non sempre in modo automatico, ma secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, concedere in comodato un immobile ereditario rappresenta un atto di disposizione che normalmente presuppone la volontà di accettare l’eredità, perché va oltre i semplici atti conservativi consentiti al chiamato.Cosa può fare invece liberamente chi è solo chiamato all’eredità e non ha ancora accettato?Può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, come il pagamento delle utenze o piccoli interventi di manutenzione, senza che questo comporti accettazione tacita.Quali sono le conseguenze dell’accettazione tacita dell’eredità?Chi accetta, anche tacitamente, diventa erede a tutti gli effetti e risponde dei debiti del defunto, salvo aver scelto l’accettazione con beneficio d’inventario, che limita la responsabilità al valore dei beni ricevuti.Esiste un termine entro cui decidere se accettare o rinunciare all’eredità?Sì, il diritto di accettare l’eredità è soggetto a un termine di prescrizione decennale, ma è sempre consigliabile valutare la propria posizione con attenzione prima di compiere qualsiasi atto sui beni ereditari.Cosa succede se non voglio ereditare i debiti del defunto?In questo caso è possibile valutare la rinuncia all’eredità oppure l’accettazione con beneficio d’inventario, due strumenti diversi che vanno scelti con attenzione, evitando nel frattempo comportamenti che potrebbero essere interpretati come accettazione tacita.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-16 09:00:002026-09-10 11:25:51Prestare Casa al Fratello: Significa Accettare l’Eredità?
NOTIZIEBonus Nido 2026: i Comuni Comunicano i Dati degli Asili Nido all’INPSUna novità cambia le regole del bonus nido 2026, ma non nel modo in cui si è parlato nei giorni scorsi. Non sono gli asili nido a dover comunicare dati all’INPS: l’obbligo riguarda invece i Comuni e gli enti locali, chiamati a trasmettere all’Istituto il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture educative per l’infanzia autorizzate sul territorio, pubbliche e private.La misura, introdotta dal decreto-legge n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2026, punta a velocizzare l’istruttoria delle domande di bonus asili nido INPS, perché l’Istituto potrà verificare in automatico se la struttura scelta dalla famiglia è effettivamente autorizzata a operare. Per i genitori, però, un aspetto resta invariato: la documentazione di spesa della retta va sempre caricata a loro cura. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e cosa no.Indice dei contenutiCosa prevede la norma sulla comunicazione dei dati degli asili nido all’INPSQuali dati devono trasmettere i Comuni per il bonus nido 2026Perché cambia qualcosa per le famiglie del bonus asili nido INPSCosa resta invariato: le ricevute dei genitori per il bonus nido 2026Domande frequenti sul bonus nido 2026 e la comunicazione dati Comuni-INPSCosa prevede la norma sulla comunicazione dei dati degli asili nido all’INPSLa base normativa della novità è l’articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2026, il cosiddetto decreto Lavoro 2026. La norma introduce un obbligo di comunicazione a carico dei Comuni, non delle strutture educative: sono gli enti locali a dover trasmettere all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi degli asili nido, pubblici e privati, in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.L’obbligo decorre dal 1° luglio 2026. Per la prima trasmissione dei dati, i Comuni hanno tempo fino al 1° settembre 2026; successivamente l’aggiornamento dell’elenco delle strutture autorizzate dovrà essere ripetuto ogni anno, sempre entro il 1° settembre. Lo prevede espressamente la norma, richiamata dall’INPS nei comunicati diffusi a luglio 2026 sulle semplificazioni introdotte dal decreto Lavoro per il bonus nido 2026. Quali dati devono trasmettere i Comuni per il bonus nido 2026Il flusso informativo tra Comuni e INPS riguarda essenzialmente il censimento telematico delle strutture educative per l’infanzia autorizzate. In pratica, gli enti locali devono comunicare:il codice fiscale di ciascun asilo nido, pubblico o privato, presente sul territorio comunale;i dati identificativi della struttura, compreso il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività educativa;l’elenco aggiornato di micronidi e servizi integrativi per l’infanzia regolarmente autorizzati;eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno, come nuove autorizzazioni, chiusure o revoche.La finalità dichiarata dall’INPS è duplice: da un lato automatizzare i controlli sulle strutture autorizzate, evitando che i genitori debbano ogni volta dimostrare che l’asilo scelto è una struttura riconosciuta; dall’altro velocizzare la lavorazione delle domande di bonus asili nido INPS. Per un quadro completo su importi, requisiti ISEE e modalità di domanda del contributo, rimandiamo all’approfondimento Bonus Nido 2026: Importi, Requisiti ISEE e Come Fare Domanda INPS. Perché cambia qualcosa per le famiglie del bonus asili nido INPSIl censimento delle strutture autorizzate non è un mero adempimento burocratico tra enti pubblici: ha una ricaduta concreta sui tempi di lavorazione delle domande di bonus nido 2026. Quando l’INPS dispone già dei dati identificativi dell’asilo nido frequentato dal bambino, può verificare in automatico che si tratti di una struttura autorizzata, senza dover chiedere ulteriori riscontri alla famiglia o al Comune caso per caso.Questo dovrebbe tradursi in un’istruttoria più snella, soprattutto per le domande relative a strutture di piccole dimensioni o di recente apertura, per le quali in passato potevano rendersi necessarie verifiche aggiuntive. Resta comunque centrale, ai fini dell’importo riconosciuto, l’ISEE del nucleo familiare: il contributo è modulato su fasce, con l’importo massimo riconosciuto fino a una soglia ISEE di 25.000 euro e importi decrescenti fino alla soglia di 40.000 euro. Per questo è importante avere un ISEE aggiornato, come spiegato nella guida ISEE 2026: quando rinnovarlo. Nei casi in cui la situazione reddituale sia cambiata nel corso dell’anno, può essere utile valutare anche l’ISEE Corrente 2026. Cosa resta invariato: le ricevute dei genitori per il bonus nido 2026Un punto va chiarito senza ambiguità: la nuova comunicazione tra Comuni e INPS non sostituisce gli adempimenti a carico dei genitori. Per ottenere il rimborso del bonus asili nido INPS resta necessario allegare, mese per mese, la documentazione di spesa relativa alla retta pagata: fattura o ricevuta, insieme alla prova del pagamento tracciabile.Lo ha ribadito l’INPS con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, che disciplina le modalità di presentazione della domanda di bonus nido 2026: la documentazione va caricata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le mensilità richieste. Chi frequenta l’asilo nido nell’anno educativo 2026, quindi, avrà tempo fino al 30 aprile 2027 per completare la pratica con le ricevute delle mensilità pagate. Il censimento delle strutture da parte dei Comuni semplifica la verifica dell’abilitazione dell’asilo, ma non elimina l’onere documentale in capo alla famiglia. Domande frequenti sul bonus nido 2026 e la comunicazione dati Comuni-INPSChi deve comunicare i dati degli asili nido all’INPS?Sono i Comuni e gli enti locali, non gli asili nido, a dover trasmettere all’INPS il codice fiscale e gli altri dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia autorizzate sul territorio, pubbliche e private.Da quando è in vigore l’obbligo di comunicazione?L’obbligo decorre dal 1° luglio 2026. La prima trasmissione dei dati da parte dei Comuni deve avvenire entro il 1° settembre 2026, con aggiornamenti annuali entro la stessa data.Cosa cambia in concreto per chi richiede il bonus nido 2026?Avendo già i dati identificativi delle strutture autorizzate, l’INPS può verificare più rapidamente che l’asilo scelto sia una struttura riconosciuta, con una potenziale accelerazione dei tempi di istruttoria delle domande.Serve ancora caricare le ricevute di pagamento della retta?Sì. La comunicazione tra Comuni e INPS riguarda solo il censimento delle strutture autorizzate: i genitori devono continuare ad allegare fattura o ricevuta e prova di pagamento tracciabile, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello delle mensilità richieste.L’importo del bonus nido 2026 dipende dall’ISEE?Sì, il contributo è calcolato su fasce ISEE: l’importo massimo spetta fino a una soglia di 25.000 euro, mentre decresce progressivamente fino alla soglia di 40.000 euro.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 16, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/bonus-asilo-nido.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-16 08:00:002026-09-10 15:27:07Bonus Nido 2026: i Comuni Comunicano i Dati degli Asili Nido all’INPS
NOTIZIEINPS Mobile cambia volto: contributi, F24 e posizione previdenziale si controllano dallo smartphoneControllare la propria posizione previdenziale non richiede più necessariamente un computer e l’accesso al portale INPS da casa o in ufficio. Con il rilancio dell’app INPS Mobile, l’Istituto ha integrato nella versione per smartphone le funzionalità del Cassetto Previdenziale del contribuente, lo strumento che raccoglie in un unico spazio contributi versati, pagamenti effettuati e dati utili per il modello F24. Una novità pensata per semplificare la vita a lavoratori dipendenti, autonomi, artigiani e commercianti che vogliono tenere sotto controllo la propria situazione contributiva senza passaggi complicati.Fino a poco tempo fa, per consultare estratti conto contributivi, avvisi di pagamento o dati per la compilazione dell’F24 era necessario collegarsi al portale INPS da browser, spesso con più passaggi tra sezioni diverse. Ora buona parte di queste informazioni è raggiungibile direttamente dall’app, con un’interfaccia pensata per la consultazione rapida da mobile.Indice dei contenutiCosa cambia con il nuovo INPS MobileCome si scarica e si accede all’app INPS MobileQuali funzioni sono disponibili nel Cassetto Previdenziale su smartphoneF24 e contributi: cosa si può controllare dall’appPerché conviene monitorare la propria posizione previdenzialeDomande frequenti su INPS Mobile e cassetto previdenzialeCosa cambia con il nuovo INPS MobileLa novità principale riguarda l’integrazione del Cassetto Previdenziale del contribuente all’interno dell’app INPS Mobile, la stessa applicazione che finora veniva usata soprattutto per consultare pensioni, prestazioni e comunicazioni dell’Istituto. Grazie a questo aggiornamento, chi ha una posizione contributiva attiva – lavoratori dipendenti, autonomi, artigiani e commercianti – può visualizzare dati che prima erano disponibili solo tramite il sito web, come i periodi contributivi coperti, gli importi dovuti e versati, le comunicazioni di debito e gli avvisi bonari.Per gli artigiani e i commercianti, in particolare, questo aggiornamento sostituisce le funzioni che in passato erano affidate a un’app dedicata e più datata, ora dismessa. Tutte le informazioni contributive di questa categoria confluiscono quindi nell’unica app istituzionale INPS Mobile, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza dell’utente e ridurre la frammentazione degli strumenti digitali dell’Istituto. Come si scarica e si accede all’app INPS MobileL’app INPS Mobile è disponibile per i principali sistemi operativi per smartphone attraverso gli store ufficiali. Una volta installata, l’accesso avviene con le stesse credenziali digitali già utilizzate per il portale INPS, quindi SPID (il sistema pubblico di identità digitale), CIE (la carta d’identità elettronica) oppure CNS (la carta nazionale dei servizi). Non serve quindi creare un account separato: chi ha già utilizzato il sito INPS può accedere all’app con le medesime modalità di riconoscimento.Una volta effettuato l’accesso, l’utente ritrova nella sezione dedicata al cassetto previdenziale le informazioni relative alla propria posizione contributiva, organizzate in modo simile a quanto avviene sul sito, ma con una grafica adattata alla consultazione da schermo mobile. È un aspetto non secondario, perché rende più semplice controllare la propria situazione anche in momenti di attesa o spostamento, senza dover accendere un computer. Quali funzioni sono disponibili nel Cassetto Previdenziale su smartphoneTra le funzionalità rese disponibili dall’app rientrano la consultazione dei periodi contributivi, cioè le finestre temporali in cui risultano versati i contributi previdenziali, e l’elenco dei pagamenti effettuati nel tempo. È possibile inoltre visualizzare gli importi dovuti e quelli già versati, un dato particolarmente utile per chi vuole verificare di essere in regola prima di scadenze importanti.Per artigiani e commercianti, il cassetto previdenziale mostra anche l’estratto conto contributivo di categoria, ovvero il riepilogo dettagliato dei versamenti dovuti in base al reddito dichiarato. Sono consultabili inoltre gli avvisi di pagamento, gli avvisi bonari e le comunicazioni di debito, insieme alle codeline utili per la regolarizzazione di contributi non versati o versati in ritardo.Chi si occupa della gestione dei propri adempimenti, ad esempio un piccolo imprenditore o un artigiano, può quindi verificare in autonomia se risultano pendenze aperte, prima ancora di ricevere solleciti o comunicazioni formali dall’Istituto. F24 e contributi: cosa si può controllare dall’appUna delle funzioni più utili riguarda i dati necessari per la compilazione del modello F24, il documento con cui si versano imposte e contributi e che i titolari di partita IVA devono presentare esclusivamente con modalità telematiche (art. 37 comma 49 del DL 223/2006). L’app consente di consultare gli importi e i codici utili per predisporre il pagamento, in particolare per gli artigiani e i commercianti tenuti al versamento dei contributi INPS secondo le proprie scadenze.È importante chiarire un aspetto: l’app permette di calcolare e visualizzare i dati necessari per la compilazione dell’F24, ma non sostituisce i canali attraverso cui il pagamento viene effettivamente eseguito, come l’home banking o i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario abilitato. In pratica, lo smartphone diventa uno strumento di consultazione e verifica, non un canale di pagamento diretto.Chi desidera un quadro generale delle proprie scadenze può integrare la consultazione dell’app con il calendario pagamenti INPS, utile per non perdere le date entro cui versare o verificare gli importi dovuti. Per artigiani e commercianti, un approfondimento sulle scadenze annuali è disponibile nella guida ai contributi INPS 2026, con il dettaglio di saldo e acconto. Perché conviene monitorare la propria posizione previdenzialeTenere sotto controllo la propria posizione previdenziale non è utile solo per verificare pagamenti e scadenze correnti. Conoscere con regolarità i periodi contributivi accumulati è importante anche in vista di eventi futuri, come la richiesta della pensione, la valutazione dei requisiti per l’indennità di disoccupazione o le prestazioni legate alla maternità, che si basano proprio sui contributi versati nel tempo.Un controllo periodico permette di individuare per tempo eventuali anomalie, come periodi non coperti o versamenti mancanti, evitando che questi problemi emergano solo al momento di presentare una domanda importante. Anche chi si trova già in pensione può trovare utile consultare l’app per verificare la propria posizione, ad esempio in relazione al rimborso 730 pensionati, quando i dati contributivi e reddituali si intrecciano con la dichiarazione dei redditi.In sintesi, il rilancio dell’app INPS Mobile con l’integrazione del cassetto previdenziale risponde a un’esigenza concreta: rendere più immediato l’accesso a informazioni che riguardano da vicino la vita lavorativa e previdenziale di milioni di cittadini, senza dover necessariamente passare dal portale web tradizionale. Domande frequenti su INPS Mobile e cassetto previdenzialeCos’è il cassetto previdenziale del contribuente?È lo spazio online dell’INPS che raccoglie i dati relativi alla posizione contributiva di un lavoratore o di un’impresa, come periodi coperti, pagamenti effettuati e dati utili per il modello F24. Da oggi è consultabile anche tramite l’app INPS Mobile.Con quali credenziali si accede a INPS Mobile?L’accesso avviene con le stesse credenziali digitali utilizzate per il portale INPS: SPID, CIE oppure CNS. Non è necessario creare un account separato per usare l’app.Si può pagare l’F24 direttamente dall’app INPS Mobile?No. L’app consente di consultare e calcolare i dati utili alla compilazione del modello F24, ma il pagamento va comunque effettuato tramite i canali abituali: i titolari di partita IVA, come artigiani e commercianti, devono utilizzare esclusivamente modalità telematiche (home banking oppure i servizi dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario abilitato).A chi è utile la nuova funzione dell’app INPS Mobile?È utile in particolare a lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, che possono controllare estratto conto contributivo, avvisi di pagamento e dati F24 di categoria. Resta comunque uno strumento di consultazione valido anche per i lavoratori dipendenti che vogliono monitorare la propria posizione previdenziale.L’app sostituisce completamente il portale INPS da computer?No, l’app affianca il portale web e ne rende più agevole la consultazione da smartphone per le funzioni principali. Per pratiche più complesse o per la presentazione di alcune domande può essere comunque necessario utilizzare il sito INPS o rivolgersi a un intermediario abilitato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 19:00:002026-09-10 10:48:28INPS Mobile cambia volto: contributi, F24 e posizione previdenziale si controllano dallo smartphone
NOTIZIEAssegno Unico, il pro-rata per chi non risiede in Italia: come funzionaASSEGNO UNICO UNIVERSALEL’Assegno Unico e Universale (AUU) prevede una regola di calcolo proporzionale, il cosiddetto pro-rata, per chi durante l’anno non risiede stabilmente in Italia. Attorno a questa regola circola però un equivoco molto diffuso: non riguarda soltanto i lavoratori extracomunitari, come qualcuno continua a scrivere. L’assegno unico pro-rata non residenti si applica a chiunque non risieda, non abbia domicilio o non lavori in Italia per l’intero anno di riferimento, italiani compresi, oltre ai cittadini dell’Unione Europea e ai cittadini extra-UE. A fare la differenza non è la cittadinanza, ma la residenza.Il tema riguarda, ad esempio, un lavoratore italiano che vive stabilmente all’estero ma presta attività lavorativa in Italia per alcuni mesi, un cittadino francese o tedesco che lavora in Italia senza trasferirvi la residenza, oppure un cittadino extra-UE regolarmente soggiornante che rientra nei requisiti previsti. In tutti questi casi l’importo dell’Assegno Unico viene calcolato in proporzione ai mesi effettivi di residenza, lavoro o domicilio in Italia, e non sull’intero anno.Indice dei contenutiCosa cambia con la Legge 50/2026 e la Circolare INPS 81/2026Come funziona il calcolo pro-rata dell’Assegno UnicoRequisiti per i cittadini extra-UEPeriodo di riferimento della domandaCosa cambia con la Legge 50/2026 e la Circolare INPS 81/2026La normativa di riferimento è l’art. 7-bis del Decreto Legge n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 20 aprile 2026, in vigore dal 21 aprile 2026. La norma è stata poi illustrata nel dettaglio dall’INPS con la Circolare n. 81 del 24 luglio 2026, che ne ha definito le modalità operative di applicazione.La riforma ha un obiettivo preciso: estendere l’Assegno Unico Universale ai lavoratori dell’Unione Europea non residenti in Italia, superando un’esclusione che in passato aveva portato la Commissione Europea ad aprire una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese. In precedenza, infatti, i lavoratori UE privi di residenza italiana restavano fuori dalla misura, con un trattamento ritenuto discriminatorio rispetto ai lavoratori italiani nella stessa condizione.Un’altra novità introdotta dallo stesso art. 7-bis è l’abolizione del requisito dei due anni di residenza in Italia, anche non continuativi: la lettera d) dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 230/2021 è stata abrogata. Quel requisito valeva per tutti i richiedenti, in alternativa alla titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale. Oggi, quindi, il diritto all’Assegno Unico si valuta in base ai mesi effettivi di residenza, lavoro o domicilio nell’anno, applicando il meccanismo del pro-rata, senza dover dimostrare una permanenza pregressa di due anni. Come funziona il calcolo pro-rata dell’Assegno UnicoIl meccanismo del pro-rata dell’Assegno Unico è più semplice di quanto sembri: l’importo mensile spettante resta calcolato secondo le regole ordinarie, basate su ISEE e composizione del nucleo familiare, ma viene riconosciuto solo per i mesi in cui il richiedente risulta effettivamente residente, domiciliato o occupato in Italia. Nei mesi in cui questa condizione non si verifica, la prestazione non viene erogata.Facciamo un esempio pratico: un lavoratore che nell’anno di riferimento ha lavorato in Italia per sei mesi, mantenendo la residenza in un altro Paese, avrà diritto all’Assegno Unico limitatamente a quei sei mesi, e non per l’intero anno. Questo vale allo stesso modo per un cittadino italiano che vive stabilmente all’estero e lavora temporaneamente in Italia, per un lavoratore comunitario nella stessa condizione, e per un cittadino extra-UE in possesso dei requisiti richiesti.Questa impostazione differenzia l’AUU da altre prestazioni familiari, come gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) gestiti dall’INPS, che seguono regole diverse. Per un confronto più approfondito su importi e requisiti degli assegni familiari tradizionali, può essere utile consultare la nostra guida agli Assegni Nucleo Familiare INPS 2026/2027. Requisiti per i cittadini extra-UEPer i cittadini di Paesi extra-UE, l’accesso all’Assegno Unico resta condizionato al possesso di specifici titoli di soggiorno, che restano validi anche dopo la riforma del 2026. In base alle disposizioni INPS, danno diritto alla prestazione (con calcolo pro-rata sui mesi di effettiva presenza in Italia):Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodoPermesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesiPermesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesiPermesso di soggiorno per attesa occupazione, come chiarito dal messaggio INPS n. 2951/2022Chi ha un permesso di soggiorno per attesa occupazione può quindi presentare domanda di Assegno Unico, ma è importante conoscere nel dettaglio requisiti e documentazione richiesta: su questo tema abbiamo dedicato un approfondimento specifico su Assegno Unico con Permesso di Soggiorno per Attesa Occupazione. Periodo di riferimento della domandaL’Assegno Unico Universale segue un ciclo annuale ben definito: il periodo di riferimento della domanda va dal 1° marzo al 28 (o 29) febbraio dell’anno successivo. Questo significa che, per continuare a percepire la prestazione senza interruzioni, la domanda o la sua conferma devono coprire correttamente questo arco temporale, tenendo conto degli eventuali mesi di residenza, lavoro o domicilio in Italia rilevanti ai fini del pro-rata.Per chi non è residente stabilmente in Italia, ricostruire con precisione i mesi utili al calcolo dell’Assegno Unico e verificare la documentazione necessaria può risultare più complesso rispetto a una domanda ordinaria. Anche le tempistiche di pagamento seguono un calendario specifico, consultabile nella nostra guida al calendario pagamenti Assegno Unico INPS. Domande frequenti sull’Assegno Unico per i non residenti La regola del pro-rata riguarda solo gli stranieri extra-UE?No. È un errore molto diffuso. Il pro-rata dell’Assegno Unico si applica a chiunque non sia residente stabilmente in Italia durante l’anno di riferimento: cittadini italiani che vivono all’estero, cittadini dell’Unione Europea non residenti e cittadini extra-UE in possesso dei titoli di soggiorno previsti. La discriminante è la residenza, non la cittadinanza.Da quando è in vigore la nuova disciplina?L’art. 7-bis del D.L. 19/2026, convertito dalla Legge n. 50/2026, è in vigore dal 21 aprile 2026. L’INPS ha poi fornito le istruzioni operative con la Circolare n. 81 del 24 luglio 2026.Serve ancora dimostrare due anni di residenza in Italia?No. Il requisito dei due anni di residenza in Italia, anche non continuativi (in alternativa a un contratto di lavoro di durata almeno semestrale), è stato abolito con l’abrogazione della lettera d) dell’art. 3 del D.Lgs. 230/2021. Oggi conta il numero di mesi effettivi di residenza, lavoro o domicilio in Italia nell’anno di riferimento, calcolati con il meccanismo del pro-rata.Perché è cambiata la normativa sull’Assegno Unico per i non residenti?La modifica nasce principalmente per estendere l’Assegno Unico ai lavoratori dell’Unione Europea non residenti in Italia, chiudendo una procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per il trattamento riservato in precedenza a questi lavoratori.Quali titoli di soggiorno servono per i cittadini extra-UE?Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, permesso per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, oppure permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo quanto chiarito dal messaggio INPS n. 2951/2022.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/ASSEGNO-UNICO-2023.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 18:00:002026-09-10 11:12:30Assegno Unico, il pro-rata per chi non risiede in Italia: come funziona
NOTIZIEPermessi Legge 104, puoi davvero andare in spiaggia? La sentenza che cambia le regole sull’assistenzaPuoi davvero andare in spiaggia mentre usufruisci dei permessi legge 104? Per molti lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave questa domanda genera ansia: il timore è che qualsiasi momento di pausa, anche pochi minuti al mare, possa trasformarsi in un pretesto per un procedimento disciplinare. Una recente pronuncia, come riportato da QuiFinanza, mette ordine su questo tema delicato e stabilisce criteri chiari per distinguere l’assistenza legittima da un vero e proprio abuso del diritto.La questione riguarda milioni di famiglie italiane. I permessi legge 104 spiaggia non sono un binomio scandaloso, ma un tema che va affrontato con criteri oggettivi: cosa prevede davvero la legge, cosa hanno stabilito i giudici e dove si colloca il confine tra pausa legittima e uso improprio del beneficio.Indice dei contenutiPermessi legge 104 e spiaggia: cosa ha stabilito la sentenzaAssistenza “continuativa e globale”: cosa significa davveroCosa si può fare (e cosa no) con i permessi 104 al mareOnere della prova: chi deve dimostrare l’abusoUn precedente collegato: il reintegro dopo il licenziamentoPermessi legge 104 e spiaggia: cosa ha stabilito la sentenzaLa sentenza n. 536 del 19 agosto 2026 della Corte d’Appello di Bologna affronta proprio il caso di una lavoratrice che, durante alcune giornate di permesso concesso per assistere la madre con disabilità grave, si era allontanata per alcune ore recandosi al mare. Il datore di lavoro aveva ritenuto questo comportamento un uso distorto del beneficio e aveva proceduto al licenziamento per giusta causa.I giudici hanno però ribaltato questa impostazione, affermando un principio destinato a fare scuola: l’allontanamento temporaneo dalla persona assistita non costituisce automaticamente abuso dei permessi legge 104. Il punto centrale della decisione è che la finalità assistenziale prevista dall’art. 33 della legge 104/1992 va valutata su base giornaliera e complessiva, non minuto per minuto.In altre parole, chi usufruisce del permesso non ha l’obbligo di restare fisicamente incollato al familiare disabile per l’intera giornata. Anche chi assiste un genitore o un figlio con disabilità grave ha esigenze personali e psicofisiche che la legge riconosce e tutela, senza che questo comprometta il diritto al beneficio. Assistenza “continuativa e globale”: cosa significa davveroIl cuore della decisione ruota attorno a una formula che i giudici usano spesso in materia di permessi 104 al mare e assistenza: l’intervento deve essere permanente, continuativo e globale, ma questo non significa presenza fisica ininterrotta accanto all’assistito ogni singolo minuto della giornata.Cosa guardano davvero i giudici quando devono valutare se un comportamento è legittimo? Gli elementi presi in considerazione sono diversi e vanno letti nel loro insieme, non isolatamente:la durata e la frequenza degli allontanamenti rispetto all’intera giornata di permesso;le attività effettivamente svolte per l’assistito nelle ore restanti (accompagnamenti, cure, gestione della quotidianita);la convivenza e il ruolo di assistenza prevalente ricoperto dal lavoratore;il mantenimento di un nesso causale credibile tra l’assenza dal lavoro e la finalità assistenziale del permesso.Nel caso specifico, la lavoratrice aveva dimostrato di prestare effettiva assistenza alla madre nella maggior parte della giornata, con allontanamenti circoscritti e non sistematici. Questo ha permesso ai giudici di escludere lo sviamento del diritto, cioe l’uso del permesso per finalità del tutto estranee all’assistenza. Cosa si può fare (e cosa no) con i permessi 104 al mareAttenzione però a non trasformare questa sentenza in una licenza generica. Il principio non significa che chiunque possa dedicare l’intera giornata di permesso a se stesso, magari passando al mare o in vacanza senza alcun collegamento con l’assistenza. La differenza sta proprio nella proporzione tra il tempo dedicato all’assistito e quello destinato ad altro.Restano quindi comportamenti a rischio, che i giudici hanno storicamente sanzionato in altre pronunce sui permessi legge 104:utilizzare il permesso per un’intera giornata di vacanza senza alcuna attività assistenziale documentabile;allontanarsi dal familiare per l’intera durata del permesso, senza convivenza né assistenza prevalente;usare sistematicamente i giorni di permesso in coincidenza con eventi personali (gite, feste, impegni sportivi) del tutto scollegati dall’assistenza;non essere in grado di fornire alcuna prova, anche indiretta, dell’attività di cura svolta durante il permesso.Il criterio guida resta sempre lo stesso: il permesso deve rimanere funzionale, nel suo complesso, all’assistenza del familiare con disabilità grave. Una pausa al mare, uno spuntino fuori casa o qualche ora dedicata a se stessi non fanno perdere questa funzione, se il resto della giornata è effettivamente dedicato alla cura. Onere della prova: chi deve dimostrare l’abusoUn altro aspetto centrale della sentenza riguarda l’onere della prova. Non basta che il datore di lavoro dimostri, magari tramite un investigatore privato, che il dipendente si trovava al mare durante il permesso. Questo elemento da solo non è sufficiente a giustificare un licenziamento.Spetta invece al datore di lavoro provare un uso realmente distorto del beneficio, dimostrando che l’assenza non aveva alcun collegamento con la finalità assistenziale prevista dalla norma. In assenza di questa prova rafforzata, il licenziamento per abuso dei permessi legge 104 rischia di essere dichiarato illegittimo, con conseguente reintegro del lavoratore.Questo orientamento tutela i lavoratori da controlli sproporzionati e da interpretazioni troppo rigide della norma, ma al tempo stesso non lascia spazio a comportamenti opportunistici: chi utilizza i permessi in modo sistematicamente scollegato dall’assistenza resta comunque esposto a conseguenze disciplinari, se il datore riesce a fornire prove solide. Un precedente collegato: il reintegro dopo il licenziamentoQuesta pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi mesi ha già fatto discutere. Su Centro Fiscale abbiamo raccontato un caso analogo di reintegro dopo licenziamento, in cui una lavoratrice licenziata proprio per aver trascorso alcune ore in spiaggia durante i permessi è stata reintegrata dal giudice, perché l’assistenza al familiare disabile era comunque risultata effettiva nel resto della giornata.I due casi confermano lo stesso principio di fondo: la valutazione dell’uso dei permessi 104 al mare non può basarsi su un singolo episodio isolato, ma richiede un’analisi complessiva del comportamento del lavoratore e del suo effettivo impegno assistenziale.Chi si occupa di un familiare con disabilità grave, oltre ai permessi retribuiti previsti dall’art. 33, può avere diritto anche ad altre forme di sostegno economico. Su questo tema può essere utile approfondire come ottenere i bonus disabilità tramite giudice e tribunale, in caso di ritardi o dinieghi da parte degli enti competenti. Domande frequenti sui permessi legge 104 e la spiaggiaSi può andare in spiaggia con i permessi legge 104?Si, a condizione che l’assenza sia limitata nel tempo e che il resto della giornata sia effettivamente dedicato all’assistenza del familiare con disabilità grave. Non è richiesta una presenza fisica ininterrotta.Cosa rischia chi usa i permessi 104 in modo improprio?Se il datore di lavoro dimostra un uso realmente distorto del beneficio, privo di qualsiasi collegamento con l’assistenza, il lavoratore rischia sanzioni disciplinari fino al licenziamento per giusta causa.Chi deve dimostrare l’abuso dei permessi legge 104?L’onere della prova spetta al datore di lavoro, che deve dimostrare in modo concreto che l’assenza non aveva alcuna finalità assistenziale, non limitandosi a provare la semplice assenza fisica.Quanti giorni di permesso legge 104 spettano al mese?Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave ha diritto a tre giorni di permesso mensile, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in forma di frazionamento in ore.La sentenza sui permessi 104 e spiaggia vale per tutti i lavoratori?I principi espressi dai giudici hanno valore orientativo generale e possono essere richiamati in casi analoghi, ma ogni situazione viene valutata caso per caso in base alle prove disponibili.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 17:00:002026-09-10 10:35:31Permessi Legge 104, puoi davvero andare in spiaggia? La sentenza che cambia le regole sull’assistenza
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOImpresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e TassazioneL’impresa familiare in regime forfettario è una delle formule più diffuse tra le piccole attività italiane: il negozio dove lavorano marito e moglie, la bottega artigiana in cui il figlio dà una mano tutti i giorni, l’agriturismo mandato avanti da due fratelli. Formalizzare questa collaborazione ha effetti importanti sia sul piano previdenziale sia su quello fiscale, ma attorno all’impresa familiare regime forfettario circolano molti equivoci. Il più frequente riguarda la tassazione: in tanti pensano che l’impresa familiare permetta di dividere il reddito tra i collaboratori e pagare meno tasse. Nel regime forfettario non è così.In questa guida spieghiamo con parole semplici cos’è l’impresa familiare, chi può essere coadiuvante, quali quote spettano ai familiari, come funziona davvero la tassazione dell’impresa familiare in regime forfettario e quanto incidono i contributi INPS dei collaboratori. Alla fine troverai le domande più frequenti e un invito a valutare la tua situazione concreta con il CAF Centro Fiscale di Udine, in ufficio o online.Indice dei contenutiCos’è l’Impresa Familiare e Come si CostituisceChi Può Essere Coadiuvante: Parenti Ammessi e Quote MassimeImpresa Familiare e Regime Forfettario: Come Funziona la TassazioneRegime Ordinario e Forfettario a Confronto per l’Impresa FamiliareQuando Conviene l’Impresa Familiare in Regime ForfettarioContributi INPS dei Coadiuvanti: Artigiani e CommerciantiAdempimenti Pratici dell’Impresa Familiare in Regime ForfettarioEsempio Pratico: l’Impresa Familiare di Marco e LauraDomande Frequenti sull’Impresa Familiare in Regime ForfettarioValuta il Tuo Caso con il CAF Centro Fiscale di UdineCos’è l’Impresa Familiare e Come si CostituisceL’impresa familiare è disciplinata dall’art. 230-bis del Codice Civile ed è una forma di collaborazione in cui uno o più familiari prestano la loro attività in modo continuativo nell’impresa di un altro familiare. Attenzione: non è una società. L’impresa resta individuale, con un unico titolare che possiede la partita IVA, firma i contratti e risponde verso i terzi. I familiari collaborano, ma non diventano soci.Il Codice Civile riconosce ai collaboratori una serie di diritti concreti: il mantenimento, la partecipazione agli utili in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi dell’azienda, oltre al diritto di prelazione se l’azienda viene ceduta o divisa. Sono tutele che nascono automaticamente dal lavoro svolto, ma che senza un atto formale diventano difficili da dimostrare. L’atto costitutivo: il passaggio da non sbagliarePerché l’impresa familiare sia opponibile al Fisco — cioè riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate e non solo tra familiari — serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata dal notaio. In parole semplici: un documento firmato davanti a un pubblico ufficiale, che indica chi sono i collaboratori, il loro grado di parentela e la quota di partecipazione agli utili spettante a ciascuno.Il momento in cui si firma l’atto è decisivo. L’atto deve essere stipulato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si vogliono far valere gli effetti fiscali, oppure contestualmente all’inizio dell’attività se l’impresa nasce già in forma familiare. Un atto firmato a metà anno produce effetti fiscali solo dall’anno successivo: è un errore molto comune, che rimanda di dodici mesi tutti i benefici. Gli effetti civilistici e previdenziali, invece, decorrono dall’effettivo inizio della collaborazione, che va comunicata all’INPS.📌 Approfondisci: prima di ragionare sull’impresa familiare è utile avere chiare le regole di base del regime agevolato. Leggi la nostra guida Regime Forfettario 2026: tutte le informazioni utili prima di aprire Partita IVA, con requisiti, limiti di ricavi, coefficienti di redditività e cause ostative aggiornate.Chi Può Essere Coadiuvante: Parenti Ammessi e Quote MassimeNon tutti i familiari possono entrare in un’impresa familiare. La legge individua con precisione i soggetti ammessi come coadiuvanti o collaboratori familiari, termini che indicano semplicemente chi lavora nell’impresa senza esserne titolare. Rientrano nel perimetro:il coniuge e la parte dell’unione civile;i parenti entro il terzo grado: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, nipoti (figli dei figli e figli dei fratelli), bisnonni, zii;gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi e nuore, cognati.Restano esclusi i cugini (parenti di quarto grado). Per il convivente di fatto la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, ha dichiarato illegittimi gli artt. 230-bis e 230-ter del Codice Civile nella parte in cui lo escludevano: sul piano civilistico il convivente è oggi equiparato al coniuge nell’impresa familiare, mentre ai fini fiscali (art. 5 commi 4 e 5 del TUIR) e dell’iscrizione INPS continuano a rilevare coniuge, parenti e affini nei gradi sopra indicati. Un secondo requisito, altrettanto importante, riguarda la natura della collaborazione: il lavoro deve essere continuativo e prevalente, non un aiuto occasionale del sabato pomeriggio. La regola del 51% al titolareLe quote di partecipazione agli utili non sono libere. Il titolare deve conservare almeno il 51% del reddito dell’impresa, perché è lui a sopportare il rischio d’impresa e a esercitarne la direzione. Di conseguenza, tutti i collaboratori familiari insieme non possono superare complessivamente il 49%. Se i coadiuvanti sono tre, quel 49% va suddiviso tra loro: per esempio 20%, 15% e 14%.Questa regola nasce ai fini fiscali (art. 5 comma 4 del TUIR) ma viene usata come riferimento anche nella redazione dell’atto notarile. Come vedremo, nell’impresa familiare in regime forfettario le quote non servono a ripartire il reddito imponibile, però restano rilevanti sul piano civilistico per la divisione degli utili e per la valutazione della posizione contributiva dei familiari.Impresa Familiare e Regime Forfettario: Come Funziona la TassazioneArriviamo al punto centrale. Nell’impresa familiare regime forfettario la tassazione funziona in modo profondamente diverso rispetto al regime ordinario, e capirlo evita delusioni e scelte sbagliate.Nel regime forfettario il reddito non si calcola sottraendo i costi effettivi dai ricavi: si applica ai ricavi incassati un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base al codice ATECO dell’attività. Ad esempio il 40% per il commercio all’ingrosso e al dettaglio, il 67% per alloggio e ristorazione, il 78% per le attività professionali e sanitarie, l’86% per le costruzioni. Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica l’imposta sostitutiva: una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. L’aliquota è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se ricorrono i requisiti di novità previsti dall’art. 1 comma 65 della L. 190/2014.Ed ecco l’aspetto decisivo: l’imposta sostitutiva è dovuta interamente dal titolare. Lo prevede espressamente l’art. 1 comma 64 della L. 190/2014: nelle imprese familiari l’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari ed è dovuta dall’imprenditore. Nel regime forfettario il reddito non viene imputato pro-quota ai collaboratori familiari ai fini IRPEF. I coadiuvanti non compilano il quadro RH, non dichiarano una quota di reddito d’impresa e non pagano imposte su di essa: la tassazione sostitutiva assorbe tutto in capo al titolare, che liquida l’imposta nel quadro LM del Modello Redditi PF.Questo significa che l’impresa familiare in regime forfettario non produce alcun “spacchettamento” del reddito imponibile. Chi la costituisce sperando di dividere l’utile su più persone e abbattere la tassazione resterà deluso: l’imposta sostitutiva dovuta è esattamente la stessa che pagherebbe una ditta individuale senza collaboratori. Per un quadro completo delle regole in vigore quest’anno puoi consultare le novità del regime forfettario 2026 introdotte dalla Legge di Bilancio. Regime Ordinario e Forfettario a Confronto per l’Impresa FamiliarePer capire fino in fondo la logica dell’impresa familiare in regime forfettario conviene metterla accanto al regime ordinario, dove il meccanismo è opposto.In regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) opera l’art. 5 comma 4 del TUIR: il reddito d’impresa viene imputato pro-quota a ciascun collaboratore familiare, entro il limite complessivo del 49%, e ogni familiare lo dichiara nel proprio quadro RH del Modello Redditi PF, pagando l’IRPEF con le aliquote progressive personali. Poiché l’IRPEF cresce per scaglioni, dividere lo stesso reddito su tre persone può significare far scontare a ciascuna un’aliquota marginale più bassa, con un risparmio complessivo anche significativo. Perché l’imputazione sia valida servono comunque due condizioni: l’atto notarile tempestivo e l’attestazione, in dichiarazione, che i familiari hanno lavorato in modo continuativo e prevalente.Regime ordinario: reddito ripartito pro-quota, ogni familiare paga l’IRPEF sulla propria quota nel quadro RH;Regime forfettario: reddito determinato con i coefficienti, imposta sostitutiva 5% o 15% tutta a carico del titolare, nessuna quota IRPEF per i coadiuvanti;In entrambi i casi: i familiari iscritti all’INPS pagano i propri contributi previdenziali.Ne consegue una valutazione tutt’altro che scontata. Con redditi contenuti l’imposta sostitutiva al 5% o 15% resta quasi sempre imbattibile. Ma quando il reddito cresce, i costi reali sono elevati (affitti, magazzino, personale) e ci sono più familiari con detrazioni e carichi di famiglia da sfruttare, il regime ordinario con più soggetti IRPEF può risultare più efficiente. È un confronto che va fatto con i numeri alla mano: ne parliamo in modo approfondito nell’articolo su quando la tassazione ordinaria è più conveniente dell’imposta sostitutiva. Quando Conviene l’Impresa Familiare in Regime ForfettarioSe l’impresa familiare regime forfettario non riduce le imposte, perché tante attività la scelgono comunque? Perché i vantaggi si trovano su altri piani: previdenziale, giuridico e organizzativo. Vediamo i casi in cui ha davvero senso.Tutela previdenziale del familiare: il coadiuvante iscritto all’INPS matura contributi validi per la pensione, oltre alla copertura per malattia, maternità e infortuni;Regolarità del lavoro prestato: il familiare che lavora stabilmente in azienda deve essere inquadrato, altrimenti si rischiano contestazioni per lavoro irregolare in caso di controllo o ispezione;Diritti civilistici riconosciuti: partecipazione agli utili, quota sugli incrementi aziendali, diritto di prelazione sull’azienda;Continuità e passaggio generazionale: il figlio che collabora da anni si trova in una posizione più solida quando dovrà subentrare;Gestione operativa quotidiana: il collaboratore può operare legittimamente in negozio, in cantiere o con i fornitori.Ci sono però situazioni in cui l’impresa familiare in regime forfettario conviene poco o nulla. La prima è quella di chi la costituisce con l’unico obiettivo di abbassare le imposte: come abbiamo visto, non funziona. La seconda riguarda il familiare che collabora in modo saltuario: in quel caso l’iscrizione INPS obbligatoria genera un costo contributivo fisso a fronte di un apporto lavorativo modesto. La terza è quella del familiare che ha già una copertura previdenziale piena come lavoratore dipendente a tempo pieno: il requisito della prevalenza difficilmente si considera soddisfatto. Contributi INPS dei Coadiuvanti: Artigiani e CommerciantiIl capitolo previdenziale è il vero costo dell’impresa familiare, e va conosciuto prima di firmare l’atto. Ogni collaboratore che lavora in modo abituale e prevalente nell’impresa deve essere iscritto alla gestione INPS artigiani o commercianti, a seconda dell’attività svolta dall’impresa. L’iscrizione è individuale: ogni coadiuvante ha la sua posizione contributiva e i suoi contributi da versare, che si aggiungono a quelli del titolare.I contributi si compongono di due parti. La prima è il contributo sul minimale: una quota fissa dovuta anche se il reddito è basso o nullo, suddivisa in quattro rate trimestrali con scadenza a maggio, agosto, novembre e febbraio. La seconda è il contributo a percentuale sulla parte di reddito che eccede il minimale, versata con gli acconti e il saldo delle imposte. Per il 2026 le aliquote base sono del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti (comprensivo dello 0,48% per l’indennizzo di cessazione dell’attività commerciale), come indicato dalla circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026. Gli importi dei minimali vengono rivalutati ogni anno: verifica sempre i valori aggiornati per il 2026 prima di fare previsioni di spesa.La riduzione del 35% per i forfettariChi opera in regime forfettario ha diritto a una riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014. È un’agevolazione importante: taglia di oltre un terzo sia il contributo sul minimale sia quello a percentuale. La buona notizia è che la riduzione si estende anche ai collaboratori familiari dell’impresa familiare in regime forfettario, purché il titolare applichi il regime agevolato.Attenzione però: la riduzione non è automatica. Va richiesta con una comunicazione telematica all’INPS, da presentare entro il 28 febbraio dell’anno per cui si vuole ottenere il beneficio, oppure al momento dell’iscrizione per chi apre l’attività in corso d’anno. Chi dimentica la comunicazione paga i contributi pieni per tutto l’anno. Va anche considerato l’altro lato della medaglia: contributi ridotti significano accredito contributivo proporzionalmente ridotto ai fini pensionistici, quindi la scelta va ponderata soprattutto per chi è vicino alla pensione. Trovi tutti i dettagli nella nostra guida ai contributi INPS artigiani e commercianti.Adempimenti Pratici dell’Impresa Familiare in Regime ForfettarioCostituire e gestire correttamente un’impresa familiare in regime forfettario richiede una sequenza di passaggi che devono incastrarsi nei tempi giusti. Ecco quelli principali.Atto notarile di costituzione dell’impresa familiare, con indicazione di collaboratori, grado di parentela e quote di partecipazione;Comunicazione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e apertura o aggiornamento della posizione INAIL dove prevista;Iscrizione INPS dei coadiuvanti alla gestione artigiani o commercianti, con l’eventuale richiesta di riduzione del 35%;Indicazione dell’impresa familiare in dichiarazione dei redditi: il titolare compila il quadro LM e valorizza i dati dell’impresa familiare, mentre i coadiuvanti in regime forfettario non hanno quote IRPEF da dichiarare;Tracciatura degli utili distribuiti ai familiari, che pur non essendo obbligatoria in forfettario è fortemente consigliata per documentare la ripartizione.Sul fronte contabile il regime forfettario è molto leggero: non impone il libro giornale né le scritture contabili ordinarie, ma solo la numerazione e conservazione delle fatture e dei documenti. Nell’impresa familiare, però, tenere un prospetto interno degli utili attribuiti a ciascun collaboratore è un’ottima abitudine: serve in caso di controlli, di contestazioni tra familiari o di passaggio generazionale. Resta ovviamente obbligatoria la fatturazione elettronica, ormai estesa a tutti i forfettari.Se stai valutando l’apertura di una nuova attività, la scelta della forma giuridica va fatta prima di aprire la partita IVA: cambiare in corsa costa tempo e denaro. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intero percorso, dall’inquadramento ATECO alla gestione degli adempimenti annuali, in ufficio o da remoto in tutta Italia. Esempio Pratico: l’Impresa Familiare di Marco e LauraImmagina che Marco gestisca a Udine un negozio di alimentari con partita IVA in regime forfettario. La moglie Laura lavora con lui in negozio tutti i giorni: sta alla cassa, ordina la merce, gestisce i fornitori. Finora la sua collaborazione non è stata formalizzata in alcun modo.Marco decide di costituire l’impresa familiare con atto notarile firmato a dicembre, attribuendo a Laura una quota del 40% degli utili e mantenendo per sé il 60%, nel rispetto della soglia minima del 51%. Dall’anno successivo Laura viene iscritta come coadiuvante alla gestione commercianti INPS, con richiesta della riduzione contributiva del 35% riservata ai forfettari.Che cosa cambia in concreto? Sul fronte fiscale, nulla: il reddito continua a essere determinato applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 40% previsto per il commercio, e l’imposta sostitutiva resta interamente a carico di Marco. Laura non dichiara alcuna quota di reddito d’impresa. Sul fronte previdenziale, invece, il cambiamento è netto: Laura inizia a versare contributi propri e a costruirsi una pensione, con copertura per malattia e maternità. Al tempo stesso la famiglia sostiene un costo contributivo aggiuntivo che prima non c’era. È esattamente questo il bilancio da valutare, numeri alla mano, prima di decidere.Domande Frequenti sull’Impresa Familiare in Regime Forfettario Si può aprire un’impresa familiare in regime forfettario?Sì. Non esiste alcuna causa ostativa che impedisca a un titolare di partita IVA in regime forfettario di costituire un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis del Codice Civile. L’impresa familiare non è una società, quindi non rientra nel divieto di partecipazione a società di persone previsto dall’art. 1 comma 57 della L. 190/2014. Cambia però il meccanismo di tassazione: l’imposta sostitutiva resta interamente a carico del titolare.Il coniuge collaboratore ha diritto alla pensione?Sì, se viene iscritto alla gestione INPS artigiani o commercianti come coadiuvante. L’iscrizione fa maturare contribuzione utile alla pensione di vecchiaia o anticipata, oltre alla copertura per malattia e maternità. È uno dei principali motivi per cui conviene formalizzare l’impresa familiare: il lavoro del coniuge smette di essere invisibile e inizia a generare diritti previdenziali.Quali parenti possono essere coadiuvanti nell’impresa familiare?Possono essere collaboratori il coniuge (e la parte di unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In concreto: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, nipoti, nonni, zii, bisnonni, suoceri, cognati, generi e nuore. Restano esclusi i cugini, che sono parenti di quarto grado.Cosa succede se supero gli 85.000 euro di ricavi?Il limite di 85.000 euro si calcola sui ricavi complessivi dell’impresa familiare, non pro-quota per ciascun collaboratore: l’impresa familiare non moltiplica la soglia. Superati gli 85.000 euro si esce dal regime forfettario dall’anno successivo; oltre i 100.000 euro l’uscita è immediata nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA. Da quel momento il reddito torna a essere imputato pro-quota ai familiari secondo l’art. 5 comma 4 del TUIR.L’impresa familiare in forfettario conviene rispetto alla ditta individuale semplice?Dal punto di vista puramente fiscale non porta risparmi, perché l’imposta sostitutiva resta identica e interamente a carico del titolare. I vantaggi sono altri: tutela previdenziale dei familiari, riconoscimento giuridico del loro lavoro, diritto agli utili, continuità aziendale e diritto di prelazione. Lo svantaggio è il costo dei contributi INPS aggiuntivi per ogni coadiuvante. La valutazione va fatta caso per caso.I coadiuvanti devono aprire una propria partita IVA?No. I collaboratori familiari non aprono una partita IVA autonoma: operano all’interno dell’unica partita IVA intestata al titolare. Vengono però iscritti individualmente alla gestione INPS artigiani o commercianti e ottengono una propria posizione contributiva. Se un familiare volesse fatturare in proprio, dovrebbe aprire una partita IVA separata, con regole e limiti distinti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Valuta il Tuo Caso con il CAF Centro Fiscale di UdineL’impresa familiare in regime forfettario è uno strumento utile, ma solo se scelto con consapevolezza. Come abbiamo visto, non abbatte l’imposta sostitutiva — che resta tutta in capo al titolare — mentre garantisce tutela previdenziale ai familiari e regolarizza il loro lavoro, con un costo contributivo che va messo in preventivo. La decisione dipende dai tuoi numeri: volume di ricavi, coefficiente di redditività, età e posizione previdenziale dei familiari coinvolti, prospettive di crescita dell’attività.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in questa valutazione: analizziamo la tua situazione concreta, confrontiamo impresa familiare in regime forfettario e alternative, curiamo l’iscrizione INPS dei coadiuvanti, la richiesta di riduzione contributiva del 35% e tutti gli adempimenti dichiarativi. Un errore nei tempi dell’atto costitutivo o una comunicazione INPS dimenticata possono costare un anno intero di benefici: meglio impostare tutto correttamente fin dall’inizio, con un preventivo personalizzato e senza sorprese.Hai bisogno di assistenza per l’impresa familiare in regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Prenota un appuntamento, chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: i nostri operatori si occupano di tutto, dalla valutazione di convenienza alla gestione degli adempimenti.Richiedi Assistenza per Impresa Familiare e Regime ForfettarioIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a valutare se conviene costituire un’impresa familiare in regime forfettario, a redigere l’atto con il notaio nei tempi corretti e a gestire l’iscrizione INPS dei coadiuvanti con la riduzione contributiva del 35%. Richiedi un preventivo personalizzato, senza impegno.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640 ARTICOLI CORRELATIPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettariaIndice dei contenutiFiscozen alternative 2026: perché fare un confronto prima di scegliereQuanto costano Fiscozen, FlexTax e CAF nel 2026Cosa è compreso nelle tre offertePrimo anno o anni successivi: come cambia il confrontoFiscozen… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-29 16:00:002026-09-29 07:37:19Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettariaPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 PuntiCome aprire la partita IVA da igienista dentale nel 2026: codice ATECO 2025 86.99.09, iscrizione alla Gestione Separata INPS, regime forfettario con coefficiente 78%, esenzione IVA art. 10 e regole per collaborare correttamente con lo studio odontoiatrico. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 19:00:002026-09-22 10:07:24Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 PuntiLogopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09Guida 2026 alla partita IVA per logopedista e dietista: il codice ATECO 2025 corretto è 86.99.09 e non più il vecchio 86.90.29, contributi in Gestione Separata INPS (26,07% o 24%), regime forfettario con coefficiente 78%, esenzione IVA art. 10 n. 18 e invio annuale al Sistema Tessera Sanitaria. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 18:00:002026-09-22 09:51:08Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleSettembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 14:00:002026-09-10 10:10:05Impresa Familiare e Regime Forfettario 2026: Guida Completa a Coadiuvanti, Contributi INPS e Tassazione
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettariaIndice dei contenutiFiscozen alternative 2026: perché fare un confronto prima di scegliereQuanto costano Fiscozen, FlexTax e CAF nel 2026Cosa è compreso nelle tre offertePrimo anno o anni successivi: come cambia il confrontoFiscozen… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-29 16:00:002026-09-29 07:37:19Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettaria
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 PuntiCome aprire la partita IVA da igienista dentale nel 2026: codice ATECO 2025 86.99.09, iscrizione alla Gestione Separata INPS, regime forfettario con coefficiente 78%, esenzione IVA art. 10 e regole per collaborare correttamente con lo studio odontoiatrico. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 19:00:002026-09-22 10:07:24Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 Punti
Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09Guida 2026 alla partita IVA per logopedista e dietista: il codice ATECO 2025 corretto è 86.99.09 e non più il vecchio 86.90.29, contributi in Gestione Separata INPS (26,07% o 24%), regime forfettario con coefficiente 78%, esenzione IVA art. 10 n. 18 e invio annuale al Sistema Tessera Sanitaria. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 18:00:002026-09-22 09:51:08Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09
NOTIZIEIVA all’importazione e-commerce: come aderire al regime speciale dal 2026Chi acquista o vende online prodotti provenienti da Paesi extra-UE dovrà fare i conti con importanti novità. Il regime speciale IVA importazione e-commerce è al centro di una riforma che punta a semplificare (ma anche a rendere più stringente) la gestione dell’imposta sulle spedizioni di modico valore in arrivo da fuori Unione Europea. Con le novità entrate in vigore nel corso del 2026, capire come funziona questo meccanismo diventa essenziale sia per i privati che acquistano online da piattaforme extra-UE, sia per i piccoli e-commerce e i dropshipper che gestiscono spedizioni verso l’Italia.In questo articolo vediamo cos’è il regime speciale IVA importazione e-commerce, chi può aderirvi, come si differenzia dal più noto sistema IOSS (Import One Stop Shop) e quali sono le principali novità normative attese.Indice dei contenutiCos’è il regime speciale IVA importazione e-commerceChi può aderire al regime speciale e quali sono i requisitiCome funziona l’adesione e il pagamento dell’IVA all’importazioneRegime speciale IVA importazione e-commerce e IOSS: le differenzeCosa cambia dal 2026 per privati e piccoli e-commerceDomande frequenti sul regime speciale IVA importazione e-commerceCos’è il regime speciale IVA importazione e-commerceIl regime speciale IVA importazione e-commerce è una modalità semplificata che consente di dichiarare e versare l’IVA all’importazione dovuta sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi extra-UE, quando il valore intrinseco della merce non supera i 150 euro. In pratica, invece di far pagare l’imposta al consumatore finale al momento dello sdoganamento (con tutti i ritardi e le complicazioni che questo comporta), il pagamento viene gestito in modo aggregato, con una dichiarazione mensile presentata all’Agenzia delle Dogane.Questo sistema è pensato principalmente per gli operatori postali, i corrieri espresso e i doganalisti che agiscono come dichiaranti per conto del destinatario finale della merce, quando quest’ultimo non ha optato per lo IOSS. In parole semplici: se acquisti un prodotto da un venditore extra-UE che non aderisce all’IOSS, sarà il corriere a occuparsi della dichiarazione e della riscossione dell’IVA, applicando proprio questo regime speciale.La normativa di riferimento italiana è contenuta negli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del D.P.R. 633/1972, che disciplinano i regimi OSS e IOSS, mentre il meccanismo di dichiarazione aggregata per l’importazione trova la propria base nell’articolo 70.1 del D.P.R. 633/1972 (inserito dal D.Lgs. 83/2021), che disciplina espressamente il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione. Chi può aderire al regime speciale e quali sono i requisitiNon tutti possono utilizzare il regime speciale IVA importazione e-commerce: la normativa individua con precisione i soggetti abilitati — cioè chi presenta le merci in dogana per conto del destinatario — e le condizioni da rispettare. Il primo requisito riguarda il valore della merce: la soglia dei 150 euro si applica al valore intrinseco della singola spedizione, cioè al valore complessivo dei beni contenuti in un unico pacco destinato allo stesso acquirente, indipendentemente dal numero di articoli presenti.Sono esclusi dal regime i beni soggetti ad accisa, come alcolici e prodotti da fumo, per i quali restano applicabili le ordinarie procedure doganali. Vediamo nel dettaglio chi può accedere al regime speciale.Operatori postali e corrieri espresso che presentano le dichiarazioni doganali per conto dei destinatari delle merciSpedizionieri doganali abilitati alla rappresentanza indiretta in doganaPiccoli e-commerce e dropshipper che non hanno optato per lo IOSS: non aderiscono direttamente al regime, ma le loro spedizioni vengono gestite con questo meccanismo dal corriere o dall’operatore postale che presenta la merce in doganaConsumatori finali, che non sono soggetti abilitati ma beneficiano indirettamente del regime, perché non devono anticipare l’IVA al momento dello sdoganamento e la versano al corriere alla consegnaUn aspetto importante riguarda le partite IVA che vendono online tramite piattaforme extra-UE: chi gestisce un e-commerce deve prestare attenzione anche alla corretta gestione della fatturazione elettronica e dei codici IVA applicati in fattura. Per approfondire questo tema, può essere utile consultare la nostra guida sui Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026, che chiarisce come indicare correttamente le operazioni di importazione ed esportazione. Come funziona l’adesione e il pagamento dell’IVA all’importazioneL’adesione al regime speciale IVA importazione e-commerce avviene attraverso una comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da parte del soggetto che agisce come dichiarante, tipicamente il corriere o l’operatore postale. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il dichiarante può riscuotere l’IVA direttamente dal destinatario al momento della consegna del pacco, senza bisogno di procedure doganali individuali per ogni singola spedizione.Il versamento dell’imposta all’Erario avviene poi con cadenza mensile, in forma aggregata per tutte le spedizioni gestite nel periodo di riferimento. Questo meccanismo riduce notevolmente i tempi di consegna, perché evita che ogni singolo pacco resti bloccato in dogana in attesa del pagamento individuale dell’imposta.Una novità rilevante riguarda il dazio doganale fisso di 3 euro per articolo sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, già in vigore dal 1° luglio 2026 in forza del Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026, che ha soppresso la storica franchigia dai dazi per le spedizioni fino a 150 euro. Si tratta di una misura transitoria, applicabile fino al 1° luglio 2028, dopo la quale le merci acquistate online saranno assoggettate ai dazi ordinari. Il prelievo si applica indipendentemente dal meccanismo utilizzato per l’assolvimento dell’IVA all’importazione, sia esso lo IOSS, il regime speciale oppure la procedura ordinaria, e va ad aggiungersi (non a sostituire) l’imposta sul valore aggiunto già dovuta. Regime speciale IVA importazione e-commerce e IOSS: le differenzeÈ facile confondere il regime speciale IVA importazione e-commerce con lo IOSS, ma si tratta di due strumenti distinti, pur avendo finalità simili. Lo IOSS è un regime opzionale a cui può aderire direttamente il venditore extra-UE (o la piattaforma di marketplace che vende per suo conto): in questo caso l’IVA viene applicata già al momento dell’acquisto online, il consumatore paga il prezzo comprensivo di imposta e il venditore la versa mensilmente tramite un unico Stato membro di identificazione.Il regime speciale, invece, entra in gioco quando il venditore non ha aderito allo IOSS. In questo scenario, è il corriere o l’operatore postale a occuparsi della dichiarazione doganale e a riscuotere l’IVA direttamente dal destinatario al momento della consegna, prima di sdoganare il pacco. Per il consumatore la differenza pratica è evidente: con lo IOSS l’imposta è già inclusa nel prezzo pagato online, mentre con il regime speciale l’IVA viene richiesta al corriere in un secondo momento, spesso insieme a un piccolo diritto di gestione della pratica doganale.Per i piccoli e-commerce, la scelta tra i due sistemi ha ricadute concrete sulla gestione amministrativa e sulla soddisfazione del cliente finale, perché un pacco gestito tramite regime speciale può richiedere tempi di consegna leggermente più lunghi rispetto a uno già coperto da IOSS. Cosa cambia dal 2026 per privati e piccoli e-commerceLa riforma della disciplina IVA sull’e-commerce si inserisce in un più ampio percorso di revisione delle regole doganali europee, che ha già portato all’abolizione della franchigia doganale sotto i 150 euro e punta a contrastare gli abusi legati alla frammentazione artificiosa delle spedizioni. Resta invece ferma, ai fini IVA, la soglia di 150 euro che delimita l’ambito dello IOSS e del regime speciale. Per i privati che acquistano online da venditori extra-UE, la conseguenza pratica è una maggiore trasparenza sui costi: sapere in anticipo se il venditore aderisce allo IOSS (imposta già inclusa nel prezzo) o se si applicherà il regime speciale IVA importazione e-commerce al momento della consegna aiuta a evitare sorprese.Per i piccoli e-commerce e i dropshipper che importano merci da fornitori extra-UE, invece, diventa fondamentale valutare con attenzione quale regime convenga adottare, tenendo conto sia degli obblighi dichiarativi sia dell’impatto del dazio fisso in vigore dal 1° luglio 2026. Una gestione fiscale corretta delle importazioni e delle vendite online richiede competenze specifiche, soprattutto quando si opera con più canali di vendita e con volumi di spedizioni significativi. Domande frequenti sul regime speciale IVA importazione e-commerceCosa si intende per regime speciale IVA importazione e-commerce?È il meccanismo che consente a operatori postali e corrieri di dichiarare e versare mensilmente, in forma aggregata, l’IVA dovuta sulle spedizioni extra-UE di valore intrinseco fino a 150 euro, quando il venditore non aderisce allo IOSS.Qual è la differenza tra IOSS e regime speciale?Con lo IOSS l’IVA è già inclusa nel prezzo pagato online dal consumatore. Con il regime speciale, invece, l’imposta viene riscossa dal corriere direttamente al destinatario al momento della consegna del pacco.Quali beni rientrano nel regime speciale IVA importazione e-commerce?Rientrano i beni con valore intrinseco della spedizione non superiore a 150 euro, ad esclusione dei prodotti soggetti ad accisa come alcolici e tabacchi.Cosa cambia dal 1° luglio 2026 per le importazioni e-commerce?Dal 1° luglio 2026 si applica un dazio doganale fisso di 3 euro per articolo sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, a prescindere dal regime IVA utilizzato. La misura, introdotta dal Regolamento (UE) 2026/382, ha sostituito la franchigia doganale ed è transitoria fino al 1° luglio 2028.Chi versa l’IVA all’importazione nel regime speciale?È l’operatore postale, il corriere espresso o lo spedizioniere doganale a riscuotere l’IVA dal destinatario e a versarla mensilmente in forma aggregata all’Agenzia delle Dogane.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 13:00:002026-09-10 10:20:53IVA all’importazione e-commerce: come aderire al regime speciale dal 2026
NOTIZIEDecreto Primo Maggio 2026: le novità della legge di conversione su lavoro, contrattazione e incentiviIl Decreto Primo Maggio (decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62) ha completato il suo percorso parlamentare ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112. Il provvedimento, nato come decreto-legge con misure urgenti su retribuzioni, occupazione e mercato del lavoro, è stato modificato e ampliato durante l’esame alle Camere. Il risultato è un testo più corposo rispetto alla versione originaria, con novità che riguardano da vicino lavoratori dipendenti, famiglie e piccole imprese. In questo articolo riassumiamo, in modo semplice, cosa cambia con il decreto primo maggio legge di conversione su quattro fronti principali: giusta retribuzione, contrattazione collettiva, incentivi alle assunzioni e trasformazione dei contratti a termine.Indice dei contenutiCos’è il Decreto Primo Maggio e la legge di conversioneLe novità del decreto primo maggio su lavoro e giusta retribuzioneIncentivi alle assunzioni: bonus donne e giovaniContrattazione collettiva e politiche retributive in aziendaTrasformazione dei contratti a termine in contratti stabiliDomande frequenti sul decreto primo maggio legge di conversioneCos’è il Decreto Primo Maggio e la legge di conversioneIl Decreto Primo Maggio è un decreto-legge varato dal Governo il 30 aprile 2026 ed entrato in vigore il 1° maggio 2026, con l’obiettivo dichiarato di intervenire su retribuzioni eque, incentivi all’occupazione e contrasto alle nuove forme di lavoro irregolare, comprese quelle legate alle piattaforme digitali. Come previsto dal nostro ordinamento, un decreto-legge entra subito in vigore ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni, pena la decadenza. Nei mesi scorsi le Camere hanno esaminato il testo, apportando numerose modifiche e integrazioni: il provvedimento originario è stato ampliato con diversi nuovi articoli aggiuntivi rispetto alla prima stesura.Per chi si occupa di buste paga, assunzioni e adempimenti fiscali in azienda, così come per i lavoratori che vogliono capire quali tutele e opportunità sono cambiate, conoscere le novità della legge di conversione del decreto primo maggio è utile per orientarsi tra i nuovi obblighi e i nuovi incentivi disponibili. Le novità del decreto primo maggio su lavoro e giusta retribuzioneUno dei temi più discussi della legge di conversione del decreto primo maggio riguarda il principio della cosiddetta giusta retribuzione. Il legislatore non ha introdotto un salario minimo legale uguale per tutti i settori, come invece accade in altri Paesi europei. Ha scelto invece un approccio diverso, che lega l’idea di retribuzione equa al cosiddetto trattamento economico complessivo (spesso abbreviato in TEC), cioè l’insieme di voci retributive previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.In parole semplici, invece di fissare un importo minimo orario valido per legge in ogni settore, il decreto primo maggio punta a valorizzare i contratti collettivi già esistenti come parametro di riferimento per verificare se una retribuzione è adeguata. Questo significa che il livello di tutela può variare da settore a settore, a seconda di cosa prevede il contratto collettivo applicato in quella specifica attività. Incentivi alle assunzioni: bonus donne e giovaniLa legge di conversione del decreto primo maggio conferma e in parte rafforza alcuni incentivi economici pensati per favorire nuove assunzioni stabili, in particolare a favore di categorie considerate più fragili nel mercato del lavoro. Si tratta di esoneri contributivi, cioè sconti sui contributi previdenziali che il datore di lavoro dovrebbe normalmente versare all’INPS per ogni dipendente assunto: in pratica, per un periodo di tempo limitato, l’azienda paga meno contributi e risparmia sul costo del lavoro.Bonus donne: esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (anche part-time) lavoratrici in condizione di svantaggio occupazionale, con importo mensile più elevato per le lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.Bonus giovani: esonero contributivo per le assunzioni stabili di lavoratori under 35 che si trovano in condizioni di particolare svantaggio occupazionale, anch’esso maggiorato per le assunzioni nelle aree della ZES unica per il Mezzogiorno.Durata limitata nel tempo: entrambi gli incentivi sono riconosciuti per un numero massimo di mesi dalla data di assunzione, decorso il quale il beneficio cessa.Chi ha già approfondito il tema può trovare maggiori dettagli sugli sgravi contributivi dedicati ai più giovani nel nostro articolo su esonero contributivo per le assunzioni di giovani nel 2026, che spiega come funziona questo tipo di agevolazione per le imprese. Contrattazione collettiva e politiche retributive in aziendaUn altro aspetto rilevante della legge di conversione del decreto primo maggio riguarda il ruolo della contrattazione collettiva nelle politiche retributive aziendali. Il testo normativo conferma l’autonomia delle parti sociali, cioè sindacati e associazioni datoriali, nel definire le voci che compongono la retribuzione dei lavoratori, senza imporre un minimo salariale fissato per legge.Allo stesso tempo, per accedere ad alcuni benefici e incentivi previsti dal decreto, le imprese devono garantire ai propri dipendenti un trattamento economico non inferiore a quello individuato dal contratto collettivo di riferimento. In altre parole, il rispetto degli standard retributivi previsti dalla contrattazione collettiva diventa in alcuni casi una condizione necessaria per beneficiare degli sgravi contributivi e degli altri incentivi introdotti dal decreto primo maggio. Trasformazione dei contratti a termine in contratti stabiliTra le misure introdotte dalla legge di conversione del decreto primo maggio figura anche un incentivo pensato per favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari, cioè la trasformazione di contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La misura è riservata ai giovani under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e riguarda le trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026: punta a incoraggiare le aziende a consolidare i rapporti di lavoro già esistenti, invece di rinnovare più volte i contratti a scadenza.Si tratta di un tema che riguarda da vicino milioni di lavoratori italiani con contratti a tempo determinato. Per un quadro più ampio sulla situazione dei lavoratori precari in Italia e sulle diverse tipologie di contratti a termine, puoi consultare il nostro approfondimento dedicato a precari in Italia e categorie di contratti a termine. Domande frequenti sul decreto primo maggio legge di conversioneCos’è il decreto primo maggio?È un decreto-legge del Governo con misure urgenti su retribuzioni, incentivi all’occupazione e contrasto al lavoro irregolare, successivamente convertito in legge dal Parlamento con modifiche e integrazioni.Il decreto primo maggio introduce un salario minimo legale?No. La legge di conversione lega la giusta retribuzione al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali, senza fissare un minimo salariale legale uguale per tutti i settori.Chi può beneficiare degli incentivi alle assunzioni?Gli incentivi principali riguardano i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne in condizione di svantaggio occupazionale e giovani under 35, sotto forma di esonero contributivo per un periodo limitato.Gli incentivi sono uguali su tutto il territorio nazionale?No. Per le assunzioni che rientrano nella ZES unica per il Mezzogiorno sono previsti importi più elevati rispetto al resto del territorio nazionale.Cosa cambia per i contratti a termine?Il decreto prevede un incentivo temporaneo per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro stabili, riservato ai giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato e valido per le trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.La contrattazione collettiva resta centrale con il decreto primo maggio?Sì. Il testo conferma l’autonomia delle parti sociali nel definire le retribuzioni, ma il rispetto degli standard dei contratti collettivi diventa condizione per accedere ad alcuni incentivi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 12:00:002026-09-10 10:03:43Decreto Primo Maggio 2026: le novità della legge di conversione su lavoro, contrattazione e incentivi
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOSalva Casa 2026 per Geometri: Guida Completa a Tolleranze, Stato Legittimo e Sanatoria Art. 36-bisIl Salva Casa 2026 è diventato lo strumento di riferimento per chiunque debba vendere, ereditare, ristrutturare o semplicemente mettere in regola un immobile con piccole irregolarità edilizie. Per i geometri è ormai il perno del lavoro quotidiano: quasi ogni pratica di compravendita passa da una verifica di conformità urbanistica, e quasi sempre emerge qualcosa che non torna rispetto al progetto depositato in Comune. Una finestra spostata, un tramezzo demolito, un sottotetto recuperato senza titolo.In questa guida completa al Salva Casa 2026 spieghiamo, con linguaggio semplice, che cosa prevede la normativa introdotta dal DL 69/2024 convertito nella Legge 105/2024, come funzionano le tolleranze costruttive dell’art. 34-bis del DPR 380/2001, che cosa significa davvero stato legittimo dell’immobile e quando si può usare la sanatoria dell’art. 36-bis. È il punto di partenza del nostro hub dedicato ai geometri, che affianca gli approfondimenti già pubblicati su partita IVA, codice ATECO, contributi CIPAG e fatturazione della categoria.L’obiettivo è duplice: dare al proprietario di casa una mappa comprensibile di che cosa si può sanare e a quali condizioni, e offrire al geometra uno schema chiaro da usare con i clienti. Perché il Salva Casa 2026 non è un condono: è una razionalizzazione delle regole, che amplia gli spazi di regolarizzazione ma lascia fuori gli abusi sostanziali.Indice dei contenutiCos’è il Salva Casa 2026 e perché riguarda geometri e proprietariSalva Casa 2026: le tolleranze costruttive dell’art. 34-bisTolleranze esecutive e irregolarità formaliLo stato legittimo dell’immobile dopo il Salva Casa 2026La sanatoria dell’art. 36-bis e la doppia conformità attenuataDifformità sanabili e non sanabili: la mappa delle casisticheIl ruolo e le responsabilità del geometra nel Salva Casa 2026Documentazione necessaria per una pratica Salva Casa 2026Costi e tempistiche indicative della regolarizzazioneSalva Casa e sistema tavolare in Friuli Venezia GiuliaErrori comuni da evitare con il Salva Casa 2026Domande frequenti sul Salva Casa 2026Salva Casa 2026: mettere in regola l’immobile convieneCos’è il Salva Casa 2026 e perché riguarda geometri e proprietariCon l’espressione Salva Casa 2026 si indica il pacchetto di modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (il DPR 380/2001) introdotto dal Decreto Legge 69/2024 e reso definitivo dalla Legge 105/2024. Non si tratta di una misura temporanea con una scadenza, come furono i condoni edilizi del passato: sono modifiche stabili al corpo della legge, che continuano quindi a produrre effetti anche nel 2026 e negli anni successivi.La logica del legislatore è semplice da spiegare. Milioni di immobili italiani presentano piccole difformità accumulate in decenni, spesso in buona fede: misure leggermente diverse dal progetto, tramezzi interni spostati, verande chiuse, altezze non perfettamente allineate. Queste micro-irregolarità bloccavano compravendite, mutui e accesso ai bonus edilizi. Il Salva Casa 2026 interviene su tre fronti principali.Tolleranze costruttive ed esecutive ampliate (art. 34-bis): piccoli scostamenti che non costituiscono più violazione edilizia.Stato legittimo più facile da dimostrare (art. 9-bis, comma 1-bis): meno documentazione storica da recuperare.Sanatoria semplificata per le difformità parziali (art. 36-bis): la cosiddetta doppia conformità attenuata.A questi si aggiungono le semplificazioni sul cambio di destinazione d’uso (art. 23-ter) e sui requisiti di agibilità per i piccoli alloggi. Per il geometra il cambiamento è sostanziale: molte pratiche che prima si chiudevano con un “non è sanabile” oggi trovano una strada percorribile, purché l’analisi tecnica sia impeccabile. Salva Casa 2026: le tolleranze costruttive dell’art. 34-bisLe tolleranze costruttive sono il cuore tecnico del Salva Casa 2026. In parole semplici: sono scostamenti minimi tra ciò che è stato costruito e ciò che risultava dal titolo abilitativo (il permesso di costruire, la SCIA, la vecchia licenza edilizia). Se lo scostamento sta dentro la soglia di tolleranza, non è un abuso: non va sanato, non genera sanzioni e non pregiudica lo stato legittimo dell’immobile.Prima della riforma la soglia era unica e fissata al 2%. Il Salva Casa ha introdotto un meccanismo inversamente proporzionale alla superficie utile: più l’unità immobiliare è piccola, più ampia è la percentuale ammessa. La ragione è intuitiva, perché il 2% di un appartamento di 50 metri quadri è una misura irrisoria, mentre lo stesso 2% su un capannone è molto generoso. Le percentuali di tolleranza per superficie utilePer gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro queste soglie:2% per unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 mq3% per superficie utile compresa tra 300 e 500 mq4% per superficie utile compresa tra 100 e 300 mq5% per superficie utile inferiore a 100 mq (in concreto tra 60 e 100 mq, perché sotto i 60 mq opera la soglia più favorevole)6% per unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 mqPer gli interventi realizzati dopo il 24 maggio 2024 resta invece la soglia unica del 2%. Questa data è uno spartiacque che il geometra deve sempre verificare: la stessa difformità può essere tollerata o meno a seconda dell’epoca di esecuzione dei lavori.La superficie utile è la superficie di pavimento calcolata al netto di murature, pilastri, tramezzi, vani porta e vani finestra, secondo la definizione del Regolamento Edilizio Tipo, e il comma 1-ter dell’art. 34-bis precisa che si tiene conto della sola superficie assentita dal titolo edilizio che ha abilitato l’intervento, al netto di eventuali frazionamenti successivi. Attenzione: la percentuale si applica a ciascun parametro e a ciascuna unità immobiliare, non all’edificio nel suo complesso. Un errore di impostazione qui compromette l’intera pratica.Un esempio pratico di tolleranza costruttivaImmagina che Marco abbia un appartamento di 80 mq di superficie utile, costruito nel 1998. Dal rilievo del geometra emerge che l’altezza interna è di 2,68 metri invece dei 2,70 indicati nel progetto e che la superficie coperta supera di poco quella assentita. Trattandosi di un’unità tra 60 e 100 mq realizzata prima del 24 maggio 2024, la tolleranza applicabile è del 5%. Se gli scostamenti rientrano in quella percentuale, non c’è alcun abuso da sanare: basta che il tecnico ne dia atto nella documentazione.Tolleranze esecutive e irregolarità formaliAccanto alle tolleranze costruttive, il Salva Casa 2026 conferma e amplia le tolleranze esecutive. Sono le irregolarità che riguardano il modo in cui l’opera è stata materialmente eseguita, senza incidere sui grandi parametri urbanistici. Se realizzate durante i lavori, purché non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità, non costituiscono violazione edilizia. Due limiti vanno tenuti presenti: l’art. 34-bis, comma 2, le ammette solo per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e l’elenco ampliato dal Salva Casa (comma 2-bis) riguarda gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.Minore dimensionamento dell’edificio rispetto al progettoDiversa collocazione di impianti e opere interneModifiche alle finiture degli edificiIrregolarità geometriche di minima entità e irregolarità esecutive di muri esterni e interniDifforme ubicazione delle aperture interneIl Salva Casa ha aggiunto previsioni molto utili nella pratica: per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 rientrano tra le tolleranze esecutive anche il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni e interni, la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale. In questi casi il problema non è un abuso sostanziale, ma uno scarto tra il progetto depositato e il cantiere: un dettaglio che sblocca moltissimi rogiti.Va però chiarito un punto che genera confusione. La tolleranza non è una sanatoria: non c’è un procedimento da attivare né un’autorizzazione da ottenere. È una soglia di irrilevanza giuridica. L’unico adempimento è la dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, che attesta il rispetto delle soglie e che può essere depositata anche in sede di atto notarile o insieme alla successiva pratica edilizia. Lo stato legittimo dell’immobile dopo il Salva Casa 2026Lo stato legittimo dell’immobile è il concetto attorno a cui ruota tutto il Salva Casa 2026. Detto in modo semplice: è la “carta d’identità urbanistica” del fabbricato, cioè l’insieme dei titoli edilizi che ne definiscono la configurazione legalmente riconosciuta. Se lo stato dei luoghi corrisponde allo stato legittimo, l’immobile è regolare e liberamente commerciabile.Prima della riforma, dimostrare lo stato legittimo significava ricostruire l’intera catena storica dei titoli, dall’origine a oggi. Un lavoro spesso impossibile per edifici degli anni Cinquanta o Sessanta, con archivi comunali incompleti o distrutti. Il Salva Casa ha riscritto l’art. 9-bis, comma 1-bis del DPR 380/2001 semplificando radicalmente la prova. Come si dimostra oggi lo stato legittimoOggi lo stato legittimo è quello stabilito dal titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno riguardato interventi parziali. Non serve più risalire al titolo originario, se un titolo successivo ha già “fotografato” l’immobile nella sua interezza. La legge di conversione ha però posto una condizione precisa: quel titolo vale come stato legittimo a condizione che l’amministrazione, in sede di rilascio, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Il Salva Casa ha inoltre chiarito (art. 9-bis, comma 1-ter) che, ai fini della singola unità immobiliare, non rilevano le difformità che insistono sulle parti comuni dell’edificio, e viceversa.Per gli immobili realizzati in epoca in cui il titolo edilizio non era richiesto, la prova può essere fornita con documentazione alternativa. Il geometra lavora quindi con un ventaglio di fonti:Documentazione catastale storica e planimetrie d’impiantoRiprese aerofotogrammetriche e foto storiche datateAtti di compravendita, mutui e atti notarili anterioriCertificazioni comunali e attestazioni di irreperibilità dei titoli in archivioUn aspetto importante introdotto dal Salva Casa 2026: lo stato legittimo non è pregiudicato dalle tolleranze né dalle difformità già oggetto di sanatoria o condono. In altre parole, un immobile con scostamenti entro le percentuali dell’art. 34-bis resta a tutti gli effetti legittimo, e il notaio può rogitare senza incertezze.La sanatoria dell’art. 36-bis e la doppia conformità attenuataQuando la difformità supera le tolleranze, si entra nel campo della sanatoria. Qui il Salva Casa 2026 ha introdotto la novità più discussa: l’art. 36-bis del DPR 380/2001, che disciplina l’accertamento di conformità per le parziali difformità, per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA e, dopo la legge di conversione, anche per le variazioni essenziali di cui all’art. 32.Per capire la portata della norma serve spiegare che cos’è la doppia conformità. Con la regola tradizionale dell’art. 36, un abuso è sanabile solo se l’opera è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda. Una condizione durissima: bastava un cambio di piano regolatore nel frattempo per rendere insanabile anche una veranda innocua. Che cosa cambia con la doppia conformità attenuataL’art. 36-bis introduce una doppia conformità attenuata, detta anche “asimmetrica”. Per le difformità parziali l’intervento deve risultare conforme:alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;ai requisiti edilizi vigenti al momento della realizzazione dell’opera.È una differenza che nella pratica cambia tutto. Molte difformità storiche, insanabili con la vecchia regola, oggi trovano una via d’uscita. Il procedimento si attiva su istanza del proprietario o di chi ha titolo, con asseverazione del tecnico abilitato, e prevede il pagamento di un’oblazione disciplinata dal comma 5 dell’art. 36-bis. Gli importi seguono due binari. Per le parziali difformità dal permesso di costruire e per le variazioni essenziali l’oblazione è pari al doppio del contributo di costruzione (o all’importo calcolato ai sensi dell’art. 16 nei casi di gratuità), incrementato del 20%: incremento che però non si applica se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA (art. 37) l’oblazione è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, in una misura determinata dal responsabile del procedimento non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro; la forbice scende a un minimo di 516 euro e un massimo di 5.164 euro quando l’opera risulta conforme sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.Sul procedimento, il comma 6 dell’art. 36-bis prevede un meccanismo di silenzio-assenso: sulla richiesta di permesso in sanatoria il Comune si pronuncia con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta; per la SCIA in sanatoria vale invece il termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della L. 241/1990. Il termine si interrompe se l’ufficio rappresenta esigenze istruttorie motivate e puntuali, e ricomincia a decorrere dalla ricezione delle integrazioni. Nelle zone vincolate il Comune deve invece acquisire il parere vincolante dell’autorità preposta alla tutela del vincolo — che si pronuncia entro 180 giorni, previo parere della soprintendenza da rendere entro 90 giorni — e i termini della sanatoria restano sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica.Difformità sanabili e non sanabili: la mappa delle casisticheLa domanda che ogni cliente pone al geometra è sempre la stessa: “si può sistemare?”. Il Salva Casa 2026 ha allargato il perimetro delle difformità edilizie sanabili, ma non ha aperto le porte a tutto. Vale la pena distinguere con chiarezza le tre grandi famiglie di situazioni.Casistiche generalmente risolvibiliScostamenti dimensionali entro le tolleranze costruttive dell’art. 34-bisModifiche interne non autorizzate: tramezzi, aperture interne, diversa distribuzione degli ambientiSpostamento o diversa collocazione di impiantiIrregolarità formali e comunicazioni omesse per interventi oggi in edilizia liberaParziali difformità dal permesso di costruire riconducibili all’art. 36-bisCasistiche a esito incertoCi sono poi le situazioni grigie, dove l’esito dipende dalla disciplina locale, dai vincoli e dalla valutazione dell’ufficio tecnico comunale. Rientrano qui i cambi di destinazione d’uso senza opere, il recupero di sottotetti e seminterrati, la chiusura di verande e logge, gli aumenti di superficie che sforano di poco le tolleranze. In questi casi l’analisi preliminare del tecnico è decisiva: presentare una domanda destinata al rigetto significa esporsi a un’ordinanza di demolizione.Casistiche non sanabili con il Salva CasaIl Salva Casa 2026 non è un condono e non copre gli abusi sostanziali. Restano fuori le costruzioni realizzate in totale assenza di titolo, gli aumenti di volumetria che configurano variazioni essenziali non riconducibili all’art. 36-bis, gli interventi in aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta e le opere su immobili in zone a rischio idrogeologico o sismico che non rispettino la normativa antisismica. Per queste situazioni la strada resta la demolizione o, dove ancora possibile, procedimenti straordinari diversi.Il ruolo e le responsabilità del geometra nel Salva Casa 2026Nel sistema disegnato dal Salva Casa 2026 il geometra non è un passacarte: è il soggetto che assevera, cioè che dichiara sotto la propria responsabilità professionale e penale la veridicità di quanto rappresentato. L’asseverazione è una dichiarazione tecnica giurata: se contiene dati falsi o incompleti, il professionista risponde ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale e viene segnalato al proprio Collegio.Il perimetro operativo del tecnico in una pratica Salva Casa comprende alcuni passaggi che non possono essere saltati.Accesso agli atti presso l’ufficio tecnico comunale per recuperare i titoli edilizi storiciRilievo metrico puntuale dello stato di fatto e confronto con lo stato autorizzatoCalcolo della superficie utile e verifica delle percentuali di tolleranza applicabiliVerifica della conformità catastale e, se necessario, aggiornamento della planimetriaRedazione della relazione tecnica asseverata e gestione del procedimento con il ComuneC’è poi un profilo che riguarda direttamente l’esercizio della professione: l’attività del geometra libero professionista comporta apertura della partita IVA, iscrizione al Collegio, versamento dei contributi alla CIPAG (la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri) e corretta fatturazione delle prestazioni, con applicazione della rivalsa e del contributo integrativo. Sono aspetti che affrontiamo negli altri contenuti del nostro cluster dedicato ai geometri, dalla scelta del regime forfettario alla gestione degli adempimenti annuali.Un ultimo punto spesso sottovalutato: le pratiche di regolarizzazione si intrecciano quasi sempre con la fiscalità dell’immobile. Una variazione catastale incide sulla rendita e quindi su IMU e imposte di trasferimento; una ristrutturazione collegata può aprire l’accesso alle detrazioni e richiedere la comunicazione ENEA per gli interventi di efficientamento energetico. Coordinare il lato tecnico e quello fiscale evita brutte sorprese. Documentazione necessaria per una pratica Salva Casa 2026Ogni pratica Salva Casa 2026 parte dai documenti. Più il fascicolo è completo fin dall’inizio, più il procedimento è rapido e meno costa. Prima di qualsiasi valutazione, il proprietario dovrebbe raccogliere il materiale che ha in casa: molto spesso una cartellina dimenticata contiene proprio il titolo che serve.Atto di provenienza dell’immobile (rogito, denuncia di successione, donazione)Titoli edilizi disponibili: licenza, concessione, permesso di costruire, DIA, SCIA, CILAVisura e planimetria catastale aggiornateEventuali pratiche di condono presentate in passato e relative ricevute di pagamentoCertificato di agibilità, se esistenteDocumenti di identità e codice fiscale di tutti gli intestatariA questo materiale il tecnico aggiunge quanto reperito con l’accesso agli atti comunale e prodotto in proprio: rilievo, elaborati grafici di confronto tra stato autorizzato e stato di fatto, documentazione fotografica, relazione tecnica asseverata ed eventuale relazione paesaggistica o strutturale in caso di vincoli. Se l’immobile è in comproprietà o proviene da una successione, servono anche i titoli che dimostrano la legittimazione di chi presenta la domanda.Il consiglio pratico è di non attendere il momento della vendita. Chi scopre una difformità con il compromesso già firmato si trova a gestire tempi tecnici incomprimibili sotto la pressione di una scadenza. Una verifica preventiva dello stato legittimo costa una frazione del problema che evita.Costi e tempistiche indicative della regolarizzazioneNon esiste un costo standard per una pratica Salva Casa 2026, perché ogni immobile ha una storia diversa. Possiamo però spiegare da quali voci è composta la spesa complessiva, così che il proprietario sappia orientarsi quando riceve un preventivo personalizzato.Onorario tecnico per accesso agli atti, rilievo, elaborati e asseverazioneDiritti di segreteria e bolli richiesti dal Comune, variabili da ente a enteSanzione pecuniaria o oblazione, dovuta solo nei casi di sanatoria (non per le tolleranze)Spese catastali per l’eventuale aggiornamento della planimetriaCosti accessori per relazioni specialistiche in presenza di vincoliSulle tempistiche, l’esperienza suggerisce di ragionare per fasi. L’accesso agli atti è spesso il collo di bottiglia: nei Comuni più grandi possono servire diverse settimane solo per ottenere copia dei titoli storici. Segue la fase di rilievo e redazione, generalmente più rapida, e infine l’istruttoria comunale, che nelle pratiche di sanatoria è scandita da termini di legge ma può allungarsi in presenza di richieste di integrazione o di pareri vincolanti su immobili tutelati.Vale la pena ricordare che una regolarizzazione ben fatta non è un costo a fondo perduto: restituisce all’immobile piena commerciabilità, sblocca l’erogazione dei mutui, consente l’accesso ai bonus edilizi e riduce drasticamente il rischio di contenziosi con l’acquirente dopo il rogito. Salva Casa e sistema tavolare in Friuli Venezia GiuliaChi opera a Udine e nel resto del Friuli Venezia Giulia deve tenere conto di una specificità che il resto d’Italia non conosce: il sistema tavolare. È un registro immobiliare di derivazione austro-ungarica, diverso dalla conservatoria tradizionale, in cui l’iscrizione ha efficacia costitutiva del diritto e non semplicemente dichiarativa. In pratica, finché la variazione non è intavolata, giuridicamente non esiste.Questa peculiarità si riflette anche sulle pratiche collegate al Salva Casa 2026. Una regolarizzazione edilizia che comporti frazionamenti, fusioni di unità, variazioni di sagoma o modifiche della consistenza richiede un allineamento tra stato legittimo urbanistico, dato catastale e iscrizione tavolare. Tre piani distinti che devono raccontare la stessa storia. Un disallineamento che altrove si risolve con una semplice voltura, in Friuli può richiedere un decreto tavolare.Il tema diventa particolarmente delicato nelle successioni, dove gli eredi si trovano spesso a gestire contemporaneamente la dichiarazione di successione, la voltura catastale, l’intavolazione e la scoperta di difformità edilizie mai regolarizzate dal defunto. Il CAF Centro Fiscale di Udine, con sede in Viale Tullio 13, ha esperienza pluriennale proprio su questo intreccio tra fiscalità immobiliare e sistema tavolare friulano, e affianca i clienti sia in ufficio sia online in tutta Italia.Errori comuni da evitare con il Salva Casa 2026Nella gestione delle pratiche legate al Salva Casa 2026 ricorrono alcuni errori tipici, che costano tempo e denaro. Conoscerli in anticipo è il modo migliore per evitarli.Confondere tolleranza e sanatoria. La tolleranza non richiede alcun procedimento: attivare una sanatoria dove basterebbe un’asseverazione significa pagare sanzioni non dovute.Applicare la percentuale sbagliata. Le soglie 2-6% valgono per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024; dopo quella data la soglia torna al 2% secco.Calcolare male la superficie utile. Va conteggiata al netto di murature, pilastri e tramezzi, per singola unità immobiliare e non per l’intero edificio.Ignorare i vincoli. In zona tutelata serve il parere vincolante dell’autorità preposta alla tutela e i termini della sanatoria restano sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica.Dimenticare la conformità catastale. Regolarizzare in Comune senza aggiornare il catasto lascia il problema aperto al rogito.Muoversi troppo tardi. Verificare lo stato legittimo dopo la firma del preliminare è la ricetta per far saltare la vendita.C’è infine un errore di prospettiva: pensare che il Salva Casa 2026 sia una sanatoria generalizzata che “copre tutto”. Non lo è. È uno strumento tecnico, potente ma selettivo, che premia chi arriva con un’istruttoria seria e penalizza chi improvvisa. Domande frequenti sul Salva Casa 2026Il Salva Casa 2026 è un condono edilizio?No. Il Salva Casa 2026 non è un condono e non ha una scadenza: sono modifiche stabili al DPR 380/2001 introdotte dal DL 69/2024 convertito nella Legge 105/2024. Non sana gli abusi sostanziali, ma amplia le tolleranze costruttive e semplifica la sanatoria delle difformità parziali.Quali percentuali di tolleranza costruttiva si applicano nel 2026?Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 le soglie sono 2% oltre 500 mq, 3% tra 300 e 500 mq, 4% tra 100 e 300 mq, 5% sotto i 100 mq e 6% sotto i 60 mq di superficie utile. Per le opere successive a quella data resta la soglia unica del 2%.Posso vendere casa se ci sono difformità edilizie?Dipende dalla natura della difformità. Se rientra nelle tolleranze dell’art. 34-bis, lo stato legittimo non è compromesso e l’immobile è commerciabile. Se si tratta di una parziale difformità, occorre valutare la sanatoria art. 36-bis prima del rogito. In presenza di abusi sostanziali la vendita è a rischio di nullità.Chi può firmare l’asseverazione per una pratica Salva Casa?Solo un tecnico abilitato e iscritto al proprio albo o collegio professionale: geometra, architetto, ingegnere o perito edile, nei limiti delle rispettive competenze. L’asseverazione comporta responsabilità professionale e penale sulla veridicità dei dati dichiarati.Il Salva Casa 2026 vale anche per gli immobili vincolati?Le regole si applicano, ma con un passaggio in più: negli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, storico o ambientale serve il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Senza quel parere la pratica non si perfeziona, anche se i parametri tecnici sarebbero rispettati. Nelle aree a inedificabilità assoluta la sanatoria resta esclusa.Quanto costa e quanto dura una pratica di regolarizzazione?Il costo dipende dalla complessità: onorario tecnico, diritti comunali, eventuale sanzione pecuniaria e spese catastali. I tempi variano soprattutto in funzione dell’accesso agli atti e dell’istruttoria comunale. Per una stima realistica serve una verifica preliminare dei documenti: contattaci per un preventivo personalizzato.Salva Casa 2026: mettere in regola l’immobile convieneIl Salva Casa 2026 ha reso finalmente affrontabili situazioni che per anni hanno bloccato compravendite, mutui e ristrutturazioni. Le nuove tolleranze costruttive, la prova semplificata dello stato legittimo e la sanatoria dell’art. 36-bis offrono a proprietari e geometri strumenti concreti, a patto di usarli con metodo: rilievo accurato, verifica dei titoli, attenzione ai vincoli e allineamento con il catasto.Il momento giusto per verificare la regolarità di un immobile non è mai quello in cui si è già firmato un preliminare o si è già aperta una successione. È prima. Una diagnosi preventiva costa poco, chiarisce subito se esistono criticità e permette di programmare gli interventi con calma, senza subire la pressione delle scadenze.Hai bisogno di assistenza per una pratica di regolarizzazione edilizia, per la verifica dello stato legittimo del tuo immobile o per gli adempimenti fiscali e catastali collegati? Il CAF Centro Fiscale Udine è a tua disposizione, sia in ufficio a Udine (Viale Tullio 13) sia online in tutta Italia. Prenota un appuntamento per una valutazione del tuo caso e ricevere un preventivo personalizzato.Contattaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121: analizziamo insieme la documentazione del tuo immobile e ti indichiamo la strada più rapida e sicura per metterlo in regola.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 11:00:002026-09-10 09:51:17Salva Casa 2026 per Geometri: Guida Completa a Tolleranze, Stato Legittimo e Sanatoria Art. 36-bis
PARTITA IVA, Professionisti SanitariQuanto Guadagna un Professionista Sanitario 2026: Redditi Medi per ProfessioneQuanto guadagna davvero un professionista sanitario con partita IVA nel 2026? La risposta dipende da molti fattori: la professione, la zona geografica, l’anzianità professionale, la specializzazione, il mix tra pazienti privati e convenzione SSN. In questa guida trovi i dati medi per le principali professioni sanitarie, le fasce di reddito (bassa/media/alta) e un esempio pratico di calcolo delle tasse nette nel regime forfettario.Disclaimer: I dati riportati in questa guida sono indicativi, basati su fonti ISTAT, dati delle casse previdenziali e stime di settore. Non rappresentano garanzie di reddito e variano significativamente in base a fattori individuali. Per una stima personalizzata, rivolgiti a un commercialista o al nostro CAF.Indice dei contenutiRedditi medi per professione sanitaria: tabella 2026I fattori che influenzano il redditoCalcolo tasse nette nel regime forfettario: esempio praticoQuanto guadagna davvero uno psicologo?Quanto guadagna un medico con partita IVA?Quanto guadagna un fisioterapista?Quanto guadagna un infermiere libero professionista?FAQVuoi sapere quanto puoi guadagnare (e quanto tassare) nella tua situazione?Redditi medi per professione sanitaria: tabella 2026 La tabella seguente riporta i ricavi lordi annui indicativi del libero professionista sanitario in tre fasce (bassa, media, alta), elaborati sulla base dei dati delle casse previdenziali di categoria (ENPAM, ENPAP, ENPAPI), delle statistiche ISTAT sul lavoro autonomo e delle stime ODCEC:ProfessioneFascia bassa (ricavi/anno)Fascia media (ricavi/anno)Fascia alta (ricavi/anno)NoteMedico di Medicina Generale (MMG)50.000–70.000 euro80.000–110.000 euro120.000+ euroDipende capitation SSN + privatoMedico specialista (ambulatoriale privato)45.000–65.000 euro70.000–120.000 euro150.000+ euroForte variabilità per specializzazioneMedico intramoenia20.000–40.000 euro40.000–80.000 euro100.000+ euroIntegra reddito dipendente SSNPsicologo clinico (libero profes.)18.000–28.000 euro30.000–55.000 euro60.000+ euroFonte: dati ENPAP 2024-2025Psicologo aziendale/organizzativo25.000–40.000 euro45.000–70.000 euro80.000+ euroMercato B2B, più strutturatoFisioterapista (libero profes.)20.000–35.000 euro35.000–60.000 euro65.000+ euroStudio proprio vs convenzioneFisioterapista (convenzione SSN)25.000–40.000 euro40.000–55.000 euro60.000+ euroTariffa SSN calmierataInfermiere libero professionista18.000–30.000 euro30.000–50.000 euro55.000+ euroAssistenza domiciliare + cooperativeLogopedista18.000–28.000 euro30.000–50.000 euro60.000+ euroAlta domanda riabilitazione età evolutivaNutrizionista/Biologo nutrizionista15.000–25.000 euro28.000–45.000 euro55.000+ euroMercato crescente ma affollatoDietista15.000–22.000 euro25.000–40.000 euro50.000+ euroSpesso in strutture convenzionateVeterinario libero profes.25.000–40.000 euro45.000–75.000 euro90.000+ euroAnimali da compagnia vs allevamentiFonti: elaborazioni su dati ISTAT Archivio Statistico Imprese Attive, bilanci casse previdenziali (ENPAM 2023, ENPAP 2024, ENPAPI 2023), ODCEC. I valori si riferiscono a ricavi lordi (non al netto di tasse e contributi).I fattori che influenzano il reddito 1. Zona geograficaIl Nord Italia — e in particolare le aree metropolitane (Milano, Torino, Roma) — registra tariffe orarie e giornaliere mediamente più elevate rispetto al Sud. Il Friuli Venezia Giulia (area di riferimento di centrofiscale.com) si posiziona nella fascia media-alta del Nord: buon potere d’acquisto, alta densità di strutture socio-sanitarie, ma mercato più piccolo rispetto ai grandi centri urbani.2. Specializzazione e nicchiaI professionisti con specializzazioni rare o in aree ad alta domanda (es. psicologo EMDR, fisioterapista sportivo ad alto livello, medico estetico) raggiungono più facilmente la fascia alta. La diversificazione dei servizi (es. consulenze online + studio + corsi) aumenta il reddito massimo raggiungibile.3. SSN vs privato puroChi lavora prevalentemente in convenzione SSN ha ricavi più stabili ma “calmierati” dalle tariffe della convenzione. Chi opera esclusivamente in privato ha ricavi potenzialmente più alti ma con maggiore variabilità e necessità di gestione commerciale (acquisizione pazienti, marketing).4. Anzianità professionaleI primi 2–3 anni di attività sono generalmente i più difficili: network professionale ancora limitato, agenda non piena. Il passaggio alla fascia media richiede in media 5–7 anni per la maggior parte delle professioni sanitarie.5. Struttura organizzativaStudio singolo vs studio associato vs STP (Società tra Professionisti): i professionisti in studio associato o STP possono ottimizzare i costi fissi e coprire più fasce orarie, aumentando il reddito netto. Il fisioterapista con studio proprio (spese fisse più alte) ha margini diversi rispetto a chi affitta l’ambulatorio a ore.Calcolo tasse nette nel regime forfettario: esempio pratico Esempio per un fisioterapista libero professionista con partita IVA in regime forfettario (ATECO 86.90.xx, coeff. redditività 78%), con ricavi annui di 50.000 euro, senza altra copertura previdenziale:Ricavi lordi: 50.000 euroImponibile forfettario (50.000 × 78%): 39.000 euroContributi GS INPS (26,07% su 39.000): 10.167 euroImponibile fiscale (39.000 − 10.167): 28.833 euroImposta sostitutiva (15% su 28.833): 4.325 euroTotale tasse + contributi: 10.167 + 4.325 = 14.492 euroReddito netto approssimativo: 50.000 − 14.492 = 35.508 euro/annoNota: il calcolo non include eventuali spese professionali (affitto studio, strumenti, assicurazione RC) che nel regime forfettario non sono deducibili analiticamente. Per un netto effettivo, queste vanno sottratte dai ricavi prima del calcolo.Confronto con regime ordinario (IRPEF): Con gli stessi ricavi (50.000 euro) e spese professionali deducibili di circa 15.000 euro, il reddito imponibile IRPEF sarebbe 35.000 euro. Le aliquote IRPEF progressive (23% fino a 28.000 euro + 35% sulla parte eccedente) porterebbero a un carico fiscale più alto rispetto al forfettario, soprattutto sopra i 28.000 euro di imponibile. Il forfettario conviene generalmente fino a circa 65.000–75.000 euro di ricavi.Quanto guadagna davvero uno psicologo?Secondo i dati dell’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi), il reddito medio dichiarato dagli psicologi iscritti all’ente negli ultimi anni si attesta intorno ai 22.000–28.000 euro annui. La grande variabilità dipende molto dall’orientamento: lo psicologo clinico che lavora prevalentemente con sedute a tariffa libera tende ad avere redditi più bassi nei primi anni; lo psicologo aziendale o quello che ha diversificato verso coaching e consulenza raggiunge le fasce più alte. Per una guida dettagliata sulla situazione dello psicologo, leggi il nostro articolo Quanto guadagna uno psicologo.Quanto guadagna un medico con partita IVA?Il medico è la figura con il ventaglio di redditi più ampio. I Medici di Medicina Generale convenzionati SSN ricevono una capitation (rimborso per assistito) che, con un numero di assistiti medio (1.200–1.500), porta a un reddito lordo da convenzione di 60.000–90.000 euro, cui si aggiunge l’attività privata. I medici specialisti ambulatoriali privati (dermatologi, ortopedici, ginecologi) possono superare agevolmente i 100.000 euro di ricavi con un’agenda piena. Il medico con attività intramoenia integra il reddito dipendente con l’attività privata svolta all’interno della struttura SSN. Per i dettagli, vedi Quanto guadagna un medico con partita IVA.Quanto guadagna un fisioterapista?Il fisioterapista libero professionista ha un’ampia variabilità di reddito. Con studio proprio e agenda piena, può raggiungere i 50.000–65.000 euro di ricavi. Il fisioterapista in convenzione SSN ha tariffe più basse ma accesso a un bacino di pazienti garantito. Per l’analisi dettagliata, vedi Quanto guadagna un fisioterapista.Quanto guadagna un infermiere libero professionista?L’infermiere libero professionista opera principalmente nell’assistenza domiciliare (ADI), nelle RSA, nelle cooperative o come infermiere libero consulente. I ricavi variano molto in base al numero di ore lavorate e al contratto con strutture. Per l’analisi, vedi Quanto guadagna un infermiere libero professionista.FAQConviene di più il regime forfettario o ordinario per un sanitario?Dipende dal livello di ricavi e dalle spese deducibili. In linea generale, il forfettario conviene per ricavi fino a circa 65.000–75.000 euro (se le spese professionali non sono elevatissime). Sopra quella soglia, o in presenza di spese significative, l’ordinario può essere vantaggioso. La verifica va fatta caso per caso con un consulente.I redditi delle casse previdenziali (ENPAM, ENPAP) sono affidabili come riferimento?Sì, i bilanci delle casse previdenziali pubblicano i redditi medi dichiarati dagli iscritti, che sono una delle fonti più affidabili disponibili. Tendono però a sottostimare il reddito medio perché molti iscritti dichiarano redditi bassi nei primi anni o combinano l’attività autonoma con il lavoro dipendente.Come posso aumentare il mio reddito come sanitario con partita IVA?Le strategie più efficaci: specializzarsi in una nicchia ad alta domanda, diversificare i canali (online + in presenza + consulenza B2B), ottimizzare la gestione fiscale (scelta regime corretto), valutare lo studio associato per ridurre i costi fissi. Una gestione fiscale efficiente — inclusa la scelta corretta del regime e la pianificazione dei contributi — può fare la differenza di migliaia di euro netti all’anno.Vuoi sapere quanto puoi guadagnare (e quanto tassare) nella tua situazione?I dati di questa guida sono indicativi. La tua situazione dipende da molti fattori individuali. CAF Centro Fiscale offre consulenze personalizzate per professionisti sanitari: scelta del regime fiscale, ottimizzazione dei contributi, apertura partita IVA. Prenota un appuntamento: centrofiscale.com/contatti o chiama il 0432 1638640.Per il quadro completo su partita IVA, ATECO e contributi per tutti i professionisti sanitari, leggi il nostro hub: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026: Guida Completa (ID 34151).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-15 10:00:002026-08-17 11:03:22Quanto Guadagna un Professionista Sanitario 2026: Redditi Medi per Professione