Assegno sociale: si tiene conto anche del mantenimento?

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Chi percepisce un assegno mensile di mantenimento dall’ex coniuge e si avvicina all’età pensionabile si trova spesso a chiedersi: questi soldi vengono conteggiati nel reddito rilevante per l’assegno sociale INPS? La risposta ha conseguenze concrete sull’importo che si può ricevere — o sul diritto stesso a percepirlo. Vediamo cosa stabilisce la normativa vigente.

Cos’è l’assegno sociale

L’assegno sociale è una prestazione economica erogata dall’INPS a favore dei cittadini che abbiano compiuto 67 anni (età pensionabile ordinaria per il 2026), che siano residenti stabilmente in Italia e che si trovino in condizioni economiche disagiate. In pratica, si tratta di un sostegno riservato a chi non ha accumulato contributi previdenziali sufficienti per ottenere una pensione di vecchiaia.

Non è una pensione in senso stretto — non si fonda su versamenti precedenti — ma una misura assistenziale finanziata dalla fiscalità generale. Per questo motivo è subordinata al reddito: chi ha risorse economiche superiori a determinate soglie non ne ha diritto, o ne percepisce un importo ridotto.

Requisiti reddituali 2026

L’importo dell’assegno sociale viene rivalutato dall’INPS ogni anno in base all’indice ISTAT del costo della vita. Le soglie di reddito rilevanti sono legate direttamente all’importo annuale dell’assegno:

  • Persona non coniugata: il reddito annuo deve essere inferiore all’importo annuale dell’assegno (pari alle 13 mensilità). Se il reddito è zero, si percepisce l’intera cifra mensile; se è parziale, la differenza viene integrata fino alla soglia.
  • Persona coniugata: si considera il reddito cumulato con il coniuge. La soglia è il doppio dell’importo annuale dell’assegno. Se il reddito familiare supera questa soglia, la prestazione non spetta.

Il calcolo avviene su base annua: l’INPS somma tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento e verifica se rientrano nei limiti previsti. Ecco perché è cruciale sapere quali voci di reddito entrano nel conteggio.

Il mantenimento conta come reddito?

La risposta è sì: l’assegno mensile di mantenimento corrisposto dall’ex coniuge (o dal coniuge separato) rientra nel reddito rilevante ai fini dell’assegno sociale. Questo vale sia per il mantenimento disposto dal giudice in sede di separazione o divorzio, sia per quello stabilito consensualmente.

Il motivo è di natura fiscale e previdenziale: l’assegno di mantenimento al coniuge costituisce reddito imponibile IRPEF per chi lo riceve (rientra tra i redditi soggetti ad IRPEF ai sensi del TUIR — Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986). Poiché l’INPS utilizza come base di calcolo i redditi assoggettabili a IRPEF, il mantenimento entra nel computo.

Attenzione: non tutto l’assegno percepito dall’ex coniuge ha lo stesso trattamento fiscale. È importante distinguere:

  • Quota di mantenimento per il coniuge separato/divorziato: tassabile in capo al percettore, quindi conta nel reddito INPS. Chi la versa, invece, può dedurla ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. c) TUIR.
  • Quota di mantenimento per i figli: non costituisce reddito per il genitore che la riceve (art. 3 c. 3 TUIR esclude questi importi dalla base imponibile). Questa parte non conta nel reddito ai fini dell’assegno sociale.

Cosa dice la legge

La normativa di riferimento è la legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini del sistema pensionistico), che all’art. 3, comma 6, ha introdotto l’assegno sociale in sostituzione della vecchia pensione sociale. L’INPS, nelle proprie circolari e messaggi applicativi, ha chiarito nel tempo cosa si intende per reddito rilevante:

  • Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini IRPEF, compresi quelli soggetti a tassazione separata.
  • Sono esclusi i trattamenti non imponibili IRPEF, come le rendite INAIL, le pensioni di guerra, gli assegni di accompagnamento e l’assegno sociale stesso.
  • Sono inclusi i redditi fondiari (anche se l’immobile è inutilizzato), i redditi da lavoro, le pensioni estere, i redditi di capitale e — appunto — gli assegni di mantenimento per il coniuge.

La logica del sistema è quella della prova dei mezzi (means test): chi possiede già risorse economiche — qualunque sia la loro origine — non ha bisogno dello stesso sostegno di chi non ne ha affatto.

Esempi pratici

Per capire meglio, immaginiamo due situazioni concrete:

Caso 1 — Maria, divorziata, 68 anni, senza altri redditi: riceve dall’ex marito un assegno di mantenimento di 300 euro al mese. Poiché il suo reddito annuo (3.600 euro) è inferiore alla soglia prevista, Maria ha diritto all’integrazione: l’INPS le eroga la differenza fino all’importo massimo dell’assegno sociale, riducendo progressivamente la prestazione all’aumentare del suo reddito.

Caso 2 — Giuseppe, separato, 70 anni: corrisponde all’ex moglie un assegno di mantenimento. Dal punto di vista dell’assegno sociale, ciò che rileva per Giuseppe non è quanto paga, ma quanto percepisce. Se ha una piccola pensione estera di 400 euro al mese, dovrà sommare solo i suoi redditi personali; le uscite non si deducono ai fini del calcolo dell’assegno sociale (anche se sono deducibili dall’IRPEF per chi le versa).

Caso 3 — Anna, divorziata con figli, 67 anni: riceve 500 euro al mese di mantenimento totale, di cui il giudice ha specificato 200 euro per sé e 300 euro per i figli a carico. Nel computo del reddito INPS entrano solo i 200 euro mensili a lei destinati; i 300 per i figli sono esclusi perché non costituiscono reddito imponibile del genitore.

Domande frequenti

L’assegno di mantenimento pagato dall’ex coniuge riduce l’assegno sociale?

Sì. Viene considerato reddito imponibile IRPEF e quindi riduce — o azzera — l’importo dell’assegno sociale a cui si ha diritto. L’INPS verifica il reddito anno per anno e aggiorna di conseguenza l’importo erogato.

Anche il mantenimento informale (non stabilito dal giudice) conta?

In linea teorica sì, se è assoggettato a IRPEF. In pratica, gli accordi non formalizzati sono difficili da accertare. L’INPS si basa sui dati fiscali dichiarati; se il mantenimento non è stato dichiarato nel 730 o nel Modello Redditi, non risulta nel calcolo. Tuttavia, non dichiararlo correttamente espone al rischio di sanzioni fiscali.

Cosa succede se il mio reddito (incluso il mantenimento) varia di anno in anno?

L’assegno sociale viene rideterminato ogni anno in base al reddito dell’anno precedente. Se il mantenimento si riduce (ad esempio per accordo tra le parti o per sentenza), l’INPS aggiornerà l’importo erogato nella direzione più favorevole al beneficiario.

La quota di mantenimento destinata ai figli si somma al mio reddito?

No. La parte dell’assegno destinata al mantenimento dei figli non è reddito del genitore che la riceve e gestisce; non entra quindi nel computo ai fini dell’assegno sociale.

Posso chiedere l’assegno sociale anche se convivo con qualcuno senza essere sposato?

Sì. La convivenza di fatto non fa scattare la somma dei redditi del convivente, a differenza del matrimonio. Il reddito considerato è solo quello personale del richiedente. Se però sei coniugato (anche solo separato senza divorzio definitivo), l’INPS include anche il reddito del coniuge nel calcolo.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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