PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)Aprire la partita IVA per professionisti sanitari è il passaggio che trasforma un titolo abilitante in una vera attività libero-professionale. Medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, veterinari e logopedisti condividono lo stesso percorso di base, ma ognuno ha un codice ATECO diverso, una cassa previdenziale diversa e adempimenti specifici legati al Sistema Tessera Sanitaria.In questa guida trovi la panoramica completa e trasversale: quando conviene aprire la partita IVA, come scegliere il codice attività corretto dopo la riforma ATECO 2025, quale ente previdenziale ti riguarda davvero (attenzione: su questo punto circolano molte informazioni sbagliate), come funziona il regime forfettario con il coefficiente di redditività del 78%, perché le prestazioni sanitarie sono esenti IVA e perché non devi inviare le fatture dei pazienti al Sistema di Interscambio.Consideralo il tuo punto di partenza: la partita IVA per professionisti sanitari ha regole comuni a tutte le professioni della salute, e poi dettagli specifici per ciascun albo, che approfondiamo negli articoli dedicati collegati in fondo. Se preferisci saltare la teoria e passare all’apertura, il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica, in ufficio e online in tutta Italia.Indice dei contenutiPartita IVA per professionisti sanitari: quando serve davveroCodici ATECO 2025 per le professioni sanitarie: la tabella aggiornataCasse previdenziali dei professionisti sanitari: chi versa doveRegime forfettario per professionisti sanitari: limiti e imposta sostitutivaEsenzione IVA delle prestazioni sanitarie (art. 10 DPR 633/72)Sistema Tessera Sanitaria e divieto di fattura elettronica via SdIMarca da bollo da 2 euro sulle fatture sanitarie esentiScadenze fiscali e contributive del professionista sanitarioTabella riepilogativa: ATECO, cassa e coefficiente per professioneApprofondimenti per singola professione sanitariaDomande frequenti sulla partita IVA per professionisti sanitariPartita IVA per professionisti sanitari: quando serve davveroLa regola generale è semplice: serve la partita IVA quando l’attività professionale diventa abituale, cioè viene svolta in modo continuativo e organizzato, anche se part-time e anche se i compensi sono modesti. Non conta solo quanto guadagni: conta il fatto che tu ti proponga stabilmente sul mercato come professionista della salute. Un fisioterapista che riceve pazienti ogni settimana, uno psicologo con un proprio studio, un infermiere che presta assistenza domiciliare in modo ricorrente: tutti questi casi richiedono l’apertura della partita IVA per professionisti sanitari.Diverso è il caso della prestazione occasionale, cioè saltuaria e non organizzata: in quel caso si può lavorare con ricevuta per prestazione occasionale e ritenuta d’acconto del 20%, ma è una strada praticabile solo per attività davvero sporadiche. Attenzione: superando 5.000 euro di compensi occasionali complessivi nell’anno solare (sommando tutti i committenti) scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS sulla quota eccedente. L’occasionalità, inoltre, non regge se l’attività è continuativa: in caso di controllo, il rischio è la contestazione di esercizio abituale senza partita IVA.Le situazioni tipiche in cui il professionista sanitario apre la partita IVA sono sostanzialmente tre, e vale la pena distinguerle bene perché hanno trattamenti fiscali diversi:Libera professione pura: studio proprio, pazienti privati, fatturazione diretta. È il caso classico che richiede sempre la partita IVA.Collaborazioni con strutture: poliambulatori, cliniche, RSA, palestre, studi associati che richiedono fattura per le prestazioni rese. Anche qui la partita IVA è indispensabile.Attività mista dipendente + libera professione: il caso di chi lavora in ospedale o in una struttura convenzionata e affianca un’attività privata negli orari liberi.Un chiarimento importante sull’intramoenia, cioè la libera professione svolta dal medico dipendente all’interno della struttura sanitaria pubblica. In questo caso la fattura al paziente viene emessa dall’azienda sanitaria, che poi riconosce il compenso al medico: si tratta di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e non richiede la partita IVA. Serve invece la partita IVA per l’attività libero-professionale svolta fuori dalla struttura, in studio privato o presso terzi. Molti medici hanno quindi contemporaneamente stipendio, intramoenia e partita IVA per la libera professione extramoenia: tre redditi con tre regole fiscali diverse, da coordinare con attenzione in dichiarazione.L’apertura della posizione fiscale non è un semplice modulo da compilare: nella pratica di inizio attività si scelgono il codice ATECO, il regime fiscale, la data di inizio, l’eventuale opzione forfettaria e si effettua l’iscrizione previdenziale. Sono scelte che condizionano gli anni successivi. Per questo il CAF Centro Fiscale di Udine segue passo passo l’apertura della partita IVA per professionisti sanitari, valutando prima quale configurazione conviene davvero al tuo caso. Codici ATECO 2025 per le professioni sanitarie: la tabella aggiornataIl codice ATECO è la sigla numerica che identifica l’attività economica svolta. In parole semplici: è il modo in cui il fisco capisce che lavoro fai. Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO 2025 elaborata dall’ISTAT, che ha riorganizzato in profondità proprio il settore della salute, creando codici dedicati a professioni che prima finivano tutte nel calderone delle “altre attività paramediche”.Per chi apre oggi la partita IVA professionisti sanitari questo significa una cosa positiva: il codice descrive finalmente l’attività reale. Ecco i principali codici ATECO 2025 delle professioni sanitarie, con il coefficiente di redditività applicabile in regime forfettario (il coefficiente è la percentuale del fatturato che il fisco considera reddito imponibile: ne parliamo in dettaglio più avanti).ProfessioneCodice ATECO 2025DescrizioneCoefficiente forfettarioMedico di medicina generale86.21.00Attività di medicina generale78%Medico specialistaClasse 86.22Attività degli studi medici specialistici78%Odontoiatra86.23.00Attività odontoiatriche78%Psicologo e psicoterapeuta86.93.00Attività di psicologi e psicoterapeuti (esclusi i medici)78%Infermiere86.94.01Attività infermieristiche78%Ostetrica86.94.02Attività ostetriche78%Fisioterapista86.95.00Attività di fisioterapia78%Logopedista, podologo, dietista e altre professioni sanitarie riabilitativeGruppo 86.99 (es. 86.99.09)Altre attività per la salute umana n.c.a.78%Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM)Classe 86.91 o gruppo 86.99 secondo l’attività svoltaDiagnostica per immagini e laboratorio medico / altre attività sanitarie78%Osteopata e operatore di discipline complementariClasse 86.96Attività di medicine complementari e alternative78%Veterinario75.00.00Servizi veterinari78%Farmacista titolare di farmacia47.73.10Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati40% (attività commerciale)Codici ATECO 2025 in vigore dal 1° aprile 2025. Il sotto-codice definitivo va scelto in base all’attività concretamente svolta.Due avvertenze pratiche. La prima riguarda i fisioterapisti: il codice corretto è 86.95.00 (in precedenza 86.90.21), mentre il vecchio 86.90.29 identificava massofisioterapisti e operatori affini. La seconda riguarda le professioni per cui l’ATECO 2025 non ha creato una voce dedicata: in quel caso si utilizza il gruppo residuale 86.99, e la scelta del sotto-codice va ponderata perché incide su statistiche, requisiti di bandi e talvolta su agevolazioni locali. Se vuoi la mappa completa professione per professione, leggi la nostra tabella completa codici ATECO professioni sanitarie.Va detto che il coefficiente di redditività per la quasi totalità delle professioni sanitarie è 78%, perché rientrano nella categoria delle attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie. Fa eccezione chi svolge attività di natura commerciale, come il farmacista titolare di farmacia, oppure chi affianca alla prestazione sanitaria la vendita di prodotti: in questi casi possono coesistere più codici ATECO e più coefficienti, con una gestione contabile più delicata. Casse previdenziali dei professionisti sanitari: chi versa doveÈ il capitolo che genera più confusione, e anche più errori costosi. Ogni professione sanitaria ha un proprio ente previdenziale, ma non tutte le professioni hanno una cassa di categoria: chi non ce l’ha versa alla Gestione Separata INPS. Sbagliare ente significa versare a un soggetto che non ti riguarda oppure, molto peggio, non versare affatto e accumulare anni di contributi mancanti.Ecco la mappa corretta delle casse previdenziali delle professioni sanitarie:ENPAM — medici chirurghi e odontoiatriENPAP — psicologi e psicoterapeutiENPAPI — solo infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitariENPAV — medici veterinariENPAB — biologi (compresi i biologi nutrizionisti)ENPAF — farmacistiGestione Separata INPS — fisioterapisti, logopedisti, podologi, TSRM, osteopati, dietisti e in generale tutte le professioni sanitarie prive di cassa di categoria Fisioterapisti e altre professioni senza cassa: mai a ENPAPISu questo punto è necessario essere netti, perché in rete circola un’informazione sbagliata che ha creato panico tra migliaia di professionisti: i fisioterapisti non sono iscritti a ENPAPI e non lo sono mai stati. ENPAPI è la cassa della professione infermieristica ed è un ente a perimetro chiuso, riservato per statuto a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. La legge 3/2018 (legge Lorenzin) ha riordinato albi e ordini professionali, senza toccare gli obblighi previdenziali, come confermato dall’interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2024. Non esiste alcun ente “ENPAP-F” né una cassa dei fisioterapisti.Il fisioterapista con partita IVA versa quindi alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2 comma 26 della L. 335/1995. Le aliquote 2026, fissate dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, sono:26,07% per i liberi professionisti privi di altra tutela pensionistica obbligatoria;24% per chi è già assicurato presso un’altra gestione obbligatoria (ad esempio chi ha anche un lavoro dipendente) o è titolare di pensione.La Gestione Separata ha due caratteristiche che la distinguono dalle casse private: non prevede contributi minimi (si versa in proporzione al reddito effettivo, quindi se non fatturi non versi) e consente la rivalsa facoltativa del 4% in fattura verso il cliente. I versamenti seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi, con saldo e acconti tramite modello F24. Se sei un fisioterapista e vuoi capire perché questa informazione è stata a lungo travisata, leggi l’approfondimento su perché i fisioterapisti non versano a ENPAPI.Come funzionano le casse private: soggettivo, integrativo e minimiChi ha una cassa di categoria versa in genere due contributi. Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito professionale netto e finanzia la tua futura pensione. Il contributo integrativo è invece una percentuale che si addebita in fattura al cliente e si gira alla cassa: non è un costo per il professionista, ma un importo che transita. A questi si aggiungono spesso un contributo di maternità e, per molte casse, un minimo annuo dovuto anche se il reddito è basso o pari a zero.Qualche esempio concreto per il 2026. L’ENPAM prevede la Quota A fissa per fasce di età (da 304,73 euro fino a 30 anni a 2.049,83 euro oltre i 40 anni, più 84,26 euro di contributo maternità, con scadenza al 30 aprile) e la Quota B proporzionale al reddito libero-professionale, con aliquota piena del 19,5% oppure ridotta al 2% per chi ha già altra contribuzione obbligatoria, da dichiarare con il Modello D entro il 31 luglio. L’ENPAP degli psicologi applica il 10% di contributo soggettivo (con un minimo 2026 di 856 euro) e il 2% di integrativo, con versamenti al 1° marzo e 1° ottobre. L’ENPAV dei veterinari applica il 16% soggettivo e il 2% integrativo, con riduzioni per i neoiscritti nei primi anni.Un’ottima notizia trasversale: i contributi previdenziali obbligatori sono sempre deducibili dal reddito, sia in regime ordinario sia in regime forfettario. Significa che si sottraggono dalla base su cui si calcola l’imposta, riducendo concretamente il carico fiscale dell’anno successivo.Regime forfettario per professionisti sanitari: limiti e imposta sostitutivaIl regime forfettario è il regime fiscale scelto dalla grande maggioranza di chi apre oggi la partita IVA per professionisti sanitari, e il motivo è intuitivo: contabilità semplificata, niente IVA da liquidare, niente studi di settore e un’unica imposta al posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali. Quell’unica imposta si chiama imposta sostitutiva: in pratica, invece di pagare più tributi separati, se ne paga uno solo.I parametri fondamentali per il 2026 sono questi:Limite di ricavi e compensi: 85.000 euro annui incassati. Se lo superi, esci dal regime dall’anno successivo; se superi 100.000 euro, l’uscita è immediata già nell’anno in corso, con obbligo di applicare l’IVA.Coefficiente di redditività: 78% per le professioni sanitarie. Il restante 22% rappresenta i costi forfettizzati e non è tassato.Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di nuova attività (se non hai esercitato attività analoga nei tre anni precedenti), poi 15%.Causa ostativa da lavoro dipendente: niente forfettario se nell’anno precedente hai percepito più di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati.Spese per personale: massimo 20.000 euro lordi annui; investimenti in beni strumentali entro 20.000 euro nel triennio.Vediamo un esempio pratico, perché i numeri chiariscono più di ogni definizione. Immagina che Giulia, logopedista appena laureata, apra la partita IVA in regime forfettario e incassi 30.000 euro nell’anno. Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente del 78%: 30.000 × 78% = 23.400 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali versati nell’anno: ipotizzando 4.000 euro di contributi alla Gestione Separata, la base imponibile scende a 19.400 euro. Su questa base Giulia paga il 5% di imposta sostitutiva, cioè 970 euro. Con l’aliquota ordinaria del 15% l’imposta sarebbe invece di 2.910 euro.C’è una causa ostativa che riguarda in modo particolare i sanitari dipendenti: non si può applicare il forfettario se i compensi sono conseguiti prevalentemente (oltre il 50%) nei confronti del proprio datore di lavoro attuale o di quello dei due anni precedenti, o di soggetti a esso riconducibili. È il tipico caso dell’infermiere o del tecnico che si licenzia dalla clinica e continua a lavorare per la stessa struttura come libero professionista: in quella configurazione il forfettario non è ammesso. Se invece i clienti sono diversificati, nessun problema.Il regime forfettario non è però automaticamente la scelta migliore. Chi sostiene costi elevati — affitto dello studio, attrezzature, personale di segreteria, materiali di consumo — può trovare più conveniente il regime ordinario, dove i costi si deducono per quanto realmente sostenuti anziché in misura fissa. È una valutazione da fare con i numeri alla mano, prima di aprire. Se hai un’attività in crescita, leggi anche cosa succede se superi la soglia 85.000 euro. Esenzione IVA delle prestazioni sanitarie (art. 10 DPR 633/72)Le prestazioni sanitarie hanno un trattamento IVA particolare, che vale a prescindere dal regime fiscale scelto. L’art. 10, comma 1, n. 18) del DPR 633/1972 stabilisce che sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza del Ministero della Salute.Facciamo chiarezza sulla differenza tra due termini che sembrano sinonimi ma non lo sono. Una prestazione esente rientra nel campo IVA ma la legge non la assoggetta a imposta per finalità sociali; una prestazione fuori campo o non soggetta, come quella del forfettario, non applica l’IVA per il regime del soggetto che la emette. Per il paziente il risultato pratico è identico — non paga IVA — ma la dicitura in fattura e il codice natura cambiano.Nella pratica quotidiana della partita IVA per professionisti sanitari valgono queste indicazioni:professionista in regime ordinario: fattura esente IVA art. 10 n. 18 DPR 633/72, codice natura N4;professionista in regime forfettario: operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, codice natura N2.2;prestazioni non sanitarie (consulenze aziendali, docenza, perizie di parte, medicina estetica a scopo puramente estetico): imponibili IVA al 22% se il professionista è in regime ordinario.Il discrimine è la finalità di tutela della salute. Una valutazione psicologica finalizzata a un percorso terapeutico è esente; una consulenza organizzativa resa a un’azienda dallo stesso psicologo non lo è. Un trattamento riabilitativo prescritto è esente; un massaggio a fini di puro benessere non rientra nell’esenzione. Chi svolge attività miste deve quindi separare le due tipologie di prestazione e, se supera le soglie, gestire anche il pro-rata IVA: una complessità che rende molto utile un’assistenza contabile continuativa. Sistema Tessera Sanitaria e divieto di fattura elettronica via SdIÈ il punto in cui la partita IVA per professionisti sanitari si differenzia da qualunque altra partita IVA italiana, e va compreso bene perché sbagliare qui significa violare la normativa sulla privacy dei pazienti.Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati del Ministero dell’Economia che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione dei redditi precompilata, così che il paziente ritrovi automaticamente le spese detraibili al 19%. I professionisti sanitari iscritti agli albi sono obbligati a trasmettere i dati delle prestazioni rese alle persone fisiche, indicando codice fiscale del paziente, importo e tipologia di spesa.Dal 2026 la trasmissione è diventata più semplice: il D.Lgs. n. 81/2025 e il successivo decreto MEF di attuazione hanno sostituito le vecchie scadenze semestrali con un invio annuale unico. I dati delle spese sanitarie di un intero anno solare vanno trasmessi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (quindi le spese 2026 entro il 31 gennaio 2027, con slittamento al primo giorno lavorativo se cade di sabato o domenica).Perché non devi inviare le fatture al Sistema di InterscambioQui arriva la regola che sorprende chi arriva da altri settori: per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, è vietato emettere fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il divieto nasce dalla tutela dei dati sanitari, che sono dati particolari ai sensi del GDPR e non devono transitare per l’infrastruttura pubblica di interscambio. Fino al 2025 il divieto veniva prorogato ogni anno con il Milleproroghe; con il D.Lgs. 81/2025 è diventato una regola a regime, stabile.In concreto, per il professionista sanitario significa che:le fatture ai pazienti privati vanno emesse in formato cartaceo o PDF (fattura extra-SdI) e consegnate o inviate direttamente al paziente;il divieto riguarda sia chi è obbligato all’invio al Sistema TS sia chi, pur non obbligato, documenta prestazioni sanitarie a persone fisiche;restano invece in fattura elettronica ordinaria via SdI le prestazioni verso soggetti titolari di partita IVA: cliniche, poliambulatori, società, cooperative, RSA, palestre, aziende committenti;il paziente può esercitare l’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS: in quel caso la spesa non confluisce nel precompilato e va annotata secondo le regole previste.Molti sanitari lavorano quindi con un doppio binario di fatturazione: cartaceo o PDF per i pazienti, elettronico per le strutture. Gestire i due flussi con un software adeguato evita errori e duplicazioni. Per la parte elettronica verso strutture e aziende puoi valutare una piattaforma dedicata come fatturazioneitalia.it, oppure leggere il nostro confronto software di fatturazione. Se sei un odontoiatra, il tema è ancora più delicato per volumi e importi: trovi tutto nella guida dedicata per l’odontoiatra.Marca da bollo da 2 euro sulle fatture sanitarie esentiChi apre la partita IVA per professionisti sanitari scopre presto un piccolo adempimento che in altri settori non esiste: la marca da bollo da 2 euro. La regola è che le fatture senza IVA — quindi sia quelle esenti art. 10 sia quelle dei forfettari — devono riportare il bollo quando l’importo supera 77,47 euro. Sotto quella soglia non è dovuto nulla.Le modalità cambiano a seconda del tipo di documento:Fattura cartacea o PDF (il caso tipico delle prestazioni ai pazienti): si applica la marca da bollo fisica da 2 euro sull’originale consegnato al paziente, annullandola con data o firma.Fattura elettronica via SdI (prestazioni verso strutture e aziende): si utilizza il bollo virtuale, valorizzando l’apposito campo nel tracciato XML. L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto e il versamento avviene trimestralmente con F24, con i codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524.Il costo del bollo può essere addebitato al cliente in fattura, come rimborso della spesa anticipata: in quel caso va indicato in una riga separata e non concorre a formare il compenso imponibile. È una prassi diffusa e perfettamente legittima. Attenzione però a non dimenticarlo: l’omessa applicazione del bollo comporta sanzioni amministrative e, in caso di controllo, la regolarizzazione retroattiva su tutte le fatture emesse. Scadenze fiscali e contributive del professionista sanitarioUna volta aperta la partita IVA, il calendario diventa parte del lavoro. Le scadenze principali per un professionista sanitario in regime forfettario nel corso dell’anno sono poche ma non trascurabili, e si aggiungono a quelle specifiche della propria cassa previdenziale.ScadenzaAdempimento31 gennaioInvio annuale dei dati delle spese sanitarie dell’anno precedente al Sistema Tessera Sanitaria30 giugnoSaldo dell’imposta sostitutiva o dell’IRPEF, primo acconto e saldo dei contributi previdenziali30 luglioStessi versamenti differiti, con maggiorazione dello 0,40%30 novembreInvio telematico del Modello Redditi PF1° dicembreSecondo acconto delle imposte e dei contributiTrimestraleVersamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse verso soggetti IVAA queste vanno sommate le scadenze della cassa di categoria: il 30 aprile per la Quota A ENPAM e il 31 luglio per il Modello D dei medici, il 1° marzo e il 1° ottobre per gli psicologi iscritti ENPAP, le rate previste dai regolamenti di ENPAPI, ENPAV, ENPAB ed ENPAF. Chi versa alla Gestione Separata INPS, invece, non ha scadenze autonome: i contributi seguono il calendario delle imposte sui redditi e si versano con lo stesso F24.Il consiglio pratico, valido per tutti, è di accantonare mensilmente una quota degli incassi. Tra imposta sostitutiva e contributi, un professionista sanitario forfettario in Gestione Separata destina mediamente al fisco e alla previdenza una porzione significativa del fatturato: mettere da parte con regolarità evita di trovarsi in difficoltà a giugno, quando saldo e primo acconto arrivano insieme.Tabella riepilogativa: ATECO, cassa e coefficiente per professioneEcco il quadro di sintesi che riassume tutto quanto visto finora. È lo schema che utilizziamo allo sportello quando apriamo una partita IVA per professionisti sanitari: tre informazioni per professione, codice attività, ente previdenziale e coefficiente forfettario.Professione sanitariaCodice ATECO 2025Cassa previdenzialeCoefficienteMedico di medicina generale86.21.00ENPAM78%Medico specialistaClasse 86.22ENPAM78%Odontoiatra86.23.00ENPAM78%Psicologo / psicoterapeuta86.93.00ENPAP78%Infermiere86.94.01ENPAPI78%Infermiere pediatrico / assistente sanitario86.94.01ENPAPI78%Ostetrica86.94.02Gestione Commercianti INPS78%Fisioterapista86.95.00Gestione Separata INPS78%LogopedistaGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%PodologoGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%DietistaGruppo 86.99Gestione Separata INPS78%TSRM (tecnico di radiologia)Classe 86.91 o gruppo 86.99Gestione Separata INPS78%OsteopataClasse 86.96Gestione Separata INPS78%Biologo nutrizionistaGruppo 86.99 o codice professionale specificoENPAB78%Veterinario75.00.00ENPAV78%Farmacista libero professionistaGruppo 86.99ENPAF78%Farmacista titolare di farmacia47.73.10ENPAF40%Riepilogo ATECO, cassa previdenziale e coefficiente di redditività per le principali professioni sanitarie.Un promemoria che vale la pena ripetere, perché è l’errore più frequente e più oneroso: ENPAPI riguarda esclusivamente infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (D.I. 24/03/1998; D.Lgs. 103/1996). Le ostetriche libere professioniste, a seguito dello scioglimento dell’ENPAO (L. 7 agosto 1990, n. 249), sono iscritte alla Gestione Commercianti INPS e non alla Gestione Separata. Tutte le altre professioni sanitarie prive di cassa di categoria versano invece alla Gestione Separata INPS. Prima di iscriverti a un ente, verifica sempre la tua posizione: correggere a posteriori anni di versamenti errati è possibile, ma lungo e complicato. Approfondimenti per singola professione sanitariaQuesta guida è il punto di partenza trasversale sulla partita IVA per professionisti sanitari. Ogni professione, però, ha specificità che meritano un approfondimento dedicato: soglie contributive, regole di fatturazione, agevolazioni e casi particolari. Qui trovi gli approfondimenti già disponibili:Perché i fisioterapisti non versano a ENPAPI — la posizione previdenziale corretta e come regolarizzarsi.Tabella completa codici ATECO professioni sanitarie — tutti i codici aggiornati alla classificazione 2025.Guida dedicata per l’odontoiatra — apertura, Sistema TS e adempimenti dello studio dentistico.Cosa succede se superi la soglia 85.000 euro — uscita dal forfettario e passaggio al regime ordinario.Confronto software di fatturazione — quale piattaforma gestisce bene il doppio binario sanitario.Stiamo pubblicando progressivamente le schede per medici, psicologi, infermieri, ostetriche, veterinari e logopedisti: se la tua professione non è ancora coperta da un approfondimento dedicato, tutte le informazioni essenziali sono comunque in questa guida e i nostri operatori possono analizzare la tua situazione specifica.Domande frequenti sulla partita IVA per professionisti sanitari Posso fare intramoenia con la partita IVA forfettaria?No, e per un motivo semplice: l’intramoenia non passa dalla partita IVA. La fattura al paziente viene emessa dall’azienda sanitaria, che trattiene la propria quota e liquida il compenso al medico come reddito assimilato a lavoro dipendente. Il regime forfettario non c’entra. Puoi però avere contemporaneamente intramoenia e partita IVA per l’attività extramoenia svolta in studio privato, verificando la soglia dei 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente e la regola sulla prevalenza dei compensi verso il datore di lavoro.Un fisioterapista può aderire al regime forfettario?Sì, senza alcun ostacolo legato alla professione. Il fisioterapista con partita IVA applica il codice ATECO 86.95.00, il coefficiente di redditività del 78% e l’imposta sostitutiva al 5% nei primi cinque anni se ricorrono i requisiti di nuova attività. Sul fronte previdenziale versa alla Gestione Separata INPS con aliquota 26,07% (24% se ha già altra copertura obbligatoria), non a ENPAPI.Quali professionisti sanitari sono esenti IVA?Sono esenti IVA, ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/72, le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da chi esercita una professione sanitaria soggetta a vigilanza del Ministero della Salute: medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, logopedisti e le altre professioni riconosciute. Non rientrano nell’esenzione le prestazioni prive di finalità terapeutica, come consulenze aziendali, docenze o trattamenti puramente estetici.Devo emettere fattura elettronica ai pazienti privati?No, anzi: è vietato inviare al Sistema di Interscambio le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Dal 2026 il divieto è stabile e non più soggetto a proroghe annuali, per effetto del D.Lgs. 81/2025. Le fatture ai pazienti restano cartacee o in PDF. La fattura elettronica via SdI resta invece obbligatoria per le prestazioni verso strutture, cliniche, società e altri soggetti titolari di partita IVA.Un dipendente del SSN può aprire la partita IVA in regime forfettario?Dipende da due condizioni. La prima è la soglia: se nell’anno precedente il reddito da lavoro dipendente ha superato 35.000 euro, il regime forfettario è precluso. La seconda riguarda i clienti: non si può fatturare prevalentemente al proprio datore di lavoro o a quello dei due anni precedenti. Va inoltre verificato il regime di esclusività o non esclusività previsto dal contratto e l’eventuale autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.Quanto costa aprire la partita IVA per un professionista sanitario?L’apertura della posizione presso l’Agenzia delle Entrate non prevede imposte di apertura. I costi reali dell’attività sono altri: i contributi previdenziali (che variano moltissimo tra cassa privata con minimi fissi e Gestione Separata proporzionale al reddito), l’imposta sostitutiva e l’assistenza contabile. Poiché ogni situazione è diversa per professione, reddito atteso e presenza di altri redditi, il CAF Centro Fiscale di Udine elabora un preventivo personalizzato dopo una prima analisi del tuo caso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Apri la tua partita IVA con il CAF Centro Fiscale di UdineScegliere il codice ATECO corretto, individuare la cassa previdenziale giusta, valutare se il forfettario conviene davvero e impostare la fatturazione nel rispetto del Sistema Tessera Sanitaria: sono decisioni che condizionano i tuoi prossimi anni di attività e che è meglio non improvvisare. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica di apertura della partita IVA per professionisti sanitari: analisi preliminare della convenienza, apertura della posizione fiscale, iscrizione previdenziale, impostazione della fatturazione e gestione degli adempimenti annuali.Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine (Viale Tullio 13) sia online in tutta Italia, con un preventivo personalizzato costruito sulla tua professione e sul volume di attività previsto. Contattaci per fissare un appuntamento e valutare insieme la soluzione più conveniente per la tua libera professione.Hai bisogno di assistenza per l’apertura e la gestione della partita IVA come professionista sanitario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 10, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-10 17:00:002026-09-08 08:05:44Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida Completa (Codici ATECO, Casse Previdenziali, Forfettario e Sistema TS)
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Software Fatturazione ElettronicaSoftware di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura ElettronicaChi esercita una professione sanitaria con partita IVA – medico, psicologo, fisioterapista, veterinario, odontoiatra o altra figura iscritta a un albo sanitario – si trova a gestire un meccanismo di fatturazione diverso da quello della maggior parte dei liberi professionisti. Nella maggior parte dei casi, infatti, la prestazione resa a un paziente persona fisica non genera una fattura elettronica ordinaria trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SDI), ma un invio di dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Capire come funziona questo doppio binario – e quali caratteristiche cercare in un software di fatturazione capace di gestirlo correttamente – è essenziale per evitare errori e sanzioni.In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine vediamo perché i sanitari non emettono (di regola) fattura elettronica ai pazienti, come funziona l’invio dei dati al Sistema TS, cosa cambia quando il paziente esercita il proprio diritto di opposizione e quali funzionalità deve avere un software di fatturazione pensato per la specificità della professione sanitaria.Indice dei contenutiPerche i sanitari non emettono fattura elettronica ordinaria (di regola)Come funziona l’invio dei dati al Sistema TSIl diritto di opposizione del paziente e cosa cambiaLe funzionalita da cercare in un software di fatturazione per sanitariA chi si applica: medici, psicologi, fisioterapisti, veterinari e altre professioniAdempimenti operativi per la P.IVA sanitariaDomande frequentiPerché i sanitari non emettono fattura elettronica ordinaria (di regola)Per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a persone fisiche, i professionisti sanitari trasmettono i dati della prestazione al Sistema Tessera Sanitaria, che li mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la costruzione della dichiarazione dei redditi precompilata e per il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie sostenute dal cittadino. In questi casi il professionista non emette una fattura elettronica ordinaria tramite SDI per quella prestazione: l’invio dei dati al Sistema TS sostituisce, ai fini della comunicazione verso l’Erario, la trasmissione tramite Sistema di Interscambio.Il professionista sanitario, in ogni caso, deve comunque emettere un documento verso il paziente (fattura o altro documento fiscalmente valido secondo le regole della propria attività), ma la trasmissione telematica verso l’Agenzia delle Entrate avviene attraverso il canale Sistema TS anziché tramite SDI. Questo meccanismo riguarda le prestazioni rese a persone fisiche nell’ambito dell’attività sanitaria; è diverso il trattamento per le prestazioni rese a soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio altre partite IVA, aziende, enti), per le quali si applicano le regole ordinarie di fatturazione elettronica.Va sottolineato che questo doppio binario – Sistema TS in alternativa alla fattura elettronica ordinaria per le prestazioni sanitarie ai privati – è un meccanismo consolidato negli anni, ma le condizioni di dettaglio (soggetti tenuti, modalità di invio, eventuali proroghe di aspetti specifici) possono essere oggetto di aggiornamento normativo periodico. Per la situazione normativa aggiornata al periodo d’imposta corrente, ti consigliamo di verificare con il tuo commercialista o con un CAF, soprattutto se la tua attività è di recente regolamentazione professionale (come avviene ad esempio per alcune professioni sanitarie di istituzione più recente). Come funziona l’invio dei dati al Sistema TSIl Sistema Tessera Sanitaria è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui i professionisti sanitari trasmettono, in via telematica, i dati delle spese sanitarie sostenute dai propri pazienti. Operativamente, questo significa che il professionista – direttamente o tramite il proprio software di fatturazione – invia periodicamente i dati identificativi della prestazione (data, importo, tipologia) senza che sia necessario generare e trasmettere una fattura elettronica tramite SDI per quella singola operazione.I dati trasmessi al Sistema TS confluiscono nella dichiarazione precompilata del paziente, che potrà così vedersi riconosciuta automaticamente (salvo verifica) la detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie sostenute, senza dover conservare e inserire manualmente ogni singola ricevuta. Per il professionista, questo comporta un adempimento aggiuntivo rispetto alla semplice emissione del documento di incasso: la trasmissione tempestiva e corretta dei dati al sistema, secondo le scadenze e le modalità tecniche previste.Le scadenze di invio e le specifiche tecniche del tracciato dati possono essere aggiornate periodicamente: è quindi importante che il software di fatturazione utilizzato sia mantenuto aggiornato dal fornitore rispetto alle regole vigenti, per evitare invii scartati o fuori termine. Il diritto di opposizione del paziente e cosa cambiaIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei propri dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria, per ragioni di riservatezza legate alla natura sensibile del dato sanitario. Quando il paziente esercita questo diritto di opposizione, il professionista sanitario non trasmette i dati di quella specifica prestazione al Sistema TS.A differenza di quanto si potrebbe pensare, l’opposizione del paziente non fa scattare l’obbligo di fattura elettronica ordinaria tramite SDI. Il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche resta valido in ogni caso, anche quando il paziente si oppone all’invio al Sistema TS (lo prevede espressamente la normativa che estende il divieto di fatturazione via SDI a tutti i soggetti che rendono prestazioni sanitarie a persone fisiche, indipendentemente dall’obbligo di trasmissione al Sistema TS). Cambia quindi solo il canale del documento, non l’obbligo di fatturazione elettronica via SDI: se il paziente si oppone, il professionista deve comunque emettere un documento fiscalmente valido (fattura cartacea o fattura elettronica extra-SDI, cioè non trasmessa tramite Sistema di Interscambio), ma non può emettere fattura elettronica ordinaria via SDI per quella prestazione, proprio a tutela della riservatezza del dato sanitario.Un meccanismo di opposizione concettualmente simile – seppur relativo a un ambito diverso – è quello descritto nel nostro approfondimento su opposizione 730 e spese sanitarie: anche in quel caso la scelta del paziente di non far confluire il dato nella precompilata ha effetti diretti sugli adempimenti del professionista che ha emesso il documento.Per il professionista, questo significa che il software di fatturazione utilizzato deve permettere di tracciare in modo affidabile quali pazienti si sono opposti, in modo da sapere, prestazione per prestazione, se generare un invio al Sistema TS oppure predisporre il documento alternativo (fattura cartacea o extra-SDI) con i codici IVA corretti, senza mai instradare quella prestazione verso il canale SDI. Le funzionalità da cercare in un software di fatturazione per sanitariNon tutti i software di fatturazione elettronica gestiscono in modo nativo la specificità della fatturazione sanitaria. Prima di scegliere lo strumento, un professionista sanitario con partita IVA dovrebbe verificare che il software offra queste funzionalità:Integrazione diretta con il Sistema TS: possibilità di trasmettere i dati delle prestazioni direttamente dal gestionale, senza dover usare canali separati o inserire manualmente i dati su altre piattaforme;Gestione del flag “paziente opposto”: un campo o una funzione dedicata per segnalare, prestazione per prestazione, se il paziente si è opposto all’invio al Sistema TS, in modo da instradare automaticamente la pratica verso il documento corretto (fattura cartacea o extra-SDI, mai fattura elettronica ordinaria via SDI) quando necessario;Codici natura IVA corretti per le prestazioni esenti: gestione automatica del codice natura N4 (operazioni esenti, tra cui le prestazioni sanitarie) nelle fatture elettroniche eventualmente emesse, oltre alla corretta gestione del codice N2.2 per chi opera in regime forfettario (ne parliamo nel dettaglio nella nostra guida sulla fatturazione elettronica forfettario e codice N2.2);Tracciamento storico delle opposizioni: un archivio consultabile che permetta di dimostrare, in caso di controllo, quali pazienti si sono opposti e quando, a tutela sia del professionista sia del paziente;Conservazione digitale a norma: sia per le fatture elettroniche ordinarie sia per la documentazione relativa agli invii al Sistema TS, nel rispetto degli obblighi di conservazione sostitutiva;Aggiornamento costante alle regole tecniche vigenti: sia per il tracciato dati del Sistema TS sia per le specifiche della fatturazione elettronica (formato FatturaPA), che possono essere modificate nel tempo.Non esiste un unico software “giusto” per tutti i professionisti sanitari: la scelta dipende anche dal volume di pazienti, dal tipo di attività (in studio singolo, in associazione, in convenzione) e dagli strumenti già in uso (agende elettroniche, gestionali di studio). L’importante è verificare concretamente, prima dell’acquisto o dell’abbonamento, che le funzionalità sopra elencate siano effettivamente presenti e non solo genericamente pubblicizzate. A chi si applica: medici, psicologi, fisioterapisti, veterinari e altre professioniIl meccanismo Sistema TS / opposizione riguarda, in generale, i soggetti iscritti ad albi o elenchi di professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza, tra cui:Medici e odontoiatri iscritti al relativo Ordine;Psicologi iscritti all’Albo degli Psicologi;Fisioterapisti e altre professioni sanitarie riabilitative;Veterinari iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari (per le prestazioni rientranti nell’ambito sanitario);Infermieri, ostetriche e altre professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;Altre professioni sanitarie regolamentate, incluse alcune figure di più recente istituzione (per le quali, come accade ad esempio per gli osteopati, l’obbligo può decorrere dal momento dell’effettiva iscrizione all’albo professionale una volta pienamente operativo – ne parliamo nella nostra guida dedicata alla fatturazione dell’osteopata).Per approfondimenti su casistiche specifiche, puoi consultare anche le nostre guide dedicate a fatturazione dell’ostetrica e fatturazione del podologo, che trattano il rapporto tra Sistema TS, cassa previdenziale e detrazioni per il paziente in modo specifico per ciascuna professione.Se hai dubbi sulla tua posizione specifica – ad esempio se la tua professione è di recente regolamentazione o se svolgi un’attività mista (sanitaria e non sanitaria) – è opportuno verificare con il tuo ordine professionale o con un consulente fiscale prima di impostare in modo definitivo il software di fatturazione. Adempimenti operativi per la P.IVA sanitariaOltre alla scelta del software, un professionista sanitario che apre o gestisce una partita IVA deve tenere sotto controllo alcuni aspetti operativi:Codice ATECO corretto: fondamentale selezionare il codice ATECO relativo alla propria professione sanitaria specifica, che incide anche sull’inquadramento previdenziale e sulla corretta applicazione del regime IVA;Regime fiscale: la scelta tra regime forfettario e regime ordinario non incide sull’obbligo di gestione del Sistema TS, ma incide sulla tassazione e su alcuni adempimenti IVA generali (ne parliamo nel dettaglio nella guida sulla fatturazione elettronica in regime forfettario);Cassa previdenziale di riferimento: ogni professione sanitaria ha generalmente una cassa previdenziale o una gestione INPS di riferimento, con contributi che vanno calcolati e versati secondo le regole specifiche della categoria;Iscrizione all’albo professionale: condizione necessaria per l’esercizio dell’attività e, in molti casi, presupposto per l’applicazione delle regole di esenzione IVA e per l’obbligo di invio al Sistema TS;Conservazione della documentazione: sia delle fatture elettroniche eventualmente emesse, sia della documentazione relativa agli invii al Sistema TS e alle opposizioni ricevute dai pazienti.Per la corretta gestione simultanea di questi aspetti – fiscali, previdenziali e di adempimento verso il Sistema TS – può essere utile affidarsi a un CAF o a un consulente che segua in modo integrato la posizione della partita IVA sanitaria, evitando errori che possono generare sanzioni o difficoltà nella dichiarazione precompilata dei propri pazienti.Domande frequentiUn medico o uno psicologo con partita IVA deve emettere fattura elettronica ai pazienti?No, in nessun caso per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a persone fisiche: il divieto di fattura elettronica ordinaria tramite SDI verso il paziente persona fisica è sempre valido, sia che il professionista invii i dati al Sistema TS sia che il paziente si opponga a tale invio. Cambia solo il documento da emettere: se i dati vanno al Sistema TS non serve una fattura elettronica via SDI; se il paziente si oppone, va comunque emesso un documento fiscalmente valido ma non tramite il canale SDI (fattura cartacea o elettronica extra-SDI).Cosa succede se il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema TS?Se il paziente comunica al professionista sanitario la propria opposizione all’invio dei dati al Sistema TS, quella prestazione non viene trasmessa al Sistema TS, ma il professionista NON deve comunque emettere fattura elettronica ordinaria tramite SDI: il divieto di fatturazione elettronica via SDI verso persone fisiche per prestazioni sanitarie resta valido anche in caso di opposizione. Va emesso un documento alternativo (fattura cartacea o fattura elettronica extra-SDI). E’ quindi importante che il software di fatturazione permetta di gestire correttamente entrambi gli scenari senza instradare erroneamente verso il canale SDI.Quali professioni sanitarie sono tenute all’invio dei dati al Sistema TS?Sono generalmente tenuti i soggetti iscritti ad albi o elenchi di professioni sanitarie riconosciute e soggette a vigilanza (es. medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e altre figure sanitarie regolamentate). Per le professioni di più recente regolamentazione l’obbligo può decorrere dal momento dell’effettiva iscrizione all’albo di competenza: in caso di dubbio sulla propria posizione specifica è opportuno verificare con il proprio ordine professionale o con un consulente.Un software di fatturazione elettronica generico va bene per un professionista sanitario?Un software di fatturazione qualsiasi permette di emettere fatture elettroniche ordinarie, ma per un professionista sanitario è utile che gestisca anche l’invio dei dati al Sistema TS, il tracciamento delle opposizioni dei pazienti e i codici di esenzione IVA corretti (es. natura N4 per le prestazioni sanitarie esenti). Verificare queste funzionalità prima di scegliere lo strumento evita di dover gestire due sistemi separati.Fino a quando è valido l’esonero dalla fattura elettronica per i sanitari?Il meccanismo per cui i dati delle prestazioni sanitarie vengono inviati al Sistema TS anziché tramite fattura elettronica ordinaria è una misura che negli anni è stata più volte confermata dal legislatore. Le condizioni e le eventuali proroghe possono essere aggiornate di anno in anno: per la situazione normativa vigente nel periodo d’imposta corrente è consigliabile verificare con il proprio commercialista o con un CAF.Un professionista sanitario in regime forfettario deve comunque gestire il Sistema TS?Sì: l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS riguarda l’attività sanitaria svolta e non dipende dal regime fiscale scelto (forfettario o ordinario). Il regime forfettario incide sulla tassazione e sugli adempimenti IVA generali, non sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS né sul meccanismo dell’opposizione del paziente. Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Gestisci il Sistema TS e la fatturazione della tua P.IVA sanitaria senza pensieriSei un medico, uno psicologo, un fisioterapista o un altro professionista sanitario con partita IVA e vuoi essere sicuro di gestire correttamente Sistema TS, opposizioni dei pazienti e fatturazione elettronica? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca nella gestione fiscale della tua attività sanitaria, dall’apertura della partita IVA agli adempimenti periodici. Contattaci per un preventivo personalizzato e scopri come possiamo aiutarti a semplificare la gestione della tua posizione fiscale.Agosto 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-15 09:00:002026-08-12 12:28:08Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA ottico optometrista 2026: codice ATECO, regime fiscale e fatturazionePartita IVA ottico optometrista 2026: codice ATECO, regime fiscale e fatturazioneL’apertura della Partita IVA per un ottico o un optometrista presenta una complessita’ specifica rispetto alle altre professioni sanitarie: la distinzione tra la figura dell’ottico (professione sanitaria regolamentata) e dell’optometrista (titolo accademico non regolamentato come professione sanitaria in Italia) ha conseguenze dirette sul regime fiscale, sull’IVA applicabile e sull’obbligo Sistema Tessera Sanitaria.Inoltre, l’attivita’ di un ottico tipicamente combina due componenti diverse: la vendita di dispositivi ottici (occhiali, lenti a contatto, montature) che e’ attivita’ commerciale, e la prestazione sanitaria (esame visivo, applicazione lenti a contatto) che e’ attivita’ professionale. Questa doppia natura complica la scelta del regime fiscale.Ottico vs optometrista: le differenze normative che contano AspettoOtticoOptometristaBase normativaL. 1044/1934 + Testo Unico Leggi SanitarieTitolo accademico (laurea in optometria), non regolamentato come professione sanitaria in ItaliaEsame di StatoSi (diploma di ottico + abilitazione)No (non e’ professione ordinistica in Italia al 2026)Ordine professionaleNessun albo specifico (ma vigilanza AUSL)Nessun ordine professionale in ItaliaAttivita’ tipicaVendita occhiali/lenti, esame visivo di primo livelloEsami visivi approfonditi, ortottica, gestione ambliopieSistema TSSi per vendita dispositivi ottici (codice AD)Dipende dal riconoscimento sanitarioEsenzione IVANo sulla vendita di occhiali (IVA 22%); si sulla prestazione sanitaria se professionista abilitatoNon certa — l’esenzione IVA richiede professione sanitaria abilitata riconosciutaIn Italia, nel 2026, l’optometria non e’ ancora riconosciuta come professione sanitaria autonoma, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei. Chi si laurea in optometria esercita spesso come ottico (se in possesso dell’abilitazione) o come collaboratore di studi ottici/oculistici. L’eventuale riconoscimento professionale e’ in discussione parlamentare da anni.Codici ATECO per ottici e optometristi La scelta del codice ATECO dipende dall’attivita’ prevalente:Codice ATECODescrizioneQuando usarloCoefficiente forfettario47.78.10Commercio al dettaglio di articoli di ottica, fotografia, orologeria, oreficeriaPrevalentemente vendita occhiali/lenti in negozio40% (commercio)86.90.29Altre attivita’ paramediche NCAPrevalentemente prestazioni sanitarie (esami visivi, applicazione lenti)78% (sanitario/professionale)Attenzione alla doppia attivita’: un ottico che gestisce un negozio di occhiali e contemporaneamente esegue esami visivi professionali ha due attivita’ distinte. In regime forfettario e’ possibile avere un unico codice ATECO principale (quello dell’attivita’ prevalente per ricavi), ma la scelta influenza il coefficiente e quindi il reddito imponibile. Con il 47.78.10 (commercio, coefficiente 40%) si paga meno in percentuale ma su una base calcolata diversamente rispetto al 86.90.29 (sanitario, coefficiente 78%).In molti casi, chi gestisce un negozio di ottica con prestazioni accessorie e’ tenuto ad adottare il regime ordinario (per la parte commerciale soggetta a IVA 22%) e non il forfettario, che presuppone attivita’ omogenea.IVA nell’ottica: vendita occhiali vs prestazioni sanitarie Il trattamento IVA nell’attivita’ ottica dipende da cosa si vende o eroga:Vendita di occhiali, lenti a contatto, montature: sono dispositivi medici (classificati CE come DM classe I) soggetti a IVA al 4% se classificati come ausili per disabilita’ visiva, o IVA al 22% per occhiali da sole, accessori non terapeutici. Per gli occhiali da vista con prescrizione medica l’aliquota ridotta al 4% si applica se correttivi per difetti visivi documentati.Esame visivo da ottico abilitato: prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72, se resa da professionista abilitato nell’esercizio di professione sanitaria. Per l’ottico abilitato, l’esame visivo e’ esentabile; per il semplice laureato in optometria non riconosciuto, la questione e’ controversa.Applicazione lenti a contatto da professionista abilitato: esenzione IVA N4 se prestazione sanitaria, soggetta a verifica caso per caso.In pratica, chi gestisce un negozio di ottica si trova spesso a dover applicare IVA diversa sulla stessa fattura: 4% sulla montatura, 22% sugli occhiali da sole, 0% (N4 esente) sulla quota esame visivo. Questo rende quasi obbligatorio il regime ordinario con contabilita’ accurata.Regime forfettario: quando e’ applicabile all’ottico/optometrista? Il regime forfettario puo’ essere applicato nelle seguenti situazioni tipiche:Optometrista freelance che presta solo servizi professionali (esami visivi, training visivo) senza vendita: puo’ aprire P.IVA con ATECO 86.90.29, coefficiente 78%, regime forfettario, GS INPS. Non emette IVA. Sistema TS applicabile se la prestazione e’ riconosciuta sanitaria.Ottico che lavora come collaboratore in uno studio oculistico o ottico altrui: puo’ fatturare prestazioni professionali in regime forfettario se i ricavi restano sotto 85.000 euro e non ha alti costi da dedurre.Ottico con negozio di occhiali: nella maggioranza dei casi il regime forfettario non e’ conveniente o applicabile agevolmente per la componente commerciale (IVA su acquisto merce, ricarico, ecc.).La causa ostativa piu’ rilevante rimane quella del reddito da lavoro dipendente: se nell’anno precedente si e’ percepito piu’ di 35.000 euro come dipendente (L. 207/2024), non e’ possibile adottare il forfettario.Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS Per gli ottici e optometristi che esercitano come liberi professionisti (non come commercianti), la cassa previdenziale e’ la Gestione Separata INPS:26,07% senza altra copertura previdenziale24% con altra copertura (es. dipendente + P.IVA)Se invece l’attivita’ e’ prevalentemente commerciale (negozio di ottica), ci si iscrive come commerciante alla Gestione Commercianti INPS: aliquota 24,48% con minimale annuo (circa 4.200 euro nel 2026), con riduzione del 35% per chi adotta il regime forfettario.La distinzione tra prestatore di servizi (GS artigiani/professionisti) e commerciante (GS commercianti) dipende dalla prevalenza dell’attivita’: se il fatturato e’ principalmente da vendita di prodotti ottici, si e’ commercianti; se e’ principalmente da prestazioni, si e’ professionisti. Per un confronto completo: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.Sistema Tessera Sanitaria per ottici Gli ottici sono obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alla vendita di dispositivi ottici (occhiali da vista, lenti a contatto correttive) perche’ questi costituiscono spese sanitarie detraibili per il paziente (codice spesa AD — dispositivo medico).La trasmissione avviene mensilmente entro fine mese successivo. Ogni negozio di ottica che ha un registratore telematico abilitato al Sistema TS trasmette automaticamente i dati al momento dell’incasso. Per la parte di prestazione professionale (esame visivo), il codice spesa e’ SP.Per approfondire gli obblighi TS: Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026.Domande frequenti Un optometrista senza abilitazione ottica puo’ emettere fatture esenti IVA?E’ una zona grigia normativa. L’esenzione IVA art. 10 n.18 richiede che la prestazione sia resa nell’esercizio di una professione sanitaria soggetta a vigilanza. In Italia l’optometrista non ha ancora un riconoscimento professionale sanitario autonomo. E’ consigliabile verificare con l’Agenzia delle Entrate o con un consulente fiscale la posizione specifica prima di applicare l’esenzione.L’ottico puo’ adottare il regime forfettario se ha anche un negozio?Il regime forfettario e’ pensato per attivita’ relativamente semplici. Se l’ottico gestisce un negozio con acquisto e rivendita di merci (occhiali, lenti), la complessita’ dell’IVA (diverse aliquote, acquisti detraibili) e del magazzino rende piu’ conveniente il regime ordinario semplificato. Il forfettario e’ adatto all’optometrista/ottico che svolge solo prestazioni professionali senza commercio.Quale ATECO scelgo se faccio sia vendita che esami visivi?Il codice ATECO principale deve riflettere l’attivita’ prevalente per ricavi. Se la maggioranza del fatturato viene dalla vendita di occhiali, ATECO 47.78.10 (commercio); se viene dagli esami visivi e prestazioni professionali, ATECO 86.90.29. E’ possibile indicare un’attivita’ secondaria. Consigliamo di verificare con il consulente fiscale la corretta qualificazione della tua attivita’ specifica.Conclusione La Partita IVA per ottici e optometristi e’ una delle piu’ articolate nel settore sanitario per la doppia natura dell’attivita’ (commerciale + professionale) e per la posizione normativa ancora incerta dell’optometria in Italia. La scelta del codice ATECO, del regime fiscale e della gestione IVA richiede una valutazione personalizzata sulla base dell’attivita’ concreta svolta.Per un’analisi precisa della tua situazione e un preventivo personalizzato, contatta il team di CAF Centro Fiscale. Per approfondimenti: Hub Professionisti Sanitari 2026, Contributi previdenziali sanitari.Richiedi preventivo gratuitoLuglio 12, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-12 09:00:002026-06-14 18:38:52Partita IVA ottico optometrista 2026: codice ATECO, regime fiscale e fatturazione
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariContributi previdenziali professioni sanitarie 2026: ENPAM, ENPAP, ENPAPI, ENPAB, GS INPS a confrontoContributi previdenziali professioni sanitarie 2026: ENPAM, ENPAP, ENPAPI, ENPAB e GS INPS a confrontoPer i professionisti sanitari con Partita IVA, la previdenza e’ uno degli aspetti fiscali piu’ complessi: a differenza di avvocati o ingegneri che hanno tutti la propria cassa dedicata, nel settore sanitario alcune professioni versano i contributi a casse di categoria, mentre altre confluiscono obbligatoriamente nella Gestione Separata INPS. Conoscere le aliquote, i minimali e le deducibilita’ e’ fondamentale per pianificare correttamente il carico fiscale e previdenziale.Questa guida presenta un confronto sistematico delle principali casse previdenziali per professioni sanitarie nel 2026, con particolare attenzione alle differenze tra chi ha una cassa dedicata e chi e’ in GS INPS, e agli effetti del regime forfettario sulla previdenza.Indice dei contenutiTabella master: casse previdenziali per professione sanitaria 2026ENPAM — cassa dei mediciENPAP — cassa degli psicologiENPAPI — cassa degli infermieriENPAB — cassa dei biologi e dietistiGestione Separata INPS: il regime per fisioterapisti, podologi, TSRM, osteopati, ostetriche e logopedistiDoppia iscrizione previdenziale: casistica e gestioneDeducibilita’ dei contributi previdenziali: regime ordinario vs forfettarioRisparmio previdenziale nel regime forfettario: agevolazione del 35%Domande frequenti sui contributi previdenziali dei sanitariConclusione: pianificare la previdenza come professionista sanitarioTabella master: casse previdenziali per professione sanitaria 2026 ProfessioneCassaAliquota soggettivaAliquota integrativaNote principali 2026Medici MMG e specialistiENPAMQuota A fissa annua + Quota B 19,5%Contributo integrativo 2% su fatturatoQuota A obbligatoria anche per dipendenti SSNPsicologiENPAP10% sul reddito professionale netto2% sul volume d’affariMinimale soggettivo annuo: verificare sito ENPAPInfermieriENPAPI16% sul reddito professionale netto4% sul volume d’affariContributo obbligatorio dal 2012 per tutti gli infermieri con P.IVABiologi / DietistiENPAB15% sul reddito professionale netto4% sul volume d’affariI dietisti iscritti a ENPAB dal 2014VeterinariENPAV16% sul reddito professionale nettoContributo variabile su volume d’affariSezione speciale per veterinari dipendenti pubbliciOdontoiatriENPAM (sez. B)12,5% sul reddito professionale netto2% sul fatturatoQuota A fissa annua + Quota BFisioterapistiGS INPS26,07% senza altra copertura—24% se dipendente + libera professioneLogopedistiGS INPS26,07% senza altra copertura—24% se dipendente + libera professionePodologiGS INPS26,07% senza altra copertura—24% se dipendente + libera professioneTSRM tecnici radiologiaGS INPS26,07% senza altra copertura—Ordine TSRM PSTRP (L. 3/2018)OsteopatiGS INPS26,07% senza altra copertura—Riconoscimento sanitario 2026Ostetrici/OstetricheGS INPS26,07% senza altra copertura—Albo FNOPONota: le aliquote GS INPS (26,07% / 24%) sono confermate dalla KB normativa al 2026. Le aliquote delle casse di categoria possono subire aggiornamenti annuali deliberati dai rispettivi enti. Verificare sempre le delibere aggiornate sul sito della propria cassa.ENPAM — cassa dei medici L’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) e’ la piu’ grande cassa previdenziale del settore sanitario. Ha un sistema contributivo articolato:Quota A (fondo di previdenza generale): contributo fisso annuo dovuto da tutti i medici iscritti all’albo, indipendentemente dal reddito. Varia per fascia d’eta’. Anche i medici dipendenti SSN la pagano.Quota B (fondo di previdenza specialistica ambulatoriale e accreditata): 19,5% sul reddito derivante dall’attivita’ libero-professionale e convenzionale. Si calcola sul reddito netto dichiarato nel quadro LM (forfettario) o nel quadro RE (ordinario).Contributo integrativo: 2% applicato sul volume d’affari (importo in fattura). E’ a carico del cliente, che lo paga in aggiunta al compenso.La complessita’ dell’ENPAM sta nel fatto che il medico dipendente SSN che esercita anche libera professione deve gestire contemporaneamente i contributi da dipendente (INPDAP/INPS) e i contributi ENPAM (Quota A obbligatoria + Quota B sul reddito extra). Per una guida completa, vedi Partita IVA Medico 2026.ENPAP — cassa degli psicologi L’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi) prevede per il 2026:Contributo soggettivo: 10% sul reddito professionale netto. Serve per costruire la pensione futura.Contributo integrativo: 2% sul volume d’affari. E’ a carico del cliente (addebitato in fattura).Contributo di maternita’: quota fissa annua versata da tutti gli iscritti.Lo psicologo in regime forfettario versa il 10% sul reddito forfettario (ricavi x 78%), con possibilita’ di riduzione del 35% dell’aliquota contributiva (agevolazione forfettari GS/casse). Attenzione: la riduzione del 35% si applica anche agli iscritti ENPAP per la quota soggettiva. Vedi Partita IVA Psicologo 2026.ENPAPI — cassa degli infermieri L’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) e’ operativa dal 2012 per tutti gli infermieri professionisti iscritti all’albo OPI. Prevede:Contributo soggettivo: 16% sul reddito professionale nettoContributo integrativo: 4% sul volume d’affari (addebitato al cliente)Contributo di solidarieta’: piccola quota fissa annuaL’infermiere dipendente SSN che esercita anche libera professione e’ iscritto sia all’INPS dipendenti che all’ENPAPI per la quota libero-professionale. La situazione genera un doppio carico contributivo che e’ importante pianificare. Vedi Partita IVA Infermiere 2026.ENPAB — cassa dei biologi e dietisti L’ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi) e’ la cassa di biologi e dietisti. Per il 2026:Contributo soggettivo: 15% sul reddito professionale nettoContributo integrativo: 4% sul volume d’affariContributo di maternita’ e’ sussidio: quota fissa annuaI dietisti sono entrati nell’ENPAB nel 2014 con il riconoscimento della professione nell’ambito dell’ordine dei biologi. Vedi Partita IVA Dietista e Partita IVA Biologo Nutrizionista.Gestione Separata INPS: il regime per fisioterapisti, podologi, TSRM, osteopati, ostetriche e logopedisti La Gestione Separata INPS e’ la cassa previdenziale residuale per i lavoratori autonomi che non hanno una cassa di categoria dedicata. Nel settore sanitario confluiscono: fisioterapisti, logopedisti, podologi, TSRM tecnici di radiologia, osteopati, ostetrici/ostetriche, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di neurofisiopatologia e altre figure della L. 251/2000 che non hanno una cassa propria.Le aliquote 2026 della Gestione Separata sono:26,07% per i liberi professionisti senza altra copertura previdenziale (es. fisioterapista con sola P.IVA)24% per i liberi professionisti che hanno gia’ un’altra copertura previdenziale obbligatoria (es. fisioterapista dipendente SSN + P.IVA libera professione)L’aliquota si applica al reddito netto da lavoro autonomo (compensi meno costi in regime ordinario) o al reddito forfettario (compensi x 78% in regime forfettario). I contributi GS INPS si versano con F24 alle scadenze IRPEF: acconto a giugno (40%) e novembre (60%), saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo.Doppia iscrizione previdenziale: casistica e gestione Un caso frequente nella sanita’ e’ la doppia iscrizione previdenziale: professionisti che hanno sia un rapporto di lavoro dipendente che una Partita IVA per attivita’ libero-professionale.Medico dipendente SSN + libera professione: INPS dipendenti per la quota da lavoro dipendente + ENPAM Quota A (fissa, obbligatoria) + ENPAM Quota B (19,5% sul reddito libero-professionale). Tre flussi distinti.Fisioterapista dipendente + libera professione: INPS dipendenti + GS INPS (con aliquota ridotta 24% perche’ ha gia’ altra copertura). Due flussi.Infermiere dipendente + libera professione: INPS dipendenti + ENPAPI. Due casse diverse.Psicologo dipendente pubblico + studio privato: INPDAP/INPS dipendenti + ENPAP per la quota libero-professionale. Due flussi.In tutti i casi di doppia iscrizione, e’ importante verificare se scatta la causa ostativa al regime forfettario: se il reddito da lavoro dipendente supera 35.000 euro nell’anno precedente, non e’ possibile mantenere il regime forfettario (L. 207/2024). Vedi Forfettario e Lavoro Dipendente 2026.Deducibilita’ dei contributi previdenziali: regime ordinario vs forfettario La deducibilita’ dei contributi previdenziali cambia radicalmente a seconda del regime fiscale:AspettoRegime OrdinarioRegime ForfettarioContributi cassa di categoria (ENPAM, ENPAP, ENPAPI, ENPAB, ENPAV)Deducibili integralmente dal reddito imponibile IRPEF (oneri deducibili art. 10 TUIR)NON deducibili separatamente (gia’ inclusi nel coefficiente 78%)Contributi GS INPSDeducibili integralmente dal reddito imponibileDeducibili nel quadro LM del modello redditi (portano in riduzione il reddito forfettario imponibile)Contributi integrativo (2-4% su fatturato)Non deducibile (e’ a carico del cliente)Non applicabile (nel forfettario il contributo integrativo si addebita al cliente ma e’ irrilevante per l’imposta sostitutiva)Questo e’ un aspetto cruciale nella scelta tra regime ordinario e forfettario per i professionisti sanitari con alte aliquote di cassa (es. medici con ENPAM al 19,5%): nel regime ordinario, la deducibilita’ integrale dei contributi abbatte significativamente l’IRPEF dovuta, riducendo il vantaggio apparente del 15% forfettario.Risparmio previdenziale nel regime forfettario: agevolazione del 35% I professionisti in regime forfettario iscritti alla Gestione Separata INPS possono optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva (art. 1 c. 77 L. 190/2014). Questa agevolazione abbassa l’aliquota effettiva:26,07% diventa circa 16,95% (26,07 x 65%)24% diventa circa 15,60% (24 x 65%)Attenzione: optare per la riduzione del 35% abbassa i contributi versati oggi ma riduce anche la pensione futura, poiche’ i contributi GS INPS alimentano il montante su cui si calcola la rendita pensionistica. E’ una scelta che va ponderata in base all’eta’, al reddito e alla strategia previdenziale individuale.Per le casse di categoria (ENPAP, ENPAPI, ENPAB, ENPAV), la riduzione del 35% non si applica automaticamente: ciascuna cassa ha le proprie regole per i forfettari. Verificare sempre con la propria cassa.Domande frequenti sui contributi previdenziali dei sanitari Posso scegliere di iscrivermi alla GS INPS invece che alla mia cassa?No. L’iscrizione alla cassa di categoria e’ obbligatoria per le professioni che ne hanno una (medici, psicologi, infermieri, biologi, veterinari). Non e’ possibile optare per la GS INPS in alternativa. Le professioni senza cassa dedicata sono invece obbligate alla GS INPS.Il contributo integrativo va sempre addebitato al cliente?Dipende dalla cassa. ENPAM, ENPAP, ENPAPI, ENPAB prevedono un contributo integrativo (2-4%) che per legge va addebitato al cliente in fattura. In regime ordinario appare come voce separata in fattura. In regime forfettario, tecnicamente il contributo integrativo non si applica allo stesso modo (il forfettario non emette IVA), ma alcune casse richiedono comunque di indicarlo o versarlo separatamente. Verifica con la tua cassa specifica.I contributi si pagano anche se non ho fatturato nulla?Per la GS INPS: no, i contributi sono proporzionali al reddito. Se il reddito e’ zero, i contributi sono zero (fatta salva l’eventuale quota fissa minima delle singole casse). Per le casse di categoria, dipende: ENPAM prevede la Quota A (fissa) anche per chi non ha fatturato; ENPAP, ENPAPI e ENPAB hanno minimali annui che scattano anche con bassi redditi. Verificare con la propria cassa.Quando si pagano i contributi GS INPS?I contributi GS INPS per i liberi professionisti si versano con F24, in due acconti: giugno (40% dell’importo stimato) e novembre (60%). Il saldo definitivo e’ entro il 30 giugno dell’anno successivo alla dichiarazione dei redditi. Le scadenze coincidono con quelle dell’imposta sostitutiva forfettaria o dell’IRPEF in regime ordinario.Conclusione: pianificare la previdenza come professionista sanitario La previdenza dei professionisti sanitari e’ uno degli ambiti piu’ articolati della fiscalita’ italiana. La scelta tra regime forfettario e ordinario non dipende solo dall’aliquota sull’imposta sostitutiva, ma anche dagli effetti previdenziali: la deducibilita’ dei contributi in regime ordinario, l’agevolazione del 35% in GS INPS, l’obbligo di minimali nelle casse di categoria.Per una valutazione personalizzata della tua situazione previdenziale come professionista sanitario — confronto regime, ottimizzazione contributiva, pianificazione pensionistica — il team di CAF Centro Fiscale e’ a disposizione. Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno.Per approfondire ogni professione: Hub Professionisti Sanitari, Partita IVA Fisioterapista, Partita IVA Infermiere, Partita IVA Psicologo.Richiedi preventivo gratuitoGiugno 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/contributi-INPS-artigiani-e-commercianti.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-26 09:00:002026-06-28 00:15:28Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026: ENPAM, ENPAP, ENPAPI, ENPAB, GS INPS a confronto
Medici e Odontoiatri, NOTIZIEFatturazione Elettronica per Dentisti 2026: Sistema TS, Listino e Prima VisitaLa fatturazione dentista 2026 presenta novità importanti che ogni odontoiatra libero professionista deve conoscere. Dal nuovo regime annuale del Sistema Tessera Sanitaria al divieto permanente di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie ai privati, passando per gli adempimenti ENPAM e la gestione del listino prestazioni, il quadro normativo è cambiato in modo strutturale grazie al DLgs 81/2025.In questa guida completa analizziamo tutti gli aspetti fiscali e contributivi che riguardano lo studio dentistico nel 2026: dal regime fiscale più conveniente alle modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS, dalla corretta applicazione del bollo da 2 euro alla scelta del software di fatturazione più adatto. Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza ai professionisti sanitari e accompagna i dentisti in ogni adempimento. Indice dei contenutiIl regime fiscale del dentista nel 2026Sistema TS per dentisti: cosa trasmettereDivieto SdI prestazioni sanitarie ai privatiListino prestazioni del dentistaPrima visita: come fatturarlaBollo 2 euro sopra 77,47 euroSoftware fatturazione consigliati per dentistiENPAM Quota A e Quota B 2026Domande frequentiIl regime fiscale del dentista nel 2026La scelta del regime fiscale è il primo passo nella corretta gestione della fatturazione dentista 2026. L’odontoiatra libero professionista può optare per due strade: il regime forfettario oppure il regime ordinario. La scelta dipende da diversi fattori, tra cui il volume dei ricavi, la presenza di collaboratori e la possibilità di dedurre i costi dello studio.Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva unica che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. In parole semplici: invece di pagare più imposte separate, paghi una sola tassa con aliquota agevolata. Per i dentisti, il coefficiente di redditività applicabile è del 78%, che rappresenta la percentuale dei ricavi considerata reddito imponibile. Ad esempio, se Marco incassa 70.000 euro, il reddito imponibile sarà di 54.600 euro (70.000 x 78%).I principali requisiti per il regime forfettario dentisti 2026 sono:Ricavi annui non superiori a 85.000 euroSpese per personale dipendente entro 20.000 euroAssenza di partecipazioni di controllo in società di personeNon aver percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro nell’anno precedenteL’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in caso di nuova partita IVA. Il regime ordinario, invece, è conveniente per gli studi dentistici strutturati con elevati costi (affitto locali, attrezzature, materiali, collaboratori) che superano la deduzione forfettaria del 22%. Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza la situazione specifica di ogni dentista per individuare il regime più vantaggioso. Sistema TS per dentisti: cosa trasmettereUna delle novità più importanti per la fatturazione dentista 2026 riguarda il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Dal 2025 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è passata da semestrale ad annuale: i dentisti devono trasmettere tutte le fatture emesse nell’anno precedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per i dati relativi al 2025, la scadenza ordinaria del 31 gennaio 2026 slitta al 2 febbraio 2026 perché cade di sabato.Il Sistema TS è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini. Questi dati confluiscono poi nella dichiarazione dei redditi precompilata, dove vengono automaticamente inseriti come spese detraibili al 19%. La trasmissione non è facoltativa: è un obbligo di legge per tutti i dentisti.Cosa deve essere trasmesso al Sistema TSCodice fiscale del pazienteData del documento fiscaleTipologia di spesa (con codice specifico per le prestazioni odontoiatriche)Importo complessivo della prestazioneEventuale presenza di opposizione del paziente al trattamento dei datiIl paziente ha sempre il diritto di opposizione: può chiedere che la fattura non venga trasmessa al Sistema TS. In quel caso, lo studio dentistico deve apporre sulla fattura la dicitura specifica e conservare la richiesta scritta. La mancata, tardiva o errata trasmissione comporta una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un tetto massimo di 50.000 euro. È ammessa una correzione entro 7 giorni dalla scadenza ordinaria senza penalità.Per evitare errori che possono costare cari, molti dentisti scelgono di affidarsi a un CAF specializzato come il Centro Fiscale di Udine, che gestisce l’intera procedura di trasmissione al Sistema TS dentisti 2026. Divieto SdI prestazioni sanitarie ai privatiUna svolta storica della fatturazione dentista 2026 è rappresentata dal divieto permanente di emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Fino al 2024 si trattava di una proroga rinnovata di anno in anno; con il DLgs 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, il divieto è diventato strutturale e permanente.In pratica, il dentista che fattura a un paziente privato (persona fisica) non può e non deve emettere fattura elettronica tramite SdI. La fattura va emessa in formato cartaceo o PDF (con marca da bollo elettronica quando dovuta) e i dati vanno trasmessi separatamente al Sistema TS. La motivazione principale è la tutela della privacy: le prestazioni sanitarie contengono dati sensibili che non devono passare attraverso il flusso pubblico dell’SdI.Quando il dentista deve emettere fattura elettronicaIl divieto vale solo per i pazienti privati. Il dentista deve invece emettere fattura elettronica tramite SdI nei seguenti casi:Fatturazione verso aziende (B2B), come prestazioni rese a un’impresa per un dipendenteFatturazione verso la Pubblica Amministrazione (B2G)Prestazioni non sanitarie (consulenze, perizie, attività di docenza)Prestazioni rese a soggetti con partita IVA per scopi professionaliLa distinzione è cruciale: confondere i flussi comporta sanzioni e violazioni della privacy. Un errore comune è emettere fattura elettronica al paziente privato perché il software lo permette. Questo errore espone lo studio a sanzioni e procedimenti del Garante Privacy. Listino prestazioni del dentistaLa corretta gestione del listino prestazioni è fondamentale per una fatturazione dentista 2026 trasparente verso il paziente e conforme alla normativa. Il listino deve essere esposto in studio (in forma visibile) e ogni prestazione fatturata deve riportare in modo chiaro la descrizione, l’importo unitario e l’eventuale codice di tracciabilità per il Sistema TS.Esempio di listino prestazioni odontoiatricheVisita odontoiatrica: 50 – 100 euroIgiene dentale professionale: 60 – 120 euroOtturazione: 80 – 200 euro (a seconda del materiale e della complessità)Devitalizzazione: 200 – 500 euro (in base al numero di canali)Estrazione semplice: 80 – 150 euroImpianto dentale: 800 – 2.500 euro (per singolo elemento)Corona protesica: 500 – 1.200 euroFaccette in ceramica: 600 – 1.500 euro per elementoOrtodonzia (apparecchio fisso): 2.500 – 5.000 euroQueste cifre sono indicative e variano in base alla regione, alla complessità del caso clinico e ai materiali utilizzati. La fattura deve sempre riportare la descrizione analitica delle prestazioni effettuate: una dicitura generica come cure odontoiatriche non è sufficiente per la detrazione fiscale del paziente né per la corretta trasmissione al Sistema TS.Inoltre, il dentista deve indicare in fattura se la prestazione è detraibile per il paziente: le spese sanitarie sono detraibili al 19% per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro annui. Per le prestazioni del dentista privato (non convenzionato SSN) è obbligatorio il pagamento tracciabile (bancomat, bonifico, assegno bancario) indipendentemente dall’importo, in base alla L. 160/2019 art. 1 c. 679-680: in caso contrario, il paziente perde il diritto alla detrazione. Prima visita: come fatturarlaLa prima visita odontoiatrica rappresenta un caso particolare nella fatturazione dentista 2026. Molti studi la offrono gratuita come servizio di accoglienza, mentre altri la fatturano normalmente. Entrambe le scelte sono legittime, ma comportano implicazioni fiscali differenti.Prima visita a pagamentoSe il dentista fattura la prima visita, deve emettere regolare fattura sanitaria al paziente (in formato cartaceo o PDF, mai elettronica via SdI). La fattura va trasmessa al Sistema TS e concorre alla determinazione del reddito professionale. Tipicamente la prima visita ha un costo compreso tra 50 e 100 euro, e include un’anamnesi completa, un controllo della bocca e un preventivo per eventuali trattamenti.Prima visita gratuitaSe la prima visita è offerta gratuitamente come servizio di accoglienza, non si deve emettere alcuna fattura. Tuttavia, è buona prassi consegnare al paziente un documento che attesti la visita effettuata (per fini clinici e di tracciabilità). La gratuità non genera obblighi fiscali, ma deve essere comunicata in modo chiaro al paziente per non creare aspettative errate.Attenzione: anche se la prima visita è gratuita, eventuali esami diagnostici aggiuntivi (radiografie, ortopantomografie) vanno fatturati separatamente se hanno un costo per lo studio. Bollo 2 euro sopra 77,47 euroUn aspetto spesso trascurato nella fatturazione dentista 2026 riguarda l’imposta di bollo. Quando il dentista emette una fattura di importo superiore a 77,47 euro in regime di esenzione IVA (come avviene per le prestazioni sanitarie), è obbligato ad apporre una marca da bollo da 2 euro sull’originale del documento.L’imposta di bollo è dovuta perché le prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72: per compensare la mancata applicazione dell’IVA, lo Stato impone l’apposizione del bollo sui documenti di importo significativo. Il bollo può essere a carico del dentista o, più comunemente, viene addebitato al paziente indicandolo in fattura come voce separata.Codici tributo F24 per il bollo virtualeChi sceglie il regime di bollo virtuale (versamento periodico cumulativo invece dell’apposizione fisica della marca) deve utilizzare i seguenti codici tributo F24:2521 – Bollo virtuale – rata bimestrale2522 – Bollo virtuale – acconto2523 – Bollo virtuale – interessi2524 – Bollo virtuale – sanzioniIl regime di bollo virtuale richiede un’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate ed è consigliato per studi con elevato volume di fatturazione. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste il dentista nella richiesta di autorizzazione e nella gestione periodica dei versamenti. Software fatturazione consigliati per dentistiScegliere il giusto software di fatturazione dentista 2026 significa risparmiare tempo, evitare errori e garantire la conformità normativa. Lo studio dentistico ha esigenze particolari: gestire fatture cartacee per i pazienti privati, fatture elettroniche per le aziende, trasmettere i dati al Sistema TS, applicare correttamente il bollo. Non tutti i software generalisti coprono questi flussi in modo adeguato.Fatturazione Italia: la soluzione per studi sanitariTra le soluzioni più apprezzate dai professionisti sanitari segnaliamo Fatturazione Italia, un software pensato specificamente per studi medici e odontoiatrici. Tra le caratteristiche distintive:Sistema TS integrato: trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria con un solo click, inclusa in tutti i pianiZero-config forfettari: chi è in regime forfettario trova il software già configurato senza necessità di impostazioni complessePrezzo bloccato 3 anni: la tariffa di sottoscrizione iniziale viene mantenuta per cinque anniFree trial 30 giorni: prova gratuita senza vincoliCAF come partner: assistenza fiscale qualificata grazie alla rete di CAF convenzionatiLa gestione del divieto SdI per le prestazioni sanitarie ai privati è automatica: il software riconosce il paziente come persona fisica e non invia automaticamente all’SdI, evitando l’errore più comune. Allo stesso tempo, per le fatture B2B il flusso elettronico funziona regolarmente.Per chi cerca un’alternativa, esistono altri software di fatturazione validi sul mercato. La scelta dipende dalle dimensioni dello studio, dal volume di fatture annue e dall’integrazione con il gestionale clinico. Il CAF Centro Fiscale di Udine può consigliare la soluzione più adatta alle esigenze del singolo dentista. ENPAM Quota A e Quota B 2026Ogni dentista iscritto all’Albo è obbligatoriamente iscritto anche all’ENPAM, l’Ente Nazionale di Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri. I contributi previdenziali si dividono in due voci: la Quota A, fissa e dovuta da tutti gli iscritti, e la Quota B, proporzionale al reddito professionale.ENPAM Quota A 2026 per fasce di etàLa Quota A è un contributo fisso annuale che aumenta con l’età del professionista. Per il 2026 gli importi sono i seguenti:Studenti universitari: 152,37 euroFino a 30 anni: 304,73 euroDa 30 a 35 anni: 591,47 euroDa 35 a 40 anni: 1.109,92 euroOltre 40 anni fino alla pensione: 2.049,83 euroA questi importi si aggiunge il contributo di maternità, adozione e interruzione di gravidanza di 84,26 euro annui, dovuto da tutti gli iscritti indipendentemente dal sesso. Il versamento della Quota A avviene tramite bollettini emessi da ENPAM con scadenza ordinaria al 30 aprile.ENPAM Quota B 2026La Quota B è il contributo previdenziale calcolato sul reddito netto da libera professione. Per il 2026 l’aliquota standard è del 19,50% sul reddito professionale fino a 140.000 euro, mentre sulla parte eccedente i 140.000 euro si applica un’aliquota ridotta dell’1%.Per esempio, immaginiamo che la dottoressa Bianchi, dentista libera professionista, abbia dichiarato un reddito netto di 160.000 euro. Il calcolo della Quota B sarà:140.000 x 19,50% = 27.300 euro20.000 (eccedenza) x 1% = 200 euroTotale Quota B: 27.500 euroÈ prevista un’aliquota ridotta del 9,75% per i medici dipendenti con attività intramoenia, i medici in formazione specialistica, i medici convenzionati SSN con attività libero-professionale e gli iscritti ad altre casse previdenziali obbligatorie. Il dentista deve presentare la dichiarazione del reddito ENPAM entro il 31 luglio dell’anno successivo.Il CAF Centro Fiscale di Udine cura la presentazione della dichiarazione ENPAM e il calcolo dei contributi dovuti, evitando errori che possono comportare sanzioni e interessi di mora.Domande frequenti sulla fatturazione dentista 2026Un dentista può emettere fattura elettronica a un paziente privato?No. Dal 2026, grazie al DLgs 81/2025, il divieto di emissione di fattura elettronica tramite SdI verso persone fisiche per prestazioni sanitarie è diventato permanente. Il dentista deve emettere fattura cartacea o PDF al paziente privato e trasmettere i dati separatamente al Sistema TS.Qual è la scadenza per trasmettere i dati al Sistema TS nel 2026?La scadenza ordinaria è il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di emissione delle fatture. Per le spese del 2025 la scadenza slitta al 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cade di sabato). È possibile inviare correzioni entro 7 giorni successivi senza sanzioni.Quando va applicato il bollo da 2 euro in fattura?Il bollo da 2 euro va applicato su ogni fattura di importo superiore a 77,47 euro in regime di esenzione IVA (come avviene per le prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72). Il bollo può essere addebitato al paziente come voce separata in fattura.Il regime forfettario conviene a un dentista?Dipende dal volume dei ricavi e dai costi sostenuti. Per dentisti con ricavi sotto 85.000 euro e costi limitati, il regime forfettario è quasi sempre conveniente grazie all’imposta sostitutiva al 15% (o 5% nei primi 5 anni). Per studi strutturati con elevati costi, il regime ordinario può risultare più vantaggioso. Una consulenza personalizzata al CAF Centro Fiscale risolve il dubbio.Qual è l’aliquota ENPAM Quota B per i dentisti nel 2026?L’aliquota standard della Quota B ENPAM 2026 è del 19,50% sul reddito netto professionale fino a 140.000 euro, e dell’1% sulla parte eccedente. È prevista un’aliquota ridotta del 9,75% per medici dipendenti con intramoenia, specializzandi e convenzionati SSN. Conclusione: affidati al CAF Centro Fiscale di UdineLa fatturazione dentista 2026 richiede attenzione a numerosi aspetti: dalla scelta del regime fiscale alla gestione del Sistema TS, dal corretto trattamento del divieto SdI per i pazienti privati alla puntuale applicazione del bollo, fino agli adempimenti ENPAM. Ogni errore può comportare sanzioni, ritardi e contestazioni che impattano sulla redditività dello studio.Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza fiscale a medici e dentisti: ci occupiamo della gestione contabile, della trasmissione al Sistema TS, del calcolo dei contributi ENPAM, della dichiarazione dei redditi e di tutti gli adempimenti correlati. Il nostro team garantisce serenità e correttezza, lasciando al dentista il tempo di concentrarsi sull’attività clinica.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione del tuo studio dentistico? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Prenota un appuntamento e scopri come ottimizzare la gestione fiscale del tuo studio.Giugno 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-25 09:00:002026-08-17 10:17:28Fatturazione Elettronica per Dentisti 2026: Sistema TS, Listino e Prima Visita
PARTITA IVA, Professionisti SanitariFatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per sanitariFatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per i professionisti sanitariIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. Per i professionisti sanitari, l’invio dei dati a questo sistema non è facoltativo: è un obbligo di legge che, se violato, comporta sanzioni significative. Questa guida spiega nel dettaglio chi è obbligato, cosa trasmettere, quando farlo e come gestire i casi particolari.Il meccanismo serve un duplice scopo: consentire all’Agenzia delle Entrate di pre-compilare il modello 730 dei pazienti con le spese sanitarie sostenute, e raccogliere dati statistici sulla spesa sanitaria privata. Il professionista sanitario è quindi, in questo schema, un soggetto trasmittente — non un soggetto controllato.Base normativa del Sistema TS Il fondamento normativo del Sistema TS si trova nel D.L. 78/2010, art. 3, c. 3, che ha introdotto l’obbligo per i soggetti di cui all’art. 3, c. 3, del D.Lgs. 175/2014 di trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi sostenuti dai propri assistiti. Il regolamento attuativo è il D.M. 31 luglio 2015 e successive modifiche.Le norme si integrano con quelle sulla fatturazione elettronica (D.Lgs. 127/2015) e con le regole del 730 precompilato (D.Lgs. 175/2014). Dal 2024, con l’obbligo universale di fattura elettronica via SDI, il perimetro del Sistema TS è stato in parte ridisegnato.Chi e’ obbligato a trasmettere al Sistema TS L’obbligo si applica alle prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche residenti in Italia da parte di soggetti che operano nell’ambito sanitario. Ecco la tabella dei soggetti obbligati:CategoriaObbligato?NoteMedici (MMG, specialisti, MG)SITutte le prestazioni verso persone fisichePsicologiSIIncluse sedute onlineFisioterapistiSIInclusi trattamenti domiciliariInfermieriSIAssistenza domiciliare e ambulatorialePodologiSIPrestazioni podologiche diagnostiche e riabilitativeTSRM (tecnici radiologia)SISolo attivita’ libero-professionale, non SSNOstetriche/OstetriciSICorsi preparto, assistenza domiciliare puerperioLogopedistiSISedute ambulatoriali e domiciliariDietisti / Biologi nutrizionistiSIPiani alimentari terapeuticiVeterinariSISolo prestazioni su animali di persone fisicheOttici (vendita occhiali/lenti)SIDispositivi ottici (codice spesa “SP”)Optometristi (esame visivo)SI se abilitatiSolo se riconosciuti come professionisti sanitariFarmacieSIFarmaci con ricetta e da banco (senza ricetta su scontrino)Strutture ospedaliere private accreditateSITicket e prestazioni a carico del pazienteNon sono obbligati i professionisti che operano esclusivamente in regime SSN (prestazioni a carico del SSN, senza alcun ticket o compartecipazione del paziente), le strutture pubbliche, e i professionisti che non svolgono attivita’ sanitaria diretta su persone fisiche.Cosa trasmettere: i dati richiesti Per ogni prestazione sanitaria erogata a persona fisica, il professionista deve trasmettere al Sistema TS i seguenti dati:Codice fiscale del paziente (assistito)Data della prestazione (o data del pagamento)Importo lordo pagato dal pazienteTipologia di spesa (codice spesa TS):Codice TSTipologia spesaSPSpesa sanitaria (prestazioni professionali sanitarie in senso stretto)ADDispositivi medici (es. occhiali, ausili, protesi)FVFarmaci veterinariSRServizi sanitari resi da strutture sanitarie accreditateTPTicket pronto soccorsoFCFarmaco non convenzionato / senza ricettaAAAltre spese sanitarie detraibiliI professionisti sanitari in libera professione usano tipicamente il codice SP per le prestazioni sanitarie dirette.Scadenze di trasmissione 2026 La trasmissione avviene con cadenza mensile: i dati delle prestazioni di ciascun mese devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo. Quindi le prestazioni di gennaio si trasmettono entro il 28 febbraio, quelle di febbraio entro il 31 marzo, e cosi’ via.In caso di errori nella trasmissione, il sistema TS permette di inviare file di annullamento e sostituzione entro certi termini. Per le trasmissioni dell’anno precedente, la scadenza di correzione e’ tipicamente il 31 gennaio dell’anno successivo (per consentire la pre-compilazione del 730).Come trasmettere: portale TS e fattura elettronica SDI Ci sono due modalita’ principali per assolvere l’obbligo di trasmissione:1. Portale Sistema TS (sistemats.it)Il professionista accede al portale con credenziali SPID/CIE e carica un file XML con i dati delle spese del mese. E’ la modalita’ piu’ diretta per i professionisti con pochi pazienti o per chi non usa un software gestionale. Il portale e’ disponibile su sistemats.it del MEF.2. Fattura elettronica via SDI con tag TSDal 2024 e’ possibile assolvere l’obbligo TS tramite la trasmissione di una fattura elettronica via SDI che contenga i tag specifici per il sistema TS nel tracciato XML (tipo documento TD24 o equivalente). In questo caso il software di fatturazione gestisce automaticamente l’invio, e la fattura SDI vale anche come trasmissione TS. E’ la modalita’ preferita da chi usa gestionali sanitari moderni (Dottori.it, Nuvola di Studio, ecc.).3. Documento commerciale tramite registratore telematico abilitatoIl cosiddetto scontrino parlante (o documento commerciale TS) e’ emesso da un registratore di cassa telematico abilitato al sistema TS. Questo strumento e’ piu’ comune nelle strutture con molte prestazioni giornaliere (poliambulatori, studi associati, farmacie). La trasmissione avviene automaticamente in tempo reale verso il sistema TS tramite il registratore.Documento commerciale TS vs fattura: quando usare cosa ScenarioDocumento da emettereTrasmissione TSPrestazione a persona fisica che acconsente TSDocumento commerciale TS (o fattura SDI con tag TS)Automatica tramite RT o SDIPrestazione a persona fisica che si OPPONE alla TSFattura ordinaria (cartacea o SDI senza tag TS)NON trasmettere al TSPrestazione a azienda / P.IVAFattura elettronica SDI (senza tag TS)Non necessaria (non e’ persona fisica)Prestazione SSN (con convenzione, a carico SSN)Nessun documento commerciale al pazienteNon applicabile (SSN trasmette autonomamente)Opposizione del paziente alla trasmissione TS Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati sanitari al Sistema TS, in base alla normativa sulla privacy (GDPR e normativa nazionale). Se il paziente esercita questo diritto, il professionista:Non deve trasmettere i dati al sistema TSEmette una fattura ordinaria (non un documento commerciale TS)Deve conservare la dichiarazione di opposizione del paziente (per eventuale controllo)Il paziente non vedra’ la spesa pre-compilata nel 730, ma potra’ inserirla manualmenteE’ buona pratica avere un modulo cartaceo o digitale che il paziente firma per documentare la propria scelta. Molti software gestionali sanitari gestiscono automaticamente questa casistica.Sanzioni per mancata trasmissione al Sistema TS Le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS sono previste dal D.Lgs. 471/1997 e successive modifiche. La sanzione per ogni trasmissione omessa o errata e’ da 100 a 500 euro per ciascuna violazione, con un tetto massimo annuo significativo.Non si applica la sanzione se l’omissione dipende da cause di forza maggiore o se il professionista corregge spontaneamente l’errore entro certi termini tramite il portale TS (ravvedimento operoso). E’ importante non lasciare mesi interi senza trasmissione.Il collegamento con le detrazioni fiscali del paziente Dal punto di vista del paziente, i dati trasmessi dal professionista al Sistema TS finiscono nel 730 precompilato come spese sanitarie detraibili al 19% (sull’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro annui). Un paziente che ha pagato 500 euro di sedute da uno psicologo le trova gia’ pre-caricate nel suo 730.Questo meccanismo semplifica enormemente la dichiarazione dei redditi per milioni di italiani. Per un approfondimento sulle detrazioni sanitarie, vedi 730/2026 Detrazioni Spese Mediche.Domande frequenti sul Sistema TS Un professionista in regime forfettario deve trasmettere al TS?Si. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS non dipende dal regime fiscale adottato ma dalla natura della prestazione sanitaria e dalla qualificazione professionale. Un fisioterapista in regime forfettario e’ obbligato esattamente come uno in regime ordinario.Devo trasmettere anche le prestazioni pagate in contanti?Si. L’obbligo TS riguarda tutte le prestazioni sanitarie a persone fisiche, indipendentemente dal metodo di pagamento (contanti, bancomat, bonifico, carta). Il metodo di pagamento non e’ rilevante ai fini della trasmissione.Cosa succede se dimentico di trasmettere un mese?E’ possibile recuperare la trasmissione mancante tramite il portale sistemats.it. Se la trasmissione tardiva avviene prima di eventuali controlli, le sanzioni possono essere ridotte tramite il ravvedimento operoso. E’ importante non accumulare mesi di omissione.Devo trasmettere anche le spese rimborsate dall’assicurazione sanitaria del paziente?L’obbligo riguarda le somme effettivamente pagate dal paziente. Se la prestazione e’ pagata direttamente da una compagnia assicurativa tramite polizza collettiva (es. fondi sanitari aziendali con pagamento diretto alla struttura), la trasmissione riguarda solo l’eventuale quota a carico del paziente.Come gestire il Sistema TS: consigli pratici Usa un software gestionale integrato con il sistema TS: automatizza la trasmissione e riduce il rischio di errori o dimenticanze.Registra il codice fiscale del paziente ad ogni prima visita: senza CF non puoi trasmettere.Prepara un modulo di opposizione da far firmare ai pazienti che non vogliono la pre-compilazione 730.Controlla la trasmissione entro il 5 del mese successivo per avere tempo di correggere eventuali errori prima della scadenza.Conserva i giustificativi delle trasmissioni per almeno 5 anni (termine ordinario di accertamento).Per le guide specifiche sulla fatturazione in ogni professione sanitaria, consulta il nostro cluster: Professionisti Sanitari con Partita IVA 2026, Fatturazione Fisioterapista, Fatturazione Psicologo, Fatturazione Medico.Conclusione Il Sistema Tessera Sanitaria e’ un adempimento che i professionisti sanitari devono gestire con regolarita’ e attenzione. Gli errori piu’ comuni sono la mancata registrazione del CF del paziente, la trasmissione tardiva e la confusione tra documento commerciale TS e fattura SDI. Un buon software gestionale o il supporto di un consulente fiscale esperto in ambito sanitario risolvono alla radice questi problemi.CAF Centro Fiscale assiste professionisti sanitari nella gestione di tutti gli adempimenti fiscali: apertura Partita IVA, dichiarazione dei redditi, gestione del Sistema TS, consulenza previdenziale. Contattaci per un preventivo personalizzato.Richiedi preventivo gratuitoGiugno 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-18 09:00:002026-06-14 18:38:38Fatturazione Sistema Tessera Sanitaria 2026: obbligo, scadenze e sanzioni per sanitari
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariProfessionisti sanitari con Partita IVA 2026: guida completa a regimi, casse, fatturazioneProfessionisti sanitari con Partita IVA 2026: guida completa a regimi, casse, fatturazioneAprire la Partita IVA come professionista sanitario è una scelta che riguarda ogni anno decine di migliaia di medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, podologi, TSRM, ostetrici e molti altri. Se sei un professionista della salute e stai valutando l’attività libero-professionale, questa guida raccoglie tutto quello che devi sapere nel 2026: quale regime fiscale conviene, quale cassa previdenziale ti spetta, quali codici ATECO usare, come funziona la fatturazione con il Sistema Tessera Sanitaria e quando si applica l’esenzione IVA.Il settore sanitario presenta caratteristiche fiscali e previdenziali peculiari che lo distinguono dalle altre professioni: l’esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie, l’obbligo di trasmissione dati al Sistema TS, la varietà di casse previdenziali di categoria e la possibilità di cumulare attività in regime SSN con la libera professione. Conoscere queste regole fin dall’inizio evita errori costosi.Chi sono i professionisti sanitari con Partita IVA In Italia le professioni sanitarie sono disciplinate dalla Legge 43/2006 e da una serie di normative precedenti. Si distinguono principalmente in due grandi categorie:Professioni con ordine professionale e cassa previdenziale dedicata: medici (ENPAM), psicologi (ENPAP), infermieri (ENPAPI), veterinari (ENPAV), biologi e dietisti (ENPAB), farmacisti (ENPAF), odontoiatri (ENPAM sezione dedicata).Professioni sanitarie laureate senza cassa dedicata: fisioterapisti, logopedisti, podologi, tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM), osteopati, ostetrici/ostetriche, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di neurofisiopatologia. Queste professioni confluiscono nella Gestione Separata INPS.La distinzione è fondamentale perché determina non solo la cassa previdenziale di appartenenza, ma anche l’aliquota contributiva e le modalità di calcolo della pensione futura.Tutte queste figure possono esercitare come liberi professionisti con Partita IVA, sia in modo esclusivo, sia in cumulo con un rapporto di lavoro dipendente (subordinato al rispetto delle cause ostative del regime forfettario, se adottato).Regime forfettario per professionisti sanitari 2026 Il regime forfettario (L. 190/2014) è il regime naturale di partenza per la maggior parte dei professionisti sanitari che iniziano la libera professione. Vediamo i parametri chiave per il 2026.Soglia di ricavi e cause ostativePer accedere al regime forfettario nel 2026 è necessario non aver superato 85.000 euro di ricavi/compensi nell’anno precedente. Se durante l’anno si supera la soglia di 100.000 euro, il regime cessa immediatamente nello stesso anno con obbligo di ricalcolo IVA.Tra le cause ostative più rilevanti per i sanitari: non aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro. Questa soglia è stata elevata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 12), confermata per il 2026. Significa che un medico ospedaliero dipendente che guadagna 40.000 euro l’anno non può aprire Partita IVA in regime forfettario per l’attività libero-professionale parallela.Coefficiente di redditività: 78%Per le professioni sanitarie — rientranti nel codice ATECO 86.xx — il coefficiente di redditività è il 78% (attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi). Questo significa che il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta sostitutiva è pari al 78% dei ricavi lordi.Esempio: un fisioterapista con 60.000 euro di compensi annui ha un reddito imponibile forfettario di 46.800 euro (60.000 x 78%). Su questo importo paga il 15% di imposta sostitutiva (o il 5% nei primi 5 anni se è nuova attività), pari a 7.020 euro.Imposta sostitutiva: 15% (5% startup)L’aliquota standard è il 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni di attività se non si è svolta un’attività simile nei 3 anni precedenti (regime startup). Un’agevolazione molto rilevante per i neolaureati che aprono la prima Partita IVA.Le casse previdenziali per professione: tabella comparativa Il sistema previdenziale per i professionisti sanitari è frammentato in numerose casse di categoria. Questa tabella riassume la situazione per il 2026.ProfessioneCassaAliquota contributiva 2026NoteMedici (MMG, specialisti)ENPAMQuota A fissa (per iscrizione) + Quota B 19,5% reddito lib. prof.Obbligatoria anche per dipendenti SSNPsicologiENPAP10% soggettivo + 2% integrativoMinimale annuo da verificare su sito ENPAPInfermieriENPAPI16% soggettivo + 4% integrativoObbligatoria dal 2012Biologi / DietistiENPAB15% soggettivo + 4% integrativoDietisti: iscrizione all’albo ENPABVeterinariENPAV16% soggettivoContributo integrativo variabileOdontoiatriENPAM (sez. B)12,5% reddito professionaleQuota A fissa annuaFisioterapistiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)No cassa dedicataLogopedistiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)No cassa dedicataPodologiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)No cassa dedicataTSRM (tecnici radiologia)Gestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)Ordine TSRM PSTRP (L. 3/2018)OsteopatiGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)Riconoscimento SSN dal 2026 (D.M.)Ostetrici/OstetricheGestione Separata INPS26,07% (24% con altra copertura)Albo FNOPOPer i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, l’aliquota del 26,07% si applica al reddito netto imponibile nel regime ordinario; in regime forfettario, si applica al reddito forfettario con possibilità di riduzione del 35% (agevolazione contributiva forfettari). La riduzione scende a 24% se si ha già un’altra copertura previdenziale (es. dipendente SSN con INPDAP/Inps dipendenti).Per approfondimenti sulle singole casse, consulta le nostre guide dedicate: Partita IVA Medico 2026, Partita IVA Psicologo 2026, Partita IVA Infermiere 2026, Partita IVA Veterinario 2026.Codici ATECO per le professioni sanitarie Il codice ATECO identifica la tua attività presso l’Agenzia delle Entrate e determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario. Tutti i codici sanitari del gruppo 86 danno accesso al coefficiente del 78%. Ecco i più comuni:Codice ATECODescrizioneProfessioni tipiche86.21.09Servizi degli studi medici generici e ostetriciMedici di base, MMG, ostetrici/ostetriche86.22.09Servizi degli studi medici specialisticiMedici specialisti, psichiatri86.23.00Servizi degli studi odontoiatriciDentisti, odontoiatri86.20.09Servizi veterinari – altriVeterinari liberi professionisti86.90.11Servizi degli studi di psicologiaPsicologi, psicoterapeuti86.90.19Servizi degli studi di fisioterapiaFisioterapisti, osteopati86.90.29Altre attivita’ paramediche (NCA)Podologi, TSRM, logopedisti, dietisti, biologi, infermieri, tecnici lab. biomedicoIn caso di dubbio sul codice corretto, il consulente fiscale verifica la tua specifica posizione. La scelta errata del codice ATECO non influisce sul coefficiente (tutti i 86.xx sono al 78%) ma può creare problemi in fase di iscrizione all’albo o di controlli.Per guide specifiche per professione: Partita IVA Fisioterapista 2026, Partita IVA Logopedista 2026, Partita IVA Osteopata 2026, Partita IVA Biologo Nutrizionista 2026, Partita IVA Dietista 2026.Fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria (TS) Un aspetto peculiare della fatturazione sanitaria è l’obbligo del Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). La normativa di riferimento è il D.L. 78/2010 art. 3 c. 3 e il D.M. 31 luglio 2015.Chi deve trasmettere al Sistema TSTutti i professionisti sanitari abilitati che erogano prestazioni a persone fisiche residenti in Italia sono obbligati a trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema TS. Questo include medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, podologi, TSRM, ostetriche, logopedisti, dietisti, biologi, veterinari (per determinate prestazioni). La trasmissione avviene mensilmente, entro la fine del mese successivo alla data della prestazione.I dati trasmessi al Sistema TS vengono poi usati dall’Agenzia delle Entrate per pre-compilare il modello 730 del paziente con le spese sanitarie sostenute, consentendo la detrazione del 19%.Fattura elettronica o documento commerciale?A differenza di quanto avviene in altri settori, i professionisti sanitari non emettono fattura elettronica via SDI per le prestazioni verso persone fisiche (salvo opposizione del paziente alla trasmissione TS). In tal caso emettono un documento commerciale tramite registratore telematico abilitato al Sistema TS, che trasmette automaticamente i dati.Se invece il paziente si oppone alla trasmissione dei dati TS, il professionista emette fattura ordinaria o elettronica via SDI, ma NON deve trasmettere al sistema TS. La scelta è del paziente e deve essere documentata.Per le prestazioni verso aziende o enti (non persone fisiche), si emette invece regolare fattura elettronica via SDI, senza obbligo TS. Approfondisci nella nostra guida: fatturazione fisioterapista 2026.Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie Le prestazioni sanitarie rese da un professionista abilitato sono in linea generale esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione si applica alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, etc.).Questo significa che, anche in regime ordinario (non forfettario), la fattura di un fisioterapista o di un medico specialista non porta IVA sulle prestazioni sanitarie tipiche. Il codice natura da usare in fattura elettronica è N4 (operazioni esenti).Per i professionisti in regime forfettario, che già di per sé non applicano IVA, si usa il codice N2.2 (non soggette — altri casi, regime forfettario). Nella pratica il risultato è identico: il paziente non paga IVA.Attenzione: l’esenzione non si applica indiscriminatamente. Attività come la vendita di prodotti, consulenze generali non sanitarie, o attività formative possono essere soggette a IVA anche se svolte da un professionista sanitario. Verificare caso per caso con il proprio consulente.Convenzione SSN vs libero professionista: compatibilità e cumulo Molti professionisti sanitari operano in regime misto: dipendenti o convenzionati SSN + libera professione privata. La compatibilità dipende dal tipo di rapporto con il SSN.Dipendente SSN a tempo pieno: l’intramoenia è consentita (libera professione intramuraria), ma quella extramuraria richiede autorizzazione aziendale. Il reddito da dipendente SSN conta per la causa ostativa forfettario (35.000 euro).Medico di Medicina Generale (convenzionato): la convenzione SSN genera reddito da lavoro autonomo, non dipendente. Non scatta la causa ostativa. Il MMG può aprire la P.IVA per attività private aggiuntive.Libero professionista puro: nessun vincolo di cumulo. Regime forfettario applicabile se i ricavi restano sotto 85.000 euro.La gestione previdenziale nel caso di cumulo dipende dalla professione. Un medico dipendente ASL versa i contributi ENPAM (Quota A + Quota B) sia sulla convenzione che sulla libera professione; gli stessi contributi si scalano dal reddito imponibile IRPEF in regime ordinario. Per i professionisti in GS INPS con altra copertura (es. infermiere dipendente + libera professione), l’aliquota GS scende al 24% invece del 26,07%.Aprire la Partita IVA: i passi concreti per un professionista sanitario Aprire la Partita IVA come professionista sanitario è un processo che segue step precisi. Ecco la sequenza da rispettare:Iscrizione all’albo/ordine professionale: prerequisito per l’esercizio legale della professione. Ogni professione ha il suo albo (Ordine dei Medici, OPL per psicologi, OPI per infermieri, FNOPO per ostetrici, Ordine TSRM PSTRP per le professioni senza cassa dedicata, ecc.).Apertura Partita IVA: presentazione del modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online o presso sportello). Scegli il codice ATECO corretto dalla tabella sopra. Se scegli il regime forfettario, indicalo esplicitamente.Iscrizione alla cassa previdenziale: obbligatoria entro i termini previsti da ciascun ente (di solito 30-90 giorni dall’inizio attività). Per le professioni in GS INPS, l’iscrizione è automatica con la prima comunicazione annuale.RC professionale: obbligatoria per legge per molte professioni sanitarie (L. 24/2017 Gelli-Bianco per chi opera in ambito sanitario). Anche per professionisti che non trattano pazienti direttamente è buona prassi.Attivazione fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 per tutti, anche per chi opera con sistema TS. Registrarsi sulla piattaforma SDI dell’Agenzia delle Entrate o affidarsi a un software di fatturazione.Abilitazione al Sistema TS: registrazione al portale sistemats.it per trasmettere i dati delle spese sanitarie dei pazienti.Per una guida step-by-step completa sull’apertura della Partita IVA, consulta: Aprire Partita IVA 2026: guida completa. Per il confronto forfettario vs dipendente, vedi Forfettario e lavoro dipendente 2026.Guide specifiche per professione: cluster completo 2026 Ogni professione sanitaria ha le sue specificità fiscali, previdenziali e burocratiche. Abbiamo creato guide dedicate per ciascuna:Partita IVA Medico 2026 — ENPAM Quota A e B, ATECO 86.21.09 / 86.22.09, Studio medicoPartita IVA Psicologo 2026 — ENPAP, ATECO 86.90.11, regime forfettario, sedute onlinePartita IVA Fisioterapista 2026 — GS INPS, ATECO 86.95.00, sistema TS, apertura studioPartita IVA Infermiere 2026 — ENPAPI, ATECO 86.90.29, assistenza domiciliarePartita IVA Veterinario 2026 — ENPAV, ATECO 86.20.09, ambulatorio veterinarioPartita IVA Osteopata 2026 — GS INPS, riconoscimento SSN 2026Partita IVA Logopedista 2026 — GS INPS, ATECO 86.90.29, sedute onlinePartita IVA Biologo Nutrizionista 2026 — ENPAB, ATECO 86.90.29Partita IVA Dietista 2026 — ENPAB, ATECO 86.90.29Partita IVA Podologo 2026 — GS INPS, ATECO 86.90.29, studio podologicoPartita IVA Ottico Optometrista 2026 — doppia attività, ATECO, regime fiscalePartita IVA TSRM Tecnico Radiologia 2026 — GS INPS, Ordine TSRM PSTRPPartita IVA Ostetrica 2026 — GS INPS, FNOPO, assistenza domiciliareDomande frequenti (FAQ) Un professionista sanitario in forfettario applica l’IVA?No. In regime forfettario non si applica mai l’IVA sulle fatture, indipendentemente dalla natura della prestazione. Le prestazioni sanitarie beneficiano anche dell’esenzione IVA art. 10 n.18 DPR 633/72, ma nel forfettario questo è irrilevante perché l’IVA non si applica comunque (codice N2.2 in fattura elettronica).Posso scegliere la Gestione Separata INPS invece della cassa di categoria?No. L’iscrizione alla cassa previdenziale di categoria è obbligatoria per le professioni che ne hanno una (medici, psicologi, infermieri, ecc.). Non è possibile optare per la GS INPS in alternativa. La GS INPS è invece l’unica opzione per le professioni senza cassa dedicata (fisioterapisti, podologi, TSRM, osteopati, logopedisti, ostetrici, dietisti).Quando si pagano i contributi previdenziali in regime forfettario?In regime forfettario con GS INPS, i contributi si versano con il modello F24 alle stesse scadenze dell’IRPEF (giugno per l’acconto, novembre per il secondo acconto). Per le casse di categoria le scadenze variano: ENPAM ha un regime proprio, ENPAP prevede versamenti trimestrali, ecc. Contatta la tua cassa di appartenenza per le scadenze aggiornate al 2026.Il Sistema Tessera Sanitaria vale anche per le fatture elettroniche?Si. Dal 2024 è possibile trasmettere i dati al Sistema TS anche tramite fattura elettronica via SDI, usando un apposito tipo documento. In questo caso la fattura elettronica sostituisce il documento commerciale TS, ma i dati devono essere comunque formattati correttamente per consentire la pre-compilazione del 730 del paziente.Devo avere una polizza RC professionale come professionista sanitario?Si. La Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) rende obbligatoria la copertura assicurativa per responsabilità civile professionale per tutti i professionisti sanitari che esercitano attività a rischio per il paziente. L’obbligo si applica sia ai dipendenti che ai liberi professionisti. La mancanza di copertura può esporre a sanzioni oltre che al rischio di non essere risarciti in caso di sinistro.Conclusione: perché affidarsi a un CAF per la tua Partita IVA sanitaria La Partita IVA di un professionista sanitario presenta complessità specifiche che richiedono competenza specialistica: la scelta della cassa previdenziale corretta, la gestione del Sistema Tessera Sanitaria, l’applicazione dell’esenzione IVA, il cumulo con attività SSN. Affidarsi a un CAF esperto evita errori che possono costare sanzioni o perdita di agevolazioni.CAF Centro Fiscale segue professionisti sanitari di tutte le specializzazioni: apertura Partita IVA, dichiarazione dei redditi, gestione contributi previdenziali, consulenza sul regime più conveniente tra forfettario e ordinario. Contattaci per un preventivo personalizzato senza impegno.Richiedi preventivo gratuitoGiugno 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/ISEE-SOCIO-SANITARIO-RESIDENZIALE-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-14 01:36:362026-09-04 12:15:37Professionisti sanitari con Partita IVA 2026: guida completa a regimi, casse, fatturazione
CAFDetrazione Spese Sanitarie Rimborsate dalla Cassa: Guida 730/2026Se sei un lavoratore dipendente con una cassa sanitaria integrativa, probabilmente ti sei già chiesto: “Posso detrarre nel 730 le spese mediche che mi sono state rimborsate dalla cassa?”. È una domanda legittima che riguarda milioni di contribuenti italiani che beneficiano di fondi sanitari aziendali o enti bilaterali.La risposta breve è: no, non puoi detrarre le spese già interamente rimborsate. Ma la realtà è più articolata: puoi detrarre la quota di spesa effettivamente rimasta a tuo carico, cioè quella parte che la cassa sanitaria non ti ha rimborsato. Questo significa che se una visita specialistica è costata 150 euro e la cassa te ne ha rimborsati 100, puoi detrarre i restanti 50 euro nel modello 730/2026.Il meccanismo può sembrare semplice, ma nella pratica nasconde diverse insidie. Molti contribuenti commettono errori nella compilazione del 730, dichiarando l’intera spesa senza sottrarre il rimborso ricevuto, oppure rinunciano completamente alla detrazione pensando erroneamente di non averne diritto. Entrambi gli approcci sono sbagliati e possono costarti caro: nel primo caso rischi accertamenti fiscali e sanzioni, nel secondo caso perdi detrazioni legittime.In questa guida completa, il CAF Centro Fiscale di Udine ti spiega nel dettaglio come funziona la detrazione delle spese sanitarie rimborsate dalla cassa sanitaria integrativa, quale normativa si applica, come effettuare i calcoli corretti con esempi pratici, e come compilare correttamente le righe E1-E5 del 730. Ti mostreremo anche quali documenti conservare e come gestire i casi particolari, come i rimborsi ricevuti nell’anno successivo alla spesa o le spese sostenute per familiari a carico.La normativa di riferimento è l’articolo 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), integrato da diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate che hanno chiarito negli anni come trattare i rimborsi da parte di enti e casse. Il principio base è cristallino: la detrazione del 19% spetta solo sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente, non su quelle rimborsate da terzi.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCome Funziona la Cassa Sanitaria IntegrativaNormativa Fiscale: Cosa Dice l’Agenzia delle EntrateCalcolo Detrazione con Esempi PraticiCome Compilare il 730: Righe E1-E5Documentazione da ConservareCasi Particolari e Domande Frequenti📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Aprile 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-04-13 19:24:552026-05-31 16:50:34Detrazione Spese Sanitarie Rimborsate dalla Cassa: Guida 730/2026