Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariAprire Partita IVA Medico 2026: ATECO 86.21.00, ENPAM Quota A/B e Sistema TSAprire la partita IVA da medico nel 2026 richiede di fare i conti con tre pilastri fondamentali: il codice ATECO corretto, i contributi previdenziali all’ENPAM (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Medici e Odontoiatri) e gli obblighi legati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per l’invio delle spese mediche al Fisco. Scegliere il regime fiscale giusto fin dall’inizio può fare una differenza enorme sul reddito netto: i medici liberi professionisti, grazie al coefficiente di redditività del 78% e all’imposta sostitutiva agevolata, sono tra le categorie che possono beneficiare di più del regime forfettario.In questa guida trovi tutto quello che serve sapere: dall’iscrizione all’Ordine dei Medici alla gestione dell’ENPAM, dalle regole del Sistema TS alle spese deducibili. Se hai già la specializzazione e stai per avviare l’attività in libera professione, oppure sei un medico dipendente che vuole aprire una partita IVA per le guardie mediche o le consulenze private, questa è la lettura giusta.Indice dei contenutiCodice ATECO per Medico: 86.21.00 e le VariantiENPAM 2026: Quota A (Contributo Fisso) e Quota B (Proporzionale)Regime Forfettario per Medici: Coefficiente 78% e Imposta SostitutivaSistema TS (Tessera Sanitaria): Obbligo, Esclusione e FatturazioneAdempimenti per Aprire la Partita IVA da MedicoSpese Deducibili per il Medico con Partita IVAConvenienza del Regime Forfettario per i Medici nel 2026Domande Frequenti sulla Partita IVA MedicoCodice ATECO per Medico: 86.21.00 e le VariantiIl codice ATECO identifica l’attività economica svolta e viene utilizzato dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e da tutti gli enti previdenziali per classificare la tua professione. Per i medici il codice principale è il 86.21.00 – Attività di medicina generale (classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° aprile 2025), che si applica ai medici di medicina generale, ai medici di guardia medica e, in generale, a chi esercita la medicina non specialistica in forma libero-professionale.Esistono però varianti importanti in base alla specializzazione. Se sei un chirurgo, uno specialista o un dermatologo che esercita in forma indipendente, il codice corretto è 86.22.02 – Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti (nella vecchia classificazione ATECO 2007 era l’86.22.09). Attenzione: in ATECO 2025 il codice 86.22.01 identifica i trattamenti di chirurgia estetica, non la medicina generale. Le strutture con più professionisti (poliambulatori) hanno invece codici dedicati, da verificare in base all’attività svolta. Per gli odontoiatri esiste invece un codice dedicato, il 86.23.00.Come si sceglie il codice corretto? Segui questa regola pratica:Medico di medicina generale o guardia medica → 86.21.00Medico specialista (cardiologo, dermatologo, ortopedico, ecc.) → 86.22.02Odontoiatra / dentista → 86.23.00Struttura ambulatoriale con più professionisti → codici dedicati alle strutture, da verificare caso per casoIl codice ATECO incide anche sul coefficiente di redditività del regime forfettario (ne parliamo nella sezione dedicata): per tutti i codici 86.xx il coefficiente è del 78%, uno dei più alti tra le categorie agevolate. Questo significa che il reddito imponibile viene calcolato su una quota più ampia dei ricavi rispetto, ad esempio, al commercio.Puoi verificare il codice ATECO corretto oppure affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine per l’apertura della partita IVA medico con tutta la documentazione in regola fin dall’inizio. ENPAM 2026: Quota A (Contributo Fisso) e Quota B (Proporzionale)L’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale di riferimento per tutti i medici iscritti all’Ordine. È la cassa più grande tra quelle dei liberi professionisti italiani, con oltre 350.000 iscritti. L’iscrizione è obbligatoria per i medici che esercitano la libera professione, indipendentemente dal regime fiscale scelto.Il sistema previdenziale ENPAM si articola in due componenti principali: la Quota A, che è un contributo fisso annuale, e la Quota B, che è proporzionale al reddito libero professionale. ENPAM Quota A 2026: il Contributo Fisso per Fascia d’EtàLa Quota A ENPAM è un contributo fisso dovuto da tutti gli iscritti, il cui importo varia in base alla fascia d’età. È il contributo di base che garantisce la copertura previdenziale minima. Per il 2026 gli importi aggiornati sono i seguenti:Studenti universitari iscritti all’Ordine: 152,37 euro annuiMedici fino a 30 anni: 304,73 euro annuiDa 30 a 35 anni: 591,47 euro annuiDa 35 a 40 anni: 1.109,92 euro annuiOltre 40 anni: 2.049,83 euro annuiA questi importi si aggiunge il contributo di maternità di 84,26 euro annui, uguale per tutti gli iscritti. La scadenza per il versamento della Quota A è il 30 aprile di ogni anno. Il pagamento avviene tramite bollettini o MAV inviati direttamente dall’ENPAM.Un aspetto importante: la Quota A è dovuta anche dai medici dipendenti che non svolgono libera professione, come contributo anagrafico minimo di partecipazione alla Fondazione.ENPAM Quota B 2026: il Contributo Proporzionale al RedditoLa Quota B ENPAM è il contributo proporzionale al reddito derivante dalla libera professione medica. Si applica a tutto il reddito professionale dichiarato, non solo alla parte eccedente un minimale. Per il 2026 le aliquote sono:Aliquota piena: 19,5% sul reddito libero-professionale fino a 150.000 euroAliquota di solidarietà: 1% sulla parte di reddito eccedente i 150.000 euroAliquota dimezzata: 9,75%, su domanda, per i medici iscritti ad altra previdenza obbligatoria o pensionati (ad esempio i medici dipendenti SSN che svolgono anche libera professione)Aliquota ridotta: 2% solo per i tirocinanti del corso di formazione in Medicina generale e per i redditi da attività intramoenia ed equiparataIl reddito da dichiarare all’ENPAM è quello derivante esclusivamente dall’attività libero-professionale: guardie mediche private, visite in studio, consulenze, ecc. La dichiarazione si presenta tramite il Modello D ENPAM, con scadenza al 31 luglio di ogni anno. Il versamento dei contributi Quota B parte dal 31 ottobre, in un’unica soluzione o a rate.Un vantaggio rilevante: i contributi versati all’ENPAM (sia Quota A che Quota B) sono integralmente deducibili dal reddito nella dichiarazione dei redditi, anche per chi è in regime forfettario. Questo riduce il reddito imponibile complessivo e abbassa le imposte dovute.Hai dubbi su come calcolare i tuoi contributi ENPAM o come compilare il Modello D? Il team del CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione fiscale dei professionisti sanitari: contattaci per un preventivo personalizzato.Regime Forfettario per Medici: Coefficiente 78% e Imposta SostitutivaIl regime forfettario è la scelta fiscale più vantaggiosa per molti medici liberi professionisti nel 2026, soprattutto nelle fasi iniziali dell’attività. Funziona in modo semplice: non paghi l’IRPEF ordinaria con i suoi scaglioni progressivi, ma una imposta sostitutiva unica molto più bassa.Ecco come funziona nel concreto per i medici. Il reddito imponibile non è calcolato sulle spese effettivamente sostenute (come nel regime ordinario), ma viene determinato applicando ai tuoi compensi lordi un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che, per definizione, il 22% dei tuoi ricavi è considerato “spesa” (forfettizzata), e le tasse le paghi solo sul restante 78%. Come si Calcolano le Tasse con il Forfettario per i MediciFacciamo un esempio pratico. Supponiamo che il medico Marco, specialista ortopedico, abbia incassato 60.000 euro di compensi in un anno:Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 euroImposta sostitutiva al 15%: 46.800 × 15% = 7.020 euroImposta sostitutiva al 5% (se attività nuova, primi 5 anni): 46.800 × 5% = 2.340 euroA questa imposta si aggiungono i contributi ENPAM (Quota A + Quota B), che come abbiamo visto sono deducibili. L’aliquota al 5% si applica per le nuove attività nei primi cinque anni, a condizione che il medico non abbia esercitato la stessa attività libero-professionale nei tre anni precedenti.Per accedere al regime forfettario occorre rispettare il limite di ricavi di 85.000 euro annui. Chi supera questa soglia esce dal regime dall’anno successivo (o immediatamente se supera i 100.000 euro). Un altro requisito importante: il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non deve superare i 35.000 euro (soglia elevata dalla Legge di Bilancio 2025).Per approfondire tutti i requisiti e i limiti, puoi leggere la nostra guida completa al regime forfettario 2026.Medico Dipendente con Partita IVA Forfettaria: Si Può?Molti medici si chiedono se possono aprire la partita IVA in regime forfettario pur lavorando come dipendenti del SSN (Servizio Sanitario Nazionale). La risposta è sì, ma con attenzione. Il regime forfettario è compatibile con il lavoro dipendente a patto che il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superi i 35.000 euro. Per un medico dipendente del SSN a tempo pieno, questo limite viene quasi sempre superato.In questo caso, il medico dipendente che vuole esercitare anche la libera professione (guardie mediche private, visite a pagamento, consulenze) deve aprire la partita IVA in regime ordinario. All’ENPAM potrà chiedere di versare la Quota B con l’aliquota dimezzata del 9,75% (invece del 19,5%), proprio perché ha già una copertura previdenziale tramite la dipendenza; sui redditi da attività intramoenia si applica invece il 2%.Se invece sei un medico precario, un tirocinante o hai un contratto part-time con reddito sotto i 35.000 euro, il forfettario potrebbe essere la scelta giusta. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a fare il calcolo di convenienza preciso per la tua situazione specifica.Sistema TS (Tessera Sanitaria): Obbligo, Esclusione e FatturazioneIl Sistema TS (Tessera Sanitaria) è il sistema telematico gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che permette ai professionisti sanitari di trasmettere al Fisco le spese mediche sostenute dai loro pazienti. Queste informazioni vengono usate per la precompilazione del modello 730.Per i medici liberi professionisti, il Sistema TS crea una situazione particolare e spesso fonte di confusione riguardo alla fatturazione elettronica. Puoi approfondire la gestione del sistema con la nostra guida al software di fatturazione elettronica per sanitari e Sistema TS. L’Obbligo di Invio Dati al Sistema TSI medici e tutti i professionisti sanitari che emettono ricevute o fatture per prestazioni sanitarie a persone fisiche sono obbligati a trasmettere i dati delle spese al Sistema TS entro il mese successivo all’incasso. La trasmissione avviene tramite il portale del Sistema TS con le credenziali ottenute al momento dell’abilitazione.I dati trasmessi comprendono: codice fiscale del paziente, data della prestazione, importo pagato e tipo di prestazione. Questo sistema è stato introdotto proprio per alimentare il 730 precompilato e ridurre gli errori nella detraibilità delle spese mediche.Un dettaglio pratico rilevante: il Sistema TS va usato per le prestazioni verso persone fisiche (pazienti privati). Non si applica alle prestazioni verso enti, ASL, ospedali o aziende.Fatturazione Elettronica per Medici: L’Eccezione TSQui sta il punto più delicato per i medici. A differenza degli altri professionisti, i medici hanno una esenzione dall’obbligo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche che hanno esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema TS.In pratica, quando un paziente si oppone alla trasmissione delle sue spese sanitarie al Fisco (un diritto garantito dalla normativa sulla privacy), il medico non invia i dati al Sistema TS e non emette fattura elettronica tramite SDI per quella prestazione (ma una ricevuta o fattura cartacea).Per le prestazioni verso pazienti che non si oppongono, invece, vige l’obbligo di trasmissione al Sistema TS (che sostituisce di fatto l’obbligo di fattura elettronica verso privati). Per le prestazioni verso soggetti IVA (es. aziende, studi associati), vale invece la regola ordinaria della fattura elettronica tramite SDI.Adempimenti per Aprire la Partita IVA da MedicoAprire la partita IVA medico nel 2026 richiede una serie di adempimenti che vanno completati in un ordine preciso. Non basta la sola apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate: ci sono iscrizioni ad enti, ordini e registri che vanno fatte in parallelo. Ecco il percorso completo.Il primo passo è ovviamente la laurea in Medicina e Chirurgia e il superamento dell’esame di Stato. Questi sono requisiti abilitanti senza cui non è possibile esercitare la professione. Una volta ottenuta l’abilitazione, si procede con questi passaggi:Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) della provincia in cui si intende esercitare. L’iscrizione all’Ordine è obbligatoria per legge per chiunque voglia esercitare la professione medica.Apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate, con la scelta del codice ATECO corretto (86.21.00 per la medicina generale, 86.22.02 per gli specialisti indipendenti) e del regime fiscale.Iscrizione all’ENPAM, che avviene automaticamente tramite comunicazione dell’Ordine dei Medici. Tuttavia, è utile verificare l’avvenuta iscrizione e attivarsi per ricevere i bollettini della Quota A.Abilitazione al Sistema TS sul portale del MEF, per poter trasmettere i dati delle spese sanitarie dei pazienti.Comunicazione all’ASL di riferimento per l’apertura dello studio medico (se si apre un ambulatorio), con eventuali adempimenti SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) comunali per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).Se lo studio medico richiede apparecchiature particolari (es. RX, ecografi), potrebbero essere necessarie ulteriori autorizzazioni sanitarie regionali. Il percorso burocratico è complesso: il CAF Centro Fiscale di Udine ti guida in tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali, sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia. Spese Deducibili per il Medico con Partita IVALa gestione fiscale delle spese è uno degli aspetti più rilevanti per la convenienza economica della partita IVA medico. In regime ordinario, il medico può dedurre le spese effettivamente sostenute per l’attività professionale; in regime forfettario, invece, le spese sono forfettizzate tramite il coefficiente del 78% (e quindi non si deducono le spese analiticamente, ma si beneficia della forfettizzazione).Per chi è in regime ordinario, le principali categorie di spese deducibili sono:Affitto dello studio medico o quota dell’immobile di proprietà adibita a studio (calcolata pro quota)Attrezzature mediche e strumentazione: fonendoscopio, elettrocardiografo, ecografo, tavolo operatorio, lampade, autoclavi per sterilizzazione. Le attrezzature con valore superiore a 516,46 euro si ammortizzano in più anni.Materiale di consumo: guanti, mascherine, siringhe, materiale da medicazioneSoftware gestionale e Sistema TS: abbonamenti a software per la gestione dello studio, la fatturazione elettronica e l’invio dati al Sistema TSSpese di aggiornamento professionale: corsi ECM (Educazione Continua in Medicina), congressi, abbonamenti a riviste scientificheAssicurazione professionale RC Medici: obbligatoria per legge, integralmente deducibileCompensi a collaboratori: segretaria, infermiere, receptionist (nei limiti previsti)Un capitolo a parte meritano i contributi ENPAM: Quota A e Quota B sono deducibili dal reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal regime fiscale. Questo vale anche per i forfettari, che pur non deducendo le spese analitiche possono dedurre i contributi previdenziali obbligatori. Anche il conto corrente dedicato all’attività professionale è consigliato per separare le spese personali da quelle professionali: puoi confrontare le opzioni nella nostra guida ai conti business per medici e sanitari 2026.Convenienza del Regime Forfettario per i Medici nel 2026Il regime forfettario conviene davvero a un medico? La risposta dipende dalla situazione specifica, ma in molti casi la risposta è sì, soprattutto nelle fasi iniziali della carriera libero-professionale. Vediamo perché.Con il forfettario al 15% (o al 5% per i primi cinque anni di nuova attività), il medico paga le imposte solo sul 78% dei compensi. Nel regime IRPEF ordinario, invece, ogni euro di reddito professionale è soggetto agli scaglioni IRPEF (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro), più le addizionali regionali e comunali. Quando il Forfettario Non Conviene per i MediciIl regime forfettario ha dei limiti che possono renderlo meno conveniente in alcuni casi specifici:Spese reali molto alte: se il medico ha spese effettive superiori al 22% forfettizzato (attrezzature costose, affitto di studio in zona centrale, personale), nel regime ordinario potrebbe dedurre di più e pagare meno imposte.Ricavi vicini o superiori a 85.000 euro: avvicinarsi al limite comporta il rischio di uscire dal regime. Con ricavi tra 80.000 e 85.000 euro, meglio pianificare con attenzione.Medici dipendenti SSN con reddito da lavoro sopra 35.000 euro: come già detto, in questo caso il forfettario non è accessibile.Perdite nei primi anni: il forfettario non permette di portare avanti le perdite dei primi anni come nel regime ordinario.In ogni caso, la valutazione di convenienza va fatta sulla base dei numeri reali del singolo medico. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre una consulenza personalizzata per aiutarti a scegliere il regime fiscale più vantaggioso per la tua situazione. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia. Leggi anche la nostra guida completa al regime forfettario 2026 per un confronto dettagliato.Domande Frequenti sulla Partita IVA MedicoQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Apri la Partita IVA da Medico con il CAF Centro FiscaleHai bisogno di assistenza per aprire o gestire la partita IVA da medico nel 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione con un team specializzato nella fiscalità dei professionisti sanitari. Il servizio è disponibile sia in ufficio presso Viale Giuseppe Tullio 13 a Udine, sia online in tutta Italia.Scrivici su WhatsAppOppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale | Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel: 0432 1638640 Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-25 10:44:002026-09-27 19:11:13Aprire Partita IVA Medico 2026: ATECO 86.21.00, ENPAM Quota A/B e Sistema TS
NOTIZIEFattura generica e detrazione IVA: il contratto può salvare il diritto al creditoIndice dei contenutiFattura generica: quando scatta il problemaCosa dice la normativa IVA sulla detrazioneIl contratto come prova dell’operazione effettivaCosa serve in pratica per difendere il credito IVAAttenzione alle fatture soggettivamente inesistentiDomande frequenti (FAQ)Se hai ricevuto una fattura con una descrizione generica — come “prestazione di servizi” o “fornitura di materiali” senza ulteriori dettagli — e l’Agenzia delle Entrate ha messo in discussione il tuo diritto alla detrazione IVA, sì: esiste una via per difenderti. Il contratto sottoscritto con il fornitore può essere la prova decisiva che l’operazione è reale e che il credito IVA è legittimo. Lo chiarisce una recente analisi pubblicata da Commercialista Telematico, che fa il punto su un tema molto pratico per liberi professionisti, imprese e partite IVA.Fattura generica: quando scatta il problemaLa fattura è il documento base per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Ma cosa succede quando la descrizione dell’operazione è vaga o generica? In sede di controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate può contestare la detrazione sostenendo che non è possibile verificare la natura e la realtà dell’operazione.In parole semplici: se la fattura dice solo “consulenza” senza specificare di che tipo, chi l’ha eseguita, in quale contesto e per quale scopo, il fisco può dubitare che la prestazione sia davvero avvenuta — o che sia inerente all’attività d’impresa del compratore.Questo è un problema reale e abbastanza frequente, soprattutto nei rapporti tra professionisti e piccole imprese, dove i contratti non sempre vengono formalizzati per iscritto con grande cura dei dettagli. Cosa dice la normativa IVA sulla detrazioneIl diritto alla detrazione IVA è disciplinato principalmente dall’articolo 19 del DPR 633/1972 (il decreto che regolamenta tutta l’IVA in Italia) e dalla Direttiva UE 2006/112/CE. Il principio fondamentale è che l’IVA pagata sugli acquisti inerenti all’attività economica può essere detratta dall’IVA incassata sulle vendite.Affinché la detrazione sia legittima, la normativa richiede che:l’operazione sia realmente avvenuta (non fittizia);il bene o servizio acquistato sia inerente all’attività economica;esista un documento — tipicamente la fattura — che attesti l’operazione.Il punto critico è che la fattura deve contenere una descrizione sufficientemente dettagliata dell’operazione. L’articolo 21 del DPR 633/1972 stabilisce i contenuti obbligatori della fattura, tra cui la descrizione della natura, della quantità e della qualità dei beni ceduti o dei servizi prestati. Una descrizione generica non rispetta formalmente questo requisito.Tuttavia — ed è qui il punto centrale della questione — la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione italiana ha più volte chiarito che la carenza formale della fattura non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, se l’operazione è reale e dimostrabile con altri mezzi di prova. Il contratto come prova dell’operazione effettivaEcco dove il contratto diventa fondamentale. Se la fattura è generica, ma esiste un contratto scritto tra le parti che descrive in dettaglio la prestazione concordata — tempi, oggetto, corrispettivo, modalità di esecuzione — questo documento può integrare e supplire alla carenza descrittiva della fattura.In sostanza, il contratto dimostra che:l’operazione era stata concordata prima che avvenisse (non è un accordo retroattivo);la prestazione ha un oggetto specifico e identificabile;esiste una causa economica reale all’operazione.Questo è esattamente il ragionamento che sta alla base dell’analisi di Commercialista Telematico: il diritto alla detrazione IVA non si esercita sulla sola base della fattura, ma sull’operazione reale che quella fattura rappresenta. Se l’operazione è reale e documentata dal contratto, la descrizione generica della fattura diventa un vizio formale — sanabile — e non un vizio sostanziale che elimina il diritto alla detrazione.La Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha confermato questo approccio: il contribuente può produrre documentazione integrativa (contratti, ordini, corrispondenza, prove del pagamento) per dimostrare la realtà dell’operazione anche in presenza di una fattura formalmente carente. Cosa serve in pratica per difendere il credito IVASe ricevi un accertamento o una contestazione della detrazione IVA su fatture con descrizione generica, la documentazione che puoi produrre per difenderti comprende:Il contratto scritto stipulato con il fornitore, con descrizione dettagliata dell’oggetto della prestazione;La corrispondenza e-mail o cartacea che attesti gli accordi, le trattative e l’esecuzione del lavoro;Gli ordini di acquisto o i preventivi accettati;Le prove del pagamento (bonifico bancario, estratto conto), che attestano il reale trasferimento di denaro;La documentazione dell’esecuzione (report, relazioni, deliverable consegnati, verbali di collaudo);La registrazione in contabilità dell’operazione nei libri aziendali.L’insieme di questi documenti costruisce un quadro probatorio coerente che può convincere l’Ufficio o, in caso di ricorso, il giudice tributario, della genuinità dell’operazione.Vale la pena precisare che il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno) è quasi sempre un elemento rafforzativo decisivo, perché dimostra l’esistenza di un flusso di denaro reale a fronte della prestazione. Attenzione alle fatture soggettivamente inesistentiDiverso è invece il caso delle cosiddette fatture soggettivamente inesistenti: quelle in cui l’operazione è reale, ma il soggetto che ha emesso la fattura non corrisponde a chi ha effettivamente eseguito la prestazione. In questi casi il giudizio è molto più severo e il semplice contratto con il fornitore formale non basta a salvare la detrazione, perché il problema non è la descrizione ma l’identità del soggetto coinvolto.In sintesi:Fattura con descrizione generica + operazione reale: il contratto può salvare la detrazione IVA;Fattura soggettivamente inesistente: il problema è più grave e non si risolve con la documentazione contrattuale.Questa distinzione è fondamentale per capire il perimetro entro cui la soluzione del “contratto come prova” funziona davvero. Domande frequenti (FAQ)Una fattura con descrizione generica è sempre illegittima?No. È formalmente carente, ma non è automaticamente illegittima. Se l’operazione è reale e dimostrabile, il diritto alla detrazione IVA può essere difeso producendo documentazione integrativa, in primis il contratto.Il contratto deve essere scritto prima della fattura?Non è un requisito formale assoluto, ma nella pratica è molto importante che il contratto sia anteriore o contemporaneo all’esecuzione della prestazione. Un accordo retroattivo redatto solo dopo la contestazione fiscale ha scarso valore probatorio.Cosa rischio se la detrazione viene negata?Se l’Agenzia delle Entrate disconosce la detrazione, dovrai versare l’IVA detratta con le relative sanzioni tributarie previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 471/1997, come modificato dalla riforma sanzionatoria D.Lgs. 87/2024) e gli interessi di mora. Nei casi più gravi (fatture false o frodi IVA), le conseguenze possono essere anche penali.La fattura elettronica cambia qualcosa rispetto alla fattura cartacea?No, i principi sono gli stessi. Anche la fattura elettronica deve contenere una descrizione adeguata dell’operazione. Il fatto che transiti per il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate non sana automaticamente una descrizione generica.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 10:22:002026-08-25 08:43:05Fattura generica e detrazione IVA: il contratto può salvare il diritto al credito
CAF, SUCCESSIONISuccessione con Mutuo in Corso 2026: Cosa Succede al Debito e Come Gestirlo tra Eredi Indice dei contenutiCosa succede al mutuo quando muore il titolareCosa fa la banca alla morte del mutuatarioGli eredi sono obbligati a pagare il mutuo?L’assicurazione sulla vita legata al mutuoPiù eredi sullo stesso mutuo: come funzionaRinunciare all’eredità per liberarsi dal mutuoSuccessione dell’immobile ipotecato: adempimenti praticiSistema Tavolare FVG e mutui: la specificità del FriuliDomande FrequentiUno dei casi più frequenti e delicati nelle pratiche di successione è quello di un immobile su cui grava ancora un mutuo in corso. Cosa succede al debito con la banca quando il titolare del mutuo muore? Gli eredi devono continuare a pagare le rate? Possono rifiutarsi? In questa guida rispondiamo a tutte le domande più comuni, con un occhio alle specificità del Friuli Venezia Giulia e del sistema tavolare.Cosa succede al mutuo quando muore il titolareIl mutuo ipotecario è un contratto tra una banca (o istituto di credito) e una persona fisica. Quando quella persona muore, il contratto non si estingue automaticamente: il debito residuo entra a far parte dell’asse ereditario, insieme ai beni (casa, conti correnti, auto, ecc.).In parole semplici: se il tuo genitore aveva un mutuo da 80.000 euro ancora da pagare alla sua morte, quegli 80.000 euro diventano un debito ereditario. Chi accetta l’eredità accetta anche quel debito.Questo principio è sancito dall’articolo 752 del Codice Civile italiano: i debiti del defunto si dividono tra gli eredi in proporzione alle loro quote ereditarie. Se ci sono tre figli con pari diritti, ciascuno erediterà un terzo del debito residuo del mutuo.Per approfondire il tema dei debiti in successione in modo generale, puoi leggere la nostra guida su eredità e debiti del defunto 2026. Cosa fa la banca alla morte del mutuatarioLe banche non vengono avvisate automaticamente del decesso. Nella pratica, spetta agli eredi — o al CAF che gestisce la pratica di successione — comunicare l’avvenuto decesso all’istituto di credito.Nel periodo immediatamente successivo al decesso, generalmente la banca:Blocca temporaneamente i conti del defunto (in attesa del completamento della successione)Sospende l’addebito automatico delle rate del mutuo se questo avveniva dal conto del defuntoAttende la comunicazione ufficiale da parte degli eredi prima di procedereUna volta che la successione è aperta e gli eredi si sono identificati, la banca riprenderà a richiedere il pagamento delle rate, questa volta agli eredi stessi. Se le rate non vengono pagate, la banca ha il diritto di avviare procedure esecutive sull’immobile, che risulta ancora ipotecato a suo favore.Attenzione: il mancato pagamento delle rate durante il periodo successorio può generare interessi di mora. È importante non lasciare questo aspetto in sospeso, anche mentre si gestisce la burocrazia della dichiarazione di successione. Gli eredi sono obbligati a pagare il mutuo?La risposta dipende da una scelta fondamentale: accettare o rinunciare all’eredità. Se si accetta l’eredità (pura o con beneficio d’inventario)Con l’accettazione pura e semplice, l’erede subentra in tutti i rapporti giuridici del defunto: sia i beni che i debiti. Questo significa che il mutuo residuo diventa un debito personale dell’erede, che ne risponde anche con il proprio patrimonio.Con l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.), invece, l’erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. In pratica: se la casa vale 100.000 euro e il mutuo residuo è di 120.000 euro, con il beneficio d’inventario l’erede non dovrà sborsare di tasca propria i 20.000 euro in eccesso. Questa è una protezione importante che spesso le famiglie ignorano.Chi eredita le rate? Le rate mensili del mutuo si suddividono tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie. Se ci sono due eredi con quote uguali, ciascuno eredita il 50% del debito residuo e, quindi, il 50% di ogni rata.Come si ripartisce il mutuo tra più erediSupponiamo che Mario muoia con un mutuo residuo di 90.000 euro e lasci tre figli (Luigi, Giovanna e Sara) con pari quota ereditaria (un terzo ciascuno). Dopo la successione:Luigi eredita 30.000 euro di debitoGiovanna eredita 30.000 euro di debitoSara eredita 30.000 euro di debitoNella pratica, tuttavia, la banca non è obbligata ad accettare la suddivisione automatica del mutuo in tre contratti separati. Spesso chiede che gli eredi si accordino tra loro e nominino un referente, oppure avvia una trattativa per rinegoziare il mutuo.L’assicurazione sulla vita legata al mutuoMolti mutui, soprattutto quelli accesi per l’acquisto della prima casa, includono una polizza vita collegata. In caso di decesso del titolare, questa polizza copre il debito residuo del mutuo, estinguendolo totalmente o parzialmente.Se questa polizza esiste, è fondamentale verificarlo subito, prima di compiere qualsiasi altra scelta. La polizza si trova:Nel fascicolo del contratto di mutuo originaleTra i documenti bancari o assicurativi del defuntoContattando direttamente la banca o la compagnia assicurativaCome funziona il rimborso: La compagnia assicurativa, su richiesta degli eredi o della banca, liquida il capitale assicurato alla banca, estinguendo così il mutuo. Gli eredi devono presentare il certificato di morte e la documentazione richiesta dalla polizza.Importante: la polizza vita collegata al mutuo è normalmente esclusa dall’asse ereditario (art. 1920 c.c.) e non fa parte del calcolo delle imposte di successione. Il beneficiario designato (di solito la banca per la quota del debito) la riceve direttamente, senza passare per la dichiarazione di successione.Se la polizza copre solo parzialmente il debito (ad esempio copre solo il 50%), gli eredi dovranno farsi carico della quota rimanente. Più eredi sullo stesso mutuo: come funzionaQuando ci sono più eredi, la gestione del mutuo richiede un accordo tra loro. Le opzioni principali sono: 1. Proseguire il mutuo in comproprietàGli eredi possono continuare a pagare il mutuo in modo collettivo, mantenendo la comproprietà dell’immobile. Questa soluzione è semplice ma richiede che tutti gli eredi siano d’accordo e in grado di sostenere le rate.2. Accollo del mutuo da parte di un eredeUn erede può farsi carico dell’intero mutuo, accollandosi il debito residuo. Per farlo, deve ottenere il consenso della banca (che valuterà la capacità economica di chi assume il debito) e degli altri eredi. In cambio, dovrà liquidare gli altri eredi per la loro quota dell’immobile.3. Vendita dell’immobileSe nessun erede vuole o può sostenere il mutuo, si può decidere di vendere l’immobile. Con il ricavato si estingue il mutuo residuo, e l’eventuale differenza positiva viene divisa tra gli eredi. Se il ricavato non copre il debito, la differenza è a carico degli eredi (salvo accettazione con beneficio d’inventario).4. Surroga del mutuo (portabilità)Se l’erede che assume il mutuo desidera condizioni migliori (tasso più basso, durata diversa), può richiedere la surroga: il trasferimento del mutuo a un’altra banca, senza costi per il cliente (grazie al D.L. 7/2007). Questa opzione può essere molto conveniente se i tassi di interesse sono cambiati rispetto a quando fu acceso il mutuo originale.Per approfondire gli adempimenti legati agli immobili in successione, leggi la nostra guida completa su successione immobili 2026.Rinunciare all’eredità per liberarsi dal mutuoSe i debiti ereditari (incluso il mutuo) superano i beni ricevuti, oppure se gli eredi non vogliono o non possono assumere il debito, esiste la possibilità di rinunciare all’eredità.La rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) deve essere:Effettuata davanti a un notaio o al cancelliere del TribunalePresentata entro 10 anni dalla morte del defunto (ma prima di aver compiuto atti che presuppongano l’accettazione)Totale: non si può rinunciare solo alla parte del debito e accettare i beniEffetti della rinuncia: Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato erede. Non può più vantare diritti sui beni del defunto, ma è completamente liberato dai debiti. Se tutti gli eredi rinunciano, la successione si apre ai chiamati di grado successivo (ad esempio, dai figli ai nipoti).Attenzione alle scadenze: se si continua a vivere nell’immobile del defunto senza formalizzare la propria posizione, si rischia la cosiddetta accettazione tacita dell’eredità, che preclude la possibilità di rinunciare. Prima di fare qualsiasi azione sull’immobile ereditato, è fondamentale consultarsi con un professionista.Per tutti i dettagli sulla procedura e i costi, leggi il nostro approfondimento su accettazione e rinuncia all’eredità.Successione dell’immobile ipotecato: adempimenti praticiQuando si eredita un immobile con mutuo in corso, gli adempimenti burocratici sono molteplici. Eccoli in ordine cronologico:Entro 30 giorni dal decesso: comunicare il decesso all’Agenzia delle Entrate (per la voltura catastale dell’immobile)Entro 12 mesi dal decesso: presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate (con l’indicazione del debito del mutuo, che abbatte il valore dell’asse ereditario)Il mutuo residuo come passività: il debito residuo del mutuo va indicato nella dichiarazione di successione come passività deducibile, riducendo la base imponibile per il calcolo dell’imposta di successioneContattare la banca: presentare copia del certificato di morte e comunicare gli eredi, per regolarizzare la posizione sul mutuoAccordo tra eredi: decidere chi assume il mutuo, se venderlo o proseguire in comproprietàIl debito del mutuo riduce l’imposta di successione? Sì. Il debito residuo del mutuo è una passività deducibile dall’asse ereditario. Se la casa vale 200.000 euro e il mutuo residuo è di 80.000 euro, l’asse ereditario ai fini dell’imposta sarà di soli 120.000 euro. Per un figlio unico con franchigia di 1.000.000 di euro, probabilmente non ci sarà imposta da pagare.Per capire come calcolare l’imposta in tutti i casi, ti rimandiamo alla guida sul calcolo imposta successione 2026 e agli approfondimenti su franchigia e donazioni in successione 2026. Sistema Tavolare FVG e mutui: la specificità del FriuliIn Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare (Libro Fondiario), un registro catastale con efficacia costitutiva — diverso dal catasto ordinario in vigore nel resto d’Italia. Questo ha conseguenze importanti anche per i mutui ipotecari su immobili in successione.Nel sistema tavolare:L’ipoteca del mutuo è iscritta nel Libro Fondiario, non nel Registro Immobiliare ordinarioIl trasferimento dell’immobile agli eredi richiede un’apposita procedura di intavolazione (iscrizione nel Libro Fondiario), che va fatta separatamente dalla dichiarazione di successioneLa banca, per iscrivere o cancellare l’ipoteca, deve seguire le procedure tavolari specifiche del Tribunale competente (Udine, Trieste, Gorizia o parte di Pordenone)Questo significa che chi eredita un immobile con mutuo in Friuli Venezia Giulia deve:Completare la dichiarazione di successionePresentare domanda di intavolazione al Libro FondiarioSolo dopo l’intavolazione, l’erede risulta formalmente proprietario anche ai fini del mutuoLa mancata intavolazione può creare problemi se si vuole vendere l’immobile, rinegoziare il mutuo o richiedere la surroga: la banca ha bisogno che il nuovo titolare risulti formalmente intestatario sia dell’immobile nel Libro Fondiario sia del mutuo.Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza pluriennale nelle pratiche di successione con il sistema tavolare. Se hai ereditato un immobile con mutuo in FVG, è fondamentale affidarsi a professionisti che conoscono a fondo questo sistema. Per approfondire, leggi la guida sull’intavolazione FVG e sistema tavolare.Domande FrequentiSe muore il titolare del mutuo, devo continuare a pagare le rate?Dipende dalla tua scelta: se accetti l’eredità, subentra nell’obbligo di pagare le rate in quota proporzionale alla tua parte ereditaria. Se rinunci all’eredità, sei liberato da ogni debito. In attesa di decidere, è prudente comunque non interrompere i pagamenti per evitare mora e interessi.Il mutuo si estingue con la morte del titolare?No, il mutuo non si estingue automaticamente con il decesso. Si estingue solo se esiste una polizza vita collegata che copre il debito residuo, oppure se gli eredi lo estinguono volontariamente (con il ricavato di una vendita o pagando il residuo). In caso contrario, il debito passa agli eredi.Cosa succede se tutti gli eredi rinunciano all’eredità?Se tutti i chiamati all’eredità rinunciano, il patrimonio (beni e debiti) passerà ai chiamati di grado successivo (ad esempio dai figli ai nipoti). Se non ci sono altri chiamati, l’eredità è devoluta allo Stato, che risponde dei debiti solo nei limiti del valore dei beni ereditati.Il debito del mutuo si calcola nell’imposta di successione?Sì. Il debito residuo del mutuo è una passività deducibile dall’asse ereditario: riduce il valore su cui si calcola l’imposta di successione. Se, ad esempio, si eredita una casa da 200.000 euro con un mutuo residuo di 80.000 euro, l’imposta si calcola su 120.000 euro (non su 200.000).Posso accollarmi il mutuo del defunto da solo, escludendo gli altri eredi?Sì, ma serve il consenso della banca (che valuta la tua solidità economica) e degli altri eredi. Se la banca accetta l’accollo, diventi l’unico responsabile del mutuo. Gli altri eredi, in compenso, perdono i diritti sull’immobile: dovrai liquidarli per la loro quota.In Friuli Venezia Giulia, cosa cambia per la successione con mutuo?In FVG vige il sistema tavolare: il trasferimento formale dell’immobile agli eredi richiede l’intavolazione nel Libro Fondiario, un passaggio aggiuntivo rispetto alla semplice dichiarazione di successione. Senza intavolazione, l’erede non risulta formalmente proprietario, con conseguenti difficoltà nella gestione del mutuo con la banca.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Hai ereditato un immobile con mutuo? Parla con i nostri espertiGestire una successione con un mutuo in corso è complesso, soprattutto quando ci sono più eredi o immobili in Friuli Venezia Giulia con sistema tavolare. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta passo dopo passo: dalla dichiarazione di successione alla gestione del debito con la banca, fino all’intavolazione tavolare.Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno.Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:24:002026-08-25 08:41:29Successione con Mutuo in Corso 2026: Cosa Succede al Debito e Come Gestirlo tra Eredi
NOTIZIEPensione tedesca tassata in Italia: cosa dice l’interpello n. 164/2026 dell’Agenzia delle EntrateUn pensionato italiano, residente in Italia ma titolare di una pensione di sicurezza sociale erogata dalla Germania, deve pagare le imposte in Italia o in Germania? La risposta dell’Agenzia delle Entrate arriva con la risposta all’interpello n. 164 del 2026, che fa chiarezza su un caso concreto: un contribuente con cittadinanza italiana, residente in Italia, percepisce una pensione pubblica tedesca per la quale l’Ufficio delle Imposte di Neubrandenburg ha rilasciato una specifica certificazione. Vediamo cosa ha stabilito l’Amministrazione finanziaria e quali effetti pratici produce per i pensionati in situazioni analoghe.Indice dei contenutiCosa dice l’interpello n. 164/2026Cos’è la pensione di sicurezza sociale tedescaLa convenzione Italia-Germania contro la doppia imposizioneTassazione esclusiva in Italia: come funzionaLa certificazione dell’ufficio di NeubrandenburgCosa deve fare il pensionato residente in ItaliaFAQ: domande frequenti Cosa dice l’interpello n. 164/2026L’interpello è uno strumento attraverso cui un contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere ufficiale su come applicare una norma fiscale a una situazione specifica. La risposta n. 164/2026 riguarda un caso molto preciso: un cittadino italiano residente in Italia che percepisce una pensione di sicurezza sociale erogata dalla Germania (il sistema pensionistico pubblico tedesco, la gesetzliche Rentenversicherung), con una certificazione rilasciata dall’Ufficio delle Imposte di Neubrandenburg (Finanzamt Neubrandenburg) attestante la gestione del trattamento fiscale tedesco.La questione al centro dell’interpello è: la pensione tedesca deve essere tassata in Italia oppure si applica un’esenzione in virtù della convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Germania? L’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo chiaro, applicando le norme della Convenzione italo-tedesca del 1989 e i principi generali della fiscalità internazionale. Cos’è la pensione di sicurezza sociale tedescaLa pensione di sicurezza sociale tedesca (in tedesco: Rente der gesetzlichen Rentenversicherung) è il trattamento previdenziale pubblico erogato dall’ente previdenziale tedesco (Deutsche Rentenversicherung) ai lavoratori che hanno maturato contributi nel sistema pensionistico obbligatorio della Germania.Questa pensione non va confusa con le pensioni di tipo governativo legate a impieghi pubblici, né con le pensioni complementari private tedesche. Si tratta di una prestazione del sistema di sicurezza sociale, finanziata da contributi di lavoratori e datori di lavoro, del tutto analoga — per natura — alla pensione INPS italiana.Per i cittadini italiani che hanno lavorato in Germania (spesso emigrati negli anni ’60-’80) e che ora vivono in Italia in pensione, questa è una situazione molto comune. Capire dove e come viene tassata questa rendita è fondamentale per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi. La convenzione Italia-Germania contro la doppia imposizioneL’Italia e la Germania hanno stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni (firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, in vigore dal 1992). Questo accordo bilaterale serve a evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte: una volta nel Paese in cui viene prodotto e una volta nel Paese in cui il percettore risiede.La Convenzione stabilisce regole specifiche per ogni tipo di reddito. Per le pensioni del sistema di sicurezza sociale — come la pensione pubblica tedesca — l’articolo di riferimento della Convenzione prevede che il diritto di tassazione spetti allo Stato di residenza del pensionato. Se il pensionato vive in Italia, è quindi l’Italia ad avere la potestà impositiva esclusiva su questo reddito.Questa distinzione è cruciale perché differisce dalla regola applicabile alle pensioni pubbliche (erogate da enti statali per lavoro svolto nella pubblica amministrazione), per le quali vige invece il principio della tassazione esclusiva nello Stato che le eroga. Tassazione esclusiva in Italia: come funzionaCon la risposta n. 164/2026, l’Agenzia delle Entrate conferma che la pensione di sicurezza sociale tedesca percepita da un residente in Italia è soggetta a tassazione esclusivamente in Italia, secondo le norme IRPEF ordinarie.In pratica, questo significa che:La pensione tedesca va dichiarata in Italia nel modello 730 o nel modello Redditi PF, come reddito da pensione estera;Su di essa si applicano le aliquote IRPEF progressive italiane (23%, 35%, 43% a seconda degli scaglioni di reddito complessivo);La Germania non può tassare questa pensione per i residenti in Italia (principio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza);Se la Germania ha già trattenuto imposte alla fonte, il pensionato può richiedere il rimborso alle autorità fiscali tedesche, presentando la documentazione di residenza fiscale italiana.Per dichiarare correttamente la pensione tedesca in Italia occorre convertire gli importi in euro (se espressi in altra valuta, ma la Germania usa l’euro) e indicarli nel quadro del modello 730 dedicato ai redditi da pensione, specificando la provenienza estera. Può essere utile consultare anche la guida al 730 con redditi esteri 2026 e il nostro articolo dedicato al 730 per pensionati. La certificazione dell’ufficio di NeubrandenburgUn elemento peculiare del caso esaminato nell’interpello n. 164/2026 è la certificazione rilasciata dall’Ufficio delle Imposte di Neubrandenburg (Finanzamt Neubrandenburg). Questo ufficio fiscale tedesco è competente per la tassazione di particolari categorie di pensioni estere erogate a non residenti in Germania.La certificazione attesta che, secondo il diritto tedesco, la pensione rientra in una specifica categoria di trattamento fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa certificazione non modifica il quadro giuridico applicabile dal lato italiano: il diritto di imposizione rimane in capo all’Italia come Stato di residenza del percettore, in applicazione della Convenzione bilaterale del 1989.In altri termini, la certificazione tedesca ha rilievo per il Paese estero (può servire, ad esempio, per dimostrare all’Amministrazione tedesca la non imponibilità in Germania e ottenere il rimborso di eventuali ritenute), ma non esenta il pensionato dal dichiarare il reddito in Italia.Cosa deve fare il pensionato residente in ItaliaSulla base della risposta n. 164/2026, i pensionati italiani residenti in Italia che percepiscono una pensione di sicurezza sociale tedesca devono seguire questi passi:Dichiarare la pensione tedesca in Italia: l’importo lordo annuo percepito deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi italiana (modello 730 o Redditi PF), come reddito da pensione estera;Verificare se la Germania ha trattenuto ritenute: se l’ente previdenziale tedesco ha applicato ritenute fiscali alla fonte, è necessario verificare se è possibile richiederne il rimborso in Germania, presentando la certificazione di residenza fiscale italiana (modello attestante la residenza per fini convenzionali, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate);Non indicare crediti d’imposta estera (in linea di massima): poiché la tassazione è esclusiva in Italia, non dovrebbe esserci doppia imposizione da neutralizzare. Se tuttavia la Germania ha trattenuto imposte che non vengono rimborsate, la situazione va analizzata caso per caso con l’ausilio di un esperto fiscale;Conservare la documentazione: tenere copia della certificazione dell’Ufficio di Neubrandenburg, delle comunicazioni dell’ente previdenziale tedesco (Deutsche Rentenversicherung) e di eventuali estratti conto dei pagamenti ricevuti. FAQ: domande frequenti sulla pensione tedesca tassata in ItaliaSe sono residente in Italia e percepisco una pensione tedesca, dove pago le tasse?In Italia. La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania (1989) prevede che le pensioni del sistema di sicurezza sociale tedesco siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza del percettore. Se risiedi in Italia, le imposte si pagano in Italia secondo le aliquote IRPEF ordinarie.La pensione tedesca va dichiarata nel 730 o nel modello Redditi PF?Può essere dichiarata in entrambi i modelli. Il 730 è più semplice da compilare ed è adatto a chi ha solo redditi da pensione (italiana e/o estera) e non ha redditi da lavoro autonomo o d’impresa. Il modello Redditi PF è necessario in caso di situazioni più complesse. In entrambi i casi, la pensione estera va indicata nell’apposito quadro dei redditi da pensione di fonte estera.Cosa succede se la Germania ha già trattenuto le imposte sulla pensione?Se l’ente tedesco ha trattenuto ritenute fiscali alla fonte, hai diritto a richiedere il rimborso alle autorità fiscali tedesche. Per farlo, devi presentare una certificazione di residenza fiscale italiana rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (Residency Certificate for Treaty purposes). Si tratta di una procedura che richiede tempi variabili, ma è il meccanismo previsto dalla Convenzione bilaterale per evitare la doppia tassazione.La certificazione del Finanzamt Neubrandenburg mi esonera dal dichiarare la pensione in Italia?No. Come chiarito dalla risposta n. 164/2026 dell’Agenzia delle Entrate, la certificazione rilasciata dall’ufficio tedesco attesta il trattamento fiscale applicato in Germania, ma non modifica gli obblighi dichiarativi in Italia. Il reddito da pensione tedesca va comunque dichiarato in Italia e tassato secondo le norme IRPEF italiane.Vale lo stesso principio per tutte le pensioni tedesche o solo per alcune?No, non vale per tutte. La regola della tassazione esclusiva nello Stato di residenza si applica alle pensioni di sicurezza sociale (pensione pubblica del sistema previdenziale tedesco). Le pensioni governative erogate per lavoro svolto nella pubblica amministrazione tedesca seguono una regola diversa: in quel caso è la Germania ad avere il diritto di imposizione esclusiva. La distinzione è tecnica e richiede un’analisi specifica della natura della pensione percepita.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:22:002026-08-25 08:32:41Pensione tedesca tassata in Italia: cosa dice l’interpello n. 164/2026 dell’Agenzia delle Entrate
CAF, CRIPTOVALUTEQuadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati ExchangeDal 1° gennaio 2026 la normativa sulle criptovalute ha subito una trasformazione silenziosa ma profonda: la Direttiva DAC8 obbliga tutti gli exchange europei a comunicare automaticamente i dati dei propri utenti al Fisco italiano. Questo significa che, se hai Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra cripto-attività su una piattaforma come Binance, Coinbase o Kraken, il tuo intermediario ha già — o sta per — trasmettere la tua posizione all’Agenzia delle Entrate.Eppure l’obbligo di dichiarazione rimane in capo al contribuente. Il fatto che l’exchange comunichi i tuoi dati non ti esime dal compilare il Quadro W (l’ex Quadro RW, rinominato dalla Legge di Bilancio 2023) nel Modello Redditi. In questa guida spieghiamo passo per passo come farlo nel 2026, cosa è cambiato con DAC8 e perché conviene non lasciare nulla al caso.Ultimo aggiornamento: agosto 2026Indice dei contenutiQuadro RW o Quadro W? La distinzione che molti ignoranoDAC8 nel 2026: cosa cambia davvero per i detentori di cryptoChi deve compilare il Quadro W per le criptovaluteCome compilare il Quadro W: guida pratica sezione per sezioneIVCA: l’imposta patrimoniale sulle criptovalute (2 per mille)Dati dall’exchange: cosa usare per compilareSanzioni per omessa dichiarazione nel 2026FAQ: le domande più frequenti sul Quadro W crypto Quadro RW o Quadro W? La distinzione che molti ignoranoSe stai cercando informazioni sul “Quadro RW criptovalute”, non sei solo: la maggior parte delle guide online usa ancora il vecchio nome. Ma dal 2023 il quadro si chiama ufficialmente Quadro W, grazie alla riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).La stessa legge ha sdoppiato il vecchio Quadro RW in tre quadri distinti:Quadro W — per le cripto-attività (criptovalute, NFT, token)Quadro RW — per immobili e attività finanziarie tradizionali detenute all’estero (conti correnti, azioni, obbligazioni in paesi esteri)I quadri RQ e RM — per specifici redditi di capitaleQuindi, quando si parla di criptovalute nel 2026, il riferimento corretto è il Quadro W. Tuttavia, per uniformità con le ricerche degli utenti, in questa guida usiamo i due termini come sinonimi.Attenzione: se nel 2022 o prima hai dichiarato le crypto nel Quadro RW, hai fatto la cosa giusta per quell’anno. Dal 2023 in poi il quadro di riferimento è il W. DAC8 nel 2026: cosa cambia davvero per i detentori di cryptoLa DAC8 è la Direttiva UE 2023/2226 del Consiglio europeo, recepita dall’Italia a partire dal 2026. Il suo nome completo è Directive on Administrative Cooperation (ottava edizione), e riguarda lo scambio automatico di informazioni fiscali tra paesi UE.In parole semplici: ogni exchange o provider di servizi crypto con sede in un paese UE è ora obbligato a raccogliere i dati di tutti i clienti residenti in Europa e a comunicarli alle autorità fiscali del paese di residenza del cliente. Se sei residente in Italia e hai un conto su Coinbase Europe (con sede in Irlanda), Coinbase trasmette i tuoi dati all’Agenzia delle Entrate italiana.Puoi approfondire tutti i dettagli tecnici della normativa nel nostro articolo dedicato: DAC8 Criptovalute 2026: la Guida allo Scambio Automatico Dati.Cosa trasmettono gli exchange all’Agenzia delle Entrate? I dati comunicati includono:Dati anagrafici del titolare del conto (nome, codice fiscale, indirizzo, paese di residenza)Tipo e quantità di cripto-attività detenuteValore complessivo delle cripto al 31 dicembre di ogni annoOperazioni di vendita, conversione, prelievo in valuta fiatProventi da staking e lendingAttenzione, però: la comunicazione DAC8 non sostituisce la tua dichiarazione dei redditi. Il Fisco riceve i dati dall’exchange come strumento di controllo, non come adempimento sostitutivo. L’obbligo di compilare il Quadro W rimane completamente in capo al contribuente. Exchange non UE: cosa succede?La DAC8 si applica agli intermediari con sede nell’Unione Europea. Gli exchange con sede fuori dall’UE (ad esempio Binance con server nelle Isole Cayman, o piattaforme asiatiche) sono soggetti alla trasmissione dati solo se hanno una filiale o un operatore registrato in UE.Parallelamente, a livello globale è in sviluppo il framework CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) dell’OCSE, che estenderà lo scambio automatico di informazioni anche agli intermediari extra-UE. Il suo recepimento è atteso per il 2027-2028, ma molti exchange internazionali si stanno già adeguando per anticipare l’obbligo.Nel 2026, se usi solo exchange extra-UE senza filiale europea, la tua posizione non sarà trasmessa automaticamente. Ma questo non significa che tu possa non dichiarare: l’Agenzia delle Entrate ha altri strumenti di indagine (indagini finanziarie, collaborazione bilaterale con autorità estere) e la responsabilità di dichiarare rimane la tua.Chi deve compilare il Quadro W per le criptovaluteDevono compilare il Quadro W per le criptovalute tutte le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia che nel corso dell’anno fiscale (2025 per la dichiarazione 2026) hanno:Detenuto cripto-attività di qualsiasi tipo (Bitcoin, Ethereum, stablecoin, NFT, token) in un wallet o su un exchange, anche senza effettuare operazioni di venditaVenduto o scambiato cripto-attività realizzando plusvalenze o minusvalenzeRicevuto rendimenti da staking, lending, mining o yield farmingEffettuato operazioni di conversione da crypto a fiat o da crypto a cryptoIl Quadro W è necessario anche se non hai realizzato guadagni: il monitoraggio fiscale (obbligo di dichiarare le cripto detenute) è separato dall’obbligo di pagare le imposte. Hai crypto ferme nel wallet senza aver venduto niente? Devi comunque dichiararle per il calcolo dell’IVCA (imposta patrimoniale dell’2 per mille).Chi è esonerato? Solo chi non ha mai detenuto cripto-attività nel corso dell’anno fiscale di riferimento, o chi le ha detenute esclusivamente tramite intermediari italiani soggetti alla ritenuta alla fonte (come banche o SIM autorizzate che fungono da sostituto d’imposta). In questo secondo caso, l’intermediario gestisce già il prelievo e la dichiarazione per te. Come compilare il Quadro W: guida pratica sezione per sezioneIl Quadro W del Modello Redditi PF 2026 si compone di tre sezioni principali. Vediamo cosa va inserito in ciascuna.Prima di iniziare, ricorda che per compilare correttamente il Quadro W ti serviranno:Il report fiscale scaricato dal tuo exchange (disponibile nella sezione “Fiscalità” o “Tax Report” della piattaforma)Il valore in euro delle cripto detenute al 31 dicembre 2025L’elenco completo delle operazioni effettuate nel 2025 (acquisti, vendite, conversioni)Il costo di acquisto (in euro) per ogni cripto detenuta, calcolato con il metodo LIFO Sezione I — Monitoraggio fiscale (righi W1-W5)Questa sezione serve per dichiarare le cripto-attività che hai detenuto nel corso dell’anno, anche se non le hai vendute. Funziona come un inventario patrimoniale.Per ogni tipologia di cripto-attività (Bitcoin, Ethereum, ecc.) compila un rigo separato indicando:Colonna 1 (Codice paese): inserisci il codice del paese dove è localizzato l’exchange o il custodian wallet. Per exchange con sede in Irlanda → IE; per Binance Europe (Malta) → MT. Se usi un wallet self-custodial, il codice è quello del tuo paese di residenza: IT.Colonna 2 (Codice attività): per le cripto-attività il codice è 14 (introdotto dalla riforma 2023).Colonna 3 (Valore iniziale): valore in euro delle cripto al 1° gennaio dell’anno (o alla data di acquisto se acquistate nel corso dell’anno).Colonna 4 (Valore finale): valore in euro al 31 dicembre 2025 (o alla data di cessione se vendute durante l’anno).Il valore in euro si calcola usando il tasso di cambio euro/cripto al 31 dicembre del sito di riferimento usato abitualmente (Coinmarketcap, Coingecko o il tasso ufficiale della piattaforma). L’importante è essere coerenti e usare la stessa fonte anno per anno.Sezione II — IVCA (rigo W6)L’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) è la tassa patrimoniale annuale sulle cripto. Si calcola applicando l’aliquota del 2 per mille (0,2%) al valore complessivo di tutte le cripto-attività detenute al 31 dicembre.Esempio pratico: hai 10.000 euro in Bitcoin al 31 dicembre 2025. IVCA dovuta = 10.000 × 0,2% = 20 euro.Nel rigo W6 inserisci:Colonna 1: valore totale cripto al 31/12 in euroColonna 2: IVCA calcolata (valore × 0,002)Colonna 3: eventuale credito d’imposta per imposte patrimoniali pagate all’estero (se l’exchange estero ha già trattenuto un’imposta equivalente)Colonna 4: IVCA netta da versareSezione III — Plusvalenze e minusvalenze (righi W7-W15)Questa è la sezione più complessa. Qui dichiari le plusvalenze o minusvalenze realizzate vendendo, scambiando o utilizzando le cripto-attività.Nel 2026 (per l’anno d’imposta 2025), l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività è del 26%. Attenzione: dall’1 gennaio 2026 l’aliquota sale al 33% per le operazioni dell’anno 2026. Per dichiarare nel 2026 le operazioni del 2025, si applica ancora il 26%.Il calcolo della plusvalenza si effettua con il metodo LIFO (Last In, First Out): le ultime cripto acquistate sono considerate le prime ad essere vendute. Questo influenza il costo di carico e quindi la plusvalenza imponibile.Importante: dal 1° gennaio 2025 non esiste più la soglia di esenzione di 2.000 euro. Qualsiasi plusvalenza, anche di pochi euro, è tassabile dal primo centesimo. Questo è uno degli errori più comuni nelle dichiarazioni recenti.Per approfondire come calcolare le plusvalenze da staking e altre attività di rendimento, leggi la nostra guida: Tassazione Staking e Lending Crypto 2026: Aliquote, Quadro RT e Dichiarazione.IVCA: l’imposta patrimoniale sulle criptovalute (2 per mille)L’IVCA funziona in modo simile all’IVAFE (l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere): entrambe colpiscono il semplice possesso di determinati asset, indipendentemente dal fatto che tu abbia guadagnato qualcosa o no.Le caratteristiche principali dell’IVCA nel 2026:Aliquota: 2 per mille (0,2%) sul valore al 31 dicembreBase imponibile: valore di mercato di tutte le cripto-attività detenute al 31/12, indipendentemente da dove sono custodite (exchange, wallet hardware, wallet software)Nessuna soglia di esenzione: si paga dall’euro 1 di valore detenutoCredito d’imposta: se l’exchange estero ha già applicato un’imposta patrimoniale equivalente, puoi dedurla dall’IVCA italiana fino a concorrenzaL’IVCA si versa tramite Modello F24, generalmente in sede di saldo IRPEF (30 giugno o proroga). Per i dettagli su scadenze e codici tributo F24, consulta il nostro articolo sulle scadenze del Modello Redditi PF 2026.Dati dall’exchange: cosa usare per compilareLa DAC8 obbliga gli exchange a trasmetere i dati all’Agenzia delle Entrate, ma non ti fornisce automaticamente un documento precompilato da allegare alla dichiarazione. Devi comunque scaricare tu stesso il report fiscale dalla tua piattaforma.Ogni exchange principale mette a disposizione una sezione dedicata ai report fiscali. Ecco come trovarla sulle piattaforme più usate:Coinbase: Impostazioni → Imposte e conformità → Scarica report fiscaleBinance: Portafoglio → Cronologia transazioni → Genera report fiscaleKraken: Cronologia → Esportazione → Seleziona anno 2025Crypto.com: Profilo → Imposte → Esporta dati fiscaliI report vengono generalmente in formato CSV e includono tutte le transazioni dell’anno con data, tipo di operazione, quantità, prezzo in euro al momento dell’operazione. Questi sono i dati che ti servono per compilare il Quadro W.Se hai usato più exchange o wallet in contemporanea, dovrai consolidare i dati di tutte le piattaforme. Per chi ha un portafoglio molto movimentato, esistono software specifici come Koinly, Blockpit o CoinTracking che aggregano automaticamente le transazioni da più fonti e generano il prospetto fiscale conforme alla normativa italiana.Per la guida alla dichiarazione specifica di Crypto.com, puoi consultare anche: Dichiarazione Redditi Crypto.com 2026: La Guida Completa. Il problema dei wallet self-custodial (non-custodial)Se detieni cripto-attività in un wallet personale (MetaMask, Ledger, Trezor, Trust Wallet) senza passare da un exchange, sei il tuo unico custodian. In questo caso non c’è nessun intermediario che trasmette dati alla DAC8, e l’onere della documentazione è interamente tuo.Per i wallet non-custodial devi:Conservare la storia completa delle transazioni (puoi esportarla da Etherscan per i token ERC-20, da BTC explorer per Bitcoin, ecc.)Ricostruire manualmente il costo di acquisto di ogni cripto usando il metodo LIFODocumentare le date e i prezzi di ogni operazioneQuesta documentazione è fondamentale non solo per la dichiarazione, ma anche in caso di accertamento fiscale: se l’Agenzia delle Entrate ti chiede di dimostrare l’origine e il costo delle cripto, devi poterlo fare.Sanzioni per omessa dichiarazione nel 2026Con la DAC8 in vigore dal 2026, il rischio di essere scoperti in caso di omessa dichiarazione è significativamente più alto rispetto al passato. L’Agenzia delle Entrate riceverà i dati degli exchange europei e potrà incrociarlo con le dichiarazioni presentate dai contribuenti.Le sanzioni per omessa dichiarazione del monitoraggio fiscale (mancata compilazione del Quadro W) sono:Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, se le cripto sono detenute in paesi non a fiscalità privilegiataDal 6% al 30% degli importi non dichiarati, se sono detenute in paesi considerati a rischio fiscale (lista nera)Per la mancata liquidazione dell’IVCA (non versamento dell’imposta patrimoniale):Sanzione del 30% dell’imposta non versata, oltre agli interessi moratoriPer le plusvalenze non dichiarate (omessa compilazione della sezione III del Quadro W):Sanzione dal 90% al 180% dell’imposta evasa (se supera 3.000 euro)Possibile rilevanza penale per importi superiori ai 50.000 euro di imposta evasaIl ravvedimento operoso rimane disponibile anche nel 2026 per ridurre le sanzioni in caso di dichiarazione tardiva o integrativa. Prima lo fai, minore è la sanzione applicabile.FAQ: le domande più frequenti sul Quadro W crypto Ho cripto sul conto corrente estero: devo compilare anche il Quadro RW tradizionale?No. Il Quadro RW (quello per immobili e attività finanziarie estere) non si usa per le cripto-attività. Le criptovalute vanno sempre nel Quadro W, anche se detenerle su un exchange estero equivale di fatto a una sorta di “deposito” all’estero. I due quadri hanno scopi diversi. Se però hai anche un conto corrente bancario all’estero (non crypto), quello va nel Quadro RW tradizionale. Puoi approfondire le differenze nel nostro articolo sul conto business con IBAN estero e obblighi RW.Con la DAC8, la dichiarazione precompilata includerà le cripto?Non ancora nel 2026. L’Agenzia delle Entrate riceverà i dati DAC8, ma al momento non li inserisce automaticamente nella dichiarazione precompilata 730 o Modello Redditi. Devi ancora compilare manualmente il Quadro W. È possibile che nelle dichiarazioni future (2027-2028) questi dati vengano pre-popolati automaticamente, ma per ora l’obbligo è interamente a carico del contribuente.Se ho perso soldi con le cripto (minusvalenza), devo comunque dichiarare?Sì, e anzi conviene farlo. Le minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze future per un periodo di 4 anni. Se non le dichiari, perdi questo vantaggio fiscale. Il Quadro W va compilato in ogni caso, sia in caso di guadagno che di perdita.Quanto costa l’aliquota sulle plusvalenze crypto nel 2026?Per le operazioni effettuate nel 2025 (da dichiarare nel 2026), l’aliquota è del 26%. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 in poi, l’aliquota sale al 33% (Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024). Eccezione: i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al regolamento MiCAR restano al 26%.Cosa succede se l’exchange chiude o viene hackerato e perdo tutto?È uno scenario purtroppo non teorico (vedi FTX nel 2022). In caso di perdita definitiva delle cripto per fallimento o hack dell’exchange, la perdita può essere considerata una minusvalenza deducibile, a condizione di poter documentare: il saldo al momento dell’evento, il valore residuo riconosciuto (anche zero) e la documentazione del sinistro. Conserva sempre le comunicazioni ufficiali dell’exchange e l’estratto conto dell’ultimo giorno di operatività.Posso fare il 730 o devo usare il Modello Redditi PF?Chi ha cripto-attività da dichiarare non può usare il 730. Il Quadro W esiste solo nel Modello Redditi PF, che è la dichiarazione “lunga” destinata a chi ha redditi più complessi. Per tutte le informazioni sulle scadenze e chi deve presentarlo, leggi: Modello Redditi PF 2026: Scadenze, Chi Deve Presentarlo e Come Compilarlo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai dubbi sulla compilazione del Quadro W per le tue criptovalute o vuoi un supporto professionale per la dichiarazione dei redditi? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione: puoi prenota un appuntamento per ricevere assistenza personalizzata dalla nostra equipe di esperti fiscali. Chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:00:002026-08-24 07:55:15Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange
CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIABonus in Scadenza 2026: 8 Agevolazioni da Sfruttare SubitoIl tema dei bonus scadenza 2026 è diventato improvvisamente urgente per migliaia di famiglie italiane: entro il 31 dicembre 2026 alcune delle agevolazioni fiscali più utilizzate sulla casa si riducono, cambiano aliquota o rischiano di sparire del tutto. Chi ha in programma lavori di ristrutturazione, un cambio di caldaia, l’acquisto di nuovi elettrodomestici o un intervento antisismico ha davanti pochi mesi per decidere se anticipare la spesa e portare a casa la detrazione più alta. In questa guida completa trovi il quadro aggiornato di tutti i bonus in scadenza 2026, di quelli che sono già terminati (e che purtroppo molti credono ancora attivi) e di quelli che restano prorogati anche oltre il 2026. Per ogni misura ti spieghiamo in parole semplici cosa scade, entro quando, chi può ancora sfruttarla, cosa cambia dal 2027 e soprattutto quale azione concreta conviene fare adesso. Il riferimento normativo principale è la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026). Prima di muoverti, ricorda che ogni situazione ha le sue particolarità: il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a capire a quali bonus in scadenza nel 2026 hai diritto, sia in ufficio che online.Indice dei contenutiPerché parlare di bonus scadenza 2026 proprio adessoBonus ristrutturazione: cosa cambia con la scadenza 2026Ecobonus: scadenza 2026 e riduzione prevista dal 2027Bonus mobili 2026: il più a rischio tra i bonus in scadenzaSuperbonus 2026: attenzione, è già chiuso per quasi tuttiSismabonus: aliquote 2026 e step-down dal 2027Bonus verde: già terminato, ma restano le rate in corsoBonus prima casa under 36: cosa resta davvero nel 2026Bonus barriere architettoniche 75%: scaduto, cosa fare nel 2026Riepilogo bonus scadenza 2026: in scadenza, scaduti e prorogatiCome sfruttare i bonus in scadenza 2026 senza erroriPerché parlare di bonus scadenza 2026 proprio adessoParlare di bonus scadenza 2026 ad agosto non è allarmismo: è semplicemente il momento giusto. Le detrazioni fiscali sulla casa funzionano secondo il cosiddetto principio di cassa, un termine tecnico che significa una cosa molto semplice: conta la data in cui paghi, non la data in cui i lavori finiscono o in cui ricevi la fattura. Se il bonifico parte il 30 dicembre 2026 hai diritto all’aliquota del 2026; se parte il 2 gennaio 2027 ti applicano le regole del nuovo anno.Questo dettaglio, apparentemente burocratico, può valere migliaia di euro. Su una spesa di 50.000 euro per ristrutturare l’abitazione principale, la differenza tra il 50% e il 36% è di 7.000 euro di detrazione persa. Immagina che Marco stia valutando di rifare bagno e impianti di casa: se riesce a pagare almeno una parte dei lavori entro fine 2026, quella quota resta agganciata all’aliquota più alta.Ecco perché conviene muoversi ora, con qualche mese di margine:le imprese edili si riempiono di richieste negli ultimi mesi dell’anno e i tempi si allunganoalcune agevolazioni richiedono pratiche preliminari (comunicazione ENEA, asseverazioni tecniche, titoli edilizi)servono i documenti corretti fin da subito: bonifico parlante, fatture intestate bene, dati catastaliun errore formale scoperto a gennaio non è più recuperabileIn sintesi, ragionare oggi sui bonus in scadenza a fine 2026 significa avere il tempo materiale di organizzare la spesa. Il CAF Centro Fiscale Udine segue anche le comunicazioni ENEA obbligatorie per diversi interventi agevolati. Bonus ristrutturazione: cosa cambia con la scadenza 2026Il bonus ristrutturazione è la detrazione più utilizzata dagli italiani e nel 2026 è pienamente confermato, ma con due aliquote diverse a seconda dell’immobile. Si tratta di una detrazione IRPEF, cioè di uno sconto sulle imposte che paghi ogni anno, ripartito in 10 rate annuali di pari importo.Come funziona nel 2026:50% di detrazione per gli interventi sull’abitazione principale (la casa dove risiedi e vivi abitualmente)36% per tutti gli altri immobili: seconde case, immobili locati, pertinenze non collegate alla prima casatetto di spesa 96.000 euro per unità immobiliarerecupero in 10 quote annuali nella dichiarazione dei redditiFacciamo un esempio concreto. Supponiamo che Laura ristrutturi la sua abitazione principale spendendo 60.000 euro nel 2026: la detrazione complessiva è di 30.000 euro (il 50%), cioè 3.000 euro all’anno per dieci anni di minori imposte. Se lo stesso intervento riguardasse la casa al mare, la detrazione scenderebbe a 21.600 euro (il 36%).Cosa cambia dal 2027 sul bonus ristrutturazioneLa Legge di Bilancio 2026 ha posticipato lo step-down delle aliquote, cioè la riduzione progressiva già programmata. Ad oggi, salvo modifiche che potrebbero arrivare con la manovra 2027, dal 1° gennaio 2027 le percentuali previste scendono a:36% per l’abitazione principale (oggi 50%)30% per gli altri immobili (oggi 36%) Guardando ancora più avanti, la normativa attuale prevede dal 2028 e fino al 2033 un’aliquota unica del 30% con tetto di spesa ridotto a 48.000 euro per unità immobiliare.Attenzione: la manovra per il 2027 non è ancora stata scritta, quindi questi valori sono quelli previsti dalla normativa attualmente in vigore e potrebbero essere rivisti. La prudenza però suggerisce di non scommettere su una proroga: chi può, anticipa.Azione consigliata: se hai lavori già decisi, concorda con l’impresa un acconto significativo entro il 31 dicembre 2026, pagato con bonifico parlante (il bonifico speciale che riporta causale, riferimento normativo, codice fiscale di chi detrae e partita IVA della ditta). Quella quota resta agganciata all’aliquota 2026.Chi può ancora usare il bonus ristrutturazione nel 2026Possono accedere alla detrazione i proprietari, i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione), gli inquilini con contratto registrato e i familiari conviventi che sostengono effettivamente la spesa. Rientrano manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, oltre alla manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali.Un passaggio spesso sottovalutato riguarda l’abitazione principale: per applicare il 50% l’immobile deve essere adibito a dimora abituale. Le casistiche particolari (immobile acquistato durante i lavori, cambio di residenza in corso d’opera, comproprietà) meritano una verifica preventiva. Rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per far controllare la tua posizione prima di iniziare i lavori. Ecobonus: scadenza 2026 e riduzione prevista dal 2027L’Ecobonus è la detrazione dedicata agli interventi di risparmio energetico e nel 2026 segue esattamente lo stesso schema del bonus ristrutturazione: 50% per l’abitazione principale e 36% per gli altri immobili, con tetto di spesa 96.000 euro e recupero in 10 rate annuali. Rientrano tipicamente la sostituzione di infissi, la coibentazione, le caldaie a condensazione ad alta efficienza, le pompe di calore e i pannelli solari termici.Anche qui la Legge di Bilancio 2026 ha spostato in avanti la riduzione: dal 2027, ad oggi e salvo interventi della prossima manovra, è previsto il passaggio a 36% per la prima casa e 30% per gli altri immobili. Un dettaglio importante è la comunicazione ENEA, obbligatoria entro 90 giorni dalla fine lavori per la maggior parte degli interventi energetici: dimenticarla può compromettere la detrazione.Azione consigliata: se stai valutando di cambiare gli infissi o l’impianto di riscaldamento, il 2026 è l’anno con l’aliquota più favorevole tra quelli attualmente programmati.👉 Approfondisci: Ecobonus 2026: Detrazioni per Risparmio Energetico, Aliquote e Lavori Ammessi Bonus mobili 2026: il più a rischio tra i bonus in scadenzaTra tutti i bonus scadenza 2026, il bonus mobili ed elettrodomestici è quello che merita la massima attenzione. Nel 2026 è confermato (proroga disposta dalla L. 199/2025, art. 1 c. 22) con detrazione 50% su una soglia di spesa di 5.000 euro, per un massimo di 2.500 euro di detrazione recuperabile in 10 rate annuali. Il motivo dell’urgenza è semplice: al momento non è stata deliberata alcuna proroga per il 2027. A differenza di ristrutturazione ed ecobonus, che dal 2027 si riducono ma restano, il bonus mobili rischia di sparire del tutto, salvo diversa decisione della prossima manovra.Ricorda la regola base: il bonus mobili si può utilizzare solo se collegato a un intervento di ristrutturazione sull’immobile. Non esiste come agevolazione autonoma per chi semplicemente compra un divano nuovo.Cosa scade: l’intera misura, non prorogata oltre il 31 dicembre 2026Entro quando: pagamento effettuato entro il 31 dicembre 2026Chi può usarlo: chi ha in corso o ha avviato una ristrutturazione agevolataAzione consigliata: anticipare gli acquisti di arredi ed elettrodomestici entro dicembre👉 Approfondisci: Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026: Guida Completa a Detrazione, Tetto di Spesa e Requisiti Superbonus 2026: attenzione, è già chiuso per quasi tuttiIl Superbonus è il caso più frainteso quando si parla di bonus scadenza 2026. Molti contribuenti pensano ancora di poterlo utilizzare: non è così. Il Superbonus nella sua ultima versione, con aliquota al 65%, si è chiuso definitivamente il 31 dicembre 2025, ed era riservato esclusivamente a chi aveva CILAS presentata, delibera assembleare o avvio lavori entro il 15 ottobre 2024.Nel 2026, quindi, il Superbonus non esiste più come misura autonoma per la generalità dei casi privati. Chi oggi vuole riqualificare energeticamente o mettere in sicurezza la propria casa rientra nel bonus ristrutturazione o nell’Ecobonus ordinario, con le aliquote 50%/36% viste sopra.Esiste un’unica eccezione rilevante, legata alle ricostruzioni post-sisma nei territori colpiti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: si tratta di un regime speciale, alternativo al contributo per la ricostruzione, la cui applicazione nel 2026 va verificata caso per caso in base alle proroghe vigenti e alla data di sostenimento delle spese. Si tratta di situazioni molto specifiche, legate a immobili danneggiati dagli eventi sismici e a procedure di ricostruzione dedicate.Azione consigliata: se hai lavori avviati negli anni scorsi con il Superbonus, verifica che le rate residue siano correttamente riportate nella dichiarazione dei redditi. Se invece pensavi di iniziare adesso, sappi che devi ragionare sulle detrazioni ordinarie. Una verifica documentale con il CAF ti evita brutte sorprese in fase di controllo. Sismabonus: aliquote 2026 e step-down dal 2027Il Sismabonus è la detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico, cioè i lavori che rendono l’edificio più sicuro in caso di terremoto: rinforzi strutturali, consolidamento delle fondazioni, miglioramento della classe di rischio. Nel 2026 segue lo stesso binario delle altre detrazioni edilizie: 50% per l’abitazione principale, 36% per gli altri immobili, tetto 96.000 euro, 10 rate annuali.Anche per il Sismabonus, dal 2027 è previsto ad oggi lo scivolo verso 36% (prima casa) e 30% (altri immobili), salvo modifiche introdotte dalla manovra 2027.Cosa cambia: riduzione dell’aliquota dal 1° gennaio 2027Entro quando agire: spese pagate entro il 31 dicembre 2026Chi può usarlo: proprietari e detentori di immobili in zona sismica 1, 2 e 3Attenzione: serve l’asseverazione del tecnico depositata insieme al titolo edilizio, prima dell’inizio dei lavoriIl Sismabonus è particolarmente rilevante in Friuli Venezia Giulia, territorio con una lunga memoria sismica e un patrimonio edilizio in parte datato. Molti comuni della provincia di Udine rientrano in zone a rischio significativo, e gli interventi di consolidamento sono spesso combinabili con quelli di efficientamento energetico.Azione consigliata: la parte più delicata è la tempistica delle asseverazioni. Se l’asseverazione arriva dopo l’avvio dei lavori, la detrazione può essere contestata. Fatti seguire fin dall’inizio per non perdere il beneficio.Bonus verde: già terminato, ma restano le rate in corsoIl bonus verde non rientra tecnicamente tra i bonus in scadenza 2026, perché è già terminato il 31 dicembre 2024. Non è stato prorogato né dalla Legge di Bilancio 2025 né dalla Legge di Bilancio 2026. Lo citiamo comunque perché continua a generare confusione e perché migliaia di contribuenti hanno ancora rate in corso da portare in dichiarazione.Ricordiamo come funzionava: detrazione del 36% su una spesa massima di 5.000 euro per la sistemazione a verde di giardini, terrazzi, aree scoperte private e impianti di irrigazione, con recupero in 10 rate annuali. Il massimo detraibile era di 1.800 euro complessivi, pari a circa 180 euro all’anno.Chi ha sostenuto la spesa entro il 2024 ha ancora diritto a portare in detrazione le quote residue nei prossimi anni: nulla è perso, ma bisogna ricordarsi di inserirle correttamente nel modello 730 o nel modello Redditi. È un errore frequente dimenticare le rate degli anni precedenti, soprattutto quando si cambia intermediario.Azione consigliata: conserva la documentazione (fatture, bonifici parlanti) e assicurati che le rate residue vengano riportate ogni anno. Il CAF Centro Fiscale di Udine recupera anche le detrazioni pluriennali avviate in passato e verifica che non ne manchi nessuna. Bonus prima casa under 36: cosa resta davvero nel 2026Il bonus prima casa under 36 è un altro caso da chiarire, perché su questo tema circolano molte informazioni superate. L’agevolazione fiscale che prevedeva l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale per i giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro è chiusa alle nuove richieste dal 31 dicembre 2023. Il regime transitorio, che copriva chi aveva già firmato un preliminare, si è concluso il 31 dicembre 2024.Tradotto in pratica: nel 2026 non è più possibile ottenere quell’esenzione acquistando casa oggi. Chi compra prima casa applica le regole ordinarie dell’agevolazione prima casa (imposta di registro agevolata al 2% da privato, oppure IVA al 4% da impresa).C’è però una buona notizia. Resta pienamente attivo il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa gestito da Consap: si tratta di una garanzia pubblica che può arrivare fino all’80% della quota capitale del mutuo, per le categorie prioritarie e a determinate condizioni (tra cui un mutuo di importo superiore all’80% del prezzo di acquisto), pensata per chi ha difficoltà a ottenere finanziamenti elevati senza garanzie personali. È rivolto in particolare a giovani under 36, giovani coppie, famiglie monogenitoriali e conduttori di alloggi IACP, con ISEE fino a 40.000 euro. Questa misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027.Cosa non c’è più: esenzione imposte di registro/ipotecaria/catastale under 36Cosa resta: Fondo Garanzia Consap (garanzia fino all’80%), valido fino al 31 dicembre 2027Requisito chiave: ISEE fino a 40.000 euroAzione consigliata: far calcolare un ISEE aggiornato prima di avviare la pratica di mutuoPer ottenere la garanzia serve un ISEE valido e corretto: un valore calcolato male può farti superare la soglia dei 40.000 euro e farti perdere l’accesso al Fondo. Il CAF Centro Fiscale a Udine si occupa dell’intera pratica DSU, in sede o da remoto.Bonus barriere architettoniche 75%: scaduto, cosa fare nel 2026Il bonus barriere architettoniche con detrazione al 75% è scaduto il 31 dicembre 2025 e non è stato riproposto come misura autonoma dalla Legge di Bilancio 2026. È una notizia importante per le famiglie con persone anziane o con disabilità in casa, perché quella detrazione era particolarmente generosa e con tempi di recupero più brevi per le spese sostenute fino al 2023 (5 quote annuali, poi passate a 10 dal 2024).Cosa succede a chi fa questi lavori nel 2026? Gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche — installazione di montascale, ascensori, servoscala, rifacimento di bagni accessibili, allargamento porte, rampe — rientrano nel bonus ristrutturazione ordinario, quindi al 50% se si tratta dell’abitazione principale o al 36% per gli altri immobili, con tetto 96.000 euro e recupero in 10 anni.Un’avvertenza: nel dibattito parlamentare sono stati presentati emendamenti di tipo “salva-bonus” in sede di conversione del Milleproroghe, che al momento non risultano approvati. La materia è in movimento, quindi verifica con il tuo CAF se nel frattempo sono intervenute proroghe prima di dare per persa l’aliquota maggiorata.Azione consigliata: chi deve rendere accessibile un’abitazione può comunque contare sul 50% nel 2026, aliquota destinata a scendere al 36% dal 2027 secondo la normativa attuale. Anche in questo caso, anticipare conviene. Se in famiglia c’è una persona con invalidità o Legge 104, valuta con il Patronato anche le altre agevolazioni collegate. Riepilogo bonus scadenza 2026: in scadenza, scaduti e prorogatiPer orientarti rapidamente, ecco il quadro sintetico dei bonus scadenza 2026 suddivisi in tre gruppi. È lo schema che usiamo allo sportello per capire in pochi minuti su cosa vale la pena muoversi subito.1. Bonus in scadenza o in riduzione a fine 2026 (agisci entro il 31 dicembre)Bonus ristrutturazione: 50%/36% nel 2026 → previsto 36%/30% dal 2027Ecobonus: 50%/36% nel 2026 → previsto 36%/30% dal 2027Sismabonus: 50%/36% nel 2026 → previsto 36%/30% dal 2027Bonus mobili ed elettrodomestici: 50% su 5.000 euro → nessuna proroga deliberata per il 20272. Bonus già terminati (non più richiedibili)Superbonus 65%: chiuso al 31/12/2025, resta il 110% solo per ricostruzioni post-sisma 2016Bonus verde: terminato al 31/12/2024, restano solo le rate residueBonus prima casa under 36 (esenzione imposte): chiuso alle nuove richieste dal 31/12/2023Bonus barriere architettoniche 75%: scaduto al 31/12/2025, oggi confluisce nel bonus ristrutturazione3. Misure ancora attive oltre il 2026Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa Consap (garanzia 80%, ISEE fino a 40.000 euro): prorogato al 31 dicembre 2027La lettura di questo schema porta a una conclusione netta: il 2026 è un anno di passaggio, con aliquote ancora favorevoli ma destinate a ridursi. Chi ha lavori in programma nei prossimi due anni ha un incentivo concreto ad anticipare almeno una parte della spesa.Come sfruttare i bonus in scadenza 2026 senza erroriSapere quali sono i bonus scadenza 2026 è solo metà del lavoro. L’altra metà è non commettere errori formali, perché in materia di detrazioni edilizie la forma è sostanza: un bonifico compilato male o una comunicazione dimenticata possono azzerare anni di beneficio fiscale.Ecco gli adempimenti che fanno la differenza:Bonifico parlante: deve indicare causale con riferimento normativo, codice fiscale di chi detrae e partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamentoFatture intestate correttamente a chi sostiene la spesa e detrarràComunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori, per gli interventi di risparmio energeticoAsseverazione tecnica depositata prima dell’inizio lavori per il SismabonusTitolo edilizio adeguato all’intervento (CILA, SCIA o permesso di costruire)Dati catastali dell’immobile da riportare in dichiarazioneUn errore ricorrente riguarda le comproprietà: se l’immobile è di due coniugi ma paga solo uno, la detrazione spetta solo a chi ha effettivamente sostenuto la spesa e risulta nei documenti. Un altro riguarda la capienza fiscale: se l’IRPEF che paghi ogni anno è inferiore alla rata di detrazione, la parte eccedente si perde, perché non è rimborsabile. È una valutazione da fare prima di impostare i lavori, non dopo.La procedura richiede attenzione e una verifica preliminare della tua situazione fiscale complessiva. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: controllo dei requisiti, verifica della capienza IRPEF, corretta compilazione dei documenti, comunicazioni obbligatorie e inserimento delle detrazioni in dichiarazione. Puoi prenotare un appuntamento in sede a Udine oppure farti seguire online da qualsiasi parte d’Italia.Se stai valutando quali detrazioni fiscali inserire nella prossima dichiarazione, il nostro CAF Centro Fiscale di Udine analizza l’intera posizione e individua tutte le agevolazioni a cui hai diritto, comprese quelle che spesso restano inutilizzate. Domande Frequenti sui Bonus in Scadenza 2026Quali bonus casa scadono a fine 2026?Il più a rischio è il bonus mobili ed elettrodomestici, per cui al momento non è prevista alcuna proroga oltre il 31 dicembre 2026. Bonus ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus non scadono ma si riducono: dal 2027, secondo la normativa attuale, passano dal 50% al 36% per l’abitazione principale e dal 36% al 30% per gli altri immobili. Anche in questo caso, quindi, conviene pagare entro fine 2026.Il Superbonus è ancora disponibile nel 2026?No. Il Superbonus 65% si è chiuso il 31 dicembre 2025 ed era riservato a chi aveva CILAS, delibera assembleare o avvio lavori entro il 15 ottobre 2024. Nel 2026 non esiste più come misura autonoma per i casi privati ordinari. Un regime speciale resta previsto solo per le ricostruzioni post-sisma in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la cui applicabilità nel 2026 va verificata caso per caso. Chi oggi ristruttura utilizza il bonus ristrutturazione o l’Ecobonus ordinari.Conviene anticipare i lavori prima di fine 2026?Nella maggior parte dei casi sì. Poiché vale il principio di cassa, cioè conta la data del pagamento, anticipare anche solo un acconto entro il 31 dicembre 2026 permette di agganciare quella quota all’aliquota più alta. Su una spesa di 50.000 euro sull’abitazione principale, la differenza tra 50% e 36% vale 7.000 euro di detrazione. Prima di decidere, però, va verificata la tua capienza IRPEF.Il bonus prima casa under 36 esiste ancora nel 2026?L’esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli under 36 è chiusa alle nuove richieste dal 31 dicembre 2023, con regime transitorio terminato a fine 2024. Nel 2026 non è più applicabile. Resta invece attivo il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa Consap, con garanzia pubblica che può arrivare fino all’80% per le categorie prioritarie per chi ha ISEE fino a 40.000 euro, prorogato fino al 31 dicembre 2027.Posso ancora usare il bonus barriere architettoniche al 75%?No, la detrazione maggiorata al 75% è scaduta il 31 dicembre 2025 e non è stata riproposta come misura autonoma dalla Legge di Bilancio 2026. Chi esegue questi lavori nel 2026 rientra nel bonus ristrutturazione ordinario (50% prima casa, 36% altri immobili). Sono stati presentati emendamenti “salva-bonus” non ancora approvati: verifica con il tuo CAF se nel frattempo sono intervenute proroghe.Ho ancora rate del bonus verde: le perdo?No. Il bonus verde è terminato il 31 dicembre 2024 e non è più richiedibile, ma chi ha sostenuto la spesa entro quella data continua a fruire delle rate residue — fino a circa 180 euro all’anno — per completare le 10 annualità. Devi solo ricordarti di riportarle correttamente in dichiarazione ogni anno, conservando fatture e bonifici parlanti.Cosa succede se la mia IRPEF è troppo bassa per usare la detrazione?Le detrazioni edilizie si recuperano solo fino a capienza dell’IRPEF dovuta: se l’imposta annuale è inferiore alla rata di detrazione, la parte eccedente si perde e non viene rimborsata. È una verifica da fare prima di programmare i lavori, valutando eventualmente di intestare la spesa a un familiare con reddito più alto, se ne ricorrono le condizioni. Il CAF ti aiuta a fare questo calcolo.Il quadro dei bonus scadenza 2026 è chiaro: il 31 dicembre 2026 è una data spartiacque. Chi ha lavori in programma sulla casa ha davanti pochi mesi per sfruttare le aliquote più alte prima della riduzione prevista dal 2027, e nel caso del bonus mobili il rischio è addirittura la scomparsa totale dell’agevolazione. Allo stesso tempo, misure che molti credono ancora attive — Superbonus, bonus verde, bonus prima casa under 36, bonus barriere architettoniche 75% — sono già terminate, e continuare a contarci significa fare i conti sbagliati.La cosa più utile che puoi fare adesso è una verifica personalizzata della tua situazione: quali agevolazioni ti spettano davvero, quanta detrazione riesci effettivamente a recuperare in base al tuo reddito, come vanno impostati pagamenti e documenti per non perdere il beneficio. È un’analisi che richiede pochi minuti allo sportello ma che può valere migliaia di euro.Hai bisogno di assistenza per i bonus in scadenza nel 2026 e le detrazioni sulla casa? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla pratica. Contattaci per prenotare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Richiedi Assistenza per i Bonus Casa in ScadenzaIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a capire quali bonus casa ti spettano ancora nel 2026 e come sfruttarli prima delle scadenze, con preventivo personalizzato in base alla pratica.Contattaci su WhatsAppCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:00:002026-08-25 09:00:00Bonus in Scadenza 2026: 8 Agevolazioni da Sfruttare Subito
PATRONATOAssegno di Inclusione 2026: Requisiti, Importo e Domanda INPSL’Assegno di Inclusione (ADI) e la nuova misura di sostegno economico che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza dal 2024. Nel 2026 e riservato a nuclei familiari con componenti fragili (minori, disabili, anziani over 60) e prevede l’obbligo di adesione a percorsi di attivazione.Cos’e l’Assegno di InclusioneL’ADI e una prestazione di sostegno al reddito destinata a famiglie in condizioni di poverta assoluta con presenza di:MinoriDisabiliPersone con almeno 60 anniPersone in condizione di svantaggio e inserite in programmi di cura/assistenzaA differenza del RdC, l’ADI NON e accessibile a tutti, ma solo a nuclei con fragilita specifiche. Requisiti Assegno di Inclusione 20261. Composizione nucleo familiareIl nucleo deve includere almeno uno tra:MinorennePersona con disabilita (con certificazione invalidita civile, handicap L.104, non autosufficienza)Persona di almeno 60 anniPersona in condizioni di grave disagio seguita dai servizi sociali2. Requisiti economici (ISEE)ISEE familiare: massimo 9.360 euro annui (2026)3. Requisiti patrimonialiPatrimonio immobiliare: massimo 30.000 euro (esclusa prima casa)Patrimonio mobiliare: massimo 6.000 euro (aumentato di 2.000 euro per ogni componente oltre il primo, fino a max 10.000 euro)4. Reddito familiareReddito familiare annuo: massimo 6.000 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza5. Cittadinanza e residenzaCittadinanza italiana, UE o permesso soggiorno lungo periodoResidenza in Italia da almeno 5 anni (di cui ultimi 2 continuativi) Importo Assegno di Inclusione 2026Calcolo importoL’importo dipende dalla scala di equivalenza e dalla composizione del nucleo.Formula base:ADI = (6.000 euro × Scala equivalenza) – Reddito familiareImporto mensile = ADI annuo / 12Scala di equivalenza ADIComponente nucleoCoefficientePrimo adulto1,00Adulto ulteriore (max +1)+0,50Minorenne (max +2)+0,15 ciascunoDisabile grave+0,50Massimo scala equivalenza: 2,30Esempio calcoloNucleo con:2 adulti (1,00 + 0,50 = 1,50)1 minore (+0,15)Totale scala: 1,65Reddito familiare: 2.000 euro/annoADI annuo = (6.000 × 1,65) – 2.000 = 9.900 – 2.000 = 7.900 euroADI mensile = 7.900 / 12 = 658 euro/meseContributo affittoSe il nucleo vive in affitto, puo ricevere un contributo integrativo fino a:3.360 euro/anno (280 euro/mese) Come Fare Domanda ADIPreparare ISEE 2026 aggiornatoAccedere a inps.it con SPID/CIE/CNSCompilare domanda online Assegno di InclusioneAllegare:ISEE correnteCertificazione disabilita (se presente)Contratto affitto (per contributo locazione)Inviare domandaTempi istruttoriaL’INPS esamina la domanda entro 30 giorni e comunica l’esito.DecorrenzaL’ADI decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Patto di Attivazione Digitale (PAD)I componenti attivabili del nucleo (18-59 anni, occupabili) devono firmare un Patto di Attivazione Digitale presso:Centri per l’Impiego (per percorsi lavorativi)Servizi sociali (per percorsi socio-assistenziali)Obblighi PADAdesione a corsi di formazionePartecipazione a tirocini o progetti utili alla comunitaAccettazione offerte di lavoro congrueColloqui periodici con operatoriSanzioni: il mancato rispetto comporta riduzione o revoca dell’ADI. Durata e RinnovoDurataL’ADI e erogato per 18 mesi continuativi.Sospensione e rinnovoDopo 18 mesi, c’e una pausa di 1 mese, poi si puo rinnovare per altri 12 mesi.Il rinnovo richiede nuova domanda e ISEE aggiornato.Compatibilita e IncompatibilitaCompatibile con:Assegno Unico UniversaleBonus asilo nidoPensione invalidita civileAccompagnamentoIncompatibile con:NASPI, DIS-COLLReddito di Cittadinanza (sostituito dall’ADI)Pensione diretta superiore ai limiti Domande FrequentiPosso lavorare con l’ADI?Si, ma i redditi da lavoro vengono considerati e riducono l’importo ADI.L’ADI e compatibile con il lavoro occasionale?Si, fino a 3.000 euro/anno di redditi da prestazioni occasionali.Cosa succede se non rispetto il PAD?Prima sanzione: riduzione del 50% per 1 mese. Seconda sanzione: sospensione 1 mese. Terza: decadenza definitiva.Posso ricevere ADI se ho un’auto?Si, purche non di grossa cilindrata (max 1.600 cc benzina, 2.000 cc diesel, e non immatricolata nei 6 mesi precedenti).L’ADI conta per l’ISEE?Si, l’importo percepito viene considerato reddito nell’ISEE dell’anno successivo.ConclusioniL’Assegno di Inclusione 2026 rappresenta un sostegno essenziale per famiglie fragili in poverta assoluta. Con requisiti piu selettivi rispetto al RdC, richiede impegno attivo nei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.Hai bisogno di assistenza per pratiche pensionistiche e welfare?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con:Domande INPS e pratiche previdenzialiCalcolo requisiti pensionisticiSimulazioni importi e date di accessoAssistenza completa dalla domanda all’erogazioneContattaci per una consulenza:Telefono: 0432 1638640 WhatsApp: 366 6018121 Email: info@centrofiscale.com Sede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdinePrenota Appuntamento 📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Pensioni 2026 per una panoramica completa. Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/calcolo-pensione-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-25 09:00:002026-08-17 11:02:18Assegno di Inclusione 2026: Requisiti, Importo e Domanda INPSNOTIZIEBonus con ISEE basso: soglie aggiornate e doppio indicatore 2026Se hai un reddito basso o una situazione familiare complessa, l’ISEE è lo strumento che ti permette di accedere a una serie di bonus e agevolazioni statali. Nel 2026 le soglie sono state aggiornate e, per alcune categorie di cittadini, entra in gioco il cosiddetto doppio indicatore ISEE: una novità che può cambiare sensibilmente l’accesso alle prestazioni sociali.In questo articolo ti spieghiamo quali bonus puoi ottenere con un ISEE basso nel 2026, quali sono le nuove soglie e come funziona il sistema a doppio indicatore introdotto dalla riforma.Indice dei contenutiCos’e’ l’ISEE e perche’ contaIl doppio indicatore ISEE 2026Bonus e agevolazioni con ISEE basso 2026Soglie ISEE aggiornate 2026Come calcolare e aggiornare il proprio ISEEDomande frequentiCos’è l’ISEE e perché contaL’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un valore numerico che misura la condizione economica del tuo nucleo familiare, tenendo conto di redditi, patrimoni e composizione della famiglia. Lo calcola l’INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che presenti tramite CAF o in autonomia.Il suo valore è fondamentale perché determina se hai diritto a decine di prestazioni sociali: dalla riduzione delle bollette all’assegno unico per i figli, dal bonus asilo nido alle agevolazioni su tasse universitarie e molto altro.Come si ottiene: presenti la DSU al CAF (o online sul sito INPS) indicando redditi, patrimoni e composizione del nucleo familiare. L’ISEE ha validità dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di rilascio. Il doppio indicatore ISEE 2026Uno degli aspetti più rilevanti della revisione ISEE in corso nel 2026 riguarda il doppio indicatore: un sistema che affianca all’ISEE ordinario un secondo valore specifico per alcune categorie di prestazioni.In particolare, per le prestazioni universitarie e per alcune agevolazioni legate ai servizi scolastici, viene calcolato un ISEE universitario che esclude dal nucleo familiare i genitori quando lo studente non è più convivente o fiscalmente a carico. Questo sistema a doppio indicatore risponde a una storica critica: il vecchio metodo penalizzava gli studenti fuori sede con famiglie benestanti anche quando loro stessi non disponevano di redditi.Con il doppio indicatore, quindi, puoi avere un ISEE ordinario elevato (superiore alle soglie standard) ma comunque accedere a determinate prestazioni se il tuo ISEE specifico di categoria risulta basso. Questa distinzione è importante: non basta sapere il proprio ISEE generico, occorre verificare quale tipologia di indicatore si applica alla prestazione che si vuole richiedere. Bonus e agevolazioni con ISEE basso 2026Ecco le principali agevolazioni accessibili con un ISEE basso nel 2026, con le relative soglie:AgevolazioneSoglia ISEEA chi spettaBonus luce e gasfino a 9.796 euro(20.000 euro per famiglie con 4+ figli)Famiglie con contratto luce/gas intestatoAssegno Unico per i figliimporto massimo fino a 17.468,51 euro; importo minimo oltre 45.574 euroFamiglie con figli under 21Carta Acquisti (Social Card)fino a 8.052,75 euroOver 65 e bambini under 3Carta Dedicata a Tefino a 15.000 euroFamiglie in difficoltà, spesa alimentareBonus asilo nidoimporto massimo fino a 25.000 euro; decrescente fino a 40.000 euroFamiglie con bambini 0-3 anniReddito di Inclusione (REI/ADI)varia in base al nucleoFamiglie in povertà assolutaOltre a queste misure nazionali, esistono numerose agevolazioni regionali e comunali (sconti sui trasporti, esenzioni ticket sanitario, bonus affitto) che dipendono dalla tua regione o comune di residenza e che spesso usano soglie ISEE più alte di quelle statali.Approfondisci gli importi dell’Assegno Unico 2026 con tabella ISEE aggiornata e le ultime novità sul Bonus Bolletta Luce per il mese in corso. Soglie ISEE aggiornate 2026Rispetto al 2025, diverse soglie ISEE sono state rivalutate per tenere il passo con l’inflazione. Le variazioni più rilevanti riguardano:Bonus bollette elettrico e gas: la soglia è salita da 9.530 euro a 9.796 euro (e a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli), in seguito alla delibera ARERA 2/2026/R/com del 1° gennaio 2026.Assegno Unico figli: la soglia ISEE per l’importo massimo (203,80 euro per figlio) è stata rivalutata a 17.468,51 euro (+1,4% rispetto al 2025).Carta Acquisti: la soglia rimane a 8.052,75 euro per over 65 e bambini.Carta Dedicata a Te: confermata a 15.000 euro.Queste rivalutazioni significano che alcune famiglie che nel 2025 erano appena sopra soglia, nel 2026 potrebbero rientrare nel perimetro del diritto a determinati bonus. È quindi sempre opportuno verificare il proprio ISEE aggiornato all’inizio dell’anno.Scopri anche le novità sul conguaglio Assegno Unico 2026 e le detrazioni familiari a carico 2026. Come calcolare e aggiornare il proprio ISEEPer ottenere o aggiornare il tuo ISEE nel 2026, devi presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Puoi farlo:Tramite il CAF (il modo più semplice: portano tutto loro);Online sul sito INPS tramite SPID, CIE o CNS;Tramite il Comune di residenza.Dovrai avere a disposizione:Documento d’identità e codice fiscale di tutti i membri del nucleo familiare;Dichiarazioni dei redditi o CU dell’anno precedente (redditi 2024 per l’ISEE 2026);Saldo e giacenza media dei conti correnti al 31 dicembre 2024;Dati su immobili e terreni;Eventuale saldo di criptovalute al 31 dicembre 2024 (obbligo in vigore dal 2024).Se nel corso del 2026 la tua situazione reddituale cambia in modo significativo (riduzione del reddito superiore al 25% rispetto all’anno precedente), puoi richiedere l’ISEE corrente, valido per 6 mesi, che riflette la situazione economica aggiornata e può darti accesso a prestazioni altrimenti precluse.Per approfondire i pagamenti di agosto e settembre, leggi anche: Pagamento Assegno Unico Settembre 2026: Date INPS e Importi. Domande frequentiQual è la soglia ISEE per ottenere il bonus luce nel 2026?Nel 2026 la soglia ISEE per il bonus luce e gas è di 9.796 euro. Sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. La soglia è stata aggiornata dal 1° gennaio 2026 con la delibera ARERA 2/2026/R/com (era 9.530 euro nel 2025).Cos’è il doppio indicatore ISEE e chi ne beneficia?Il doppio indicatore ISEE è un sistema che affianca all’ISEE ordinario un secondo valore calcolato su una platea familiare diversa. Si applica principalmente agli studenti universitari e ad alcune prestazioni scolastiche: permette di avere un ISEE specifico più basso anche quando quello ordinario del nucleo familiare è elevato. In pratica, uno studente fuori sede può accedere alle borse di studio universitarie in base al proprio ISEE universitario, non a quello dei genitori.Come faccio a sapere se ho diritto a un bonus con il mio ISEE?Ogni prestazione ha una soglia ISEE specifica. Il modo più diretto è confrontare il tuo valore ISEE con le soglie indicate nella tabella riportata in questo articolo. Per un quadro completo delle agevolazioni a cui hai diritto in base alla tua situazione familiare, puoi consultare l’INPS o rivolgerti a un CAF.Posso aggiornare l’ISEE durante l’anno se perdo il lavoro?Sì. Se la tua situazione reddituale peggiora in modo significativo (calo del reddito superiore al 25% rispetto all’anno di riferimento), puoi richiedere l’ISEE corrente. Ha validità di 6 mesi e riflette la situazione economica aggiornata. Utile per accedere in tempi rapidi alle prestazioni sociali di emergenza.Le criptovalute vanno dichiarate nell’ISEE?Sì, dal 2024 le criptovalute devono essere incluse nella DSU per il calcolo dell’ISEE. Il valore da dichiarare è il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente (per l’ISEE 2026: saldo cripto al 31 dicembre 2024). Questo vale anche per importi modesti: l’obbligo non prevede franchigie.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/10/BONUS-FVG-2025-75-ISEE.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-25 08:26:082026-08-25 08:27:24Bonus con ISEE basso: soglie aggiornate e doppio indicatore 2026Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOInarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base ImponibileIndice dei contenutiChe cos’e’ Inarcassa e chi deve iscriversiChi ha l’obbligo di iscrizioneContributo soggettivo 2026: aliquote, minimo e massimaleContributo integrativo 2026Contributo di maternita’ e welfare InarcassaCome si calcola la base imponibileStrategie legali per ridurre la base imponibileScadenze e modalita’ di pagamento 2026Sanzioni e ravvedimento operosoFAQ – Domande frequenti su Inarcassa 2026Sei un architetto con partita IVA e ogni anno ti chiedi quanto devi versare a Inarcassa, come si calcola la base imponibile e se esistono strategie legali per abbassare il carico contributivo? Questa guida risponde a tutte queste domande con i dati aggiornati al 2026, dalle aliquote ufficiali ai massimali, dalle scadenze alle strategie di ottimizzazione. Che cos’e’ Inarcassa e chi deve iscriversiInarcassa e’ la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti. E’ un ente previdenziale privato, istituito con D.P.R. 5 giugno 1965 n. 1516 e riconosciuto come soggetto di diritto privato dal D.Lgs. 509/1994.L’iscrizione ad Inarcassa garantisce la copertura pensionistica, l’accesso alle prestazioni assistenziali (maternita’, malattia, invalidita’) e la tutela previdenziale per l’intera vita professionale dell’architetto libero professionista. Chi ha l’obbligo di iscrizioneL’obbligo di iscrizione ad Inarcassa scatta in presenza di tre condizioni cumulative:Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti o degli IngegneriPartita IVA aperta ed esercizio effettivo dell’attivita’ professionaleAssenza di altra tutela previdenziale obbligatoria prevalente (es. dipendente pubblico con copertura INPS a tempo pieno)Se sei un architetto che lavora sia come dipendente sia come libero professionista, l’iscrizione dipende dal reddito prevalente. Se i redditi da lavoro autonomo superano quelli da dipendente, l’iscrizione Inarcassa diventa obbligatoria. In caso di dubbio, e’ opportuno consultare un CAF o un commercialista per valutare la propria posizione specifica.Casi particolari:Architetti in regime forfettario: restano obbligati all’iscrizione Inarcassa. A differenza dei contribuenti INPS Gestione Separata, il forfettario non puo’ scegliere di non iscriversi.Neolaureati: devono iscriversi entro 30 giorni dall’iscrizione all’Albo professionale.Pensionati che continuano a lavorare: rimangono iscritti finche’ esercitano la professione e producono redditi professionali. Contributo soggettivo 2026: aliquote, minimo e massimaleIl contributo soggettivo e’ la quota principale versata a Inarcassa ed e’ direttamente collegata al reddito professionale netto. Si tratta del contributo che alimenta la posizione pensionistica individuale. Aliquota ordinaria 2026L’aliquota del contributo soggettivo per il 2026 e’ pari al 14,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF (reddito da lavoro autonomo, Quadro RE del Modello Redditi o Quadro D del 730). Il limite massimale di reddito imponibile ai fini del contributo soggettivo e’ aggiornato annualmente da Inarcassa.Contributo minimo soggettivo 2026Anche se il reddito professionale e’ zero o molto basso, ogni iscritto Inarcassa deve versare un contributo minimo annuo. Per il 2026, il contributo minimo soggettivo e’ pari a circa 2.500 euro (dato aggiornato annualmente con delibera del CdA Inarcassa – verificare sempre il sito ufficiale inarcassa.it per il valore esatto dell’anno in corso).Il minimo scatta quando il contributo calcolato applicando l’aliquota al reddito risulta inferiore alla soglia minima. In tal caso si paga comunque il minimo.Massimale di reddito imponibile 2026Il contributo soggettivo si applica sino a un massimale di reddito. Per i redditi che superano questo massimale non si versano ulteriori contributi soggettivi. Per il 2026, il massimale di reddito imponibile ai fini Inarcassa e’ indicativamente di circa 130.000 euro (da verificare con la comunicazione ufficiale Inarcassa per l’anno d’imposta 2025, pagabile nel 2026). Superato il massimale, il contributo soggettivo resta fisso.VoceValore 2026Aliquota contributo soggettivo14,5%Contributo minimo soggettivo~2.560 euro/annoMassimale reddito imponibile~130.000 euroNota: i valori di minimo e massimale sono aggiornati annualmente con delibera Inarcassa. Verifica sempre i dati ufficiali su inarcassa.it o contattando il CAF.Contributo integrativo 2026Il contributo integrativo e’ una quota aggiuntiva che l’architetto addebita ai propri clienti in fattura e poi versa a Inarcassa. Non e’ quindi un costo a carico del professionista ma un importo che “passa” attraverso di lui. Come funziona il contributo integrativoL’aliquota del contributo integrativo e’ pari al 4% del volume d’affari IVA (totale imponibile delle fatture emesse). Questa percentuale viene aggiunta in fattura come voce separata e poi versata integralmente a Inarcassa entro le scadenze previste.Anche per il contributo integrativo esiste un minimo annuo, generalmente intorno ai 700-800 euro (verificare il dato ufficiale aggiornato su inarcassa.it), che si paga anche se il volume d’affari dichiarato e’ inferiore alla soglia.Contributo integrativo e regime forfettarioGli architetti in regime forfettario sono esonerati dall’applicazione dell’IVA in fattura ma sono comunque tenuti al versamento del contributo integrativo. La base imponibile, in questo caso, e’ il volume d’affari calcolato sulla base delle fatture emesse (senza IVA, che non applicano). Il contributo integrativo viene indicato in fattura come voce separata anche per i forfettari.Contributo di maternita’ e welfare InarcassaOltre ai contributi soggettivo e integrativo, ogni iscritto Inarcassa versa annualmente un contributo di maternita’, stabilito dalla Cassa. Per il 2026, l’importo indicativo e’ di circa 115-130 euro annui (da verificare sul portale Inarcassa).Questo contributo finanzia il Fondo di Maternita’, che eroga le indennita’ di maternita’ e paternita’ agli iscritti che ne hanno diritto. Le principali prestazioni welfare di Inarcassa comprendono:Indennita’ di maternita’/paternita’: per nascita, adozione o affidamentoContributi per figli a carico: sussidi per familiari a caricoSussidio di invalidita’: in caso di inabilita’ temporanea o permanentePolizze sanitarie e assicurative: convenzioni per iscrittiBorse di studio: per figli degli iscrittiCome si calcola la base imponibile InarcassaLa base imponibile per il calcolo del contributo soggettivo Inarcassa e’ il reddito professionale netto, ovvero il reddito da lavoro autonomo indicato nella dichiarazione dei redditi (Quadro RE del Modello Redditi PF o Quadro D del 730).Il reddito professionale netto si calcola come:Reddito netto = Compensi lordi percepiti – Spese professionali deducibili Reddito netto in regime ordinarioPer gli architetti in regime ordinario (contabilita’ ordinaria o semplificata), il reddito netto si ottiene sottraendo dai compensi lordi tutte le spese documentate e inerenti all’attivita’ professionale. Tra le spese deducibili piu’ significative per un architetto:Affitto e spese dello studio (o quota parte se uso misto abitazione/studio)Software professionale (AutoCAD, Revit, software BIM)Aggiornamento professionale, convegni, formazione ECMSpese per collaboratori e dipendentiPolizze assicurative professionali (RC professionale)Materiali e attrezzature tecnicheSpese auto (nel limite del 20% o 70% se uso esclusivo)Reddito netto in regime forfettarioPer gli architetti in regime forfettario, il reddito imponibile si calcola applicando al volume d’affari il coefficiente di redditivita’ stabilito dalla legge. Per la categoria degli architetti (codice ATECO 71.11.00), il coefficiente di redditivita’ e’ pari al 78%.Esempio pratico: se hai fatturato 50.000 euro nel 2025, il reddito forfettario imponibile e’ 50.000 x 78% = 39.000 euro. I contributi Inarcassa si applicano su questa base (39.000 euro), non sull’intero volume d’affari.Per ulteriori dettagli su come compilare la dichiarazione dei redditi, consulta la nostra guida: Modello Redditi PF 2026: Scadenze, Chi Deve Presentarlo e Come Compilarlo.Strategie legali per ridurre la base imponibile InarcassaRidurre legalmente la base imponibile Inarcassa significa ridurre il reddito professionale netto su cui si applica l’aliquota del 14,5%. Esistono diverse strategie legittime.1. Massimizzare le spese deducibili (regime ordinario)In regime ordinario, ogni euro di spesa deducibile riduce direttamente la base imponibile. E’ fondamentale documentare tutte le spese inerenti all’attivita’ professionale e conservare le fatture. Un’analisi accurata delle spese dell’anno, svolta con il supporto di un CAF o commercialista, puo’ ridurre sensibilmente il reddito netto e quindi i contributi dovuti.2. Pianificazione delle entrate (principio di cassa)Il lavoro autonomo segue il principio di cassa: il reddito si forma quando si incassa, non quando si emette la fattura. Se a fine anno il reddito e’ gia’ elevato, puoi valutare di posticipare l’incasso di alcune parcelle a gennaio dell’anno successivo, spostando cosi’ parte del reddito all’anno d’imposta seguente. Questa strategia richiede accordo con il cliente ed e’ legale se la data di incasso e’ effettivamente nel nuovo anno.3. Deduzione dei contributi Inarcassa stessiI contributi versati a Inarcassa sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 10 TUIR). Questo non riduce la base imponibile Inarcassa (che e’ il reddito ante-deduzioni), ma riduce le imposte IRPEF. Si tratta comunque di un risparmio fiscale rilevante: su 3.000 euro di contributi versati, un professionista con aliquota marginale al 35% risparmia 1.050 euro di IRPEF.4. Regime forfettario: coefficiente ridotto automaticoCome visto nella sezione precedente, il regime forfettario riduce automaticamente la base imponibile al 78% del volume d’affari. Per chi fattura fino a 85.000 euro e ha spese reali inferiori al 22% del fatturato, il regime forfettario puo’ essere piu’ conveniente. Tuttavia, in forfettario non si deducono le spese analitiche (che potrebbero superare il 22%), quindi la valutazione va fatta caso per caso.5. Previdenza complementareI versamenti a fondi pensione complementare sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino a 5.164,57 euro/anno. Anche questi non abbassano la base Inarcassa, ma riducono il carico fiscale complessivo e costruiscono una previdenza aggiuntiva. E’ una strategia consigliata soprattutto agli architetti che puntano a una pensione integrativa robusta.6. Associazione tra professionisti o STPLa gestione in forma associata (studio associato o Societa’ tra Professionisti – STP) consente di suddividere i redditi tra i soci, potenzialmente abbassando il reddito individuale e quindi la base Inarcassa di ciascuno. Questa opzione va valutata con attenzione perche’ introduce complessita’ amministrative e fiscali, ma puo’ essere vantaggiosa per studi con piu’ professionisti.Se gestisci il tuo studio con software specializzati, leggi anche: Software Fatturazione per Architetti 2026: Requisiti Studio Tecnico e Integrazione con Gestionale BIM.Scadenze e modalita’ di pagamento 2026Il ciclo di pagamento dei contributi Inarcassa segue il calendario della dichiarazione dei redditi. Per l’anno d’imposta 2025 (da dichiarare e versare nel 2026), le scadenze principali sono:ScadenzaCosa si paga30 giugno 2026Saldo contributo soggettivo 2025 + primo acconto 2026 (in unica soluzione o prima rata)30 novembre 2026Secondo acconto contributo soggettivo 202631 ottobre 2026Versamento contributo integrativo (comunicazione telematica volume d’affari)Le date esatte possono variare in base a proroghe di legge. Verifica sempre le scadenze aggiornate sul portale Inarcassa o tramite il CAF. Come si pagaI contributi Inarcassa si versano esclusivamente tramite MAV (pagamento mediante avviso) emesso dalla Cassa, accessibile dal portale personale su inarcassa.it. Non e’ possibile pagare con F24 (a differenza dei contributi INPS). Il portale Inarcassa consente anche il pagamento rateale e il monitoraggio della propria posizione contributiva.Per i contribuenti in regime forfettario, la Comunicazione del volume d’affari avviene sempre tramite il portale Inarcassa, dove viene auto-calcolato il contributo integrativo dovuto.Per approfondire la ricongiunzione tra Inarcassa e la gestione INPS in caso di periodi misti, leggi: Ricongiunzione tra Gestione Separata INPS e Casse Professionali 2026: Nuove Regole e Quando Conviene.Sanzioni e ravvedimento operosoIl mancato o ritardato versamento dei contributi Inarcassa comporta l’applicazione di sanzioni e interessi. Le sanzioni per omesso versamento sono generalmente calcolate come percentuale del contributo non versato, con interessi di mora aggiuntivi per ogni mese di ritardo.E’ possibile regolarizzare la propria posizione contributiva tramite il meccanismo del ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni versando spontaneamente quanto dovuto prima che Inarcassa avvii procedure di recupero. Maggiore e’ la tempestivita’ del ravvedimento, minore sara’ la sanzione applicata.In caso di difficolta’ economica documentata, Inarcassa consente la rateizzazione del debito contributivo. La richiesta va presentata direttamente alla Cassa, allegando documentazione del disagio economico.Per verificare la propria posizione contributiva ed evitare sorprese, consulta periodicamente l’estratto contributivo disponibile sul portale Inarcassa.FAQ – Domande frequenti su Inarcassa 2026 Quanto pago di contributi Inarcassa se guadagno 40.000 euro?Con un reddito professionale netto di 40.000 euro, il contributo soggettivo 2026 e’ pari a 40.000 x 14,5% = 5.800 euro. A questo si aggiungono il contributo integrativo (4% sul volume d’affari), il contributo di maternita’ e gli eventuali acconti.Gli architetti forfettari pagano i contributi Inarcassa?Si’, assolutamente. Il regime forfettario non esonera dall’obbligo di iscrizione e versamento a Inarcassa. La base imponibile per il forfettario e’ il reddito forfettario (volume d’affari x 78%), non i compensi lordi.Posso pagare i contributi Inarcassa con F24?No. I contributi Inarcassa si versano esclusivamente tramite MAV (Modello di Avviso di Versamento) emesso dalla Cassa, accessibile dal portale personale inarcassa.it. A differenza dei contributi INPS, il modello F24 non e’ previsto per Inarcassa.I contributi Inarcassa sono deducibili dalle tasse?Si’. I contributi soggettivi versati a Inarcassa sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 10 TUIR). Questo riduce le imposte IRPEF ma non abbassa la base imponibile Inarcassa stessa (che e’ il reddito professionale netto pre-deduzioni).Cosa succede se non pago i contributi Inarcassa?Il mancato pagamento comporta l’applicazione di sanzioni e interessi di mora. Inarcassa puo’ avviare procedure di recupero coattivo. E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso versando spontaneamente quanto dovuto per ridurre le sanzioni. In caso di difficolta’, e’ possibile richiedere la rateizzazione del debito.Quando va comunicato il reddito a Inarcassa?La comunicazione del reddito professionale (e del volume d’affari per il contributo integrativo) avviene attraverso la comunicazione telematica annuale sul portale Inarcassa, contestualmente alla dichiarazione dei redditi. Per l’anno d’imposta 2025, la comunicazione e’ tipicamente da effettuare entro settembre/ottobre 2026.Come controllo la mia posizione contributiva Inarcassa?Accedendo al portale personale su inarcassa.it con le proprie credenziali e’ possibile visualizzare il montante contributivo accumulato, i versamenti effettuati, i MAV emessi e la proiezione della futura pensione. E’ consigliabile verificare la propria posizione almeno una volta l’anno.Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto per la gestione di Inarcassa?Calcolare i contributi Inarcassa, ottimizzare la base imponibile e rispettare le scadenze puo’ essere complesso. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza personalizzata per architetti e professionisti tecnici: dalla dichiarazione dei redditi alla verifica della posizione contributiva, fino alla pianificazione fiscale per ridurre legalmente il carico contributivo.Contattaci per un preventivo personalizzato e scopri come ottimizzare la tua situazione fiscale e previdenziale come architetto.Richiedi un preventivo personalizzatoAgosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 08:00:002026-08-25 08:32:11Inarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base ImponibileArchitetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOArchitetto Forfettario e INARCASSA 2026: Doppia Contribuzione, Minimi Soggettivo/Integrativo e ConvenienzaSei un architetto con partita IVA e stai valutando il regime forfettario? O sei gia’ in forfettario e ti stai chiedendo come funziona la contribuzione a INARCASSA? Sei nel posto giusto. In questa guida spieghiamo in modo chiaro come si calcolano i contributi INARCASSA per gli architetti forfettari nel 2026, cosa cambia rispetto al regime ordinario e come capire se il forfettario conviene davvero nel tuo caso specifico.La situazione piu’ frequente che ci viene posta: “Ho aperto partita IVA come architetto in forfettario, ma mi hanno detto che devo pagare sia le tasse che i contributi INARCASSA. Come funziona questa doppia contribuzione?”. La risposta richiede un po’ di attenzione, ma dopo questa guida avrai le idee chiare.Indice dei contenutiRegime forfettario per architetti nel 2026INARCASSA: la doppia contribuzione spiegataContributo soggettivo: aliquota e minimoContributo integrativo: aliquota e rivalsa 4%Contributo di maternita’INARCASSA e forfettario: cosa si deduce davveroCalcolo convenienza: forfettario vs ordinario per architettiQuando il forfettario NON conviene all’architettoErrori comuni al primo annoDomande frequenti In questa guida trovi:Come funziona il regime forfettario per gli architetti nel 2026INARCASSA: soggettivo, integrativo e contributo di maternita’Minimi 2026 e calcolo pratico con esempi numerici (40k, 60k, 80k)Deducibilita’ INARCASSA nel forfettario (cosa si puo’ e cosa no)Rivalsa 4% sul cliente: obbligo e modalita’Quando il forfettario conviene e quando no per un architettoErrori piu’ comuni al primo anno di attivita’Regime forfettario per architetti nel 2026Il regime forfettario e’ il regime agevolato per le partite IVA con ricavi o compensi annui fino a 85.000 euro. E’ particolarmente diffuso tra i liberi professionisti, inclusi gli architetti. Ecco le caratteristiche principali per il 2026. Coefficiente di redditivita’ per gli architetti: 78%Il coefficiente di redditivita’ e’ una percentuale che si applica al fatturato per calcolare il reddito imponibile forfettario. In parole semplici: non si tengono in conto le spese reali, ma si usa una percentuale fissa stabilita dalla legge.Per gli architetti (e piu’ in generale per le attivita’ professionali, scientifiche e tecniche) il coefficiente e’ del 78%. Significa che se fatturi 50.000 euro, il tuo reddito imponibile calcolato con il forfettario e’ 50.000 x 78% = 39.000 euro.Fatturato annuoCoefficienteReddito imponibile forfettario40.000 euro78%31.200 euro60.000 euro78%46.800 euro80.000 euro78%62.400 euroAliquota sostitutiva: 15% (o 5% per le nuove attivita’)Sull’imponibile cosi’ calcolato si applica una imposta sostitutiva, che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. L’aliquota e’:15% per chi e’ gia’ in attivita’ o ha aperto partita IVA in precedenza5% per i primi 5 anni di nuova attivita’, a patto di non aver esercitato attivita’ professionale o d’impresa analoga nei 3 anni precedentiPer un architetto che parte da zero e apre la partita IVA per la prima volta (o dopo 3 anni di inattivita’), l’aliquota ridotta al 5% rappresenta un grande vantaggio fiscale nei primi anni di carriera.Soglia di fatturato e cause di esclusionePuoi accedere al forfettario se il tuo fatturato annuo non supera 85.000 euro. Se superi questa soglia, esci dal regime dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, l’uscita avviene nell’anno stesso, con obbligo di versare l’IVA per le fatture emesse dopo il superamento della soglia.Altre cause di esclusione rilevanti per gli architetti: avere un reddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 35.000 euro nell’anno precedente, o avere quote in societa’ di persone/SRL a ristretta base societaria con attivita’ analoga. Nota bene: Nel forfettario non si applica l’IVA sulle fatture (esonero IVA), non si applica la ritenuta d’acconto e non si tiene nota delle spese. Questo semplifica molto la gestione contabile, ma richiede attenzione su alcuni adempimenti specifici, come vedremo per INARCASSA.Per approfondire la scelta del regime, leggi anche la nostra guida: Calcolo Tasse Forfettario 2026: Simulatore Online con Esempi Pratici.INARCASSA: la doppia contribuzione spiegataINARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti) e’ la cassa previdenziale obbligatoria per gli architetti con partita IVA iscritti all’Ordine degli Architetti. L’iscrizione e’ obbligatoria per chi esercita la libera professione, indipendentemente dal regime fiscale adottato.Si parla di doppia contribuzione perche’ INARCASSA prevede due distinti contributi obbligatori: il contributo soggettivo (calcolato sul reddito professionale) e il contributo integrativo (calcolato sul volume d’affari). A questi si aggiunge il contributo di maternita’. Vediamoli nel dettaglio. Box: Articolo correlato Per una panoramica completa su tutti i contributi INARCASSA (massimali, rateizzazione, riduzioni), leggi: Inarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base Imponibile. Contributo soggettivo: aliquota e minimoIl contributo soggettivo e’ il contributo pensionistico principale: va al tuo montante previdenziale e determina in futuro la tua pensione INARCASSA. Per il 2026 l’aliquota e’ del 14,5% sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF (o, nel forfettario, sul reddito imponibile forfettario). Come si calcola nel forfettarioNel regime forfettario, il reddito professionale su cui calcolare il soggettivo e’ il reddito imponibile forfettario, cioe’ il fatturato moltiplicato per il coefficiente 78%. Attenzione: i contributi INARCASSA NON si deducono dal reddito forfettario per calcolare l’imponibile (a differenza del regime ordinario), come vedremo nel capitolo sulla deducibilita’.Esempio pratico con fatturato 50.000 euro:Reddito imponibile forfettario: 50.000 x 78% = 39.000 euroContributo soggettivo INARCASSA: 39.000 x 14,5% = 5.655 euroMinimo soggettivo 2026INARCASSA prevede un contributo minimo soggettivo che va versato indipendentemente dal reddito effettivo. Anche se nell’anno hai guadagnato poco o niente, il minimo va pagato. Per il 2026 il minimo complessivo INARCASSA (soggettivo + integrativo + maternita’) e’ di circa 2.500 euro (dato aggiornato in KB, verificare sul sito inarcassa.it per il valore esatto suddiviso per voce).Il vantaggio del contributo minimo e’ che contribuisce comunque alla formazione della pensione futura: anche negli anni magri, stai costruendo il tuo montante previdenziale.FatturatoReddito imponibile (x78%)Soggettivo 14,5%Note10.000 euro7.800 euro1.131 euroSi paga il minimo INARCASSA40.000 euro31.200 euro4.524 euroSopra il minimo60.000 euro46.800 euro6.786 euroSopra il minimo80.000 euro62.400 euro9.048 euroSopra il minimoContributo integrativo: aliquota e rivalsa 4%Il contributo integrativo e’ diverso dal soggettivo: non va al tuo montante pensionistico personale, ma finanzia la gestione generale di INARCASSA (prestazioni sociali, fondo solidarieta’, ecc.). Per il 2026 l’aliquota e’ del 4% sul volume d’affari, cioe’ sul totale delle fatture emesse nell’anno (il fatturato lordo, non il reddito). La rivalsa del 4%: un meccanismo fondamentaleLa legge prevede che l’architetto abbia il diritto di rivalsa del contributo integrativo sul cliente. In termini pratici: puoi (e dovresti) aggiungere il 4% in fattura come voce separata, addebitandolo al committente. Questo meccanismo e’ previsto per evitare che l’intero peso del contributo integrativo cada sul professionista.Esempio di fattura da 10.000 euro per un architetto forfettario:Onorario professionale: 10.000,00 euroContributo integrativo INARCASSA 4%: 400,00 euroTotale fattura: 10.400,00 euroIVA: non applicata (regime forfettario)Ritenuta d’acconto: non applicata (regime forfettario)Attenzione: la rivalsa non e’ obbligatoria per legge nel senso assoluto (il professionista puo’ scegliere di non applicarla e assorbirla nel proprio onorario), ma e’ fortemente consigliata soprattutto quando il committente e’ un soggetto IVA (impresa o societa’) che puo’ detrarre o dedurre il costo.Volume d’affari nel forfettarioNel regime forfettario, il volume d’affari per il contributo integrativo e’ il totale delle fatture emesse nell’anno, inclusa la quota di rivalsa 4% eventualmente addebitata al cliente. Questo e’ un aspetto spesso frainteso: il 4% si calcola sul fatturato totale (comprensivo della rivalsa stessa), con la rivalsa che diventa parte del volume d’affari INARCASSA.FatturatoIntegrativo 4%Note40.000 euro1.600 euroRecuperabile con rivalsa cliente60.000 euro2.400 euroRecuperabile con rivalsa cliente80.000 euro3.200 euroRecuperabile con rivalsa clienteContributo di maternita’Oltre al soggettivo e all’integrativo, INARCASSA prevede un contributo di maternita’, che e’ un contributo fisso annuo dovuto da tutti gli iscritti (sia uomini che donne). Il contributo finanzia le prestazioni di maternita’/paternita’ erogate dalla cassa. L’importo e’ fisso e modesto (verificare l’importo esatto aggiornato sul sito inarcassa.it), e viene richiesto insieme alla dichiarazione annuale INARCASSA. INARCASSA e forfettario: cosa si deduce davveroQuesto e’ uno degli aspetti piu’ critici e fraintesi: nel regime forfettario i contributi INARCASSA NON si deducono dal reddito forfettario per il calcolo dell’imposta sostitutiva.Spieghiamo perche’: nel forfettario il reddito imponibile si calcola in modo standardizzato (fatturato x coefficiente 78%), senza tenere conto delle spese effettive ne’ dei contributi versati. Non puoi sottrarre i contributi INARCASSA per abbassare l’imponibile sul quale calcoli il 15% (o 5%). E’ una differenza fondamentale rispetto al regime ordinario.Invece, nel regime ordinario, i contributi INARCASSA (soggettivo) si deducono integralmente dal reddito complessivo IRPEF, abbassando l’imponibile e quindi le tasse. Questo vantaggio del regime ordinario e’ uno dei fattori da considerare nel calcolo convenienza. Attenzione errore comune: Molti architetti forfettari pensano di poter dedurre i contributi INARCASSA dall’imposta sostitutiva del 15%. Non e’ cosi’. I contributi INARCASSA nel forfettario vanno pagati per intero e non abbassano la base imponibile. Questo e’ uno dei motivi per cui il forfettario non sempre conviene all’aumentare del fatturato.C’e’ pero’ una parziale compensazione: nel regime forfettario i contributi INARCASSA soggettivi si possono dedurre dal reddito complessivo IRPEF per la parte eccedente (ad esempio, se hai anche altri redditi da lavoro dipendente). Ma se il forfettario e’ l’unico reddito, questa deduzione non ha effetto pratico ai fini del 15%.Approfondisci l’argomento nella nostra guida ai coefficienti: Coefficienti di redditivita’ forfettario 2026: analisi per settore e quanto si paga davvero.Calcolo convenienza: forfettario vs ordinario per architettiIl cuore della questione per ogni architetto con partita IVA: conviene di piu’ il regime forfettario o il regime ordinario? Non esiste una risposta universale: dipende dal fatturato, dalle spese effettive, dalla situazione familiare e dalla deducibilita’ dei contributi INARCASSA. Facciamo tre esempi pratici. Esempio 1: Fatturato 40.000 euroSupponiamo un architetto con 40.000 euro di fatturato, spese professionali reali stimate al 30% del fatturato (12.000 euro: software, polizza RC, corsi, trasferte) e contributi INARCASSA effettivi di circa 7.000 euro.VoceForfettarioOrdinario (IRPEF)Fatturato40.000 euro40.000 euroReddito imponibile31.200 (x78%)21.000 (40k-12k spese-7k INARCASSA)Imposta4.680 (15%)~5.100 (IRPEF ~23-25%)INARCASSA sogg.4.524 (14,5% su 31.200)~4.500 (14,5% su 28.000*)Totale carico~10.800 euro~11.200 euroA 40.000 euro il forfettario e’ leggermente vantaggioso, soprattutto per la semplicita’ gestionale e l’assenza di IVA.Esempio 2: Fatturato 60.000 euroVoceForfettarioOrdinario (IRPEF)Fatturato60.000 euro60.000 euroReddito imponibile46.800 (x78%)~30.000 (60k-15k spese-15k contributi)Imposta7.020 (15%)~8.000 (IRPEF progressiva 25-35%)INARCASSA sogg.6.786 (14,5%)~5.800Totale carico~16.200 euro~16.000 euroA 60.000 euro la differenza si assottiglia molto. Il forfettario rimane conveniente solo se le spese reali sono basse (sotto il 22% forfettizzato implicito).Esempio 3: Fatturato 80.000 euroVoceForfettarioOrdinario (IRPEF)Fatturato80.000 euro80.000 euroReddito imponibile62.400 (x78%)~38.000 (80k-22k spese-20k contributi)Imposta9.360 (15%)~11.500 (IRPEF progressiva)INARCASSA sogg.9.048~7.500Totale carico~21.800 euro~21.700 euroA 80.000 euro i due regimi sono praticamente equivalenti. Con spese reali alte (studio associato, collaboratori, ammortamenti importanti), l’ordinario diventa piu’ conveniente. Con spese basse (professionista singolo senza dipendenti), il forfettario tiene ancora.Quando il forfettario NON conviene all’architettoCi sono situazioni in cui il regime forfettario non e’ la scelta ottimale per un architetto:Spese professionali alte: se hai uno studio con affitto, personale di segreteria, strumentazione costosa (plotter, software BIM professionali), le spese reali superano di molto il 22% implicito del forfettario. In questo caso, dedurle nel regime ordinario abbassa significativamente l’IRPEF.Clienti privati con IVA recuperabile: se lavori prevalentemente con committenti privati che non possono recuperare l’IVA, l’esonero IVA del forfettario e’ un vantaggio competitivo. Al contrario, se lavori con imprese e PA, la rivalsa IVA e’ neutra per loro e non fa differenza.Redditi alti con scaglioni IRPEF bassi: a fatturati vicino alla soglia 85.000 euro, l’imponibile forfettario (66.300 euro) ricade negli scaglioni IRPEF piu’ alti (38-43%). In questo caso, dedurre le spese e i contributi INARCASSA puo’ abbassare molto l’imponibile ordinario.Investimenti in beni strumentali: nel forfettario non puoi ammortizzare i costi di acquisto di veicoli, attrezzature, computer. Nel regime ordinario questi sono deducibili (pro quota).Carichi familiari e detrazioni: nel forfettario non si applicano le detrazioni IRPEF (figli, interessi mutuo, spese mediche). Se hai figli a carico o un mutuo importante, queste detrazioni valgono solo nel regime ordinario.Errori comuni al primo annoChi apre partita IVA come architetto forfettario spesso commette alcuni errori ricorrenti. Eccoli, per evitarli:Non iscriversi a INARCASSA subito: l’iscrizione va fatta entro 30 giorni dall’iscrizione all’Ordine degli Architetti. Ritardi comportano sanzioni.Non inserire la rivalsa 4% in fattura: molti dimenticano di aggiungere il contributo integrativo INARCASSA in fattura, soprattutto ai clienti privati. Il risultato e’ che si paga il 4% di tasca propria.Non accantonare per i contributi: nel forfettario non c’e’ sostituto d’imposta che trattiene tasse e contributi. Devi accantonare ogni mese una quota del fatturato (circa 25-30%) per far fronte all’imposta sostitutiva e ai contributi INARCASSA.Calcolare male l’imponibile INARCASSA: il soggettivo si calcola sul reddito forfettario (fatturato x 78%), non sul fatturato lordo. L’integrativo invece si calcola sul fatturato totale (inclusa eventuale rivalsa).Pensare di non dover fare la dichiarazione: anche nel forfettario si compila il Modello Redditi (Quadro LM) e si trasmette la comunicazione annuale a INARCASSA.Non verificare la soglia 85.000 euro in corso d’anno: se stai avvicinandoti alla soglia, devi pianificare per tempo le conseguenze: potrebbe convenire anticipare l’uscita oppure rinviare alcune fatture all’anno successivo (entro i limiti di legge).Per gestire al meglio la fatturazione, puoi affidarti a software dedicati: leggi la nostra guida Software Fatturazione per Architetti 2026: Requisiti Studio Tecnico e Integrazione con Gestionale BIM. Domande frequenti (FAQ)Un architetto forfettario e’ obbligato a iscriversi a INARCASSA?Si’, l’iscrizione a INARCASSA e’ obbligatoria per tutti gli architetti liberi professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Il regime forfettario non esime dall’obbligo contributivo verso la cassa previdenziale di categoria. Come si calcola la rivalsa INARCASSA del 4% per un forfettario?La rivalsa si calcola sul compenso netto dell’onorario e si aggiunge come voce separata in fattura. Esempio: onorario 5.000 euro + rivalsa INARCASSA 4% (200 euro) = totale fattura 5.200 euro. Non essendo in regime IVA, non si aggiunge l’IVA. Non si applica neppure la ritenuta d’acconto. I contributi INARCASSA si deducono nel regime forfettario?No, nel regime forfettario i contributi INARCASSA (soggettivo e integrativo) NON si deducono dall’imponibile forfettario per il calcolo dell’imposta sostitutiva. Il reddito imponibile si calcola solo come fatturato x 78%, senza sottrarre i contributi. Questa e’ una differenza importante rispetto al regime ordinario, dove i contributi soggettivi si deducono integralmente. Quanto paga di INARCASSA un architetto forfettario con 50.000 euro di fatturato?Con 50.000 euro di fatturato: reddito imponibile forfettario = 39.000 euro (50.000 x 78%). Contributo soggettivo = 5.655 euro (39.000 x 14,5%). Contributo integrativo = 2.000 euro (50.000 x 4%, recuperabile con rivalsa sul cliente). Il totale contributi INARCASSA e’ circa 7.655-8.000 euro (piu’ il contributo di maternita’ fisso). Bisogna poi aggiungere l’imposta sostitutiva del 15%: 39.000 x 15% = 5.850 euro. Carico totale: circa 13.500 euro su 50.000 di fatturato. Conviene passare al regime ordinario dopo i primi anni?Dipende. Il regime ordinario diventa conveniente quando: le spese reali superano il 22% del fatturato (soglia implicita del forfettario con coefficiente 78%), i carichi familiari e le detrazioni IRPEF sono significativi, si hanno collaboratori o ammortamenti importanti, e il fatturato e’ vicino agli 85.000 euro. E’ consigliabile fare ogni anno un calcolo comparativo con un CAF o commercialista prima di scegliere. Quando scade la comunicazione annuale a INARCASSA?La comunicazione annuale (dichiarazione redditi e volume d’affari) a INARCASSA va presentata entro il 31 ottobre di ogni anno, riferita all’anno precedente. I versamenti dei contributi calcolati sulla dichiarazione seguono le scadenze stabilite da INARCASSA, in genere in due o piu’ rate entro ottobre-novembre. Verificare sempre il calendario aggiornato sul sito ufficiale inarcassa.it. Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.Hai dubbi su INARCASSA e regime forfettario?I nostri consulenti CAF specializzati in professionisti con partita IVA possono aiutarti a calcolare la convenienza tra i regimi, verificare i contributi INARCASSA e gestire la tua dichiarazione. Richiedi un preventivo personalizzato. Contatta il CAF Centro FiscaleAgosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 07:51:082026-08-25 09:52:29Architetto Forfettario e INARCASSA 2026: Doppia Contribuzione, Minimi Soggettivo/Integrativo e ConvenienzaPagina 41 di 191«‹3940414243›» Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
NOTIZIEBonus con ISEE basso: soglie aggiornate e doppio indicatore 2026Se hai un reddito basso o una situazione familiare complessa, l’ISEE è lo strumento che ti permette di accedere a una serie di bonus e agevolazioni statali. Nel 2026 le soglie sono state aggiornate e, per alcune categorie di cittadini, entra in gioco il cosiddetto doppio indicatore ISEE: una novità che può cambiare sensibilmente l’accesso alle prestazioni sociali.In questo articolo ti spieghiamo quali bonus puoi ottenere con un ISEE basso nel 2026, quali sono le nuove soglie e come funziona il sistema a doppio indicatore introdotto dalla riforma.Indice dei contenutiCos’e’ l’ISEE e perche’ contaIl doppio indicatore ISEE 2026Bonus e agevolazioni con ISEE basso 2026Soglie ISEE aggiornate 2026Come calcolare e aggiornare il proprio ISEEDomande frequentiCos’è l’ISEE e perché contaL’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un valore numerico che misura la condizione economica del tuo nucleo familiare, tenendo conto di redditi, patrimoni e composizione della famiglia. Lo calcola l’INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che presenti tramite CAF o in autonomia.Il suo valore è fondamentale perché determina se hai diritto a decine di prestazioni sociali: dalla riduzione delle bollette all’assegno unico per i figli, dal bonus asilo nido alle agevolazioni su tasse universitarie e molto altro.Come si ottiene: presenti la DSU al CAF (o online sul sito INPS) indicando redditi, patrimoni e composizione del nucleo familiare. L’ISEE ha validità dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di rilascio. Il doppio indicatore ISEE 2026Uno degli aspetti più rilevanti della revisione ISEE in corso nel 2026 riguarda il doppio indicatore: un sistema che affianca all’ISEE ordinario un secondo valore specifico per alcune categorie di prestazioni.In particolare, per le prestazioni universitarie e per alcune agevolazioni legate ai servizi scolastici, viene calcolato un ISEE universitario che esclude dal nucleo familiare i genitori quando lo studente non è più convivente o fiscalmente a carico. Questo sistema a doppio indicatore risponde a una storica critica: il vecchio metodo penalizzava gli studenti fuori sede con famiglie benestanti anche quando loro stessi non disponevano di redditi.Con il doppio indicatore, quindi, puoi avere un ISEE ordinario elevato (superiore alle soglie standard) ma comunque accedere a determinate prestazioni se il tuo ISEE specifico di categoria risulta basso. Questa distinzione è importante: non basta sapere il proprio ISEE generico, occorre verificare quale tipologia di indicatore si applica alla prestazione che si vuole richiedere. Bonus e agevolazioni con ISEE basso 2026Ecco le principali agevolazioni accessibili con un ISEE basso nel 2026, con le relative soglie:AgevolazioneSoglia ISEEA chi spettaBonus luce e gasfino a 9.796 euro(20.000 euro per famiglie con 4+ figli)Famiglie con contratto luce/gas intestatoAssegno Unico per i figliimporto massimo fino a 17.468,51 euro; importo minimo oltre 45.574 euroFamiglie con figli under 21Carta Acquisti (Social Card)fino a 8.052,75 euroOver 65 e bambini under 3Carta Dedicata a Tefino a 15.000 euroFamiglie in difficoltà, spesa alimentareBonus asilo nidoimporto massimo fino a 25.000 euro; decrescente fino a 40.000 euroFamiglie con bambini 0-3 anniReddito di Inclusione (REI/ADI)varia in base al nucleoFamiglie in povertà assolutaOltre a queste misure nazionali, esistono numerose agevolazioni regionali e comunali (sconti sui trasporti, esenzioni ticket sanitario, bonus affitto) che dipendono dalla tua regione o comune di residenza e che spesso usano soglie ISEE più alte di quelle statali.Approfondisci gli importi dell’Assegno Unico 2026 con tabella ISEE aggiornata e le ultime novità sul Bonus Bolletta Luce per il mese in corso. Soglie ISEE aggiornate 2026Rispetto al 2025, diverse soglie ISEE sono state rivalutate per tenere il passo con l’inflazione. Le variazioni più rilevanti riguardano:Bonus bollette elettrico e gas: la soglia è salita da 9.530 euro a 9.796 euro (e a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli), in seguito alla delibera ARERA 2/2026/R/com del 1° gennaio 2026.Assegno Unico figli: la soglia ISEE per l’importo massimo (203,80 euro per figlio) è stata rivalutata a 17.468,51 euro (+1,4% rispetto al 2025).Carta Acquisti: la soglia rimane a 8.052,75 euro per over 65 e bambini.Carta Dedicata a Te: confermata a 15.000 euro.Queste rivalutazioni significano che alcune famiglie che nel 2025 erano appena sopra soglia, nel 2026 potrebbero rientrare nel perimetro del diritto a determinati bonus. È quindi sempre opportuno verificare il proprio ISEE aggiornato all’inizio dell’anno.Scopri anche le novità sul conguaglio Assegno Unico 2026 e le detrazioni familiari a carico 2026. Come calcolare e aggiornare il proprio ISEEPer ottenere o aggiornare il tuo ISEE nel 2026, devi presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Puoi farlo:Tramite il CAF (il modo più semplice: portano tutto loro);Online sul sito INPS tramite SPID, CIE o CNS;Tramite il Comune di residenza.Dovrai avere a disposizione:Documento d’identità e codice fiscale di tutti i membri del nucleo familiare;Dichiarazioni dei redditi o CU dell’anno precedente (redditi 2024 per l’ISEE 2026);Saldo e giacenza media dei conti correnti al 31 dicembre 2024;Dati su immobili e terreni;Eventuale saldo di criptovalute al 31 dicembre 2024 (obbligo in vigore dal 2024).Se nel corso del 2026 la tua situazione reddituale cambia in modo significativo (riduzione del reddito superiore al 25% rispetto all’anno precedente), puoi richiedere l’ISEE corrente, valido per 6 mesi, che riflette la situazione economica aggiornata e può darti accesso a prestazioni altrimenti precluse.Per approfondire i pagamenti di agosto e settembre, leggi anche: Pagamento Assegno Unico Settembre 2026: Date INPS e Importi. Domande frequentiQual è la soglia ISEE per ottenere il bonus luce nel 2026?Nel 2026 la soglia ISEE per il bonus luce e gas è di 9.796 euro. Sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. La soglia è stata aggiornata dal 1° gennaio 2026 con la delibera ARERA 2/2026/R/com (era 9.530 euro nel 2025).Cos’è il doppio indicatore ISEE e chi ne beneficia?Il doppio indicatore ISEE è un sistema che affianca all’ISEE ordinario un secondo valore calcolato su una platea familiare diversa. Si applica principalmente agli studenti universitari e ad alcune prestazioni scolastiche: permette di avere un ISEE specifico più basso anche quando quello ordinario del nucleo familiare è elevato. In pratica, uno studente fuori sede può accedere alle borse di studio universitarie in base al proprio ISEE universitario, non a quello dei genitori.Come faccio a sapere se ho diritto a un bonus con il mio ISEE?Ogni prestazione ha una soglia ISEE specifica. Il modo più diretto è confrontare il tuo valore ISEE con le soglie indicate nella tabella riportata in questo articolo. Per un quadro completo delle agevolazioni a cui hai diritto in base alla tua situazione familiare, puoi consultare l’INPS o rivolgerti a un CAF.Posso aggiornare l’ISEE durante l’anno se perdo il lavoro?Sì. Se la tua situazione reddituale peggiora in modo significativo (calo del reddito superiore al 25% rispetto all’anno di riferimento), puoi richiedere l’ISEE corrente. Ha validità di 6 mesi e riflette la situazione economica aggiornata. Utile per accedere in tempi rapidi alle prestazioni sociali di emergenza.Le criptovalute vanno dichiarate nell’ISEE?Sì, dal 2024 le criptovalute devono essere incluse nella DSU per il calcolo dell’ISEE. Il valore da dichiarare è il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente (per l’ISEE 2026: saldo cripto al 31 dicembre 2024). Questo vale anche per importi modesti: l’obbligo non prevede franchigie.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/10/BONUS-FVG-2025-75-ISEE.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-25 08:26:082026-08-25 08:27:24Bonus con ISEE basso: soglie aggiornate e doppio indicatore 2026
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOInarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base ImponibileIndice dei contenutiChe cos’e’ Inarcassa e chi deve iscriversiChi ha l’obbligo di iscrizioneContributo soggettivo 2026: aliquote, minimo e massimaleContributo integrativo 2026Contributo di maternita’ e welfare InarcassaCome si calcola la base imponibileStrategie legali per ridurre la base imponibileScadenze e modalita’ di pagamento 2026Sanzioni e ravvedimento operosoFAQ – Domande frequenti su Inarcassa 2026Sei un architetto con partita IVA e ogni anno ti chiedi quanto devi versare a Inarcassa, come si calcola la base imponibile e se esistono strategie legali per abbassare il carico contributivo? Questa guida risponde a tutte queste domande con i dati aggiornati al 2026, dalle aliquote ufficiali ai massimali, dalle scadenze alle strategie di ottimizzazione. Che cos’e’ Inarcassa e chi deve iscriversiInarcassa e’ la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti. E’ un ente previdenziale privato, istituito con D.P.R. 5 giugno 1965 n. 1516 e riconosciuto come soggetto di diritto privato dal D.Lgs. 509/1994.L’iscrizione ad Inarcassa garantisce la copertura pensionistica, l’accesso alle prestazioni assistenziali (maternita’, malattia, invalidita’) e la tutela previdenziale per l’intera vita professionale dell’architetto libero professionista. Chi ha l’obbligo di iscrizioneL’obbligo di iscrizione ad Inarcassa scatta in presenza di tre condizioni cumulative:Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti o degli IngegneriPartita IVA aperta ed esercizio effettivo dell’attivita’ professionaleAssenza di altra tutela previdenziale obbligatoria prevalente (es. dipendente pubblico con copertura INPS a tempo pieno)Se sei un architetto che lavora sia come dipendente sia come libero professionista, l’iscrizione dipende dal reddito prevalente. Se i redditi da lavoro autonomo superano quelli da dipendente, l’iscrizione Inarcassa diventa obbligatoria. In caso di dubbio, e’ opportuno consultare un CAF o un commercialista per valutare la propria posizione specifica.Casi particolari:Architetti in regime forfettario: restano obbligati all’iscrizione Inarcassa. A differenza dei contribuenti INPS Gestione Separata, il forfettario non puo’ scegliere di non iscriversi.Neolaureati: devono iscriversi entro 30 giorni dall’iscrizione all’Albo professionale.Pensionati che continuano a lavorare: rimangono iscritti finche’ esercitano la professione e producono redditi professionali. Contributo soggettivo 2026: aliquote, minimo e massimaleIl contributo soggettivo e’ la quota principale versata a Inarcassa ed e’ direttamente collegata al reddito professionale netto. Si tratta del contributo che alimenta la posizione pensionistica individuale. Aliquota ordinaria 2026L’aliquota del contributo soggettivo per il 2026 e’ pari al 14,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF (reddito da lavoro autonomo, Quadro RE del Modello Redditi o Quadro D del 730). Il limite massimale di reddito imponibile ai fini del contributo soggettivo e’ aggiornato annualmente da Inarcassa.Contributo minimo soggettivo 2026Anche se il reddito professionale e’ zero o molto basso, ogni iscritto Inarcassa deve versare un contributo minimo annuo. Per il 2026, il contributo minimo soggettivo e’ pari a circa 2.500 euro (dato aggiornato annualmente con delibera del CdA Inarcassa – verificare sempre il sito ufficiale inarcassa.it per il valore esatto dell’anno in corso).Il minimo scatta quando il contributo calcolato applicando l’aliquota al reddito risulta inferiore alla soglia minima. In tal caso si paga comunque il minimo.Massimale di reddito imponibile 2026Il contributo soggettivo si applica sino a un massimale di reddito. Per i redditi che superano questo massimale non si versano ulteriori contributi soggettivi. Per il 2026, il massimale di reddito imponibile ai fini Inarcassa e’ indicativamente di circa 130.000 euro (da verificare con la comunicazione ufficiale Inarcassa per l’anno d’imposta 2025, pagabile nel 2026). Superato il massimale, il contributo soggettivo resta fisso.VoceValore 2026Aliquota contributo soggettivo14,5%Contributo minimo soggettivo~2.560 euro/annoMassimale reddito imponibile~130.000 euroNota: i valori di minimo e massimale sono aggiornati annualmente con delibera Inarcassa. Verifica sempre i dati ufficiali su inarcassa.it o contattando il CAF.Contributo integrativo 2026Il contributo integrativo e’ una quota aggiuntiva che l’architetto addebita ai propri clienti in fattura e poi versa a Inarcassa. Non e’ quindi un costo a carico del professionista ma un importo che “passa” attraverso di lui. Come funziona il contributo integrativoL’aliquota del contributo integrativo e’ pari al 4% del volume d’affari IVA (totale imponibile delle fatture emesse). Questa percentuale viene aggiunta in fattura come voce separata e poi versata integralmente a Inarcassa entro le scadenze previste.Anche per il contributo integrativo esiste un minimo annuo, generalmente intorno ai 700-800 euro (verificare il dato ufficiale aggiornato su inarcassa.it), che si paga anche se il volume d’affari dichiarato e’ inferiore alla soglia.Contributo integrativo e regime forfettarioGli architetti in regime forfettario sono esonerati dall’applicazione dell’IVA in fattura ma sono comunque tenuti al versamento del contributo integrativo. La base imponibile, in questo caso, e’ il volume d’affari calcolato sulla base delle fatture emesse (senza IVA, che non applicano). Il contributo integrativo viene indicato in fattura come voce separata anche per i forfettari.Contributo di maternita’ e welfare InarcassaOltre ai contributi soggettivo e integrativo, ogni iscritto Inarcassa versa annualmente un contributo di maternita’, stabilito dalla Cassa. Per il 2026, l’importo indicativo e’ di circa 115-130 euro annui (da verificare sul portale Inarcassa).Questo contributo finanzia il Fondo di Maternita’, che eroga le indennita’ di maternita’ e paternita’ agli iscritti che ne hanno diritto. Le principali prestazioni welfare di Inarcassa comprendono:Indennita’ di maternita’/paternita’: per nascita, adozione o affidamentoContributi per figli a carico: sussidi per familiari a caricoSussidio di invalidita’: in caso di inabilita’ temporanea o permanentePolizze sanitarie e assicurative: convenzioni per iscrittiBorse di studio: per figli degli iscrittiCome si calcola la base imponibile InarcassaLa base imponibile per il calcolo del contributo soggettivo Inarcassa e’ il reddito professionale netto, ovvero il reddito da lavoro autonomo indicato nella dichiarazione dei redditi (Quadro RE del Modello Redditi PF o Quadro D del 730).Il reddito professionale netto si calcola come:Reddito netto = Compensi lordi percepiti – Spese professionali deducibili Reddito netto in regime ordinarioPer gli architetti in regime ordinario (contabilita’ ordinaria o semplificata), il reddito netto si ottiene sottraendo dai compensi lordi tutte le spese documentate e inerenti all’attivita’ professionale. Tra le spese deducibili piu’ significative per un architetto:Affitto e spese dello studio (o quota parte se uso misto abitazione/studio)Software professionale (AutoCAD, Revit, software BIM)Aggiornamento professionale, convegni, formazione ECMSpese per collaboratori e dipendentiPolizze assicurative professionali (RC professionale)Materiali e attrezzature tecnicheSpese auto (nel limite del 20% o 70% se uso esclusivo)Reddito netto in regime forfettarioPer gli architetti in regime forfettario, il reddito imponibile si calcola applicando al volume d’affari il coefficiente di redditivita’ stabilito dalla legge. Per la categoria degli architetti (codice ATECO 71.11.00), il coefficiente di redditivita’ e’ pari al 78%.Esempio pratico: se hai fatturato 50.000 euro nel 2025, il reddito forfettario imponibile e’ 50.000 x 78% = 39.000 euro. I contributi Inarcassa si applicano su questa base (39.000 euro), non sull’intero volume d’affari.Per ulteriori dettagli su come compilare la dichiarazione dei redditi, consulta la nostra guida: Modello Redditi PF 2026: Scadenze, Chi Deve Presentarlo e Come Compilarlo.Strategie legali per ridurre la base imponibile InarcassaRidurre legalmente la base imponibile Inarcassa significa ridurre il reddito professionale netto su cui si applica l’aliquota del 14,5%. Esistono diverse strategie legittime.1. Massimizzare le spese deducibili (regime ordinario)In regime ordinario, ogni euro di spesa deducibile riduce direttamente la base imponibile. E’ fondamentale documentare tutte le spese inerenti all’attivita’ professionale e conservare le fatture. Un’analisi accurata delle spese dell’anno, svolta con il supporto di un CAF o commercialista, puo’ ridurre sensibilmente il reddito netto e quindi i contributi dovuti.2. Pianificazione delle entrate (principio di cassa)Il lavoro autonomo segue il principio di cassa: il reddito si forma quando si incassa, non quando si emette la fattura. Se a fine anno il reddito e’ gia’ elevato, puoi valutare di posticipare l’incasso di alcune parcelle a gennaio dell’anno successivo, spostando cosi’ parte del reddito all’anno d’imposta seguente. Questa strategia richiede accordo con il cliente ed e’ legale se la data di incasso e’ effettivamente nel nuovo anno.3. Deduzione dei contributi Inarcassa stessiI contributi versati a Inarcassa sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 10 TUIR). Questo non riduce la base imponibile Inarcassa (che e’ il reddito ante-deduzioni), ma riduce le imposte IRPEF. Si tratta comunque di un risparmio fiscale rilevante: su 3.000 euro di contributi versati, un professionista con aliquota marginale al 35% risparmia 1.050 euro di IRPEF.4. Regime forfettario: coefficiente ridotto automaticoCome visto nella sezione precedente, il regime forfettario riduce automaticamente la base imponibile al 78% del volume d’affari. Per chi fattura fino a 85.000 euro e ha spese reali inferiori al 22% del fatturato, il regime forfettario puo’ essere piu’ conveniente. Tuttavia, in forfettario non si deducono le spese analitiche (che potrebbero superare il 22%), quindi la valutazione va fatta caso per caso.5. Previdenza complementareI versamenti a fondi pensione complementare sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino a 5.164,57 euro/anno. Anche questi non abbassano la base Inarcassa, ma riducono il carico fiscale complessivo e costruiscono una previdenza aggiuntiva. E’ una strategia consigliata soprattutto agli architetti che puntano a una pensione integrativa robusta.6. Associazione tra professionisti o STPLa gestione in forma associata (studio associato o Societa’ tra Professionisti – STP) consente di suddividere i redditi tra i soci, potenzialmente abbassando il reddito individuale e quindi la base Inarcassa di ciascuno. Questa opzione va valutata con attenzione perche’ introduce complessita’ amministrative e fiscali, ma puo’ essere vantaggiosa per studi con piu’ professionisti.Se gestisci il tuo studio con software specializzati, leggi anche: Software Fatturazione per Architetti 2026: Requisiti Studio Tecnico e Integrazione con Gestionale BIM.Scadenze e modalita’ di pagamento 2026Il ciclo di pagamento dei contributi Inarcassa segue il calendario della dichiarazione dei redditi. Per l’anno d’imposta 2025 (da dichiarare e versare nel 2026), le scadenze principali sono:ScadenzaCosa si paga30 giugno 2026Saldo contributo soggettivo 2025 + primo acconto 2026 (in unica soluzione o prima rata)30 novembre 2026Secondo acconto contributo soggettivo 202631 ottobre 2026Versamento contributo integrativo (comunicazione telematica volume d’affari)Le date esatte possono variare in base a proroghe di legge. Verifica sempre le scadenze aggiornate sul portale Inarcassa o tramite il CAF. Come si pagaI contributi Inarcassa si versano esclusivamente tramite MAV (pagamento mediante avviso) emesso dalla Cassa, accessibile dal portale personale su inarcassa.it. Non e’ possibile pagare con F24 (a differenza dei contributi INPS). Il portale Inarcassa consente anche il pagamento rateale e il monitoraggio della propria posizione contributiva.Per i contribuenti in regime forfettario, la Comunicazione del volume d’affari avviene sempre tramite il portale Inarcassa, dove viene auto-calcolato il contributo integrativo dovuto.Per approfondire la ricongiunzione tra Inarcassa e la gestione INPS in caso di periodi misti, leggi: Ricongiunzione tra Gestione Separata INPS e Casse Professionali 2026: Nuove Regole e Quando Conviene.Sanzioni e ravvedimento operosoIl mancato o ritardato versamento dei contributi Inarcassa comporta l’applicazione di sanzioni e interessi. Le sanzioni per omesso versamento sono generalmente calcolate come percentuale del contributo non versato, con interessi di mora aggiuntivi per ogni mese di ritardo.E’ possibile regolarizzare la propria posizione contributiva tramite il meccanismo del ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni versando spontaneamente quanto dovuto prima che Inarcassa avvii procedure di recupero. Maggiore e’ la tempestivita’ del ravvedimento, minore sara’ la sanzione applicata.In caso di difficolta’ economica documentata, Inarcassa consente la rateizzazione del debito contributivo. La richiesta va presentata direttamente alla Cassa, allegando documentazione del disagio economico.Per verificare la propria posizione contributiva ed evitare sorprese, consulta periodicamente l’estratto contributivo disponibile sul portale Inarcassa.FAQ – Domande frequenti su Inarcassa 2026 Quanto pago di contributi Inarcassa se guadagno 40.000 euro?Con un reddito professionale netto di 40.000 euro, il contributo soggettivo 2026 e’ pari a 40.000 x 14,5% = 5.800 euro. A questo si aggiungono il contributo integrativo (4% sul volume d’affari), il contributo di maternita’ e gli eventuali acconti.Gli architetti forfettari pagano i contributi Inarcassa?Si’, assolutamente. Il regime forfettario non esonera dall’obbligo di iscrizione e versamento a Inarcassa. La base imponibile per il forfettario e’ il reddito forfettario (volume d’affari x 78%), non i compensi lordi.Posso pagare i contributi Inarcassa con F24?No. I contributi Inarcassa si versano esclusivamente tramite MAV (Modello di Avviso di Versamento) emesso dalla Cassa, accessibile dal portale personale inarcassa.it. A differenza dei contributi INPS, il modello F24 non e’ previsto per Inarcassa.I contributi Inarcassa sono deducibili dalle tasse?Si’. I contributi soggettivi versati a Inarcassa sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 10 TUIR). Questo riduce le imposte IRPEF ma non abbassa la base imponibile Inarcassa stessa (che e’ il reddito professionale netto pre-deduzioni).Cosa succede se non pago i contributi Inarcassa?Il mancato pagamento comporta l’applicazione di sanzioni e interessi di mora. Inarcassa puo’ avviare procedure di recupero coattivo. E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso versando spontaneamente quanto dovuto per ridurre le sanzioni. In caso di difficolta’, e’ possibile richiedere la rateizzazione del debito.Quando va comunicato il reddito a Inarcassa?La comunicazione del reddito professionale (e del volume d’affari per il contributo integrativo) avviene attraverso la comunicazione telematica annuale sul portale Inarcassa, contestualmente alla dichiarazione dei redditi. Per l’anno d’imposta 2025, la comunicazione e’ tipicamente da effettuare entro settembre/ottobre 2026.Come controllo la mia posizione contributiva Inarcassa?Accedendo al portale personale su inarcassa.it con le proprie credenziali e’ possibile visualizzare il montante contributivo accumulato, i versamenti effettuati, i MAV emessi e la proiezione della futura pensione. E’ consigliabile verificare la propria posizione almeno una volta l’anno.Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto per la gestione di Inarcassa?Calcolare i contributi Inarcassa, ottimizzare la base imponibile e rispettare le scadenze puo’ essere complesso. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza personalizzata per architetti e professionisti tecnici: dalla dichiarazione dei redditi alla verifica della posizione contributiva, fino alla pianificazione fiscale per ridurre legalmente il carico contributivo.Contattaci per un preventivo personalizzato e scopri come ottimizzare la tua situazione fiscale e previdenziale come architetto.Richiedi un preventivo personalizzatoAgosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 08:00:002026-08-25 08:32:11Inarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base Imponibile
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOArchitetto Forfettario e INARCASSA 2026: Doppia Contribuzione, Minimi Soggettivo/Integrativo e ConvenienzaSei un architetto con partita IVA e stai valutando il regime forfettario? O sei gia’ in forfettario e ti stai chiedendo come funziona la contribuzione a INARCASSA? Sei nel posto giusto. In questa guida spieghiamo in modo chiaro come si calcolano i contributi INARCASSA per gli architetti forfettari nel 2026, cosa cambia rispetto al regime ordinario e come capire se il forfettario conviene davvero nel tuo caso specifico.La situazione piu’ frequente che ci viene posta: “Ho aperto partita IVA come architetto in forfettario, ma mi hanno detto che devo pagare sia le tasse che i contributi INARCASSA. Come funziona questa doppia contribuzione?”. La risposta richiede un po’ di attenzione, ma dopo questa guida avrai le idee chiare.Indice dei contenutiRegime forfettario per architetti nel 2026INARCASSA: la doppia contribuzione spiegataContributo soggettivo: aliquota e minimoContributo integrativo: aliquota e rivalsa 4%Contributo di maternita’INARCASSA e forfettario: cosa si deduce davveroCalcolo convenienza: forfettario vs ordinario per architettiQuando il forfettario NON conviene all’architettoErrori comuni al primo annoDomande frequenti In questa guida trovi:Come funziona il regime forfettario per gli architetti nel 2026INARCASSA: soggettivo, integrativo e contributo di maternita’Minimi 2026 e calcolo pratico con esempi numerici (40k, 60k, 80k)Deducibilita’ INARCASSA nel forfettario (cosa si puo’ e cosa no)Rivalsa 4% sul cliente: obbligo e modalita’Quando il forfettario conviene e quando no per un architettoErrori piu’ comuni al primo anno di attivita’Regime forfettario per architetti nel 2026Il regime forfettario e’ il regime agevolato per le partite IVA con ricavi o compensi annui fino a 85.000 euro. E’ particolarmente diffuso tra i liberi professionisti, inclusi gli architetti. Ecco le caratteristiche principali per il 2026. Coefficiente di redditivita’ per gli architetti: 78%Il coefficiente di redditivita’ e’ una percentuale che si applica al fatturato per calcolare il reddito imponibile forfettario. In parole semplici: non si tengono in conto le spese reali, ma si usa una percentuale fissa stabilita dalla legge.Per gli architetti (e piu’ in generale per le attivita’ professionali, scientifiche e tecniche) il coefficiente e’ del 78%. Significa che se fatturi 50.000 euro, il tuo reddito imponibile calcolato con il forfettario e’ 50.000 x 78% = 39.000 euro.Fatturato annuoCoefficienteReddito imponibile forfettario40.000 euro78%31.200 euro60.000 euro78%46.800 euro80.000 euro78%62.400 euroAliquota sostitutiva: 15% (o 5% per le nuove attivita’)Sull’imponibile cosi’ calcolato si applica una imposta sostitutiva, che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. L’aliquota e’:15% per chi e’ gia’ in attivita’ o ha aperto partita IVA in precedenza5% per i primi 5 anni di nuova attivita’, a patto di non aver esercitato attivita’ professionale o d’impresa analoga nei 3 anni precedentiPer un architetto che parte da zero e apre la partita IVA per la prima volta (o dopo 3 anni di inattivita’), l’aliquota ridotta al 5% rappresenta un grande vantaggio fiscale nei primi anni di carriera.Soglia di fatturato e cause di esclusionePuoi accedere al forfettario se il tuo fatturato annuo non supera 85.000 euro. Se superi questa soglia, esci dal regime dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, l’uscita avviene nell’anno stesso, con obbligo di versare l’IVA per le fatture emesse dopo il superamento della soglia.Altre cause di esclusione rilevanti per gli architetti: avere un reddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 35.000 euro nell’anno precedente, o avere quote in societa’ di persone/SRL a ristretta base societaria con attivita’ analoga. Nota bene: Nel forfettario non si applica l’IVA sulle fatture (esonero IVA), non si applica la ritenuta d’acconto e non si tiene nota delle spese. Questo semplifica molto la gestione contabile, ma richiede attenzione su alcuni adempimenti specifici, come vedremo per INARCASSA.Per approfondire la scelta del regime, leggi anche la nostra guida: Calcolo Tasse Forfettario 2026: Simulatore Online con Esempi Pratici.INARCASSA: la doppia contribuzione spiegataINARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti) e’ la cassa previdenziale obbligatoria per gli architetti con partita IVA iscritti all’Ordine degli Architetti. L’iscrizione e’ obbligatoria per chi esercita la libera professione, indipendentemente dal regime fiscale adottato.Si parla di doppia contribuzione perche’ INARCASSA prevede due distinti contributi obbligatori: il contributo soggettivo (calcolato sul reddito professionale) e il contributo integrativo (calcolato sul volume d’affari). A questi si aggiunge il contributo di maternita’. Vediamoli nel dettaglio. Box: Articolo correlato Per una panoramica completa su tutti i contributi INARCASSA (massimali, rateizzazione, riduzioni), leggi: Inarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base Imponibile. Contributo soggettivo: aliquota e minimoIl contributo soggettivo e’ il contributo pensionistico principale: va al tuo montante previdenziale e determina in futuro la tua pensione INARCASSA. Per il 2026 l’aliquota e’ del 14,5% sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF (o, nel forfettario, sul reddito imponibile forfettario). Come si calcola nel forfettarioNel regime forfettario, il reddito professionale su cui calcolare il soggettivo e’ il reddito imponibile forfettario, cioe’ il fatturato moltiplicato per il coefficiente 78%. Attenzione: i contributi INARCASSA NON si deducono dal reddito forfettario per calcolare l’imponibile (a differenza del regime ordinario), come vedremo nel capitolo sulla deducibilita’.Esempio pratico con fatturato 50.000 euro:Reddito imponibile forfettario: 50.000 x 78% = 39.000 euroContributo soggettivo INARCASSA: 39.000 x 14,5% = 5.655 euroMinimo soggettivo 2026INARCASSA prevede un contributo minimo soggettivo che va versato indipendentemente dal reddito effettivo. Anche se nell’anno hai guadagnato poco o niente, il minimo va pagato. Per il 2026 il minimo complessivo INARCASSA (soggettivo + integrativo + maternita’) e’ di circa 2.500 euro (dato aggiornato in KB, verificare sul sito inarcassa.it per il valore esatto suddiviso per voce).Il vantaggio del contributo minimo e’ che contribuisce comunque alla formazione della pensione futura: anche negli anni magri, stai costruendo il tuo montante previdenziale.FatturatoReddito imponibile (x78%)Soggettivo 14,5%Note10.000 euro7.800 euro1.131 euroSi paga il minimo INARCASSA40.000 euro31.200 euro4.524 euroSopra il minimo60.000 euro46.800 euro6.786 euroSopra il minimo80.000 euro62.400 euro9.048 euroSopra il minimoContributo integrativo: aliquota e rivalsa 4%Il contributo integrativo e’ diverso dal soggettivo: non va al tuo montante pensionistico personale, ma finanzia la gestione generale di INARCASSA (prestazioni sociali, fondo solidarieta’, ecc.). Per il 2026 l’aliquota e’ del 4% sul volume d’affari, cioe’ sul totale delle fatture emesse nell’anno (il fatturato lordo, non il reddito). La rivalsa del 4%: un meccanismo fondamentaleLa legge prevede che l’architetto abbia il diritto di rivalsa del contributo integrativo sul cliente. In termini pratici: puoi (e dovresti) aggiungere il 4% in fattura come voce separata, addebitandolo al committente. Questo meccanismo e’ previsto per evitare che l’intero peso del contributo integrativo cada sul professionista.Esempio di fattura da 10.000 euro per un architetto forfettario:Onorario professionale: 10.000,00 euroContributo integrativo INARCASSA 4%: 400,00 euroTotale fattura: 10.400,00 euroIVA: non applicata (regime forfettario)Ritenuta d’acconto: non applicata (regime forfettario)Attenzione: la rivalsa non e’ obbligatoria per legge nel senso assoluto (il professionista puo’ scegliere di non applicarla e assorbirla nel proprio onorario), ma e’ fortemente consigliata soprattutto quando il committente e’ un soggetto IVA (impresa o societa’) che puo’ detrarre o dedurre il costo.Volume d’affari nel forfettarioNel regime forfettario, il volume d’affari per il contributo integrativo e’ il totale delle fatture emesse nell’anno, inclusa la quota di rivalsa 4% eventualmente addebitata al cliente. Questo e’ un aspetto spesso frainteso: il 4% si calcola sul fatturato totale (comprensivo della rivalsa stessa), con la rivalsa che diventa parte del volume d’affari INARCASSA.FatturatoIntegrativo 4%Note40.000 euro1.600 euroRecuperabile con rivalsa cliente60.000 euro2.400 euroRecuperabile con rivalsa cliente80.000 euro3.200 euroRecuperabile con rivalsa clienteContributo di maternita’Oltre al soggettivo e all’integrativo, INARCASSA prevede un contributo di maternita’, che e’ un contributo fisso annuo dovuto da tutti gli iscritti (sia uomini che donne). Il contributo finanzia le prestazioni di maternita’/paternita’ erogate dalla cassa. L’importo e’ fisso e modesto (verificare l’importo esatto aggiornato sul sito inarcassa.it), e viene richiesto insieme alla dichiarazione annuale INARCASSA. INARCASSA e forfettario: cosa si deduce davveroQuesto e’ uno degli aspetti piu’ critici e fraintesi: nel regime forfettario i contributi INARCASSA NON si deducono dal reddito forfettario per il calcolo dell’imposta sostitutiva.Spieghiamo perche’: nel forfettario il reddito imponibile si calcola in modo standardizzato (fatturato x coefficiente 78%), senza tenere conto delle spese effettive ne’ dei contributi versati. Non puoi sottrarre i contributi INARCASSA per abbassare l’imponibile sul quale calcoli il 15% (o 5%). E’ una differenza fondamentale rispetto al regime ordinario.Invece, nel regime ordinario, i contributi INARCASSA (soggettivo) si deducono integralmente dal reddito complessivo IRPEF, abbassando l’imponibile e quindi le tasse. Questo vantaggio del regime ordinario e’ uno dei fattori da considerare nel calcolo convenienza. Attenzione errore comune: Molti architetti forfettari pensano di poter dedurre i contributi INARCASSA dall’imposta sostitutiva del 15%. Non e’ cosi’. I contributi INARCASSA nel forfettario vanno pagati per intero e non abbassano la base imponibile. Questo e’ uno dei motivi per cui il forfettario non sempre conviene all’aumentare del fatturato.C’e’ pero’ una parziale compensazione: nel regime forfettario i contributi INARCASSA soggettivi si possono dedurre dal reddito complessivo IRPEF per la parte eccedente (ad esempio, se hai anche altri redditi da lavoro dipendente). Ma se il forfettario e’ l’unico reddito, questa deduzione non ha effetto pratico ai fini del 15%.Approfondisci l’argomento nella nostra guida ai coefficienti: Coefficienti di redditivita’ forfettario 2026: analisi per settore e quanto si paga davvero.Calcolo convenienza: forfettario vs ordinario per architettiIl cuore della questione per ogni architetto con partita IVA: conviene di piu’ il regime forfettario o il regime ordinario? Non esiste una risposta universale: dipende dal fatturato, dalle spese effettive, dalla situazione familiare e dalla deducibilita’ dei contributi INARCASSA. Facciamo tre esempi pratici. Esempio 1: Fatturato 40.000 euroSupponiamo un architetto con 40.000 euro di fatturato, spese professionali reali stimate al 30% del fatturato (12.000 euro: software, polizza RC, corsi, trasferte) e contributi INARCASSA effettivi di circa 7.000 euro.VoceForfettarioOrdinario (IRPEF)Fatturato40.000 euro40.000 euroReddito imponibile31.200 (x78%)21.000 (40k-12k spese-7k INARCASSA)Imposta4.680 (15%)~5.100 (IRPEF ~23-25%)INARCASSA sogg.4.524 (14,5% su 31.200)~4.500 (14,5% su 28.000*)Totale carico~10.800 euro~11.200 euroA 40.000 euro il forfettario e’ leggermente vantaggioso, soprattutto per la semplicita’ gestionale e l’assenza di IVA.Esempio 2: Fatturato 60.000 euroVoceForfettarioOrdinario (IRPEF)Fatturato60.000 euro60.000 euroReddito imponibile46.800 (x78%)~30.000 (60k-15k spese-15k contributi)Imposta7.020 (15%)~8.000 (IRPEF progressiva 25-35%)INARCASSA sogg.6.786 (14,5%)~5.800Totale carico~16.200 euro~16.000 euroA 60.000 euro la differenza si assottiglia molto. Il forfettario rimane conveniente solo se le spese reali sono basse (sotto il 22% forfettizzato implicito).Esempio 3: Fatturato 80.000 euroVoceForfettarioOrdinario (IRPEF)Fatturato80.000 euro80.000 euroReddito imponibile62.400 (x78%)~38.000 (80k-22k spese-20k contributi)Imposta9.360 (15%)~11.500 (IRPEF progressiva)INARCASSA sogg.9.048~7.500Totale carico~21.800 euro~21.700 euroA 80.000 euro i due regimi sono praticamente equivalenti. Con spese reali alte (studio associato, collaboratori, ammortamenti importanti), l’ordinario diventa piu’ conveniente. Con spese basse (professionista singolo senza dipendenti), il forfettario tiene ancora.Quando il forfettario NON conviene all’architettoCi sono situazioni in cui il regime forfettario non e’ la scelta ottimale per un architetto:Spese professionali alte: se hai uno studio con affitto, personale di segreteria, strumentazione costosa (plotter, software BIM professionali), le spese reali superano di molto il 22% implicito del forfettario. In questo caso, dedurle nel regime ordinario abbassa significativamente l’IRPEF.Clienti privati con IVA recuperabile: se lavori prevalentemente con committenti privati che non possono recuperare l’IVA, l’esonero IVA del forfettario e’ un vantaggio competitivo. Al contrario, se lavori con imprese e PA, la rivalsa IVA e’ neutra per loro e non fa differenza.Redditi alti con scaglioni IRPEF bassi: a fatturati vicino alla soglia 85.000 euro, l’imponibile forfettario (66.300 euro) ricade negli scaglioni IRPEF piu’ alti (38-43%). In questo caso, dedurre le spese e i contributi INARCASSA puo’ abbassare molto l’imponibile ordinario.Investimenti in beni strumentali: nel forfettario non puoi ammortizzare i costi di acquisto di veicoli, attrezzature, computer. Nel regime ordinario questi sono deducibili (pro quota).Carichi familiari e detrazioni: nel forfettario non si applicano le detrazioni IRPEF (figli, interessi mutuo, spese mediche). Se hai figli a carico o un mutuo importante, queste detrazioni valgono solo nel regime ordinario.Errori comuni al primo annoChi apre partita IVA come architetto forfettario spesso commette alcuni errori ricorrenti. Eccoli, per evitarli:Non iscriversi a INARCASSA subito: l’iscrizione va fatta entro 30 giorni dall’iscrizione all’Ordine degli Architetti. Ritardi comportano sanzioni.Non inserire la rivalsa 4% in fattura: molti dimenticano di aggiungere il contributo integrativo INARCASSA in fattura, soprattutto ai clienti privati. Il risultato e’ che si paga il 4% di tasca propria.Non accantonare per i contributi: nel forfettario non c’e’ sostituto d’imposta che trattiene tasse e contributi. Devi accantonare ogni mese una quota del fatturato (circa 25-30%) per far fronte all’imposta sostitutiva e ai contributi INARCASSA.Calcolare male l’imponibile INARCASSA: il soggettivo si calcola sul reddito forfettario (fatturato x 78%), non sul fatturato lordo. L’integrativo invece si calcola sul fatturato totale (inclusa eventuale rivalsa).Pensare di non dover fare la dichiarazione: anche nel forfettario si compila il Modello Redditi (Quadro LM) e si trasmette la comunicazione annuale a INARCASSA.Non verificare la soglia 85.000 euro in corso d’anno: se stai avvicinandoti alla soglia, devi pianificare per tempo le conseguenze: potrebbe convenire anticipare l’uscita oppure rinviare alcune fatture all’anno successivo (entro i limiti di legge).Per gestire al meglio la fatturazione, puoi affidarti a software dedicati: leggi la nostra guida Software Fatturazione per Architetti 2026: Requisiti Studio Tecnico e Integrazione con Gestionale BIM. Domande frequenti (FAQ)Un architetto forfettario e’ obbligato a iscriversi a INARCASSA?Si’, l’iscrizione a INARCASSA e’ obbligatoria per tutti gli architetti liberi professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Il regime forfettario non esime dall’obbligo contributivo verso la cassa previdenziale di categoria. Come si calcola la rivalsa INARCASSA del 4% per un forfettario?La rivalsa si calcola sul compenso netto dell’onorario e si aggiunge come voce separata in fattura. Esempio: onorario 5.000 euro + rivalsa INARCASSA 4% (200 euro) = totale fattura 5.200 euro. Non essendo in regime IVA, non si aggiunge l’IVA. Non si applica neppure la ritenuta d’acconto. I contributi INARCASSA si deducono nel regime forfettario?No, nel regime forfettario i contributi INARCASSA (soggettivo e integrativo) NON si deducono dall’imponibile forfettario per il calcolo dell’imposta sostitutiva. Il reddito imponibile si calcola solo come fatturato x 78%, senza sottrarre i contributi. Questa e’ una differenza importante rispetto al regime ordinario, dove i contributi soggettivi si deducono integralmente. Quanto paga di INARCASSA un architetto forfettario con 50.000 euro di fatturato?Con 50.000 euro di fatturato: reddito imponibile forfettario = 39.000 euro (50.000 x 78%). Contributo soggettivo = 5.655 euro (39.000 x 14,5%). Contributo integrativo = 2.000 euro (50.000 x 4%, recuperabile con rivalsa sul cliente). Il totale contributi INARCASSA e’ circa 7.655-8.000 euro (piu’ il contributo di maternita’ fisso). Bisogna poi aggiungere l’imposta sostitutiva del 15%: 39.000 x 15% = 5.850 euro. Carico totale: circa 13.500 euro su 50.000 di fatturato. Conviene passare al regime ordinario dopo i primi anni?Dipende. Il regime ordinario diventa conveniente quando: le spese reali superano il 22% del fatturato (soglia implicita del forfettario con coefficiente 78%), i carichi familiari e le detrazioni IRPEF sono significativi, si hanno collaboratori o ammortamenti importanti, e il fatturato e’ vicino agli 85.000 euro. E’ consigliabile fare ogni anno un calcolo comparativo con un CAF o commercialista prima di scegliere. Quando scade la comunicazione annuale a INARCASSA?La comunicazione annuale (dichiarazione redditi e volume d’affari) a INARCASSA va presentata entro il 31 ottobre di ogni anno, riferita all’anno precedente. I versamenti dei contributi calcolati sulla dichiarazione seguono le scadenze stabilite da INARCASSA, in genere in due o piu’ rate entro ottobre-novembre. Verificare sempre il calendario aggiornato sul sito ufficiale inarcassa.it. Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.Hai dubbi su INARCASSA e regime forfettario?I nostri consulenti CAF specializzati in professionisti con partita IVA possono aiutarti a calcolare la convenienza tra i regimi, verificare i contributi INARCASSA e gestire la tua dichiarazione. Richiedi un preventivo personalizzato. Contatta il CAF Centro FiscaleAgosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 07:51:082026-08-25 09:52:29Architetto Forfettario e INARCASSA 2026: Doppia Contribuzione, Minimi Soggettivo/Integrativo e Convenienza