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Hai acquistato casa insieme al tuo partner o a un familiare e avete stipulato un mutuo cointestato per la prima casa? In fase di dichiarazione dei redditi, una delle domande più frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine è proprio questa: ciascun cointestatario può detrarre il 100% degli interessi passivi o solo la propria quota?

La risposta, nel caso generale, è netta: ognuno detrae esclusivamente la propria quota di interessi passivi, in proporzione alla sua percentuale di intestazione del mutuo. Ma esistono eccezioni importanti, in particolare per il coniuge fiscalmente a carico, che permettono di ottimizzare la detrazione complessiva del nucleo familiare. Conoscere queste regole con precisione può fare una differenza concreta sul rimborso IRPEF.

In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio la normativa (art. 15 del TUIR), i casi pratici con esempi numerici, le eccezioni previste dalla legge e i documenti necessari per non perdere nemmeno un euro di detrazione.

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La detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generale

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa trova il suo fondamento nell’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). La norma prevede una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

Il limite massimo degli interessi detraibili è fissato a 4.000 euro per anno fiscale. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è pari a 760 euro (il 19% di 4.000 euro). Questo tetto riguarda ciascun contribuente individualmente, non il nucleo familiare nel suo insieme: un punto fondamentale da tenere a mente quando il mutuo è cointestato.

Per avere diritto alla detrazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente queste condizioni:

  • Il mutuo deve essere di tipo ipotecario (con garanzia ipotecaria sull’immobile)
  • Il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (quella dove il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente)
  • L’acquisto dell’immobile deve avvenire nell’anno in cui è stipulato il mutuo oppure nell’anno precedente o successivo (entro 12 mesi)
  • Il contribuente deve utilizzare l’immobile come abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto
  • L’immobile deve rimanere abitazione principale per tutta la durata del godimento della detrazione

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per la costruzione dell’abitazione principale, con un limite però distinto di 2.582,28 euro di interessi detraibili (art. 15, comma 1-ter TUIR).

Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionale

Quando il mutuo per la prima casa è cointestato tra più soggetti (tipicamente due coniugi, conviventi di fatto, familiari o soci), si applica il principio della titolarità proporzionale: ciascun cointestatario può detrarre solo gli interessi passivi riferiti alla propria quota di partecipazione al contratto di mutuo.

Questa regola è confermata dall’Agenzia delle Entrate in numerose circolari e risoluzioni, tra cui la Circolare n. 7/E del 2021 e le istruzioni al modello 730. Il criterio è chiaro: la detrazione spetta pro quota in base alla percentuale di intestazione del contratto di mutuo.

Nel caso più comune di mutuo cointestato al 50% tra due persone, ciascuna detrae il 50% degli interessi pagati nell’anno, nel limite del proprio tetto di 2.000 euro di interessi (che corrisponde al 50% del limite massimo di 4.000 euro). La detrazione massima individuale sarà quindi di 380 euro (il 19% di 2.000 euro).

Attenzione: il tetto dei 4.000 euro è per singolo contribuente, non per singolo immobile. Quindi se entrambi i cointestatari hanno redditi propri e dichiarano ciascuno la propria quota, il limite massimo aggregato della coppia è di 8.000 euro di interessi detraibili, con una detrazione complessiva massima di 1.520 euro.

ScenarioQuota mutuoLimite interessi detraibiliDetrazione max (19%)
Cointestatario A (50%)50%2.000 euro380 euro
Cointestatario B (50%)50%2.000 euro380 euro
Totale coppia100%4.000 euro760 euro

Eccezione: coniuge fiscalmente a carico

La regola della quota proporzionale prevede una importante eccezione quando uno dei cointestatari del mutuo è fiscalmente a carico dell’altro. Questa eccezione è espressamente prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR e interpretata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 2005 e successivamente confermata nelle istruzioni annuali al modello 730.

Il meccanismo funziona così: se il coniuge cointestatario del mutuo è fiscalmente a carico del dichiarante (cioè ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi annui, ovvero 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), allora il coniuge con reddito può detrarre l’intera quota di interessi passivi di competenza del coniuge a carico, in aggiunta alla propria.

In pratica, se il mutuo è cointestato 50/50 e uno dei due coniugi non ha redditi propri significativi (o li ha molto bassi), il coniuge “capofamiglia” con reddito può detrarre fino a 4.000 euro di interessi complessivi nel proprio 730, invece dei soli 2.000 euro della sua quota.

Questa eccezione è molto rilevante nella pratica: molte coppie in cui uno dei partner lavora part-time, è disoccupato o percepisce solo piccoli redditi possono beneficiarne per massimizzare il risparmio fiscale complessivo. Il limite resta comunque di 4.000 euro totali (la quota propria + quella del coniuge a carico), per una detrazione massima di 760 euro.

Situazione coniugeChi detraeLimite interessiDetrazione max
Entrambi con reddito autonomoCiascuno la propria quota2.000 euro ciascuno380 euro ciascuno
Coniuge B fiscalmente a carico di ASolo il coniuge A4.000 euro totali760 euro (solo A)
Coniuge B con reddito minimo (es. 1.000 euro)A detrae la quota di B, B non detrae4.000 euro totali per A760 euro (solo A)

Attenzione: L’eccezione si applica solo al coniuge (anche unito civilmente), non ai conviventi di fatto o ad altri cointestatari (es. genitore e figlio). In quei casi si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale, senza possibilità di trasferire la detrazione tra i cointestatari.

Esempi pratici con calcoli numerici

Vediamo alcuni scenari reali con calcoli precisi per capire come applicare le regole nella compilazione del modello 730.

Esempio 1: Coppia cointestata 50/50, entrambi con reddito

Marco e Giulia hanno un mutuo cointestato al 50% per l’acquisto della prima casa nel 2020. Il mutuo è di 200.000 euro, durata 25 anni. Nel 2025 hanno pagato complessivamente 6.500 euro di interessi passivi alla banca.

  • Quota Marco (50%): 6.500 x 50% = 3.250 euro di interessi di sua competenza. Poiché supera il limite di 2.000 euro (50% del tetto 4.000), Marco detrae al massimo 2.000 euro → detrazione = 19% x 2.000 = 380 euro
  • Quota Giulia (50%): stessa situazione → detrazione = 380 euro
  • Risparmio fiscale totale della coppia: 380 + 380 = 760 euro

Esempio 2: Coppia cointestata 50/50, interessi bassi

Anna e Luigi, mutuo cointestato al 50%. Nel 2025 hanno pagato solo 2.400 euro di interessi complessivi (mutuo quasi estinto o a tasso basso).

  • Quota Anna (50%): 2.400 x 50% = 1.200 euro → detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro
  • Quota Luigi (50%): stessa situazione → detrazione = 228 euro
  • Risparmio fiscale totale: 456 euro

Esempio 3: Coniuge a carico – massimizzazione della detrazione

Roberto e Chiara, mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 interessi totali: 5.200 euro. Chiara lavora part-time con reddito complessivo di 2.100 euro annui (sotto il limite di 2.840,51 euro: risulta fiscalmente a carico di Roberto).

  • Scenario A (senza applicare l’eccezione): Roberto detrae 19% x 2.000 = 380 euro. Chiara non ha capienza IRPEF, perde la detrazione. Totale coppia: 380 euro
  • Scenario B (con eccezione coniuge a carico): Roberto detrae la propria quota (2.000 euro) + la quota di Chiara (2.000 euro) = 4.000 euro totali. Detrazione = 19% x 4.000 = 760 euro
  • Risparmio aggiuntivo applicando l’eccezione: 380 euro in più nel rimborso IRPEF di Roberto

Questo terzo esempio mostra chiaramente perché è fondamentale verificare la situazione reddituale del coniuge cointestatario prima di compilare il 730. La differenza tra applicare o non applicare l’eccezione può valere centinaia di euro.

Casi particolari: intestazioni asimmetriche

Non sempre il mutuo e la proprietà dell’immobile coincidono perfettamente. Esistono situazioni particolari che meritano un’analisi specifica.

Caso A: Mutuo cointestato ma immobile di proprietà di uno solo

Succede talvolta che il mutuo venga stipulato da due persone (es. coppia non sposata o genitore e figlio), ma l’immobile acquistato risulti intestato a uno solo dei mutuatari. In questo caso, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta solo a chi è proprietario dell’immobile, anche se il contratto di mutuo è cointestato.

Il soggetto che paga le rate del mutuo ma non è proprietario dell’immobile non può detrarre gli interessi passivi di sua competenza, poiché manca il requisito della “destinazione ad abitazione principale” in capo a lui. Questa situazione crea un’inefficienza fiscale significativa.

Caso B: Immobile cointestato ma mutuo solo a nome di uno dei comproprietari

La situazione inversa è quella in cui l’immobile è acquistato in comproprietà (es. 50/50) ma il mutuo è stipulato da uno solo dei comproprietari. In questo caso, la detrazione spetta solo a chi ha sottoscritto il contratto di mutuo e paga effettivamente le rate, nel limite del 100% del tetto (4.000 euro), poiché lui è l’unico titolare del contratto.

L’altro comproprietario, che è proprietario dell’immobile ma non è parte del contratto di mutuo, non ha diritto ad alcuna detrazione sugli interessi passivi, anche se contribuisce informalmente al pagamento delle rate.

Caso C: Quote asimmetriche (es. 70/30 o 80/20)

Se il mutuo è cointestato in quote diverse dal 50/50 (ad esempio 70% e 30%), la detrazione segue proporzionalmente le quote. Con interessi totali di 5.000 euro:

  • Cointestatario 70%: interessi di competenza = 5.000 x 70% = 3.500 euro. Limite applicabile: min(3.500, 4.000 x 70%) = min(3.500, 2.800) = 2.800 euro. Detrazione = 19% x 2.800 = 532 euro
  • Cointestatario 30%: interessi di competenza = 5.000 x 30% = 1.500 euro. Limite: min(1.500, 4.000 x 30%) = min(1.500, 1.200) = 1.200 euro. Detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro

Nota importante: Il limite di 4.000 euro deve essere applicato proporzionalmente alla quota di ciascuno, non come limite fisso per ognuno. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello 730: il tetto massimo di interessi detraibili per ciascun cointestatario è pari a 4.000 euro moltiplicato per la propria quota percentuale di partecipazione al mutuo.

Spese accessorie detraibili

Oltre agli interessi passivi in senso stretto, la detrazione fiscale del 19% si applica anche agli oneri accessori strettamente connessi all’ottenimento del mutuo ipotecario. Anche queste spese, se il mutuo è cointestato, seguono la regola della quota proporzionale.

Le principali spese accessorie detraibili insieme agli interessi passivi sono:

  • Spese di istruttoria bancaria: le commissioni pagate alla banca per la pratica di mutuo
  • Perizia tecnica: il costo della perizia sull’immobile richiesta dalla banca
  • Spese notarili per l’atto di mutuo (non per il rogito di compravendita): l’onorario del notaio per la stipula dell’atto di mutuo ipotecario rientra tra gli oneri accessori detraibili
  • Imposta sostitutiva sul mutuo: l’imposta pagata alla banca al momento dell’erogazione del mutuo (pari allo 0,25% o al 2% a seconda del regime agevolato)
  • Polizza vita e polizza incendio: le polizze assicurative obbligatorie o richieste dalla banca come condizione per l’erogazione del mutuo rientrano negli oneri accessori detraibili
  • Spese di mediazione creditizia: se ci si è avvalsi di un mediatore creditizio (broker mutui), la sua parcella è detraibile

Non detraibili invece le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto, e le spese di intermediazione immobiliare (agenzia).

Tutte le spese accessorie detraibili vengono sommate agli interessi passivi e il totale è soggetto al medesimo limite di 4.000 euro (applicato pro quota in caso di mutuo cointestato).

Documenti necessari per la detrazione

Per beneficiare correttamente della detrazione interessi passivi mutuo prima casa nel modello 730 o nel modello Redditi PF, è fondamentale conservare e presentare al CAF tutta la documentazione richiesta. In caso di mutuo cointestato, ciascun dichiarante dovrà avere la propria copia dei documenti o almeno i dati rilevanti per la propria quota.

  • Contratto di mutuo: l’atto notarile originale con indicazione dell’importo, della durata, dei soggetti cointestatari e delle rispettive quote
  • Quietanze di pagamento delle rate: i documenti bancari che attestano il pagamento delle rate (estratto conto bancario, o il documento rilasciato annualmente dalla banca denominato “comunicazione interessi passivi”)
  • Certificazione degli interessi (documento rilasciato dalla banca entro il 28 febbraio dell’anno successivo): attesta l’importo totale degli interessi passivi pagati nell’anno, suddivisi per cointestatario se la banca lo indica
  • Atto di compravendita (rogito): per verificare che l’immobile sia effettivamente la prima casa e la data di acquisto
  • Certificato di residenza o altra documentazione che attesti l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale
  • Fatture notarili e bancarie per le spese accessorie (istruttoria, perizia, polizze obbligatorie)

Il documento più importante nella pratica quotidiana del CAF è la certificazione degli interessi passivi rilasciata dalla banca. Le banche sono obbligate a inviarla entro il 28 febbraio di ogni anno (art. 7 del D.P.R. 600/1973) e riporta il totale degli interessi passivi pagati nell’anno precedente, con il nome del/i intestatario/i del contratto.

Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuo

Una condizione fondamentale per accedere alla detrazione è il rispetto del termine temporale di 12 mesi tra la stipula del contratto di mutuo e l’acquisto dell’immobile. Questo requisito è indicato esplicitamente nell’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR.

Le due situazioni ammesse sono:

  • Mutuo stipulato PRIMA dell’acquisto: il rogito di compravendita deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla stipula del mutuo. Questa situazione si verifica ad esempio con le compravendite di immobili in costruzione, dove il mutuo viene erogato prima del completamento e della consegna
  • Mutuo stipulato DOPO l’acquisto: il contratto di mutuo deve essere stipulato entro i 12 mesi successivi alla data del rogito di compravendita. Questa è la situazione più comune: si acquista l’immobile con atto notarile e successivamente si stipula il mutuo ipotecario

Se il mutuo viene stipulato oltre 12 mesi dall’acquisto (o viceversa), il contribuente perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi. In tal caso, il mutuo è considerato per “altri scopi” e non per l’acquisto della prima casa.

Altrettanto importante è il requisito che l’immobile acquistato divenga l’abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto. Il contribuente deve trasferire la residenza anagrafica nell’immobile entro questo termine. Eccezioni sono previste per motivi di lavoro documentati o per impedimenti di forza maggiore (es. lavori di ristrutturazione dell’immobile).

Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026

Nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025), la detrazione interessi passivi mutuo prima casa si inserisce nel Rigo E7 del quadro E (Oneri e Spese).

Per il mutuo cointestato, ogni contribuente deve compilare il proprio rigo E7 indicando:

  • Colonna 1 (Tipo): inserire il codice “1” per mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 per acquisto abitazione principale
  • Colonna 2 (Soggetto): lasciare vuoto se il dichiarante è il solo titolare della propria quota; inserire “1” se si sta detraendo anche la quota del coniuge a carico
  • Colonna 3 (Interessi passivi): inserire l’importo degli interessi passivi di propria competenza (la propria quota del totale indicato nella certificazione bancaria)

Esempio pratico di compilazione: Mutuo cointestato 50/50 con interessi totali 2025 pari a 3.800 euro (attestati dalla banca). Ogni cointestatario riporta nel proprio rigo E7 colonna 3 l’importo di 1.900 euro (il 50% di 3.800 euro), non 3.800 euro.

Con il coniuge a carico: Se il coniuge B è a carico, il coniuge A riporta nel rigo E7 l’intero importo degli interessi proporzionali a entrambe le quote, ma non può superare il limite di 4.000 euro. Con interessi totali di 3.800 euro, A indica 3.800 euro (il 100%), nel limite di 4.000 euro. La detrazione spettante ad A sarà 19% x 3.800 = 722 euro.

Affidarsi a un CAF abilitato per la compilazione del modello 730 garantisce che questi calcoli vengano eseguiti correttamente, massimizzando il rimborso IRPEF spettante. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella corretta applicazione delle detrazioni fiscali.

Sintesi e punti chiave da ricordare

Ricapitolando le regole fondamentali sul mutuo prima casa cointestato e la detrazione degli interessi passivi:

  • Regola generale: ogni cointestatario detrae SOLO la propria quota di interessi (proporzionale alla quota di intestazione del mutuo)
  • Limite individuale: 4.000 euro di interessi detraibili per ciascun contribuente, da applicarsi pro quota (es. 2.000 euro per una quota 50%)
  • Eccezione coniuge a carico: il coniuge con reddito può detrarre fino a 4.000 euro totali se l’altro coniuge è fiscalmente a carico (reddito sotto 2.840,51 euro)
  • Proprietà e mutuo devono coincidere: chi non è proprietario dell’immobile non detrae, chi non è intestatario del mutuo non detrae
  • Termine 12 mesi: l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro/dopo 12 mesi dalla stipula del mutuo
  • Spese accessorie incluse nel tetto: istruttoria, perizia, notarile mutuo, imposta sostitutiva, polizze obbligatorie

La corretta applicazione di queste regole richiede attenzione e conoscenza normativa. Per non perdere nemmeno un euro di detrazione a cui hai diritto, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri esperti verificheranno la tua situazione specifica e compileranno il 730 nel modo più vantaggioso possibile.

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Domande Frequenti sul Mutuo Cointestato e la Detrazione Interessi

Con un mutuo cointestato al 50%, ognuno puo detrarre fino a 4.000 euro di interessi?

No. Il limite di 4.000 euro e il massimo complessivo per singolo contribuente, ma nel mutuo cointestato va applicato proporzionalmente alla quota. Con quota 50%, il limite individuale e di 2.000 euro di interessi detraibili, per una detrazione massima di 380 euro (19% di 2.000 euro). L’altro cointestatario ha lo stesso limite di 2.000 euro. Solo se il coniuge e a carico fiscale, l’altro puo detrarre fino a 4.000 euro totali.

Il convivente non sposato puo beneficiare dell’eccezione del coniuge a carico?

No. L’eccezione del coniuge fiscalmente a carico si applica esclusivamente ai coniugi (unioni civili incluse), non ai conviventi di fatto. Per le coppie non sposate, si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale: ognuno detrae la propria quota di interessi, senza possibilita di trasferire la detrazione all’altro convivente.

Cosa succede se la banca non rilascia la certificazione degli interessi passivi?

La banca e obbligata per legge a rilasciare la certificazione degli interessi passivi entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se non la ricevi, puoi richiederla direttamente alla banca (allo sportello o via homebanking nella sezione documenti fiscali). In mancanza, puoi usare l’estratto conto bancario che riporta il dettaglio delle rate pagate con la quota di interessi. Il CAF puo aiutarti a calcolare correttamente la quota interessi dalla certificazione ricevuta.

Se l’immobile viene venduto e acquisto una nuova prima casa con nuovo mutuo, posso detrarre?

Si, ma la detrazione sul vecchio mutuo cessa dall’anno successivo alla vendita. Se entro un anno dalla vendita acquisti una nuova abitazione principale e stipuli un nuovo mutuo ipotecario, puoi detrarre gli interessi sul nuovo mutuo. Se il nuovo mutuo e per riscatto o rinegoziazione del precedente, continuano le stesse regole. Il CAF Centro Fiscale puo verificare la tua situazione specifica, specialmente in caso di mutuo cointestato e separazione o divorzio.

In caso di separazione, chi puo detrarre gli interessi del mutuo cointestato?

In caso di separazione legale o divorzio, le regole cambiano. Se uno dei coniugi lascia l’immobile, perde il requisito dell’abitazione principale e non puo piu detrarre (salvo eccezioni per la casa assegnata ai figli). Il coniuge che rimane nell’immobile come abitazione principale e intestatario del mutuo puo detrarre la propria quota. Per le situazioni di separazione con mutuo cointestato, e fortemente consigliato rivolgersi al CAF per una verifica personalizzata, data la complessita delle casistiche.

Le spese del notaio per il rogito sono detraibili insieme agli interessi del mutuo?

No. Le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile NON sono detraibili come oneri accessori del mutuo. Sono invece detraibili le spese notarili per l’atto di mutuo ipotecario (documento separato dal rogito). Anche le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto non sono detraibili. Sono invece detraibili: istruttoria bancaria, perizia, imposta sostitutiva sul mutuo, polizze obbligatorie richieste dalla banca, spese di mediazione creditizia.


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    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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    Con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), il legislatore ha introdotto una svolta significativa nella tassazione delle locazioni brevi: l’aliquota della cedolare secca sale al 26% per tutti gli immobili affittati brevemente al di la del primo. In pratica, chi affitta due o piu appartamenti tramite piattaforme come Airbnb, Booking o contratti diretti di durata inferiore a 30 giorni, applica il 21% solo sul primo immobile e il 26% su tutti gli altri. Una pressione fiscale rilevante, che ha spinto molti contribuenti a chiedersi se esistano strumenti leciti — o al limite — per contenere il carico tributario. In questa guida approfondiamo la normativa, i meccanismi della sublocazione e del comodato d’uso, la posizione dell’Agenzia delle Entrate e i rischi concreti per chi cerca di aggirare l’imposta.

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    Cedolare secca al 26%: cos’e e quando si applica

    La cedolare secca e un regime opzionale di tassazione sostitutiva dell’IRPEF che si applica ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. L’aliquota ordinaria e del 21%, ma con la Legge di Bilancio 2024 e stato introdotto un doppio binario: il 21% rimane valido solo per il primo immobile locato con contratto breve (durata non superiore a 30 giorni), mentre dal secondo immobile in poi l’aliquota sale al 26%.

    La norma di riferimento e l’art. 4 del D.L. 50/2017 (convertito con Legge 96/2017), modificato dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in vigore dal 1° gennaio 2024. Le locazioni brevi sono contratti di locazione di unita immobiliari a uso abitativo stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni. Rientrano in questa categoria anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali.

    Chi gestisce piu di quattro appartamenti in locazione breve nell’arco di un anno rischia peraltro di vedere qualificata la propria attivita come imprenditoriale, con conseguente applicazione dell’IVA e dei regimi reddituali d’impresa. Questo limite e stato confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2017 e dalla prassi piu recente dell’amministrazione finanziaria.

    La normativa sulle locazioni brevi: Legge di Bilancio 2024

    La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 63-67) ha modificato in modo sostanziale la disciplina fiscale delle locazioni brevi, con l’obiettivo dichiarato di disincentivare la proliferazione degli affitti turistici a scapito del mercato residenziale ordinario. Le principali novita sono:

    • Aliquota cedolare secca dal 21% al 26% per le locazioni brevi a partire dal secondo immobile;
    • Obbligo per i soggetti residenti all’estero (operatori economici che gestiscono piattaforme digitali) di nominare un rappresentante fiscale in Italia;
    • Rafforzamento degli obblighi di ritenuta a carico degli intermediari (agenzie immobiliari, piattaforme digitali) che raccolgono i pagamenti: la ritenuta del 21% deve essere versata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo;
    • Codice identificativo nazionale (CIN) obbligatorio per tutti gli immobili destinati a locazione breve, introdotto dalla Legge n. 191/2023 (art. 13-ter D.L. 145/2023).

    Il Codice Identificativo Nazionale e diventato operativo nella seconda meta del 2024, con l’attivazione della piattaforma BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive) gestita dal Ministero del Turismo. Dal 1° settembre 2024, ogni immobile locato brevemente deve esporre il CIN nell’annuncio e all’esterno della struttura, pena sanzioni amministrative fino a 8.000 euro.

    Prima abitazione: l’esenzione dall’aliquota maggiorata

    Il meccanismo del “primo immobile al 21%” merita un approfondimento, perche la norma presenta aspetti tecnici rilevanti. L’aliquota agevolata del 21% si applica a un solo immobile per anno d’imposta, a scelta del contribuente. Questo significa che:

    • Chi affitta brevemente un solo appartamento per tutto l’anno: aliquota 21%;
    • Chi affitta brevemente due appartamenti: 21% su uno (a scelta), 26% sull’altro;
    • Chi affitta brevemente tre o piu appartamenti: 21% su uno, 26% su tutti gli altri;
    • La scelta dell’immobile a cui applicare il 21% viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RB del Modello 730 o del Modello Redditi PF).

    La norma si applica indipendentemente dalla residenza anagrafica del proprietario nell’immobile. Non e sufficiente che l’immobile sia la “prima casa” in senso catastale o ai fini IMU: cio che conta e quanti immobili vengono concessi in locazione breve nell’anno. E’ possibile consultare la guida alla cedolare secca 2026 per un quadro completo delle aliquote e della convenienza rispetto all’IRPEF ordinaria.

    Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione tramite intermediari e piattaforme digitali: quando il pagamento transita attraverso un portale come Airbnb, la piattaforma e obbligata ad applicare la ritenuta del 21%. Se il contribuente ha piu immobili e un immobile dovrebbe scontare il 26%, la differenza tra il 21% trattenuto dalla piattaforma e il 26% dovuto deve essere versata dal contribuente direttamente tramite il modello 730 o Modello Redditi.

    Sublocazione: funzionamento, rischi fiscali e posizione AdE

    La sublocazione e il contratto con cui il conduttore (inquilino) di un immobile concede a sua volta, in tutto o in parte, il bene in godimento a un terzo soggetto. Sul piano civilistico, la sublocazione totale di un immobile richiede il consenso esplicito del proprietario (art. 1594 c.c.), mentre quella parziale e ammessa salvo divieto contrattuale. Ma quali sono le implicazioni fiscali?

    Dal punto di vista tributario, il reddito da sublocazione non e un reddito fondiario (perche il subconduttore non e il proprietario dell’immobile) ma un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR (DPR 917/1986). Questo comporta differenze significative rispetto alla cedolare secca:

    • La cedolare secca NON e applicabile ai redditi di sublocazione: il conduttore che subloca non puo optare per la cedolare, che e un regime riservato ai soli proprietari di immobili;
    • Il reddito da sublocazione concorre alla formazione del reddito complessivo ed e soggetto a IRPEF ordinaria con le aliquote progressive;
    • Il reddito e determinato come differenza tra i canoni percepiti e le spese sostenute (es. il canone pagato al proprietario, spese per servizi aggiuntivi);
    • Non e dovuta l’imposta di registro sulla sublocazione se la durata e inferiore a 30 giorni, ma l’omissione della dichiarazione dei redditi relativa configura evasione fiscale.

    La posizione dell’Agenzia delle Entrate in tema di sublocazione e chiaramente espressa nella Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017: i redditi derivanti dalla sublocazione di immobili (anche tramite piattaforme digitali) sono redditi diversi, soggetti a IRPEF ordinaria, e le piattaforme online che raccolgono i pagamenti sono tenute ad applicare la ritenuta del 21% anche su tali somme. La ritenuta, pero, in questo caso e a titolo d’acconto (non d’imposta come per la cedolare) e il contribuente dovra poi conguagliare nella dichiarazione dei redditi.

    Attenzione allo schema di elusione “proprietario-conduttore-sublocazione”: alcuni contribuenti hanno tentato di strutturare l’operazione nel seguente modo: il proprietario di piu immobili trasferisce formalmente il possesso di uno di essi a un familiare tramite un contratto di locazione a lungo termine (ad es. un canone di mercato), e il familiare/conduttore provvede poi a subaffittare brevemente l’immobile. In questo modo il proprietario percepirebbe solo il canone ordinario (soggetto a cedolare secca al 21% con contratto a canone libero o concordato), mentre il familiare dichiarerebbe il reddito da sublocazione come reddito diverso. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza valutano questi schemi con estrema attenzione: se i contratti mancano di consistenza economica reale (es. canone troppo basso, familiari conviventi, assenza di effettivo godimento), possono essere requalificati come operazioni in elusione o simulazione.

    Comodato d’uso: lo strumento per “aggirare” la cedolare?

    Il comodato d’uso e un contratto con cui una persona (comodante) consegna gratuitamente a un’altra (comodatario) un bene affinche se ne serva per un tempo determinato o per un uso specifico. E’ disciplinato dagli artt. 1803-1812 del Codice Civile. La domanda che molti si pongono e: se il proprietario concede l’immobile in comodato a un figlio o a un familiare, e questi poi lo affitta brevemente, chi paga le imposte e con quale aliquota?

    Sul piano fiscale, il meccanismo funziona cosi:

    • Il comodante (proprietario) non percepisce reddito e non deve dichiarare il canone; deve tuttavia indicare nel quadro RB del 730 che l’immobile e concesso in comodato (codice utilizzo 4 o 10);
    • Il comodatario (chi riceve il bene gratuitamente) puo affittare brevemente l’immobile ottenendo un reddito proprio. Pero, come per la sublocazione, il reddito del comodatario che affitta un immobile ricevuto in comodato NON e un reddito fondiario del proprietario: la situazione giuridica e diversa dalla locazione;
    • Il comodatario che affitta brevemente l’immobile ricevuto in comodato produce, secondo l’interpretazione fiscale consolidata, un reddito diverso (art. 67 TUIR) soggetto a IRPEF ordinaria, non cedolare secca.

    Tuttavia, la Risposta all’interpello n. 379 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto cruciale: se il comodatario usa l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale e contemporaneamente lo affitta brevemente per periodi limitati (ad es. durante le vacanze), il reddito da locazione breve puo essere qualificato come reddito fondiario e il regime della cedolare secca al 21% puo applicarsi, perche si tratta della sua “prima casa” in uso. Ma se il comodatario non abita nell’immobile e lo affitta solo brevemente con scopo lucrativo, la qualificazione come reddito diverso rimane la piu probabile.

    Schema pratico frequente e i suoi rischi: Il proprietario di tre appartamenti concede due di essi in comodato ai propri figli, che poi li affittano su Airbnb. In questo modo il proprietario applica la cedolare al 21% solo sul primo immobile che affitta direttamente, mentre i figli dichiarano redditi diversi con aliquote IRPEF che — nei casi di redditi bassi — potrebbero essere inferiori al 26%. Questo schema non e automaticamente illecito, ma presenta rischi elevati se:

    • I figli sono privi di redditi propri e il comodato appare finalizzato esclusivamente all’elusione fiscale;
    • Il comodato non viene registrato (e obbligatorio registrare i comodati di immobili urbani anche se gratuiti, quando durano piu di 30 giorni continuativi);
    • I proventi delle locazioni brevi confluiscono, di fatto, nelle casse del proprietario originario;
    • L’amministrazione finanziaria accerta una “interposizione fittizia di persona”.

    Il confine tra pianificazione fiscale legittima ed elusione

    La distinzione tra lecita pianificazione fiscale ed elusione (o abuso del diritto) e uno dei temi piu delicati del diritto tributario italiano. L’art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 128/2015) definisce l’abuso del diritto come quella condotta che, pur non violando norme fiscali specifiche, realizza “vantaggi fiscali indebiti” attraverso operazioni “prive di sostanza economica” che, pur formalmente rispettose delle norme, sono essenzialmente preordinate al risparmio d’imposta.

    Applicando questi principi al contesto delle locazioni brevi, l’Agenzia delle Entrate puo contestare come elusivi quegli schemi in cui:

    • Il comodato o la sublocazione mancano di un reale motivo economico diverso dal risparmio fiscale;
    • Le operazioni non hanno sostanza: il proprietario continua a gestire gli immobili, a incassare i proventi, a fare le pulizie, mentre il “comodatario” o “subconduttore” e solo nominale;
    • I contratti sono registrati solo dopo l’accertamento o non sono registrati affatto;
    • I flussi di denaro dimostrano che il reale beneficiario economico rimane il proprietario originario.

    Cosa NON e elusione: Il proprietario che concede in comodato un immobile a un figlio per permettergli di abitarvi, e il figlio che — abitandovi — affitta la stanza che non usa durante le vacanze estive, compie un’operazione pienamente legittima. Cosi come il conduttore che, con il consenso del proprietario, subaffitta legalmente una stanza non occupata non realizza alcuna elusione, anche se cio produce un risparmio rispetto all’applicazione della cedolare.

    La Corte di Cassazione, con varie pronunce in tema di abuso del diritto (fra cui la sentenza n. 405/2015 delle Sezioni Unite), ha ribadito che l’abuso richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria sia dell’assenza di ragioni extrafiscali, sia del vantaggio fiscale indebito. Il contribuente puo controbattere dimostrando la genuinita dell’operazione.

    Sanzioni e controlli: cosa rischiano proprietario e affittuario

    Chi non dichiara correttamente i redditi da locazione breve o utilizza schemi elusivi rischia conseguenze molto pesanti. Vediamo il quadro sanzionatorio applicabile.

    Omessa dichiarazione dei redditi da locazione breve: Si tratta di evasione fiscale tout court. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 per omessa o infedele dichiarazione vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa, con possibilita di raddoppio in caso di violazioni gravi. Le sanzioni si riducono significativamente in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

    Interposizione fittizia (comodato o sublocazione simulati): Se l’Agenzia delle Entrate dimostra che il comodato o la sublocazione sono fittizie e che il reale percettore del reddito e il proprietario, l’intero reddito viene imputato a questi con:

    • Imposte evase piu interessi legali;
    • Sanzioni dal 90% al 180% sull’imposta non versata;
    • In caso di importi rilevanti, rischio di rilevanza penale (art. 4 D.Lgs. 74/2000 — dichiarazione infedele — per evasione superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta e con imposta evasa superiore al 10% dell’imposta dichiarata).

    Come avvengono i controlli: Dal 2024, l’Agenzia delle Entrate ha accesso diretto ai dati trasmessi dalle piattaforme digitali (Airbnb, Booking, Vrbo ecc.) ai sensi della Direttiva DAC7 (recepita con D.Lgs. 32/2023), che impone agli operatori di piattaforma di segnalare all’Amministrazione finanziaria i proventi percepiti dagli host. L’incrocio di questi dati con le dichiarazioni dei redditi permette di individuare automaticamente le incongruenze. Anche la Guardia di Finanza effettua ispezioni mirate sulle strutture ricettive, verificando la corrispondenza tra le prenotazioni registrate e i redditi dichiarati.

    L’obbligo di Codice Identificativo Nazionale introdotto dalla Legge 191/2023 facilita ulteriormente i controlli: ogni immobile e tracciabile, ogni annuncio deve riportare il CIN, e il Ministero del Turismo puo trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate. Verificare correttamente la propria situazione mediante la registrazione del contratto di affitto e fondamentale per evitare contestazioni.

    Tabella riassuntiva: confronto aliquote e scenari

    Per avere un quadro chiaro, ecco una tabella con i principali scenari di tassazione per le locazioni brevi nel 2026:

    ScenarioSoggetto che dichiaraTipo di redditoAliquota
    Proprietario, 1 immobile in locazione breveProprietarioReddito fondiario21% (cedolare)
    Proprietario, 2+ immobili in locazione breve (dal 2°)ProprietarioReddito fondiario26% (cedolare)
    Conduttore che subaffitta brevementeConduttoreReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressiva
    Comodatario che affitta brevemente (non abita nell’immobile)ComodatarioReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressiva
    Comodatario che abita nell’immobile e lo affitta saltuariamenteComodatarioReddito fondiario21% (cedolare, primo immobile)
    Piu di 4 immobili gestiti: attivita d’impresaImprenditoreReddito d’impresaIRPEF + IVA

    Come dichiarare correttamente i redditi da locazione breve

    La dichiarazione dei redditi da locazione breve segue procedure precise a seconda della tipologia di reddito. Ecco le istruzioni operative per il 2026 (redditi 2025).

    Proprietari (reddito fondiario)

    I redditi fondiarii da locazione breve vanno indicati nel Quadro RB del Modello Redditi PF (o nel Quadro B del Modello 730). Per ogni immobile:

    • Colonna “Codice utilizzo”: 3 per locazione ordinaria; per locazione breve non esiste un codice specifico, si usa il codice 3 indicando anche l’opzione per la cedolare secca;
    • Per la cedolare secca: flaggare l’opzione “cedolare secca” e indicare l’aliquota (21% per il primo immobile, 26% per gli altri);
    • Il canone da dichiarare e il canone lordo pattuito nel contratto (o percepito), non decurtato delle spese;
    • Le ritenute operate dagli intermediari (21%) sono accreditate come credito d’imposta e compensate con l’imposta dovuta; l’eventuale differenza (tra il 26% dovuto e il 21% trattenuto) va versata con F24.

    Conduttori e comodatari (reddito diverso)

    I redditi da sublocazione e da comodato-con-affitto vanno dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi PF (o nel Quadro D del Modello 730), sezione dedicata agli “altri redditi”. Il reddito imponibile e dato dalla differenza tra i canoni percepiti e le spese documentate (quota del canone pagato al proprietario, servizi forniti, spese di pulizia, ecc.). Su questo importo netto si applicano le aliquote IRPEF progressive. Valuta sempre il supporto di un professionista per la compilazione: una consulenza del CAF o di un commercialista puo evitare errori costosi.

    Scadenze 2026

    • Modello 730/2026: presentazione entro il 30 settembre 2026 (per redditi 2025);
    • Modello Redditi PF 2026: presentazione online entro il 31 ottobre 2026;
    • Acconto IRPEF novembre 2026: il 30 novembre 2026 per il secondo acconto;
    • Ravvedimento operoso per omissioni: possibile fino alla scadenza del termine di accertamento (quinto anno successivo), con sanzioni ridotte.

    Per i contratti di locazione breve non intermediati da piattaforme, ricorda che la registrazione del contratto non e obbligatoria se la durata e inferiore a 30 giorni, ma e comunque consigliata per avere certezza della data certa del contratto in caso di controversie.

    Gestire correttamente la fiscalita delle locazioni brevi e sempre piu complesso: la normativa evolve rapidamente, i controlli si intensificano e i rischi per chi sbaglia — anche in buona fede — sono elevati. Affidarsi a un professionista del settore e la scelta piu sicura per evitare sanzioni e contenziosi con il Fisco.

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    Domande frequenti sulla cedolare secca al 26%

    Dal secondo immobile in locazione breve si paga sempre il 26%?

    Si, dal 1° gennaio 2024, per effetto della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il proprietario che affitta brevemente (contratti fino a 30 giorni) piu di un immobile applica la cedolare secca al 26% dal secondo immobile in poi. Solo il primo immobile, a scelta del contribuente, beneficia dell’aliquota agevolata al 21%.

    Chi subaffitta un immobile puo usare la cedolare secca al 21%?

    No. La cedolare secca e riservata ai soli proprietari di immobili che concedono in locazione. Il conduttore che subaffitta dichiara un reddito diverso (art. 67 TUIR), soggetto a IRPEF ordinaria con aliquote progressive. Non e possibile optare per la cedolare secca sul reddito da sublocazione.

    Il comodato d’uso a un figlio permette di evitare la cedolare al 26%?

    Dipende dalla situazione concreta. Se il figlio abita effettivamente nell’immobile e lo affitta saltuariamente, puo applicare la cedolare al 21% come prima casa. Se il figlio non abita nell’immobile ma lo affitta su Airbnb, il reddito e classificato come reddito diverso soggetto a IRPEF. Se il comodato e simulato (il figlio e solo nominale), l’AdE puo riqualificarlo come operazione elusiva e imputare il reddito al proprietario originario.

    Airbnb applica sempre la ritenuta del 21%: come funziona se devo pagare il 26%?

    Le piattaforme come Airbnb applicano la ritenuta del 21% su tutti i pagamenti, indipendentemente dal numero di immobili. Se per uno o piu immobili e dovuta l’aliquota del 26%, la differenza (5% in piu) deve essere versata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi tramite F24. La ritenuta del 21% viene accreditata come credito d’imposta.

    Quanti immobili si possono affittare brevemente prima di fare impresa?

    La soglia indicata dalla Circolare AdE n. 24/E del 2017 e di quattro appartamenti: da cinque in su, l’attivita e presunta come imprenditoriale, con obbligo di apertura di partita IVA e assoggettamento a IVA e imposte sui redditi d’impresa. Sotto questa soglia, il regime delle persone fisiche con cedolare secca (o IRPEF) rimane applicabile.


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      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      colf e badanti CAF Udine

      Il licenziamento di una colf o di una badante è una procedura regolata da norme precise: il CCNL Lavoro Domestico, il Codice Civile (artt. 2118 e 2119) e la Legge 339/1958. Commettere errori formali o sostanziali in questa fase può esporre il datore di lavoro a contestazioni, richieste di risarcimento e vertenze sindacali. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: quando puoi licenziare, come redigere la lettera di licenziamento, quali sono i termini di preavviso aggiornati, come calcolare il TFR e come effettuare la comunicazione all’INPS. Al termine trovi anche un facsimile completo pronto all’uso.

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      Quando si può licenziare la colf o la badante

      Nel rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma deve rispettare le regole previste dal CCNL Lavoro Domestico vigente e dalla normativa generale sul lavoro. Esistono tre tipologie principali di licenziamento, ciascuna con conseguenze diverse sul piano economico e procedurale.

      Licenziamento per giusta causa

      Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) si verifica quando il lavoratore compie un atto talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. In questi casi non è dovuto il preavviso. Rientrano in questa fattispecie:

      • Furto o appropriazione indebita di beni del datore di lavoro o dei familiari
      • Violenza fisica o verbale nei confronti del datore di lavoro o delle persone assistite
      • Abbandono del posto di lavoro in situazioni di pericolo (es. anziano non autosufficiente lasciato solo)
      • Gravi negligenze nella cura dell’assistito (es. cadute per mancata vigilanza)
      • Violazione della riservatezza su dati sensibili della famiglia
      • Uso improprio di sostanze stupefacenti o alcol durante il servizio

      La giusta causa deve essere motivata nella lettera in modo specifico e documentata. Un generico riferimento a “comportamenti scorretti” non è sufficiente e potrebbe essere impugnato.

      Licenziamento per giustificato motivo

      Il licenziamento per giustificato motivo si ha quando esiste una ragione oggettiva legata alla persona del lavoratore (es. ripetute inadempienze) o a esigenze organizzative (es. riduzione delle ore, trasferimento in altra città, decesso dell’assistito). In questo caso il preavviso è dovuto secondo i termini del CCNL.

      Licenziamento ad nutum (senza giusta causa)

      Per i lavoratori domestici con meno di 240 ore mensili (i cosiddetti “addetti a ore”), il datore di lavoro può recedere dal contratto senza obbligo di motivazione ai sensi della Legge 339/1958 e del CCNL. È però sempre dovuto il preavviso o la relativa indennità sostitutiva. Per i lavoratori conviventi con più di 240 ore mensili, invece, trovano applicazione anche le tutele dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

      La forma scritta: obbligo e contenuto della lettera

      La forma scritta del licenziamento è un requisito essenziale per la validità del recesso. Il licenziamento verbale è nullo (art. 2 D.Lgs. 23/2015 e art. 2 L. 604/1966 nella parte applicabile). La lettera di licenziamento deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

      • Dati del datore di lavoro: nome, cognome, indirizzo
      • Dati del lavoratore: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo
      • Data di inizio del rapporto di lavoro
      • Categoria e livello contrattuale (es. “cat. CS, livello BS del CCNL Lavoro Domestico”)
      • Dichiarazione di recesso con indicazione del tipo (con o senza preavviso)
      • Decorrenza del licenziamento (data ultima di lavoro)
      • Motivazione (obbligatoria in caso di giusta causa o giustificato motivo; facoltativa per recesso ad nutum)
      • Termini di preavviso o comunicazione dell’indennità sostitutiva
      • Data e firma del datore di lavoro

      Nella guida completa al lavoro domestico trovi anche tutte le informazioni su come formalizzare correttamente il rapporto di lavoro sin dall’assunzione, aspetto fondamentale per evitare complicazioni in fase di cessazione.

      Modalità di consegna della lettera di licenziamento

      La corretta consegna della lettera di licenziamento è fondamentale per far decorrere i termini di preavviso e per evitare contestazioni sulla data di comunicazione. Esistono quattro modalità riconosciute dalla legge e dalla giurisprudenza.

      1. Raccomandata A/R (raccomandata con avviso di ricevimento)

      È la modalità più utilizzata e più sicura per i lavoratori non conviventi. La lettera viene spedita tramite Poste Italiane con raccomandata A/R all’indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione, non dalla data di spedizione. Conserva sempre la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento firmato.

      Cosa fare se il lavoratore rifiuta di firmare o non ritira la raccomandata: In base alla giurisprudenza prevalente, la lettera si considera “conoscibile” quando viene depositata nell’ufficio postale e viene lasciato l’avviso di giacenza. La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che il licenziamento produce effetti dalla data di giacenza del plico, se il lavoratore non ha provveduto al ritiro per sua colpa (Cass. civ. n. 22939/2017).

      2. Posta Elettronica Certificata (PEC)

      La PEC ha valore legale equivalente alla raccomandata A/R ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice del Consumo Digitale). Può essere utilizzata se il lavoratore dispone di un indirizzo PEC comunicato al datore di lavoro. Il vantaggio è la certezza immediata della consegna e la tracciabilità elettronica. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione nella casella PEC del destinatario.

      3. Consegna a mano con firma per ricevuta

      Il datore di lavoro consegna direttamente la lettera al lavoratore, che firma una copia per ricevuta indicando data e ora di ricevimento. È la modalità più immediata per i lavoratori conviventi. È importante predisporre due copie originali: una per il lavoratore e una da trattenere con la firma di ricevuta. Il termine di preavviso decorre dalla data indicata nella firma di ricevuta.

      4. Notifica tramite ufficiale giudiziario

      È la modalità più formale e viene utilizzata nei casi di rifiuto sistematico della comunicazione da parte del lavoratore. L’ufficiale giudiziario notifica la lettera secondo le regole del codice di procedura civile. Ha il vantaggio di essere incontestabile, ma comporta tempi e costi maggiori.

      ModalitàProva legaleDecorrenza preavvisoCosto
      Raccomandata A/RAvviso di ricevimento firmatoData ricezione (o giacenza)Basso
      PECRicevuta di consegna PECData ricezione in casella PECBasso
      Consegna a manoFirma di ricevuta con dataData firma ricevutaNessuno
      Ufficiale giudiziarioRelata di notificaData notificaAlto

      Termini di preavviso secondo il CCNL Lavoro Domestico

      I termini di preavviso nel lavoro domestico sono stabiliti dal CCNL Lavoro Domestico e variano in base a due criteri principali: l’anzianità di servizio e il numero di ore settimanali lavorate. È fondamentale applicare correttamente questi termini, pena l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.

      Preavviso per lavoratori non conviventi (meno di 24 ore settimanali)

      Anzianità di servizioPreavviso in giorni di effettivo lavoro
      Fino a 2 anni8 giorni
      Oltre 2 anni15 giorni

      Preavviso per lavoratori non conviventi (da 24 a 30 ore settimanali)

      Anzianità di servizioPreavviso in giorni di calendario
      Fino a 2 anni15 giorni
      Oltre 2 anni30 giorni

      Preavviso per lavoratori conviventi (più di 30 ore settimanali)

      Anzianità di servizioPreavviso in giorni di calendario
      Fino a 2 anni15 giorni
      Oltre 2 anni30 giorni

      Nota importante: Per i lavoratori conviventi (badanti H24 o con presenza continuativa in casa), il CCNL prevede che durante il periodo di preavviso il lavoratore abbia diritto a permessi retribuiti per cercare una nuova occupazione (almeno 1 ora al giorno o, in alternativa, 2 giorni per settimana). Il termine di preavviso non può iniziare a decorrere durante la malattia del lavoratore.

      Per approfondire il tema dei contributi INPS per colf e badanti e per verificare i versamenti effettuati durante il rapporto, consulta la nostra guida sulla Flat Tax Colf e Badanti 2026.

      Indennità sostitutiva del preavviso

      Se il datore di lavoro non vuole o non può attendere la scadenza del preavviso, è tenuto a corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto. Questa possibilità vale sia nel caso di licenziamento con preavviso che non si vuole far lavorare, sia nei casi eccezionali in cui si vuole anticipare la cessazione.

      Come si calcola l’indennità sostitutiva

      L’indennità sostitutiva del preavviso si calcola moltiplicando la retribuzione giornaliera per il numero di giorni di preavviso non goduto. La retribuzione giornaliera comprende:

      • Paga base contrattuale (secondo il livello del CCNL)
      • Indennità di vitto e alloggio (per i conviventi, calcolata in misura forfettaria)
      • Tredicesima mensilità (rateo mensile = 1/12 dell’importo annuo)
      • Quattordicesima mensilità, se prevista (rateo mensile = 1/12 dell’importo annuo)
      • Eventuali superminimi concordati individualmente

      Esempio pratico: Badante convivente, anzianità superiore a 2 anni, retribuzione mensile lorda 1.200 euro. Preavviso di 30 giorni. Retribuzione giornaliera = 1.200 / 30 = 40 euro. Indennità sostitutiva = 40 euro x 30 giorni = 1.200 euro lordi. Su questo importo vengono applicati contributi INPS e ritenute fiscali.

      Importante: L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione INPS e deve essere inclusa nella busta paga finale del lavoratore.

      TFR e ultime competenze da corrispondere

      Al momento del licenziamento della colf o della badante, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una serie di voci economiche, oltre all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. La liquidazione finale (comunemente chiamata “buonuscita”) comprende più elementi distinti che devono essere tutti quantificati e corrisposti entro i termini di legge.

      Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

      Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si matura su base annua ed è dovuto in caso di licenziamento (ma anche in caso di dimissioni). Per il lavoro domestico, il TFR si calcola come segue:

      • Base di calcolo: Retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (coefficiente CCNL)
      • Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT
      • Imposta del 17% (tassazione separata TFR) applicata al momento dell’erogazione

      Per la lettera di assunzione compilata correttamente all’inizio del rapporto di lavoro, è importante aver indicato la data di inizio, fondamentale per il corretto calcolo del TFR.

      Ultime competenze da liquidare

      Oltre al TFR, nella busta paga finale devono essere incluse:

      • Retribuzione del periodo lavorato nell’ultimo mese (pro rata)
      • Rateo di tredicesima (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
      • Rateo di quattordicesima (se prevista dal contratto individuale)
      • Ferie non godute: il CCNL prevede 26 giorni annui di ferie; quelle non fruite devono essere monetizzate
      • Permessi non goduti: i permessi ROL (4 ore mensili) non goduti vanno monetizzati
      • Festività soppresse: quota eventuali festività non fruite

      Nota: Se il lavoratore aveva ancora ferie arretrate degli anni precedenti, anche queste devono essere liquidate. Non è possibile “perdere” le ferie non godute per dimenticanza del datore di lavoro.

      Quando va pagata la liquidazione

      La liquidazione finale deve essere corrisposta entro il giorno lavorativo successivo alla cessazione del rapporto. In caso di ritardo, il lavoratore ha diritto agli interessi legali sulle somme non corrisposte tempestivamente. Per i lavoratori non conviventi, è prassi comune liquidare tutto contestualmente all’ultimo giorno di lavoro.

      Comunicazione obbligatoria all’INPS

      La cessazione del rapporto di lavoro domestico deve essere comunicata obbligatoriamente all’INPS entro specifici termini. Questa comunicazione è fondamentale sia per regolarizzare la posizione contributiva sia per consentire al lavoratore di accedere alle prestazioni di disoccupazione.

      Comunicazione tramite il portale INPS

      La comunicazione di cessazione va effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di cessazione del rapporto attraverso il portale INPS (sezione “Lavoratori domestici”). La comunicazione può essere effettuata:

      • Direttamente online sul sito INPS con SPID o CIE
      • Tramite CAF o patronato abilitato
      • Tramite call center INPS (numero 803.164 o 06.164.164 da cellulare)

      La comunicazione comprende la denuncia di cessazione del rapporto e il pagamento degli ultimi contributi INPS trimestrali (se ancora dovuti per il trimestre in corso). I contributi INPS per il lavoro domestico si pagano in scadenze trimestrali: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio.

      NASpI per colf e badanti dopo il licenziamento

      Il lavoratore domestico licenziato ha diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) se soddisfa i requisiti contributivi. Per accedere alla NASpI, il lavoratore deve:

      • Aver perso involontariamente l’occupazione (il licenziamento rientra in questa categoria)
      • Poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti
      • Aver lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo anno
      • Essere in stato di disoccupazione

      La domanda di NASpI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Il CAF Centro Fiscale può assistere il lavoratore nella presentazione della domanda NASpI.

      Casi particolari: gravidanza, malattia, infortunio

      Esistono situazioni in cui il licenziamento è vietato o sospeso per tutelare il lavoratore in un momento di vulnerabilità. È essenziale conoscere questi limiti per evitare di incorrere in un licenziamento nullo e nelle conseguenti sanzioni.

      Divieto di licenziamento in gravidanza

      È assolutamente vietato licenziare la lavoratrice domestica durante il periodo di gestazione (dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità obbligatoria, ovvero fino al compimento del primo anno di età del bambino). Il divieto di licenziamento si applica anche alle lavoratrici adottive o affidatarie. La violazione di questo divieto comporta la nullità del licenziamento e il diritto della lavoratrice alla reintegrazione e al risarcimento del danno. L’unica eccezione è il licenziamento per giusta causa non collegato allo stato di gravidanza.

      Licenziamento durante la malattia

      Il lavoratore domestico in malattia certificata gode di un periodo di comporto (periodo massimo di assenza giustificata per malattia) stabilito dal CCNL:

      Anzianità di servizioPeriodo di comporto (giorni di calendario)
      Fino a 6 mesi10 giorni
      Da 6 mesi a 2 anni45 giorni
      Oltre 2 anni180 giorni

      Durante il periodo di comporto il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore (salvo giusta causa non collegata alla malattia). Il termine di preavviso, se già in corso al momento dell’insorgenza della malattia, viene sospeso e riprende a decorrere dalla guarigione. Se il periodo di malattia supera il comporto massimo previsto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.

      Tutela in caso di infortunio sul lavoro

      In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore domestico gode di tutele ampliate. Il periodo di comporto per infortunio sul lavoro è più lungo rispetto alla malattia ordinaria. Il datore di lavoro deve avere in regola la posizione con l’INAIL per il lavoratore domestico, altrimenti risponde personalmente dei danni. Il licenziamento durante l’inabilità temporanea assoluta da infortunio è nullo per violazione delle norme di tutela.

      Decesso dell’assistito

      In caso di morte del datore di lavoro o dell’assistito, gli eredi o i familiari che non intendano proseguire il rapporto devono comunicare la cessazione nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL. Il decesso dell’assistito non costituisce giusta causa di licenziamento e non esonera dal pagamento del preavviso. Tuttavia, il CCNL prevede che in questo caso il periodo di preavviso possa essere ridotto alla metà. Analogamente, il lavoratore convivente che viene a trovarsi improvvisamente senza alloggio ha diritto a una sistemazione temporanea o all’indennità sostitutiva dell’alloggio per il periodo di preavviso.

      Facsimile lettera di licenziamento

      Di seguito trovi un facsimile di lettera di licenziamento per colf o badante, adattabile alle diverse situazioni. Ricordati di personalizzare i dati in corsivo e di conservare una copia firmata per ricevuta. Il facsimile rispetta tutti i requisiti formali previsti dal CCNL Lavoro Domestico e dalla normativa vigente.

      FACSIMILE – LETTERA DI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

      [Luogo], [data]

      Oggetto: Comunicazione di recesso dal contratto di lavoro domestico

      Gentile [Nome e Cognome del lavoratore],

      con la presente Le comunico il recesso dal contratto di lavoro domestico stipulato in data [data di inizio rapporto], a far data dal [data ultima di lavoro], con rispetto del termine di preavviso contrattuale di [numero giorni] giorni previsto dal CCNL Lavoro Domestico vigente per la Sua anzianità di servizio e tipologia di rapporto ([convivente / non convivente con X ore settimanali]).

      Il presente licenziamento viene disposto per [giustificato motivo oggettivo consistente in… / giusta causa consistente in… / recesso ai sensi dell’art. 4 della Legge 339/1958].

      Entro la data di cessazione del rapporto Le verrà corrisposta la liquidazione finale comprensiva di:

      • Retribuzione del periodo lavorato fino al [data]
      • Rateo di tredicesima mensilità maturato
      • Rateo di quattordicesima mensilità (se prevista)
      • Ferie e permessi non goduti
      • Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato

      La invito a restituire le chiavi dell’abitazione e qualsiasi altro bene di proprietà entro il giorno [data].

      Cordiali saluti,

      [Nome e Cognome del datore di lavoro]
      [Indirizzo]
      [Data e Firma]


      Ricevuta di consegna:

      Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome del lavoratore] dichiara di aver ricevuto in data __________ la presente comunicazione di recesso.

      Data e firma del lavoratore: ________________________________

      Nota per il licenziamento per giusta causa: Se il licenziamento avviene senza preavviso per giusta causa, sostituire il paragrafo sul preavviso con: “Il presente licenziamento viene disposto per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile, consistente in [descrizione dettagliata del fatto], accaduto in data [data]. Pertanto non è dovuto alcun termine di preavviso né la relativa indennità sostitutiva.”

      Errori da evitare nel licenziamento

      Il licenziamento della colf o della badante è una procedura in cui è facile commettere errori che possono avere conseguenze legali ed economiche. Ecco i più frequenti da evitare assolutamente per non incorrere in contestazioni o vertenze.

      • Licenziamento verbale: È nullo per legge. Anche se il lavoratore “accetta” verbalmente, il licenziamento deve essere sempre in forma scritta.
      • Non rispettare i termini di preavviso: Se il licenziamento non è per giusta causa, il preavviso è obbligatorio. Non corrisponderlo significa dover pagare l’indennità sostitutiva più eventuali interessi.
      • Licenziare durante la maternità o la malattia: Il licenziamento in questi periodi è nullo (salvo giusta causa). L’errore può costare molto caro.
      • Non comunicare la cessazione all’INPS: La mancata comunicazione entro il 16 del mese successivo comporta sanzioni amministrative.
      • Non liquidare TFR e ferie non godute: Il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto è un inadempimento grave che espone a richieste di risarcimento e interessi.
      • Motivazione generica o falsa: Se il licenziamento è per giusta causa, la motivazione deve essere specifica e documentabile. Una motivazione falsa o vaga può rendere il licenziamento inefficace.
      • Non conservare la prova di consegna: Senza ricevuta firmata, ricevuta di spedizione o ricevuta di consegna PEC, non si può dimostrare quando è stata comunicata la cessazione.
      • Ritardare la liquidazione finale: Il saldo delle competenze deve avvenire entro il giorno successivo alla cessazione. I ritardi generano interessi legali.

      Se hai dubbi sulla procedura corretta da seguire o vuoi evitare errori, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa nella gestione dei contratti di lavoro domestico, dal licenziamento alla compilazione della busta paga finale. Puoi anche consultare la nostra guida sulle dimissioni volontarie, utile per comprendere le differenze tra recesso del datore e recesso del lavoratore.

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      Domande frequenti sul licenziamento colf e badante

      Posso licenziare la badante senza motivazione?

      Per i lavoratori con meno di 24 ore settimanali (addetti a ore), il datore di lavoro puo recedere senza obbligo di motivazione ai sensi della Legge 339/1958. Per i lavoratori con piu di 240 ore mensili, invece, occorre una motivazione valida (giusta causa o giustificato motivo). In tutti i casi, il preavviso o la relativa indennita sostitutiva sono sempre dovuti (tranne in caso di giusta causa).

      Quanto preavviso devo dare alla colf?

      I termini di preavviso variano in base all’anzianita di servizio e alle ore settimanali. Per i non conviventi con meno di 24 ore: 8 giorni fino a 2 anni di anzianita, 15 giorni oltre i 2 anni. Per i non conviventi con 24-30 ore: 15 giorni fino a 2 anni, 30 giorni oltre. Per i conviventi: 15 giorni fino a 2 anni, 30 giorni oltre 2 anni.

      La lettera di licenziamento deve essere raccomandata?

      Non e obbligatoria la raccomandata, ma e fortemente consigliata perche garantisce la prova della data di consegna. Sono valide anche: consegna a mano con firma di ricevuta, PEC, notifica tramite ufficiale giudiziario. Il licenziamento verbale, invece, e sempre nullo.

      Posso licenziare la badante se l’assistito e deceduto?

      Si, il decesso dell’assistito giustifica la cessazione del rapporto. Gli eredi devono pero rispettare i termini di preavviso del CCNL (o corrispondere l’indennita sostitutiva). Il CCNL prevede che in caso di morte del datore di lavoro, il periodo di preavviso possa essere ridotto alla meta.

      Quanto costa licenziare una colf con 5 anni di anzianita?

      Il costo comprende: preavviso di 30 giorni (o indennita sostitutiva equivalente a una mensilita), TFR maturato in 5 anni (circa 3-4 mensilita lordi), ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti. In totale, per una retribuzione mensile di 1.000 euro, il costo liquidativo puo essere di 5.000-6.000 euro lordi.


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      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le pratiche legate al lavoro domestico: redazione della lettera di licenziamento, calcolo del TFR, liquidazione finale, comunicazione all’INPS e pratiche NASpI per il lavoratore.

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        04/09/2026
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        Lady
        01/09/2026
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        Issam Elhefnawi
        31/07/2026
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        Molto gentile
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        Sibongile Moyana
        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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        Modello 730 Dichiarazione dei redditi CAF Udine

        Il Modello Redditi PF 2026 presenta quest’anno un problema tecnico segnalato ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate: un bug nel software di compilazione che interessa il Quadro RT, la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria e, in particolare, alla compensazione delle minusvalenze maturate negli anni precedenti. Il problema ha colpito migliaia di contribuenti che detengono strumenti finanziari soggetti al regime dichiarativo, generando errori nei calcoli automatici delle imposte dovute e, in alcuni casi, una tassazione superiore al dovuto.

        In questa guida aggiornata del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo nel dettaglio cosa sta succedendo, chi sono i soggetti coinvolti, quali sono le conseguenze pratiche e quali soluzioni adottare per compilare correttamente il Quadro RT senza incorrere in errori o sanzioni. Vedremo anche quando e come presentare una dichiarazione integrativa e quali sono le scadenze da rispettare nel 2026.

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        Il Bug dell’Agenzia delle Entrate: Cosa è Successo

        Nel corso della campagna dichiarativa 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato ufficialmente l’esistenza di un malfunzionamento nel software REDDITI PF 2026 (versione per persone fisiche), specificamente nel modulo dedicato alla gestione del Quadro RT. Il bug riguarda la sezione RT3, ovvero quella in cui si inseriscono le minusvalenze, le perdite su strumenti finanziari e le eccedenze non compensate degli anni precedenti (fino a quattro anni prima).

        Il problema tecnico si manifesta in questo modo: quando il contribuente inserisce una minusvalenza pregressa maturata in uno degli anni dal 2021 al 2024, il software non la riconosce correttamente nel calcolo dell’imposta sostitutiva del 26%. In alcuni casi il software azzera il campo, in altri riporta un valore errato, con il risultato che l’imposta calcolata risulta maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.

        Il bug è stato segnalato per la prima volta da numerosi professionisti fiscali (dottori commercialisti, CAF e consulenti tributari) nelle prime settimane di apertura della campagna dichiarativa, a partire dal 15 aprile 2026. L’Agenzia delle Entrate ha risposto con un comunicato ufficiale, riconoscendo il problema e annunciando il rilascio di una versione aggiornata del software dichiarativo.

        La notizia ha generato allarme tra i contribuenti con portafogli finanziari soggetti al regime dichiarativo, ovvero coloro che gestiscono autonomamente la propria fiscalità sugli investimenti senza affidarsi a un intermediario finanziario abilitato (banca o SIM) che applichi in automatico il regime del risparmio amministrato.

        Quadro RT 2026: Struttura e Funzionamento

        Il Quadro RT del Modello Redditi PF è la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). In questa sezione si dichiarano:

        • Plusvalenze e minusvalenze da cessione di titoli partecipativi (azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni di investimento)
        • Plusvalenze da cessione di valute estere a pronti e a termine
        • Redditi e perdite da strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, contratti a termine)
        • Plusvalenze da cessione di criptovalute e asset digitali (con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023)
        • Redditi da rapporti che non costituiscono esercizio di impresa relativi a contratti finanziari

        Il Quadro RT si suddivide in diverse sezioni:

        SezioneContenutoAliquota imposta sostitutiva
        RT1Plusvalenze da partecipazioni qualificate ante 1° gennaio 2019Tassazione IRPEF ordinaria (parziale concorso al reddito)
        RT2Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e altri titoli26%
        RT3Eccedenze di minusvalenze anni precedenti da compensare—
        RT4Riepilogo imposta sostitutiva dovuta26%
        RT5Compensazione con crediti d’imposta—

        Il bug segnalato interessa principalmente la sezione RT3, che gestisce il riporto delle minusvalenze dagli anni precedenti. Quando si inserisce una perdita non compensata in RT3, questa dovrebbe essere automaticamente sottratta dall’imponibile in RT4, riducendo l’imposta dovuta. Il malfunzionamento causa invece il mancato riconoscimento di questa compensazione.

        Come Funzionano le Minusvalenze nel Regime Dichiarativo

        Per comprendere pienamente l’impatto del bug, è necessario chiarire come funziona la compensazione delle minusvalenze nel regime dichiarativo. La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 67-68 del TUIR e nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 165/E del 2000.

        Principio generale: nel regime dichiarativo, le minusvalenze (perdite su strumenti finanziari) possono essere compensate con le plusvalenze realizzate nello stesso anno oppure con le plusvalenze degli anni successivi, entro un limite temporale di quattro anni dall’anno in cui la minusvalenza è stata realizzata.

        Esempio pratico: se nel 2021 hai realizzato una minusvalenza di 5.000 euro dalla vendita di azioni, puoi utilizzare questa perdita per compensare plusvalenze realizzate fino al 2025 (incluso). Se nel 2026 realizzi una plusvalenza di 8.000 euro, la minusvalenza del 2021 non è più riportabile (è scaduta), ma quella del 2022 o degli anni successivi sì.

        Anno minusvalenzaAnni in cui può essere compensataScadenza riporto
        20222023, 2024, 2025, 2026Dichiarazione redditi 2027 (anno d’imposta 2026)
        20232024, 2025, 2026, 2027Dichiarazione redditi 2028 (anno d’imposta 2027)
        20242025, 2026, 2027, 2028Dichiarazione redditi 2029 (anno d’imposta 2028)
        20252026, 2027, 2028, 2029Dichiarazione redditi 2030 (anno d’imposta 2029)

        Calcolo dell’imposta sostitutiva con compensazione:

        1. Plusvalenze anno 2025: 12.000 euro
        2. Minusvalenze anno 2025: 2.000 euro
        3. Saldo netto 2025: 10.000 euro
        4. Minusvalenze pregresse riportabili (es. dal 2022): 4.000 euro
        5. Imponibile finale: 10.000 – 4.000 = 6.000 euro
        6. Imposta sostitutiva 26%: 6.000 x 26% = 1.560 euro

        Con il bug attivo, il software calcola invece l’imposta sull’intero imponibile di 10.000 euro (= 2.600 euro), ignorando le minusvalenze pregresse di 4.000 euro. La differenza per il contribuente è di 1.040 euro in piu di tasse, in aggiunta a quanto dovuto. Un errore fiscale rilevante che va assolutamente corretto.

        Chi è Coinvolto dall’Errore Software

        Il malfunzionamento del software REDDITI PF 2026 riguarda una categoria specifica di contribuenti. Non tutti coloro che possiedono strumenti finanziari sono interessati. Vediamo nel dettaglio chi può essere coinvolto.

        Sono coinvolti:

        • Contribuenti che utilizzano il regime dichiarativo per la gestione dei propri investimenti finanziari. Si tratta di persone fisiche che non hanno delegato la gestione fiscale dei loro investimenti a una banca o SIM, oppure che detengono titoli presso intermediari esteri che non applicano la ritenuta alla fonte italiana.
        • Investitori con minusvalenze pregresse (anni 2022-2025) ancora da compensare, iscritte nella sezione RT3 della dichiarazione precedente.
        • Detentori di ETF, fondi comuni, azioni o obbligazioni in conti titoli aperti presso broker esteri (es. DEGIRO, Interactive Brokers, Trade Republic, XTB) che non applicano automaticamente la ritenuta italiana.
        • Investitori in criptovalute che hanno realizzato minusvalenze negli anni precedenti e intendono compensarle con le plusvalenze del 2025. Per il dettaglio normativo sulle criptovalute nel Modello Redditi, vedi anche la nostra guida su DAC8 e criptovalute 2026.
        • Contribuenti con partecipazioni non qualificate in società di capitali non residenti, cedute nel corso del 2025.

        NON sono coinvolti:

        • Contribuenti che utilizzano il regime del risparmio amministrato presso una banca o SIM italiana: in questo caso è l’intermediario a calcolare e versare le imposte, e il contribuente non deve compilare il Quadro RT.
        • Contribuenti che utilizzano il regime del risparmio gestito (gestioni patrimoniali): le imposte sono versate dal gestore.
        • Contribuenti che non hanno realizzato plusvalenze nel 2025 o che non hanno minusvalenze pregresse da compensare.
        • Contribuenti che presentano il Modello 730/2026: il 730 non prevede il Quadro RT per i redditi diversi di natura finanziaria. Chi ha questo tipo di redditi deve necessariamente utilizzare il Modello Redditi PF, come spiegato anche nella nostra guida sulla precompilata 2026 con il Modello Redditi PF.

        Conseguenze Pratiche: Tassazione Errata e Rischi per il Contribuente

        Le conseguenze del bug nel software REDDITI PF 2026 possono essere significative. Analizziamo gli scenari possibili e i rischi concreti per il contribuente.

        Scenario 1: Dichiarazione con imposta maggiorata

        Se il contribuente invia la dichiarazione senza accorgersi del bug e senza correggere manualmente i valori, rischia di versare un’imposta sostitutiva superiore a quella dovuta. Non si tratta di evasione, ma di un pagamento in eccesso. In questo caso, il rimedio è la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente (art. 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998), con contestuale richiesta di rimborso della maggiore imposta versata.

        Scenario 2: Dichiarazione inviata con valori corretti ma software errato

        Se il contribuente (o il professionista che lo assiste) si accorge del bug e inserisce manualmente i valori corretti ignorando il calcolo automatico del software, non ci sono rischi fiscali. L’importante è che la dichiarazione presentata sia fedele alla realta dei redditi realizzati e delle minusvalenze riportabili.

        Scenario 3: Omessa compensazione per paura dell’errore

        Alcuni contribuenti, non riuscendo a inserire correttamente le minusvalenze a causa del bug, potrebbero aver rinunciato alla compensazione, presentando una dichiarazione con un imponibile piu alto. Anche in questo caso la soluzione è la dichiarazione integrativa.

        Non ci sono rischi sanzionatori per il contribuente che presenta una dichiarazione con l’errore causato dal bug del software: l’errore non è imputabile al contribuente e l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il problema. Tuttavia, è importante correggere comunque la dichiarazione per evitare di pagare piu del dovuto.

        Impatto economico stimato

        Secondo le stime dei professionisti del settore, il bug potrebbe aver generato un’imposta sostitutiva in eccesso mediamente compresa tra 500 e 3.000 euro per contribuente, a seconda dell’entità delle minusvalenze pregresse non compensate. Per i grandi portafogli finanziari con minusvalenze rilevanti, l’errore potrebbe avere un impatto ancora maggiore.

        La Soluzione Ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

        A seguito delle numerose segnalazioni ricevute, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un aggiornamento del software REDDITI PF 2026 che risolve il bug nella gestione del Quadro RT. L’aggiornamento è disponibile per il download sul sito ufficiale dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione dedicata ai modelli dichiarativi.

        Cosa fare immediatamente:

        1. Verificare la versione del software installata: aprire il programma REDDITI PF 2026 e controllare il numero di versione nell’intestazione o nell’area “Informazioni sul programma”.
        2. Scaricare e installare l’aggiornamento piu recente dal sito dell’Agenzia delle Entrate. L’aggiornamento correttivo porta la versione a un numero superiore rispetto a quella buggata.
        3. Riaprire il file della dichiarazione e verificare che i valori del Quadro RT siano ora calcolati correttamente.
        4. Se la dichiarazione è gia stata inviata con il software buggato, valutare se è necessario presentare una dichiarazione integrativa.

        L’Agenzia delle Entrate ha anche predisposto un numero verde dedicato (800.909.696) per supportare i contribuenti che riscontrano difficolta con il Quadro RT, attivo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

        Come Compilare Correttamente il Quadro RT

        Anche con il software aggiornato, è importante conoscere la corretta procedura di compilazione del Quadro RT per verificare autonomamente la correttezza dei calcoli. Ecco la guida passo per passo.

        Sezione RT2: inserimento plusvalenze e minusvalenze 2025

        1. Rigo RT2: inserire il totale delle plusvalenze realizzate nel 2025 (colonna 1).
        2. Rigo RT3: inserire le spese e i costi inerenti alla produzione dei redditi finanziari (colonna 2). Normalmente sono le commissioni di acquisto e vendita dei titoli.
        3. Rigo RT4: differenza tra RT2 e RT3. Se positiva, è la plusvalenza netta. Se negativa, è la minusvalenza dell’anno.
        4. Rigo RT5: minusvalenze degli anni precedenti (2022-2024) riportabili. Questo è il rigo coinvolto dal bug: verificare che il valore inserito sia effettivamente sottratto dall’imponibile in RT6.
        5. Rigo RT6: imponibile netto (RT4 – RT5, se positivo). Su questo importo si applica l’aliquota del 26%.

        Verifica manuale: dopo aver inserito tutti i dati, eseguire il calcolo manuale per verificare la correttezza dell’imposta indicata in RT7: RT6 x 26% = imposta sostitutiva dovuta. Se il risultato non corrisponde, verificare che le minusvalenze in RT5 siano state correttamente considerate.

        Documentazione necessaria per la compilazione

        Per compilare correttamente il Quadro RT è necessario disporre di:

        • Estratti conto del conto titoli riferiti all’anno 2025, con il dettaglio delle operazioni di compravendita
        • Report delle plusvalenze e minusvalenze fornito dall’intermediario finanziario (in genere disponibile nell’area clienti online)
        • Copia delle dichiarazioni degli anni precedenti (2022-2025) per verificare le minusvalenze riportabili
        • Ricevute dei versamenti di imposta sostitutiva effettuati negli anni precedenti tramite modello F24

        Dichiarazione Integrativa: Quando e Come Presentarla

        Se hai gia inviato il Modello Redditi PF 2026 con il bug attivo e hai versato piu imposta del dovuto, o se hai omesso di inserire minusvalenze riportabili, hai diritto a presentare una dichiarazione integrativa.

        Tipologie di dichiarazione integrativa

        Dichiarazione integrativa a favore del contribuente (art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998): si presenta quando si corregge un errore che ha causato un pagamento in eccesso. Puo essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. In questo caso (dichiarazione 2026 per anno d’imposta 2025), la scadenza è il 31 dicembre 2031.

        Dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente (art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998): si presenta quando si corregge un errore in proprio favore che ha causato un pagamento in difetto. Deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo con applicazione di sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

        Procedura per la dichiarazione integrativa

        1. Scaricare il software REDDITI PF 2026 aggiornato con il bug corretto.
        2. Riaprire il file della dichiarazione originaria e correggere i valori nel Quadro RT.
        3. Compilare il frontespizio indicando “Dichiarazione integrativa” nel riquadro apposito (barrare la casella “Dichiarazione integrativa a favore”).
        4. Calcolare la differenza di imposta tra quanto versato e quanto dovuto.
        5. Inviare telematicamente la dichiarazione integrativa attraverso i canali abituali (direttamente o tramite CAF o professionista abilitato).
        6. Richiedere il rimborso indicando il relativo importo nella dichiarazione integrativa, oppure richiedere che l’eccedenza sia portata in compensazione con i debiti futuri.

        Nota importante: se la dichiarazione integrativa genera un credito d’imposta (perché hai versato piu del dovuto), puoi scegliere se chiedere il rimborso diretto oppure portarlo in compensazione nel modello F24 per pagamenti futuri. In quest’ultimo caso, la compensazione è possibile a partire dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa.

        Scadenze del Modello Redditi 2026 da Non Perdere

        Ecco il calendario completo delle scadenze del Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) da non dimenticare:

        ScadenzaAdempimentoNote
        15 aprile 2026Apertura dichiarazione precompilata sul sito AdESolo consultazione, non modifica
        30 aprile 2026Invio Modello 730/2026 tramite sostituto d’imposta (CAF, datore di lavoro)Termine anticipato per alcune categorie
        30 giugno 2026Termine ordinario invio Modello 730 e Modello Redditi PFProroga possibile (verificare sul sito AdE)
        30 giugno 2026Versamento saldo IRPEF e imposta sostitutiva 26% (prima rata)Possibile dilazione in rate mensili con maggiorazione 0,33%/mese
        30 novembre 2026Termine invio Modello Redditi PF con proroga (tramite professionista o CAF)Con maggiorazione dello 0,4%
        30 novembre 2026Versamento seconda o unica rata acconto IRPEF 2026100% o seconda rata del 40%

        Attenzione: le scadenze possono subire proroghe ufficiali. Verificare sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate o contattare il vostro CAF di riferimento per gli aggiornamenti piu recenti. Per i contribuenti residenti in zone colpite da calamita naturali possono essere previste ulteriori sospensioni.

        Differenze tra Modello 730 e Modello Redditi per i Redditi Finanziari

        Una domanda frequente tra i contribuenti riguarda la differenza tra il Modello 730 e il Modello Redditi PF per la dichiarazione dei redditi da investimenti finanziari. La risposta è netta: il Modello 730 non prevede il Quadro RT e non consente la dichiarazione di plusvalenze e minusvalenze da strumenti finanziari soggetti al regime dichiarativo.

        CaratteristicaModello 730Modello Redditi PF
        Redditi da lavoro dipendente/pensioneSISI
        Redditi da lavoro autonomo occasionaleSI (fino a certi limiti)SI
        Quadro RT (redditi finanziari diversi)NOSI
        Plusvalenze/minusvalenze regime dichiarativoNOSI
        Rimborso IRPEF in busta pagaSI (se tramite sostituto)NO (rimborso diretto AdE)
        Assistenza fiscale CAFSISI

        Se sei un contribuente che utilizza il regime dichiarativo e hai realizzato plusvalenze nel 2025, sei obbligato a presentare il Modello Redditi PF 2026, anche se normalmente presenteresti il 730. In alcuni casi è possibile integrare il 730 con il Modello Redditi Aggiuntivo, ma questa opzione ha limitazioni specifiche. Per approfondire, consulta la nostra guida sulla dichiarazione dei redditi 730 e valuta con il CAF quale modello è piu adatto alla tua situazione.

        Regime Dichiarativo vs Regime Amministrato: Differenze Chiave

        Il problema del bug nel Quadro RT riguarda solo i contribuenti che utilizzano il regime dichiarativo. È quindi utile chiarire le differenze tra i due principali regimi fiscali per gli investimenti finanziari.

        Regime del risparmio amministrato

        Nel regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. 461/1997), l’intermediario finanziario (banca, SIM, società di gestione del risparmio) calcola e versa direttamente le imposte per conto del contribuente. Le imposte vengono applicate operazione per operazione, al momento della realizzazione della plusvalenza. Il contribuente non deve compilare il Quadro RT nella dichiarazione dei redditi.

        Vantaggi: semplicita, nessun adempimento dichiarativo per i redditi finanziari, compensazione automatica tra minusvalenze e plusvalenze all’interno dello stesso conto titoli.

        Limiti: impossibilita di compensare minusvalenze tra intermediari diversi, impossibilita di compensare minusvalenze da regime amministrato con plusvalenze da regime dichiarativo (e viceversa).

        Regime dichiarativo

        Nel regime dichiarativo (art. 5 del D.Lgs. 461/1997), il contribuente gestisce autonomamente la propria fiscalità sugli investimenti, dichiarando i redditi finanziari nella propria dichiarazione dei redditi (Quadro RT) e versando le imposte tramite modello F24.

        Vantaggi: possibilita di compensare minusvalenze tra diversi intermediari, piu flessibilita nella gestione delle perdite pregresse, possibilita di scegliere quando versare l’imposta (entro le scadenze della dichiarazione).

        Limiti: adempimenti piu complessi, necessita di conservare e analizzare tutta la documentazione relativa alle operazioni finanziarie, rischio di errori nella compilazione (come il bug del software REDDITI PF 2026 qui descritto).

        Conclusione: il bug nel software REDDITI PF 2026 per il Quadro RT è un problema tecnico riconosciuto e risolto dall’Agenzia delle Entrate, ma le sue conseguenze pratiche possono essere rilevanti per i contribuenti che hanno gia inviato la dichiarazione con il software difettoso. La soluzione è scaricare l’aggiornamento correttivo, verificare i propri calcoli e, se necessario, presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare l’eventuale maggiore imposta versata.

        Se hai dubbi sulla tua situazione specifica, su come compilare il Quadro RT o su come procedere con la dichiarazione integrativa, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. I nostri esperti fiscali possono analizzare la tua dichiarazione e supportarti in ogni fase del processo, dalla verifica del Quadro RT alla presentazione della dichiarazione integrativa. Contattaci per un appuntamento.

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        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande Frequenti sul Quadro RT e Minusvalenze

        Ho gia inviato il Modello Redditi 2026 con il software buggato. Devo rifare tutto?

        Non necessariamente. Prima di tutto aggiorna il software e verifica se i tuoi valori nel Quadro RT sono corretti. Se hai inserito manualmente le minusvalenze pregresse in modo corretto e il calcolo finale dell’imposta e giusto, non devi fare nulla. Se invece hai versato piu tasse del dovuto perche il bug ha ignorato le tue minusvalenze, puoi presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre 2031.

        Qual e la differenza tra minusvalenza e perdita su titoli ai fini del Quadro RT?

        Nel linguaggio fiscale del Quadro RT, minusvalenza e perdita sono termini spesso usati come sinonimi. Piu precisamente, la minusvalenza e la differenza negativa tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto di uno strumento finanziario. La perdita indica invece il saldo negativo tra le operazioni dell’anno. Entrambe sono riportabili nei 4 anni successivi.

        Posso compensare le minusvalenze da azioni con i dividendi ricevuti?

        No. Le minusvalenze iscritte nel Quadro RT possono essere compensate SOLO con plusvalenze da strumenti finanziari soggetti alla stessa aliquota del 26% (altre azioni, obbligazioni, ETF, derivati). NON possono essere compensate con dividendi (che hanno un regime fiscale separato) ne con redditi da lavoro o altri redditi IRPEF.

        Il bug del software REDDITI 2026 riguarda anche le criptovalute nel Quadro RT?

        Si, il bug puo interessare anche i contribuenti che dichiarano redditi da criptovalute nel Quadro RT, nella misura in cui hanno minusvalenze pregresse da compensare. Le criptovalute sono state inserite nel regime fiscale ordinario dei redditi finanziari dalla Legge di Bilancio 2023, quindi dal 2023 le minusvalenze da crypto sono riportabili nei 4 anni successivi. Chi ha subito perdite nel 2022 o 2023 e ha plusvalenze nel 2025 puo essere colpito dal bug.

        Quanto tempo ci vuole per ricevere il rimborso dopo la dichiarazione integrativa?

        I tempi di rimborso dipendono dall’Agenzia delle Entrate. Generalmente, per i rimborsi da dichiarazione integrativa, i tempi variano tra 6 e 18 mesi dalla presentazione, a seconda del volume di richieste. E possibile accelerare i tempi richiedendo il rimborso tramite bonifico bancario invece di assegno. In alternativa, conviene portare il credito in compensazione nel modello F24 per i versamenti futuri, che non ha attese.


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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi profile picture
          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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