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CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO

Pensione Più Bassa a Maggio 2026? Ecco Perché e Come Verificare le Trattenute

Pensione 2026 INPS

Hai aperto il cedolino e ti accorgi che la pensione di maggio 2026 è più bassa rispetto ai mesi precedenti? Niente panico: nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di una riduzione temporanea e prevista dalla legge, dovuta a tre cause precise: addizionali IRPEF regionali e comunali, conguagli fiscali e recuperi di indebiti INPS. In questa guida ti spieghiamo come capire in 5 minuti perché ti hanno trattenuto qualche euro in più e come verificare che il calcolo sia corretto.

⚠️ La trattenuta ti sembra sbagliata?

Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica gratuitamente il tuo cedolino e, se necessario, presenta riesame all’INPS. Chiamaci allo 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Indice dei contenuti

  1. Le 3 cause principali in 30 secondi
  2. Causa 1: addizionale regionale IRPEF
  3. Causa 2: addizionale comunale IRPEF
  4. Causa 3: recupero indebiti o conguaglio rivalutazione
  5. Calcolo del netto atteso: esempio Udine
  6. Cosa fare se la trattenuta è sbagliata
  7. Quando finiranno le trattenute aggiuntive
  8. Domande frequenti

Le 3 cause principali in 30 secondi

Se la pensione di maggio 2026 è più bassa, nove volte su dieci la causa è una di queste:

  1. Addizionale regionale IRPEF: prima rata partita a marzo 2026, prosegue fino a gennaio 2027 (11 rate).
  2. Addizionale comunale IRPEF: rate del saldo 2025 da marzo a novembre, più acconto 2026 da marzo a novembre.
  3. Recupero indebiti INPS o conguaglio rivalutazione: rateazione di somme non dovute pagate negli anni precedenti.

Tutte e tre sono trattenute previste dalla legge, comuni a milioni di pensionati. Per il quadro generale di importi e calendario di maggio puoi consultare la guida al pagamento delle pensioni di maggio 2026, che riepiloga tutte le novità del mese.

Causa 1: addizionale regionale IRPEF (marzo 2026 – gennaio 2027)

L’addizionale regionale IRPEF è un’imposta che ogni Regione applica sui redditi dei propri residenti. Si calcola sui redditi dell’anno precedente (quindi 2025) e si trattiene a rate dalla pensione, in 11 mesi che vanno tipicamente da marzo 2026 a gennaio 2027.

Le aliquote variano da Regione a Regione: il Friuli Venezia Giulia applica un’aliquota base dell’1,23% per i redditi fino a 15.000 € e dell’1,73% per gli scaglioni superiori. Vediamo le aliquote dei principali comuni di riferimento del CAF Centro Fiscale.

RegioneAliquota baseAliquota maxNote
Friuli Venezia Giulia1,23%1,73%Esenzione fino a 15.000 € reddito complessivo
Veneto1,23%1,73%Aliquote per scaglioni IRPEF
Lombardia1,23%1,74%Detrazioni per familiari a carico
Lazio1,73%3,33%Tra le più alte d’Italia

Esempio pratico: un pensionato residente in FVG con reddito 2025 di 18.000 € paga il 1,23% di addizionale regionale (221,40 € annui) suddiviso in 11 rate da circa 20,13 € al mese. Questa cifra apparirà sul cedolino da marzo 2026 a gennaio 2027.

Causa 2: addizionale comunale IRPEF (saldo 2025 + acconto 2026)

L’addizionale comunale è un’imposta a favore del Comune di residenza. A differenza di quella regionale, può sommare due componenti che si pagano nello stesso periodo:

  • Saldo 2025: 9 rate mensili da marzo a novembre 2026, basate sul reddito 2024
  • Acconto 2026: 9 rate mensili da marzo a novembre 2026, pari al 30% dell’addizionale del 2025

Da maggio in poi entrambe le componenti sono attive contemporaneamente, motivo per cui la trattenuta totale aumenta rispetto a marzo-aprile. Le aliquote variano da Comune a Comune. Ecco quelle dei principali comuni del Friuli Venezia Giulia.

ComuneAliquotaSoglia esenzione
Udine0,80%12.000 €
Pordenone0,40%15.000 €
Trieste0,80%15.000 €
Gorizia0,80%10.000 €
Codroipo (UD)0,50%10.000 €

Importante: le aliquote sono indicative e possono essere modificate dai singoli Comuni con delibera annuale. Verifica sempre l’aliquota aggiornata sul sito del tuo Comune o richiedi una stampa al CAF.

Causa 3: recupero indebiti INPS o conguaglio rivalutazione

La terza causa frequente è il recupero di somme indebitamente percepite negli anni precedenti. L’INPS può scoprire, a controllo successivo, che il pensionato ha incassato denaro non dovuto. Le situazioni tipiche sono:

  • Integrazione al minimo percepita pur avendo superato i limiti reddituali
  • Maggiorazione sociale non più spettante per aumento del reddito
  • Pensione di reversibilità ridotta per nuovi redditi del beneficiario
  • Differenze su rivalutazione 2024 o 2025 calcolata in via provvisoria e poi corretta

La rateizzazione del recupero, per legge, non può superare 1/5 della pensione netta. L’INPS è obbligata a inviare una comunicazione preventiva al pensionato, contenente l’importo, le motivazioni e il piano di rateazione. Se non hai ricevuto questa comunicazione e ti ritrovi una trattenuta inattesa, è uno degli elementi che il patronato può contestare.

Calcolo del netto atteso: esempio Udine + Friuli VG

Vediamo un esempio concreto per un pensionato residente a Udine con pensione lorda annua di 17.400 € (1.450 € lordi mensili, 12 mensilità). I valori sono indicativi.

Voce mensileAprile 2026 (€)Maggio 2026 (€)Differenza
Pensione lorda+1.450,00+1.450,000
IRPEF-195,00-195,000
Addizionale regionale FVG (rata)-19,45-19,450
Add. comunale Udine – saldo 2025-12,40-12,400
Add. comunale Udine – acconto 20260-3,72-3,72
Conguaglio rivalutazione0-8,00-8,00
Netto del mese1.223,151.211,43-11,72

In questo caso la differenza è di circa 12 € in meno, dovuta all’avvio dell’acconto comunale e a un piccolo conguaglio rivalutazione. Per pensioni più elevate la differenza può essere significativa, fino a 50-80 € in meno al mese.

Per leggere voce per voce ogni riga del cedolino, consulta la nostra guida al cedolino pensione di maggio 2026: trovi spiegazioni dettagliate di ogni codice e sigla.

Cosa fare se la trattenuta è sbagliata

Se dopo aver fatto i conti pensi che la trattenuta non sia corretta, hai diversi strumenti a disposizione:

  1. Controlla la CU 2026: la Certificazione Unica riporta l’importo annuo dell’addizionale dovuta. Dividi per 11 e ottieni la rata mensile attesa.
  2. Verifica la residenza: se hai cambiato Comune nel 2025, l’addizionale potrebbe essere stata calcolata sul Comune sbagliato.
  3. Controlla i dati reddituali: l’INPS si basa sui redditi dichiarati al fisco. Se hai presentato 730 o Redditi PF, i dati devono coincidere.
  4. Richiedi un appuntamento al patronato: il CAF Centro Fiscale di Udine verifica gratuitamente il calcolo e, se necessario, presenta richiesta di riesame all’INPS.

Quando finiranno le trattenute aggiuntive

Tieni presente queste scadenze chiave per il 2026, che indicano quando ogni componente cessa di gravare sulla pensione:

  • Addizionale comunale (saldo 2025 + acconto 2026): termina con la rata di novembre 2026
  • Addizionale regionale 2025: termina con la rata di gennaio 2027
  • Recupero indebiti: dipende dall’importo e dal piano di rateizzazione, può durare anche più di 12 mesi
  • Conguaglio rivalutazione: tipicamente esaurito entro 2-3 mensilità

A partire da dicembre 2026 l’addizionale comunale non sarà più trattenuta (ma riprenderà a marzo 2027 con il nuovo saldo), quindi quel mese tipicamente la pensione sarà più alta. A febbraio 2027 termina anche l’addizionale regionale 2025 e il netto torna sui livelli iniziali.

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Pochi minuti per capire perché la pensione di maggio è più bassa e individuare eventuali errori. Servizio gratuito di patronato.

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Domande frequenti

Perché la pensione di maggio 2026 è più bassa di aprile?

Nella maggior parte dei casi la riduzione è dovuta all’avvio dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, che si somma al saldo dell’anno precedente. Possono incidere anche conguagli fiscali e recuperi di indebiti.

Le trattenute sono permanenti?

No, le addizionali sono rateizzate per legge: l’addizionale comunale termina a novembre 2026, quella regionale a gennaio 2027. A dicembre 2026 vedrai un netto più alto.

Posso chiedere di sospendere la trattenuta?

Le addizionali IRPEF non possono essere sospese: sono dovute per legge. Per i recuperi di indebiti, invece, è possibile chiedere all’INPS una rateizzazione più lunga se la rata mensile incide significativamente sul tenore di vita.

Esistono soglie di esenzione dalle addizionali?

Sì. Molte Regioni e Comuni prevedono una soglia di esenzione (tipicamente tra 12.000 e 15.000 € di reddito complessivo). In FVG l’addizionale regionale non è dovuta sotto 15.000 €. Verifica la soglia del tuo Comune.

Come faccio a sapere quanto pagherò di addizionali nel 2026?

Trovi l’importo annuo dovuto sulla CU 2026 (rilasciata entro marzo). Diviso per 11 ottieni la rata mensile attesa. Il CAF può ricostruire il calcolo e verificare la correttezza.

Devo presentare ricorso se la trattenuta sembra errata?

Prima di pensare al ricorso conviene chiedere un riesame all’INPS tramite il patronato. Spesso l’errore si risolve in tempi rapidi senza dover attivare procedure formali. Solo in caso di rifiuto si valuta il ricorso amministrativo.

Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 08:00:002026-05-30 00:54:32Pensione Più Bassa a Maggio 2026? Ecco Perché e Come Verificare le Trattenute
GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

regime forfettario partita iva

L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
  2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
  3. Esigibilità immediata: la regola generale
  4. Esigibilità differita e IVA per cassa
  5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
  6. Casi particolari di IVA per i forfettari
  7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
  8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
  9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
  10. Vendite a privati UE: regime OSS
  11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
  12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
  13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
  14. Esempi pratici con calcoli
  15. FAQ – Domande frequenti

Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

  • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
  • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
  • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
  • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

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Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

  • Beni mobili: consegna o spedizione
  • Beni immobili: stipula del contratto/atto
  • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

Esigibilità immediata: la regola generale

L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

In pratica, il fornitore in regime ordinario:

  1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
  2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
  3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
  4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

Esigibilità differita e IVA per cassa

L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

  • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
  • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

Questo significa, per il forfettario:

  • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
  • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
  • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
  • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
  • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
  • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Casi particolari di IVA per i forfettari

Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

  1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
  2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
  3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
  4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
  5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

  • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
  • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
  • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
  • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
  • Cessione di oro industriale
  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

Forfettario come cedente/prestatore

Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

Forfettario come cessionario/committente

Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

  1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
  2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
  3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
  4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari

Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

  • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
  • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

Servizi ricevuti da soggetti UE

Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

  1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
  2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
  3. Ricevere fattura senza IVA
  4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
  5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
  6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

Importazioni extra-UE: IVA in dogana

Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

Il forfettario:

  • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
  • Non può detrarla
  • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
  • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

  • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
  • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
  1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
  2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
  3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
  4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

  • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
  • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
  • Le fatture 2026 restano senza IVA
  • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

  • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
  • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
  • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

  • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
  • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
  • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

  • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
  • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
  • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
  • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
  • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

Scadenze LIPE 2026-2027:

  • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
  • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
  • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
  • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

Esempi pratici con calcoli

Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

  • IVA da versare: 0 euro
  • LIPE: non dovute
  • Modello IVA: non dovuto
  • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

  • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
  • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
  • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
  • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
  • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

  • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
  • Tutte le fatture successive con IVA
  • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
  • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
  • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
  • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

  • Vendite a francesi: IVA francese 20%
  • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
  • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
  • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

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FAQ – Domande frequenti

Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

Devo presentare LIPE se sono forfettario?

No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

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Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 08:00:002026-09-27 00:05:38Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari
NASPI / DISOCCUPAZIONE, PATRONATO

Modello C2 Storico online: come scaricarlo con SPID in ogni Regione per i Bonus Assunzioni 2026

attivazione SPID, pec o firma digitale tramite caf

Se il tuo datore di lavoro ti ha detto che ha bisogno del Modello C2 Storico per richiedere uno sgravio contributivo INPS, probabilmente ti sei chiesto: cos’è esattamente, dove lo trovo, e come faccio a scaricarlo? In questa guida trovi la risposta completa, con le istruzioni specifiche per ogni Regione italiana, i portali online dove accedere con SPID o CIE, e tutto ciò che serve sapere per i principali Bonus Assunzioni 2026.

Il Modello C2 Storico (o Scheda Anagrafico-Professionale storica) è il documento che certifica ufficialmente lo stato di disoccupazione di un lavoratore e la sua storia di disponibilità immediata al lavoro (DID). Per il datore di lavoro che intende assumere beneficiando degli esoneri contributivi previsti dal Decreto Lavoro 2023 (art. 21, DL 60/2024) o dai precedenti incentivi INPS, questo documento è spesso richiesto come prova che il lavoratore possedeva i requisiti al momento dell’assunzione.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Modello C2 Storico e la Scheda Anagrafico-Professionale
  2. Differenza tra C2 attuale e C2 Storico
  3. I Bonus Assunzioni 2026 che richiedono il C2 Storico
  4. Come scaricare il C2 Storico con SPID o CIE: guida passo-passo
  5. Portali regionali: procedura per ogni Regione italiana
  6. Documenti per il datore di lavoro per richiedere lo sgravio INPS
  7. Errori comuni e come evitarli
  8. Domande frequenti sul Modello C2 Storico

Cos’è il Modello C2 Storico e la Scheda Anagrafico-Professionale

Il Modello C2 Storico, ufficialmente denominato Scheda Anagrafico-Professionale (SAP) storica, è un documento rilasciato dai Centri per l’Impiego (CPI) regionali che attesta lo storico delle posizioni lavorative, delle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID) e dello stato occupazionale di un lavoratore nel corso del tempo.

A differenza del semplice stato occupazionale attuale, il C2 Storico riepiloga l’intera storia del rapporto del lavoratore con il Centro per l’Impiego: quando ha reso la prima DID, quanti periodi di disoccupazione ha avuto, se ha mai perso lo stato di disoccupazione e per quale motivo, quali patti di servizio ha sottoscritto. Questo storico è fondamentale per dimostrare che il lavoratore era regolarmente disoccupato da almeno X mesi al momento dell’assunzione, requisito chiave per molti bonus.

Dal punto di vista normativo, la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) è disciplinata dal D.Lgs. 150/2015 (Jobs Act – riforma dei servizi per il lavoro) e successive modifiche. L’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), ora riassorbita nel Ministero del Lavoro, ha definito gli standard per la gestione delle SAP nei sistemi informativi regionali. Il documento è generato dai sistemi regionali (SIL – Sistemi Informativi del Lavoro) che alimentano il SIAP (Sistema Informativo per l’Accreditamento dei Professionisti) e il registro nazionale.

Differenza tra C2 attuale e C2 Storico

Molti lavoratori confondono il C2 attuale (che certifica il solo stato di disoccupazione in corso) con il C2 Storico. Ecco le differenze principali:

CaratteristicaC2 AttualeC2 Storico
Cosa certificaStato di disoccupazione attualeIntera storia DID e occupazionale
Periodo copertoSolo il momento presenteDa prima DID a oggi (storico completo)
Uso principaleAccesso a servizi INPS (NASPI, ecc.)Bonus assunzioni, sgravi contributivi datore
Chi lo richiedeLavoratoreLavoratore (per darlo al datore di lavoro)
Dove si ottieneCPI, portali regionali, MyANPALCPI, portali regionali, MyANPAL
FormatoPDF semplicePDF con storico cronologico completo

Attenzione: non tutti i portali regionali distinguono esplicitamente le due versioni con le stesse denominazioni. In alcune regioni il C2 Storico viene chiamato “Scheda SAP storica”, in altre “Estratto scheda anagrafico-professionale” o semplicemente “C2 con storico”. Nella richiesta al CPI specifica sempre: “Ho bisogno del documento completo con lo storico delle DID per richiedere un bonus assunzioni”.

I Bonus Assunzioni 2026 che richiedono il C2 Storico

Il Modello C2 Storico è richiesto o fortemente consigliato per i seguenti incentivi all’assunzione attivi nel 2026. Il datore di lavoro deve conservarlo come prova documentale in caso di verifica INPS.

1. Esonero Contributivo per Giovani Under 35 (ex art. 21, DL 60/2024)

Prorogato e potenziato con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), questo bonus riconosce al datore di lavoro un esonero contributivo del 100% (fino a un massimo di 500 euro mensili per 24 mesi) per ogni lavoratore under 35 mai assunto a tempo indeterminato in precedenza. Per i datori del Sud Italia (ZES Unica) l’esonero sale al 120% per 36 mesi. Il C2 Storico serve a dimostrare che il lavoratore non aveva mai avuto un contratto a tempo indeterminato in vigore.

Riferimento normativo: Circolare INPS n. 24/2025 e messaggio INPS n. 1020/2025. La domanda si presenta tramite portale INPS – Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo).

2. Bonus Giovani NEET Under 35 (Garanzia Occupabilità Lavoratori)

Riservato ai giovani under 35 che sono NEET (Not in Education, Employment or Training) registrati nel programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori). L’esonero contributivo per i giovani under 35 prevede benefici fino al 100% dei contributi per 12 mesi (elevabile a 24 in alcune circostanze). Il requisito NEET viene dimostrato attraverso la SAP storica che attesta l’assenza di occupazione stabile e la mancata frequenza di percorsi formativi nel periodo precedente.

3. Bonus Donne 2026 (Donne svantaggiate)

Previsto dall’art. 4 della L. 92/2012 (Legge Fornero) e prorogato annualmente, il Bonus Donne riconosce un esonero contributivo del 50% per 12 mesi (18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato) per l’assunzione di donne che versano in determinate condizioni di svantaggio:

  • Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali UE (Sud Italia e isole)
  • Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti
  • Donne prive di impiego da almeno 6 mesi operanti in settori con forte disparità occupazionale di genere

Il C2 Storico è il documento che certifica l’assenza di impiego regolarmente retribuito per il periodo richiesto, che viene verificato da INPS in sede di istruttoria. Per le bonus mamme lavoratrici, vedi anche la nostra guida sul Bonus Mamme Lavoratrici 2026.

4. Esonero Contributivo ZES Unica Sud 2026

Previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per le assunzioni nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), il bonus è pari al 100% dei contributi previdenziali per 24 mesi, con massimale di 650 euro mensili per lavoratore. Anche in questo caso il C2 Storico attesta lo stato di disoccupazione del lavoratore al momento dell’assunzione.

5. Incentivo per lavoratori in NASPI (agevolazione sgravio)

I datori di lavoro che assumono lavoratori percettori di NASPI (indennità di disoccupazione) possono beneficiare di un incentivo pari ai residui mensili di NASPI non ancora fruiti dal lavoratore. Il C2 Storico dimostra che il soggetto era beneficiario NASPI e in stato di disoccupazione. Per approfondire la NASPI, la nostra guida completa sulla NASPI e disoccupazione chiarisce tutti i dettagli.

Come scaricare il C2 Storico con SPID o CIE: guida passo-passo

La procedura generale per ottenere il C2 Storico online con autenticazione digitale (SPID, CIE o CNS) prevede questi passaggi standard, validi nella maggior parte delle regioni:

Passo 1: Accedi al portale regionale o a MyANPAL

Hai due strade principali:

  • MyANPAL (ora MLPS): il portale nazionale raggiungibile all’indirizzo myanpal.anpal.gov.it (verificare l’attuale URL sul sito del Ministero del Lavoro). Consente l’accesso con SPID, CIE o CNS e permette di visualizzare la propria SAP attuale. Tuttavia, per il documento storico certificato con validità legale per i bonus, molte regioni richiedono di passare dal portale regionale.
  • Portale regionale: ogni regione ha il proprio sistema informativo del lavoro (SIL). Vedi la tabella nella sezione successiva per trovare quello della tua regione.

Passo 2: Autenticazione con SPID o CIE

Per accedere ai portali del lavoro regionali è necessario disporre di:

  • SPID (livello 2): il sistema più diffuso, fornito da provider accreditati come Poste Italiane (PosteID), Aruba, InfoCert, Namirial, TIM, Intesa, ecc. Se non hai lo SPID, il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nell’attivazione.
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN: alternativa valida in tutti i portali che supportano l’autenticazione CIE.
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi): usata principalmente in ambito professionale.

Passo 3: Naviga alla sezione “La mia scheda” o “Scheda anagrafico-professionale”

Una volta autenticato nel portale, cerca la sezione dedicata alla tua scheda personale. I nomi variano per regione:

  • “Scheda anagrafico-professionale” o “La mia SAP”
  • “Il mio profilo lavorativo”
  • “Documenti / Certificati”

Passo 4: Seleziona “Storico” o “Scheda storica”

Nella sezione della SAP troverai (in molti portali) la possibilità di visualizzare lo storico. Seleziona “Scheda storica”, “Visualizza storico” o equivalente. Se questa opzione non è disponibile online, dovrai recarti di persona al Centro per l’Impiego.

Passo 5: Scarica il PDF e conservalo

Il documento viene generato in formato PDF, spesso con firma digitale del CPI. Scaricalo, stampalo e consegnalo al datore di lavoro che lo conserverà nel fascicolo del dipendente per eventuali verifiche INPS. Non ha una scadenza fissa, ma in caso di variazioni del tuo stato occupazionale dovrai generarne uno aggiornato.

Portali regionali: procedura per ogni Regione italiana

Ogni regione gestisce autonomamente il proprio sistema informativo del lavoro. Di seguito la tabella completa con i portali ufficiali e le indicazioni specifiche per scaricare il C2 Storico in ogni area d’Italia.

RegionePortale / SistemaAccessoSezione C2 Storico
PiemonteIOLAVORO (iolavoro.regione.piemonte.it)SPID, CIEArea personale → Scheda professionale → Storico
Valle d’AostaPortale Lavoro VDA (lavoro.vda.it)SPID, CIEArea riservata → Documenti CPI
LombardiaIDO – Informagiovani Dote Occupazione (ido.lavoro.regione.lombardia.it)SPID, CIE, CNSArea personale → Scheda anagrafico-professionale → Storico SAP
Trentino-Alto AdigeAFOL / Agenzia del lavoro provinciale (agenzialavoro.provincia.tn.it – Trento; Agenzia per l’Impiego BZ per Bolzano)SPID, CIEAccesso sportello o richiesta online → SAP storica
VenetoCLICLAVORO VENETO / Mio Centro per l’Impiego (cliclavoroveneto.it)SPID, CIEArea riservata → La mia scheda → Storico DID
Friuli Venezia GiuliaEFFE-Lavoro FVG (lavoro.regione.fvg.it)SPID, CIE, CNSArea personale → Scheda SAP → Richiedi storico
LiguriaPortale Lavoro Liguria (lavoroliguria.regione.liguria.it)SPID, CIEProfilo → Scheda professionale → Storico
Emilia-RomagnaLAVORO PER TE (lavoroperme.regione.emilia-romagna.it)SPID, CIEArea personale → Il mio fascicolo → Scheda storica
ToscanaIDOL – Toscana (idol.regione.toscana.it)SPID, CIE, CNSArea personale → Scheda anagrafico-professionale → Storico
UmbriaSINTESI Umbria (sintesi.regione.umbria.it)SPID, CIEProfilo lavoratore → SAP → Estrai storico
MarcheSIL Marche (silmarche.regione.marche.it)SPID, CIEArea riservata → Scheda professionale → Versione storica
LazioCPI Lazio Online (lavoro.regione.lazio.it)SPID, CIEArea personale → Documenti → C2 storico
AbruzzoPortale Lavoro Abruzzo (lavoroabruzzo.regione.abruzzo.it)SPID, CIEArea riservata → Scheda SAP → Storico
MoliseSIL Molise / CPI territoriale (lavoro.regione.molise.it)SPID, CIE o sportello fisicoRichiesta diretta al CPI (sistema non sempre online)
CampaniaARLAS Campania (arlas.regione.campania.it)SPID, CIEArea personale → Scheda lavoratore → Storico SAP
PugliaSIL Puglia / Centri per l’Impiego Puglia (cpi.regione.puglia.it)SPID, CIEArea riservata → Scheda professionale → Storico DID
BasilicataPortale Lavoro Basilicata (lavoro.regione.basilicata.it)SPID, CIEArea personale → Documenti SAP → Scheda storica
CalabriaSIL Calabria (sil.regione.calabria.it)SPID, CIEProfilo → Scheda anagrafica → Storico
SiciliaLAVOROPERTE Sicilia (lavoroperte.regione.sicilia.it)SPID, CIEArea riservata → Il mio profilo → SAP storica
SardegnaSARDEGNA LAVORA (sardegnalavora.regione.sardegna.it)SPID, CIEArea personale → Scheda professionale → Storico

Nota importante: Gli URL dei portali regionali possono subire aggiornamenti. In caso di difficoltà, cerca sul sito della tua Regione la sezione “Lavoro” o “Centri per l’Impiego” oppure rivolgiti direttamente allo sportello fisico del CPI competente per il tuo Comune di residenza. In alternativa, puoi richiedere l’estrazione del C2 Storico direttamente al CPI tramite PEC o email istituzionale.

Cosa fare se il portale regionale non offre il C2 Storico online

Alcune regioni, in particolare quelle con sistemi informativi meno sviluppati (es. Molise, alcune province della Calabria), non dispongono ancora di un accesso online completo allo storico SAP. In questi casi:

  1. Prenota un appuntamento al tuo Centro per l’Impiego territorialmente competente
  2. Porta con te un documento d’identità valido e il codice fiscale
  3. Chiedi esplicitamente: “Vorrei una copia della mia Scheda Anagrafico-Professionale storica (C2 Storico) con timbro e firma, necessaria per il Bonus Assunzioni”
  4. Il documento viene rilasciato gratuitamente entro pochi minuti o al massimo in giornata

Documenti per il datore di lavoro per richiedere lo sgravio INPS

Il C2 Storico è solo uno dei documenti che il datore di lavoro deve raccogliere e conservare per beneficiare degli sgravi contributivi. Ecco la documentazione completa necessaria per presentare la domanda di esonero all’INPS:

Documenti obbligatori raccolti dal datore

  • C2 Storico del lavoratore (Scheda SAP storica): per dimostrare lo stato di disoccupazione pregresso
  • UniLAV (comunicazione obbligatoria di assunzione): trasmessa al CPI tramite portale del Ministero del Lavoro entro il giorno precedente l’inizio del rapporto. E’ la comunicazione che registra ufficialmente l’assunzione.
  • Copia del contratto di assunzione: con indicazione del tipo (indeterminato, determinato, apprendistato) e della data di decorrenza
  • Documento d’identità del lavoratore e codice fiscale
  • Autocertificazione del lavoratore sulla condizione di svantaggio (per Bonus Donne: assenza di impiego per il periodo richiesto; per NEET: assenza da lavoro e formazione)

Come presentare la domanda all’INPS

La domanda di esonero contributivo si presenta tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex-DiResCo), accessibile dall’area riservata del sito INPS. La procedura prevede:

  1. Accedere al portale INPS come datore di lavoro (SPID/CIE con delega)
  2. Selezionare “Portale delle Agevolazioni” dal menu
  3. Scegliere il tipo di incentivo (es. “Esonero giovani under 35”, “Incentivo donne”, ecc.)
  4. Compilare il modulo con i dati del lavoratore e del contratto
  5. Caricare la documentazione richiesta (o conservarla agli atti per eventuali ispezioni)
  6. Attendere la conferma e il codice autorizzativo INPS

Il Quadro RU nel modello 770

I datori di lavoro che fruiscono di agevolazioni contributive devono indicarle nel Quadro RU del Modello 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta). Ogni incentivo ha un codice specifico da riportare nel quadro. Il C2 Storico è parte della documentazione da conservare per giustificare quanto dichiarato nel 770 in caso di controllo. Se hai bisogno di assistenza per la compilazione del 770, il CAF Centro Fiscale offre questo servizio alle imprese.

Errori comuni e come evitarli

Dall’esperienza dei nostri consulenti del CAF Centro Fiscale che assistono sia lavoratori sia datori di lavoro nella gestione dei bonus assunzioni, questi sono gli errori più frequenti e come prevenirli:

Errore 1: Consegnare il C2 attuale invece dello storico

Il problema: Il datore di lavoro chiede il “C2” e il lavoratore porta il documento che certifica solo lo stato di disoccupazione attuale, senza lo storico delle DID. INPS, in fase di verifica, rigetta la pratica perché non riesce a ricostruire il periodo di disoccupazione pregresso.

La soluzione: Specifica sempre al CPI che hai bisogno del documento con lo storico completo. Online, cerca la versione “storica” o “scheda SAP storica”, non solo il profilo attuale.

Errore 2: Non aver mai fatto la DID

Il problema: Alcuni lavoratori, pur essendo senza lavoro da mesi, non hanno mai formalmente reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego. Di conseguenza, il loro C2 Storico è vuoto o non registra il periodo di disoccupazione nel modo corretto, e il datore di lavoro non può beneficiare del bonus.

La soluzione: Se sei disoccupato, registrati subito al CPI della tua città e rendi la DID. L’iscrizione è gratuita e puoi farlo online (MyANPAL) o allo sportello. La DID è anche obbligatoria per accedere alla NASPI e ad altri ammortizzatori sociali.

Errore 3: Il lavoratore non aveva perso lo stato di disoccupazione

Il problema: Lo stato di disoccupazione può perdersi se il lavoratore ha svolto attività lavorativa con reddito superiore alle soglie previste (8.174 euro annui per lavoro dipendente o 4.800 euro per lavoro autonomo, salvo aggiornamenti INPS). Se il C2 Storico mostra una “interruzione” dello stato di disoccupazione, i periodi precedenti potrebbero non essere computabili per certi bonus.

La soluzione: Prima di procedere all’assunzione, il datore di lavoro deve verificare attentamente il C2 Storico con un consulente del lavoro o con il CAF per accertarsi che la storia del lavoratore soddisfi esattamente i requisiti del bonus specifico.

Errore 4: Inviare l’UniLAV in ritardo

Il problema: La comunicazione di assunzione (UniLAV) deve essere inviata entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro. Se inviata in ritardo, il bonus potrebbe essere revocato poiché INPS considera la comunicazione tardiva come indizio di irregolarità.

La soluzione: Il datore di lavoro deve inviare l’UniLAV sempre entro le 24:00 del giorno precedente l’inizio del rapporto. Non esistono deroghe per i bonus assunzioni.

Errore 5: Bonus non cumulabili utilizzati insieme

Il problema: Alcune agevolazioni non sono cumulabili tra loro. Ad esempio, l’esonero under 35 e il bonus donne non sono generalmente cumulabili per la stessa assunzione (si sceglie quello più conveniente). Usarli entrambi porta a sanzioni INPS.

La soluzione: Prima di richiedere il bonus, verifica sempre le istruzioni operative INPS (circolari) o affidati a un consulente del CAF per la corretta scelta dell’incentivo.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Conclusione: C2 Storico, un documento che vale migliaia di euro

Il Modello C2 Storico è un documento semplice da ottenere, gratuito, e che può valere al tuo datore di lavoro decine di migliaia di euro di risparmi contributivi nell’arco del rapporto di lavoro. Che tu sia un lavoratore che vuole facilitare la propria assunzione o un’azienda che intende ottimizzare i costi del personale, avere questo documento pronto e corretto è il primo passo.

Ricorda i punti chiave:

  • Il C2 Storico si scarica gratuitamente online con SPID o CIE dal portale regionale del lavoro della tua regione
  • Se il portale non lo offre online, rivolgiti di persona al Centro per l’Impiego (rilascio gratuito)
  • Per il Bonus Giovani Under 35 2026, l’esonero arriva fino a 500 euro mensili per 24 mesi
  • Per la ZES Unica Sud, l’esonero sale fino a 650 euro mensili per 24 mesi
  • Il datore di lavoro deve presentare la domanda tramite il Portale delle Agevolazioni INPS
  • L’UniLAV va inviato prima dell’inizio del rapporto, pena la perdita del bonus

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Domande Frequenti sul Modello C2 Storico

Cos’è il Modello C2 Storico e a cosa serve?

Il Modello C2 Storico (Scheda Anagrafico-Professionale storica) è un documento rilasciato dai Centri per l’Impiego che certifica l’intera storia delle Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e dello stato occupazionale di un lavoratore. Viene richiesto dal datore di lavoro come prova per accedere ai Bonus Assunzioni 2026, dimostrando che il dipendente era regolarmente disoccupato da un certo periodo prima dell’assunzione.

Come posso scaricare il C2 Storico con SPID?

Accedi al portale regionale del lavoro della tua regione (es. IDO per la Lombardia, IDOL per la Toscana, ClicLavoro Veneto per il Veneto) con le tue credenziali SPID di livello 2 o con la CIE. Una volta autenticato, vai nella sezione ‘Scheda anagrafico-professionale’ e seleziona ‘Storico’ o ‘SAP storica’. Scarica il PDF e consegnalo al tuo datore di lavoro.

Il C2 Storico è gratuito?

Si, il Modello C2 Storico è completamente gratuito. Che lo scarichi online dal portale regionale o lo richieda di persona allo sportello del Centro per l’Impiego, non prevede nessun costo per il lavoratore.

Cosa succede se non ho mai fatto la DID al Centro per l’Impiego?

Se non hai mai reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilita al lavoro, il tuo C2 Storico sarà vuoto o non registrera correttamente i periodi di disoccupazione. Questo significa che il datore di lavoro non potra dimostrare il requisito e non potra beneficiare del bonus assunzioni. Registrati subito al Centro per l’Impiego e rendi la DID: è gratuita e si puo fare anche online tramite MyANPAL o il portale regionale.

Il Bonus Assunzioni 2026 per i giovani under 35 è ancora attivo?

Si, l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato è stato prorogato e potenziato dalla Legge di Bilancio 2025. Prevede un esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro mensili per 24 mesi (36 mesi e 120% per la ZES Unica Sud). La domanda va presentata tramite il Portale delle Agevolazioni INPS.

Il datore di lavoro deve caricare il C2 Storico sul portale INPS?

Non necessariamente in fase di domanda: spesso il datore di lavoro deve solo conservarlo agli atti e presentarlo in caso di verifica ispettiva da parte dell’INPS o dell’Ispettorato del Lavoro. Tuttavia, per alcuni incentivi specifici il portale INPS potrebbe richiedere il caricamento di documentazione allegata. Verificare sempre le istruzioni della circolare INPS specifica per il bonus richiesto.


Hai bisogno di assistenza per i Bonus Assunzioni 2026?

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste lavoratori e aziende nella gestione documentale per i Bonus Assunzioni 2026: verifica dei requisiti, recupero del C2 Storico, predisposizione della pratica INPS e compilazione del Quadro RU nel Modello 770.

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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Giulia Guida
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Issam Elhefnawi
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    Sibongile Moyana
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     

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    Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Dichiarazione Congiunta 730/2026: Guida Completa per Coniugi e Conviventi

    Dichiarazione dei redditi 730

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la dichiarazione congiunta 730/2026
    2. Chi può presentare il 730 congiunto
    3. Vantaggi della dichiarazione congiunta
    4. Svantaggi e rischi: quando NON conviene
    5. Come si compila il 730 congiunto: istruzioni pratiche
    6. Scadenze 730/2026 per la dichiarazione congiunta
    7. Casi particolari: separazione, divorzio, convivenza
    8. Figli a carico e detrazione IRPEF nella dichiarazione congiunta
    9. Responsabilità solidale: cosa significa per i coniugi
    10. Esempi pratici con calcoli IRPEF
    11. Domande frequenti sulla dichiarazione congiunta

    La dichiarazione congiunta 730/2026 è una delle opzioni disponibili per le coppie sposate (e in alcuni casi per le coppie di fatto) che devono presentare la propria dichiarazione dei redditi. In questa guida completa ti spieghiamo in dettaglio come funziona, chi può presentarla, quando conviene farlo e quando invece è preferibile optare per dichiarazioni separate, con esempi pratici e riferimenti alle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026.

    Capire se presentare il modello 730 congiunto o separato è una scelta che può influire notevolmente sull’importo delle detrazioni recuperabili, sulla gestione dei figli a carico e sull’entità del rimborso (o del debito) IRPEF finale. La scelta non è automatica: richiede una valutazione attenta della situazione reddituale di entrambi i coniugi.

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    Cos’è la dichiarazione congiunta 730/2026

    La dichiarazione congiunta è la possibilità, prevista dall’articolo 17 del D.P.R. 600/1973, di presentare un unico modello 730 per entrambi i coniugi. Uno dei due coniugi assume il ruolo di dichiarante (intestatario del modello) e l’altro quello di coniuge dichiarante. Entrambi i redditi, le detrazioni e le deduzioni dei due coniugi vengono riportati nello stesso documento fiscale.

    Il 730 congiunto 2026 non è una novità: questa modalità esiste da molti anni e le regole per il 2026 restano sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti. Ciò che cambia ogni anno sono le aliquote IRPEF, i limiti di reddito per alcune detrazioni, e le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate che vengono aggiornate con la pubblicazione del nuovo modello.

    Secondo le istruzioni ufficiali del modello 730/2026 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione congiunta può essere presentata dai coniugi che non siano legalmente ed effettivamente separati, anche se uno dei due non possiede redditi propri. La normativa di riferimento principale è il D.P.R. 917/1986 (TUIR) e il D.P.R. 600/1973.

    Chi può presentare il 730 congiunto

    Non tutte le coppie possono scegliere la dichiarazione congiunta. Esistono precisi requisiti soggettivi che devono essere rispettati. Vediamo chi può e chi non può optare per questa modalità.

    Requisiti per presentare il 730 congiunto

    Possono presentare la dichiarazione congiunta 730/2026 i coniugi che, al momento della presentazione, soddisfano tutti questi requisiti:

    • Sono legalmente sposati (matrimonio civile o religioso con effetti civili)
    • Non sono legalmente separati né di fatto separati alla data di presentazione del modello
    • Almeno uno dei due ha un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che può effettuare il conguaglio
    • Entrambi hanno redditi che rientrano nelle categorie compatibili con il modello 730 (lavoro dipendente, pensione, redditi assimilati, redditi fondiari, ecc.)

    Chi NON può presentare il 730 congiunto

    Ci sono situazioni in cui la dichiarazione congiunta non è ammessa. In particolare, non possono presentare il 730 congiunto:

    • I coniugi legalmente separati (con sentenza del tribunale o con omologazione della separazione consensuale)
    • I conviventi more uxorio (coppie di fatto non sposate, anche se registrate come coppia di fatto o unione civile ai sensi della Legge 76/2016 – per le unioni civili vedi nota sotto)
    • I coniugi in divorzio o con procedura di divorzio in corso (anche se non ancora definitiva)
    • Le coppie in cui nessuno dei due ha un sostituto d’imposta (in questo caso entrambi devono presentare il Modello Redditi PF)
    • Chi ha redditi derivanti da attività d’impresa o da lavoro autonomo con partita IVA (incompatibili con il 730)

    Nota sulle unioni civili: Secondo la Legge 76/2016 (“Legge Cirinnà”), le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono equiparate al matrimonio ai fini fiscali. Pertanto, anche le parti di un’unione civile possono presentare la dichiarazione congiunta alle stesse condizioni dei coniugi sposati.

    Vantaggi della dichiarazione congiunta

    La scelta del 730 congiunto comporta diversi vantaggi pratici e, in certi casi, anche vantaggi economici. Ecco i principali benefici:

    1. Semplificazione burocratica

    Il vantaggio più immediato è la praticità: si presenta un unico documento per entrambi i coniugi, con una sola procedura, un solo appuntamento al CAF e un solo iter di conguaglio. Questo riduce i tempi e i costi di assistenza, soprattutto quando la situazione fiscale di uno dei due coniugi è molto semplice (ad esempio, un coniuge con solo reddito da pensione e poche detrazioni).

    2. Trasferimento del bonus fiscale tra coniugi

    Uno dei vantaggi economici più rilevanti riguarda la possibilità di trasferire le eccedenze di detrazioni non capiente dal coniuge con reddito inferiore a quello con reddito più elevato. Questo meccanismo si applica in particolare alle detrazioni per carichi di famiglia.

    Ad esempio: se un coniuge non lavora o ha un reddito molto basso, non può usufruire pienamente delle detrazioni per i figli a carico perché la sua imposta è già zero. Con la dichiarazione congiunta, le detrazioni non utilizzate da un coniuge possono essere trasferite all’altro coniuge nella misura prevista dalla legge.

    3. Gestione unitaria delle spese detraibili condivise

    Le spese sostenute per i figli (spese mediche, scolastiche, sportive) e quelle per l’abitazione comune (interessi sul mutuo, spese condominiali, interventi edilizi) vengono gestite in modo unitario. In caso di dichiarazione separata, è necessario documentare e ripartire le spese tra i due coniugi, con un rischio maggiore di errori o di perdita di detrazioni.

    4. Rimborso unico e più rapido

    Con la dichiarazione congiunta, il rimborso IRPEF (o la trattenuta) viene calcolato su un unico importo e gestito dal sostituto d’imposta del coniuge dichiarante. Questo può semplificare la gestione del conguaglio, evitando che i due coniugi abbiano situazioni di rimborso e di debito che si compenserebbero se gestite separatamente. Per approfondire come funzionano i rimborsi, leggi la nostra guida su 730 congiunto: rimborsi e detrazioni 2026.

    Svantaggi e rischi: quando NON conviene

    Nonostante i vantaggi, la dichiarazione congiunta può presentare rischi significativi che è importante conoscere prima di scegliere questa opzione. In alcuni casi, dichiarare separatamente è la scelta più prudente.

    1. Responsabilità solidale per le imposte dovute

    Il rischio principale della dichiarazione congiunta è la responsabilità solidale: se dalla dichiarazione risultano imposte a debito (perché uno dei due coniugi ha avuto troppo poca ritenuta), entrambi i coniugi rispondono solidalmente per l’intera somma dovuta. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento anche integralmente a uno solo dei due coniugi.

    Questo aspetto è particolarmente rilevante in caso di redditi non dichiarati o di situazioni fiscali irregolari di uno dei due coniugi: scegliendo la dichiarazione congiunta, l’altro coniuge si espone a conseguenze che non dipendono dalle proprie scelte fiscali.

    2. Impossibilità di separare le posizioni in caso di crisi coniugale

    Se la coppia sta attraversando un periodo difficile o ha già avviato una procedura di separazione, scegliere la dichiarazione congiunta può complicare la gestione dei rapporti fiscali futuri. In caso di separazione legale avvenuta dopo la presentazione del 730 congiunto, le eventuali conseguenze (rimborsi, cartelle esattoriali) restano condivise.

    3. Redditi molto diversi tra i coniugi

    In alcune situazioni specifiche, in particolare quando i redditi dei due coniugi sono molto diversi e uno dei due ha numerose detrazioni non capibili, la dichiarazione congiunta può risultare meno vantaggiosa di quanto sembri. È sempre consigliabile effettuare una simulazione comparativa prima di scegliere.

    Come si compila il 730 congiunto: istruzioni pratiche

    La compilazione del modello 730/2026 congiunto segue regole precise stabilite dalle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo come si struttura il documento e cosa deve fare ciascun coniuge.

    Il frontespizio del 730 congiunto

    Nel frontespizio del modello 730, il coniuge che assume il ruolo di dichiarante principale (o “dichiarante”) inserisce i propri dati anagrafici nella sezione “Dati del contribuente”. Il secondo coniuge (il “coniuge dichiarante”) inserisce i propri dati nell’apposita sezione “Coniuge dichiarante” che si trova sempre nel frontespizio.

    Per indicare che si tratta di una dichiarazione congiunta, occorre barrare la casella “Dichiarazione congiunta” presente nel frontespizio. Questa semplice spunta attiva la modalità congiunta e abilita i campi per il secondo contribuente.

    Chi assume il ruolo di dichiarante principale

    La scelta di quale coniuge assume il ruolo di dichiarante principale non è irrilevante, perché il conguaglio fiscale viene effettuato dal sostituto d’imposta del dichiarante principale. Pertanto, conviene in genere che assuma questo ruolo il coniuge:

    • Con il sostituto d’imposta che eroga lo stipendio o la pensione più capiente
    • Con il reddito più elevato (per poter assorbire meglio eventuali debiti IRPEF)
    • La cui busta paga o pensione consenta di recuperare eventuali rimborsi in modo più agevole

    I quadri del modello 730 congiunto

    Nel 730 congiunto, i quadri si duplicano: ci sono i quadri relativi al dichiarante principale (indicati con la lettera corrispondente, es. Quadro A, B, C, D, E, G, ecc.) e i quadri del coniuge (indicati con gli stessi quadri ma con il prefisso “C” o con una sezione dedicata al coniuge). Le istruzioni del 730/2026 specificano in dettaglio come devono essere riportati i dati.

    In particolare:

    • Quadro C (redditi da lavoro dipendente): compilato sia dal dichiarante che dal coniuge, ciascuno per i propri redditi
    • Quadro E (oneri detraibili e deducibili): le spese possono essere ripartite tra i due coniugi secondo le quote effettivamente sostenute da ciascuno, oppure attribuite interamente a uno dei due se l’altro non ha capienza fiscale
    • Quadro F (acconti, crediti e altri dati): per approfondire la gestione degli acconti e dei crediti d’imposta nel 730/2026, consulta la nostra guida al Quadro F del 730/2026

    Scadenze 730/2026 per la dichiarazione congiunta

    Le scadenze del modello 730/2026 sono le stesse sia per la dichiarazione singola che per quella congiunta. Non esistono scadenze diverse o agevolate per le coppie che scelgono la modalità congiunta. Ecco il calendario ufficiale per il 2026:

    Modalità di presentazioneScadenza 2026Note
    Tramite sostituto d’imposta30 giugno 2026Consegna al datore di lavoro entro il 30 giugno
    Tramite CAF o professionista30 settembre 2026Termine per la presentazione tramite intermediario abilitato
    Online (730 precompilato)30 settembre 2026Accesso con SPID, CIE o CNS
    Dichiarazione tardivaentro 90 giorniPresenta entro i 90 giorni successivi con sanzione ridotta

    Importante: per la dichiarazione congiunta presentata tramite CAF, il termine è il 30 settembre 2026. Entrambi i coniugi devono conferire delega al CAF, fornendo la documentazione di entrambi (CU, spese, ecc.). Il CAF elabora il modello unico e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate entro il termine di legge.

    Conguaglio e rimborsi per la dichiarazione congiunta

    Il conguaglio fiscale avviene sulla busta paga o sulla pensione del coniuge dichiarante principale. Se risulta un rimborso, questo viene erogato nella busta paga di luglio o agosto (per le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno) oppure nelle mensilità successive (per quelle presentate entro il 30 settembre). Se risulta un debito, viene trattenuto nelle stesse mensilità, eventualmente con rateizzazione.

    Casi particolari: separazione, divorzio, convivenza

    Esistono situazioni particolari che influenzano la possibilità di presentare (o meno) la dichiarazione congiunta 730/2026. Esaminiamo i casi più frequenti.

    Separazione in corso durante l’anno d’imposta

    Se la separazione legale è avvenuta nel corso del 2025 (anno d’imposta per il 730/2026), la dichiarazione congiunta non è più possibile dall’anno in cui la separazione è divenuta efficace. In caso di separazione consensuale omologata dal tribunale, il momento rilevante è la data dell’omologazione. In caso di separazione giudiziale, è la data della sentenza (o del provvedimento presidenziale) che accerta la separazione.

    Se invece la separazione è avvenuta dopo il 31 dicembre 2025 (e quindi dopo la fine dell’anno d’imposta), i coniugi possono ancora presentare la dichiarazione congiunta per il 2025, anche se al momento della presentazione sono già separati di fatto (ma non ancora legalmente).

    Coniuge deceduto durante l’anno

    Se uno dei coniugi è deceduto durante il 2025, il coniuge superstite non può presentare il 730 congiunto per l’anno in cui è avvenuto il decesso. Per il coniuge deceduto, gli eredi (generalmente il coniuge superstite) devono presentare una dichiarazione separata (Modello Redditi o 730, a seconda della situazione) nei termini previsti per le dichiarazioni degli eredi.

    Conviventi di fatto (coppie non sposate)

    Le coppie di fatto non sposate (conviventi more uxorio) non possono presentare la dichiarazione congiunta, anche se convivono da anni e hanno figli in comune. La dichiarazione congiunta è riservata esclusivamente ai coniugi (o alle parti di un’unione civile). Tuttavia, le coppie di fatto possono comunque ottimizzare la ripartizione delle spese detraibili per i figli a carico, concordando chi dichiara cosa.

    Coniuge residente all’estero

    Se uno dei coniugi è fiscalmente residente all’estero, la dichiarazione congiunta non è in genere praticabile, perché i redditi prodotti all’estero da un non residente non rientrano nella tassazione italiana. In questi casi, il coniuge residente in Italia presenta il proprio 730 individualmente, riportando i dati del coniuge a carico (se applicabile) nella sezione “Familiari a carico”.

    Figli a carico e detrazione IRPEF nella dichiarazione congiunta

    La gestione dei figli a carico è uno dei temi più rilevanti quando si deve scegliere tra dichiarazione congiunta e separata. Con la riforma IRPEF 2024-2026, la maggior parte delle detrazioni per i figli è stata assorbita dall’Assegno Unico Universale, ma alcune detrazioni restano applicabili nel 730.

    Detrazione per figli a carico nel 730/2026

    A partire dal 2022, con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale (D.Lgs. 230/2021), le detrazioni per figli a carico under 21 sono state quasi completamente sostituite dall’Assegno Unico erogato direttamente dall’INPS. Nel 730/2026, le detrazioni per figli a carico nel Quadro C riguardano principalmente:

    • Figli di età pari o superiore a 21 anni ancora a carico (con reddito inferiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli under 24 a carico)
    • Altri familiari a carico (genitori, suoceri, fratelli) che soddisfano i requisiti di reddito

    Ripartizione delle detrazioni tra i coniugi

    Le detrazioni per familiari a carico possono essere ripartite al 50% tra i due coniugi oppure attribuite al 100% al coniuge con il reddito più elevato (o al solo coniuge con capienza fiscale). Questa scelta deve essere indicata esplicitamente nella dichiarazione. La dichiarazione congiunta semplifica notevolmente questa gestione, perché il calcolo avviene in modo unitario all’interno dello stesso modello.

    Attenzione: in caso di genitori separati, la detrazione per i figli a carico segue regole specifiche stabilite dall’accordo di separazione o dal provvedimento del tribunale. Se non diversamente stabilito, la detrazione si ripartisce al 50% tra i due genitori.

    Spese per i figli detraibili al 19% nel 730/2026

    Oltre alle detrazioni per carico familiare, nel Quadro E del 730 si inseriscono le spese mediche detraibili e altre spese sostenute per i figli che danno diritto a detrazione al 19%, tra cui:

    • Spese scolastiche e universitarie (rette, tasse universitarie, mense scolastiche)
    • Spese sportive per ragazzi tra 5 e 18 anni (fino a 210 euro per figlio)
    • Spese mediche e di assistenza per figli con disabilità
    • Interessi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (detrazione al 19% sul Quadro E, riga E7) – per approfondire, leggi la guida sulla detrazione mutuo nel 730/2026

    Responsabilità solidale: cosa significa per i coniugi

    La responsabilità solidale è l’aspetto più delicato della dichiarazione congiunta e quello che più spesso viene sottovalutato. Capire esattamente cosa comporta è fondamentale per fare una scelta consapevole.

    Come funziona la responsabilità solidale nel 730 congiunto

    Secondo l’articolo 17, comma 4, del D.P.R. 600/1973, nella dichiarazione congiunta dei coniugi, ciascun coniuge risponde solidalmente delle imposte, delle sanzioni e degli interessi derivanti dall’intera dichiarazione. Questo significa che:

    • Se il coniuge A ha dichiarato redditi inferiori al reale e dall’accertamento emergono ulteriori imposte, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento anche al coniuge B
    • Le sanzioni per infedele dichiarazione si applicano a entrambi i coniugi, non solo a quello che ha commesso l’irregolarità
    • In caso di procedura esecutiva (pignoramenti, iscrizioni a ruolo), il coniuge “innocente” può essere coinvolto se il coniuge inadempiente non ha beni sufficienti

    Quando è più rischioso scegliere il 730 congiunto

    Il rischio della responsabilità solidale è maggiore nelle seguenti situazioni:

    • Uno dei coniugi ha redditi da lavoro autonomo o da attività commerciali con maggiori margini di irregolarità (in questi casi, però, spesso non è nemmeno possibile usare il 730)
    • Uno dei coniugi ha redditi da locazione non dichiarati o dichiarati in modo errato
    • Uno dei coniugi ha redditi esteri complessi (conti esteri, immobili all’estero) che richiedono la compilazione del Quadro W/RW
    • La coppia è in una situazione di crisi coniugale e non vi è piena fiducia reciproca sulla correttezza delle rispettive posizioni fiscali

    In tutte queste situazioni, il CAF Centro Fiscale consiglia di valutare attentamente la dichiarazione separata, anche se comporta un costo leggermente maggiore in termini di assistenza.

    Esempi pratici con calcoli IRPEF

    Per comprendere meglio quando conviene la dichiarazione congiunta e quando no, vediamo alcuni esempi pratici con calcoli semplificati.

    Esempio 1: coniuge con reddito zero e figli a carico

    Situazione: Mario (reddito da lavoro dipendente: 35.000 euro) e Laura (nessun reddito), con 2 figli di 8 e 12 anni.

    Senza dichiarazione congiunta: Laura non può presentare il 730 (non ha redditi). Mario presenta il 730 individuale e inserisce i figli a carico al 100% nel proprio modello. La detrazione per figli a carico (per i figli over 21 o per altri familiari) spetta a Mario per intero, ma solo se i figli hanno più di 21 anni (per i minorenni l’Assegno Unico sostituisce le detrazioni).

    Con dichiarazione congiunta: Laura viene inclusa nel modello come coniuge dichiarante. Le spese sostenute per i figli (mediche, scolastiche) sono gestite unitariamente. Il risparmio burocratico è evidente, ma il vantaggio fiscale dipende dalla natura delle spese.

    Conclusione: In questo caso specifico, la dichiarazione congiunta offre principalmente vantaggi pratici (un solo modello) ma non cambia significativamente il carico fiscale di Mario, che dovrebbe dichiarare i redditi e le detrazioni allo stesso modo anche senza il congiunto.

    Esempio 2: entrambi con redditi e spese rilevanti

    Situazione: Anna (reddito da lavoro dipendente: 28.000 euro, spese mediche: 2.000 euro) e Paolo (reddito da pensione: 18.000 euro, interessi sul mutuo: 3.000 euro), senza figli a carico.

    Calcolo semplificato con dichiarazione separata:

    • Anna: IRPEF lorda 28.000 euro ≈ 7.520 euro. Detrazioni lavoro dipendente ≈ 1.665 euro. Detrazione spese mediche (2.000 – 129,11 = 1.870,89 euro × 19%) ≈ 355 euro. IRPEF netta ≈ 5.500 euro
    • Paolo: IRPEF lorda 18.000 euro ≈ 4.040 euro. Detrazione pensione ≈ 1.265 euro. Detrazione interessi mutuo (3.000 × 19%) ≈ 570 euro. IRPEF netta ≈ 2.205 euro
    • Totale coppia: circa 7.705 euro

    Calcolo con dichiarazione congiunta: I redditi e le spese vengono gestiti unitariamente. Il risultato fiscale complessivo è sostanzialmente lo stesso, ma la gestione del conguaglio è unica. In questo caso, la scelta tra congiunta e separata dipende principalmente da considerazioni pratiche, non economiche.

    Esempio 3: uno dei coniugi ha un debito IRPEF e l’altro un rimborso

    Situazione: Lucia (dipendente con troppe ritenute, rimborso atteso: 800 euro) e Marco (pensionato con ritenute insufficienti, debito previsto: 600 euro).

    Con dichiarazioni separate: Lucia riceve 800 euro di rimborso in busta paga, Marco deve pagare 600 euro. La coppia guadagna 200 euro netti.

    Con dichiarazione congiunta: Il saldo globale è + 800 – 600 = +200 euro. La coppia riceve 200 euro di rimborso netto tramite la busta paga di Lucia (che è il coniuge dichiarante principale). Il risultato economico finale è identico.

    Conclusione: In questo caso, la dichiarazione congiunta semplifica la gestione (un solo conguaglio invece di due) senza alterare il risultato economico finale.

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    Domande frequenti sulla dichiarazione congiunta 730/2026

    I conviventi di fatto possono fare la dichiarazione congiunta?

    No. La dichiarazione congiunta 730 e riservata esclusivamente ai coniugi (uniti in matrimonio civile o religioso con effetti civili) e alle parti di un’unione civile ai sensi della Legge 76/2016. Le coppie di fatto non sposate, anche se convivono da anni o hanno figli in comune, non possono presentare il 730 congiunto e devono presentare dichiarazioni separate.

    Se ci separiamo dopo aver presentato il 730 congiunto, cosa succede?

    Se la separazione avviene dopo la presentazione del 730 congiunto, il modello rimane valido e il conguaglio viene completato normalmente. Le conseguenze fiscali (rimborsi, debiti, eventuali accertamenti futuri) restano tuttavia condivise, in base alla responsabilita solidale prevista dalla legge. E consigliabile, in caso di crisi coniugale imminente, valutare con un professionista se sia opportuno optare per dichiarazioni separate.

    Quale coniuge deve essere il dichiarante principale nel 730 congiunto?

    La legge non impone un criterio fisso, ma conviene in genere che assuma il ruolo di dichiarante principale il coniuge con il sostituto d’imposta piu capiente (datore di lavoro o ente pensionistico che eroga la retribuzione o la pensione piu alta), perche e il sostituto del dichiarante principale che effettua il conguaglio fiscale. Se dalla dichiarazione risulta un debito IRPEF, il coniuge con la busta paga piu alta puo assorbire la trattenuta in modo piu agevole.

    Posso passare dalla dichiarazione congiunta a quella separata l’anno successivo?

    Si, la scelta tra dichiarazione congiunta e separata viene fatta anno per anno. Non c’e nessun vincolo che obblighi a mantenere la stessa modalita degli anni precedenti. Ogni anno, al momento della dichiarazione, i coniugi possono scegliere liberamente se presentare il 730 congiunto o in modo separato, in base alla situazione fiscale di quell’anno.

    Il 730 congiunto costa di piu al CAF rispetto al 730 individuale?

    Dipende dal CAF. Il CAF Centro Fiscale di Udine applica tariffe specifiche che puoi verificare contattandoci direttamente. In genere, la dichiarazione congiunta comporta un costo leggermente inferiore rispetto a due dichiarazioni separate, perche si tratta di un unico documento. Tuttavia, la complessita della situazione fiscale di ciascun coniuge influisce sul costo finale dell’assistenza.


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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Issam Elhefnawi
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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      Rottamazione Quinquies: Proroga, Estensione a IMU, TARI e Multe – La Proposta 2026

      ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

      La rottamazione quinquies continua a essere al centro del dibattito fiscale italiano: dopo le scadenze del 2025 e le proroghe gia concesse, nel 2026 si torna a parlare di una possibile estensione della definizione agevolata anche ai debiti locali come IMU, TARI e multe. Una proposta che, se approvata, potrebbe coinvolgere milioni di contribuenti con cartelle esattoriali nei confronti dei Comuni. In questo articolo analizziamo nel dettaglio lo stato attuale della rottamazione quinquies, le proposte di proroga in discussione e le possibili modalita di estensione ai tributi locali.

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      Indice dei contenuti

      1. Rottamazione quinquies: stato attuale e scadenze 2026
      2. La proposta di proroga: cosa prevede
      3. Estensione a IMU e TARI: come funzionerebbe
      4. Rottamazione delle multe: la proposta per le sanzioni comunali
      5. Iter parlamentare e tempistiche di approvazione
      6. Chi beneficerebbe dell’estensione
      7. Calcolo del risparmio: esempi pratici
      8. Differenze tra tributi erariali e tributi locali
      9. Rischi e critiche della proposta
      10. Come prepararsi all’eventuale apertura
      11. Domande frequenti

      Rottamazione quinquies: stato attuale e scadenze 2026

      La rottamazione quinquies, introdotta nell’ambito del collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2025, ha rappresentato l’ultima grande opportunita di definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). A differenza delle precedenti edizioni, questa quinta sanatoria ha permesso di estinguere i debiti fiscali presenti nelle cartelle esattoriali pagando solo le somme dovute a titolo di imposta e interessi legali, con la cancellazione integrale di sanzioni e interessi di mora.

      I termini originali prevedevano la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2025, successivamente prorogata. Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la rottamazione quinquies ha raccolto oltre 3 milioni di domande, per un ammontare complessivo di debiti rottamati superiore ai 50 miliardi di euro. Un risultato che testimonia l’enorme platea di contribuenti in difficolta con il fisco.

      Le scadenze attualmente in vigore per il pagamento delle rate della rottamazione quinquies nel 2026 riguardano i contribuenti che hanno aderito e ricevuto il piano di pagamento da ADER. Il mancato pagamento di una rata entro i termini comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino dell’intero debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi.

      La proposta di proroga: cosa prevede

      Nel corso del 2026, diversi gruppi parlamentari hanno avanzato proposte di modifica al regime della rottamazione quinquies, con due obiettivi principali: prorogare i termini di pagamento per i contribuenti gia aderenti e riaprire la finestra di adesione per chi non ha ancora regolarizzato la propria posizione fiscale.

      La proposta di proroga, discussa in sede parlamentare, prevede le seguenti misure principali:

      • Proroga delle rate in scadenza nel 2026: slittamento di 6-12 mesi per i pagamenti gia pianificati, con l’obiettivo di alleggerire il carico sui contribuenti in difficolta finanziaria.
      • Riapertura dell’adesione: nuova finestra per presentare le domande di definizione agevolata, rivolta ai contribuenti che non hanno aderito in tempo o che sono decaduti per mancato pagamento.
      • Estensione dell’ambito applicativo: inclusione di tipologie di debiti attualmente escluse, in particolare i tributi locali come IMU, TARI e sanzioni amministrative (multe).
      • Rateizzazione estesa: possibilita di suddividere il debito in un numero maggiore di rate, fino a 120 rate mensili per i debiti piu consistenti.

      E importante precisare che, al momento della redazione di questo articolo, si tratta ancora di proposte in fase di discussione e non di norme gia approvate. Il Parlamento sta valutando l’inserimento di queste misure nel prossimo provvedimento fiscale di urgenza o nel collegato alla Legge di Bilancio 2027.

      Estensione a IMU e TARI: come funzionerebbe

      Uno degli aspetti piu innovativi della proposta riguarda l’estensione della rottamazione ai tributi locali, in particolare all’IMU (Imposta Municipale Propria) e alla TARI (Tassa sui Rifiuti). Attualmente, queste imposte comunali sono escluse dall’ambito applicativo della rottamazione quinquies, che si applica solo ai debiti iscritti a ruolo e affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

      Il meccanismo proposto per l’estensione dell’IMU alla rottamazione prevede una doppia modalita di intervento:

      • Per i debiti IMU gia iscritti a ruolo: l’inclusione automatica nell’ambito della rottamazione quinquies, con le stesse regole gia previste per i tributi erariali (cancellazione di sanzioni e interessi di mora, pagamento solo dell’imposta dovuta).
      • Per i debiti IMU non ancora iscritti a ruolo: istituzione di una procedura speciale di sanatoria diretta con il Comune, con condizioni agevolate definite da ciascun ente locale nell’ambito di linee guida nazionali.

      Per quanto riguarda la TARI, la proposta e analoga: i Comuni avrebbero la facolta – non l’obbligo – di aderire al sistema di rottamazione, predisponendo proprie procedure di definizione agevolata in linea con le disposizioni statali. Questo aspetto e cruciale: non tutti i Comuni sarebbero obbligati ad applicare la rottamazione ai tributi locali, creando una potenziale disomogeneita territoriale.

      Secondo le stime preliminari, i debiti IMU e TARI non pagati presenti nelle cartelle esattoriali comunali ammonterebbero a oltre 20 miliardi di euro, una cifra che rende comprensibile l’interesse dei contribuenti per questa possibile estensione.

      Rottamazione delle multe: la proposta per le sanzioni comunali

      Oltre a IMU e TARI, la proposta di estensione della rottamazione quinquies include anche le sanzioni amministrative comunali, comunemente chiamate “multe”. Si tratta prevalentemente di contravvenzioni al Codice della Strada (verbali per infrazioni al CDS) e di sanzioni per violazioni a regolamenti comunali.

      La rottamazione delle multe avrebbe caratteristiche specifiche rispetto agli altri tributi:

      • Pagamento solo della sanzione base: eliminazione delle maggiorazioni per tardivo pagamento (che possono raddoppiare o triplicare l’importo originario) e degli interessi maturati.
      • Cancellazione degli interessi di mora: le sanzioni per ritardato pagamento, spesso molto elevate per le multe piu vecchie, verrebbero azzerate.
      • Esclusione delle sanzioni penali: la rottamazione non si applicherebbe alle sanzioni derivanti da illeciti penali, ma solo a quelle di natura amministrativa.
      • Limite temporale: la proposta prevede che siano rottamabili le sanzioni affidate alla riscossione entro una certa data, con ogni probabilita fissata al 31 dicembre 2023 per allineamento con le altre cartelle.

      L’introduzione della rottamazione delle multe ha suscitato un acceso dibattito. I sostenitori evidenziano che molti cittadini si trovano con cartelle esattoriali per sanzioni ormai moltiplicate da anni di interessi e maggiorazioni, rendendo di fatto impossibile il pagamento. I critici, invece, sottolineano il rischio di un effetto moral hazard: incentivare chi non paga nell’aspettativa di future sanatorie.

      Iter parlamentare e tempistiche di approvazione

      La proposta di proroga e di estensione della rottamazione quinquies sta seguendo un iter parlamentare complesso. Al momento, le discussioni si svolgono principalmente in sede di Commissione Finanze, sia alla Camera che al Senato, nell’ambito dei lavori preparatori per il prossimo provvedimento fiscale.

      I principali ostacoli all’approvazione riguardano:

      • Copertura finanziaria: ogni proroga o estensione deve essere finanziata. Il Governo deve trovare le risorse necessarie a compensare il mancato gettito derivante dalla cancellazione di sanzioni e interessi.
      • Consenso degli enti locali: i Comuni devono essere coinvolti nella definizione delle regole per la rottamazione dei tributi locali, e non tutti sono favorevoli a rinunciare a entrate gia accertate.
      • Compatibilita con il PNRR: alcune misure di condono fiscale potrebbero essere in tensione con gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
      • Precedenti giurisprudenziali: la Corte Costituzionale ha gia avuto modo di pronunciarsi sulle sanatorie fiscali, ponendo dei limiti alla loro applicazione reiterata.

      Le tempistiche ipotizzate per l’eventuale approvazione della norma variano tra un decreto legge estivo 2026 (nel caso di urgenza dichiarata) e il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2027. In ogni caso, prima di procedere con qualsiasi pianificazione, e fondamentale attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

      Chi beneficerebbe dell’estensione

      Se la proposta di estensione della rottamazione quinquies a IMU, TARI e multe venisse approvata, la platea dei potenziali beneficiari sarebbe molto ampia. Analizziamo le categorie principali:

      Proprietari di immobili con debiti IMU

      I proprietari di immobili che negli anni non hanno versato o hanno versato in misura insufficiente l’IMU sarebbero tra i principali beneficiari. Si tratta spesso di situazioni in cui il debito originario, ampliato da anni di sanzioni (30% di maggiorazione) e interessi di mora (oltre il 5% annuo), ha raggiunto importi difficilmente sostenibili. Con la rottamazione, potrebbero pagare solo il tributo originariamente dovuto, con un risparmio anche superiore al 50% del totale richiesto.

      Famiglie e imprese con debiti TARI

      Numerose famiglie e piccole imprese hanno accumulato debiti TARI negli anni, in particolare nel periodo della crisi economica da Covid-19 (2020-2021) e durante la successiva crisi energetica. Anche in questo caso, le sanzioni e gli interessi hanno spesso reso il debito complessivo molto superiore all’importo originario della tassa sui rifiuti.

      Conducenti con vecchie sanzioni al Codice della Strada

      Chi ha ricevuto verbali per infrazioni al Codice della Strada mai pagati e successivamente affidati alla riscossione coattiva potrebbe beneficiare dell’eliminazione delle maggiorazioni. Le sanzioni del CDS, se non pagate entro 60 giorni, vengono aumentate del 10% ogni anno, rendendo spesso il debito complessivo multiplo dell’importo originario della contravvenzione.

      Calcolo del risparmio: esempi pratici

      Per comprendere meglio il potenziale vantaggio economico dell’estensione della rottamazione quinquies, vediamo alcuni esempi pratici di calcolo del risparmio.

      Esempio 1: Debito IMU da 5.000 euro

      Un contribuente ha un debito IMU di 5.000 euro risalente al 2019, mai pagato e ora in cartella esattoriale. Ecco come si compone il totale attualmente richiesto:

      VoceImporto
      IMU originaria 20195.000 euro
      Sanzione 30%1.500 euro
      Interessi legali 2019-2026 (circa 5 anni)875 euro
      Interessi di mora ADER350 euro
      Spese di notifica e procedura120 euro
      Totale cartella7.845 euro
      Con rottamazione (solo IMU + interessi legali)5.875 euro
      Risparmio1.970 euro (circa 25%)

      Esempio 2: Multa da 200 euro diventata 800 euro

      Un comune verbale per infrazione stradale da 200 euro del 2018, mai pagato, puo trasformarsi in una cartella esattoriale di importo notevolmente superiore:

      VoceImporto
      Multa originaria 2018200 euro
      Maggiorazione 100% (non pagata in 60 gg)200 euro
      Maggiorazioni annuali ADER (10% x anni)160 euro
      Interessi di mora85 euro
      Spese procedura65 euro
      Totale cartella710 euro
      Con rottamazione (solo sanzione base)200 euro
      Risparmio510 euro (circa 72%)

      Come si vede dagli esempi, il beneficio della rottamazione e tanto maggiore quanto piu il debito e datato, poiche sanzioni e interessi si accumulano nel tempo aumentando significativamente l’importo originario.

      Differenze tra tributi erariali e tributi locali nella rottamazione

      E fondamentale comprendere le differenze strutturali tra la rottamazione dei tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES, gestita da ADER) e la possibile rottamazione dei tributi locali (IMU, TARI, gestiti dai Comuni). Queste differenze influenzano le modalita di adesione e i vantaggi ottenibili.

      CaratteristicaTributi erariali (ADER)Tributi locali (Comuni)
      Ente gestoreAgenzia Entrate-RiscossioneComune o concessionario locale
      Procedura di adesioneUnica (modulo ADER online)Differenziata per Comune
      ObbligatorietaSi applica a tuttiFacolta del singolo Comune
      Cancellazione sanzioni100% sanzioni e interessi moraDa definire (proposta: 100%)
      Pagamento minimoImposta + interessi legaliSolo imposta (proposta)
      Rate disponibiliFino a 60 rateDa definire localmente
      ScadenzaUnica nazionalePotenzialmente variabile

      Questa disomogeneita potenziale e uno dei principali punti critici della proposta. Se ogni Comune potesse decidere autonomamente se aderire e con quali modalita, si rischierebbe una situazione in cui i contribuenti di alcuni Comuni beneficiano della rottamazione mentre altri, nella stessa regione, no. Una situazione che potrebbe generare contenziosi e dubbi di legittimita costituzionale sul piano della parita di trattamento.

      Rischi e critiche della proposta

      La proposta di proroga ed estensione della rottamazione quinquies non e priva di critiche e rischi. I principali punti di discussione riguardano sia l’efficienza del sistema fiscale che la giustizia distributiva.

      Il problema del moral hazard

      Il principale rischio evidenziato dai critici e quello del moral hazard: la ripetizione di sanatorie e rottamazioni (dalla “rottamazione bis” del 2018 alla quinta edizione del 2025) rischia di creare nei contribuenti la convinzione che non pagare le tasse sia conveniente, nell’attesa della prossima sanatoria. Questo fenomeno, documentato da diversi studi economici, puo erodere la cultura del pagamento spontaneo delle imposte e ridurre il gettito fiscale nel medio-lungo periodo.

      L’impatto sulle casse comunali

      Per i Comuni, la rottamazione di IMU e TARI avrebbe un impatto significativo sulle entrate. Molti enti locali hanno gia contabilizzato una parte di questi crediti nei propri bilanci, e la loro cancellazione (anche parziale) potrebbe creare difficolta di cassa. Per questo motivo, alcune associazioni di Comuni hanno espresso perplessita sulla proposta, chiedendo meccanismi compensativi da parte dello Stato.

      Iniquita verso i contribuenti in regola

      Un’altra critica frequente riguarda l’iniquita verso chi ha pagato regolarmente. I contribuenti che, spesso con sacrificio, hanno onorato i propri debiti fiscali si trovano in una posizione di svantaggio rispetto a chi ha evitato di pagare e ora beneficia di una sanatoria. Questo tema di equita e particolarmente sentito in relazione alle multe stradali, dove chi ha pagato puntualmente si trova ad aver pagato importi molto superiori a chi ottiene la rottamazione.

      Come prepararsi all’eventuale apertura della rottamazione estesa

      Anche se la proposta non e ancora legge, e possibile prepararsi in anticipo per essere pronti ad aderire tempestivamente nel caso in cui venisse approvata. Ecco i passi consigliati:

      1. Verificare i debiti IMU e TARI pregressi

      Il primo passo e verificare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune. E possibile farlo:

      • Accedendo al portale del proprio Comune nella sezione tributi locali
      • Richiedendo un estratto conto tributario allo sportello tributi del Comune
      • Consultando il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (area riservata) per i debiti gia passati in cartella esattoriale
      • Verificando le eventuali comunicazioni di iscrizione a ruolo ricevute negli anni precedenti

      2. Raccogliere la documentazione

      E utile raccogliere tutta la documentazione relativa ai debiti: avvisi di accertamento IMU, comunicazioni TARI, verbali per infrazioni stradali e relative cartelle esattoriali. Avere tutto a portata di mano facilitera la verifica dei debiti rottamabili e il calcolo del risparmio ottenibile.

      3. Valutare la convenienza

      Non sempre la rottamazione e la scelta migliore. In alcuni casi, potrebbe essere piu conveniente:

      • Contestare un avviso di accertamento IMU che si ritiene infondato
      • Richiedere la rateizzazione ordinaria del debito (fino a 72 rate per ADER)
      • Valutare il ravvedimento operoso per debiti ancora non iscritti a ruolo, con sanzioni ridotte
      • Verificare se il debito e prescritto (i tributi locali si prescrivono generalmente in 5 anni)

      Per una valutazione accurata della propria situazione, e sempre consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato come il CAF Centro Fiscale, che puo analizzare la posizione specifica e consigliare la soluzione piu vantaggiosa.

      4. Monitorare l’iter legislativo

      E fondamentale seguire l’evoluzione della normativa. La proposta di proroga ed estensione della rottamazione quinquies e ancora in fase di discussione, e le condizioni definitive potrebbero differire significativamente da quelle attuali. Le fonti da monitorare includono la Gazzetta Ufficiale, il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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      Domande frequenti sulla rottamazione quinquies e la proposta di proroga

      La rottamazione quinquies si applica gia all’IMU?

      No. Attualmente la rottamazione quinquies si applica solo ai debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), che gestisce i tributi erariali. L’IMU, la TARI e le multe comunali sono tributi locali e attualmente esclusi. La loro inclusione e oggetto di una proposta in fase di discussione parlamentare, non ancora approvata.

      Quando verranno comunicati i termini definitivi della proroga?

      Le tempistiche dipendono dall’iter parlamentare. Le ipotesi piu accreditate indicano un possibile decreto legge estivo 2026 oppure l’inserimento nella legge collegata alla Manovra 2027. Per essere aggiornati tempestivamente, e consigliabile iscriversi alla newsletter del CAF Centro Fiscale o monitorare la Gazzetta Ufficiale.

      Come faccio a sapere se ho debiti IMU o TARI in cartella esattoriale?

      Puoi verificarlo accedendo all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) con SPID, CIE o CNS. Troverai tutte le cartelle a tuo carico, comprese quelle per tributi locali che il Comune ha affidato alla riscossione coattiva. In alternativa, puoi rivolgerti allo sportello tributi del tuo Comune.

      Se ho gia aderito alla rottamazione quinquies, posso beneficiare anche dell’estensione ai tributi locali?

      Si, se la proposta venisse approvata, potrebbe essere prevista una procedura separata per aderire alla parte relativa ai tributi locali, anche per chi ha gia aderito alla rottamazione quinquies ordinaria. Le due procedure riguardano debiti diversi e sarebbero gestite da enti diversi (ADER vs Comuni).

      Conviene aspettare la rottamazione estesa o e meglio pagare adesso?

      Dipende dalla situazione specifica. Se hai debiti IMU, TARI o multe significativi e il risparmio atteso e consistente, puo valere la pena attendere qualche mese per capire se la proposta viene approvata. Tuttavia, nel frattempo il debito continua a maturare interessi e il rischio di azioni esecutive (pignoramenti) non scompare. Il consiglio e di consultare il CAF Centro Fiscale per valutare caso per caso.


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        Alexandra Bala
        04/09/2026
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        Lady
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        Paola Zilli
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 10:19:342026-05-31 16:51:26Rottamazione Quinquies: Proroga, Estensione a IMU, TARI e Multe – La Proposta 2026
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        Il Quadro F del modello 730/2026 è una delle sezioni più tecniche e spesso trascurate della dichiarazione dei redditi. Eppure, una compilazione errata di questa parte può determinare il versamento di acconti d’imposta sbagliati, la perdita di crediti o sanzioni per omissioni. Il Quadro F raccoglie informazioni fondamentali: gli acconti IRPEF versati nell’anno precedente, i crediti d’imposta residui, gli acconti sulla cedolare secca, l’imposta sostitutiva sul TFR e, novità del 2026, il rigo F15 dedicato a situazioni specifiche legate alla revisione del calendario fiscale. In questa guida completa spieghiamo ogni rigo, con esempi pratici, tabelle e indicazioni per evitare gli errori più frequenti.

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        Indice dei contenuti

        1. Cos’è il Quadro F del 730/2026: panoramica
        2. Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025
        3. Righi F2, F3, F4: addizionali e acconti cedolare
        4. Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del credito
        5. Rigo F6: acconti cedolare secca 2025
        6. Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruite
        7. Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsi
        8. Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioni
        9. Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni brevi
        10. Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione acconti
        11. Compilazione del Quadro F passo per passo
        12. Errori comuni e come evitarli
        13. Casi pratici: esempi di compilazione

        Cos’è il Quadro F del 730/2026: panoramica

        Il Quadro F del modello 730/2026 è la sezione riservata alle informazioni che il contribuente deve fornire in merito agli acconti d’imposta già versati, ai crediti maturati negli anni precedenti e ad alcune situazioni particolari che incidono sul calcolo dell’imposta finale. Si tratta di una sezione cruciale perché i dati inseriti qui vengono utilizzati dal CAF o dal sostituto d’imposta per calcolare l’eventuale rimborso o saldo da pagare.

        Secondo le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026, il Quadro F è strutturato in più righi numerati da F1 a F15, ciascuno con una funzione specifica. La novità più rilevante dell’anno è il rigo F15, introdotto dalla legge di bilancio 2026 per gestire situazioni legate alla revisione del calendario fiscale e alla possibilità di compensare determinate imposte sostitutive. Vediamo ogni rigo nel dettaglio.

        Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025

        Il rigo F1 è probabilmente il rigo più importante del Quadro F. In questo rigo vanno indicate le somme versate a titolo di acconto IRPEF nel corso del 2025, sia la prima che la seconda o unica rata. Queste somme vengono automaticamente portate in deduzione dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento (2025).

        Chi ha presentato il modello 730/2025 o il modello Redditi PF 2025 e ha versato gli acconti tramite modello F24, deve riportare tali importi qui. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che gli acconti IRPEF 2025 ammontavano generalmente al 100% dell’imposta risultante dalla dichiarazione precedente, con la prima rata pari al 40% entro il 30 giugno 2025 e la seconda rata del 60% entro il 30 novembre 2025.

        Tipologia accontoPercentualeScadenza 2025Codice tributo F24
        Prima rata acconto IRPEF40%30 giugno 20254033
        Seconda rata acconto IRPEF60%1° dicembre 20254034
        Unica rata acconto IRPEF100%1° dicembre 20254034

        Attenzione: chi ha optato per il pagamento rateizzato tramite sostituto d’imposta (mediante trattenuta dalla busta paga o dalla pensione) non deve compilare questo rigo, in quanto le trattenute sono già conteggiate dal sostituto. Il rigo F1 riguarda esclusivamente i versamenti diretti tramite F24.

        Per i contribuenti che nel 2025 hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), gli acconti IRPEF possono differire da quelli standard, in quanto determinati sulla base del reddito concordato. In questo caso, è necessario verificare attentamente i versamenti effettuati prima di compilare F1. Consulta la nostra guida completa al 730 2026 per un quadro d’insieme sulla dichiarazione.

        Righi F2, F3, F4: addizionali regionali, comunali e acconti

        I righi F2, F3 e F4 riguardano rispettivamente l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, le eccedenze di addizionale regionale e comunale, e ulteriori situazioni di acconto specifiche. Ecco nel dettaglio cosa indicare in ciascun rigo.

        Rigo F2: acconto addizionale comunale

        Nel rigo F2 si indica l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF versato nell’anno precedente. L’addizionale comunale viene calcolata sul reddito imponibile IRPEF con aliquote che variano da comune a comune (generalmente comprese tra lo 0,1% e lo 0,9%). L’acconto per il 2025 era pari al 30% dell’addizionale comunale dovuta nell’anno precedente (per la sola quota che non sia già stata trattenuta dal sostituto).

        I lavoratori dipendenti e pensionati che hanno il sostituto d’imposta non devono compilare questo rigo poiché l’addizionale è già stata trattenuta in busta paga. Il rigo F2 è rilevante per chi ha presentato il 730 senza sostituto o il modello Redditi PF. L’addizionale regionale IRPEF segue invece un meccanismo diverso e si calcola con aliquote determinate dalla propria Regione di residenza.

        Righi F3 e F4: eccedenze e acconti diversi

        Il rigo F3 accoglie le eccedenze di addizionale regionale che risultano dal prospetto di liquidazione della dichiarazione precedente e che il contribuente non ha potuto compensare. Il rigo F4 è utilizzato per indicare l’acconto del 20% sulla tassazione separata versato autonomamente, quando non è stato operato dal sostituto d’imposta.

        Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del credito

        Il rigo F5 riguarda l’eccedenza IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del 730 dell’anno precedente. Quando nella dichiarazione dei redditi precedente è emerso un credito IRPEF (importo a rimborso), e il contribuente ha optato per il riporto in compensazione invece del rimborso immediato, tale importo viene indicato nel rigo F5.

        Questa eccedenza può essere utilizzata in tre modi alternativi:

        • A scomputo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno corrente (casella 1 del rigo F5)
        • A rimborso, chiedendone la restituzione tramite il modello 730 (casella 2)
        • In compensazione tramite modello F24 per altri tributi dovuti (casella 3)

        È fondamentale indicare la scelta corretta, perché una selezione errata può portare a versamenti duplicati o a crediti non utilizzati. Chi, per esempio, ha un credito IRPEF di 300 euro dalla dichiarazione 2025 e nel 2026 prevede di dover versare un acconto significativo, può convenire optare per il riporto a scomputo dell’acconto (casella 1), riducendo così il versamento F24 di novembre 2026.

        Rigo F6: acconti cedolare secca versati nel 2025

        Il rigo F6 è dedicato ai proprietari di immobili che hanno optato per la cedolare secca sulle locazioni e che hanno versato gli acconti relativi all’anno 2025. La cedolare secca 2026 si applica con aliquota ordinaria del 21% per i contratti a canone libero e del 10% per i contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (ridotta al 10% anche per alcune tipologie di contratti transitori).

        Gli acconti cedolare secca 2025 erano dovuti nella misura del 100% dell’imposta risultante dal precedente periodo d’imposta, con le stesse scadenze dell’acconto IRPEF: prima rata (40%) a giugno 2025 e seconda rata (60%) a novembre 2025. Chi aveva un’imposta cedolare secca 2024 inferiore a 257,52 euro versava un’unica rata a novembre 2025.

        Aliquota cedolare seccaTipologia contrattoCodice tributo F24
        21%Contratti a canone libero (4+4)1840
        10%Canone concordato, comuni alta tensione1842
        21%Locazioni brevi (Airbnb, ecc.)1919

        Importante per il 2026: la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato che le locazioni brevi continuano ad applicare la cedolare secca al 26% per i proprietari che affittano più di un immobile. Chi affitta un solo immobile in locazione breve mantiene l’aliquota del 21%. Per approfondire, consulta la nostra guida su cedolare secca o IRPEF: quando conviene.

        Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruite

        I righi F7 e F8 sono riservati a specifici crediti d’imposta maturati dal contribuente che non sono stati ancora interamente utilizzati. Si tratta di crediti “capaci” di ridurre direttamente l’imposta lorda dovuta, non semplici detrazioni.

        Rigo F7: credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

        Nel rigo F7 si indica il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Questo credito spetta a chi ha venduto un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne ha acquistata un’altra entro un anno, versando in precedenza l’imposta di registro ordinaria (9%) sull’immobile ceduto. Il credito è pari alla minore tra l’imposta di registro pagata sull’immobile venduto e quella pagata sul nuovo acquisto.

        Rigo F8: altri crediti d’imposta

        Il rigo F8 comprende un insieme eterogeneo di crediti d’imposta residui, tra cui:

        • Credito d’imposta per immobili colpiti da calamità naturali (sisma, alluvioni)
        • Crediti per investimenti in startup o PMI innovative non ancora compensati
        • Credito d’imposta per ricerca e sviluppo maturato da lavoratori autonomi
        • Credito per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi nei casi previsti
        • Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro derivanti dal periodo COVID ancora residui

        Ogni credito riportato nel rigo F8 deve essere documentato e tracciabile: è indispensabile conservare la documentazione che attesta la spesa sostenuta e il diritto al credito. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su questi crediti, in particolare su quelli legati a misure di incentivo straordinario come il bonus ristrutturazioni e spese mediche detraibili.

        Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsi

        I righi F9, F10, F11 e F12 riguardano ritenute d’acconto subite, rimborsi da ripartire tra più soggetti e altre situazioni che richiedono rettifiche al calcolo dell’imposta finale.

        Rigo F9: ritenute su redditi a tassazione separata

        Il rigo F9 accoglie le ritenute subite su redditi soggetti a tassazione separata che non sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (definitiva). Tipici esempi sono: le ritenute su arretrati di lavoro dipendente, le ritenute su somme da precedenti rapporti di lavoro (TFR anticipato in casi particolari), le ritenute su indennità di fine rapporto non gestite completamente dal sostituto.

        Righi F10, F11, F12: acconti tassazione separata e rettifiche

        Il rigo F10 riguarda l’acconto del 20% sulla tassazione separata già versato autonomamente (distinto dall’acconto gestito dal sostituto). Questo rigo interessa principalmente chi ha percepito TFR da datori privati e deve autonomamente versare l’acconto in attesa della liquidazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

        Il rigo F11 è usato per indicare le rate del trattamento integrativo 2022 (ex Bonus Renzi/Gualtieri) da restituire, qualora il sostituto non abbia già effettuato il recupero. Il rigo F12 raccoglie invece i rimborsi da ripartire tra più soggetti in caso di dichiarazione congiunta o di crediti condivisi tra coobbligati.

        Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioni

        Il rigo F13 è dedicato all’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) lasciato in azienda. Questa imposta grava sulla quota di TFR rivalutata annualmente (secondo gli indici ISTAT dell’inflazione), ed è dovuta ogni anno indipendentemente dalla presenza di un acconto versato nell’anno precedente.

        Il meccanismo funziona così: il datore di lavoro calcola la rivalutazione del TFR maturata nell’anno (applicando il coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT) e versa l’imposta sostitutiva dell’11% tramite modello F24 (codice tributo 1712). L’importo versato deve essere indicato nel rigo F13 del 730 del dipendente solo se il dipendente ha gestito autonomamente questo versamento (caso raro) o se emergono differenze da regolarizzare.

        VoceDettaglio
        Imposta sostitutiva TFR11% sulla rivalutazione annua del TFR
        Base di calcoloRivalutazione = 1,5% + 75% inflazione ISTAT
        Codice tributo F241712
        Scadenza versamento datore16 dicembre di ciascun anno

        Per i lavoratori con TFR conferito ai fondi di previdenza complementare, l’imposta sostitutiva sull’11% non è dovuta sul TFR trasferito al fondo, ma eventualmente sulle quote maturate nella fase di accumulo nel fondo stesso (tassazione del rendimento al 20%). Questo aspetto non confluisce nel rigo F13 ma nei quadri dedicati alla previdenza complementare.

        Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni brevi

        Il rigo F14, consolidato nelle istruzioni 730/2026, riguarda l’imposta sostitutiva sulle locazioni brevi (contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni, stipulati anche tramite piattaforme come Airbnb, Booking, Vrbo). Questo rigo è stato oggetto di revisione in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 145/2023 (convertito con modificazioni) e dalle relative circolari ministeriali.

        Chi utilizza la cedolare secca per le locazioni brevi e ha già subito ritenute dalla piattaforma intermediaria (nel caso di Airbnb Italia S.r.l., la ritenuta del 21% è operata automaticamente) deve riportare in F14 l’eventuale differenza tra l’imposta dovuta e le ritenute già subite, oppure il credito emergente in caso di eccedenza. Per approfondire la cedolare secca 2026 e tutte le sue implicazioni, ti consigliamo la nostra guida dedicata.

        Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione acconti

        Il rigo F15 rappresenta la principale novità del Quadro F nel modello 730/2026. Introdotto in attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega fiscale (L. 111/2023) e dei relativi decreti attuativi, questo rigo gestisce situazioni specifiche legate alla revisione del sistema degli acconti d’imposta e alla possibilità di compensare determinate somme derivanti da imposte sostitutive speciali.

        Cosa indica il rigo F15

        Il rigo F15 si articola in più colonne e serve a gestire le seguenti casistiche:

        • Colonna 1 — Acconto ridotto per riduzione previsionale del reddito: il contribuente che prevede una significativa riduzione del proprio reddito nel 2026 rispetto al 2025 può indicare nel rigo F15, colonna 1, la quota di acconto IRPEF che intende versare in misura ridotta rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione. È necessario conservare documentazione idonea a dimostrare la previsione di riduzione (ad esempio, situazione lavorativa mutata, cassa integrazione, riduzione attività professionale).
        • Colonna 2 — Imposta sostitutiva per rivalutazione di partecipazioni o terreni: chi ha rivalutato partecipazioni societarie o terreni (ai sensi delle proroghe periodiche delle leggi di bilancio) e ha versato l’imposta sostitutiva prevista indica in questa colonna il relativo importo già corrisposto, ai fini del corretto conteggio in sede di liquidazione 730.
        • Colonna 3 — Residui imposta sostitutiva concordato preventivo biennale (CPB): i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 e hanno versato acconti di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato possono indicare eventuali residui o eccedenze da riportare nel calcolo del saldo 2025.
        • Colonna 4 — Codice situazione speciale: un codice numerico da 1 a 5 che identifica la casistica applicabile, secondo la tabella prevista nelle istruzioni ministeriali del 730/2026.

        Istruzioni operative per il rigo F15

        Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026 (pagina 87 del fascicolo istruzioni, versione aggiornata marzo 2026) chiariscono che:

        • Il rigo F15 NON va compilato se il contribuente non rientra in nessuna delle casistiche previste: la maggior parte dei contribuenti ordinari (lavoratori dipendenti, pensionati senza particolari situazioni) lascerà il rigo F15 in bianco.
        • La compilazione errata del rigo F15, in particolare l’inserimento di importi non dovuti nella colonna 1 (riduzione previsionale), può determinare l’applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione e interessi sugli acconti non versati.
        • Per i contribuenti che aderiscono al CPB e indicano residui in colonna 3, il valore deve corrispondere esattamente agli importi risultanti dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al concordato accettato.

        Esempio pratico rigo F15 — concordato preventivo biennale: Marco è un artigiano con reddito concordato per il 2024-2025. Nel 2025 ha versato un acconto di imposta sostitutiva CPB di 1.200 euro (codice tributo 4068). Nell’elaborare il 730/2026, questo importo confluirà nel rigo F15, colonna 3, riducendo l’eventuale saldo a debito IRPEF risultante dalla liquidazione finale.

        Compilazione del Quadro F passo per passo

        Ecco una guida operativa alla compilazione del Quadro F del 730/2026, rigo per rigo, pensata per il contribuente che compila autonomamente o si reca al CAF:

        Fase 1: raccogliere i documenti necessari

        Prima di compilare il Quadro F, occorre reperire i seguenti documenti:

        • Ricevute F24 di tutti i versamenti di acconto effettuati a giugno e novembre 2025 (codici 4033, 4034, 1840, 1842)
        • Prospetto di liquidazione del 730/2025 (il “modello 730-3”) per verificare acconti, eccedenze e crediti riportati
        • Certificazione Unica 2026 (CU) rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico, per controllare le ritenute già operate
        • Eventuali comunicazioni del concordato preventivo biennale (per i soggetti ISA)
        • Contratti di locazione con cedolare secca e relativi F24 per la cedolare

        Fase 2: compilare i righi nell’ordine corretto

        L’ordine logico di compilazione del Quadro F è il seguente:

        1. F1: inserire il totale degli acconti IRPEF versati con F24 a giugno e novembre 2025 (sommare la prima e la seconda rata)
        2. F2: inserire l’acconto addizionale comunale versato autonomamente (se applicabile)
        3. F5: indicare l’eccedenza IRPEF riportata dal 730 precedente e scegliere la modalità di utilizzo (scomputo/rimborso/compensazione)
        4. F6: inserire il totale degli acconti cedolare secca versati a giugno e novembre 2025
        5. F7/F8: indicare i crediti d’imposta specifici se si è nella casistica prevista
        6. F13: indicare l’imposta sostitutiva sul TFR se non già gestita dal sostituto
        7. F15: compilare solo se si è in una delle casistiche specifiche previste (CPB, riduzione previsionale, rivalutazioni)

        Fase 3: verifica con il modello 730-3

        Una volta compilato il Quadro F, il CAF o il sostituto d’imposta produce il modello 730-3 (prospetto di liquidazione) che riporta il calcolo finale dell’imposta. Il contribuente deve verificare che:

        • Gli acconti indicati in F1 siano integralmente sottratti all’imposta lorda dovuta
        • L’eventuale credito F5 sia stato correttamente applicato secondo la modalità scelta
        • Il risultato finale (rimborso o debito) sia ragionevole e coerente con la propria situazione fiscale

        Errori comuni e come evitarli

        La compilazione del Quadro F è soggetta ad errori frequenti che possono avere conseguenze spiacevoli. Ecco i principali errori e come evitarli:

        ErroreConseguenzaCome evitarlo
        Omettere una rata di acconto IRPEF versataImposta risultante maggiorata, rimborso ridottoControllare tutti gli F24 pagati a giugno e novembre
        Compilare F15 senza rientrare nella casisticaSanzione + interessi su acconto insufficienteVerificare attentamente le istruzioni AdE
        Indicare in F6 acconto cedolare mai versatoReato di dichiarazione infedeleVerificare i versamenti cedolare secca con F24
        Non indicare eccedenza IRPEF da anno precedente (F5)Credito non utilizzato, doppio pagamentoControllare il prospetto 730-3 dell’anno scorso
        Scegliere rimborso in F5 ma avere debiti verso AdECompensazione automatica da AdE, rimborso ridottoVerificare la propria posizione sul cassetto fiscale
        Confondere acconto cedolare (F6) con IRPEF (F1)Duplicazione o omissione di importiTenere separate le ricevute per tipologia di tributo

        Casi pratici: esempi di compilazione del Quadro F

        Per rendere concreta la compilazione del Quadro F, presentiamo tre casi tipici con i relativi dati da inserire.

        Caso 1 — Lavoratore dipendente standard

        Luca è un impiegato. Il suo sostituto d’imposta (datore di lavoro) ha già trattenuto tutto il necessario dalla busta paga nel corso del 2025. Non ha effettuato versamenti autonomi tramite F24. Non ha immobili in locazione con cedolare secca. Non rientra nel CPB.

        Compilazione Quadro F: tutti i righi F1–F15 rimangono in bianco o a zero. Gli acconti sono stati trattenuti dal sostituto d’imposta e risultano già nella CU 2026. Il 730 verrà liquidato senza intervenire sul Quadro F.

        Caso 2 — Pensionato con immobile locato a cedolare secca

        Maria è pensionata INPS. Ha un appartamento affittato con contratto 4+4 a canone libero e ha optato per la cedolare secca al 21%. Nel 2025 ha versato autonomamente: acconto cedolare secca prima rata (giugno 2025): 420 euro; seconda rata (novembre 2025): 630 euro. Totale acconto cedolare versato: 1.050 euro. Eccedenza IRPEF dalla dichiarazione 2025: 180 euro (sceglie rimborso).

        Compilazione Quadro F:

        • F1: 0 (INPS ha trattenuto gli acconti IRPEF pensione)
        • F5: 180 euro — casella rimborso selezionata
        • F6: 1.050 euro (totale acconti cedolare secca versati con F24)

        Caso 3 — Professionista con CPB e riduzione previsionale del reddito

        Federica è una consulente fiscale con regime ISA che ha aderito al concordato preventivo biennale. Nel 2025 ha versato un acconto IRPEF ordinario (F1) di 3.200 euro (prima + seconda rata) e un acconto di imposta sostitutiva CPB (codice tributo 4068) di 900 euro. Per il 2026 prevede una significativa riduzione del reddito a causa di un’interruzione del principale mandato professionale.

        Compilazione Quadro F:

        • F1: 3.200 euro (acconti IRPEF versati con F24)
        • F15, colonna 3: 900 euro (imposta sostitutiva CPB)
        • F15, colonna 1: importo ridotto acconto 2026 (da calcolare sulla base del reddito previsionale 2026)
        • F15, colonna 4: codice situazione speciale CPB (secondo tabella istruzioni AdE)

        Attenzione: per Federica è essenziale farsi assistere da un CAF o da un consulente fiscale abilitato, poiché la compilazione del rigo F15 richiede una valutazione precisa e documentata per evitare sanzioni. Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata sul 730/2026 e sulle implicazioni del concordato preventivo biennale. Leggi anche la nostra guida sulla detrazione del mutuo nel 730/2026 per ottimizzare ulteriormente la tua dichiarazione.

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        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande Frequenti sul Quadro F del 730/2026

        Cosa succede se dimentico di indicare un acconto IRPEF versato nel rigo F1?

        Se dimentichi di indicare un acconto IRPEF nel rigo F1, il calcolo finale risultera errato e potrebbe emergere un debito d’imposta che in realta non esiste. Questo errore comporta un rimborso inferiore al dovuto o un versamento non necessario. Puoi correggere presentando un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 oppure, in alternativa, presentare il modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026.

        Il rigo F15 va compilato da tutti i contribuenti?

        No. Il rigo F15 va compilato solo da chi rientra in specifiche casistiche: contribuenti in regime ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, chi ha rivalutato partecipazioni o terreni e versato la relativa imposta sostitutiva, o chi prevede una riduzione significativa documentabile del reddito 2026. La grande maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati lascia il rigo F15 completamente in bianco.

        Posso indicare in F6 l’acconto cedolare secca anche se l’ho versato in ritardo?

        Si, l’acconto cedolare secca versato tardivamente (con ravvedimento operoso) puo comunque essere indicato nel rigo F6, a patto che sia stato effettivamente versato prima della presentazione del modello 730. Il versamento tardivo con ravvedimento non preclude l’indicazione dell’importo, ma le sanzioni e gli interessi del ravvedimento non sono recuperabili tramite la dichiarazione.

        Cosa significa ‘eccedenza IRPEF’ nel rigo F5 e quando conviene scegliere il rimborso?

        L’eccedenza IRPEF nel rigo F5 e il credito IRPEF emerso dalla dichiarazione dell’anno precedente che non e stato ancora utilizzato. Conviene scegliere il rimborso diretto quando non si prevedono debiti futuri significativi o quando si ha urgenza della liquidita. Conviene invece optare per il riporto a scomputo dell’acconto se si prevede di dover versare acconti IRPEF a novembre 2026 (si riduce il versamento F24). Non conviene scegliere la compensazione F24 se non si hanno altri tributi da compensare.

        Gli acconti trattenuti in busta paga vanno indicati nel Quadro F?

        No. Gli acconti IRPEF e di addizionale comunale trattenuti dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico attraverso la busta paga NON vanno indicati nel Quadro F. Questi importi sono gia ricompresi nelle ritenute certificate dalla Certificazione Unica (CU 2026) e vengono automaticamente considerati dal CAF o dal sostituto d’imposta in fase di liquidazione. Il Quadro F riguarda solo i versamenti autonomi effettuati tramite modello F24.

        Cosa fare se ho commesso un errore nel Quadro F del 730 già presentato?

        Se hai gia presentato il 730/2026 e ti accorgi di un errore nel Quadro F (ad esempio un acconto omesso o un importo errato), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Il 730 integrativo sostituisce completamente il precedente. Se scopri l’errore dopo tale data, devi presentare il modello Redditi PF 2026 (ex Unico) entro il 30 novembre 2026 oppure, nei casi piu gravi, procedere con la dichiarazione integrativa nei termini di legge.


        Hai bisogno di assistenza per compilare il 730/2026?

        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre assistenza qualificata per compilare il modello 730/2026 in ogni sua parte, incluso il Quadro F con acconti, crediti e rigo F15.

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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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          Cedolare Secca o IRPEF: Quando Conviene – Confronto 2026

          cedolare secca

          Scegliere tra cedolare secca e IRPEF per tassare i redditi da locazione è una delle decisioni fiscali più importanti per chi affitta un immobile. La cedolare secca conviene nella maggior parte dei casi, ma non sempre: dipende dal reddito complessivo, dalle detrazioni fiscali di cui si dispone e dal tipo di contratto. In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio quando conviene la cedolare secca al 21%, quando è meglio restare con la tassazione IRPEF ordinaria e quali sono gli impatti su ISEE e detrazioni familiari. Se hai dubbi sulla scelta migliore per la tua situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti con un’analisi personalizzata.

          Indice dei contenuti

          1. Cos’è la cedolare secca e come funziona
          2. Aliquote IRPEF 2026: scaglioni e calcolo
          3. Confronto cedolare secca 21% vs IRPEF: tabella comparativa
          4. Break-even point: quando la cedolare secca conviene davvero
          5. Quando NON conviene la cedolare secca
          6. Impatto su ISEE e detrazioni familiari
          7. Cedolare secca al 10%: canone concordato
          8. Esempi pratici di calcolo
          9. Domande frequenti

          Cos’è la cedolare secca e come funziona

          La cedolare secca è un regime fiscale opzionale introdotto nel 2011 che permette ai proprietari di immobili ad uso abitativo di pagare un’imposta sostitutiva fissa sui redditi da locazione, al posto dell’IRPEF e delle relative addizionali. In pratica, invece di sommare il canone di affitto agli altri redditi e pagare l’imposta progressiva, si applica un’aliquota fissa del 21% (o del 10% per i contratti a canone concordato) direttamente sul canone annuo.

          Chi sceglie la cedolare secca rinuncia alla possibilità di aggiornare il canone con l’indice ISTAT per tutta la durata del contratto. In compenso, non paga l’imposta di registro (2% annuo) né l’imposta di bollo sulla registrazione. Per approfondire tutti i requisiti e le modalità di adesione, ti consigliamo di leggere la nostra guida completa alla cedolare secca 2026.

          Aliquote IRPEF 2026: scaglioni e calcolo

          Per capire se la cedolare secca conviene, bisogna prima conoscere come funziona la tassazione IRPEF ordinaria. Con l’IRPEF, i redditi da locazione si sommano a quelli da lavoro, pensione o altri redditi e vengono tassati con aliquote progressive. Nel 2026 gli scaglioni IRPEF confermati dalla Legge di Bilancio sono tre:

          • 23% sui redditi fino a 28.000 euro
          • 35% sui redditi da 28.001 a 50.000 euro
          • 43% sui redditi oltre 50.000 euro

          A queste aliquote si aggiungono le addizionali regionali (dallo 0,9% al 3,33% a seconda della Regione) e le addizionali comunali (fino allo 0,8%). Questo significa che un contribuente con redditi nella fascia più alta può pagare fino al 47% di imposte sul canone d’affitto percepito. Con la tassazione IRPEF, però, il canone viene abbattuto del 5% a titolo forfettario (si dichiara solo il 95% del canone), un vantaggio che con la cedolare secca non si applica perché si tassa il 100% del canone.

          Confronto cedolare secca 21% vs IRPEF: tabella comparativa

          Vediamo ora il confronto numerico tra cedolare secca al 21% e IRPEF per diversi livelli di reddito complessivo, ipotizzando un canone annuo di 9.600 euro (800 euro al mese). La tabella mostra l’imposta totale sul solo reddito da locazione, considerando anche le addizionali medie (stimiamo un 2% complessivo tra regionali e comunali).

          Reddito complessivoAliquota marginale IRPEF + addizionaliImposta IRPEF sul canone (95%)Cedolare secca 21%Risparmio con cedolare
          15.000 euro25% (23% + 2% add.)2.280 euro2.016 euro264 euro
          25.000 euro25% (23% + 2% add.)2.280 euro2.016 euro264 euro
          35.000 euro37% (35% + 2% add.)3.374 euro2.016 euro1.358 euro
          50.000 euro37% (35% + 2% add.)3.374 euro2.016 euro1.358 euro
          60.000 euro45% (43% + 2% add.)4.104 euro2.016 euro2.088 euro
          75.000 euro45% (43% + 2% add.)4.104 euro2.016 euro2.088 euro

          Come si vede dalla tabella, la cedolare secca conviene praticamente sempre in termini di tassazione pura. Il vantaggio cresce man mano che aumenta il reddito complessivo: per chi ha redditi sopra i 50.000 euro, il risparmio supera i 2.000 euro l’anno su un singolo contratto. Anche nella fascia di reddito più bassa (sotto i 28.000 euro), dove l’aliquota IRPEF è del 23%, la cedolare secca resta comunque conveniente perché l’imposta sul canone include anche le addizionali.

          Break-even point: quando la cedolare secca conviene davvero

          Il break-even point, ovvero il punto di pareggio, è il livello di reddito e di detrazioni in cui la cedolare secca e l’IRPEF producono lo stesso carico fiscale. In termini puramente di aliquota, la cedolare secca al 21% diventa conveniente già quando l’aliquota marginale effettiva IRPEF (comprensiva di addizionali) supera il 22,1%. Questo perché con l’IRPEF il canone viene abbattuto al 95%, quindi l’aliquota effettiva si riduce leggermente.

          In pratica, il calcolo è il seguente: 21% del 100% del canone = 22,1% del 95% del canone. Questo significa che se la tua aliquota marginale complessiva (IRPEF + addizionali) è superiore al 22,1%, la cedolare secca conviene. Dato che l’aliquota minima IRPEF è del 23% più le addizionali (circa 2%), nella stragrande maggioranza dei casi il regime sostitutivo risulta più vantaggioso. Il vero calcolo di convenienza, però, deve tenere conto anche delle detrazioni perse e dell’impatto sull’ISEE.

          Quando NON conviene la cedolare secca

          Esistono situazioni specifiche in cui la cedolare secca non conviene e la tassazione IRPEF ordinaria risulta più vantaggiosa. Vediamo i casi principali in cui è meglio valutare attentamente prima di optare per il regime sostitutivo.

          Detrazioni elevate non utilizzabili. Questo è il caso più frequente. Con la cedolare secca, il reddito da locazione non entra nella base imponibile IRPEF. Questo significa che chi ha molte detrazioni fiscali (spese mediche, interessi mutuo, ristrutturazioni, bonus nido, spese scolastiche) potrebbe non avere sufficiente imposta IRPEF lorda su cui “scaricarle”. In altre parole, le detrazioni restano inutilizzate perché manca capienza fiscale.

          Canone concordato al 10%. Se hai un contratto a canone concordato in un Comune ad alta densità abitativa, l’aliquota della cedolare secca scende al 10%. In questo caso la cedolare conviene quasi sempre. Ma attenzione: se il canone concordato è molto basso e hai redditi complessivi modesti, potresti comunque trovarti nella situazione di perdere detrazioni importanti.

          Redditi molto bassi con familiari a carico. Se il tuo reddito complessivo è vicino alla no tax area (8.500 euro per pensionati, 8.174 euro per dipendenti), aggiungere il canone alla base IRPEF potrebbe non generare imposta grazie alle detrazioni per lavoro o pensione. In questo caso, la cedolare secca al 21% rappresenterebbe un costo che altrimenti non avresti. Se hai familiari a carico, l’assegno unico universale non viene influenzato, ma le detrazioni per coniuge a carico dipendono dal reddito complessivo IRPEF.

          Rinuncia all’aggiornamento ISTAT. Optando per la cedolare secca, rinunci alla possibilità di adeguare il canone all’inflazione per tutta la durata del contratto. Con un’inflazione del 2-3% annuo, su un contratto 4+4 questo può significare perdere centinaia di euro di adeguamento. Se prevedi un periodo di inflazione elevata, questo aspetto va considerato nel calcolo complessivo di convenienza.

          Impatto su ISEE e detrazioni familiari

          Un aspetto spesso trascurato riguarda l’impatto della cedolare secca sull’ISEE. Il reddito soggetto a cedolare secca viene comunque incluso nel calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Questo significa che, anche se paghi meno tasse grazie alla cedolare, il tuo ISEE sarà lo stesso sia che tu scelga la cedolare secca sia che opti per l’IRPEF ordinaria.

          Perché è importante? Perché un ISEE più alto può farti perdere l’accesso a prestazioni agevolate come la bonus mamme, le agevolazioni per le rette universitarie, le prestazioni sociali comunali e le tariffe ridotte per i servizi pubblici. In pratica, la cedolare secca ti fa risparmiare sulle tasse ma non riduce il tuo ISEE.

          Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, la situazione è diversa. Il reddito da cedolare secca non concorre al reddito complessivo IRPEF, quindi non aumenta la base su cui vengono calcolate le detrazioni. Tuttavia, non genera nemmeno imposta IRPEF su cui “scaricare” le detrazioni stesse. Se hai figli a carico, ricorda che l’assegno unico universale ha sostituito le vecchie detrazioni per figli e non dipende dall’IRPEF versata. Chi presenta il modello 730 deve valutare attentamente questo aspetto con l’aiuto di un professionista.

          Cedolare secca al 10%: canone concordato

          La cedolare secca al 10% è riservata ai contratti a canone concordato (tipologia 3+2) stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa o nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza. Questa aliquota ridotta rende la cedolare secca estremamente conveniente rispetto all’IRPEF in quasi tutti i casi.

          Per accedere al canone concordato, il canone deve rispettare i parametri stabiliti dagli accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Generalmente il canone concordato è inferiore del 20-30% rispetto al canone di mercato. Nonostante il canone più basso, l’aliquota ridotta al 10% spesso compensa la differenza, soprattutto per chi ha redditi medio-alti. Inoltre, i Comuni possono applicare un’ulteriore riduzione dell’IMU fino al 75% per gli immobili affittati a canone concordato. Per verificare se il tuo Comune prevede queste agevolazioni, consulta la nostra guida alla cedolare secca 2026.

          Esempi pratici di calcolo

          Vediamo tre esempi concreti per capire quando la cedolare secca conviene e quando no.

          Esempio 1: Mario, dipendente con reddito medio

          Mario ha un reddito da lavoro dipendente di 32.000 euro e affitta un appartamento a 700 euro al mese (8.400 euro annui). Non ha particolari detrazioni oltre a quelle per lavoro dipendente.

          • Con IRPEF: il canone (95% = 7.980 euro) viene tassato all’aliquota marginale del 35% + 2% addizionali = 2.953 euro di imposte. A questo va aggiunta l’imposta di registro (2% di 8.400 = 168 euro, metà a carico = 84 euro)
          • Con cedolare secca 21%: imposta = 21% di 8.400 = 1.764 euro. Nessuna imposta di registro
          • Risparmio annuo con cedolare: 1.273 euro

          Per Mario la cedolare secca conviene nettamente.

          Esempio 2: Giulia, pensionata con reddito basso

          Giulia è pensionata con un reddito di 12.000 euro, affitta una stanza a 350 euro al mese (4.200 euro annui) e ha 3.000 euro di spese mediche detraibili al 19%.

          • Con IRPEF: il canone (95% = 3.990 euro) viene tassato al 23% + 2% = 998 euro. Però Giulia può detrarre le spese mediche (19% di 2.871 euro netti = 545 euro) dall’IRPEF lorda. Imposta effettiva sul canone: circa 453 euro
          • Con cedolare secca 21%: imposta = 21% di 4.200 = 882 euro. Le spese mediche non si possono scaricare sul canone da cedolare
          • Con cedolare paga 429 euro in più

          Per Giulia la cedolare secca non conviene perché ha detrazioni mediche significative che con l’IRPEF abbattono l’imposta.

          Esempio 3: Roberto, libero professionista con reddito alto

          Roberto è un professionista con un regime forfettario che genera 65.000 euro di reddito e affitta un bilocale a 1.000 euro al mese (12.000 euro annui).

          • Con IRPEF: il canone (95% = 11.400 euro) viene tassato al 43% + 2% = 5.130 euro
          • Con cedolare secca 21%: imposta = 21% di 12.000 = 2.520 euro
          • Risparmio annuo con cedolare: 2.610 euro

          Per Roberto il vantaggio è enorme. Con redditi alti, la cedolare secca conviene in modo molto significativo, a meno che non abbia un ingente volume di detrazioni inutilizzate.

          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          Domande frequenti

          La cedolare secca conviene sempre?

          No, non sempre. La cedolare secca conviene nella maggior parte dei casi, soprattutto per chi ha redditi medi e alti. Tuttavia, se hai molte detrazioni fiscali non utilizzate (spese mediche, interessi mutuo, ristrutturazioni) e un reddito basso, la tassazione ordinaria IRPEF potrebbe essere più vantaggiosa perché ti permette di “scaricare” queste detrazioni.

          La cedolare secca incide sull’ISEE?

          Sì, il reddito da cedolare secca viene incluso nel calcolo dell’ISEE. Questo significa che il tuo indicatore economico sarà lo stesso indipendentemente dalla scelta del regime fiscale. Se accedi a prestazioni sociali legate all’ISEE, questo aspetto non cambia scegliendo cedolare o IRPEF.

          Posso passare da IRPEF a cedolare secca?

          Sì, puoi optare per la cedolare secca sia al momento della registrazione del contratto che nelle annualità successive, comunicando la scelta con il modello RLI all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente. La scelta vale per l’intera durata del contratto, salvo revoca.

          La cedolare secca si applica anche agli affitti brevi?

          Sì, dal 2024 la cedolare secca si applica agli affitti brevi con aliquota del 21% per il primo immobile e del 26% dal secondo immobile in poi. Questa novità ha reso meno conveniente la cedolare per chi affitta più appartamenti con contratti brevi. Per maggiori dettagli, leggi la nostra guida completa alla cedolare secca.

          Come si calcola la convenienza della cedolare secca?

          Il calcolo va fatto confrontando l’imposta totale nei due scenari. Con l’IRPEF calcola: (canone x 95%) x (aliquota marginale + addizionali) – detrazioni non godibili. Con la cedolare calcola: canone x 21% (o 10%). Se il secondo importo è inferiore, la cedolare secca conviene. Per un calcolo preciso sulla tua situazione, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine.

          Hai bisogno di aiuto per la scelta fiscale giusta?

          Scegliere tra cedolare secca e IRPEF richiede un’analisi attenta della tua situazione personale: redditi, detrazioni, familiari a carico e prestazioni sociali. Il CAF Centro Fiscale di Udine può effettuare una simulazione personalizzata per individuare la soluzione più vantaggiosa per te.

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            Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-06 09:00:002026-05-31 17:56:43Cedolare Secca o IRPEF: Quando Conviene – Confronto 2026
            CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

            Spese Mediche Detraibili 730 2026: Guida Completa

            Dichiarazione dei redditi 730

            La dichiarazione dei redditi 730 del 2026 rappresenta un’importante opportunità per ottenere un rimborso fiscale significativo grazie alla detrazione delle spese mediche sostenute nel 2025. Comprendere quali spese sanitarie sono detraibili, come calcolare correttamente l’importo deducibile e quali documenti conservare è fondamentale per massimizzare il risparmio fiscale.

            In questa guida completa sulle spese mediche detraibili nel 730 2026, analizziamo in dettaglio tutte le tipologie di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione del 19%, la franchigia di 129,11 euro, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e i documenti necessari. Include inoltre esempi pratici di calcolo e risposte alle domande più frequenti.

            Per una visione completa di tutte le detrazioni fiscali disponibili e del processo di compilazione, consulta la nostra guida completa alla dichiarazione 730 2026.



            Indice dei contenuti

            1. Come funziona la detrazione delle spese mediche
            2. Percentuale di detrazione e franchigia
            3. Elenco completo delle spese mediche detraibili
            4. Spese mediche NON detraibili
            5. Obbligo di tracciabilità dei pagamenti
            6. Documenti da conservare
            7. Limiti e massimali di spesa
            8. Esempi pratici di calcolo della detrazione
            9. FAQ – Domande frequenti

            Come funziona la detrazione delle spese mediche

            La detrazione delle spese sanitarie nel modello 730 consente ai contribuenti di ridurre l’imposta IRPEF dovuta in misura pari al 19% delle spese mediche sostenute durante l’anno fiscale precedente (2025 per il 730 del 2026).

            Il meccanismo di detrazione funziona applicando la percentuale del 19% alla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro. Questo significa che solo l’importo superiore a questa soglia minima può essere portato in detrazione.

            Chi può beneficiare della detrazione

            Possono beneficiare della detrazione delle spese mediche nel 730:

            • Il contribuente per le spese sostenute per sé stesso
            • Familiari a carico fiscalmente (coniuge, figli, genitori, suoceri, fratelli/sorelle)
            • Familiari non a carico solo in casi specifici previsti dalla legge

            Per i familiari a carico, il reddito complessivo annuo non deve superare i 2.840,51 euro (4.000 euro per figli fino a 24 anni).

            Quando si applica la detrazione

            La detrazione viene applicata:

            • In fase di conguaglio fiscale tramite il datore di lavoro (se si presenta il 730 tramite sostituto d’imposta)
            • Come rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate (se si presenta il 730 senza sostituto o il modello Redditi)
            • In compensazione con altre imposte dovute

            La detrazione riduce direttamente l’imposta da pagare, non il reddito imponibile, risultando particolarmente vantaggiosa per chi ha sostenuto spese sanitarie significative.



            Percentuale di detrazione e franchigia

            Il sistema di detrazione delle spese mediche nel 730 2026 si basa su due elementi fondamentali: la percentuale di detrazione e la franchigia minima.

            Percentuale di detrazione: 19%

            La percentuale di detrazione applicata alle spese sanitarie è del 19%. Questo significa che per ogni 100 euro di spesa detraibile (oltre la franchigia), il contribuente recupera 19 euro di imposte.

            La percentuale del 19% si applica a:

            • Tutte le spese mediche e sanitarie ammesse
            • Farmaci e medicinali con prescrizione medica
            • Dispositivi medici
            • Prestazioni specialistiche
            • Ricoveri e interventi chirurgici

            Franchigia di 129,11 euro

            La franchigia è l’importo minimo di spesa che non dà diritto ad alcuna detrazione. Solo le spese che superano questa soglia possono essere detratte.

            Importo franchigia 2026: 129,11 euro

            Esempio pratico:

            • Spese mediche totali 2025: 800 euro
            • Franchigia da sottrarre: -129,11 euro
            • Importo detraibile: 670,89 euro
            • Detrazione effettiva (19%): 127,47 euro

            Quando non si applica la franchigia

            Esistono alcune categorie di spese mediche per le quali non si applica la franchigia di 129,11 euro, e la detrazione del 19% si calcola sull’intero importo:

            • Spese sanitarie per persone con disabilità (certificata ai sensi della Legge 104/1992)
            • Acquisto di veicoli per disabili
            • Spese per assistenza personale in caso di non autosufficienza

            In questi casi, la detrazione del 19% viene calcolata sull’intero importo sostenuto, senza alcuna franchigia da sottrarre.



            Elenco completo delle spese mediche detraibili

            L’Agenzia delle Entrate prevede un’ampia gamma di spese sanitarie detraibili nel 730. Di seguito l’elenco dettagliato delle principali categorie ammesse alla detrazione del 19%.

            1. Visite mediche e prestazioni specialistiche

            Sono detraibili le spese per:

            • Visite mediche generiche (medico di base a pagamento)
            • Visite specialistiche (cardiologo, dermatologo, ortopedico, etc.)
            • Esami diagnostici (analisi del sangue, radiografie, ecografie, TAC, risonanza magnetica)
            • Prestazioni chirurgiche
            • Ricoveri ospedalieri (ticket e spese sanitarie)

            2. Farmaci e medicinali

            Sono detraibili:

            • Farmaci con ricetta medica
            • Farmaci da banco (anche senza ricetta, purché documentati con scontrino parlante)
            • Medicinali omeopatici regolarmente autorizzati
            • Integratori alimentari solo se qualificati come dispositivi medici

            Nota: Lo scontrino deve riportare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario.

            3. Dispositivi medici

            Sono detraibili le spese per:

            • Occhiali da vista e lenti a contatto
            • Apparecchi acustici
            • Protesi e ausili ortopedici (stampelle, busti, tutori)
            • Apparecchi per aerosol
            • Misuratori di pressione, glicemia
            • Ausili per incontinenza

            4. Prestazioni odontoiatriche

            Sono detraibili le spese per:

            • Visite odontoiatriche
            • Otturazioni, devitalizzazioni, estrazioni
            • Impianti dentali
            • Apparecchi ortodontici (anche per minori)
            • Protesi dentarie
            • Igiene dentale professionale

            5. Fisioterapia e riabilitazione

            Sono detraibili:

            • Sedute di fisioterapia (prescritte da medico)
            • Terapie riabilitative
            • Logopedia
            • Psicomotricità
            • Terapie occupazionali

            Attenzione: Il fisioterapista deve essere regolarmente iscritto all’albo professionale.

            6. Prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche

            Sono detraibili:

            • Sedute con psicologo (iscritto all’Ordine degli Psicologi)
            • Psicoterapia individuale e di gruppo
            • Terapie psichiatriche

            7. Altre prestazioni sanitarie

            Sono inoltre detraibili:

            • Prestazioni infermieristiche
            • Assistenza domiciliare per anziani (solo quota sanitaria)
            • Interventi chirurgici e day hospital
            • Cure termali (con prescrizione medica)
            • Trapianti di organi
            • Analisi genetiche
            • Esami diagnostici prenatali

            8. Spese veterinarie

            Anche le spese veterinarie sono detraibili al 19%, con le seguenti specificità:

            • Franchigia di 129,11 euro
            • Limite massimo di spesa detraibile: 550 euro
            • Devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale

            Per un quadro completo delle detrazioni fiscali disponibili nel 730 2026, consulta la guida ufficiale alla dichiarazione dei redditi.

            Spese mediche NON detraibili

            Non tutte le spese sanitarie possono essere portate in detrazione nel 730. L’Agenzia delle Entrate esclude specifiche categorie di spese che non danno diritto alla detrazione del 19%.

            1. Prodotti cosmetici e di bellezza

            Non sono detraibili:

            • Cosmetici (creme, trucchi, profumi)
            • Prodotti per l’igiene personale (saponi, shampoo, dentifrici)
            • Integratori alimentari generici (non qualificati come dispositivi medici)
            • Chirurgia estetica (salvo casi di ricostruzione post-trauma o malattia)

            2. Prestazioni non sanitarie

            Non sono detraibili:

            • Massaggi estetici o rilassanti (non prescritti da medico)
            • Trattamenti benessere (spa, saune, centri estetici)
            • Diete dimagranti (salvo prescrizione medica per patologie specifiche)
            • Personal trainer e corsi fitness

            3. Spese rimborsate

            Non possono essere detratte le spese per le quali:

            • Si è ottenuto rimborso da assicurazione privata
            • Si è ottenuto rimborso dal datore di lavoro
            • Si è ottenuto rimborso dal SSN

            Importante: Se il rimborso è parziale, può essere detratta solo la quota rimasta a carico del contribuente.

            4. Spese pagate in contanti (dal 2020)

            Dal 1° gennaio 2020, non sono detraibili le spese sanitarie pagate in contanti, ad eccezione di:

            • Acquisto di farmaci (anche in contanti)
            • Acquisto di dispositivi medici (anche in contanti)
            • Prestazioni erogate da strutture pubbliche o convenzionate con il SSN

            Per tutte le altre spese (visite private, prestazioni odontoiatriche, fisioterapia, etc.), è obbligatorio il pagamento tracciabile.

            5. Altre spese non ammesse

            Non sono detraibili:

            • Ticket sanitari già detratti in busta paga
            • Spese per accompagnatori (salvo casi di disabilità grave)
            • Spese di viaggio per raggiungere strutture sanitarie (salvo casi specifici di ambulanze)
            • Alimenti speciali (salvo se qualificati come dispositivi medici)

            Verificare sempre che la spesa sia documentata correttamente e rientri nelle categorie ammesse dall’Agenzia delle Entrate.

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            Obbligo di tracciabilità dei pagamenti

            Dal 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per poter detrarre le spese sanitarie nel modello 730. Questa norma mira a contrastare l’evasione fiscale e garantire la trasparenza delle transazioni.

            Cosa significa tracciabilità

            Un pagamento è considerato tracciabile quando viene effettuato con uno strumento che lascia una traccia documentabile dell’operazione, consentendo all’Agenzia delle Entrate di verificare l’effettivo sostenimento della spesa.

            Metodi di pagamento tracciabili ammessi

            Sono considerati tracciabili i pagamenti effettuati con:

            • Carta di credito o debito (bancomat)
            • Bonifico bancario o postale
            • Assegno bancario o postale (non trasferibile)
            • Carta prepagata ricaricabile (es. PostePay)
            • App di pagamento digitale (Satispay, PayPal, Apple Pay, Google Pay)
            • Addebito diretto su conto corrente (SDD)

            Eccezioni: quando il contante è ancora ammesso

            L’obbligo di tracciabilità non si applica alle seguenti categorie di spese, che possono essere pagate anche in contanti:

            • Farmaci e medicinali acquistati in farmacia
            • Dispositivi medici (occhiali, apparecchi acustici, etc.)
            • Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche (ospedali, ASL)
            • Prestazioni erogate da strutture private accreditate o convenzionate con il SSN

            Per tutte queste categorie, lo scontrino o la ricevuta fiscale rimangono validi anche se il pagamento è stato effettuato in contanti.

            Cosa succede se pago in contanti

            Se hai pagato in contanti una prestazione sanitaria privata (ad esempio una visita specialistica, una seduta dal dentista, una terapia fisioterapica), non potrai portare quella spesa in detrazione nel 730, a meno che non rientri nelle eccezioni sopra indicate.

            Esempio:

            • Visita odontoiatrica privata pagata in contanti: NON detraibile
            • Visita odontoiatrica privata pagata con carta: Detraibile
            • Farmaci pagati in contanti: Detraibili (eccezione alla regola)

            Documenti da conservare per la tracciabilità

            Per dimostrare la tracciabilità del pagamento, è necessario conservare:

            • Fattura o ricevuta fiscale della prestazione sanitaria
            • Ricevuta del pagamento tracciabile (estratto conto, scontrino POS, ricevuta bonifico)
            • Eventualmente, copia dell’assegno con indicazione del beneficiario

            L’Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione in caso di controlli, quindi è fondamentale conservare tutte le prove di pagamento per almeno 5 anni.

            Consigli pratici

            • Paga sempre con carta o bonifico le prestazioni sanitarie private
            • Richiedi sempre fattura intestata con il tuo codice fiscale
            • Conserva estratti conto bancari/carta che documentano il pagamento
            • In caso di dubbi, consulta il CAF Centro Fiscale di Udine per verificare la detraibilità
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            Documenti da conservare

            Per poter detrarre correttamente le spese mediche nel 730 2026, è fondamentale conservare la documentazione fiscale adeguata. L’Agenzia delle Entrate può richiedere questi documenti in caso di controlli, anche a distanza di anni.

            1. Scontrini parlanti (per farmaci e dispositivi medici)

            Gli scontrini fiscali “parlanti” sono obbligatori per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici. Devono contenere:

            • Codice fiscale del destinatario
            • Natura dei prodotti acquistati (descrizione del farmaco o dispositivo)
            • Quantità
            • Importo pagato
            • Indicazione che si tratta di un prodotto farmaceutico o dispositivo medico

            Attenzione: Gli scontrini generici “non parlanti” (senza codice fiscale e descrizione dettagliata) non sono validi per la detrazione.

            2. Fatture e ricevute fiscali

            Per tutte le altre prestazioni sanitarie (visite mediche, odontoiatria, fisioterapia, analisi, etc.), è necessaria una fattura o ricevuta fiscale che contenga:

            • Dati anagrafici completi del paziente (nome, cognome, codice fiscale)
            • Descrizione dettagliata della prestazione
            • Importo pagato
            • Data di erogazione della prestazione
            • Dati del professionista o della struttura (nome, partita IVA, indirizzo)
            • Numero di iscrizione all’albo professionale (per medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi)

            3. Prescrizioni mediche

            Per alcune spese è richiesta anche la prescrizione medica, in particolare per:

            • Cure termali
            • Dispositivi medici complessi (apparecchi acustici, protesi)
            • Fisioterapia e riabilitazione

            La prescrizione deve essere conservata insieme alla fattura della prestazione.

            4. Certificazioni per familiari a carico

            Se si portano in detrazione spese mediche sostenute per familiari a carico, è necessario conservare:

            • Documentazione che attesta il carico fiscale (dichiarazione dei redditi del familiare, stato di famiglia)
            • Autocertificazione del reddito del familiare (se inferiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro per figli under 24)

            5. Documentazione pagamenti tracciabili

            Dal 2020, per le spese soggette all’obbligo di tracciabilità, è necessario conservare anche:

            • Estratto conto bancario o carta che documenta il pagamento
            • Ricevuta POS (scontrino carta di credito/debito)
            • Ricevuta bonifico bancario
            • Copia dell’assegno non trasferibile

            6. Documentazione per disabilità

            Per le spese sanitarie relative a persone con disabilità (che non hanno franchigia), è necessario conservare:

            • Certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992
            • Verbale di invalidità civile
            • Certificazione di handicap grave

            Per quanto tempo conservare i documenti

            I documenti fiscali devono essere conservati per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli entro questo termine.

            Esempio: Per le spese mediche 2025 detratte nel 730/2026, i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2031.

            Consigli pratici

            • Crea una cartella dedicata (fisica o digitale) per ogni anno fiscale
            • Scannerizza tutti gli scontrini (possono sbiadire nel tempo)
            • Ordina i documenti per categoria (farmaci, visite, dentista, etc.)
            • Verifica sempre che lo scontrino/fattura contenga tutti i dati richiesti
            • In caso di dubbi, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per assistenza
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            Limiti e massimali di spesa

            Sebbene la maggior parte delle spese mediche non preveda un limite massimo di detrazione, esistono alcune categorie specifiche per le quali l’Agenzia delle Entrate ha stabilito dei tetti massimi o requisiti particolari.

            Spese mediche generiche: nessun limite

            Per le seguenti categorie non esiste un limite massimo di spesa detraibile:

            • Visite mediche e specialistiche
            • Esami diagnostici e analisi
            • Interventi chirurgici e ricoveri
            • Farmaci e medicinali
            • Prestazioni odontoiatriche
            • Dispositivi medici (occhiali, protesi, etc.)
            • Fisioterapia

            Per tutte queste spese, la detrazione del 19% si applica all’intero importo sostenuto (al netto della franchigia di 129,11 euro).

            Spese veterinarie: limite massimo 550 euro

            Le spese veterinarie hanno un limite massimo di detrazione di 550 euro, con franchigia di 129,11 euro.

            Esempio di calcolo:

            • Spese veterinarie sostenute: 1.200 euro
            • Limite massimo detraibile: 550 euro
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile detrazione: 420,89 euro
            • Detrazione effettiva (19%): 79,97 euro

            Spese per assistenza personale: limite 2.100 euro

            Per le spese di assistenza personale di persone non autosufficienti (badanti, assistenza domiciliare), il limite massimo di detrazione è 2.100 euro, con le seguenti condizioni:

            • Il contribuente deve avere un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro
            • La persona assistita deve essere certificata come non autosufficiente
            • La detrazione si applica solo alla quota assistenziale, non alle spese sanitarie vere e proprie

            Veicoli per disabili: limiti specifici

            Per l’acquisto di veicoli adattati per persone con disabilità, esistono limiti specifici:

            • Limite massimo di spesa: 18.075,99 euro
            • Detrazione del 19% sull’intero importo (senza franchigia)
            • Possibilità di detrazione una sola volta in 4 anni (salvo casi eccezionali)

            Cumulo con altre detrazioni

            Le spese mediche possono essere cumulate con altre detrazioni fiscali previste nel 730, quali:

            • Spese per ristrutturazione edilizia (bonus casa)
            • Interessi mutuo prima casa
            • Spese scolastiche e universitarie
            • Spese funebri (limite 1.550 euro)
            • Contributi previdenziali e assistenziali

            Non esistono limiti al cumulo delle detrazioni, purché ogni spesa sia documentata correttamente e rientri nelle categorie ammesse.

            Incapienza fiscale: cosa succede

            Se la somma delle detrazioni fiscali (spese mediche + altre detrazioni) supera l’imposta lorda dovuta, si verifica la cosiddetta incapienza fiscale. In questo caso:

            • Le detrazioni vengono applicate fino a azzerare l’imposta
            • L’eventuale eccedenza non viene rimborsata (salvo casi specifici previsti dalla legge)
            • Non è possibile riportare le detrazioni inutilizzate agli anni successivi

            Per ottimizzare le detrazioni ed evitare l’incapienza, è consigliabile rivolgersi a un CAF o commercialista per una pianificazione fiscale accurata.

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            Esempi pratici di calcolo della detrazione

            Per comprendere meglio come funziona la detrazione delle spese mediche nel 730, analizziamo alcuni esempi pratici di calcolo con situazioni reali.

            Esempio 1: Spese mediche moderate

            Situazione: Famiglia con 2 figli a carico, spese mediche moderate.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Farmaci: 250 euro
            • Visite specialistiche: 180 euro
            • Occhiali da vista (figlio): 150 euro
            • Analisi del sangue: 80 euro

            Totale spese mediche: 660 euro

            Calcolo detrazione:

            • Spese totali: 660 euro
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile: 530,89 euro
            • Detrazione (19%): 100,87 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 101 euro

            Esempio 2: Spese odontoiatriche significative

            Situazione: Contribuente che ha sostenuto spese dentistiche importanti.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Impianto dentale: 3.500 euro (pagato con carta)
            • Visite odontoiatriche: 200 euro (pagato con bonifico)
            • Farmaci post-operatori: 80 euro

            Totale spese: 3.780 euro

            Calcolo detrazione:

            • Spese totali: 3.780 euro
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile: 3.650,89 euro
            • Detrazione (19%): 693,67 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 694 euro

            Esempio 3: Persona con disabilità (senza franchigia)

            Situazione: Familiare a carico con certificazione Legge 104/1992.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Assistenza domiciliare (quota sanitaria): 5.000 euro
            • Farmaci specifici: 800 euro
            • Fisioterapia riabilitativa: 1.200 euro
            • Ausili ortopedici: 600 euro

            Totale spese: 7.600 euro

            Calcolo detrazione (senza franchigia):

            • Base imponibile: 7.600 euro (nessuna franchigia)
            • Detrazione (19%): 1.444 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 1.444 euro

            Esempio 4: Spese veterinarie (con limite massimo)

            Situazione: Proprietario di animale domestico con spese veterinarie elevate.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Intervento chirurgico cane: 1.500 euro
            • Visite veterinarie: 200 euro

            Totale spese veterinarie: 1.700 euro

            Calcolo detrazione:

            • Spese totali: 1.700 euro
            • Limite massimo applicabile: 550 euro
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile: 420,89 euro
            • Detrazione (19%): 79,97 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 80 euro (anche se le spese reali erano molto superiori)

            Esempio 5: Spese pagate in contanti (errore comune)

            Situazione: Contribuente che ha pagato una visita specialistica in contanti.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Visita ortopedica privata: 120 euro (pagata in contanti) ❌
            • Farmaci prescritti: 60 euro (pagati in contanti) ✅
            • Fisioterapia: 300 euro (pagata con carta) ✅

            Calcolo detrazione:

            • Spese detraibili (farmaci + fisioterapia): 360 euro
            • Visita ortopedica in contanti: NON detraibile
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile: 230,89 euro
            • Detrazione (19%): 43,87 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 44 euro

            Nota: Se la visita ortopedica fosse stata pagata con carta, la detrazione sarebbe stata di circa 66 euro.

            Esempio 6: Spese rimborsate parzialmente

            Situazione: Dipendente con assicurazione sanitaria integrativa.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Ricovero ospedaliero: 2.000 euro
            • Rimborso da assicurazione: -1.200 euro
            • Spesa rimasta a carico: 800 euro

            Calcolo detrazione:

            • Spesa effettivamente a carico: 800 euro
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile: 670,89 euro
            • Detrazione (19%): 127,47 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 127 euro

            Riepilogo consigli per massimizzare le detrazioni

            • Paga sempre con metodi tracciabili (carta, bonifico)
            • Raccogli e conserva tutti gli scontrini e fatture
            • Verifica che gli scontrini siano “parlanti” (con CF e descrizione)
            • Porta in detrazione anche le spese dei familiari a carico
            • Rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per ottimizzare le detrazioni

            Per ulteriori informazioni su tutte le detrazioni disponibili nel 730 2026, consulta la guida completa alla dichiarazione dei redditi.

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            FAQ – Domande frequenti sulle spese mediche detraibili

            1. Posso detrarre le spese mediche pagate in contanti?

            Dal 1° gennaio 2020, le spese mediche pagate in contanti non sono detraibili, ad eccezione di:

            • Farmaci e dispositivi medici
            • Prestazioni erogate da strutture pubbliche o convenzionate con il SSN

            Tutte le altre spese (visite private, dentista, fisioterapia, etc.) devono essere pagate con metodi tracciabili (carta, bonifico, assegno non trasferibile).

            2. Qual è la percentuale di detrazione delle spese mediche?

            La percentuale di detrazione è del 19% sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro.

            3. La franchigia di 129,11 euro si applica a tutte le spese?

            No, la franchigia non si applica alle spese mediche sostenute per persone con disabilità certificata (Legge 104/1992). In questi casi, la detrazione del 19% si calcola sull’intero importo.

            4. Posso detrarre le spese mediche dei miei genitori?

            Sì, puoi detrarre le spese mediche sostenute per i tuoi genitori se sono fiscalmente a tuo carico, ovvero se il loro reddito annuo non supera i 2.840,51 euro.

            5. Gli integratori alimentari sono detraibili?

            Gli integratori alimentari sono detraibili solo se qualificati come dispositivi medici e riportano sulla confezione il marchio CE. Gli integratori generici non sono detraibili.

            6. Le spese per occhiali da vista sono detraibili?

            Sì, le spese per occhiali da vista e lenti a contatto sono detraibili al 19%, anche se non prescritti da un medico. È sufficiente la fattura o ricevuta fiscale.

            7. Posso detrarre le spese per il dentista?

            Sì, tutte le prestazioni odontoiatriche (visite, otturazioni, impianti, apparecchi ortodontici, protesi) sono detraibili al 19%, purché pagate con metodi tracciabili.

            8. Le spese per lo psicologo sono detraibili?

            Sì, le sedute con uno psicologo regolarmente iscritto all’Ordine sono detraibili al 19%. È necessaria fattura intestata e pagamento tracciabile.

            9. Cosa succede se ricevo un rimborso dall’assicurazione?

            Se ricevi un rimborso parziale o totale da assicurazione privata, puoi detrarre solo la quota di spesa rimasta effettivamente a tuo carico.

            10. Gli scontrini della farmacia devono essere “parlanti”?

            Sì, gli scontrini per farmaci e dispositivi medici devono essere “parlanti”, ovvero contenere:

            • Codice fiscale del destinatario
            • Descrizione dettagliata del prodotto
            • Quantità e importo

            11. Posso detrarre le spese veterinarie?

            Sì, le spese veterinarie sono detraibili al 19% con:

            • Franchigia di 129,11 euro
            • Limite massimo di spesa detraibile: 550 euro

            12. Le analisi del sangue private sono detraibili?

            Sì, tutte le analisi di laboratorio (esami del sangue, urine, etc.) sono detraibili, sia se eseguite privatamente che in strutture pubbliche.

            13. Devo presentare i documenti insieme al 730?

            No, i documenti non vanno allegati al 730, ma devono essere conservati per 5 anni in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

            14. Posso portare in detrazione le spese del 2024 nel 730/2026?

            No, nel 730/2026 puoi detrarre solo le spese sostenute nell’anno 2025. Le spese del 2024 andavano dichiarate nel 730/2025.

            15. Chi mi può aiutare con la dichiarazione dei redditi?

            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la compilazione del 730, verifica della documentazione sanitaria e ottimizzazione delle detrazioni fiscali.

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            Hai bisogno di assistenza per il 730 2026?

            Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a:

            • Verificare la documentazione delle spese mediche
            • Calcolare correttamente tutte le detrazioni fiscali
            • Compilare e inviare il modello 730/2026
            • Massimizzare il rimborso fiscale

            Contattaci per una consulenza gratuita:

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            Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 09:00:002026-09-30 08:52:03Spese Mediche Detraibili 730 2026: Guida Completa
            PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

            Partita IVA Commercialista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Cassa Ragionieri e Tasse

            Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

            Aprire la partita IVA come commercialista nel 2026 significa avviare un percorso professionale ricco di opportunità ma anche di adempimenti specifici. Dalla scelta del codice ATECO (69.20.11 per i dottori commercialisti o 69.20.12 per ragionieri e periti) alla valutazione del regime forfettario con coefficiente al 78%, passando per l’iscrizione alla CNPADC o alla CNPR fino alla gestione della fatturazione elettronica: ogni scelta iniziale ha conseguenze importanti sulla tua operatività e sul carico fiscale.

            In questa guida completa aggiornata al 2026, pensata per i giovani dottori commercialisti e i ragionieri che stanno aprendo il proprio studio, trovi tutti i passaggi per avviare correttamente l’attività: dai requisiti di iscrizione all’Albo ODCEC, al praticantato, all’esame di Stato, fino al calcolo concreto di tasse e contributi con esempi su redditi di 40.000, 60.000 e 85.000 euro.

            Indice dei contenuti

            1. Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialista
            2. Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12
            3. Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%
            4. Quando NON si può accedere al forfettario
            5. Cassa previdenziale: CNPADC o CNPR
            6. Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimi
            7. Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativo
            8. Contribuzione ridotta per neoiscritti
            9. Quanto costa aprire lo studio
            10. Fatturazione: codici natura IVA e marca da bollo
            11. Codici ATECO secondari per commercialisti
            12. Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territoriale
            13. Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85K
            14. Assicurazione RC professionale obbligatoria
            15. Fatturazione elettronica B2B e B2C
            16. Domande frequenti

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            Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialista

            Per esercitare la professione di dottore commercialista o di ragioniere ed esperto contabile è obbligatorio essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC). L’iscrizione richiede un percorso articolato che unisce formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato.

            Titolo di studio richiesto

            • Sezione A (Dottori commercialisti): laurea magistrale (LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali o equipollenti) oppure laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche o aziendali;
            • Sezione B (Esperti contabili): laurea triennale (L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche).

            Praticantato (tirocinio professionale)

            Dopo la laurea è obbligatorio svolgere un tirocinio di 18 mesi presso lo studio di un commercialista iscritto da almeno cinque anni. Durante il praticantato vanno seguiti anche i corsi di formazione professionale previsti dal Consiglio Nazionale. Il tirocinio può essere anticipato: si possono svolgere gli ultimi sei mesi durante il percorso di laurea magistrale, riducendo così i tempi di accesso alla professione.

            Esame di Stato

            L’esame di Stato per l’abilitazione si sostiene nelle sessioni di giugno e novembre organizzate dalle università convenzionate. È composto da tre prove scritte (ragioneria e bilancio, diritto tributario, diritto commerciale e societario) e una prova orale. Superato l’esame, entro 60 giorni è possibile richiedere l’iscrizione all’Albo ODCEC della provincia di residenza professionale.

            Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12

            Il codice ATECO identifica l’attività economica ai fini fiscali, statistici e previdenziali. Per i commercialisti esistono due codici principali, in base al titolo abilitativo:

            • 69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti;
            • 69.20.12 – Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali.

            Entrambi i codici rientrano nella categoria ATECO 2025 “Attività degli studi di contabilità e consulenza fiscale” e prevedono un coefficiente di redditività del 78% ai fini del regime forfettario. La scelta tra 69.20.11 e 69.20.12 dipende esclusivamente dall’iscrizione in sezione A o B dell’Albo: non si tratta di un’opzione libera, ma del riconoscimento del proprio titolo professionale.

            Il codice ATECO va dichiarato all’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (persone fisiche) presentabile online tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Anche un errore nella scelta del codice può creare problemi con INPS o con la Cassa di categoria: un controllo con il CAF o con un collega esperto è sempre consigliato.

            Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%

            Il regime forfettario è la soluzione fiscale più scelta dai giovani commercialisti che aprono lo studio. Offre una tassazione agevolata, adempimenti ridotti e nessun obbligo di IVA. Per accedervi è necessario rispettare il limite di 85.000 euro di compensi annui (ragguagliato all’anno in caso di apertura in corso d’anno) e non incorrere in una delle cause ostative previste dalla normativa.

            Coefficiente di redditività al 78%

            Per i commercialisti (codici ATECO 69.20.11 e 69.20.12) il coefficiente di redditività è del 78%. Significa che il reddito imponibile si calcola così:

            Reddito imponibile = Compensi incassati × 78% − Contributi previdenziali versati

            Il restante 22% è considerato forfettariamente come “costi di produzione”: non rileva quanto hai speso effettivamente per software, affitto studio o collaboratori, perché l’abbattimento è automatico.

            Aliquota 5% per i primi 5 anni

            Chi apre la prima partita IVA in regime forfettario beneficia di un’aliquota sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni, al posto del 15% ordinario. Le condizioni per accedere al 5% sono tre:

            • Non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività professionale analoga (nemmeno come praticante retribuito oltre determinate soglie);
            • L’attività da intraprendere non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta come lavoro dipendente o autonomo;
            • Se si prosegue l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare gli 85.000 euro.

            Quando NON si può accedere al forfettario

            Esistono diverse cause ostative che impediscono l’accesso al regime forfettario anche se si rispetta il limite di 85.000 euro. Per i commercialisti le più rilevanti sono:

            • Cliente prevalente ex datore di lavoro: se più del 50% dei compensi deriva da un soggetto che è stato tuo datore di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, il forfettario è precluso. Attenzione tipica per chi apre studio dopo il praticantato retribuito: se il “dominus” diventa il tuo principale cliente, rischi la causa ostativa.
            • Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
            • Controllo diretto o indiretto di SRL con attività economica riconducibile a quella svolta come forfettario;
            • Aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (salvo rapporti di lavoro cessati);
            • Sostenere spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi annui.

            Verifica sempre la tua posizione prima di aprire la partita IVA: un errore sulle cause ostative può costare la fuoriuscita retroattiva dal regime e il ricalcolo delle imposte in regime ordinario. La guida completa alle cause ostative del regime forfettario 2026 ti aiuta a inquadrare tutti i casi.

            Cassa previdenziale: CNPADC o CNPR

            Il commercialista non è iscritto alla Gestione separata INPS, ma a una Cassa di previdenza privata, obbligatoriamente in base alla sezione dell’Albo:

            • CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (sezione A);
            • CNPR – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (sezione A “ragionieri” e sezione B).

            L’iscrizione alla Cassa è automatica e contestuale all’iscrizione all’Albo: entro 30 giorni dall’inizio attività occorre comunicare alla Cassa i propri dati anagrafici e fiscali. Non è possibile scegliere di non iscriversi, né sostituire la Cassa con la Gestione separata INPS.

            Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimi

            La CNPADC, per i dottori commercialisti, prevede tre componenti contributive:

            • Contributo soggettivo: 12% del reddito professionale netto dichiarato (aliquota base), con possibilità di optare per aliquote più elevate (fino al 26%) per aumentare la futura pensione;
            • Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente e interamente a suo carico (per i forfettari l’integrativo è dovuto anche se in fattura non si indica IVA);
            • Contributo di maternità: quota fissa annuale modesta (circa 70-80 euro).

            Contributi minimi CNPADC 2026

            Anche chi non raggiunge una certa soglia di reddito deve versare i contributi minimi. Per il 2026 si attestano attorno a:

            • Minimo soggettivo: circa 2.800 euro;
            • Minimo integrativo: circa 800 euro;
            • Totale minimo: circa 3.100 euro annui (al netto dei minimi ridotti per neoiscritti).

            Gli importi esatti vengono pubblicati ogni anno sul sito ufficiale CNPADC e comunicati con il MAV annuale. Per i forfettari, i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito imponibile e rappresentano una leva importante per ridurre la tassazione effettiva.

            Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativo

            La CNPR, per ragionieri e periti commerciali, ha una struttura simile ma con aliquote leggermente diverse:

            • Contributo soggettivo: 18% del reddito professionale netto (aliquota base, con possibilità di scegliere aliquota ridotta al 9% per redditi inferiori o aliquote maggiorate per incrementare la pensione);
            • Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente;
            • Contributo di maternità: quota fissa annuale.

            Il contributo minimo CNPR si aggira intorno ai 2.900-3.200 euro annui, con riduzioni specifiche per i neoiscritti. La Cassa pubblica ogni anno le quote definitive entro gennaio, consultabili nell’area riservata degli iscritti.

            Importante: mentre il contributo soggettivo è a carico esclusivo del professionista e deducibile dal reddito, il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente in fattura. Per i clienti privati (consumatori finali) il 4% è un costo effettivo che si aggiunge al compenso; per clienti soggetti passivi IVA diventa normalmente detraibile.

            Contribuzione ridotta per neoiscritti

            Sia CNPADC che CNPR prevedono agevolazioni specifiche per i neoiscritti nei primi anni di attività, per alleggerire l’impatto dei contributi minimi su redditi ancora bassi.

            CNPADC – Riduzioni neoiscritti

            • Nei primi tre anni: riduzione del 50% sul contributo soggettivo minimo, a condizione di essere iscritti per la prima volta prima del compimento dei 35 anni;
            • Possibilità di rateizzare i contributi in quote trimestrali.

            CNPR – Riduzioni neoiscritti

            • Nei primi anni di attività, su richiesta: aliquota soggettiva ridotta al 9% per i redditi entro determinate soglie;
            • Possibilità di versare il contributo minimo ridotto per i primi tre anni, con successivo recupero in percentuale o rinuncia definitiva (con conseguente riduzione dell’anzianità contributiva).

            Le agevolazioni vanno richieste espressamente alla Cassa con apposito modulo: non sono automatiche. Pianificare bene questo passaggio, magari con il supporto di un commercialista esperto in previdenza professionale o del CAF, è fondamentale per non perdere i benefici previsti.

            Quanto costa aprire lo studio

            I costi di avvio dello studio di un commercialista dipendono dalla scelta di lavorare in proprio o in condivisione, ma una stima realistica per i primi 12 mesi si colloca tra 8.000 e 20.000 euro. Ecco le voci principali:

            • Iscrizione all’Albo ODCEC: tassa di prima iscrizione variabile per Ordine (in media 200-400 euro);
            • Quota annuale Ordine territoriale: 250-450 euro l’anno, con quota ridotta per i neoiscritti;
            • Contributo Consiglio Nazionale: circa 90-130 euro l’anno;
            • Software gestionale e contabilità: 500-2.000 euro/anno (TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, Profis, ecc.);
            • Software fatturazione elettronica: spesso incluso nel gestionale o SdI gratuito dell’Agenzia Entrate;
            • Firma digitale e PEC: 50-100 euro l’anno;
            • Cassetto fiscale, delega Entratel: gratuiti, richiedono tempo di attivazione;
            • Arredo ufficio (scrivania, libreria, cassettiera, sedute clienti): da 1.500 euro per soluzione essenziale;
            • Affitto studio: variabile da zero (coworking o condivisione con colleghi) a 500-1.200 euro/mese per studio indipendente in città medio-grandi;
            • Assicurazione RC professionale: da 350 a 900 euro annui per massimali da 250.000 a 1.000.000 euro;
            • Marketing e sito web: 500-2.000 euro una tantum + gestione annuale.

            Molti giovani colleghi iniziano con una condivisione studio presso un collega già strutturato: soluzione ottimale per ridurre i costi fissi nei primi due-tre anni e costruire la prima clientela senza grandi investimenti iniziali.

            Fatturazione: codici natura IVA e marca da bollo

            I commercialisti in regime forfettario non applicano l’IVA in fattura. Il riferimento normativo da indicare è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Il codice natura IVA da utilizzare nell’XML della fattura elettronica è N2.2 – “Operazioni non soggette – altri casi”.

            Marca da bollo da 2 euro

            Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. Per i forfettari e per tutte le fatture emesse senza addebito IVA (anche con altri regimi particolari) la regola è sempre questa: se l’imponibile supera 77,47 euro, scatta il bollo.

            Per la fatturazione elettronica, il bollo non si applica più fisicamente sulla fattura cartacea: viene assolto in modo virtuale trimestralmente tramite F24, con importi calcolati automaticamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio. Puoi scegliere di:

            • Addebitare il bollo al cliente in fattura (prassi corretta e più diffusa): in tal caso l’importo diventa ricavo imponibile ai fini del forfettario;
            • Lasciare il bollo a tuo carico, riducendo la marginalità.

            Per approfondire aspetti pratici della fatturazione vedi la guida Fatturazione avvocato 2026, che tratta meccanismi analoghi, e termini di emissione fattura elettronica 2026.

            Codici ATECO secondari per commercialisti

            Molti commercialisti svolgono attività connesse che possono essere identificate con codici ATECO secondari. Le più frequenti:

            • 69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
            • 69.10.10 – Attività degli studi legali (solo se svolte in qualità di avvocato abilitato: non alternativa al commercialista);
            • 74.90.99 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA;
            • 66.19.21 – Promotori finanziari e consulenti finanziari iscritti in apposito Albo;
            • 70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

            L’aggiunta di un ATECO secondario si comunica all’Agenzia delle Entrate con modello AA9/12. Attenzione: nel regime forfettario i diversi codici ATECO possono avere coefficienti di redditività differenti. In caso di pluralità di attività, il reddito si calcola applicando i relativi coefficienti ai compensi di ciascuna, sommando poi i risultati per determinare il reddito imponibile complessivo.

            Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territoriale

            Oltre ai contributi previdenziali versati alla Cassa, ogni commercialista iscritto all’Albo paga due quote associative annuali:

            • Contributo al Consiglio Nazionale (CNDCEC): quota unica deliberata annualmente, in genere tra 90 e 130 euro;
            • Quota Ordine territoriale: variabile per Ordine provinciale (in genere tra 250 e 450 euro annui, con riduzioni per neoiscritti nei primi 3-5 anni di iscrizione).

            Entrambe le quote sono deducibili dal reddito professionale in regime ordinario (come spese inerenti all’attività). In regime forfettario, invece, non sono deducibili perché l’abbattimento del 22% (cioè il 100% meno il coefficiente del 78%) copre forfettariamente ogni spesa di produzione, incluse quote e contributi associativi.

            Il mancato pagamento delle quote all’Ordine è causa di procedimento disciplinare e, in caso di inadempienza prolungata, di sospensione dall’Albo.

            Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85K

            Vediamo tre esempi concreti di tassazione per un giovane commercialista iscritto CNPADC, in regime forfettario con aliquota al 5% (primi 5 anni) e coefficiente 78%. I dati contributivi sono puramente indicativi (riduzioni neoiscritti escluse per semplicità).

            Esempio 1 – Compensi 40.000 euro

            • Reddito lordo (78% × 40.000) = 31.200 euro;
            • Contributi CNPADC (12% soggettivo + integrativo addebitato al cliente): stimabile circa 3.750 euro;
            • Reddito imponibile dopo deduzione contributi: 31.200 − 3.750 = 27.450 euro;
            • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 1.370 euro;
            • Totale tasse + contributi: circa 5.120 euro (pari a circa il 12,8% dei compensi).

            Esempio 2 – Compensi 60.000 euro

            • Reddito lordo (78% × 60.000) = 46.800 euro;
            • Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 5.620 euro;
            • Reddito imponibile: 46.800 − 5.620 = 41.180 euro;
            • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.060 euro;
            • Totale tasse + contributi soggettivi: circa 7.680 euro (circa 12,8% dei compensi).

            Esempio 3 – Compensi 85.000 euro (soglia massima)

            • Reddito lordo (78% × 85.000) = 66.300 euro;
            • Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 7.960 euro;
            • Reddito imponibile: 66.300 − 7.960 = 58.340 euro;
            • Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.920 euro;
            • Totale tasse + contributi soggettivi: circa 10.880 euro (circa 12,8% dei compensi).

            Dopo il quinto anno, passando all’aliquota al 15%, per 85.000 euro di compensi l’imposta sostitutiva sale a circa 8.750 euro, con un incremento di circa 5.800 euro annui: motivo per cui molti colleghi valutano l’uscita dal forfettario verso il regime ordinario quando il carico fiscale e le esigenze di dedurre costi reali superano il vantaggio del 15%.

            Assicurazione RC professionale obbligatoria

            La legge 148/2011 e il DPR 137/2012 impongono a tutti i professionisti iscritti ad Albi, inclusi i commercialisti, di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. L’obbligo è funzionale a garantire i clienti in caso di errori professionali.

            Caratteristiche della polizza RC professionale

            • Massimale minimo consigliato: 250.000 euro (molti Ordini territoriali hanno convenzioni con compagnie che offrono massimali più elevati a prezzi calmierati);
            • Retroattività: deve coprire anche eventuali errori commessi in passato, se non coperti da altra polizza;
            • Ultrattività (postuma): copre richieste di risarcimento che pervengono dopo la cessazione dell’attività per fatti avvenuti durante la vigenza della polizza;
            • Comunicazione al cliente: estremi di polizza, massimale e compagnia vanno indicati al cliente al momento del primo incarico (art. 9 DPR 137/2012).

            Il costo medio per un giovane commercialista in regime forfettario si aggira sui 350-500 euro annui per massimali fino a 500.000 euro. Molti Ordini convenzionati con broker specializzati offrono condizioni a partire da poche centinaia di euro per i neoiscritti.

            Fatturazione elettronica B2B e B2C

            Dal 2024 tutti i contribuenti, compresi i forfettari, sono obbligati a emettere fattura elettronica via SdI per tutte le prestazioni rese sia verso soggetti passivi IVA (B2B) sia verso privati consumatori (B2C). Non esistono più soglie di ricavi che esonerano dall’obbligo.

            Fatturazione verso aziende (B2B)

            • Fattura elettronica trasmessa al codice destinatario o PEC del cliente;
            • Codice natura IVA N2.2 per forfettari;
            • Possibilità di addebitare marca da bollo 2 euro se imponibile > 77,47 euro;
            • Contributo integrativo 4% addebitato al cliente (detraibile per il cliente soggetto IVA).

            Fatturazione verso clienti privati (B2C)

            • Fattura elettronica trasmessa tramite SdI con codice destinatario “0000000” e inserimento del codice fiscale del cliente;
            • Copia di cortesia (PDF) da consegnare al cliente via email o cartacea;
            • Le stesse regole su bollo e contributo integrativo si applicano anche alle prestazioni verso privati.

            Per i commercialisti, praticamente tutte le prestazioni rientrano in fattura elettronica: consulenze fiscali, redazione dichiarazioni, bilanci, contabilità, consulenza societaria, CTU, ecc. Le prestazioni sanitarie (trasmesse al Sistema TS) sono l’unica eccezione comune, ma non riguardano la categoria dei commercialisti.

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            Domande frequenti sulla Partita IVA del Commercialista

            Quanto costa aprire la Partita IVA come commercialista?

            L’apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate è gratuita. I costi effettivi del primo anno (tra iscrizione Albo, Cassa, software, arredo minimo e RC professionale) si aggirano tra 8.000 e 12.000 euro per uno studio essenziale condiviso, fino a 20.000 euro per uno studio autonomo.

            Un neolaureato commercialista può aprire subito la Partita IVA?

            No. Per esercitare la professione e aprire la partita IVA con codice ATECO 69.20.11 è necessario essere iscritti all’Albo ODCEC, dopo laurea, 18 mesi di tirocinio ed esame di Stato. Prima dell’abilitazione si può lavorare come praticante presso uno studio, con compenso o a titolo di rimborso spese a seconda del tipo di contratto.

            Quanto paga di tasse un commercialista forfettario con 50.000 euro di compensi?

            Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito lordo è 39.000 euro. Detratti circa 4.680 euro di contributi soggettivi CNPADC (12%), il reddito imponibile scende a 34.320 euro. Con aliquota 5% (primi 5 anni), l’imposta sostitutiva è di circa 1.715 euro, oltre ai contributi: totale circa 6.400 euro, pari al 12,8% dei compensi.

            Il praticante commercialista può diventare cliente nel forfettario dopo l’abilitazione?

            Sì, ma con cautela. Se il “dominus” (titolare dello studio) era il tuo datore di lavoro o ti retribuiva in modo assimilabile al lavoro dipendente, e i suoi compensi dopo l’abilitazione superano il 50% del totale dei tuoi ricavi, si configura la causa ostativa da cliente prevalente ex datore di lavoro e il forfettario è precluso. Il divieto opera per i due periodi d’imposta successivi alla cessazione del rapporto.

            Devo aprire la Partita IVA prima o dopo l’esame di Stato?

            Dopo l’iscrizione all’Albo. L’apertura con codice 69.20.11 o 69.20.12 presuppone il diritto all’esercizio della professione. Puoi però aprire partita IVA con altro codice ATECO (es. 74.90.99) per attività di consulenza aziendale o amministrativa prima dell’abilitazione, senza qualificarti come commercialista.

            CNPADC o CNPR: posso scegliere?

            No. L’iscrizione alla Cassa è determinata dalla sezione dell’Albo cui si appartiene e dal titolo conseguito. I dottori commercialisti si iscrivono alla CNPADC, i ragionieri e periti commerciali alla CNPR. Gli esperti contabili (sezione B) seguono le stesse regole del ramo d’origine.

            La marca da bollo di 2 euro è obbligatoria in forfettario?

            Sì, sempre quando la fattura è emessa senza IVA e l’imponibile supera 77,47 euro. Per le fatture elettroniche si assolve virtualmente con F24 trimestrale. È prassi comune e legittima addebitare il bollo al cliente in una riga a parte della fattura: l’importo addebitato concorre a formare il reddito forfettario.

            Posso lavorare come dipendente e aprire partita IVA come commercialista?

            Dipende dal contratto di lavoro e dal datore di lavoro. Nel lavoro pubblico (salvo part-time ≤ 50%) l’esercizio della libera professione è generalmente incompatibile. Nel privato la compatibilità va verificata con il contratto aziendale e il CCNL. In ogni caso, se l’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente > 30.000 euro (con rapporto ancora in essere), il forfettario è precluso.

            I contributi CNPADC o CNPR si versano anche senza reddito?

            Sì. Sia CNPADC che CNPR prevedono contributi minimi dovuti anche in assenza di reddito professionale o con ricavi bassi. Per i neoiscritti sono previste riduzioni fino al 50% nei primi tre anni. È possibile chiedere rateizzazioni o, in casi particolari, la sospensione temporanea (maternità, malattia).

            L’RC professionale è davvero obbligatoria dal primo giorno?

            Sì. La polizza RC professionale deve essere attiva dal momento in cui si inizia a svolgere attività per clienti. Gli estremi della polizza (compagnia, massimale, scadenza) vanno comunicati al cliente al primo incarico. La mancanza di copertura può dar luogo a sanzione disciplinare e, in caso di errore professionale, a responsabilità personale illimitata.

            Conclusioni: il CAF al tuo fianco per aprire lo studio

            Aprire la partita IVA come commercialista richiede di orchestrare scelte tecniche (codice ATECO, regime fiscale, cassa) con la realtà operativa dello studio (software, arredo, clientela, polizze). La strada più frequente per i giovani colleghi è il regime forfettario con aliquota al 5% nei primi cinque anni: tassazione effettiva intorno al 12-13% dei compensi, pochi adempimenti e tempo per costruire la clientela.

            Non sottovalutare le cause ostative (in particolare il cliente prevalente ex datore di lavoro) e pianifica da subito i contributi CNPADC o CNPR chiedendo le riduzioni previste per neoiscritti. Una buona assicurazione RC e un software gestionale adeguato completano la dotazione di base.

            Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i professionisti nella fase di avvio e nella gestione ordinaria dello studio: apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica, dichiarazioni dei redditi, pianificazione contributiva. Contattaci per una consulenza dedicata e per pianificare l’apertura del tuo studio con serenità.

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            Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-06 08:00:002026-09-27 00:05:41Partita IVA Commercialista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Cassa Ragionieri e Tasse
            CAF, ISEE

            Università, Tasse Gratis fino a 32.000 Euro di ISEE: l’Esempio Apripista e la Guida Completa

            ISEE UNIVERSITARIO 2026

            Indice dei contenuti

            1. Cos’è la No Tax Area universitaria?
            2. La soglia a 32.000 euro ISEE: l’esempio apripista
            3. La normativa nazionale: soglia minima a 22.000 euro
            4. Come funziona l’ISEE universitario
            5. Fasce ISEE e riduzioni: la tabella completa
            6. Differenze tra atenei: autonomia e soglie variabili
            7. Come fare domanda: guida passo per passo
            8. Documenti necessari per l’ISEE universitario
            9. Detrazioni spese universitarie nel 730
            10. Esempi pratici e calcoli concreti
            11. Domande frequenti

            Le tasse universitarie gratis con ISEE fino a 32.000 euro non sono più uno slogan politico: sono una realtà concreta che alcune università italiane stanno già applicando, tracciando la strada per un sistema di istruzione superiore più equo e accessibile. Se hai un figlio iscritto all’università, o stai valutando di iscriverti, capire come funziona la no tax area universitaria, quali atenei la applicano e come ottenere l’esonero dalle tasse può farti risparmiare migliaia di euro ogni anno.

            In questa guida completa troverai tutto ciò che devi sapere: dalla normativa nazionale alle soglie ISEE, dagli atenei più virtuosi alle istruzioni pratiche per presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere l’ISEE universitario. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase, dalla compilazione dell’ISEE alla verifica dei requisiti.

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            Cos’è la No Tax Area universitaria?

            La no tax area universitaria è quella fascia di reddito familiare (misurata attraverso l’ISEE) al di sotto della quale uno studente è completamente esonerato dal pagamento delle tasse universitarie. In pratica, se la tua famiglia ha un ISEE universitario inferiore alla soglia stabilita dall’ateneo, non paghi la tassa di iscrizione annuale, che nelle università pubbliche italiane può variare tra 800 e 3.000 euro l’anno.

            Il meccanismo è stato introdotto in forma sistematica con il Decreto Legislativo n. 68 del 2012 (riforma del diritto allo studio universitario) e rafforzato successivamente con la Legge di Bilancio 2017, che ha reso obbligatorio per tutti gli atenei pubblici garantire almeno una soglia minima di esonero totale per gli studenti con ISEE inferiore a 22.000 euro. Questa soglia minima è rimasta invariata nella normativa nazionale, ma molti atenei hanno scelto di alzarla autonomamente, in alcuni casi fino a 32.000 euro di ISEE.

            È importante non confondere la no tax area con le borse di studio (che prevedono un contributo monetario aggiuntivo per vivere e studiare) o con le riduzioni parziali delle tasse (che si applicano a fasce ISEE superiori). La no tax area è un esonero totale: zero tasse di iscrizione, senza dover pagare nulla all’ateneo per frequentare il corso di laurea.

            La soglia a 32.000 euro ISEE: l’esempio apripista

            L’esempio più significativo e recente è quello dell’Università degli Studi di Milano, che ha elevato la propria no tax area a 32.000 euro di ISEE universitario, diventando un vero e proprio modello per gli altri atenei italiani. Analogamente, anche l’Università di Bologna, l’Università Sapienza di Roma e altri grandi atenei pubblici hanno progressivamente alzato le soglie di esonero, con alcuni casi che si avvicinano o raggiungono i 30.000-32.000 euro ISEE.

            Questo approccio “apripista” è stato reso possibile grazie a un sistema di finanziamento ministeriale rafforzato: il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha progressivamente incrementato il Fondo Integrativo Statale (FIS) per il diritto allo studio, consentendo agli atenei di ampliare la platea degli studenti esonerati senza intaccare i propri bilanci. Secondo i dati MUR più recenti, oltre il 40% degli studenti universitari italiani rientra ormai nella fascia di esonero totale o parziale dalle tasse.

            Cosa significa in termini pratici? Uno studente con ISEE universitario di 28.000 euro che si iscrive a un ateneo con no tax area a 32.000 euro non paga alcuna tassa di iscrizione: un risparmio che, sommato ai tre o cinque anni della triennale, può superare i 10.000-15.000 euro complessivi. Per le famiglie con più figli all’università, il beneficio si moltiplica.

            La normativa nazionale: soglia minima a 22.000 euro

            Il quadro normativo di riferimento per le tasse universitarie e l’ISEE si articola su più livelli. La legge nazionale fissa la soglia minima obbligatoria, lasciando poi agli atenei ampia autonomia per estenderla verso l’alto.

            Le norme principali da conoscere sono:

            • D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 – Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio universitario. Introduce il sistema di contribuzione studentesca basato sull’ISEE e stabilisce i criteri per le borse di studio e gli esoneri.
            • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) – Art. 1, commi 255-264: estende la no tax area a tutti gli studenti con ISEE fino a 13.000 euro (poi progressivamente elevata), e introduce riduzioni progressive per ISEE fino a 30.000 euro.
            • DPCM 9 aprile 2001 (Definizioni ISEE) e successive modifiche – Definisce le modalità di calcolo dell’ISEE universitario, distinto dall’ISEE ordinario per il diverso trattamento del nucleo familiare.
            • D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE, aggiornato con successive circolari INPS.
            • Leggi di Bilancio 2018-2026 – Hanno progressivamente aumentato il Fondo Integrativo Statale e alzato la soglia minima di esonero, portandola dagli iniziali 13.000 euro agli attuali 22.000 euro di ISEE come minimo garantito su tutto il territorio nazionale.

            La soglia attuale di 22.000 euro ISEE è il minimo nazionale: significa che ogni università pubblica italiana è obbligata per legge a esonerare totalmente dalle tasse di iscrizione tutti gli studenti con ISEE universitario inferiore a questa cifra. Gli atenei possono alzare la soglia, ma non possono abbassarla.

            Come funziona l’ISEE universitario

            L’ISEE universitario è una variante specifica dell’ISEE ordinario, calcolata secondo regole particolari pensate per tenere conto della situazione effettiva dello studente. La differenza principale riguarda la definizione del nucleo familiare: per l’ISEE universitario, in determinate condizioni, lo studente fuori sede può essere considerato separato dal nucleo familiare d’origine.

            Ecco le principali specificità dell’ISEE per prestazioni universitarie:

            • Studente convivente con i genitori: il nucleo familiare comprende entrambi i genitori e tutti i fratelli/sorelle a carico. L’ISEE tiene conto del reddito e del patrimonio di tutto il nucleo.
            • Studente indipendente (autonomo): lo studente può presentare l’ISEE solo con il proprio nucleo (se coniugato, con il coniuge) se risiede fuori dalla famiglia d’origine da almeno due anni e ha un reddito proprio non inferiore a 6.500 euro annui. I requisiti sono stringenti e devono essere documentati.
            • Studente fuori sede (caso intermedio): se lo studente vive fuori sede ma non ha i requisiti per l’autonomia, rientra nel nucleo familiare d’origine. Tuttavia, la sua presenza fuori sede può essere rilevante per alcune agevolazioni aggiuntive (come le borse per fuori sede).
            • Trattamento del patrimonio immobiliare: la prima casa di residenza è esclusa dal calcolo fino a una soglia (attualmente 52.500 euro di valore catastale, elevata a 7.000 euro per ogni figlio successivo al secondo). Le altre proprietà immobiliari (seconde case, terreni, box) concorrono al calcolo dell’ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale).

            La presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è il presupposto indispensabile per ottenere l’ISEE universitario. La DSU va compilata e presentata a un CAF oppure direttamente online sul sito INPS. Il CAF verifica la completezza dei documenti, precompila il modello e lo trasmette telematicamente all’INPS, che elabora l’attestazione ISEE entro pochi giorni.

            Fasce ISEE e riduzioni: la tabella completa

            Il sistema di contribuzione universitaria basato sull’ISEE non prevede solo l’esonero totale per le fasce più basse, ma anche una serie di riduzioni progressive per chi supera la no tax area ma ha comunque un ISEE non elevato. La struttura varia da ateneo a ateneo, ma possiamo tracciare uno schema rappresentativo basato sui criteri più diffusi:

            Fascia ISEE universitarioBeneficioRisparmio indicativo
            Fino a 22.000 euroEsonero totale (no tax area minima nazionale)100% delle tasse
            Da 22.001 a 26.000 euroEsonero totale (atenei con soglia elevata) o riduzione del 70-80%70-100%
            Da 26.001 a 32.000 euroEsonero totale (atenei apripista) o riduzione del 50-70%50-100%
            Da 32.001 a 40.000 euroRiduzione progressiva del 30-50% (varia per ateneo)30-50%
            Da 40.001 a 50.000 euroRiduzione lieve del 10-30% o tassa minima10-30%
            Oltre 50.000 euroTassa piena (contributo massimo stabilito dallo statuto)0%

            Nota bene: la tabella sopra è indicativa. Ogni università pubblica italiana stabilisce autonomamente le proprie fasce e i propri importi di contribuzione, nel rispetto della soglia minima di esonero totale stabilita dalla legge (22.000 euro ISEE). Prima di iscriverti, consulta sempre il manifesto degli studi o il regolamento contribuzioni del tuo ateneo per conoscere le soglie esatte applicate quell’anno accademico.

            Differenze tra atenei: autonomia e soglie variabili

            Una delle caratteristiche più importanti del sistema universitario italiano è la piena autonomia degli atenei nella definizione delle proprie politiche contributive. Questo significa che scegliere una università piuttosto di un’altra può fare una differenza enorme sul piano economico, specialmente per le famiglie con ISEE nella fascia 22.000-32.000 euro.

            UniversitàNo Tax Area (esonero totale)Note
            Università di Milano (Statale)Fino a 32.000 euro ISEETra le soglie più alte d’Italia, modello apripista
            Università di BolognaFino a 23.000-26.000 euro ISEERiduzioni progressive fino a 45.000 euro ISEE
            Sapienza Università di RomaFino a 22.000 euro ISEETassa minima (200 euro) per ISEE 22.001-30.000
            Università di PadovaFino a 26.000 euro ISEERiduzioni progressive per fasce superiori
            Università di UdineFino a 22.000 euro ISEERiduzioni significative per fasce 22.000-35.000 euro
            Politecnico di MilanoFino a 24.000 euro ISEEBorse integrative per studenti meritevoli
            Università di TrentoFino a 26.000 euro ISEETra le più virtuose del nord-est

            Consiglio pratico: prima di scegliere l’ateneo dove iscriversi, visita sempre la pagina “Contribuzione studentesca” o “Tasse e contributi” del sito ufficiale dell’università e verifica la no tax area aggiornata per l’anno accademico corrente. Le soglie possono cambiare ogni anno in base ai finanziamenti ministeriali ricevuti.

            Come fare domanda: guida passo per passo

            Per ottenere l’esonero dalle tasse universitarie devi seguire una procedura precisa, che si articola in due fasi: la compilazione e presentazione della DSU per ottenere l’ISEE universitario, e la domanda di esonero presso l’ateneo. Ecco i passi concreti:

            1. Raccogli i documenti necessari

            Prima di recarti al CAF, prepara tutti i documenti che servono per la DSU. La lista dipende dalla composizione del tuo nucleo familiare e dalla tua situazione reddituale (vedi la sezione dedicata più in basso).

            2. Prenota un appuntamento al CAF

            Il modo più sicuro per ottenere un ISEE corretto è rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Il CAF compila la DSU, la trasmette all’INPS e ti consegna l’attestazione ISEE universitario. Il servizio è gratuito per molte categorie o ha un costo molto contenuto. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio con personale esperto, garantendo la massima precisione nella compilazione.

            3. Attendi l’attestazione ISEE

            Dopo la trasmissione della DSU, l’INPS elabora l’attestazione ISEE in 10-15 giorni lavorativi (a volte anche prima, soprattutto con la presentazione digitale). Puoi verificare lo stato della pratica sul sito INPS con le credenziali SPID, CIE o CNS.

            4. Presenta la domanda all’università

            Con l’attestazione ISEE universitario in mano, accedi al portale online dell’ateneo e presenta la domanda di esonero o riduzione delle tasse. Le scadenze variano da ateneo a ateneo: alcune università richiedono la domanda entro settembre/ottobre (prima dell’iscrizione), altre entro dicembre o gennaio. Verifica sempre le scadenze sul sito ufficiale del tuo ateneo.

            5. Verifica il calcolo delle tasse

            Dopo aver presentato la domanda, l’università calcolerà automaticamente le tue tasse in base alla fascia ISEE e ti comunicherà l’importo dovuto. Se sei nella no tax area, l’importo sarà zero (o limitato ai soli contributi fissi obbligatori, come la tassa regionale per il diritto allo studio).

            Attenzione alla tassa regionale: anche gli studenti in no tax area devono in genere pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il cui importo varia da regione a regione (di solito tra 100 e 200 euro annui). Questa tassa non è azzerata dalla no tax area universitaria, salvo specifiche eccezioni regionali.

            Documenti necessari per l’ISEE universitario

            La corretta compilazione della DSU per l’ISEE universitario richiede una serie di documenti che devono riflettere la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare nell’anno di riferimento (di solito due anni prima dell’anno in cui si presenta la domanda). Ecco cosa serve:

            Documenti sempre necessari

            • Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
            • Documento d’identità dello studente e del dichiarante
            • Certificato di residenza (o autocertificazione)
            • Dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) dell’anno di riferimento, o Certificazione Unica (CU) per i lavoratori dipendenti
            • Estratti conto bancari e postali al 31 dicembre dell’anno di riferimento (saldo e giacenza media)
            • Dati catastali degli immobili di proprietà (prima casa, altre proprietà)

            Documenti aggiuntivi per situazioni particolari

            • Visura catastale per immobili di proprietà (se non presenti in Agenzia Entrate)
            • Dichiarazione del mutuo residuo per la prima casa
            • Documentazione per disabilità (se nel nucleo ci sono componenti con disabilità)
            • Atto di separazione o divorzio (per genitori separati/divorziati)
            • Contratto di locazione (per studenti fuori sede che affittano un alloggio)
            • Documenti reddituali stranieri (per nucleo familiare con redditi esteri)
            • Saldi di conti deposito titoli e polizze assicurative al 31 dicembre

            Puoi consultare la checklist ISEE del CAF Centro Fiscale per una lista completa e aggiornata di tutti i documenti necessari in base alla tua situazione specifica.

            Detrazioni spese universitarie nel 730

            Anche se stai usufruendo della no tax area e non paghi le tasse di iscrizione, potresti comunque avere spese universitarie detraibili nel modello 730. Ecco cosa puoi portare in detrazione:

            • Tasse universitarie e contributi di iscrizione (per chi le paga): detraibili al 19% dall’IRPEF, senza limiti di importo per le università statali
            • Affitto per studenti fuori sede: detrazione del 19% su canone annuo fino a 2.633 euro (detrazione massima circa 500 euro) per studenti iscritti a università almeno 100 km dalla residenza
            • Mense universitarie: le spese per la mensa universitaria sono detraibili se relative a un servizio erogato dall’ateneo
            • Università private: detraibili le tasse ma solo fino al limite delle tasse di una università statale equivalente (stabilito ogni anno dal MUR)

            Per sfruttare al meglio queste detrazioni è importante conservare tutte le ricevute di pagamento e rivolgersi a un CAF per la compilazione del 730, per evitare di perdere agevolazioni fiscali a cui si ha diritto. Vale la pena ricordare che la detrazione per affitto studenti universitari è accessibile anche a chi è nella no tax area: non pagare le tasse non preclude il diritto alla detrazione per l’affitto.

            Esempi pratici e calcoli concreti

            Per capire concretamente quanto si può risparmiare con la no tax area, ecco tre scenari reali basati su situazioni familiari tipiche:

            Esempio 1 – Famiglia con ISEE di 18.000 euro

            Situazione: Marco, 19 anni, si iscrive alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Milano. La sua famiglia ha un ISEE universitario di 18.000 euro. L’università ha una no tax area a 32.000 euro.

            • Tassa di iscrizione ordinaria: 2.400 euro/anno
            • ISEE di Marco (18.000 euro): sotto la soglia di 32.000 euro
            • Tassa dovuta: 0 euro (esonero totale)
            • Tassa regionale per il diritto allo studio (Lombardia): 140 euro
            • Risparmio annuo: 2.400 euro
            • Risparmio totale triennale: 7.200 euro

            Esempio 2 – Famiglia con ISEE di 27.000 euro

            Situazione: Sofia, 20 anni, si iscrive a Giurisprudenza a Padova. La sua famiglia ha un ISEE universitario di 27.000 euro. L’Università di Padova ha una no tax area a 26.000 euro.

            • ISEE di Sofia (27.000 euro): sopra la soglia no tax area di Padova
            • Tassa di iscrizione nella fascia 26.000-30.000 euro: circa 500-700 euro
            • Se Sofia si fosse iscritta a Milano (soglia 32.000 euro): 0 euro
            • Differenza annua tra i due atenei: 500-700 euro
            • Differenza totale triennale: 1.500-2.100 euro

            Esempio 3 – Due figli all’università contemporaneamente

            Situazione: I coniugi Rossi hanno due figli iscritti all’università: Luca (triennale, 2° anno) e Giulia (magistrale, 1° anno). L’ISEE universitario della famiglia è 30.000 euro.

            • Tassa ordinaria per Luca: 2.000 euro/anno → 0 euro (in no tax area)
            • Tassa ordinaria per Giulia: 2.200 euro/anno → 0 euro (in no tax area)
            • Risparmio annuo complessivo per la famiglia: 4.200 euro
            • Tasse regionali (entrambi, stima): circa 280 euro totali
            • Risparmio netto annuo: circa 3.920 euro

            Questi numeri dimostrano chiaramente perché la scelta dell’ateneo, combinata con una corretta presentazione dell’ISEE universitario, può avere un impatto finanziario enorme sul bilancio familiare.

            Scadenze e rinnovo annuale dell’ISEE universitario

            Un aspetto fondamentale da non dimenticare è che l’ISEE universitario deve essere rinnovato ogni anno. L’esonero dalle tasse non è automatico: ogni anno accademico devi presentare una nuova DSU, ottenere un nuovo ISEE aggiornato e fare nuovamente domanda all’ateneo entro le scadenze previste.

            • Luglio – Settembre: periodo ideale per presentare la DSU, così da avere l’ISEE pronto all’inizio delle iscrizioni
            • Ottobre – Novembre: scadenza di molti atenei per la domanda di esonero/riduzione tasse
            • Dicembre – Gennaio: scadenza per alcuni atenei con procedura più lenta
            • 31 dicembre: scadenza massima della DSU annuale

            Importante: se non presenti la DSU entro la scadenza dell’ateneo, potresti perdere il diritto all’esonero per quell’anno accademico, anche se il tuo ISEE sarebbe nella fascia esente. Non rimandare: contatta il CAF Centro Fiscale di Udine con anticipo per prenotare il tuo appuntamento nei mesi estivi, quando si evitano i picchi di coda di settembre-ottobre.

            Errori comuni da evitare nella DSU per l’università

            Compilare una DSU in modo errato può portare a un ISEE più alto del reale, con conseguente esclusione dalla no tax area o riduzione inferiore a quella spettante. Ecco gli errori più frequenti:

            • Omettere conti bancari inattivi o con saldo basso: anche un conto con pochi euro va dichiarato. L’INPS incrocia i dati con le banche.
            • Non dichiarare polizze assicurative con valore di riscatto: le polizze vita con valore di riscatto sono patrimonio mobiliare e vanno indicate.
            • Confondere ISEE ordinario e ISEE universitario: usare un’attestazione ISEE ordinario al posto di quello universitario è un errore che invalida la domanda.
            • Non aggiornare la DSU ogni anno: l’ISEE scade dopo 12 mesi dalla data della DSU; un ISEE non aggiornato non è valido per l’anno accademico successivo.
            • Dichiarare il reddito sbagliato: la DSU usa i redditi di due anni prima. Assicurati di portare la documentazione dell’anno corretto.
            • Non considerare le partecipazioni societarie: se un componente del nucleo ha quote in società, queste vanno dichiarate e incidono sull’ISPE.

            Affidarsi a un CAF qualificato è il modo migliore per evitare questi errori: il personale esperto verifica tutti i dati, segnala le possibili omissioni e garantisce che il tuo ISEE rifletta correttamente la situazione economica della famiglia.

            Borse di studio e altre agevolazioni per gli studenti universitari

            La no tax area non è l’unica agevolazione disponibile per gli studenti universitari con ISEE basso. Il sistema di diritto allo studio universitario prevede un ventaglio più ampio di benefici:

            • Borse di studio regionali (DSU/ARDIS): erogate dagli enti regionali per il diritto allo studio. Possono arrivare fino a 6.000-7.000 euro annui per gli studenti fuori sede con ISEE molto basso. Le borse di studio INPS sono invece un programma parallelo dell’ente previdenziale.
            • Posti alloggio in residenze universitarie: tariffe ridotte per gli studenti aventi diritto in base a ISEE e merito.
            • Servizio mensa convenzionato: pasti a tariffa agevolata nelle mense universitarie convenzionate.
            • Contributi per libri e materiale didattico: alcune regioni e atenei erogano contributi specifici per l’acquisto di libri di testo.
            • Prestiti d’onore e prestiti agevolati: alcune regioni e fondazioni bancarie offrono prestiti a tasso zero o agevolato per sostenere il percorso universitario.

            Per verificare a quali agevolazioni hai diritto in base al tuo ISEE universitario, consulta il sito dell’ente regionale per il diritto allo studio della regione in cui ha sede il tuo ateneo. In Friuli Venezia Giulia, l’ente di riferimento è ARDIS (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio).

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            Domande Frequenti sulle Tasse Universitarie e l’ISEE

            Fino a quale ISEE non si pagano le tasse universitarie?

            La soglia minima nazionale è di 22.000 euro di ISEE universitario: sotto questo valore, tutti gli atenei pubblici italiani sono obbligati per legge a esonerare totalmente lo studente dalle tasse di iscrizione. Alcuni atenei, come l’Università Statale di Milano, hanno alzato la propria no tax area fino a 32.000 euro ISEE. Verifica sempre la soglia specifica del tuo ateneo sul suo sito ufficiale.

            Cosa devo portare al CAF per fare l’ISEE universitario?

            Per l’ISEE universitario devi portare al CAF: codici fiscali e documenti d’identità di tutti i componenti del nucleo familiare, le dichiarazioni dei redditi (730 o CU) dell’anno di riferimento, gli estratti conto bancari e postali al 31 dicembre dell’anno di riferimento (saldo e giacenza media), i dati catastali degli immobili di proprietà, e qualsiasi altro documento su patrimoni mobiliari e immobiliari. Il CAF ti guiderà in base alla tua situazione specifica.

            L’ISEE universitario è diverso dall’ISEE ordinario?

            Sì, l’ISEE universitario è una variante specifica che utilizza regole particolari per la definizione del nucleo familiare. In particolare, lo studente indipendente che vive fuori dalla famiglia da almeno due anni e con reddito proprio di almeno 6.500 euro può presentare l’ISEE solo sul proprio nucleo, escludendo i genitori. Per la maggior parte degli studenti conviventi con i genitori, l’ISEE universitario coincide con l’ISEE ordinario calcolato sulla DSU presentata per le prestazioni universitarie.

            Devo rinnovare l’ISEE ogni anno per l’esonero dalle tasse?

            Sì, l’esonero dalle tasse universitarie non è automatico e permanente: devi presentare una nuova DSU ogni anno, ottenere un nuovo ISEE aggiornato e fare domanda all’ateneo entro le scadenze previste. Di solito le scadenze sono tra ottobre e dicembre. Il CAF consiglia di presentare la DSU tra luglio e settembre per avere l’attestazione pronta in tempo.

            Posso avere sia la no tax area che le detrazioni per le spese universitarie nel 730?

            La no tax area azzera le tasse di iscrizione, quindi non avrai tasse universitarie da detrarre nel 730. Puoi però detrarre al 19% l’affitto se sei uno studente fuori sede iscritto a un ateneo a oltre 100 km dalla tua residenza (canone annuo fino a 2.633 euro). Le due agevolazioni sono cumulabili: si può essere esonerati dalle tasse e al contempo detrarre l’affitto.


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              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-30 13:00:002026-09-29 07:36:06ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da Preparare
              Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
              CAF, ISEE

              ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e Agevolazioni

              ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Accedere ai Bonus Regionali e alle AgevolazioniL'ISEE che hai elaborato a inizio anno potrebbe non riflettere più la tua situazione economica reale: se hai perso il lavoro, hai terminato…
              Settembre 29, 2026
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              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-29 14:00:002026-09-29 07:37:43ISEE Corrente FVG 2026: Quando Conviene Rifarlo per Bonus Regionali e Agevolazioni
              ISEE CORRENTE 2026
              CAF, ISEE

              ISEE 2026: Quando Rinnovarlo per Non Perdere Bonus e Agevolazioni

              L'ISEE 2026 è il documento fondamentale per accedere a bonus, agevolazioni fiscali e prestazioni sociali. Ma sai esattamente quando rinnovarlo per non perdere soldi? Ogni anno migliaia di famiglie italiane si ritrovano con l'assegno unico…
              Settembre 8, 2026
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              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Copia-di-ISEE-ERRATO-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-08 08:00:002026-08-17 11:03:02ISEE 2026: Quando Rinnovarlo per Non Perdere Bonus e Agevolazioni

              CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

              ECCELLENTE
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              In base a 920 recensioni
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              Alexandra Bala profile picture
              Alexandra Bala
              04/09/2026
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              ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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              paolino servidio profile picture
              paolino servidio
              03/09/2026
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              Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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              Lady profile picture
              Lady
              01/09/2026
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              Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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              Giulia Guida
              25/08/2026
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              Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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              Paola Zilli
              07/08/2026
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              Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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              Jacqueline B.
              06/08/2026
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              Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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              Maura Masutto
              06/08/2026
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              Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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              Issam Elhefnawi
              31/07/2026
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              Molto gentile
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              Sibongile Moyana profile picture
              Sibongile Moyana
              30/07/2026
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              Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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              Sabrina Cirina profile picture
              Sabrina Cirina
              23/07/2026
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              Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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              Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/ISEE-UNIVERSITARIO.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 10:22:322026-05-31 16:56:37Università, Tasse Gratis fino a 32.000 Euro di ISEE: l’Esempio Apripista e la Guida Completa
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