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Tag Archivio per: INPS

NOTIZIE

Pensioni ottobre 2026: calendario pagamenti, cedolino e trattenute

Le pensioni ottobre 2026 sono in pagamento da giovedì 1° ottobre. Il primo giorno del mese è un giorno feriale e bancabile, quindi non scatta lo slittamento previsto quando il 1° cade di sabato, domenica o in una festività: l’accredito avviene puntuale sia per chi riceve la pensione in banca sia per chi la riceve tramite Poste Italiane. Vediamo nel dettaglio le date, i turni alfabetici per il ritiro del contante e le voci del cedolino che questo mese meritano un controllo attento, tra trattenute IRPEF, addizionali e rimborsi del modello 730.

Indice dei contenuti

  1. Pensioni ottobre 2026: quando arriva l’accredito
  2. Ritiro in contanti alle Poste: come funzionano i turni alfabetici
  3. Cedolino pensioni ottobre 2026: trattenute e conguagli da controllare
  4. Rimborsi 730, arretrati e variazioni dell’importo
  5. Come consultare il cedolino della pensione
  6. Domande frequenti sulle pensioni di ottobre 2026

Pensioni ottobre 2026: quando arriva l’accredito

La regola generale è semplice: l’INPS paga le pensioni il primo giorno bancabile del mese, cioè il primo giorno in cui banche e uffici postali sono aperti. Nel caso delle pensioni ottobre 2026 quel giorno è giovedì 1° ottobre 2026, una data che vale in modo uniforme per tutti i canali di pagamento.

Ricevono quindi l’importo già dal 1° ottobre i titolari di:

  • conto corrente bancario con accredito diretto della pensione;
  • conto BancoPosta o libretto di risparmio postale;
  • carta Postepay Evolution abilitata all’accredito della pensione;
  • conto corrente estero, salvo i tempi tecnici della banca di destinazione.

Chi invece ritira la pensione in contanti allo sportello postale segue una turnazione per lettera del cognome: la somma è disponibile dal 1° ottobre, ma il giorno in cui presentarsi dipende dal calendario dell’ufficio postale. Una precisazione utile per evitare equivoci: a ottobre non è previsto alcun accredito di tredicesima, che resta collegata al cedolino di dicembre, né la quattordicesima, erogata di norma a luglio. Per avere il quadro completo di tutti i mesi può essere utile il nostro calendario dei pagamenti delle pensioni 2026.

Ritiro in contanti alle Poste: come funzionano i turni alfabetici

La turnazione alfabetica introdotta durante l’emergenza sanitaria non è stata abolita: nel 2026 è ancora la prassi con cui Poste Italiane distribuisce su più giornate il pagamento in contanti, per evitare code e affollamenti negli uffici. In pratica i pensionati vengono chiamati allo sportello in base alla lettera iniziale del cognome, partendo dalle prime lettere dell’alfabeto il primo giorno di pagamento e arrivando alle ultime nell’arco di circa una settimana, sabato mattina compreso negli uffici aperti.

Il punto da tenere presente è che non esiste un calendario alfabetico nazionale valido per tutti. La suddivisione delle lettere e il numero di giorni variano da ufficio a ufficio, in base alla dimensione della sede e al numero di pensioni gestite: un ufficio di un piccolo comune può esaurire i turni in due o tre giorni, mentre nelle città la distribuzione è più ampia. Il calendario del mese viene esposto negli uffici postali e pubblicato sui canali di Poste Italiane, e resta l’unico riferimento affidabile per la propria sede. Restano validi anche i due chiarimenti di sempre: il turno indica il giorno consigliato, non un termine di decadenza, e la pensione non ritirata resta comunque disponibile nei giorni successivi.

Cedolino pensioni ottobre 2026: trattenute e conguagli da controllare

Il cedolino è il documento che spiega come si arriva dall’importo lordo della pensione a quello netto effettivamente accreditato. Nel cedolino delle pensioni ottobre 2026 le voci che più spesso generano dubbi sono le trattenute fiscali. L’INPS agisce come sostituto d’imposta: significa che trattiene direttamente le imposte dovute dal pensionato e le versa allo Stato, senza che il pensionato debba occuparsene mese per mese.

Le principali trattenute che si possono leggere nel cedolino di questo mese sono:

  • IRPEF, calcolata sull’imponibile mensile secondo gli scaglioni vigenti;
  • addizionale regionale e addizionale comunale all’IRPEF, che derivano dal conguaglio dell’anno precedente e vengono ripartite in rate nel corso dell’anno, quindi compaiono anche a ottobre;
  • recuperi di prestazioni indebite, se l’INPS ha comunicato somme da restituire;
  • cessioni del quinto o delegazioni di pagamento, per chi ha in corso un prestito;
  • eventuali ritenute per conguagli fiscali collegati alla dichiarazione dei redditi.

Un aumento strutturale dell’importo non è previsto a ottobre: la perequazione, cioè l’adeguamento annuale delle pensioni al costo della vita, agisce sul cedolino di gennaio. Le variazioni che si vedono in questo periodo hanno quindi origine individuale e riguardano il singolo pensionato, non la platea generale.

Rimborsi 730, arretrati e variazioni dell’importo

La novità più frequente nei cedolini di questo periodo è l’effetto del modello 730. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, esegue le operazioni di conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricezione del risultato contabile della dichiarazione (modello 730-4), come previsto dall’art. 19 del DM 31 maggio 1999, n. 164. Chi ha trasmesso il 730 entro luglio può quindi trovare sul cedolino di ottobre il rimborso IRPEF spettante, con un importo netto più alto del solito; chi ha inviato la dichiarazione tra fine agosto e settembre vedrà il conguaglio, di norma, sulle rate di novembre o dicembre. Al contrario, chi dalla dichiarazione risulta a debito vedrà una trattenuta, anch’essa applicata direttamente sulla pensione.

Altre variazioni possibili, sempre di natura individuale, sono gli arretrati legati a una ricostituzione della pensione (per esempio dopo il riconoscimento di contributi non considerati in origine), i supplementi per chi ha continuato a lavorare dopo il pensionamento e le rettifiche dell’importo dopo la verifica dei redditi, che incide su prestazioni collegate al reddito come l’integrazione al trattamento minimo o le maggiorazioni sociali. Sono situazioni che dipendono dalla singola posizione contributiva, per cui il confronto tra il cedolino di settembre e quello di ottobre è il modo più rapido per capire cosa è cambiato; il tema è approfondito anche nella nostra guida al calcolo della pensione.

Come consultare il cedolino della pensione

Il cedolino delle pensioni ottobre 2026 è disponibile in formato digitale già nei giorni che precedono l’accredito. I canali attraverso cui viene messo a disposizione sono tre:

  • il portale INPS, nel servizio dedicato al cedolino della pensione all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, con accesso tramite SPID, CIE o CNS;
  • l’area personale MyINPS, che raccoglie le comunicazioni e i documenti relativi alla propria posizione;
  • l’app INPS Mobile, che ripropone il cedolino su smartphone e tablet.

Per chi non ha identità digitale o non ha familiarità con gli strumenti online esiste un’alternativa: Patronati e CAF abilitati sono autorizzati, con delega del pensionato, a consultare e stampare il cedolino e a verificare le singole voci di trattenuta. È la strada che di norma seguono i pensionati quando l’importo netto cambia senza una spiegazione evidente e serve capire se l’origine è fiscale, previdenziale o legata a un recupero di somme.

Fonti

  • Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, art. 19 (operazioni di conguaglio del modello 730, comma 4 per gli enti pensionistici) – Normattiva
  • INPS, scheda servizio “Cedolino della pensione”

Domande frequenti sulle pensioni di ottobre 2026

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2022/12/BOX-PENSIONI.png 788 940 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-02 11:00:002026-10-02 08:37:11Pensioni ottobre 2026: calendario pagamenti, cedolino e trattenute
CAF, SUCCESSIONI

TFR, Polizze Vita e Ratei di Pensione del Defunto 2026: Cosa Entra nella Successione e Come si Tassa

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

Quando muore un familiare, una delle prime domande che si pongono gli eredi riguarda il denaro che arriva dopo il decesso: il TFR del defunto va dichiarato nella successione? E la polizza vita? E i ratei di pensione che l’INPS non ha fatto in tempo a pagare? La risposta, che sorprende molti, è che nella maggior parte dei casi queste somme non entrano nell’asse ereditario e quindi non vanno indicate nella dichiarazione di successione. Attenzione però: non entrare in successione non significa essere esenti da ogni imposta. La tassazione TFR successione segue infatti un binario diverso, quello della tassazione separata IRPEF.

In questa guida aggiornata al 2026 vediamo in modo semplice quali somme restano fuori dall’attivo ereditario (l’insieme dei beni e dei diritti del defunto che vengono tassati con l’imposta di successione), quali invece ci entrano a pieno titolo, e come funziona concretamente la tassazione TFR successione, delle polizze vita e dei ratei di pensione non riscossi. Alla fine trovi anche le aliquote e le franchigie 2026 dell’imposta di successione e una sezione di domande frequenti.

Indice dei contenuti

  1. Tassazione TFR successione: cosa entra e cosa resta fuori dall’asse ereditario
  2. Il TFR del defunto: perché si acquista iure proprio (art. 2122 c.c.)
  3. Tassazione TFR successione: si applica la tassazione separata IRPEF
  4. Polizze vita: esenti dall’imposta di successione (art. 1920 c.c.)
  5. Ratei di pensione INPS non riscossi e arretrati: come si recuperano
  6. Cosa entra davvero nell’asse ereditario
  7. Aliquote e franchigie dell’imposta di successione 2026
  8. Dove si dichiarano TFR, polizze e ratei se non vanno in successione
  9. La procedura completa della dichiarazione di successione
  10. Domande frequenti sulla tassazione TFR successione
  11. Assistenza del CAF Centro Fiscale per la tua successione

Tassazione TFR successione: cosa entra e cosa resta fuori dall’asse ereditario

Per capire la tassazione TFR successione occorre partire da un concetto giuridico che sembra complicato ma è molto intuitivo: la differenza tra acquisto per successione e acquisto iure proprio. Quando un bene si acquista per successione significa che quel bene apparteneva al defunto ed è passato agli eredi proprio perché eredi: è il caso della casa, del conto corrente, dei titoli. Quando invece una somma si acquista iure proprio (letteralmente “per diritto proprio”) significa che la legge o un contratto attribuiscono quel denaro direttamente a certe persone, senza che passi mai dal patrimonio del defunto.

La distinzione ha conseguenze pratiche enormi. Ciò che si acquista iure proprio non va inserito nella dichiarazione di successione, non concorre a formare l’attivo ereditario, non paga l’imposta di successione e — aspetto spesso decisivo — spetta ai beneficiari anche se questi rinunciano all’eredità. Immagina che Marco rinunci all’eredità del padre perché carica di debiti: potrà comunque incassare il TFR e la polizza vita di cui è beneficiario, perché quei soldi non fanno parte dell’eredità.

Somma o beneEntra nella successione?Come viene tassata
TFR e indennità di preavvisoNO se morte in servizio (art. 2122 c.c.)*Tassazione separata IRPEF (art. 19 e 17 TUIR)
Polizza vita caso morteNO (art. 1920 c.c.)Esente IRPEF per il rischio demografico; 26% sul rendimento
Ratei di pensione non riscossiNO se spettano a coniuge o figli (iure proprio)**; SI negli altri casiIRPEF in dichiarazione degli eredi o tassazione separata (in ogni caso)
Immobili e terreniSIImposta di successione + ipotecaria e catastale
Conti correnti e depositiSIImposta di successione oltre franchigia
Titoli, fondi, azioni, quote societarieSIImposta di successione oltre franchigia
Crediti del defunto verso terziSIImposta di successione oltre franchigia

* Se invece il rapporto di lavoro era già cessato prima del decesso (es. il defunto era già in pensione) e il TFR risultava maturato ma non ancora liquidato, la somma è un credito del defunto ed entra nell’attivo ereditario: vedi il paragrafo dedicato più avanti.

** Il rateo di pensione spetta iure proprio al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli del defunto: in questi casi resta fuori dall’attivo ereditario. In mancanza sia di coniuge sia di figli, il rateo rientra invece nell’asse ereditario e sconta l’imposta di successione, e l’INPS richiede prova della dichiarazione di successione prima di liquidarlo (Ris. Agenzia delle Entrate n. 53/E del 2008; art. 48, comma 3, D.Lgs. 346/1990).

Il TFR del defunto: perché si acquista iure proprio (art. 2122 c.c.)

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto, la somma che il datore di lavoro accantona ogni anno e liquida alla fine del rapporto) e l’indennità sostitutiva del preavviso hanno una disciplina speciale contenuta nell’art. 2122 del Codice Civile. La norma stabilisce che, in caso di morte del lavoratore, queste indennità devono essere corrisposte direttamente a determinati familiari, che le acquistano iure proprio e non in qualità di eredi.

Chi ha diritto al TFR del lavoratore deceduto

L’art. 2122 c.c. individua con precisione i beneficiari del TFR del lavoratore deceduto:

  • il coniuge (e, per equiparazione di legge, la parte di unione civile);
  • i figli, senza distinzione tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio;
  • i parenti entro il terzo grado (ad esempio fratelli, nipoti, zii) solo se vivevano a carico del lavoratore;
  • gli affini entro il secondo grado (ad esempio suoceri, cognati) solo se vivevano a carico del lavoratore.

Il punto chiave è che coniuge e figli hanno diritto al TFR sempre, a prescindere dal fatto che fossero o meno economicamente dipendenti dal defunto. Per gli altri parenti e affini, invece, occorre dimostrare la vivenza a carico, cioè il fatto che il lavoratore provvedesse in modo abituale al loro mantenimento. Si tratta di una prova che va documentata con attenzione e che è spesso fonte di contestazioni da parte del datore di lavoro o del fondo pensione.

Come si divide il TFR tra gli aventi diritto

La ripartizione del TFR non segue le quote di eredità. L’art. 2122 c.c. prevede che la somma si divida secondo l’accordo raggiunto tra gli aventi diritto e, in mancanza di accordo, secondo il bisogno di ciascuno. Significa che il coniuge senza reddito può ottenere una quota superiore rispetto al figlio già economicamente autonomo, in base alle rispettive condizioni di necessità.

Solo quando non esiste nessuno dei soggetti indicati dall’art. 2122 c.c. (niente coniuge, niente figli, niente parenti o affini a carico), il TFR viene attribuito secondo il testamento o, in assenza di testamento, secondo la successione legittima. Anche in questo caso, però, la somma resta esclusa dall’attivo ereditario ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 346/1990: l’esclusione ha carattere oggettivo e riguarda le indennità dell’art. 2122 c.c. a prescindere da chi le percepisce. L’art. 2122 c.c. detta solo il criterio di attribuzione della somma tra gli aventi diritto, non una deroga fiscale.

Attenzione a non confondere questa ipotesi con un caso diverso: se il lavoratore era già in pensione al momento del decesso (rapporto di lavoro già cessato) e il TFR era stato maturato ma non ancora liquidato dal datore di lavoro, non si applica più l’art. 2122 c.c. ma le regole ordinarie: si tratta di un credito del defunto verso l’ex datore di lavoro che entra nell’attivo ereditario (va indicato nel quadro dei crediti della dichiarazione di successione) e sconta l’imposta di successione come qualsiasi altro credito del de cuius. La distinzione, quindi, non è “chi sono gli eredi” ma il momento del decesso rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro: TFR maturato durante un rapporto ancora in corso (morte in servizio) → fuori dall’asse ereditario; TFR già maturato su un rapporto già cessato prima della morte → dentro l’asse ereditario.

Tassazione TFR successione: si applica la tassazione separata IRPEF

Chiarito che il TFR non entra nell’asse ereditario, resta la domanda fiscale più importante: come funziona la tassazione TFR successione? La risposta è che il TFR erogato ai familiari non paga l’imposta di successione — lo conferma l’art. 12, lettera c), del D.Lgs. 346/1990, che esclude espressamente dall’attivo ereditario le indennità di cui all’art. 2122 c.c. — ma paga l’IRPEF con il meccanismo della tassazione separata, disciplinato dagli articoli 17 e 19 del TUIR (DPR 917/1986).

Cos’è la tassazione separata? È un regime che si applica ai redditi che maturano in più anni ma vengono incassati tutti insieme, come appunto il TFR. Invece di sommarli agli altri redditi dell’anno — cosa che farebbe schizzare l’aliquota progressiva IRPEF verso lo scaglione più alto — vengono tassati a parte, con un’aliquota calcolata su base pluriennale. È un meccanismo di favore, pensato proprio per non penalizzare chi riceve un importo cumulato.

Nel dettaglio, la tassazione TFR successione funziona così: il datore di lavoro (o il fondo pensione), in qualità di sostituto d’imposta, trattiene l’imposta al momento del pagamento applicando l’aliquota determinata secondo l’art. 19 TUIR, sulla base del cosiddetto “reddito di riferimento”. Successivamente l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta utilizzando l’aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni del lavoratore deceduto, inviando agli aventi diritto una comunicazione con l’eventuale conguaglio a debito o a credito.

  • Non si applica l’aliquota progressiva ordinaria dei redditi dell’erede;
  • l’imposta è trattenuta alla fonte dal sostituto d’imposta, quindi la somma arriva già al netto;
  • gli importi vanno comunque certificati nella Certificazione Unica intestata a chi li ha percepiti;
  • il conguaglio dell’Agenzia delle Entrate può arrivare anche a distanza di anni: non va ignorato.

Un errore frequente è pensare che, poiché il TFR non va in successione, allora “non va dichiarato da nessuna parte”. Non è così: la tassazione TFR successione esiste eccome, semplicemente passa dall’IRPEF e non dall’imposta di successione. Se ricevi una comunicazione di riliquidazione e non sai come comportarti, è il momento di farti assistere.

Polizze vita: esenti dall’imposta di successione (art. 1920 c.c.)

Anche le assicurazioni sulla vita caso morte seguono la logica dell’acquisto iure proprio. L’art. 1920, comma 3, del Codice Civile stabilisce che, per effetto della designazione, il beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della compagnia assicurativa. Il capitale non transita mai nel patrimonio del defunto: nasce direttamente in capo al beneficiario indicato in polizza.

La conseguenza fiscale è doppia. In primo luogo, le somme percepite dai beneficiari sono escluse dall’attivo ereditario ed esenti dall’imposta di successione ai sensi dell’art. 12, lettera c), del D.Lgs. 346/1990. In secondo luogo, il capitale liquidato è esente da IRPEF per la parte che copre il cosiddetto “rischio demografico”, cioè la componente puramente assicurativa legata all’evento morte (art. 34 del DPR 601/1973).

Quando una parte della polizza vita è tassata

Molte polizze moderne (unit linked, polizze miste, prodotti a contenuto finanziario) non sono solo protezione: contengono anche una componente di investimento. Su questa parte, cioè sul rendimento finanziario maturato, la compagnia applica l’imposta sostitutiva del 26%, ridotta al 12,5% per la quota riferibile a titoli di Stato ed equiparati. Si tratta di una trattenuta che l’assicurazione effettua direttamente prima di accreditare le somme: il beneficiario riceve l’importo già netto e non deve dichiararlo in IRPEF.

In sintesi: capitale caso morte = esente, rendimento finanziario = tassato al 26% (o 12,5%). Ecco perché due polizze di pari importo possono generare accrediti netti differenti.

Polizze vita e tutela dei legittimari: un cenno

Il fatto che la polizza sia fuori dalla successione non la rende del tutto intoccabile. L’art. 1923, comma 2, del Codice Civile fa salve le regole su collazione, imputazione e riduzione relativamente ai premi pagati. In pratica, se il defunto ha versato premi assicurativi manifestamente sproporzionati rispetto al proprio patrimonio, gli eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti) possono agire per far rientrare nel calcolo quei premi, a tutela della loro quota di legittima. Non viene aggredito il capitale liquidato, ma l’importo dei premi versati.

Si tratta di un tema delicato, con una casistica giurisprudenziale ampia. Se vuoi approfondire nel dettaglio il rapporto tra assicurazioni e diritti degli eredi, abbiamo dedicato un articolo specifico all’argomento: Polizze Vita e Successione: Rientrano nell’Eredità?.

Ratei di pensione INPS non riscossi e arretrati: come si recuperano

Il terzo capitolo riguarda i ratei di pensione maturati e non riscossi. Quando un pensionato muore, quasi sempre resta scoperto qualche importo: il rateo del mese del decesso, eventuali arretrati derivanti da ricostituzioni della pensione, perequazioni o conguagli mai liquidati. Questi importi non si perdono: spettano agli eredi, che devono però attivarsi per ottenerli.

La procedura passa dalla presentazione all’INPS della domanda di “Liquidazione di quote di pensione agli eredi” (il nome corretto del servizio INPS per i ratei maturati e non riscossi – da non confondere con la ricongiunzione dei contributi, che è tutt’altra procedura), corredata dalla documentazione che attesta la qualità di erede: atto di morte, dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l’indicazione degli eredi, eventuale testamento e coordinate bancarie. Il rateo spetta iure proprio al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli del defunto (art. 201 DPR 1092/1973); solo se non ci sono né coniuge né figli viene liquidato agli altri eredi in proporzione alla quota ereditaria, e in tal caso rientra anche nell’attivo della successione. La pratica va compilata con precisione, perché errori nell’individuazione degli eredi bloccano il pagamento per mesi: i nostri operatori del Patronato e CAF Centro Fiscale se ne occupano integralmente, dalla raccolta dei documenti alla trasmissione della domanda.

Come si tassano i ratei di pensione incassati dagli eredi

Dal punto di vista fiscale, quando il rateo spetta iure proprio a coniuge o figli (il caso più frequente) non entra nell’imposta di successione come bene autonomo, ma resta reddito del defunto e come tale va assoggettato a IRPEF. Se invece, in mancanza di coniuge e figli, il rateo è liquidato agli altri eredi, va indicato anche nella dichiarazione di successione e sconta l’imposta corrispondente, oltre all’IRPEF sul reddito maturato dal defunto. L’art. 7, comma 3, del TUIR stabilisce infatti che, in caso di morte dell’avente diritto, i redditi che sarebbero stati imputati al periodo d’imposta in cui vengono percepiti sono tassati separatamente in capo agli eredi, secondo gli articoli 19 e 21 del TUIR.

In concreto significa che:

  • i redditi percepiti dal defunto fino alla data del decesso vanno dichiarati dagli eredi presentando la dichiarazione dei redditi per conto del defunto (Modello Redditi PF) relativa all’anno della morte;
  • gli arretrati riferiti ad annualità precedenti rientrano nella tassazione separata (artt. 17 e 21 TUIR), con eventuale riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • i ratei incassati dagli eredi non vanno inseriti nel loro 730 personale come reddito proprio, salvo diversa indicazione della certificazione ricevuta;
  • l’INPS rilascia la Certificazione Unica intestata al defunto o agli eredi: è il documento da cui partire per una compilazione corretta.

L’indennità una tantum per morte: da non confondere con i ratei

Diverso dai ratei è il caso dell’indennità una tantum per morte riconosciuta dall’INPS o da alcune casse previdenziali ai superstiti quando il lavoratore deceduto non aveva maturato i requisiti per la pensione ai superstiti (reversibilità o pensione indiretta). Si tratta di una prestazione autonoma, erogata iure proprio ai familiari, che quindi non entra nell’asse ereditario e va richiesta con una domanda distinta. Ogni cassa professionale ha proprie regole e propri termini: prima di rinunciare, conviene sempre far verificare la posizione contributiva del defunto.

Cosa entra davvero nell’asse ereditario

Per contrasto, vediamo cosa deve invece essere obbligatoriamente indicato nella dichiarazione di successione, che va presentata in via telematica entro 12 mesi dalla data del decesso. L’attivo ereditario comprende:

  • immobili e terreni intestati al defunto, con i relativi dati catastali e valori;
  • conti correnti, libretti di risparmio e depositi, con il saldo alla data del decesso;
  • titoli, azioni, obbligazioni, fondi comuni e buoni fruttiferi postali;
  • quote di società e aziende individuali;
  • crediti del defunto verso terzi (ad esempio somme prestate e non restituite);
  • beni mobili e denaro contante, presunti forfetariamente nel 10% dell’attivo se non dichiarati analiticamente.

Dall’attivo si possono poi dedurre alcune passività, come i debiti del defunto esistenti alla data della morte e le spese mediche e funerarie nei limiti previsti dalla legge. Il risultato è la base su cui si calcolano franchigie e aliquote.

Un’ultima avvertenza territoriale: in Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare, un registro immobiliare diverso dal catasto del resto d’Italia, nel quale il passaggio di proprietà agli eredi non è automatico ma richiede una specifica domanda di intavolazione al Libro Fondiario. È un passaggio che i CAF nazionali spesso ignorano e che, se trascurato, lascia gli immobili formalmente intestati al defunto per anni.

Aliquote e franchigie dell’imposta di successione 2026

Capire la tassazione TFR successione aiuta anche a inquadrare per differenza quanto si paga su ciò che entra nell’eredità. La franchigia è la soglia di valore entro la quale non si paga nulla: l’imposta si calcola solo sull’eccedenza. Ecco il quadro 2026, disciplinato dal D.Lgs. 346/1990 come modificato dal D.Lgs. 139/2024:

BeneficiarioFranchigiaAliquota oltre franchigia
Coniuge, figli e parenti in linea retta1.000.000 euro per erede4%
Fratelli e sorelle100.000 euro per erede6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° gradonessuna franchigia6%
Altri soggetti (conviventi di fatto, amici, estranei)nessuna franchigia8%
Eredi o legatari con disabilità grave (art. 3 comma 3 L. 104/1992)1.500.000 euro4%, 6% o 8% secondo il grado di parentela

Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Luisa erediti dal padre un patrimonio di 1.200.000 euro come unica figlia: pagherà il 4% solo sui 200.000 euro che eccedono la franchigia di 1.000.000 di euro. Se accanto a questo patrimonio incassa anche il TFR del padre e una polizza vita, quelle somme non si sommano all’attivo ereditario e non erodono la franchigia. È proprio qui che molte pratiche fai-da-te commettono errori, gonfiando l’imponibile e facendo pagare imposte non dovute.

Sugli immobili si aggiungono poi l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%) sul valore catastale, con un minimo di 200 euro ciascuna, ridotte a 200 euro fisse ciascuna quando almeno un erede può far valere i requisiti prima casa.

Dove si dichiarano TFR, polizze e ratei se non vanno in successione

Arriviamo alla parte operativa. Se queste somme restano fuori dalla dichiarazione di successione, dove finiscono? Ogni voce ha un suo percorso e il rischio, muovendosi da soli, è duplice: dimenticare un adempimento oppure dichiarare due volte lo stesso importo.

  • TFR e indennità di preavviso: si richiedono al datore di lavoro o al fondo pensione con un’istanza dei familiari aventi diritto, allegando i documenti che provano la parentela e, se necessario, la vivenza a carico. La tassazione è già operata alla fonte dal sostituto d’imposta; l’importo compare nella Certificazione Unica e va verificato al ricevimento della riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate.
  • Polizze vita: la denuncia di sinistro si presenta alla compagnia assicurativa; il capitale caso morte è esente e non va riportato in dichiarazione dei redditi, mentre il rendimento è già tassato dalla compagnia.
  • Ratei di pensione e arretrati: si richiedono all’INPS con l’apposita domanda degli eredi e si dichiarano, a seconda del periodo di riferimento, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del defunto oppure in tassazione separata.
  • Conti correnti e investimenti: questi sì, vanno inseriti nella dichiarazione di successione, che è anche il documento che le banche pretendono per sbloccare le somme e consentire il riparto tra gli eredi.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i termini: la dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dal decesso, con autoliquidazione dell’imposta da parte degli eredi secondo le regole introdotte dal D.Lgs. 139/2024. Le domande di TFR e ratei, invece, seguono i termini di prescrizione propri di ciascuna prestazione: rimandare significa spesso perdere denaro.

La procedura completa della dichiarazione di successione

Questo articolo si concentra sulle somme che non entrano nell’asse ereditario. Se invece stai affrontando l’intera pratica — documenti da raccogliere, calcolo dei valori catastali, compilazione del modello telematico, versamento delle imposte e volture — il punto di partenza è la nostra guida dedicata: Dichiarazione di Successione 2026: Guida Completa. Lì trovi passo passo l’intera procedura, i termini, le sanzioni per il ritardo e le agevolazioni prima casa.

Conoscere in anticipo la differenza tra ciò che si acquista iure proprio e ciò che si eredita ti permette di affrontare la pratica con ordine, evitando di pagare imposte su somme esenti e di lasciare sul tavolo denaro che ti spetta.

Domande frequenti sulla tassazione TFR successione

Il TFR del defunto va in successione?

No, se il decesso è avvenuto durante il rapporto di lavoro. Il TFR e l’indennità di preavviso spettano iure proprio ai familiari indicati dall’art. 2122 c.c. e sono esclusi dall’attivo ereditario dall’art. 12, lettera c), del D.Lgs. 346/1990 in modo oggettivo, indipendentemente da chi li percepisce (anche se attribuiti per testamento o successione legittima in mancanza dei familiari dell’art. 2122 c.c.). Non pagano quindi l’imposta di successione, ma resta dovuta l’IRPEF in tassazione separata. Discorso diverso se il rapporto di lavoro era già cessato prima della morte (es. pensionato) e il TFR era maturato ma non liquidato: in quel caso è un credito del defunto che entra nell’attivo ereditario e sconta l’imposta di successione.

Le polizze vita pagano l’imposta di successione?

No. Le somme liquidate ai beneficiari di un’assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, lett. c, D.Lgs. 346/1990) perché il beneficiario acquista un diritto proprio verso la compagnia (art. 1920 c.c.). Il capitale caso morte è inoltre esente da IRPEF per la parte di rischio demografico, mentre l’eventuale rendimento finanziario sconta l’imposta sostitutiva del 26% (12,5% sulla quota di titoli di Stato) trattenuta direttamente dall’assicurazione.

Come si riscuotono i ratei di pensione non pagati?

Gli eredi devono presentare all’INPS la domanda di “Liquidazione di quote di pensione agli eredi“, allegando l’atto di morte, l’autocertificazione con l’elenco completo degli eredi, l’eventuale testamento e le coordinate bancarie. Il rateo spetta iure proprio al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli; solo in assenza di entrambi è ripartito tra gli altri eredi in base alla quota ereditaria, ed entra in quel caso anche nella dichiarazione di successione. Il Patronato del CAF Centro Fiscale di Udine predispone e trasmette la pratica, seguendola fino alla liquidazione.

Chi ha diritto al TFR del lavoratore deceduto?

Hanno diritto al TFR il coniuge e i figli, sempre e comunque, oltre ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado ma solo se vivevano a carico del lavoratore. La somma si ripartisce secondo l’accordo tra gli aventi diritto e, se manca l’accordo, secondo il bisogno di ciascuno: non secondo le quote di eredità.

La rendita della polizza vita è tassata?

Se la polizza viene liquidata sotto forma di rendita anziché di capitale, la parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati resta soggetta a imposta sostitutiva, trattenuta dalla compagnia sulle singole erogazioni. Resta invece esente la componente riconducibile alla copertura del rischio demografico. Poiché le condizioni variano molto da contratto a contratto, il documento decisivo è sempre la comunicazione di liquidazione rilasciata dall’assicurazione: portala con te all’appuntamento.

Cosa fare se l’INPS non paga i ratei arretrati?

I motivi più frequenti del mancato pagamento sono documentazione incompleta, discordanze nell’elenco degli eredi o pratiche rimaste in istruttoria. In questi casi si può presentare un sollecito e, se necessario, un ricorso amministrativo agli organi dell’Istituto entro i termini previsti. Affidare la verifica al Patronato del CAF Centro Fiscale consente di individuare subito l’anomalia ed evitare che il credito cada in prescrizione.

Assistenza del CAF Centro Fiscale per la tua successione

Distinguere ciò che entra nell’eredità da ciò che spetta iure proprio, calcolare correttamente la tassazione TFR successione, recuperare i ratei di pensione arretrati e verificare la posizione delle polizze vita: sono passaggi che, gestiti insieme e nell’ordine giusto, fanno risparmiare tempo, imposte e discussioni tra familiari.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in ogni fase della dichiarazione di successione: dal calcolo di ciò che rientra davvero nell’asse ereditario alla gestione delle pratiche con INPS, datori di lavoro, fondi pensione e compagnie assicurative, fino alle volture e — per gli immobili in Friuli Venezia Giulia — all’intavolazione nel sistema tavolare. I nostri operatori si occupano di tutto, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia, con un preventivo personalizzato costruito sulla reale complessità della tua pratica.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Lady
    01/09/2026
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
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    Sibongile Moyana
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     

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    Ottobre 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 08:00:002026-09-16 10:19:26TFR, Polizze Vita e Ratei di Pensione del Defunto 2026: Cosa Entra nella Successione e Come si Tassa
    NOTIZIE

    Pensioni ottobre 2026: calendario pagamenti, cedolino e trattenute

    Le pensioni ottobre 2026 sono in pagamento da giovedì 1° ottobre. Il primo giorno del mese è un giorno feriale e bancabile, quindi non scatta lo slittamento previsto quando il 1° cade di sabato, domenica o in una festività: l’accredito avviene puntuale sia per chi riceve la pensione in banca sia per chi la riceve tramite Poste Italiane. Vediamo nel dettaglio le date, i turni alfabetici per il ritiro del contante e le voci del cedolino che questo mese meritano un controllo attento, tra trattenute IRPEF, addizionali e rimborsi del modello 730.

    Indice dei contenuti

    1. Pensioni ottobre 2026: quando arriva l’accredito
    2. Ritiro in contanti alle Poste: come funzionano i turni alfabetici
    3. Cedolino pensioni ottobre 2026: trattenute e conguagli da controllare
    4. Rimborsi 730, arretrati e variazioni dell’importo
    5. Come consultare il cedolino della pensione
    6. Domande frequenti sulle pensioni di ottobre 2026

    Pensioni ottobre 2026: quando arriva l’accredito

    La regola generale è semplice: l’INPS paga le pensioni il primo giorno bancabile del mese, cioè il primo giorno in cui banche e uffici postali sono aperti. Nel caso delle pensioni ottobre 2026 quel giorno è giovedì 1° ottobre 2026, una data che vale in modo uniforme per tutti i canali di pagamento.

    Ricevono quindi l’importo già dal 1° ottobre i titolari di:

    • conto corrente bancario con accredito diretto della pensione;
    • conto BancoPosta o libretto di risparmio postale;
    • carta Postepay Evolution abilitata all’accredito della pensione;
    • conto corrente estero, salvo i tempi tecnici della banca di destinazione.

    Chi invece ritira la pensione in contanti allo sportello postale segue una turnazione per lettera del cognome: la somma è disponibile dal 1° ottobre, ma il giorno in cui presentarsi dipende dal calendario dell’ufficio postale. Una precisazione utile per evitare equivoci: a ottobre non è previsto alcun accredito di tredicesima, che resta collegata al cedolino di dicembre, né la quattordicesima, erogata di norma a luglio. Per avere il quadro completo di tutti i mesi può essere utile il nostro calendario dei pagamenti delle pensioni 2026.

    Ritiro in contanti alle Poste: come funzionano i turni alfabetici

    La turnazione alfabetica introdotta durante l’emergenza sanitaria non è stata abolita: nel 2026 è ancora la prassi con cui Poste Italiane distribuisce su più giornate il pagamento in contanti, per evitare code e affollamenti negli uffici. In pratica i pensionati vengono chiamati allo sportello in base alla lettera iniziale del cognome, partendo dalle prime lettere dell’alfabeto il primo giorno di pagamento e arrivando alle ultime nell’arco di circa una settimana, sabato mattina compreso negli uffici aperti.

    Il punto da tenere presente è che non esiste un calendario alfabetico nazionale valido per tutti. La suddivisione delle lettere e il numero di giorni variano da ufficio a ufficio, in base alla dimensione della sede e al numero di pensioni gestite: un ufficio di un piccolo comune può esaurire i turni in due o tre giorni, mentre nelle città la distribuzione è più ampia. Il calendario del mese viene esposto negli uffici postali e pubblicato sui canali di Poste Italiane, e resta l’unico riferimento affidabile per la propria sede. Restano validi anche i due chiarimenti di sempre: il turno indica il giorno consigliato, non un termine di decadenza, e la pensione non ritirata resta comunque disponibile nei giorni successivi.

    Cedolino pensioni ottobre 2026: trattenute e conguagli da controllare

    Il cedolino è il documento che spiega come si arriva dall’importo lordo della pensione a quello netto effettivamente accreditato. Nel cedolino delle pensioni ottobre 2026 le voci che più spesso generano dubbi sono le trattenute fiscali. L’INPS agisce come sostituto d’imposta: significa che trattiene direttamente le imposte dovute dal pensionato e le versa allo Stato, senza che il pensionato debba occuparsene mese per mese.

    Le principali trattenute che si possono leggere nel cedolino di questo mese sono:

    • IRPEF, calcolata sull’imponibile mensile secondo gli scaglioni vigenti;
    • addizionale regionale e addizionale comunale all’IRPEF, che derivano dal conguaglio dell’anno precedente e vengono ripartite in rate nel corso dell’anno, quindi compaiono anche a ottobre;
    • recuperi di prestazioni indebite, se l’INPS ha comunicato somme da restituire;
    • cessioni del quinto o delegazioni di pagamento, per chi ha in corso un prestito;
    • eventuali ritenute per conguagli fiscali collegati alla dichiarazione dei redditi.

    Un aumento strutturale dell’importo non è previsto a ottobre: la perequazione, cioè l’adeguamento annuale delle pensioni al costo della vita, agisce sul cedolino di gennaio. Le variazioni che si vedono in questo periodo hanno quindi origine individuale e riguardano il singolo pensionato, non la platea generale.

    Rimborsi 730, arretrati e variazioni dell’importo

    La novità più frequente nei cedolini di questo periodo è l’effetto del modello 730. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, esegue le operazioni di conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricezione del risultato contabile della dichiarazione (modello 730-4), come previsto dall’art. 19 del DM 31 maggio 1999, n. 164. Chi ha trasmesso il 730 entro luglio può quindi trovare sul cedolino di ottobre il rimborso IRPEF spettante, con un importo netto più alto del solito; chi ha inviato la dichiarazione tra fine agosto e settembre vedrà il conguaglio, di norma, sulle rate di novembre o dicembre. Al contrario, chi dalla dichiarazione risulta a debito vedrà una trattenuta, anch’essa applicata direttamente sulla pensione.

    Altre variazioni possibili, sempre di natura individuale, sono gli arretrati legati a una ricostituzione della pensione (per esempio dopo il riconoscimento di contributi non considerati in origine), i supplementi per chi ha continuato a lavorare dopo il pensionamento e le rettifiche dell’importo dopo la verifica dei redditi, che incide su prestazioni collegate al reddito come l’integrazione al trattamento minimo o le maggiorazioni sociali. Sono situazioni che dipendono dalla singola posizione contributiva, per cui il confronto tra il cedolino di settembre e quello di ottobre è il modo più rapido per capire cosa è cambiato; il tema è approfondito anche nella nostra guida al calcolo della pensione.

    Come consultare il cedolino della pensione

    Il cedolino delle pensioni ottobre 2026 è disponibile in formato digitale già nei giorni che precedono l’accredito. I canali attraverso cui viene messo a disposizione sono tre:

    • il portale INPS, nel servizio dedicato al cedolino della pensione all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, con accesso tramite SPID, CIE o CNS;
    • l’area personale MyINPS, che raccoglie le comunicazioni e i documenti relativi alla propria posizione;
    • l’app INPS Mobile, che ripropone il cedolino su smartphone e tablet.

    Per chi non ha identità digitale o non ha familiarità con gli strumenti online esiste un’alternativa: Patronati e CAF abilitati sono autorizzati, con delega del pensionato, a consultare e stampare il cedolino e a verificare le singole voci di trattenuta. È la strada che di norma seguono i pensionati quando l’importo netto cambia senza una spiegazione evidente e serve capire se l’origine è fiscale, previdenziale o legata a un recupero di somme.

    Fonti

    • Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, art. 19 (operazioni di conguaglio del modello 730, comma 4 per gli enti pensionistici) – Normattiva
    • INPS, scheda servizio “Cedolino della pensione”

    Domande frequenti sulle pensioni di ottobre 2026

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2022/12/BOX-PENSIONI.png 788 940 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-02 11:00:002026-10-02 08:37:11Pensioni ottobre 2026: calendario pagamenti, cedolino e trattenute
    CAF, SUCCESSIONI

    TFR, Polizze Vita e Ratei di Pensione del Defunto 2026: Cosa Entra nella Successione e Come si Tassa

    Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

    Quando muore un familiare, una delle prime domande che si pongono gli eredi riguarda il denaro che arriva dopo il decesso: il TFR del defunto va dichiarato nella successione? E la polizza vita? E i ratei di pensione che l’INPS non ha fatto in tempo a pagare? La risposta, che sorprende molti, è che nella maggior parte dei casi queste somme non entrano nell’asse ereditario e quindi non vanno indicate nella dichiarazione di successione. Attenzione però: non entrare in successione non significa essere esenti da ogni imposta. La tassazione TFR successione segue infatti un binario diverso, quello della tassazione separata IRPEF.

    In questa guida aggiornata al 2026 vediamo in modo semplice quali somme restano fuori dall’attivo ereditario (l’insieme dei beni e dei diritti del defunto che vengono tassati con l’imposta di successione), quali invece ci entrano a pieno titolo, e come funziona concretamente la tassazione TFR successione, delle polizze vita e dei ratei di pensione non riscossi. Alla fine trovi anche le aliquote e le franchigie 2026 dell’imposta di successione e una sezione di domande frequenti.

    Indice dei contenuti

    1. Tassazione TFR successione: cosa entra e cosa resta fuori dall’asse ereditario
    2. Il TFR del defunto: perché si acquista iure proprio (art. 2122 c.c.)
    3. Tassazione TFR successione: si applica la tassazione separata IRPEF
    4. Polizze vita: esenti dall’imposta di successione (art. 1920 c.c.)
    5. Ratei di pensione INPS non riscossi e arretrati: come si recuperano
    6. Cosa entra davvero nell’asse ereditario
    7. Aliquote e franchigie dell’imposta di successione 2026
    8. Dove si dichiarano TFR, polizze e ratei se non vanno in successione
    9. La procedura completa della dichiarazione di successione
    10. Domande frequenti sulla tassazione TFR successione
    11. Assistenza del CAF Centro Fiscale per la tua successione

    Tassazione TFR successione: cosa entra e cosa resta fuori dall’asse ereditario

    Per capire la tassazione TFR successione occorre partire da un concetto giuridico che sembra complicato ma è molto intuitivo: la differenza tra acquisto per successione e acquisto iure proprio. Quando un bene si acquista per successione significa che quel bene apparteneva al defunto ed è passato agli eredi proprio perché eredi: è il caso della casa, del conto corrente, dei titoli. Quando invece una somma si acquista iure proprio (letteralmente “per diritto proprio”) significa che la legge o un contratto attribuiscono quel denaro direttamente a certe persone, senza che passi mai dal patrimonio del defunto.

    La distinzione ha conseguenze pratiche enormi. Ciò che si acquista iure proprio non va inserito nella dichiarazione di successione, non concorre a formare l’attivo ereditario, non paga l’imposta di successione e — aspetto spesso decisivo — spetta ai beneficiari anche se questi rinunciano all’eredità. Immagina che Marco rinunci all’eredità del padre perché carica di debiti: potrà comunque incassare il TFR e la polizza vita di cui è beneficiario, perché quei soldi non fanno parte dell’eredità.

    Somma o beneEntra nella successione?Come viene tassata
    TFR e indennità di preavvisoNO se morte in servizio (art. 2122 c.c.)*Tassazione separata IRPEF (art. 19 e 17 TUIR)
    Polizza vita caso morteNO (art. 1920 c.c.)Esente IRPEF per il rischio demografico; 26% sul rendimento
    Ratei di pensione non riscossiNO se spettano a coniuge o figli (iure proprio)**; SI negli altri casiIRPEF in dichiarazione degli eredi o tassazione separata (in ogni caso)
    Immobili e terreniSIImposta di successione + ipotecaria e catastale
    Conti correnti e depositiSIImposta di successione oltre franchigia
    Titoli, fondi, azioni, quote societarieSIImposta di successione oltre franchigia
    Crediti del defunto verso terziSIImposta di successione oltre franchigia

    * Se invece il rapporto di lavoro era già cessato prima del decesso (es. il defunto era già in pensione) e il TFR risultava maturato ma non ancora liquidato, la somma è un credito del defunto ed entra nell’attivo ereditario: vedi il paragrafo dedicato più avanti.

    ** Il rateo di pensione spetta iure proprio al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli del defunto: in questi casi resta fuori dall’attivo ereditario. In mancanza sia di coniuge sia di figli, il rateo rientra invece nell’asse ereditario e sconta l’imposta di successione, e l’INPS richiede prova della dichiarazione di successione prima di liquidarlo (Ris. Agenzia delle Entrate n. 53/E del 2008; art. 48, comma 3, D.Lgs. 346/1990).

    Il TFR del defunto: perché si acquista iure proprio (art. 2122 c.c.)

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto, la somma che il datore di lavoro accantona ogni anno e liquida alla fine del rapporto) e l’indennità sostitutiva del preavviso hanno una disciplina speciale contenuta nell’art. 2122 del Codice Civile. La norma stabilisce che, in caso di morte del lavoratore, queste indennità devono essere corrisposte direttamente a determinati familiari, che le acquistano iure proprio e non in qualità di eredi.

    Chi ha diritto al TFR del lavoratore deceduto

    L’art. 2122 c.c. individua con precisione i beneficiari del TFR del lavoratore deceduto:

    • il coniuge (e, per equiparazione di legge, la parte di unione civile);
    • i figli, senza distinzione tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio;
    • i parenti entro il terzo grado (ad esempio fratelli, nipoti, zii) solo se vivevano a carico del lavoratore;
    • gli affini entro il secondo grado (ad esempio suoceri, cognati) solo se vivevano a carico del lavoratore.

    Il punto chiave è che coniuge e figli hanno diritto al TFR sempre, a prescindere dal fatto che fossero o meno economicamente dipendenti dal defunto. Per gli altri parenti e affini, invece, occorre dimostrare la vivenza a carico, cioè il fatto che il lavoratore provvedesse in modo abituale al loro mantenimento. Si tratta di una prova che va documentata con attenzione e che è spesso fonte di contestazioni da parte del datore di lavoro o del fondo pensione.

    Come si divide il TFR tra gli aventi diritto

    La ripartizione del TFR non segue le quote di eredità. L’art. 2122 c.c. prevede che la somma si divida secondo l’accordo raggiunto tra gli aventi diritto e, in mancanza di accordo, secondo il bisogno di ciascuno. Significa che il coniuge senza reddito può ottenere una quota superiore rispetto al figlio già economicamente autonomo, in base alle rispettive condizioni di necessità.

    Solo quando non esiste nessuno dei soggetti indicati dall’art. 2122 c.c. (niente coniuge, niente figli, niente parenti o affini a carico), il TFR viene attribuito secondo il testamento o, in assenza di testamento, secondo la successione legittima. Anche in questo caso, però, la somma resta esclusa dall’attivo ereditario ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 346/1990: l’esclusione ha carattere oggettivo e riguarda le indennità dell’art. 2122 c.c. a prescindere da chi le percepisce. L’art. 2122 c.c. detta solo il criterio di attribuzione della somma tra gli aventi diritto, non una deroga fiscale.

    Attenzione a non confondere questa ipotesi con un caso diverso: se il lavoratore era già in pensione al momento del decesso (rapporto di lavoro già cessato) e il TFR era stato maturato ma non ancora liquidato dal datore di lavoro, non si applica più l’art. 2122 c.c. ma le regole ordinarie: si tratta di un credito del defunto verso l’ex datore di lavoro che entra nell’attivo ereditario (va indicato nel quadro dei crediti della dichiarazione di successione) e sconta l’imposta di successione come qualsiasi altro credito del de cuius. La distinzione, quindi, non è “chi sono gli eredi” ma il momento del decesso rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro: TFR maturato durante un rapporto ancora in corso (morte in servizio) → fuori dall’asse ereditario; TFR già maturato su un rapporto già cessato prima della morte → dentro l’asse ereditario.

    Tassazione TFR successione: si applica la tassazione separata IRPEF

    Chiarito che il TFR non entra nell’asse ereditario, resta la domanda fiscale più importante: come funziona la tassazione TFR successione? La risposta è che il TFR erogato ai familiari non paga l’imposta di successione — lo conferma l’art. 12, lettera c), del D.Lgs. 346/1990, che esclude espressamente dall’attivo ereditario le indennità di cui all’art. 2122 c.c. — ma paga l’IRPEF con il meccanismo della tassazione separata, disciplinato dagli articoli 17 e 19 del TUIR (DPR 917/1986).

    Cos’è la tassazione separata? È un regime che si applica ai redditi che maturano in più anni ma vengono incassati tutti insieme, come appunto il TFR. Invece di sommarli agli altri redditi dell’anno — cosa che farebbe schizzare l’aliquota progressiva IRPEF verso lo scaglione più alto — vengono tassati a parte, con un’aliquota calcolata su base pluriennale. È un meccanismo di favore, pensato proprio per non penalizzare chi riceve un importo cumulato.

    Nel dettaglio, la tassazione TFR successione funziona così: il datore di lavoro (o il fondo pensione), in qualità di sostituto d’imposta, trattiene l’imposta al momento del pagamento applicando l’aliquota determinata secondo l’art. 19 TUIR, sulla base del cosiddetto “reddito di riferimento”. Successivamente l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta utilizzando l’aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni del lavoratore deceduto, inviando agli aventi diritto una comunicazione con l’eventuale conguaglio a debito o a credito.

    • Non si applica l’aliquota progressiva ordinaria dei redditi dell’erede;
    • l’imposta è trattenuta alla fonte dal sostituto d’imposta, quindi la somma arriva già al netto;
    • gli importi vanno comunque certificati nella Certificazione Unica intestata a chi li ha percepiti;
    • il conguaglio dell’Agenzia delle Entrate può arrivare anche a distanza di anni: non va ignorato.

    Un errore frequente è pensare che, poiché il TFR non va in successione, allora “non va dichiarato da nessuna parte”. Non è così: la tassazione TFR successione esiste eccome, semplicemente passa dall’IRPEF e non dall’imposta di successione. Se ricevi una comunicazione di riliquidazione e non sai come comportarti, è il momento di farti assistere.

    Polizze vita: esenti dall’imposta di successione (art. 1920 c.c.)

    Anche le assicurazioni sulla vita caso morte seguono la logica dell’acquisto iure proprio. L’art. 1920, comma 3, del Codice Civile stabilisce che, per effetto della designazione, il beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della compagnia assicurativa. Il capitale non transita mai nel patrimonio del defunto: nasce direttamente in capo al beneficiario indicato in polizza.

    La conseguenza fiscale è doppia. In primo luogo, le somme percepite dai beneficiari sono escluse dall’attivo ereditario ed esenti dall’imposta di successione ai sensi dell’art. 12, lettera c), del D.Lgs. 346/1990. In secondo luogo, il capitale liquidato è esente da IRPEF per la parte che copre il cosiddetto “rischio demografico”, cioè la componente puramente assicurativa legata all’evento morte (art. 34 del DPR 601/1973).

    Quando una parte della polizza vita è tassata

    Molte polizze moderne (unit linked, polizze miste, prodotti a contenuto finanziario) non sono solo protezione: contengono anche una componente di investimento. Su questa parte, cioè sul rendimento finanziario maturato, la compagnia applica l’imposta sostitutiva del 26%, ridotta al 12,5% per la quota riferibile a titoli di Stato ed equiparati. Si tratta di una trattenuta che l’assicurazione effettua direttamente prima di accreditare le somme: il beneficiario riceve l’importo già netto e non deve dichiararlo in IRPEF.

    In sintesi: capitale caso morte = esente, rendimento finanziario = tassato al 26% (o 12,5%). Ecco perché due polizze di pari importo possono generare accrediti netti differenti.

    Polizze vita e tutela dei legittimari: un cenno

    Il fatto che la polizza sia fuori dalla successione non la rende del tutto intoccabile. L’art. 1923, comma 2, del Codice Civile fa salve le regole su collazione, imputazione e riduzione relativamente ai premi pagati. In pratica, se il defunto ha versato premi assicurativi manifestamente sproporzionati rispetto al proprio patrimonio, gli eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti) possono agire per far rientrare nel calcolo quei premi, a tutela della loro quota di legittima. Non viene aggredito il capitale liquidato, ma l’importo dei premi versati.

    Si tratta di un tema delicato, con una casistica giurisprudenziale ampia. Se vuoi approfondire nel dettaglio il rapporto tra assicurazioni e diritti degli eredi, abbiamo dedicato un articolo specifico all’argomento: Polizze Vita e Successione: Rientrano nell’Eredità?.

    Ratei di pensione INPS non riscossi e arretrati: come si recuperano

    Il terzo capitolo riguarda i ratei di pensione maturati e non riscossi. Quando un pensionato muore, quasi sempre resta scoperto qualche importo: il rateo del mese del decesso, eventuali arretrati derivanti da ricostituzioni della pensione, perequazioni o conguagli mai liquidati. Questi importi non si perdono: spettano agli eredi, che devono però attivarsi per ottenerli.

    La procedura passa dalla presentazione all’INPS della domanda di “Liquidazione di quote di pensione agli eredi” (il nome corretto del servizio INPS per i ratei maturati e non riscossi – da non confondere con la ricongiunzione dei contributi, che è tutt’altra procedura), corredata dalla documentazione che attesta la qualità di erede: atto di morte, dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l’indicazione degli eredi, eventuale testamento e coordinate bancarie. Il rateo spetta iure proprio al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli del defunto (art. 201 DPR 1092/1973); solo se non ci sono né coniuge né figli viene liquidato agli altri eredi in proporzione alla quota ereditaria, e in tal caso rientra anche nell’attivo della successione. La pratica va compilata con precisione, perché errori nell’individuazione degli eredi bloccano il pagamento per mesi: i nostri operatori del Patronato e CAF Centro Fiscale se ne occupano integralmente, dalla raccolta dei documenti alla trasmissione della domanda.

    Come si tassano i ratei di pensione incassati dagli eredi

    Dal punto di vista fiscale, quando il rateo spetta iure proprio a coniuge o figli (il caso più frequente) non entra nell’imposta di successione come bene autonomo, ma resta reddito del defunto e come tale va assoggettato a IRPEF. Se invece, in mancanza di coniuge e figli, il rateo è liquidato agli altri eredi, va indicato anche nella dichiarazione di successione e sconta l’imposta corrispondente, oltre all’IRPEF sul reddito maturato dal defunto. L’art. 7, comma 3, del TUIR stabilisce infatti che, in caso di morte dell’avente diritto, i redditi che sarebbero stati imputati al periodo d’imposta in cui vengono percepiti sono tassati separatamente in capo agli eredi, secondo gli articoli 19 e 21 del TUIR.

    In concreto significa che:

    • i redditi percepiti dal defunto fino alla data del decesso vanno dichiarati dagli eredi presentando la dichiarazione dei redditi per conto del defunto (Modello Redditi PF) relativa all’anno della morte;
    • gli arretrati riferiti ad annualità precedenti rientrano nella tassazione separata (artt. 17 e 21 TUIR), con eventuale riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
    • i ratei incassati dagli eredi non vanno inseriti nel loro 730 personale come reddito proprio, salvo diversa indicazione della certificazione ricevuta;
    • l’INPS rilascia la Certificazione Unica intestata al defunto o agli eredi: è il documento da cui partire per una compilazione corretta.

    L’indennità una tantum per morte: da non confondere con i ratei

    Diverso dai ratei è il caso dell’indennità una tantum per morte riconosciuta dall’INPS o da alcune casse previdenziali ai superstiti quando il lavoratore deceduto non aveva maturato i requisiti per la pensione ai superstiti (reversibilità o pensione indiretta). Si tratta di una prestazione autonoma, erogata iure proprio ai familiari, che quindi non entra nell’asse ereditario e va richiesta con una domanda distinta. Ogni cassa professionale ha proprie regole e propri termini: prima di rinunciare, conviene sempre far verificare la posizione contributiva del defunto.

    Cosa entra davvero nell’asse ereditario

    Per contrasto, vediamo cosa deve invece essere obbligatoriamente indicato nella dichiarazione di successione, che va presentata in via telematica entro 12 mesi dalla data del decesso. L’attivo ereditario comprende:

    • immobili e terreni intestati al defunto, con i relativi dati catastali e valori;
    • conti correnti, libretti di risparmio e depositi, con il saldo alla data del decesso;
    • titoli, azioni, obbligazioni, fondi comuni e buoni fruttiferi postali;
    • quote di società e aziende individuali;
    • crediti del defunto verso terzi (ad esempio somme prestate e non restituite);
    • beni mobili e denaro contante, presunti forfetariamente nel 10% dell’attivo se non dichiarati analiticamente.

    Dall’attivo si possono poi dedurre alcune passività, come i debiti del defunto esistenti alla data della morte e le spese mediche e funerarie nei limiti previsti dalla legge. Il risultato è la base su cui si calcolano franchigie e aliquote.

    Un’ultima avvertenza territoriale: in Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare, un registro immobiliare diverso dal catasto del resto d’Italia, nel quale il passaggio di proprietà agli eredi non è automatico ma richiede una specifica domanda di intavolazione al Libro Fondiario. È un passaggio che i CAF nazionali spesso ignorano e che, se trascurato, lascia gli immobili formalmente intestati al defunto per anni.

    Aliquote e franchigie dell’imposta di successione 2026

    Capire la tassazione TFR successione aiuta anche a inquadrare per differenza quanto si paga su ciò che entra nell’eredità. La franchigia è la soglia di valore entro la quale non si paga nulla: l’imposta si calcola solo sull’eccedenza. Ecco il quadro 2026, disciplinato dal D.Lgs. 346/1990 come modificato dal D.Lgs. 139/2024:

    BeneficiarioFranchigiaAliquota oltre franchigia
    Coniuge, figli e parenti in linea retta1.000.000 euro per erede4%
    Fratelli e sorelle100.000 euro per erede6%
    Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° gradonessuna franchigia6%
    Altri soggetti (conviventi di fatto, amici, estranei)nessuna franchigia8%
    Eredi o legatari con disabilità grave (art. 3 comma 3 L. 104/1992)1.500.000 euro4%, 6% o 8% secondo il grado di parentela

    Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Luisa erediti dal padre un patrimonio di 1.200.000 euro come unica figlia: pagherà il 4% solo sui 200.000 euro che eccedono la franchigia di 1.000.000 di euro. Se accanto a questo patrimonio incassa anche il TFR del padre e una polizza vita, quelle somme non si sommano all’attivo ereditario e non erodono la franchigia. È proprio qui che molte pratiche fai-da-te commettono errori, gonfiando l’imponibile e facendo pagare imposte non dovute.

    Sugli immobili si aggiungono poi l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%) sul valore catastale, con un minimo di 200 euro ciascuna, ridotte a 200 euro fisse ciascuna quando almeno un erede può far valere i requisiti prima casa.

    Dove si dichiarano TFR, polizze e ratei se non vanno in successione

    Arriviamo alla parte operativa. Se queste somme restano fuori dalla dichiarazione di successione, dove finiscono? Ogni voce ha un suo percorso e il rischio, muovendosi da soli, è duplice: dimenticare un adempimento oppure dichiarare due volte lo stesso importo.

    • TFR e indennità di preavviso: si richiedono al datore di lavoro o al fondo pensione con un’istanza dei familiari aventi diritto, allegando i documenti che provano la parentela e, se necessario, la vivenza a carico. La tassazione è già operata alla fonte dal sostituto d’imposta; l’importo compare nella Certificazione Unica e va verificato al ricevimento della riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate.
    • Polizze vita: la denuncia di sinistro si presenta alla compagnia assicurativa; il capitale caso morte è esente e non va riportato in dichiarazione dei redditi, mentre il rendimento è già tassato dalla compagnia.
    • Ratei di pensione e arretrati: si richiedono all’INPS con l’apposita domanda degli eredi e si dichiarano, a seconda del periodo di riferimento, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del defunto oppure in tassazione separata.
    • Conti correnti e investimenti: questi sì, vanno inseriti nella dichiarazione di successione, che è anche il documento che le banche pretendono per sbloccare le somme e consentire il riparto tra gli eredi.

    Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i termini: la dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dal decesso, con autoliquidazione dell’imposta da parte degli eredi secondo le regole introdotte dal D.Lgs. 139/2024. Le domande di TFR e ratei, invece, seguono i termini di prescrizione propri di ciascuna prestazione: rimandare significa spesso perdere denaro.

    La procedura completa della dichiarazione di successione

    Questo articolo si concentra sulle somme che non entrano nell’asse ereditario. Se invece stai affrontando l’intera pratica — documenti da raccogliere, calcolo dei valori catastali, compilazione del modello telematico, versamento delle imposte e volture — il punto di partenza è la nostra guida dedicata: Dichiarazione di Successione 2026: Guida Completa. Lì trovi passo passo l’intera procedura, i termini, le sanzioni per il ritardo e le agevolazioni prima casa.

    Conoscere in anticipo la differenza tra ciò che si acquista iure proprio e ciò che si eredita ti permette di affrontare la pratica con ordine, evitando di pagare imposte su somme esenti e di lasciare sul tavolo denaro che ti spetta.

    Domande frequenti sulla tassazione TFR successione

    Il TFR del defunto va in successione?

    No, se il decesso è avvenuto durante il rapporto di lavoro. Il TFR e l’indennità di preavviso spettano iure proprio ai familiari indicati dall’art. 2122 c.c. e sono esclusi dall’attivo ereditario dall’art. 12, lettera c), del D.Lgs. 346/1990 in modo oggettivo, indipendentemente da chi li percepisce (anche se attribuiti per testamento o successione legittima in mancanza dei familiari dell’art. 2122 c.c.). Non pagano quindi l’imposta di successione, ma resta dovuta l’IRPEF in tassazione separata. Discorso diverso se il rapporto di lavoro era già cessato prima della morte (es. pensionato) e il TFR era maturato ma non liquidato: in quel caso è un credito del defunto che entra nell’attivo ereditario e sconta l’imposta di successione.

    Le polizze vita pagano l’imposta di successione?

    No. Le somme liquidate ai beneficiari di un’assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, lett. c, D.Lgs. 346/1990) perché il beneficiario acquista un diritto proprio verso la compagnia (art. 1920 c.c.). Il capitale caso morte è inoltre esente da IRPEF per la parte di rischio demografico, mentre l’eventuale rendimento finanziario sconta l’imposta sostitutiva del 26% (12,5% sulla quota di titoli di Stato) trattenuta direttamente dall’assicurazione.

    Come si riscuotono i ratei di pensione non pagati?

    Gli eredi devono presentare all’INPS la domanda di “Liquidazione di quote di pensione agli eredi“, allegando l’atto di morte, l’autocertificazione con l’elenco completo degli eredi, l’eventuale testamento e le coordinate bancarie. Il rateo spetta iure proprio al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli; solo in assenza di entrambi è ripartito tra gli altri eredi in base alla quota ereditaria, ed entra in quel caso anche nella dichiarazione di successione. Il Patronato del CAF Centro Fiscale di Udine predispone e trasmette la pratica, seguendola fino alla liquidazione.

    Chi ha diritto al TFR del lavoratore deceduto?

    Hanno diritto al TFR il coniuge e i figli, sempre e comunque, oltre ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado ma solo se vivevano a carico del lavoratore. La somma si ripartisce secondo l’accordo tra gli aventi diritto e, se manca l’accordo, secondo il bisogno di ciascuno: non secondo le quote di eredità.

    La rendita della polizza vita è tassata?

    Se la polizza viene liquidata sotto forma di rendita anziché di capitale, la parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati resta soggetta a imposta sostitutiva, trattenuta dalla compagnia sulle singole erogazioni. Resta invece esente la componente riconducibile alla copertura del rischio demografico. Poiché le condizioni variano molto da contratto a contratto, il documento decisivo è sempre la comunicazione di liquidazione rilasciata dall’assicurazione: portala con te all’appuntamento.

    Cosa fare se l’INPS non paga i ratei arretrati?

    I motivi più frequenti del mancato pagamento sono documentazione incompleta, discordanze nell’elenco degli eredi o pratiche rimaste in istruttoria. In questi casi si può presentare un sollecito e, se necessario, un ricorso amministrativo agli organi dell’Istituto entro i termini previsti. Affidare la verifica al Patronato del CAF Centro Fiscale consente di individuare subito l’anomalia ed evitare che il credito cada in prescrizione.

    Assistenza del CAF Centro Fiscale per la tua successione

    Distinguere ciò che entra nell’eredità da ciò che spetta iure proprio, calcolare correttamente la tassazione TFR successione, recuperare i ratei di pensione arretrati e verificare la posizione delle polizze vita: sono passaggi che, gestiti insieme e nell’ordine giusto, fanno risparmiare tempo, imposte e discussioni tra familiari.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in ogni fase della dichiarazione di successione: dal calcolo di ciò che rientra davvero nell’asse ereditario alla gestione delle pratiche con INPS, datori di lavoro, fondi pensione e compagnie assicurative, fino alle volture e — per gli immobili in Friuli Venezia Giulia — all’intavolazione nel sistema tavolare. I nostri operatori si occupano di tutto, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia, con un preventivo personalizzato costruito sulla reale complessità della tua pratica.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Giulia Guida
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 08:00:002026-09-16 10:19:26TFR, Polizze Vita e Ratei di Pensione del Defunto 2026: Cosa Entra nella Successione e Come si Tassa
      NOTIZIE

      Contributi INPS: aumentano gli interessi su rateazioni e sanzioni civili

      contributi INPS artigiani e commercianti, regime forfettario

      L’INPS, con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, ha comunicato un aumento che riguarda migliaia di aziende, professionisti e lavoratori autonomi con una posizione contributiva aperta. La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, ha infatti innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, il cosiddetto TUR (ex “tasso ufficiale di riferimento”). Dal 16 settembre 2026 il nuovo tasso è pari al 2,65%.

      Si tratta di un dato tecnico, ma con conseguenze molto concrete: l’INPS utilizza infatti questo tasso come parametro di riferimento per calcolare gli interessi di dilazione e differimento sui contributi dovuti agli enti previdenziali e assistenziali obbligatori, oltre alle sanzioni civili previste per i versamenti omessi o tardivi. In pratica, chi chiede una nuova rateazione INPS dal 16 settembre 2026 o chi si trova con contributi arretrati non ancora regolarizzati dovrà fare i conti con un costo leggermente più alto. Le rateazioni già concesse, invece, non cambiano.

      Indice dei contenuti

      • Cosa prevede la circolare INPS n. 98/2026
      • Il tasso BCE di riferimento e il suo ruolo nel calcolo INPS
      • Rateazioni dei contributi INPS: cosa cambia dal 16 settembre 2026
      • Sanzioni civili più onerose per i pagamenti in ritardo
      • Chi è coinvolto: aziende, partite IVA e professionisti
      • Cosa fare se hai contributi arretrati o una dilazione attiva
      • Domande frequenti su contributi INPS, rateazioni e sanzioni

      Cosa prevede la circolare INPS n. 98/2026

      Con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, l’INPS ha recepito la decisione della BCE del giorno precedente, illustrando le ricadute operative sul sistema previdenziale. Il documento chiarisce che l’aumento di 25 punti base del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali incide su due ambiti specifici della gestione dei contributi INPS: da un lato la misura dell’interesse di dilazione e di differimento applicato agli importi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dall’altro l’entità delle sanzioni civili disciplinate dall’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

      Il legame tra sanzioni civili e tasso di riferimento della BCE non è una novità: è previsto fin dal testo originario dell’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000, in vigore dal 2001. L’articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha invece rimodulato le misure dal 1° settembre 2024: ha introdotto la sanzione ridotta al solo tasso BCE per chi regolarizza spontaneamente entro 120 giorni, la nuova lettera b-bis) sulle riduzioni in caso di accertamento d’ufficio e le modifiche ai commi 10 e 15. È il richiamo diretto al tasso BCE, contenuto nella norma, a spiegare perché una decisione presa a Francoforte si traduca, quasi immediatamente, in un costo diverso per chi ha rapporti debitori con l’INPS.

      Il tasso BCE di riferimento e il suo ruolo nel calcolo INPS

      Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è il costo a cui le banche possono ottenere liquidità dalla Banca Centrale Europea per periodi brevi. Per anni è stato conosciuto in Italia come TUR, il “tasso ufficiale di riferimento”, ed è tuttora uno dei parametri più usati dalla pubblica amministrazione per calcolare interessi, more e sanzioni collegate a debiti e dilazioni. Non è un dettaglio tecnico riservato agli addetti ai lavori: ogni volta che la BCE lo modifica, come accaduto il 10 settembre 2026, l’effetto si propaga automaticamente a tutte le formule di calcolo che lo richiamano, incluse quelle dell’INPS.

      In parole semplici, l’INPS non fissa in autonomia il costo del denaro per chi rateizza i contributi o paga in ritardo: si appoggia a un indicatore esterno, deciso dalla politica monetaria europea. Quando il tasso sale, come è successo ora portandolo al 2,65%, sale automaticamente anche l’onere per chi ha rapporti debitori aperti con l’ente previdenziale, senza che sia necessaria una nuova norma specifica: basta l’aggiornamento del parametro di riferimento richiamato dalla legge. Attenzione però: il 2,65% è il tasso BCE “grezzo”, non la percentuale che si paga davvero. La legge prevede infatti delle maggiorazioni fisse: 2 punti per l’interesse di dilazione e differimento, 5,5 punti per la sanzione civile da omissione. I tassi effettivi sono quindi più alti, come illustrato nei paragrafi seguenti.

      Rateazioni dei contributi INPS: cosa cambia dal 16 settembre 2026

      Chi intende chiedere una rateazione dei contributi INPS deve tenere presente che, per le domande di dilazione presentate dal 16 settembre 2026, l’interesse di dilazione sale al 4,65% annuo (tasso BCE 2,65% più la maggiorazione fissa di 2 punti). Fino al 15 settembre era del 4,40%. In concreto significa che, a parità di importo dilazionato, il costo complessivo di una nuova rateazione risulta leggermente superiore rispetto a prima dell’aumento.

      Le rateazioni già in corso non cambiano: come avviene a ogni variazione del tasso BCE, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedente non subiscono modifiche e mantengono l’interesse fissato al momento della domanda. Il rialzo, quindi, non ha effetto retroattivo sulle rate residue di chi ha già ottenuto la dilazione.

      La stessa logica vale per il differimento dei versamenti, cioè la possibilità di posticipare una scadenza contributiva: anche in questo caso l’interesse dovuto si adegua al 4,65% annuo e, precisa la circolare, il nuovo tasso viene applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026. Per chi sta valutando una dilazione, conoscere questi meccanismi di calcolo può fare la differenza nella scelta del numero di rate più adatto. Su questo tema può essere utile approfondire come funziona la rateazione dei debiti con l’INPS fino a 60 rate (fino a 36 rate mensili per debiti entro 500.000 euro, fino a 60 oltre tale soglia, secondo il regolamento illustrato dalla circolare INPS n. 60/2026), uno degli strumenti più utilizzati da aziende e professionisti per gestire i contributi arretrati senza compromettere la liquidità.

      Sanzioni civili più onerose per i pagamenti in ritardo

      L’altro fronte toccato dalla circolare INPS n. 98/2026 riguarda le sanzioni civili, cioè le maggiorazioni previste quando i contributi non vengono versati nei termini o vengono versati in misura inferiore al dovuto. L’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000 disciplina proprio questi casi, distinguendo tra omissione ed evasione contributiva, e per l’omissione prevede un calcolo ancorato al tasso di riferimento della BCE, secondo le misure rimodulate dal decreto-legge n. 19/2024.

      Il meccanismo è quindi lo stesso descritto per le rateazioni: più sale il tasso di riferimento, più sale la sanzione applicata ai versamenti tardivi o omessi. Queste le misure in vigore dal 16 settembre 2026, come risultano dall’applicazione dell’articolo 116 al nuovo tasso BCE:

      FattispecieMisura annuaTetto massimo
      Omissione contributiva (contributi risultanti dalle denunce, versati in ritardo o non versati)8,15% (2,65% + 5,5 punti)40% dei contributi dovuti
      Omissione regolarizzata spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni2,65% (solo tasso BCE, senza maggiorazione)40% dei contributi dovuti
      Evasione contributiva (contributi occultati con denunce omesse o infedeli)30% (misura fissa, non legata al tasso BCE)60% dei contributi dovuti
      Evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi, con pagamento entro 30 giorni8,15% (2,65% + 5,5 punti)40% dei contributi dovuti
      Evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi, con pagamento entro 90 giorni10,15% (2,65% + 7,5 punti)40% dei contributi dovuti
      Interesse di dilazione e differimento (nuove domande)4,65% (2,65% + 2 punti)–

      Rispetto al periodo precedente, in cui il tasso BCE era al 2,40%, l’aumento è di 0,25 punti percentuali su ciascuna misura collegata al tasso di riferimento. Per chi ha contributi non versati, questo si traduce in un costo aggiuntivo contenuto ma reale, che cresce con l’importo e con la durata del ritardo.

      Chi è coinvolto: aziende, partite IVA e professionisti

      L’aggiornamento del tasso non riguarda solo le grandi imprese. Sono coinvolti tutti i soggetti con una posizione contributiva presso l’INPS: datori di lavoro con dipendenti, artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni, professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione Separata, oltre a chi gestisce lavoratori domestici. In generale, chiunque abbia contributi arretrati da regolarizzare o intenda chiedere una nuova dilazione all’ente previdenziale sente l’effetto della variazione del tasso BCE, sia pure in misura contenuta.

      Le realtà più esposte sono quelle con debiti contributivi consistenti che devono ancora chiedere una dilazione su più annualità, dove anche un incremento di un quarto di punto percentuale, applicato su importi elevati, può tradursi in una differenza economica non trascurabile nel corso del piano di rientro.

      Cosa fare se hai contributi arretrati o una dilazione attiva

      Di fronte a un aumento, seppure contenuto, degli interessi di dilazione e delle sanzioni civili, diventa importante monitorare con attenzione la propria posizione contributiva presso l’INPS. Chi ha una rateazione già avviata può stare tranquillo: il piano resta quello notificato, con il tasso fissato al momento della domanda. Chi invece sta valutando di richiederne una dovrebbe considerare che le domande presentate dal 16 settembre 2026 vengono calcolate con l’interesse di dilazione al 4,65%. Chi ha omissioni recenti, infine, ha convenienza a regolarizzare spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza e in unica soluzione: in quel caso la sanzione civile si ferma al solo tasso BCE del 2,65%, invece dell’8,15%.

      Mantenere la posizione contributiva in regola non è solo una questione di costi immediati: incide anche sul percorso previdenziale futuro, in un momento in cui il tema dell’età pensionabile è al centro del dibattito politico, come dimostra la discussione sulla proposta di pensione a 64 anni avanzata dal ministro Giorgetti. Avere contributi versati correttamente, senza arretrati che si accumulano, resta la base più solida per programmare il proprio futuro pensionistico.

      Domande frequenti su contributi INPS, rateazioni e sanzioni

      Da quando si applica il nuovo tasso utilizzato dall’INPS?

      Il nuovo tasso BCE, pari al 2,65%, ha effetto dal 16 settembre 2026, in seguito alla decisione della BCE del 10 settembre 2026 e alla circolare INPS n. 98 dell’11 settembre 2026. Da quella data l’interesse di dilazione per le nuove domande è del 4,65% e la sanzione civile per omissione dell’8,15%.

      Di quanto è aumentato il tasso di riferimento BCE?

      L’aumento è di 25 punti base rispetto al livello precedente, portando il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 2,65%.

      Cosa sono le sanzioni civili dell’INPS?

      Sono le maggiorazioni previste dall’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000 per i contributi non versati o versati in ritardo. Dal 16 settembre 2026 la sanzione per omissione è pari all’8,15% annuo (tasso BCE 2,65% più 5,5 punti), ridotta al 2,65% se si regolarizza spontaneamente entro 120 giorni in unica soluzione; per l’evasione resta il 30% annuo.

      L’aumento riguarda anche le rateazioni INPS già attive?

      No. I piani di ammortamento già emessi e notificati con il tasso precedente non subiscono modifiche. Il nuovo interesse di dilazione del 4,65% si applica solo alle domande di dilazione presentate dal 16 settembre 2026.

      Chi deve prestare attenzione a questa novità INPS?

      Aziende, artigiani, commercianti e professionisti con contributi arretrati, dilazioni in corso o nuove rateazioni da attivare presso l’INPS.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Settembre 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/contributi-INPS-artigiani-e-commercianti.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-21 09:00:002026-09-14 19:02:45Contributi INPS: aumentano gli interessi su rateazioni e sanzioni civili
      NOTIZIE

      Debiti INPS: dal 16 settembre 2026 salgono interessi e sanzioni civili

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Dal 16 settembre 2026 chi ha debiti INPS o una rateazione contributi INPS in corso deve fare i conti con tassi più alti. L’Istituto ha aggiornato le misure di interessi di mora INPS e delle sanzioni civili INPS applicate ai contributi previdenziali non versati o versati in ritardo, adeguandole alla variazione del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea decisa a inizio settembre. La novità riguarda lavoratori autonomi, aziende con dipendenti e, più in generale, chiunque abbia posizioni contributive scoperte verso l’INPS, comprese le rateazioni già attive.

      Non si tratta di una novità legislativa vera e propria, ma di un adeguamento tecnico periodico: l’INPS ricalcola questi tassi ogni volta che cambia il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (il cosiddetto ex TUR), a cui i tassi contributivi sono agganciati. È però un adeguamento che incide concretamente sulle tasche di chi ha debiti INPS aperti, motivo per cui vale la pena capire cosa cambia e cosa conviene fare.

      Indice dei contenuti

      1. Cosa cambia dal 16 settembre 2026 per i debiti INPS
      2. Come funzionano sanzioni civili e interessi di mora INPS
      3. I nuovi tassi INPS in vigore dal 16 settembre 2026
      4. Cosa succede alle rateazioni INPS già in corso
      5. Cosa fare se hai un debito INPS o una rateazione in corso
      6. Domande frequenti sui debiti INPS e le nuove sanzioni

      Cosa cambia dal 16 settembre 2026 per i debiti INPS

      La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026, ha innalzato di 25 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo dal 2,40% al 2,65% a decorrere dal 16 settembre 2026. Poiché diversi istituti previdenziali, tra cui l’INPS, agganciano a questo parametro il calcolo degli interessi di mora INPS e delle sanzioni per omesso o ritardato versamento dei contributi, l’aumento si riflette automaticamente sulle somme dovute da chi ha debiti INPS.

      In pratica, dal 16 settembre 2026 pagare in ritardo i contributi previdenziali, o mantenere aperta una rateazione contributi INPS, costa qualcosa in più rispetto a prima. L’incremento riguarda sia i lavoratori dipendenti (tramite i contributi versati dal datore di lavoro), sia gli artigiani, i commercianti e i professionisti iscritti alla Gestione Separata, sia le aziende con posizioni debitorie verso l’Istituto.

      Come funzionano sanzioni civili e interessi di mora INPS

      Per capire l’impatto della novità serve fare un passo indietro su come funziona oggi il sistema sanzionatorio INPS. Quando un contributo non viene versato entro la scadenza, l’Istituto applica due tipi di somme aggiuntive, spesso confuse tra loro ma con natura diversa.

      • Sanzioni civili: hanno una funzione risarcitoria e sanzionatoria insieme, e si calcolano in percentuale annua sul contributo non versato, dal giorno in cui scade il termine di pagamento fino al saldo. Sono generalmente più alte in caso di omissione (mancato versamento nonostante una regolare denuncia contributiva) rispetto ai casi di evasione o di semplice ritardo.
      • Interessi di mora e di differimento: si applicano principalmente quando viene concessa una rateazione contributi INPS o un differimento del pagamento. In questo caso il tasso serve a compensare l’Istituto per la dilazione concessa, ed è collegato al tasso di riferimento della BCE.

      Esiste poi un meccanismo di favore per chi si mette in regola spontaneamente: il cosiddetto ravvedimento, che consente di versare i contributi arretrati con una sanzione ridotta se il pagamento avviene entro un certo numero di giorni dalla scadenza originaria. Anche il tasso ridotto applicato in questi casi viene periodicamente aggiornato dall’INPS insieme agli altri parametri.

      I nuovi tassi INPS in vigore dal 16 settembre 2026

      Con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, dedicata alla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi, l’INPS ha recepito l’aumento del tasso BCE e ha aggiornato i parametri applicati ai debiti contributivi. I nuovi valori, in vigore dal 16 settembre 2026, sono i seguenti:

      • Tasso di differimento e dilazione (per rateazioni e proroghe dei versamenti contributivi): pari al 4,65% su base annua, cioè il nuovo tasso BCE del 2,65% maggiorato di 2 punti.
      • Sanzione civile per omissione contributiva (mancato versamento nonostante denuncia regolare): pari all’8,15% su base annua, cioè il tasso BCE maggiorato di 5,5 punti, entro il tetto massimo del 40% dei contributi non versati previsto dall’articolo 116, comma 8, della legge 388/2000.
      • Tasso ridotto per il ravvedimento entro 120 giorni dalla scadenza: pari al 2,65%, esattamente il nuovo tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali, a condizione che il versamento avvenga spontaneamente e in unica soluzione prima di contestazioni o accertamenti.

      È importante non confondere questi tassi con il tasso di interesse legale, che nel 2026 è stato fissato all’1,60% annuo dal 1° gennaio (in calo rispetto al 2,00% del 2025, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2025). Il tasso legale ha infatti un ambito di applicazione diverso — riguarda ad esempio i rapporti civilistici tra privati e alcuni calcoli fiscali — mentre i tassi contributivi INPS su sanzioni civili e differimento seguono una logica propria, agganciata al tasso BCE e aggiornata ogni volta che quest’ultimo cambia.

      Cosa succede alle rateazioni INPS già in corso

      Una delle domande più frequenti riguarda chi ha già ottenuto una rateazione contributi INPS prima del 16 settembre 2026: il nuovo tasso si applica anche alle rate ancora da versare, oppure resta valido quello in vigore al momento della concessione del piano?

      L’aggiornamento riguarda la contribuzione relativa al mese di agosto 2026 (con versamento in scadenza il 16 settembre) e i periodi successivi, oltre alle dilazioni concesse a partire da quella data. I piani di ammortamento già emessi, invece, restano di regola calcolati con il tasso in vigore al momento del rilascio del piano e non vengono rideterminati in modo retroattivo. Resta comunque un aspetto tecnico che può variare a seconda del tipo di dilazione (ordinaria, per aziende in difficoltà, per crisi di liquidità), per cui una verifica puntuale caso per caso rimane sempre opportuna.

      Per chi ha un piano di rateazione contributi INPS attivo, quindi, la raccomandazione principale resta quella di controllare con attenzione gli importi indicati nei bollettini o negli F24 relativi alle rate più recenti, per capire se e come il nuovo tasso si sia riflesso sul calcolo.

      Cosa fare se hai un debito INPS o una rateazione in corso

      Di fronte a un aumento dei tassi su sanzioni e interessi, la prima cosa da fare è avere un quadro aggiornato della propria posizione contributiva. Un debito INPS che resta fermo nel tempo tende infatti a crescere più rapidamente quando le sanzioni civili e gli interessi di mora salgono, per cui più tempo passa più l’importo complessivo può aumentare.

      Alcuni punti da tenere presenti per chi si trova in questa situazione:

      • Verificare l’importo esatto del debito, comprensivo di sanzioni e interessi aggiornati, prima di decidere come procedere.
      • Valutare se conviene saldare in un’unica soluzione oppure richiedere una rateazione, tenendo conto che anche le rateazioni scontano un tasso di interesse.
      • Nel caso di un semplice ritardo occasionale, verificare se sono ancora aperti i termini per il ravvedimento con sanzione ridotta.
      • Per le aziende con più posizioni contributive aperte, monitorare con attenzione le scadenze delle singole rate per evitare la decadenza dal beneficio della rateazione, che comporterebbe l’iscrizione a ruolo dell’intero debito residuo.

      In generale, chi ha debiti INPS arretrati fa bene a non rimandare la verifica della propria posizione: più i tassi su sanzioni e interessi salgono, più diventa importante affrontare per tempo la questione, evitando che il debito si trascini e si ingrossi ulteriormente.

      Domande frequenti sui debiti INPS e le nuove sanzioni

      Perché cambiano i tassi su sanzioni e interessi INPS?

      Perché questi tassi sono agganciati al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali. Quando la BCE modifica questo parametro, l’INPS aggiorna di conseguenza le misure di sanzioni civili, interessi di mora e tassi di differimento applicati ai debiti contributivi.

      Da quando si applicano i nuovi tassi INPS?

      I nuovi parametri decorrono dal 16 settembre 2026, data di efficacia dell’aumento del tasso BCE deciso il 10 settembre 2026 e recepito dall’INPS con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026. Sul piano operativo l’aggiornamento riguarda la contribuzione relativa al mese di agosto 2026 e i periodi successivi.

      Le rateazioni INPS già attive vengono ricalcolate con il nuovo tasso?

      Il nuovo tasso di differimento del 4,65% si applica alla contribuzione dal mese di agosto 2026 in poi e ai piani di dilazione concessi dal 16 settembre 2026, mentre i piani di ammortamento già emessi restano di regola calcolati con il tasso in vigore al momento della concessione. Resta comunque utile verificare l’importo delle singole rate nel Cassetto previdenziale per capire l’effetto concreto sul proprio piano.

      Qual è la differenza tra sanzioni civili e interessi di mora INPS?

      Le sanzioni civili si applicano sul contributo non versato entro la scadenza e hanno anche una funzione sanzionatoria, con percentuali diverse a seconda che si tratti di omissione o di evasione contributiva. Gli interessi di mora e di differimento, invece, si applicano soprattutto in caso di rateazione o dilazione del pagamento, come compenso per la dilazione concessa.

      Il tasso di interesse legale 2026 è lo stesso usato per i debiti INPS?

      No. Il tasso di interesse legale, fissato per il 2026 all’1,60% annuo dal 1° gennaio, riguarda altri ambiti (come i rapporti civilistici tra privati). I tassi applicati da INPS su sanzioni civili, interessi di mora e differimento contributivo seguono invece un meccanismo distinto, collegato al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea e aggiornato in occasione delle variazioni di quest’ultimo.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-17 18:00:002026-09-12 23:43:03Debiti INPS: dal 16 settembre 2026 salgono interessi e sanzioni civili
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      Assegno Unico 2027: aumenti e novità, ecco cosa sappiamo davvero

      ASSEGNO UNICO UNIVERSALEASSEGNO UNICO UNIVERSALE

      Le novità sull’assegno unico 2027 sono al centro delle discussioni di queste settimane, complice l’attesa per la Legge di Bilancio 2027 e per l’annuale adeguamento ISTAT degli importi. Molti genitori si chiedono quanto aumenterà l’assegno il prossimo anno e se cambieranno le regole di accesso. La risposta, a metà settembre 2026, è semplice: nessun decreto ufficiale è ancora stato pubblicato. Quello che circola sono stime, ipotesi giornalistiche e proiezioni basate sull’andamento dell’inflazione, non cifre definitive dell’INPS. In questo articolo facciamo chiarezza tra ciò che è realmente confermato sulle novità assegno unico 2027, ciò che resta un’ipotesi legata al dibattito politico e ciò che semplicemente non si può ancora sapere, spiegando anche le tempistiche con cui arriveranno i dati ufficiali.

      Indice dei contenuti

      1. Assegno Unico 2027: cosa è confermato ad oggi
      2. Perché si parla di aumenti per l’assegno unico 2027
      3. Cosa non sappiamo ancora sull’assegno unico 2027
      4. Il dibattito politico e le voci di stampa sulla Legge di Bilancio 2027
      5. Quando arriveranno gli importi ufficiali dell’assegno unico 2027
      6. Cosa fare nel frattempo, in attesa delle cifre definitive
      7. Domande frequenti sulle novità assegno unico 2027

      Assegno Unico 2027: cosa è confermato ad oggi

      Partiamo da ciò che possiamo affermare con certezza sulle novità assegno unico 2027. Il meccanismo di rivalutazione annuale esiste già ed è previsto dal D.Lgs. 230/2021, la norma istitutiva dell’assegno unico e universale. Ogni anno, sia gli importi sia le soglie ISEE utilizzate per calcolare la prestazione vengono adeguati automaticamente in base all’inflazione registrata dall’ISTAT, senza bisogno di una nuova legge ad hoc. È quindi certo che anche nel 2027 ci sarà un adeguamento, così come è avvenuto per il 2026, quando la rivalutazione applicata è stata dell’1,4%. Per farsi un’idea di come funziona oggi l’assegno, con le fasce ISEE e gli importi attualmente in vigore, può essere utile consultare la guida con le date di pagamento e le tabelle ISTAT di luglio 2026, aggiornata con i valori in vigore quest’anno.

      Perché si parla di aumenti per l’assegno unico 2027

      L’attenzione sugli aumenti dell’assegno unico 2027 nasce dai primi dati sull’inflazione. Secondo le rilevazioni ISTAT, l’inflazione acquisita per il 2026 si attesta intorno al 2,9%, un valore leggermente superiore alla stima del 2,8% indicata dal Governo nel Documento di finanza pubblica (DFP) 2026. Se questi numeri dovessero essere confermati nei prossimi mesi, la percentuale di rivalutazione per il 2027 sarebbe superiore a quella applicata quest’anno, con un conseguente aumento degli importi mensili per le famiglie. Attenzione però: si tratta ancora di proiezioni, non di un dato definitivo. La percentuale ufficiale di rivalutazione viene infatti stabilita con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che storicamente viene pubblicato nella seconda metà di novembre.

      Cosa non sappiamo ancora sull’assegno unico 2027

      Accanto ai punti fermi, restano diverse incognite che è onesto segnalare, perché oggi nessuna fonte ufficiale le ha sciolte. In particolare, non è ancora noto:

      • la percentuale esatta di rivalutazione che verrà applicata nel 2027
      • gli importi precisi per ciascuna fascia ISEE, comprese le maggiorazioni per figli con disabilità, famiglie numerose e nuclei bigenitoriali
      • le eventuali modifiche alle soglie ISEE di riferimento
      • se la Legge di Bilancio 2027 introdurrà misure aggiuntive rispetto al solo adeguamento automatico

      Chiunque in queste settimane pubblichi tabelle con cifre precise al centesimo per il 2027 sta necessariamente facendo una simulazione basata su ipotesi, non su un dato ufficiale dell’INPS.

      Il dibattito politico e le voci di stampa sulla Legge di Bilancio 2027

      Parallelamente al meccanismo automatico di adeguamento, nel dibattito politico si parla anche di possibili interventi aggiuntivi nella Legge di Bilancio 2027. Alcune indiscrezioni di stampa ipotizzano un ulteriore rafforzamento delle maggiorazioni per le famiglie numerose o modifiche alle soglie ISEE più basse, in continuità con le misure già introdotte negli ultimi anni per il sostegno alla natalità. Va però precisato che, a oggi, si tratta di ipotesi allo studio e non di misure approvate: il testo della manovra è ancora in fase di elaborazione e potrebbe subire numerose modifiche prima dell’approvazione definitiva. Chi vuole farsi un’idea del contesto più ampio delle misure di sostegno al reddito e al lavoro in discussione può leggere anche l’approfondimento su manovra, incentivi al lavoro e decontribuzioni. Per le famiglie con più figli, inoltre, può essere utile un ripasso sulle regole attuali relative agli assegni per il nucleo familiare e le famiglie numerose, un’altra prestazione spesso confusa con l’assegno unico.

      Quando arriveranno gli importi ufficiali dell’assegno unico 2027

      Le tempistiche istituzionali seguono uno schema ormai consolidato. Il decreto del MEF con la percentuale di rivalutazione definitiva viene generalmente pubblicato nella seconda metà di novembre; a seguire, l’INPS emana la circolare applicativa con le nuove tabelle, di norma tra la fine dell’anno e l’inizio di quello successivo. Sul fronte dei pagamenti, gli aumenti dell’assegno unico 2027 dovrebbero essere visibili dalla mensilità di febbraio 2027, mentre il conguaglio relativo a gennaio, calcolato con gli importi vecchi, verrebbe riconosciuto successivamente insieme al pagamento di marzo 2027. Sono le stesse tempistiche già osservate negli anni precedenti, incluso l’ultimo adeguamento avvenuto nel 2026.

      Cosa fare nel frattempo, in attesa delle cifre definitive

      In attesa dei dati ufficiali, il consiglio più utile è non basarsi su tabelle non verificate che circolano online, ma attendere la pubblicazione del decreto MEF e della successiva circolare INPS. Nel frattempo, gli importi e le regole in vigore restano quelli del 2026, validi fino a quando non subentrerà il nuovo adeguamento. Chi vuole verificare gli importi attualmente spettanti, le scadenze di pagamento e le fasce ISEE in vigore può fare riferimento alla guida aggiornata con le tabelle ISTAT e le date di pagamento di luglio 2026, utile anche per chi ha redditi da lavoro autonomo.

      Domande frequenti sulle novità assegno unico 2027

      Quando saranno noti gli importi ufficiali dell’assegno unico 2027?

      Il decreto del MEF con la percentuale di rivalutazione è atteso nella seconda metà di novembre 2026; la circolare INPS con le tabelle applicative arriva generalmente tra fine anno e inizio 2027.

      Di quanto potrebbe aumentare l’assegno unico nel 2027?

      Non esiste ancora una percentuale ufficiale. Le prime stime, basate sull’inflazione acquisita ISTAT (intorno al 2,9%), ipotizzano un adeguamento superiore a quello applicato nel 2026, che era stato dell’1,4%, ma restano proiezioni non confermate.

      La Legge di Bilancio 2027 cambierà le regole dell’assegno unico?

      Il meccanismo di rivalutazione automatica non richiede una nuova legge. Circolano però ipotesi giornalistiche su ulteriori interventi per famiglie numerose o soglie ISEE, ancora da confermare in sede di approvazione della manovra.

      Da quando si vedranno gli aumenti nei pagamenti?

      Gli aumenti dovrebbero essere applicati dalla mensilità di febbraio 2027, con il conguaglio di gennaio riconosciuto a marzo 2027, seguendo lo stesso schema degli anni precedenti.

      Dove si possono consultare gli importi attualmente in vigore?

      Fino alla pubblicazione dei nuovi dati, restano validi gli importi e le fasce ISEE 2026, consultabili nelle tabelle ufficiali INPS aggiornate a luglio 2026.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Settembre 16, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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      Pensione di Reversibilità: Requisiti, Importi e Quote ai Superstiti 2026

      Pensione 2026 INPS

      La pensione di reversibilità è una delle prestazioni INPS più richieste dalle famiglie che perdono un proprio caro. Si tratta di un sostegno economico destinato ai superstiti di un lavoratore o di un pensionato deceduto, calcolato in base a percentuali precise e a eventuali soglie di reddito. Vediamo nel dettaglio chi ha diritto alla pensione di reversibilità, quali sono le quote spettanti e come funzionano le riduzioni legate al reddito.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è la pensione di reversibilità
      2. Requisiti per la pensione di reversibilità
      3. Quote pensione superstiti: le percentuali spettanti
      4. Soglie di reddito e riduzioni dell’importo
      5. Domanda, decorrenza e cause di decadenza
      6. Domande frequenti sulla pensione di reversibilità

      Cos’è la pensione di reversibilità

      La pensione di reversibilità è la prestazione che l’INPS riconosce ai familiari superstiti quando muore un pensionato già titolare di un assegno. Si distingue dalla pensione indiretta, che invece spetta ai superstiti di un lavoratore che non era ancora andato in pensione ma aveva già maturato i requisiti contributivi minimi. In entrambi i casi la logica è la stessa: una parte della pensione (o di quella che sarebbe spettata al lavoratore) viene trasferita al coniuge, ai figli o, in mancanza di questi, ad altri familiari a carico.

      Questa forma di tutela previdenziale nasce per garantire continuità di reddito al nucleo familiare che perde la persona che, in vita, percepiva la pensione o il reddito da lavoro. L’importo non è mai pari al 100% automatico: dipende dal numero e dal tipo di superstiti aventi diritto, come vedremo più avanti.

      Requisiti per la pensione di reversibilità

      Per ottenere la pensione di reversibilità occorre rientrare in una delle categorie di superstiti riconosciute dalla normativa INPS. Il diritto non è automatico per chiunque abbia legami familiari con il defunto: la legge individua con precisione chi può presentare domanda e a quali condizioni.

      • Coniuge superstite, anche divorziato se titolare dell’assegno divorzile (art. 5 L. 898/1970), non passato a nuove nozze e con rapporto assicurativo del defunto iniziato prima della sentenza di divorzio, oppure parte di un’unione civile
      • Figli minorenni, oppure fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore, fino a 26 anni se universitari, senza limiti di età se riconosciuti inabili al lavoro
      • In assenza di coniuge e figli, genitori del defunto che abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione propria e risultino a carico
      • In mancanza delle figure precedenti, fratelli e sorelle non sposati, inabili al lavoro e a carico del defunto

      Dal lato del lavoratore o pensionato deceduto, per la pensione indiretta serve che al momento del decesso fossero già maturati almeno 15 anni di contributi complessivi, oppure 5 anni di contributi di cui almeno tre nel quinquennio precedente il decesso. Per la reversibilità vera e propria, invece, è sufficiente che la persona fosse già titolare di pensione diretta.

      Quote pensione superstiti: le percentuali spettanti

      Il punto centrale per capire quanto spetta ai familiari riguarda le quote di reversibilità. L’INPS applica percentuali differenti in base alla combinazione di superstiti presenti, calcolate sull’importo della pensione che percepiva (o avrebbe percepito) il defunto. Ecco lo schema generale attualmente applicato dall’INPS, che resta comunque soggetto a verifica e a eventuali aggiornamenti annuali.

      • Coniuge senza figli a carico: 60% della pensione del defunto
      • Coniuge con un figlio a carico: 80% della pensione
      • Coniuge con due o più figli a carico: 100% della pensione
      • Un solo figlio, senza coniuge: 70% della pensione
      • Due figli, senza coniuge: 80% della pensione
      • Tre o più figli, senza coniuge: 100% della pensione

      Quando mancano coniuge e figli, la pensione di reversibilità può spettare a genitori o fratelli/sorelle a carico, con percentuali più basse rispetto a quelle riservate al nucleo familiare stretto. In presenza di più figli minorenni, studenti o inabili, la quota per ciascun figlio si somma secondo le tabelle INPS, ma il totale non può comunque superare il 100% della pensione originaria.

      Soglie di reddito e riduzioni dell’importo

      Un aspetto che spesso genera confusione riguarda le soglie di reddito che possono ridurre l’importo della pensione di reversibilità spettante al coniuge. Il sistema previdenziale, infatti, prevede una riduzione progressiva quando il beneficiario percepisce redditi personali oltre certi limiti, calcolati come multipli del trattamento minimo INPS. Le fasce indicativamente applicate sono le seguenti, ma vanno sempre verificate con i valori ufficiali aggiornati ogni anno.

      • Nessuna riduzione se il reddito annuo del coniuge non supera circa 3 volte il trattamento minimo INPS
      • Riduzione del 25% se il reddito è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo
      • Riduzione del 40% se il reddito è compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo
      • Riduzione del 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo

      Un elemento importante da sottolineare è che la riduzione legata al reddito si applica solo alla quota del coniuge e non si applica mai quando nel nucleo familiare sono presenti figli minorenni, studenti o inabili a carico: in questi casi la quota di pensione di reversibilità viene sempre corrisposta per intero, a prescindere dal reddito personale del coniuge superstite. Questa tutela serve proprio a proteggere i figli più fragili dal punto di vista economico.

      Va inoltre ricordato che alcuni redditi non entrano nel calcolo, come la casa di abitazione o il trattamento di fine rapporto, mentre altri, come redditi da lavoro autonomo o dipendente, redditi da fabbricati e altre pensioni, concorrono a formare la base su cui si applicano le eventuali riduzioni.

      Domanda, decorrenza e cause di decadenza

      La domanda di pensione di reversibilità deve essere presentata all’INPS allegando la documentazione che attesta il legame familiare con il defunto, come lo stato di famiglia, l’eventuale sentenza di divorzio con riconoscimento dell’assegno divorzile, i certificati di iscrizione scolastica o universitaria per i figli maggiorenni, o la certificazione di invalidità per i figli inabili. La decorrenza economica parte generalmente dal mese successivo al decesso, a condizione che la domanda venga presentata nei tempi corretti.

      Il diritto alla pensione di reversibilità può decadere in alcune circostanze specifiche: per il coniuge, in caso di nuovo matrimonio (che comporta la liquidazione di una somma una tantum pari a due annualità della quota di pensione, compresa la tredicesima, in sostituzione della prestazione); per i figli, al raggiungimento dei limiti di età previsti, salvo il caso di inabilità permanente. È quindi opportuno prestare attenzione a questi passaggi, perché un errore nella documentazione o una comunicazione tardiva può ritardare il riconoscimento della prestazione o comportare la sospensione dei pagamenti.

      Domande frequenti sulla pensione di reversibilità

      Chi ha diritto alla pensione di reversibilità?

      Hanno diritto il coniuge superstite, i figli minorenni o equiparati, e in mancanza di questi i genitori o i fratelli e sorelle a carico del defunto, secondo l’ordine di priorità stabilito dall’INPS.

      Qual è la percentuale spettante al coniuge senza figli?

      Al coniuge senza figli a carico spetta generalmente il 60% della pensione del defunto, percentuale che sale con la presenza di figli aventi diritto, fino ad arrivare al 100% con due o più figli.

      Il reddito riduce sempre l’importo della pensione di reversibilità?

      No. La riduzione legata al reddito riguarda solo la quota del coniuge e non si applica mai quando nel nucleo sono presenti figli minorenni, studenti o inabili a carico, che ricevono comunque la quota intera.

      Cosa succede se il coniuge superstite si risposa?

      In caso di nuovo matrimonio il diritto alla pensione di reversibilità decade, ma è prevista la liquidazione di una somma una tantum pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (cosiddetta “doppia annualità”, art. 3 D.Lgs.Lgt. 39/1945).

      Fino a quando spetta la pensione di reversibilità ai figli?

      Ai figli spetta fino al compimento dei 18 anni, fino a 21 anni se frequentano la scuola media superiore, fino a 26 anni se iscritti all’università, oppure senza limiti di età se riconosciuti permanentemente inabili al lavoro.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Settembre 16, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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      Bonus Nido 2026: i Comuni Comunicano i Dati degli Asili Nido all’INPS

      bonus asilo nido | CAF Udine

      Una novità cambia le regole del bonus nido 2026, ma non nel modo in cui si è parlato nei giorni scorsi. Non sono gli asili nido a dover comunicare dati all’INPS: l’obbligo riguarda invece i Comuni e gli enti locali, chiamati a trasmettere all’Istituto il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture educative per l’infanzia autorizzate sul territorio, pubbliche e private.

      La misura, introdotta dal decreto-legge n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2026, punta a velocizzare l’istruttoria delle domande di bonus asili nido INPS, perché l’Istituto potrà verificare in automatico se la struttura scelta dalla famiglia è effettivamente autorizzata a operare. Per i genitori, però, un aspetto resta invariato: la documentazione di spesa della retta va sempre caricata a loro cura. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e cosa no.

      Indice dei contenuti

      1. Cosa prevede la norma sulla comunicazione dei dati degli asili nido all’INPS
      2. Quali dati devono trasmettere i Comuni per il bonus nido 2026
      3. Perché cambia qualcosa per le famiglie del bonus asili nido INPS
      4. Cosa resta invariato: le ricevute dei genitori per il bonus nido 2026
      5. Domande frequenti sul bonus nido 2026 e la comunicazione dati Comuni-INPS

      Cosa prevede la norma sulla comunicazione dei dati degli asili nido all’INPS

      La base normativa della novità è l’articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2026, il cosiddetto decreto Lavoro 2026. La norma introduce un obbligo di comunicazione a carico dei Comuni, non delle strutture educative: sono gli enti locali a dover trasmettere all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi degli asili nido, pubblici e privati, in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

      L’obbligo decorre dal 1° luglio 2026. Per la prima trasmissione dei dati, i Comuni hanno tempo fino al 1° settembre 2026; successivamente l’aggiornamento dell’elenco delle strutture autorizzate dovrà essere ripetuto ogni anno, sempre entro il 1° settembre. Lo prevede espressamente la norma, richiamata dall’INPS nei comunicati diffusi a luglio 2026 sulle semplificazioni introdotte dal decreto Lavoro per il bonus nido 2026.

      Quali dati devono trasmettere i Comuni per il bonus nido 2026

      Il flusso informativo tra Comuni e INPS riguarda essenzialmente il censimento telematico delle strutture educative per l’infanzia autorizzate. In pratica, gli enti locali devono comunicare:

      • il codice fiscale di ciascun asilo nido, pubblico o privato, presente sul territorio comunale;
      • i dati identificativi della struttura, compreso il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività educativa;
      • l’elenco aggiornato di micronidi e servizi integrativi per l’infanzia regolarmente autorizzati;
      • eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno, come nuove autorizzazioni, chiusure o revoche.

      La finalità dichiarata dall’INPS è duplice: da un lato automatizzare i controlli sulle strutture autorizzate, evitando che i genitori debbano ogni volta dimostrare che l’asilo scelto è una struttura riconosciuta; dall’altro velocizzare la lavorazione delle domande di bonus asili nido INPS. Per un quadro completo su importi, requisiti ISEE e modalità di domanda del contributo, rimandiamo all’approfondimento Bonus Nido 2026: Importi, Requisiti ISEE e Come Fare Domanda INPS.

      Perché cambia qualcosa per le famiglie del bonus asili nido INPS

      Il censimento delle strutture autorizzate non è un mero adempimento burocratico tra enti pubblici: ha una ricaduta concreta sui tempi di lavorazione delle domande di bonus nido 2026. Quando l’INPS dispone già dei dati identificativi dell’asilo nido frequentato dal bambino, può verificare in automatico che si tratti di una struttura autorizzata, senza dover chiedere ulteriori riscontri alla famiglia o al Comune caso per caso.

      Questo dovrebbe tradursi in un’istruttoria più snella, soprattutto per le domande relative a strutture di piccole dimensioni o di recente apertura, per le quali in passato potevano rendersi necessarie verifiche aggiuntive. Resta comunque centrale, ai fini dell’importo riconosciuto, l’ISEE del nucleo familiare: il contributo è modulato su fasce, con l’importo massimo riconosciuto fino a una soglia ISEE di 25.000 euro e importi decrescenti fino alla soglia di 40.000 euro. Per questo è importante avere un ISEE aggiornato, come spiegato nella guida ISEE 2026: quando rinnovarlo. Nei casi in cui la situazione reddituale sia cambiata nel corso dell’anno, può essere utile valutare anche l’ISEE Corrente 2026.

      Cosa resta invariato: le ricevute dei genitori per il bonus nido 2026

      Un punto va chiarito senza ambiguità: la nuova comunicazione tra Comuni e INPS non sostituisce gli adempimenti a carico dei genitori. Per ottenere il rimborso del bonus asili nido INPS resta necessario allegare, mese per mese, la documentazione di spesa relativa alla retta pagata: fattura o ricevuta, insieme alla prova del pagamento tracciabile.

      Lo ha ribadito l’INPS con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, che disciplina le modalità di presentazione della domanda di bonus nido 2026: la documentazione va caricata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le mensilità richieste. Chi frequenta l’asilo nido nell’anno educativo 2026, quindi, avrà tempo fino al 30 aprile 2027 per completare la pratica con le ricevute delle mensilità pagate. Il censimento delle strutture da parte dei Comuni semplifica la verifica dell’abilitazione dell’asilo, ma non elimina l’onere documentale in capo alla famiglia.

      Domande frequenti sul bonus nido 2026 e la comunicazione dati Comuni-INPS

      Chi deve comunicare i dati degli asili nido all’INPS?

      Sono i Comuni e gli enti locali, non gli asili nido, a dover trasmettere all’INPS il codice fiscale e gli altri dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia autorizzate sul territorio, pubbliche e private.

      Da quando è in vigore l’obbligo di comunicazione?

      L’obbligo decorre dal 1° luglio 2026. La prima trasmissione dei dati da parte dei Comuni deve avvenire entro il 1° settembre 2026, con aggiornamenti annuali entro la stessa data.

      Cosa cambia in concreto per chi richiede il bonus nido 2026?

      Avendo già i dati identificativi delle strutture autorizzate, l’INPS può verificare più rapidamente che l’asilo scelto sia una struttura riconosciuta, con una potenziale accelerazione dei tempi di istruttoria delle domande.

      Serve ancora caricare le ricevute di pagamento della retta?

      Sì. La comunicazione tra Comuni e INPS riguarda solo il censimento delle strutture autorizzate: i genitori devono continuare ad allegare fattura o ricevuta e prova di pagamento tracciabile, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello delle mensilità richieste.

      L’importo del bonus nido 2026 dipende dall’ISEE?

      Sì, il contributo è calcolato su fasce ISEE: l’importo massimo spetta fino a una soglia di 25.000 euro, mentre decresce progressivamente fino alla soglia di 40.000 euro.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Settembre 16, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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      Assegno Unico, il pro-rata per chi non risiede in Italia: come funziona

      ASSEGNO UNICO UNIVERSALEASSEGNO UNICO UNIVERSALE

      L’Assegno Unico e Universale (AUU) prevede una regola di calcolo proporzionale, il cosiddetto pro-rata, per chi durante l’anno non risiede stabilmente in Italia. Attorno a questa regola circola però un equivoco molto diffuso: non riguarda soltanto i lavoratori extracomunitari, come qualcuno continua a scrivere. L’assegno unico pro-rata non residenti si applica a chiunque non risieda, non abbia domicilio o non lavori in Italia per l’intero anno di riferimento, italiani compresi, oltre ai cittadini dell’Unione Europea e ai cittadini extra-UE. A fare la differenza non è la cittadinanza, ma la residenza.

      Il tema riguarda, ad esempio, un lavoratore italiano che vive stabilmente all’estero ma presta attività lavorativa in Italia per alcuni mesi, un cittadino francese o tedesco che lavora in Italia senza trasferirvi la residenza, oppure un cittadino extra-UE regolarmente soggiornante che rientra nei requisiti previsti. In tutti questi casi l’importo dell’Assegno Unico viene calcolato in proporzione ai mesi effettivi di residenza, lavoro o domicilio in Italia, e non sull’intero anno.

      Indice dei contenuti

      1. Cosa cambia con la Legge 50/2026 e la Circolare INPS 81/2026
      2. Come funziona il calcolo pro-rata dell’Assegno Unico
      3. Requisiti per i cittadini extra-UE
      4. Periodo di riferimento della domanda

      Cosa cambia con la Legge 50/2026 e la Circolare INPS 81/2026

      La normativa di riferimento è l’art. 7-bis del Decreto Legge n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 20 aprile 2026, in vigore dal 21 aprile 2026. La norma è stata poi illustrata nel dettaglio dall’INPS con la Circolare n. 81 del 24 luglio 2026, che ne ha definito le modalità operative di applicazione.

      La riforma ha un obiettivo preciso: estendere l’Assegno Unico Universale ai lavoratori dell’Unione Europea non residenti in Italia, superando un’esclusione che in passato aveva portato la Commissione Europea ad aprire una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese. In precedenza, infatti, i lavoratori UE privi di residenza italiana restavano fuori dalla misura, con un trattamento ritenuto discriminatorio rispetto ai lavoratori italiani nella stessa condizione.

      Un’altra novità introdotta dallo stesso art. 7-bis è l’abolizione del requisito dei due anni di residenza in Italia, anche non continuativi: la lettera d) dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 230/2021 è stata abrogata. Quel requisito valeva per tutti i richiedenti, in alternativa alla titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale. Oggi, quindi, il diritto all’Assegno Unico si valuta in base ai mesi effettivi di residenza, lavoro o domicilio nell’anno, applicando il meccanismo del pro-rata, senza dover dimostrare una permanenza pregressa di due anni.

      Come funziona il calcolo pro-rata dell’Assegno Unico

      Il meccanismo del pro-rata dell’Assegno Unico è più semplice di quanto sembri: l’importo mensile spettante resta calcolato secondo le regole ordinarie, basate su ISEE e composizione del nucleo familiare, ma viene riconosciuto solo per i mesi in cui il richiedente risulta effettivamente residente, domiciliato o occupato in Italia. Nei mesi in cui questa condizione non si verifica, la prestazione non viene erogata.

      Facciamo un esempio pratico: un lavoratore che nell’anno di riferimento ha lavorato in Italia per sei mesi, mantenendo la residenza in un altro Paese, avrà diritto all’Assegno Unico limitatamente a quei sei mesi, e non per l’intero anno. Questo vale allo stesso modo per un cittadino italiano che vive stabilmente all’estero e lavora temporaneamente in Italia, per un lavoratore comunitario nella stessa condizione, e per un cittadino extra-UE in possesso dei requisiti richiesti.

      Questa impostazione differenzia l’AUU da altre prestazioni familiari, come gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) gestiti dall’INPS, che seguono regole diverse. Per un confronto più approfondito su importi e requisiti degli assegni familiari tradizionali, può essere utile consultare la nostra guida agli Assegni Nucleo Familiare INPS 2026/2027.

      Requisiti per i cittadini extra-UE

      Per i cittadini di Paesi extra-UE, l’accesso all’Assegno Unico resta condizionato al possesso di specifici titoli di soggiorno, che restano validi anche dopo la riforma del 2026. In base alle disposizioni INPS, danno diritto alla prestazione (con calcolo pro-rata sui mesi di effettiva presenza in Italia):

      • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
      • Permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
      • Permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
      • Permesso di soggiorno per attesa occupazione, come chiarito dal messaggio INPS n. 2951/2022

      Chi ha un permesso di soggiorno per attesa occupazione può quindi presentare domanda di Assegno Unico, ma è importante conoscere nel dettaglio requisiti e documentazione richiesta: su questo tema abbiamo dedicato un approfondimento specifico su Assegno Unico con Permesso di Soggiorno per Attesa Occupazione.

      Periodo di riferimento della domanda

      L’Assegno Unico Universale segue un ciclo annuale ben definito: il periodo di riferimento della domanda va dal 1° marzo al 28 (o 29) febbraio dell’anno successivo. Questo significa che, per continuare a percepire la prestazione senza interruzioni, la domanda o la sua conferma devono coprire correttamente questo arco temporale, tenendo conto degli eventuali mesi di residenza, lavoro o domicilio in Italia rilevanti ai fini del pro-rata.

      Per chi non è residente stabilmente in Italia, ricostruire con precisione i mesi utili al calcolo dell’Assegno Unico e verificare la documentazione necessaria può risultare più complesso rispetto a una domanda ordinaria. Anche le tempistiche di pagamento seguono un calendario specifico, consultabile nella nostra guida al calendario pagamenti Assegno Unico INPS.

      Domande frequenti sull’Assegno Unico per i non residenti

      La regola del pro-rata riguarda solo gli stranieri extra-UE?

      No. È un errore molto diffuso. Il pro-rata dell’Assegno Unico si applica a chiunque non sia residente stabilmente in Italia durante l’anno di riferimento: cittadini italiani che vivono all’estero, cittadini dell’Unione Europea non residenti e cittadini extra-UE in possesso dei titoli di soggiorno previsti. La discriminante è la residenza, non la cittadinanza.

      Da quando è in vigore la nuova disciplina?

      L’art. 7-bis del D.L. 19/2026, convertito dalla Legge n. 50/2026, è in vigore dal 21 aprile 2026. L’INPS ha poi fornito le istruzioni operative con la Circolare n. 81 del 24 luglio 2026.

      Serve ancora dimostrare due anni di residenza in Italia?

      No. Il requisito dei due anni di residenza in Italia, anche non continuativi (in alternativa a un contratto di lavoro di durata almeno semestrale), è stato abolito con l’abrogazione della lettera d) dell’art. 3 del D.Lgs. 230/2021. Oggi conta il numero di mesi effettivi di residenza, lavoro o domicilio in Italia nell’anno di riferimento, calcolati con il meccanismo del pro-rata.

      Perché è cambiata la normativa sull’Assegno Unico per i non residenti?

      La modifica nasce principalmente per estendere l’Assegno Unico ai lavoratori dell’Unione Europea non residenti in Italia, chiudendo una procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per il trattamento riservato in precedenza a questi lavoratori.

      Quali titoli di soggiorno servono per i cittadini extra-UE?

      Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, permesso per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, oppure permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo quanto chiarito dal messaggio INPS n. 2951/2022.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Settembre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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      NOTIZIE

      Assegno Unico 2027 e rivalutazione ISTAT: come cambiano gli importi

      ASSEGNO UNICO UNIVERSALEASSEGNO UNICO UNIVERSALE

      L’assegno unico 2027 si prepara a un nuovo adeguamento degli importi mensili. Il meccanismo di rivalutazione automatica legato all’inflazione, previsto dalla normativa istitutiva della misura, dovrebbe infatti far salire le cifre erogate alle famiglie con figli a carico. Non sono ancora stati diffusi i decreti ufficiali con i nuovi valori, ma il funzionamento del sistema permette di capire in che direzione si muoveranno gli importi.

      Si tratta di una notizia attesa da migliaia di nuclei familiari italiani, dato che l’assegno unico e universale rappresenta ormai il principale sostegno economico per chi ha figli a carico, minorenni o maggiorenni fino a 21 anni se rispettano determinati requisiti. Vediamo nel dettaglio come funziona la rivalutazione, quali sono gli importi attuali presi come riferimento e cosa aspettarsi dal 2027.

      Indice dei contenuti

      • Cos’è l’Assegno Unico e a chi spetta
      • Come funziona la rivalutazione annuale
      • Gli importi 2026 come riferimento per il 2027
      • Cosa cambia con l’Assegno Unico 2027
      • Tempistiche e domande frequenti

      Cos’è l’Assegno Unico e a chi spetta

      L’assegno unico e universale (AUU) è una prestazione economica erogata dall’INPS a sostegno delle famiglie con figli a carico. È stato introdotto dal D.Lgs. 230/2021 e ha sostituito diverse misure precedenti, come il bonus bebè e le detrazioni fiscali per figli a carico under 21, semplificando il sistema di aiuti alle famiglie in un’unica prestazione mensile.

      Ne hanno diritto le famiglie con figli minorenni a carico, senza limiti di reddito, e con figli maggiorenni fino ai 21 anni se rispettano requisiti specifici (ad esempio se frequentano un percorso di studi, un tirocinio, sono registrati come disoccupati in cerca di lavoro o svolgono il servizio civile universale). Non ci sono soglie di reddito minime per accedere alla misura: cambia però l’importo erogato, che varia in base al valore dell’ISEE del nucleo familiare.

      Chi non presenta l’ISEE, o presenta un ISEE superiore alla soglia massima prevista, riceve comunque l’importo minimo garantito dalla normativa. Questo elemento è importante da ricordare: anche le famiglie con redditi più elevati hanno diritto a una quota, seppur ridotta rispetto a chi si trova nelle fasce ISEE più basse.

      Come funziona la rivalutazione annuale

      Il punto centrale della notizia riguarda proprio il meccanismo di rivalutazione dell’assegno unico. La normativa istitutiva prevede infatti che gli importi vengano aggiornati ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, lo stesso indicatore utilizzato per adeguare pensioni e altre prestazioni sociali all’andamento dell’inflazione.

      In parole semplici: se il costo della vita aumenta, aumentano proporzionalmente anche gli importi dell’assegno, in modo da mantenere inalterato il potere d’acquisto del sostegno erogato alle famiglie. Questo adeguamento è già avvenuto per il passaggio dal 2025 al 2026, quando gli importi sono stati rivalutati dello 1,4% circa, e si ripeterà secondo lo stesso schema anche per il passaggio al 2027.

      La rivalutazione non riguarda solo l’importo massimo per figlio, ma anche le altre componenti della misura: l’importo minimo, le maggiorazioni per figli con disabilità, la maggiorazione per i figli successivi al secondo, quella per le madri under 21 e quella per i nuclei in cui entrambi i genitori lavorano. Tutte queste voci vengono aggiornate percentualmente, mantenendo invariata la struttura complessiva della prestazione. Resta invece fissa a 150 euro al mese la maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno 4 figli (Circolare INPS n. 7/2026).

      Gli importi 2026 come riferimento per il 2027

      Per capire quali potrebbero essere gli importi del 2027 è utile partire dai valori attualmente in vigore nel 2026, che rappresentano la base di calcolo su cui si applicherà la nuova rivalutazione. Attualmente l’assegno unico prevede questi importi mensili per figlio:

      • Fino a un ISEE di circa 17.468,51 euro: importo massimo di 203,80 euro al mese per figlio minorenne (99,10 euro per i figli di 18-20 anni);
      • Tra la soglia minima e quella massima di ISEE: importo decrescente calcolato in modo progressivo;
      • Con ISEE superiore a 46.582,71 euro, oppure in assenza di ISEE: importo minimo di 58,30 euro al mese per figlio minorenne (29,10 euro per i figli di 18-20 anni);
      • Maggiorazione per figli con disabilità under 21: 99,10 euro al mese per disabilità media, 110,60 euro per disabilità grave e 122,30 euro per non autosufficienza, indipendentemente dall’ISEE;
      • Maggiorazione forfettaria per famiglie con 4 o più figli: circa 150 euro al mese per nucleo (non per singolo figlio);
      • Maggiorazione per nuclei con entrambi i genitori lavoratori: fino a 34,90 euro per ogni figlio minorenne con ISEE fino a 17.468,51 euro, poi decrescente e pari a zero oltre 46.582,71 euro (non spetta per i figli tra 18 e 21 anni).

      Questi valori, aggiornati per il 2026 con una rivalutazione dell’1,4% rispetto all’anno precedente (Circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026, Allegato 1), costituiscono il punto di partenza sul quale verrà applicata la percentuale di adeguamento per il 2027. È importante sottolineare che si tratta di importi di riferimento attuali, non ancora dei nuovi valori 2027.

      Cosa cambia con l’Assegno Unico 2027

      Per il 2027 ci si attende quindi un nuovo incremento degli importi dell’assegno unico, in linea con l’andamento dell’inflazione registrato nel corso del 2026. Al momento non esiste però una percentuale ufficiale di rivalutazione, né un decreto che stabilisca in modo definitivo i nuovi importi: questi dati vengono normalmente comunicati dall’INPS con una circolare dedicata, generalmente pubblicata verso la fine dell’anno o nei primi mesi di quello successivo.

      Sulla base del meccanismo di calcolo previsto dalla normativa, è ragionevole ipotizzare che gli importi massimi e minimi dell’assegno unico 2027 possano salire leggermente rispetto ai valori 2026, così come è accaduto negli anni precedenti. Non è però possibile, allo stato attuale, indicare cifre precise: qualsiasi stima circolata in questa fase va considerata provvisoria, in attesa di conferma ufficiale da parte di INPS e MEF.

      Un altro elemento da monitorare riguarda le eventuali novità che potrebbero essere introdotte con la prossima Legge di Bilancio, che talvolta ha previsto interventi aggiuntivi rispetto alla semplice rivalutazione ISTAT, ad esempio maggiorazioni specifiche per particolari categorie di famiglie o soglie ISEE riviste. Anche in questo caso, si tratta di ipotesi che potranno essere confermate solo con la pubblicazione dei testi normativi definitivi.

      Fonti

      • Circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026 (importi e soglie ISEE dell’Assegno Unico 2026)
      • Allegato 1 alla Circolare INPS n. 7/2026 (tabella degli importi mensili 2026 per fascia ISEE)
      • D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (istituzione dell’Assegno Unico e Universale)
      • Messaggio INPS n. 3931 del 24 dicembre 2025 (calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico 2026)

      Tempistiche e domande frequenti

      Per quanto riguarda le tempistiche, l’adeguamento degli importi dell’assegno unico 2027 dovrebbe avvenire, come consuetudine, tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, con l’INPS che pubblicherà la circolare esplicativa contenente i nuovi valori mensili. I pagamenti ai beneficiari già titolari della prestazione avvengono in date diverse ogni mese, fissate dal calendario annuale dell’INPS (per il 2026 il messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025), mentre per le nuove domande la prima rata arriva di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione.

      Quando arriveranno i nuovi importi dell’assegno unico 2027?

      Gli importi aggiornati vengono generalmente comunicati dall’INPS tra la fine dell’anno in corso e i primi mesi di quello successivo, attraverso una circolare dedicata alla rivalutazione annuale.

      Di quanto aumenterà l’assegno unico nel 2027?

      Non esiste ancora una percentuale ufficiale. L’aumento dipenderà dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel corso del 2026, quindi al momento si può parlare solo di stime prudenti in attesa di conferma ufficiale.

      Serve presentare un nuovo ISEE per ricevere l’importo aggiornato?

      Sì. L’ISEE ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno: per continuare a ricevere l’importo calcolato in base alla propria situazione economica è necessario presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida per l’anno di riferimento.

      Chi non presenta l’ISEE perde l’assegno unico?

      No, ma senza ISEE valido si riceve l’importo minimo previsto dalla normativa, quello riservato anche a chi ha un ISEE superiore alla soglia massima.

      Fino a che età spetta l’assegno unico per i figli?

      Spetta senza limiti di reddito per i figli minorenni, mentre per i figli maggiorenni è previsto fino ai 21 anni, a condizione che frequentino un percorso di studi o di formazione, svolgano un tirocinio, siano registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, oppure svolgano un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, oppure svolgano il servizio civile universale.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Settembre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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      Incentivo stabilizzazione under 35: domande INPS, requisiti ed esonero contributivo

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      L’incentivo stabilizzazione under 35 e ufficialmente operativo: l’INPS ha aperto le domande per il nuovo esonero contributivo destinato ai datori di lavoro privati che trasformano un contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato per lavoratori giovani. La misura, nota anche con la sigla ESTA, punta a favorire la stabilizzazione occupazionale under 35 attraverso uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, entro un tetto mensile e per le sole trasformazioni contrattuali effettuate entro la fine del 2026.

      Secondo quanto indicato dall’INPS, l’agevolazione riguarda le trasformazioni contrattuali effettuate in una finestra temporale ben definita del 2026 e si aggiunge al quadro degli incentivi all’occupazione giovanile gia previsti dalla normativa vigente. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi puo beneficiarne e quali sono i passaggi per presentare la domanda INPS.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’e l’incentivo stabilizzazione under 35
      2. Requisiti per l’esonero contributivo giovani under 35
      3. Importo e durata dell’esonero contributivo
      4. Come funziona la domanda INPS per la stabilizzazione
      5. Scadenze e periodo agevolato
      6. Domande frequenti sull’incentivo stabilizzazione under 35

      Cos’e l’incentivo stabilizzazione under 35

      L’incentivo stabilizzazione under 35 e una misura di decontribuzione pensata per incoraggiare le imprese a trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti stabili, riservata ai lavoratori piu giovani. In pratica, quando un datore di lavoro privato decide di rendere permanente un contratto che prima era a termine, puo beneficiare di un esonero contributivo quasi totale sui contributi previdenziali dovuti per quel lavoratore, ad esclusione dei premi e contributi INAIL destinati all’assicurazione contro gli infortuni.

      L’obiettivo dichiarato dal legislatore, come richiamato dall’INPS nelle proprie comunicazioni ufficiali, e quello di ridurre il ricorso ai contratti a termine per le fasce piu giovani della popolazione attiva, favorendo percorsi di lavoro piu stabili e continuativi. La misura si inserisce nel pacchetto di interventi collegati al decreto Lavoro 2026 (articolo 4 del DL 30 aprile 2026 n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026 n. 112) e viene gestita dall’INPS attraverso una procedura telematica dedicata.

      Requisiti per l’esonero contributivo giovani under 35

      Per accedere all’esonero contributivo giovani occorre che si verifichino contemporaneamente alcune condizioni relative sia al lavoratore sia al tipo di operazione contrattuale effettuata. In base alle indicazioni fornite dall’INPS, i requisiti principali riguardano l’eta del lavoratore, la sua storia contributiva pregressa e la natura della trasformazione contrattuale.

      • Il lavoratore deve avere meno di 35 anni al momento della trasformazione del contratto.
      • Non deve aver mai avuto, in precedenza, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
      • Il contratto deve passare da tempo determinato a tempo indeterminato (stabilizzazione vera e propria, non una nuova assunzione ex novo).
      • Il contratto a termine oggetto di stabilizzazione deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e avere una durata complessiva, proroghe comprese, non superiore a 12 mesi.
      • Il datore di lavoro deve essere un soggetto privato, secondo le regole generali applicabili agli incentivi all’occupazione.
      • La trasformazione deve avvenire tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2026 e senza soluzione di continuita rispetto al precedente rapporto a termine.

      Restano inoltre applicabili, secondo quanto generalmente previsto per questo tipo di agevolazioni, i principi di carattere generale in materia di incentivi all’assunzione: regolarita contributiva dell’azienda (DURC), rispetto dei contratti collettivi e assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela dei lavoratori. Per la verifica puntuale della propria situazione, e opportuno rivolgersi a professionisti qualificati.

      Importo e durata dell’esonero contributivo

      Il cuore della misura e rappresentato dall’entita dello sgravio riconosciuto alle aziende. Secondo le indicazioni diffuse dall’INPS, l’incentivo stabilizzazione under 35 prevede un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro un tetto massimo di 500 euro mensili per lavoratore e per un periodo massimo di 24 mesi.

      Si tratta quindi di uno sgravio significativo, che puo tradursi in un risparmio rilevante per le imprese che scelgono di stabilizzare giovani lavoratori gia impiegati con contratti a termine. Va precisato che il tetto mensile rappresenta un limite massimo: l’importo effettivo dell’esonero dipende dai contributi realmente dovuti per quel rapporto di lavoro, secondo le indicazioni operative fornite dall’Istituto.

      Come funziona la domanda INPS per la stabilizzazione

      La domanda INPS per ottenere l’esonero contributivo si presenta attraverso il Portale delle Agevolazioni (l’ex piattaforma DiResCo), nella sezione dedicata agli incentivi previsti dal decreto Lavoro 2026, identificata dalla sigla ESTA. La procedura richiede l’accesso con le credenziali digitali abilitate (SPID, CIE o CNS) e la compilazione dell’istanza da parte del datore di lavoro o del proprio consulente.

      L’INPS gestisce le domande in modo differenziato a seconda che la trasformazione contrattuale sia gia stata effettuata oppure debba ancora avvenire. Nel primo caso, l’Istituto comunica in tempi rapidi l’esito della richiesta e l’importo dell’esonero riconosciuto. Nel secondo caso, l’INPS riserva preventivamente le risorse necessarie e invita l’azienda a completare la trasformazione del contratto, trasmettendo poi la comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro entro un termine di 10 giorni.

      Data la complessita della procedura e la necessita di rispettare tempistiche precise, molte aziende preferiscono farsi assistere da consulenti del lavoro o intermediari abilitati nella gestione dell’istanza, per evitare errori che potrebbero compromettere il riconoscimento dello sgravio.

      Scadenze e periodo agevolato

      Il periodo entro cui devono avvenire le trasformazioni contrattuali agevolate e delimitato: secondo quanto reso noto dall’INPS, la misura riguarda le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato realizzate tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2026. Le domande sono aperte dal 29 luglio 2026 (messaggio INPS n. 2518/2026), in seguito alla circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026 che ha definito le modalita attuative dell’agevolazione.

      Le aziende interessate a beneficiare dell’incentivo stabilizzazione under 35 devono quindi muoversi entro la fine dell’anno per completare sia la trasformazione contrattuale sia l’invio della domanda, tenendo conto anche dei tempi tecnici della procedura telematica gestita dall’INPS.

      Domande frequenti sull’incentivo stabilizzazione under 35

      Chi puo richiedere l’incentivo stabilizzazione under 35?
      Possono farne richiesta i datori di lavoro privati che trasformano un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato per un lavoratore under 35 che non ha mai avuto in precedenza un rapporto di lavoro stabile.

      Quanto vale l’esonero contributivo giovani previsto dalla misura?
      Secondo le indicazioni INPS, l’esonero e pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, entro un massimo di 500 euro mensili per lavoratore e per una durata fino a 24 mesi.

      Come si presenta la domanda INPS stabilizzazione?
      La domanda va presentata online tramite il Portale delle Agevolazioni dell’INPS, nella sezione dedicata agli incentivi del decreto Lavoro 2026, con accesso tramite identita digitale.

      Entro quando bisogna trasformare il contratto per ottenere l’agevolazione?
      Le trasformazioni contrattuali agevolate devono avvenire tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2026, secondo il periodo indicato dall’INPS per questa misura.

      Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.

      Settembre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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