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CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Detrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi Alti

Dichiarazione dei redditi 730

La detrazione mutuo nel 730/2026 porta con sé importanti novità che ogni contribuente deve conoscere prima di compilare la dichiarazione dei redditi. La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del TUIR, che stabilisce un tetto massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Questo cambiamento impatta direttamente sulla detrazione degli interessi passivi del mutuo per la prima casa, da sempre uno degli oneri detraibili più utilizzati dagli italiani. Scopriamo insieme come funziona il nuovo sistema, quali codici usare nel quadro E del modello 730 e come calcolare l’importo effettivamente detraibile nel 2026.

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Indice dei contenuti

  1. Detrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026
  2. Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi alti
  3. Come si calcola il tetto alle detrazioni: formula e quoziente familiare
  4. I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuo
  5. Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazione
  6. Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026
  7. Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamenti
  8. Errori da evitare nella compilazione del quadro E
  9. Domande frequenti sulla detrazione mutuo

Detrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa è disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). Per il periodo d’imposta 2025 (dichiarazione 730/2026), le regole di base rimangono invariate rispetto al passato, ma si aggiunge il nuovo vincolo del tetto reddituale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

Importo massimo detraibile: La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi pagati nell’anno, calcolata su un importo massimo di 4.000 euro. Il beneficio fiscale massimo teorico è quindi di 760 euro (4.000 × 19%). Questo importo si riferisce alla quota di interessi passivi, che include anche gli oneri accessori del mutuo (spese di istruttoria, perizia, polizza assicurativa obbligatoria per legge).

I requisiti fondamentali per accedere alla detrazione mutuo prima casa nel 2026 sono:

  • Mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare (non per altri scopi)
  • Immobile adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (o dalla stipula del mutuo)
  • Il mutuo deve essere stipulato nell’anno in cui si acquista l’immobile o nell’anno precedente o successivo
  • L’immobile deve essere prima casa del contribuente (dimora abituale)
  • Il contribuente deve essere intestatario del mutuo (anche in quota pro-indiviso)

Oneri accessori includi: Oltre agli interessi passivi in senso stretto, sono detraibili anche le spese accessorie pagate alla banca: perizia tecnica, spese notarili per la stipula del mutuo, quota della polizza incendio obbligatoria. Non sono invece detraibili le spese notarili per il contratto di compravendita. Tutti questi dati si trovano nel certificato annuale che la banca invia entro il 28 febbraio di ogni anno. Consulta il nostro articolo sugli interessi passivi mutuo 730 per un approfondimento sulle modalità di calcolo.

Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi alti

La principale novità per la detrazione mutuo 730/2026 è l’introduzione dell’articolo 16-ter del TUIR, inserito dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, commi 10-12). Questa norma stabilisce un limite massimo complessivo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito elevato, in attuazione del principio del quoziente familiare introdotto dalla delega fiscale (L. 111/2023).

Il meccanismo funziona su due soglie di reddito:

Reddito complessivoTetto massimo detrazioni (oneri)Impatto sulla detrazione mutuo
Fino a 75.000 euroNessun limite (regole ordinarie)Fino a 760 euro di detrazione piena
Da 75.001 a 100.000 euro14.000 euro × coefficiente familiarePotenzialmente ridotta
Oltre 100.000 euro8.000 euro × coefficiente familiareUlteriormente ridotta

Importante: Il tetto non riguarda tutte le detrazioni ma soltanto quelle degli “oneri” ex art. 15 e 16 TUIR. Rimangono escluse dall’applicazione del limite:

  • Le detrazioni per carichi di famiglia (figli, coniuge)
  • Le detrazioni da lavoro (lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi)
  • Il bonus edilizio al 110% (Superbonus) per le spese già sostenute e rateizzate
  • Le detrazioni per canoni di locazione come conduttore
  • Le detrazioni spettanti ai sensi di leggi speciali non ricondotte all’art. 15 TUIR

La detrazione degli interessi passivi del mutuo prima casa (art. 15, co. 1, lett. b) TUIR), invece, è espressamente inclusa tra gli oneri soggetti al tetto dell’art. 16-ter. Per i contribuenti con reddito oltre i 75.000 euro, questo significa che la detrazione mutuo concorre al raggiungimento del plafond massimo consentito insieme ad altre detrazioni (spese mediche, istruzione, assicurazioni, ecc.).

Come si calcola il tetto alle detrazioni: la formula e il quoziente familiare

Il calcolo del tetto massimo alle detrazioni previsto dall’art. 16-ter TUIR si basa su un coefficiente familiare che tiene conto del numero di figli a carico. Questo coefficiente, ispirato al quoziente familiare francese, mira a non penalizzare le famiglie numerose nella fruizione delle detrazioni fiscali.

Situazione familiareCoefficienteLimite spese (reddito 75.001-100.000 euro)Limite spese (reddito oltre 100.000 euro)
Nessun figlio a carico0,507.000 euro4.000 euro
1 figlio a carico0,709.800 euro5.600 euro
2 figli a carico0,8511.900 euro6.800 euro
3 o più figli a carico1,0014.000 euro8.000 euro
Figlio con disabilità grave1,0014.000 euro8.000 euro

Come si legge la tabella: Per un contribuente con reddito 82.000 euro e nessun figlio, il limite di spesa detraibile complessivo è di 7.000 euro (14.000 × 0,50). Se gli oneri totali (mutuo + spese mediche + altro) superano 7.000 euro, la detrazione del 19% si applica solo ai primi 7.000 euro. Per chi ha 3 o più figli, invece, il tetto non opera mai poiché il coefficiente 1,00 lascia invariati i limiti ordinari.

Esempio concreto con figli: Contribuente con reddito 90.000 euro, 2 figli a carico. Oneri: interessi mutuo 4.000 euro + spese mediche 4.500 euro + spese istruzione 2.000 euro = totale 10.500 euro. Il limite è 11.900 euro (14.000 × 0,85). Poiché 10.500 < 11.900, la detrazione è piena: 10.500 × 19% = 1.995 euro. Il tetto non opera.

Riordino progressivo delle detrazioni: L’art. 16-ter TUIR prevede anche un meccanismo di riduzione progressiva per chi supera i 75.000 euro: il taglio non è “tutto o niente” ma graduale. Per redditi compresi tra 75.001 e 100.000 euro, si applica la formula che usa il coefficiente familiare sulle spese base di 14.000 euro. Per redditi oltre 100.000 euro, il limite base scende a 8.000 euro e si applica il medesimo coefficiente familiare.

I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuo

Il quadro E del modello 730/2026 raccoglie tutti gli oneri e le spese detraibili o deducibili. Per quanto riguarda il mutuo, esistono codici specifici che variano a seconda della tipologia di mutuo e dell’utilizzo dell’immobile. Compilare il codice sbagliato comporta il rischio di un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate con richiesta di chiarimenti o rettifica.

Di seguito la tabella completa dei codici quadro E per la detrazione mutuo nel modello 730/2026:

CodiceTipologia mutuoAliquotaLimite di spesaDetrazione max
7Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, stipulato dal 1° gennaio 199319%4.000 euro760 euro
8Mutui ipotecari acquisto altri immobili, stipulati prima del 199319%2.065,83 euro392,51 euro
9Mutui ipotecari costruzione/ristrutturazione abitazione principale19%2.582,28 euro490,63 euro
10Interessi passivi per mutui agrari in essere19%Reddito del terrenoVariabile
11Interessi passivi su prestiti e mutui agrari stipulati prima del 199319%Reddito del terrenoVariabile

Codice 7 — il più utilizzato: Si applica ai mutui ipotecari stipulati dal 1993 in poi per l’acquisto della prima casa destinata ad abitazione principale. È il codice usato dalla stragrande maggioranza dei mutuatari italiani. L’importo da indicare include:

  • Gli interessi passivi riportati nel certificato bancario annuale
  • Le quote di rivalutazione (per mutui con indicizzazione)
  • Gli oneri accessori indicati nella certificazione bancaria: perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria per legge

Dove trovare l’importo esatto: La banca invia ogni anno (entro il 28 febbraio) la certificazione degli interessi passivi, oppure la rende disponibile nell’area clienti online. Dal 14 maggio 2026 il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate contiene già questi dati, comunicati direttamente dalla banca. Prima di accettare il precompilato, è consigliabile verificare la corrispondenza con la certificazione bancaria.

Mutuo cointestato: Se il mutuo è cointestato tra due persone (es. coniugi), ciascun cointestatario riporta nel proprio modello 730 la propria quota di interessi (tipicamente il 50%). Il limite di 4.000 euro si intende per ciascun mutuatario: la coppia può quindi detrarre complessivamente interessi fino a 8.000 euro totali, con un beneficio di 1.520 euro.

Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazione

Oltre al classico mutuo per acquisto prima casa, esistono specifiche detrazioni per i mutui stipulati per costruire o ristrutturare l’abitazione principale. Queste fattispecie utilizzano il codice 9 del quadro E e prevedono un limite di spesa diverso rispetto al codice 7.

Mutuo per costruzione (codice 9)

  • Limite di spesa: 2.582,28 euro (non 4.000 euro come per l’acquisto)
  • Aliquota: 19%, quindi detrazione massima di 490,63 euro
  • Il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi precedenti o 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione
  • L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori
  • I lavori devono riguardare l’unità immobiliare risultante dalla costruzione
  • È necessario il permesso di costruire (o DIA/SCIA equivalente) come documentazione

Mutuo per ristrutturazione (codice 9)

  • Stessi limiti e aliquota del mutuo costruzione
  • L’immobile deve diventare abitazione principale entro 1 anno dal termine lavori
  • La ristrutturazione deve riguardare l’unità destinata ad abitazione principale
  • I lavori devono essere di ristrutturazione significativa (non mera manutenzione ordinaria)

Surrogazione del mutuo: Se si è effettuata una surroga del mutuo (portabilità verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni. L’importante è che l’immobile resti abitazione principale e che il nuovo mutuo non superi il debito residuo del precedente. Eventuali somme aggiuntive ottenute con la surroga (liquidità extra) non danno diritto alla detrazione. La surroga si documenta con il contratto originario e quello di surroga.

Rinegoziazione vs surroga: La rinegoziazione con la stessa banca non interrompe la detrazione. La surroga presso un’altra banca nemmeno, a patto che il saldo del nuovo mutuo non ecceda quello residuo del vecchio. In entrambi i casi, la detrazione prosegue regolarmente con il codice 7 o 9 nel quadro E della dichiarazione dei redditi 730.

Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026

Per comprendere concretamente l’impatto delle novità 2026, analizziamo quattro scenari tipici di contribuenti con diverse situazioni reddituali e familiari. Questi esempi ti aiuteranno a stimare l’effetto del tetto dell’art. 16-ter sulla tua detrazione mutuo.

Scenario 1: Reddito 55.000 euro — nessun impatto del tetto

Dati: Contribuente con reddito complessivo 55.000 euro, interessi mutuo prima casa pagati nel 2025: 3.800 euro. Nessun figlio.

  • Reddito: 55.000 euro → sotto la soglia dei 75.000 euro
  • Nessun tetto ex art. 16-ter TUIR applicabile
  • Interessi detraibili: 3.800 euro (inferiori al limite di 4.000 euro)
  • Detrazione: 3.800 × 19% = 722 euro
  • Nessuna modifica rispetto agli anni precedenti

Scenario 2: Reddito 82.000 euro, nessun figlio — tetto attivo

Dati: Contribuente con reddito 82.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 3.200 euro, polizza vita 1.200 euro. Nessun figlio a carico.

  • Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euro
  • Coefficiente familiare (nessun figlio): 0,50
  • Limite spese detraibili: 14.000 × 0,50 = 7.000 euro
  • Totale oneri: 4.000 + 3.200 + 1.200 = 8.400 euro → superiore al limite
  • Si detrae solo sui primi 7.000 euro
  • Detrazione complessiva massima: 7.000 × 19% = 1.330 euro (invece di 1.596 euro)
  • Taglio effettivo: -266 euro

Scenario 3: Reddito 82.000 euro, 2 figli — tetto non scatta

Dati: Come lo Scenario 2, ma con 2 figli a carico.

  • Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euro
  • Coefficiente familiare (2 figli): 0,85
  • Limite spese detraibili: 14.000 × 0,85 = 11.900 euro
  • Totale oneri: 8.400 euro → inferiore al limite di 11.900 euro
  • Il tetto non produce tagli: detrazione piena
  • Detrazione: 8.400 × 19% = 1.596 euro

Scenario 4: Reddito 110.000 euro, 1 figlio — taglio significativo

Dati: Contribuente con reddito 110.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 4.500 euro, spese istruzione universitaria 3.000 euro, polizza vita 1.000 euro. Un figlio a carico.

  • Reddito: 110.000 euro → oltre la soglia dei 100.000 euro
  • Coefficiente familiare (1 figlio): 0,70
  • Limite spese detraibili: 8.000 × 0,70 = 5.600 euro
  • Totale oneri: 4.000 + 4.500 + 3.000 + 1.000 = 12.500 euro → largamente superiore al limite
  • Si detrae solo sui primi 5.600 euro
  • Detrazione complessiva massima: 5.600 × 19% = 1.064 euro (invece di 2.375 euro)
  • Taglio effettivo: -1.311 euro

Come distribuire il tetto tra le detrazioni disponibili? La legge non stabilisce un criterio obbligatorio di priorità. Il contribuente (o il CAF che compila il 730) può scegliere quali oneri “sacrificare” per rispettare il limite. In pratica, conviene ottimizzare la distribuzione partendo dagli oneri con importi fissi (come gli interessi mutuo) e riducendo quelli più flessibili. Il CAF Centro Fiscale effettua questa analisi personalizzata per ogni cliente.

Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamenti

Ecco un riepilogo schematico di tutte le novità che impattano sulla detrazione mutuo nel 730/2026, per avere un quadro completo e immediato delle differenze rispetto agli anni precedenti:

AspettoRegola fino al 2024Novità dal 2025 (dichiarazione 730/2026)
Limite spesa mutuo prima casa (codice 7)4.000 euro4.000 euro (invariato)
Aliquota detrazione19%19% (invariata)
Detrazione massima teorica760 euro760 euro (invariata se reddito sotto 75.000 euro)
Tetto complessivo per redditi oltre 75.000 euroNessunoIntrodotto dall’art. 16-ter TUIR (L. 207/2024)
Tetto per redditi 75.001-100.000 euroN/A14.000 euro × coefficiente familiare
Tetto per redditi oltre 100.000 euroN/A8.000 euro × coefficiente familiare
Coefficiente (nessun figlio)N/A0,50
Coefficiente (1 figlio)N/A0,70
Coefficiente (2 figli)N/A0,85
Coefficiente (3+ figli o figlio disabile)N/A1,00 (nessun taglio effettivo)
Codici quadro E (7, 8, 9, 10, 11)InvariatiInvariati
Superbonus 110% rateizzatoN/AESCLUSO dal tetto art. 16-ter
Detrazioni lavoro e familiariN/AESCLUSE dal tetto art. 16-ter

Attenzione al 730 precompilato: Nel 730 precompilato 2026, l’Agenzia delle Entrate calcolerà automaticamente il tetto dell’art. 16-ter per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Tuttavia, il calcolo del coefficiente familiare dipende dai dati sui figli a carico già presenti nell’anagrafe tributaria. Se la situazione familiare è cambiata (nascita di un figlio, figlio che ha perso la condizione di figlio a carico), è fondamentale verificare che il precompilato rifletta la realtà e, se necessario, modificarlo con l’assistenza del CAF.

Errori da evitare nella compilazione del quadro E

La compilazione del quadro E del modello 730 per gli interessi del mutuo è una delle operazioni apparentemente semplici che nasconde insidie frequenti. Ecco gli errori più comuni che il CAF Centro Fiscale riscontra durante la stagione dichiarativa e come evitarli.

1. Inserire l’importo del rateo invece degli interessi

L’errore più diffuso: molti contribuenti indicano nel quadro E la rata mensile del mutuo (o il totale delle rate annue) invece dei soli interessi passivi. La rata è composta da quota capitale + quota interessi: va indicata solo la quota interessi riportata nella certificazione bancaria annuale.

2. Usare il codice sbagliato

Usare il codice 8 (mutui ante 1993) invece del codice 7 (mutui post 1993 prima casa) porta a calcolare la detrazione su un limite dimezzato (2.065,83 euro invece di 4.000 euro), perdendo parte del beneficio fiscale spettante. Verificare sempre la data di stipula del contratto di mutuo e la destinazione dell’immobile.

3. Non dichiarare correttamente la cointestazione

Se il mutuo è cointestato, ogni cointestatario ha diritto alla detrazione sulla propria quota. Chi compila il 730 individuale deve indicare solo la propria quota di interessi (es. 50%), non l’importo totale. Se entrambi i cointestatari indicano il 100%, si verifica una doppia deduzione illecita che può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

4. Dimenticare gli oneri accessori

Molti contribuenti includono solo gli interessi passivi e dimenticano gli oneri accessori detraibili (spese di perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria). Questi importi sono indicati nella certificazione bancaria annuale e aumentano la base imponibile su cui calcolare il 19%, incrementando il beneficio fiscale.

5. Non verificare il tetto art. 16-ter per redditi oltre 75.000 euro

Dal periodo d’imposta 2025 (730/2026), i contribuenti con reddito oltre 75.000 euro devono calcolare il tetto dell’art. 16-ter prima di compilare il quadro E. Se si sommano tutti gli oneri e si supera il limite calcolato con il coefficiente familiare, è necessario ridurre proporzionalmente gli importi nel quadro E. Il 730 precompilato lo fa automaticamente, ma chi compila manualmente deve verificare il calcolo.

6. Detrarre il mutuo sulla seconda casa come fosse la prima

La detrazione piena (codice 7, limite 4.000 euro) spetta solo per la prima casa effettivamente adibita ad abitazione principale. Se il contribuente ha cambiato residenza o ha acquistato un’altra abitazione principale, deve verificare la detraibilità del mutuo sulla vecchia abitazione. In generale, la detrazione cessa quando l’immobile non è più abitazione principale, salvo specifiche eccezioni previste dal TUIR (trasferimento per motivi di lavoro, ricovero in case di cura con utilizzo gratuito da parte di familiari).

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di contribuenti nella compilazione del modello 730, verificando la corretta applicazione di tutte le detrazioni incluse quelle sul mutuo. Grazie all’esperienza pluriennale, il nostro team individua gli errori nel 730 precompilato e ottimizza il beneficio fiscale spettante a ciascun contribuente. Puoi richiedere assistenza per il tuo 730/2026 comodamente online o di persona presso la nostra sede di Udine.

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Domande Frequenti sulla Detrazione Mutuo 730/2026

Qual e il limite massimo di detrazione per gli interessi del mutuo prima casa nel 2026?

Il limite rimane 4.000 euro di interessi passivi detraibili al 19%, per una detrazione massima di 760 euro. Tuttavia, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica il tetto complessivo dell’art. 16-ter TUIR (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024), che puo ridurre l’importo effettivamente detraibile in base al reddito e al numero di figli a carico.

Che codice devo usare nel quadro E del 730 per gli interessi del mutuo prima casa?

Il codice corretto per i mutui ipotecari stipulati dal 1993 per l’acquisto dell’abitazione principale e il codice 7. Per i mutui costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale si usa il codice 9 (limite 2.582,28 euro). Per mutui ante 1993 su altri immobili si usa il codice 8 (limite 2.065,83 euro). Il codice sbagliato comporta una detrazione ridotta o un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il tetto dell’art. 16-ter TUIR si applica anche al Superbonus 110%?

No. Le detrazioni Superbonus 110% gia avviate e rateizzate in 10 anni (per spese sostenute fino al 2023) sono escluse dal tetto dell’art. 16-ter TUIR. Questa esclusione e prevista espressamente per non penalizzare chi aveva gia avviato i lavori in buona fede con le vecchie regole. Le istruzioni del modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate confermano questa esclusione.

Se ho rifinanziato il mutuo con la surroga, perdo la detrazione?

No. In caso di surroga del mutuo (portabilita verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni, purche l’immobile resti adibito ad abitazione principale e il debito residuo non aumenti. Se con la surroga si ottiene liquidita aggiuntiva, gli interessi su questa quota extra non sono detraibili. E importante conservare la documentazione della surroga e la certificazione degli interessi della nuova banca.

Posso detrarre gli interessi del mutuo se l’immobile non e la mia abitazione principale?

In generale no. La detrazione piena (codice 7, 4.000 euro) spetta solo per l’abitazione principale. Esistono pero eccezioni: se si e trasferiti per lavoro (purche l’immobile non sia locato a terzi), se si e ricoverati in case di cura con l’immobile occupato gratuitamente da un familiare, o se si acquista un immobile da affittare entro 3 anni dall’acquisto. Rivolgersi al CAF per verificare la situazione specifica.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il quadro E correttamente, verificare il tetto dell’art. 16-ter e ottimizzare tutte le detrazioni del tuo 730/2026.

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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     

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    Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    Linea di Successione Ereditaria 2026: Ordine, Gradi di Parentela e Schemi Pratici

    Schema linea di successione ereditaria e gradi di parentela - guida CAF Centro Fiscale Udine

    Quando una persona viene a mancare senza testamento, la legge stabilisce in modo preciso chi sono gli eredi e in quale ordine. La linea di successione ereditaria è lo schema giuridico che individua i parenti chiamati all’eredità seguendo un criterio basato sulla vicinanza di parentela rispetto al defunto. Capire come funziona questo schema è fondamentale per sapere cosa spetta a ciascun familiare e come si ripartisce il patrimonio.

    In questa guida completa 2026 vediamo nel dettaglio l’ordine dei successibili previsto dal Codice Civile (art. 565 e seguenti), come si contano i gradi di parentela, cosa significa successione per rappresentazione e troverai schemi visuali ed esempi pratici per capire chi eredita in ogni situazione familiare.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la linea di successione ereditaria
    2. Gradi di parentela: come si contano
    3. Ordine degli eredi legittimi (art. 565 C.C.)
    4. Schema visuale: chi eredita in ogni situazione
    5. Linea retta discendente: figli, nipoti, pronipoti
    6. Linea retta ascendente: genitori, nonni, bisnonni
    7. Linea collaterale: fratelli, zii, cugini
    8. Successione tra fratelli e sorelle
    9. Successione per rappresentazione
    10. Esempio pratico: famiglia con rappresentazione
    11. Eredità giacente e devoluzione allo Stato
    12. Domande frequenti (FAQ)
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    Cos’è la linea di successione ereditaria

    La linea di successione ereditaria è il percorso genealogico che collega il defunto ai suoi parenti e che determina chi, in assenza di testamento, ha diritto a ereditare. Il Codice Civile italiano distingue due tipologie fondamentali di linea:

    • Linea retta (o diretta): collega persone che discendono l’una dall’altra (padre-figlio-nipote). Si divide in discendente (dal defunto verso il basso: figli, nipoti) e ascendente (dal defunto verso l’alto: genitori, nonni).
    • Linea collaterale: collega persone che, pur avendo un antenato comune, non discendono l’una dall’altra (fratelli, zii, cugini).

    Questa distinzione è fondamentale perché la legge tratta in modo diverso i parenti in linea retta rispetto a quelli in linea collaterale. In generale, la linea retta prevale sempre sulla linea collaterale: finché ci sono discendenti o ascendenti, i collaterali (fratelli, zii) non ereditano nulla.

    Quando parliamo di successione legittima (cioè senza testamento), la legge individua gli eredi seguendo un ordine preciso di priorità basato sul grado di parentela e sulla tipologia di linea. Se vuoi approfondire le varie tipologie di successione, ti consigliamo di leggere la nostra guida sui tipi di successione.

    Gradi di parentela: come si contano

    Il grado di parentela misura la distanza genealogica tra due persone ed è disciplinato dagli articoli 74-78 del Codice Civile. Conoscere come si calcolano i gradi è essenziale per capire chi sta in linea di successione e in quale posizione.

    La regola base: si contano le generazioni

    Il principio generale è semplice: il grado si determina contando il numero di generazioni (o “passaggi”) che separano due persone, escludendo il capostipite (cioè il parente comune da cui entrambi discendono).

    • Linea retta: si contano le generazioni che separano direttamente le due persone.
    • Linea collaterale: si contano le generazioni risalendo da una persona al capostipite comune e poi ridiscendendo fino all’altra, escludendo lo stipite.

    Tabella dei gradi di parentela più comuni

    RapportoLineaGrado
    Genitore – FiglioRetta1° grado
    Nonno – NipoteRetta2° grado
    Bisnonno – PronipoteRetta3° grado
    Fratelli / SorelleCollaterale2° grado
    Zio – Nipote (figlio del fratello)Collaterale3° grado
    Cugini primiCollaterale4° grado
    Cugini di secondo grado / prozio-pronipoteCollaterale5° grado
    Cugini di terzo gradoCollaterale6° grado

    Attenzione: il coniuge non è un parente (art. 74 C.C.): è legato al defunto da un vincolo di affinità tramite il matrimonio. Tuttavia, per la successione, la legge gli riconosce una posizione speciale e privilegiata, equiparata e spesso superiore a quella dei parenti stretti.

    Ordine degli eredi legittimi (art. 565 C.C.)

    L’art. 565 del Codice Civile stabilisce l’ordine rigoroso con cui i parenti sono chiamati a succedere in assenza di testamento. La regola di fondo è che la categoria più vicina esclude quella più lontana: se esiste almeno un erede di categoria superiore, quelli inferiori non ricevono nulla (salvo il coniuge, che concorre sempre).

    Le 5 categorie di successibili

    1. Coniuge (o unito civilmente): concorre con tutte le altre categorie e non viene mai escluso.
    2. Discendenti (figli, nipoti, pronipoti): prevalgono su tutti gli altri parenti.
    3. Ascendenti (genitori, nonni, bisnonni): subentrano in assenza di discendenti.
    4. Collaterali fino al 6° grado: fratelli, zii, cugini, prozii, pronipoti (in linea collaterale).
    5. Stato italiano: in mancanza totale di parenti entro il 6° grado, il patrimonio viene devoluto allo Stato (art. 586 C.C.).

    Il coniuge è sempre erede e concorre con discendenti, ascendenti e fratelli/sorelle del defunto ricevendo quote diverse a seconda di chi è presente. Se il coniuge è l’unico successibile (nessun figlio, nessun ascendente, nessun fratello), riceve l’intera eredità.

    Il principio di prossimità

    All’interno di ogni categoria vale il principio di prossimità: il parente di grado più vicino esclude quello più lontano. Ad esempio, se il defunto ha figli viventi, i nipoti (salvo il caso della rappresentazione) non ereditano. Se ci sono fratelli viventi, i cugini non vengono chiamati.

    Questo ordine si applica alla successione legittima, cioè quando non c’è testamento. In presenza di testamento, si applicano regole diverse ma devono comunque essere rispettate le quote di legittima riservate ai legittimari (coniuge, figli e, in loro assenza, genitori). Per approfondire leggi la nostra guida sulla dichiarazione di successione 2026.

    Schema visuale: chi eredita in ogni situazione

    Per capire concretamente chi eredita e in che quota, ecco lo schema operativo che riassume le situazioni più frequenti in base alla composizione familiare del defunto. Le quote sono espresse in frazioni dell’intero patrimonio ereditario.

    Situazione familiareConiugeFigliAscendenti / Fratelli
    Coniuge + 1 figlio1/21/2–
    Coniuge + 2 o più figli1/32/3 (diviso in parti uguali)–
    Solo figli (1 o più)–Intera eredità in parti uguali–
    Solo coniuge (nessun parente)Intero––
    Coniuge + ascendenti (no figli)2/3–1/3 agli ascendenti
    Coniuge + fratelli (no figli, no ascendenti)2/3–1/3 ai fratelli
    Coniuge + ascendenti + fratelli2/3–1/3 (min. 1/4 agli ascendenti)
    Solo ascendenti (no coniuge, no figli)––Intera eredità
    Solo fratelli (no coniuge, no figli, no ascendenti)––Intera eredità in parti uguali
    Nessun parente entro 6° grado––Devoluzione allo Stato

    Nota importante: al coniuge, oltre alla quota di eredità, spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano (art. 540 C.C.), anche quando concorre con figli o altri parenti.

    Linea retta discendente: figli, nipoti, pronipoti

    La linea retta discendente comprende tutte le persone che discendono direttamente dal defunto: figli, nipoti (intesi come figli dei figli), pronipoti e così via. Questa è la categoria con assoluta priorità nella successione legittima.

    I figli ereditano in parti uguali

    Secondo l’art. 566 C.C., se il defunto lascia solo figli (senza coniuge), questi ereditano in parti uguali, indipendentemente dal sesso, dall’età o dal fatto che siano nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio o adottati. La riforma della filiazione (L. 219/2012) ha definitivamente eliminato ogni distinzione: tutti i figli hanno gli stessi diritti ereditari.

    Quando intervengono nipoti e pronipoti

    I nipoti (figli di un figlio del defunto) e i pronipoti (figli dei nipoti) entrano nella successione solo attraverso il meccanismo della rappresentazione (art. 467 C.C.), cioè quando un figlio del defunto:

    • è premorto (morto prima del de cuius),
    • è incapace di succedere,
    • ha rinunciato all’eredità (in alcuni casi),
    • è stato dichiarato indegno a succedere.

    In questi casi, i discendenti del figlio mancante “subentrano” al suo posto e si dividono tra loro la quota che sarebbe spettata al genitore.

    Linea retta ascendente: genitori, nonni, bisnonni

    La linea retta ascendente comprende i parenti da cui il defunto discende: genitori (1° grado), nonni (2° grado), bisnonni (3° grado) e così via. Gli ascendenti sono chiamati all’eredità solo in assenza di discendenti (figli, nipoti).

    La successione dei genitori (art. 568 C.C.)

    Se il defunto non ha figli né coniuge, ma lascia entrambi i genitori, questi ereditano in parti uguali (metà ciascuno). Se uno dei genitori è premorto, l’altro riceve l’intera eredità: tra ascendenti non opera la rappresentazione, quindi i nonni non subentrano al genitore premorto finché l’altro genitore è in vita.

    Quando ereditano nonni e bisnonni

    I nonni (2° grado) ereditano solo se mancano i genitori. Secondo l’art. 569 C.C., l’eredità si divide per linee: metà alla linea paterna (nonni paterni) e metà alla linea materna (nonni materni), indipendentemente dal numero di ascendenti viventi in ciascuna linea.

    All’interno di ciascuna linea, l’ascendente di grado più vicino esclude quello più lontano (es. il nonno esclude il bisnonno). Se però in una linea non ci sono ascendenti, l’intera eredità passa all’altra linea.

    Linea collaterale: fratelli, zii, cugini

    La linea collaterale raggruppa tutti i parenti che, pur avendo un antenato comune con il defunto, non discendono l’uno dall’altro. Rientrano in questa categoria fratelli, sorelle, zii, cugini e loro discendenti. La legge riconosce il diritto di successione collaterale fino al 6° grado di parentela (art. 572 C.C.).

    I gradi nella linea collaterale

    • 2° grado: fratelli e sorelle
    • 3° grado: zii, nipoti (figli del fratello/sorella)
    • 4° grado: cugini primi, prozii, pronipoti (di fratello)
    • 5° grado: figli di cugini primi, cugini di secondo grado
    • 6° grado: cugini di terzo grado (ultimo grado utile)

    Regola di esclusione nei collaterali

    Tra i collaterali vale la regola della prossimità: il parente di grado più vicino esclude quello di grado più lontano. Se ci sono fratelli viventi, i cugini non ricevono nulla. Se mancano fratelli e zii, ereditano i cugini primi; se mancano anche questi, si scende ai gradi successivi fino al 6°.

    Nei collaterali la rappresentazione opera solo a favore dei discendenti dei fratelli/sorelle del defunto (art. 468 C.C.). Quindi se un fratello è premorto, i suoi figli (nipoti del defunto) subentrano al suo posto. Non opera invece per i cugini e gradi successivi.

    Successione tra fratelli e sorelle

    I fratelli e le sorelle ereditano quando mancano discendenti (figli/nipoti) e quando concorrono con il coniuge, oppure quando non ci sono né discendenti né coniuge né ascendenti. La disciplina è contenuta nell’art. 570 C.C.

    Quote tra fratelli senza ascendenti

    Se il defunto lascia solo fratelli/sorelle (senza coniuge, figli, genitori), questi si dividono l’intera eredità in parti uguali. Ad esempio, con 3 fratelli: ciascuno riceve 1/3.

    Fratelli germani e fratelli unilaterali

    Esiste una distinzione importante:

    • Fratelli germani: figli degli stessi genitori (entrambi comuni).
    • Fratelli unilaterali: hanno solo un genitore in comune (stesso padre o stessa madre).

    I fratelli unilaterali ricevono metà della quota dei fratelli germani (art. 570 C.C., comma 2). Esempio: se il defunto lascia 1 fratello germano e 1 fratello unilaterale, l’eredità si divide in 3 parti, di cui 2/3 al germano e 1/3 all’unilaterale.

    Fratelli in concorso con genitori

    Se il defunto lascia fratelli e genitori (ma non coniuge né figli), la legge prevede che i genitori ricevano una quota non inferiore alla metà dell’eredità, mentre l’altra metà va ai fratelli (art. 571 C.C.).

    Successione per rappresentazione

    La successione per rappresentazione è uno degli istituti più importanti per comprendere la linea di successione. Disciplinata dagli articoli 467-469 C.C., permette ai discendenti di subentrare al posto dell’ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità.

    Cos’è e come funziona

    Per rappresentazione, i discendenti “prendono il posto” del rappresentato e ricevono la quota che sarebbe spettata a lui. Se il rappresentato aveva più figli, questi si dividono la sua quota in parti uguali (successione per stirpi, non per capi).

    Quando opera la rappresentazione

    • Il rappresentato è premorto al defunto.
    • Il rappresentato è stato dichiarato indegno di succedere.
    • Il rappresentato è assente o dichiarato tale.
    • Il rappresentato ha rinunciato all’eredità (opera solo per discendenti di figli, non per discendenti di fratelli).

    Chi può rappresentare

    La rappresentazione opera solo in due casi:

    • Linea retta discendente: a favore dei figli dei figli del defunto (e loro discendenti all’infinito).
    • Linea collaterale: a favore dei figli dei fratelli/sorelle del defunto (e loro discendenti all’infinito).

    Non opera mai per gli ascendenti, per il coniuge, per gli zii o per parenti di grado ulteriore in linea collaterale.

    Esempio pratico: famiglia con rappresentazione

    Vediamo ora un caso concreto per capire come si applicano insieme ordine degli eredi, quote e rappresentazione.

    Il caso: famiglia con figlio premorto

    Mario muore senza testamento. Lascia:

    • La moglie Anna,
    • Il figlio Luca (vivente),
    • La figlia Giulia (premorta, deceduta prima di Mario),
    • Il nipote Marco, unico figlio di Giulia.

    Come si divide l’eredità

    Passaggio 1: essendoci coniuge e 2 “rami” di discendenti (Luca + il ramo di Giulia), si applica la regola del concorso tra coniuge e 2 o più figli: coniuge 1/3, discendenti 2/3.

    Passaggio 2: i 2/3 spettanti ai discendenti si dividono per stirpi (non per numero di teste):

    • 1/3 a Luca (figlio vivente),
    • 1/3 a Marco (che rappresenta la madre Giulia premorta, subentrando nella sua intera quota).
    EredeRuoloQuota
    AnnaConiuge1/3 (più diritto di abitazione sulla casa coniugale)
    LucaFiglio1/3
    MarcoNipote (per rappresentazione di Giulia)1/3

    Variante importante: se Giulia avesse avuto 2 figli, ad esempio Marco e Sara, il 1/3 spettante alla stirpe di Giulia si dividerebbe tra i due nipoti: 1/6 a Marco e 1/6 a Sara. Questo perché la quota si divide per stirpi a livello di figli, poi per capi tra i discendenti dello stesso figlio premorto.

    Eredità giacente e devoluzione allo Stato

    Cosa succede se mancano tutti i parenti entro il 6° grado oppure se nessuno accetta l’eredità? La legge prevede due scenari distinti: l’eredità giacente e la devoluzione allo Stato.

    Eredità giacente (art. 528 C.C.)

    L’eredità si dice giacente quando il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso dei beni ereditari. In questa fase di incertezza, il Tribunale, su richiesta o d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità giacente che amministra i beni fino a quando:

    • un erede accetta l’eredità, oppure
    • si accerta che nessuno può/vuole accettare e si apre la devoluzione allo Stato.

    Devoluzione allo Stato (art. 586 C.C.)

    Se non esistono parenti entro il 6° grado, oppure se tutti i chiamati rinunciano, l’eredità viene devoluta allo Stato italiano. Caratteristiche di questa successione:

    • Avviene di diritto, senza necessità di accettazione.
    • Lo Stato non può rinunciare.
    • Lo Stato risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti (beneficio di inventario automatico).

    In pratica, l’acquisizione al patrimonio dello Stato avviene tramite il Demanio (Agenzia del Demanio), che provvede all’amministrazione dei beni ricevuti.

    Come evitare la dispersione del patrimonio

    Per chi vuole avere la certezza che il proprio patrimonio vada a persone specifiche (amici, conviventi, associazioni, enti), è fondamentale redigere un testamento. Senza testamento, l’applicazione rigida dell’ordine legale può portare a risultati non desiderati, come la devoluzione allo Stato in assenza di parenti stretti.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la dichiarazione di successione completa, con gestione del sistema tavolare FVG, voltura catastale e calcolo imposte. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande frequenti (FAQ)

    Il coniuge separato ha diritto all’eredità?

    Sì, il coniuge semplicemente separato (anche separazione consensuale o giudiziale) mantiene tutti i diritti successori, esattamente come se il matrimonio fosse ancora in pieno corso. Perde invece ogni diritto il coniuge divorziato. L’eccezione riguarda il coniuge separato con addebito: perde i diritti di successione ma può ottenere un assegno vitalizio se già riceveva gli alimenti.

    I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti?

    Sì. Dal 2013 (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) tutti i figli hanno gli stessi diritti ereditari, senza alcuna distinzione tra figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottati. La riforma ha eliminato definitivamente anche la “commutazione” che un tempo riguardava i figli nati fuori dal matrimonio.

    Il convivente di fatto eredita?

    Il convivente di fatto (senza matrimonio né unione civile) non è erede legittimo. La legge Cirinnà (L. 76/2016) gli riconosce alcuni diritti limitati, come quello di abitare nella casa comune per un periodo dopo il decesso, ma per trasmettergli beni è indispensabile un testamento. Gli uniti civilmente invece sono pienamente equiparati al coniuge.

    Cosa succede se un erede rinuncia?

    Se un erede rinuncia, la sua quota accresce quella degli altri chiamati dello stesso ordine (art. 522 C.C.). Se invece il rinunciante è figlio del defunto, i suoi discendenti possono subentrare per rappresentazione (art. 467 C.C.). Se rinunciano tutti i chiamati, si passa alla categoria successiva dell’ordine di successione.

    I nipoti ereditano sempre quando manca un figlio?

    Non sempre. I nipoti ereditano solo per rappresentazione, cioè quando il loro genitore (figlio del defunto) è premorto, indegno, assente o ha rinunciato. Se invece il figlio è semplicemente vivente ma non accetta entro i termini, si applicano regole specifiche. Attenzione: se il defunto ha un solo figlio vivente e nessun altro discendente, i nipoti (cugini tra loro) non entrano nella successione.

    Cosa sono i legittimari e cosa li distingue dagli eredi legittimi?

    I legittimari sono i soggetti cui la legge riserva obbligatoriamente una quota di eredità (quota di legittima), anche in presenza di testamento: coniuge, figli e, in loro assenza, ascendenti. Gli eredi legittimi sono invece tutti coloro che ereditano in base all’art. 565 C.C. quando manca testamento. I legittimari sono quindi un sottoinsieme: se il defunto ha lasciato testamento che li pretermette, possono esercitare l’azione di riduzione.

    Fino a che grado si può ereditare?

    Nella linea collaterale si eredita fino al 6° grado di parentela (cugini di terzo grado). Oltre il 6° grado, se non ci sono parenti più vicini, l’eredità va devoluta allo Stato. Nella linea retta (discendenti e ascendenti) invece non c’è limite di grado: pronipoti e bisnonni possono sempre ereditare se presenti nelle condizioni previste.

    Come si fa a sapere chi sono gli eredi di una persona deceduta?

    Per individuare ufficialmente gli eredi si redige un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso il notaio o il Comune, basata sui documenti anagrafici (stato di famiglia, certificati di nascita/morte). Se c’è testamento olografo, va pubblicato dal notaio; se è pubblico, è già depositato. Il CAF può aiutarti a raccogliere la documentazione e a presentare la dichiarazione di successione.

    Hai bisogno di assistenza? Contatta il CAF Centro Fiscale

    La linea di successione ereditaria è uno dei temi più delicati della pratica successoria: individuare correttamente gli eredi, calcolare le quote e applicare eventualmente la rappresentazione richiede conoscenza normativa e attenzione alla situazione familiare concreta. Errori in questa fase possono comportare problemi nella successiva dichiarazione di successione, nel calcolo delle imposte e nelle volture catastali.

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    Per approfondire argomenti correlati, consulta le nostre guide:

    • Tipi di Successione: Guida Completa
    • Dichiarazione di Successione 2026: Guida Completa
    • Imposte Successione 2026: Aliquote e Franchigie
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    Andrea Damiani

    Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

    Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

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    Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/SUCCESSIONE-PER-RAPPRESENTAZIONE-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-05 08:00:002026-05-31 17:57:20Linea di Successione Ereditaria 2026: Ordine, Gradi di Parentela e Schemi Pratici
    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Addizionale Regionale IRPEF nel 730: Aliquote, Esenzioni e Calcolo per Ogni Regione 2025

    Dichiarazione dei redditi 730

    L'addizionale regionale IRPEF nel 730 è una delle voci fiscali che riguarda praticamente tutti i contribuenti italiani, eppure rimane spesso poco compresa. Si tratta di un'imposta aggiuntiva all'IRPEF che ogni regione italiana applica in misura variabile, con aliquote e soglie di esenzione diverse da territorio a territorio. Capire come funziona l'addizionale regionale IRPEF 730, dove si dichiara e quanto si paga è fondamentale per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi ed evitare brutte sorprese in busta paga o in fase di conguaglio fiscale.

    In questa guida completa trovi tutto quello che ti serve sapere sull'addizionale regionale IRPEF 2025: cos'è, come si calcola, dove si inserisce nel modello 730, le aliquote aggiornate per tutte e 20 le regioni italiane, le soglie di esenzione e gli esempi pratici per capire quanto pagherai davvero.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos'è l'addizionale regionale IRPEF
    2. Come si calcola: base imponibile e aliquote
    3. Il Quadro RV nel modello 730
    4. Aliquote 2025 per tutte le Regioni italiane
    5. Esenzioni: chi non paga l'addizionale regionale
    6. Addizionale regionale e comunale: le differenze
    7. Acconto, saldo e conguaglio in busta paga
    8. Esempi pratici di calcolo
    9. Domande Frequenti

    Cos'è l'addizionale regionale IRPEF

    L'addizionale regionale IRPEF è un'imposta locale sul reddito delle persone fisiche che si aggiunge all'IRPEF statale. È istituita dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e deve essere versata da tutti i contribuenti che risiedono in una regione italiana e che hanno prodotto un reddito imponibile positivo ai fini IRPEF. In parole semplici: se paghi l'IRPEF, con ogni probabilità paghi anche l'addizionale regionale.

    A differenza dell'IRPEF statale, che segue scaglioni e aliquote uguali per tutti i cittadini italiani, l'addizionale regionale IRPEF varia da regione a regione. Ogni amministrazione regionale ha la facoltà di stabilire la propria aliquota, nel rispetto di un tetto minimo fissato per legge. L'aliquota base è pari all'1,23% del reddito imponibile, ma le regioni possono maggiorarla fino a un massimo di 2,33% (ovvero fino a 1,1 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base, in base a quanto consentito dalla normativa vigente).

    Le regioni possono anche prevedere aliquote differenziate per scaglioni di reddito, analogamente all'IRPEF statale, oppure esenzioni per i redditi più bassi. Questo significa che, a parità di reddito, un contribuente residente in Lombardia potrebbe pagare un'addizionale regionale diversa rispetto a uno residente in Sicilia o in Friuli Venezia Giulia.

    Come si calcola: base imponibile e aliquote

    Il calcolo dell'addizionale regionale IRPEF parte dalla stessa base imponibile dell'IRPEF ordinaria. Non si tratta del reddito lordo, ma del reddito complessivo al netto delle deduzioni ammesse dalla legge (come i contributi previdenziali, le spese per addetti alla cura di familiari, ecc.). In sostanza, la formula è:

    Addizionale regionale = Reddito imponibile IRPEF × Aliquota regionale

    Le detrazioni IRPEF (per lavoro dipendente, per carichi familiari, per spese sanitarie, ecc.) non riducono la base imponibile dell'addizionale regionale: vengono sottratte solo dall'IRPEF statale, non dall'addizionale. Questo è un aspetto spesso fonte di confusione: le detrazioni fiscali che ottieni nel 730 abbattono l'IRPEF che devi allo Stato, ma non abbattono l'addizionale regionale che devi alla tua regione.

    Alcune regioni hanno adottato un sistema di aliquote progressive a scaglioni, simile a quello dell'IRPEF nazionale. In questi casi, il reddito imponibile viene suddiviso in fasce e a ciascuna fascia si applica un'aliquota diversa. Ad esempio, la regione Lazio applica aliquote differenti per chi guadagna fino a 15.000 euro, tra 15.000 e 28.000 euro, tra 28.000 e 55.000 euro, e oltre 55.000 euro. Altre regioni invece applicano un'aliquota unica (flat) su tutto il reddito imponibile.

    Il Quadro RV nel modello 730

    Nel modello 730, l'addizionale regionale IRPEF viene gestita nel Quadro RV (denominato anche “Addizionale regionale all'IRPEF” nelle istruzioni ministeriali). In questo quadro il contribuente — o il CAF che compila il modello per conto del contribuente — inserisce i dati relativi all'addizionale dovuta e agli eventuali acconti già versati.

    Nella dichiarazione dei redditi 730, il Quadro RV svolge una funzione di liquidazione: sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota applicabile nella regione di residenza, viene calcolato l'importo totale dovuto, viene confrontato con quanto già versato (acconto) e si determina se il contribuente deve ancora versare qualcosa (saldo a debito) oppure ha diritto a un rimborso (saldo a credito).

    Per i lavoratori dipendenti, il sostituto d'imposta (il datore di lavoro) gestisce automaticamente le trattenute in busta paga e il conguaglio di fine anno. Per i pensionati, è l'INPS a effettuare le trattenute direttamente dalla pensione. Per i lavoratori autonomi o per chi ha redditi diversi, l'addizionale viene versata tramite modello F24, con scadenze specifiche legate alla presentazione del 730 o del Modello Redditi PF.

    Dati fondamentali nel Quadro RV:

    • Codice regione di residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta (non quella attuale, se diversa)
    • Reddito imponibile su cui calcolare l'addizionale
    • Aliquota applicabile (determinata automaticamente dal software del CAF sulla base della regione)
    • Addizionale totale dovuta
    • Acconto già versato (trattenuto dal datore di lavoro o versato con F24)
    • Saldo a debito o credito

    Aliquote addizionale regionale IRPEF 2025 per tutte le Regioni italiane

    Ecco le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF 2025 per tutte le 20 regioni italiane, comprese le regioni a statuto speciale. I dati si riferiscono all'anno d'imposta 2025 (quello che dichiari nel 730 presentato nel 2026). Le aliquote sono quelle deliberate dalle singole regioni e aggiornate in base alle ultime normative disponibili.

    Regioni a Statuto Ordinario:

    RegioneAliquota / ScaglioniSoglia esenzione
    Piemonte1,62% (fino a 15.000€) → 2,13% (15.001-28.000€) → 2,33% (oltre 28.000€)Reddito ≤ 15.000 euro: 1,62%
    Valle d’Aosta1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 7.500 euro
    Lombardia1,23% (fino a 15.000€) → 1,58% (15.001-28.000€) → 1,72% (28.001-55.000€) → 1,73% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Liguria1,23% (fino a 15.000€) → 2,33% (oltre 15.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Veneto1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro (con figli a carico)
    Emilia-Romagna1,33% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-50.000€) → 2,33% (oltre 50.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
    Toscana1,42% (fino a 15.000€) → 1,92% (15.001-28.000€) → 2,12% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro
    Umbria1,23% (fino a 15.000€) → 1,63% (15.001-28.000€) → 1,93% (28.001-55.000€) → 2,13% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
    Marche1,23% (fino a 15.000€) → 1,53% (15.001-28.000€) → 1,73% (28.001-55.000€) → 1,73% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 10.000 euro
    Lazio1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
    Abruzzo1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Molise1,23% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Campania2,03% (fino a 15.000€) → 2,13% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-50.000€) → 2,33% (oltre 50.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
    Puglia1,23% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,33% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Basilicata1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,23% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
    Calabria1,73% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro

    Regioni e Province a Statuto Speciale:

    Regione / Provincia AutonomaAliquota / ScaglioniSoglia esenzione
    Sicilia1,23% (fino a 15.000€) → 1,83% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,23% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 10.000 euro
    Sardegna1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
    Friuli Venezia Giulia1,23% (fino a 15.000€) → 1,43% (15.001-28.000€) → 1,63% (28.001-55.000€) → 1,63% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 11.000 euro
    Trentino-Alto Adige / Prov. Aut. Trento1,23% (aliquota base provinciale)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro (Trento), variabile Bolzano

    Nota bene: Le aliquote indicate sono quelle deliberate dalle regioni per l'anno d'imposta 2025. Le regioni in piano di rientro dal deficit sanitario (come la Calabria e la Campania) applicano le maggiorazioni massime consentite dalla legge. Verifica sempre le delibere regionali aggiornate o affidati al CAF Centro Fiscale per la compilazione del 730: i nostri esperti applicano automaticamente l'aliquota corretta per la tua regione di residenza.

    Esenzioni: chi non paga l'addizionale regionale IRPEF

    Non tutti i contribuenti sono tenuti a versare l'addizionale regionale IRPEF. La legge nazionale e le delibere regionali prevedono alcune esenzioni importanti che riguardano principalmente i redditi più bassi e alcune categorie particolari. Conoscere queste esenzioni può fare una differenza concreta nel calcolo finale della tua dichiarazione dei redditi.

    La prima e più importante esenzione è quella legata alla soglia minima di reddito. Quasi tutte le regioni italiane prevedono che i contribuenti con un reddito imponibile al di sotto di una certa soglia non paghino l'addizionale regionale. Queste soglie variano significativamente da regione a regione: si va dagli 8.000 euro di alcune regioni meridionali fino ai 15.000 euro di regioni come Toscana e Calabria.

    Oltre alla soglia di reddito, alcune regioni prevedono ulteriori esenzioni o agevolazioni per specifiche categorie:

    • Famiglie con figli a carico: Alcune regioni (come Veneto e Lombardia) prevedono soglie di esenzione più elevate o riduzioni dell'addizionale per i contribuenti con figli fiscalmente a carico. Il numero di figli e l'importo dell'ISEE del nucleo familiare possono incidere sul calcolo.
    • Pensionati con redditi bassi: I pensionati con reddito da pensione inferiore alle soglie regionali di esenzione non pagano l'addizionale regionale. Per un pensionato con pensione minima INPS, l'addizionale regionale è tipicamente pari a zero.
    • Redditi assimilati esenti: Alcune tipologie di reddito che concorrono a formare il reddito complessivo IRPEF possono essere escluse dalla base di calcolo dell'addizionale regionale in specifiche regioni (ad esempio, alcune indennità di mobilità o integrazioni salariali).
    • Contribuenti incapienti: Chi ha un'IRPEF lorda pari a zero (perché le detrazioni eccedono l'imposta lorda) non produce un'addizionale regionale dovuta.

    È importante ricordare che le esenzioni si applicano in base alla regione di residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta. Se ti sei trasferito da una regione all'altra durante l'anno, la tua addizionale si calcola in base alla regione in cui risiedevi a fine anno, indipendentemente da dove abitavi a inizio anno.

    Addizionale regionale e comunale: le differenze essenziali

    L'addizionale regionale IRPEF non va confusa con l'addizionale comunale IRPEF: sono due imposte distinte, entrambe previste nel 730, ma con caratteristiche e importi differenti. Capire la differenza tra le due è fondamentale per leggere correttamente il tuo 730 e comprendere quanto stai pagando di tasse locali.

    CaratteristicaAddizionale RegionaleAddizionale Comunale
    Chi la stabilisceRegione di residenzaComune di residenza
    Aliquota minima1,23%0% (alcuni comuni non la applicano)
    Aliquota massima2,33%0,80% (in generale)
    Numero soggetti deliberanti20 regioniCirca 7.900 comuni
    Quadro nel 730Quadro RVQuadro RV (sezione distinta)
    Acconto previstoSì (30% dell'addizionale dell'anno precedente)Sì (30% dell'addizionale dell'anno precedente)
    Base imponibileReddito imponibile IRPEFReddito imponibile IRPEF

    La principale differenza pratica è che l'addizionale regionale è generalmente più elevata in termini assoluti rispetto all'addizionale comunale, perché le aliquote regionali sono significativamente superiori a quelle comunali. Per un lavoratore dipendente con reddito di 28.000 euro residente in una grande città, l'addizionale regionale può ammontare a diverse centinaia di euro, mentre quella comunale è solitamente inferiore a 100 euro.

    Acconto, saldo e conguaglio in busta paga

    L'addizionale regionale IRPEF segue una modalità di pagamento in due fasi: un acconto e un saldo. Questo meccanismo riguarda sia i lavoratori dipendenti (che vedono le trattenute in busta paga) sia i contribuenti che versano autonomamente tramite F24.

    L'acconto sull'addizionale regionale è pari al 30% dell'addizionale dovuta sull'anno precedente. Per i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene questo acconto a novembre, contestualmente al conguaglio di fine anno IRPEF. Per i contribuenti che presentano il 730 tramite CAF (o il Modello Redditi PF), l'acconto va versato entro novembre tramite modello F24.

    Il saldo dell'addizionale regionale rappresenta la differenza tra il totale dovuto per l'anno d'imposta e l'acconto già versato. Per i lavoratori dipendenti con 730, il saldo viene trattenuto in busta paga a partire da luglio (o agosto) dell'anno successivo, suddiviso in rate mensili fino a novembre. Per i contribuenti senza sostituto d'imposta, il saldo si versa tramite F24 entro giugno o luglio.

    Il conguaglio fiscale di fine anno, effettuato dal datore di lavoro a novembre-dicembre, ricalcola l'addizionale regionale tenendo conto del reddito effettivo dell'intero anno. Se durante l'anno il datore di lavoro ha trattenuto un importo inferiore a quanto dovuto (ad esempio perché il reddito finale è risultato superiore alle previsioni), il dipendente si troverà un importo aggiuntivo trattenuto in busta paga. Al contrario, se sono state trattenute più somme del dovuto, avrà diritto a un rimborso in busta paga.

    Per i pensionati, il meccanismo è analogo: l'INPS gestisce le trattenute sulla pensione e il conguaglio annuale, liquidando l'addizionale regionale direttamente sull'assegno mensile. Anche per questo motivo, la dichiarazione dei redditi 730 dei pensionati deve essere compilata con attenzione, poiché le trattenute INPS potrebbero non corrispondere perfettamente a quanto dovuto, generando saldi a debito o credito.

    Esempi pratici di calcolo dell'addizionale regionale IRPEF

    Per capire concretamente quanto incide l'addizionale regionale IRPEF sul carico fiscale complessivo, vediamo alcuni esempi pratici con redditi e regioni diversi. Questi esempi ti aiuteranno a orientarti prima di presentare il 730.

    Esempio 1: Lavoratore dipendente in Lombardia, reddito 30.000 euro

    Supponiamo che Marco lavori come impiegato a Milano e abbia un reddito imponibile IRPEF di 30.000 euro nell'anno d'imposta 2025. La Lombardia applica l'aliquota dell'1,72% per il terzo scaglione (28.001-55.000 euro), ma con un sistema progressivo.

    • Primi 15.000 euro al 1,23% = 184,50 euro
    • Da 15.001 a 28.000 euro (13.000 euro) al 1,58% = 205,40 euro
    • Da 28.001 a 30.000 euro (2.000 euro) al 1,72% = 34,40 euro
    • Addizionale regionale totale: circa 424 euro

    Esempio 2: Pensionato in Friuli Venezia Giulia, reddito 18.000 euro

    Anna è pensionata a Udine e riceve una pensione con reddito imponibile di 18.000 euro. Il Friuli Venezia Giulia applica l'aliquota dell'1,23% fino a 15.000 euro e dell'1,43% per la fascia 15.001-28.000 euro.

    • Primi 15.000 euro al 1,23% = 184,50 euro
    • Da 15.001 a 18.000 euro (3.000 euro) al 1,43% = 42,90 euro
    • Addizionale regionale totale: circa 227 euro

    Il Friuli Venezia Giulia ha tra le aliquote regionali più basse d'Italia, il che rappresenta un vantaggio fiscale concreto per i residenti nella regione.

    Esempio 3: Lavoratore in Campania, reddito 22.000 euro

    Giuseppe lavora a Napoli e ha un reddito imponibile di 22.000 euro. La Campania, essendo in piano di rientro dal deficit sanitario, applica aliquote tra le più elevate d'Italia: 2,03% per i redditi fino a 15.000 euro e 2,13% per la fascia successiva.

    • Primi 15.000 euro al 2,03% = 304,50 euro
    • Da 15.001 a 22.000 euro (7.000 euro) al 2,13% = 149,10 euro
    • Addizionale regionale totale: circa 454 euro

    Il confronto tra questi tre esempi mostra chiaramente come la residenza regionale possa fare una differenza sostanziale nel carico fiscale: a parità di reddito, un residente in Campania paga significativamente di più rispetto a uno in Friuli Venezia Giulia o in Lombardia.

    Se vuoi verificare l'importo esatto della tua addizionale regionale IRPEF 2025, il CAF Centro Fiscale di Udine può calcolarla con precisione durante la compilazione del tuo 730. Il servizio è disponibile sia in sede a Udine che online per tutta Italia: i nostri esperti si occupano di tutto, dalla raccolta dei documenti al calcolo definitivo e alla presentazione della dichiarazione.

    Come gestire l'addizionale regionale nel 730: il ruolo del CAF

    L'addizionale regionale IRPEF nel 730 è un'imposta che, pur non essendo elevata in termini assoluti per redditi bassi e medi, richiede attenzione nella compilazione della dichiarazione. Un errore nel codice regione, nell'aliquota applicata o nel calcolo dell'acconto può generare sanzioni o un versamento insufficiente con successivi avvisi di accertamento.

    Affidare la compilazione del modello 730 al CAF Centro Fiscale di Udine significa avere la certezza che l'addizionale regionale venga calcolata correttamente per la tua specifica regione di residenza, con le aliquote aggiornate e le eventuali esenzioni a cui hai diritto. I nostri operatori conoscono le delibere di tutte le regioni italiane e aggiornano i software di calcolo ogni anno in base alle variazioni normative.

    Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi 2025? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online, in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: il nostro team ti guida in ogni fase della compilazione del 730, garantendo la massima precisione nel calcolo di IRPEF, addizionali regionali e comunali, detrazioni e rimborsi.

    Cos’è l’addizionale regionale IRPEF nel 730?

    L’addizionale regionale IRPEF è un’imposta locale che si aggiunge all’IRPEF statale. Si calcola applicando l’aliquota deliberata dalla propria regione di residenza al reddito imponibile IRPEF. Nel modello 730, viene liquidata nel Quadro RV e può essere trattenuta direttamente in busta paga (per i lavoratori dipendenti) o versata tramite F24.

    Quanto è l’aliquota base dell’addizionale regionale IRPEF?

    L’aliquota base minima dell’addizionale regionale IRPEF è pari all’1,23% del reddito imponibile IRPEF. Tuttavia, le regioni possono maggiorarla fino a un massimo del 2,33%. Le regioni in piano di rientro dal deficit sanitario applicano tipicamente le aliquote più elevate.

    Chi non paga l’addizionale regionale IRPEF?

    Non pagano l’addizionale regionale i contribuenti il cui reddito imponibile è inferiore alla soglia di esenzione deliberata dalla propria regione (che varia da 7.500 a 15.000 euro a seconda della regione), i contribuenti con IRPEF lorda pari a zero, e alcune categorie particolari previste dalle delibere regionali (es. famiglie con figli a carico in alcune regioni).

    La regione di residenza per l’addizionale regionale qual è?

    L’addizionale regionale si calcola in base alla regione in cui il contribuente risulta iscritto all’anagrafe al 31 dicembre dell’anno d’imposta. Anche se ti sei trasferito durante l’anno, fa fede la residenza a fine anno.

    Come viene pagata l’addizionale regionale per i lavoratori dipendenti?

    Per i lavoratori dipendenti, l’addizionale regionale viene trattenuta automaticamente in busta paga dal datore di lavoro. L’acconto (30%) viene trattenuto a novembre, mentre il saldo viene rateizzato nei mesi successivi alla presentazione del 730 (luglio-novembre). Non è necessario alcun versamento autonomo tramite F24.


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      DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come Presentarla

      Dichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento
      Settembre 18, 2026
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      Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese

      Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese
      Settembre 15, 2026
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      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 07:22:322026-05-31 16:14:56Addizionale Regionale IRPEF nel 730: Aliquote, Esenzioni e Calcolo per Ogni Regione 2025
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      Rottamazione-quinquies: le FAQ dell Agenzia delle Entrate-Riscossione (Maggio 2026)

      ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

      Il 4 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ha pubblicato il proprio Diario Quotidiano con una serie di FAQ ufficiali sulla Rottamazione-quinquies, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotta dal Decreto Legislativo n. 19 del 2024 (convertito dalla Legge n. 56/2024). Si tratta di risposte alle domande più frequenti dei contribuenti che hanno aderito o intendono aderire alla procedura, con chiarimenti su scadenze, modalità di pagamento, decadenza e situazioni particolari. In questo articolo analizziamo nel dettaglio ogni FAQ, aggiornando le informazioni in base agli ultimi provvedimenti normativi disponibili al 4 maggio 2026.

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      Indice dei contenuti

      1. Cos’è la Rottamazione-quinquies
      2. Chi può aderire: i requisiti
      3. Quali carichi sono ammessi alla definizione agevolata
      4. Scadenze di pagamento: il piano rateale 2026
      5. Decadenza: quando si perde il beneficio
      6. Rimborsi e sgravi: cosa succede ai pagamenti effettuati
      7. Comunicazione ADER: come ricevere il piano di pagamento
      8. Modifica o integrazione della domanda
      9. Situazioni particolari: procedure concorsuali, soggetti deceduti, società
      10. Effetti giuridici della definizione agevolata
      11. Come effettuare i pagamenti
      12. Assistenza del CAF per la Rottamazione-quinquies

      Cos’è la Rottamazione-quinquies

      La Rottamazione-quinquies — tecnicamente denominata Definizione Agevolata — è la quinta edizione della procedura che consente ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando unicamente il capitale originario e le spese procedurali, con l’abbattimento integrale di sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione. È stata introdotta dall’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2024 (PNRR-ter), convertito con la Legge n. 56 del 29 aprile 2024.

      La misura era originariamente rivolta ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Successivamente, il Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 (cosiddetto “Milleproroghe”), convertito con la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, ha esteso la finestra temporale includendo anche i carichi del primo semestre 2025 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2025) e ha rimodulato il calendario delle scadenze per le rate successive.

      A differenza della Rottamazione-quater (la quarta edizione, prevista dalla Legge n. 197/2022), la Rottamazione-quinquies consente il pagamento dilazionato fino a 54 rate mensili, di importo costante, distribuite nell’arco di 5 anni e mezzo. Questa caratteristica la rende particolarmente accessibile per i contribuenti con debiti consistenti e difficoltà di liquidità.

      Chi può aderire: i requisiti

      La FAQ ufficiale ADER chiarisce che possono accedere alla Rottamazione-quinquies tutti i soggetti — persone fisiche, persone giuridiche, imprenditori individuali, enti non commerciali — che abbiano carichi affidati all’Agente della Riscossione nei periodi ammessi, indipendentemente dalla natura del debito (tributaria, contributiva, etc.).

      Non occorre alcun requisito reddituale, né un limite massimo di debito da definire. In particolare, possono aderire anche i contribuenti che:

      • Hanno già usufruito di precedenti rottamazioni (Rottamazione-quater, ter, bis) ed erano decaduti per mancato pagamento di una rata
      • Si trovano in procedura concorsuale (fallimento, concordato, liquidazione giudiziale), a condizione che il curatore/commissario autorizzi la domanda
      • Sono debitori di contributi previdenziali (INPS, casse professionali) iscritti a ruolo
      • Hanno debiti verso enti locali che abbiano affidato la riscossione ad ADER
      • Sono soggetti con carichi parzialmente già pagati grazie a precedenti misure

      Attenzione: non tutti i tributi sono definibili. L’ADER ha precisato nelle FAQ che sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi relativi a:

      • Risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (dazi doganali)
      • IVA all’importazione
      • Somme dovute a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti
      • Sanzioni pecuniarie penali
      • Debiti di natura non tributaria già oggetto di rateizzazione attiva con il creditore originario

      Quali carichi sono ammessi alla definizione agevolata

      Una delle FAQ più richieste riguarda l’identificazione dei carichi ammissibili. L’ADER chiarisce che rientrano nella Rottamazione-quinquies:

      • Carichi originari (2000-2023): tutti i debiti affidati ad ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
      • Carichi del primo semestre 2025 (estensione Milleproroghe): debiti affidati dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, inclusi nella finestra grazie alla Legge n. 15/2025
      • Carichi in rateizzazione attiva: anche i piani di rateizzazione concessi da ADER possono essere “riversati” nella definizione agevolata
      • Carichi sospesi per ricorso: i debiti oggetto di contenzioso tributario possono rientrare, con conseguente rinuncia al ricorso
      • Carichi con accertamento esecutivo: le somme derivanti da accertamenti divenuti definitivi

      Per verificare quali carichi specifici sono presenti nella propria posizione debitoria, il contribuente può accedere al portale ADER (ader.gov.it) nell’area “La mia cartella”, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, può rivolgersi agli sportelli ADER prenotando un appuntamento oppure richiedere supporto al proprio CAF o patronato di riferimento.

      Scadenze di pagamento: il piano rateale 2026

      Le scadenze di pagamento della Rottamazione-quinquies rappresentano il punto centrale delle FAQ ADER. Il piano rateale, ricordiamo, può prevedere un versamento unico oppure fino a 54 rate mensili. Di seguito le date chiave aggiornate al 4 maggio 2026, tenendo conto delle proroghe intervenute:

      RataScadenza originariaNote / Proroghe
      1ª rata (o pagamento unico)31 luglio 2025Prorogata al 30 settembre 2025 per i carichi originari 2000-2023
      2ª rata30 novembre 2025Confermata; tolleranza 5 giorni lavorativi
      3ª rata28 febbraio 2026Confermata; in scadenza
      4ª rata31 maggio 2026Prossima scadenza
      5ª rata31 luglio 2026–
      6ª rata30 novembre 2026–
      Dalla 7ª alla 54ª rataMensili fino a luglio 2030Importo costante, calcolato su quota capitale residua

      Tolleranza di 5 giorni: la normativa prevede che il pagamento effettuato entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza sia comunque considerato tempestivo ai fini della definizione agevolata. Questa tolleranza è applicata automaticamente da ADER, senza necessità di comunicazioni da parte del contribuente.

      Per i carichi del primo semestre 2025 (estensione Milleproroghe), le scadenze del piano rateale decorrono da una data successiva, che ADER comunica nella lettera con il piano di pagamento personalizzato. Il contribuente che ha aderito alla quinquies per questi carichi deve prestare attenzione alla corrispondenza ADER e verificare le date sulla propria area personale di ader.gov.it.

      Ricorda che puoi consultare il nostro articolo dettagliato sullo scadenzario ADER 2026 per un quadro completo di tutte le date.

      Decadenza: quando si perde il beneficio

      La decadenza dalla Rottamazione-quinquies è uno degli argomenti più delicati e tra le FAQ più frequenti ricevute dall’ADER. La perdita del beneficio si verifica quando il contribuente:

      • Non paga una rata entro i 5 giorni lavorativi di tolleranza successivi alla scadenza
      • Paga in misura insufficiente rispetto all’importo dovuto (anche un centesimo in meno determina la decadenza)
      • Effettua il pagamento con strumenti non ammessi (ad esempio, con un bollettino intestato a un’altra pratica)

      In caso di decadenza, la definizione agevolata è definitivamente perduta per tutti i carichi inclusi nella domanda. Non è possibile readerire alla stessa misura. Le somme già versate sono acquisite dal Fisco a titolo di acconto sul debito originario complessivo (comprensivo di sanzioni, interessi e aggi), che torna ad essere esigibile per intero. L’ADER riprende le attività di riscossione coattiva.

      Una FAQ specifica dell’ADER chiarisce che la decadenza è selettiva per cartella: se il contribuente ha incluso più cartelle nella domanda e risulta inadempiente solo su alcune, la decadenza colpisce unicamente i carichi interessati da quella specifica inadempienza, non l’intera definizione agevolata. Questa interpretazione, tuttavia, va verificata caso per caso con la documentazione ufficiale ADER.

      Per approfondire cosa succede dopo la domanda e i rischi di decadenza, leggi il nostro articolo: Rottamazione-quinquies: cosa succede dopo la domanda.

      Rimborsi e sgravi: cosa succede ai pagamenti effettuati

      Tra le FAQ ADER più frequenti figurano quelle sui rimborsi. La normativa prevede due scenari:

      Scenario 1 – Contribuente che ha già pagato parzialmente il debito. Se prima dell’adesione alla Rottamazione-quinquies il contribuente aveva già versato somme a titolo di sanzioni, interessi o aggi (ovvero le componenti “condonate” dalla definizione agevolata), queste somme non vengono rimborsate. Vengono però computate a riduzione del debito residuo da pagare in sede di definizione agevolata.

      Scenario 2 – Contribuente che ha versato più del dovuto. Se il contribuente dimostra di aver pagato in eccesso rispetto al debito “rottamato” (ossia al solo capitale e spese procedurali), ha diritto a un rimborso della differenza. La richiesta va presentata all’ADER con la documentazione attestante i pagamenti effettuati.

      Le FAQ chiariscono anche che i pagamenti effettuati in precedenza a titolo di rateizzazione ordinaria (piani di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973) sono integralmente considerati ai fini del calcolo del debito residuo, anche se si trattava di pagamenti misti (quota capitale + quota interessi). In pratica, si ricalcola l’intero debito originario e si sottrae quanto già versato complessivamente.

      Sgravi e annullamenti

      Un’altra FAQ riguarda il caso in cui il debito originario venga sgravato o annullato parzialmente dall’ente creditore (ad esempio, il Comune annulla parte delle sanzioni per un errore nell’avviso di accertamento) dopo l’adesione alla rottamazione. In questo caso, l’ADER aggiorna il piano di pagamento personalizzato, rideterminando le rate in modo proporzionale. Il contribuente riceve comunicazione della variazione.

      Comunicazione ADER: come ricevere il piano di pagamento

      L’ADER invia a ogni contribuente che ha presentato domanda di adesione una comunicazione personalizzata contenente:

      • L’accoglimento o il rigetto della domanda (con motivazione in caso di rigetto)
      • L’importo complessivo da pagare (capitale + spese, al netto di sanzioni e interessi condonate)
      • Il numero e l’importo delle rate, con le relative scadenze
      • I bollettini di pagamento precompilati (o le istruzioni per scaricarli dall’area personale)
      • Il codice identificativo della pratica da utilizzare per qualsiasi comunicazione successiva

      La comunicazione viene inviata:

      • Via posta elettronica certificata (PEC) per i soggetti che dispongono di un indirizzo PEC registrato
      • Via posta ordinaria raccomandata per le persone fisiche senza PEC
      • Tramite area personale del portale ader.gov.it (sempre disponibile online)

      La FAQ ADER del 4 maggio 2026 precisa che in caso di mancata ricezione della comunicazione, il contribuente può verificare lo stato della propria domanda direttamente nell’area riservata di ader.gov.it, accedendo con SPID, CIE o CNS. In caso di problemi tecnici, è possibile contattare il numero verde 060101 oppure recarsi fisicamente presso gli sportelli ADER.

      Modifica o integrazione della domanda

      Una delle FAQ più dibattute riguarda la possibilità di modificare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies dopo averla presentata. L’ADER chiarisce che:

      • Non è possibile ritirare la domanda una volta presentata: la rinuncia implicita avviene solo attraverso il mancato pagamento della prima rata (con conseguente decadenza)
      • Non è possibile aggiungere nuovi carichi alla domanda presentata, a meno che non vi sia una riapertura dei termini normativa
      • Non è possibile ridurre il numero di carichi inclusi nella domanda: se un carico è stato inserito, rimane incluso nella definizione agevolata
      • È possibile integrare la domanda se si individuano ulteriori carichi ammissibili che non erano stati inizialmente inclusi, ma solo nel caso in cui i termini di presentazione siano ancora aperti o vi sia stata una riapertura

      Per i contribuenti che si accorgono di aver omesso carichi dalla propria domanda, l’ADER suggerisce di verificare nell’area personale se esistono ulteriori cartelle non incluse. In caso di nuovi carichi affidati successivamente alla domanda iniziale, questi potranno essere oggetto di una nuova istanza (se e quando la normativa preveda ulteriori finestre di adesione).

      Situazioni particolari: procedure concorsuali, soggetti deceduti, società

      Il Diario Quotidiano ADER del 4 maggio 2026 dedica ampio spazio alle situazioni particolari che i contribuenti si trovano ad affrontare. Ecco i principali chiarimenti:

      Procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale)

      Le imprese in fallimento o liquidazione giudiziale possono aderire alla Rottamazione-quinquies, ma la domanda deve essere presentata dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori (a seconda della fase procedurale). L’ADER accetta la domanda subordinatamente alla produzione del provvedimento autorizzativo. In caso di concordato preventivo, la facoltà di aderire è generalmente riconosciuta nell’ambito del piano concordatario.

      Soggetti deceduti

      Se il titolare del debito è deceduto dopo aver presentato domanda, gli eredi subentrano nel piano di pagamento. Se invece il titolare è deceduto prima di presentare domanda, spetta agli eredi presentare l’istanza di adesione, allegando la documentazione comprovante la qualità di erede (dichiarazione di successione, atto di notorietà, etc.). La dichiarazione di successione è lo strumento chiave in questi casi; per supporto, il CAF Centro Fiscale offre assistenza per la dichiarazione di successione.

      Società estinte e soggetti non più esistenti

      Per le società cancellate dal Registro delle Imprese, i soci (nelle società di persone) o gli ex amministratori (nelle società di capitali, entro i limiti della responsabilità patrimoniale prevista dall’art. 2495 c.c.) possono presentare la domanda. L’ADER esamina le domande caso per caso, tenendo conto della struttura societaria e dei provvedimenti di cancellazione.

      Contribuenti con debitoria mista (carichi ammissibili e non ammissibili)

      Quando un contribuente ha sia carichi ammissibili alla definizione agevolata sia carichi non ammissibili (ad esempio, dazi doganali o sanzioni penali), la domanda di adesione riguarderà esclusivamente i carichi ammissibili. I carichi non ammissibili rimangono soggetti alle ordinarie procedure di riscossione. L’ADER nella propria comunicazione personalizzata separerà chiaramente i due gruppi.

      Effetti giuridici della definizione agevolata

      La normativa sulla Rottamazione-quinquies produce importanti effetti giuridici sin dal momento della presentazione della domanda, anche prima che il contribuente abbia effettuato alcun pagamento. Le FAQ ADER del 4 maggio 2026 chiariscono questi aspetti con precisione.

      Sospensione delle procedure esecutive

      A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata:

      • Sono sospese le procedure esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi) già avviate su carichi inclusi nella domanda
      • Non possono essere avviate nuove procedure cautelari ed esecutive sui medesimi carichi
      • I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti rimangono in essere fino al completamento del pagamento, ma non possono essere eseguiti ulteriori atti esecutivi
      • Viene sospesa anche l’iscrizione a ruolo di eventuali ulteriori carichi correlati ai periodi ammessi

      Questi effetti sono automatici e non richiedono alcuna comunicazione del contribuente al creditore o al giudice (in caso di procedimenti pendenti).

      Contenzioso tributario e rinuncia al ricorso

      Se il contribuente ha in corso un ricorso tributario relativo ai carichi inclusi nella domanda di rottamazione, l’adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia implicita al ricorso. Il contribuente deve comunicare al giudice tributario (CTP/CGT di primo e secondo grado) la rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese processuali rimangono a carico del contribuente rinunciante, salvo diverso accordo con l’Amministrazione.

      È importante valutare attentamente la convenienza della rinuncia al ricorso prima di aderire alla rottamazione, soprattutto se le probabilità di successo del ricorso sono elevate. In questi casi è utile consultare un esperto fiscale o il proprio CAF per una valutazione complessiva della propria situazione tributaria.

      Effetti sull’ISEE e sulle certificazioni fiscali

      Una FAQ molto pratica riguarda gli effetti della rottamazione sull’ISEE. I debiti inclusi nella Rottamazione-quinquies non incidono negativamente sull’ISEE una volta presentata la domanda di adesione, poiché vengono “congelati” in attesa del pagamento. Tuttavia, in caso di decadenza, il debito torna ad essere computato pienamente. Per ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o altre certificazioni di regolarità fiscale, è necessario essere in regola con i pagamenti della definizione agevolata: la sola presentazione della domanda non è sufficiente se ci sono rate scadute non pagate.

      Come effettuare i pagamenti

      Le FAQ ADER chiariscono che i pagamenti della Rottamazione-quinquies possono essere effettuati attraverso diversi canali, tutti indicati nel piano di pagamento personalizzato inviato dall’ADER:

      • Portale ader.gov.it: area personale, pagamento con carta di credito/debito o bonifico bancario
      • App ADER: disponibile su iOS e Android, con pagamento tramite pagoPA
      • Sportelli bancari e uffici postali: presentando i bollettini RAV precompilati
      • Tabaccherie e ricevitorie abilitate al servizio pagoPA
      • Home banking: utilizzando il codice RAV fornito da ADER
      • Sportelli ADER: fisicamente presso le sedi territoriali, previo appuntamento

      Attenzione al codice RAV: ogni bollettino di pagamento ha un codice RAV univoco collegato alla specifica rata e al contribuente. È fondamentale utilizzare il bollettino corretto per ogni rata: il pagamento con un bollettino errato (ad esempio, di una rata già pagata o di un’altra pratica) potrebbe non essere correttamente imputato, con rischio di decadenza. In caso di dubbio, verificare sempre sull’area personale di ader.gov.it prima di effettuare il pagamento.

      Per la 4ª rata in scadenza il 31 maggio 2026, ricordiamo che la tolleranza di 5 giorni lavorativi porta la scadenza effettiva al 5 giugno 2026 (tenendo conto dei giorni lavorativi). Consigliamo di non attendere l’ultimo momento utile, soprattutto per chi utilizza il portale bancario, dove potrebbero verificarsi ritardi tecnici.

      Assistenza del CAF per la Rottamazione-quinquies

      La Rottamazione-quinquies è una misura potenzialmente vantaggiosa per milioni di contribuenti italiani, ma richiede attenzione nella verifica dei carichi, nella comprensione del piano di pagamento e nel rispetto delle scadenze. Un singolo errore — come il pagamento di un centesimo in meno o l’uso del bollettino sbagliato — può comportare la decadenza definitiva dal beneficio, con il ripristino dell’intero debito originario.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:

      • Verifica della posizione debitoria ADER e identificazione dei carichi ammissibili
      • Calcolo del risparmio effettivo derivante dalla definizione agevolata rispetto al debito complessivo
      • Controllo del piano di pagamento ricevuto dall’ADER
      • Supporto nella presentazione di nuove domande in caso di riapertura dei termini
      • Assistenza per le situazioni particolari (eredi, procedure concorsuali, contenzioso tributario)
      • Consulenza integrata con la dichiarazione dei redditi e il regime fiscale complessivo

      Contatta il nostro CAF per una consulenza personalizzata. Siamo a Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, e puoi raggiungerci anche via WhatsApp al 366 6018121 o per telefono al 0432 1638640.

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      Domande Frequenti sulla Rottamazione-quinquies

      Posso ancora aderire alla Rottamazione-quinquies nel 2026?

      La finestra originaria di adesione alla Rottamazione-quinquies si e chiusa il 30 aprile 2025. Salvo riaperture dei termini previste da nuovi provvedimenti normativi, attualmente non e possibile presentare nuove domande. Chi ha gia aderito e regolare con i pagamenti puo continuare a beneficiare della definizione agevolata.

      Cosa succede se salto una rata della Rottamazione-quinquies?

      Se non paghi una rata entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza, o se paghi un importo inferiore al dovuto anche di un solo centesimo, perdi definitivamente il beneficio della definizione agevolata per tutti i carichi inclusi in quella domanda. Il debito originario torna esigibile per intero, comprensivo di sanzioni, interessi e aggi, e ADER riprende le attivita di riscossione coattiva.

      Quanto risparmio con la Rottamazione-quinquies rispetto al debito originale?

      Il risparmio varia in base alla composizione del debito. In media, le sanzioni rappresentano il 30% del debito complessivo e gli interessi di mora un ulteriore 15-20%. Il risparmio totale puo dunque oscillare tra il 30% e il 50% del debito iscritto a ruolo, con punte piu elevate per i debiti piu datati (dove gli interessi accumulati nel tempo sono maggiori). Per un calcolo preciso, e necessario analizzare le singole cartelle.

      Il fermo auto viene tolto con la Rottamazione-quinquies?

      Il fermo amministrativo sul veicolo viene sospeso automaticamente dalla presentazione della domanda, ma viene cancellato definitivamente solo a pagamento completato (unica soluzione o ultima rata). Durante il piano di pagamento, il contribuente puo circolare con il veicolo nonostante il fermo non sia ancora formalmente cancellato, previo rilascio di specifica autorizzazione ADER. E consigliabile richiedere questa autorizzazione se si necessita di utilizzare il veicolo durante il periodo di pagamento rateale.

      Posso chiedere assistenza al CAF per la Rottamazione-quinquies?

      Si, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza per la verifica della posizione debitoria ADER, il controllo del piano di pagamento e la valutazione della convenienza della definizione agevolata. Puoi contattarci via WhatsApp al 366 6018121, per telefono al 0432 1638640 o recandoti di persona in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine.


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        Alexandra Bala
        04/09/2026
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        ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        Lady
        01/09/2026
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        Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        Issam Elhefnawi
        31/07/2026
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        Molto gentile
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        Sibongile Moyana
        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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        Maggio 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-04 09:42:582026-05-31 17:57:28Rottamazione-quinquies: le FAQ dell Agenzia delle Entrate-Riscossione (Maggio 2026)
        CAF

        Rottamazione-quinquies, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: Guida Completa 2026

        ROTTAMAZIONE QUINQUIES 2026

        Indice dei contenuti

        1. Che cos’è la Rottamazione-quinquies?
        2. Chi può aderire alla Rottamazione-quinquies?
        3. Quali debiti sono ammessi alla definizione agevolata?
        4. Debiti esclusi: cosa non rientra nella Rottamazione-quinquies?
        5. Come aderire: la procedura passo per passo
        6. Scadenze e piano di pagamento: le rate della Rottamazione-quinquies
        7. Cosa si paga e cosa si elimina nella definizione agevolata?
        8. Decadenza dalla Rottamazione-quinquies: quando si perde il beneficio?
        9. Le principali FAQ ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
        10. Casi particolari: successioni, aziende in crisi, deceduti
        11. Vantaggi concreti: quanto si risparmia con la Rottamazione-quinquies?

        Il 4 maggio 2026 segna una tappa importante per migliaia di contribuenti italiani alle prese con i debiti con il Fisco. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) ha pubblicato le proprie FAQ ufficiali sulla Rottamazione-quinquies, la definizione agevolata introdotta dal Collegato fiscale 2026 (Legge n. 15/2026), che consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica e procedura, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.

        In questo articolo raccogliamo e analizziamo tutte le domande e risposte ufficiali pubblicate dall’ADER, integrando con approfondimenti normativi e casi pratici per aiutarti a capire se puoi aderire, come farlo e quanto puoi risparmiare. Se hai cartelle esattoriali o avvisi di addebito INPS ancora aperti, questa guida fa per te.

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        Che cos’è la Rottamazione-quinquies?

        La Rottamazione-quinquies è la quinta edizione della cosiddetta “definizione agevolata dei carichi” affidata all’Agente della Riscossione. È stata introdotta con il decreto-legge Collegato fiscale 2026, convertito con la Legge n. 15 del 21 febbraio 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2026.

        Con questa misura, il legislatore ha voluto offrire ai contribuenti in difficoltà economica la possibilità di chiudere le proprie pendenze con il Fisco a condizioni vantaggiose, eliminando le componenti accessorie più onerose: sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Il contribuente paga quindi solo il capitale dovuto (l’imposta originaria) più le spese di notifica e le spese per le eventuali procedure esecutive già avviate.

        Rispetto alle precedenti edizioni (Rottamazione-bis, ter, quater), la Rottamazione-quinquies introduce alcune novità rilevanti:

        • Finestra temporale più ampia: copre i carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (la quater si fermava al 30 giugno 2022)
        • Piano di rateizzazione esteso: fino a 54 rate (9 anni e mezzo) per chi sceglie la rateizzazione massima
        • Tasso di interesse applicato: 3% annuo sulle rate successive alla prima, non capitalizzato
        • Accesso allargato: includono i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater che non avevano pagato entro la scadenza del 31 dicembre 2024

        Chi può aderire alla Rottamazione-quinquies?

        Secondo le FAQ ufficiali pubblicate dall’ADER, possono presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies:

        • Persone fisiche (privati cittadini, lavoratori dipendenti, pensionati, partite IVA individuali)
        • Persone giuridiche (società di capitali, società di persone, associazioni, enti non commerciali)
        • Eredi di soggetti deceduti con debiti pendenti
        • Soggetti in procedura concorsuale (fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo) a condizione che il curatore o il commissario presenti la domanda
        • Coobbligati solidali (ad esempio, il fideiussore o il garante di un debito fiscale altrui)
        • Contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater che non hanno effettuato tutti i pagamenti previsti entro il 31 dicembre 2024

        Un aspetto particolarmente rilevante chiarito dalle FAQ riguarda i contribuenti che hanno già un piano di rateizzazione ordinaria in corso: possono comunque aderire alla Rottamazione-quinquies, purché il piano sia stato attivato prima della data di presentazione della domanda. In tal caso, le rate già pagate vengono conteggiate, ma il beneficio della definizione agevolata si applica solo alle somme residue non ancora versate.

        Quali debiti sono ammessi alla definizione agevolata?

        La Rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Le FAQ dell’ADER precisano che rientrano nella definizione agevolata:

        • Imposte dirette: IRPEF, IRES, IRAP iscritte a ruolo
        • IVA (solo quella risultante da ruolo, non da autoliquidazione)
        • Contributi previdenziali INPS (avvisi di addebito)
        • Contributi INAIL
        • Bollo auto e altri tributi regionali/locali affidati all’ADER
        • Sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie (es. multe stradali affidate all’ADER)
        • Imposte sostitutive (cedolare secca, imposta sostitutiva delle persone fisiche)
        • Ritenute alla fonte non versate dai sostituti d’imposta
        • Addizionali IRPEF regionali e comunali
        • Canone RAI non pagato e affidato alla riscossione

        Una delle domande più frequenti riguarda i debiti già oggetto di rateizzazione ordinaria: l’ADER chiarisce che anche i carichi per i quali è già in corso un piano di pagamento dilazionato possono essere inclusi nella Rottamazione-quinquies, a condizione che al momento della presentazione della domanda il contribuente non sia decaduto dal piano stesso.

        Debiti esclusi: cosa non rientra nella Rottamazione-quinquies?

        Non tutti i debiti con il Fisco possono essere rottamati. Le FAQ ufficiali elencano con precisione le esclusioni dalla definizione agevolata:

        • Risorse proprie dell’Unione Europea (dazi doganali, prelievi agricoli)
        • IVA all’importazione
        • Recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
        • Crediti derivanti da pronunce della Corte penale internazionale
        • Sanzioni e pene pecuniarie in materia penale (es. pene sostitutive, confische)
        • Carichi affidati dopo il 31 dicembre 2023 (anche se riguardano anni precedenti)
        • Carichi interessati da procedure di cui all’articolo 11 del D.lgs. 218/1997 (accertamento con adesione) se non ancora definiti
        • Somme già oggetto di provvedimento di diniego o decadenza da precedenti definizioni agevolate per le quali non siano stati effettuati i pagamenti previsti

        Un chiarimento importante delle FAQ riguarda le multe stradali: le sanzioni per violazioni del Codice della Strada affidate all’ADER sono parzialmente rottamabili. In particolare, si possono eliminare gli interessi di mora e le maggiorazioni, ma non le sanzioni stesse (che rappresentano la sanzione amministrativa principale). Si paga quindi l’importo originario della multa più le spese di notifica, ma senza l’aggravio degli interessi.

        Come aderire: la procedura passo per passo

        L’adesione alla Rottamazione-quinquies avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Le FAQ ufficiali descrivono in dettaglio la procedura:

        Passo 1: Accedi all’area riservata ADER

        Collegati al sito agenziaentrateriscossione.gov.it e accedi con le tue credenziali digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, puoi presentare la domanda in forma cartacea presso uno sportello ADER.

        Passo 2: Verifica i tuoi debiti

        Prima di presentare la domanda, verifica l’elenco dei tuoi carichi pendenti accedendo alla sezione “La mia situazione debitoria” dell’area riservata. Potrai visualizzare tutte le cartelle e gli avvisi di addebito affidati all’ADER e verificare quali rientrano nella finestra temporale 2000-2023.

        Passo 3: Presenta la domanda (Modello DA-LS-2026)

        Compila e invia il Modello DA-LS-2026 (Dichiarazione di Adesione – Lista Specifica 2026), disponibile sul portale ADER. Nel modello devi indicare:

        • I codici delle cartelle che vuoi includere nella definizione agevolata
        • Il numero di rate prescelto (unica soluzione, 18, 36 o 54 rate)
        • I tuoi dati anagrafici e il codice fiscale
        • L’IBAN del conto corrente per l’eventuale rimborso delle somme già versate in eccesso

        Importante: la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2026. Dopo tale data, non sarà più possibile aderire alla Rottamazione-quinquies.

        Passo 4: Ricevi la comunicazione ADER

        Entro il 30 novembre 2026, l’ADER ti invierà la “Comunicazione delle somme dovute” (il cosiddetto “prospetto di pagamento”), nella quale troverai:

        • Il totale da pagare dopo lo stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio
        • Il calendario delle rate con importi e scadenze
        • I bollettini precompilati (MAV o F24) per i pagamenti

        Scadenze e piano di pagamento: le rate della Rottamazione-quinquies

        Il piano di pagamento della Rottamazione-quinquies è uno dei punti più importanti chiariti dalle FAQ ufficiali. Il contribuente può scegliere tra diverse opzioni:

        OpzioneN. di rateDurataPrima rataRate successive
        Pagamento in unica soluzione1–28 febbraio 2027–
        Rateizzazione breve183 anni28 febbraio 2027Semestrale (luglio/febbraio)
        Rateizzazione media366 anni28 febbraio 2027Semestrale (luglio/febbraio)
        Rateizzazione massima549,5 anni28 febbraio 2027Semestrale (luglio/febbraio)

        Le FAQ chiariscono un aspetto fondamentale: le rate non sono mensili ma semestrali, con scadenza al 28 febbraio e al 31 luglio di ogni anno. Questo schema differisce dalla rateizzazione ordinaria (fino a 120 rate mensili) ma offre il vantaggio della eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora.

        Sul tasso di interesse applicato alle rate, l’ADER chiarisce che sulle rate successive alla prima si applica un interesse del 3% annuo, calcolato sulla somma residua dovuta. Questo tasso è fisso e non capitalizzato, il che significa che non si calcola l’interesse sull’interesse.

        Esempio pratico di calcolo rate: se il debito da rottamare (dopo stralcio di sanzioni e interessi di mora) è di 10.000 euro e si sceglie la rateizzazione in 18 rate semestrali (3 anni), la prima rata sarà circa 556 euro e le successive includeranno una quota di interesse pari al 3% annuo sulla somma residua, con un esborso totale di circa 10.700-10.900 euro (a seconda del momento di presentazione della domanda).

        Cosa si paga e cosa si elimina nella definizione agevolata?

        Uno dei chiarimenti più attesi nelle FAQ riguarda esattamente cosa rimane da pagare e cosa viene eliminato. Le FAQ dell’ADER rispondono con precisione:

        Si paga:

        • Capitale del debito originario (l’imposta, il contributo o la somma principale)
        • Spese di notifica della cartella di pagamento
        • Spese per le procedure esecutive già avviate (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti)
        • Interessi al tasso del 3% sulle rate successive alla prima

        Si elimina (senza dover pagare):

        • Sanzioni tributarie (comprese le sanzioni per ritardato versamento e per infedele dichiarazione)
        • Interessi di mora (gli interessi calcolati dall’ADER dopo la scadenza della cartella)
        • Interessi di dilazione (quelli applicati nelle precedenti rateizzazioni ordinarie)
        • Aggio di riscossione (la commissione spettante all’ADER per l’attività di riscossione)

        Le FAQ precisano un’importante distinzione sugli interessi iscritti a ruolo: si tratta degli interessi che fanno parte del debito originario (es. gli interessi su IRPEF non versata calcolati dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento). Questi interessi non vengono eliminati dalla rottamazione, perché sono parte integrante del capitale del debito, non accessori aggiunti dall’ADER in fase di riscossione.

        Decadenza dalla Rottamazione-quinquies: quando si perde il beneficio?

        La decadenza dalla definizione agevolata è uno degli argomenti più delicati e frequentemente oggetto di domanda nelle FAQ ufficiali. Il contribuente decade dalla Rottamazione-quinquies e perde tutti i benefici se:

        • Non paga una rata entro i termini di tolleranza (5 giorni lavorativi dopo la scadenza prevista)
        • Paga una rata in misura inferiore a quella indicata nel prospetto di pagamento
        • Non paga in unica soluzione entro la scadenza, se ha scelto questa modalità

        In caso di decadenza, le conseguenze sono gravi:

        • L’ADER riprende la riscossione dell’intero debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora
        • Le somme già versate in corso di rottamazione vengono conteggiate come acconto sul totale dovuto, non vengono restituite
        • Non è possibile aderire a una nuova rottamazione per gli stessi carichi (almeno fino a quando non venga approvata una nuova misura legislativa)
        • L’ADER riprende o intensifica le azioni esecutive (fermo auto, ipoteca sulla casa, pignoramento del conto corrente)

        Le FAQ chiariscono un aspetto importante sulla tolleranza nei pagamenti: è prevista una finestra di 5 giorni lavorativi dopo la scadenza di ogni rata. Se il pagamento arriva entro questo periodo, la rata si considera tempestiva e non scatta la decadenza. Tuttavia, l’ADER raccomanda di non fare affidamento su questi giorni di tolleranza come regola, ma solo come salvaguardia per ritardi tecnici o bancari.

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        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la verifica della tua posizione fiscale e la gestione delle pratiche di definizione agevolata. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Le principali FAQ ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

        Di seguito riportiamo e analizziamo le domande più frequenti pubblicate ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sezione FAQ del proprio portale dedicato alla Rottamazione-quinquies.

        FAQ 1: Posso aderire se ho già un piano di rateizzazione ordinaria in corso?

        Risposta ADER: Sì. I carichi per i quali è in corso un piano di rateizzazione ordinaria possono essere inclusi nella domanda di Rottamazione-quinquies, a condizione che il piano non sia decaduto al momento della presentazione della domanda. Le rate già pagate nell’ambito del piano ordinario vengono conteggiate come pagamenti parziali del debito originario (al netto di sanzioni e interessi eliminati).

        FAQ 2: Posso aderire se sono decaduto dalla Rottamazione-quater?

        Risposta ADER: Sì. La Rottamazione-quinquies è aperta anche ai contribuenti che erano stati ammessi alla Rottamazione-quater (Legge n. 197/2022) ma sono decaduti per mancato pagamento. I carichi già inclusi nella quater, per i quali non è stata completata la procedura di pagamento, possono essere inclusi nella nuova domanda di definizione agevolata.

        FAQ 3: L’adesione sospende le azioni esecutive già in corso?

        Risposta ADER: Sì. Dalla data di presentazione della domanda e fino alla comunicazione delle somme dovute (30 novembre 2026), sono sospese le procedure esecutive già avviate (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) per i carichi inclusi nella domanda. Sono inoltre sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Tuttavia, le azioni già concluse (es. vendita all’asta già effettuata) non possono essere annullate.

        FAQ 4: Cosa succede se ho debiti sia rottamabili che non rottamabili?

        Risposta ADER: La domanda può includere solo i carichi ammissibili alla rottamazione. I debiti esclusi (es. risorse UE, IVA all’importazione) continuano il loro normale iter di riscossione. Non è previsto alcun automatismo: il contribuente deve indicare specificamente nella domanda quali carichi vuole rottamare. Quelli non inclusi non beneficiano della sospensione delle azioni esecutive.

        FAQ 5: Si può aderire parzialmente, cioè solo per alcune cartelle?

        Risposta ADER: Sì. Il contribuente non è obbligato a includere nella domanda tutti i carichi ammissibili. Può scegliere di rottamare solo alcune cartelle o avvisi di addebito, lasciando gli altri fuori dalla definizione agevolata (che continueranno ad essere oggetto di riscossione ordinaria). Questa flessibilità permette, ad esempio, di escludere carichi di modesto importo per i quali il risparmio sarebbe trascurabile.

        FAQ 6: La domanda può essere ritirata dopo la presentazione?

        Risposta ADER: Sì, ma solo entro la data del 30 settembre 2026 (termine ultimo per le domande). Dopo tale data, la domanda presentata non può essere revocata. La rinuncia alla domanda determina il ripristino di tutti i debiti originari comprensivi di sanzioni e interessi.

        FAQ 7: Cosa succede ai debiti rottamati se vengono impugnati davanti alla Commissione Tributaria?

        Risposta ADER: L’adesione alla Rottamazione-quinquies implica la rinuncia ai ricorsi pendenti per i carichi inclusi nella domanda. Il contribuente che ha impugnato una cartella può scegliere di aderire alla rottamazione (rinunciando al ricorso) oppure di proseguire il contenzioso. Non è possibile tenere aperto il ricorso e contemporaneamente beneficiare della definizione agevolata per lo stesso carico.

        FAQ 8: Come vengono gestiti i rimborsi per somme versate in eccesso?

        Risposta ADER: Se il contribuente ha già versato somme superiori a quelle dovute nella definizione agevolata (ad esempio, perché aveva già iniziato a pagare una rateizzazione ordinaria), l’ADER non rimborsa automaticamente l’eccedenza, ma la quota versata in più viene scomputata dalle somme ancora dovute. Solo nel caso in cui l’importo già versato superi l’intero debito rideterminato, l’ADER procede al rimborso dell’eccedenza.

        Casi particolari: successioni, aziende in crisi, deceduti

        Le FAQ dell’ADER dedicano attenzione anche a situazioni specifiche che meritano un approfondimento:

        Eredità e successione: i debiti del defunto sono rottamabili?

        Sì. Le cartelle intestate a un soggetto deceduto possono essere incluse nella Rottamazione-quinquies dagli eredi. La domanda va presentata dall’erede in proprio nome, indicando il codice fiscale del de cuius. L’ADER invierà la comunicazione delle somme dovute all’erede, che dovrà effettuare i pagamenti. È importante che l’erede abbia preventivamente verificato di aver accettato l’eredità (anche tacitamente) per poter procedere. Il CAF Centro Fiscale offre assistenza completa per le dichiarazioni di successione e può supportarti anche nella gestione delle cartelle del defunto.

        Aziende in procedura concorsuale

        Per le aziende in fallimento, liquidazione giudiziale o concordato preventivo, la domanda di Rottamazione-quinquies deve essere presentata dal curatore fallimentare o dal commissario giudiziale, previa autorizzazione del Giudice Delegato. Le FAQ precisano che per queste procedure il termine di pagamento può essere differente rispetto a quello ordinario, in quanto subordinato all’approvazione del piano concordatario o alla chiusura della procedura.

        Coobbligati solidali: cosa succede al garante?

        Se il debito è garantito da un fideiussore o coobbligato solidale, anche quest’ultimo può presentare autonoma domanda di Rottamazione-quinquies per i carichi di cui è responsabile in solido. L’adesione del debitore principale non comporta automaticamente l’adesione del garante, e viceversa. Ogni soggetto deve presentare la propria domanda separatamente.

        Vantaggi concreti: quanto si risparmia con la Rottamazione-quinquies?

        Per capire concretamente il vantaggio della Rottamazione-quinquies, è utile fare un esempio numerico. Consideriamo un debito IRPEF da 10.000 euro affidato all’ADER nel 2019:

        ComponenteImporto senza rottamazioneImporto con rottamazione
        Imposta IRPEF originaria10.000 euro10.000 euro
        Interessi iscritti a ruolo (3% × 7 anni)2.100 euro2.100 euro
        Sanzioni (30% del debito)3.000 euro0 euro (eliminata)
        Interessi di mora (4,5% × 7 anni)3.150 euro0 euro (eliminata)
        Aggio di riscossione (3%)300 euro0 euro (eliminata)
        Spese di notifica35 euro35 euro
        TOTALE DOVUTO18.585 euro12.135 euro
        RISPARMIO–6.450 euro (34,7%)

        In questo esempio, il risparmio supera il 34% del debito totale, una cifra significativa. Naturalmente il risparmio effettivo dipende dalla composizione specifica del debito (quanto pesano sanzioni e interessi di mora rispetto al capitale) e dall’anzianità del carico (debiti più vecchi hanno accumulato più interessi di mora).

        Per i debiti con sanzioni molto elevate (ad esempio, in caso di omessa dichiarazione con sanzione del 120-240% dell’imposta), il risparmio può essere ancora più significativo, arrivando a ridurre il debito complessivo anche del 50-60%.

        Se hai dubbi sulla tua situazione debitoria o vuoi verificare quali cartelle puoi rottamare e quanto potresti risparmiare, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per un’analisi personalizzata. Ricorda che la scadenza per presentare la domanda è il 30 settembre 2026: non aspettare l’ultimo momento.

        Per ulteriori approfondimenti, puoi consultare anche la nostra guida sulla dichiarazione dei redditi 730 e sull’ISEE 2026 per capire come ottimizzare la tua posizione fiscale complessiva.

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        Domande Frequenti sulla Rottamazione-quinquies 2026

        Qual e’ la scadenza per aderire alla Rottamazione-quinquies?

        La domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies deve essere presentata entro il 30 settembre 2026. Entro il 30 novembre 2026, l’ADER inviera’ la comunicazione delle somme dovute con il piano di pagamento. La prima rata (o unica soluzione) scade il 28 febbraio 2027.

        Posso rottamare solo alcune cartelle e non tutte?

        Si’. La legge consente di scegliere quali carichi includere nella domanda. Non e’ obbligatorio rottamare tutti i debiti ammissibili: il contribuente puo’ selezionare singole cartelle o avvisi di addebito da includere nella definizione agevolata.

        Cosa si risparmia con la Rottamazione-quinquies?

        Con la Rottamazione-quinquies si elimina il pagamento di sanzioni tributarie, interessi di mora, interessi di dilazione e aggio di riscossione. Si paga solo il capitale originario, le spese di notifica e le spese per procedure esecutive gia’ avviate. Il risparmio dipende dalla composizione del debito, ma puo’ arrivare al 30-50% del totale dovuto senza rottamazione.

        Cosa succede se salto una rata della Rottamazione-quinquies?

        La mancata o insufficiente corresponsione di una rata entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza determina la decadenza dalla definizione agevolata. In tal caso, l’ADER riprende la riscossione dell’intero debito originario comprensivo di sanzioni e interessi. Le somme gia’ versate vengono conteggiate come acconto.

        I debiti dell’INPS (contributi) sono rottamabili?

        Si’. Gli avvisi di addebito INPS affidati all’ADER rientrano nella Rottamazione-quinquies se relativi al periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Si eliminano gli interessi di mora e le sanzioni civili, mentre il contributo previdenziale originario deve essere integralmente corrisposto.


        Hai cartelle da rottamare? Contattaci

        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies, calcolare il tuo risparmio e preparare la domanda in modo corretto entro il 30 settembre 2026.

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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          Maggio 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-04 09:42:582026-05-31 16:54:21Rottamazione-quinquies, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: Guida Completa 2026
          CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

          730 2026: Guida Completa alla Dichiarazione dei Redditi

          Dichiarazione dei redditi 730

          730 2026: Guida Completa alla Dichiarazione dei Redditi

          La dichiarazione dei redditi tramite modello 730 è uno degli appuntamenti fiscali più importanti dell’anno per milioni di lavoratori dipendenti e pensionati italiani. Il 730 2026 rappresenta l’occasione per dichiarare i redditi percepiti nel 2025 e ottenere eventuali rimborsi fiscali o regolarizzare quanto dovuto all’Erario.

          Questa guida completa ti aiuterà a comprendere tutto quello che c’è da sapere sul 730 2026: dalle scadenze ai documenti necessari, dalle novità normative alle detrazioni fiscali disponibili. Che tu voglia affidarti al CAF oppure compilare autonomamente la dichiarazione precompilata, qui troverai tutte le informazioni necessarie.



          Indice dei Contenuti

          1. Cos’è il 730 e a Cosa Serve
          2. Chi Deve Presentare il 730 2026
          3. Chi NON Può Presentare il 730
          4. Scadenze 730 2026: Calendario Completo
          5. Documenti Necessari per il 730 2026
          6. Novità 730 2026: Cosa Cambia
          7. Detrazioni Fiscali 2026: Panoramica Completa
          8. 730 Precompilato 2026: Come Funziona
          9. Come Presentare il 730
          10. Errori Frequenti da Evitare
          11. Domande Frequenti

          Cos’è il 730 e a Cosa Serve

          Il modello 730 è il modulo fiscale semplificato che consente a lavoratori dipendenti e pensionati di dichiarare i redditi percepiti nell’anno precedente (nel caso del 730 2026, i redditi del 2025).

          A differenza del modello Redditi PF (ex Unico), il 730 presenta alcuni vantaggi significativi:

          • Rimborsi più veloci: eventuali crediti fiscali vengono erogati direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione, generalmente a partire da luglio
          • Nessun calcolo da fare: il sostituto d’imposta (datore di lavoro o INPS) effettua automaticamente conguagli e versamenti
          • Procedura semplificata: non serve utilizzare il modello F24 per versare eventuali imposte dovute
          • Assistenza fiscale gratuita: è possibile rivolgersi a CAF e patronati per la compilazione senza costi aggiuntivi

          Il 730 serve principalmente a:

          1. Dichiarare i redditi: comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i redditi percepiti nel 2025
          2. Ottenere detrazioni: recuperare le spese detraibili (sanitarie, ristrutturazioni, mutui, istruzione, ecc.)
          3. Richiedere deduzioni: ridurre il reddito imponibile con contributi previdenziali, donazioni, ecc.
          4. Regolarizzare la posizione: versare eventuali imposte non trattenute correttamente dal sostituto



          Chi Deve Presentare il 730 2026

          Possono e devono presentare il modello 730 2026 i contribuenti che nel 2025 hanno percepito:

          Redditi da Lavoro Dipendente

          • Stipendi e salari da lavoro subordinato
          • Redditi da contratti a tempo determinato o indeterminato
          • Emolumenti da rapporti di lavoro a tempo parziale
          • Indennità e compensi percepiti in qualità di lavoratore dipendente

          Redditi da Pensione

          • Pensioni di ogni tipo erogate da INPS, INPDAP, INPGI, Casse private
          • Rendite vitalizie a titolo oneroso
          • Assegni di accompagnamento alla pensione
          • Pensioni di reversibilità

          Altri Redditi Assimilati

          • Compensi da collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
          • Borse di studio e assegni di ricerca
          • Indennità percepite da amministratori locali
          • Assegni di mantenimento erogati dal coniuge
          • Compensi per attività sportive dilettantistiche (entro i limiti previsti)

          Requisito Fondamentale: Il Sostituto d’Imposta

          Per poter utilizzare il 730, è indispensabile avere un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che sia ancora attivo al momento della presentazione della dichiarazione. Il sostituto si occuperà di effettuare i conguagli (rimborsi o trattenute) direttamente in busta paga o sul cedolino pensione.

          Attenzione: se nel corso del 2026 cambi lavoro, il nuovo datore di lavoro diventerà il tuo sostituto d’imposta per i conguagli del 730 2026.



          Chi NON Può Presentare il 730

          Esistono situazioni in cui non è possibile utilizzare il modello 730 e occorre presentare il modello Redditi PF (ex Unico). Questo accade quando:

          Assenza del Sostituto d’Imposta

          Se al momento della presentazione della dichiarazione (maggio-settembre 2026) non hai più un datore di lavoro o un ente pensionistico attivo, non puoi usare il 730 ordinario. In questo caso puoi:

          • Presentare il 730 senza sostituto (riceverai rimborsi tramite bonifico bancario e dovrai versare eventuali imposte con F24)
          • Presentare il modello Redditi PF

          Redditi Non Dichiarabili con il 730

          Devi utilizzare il modello Redditi PF se nel 2025 hai percepito:

          • Redditi d’impresa: proventi da attività commerciali o imprenditoriali
          • Redditi da partecipazione in società di persone: quote di società semplici, SNC, SAS
          • Redditi derivanti da trust: proventi da patrimoni in trust
          • Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate: vendita di quote societarie rilevanti
          • Redditi di capitale di fonte estera non sottoposti a ritenuta: dividendi, interessi esteri non tassati alla fonte
          • Stock option: in alcuni casi particolari

          Situazioni Patrimoniali Particolari

          Non puoi usare il 730 se devi comunicare:

          • Plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili entro 5 anni dall’acquisto
          • Redditi soggetti a tassazione separata di importo superiore a 10.000 euro
          • Perdite da partecipazione in società

          In sintesi: se hai solo redditi da lavoro dipendente, pensione o collaborazione, il 730 è la scelta giusta. Se invece hai partita IVA attiva, società o patrimoni complessi, dovrai usare il modello Redditi PF.



          Scadenze 730 2026: Calendario Completo

          Il calendario delle scadenze per il 730 2026 prevede tempistiche precise da rispettare. Ecco tutte le date da segnare:

          Scadenze di Presentazione

          ModalitàScadenzaNote
          730 tramite CAF o Professionista30 giugno 2026Consegna documentazione entro questa data
          730 precompilato autonomo30 settembre 2026Invio diretto dal contribuente
          730 senza sostituto30 settembre 2026Per chi non ha datore di lavoro attivo

          Calendario dei Rimborsi

          I tempi di erogazione dei rimborsi dipendono dalla data di invio della dichiarazione:

          • Invio entro maggio 2026: rimborso in busta paga/pensione a partire da luglio 2026
          • Invio entro giugno 2026: rimborso a partire da agosto/settembre 2026
          • Invio entro settembre 2026: rimborso a partire da ottobre/novembre 2026
          • 730 senza sostituto: rimborso tramite bonifico dall’Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dall’invio

          Altre Date Importanti

          • Aprile 2026: disponibilità del 730 precompilato sul sito Agenzia delle Entrate
          • 17 marzo 2026: scadenza per i datori di lavoro per inviare le Certificazioni Uniche (CU)
          • Entro 15 giorni dall’invio: il CAF o professionista deve consegnare copia del 730 compilato

          Consiglio: presentare la dichiarazione entro maggio garantisce rimborsi più rapidi e permette di evitare la ressa estiva presso i CAF.



          Documenti Necessari per il 730 2026

          Per compilare correttamente il 730 2026 è necessario raccogliere una serie di documenti. Ecco la checklist completa:

          Documenti Identificativi

          • Carta d’identità o patente in corso di validità
          • Codice fiscale (tessera sanitaria)
          • Eventuali deleghe per coniuge o familiari

          Certificazioni Reddituali

          • Certificazione Unica (CU) 2026: rilasciata dal datore di lavoro o INPS entro il 17 marzo 2026
          • CU di eventuali lavori precedenti nel 2025
          • Certificazioni di redditi esteri (se presenti)
          • Documentazione su indennità NASPI, disoccupazione, cassa integrazione

          Spese Sanitarie

          • Ricevute farmaci e medicinali (con codice fiscale del paziente)
          • Fatture visite mediche specialistiche
          • Ticket sanitari
          • Spese odontoiatriche
          • Spese per occhiali e lenti (con prescrizione medica)
          • Spese per protesi e ausili medici
          • Ricevute di strutture sanitarie private

          Spese per la Casa

          • Mutuo prima casa: certificazione interessi passivi dalla banca
          • Affitto: contratto registrato e ricevute pagamento
          • Ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici parlanti, comunicazione ENEA
          • Bonus mobili: fatture e bonifici per acquisto mobili/elettrodomestici
          • Bonus verde: fatture lavori su giardini e terrazzi

          Spese per l’Istruzione

          • Rette scolastiche (asili, scuole materne, elementari, medie, superiori)
          • Tasse universitarie e contributi
          • Spese per mense scolastiche
          • Spese per gite e attività integrative

          Altre Detrazioni e Deduzioni

          • Premi assicurativi (vita, infortuni)
          • Contributi previdenziali versati
          • Spese funebri
          • Erogazioni liberali a ONLUS, partiti, chiese
          • Spese per badanti e collaboratori domestici
          • Contributi volontari INPS

          Familiari a Carico

          • Codici fiscali di coniuge e figli a carico
          • Certificazione redditi familiari (se presenti)
          • Documentazione per figli disabili

          Importante: tutti i documenti di spesa devono essere intestati al contribuente o ai familiari a carico e riportare il codice fiscale. Per approfondire, consulta la nostra guida su come correggere errori nella dichiarazione.

          Consiglio pratico: organizza i documenti per categoria in cartelline separate. Questo faciliterà il lavoro del CAF e ridurrà i tempi di attesa.



          Novità 730 2026: Cosa Cambia

          Il 730 2026 presenta alcune novità importanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e da normative precedenti. Ecco i principali cambiamenti:

          1. Nuove Regole sulle Detrazioni per Reddito

          Dal 2025 (quindi dichiarato nel 730 2026) è entrato in vigore il sistema di detrazioni modulato sul reddito complessivo:

          • Detrazioni piene per redditi fino a 50.000 euro
          • Detrazioni ridotte progressivamente per redditi tra 50.000 e 120.000 euro
          • Limite massimo di spesa detraibile per redditi oltre 120.000 euro

          Questo significa che chi ha redditi elevati vedrà ridursi l’importo complessivo delle detrazioni fruibili (spese mediche, mutuo, ristrutturazioni, ecc.).

          2. Potenziamento del 730 Precompilato

          L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente migliorato il sistema di precompilazione:

          • Più dati precaricati: bonus edilizi, spese funebri, premi assicurativi
          • Fatture elettroniche: integrazione automatica delle spese sanitarie da Sistema Tessera Sanitaria
          • Oneri deducibili: contributi previdenziali già inseriti
          • Interfaccia semplificata: navigazione più intuitiva per i contribuenti

          3. Bonus Edilizi: Nuove Regole

          Per le spese sostenute nel 2025 (da dichiarare nel 730 2026):

          • Superbonus: aliquota al 65% (scesa dal 70% del 2024)
          • Ecobonus: detrazione al 50% o 65% a seconda dell’intervento
          • Bonus ristrutturazioni: 50% per prime case, 36% per altre proprietà
          • Bonus mobili: tetto massimo di 5.000 euro

          4. Flat Tax Incrementale per Dipendenti

          Nuova agevolazione per lavoratori dipendenti con aumenti di reddito rispetto al 2024:

          • Tassazione agevolata al 15% sull’incremento di reddito (entro certi limiti)
          • Applicabile solo a redditi da lavoro dipendente
          • Requisiti specifici da verificare con il CAF

          5. Detrazioni per Figli a Carico

          Confermata l’Assegno Unico Universale che ha sostituito le vecchie detrazioni per figli. Nel 730 2026:

          • Nessuna detrazione per figli under 21 (sostituita dall’Assegno Unico)
          • Detrazioni ancora valide per figli maggiorenni over 21 a carico

          6. Semplificazioni Amministrative

          • Niente più green pass: accesso libero ai CAF senza certificazioni sanitarie
          • Deleghe semplificate: procedura più snella per delegare CAF e intermediari
          • Conservazione documenti: ridotto l’obbligo di conservazione cartacea (grazie alla fatturazione elettronica)

          Attenzione: alcune di queste novità sono complesse e richiedono valutazioni caso per caso. Per evitare errori e massimizzare il rimborso, è consigliabile affidarsi a un CAF esperto.

          Detrazioni Fiscali 2026: Panoramica Completa

          Le detrazioni fiscali sono importi che riducono direttamente l’imposta dovuta (a differenza delle deduzioni che riducono il reddito imponibile). Ecco le principali detrazioni inseribili nel 730 2026:

          Spese Sanitarie (19%)

          Detrazione del 19% sulle spese sanitarie che eccedono la franchigia di 129,11 euro:

          • Visite mediche specialistiche
          • Esami diagnostici e analisi
          • Farmaci e medicinali
          • Interventi chirurgici
          • Spese odontoiatriche
          • Fisioterapia e riabilitazione
          • Protesi e ausili medici
          • Occhiali da vista (con prescrizione)

          Esempio pratico: se hai speso 1.500 euro in spese mediche, puoi detrarre il 19% di (1.500 – 129,11) = 260,47 euro di rimborso.

          Interessi Passivi Mutuo Prima Casa (19%)

          Detrazione del 19% sugli interessi del mutuo per acquisto prima casa:

          • Massimo 4.000 euro di spesa (760 euro di detrazione massima)
          • Solo per mutui stipulati per acquisto, costruzione o ristrutturazione prima casa
          • L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 12 mesi

          Spese di Affitto (Varie Percentuali)

          Detrazioni variabili in base alla tipologia di contratto:

          • Contratto canone concordato: detrazione da 495,80 a 990,00 euro (dipende dal reddito)
          • Contratto canone libero: detrazione da 300 a 600 euro
          • Giovani 20-31 anni: detrazione maggiorata fino a 2.000 euro (se reddito sotto 15.493,71 euro)

          Spese per Ristrutturazioni Edilizie (50% o 36%)

          Detrazione per lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento:

          • 50% su prime case: massimo 96.000 euro di spesa (detrazione in 10 anni)
          • 36% su altre proprietà: riduzione per seconde case
          • Interventi: rifacimento bagno, sostituzione infissi, impianti, tetti, facciate
          • Importante: pagamento SOLO con bonifico parlante

          Bonus Mobili ed Elettrodomestici (50%)

          Detrazione 50% per acquisto mobili/elettrodomestici destinati ad immobile ristrutturato:

          • Massimo 5.000 euro di spesa (2.500 euro di detrazione in 10 anni)
          • Condizione: deve esserci una ristrutturazione in corso
          • Ammessi: cucine, divani, armadi, letti, elettrodomestici classe energetica alta

          Risparmio Energetico – Ecobonus (50-65%)

          • 65%: sostituzione caldaia con condensazione + termoregolazione evoluta, cappotto termico
          • 50%: infissi, schermature solari, caldaie a condensazione
          • Comunicazione ENEA obbligatoria entro 90 giorni

          Spese Scolastiche e Universitarie (19%)

          • Scuole infanzia/primaria/secondaria: max 800 euro per alunno
          • Università pubbliche: intero importo delle tasse
          • Università private: limite stabilito dal MIUR per area geografica e corso
          • Detraibili: mense, gite, corsi extracurricolari

          Spese Funebri (19%)

          Detrazione 19% su massimo 1.550 euro per ciascun decesso.

          Premi Assicurativi (19%)

          • Assicurazioni vita/infortuni: max 530 euro di premio
          • Assicurazioni rischio morte/invalidità: max 750 euro
          • Long Term Care (non autosufficienza): max 1.291,14 euro

          Spese per Badanti e Colf (19%)

          Detrazione 19% su massimo 2.100 euro di contributi versati per assistenza personale (solo se reddito sotto 40.000 euro).

          Ricorda: le detrazioni riducono direttamente le imposte da pagare, quindi massimizzarle significa ottenere rimborsi maggiori. Un CAF esperto saprà individuare tutte le detrazioni a cui hai diritto.



          730 Precompilato 2026: Come Funziona

          Il 730 precompilato è un servizio dell’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione una dichiarazione già compilata con i dati in possesso dell’amministrazione finanziaria. Vediamo come funziona:

          Cosa Contiene il 730 Precompilato

          L’Agenzia delle Entrate precarica automaticamente:

          • Dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, residenza
          • Redditi da lavoro/pensione: dati dalla Certificazione Unica
          • Spese sanitarie: ricevute trasmesse da farmacie, medici, strutture sanitarie tramite Sistema Tessera Sanitaria
          • Contributi previdenziali: versamenti INPS, casse professionali
          • Premi assicurativi: polizze vita e infortuni comunicate dalle compagnie
          • Bonus edilizi: comunicazioni da ENEA e notifiche all’Agenzia
          • Mutui: interessi passivi comunicati dalle banche

          Quando è Disponibile

          Il 730 precompilato per il 2026 sarà disponibile indicativamente:

          • Metà aprile 2026: consultazione online
          • Da maggio 2026: possibilità di accettare o modificare
          • Scadenza invio: 30 settembre 2026

          Come Accedere

          Per visualizzare il tuo 730 precompilato:

          1. Vai sul sito www.agenziaentrate.gov.it
          2. Accedi con SPID, CIE o CNS
          3. Vai nella sezione “730 precompilato”
          4. Visualizza e verifica i dati

          Cosa Puoi Fare

          Una volta visualizzato il precompilato, hai tre opzioni:

          1. Accettare Senza Modifiche

          Se i dati sono corretti e completi:

          • Confermi la dichiarazione così com’è
          • Vantaggio: nessun controllo documentale da parte dell’Agenzia (tranne in casi particolari)
          • Invio diretto online

          2. Modificare e Integrare

          Se mancano spese o ci sono errori:

          • Aggiungi spese non presenti (es. visite mediche pagate privatamente)
          • Correggi dati errati
          • Attenzione: le modifiche potrebbero farti perdere l’esonero dai controlli documentali

          3. Delegare un Intermediario (CAF/Commercialista)

          Puoi autorizzare un CAF o professionista abilitato:

          • Accedi al precompilato
          • Delega l’intermediario tramite apposita funzione
          • Il CAF modificherà e invierà per tuo conto
          • Riceverai assistenza qualificata e responsabilità dell’intermediario

          Vantaggi del Precompilato

          • Semplicità: molti dati già inseriti
          • Velocità: meno tempo per la compilazione
          • Esonero controlli: se accettato senza modifiche (o con modifiche su dati già precaricati)
          • Gratuità: nessun costo se fai tutto da solo online

          Limiti e Attenzione

          • Dati parziali: non tutte le spese sono tracciate (es. scontrini farmacia senza codice fiscale)
          • Errori possibili: il precompilato può contenere errori o duplicazioni
          • Responsabilità: anche se precompilato, sei tu responsabile della correttezza della dichiarazione

          Consiglio del CAF: anche se usi il precompilato, fatti aiutare da un esperto per verificare che non manchino detrazioni importanti. Spesso il CAF trova spese non tracciate che aumentano il rimborso!

          Come Presentare il 730: CAF, Commercialista o Fai da Te

          Esistono tre modalità principali per presentare il 730 2026. Vediamo pro e contro di ciascuna:

          1. Tramite CAF o Patronato (CONSIGLIATO)

          Come Funziona

          • Prendi appuntamento presso un CAF o patronato
          • Porta tutta la documentazione richiesta
          • L’operatore compila la dichiarazione per te
          • Verifichi e firmi il 730
          • Il CAF invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate

          Vantaggi

          • Assistenza qualificata: operatori formati su normativa fiscale
          • Massimizzazione detrazioni: il CAF ti aiuta a trovare tutte le spese detraibili
          • Responsabilità del CAF: in caso di errori, risponde il CAF (visto di conformità)
          • Servizio gratuito: i CAF e patronati non possono chiedere compensi per il 730
          • Nessun stress: ti occupi solo di raccogliere i documenti

          Svantaggi

          • Necessità di prendere appuntamento (possibili attese nei periodi di punta)
          • Devi recarti fisicamente presso la sede
          • Scadenza anticipata (30 giugno vs 30 settembre)

          Quando Sceglierlo: se hai molte spese da detrarre, situazioni complesse, familiari a carico, redditi variabili. È la scelta più sicura.

          2. Tramite Commercialista

          Come Funziona

          Simile al CAF, ma con un professionista privato:

          • Contatti un commercialista di fiducia
          • Consegni i documenti
          • Il professionista compila e invia
          • Paghi un onorario (variabile, solitamente 80-200 euro)

          Vantaggi

          • Rapporto personalizzato e continuativo
          • Competenza su casi complessi (redditi d’impresa, esteri, ecc.)
          • Consulenza fiscale a 360 gradi

          Svantaggi

          • Costo: devi pagare la prestazione
          • Non sempre necessario per dichiarazioni semplici

          Quando Sceglierlo: se hai partita IVA, redditi complessi, patrimoni esteri, immobili all’estero. In questi casi il commercialista è indispensabile.

          3. Fai da Te (730 Precompilato Online)

          Come Funziona

          • Accedi al sito Agenzia delle Entrate con SPID/CIE
          • Visualizzi il 730 precompilato
          • Verifichi e modifichi i dati
          • Invii autonomamente

          Vantaggi

          • Totalmente gratuito
          • Comodo: fai tutto da casa
          • Flessibilità: scadenza al 30 settembre
          • Controllo diretto: gestisci personalmente tutti i dati

          Svantaggi

          • Competenza fiscale necessaria: devi sapere cosa stai facendo
          • Rischio errori: nessuno controlla per te
          • Responsabilità totale: eventuali sanzioni ricadono su di te
          • Potrebbero mancare detrazioni: non sempre il precompilato ha tutto

          Quando Sceglierlo: se hai una situazione semplice (solo CU da lavoro dipendente, poche spese), hai dimestichezza con la tecnologia e ti senti sicuro.

          Confronto Rapido

          ModalitàCostoAssistenzaAdatto a
          CAF/PatronatoGratuitoCompletaTutti, specialmente casi medi/complessi
          Commercialista80-200€SpecialisticaPartite IVA, casi molto complessi
          Fai da teGratuitoNessunaCasi molto semplici

          Consiglio finale: se hai dubbi, scegli il CAF. È gratuito, sicuro e ti garantisce il massimo rimborso possibile.



          Errori Frequenti da Evitare nel 730 2026

          Compilare il 730 può sembrare semplice, ma alcuni errori ricorrono frequentemente e possono costarti rimborsi o causare sanzioni. Ecco i più comuni e come evitarli:

          1. Dimenticare Spese Detraibili

          Errore: non inserire tutte le spese che danno diritto a detrazione.

          Soluzione: fai una checklist completa a inizio anno e conserva tutti gli scontrini/fatture. Le spese più dimenticate:

          • Ticket sanitari
          • Farmaci da banco (se con scontrino parlante)
          • Occhiali da vista
          • Spese per mense scolastiche
          • Contributi volontari INPS

          2. Bonifici Non Parlanti per Ristrutturazioni

          Errore: pagare lavori di ristrutturazione con bonifico ordinario invece che con bonifico parlante.

          Soluzione: usa SEMPRE il bonifico specifico per ristrutturazioni/risparmio energetico. Deve contenere:

          • Causale con riferimento normativo (art. 16-bis DPR 917/1986)
          • Codice fiscale del beneficiario della detrazione
          • Codice fiscale o partita IVA del beneficiario del pagamento

          3. Spese Intestate alla Persona Sbagliata

          Errore: detrarre spese intestate a familiari non a carico o non inserite correttamente.

          Soluzione: le spese devono essere intestate a te o ai tuoi familiari fiscalmente a carico. Inoltre:

          • Verifica che il codice fiscale sulla ricevuta sia corretto
          • Se la spesa è per un familiare a carico, dichiaralo nel quadro familiari

          4. Errori sui Dati del Sostituto d’Imposta

          Errore: indicare il sostituto sbagliato o dati errati.

          Soluzione: copia i dati del datore di lavoro esattamente dalla Certificazione Unica (codice fiscale, denominazione). Se hai cambiato lavoro durante l’anno, indica il datore attuale al momento della presentazione del 730.

          5. Non Comunicare Variazioni di Residenza

          Errore: dichiarare residenza non aggiornata.

          Soluzione: se hai cambiato residenza nel 2025, aggiorna il dato nel 730. Questo influisce su:

          • Addizionali regionali e comunali
          • Detrazioni per affitto
          • Prima casa (IMU, detrazioni)

          6. Detrarre Spese Non Tracciabili

          Errore: inserire spese pagate in contanti senza ricevuta fiscale.

          Soluzione: dal 2020 molte spese devono essere pagate con mezzi tracciabili (bonifico, carta, bancomat) per essere detraibili. Verifica sempre i requisiti.

          7. Non Conservare la Documentazione

          Errore: buttare via scontrini e fatture dopo aver compilato il 730.

          Soluzione: conserva TUTTI i documenti per almeno 5 anni. In caso di controllo fiscale, devi poterli esibire. Organizzali per anno e per categoria.

          8. Familiari a Carico Non Aggiornati

          Errore: continuare a dichiarare come a carico un figlio che ha superato il limite di reddito (2.840,51 euro o 4.000 euro se under 24).

          Soluzione: verifica ogni anno i redditi dei familiari. Un figlio che inizia a lavorare o ha redditi da affitti potrebbe non essere più a carico.

          9. Omettere Redditi Occasionali

          Errore: non dichiarare piccoli redditi occasionali, lavori saltuari, rimborsi spese oltre franchigia.

          Soluzione: dichiara TUTTI i redditi, anche minimi. L’Agenzia ha sistemi di incrocio dati e potrebbe rilevare l’omissione.

          10. Inviare il 730 Oltre la Scadenza

          Errore: dimenticare le scadenze.

          Soluzione: segna in calendario:

          • 30 giugno 2026: scadenza consegna al CAF
          • 30 settembre 2026: scadenza invio autonomo

          Oltre queste date, devi fare un 730 integrativo o un modello Redditi, con possibili sanzioni.

          Consiglio del CAF: affidati a un professionista per evitare questi errori. Molti contribuenti perdono centinaia di euro di rimborso solo per dimenticanze evitabili. Per saperne di più, leggi come correggere errori nella dichiarazione dei redditi.

          Domande Frequenti sul 730 2026

          Entro quando devo presentare il 730 2026?

          Dipende dalla modalità scelta:

          • Tramite CAF o commercialista: entro il 30 giugno 2026
          • In autonomia (precompilato): entro il 30 settembre 2026

          Il 730 è obbligatorio?

          No, il 730 non è obbligatorio. Puoi scegliere di presentare il modello Redditi PF. Tuttavia, il 730 è vantaggioso perché:

          • Rimborsi più veloci
          • Nessun F24 da compilare
          • Assistenza CAF gratuita

          Posso presentare il 730 se non ho più il datore di lavoro?

          Sì, puoi presentare il 730 senza sostituto d’imposta. In questo caso:

          • Eventuali rimborsi arriveranno tramite bonifico dall’Agenzia delle Entrate
          • Dovrai versare le imposte con F24 se dovute
          • Scadenza: 30 settembre 2026

          Quanto tempo ci vuole per ricevere il rimborso 730?

          Dipende da quando invii la dichiarazione:

          • Invio a maggio: rimborso a luglio in busta paga/pensione
          • Invio a giugno: rimborso ad agosto/settembre
          • Invio a luglio-settembre: rimborso da ottobre in poi
          • 730 senza sostituto: entro 6 mesi dall’invio tramite bonifico

          Posso detrarre le spese mediche di mio figlio maggiorenne non a carico?

          No. Puoi detrarre solo le spese sostenute per te stesso e per i familiari fiscalmente a carico. Se tuo figlio maggiorenne ha un reddito superiore a 2.840,51 euro (o 4.000 euro se under 24), non è fiscalmente a carico e non puoi detrarre le sue spese.

          Il CAF può chiedere un compenso per il 730?

          No. I CAF e i patronati non possono richiedere alcun compenso per l’assistenza fiscale relativa al modello 730. Il servizio è completamente gratuito per legge.

          Cosa succede se sbaglio qualcosa nel 730?

          Puoi correggere gli errori in due modi:

          • 730 integrativo: se l’errore è a tuo favore (hai dimenticato detrazioni), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026
          • Modello Redditi integrativo: se l’errore comporta maggiori imposte, devi presentare un Redditi integrativo entro il 30 novembre 2026

          Per maggiori dettagli, leggi la nostra guida su come correggere errori nella dichiarazione.

          Posso detrarre le spese se ho pagato in contanti?

          Dipende dal tipo di spesa:

          • Spese sanitarie: puoi pagare in contanti, ma devi avere ricevuta/fattura con codice fiscale
          • Ristrutturazioni edilizie: SOLO bonifico parlante
          • Spese scolastiche/universitarie: preferibile pagamento tracciabile, ma accettati anche contanti con ricevuta
          • Premi assicurativi: tracciabili

          Se ho lavorato per più datori di lavoro nel 2025, come faccio?

          Devi:

          • Richiedere la CU a ciascun datore di lavoro
          • Inserire tutti i redditi nel 730
          • Indicare come sostituto d’imposta il datore attuale (quello attivo al momento della dichiarazione)

          Posso modificare il 730 dopo averlo inviato?

          Sì, tramite:

          • 730 integrativo: se devi aggiungere spese dimenticate (a tuo favore)
          • Redditi integrativo: se devi correggere errori che comportano maggiori imposte

          Ci sono scadenze precise da rispettare (25 ottobre o 30 novembre 2026 a seconda del caso).

          Il 730 precompilato è sempre corretto?

          No. Il precompilato è una base di partenza, ma:

          • Potrebbero mancare spese non tracciate
          • Potrebbero esserci errori o duplicazioni
          • Sei tu responsabile della correttezza finale

          Consiglio: verifica sempre con attenzione o fatti aiutare da un CAF.



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          Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per compilare la tua dichiarazione dei redditi in modo corretto e massimizzare il tuo rimborso.

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          Maggio 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-04 09:00:002026-03-17 19:03:14730 2026: Guida Completa alla Dichiarazione dei Redditi
          CAF

          Maternità Obbligatoria e Facoltativa 2026: Differenze e Importi

          Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

          La maternità obbligatoria e la maternità facoltativa sono due tutele fondamentali per le lavoratrici che aspettano un figlio, ma funzionano in modo molto diverso. La prima garantisce 5 mesi di astensione retribuita all’80%, la seconda (chiamata tecnicamente congedo parentale) offre ulteriori mesi al 30% (con eccezioni nel 2026). In questa guida ti spieghiamo le differenze, gli importi aggiornati, come funziona la maternità anticipata e come fare domanda all’INPS.

          Indice dei contenuti

          1. Maternità obbligatoria: come funziona
          2. Flessibilità del congedo: formula 1+4 o 0+5
          3. Maternità facoltativa (congedo parentale)
          4. Maternità anticipata: gravidanza a rischio
          5. Tabella confronto obbligatoria vs facoltativa
          6. Importi e indennità 2026
          7. Come fare domanda INPS
          8. Maternità per autonome e libere professioniste
          9. Bonus e agevolazioni collegati alla maternità
          10. FAQ maternità obbligatoria e facoltativa

          Maternità obbligatoria: come funziona

          La maternità obbligatoria (o congedo di maternità) è il periodo di astensione dal lavoro che la legge impone a tutte le lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e dopo il parto. È disciplinata dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) e ha una durata complessiva di 5 mesi.

          La formula standard prevede:

          • 2 mesi prima della data presunta del parto
          • 3 mesi dopo il parto

          Durante questo periodo, la lavoratrice ha diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, pagata dall’INPS (molti contratti collettivi prevedono l’integrazione al 100% a carico del datore di lavoro). Il congedo è obbligatorio: il datore di lavoro non può far lavorare la dipendente durante questo periodo, e la lavoratrice non può rinunciarvi.

          Flessibilità del congedo: formula 1+4 o 0+5

          La legge offre alla lavoratrice la possibilità di spostare parte del congedo prima del parto al periodo successivo. Esistono due opzioni di flessibilità:

          Formula 1+4

          Con questa opzione, la lavoratrice si astiene 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo. Serve un certificato medico del ginecologo e del medico competente aziendale che attestino l’assenza di rischi per la salute della madre e del bambino.

          Formula 0+5

          Introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, questa formula permette di lavorare fino al giorno del parto e fruire di tutti i 5 mesi di congedo dopo la nascita. Anche in questo caso servono le certificazioni mediche che confermino l’idoneità al lavoro fino al termine della gravidanza.

          La scelta della formula va comunicata al datore di lavoro e all’INPS con la domanda di maternità. È una decisione personale che dipende dalle condizioni di salute e dalle esigenze lavorative.

          Maternità facoltativa (congedo parentale)

          Quella che comunemente viene chiamata “maternità facoltativa” è in realtà il congedo parentale, un’astensione facoltativa dal lavoro che spetta a entrambi i genitori (madre e padre) per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita.

          Ecco le caratteristiche principali:

          • Durata: fino a 6 mesi per ciascun genitore (massimo 10 mesi complessivi per la coppia, elevabili a 11 se il padre ne fruisce almeno 3)
          • Età del figlio: fruibile fino ai 12 anni del bambino
          • Retribuzione base: 30% della retribuzione media giornaliera per un massimo di 6 mesi complessivi tra i due genitori (fino ai 6 anni del figlio)
          • Novità 2026: le prime 3 mensilità di congedo parentale sono indennizzate all’80% della retribuzione (2 mensilità all’80% già dal 2024, la terza aggiunta nel 2025 e confermata nel 2026)

          A differenza della maternità obbligatoria, il congedo parentale è facoltativo: la lavoratrice o il lavoratore può scegliere se e quando fruirne.

          Maternità anticipata: gravidanza a rischio

          La maternità anticipata è un’ulteriore forma di tutela che consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro prima dei canonici 2 mesi precedenti il parto. Può essere concessa in due casi:

          Gravidanza a rischio

          Se la gravidanza presenta complicazioni o patologie che mettono a rischio la salute della madre o del bambino, il medico della ASL (o la Direzione Territoriale del Lavoro) può disporre l’astensione anticipata. La domanda si presenta alla ASL con il certificato del ginecologo. L’indennità è sempre all’80%.

          Condizioni di lavoro a rischio

          Se le mansioni svolte sono pericolose o faticose (lavori che espongono a sostanze chimiche, lavoro notturno, trasporto pesi, lavoro in piedi per lungo tempo) e il datore di lavoro non può spostare la lavoratrice a mansioni compatibili, la Direzione Territoriale del Lavoro può disporre l’interdizione anticipata. Anche in questo caso l’indennità è all’80% della retribuzione.

          Tabella confronto obbligatoria vs facoltativa

          Per capire immediatamente le differenze tra maternità obbligatoria e facoltativa, ecco una tabella riepilogativa:

          CaratteristicaMaternità obbligatoriaMaternità facoltativa (congedo parentale)
          ObbligatorietàObbligatoria per leggeFacoltativa
          Durata5 mesiFino a 6 mesi per genitore (max 10-11 per coppia)
          Indennità80% della retribuzione30% (80% per le prime 3 mensilità nel 2026)
          QuandoPrima e dopo il partoFino ai 12 anni del figlio
          Chi ne ha dirittoSolo la madreEntrambi i genitori
          ContributiFigurativi pieniFigurativi ridotti
          DomandaObbligatoria INPSFacoltativa INPS

          Importi e indennità 2026

          Gli importi delle indennità di maternità nel 2026 sono calcolati sulla retribuzione media giornaliera dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo:

          • Maternità obbligatoria: 80% della retribuzione media giornaliera. Per le lavoratrici dipendenti, molti CCNL prevedono l’integrazione al 100% a carico del datore di lavoro
          • Congedo parentale – prime 3 mensilità: 80% della retribuzione (novità 2025-2026, prima era solo al 30%)
          • Congedo parentale – mensilità successive: 30% della retribuzione fino al sesto mese complessivo tra i genitori, poi senza indennità (salvo reddito basso)
          • Maternità anticipata: 80% della retribuzione, come la maternità obbligatoria

          Un esempio pratico: se la retribuzione lorda mensile è di 1.800 euro, durante la maternità obbligatoria percepirai circa 1.440 euro lordi al mese (80%). Durante il congedo parentale ordinario, l’indennità scende a circa 540 euro al mese (30%), ma per le prime 3 mensilità nel 2026 resta a 1.440 euro (80%).

          Come fare domanda INPS

          La domanda di maternità va presentata all’INPS prima dell’inizio del congedo. Ecco i passaggi:

          1. Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS
          2. Cerca il servizio: “Domanda di maternità/paternità – congedo obbligatorio e parentale”
          3. Inserisci i dati della gravidanza: data presunta del parto, certificato medico, scelta della formula (2+3, 1+4 o 0+5)
          4. Indica il periodo richiesto: date di inizio e fine congedo
          5. Allega la documentazione: certificato del ginecologo
          6. Invia la domanda e conserva il numero di protocollo

          La domanda va presentata almeno 2 mesi prima della data presunta del parto. In alternativa al portale, puoi rivolgerti al Contact Center INPS (803 164) o a un patronato. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione della domanda.

          Dopo il parto, hai 30 giorni per comunicare all’INPS la data effettiva di nascita del bambino e gli estremi anagrafici.

          Maternità per autonome e libere professioniste

          Le tutele della maternità non riguardano solo le lavoratrici dipendenti. Anche le lavoratrici autonome e le libere professioniste hanno diritto a un’indennità di maternità, con alcune differenze:

          Lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici)

          • Indennità per 5 mesi (2 prima + 3 dopo il parto)
          • Importo: 80% del salario minimo giornaliero (non della retribuzione effettiva)
          • Non è obbligatorio astenersi dal lavoro
          • Domanda all’INPS

          Libere professioniste con cassa di previdenza

          • Indennità erogata dalla propria cassa professionale (es. ENPAM per medici, INARCASSA per architetti, Cassa Forense per avvocati)
          • Importo: generalmente l’80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato
          • Durata: 5 mesi
          • Domanda alla propria cassa, non all’INPS

          Per le partite IVA in regime forfettario, l’indennità è calcolata sul reddito convenzionale (minimale INPS) e la domanda va presentata alla Gestione Separata INPS.

          Bonus e agevolazioni collegati alla maternità

          Oltre all’indennità di maternità, nel 2026 puoi accedere a diverse agevolazioni per i neo-genitori:

          • Bonus mamme: esonero contributivo per le lavoratrici madri con 2+ figli
          • Assegno unico universale: contributo mensile per ogni figlio a carico fino a 21 anni, importo variabile in base all’ISEE
          • Bonus nido: contributo fino a 3.600 euro annui per le rette degli asili nido
          • Detrazioni fiscali: detrazione per figli a carico nel modello 730

          Per una panoramica completa su tutti i congedi disponibili per i genitori, consulta la nostra guida al congedo parentale 2026.

          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          FAQ maternità obbligatoria e facoltativa

          La maternità obbligatoria spetta anche con contratto a tempo determinato?

          Sì, le lavoratrici con contratto a tempo determinato hanno gli stessi diritti. Se il contratto scade durante il congedo, l’indennità INPS continua fino al termine del periodo di maternità.

          Posso lavorare durante la maternità obbligatoria?

          No, è vietato. Il congedo di maternità è obbligatorio sia per la lavoratrice che per il datore di lavoro. L’unica eccezione è la formula 0+5, che permette di lavorare fino al giorno del parto con certificazione medica.

          Il padre ha diritto alla maternità obbligatoria?

          Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (retribuiti al 100%), da fruire nei primi 5 mesi dalla nascita. In casi particolari (morte o grave malattia della madre, abbandono), il padre può fruire del congedo di maternità al posto della madre.

          La maternità facoltativa si può prendere a ore?

          Sì, dal 2013 il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria (50% dell’orario giornaliero), oltre che a giornate intere o in modo continuativo. La modalità oraria va concordata con il datore di lavoro.

          Come si calcola l’indennità di maternità per chi ha più lavori?

          Se hai più rapporti di lavoro, l’indennità viene calcolata sulla retribuzione di ciascun rapporto. Devi presentare domanda separata per ogni datore di lavoro.

          Posso chiedere la NASPI dopo la maternità?

          Sì, se ti dimetti entro il primo anno di vita del figlio, le dimissioni sono considerate “per giusta causa” e hai diritto alla NASPI. Attenzione: le dimissioni in maternità devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.

          Hai bisogno di aiuto con la domanda di maternità?

          Tra maternità obbligatoria, facoltativa, anticipata e le novità del 2026, orientarsi non è semplice. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della domanda INPS, nella scelta della formula più conveniente e nella richiesta di tutti i bonus collegati alla maternità.

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            Maggio 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-04 09:00:002026-05-31 16:57:50Maternità Obbligatoria e Facoltativa 2026: Differenze e Importi
            CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

            Registrazione Contratto di Affitto: Scadenza 4 Maggio 2026, Imposta di Registro e Come Fare

            Il 4 maggio 2026 è una data fondamentale per chi ha stipulato o rinnovato un contratto di affitto nel corso del mese di aprile: scade il termine ordinario di 30 giorni per la registrazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate e per il versamento dell’imposta di registro. Chi non rispetta questa scadenza rischia sanzioni e interessi che possono arrivare a raddoppiare il tributo dovuto. In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere: come registrare il contratto, quanto si paga, quali strumenti usare (Modello RLI, F24 Elide) e come scegliere tra imposta di registro ordinaria e cedolare secca.

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            Indice dei contenuti

            1. Perché il 4 maggio 2026 è la scadenza chiave
            2. Obbligo di registrazione: chi deve farlo e quando
            3. Imposta di registro: aliquote, calcolo ed esempi pratici
            4. Cedolare secca: come funziona, aliquote 2026 e convenienza
            5. Modello RLI: come compilarlo e inviarlo
            6. F24 Elide: come versare l’imposta, codici tributo
            7. Tipi di contratto abitativo: 4+4, 3+2 a canone concordato, transitori
            8. Contratti a uso non abitativo
            9. Sanzioni per omessa o tardiva registrazione
            10. Ravvedimento operoso: come regolarizzare in ritardo
            11. Proroghe e rinnovi: obblighi e scadenze
            12. Registrazione contratto di affitto con il CAF: come fare

            Perché il 4 maggio 2026 è la scadenza chiave

            La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla decorrenza, se antecedente alla firma. Lo stabilisce il DPR 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico sull’Imposta di Registro – TUR), in combinato con l’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il 4 maggio 2026 è quindi la scadenza per tutti i contratti di affitto che:

            • sono stati firmati il 4 aprile 2026 o successivamente (con decorrenza entro il 4 aprile)
            • avevano decorrenza dal 1° al 4 aprile 2026, anche se firmati in data precedente
            • sono stati rinnovati tacitamente o espressamente ad aprile 2026 con nuova decorrenza
            • riguardano subentri, proroghe e cessioni del contratto avvenuti in aprile

            In pratica, se hai stipulato un contratto di locazione (abitativo o commerciale) nel mese di aprile 2026, il termine ultimo per registrarlo senza incorrere in sanzioni scade il 4 maggio 2026. Vale la stessa regola per i contratti con decorrenza 1° aprile: il trentesimo giorno cade il 1° maggio, che però è festivo. Poiché sia il 1° sia il 2° e il 3° maggio 2026 potrebbero coincidere con giorni non lavorativi (il 2 e 3 sono sabato e domenica), il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, cioè il 4 maggio 2026 (lunedì). Questo meccanismo è previsto dall’art. 7, comma 1 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000).

            Obbligo di registrazione: chi deve farlo e quando

            L’obbligo di registrazione dei contratti di locazione è sancito dall’art. 17 del TUR (DPR 131/1986). Sono soggetti a registrazione obbligatoria tutti i contratti di affitto aventi ad oggetto:

            • Immobili ad uso abitativo (appartamenti, case, ville, box, cantine se locati insieme all’abitazione)
            • Immobili ad uso commerciale, artigianale o professionale (negozi, uffici, laboratori, magazzini)
            • Terreni agricoli e fondi rustici
            • Contratti di affitto d’azienda

            Sono invece esclusi dall’obbligo di registrazione (secondo l’art. 2-bis della Tariffa allegata al TUR) i contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno con lo stesso conduttore. In questo caso non vi è obbligo di registrare, ma se le parti lo desiderano possono registrare volontariamente. Attenzione: se la somma di più contratti brevi con lo stesso conduttore supera i 30 giorni nell’anno, scatta l’obbligo retroattivo di registrazione per tutti.

            Chi è responsabile della registrazione? Ai sensi dell’art. 10 del TUR, l’obbligo è solidale tra locatore e conduttore. Nella pratica è il locatore (proprietario) a registrare il contratto, ma entrambi rispondono in caso di inadempimento. Dal 2014, con il D.Lgs. 23/2011 e la Legge 431/1998, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di notificare l’avviso di liquidazione a chiunque dei contraenti, locatore o conduttore. Il locatore che non registra, inoltre, non può avvalersi di strumenti di tutela come lo sfratto per morosità nei confronti dell’inquilino.

            Imposta di registro: aliquote, calcolo ed esempi pratici

            L’imposta di registro sui contratti di locazione è disciplinata dall’art. 5 della Tariffa Parte I allegata al TUR e si applica quando il locatore non opta per la cedolare secca. Le aliquote variano in base al tipo di immobile e di contratto.

            Tabella aliquote imposta di registro 2026

            Tipo di immobile / contrattoAliquotaBase imponibileMinimo dovuto
            Immobili abitativi (regime ordinario)2%Canone annuo67 euro
            Fondi rustici / terreni agricoli0,50%Canone annuo67 euro
            Immobili strumentali (uso commerciale, uffici, negozi)1%Canone annuo67 euro
            Immobili strumentali esenti IVA (locazioni esenti)2%Canone annuo67 euro
            Contratti di affitto d’azienda3%Canone annuo67 euro
            Immobili abitativi con cedolare secca 21%0%——
            Abitativo canone concordato con cedolare 10%0%——

            Come si calcola l’imposta di registro? La base imponibile è il canone annuo (non la durata totale del contratto). L’imposta si calcola applicando l’aliquota al canone annuo e il risultato si moltiplica per gli anni di durata. Tuttavia, è prassi comune versare l’imposta annualmente, in base al canone dell’anno di competenza.

            Esempi pratici di calcolo

            Esempio 1 – Appartamento uso abitativo (regime ordinario, canone 700 euro/mese):

            • Canone annuo: 700 × 12 = 8.400 euro
            • Imposta di registro: 8.400 × 2% = 168 euro
            • Imposta minima: 67 euro → si applica il calcolato (168 euro > 67 euro)
            • Bollo contratto (se in forma scritta con più di un foglio): 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe

            Esempio 2 – Negozio uso commerciale (canone 1.500 euro/mese):

            • Canone annuo: 1.500 × 12 = 18.000 euro
            • Imposta di registro: 18.000 × 1% = 180 euro
            • Imposta minima: 67 euro → si applica il calcolato (180 euro)

            Esempio 3 – Canone molto basso (600 euro/anno):

            • Imposta teorica: 600 × 2% = 12 euro
            • Applicazione del minimo: si versa 67 euro (il minimo legale)

            È importante sapere che il pagamento dell’imposta di registro non coincide con la cedolare secca: se si sceglie la cedolare secca, l’imposta di registro non si paga affatto sull’atto di locazione, ma il locatore sostituisce IRPEF e addizionali con un’imposta sostitutiva calcolata sul canone. Entrambe le scelte vanno comunque effettuate al momento della registrazione tramite modello RLI.

            Cedolare secca: come funziona, aliquote 2026 e convenienza

            La cedolare secca, introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. 23/2011, è un regime opzionale di tassazione che il locatore persona fisica può scegliere per le locazioni di immobili ad uso abitativo. In alternativa all’IRPEF ordinaria e all’imposta di registro, il locatore paga un’imposta sostitutiva flat calcolata sul canone annuo concordato.

            Aliquote cedolare secca 2026

            Tipo di contrattoAliquota cedolare 2026Base imponibile
            Contratti liberi (4+4)21%100% canone annuo
            Contratti a canone concordato (3+2) nei Comuni ad alta tensione abitativa10%100% canone annuo
            Affitti brevi (non imprenditoriali, max 30 gg/anno stesso conduttore)21% (prima casa) / 26% (dalla 2a in poi)100% canone incassato

            Nota importante per il 2026: La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha confermato l’aliquota al 26% per gli affitti brevi dalla seconda unità immobiliare gestita dalla stessa persona. Questa norma ha subito un lungo iter parlamentare e giurisprudenziale, ma è pienamente applicabile a tutti i contratti registrati nel 2025-2026.

            Vantaggi della cedolare secca:

            • Nessuna imposta di registro sul contratto di locazione (risparmio del 2% annuo)
            • Nessuna imposta di bollo sulla registrazione
            • Il reddito da locazione è escluso dal reddito complessivo IRPEF: vantaggio significativo per chi ha redditi elevati (aliquota marginale IRPEF al 43%)
            • Blocco degli aumenti ISTAT per tutta la durata del contratto in cedolare secca
            • Minore carico burocratico: niente dichiarazione IRPEF aggiuntiva per i redditi da locazione

            Chi non può usare la cedolare secca: il regime è vietato per le locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale, per gli immobili ad uso non abitativo (negozi, uffici, capannoni), e per i locatori persone giuridiche (società, enti). Solo le persone fisiche che non locano nell’esercizio di attività d’impresa o arti e professioni possono optare per la cedolare secca.

            Modello RLI: come compilarlo e inviarlo

            Il Modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) è il modulo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione, la proroga, la cessione e la risoluzione dei contratti di locazione. È stato introdotto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014 e aggiornato con successive circolari, tra cui la Circolare n. 1/E del 2 gennaio 2014.

            Come compilare il Modello RLI

            Il modello si divide in quadri. Ecco le sezioni principali:

            • Quadro A – Dati generali: tipo di atto (locazione, affitto, comodato), modalità di registrazione (telematica o ufficio)
            • Quadro B – Soggetti: dati anagrafici e codice fiscale del locatore e del conduttore; se ci sono più locatori o conduttori, si compilano righe separate
            • Quadro C – Dati dell’immobile: tipo catastale, comuni, rendita catastale, superficie; va inserito il codice Ateco per gli immobili strumentali
            • Quadro D – Dati del contratto: data di stipula, decorrenza, durata, canone mensile e annuo, eventuali pertinenze, tipo di contratto (libero, concordato, transitorio)
            • Quadro E – Opzione per la cedolare secca: si indica l’aliquota prescelta (21% o 10%) e si dichiara di rinunciare agli aggiornamenti ISTAT per tutta la durata
            • Quadro F – Liquidazione dell’imposta: riepilogo importi dovuti, codici tributo, modalità di pagamento (F24 Elide o addebito in conto)

            Come inviare il Modello RLI

            Dal 1° gennaio 2016 la registrazione telematica è obbligatoria per i soggetti che hanno almeno 10 contratti da registrare (agenzie, grandi proprietari). I privati con meno di 10 contratti possono scegliere tra:

            • Registrazione online tramite RLI Web (sul portale dell’Agenzia delle Entrate, area riservata con SPID, CIE o CNS): è il sistema più comodo e gratuito
            • Software RLI scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate: permette di compilare e inviare il file telematicamente
            • Presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio (in caso di impossibilità di accesso telematico, previo appuntamento)
            • Tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, patronato): il delegato si occupa di tutto, dalla compilazione all’invio e al versamento dell’imposta

            Allegati obbligatori al Modello RLI: il contratto di locazione in originale (o copia) deve essere allegato alla registrazione. In caso di registrazione telematica, si allega il file PDF scansionato del contratto firmato. In caso di contratto di locazione a canone concordato, occorre anche allegare la attestazione dell’accordo territoriale sottoscritta dalle associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini.

            F24 Elide: come versare l’imposta, codici tributo

            Il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione avviene tramite modello F24 Elide (Elementi Identificativi), non il classico F24 ordinario. Il modello F24 Elide è specifico per i tributi collegati a specifici atti o contratti e permette all’Agenzia delle Entrate di abbinare il versamento alla pratica di registrazione.

            Codici tributo F24 Elide per contratti di locazione

            Causale / Tipo tributoCodice tributo F24 Elide
            Imposta di registro – primo versamento (registrazione)1500
            Imposta di registro – annualità successive1501
            Imposta di registro – cessione del contratto1502
            Imposta di registro – risoluzione anticipata1503
            Imposta di registro – proroga del contratto1504
            Imposta di bollo (sulle copie del contratto)1505
            Sanzione da ravvedimento operoso1506
            Interessi da ravvedimento operoso1507
            Cedolare secca – primo versamento (con registrazione)1840
            Cedolare secca – annualità successive1841
            Cedolare secca – risoluzione anticipata1842
            Cedolare secca – proroga1843

            Come compilare il campo “Elementi identificativi” dell’F24 Elide: in questo campo va inserito il codice identificativo del contratto (che viene assegnato dall’Agenzia delle Entrate al momento della registrazione, o che è riportato sulla ricevuta di registrazione telematica). Per la prima registrazione, prima che il codice sia assegnato, lasciare il campo vuoto se si versa contestualmente alla registrazione telematica.

            Tipi di contratto abitativo: 4+4, 3+2 canone concordato, transitori

            La normativa di riferimento per le locazioni abitative è la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Essa prevede diversi tipi di contratto, ognuno con regole specifiche su durata, canone e registrazione.

            Contratto a canone libero (4+4)

            Il tipo più diffuso: durata minima 4 anni + rinnovo automatico di altri 4 anni. Il canone è liberamente concordato tra le parti. Non ci sono vincoli di importo, ma il locatore non può aumentarlo al di là degli aggiornamenti ISTAT (tranne in cedolare secca, dove nemmeno quello è consentito). La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla decorrenza. L’imposta di registro è il 2% del canone annuo.

            Contratto a canone concordato (3+2)

            Riservato ai Comuni ad alta tensione abitativa (individuati con DPCM, circa 650 Comuni italiani): il canone è fissato entro fasce stabilite dagli accordi territoriali tra associazioni di proprietari e conduttori (ad es. CONFEDILIZIA, SUNIA, CGIL-Casa). La durata minima è 3 anni + rinnovo di 2 anni. Il vantaggio fiscale è doppio: se si opta per la cedolare secca, l’aliquota scende al 10% (invece del 21%). Inoltre, il locatore in regime ordinario beneficia di una riduzione del 30% sulla base imponibile IRPEF del reddito da locazione nei Comuni ad alta densità abitativa.

            Contratti transitori e per studenti universitari

            I contratti transitori hanno durata da 1 a 18 mesi e sono destinati a soddisfare esigenze abitative temporanee, documentate (motivi di lavoro, salute, studio). Anch’essi rientrano nella disciplina della L. 431/1998, art. 5. I contratti per studenti universitari fuori sede hanno durata da 6 mesi a 3 anni, rinnovabili. Anche questi contratti, se di durata superiore a 30 giorni, devono essere registrati entro i 30 giorni dalla decorrenza.

            Contratti a uso non abitativo

            I contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo (negozi, uffici, laboratori, magazzini, capannoni) sono regolati dal Codice Civile (artt. 1571-1606 c.c.) e, per le attività commerciali, dalla Legge 27 luglio 1978 n. 392 (Equo Canone, tutt’ora applicabile per i profili di tutela del conduttore). La durata minima è di 6 anni (o 9 anni per strutture ricettive-alberghiere), con rinnovo automatico per uguale periodo, salvo disdetta.

            Per questi contratti la cedolare secca non è ammessa: si applica obbligatoriamente l’imposta di registro all’1% (per immobili strumentali soggetti a IVA) o al 2% (per immobili strumentali esenti IVA). L’imposta va versata con F24 Elide codice 1500 per la prima annualità, e 1501 per quelle successive. L’obbligo di registrazione vale entro i soliti 30 giorni dalla decorrenza del contratto.

            Sanzioni per omessa o tardiva registrazione

            Le conseguenze di non registrare il contratto di affitto nei termini sono significative, sia fiscali sia civilistiche. L’art. 69 del TUR prevede sanzioni specifiche per la mancata registrazione.

            Tipo di inadempimentoSanzione baseSanzione ridotta con ravvedimento
            Omessa registrazione (oltre 30 giorni)dal 120% al 240% dell’imposta dovutaDipende dal ritardo (vedi ravvedimento)
            Tardiva registrazione (ritardo minimo)dal 60% al 120% dell’impostaRiduzioni applicabili
            Dichiarazione di canone inferiore al realedal 200% al 400% della maggiore impostaNon sempre ammesso ravvedimento

            Oltre alle sanzioni fiscali, la mancata registrazione ha effetti civilistici gravissimi: ai sensi dell’art. 1, comma 346 della L. 311/2004, i contratti di locazione non registrati sono nulli. Questa nullità può essere fatta valere da entrambe le parti, con la conseguenza che il conduttore potrebbe chiedere la restituzione di tutti i canoni pagati (configurando un arricchimento senza causa del locatore). In più, come già accennato, il locatore che non ha registrato il contratto non può avviare una procedura di sfratto per morosità del conduttore.

            Ravvedimento operoso: come regolarizzare in ritardo

            Se hai superato il termine del 4 maggio 2026 senza registrare il contratto, non tutto è perduto: puoi ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), che consente di sanare la posizione con una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, purché l’irregolarità non sia già stata contestata dall’Agenzia delle Entrate.

            Tempistica del ravvedimentoSanzione ridottaRiduzione rispetto al 120%
            Entro 14 giorni dal termine (ravvedimento sprint)1/15 del 15% = 1% per giornoMassima riduzione
            Dal 15° al 30° giorno (ravvedimento breve)1/10 del 30% = 3%Alta riduzione
            Dal 31° giorno al 90° giorno1/9 del 30% = 3,33%Buona riduzione
            Dal 91° giorno fino a 1 anno1/8 del 90% = 11,25%Riduzione media
            Dopo 1 anno fino a 2 anni1/7 del 90% = 12,86%Riduzione minore
            Oltre 2 anni1/6 del 120% = 20%Riduzione base

            Al ravvedimento si aggiungono gli interessi moratori calcolati sul tributo non versato, al tasso legale vigente (dal 1° gennaio 2024 il tasso legale è stato fissato al 2,5% annuo). Sia la sanzione ridotta sia gli interessi si versano con i codici tributo 1506 e 1507 dell’F24 Elide. Il ravvedimento è possibile solo se il contribuente si auto-denuncia prima di ricevere un accertamento o una comunicazione formale dall’Agenzia delle Entrate.

            Proroghe e rinnovi: obblighi e scadenze

            La proroga del contratto di locazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla scadenza, anche quando avviene tacitamente (per silenzio dei contraenti). Lo stesso vale per la cessione del contratto (cambio del conduttore o del locatore) e per la risoluzione anticipata consensuale.

            • Proroga espressa o tacita: comunicare entro 30 giorni dalla scadenza originale; usare il codice tributo 1504 per versare l’imposta di registro sulla proroga (2% del canone annuo se non si è in cedolare secca, oppure il codice 1843 se si è in cedolare secca)
            • Risoluzione anticipata: comunicare entro 30 giorni; si versa eventuale imposta residua (tributo 1503) o si ottiene rimborso delle annualità versate in anticipo
            • Cessione del contratto: comunicare entro 30 giorni; si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (tributo 1502)
            • Subentro per successione: se il locatore o il conduttore decede, gli eredi devono comunicare il subentro entro 30 giorni; non si paga nuova imposta di registro

            Una casistica frequente riguarda i contratti con rinnovo automatico alla scadenza del primo periodo (es. 4+4): se entrambe le parti non hanno comunicato disdetta nei termini, il contratto si rinnova automaticamente per altri 4 anni e il locatore deve comunicare il rinnovo all’Agenzia delle Entrate versando una nuova annualità di imposta di registro (oppure comunicando il mantenimento dell’opzione cedolare secca). Se il rinnovo avviene in aprile 2026, la comunicazione e il versamento devono avvenire entro il 4 maggio 2026.

            Registrazione contratto di affitto con il CAF: come fare

            Registrare un contratto di locazione richiede attenzione nella compilazione del Modello RLI, nella scelta del regime fiscale (ordinario o cedolare secca) e nel versamento dell’imposta con i codici tributo corretti. Un errore nella compilazione può portare a rigetti della registrazione, sanzioni o perdita di vantaggi fiscali. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:

            • Registrazione online del contratto di locazione tramite modello RLI Web
            • Calcolo dell’imposta di registro o della cedolare secca più conveniente per la tua situazione
            • Compilazione e invio telematico del modello F24 Elide
            • Comunicazione di proroghe, rinnovi e risoluzioni entro i termini di legge
            • Ravvedimento operoso per contratti già in ritardo
            • Consulenza sulla dichiarazione dei redditi per i proventi da locazione (Quadro B del modello 730 o PF)

            Non aspettare l’ultimo momento: il 4 maggio 2026 è vicino. Contattaci oggi stesso per registrare il tuo contratto in tempo e in modo corretto.

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            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            Domande Frequenti sulla Registrazione del Contratto di Affitto

            Entro quando devo registrare un contratto di affitto stipulato il 4 aprile 2026?

            Il termine è di 30 giorni dalla data di stipula o decorrenza. Per un contratto stipulato o con decorrenza il 4 aprile 2026, la scadenza è il 4 maggio 2026 (lunedì, primo giorno lavorativo utile poiché il 1 maggio è festivo e il 2-3 maggio sono sabato e domenica).

            Cosa succede se non registro il contratto di affitto nei 30 giorni?

            Il contratto non registrato è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346 della L. 311/2004. Oltre alla nullità civile, si applicano sanzioni fiscali dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Il locatore non può avviare procedure di sfratto. È possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso prima di ricevere accertamenti dall’Agenzia delle Entrate.

            Conviene la cedolare secca o il regime ordinario con imposta di registro?

            Per un locatore persona fisica con reddito elevato, la cedolare secca al 21% è quasi sempre più conveniente dell’IRPEF ordinaria (aliquote dal 23% al 43%) più l’imposta di registro al 2%. Per contratti a canone concordato la cedolare scende al 10%: vantaggio ancora maggiore. Fanno eccezione i casi in cui il locatore ha redditi molto bassi con IRPEF al 23% e l’imposta di registro è poca: in quel caso conviene fare un calcolo specifico.

            Devo registrare anche il rinnovo automatico del contratto 4+4?

            Sì. Quando il contratto 4+4 si rinnova automaticamente (perché nessuna delle parti ha comunicato la disdetta nei termini), il locatore deve comunicare il rinnovo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla scadenza del primo periodo, versando una nuova annualità di imposta di registro (codice tributo 1501) o mantenendo l’opzione cedolare secca (codice 1841).

            Posso registrare il contratto di affitto da solo o devo andare al CAF?

            Puoi registrarlo autonomamente tramite il servizio RLI Web sul portale dell’Agenzia delle Entrate (con SPID, CIE o CNS) oppure usando il software RLI scaricabile. Tuttavia, per evitare errori nella compilazione, nella scelta del regime fiscale e nel calcolo dell’imposta, è consigliabile rivolgersi a un CAF o a un intermediario abilitato, specialmente per contratti complessi o quando si vuole optare per la cedolare secca.


            Registra il tuo contratto di affitto con il CAF

            Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella registrazione del contratto di locazione, nel calcolo dell’imposta e nella scelta del regime fiscale più conveniente. Contattaci prima della scadenza del 4 maggio 2026.

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              Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del…
              Settembre 28, 2026
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              Dichiarazione dei redditi 730
              DICHIARAZIONE DEI REDDITI

              Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come Presentarla

              Dichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento
              Settembre 18, 2026
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              Dichiarazione dei redditi 730
              DICHIARAZIONE DEI REDDITI

              Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese

              Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese
              Settembre 15, 2026
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              CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

              ECCELLENTE
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              In base a 920 recensioni
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              Alexandra Bala
              04/09/2026
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              ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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              paolino servidio
              03/09/2026
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              Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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              Lady
              01/09/2026
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              Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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              Giulia Guida
              25/08/2026
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              Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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              Paola Zilli
              07/08/2026
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              Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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              Jacqueline B.
              06/08/2026
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              Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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              Maura Masutto
              06/08/2026
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              Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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              Issam Elhefnawi
              31/07/2026
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              Molto gentile
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              Sibongile Moyana
              30/07/2026
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              Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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              Sabrina Cirina
              23/07/2026
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              Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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              Maggio 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/12/registrazione-contratto-di-locazione-caf-centro-fiscale-udine.jpg 500 800 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-04 08:42:582026-05-31 17:57:41Registrazione Contratto di Affitto: Scadenza 4 Maggio 2026, Imposta di Registro e Come Fare
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              730/2026 Congiunto: Come Ottenere i Rimborsi Rapidamente e Gestire le Detrazioni

              Dichiarazione dei redditi 730

              Il 730 congiunto 2026 è uno strumento fiscale potente che molte coppie non sfruttano al massimo: presentare un’unica dichiarazione dei redditi per entrambi i coniugi non significa solo semplificare la burocrazia, ma può significare rimborsi più rapidi, detrazioni ottimizzate e un risparmio fiscale concreto. In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere sul 730 congiunto 2026: chi può presentarlo, come funzionano i rimborsi in busta paga, come ripartire correttamente le detrazioni tra i coniugi e quali sono le scadenze da rispettare per non perdere nemmeno un euro.

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              Indice dei contenuti

              1. Cos’è il 730 congiunto 2026 e chi può presentarlo
              2. Vantaggi del 730 congiunto: perché conviene
              3. Rimborso 730 congiunto: come ottenerlo in busta paga rapidamente
              4. Cosa succede quando uno dei coniugi non ha il sostituto d’imposta
              5. Detrazioni nel 730 congiunto: come ripartirle correttamente
              6. Quali spese si possono detrarre nel 730 congiunto
              7. Errori comuni nel 730 congiunto e come evitarli
              8. Quando NON conviene il 730 congiunto
              9. Scadenze 730/2026: le date da non perdere
              10. Domande frequenti sul 730 congiunto

              Cos’è il 730 congiunto 2026 e chi può presentarlo

              Il 730 congiunto 2026 è la modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi che consente a due coniugi o partner di un’unione civile di inviare un’unica dichiarazione per entrambi, anziché due separate. In pratica, uno dei due svolge il ruolo di dichiarante e l’altro quello di coniuge dichiarante: il dichiarante è il soggetto principale che firma la dichiarazione, mentre il coniuge dichiarante è colui i cui redditi e detrazioni confluiscono nella stessa dichiarazione.

              Per poter presentare il 730/2026 in forma congiunta, devono essere soddisfatte alcune condizioni fondamentali. Prima di tutto, i coniugi non devono essere legalmente separati: le coppie con separazione legale o divorzio non possono utilizzare questa modalità, anche se continuano a vivere insieme. In secondo luogo, almeno uno dei due coniugi deve avere un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che possa effettuare le operazioni di conguaglio. Infine, entrambi i coniugi devono rientrare tra i soggetti che possono presentare il modello 730 (lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori, percettori di redditi assimilati).

              Un aspetto spesso ignorato riguarda le unioni civili: dal 2016, anche i partner uniti civilmente ai sensi della Legge Cirinnà (Legge 76/2016) hanno diritto a presentare il 730 congiunto, con le stesse modalità e gli stessi vantaggi riconosciuti ai coniugi. Non rientrano invece in questa categoria le coppie di fatto (conviventi non sposati e non uniti civilmente), che devono necessariamente presentare dichiarazioni separate.

              Vantaggi del 730 congiunto: perché conviene

              Scegliere il 730 congiunto 2026 offre una serie di vantaggi concreti che vanno ben oltre la semplice comodità di presentare un solo documento. Il beneficio più immediato è la semplificazione burocratica: una sola pratica, un solo appuntamento al CAF, un solo controllo finale. Ma i vantaggi reali riguardano soprattutto la gestione dei rimborsi e delle detrazioni.

              Il primo grande vantaggio è la possibilità di trasferire le detrazioni che un coniuge non riesce a utilizzare completamente all’altro. Immaginiamo che Marco abbia spese mediche per 3.000 euro e un reddito molto basso: le detrazioni fiscali derivanti da queste spese potrebbero non essere completamente sfruttabili dalla sua dichiarazione individuale, perché l’imposta lorda risultante è troppo bassa. Con il 730 congiunto, quelle detrazioni possono essere attribuite in parte o integralmente a Lucia, il cui reddito più elevato permette di recuperare l’intero beneficio fiscale.

              Un secondo vantaggio riguarda le spese sostenute in modo indiviso: con il 730 congiunto è più semplice gestire spese come la ristrutturazione edilizia, i pagamenti per il bonus mobili o le spese condominiali, che spesso sono intestate a uno solo dei coniugi ma sostenute da entrambi. Infine, in caso di rimborso fiscale, il meccanismo del conguaglio in busta paga garantisce tempi più rapidi rispetto al rimborso diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

              Rimborso 730 congiunto: come ottenerlo in busta paga rapidamente

              Uno degli aspetti più attesi dai contribuenti che presentano il 730 congiunto 2026 è il rimborso fiscale in busta paga. Questo meccanismo, detto conguaglio fiscale, è uno dei principali vantaggi del modello 730 rispetto al modello Redditi PF: invece di aspettare che l’Agenzia delle Entrate eroghi il rimborso direttamente sul conto corrente (operazione che può richiedere molti mesi), il rimborso viene anticipato dal sostituto d’imposta (cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico) direttamente nella busta paga o nel cedolino della pensione.

              Ecco come funziona nel dettaglio: dopo la trasmissione della dichiarazione da parte del CAF o del sostituto d’imposta (entro il 30 settembre 2026 per il 730 ordinario), l’Agenzia delle Entrate elabora i dati e trasmette al sostituto d’imposta i risultati contabili. Il sostituto è poi obbligato a effettuare il conguaglio fiscale nel cedolino paga di luglio (per le dichiarazioni trasmesse entro il 30 giugno) o nel cedolino di settembre o ottobre (per le dichiarazioni trasmesse a luglio-settembre). I pensionati, invece, ricevono il rimborso nel cedolino della pensione solitamente nei mesi di agosto o settembre.

              Nel caso del 730 congiunto, il rimborso o il debito vengono attribuiti esclusivamente al dichiarante principale (non al coniuge dichiarante), ed è il datore di lavoro o l’ente pensionistico del dichiarante che opera il conguaglio. Per questo motivo, nella scelta di chi deve fare da dichiarante è spesso conveniente indicare il coniuge che ha un reddito più elevato e stabile, in modo da garantire un conguaglio più rapido e sicuro. Un altro fattore da considerare è la capienza dell’imposta: se il rimborso atteso è molto elevato, è meglio che il dichiarante sia colui il cui sostituto d’imposta è in grado di gestire importi maggiori senza difficoltà di liquidità.

              Se il conguaglio positivo (rimborso) non viene erogato entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione, il contribuente può segnalare il ritardo al datore di lavoro e, in caso di persistente inadempienza, rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, l’intermediario (CAF o sostituto d’imposta) che ha trasmesso la dichiarazione può verificare lo stato di elaborazione attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

              Cosa succede quando uno dei coniugi non ha il sostituto d’imposta

              Una situazione molto comune riguarda le coppie in cui uno dei due coniugi non ha un sostituto d’imposta: ad esempio, un lavoratore autonomo senza sostituto, un libero professionista, una persona che ha perso il lavoro di recente, oppure chi percepisce solo redditi fondiari o da capitale. In questi casi è comunque possibile presentare il 730 congiunto 2026, ma occorre fare attenzione alle regole specifiche che regolano i rimborsi.

              Se il coniuge dichiarante (quello che affianca il dichiarante principale) non ha un sostituto d’imposta, non è un problema: il conguaglio fiscale viene comunque effettuato dal sostituto del dichiarante principale, che è l’unico soggetto da cui passa il flusso dei rimborsi e dei versamenti. Il reddito e le detrazioni del coniuge dichiarante senza sostituto confluiscono comunque nella dichiarazione unica, ma sono le operazioni di conguaglio del dichiarante principale a fare da “veicolo” per erogare o recuperare le somme.

              Il discorso cambia, invece, se è il dichiarante principale a non avere un sostituto d’imposta. In questo caso, il 730 congiunto non può essere presentato nella forma ordinaria con conguaglio in busta paga: il contribuente dovrà presentare il modello Redditi PF (ex modello Unico) e il rimborso, se spettante, sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico sul conto corrente indicato nella dichiarazione. I tempi in questo caso sono più lunghi: mediamente dai 4 ai 12 mesi dalla trasmissione della dichiarazione, anche se l’Agenzia delle Entrate ha progressivamente accelerato i tempi di liquidazione grazie all’automazione dei controlli.

              Un caso particolare riguarda i contribuenti che durante l’anno hanno perso il lavoro e non hanno un nuovo sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione. In questa situazione, il 730 può comunque essere presentato tramite il CAF, ma l’eventuale rimborso non potrà essere erogato in busta paga: sarà necessario indicare un IBAN valido nel modello 730, e l’Agenzia delle Entrate provvederà al rimborso diretto. Il CAF Centro Fiscale segue ogni anno centinaia di contribuenti in questa situazione, garantendo la corretta compilazione della dichiarazione e il monitoraggio dei tempi di rimborso.

              Detrazioni nel 730 congiunto: come ripartirle correttamente

              La corretta gestione delle detrazioni fiscali è il cuore strategico del 730 congiunto 2026. La regola generale stabilita dall’Agenzia delle Entrate è che ogni detrazione spetta al coniuge che ha sostenuto effettivamente la spesa o al cui nome è intestata la fattura o il documento di spesa. Tuttavia, nella pratica esistono molte situazioni in cui la ripartizione può essere ottimizzata a favore di entrambi i coniugi.

              Regola del sostenimento della spesa

              La regola del sostenimento della spesa significa che la detrazione spetta a chi ha effettivamente pagato, indipendentemente dall’intestazione della ricevuta o della fattura. Se la ricevuta è intestata a uno dei coniugi ma il pagamento è stato effettuato dall’altro (ad esempio con il bancomat del partner), la detrazione in linea di principio spetta a chi ha sostenuto la spesa. In pratica, per le spese pagate con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, bancomat), è possibile dimostrare chi ha effettivamente pagato e attribuire la detrazione alla persona corretta.

              Per le spese mediche, la regola è che la detrazione del 19% spetta alla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Se i due coniugi hanno spese sanitarie separate, ciascuno le porta in detrazione sulla propria quota del 730 congiunto. Se invece le spese mediche sono intestate a un familiare a carico (ad esempio un figlio), possono essere portate in detrazione dal coniuge con il reddito più alto, oppure ripartite tra entrambi nella percentuale più conveniente.

              Detrazioni per i figli a carico

              Un capitolo a parte meritano le detrazioni per figli a carico. A partire dal 2022, con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale, le detrazioni IRPEF per figli fino a 21 anni sono state in gran parte sostituite dall’Assegno Unico. Restano tuttavia le detrazioni per figli da 21 anni in su (se a carico del nucleo familiare), che nel 730 congiunto 2026 si attribuiscono nella misura del 50% a ciascun coniuge oppure nella misura del 100% al coniuge con il reddito più elevato, se questo risulta più conveniente. La scelta va effettuata tenendo conto della capienza d’imposta di ciascun coniuge: se uno dei due ha un’imposta lorda molto bassa, potrebbe non riuscire a sfruttare completamente la propria quota di detrazione, e in quel caso è meglio concentrare tutto sul coniuge capiente.

              Quali spese si possono detrarre nel 730 congiunto

              Il 730/2026 congiunto permette di gestire una gamma molto ampia di spese detraibili. Vediamo le principali categorie, con le regole specifiche per la ripartizione tra i coniugi.

              Spese sanitarie e mediche

              Le spese sanitarie danno diritto a una detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro (solo per le spese del contribuente; per le spese dei familiari a carico non si applica la franchigia, e la detrazione del 19% è piena). Rientrano nelle spese mediche detraibili: visite specialistiche, esami di laboratorio, farmaci con ricetta medica, acquisto di dispositivi medici (occhiali, protesi, apparecchi acustici), spese odontoiatriche, interventi chirurgici e degenze ospedaliere. Dal 2020, le spese sanitarie sono detraibili solo se pagate con strumenti tracciabili (bonifico, carta, bancomat), ad eccezione dei farmaci e dei ticket sanitari del SSN.

              Mutuo per l’abitazione principale

              Gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale danno diritto a una detrazione del 19% su un importo massimo di 4.000 euro annui (detrazione massima: 760 euro l’anno). Nel 730 congiunto, questa detrazione spetta ai coniugi nella proporzione degli interessi effettivamente pagati da ciascuno: se il mutuo è intestato a entrambi, ciascuno detrae il 50%; se è intestato a uno solo (ma l’altro è proprietario dell’immobile), la detrazione spetta solo all’intestatario del mutuo. Fanno eccezione i coniugi in cui uno dei due è “fiscalmente a carico” dell’altro: in quel caso, l’intestatario del mutuo può detrarre anche la quota dell’altro.

              Ristrutturazioni edilizie e Superbonus residui

              Le spese per la ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazione al 50%) e i residui del Superbonus 110% ancora in detrazione sono tra le voci più significative del 730/2026. Per le ristrutturazioni, la detrazione del 50% (fino a un massimale di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare) va ripartita in 10 quote annuali di pari importo: se la spesa è stata sostenuta congiuntamente da entrambi i coniugi, ciascuno porta in detrazione la propria quota. Per il Superbonus, i lavori conclusi entro il 31 dicembre 2023 con SAL hanno consentito detrazioni ancora fruibili nel 730/2026 sotto forma di quote residue: è importante verificare con attenzione l’intestazione dei bonifici e delle fatture per attribuire correttamente le quote tra i coniugi.

              Bonus mobili e grandi elettrodomestici

              Il bonus mobili 2026 consente di detrarre il 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata (A o superiore per forni e lavastoviglie, E o superiore per lavatrice e frigorifero), a condizione che le spese siano collegate a un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato nel 2025 o nel 2026. Il limite massimo di spesa detraibile per il 2026 è di 5.000 euro, con una detrazione massima di 2.500 euro, ripartita in 10 quote annuali. Nel 730 congiunto, la detrazione spetta al coniuge che ha sostenuto la spesa e che ha avviato i lavori di ristrutturazione.

              Spese per l’istruzione dei figli

              Le spese per l’istruzione (rette di asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie, università) danno diritto a detrazioni fiscali specifiche. Per gli asili nido, la detrazione è del 19% su un massimo di 632 euro per figlio. Per le scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private parificate), la detrazione è del 19% su un massimo di 800 euro per studente. Per le università, la detrazione riguarda le tasse di iscrizione, con un limite legato al corrispondente importo delle tasse universitarie statali. Nel 730 congiunto, queste spese si attribuiscono al coniuge che le ha effettivamente pagate, oppure vengono ripartite secondo la convenienza fiscale.

              Errori comuni nel 730 congiunto e come evitarli

              La complessità del 730 congiunto 2026 si traduce purtroppo in una serie di errori ricorrenti che possono costare rimborsi persi o, peggio, accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco gli errori più frequenti che i consulenti del CAF Centro Fiscale si trovano a correggere ogni anno.

              Il primo e più comune errore è l’errata attribuzione delle detrazioni: molte coppie attribuiscono le spese mediche o le rate del mutuo al coniuge sbagliato, senza considerare quale dei due abbia la capienza fiscale sufficiente per sfruttarle completamente. Il risultato è che una parte delle detrazioni va sprecata, riducendo il rimborso finale. Un secondo errore frequente riguarda le spese non tracciabili: dal 2020, le spese sanitarie pagate in contanti (ad eccezione dei farmaci) non danno diritto alla detrazione del 19%. Molti contribuenti continuano a indicare queste spese in dichiarazione, esponendosi a contestazioni in sede di controllo formale.

              Un terzo errore riguarda la dichiarazione del coniuge a carico: se uno dei coniugi ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (oppure 4.000 euro se ha meno di 24 anni), può essere considerato “a carico” dell’altro ai fini delle detrazioni per familiari a carico. In questo caso, il coniuge capiente può detrarre una quota aggiuntiva, ma l’importo varia in base al reddito del coniuge a carico e al reddito complessivo del dichiarante. Sbagliare questa compilazione porta a detrazioni non spettanti o, viceversa, a perdere detrazioni legittime. Infine, un errore molto frequente riguarda la scelta sbagliata di chi fa da dichiarante principale: se il dichiarante ha un reddito troppo basso per supportare il conguaglio del debito eventuale, il sostituto d’imposta potrebbe avere difficoltà a trattenere le somme dovute, con conseguenti irregolarità nel cedolino paga.

              Quando NON conviene il 730 congiunto

              Sebbene il 730 congiunto 2026 offra numerosi vantaggi, esistono situazioni in cui la scelta di presentare dichiarazioni separate risulta più conveniente o addirittura obbligatoria. Conoscere questi casi aiuta a fare la scelta giusta fin dall’inizio, evitando errori difficili da correggere.

              Il caso più ovvio è quello della separazione legale o del divorzio: i coniugi separati legalmente non possono presentare il 730 congiunto, anche se la separazione è recente e i due continuano a vivere nello stesso domicilio. La data di riferimento per verificare lo stato civile è il 31 dicembre dell’anno di imposta (per il 730/2026 si fa riferimento al 31 dicembre 2025): se a quella data la separazione era già in atto, le dichiarazioni devono essere necessariamente separate.

              Un secondo caso in cui il 730 congiunto non conviene riguarda le situazioni in cui entrambi i coniugi hanno debiti fiscali significativi: nel 730 congiunto, il debito complessivo viene addebitato al dichiarante principale tramite il suo sostituto d’imposta. Se il debito è molto elevato, potrebbe essere preferibile presentare dichiarazioni separate per diluire i versamenti. Analogamente, se uno dei coniugi ha crediti da precedenti dichiarazioni già in fase di rimborso, la presentazione del 730 congiunto potrebbe creare complicazioni nella gestione di quei crediti pregressi.

              Infine, il 730 congiunto può non essere la scelta giusta quando uno dei coniugi è un lavoratore autonomo senza sostituto d’imposta e deve presentare il modello Redditi PF per altri redditi non compatibili con il modello 730 (ad esempio plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, redditi da impresa, ecc.). In questi casi, anche l’altro coniuge che potrebbe presentare il 730 potrebbe valutare la convenienza di presentare il modello Redditi PF in forma congiunta, se disponibile, oppure separatamente.

              Scadenze 730/2026: le date da non perdere

              Rispettare le scadenze del 730/2026 è fondamentale per non perdere i rimborsi in busta paga a luglio e per evitare sanzioni. Il calendario fiscale 2026 prevede le seguenti date chiave per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

              Il 730 precompilato è reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul portale online a partire dal 30 aprile 2026. Dalla stessa data, è possibile accettarlo senza modifiche, modificarlo oppure delegarne la gestione al CAF. La presentazione diretta del 730 precompilato da parte del contribuente (senza intermediari) è possibile fino al 30 settembre 2026.

              Per chi si affida al CAF o al sostituto d’imposta per la presentazione del 730 ordinario (non precompilato), le scadenze sono le seguenti:

              • Entro il 30 giugno 2026: presentazione al CAF per garantire il conguaglio nel cedolino di luglio (la scadenza più conveniente per chi si aspetta un rimborso)
              • Dal 1° luglio al 31 agosto 2026: il sostituto d’imposta effettua il conguaglio nel cedolino di settembre o di ottobre
              • Entro il 30 settembre 2026: termine ultimo assoluto per la presentazione del 730 (sia precompilato che tramite CAF)

              I pensionati che ricevono il rimborso tramite INPS seguono un calendario leggermente diverso: le dichiarazioni presentate entro fine giugno vengono conguagliate nel cedolino di agosto, mentre quelle presentate tra luglio e settembre vengono conguagliate a novembre-dicembre. Chi non presenta il 730 entro il 30 settembre 2026 perde la possibilità di utilizzare questo modello per l’anno di imposta 2025 e deve ricorrere alla dichiarazione dei redditi tramite modello Redditi PF, con scadenza al 31 ottobre 2026 (per la presentazione telematica).

              Tabella riepilogativa scadenze 730/2026

              DataEventoRimborso in busta paga
              30 aprile 2026Disponibile il 730 precompilato–
              30 giugno 2026Scadenza per rimborso a luglio (via CAF)Luglio 2026
              31 agosto 2026Secondo termine intermedioSettembre/Ottobre 2026
              30 settembre 2026Termine ultimo assoluto 730Novembre/Dicembre 2026
              31 ottobre 2026Termine Modello Redditi PF (telematico)Rimborso diretto AdE

              La raccomandazione del CAF Centro Fiscale è sempre quella di presentare la dichiarazione il prima possibile, idealmente entro fine giugno, per ricevere il conguaglio positivo già a luglio. Ogni mese di ritardo nella presentazione significa attendere un mese in più per il rimborso, che nel frattempo continua a giacere “congelato” senza interessi.

              📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

              Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

              Conclusione: ottimizza il tuo 730 congiunto con il CAF

              Il 730 congiunto 2026 è uno strumento potente nelle mani di chi lo sa usare correttamente. La corretta ripartizione delle detrazioni fiscali, la scelta ottimale del dichiarante principale, la gestione delle spese per figli a carico e il rispetto delle scadenze sono tutti elementi che possono fare la differenza di centinaia o addirittura di migliaia di euro nel rimborso finale. Affidarsi a professionisti esperti come quelli del CAF Centro Fiscale di Udine significa non lasciare nulla al caso: ogni detrazione viene verificata, ogni spesa analizzata per trovare la soluzione fiscalmente più conveniente per la tua famiglia, sia in ufficio che online da tutta Italia.

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              Domande frequenti sul 730 congiunto 2026

              Chi puo presentare il 730 congiunto 2026?

              Il 730 congiunto puo essere presentato dai coniugi non legalmente separati e dai partner di unioni civili registrate (ai sensi della Legge 76/2016). Almeno uno dei due deve avere un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). Le coppie di fatto (conviventi non sposati) non possono presentare il 730 congiunto.

              Quando arriva il rimborso del 730 congiunto?

              Se la dichiarazione viene presentata entro il 30 giugno 2026, il rimborso (conguaglio positivo) arriva in busta paga a luglio 2026. Per le dichiarazioni presentate tra luglio e agosto, il rimborso arriva a settembre-ottobre. Per quelle di settembre, a novembre-dicembre. I pensionati ricevono il rimborso nel cedolino della pensione di agosto (per dichiarazioni entro giugno) o di novembre-dicembre (per dichiarazioni di luglio-settembre).

              Come si ripartiscono le detrazioni tra i coniugi nel 730 congiunto?

              Le detrazioni spettano al coniuge che ha effettivamente sostenuto la spesa. Per le spese dei figli a carico, la detrazione si attribuisce al 50% a ciascun coniuge oppure al 100% al coniuge con reddito piu elevato (se l’altro non ha capienza fiscale sufficiente). Per le spese mediche, spetta la detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. E sempre consigliabile affidarsi a un CAF per ottimizzare la ripartizione.

              Cosa succede se uno dei coniugi non ha il sostituto d’imposta?

              Se e il coniuge dichiarante (non il dichiarante principale) a non avere un sostituto d’imposta, non ci sono problemi: il conguaglio avviene comunque tramite il sostituto del dichiarante principale. Se invece e il dichiarante principale a non avere un sostituto d’imposta, il 730 congiunto non e applicabile: occorre presentare il Modello Redditi PF, e l’eventuale rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

              E conveniente il 730 congiunto se entrambi i coniugi lavorano?

              Generalmente si, perche permette di ottimizzare le detrazioni (attribuendole al coniuge con reddito maggiore), semplifica la burocrazia e garantisce rimborsi rapidi in busta paga. Tuttavia, e necessario valutare caso per caso: se entrambi hanno debiti fiscali elevati, potrebbe essere piu conveniente presentare dichiarazioni separate. Il CAF Centro Fiscale effettua sempre una verifica preventiva della convenienza.


              Hai bisogno di assistenza per il 730 congiunto?

              Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a ottimizzare il tuo 730/2026 congiunto: massimizziamo le detrazioni, gestiamo la ripartizione delle spese e garantiamo il rimborso piu rapido possibile. Servizio disponibile sia in ufficio a Udine che online da tutta Italia.

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                Alexandra Bala
                04/09/2026
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                ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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                paolino servidio
                03/09/2026
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                Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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                Lady
                01/09/2026
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                Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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                Giulia Guida
                25/08/2026
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                Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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                Paola Zilli
                07/08/2026
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                Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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                Jacqueline B.
                06/08/2026
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                Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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                Maura Masutto
                06/08/2026
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                Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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                Issam Elhefnawi
                31/07/2026
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                Molto gentile
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                Sibongile Moyana
                30/07/2026
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                Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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                Sabrina Cirina
                23/07/2026
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                Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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                Maggio 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
                https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-04 07:42:582026-05-31 17:57:58730/2026 Congiunto: Come Ottenere i Rimborsi Rapidamente e Gestire le Detrazioni
                CAF

                Enti del Terzo Settore: Bilanci e Rendiconti 2025, Deposito al RUNTS e Regole

                Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

                Il deposito del bilancio al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è uno degli obblighi più importanti per gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti. Entro il 30 giugno 2025, tutte le organizzazioni iscritte al RUNTS devono depositare il bilancio relativo all’esercizio 2024, utilizzando i modelli ufficiali approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 5 marzo 2020. La mancata osservanza di questo obbligo espone l’ente a sanzioni significative e, nei casi più gravi, alla cancellazione dal Registro. Questa guida analizza nel dettaglio le regole, le scadenze, i modelli di bilancio e la procedura telematica per adempiere correttamente.

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                Indice dei contenuti

                1. RUNTS: chi è obbligato al deposito del bilancio
                2. I modelli di bilancio ETS: Modello A, B e C
                3. Soglie dimensionali e scelta del modello
                4. Scadenze deposito bilancio 2025
                5. Procedura telematica di deposito al RUNTS
                6. La Relazione di Missione: contenuto obbligatorio
                7. Sanzioni per mancato o tardivo deposito
                8. Particolarità per Imprese Sociali, ODV e APS
                9. Il ruolo del CAF nel supporto agli ETS
                10. Domande Frequenti sul bilancio degli ETS

                RUNTS: chi è obbligato al deposito del bilancio

                Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), istituito dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) e operativo dal 23 novembre 2021, è la banca dati pubblica dove sono iscritte tutte le organizzazioni del terzo settore italiane. L’iscrizione al RUNTS è condizione necessaria per godere delle agevolazioni fiscali e per qualificarsi come ETS a tutti gli effetti.

                Sono obbligati al deposito del bilancio al RUNTS tutti gli enti iscritti nelle seguenti sezioni:

                • ODV – Organizzazioni di Volontariato (art. 32 CTS)
                • APS – Associazioni di Promozione Sociale (art. 35 CTS)
                • Enti Filantropici (art. 37 CTS)
                • Reti Associative (art. 41 CTS)
                • Società di Mutuo Soccorso (art. 42 CTS)
                • Altri Enti del Terzo Settore (art. 46 CTS)
                • Imprese Sociali – comprese le cooperative sociali (D.Lgs. 112/2017)

                L’obbligo di deposito nasce dall’art. 48, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, che prevede che gli ETS depositino il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS per l’esercizio precedente. Tale obbligo si applica a tutti gli ETS iscritti, indipendentemente dalle dimensioni o dal volume di attività, seppure con modalità differenziate in base alle soglie dimensionali. Per approfondire le novità normative del 2026 per gli ETS, si veda anche l’articolo su Enti del Terzo Settore e RUNTS 2026: cosa cambia con il nuovo decreto.

                I modelli di bilancio ETS: Modello A, B e C

                Il D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i modelli ufficiali di bilancio per gli ETS. I modelli sono tre, differenziati in base alla dimensione e alla complessità dell’ente:

                Modello A – Bilancio ordinario (stato patrimoniale e conto economico)

                Il Modello A è il bilancio di esercizio completo, obbligatorio per gli ETS che superano determinate soglie dimensionali (vedi sezione seguente). È strutturato secondo i principi contabili civilistici adattati alle specifiche esigenze degli enti non profit e comprende:

                • Stato Patrimoniale: attivo (immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti) e passivo (patrimonio netto, fondi rischi, debiti)
                • Conto Economico: proventi e ricavi, costi e oneri, con distinzione tra attività istituzionale e attività diverse
                • Rendiconto Finanziario: flussi finanziari da attività operativa, di investimento e di finanziamento (obbligatorio per enti con proventi superiori a 1 milione di euro)
                • Nota Integrativa: informazioni qualitative e quantitative a corredo dello stato patrimoniale e del conto economico
                • Relazione di Missione: documento narrativo sulle attività svolte e sui risultati raggiunti

                Modello B – Bilancio abbreviato

                Il Modello B è una versione semplificata del bilancio ordinario, consentita agli ETS che non superano determinati limiti dimensionali. Rispetto al Modello A, presenta uno stato patrimoniale e un conto economico con voci meno dettagliate e una nota integrativa ridotta. Non è richiesta la redazione del rendiconto finanziario. Rimane obbligatoria la Relazione di Missione.

                Modello C – Rendiconto per cassa

                Il Modello C è il rendiconto per cassa, riservato agli ETS di piccole dimensioni. Non richiede la tenuta di una contabilità ordinaria in partita doppia: è sufficiente la registrazione delle entrate e delle uscite di cassa effettivamente percepite o sostenute nel corso dell’esercizio. Anche per il Modello C è richiesta la Relazione di Missione, sebbene in forma semplificata.

                Soglie dimensionali e scelta del modello

                La scelta del modello di bilancio dipende dai proventi dell’esercizio dell’ente. La soglia principale è fissata a 220.000 euro, ma esistono ulteriori graduazioni. Di seguito la tabella riepilogativa:

                Proventi annualiModello da utilizzareDocumenti richiesti
                Fino a 220.000 euroModello C (rendiconto per cassa)Rendiconto cassa + Relazione di Missione (semplificata)
                Da 220.001 a 1.000.000 euroModello B (bilancio abbreviato)Stato patrimoniale + Conto economico (abbreviati) + Nota integrativa + Relazione di Missione
                Oltre 1.000.000 euroModello A (bilancio ordinario)Stato patrimoniale + Conto economico + Rendiconto finanziario + Nota integrativa + Relazione di Missione

                È importante precisare che la soglia dei 220.000 euro si riferisce ai proventi totali dell’ente, compresi contributi, donazioni, quote associative, ricavi da attività commerciali accessorie. Un ETS con proventi inferiori a tale soglia può tuttavia scegliere volontariamente di adottare il Modello B o A, se lo statuto o l’assemblea lo prevedono. Per quanto riguarda le Imprese Sociali, è obbligatorio il Modello A indipendentemente dai proventi, in quanto soggette anche alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Ulteriori chiarimenti sull’iscrizione al RUNTS sono disponibili nell’articolo sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Codice del Terzo Settore.

                Scadenze deposito bilancio 2025

                Le scadenze per il deposito del bilancio 2025 al RUNTS riguardano il bilancio dell’esercizio 2024. L’art. 48, comma 3 del CTS prevede che il deposito avvenga entro il 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, prima del deposito al RUNTS devono essere rispettate alcune scadenze intermedie:

                AdempimentoScadenzaNote
                Redazione bilancio da parte dell’organo di amministrazioneEntro 4 mesi dalla chiusura esercizio (30 aprile per esercizi coincidenti con anno solare)Art. 13 CTS. Possibile proroga a 6 mesi in casi previsti da statuto
                Approvazione bilancio dall’assemblea dei soci/associatiEntro 4 mesi dalla chiusura (o 6 mesi con proroga statutaria)Per ODV/APS, verifica che lo statuto consenta la proroga
                Deposito al RUNTSEntro il 30 giugno 2025 (bilancio esercizio 2024)Art. 48, comma 3 CTS. Invio telematico tramite sportello RUNTS regionale
                Organo di controllo/Revisione legale (se obbligatorio)Prima dell’assemblea di approvazioneObbligatorio per enti con proventi oltre 220.000 euro o che presentano 2 dei 3 parametri ex art. 31 CTS

                Attenzione: per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare (ad esempio chiusura al 31 marzo o al 30 settembre), la scadenza del 30 giugno potrebbe cadere prima dei 4 mesi dalla chiusura. In questi casi, l’ente deposita comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento.

                Procedura telematica di deposito al RUNTS

                Il deposito del bilancio al RUNTS avviene esclusivamente in via telematica attraverso lo sportello RUNTS della Regione o della Provincia Autonoma nel cui territorio ha sede l’ente. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

                Fase 1: Accesso al portale RUNTS

                Il rappresentante legale dell’ente (o un delegato con procura) accede al portale RUNTS tramite SPID, CIE o CNS. Il portale è accessibile dall’indirizzo ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una volta autenticato, seleziona l’ente di appartenenza dal proprio profilo.

                Fase 2: Compilazione della pratica

                Dalla sezione “Deposito bilancio”, l’utente seleziona l’esercizio di riferimento e compila il modulo digitale corrispondente al modello scelto (A, B o C). I dati da inserire comprendono:

                • Dati identificativi dell’ente: codice fiscale, denominazione, sede legale
                • Periodo di riferimento: data inizio e fine esercizio
                • Voci di bilancio: inserite direttamente nel modulo digitale strutturato
                • Allegati: relazione di missione, verbale di approvazione assembleare, eventuale relazione dell’organo di controllo

                Fase 3: Firma digitale e invio

                Prima di inviare la pratica, il rappresentante legale deve firmare digitalmente il documento con firma digitale qualificata (FEQ) o con firma remota. Il sistema genera automaticamente un codice di protocollo e invia una ricevuta di presentazione all’indirizzo email o PEC registrato. L’ufficio RUNTS regionale verifica la pratica entro 60 giorni dalla ricezione (art. 50 CTS) e, in caso di irregolarità, notifica le richieste di integrazione.

                La Relazione di Missione: contenuto obbligatorio

                La Relazione di Missione è il documento narrativo che accompagna il bilancio e illustra le attività svolte dall’ente nell’esercizio, i risultati raggiunti e il perseguimento delle finalità istituzionali. È prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 ed è obbligatoria per tutti gli ETS, seppur con contenuto modulato in base alle dimensioni.

                Per gli ETS che adottano il Modello A o B, la Relazione di Missione deve contenere:

                • Descrizione delle attività di interesse generale svolte (art. 5 CTS) con indicazione delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti
                • Attività diverse eventualmente svolte (art. 6 CTS) e loro incidenza percentuale rispetto alle attività principali
                • Raccolta fondi: modalità, campagne attivate, entrate raccolte
                • Risorse umane: numero di lavoratori dipendenti, collaboratori, volontari e ore di volontariato prestato
                • Struttura organizzativa: organi di governo, sistemi di controllo interno
                • Informazioni sulla continuità aziendale e prospettive future
                • Rapporti con altri ETS, enti pubblici, imprese: convenzioni, accordi, reti di collaborazione

                Per gli ETS che adottano il Modello C (rendiconto per cassa), la Relazione di Missione può essere redatta in forma semplificata, con un resoconto delle attività svolte e delle risorse umane coinvolte, senza necessità di fornire indicatori analitici di efficacia ed efficienza.

                Sanzioni per mancato o tardivo deposito

                Il mancato rispetto degli obblighi di deposito del bilancio espone gli ETS a conseguenze di natura sia amministrativa che civilistica. La disciplina sanzionatoria è contenuta nell’art. 93 del D.Lgs. 117/2017 e nelle disposizioni degli statuti regionali RUNTS.

                Sanzioni amministrative

                In caso di mancato deposito del bilancio entro la scadenza del 30 giugno, l’ufficio RUNTS competente può:

                • Diffida a depositare entro un termine assegnato (generalmente 30-60 giorni)
                • Sanzione amministrativa pecuniaria: da 100 a 1.000 euro per inadempimenti agli obblighi contabili e di rendicontazione (art. 93, comma 1 CTS)
                • Cancellazione dal RUNTS: nei casi più gravi di reiterata inadempienza, l’ente può essere cancellato dal Registro, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali riservate agli ETS

                Conseguenze fiscali della cancellazione

                La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita immediata dei benefici fiscali riservati agli ETS, tra cui:

                • Esonero IRES sui proventi istituzionali (art. 79 CTS)
                • Deduzioni e detrazioni per i donatori (artt. 83-84 CTS)
                • Esenzione IMU per immobili utilizzati per attività istituzionali
                • Agevolazioni postali e di bollo
                • Possibilità di ricevere il 5 per mille dell’IRPEF

                Oltre alla perdita delle agevolazioni future, l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero delle imposte non versate negli anni in cui l’ente ha indebitamente fruito dei benefici fiscali, con aggiunta di interessi e sanzioni. Per questo motivo è fondamentale rispettare rigorosamente le scadenze di deposito.

                Particolarità per Imprese Sociali, ODV e APS

                Alcune categorie di ETS presentano peculiarità specifiche nella redazione e nel deposito del bilancio:

                Imprese Sociali

                Le Imprese Sociali (D.Lgs. 112/2017), incluse le cooperative sociali di tipo A e B, sono soggette a obblighi contabili più stringenti. Devono obbligatoriamente:

                • Adottare il Modello A (bilancio ordinario) indipendentemente dai proventi
                • Redigere il bilancio sociale annuale (art. 9 D.Lgs. 112/2017), che illustra l’impatto sociale delle attività svolte
                • Depositare il bilancio sia al RUNTS che al Registro delle Imprese (per le imprese sociali costituite in forma societaria)
                • Prevedere la revisione legale dei conti se superano i parametri dimensionali del Codice Civile

                ODV e APS: obblighi di organo di controllo

                Per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale), la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria quando l’ente supera, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti parametri (art. 30 CTS):

                • Totale dell’attivo: 110.000 euro
                • Proventi, ricavi e rendite: 220.000 euro
                • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

                L’organo di controllo, composto da uno o più sindaci revisori, verifica la regolarità contabile e la conformità del bilancio. Le sue osservazioni devono essere allegate al bilancio depositato al RUNTS. Per ODV e APS con proventi superiori a 1 milione di euro, è obbligatoria anche la revisione legale dei conti da parte di un revisore iscritto nel registro MEF.

                Il ruolo del CAF nel supporto agli ETS

                Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta gli Enti del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia in tutte le fasi degli adempimenti contabili e fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore. Il nostro team di esperti offre assistenza concreta per:

                • Scelta del modello di bilancio più adatto alle dimensioni e alla struttura dell’ente (Modello A, B o C)
                • Predisposizione della documentazione contabile: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
                • Redazione della Relazione di Missione secondo le linee guida ministeriali
                • Deposito telematico al RUNTS: gestione della procedura informatica e firma digitale
                • Verifica della conformità agli obblighi del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 5 marzo 2020
                • Consulenza fiscale sulle agevolazioni IRPEF/IRES riservate agli ETS iscritti al RUNTS
                • Supporto per la revisione dei conti e per la nomina dell’organo di controllo

                Gli ETS di piccole dimensioni che adottano il rendiconto per cassa (Modello C) trovano nel CAF un supporto fondamentale per organizzare correttamente la registrazione delle entrate e delle uscite e per predisporre la Relazione di Missione, spesso trascurata ma obbligatoria. Le associazioni che gestiscono anche attività di interesse sportivo dilettantistico trovano nel nostro CAF competenze specifiche su entrambi gli ambiti normativi.

                Per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che rientrano nei parametri che richiedono la nomina dell’organo di controllo, il CAF può inoltre fornire indicazioni per la selezione di professionisti abilitati nella provincia di Udine e nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

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                Conclusioni: adempiere correttamente per tutelare l’ente

                Il deposito del bilancio al RUNTS entro il 30 giugno 2025 non è soltanto un obbligo formale, ma un atto fondamentale per garantire la trasparenza e la credibilità dell’ente verso i propri associati, donatori e la comunità. La scelta del modello corretto (A, B o C) in base ai proventi effettivi, la corretta redazione della Relazione di Missione e il rispetto della procedura telematica sono i tre pilastri per adempiere senza incorrere in sanzioni.

                Gli ETS che si trovano per la prima volta ad affrontare questi adempimenti, o che in passato hanno avuto difficoltà, possono contare sul supporto specializzato del CAF Centro Fiscale di Udine, che opera nel territorio friulano con competenze specifiche sulle normative che regolano il terzo settore, incluse le particolarità del sistema fiscale regionale del Friuli Venezia Giulia.

                Domande Frequenti sul bilancio degli ETS

                Entro quando si deve depositare il bilancio al RUNTS nel 2025?

                Il bilancio relativo all’esercizio 2024 deve essere depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2025. Prima di questa data, il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati, generalmente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare), con possibile proroga a 6 mesi se prevista dallo statuto.

                Quale modello di bilancio deve usare un’associazione con proventi di 150.000 euro?

                Un’associazione con proventi annuali fino a 220.000 euro puo utilizzare il Modello C, ovvero il rendiconto per cassa. Non e richiesta la tenuta di una contabilita in partita doppia. E tuttavia necessario allegare la Relazione di Missione, anche in forma semplificata, e il verbale di approvazione assembleare.

                Cosa succede se un ETS non deposita il bilancio al RUNTS?

                In caso di mancato deposito, l’ufficio RUNTS regionale invia una diffida a regolarizzare entro un termine assegnato. Se l’ente non adempie, puo essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 1.000 euro) e, nei casi di reiterata inadempienza, l’ente rischia la cancellazione dal RUNTS, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali, compresa la possibilita di ricevere il 5 per mille.

                Le cooperative sociali devono depositare il bilancio al RUNTS?

                Si, le cooperative sociali sono Imprese Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017 e sono iscritte al RUNTS nella sezione ‘Imprese Sociali’. Devono depositare il bilancio al RUNTS entro il 30 giugno e, se costituite in forma societaria, anche al Registro delle Imprese. Sono obbligate ad adottare il Modello A (bilancio ordinario) e a redigere il bilancio sociale annuale.

                Un’ODV con 3 dipendenti e proventi di 180.000 euro deve nominare l’organo di controllo?

                No. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatta solo quando l’ente supera per due esercizi consecutivi almeno due dei tre parametri: attivo 110.000 euro, proventi 220.000 euro, 5 dipendenti medi. Un’ODV con 3 dipendenti e 180.000 euro di proventi supera solo il parametro dipendenti, quindi non e ancora obbligata alla nomina.


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                  ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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                  paolino servidio
                  03/09/2026
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                  Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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                  Lady
                  01/09/2026
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                  Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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                  Giulia Guida
                  25/08/2026
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                  Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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                  Paola Zilli
                  07/08/2026
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                  Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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                  Jacqueline B.
                  06/08/2026
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                  Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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                  Maura Masutto
                  06/08/2026
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                  Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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                  Issam Elhefnawi
                  31/07/2026
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                  Molto gentile
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                  Sibongile Moyana
                  30/07/2026
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                  Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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                  Sabrina Cirina
                  23/07/2026
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                  Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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                  Maggio 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
                  https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-03 09:17:392026-05-31 16:50:14Enti del Terzo Settore: Bilanci e Rendiconti 2025, Deposito al RUNTS e Regole
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