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CAF, SUCCESSIONI

Successione Genitori ai Figli 2026: Quote, Tasse, Franchigie e Procedura Completa

Documenti necessari per la dichiarazione di successione 2026 - checklist CAF Udine

La successione dei genitori ai figli rappresenta il caso più comune e più cercato in Italia: la quasi totalità delle dichiarazioni di successione gestite ogni anno riguarda proprio il passaggio del patrimonio da un genitore deceduto ai suoi figli. Se hai perso da poco tuo padre o tua madre e devi occuparti della successione, sei nel posto giusto.

In questa guida completa e aggiornata al 2026 scoprirai esattamente quanto spetta a ciascun figlio, quali tasse si pagano, quali documenti servono e come procedere passo dopo passo. Troverai anche un esempio pratico con calcoli reali (casa + conto corrente lasciati a 2 figli) e una sezione dedicata alle situazioni particolari: figli adottivi, figli premorti, figli non riconosciuti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce centinaia di successioni ogni anno, con costi decisamente più accessibili rispetto al notaio (200-400 euro contro 1.500-3.000 euro). Alla fine dell’articolo ti spieghiamo come prenotare un appuntamento.

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Indice dei contenuti

  1. Successione genitori ai figli: l’ipotesi più comune
  2. Quote eredi: con o senza coniuge superstite
  3. La legittima dei figli (quota indisponibile)
  4. Successione per rappresentazione: figlio premorto
  5. Franchigia imposta successione: 1 milione di euro per figlio
  6. Imposte ipotecaria e catastale sugli immobili
  7. Documenti necessari per la successione
  8. Tempistica: 12 mesi dalla morte
  9. Come procedere: CAF o notaio?
  10. Esempio pratico completo con calcoli
  11. Figli adottivi, naturali e situazioni particolari
  12. Impatto fiscale sulla prima casa dei figli
  13. Domande frequenti (FAQ)

Successione genitori ai figli: l’ipotesi più comune

Quando un genitore muore, per il Codice Civile italiano i figli sono sempre i primi eredi legittimi, insieme al coniuge superstite se presente. Questo vale sia che il defunto abbia lasciato un testamento sia che non l’abbia fatto (successione legittima).

La successione dai genitori ai figli è l’ipotesi più frequente per un motivo semplice: la stragrande maggioranza delle persone lascia un patrimonio (casa, conto corrente, auto, titoli) che viene naturalmente trasmesso ai discendenti diretti. Il diritto italiano tutela particolarmente questa trasmissione, riconoscendo ai figli la qualifica di eredi legittimari (o necessari): significa che hanno diritto a una quota minima del patrimonio che non può essere loro tolta nemmeno per testamento.

Dal punto di vista pratico, tutti i figli – indipendentemente dal numero e dalla loro condizione – concorrono in parti uguali tra loro. La legge italiana ha abolito ogni distinzione tra figli legittimi, naturali e adottivi: dal 2013 (riforma della filiazione, legge 219/2012) tutti i figli hanno gli stessi diritti successori.

Quote eredi: con o senza coniuge superstite

Il Codice Civile, agli articoli 566 e 581, stabilisce in modo molto chiaro come viene suddiviso il patrimonio del genitore defunto tra figli e coniuge superstite. Vediamo tutti i casi possibili.

Caso 1: solo figli (nessun coniuge o coniuge premorto/divorziato)

Quando il genitore defunto lascia solo figli (perché già vedovo, divorziato o non sposato), i figli ereditano il 100% del patrimonio, diviso in parti uguali tra loro.

  • 1 figlio unico → 100% del patrimonio
  • 2 figli → 50% ciascuno
  • 3 figli → 1/3 (33,33%) ciascuno
  • 4 figli → 1/4 (25%) ciascuno
  • N figli → 1/N ciascuno

Caso 2: coniuge superstite + 1 figlio

Quando al defunto sopravvivono il coniuge e un solo figlio, l’articolo 581 C.C. stabilisce una divisione al 50% e 50%:

  • Coniuge superstite → 1/2 (50%)
  • Figlio unico → 1/2 (50%)

Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione sulla casa coniugale e il diritto di uso dei mobili che la corredano (art. 540 C.C.), che si aggiunge alla quota ereditaria.

Caso 3: coniuge superstite + 2 o più figli

Quando al defunto sopravvivono il coniuge e due o più figli, la divisione è:

  • Coniuge superstite → 1/3 (33,33%)
  • Figli → 2/3 (66,67%) divisi in parti uguali tra loro

Esempi concreti:

  • Coniuge + 2 figli → coniuge 1/3, ogni figlio 1/3 (2/3 ÷ 2)
  • Coniuge + 3 figli → coniuge 1/3, ogni figlio 2/9 (2/3 ÷ 3)
  • Coniuge + 4 figli → coniuge 1/3, ogni figlio 1/6 (2/3 ÷ 4)

Anche in questo caso il coniuge mantiene il diritto di abitazione sulla casa familiare.

Tabella riepilogativa quote

Situazione familiareQuota coniugeQuota totale figliQuota singolo figlio
Solo 1 figlio (no coniuge)—100%100%
Solo 2 figli (no coniuge)—100%50%
Solo 3 figli (no coniuge)—100%33,33%
Coniuge + 1 figlio50%50%50%
Coniuge + 2 figli33,33%66,67%33,33%
Coniuge + 3 figli33,33%66,67%22,22%
Coniuge + 4 figli33,33%66,67%16,67%

La legittima dei figli (quota indisponibile)

Un aspetto fondamentale della successione dei genitori ai figli è il concetto di legittima (o quota indisponibile). Si tratta della porzione minima di patrimonio che la legge riserva obbligatoriamente ai figli, e di cui il genitore non può disporre liberamente nemmeno con un testamento.

In altre parole: anche se tuo padre o tua madre avesse scritto un testamento lasciando tutto a un terzo (un nuovo partner, un’associazione, un amico), tu e i tuoi fratelli avreste comunque diritto alla vostra quota di legittima.

Quote di legittima per i figli (art. 537 C.C.)

  • 1 figlio unico (senza coniuge) → ha diritto almeno a 1/2 del patrimonio (disponibile 1/2)
  • 2 o più figli (senza coniuge) → hanno diritto complessivamente ai 2/3 del patrimonio (disponibile 1/3)
  • 1 figlio + coniuge → figlio 1/3, coniuge 1/3 (disponibile 1/3)
  • 2 o più figli + coniuge → figli 1/2 complessivamente, coniuge 1/4 (disponibile 1/4)

Se un figlio viene leso nella quota di legittima da un testamento o da donazioni fatte in vita dal genitore, può agire con l’azione di riduzione (art. 554 C.C.) per ottenere quanto gli spetta di diritto. È un’azione complessa che richiede l’assistenza di un avvocato specializzato in successioni.

Successione per rappresentazione: figlio premorto

Cosa succede se uno dei figli è morto prima del genitore? Interviene l’istituto della successione per rappresentazione, disciplinata dagli articoli 467-469 del Codice Civile.

In pratica: se tuo fratello è morto prima di vostro padre, i figli di tuo fratello (cioè i tuoi nipoti, che sono nipoti del nonno defunto) subentrano nella quota che sarebbe spettata al loro genitore.

Esempio pratico di rappresentazione

Tizio muore lasciando:

  • Figlio Caio (vivo)
  • Figlio Sempronio (morto 5 anni prima), che aveva lasciato 2 figli (Marco e Luca, nipoti di Tizio)

La ripartizione sarà:

  • Caio → 1/2 del patrimonio del nonno
  • Marco e Luca → 1/2 del patrimonio diviso a metà tra loro (1/4 ciascuno), subentrando al posto del padre Sempronio

La rappresentazione opera anche all’infinito in linea retta discendente: se anche i nipoti fossero premorti, subentrerebbero i pronipoti. Per approfondire puoi leggere la nostra guida sulla rinuncia all’eredità, che spiega anche cosa succede quando un figlio rinuncia volontariamente.

Franchigia imposta successione: 1 milione di euro per figlio

Ecco una delle notizie più rassicuranti per chi eredita dai genitori: nella stragrande maggioranza dei casi, non si paga alcuna imposta di successione. Il motivo? La franchigia elevatissima prevista dalla legge italiana per i figli.

Il Decreto Legislativo n. 346/1990 (Testo Unico Imposta Successioni), aggiornato dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 2025, prevede per i figli:

  • Franchigia: 1.000.000 di euro per ciascun figlio
  • Aliquota oltre la franchigia: 4%

Questo significa che ogni figlio può ereditare fino a 1 milione di euro senza pagare un euro di imposta di successione. Solo sulla parte eccedente si applica l’aliquota del 4%.

Come si calcola l’imposta di successione figli

Formula: (Valore quota ereditata − 1.000.000 €) × 4%

Esempi:

  • Figlio eredita 500.000 € → Imposta: 0 € (sotto franchigia)
  • Figlio eredita 1.000.000 € → Imposta: 0 € (esattamente franchigia)
  • Figlio eredita 1.200.000 € → (1.200.000 − 1.000.000) × 4% = 8.000 €
  • Figlio eredita 2.000.000 € → (2.000.000 − 1.000.000) × 4% = 40.000 €

Considerato che il patrimonio medio di una famiglia italiana (casa + risparmi) si aggira tra 200.000 e 400.000 euro, la stragrande maggioranza delle successioni genitori-figli non genera alcuna imposta di successione. Per approfondire i meccanismi di calcolo consulta la nostra guida dettagliata sulle imposte di successione 2026.

Franchigia per figlio disabile

Se uno dei figli eredi è portatore di handicap grave ai sensi della legge 104/1992, la franchigia sale a 1.500.000 euro. Un’agevolazione pensata per tutelare ulteriormente i soggetti più fragili.

Imposte ipotecaria e catastale sugli immobili

Anche se non c’è imposta di successione perché siamo sotto franchigia, quando nell’eredità ci sono immobili (casa, box, terreni) si pagano comunque due imposte fisse:

  • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale dell’immobile
  • Imposta catastale: 1% del valore catastale dell’immobile

In totale quindi 3% del valore catastale degli immobili che fanno parte dell’asse ereditario. Attenzione: si parla di valore catastale (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 110 nella prima casa, per 120 negli altri immobili), non di valore di mercato. Il valore catastale è molto più basso (spesso 1/3 del valore reale).

Agevolazione prima casa

Se almeno uno degli eredi richiede l’agevolazione prima casa sull’immobile ereditato (perché non ha altra casa di proprietà nel comune, o si impegna a trasferirvi la residenza entro 18 mesi), le imposte ipotecaria e catastale si riducono a 200 euro ciascuna (400 € totali fissi), indipendentemente dal valore dell’immobile.

È un’agevolazione molto vantaggiosa, soprattutto su case di valore medio-alto. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare i requisiti e a compilare correttamente la richiesta.

Documenti necessari per la successione

Per presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, i figli eredi devono raccogliere e consegnare al CAF (o al notaio) i seguenti documenti.

Documenti relativi al defunto

  • Certificato di morte (rilasciato dal Comune di decesso)
  • Stato di famiglia alla data del decesso (storico)
  • Codice fiscale del defunto
  • Documento d’identità del defunto
  • Testamento, se esiste (originale o copia autentica)
  • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva (se richiesto dalle banche)

Documenti relativi agli eredi (figli)

  • Documenti d’identità di tutti i figli eredi (e del coniuge superstite)
  • Codici fiscali di tutti gli eredi
  • Eventuali atti di rinuncia all’eredità già fatti
  • Certificazione di handicap grave (se uno degli eredi è disabile L. 104)

Documenti relativi agli immobili

  • Visure catastali aggiornate di tutti gli immobili
  • Planimetrie catastali
  • Atti di provenienza (rogito di acquisto, donazione, precedente successione)
  • Per il Friuli Venezia Giulia: estratto tavolare (sistema tavolare austriaco)
  • Eventuali mutui ipotecari ancora in essere

Documenti relativi a conti e investimenti

  • Saldo conti correnti alla data del decesso (certificato bancario)
  • Saldo libretti di risparmio e postali
  • Estratti titoli, azioni, obbligazioni, fondi
  • Polizze vita (generalmente escluse dall’asse ereditario ai fini fiscali)
  • BOT, BTP, CCT e altri titoli di Stato (esclusi dall’imposta)

Altri beni

  • Libretti auto/moto/barche intestate al defunto
  • Quote societarie o aziende (bilanci)
  • Donazioni fatte in vita dal defunto (si sommano al calcolo della franchigia)

Trovi l’elenco completo e aggiornato anche nella nostra guida alla dichiarazione di successione a Udine, con procedura passo-passo.

Tempistica: dichiarazione entro 12 mesi dalla morte

La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso del genitore (art. 31 D.Lgs. 346/1990).

Il termine parte dalla data della morte e si calcola di data in data (esempio: morte il 15 gennaio 2026 → scadenza 15 gennaio 2027).

Sanzioni per ritardo

Se la dichiarazione non viene presentata nei termini, si applicano sanzioni amministrative:

  • Omessa dichiarazione: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (minimo 250 €)
  • Dichiarazione tardiva (entro 30 giorni): sanzione ridotta al 60-120%
  • Ravvedimento operoso: sanzioni fortemente ridotte se ci si regolarizza spontaneamente

Anche se non c’è imposta di successione da pagare (per esempio perché siamo sotto franchigia), la dichiarazione va comunque presentata quando nell’asse ereditario ci sono immobili o quando il patrimonio supera 100.000 € (esonero previsto dall’art. 28 D.Lgs. 346/1990).

Casi di esonero dalla dichiarazione

La dichiarazione di successione NON va presentata se contemporaneamente:

  • Gli eredi sono solo coniuge e/o figli (parenti in linea retta)
  • L’attivo ereditario non supera 100.000 €
  • Non ci sono immobili o diritti reali immobiliari

In tutti gli altri casi la dichiarazione va fatta, anche a imposta zero.

Come procedere: CAF o notaio?

Una domanda ricorrente dei figli eredi è: mi conviene rivolgermi al CAF o al notaio? La risposta dipende dalla complessità della situazione.

Quando basta il CAF

Nella stragrande maggioranza dei casi (si stima oltre l’80% delle successioni genitori-figli), il CAF è pienamente sufficiente. Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce la dichiarazione di successione in tutti questi scenari:

  • Successione legittima (senza testamento)
  • Eredi sono solo figli, coniuge o parenti stretti
  • Patrimonio composto da casa, conti, titoli
  • Nessun conflitto tra gli eredi
  • Anche con immobili nel Friuli Venezia Giulia (sistema tavolare)

Quando serve il notaio

  • Esiste un testamento olografo da pubblicare (pubblicazione obbligatoria dal notaio)
  • Ci sono conflitti tra eredi che richiedono consulenza legale
  • Si vuole fare una divisione ereditaria immediata degli immobili
  • Patrimonio molto complesso (aziende, quote societarie, immobili all’estero)
  • Necessità di atti di rinuncia formali o accettazioni beneficiate

Confronto costi CAF vs Notaio

VoceCAF Centro FiscaleNotaio
Dichiarazione di successione200-400 €1.500-3.000 €
Volturazione catastaleInclusaInclusa
Pubblicazione testamentoNon di competenza500-1.500 €
Atto di divisione ereditariaNon di competenza1.500-5.000 €
Tempistica media2-4 settimane1-3 mesi

Risparmio medio scegliendo il CAF: 1.200-2.600 euro per una successione standard. Per approfondire il confronto leggi la nostra guida completa sulla successione a Udine.

Esempio pratico completo con calcoli

Vediamo ora un esempio realistico di successione dai genitori ai figli. Mario Rossi, vedovo, muore il 1° marzo 2026 lasciando come eredi i suoi due figli Luca e Chiara.

Patrimonio di Mario Rossi

  • Casa di proprietà a Udine (prima casa): valore di mercato 300.000 €, valore catastale 85.000 €
  • Conto corrente BancoPosta: saldo 50.000 €
  • BTP (titoli di Stato): 20.000 € (esclusi dall’imposta)
  • Polizza vita: 30.000 € a beneficiario Luca (esclusa dall’asse ereditario)
  • Auto: 8.000 €

Step 1: calcolo attivo ereditario

L’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione si calcola sul valore catastale degli immobili, non sul valore di mercato:

  • Casa (valore catastale): 85.000 €
  • Conto corrente: 50.000 €
  • Auto: 8.000 €
  • Totale attivo ereditario tassabile: 143.000 €
  • BTP e polizza vita: esclusi (non concorrono)

Step 2: quote degli eredi

Luca e Chiara sono solo in due, senza coniuge superstite: dividono tutto al 50%.

  • Quota Luca: 71.500 € (metà di 143.000)
  • Quota Chiara: 71.500 € (metà di 143.000)

Step 3: imposta di successione

Ciascun figlio eredita 71.500 €, molto al di sotto della franchigia di 1 milione di euro.

  • Imposta di successione Luca: 0 €
  • Imposta di successione Chiara: 0 €

Step 4: imposte ipotecaria e catastale (casa)

Sulla casa si pagano le imposte ipotecaria e catastale. Ipotizziamo che Luca richieda l’agevolazione prima casa (ha la residenza a Udine e non possiede altre case):

  • Imposta ipotecaria: 200 € (fissa, con agevolazione prima casa)
  • Imposta catastale: 200 € (fissa, con agevolazione prima casa)
  • Imposta di bollo e tasse ipotecarie: circa 150-200 €

Totale imposte circa 550-600 €, più il costo del CAF (300 € medi).

Senza agevolazione prima casa

Se nessuno degli eredi può richiedere l’agevolazione prima casa, le imposte sarebbero:

  • Imposta ipotecaria: 85.000 × 2% = 1.700 €
  • Imposta catastale: 85.000 × 1% = 850 €
  • Totale: 2.550 €

Conclusione dell’esempio

Per una successione tipica di un genitore a due figli (casa + conto, patrimonio ~350.000 €), il costo complessivo è di circa 850-900 € con agevolazione prima casa, oppure 2.850-3.000 € senza agevolazione. Come si vede, l’imposta di successione in senso stretto è pari a zero e pesano solo le imposte fisse sugli immobili + onorario del professionista.

Figli adottivi, naturali e situazioni particolari

Figli adottivi

I figli adottivi hanno gli stessi identici diritti successori dei figli biologici. La legge 184/1983 sull’adozione stabilisce che il figlio adottivo acquisisce lo stato di figlio legittimo dei genitori adottanti, con tutti i diritti e doveri connessi.

Questo vale tanto per l’adozione legittimante (di minore) quanto per l’adozione di maggiorenne (con alcune particolarità: il figlio adottivo maggiorenne eredita dai genitori adottivi ma mantiene anche il diritto a ereditare dai genitori biologici, se rintracciabili).

Figli naturali (non riconosciuti)

Dal 2013, con la riforma della filiazione (legge 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), tutti i figli sono equiparati: è stata eliminata ogni distinzione tra figli legittimi, naturali e adottivi.

Tuttavia, per poter ereditare dai genitori, un figlio naturale deve essere stato riconosciuto. Se il padre o la madre non ha mai riconosciuto il figlio, quest’ultimo può agire in giudizio con:

  • Azione di riconoscimento della paternità/maternità (art. 269 C.C.)
  • L’azione può essere promossa anche dopo la morte del presunto genitore, contro gli altri eredi
  • Serve prova scientifica (test del DNA) o prova testimoniale

Una volta accertata giudizialmente la filiazione, il figlio acquisisce tutti i diritti successori.

Figli nati da genitori non sposati

I figli nati fuori dal matrimonio, una volta riconosciuti dal genitore (anche uno solo dei due), hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio. Non esiste più alcuna differenza successoria.

Figli minorenni

Se tra gli eredi ci sono figli minorenni, la successione richiede alcune formalità particolari:

  • Accettazione con beneficio d’inventario obbligatoria (art. 471 C.C.): protegge il minore dai debiti ereditari
  • Richiede l’autorizzazione del giudice tutelare
  • Il genitore superstite (o il tutore) rappresenta il minore nella successione

Figlio che rinuncia all’eredità

Un figlio può rinunciare all’eredità (per esempio se è carica di debiti) con atto formale davanti al notaio o al cancelliere del tribunale. Se rinuncia, subentrano i suoi figli per rappresentazione (i nipoti del nonno defunto). Approfondimento: Rinuncia all’eredità: a chi va la quota del rinunciante?

Impatto fiscale sulla prima casa dei figli

Ereditare la casa dei genitori può avere un impatto sulla possibilità di beneficiare delle agevolazioni prima casa sia al momento della successione, sia in futuro.

Agevolazione prima casa sulla casa ereditata

Come visto, un erede può chiedere le imposte ipotecaria e catastale ridotte a 200 € ciascuna se, sulla casa ereditata:

  • Non è titolare di altra casa idonea ad abitazione nel comune dove si trova l’immobile ereditato
  • Non ha già beneficiato dell’agevolazione prima casa su altri immobili in tutto il territorio nazionale
  • Si impegna a trasferirvi la residenza entro 18 mesi (se non è già residente)

Se ci sono più eredi, basta che uno solo di essi richieda l’agevolazione: il beneficio si estende automaticamente all’intero immobile (non solo alla sua quota).

Quando un figlio perde l’agevolazione prima casa

Attenzione: se un figlio aveva già una casa acquistata con agevolazione prima casa e eredita la casa del genitore in piena proprietà (e non in comproprietà), non perde automaticamente l’agevolazione sulla sua prima casa. La Corte di Cassazione (sentenza 8433/2020) ha chiarito che l’acquisto mortis causa di una seconda casa non fa decadere l’agevolazione sulla prima.

Tuttavia, dal punto di vista IMU, la casa ereditata diventa una “seconda casa” per il figlio, con IMU pagabile (salvo la sia adibita a prima casa dal figlio stesso). Per approfondire leggi la nostra guida sull’esenzione IMU per gli eredi della prima casa del genitore.

Cosa fare se i figli sono più di uno

Quando la casa dei genitori viene ereditata da più figli, si crea una comunione ereditaria: tutti sono comproprietari pro quota. Le opzioni sono:

  • Mantenere la comproprietà (utile se la casa serve a uno dei figli o viene affittata)
  • Dividere la casa se materialmente divisibile (raro)
  • Vendere e dividere il ricavato (la soluzione più frequente)
  • Un figlio liquida gli altri acquistando le loro quote (con atto notarile)

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la dichiarazione di successione completa, con gestione del sistema tavolare FVG, voltura catastale e calcolo imposte. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti sulla successione genitori-figli

1. Quando muore un genitore, i figli pagano sempre le tasse di successione?

No. Ciascun figlio ha una franchigia di 1 milione di euro: sotto questa soglia non si paga nulla di imposta di successione. Nella stragrande maggioranza dei casi (patrimonio medio 200-400 mila €), i figli non pagano alcuna imposta di successione, ma solo le imposte ipotecaria e catastale sugli eventuali immobili.

2. Entro quanto tempo devo fare la successione dopo la morte di mio padre o mia madre?

La dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dalla data del decesso. Oltre questo termine si applicano sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta. Se non c’è imposta da pagare, sanzione minima 250 €.

3. Il coniuge del defunto eredita sempre?

Sì, il coniuge superstite è sempre erede legittimo, a meno di separazione con addebito. In presenza di figli, il coniuge prende il 50% (1 figlio) o 1/3 (2+ figli), più il diritto di abitazione sulla casa coniugale.

4. Se uno dei fratelli è morto prima di nostro padre, la sua quota va agli altri fratelli?

No. Per il principio della rappresentazione, la quota del figlio premorto passa ai suoi figli (cioè i nipoti del defunto), non agli altri fratelli. Se non ci sono nipoti, allora la quota si ridistribuisce tra gli altri figli vivi per accrescimento.

5. Si può diseredare un figlio?

In Italia non si può diseredare completamente un figlio. I figli sono eredi legittimari e hanno sempre diritto alla quota di legittima. Si può solo disporre della quota disponibile (1/2 con 1 figlio, 1/3 con 2+ figli senza coniuge, 1/4 con 2+ figli e coniuge). Un testamento che violasse la legittima è impugnabile con l’azione di riduzione.

6. Quanto costa fare la successione al CAF?

Il CAF Centro Fiscale di Udine applica tariffe tra 200 e 400 euro per una dichiarazione di successione standard (casa + conto + eventuali titoli). Il costo varia in base alla complessità: numero di immobili, numero di eredi, eventuali documenti mancanti da reperire. Il notaio costa mediamente 1.500-3.000 euro.

7. I figli adottivi hanno gli stessi diritti dei figli biologici?

Sì, identici. La riforma della filiazione (legge 219/2012) ha completamente equiparato figli biologici, adottivi e naturali riconosciuti. Tutti partecipano in parti uguali alla successione.

8. Se mio padre ha lasciato un testamento, vale comunque la quota di legittima per i figli?

Sì, sempre. Anche con testamento, i figli hanno diritto alla quota di legittima (quota indisponibile). Se il testamento viola questo diritto, i figli possono impugnarlo con l’azione di riduzione entro 10 anni.

9. Devo fare la successione anche se eredito solo un conto corrente senza immobili?

Solo se l’attivo ereditario supera 100.000 € o se ci sono immobili. Se eredi solo un conto di 30.000 € da tuo padre, non devi presentare la dichiarazione (esonero art. 28 D.Lgs. 346/1990). La banca ti chiederà comunque alcuni documenti (certificato di morte, atto notorio/dichiarazione sostitutiva) per sbloccare il conto.

10. Cosa succede se l’eredità è gravata da debiti?

I figli possono:

  • Accettare puramente e semplicemente: si prendono attivo + debiti, rispondendo anche con il proprio patrimonio
  • Accettare con beneficio d’inventario: rispondono dei debiti solo nei limiti del valore dell’attivo ereditato (consigliato se ci sono dubbi)
  • Rinunciare all’eredità: non prendono nulla ma non pagano i debiti

11. Il Friuli Venezia Giulia ha regole particolari?

Sì, il FVG applica il sistema tavolare (di origine austriaca) per gli immobili situati nelle province di Trieste, Gorizia, parte di quella di Udine (ex austroungarica) e Pordenone. Non c’è la conservatoria ma il libro fondiario, e le volturazioni seguono procedure diverse. Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle successioni con sistema tavolare.

12. Se mia madre è morta e ha lasciato solo me come figlio, eredito tutto?

Dipende dalla situazione familiare:

  • Se tua madre era vedova o divorziata → sì, eredi il 100%
  • Se tua madre era sposata (tuo padre è vivo) → tuo padre prende il 50%, tu il 50%
  • Se ci sono nonni/fratelli di tua madre che erano a suo carico → possono avere diritto a una quota, ma è raro

Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua successione

La successione dei genitori ai figli è un momento delicato, che arriva in un periodo di lutto e che richiede di gestire pratiche burocratiche complesse in tempi stretti (12 mesi dalla morte). Avere al proprio fianco un professionista competente e a costi accessibili fa tutta la differenza.

Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce centinaia di successioni genitori-figli ogni anno, con particolare competenza sul sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Ti offriamo:

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Prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B. Chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Un nostro consulente valuterà gratuitamente la tua situazione e ti indicherà il percorso migliore.

Articolo redatto dal team del CAF Centro Fiscale di Udine. Aggiornato al 2026 con le disposizioni del D.Lgs. 139/2024 (riforma imposta successioni e donazioni) e i principi della riforma della filiazione. Le informazioni hanno carattere divulgativo: per la tua situazione specifica prenota una consulenza.

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Andrea Damiani

Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

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Maggio 10, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/DOCUMENTI-NECESSARI-PER-LA-SUCCESSIONE-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-10 08:00:002026-05-31 17:54:56Successione Genitori ai Figli 2026: Quote, Tasse, Franchigie e Procedura Completa
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Conto IG Italia in Regime Dichiarativo: IBAN Tedesco, Quadro RW e IVAFE 2026 – Guida Completa

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il conto IG Italia in regime dichiarativo rappresenta uno dei casi più delicati del monitoraggio fiscale italiano. Molti investitori che operano con il broker IG Markets si trovano di fronte a una domanda apparentemente semplice, ma in realtà complessa: il mio conto è italiano o estero? La risposta ha conseguenze dirette sull’obbligo di compilare il quadro RW nel Modello Redditi e sul pagamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere). Il motivo della confusione è chiaro: IG Markets Italia S.r.l. è una società con sede legale in Italia e iscritta alla Camera di Commercio italiana, ma i conti dei clienti sono detenuti presso la capogruppo britannica con IBAN avente prefisso DE (Germania). Questa guida analizza nel dettaglio ogni aspetto fiscale rilevante per il 2026.

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Indice dei contenuti

  1. IG Markets: conto italiano o estero?
  2. Obbligo quadro RW con IBAN tedesco
  3. Come compilare il quadro RW per il conto IG
  4. IVAFE sul conto IG: calcolo e aliquote 2026
  5. Regime dichiarativo vs regime amministrato
  6. Tassazione plusvalenze in regime dichiarativo
  7. Errori comuni nella dichiarazione del conto IG
  8. Domande frequenti

IG Markets: conto italiano o estero?

La prima questione da chiarire riguarda la natura giuridica del conto IG. IG Markets Italia S.r.l. è una società di diritto italiano, con sede a Milano, autorizzata dalla Banca d’Italia e vigilata dalla Consob. Tuttavia, la realtà operativa è diversa: i fondi dei clienti vengono custoditi presso conti segregati detenuti dalla capogruppo IG Markets Limited, società inglese con operatività in Germania. Di conseguenza, l’IBAN assegnato ai clienti italiani è di tipo DE (Germania), non IT.

Questa distinzione è fondamentale ai fini fiscali. Secondo il DL 167/1990 (il decreto sul monitoraggio fiscale), l’obbligo di dichiarazione nel quadro RW scatta quando un soggetto fiscalmente residente in Italia detiene attività finanziarie all’estero. Il criterio dirimente non è la nazionalità della società intermediaria, ma dove sono custoditi fisicamente i fondi e, soprattutto, il prefisso dell’IBAN. Un IBAN DE indica inequivocabilmente un conto radicato in Germania, quindi un conto estero ai fini del monitoraggio fiscale italiano.

Questa posizione è confermata dall’orientamento dell’Agenzia delle Entrate e dalla prassi consolidata: ciò che rileva è il “radicamento estero” dell’attività finanziaria, non la nazionalità del soggetto che presta il servizio di intermediazione. Pertanto, chi detiene un conto IG con IBAN tedesco è soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale e potenzialmente all’IVAFE, indipendentemente dal fatto che il broker sia operativo in Italia.

Obbligo quadro RW con IBAN tedesco

L’obbligo di compilazione del quadro RW nel Modello Redditi PF è disciplinato dal DL 167/1990, convertito con modificazioni dalla L. 227/1990, e successivamente aggiornato dalla L. 97/2013. La norma impone a tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia di dichiarare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, sia ai fini del monitoraggio fiscale sia per il calcolo delle imposte IVIE e IVAFE.

Nel caso specifico del conto IG con IBAN DE, l’obbligo di monitoraggio sussiste a prescindere dalla soglia minima: il quadro RW va compilato per qualsiasi importo, anche inferiore a 5.000 euro. È importante non confondere questa regola con la franchigia IVAFE (che si applica solo ai conti correnti e al calcolo dell’imposta dovuta) con l’obbligo dichiarativo, che è invece assoluto. In altre parole, anche se il saldo del conto IG è di 1.000 euro, va comunque riportato in RW.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare 38/E del 2013 che il quadro RW deve essere compilato non solo per i conti correnti bancari esteri, ma anche per tutti gli strumenti finanziari detenuti presso intermediari esteri, inclusi conti di trading, depositi titoli, contratti derivati (CFD, opzioni, futures) e qualsiasi altra attività finanziaria con custodia al di fuori del territorio italiano. Il conto IG, essendo un conto misto (deposito liquidità + posizioni su CFD e altri strumenti), rientra integralmente in questa categoria.

Come compilare il quadro RW per il conto IG

La compilazione del quadro RW per il conto IG Italia richiede attenzione a diversi campi specifici. Di seguito vengono illustrati i dati principali da inserire, con le indicazioni tratte dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate relativo al Modello Redditi PF 2026 (riferito all’anno d’imposta 2025).

Codici e dati da inserire nel quadro RW

Campo RWValore per conto IGNote
Codice titolo (col. 3)1 (conto corrente/deposito)Per la quota di liquidità; per strumenti finanziari usa codice 2
Codice Paese (col. 4)DE (Germania)Codice ISO del paese dove è radicato il conto
Valore iniziale (col. 7)Saldo al 1° gennaioO alla data di apertura se il conto è stato aperto durante l’anno
Valore finale (col. 8)Saldo al 31 dicembreO alla data di chiusura se il conto è stato chiuso durante l’anno
Codice valuta (col. 9)EUR (o altra valuta se in GBP)IG opera principalmente in EUR per i clienti italiani
IVAFE (col. 15)Importo IVAFE calcolatoVedi sezione dedicata sotto
Codice identificativoIBAN del conto DEInserire l’IBAN completo del conto IG

Un aspetto tecnico importante riguarda la distinzione tra la quota di liquidità (euro fermi sul conto) e le posizioni aperte su strumenti finanziari (CFD, opzioni, ecc.). Se a fine anno il conto IG presenta sia un saldo di liquidità sia posizioni aperte, queste ultime andrebbero indicate in righe separate con il corrispondente codice titolo. Nella pratica, tuttavia, i CFD con scadenza giornaliera tendenzialmente non generano una posizione da dichiarare separatamente a fine anno, a meno che non siano posizioni overnight ancora aperte al 31 dicembre.

Per determinare il valore corretto da dichiarare, occorre fare riferimento al rendiconto annuale che IG Markets mette a disposizione dei clienti attraverso la propria piattaforma. Tale documento riporta il saldo di apertura e chiusura dell’anno, i profitti e le perdite realizzati e i fondi trasferiti. Il CAF Centro Fiscale può assisterti nell’interpretazione di questi rendiconti e nella corretta compilazione del quadro RW, evitando errori che potrebbero comportare sanzioni.

IVAFE sul conto IG: calcolo e aliquote 2026

L’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere) è stata introdotta dall’art. 19 del DL 201/2011 (c.d. “Salva Italia”), convertito in legge dalla L. 214/2011. Si tratta di un’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti in Italia, analoga all’IMU sugli immobili stranieri (IVIE). La base imponibile è il valore di mercato a fine anno (o valore nominale in assenza di quotazione).

Aliquote IVAFE 2026 per tipologia di attività

Tipologia attivitàAliquota IVAFEFranchigiaNote
Conti correnti e depositi bancari (paesi UE/SEE)0,2% (2 per mille)5.000 euro giacenza media annuaSe giacenza media ≤ 5.000 euro: IVAFE = 0
Prodotti finanziari (titoli, ETF, fondi, derivati)0,2%Nessuna franchigiaSul valore di mercato al 31/12
Conti correnti extra-UE0,2%Nessuna franchigiaNon si applica la franchigia 5.000 euro
Polizze vita estere0,2%Nessuna franchigiaSul valore di riscatto

Per il conto IG con IBAN DE (Germania, paese UE), si applica l’aliquota dello 0,2% (2 per mille) sia per la quota di liquidità che per gli eventuali strumenti finanziari detenuti. La franchigia di 5.000 euro sulla giacenza media annua si applica esclusivamente ai conti correnti e depositi bancari (codice titolo 1 nel quadro RW) detenuti in paesi UE o SEE. Se la giacenza media annua del conto IG è inferiore o pari a 5.000 euro, l’IVAFE sulla componente “conto corrente” è pari a zero.

Esempio pratico di calcolo: supponiamo che Mario detenга il suo conto IG con un saldo medio annuo di 8.000 euro. La giacenza media supera la franchigia di 5.000 euro, quindi l’IVAFE si calcola sull’intero importo: 8.000 euro × 0,2% = 16 euro. Se invece il saldo medio annuo fosse 4.000 euro, la giacenza è sotto la soglia e l’IVAFE è pari a zero. Attenzione: la giacenza media si calcola come media aritmetica delle giacenze giornaliere nel corso dell’anno, non semplicemente come media tra saldo iniziale e saldo finale.

L’IVAFE è dovuta proporzionalmente ai giorni di detenzione durante l’anno. Se il conto IG è stato aperto a luglio 2025, l’IVAFE per il 2025 sarà calcolata solo sui mesi di effettiva detenzione (da luglio a dicembre, ovvero 184 giorni su 365). Il versamento avviene tramite modello F24, con il codice tributo 4048, entro la scadenza ordinaria della dichiarazione dei redditi (generalmente 30 giugno per il saldo, con possibilità di proroga).

Regime dichiarativo vs regime amministrato

Uno dei punti chiave per capire gli obblighi fiscali di chi opera con il conto IG Italia è la distinzione tra regime dichiarativo e regime amministrato. Questa differenza determina chi si occupa del calcolo e del versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi (plusvalenze).

Regime amministrato: intermediario residente in Italia

Nel regime amministrato (art. 6 DLgs 461/1997), un intermediario finanziario residente in Italia (banca, SIM, SGR) funge da sostituto d’imposta: calcola le imposte dovute su plusvalenze, dividendi e interessi, e le riversa direttamente all’Erario per conto del cliente. Il contribuente non deve fare nulla a livello dichiarativo per questi redditi: l’intermediario si occupa di tutto. Questo è il sistema usato da banche e broker italiani tradizionali.

Regime dichiarativo: obbligo in capo al contribuente

Nel regime dichiarativo, invece, non esiste un sostituto d’imposta che agisce per il contribuente. Questo regime si applica obbligatoriamente quando si opera con intermediari esteri (come IG Markets con IBAN DE) o quando si sceglie volontariamente di non avvalersi del regime del risparmio amministrato con intermediari italiani. In regime dichiarativo, il contribuente deve:

  • Calcolare autonomamente i redditi di capitale (interessi, dividendi) e i redditi diversi (plusvalenze da CFD, opzioni, future)
  • Dichiarare tali redditi nel Modello Redditi PF, nei quadri specifici (RT per le plusvalenze, RM per i redditi di capitale soggetti a tassazione separata)
  • Compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale e il calcolo dell’IVAFE
  • Versare le imposte tramite modello F24 entro le scadenze ordinarie
  • Conservare tutta la documentazione (rendiconti annuali IG, estratti conto) per almeno 5 anni

Il conto IG Italia con IBAN DE rientra nella categoria dei conti detenuti presso intermediari esteri, pertanto si applica obbligatoriamente il regime dichiarativo. Non è possibile optare per il regime amministrato con IG Markets Italia, in quanto la società non agisce come sostituto d’imposta per le imposte sui redditi di natura finanziaria dei clienti italiani. Questa è la principale ragione per cui molti investitori IG si trovano a dover compilare autonomamente il Modello Redditi PF invece del più semplice 730.

Tassazione plusvalenze in regime dichiarativo

In regime dichiarativo, i proventi del conto IG vanno classificati correttamente per determinare il trattamento fiscale applicabile. Le principali tipologie di reddito che si possono generare operando con IG Markets sono:

Redditi diversi: plusvalenze da strumenti finanziari

Le plusvalenze realizzate su CFD (Contracts for Difference), opzioni, futures e altri strumenti derivati costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (DPR 917/1986). Questi redditi vanno dichiarati nel quadro RT del Modello Redditi PF e sono soggetti a una imposta sostitutiva del 26%. È fondamentale calcolare correttamente la plusvalenza come differenza tra il prezzo di vendita (o chiusura della posizione) e il prezzo di acquisto (o apertura), al netto delle commissioni pagate al broker.

Un elemento particolarmente importante in regime dichiarativo è la possibilità di compensare minusvalenze e plusvalenze. Le minusvalenze realizzate nell’anno corrente possono essere compensate con le plusvalenze dello stesso anno. Le minusvalenze eccedenti possono essere riportate nei quattro anni successivi. Questo meccanismo permette di ottimizzare il carico fiscale, ma richiede una gestione contabile precisa di tutte le operazioni. Per questo motivo, affidarsi al CAF Centro Fiscale per la compilazione del quadro RT è fondamentale per non perdere crediti di imposta o incorrire in errori che possono costare caro.

Redditi da interessi e dividendi

Gli interessi maturati sui saldi liquidi del conto IG e i dividendi eventualmente ricevuti su strumenti che li prevedono (come CFD su azioni che replicano i dividendi) costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44 TUIR. In regime dichiarativo, questi redditi vanno dichiarati nel quadro RM (o nel quadro RN se soggetti a tassazione progressiva IRPEF), con applicazione dell’aliquota del 26% a titolo di imposta sostitutiva. IG Markets non effettua ritenute alla fonte per i clienti italiani, pertanto l’intero onere fiscale ricade sul contribuente.

Per i proventi da dividendi esteri, è necessario verificare se esiste una Convenzione contro la doppia imposizione tra l’Italia e il paese di origine dell’emittente. Nel caso di CFD su azioni tedesche, ad esempio, si potrebbe applicare la Convenzione Italia-Germania, che prevede un’aliquota ridotta sul dividendo alla fonte, con successivo conguaglio in Italia fino al 26%. Il credito per le imposte pagate all’estero va riportato nel quadro CE del Modello Redditi PF, attraverso la dichiarazione dei redditi con redditi esteri.

Errori comuni nella dichiarazione del conto IG

Nella nostra esperienza al CAF Centro Fiscale, rileviamo frequentemente alcuni errori ricorrenti nella dichiarazione dei conti IG e in generale dei conti broker esteri. Conoscerli in anticipo permette di evitarli.

Errore 1: Omettere il quadro RW perché “IG è italiana”

Come spiegato in precedenza, il criterio rilevante non è la nazionalità della società intermediaria ma il luogo dove sono detenuti i fondi. Un IBAN DE indica conto estero e impone l’obbligo di compilazione del quadro RW, indipendentemente dalla sede italiana di IG Markets. Omettere il quadro RW costituisce una violazione grave dell’obbligo di monitoraggio fiscale, punita con sanzioni che vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato (dal 6% al 30% per attività in paesi black list). Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte, ma è necessario agire prima di eventuali accertamenti.

Errore 2: Dichiarare solo il saldo finale e non quello iniziale

Il quadro RW richiede la compilazione sia del valore iniziale (saldo al 1° gennaio o alla data di apertura) sia del valore finale (saldo al 31 dicembre o alla data di chiusura). Molti contribuenti riportano solo il saldo finale, omettendo quello iniziale. Questo comporta sia un’imprecisione nel monitoraggio sia una potenziale compilazione errata del campo relativo all’IVAFE, poiché la base di calcolo dell’imposta può richiedere entrambi i valori.

Errore 3: Confondere minusvalenze da CFD con minusvalenze da azioni

Le minusvalenze da CFD rientrano nella categoria dei redditi diversi (art. 67 TUIR) e possono compensare le plusvalenze della stessa categoria. Tuttavia, non possono compensare i redditi di capitale (come dividendi o interessi), che appartengono a una categoria fiscale diversa. Questo è uno degli errori più costosi: molti contribuenti credono di poter abbattere il carico fiscale sui dividendi con le minusvalenze da trading, ma la normativa lo vieta. La compensazione tra categorie diverse non è ammessa.

Errore 4: Non convertire correttamente le valute estere

Se il conto IG è denominato in GBP o USD (alcune configurazioni lo prevedono), tutti i valori vanno convertiti in euro utilizzando il tasso di cambio ufficiale BCE al 31 dicembre dell’anno di riferimento per il valore finale, e al 1° gennaio (o data di apertura) per il valore iniziale. Utilizzare tassi di cambio non ufficiali o approssimati può portare a discrepanze con i controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate, che dispone dei tassi BCE ufficiali e li utilizza per le sue verifiche automatiche.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande Frequenti sul conto IG e il quadro RW

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Il conto IG Italia con IBAN DE va dichiarato nel quadro RW?

Sì, assolutamente. Nonostante IG Markets Italia sia una società di diritto italiano, il conto dei clienti ha IBAN tedesco (prefisso DE), il che significa che i fondi sono radicati in Germania. Secondo il DL 167/1990 sul monitoraggio fiscale, qualsiasi attivita finanziaria con radicamento estero va dichiarata nel quadro RW del Modello Redditi PF, indipendentemente dall’importo detenuto.

Qual è l’aliquota IVAFE per il conto IG nel 2026?

L’aliquota IVAFE per il 2026 è dello 0,2% (2 per mille) sia per la componente di liquidita che per gli eventuali strumenti finanziari. Per i conti correnti e depositi detenuti in paesi UE (come la Germania), è prevista una franchigia: se la giacenza media annua è inferiore o pari a 5.000 euro, l’IVAFE sulla componente conto corrente è pari a zero.

Posso usare il 730 per dichiarare i redditi del conto IG?

No, in linea generale non è possibile usare il modello 730 per dichiarare i redditi del conto IG in regime dichiarativo. Il 730 non prevede il quadro RW né il quadro RT (plusvalenze soggette a imposta sostitutiva). Per dichiarare il conto IG occorre utilizzare il Modello Redditi PF, che contiene tutti i quadri necessari. Il CAF Centro Fiscale è specializzato nella compilazione del Modello Redditi PF con redditi esteri.

Cosa succede se non dichiaro il conto IG nel quadro RW?

Omettere la dichiarazione nel quadro RW costituisce una violazione dell’obbligo di monitoraggio fiscale. Le sanzioni ordinarie vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato. E possibile regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, che riduce significativamente le sanzioni. E però fondamentale agire prima di eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che effettua controlli incrociati sui flussi finanziari internazionali.

Le minusvalenze da CFD possono compensare altri redditi finanziari?

Le minusvalenze da CFD (redditi diversi ex art. 67 TUIR) possono compensare solo le plusvalenze della stessa categoria (altri redditi diversi di natura finanziaria). Non possono compensare i redditi di capitale come dividendi e interessi, che appartengono a una categoria fiscale distinta. Le minusvalenze eccedenti possono essere riportate nei quattro anni successivi.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella compilazione del Modello Redditi PF con redditi e attività estere. I nostri esperti ti assistono nella corretta dichiarazione del conto IG: quadro RW, calcolo IVAFE, quadro RT per le plusvalenze da CFD, crediti d’imposta per redditi esteri. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online per tutta Italia.

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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
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    Maura Masutto
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
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    Affitti Brevi e Cedolare Secca 2026: Aliquota 21% e 26%

    cedolare secca

    Gli affitti brevi rappresentano una delle forme di locazione in maggiore crescita in Italia, alimentati dal successo di piattaforme come Airbnb e Booking. Nel 2026 la tassazione degli affitti brevi prevede due aliquote di cedolare secca differenziate: 21% per il primo immobile e 26% dal secondo in poi. A queste novità si aggiungono l’obbligo del codice CIN, la ritenuta del 21% applicata dalle piattaforme e nuovi obblighi dichiarativi. In questa guida il CAF Centro Fiscale di Udine ti spiega tutto quello che devi sapere sulla tassazione degli affitti brevi 2026, con esempi pratici e risposte alle domande più frequenti. Per il quadro completo sulla cedolare secca, consulta anche la nostra guida alla cedolare secca 2026.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è un Affitto Breve
    2. Cedolare Secca 21% e 26%
    3. Obbligo del Codice CIN
    4. Ritenuta 21% da Piattaforme
    5. Obblighi Dichiarativi
    6. Comunicazione alla Questura
    7. Imposta di Soggiorno
    8. Domande Frequenti

    Cos’è un Affitto Breve: Definizione e Durata Massima 2026

    Per affitto breve si intende un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. La definizione è stata introdotta dall’articolo 4 del D.L. 50/2017 e confermata anche per il 2026. Il contratto può prevedere anche la fornitura di servizi accessori come biancheria e pulizia, senza che questo trasformi l’attività in imprenditoriale, a patto che i servizi restino di natura complementare.

    Un aspetto fondamentale della tassazione degli affitti brevi 2026 riguarda il limite dei 30 giorni: se la locazione supera questa durata, non si parla più di affitto breve e si applicano le regole ordinarie dei contratti di locazione, con obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Al contrario, gli affitti brevi sotto i 30 giorni non richiedono la registrazione del contratto, semplificando notevolmente gli adempimenti burocratici. Tuttavia, come vedremo, esistono altri obblighi specifici da rispettare.

    Cedolare Secca sugli Affitti Brevi 2026: Aliquota 21% e 26%

    La principale novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e confermata nel 2026 riguarda la doppia aliquota di cedolare secca per gli affitti brevi. Il sistema prevede:

    • Aliquota del 21% sui redditi derivanti dal primo immobile locato con affitto breve
    • Aliquota del 26% sui redditi derivanti dal secondo, terzo e quarto immobile locato con affitto breve

    Il proprietario che affitta un solo appartamento con formula di affitto breve continuerà quindi a pagare la cedolare secca al 21%, esattamente come prima. Chi invece gestisce più immobili vedrà applicare l’aliquota maggiorata del 26% a partire dal secondo. Per fare un esempio: se Mario possiede 3 appartamenti e li affitta tutti con affitti brevi, sul primo pagherà il 21%, sul secondo e sul terzo il 26%. La scelta di quale immobile considerare come “primo” spetta al contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

    È importante ricordare che la cedolare secca sugli affitti brevi resta un regime opzionale: chi preferisce può sempre optare per la tassazione IRPEF ordinaria, con applicazione delle aliquote progressive. Il CAF Centro Fiscale ti aiuta a valutare quale regime sia più conveniente nella tua situazione specifica, considerando il tuo reddito complessivo e il numero di immobili locati.

    Obbligo del Codice CIN per gli Affitti Brevi 2026

    Dal 2 novembre 2024, tutti gli immobili destinati ad affitti brevi devono essere dotati del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questa novità, introdotta dall’articolo 13-ter del D.L. 145/2023, rappresenta uno degli adempimenti più importanti per chi opera nel settore delle locazioni turistiche nel 2026. Il codice CIN è un identificativo unico assegnato a ciascun immobile e deve essere richiesto attraverso la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo.

    Il codice CIN deve essere esposto all’esterno dell’immobile e indicato in ogni annuncio pubblicato sulle piattaforme di prenotazione come Airbnb, Booking e altre. Le sanzioni per chi non si adegua sono significative: da 800 a 8.000 euro per la mancata esposizione del CIN, e da 500 a 5.000 euro per la mancata indicazione negli annunci. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella richiesta del codice CIN e nella verifica di tutti gli adempimenti connessi alla tassazione degli affitti brevi 2026.

    Ritenuta del 21% Applicata dalle Piattaforme: Airbnb e Booking

    Le piattaforme di intermediazione come Airbnb, Booking, Vrbo e simili sono obbligate ad operare una ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi versati ai proprietari degli immobili locati con affitti brevi. Questa ritenuta viene trattenuta direttamente dalla piattaforma al momento del pagamento e versata all’Erario come sostituto d’imposta.

    La ritenuta del 21% ha natura diversa a seconda del regime fiscale scelto dal proprietario. Se il contribuente opta per la cedolare secca, la ritenuta si considera a titolo d’imposta per il primo immobile (dove l’aliquota è appunto 21%). Per il secondo immobile e successivi, dove l’aliquota è del 26%, la ritenuta del 21% funge da acconto e la differenza del 5% andrà versata in sede di dichiarazione dei redditi. Se invece il contribuente sceglie la tassazione IRPEF ordinaria, la ritenuta del 21% è sempre a titolo di acconto e verrà scomputata dall’imposta dovuta nel modello 730 o nel modello Redditi PF. Affidarsi al CAF Centro Fiscale per la dichiarazione dei redditi garantisce il corretto scomputo di tutte le ritenute.

    Obblighi Dichiarativi per gli Affitti Brevi 2026

    Chi percepisce redditi da affitti brevi ha l’obbligo di dichiararli nella dichiarazione dei redditi annuale. Se si sceglie la cedolare secca, i redditi da locazione breve vanno indicati nel quadro B del modello 730 o nel corrispondente quadro del modello Redditi PF, selezionando l’opzione per la cedolare secca. La Certificazione Unica (CU) rilasciata dalle piattaforme di intermediazione deve essere utilizzata per verificare l’importo delle ritenute già operate.

    Un aspetto spesso trascurato riguarda la corretta indicazione del numero di immobili locati con formula breve. Poiché l’aliquota del 26% si applica dal secondo immobile in poi, è fondamentale dichiarare correttamente quali e quanti immobili sono stati locati durante l’anno. Il contribuente deve anche conservare la documentazione relativa ai contratti stipulati, ai pagamenti ricevuti e alle Certificazioni Uniche ricevute dalle piattaforme. Per evitare errori che potrebbero portare a sanzioni, il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: dalla raccolta della documentazione alla compilazione della dichiarazione, garantendo la correttezza di ogni passaggio nella tassazione degli affitti brevi 2026.

    Comunicazione alla Questura per gli Affitti Brevi

    Chi affitta un immobile con affitto breve è tenuto a comunicare alla Questura le generalità degli ospiti entro 24 ore dall’arrivo. Questo obbligo, previsto dall’articolo 109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), si applica a tutte le locazioni turistiche, indipendentemente dalla durata. La comunicazione avviene tramite il portale telematico Alloggiati Web della Polizia di Stato.

    Le informazioni da comunicare includono le generalità complete degli ospiti (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, documento di identità), le date di arrivo e partenza e il tipo di alloggio. Per gli ospiti stranieri è necessario comunicare anche gli estremi del passaporto o documento di viaggio. La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, conseguenze penali. Questo adempimento è a carico del proprietario dell’immobile destinato ad affitti brevi e non può essere delegato alle piattaforme di intermediazione.

    Imposta di Soggiorno e Affitti Brevi 2026

    L’imposta di soggiorno è un tributo locale applicato da molti Comuni italiani ai turisti che pernottano nelle strutture ricettive del territorio. Dal 2024, le piattaforme come Airbnb e Booking sono tenute a riscuotere l’imposta di soggiorno per conto dei Comuni e a versarla direttamente, sollevando il proprietario da questo adempimento quando la prenotazione avviene attraverso la piattaforma.

    Tuttavia, per le prenotazioni dirette (senza intermediazione di piattaforme), il proprietario resta responsabile del tributo con funzione di agente contabile. Questo significa che deve riscuotere l’imposta di soggiorno dall’ospite, conservarne la documentazione e versarla al Comune secondo le modalità e le scadenze previste dal regolamento locale. L’importo dell’imposta varia da Comune a Comune, generalmente tra 1 e 5 euro a notte per persona, e può differenziarsi in base alla tipologia di alloggio e al periodo dell’anno. Per gestire correttamente tutti gli aspetti fiscali degli affitti brevi, rivolgiti al CAF Centro Fiscale.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande Frequenti sulla Tassazione degli Affitti Brevi 2026

    Quanti immobili posso affittare con affitto breve senza partita IVA?

    È possibile locare con formula di affitto breve fino a 4 immobili senza che l’attività venga considerata imprenditoriale. Dal quinto immobile in poi, scatta la presunzione di attività d’impresa e diventa necessaria la partita IVA. Questa regola vale per anno solare e per ciascun proprietario.

    La cedolare secca al 21% si applica ancora agli affitti brevi nel 2026?

    Sì, la cedolare secca al 21% è confermata per il 2026, ma solo per il primo immobile locato con affitto breve. Dal secondo immobile in poi, l’aliquota sale al 26%. Il contribuente sceglie quale immobile designare come “primo” in sede di dichiarazione dei redditi, ottimizzando così il carico fiscale.

    Devo registrare il contratto di affitto breve all’Agenzia delle Entrate?

    No, i contratti di affitto breve con durata inferiore a 30 giorni non richiedono la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, i redditi percepiti devono essere dichiarati nella dichiarazione annuale. Per soggiorni superiori a 30 giorni, è invece obbligatoria la registrazione del contratto.

    Come funziona la ritenuta del 21% applicata da Airbnb?

    Airbnb e le altre piattaforme trattengono automaticamente il 21% del corrispettivo lordo e lo versano all’Erario. Se si opta per la cedolare secca al 21% sul primo immobile, la ritenuta copre l’intera imposta dovuta. Per gli immobili successivi (aliquota 26%), la ritenuta funge da acconto e il 5% residuo va versato in dichiarazione dei redditi.

    Cosa succede se non richiedo il codice CIN per il mio affitto breve?

    La mancata richiesta del codice CIN comporta sanzioni da 800 a 8.000 euro. Il codice è obbligatorio per tutti gli immobili destinati ad affitti brevi e deve essere esposto all’esterno dell’immobile e indicato in ogni annuncio online. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti guida nella richiesta e nei relativi adempimenti.

    Conclusione: Gestire gli Affitti Brevi nel 2026 senza Errori

    La tassazione degli affitti brevi 2026 richiede attenzione su più fronti: la scelta tra cedolare secca al 21% e 26%, il rispetto dell’obbligo del codice CIN, la gestione delle ritenute delle piattaforme, la comunicazione alla Questura e l’eventuale imposta di soggiorno. Un errore nella dichiarazione o un adempimento dimenticato possono tradursi in sanzioni significative.

    Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale dei tuoi affitti brevi? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. I nostri operatori ti guidano dalla richiesta del codice CIN alla compilazione della dichiarazione dei redditi, assicurando il corretto trattamento di ogni aspetto della tassazione degli affitti brevi 2026. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Molto gentile
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    La risposta, nel caso generale, è netta: ognuno detrae esclusivamente la propria quota di interessi passivi, in proporzione alla sua percentuale di intestazione del mutuo. Ma esistono eccezioni importanti, in particolare per il coniuge fiscalmente a carico, che permettono di ottimizzare la detrazione complessiva del nucleo familiare. Conoscere queste regole con precisione può fare una differenza concreta sul rimborso IRPEF.

    In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio la normativa (art. 15 del TUIR), i casi pratici con esempi numerici, le eccezioni previste dalla legge e i documenti necessari per non perdere nemmeno un euro di detrazione.

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    1. La detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generale
    2. Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionale
    3. Eccezione: coniuge fiscalmente a carico
    4. Esempi pratici con calcoli numerici
    5. Casi particolari: intestazioni asimmetriche
    6. Spese accessorie detraibili
    7. Documenti necessari per la detrazione
    8. Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuo
    9. Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026
    10. Domande frequenti

    La detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generale

    Il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa trova il suo fondamento nell’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). La norma prevede una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

    Il limite massimo degli interessi detraibili è fissato a 4.000 euro per anno fiscale. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è pari a 760 euro (il 19% di 4.000 euro). Questo tetto riguarda ciascun contribuente individualmente, non il nucleo familiare nel suo insieme: un punto fondamentale da tenere a mente quando il mutuo è cointestato.

    Per avere diritto alla detrazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente queste condizioni:

    • Il mutuo deve essere di tipo ipotecario (con garanzia ipotecaria sull’immobile)
    • Il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (quella dove il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente)
    • L’acquisto dell’immobile deve avvenire nell’anno in cui è stipulato il mutuo oppure nell’anno precedente o successivo (entro 12 mesi)
    • Il contribuente deve utilizzare l’immobile come abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto
    • L’immobile deve rimanere abitazione principale per tutta la durata del godimento della detrazione

    La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per la costruzione dell’abitazione principale, con un limite però distinto di 2.582,28 euro di interessi detraibili (art. 15, comma 1-ter TUIR).

    Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionale

    Quando il mutuo per la prima casa è cointestato tra più soggetti (tipicamente due coniugi, conviventi di fatto, familiari o soci), si applica il principio della titolarità proporzionale: ciascun cointestatario può detrarre solo gli interessi passivi riferiti alla propria quota di partecipazione al contratto di mutuo.

    Questa regola è confermata dall’Agenzia delle Entrate in numerose circolari e risoluzioni, tra cui la Circolare n. 7/E del 2021 e le istruzioni al modello 730. Il criterio è chiaro: la detrazione spetta pro quota in base alla percentuale di intestazione del contratto di mutuo.

    Nel caso più comune di mutuo cointestato al 50% tra due persone, ciascuna detrae il 50% degli interessi pagati nell’anno, nel limite del proprio tetto di 2.000 euro di interessi (che corrisponde al 50% del limite massimo di 4.000 euro). La detrazione massima individuale sarà quindi di 380 euro (il 19% di 2.000 euro).

    Attenzione: il tetto dei 4.000 euro è per singolo contribuente, non per singolo immobile. Quindi se entrambi i cointestatari hanno redditi propri e dichiarano ciascuno la propria quota, il limite massimo aggregato della coppia è di 8.000 euro di interessi detraibili, con una detrazione complessiva massima di 1.520 euro.

    ScenarioQuota mutuoLimite interessi detraibiliDetrazione max (19%)
    Cointestatario A (50%)50%2.000 euro380 euro
    Cointestatario B (50%)50%2.000 euro380 euro
    Totale coppia100%4.000 euro760 euro

    Eccezione: coniuge fiscalmente a carico

    La regola della quota proporzionale prevede una importante eccezione quando uno dei cointestatari del mutuo è fiscalmente a carico dell’altro. Questa eccezione è espressamente prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR e interpretata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 2005 e successivamente confermata nelle istruzioni annuali al modello 730.

    Il meccanismo funziona così: se il coniuge cointestatario del mutuo è fiscalmente a carico del dichiarante (cioè ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi annui, ovvero 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), allora il coniuge con reddito può detrarre l’intera quota di interessi passivi di competenza del coniuge a carico, in aggiunta alla propria.

    In pratica, se il mutuo è cointestato 50/50 e uno dei due coniugi non ha redditi propri significativi (o li ha molto bassi), il coniuge “capofamiglia” con reddito può detrarre fino a 4.000 euro di interessi complessivi nel proprio 730, invece dei soli 2.000 euro della sua quota.

    Questa eccezione è molto rilevante nella pratica: molte coppie in cui uno dei partner lavora part-time, è disoccupato o percepisce solo piccoli redditi possono beneficiarne per massimizzare il risparmio fiscale complessivo. Il limite resta comunque di 4.000 euro totali (la quota propria + quella del coniuge a carico), per una detrazione massima di 760 euro.

    Situazione coniugeChi detraeLimite interessiDetrazione max
    Entrambi con reddito autonomoCiascuno la propria quota2.000 euro ciascuno380 euro ciascuno
    Coniuge B fiscalmente a carico di ASolo il coniuge A4.000 euro totali760 euro (solo A)
    Coniuge B con reddito minimo (es. 1.000 euro)A detrae la quota di B, B non detrae4.000 euro totali per A760 euro (solo A)

    Attenzione: L’eccezione si applica solo al coniuge (anche unito civilmente), non ai conviventi di fatto o ad altri cointestatari (es. genitore e figlio). In quei casi si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale, senza possibilità di trasferire la detrazione tra i cointestatari.

    Esempi pratici con calcoli numerici

    Vediamo alcuni scenari reali con calcoli precisi per capire come applicare le regole nella compilazione del modello 730.

    Esempio 1: Coppia cointestata 50/50, entrambi con reddito

    Marco e Giulia hanno un mutuo cointestato al 50% per l’acquisto della prima casa nel 2020. Il mutuo è di 200.000 euro, durata 25 anni. Nel 2025 hanno pagato complessivamente 6.500 euro di interessi passivi alla banca.

    • Quota Marco (50%): 6.500 x 50% = 3.250 euro di interessi di sua competenza. Poiché supera il limite di 2.000 euro (50% del tetto 4.000), Marco detrae al massimo 2.000 euro → detrazione = 19% x 2.000 = 380 euro
    • Quota Giulia (50%): stessa situazione → detrazione = 380 euro
    • Risparmio fiscale totale della coppia: 380 + 380 = 760 euro

    Esempio 2: Coppia cointestata 50/50, interessi bassi

    Anna e Luigi, mutuo cointestato al 50%. Nel 2025 hanno pagato solo 2.400 euro di interessi complessivi (mutuo quasi estinto o a tasso basso).

    • Quota Anna (50%): 2.400 x 50% = 1.200 euro → detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro
    • Quota Luigi (50%): stessa situazione → detrazione = 228 euro
    • Risparmio fiscale totale: 456 euro

    Esempio 3: Coniuge a carico – massimizzazione della detrazione

    Roberto e Chiara, mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 interessi totali: 5.200 euro. Chiara lavora part-time con reddito complessivo di 2.100 euro annui (sotto il limite di 2.840,51 euro: risulta fiscalmente a carico di Roberto).

    • Scenario A (senza applicare l’eccezione): Roberto detrae 19% x 2.000 = 380 euro. Chiara non ha capienza IRPEF, perde la detrazione. Totale coppia: 380 euro
    • Scenario B (con eccezione coniuge a carico): Roberto detrae la propria quota (2.000 euro) + la quota di Chiara (2.000 euro) = 4.000 euro totali. Detrazione = 19% x 4.000 = 760 euro
    • Risparmio aggiuntivo applicando l’eccezione: 380 euro in più nel rimborso IRPEF di Roberto

    Questo terzo esempio mostra chiaramente perché è fondamentale verificare la situazione reddituale del coniuge cointestatario prima di compilare il 730. La differenza tra applicare o non applicare l’eccezione può valere centinaia di euro.

    Casi particolari: intestazioni asimmetriche

    Non sempre il mutuo e la proprietà dell’immobile coincidono perfettamente. Esistono situazioni particolari che meritano un’analisi specifica.

    Caso A: Mutuo cointestato ma immobile di proprietà di uno solo

    Succede talvolta che il mutuo venga stipulato da due persone (es. coppia non sposata o genitore e figlio), ma l’immobile acquistato risulti intestato a uno solo dei mutuatari. In questo caso, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta solo a chi è proprietario dell’immobile, anche se il contratto di mutuo è cointestato.

    Il soggetto che paga le rate del mutuo ma non è proprietario dell’immobile non può detrarre gli interessi passivi di sua competenza, poiché manca il requisito della “destinazione ad abitazione principale” in capo a lui. Questa situazione crea un’inefficienza fiscale significativa.

    Caso B: Immobile cointestato ma mutuo solo a nome di uno dei comproprietari

    La situazione inversa è quella in cui l’immobile è acquistato in comproprietà (es. 50/50) ma il mutuo è stipulato da uno solo dei comproprietari. In questo caso, la detrazione spetta solo a chi ha sottoscritto il contratto di mutuo e paga effettivamente le rate, nel limite del 100% del tetto (4.000 euro), poiché lui è l’unico titolare del contratto.

    L’altro comproprietario, che è proprietario dell’immobile ma non è parte del contratto di mutuo, non ha diritto ad alcuna detrazione sugli interessi passivi, anche se contribuisce informalmente al pagamento delle rate.

    Caso C: Quote asimmetriche (es. 70/30 o 80/20)

    Se il mutuo è cointestato in quote diverse dal 50/50 (ad esempio 70% e 30%), la detrazione segue proporzionalmente le quote. Con interessi totali di 5.000 euro:

    • Cointestatario 70%: interessi di competenza = 5.000 x 70% = 3.500 euro. Limite applicabile: min(3.500, 4.000 x 70%) = min(3.500, 2.800) = 2.800 euro. Detrazione = 19% x 2.800 = 532 euro
    • Cointestatario 30%: interessi di competenza = 5.000 x 30% = 1.500 euro. Limite: min(1.500, 4.000 x 30%) = min(1.500, 1.200) = 1.200 euro. Detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro

    Nota importante: Il limite di 4.000 euro deve essere applicato proporzionalmente alla quota di ciascuno, non come limite fisso per ognuno. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello 730: il tetto massimo di interessi detraibili per ciascun cointestatario è pari a 4.000 euro moltiplicato per la propria quota percentuale di partecipazione al mutuo.

    Spese accessorie detraibili

    Oltre agli interessi passivi in senso stretto, la detrazione fiscale del 19% si applica anche agli oneri accessori strettamente connessi all’ottenimento del mutuo ipotecario. Anche queste spese, se il mutuo è cointestato, seguono la regola della quota proporzionale.

    Le principali spese accessorie detraibili insieme agli interessi passivi sono:

    • Spese di istruttoria bancaria: le commissioni pagate alla banca per la pratica di mutuo
    • Perizia tecnica: il costo della perizia sull’immobile richiesta dalla banca
    • Spese notarili per l’atto di mutuo (non per il rogito di compravendita): l’onorario del notaio per la stipula dell’atto di mutuo ipotecario rientra tra gli oneri accessori detraibili
    • Imposta sostitutiva sul mutuo: l’imposta pagata alla banca al momento dell’erogazione del mutuo (pari allo 0,25% o al 2% a seconda del regime agevolato)
    • Polizza vita e polizza incendio: le polizze assicurative obbligatorie o richieste dalla banca come condizione per l’erogazione del mutuo rientrano negli oneri accessori detraibili
    • Spese di mediazione creditizia: se ci si è avvalsi di un mediatore creditizio (broker mutui), la sua parcella è detraibile

    Non detraibili invece le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto, e le spese di intermediazione immobiliare (agenzia).

    Tutte le spese accessorie detraibili vengono sommate agli interessi passivi e il totale è soggetto al medesimo limite di 4.000 euro (applicato pro quota in caso di mutuo cointestato).

    Documenti necessari per la detrazione

    Per beneficiare correttamente della detrazione interessi passivi mutuo prima casa nel modello 730 o nel modello Redditi PF, è fondamentale conservare e presentare al CAF tutta la documentazione richiesta. In caso di mutuo cointestato, ciascun dichiarante dovrà avere la propria copia dei documenti o almeno i dati rilevanti per la propria quota.

    • Contratto di mutuo: l’atto notarile originale con indicazione dell’importo, della durata, dei soggetti cointestatari e delle rispettive quote
    • Quietanze di pagamento delle rate: i documenti bancari che attestano il pagamento delle rate (estratto conto bancario, o il documento rilasciato annualmente dalla banca denominato “comunicazione interessi passivi”)
    • Certificazione degli interessi (documento rilasciato dalla banca entro il 28 febbraio dell’anno successivo): attesta l’importo totale degli interessi passivi pagati nell’anno, suddivisi per cointestatario se la banca lo indica
    • Atto di compravendita (rogito): per verificare che l’immobile sia effettivamente la prima casa e la data di acquisto
    • Certificato di residenza o altra documentazione che attesti l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale
    • Fatture notarili e bancarie per le spese accessorie (istruttoria, perizia, polizze obbligatorie)

    Il documento più importante nella pratica quotidiana del CAF è la certificazione degli interessi passivi rilasciata dalla banca. Le banche sono obbligate a inviarla entro il 28 febbraio di ogni anno (art. 7 del D.P.R. 600/1973) e riporta il totale degli interessi passivi pagati nell’anno precedente, con il nome del/i intestatario/i del contratto.

    Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuo

    Una condizione fondamentale per accedere alla detrazione è il rispetto del termine temporale di 12 mesi tra la stipula del contratto di mutuo e l’acquisto dell’immobile. Questo requisito è indicato esplicitamente nell’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR.

    Le due situazioni ammesse sono:

    • Mutuo stipulato PRIMA dell’acquisto: il rogito di compravendita deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla stipula del mutuo. Questa situazione si verifica ad esempio con le compravendite di immobili in costruzione, dove il mutuo viene erogato prima del completamento e della consegna
    • Mutuo stipulato DOPO l’acquisto: il contratto di mutuo deve essere stipulato entro i 12 mesi successivi alla data del rogito di compravendita. Questa è la situazione più comune: si acquista l’immobile con atto notarile e successivamente si stipula il mutuo ipotecario

    Se il mutuo viene stipulato oltre 12 mesi dall’acquisto (o viceversa), il contribuente perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi. In tal caso, il mutuo è considerato per “altri scopi” e non per l’acquisto della prima casa.

    Altrettanto importante è il requisito che l’immobile acquistato divenga l’abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto. Il contribuente deve trasferire la residenza anagrafica nell’immobile entro questo termine. Eccezioni sono previste per motivi di lavoro documentati o per impedimenti di forza maggiore (es. lavori di ristrutturazione dell’immobile).

    Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026

    Nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025), la detrazione interessi passivi mutuo prima casa si inserisce nel Rigo E7 del quadro E (Oneri e Spese).

    Per il mutuo cointestato, ogni contribuente deve compilare il proprio rigo E7 indicando:

    • Colonna 1 (Tipo): inserire il codice “1” per mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 per acquisto abitazione principale
    • Colonna 2 (Soggetto): lasciare vuoto se il dichiarante è il solo titolare della propria quota; inserire “1” se si sta detraendo anche la quota del coniuge a carico
    • Colonna 3 (Interessi passivi): inserire l’importo degli interessi passivi di propria competenza (la propria quota del totale indicato nella certificazione bancaria)

    Esempio pratico di compilazione: Mutuo cointestato 50/50 con interessi totali 2025 pari a 3.800 euro (attestati dalla banca). Ogni cointestatario riporta nel proprio rigo E7 colonna 3 l’importo di 1.900 euro (il 50% di 3.800 euro), non 3.800 euro.

    Con il coniuge a carico: Se il coniuge B è a carico, il coniuge A riporta nel rigo E7 l’intero importo degli interessi proporzionali a entrambe le quote, ma non può superare il limite di 4.000 euro. Con interessi totali di 3.800 euro, A indica 3.800 euro (il 100%), nel limite di 4.000 euro. La detrazione spettante ad A sarà 19% x 3.800 = 722 euro.

    Affidarsi a un CAF abilitato per la compilazione del modello 730 garantisce che questi calcoli vengano eseguiti correttamente, massimizzando il rimborso IRPEF spettante. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella corretta applicazione delle detrazioni fiscali.

    Sintesi e punti chiave da ricordare

    Ricapitolando le regole fondamentali sul mutuo prima casa cointestato e la detrazione degli interessi passivi:

    • Regola generale: ogni cointestatario detrae SOLO la propria quota di interessi (proporzionale alla quota di intestazione del mutuo)
    • Limite individuale: 4.000 euro di interessi detraibili per ciascun contribuente, da applicarsi pro quota (es. 2.000 euro per una quota 50%)
    • Eccezione coniuge a carico: il coniuge con reddito può detrarre fino a 4.000 euro totali se l’altro coniuge è fiscalmente a carico (reddito sotto 2.840,51 euro)
    • Proprietà e mutuo devono coincidere: chi non è proprietario dell’immobile non detrae, chi non è intestatario del mutuo non detrae
    • Termine 12 mesi: l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro/dopo 12 mesi dalla stipula del mutuo
    • Spese accessorie incluse nel tetto: istruttoria, perizia, notarile mutuo, imposta sostitutiva, polizze obbligatorie

    La corretta applicazione di queste regole richiede attenzione e conoscenza normativa. Per non perdere nemmeno un euro di detrazione a cui hai diritto, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri esperti verificheranno la tua situazione specifica e compileranno il 730 nel modo più vantaggioso possibile.

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    Domande Frequenti sul Mutuo Cointestato e la Detrazione Interessi

    Con un mutuo cointestato al 50%, ognuno puo detrarre fino a 4.000 euro di interessi?

    No. Il limite di 4.000 euro e il massimo complessivo per singolo contribuente, ma nel mutuo cointestato va applicato proporzionalmente alla quota. Con quota 50%, il limite individuale e di 2.000 euro di interessi detraibili, per una detrazione massima di 380 euro (19% di 2.000 euro). L’altro cointestatario ha lo stesso limite di 2.000 euro. Solo se il coniuge e a carico fiscale, l’altro puo detrarre fino a 4.000 euro totali.

    Il convivente non sposato puo beneficiare dell’eccezione del coniuge a carico?

    No. L’eccezione del coniuge fiscalmente a carico si applica esclusivamente ai coniugi (unioni civili incluse), non ai conviventi di fatto. Per le coppie non sposate, si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale: ognuno detrae la propria quota di interessi, senza possibilita di trasferire la detrazione all’altro convivente.

    Cosa succede se la banca non rilascia la certificazione degli interessi passivi?

    La banca e obbligata per legge a rilasciare la certificazione degli interessi passivi entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se non la ricevi, puoi richiederla direttamente alla banca (allo sportello o via homebanking nella sezione documenti fiscali). In mancanza, puoi usare l’estratto conto bancario che riporta il dettaglio delle rate pagate con la quota di interessi. Il CAF puo aiutarti a calcolare correttamente la quota interessi dalla certificazione ricevuta.

    Se l’immobile viene venduto e acquisto una nuova prima casa con nuovo mutuo, posso detrarre?

    Si, ma la detrazione sul vecchio mutuo cessa dall’anno successivo alla vendita. Se entro un anno dalla vendita acquisti una nuova abitazione principale e stipuli un nuovo mutuo ipotecario, puoi detrarre gli interessi sul nuovo mutuo. Se il nuovo mutuo e per riscatto o rinegoziazione del precedente, continuano le stesse regole. Il CAF Centro Fiscale puo verificare la tua situazione specifica, specialmente in caso di mutuo cointestato e separazione o divorzio.

    In caso di separazione, chi puo detrarre gli interessi del mutuo cointestato?

    In caso di separazione legale o divorzio, le regole cambiano. Se uno dei coniugi lascia l’immobile, perde il requisito dell’abitazione principale e non puo piu detrarre (salvo eccezioni per la casa assegnata ai figli). Il coniuge che rimane nell’immobile come abitazione principale e intestatario del mutuo puo detrarre la propria quota. Per le situazioni di separazione con mutuo cointestato, e fortemente consigliato rivolgersi al CAF per una verifica personalizzata, data la complessita delle casistiche.

    Le spese del notaio per il rogito sono detraibili insieme agli interessi del mutuo?

    No. Le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile NON sono detraibili come oneri accessori del mutuo. Sono invece detraibili le spese notarili per l’atto di mutuo ipotecario (documento separato dal rogito). Anche le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto non sono detraibili. Sono invece detraibili: istruttoria bancaria, perizia, imposta sostitutiva sul mutuo, polizze obbligatorie richieste dalla banca, spese di mediazione creditizia.


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      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Maggio 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-09 00:44:142026-05-31 17:55:31Mutuo Prima Casa Cointestato: Detrazione Interessi Solo per la Propria Quota?
      CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      Cedolare Secca al 26%: Sublocazione e Comodato per Aggirare la Tassa

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Indice dei contenuti

      1. Cedolare secca al 26%: cos’e e quando si applica
      2. La normativa sulle locazioni brevi: Legge di Bilancio 2024
      3. Prima abitazione: l’esenzione dall’aliquota maggiorata
      4. Sublocazione: funzionamento, rischi fiscali e posizione AdE
      5. Comodato d’uso: lo strumento per “aggirare” la cedolare?
      6. Il confine tra pianificazione fiscale legittima ed elusione
      7. Sanzioni e controlli: cosa rischiano proprietario e affittuario
      8. Tabella riassuntiva: confronto aliquote e scenari
      9. Come dichiarare correttamente i redditi da locazione breve
      10. Domande frequenti

      Con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), il legislatore ha introdotto una svolta significativa nella tassazione delle locazioni brevi: l’aliquota della cedolare secca sale al 26% per tutti gli immobili affittati brevemente al di la del primo. In pratica, chi affitta due o piu appartamenti tramite piattaforme come Airbnb, Booking o contratti diretti di durata inferiore a 30 giorni, applica il 21% solo sul primo immobile e il 26% su tutti gli altri. Una pressione fiscale rilevante, che ha spinto molti contribuenti a chiedersi se esistano strumenti leciti — o al limite — per contenere il carico tributario. In questa guida approfondiamo la normativa, i meccanismi della sublocazione e del comodato d’uso, la posizione dell’Agenzia delle Entrate e i rischi concreti per chi cerca di aggirare l’imposta.

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      Cedolare secca al 26%: cos’e e quando si applica

      La cedolare secca e un regime opzionale di tassazione sostitutiva dell’IRPEF che si applica ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. L’aliquota ordinaria e del 21%, ma con la Legge di Bilancio 2024 e stato introdotto un doppio binario: il 21% rimane valido solo per il primo immobile locato con contratto breve (durata non superiore a 30 giorni), mentre dal secondo immobile in poi l’aliquota sale al 26%.

      La norma di riferimento e l’art. 4 del D.L. 50/2017 (convertito con Legge 96/2017), modificato dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in vigore dal 1° gennaio 2024. Le locazioni brevi sono contratti di locazione di unita immobiliari a uso abitativo stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni. Rientrano in questa categoria anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali.

      Chi gestisce piu di quattro appartamenti in locazione breve nell’arco di un anno rischia peraltro di vedere qualificata la propria attivita come imprenditoriale, con conseguente applicazione dell’IVA e dei regimi reddituali d’impresa. Questo limite e stato confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2017 e dalla prassi piu recente dell’amministrazione finanziaria.

      La normativa sulle locazioni brevi: Legge di Bilancio 2024

      La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 63-67) ha modificato in modo sostanziale la disciplina fiscale delle locazioni brevi, con l’obiettivo dichiarato di disincentivare la proliferazione degli affitti turistici a scapito del mercato residenziale ordinario. Le principali novita sono:

      • Aliquota cedolare secca dal 21% al 26% per le locazioni brevi a partire dal secondo immobile;
      • Obbligo per i soggetti residenti all’estero (operatori economici che gestiscono piattaforme digitali) di nominare un rappresentante fiscale in Italia;
      • Rafforzamento degli obblighi di ritenuta a carico degli intermediari (agenzie immobiliari, piattaforme digitali) che raccolgono i pagamenti: la ritenuta del 21% deve essere versata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo;
      • Codice identificativo nazionale (CIN) obbligatorio per tutti gli immobili destinati a locazione breve, introdotto dalla Legge n. 191/2023 (art. 13-ter D.L. 145/2023).

      Il Codice Identificativo Nazionale e diventato operativo nella seconda meta del 2024, con l’attivazione della piattaforma BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive) gestita dal Ministero del Turismo. Dal 1° settembre 2024, ogni immobile locato brevemente deve esporre il CIN nell’annuncio e all’esterno della struttura, pena sanzioni amministrative fino a 8.000 euro.

      Prima abitazione: l’esenzione dall’aliquota maggiorata

      Il meccanismo del “primo immobile al 21%” merita un approfondimento, perche la norma presenta aspetti tecnici rilevanti. L’aliquota agevolata del 21% si applica a un solo immobile per anno d’imposta, a scelta del contribuente. Questo significa che:

      • Chi affitta brevemente un solo appartamento per tutto l’anno: aliquota 21%;
      • Chi affitta brevemente due appartamenti: 21% su uno (a scelta), 26% sull’altro;
      • Chi affitta brevemente tre o piu appartamenti: 21% su uno, 26% su tutti gli altri;
      • La scelta dell’immobile a cui applicare il 21% viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RB del Modello 730 o del Modello Redditi PF).

      La norma si applica indipendentemente dalla residenza anagrafica del proprietario nell’immobile. Non e sufficiente che l’immobile sia la “prima casa” in senso catastale o ai fini IMU: cio che conta e quanti immobili vengono concessi in locazione breve nell’anno. E’ possibile consultare la guida alla cedolare secca 2026 per un quadro completo delle aliquote e della convenienza rispetto all’IRPEF ordinaria.

      Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione tramite intermediari e piattaforme digitali: quando il pagamento transita attraverso un portale come Airbnb, la piattaforma e obbligata ad applicare la ritenuta del 21%. Se il contribuente ha piu immobili e un immobile dovrebbe scontare il 26%, la differenza tra il 21% trattenuto dalla piattaforma e il 26% dovuto deve essere versata dal contribuente direttamente tramite il modello 730 o Modello Redditi.

      Sublocazione: funzionamento, rischi fiscali e posizione AdE

      La sublocazione e il contratto con cui il conduttore (inquilino) di un immobile concede a sua volta, in tutto o in parte, il bene in godimento a un terzo soggetto. Sul piano civilistico, la sublocazione totale di un immobile richiede il consenso esplicito del proprietario (art. 1594 c.c.), mentre quella parziale e ammessa salvo divieto contrattuale. Ma quali sono le implicazioni fiscali?

      Dal punto di vista tributario, il reddito da sublocazione non e un reddito fondiario (perche il subconduttore non e il proprietario dell’immobile) ma un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR (DPR 917/1986). Questo comporta differenze significative rispetto alla cedolare secca:

      • La cedolare secca NON e applicabile ai redditi di sublocazione: il conduttore che subloca non puo optare per la cedolare, che e un regime riservato ai soli proprietari di immobili;
      • Il reddito da sublocazione concorre alla formazione del reddito complessivo ed e soggetto a IRPEF ordinaria con le aliquote progressive;
      • Il reddito e determinato come differenza tra i canoni percepiti e le spese sostenute (es. il canone pagato al proprietario, spese per servizi aggiuntivi);
      • Non e dovuta l’imposta di registro sulla sublocazione se la durata e inferiore a 30 giorni, ma l’omissione della dichiarazione dei redditi relativa configura evasione fiscale.

      La posizione dell’Agenzia delle Entrate in tema di sublocazione e chiaramente espressa nella Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017: i redditi derivanti dalla sublocazione di immobili (anche tramite piattaforme digitali) sono redditi diversi, soggetti a IRPEF ordinaria, e le piattaforme online che raccolgono i pagamenti sono tenute ad applicare la ritenuta del 21% anche su tali somme. La ritenuta, pero, in questo caso e a titolo d’acconto (non d’imposta come per la cedolare) e il contribuente dovra poi conguagliare nella dichiarazione dei redditi.

      Attenzione allo schema di elusione “proprietario-conduttore-sublocazione”: alcuni contribuenti hanno tentato di strutturare l’operazione nel seguente modo: il proprietario di piu immobili trasferisce formalmente il possesso di uno di essi a un familiare tramite un contratto di locazione a lungo termine (ad es. un canone di mercato), e il familiare/conduttore provvede poi a subaffittare brevemente l’immobile. In questo modo il proprietario percepirebbe solo il canone ordinario (soggetto a cedolare secca al 21% con contratto a canone libero o concordato), mentre il familiare dichiarerebbe il reddito da sublocazione come reddito diverso. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza valutano questi schemi con estrema attenzione: se i contratti mancano di consistenza economica reale (es. canone troppo basso, familiari conviventi, assenza di effettivo godimento), possono essere requalificati come operazioni in elusione o simulazione.

      Comodato d’uso: lo strumento per “aggirare” la cedolare?

      Il comodato d’uso e un contratto con cui una persona (comodante) consegna gratuitamente a un’altra (comodatario) un bene affinche se ne serva per un tempo determinato o per un uso specifico. E’ disciplinato dagli artt. 1803-1812 del Codice Civile. La domanda che molti si pongono e: se il proprietario concede l’immobile in comodato a un figlio o a un familiare, e questi poi lo affitta brevemente, chi paga le imposte e con quale aliquota?

      Sul piano fiscale, il meccanismo funziona cosi:

      • Il comodante (proprietario) non percepisce reddito e non deve dichiarare il canone; deve tuttavia indicare nel quadro RB del 730 che l’immobile e concesso in comodato (codice utilizzo 4 o 10);
      • Il comodatario (chi riceve il bene gratuitamente) puo affittare brevemente l’immobile ottenendo un reddito proprio. Pero, come per la sublocazione, il reddito del comodatario che affitta un immobile ricevuto in comodato NON e un reddito fondiario del proprietario: la situazione giuridica e diversa dalla locazione;
      • Il comodatario che affitta brevemente l’immobile ricevuto in comodato produce, secondo l’interpretazione fiscale consolidata, un reddito diverso (art. 67 TUIR) soggetto a IRPEF ordinaria, non cedolare secca.

      Tuttavia, la Risposta all’interpello n. 379 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto cruciale: se il comodatario usa l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale e contemporaneamente lo affitta brevemente per periodi limitati (ad es. durante le vacanze), il reddito da locazione breve puo essere qualificato come reddito fondiario e il regime della cedolare secca al 21% puo applicarsi, perche si tratta della sua “prima casa” in uso. Ma se il comodatario non abita nell’immobile e lo affitta solo brevemente con scopo lucrativo, la qualificazione come reddito diverso rimane la piu probabile.

      Schema pratico frequente e i suoi rischi: Il proprietario di tre appartamenti concede due di essi in comodato ai propri figli, che poi li affittano su Airbnb. In questo modo il proprietario applica la cedolare al 21% solo sul primo immobile che affitta direttamente, mentre i figli dichiarano redditi diversi con aliquote IRPEF che — nei casi di redditi bassi — potrebbero essere inferiori al 26%. Questo schema non e automaticamente illecito, ma presenta rischi elevati se:

      • I figli sono privi di redditi propri e il comodato appare finalizzato esclusivamente all’elusione fiscale;
      • Il comodato non viene registrato (e obbligatorio registrare i comodati di immobili urbani anche se gratuiti, quando durano piu di 30 giorni continuativi);
      • I proventi delle locazioni brevi confluiscono, di fatto, nelle casse del proprietario originario;
      • L’amministrazione finanziaria accerta una “interposizione fittizia di persona”.

      Il confine tra pianificazione fiscale legittima ed elusione

      La distinzione tra lecita pianificazione fiscale ed elusione (o abuso del diritto) e uno dei temi piu delicati del diritto tributario italiano. L’art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 128/2015) definisce l’abuso del diritto come quella condotta che, pur non violando norme fiscali specifiche, realizza “vantaggi fiscali indebiti” attraverso operazioni “prive di sostanza economica” che, pur formalmente rispettose delle norme, sono essenzialmente preordinate al risparmio d’imposta.

      Applicando questi principi al contesto delle locazioni brevi, l’Agenzia delle Entrate puo contestare come elusivi quegli schemi in cui:

      • Il comodato o la sublocazione mancano di un reale motivo economico diverso dal risparmio fiscale;
      • Le operazioni non hanno sostanza: il proprietario continua a gestire gli immobili, a incassare i proventi, a fare le pulizie, mentre il “comodatario” o “subconduttore” e solo nominale;
      • I contratti sono registrati solo dopo l’accertamento o non sono registrati affatto;
      • I flussi di denaro dimostrano che il reale beneficiario economico rimane il proprietario originario.

      Cosa NON e elusione: Il proprietario che concede in comodato un immobile a un figlio per permettergli di abitarvi, e il figlio che — abitandovi — affitta la stanza che non usa durante le vacanze estive, compie un’operazione pienamente legittima. Cosi come il conduttore che, con il consenso del proprietario, subaffitta legalmente una stanza non occupata non realizza alcuna elusione, anche se cio produce un risparmio rispetto all’applicazione della cedolare.

      La Corte di Cassazione, con varie pronunce in tema di abuso del diritto (fra cui la sentenza n. 405/2015 delle Sezioni Unite), ha ribadito che l’abuso richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria sia dell’assenza di ragioni extrafiscali, sia del vantaggio fiscale indebito. Il contribuente puo controbattere dimostrando la genuinita dell’operazione.

      Sanzioni e controlli: cosa rischiano proprietario e affittuario

      Chi non dichiara correttamente i redditi da locazione breve o utilizza schemi elusivi rischia conseguenze molto pesanti. Vediamo il quadro sanzionatorio applicabile.

      Omessa dichiarazione dei redditi da locazione breve: Si tratta di evasione fiscale tout court. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 per omessa o infedele dichiarazione vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa, con possibilita di raddoppio in caso di violazioni gravi. Le sanzioni si riducono significativamente in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

      Interposizione fittizia (comodato o sublocazione simulati): Se l’Agenzia delle Entrate dimostra che il comodato o la sublocazione sono fittizie e che il reale percettore del reddito e il proprietario, l’intero reddito viene imputato a questi con:

      • Imposte evase piu interessi legali;
      • Sanzioni dal 90% al 180% sull’imposta non versata;
      • In caso di importi rilevanti, rischio di rilevanza penale (art. 4 D.Lgs. 74/2000 — dichiarazione infedele — per evasione superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta e con imposta evasa superiore al 10% dell’imposta dichiarata).

      Come avvengono i controlli: Dal 2024, l’Agenzia delle Entrate ha accesso diretto ai dati trasmessi dalle piattaforme digitali (Airbnb, Booking, Vrbo ecc.) ai sensi della Direttiva DAC7 (recepita con D.Lgs. 32/2023), che impone agli operatori di piattaforma di segnalare all’Amministrazione finanziaria i proventi percepiti dagli host. L’incrocio di questi dati con le dichiarazioni dei redditi permette di individuare automaticamente le incongruenze. Anche la Guardia di Finanza effettua ispezioni mirate sulle strutture ricettive, verificando la corrispondenza tra le prenotazioni registrate e i redditi dichiarati.

      L’obbligo di Codice Identificativo Nazionale introdotto dalla Legge 191/2023 facilita ulteriormente i controlli: ogni immobile e tracciabile, ogni annuncio deve riportare il CIN, e il Ministero del Turismo puo trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate. Verificare correttamente la propria situazione mediante la registrazione del contratto di affitto e fondamentale per evitare contestazioni.

      Tabella riassuntiva: confronto aliquote e scenari

      Per avere un quadro chiaro, ecco una tabella con i principali scenari di tassazione per le locazioni brevi nel 2026:

      ScenarioSoggetto che dichiaraTipo di redditoAliquota
      Proprietario, 1 immobile in locazione breveProprietarioReddito fondiario21% (cedolare)
      Proprietario, 2+ immobili in locazione breve (dal 2°)ProprietarioReddito fondiario26% (cedolare)
      Conduttore che subaffitta brevementeConduttoreReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressiva
      Comodatario che affitta brevemente (non abita nell’immobile)ComodatarioReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressiva
      Comodatario che abita nell’immobile e lo affitta saltuariamenteComodatarioReddito fondiario21% (cedolare, primo immobile)
      Piu di 4 immobili gestiti: attivita d’impresaImprenditoreReddito d’impresaIRPEF + IVA

      Come dichiarare correttamente i redditi da locazione breve

      La dichiarazione dei redditi da locazione breve segue procedure precise a seconda della tipologia di reddito. Ecco le istruzioni operative per il 2026 (redditi 2025).

      Proprietari (reddito fondiario)

      I redditi fondiarii da locazione breve vanno indicati nel Quadro RB del Modello Redditi PF (o nel Quadro B del Modello 730). Per ogni immobile:

      • Colonna “Codice utilizzo”: 3 per locazione ordinaria; per locazione breve non esiste un codice specifico, si usa il codice 3 indicando anche l’opzione per la cedolare secca;
      • Per la cedolare secca: flaggare l’opzione “cedolare secca” e indicare l’aliquota (21% per il primo immobile, 26% per gli altri);
      • Il canone da dichiarare e il canone lordo pattuito nel contratto (o percepito), non decurtato delle spese;
      • Le ritenute operate dagli intermediari (21%) sono accreditate come credito d’imposta e compensate con l’imposta dovuta; l’eventuale differenza (tra il 26% dovuto e il 21% trattenuto) va versata con F24.

      Conduttori e comodatari (reddito diverso)

      I redditi da sublocazione e da comodato-con-affitto vanno dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi PF (o nel Quadro D del Modello 730), sezione dedicata agli “altri redditi”. Il reddito imponibile e dato dalla differenza tra i canoni percepiti e le spese documentate (quota del canone pagato al proprietario, servizi forniti, spese di pulizia, ecc.). Su questo importo netto si applicano le aliquote IRPEF progressive. Valuta sempre il supporto di un professionista per la compilazione: una consulenza del CAF o di un commercialista puo evitare errori costosi.

      Scadenze 2026

      • Modello 730/2026: presentazione entro il 30 settembre 2026 (per redditi 2025);
      • Modello Redditi PF 2026: presentazione online entro il 31 ottobre 2026;
      • Acconto IRPEF novembre 2026: il 30 novembre 2026 per il secondo acconto;
      • Ravvedimento operoso per omissioni: possibile fino alla scadenza del termine di accertamento (quinto anno successivo), con sanzioni ridotte.

      Per i contratti di locazione breve non intermediati da piattaforme, ricorda che la registrazione del contratto non e obbligatoria se la durata e inferiore a 30 giorni, ma e comunque consigliata per avere certezza della data certa del contratto in caso di controversie.

      Gestire correttamente la fiscalita delle locazioni brevi e sempre piu complesso: la normativa evolve rapidamente, i controlli si intensificano e i rischi per chi sbaglia — anche in buona fede — sono elevati. Affidarsi a un professionista del settore e la scelta piu sicura per evitare sanzioni e contenziosi con il Fisco.

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      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande frequenti sulla cedolare secca al 26%

      Dal secondo immobile in locazione breve si paga sempre il 26%?

      Si, dal 1° gennaio 2024, per effetto della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il proprietario che affitta brevemente (contratti fino a 30 giorni) piu di un immobile applica la cedolare secca al 26% dal secondo immobile in poi. Solo il primo immobile, a scelta del contribuente, beneficia dell’aliquota agevolata al 21%.

      Chi subaffitta un immobile puo usare la cedolare secca al 21%?

      No. La cedolare secca e riservata ai soli proprietari di immobili che concedono in locazione. Il conduttore che subaffitta dichiara un reddito diverso (art. 67 TUIR), soggetto a IRPEF ordinaria con aliquote progressive. Non e possibile optare per la cedolare secca sul reddito da sublocazione.

      Il comodato d’uso a un figlio permette di evitare la cedolare al 26%?

      Dipende dalla situazione concreta. Se il figlio abita effettivamente nell’immobile e lo affitta saltuariamente, puo applicare la cedolare al 21% come prima casa. Se il figlio non abita nell’immobile ma lo affitta su Airbnb, il reddito e classificato come reddito diverso soggetto a IRPEF. Se il comodato e simulato (il figlio e solo nominale), l’AdE puo riqualificarlo come operazione elusiva e imputare il reddito al proprietario originario.

      Airbnb applica sempre la ritenuta del 21%: come funziona se devo pagare il 26%?

      Le piattaforme come Airbnb applicano la ritenuta del 21% su tutti i pagamenti, indipendentemente dal numero di immobili. Se per uno o piu immobili e dovuta l’aliquota del 26%, la differenza (5% in piu) deve essere versata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi tramite F24. La ritenuta del 21% viene accreditata come credito d’imposta.

      Quanti immobili si possono affittare brevemente prima di fare impresa?

      La soglia indicata dalla Circolare AdE n. 24/E del 2017 e di quattro appartamenti: da cinque in su, l’attivita e presunta come imprenditoriale, con obbligo di apertura di partita IVA e assoggettamento a IVA e imposte sui redditi d’impresa. Sotto questa soglia, il regime delle persone fisiche con cedolare secca (o IRPEF) rimane applicabile.


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      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la dichiarazione dei redditi da locazione breve, la registrazione dei contratti di affitto e la verifica della tua situazione fiscale immobiliare.

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        Settembre 28, 2026
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        Dichiarazione dei redditi 730
        DICHIARAZIONE DEI REDDITI

        Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come Presentarla

        Dichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento
        Settembre 18, 2026
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        Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese

        Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese
        Settembre 15, 2026
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        CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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        Alexandra Bala
        04/09/2026
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        ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        Lady
        01/09/2026
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        Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        Issam Elhefnawi
        31/07/2026
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        Molto gentile
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        Sibongile Moyana
        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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        Maggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 23:44:142026-05-31 17:55:40Cedolare Secca al 26%: Sublocazione e Comodato per Aggirare la Tassa
        CAF, COLF E BADANTI

        Come Consegnare la Lettera di Licenziamento alla Colf o alla Badante: Guida Completa 2026

        colf e badanti CAF Udine

        Indice dei contenuti

        1. Quando si può licenziare la colf o la badante
        2. La forma scritta: obbligo e contenuto della lettera
        3. Modalità di consegna della lettera di licenziamento
        4. Termini di preavviso secondo il CCNL Lavoro Domestico
        5. Indennità sostitutiva del preavviso
        6. TFR e ultime competenze da corrispondere
        7. Comunicazione obbligatoria all’INPS
        8. Casi particolari: gravidanza, malattia, infortunio
        9. Facsimile lettera di licenziamento
        10. Errori da evitare nel licenziamento
        11. Domande frequenti sul licenziamento colf e badante

        Il licenziamento di una colf o di una badante è una procedura regolata da norme precise: il CCNL Lavoro Domestico, il Codice Civile (artt. 2118 e 2119) e la Legge 339/1958. Commettere errori formali o sostanziali in questa fase può esporre il datore di lavoro a contestazioni, richieste di risarcimento e vertenze sindacali. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: quando puoi licenziare, come redigere la lettera di licenziamento, quali sono i termini di preavviso aggiornati, come calcolare il TFR e come effettuare la comunicazione all’INPS. Al termine trovi anche un facsimile completo pronto all’uso.

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        Quando si può licenziare la colf o la badante

        Nel rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma deve rispettare le regole previste dal CCNL Lavoro Domestico vigente e dalla normativa generale sul lavoro. Esistono tre tipologie principali di licenziamento, ciascuna con conseguenze diverse sul piano economico e procedurale.

        Licenziamento per giusta causa

        Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) si verifica quando il lavoratore compie un atto talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. In questi casi non è dovuto il preavviso. Rientrano in questa fattispecie:

        • Furto o appropriazione indebita di beni del datore di lavoro o dei familiari
        • Violenza fisica o verbale nei confronti del datore di lavoro o delle persone assistite
        • Abbandono del posto di lavoro in situazioni di pericolo (es. anziano non autosufficiente lasciato solo)
        • Gravi negligenze nella cura dell’assistito (es. cadute per mancata vigilanza)
        • Violazione della riservatezza su dati sensibili della famiglia
        • Uso improprio di sostanze stupefacenti o alcol durante il servizio

        La giusta causa deve essere motivata nella lettera in modo specifico e documentata. Un generico riferimento a “comportamenti scorretti” non è sufficiente e potrebbe essere impugnato.

        Licenziamento per giustificato motivo

        Il licenziamento per giustificato motivo si ha quando esiste una ragione oggettiva legata alla persona del lavoratore (es. ripetute inadempienze) o a esigenze organizzative (es. riduzione delle ore, trasferimento in altra città, decesso dell’assistito). In questo caso il preavviso è dovuto secondo i termini del CCNL.

        Licenziamento ad nutum (senza giusta causa)

        Per i lavoratori domestici con meno di 240 ore mensili (i cosiddetti “addetti a ore”), il datore di lavoro può recedere dal contratto senza obbligo di motivazione ai sensi della Legge 339/1958 e del CCNL. È però sempre dovuto il preavviso o la relativa indennità sostitutiva. Per i lavoratori conviventi con più di 240 ore mensili, invece, trovano applicazione anche le tutele dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

        La forma scritta: obbligo e contenuto della lettera

        La forma scritta del licenziamento è un requisito essenziale per la validità del recesso. Il licenziamento verbale è nullo (art. 2 D.Lgs. 23/2015 e art. 2 L. 604/1966 nella parte applicabile). La lettera di licenziamento deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

        • Dati del datore di lavoro: nome, cognome, indirizzo
        • Dati del lavoratore: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo
        • Data di inizio del rapporto di lavoro
        • Categoria e livello contrattuale (es. “cat. CS, livello BS del CCNL Lavoro Domestico”)
        • Dichiarazione di recesso con indicazione del tipo (con o senza preavviso)
        • Decorrenza del licenziamento (data ultima di lavoro)
        • Motivazione (obbligatoria in caso di giusta causa o giustificato motivo; facoltativa per recesso ad nutum)
        • Termini di preavviso o comunicazione dell’indennità sostitutiva
        • Data e firma del datore di lavoro

        Nella guida completa al lavoro domestico trovi anche tutte le informazioni su come formalizzare correttamente il rapporto di lavoro sin dall’assunzione, aspetto fondamentale per evitare complicazioni in fase di cessazione.

        Modalità di consegna della lettera di licenziamento

        La corretta consegna della lettera di licenziamento è fondamentale per far decorrere i termini di preavviso e per evitare contestazioni sulla data di comunicazione. Esistono quattro modalità riconosciute dalla legge e dalla giurisprudenza.

        1. Raccomandata A/R (raccomandata con avviso di ricevimento)

        È la modalità più utilizzata e più sicura per i lavoratori non conviventi. La lettera viene spedita tramite Poste Italiane con raccomandata A/R all’indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione, non dalla data di spedizione. Conserva sempre la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento firmato.

        Cosa fare se il lavoratore rifiuta di firmare o non ritira la raccomandata: In base alla giurisprudenza prevalente, la lettera si considera “conoscibile” quando viene depositata nell’ufficio postale e viene lasciato l’avviso di giacenza. La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che il licenziamento produce effetti dalla data di giacenza del plico, se il lavoratore non ha provveduto al ritiro per sua colpa (Cass. civ. n. 22939/2017).

        2. Posta Elettronica Certificata (PEC)

        La PEC ha valore legale equivalente alla raccomandata A/R ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice del Consumo Digitale). Può essere utilizzata se il lavoratore dispone di un indirizzo PEC comunicato al datore di lavoro. Il vantaggio è la certezza immediata della consegna e la tracciabilità elettronica. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione nella casella PEC del destinatario.

        3. Consegna a mano con firma per ricevuta

        Il datore di lavoro consegna direttamente la lettera al lavoratore, che firma una copia per ricevuta indicando data e ora di ricevimento. È la modalità più immediata per i lavoratori conviventi. È importante predisporre due copie originali: una per il lavoratore e una da trattenere con la firma di ricevuta. Il termine di preavviso decorre dalla data indicata nella firma di ricevuta.

        4. Notifica tramite ufficiale giudiziario

        È la modalità più formale e viene utilizzata nei casi di rifiuto sistematico della comunicazione da parte del lavoratore. L’ufficiale giudiziario notifica la lettera secondo le regole del codice di procedura civile. Ha il vantaggio di essere incontestabile, ma comporta tempi e costi maggiori.

        ModalitàProva legaleDecorrenza preavvisoCosto
        Raccomandata A/RAvviso di ricevimento firmatoData ricezione (o giacenza)Basso
        PECRicevuta di consegna PECData ricezione in casella PECBasso
        Consegna a manoFirma di ricevuta con dataData firma ricevutaNessuno
        Ufficiale giudiziarioRelata di notificaData notificaAlto

        Termini di preavviso secondo il CCNL Lavoro Domestico

        I termini di preavviso nel lavoro domestico sono stabiliti dal CCNL Lavoro Domestico e variano in base a due criteri principali: l’anzianità di servizio e il numero di ore settimanali lavorate. È fondamentale applicare correttamente questi termini, pena l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.

        Preavviso per lavoratori non conviventi (meno di 24 ore settimanali)

        Anzianità di servizioPreavviso in giorni di effettivo lavoro
        Fino a 2 anni8 giorni
        Oltre 2 anni15 giorni

        Preavviso per lavoratori non conviventi (da 24 a 30 ore settimanali)

        Anzianità di servizioPreavviso in giorni di calendario
        Fino a 2 anni15 giorni
        Oltre 2 anni30 giorni

        Preavviso per lavoratori conviventi (più di 30 ore settimanali)

        Anzianità di servizioPreavviso in giorni di calendario
        Fino a 2 anni15 giorni
        Oltre 2 anni30 giorni

        Nota importante: Per i lavoratori conviventi (badanti H24 o con presenza continuativa in casa), il CCNL prevede che durante il periodo di preavviso il lavoratore abbia diritto a permessi retribuiti per cercare una nuova occupazione (almeno 1 ora al giorno o, in alternativa, 2 giorni per settimana). Il termine di preavviso non può iniziare a decorrere durante la malattia del lavoratore.

        Per approfondire il tema dei contributi INPS per colf e badanti e per verificare i versamenti effettuati durante il rapporto, consulta la nostra guida sulla Flat Tax Colf e Badanti 2026.

        Indennità sostitutiva del preavviso

        Se il datore di lavoro non vuole o non può attendere la scadenza del preavviso, è tenuto a corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto. Questa possibilità vale sia nel caso di licenziamento con preavviso che non si vuole far lavorare, sia nei casi eccezionali in cui si vuole anticipare la cessazione.

        Come si calcola l’indennità sostitutiva

        L’indennità sostitutiva del preavviso si calcola moltiplicando la retribuzione giornaliera per il numero di giorni di preavviso non goduto. La retribuzione giornaliera comprende:

        • Paga base contrattuale (secondo il livello del CCNL)
        • Indennità di vitto e alloggio (per i conviventi, calcolata in misura forfettaria)
        • Tredicesima mensilità (rateo mensile = 1/12 dell’importo annuo)
        • Quattordicesima mensilità, se prevista (rateo mensile = 1/12 dell’importo annuo)
        • Eventuali superminimi concordati individualmente

        Esempio pratico: Badante convivente, anzianità superiore a 2 anni, retribuzione mensile lorda 1.200 euro. Preavviso di 30 giorni. Retribuzione giornaliera = 1.200 / 30 = 40 euro. Indennità sostitutiva = 40 euro x 30 giorni = 1.200 euro lordi. Su questo importo vengono applicati contributi INPS e ritenute fiscali.

        Importante: L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione INPS e deve essere inclusa nella busta paga finale del lavoratore.

        TFR e ultime competenze da corrispondere

        Al momento del licenziamento della colf o della badante, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una serie di voci economiche, oltre all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. La liquidazione finale (comunemente chiamata “buonuscita”) comprende più elementi distinti che devono essere tutti quantificati e corrisposti entro i termini di legge.

        Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

        Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si matura su base annua ed è dovuto in caso di licenziamento (ma anche in caso di dimissioni). Per il lavoro domestico, il TFR si calcola come segue:

        • Base di calcolo: Retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (coefficiente CCNL)
        • Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT
        • Imposta del 17% (tassazione separata TFR) applicata al momento dell’erogazione

        Per la lettera di assunzione compilata correttamente all’inizio del rapporto di lavoro, è importante aver indicato la data di inizio, fondamentale per il corretto calcolo del TFR.

        Ultime competenze da liquidare

        Oltre al TFR, nella busta paga finale devono essere incluse:

        • Retribuzione del periodo lavorato nell’ultimo mese (pro rata)
        • Rateo di tredicesima (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
        • Rateo di quattordicesima (se prevista dal contratto individuale)
        • Ferie non godute: il CCNL prevede 26 giorni annui di ferie; quelle non fruite devono essere monetizzate
        • Permessi non goduti: i permessi ROL (4 ore mensili) non goduti vanno monetizzati
        • Festività soppresse: quota eventuali festività non fruite

        Nota: Se il lavoratore aveva ancora ferie arretrate degli anni precedenti, anche queste devono essere liquidate. Non è possibile “perdere” le ferie non godute per dimenticanza del datore di lavoro.

        Quando va pagata la liquidazione

        La liquidazione finale deve essere corrisposta entro il giorno lavorativo successivo alla cessazione del rapporto. In caso di ritardo, il lavoratore ha diritto agli interessi legali sulle somme non corrisposte tempestivamente. Per i lavoratori non conviventi, è prassi comune liquidare tutto contestualmente all’ultimo giorno di lavoro.

        Comunicazione obbligatoria all’INPS

        La cessazione del rapporto di lavoro domestico deve essere comunicata obbligatoriamente all’INPS entro specifici termini. Questa comunicazione è fondamentale sia per regolarizzare la posizione contributiva sia per consentire al lavoratore di accedere alle prestazioni di disoccupazione.

        Comunicazione tramite il portale INPS

        La comunicazione di cessazione va effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di cessazione del rapporto attraverso il portale INPS (sezione “Lavoratori domestici”). La comunicazione può essere effettuata:

        • Direttamente online sul sito INPS con SPID o CIE
        • Tramite CAF o patronato abilitato
        • Tramite call center INPS (numero 803.164 o 06.164.164 da cellulare)

        La comunicazione comprende la denuncia di cessazione del rapporto e il pagamento degli ultimi contributi INPS trimestrali (se ancora dovuti per il trimestre in corso). I contributi INPS per il lavoro domestico si pagano in scadenze trimestrali: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio.

        NASpI per colf e badanti dopo il licenziamento

        Il lavoratore domestico licenziato ha diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) se soddisfa i requisiti contributivi. Per accedere alla NASpI, il lavoratore deve:

        • Aver perso involontariamente l’occupazione (il licenziamento rientra in questa categoria)
        • Poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti
        • Aver lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo anno
        • Essere in stato di disoccupazione

        La domanda di NASpI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Il CAF Centro Fiscale può assistere il lavoratore nella presentazione della domanda NASpI.

        Casi particolari: gravidanza, malattia, infortunio

        Esistono situazioni in cui il licenziamento è vietato o sospeso per tutelare il lavoratore in un momento di vulnerabilità. È essenziale conoscere questi limiti per evitare di incorrere in un licenziamento nullo e nelle conseguenti sanzioni.

        Divieto di licenziamento in gravidanza

        È assolutamente vietato licenziare la lavoratrice domestica durante il periodo di gestazione (dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità obbligatoria, ovvero fino al compimento del primo anno di età del bambino). Il divieto di licenziamento si applica anche alle lavoratrici adottive o affidatarie. La violazione di questo divieto comporta la nullità del licenziamento e il diritto della lavoratrice alla reintegrazione e al risarcimento del danno. L’unica eccezione è il licenziamento per giusta causa non collegato allo stato di gravidanza.

        Licenziamento durante la malattia

        Il lavoratore domestico in malattia certificata gode di un periodo di comporto (periodo massimo di assenza giustificata per malattia) stabilito dal CCNL:

        Anzianità di servizioPeriodo di comporto (giorni di calendario)
        Fino a 6 mesi10 giorni
        Da 6 mesi a 2 anni45 giorni
        Oltre 2 anni180 giorni

        Durante il periodo di comporto il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore (salvo giusta causa non collegata alla malattia). Il termine di preavviso, se già in corso al momento dell’insorgenza della malattia, viene sospeso e riprende a decorrere dalla guarigione. Se il periodo di malattia supera il comporto massimo previsto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.

        Tutela in caso di infortunio sul lavoro

        In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore domestico gode di tutele ampliate. Il periodo di comporto per infortunio sul lavoro è più lungo rispetto alla malattia ordinaria. Il datore di lavoro deve avere in regola la posizione con l’INAIL per il lavoratore domestico, altrimenti risponde personalmente dei danni. Il licenziamento durante l’inabilità temporanea assoluta da infortunio è nullo per violazione delle norme di tutela.

        Decesso dell’assistito

        In caso di morte del datore di lavoro o dell’assistito, gli eredi o i familiari che non intendano proseguire il rapporto devono comunicare la cessazione nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL. Il decesso dell’assistito non costituisce giusta causa di licenziamento e non esonera dal pagamento del preavviso. Tuttavia, il CCNL prevede che in questo caso il periodo di preavviso possa essere ridotto alla metà. Analogamente, il lavoratore convivente che viene a trovarsi improvvisamente senza alloggio ha diritto a una sistemazione temporanea o all’indennità sostitutiva dell’alloggio per il periodo di preavviso.

        Facsimile lettera di licenziamento

        Di seguito trovi un facsimile di lettera di licenziamento per colf o badante, adattabile alle diverse situazioni. Ricordati di personalizzare i dati in corsivo e di conservare una copia firmata per ricevuta. Il facsimile rispetta tutti i requisiti formali previsti dal CCNL Lavoro Domestico e dalla normativa vigente.

        FACSIMILE – LETTERA DI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

        [Luogo], [data]

        Oggetto: Comunicazione di recesso dal contratto di lavoro domestico

        Gentile [Nome e Cognome del lavoratore],

        con la presente Le comunico il recesso dal contratto di lavoro domestico stipulato in data [data di inizio rapporto], a far data dal [data ultima di lavoro], con rispetto del termine di preavviso contrattuale di [numero giorni] giorni previsto dal CCNL Lavoro Domestico vigente per la Sua anzianità di servizio e tipologia di rapporto ([convivente / non convivente con X ore settimanali]).

        Il presente licenziamento viene disposto per [giustificato motivo oggettivo consistente in… / giusta causa consistente in… / recesso ai sensi dell’art. 4 della Legge 339/1958].

        Entro la data di cessazione del rapporto Le verrà corrisposta la liquidazione finale comprensiva di:

        • Retribuzione del periodo lavorato fino al [data]
        • Rateo di tredicesima mensilità maturato
        • Rateo di quattordicesima mensilità (se prevista)
        • Ferie e permessi non goduti
        • Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato

        La invito a restituire le chiavi dell’abitazione e qualsiasi altro bene di proprietà entro il giorno [data].

        Cordiali saluti,

        [Nome e Cognome del datore di lavoro]
        [Indirizzo]
        [Data e Firma]


        Ricevuta di consegna:

        Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome del lavoratore] dichiara di aver ricevuto in data __________ la presente comunicazione di recesso.

        Data e firma del lavoratore: ________________________________

        Nota per il licenziamento per giusta causa: Se il licenziamento avviene senza preavviso per giusta causa, sostituire il paragrafo sul preavviso con: “Il presente licenziamento viene disposto per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile, consistente in [descrizione dettagliata del fatto], accaduto in data [data]. Pertanto non è dovuto alcun termine di preavviso né la relativa indennità sostitutiva.”

        Errori da evitare nel licenziamento

        Il licenziamento della colf o della badante è una procedura in cui è facile commettere errori che possono avere conseguenze legali ed economiche. Ecco i più frequenti da evitare assolutamente per non incorrere in contestazioni o vertenze.

        • Licenziamento verbale: È nullo per legge. Anche se il lavoratore “accetta” verbalmente, il licenziamento deve essere sempre in forma scritta.
        • Non rispettare i termini di preavviso: Se il licenziamento non è per giusta causa, il preavviso è obbligatorio. Non corrisponderlo significa dover pagare l’indennità sostitutiva più eventuali interessi.
        • Licenziare durante la maternità o la malattia: Il licenziamento in questi periodi è nullo (salvo giusta causa). L’errore può costare molto caro.
        • Non comunicare la cessazione all’INPS: La mancata comunicazione entro il 16 del mese successivo comporta sanzioni amministrative.
        • Non liquidare TFR e ferie non godute: Il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto è un inadempimento grave che espone a richieste di risarcimento e interessi.
        • Motivazione generica o falsa: Se il licenziamento è per giusta causa, la motivazione deve essere specifica e documentabile. Una motivazione falsa o vaga può rendere il licenziamento inefficace.
        • Non conservare la prova di consegna: Senza ricevuta firmata, ricevuta di spedizione o ricevuta di consegna PEC, non si può dimostrare quando è stata comunicata la cessazione.
        • Ritardare la liquidazione finale: Il saldo delle competenze deve avvenire entro il giorno successivo alla cessazione. I ritardi generano interessi legali.

        Se hai dubbi sulla procedura corretta da seguire o vuoi evitare errori, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa nella gestione dei contratti di lavoro domestico, dal licenziamento alla compilazione della busta paga finale. Puoi anche consultare la nostra guida sulle dimissioni volontarie, utile per comprendere le differenze tra recesso del datore e recesso del lavoratore.

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        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la gestione contratto colf e badanti: assunzione, busta paga, contributi INPS, ferie e TFR. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande frequenti sul licenziamento colf e badante

        Posso licenziare la badante senza motivazione?

        Per i lavoratori con meno di 24 ore settimanali (addetti a ore), il datore di lavoro puo recedere senza obbligo di motivazione ai sensi della Legge 339/1958. Per i lavoratori con piu di 240 ore mensili, invece, occorre una motivazione valida (giusta causa o giustificato motivo). In tutti i casi, il preavviso o la relativa indennita sostitutiva sono sempre dovuti (tranne in caso di giusta causa).

        Quanto preavviso devo dare alla colf?

        I termini di preavviso variano in base all’anzianita di servizio e alle ore settimanali. Per i non conviventi con meno di 24 ore: 8 giorni fino a 2 anni di anzianita, 15 giorni oltre i 2 anni. Per i non conviventi con 24-30 ore: 15 giorni fino a 2 anni, 30 giorni oltre. Per i conviventi: 15 giorni fino a 2 anni, 30 giorni oltre 2 anni.

        La lettera di licenziamento deve essere raccomandata?

        Non e obbligatoria la raccomandata, ma e fortemente consigliata perche garantisce la prova della data di consegna. Sono valide anche: consegna a mano con firma di ricevuta, PEC, notifica tramite ufficiale giudiziario. Il licenziamento verbale, invece, e sempre nullo.

        Posso licenziare la badante se l’assistito e deceduto?

        Si, il decesso dell’assistito giustifica la cessazione del rapporto. Gli eredi devono pero rispettare i termini di preavviso del CCNL (o corrispondere l’indennita sostitutiva). Il CCNL prevede che in caso di morte del datore di lavoro, il periodo di preavviso possa essere ridotto alla meta.

        Quanto costa licenziare una colf con 5 anni di anzianita?

        Il costo comprende: preavviso di 30 giorni (o indennita sostitutiva equivalente a una mensilita), TFR maturato in 5 anni (circa 3-4 mensilita lordi), ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti. In totale, per una retribuzione mensile di 1.000 euro, il costo liquidativo puo essere di 5.000-6.000 euro lordi.


        Hai bisogno di assistenza per il licenziamento di colf o badante?

        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le pratiche legate al lavoro domestico: redazione della lettera di licenziamento, calcolo del TFR, liquidazione finale, comunicazione all’INPS e pratiche NASpI per il lavoratore.

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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          Maggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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          CAF

          Errore Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026: Guida Completa al Quadro RT e Minusvalenze

          Modello 730 Dichiarazione dei redditi CAF Udine

          Il Modello Redditi PF 2026 presenta quest’anno un problema tecnico segnalato ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate: un bug nel software di compilazione che interessa il Quadro RT, la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria e, in particolare, alla compensazione delle minusvalenze maturate negli anni precedenti. Il problema ha colpito migliaia di contribuenti che detengono strumenti finanziari soggetti al regime dichiarativo, generando errori nei calcoli automatici delle imposte dovute e, in alcuni casi, una tassazione superiore al dovuto.

          In questa guida aggiornata del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo nel dettaglio cosa sta succedendo, chi sono i soggetti coinvolti, quali sono le conseguenze pratiche e quali soluzioni adottare per compilare correttamente il Quadro RT senza incorrere in errori o sanzioni. Vedremo anche quando e come presentare una dichiarazione integrativa e quali sono le scadenze da rispettare nel 2026.

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          Indice dei contenuti

          1. Il bug dell’Agenzia delle Entrate: cosa è successo
          2. Quadro RT 2026: struttura e funzionamento
          3. Come funzionano le minusvalenze nel regime dichiarativo
          4. Chi è coinvolto dall’errore software
          5. Conseguenze pratiche: tassazione errata e rischi per il contribuente
          6. La soluzione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate
          7. Come compilare correttamente il Quadro RT
          8. Dichiarazione integrativa: quando e come presentarla
          9. Scadenze del Modello Redditi 2026 da non perdere
          10. Differenze tra Modello 730 e Modello Redditi per i redditi finanziari
          11. Regime dichiarativo vs regime amministrato
          12. Domande Frequenti sul Quadro RT e minusvalenze

          Il Bug dell’Agenzia delle Entrate: Cosa è Successo

          Nel corso della campagna dichiarativa 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato ufficialmente l’esistenza di un malfunzionamento nel software REDDITI PF 2026 (versione per persone fisiche), specificamente nel modulo dedicato alla gestione del Quadro RT. Il bug riguarda la sezione RT3, ovvero quella in cui si inseriscono le minusvalenze, le perdite su strumenti finanziari e le eccedenze non compensate degli anni precedenti (fino a quattro anni prima).

          Il problema tecnico si manifesta in questo modo: quando il contribuente inserisce una minusvalenza pregressa maturata in uno degli anni dal 2021 al 2024, il software non la riconosce correttamente nel calcolo dell’imposta sostitutiva del 26%. In alcuni casi il software azzera il campo, in altri riporta un valore errato, con il risultato che l’imposta calcolata risulta maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.

          Il bug è stato segnalato per la prima volta da numerosi professionisti fiscali (dottori commercialisti, CAF e consulenti tributari) nelle prime settimane di apertura della campagna dichiarativa, a partire dal 15 aprile 2026. L’Agenzia delle Entrate ha risposto con un comunicato ufficiale, riconoscendo il problema e annunciando il rilascio di una versione aggiornata del software dichiarativo.

          La notizia ha generato allarme tra i contribuenti con portafogli finanziari soggetti al regime dichiarativo, ovvero coloro che gestiscono autonomamente la propria fiscalità sugli investimenti senza affidarsi a un intermediario finanziario abilitato (banca o SIM) che applichi in automatico il regime del risparmio amministrato.

          Quadro RT 2026: Struttura e Funzionamento

          Il Quadro RT del Modello Redditi PF è la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). In questa sezione si dichiarano:

          • Plusvalenze e minusvalenze da cessione di titoli partecipativi (azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni di investimento)
          • Plusvalenze da cessione di valute estere a pronti e a termine
          • Redditi e perdite da strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, contratti a termine)
          • Plusvalenze da cessione di criptovalute e asset digitali (con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023)
          • Redditi da rapporti che non costituiscono esercizio di impresa relativi a contratti finanziari

          Il Quadro RT si suddivide in diverse sezioni:

          SezioneContenutoAliquota imposta sostitutiva
          RT1Plusvalenze da partecipazioni qualificate ante 1° gennaio 2019Tassazione IRPEF ordinaria (parziale concorso al reddito)
          RT2Plusvalenze da partecipazioni non qualificate e altri titoli26%
          RT3Eccedenze di minusvalenze anni precedenti da compensare—
          RT4Riepilogo imposta sostitutiva dovuta26%
          RT5Compensazione con crediti d’imposta—

          Il bug segnalato interessa principalmente la sezione RT3, che gestisce il riporto delle minusvalenze dagli anni precedenti. Quando si inserisce una perdita non compensata in RT3, questa dovrebbe essere automaticamente sottratta dall’imponibile in RT4, riducendo l’imposta dovuta. Il malfunzionamento causa invece il mancato riconoscimento di questa compensazione.

          Come Funzionano le Minusvalenze nel Regime Dichiarativo

          Per comprendere pienamente l’impatto del bug, è necessario chiarire come funziona la compensazione delle minusvalenze nel regime dichiarativo. La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 67-68 del TUIR e nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 165/E del 2000.

          Principio generale: nel regime dichiarativo, le minusvalenze (perdite su strumenti finanziari) possono essere compensate con le plusvalenze realizzate nello stesso anno oppure con le plusvalenze degli anni successivi, entro un limite temporale di quattro anni dall’anno in cui la minusvalenza è stata realizzata.

          Esempio pratico: se nel 2021 hai realizzato una minusvalenza di 5.000 euro dalla vendita di azioni, puoi utilizzare questa perdita per compensare plusvalenze realizzate fino al 2025 (incluso). Se nel 2026 realizzi una plusvalenza di 8.000 euro, la minusvalenza del 2021 non è più riportabile (è scaduta), ma quella del 2022 o degli anni successivi sì.

          Anno minusvalenzaAnni in cui può essere compensataScadenza riporto
          20222023, 2024, 2025, 2026Dichiarazione redditi 2027 (anno d’imposta 2026)
          20232024, 2025, 2026, 2027Dichiarazione redditi 2028 (anno d’imposta 2027)
          20242025, 2026, 2027, 2028Dichiarazione redditi 2029 (anno d’imposta 2028)
          20252026, 2027, 2028, 2029Dichiarazione redditi 2030 (anno d’imposta 2029)

          Calcolo dell’imposta sostitutiva con compensazione:

          1. Plusvalenze anno 2025: 12.000 euro
          2. Minusvalenze anno 2025: 2.000 euro
          3. Saldo netto 2025: 10.000 euro
          4. Minusvalenze pregresse riportabili (es. dal 2022): 4.000 euro
          5. Imponibile finale: 10.000 – 4.000 = 6.000 euro
          6. Imposta sostitutiva 26%: 6.000 x 26% = 1.560 euro

          Con il bug attivo, il software calcola invece l’imposta sull’intero imponibile di 10.000 euro (= 2.600 euro), ignorando le minusvalenze pregresse di 4.000 euro. La differenza per il contribuente è di 1.040 euro in piu di tasse, in aggiunta a quanto dovuto. Un errore fiscale rilevante che va assolutamente corretto.

          Chi è Coinvolto dall’Errore Software

          Il malfunzionamento del software REDDITI PF 2026 riguarda una categoria specifica di contribuenti. Non tutti coloro che possiedono strumenti finanziari sono interessati. Vediamo nel dettaglio chi può essere coinvolto.

          Sono coinvolti:

          • Contribuenti che utilizzano il regime dichiarativo per la gestione dei propri investimenti finanziari. Si tratta di persone fisiche che non hanno delegato la gestione fiscale dei loro investimenti a una banca o SIM, oppure che detengono titoli presso intermediari esteri che non applicano la ritenuta alla fonte italiana.
          • Investitori con minusvalenze pregresse (anni 2022-2025) ancora da compensare, iscritte nella sezione RT3 della dichiarazione precedente.
          • Detentori di ETF, fondi comuni, azioni o obbligazioni in conti titoli aperti presso broker esteri (es. DEGIRO, Interactive Brokers, Trade Republic, XTB) che non applicano automaticamente la ritenuta italiana.
          • Investitori in criptovalute che hanno realizzato minusvalenze negli anni precedenti e intendono compensarle con le plusvalenze del 2025. Per il dettaglio normativo sulle criptovalute nel Modello Redditi, vedi anche la nostra guida su DAC8 e criptovalute 2026.
          • Contribuenti con partecipazioni non qualificate in società di capitali non residenti, cedute nel corso del 2025.

          NON sono coinvolti:

          • Contribuenti che utilizzano il regime del risparmio amministrato presso una banca o SIM italiana: in questo caso è l’intermediario a calcolare e versare le imposte, e il contribuente non deve compilare il Quadro RT.
          • Contribuenti che utilizzano il regime del risparmio gestito (gestioni patrimoniali): le imposte sono versate dal gestore.
          • Contribuenti che non hanno realizzato plusvalenze nel 2025 o che non hanno minusvalenze pregresse da compensare.
          • Contribuenti che presentano il Modello 730/2026: il 730 non prevede il Quadro RT per i redditi diversi di natura finanziaria. Chi ha questo tipo di redditi deve necessariamente utilizzare il Modello Redditi PF, come spiegato anche nella nostra guida sulla precompilata 2026 con il Modello Redditi PF.

          Conseguenze Pratiche: Tassazione Errata e Rischi per il Contribuente

          Le conseguenze del bug nel software REDDITI PF 2026 possono essere significative. Analizziamo gli scenari possibili e i rischi concreti per il contribuente.

          Scenario 1: Dichiarazione con imposta maggiorata

          Se il contribuente invia la dichiarazione senza accorgersi del bug e senza correggere manualmente i valori, rischia di versare un’imposta sostitutiva superiore a quella dovuta. Non si tratta di evasione, ma di un pagamento in eccesso. In questo caso, il rimedio è la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente (art. 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998), con contestuale richiesta di rimborso della maggiore imposta versata.

          Scenario 2: Dichiarazione inviata con valori corretti ma software errato

          Se il contribuente (o il professionista che lo assiste) si accorge del bug e inserisce manualmente i valori corretti ignorando il calcolo automatico del software, non ci sono rischi fiscali. L’importante è che la dichiarazione presentata sia fedele alla realta dei redditi realizzati e delle minusvalenze riportabili.

          Scenario 3: Omessa compensazione per paura dell’errore

          Alcuni contribuenti, non riuscendo a inserire correttamente le minusvalenze a causa del bug, potrebbero aver rinunciato alla compensazione, presentando una dichiarazione con un imponibile piu alto. Anche in questo caso la soluzione è la dichiarazione integrativa.

          Non ci sono rischi sanzionatori per il contribuente che presenta una dichiarazione con l’errore causato dal bug del software: l’errore non è imputabile al contribuente e l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il problema. Tuttavia, è importante correggere comunque la dichiarazione per evitare di pagare piu del dovuto.

          Impatto economico stimato

          Secondo le stime dei professionisti del settore, il bug potrebbe aver generato un’imposta sostitutiva in eccesso mediamente compresa tra 500 e 3.000 euro per contribuente, a seconda dell’entità delle minusvalenze pregresse non compensate. Per i grandi portafogli finanziari con minusvalenze rilevanti, l’errore potrebbe avere un impatto ancora maggiore.

          La Soluzione Ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

          A seguito delle numerose segnalazioni ricevute, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un aggiornamento del software REDDITI PF 2026 che risolve il bug nella gestione del Quadro RT. L’aggiornamento è disponibile per il download sul sito ufficiale dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione dedicata ai modelli dichiarativi.

          Cosa fare immediatamente:

          1. Verificare la versione del software installata: aprire il programma REDDITI PF 2026 e controllare il numero di versione nell’intestazione o nell’area “Informazioni sul programma”.
          2. Scaricare e installare l’aggiornamento piu recente dal sito dell’Agenzia delle Entrate. L’aggiornamento correttivo porta la versione a un numero superiore rispetto a quella buggata.
          3. Riaprire il file della dichiarazione e verificare che i valori del Quadro RT siano ora calcolati correttamente.
          4. Se la dichiarazione è gia stata inviata con il software buggato, valutare se è necessario presentare una dichiarazione integrativa.

          L’Agenzia delle Entrate ha anche predisposto un numero verde dedicato (800.909.696) per supportare i contribuenti che riscontrano difficolta con il Quadro RT, attivo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

          Come Compilare Correttamente il Quadro RT

          Anche con il software aggiornato, è importante conoscere la corretta procedura di compilazione del Quadro RT per verificare autonomamente la correttezza dei calcoli. Ecco la guida passo per passo.

          Sezione RT2: inserimento plusvalenze e minusvalenze 2025

          1. Rigo RT2: inserire il totale delle plusvalenze realizzate nel 2025 (colonna 1).
          2. Rigo RT3: inserire le spese e i costi inerenti alla produzione dei redditi finanziari (colonna 2). Normalmente sono le commissioni di acquisto e vendita dei titoli.
          3. Rigo RT4: differenza tra RT2 e RT3. Se positiva, è la plusvalenza netta. Se negativa, è la minusvalenza dell’anno.
          4. Rigo RT5: minusvalenze degli anni precedenti (2022-2024) riportabili. Questo è il rigo coinvolto dal bug: verificare che il valore inserito sia effettivamente sottratto dall’imponibile in RT6.
          5. Rigo RT6: imponibile netto (RT4 – RT5, se positivo). Su questo importo si applica l’aliquota del 26%.

          Verifica manuale: dopo aver inserito tutti i dati, eseguire il calcolo manuale per verificare la correttezza dell’imposta indicata in RT7: RT6 x 26% = imposta sostitutiva dovuta. Se il risultato non corrisponde, verificare che le minusvalenze in RT5 siano state correttamente considerate.

          Documentazione necessaria per la compilazione

          Per compilare correttamente il Quadro RT è necessario disporre di:

          • Estratti conto del conto titoli riferiti all’anno 2025, con il dettaglio delle operazioni di compravendita
          • Report delle plusvalenze e minusvalenze fornito dall’intermediario finanziario (in genere disponibile nell’area clienti online)
          • Copia delle dichiarazioni degli anni precedenti (2022-2025) per verificare le minusvalenze riportabili
          • Ricevute dei versamenti di imposta sostitutiva effettuati negli anni precedenti tramite modello F24

          Dichiarazione Integrativa: Quando e Come Presentarla

          Se hai gia inviato il Modello Redditi PF 2026 con il bug attivo e hai versato piu imposta del dovuto, o se hai omesso di inserire minusvalenze riportabili, hai diritto a presentare una dichiarazione integrativa.

          Tipologie di dichiarazione integrativa

          Dichiarazione integrativa a favore del contribuente (art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998): si presenta quando si corregge un errore che ha causato un pagamento in eccesso. Puo essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. In questo caso (dichiarazione 2026 per anno d’imposta 2025), la scadenza è il 31 dicembre 2031.

          Dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente (art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998): si presenta quando si corregge un errore in proprio favore che ha causato un pagamento in difetto. Deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo con applicazione di sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

          Procedura per la dichiarazione integrativa

          1. Scaricare il software REDDITI PF 2026 aggiornato con il bug corretto.
          2. Riaprire il file della dichiarazione originaria e correggere i valori nel Quadro RT.
          3. Compilare il frontespizio indicando “Dichiarazione integrativa” nel riquadro apposito (barrare la casella “Dichiarazione integrativa a favore”).
          4. Calcolare la differenza di imposta tra quanto versato e quanto dovuto.
          5. Inviare telematicamente la dichiarazione integrativa attraverso i canali abituali (direttamente o tramite CAF o professionista abilitato).
          6. Richiedere il rimborso indicando il relativo importo nella dichiarazione integrativa, oppure richiedere che l’eccedenza sia portata in compensazione con i debiti futuri.

          Nota importante: se la dichiarazione integrativa genera un credito d’imposta (perché hai versato piu del dovuto), puoi scegliere se chiedere il rimborso diretto oppure portarlo in compensazione nel modello F24 per pagamenti futuri. In quest’ultimo caso, la compensazione è possibile a partire dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa.

          Scadenze del Modello Redditi 2026 da Non Perdere

          Ecco il calendario completo delle scadenze del Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) da non dimenticare:

          ScadenzaAdempimentoNote
          15 aprile 2026Apertura dichiarazione precompilata sul sito AdESolo consultazione, non modifica
          30 aprile 2026Invio Modello 730/2026 tramite sostituto d’imposta (CAF, datore di lavoro)Termine anticipato per alcune categorie
          30 giugno 2026Termine ordinario invio Modello 730 e Modello Redditi PFProroga possibile (verificare sul sito AdE)
          30 giugno 2026Versamento saldo IRPEF e imposta sostitutiva 26% (prima rata)Possibile dilazione in rate mensili con maggiorazione 0,33%/mese
          30 novembre 2026Termine invio Modello Redditi PF con proroga (tramite professionista o CAF)Con maggiorazione dello 0,4%
          30 novembre 2026Versamento seconda o unica rata acconto IRPEF 2026100% o seconda rata del 40%

          Attenzione: le scadenze possono subire proroghe ufficiali. Verificare sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate o contattare il vostro CAF di riferimento per gli aggiornamenti piu recenti. Per i contribuenti residenti in zone colpite da calamita naturali possono essere previste ulteriori sospensioni.

          Differenze tra Modello 730 e Modello Redditi per i Redditi Finanziari

          Una domanda frequente tra i contribuenti riguarda la differenza tra il Modello 730 e il Modello Redditi PF per la dichiarazione dei redditi da investimenti finanziari. La risposta è netta: il Modello 730 non prevede il Quadro RT e non consente la dichiarazione di plusvalenze e minusvalenze da strumenti finanziari soggetti al regime dichiarativo.

          CaratteristicaModello 730Modello Redditi PF
          Redditi da lavoro dipendente/pensioneSISI
          Redditi da lavoro autonomo occasionaleSI (fino a certi limiti)SI
          Quadro RT (redditi finanziari diversi)NOSI
          Plusvalenze/minusvalenze regime dichiarativoNOSI
          Rimborso IRPEF in busta pagaSI (se tramite sostituto)NO (rimborso diretto AdE)
          Assistenza fiscale CAFSISI

          Se sei un contribuente che utilizza il regime dichiarativo e hai realizzato plusvalenze nel 2025, sei obbligato a presentare il Modello Redditi PF 2026, anche se normalmente presenteresti il 730. In alcuni casi è possibile integrare il 730 con il Modello Redditi Aggiuntivo, ma questa opzione ha limitazioni specifiche. Per approfondire, consulta la nostra guida sulla dichiarazione dei redditi 730 e valuta con il CAF quale modello è piu adatto alla tua situazione.

          Regime Dichiarativo vs Regime Amministrato: Differenze Chiave

          Il problema del bug nel Quadro RT riguarda solo i contribuenti che utilizzano il regime dichiarativo. È quindi utile chiarire le differenze tra i due principali regimi fiscali per gli investimenti finanziari.

          Regime del risparmio amministrato

          Nel regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. 461/1997), l’intermediario finanziario (banca, SIM, società di gestione del risparmio) calcola e versa direttamente le imposte per conto del contribuente. Le imposte vengono applicate operazione per operazione, al momento della realizzazione della plusvalenza. Il contribuente non deve compilare il Quadro RT nella dichiarazione dei redditi.

          Vantaggi: semplicita, nessun adempimento dichiarativo per i redditi finanziari, compensazione automatica tra minusvalenze e plusvalenze all’interno dello stesso conto titoli.

          Limiti: impossibilita di compensare minusvalenze tra intermediari diversi, impossibilita di compensare minusvalenze da regime amministrato con plusvalenze da regime dichiarativo (e viceversa).

          Regime dichiarativo

          Nel regime dichiarativo (art. 5 del D.Lgs. 461/1997), il contribuente gestisce autonomamente la propria fiscalità sugli investimenti, dichiarando i redditi finanziari nella propria dichiarazione dei redditi (Quadro RT) e versando le imposte tramite modello F24.

          Vantaggi: possibilita di compensare minusvalenze tra diversi intermediari, piu flessibilita nella gestione delle perdite pregresse, possibilita di scegliere quando versare l’imposta (entro le scadenze della dichiarazione).

          Limiti: adempimenti piu complessi, necessita di conservare e analizzare tutta la documentazione relativa alle operazioni finanziarie, rischio di errori nella compilazione (come il bug del software REDDITI PF 2026 qui descritto).

          Conclusione: il bug nel software REDDITI PF 2026 per il Quadro RT è un problema tecnico riconosciuto e risolto dall’Agenzia delle Entrate, ma le sue conseguenze pratiche possono essere rilevanti per i contribuenti che hanno gia inviato la dichiarazione con il software difettoso. La soluzione è scaricare l’aggiornamento correttivo, verificare i propri calcoli e, se necessario, presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare l’eventuale maggiore imposta versata.

          Se hai dubbi sulla tua situazione specifica, su come compilare il Quadro RT o su come procedere con la dichiarazione integrativa, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. I nostri esperti fiscali possono analizzare la tua dichiarazione e supportarti in ogni fase del processo, dalla verifica del Quadro RT alla presentazione della dichiarazione integrativa. Contattaci per un appuntamento.

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          Domande Frequenti sul Quadro RT e Minusvalenze

          Ho gia inviato il Modello Redditi 2026 con il software buggato. Devo rifare tutto?

          Non necessariamente. Prima di tutto aggiorna il software e verifica se i tuoi valori nel Quadro RT sono corretti. Se hai inserito manualmente le minusvalenze pregresse in modo corretto e il calcolo finale dell’imposta e giusto, non devi fare nulla. Se invece hai versato piu tasse del dovuto perche il bug ha ignorato le tue minusvalenze, puoi presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre 2031.

          Qual e la differenza tra minusvalenza e perdita su titoli ai fini del Quadro RT?

          Nel linguaggio fiscale del Quadro RT, minusvalenza e perdita sono termini spesso usati come sinonimi. Piu precisamente, la minusvalenza e la differenza negativa tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto di uno strumento finanziario. La perdita indica invece il saldo negativo tra le operazioni dell’anno. Entrambe sono riportabili nei 4 anni successivi.

          Posso compensare le minusvalenze da azioni con i dividendi ricevuti?

          No. Le minusvalenze iscritte nel Quadro RT possono essere compensate SOLO con plusvalenze da strumenti finanziari soggetti alla stessa aliquota del 26% (altre azioni, obbligazioni, ETF, derivati). NON possono essere compensate con dividendi (che hanno un regime fiscale separato) ne con redditi da lavoro o altri redditi IRPEF.

          Il bug del software REDDITI 2026 riguarda anche le criptovalute nel Quadro RT?

          Si, il bug puo interessare anche i contribuenti che dichiarano redditi da criptovalute nel Quadro RT, nella misura in cui hanno minusvalenze pregresse da compensare. Le criptovalute sono state inserite nel regime fiscale ordinario dei redditi finanziari dalla Legge di Bilancio 2023, quindi dal 2023 le minusvalenze da crypto sono riportabili nei 4 anni successivi. Chi ha subito perdite nel 2022 o 2023 e ha plusvalenze nel 2025 puo essere colpito dal bug.

          Quanto tempo ci vuole per ricevere il rimborso dopo la dichiarazione integrativa?

          I tempi di rimborso dipendono dall’Agenzia delle Entrate. Generalmente, per i rimborsi da dichiarazione integrativa, i tempi variano tra 6 e 18 mesi dalla presentazione, a seconda del volume di richieste. E possibile accelerare i tempi richiedendo il rimborso tramite bonifico bancario invece di assegno. In alternativa, conviene portare il credito in compensazione nel modello F24 per i versamenti futuri, che non ha attese.


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            04/09/2026
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            ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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            03/09/2026
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            Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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            01/09/2026
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            Giulia Guida
            25/08/2026
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            Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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            07/08/2026
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            Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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            06/08/2026
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            Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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            Maura Masutto
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            Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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            Sibongile Moyana
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            Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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            Sabrina Cirina
            23/07/2026
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            Canone Concordato 2026: Vantaggi Fiscali e Requisiti

            cedolare secca

            Il canone concordato rappresenta una delle soluzioni più vantaggiose per chi affitta un immobile in Italia nel 2026. Questa tipologia contrattuale, regolata dalla Legge 431/1998, prevede un canone di locazione inferiore rispetto al mercato libero, ma offre in cambio una serie di agevolazioni fiscali molto significative sia per il proprietario che per l’inquilino. Se stai valutando come affittare il tuo immobile risparmiando sulle tasse, oppure cerchi un contratto di affitto a condizioni più accessibili, il canone concordato 2026 potrebbe essere la risposta giusta. In questa guida completa analizziamo tutti i vantaggi fiscali, i requisiti necessari e le modalità per accedere a questa agevolazione con il supporto del CAF Centro Fiscale di Udine.

            Indice dei contenuti

            1. Cos’è il Canone Concordato
            2. Cedolare Secca al 10%
            3. Riduzione IMU del 25%
            4. Riduzione Imposta di Registro del 30%
            5. Attestazione delle Organizzazioni Sindacali
            6. Parametri per Determinare il Canone
            7. Comuni ad Alta Densità Abitativa
            8. Durata del Contratto 3+2
            9. Domande Frequenti

            Cos’è il Canone Concordato e Come Funziona nel 2026

            Il canone concordato è una forma di contratto di locazione in cui il canone di affitto non viene stabilito liberamente dal proprietario, ma viene determinato sulla base di accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. In pratica, il prezzo dell’affitto deve rientrare in fasce predeterminate che tengono conto della zona, delle caratteristiche dell’immobile e delle condizioni del mercato locale.

            La normativa di riferimento è la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha introdotto questa tipologia contrattuale per favorire l’accesso alla casa a costi sostenibili. Nel 2026 il canone concordato mantiene tutti i suoi vantaggi e si conferma come una scelta intelligente per chi vuole risparmiare sulle imposte. Il proprietario accetta un canone inferiore al mercato libero, ma in cambio accede a un pacchetto di agevolazioni fiscali che spesso compensano ampiamente la differenza di prezzo. Per approfondire il regime fiscale alternativo, puoi consultare la nostra guida sulla cedolare secca 2026.

            Cedolare Secca al 10% con il Canone Concordato 2026

            Il vantaggio fiscale più rilevante del canone concordato è la possibilità di applicare la cedolare secca con aliquota ridotta al 10%, rispetto al 21% previsto per i contratti a canone libero. La cedolare secca è un regime fiscale opzionale che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali comunali e regionali sul reddito da locazione. Scegliendo questo regime con un contratto a canone concordato, il proprietario paga un’imposta sostitutiva di appena il 10% sul canone annuo.

            Per fare un esempio concreto, se il canone concordato annuo è di 6.000 euro, con la cedolare secca al 10% l’imposta sarà di soli 600 euro. Con un contratto a canone libero e cedolare al 21%, sullo stesso importo si pagherebbero 1.260 euro. Il risparmio è quindi di 660 euro all’anno. Se invece il proprietario optasse per la tassazione IRPEF ordinaria con un’aliquota marginale del 35%, l’imposta sul reddito sarebbe ancora più elevata. La cedolare secca al 10% resta confermata nel 2026 per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni ad alta densità abitativa.

            Riduzione IMU del 25% per il Canone Concordato

            Un ulteriore beneficio economico per chi stipula un contratto a canone concordato riguarda l’IMU, l’Imposta Municipale Unica. La legge prevede una riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune per gli immobili locati a canone concordato. Questo significa che la base imponibile su cui calcolare l’IMU viene moltiplicata per un coefficiente dello 0,75 anziché per l’intero importo.

            In termini pratici, se l’IMU ordinaria su un immobile locato è di 1.200 euro, con la riduzione del 25% prevista per il canone concordato il proprietario pagherà 900 euro, con un risparmio di 300 euro. Questa agevolazione si applica automaticamente a tutti gli immobili locati con contratti a canone concordato, indipendentemente dal fatto che il proprietario abbia scelto la cedolare secca o la tassazione IRPEF ordinaria. Il risparmio IMU si cumula quindi con gli altri vantaggi fiscali, rendendo il canone concordato 2026 ancora più conveniente.

            Riduzione dell’Imposta di Registro del 30%

            Chi non opta per la cedolare secca e sceglie la tassazione ordinaria IRPEF può comunque beneficiare di una riduzione del 30% sull’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto di locazione a canone concordato. L’imposta di registro per i contratti di locazione è normalmente pari al 2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro. Con il canone concordato, questa imposta viene calcolata sulla base imponibile ridotta del 30%.

            Facciamo un esempio pratico: su un canone concordato annuo di 6.000 euro, l’imposta di registro ordinaria sarebbe di 120 euro (2% di 6.000). Con la riduzione del 30%, la base imponibile scende a 4.200 euro e l’imposta diventa 84 euro. Questo vantaggio è ripartito tra proprietario e inquilino al 50% ciascuno, come previsto dalla legge, a meno di diversi accordi tra le parti. Va sottolineato che questa riduzione non si applica se il proprietario sceglie la cedolare secca, poiché in quel caso l’imposta di registro non è dovuta.

            Attestazione delle Organizzazioni Sindacali

            Per accedere a tutti i vantaggi fiscali del canone concordato, è fondamentale ottenere l’attestazione di conformità rilasciata dalle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini firmatarie dell’accordo territoriale. Questa attestazione certifica che il contratto rispetta i parametri stabiliti nell’accordo locale, sia per quanto riguarda l’importo del canone che per le clausole contrattuali.

            L’attestazione è diventata obbligatoria a seguito del Decreto MIT 16 gennaio 2017. Senza questo documento, il proprietario non può accedere alla cedolare secca al 10% né alle altre agevolazioni fiscali previste. La procedura prevede che almeno una delle parti contraenti (proprietario o inquilino) sia assistita da un’organizzazione firmataria dell’accordo. In alternativa, entrambe le parti possono richiedere l’attestazione dopo aver stipulato il contratto. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna in tutto l’iter, dalla verifica dei parametri alla richiesta dell’attestazione, per garantire che il tuo contratto a canone concordato sia pienamente valido.

            Parametri per Determinare il Canone Concordato 2026

            Il canone concordato non è un importo fisso, ma viene calcolato in base a parametri specifici definiti negli accordi territoriali. Ogni Comune o area metropolitana ha i propri accordi che stabiliscono le fasce di oscillazione del canone. I principali fattori che influenzano l’importo sono:

            • Zona catastale dell’immobile: le aree centrali hanno fasce più alte rispetto alle periferiche
            • Superficie dell’immobile in metri quadrati commerciali
            • Stato di manutenzione e conservazione dell’edificio
            • Dotazione di servizi: ascensore, posto auto, giardino condominiale, riscaldamento autonomo
            • Classe energetica: gli immobili con prestazioni energetiche migliori possono avere canoni più alti
            • Anno di costruzione e tipologia edilizia

            Gli accordi territoriali vengono aggiornati periodicamente e definiscono un canone minimo e massimo per metro quadro per ogni zona. Il proprietario e l’inquilino devono concordare un importo che rientri in queste fasce. Per conoscere i parametri esatti del tuo Comune e verificare che il canone concordato proposto sia conforme, rivolgiti al CAF Centro Fiscale: i nostri operatori verificano gratuitamente la conformità del tuo contratto.

            Comuni ad Alta Densità Abitativa dove si Applica il Canone Concordato

            Il canone concordato con le relative agevolazioni fiscali si applica nei comuni ad alta densità abitativa, individuati dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). La lista comprende i capoluoghi di provincia, i comuni confinanti con i grandi centri urbani e quelli con particolari tensioni abitative. In Friuli Venezia Giulia, tra i comuni dove è possibile stipulare contratti a canone concordato, figurano Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia, oltre a diversi comuni limitrofi.

            A livello nazionale, il canone concordato è disponibile in tutte le grandi città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e molte altre. È importante sapere che anche i comuni che non rientrano nell’elenco ufficiale possono sottoscrivere accordi territoriali locali, rendendo di fatto disponibile il canone concordato anche in aree non classificate come ad alta densità abitativa. Per verificare se il tuo Comune è incluso nell’elenco e se esistono accordi territoriali attivi, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza dedicata.

            Durata del Contratto 3+2: Come Funziona il Canone Concordato

            Il contratto a canone concordato ha una durata obbligatoria di 3 anni, con rinnovo automatico di ulteriori 2 anni alla prima scadenza (la cosiddetta formula 3+2). Questo significa che, salvo disdetta motivata da parte del proprietario, il contratto prosegue per un totale di 5 anni. Al termine dei 5 anni, il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo di 2 anni, a meno che una delle parti non comunichi la disdetta con almeno 6 mesi di anticipo.

            Il proprietario può dare disdetta alla prima scadenza triennale solo per motivi specifici previsti dalla legge, come la necessità di utilizzare l’immobile per sé o per i familiari, la vendita dell’immobile, oppure la ristrutturazione integrale. L’inquilino, invece, può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi, se sussistono gravi motivi. La formula 3+2 del canone concordato offre stabilità a entrambe le parti: l’inquilino ha la certezza di un affitto a prezzo controllato per almeno 5 anni, mentre il proprietario beneficia delle agevolazioni fiscali per tutta la durata del contratto.

            📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            Domande Frequenti sul Canone Concordato 2026

            Qual è la differenza tra canone concordato e canone libero?

            Il canone concordato prevede un importo stabilito in base ad accordi territoriali tra organizzazioni sindacali, con accesso a importanti agevolazioni fiscali come la cedolare secca al 10% e la riduzione IMU del 25%. Il canone libero, invece, è determinato dal mercato senza vincoli di prezzo, ma con un’aliquota di cedolare secca del 21% e nessuna riduzione IMU.

            L’attestazione sindacale è obbligatoria per il canone concordato?

            Sì, l’attestazione di conformità rilasciata dalle organizzazioni sindacali è obbligatoria per accedere ai benefici fiscali del canone concordato. Senza questo documento non è possibile applicare la cedolare secca al 10% né ottenere le riduzioni su IMU e imposta di registro.

            Il canone concordato conviene sempre rispetto al canone libero?

            Nella maggior parte dei casi, il canone concordato risulta più conveniente grazie al cumulo delle agevolazioni fiscali: cedolare secca al 10%, riduzione IMU 25% e riduzione imposta registro 30%. Il risparmio fiscale complessivo compensa spesso la differenza di canone rispetto al mercato libero, soprattutto per immobili in zone ad alta densità abitativa.

            Posso applicare il canone concordato a un immobile fuori dai comuni ad alta densità abitativa?

            Sì, anche i comuni non inclusi nell’elenco ufficiale possono sottoscrivere accordi territoriali locali. Se il tuo Comune ha siglato un accordo, puoi stipulare un contratto a canone concordato e accedere ai relativi vantaggi fiscali. Verifica con il CAF Centro Fiscale la situazione del tuo Comune.

            Come si calcola il canone concordato per il mio immobile?

            Il calcolo si basa sui parametri dell’accordo territoriale del tuo Comune: zona catastale, superficie, stato dell’immobile e dotazione di servizi. Ogni accordo definisce un canone minimo e massimo al metro quadro. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a determinare l’importo corretto e a predisporre tutta la documentazione necessaria.

            Conclusione: Perché Scegliere il Canone Concordato nel 2026

            Il canone concordato 2026 si conferma una delle scelte più intelligenti per chi affitta un immobile. Con la cedolare secca al 10%, la riduzione IMU del 25% e lo sconto del 30% sull’imposta di registro, i vantaggi fiscali sono concreti e cumulabili. Il contratto con formula 3+2 garantisce stabilità a proprietari e inquilini, mentre l’attestazione delle organizzazioni sindacali assicura la conformità agli accordi territoriali.

            Hai bisogno di assistenza per il canone concordato? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. I nostri operatori ti guidano dalla verifica dei parametri alla stipula del contratto, dall’attestazione sindacale alla dichiarazione dei redditi. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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            04/09/2026
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            ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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            paolino servidio
            03/09/2026
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            Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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            Lady
            01/09/2026
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            Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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            Giulia Guida
            25/08/2026
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            Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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            Paola Zilli
            07/08/2026
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            Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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            Jacqueline B.
            06/08/2026
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            Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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            Maura Masutto
            06/08/2026
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            Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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            Issam Elhefnawi
            31/07/2026
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            Molto gentile
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            Sibongile Moyana
            30/07/2026
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            Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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            Sabrina Cirina
            23/07/2026
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            Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
            Maggio 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-08 09:00:002026-05-31 17:06:39Canone Concordato 2026: Vantaggi Fiscali e Requisiti
            DICHIARAZIONE DEI REDDITI

            Spese Mediche Detraibili 730 2026: Checklist Completa

            Dichiarazione dei redditi 730

            Ogni anno, con la dichiarazione dei redditi tramite modello 730, i contribuenti italiani possono recuperare una parte significativa delle spese sanitarie sostenute. La detrazione del 19% sulle spese mediche rappresenta uno dei benefici fiscali più importanti per le famiglie italiane, permettendo di alleggerire il carico delle spese sanitarie che, spesso, pesano in modo considerevole sul bilancio familiare.

            In questa guida completa per il 730 del 2026, troverai una checklist dettagliata di tutte le spese mediche e sanitarie che puoi portare in detrazione, le regole da rispettare, i documenti necessari e le novità introdotte dalla normativa fiscale più recente.

            Indice dei contenuti

            1. Introduzione: Detrazioni Sanitarie al 19%
            2. Regole Generali per la Detrazione
            3. Franchigia di 129,11 Euro
            4. Tracciabilità dei Pagamenti
            5. Checklist Completa Spese Detraibili
            6. Visite Mediche Specialistiche
            7. Esami Diagnostici e Analisi
            8. Farmaci e Medicinali
            9. Cure Odontoiatriche
            10. Protesi e Dispositivi Medici
            11. Spese Ospedaliere e Ricoveri
            12. Cure Termali
            13. Assistenza Sanitaria (Badanti, Infermieri)
            14. Altre Spese Sanitarie Detraibili
            15. Documenti da Conservare
            16. Novità 2026 per le Detrazioni Sanitarie
            17. Come Inserire le Spese nel 730 Precompilato
            18. Domande Frequenti

            Introduzione: Detrazioni Sanitarie al 19%

            Le spese mediche e sanitarie sostenute nel corso dell’anno d’imposta 2025 (da dichiarare nel 730/2026) possono essere portate in detrazione nella misura del 19% dell’importo complessivo. Questo significa che per ogni 1.000 euro di spese mediche detraibili, potrai recuperare 190 euro di IRPEF.

            La detrazione si applica sulla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro. Solo le spese superiori a questa soglia danno diritto al beneficio fiscale.

            Regole Generali per la Detrazione

            Per poter beneficiare della detrazione del 19% sulle spese sanitarie, è necessario rispettare alcune regole fondamentali:

            • Documentazione: Ogni spesa deve essere documentata con scontrino parlante, fattura o ricevuta fiscale
            • Codice fiscale: Il documento deve riportare il codice fiscale del beneficiario della prestazione
            • Tracciabilità: I pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili (carte, bonifici, assegni)
            • Periodo di competenza: Le spese devono essere state sostenute nell’anno d’imposta di riferimento (2025 per il 730/2026)

            Franchigia di 129,11 Euro

            La franchigia di 129,11 euro rappresenta la soglia minima di spesa sanitaria. Solo l’importo eccedente questa cifra è detraibile al 19%.

            Esempio pratico:

            • Spese mediche totali: 2.000 euro
            • Franchigia da sottrarre: 129,11 euro
            • Base imponibile detrazione: 1.870,89 euro
            • Detrazione 19%: 355,47 euro

            Tracciabilità dei Pagamenti

            Dal 2020, le spese sanitarie devono essere pagate con strumenti tracciabili per poter essere portate in detrazione. Sono ammessi:

            • Carte di credito o debito
            • Bancomat
            • Bonifici bancari o postali
            • Assegni bancari o circolari
            • App di pagamento digitale (Satispay, PayPal, etc.)

            Eccezioni: Il pagamento in contanti è ancora ammesso per:

            • Acquisto di farmaci e medicinali
            • Dispositivi medici
            • Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN

            Checklist Completa Spese Detraibili

            Di seguito trovi la checklist completa di tutte le spese mediche e sanitarie che puoi portare in detrazione nel 730/2026, organizzate per categorie.

            ✓ Visite Mediche Specialistiche

            • ☑ Visite mediche generiche e specialistiche (cardiologo, ortopedico, dermatologo, etc.)
            • ☑ Consulti medici anche telefonici (telemedicina)
            • ☑ Certificati medici sportivi
            • ☑ Prestazioni chirurgiche
            • ☑ Visite psicologiche e psicoterapeutiche
            • ☑ Visite fisiatriche e fisioterapiche
            • ☑ Visite ginecologiche e ostetriche
            • ☑ Prestazioni rese da osteopati e chiropratici (se in possesso di laurea)

            ✓ Esami Diagnostici e Analisi

            • ☑ Esami del sangue e analisi cliniche
            • ☑ Radiografie, TAC, risonanze magnetiche
            • ☑ Ecografie
            • ☑ Elettrocardiogrammi
            • ☑ Mammografie e screening oncologici
            • ☑ Esami endoscopici (gastroscopia, colonscopia)
            • ☑ Test diagnostici genetici
            • ☑ Esami di laboratorio specialistici

            ✓ Farmaci e Medicinali

            • ☑ Farmaci da banco (OTC)
            • ☑ Farmaci con ricetta medica
            • ☑ Farmaci omeopatici
            • ☑ Farmaci veterinari per animali da compagnia (detraibili solo se con prescrizione veterinaria e per terapie specifiche)
            • ☑ Integratori alimentari prescritti dal medico

            Nota importante: Per i farmaci è sufficiente lo scontrino parlante della farmacia che riporti il codice fiscale e la natura del prodotto (farmaco).

            ✓ Cure Odontoiatriche

            • ☑ Visite odontoiatriche
            • ☑ Otturazioni e devitalizzazioni
            • ☑ Estrazioni dentarie
            • ☑ Pulizia dentale (ablazione tartaro)
            • ☑ Cure ortodontiche (apparecchi dentali)
            • ☑ Implantologia dentale
            • ☑ Protesi dentarie fisse e mobili
            • ☑ Sbiancamento dentale se prescritto per motivi terapeutici
            • ☑ Radiografie panoramiche dentali

            ✓ Protesi e Dispositivi Medici

            • ☑ Occhiali da vista e lenti a contatto
            • ☑ Lenti oftalmiche progressive
            • ☑ Apparecchi acustici
            • ☑ Protesi ortopediche
            • ☑ Tutori e bendaggi
            • ☑ Stampelle e deambulatori
            • ☑ Sedie a rotelle e ausili per la mobilità
            • ☑ Materassi ortopedici e antidecubito (con prescrizione medica)
            • ☑ Parrucche per pazienti oncologici
            • ☑ Apparecchi per aerosol e per misurazione pressione

            ✓ Spese Ospedaliere e Ricoveri

            • ☑ Ricoveri ospedalieri
            • ☑ Day hospital
            • ☑ Interventi chirurgici
            • ☑ Degenze in strutture sanitarie
            • ☑ Ticket sanitari
            • ☑ Prestazioni di pronto soccorso
            • ☑ Trasporto in ambulanza

            ✓ Cure Termali

            • ☑ Cicli di cure termali prescritte dal medico di base o specialista
            • ☑ Fanghi, bagni e inalazioni termali
            • ☑ Prestazioni fisioterapiche presso centri termali

            Attenzione: Non sono detraibili le spese per vitto e alloggio durante le cure termali.

            ✓ Assistenza Sanitaria (Badanti, Infermieri)

            • ☑ Assistenza infermieristica domiciliare
            • ☑ Prestazioni di fisioterapia a domicilio
            • ☑ Assistenza specifica per disabili
            • ☑ Prestazioni rese da operatori socio-sanitari (OSS)
            • ☑ Servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI)

            ✓ Altre Spese Sanitarie Detraibili

            • ☑ Esami e test diagnostici pre-intervento
            • ☑ Prestazioni di logopedia
            • ☑ Terapie riabilitative
            • ☑ Spese per diagnosi e cura di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
            • ☑ Prestazioni di podologia
            • ☑ Visite dietologiche
            • ☑ Prestazioni rese da biologi nutrizionisti
            • ☑ Interventi di chirurgia estetica ricostruttiva post-traumatica o oncologica
            • ☑ Circolazione extracorporea
            • ☑ Emodiálisi

            Documenti da Conservare

            Per poter portare in detrazione le spese mediche è fondamentale conservare tutta la documentazione comprovante le spese sostenute. Ecco cosa ti serve:

            Scontrini Parlanti

            Gli scontrini parlanti della farmacia devono riportare:

            • Codice fiscale del paziente
            • Descrizione del prodotto (farmaco, dispositivo medico)
            • Importo pagato
            • Data di acquisto

            Fatture e Ricevute Fiscali

            Le fatture e ricevute per visite mediche, esami e prestazioni sanitarie devono contenere:

            • Dati anagrafici del paziente e codice fiscale
            • Descrizione dettagliata della prestazione
            • Importo e modalità di pagamento
            • Dati del professionista o della struttura sanitaria
            • Partita IVA o codice fiscale del professionista

            Ricevute di Pagamento Tracciato

            Conserva anche:

            • Estratti conto bancari o delle carte che attestano il pagamento
            • Ricevute di bonifico
            • Ricevute di pagamento POS

            Novità 2026 per le Detrazioni Sanitarie

            Per il 730/2026 (anno d’imposta 2025), ci sono alcune novità importanti da tenere presente:

            Sistema TS (Tessera Sanitaria)

            Il Sistema Tessera Sanitaria trasmette automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche e private accreditate. Questo significa che molte spese saranno già precompilate nel tuo 730.

            Spese Veterinarie

            Anche le spese veterinarie per animali da compagnia sono detraibili al 19%, con un limite massimo di 550 euro annui e una franchigia di 129,11 euro.

            Obbligo di Tracciabilità Esteso

            L’obbligo di pagamento tracciabile si conferma anche per il 2025, con le eccezioni già indicate (farmaci, dispositivi medici e prestazioni SSN).

            Come Inserire le Spese nel 730 Precompilato

            Le spese sanitarie vanno inserite nel quadro E del modello 730, nella sezione dedicata alle “Spese sanitarie”.

            Procedura passo-passo:

            1. Accedi al tuo 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
            2. Verifica le spese già precompilate dal Sistema TS
            3. Integra manualmente le spese non presenti (es. spese pagate in contanti per farmaci)
            4. Inserisci l’importo totale delle spese mediche nel rigo E1
            5. Il sistema calcolerà automaticamente la detrazione sottraendo la franchigia di 129,11 euro
            6. Controlla che tutte le spese siano correttamente documentate

            Consiglio del CAF: Prima di inviare il 730, fai verificare tutte le spese sanitarie da un professionista del CAF Centro Fiscale di Udine. Potremmo individuare spese detraibili che hai dimenticato o correggere eventuali errori che potrebbero causare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

            📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            Domande Frequenti (FAQ)

            1. Posso detrarre le spese mediche sostenute per i miei familiari?

            Sì, puoi portare in detrazione le spese mediche sostenute per i familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli, genitori, etc.). Le spese devono essere documentate con fatture o ricevute intestate al familiare, ma possono essere pagate da te.

            2. Gli occhiali da vista sono sempre detraibili?

            Sì, le spese per occhiali da vista e lenti a contatto sono detraibili al 19%, purché documentate con fattura o scontrino parlante che riporti il codice fiscale. Non è necessaria la prescrizione medica.

            3. Posso pagare in contanti le visite mediche private?

            No, dal 2020 le visite mediche private devono essere pagate con strumenti tracciabili (carta, bonifico, assegno). Il pagamento in contanti non consente la detrazione, tranne per le prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate SSN.

            4. Le prestazioni del fisioterapista sono detraibili?

            Sì, le prestazioni fisioterapiche sono detraibili se rese da professionisti abilitati (iscritti all’albo). È necessaria la fattura con descrizione della prestazione e pagamento tracciabile.

            5. Posso detrarre le spese per la palestra o piscina?

            No, le spese per attività sportive generiche (abbonamento palestra, piscina) non sono detraibili come spese sanitarie, salvo che si tratti di prestazioni riabilitative prescritte dal medico e rese da strutture sanitarie autorizzate.

            6. Cosa succede se dimentico di inserire una spesa nel 730?

            Puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre dell’anno successivo, oppure un modello Redditi integrativo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno seguente. In alternativa, puoi riportare la spesa negli anni successivi se si tratta di oneri pluriennali.


            Hai Bisogno di Aiuto con il tuo 730?

            Compilare correttamente il modello 730 e massimizzare le detrazioni fiscali può essere complesso. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per:

            • Verificare tutte le spese sanitarie detraibili
            • Compilare e inviare il tuo 730 in modo corretto
            • Individuare tutte le detrazioni e deduzioni a cui hai diritto
            • Evitare errori che potrebbero causare accertamenti fiscali

            Prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine:

            • 📍 Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
            • 📞 Telefono: 0432 1638640
            • 📱 WhatsApp: 366 6018121
            • ✉️ Email: info@centrofiscale.com

            Il nostro team di esperti fiscalisti ti aiuterà a ottenere il massimo rimborso fiscale e a compilare il 730 in totale sicurezza e tranquillità.

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            Maggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 09:00:002026-05-31 17:56:07Spese Mediche Detraibili 730 2026: Checklist Completa
            CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

            Rimborsi IRPEF da Modello 730/2026: il calendario dei pagamenti, caso per caso

            Dichiarazione dei redditi 730

            Indice dei contenuti

            1. Quando arriva il rimborso IRPEF dal 730?
            2. Calendario rimborsi per dipendenti con sostituto d’imposta
            3. Calendario rimborsi per pensionati (INPS sostituto)
            4. Rimborso 730 senza sostituto d’imposta: cosa succede
            5. 730 senza sostituto attivo: la procedura Agenzia delle Entrate
            6. Rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate: quando e come
            7. Soglie e importi minimi per il rimborso in busta paga
            8. Il rimborso non arriva: cosa fare
            9. Come verificare lo stato del rimborso
            10. Domande frequenti sui rimborsi IRPEF

            Hai presentato il Modello 730/2026 e stai aspettando il rimborso IRPEF? Le tempistiche variano sensibilmente in base alla tua situazione: se sei un lavoratore dipendente, un pensionato o un contribuente senza sostituto d’imposta. Questo articolo ti fornisce il calendario completo dei pagamenti caso per caso, con le date ufficiali, le soglie di rimborso diretto e le procedure da seguire se l’accredito non dovesse arrivare nei tempi previsti. Tutte le informazioni sono aggiornate alle normative vigenti per l’anno fiscale 2025 (dichiarazione 2026).

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            Quando arriva il rimborso IRPEF dal 730?

            Il rimborso IRPEF derivante dal Modello 730 non segue un’unica data fissa: il momento dell’accredito dipende da chi funge da sostituto d’imposta e dalla data in cui il contribuente ha trasmesso la dichiarazione. Il meccanismo e disciplinato dal D.P.R. 600/1973 e dalle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.

            Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) riceve i dati del 730 elaborato dal CAF o dal professionista abilitato, effettua i calcoli e riversa nel cedolino stipendio o nel rateo di pensione le somme a credito o a debito del contribuente. Quando invece il contribuente non ha un sostituto d’imposta attivo, entra in gioco l’Agenzia delle Entrate, che eroga il rimborso direttamente sul conto corrente bancario o postale.

            I tre scenari principali da conoscere:

            • Lavoratore dipendente con sostituto attivo: il rimborso arriva in busta paga, tipicamente da luglio a dicembre, in base alla data di trasmissione del 730.
            • Pensionato (sostituto INPS o altro ente): il rimborso arriva nel rateo di pensione, con un calendario che parte da agosto.
            • Contribuente senza sostituto o con sostituto non attivo: il rimborso e erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con accredito bancario o postale entro il mese di dicembre dell’anno di presentazione.

            Calendario rimborsi per dipendenti con sostituto d’imposta

            Per i lavoratori dipendenti che presentano il 730 tramite CAF o professionista abilitato, il calendario dei rimborsi segue le scadenze di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Il sostituto d’imposta riceve le risultanze entro determinate date e provvede al conguaglio nel cedolino successivo.

            Secondo le istruzioni ministeriali e il D.M. 31 maggio 1999 (e successive modifiche), il calendario standard prevede:

            Data trasmissione 730 dal CAFMese rimborso in busta pagaNote
            Entro il 15 giugno 2026Luglio 2026Cedolino di luglio
            Dal 16 al 23 luglio 2026Agosto 2026Cedolino di agosto o settembre
            Dal 24 luglio al 15 settembre 2026Settembre 2026Cedolino di settembre
            Dal 16 settembre al 15 ottobre 2026Ottobre 2026Cedolino di ottobre
            Dal 16 ottobre al 15 novembre 2026Novembre 2026Cedolino di novembre
            Dal 16 novembre al 30 novembre 2026Dicembre 2026Cedolino di dicembre

            Importante: il sostituto d’imposta che riceve le risultanze del 730 entro il 30 novembre e tenuto ad effettuare il rimborso (o la trattenuta, in caso di saldo a debito) nella prima retribuzione utile successiva alla ricezione dei dati. Se il credito supera i 4.000 euro, il sostituto puo effettuare i controlli necessari prima di procedere all’erogazione, con possibile slittamento dei tempi.

            Nel caso di dichiarazione congiunta, il rimborso viene liquidato al dichiarante principale attraverso il suo sostituto d’imposta, mentre le ritenute aggiuntive eventualmente dovute dal coniuge dichiarante vengono trattenute dal sostituto del coniuge stesso.

            Calendario rimborsi per pensionati (INPS sostituto)

            I pensionati che presentano il 730 con l’INPS (o altro ente previdenziale) come sostituto d’imposta seguono un calendario leggermente differente rispetto ai lavoratori dipendenti. L’INPS elabora i dati e riversa il rimborso nel rateo mensile di pensione.

            Le date indicative per i pensionati sono:

            Data trasmissione 730Mese rimborso nella pensioneNote
            Entro il 15 giugno 2026Agosto 2026Rateo agosto (slittamento di 1 mese rispetto ai dipendenti)
            Dal 16 al 23 luglio 2026Settembre 2026Rateo settembre
            Dal 24 luglio al 15 settembre 2026Ottobre 2026Rateo ottobre
            Dal 16 settembre al 15 ottobre 2026Novembre 2026Rateo novembre
            Dal 16 ottobre al 30 novembre 2026Dicembre 2026Rateo dicembre

            Lo slittamento di un mese rispetto ai dipendenti e dovuto ai tempi tecnici necessari all’INPS per elaborare le risultanze e aggiungerle al trattamento pensionistico. In caso di credito superiore a 4.000 euro, anche l’INPS puo effettuare verifiche supplementari prima di procedere all’accredito.

            Esempio pratico: un pensionato che consegna la documentazione al CAF entro il 10 giugno 2026 ricevera il rimborso IRPEF nel rateo di pensione di agosto 2026. Se invece consegna i documenti il 20 luglio, dovra attendere settembre 2026.

            Rimborso 730 senza sostituto d’imposta: cosa succede

            Una categoria che spesso si trova in difficolta con i rimborsi e quella dei contribuenti che presentano il 730 senza sostituto d’imposta oppure con un sostituto d’imposta che al momento del conguaglio non e piu attivo (ad esempio perche si e cessato il rapporto di lavoro). In questi casi, il meccanismo ordinario non e applicabile e il rimborso segue una procedura alternativa.

            Le situazioni piu frequenti che portano a questa condizione sono:

            • Lavoratori che hanno perso il lavoro tra la presentazione del 730 e il periodo del conguaglio (luglio-agosto).
            • Lavoratori con contratti a termine scaduti prima del conguaglio.
            • Contribuenti con redditi da lavoro autonomo occasionale che non hanno un sostituto che trattiene le ritenute d’acconto.
            • Eredi che dichiarano i redditi del de cuius tramite 730.
            • Lavoratori trasferiti all’estero senza un sostituto italiano attivo.

            In tutti questi casi, il contribuente deve indicare nel 730 il codice fiscale del sostituto d’imposta che non effettuera il conguaglio (campo apposito nel frontespizio) oppure indicare che non ha un sostituto d’imposta. Il rimborso sara allora erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

            730 senza sostituto attivo: la procedura Agenzia delle Entrate

            Quando il sostituto d’imposta non puo effettuare il conguaglio, l’Agenzia delle Entrate riceve le risultanze del 730 direttamente dal CAF o dal professionista e provvede a erogare il rimborso in autonomia. Questa procedura e disciplinata dall’articolo 37, comma 2-bis del D.Lgs. 241/1997.

            Il contribuente in questa situazione deve assicurarsi di:

            • Avere un conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici (IBAN).
            • Verificare che l’IBAN sia correttamente registrato nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio “Rimborsi fiscali”).
            • In mancanza di IBAN comunicato, l’Agenzia delle Entrate invia un vaglia postale all’indirizzo di residenza del contribuente.

            Tempistiche: i rimborsi diretti dell’Agenzia delle Entrate vengono elaborati generalmente entro il mese di dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, per crediti di importo significativo o in presenza di anomalie, i tempi possono estendersi fino al primo semestre dell’anno successivo.

            Se hai spese mediche detraibili o altre detrazioni rilevanti che generano un credito IRPEF consistente, e particolarmente importante comunicare tempestivamente l’IBAN all’Agenzia delle Entrate per velocizzare l’accredito.

            Rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate: quando e come

            Anche per i contribuenti che hanno un sostituto d’imposta regolarmente attivo, esistono casi in cui il rimborso e erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate anziche attraverso il cedolino. Questo accade quando:

            • Il credito IRPEF e superiore a 4.000 euro e il sostituto ha effettuato i controlli richiesti per legge, decidendo di non anticipare il rimborso.
            • La dichiarazione e stata presentata con 730 precompilato modificato che presenta elementi che richiedono verifica da parte dell’Agenzia.
            • Il sostituto ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di non poter effettuare il rimborso entro i termini previsti.

            In questi casi, l’Agenzia delle Entrate emette il rimborso entro 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione o, se la dichiarazione e presentata entro tale termine, entro 6 mesi dalla data di presentazione stessa. Il rimborso e accreditato direttamente sul conto corrente del contribuente (se l’IBAN e registrato) o inviato tramite vaglia postale.

            Come comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate:

            • Accedendo all’area riservata del portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS.
            • Tramite il servizio “Rimborsi fiscali” disponibile nell’area riservata.
            • Recandosi presso uno sportello CAF abilitato che puo effettuare la comunicazione in delega.

            Il Quadro F del Modello 730 contiene le informazioni sugli acconti gia versati e sui crediti residui: una lettura attenta di questo quadro ti permette di capire anticipatamente se il tuo credito supera le soglie che determinano l’intervento diretto dell’Agenzia delle Entrate.

            Soglie e importi minimi per il rimborso in busta paga

            Non tutti i crediti IRPEF vengono rimborsati secondo le stesse modalita. La normativa fiscale prevede alcune soglie minime e massime che determinano le modalita e le tempistiche di rimborso.

            Crediti fino a 4.000 euro

            Per i crediti IRPEF fino a 4.000 euro, il sostituto d’imposta e tenuto a rimborsare l’intera somma direttamente in busta paga (o nel rateo di pensione) secondo il calendario standard. Non sono previsti controlli aggiuntivi e il rimborso avviene automaticamente nel mese di conguaglio.

            Crediti superiori a 4.000 euro

            Per i crediti superiori a 4.000 euro, l’articolo 1, comma 586 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilita 2014) e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 14 maggio 2013 prevedono che il sostituto d’imposta possa sospendere l’erogazione del rimborso per effettuare le verifiche del caso. In questo scenario:

            • Il sostituto comunica la sospensione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
            • L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche e, se non emergono irregolarita, eroga direttamente il rimborso entro 6 mesi dalla comunicazione del sostituto.
            • In caso di verifiche piu approfondite, i tempi possono estendersi ulteriormente.

            Crediti di importo minimo (sotto i 12 euro)

            L’articolo 1, comma 1 del D.P.R. n. 542/1999 stabilisce che non si da luogo al rimborso di crediti d’imposta di importo inferiore a 12 euro. Questo importo costituisce la soglia minima sotto la quale il rimborso non viene effettuato ne dal sostituto ne dall’Agenzia delle Entrate. Il credito si azzera senza rimborso.

            Il rimborso non arriva: cosa fare

            Se il rimborso IRPEF non arriva entro i termini previsti, e necessario seguire una procedura precisa per sbloccare la situazione. Ecco le azioni consigliate in ordine cronologico:

            1. Verifica il cedolino paga o il rateo di pensione

            Il primo passo e controllare attentamente il proprio cedolino stipendio o il prospetto pensione del mese in cui il rimborso avrebbe dovuto essere accreditato. Il rimborso compare come voce specifica “Conguaglio fiscale a credito” o similare. In alcuni casi e gia stato erogato ma non immediatamente riconoscibile.

            2. Contatta il sostituto d’imposta

            Se il cedolino non riporta alcun conguaglio positivo, contatta l’ufficio paghe del tuo datore di lavoro o il patronato INPS (se sei pensionato). Chiedi conferma di aver ricevuto il risultato contabile del tuo 730 e di aver effettuato (o pianificato) il conguaglio.

            3. Contatta il CAF o il professionista che ha elaborato il 730

            Il CAF o il professionista abilitato che ha presentato il tuo 730 puo verificare la data di trasmissione telematica della dichiarazione e confermare che sia avvenuta correttamente. Puo anche verificare se il risultato contabile e stato correttamente trasmesso al sostituto d’imposta.

            4. Verifica il Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate

            Accedendo al Cassetto Fiscale sul portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS, puoi visualizzare lo stato del tuo rimborso nella sezione “Rimborsi”. Il sistema mostra se il rimborso e stato emesso, la data prevista di accredito e l’eventuale stato di lavorazione.

            5. Presenta istanza di rimborso

            Se sono trascorsi tutti i termini previsti e il rimborso non e ancora arrivato, puoi presentare una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate tramite:

            • Il modello telematico disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.
            • Presentazione cartacea presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (quello della provincia di domicilio fiscale).
            • Tramite il proprio CAF con delega all’assistenza post-dichiarativa.

            Come verificare lo stato del rimborso

            L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti diversi strumenti per monitorare lo stato dei rimborsi fiscali in tempo reale. Ecco come utilizzarli:

            Area riservata portale Agenzia delle Entrate

            Accedendo con SPID, CIE o CNS al portale agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Rimborsi” trovi:

            • L’elenco di tutti i rimborsi richiesti o in elaborazione.
            • Lo stato attuale (in elaborazione, da pagare, pagato).
            • La data prevista o effettiva di accredito.
            • L’eventuale richiesta di integrazione documentale da parte dell’Agenzia.

            App IO e Fatture e Corrispettivi

            Tramite l’App IO (quella del Governo) e l’app Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, e possibile ricevere notifiche in tempo reale sullo stato del rimborso e sull’accredito bancario, previa registrazione e abbinamento del proprio IBAN.

            Numero verde Agenzia delle Entrate

            Il numero verde 800.909.696 dell’Agenzia delle Entrate (gratuito da rete fissa) e il 06 96668907 (da cellulare, a pagamento) permettono di parlare con un operatore che puo fornire informazioni sullo stato del proprio rimborso, previa identificazione con codice fiscale.

            Il servizio telefonico e attivo dal lunedi al venerdi, dalle 9:00 alle 17:00.

            Sportello CAF

            Il tuo CAF di riferimento puo effettuare verifiche nell’area riservata in tua delega e comunicarti lo stato del rimborso. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio di assistenza post-dichiarativa a tutti i propri assistiti che hanno presentato il 730 tramite il nostro sportello.

            📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            Riepilogo: il calendario completo caso per caso

            Riepiloghiamo in una tabella unica il calendario completo dei rimborsi IRPEF da 730/2026 per tutti i casi possibili, cosi da avere un riferimento chiaro e immediato:

            Tipologia contribuenteSostituto d’impostaData consegna 730Mese rimborso
            Lavoratore dipendenteDatore di lavoroEntro 15 giugno 2026Luglio 2026
            Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 giugno – 23 luglio 2026Agosto/Settembre 2026
            Lavoratore dipendenteDatore di lavoro24 luglio – 15 settembre 2026Settembre 2026
            Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 settembre – 15 ottobre 2026Ottobre 2026
            Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 ottobre – 30 novembre 2026Novembre/Dicembre 2026
            PensionatoINPS/Ente prev.Entro 15 giugno 2026Agosto 2026
            PensionatoINPS/Ente prev.16 giugno – 23 luglio 2026Settembre 2026
            PensionatoINPS/Ente prev.24 luglio – 30 novembre 2026Ottobre/Dicembre 2026
            Senza sostituto / sostituto non attivoAgenzia delle EntrateQualsiasi dataEntro dicembre 2026
            Credito > 4.000 euro (qualsiasi)AE (dopo verifica)Qualsiasi dataEntro 6 mesi dalla sospensione

            Presentare il Modello 730/2026 il prima possibile, possibilmente entro il 15 giugno, garantisce di ricevere il rimborso nel mese di luglio (per i dipendenti) o agosto (per i pensionati), evitando attese prolungate. Un CAF qualificato come il CAF Centro Fiscale di Udine puo aiutarti a ottimizzare la dichiarazione e a raccogliere tutta la documentazione necessaria per massimizzare le detrazioni e velocizzare i tempi di rimborso.

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            Domande Frequenti sui Rimborsi IRPEF dal 730/2026

            Quando arriva il rimborso IRPEF per un lavoratore dipendente che consegna il 730 entro giugno?

            Un lavoratore dipendente che consegna la documentazione al CAF entro il 15 giugno 2026 riceve il rimborso IRPEF gia nel cedolino paga di luglio 2026. E il caso piu veloce e si ottiene presentando la dichiarazione il prima possibile.

            I pensionati ricevono il rimborso 730 nello stesso mese dei lavoratori?

            No, i pensionati ricevono il rimborso con uno slittamento di un mese rispetto ai dipendenti. Se un dipendente riceve il conguaglio a luglio, il pensionato lo riceve ad agosto. Questo e dovuto ai tempi tecnici di elaborazione dell’INPS o dell’ente previdenziale sostituto.

            Cosa succede se il rimborso supera 4.000 euro?

            Se il credito IRPEF supera i 4.000 euro, il sostituto d’imposta puo sospendere il rimborso e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima effettua le verifiche necessarie e, se non emergono irregolarita, eroga direttamente il rimborso entro 6 mesi dalla comunicazione del sostituto. Il rimborso arriva quindi sul conto corrente comunicato all’Agenzia.

            Ho perso il lavoro dopo aver presentato il 730: come ricevo il rimborso?

            Se al momento del conguaglio non hai piu un sostituto d’imposta attivo, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul tuo conto corrente. Devi assicurarti di aver comunicato il tuo IBAN all’Agenzia tramite il portale agenziaentrate.gov.it oppure tramite il CAF. Il rimborso arriva generalmente entro dicembre dell’anno di presentazione.

            Come posso verificare se l’Agenzia delle Entrate ha gia emesso il mio rimborso?

            Puoi verificare lo stato del rimborso accedendo all’area riservata del portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS, nella sezione Rimborsi. In alternativa, puoi chiamare il numero verde 800.909.696 (gratuito da rete fissa) oppure rivolgerti al CAF che ha elaborato il tuo 730, che puo effettuare la verifica in tua delega.


            Hai bisogno di aiuto con il Modello 730/2026?

            Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le fasi della dichiarazione dei redditi: dalla raccolta documenti alla trasmissione telematica, fino alla verifica dei rimborsi IRPEF.

            I nostri servizi per il Modello 730/2026:

            • Elaborazione dichiarazione dei redditi con verifica di tutte le detrazioni spettanti
            • Assistenza per contribuenti senza sostituto e comunicazione IBAN ad Agenzia delle Entrate
            • Verifica stato rimborsi e assistenza post-dichiarativa
            • Dichiarazione congiunta per coppie e conviventi
            • Gestione spese detraibili: mediche, universitarie, ristrutturazioni, mutui

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              CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


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              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-15 09:00:002026-08-17 11:03:20Calendario Fiscale 2026: Tutte le Scadenze per Privati e Imprese

              CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

              ECCELLENTE
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              In base a 920 recensioni
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              Alexandra Bala
              04/09/2026
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              ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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              paolino servidio
              03/09/2026
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              Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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              Lady profile picture
              Lady
              01/09/2026
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              Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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              Giulia Guida
              25/08/2026
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              Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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              Paola Zilli
              07/08/2026
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              Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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              Jacqueline B.
              06/08/2026
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              Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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              Maura Masutto
              06/08/2026
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              Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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              Issam Elhefnawi
              31/07/2026
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              Molto gentile
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              Sibongile Moyana profile picture
              Sibongile Moyana
              30/07/2026
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              Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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              Sabrina Cirina profile picture
              Sabrina Cirina
              23/07/2026
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              Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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              Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 13:00:442026-05-31 14:12:41Rimborsi IRPEF da Modello 730/2026: il calendario dei pagamenti, caso per caso
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