Enti del Terzo Settore e RUNTS 2026: Cosa Cambia con il Nuovo Decreto del Ministero del Lavoro

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un nuovo decreto attuativo del Codice del Terzo Settore che introduce importanti novità per gli enti del terzo settore (ETS) iscritti o in procinto di iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Le modifiche riguardano i requisiti statutari, gli obblighi contabili, i criteri di trasparenza e il sistema di controlli e sanzioni per garantire maggiore conformità normativa.

Per associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e cooperative sociali, questo decreto rappresenta un punto di svolta: chi non si adegua entro le scadenze previste rischia la cancellazione dal RUNTS e la perdita delle agevolazioni fiscali.

Il decreto si inserisce nel solco tracciato dai recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Codice del Terzo Settore, che hanno già fornito indicazioni operative sui requisiti fiscali e sulle modalità di iscrizione al RUNTS. Ora il Ministero del Lavoro aggiunge nuovi tasselli al quadro normativo, rendendo ancora più stringenti i controlli sugli enti del terzo settore.

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Il Nuovo Decreto del Ministero del Lavoro: Cosa Introduce

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2026 introduce modifiche sostanziali alla disciplina degli enti del terzo settore, aggiornando il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) alla luce delle prime esperienze applicative del RUNTS. Il decreto nasce dall’esigenza di uniformare le prassi adottate dai diversi uffici regionali e di rafforzare i controlli sulla conformità degli enti iscritti.

Le principali novità del decreto

Il decreto ministeriale interviene su quattro pilastri fondamentali:

  • Requisiti statutari più stringenti: lo statuto degli enti deve contenere clausole obbligatorie più dettagliate su governance, democraticità, trasparenza e destinazione del patrimonio in caso di scioglimento.
  • Obblighi contabili rafforzati: vengono introdotti nuovi schemi di bilancio per fascia di ricavi, con obbligo di revisione legale dei conti per enti sopra determinate soglie.
  • Sistema di controlli periodici: il RUNTS effettuerà verifiche a campione annuali sulla conformità degli statuti, sulla corretta tenuta della contabilità e sul rispetto dei vincoli di non distribuzione degli utili.
  • Sanzioni amministrative graduate: da 1.000 euro a 50.000 euro per violazioni gravi, con possibilità di sospensione o cancellazione dal registro nei casi più gravi.

Il decreto stabilisce inoltre tempistiche precise per l’adeguamento: gli enti già iscritti al RUNTS hanno 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per aggiornare lo statuto e la contabilità. I nuovi enti devono invece essere già conformi al momento della domanda di iscrizione.

Impatto sulle agevolazioni fiscali

Un aspetto cruciale del decreto riguarda il legame tra iscrizione RUNTS e agevolazioni fiscali. Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, gli enti non iscritti o non conformi al Codice del Terzo Settore perdono automaticamente i benefici fiscali previsti, tra cui:

  • Esenzione IRES per le attività istituzionali (art. 79 D.Lgs. 117/2017)
  • Detrazioni fiscali del 30% sulle donazioni ricevute (fino a 30.000 euro)
  • Agevolazioni IMU e TARI per gli immobili utilizzati per attività di interesse generale
  • Accesso a contributi pubblici e bandi riservati agli ETS

Il decreto introduce inoltre un meccanismo di sospensione temporanea delle agevolazioni in caso di irregolarità contabili o statutarie, con possibilità di ripristino solo dopo aver sanato le non conformità.

RUNTS 2026: Obblighi di Iscrizione e Nuove Scadenze

L’iscrizione al RUNTS diventa ancora più centrale con il nuovo decreto. Tutti gli enti del terzo settore che vogliono mantenere o acquisire lo status di ETS devono iscriversi al Registro Unico, rispettando requisiti più rigorosi rispetto al passato.

Chi deve iscriversi al RUNTS

Il decreto conferma l’obbligo di iscrizione per tutte le tipologie di enti previste dal Codice del Terzo Settore:

  • Organizzazioni di volontariato (ODV)
  • Associazioni di promozione sociale (APS)
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso
  • Associazioni riconosciute e non riconosciute che svolgono prevalentemente attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017)

Restano escluse dall’obbligo di iscrizione al RUNTS le associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD), che seguono una disciplina separata, salvo che svolgano anche attività di interesse generale tipiche degli ETS.

Nuove scadenze 2026 per l’iscrizione

Il decreto introduce scadenze stringenti per l’adeguamento degli enti già operativi:

  • Entro il 30 giugno 2026: gli enti già iscritti devono aggiornare lo statuto secondo i nuovi requisiti ministeriali
  • Entro il 30 settembre 2026: obbligo di deposito al RUNTS del bilancio 2025 conforme ai nuovi schemi contabili
  • Entro il 31 dicembre 2026: termine ultimo per la migrazione al RUNTS degli enti ancora iscritti nei vecchi registri regionali (ODV/APS)

Per i nuovi enti costituiti dal 2026 in poi, l’iscrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione, pena l’impossibilità di accedere alle agevolazioni fiscali e ai contributi pubblici.

Documentazione richiesta per l’iscrizione

Il decreto amplia l’elenco dei documenti obbligatori per l’iscrizione al RUNTS:

  1. Atto costitutivo e statuto conformi al Codice del Terzo Settore
  2. Elenco nominativo degli amministratori con dichiarazione di assenza di cause ostative (condanne penali, conflitti di interesse)
  3. Bilancio o rendiconto economico-finanziario dell’ultimo esercizio (se l’ente è già operativo)
  4. Elenco delle attività di interesse generale effettivamente svolte (art. 5 D.Lgs. 117/2017)
  5. Dichiarazione sostitutiva sul rispetto del divieto di distribuzione degli utili
  6. Certificazione contabile (per enti sopra 220.000 euro di entrate annue)
  7. Modello EAS (Enti Associativi) protocollato dall’Agenzia delle Entrate

La documentazione deve essere presentata telematicamente attraverso il portale ufficiale del RUNTS (www.runts.it), con firma digitale del rappresentante legale.

Requisiti Statutari Rafforzati per gli ETS

Uno dei punti più rilevanti del decreto riguarda i requisiti statutari che gli enti del terzo settore devono rispettare per ottenere e mantenere l’iscrizione al RUNTS. Lo statuto deve ora contenere clausole obbligatorie più dettagliate su diversi aspetti della governance e della gestione.

Clausole statutarie obbligatorie

Il decreto impone che lo statuto contenga tassativamente le seguenti clausole:

  1. Indicazione delle attività di interesse generale svolte dall’ente (art. 5 D.Lgs. 117/2017), con specificazione delle modalità operative
  2. Assenza di scopo di lucro e divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve
  3. Obbligo di reinvestimento degli utili nelle attività istituzionali dell’ente
  4. Devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, liquidazione o estinzione, a favore di altri ETS o di finalità di interesse generale
  5. Disciplina delle modalità di ammissione e di esclusione degli associati, con criteri non discriminatori
  6. Diritti e obblighi degli associati, incluso il diritto di voto in assemblea
  7. Norme sulla trasparenza: obbligo di pubblicazione dello statuto, dei bilanci e degli elenchi degli amministratori sul sito web dell’ente (o, in mancanza, sul portale RUNTS)
  8. Criteri di democraticità nella gestione: un associato = un voto, indipendentemente dalla quota associativa versata
  9. Gratuità delle cariche associative: amministratori e sindaci operano a titolo gratuito (salvo rimborsi spese documentati)
  10. Incompatibilità e conflitti di interesse: regole per prevenire situazioni di conflitto tra cariche sociali e attività commerciali dell’ente

Se lo statuto attuale non contiene anche una sola di queste clausole, l’ente deve modificarlo tramite delibera assembleare straordinaria e depositare il nuovo testo al RUNTS entro i 180 giorni previsti.

Governance e democraticità: nuovi standard

Il decreto rafforza il principio di democraticità nella gestione degli enti del terzo settore. In particolare:

  • L’assemblea degli associati deve riunirsi almeno una volta all’anno per approvare il bilancio
  • Gli amministratori devono essere eletti dall’assemblea con mandato non superiore a 4 anni (rinnovabile)
  • È vietata la cooptazione automatica di membri del consiglio direttivo senza passare per l’assemblea
  • Per enti con ricavi superiori a 1 milione di euro, è obbligatorio nominare un collegio sindacale o un revisore legale

Queste regole mirano a garantire che gli enti del terzo settore siano effettivamente partecipati dai loro membri e non gestiti da ristrette cerchie di persone.

Come modificare lo statuto

Per adeguare lo statuto ai nuovi requisiti, gli enti devono seguire questi passaggi:

  1. Convocazione assemblea straordinaria con ordine del giorno “Modifica statuto per adeguamento al D.M. Ministero del Lavoro 2026”
  2. Approvazione modifiche con maggioranza qualificata (solitamente 2/3 degli associati presenti)
  3. Redazione verbale dell’assemblea, sottoscritto dal presidente e dal segretario
  4. Deposito telematico del nuovo statuto sul portale RUNTS, allegando il verbale assembleare
  5. Pubblicazione dello statuto aggiornato sul sito web dell’ente (se presente)

Per le associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica), la modifica statutaria deve essere autenticata da notaio e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura.

Bilancio e Trasparenza: Le Nuove Regole Contabili

Un altro pilastro del decreto riguarda gli obblighi contabili e di trasparenza per gli enti del terzo settore. Il Ministero del Lavoro introduce nuovi schemi di bilancio differenziati per fasce di entrate, con l’obiettivo di garantire maggiore chiarezza e comparabilità dei dati economici degli ETS.

Tre fasce di adempimenti contabili

Il decreto suddivide gli enti in tre fasce in base alle entrate annue complessive, con obblighi crescenti:

Fascia 1: Enti con entrate fino a 220.000 euro

  • Rendiconto semplificato entrate/uscite (rendiconto di cassa)
  • Registrazione cronologica delle operazioni su libro giornale di cassa
  • Deposito del rendiconto al RUNTS entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio
  • Nessun obbligo di revisione contabile esterna

Fascia 2: Enti con entrate tra 220.000 e 1.000.000 di euro

  • Bilancio secondo schemi ministeriali (stato patrimoniale + rendiconto gestionale)
  • Nota integrativa con dettaglio delle attività istituzionali e commerciali
  • Relazione di missione sugli obiettivi raggiunti nell’anno
  • Revisione contabile volontaria (consigliata ma non obbligatoria)

Fascia 3: Enti con entrate superiori a 1.000.000 di euro

  • Bilancio completo con allegati obbligatori
  • Revisione legale dei conti obbligatoria (collegio sindacale o revisore iscritto al Registro)
  • Relazione del collegio sindacale sul bilancio
  • Pubblicazione integrale del bilancio sul sito web e invio al RUNTS

Questi schemi di bilancio sono scaricabili dal portale RUNTS e devono essere compilati obbligatoriamente secondo i modelli ministeriali. Non sono più accettati bilanci in forma libera.

Obbligo di trasparenza e pubblicazione online

Il decreto rafforza gli obblighi di trasparenza per tutti gli enti del terzo settore, indipendentemente dalla dimensione:

  • Gli enti devono pubblicare sul proprio sito web (se presente) o sul portale RUNTS: statuto, bilanci degli ultimi 3 anni, elenco degli amministratori con incarichi
  • Per enti con entrate superiori a 100.000 euro, è obbligatorio avere un sito web dedicato (non solo una pagina social)
  • Il bilancio sociale diventa obbligatorio per enti sopra i 500.000 euro di entrate, da depositare al RUNTS e pubblicare online

La trasparenza è considerata dal decreto un prerequisito essenziale per mantenere la fiducia dei donatori e dei finanziatori pubblici.

Scadenze per il deposito del bilancio 2025

Il decreto introduce scadenze uniformi per il deposito dei bilanci al RUNTS:

  • Entro il 30 giugno 2026: deposito del bilancio/rendiconto 2025 per enti con esercizio coincidente con l’anno solare
  • Entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio: per enti con esercizio non coincidente con l’anno solare

Il mancato deposito nei termini comporta la sospensione temporanea dell’iscrizione al RUNTS, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.

Controlli e Sanzioni: Cosa Rischiano gli Enti Non Conformi

Il decreto introduce un sistema di controlli periodici sul rispetto dei requisiti da parte degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS. I controlli mirano a verificare la conformità degli statuti, la correttezza della contabilità, il rispetto del divieto di distribuzione degli utili e l’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale dichiarate.

Tipologie di controlli

Il decreto prevede tre modalità di controllo:

  1. Controlli a campione annuali: ogni anno, almeno il 5% degli enti iscritti al RUNTS vengono sottoposti a verifica documentale (statuto, bilanci, verbali assemblee)
  2. Controlli mirati: su segnalazione di terzi (associati, creditori, pubbliche amministrazioni) o in presenza di anomalie emerse dall’analisi dei bilanci depositati
  3. Controlli d’ufficio: per enti che ricevono contributi pubblici superiori a 100.000 euro annui, è prevista una verifica automatica

I controlli sono effettuati dagli uffici regionali del RUNTS, con possibilità di richiedere documentazione integrativa all’ente entro 30 giorni dalla richiesta.

Sanzioni amministrative: la nuova scala

Il decreto introduce una scala di sanzioni proporzionata alla gravità delle violazioni riscontrate:

Violazioni lievi (sanzione: 1.000 – 5.000 euro)

  • Mancato aggiornamento tempestivo dello statuto
  • Ritardo nel deposito del bilancio (oltre 30 giorni dalla scadenza)
  • Mancata pubblicazione online di documenti obbligatori (statuto, bilanci)
  • Omessa comunicazione di variazioni di cariche sociali entro i termini

Violazioni gravi (sanzione: 5.000 – 20.000 euro)

  • Statuto non conforme ai requisiti del Codice del Terzo Settore
  • Bilancio non redatto secondo gli schemi ministeriali
  • Mancata tenuta della contabilità secondo le norme
  • Omessa revisione legale (per enti sopra 1 milione di euro di entrate)

Violazioni gravissime (sanzione: 20.000 – 50.000 euro + sospensione/cancellazione dal RUNTS)

  • Distribuzione occulta di utili (anche indiretta) a soci, amministratori o terzi
  • Svolgimento prevalente di attività commerciali non di interesse generale
  • Falsa dichiarazione su requisiti statutari o contabili in fase di iscrizione
  • Utilizzo improprio di contributi pubblici per finalità diverse da quelle previste

Nei casi più gravi, il RUNTS può disporre la cancellazione d’ufficio dell’ente dal registro, con conseguente perdita immediata di tutte le agevolazioni fiscali e obbligo di restituzione dei contributi pubblici eventualmente percepiti negli ultimi 3 anni.

Procedimento sanzionatorio: diritto di difesa

Prima dell’applicazione di una sanzione, l’ente ha diritto a difendersi:

  1. Il RUNTS notifica all’ente la contestazione formale delle violazioni riscontrate
  2. L’ente ha 30 giorni per presentare memorie difensive e documentazione integrativa
  3. Il RUNTS valuta le controdeduzioni e decide entro 60 giorni
  4. In caso di sanzione, l’ente può presentare ricorso amministrativo al Ministero del Lavoro entro 30 giorni

Solo dopo l’esito negativo del ricorso, la sanzione diventa definitiva e l’ente è tenuto a pagarla entro 90 giorni.

Come Adeguarsi al Nuovo Decreto: Guida Pratica

Per le associazioni, fondazioni e cooperative sociali che vogliono mettersi in regola con il nuovo decreto, ecco una guida operativa passo-passo per l’adeguamento completo.

Step 1: Audit dello statuto attuale

Il primo passo è verificare la conformità dello statuto vigente ai nuovi requisiti ministeriali. Scarica la checklist ufficiale dal portale RUNTS e confronta articolo per articolo.

Clausole da verificare:

  • Elenco attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017) presente e dettagliato?
  • Divieto di distribuzione utili esplicito e senza eccezioni?
  • Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento regolata?
  • Norme su trasparenza e pubblicazione documenti online presenti?
  • Criteri democratici (un associato = un voto) rispettati?
  • Gratuità delle cariche associative prevista?

Se anche una sola clausola manca o è formulata in modo generico, lo statuto va modificato.

Step 2: Convocazione assemblea straordinaria

Redigi la convocazione assembleare con ordine del giorno specifico: “Modifica statuto per adeguamento al D.M. Ministero del Lavoro 2026 sul RUNTS”.

Modalità di convocazione:

  • Preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell’assemblea
  • Comunicazione tramite email certificata (PEC) o raccomandata a tutti gli associati
  • Allegare la bozza del nuovo statuto per consentire agli associati di valutarlo

L’assemblea deve approvare le modifiche con maggioranza qualificata (solitamente 2/3 dei presenti), secondo quanto previsto dallo statuto attuale.

Step 3: Aggiornamento della contabilità

Parallelamente alla modifica statutaria, è necessario adeguare il sistema contabile ai nuovi schemi ministeriali.

Azioni da compiere:

  1. Individuare la fascia di appartenenza in base alle entrate annue (vedi sopra)
  2. Scaricare i modelli di bilancio dal portale RUNTS
  3. Redigere il bilancio 2025 secondo i nuovi schemi (entro 30 settembre 2026)
  4. Per enti sopra 1 milione di euro: nominare collegio sindacale o revisore legale
  5. Predisporre la relazione di missione (per enti fascia 2 e 3)

Se l’ente non ha competenze contabili interne, è consigliabile affidarsi a un commercialista specializzato in enti non profit.

Step 4: Deposito al RUNTS

Dopo l’approvazione delle modifiche statutarie, procedi con il deposito telematico sul portale RUNTS:

  1. Accedi al portale RUNTS con SPID o CIE del rappresentante legale
  2. Seleziona “Variazione dati ente” → “Modifica statuto”
  3. Carica il nuovo statuto in PDF/A firmato digitalmente
  4. Allega il verbale assembleare che approva le modifiche
  5. Paga l’imposta di bollo (16 euro) tramite PagoPA
  6. Invia la pratica e attendi la validazione da parte dell’ufficio RUNTS (tempi: 30-60 giorni)

Una volta approvato il nuovo statuto, il RUNTS aggiorna automaticamente l’iscrizione dell’ente.

Step 5: Presentazione Modello EAS aggiornato

Entro 60 giorni dalla modifica statutaria, l’ente deve presentare all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS aggiornato, comunicando le variazioni intervenute (attività svolte, codici ATECO, ecc.).

Il Modello EAS si presenta telematicamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Step 6: Pubblicazione online dei documenti

Infine, l’ente deve pubblicare sul proprio sito web (o, in mancanza, sul portale RUNTS):

  • Statuto aggiornato
  • Bilanci degli ultimi 3 anni
  • Elenco degli amministratori con relative cariche
  • Informazioni su come contattare l’ente

La trasparenza è un requisito obbligatorio per mantenere l’iscrizione al RUNTS e le agevolazioni fiscali.

Assistenza professionale: quando serve

L’adeguamento al nuovo decreto richiede competenze giuridiche (per lo statuto) e contabili (per il bilancio). Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza dedicata agli enti del terzo settore per:

  • Analisi dello statuto e redazione delle modifiche necessarie
  • Predisposizione bilanci secondo i nuovi schemi ministeriali
  • Presentazione domanda RUNTS e gestione pratiche telematiche
  • Compilazione Modello EAS e dichiarazioni dei redditi
  • Consulenza fiscale su agevolazioni ETS e controlli

Domande Frequenti su RUNTS e Decreto Ministero Lavoro

Entro quando devo adeguare lo statuto al nuovo decreto?

Gli enti gia iscritti al RUNTS hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per aggiornare lo statuto secondo i nuovi requisiti ministeriali. Dopo tale data, gli enti non conformi rischiano la sospensione temporanea dall’iscrizione e la perdita delle agevolazioni fiscali.

Quanto costa modificare lo statuto per adeguarlo al RUNTS?

La modifica statutaria in se e gratuita (nessuna tassa di deposito al RUNTS). Tuttavia, per le associazioni riconosciute serve l’autentica notarile, con costi che vanno da 200 a 500 euro. Per le associazioni non riconosciute basta un verbale assembleare firmato digitalmente dal presidente, senza costi aggiuntivi. Consigliamo di farsi assistere da un commercialista per la verifica della conformita (costo: 300-600 euro).

Cosa succede se non mi iscrivo al RUNTS entro le scadenze?

Gli enti che non si iscrivono al RUNTS o non rispettano le scadenze di adeguamento perdono automaticamente lo status di Ente del Terzo Settore (ETS) e tutte le relative agevolazioni: esenzione IRES, detrazioni fiscali per donazioni, agevolazioni IMU e TARI. Inoltre, non possono piu accedere a contributi pubblici riservati agli ETS e rischiano sanzioni da 1.000 a 10.000 euro.

Le associazioni sportive devono iscriversi al RUNTS?

No. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) seguono una normativa separata e non devono iscriversi al RUNTS, salvo che svolgano anche attivita di interesse generale tipiche degli Enti del Terzo Settore (es. assistenza sociale, educazione, tutela ambiente). In quel caso, possono scegliere se iscriversi al RUNTS mantenendo anche il registro CONI.

Il CAF puo aiutarmi con l’iscrizione al RUNTS e l’adeguamento al decreto?

Si. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste enti del terzo settore, associazioni e cooperative sociali nell’intero processo di adeguamento: verifica conformita statuto, redazione modifiche statutarie, predisposizione bilanci secondo schemi ministeriali, presentazione domanda RUNTS, compilazione Modello EAS, gestione adempimenti fiscali. Contattaci per una consulenza personalizzata.


Il nuovo decreto del Ministero del Lavoro sul RUNTS segna una tappa fondamentale per la regolamentazione degli enti del terzo settore in Italia. L’adeguamento ai requisiti statutari rafforzati, alle nuove regole contabili e al sistema di controlli è obbligatorio per mantenere lo status di ETS e accedere alle agevolazioni fiscali.

Le associazioni, le fondazioni e le cooperative sociali devono agire entro le scadenze previste (30 giugno 2026 per lo statuto, 30 settembre 2026 per il bilancio 2025) per evitare sanzioni e la perdita dei benefici. L’iter di adeguamento richiede competenze specifiche in ambito giuridico e contabile: affidarsi a professionisti esperti è la scelta migliore per garantire la conformità.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la verifica dello statuto, la predisposizione del bilancio secondo i nuovi schemi ministeriali e la gestione di tutti gli adempimenti per l’iscrizione e il mantenimento al RUNTS. Assistiamo associazioni, fondazioni e cooperative sociali in tutta Italia, sia in ufficio che online.

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