Enti del Terzo Settore: Bilanci e Rendiconti 2025, Deposito al RUNTS e Regole

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il deposito del bilancio al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è uno degli obblighi più importanti per gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti. Entro il 30 giugno 2025, tutte le organizzazioni iscritte al RUNTS devono depositare il bilancio relativo all’esercizio 2024, utilizzando i modelli ufficiali approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 5 marzo 2020. La mancata osservanza di questo obbligo espone l’ente a sanzioni significative e, nei casi più gravi, alla cancellazione dal Registro. Questa guida analizza nel dettaglio le regole, le scadenze, i modelli di bilancio e la procedura telematica per adempiere correttamente.

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RUNTS: chi è obbligato al deposito del bilancio

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), istituito dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) e operativo dal 23 novembre 2021, è la banca dati pubblica dove sono iscritte tutte le organizzazioni del terzo settore italiane. L’iscrizione al RUNTS è condizione necessaria per godere delle agevolazioni fiscali e per qualificarsi come ETS a tutti gli effetti.

Sono obbligati al deposito del bilancio al RUNTS tutti gli enti iscritti nelle seguenti sezioni:

  • ODV – Organizzazioni di Volontariato (art. 32 CTS)
  • APS – Associazioni di Promozione Sociale (art. 35 CTS)
  • Enti Filantropici (art. 37 CTS)
  • Reti Associative (art. 41 CTS)
  • Società di Mutuo Soccorso (art. 42 CTS)
  • Altri Enti del Terzo Settore (art. 46 CTS)
  • Imprese Sociali – comprese le cooperative sociali (D.Lgs. 112/2017)

L’obbligo di deposito nasce dall’art. 48, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, che prevede che gli ETS depositino il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS per l’esercizio precedente. Tale obbligo si applica a tutti gli ETS iscritti, indipendentemente dalle dimensioni o dal volume di attività, seppure con modalità differenziate in base alle soglie dimensionali. Per approfondire le novità normative del 2026 per gli ETS, si veda anche l’articolo su Enti del Terzo Settore e RUNTS 2026: cosa cambia con il nuovo decreto.

I modelli di bilancio ETS: Modello A, B e C

Il D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i modelli ufficiali di bilancio per gli ETS. I modelli sono tre, differenziati in base alla dimensione e alla complessità dell’ente:

Modello A – Bilancio ordinario (stato patrimoniale e conto economico)

Il Modello A è il bilancio di esercizio completo, obbligatorio per gli ETS che superano determinate soglie dimensionali (vedi sezione seguente). È strutturato secondo i principi contabili civilistici adattati alle specifiche esigenze degli enti non profit e comprende:

  • Stato Patrimoniale: attivo (immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti) e passivo (patrimonio netto, fondi rischi, debiti)
  • Conto Economico: proventi e ricavi, costi e oneri, con distinzione tra attività istituzionale e attività diverse
  • Rendiconto Finanziario: flussi finanziari da attività operativa, di investimento e di finanziamento (obbligatorio per enti con proventi superiori a 1 milione di euro)
  • Nota Integrativa: informazioni qualitative e quantitative a corredo dello stato patrimoniale e del conto economico
  • Relazione di Missione: documento narrativo sulle attività svolte e sui risultati raggiunti

Modello B – Bilancio abbreviato

Il Modello B è una versione semplificata del bilancio ordinario, consentita agli ETS che non superano determinati limiti dimensionali. Rispetto al Modello A, presenta uno stato patrimoniale e un conto economico con voci meno dettagliate e una nota integrativa ridotta. Non è richiesta la redazione del rendiconto finanziario. Rimane obbligatoria la Relazione di Missione.

Modello C – Rendiconto per cassa

Il Modello C è il rendiconto per cassa, riservato agli ETS di piccole dimensioni. Non richiede la tenuta di una contabilità ordinaria in partita doppia: è sufficiente la registrazione delle entrate e delle uscite di cassa effettivamente percepite o sostenute nel corso dell’esercizio. Anche per il Modello C è richiesta la Relazione di Missione, sebbene in forma semplificata.

Soglie dimensionali e scelta del modello

La scelta del modello di bilancio dipende dai proventi dell’esercizio dell’ente. La soglia principale è fissata a 220.000 euro, ma esistono ulteriori graduazioni. Di seguito la tabella riepilogativa:

Proventi annualiModello da utilizzareDocumenti richiesti
Fino a 220.000 euroModello C (rendiconto per cassa)Rendiconto cassa + Relazione di Missione (semplificata)
Da 220.001 a 1.000.000 euroModello B (bilancio abbreviato)Stato patrimoniale + Conto economico (abbreviati) + Nota integrativa + Relazione di Missione
Oltre 1.000.000 euroModello A (bilancio ordinario)Stato patrimoniale + Conto economico + Rendiconto finanziario + Nota integrativa + Relazione di Missione

È importante precisare che la soglia dei 220.000 euro si riferisce ai proventi totali dell’ente, compresi contributi, donazioni, quote associative, ricavi da attività commerciali accessorie. Un ETS con proventi inferiori a tale soglia può tuttavia scegliere volontariamente di adottare il Modello B o A, se lo statuto o l’assemblea lo prevedono. Per quanto riguarda le Imprese Sociali, è obbligatorio il Modello A indipendentemente dai proventi, in quanto soggette anche alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Ulteriori chiarimenti sull’iscrizione al RUNTS sono disponibili nell’articolo sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Codice del Terzo Settore.

Scadenze deposito bilancio 2025

Le scadenze per il deposito del bilancio 2025 al RUNTS riguardano il bilancio dell’esercizio 2024. L’art. 48, comma 3 del CTS prevede che il deposito avvenga entro il 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, prima del deposito al RUNTS devono essere rispettate alcune scadenze intermedie:

AdempimentoScadenzaNote
Redazione bilancio da parte dell’organo di amministrazioneEntro 4 mesi dalla chiusura esercizio (30 aprile per esercizi coincidenti con anno solare)Art. 13 CTS. Possibile proroga a 6 mesi in casi previsti da statuto
Approvazione bilancio dall’assemblea dei soci/associatiEntro 4 mesi dalla chiusura (o 6 mesi con proroga statutaria)Per ODV/APS, verifica che lo statuto consenta la proroga
Deposito al RUNTSEntro il 30 giugno 2025 (bilancio esercizio 2024)Art. 48, comma 3 CTS. Invio telematico tramite sportello RUNTS regionale
Organo di controllo/Revisione legale (se obbligatorio)Prima dell’assemblea di approvazioneObbligatorio per enti con proventi oltre 220.000 euro o che presentano 2 dei 3 parametri ex art. 31 CTS

Attenzione: per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare (ad esempio chiusura al 31 marzo o al 30 settembre), la scadenza del 30 giugno potrebbe cadere prima dei 4 mesi dalla chiusura. In questi casi, l’ente deposita comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento.

Procedura telematica di deposito al RUNTS

Il deposito del bilancio al RUNTS avviene esclusivamente in via telematica attraverso lo sportello RUNTS della Regione o della Provincia Autonoma nel cui territorio ha sede l’ente. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1: Accesso al portale RUNTS

Il rappresentante legale dell’ente (o un delegato con procura) accede al portale RUNTS tramite SPID, CIE o CNS. Il portale è accessibile dall’indirizzo ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una volta autenticato, seleziona l’ente di appartenenza dal proprio profilo.

Fase 2: Compilazione della pratica

Dalla sezione “Deposito bilancio”, l’utente seleziona l’esercizio di riferimento e compila il modulo digitale corrispondente al modello scelto (A, B o C). I dati da inserire comprendono:

  • Dati identificativi dell’ente: codice fiscale, denominazione, sede legale
  • Periodo di riferimento: data inizio e fine esercizio
  • Voci di bilancio: inserite direttamente nel modulo digitale strutturato
  • Allegati: relazione di missione, verbale di approvazione assembleare, eventuale relazione dell’organo di controllo

Fase 3: Firma digitale e invio

Prima di inviare la pratica, il rappresentante legale deve firmare digitalmente il documento con firma digitale qualificata (FEQ) o con firma remota. Il sistema genera automaticamente un codice di protocollo e invia una ricevuta di presentazione all’indirizzo email o PEC registrato. L’ufficio RUNTS regionale verifica la pratica entro 60 giorni dalla ricezione (art. 50 CTS) e, in caso di irregolarità, notifica le richieste di integrazione.

La Relazione di Missione: contenuto obbligatorio

La Relazione di Missione è il documento narrativo che accompagna il bilancio e illustra le attività svolte dall’ente nell’esercizio, i risultati raggiunti e il perseguimento delle finalità istituzionali. È prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 ed è obbligatoria per tutti gli ETS, seppur con contenuto modulato in base alle dimensioni.

Per gli ETS che adottano il Modello A o B, la Relazione di Missione deve contenere:

  • Descrizione delle attività di interesse generale svolte (art. 5 CTS) con indicazione delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti
  • Attività diverse eventualmente svolte (art. 6 CTS) e loro incidenza percentuale rispetto alle attività principali
  • Raccolta fondi: modalità, campagne attivate, entrate raccolte
  • Risorse umane: numero di lavoratori dipendenti, collaboratori, volontari e ore di volontariato prestato
  • Struttura organizzativa: organi di governo, sistemi di controllo interno
  • Informazioni sulla continuità aziendale e prospettive future
  • Rapporti con altri ETS, enti pubblici, imprese: convenzioni, accordi, reti di collaborazione

Per gli ETS che adottano il Modello C (rendiconto per cassa), la Relazione di Missione può essere redatta in forma semplificata, con un resoconto delle attività svolte e delle risorse umane coinvolte, senza necessità di fornire indicatori analitici di efficacia ed efficienza.

Sanzioni per mancato o tardivo deposito

Il mancato rispetto degli obblighi di deposito del bilancio espone gli ETS a conseguenze di natura sia amministrativa che civilistica. La disciplina sanzionatoria è contenuta nell’art. 93 del D.Lgs. 117/2017 e nelle disposizioni degli statuti regionali RUNTS.

Sanzioni amministrative

In caso di mancato deposito del bilancio entro la scadenza del 30 giugno, l’ufficio RUNTS competente può:

  • Diffida a depositare entro un termine assegnato (generalmente 30-60 giorni)
  • Sanzione amministrativa pecuniaria: da 100 a 1.000 euro per inadempimenti agli obblighi contabili e di rendicontazione (art. 93, comma 1 CTS)
  • Cancellazione dal RUNTS: nei casi più gravi di reiterata inadempienza, l’ente può essere cancellato dal Registro, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali riservate agli ETS

Conseguenze fiscali della cancellazione

La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita immediata dei benefici fiscali riservati agli ETS, tra cui:

  • Esonero IRES sui proventi istituzionali (art. 79 CTS)
  • Deduzioni e detrazioni per i donatori (artt. 83-84 CTS)
  • Esenzione IMU per immobili utilizzati per attività istituzionali
  • Agevolazioni postali e di bollo
  • Possibilità di ricevere il 5 per mille dell’IRPEF

Oltre alla perdita delle agevolazioni future, l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero delle imposte non versate negli anni in cui l’ente ha indebitamente fruito dei benefici fiscali, con aggiunta di interessi e sanzioni. Per questo motivo è fondamentale rispettare rigorosamente le scadenze di deposito.

Particolarità per Imprese Sociali, ODV e APS

Alcune categorie di ETS presentano peculiarità specifiche nella redazione e nel deposito del bilancio:

Imprese Sociali

Le Imprese Sociali (D.Lgs. 112/2017), incluse le cooperative sociali di tipo A e B, sono soggette a obblighi contabili più stringenti. Devono obbligatoriamente:

  • Adottare il Modello A (bilancio ordinario) indipendentemente dai proventi
  • Redigere il bilancio sociale annuale (art. 9 D.Lgs. 112/2017), che illustra l’impatto sociale delle attività svolte
  • Depositare il bilancio sia al RUNTS che al Registro delle Imprese (per le imprese sociali costituite in forma societaria)
  • Prevedere la revisione legale dei conti se superano i parametri dimensionali del Codice Civile

ODV e APS: obblighi di organo di controllo

Per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale), la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria quando l’ente supera, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti parametri (art. 30 CTS):

  • Totale dell’attivo: 110.000 euro
  • Proventi, ricavi e rendite: 220.000 euro
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

L’organo di controllo, composto da uno o più sindaci revisori, verifica la regolarità contabile e la conformità del bilancio. Le sue osservazioni devono essere allegate al bilancio depositato al RUNTS. Per ODV e APS con proventi superiori a 1 milione di euro, è obbligatoria anche la revisione legale dei conti da parte di un revisore iscritto nel registro MEF.

Il ruolo del CAF nel supporto agli ETS

Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta gli Enti del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia in tutte le fasi degli adempimenti contabili e fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore. Il nostro team di esperti offre assistenza concreta per:

  • Scelta del modello di bilancio più adatto alle dimensioni e alla struttura dell’ente (Modello A, B o C)
  • Predisposizione della documentazione contabile: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
  • Redazione della Relazione di Missione secondo le linee guida ministeriali
  • Deposito telematico al RUNTS: gestione della procedura informatica e firma digitale
  • Verifica della conformità agli obblighi del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 5 marzo 2020
  • Consulenza fiscale sulle agevolazioni IRPEF/IRES riservate agli ETS iscritti al RUNTS
  • Supporto per la revisione dei conti e per la nomina dell’organo di controllo

Gli ETS di piccole dimensioni che adottano il rendiconto per cassa (Modello C) trovano nel CAF un supporto fondamentale per organizzare correttamente la registrazione delle entrate e delle uscite e per predisporre la Relazione di Missione, spesso trascurata ma obbligatoria. Le associazioni che gestiscono anche attività di interesse sportivo dilettantistico trovano nel nostro CAF competenze specifiche su entrambi gli ambiti normativi.

Per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che rientrano nei parametri che richiedono la nomina dell’organo di controllo, il CAF può inoltre fornire indicazioni per la selezione di professionisti abilitati nella provincia di Udine e nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

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Conclusioni: adempiere correttamente per tutelare l’ente

Il deposito del bilancio al RUNTS entro il 30 giugno 2025 non è soltanto un obbligo formale, ma un atto fondamentale per garantire la trasparenza e la credibilità dell’ente verso i propri associati, donatori e la comunità. La scelta del modello corretto (A, B o C) in base ai proventi effettivi, la corretta redazione della Relazione di Missione e il rispetto della procedura telematica sono i tre pilastri per adempiere senza incorrere in sanzioni.

Gli ETS che si trovano per la prima volta ad affrontare questi adempimenti, o che in passato hanno avuto difficoltà, possono contare sul supporto specializzato del CAF Centro Fiscale di Udine, che opera nel territorio friulano con competenze specifiche sulle normative che regolano il terzo settore, incluse le particolarità del sistema fiscale regionale del Friuli Venezia Giulia.

Domande Frequenti sul bilancio degli ETS

Entro quando si deve depositare il bilancio al RUNTS nel 2025?

Il bilancio relativo all’esercizio 2024 deve essere depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2025. Prima di questa data, il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati, generalmente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare), con possibile proroga a 6 mesi se prevista dallo statuto.

Quale modello di bilancio deve usare un’associazione con proventi di 150.000 euro?

Un’associazione con proventi annuali fino a 220.000 euro puo utilizzare il Modello C, ovvero il rendiconto per cassa. Non e richiesta la tenuta di una contabilita in partita doppia. E tuttavia necessario allegare la Relazione di Missione, anche in forma semplificata, e il verbale di approvazione assembleare.

Cosa succede se un ETS non deposita il bilancio al RUNTS?

In caso di mancato deposito, l’ufficio RUNTS regionale invia una diffida a regolarizzare entro un termine assegnato. Se l’ente non adempie, puo essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 1.000 euro) e, nei casi di reiterata inadempienza, l’ente rischia la cancellazione dal RUNTS, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali, compresa la possibilita di ricevere il 5 per mille.

Le cooperative sociali devono depositare il bilancio al RUNTS?

Si, le cooperative sociali sono Imprese Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017 e sono iscritte al RUNTS nella sezione ‘Imprese Sociali’. Devono depositare il bilancio al RUNTS entro il 30 giugno e, se costituite in forma societaria, anche al Registro delle Imprese. Sono obbligate ad adottare il Modello A (bilancio ordinario) e a redigere il bilancio sociale annuale.

Un’ODV con 3 dipendenti e proventi di 180.000 euro deve nominare l’organo di controllo?

No. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatta solo quando l’ente supera per due esercizi consecutivi almeno due dei tre parametri: attivo 110.000 euro, proventi 220.000 euro, 5 dipendenti medi. Un’ODV con 3 dipendenti e 180.000 euro di proventi supera solo il parametro dipendenti, quindi non e ancora obbligata alla nomina.


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