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Tag Archivio per: enti terzo settore

CAF

Enti del Terzo Settore: Bilanci e Rendiconti 2025, Deposito al RUNTS e Regole

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il deposito del bilancio al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è uno degli obblighi più importanti per gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti. Entro il 30 giugno 2025, tutte le organizzazioni iscritte al RUNTS devono depositare il bilancio relativo all’esercizio 2024, utilizzando i modelli ufficiali approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 5 marzo 2020. La mancata osservanza di questo obbligo espone l’ente a sanzioni significative e, nei casi più gravi, alla cancellazione dal Registro. Questa guida analizza nel dettaglio le regole, le scadenze, i modelli di bilancio e la procedura telematica per adempiere correttamente.

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Indice dei contenuti

  1. RUNTS: chi è obbligato al deposito del bilancio
  2. I modelli di bilancio ETS: Modello A, B e C
  3. Soglie dimensionali e scelta del modello
  4. Scadenze deposito bilancio 2025
  5. Procedura telematica di deposito al RUNTS
  6. La Relazione di Missione: contenuto obbligatorio
  7. Sanzioni per mancato o tardivo deposito
  8. Particolarità per Imprese Sociali, ODV e APS
  9. Il ruolo del CAF nel supporto agli ETS
  10. Domande Frequenti sul bilancio degli ETS

RUNTS: chi è obbligato al deposito del bilancio

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), istituito dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) e operativo dal 23 novembre 2021, è la banca dati pubblica dove sono iscritte tutte le organizzazioni del terzo settore italiane. L’iscrizione al RUNTS è condizione necessaria per godere delle agevolazioni fiscali e per qualificarsi come ETS a tutti gli effetti.

Sono obbligati al deposito del bilancio al RUNTS tutti gli enti iscritti nelle seguenti sezioni:

  • ODV – Organizzazioni di Volontariato (art. 32 CTS)
  • APS – Associazioni di Promozione Sociale (art. 35 CTS)
  • Enti Filantropici (art. 37 CTS)
  • Reti Associative (art. 41 CTS)
  • Società di Mutuo Soccorso (art. 42 CTS)
  • Altri Enti del Terzo Settore (art. 46 CTS)
  • Imprese Sociali – comprese le cooperative sociali (D.Lgs. 112/2017)

L’obbligo di deposito nasce dall’art. 48, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, che prevede che gli ETS depositino il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS per l’esercizio precedente. Tale obbligo si applica a tutti gli ETS iscritti, indipendentemente dalle dimensioni o dal volume di attività, seppure con modalità differenziate in base alle soglie dimensionali. Per approfondire le novità normative del 2026 per gli ETS, si veda anche l’articolo su Enti del Terzo Settore e RUNTS 2026: cosa cambia con il nuovo decreto.

I modelli di bilancio ETS: Modello A, B e C

Il D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i modelli ufficiali di bilancio per gli ETS. I modelli sono tre, differenziati in base alla dimensione e alla complessità dell’ente:

Modello A – Bilancio ordinario (stato patrimoniale e conto economico)

Il Modello A è il bilancio di esercizio completo, obbligatorio per gli ETS che superano determinate soglie dimensionali (vedi sezione seguente). È strutturato secondo i principi contabili civilistici adattati alle specifiche esigenze degli enti non profit e comprende:

  • Stato Patrimoniale: attivo (immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti) e passivo (patrimonio netto, fondi rischi, debiti)
  • Conto Economico: proventi e ricavi, costi e oneri, con distinzione tra attività istituzionale e attività diverse
  • Rendiconto Finanziario: flussi finanziari da attività operativa, di investimento e di finanziamento (obbligatorio per enti con proventi superiori a 1 milione di euro)
  • Nota Integrativa: informazioni qualitative e quantitative a corredo dello stato patrimoniale e del conto economico
  • Relazione di Missione: documento narrativo sulle attività svolte e sui risultati raggiunti

Modello B – Bilancio abbreviato

Il Modello B è una versione semplificata del bilancio ordinario, consentita agli ETS che non superano determinati limiti dimensionali. Rispetto al Modello A, presenta uno stato patrimoniale e un conto economico con voci meno dettagliate e una nota integrativa ridotta. Non è richiesta la redazione del rendiconto finanziario. Rimane obbligatoria la Relazione di Missione.

Modello C – Rendiconto per cassa

Il Modello C è il rendiconto per cassa, riservato agli ETS di piccole dimensioni. Non richiede la tenuta di una contabilità ordinaria in partita doppia: è sufficiente la registrazione delle entrate e delle uscite di cassa effettivamente percepite o sostenute nel corso dell’esercizio. Anche per il Modello C è richiesta la Relazione di Missione, sebbene in forma semplificata.

Soglie dimensionali e scelta del modello

La scelta del modello di bilancio dipende dai proventi dell’esercizio dell’ente. La soglia principale è fissata a 220.000 euro, ma esistono ulteriori graduazioni. Di seguito la tabella riepilogativa:

Proventi annualiModello da utilizzareDocumenti richiesti
Fino a 220.000 euroModello C (rendiconto per cassa)Rendiconto cassa + Relazione di Missione (semplificata)
Da 220.001 a 1.000.000 euroModello B (bilancio abbreviato)Stato patrimoniale + Conto economico (abbreviati) + Nota integrativa + Relazione di Missione
Oltre 1.000.000 euroModello A (bilancio ordinario)Stato patrimoniale + Conto economico + Rendiconto finanziario + Nota integrativa + Relazione di Missione

È importante precisare che la soglia dei 220.000 euro si riferisce ai proventi totali dell’ente, compresi contributi, donazioni, quote associative, ricavi da attività commerciali accessorie. Un ETS con proventi inferiori a tale soglia può tuttavia scegliere volontariamente di adottare il Modello B o A, se lo statuto o l’assemblea lo prevedono. Per quanto riguarda le Imprese Sociali, è obbligatorio il Modello A indipendentemente dai proventi, in quanto soggette anche alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Ulteriori chiarimenti sull’iscrizione al RUNTS sono disponibili nell’articolo sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Codice del Terzo Settore.

Scadenze deposito bilancio 2025

Le scadenze per il deposito del bilancio 2025 al RUNTS riguardano il bilancio dell’esercizio 2024. L’art. 48, comma 3 del CTS prevede che il deposito avvenga entro il 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, prima del deposito al RUNTS devono essere rispettate alcune scadenze intermedie:

AdempimentoScadenzaNote
Redazione bilancio da parte dell’organo di amministrazioneEntro 4 mesi dalla chiusura esercizio (30 aprile per esercizi coincidenti con anno solare)Art. 13 CTS. Possibile proroga a 6 mesi in casi previsti da statuto
Approvazione bilancio dall’assemblea dei soci/associatiEntro 4 mesi dalla chiusura (o 6 mesi con proroga statutaria)Per ODV/APS, verifica che lo statuto consenta la proroga
Deposito al RUNTSEntro il 30 giugno 2025 (bilancio esercizio 2024)Art. 48, comma 3 CTS. Invio telematico tramite sportello RUNTS regionale
Organo di controllo/Revisione legale (se obbligatorio)Prima dell’assemblea di approvazioneObbligatorio per enti con proventi oltre 220.000 euro o che presentano 2 dei 3 parametri ex art. 31 CTS

Attenzione: per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare (ad esempio chiusura al 31 marzo o al 30 settembre), la scadenza del 30 giugno potrebbe cadere prima dei 4 mesi dalla chiusura. In questi casi, l’ente deposita comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento.

Procedura telematica di deposito al RUNTS

Il deposito del bilancio al RUNTS avviene esclusivamente in via telematica attraverso lo sportello RUNTS della Regione o della Provincia Autonoma nel cui territorio ha sede l’ente. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1: Accesso al portale RUNTS

Il rappresentante legale dell’ente (o un delegato con procura) accede al portale RUNTS tramite SPID, CIE o CNS. Il portale è accessibile dall’indirizzo ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una volta autenticato, seleziona l’ente di appartenenza dal proprio profilo.

Fase 2: Compilazione della pratica

Dalla sezione “Deposito bilancio”, l’utente seleziona l’esercizio di riferimento e compila il modulo digitale corrispondente al modello scelto (A, B o C). I dati da inserire comprendono:

  • Dati identificativi dell’ente: codice fiscale, denominazione, sede legale
  • Periodo di riferimento: data inizio e fine esercizio
  • Voci di bilancio: inserite direttamente nel modulo digitale strutturato
  • Allegati: relazione di missione, verbale di approvazione assembleare, eventuale relazione dell’organo di controllo

Fase 3: Firma digitale e invio

Prima di inviare la pratica, il rappresentante legale deve firmare digitalmente il documento con firma digitale qualificata (FEQ) o con firma remota. Il sistema genera automaticamente un codice di protocollo e invia una ricevuta di presentazione all’indirizzo email o PEC registrato. L’ufficio RUNTS regionale verifica la pratica entro 60 giorni dalla ricezione (art. 50 CTS) e, in caso di irregolarità, notifica le richieste di integrazione.

La Relazione di Missione: contenuto obbligatorio

La Relazione di Missione è il documento narrativo che accompagna il bilancio e illustra le attività svolte dall’ente nell’esercizio, i risultati raggiunti e il perseguimento delle finalità istituzionali. È prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 ed è obbligatoria per tutti gli ETS, seppur con contenuto modulato in base alle dimensioni.

Per gli ETS che adottano il Modello A o B, la Relazione di Missione deve contenere:

  • Descrizione delle attività di interesse generale svolte (art. 5 CTS) con indicazione delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti
  • Attività diverse eventualmente svolte (art. 6 CTS) e loro incidenza percentuale rispetto alle attività principali
  • Raccolta fondi: modalità, campagne attivate, entrate raccolte
  • Risorse umane: numero di lavoratori dipendenti, collaboratori, volontari e ore di volontariato prestato
  • Struttura organizzativa: organi di governo, sistemi di controllo interno
  • Informazioni sulla continuità aziendale e prospettive future
  • Rapporti con altri ETS, enti pubblici, imprese: convenzioni, accordi, reti di collaborazione

Per gli ETS che adottano il Modello C (rendiconto per cassa), la Relazione di Missione può essere redatta in forma semplificata, con un resoconto delle attività svolte e delle risorse umane coinvolte, senza necessità di fornire indicatori analitici di efficacia ed efficienza.

Sanzioni per mancato o tardivo deposito

Il mancato rispetto degli obblighi di deposito del bilancio espone gli ETS a conseguenze di natura sia amministrativa che civilistica. La disciplina sanzionatoria è contenuta nell’art. 93 del D.Lgs. 117/2017 e nelle disposizioni degli statuti regionali RUNTS.

Sanzioni amministrative

In caso di mancato deposito del bilancio entro la scadenza del 30 giugno, l’ufficio RUNTS competente può:

  • Diffida a depositare entro un termine assegnato (generalmente 30-60 giorni)
  • Sanzione amministrativa pecuniaria: da 100 a 1.000 euro per inadempimenti agli obblighi contabili e di rendicontazione (art. 93, comma 1 CTS)
  • Cancellazione dal RUNTS: nei casi più gravi di reiterata inadempienza, l’ente può essere cancellato dal Registro, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali riservate agli ETS

Conseguenze fiscali della cancellazione

La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita immediata dei benefici fiscali riservati agli ETS, tra cui:

  • Esonero IRES sui proventi istituzionali (art. 79 CTS)
  • Deduzioni e detrazioni per i donatori (artt. 83-84 CTS)
  • Esenzione IMU per immobili utilizzati per attività istituzionali
  • Agevolazioni postali e di bollo
  • Possibilità di ricevere il 5 per mille dell’IRPEF

Oltre alla perdita delle agevolazioni future, l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero delle imposte non versate negli anni in cui l’ente ha indebitamente fruito dei benefici fiscali, con aggiunta di interessi e sanzioni. Per questo motivo è fondamentale rispettare rigorosamente le scadenze di deposito.

Particolarità per Imprese Sociali, ODV e APS

Alcune categorie di ETS presentano peculiarità specifiche nella redazione e nel deposito del bilancio:

Imprese Sociali

Le Imprese Sociali (D.Lgs. 112/2017), incluse le cooperative sociali di tipo A e B, sono soggette a obblighi contabili più stringenti. Devono obbligatoriamente:

  • Adottare il Modello A (bilancio ordinario) indipendentemente dai proventi
  • Redigere il bilancio sociale annuale (art. 9 D.Lgs. 112/2017), che illustra l’impatto sociale delle attività svolte
  • Depositare il bilancio sia al RUNTS che al Registro delle Imprese (per le imprese sociali costituite in forma societaria)
  • Prevedere la revisione legale dei conti se superano i parametri dimensionali del Codice Civile

ODV e APS: obblighi di organo di controllo

Per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale), la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria quando l’ente supera, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti parametri (art. 30 CTS):

  • Totale dell’attivo: 110.000 euro
  • Proventi, ricavi e rendite: 220.000 euro
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

L’organo di controllo, composto da uno o più sindaci revisori, verifica la regolarità contabile e la conformità del bilancio. Le sue osservazioni devono essere allegate al bilancio depositato al RUNTS. Per ODV e APS con proventi superiori a 1 milione di euro, è obbligatoria anche la revisione legale dei conti da parte di un revisore iscritto nel registro MEF.

Il ruolo del CAF nel supporto agli ETS

Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta gli Enti del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia in tutte le fasi degli adempimenti contabili e fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore. Il nostro team di esperti offre assistenza concreta per:

  • Scelta del modello di bilancio più adatto alle dimensioni e alla struttura dell’ente (Modello A, B o C)
  • Predisposizione della documentazione contabile: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
  • Redazione della Relazione di Missione secondo le linee guida ministeriali
  • Deposito telematico al RUNTS: gestione della procedura informatica e firma digitale
  • Verifica della conformità agli obblighi del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 5 marzo 2020
  • Consulenza fiscale sulle agevolazioni IRPEF/IRES riservate agli ETS iscritti al RUNTS
  • Supporto per la revisione dei conti e per la nomina dell’organo di controllo

Gli ETS di piccole dimensioni che adottano il rendiconto per cassa (Modello C) trovano nel CAF un supporto fondamentale per organizzare correttamente la registrazione delle entrate e delle uscite e per predisporre la Relazione di Missione, spesso trascurata ma obbligatoria. Le associazioni che gestiscono anche attività di interesse sportivo dilettantistico trovano nel nostro CAF competenze specifiche su entrambi gli ambiti normativi.

Per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che rientrano nei parametri che richiedono la nomina dell’organo di controllo, il CAF può inoltre fornire indicazioni per la selezione di professionisti abilitati nella provincia di Udine e nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

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Conclusioni: adempiere correttamente per tutelare l’ente

Il deposito del bilancio al RUNTS entro il 30 giugno 2025 non è soltanto un obbligo formale, ma un atto fondamentale per garantire la trasparenza e la credibilità dell’ente verso i propri associati, donatori e la comunità. La scelta del modello corretto (A, B o C) in base ai proventi effettivi, la corretta redazione della Relazione di Missione e il rispetto della procedura telematica sono i tre pilastri per adempiere senza incorrere in sanzioni.

Gli ETS che si trovano per la prima volta ad affrontare questi adempimenti, o che in passato hanno avuto difficoltà, possono contare sul supporto specializzato del CAF Centro Fiscale di Udine, che opera nel territorio friulano con competenze specifiche sulle normative che regolano il terzo settore, incluse le particolarità del sistema fiscale regionale del Friuli Venezia Giulia.

Domande Frequenti sul bilancio degli ETS

Entro quando si deve depositare il bilancio al RUNTS nel 2025?

Il bilancio relativo all’esercizio 2024 deve essere depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2025. Prima di questa data, il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati, generalmente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare), con possibile proroga a 6 mesi se prevista dallo statuto.

Quale modello di bilancio deve usare un’associazione con proventi di 150.000 euro?

Un’associazione con proventi annuali fino a 220.000 euro puo utilizzare il Modello C, ovvero il rendiconto per cassa. Non e richiesta la tenuta di una contabilita in partita doppia. E tuttavia necessario allegare la Relazione di Missione, anche in forma semplificata, e il verbale di approvazione assembleare.

Cosa succede se un ETS non deposita il bilancio al RUNTS?

In caso di mancato deposito, l’ufficio RUNTS regionale invia una diffida a regolarizzare entro un termine assegnato. Se l’ente non adempie, puo essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 1.000 euro) e, nei casi di reiterata inadempienza, l’ente rischia la cancellazione dal RUNTS, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali, compresa la possibilita di ricevere il 5 per mille.

Le cooperative sociali devono depositare il bilancio al RUNTS?

Si, le cooperative sociali sono Imprese Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017 e sono iscritte al RUNTS nella sezione ‘Imprese Sociali’. Devono depositare il bilancio al RUNTS entro il 30 giugno e, se costituite in forma societaria, anche al Registro delle Imprese. Sono obbligate ad adottare il Modello A (bilancio ordinario) e a redigere il bilancio sociale annuale.

Un’ODV con 3 dipendenti e proventi di 180.000 euro deve nominare l’organo di controllo?

No. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatta solo quando l’ente supera per due esercizi consecutivi almeno due dei tre parametri: attivo 110.000 euro, proventi 220.000 euro, 5 dipendenti medi. Un’ODV con 3 dipendenti e 180.000 euro di proventi supera solo il parametro dipendenti, quindi non e ancora obbligata alla nomina.


Hai Bisogno di Supporto per il Bilancio ETS?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con tutti gli adempimenti contabili e fiscali per gli Enti del Terzo Settore: scelta del modello di bilancio, redazione della Relazione di Missione e deposito telematico al RUNTS.

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    1. RUNTS: chi è obbligato al deposito del bilancio
    2. I modelli di bilancio ETS: Modello A, B e C
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    • Stato Patrimoniale: attivo (immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti) e passivo (patrimonio netto, fondi rischi, debiti)
    • Conto Economico: proventi e ricavi, costi e oneri, con distinzione tra attività istituzionale e attività diverse
    • Rendiconto Finanziario: flussi finanziari da attività operativa, di investimento e di finanziamento (obbligatorio per enti con proventi superiori a 1 milione di euro)
    • Nota Integrativa: informazioni qualitative e quantitative a corredo dello stato patrimoniale e del conto economico
    • Relazione di Missione: documento narrativo sulle attività svolte e sui risultati raggiunti

    Modello B – Bilancio abbreviato

    Il Modello B è una versione semplificata del bilancio ordinario, consentita agli ETS che non superano determinati limiti dimensionali. Rispetto al Modello A, presenta uno stato patrimoniale e un conto economico con voci meno dettagliate e una nota integrativa ridotta. Non è richiesta la redazione del rendiconto finanziario. Rimane obbligatoria la Relazione di Missione.

    Modello C – Rendiconto per cassa

    Il Modello C è il rendiconto per cassa, riservato agli ETS di piccole dimensioni. Non richiede la tenuta di una contabilità ordinaria in partita doppia: è sufficiente la registrazione delle entrate e delle uscite di cassa effettivamente percepite o sostenute nel corso dell’esercizio. Anche per il Modello C è richiesta la Relazione di Missione, sebbene in forma semplificata.

    Soglie dimensionali e scelta del modello

    La scelta del modello di bilancio dipende dai proventi dell’esercizio dell’ente. La soglia principale è fissata a 220.000 euro, ma esistono ulteriori graduazioni. Di seguito la tabella riepilogativa:

    Proventi annualiModello da utilizzareDocumenti richiesti
    Fino a 220.000 euroModello C (rendiconto per cassa)Rendiconto cassa + Relazione di Missione (semplificata)
    Da 220.001 a 1.000.000 euroModello B (bilancio abbreviato)Stato patrimoniale + Conto economico (abbreviati) + Nota integrativa + Relazione di Missione
    Oltre 1.000.000 euroModello A (bilancio ordinario)Stato patrimoniale + Conto economico + Rendiconto finanziario + Nota integrativa + Relazione di Missione

    È importante precisare che la soglia dei 220.000 euro si riferisce ai proventi totali dell’ente, compresi contributi, donazioni, quote associative, ricavi da attività commerciali accessorie. Un ETS con proventi inferiori a tale soglia può tuttavia scegliere volontariamente di adottare il Modello B o A, se lo statuto o l’assemblea lo prevedono. Per quanto riguarda le Imprese Sociali, è obbligatorio il Modello A indipendentemente dai proventi, in quanto soggette anche alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Ulteriori chiarimenti sull’iscrizione al RUNTS sono disponibili nell’articolo sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Codice del Terzo Settore.

    Scadenze deposito bilancio 2025

    Le scadenze per il deposito del bilancio 2025 al RUNTS riguardano il bilancio dell’esercizio 2024. L’art. 48, comma 3 del CTS prevede che il deposito avvenga entro il 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, prima del deposito al RUNTS devono essere rispettate alcune scadenze intermedie:

    AdempimentoScadenzaNote
    Redazione bilancio da parte dell’organo di amministrazioneEntro 4 mesi dalla chiusura esercizio (30 aprile per esercizi coincidenti con anno solare)Art. 13 CTS. Possibile proroga a 6 mesi in casi previsti da statuto
    Approvazione bilancio dall’assemblea dei soci/associatiEntro 4 mesi dalla chiusura (o 6 mesi con proroga statutaria)Per ODV/APS, verifica che lo statuto consenta la proroga
    Deposito al RUNTSEntro il 30 giugno 2025 (bilancio esercizio 2024)Art. 48, comma 3 CTS. Invio telematico tramite sportello RUNTS regionale
    Organo di controllo/Revisione legale (se obbligatorio)Prima dell’assemblea di approvazioneObbligatorio per enti con proventi oltre 220.000 euro o che presentano 2 dei 3 parametri ex art. 31 CTS

    Attenzione: per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare (ad esempio chiusura al 31 marzo o al 30 settembre), la scadenza del 30 giugno potrebbe cadere prima dei 4 mesi dalla chiusura. In questi casi, l’ente deposita comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento.

    Procedura telematica di deposito al RUNTS

    Il deposito del bilancio al RUNTS avviene esclusivamente in via telematica attraverso lo sportello RUNTS della Regione o della Provincia Autonoma nel cui territorio ha sede l’ente. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

    Fase 1: Accesso al portale RUNTS

    Il rappresentante legale dell’ente (o un delegato con procura) accede al portale RUNTS tramite SPID, CIE o CNS. Il portale è accessibile dall’indirizzo ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una volta autenticato, seleziona l’ente di appartenenza dal proprio profilo.

    Fase 2: Compilazione della pratica

    Dalla sezione “Deposito bilancio”, l’utente seleziona l’esercizio di riferimento e compila il modulo digitale corrispondente al modello scelto (A, B o C). I dati da inserire comprendono:

    • Dati identificativi dell’ente: codice fiscale, denominazione, sede legale
    • Periodo di riferimento: data inizio e fine esercizio
    • Voci di bilancio: inserite direttamente nel modulo digitale strutturato
    • Allegati: relazione di missione, verbale di approvazione assembleare, eventuale relazione dell’organo di controllo

    Fase 3: Firma digitale e invio

    Prima di inviare la pratica, il rappresentante legale deve firmare digitalmente il documento con firma digitale qualificata (FEQ) o con firma remota. Il sistema genera automaticamente un codice di protocollo e invia una ricevuta di presentazione all’indirizzo email o PEC registrato. L’ufficio RUNTS regionale verifica la pratica entro 60 giorni dalla ricezione (art. 50 CTS) e, in caso di irregolarità, notifica le richieste di integrazione.

    La Relazione di Missione: contenuto obbligatorio

    La Relazione di Missione è il documento narrativo che accompagna il bilancio e illustra le attività svolte dall’ente nell’esercizio, i risultati raggiunti e il perseguimento delle finalità istituzionali. È prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 ed è obbligatoria per tutti gli ETS, seppur con contenuto modulato in base alle dimensioni.

    Per gli ETS che adottano il Modello A o B, la Relazione di Missione deve contenere:

    • Descrizione delle attività di interesse generale svolte (art. 5 CTS) con indicazione delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti
    • Attività diverse eventualmente svolte (art. 6 CTS) e loro incidenza percentuale rispetto alle attività principali
    • Raccolta fondi: modalità, campagne attivate, entrate raccolte
    • Risorse umane: numero di lavoratori dipendenti, collaboratori, volontari e ore di volontariato prestato
    • Struttura organizzativa: organi di governo, sistemi di controllo interno
    • Informazioni sulla continuità aziendale e prospettive future
    • Rapporti con altri ETS, enti pubblici, imprese: convenzioni, accordi, reti di collaborazione

    Per gli ETS che adottano il Modello C (rendiconto per cassa), la Relazione di Missione può essere redatta in forma semplificata, con un resoconto delle attività svolte e delle risorse umane coinvolte, senza necessità di fornire indicatori analitici di efficacia ed efficienza.

    Sanzioni per mancato o tardivo deposito

    Il mancato rispetto degli obblighi di deposito del bilancio espone gli ETS a conseguenze di natura sia amministrativa che civilistica. La disciplina sanzionatoria è contenuta nell’art. 93 del D.Lgs. 117/2017 e nelle disposizioni degli statuti regionali RUNTS.

    Sanzioni amministrative

    In caso di mancato deposito del bilancio entro la scadenza del 30 giugno, l’ufficio RUNTS competente può:

    • Diffida a depositare entro un termine assegnato (generalmente 30-60 giorni)
    • Sanzione amministrativa pecuniaria: da 100 a 1.000 euro per inadempimenti agli obblighi contabili e di rendicontazione (art. 93, comma 1 CTS)
    • Cancellazione dal RUNTS: nei casi più gravi di reiterata inadempienza, l’ente può essere cancellato dal Registro, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali riservate agli ETS

    Conseguenze fiscali della cancellazione

    La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita immediata dei benefici fiscali riservati agli ETS, tra cui:

    • Esonero IRES sui proventi istituzionali (art. 79 CTS)
    • Deduzioni e detrazioni per i donatori (artt. 83-84 CTS)
    • Esenzione IMU per immobili utilizzati per attività istituzionali
    • Agevolazioni postali e di bollo
    • Possibilità di ricevere il 5 per mille dell’IRPEF

    Oltre alla perdita delle agevolazioni future, l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero delle imposte non versate negli anni in cui l’ente ha indebitamente fruito dei benefici fiscali, con aggiunta di interessi e sanzioni. Per questo motivo è fondamentale rispettare rigorosamente le scadenze di deposito.

    Particolarità per Imprese Sociali, ODV e APS

    Alcune categorie di ETS presentano peculiarità specifiche nella redazione e nel deposito del bilancio:

    Imprese Sociali

    Le Imprese Sociali (D.Lgs. 112/2017), incluse le cooperative sociali di tipo A e B, sono soggette a obblighi contabili più stringenti. Devono obbligatoriamente:

    • Adottare il Modello A (bilancio ordinario) indipendentemente dai proventi
    • Redigere il bilancio sociale annuale (art. 9 D.Lgs. 112/2017), che illustra l’impatto sociale delle attività svolte
    • Depositare il bilancio sia al RUNTS che al Registro delle Imprese (per le imprese sociali costituite in forma societaria)
    • Prevedere la revisione legale dei conti se superano i parametri dimensionali del Codice Civile

    ODV e APS: obblighi di organo di controllo

    Per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale), la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria quando l’ente supera, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti parametri (art. 30 CTS):

    • Totale dell’attivo: 110.000 euro
    • Proventi, ricavi e rendite: 220.000 euro
    • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

    L’organo di controllo, composto da uno o più sindaci revisori, verifica la regolarità contabile e la conformità del bilancio. Le sue osservazioni devono essere allegate al bilancio depositato al RUNTS. Per ODV e APS con proventi superiori a 1 milione di euro, è obbligatoria anche la revisione legale dei conti da parte di un revisore iscritto nel registro MEF.

    Il ruolo del CAF nel supporto agli ETS

    Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta gli Enti del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia in tutte le fasi degli adempimenti contabili e fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore. Il nostro team di esperti offre assistenza concreta per:

    • Scelta del modello di bilancio più adatto alle dimensioni e alla struttura dell’ente (Modello A, B o C)
    • Predisposizione della documentazione contabile: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
    • Redazione della Relazione di Missione secondo le linee guida ministeriali
    • Deposito telematico al RUNTS: gestione della procedura informatica e firma digitale
    • Verifica della conformità agli obblighi del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 5 marzo 2020
    • Consulenza fiscale sulle agevolazioni IRPEF/IRES riservate agli ETS iscritti al RUNTS
    • Supporto per la revisione dei conti e per la nomina dell’organo di controllo

    Gli ETS di piccole dimensioni che adottano il rendiconto per cassa (Modello C) trovano nel CAF un supporto fondamentale per organizzare correttamente la registrazione delle entrate e delle uscite e per predisporre la Relazione di Missione, spesso trascurata ma obbligatoria. Le associazioni che gestiscono anche attività di interesse sportivo dilettantistico trovano nel nostro CAF competenze specifiche su entrambi gli ambiti normativi.

    Per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che rientrano nei parametri che richiedono la nomina dell’organo di controllo, il CAF può inoltre fornire indicazioni per la selezione di professionisti abilitati nella provincia di Udine e nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la gestione fiscale e amministrativa di Associazioni Sportive Dilettantistiche. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Conclusioni: adempiere correttamente per tutelare l’ente

    Il deposito del bilancio al RUNTS entro il 30 giugno 2025 non è soltanto un obbligo formale, ma un atto fondamentale per garantire la trasparenza e la credibilità dell’ente verso i propri associati, donatori e la comunità. La scelta del modello corretto (A, B o C) in base ai proventi effettivi, la corretta redazione della Relazione di Missione e il rispetto della procedura telematica sono i tre pilastri per adempiere senza incorrere in sanzioni.

    Gli ETS che si trovano per la prima volta ad affrontare questi adempimenti, o che in passato hanno avuto difficoltà, possono contare sul supporto specializzato del CAF Centro Fiscale di Udine, che opera nel territorio friulano con competenze specifiche sulle normative che regolano il terzo settore, incluse le particolarità del sistema fiscale regionale del Friuli Venezia Giulia.

    Domande Frequenti sul bilancio degli ETS

    Entro quando si deve depositare il bilancio al RUNTS nel 2025?

    Il bilancio relativo all’esercizio 2024 deve essere depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2025. Prima di questa data, il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati, generalmente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare), con possibile proroga a 6 mesi se prevista dallo statuto.

    Quale modello di bilancio deve usare un’associazione con proventi di 150.000 euro?

    Un’associazione con proventi annuali fino a 220.000 euro puo utilizzare il Modello C, ovvero il rendiconto per cassa. Non e richiesta la tenuta di una contabilita in partita doppia. E tuttavia necessario allegare la Relazione di Missione, anche in forma semplificata, e il verbale di approvazione assembleare.

    Cosa succede se un ETS non deposita il bilancio al RUNTS?

    In caso di mancato deposito, l’ufficio RUNTS regionale invia una diffida a regolarizzare entro un termine assegnato. Se l’ente non adempie, puo essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 1.000 euro) e, nei casi di reiterata inadempienza, l’ente rischia la cancellazione dal RUNTS, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali, compresa la possibilita di ricevere il 5 per mille.

    Le cooperative sociali devono depositare il bilancio al RUNTS?

    Si, le cooperative sociali sono Imprese Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017 e sono iscritte al RUNTS nella sezione ‘Imprese Sociali’. Devono depositare il bilancio al RUNTS entro il 30 giugno e, se costituite in forma societaria, anche al Registro delle Imprese. Sono obbligate ad adottare il Modello A (bilancio ordinario) e a redigere il bilancio sociale annuale.

    Un’ODV con 3 dipendenti e proventi di 180.000 euro deve nominare l’organo di controllo?

    No. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatta solo quando l’ente supera per due esercizi consecutivi almeno due dei tre parametri: attivo 110.000 euro, proventi 220.000 euro, 5 dipendenti medi. Un’ODV con 3 dipendenti e 180.000 euro di proventi supera solo il parametro dipendenti, quindi non e ancora obbligata alla nomina.


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      Enti del Terzo Settore e RUNTS 2026: Cosa Cambia con il Nuovo Decreto del Ministero del Lavoro

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Indice dei contenuti

      1. Il Nuovo Decreto del Ministero del Lavoro: Cosa Introduce
      2. RUNTS 2026: Obblighi di Iscrizione e Nuove Scadenze
      3. Requisiti Statutari Rafforzati per gli ETS
      4. Bilancio e Trasparenza: Le Nuove Regole Contabili
      5. Controlli e Sanzioni: Cosa Rischiano gli Enti Non Conformi
      6. Come Adeguarsi al Nuovo Decreto: Guida Pratica
      7. Domande Frequenti

      Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un nuovo decreto attuativo del Codice del Terzo Settore che introduce importanti novità per gli enti del terzo settore (ETS) iscritti o in procinto di iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Le modifiche riguardano i requisiti statutari, gli obblighi contabili, i criteri di trasparenza e il sistema di controlli e sanzioni per garantire maggiore conformità normativa.

      Per associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e cooperative sociali, questo decreto rappresenta un punto di svolta: chi non si adegua entro le scadenze previste rischia la cancellazione dal RUNTS e la perdita delle agevolazioni fiscali.

      Il decreto si inserisce nel solco tracciato dai recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Codice del Terzo Settore, che hanno già fornito indicazioni operative sui requisiti fiscali e sulle modalità di iscrizione al RUNTS. Ora il Ministero del Lavoro aggiunge nuovi tasselli al quadro normativo, rendendo ancora più stringenti i controlli sugli enti del terzo settore.

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      Il Nuovo Decreto del Ministero del Lavoro: Cosa Introduce

      Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2026 introduce modifiche sostanziali alla disciplina degli enti del terzo settore, aggiornando il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) alla luce delle prime esperienze applicative del RUNTS. Il decreto nasce dall’esigenza di uniformare le prassi adottate dai diversi uffici regionali e di rafforzare i controlli sulla conformità degli enti iscritti.

      Le principali novità del decreto

      Il decreto ministeriale interviene su quattro pilastri fondamentali:

      • Requisiti statutari più stringenti: lo statuto degli enti deve contenere clausole obbligatorie più dettagliate su governance, democraticità, trasparenza e destinazione del patrimonio in caso di scioglimento.
      • Obblighi contabili rafforzati: vengono introdotti nuovi schemi di bilancio per fascia di ricavi, con obbligo di revisione legale dei conti per enti sopra determinate soglie.
      • Sistema di controlli periodici: il RUNTS effettuerà verifiche a campione annuali sulla conformità degli statuti, sulla corretta tenuta della contabilità e sul rispetto dei vincoli di non distribuzione degli utili.
      • Sanzioni amministrative graduate: da 1.000 euro a 50.000 euro per violazioni gravi, con possibilità di sospensione o cancellazione dal registro nei casi più gravi.

      Il decreto stabilisce inoltre tempistiche precise per l’adeguamento: gli enti già iscritti al RUNTS hanno 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per aggiornare lo statuto e la contabilità. I nuovi enti devono invece essere già conformi al momento della domanda di iscrizione.

      Impatto sulle agevolazioni fiscali

      Un aspetto cruciale del decreto riguarda il legame tra iscrizione RUNTS e agevolazioni fiscali. Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, gli enti non iscritti o non conformi al Codice del Terzo Settore perdono automaticamente i benefici fiscali previsti, tra cui:

      • Esenzione IRES per le attività istituzionali (art. 79 D.Lgs. 117/2017)
      • Detrazioni fiscali del 30% sulle donazioni ricevute (fino a 30.000 euro)
      • Agevolazioni IMU e TARI per gli immobili utilizzati per attività di interesse generale
      • Accesso a contributi pubblici e bandi riservati agli ETS

      Il decreto introduce inoltre un meccanismo di sospensione temporanea delle agevolazioni in caso di irregolarità contabili o statutarie, con possibilità di ripristino solo dopo aver sanato le non conformità.

      RUNTS 2026: Obblighi di Iscrizione e Nuove Scadenze

      L’iscrizione al RUNTS diventa ancora più centrale con il nuovo decreto. Tutti gli enti del terzo settore che vogliono mantenere o acquisire lo status di ETS devono iscriversi al Registro Unico, rispettando requisiti più rigorosi rispetto al passato.

      Chi deve iscriversi al RUNTS

      Il decreto conferma l’obbligo di iscrizione per tutte le tipologie di enti previste dal Codice del Terzo Settore:

      • Organizzazioni di volontariato (ODV)
      • Associazioni di promozione sociale (APS)
      • Enti filantropici
      • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
      • Reti associative
      • Società di mutuo soccorso
      • Associazioni riconosciute e non riconosciute che svolgono prevalentemente attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017)

      Restano escluse dall’obbligo di iscrizione al RUNTS le associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD), che seguono una disciplina separata, salvo che svolgano anche attività di interesse generale tipiche degli ETS.

      Nuove scadenze 2026 per l’iscrizione

      Il decreto introduce scadenze stringenti per l’adeguamento degli enti già operativi:

      • Entro il 30 giugno 2026: gli enti già iscritti devono aggiornare lo statuto secondo i nuovi requisiti ministeriali
      • Entro il 30 settembre 2026: obbligo di deposito al RUNTS del bilancio 2025 conforme ai nuovi schemi contabili
      • Entro il 31 dicembre 2026: termine ultimo per la migrazione al RUNTS degli enti ancora iscritti nei vecchi registri regionali (ODV/APS)

      Per i nuovi enti costituiti dal 2026 in poi, l’iscrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione, pena l’impossibilità di accedere alle agevolazioni fiscali e ai contributi pubblici.

      Documentazione richiesta per l’iscrizione

      Il decreto amplia l’elenco dei documenti obbligatori per l’iscrizione al RUNTS:

      1. Atto costitutivo e statuto conformi al Codice del Terzo Settore
      2. Elenco nominativo degli amministratori con dichiarazione di assenza di cause ostative (condanne penali, conflitti di interesse)
      3. Bilancio o rendiconto economico-finanziario dell’ultimo esercizio (se l’ente è già operativo)
      4. Elenco delle attività di interesse generale effettivamente svolte (art. 5 D.Lgs. 117/2017)
      5. Dichiarazione sostitutiva sul rispetto del divieto di distribuzione degli utili
      6. Certificazione contabile (per enti sopra 220.000 euro di entrate annue)
      7. Modello EAS (Enti Associativi) protocollato dall’Agenzia delle Entrate

      La documentazione deve essere presentata telematicamente attraverso il portale ufficiale del RUNTS (www.runts.it), con firma digitale del rappresentante legale.

      Requisiti Statutari Rafforzati per gli ETS

      Uno dei punti più rilevanti del decreto riguarda i requisiti statutari che gli enti del terzo settore devono rispettare per ottenere e mantenere l’iscrizione al RUNTS. Lo statuto deve ora contenere clausole obbligatorie più dettagliate su diversi aspetti della governance e della gestione.

      Clausole statutarie obbligatorie

      Il decreto impone che lo statuto contenga tassativamente le seguenti clausole:

      1. Indicazione delle attività di interesse generale svolte dall’ente (art. 5 D.Lgs. 117/2017), con specificazione delle modalità operative
      2. Assenza di scopo di lucro e divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve
      3. Obbligo di reinvestimento degli utili nelle attività istituzionali dell’ente
      4. Devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, liquidazione o estinzione, a favore di altri ETS o di finalità di interesse generale
      5. Disciplina delle modalità di ammissione e di esclusione degli associati, con criteri non discriminatori
      6. Diritti e obblighi degli associati, incluso il diritto di voto in assemblea
      7. Norme sulla trasparenza: obbligo di pubblicazione dello statuto, dei bilanci e degli elenchi degli amministratori sul sito web dell’ente (o, in mancanza, sul portale RUNTS)
      8. Criteri di democraticità nella gestione: un associato = un voto, indipendentemente dalla quota associativa versata
      9. Gratuità delle cariche associative: amministratori e sindaci operano a titolo gratuito (salvo rimborsi spese documentati)
      10. Incompatibilità e conflitti di interesse: regole per prevenire situazioni di conflitto tra cariche sociali e attività commerciali dell’ente

      Se lo statuto attuale non contiene anche una sola di queste clausole, l’ente deve modificarlo tramite delibera assembleare straordinaria e depositare il nuovo testo al RUNTS entro i 180 giorni previsti.

      Governance e democraticità: nuovi standard

      Il decreto rafforza il principio di democraticità nella gestione degli enti del terzo settore. In particolare:

      • L’assemblea degli associati deve riunirsi almeno una volta all’anno per approvare il bilancio
      • Gli amministratori devono essere eletti dall’assemblea con mandato non superiore a 4 anni (rinnovabile)
      • È vietata la cooptazione automatica di membri del consiglio direttivo senza passare per l’assemblea
      • Per enti con ricavi superiori a 1 milione di euro, è obbligatorio nominare un collegio sindacale o un revisore legale

      Queste regole mirano a garantire che gli enti del terzo settore siano effettivamente partecipati dai loro membri e non gestiti da ristrette cerchie di persone.

      Come modificare lo statuto

      Per adeguare lo statuto ai nuovi requisiti, gli enti devono seguire questi passaggi:

      1. Convocazione assemblea straordinaria con ordine del giorno “Modifica statuto per adeguamento al D.M. Ministero del Lavoro 2026”
      2. Approvazione modifiche con maggioranza qualificata (solitamente 2/3 degli associati presenti)
      3. Redazione verbale dell’assemblea, sottoscritto dal presidente e dal segretario
      4. Deposito telematico del nuovo statuto sul portale RUNTS, allegando il verbale assembleare
      5. Pubblicazione dello statuto aggiornato sul sito web dell’ente (se presente)

      Per le associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica), la modifica statutaria deve essere autenticata da notaio e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura.

      Bilancio e Trasparenza: Le Nuove Regole Contabili

      Un altro pilastro del decreto riguarda gli obblighi contabili e di trasparenza per gli enti del terzo settore. Il Ministero del Lavoro introduce nuovi schemi di bilancio differenziati per fasce di entrate, con l’obiettivo di garantire maggiore chiarezza e comparabilità dei dati economici degli ETS.

      Tre fasce di adempimenti contabili

      Il decreto suddivide gli enti in tre fasce in base alle entrate annue complessive, con obblighi crescenti:

      Fascia 1: Enti con entrate fino a 220.000 euro

      • Rendiconto semplificato entrate/uscite (rendiconto di cassa)
      • Registrazione cronologica delle operazioni su libro giornale di cassa
      • Deposito del rendiconto al RUNTS entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio
      • Nessun obbligo di revisione contabile esterna

      Fascia 2: Enti con entrate tra 220.000 e 1.000.000 di euro

      • Bilancio secondo schemi ministeriali (stato patrimoniale + rendiconto gestionale)
      • Nota integrativa con dettaglio delle attività istituzionali e commerciali
      • Relazione di missione sugli obiettivi raggiunti nell’anno
      • Revisione contabile volontaria (consigliata ma non obbligatoria)

      Fascia 3: Enti con entrate superiori a 1.000.000 di euro

      • Bilancio completo con allegati obbligatori
      • Revisione legale dei conti obbligatoria (collegio sindacale o revisore iscritto al Registro)
      • Relazione del collegio sindacale sul bilancio
      • Pubblicazione integrale del bilancio sul sito web e invio al RUNTS

      Questi schemi di bilancio sono scaricabili dal portale RUNTS e devono essere compilati obbligatoriamente secondo i modelli ministeriali. Non sono più accettati bilanci in forma libera.

      Obbligo di trasparenza e pubblicazione online

      Il decreto rafforza gli obblighi di trasparenza per tutti gli enti del terzo settore, indipendentemente dalla dimensione:

      • Gli enti devono pubblicare sul proprio sito web (se presente) o sul portale RUNTS: statuto, bilanci degli ultimi 3 anni, elenco degli amministratori con incarichi
      • Per enti con entrate superiori a 100.000 euro, è obbligatorio avere un sito web dedicato (non solo una pagina social)
      • Il bilancio sociale diventa obbligatorio per enti sopra i 500.000 euro di entrate, da depositare al RUNTS e pubblicare online

      La trasparenza è considerata dal decreto un prerequisito essenziale per mantenere la fiducia dei donatori e dei finanziatori pubblici.

      Scadenze per il deposito del bilancio 2025

      Il decreto introduce scadenze uniformi per il deposito dei bilanci al RUNTS:

      • Entro il 30 giugno 2026: deposito del bilancio/rendiconto 2025 per enti con esercizio coincidente con l’anno solare
      • Entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio: per enti con esercizio non coincidente con l’anno solare

      Il mancato deposito nei termini comporta la sospensione temporanea dell’iscrizione al RUNTS, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.

      Controlli e Sanzioni: Cosa Rischiano gli Enti Non Conformi

      Il decreto introduce un sistema di controlli periodici sul rispetto dei requisiti da parte degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS. I controlli mirano a verificare la conformità degli statuti, la correttezza della contabilità, il rispetto del divieto di distribuzione degli utili e l’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale dichiarate.

      Tipologie di controlli

      Il decreto prevede tre modalità di controllo:

      1. Controlli a campione annuali: ogni anno, almeno il 5% degli enti iscritti al RUNTS vengono sottoposti a verifica documentale (statuto, bilanci, verbali assemblee)
      2. Controlli mirati: su segnalazione di terzi (associati, creditori, pubbliche amministrazioni) o in presenza di anomalie emerse dall’analisi dei bilanci depositati
      3. Controlli d’ufficio: per enti che ricevono contributi pubblici superiori a 100.000 euro annui, è prevista una verifica automatica

      I controlli sono effettuati dagli uffici regionali del RUNTS, con possibilità di richiedere documentazione integrativa all’ente entro 30 giorni dalla richiesta.

      Sanzioni amministrative: la nuova scala

      Il decreto introduce una scala di sanzioni proporzionata alla gravità delle violazioni riscontrate:

      Violazioni lievi (sanzione: 1.000 – 5.000 euro)

      • Mancato aggiornamento tempestivo dello statuto
      • Ritardo nel deposito del bilancio (oltre 30 giorni dalla scadenza)
      • Mancata pubblicazione online di documenti obbligatori (statuto, bilanci)
      • Omessa comunicazione di variazioni di cariche sociali entro i termini

      Violazioni gravi (sanzione: 5.000 – 20.000 euro)

      • Statuto non conforme ai requisiti del Codice del Terzo Settore
      • Bilancio non redatto secondo gli schemi ministeriali
      • Mancata tenuta della contabilità secondo le norme
      • Omessa revisione legale (per enti sopra 1 milione di euro di entrate)

      Violazioni gravissime (sanzione: 20.000 – 50.000 euro + sospensione/cancellazione dal RUNTS)

      • Distribuzione occulta di utili (anche indiretta) a soci, amministratori o terzi
      • Svolgimento prevalente di attività commerciali non di interesse generale
      • Falsa dichiarazione su requisiti statutari o contabili in fase di iscrizione
      • Utilizzo improprio di contributi pubblici per finalità diverse da quelle previste

      Nei casi più gravi, il RUNTS può disporre la cancellazione d’ufficio dell’ente dal registro, con conseguente perdita immediata di tutte le agevolazioni fiscali e obbligo di restituzione dei contributi pubblici eventualmente percepiti negli ultimi 3 anni.

      Procedimento sanzionatorio: diritto di difesa

      Prima dell’applicazione di una sanzione, l’ente ha diritto a difendersi:

      1. Il RUNTS notifica all’ente la contestazione formale delle violazioni riscontrate
      2. L’ente ha 30 giorni per presentare memorie difensive e documentazione integrativa
      3. Il RUNTS valuta le controdeduzioni e decide entro 60 giorni
      4. In caso di sanzione, l’ente può presentare ricorso amministrativo al Ministero del Lavoro entro 30 giorni

      Solo dopo l’esito negativo del ricorso, la sanzione diventa definitiva e l’ente è tenuto a pagarla entro 90 giorni.

      Come Adeguarsi al Nuovo Decreto: Guida Pratica

      Per le associazioni, fondazioni e cooperative sociali che vogliono mettersi in regola con il nuovo decreto, ecco una guida operativa passo-passo per l’adeguamento completo.

      Step 1: Audit dello statuto attuale

      Il primo passo è verificare la conformità dello statuto vigente ai nuovi requisiti ministeriali. Scarica la checklist ufficiale dal portale RUNTS e confronta articolo per articolo.

      Clausole da verificare:

      • Elenco attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017) presente e dettagliato?
      • Divieto di distribuzione utili esplicito e senza eccezioni?
      • Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento regolata?
      • Norme su trasparenza e pubblicazione documenti online presenti?
      • Criteri democratici (un associato = un voto) rispettati?
      • Gratuità delle cariche associative prevista?

      Se anche una sola clausola manca o è formulata in modo generico, lo statuto va modificato.

      Step 2: Convocazione assemblea straordinaria

      Redigi la convocazione assembleare con ordine del giorno specifico: “Modifica statuto per adeguamento al D.M. Ministero del Lavoro 2026 sul RUNTS”.

      Modalità di convocazione:

      • Preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell’assemblea
      • Comunicazione tramite email certificata (PEC) o raccomandata a tutti gli associati
      • Allegare la bozza del nuovo statuto per consentire agli associati di valutarlo

      L’assemblea deve approvare le modifiche con maggioranza qualificata (solitamente 2/3 dei presenti), secondo quanto previsto dallo statuto attuale.

      Step 3: Aggiornamento della contabilità

      Parallelamente alla modifica statutaria, è necessario adeguare il sistema contabile ai nuovi schemi ministeriali.

      Azioni da compiere:

      1. Individuare la fascia di appartenenza in base alle entrate annue (vedi sopra)
      2. Scaricare i modelli di bilancio dal portale RUNTS
      3. Redigere il bilancio 2025 secondo i nuovi schemi (entro 30 settembre 2026)
      4. Per enti sopra 1 milione di euro: nominare collegio sindacale o revisore legale
      5. Predisporre la relazione di missione (per enti fascia 2 e 3)

      Se l’ente non ha competenze contabili interne, è consigliabile affidarsi a un commercialista specializzato in enti non profit.

      Step 4: Deposito al RUNTS

      Dopo l’approvazione delle modifiche statutarie, procedi con il deposito telematico sul portale RUNTS:

      1. Accedi al portale RUNTS con SPID o CIE del rappresentante legale
      2. Seleziona “Variazione dati ente” → “Modifica statuto”
      3. Carica il nuovo statuto in PDF/A firmato digitalmente
      4. Allega il verbale assembleare che approva le modifiche
      5. Paga l’imposta di bollo (16 euro) tramite PagoPA
      6. Invia la pratica e attendi la validazione da parte dell’ufficio RUNTS (tempi: 30-60 giorni)

      Una volta approvato il nuovo statuto, il RUNTS aggiorna automaticamente l’iscrizione dell’ente.

      Step 5: Presentazione Modello EAS aggiornato

      Entro 60 giorni dalla modifica statutaria, l’ente deve presentare all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS aggiornato, comunicando le variazioni intervenute (attività svolte, codici ATECO, ecc.).

      Il Modello EAS si presenta telematicamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

      Step 6: Pubblicazione online dei documenti

      Infine, l’ente deve pubblicare sul proprio sito web (o, in mancanza, sul portale RUNTS):

      • Statuto aggiornato
      • Bilanci degli ultimi 3 anni
      • Elenco degli amministratori con relative cariche
      • Informazioni su come contattare l’ente

      La trasparenza è un requisito obbligatorio per mantenere l’iscrizione al RUNTS e le agevolazioni fiscali.

      Assistenza professionale: quando serve

      L’adeguamento al nuovo decreto richiede competenze giuridiche (per lo statuto) e contabili (per il bilancio). Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza dedicata agli enti del terzo settore per:

      • Analisi dello statuto e redazione delle modifiche necessarie
      • Predisposizione bilanci secondo i nuovi schemi ministeriali
      • Presentazione domanda RUNTS e gestione pratiche telematiche
      • Compilazione Modello EAS e dichiarazioni dei redditi
      • Consulenza fiscale su agevolazioni ETS e controlli

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la gestione fiscale e amministrativa di Associazioni Sportive Dilettantistiche. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti su RUNTS e Decreto Ministero Lavoro

      Entro quando devo adeguare lo statuto al nuovo decreto?

      Gli enti gia iscritti al RUNTS hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per aggiornare lo statuto secondo i nuovi requisiti ministeriali. Dopo tale data, gli enti non conformi rischiano la sospensione temporanea dall’iscrizione e la perdita delle agevolazioni fiscali.

      Quanto costa modificare lo statuto per adeguarlo al RUNTS?

      La modifica statutaria in se e gratuita (nessuna tassa di deposito al RUNTS). Tuttavia, per le associazioni riconosciute serve l’autentica notarile, con costi che vanno da 200 a 500 euro. Per le associazioni non riconosciute basta un verbale assembleare firmato digitalmente dal presidente, senza costi aggiuntivi. Consigliamo di farsi assistere da un commercialista per la verifica della conformita (costo: 300-600 euro).

      Cosa succede se non mi iscrivo al RUNTS entro le scadenze?

      Gli enti che non si iscrivono al RUNTS o non rispettano le scadenze di adeguamento perdono automaticamente lo status di Ente del Terzo Settore (ETS) e tutte le relative agevolazioni: esenzione IRES, detrazioni fiscali per donazioni, agevolazioni IMU e TARI. Inoltre, non possono piu accedere a contributi pubblici riservati agli ETS e rischiano sanzioni da 1.000 a 10.000 euro.

      Le associazioni sportive devono iscriversi al RUNTS?

      No. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) seguono una normativa separata e non devono iscriversi al RUNTS, salvo che svolgano anche attivita di interesse generale tipiche degli Enti del Terzo Settore (es. assistenza sociale, educazione, tutela ambiente). In quel caso, possono scegliere se iscriversi al RUNTS mantenendo anche il registro CONI.

      Il CAF puo aiutarmi con l’iscrizione al RUNTS e l’adeguamento al decreto?

      Si. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste enti del terzo settore, associazioni e cooperative sociali nell’intero processo di adeguamento: verifica conformita statuto, redazione modifiche statutarie, predisposizione bilanci secondo schemi ministeriali, presentazione domanda RUNTS, compilazione Modello EAS, gestione adempimenti fiscali. Contattaci per una consulenza personalizzata.


      Il nuovo decreto del Ministero del Lavoro sul RUNTS segna una tappa fondamentale per la regolamentazione degli enti del terzo settore in Italia. L’adeguamento ai requisiti statutari rafforzati, alle nuove regole contabili e al sistema di controlli è obbligatorio per mantenere lo status di ETS e accedere alle agevolazioni fiscali.

      Le associazioni, le fondazioni e le cooperative sociali devono agire entro le scadenze previste (30 giugno 2026 per lo statuto, 30 settembre 2026 per il bilancio 2025) per evitare sanzioni e la perdita dei benefici. L’iter di adeguamento richiede competenze specifiche in ambito giuridico e contabile: affidarsi a professionisti esperti è la scelta migliore per garantire la conformità.

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        CAF

        Codice del Terzo Settore: Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su Iscrizione al RUNTS

        Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

        Indice dei contenuti

        1. Cos’è il RUNTS e perché è obbligatorio
        2. Regole per l’iscrizione al RUNTS
        3. Requisiti fiscali per gli ETS
        4. Conseguenze della mancata iscrizione
        5. Come adeguarsi: i passi da seguire

        L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato importanti chiarimenti sul Codice del Terzo Settore, fornendo indicazioni operative per l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e sui requisiti fiscali che le organizzazioni devono rispettare. Le novità riguardano associazioni, fondazioni, cooperative sociali e tutti gli enti del terzo settore (ETS) che vogliono accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

        I nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate risolvono molti dubbi interpretativi emersi negli ultimi mesi, soprattutto in merito ai criteri di iscrizione, alla natura non commerciale delle attività e alle conseguenze fiscali della mancata registrazione.

        Cos’è il RUNTS e perché è obbligatorio

        Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è il registro pubblico in cui devono iscriversi tutti gli enti del terzo settore per essere riconosciuti come tali e accedere alle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

        L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria per:

        • Organizzazioni di volontariato (ODV)
        • Associazioni di promozione sociale (APS)
        • Enti filantropici
        • Imprese sociali (incluse cooperative sociali)
        • Reti associative
        • Società di mutuo soccorso
        • Associazioni riconosciute e non riconosciute che svolgono attività di interesse generale

        Senza l’iscrizione al RUNTS, un’associazione non può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, come:

        • Esenzione IRES per attività istituzionali
        • Detrazioni fiscali per donazioni
        • Agevolazioni IMU e TARI
        • Accesso a contributi pubblici e bandi riservati agli ETS

        Regole per l’iscrizione al RUNTS: i chiarimenti dell’Agenzia

        L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti critici per l’iscrizione al RUNTS:

        Requisiti per l’iscrizione

        Per iscriversi al RUNTS, un ente deve:

        1. Svolgere attività di interesse generale (elencate nell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017)
        2. Avere natura privata (non può essere ente pubblico)
        3. Essere senza scopo di lucro (utili non distribuibili)
        4. Rispettare i requisiti statutari previsti dal Codice (organi, governance, democraticità)
        5. Essere costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata (per enti riconosciuti)

        Documentazione necessaria

        Per l’iscrizione al RUNTS serve:

        • Statuto conforme al Codice del Terzo Settore
        • Atto costitutivo
        • Elenco degli amministratori e rappresentanti legali
        • Dichiarazione assenza cause ostative (condanne penali, conflitti di interesse)
        • Bilancio o rendiconto dell’ultimo esercizio (se già in attività)

        Tempistiche

        L’Agenzia ha chiarito che:

        • L’iscrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente
        • Per enti già esistenti al 3 agosto 2017, c’è stato un periodo transitorio (ormai scaduto)
        • La mancata iscrizione comporta la perdita delle agevolazioni fiscali e l’impossibilità di accedere a contributi pubblici

        Requisiti fiscali per gli ETS: le novità

        I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si concentrano anche sui requisiti fiscali che gli enti del terzo settore devono rispettare:

        Attività istituzionali vs commerciali

        Un punto critico riguarda la distinzione tra attività istituzionali (esenti IRES) e attività commerciali (imponibili).

        L’Agenzia ha chiarito che:

        • Le attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017) sono sempre istituzionali se svolte verso associati o beneficiari
        • Le attività diverse (es. vendita gadget, organizzazione eventi a pagamento) sono commerciali e tassabili
        • Gli enti del terzo settore commerciali (es. cooperative sociali) hanno un regime fiscale specifico

        Agevolazioni fiscali per donazioni

        Gli ETS iscritti al RUNTS possono ricevere donazioni deducibili/detraibili:

        • Detrazione 30% per donazioni fino a 30.000 euro (persone fisiche)
        • Deduzione integrale dal reddito d’impresa (aziende)
        • Esenzione imposta donazioni per lasciti testamentari a favore di ETS

        Obblighi contabili e dichiarativi

        L’Agenzia ha confermato gli obblighi di:

        • Tenuta registri contabili (libro giornale, inventari)
        • Redazione bilancio (annuale, secondo schemi ministeriali)
        • Presentazione Modello EAS (all’iscrizione e ad ogni variazione)
        • Dichiarazione dei redditi (Modello REDDITI ENC o Modello REDDITI SC)

        Conseguenze della mancata iscrizione

        L’Agenzia delle Entrate ha specificato le conseguenze fiscali della mancata iscrizione al RUNTS:

        • Perdita delle agevolazioni fiscali (IRES, IMU, TARI)
        • Tassazione ordinaria di tutti i proventi (anche quelli istituzionali)
        • Impossibilità di ricevere donazioni deducibili/detraibili
        • Esclusione da bandi pubblici e contributi riservati agli ETS
        • Sanzioni amministrative per mancato adempimento (da 1.000 a 10.000 euro)

        Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che:

        • Gli enti già iscritti in registri precedenti (es. registro regionale ODV/APS) devono comunque trasmigrare al RUNTS per mantenere le agevolazioni
        • Le associazioni non riconosciute possono iscriversi al RUNTS senza necessità di riconoscimento della personalità giuridica
        • Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) hanno un regime fiscale separato e non devono iscriversi al RUNTS (salvo che svolgano anche attività ETS)

        Come adeguarsi: i passi da seguire

        Per adeguarsi ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le associazioni e organizzazioni devono:

        1. Verificare lo statuto

        Controllare che lo statuto contenga:

        • Indicazione delle attività di interesse generale svolte
        • Assenza scopo di lucro e divieto di distribuzione utili
        • Clausole su trasparenza, democraticità, governance
        • Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento

        Se lo statuto non è conforme, è necessario modificarlo con delibera assembleare.

        2. Presentare domanda di iscrizione

        La domanda si presenta online sul portale del RUNTS, allegando:

        • Statuto e atto costitutivo
        • Documenti degli amministratori
        • Bilancio/rendiconto ultimo esercizio

        3. Aggiornare la contabilità

        Adottare un sistema contabile conforme al Codice del Terzo Settore:

        • Registri cronologici entrate/uscite
        • Inventario beni
        • Bilancio secondo schemi ministeriali

        4. Presentare Modello EAS

        Entro 60 giorni dall’iscrizione al RUNTS, presentare il Modello EAS (Enti Associativi) all’Agenzia delle Entrate, comunicando:

        • Dati identificativi dell’ente
        • Natura e attività svolte
        • Codici ATECO delle attività commerciali

        5. Pianificare gli adempimenti annuali

        Predisporre un calendario fiscale con scadenze per:

        • Approvazione bilancio (entro 6 mesi dalla chiusura esercizio)
        • Dichiarazione dei redditi (se dovuta)
        • Aggiornamenti RUNTS (variazioni statutarie, cariche sociali)

        📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la gestione fiscale e amministrativa di Associazioni Sportive Dilettantistiche. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande Frequenti sul Codice del Terzo Settore

        Tutte le associazioni devono iscriversi al RUNTS?

        No. L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria solo per le associazioni che vogliono essere riconosciute come Enti del Terzo Settore (ETS) e accedere alle relative agevolazioni fiscali. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) seguono un regime separato. Le associazioni che svolgono solo attività ricreative senza interesse generale possono rimanere fuori dal RUNTS.

        Quanto costa iscriversi al RUNTS?

        L’iscrizione al RUNTS è gratuita. Non ci sono tasse o diritti da pagare per la registrazione. Tuttavia, potrebbero esserci costi per l’adeguamento dello statuto (se serve notaio o commercialista) e per la tenuta della contabilità secondo gli schemi del Codice del Terzo Settore.

        Cosa succede se non mi iscrivo al RUNTS?

        Senza iscrizione al RUNTS, l’associazione perde tutte le agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore: esenzione IRES per attività istituzionali, detrazioni per donazioni, agevolazioni IMU e TARI. Inoltre, non può accedere a contributi pubblici riservati agli ETS e rischia sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 euro.

        Posso iscrivermi al RUNTS se la mia associazione non è riconosciuta?

        Sì. Le associazioni non riconosciute possono iscriversi al RUNTS senza dover prima ottenere la personalità giuridica. Basta che lo statuto sia conforme al Codice del Terzo Settore e che l’associazione svolga attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

        Il CAF può aiutarmi con l’iscrizione al RUNTS?

        Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste associazioni e organizzazioni non profit per: verifica conformità statuto, assistenza compilazione domanda RUNTS, tenuta contabilità enti del terzo settore, presentazione Modello EAS e dichiarazioni dei redditi. Contattaci per una consulenza personalizzata.

        I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Codice del Terzo Settore offrono maggiore certezza alle associazioni e organizzazioni che vogliono iscriversi al RUNTS. È fondamentale adeguare lo statuto, presentare la domanda di iscrizione e rispettare gli obblighi fiscali e contabili per mantenere le agevolazioni.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione per assistere enti del terzo settore, associazioni e cooperative sociali nell’adeguamento normativo e nella gestione degli adempimenti fiscali. Contattaci per una consulenza dedicata.


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