Menu
CAF Centro Fiscale
  • SERVIZI FISCALI
        • Modello ISEE
        • Dichiarazione dei Redditi Modello 730 / Redditi
        • Dichiarazione dei Redditi per le Criptovalute
        • Pratica ENEA
        • Contratti di Locazione
        • Dichiarazione di Successione
        • Calcolo IMU
        • Cessione del Credito per Ristrutturazione
        • Gestione COLF e Badanti
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Modello 770 e Certificazioni Uniche
  • PATRONATO
        • NASPI / Disoccupazione
        • Richiesta NASpI Anticipata
        • Disoccupazione Agricola
        • Dimissioni Online
        • Elenco bonus Maternità INPS
          • Bonus Asilo Nido
        • Calcolo Pensione
        • Riscatto Anni Laurea: Agevolato e Ordinario
        • Invalidità Civile / Handicap (Legge 104) 
  • COLF E BADANTI
  • PARTITA IVA
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Gestione Partita IVA ordinaria
        • Gestione completa Partita IVA Agricola
  • BLOG
        • CAF – NOTIZIE FISCALI
        • PATRONATO
        • PARTITA IVA
        • NOTIZIE
  • Menu Menu
CAF Centro Fiscale
NOTIZIE

Taglio IRPEF dal 2027: nuove aliquote al 22% e 33%, chi ci guadagna e quanto

aliquote irpef 2024 e calcolo detrazioni

Il governo sta studiando una revisione delle aliquote IRPEF che entrerebbe in vigore nel 2027: le due nuove aliquote sarebbero del 22% e del 33%, con la soglia del secondo scaglione fissata a 60.000 euro di reddito imponibile. Se il piano andasse in porto, milioni di contribuenti potrebbero pagare meno tasse. Ma chi ci guadagna davvero, e di quanto?

Indice dei contenuti

  • IRPEF 2026: com’è strutturata oggi
  • La proposta di riforma 2027: aliquote al 22% e 33%
  • Chi ci guadagna: simulazioni per fascia di reddito
  • Redditi oltre 60.000 euro: la terza aliquota resta al 43%
  • Quando entra in vigore e cosa manca ancora
  • Domande frequenti

IRPEF 2026: com’è strutturata oggi

In vigore dal 2024, l’IRPEF si articola su tre scaglioni:

  • 23% sui redditi fino a 28.000 euro
  • 35% sulla parte tra 28.001 e 50.000 euro
  • 43% sulla parte oltre 50.000 euro

Prima del DLgs 216/2023 esistevano quattro scaglioni (23%, 25%, 35%, 43%); la riforma del 2024 ha eliminato il secondo, unificando la fascia intermedia. La riforma proposta per il 2027 compie un ulteriore passo: riduce l’aliquota del primo scaglione di un punto e abbassa sensibilmente quella del secondo, alzando al contempo la soglia massima del secondo scaglione da 50.000 a 60.000 euro.

La proposta di riforma 2027: aliquote al 22% e 33%

Secondo le ipotesi di lavoro circolate e riprese da QuiFinanza, il nuovo schema IRPEF 2027 prevederebbe:

  • 22% sui redditi fino alla soglia del primo scaglione (invariata o ritoccata)
  • 33% sulla parte tra il primo scaglione e 60.000 euro
  • 43% sulla parte eccedente i 60.000 euro (invariata)

Il risparmio rispetto alle aliquote vigenti sarebbe concentrato nelle fasce di reddito medio: chi guadagna tra 28.000 e 60.000 euro beneficerebbe sia della riduzione dell’aliquota (dal 35% al 33%) sia dell’allargamento dello scaglione, pagando il 33% su una fascia più ampia invece del 43% sulla coda oltre i 50.000 euro.

Nota: la proposta è ancora in fase di studio e non è stata approvata da alcun provvedimento legislativo. I valori indicati potrebbero cambiare nel percorso parlamentare della Legge di Bilancio 2027.

Chi ci guadagna: simulazioni per fascia di reddito

Le simulazioni che seguono si basano sul reddito imponibile lordo (prima delle detrazioni), confrontando l’IRPEF lorda attuale con quella proposta. Le detrazioni da lavoro dipendente (o autonomo) si applicano a valle e non cambiano il risparmio assoluto derivante dalla riduzione delle aliquote.

Reddito 20.000 euro (primo scaglione)

Con il sistema attuale: 20.000 x 23% = 4.600 euro di IRPEF lorda.
Con il sistema proposto: 20.000 x 22% = 4.400 euro.
Risparmio: 200 euro l’anno.

Reddito 35.000 euro (secondo scaglione attuale)

Sistema attuale: (28.000 x 23%) + (7.000 x 35%) = 6.440 + 2.450 = 8.890 euro.
Sistema proposto (ipotesi primo scaglione invariato a 28.000): (28.000 x 22%) + (7.000 x 33%) = 6.160 + 2.310 = 8.470 euro.
Risparmio: 420 euro l’anno.

Reddito 50.000 euro (al limite del secondo scaglione attuale)

Sistema attuale: (28.000 x 23%) + (22.000 x 35%) = 6.440 + 7.700 = 14.140 euro.
Sistema proposto: (28.000 x 22%) + (22.000 x 33%) = 6.160 + 7.260 = 13.420 euro.
Risparmio: 720 euro l’anno (pari al 5,09% dell’IRPEF attuale).

Reddito 60.000 euro (al limite del nuovo secondo scaglione)

Sistema attuale: (28.000 x 23%) + (22.000 x 35%) + (10.000 x 43%) = 6.440 + 7.700 + 4.300 = 18.440 euro.
Sistema proposto: (28.000 x 22%) + (32.000 x 33%) = 6.160 + 10.560 = 16.720 euro.
Risparmio: 1.720 euro l’anno. Questa fascia è la più avvantaggiata in termini assoluti tra chi rimane entro i 60.000 euro.

Redditi oltre 60.000 euro: la terza aliquota resta al 43%

Chi percepisce un reddito superiore ai 60.000 euro beneficia comunque dei tagli sulle fasce inferiori. Sul reddito eccedente i 60.000 euro continua ad applicarsi l’aliquota del 43%, invariata rispetto ad oggi.

Esempio: reddito di 80.000 euro.
Sistema attuale: (28.000 x 23%) + (22.000 x 35%) + (30.000 x 43%) = 6.440 + 7.700 + 12.900 = 27.040 euro.
Sistema proposto: (28.000 x 22%) + (32.000 x 33%) + (20.000 x 43%) = 6.160 + 10.560 + 8.600 = 25.320 euro.
Risparmio: 1.720 euro l’anno (lo stesso di chi guadagna 60.000 euro, poiché la terza aliquota non cambia).

In percentuale sull’imposta attuale, il beneficio è più contenuto per chi guadagna di più: un reddito da 80.000 euro ottiene un risparmio pari al 6,36% dell’IRPEF attuale (1.720 su 27.040), mentre un reddito da 50.000 euro ottiene il 5,09% in meno. La progressività del beneficio assoluto si concentra dunque nella fascia 50.000-60.000 euro.

Quando entra in vigore e cosa manca ancora

La riforma è attesa nella Legge di Bilancio 2027, che il governo dovrebbe presentare in Parlamento entro ottobre 2026. L’iter parlamentare si conclude normalmente entro dicembre, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2027.

Allo stato attuale mancano ancora:

  • La copertura finanziaria ufficiale (il costo stimato è di diversi miliardi di euro)
  • La conferma della soglia del primo scaglione (potrebbe restare a 28.000 euro o essere ritoccata)
  • Il testo definitivo del disegno di legge
  • Il coordinamento con le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro

Il rischio, come sempre nelle riforme fiscali, è che la copertura venga trovata parzialmente riducendo detrazioni o deduzioni esistenti, il che potrebbe ridurre il beneficio netto per alcune categorie di contribuenti.

Domande frequenti sul taglio IRPEF 2027

Le nuove aliquote IRPEF 2027 sono confermate?

No, non ancora. Si tratta di ipotesi di lavoro del governo in attesa della Legge di Bilancio 2027. Nessun provvedimento legislativo è stato approvato al momento.

Chi risparmia di più con il taglio IRPEF 2027?

I contribuenti con reddito tra 40.000 e 60.000 euro sono quelli che beneficiano maggiormente in termini assoluti, potendo risparmiare fino a circa 1.720 euro annui grazie sia alla riduzione dell’aliquota del secondo scaglione (dal 35% al 33%) sia all’innalzamento della soglia da 50.000 a 60.000 euro.

Chi non beneficia del taglio IRPEF 2027?

Chi ha un reddito talmente basso da non pagare IRPEF (sotto la no tax area) non ottiene alcun vantaggio diretto. Anche i redditi molto elevati beneficiano della riduzione, ma in misura percentuale inferiore rispetto alle fasce medie.

Cambia qualcosa per il regime forfettario?

No. I titolari di partita IVA in regime forfettario pagano un’imposta sostitutiva (15% o 5% per le nuove attività) che non è IRPEF. La riforma degli scaglioni IRPEF non li riguarda direttamente.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/04/aliquote-irpef-2024-e-calcolo-detrazioni-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 15:22:002026-08-26 09:23:26Taglio IRPEF dal 2027: nuove aliquote al 22% e 33%, chi ci guadagna e quanto
NOTIZIE

Taglio IRPEF dal 2027: aliquote al 22% e 33% fino a 60.000 euro. Chi ci guadagna?

aliquote irpef 2024 e calcolo detrazioni

Una riforma fiscale che potrebbe cambiare le buste paga di milioni di italiani e in arrivo dal 2027. Il governo ha allo studio un significativo taglio IRPEF con nuove aliquote al 22% e 33% per i redditi fino a 60.000 euro l’anno. Ma chi ci guadagna davvero? E di quanto? Facciamo i calcoli.

Indice dei contenuti

  • Cosa cambia con il taglio IRPEF 2027
  • I nuovi scaglioni IRPEF 2027
  • Chi ci guadagna di piu
  • Simulazioni: quanto si risparmia
  • Quando entra in vigore e iter parlamentare
  • Domande frequenti (FAQ)

Cosa cambia con il taglio IRPEF 2027

Per capire la portata della novita, e utile ricordare come funziona l’IRPEF oggi. L’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche viene calcolata applicando aliquote crescenti a fasce di reddito (chiamate “scaglioni”). Piu si guadagna, piu alta e l’aliquota applicata sulla parte eccedente.

Dal 2024, in Italia vigono tre scaglioni IRPEF: 23% sui redditi fino a 28.000 euro, 35% sulla parte tra 28.001 e 50.000 euro, 43% sulla parte oltre i 50.000 euro. La proposta di riforma porterebbe a un nuovo assetto con aliquote ridotte e una soglia piu alta per lo scaglione intermedio, portato fino a 60.000 euro.

I nuovi scaglioni IRPEF 2027

Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa specializzata (fonte: QuiFinanza), la struttura proposta per il 2027 sarebbe la seguente:

Scaglione di redditoAliquota attuale (2026)Aliquota proposta (2027)Variazione
Fino a 28.000 euro23%22%-1 punto
Da 28.001 a 60.000 euro35% (fino a 50.000)33%-2 punti e soglia alzata
Oltre 60.000 euro43%43%Invariata

La doppia novita e quindi: aliquote piu basse per i due scaglioni inferiori e soglia piu alta (da 50.000 a 60.000 euro) per lo scaglione intermedio. Chi guadagna tra 50.000 e 60.000 euro avrebbe un vantaggio doppio: sia dall’aliquota ridotta (33% invece di 35%), sia dal fatto che questa fascia non sarebbe piu nel terzo scaglione al 43%.

Chi ci guadagna di piu

Il beneficio della riforma e distribuito in modo diverso a seconda del livello di reddito. I redditi fino a 28.000 euro ottengono un risparmio limitato: il calo di 1 punto percentuale (dal 23% al 22%) vale al massimo circa 280 euro annui. I redditi tra 28.000 e 50.000 euro beneficiano in modo duplice: taglio del primo scaglione piu 2 punti in meno sul secondo. I redditi tra 50.000 e 60.000 euro hanno il massimo vantaggio relativo: questa fascia passa dal 43% al 33% proposto, un risparmio di 10 punti percentuali. I redditi oltre 60.000 euro beneficiano dei vantaggi sulle fasce inferiori, ma il 43% sul reddito eccedente resta invariato.

In termini assoluti, a guadagnare di piu sono i redditi compresi tra 50.000 e 60.000 euro, la cosiddetta classe media alta che finora era penalizzata dallo scatto di aliquota al 43% gia da 50.001 euro.

Simulazioni: quanto si risparmia

Ecco alcune simulazioni pratiche del risparmio fiscale annuo (calcolo lordo, senza detrazioni personali che variano caso per caso):

Reddito annuoIRPEF lorda 2026IRPEF lorda 2027 (stima)Risparmio annuo
20.000 euro4.600 euro4.400 eurocirca 200 euro
28.000 euro6.440 euro6.160 eurocirca 280 euro
35.000 euro8.890 euro8.470 eurocirca 420 euro
50.000 euro14.140 euro13.420 eurocirca 720 euro
60.000 euro18.440 euro16.720 eurocirca 1.720 euro
80.000 euro27.040 euro25.320 eurocirca 1.720 euro

Nota: stime basate sulle aliquote proposte applicate a scalini sulle rispettive fasce, senza detrazioni. L’importo effettivo dipende da detrazioni, carichi di famiglia e addizionali regionali e comunali.

Il picco di risparmio si raggiunge per i redditi da 60.000 euro in su (circa 1.720 euro in meno di IRPEF). Sopra i 60.000 euro il risparmio resta stabile perche la terza aliquota (43%) resta invariata e il guadagno e interamente dovuto al taglio delle prime due fasce.

Quando entra in vigore e iter parlamentare

Al momento, si tratta di una proposta ancora in fase di elaborazione e non di una legge approvata. La riforma dovrebbe essere inserita nella Legge di Bilancio 2027, il cui iter parlamentare prende avvio in autunno 2026 e si conclude entro il 31 dicembre. Le tappe previste: settembre-ottobre 2026 presentazione del Documento Programmatico di Bilancio; ottobre 2026 approvazione del DDL Bilancio in Consiglio dei Ministri; novembre-dicembre 2026 iter parlamentare; 31 dicembre 2026 approvazione definitiva (se i tempi reggono); 1 gennaio 2027 entrata in vigore.

I margini di incertezza restano ampi: la copertura finanziaria, le trattative di maggioranza e la compatibilita con i vincoli europei potrebbero modificare significativamente il testo finale.

Domande frequenti (FAQ)

La riforma IRPEF 2027 e gia legge?

No. Al momento e una proposta in fase di studio. Dovra essere inserita nella Legge di Bilancio 2027 e approvata dal Parlamento entro fine 2026 per entrare in vigore il 1 gennaio 2027.

Chi non beneficia della riforma?

Tutti i contribuenti con redditi sopra i 60.000 euro beneficiano comunque di un risparmio sulle fasce inferiori, ma il 43% sul reddito eccedente resta immutato. I redditi molto bassi (sotto i 15.000 euro, spesso incapienti) non pagano IRPEF e non avrebbero vantaggi diretti.

Il taglio IRPEF vale anche per i pensionati?

Si. Le pensioni sono soggette a IRPEF come i redditi da lavoro dipendente. Se la riforma venisse approvata, anche i pensionati beneficerebbero del taglio delle aliquote proporzionalmente all’importo della propria pensione.

Il risparmio si vede in busta paga dal 2027?

Se la legge venisse approvata, i datori di lavoro adeguerebbero le trattenute IRPEF dal 1 gennaio 2027. I lavoratori dipendenti vedrebbero buste paga con minori trattenute a partire da quel mese.


Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/04/aliquote-irpef-2024-e-calcolo-detrazioni-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 15:20:002026-08-26 14:40:54Taglio IRPEF dal 2027: aliquote al 22% e 33% fino a 60.000 euro. Chi ci guadagna?
NOTIZIE

Ferie con i colleghi: 5 regole per non rovinare il rapporto

Ferie badanti, Malattia e Permessi

Indice dei contenuti

  • Perché le ferie con i colleghi sono una sfida
  • Regola 1: stabilire i confini prima di partire
  • Regola 2: non parlare solo di lavoro
  • Regola 3: rispettare i ritmi di ognuno
  • Regola 4: gestire le spese in modo trasparente
  • Regola 5: preservare la privacy reciproca
  • Domande frequenti

Con l’arrivo dell’estate e delle lunghe ferie, molti lavoratori si trovano a valutare se trascorrere le vacanze con i propri colleghi. Un’idea che può rafforzare i legami o, al contrario, creare tensioni difficili da gestire al rientro in ufficio. Ecco le cinque regole fondamentali per vivere questa esperienza senza conseguenze negative sul rapporto professionale.

Perché le ferie con i colleghi sono una sfida

Trascorrere le vacanze estive con i propri colleghi di lavoro può sembrare un’idea allettante: si conosce già la persona, si condivide una parte importante della propria giornata, ci si fida. Eppure, proprio questa vicinanza professionale può trasformare un viaggio in una fonte di tensioni inaspettate.

Il problema non riguarda la qualità delle persone, ma il cambio di contesto. In ufficio esistono regole implicite, ruoli definiti, orari e abitudini condivise. In vacanza tutto questo scompare, e ciascuno mostra un lato di sé che il collega potrebbe non conoscere. Da qui nascono i conflitti: chi dorme fino a tardi, chi vuole fare mille attività, chi è parsimonioso con le spese e chi invece spende senza pensarci.

Secondo esperti di psicologia del lavoro, le ferie con i colleghi funzionano soltanto se si stabiliscono alcune regole di convivenza prima ancora di partire. Vediamo quali sono le cinque più importanti.

Regola 1: stabilire i confini prima di partire

Il punto di partenza di ogni vacanza riuscita — che sia con colleghi, amici o parenti — è la chiarezza. Prima di prenotare hotel o appartamenti, è fondamentale fare una conversazione onesta su aspettative, budget e abitudini.

Alcune domande utili da porsi (e da condividere) prima di partire:

  • Quante ore di attività condivise vogliamo fare ogni giorno?
  • Preferiamo stare sempre insieme o ci prendiamo momenti di autonomia?
  • Quale tipo di vacanza immaginiamo: relax, esplorazione, sport?
  • Abbiamo gli stessi orari di sveglia e di cena?

Rispondere a queste domande in anticipo evita le incomprensioni più comuni e consente a ciascuno di valutare se la convivenza sarà compatibile. Meglio scoprirlo prima che dopo aver già comprato i biglietti.

Regola 2: non parlare solo di lavoro

Sembra ovvio, eppure è uno degli errori più frequenti: quando si parte con i colleghi, la conversazione torna inevitabilmente sull’ufficio. I colleghi difficili, il capo, la riunione di lunedì, il progetto in scadenza. Tutto ciò che si voleva dimenticare per qualche giorno diventa l’argomento principale della cena.

Le ferie servono anche a recuperare energie mentali. Se si trascorre la vacanza a rielaborare le stesse dinamiche lavorative, si torna a casa più stanchi di prima. Questo vale per tutti i partecipanti al viaggio, non solo per chi porta il discorso sul lavoro.

Un’idea pratica: stabilire un accordo esplicito prima di partire. Niente lavoro a cena, per esempio. Oppure un limite giornaliero di 10 minuti per aggiornamenti urgenti (per chi non riesce proprio a staccare), e poi si chiude l’argomento. Darsi una regola condivisa e rispettarla rende molto più semplice godersi davvero il tempo libero.

Regola 3: rispettare i ritmi di ognuno

In ufficio i ritmi sono imposti dall’esterno: riunione alle 9, pausa alle 13, fine lavoro alle 18. In vacanza, ciascuno segue il proprio orologio biologico. E qui emergono le differenze: c’è chi si sveglia all’alba per fare una passeggiata e chi invece ha bisogno di dormire fino alle 10 per recuperare la settimana.

Imporre il proprio ritmo agli altri — o aspettarsi che gli altri si adeguino al proprio — è una delle cause più frequenti di conflitto in vacanza. La soluzione non è trovare un compromesso al ribasso che non soddisfi nessuno, ma accettare che ci siano momenti separati.

Pianificare alcune attività condivise (la gita del mercoledì, la cena in ristorante del venerdì) e lasciare il resto del tempo libero è spesso la formula migliore. In questo modo ognuno può godersi la propria vacanza senza sentirsi obbligato a seguire un programma altrui, e i momenti insieme diventano più piacevoli proprio perché scelti, non imposti.

Regola 4: gestire le spese in modo trasparente

I soldi sono la causa più frequente di litigi in vacanza, e questo vale sia tra amici che tra colleghi. La questione si complica ulteriormente quando esiste una differenza di reddito tra i partecipanti: chi guadagna di più tende a preferire ristoranti e hotel di fascia alta, chi ha budget più limitato può sentirsi in difficoltà a tenere il passo senza dirlo.

Alcune regole pratiche per evitare tensioni economiche:

  • Definire il budget pro capite prima di partire, inclusi alloggio, trasporti, attività e pasti.
  • Usare un’app per le spese condivise (come Splitwise o Tricount) per tenere traccia di chi ha pagato cosa in modo trasparente.
  • Evitare di fare regali o offerte continue che possono mettere in imbarazzo chi ha meno disponibilità.
  • Saldare i conti a fine viaggio, non durante, per evitare il disagio del portafoglio tirato fuori ogni cinque minuti.

La trasparenza economica è fondamentale non solo per la riuscita della vacanza, ma anche per non creare risentimenti che poi si portano in ufficio al rientro.

Regola 5: preservare la privacy reciproca

In vacanza si condivide uno spazio fisico molto più ristretto rispetto all’ufficio. Si vive nella stessa casa, si usano gli stessi bagni, ci si vede appena svegli e tardi la sera. Questa intimità forzata può rivelare aspetti della vita privata che normalmente rimangono fuori dal contesto lavorativo.

È importante ricordare che ciò che si vede o si sente in vacanza non deve necessariamente diventare argomento di conversazione in ufficio. Se un collega mostra abitudini o comportamenti particolari, se emergono dettagli della sua vita privata in una conversazione spontanea — tutto ciò appartiene alla sfera personale e va trattato con rispetto e discrezione.

Allo stesso modo, è bene evitare di scattare foto o registrare video dei colleghi senza il loro consenso esplicito, soprattutto se si intende condividerli sui social. Quello che sembra innocuo — una foto spiritosa al buffet della colazione — può creare imbarazzo o irritazione. Meglio chiedere sempre prima.

Il rispetto della privacy reciproca è il collante che permette di tornare in ufficio con il rapporto intatto, anzi rafforzato dalla condivisione di un’esperienza piacevole.

Domande frequenti

È una buona idea andare in vacanza con i colleghi?

Può esserlo, a patto di conoscersi bene al di là del contesto lavorativo e di condividere aspettative simili su tipo di vacanza, budget e ritmi. Con le giuste premesse, una vacanza con i colleghi può rafforzare il rapporto professionale e creare un clima di lavoro più positivo al rientro.

Cosa fare se nascono tensioni durante la vacanza con un collega?

La cosa migliore è affrontare il problema subito, con calma e senza aspettare che si accumuli frustrazione. Una conversazione diretta e rispettosa in vacanza è molto meno dannosa per il rapporto professionale rispetto a un conflitto irrisolto che poi si trascina in ufficio.

Come dividere le spese in modo equo tra colleghi con redditi diversi?

Il metodo più semplice è stabilire un budget giornaliero condiviso prima della partenza, scegliendo strutture e ristoranti compatibili con il budget del meno capiente. In alternativa, si può optare per spese separate sui pasti liberi e spese condivise solo per alloggio e trasporti, con app dedicate come Splitwise o Tricount per tenere tutto tracciato.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/ferie-e-malattia-badanti.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 14:22:002026-08-26 09:16:43Ferie con i colleghi: 5 regole per non rovinare il rapporto
NOTIZIE

Cassazione e Agenzia delle Entrate: quando il Fisco tarda ad adeguarsi alla giurisprudenza

Rateizzazioni agenzia entrateRateizzazioni agenzia entrate

Indice dei contenuti

  • Il problema: la prassi amministrativa che ignora la Cassazione
  • Perché il Fisco non si adegua alla giurisprudenza?
  • Cosa dice la Cassazione sul comportamento del Fisco?
  • Cosa può fare il contribuente?
  • Le proposte di riforma: verso un Fisco più allineato alla giurisprudenza
  • Il caso delle spese di giudizio: un deterrente ancora debole
  • Approfondimento e fonte
  • Domande frequenti

La Cassazione ha torto? No. Eppure l’Agenzia delle Entrate continua a contestare posizioni fiscali già risolte dai giudici di legittimità. Un fenomeno che penalizza i contribuenti italiani e intasa i tribunali tributari, ma che trova ora una risposta sempre più netta nella stessa giurisprudenza.

Il problema: la prassi amministrativa che ignora la Cassazione

Quando la Corte di Cassazione emette una sentenza su una questione tributaria, ci si aspetterebbe che l’Agenzia delle Entrate adegui la propria prassi di conseguenza. Non sempre accade. In molti casi, il Fisco continua ad applicare interpretazioni già smentite dalla Suprema Corte, costringendo i contribuenti a fare ricorso per ottenere una tutela che esiste già sulla carta.

Questo comportamento, denunciato da commercialisti e avvocati tributaristi, genera una situazione paradossale: il contribuente deve vincere una causa che in teoria ha già vinto, perché l’ente impositore non recepisce gli indirizzi giurisprudenziali consolidati. Il fenomeno riguarda aree diverse della fiscalità italiana: dall’IVA alle imposte dirette, dalla tassazione delle plusvalenze alle controversie previdenziali.

Perché il Fisco non si adegua alla giurisprudenza?

Le ragioni di questo ritardo sono diverse e spesso si intrecciano:

  • Circolare ministeriale non aggiornata: l’Agenzia delle Entrate si basa su circolari e risoluzioni interne che possono restare in vigore anche dopo che la Cassazione ha stabilito il contrario. Finché non viene emessa una nuova circolare, gli uffici periferici continuano ad applicare la vecchia interpretazione.
  • Pressioni di gettito: adeguarsi immediatamente a sentenze favorevoli ai contribuenti significa rinunciare a recuperi di imposta, almeno nel breve periodo.
  • Rischio erariale: un funzionario che cessa di contestare una posizione che l’Agenzia considera corretta (anche se la Cassazione dice il contrario) rischia di essere ritenuto responsabile per danno erariale. Questo crea un incentivo perverso alla rigidità.
  • Lentezza burocratica: il recepimento di un orientamento giurisprudenziale richiede iter interni lunghi, valutazioni legali, approvazioni gerarchiche.

Cosa dice la Cassazione sul comportamento del Fisco?

La stessa Suprema Corte ha affrontato più volte la questione, e i segnali sono chiari: quando l’Agenzia delle Entrate agisce in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, questo rileva ai fini della condanna alle spese e della valutazione della soccombenza virtuale.

In pratica, se il Fisco presenta ricorso su una questione già definita dalla Cassazione in senso contrario, il giudice tributario può e deve condannare l’Agenzia a pagare le spese di giudizio al contribuente vincitore. Un segnale deterrente, ma non sempre sufficiente a modificare i comportamenti amministrativi.

Alcune recenti pronunce hanno ribadito che il principio di buona fede e correttezza nel rapporto tra Fisco e contribuente, sancito dallo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000), impone all’Amministrazione di non reiterare contestazioni già smentite in via definitiva dalla giurisprudenza di legittimità.

Cosa può fare il contribuente?

Se ricevete un avviso di accertamento o un atto dell’Agenzia delle Entrate su una questione che ritenete già risolta dalla giurisprudenza, ci sono alcune mosse da valutare:

  • Verificare l’esistenza di sentenze Cassazione favorevoli: il vostro commercialista o consulente fiscale può ricercare i precedenti giurisprudenziali pertinenti e citarli già in fase di contraddittorio preventivo o di autotutela.
  • Presentare istanza in autotutela: allegando le sentenze della Cassazione che contraddicono la posizione del Fisco, è possibile chiedere l’annullamento d’ufficio dell’atto. L’Agenzia non è obbligata ad accoglierla, ma la presentazione è gratuita e può fermare i termini di impugnazione.
  • Ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria: in sede di ricorso, citare la giurisprudenza della Cassazione rafforza enormemente la posizione del contribuente e può portare alla condanna dell’Agenzia alle spese.
  • Segnalare al Garante del Contribuente: il Garante, presente in ogni regione, può sollecitare l’Agenzia ad allinearsi agli indirizzi giurisprudenziali e intervenire nei casi di comportamento scorretto.

Le proposte di riforma: verso un Fisco più allineato alla giurisprudenza

Il tema è all’attenzione del legislatore. La riforma fiscale avviata con la Legge delega n. 111/2023 prevede, tra i principi guida, un miglioramento del rapporto tra Fisco e contribuente, con maggiore attenzione alla certezza del diritto e al recepimento degli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Alcune proposte concrete in discussione includono:

  • L’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di aggiornare le proprie circolari entro un termine predefinito dalla pubblicazione di sentenze Sezioni Unite della Cassazione
  • La previsione di sanzioni disciplinari per i funzionari che insistano in posizioni già smentite dalla giurisprudenza di legittimità
  • Il rafforzamento dell’istituto dell’autotutela obbligatoria (introdotto dal D.Lgs. 219/2023) che già oggi impone all’Agenzia di annullare atti illegittimi in alcuni casi specifici

Il D.Lgs. 219/2023 ha già introdotto l’autotutela obbligatoria: in presenza di errori di persona, di calcolo, di atto già prescritto o decaduto, o di sentenza passata in giudicato a favore del contribuente, l’Agenzia è ora tenuta ad annullare l’atto d’ufficio. Un primo passo, ma ancora insufficiente rispetto al problema strutturale del mancato recepimento della giurisprudenza di legittimità. Potete approfondire anche i termini di prescrizione decennale per IRPEF, IVA e IRES nel nostro approfondimento dedicato.

Il caso delle spese di giudizio: un deterrente ancora debole

Uno degli strumenti teoricamente più efficaci per scoraggiare i ricorsi pretestuosi dell’Agenzia è la condanna alle spese. Ma nella pratica, i giudici tributari spesso optano per la compensazione delle spese (ognuno paga le proprie), anche quando il contribuente vince su una questione già definita dalla Cassazione.

Questa prassi riduce di fatto il costo-opportunità per l’Agenzia di insistere in contenziosi che sa di avere scarse probabilità di vincere. La riforma tributaria punta a invertire questo trend, rendendo la compensazione delle spese l’eccezione e non la regola nei casi di soccombenza dell’Amministrazione su questioni consolidate.

Approfondimento e fonte

L’analisi originale su questo tema è disponibile su Commercialista Telematico, una delle fonti di riferimento per i professionisti della fiscalità italiana. Per approfondimenti sulle sentenze che riguardano la detrazione IVA, potete leggere anche il nostro articolo su fattura generica e detrazione IVA.

Domande frequenti

Posso oppormi a un accertamento basandomi su sentenze della Cassazione?

Sì. Le sentenze della Cassazione, pur non essendo formalmente vincolanti per l’Agenzia delle Entrate, rappresentano un’indicazione autorevole dell’interpretazione della legge. Citarle in un’istanza di autotutela o in un ricorso tributario rafforza significativamente la posizione del contribuente.

Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate perde una causa su una questione già definita dalla Cassazione?

In linea di principio, la Corte di Giustizia Tributaria dovrebbe condannare l’Agenzia a pagare le spese legali del contribuente. Nella pratica, i giudici spesso compensano le spese. La riforma tributaria punta a ridurre questa consuetudine, rendendo la condanna alle spese la regola nei casi di soccombenza dell’Amministrazione su questioni già definite.

Cos’è l’autotutela obbligatoria introdotta dal D.Lgs. 219/2023?

È l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di annullare d’ufficio un atto impositivo quando ricorrono specifiche condizioni di illegittimità manifesta: errore di persona, errore di calcolo, atto prescritto o decaduto, sentenza passata in giudicato a favore del contribuente. Prima di questo decreto, l’autotutela era sempre discrezionale.

Il Garante del Contribuente può intervenire se il Fisco ignora la Cassazione?

Sì. Il Garante del Contribuente (presente in ogni regione) può ricevere segnalazioni sul comportamento scorretto di un ufficio dell’Agenzia e sollecitare un riesame. Non ha poteri vincolanti, ma la sua segnalazione può accelerare la revisione interna di una posizione.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/Rateizzazioni-agenzia-entrate.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 13:22:002026-08-26 09:08:36Cassazione e Agenzia delle Entrate: quando il Fisco tarda ad adeguarsi alla giurisprudenza
NOTIZIE

Accisa sul gasolio: rideterminata l’aliquota per il 25-26 agosto 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato la rideterminazione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per i giorni 25 e 26 agosto 2026. La variazione, pubblicata nel Diario Quotidiano del 26 agosto 2026 da Commercialista Telematico, segue il meccanismo di adeguamento periodico previsto dalla normativa vigente in materia di accise sui carburanti. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e chi è coinvolto.

Indice dei contenuti

  • Che cos’è l’accisa sul gasolio
  • La rideterminazione dell’aliquota per il 25-26 agosto 2026
  • Chi è coinvolto dalla variazione
  • Come funziona il meccanismo di aggiornamento periodico
  • Impatto pratico per autotrasportatori e consumatori

Che cos’è l’accisa sul gasolio

L’accisa sul gasolio è un’imposta indiretta che grava sulla produzione e sul consumo di prodotti energetici, tra cui il carburante per autotrazione. In Italia è disciplinata dal Testo Unico delle Accise (TUA), approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, e aggiornata periodicamente in funzione delle variazioni dei prezzi internazionali del petrolio.

L’aliquota ordinaria dell’accisa sul gasolio per autotrazione è fissata in misura base per legge, ma può essere rideterminata con provvedimento ministeriale o dell’Agenzia delle Dogane ogni volta che si verificano oscillazioni significative del prezzo del greggio o in base a specifici meccanismi di indicizzazione previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Queste variazioni periodiche sono rilevanti soprattutto per due categorie:

  • Autotrasportatori e operatori del settore logistica, che beneficiano del rimborso parziale delle accise e devono tenere traccia di ogni variazione;
  • Consumatori finali, poiché le variazioni dell’accisa si riflettono indirettamente sul prezzo alla pompa.

La rideterminazione dell’aliquota per il 25-26 agosto 2026

Il Diario Quotidiano del 26 agosto 2026, curato da Commercialista Telematico, riporta la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa alla rideterminazione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per i giorni 25 e 26 agosto 2026.

Si tratta di un aggiornamento puntuale e a breve termine, riferito esclusivamente al bimestre ferragostano, in un periodo storicamente caratterizzato da forti oscillazioni nei mercati energetici internazionali e da una maggiore domanda di carburante per il trasporto merci e turistico.

Il provvedimento di rideterminazione viene adottato con la consueta procedura:

  • Comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • Pubblicazione nel sistema informativo delle accise e nel Diario Quotidiano;
  • Applicazione immediata a partire dalla data indicata nel provvedimento.

Nota: Il valore specifico della nuova aliquota rideterminata per il 25-26 agosto 2026 non è riportato nel comunicato sintetico del Diario Quotidiano. Per consultare il provvedimento integrale e l’importo esatto, è necessario accedere al portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (dogane.gov.it) o alla banca dati delle accise.

Chi è coinvolto dalla variazione

La rideterminazione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio riguarda direttamente:

  • Depositari autorizzati e operatori registrati: devono applicare la nuova aliquota a partire dal giorno indicato nel provvedimento per tutte le immissioni in consumo;
  • Autotrasportatori (imprese con veicoli oltre 7,5 tonnellate): il rimborso trimestrale delle accise sul gasolio professionale viene calcolato sulla base dell’aliquota aggiornata; una rideterminazione verso il basso può ridurre l’importo rimborsabile;
  • Gestori di distributori carburante: adeguano i prezzi al pubblico in funzione della nuova aliquota e dei margini distributivi;
  • Consumatori finali: impatto indiretto sul prezzo alla pompa, anche se contenuto in assenza di variazioni significative del prezzo del greggio.

Come funziona il meccanismo di aggiornamento periodico

Il sistema delle accise sui carburanti in Italia prevede un meccanismo di adeguamento dinamico che consente di modificare le aliquote in risposta a eventi straordinari o periodici. Questo meccanismo è stato introdotto per garantire:

  • Flessibilità rispetto alle oscillazioni dei mercati internazionali del petrolio;
  • Stabilità del gettito fiscale per lo Stato, bilanciando le entrate anche in periodi di forte volatilità del prezzo del greggio;
  • Tutela degli operatori economici, con aggiornamenti comunicati in anticipo o contestualmente all’entrata in vigore.

Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995), più volte modificato, stabilisce il quadro normativo di base, mentre i decreti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane definiscono le aliquote operative da applicare in ogni periodo.

Il sistema europeo armonizzato, fondato sulla Direttiva 2003/96/CE ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici, fissa le aliquote minime obbligatorie per tutti gli Stati membri, lasciando margine di manovra per aliquote nazionali superiori.

Impatto pratico per autotrasportatori e consumatori

Per gli autotrasportatori professionali, la rideterminazione dell’aliquota dell’accisa ha un impatto diretto sul rimborso accise gasolio (cosiddetto “gasolio professionale”). Il rimborso spetta alle imprese di trasporto merci per conto terzi con veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate e viene erogato trimestralmente dall’Agenzia delle Dogane.

Le variazioni anche minime dell’aliquota, moltiplicate per i grandi volumi di carburante consumati dalle flotte di trasporto, possono tradursi in differenze significative nei rimborsi. Per questo motivo, gli operatori del settore devono monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Dogane.

Per il consumatore finale, invece, l’impatto di una rideterminazione circoscritta a due giorni è generalmente limitato: i distributori di carburante aggiornano i prezzi al pubblico sulla base di molteplici fattori (quotazioni internazionali, costi distributivi, margini) e le variazioni dell’accisa si traducono in modifiche minime del prezzo al litro.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 12:22:002026-08-26 09:00:30Accisa sul gasolio: rideterminata l’aliquota per il 25-26 agosto 2026
NOTIZIE

Imposta di soggiorno: nuove sanzioni dal 2027 per dichiarazione omessa o infedele

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Cos’e l’imposta di soggiorno
  • Le nuove sanzioni dal 2027
  • Dichiarazione omessa e infedele: le differenze
  • Chi e responsabile: il gestore della struttura
  • Domande frequenti

Dal 1° gennaio 2027 le strutture ricettive che non rispettano gli obblighi dichiarativi sull’imposta di soggiorno rischiano sanzioni più severe. Il Decreto Omnibus ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio specifico per l’omessa o infedele dichiarazione, colmando un vuoto normativo che fino ad oggi lasciava margini di incertezza sia per i Comuni sia per i gestori delle strutture ricettive.

Cos’è l’imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno è un tributo locale istituito con il D.Lgs. 23/2011 (art. 4) che i Comuni — in particolare quelli capoluogo di provincia, le città d’arte e le località turistiche — possono applicare ai turisti che pernottano nelle strutture ricettive del proprio territorio. L’importo varia da Comune a Comune e per categoria di struttura; viene riscosso dal gestore della struttura (alberghi, B&B, affittacamere, case vacanza, campeggi) in qualità di responsabile d’imposta, con obbligo di riversarla periodicamente all’ente locale.

Fino ad oggi la disciplina sanzionatoria era frammentata e rimessa in larga misura ai regolamenti comunali, con difformità significative tra un Comune e l’altro. Il Decreto Omnibus interviene per uniformare il quadro a livello nazionale, introducendo sanzioni amministrative graduate e più chiare.

Le nuove sanzioni dal 2027

Il nuovo regime sanzionatorio, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, prevede due fattispecie principali:

  • Omessa dichiarazione: sanzione pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Si applica quando il gestore non presenta affatto la dichiarazione nei termini stabiliti dal Comune.
  • Dichiarazione infedele: sanzione pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Scatta quando la dichiarazione viene presentata ma contiene dati inesatti o incompleti che determinano un’imposta inferiore al dovuto.

In entrambi i casi è prevista la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni secondo le regole ordinarie per i tributi locali. Le sanzioni si aggiungono all’imposta evasa e agli interessi legali.

Dichiarazione omessa e infedele: le differenze

La distinzione tra omessa e infedele dichiarazione non è soltanto terminologica: ha rilevanti conseguenze pratiche sul piano sanzionatorio.

FattispecieSanzione sul tributo non versatoMinimo
Omessa dichiarazione100%50 euro
Dichiarazione infedele40%50 euro

La omessa dichiarazione è la violazione più grave: il gestore non ha nemmeno tentato di adempiere. La dichiarazione infedele presuppone invece che la dichiarazione sia stata presentata, ma in modo non corretto. Può derivare da errori materiali, da una sottostima dei pernottamenti imponibili o dall’applicazione di un’aliquota errata.

Il Decreto Omnibus chiarisce anche che la violazione degli obblighi di versamento — cioè il mancato riversamento al Comune di quanto riscosso dai turisti — rimane soggetta alle sanzioni ordinarie già previste per i tributi locali.

Chi è responsabile: il gestore della struttura

Il soggetto passivo è il turista, ma è il gestore della struttura ricettiva a rispondere in solido per gli adempimenti dichiarativi e di versamento. Questo vale per:

  • Alberghi, hotel e residenze turistico-alberghiere
  • Bed & breakfast e case vacanza
  • Affittacamere e locazioni brevi (anche tramite piattaforme come Airbnb o Booking)
  • Campeggi, villaggi turistici, ostelli
  • Agriturismi

Per le locazioni brevi gestite tramite intermediari (es. Airbnb), l’intermediario che incassa il corrispettivo è già obbligato a effettuare ritenute e comunicazioni. Tuttavia, l’obbligo dichiarativo sull’imposta di soggiorno può ricadere ancora sul proprietario/gestore a seconda del regolamento comunale: è fondamentale verificare le specifiche disposizioni del Comune in cui si trova l’immobile.

La riforma rafforza anche i poteri di accertamento dei Comuni: potranno incrociare i dati delle strutture ricettive con quelli delle piattaforme online e con le comunicazioni alle Questure (che i gestori sono già tenuti a effettuare per ogni ospite).

Domande frequenti

Le nuove sanzioni si applicano anche agli anni precedenti al 2027?

No. Le nuove sanzioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2027 e si applicano alle violazioni commesse da quella data. Per le violazioni pregresse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della commissione, come previsto dal principio generale di irretroattività delle sanzioni più sfavorevoli.

È possibile ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso?

Sì. Il ravvedimento operoso consente di ridurre la sanzione secondo le regole ordinarie per i tributi locali. La riduzione dipende dalla tempestività della regolarizzazione: prima si interviene, maggiore è lo sconto applicabile. È comunque sempre conveniente regolarizzare la posizione prima che il Comune avvii un accertamento formale.

Chi gestisce un B&B per pochi mesi l’anno deve comunque presentare la dichiarazione?

Sì. L’obbligo dichiarativo riguarda tutti i gestori di strutture ricettive, indipendentemente dalla durata e dal volume dell’attività. Anche un singolo pernottamento imponibile fa scattare l’obbligo di dichiarazione e versamento nei confronti del Comune.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 11:22:002026-08-26 08:52:27Imposta di soggiorno: nuove sanzioni dal 2027 per dichiarazione omessa o infedele
NOTIZIE

Asta BOT 27 Agosto 2026: il Tesoro Offre 4,5 Miliardi in Riapertura

Risparmio e Investimenti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato per il 27 agosto 2026 un’asta BOT in riapertura con un’offerta complessiva di 4,5 miliardi di euro. Si tratta di un appuntamento di rilievo per i risparmiatori italiani che guardano ai Buoni Ordinari del Tesoro come strumento di investimento sicuro e liquido. Vediamo nel dettaglio cosa succede in questa asta, come funziona il meccanismo, e cosa significano concretamente rendimenti e commissioni per chi decide di partecipare.

Indice dei contenuti

  • Cosa sono i BOT e come funziona un’asta in riapertura
  • L’asta BOT del 27 agosto 2026: i dettagli
  • Rendimenti e commissioni: cosa rimane in tasca
  • Come partecipare all’asta BOT
  • Domande frequenti

Cosa sono i BOT e come funziona un’asta in riapertura

I BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) sono titoli di Stato a breve termine emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La loro durata è tipicamente di 3, 6 o 12 mesi. Sono considerati tra gli strumenti di risparmio più sicuri disponibili sul mercato italiano, perché garantiti dallo Stato. Funzionano in modo semplice: si acquistano a un prezzo inferiore al valore nominale (sotto la pari) e alla scadenza si riceve l’intero valore nominale. La differenza tra il prezzo pagato e quello rimborsato rappresenta il rendimento dell’investimento.

Quando si parla di asta in riapertura, significa che il Tesoro non emette una nuova tranche di BOT da zero, ma riapre un’emissione già in circolazione, aumentando il quantitativo disponibile. In questo modo viene mantenuta la stessa scadenza dei titoli già sul mercato, evitando la frammentazione della liquidità. Per il risparmiatore la sostanza non cambia: può acquistare BOT con le stesse caratteristiche di quelli già emessi precedentemente.

L’asta BOT del 27 agosto 2026: i dettagli

L’appuntamento fissato per il 27 agosto 2026 riguarda un’asta in riapertura di BOT per un ammontare complessivo offerto di 4,5 miliardi di euro. La scelta di una riapertura segnala la volontà del Tesoro di soddisfare la domanda del mercato su scadenze già in circolazione, consolidando la liquidità sui titoli esistenti.

Le aste BOT si svolgono attraverso il sistema telematico della Banca d’Italia e sono riservate agli operatori specialisti in titoli di Stato e alle banche abilitate. Il singolo risparmiatore non partecipa direttamente: può acquistare i titoli in asta indiretta tramite la propria banca o intermediario finanziario, oppure acquistarli sul mercato secondario MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) di Borsa Italiana dopo l’emissione.

Il prezzo di aggiudicazione viene determinato con il metodo dell’asta competitiva: ogni partecipante presenta le proprie offerte in quantità e prezzo, e il Tesoro soddisfa le domande a partire dalla più alta fino all’esaurimento dell’importo offerto. Il prezzo medio ponderato emerso dall’asta determina poi il rendimento netto per il risparmiatore.

Rendimenti e commissioni: cosa rimane in tasca

Un aspetto fondamentale da comprendere prima di investire nei BOT agosto 2026 riguarda il rendimento netto effettivo, cioè quanto rimane realmente in tasca al risparmiatore dopo tasse e commissioni.

I BOT sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,5% (rispetto al 26% che si applica alla maggior parte degli altri strumenti finanziari). Questo è un vantaggio significativo che rende i titoli di Stato italiani particolarmente interessanti per chi vuole ottimizzare il rendimento al netto delle imposte. La tassazione si applica al rendimento maturato, che è calcolato come differenza tra prezzo di rimborso (100) e prezzo di acquisto.

A questo bisogna aggiungere le commissioni bancarie, che variano da intermediario a intermediario. Le banche possono applicare commissioni di acquisto sull’asta (di norma molto contenute, talvolta nulle per i clienti che operano via home banking) oppure spread sul mercato secondario. Prima di acquistare, è sempre utile verificare il foglio informativo del proprio istituto di credito per conoscere i costi effettivi dell’operazione.

Come partecipare all’asta BOT

Per il risparmiatore privato, l’accesso all’asta BOT agosto 2026 avviene tramite la propria banca o SIM (Società di Intermediazione Mobiliare). È necessario disporre di un dossier titoli (deposito titoli) aperto presso l’intermediario e impartire un ordine di acquisto entro i termini previsti, che in genere coincidono con la mattina del giorno dell’asta.

L’alternativa è acquistare i BOT sul mercato secondario MOT di Borsa Italiana nei giorni successivi all’asta, una volta che i titoli sono stati assegnati ed emessi. In questo caso il prezzo dipenderà dalle condizioni di mercato del momento, che possono essere leggermente diverse dal prezzo di aggiudicazione dell’asta. Il taglio minimo di acquisto dei BOT è di 1.000 euro di valore nominale.

I Buoni Ordinari del Tesoro si collocano bene all’interno di una strategia di risparmio prudente, in affiancamento ad altri strumenti come i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) per chi vuole esporsi su scadenze più lunghe, o i conti deposito vincolati. Per chi cerca liquidità nel breve periodo con rischio praticamente nullo, restano uno degli strumenti di riferimento del panorama italiano.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Risparmio-e-Investimenti.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 10:22:002026-08-26 08:45:39Asta BOT 27 Agosto 2026: il Tesoro Offre 4,5 Miliardi in Riapertura
NOTIZIE

Ferie con i colleghi: 5 regole per non rovinare il rapporto

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Perché le ferie con i colleghi sono una sfida
  • Regola 1: definire i confini tra lavoro e riposo
  • Regola 2: rispettare le abitudini personali
  • Regola 3: gestire le decisioni collettive senza conflitti
  • Regola 4: mantenere la riservatezza fuori dall’ufficio
  • Regola 5: tornare al lavoro come se niente fosse
  • Domande frequenti

Le ferie estive rappresentano uno dei momenti più attesi dell’anno. Ma cosa succede quando si decide di trascorrerle proprio con i colleghi di lavoro? Quello che sembra un’idea divertente può trasformarsi in un banco di prova per le relazioni professionali. Condividere qualche giorno di vacanza con chi si vede ogni mattina in ufficio significa inevitabilmente scoprire aspetti privati di quella persona che, di solito, restano fuori dal contesto lavorativo. Con qualche accorgimento, però, è possibile vivere un’esperienza positiva senza rischiare di compromettere un rapporto professionale importante.

Perché le ferie con i colleghi sono una sfida

In ufficio esistono ruoli chiari e dinamiche consolidate: c’è chi coordina, chi esegue, chi gestisce le relazioni con i clienti. Durante le vacanze questi ruoli si azzerano, almeno formalmente. Ci si ritrova improvvisamente su un piano di parità assoluta, senza la struttura gerarchica che di solito regola le interazioni quotidiane. Questo passaggio può essere liberatorio, ma può anche generare tensioni inaspettate.

Secondo gli esperti di psicologia del lavoro, le vacanze con i colleghi mettono alla prova la qualità reale delle relazioni: si scopre se quella simpatia che si prova in ufficio regge anche fuori dal contesto professionale. Le incompatibilità che normalmente vengono mascherate dalla routine lavorativa emergono con chiarezza durante una settimana trascorsa insieme h24. Ecco perché prepararsi con le giuste regole fa la differenza tra una vacanza memorabile e un rientro complicato.

Regola 1: definire i confini tra lavoro e riposo

La prima e più importante regola è stabilire fin da subito un patto non scritto: durante le ferie non si parla di lavoro. Sembra ovvio, ma non lo è affatto. Quando si è in vacanza con chi condivide lo stesso ambiente professionale, la tentazione di aggiornarsi su progetti, colleghi assenti o dinamiche aziendali è fortissima.

Parlare di lavoro in vacanza è controproducente per almeno due motivi. Il primo: non permette di staccare davvero la spina, vanificando il beneficio del riposo. Il secondo: rischia di ricreare le stesse gerarchie e tensioni dell’ufficio in un contesto che dovrebbe essere neutro. Se qualcuno porta sul tavolo della cena un problema lavorativo, è utile stabilire un segnale condiviso — anche scherzoso — per ricordare a tutti che si è lì per rilassarsi, non per fare una riunione all’aperto.

Questo confine vale anche per i telefoni e i messaggi di lavoro. Mettere il fuori ufficio non basta: se si risponde alle email mentre si è in spiaggia con i colleghi, si trasmette un’aspettativa implicita che anche loro debbano fare altrettanto. Rispettare il diritto al riposo reciproco — proprio come previsto dalla normativa italiana — è anche una forma di rispetto professionale.

Regola 2: rispettare le abitudini personali

In ufficio non si sa quasi nulla delle abitudini private dei colleghi: chi fa sport all’alba, chi è abitudinario nei pasti, chi ha bisogno di silenzio la mattina per svegliarsi. Condividere gli spazi per alcuni giorni significa fare i conti con queste differenze, che possono essere sorprendenti.

La seconda regola è quella della tolleranza e del rispetto reciproco. Se un collega ha bisogno di due ore di autonomia al mattino per fare una passeggiata da solo, non va interpretato come snobberia o maleducazione: semplicemente, ha bisogno di un momento per sé. Allo stesso modo, chi preferisce andare a letto presto non dovrebbe sentirsi obbligato a restare sveglio fino a tardi per non essere escluso dalla comitiva.

Un buon modo per gestire queste differenze è concordare prima della partenza almeno le attività principali — pasti, escursioni, serate — lasciando margine di libertà individuale. Non tutto deve essere fatto insieme: permettere a ciascuno di avere i propri spazi rende la convivenza più sostenibile e il gruppo più coeso nei momenti condivisi.

Regola 3: gestire le decisioni collettive senza conflitti

Dove si mangia stasera? Si va in spiaggia o si visita il museo? Si prende la casa con tre o quattro camere? Le decisioni collettive durante una vacanza di gruppo possono diventare fonte di attrito se non si stabilisce un metodo per gestirle. La terza regola riguarda proprio questo: trovare un sistema decisionale che metta tutti a proprio agio.

Il metodo migliore dipende dalla personalità del gruppo. Alcune comitive funzionano bene con un sistema a rotazione: ogni giorno è una persona diversa a scegliere l’attività o il ristorante, e tutti si adeguano. Altre preferiscono il voto a maggioranza. L’importante è che il metodo venga concordato prima, non imposto a caldo nel momento della discussione.

Un errore frequente è lasciare che emerga un leader informale — spesso la persona più decisa o con più esperienza professionale — che finisce per prendere le decisioni per tutti. Questo può funzionare sul breve termine, ma crea risentimento nel tempo. Durante le vacanze, al contrario, è salutare sperimentare una dinamica più orizzontale e democratica rispetto a quella dell’ufficio.

Regola 4: mantenere la riservatezza fuori dall’ufficio

Le vacanze abbassano le difese. È naturale che, in un clima rilassato e conviviale, si finisca per condividere pensieri e confidenze che normalmente non si esprimerebbero in ufficio. Questo può rafforzare il legame personale, ma porta con sé un rischio concreto: che quelle confidenze vengano poi usate — anche involontariamente — in contesti professionali.

La quarta regola è quella della discrezione reciproca. Tutto ciò che viene detto durante le ferie deve restare fuori dall’ufficio. Se un collega racconta qualcosa di personale — un problema familiare, un’insoddisfazione lavorativa, un momento di debolezza — quella conversazione non deve diventare oggetto di pettegolezzi o di valutazioni professionali al rientro.

Questo vale anche per i social network. Prima di pubblicare foto o video che includono i colleghi, è buona norma chiedere il consenso esplicito. Alcune persone preferiscono tenere separata la sfera privata da quella pubblica e professionale: rispettare questa scelta è un segno di maturità relazionale che si rifletterà positivamente anche nel rapporto di lavoro.

Regola 5: tornare al lavoro come se niente fosse

La quinta regola è forse la più sottovalutata, ma anche la più importante per la salute delle relazioni professionali a lungo termine: il rientro. Dopo qualche giorno trascorsi insieme h24, condividendo ogni aspetto della quotidianità, il ritorno alla normale routine lavorativa può sembrare straniante.

Il rischio principale è uno di due opposti. Da un lato, la confidenza eccessiva: pensare che, avendo condiviso le vacanze, ora si possa superare ogni confine professionale. Dall’altro, il disagio: se durante la vacanza sono emersi attriti o momenti di tensione, questi possono proiettarsi negativamente sul rapporto di lavoro.

Il segreto è mantenere una certa flessibilità. Tornare in ufficio non significa dimenticare l’esperienza condivisa, ma saper ricalibrare i toni e i ruoli in base al contesto. Si può essere stati compagni di avventura in vacanza e tornare a essere colleghi professionali senza che questo crei contraddizioni. Anzi, chi riesce a fare questa transizione con naturalezza dimostra una maturità relazionale che è apprezzata anche in ambito lavorativo.

Domande frequenti

È una buona idea andare in vacanza con i colleghi?

Dipende dalla qualità del rapporto. Se il legame professionale è solido e basato su rispetto reciproco, la vacanza può rafforzarlo ulteriormente. Se invece esistono tensioni latenti, è probabile che emergano. In ogni caso, seguire le regole di rispetto e riservatezza aiuta a gestire qualsiasi situazione.

Come evitare di litigare durante le ferie con i colleghi?

Il modo migliore è stabilire in anticipo un sistema per prendere le decisioni collettive (a rotazione, a votazione, ecc.) e rispettare gli spazi individuali. Evitare di parlare di lavoro riduce ulteriormente le possibilità di conflitto.

Cosa fare se durante la vacanza emerge un conflitto con un collega?

È utile affrontarlo subito, con calma e in privato, senza coinvolgere gli altri. Rimandare il confronto al rientro in ufficio può peggiorare la situazione. L’obiettivo è trovare un accordo che permetta di concludere la vacanza serenamente e ripartire su basi chiare.

Come gestire le spese in vacanza con i colleghi?

Stabilire in anticipo come suddividere i costi (a parti uguali, in base all’utilizzo, ecc.) evita incomprensioni. Usare app di condivisione spese come Splitwise può semplificare la gestione e rendere tutto trasparente.

Le vacanze con i colleghi influenzano la carriera?

Indirettamente, sì. Un rapporto personale più solido può favorire una collaborazione più efficace. Allo stesso tempo, eventuali comportamenti fuori luogo durante le ferie possono influenzare negativamente la percezione professionale. La discrezione è sempre la scelta migliore.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 10:15:002026-08-26 14:27:07Ferie con i colleghi: 5 regole per non rovinare il rapporto
Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Aprire Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Regime Fiscale

regime forfettario partita iva

Indice dei contenuti

  • Partita IVA Odontoiatra: Chi Deve Aprirla e Quando
  • Codice ATECO 86.23.01: Tutto Quello che Devi Sapere
  • Regime Forfettario per Odontoiatra 2026: Conviene?
  • Regime Ordinario Odontoiatra: IRPEF, IVA e Contabilità
  • Contributi ENPAM 2026: Quota A e Quota B
  • Fatturazione Elettronica e Sistema TS per Odontoiatra
  • Come Aprire la Partita IVA Odontoiatra: Procedura Passo per Passo
  • Studio Dentistico Associato o Società: Quale Forma Scegliere
  • FAQ: Domande Frequenti sulla Partita IVA Odontoiatra

Partita IVA Odontoiatra: Chi Deve Aprirla e Quando

Aprire la partita IVA da odontoiatra è il primo passo obbligatorio per esercitare la libera professione in modo autonomo. Che tu abbia appena conseguito la specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria o stia valutando di lasciare il lavoro dipendente per avviare uno studio privato, la partita IVA è lo strumento fiscale indispensabile per svolgere la tua attività in regola.

A differenza di un medico di base o di un medico specialista che lavora esclusivamente per il SSN, l’odontoiatra esercita quasi sempre in regime di libera professione — anche se all’interno di una clinica privata o di un poliambulatorio. Questo significa che, salvo eccezioni, la partita IVA è praticamente obbligatoria fin dal primo paziente privato.

In questa guida trovi tutto quello che serve sapere nel 2026: il codice ATECO giusto, i contributi ENPAM (Quota A e Quota B), la scelta tra regime forfettario e regime ordinario, gli obblighi di fatturazione elettronica e Sistema TS, e la procedura pratica per aprire la partita IVA in pochi giorni.

Codice ATECO 86.23.01: Tutto Quello che Devi Sapere

Il codice ATECO per gli odontoiatri è 86.23.01, denominato ufficialmente “Studi odontoiatrici”. Questo codice identifica in modo preciso l’attività di odontoiatra libero professionista presso l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e l’ENPAM.

È importante non confonderlo con il codice 86.21.00 (servizi di medicina generale) o con il 86.22.09 (altri studi specialistici). Il codice 86.23.01 è specifico per gli odontoiatri e i medici con specializzazione in odontoiatria che esercitano in forma autonoma.

Codice ATECODescrizionePer chi
86.23.01Studi odontoiatriciOdontoiatri libero professionisti
86.22.01Studi di medicina specialistica (es. chirurghi, ortopedici)Medici specialisti non odontoiatri
86.21.00Servizi di medicina generaleMedici di medicina generale / MMG

Il codice ATECO 86.23.01 ha anche una rilevanza fiscale diretta: determina il coefficiente di redditività usato nel regime forfettario (78%, come per tutte le attività professionali sanitarie) e identifica il settore per l’iscrizione all’ENPAM.

Cosa fare con il codice ATECO 86.23.01? Lo indichi al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. Se in futuro eserciti anche attività accessorie (ad esempio la vendita di dispositivi odontoiatrici o la docenza universitaria), potresti dover aggiungere un secondo codice ATECO — ma per l’attività clinica standard il 86.23.01 è sufficiente.

Regime Forfettario per Odontoiatra 2026: Conviene?

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato riservato ai titolari di partita IVA con ricavi annui fino a 85.000 euro. Al di sopra di questo limite si decade automaticamente dal regime nell’anno successivo. Esiste anche una soglia di sicurezza a 100.000 euro: se la superi in corso d’anno, esci dal forfettario immediatamente a partire da quella data.

Per gli odontoiatri che rientrano nel limite degli 85.000 euro, il regime forfettario offre vantaggi significativi. Ecco come funziona il calcolo dell’imposta:

  • Coefficiente di redditività: 78% — questo vuol dire che solo il 78% dei tuoi incassi viene considerato come reddito imponibile. Il restante 22% si considera forfettariamente destinato alle spese (senza dover dimostrare nulla con fatture o ricevute).
  • Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività se si aprono con i requisiti per i neo-professionisti).
  • Nessuna IVA sulle fatture emesse: non addebiti l’IVA ai pazienti e non la scarichi sugli acquisti.
  • Nessuna IRAP, nessun obbligo di studi di settore ISA.

Esempio pratico. Supponiamo che Marco, odontoiatra neo-laureato, apra la partita IVA e incassi 60.000 euro nel primo anno. Con il regime forfettario:

  • Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 euro
  • Imposta sostitutiva (5% per i primi 5 anni): 46.800 × 5% = 2.340 euro
  • Contributi ENPAM Quota B (19,5%): 46.800 × 19,5% = 9.126 euro (ma i contributi ENPAM sono deducibili dal reddito forfettario in modo forfettario — vedi sezione ENPAM)

In confronto al regime ordinario (dove pagherebbe IRPEF progressiva fino al 43%), il risparmio è evidente soprattutto nelle fasi iniziali della carriera.

Quando il Regime Forfettario Potrebbe Non Convenire

Il regime forfettario non è sempre la scelta migliore per un odontoiatra. Ci sono situazioni in cui può essere penalizzante:

  • Spese reali superiori al 22%: se hai costi elevati (attrezzature odontoiatriche, laboratori odontotecnici, affitti di studio, assistenti alla poltrona), nel forfettario non li puoi detrarre. Nel regime ordinario, invece, li scarichi tutti.
  • Grandi investimenti iniziali: se devi comprare un riunito odontoiatrico (7.000-20.000 euro), una OPT panoramica o allestire uno studio, nel forfettario non recuperi l’IVA né deduci l’ammortamento.
  • Redditi elevati sin da subito: se prevedi di superare 85.000 euro già dal primo anno (ad esempio perché subentrari in uno studio avviato), inizia direttamente con il regime ordinario.
  • Lavoro dipendente contemporaneo: se hai già un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro (soglia per i dipendenti, aggiornata dalla L. 207/2024), non puoi accedere al forfettario.

La scelta del regime fiscale è una delle decisioni più importanti all’apertura della partita IVA. Ti consigliamo di rivolgerti a un consulente esperto in fiscalità per sanitari per valutare la convenienza caso per caso.

Regime Ordinario Odontoiatra: IRPEF, IVA e Contabilità

Se superi la soglia degli 85.000 euro di ricavi, oppure se hai scelto volontariamente il regime ordinario perché ti conviene detrarre i costi reali, l’odontoiatra è soggetto alla tassazione IRPEF ordinaria con aliquote progressive.

Le aliquote IRPEF 2026 sono:

  • 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile
  • 35% da 28.001 a 50.000 euro
  • 43% oltre 50.000 euro

A queste aliquote si aggiungono le addizionali regionali e comunali (variabili per Comune, mediamente 1-2% in più) e l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), che per i professionisti sanitari con studio autonomo può non essere dovuta se non si avvalgono di dipendenti in modo continuativo.

E l’IVA? Le prestazioni sanitarie degli odontoiatri sono in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72. Questo significa che le tue fatture ai pazienti non riportano l’IVA — ma non sei del tutto fuori dal sistema IVA. Devi comunque:

  • Aprire la partita IVA con il codice ATECO corretto
  • Presentare la dichiarazione IVA annuale (anche se con operazioni esenti)
  • Gestire il pro-rata se hai sia operazioni esenti che imponibili (es. vendita di prodotti)

Nel regime ordinario devi tenere la contabilità professionale: registro degli incassi e pagamenti (contabilità di cassa), registro dei beni ammortizzabili, libro giornale se hai collaboratori. Il costo del commercialista sale (500-2.000 euro/anno rispetto ai 200-500 del forfettario), ma la deducibilità delle spese reali spesso compensa ampiamente.

Contributi ENPAM 2026: Quota A e Quota B

L’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale obbligatoria per tutti gli odontoiatri iscritti all’Albo. L’iscrizione all’ENPAM è automatica all’iscrizione all’Ordine e non puoi rinunciarvi anche se hai un’altra copertura previdenziale.

I contributi ENPAM si dividono in due quote distinte con meccanismi di calcolo diversi.

ENPAM Quota A 2026: Il Contributo Fisso

La Quota A è un contributo fisso annuale che tutti gli iscritti pagano indipendentemente dal reddito, calcolato per fasce d’età:

Fascia d’etàContributo Quota A 2026
Studenti universitari152,37 euro
Fino a 30 anni304,73 euro
Da 30 a 35 anni591,47 euro
Da 35 a 40 anni1.109,92 euro
Oltre 40 anni2.049,83 euro
Contributo maternità (tutte le fasce)84,26 euro aggiuntivi

La Quota A si paga entro il 30 aprile di ogni anno tramite l’area riservata del sito ENPAM. Per chi ha appena aperto la partita IVA durante l’anno, la Quota A si paga in proporzione ai mesi di iscrizione.

ENPAM Quota B 2026: Il Contributo Proporzionale al Reddito

La Quota B è il contributo più importante perché è proporzionale al tuo reddito libero professionale (cioè al reddito da attività privata, non da lavoro dipendente o SSN). Per il 2026 le aliquote sono:

  • 19,5% sul reddito libero professionale fino a 140.000 euro
  • 1% aggiuntivo (contributo di solidarietà) sulla parte di reddito eccedente i 140.000 euro
  • 2% (aliquota ridotta) per gli odontoiatri che hanno già un’altra contribuzione obbligatoria (es. medici ospedalieri con guardia medica in libera professione)

Come si calcola la Quota B? Ogni anno, entro il 31 luglio, devi presentare il Modello D ENPAM (disponibile online nell’area riservata ENPAM) che riporta il tuo reddito libero professionale dell’anno precedente. L’ENPAM calcola la Quota B e ti notifica l’importo da pagare in rate o in unica soluzione.

Esempio pratico per un odontoiatra con reddito forfettario di 50.000 euro:

  • Reddito libero professionale (imponibile forfettario): 50.000 × 78% = 39.000 euro
  • Quota B: 39.000 × 19,5% = 7.605 euro
  • Quota A (fascia 30-35 anni): 591,47 euro
  • Totale ENPAM annuo: circa 8.196 euro

I contributi ENPAM sono fiscalmente deducibili: nel regime forfettario si deducono in modo forfettario dal reddito prima di applicare l’imposta sostitutiva; nel regime ordinario si deducono integralmente dal reddito complessivo IRPEF.

Per approfondimenti sui contributi previdenziali per medici e sanitari, leggi anche: Partita IVA Medico 2026: ATECO, ENPAM e Sistema TS.

Fatturazione Elettronica e Sistema TS per Odontoiatra

La fatturazione elettronica per gli odontoiatri ha una disciplina particolare che va compresa bene per evitare sanzioni.

Obbligo Fattura Elettronica e Sistema TS

Dal 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i professionisti, inclusi gli odontoiatri. Tuttavia, esiste una distinzione fondamentale legata al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS):

  • Pazienti che vogliono la detrazione fiscale: le prestazioni odontoiatriche rientrano tra le spese sanitarie detraibili al 19% nel 730. Per consentire la detrazione, le spese devono essere trasmesse al Sistema TS. L’odontoiatra trasmette i dati di spesa direttamente al portale Sistema TS (non tramite SDI). Il paziente può opporsi alla trasmissione: in questo caso la spesa non è detraibile per lui.
  • Pazienti che si oppongono alla trasmissione TS: devi emettere fattura elettronica tramite SDI con il codice documento corretto.
  • Persone giuridiche (aziende, società): fattura elettronica obbligatoria tramite SDI sempre, con codice destinatario o PEC del cliente.

In pratica, l’odontoiatra utilizza due canali paralleli: il portale Sistema TS per i pazienti privati (persone fisiche) che vogliono la detrazione, e il Sistema di Interscambio (SDI) per tutti gli altri casi. Per approfondire, leggi: Fatturazione Elettronica per Odontoiatri 2026: Differenze, Albo e Sistema TS.

Software Consigliati per Odontoiatri

Per gestire la fatturazione in modo efficiente, gli odontoiatri scelgono tipicamente:

  • Software gestionali odontoiatrici (Dental Pro, Gesden, NexPro): integrano il gestionale dello studio con la fatturazione TS e SDI
  • Software di fatturazione generica (Fatture in Cloud, Aruba Fattura): più economici ma richiedono integrazione manuale con il portale TS

Leggi il confronto completo: Software Fatturazione per Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica.

Come Aprire la Partita IVA Odontoiatra: Procedura Passo per Passo

Aprire la partita IVA da odontoiatra è una procedura relativamente snella. Ecco i passaggi in ordine:

  1. Iscriviti all’Albo degli Odontoiatri: l’iscrizione all’Albo provinciale competente (FNOMCeO) è il prerequisito indispensabile. Senza iscrizione all’Albo non puoi esercitare legalmente né aprire la partita IVA come odontoiatra.
  2. Scegli il regime fiscale: prima di aprire la partita IVA, valuta con un consulente se il regime forfettario o il regime ordinario è più conveniente per la tua situazione specifica (redditi attesi, spese previste, altri redditi).
  3. Apri la Partita IVA: presenta il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (in ufficio o online tramite FISCONLINE). Indica il codice ATECO 86.23.01 e il regime fiscale scelto. La partita IVA viene attribuita immediatamente o entro pochi giorni.
  4. Iscriviti all’ENPAM: l’iscrizione è automatica all’atto dell’iscrizione all’Albo, ma devi comunicare l’inizio dell’attività libero-professionale tramite il portale ENPAM per la corretta gestione della Quota B.
  5. Apri un conto corrente dedicato: non è obbligatorio per legge, ma è fortemente consigliato separare i flussi professionali da quelli personali. Esistono conti business specifici per professionisti sanitari. Leggi: Conto Business Medici e Sanitari 2026: Guida Completa.
  6. Scegli il software di fatturazione: attiva il profilo sul portale Sistema TS e configura il tuo software gestionale per la trasmissione delle spese.
  7. Incarica un commercialista o un CAF: per la gestione contabile, le dichiarazioni fiscali annuali e il Modello D ENPAM, affidati a un professionista esperto in fiscalità sanitaria.

Quanto tempo ci vuole? La partita IVA si ottiene in giornata. L’intero setup (conto corrente, software, primo Modello D) richiede 2-4 settimane.

Studio Dentistico Associato o Società: Quale Forma Scegliere

Molti odontoiatri non esercitano da soli ma si associano con colleghi o lavorano all’interno di strutture più grandi. Le opzioni sono diverse e hanno implicazioni fiscali e giuridiche importanti.

Studio Associato tra Odontoiatri

Lo studio associato è la forma più diffusa per gli odontoiatri che vogliono condividere spazi e spese mantenendo l’autonomia professionale. Ogni odontoiatra mantiene la propria partita IVA individuale, ma lo studio è registrato come associazione professionale (con proprio codice fiscale). I redditi si ripartiscono secondo le quote concordate nell’atto di associazione.

Vantaggi: semplicità fiscale, autonomia professionale, condivisione dei costi fissi (affitto, personale, attrezzature). Svantaggi: responsabilità solidale tra associati, difficoltà di scioglimento.

Società tra Professionisti (STP)

Dal 2012, i professionisti sanitari possono costituire una Società tra Professionisti (STP) nelle forme di SRL, SNC o SAS. Questa forma è adatta quando il volume d’affari è elevato e si vuole beneficiare della tassazione societaria (24% IRES) invece di quella personale IRPEF (fino al 43%).

La STP richiede che la maggioranza del capitale e dei voti sia detenuta da professionisti iscritti all’Albo. È una struttura più complessa da gestire ma offre vantaggi fiscali rilevanti per gli studi ad alto volume. Consulta un commercialista specializzato prima di scegliere questa strada.

Casa di Cura / Poliambulatorio come Dipendente o Collaboratore

Se eserciti all’interno di una clinica privata o di un poliambulatorio come collaboratore con partita IVA, la tua situazione è quella di un libero professionista che presta la propria opera a una struttura. In questo caso la partita IVA individuale è sufficiente e la gestione fiscale è standard.

Attenzione: se lavori con orari e modalità tipici di un dipendente ma con partita IVA, potresti rientrare nelle fattispecie di finta partita IVA (lavoro parasubordinato). Per evitare problemi, assicurati di avere effettiva autonomia organizzativa.

FAQ: Domande Frequenti sulla Partita IVA Odontoiatra

Un odontoiatra appena laureato deve aprire subito la Partita IVA?

Sì, se esercita qualsiasi attività professionale privata a pagamento, anche occasionale (es. sostituzione in uno studio), deve aprire la partita IVA. Il lavoro “in nero” espone a sanzioni fiscali e previdenziali.

Qual è il codice ATECO corretto per un odontoiatra?

Il codice ATECO per gli odontoiatri è 86.23.01 (Studi odontoiatrici). Non confonderlo con il 86.22 per medici specialisti o il 86.21 per medici di base.

Quanto si paga di ENPAM Quota B con 70.000 euro di reddito?

Con un reddito libero professionale di 70.000 euro (già al netto del coefficiente forfettario se in forfettario: 89.744 euro di ricavi × 78% = 70.000 euro circa), la Quota B è: 70.000 × 19,5% = 13.650 euro. A cui si aggiunge la Quota A fissa per fascia d’età.

L’odontoiatra paga l’IVA sulle prestazioni?

No. Le prestazioni odontoiatriche rientrano nell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72. L’odontoiatra non addebita IVA al paziente e non può recuperarla sugli acquisti (salvo pro-rata per operazioni miste).

Posso usare il regime forfettario se guadagno 90.000 euro?

No. La soglia per il regime forfettario è di 85.000 euro di ricavi annui. Con 90.000 euro sei fuori dal regime forfettario già nell’anno corrente (se superi 100.000 euro) o da quello successivo (se superi 85.000 ma non 100.000). Dal 2026 in poi dovrai usare il regime ordinario.

Come funziona la fatturazione elettronica per i pazienti privati?

Per i pazienti privati (persone fisiche) che vogliono la detrazione del 19% sulle spese dentistiche, l’odontoiatra trasmette i dati di spesa direttamente al portale Sistema TS (non tramite SDI). Se il paziente si oppone alla trasmissione, si emette fattura elettronica tramite SDI. Leggi: Fatturazione Elettronica per Dentisti 2026: Sistema TS e Listino.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Vuoi Aprire la Partita IVA da Odontoiatra? Affidati a Centro Fiscale

Aprire la partita IVA nel modo giusto sin dall’inizio ti evita errori costosi e ti garantisce il massimo risparmio fiscale. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per odontoiatri e professionisti sanitari: scelta del regime fiscale, apertura partita IVA, gestione ENPAM, dichiarazione dei redditi annuale.

Richiedi un preventivo personalizzato — senza impegno. Il nostro team di esperti fiscali ti guiderà in ogni passaggio, dalla prima apertura fino alla gestione continuativa della tua attività professionale.

Errore: Modulo di contatto non trovato.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 09:34:002026-08-26 08:53:30Aprire Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Regime Fiscale
NOTIZIE

Pensioni 2027: uscita a 64 anni con il ricalcolo contributivo. Come funziona

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La riforma pensioni torna al centro del dibattito politico in vista della Legge di Bilancio 2027. L’ipotesi che si fa strada con maggiore forza, secondo quanto riportato da PMI.it, punta sull’uscita anticipata a 64 anni di eta accompagnata da un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno previdenziale. Una strada gia percorsa parzialmente con Quota 103, ma ora proposta in forma strutturale e potenzialmente piu inclusiva. Ecco cosa cambia, chi ne beneficia e quali sono i numeri in gioco.

Fonte: PMI.it – Riforma pensioni, si riparte dal contributivo

Indice dei contenuti

  • Cosa prevede la proposta di riforma pensioni 2027
  • Chi puo accedere alla pensione a 64 anni
  • Ricalcolo contributivo: cosa significa e quanto si perde
  • Differenza rispetto a Quota 103
  • Iter legislativo: quando entra in vigore
  • Domande frequenti

Cosa prevede la proposta di riforma pensioni 2027

L’orientamento che emerge dalle ultime indiscrezioni e dai documenti tecnici del Ministero del Lavoro punta su una misura strutturale di pensionamento anticipato basata su due pilastri:

  • Eta minima di 64 anni al momento del pensionamento;
  • Ricalcolo interamente contributivo dell’assegno, applicato anche ai periodi lavorativi maturati con il sistema retributivo (ante 1996).

La proposta segna un cambio di paradigma rispetto alle misure temporanee degli ultimi anni (Quota 100, Quota 102, Quota 103): invece di sommare eta e contributi con una soglia “quota”, si torna al metodo contributivo puro come leva per rendere sostenibile l’anticipo previdenziale. Il sistema sarebbe strutturale, cioe non soggetto a scadenza annuale come le quote degli ultimi anni.

Chi puo accedere alla pensione a 64 anni

In base alla proposta circolante, i requisiti di accesso sarebbero:

  • 64 anni di eta anagrafica;
  • 20 anni di contribuzione minima (lo stesso requisito minimo previsto dalla Riforma Fornero per la pensione di vecchiaia a 67 anni);
  • Assegno minimo: il ricalcolo contributivo deve produrre un importo non inferiore a una soglia che sara definita in sede di approvazione della legge. I dettagli numerici non sono ancora stati fissati ufficialmente.

I lavoratori interamente contributivi (che hanno iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996) hanno gia oggi la possibilita di uscire a 64 anni con l’assegno non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, in base alla normativa vigente (art. 24 c. 10 D.L. 201/2011, Riforma Fornero). La novita del 2027 riguarderebbe invece i lavoratori misti, cioe coloro che hanno contributi sia retributivi (ante 1996) sia contributivi (post 1996): a questi si consentirebbe di accettare volontariamente il ricalcolo contributivo dell’intera carriera per ottenere l’accesso anticipato a 64 anni.

Ricalcolo contributivo: cosa significa e quanto si perde

Il metodo contributivo calcola la pensione sulla base dei contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa, moltiplicati per un coefficiente di trasformazione che dipende dall’eta al pensionamento. Piu si esce in anticipo, piu il coefficiente e basso e quindi piu basso sara l’assegno mensile.

Il metodo retributivo (applicato ai periodi ante 1996 per i lavoratori misti) calcola invece la pensione come percentuale dell’ultima retribuzione o della media degli ultimi anni, ed e generalmente piu generoso per chi ha avuto carriere lunghe con stipendi crescenti.

Accettare il ricalcolo contributivo dell’intera carriera comporta quindi una riduzione dell’assegno. Le stime di esperti previdenziali e sindacati indicano tagli che vanno da un minimo del 15-20% fino al 30-35% per le carriere con la quota retributiva piu elevata (lavoratori con oltre 18-20 anni di contributi ante 1996 e retribuzioni medio-alte). Il taglio varia molto in base a:

  • Anni di contribuzione totali;
  • Livello retributivo nella fase pre-1996;
  • Eta di pensionamento (piu si aspetta, piu alto e il coefficiente di trasformazione);
  • Andamento della rivalutazione del montante contributivo negli anni.

Differenza rispetto a Quota 103

Quota 103, in vigore nel 2023 e prorogata con modifiche nel 2024 e 2025, richiedeva 62 anni di eta piu 41 anni di contributi (somma = 103), con ricalcolo contributivo e tetto di 5 volte il minimo INPS nei primi anni di pensionamento. Si trattava pero di una misura temporanea, rinnovata anno per anno in Legge di Bilancio.

La proposta per il 2027 si distingue per tre elementi:

  • Carattere strutturale: non e una misura transitoria soggetta a proroga annuale;
  • Requisiti contributivi piu bassi: bastano 20 anni (non 41), ma l’eta e fissata a 64 anni (non 62);
  • Nessun tetto all’assegno nei primi anni (a differenza di Quota 103 che limitava a 5 volte il minimo INPS): il ricalcolo contributivo e l’unica penalizzazione.

Iter legislativo: quando entra in vigore

La proposta e ancora in fase di discussione tecnica e politica. Il calendario parlamentare prevede che il disegno di legge di bilancio 2027 venga presentato dal Governo alle Camere entro il 15 ottobre 2026. L’approvazione definitiva e attesa entro il 31 dicembre 2026, con entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1 gennaio 2027.

Va sottolineato che, allo stato attuale, si tratta di una proposta in discussione e non di una norma approvata. Le indicazioni sui requisiti (64 anni, 20 anni di contributi, soglia assegno minimo) potrebbero variare nel corso dell’iter parlamentare. Il MIMIT e il MEF sono al lavoro sulle coperture finanziarie, che rappresentano il nodo principale: una misura strutturale impone un impegno di spesa pluriennale che deve essere compatibile con i vincoli del PNRR e del Patto di Stabilita europeo.


Domande frequenti

Con la riforma pensioni 2027 posso andare in pensione a 64 anni?

Se la proposta verra approvata nella Legge di Bilancio 2027, si: chi ha almeno 64 anni di eta e 20 anni di contributi potrebbe accedere alla pensione anticipata accettando il ricalcolo contributivo dell’intero assegno. La norma pero non e ancora legge.

Il ricalcolo contributivo conviene sempre?

Non sempre. Per i lavoratori con molti anni di contributi ante 1996 e retribuzioni medio-alte, il taglio dell’assegno puo essere significativo (20-35%). Prima di decidere e fondamentale simulare l’importo con il servizio “La mia pensione” di INPS o con il supporto di un consulente previdenziale.

Che differenza c’e tra questa proposta e la pensione anticipata ordinaria?

La pensione anticipata ordinaria richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 anni e 10 mesi per le donne) indipendentemente dall’eta. La proposta in esame per il 2027 abbassa il requisito contributivo a 20 anni ma fissa l’eta minima a 64 anni e applica il ricalcolo contributivo.

Chi sono i lavoratori misti?

Sono i lavoratori che hanno contributi versati sia prima del 1 gennaio 1996 (periodo retributivo) sia dopo (periodo contributivo). Per loro la pensione viene oggi calcolata in modo misto: metodo retributivo per i periodi ante 1996, metodo contributivo per quelli post 1996. La proposta consentirebbe loro di optare per il contributivo puro su tutta la carriera in cambio dell’anticipo a 64 anni.


Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 09:22:002026-08-26 08:37:18Pensioni 2027: uscita a 64 anni con il ricalcolo contributivo. Come funziona
Pagina 38 di 191«‹3637383940›»

Ultime notizie

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Bonus edilizi dopo il decesso: a quale erede passa la detrazioneOttobre 3, 2026 - 11:00 amin: NOTIZIE
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Sanzione disciplinare ingiusta al lavoro: come contestarlaOttobre 3, 2026 - 9:00 amin: NOTIZIE
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Bonus malus auto: conta la colpa o l’importo del danno causato?Ottobre 3, 2026 - 7:00 amin: NOTIZIE
Search Search

Seguici su Facebook

Categorie Articoli

Ultimi Articoli

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Bonus edilizi dopo il decesso: a quale erede passa la detrazioneOttobre 3, 2026 - 11:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Sanzione disciplinare ingiusta al lavoro: come contestarlaOttobre 3, 2026 - 9:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Bonus malus auto: conta la colpa o l’importo del danno causato?Ottobre 3, 2026 - 7:00 am
  • fatturazione elettronica CAF Udine
    Autofattura TD17 forfettario: guida 2026 a TD18 e TD19 per acquisti da Google, Meta, Amazon ed esteroOttobre 2, 2026 - 3:00 pm
  • regime forfettario partita iva
    Geometra Dipendente con Partita IVA 2027: Incompatibilità, Limite 35.000 Euro e Obblighi CIPAGOttobre 2, 2026 - 1:00 pm
  • Pensioni ottobre 2026: calendario pagamenti, cedolino e trattenuteOttobre 2, 2026 - 11:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    APE Sociale ed E-commerce: la Soglia dei 5.000 Euro SpiegataOttobre 2, 2026 - 9:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Debiti previdenziali: nell’opposizione al merito basta citare l’ente creditore, non l’Agenzia delle Entrate-RiscossioneOttobre 2, 2026 - 7:00 am
CAF Udine Centro Assistenza Fiscale Udine

Contatti

Viale Giuseppe Tullio 13, scala B - Udine
Email: info@centrofiscale.com
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp CAF Udine: 366 6018121
WhatsApp Patronato: 324 7411699

Ultimi Articoli

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Bonus edilizi dopo il decesso: a quale erede passa la detrazioneOttobre 3, 2026 - 11:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Sanzione disciplinare ingiusta al lavoro: come contestarlaOttobre 3, 2026 - 9:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Bonus malus auto: conta la colpa o l’importo del danno causato?Ottobre 3, 2026 - 7:00 am
© Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a Instagram
  • Collegamento a Rss questo sito
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto