NOTIZIEBonus lavoratrici madri con tre figli 2026: domande INPS per l’esonero fino a 8.000 euroLe lavoratrici dipendenti con tre o più figli possono accedere nel 2026 a un esonero contributivo fino a 8.000 euro annui. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e prorogata anche per il 2026, prevede uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice. Per beneficiarne è necessario presentare apposita domanda all’INPS.Indice dei contenutiCos’è il bonus lavoratrici madri 2026Chi ha diritto all’esoneroQuanto vale l’esonero contributivoCome presentare domanda all’INPSFAQ: domande frequenti Cos’è il bonus lavoratrici madri 2026Il bonus lavoratrici madri è un esonero contributivo riservato alle donne con tre o più figli che lavorano come dipendenti a tempo indeterminato. In termini pratici, significa che per un periodo determinato la lavoratrice non paga i contributi previdenziali che normalmente vengono trattenuti dalla busta paga — con un risparmio che può arrivare fino a 8.000 euro all’anno.La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, commi 180-182) in via sperimentale e confermata anche per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024). L’obiettivo è incentivare la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, riducendo il peso economico legato alla genitorialità numerosa. Chi ha diritto all’esoneroHanno diritto al bonus lavoratrici madri 2026 le donne che rispettano tutti i seguenti requisiti:Tre o più figli: la lavoratrice deve avere almeno tre figli, con il più giovane che non ha ancora compiuto 18 anni.Rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato: l’esonero si applica ai contratti a tempo indeterminato, sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione.Non essere in congedo di maternità al momento in cui decorre il beneficio.Reddito da lavoro dipendente: l’esonero si calcola sull’imponibile previdenziale della retribuzione mensile effettiva.Sono escluse le lavoratrici domestiche (colf e badanti). Per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS è prevista una misura analoga ma separata, con modalità e importi distinti rispetto al presente esonero per dipendenti. Quanto vale l’esonero contributivoL’esonero è pari alla totalità dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 8.000 euro annui. Questo tetto si riferisce alla somma complessiva dei contributi risparmiati nell’arco dell’anno solare.In pratica, per una lavoratrice dipendente con una retribuzione mensile media, l’esonero può tradursi in un aumento netto in busta paga di diverse centinaia di euro al mese, poiché i contributi normalmente trattenuti vengono azzerati. La misura non incide sui contributi versati dal datore di lavoro, che restano invariati. Inoltre, la lavoratrice continua ad accumulare l’anzianità contributiva ai fini pensionistici, poiché la copertura previdenziale è garantita dallo Stato. Come presentare domanda all’INPSLa domanda per il bonus lavoratrici madri 2026 va presentata all’INPS tramite il portale online (myINPS), oppure tramite un CAF o patronato abilitato. La procedura è la seguente:Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS e cerca il servizio dedicato all’esonero contributivo per lavoratrici madri di tre o più figli.Compila il modulo con i dati anagrafici dei figli (codice fiscale, data di nascita) e le informazioni sul contratto di lavoro a tempo indeterminato.Invia la domanda in via telematica. Il sistema INPS provvederà a comunicare l’esito all’interessata e al datore di lavoro.Il datore di lavoro applica l’esonero in busta paga a partire dal periodo di paga successivo all’autorizzazione INPS, recuperando i contributi non dovuti tramite il flusso Uniemens.Se hai già beneficiato dell’esonero negli anni precedenti, verifica sul portale INPS o con il tuo patronato se è necessario rinnovare la richiesta per il 2026 oppure se il beneficio prosegue in continuità in base alle istruzioni operative più recenti. FAQ: domande frequenti Il bonus vale anche per le lavoratrici con due figli?Per il 2026 l’esonero riservato alle madri di tre o più figli prevede condizioni distinte rispetto a quello per le madri di due figli. Le lavoratrici con due figli hanno accesso a un esonero differente con importi e requisiti diversi. Si consiglia di verificare la propria situazione specifica contattando l’INPS o un patronato. L’esonero incide sulla futura pensione?No, l’esonero non penalizza la pensione futura. I contributi continuano a maturare a fini pensionistici grazie alla copertura garantita dallo Stato. La lavoratrice accumula anzianità contributiva come se i contributi fossero stati effettivamente versati. Cosa succede se perdo il lavoro durante il periodo di esonero?Il beneficio cessa nel momento in cui viene meno il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. In caso di cambio datore di lavoro, è opportuno comunicare la propria situazione al nuovo datore e verificare con l’INPS le modalità di continuazione del beneficio. Vale anche per il contratto part-time?Sì, il bonus lavoratrici madri è compatibile con il contratto part-time a tempo indeterminato. L’esonero si calcola proporzionalmente ai contributi effettivamente dovuti sulla retribuzione, sempre nel limite degli 8.000 euro annui.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/12/indennita-di-maternita-inps.jpg 630 1200 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 18:00:002026-08-29 08:13:54Bonus lavoratrici madri con tre figli 2026: domande INPS per l’esonero fino a 8.000 euro
NOTIZIEBonus affitto studenti fuori sede 2026: come funziona e come ottenere la detrazione IrpefIl bonus affitto studenti fuori sede è una detrazione Irpef che la normativa italiana riconosce a chi sostiene costi di locazione per frequentare l’università lontano dalla propria residenza. Un’agevolazione concreta e spesso sottovalutata: può valere fino a 500,27 euro di sconto sulle tasse da pagare ogni anno. Vediamo come funziona, chi ne ha diritto e come richiederlo nella dichiarazione dei redditi 2026.Indice dei contenutiChi ha diritto al bonus affitto per studenti fuori sedeRequisiti e contratti ammessiQuanto vale la detrazione IrpefChi può richiedere il bonusCome indicarlo nella dichiarazione dei redditiDomande frequentiChi ha diritto al bonus affitto per studenti fuori sedeIl bonus affitto studenti fuori sede spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea universitario che affittano un alloggio nel comune dove ha sede l’ateneo. Non basta però studiare fuori casa: la legge fissa una distanza minima di 100 chilometri tra il comune di residenza dello studente e quello dove si trova l’università, e i due comuni devono trovarsi in province diverse.Questa misura nasce per sostenere concretamente le famiglie che devono far fronte ai costi dell’alloggio universitario, spesso elevati nelle grandi città sede di atenei. La detrazione Irpef riduce direttamente l’imposta dovuta, abbassando il saldo fiscale di fine anno.L’agevolazione è stata estesa anche ad alcune categorie aggiuntive. Ne beneficiano:gli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);gli iscritti ai corsi dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;gli studenti in programma Erasmus o iscritti a università di Stati UE o dello Spazio Economico Europeo. Requisiti e contratti ammessiNon tutti i contratti di affitto danno diritto alla detrazione per studenti fuori sede. La normativa, in base alla legge n. 431/1998 sulle locazioni abitative, ammette le seguenti tipologie contrattuali:Contratti per studenti universitari definiti da accordi territoriali tra proprietari e associazioni degli inquilini;Contratti a canone concordato (cosiddetto «concordato»);Contratti di locazione ordinari o transitori;Contratti di ospitalità e atti di assegnazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti no-profit e cooperative;Contratti per singolo posto letto, purché regolarmente registrati e conformi alla normativa vigente.Un aspetto importante: il contratto deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. Senza registrazione, la detrazione non è riconoscibile. Lo studente deve quindi conservare tutta la documentazione: il contratto registrato, le ricevute di pagamento del canone e, se richiesto, la documentazione che prova la distanza tra residenza e sede universitaria. Quanto vale la detrazione IrpefIl bonus affitto studenti fuori sede vale il 19% del canone annuo pagato, calcolato però su un importo massimo di 2.633 euro l’anno. Questo significa che il beneficio massimo teorico è pari a 500,27 euro di sconto sull’Irpef dovuta (19% × 2.633 euro).Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che uno studente paghi un affitto di 400 euro al mese, per un totale di 4.800 euro annui. La detrazione Irpef non si calcola su tutto questo importo: si applica il 19% solo sul limite di 2.633 euro, ottenendo comunque il massimo di 500,27 euro. Se invece l’affitto fosse più basso — poniamo 150 euro al mese, per 1.800 euro l’anno — la detrazione sarebbe del 19% su 1.800 euro, pari a 342 euro.Attenzione: la detrazione riduce l’Irpef lorda, ma se il valore della detrazione supera l’imposta dovuta, la parte eccedente non viene rimborsata. Ciò significa che uno studente con reddito molto basso o nullo potrebbe non recuperare l’intero beneficio teorico.Un’ulteriore limitazione riguarda i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Dal periodo d’imposta 2025 (dichiarazioni 2026), la normativa ha introdotto un meccanismo che fissa un tetto massimo alle detrazioni per i redditi più elevati, calcolato moltiplicando un importo base — variabile per fascia di reddito — per un coefficiente legato al numero di figli a carico. Chi supera questa soglia potrebbe quindi beneficiare di una detrazione ridotta rispetto al massimo ordinario. Chi può richiedere il bonusLa detrazione affitto studenti spetta in primo luogo allo studente stesso, se ha un reddito proprio e presenta la dichiarazione dei redditi autonomamente. In molti casi, però, gli studenti universitari non lavorano e non hanno redditi propri: in questo scenario, se lo studente risulta fiscalmente a carico di uno o entrambi i genitori, il bonus può essere richiesto dal genitore che ha effettivamente pagato il canone di locazione.Questo passaggio è fondamentale per molte famiglie: spesso è proprio il genitore che sostiene economicamente lo studente, e la legge consente di recuperare parte di questa spesa. È necessario che la spesa sia stata effettivamente sostenuta dal soggetto che richiede la detrazione e che vi sia la documentazione a supporto.Per i canoni pagati nel 2025, è ancora possibile recuperarli presentando il modello 730 o la dichiarazione dei redditi 2026. Le spese sostenute nel 2026 (anno accademico 2026-2027) saranno invece detraibili nella dichiarazione che si presenterà nel 2027. Come indicarlo nella dichiarazione dei redditiIl bonus affitto studenti fuori sede viene richiesto in sede di dichiarazione dei redditi, indicando i canoni pagati nelle apposite sezioni del modello fiscale:nel Modello 730/2026: i canoni vanno indicati nei righi E8-E10, nella sezione «altre spese», usando il codice 18;nel Modello Redditi Persone Fisiche 2026: le stesse spese vanno riportate nei righi RP8-RP13, sempre con il codice 18.È essenziale conservare tutta la documentazione: il contratto di locazione registrato, le ricevute di pagamento del canone mensile e la documentazione che attesta la distanza tra il comune di residenza e quello universitario. In caso di controllo fiscale, questi documenti sono indispensabili per dimostrare il diritto all’agevolazione.Se il 730 precompilato è già disponibile, l’Agenzia delle Entrate potrebbe aver precaricato alcune spese sulla base delle informazioni ricevute dagli enti — ma non è garantito. È quindi consigliabile verificare sempre che i dati siano corretti e completi prima della trasmissione definitiva.Qual è l’importo massimo della detrazione affitto studenti fuori sede?La detrazione è pari al 19% del canone annuo pagato, calcolata su un massimo di 2.633 euro l’anno. Il risparmio fiscale massimo è quindi di 500,27 euro.Anche i genitori possono richiedere il bonus affitto?Sì. Se lo studente è fiscalmente a carico dei genitori, è il genitore che ha sostenuto la spesa a poter richiedere la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.Quali contratti di affitto danno diritto alla detrazione?Danno diritto alla detrazione i contratti stipulati ai sensi della L. 431/1998: contratti per studenti universitari, contratti a canone concordato, ordinari, transitori, contratti di ospitalità con enti universitari e contratti per singolo posto letto, purché regolarmente registrati.Dove si indica la detrazione nel Modello 730?Nel Modello 730/2026 la spesa va indicata nei righi E8-E10 con il codice 18. Nel Modello Redditi PF 2026 va invece riportata nei righi RP8-RP13, sempre con codice 18.La detrazione si applica anche agli studenti Erasmus?Sì, l’agevolazione spetta anche agli studenti in programma Erasmus o iscritti a università di Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo, nel rispetto degli altri requisiti previsti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 17:00:002026-08-29 08:04:33Bonus affitto studenti fuori sede 2026: come funziona e come ottenere la detrazione Irpef
NOTIZIEDetrazione IVA: con il Decreto Omnibus il termine si estende al secondo anno successivoUna novità importante per chi gestisce la contabilità IVA: il D.Lgs. 148/2026 — il correttivo della delega fiscale, noto anche come Decreto Omnibus — ha modificato in modo significativo le regole sulla detrazione IVA, estendendo il termine entro cui è possibile esercitarla. In particolare, per le fatture a cavallo d’anno — quelle ricevute a fine anno ma con data di competenza dell’anno precedente — il termine per portare in detrazione l’imposta si allunga fino al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile. La modifica è in vigore dal 12 agosto 2026.Indice dei contenutiCos’è la detrazione IVALa novità del D.Lgs. 148/2026Cosa cambia per le fatture a cavallo d’annoCome funziona il nuovo termineFAQ: Detrazione IVA e Decreto OmnibusCos’è la detrazione IVALa detrazione IVA è il meccanismo che consente alle imprese e ai professionisti di scalare dall’IVA che devono versare allo Stato quella che hanno già pagato sui propri acquisti. In parole semplici: se compri beni o servizi per la tua attività e paghi l’IVA al fornitore, puoi «recuperare» quell’importo sottraendolo dall’IVA che incassi dai tuoi clienti.La norma di riferimento è l’articolo 19 del DPR 633/1972 (il decreto fondamentale sull’IVA in Italia). Prima della modifica introdotta dal D.Lgs. 148/2026, la regola generale prevedeva che l’IVA potesse essere detratta entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione era sorto, con un termine operativo che di fatto coincideva con il 30 aprile dell’anno successivo.Questo sistema creava però un problema concreto per le cosiddette fatture a cavallo d’anno: quelle fatture emesse dal fornitore a dicembre ma ricevute e registrate dall’acquirente solo a gennaio dell’anno successivo. La novità del D.Lgs. 148/2026Il D.Lgs. 148/2026 — il correttivo della delega fiscale, comunemente chiamato Decreto Omnibus — è intervenuto sull’articolo 19 del DPR 633/72, modificando il termine per l’esercizio della detrazione IVA. La nuova regola, in vigore dal 12 agosto 2026, stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (ossia l’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile).Si tratta di un’estensione concreta rispetto alla norma precedente, che concedeva tempo solo fino alla dichiarazione IVA dell’anno successivo a quello di esigibilità. Con il nuovo regime, il contribuente ha quindi a disposizione un anno in più per recuperare l’IVA sugli acquisti.La modifica è stata resa possibile anche grazie all’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019: con lo SDI (Sistema di Interscambio), l’Amministrazione finanziaria dispone di dati certi e tracciabili sulle fatture emesse e ricevute, riducendo il rischio di abusi e rendendo sostenibile un termine più lungo per la detrazione. Cosa cambia per le fatture a cavallo d’annoIl caso più frequente che beneficia di questa novità è proprio quello delle fatture a cavallo d’anno. Immagina una piccola impresa che riceve a gennaio 2027 una fattura datata dicembre 2026: l’IVA su quella fattura era già divenuta esigibile nel 2026, ma la fattura è stata registrata solo nel 2027.Con le vecchie regole, l’impresa avrebbe dovuto recuperare quell’IVA entro la dichiarazione IVA 2026 (da presentare entro il 30 aprile 2027), con il rischio di perdere la detrazione se la registrazione era avvenuta in ritardo.Con le nuove regole del D.Lgs. 148/2026, il termine si estende fino alla dichiarazione IVA relativa al 2028 (da presentare entro aprile 2029). Un margine molto più ampio, che riduce il rischio di perdere crediti IVA per questioni formali legate ai tempi di consegna delle fatture.SituazioneRegola precedenteRegola dopo D.Lgs. 148/2026IVA esigibile nel 2026Termine: dichiarazione IVA 2026 (aprile 2027)Termine: dichiarazione IVA 2028 (aprile 2029)Fattura dicembre 2026 ricevuta a gennaio 2027Rischio perdita detrazione se registrata tardiAmpio margine fino ad aprile 2029 Come funziona il nuovo termineLa norma modificata dal D.Lgs. 148/2026 prevede che il diritto alla detrazione IVA sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (di norma, al momento dell’emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, a seconda dei casi). Da quel momento, il contribuente ha tempo fino alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo per esercitare il diritto.Questo significa, in pratica:IVA esigibile nel 2024 → termine per la detrazione: dichiarazione IVA 2026 (aprile 2027)IVA esigibile nel 2025 → termine per la detrazione: dichiarazione IVA 2027 (aprile 2028)IVA esigibile nel 2026 → termine per la detrazione: dichiarazione IVA 2028 (aprile 2029)Attenzione: la modifica riguarda il termine massimo entro cui esercitare la detrazione; non cambia il fatto che la fattura vada comunque registrata nel registro degli acquisti. La registrazione deve avvenire nel periodo di competenza o comunque entro i termini ordinari di registrazione. La nuova norma evita però che una tardiva ricezione della fattura faccia perdere definitivamente il credito IVA.Per approfondire il tema dell’IVA detraibile su casistiche specifiche, puoi leggere anche il nostro articolo su IVA detraibile sulla casa vacanze: cosa dicono la legge e la Cassazione. FAQ: Detrazione IVA e D.Lgs. 148/2026 Quando è entrato in vigore il D.Lgs. 148/2026?Il D.Lgs. 148/2026 — correttivo della delega fiscale — è entrato in vigore il 12 agosto 2026. La modifica all’art. 19 del DPR 633/72 è quindi operativa da quella data.La nuova regola vale anche per le fatture elettroniche ricevute tramite SDI?Sì. Il nuovo termine si applica a tutte le fatture d’acquisto, comprese quelle elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Il momento di «ricezione» ai fini IVA coincide con la data di consegna nello «spazio» del destinatario sul portale SDI.Posso recuperare IVA su fatture di anni precedenti grazie a questa norma?Dipende dall’anno. Se l’IVA è divenuta esigibile nel 2024, hai tempo fino alla dichiarazione IVA 2026 (aprile 2027). Per anni precedenti i termini potrebbero essere già scaduti: è opportuno verificare caso per caso con il proprio commercialista o consulente fiscale.La norma si applica anche ai professionisti in regime ordinario?Sì. La modifica all’art. 19 del DPR 633/72 riguarda tutti i soggetti passivi IVA in regime ordinario: imprese, società e professionisti che applicano l’IVA sulla propria attività. Non si applica ai contribuenti in regime forfettario, che non sono soggetti IVA e quindi non detraggono l’imposta.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 14:00:002026-08-29 07:58:36Detrazione IVA: con il Decreto Omnibus il termine si estende al secondo anno successivo
NOTIZIERientro dalle ferie: come tornare al lavoro senza stressLe vacanze estive sono finite e milioni di lavoratori italiani si trovano ad affrontare uno dei momenti più temuti dell’anno: il rientro dalle ferie. Tornare alla routine lavorativa dopo settimane di riposo non è sempre semplice. La cosiddetta sindrome da rientro è un fenomeno reale, riconosciuto dalla psicologia del lavoro, che può manifestarsi con stanchezza, irritabilità e calo della produttività. Ma esistono strategie efficaci per rendere la transizione meno traumatica.Indice dei contenutiCos’è la sindrome da rientroI segnali dello stress post-ferieCome gestire i primi giorni in ufficioConsigli pratici per un rientro serenoCome recuperare la produttivitàDomande frequenti Cos’è la sindrome da rientroLa sindrome da rientro, detta anche post-vacation blues, è una condizione psicologica temporanea che colpisce molti lavoratori al termine delle ferie. Non si tratta di una patologia clinica, ma di una risposta naturale dell’organismo al passaggio brusco da un ritmo di vita rilassato a uno caratterizzato da impegni, scadenze e responsabilità.Secondo studi di psicologia occupazionale, circa il 40% dei lavoratori riferisce di sentirsi demotivato e stanco nei primi giorni dopo il rientro dalle vacanze. Il fenomeno è più marcato quando le ferie durano più di due settimane o quando si torna da viaggi in fusi orari diversi. I segnali dello stress post-ferieRiconoscere i segnali dello stress da rientro è il primo passo per gestirlo. I sintomi più comuni includono:Stanchezza persistente nonostante il riposo delle vacanzeDifficoltà di concentrazione e calo dell’attenzioneIrritabilità e nervosismo nei confronti dei colleghiAnsia anticipatoria per le scadenze accumulateNostalgia delle vacanze e difficoltà a ritrovare la motivazioneDisturbi del sonno legati al cambio di ritmoIn genere questi sintomi si attenuano spontaneamente entro 3-7 giorni dal rientro. Se persistono oltre due settimane, potrebbe essere utile consultare un professionista della salute mentale. Come gestire i primi giorni in ufficioI primi due o tre giorni dopo il rientro sono i più critici. Ecco come affrontarli al meglio: Non strafare il primo giornoLa tentazione di recuperare tutto il lavoro arretrato in poche ore può risultare controproducente. È preferibile iniziare con un ritmo moderato, dedicando le prime ore alla revisione delle email e alla pianificazione delle priorità, senza cercare di risolvere tutto in un giorno solo.Organizzare le priorità con una listaPrima di aprire la casella email, è utile stilare un elenco delle attività urgenti. Distinguere ciò che è realmente urgente da ciò che può attendere riduce l’effetto travolgente della mole di lavoro accumulata. La tecnica della matrice di Eisenhower (urgente/importante) può essere di grande aiuto.Rientrare di giovedì o venerdìSe possibile, programmare il rientro al lavoro a fine settimana è una strategia efficace. Avere solo due o tre giorni lavorativi prima del fine settimana permette di riadattarsi gradualmente senza l’impatto di una settimana intera.Consigli pratici per un rientro serenoEsistono alcune pratiche che possono rendere il rientro dalle ferie molto meno traumatico:Riadattare il ritmo del sonno almeno 2-3 giorni prima del rientro, andando a letto e svegliandosi agli orari lavorativi abitualiFare attività fisica regolare, che aiuta a combattere la stanchezza e migliora l’umore grazie al rilascio di endorfinePianificare qualcosa di piacevole nelle prime settimane di lavoro (un aperitivo con colleghi, una cena, una serata al cinema) per avere qualcosa da aspettarsiConcedersi piccole pause durante la giornata lavorativa, seguendo la tecnica del Pomodoro o semplicemente camminando per qualche minuto ogni oraEvitare di controllare le email di lavoro durante le ferie: chi si è disconnesso completamente tende ad adattarsi meglio al rientroSe si lavora in ufficio, può essere utile personalizzare la propria postazione con un ricordo delle vacanze — una foto, un souvenir — per mantenere un legame positivo con il periodo di riposo senza che diventi una fonte di rimpianto.Chi gestisce ferie dei dipendenti o è titolare di partita IVA può trovare utile anche sapere come funziona la pianificazione delle ferie in ambito lavorativo: ne abbiamo parlato nell’articolo Ferie con i colleghi: 5 regole per non rovinare il rapporto. Come recuperare la produttivitàRecuperare il pieno ritmo produttivo dopo le ferie richiede generalmente dai 5 ai 10 giorni lavorativi. Forzare i tempi è controproducente e può generare un circolo vizioso di stress. Alcune strategie utili:Il metodo dei blocchi di lavoroLavorare per blocchi di tempo definiti (es. 50 minuti di lavoro + 10 minuti di pausa) aiuta il cervello a riadattarsi alla concentrazione prolungata senza sovraccaricarlo. Questa tecnica, variante del classico metodo Pomodoro, è particolarmente efficace nella prima settimana di rientro.Delegare e fare squadraChi ha colleghi disponibili non dovrebbe esitare a delegare alcune attività nei primi giorni. Il lavoro di squadra nella fase di ripresa è un investimento che paga nel medio termine, evitando il burnout da sovraccarico immediato.Celebrare i piccoli successiRiconoscere e apprezzare ogni compito portato a termine, anche quelli più semplici, aiuta a ricostruire la motivazione e il senso di autoefficacia. Tenere un diario delle attività completate può essere molto utile nei primi giorni.Domande frequenti Quanto dura la sindrome da rientro?In genere la sindrome da rientro si risolve spontaneamente entro 3-7 giorni. Se i sintomi persistono oltre le due settimane con intensità elevata, è consigliabile rivolgersi a un professionista della salute mentale.Cosa fare se non riesco a tornare alla routine?Se la difficoltà a riprendere la routine è molto marcata, può essere utile parlarne con il proprio medico di base o con uno psicologo del lavoro. A volte il disagio può segnalare un problema di burnout preesistente alle ferie che è opportuno affrontare.Le ferie brevi stressano di meno al rientro?Non necessariamente. Ferie molto brevi (3-4 giorni) possono non essere sufficienti a recuperare le energie, rendendo il rientro comunque difficoltoso. L’ideale è un periodo di almeno 7-10 giorni consecutivi per un recupero psicofisico efficace.Lo smart working aiuta nel rientro dalle ferie?In molti casi sì: poter lavorare da casa nei primi giorni del rientro riduce lo stress del commute e permette di riambientarsi gradualmente. Tuttavia, può anche rendere più difficile la separazione tra vita privata e lavoro, aumentando la tendenza a controllare email e messaggi fuori orario.Come aiutare un dipendente che stenta a riprendere dopo le ferie?I datori di lavoro e i manager possono favorire il rientro prevedendo un meeting di riallineamento soft, non un immediato carico di scadenze. Rassicurare il dipendente sulle priorità e offrire flessibilità oraria nella prima settimana sono pratiche che migliorano sia il benessere che la produttività nel lungo periodo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 13:00:002026-08-28 14:36:55Rientro dalle ferie: come tornare al lavoro senza stress
NOTIZIEIl datore può denunciare un dipendente che finge malattia? Cosa dice la leggeIl dipendente finge malattia per stare a casa? È una situazione che molti datori di lavoro hanno vissuto o temono di vivere. Quando un lavoratore si assenta dichiarando un’indisposizione che in realtà non esiste, il datore non è privo di strumenti: la legge italiana prevede un articolato sistema di tutele, che va dalla visita fiscale INPS fino alla denuncia penale e al licenziamento per giusta causa. Vediamo nel dettaglio cosa può fare concretamente il datore di lavoro.Indice dei contenutiCosa si intende per malattia fittizia sul lavoroIl datore di lavoro puo denunciare il dipendente?La visita fiscale INPS: lo strumento preventivoLicenziamento per giusta causa: quando scattaLe conseguenze penali per il dipendenteDomande frequentiCosa si intende per malattia fittizia sul lavoroSi parla di malattia fittizia quando un dipendente presenta un certificato medico e si assenta dal lavoro, ma in realtà non è realmente malato. Non si tratta di una semplice assenza ingiustificata: il lavoratore ottiene dal medico curante un certificato che attesta uno stato di salute compromesso, anche se nella realtà dei fatti svolge normalmente le attività quotidiane o addirittura lavora altrove.Questa condotta configura un comportamento illecito su più livelli. Da un lato, il lavoratore percepisce l’indennità di malattia dall’INPS senza averne diritto. Dall’altro, il datore di lavoro subisce un danno organizzativo, dovendo far fronte all’assenza con personale sostitutivo o lasciando scoperto il posto. La giurisprudenza italiana è consolidata nel considerare la simulazione della malattia come una grave violazione del rapporto fiduciario che sta alla base del contratto di lavoro subordinato. Il datore di lavoro può denunciare il dipendente?Sì, il datore può denunciare un dipendente che finge malattia. La risposta è affermativa e si articola su due piani distinti: quello penale e quello disciplinare-lavoristico.Sul piano penale, il datore di lavoro può presentare una denuncia querela all’autorità giudiziaria per il reato di truffa ai sensi dell’articolo 640 del Codice Penale. Il ragionamento giuridico è il seguente: il lavoratore, attraverso l’artifizio del certificato medico, induce in errore sia il datore di lavoro (che eroga comunque la retribuzione o la sua quota integrativa) sia l’INPS (che versa l’indennità di malattia). Questo inganno procura al lavoratore un ingiusto profitto, configurando così tutti gli elementi del delitto di truffa.La denuncia è ammissibile anche qualora il medico curante non fosse a conoscenza della simulazione: in quel caso, il lavoratore avrebbe agito da solo, ingannando anche il professionista sanitario. Se invece il medico avesse consapevolmente rilasciato un certificato falso, potrebbe rispondere a sua volta di falso ideologico in atto pubblico. La visita fiscale INPS: lo strumento preventivoPrima ancora di arrivare alla denuncia, il principale strumento a disposizione del datore di lavoro è la richiesta di visita fiscale INPS. Si tratta di un accertamento medico domiciliare eseguito da un medico incaricato dall’INPS, che verifica se il dipendente assente sia davvero nelle condizioni di salute certificate.Il datore può richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di malattia, compilando l’apposita procedura telematica sul portale INPS. Il lavoratore ha l’obbligo di trovarsi a casa nelle cosiddette fasce di reperibilità: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali, con alcune eccezioni previste per situazioni particolari (es. visite mediche programmate).Se il lavoratore non è reperibile durante il controllo domiciliare senza una giustificazione valida, perde il diritto all’indennità INPS per i giorni di assenza non giustificata (fino alla soglia del primo inadempimento). In caso di recidiva o di situazioni particolarmente gravi, le conseguenze possono essere ben più serie, fino alla decurtazione totale delle prestazioni e al recupero delle somme già erogate. Licenziamento per giusta causa: quando scattaSul piano lavoristico, la simulazione della malattia costituisce una delle ipotesi più consolidate di licenziamento per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile. La giusta causa ricorre quando si verifica una condotta del lavoratore così grave da rendere impossibile la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro.La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che la malattia fittizia integri questa ipotesi, perché la simulazione lede irrimediabilmente la fiducia che deve caratterizzare il rapporto tra datore e dipendente. Questo vale anche quando il datore non subisce un danno economico diretto (ad esempio perché l’indennità è interamente a carico INPS): ciò che conta è la gravità della condotta in sé.Per i dipendenti pubblici, le regole sono ulteriormente rafforzate: l’articolo 55-quater del D.Lgs. 165/2001 prevede il licenziamento disciplinare obbligatorio per falsa attestazione della presenza in servizio o per giustificazione dell’assenza mediante certificazione medica falsa o riferita a malattia non esistente. In questi casi, la pubblica amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento disciplinare senza margini di discrezionalità. Le conseguenze penali per il dipendenteLe conseguenze per il dipendente che finge malattia possono essere significative sul piano penale. Il reato di truffa (art. 640 c.p.) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. Se la truffa è commessa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico — come l’INPS — la pena è aggravata.Oltre alla truffa, può configurarsi il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.) qualora il lavoratore abbia percepito l’indennità INPS senza averne diritto attraverso dichiarazioni o documenti falsi. In questo caso la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.Sul piano civilistico, il lavoratore sarà tenuto a restituire all’INPS tutte le indennità indebitamente percepite. Il datore di lavoro, a sua volta, potrebbe richiedere il risarcimento del danno subito (costi per il personale sostitutivo, disorganizzazione produttiva), anche nel corso del procedimento penale costituendosi parte civile.Va ricordato che, in sede penale, la prova della simulazione può essere raggiunta anche attraverso indagini investigative private: è lecito per il datore affidare a un investigatore privato il compito di documentare le attività svolte dal dipendente durante il periodo di malattia dichiarata, purché l’investigazione rispetti i limiti imposti dalla normativa sulla privacy e non violi domicilio o corrispondenza del lavoratore.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 12:00:002026-08-28 14:32:01Il datore può denunciare un dipendente che finge malattia? Cosa dice la legge
NOTIZIEL’Erede Non Deposita il Testamento dal Notaio: Cosa Si Puo Fare?Indice dei contenutiObbligo di deposito del testamento: cosa dice la leggeCosa succede se l’erede non deposita il testamentoCome agire: le opzioni per i beneficiariIl ruolo del notaio e del tribunaleTestamento olografo e testamento pubblico: differenzeFAQ: domande frequentiAlla morte di una persona, il testamento rappresenta la volontà del defunto riguardo alla distribuzione del proprio patrimonio. Ma cosa succede quando chi detiene fisicamente il testamento — spesso un erede o un familiare — si rifiuta di portarlo dal notaio o addirittura lo nasconde? La situazione, tutt’altro che rara, genera conflitti familiari e rischia di ledere i diritti di chi avrebbe dovuto beneficiare delle disposizioni testamentarie.Obbligo di deposito del testamento: cosa dice la leggeIl Codice Civile italiano è chiaro sul punto: chi ha in custodia o possesso un testamento olografo (scritto a mano dal testatore) è obbligato a presentarlo a un notaio o a un tribunale appena viene a conoscenza della morte del testatore. Questo obbligo è sancito dall’art. 620 c.c., che impone al detentore del testamento di depositarlo senza indugio.In particolare, la legge prevede che:Chi è in possesso di un testamento olografo deve consegnarlo a un notaio o depositarlo in tribunale subito dopo essere venuto a conoscenza del decesso del testatore.Il notaio, ricevuto il testamento, è tenuto a redigere il verbale di apertura e pubblicazione, rendendo l’atto pubblico e opponibile ai terzi.Il termine per il deposito non è perentorio nel senso che non c’è una scadenza precisa decadenziale, ma il ritardo può comunque avere conseguenze legali.La pubblicazione del testamento da parte del notaio (art. 621 c.c.) è un passaggio fondamentale: senza di essa, il documento — pur valido — non produce pienamente i suoi effetti pratici perché i beneficiari non possono provarla agevolmente a terzi (banche, Agenzia delle Entrate, altri eredi). Cosa succede se l’erede non deposita il testamentoQuando un erede o un familiare detiene fisicamente il testamento ma si rifiuta di depositarlo, si possono verificare diverse conseguenze:Responsabilità civile: il detentore che ritarda o nasconde il testamento può essere ritenuto civilmente responsabile dei danni causati ai legittimi beneficiari (art. 2043 c.c.). Se il ritardo ha impedito a un legatario di incassare una somma o di entrare in possesso di un bene, può chiedere il risarcimento.Inefficacia del testamento nel frattempo: senza pubblicazione, gli altri eredi (legittimi) potrebbero nel frattempo procedere con la successione ab intestato (senza testamento), appropriandosi di beni che invece spettavano al legatario designato.Rilevanza penale: nei casi più gravi, la sottrazione o l’occultamento del testamento può configurare il reato di soppressione di atti (art. 490 c.p.) o, se l’erede ne altera il contenuto, falso in atto pubblico o privato. Si tratta di ipotesi estreme, ma non impossibili.Perdita del diritto di accettare l’eredità con beneficio d’inventario: indirettamente, il comportamento ostruzionistico può complicare la gestione della successione per tutti i coinvolti.Va però precisato che l’erede o chiunque detenga il testamento non può essere obbligato fisicamente a consegnarlo a un altro privato. L’obbligo legale è verso il notaio o il tribunale, non verso i singoli coeredi. Come agire: le opzioni per i beneficiariSe si sospetta che un testamento esista ma non venga depositato, esistono diverse strade percorribili:Ricerca nei registri notarili: il Registro Generale dei Testamenti (REGT) conserva i testamenti pubblici e i testamenti olografi depositati presso i notai in vita dal testatore. Una ricerca in questo registro può rivelare se il defunto aveva già consegnato il testamento a un notaio, nel qual caso il problema si risolve autonomamente.Diffida stragiudiziale: attraverso un avvocato, si può inviare una lettera di diffida al detentore, intimandogli di depositare il testamento entro un termine stabilito. Spesso questo passo è sufficiente a sbloccare la situazione, evitando il ricorso al tribunale.Ricorso al tribunale: se la diffida non produce effetti, i beneficiari possono rivolgersi al Tribunale competente per territorio (quello del luogo dove il testatore aveva la residenza abituale) chiedendo che venga ordinato al detentore di consegnare il testamento al notaio o alla cancelleria del tribunale stesso. Il giudice può emettere un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.Azione di petizione ereditaria: se nel frattempo la successione è stata gestita come ab intestato e si ritrovano beni che spettavano al legatario designato, quest’ultimo può agire con l’azione di petizione dell’eredità (art. 533 c.c.) per recuperarli anche da chi li ha già in possesso.È importante agire tempestivamente: più passa il tempo, più diventa complessa la ricostruzione della situazione patrimoniale, specialmente se nel frattempo sono stati ceduti o alienati beni ereditari. Per approfondire il calcolo dell’imposta dovuta dopo la regolarizzazione, leggi come si calcola l’imposta di successione 2026. Il ruolo del notaio e del tribunaleIl notaio gioca un ruolo centrale nel processo. Una volta ricevuto il testamento olografo, deve:Redigere il verbale di apertura in presenza di due testimoni (art. 621 c.c.).Descrivere lo stato del testamento (integro, aperto, in busta sigillata ecc.).Iscriverlo al Registro Generale dei Testamenti.Conservare l’originale e rilasciare copie agli aventi diritto.La pubblicazione notarile non equivale all’accettazione dell’eredità: il beneficiario designato resta libero di accettare o rinunciare. Ma rende il documento ufficiale e certo nella data, fondamentale per tutto ciò che segue: la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dal decesso, il trasferimento dei conti bancari, la voltura catastale degli immobili.Se il testamento viene presentato direttamente alla cancelleria del tribunale (caso meno frequente), il processo è analogo: il cancelliere redige un verbale e trasmette il tutto a un notaio designato per la pubblicazione formale. Testamento olografo e testamento pubblico: differenzeIl problema del mancato deposito riguarda quasi esclusivamente il testamento olografo, che è scritto, datato e firmato interamente a mano dal testatore e conservato fisicamente dallo stesso o da un familiare di fiducia.Il testamento pubblico, invece, è rogato dal notaio in presenza di testimoni e conservato direttamente nell’archivio notarile: il problema della mancata consegna non si pone, perché il notaio detiene l’originale e lo pubblica d’ufficio alla morte del testatore.Esiste anche il testamento segreto, che viene consegnato chiuso al notaio in vita dal testatore: anche in questo caso, alla morte, il notaio procede autonomamente all’apertura e pubblicazione.Proprio per evitare il rischio che il testamento olografo venga nascosto, smarrito o distrutto, molti esperti consigliano di optare per il testamento pubblico o di depositare l’olografo presso un notaio già durante la vita, così da garantirne la corretta esecuzione. Nei casi di successione con immobili, leggi anche cosa succede in caso di successione con mutuo in corso. FAQ: domande frequenti Entro quanto tempo bisogna depositare il testamento dal notaio?La legge non fissa un termine perentorio, ma l’art. 620 c.c. richiede di farlo “senza indugio” dopo aver appreso del decesso. Ritardi ingiustificati possono comunque generare responsabilità civile verso i beneficiari danneggiati. Se l’erede non deposita il testamento, questo perde validità?No, il testamento rimane valido a prescindere. La mancata pubblicazione ne limita però l’efficacia pratica: finché non è pubblicato, è difficile farlo valere nei confronti di banche, Agenzia delle Entrate e altri coeredi che procedano come se non esistesse. Posso rivolgermi al tribunale senza aspettare i tempi di un avvocato?In teoria sì, il deposito in tribunale può avvenire direttamente. In pratica, è sempre consigliabile affidarsi a un legale per redigere il ricorso correttamente e richiedere, se urgente, un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. Come faccio a sapere se esiste un testamento?È possibile fare una ricerca al Registro Generale dei Testamenti (REGT) dopo il decesso. La ricerca può essere effettuata da qualsiasi notaio e permette di scoprire se il defunto aveva depositato un testamento in vita o rogato un testamento pubblico. L’erede che non deposita il testamento può essere denunciato penalmente?Nei casi più gravi di occultamento o distruzione del testamento, si può configurare il reato di soppressione di atti (art. 490 c.p.). È una strada estrema, che presuppone la prova dell’intento doloso. La via civile (risarcimento danni, ricorso al giudice) è generalmente più rapida ed efficace.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 11:00:002026-08-28 14:25:34L’Erede Non Deposita il Testamento dal Notaio: Cosa Si Puo Fare?
NOTIZIELicenziamento illegittimo: quali tutele spettano al lavoratore?Un licenziamento non è sempre valido: quando mancano i presupposti di legge, il lavoratore ha diritto a importanti tutele, che vanno dalla reintegrazione nel posto di lavoro al risarcimento del danno. Capire quali sono i propri diritti è fondamentale per non rinunciare a quanto spetta.Indice dei contenutiCosa significa licenziamento illegittimo?Quando il licenziamento è illegittimo?Le tutele previste dalla leggeTutele per i contratti a tutele crescenti (Jobs Act)Come far valere i propri dirittiDomande frequenti (FAQ) Cosa significa licenziamento illegittimo?Il licenziamento illegittimo è quello comunicato dal datore di lavoro in violazione delle norme di legge: senza una giusta causa, senza giustificato motivo, oppure senza rispettare le procedure previste dai contratti collettivi o dalla legge stessa.In parole semplici: il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per qualsiasi ragione. Deve avere un motivo valido e seguire regole precise. Quando non lo fa, il licenziamento è viziato e il lavoratore può impugnarlo davanti al giudice. Quando il licenziamento è illegittimo?La legge distingue diverse situazioni in cui un licenziamento può essere considerato illegittimo:Mancanza di giusta causa o giustificato motivo: il datore non riesce a provare le ragioni che giustificano il licenziamento (ad esempio, una colpa grave del dipendente o una crisi aziendale reale).Vizi formali e procedurali: il licenziamento non è stato comunicato per iscritto, oppure non è stata rispettata la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).Licenziamento discriminatorio: il recesso è motivato da ragioni vietate dalla legge, come religione, opinioni politiche, attività sindacale, gravidanza, sesso, nazionalità o disabilità.Licenziamento ritorsivo o nullo: il licenziamento viene irrogato in reazione a una legittima azione del lavoratore (ad esempio, la denuncia di irregolarità o il ricorso al sindacato).Violazione dei divieti di licenziamento: esistono periodi in cui il datore non può licenziare, come durante la maternità, la malattia o la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992. Le tutele previste dalla leggeLe tutele applicabili dipendono principalmente da quando è stato stipulato il contratto di lavoro e dalle dimensioni dell’azienda. Il sistema è duale: da un lato l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, dall’altro il D.Lgs. 23/2015 (cosiddetto Jobs Act) per le assunzioni successive. L’art. 18 dello Statuto dei LavoratoriL’articolo 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dalla Legge Fornero (L. 92/2012), si applica ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti (o più di 5 nel settore agricolo).Prevede un sistema articolato di tutele in base alla gravità del vizio:Reintegrazione piena + risarcimento integrale: per i licenziamenti discriminatori, nulli o adottati in violazione dei divieti di legge. Il giudice ordina il reintegro nel posto di lavoro e il pagamento di tutte le retribuzioni perse dal momento del licenziamento.Reintegrazione + risarcimento limitato: per i licenziamenti disciplinari in cui il fatto contestato non esiste o è di scarsa rilevanza (risarcimento da 12 mensilità massimo). Il lavoratore può anche optare per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità in luogo del reintegro.Solo indennità risarcitoria (no reintegro): per i licenziamenti economici privi di giustificato motivo, dove il giudice applica un’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.Tutela indennitaria ridotta: per i vizi meramente formali o procedurali (da 6 a 12 mensilità).Tutele per i contratti a tutele crescenti (Jobs Act)Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, si applica il D.Lgs. 23/2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti. Il regime è diverso e, in linea generale, meno favorevole al lavoratore sul piano della reintegrazione.Licenziamenti discriminatori, nulli o ritorsivi: anche qui è prevista la reintegrazione piena con risarcimento integrale delle retribuzioni perdute (senza limite). È la tutela massima, uguale a quella dell’art. 18.Licenziamento disciplinare per fatto inesistente: il giudice può disporre la reintegrazione (con risarcimento massimo di 12 mensilità) oppure — e questa è la novità — può limitarsi a riconoscere un’indennità.Licenziamento economico o disciplinare senza giusta causa/giustificato motivo: nessuna reintegrazione. Si applica solo un’indennità risarcitoria, quantificata in 2 mensilità per ogni anno di servizio (minimo 6, massimo 36 mensilità). La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 194/2018 e n. 150/2020, ha però dichiarato illegittimo il meccanismo rigido e automatico, consentendo al giudice margini di personalizzazione.Vizi formali: indennità ridotta, pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (minimo 2, massimo 12 mensilità). Come far valere i propri dirittiIl lavoratore che ritiene di essere stato licenziato ingiustamente deve agire entro termini precisi, a pena di decadenza:60 giorni dalla ricezione dell’atto scritto di licenziamento per impugnarlo stragiudizialmente, con raccomandata A/R o PEC al datore di lavoro (o all’Ufficio del Personale).180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale per depositare il ricorso in Tribunale (Sezione Lavoro).Il mancato rispetto di questi termini comporta la decadenza del diritto all’impugnativa: anche se il licenziamento fosse illegittimo, il lavoratore non potrebbe più contestarlo.È fondamentale rivolgersi tempestivamente a un sindacato, a un patronato o a un legale specializzato in diritto del lavoro, che possa valutare la situazione concreta e assistere il lavoratore nelle fasi di impugnativa e di eventuale procedimento giudiziario.Domande frequenti (FAQ) Posso essere licenziato mentre sono in malattia?No, durante il periodo di comporto (il tempo massimo di assenza per malattia previsto dal contratto collettivo) il datore non può licenziare il lavoratore per motivi legati alla malattia stessa. Il licenziamento irrogato durante questo periodo è nullo. Solo al termine del comporto, se la malattia continua, il datore può eventualmente procedere.Cosa succede se il datore non rispetta la procedura disciplinare?Prima di un licenziamento disciplinare il datore deve contestare per iscritto l’addebito al lavoratore e concedergli almeno 5 giorni per difendersi (art. 7 Statuto dei Lavoratori). Se la procedura non viene rispettata, il licenziamento è viziato sotto il profilo formale e il lavoratore ha diritto a un’indennità risarcitoria, anche se non ottiene la reintegrazione.Il licenziamento durante la gravidanza è sempre nullo?Sì. Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento irrogato in questo periodo è nullo di diritto, salvo casi eccezionali (cessazione dell’attività aziendale, scadenza del contratto a termine, colpa grave della lavoratrice).Ho diritto alla NASPI se vengo licenziato illegittimamente?Se il licenziamento viene impugnato e il giudice ordina la reintegrazione, il lavoratore non ha diritto alla NASpI per il periodo coperto dal risarcimento. Se invece accetta l’indennità sostitutiva del reintegro o ottiene solo un risarcimento economico, può accedere alla NASpI a condizione di avere i requisiti contributivi richiesti dall’INPS (almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 10:00:002026-08-28 10:36:06Licenziamento illegittimo: quali tutele spettano al lavoratore?
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, PsicologiFatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-PassoSe sei un fisioterapista o uno psicologo con partita IVA, ogni anno devi inviare al Sistema TS (Tessera Sanitaria) i dati delle spese sanitarie sostenute dai tuoi pazienti. Un obbligo che pesa soprattutto su chi gestisce in autonomia la propria attività senza un software dedicato: scadenze da rispettare, portale da navigare, credenziali da tenere aggiornate.Questa guida operativa ti accompagna passo dopo passo attraverso tutto il processo: cosa devi trasmettere, entro quando, come accedere al portale e come evitare gli errori più comuni che possono costare caro. Trovi anche le novità previste dal 2027 e i consigli su quali strumenti possono aiutarti ad automatizzare gli adempimenti.Indice dei contenutiChe cos’è il Sistema Tessera SanitariaChi è obbligato: fisioterapisti e psicologiScadenze invio dati 2026Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIntegrazione con la fatturazione elettronicaOpposizione del paziente e novità 2027Errori comuni e sanzioniSoftware e strumenti: come semplificareDomande frequenti (FAQ) Che cos’è il Sistema Tessera SanitariaIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze che raccoglie i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani. L’obiettivo è duplice: da un lato consentire la precompilazione del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro creare una banca dati delle spese mediche utile per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica.In parole semplici: ogni volta che un tuo paziente paga la tua prestazione professionale, quell’importo deve essere comunicato al Sistema TS, che lo trasmette all’Agenzia delle Entrate. In questo modo il paziente trova già i suoi pagamenti sanitari precompilati nel 730, senza dover cercare le ricevute.L’obbligo è stato introdotto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 ed è diventato operativo progressivamente per diverse categorie di professionisti sanitari. Chi è obbligato: fisioterapisti e psicologiL’obbligo di trasmissione al Sistema TS riguarda i professionisti che erogano prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Sia i fisioterapisti che gli psicologi rientrano in questa categoria, con alcune precisazioni. Fisioterapisti (FKT)I fisioterapisti iscritti all’albo TSRM-PSTRP (l’ordine professionale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) sono obbligati all’invio dei dati al Sistema TS per tutte le prestazioni erogate a pazienti persone fisiche, a patto che:Le prestazioni siano di tipo riabilitativo o terapeutico (fisioterapia, chinesiterapia, riabilitazione ortopedica, ecc.);Il paziente sia un privato (non un ente pubblico o una compagnia assicurativa);Il professionista operi con partita IVA propria, in regime forfettario o ordinario.Sono escluse le prestazioni erogate nell’ambito di convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dove gli adempimenti ricadono sulla struttura convenzionata.PsicologiGli psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi sono soggetti all’obbligo di trasmissione per le sedute di psicoterapia e le valutazioni psicodiagnostiche erogate a privati. La prestazione psicologica è qualificata come prestazione sanitaria a tutti gli effetti e beneficia dell’esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/72.Attenzione: lo psicologo che svolge anche attività di coaching, formazione aziendale o consulenze organizzative deve distinguere attentamente queste prestazioni (soggette a IVA e non trasmissibili al Sistema TS) da quelle cliniche e terapeutiche.Puoi approfondire la normativa sull’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie nel nostro articolo dedicato: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Scadenze invio dati 2026L’invio dei dati al Sistema TS avviene con cadenza semestrale. Nel 2026 le scadenze sono le seguenti:Periodo di riferimentoScadenza trasmissioneDati da trasmettere1° semestre 2025 (gen-giu)31 gennaio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20252° semestre 2025 (lug-dic)28 febbraio 2026Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 20251° semestre 2026 (gen-giu)31 luglio 2026Spese sanitarie pagate nel 1° sem. 20262° semestre 2026 (lug-dic)28 febbraio 2027Spese sanitarie pagate nel 2° sem. 2026Attenzione alla scadenza di luglio 2026: molti professionisti la dimenticano o la confondono con il 31 gennaio. Segnatela subito in calendario: i dati delle fatture emesse e incassate da gennaio a giugno 2026 devono essere trasmessi entro il 31 luglio 2026.La logica è semplice: si trasmettono le spese nel momento in cui il paziente le ha effettivamente pagate (criterio di cassa), non quando hai emesso la fattura. Come inviare i dati al portale: passo dopo passoIl portale ufficiale per la trasmissione è sistemats.sanita.finanze.it. Ecco come procedere. Passo 1: Accesso al portalePuoi accedere al Sistema TS con tre modalità:SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): il metodo più comodo se hai già attivato lo SPID;CIE (Carta d’Identità Elettronica): con lettore smart card;TS-CNS (Tessera Sanitaria con Certificato di Autenticazione Nazionale): la tessera sanitaria con il chip attivato, da usare con un lettore di smart card USB.Se non hai ancora attivato le credenziali, il modo più rapido è usare lo SPID. Se non lo hai, puoi richiederlo gratuitamente tramite uno degli identity provider autorizzati (Poste, Aruba, ecc.).Passo 2: Sezione di riferimentoUna volta dentro il portale, naviga in:Spesa sanitaria → Inserimento dati spesa sanitaria (per le fatture dei singoli pazienti);Spesa sanitaria → Trasmissione file CSV (per gli invii massivi se gestisci molti pazienti).Passo 3: Dati da inserire per ogni spesaPer ogni ricevuta o fattura dovrai indicare:Codice fiscale del paziente (obbligatorio);Data del pagamento (non della fattura);Importo pagato;Tipologia di prestazione: seleziona il codice corretto tra quelli disponibili nel menu a tendina. Per i fisioterapisti la voce è di solito “Dispositivi medici e sussidi tecnici” o “Prestazioni specialistiche”; per gli psicologi “Prestazioni specialistiche”;Flag opposizione: se il paziente ha espresso l’opposizione alla trasmissione dei dati (vedi sezione dedicata), devi comunque inserire la spesa ma spuntare l’apposita casella. Il dato viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate come “non utilizzabile” per la precompilazione;Modalità di pagamento: contante, bonifico, POS, ecc.Passo 4: Invio massivo via file CSVSe hai molti pazienti, inserire i dati uno alla volta è impraticabile. Il portale Sistema TS consente di caricare un file CSV con tutti i dati del semestre in un’unica operazione. Il tracciato del file è disponibile nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito del MEF.I migliori software di fatturazione per professionisti sanitari generano automaticamente questo file nel formato corretto, eliminando il rischio di errori manuali. Ne parliamo nella sezione dedicata ai software più avanti.Integrazione con la fatturazione elettronicaUn aspetto fondamentale che crea spesso confusione: le prestazioni sanitarie esenti IVA erogate a privati non devono essere trasmesse allo SDI (Sistema di Interscambio, il canale della fattura elettronica). Questo per tutelare la privacy dei pazienti e per evitare la duplicazione dei dati con il Sistema TS.In pratica, fisioterapisti e psicologi seguono questo schema:Tipo di prestazioneFattura elettronica SDI?Sistema TS?Prestazione a privato, esente IVA art. 10NO (divieto DL 34/2020 art. 9-bis)SÌ (obbligatorio)Prestazione a privato, imponibile IVASÌ (e-fattura o ricevuta)NOPrestazione a ente/azienda, esente IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOPrestazione a ente/azienda, imponibile IVASÌ (e-fattura B2B/PA)NOLa fattura per i pazienti privati con prestazione esente IVA va emessa in formato cartaceo o PDF (non transita per SDI), conservata per 10 anni e i dati vengono trasmessi esclusivamente tramite il portale Sistema TS.Per tutti i dettagli sull’esenzione IVA e il divieto di emissione elettronica verso privati, leggi: Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI.Opposizione del paziente e novità 2027Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. L’opposizione può essere espressa in due modi:Prima del pagamento: il paziente comunica al professionista di non voler trasmettere i dati. Il professionista inserisce ugualmente la spesa nel portale Sistema TS, ma imposta il flag di opposizione. Il dato viene registrato ma non è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730;Dopo il pagamento: il paziente può revocare il consenso entro il 31 gennaio dell’anno successivo accedendo al portale Sistema TS con il proprio SPID/CIE.Come professionista sanitario, il tuo obbligo è informare il paziente di questa possibilità prima di erogare la prestazione, in ossequio alle norme sulla privacy (GDPR e Codice Privacy italiano). Puoi farlo con un modulo cartaceo o con un’informativa digitale che il paziente firma all’inizio del percorso terapeutico. Cosa cambia dal 2027Il Governo ha annunciato per il 2027 alcune semplificazioni al Sistema TS, ancora in fase di definizione normativa al momento della pubblicazione di questa guida:Trasmissione mensile al posto di quella semestrale, per allinearsi meglio alla fatturazione e ridurre il rischio di omissioni a fine semestre;Integrazione diretta con i principali software di fatturazione certificati, che potrebbero trasmettere automaticamente i dati al momento dell’emissione della ricevuta, senza che il professionista debba accedere manualmente al portale;Gestione semplificata dell’opposizione: la procedura di opt-out potrebbe essere unificata in un’unica piattaforma digitale gestita dal MEF.Queste modifiche sono ancora in consultazione: tieni d’occhio le circolari MEF e gli aggiornamenti del portale Sistema TS per conoscere le date di entrata in vigore. Continua a usare le regole 2026 fino a conferma ufficiale.Errori comuni e sanzioniLa normativa prevede sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione. L’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce una sanzione da 100 euro a 50.000 euro per ogni violazione, con alcune attenuanti.Vediamo i casi più frequenti e come evitarli:Errore 1: omessa trasmissioneNon trasmettere i dati entro la scadenza è la violazione più grave. La sanzione è di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo annuale di 50.000 euro. Se ti accorgi di aver dimenticato un semestre, puoi inviare i dati in ritardo (sanzione ridotta se spontanea prima di un controllo).Errore 2: codice fiscale sbagliatoTrasmettere un codice fiscale errato invalida la comunicazione. Controlla sempre il codice fiscale sul documento d’identità o sulla tessera sanitaria del paziente. Il portale Sistema TS effettua una validazione formale, ma non certifica che il CF corrisponda effettivamente al paziente.Errore 3: data pagamento vs data fatturaMolti professionisti confondono la data di emissione della fattura con la data di pagamento. Il Sistema TS vuole la data in cui il paziente ha effettivamente pagato (principio di cassa). Se un paziente paga una fattura di novembre 2025 nel gennaio 2026, la spesa va nel 1° semestre 2026, non nel 2° del 2025.Errore 4: inserire prestazioni non sanitarieLo psicologo che inserisce nel Sistema TS anche le proprie fatture per attività di formazione o coaching commette un errore. Solo le prestazioni sanitarie esenti IVA rientrano nel perimetro dell’obbligo di trasmissione.Errore 5: non gestire le rettificheSe un paziente chiede la restituzione di un importo (rimborso parziale o totale), devi trasmettere una rettifica al Sistema TS. Il portale consente di annullare o modificare una comunicazione già inviata entro i termini stabiliti.Software e strumenti: come semplificareGestire manualmente il Sistema TS — inserire ogni ricevuta, costruire il file CSV, rispettare le scadenze semestrali — è possibile, ma richiede tempo e attenzione. I software di fatturazione integrati con il Sistema TS semplificano enormemente il processo.Le funzionalità da cercare in un buon software per professionisti sanitari:Generazione automatica del file CSV nel formato MEF, a partire dalle fatture emesse nel periodo;Invio diretto al portale Sistema TS (tramite API o caricamento guidato del file);Gestione delle opposizioni: flag automatico per i pazienti che hanno espresso l’opposizione;Distinzione automatica tra fatture da trasmettere al Sistema TS (prestazioni esenti, privati) e quelle da inviare allo SDI (fatture a enti, prestazioni imponibili);Archivio ricevute con conservazione digitale per 10 anni.Piattaforme come quelle analizzate nella nostra guida ai software di fatturazione per sanitari offrono queste funzionalità in modo integrato. Se stai valutando di passare a uno strumento più moderno, considera anche Fatturazione Italia, che supporta nativamente la gestione delle fatture per professionisti sanitari con integrazione Sistema TS.Per una panoramica completa sulle opzioni disponibili, leggi anche: Partita IVA Fisioterapista 2026: Codice ATECO, Gestione Separata INPS e Regime Forfettario. Domande frequenti (FAQ)Gli psicologi in regime forfettario devono trasmettere al Sistema TS?Sì. Il regime fiscale adottato (forfettario o ordinario) non incide sull’obbligo di trasmissione al Sistema TS. L’obbligo dipende dal tipo di prestazione (sanitaria, esente IVA, erogata a privati) e dall’iscrizione all’ordine professionale, non dal regime contabile.Cosa succede se dimentico di trasmettere entro la scadenza?Puoi inviare i dati in ritardo tramite il portale Sistema TS. La trasmissione tardiva è comunque soggetta a sanzione (100 euro per comunicazione omessa), ma se la effettui spontaneamente — cioè prima di ricevere un avviso dall’Amministrazione — potresti beneficiare di una riduzione sanzionatoria applicando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).Come faccio a sapere se un paziente ha opposto il diniego?L’opposizione può essere comunicata dal paziente direttamente a te (prima del pagamento) oppure esercitata dal paziente stesso sul portale Sistema TS (entro il 31 gennaio dell’anno successivo). Nel secondo caso non sei avvisato direttamente: il paziente gestisce l’opposizione in autonomia e il sistema non te lo notifica. L’unica accortezza è chiedere sempre al paziente, prima della prima seduta, se intende esercitare il diritto di opposizione.Il fisioterapista in convenzione con il SSN deve inviare dati al Sistema TS?No. Le prestazioni erogate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nell’obbligo di trasmissione individuale al Sistema TS. In quel contesto è la struttura sanitaria pubblica o accreditata a gestire gli adempimenti. Se invece eroghi anche prestazioni private al di fuori della convenzione, quelle ricadono nell’obbligo.Posso delegare la trasmissione al Sistema TS al mio commercialista o CAF?Sì. Il portale Sistema TS consente l’accesso tramite intermediari abilitati. Il tuo commercialista o il CAF possono essere delegati ad accedere al portale per tuo conto e trasmettere i dati delle spese sanitarie. Dovrai fornire loro i dati dei pazienti (codice fiscale, data pagamento, importo) mantenendo piena riservatezza nel trattamento.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di supporto con il Sistema TS o la fatturazione sanitaria?La gestione degli adempimenti fiscali per un professionista sanitario è complessa: Sistema TS, esenzione IVA, regime forfettario, contributi alla cassa previdenziale. Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta fisioterapisti, psicologi e altri sanitari con servizi di assistenza fiscale personalizzati. Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione.Assistenza Fiscale per Professionisti SanitariFisioterapista, psicologo, medico o altro sanitario con P.IVA? Ti aiutiamo con Sistema TS, dichiarazioni fiscali e gestione previdenziale.Richiedi un preventivo →Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 09:00:002026-09-27 09:52:58Fatturazione al Sistema TS per Fisioterapisti e Psicologi 2026: Guida Operativa Passo-Passo
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOArchitetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e VantaggiHai meno di 35 anni, hai appena preso l’abilitazione come architetto e stai valutando come aprire la partita IVA nel modo piu conveniente? Oppure sei gia iscritto all’Albo e vuoi capire se il regime forfettario con aliquota al 5% fa al caso tuo? Sei nel posto giusto.Il 2026 rappresenta un momento particolarmente favorevole per i giovani professionisti dell’architettura che si affacciano al mercato del lavoro in autonomia: l’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attivita, combinata con le agevolazioni Inarcassa riservate agli under 35, crea una finestra di vantaggio fiscale e previdenziale significativa.In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: requisiti per accedere all’aliquota 5%, come si calcola il reddito imponibile con il coefficiente 78%, quanto si paga di contributi Inarcassa da neoiscitto, e quando conviene scegliere il forfettario rispetto al regime ordinario.Indice dei contenutiChi Puo Accedere all’Aliquota 5% del ForfettarioCoefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi PraticiInarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi MinimiForfettario e Inarcassa: Come ConvivonoAdempimenti e Obblighi PraticiForfettario vs Regime Ordinario: Quando ConvieneDomande Frequenti (FAQ) Chi Puo Accedere all’Aliquota 5% del ForfettarioIl regime forfettario prevede due aliquote di imposta sostitutiva:15% — aliquota ordinaria per chi e gia in attivita5% — aliquota ridotta per nuove attivita, applicabile per i primi 5 anni dall’apertura della partita IVAPer accedere all’aliquota del 5%, la legge (art. 1, commi 65 e 65-bis, L. 190/2014) richiede il rispetto di tre condizioni cumulative:CondizioneDettaglio1. Attivita nuovaNon deve essere la prosecuzione di un’attivita svolta in precedenza come dipendente, collaboratore o freelance (es. tirocinio retribuito non esclude; ma un contratto da dipendente in studio di architettura potrebbe rilevare)2. Nessuna P.IVA nei 3 anni precedentiNon deve aver esercitato attivita d’impresa, arte o professione nei 3 anni antecedenti l’apertura della nuova P.IVA3. Nessuna cessione di aziendaNon deve aver acquistato/ceduto aziende o rami d’azienda nei 3 anni precedentiImportante per i neolaureati: se ti sei appena abilitato e non hai mai avuto una partita IVA, quasi certamente soddisfi tutte e tre le condizioni. Il tirocinio obbligatorio post-laurea, se non era strutturato come collaborazione con P.IVA, non preclude l’accesso all’aliquota 5%.Oltre alle condizioni specifiche per il 5%, devi rispettare anche i requisiti generali del forfettario 2026:Ricavi/compensi annui sotto 85.000 euro (limite 2026, confermato dalla Legge di Bilancio 2025)Redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiori a 35.000 euroSpese per personale sotto i 20.000 euro lordi annuiNessuna partecipazione in societa di persone o associazioni professionali incompatibiliL’aliquota 5% si applica per cinque anni solari dall’anno di avvio dell’attivita (contando l’anno di apertura come primo anno, anche se incompleto). Dal sesto anno in poi si passa automaticamente al 15%. Coefficiente di Redditivita per Architetti: il 78%Nel regime forfettario non si deducono le spese effettive. Il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi/compensi lordi un coefficiente di redditivita predeterminato per legge in base al codice ATECO.Per gli architetti (e piu in generale per le attivita professionali, scientifiche e tecniche), il coefficiente e del 78%. Significa che si assume che il 78% dei compensi lordi sia reddito effettivo, e solo su quella quota si applica l’imposta.Formula del calcolo:Reddito imponibile = Compensi lordi x 78% Imposta sostitutiva = Reddito imponibile x 5% (o 15%)Questo coefficiente del 78% e identico a quello degli avvocati, commercialisti e altri professionisti della categoria “attivita professionali, scientifiche e tecniche” (tab. allegata alla L. 190/2014). E’ tra i piu alti tra quelli previsti dalla norma, il che significa che la base imponibile e relativamente alta rispetto ad attivita con coefficienti piu bassi.Attenzione al codice ATECO corretto: il piu comune per gli architetti e il 71.11.00 (Attivita degli studi di architettura). Se svolgi anche progettazione ingegneristica potresti usare il 71.12.10. Verifica con il tuo CAF o commercialista quale codice e piu adatto alla tua attivita prevalente. Quanto Si Paga con il Forfettario al 5%: Esempi PraticiVediamo quanto paga concretamente un architetto under 35 in forfettario al 5% a diversi livelli di fatturato:Compensi lordi annuiReddito imponibile (x78%)Imposta sostitutiva (5%)Netto fiscale approssimativo20.000 euro15.600 euro780 euro~19.200 euro*30.000 euro23.400 euro1.170 euro~28.830 euro*40.000 euro31.200 euro1.560 euro~38.440 euro*55.000 euro42.900 euro2.145 euro~52.855 euro*70.000 euro54.600 euro2.730 euro~67.270 euro** Il netto fiscale indicato e al lordo dei contributi Inarcassa (che si sottraggono ulteriormente). Per il netto in tasca reale vedi la sezione Inarcassa sotto.L’aspetto piu evidente e che con un’aliquota del 5%, la pressione fiscale sull’imponibile lordo dei compensi e bassissima: su 40.000 euro di fatturato si versano solo 1.560 euro di imposta sostitutiva IRPEF. Per confronto, in regime ordinario con deduzioni standard, su un imponibile simile si pagherebbe una quota IRPEF di gran lunga superiore.L’imposta sostitutiva sostituisce: IRPEF, addizionali comunali e regionali, IRAP. Non sostituisce i contributi Inarcassa, che sono separati e obbligatori. Inarcassa Under 35: Agevolazioni e Contributi MinimiInarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti) e l’ente previdenziale obbligatorio per gli architetti iscritti all’Albo che esercitano la libera professione.Struttura contributiva Inarcassa 2026:Contributo soggettivo: 14,5% del reddito professionale netto IRPEF (o reddito imponibile forfettario)Contributo integrativo: 4% del volume d’affari (fatturato lordo)Contributo minimo annuo 2026: circa 2.500 euro (comprensivo di soggettivo e integrativo minimi)Agevolazione under 35 — Riduzione del contributo minimo:Inarcassa prevede una riduzione del 50% sul contributo minimo soggettivo per i nuovi iscritti under 35 per i primi 3 anni di iscrizione. Questa agevolazione e automatica (non occorre presentare domanda separata) ed e cumulabile con il forfettario.Dopo i 3 anni agevolati, si passa progressivamente al contributo minimo pieno. Le condizioni esatte e gli importi minimi aggiornati vanno verificati direttamente sul sito ufficiale Inarcassa o tramite il tuo CAF, poiche Inarcassa aggiorna i minimi periodicamente.Come si calcola il contributo soggettivo in forfettario:In regime forfettario, il reddito su cui si calcola il contributo soggettivo Inarcassa e il reddito imponibile forfettario (compensi x 78%). Non e il reddito da lavoro dipendente, non e il lordo dei compensi: e gia la quota ridotta dall’applicazione del coefficiente.Esempio pratico:VoceEsempio: 30.000 euro fatturatoCompensi lordi30.000 euroReddito imponibile (78%)23.400 euroContributo soggettivo Inarcassa (14,5% su 23.400)3.393 euroContributo integrativo Inarcassa (4% su 30.000)1.200 euroImposta sostitutiva forfettaria (5% su 23.400)1.170 euroTotale versamenti (imposta + contributi)5.763 euroNetto in tasca~24.237 euroNota: il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente nella fattura come rivalsa (maggiorazione del 4% sull’importo netto). In pratica il professionista lo anticipa ma poi lo recupera dal committente. Il netto in tasca reale tiene conto solo del soggettivo e dell’imposta.Deducibilita dei contributi: i contributi Inarcassa (soggettivo + integrativo) sono sempre deducibili dal reddito, anche in regime forfettario. Vanno indicati nel Quadro LM della dichiarazione dei redditi e riducono ulteriormente la base imponibile. Forfettario e Inarcassa: Come ConvivonoUno dei dubbi piu frequenti degli architetti che si avvicinano al forfettario riguarda il rapporto con Inarcassa: “Se sono forfettario, pago comunque Inarcassa?” La risposta e si, sempre.Forfettario e Inarcassa sono due sistemi paralleli e indipendenti:Il forfettario regola la fiscalita (come si calcola e si paga l’imposta sui redditi)Inarcassa regola la previdenza (come si accumulano i contributi pensionistici)L’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che svolgono attivita professionale, indipendentemente dal regime fiscale scelto. Non e possibile optare per la Gestione Separata INPS al posto di Inarcassa (a differenza, ad esempio, di alcune altre categorie professionali).La riduzione del 35% sui contributi INPS non si applica agli iscritti Inarcassa: il regime forfettario prevede una riduzione del 35% sui contributi INPS per artigiani e commercianti, ma gli architetti iscritti a Inarcassa non versano all’INPS per l’attivita professionale, quindi questa riduzione non e rilevante per loro.Coesistenza lavoro dipendente + forfettario (caso frequente tra i giovani): molti architetti under 35 iniziano con un contratto da dipendente part-time in uno studio e contemporaneamente aprono la partita IVA per lavori freelance. In questo caso:I contributi INPS da dipendente vengono versati regolarmente dal datore di lavoroInarcassa va aperta solo se si supera la soglia minima di reddito professionale (verificare le soglie di iscrizione obbligatoria aggiornate sul sito Inarcassa)Il reddito da dipendente non deve superare 35.000 euro annui per mantenere il forfettarioAdempimenti e Obblighi PraticiEssere in regime forfettario semplifica molto la gestione contabile, ma non la azzera. Ecco cosa deve fare concretamente un architetto forfettario under 35:Apertura partita IVA: modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (gratis, puoi farlo online o tramite CAF); indica il codice ATECO 71.11.00Iscrizione Albo Architetti: obbligatoria per esercitare la professione; segue l’abilitazione (esame di stato)Iscrizione Inarcassa: entro 90 giorni dall’iscrizione all’Albo (o dall’avvio dell’attivita professionale)Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 2024 anche per i forfettari; devi usare un software abilitato (SdI, Agenzia Entrate o piattaforme come FaturazioneItalia)Marca da bollo: 2 euro su ogni fattura con imponibile superiore a 77,47 euro (non applichi l’IVA, ma applichi il bollo)Dichiarazione dei redditi annuale: Modello Redditi PF, Quadro LM per il forfettarioVersamento imposta sostitutiva: in acconto (novembre) e saldo (giugno/luglio) tramite F24Contributi Inarcassa: due rate annuali (scadenze da verificare annualmente sul sito Inarcassa)Non devi fare: liquidazione IVA periodica, versamento IVA, registri IVA, IRAP (salvo eccezioni). La semplificazione contabile e uno dei principali vantaggi del forfettario.Se hai un pillar di riferimento sul cluster Architetti, trovi la guida completa su come aprire la partita IVA come architetto in: Aprire Studio di Architettura o Ingegneria 2026: Guida Completa. Forfettario vs Regime Ordinario: Quando ConvienePer un architetto under 35 alle prime armi, il forfettario con aliquota 5% e quasi sempre la scelta migliore nei primi anni. Ma ci sono situazioni in cui potrebbe non essere conveniente:ScenarioForfettario 5%Regime OrdinarioFatturato basso (sotto 40.000 euro)Molto conveniente: tasse basse, meno adempimentiSvantaggioso: costi fissi contabili spesso superiori al vantaggio fiscaleFatturato in crescita (40.000-85.000 euro)Ancora conveniente, soprattutto al 5%Puo convenire se hai molte spese deducibili realiFatturato vicino/sopra 85.000 euroNon accessibile (o a rischio uscita)Necessario; ma la progressivita IRPEF pesaMolte spese deducibili (attrezzature, software, formazione)Non deduci le spese realiConveniente se spese superano il 22% del fatturato (100%-78% coeff.)Acquisto auto strumentaleNon rilevante (no deduzione)Deduzione parziale ammessaRegola pratica: se le tue spese professionali reali (commercialista, software, formazione, materiali) superano il 22% del tuo fatturato, il regime ordinario potrebbe diventare piu conveniente del forfettario anche al 15% (e a maggior ragione rispetto al 5%). Ma nella fase di avvio, con fatturati contenuti e spese limitate, il 5% batte quasi sempre qualsiasi alternativa.Per approfondire il tema della convenienza e delle agevolazioni Inarcassa, ti consigliamo di leggere anche: Inarcassa 2026: Contributi Architetti, Minimi, Massimali e Come Ridurre la Base Imponibile.Domande Frequenti (FAQ) Un architetto under 35 deve necessariamente iscriversi a Inarcassa?Si, l’iscrizione a Inarcassa e obbligatoria per tutti gli architetti iscritti all’Albo che esercitano attivita professionale in forma autonoma, indipendentemente dal regime fiscale e dall’eta. L’obbligo scatta dall’iscrizione all’Albo e dall’avvio dell’attivita.Se ho gia avuto una partita IVA in passato, posso accedere al 5%?No. L’aliquota del 5% e riservata alle nuove attivita: chi ha gia avuto una partita IVA (anche per un’attivita diversa) negli ultimi 3 anni non puo accedervi. In quel caso si applicherebbe l’aliquota ordinaria del 15%.Il tirocinio post-laurea preclude l’accesso all’aliquota 5%?Dipende dalla forma contrattuale del tirocinio. Se era un tirocinio non retribuito o una borsa di studio senza apertura di partita IVA, generalmente non preclude il 5%. Se invece durante il tirocinio hai aperto una partita IVA (anche come collaboratore occasionale con P.IVA), potresti aver gia “bruciato” i requisiti. E’ fondamentale verificare la propria situazione con un professionista prima di aprire la partita IVA.Quante fatture si possono emettere nel forfettario senza perdere il regime?Il limite non e sul numero di fatture ma sul totale dei compensi percepiti: devi restare sotto 85.000 euro annui. Puoi emettere quante fatture vuoi a clienti diversi, purche la somma incassata non superi questa soglia. Se la superi, dal 1 gennaio dell’anno successivo esci dal forfettario (o immediatamente in corso d’anno se superi i 100.000 euro).Come si presenta la fattura da architetto forfettario?La fattura elettronica di un architetto forfettario deve riportare: importo netto della prestazione, eventuale rivalsa integrativa Inarcassa del 4% (che porta al lordo da pagare), dicitura obbligatoria “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”, codice natura N2.2, marca da bollo da 2 euro se il totale supera 77,47 euro, e la dicitura per evitare la ritenuta d’acconto.Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Hai dubbi sulla tua situazione come architetto under 35?Ogni situazione professionale e diversa. L’apertura della partita IVA, la scelta del codice ATECO corretto, la verifica dei requisiti per l’aliquota 5% e l’iscrizione a Inarcassa sono passaggi delicati che meritano una consulenza personalizzata.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza dedicata ai professionisti under 35 che vogliono avviare la propria attivita nel modo piu conveniente. Contattaci per un preventivo personalizzato: analizzeremo la tua situazione specifica e ti aiuteremo a scegliere il regime fiscale e previdenziale piu adatto.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-29 08:00:002026-08-28 10:36:04Architetti Under 35 nel 2026: Aliquota 5% Forfettario, Inarcassa e Vantaggi
NOTIZIEIl grande bluff sulla casa: fondi spariti, avanzano solo i condoniChi attendeva dalla politica una risposta concreta al problema casa rischia di restare deluso. I fondi promessi per aiutare giovani e famiglie ad acquistare o ristrutturare un immobile sono stati tagliati, ridimensionati o si sono volatilizzati tra proroghe e rinvii. Nel frattempo, l’unico strumento che sembra resistere è il condono edilizio: un paradosso che racconta molto delle priorità dell’agenda politica italiana nel 2026.Indice dei contenutiLe promesse mancate sulla casaFondo Prima Casa: contributi ridotti o azzeratiIl Superbonus e i suoi successori: un epilogo amaroQuello che avanza: i condoni ediliziCosa rimane davvero ai cittadini nel 2026Domande frequentiLe promesse mancate sulla casaNegli ultimi anni diversi governi hanno inserito nei documenti programmatici interventi a favore dell’accesso alla casa: mutui agevolati per under 36, incentivi all’affitto, fondi per l’edilizia popolare, detrazioni per la ristrutturazione. Le promesse erano ambiziose. I risultati, a conti fatti, molto meno.Secondo quanto riportato da La Legge per Tutti, la situazione attuale configura un vero e proprio “bluff”: le risorse annunciate spesso non sono mai arrivate ai beneficiari finali, oppure sono state dirottate o rifinanziato solo in misura simbolica. I dati del mercato immobiliare e le segnalazioni di famiglie e giovani che non riescono ad accedere a un mutuo o a trovare un affitto sostenibile confermano il quadro. Fondo Prima Casa: contributi ridotti o azzeratiIl Fondo Prima Casa, gestito da Consap per conto del Ministero dell’Economia, era stato potenziato durante il periodo della pandemia per dare un sostegno concreto a chi cercava di acquistare la prima abitazione. La garanzia statale fino all’80% del mutuo era un’opportunità reale, soprattutto per i giovani under 36 con redditi bassi.Negli anni successivi, però, il fondo è stato progressivamente ridimensionato. Le garanzie rafforzate per gli under 36 sono scadute e non sono state rinnovate in modo strutturale. Per il 2026, il Fondo Prima Casa esiste ancora ma con risorse molto più limitate e senza le condizioni di favore che lo avevano reso attraente. Chi vuole acquistare casa oggi deve fare i conti con tassi di interesse ancora elevati e garanzie statali ridotte.Parallelamente, l’agevolazione fiscale “prima casa” (aliquota IVA ridotta al 4%, imposta di registro al 2% per chi compra dal privato) rimane in vigore, ma da sola non basta a compensare l’aumento dei prezzi degli immobili e il costo del credito. Il Superbonus e i suoi successori: un epilogo amaroIl Superbonus 110% è stato il più grande incentivo edilizio della storia italiana recente, con un costo per le casse pubbliche stimato in oltre 120 miliardi di euro. Dopo la sua conclusione, il governo aveva promesso incentivi sostitutivi: più sostenibili, più mirati, meno soggetti a frodi.Nella realtà del 2026, il quadro è desolante per molte famiglie. Il bonus ristrutturazione ordinario è sceso al 36% (dal 50% storico) per le prime case e al 30% per le seconde case, con massimali ridotti. L’ecobonus per l’efficienza energetica è stato ridimensionato. Il bonus mobili ha perso rilevanza pratica. Le cessioni del credito e lo sconto in fattura sono definitivamente chiusi, lasciando irrisolte migliaia di pratiche pendenti e generando ancora contenziosi tra imprese, banche e cittadini.Il risultato è che chi vuole ristrutturare casa nel 2026 può contare su incentivi nettamente inferiori rispetto al passato, mentre i costi di costruzione e manodopera sono aumentati significativamente. La spinta alla riqualificazione energetica del patrimonio abitativo — necessaria per rispettare gli obiettivi europei — si è di fatto fermata. Quello che avanza: i condoni ediliziSe da un lato si riducono gli incentivi virtuosi (quelli che spingono a migliorare o ad acquistare legalmente), dall’altro sembrano avanzare le misure che regolarizzano l’abusivismo edilizio. Il condono edilizio — nella sua versione più recente, spesso presentato come “sanatoria” o “regolarizzazione” — continua a essere uno strumento politicamente attraente per alcune forze di governo.In concreto, si tratta di norme che consentono di regolarizzare, dietro pagamento di una sanzione, abusi edilizi minori commessi entro una certa data. I critici sottolineano che ogni condono rappresenta un premio per chi ha violato le regole e un danno per chi le ha rispettate, oltre a produrre un effetto di aspettativa (“tanto arriverà un altro condono”) che alimenta nuovi abusi.Il contrasto con il progressivo smantellamento dei bonus per chi vuole costruire o ristrutturare nel rispetto delle norme è stridente. Un’edilizia davvero sostenibile e legale viene disincentivata, mentre quella irregolare viene periodicamente sanata. Cosa rimane davvero ai cittadini nel 2026Fare un bilancio degli strumenti ancora disponibili nel 2026 per chi affronta il tema casa:Acquisto prima casa: aliquota IVA 4% (da costruttore), imposta di registro 2% (da privato), imposta ipotecaria e catastale fisse. Il Fondo Prima Casa Consap è ancora attivo per la garanzia sui mutui, ma senza le condizioni potenziate degli anni precedenti.Ristrutturazione: detrazione IRPEF del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (limite 48.000 euro per unità immobiliare). Ecobonus al 36% per interventi di risparmio energetico (in taluni casi con aliquote differenziate).Bonus mobili: detrazione del 50% sulle spese per arredi di unità ristrutturate, con limite di spesa 5.000 euro.Affitti: cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato, al 21% per quelli liberi. Nessun ampliamento strutturale previsto nel breve termine.Sismabonus: ancora operativo con aliquote tra il 36% e il 70% (o superiori per interventi su parti comuni condominiali), ma con tetto di spesa invariato.Si tratta di strumenti utili, ma ben lontani dall’impatto che il sistema di incentivi aveva nel triennio 2020-2023. Chi si trova oggi a dover prendere decisioni importanti sulla casa — acquisto, ristrutturazione, affitto — deve fare i conti con un panorama di agevolazioni ridimensionato e con molta più incertezza normativa rispetto al passato. Per orientarsi correttamente conviene sempre verificare le condizioni aggiornate, anche perché le regole fiscali in questo ambito cambiano frequentemente.Puoi approfondire il tema dell’acquisto prima casa anche nell’articolo sul Piano Casa 2026 pubblicato su questo sito. Domande frequentiIl Fondo Prima Casa Consap esiste ancora nel 2026?Sì, il Fondo Prima Casa gestito da Consap è ancora attivo nel 2026. Garantisce i mutui ipotecari per l’acquisto della prima abitazione fino a una certa percentuale. Tuttavia, le condizioni potenziate (garanzia fino all’80%, accesso facilitato per under 36) introdotte durante la pandemia non sono state rinnovate nella stessa forma. Per i dettagli aggiornati è necessario verificare sul sito Consap o rivolgersi alla propria banca.Il bonus ristrutturazione 2026 vale ancora il 50%?No. Dal 2025 l’aliquota del bonus ristrutturazione per la prima casa è scesa al 36% (con massimale di 48.000 euro per unità immobiliare). Per le seconde case l’aliquota è al 30%. La detrazione si recupera in 10 anni nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).Cosa si intende con “condono edilizio”?Il condono edilizio è una sanatoria che permette di regolarizzare opere realizzate senza i necessari permessi (o in difformità da essi), dietro pagamento di una sanzione. In Italia ci sono stati tre grandi condoni edilizi nazionali (1985, 1994, 2003). Le proposte più recenti riguardano in genere abusi “minori” o irregolarità formali, ma il principio di fondo è sempre lo stesso: paghi e regolarizzi.La cedolare secca è ancora conveniente per i proprietari?Dipende dal reddito complessivo del proprietario. La cedolare secca al 21% (contratti liberi) o al 10% (contratti a canone concordato) può essere conveniente rispetto all’IRPEF ordinaria per chi ha redditi medio-alti. Chi ha redditi bassi potrebbe trovare più vantaggioso il regime ordinario IRPEF. È sempre consigliabile fare un confronto con il proprio consulente fiscale o CAF prima di scegliere il regime.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 19:00:002026-08-28 10:36:03Il grande bluff sulla casa: fondi spariti, avanzano solo i condoni