NOTIZIETransazione fiscale, l’ipoteca si paga: la Cassazione chiarisce quando scatta l’impostaIndice dei contenutiCos’è la transazione fiscaleLa sentenza della CassazioneQuando scatta l’imposta ipotecariaDifferenza con il concordato preventivoCosa cambia in pratica per i contribuentiDomande frequentiQuando un contribuente in difficoltà economica raggiunge un accordo con il Fisco attraverso la transazione fiscale, deve comunque pagare l’imposta ipotecaria se viene iscritta un’ipoteca a garanzia del debito. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con una recente pronuncia che fa luce su un tema spesso poco compreso da imprenditori e privati alle prese con debiti tributari.Cos’è la transazione fiscaleLa transazione fiscale è uno strumento previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) che permette a un’impresa o a un contribuente in stato di crisi di negoziare con l’Erario — cioè con il Fisco — il pagamento parziale o dilazionato dei propri debiti tributari.In parole semplici: invece di pagare tutto subito (cosa spesso impossibile per chi è in difficoltà finanziaria), il debitore propone un piano di pagamento che il Fisco può accettare se ritiene che sia più conveniente rispetto a quanto otterrebbe in caso di fallimento o liquidazione.La transazione fiscale si inserisce di solito all’interno di procedure più ampie come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Queste procedure prevedono talvolta la costituzione di garanzie — come l’ipoteca su un immobile — a favore del creditore (in questo caso, lo Stato). La sentenza della CassazioneLa questione al centro della pronuncia della Cassazione riguardava un punto specifico: se l’iscrizione di ipoteca nell’ambito di una transazione fiscale fosse esente dall’imposta ipotecaria, analogamente a quanto accade in alcune procedure concorsuali.La risposta della Suprema Corte è stata chiara: no, l’esenzione non si applica. Quando viene iscritta un’ipoteca a garanzia di un debito fiscale nell’ambito di una transazione fiscale, l’imposta ipotecaria è dovuta.La Corte ha motivato questa posizione distinguendo nettamente tra due situazioni:I trasferimenti di beni effettuati nell’ambito di procedure concorsuali (come il concordato preventivo), che godono di specifiche esenzioni fiscali previste dalla legge.La costituzione di garanzie ipotecarie a favore del Fisco nell’ambito di una transazione fiscale, che non rientra nelle stesse esenzioni. Quando scatta l’imposta ipotecariaL’imposta ipotecaria è un tributo che si paga ogni volta che viene iscritta, modificata o cancellata un’ipoteca su un immobile. In sostanza, è il “costo” dell’iscrizione dell’ipoteca nei Registri Immobiliari.Secondo la Cassazione, questa imposta scatta nella transazione fiscale quando:Il contribuente (o l’impresa) propone di garantire il pagamento dilazionato del debito fiscale con l’iscrizione di un’ipoteca su un proprio immobile;L’Erario accetta tale garanzia come parte dell’accordo di transazione;L’ipoteca viene formalmente iscritta nei Registri Immobiliari.Non rileva il fatto che l’ipoteca nasca nell’ambito di una procedura di crisi d’impresa: ciò che conta, ai fini dell’imposta, è che si tratti di un atto di iscrizione ipotecaria che non rientra nelle specifiche esenzioni previste per i trasferimenti nelle procedure concorsuali. Differenza con il concordato preventivoUn punto fondamentale chiarito dalla sentenza riguarda la differenza tra transazione fiscale e concordato preventivo, due istituti spesso confusi.Nel concordato preventivo, la legge prevede alcune esenzioni e agevolazioni fiscali specificamente studiate per favorire la continuità aziendale e la soddisfazione dei creditori. Queste esenzioni riguardano principalmente i trasferimenti di beni che avvengono nell’ambito dell’esecuzione del piano concordatario.La transazione fiscale, invece, è un accordo separato che il debitore può raggiungere con il Fisco (Agenzia delle Entrate e Agenzie della Riscossione) nell’ambito di una procedura di ristrutturazione. Le esenzioni previste per il concordato non si “trasferiscono” automaticamente alla transazione fiscale, che segue le proprie regole.Per approfondire le dinamiche tra Fisco e immobili, puoi leggere anche il nostro articolo: Il Fisco può inseguire l’immobile anche senza ipoteca: cosa cambia per i contribuenti. Cosa cambia in pratica per i contribuentiLa pronuncia della Cassazione ha importanti risvolti pratici per imprenditori e contribuenti che stanno affrontando una situazione di crisi finanziaria e stanno valutando la transazione fiscale come strumento per regolarizzare i propri debiti con il Fisco.Ecco i punti chiave da tenere a mente:Costo aggiuntivo da considerare: se nell’ambito della transazione fiscale si prevede di offrire un’ipoteca come garanzia, bisogna mettere in conto il costo dell’imposta ipotecaria, che non è eliminabile.Pianificazione anticipata: chi si trova in difficoltà con i debiti fiscali deve pianificare con attenzione tutti i costi della procedura, incluse le imposte sulle garanzie offerte.Assistenza professionale indispensabile: data la complessità della materia, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti (commercialisti, avvocati tributaristi) per valutare la convenienza della transazione fiscale caso per caso.Nessun automatismo sulle esenzioni: non si può dare per scontato che le agevolazioni previste per una procedura concorsuale si applichino automaticamente anche alla transazione fiscale.Puoi consultare anche il nostro articolo sul tema: Fisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenze. Domande frequentiCos’è esattamente la transazione fiscale?È un accordo tra il contribuente in crisi e il Fisco che permette di pagare i debiti tributari in forma ridotta o dilazionata, nell’ambito di procedure di ristrutturazione previste dal Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. n. 14/2019).L’ipoteca nella transazione fiscale è sempre necessaria?No. L’ipoteca è una garanzia che può essere offerta volontariamente dal contribuente per rendere più appetibile la proposta al Fisco. Non è un elemento obbligatorio della transazione fiscale, ma viene spesso richiesta o proposta quando i debiti sono significativi.Quanto si paga di imposta ipotecaria?L’imposta ipotecaria si calcola in percentuale sul valore del credito garantito dall’ipoteca. L’importo specifico dipende dal valore del debito garantito e va verificato caso per caso con un professionista.La sentenza della Cassazione si applica a tutti i casi?Il principio stabilito dalla Corte di Cassazione costituisce un orientamento giurisprudenziale importante che i giudici di merito tenderanno a seguire. Tuttavia, ogni situazione ha le proprie specificità: è sempre consigliabile valutare il caso concreto con un professionista.Posso evitare l’ipoteca nella transazione fiscale?Sì, in linea di principio è possibile strutturare la transazione fiscale senza offrire ipoteche come garanzia. Tuttavia, la scelta delle garanzie da offrire dipende dalle trattative con il Fisco e dalla valutazione di convenienza complessiva della procedura. Un commercialista o un avvocato tributarista potrà guidarti nelle scelte migliori per la tua situazione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 19:00:002026-08-30 14:28:31Transazione fiscale, l’ipoteca si paga: la Cassazione chiarisce quando scatta l’imposta
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOSuperamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il PassaggioIndice dei contenutiCosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettarioLa soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso annoCome cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinariaIVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fattureContributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettarioAdempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioniStrategie per gestire il passaggio senza sorpreseCasi pratici: professionista, artigiano, commercianteErrori da evitare nell’anno di transizioneIl regime forfettario è uno dei regimi fiscali più apprezzati da lavoratori autonomi, freelance e piccoli imprenditori italiani. Aliquota ridotta, pochi adempimenti burocratici, niente IVA da gestire: un sistema pensato per semplificare la vita a chi ha ricavi contenuti. Ma cosa succede quando i tuoi guadagni crescono e ti avvicini — o superi — la soglia dei 85.000 euro annui?Non è una situazione rara: molti professionisti e piccoli imprenditori che hanno scelto il forfettario si trovano, anno dopo anno, a fare i conti con ricavi in crescita. Superare la soglia non è necessariamente un problema — anzi, significa che il business funziona — ma richiede di capire esattamente cosa cambia, quando cambia e come prepararsi al passaggio al regime ordinario.In questa guida ti spieghiamo tutto in modo chiaro: dalla differenza tra i due limiti (85.000 e 100.000 euro), alle conseguenze fiscali e previdenziali, fino alle strategie pratiche per gestire la transizione senza brutte sorprese. Cosa succede quando superi 85.000 euro in regime forfettarioIl limite di 85.000 euro è la soglia massima di ricavi o compensi annui che puoi incassare restando nel regime forfettario. Questa cifra è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha innalzato il precedente tetto di 65.000 euro.Se nel corso dell’anno superi questa soglia ma rimani sotto i 100.000 euro, la regola è la seguente:Nell’anno in cui superi la soglia, rimani ancora in regime forfettario e continui ad applicare le stesse regole (imposta sostitutiva al 15% o 5%, niente IVA in fattura).A partire dall’anno successivo, esci dal regime forfettario e devi passare al regime ordinario (o al regime semplificato, se hai i requisiti).Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Giulia sia una consulente marketing in regime forfettario. Nel 2026 incassa 91.000 euro di compensi. Poiché ha superato 85.000 ma non ha raggiunto 100.000 euro, per il 2026 applica ancora le regole del forfettario. Dal 1° gennaio 2027, invece, dovrà operare in regime ordinario.Questo principio è definito nella normativa di riferimento: la L. 190/2014 art. 1 c. 54-89 (Legge di Stabilità 2015, che ha istituito il regime forfettario nella sua forma attuale).Un punto importante: il superamento della soglia si calcola sui ricavi o compensi effettivamente percepiti nell’anno solare, non su quelli fatturati. Per i professionisti (che usano il principio di cassa) conta quando incassi il denaro; per le imprese (principio di competenza) conta quando matura il diritto al compenso.Per approfondire le cause che possono farti uscire dal forfettario anche prima del superamento della soglia, consulta la nostra guida sulle cause ostative al regime forfettario 2026. La soglia dei 100.000 euro: uscita immediata nello stesso annoEsiste una seconda soglia, molto più critica: 100.000 euro. Se superi questa cifra nel corso dell’anno, l’uscita dal regime forfettario è immediata, non dal gennaio successivo.Cosa significa “uscita immediata”? Significa che dal momento in cui incassi il compenso che porta il totale annuo oltre 100.000 euro, sei obbligato ad applicare l’IVA sulle fatture successive emesse nello stesso anno. In pratica:Le fatture emesse prima del superamento della soglia: restano valide come fatture forfettarie (senza IVA)Le fatture emesse dopo il superamento: devono riportare l’IVA al 22% (o all’aliquota corretta per la tua attività)Devi effettuare il versamento dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno fino alla data di superamento (il cosiddetto “ricalcolo IVA”)Questo è il scenario più delicato, perché richiede un’azione immediata nel mezzo dell’anno fiscale. Molti contribuenti si trovano impreparati, soprattutto se il superamento avviene in modo improvviso (ad esempio, con un contratto particolarmente redditizio).Il ricalcolo IVA è complesso: devi determinare l’IVA teoricamente dovuta sulle operazioni effettuate prima del superamento della soglia, versarla all’erario e aggiornare la tua contabilità. In questa situazione, il supporto di un professionista o di un CAF è quasi indispensabile. Come cambia la tassazione: dal 15% (o 5%) all’IRPEF ordinariaUno degli aspetti che più preoccupa chi esce dal forfettario è il cambiamento della tassazione sul reddito. Vediamo concretamente cosa cambia. In regime forfettarioNel forfettario paghi un’imposta sostitutiva — cioè una tassa unica che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. In parole semplici: invece di calcolare il reddito reale e applicarci le aliquote IRPEF progressive, applichi un’aliquota flat:15% per chi è già in attività da più di cinque anni (o da più di tre anni con la precedente normativa)5% per le nuove attività nei primi cinque anni di esercizio, a condizione di non aver esercitato attività simili nei tre anni precedentiL’imposta sostitutiva si calcola non sull’intero fatturato, ma sul reddito imponibile forfettario: ricavi × coefficiente di redditività. Il coefficiente varia in base all’attività svolta (ad esempio: 78% per professionisti e attività sanitarie, 40% per il commercio al dettaglio e all’ingrosso, 67% per la ristorazione e l’alloggio).Nel regime ordinario (o semplificato)Uscendo dal forfettario, il tuo reddito viene tassato con le aliquote IRPEF progressive vigenti. Per il 2026, le aliquote sono:23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile35% da 28.001 a 50.000 euro43% oltre 50.000 euroA queste si aggiungono le addizionali regionali e comunali, che variano da Comune a Comune (in FVG indicativamente 1,23% regionale + addizionale comunale).Ma attenzione: nel regime ordinario puoi dedurre le spese effettive (che nel forfettario erano escluse), come i costi per attrezzatura, affitto ufficio, utenze, compensi a collaboratori, quote di ammortamento. Questo può ridurre significativamente il reddito imponibile rispetto al metodo forfettario.Esempio pratico: Marco è un architetto che fattura 90.000 euro. In forfettario il suo reddito imponibile sarebbe 90.000 × 78% = 70.200 euro, tassati al 15% = 10.530 euro di imposta sostitutiva. Nel regime ordinario, se ha 30.000 euro di spese documentabili, il reddito imponibile scende a 60.000 euro, tassati con aliquote progressive: risulta un’IRPEF lorda di circa 18.440 euro, più addizionali. L’aumento di carico fiscale c’è, ma con una buona gestione delle deduzioni si può contenere.Per stimare le tue tasse con precisione, puoi usare il nostro tool Excel gratuito per il calcolo delle tasse in regime forfettario, utile anche per confrontare i due scenari.IVA: quando diventi soggetto passivo e come gestire le fattureUno dei vantaggi più apprezzati del regime forfettario è l’esonero dall’IVA: non la applichi sulle fatture che emetti, non la recuperi sugli acquisti. Nel momento in cui esci dal forfettario, questo vantaggio viene meno. Dal 1° gennaio dell’anno successivo (superamento tra 85.000 e 100.000 euro)Se hai superato 85.000 euro ma sei rimasto sotto 100.000, l’obbligo IVA scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo. Questo ti dà tempo per organizzarti:Aprire la posizione IVA: devi comunicare all’Agenzia delle Entrate il cambio di regime (variazione della partita IVA tramite modello AA9)Aggiornare il codice ATECO, se necessario (spesso il codice resta lo stesso)Attivare la contabilità IVA: registri IVA acquisti e vendite, liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)Modificare il software di fatturazione per emettere fatture con IVAInformare i tuoi clienti del cambio: le fatture del nuovo anno avranno l’IVA applicata, quindi il loro costo apparente aumenteràLe liquidazioni IVA periodicheNel regime ordinario devi versare l’IVA raccolta dai clienti all’erario, al netto dell’IVA pagata ai fornitori. Le liquidazioni avvengono:Mensilmente, se hai ricavi superiori a 400.000 euro (per servizi) o 700.000 euro (per cessioni di beni) — situazione rara per chi viene dal forfettarioTrimestralmente, nella maggior parte dei casi (entro il 16 del secondo mese dopo il trimestre)Ogni anno, inoltre, dovrai presentare la Dichiarazione IVA annuale (di norma entro il 30 aprile).Contributi previdenziali dopo l’uscita dal forfettarioAnche il regime previdenziale cambia quando esci dal forfettario. Le conseguenze dipendono dalla tua posizione contributiva.Gestione Separata INPS (liberi professionisti senza cassa di categoria)Se sei iscritto alla Gestione Separata INPS (tipico dei professionisti senza albo o con cassa di categoria che non versano alla cassa), nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% sui contributi dovuti. Questa agevolazione si perde uscendo dal forfettario.Le aliquote Gestione Separata per il 2026 sono:26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale24% per chi è già coperto da altra gestione (es. dipendente part-time)Nel forfettario, grazie alla riduzione del 35%, l’aliquota effettiva scende a circa il 16,95% (26,07% × 0,65). Dal regime ordinario paghi la quota piena.Artigiani e commercianti (INPS IVS)Per artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), nel forfettario si applica una riduzione del 35% anche sui contributi fissi e sulla quota eccedente il minimale. Uscendo dal forfettario:L’aliquota standard torna al 24,48% sul reddito imponibileIl minimale contributivo annuo per il 2026 è di circa 4.200 euroScompare la riduzione del 35%Casse di previdenza private (libere professioni)Se sei iscritto a una cassa di previdenza privata (Cassa Forense per gli avvocati, INARCASSA per gli architetti, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi, ecc.), i contributi vengono calcolati in base al reddito professionale effettivo — con o senza forfettario. Uscendo dal forfettario, il reddito su cui si calcolano i contributi può cambiare se le deduzioni del regime ordinario riducono il reddito imponibile, ma le regole specifiche variano da cassa a cassa.Adempimenti pratici: registri, LIPE, dichiarazioniIl passaggio al regime ordinario porta con sé una serie di adempimenti contabili e fiscali che nel forfettario erano completamente assenti. Ecco i principali. Registri contabiliNel regime semplificato (il più comune per chi viene dal forfettario con ricavi sotto certi limiti), devi tenere:Registro IVA acquisti: annotazione di tutte le fatture di acquisto con l’IVA detraibileRegistro IVA vendite: annotazione di tutte le fatture emesse con l’IVA raccoltaRegistro cronologico incassi e pagamenti (per i professionisti in contabilità semplificata)LIPE (Liquidazione IVA Periodica Elettronica)Le LIPE sono le comunicazioni trimestrali dei dati IVA all’Agenzia delle Entrate. Vanno presentate telematicamente entro:I trimestre: 31 maggioII trimestre: 16 settembreIII trimestre: 30 novembreIV trimestre: 28 febbraio dell’anno successivoDichiarazione dei redditiNon compilerai più il quadro LM del Modello Redditi, dedicato al forfettario. Dovrai compilare i quadri ordinari:Quadro RE (Modello Redditi PF): per professionisti e artistiQuadro RF o RG: per imprese in contabilità ordinaria o semplificataRitenuta d’accontoNel forfettario sei esonerato dalla ritenuta d’acconto (non la subisci e non devi versarla). Nel regime ordinario, invece, i clienti che sono sostituti d’imposta devono applicarti la ritenuta del 20% sui compensi (per professionisti). Questa non è un’imposta aggiuntiva — è un acconto che viene scalato dalle imposte da pagare — ma incide sul flusso di cassa: ricevi meno liquidità nell’immediato.Strategie per gestire il passaggio senza sorpreseLa transizione dal forfettario al regime ordinario non deve essere traumatica. Con la giusta pianificazione, puoi affrontarla in modo ordinato e minimizzare l’impatto fiscale.1. Monitora i ricavi durante l’annoNon aspettare dicembre per verificare se hai superato la soglia. Monitora i tuoi ricavi mensilmente, specialmente se sei in una fase di crescita. Quando ti avvicini agli 80.000 euro, inizia a pianificare concretamente il passaggio.Se usi un software di fatturazione elettronica, molte soluzioni hanno funzioni di monitoraggio dei ricavi. In alternativa, un semplice foglio Excel aggiornato ogni mese è sufficiente. Dai un’occhiata al nostro tool Excel gratuito per il monitoraggio dei ricavi forfettari.2. Valuta il timing delle fattureSe ti rendi conto che stai per superare la soglia negli ultimi mesi dell’anno, potresti valutare (nei limiti di quanto consentito dalle regole fiscali) di posticipare alcuni incassi all’anno successivo, quando sarai già nel regime ordinario. Questo vale soprattutto per i professionisti che adottano il principio di cassa.Attenzione: non si tratta di evasione, ma di corretta pianificazione fiscale. Tuttavia, fai sempre riferimento a un professionista per valutare le modalità corrette e i rischi.3. Documenta tutte le spese dall’inizio dell’anno di transizioneDal momento in cui sai che l’anno successivo sarai nel regime ordinario, inizia a conservare tutte le fatture di spesa in modo sistematico. Anche le spese sostenute nell’anno di superamento della soglia (in cui sei ancora in forfettario) non sono deducibili; ma le spese dell’anno successivo sì. Abituarsi per tempo ti eviterà di perdere deduzioni importanti.4. Scegli il regime contabile correttoChi esce dal forfettario può accedere alla contabilità semplificata (riservata a chi ha ricavi sotto certi limiti: 400.000 euro per servizi, 700.000 euro per cessioni di beni) o alla contabilità ordinaria. Per la maggior parte di chi viene dal forfettario con ricavi intorno a 90.000-100.000 euro, il regime semplificato è la scelta naturale.5. Affidati a un commercialista o a un CAFL’anno di transizione è il momento in cui il supporto professionale è più prezioso. Un consulente fiscale può aiutarti a:Calcolare l’esatto carico fiscale nel nuovo regimePianificare gli acconti IRPEF da versareImpostare correttamente la contabilità IVAOttimizzare le deduzioni disponibili nel regime ordinarioEvitare sanzioni per ritardi o dimenticanzeCasi pratici: professionista, artigiano, commerciante Caso 1: Professionista (consulente IT)Luca è un consulente informatico iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 incassa 92.000 euro. Nel 2027 passerà al regime ordinario.Cambiamenti principali:Imposta sostitutiva 15% → IRPEF progressiva (ma con possibilità di dedurre i costi reali: abbonamenti software, spese home office, attrezzatura informatica)Contributi Gestione Separata: perde la riduzione del 35%, passa da ~16,95% a 26,07%Deve aggiungere IVA al 22% sulle fatture ai clienti privati (se i clienti sono aziende, l’IVA è neutra per loro)Deve presentare LIPE trimestrali e Dichiarazione IVACaso 2: Artigiana (parrucchiera)Sara è una parrucchiera con partita IVA individuale, iscritta alla gestione artigiani INPS. Nel 2026 fattura 88.000 euro.Cambiamenti principali:I suoi clienti sono quasi tutti privati: l’aggiunta dell’IVA (10% per i servizi di parrucchiere) aumenta il prezzo percepito. Dovrà valutare se assorbire parte del costo o trasferirlo ai clientiContributi artigiani: perde la riduzione del 35%, aliquota torna al 24,48%Può dedurre i costi del salone (affitto, utenze, prodotti) che nel forfettario non erano deducibiliCaso 3: Commerciante (e-commerce)Roberta vende prodotti artigianali online. Nel 2026 raggiunge 95.000 euro di ricavi. La sua situazione è diversa da un professionista perché ha molti costi deducibili: materie prime, packaging, spedizioni, piattaforme di vendita, pubblicità online.Cambiamenti principali:L’IVA sugli acquisti (materie prime, spedizioni) diventa detraibile: questo è un vantaggio non trascurabileIl regime ordinario le permette di dedurre tutti i costi di produzione e commercializzazioneL’impatto fiscale netto dipende molto dal margine: se i costi sono il 60% dei ricavi, il reddito imponibile è 38.000 euro, molto meno del reddito forfettario (95.000 × 40% = 38.000 euro in questo caso, quindi simile — ma con IVA a credito da recuperare)Se gestisci un’attività con più codici ATECO, la situazione si fa più complessa: leggi la nostra guida su più ATECO in regime forfettario per capire come calcolare la soglia in presenza di attività multiple.Errori da evitare nell’anno di transizioneL’anno in cui esci dal forfettario è delicato. Ecco gli errori più comuni che vediamo al CAF, e come evitarli.Errore 1: Non comunicare il cambio di regimeL’uscita dal forfettario non è automaticamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Devi presentare il modello AA9 (variazione partita IVA) per aggiornare il regime fiscale. Farlo in ritardo può causare problemi nelle liquidazioni IVA e nella dichiarazione dei redditi.Errore 2: Continuare a emettere fatture senza IVADal 1° gennaio dell’anno in cui sei in regime ordinario, ogni fattura deve riportare l’IVA. Se per distrazione emetti fatture senza IVA (come facevi nel forfettario), vai incontro a sanzioni. Aggiorna immediatamente il software di fatturazione.Errore 3: Non versare gli acconti IRPEFNel forfettario versavi l’acconto dell’imposta sostitutiva. Nel regime ordinario devi versare gli acconti IRPEF (a novembre, e talvolta a giugno). Il calcolo si basa sull’imposta dell’anno precedente — ma nel primo anno di uscita dal forfettario, il metodo storico non è applicabile: si usa il metodo previsionale. Rivolgersi a un professionista per il calcolo corretto è fondamentale.Errore 4: Dimenticare il ricalcolo IVA (solo se superi 100.000 euro)Se superi la soglia dei 100.000 euro, devi effettuare il ricalcolo dell’IVA sulle operazioni effettuate dall’inizio dell’anno. Molti contribuenti non lo fanno, convinti che il forfettario valga per l’intero anno. È un errore grave, che comporta sanzioni significative.Errore 5: Non conservare i documenti di spesa dall’inizio dell’anno di transizioneNel regime ordinario ogni spesa deducibile deve essere documentata. Molti neo-usciti dal forfettario buttano le ricevute di spesa “per abitudine” acquisita negli anni del forfettario, perdendo così deduzioni preziose. Cambia abitudine sin dal 1° gennaio del primo anno nel regime ordinario.Domande frequenti Posso rientrare nel regime forfettario dopo esserne uscito?Sì, è possibile rientrare nel regime forfettario negli anni successivi, a condizione di rispettare nuovamente tutti i requisiti (ricavi sotto 85.000 euro nell’anno precedente, assenza di cause ostative). Non c’è un limite al numero di volte che puoi entrare e uscire dal regime, ma ogni transizione richiede attenzione alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.Cosa succede se supero 85.000 euro di poco (ad esempio 85.500 euro)?Anche un superamento minimo della soglia ti obbliga a uscire dal forfettario l’anno successivo. Non esistono soglie di tolleranza o franchigie: 85.001 euro comporta le stesse conseguenze di 90.000 euro. Per questo motivo, monitorare i ricavi con attenzione è fondamentale negli ultimi mesi dell’anno.Come si calcolano i 85.000 euro: al lordo o al netto?La soglia dei 85.000 euro si riferisce ai ricavi o compensi lordi, cioè prima di qualsiasi deduzione o detrazione. Non si contano i rimborsi spese documentati addebitati al cliente a titolo di riaddebito (che non sono ricavi del forfettario), ma si conta tutto il resto degli incassi dell’attività.Se supero la soglia a dicembre, posso ancora emettere fatture forfettarie fino al 31 dicembre?Se il superamento è tra 85.000 e 100.000 euro, sì: rimani forfettario per tutto l’anno in cui superi la soglia, incluso dicembre. Le fatture emesse entro il 31 dicembre saranno ancora senza IVA. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, invece, dovrai applicare l’IVA su ogni fattura.Devo tenere una contabilità formale nell’anno in cui supero la soglia (ma resto forfettario)?No. Nell’anno del superamento della soglia (se tra 85.000 e 100.000), sei ancora in regime forfettario e mantieni gli stessi obblighi (minimi) di contabilità: essenzialmente, conservare le fatture e i documenti. L’obbligo di tenere i registri IVA e la contabilità semplificata scatta dall’anno successivo.Cosa conviene fare prima di uscire dal forfettario?Prima di uscire dal forfettario è utile fare una simulazione del carico fiscale nel regime ordinario, confrontandolo con quello attuale. Valuta: quanto potresti dedurre in spese reali? Qual è il tuo margine effettivo? Ha senso posticipare alcuni investimenti all’anno di transizione per sfruttare le deduzioni? Un consulente o il nostro CAF possono aiutarti in questa analisi.Hai superato i 85.000 euro o sei vicino alla soglia e non sai come muoverti? Il team del CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata sul passaggio dal regime forfettario al regime ordinario. Analizziamo la tua situazione specifica, calcoliamo l’impatto fiscale reale e ti guidiamo in ogni adempimento — dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate all’impostazione della contabilità IVA.Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno: il passaggio al regime ordinario, con il supporto giusto, può essere gestito in modo semplice e senza sorprese.Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 18:00:002026-08-30 09:46:44Superamento Soglia 85.000 Euro Forfettario 2026: Cosa Succede e Come Gestire il Passaggio
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione ElettronicaMigliore Software Fatturazione Elettronica 2027: Confronto Tra Soluzioni per Forfettari e PMIScegliere il miglior software di fatturazione elettronica nel 2027 non è mai stato così importante: con l’obbligo di fatturazione elettronica esteso praticamente a tutte le partite IVA italiane, avere il programma giusto fa la differenza tra una gestione serena e una fonte continua di stress. Ma come orientarsi tra le decine di soluzioni disponibili sul mercato?In questa guida completa analizziamo i migliori software di fatturazione elettronica 2027, confrontando le caratteristiche principali, i costi e le funzionalità specifiche per chi è in regime forfettario e per le PMI che hanno esigenze più strutturate. Scoprirai cosa cercare, quali errori evitare e come fare una scelta consapevole.Attenzione: le esigenze di un libero professionista forfettario che emette poche fatture al mese sono molto diverse da quelle di un’azienda con decine di clienti e magazzino da gestire. Proprio per questo abbiamo suddiviso l’analisi in sezioni dedicate.Indice dei contenutiCos’è la Fatturazione Elettronica e Chi è Obbligato nel 2027Come Scegliere il Software di Fatturazione Elettronica: Criteri ChiaveConfronto tra i Migliori Software di Fatturazione Elettronica 2027Software Fatturazione Elettronica per Forfettari: Caratteristiche ImprescindibiliSoftware Fatturazione Elettronica per PMI: Funzionalità AvanzateCosti e Piani: Quanto Costa un Software di Fatturazione ElettronicaIntegrazione con il SdI e Conservazione Digitale: Cosa SapereDomande Frequenti sul Software di Fatturazione ElettronicaCos’è la Fatturazione Elettronica e Chi è Obbligato nel 2027La fatturazione elettronica è il sistema digitale obbligatorio in Italia per la trasmissione delle fatture tra soggetti economici. A differenza della classica fattura cartacea, la fattura elettronica è un file in formato XML (chiamato FatturaPA) che viene inviato attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Entrate.Nel 2027, l’obbligo riguarda praticamente tutte le categorie di contribuenti italiani. Vediamo chi è tenuto ad usarla:Soggetti IVA in regime ordinario: imprese, professionisti e lavoratori autonomi — obbligo attivo dal 1° gennaio 2019Forfettari e minimi: obbligo esteso progressivamente (dal 1° luglio 2022 per ricavi > 25.000 euro, dal 1° gennaio 2024 per tutti senza soglia, ai sensi del D.Lgs. 127/2015)Enti del Terzo Settore: coinvolti progressivamente dal 2022 al 2024Operazioni verso la Pubblica Amministrazione: obbligo attivo dal 2014 tramite FatturaPAIn pratica, se hai una partita IVA italiana e fatturi a clienti italiani (privati o aziende), nel 2027 devi usare la fattura elettronica. Le uniche esenzioni residue riguardano casi specifici come alcune operazioni con soggetti esteri (per le quali si usa l’esterometro).Perché questo obbliga a scegliere un buon software? Perché il formato XML della fattura elettronica richiede strumenti dedicati: non puoi semplicemente creare un documento Word e mandarlo via email. Hai bisogno di un sistema che generi il file nel formato corretto e lo invii al SdI nel modo giusto. Ecco dove entra in gioco il software di fatturazione elettronica. Come Scegliere il Software di Fatturazione Elettronica: Criteri ChiavePrima di addentrarci nel confronto tra le singole soluzioni, è utile capire quali criteri usare per valutarle. Non tutti i software sono uguali, e scegliere quello sbagliato può costarti tempo e denaro.Facilità d’uso: il criterio più importante, soprattutto se non sei un esperto di contabilità. Il software deve permetterti di emettere una fattura in pochi minuti.Integrazione con il SdI: verifica che il software gestisca autonomamente l’invio e la ricezione. Alcuni servizi economici ti obbligano a scaricare il file XML e caricarlo manualmente — una seccatura evitabile.Conservazione digitale a norma: la legge prevede conservazione per 10 anni. Molti software la includono nel prezzo, altri la propongono come aggiunta.Scalabilità: scegli un software che ti permetta di passare facilmente da un piano base a uno più avanzato, senza perdere dati.Assistenza e supporto: valuta qualità del supporto clienti (chat, telefono, email) e tempi di risposta.Costo complessivo: considera il totale annuale, i costi per conservazione, assistenza e utenti aggiuntivi.Funzionalità aggiuntive: prima nota, scadenzario, preventivi, magazzino, integrazione contabile. Definisci le tue esigenze reali. Confronto tra i Migliori Software di Fatturazione Elettronica 2027Fatturazione Italia (BeSmart)Fatturazione Italia è la soluzione sviluppata da BeSmart, pensata specificamente per il mercato italiano con un’attenzione particolare al rapporto qualità-prezzo nel lungo periodo. Ha due piani annuali IVA inclusa: Start a 49 euro (150 fatture SDI) e Pro a 89 euro (500 fatture, Sistema TS incluso). Il suo punto di forza distintivo è il prezzo bloccato per 3 anni: una garanzia che protegge il tuo budget dall’inflazione e dagli aumenti di listino che nel settore software sono molto comuni. È particolarmente indicato per forfettari, liberi professionisti e piccole imprese che vogliono stabilità di costo e semplicità d’uso.Prezzo bloccato per 3 anni (impegno contrattuale unico sul mercato italiano)Interfaccia semplice, adatta anche a chi non ha esperienza contabileInvio diretto al SdI senza passaggi manualiConservazione digitale inclusaSupporto in italiano con operatori specializzatiFatture in Cloud (TeamSystem) è uno dei software più diffusi in Italia, con milioni di utenti. Offre un’interfaccia moderna e molte funzionalità, dalla gestione dei preventivi alla prima nota. Il piano gratuito è limitato a un numero ridotto di documenti mensili, quindi per un uso professionale continuativo occorre passare ai piani a pagamento. Limiti: il prezzo tende ad aumentare nel tempo, e per le funzionalità avanzate i costi crescono rapidamente.Aruba Fatturazione Elettronica è da anni un punto di riferimento per i servizi digitali alle imprese italiane. Affidabilità infrastrutturale e ottima conservazione sostitutiva (Aruba è conservatore accreditato AgID) sono i suoi punti di forza. L’interfaccia può risultare meno intuitiva rispetto ad altri e il supporto è talvolta lento. Register.it è indicato per chi è già cliente Register e vuole centralizzare i servizi digitali. Gestionale 1 (Zucchetti) è il più completo per PMI strutturate: include contabilità, magazzino, ordini, CRM e fatturazione elettronica, ma il costo è elevato.Tabella comparativa rapida:SoftwareIdeale perPrezzo stabileConservazione inclusaMulti-utenteFatturazione ItaliaForfettari, professionisti, piccole impreseSì (3 anni)SìPiani avanzatiFatture in CloudProfessionisti, PMINoSìSìAruba FatturazionePMI, volumi elevatiNoSì (eccellente)SìRegister.itClienti Register esistentiNoSìLimitatoGestionale 1 ZucchettiPMI strutturate, ERPNoSìSì Software Fatturazione Elettronica per Forfettari: Caratteristiche ImprescindibiliSe sei in regime forfettario, le tue esigenze sono diverse da quelle di un’azienda strutturata. Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato che consente di applicare un’imposta sostitutiva al posto delle normali imposte IRPEF e addizionali. Per saperne di più sui requisiti e le aliquote consulta la nostra guida al regime forfettario 2026.Gestione dell’esenzione IVA: le fatture dei forfettari non applicano l’IVA, ma devono riportare la dicitura di legge corretta (art. 1 c. 58 L. 190/2014). Il software la genera automaticamente.Marca da bollo digitale da 2 euro: per fatture di importo superiore a 77,47 euro. Il software gestisce l’applicazione automatica e il pagamento trimestrale.Semplicità assoluta: nessuna esigenza di magazzino o multi-utente. Meglio un software snello, economico e facile.Invio automatico al SdI: il file XML deve arrivare al Sistema di Interscambio senza operazioni manuali.Notifiche di consegna e ricevuta: sai sempre se la fattura è stata consegnata o scartata.Prezzo accessibile: la soglia ricavi dei forfettari è 85.000 euro. Un software da 150–200 euro/anno è ragionevole.Per i forfettari, Fatturazione Italia di BeSmart è spesso la scelta più conveniente nel lungo periodo proprio grazie alla garanzia del prezzo bloccato. Se gestisci la partita IVA con l’aiuto di un CAF, il CAF Centro Fiscale di Udine fornisce consulenza su regime forfettario e gestione fiscale sia in ufficio che online. Software Fatturazione Elettronica per PMI: Funzionalità AvanzateLe piccole e medie imprese hanno esigenze molto più articolate rispetto ai forfettari. Una PMI tipica ha più dipendenti, più fornitori, più clienti, spesso un magazzino da gestire e sicuramente una contabilità più complessa. Il software di fatturazione deve quindi essere parte di un ecosistema più ampio.Multi-utente e gestione dei permessi: più persone contemporaneamente (responsabile amministrativo, commerciale, magazziniere), ognuno con ruoli e permessi diversi.Ciclo attivo e passivo integrato: gestisce sia le fatture emesse (ai clienti) sia quelle ricevute (dai fornitori), con visione completa dei flussi finanziari.Gestione magazzino: aggiorna le giacenze a ogni fattura emessa o merce ricevuta, evitando errori e semplificando l’inventario.Scadenzario e solleciti automatici: mostra in tempo reale lo stato dei crediti e invia solleciti ai clienti in ritardo.Reportistica e dashboard: fatturato mensile, confronto anno su anno, distribuzione clienti per decisioni di business consapevoli.Integrazione contabile: export in formati standard (XML, CSV) compatibili con i principali gestionali italiani.API e integrazioni: collegamento con e-commerce, CRM o software gestionali proprietari per eliminare la doppia immissione dati.Per le PMI, la scelta dipende dalla complessità operativa. Gestionale 1 di Zucchetti o le versioni enterprise di Fatture in Cloud coprono la maggior parte delle esigenze. Per aziende con esigenze ancora più specifiche (manifattura, commercio al dettaglio, professioni sanitarie) esistono verticali dedicati. Costi e Piani: Quanto Costa un Software di Fatturazione ElettronicaIl mercato del software di fatturazione elettronica in Italia è molto variegato, con prezzi che vanno dalla gratuità (con limitazioni) a centinaia di euro all’anno per le soluzioni enterprise. Capire la struttura dei costi è fondamentale per non avere sorprese.Abbonamento mensile/annuale a forfait: paghi una quota fissa indipendentemente dal numero di fatture emesse. È il modello preferibile per chi ha volumi regolari e prevedibili. Pay-per-document: paghi in base al numero di fatture. Conveniente per poche fatture, costoso con volumi elevati. Freemium: piano gratuito con limitazioni e piani a pagamento per sbloccare il pieno potenziale. Attenzione: il piano gratuito è spesso molto limitato.Quando confronti i prezzi, considera sempre il costo totale reale, che include:Quota di abbonamento baseCosto aggiuntivo per la conservazione digitale (obbligatoria per legge: 10 anni)Eventuale costo per l’assistenza telefonicaCosto per utenti aggiuntiviCosto per moduli aggiuntivi (magazzino, CRM, ecc.)Un elemento spesso sottovalutato è la stabilità del prezzo nel tempo. Non è raro che un software passi da 99 euro/anno a 149 euro/anno nel giro di 12–18 mesi. Per questo la garanzia del prezzo bloccato per 3 anni offerta da Fatturazione Italia (BeSmart) ha un valore concreto: puoi pianificare il budget con certezza. Il confronto tra software di fatturazione economici pubblicato su centrofiscale.com analizza nel dettaglio le differenze di prezzo tra le principali soluzioni disponibili.Integrazione con il SdI e Conservazione Digitale: Cosa SapereIl Sistema di Interscambio (SdI) è la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate attraverso cui transitano tutte le fatture elettroniche italiane. Quando emetti una fattura, il tuo software genera il file XML in formato FatturaPA e lo invia al SdI. Il SdI effettua i controlli formali: se vanno a buon fine, recapita la fattura al destinatario e ti invia una ricevuta di consegna; se trova errori, ti invia una notifica di scarto con il codice dell’errore. Un software ben integrato gestisce tutto in modo trasparente, senza che tu debba scaricare file o fare upload manuali sul portale dell’Agenzia.La normativa italiana prevede la conservazione delle fatture elettroniche per 10 anni in modo conforme alla conservazione sostitutiva. Non basta salvare il file XML sul computer: servono firma digitale e marca temporale che attestano autenticità e integrità. Prima di scegliere un software, verifica se la conservazione è inclusa nel prezzo, se il fornitore è un conservatore accreditato AgID, e se puoi estrarre i tuoi documenti in caso di cambio software. L’Agenzia delle Entrate offre anche un servizio gratuito (con adesione, conservazione fino a 15 anni), ma con funzionalità più limitate rispetto ai servizi integrati nei software commerciali. Se hai dubbi, il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza dedicata a professionisti e imprese, sia in presenza che online. Domande Frequenti sul Software di Fatturazione ElettronicaScegliere il migliore software di fatturazione elettronica nel 2027 significa investire in uno strumento che userai ogni giorno per anni. La scelta giusta dipende dalle tue esigenze: se sei un forfettario o un libero professionista, ti basta una soluzione semplice e conveniente; se gestisci una PMI strutturata, hai bisogno di funzionalità avanzate come multi-utente, magazzino e integrazione contabile. Tra tutte le soluzioni analizzate, Fatturazione Italia (BeSmart) si distingue per il prezzo bloccato per 3 anni, impegno contrattuale unico nel suo genere sul mercato italiano. Se hai bisogno di supporto per la gestione della partita IVA o degli adempimenti fiscali, contatta il CAF Centro Fiscale: il nostro team è a tua disposizione sia in ufficio a Udine che online, in tutta Italia.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Scegli il Software di Fatturazione con il Prezzo Bloccato per ContrattoSe sei pronto a scegliere il tuo software di fatturazione elettronica, valuta Fatturazione Italia (BeSmart): l’unica soluzione sul mercato italiano con il prezzo bloccato per contratto (3 anni), conservazione digitale inclusa e invio automatico al SdI. Nessuna sorpresa in bolletta, nessun rincaro improvviso.Scopri Fatturazione Italia – Prezzo Bloccato 3 Anni Agosto 30, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 17:00:002026-09-27 15:52:38Migliore Software Fatturazione Elettronica 2027: Confronto Tra Soluzioni per Forfettari e PMI
NOTIZIELavoratore incapace di intendere: il termine per impugnare il licenziamento decorre dalla ripresa della capacitàIndice dei contenutiIl termine di 60 giorni per impugnare il licenziamentoCosa significa incapacità di intendere e volereDa quando decorre il termine se il lavoratore era incapaceCosa deve dimostrare il lavoratoreDomande frequentiUn lavoratore riceve la lettera di licenziamento mentre è in uno stato di grave difficoltà psicofisica: disturbi mentali, una crisi acuta, un ricovero ospedaliero. Può ancora impugnare il licenziamento, anche se sono già trascorsi i 60 giorni dalla consegna della busta? La risposta della giurisprudenza è sì, a precise condizioni. Il termine per impugnare non decorre fino a quando il lavoratore non recupera la capacità di intendere e di volere.Il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamentoIl diritto del lavoro italiano prevede, all’articolo 6 della Legge n. 604/1966 (come modificato dall’art. 32 della L. 183/2010), che il lavoratore licenziato deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta. L’impugnazione deve essere effettuata con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, che sia idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di contestare la validità del licenziamento. Successivamente, entro i 180 giorni successivi all’impugnazione stragiudiziale, occorre depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro.Questo doppio termine — 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il deposito del ricorso — è considerato di decadenza: se non rispettato, il lavoratore perde il diritto di contestare il licenziamento, anche se questo era illegittimo. Si tratta quindi di scadenze tassative, salvo casi eccezionali riconosciuti dalla legge o dalla giurisprudenza.Uno di questi casi eccezionali riguarda proprio il lavoratore che, nel momento in cui riceve la lettera di licenziamento, si trova in stato di incapacità di intendere e di volere. Cosa significa incapacità di intendere e volereNel linguaggio giuridico, l’incapacità di intendere e di volere indica uno stato in cui una persona non è in grado di comprendere la realtà che la circonda (incapacità di intendere) o di autodeterminarsi consapevolmente nelle proprie scelte (incapacità di volere). Il concetto trova fondamento nell’articolo 428 del Codice Civile, che disciplina l’annullabilità degli atti compiuti da chi si trovava in tale stato.In ambito lavoristico, la stessa logica si applica alla ricezione di atti giuridici. Se il lavoratore, pur avendo materialmente ricevuto la lettera di licenziamento, non era in grado di comprenderne il significato e le conseguenze giuridiche a causa di una patologia psichiatrica acuta, di un ricovero ospedaliero con alterazione dello stato di coscienza, o di altra causa che azzeri temporaneamente le capacità cognitive, il termine di decadenza non può iniziare a decorrere in quel momento.Il principio si fonda su un criterio di equità e di tutela costituzionale del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione): non si può chiedere a una persona di esercitare un diritto entro un termine perentorio quando quella persona non ha la capacità psicofisica di farlo. Da quando decorre il termine se il lavoratore era incapaceSecondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato anche da recenti pronunce di merito e di legittimità, il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento non inizia a decorrere dal momento della consegna della lettera, bensì dal momento in cui il lavoratore recupera la propria capacità di intendere e di volere.In pratica, se il lavoratore era ricoverato in reparto psichiatrico al momento del licenziamento e ha recuperato lucidità dopo 30 giorni, il termine dei 60 giorni inizierà a decorrere da quel momento di recupero, non dalla data della lettera. Questo significa che il lavoratore avrà comunque 60 giorni completi, a partire dalla ripresa della capacità, per impugnare il licenziamento.Il principio si applica anche nei casi in cui l’incapacità non sia totale ma sia tale da impedire concretamente la comprensione dell’atto ricevuto e delle sue implicazioni. La valutazione è rimessa al giudice, che esamina la documentazione medica prodotta dal lavoratore.Sul piano sistematico, il fondamento di questo principio risiede nell’articolo 428 del Codice Civile (incapacità naturale) e nell’articolo 2942 c.c., che sospende la prescrizione nei confronti degli interdetti e degli inabilitati privi di rappresentante legale. A questi si aggiungono i principi generali che tutelano il diritto di agire in giudizio, garantito dall’articolo 24 della Costituzione. Cosa deve dimostrare il lavoratoreIl riconoscimento della sospensione del termine di decadenza non è automatico: spetta al lavoratore (o al suo legale) dimostrare lo stato di incapacità nel periodo rilevante. La prova deve essere documentale e, preferibilmente, supportata da:Cartella clinica del ricovero ospedaliero o psichiatrico con indicazione della diagnosi e del periodo di degenza;Certificati medici attestanti la patologia e il suo impatto sulla capacità cognitiva;Perizia psichiatrica che attesti l’incapacità di intendere e volere nel periodo specifico;Verbali di nomina del tutore o curatore, se il lavoratore era sottoposto a procedura di interdizione o amministrazione di sostegno.La valutazione è sempre rimessa al giudice del lavoro, che esamina caso per caso. Non basta una generica sofferenza psicologica o uno stato di stress: occorre dimostrare che la condizione era tale da azzerare concretamente la capacità di comprendere il significato della lettera di licenziamento e di agire di conseguenza.In questi casi è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un professionista del diritto del lavoro — avvocato o sindacato — appena si recupera la capacità o si viene a conoscenza della situazione. Un legale potrà valutare la documentazione medica disponibile e predisporre l’impugnazione stragiudiziale nel rispetto dei termini applicabili.Utile anche il collegamento con le tutele previste in caso di licenziamento illegittimo: se il recesso del datore di lavoro non aveva una giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore — una volta validamente impugnato il licenziamento — potrà chiedere la reintegrazione o il risarcimento del danno. Domande frequenti Entro quanto tempo si deve impugnare un licenziamento?Il termine ordinario è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento, con impugnazione anche stragiudiziale. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro.Se ero ricoverato in ospedale quando ho ricevuto il licenziamento, ho perso il diritto di impugnarlo?No, non necessariamente. Se il ricovero ha determinato uno stato di incapacità di intendere e di volere, il termine di 60 giorni non decorre dal giorno della lettera ma dal momento in cui si recupera la capacità. È necessario documentare adeguatamente la condizione medica.La semplice depressione o ansia è sufficiente per sospendere il termine?Non automaticamente. Occorre che la patologia sia di tale gravità da azzerare la capacità di comprendere e reagire all’atto ricevuto. Una diagnosi di depressione non è di per sé sufficiente: serve una documentazione medica che attesti l’incapacità concreta nel periodo rilevante.Chi può impugnare il licenziamento per conto di un incapace?Il tutore legale, il curatore speciale o l’amministratore di sostegno nominato dal giudice possono agire in nome e per conto del lavoratore incapace, rappresentandolo nelle azioni giudiziarie e stragiudiziali.Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore in stato di incapacità?La consegna della lettera di licenziamento durante uno stato di incapacità non è di per sé illegittima, ma potrebbe essere contestata sotto il profilo della correttezza e buona fede. Resta invece fermo che il termine per impugnare decorre solo dalla ripresa della capacità del lavoratore.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 14:00:002026-08-30 07:57:37Lavoratore incapace di intendere: il termine per impugnare il licenziamento decorre dalla ripresa della capacità
NOTIZIECome mantenere il bonus prima casa se riacquisto entro un annoHai venduto casa prima dei cinque anni e ora vuoi riacquistare per non perdere le agevolazioni fiscali? Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: per mantenere il bonus prima casa non è necessario completare la trascrizione nei registri immobiliari entro i dodici mesi. Basta una scrittura privata regolarmente registrata. Una buona notizia per chi gestisce compravendite ravvicinate in un mercato immobiliare spesso dai tempi stretti.Indice dei contenutiChi vende prima di 5 anni rischia di perdere il bonusLa Cassazione: la trascrizione non è obbligatoriaBasta la scrittura privata registrataDifferenza tra registrazione e trascrizioneCosa fare se il fisco contesta il bonusFAQ Chi vende prima di 5 anni rischia di perdere il bonusQuando si acquista un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa — imposta di registro ridotta al 2% anziché al 9%, o IVA al 4% sul costruttore — si assume un impegno preciso verso il fisco: non rivendere l’abitazione prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto.Se si vende prima di questo termine, l’Agenzia delle Entrate ha diritto a recuperare le imposte risparmiate, maggiorate di interessi e sanzioni. Esiste però una via d’uscita prevista direttamente dalla legge (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131): se entro un anno dalla vendita si acquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale, il bonus prima casa viene mantenuto e non si perde nulla.Il meccanismo è pensato per chi cambia casa per motivi di lavoro, familiari o semplicemente perché ha trovato un’abitazione più adatta alle proprie esigenze. La legge non vuole penalizzare chi si sposta, ma solo chi specula comprando e rivendendo in tempi brevi senza abitarci davvero. La Cassazione: la trascrizione non è obbligatoriaQui nasceva uno dei contenziosi più frequenti tra contribuenti e amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ha spesso sostenuto che, per conservare le agevolazioni, entro i dodici mesi non bastasse firmare il contratto di acquisto: l’atto avrebbe dovuto essere anche trascritto nei registri immobiliari.La Corte di Cassazione ha però respinto questa interpretazione rigida con l’ordinanza n. 12813/2021. Per i giudici di legittimità, la norma richiede semplicemente che l’acquisto avvenga entro l’anno. La trascrizione — pur importante — ha una funzione diversa: tutela l’acquirente nei confronti di eventuali terzi che possano vantare diritti sulla stessa abitazione, ma non è un requisito richiesto dalla legge fiscale per la conservazione del bonus.In pratica: se l’atto notarile viene firmato e registrato nel nono mese, ma trascritto solo nel quattordicesimo, il contribuente non perde il bonus. L’acquisto è considerato perfezionato fiscalmente nel momento della registrazione, non della trascrizione. Basta la scrittura privata registrataIl principio stabilito dalla Cassazione va ancora oltre: per dimostrare all’Agenzia delle Entrate di aver rispettato il termine annuale, non è neppure indispensabile che il contratto sia rogitato da un notaio entro i dodici mesi. È sufficiente una scrittura privata autenticata e registrata.Facciamo un esempio pratico. Immagina che Maria venda casa a gennaio 2026. A novembre 2026 — undicesimo mese — firma con il futuro venditore un contratto di acquisto privato e lo porta all’Agenzia delle Entrate per la registrazione. Il rogito notarile viene invece stipulato a febbraio 2027, ben oltre i dodici mesi. Il bonus prima casa di Maria è al sicuro: la registrazione della scrittura privata è avvenuta entro l’anno e questo è sufficiente.La registrazione conferisce al contratto una data certa e certifica il pagamento delle imposte dovute allo Stato. Da questo momento, il passaggio di proprietà è valido e definitivo tra le parti ai fini fiscali, indipendentemente dalle successive formalità notarili o di trascrizione. Differenza tra registrazione e trascrizioneLa confusione tra i due termini è comprensibile, perché spesso avvengono insieme. Ma sono due formalità distinte con effetti giuridici diversi.Registrazione: avviene all’Agenzia delle Entrate, dà data certa al contratto e determina il pagamento delle imposte (registro, ipotecarie, catastali). È il momento fiscalmente rilevante.Trascrizione: avviene nei registri immobiliari (Conservatoria), tutela l’acquirente verso i terzi (art. 2644 c.c.). Se lo stesso venditore dovesse vendere la casa a due persone diverse, prevale chi ha trascritto per primo — non chi ha firmato per primo.Ai fini della conservazione del bonus prima casa, conta solo la registrazione. La trascrizione è importante per proteggere il proprio diritto di proprietà nei confronti del mondo esterno, ma è una questione separata rispetto al rapporto con il fisco. Cosa fare se il fisco contesta il bonusSe l’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento per il recupero delle agevolazioni, sostenendo che la trascrizione non è avvenuta nei dodici mesi, il contribuente può difendersi citando la giurisprudenza consolidata della Cassazione (ordinanza n. 12813/2021 e successive conformi).In questi casi è fondamentale conservare tutta la documentazione: la scrittura privata registrata, la ricevuta di registrazione con la data certa, e le prove della destinazione dell’immobile ad abitazione principale (residenza anagrafica, utenze intestate, ecc.).Se si riceve un accertamento, i tempi per presentare un ricorso tributario sono stretti (generalmente 60 giorni dalla notifica). In questi casi è opportuno rivolgersi a un professionista abilitato o al proprio CAF per una valutazione immediata della situazione.Utile anche conoscere la posizione della Cassazione su un altro caso correlato: Bonus Prima Casa e Nuda Proprietà: quando la quota dell’1% è ostativa.Domande frequenti (FAQ) Se vendo prima dei 5 anni e riacquisto entro 12 mesi, devo pagare qualcosa?No. Se riacquisti un’abitazione da adibire a residenza principale entro un anno dalla vendita, il bonus prima casa originario viene conservato e non devi restituire le imposte risparmiate.Il contratto preliminare (compromesso) è sufficiente per bloccare i 12 mesi?Il contratto preliminare da solo non basta, ma se viene registrato all’Agenzia delle Entrate entro i dodici mesi, secondo la Cassazione è sufficiente per considerare avvenuto l’acquisto ai fini fiscali.Se il rogito notarile avviene dopo i 12 mesi perdo il bonus?No, purché la scrittura privata o il preliminare siano stati registrati entro l’anno. La Corte di Cassazione (ord. n. 12813/2021) ha chiarito che è la registrazione, e non il rogito o la trascrizione, il momento rilevante ai fini fiscali.Cosa succede se non riacquisto entro un anno?Se non acquisti un nuovo immobile da abitazione principale entro dodici mesi dalla vendita, l’Agenzia delle Entrate recupera le imposte non pagate al momento dell’acquisto originario (differenza tra aliquota piena e agevolata), maggiorate di interessi e una sanzione del 25% (D.Lgs. 87/2024, in vigore per violazioni commesse dal 1° settembre 2024; in precedenza era 30%).La nuova casa deve essere necessariamente nello stesso comune?No. Per il riacquisto ai fini del mantenimento del bonus non è richiesto che la nuova abitazione si trovi nello stesso comune della precedente. È sufficiente che l’immobile sia destinato ad abitazione principale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 13:00:002026-08-29 14:41:39Come mantenere il bonus prima casa se riacquisto entro un anno
NOTIZIETaglio IRPEF 2027: l’aliquota scende al 22% per i redditi fino a 28.000 euroIndice dei contenutiCome funziona l'IRPEF oggiLa proposta: dal 23% al 22%Chi beneficia del taglioQuanto si risparmia concretamenteL'iter della Legge di Bilancio 2027Domande frequentiIl governo italiano sta studiando un’ulteriore riduzione dell’IRPEF per i lavoratori e i pensionati con redditi medio-bassi. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Legge per Tutti, nella prossima Legge di Bilancio 2027 potrebbe essere previsto un taglio dell’aliquota del primo scaglione dal 23% al 22%, a beneficio di chi guadagna fino a 28.000 euro l’anno. Una misura che si inserisce nel solco della riforma fiscale avviata con il DLgs 216/2023 e che punta a ridurre il carico fiscale sui contribuenti a reddito basso e medio.Come funziona l’IRPEF oggiL’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) colpisce i redditi prodotti in Italia da persone fisiche residenti e non residenti. Dal 2024, in seguito alla riforma introdotta dal DLgs 216/2023, il sistema si articola su tre scaglioni:Scaglione di redditoAliquota attualeFino a 28.000 euro23%Da 28.001 a 50.000 euro35%Oltre 50.000 euro43%Questa struttura ha sostituito il precedente sistema a quattro scaglioni (23%, 25%, 35%, 43%) che era in vigore fino al 31 dicembre 2023. La riforma del 2024 aveva già portato un beneficio concreto per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro, eliminando l’aliquota intermedia del 25%. La proposta: dal 23% al 22%Secondo quanto riportato da La Legge per Tutti, il governo starebbe valutando di abbassare di un punto percentuale l’aliquota del primo scaglione IRPEF: dall’attuale 23% al 22%. La misura si applicherebbe ai redditi imponibili fino a 28.000 euro annui, la soglia che delimita il primo scaglione.La proposta fa parte di un più ampio pacchetto di interventi fiscali che il governo intende inserire nella Legge di Bilancio 2027, attualmente in fase di elaborazione. L’obiettivo dichiarato è alleggerire la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti e sui pensionati con redditi modesti, categorie che tradizionalmente sopportano un carico proporzionalmente più elevato rispetto ai contribuenti con redditi alti, anche grazie all’accesso a regimi fiscali agevolati come il regime forfettario.Attenzione: si tratta ancora di una proposta in discussione, non di una norma approvata. La Legge di Bilancio 2027 deve essere presentata al Parlamento entro il 15 ottobre 2026 e approvata entro il 31 dicembre 2026. Chi beneficia del taglioIl taglio dell’aliquota al 22% interessa potenzialmente tutti i contribuenti IRPEF, poiché il primo scaglione si applica ai primi 28.000 euro di reddito per chiunque. Tuttavia, il beneficio effettivo è maggiore in termini relativi per chi ha un reddito complessivo che non supera o supera di poco questa soglia.In concreto, potrebbero beneficiare della misura:Lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro (inclusi part-time, stagionali, apprendisti);Pensionati con assegni mensili fino a circa 2.150 euro lordi;Lavoratori autonomi in regime ordinario con redditi imponibili bassi;Contribuenti con redditi misti (es. lavoro dipendente + affitti o altri redditi), per la parte rientrante nel primo scaglione.Restano invece esclusi dal beneficio i titolari di partita IVA in regime forfettario, che già pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (5% o 15% a seconda dei casi) e non sono soggetti agli scaglioni ordinari. Quanto si risparmia concretamenteLa riduzione di un punto percentuale sull’intero primo scaglione produce un risparmio massimo di 280 euro l’anno (1% di 28.000 euro) per chi ha un reddito imponibile pari o superiore a 28.000 euro. Chi guadagna di meno risparmia proporzionalmente:Reddito imponibileRisparmio annuo (stima)Risparmio mensile (stima)10.000 euro100 euro~8 euro15.000 euro150 euro~12,50 euro20.000 euro200 euro~16,70 euro28.000 euro o piu280 euro~23,30 euroSi tratta di cifre moderate ma significative per chi ha redditi contenuti. Va precisato che il risparmio effettivo dipende anche dalle detrazioni spettanti (lavoro dipendente, familiari a carico, spese detraibili), che possono ridurre ulteriormente l’imposta netta dovuta. L’iter della Legge di Bilancio 2027La misura, se confermata, diventerebbe operativa a partire dal 1 gennaio 2027. Il percorso legislativo prevede:Presentazione DDL Bilancio 2027 al Parlamento: entro il 15 ottobre 2026;Esame e approvazione da parte di Camera e Senato: ottobre-dicembre 2026;Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore: entro il 31 dicembre 2026;Applicazione sui redditi 2027, con effetti visibili in busta paga dal gennaio 2027 (per i lavoratori dipendenti, tramite il sostituto d’imposta).Come sempre nelle manovre finanziarie, la misura potrebbe essere confermata, modificata o anche stralciata in sede parlamentare a seconda delle risorse disponibili e delle priorità politiche. Torneremo ad aggiornare questa notizia non appena il testo del disegno di legge sarà ufficialmente depositato. Domande frequenti sul taglio IRPEFQuando entra in vigore il taglio IRPEF al 22%?La proposta, se approvata nella Legge di Bilancio 2027, entrerebbe in vigore dal 1 gennaio 2027. Al momento è ancora in fase di discussione e non è stata inserita in un testo normativo ufficiale.Chi non beneficia del taglio?I titolari di partita IVA in regime forfettario non beneficiano della riduzione, poiché non pagano l’IRPEF ordinaria ma un’imposta sostitutiva (5% nei primi cinque anni, 15% a regime). Sono inoltre escluse le società di capitali, che non sono soggette all’IRPEF.Qual è la differenza rispetto alla riforma del 2024?La riforma del 2024 (DLgs 216/2023) aveva ridotto gli scaglioni da quattro a tre, eliminando l’aliquota del 25% e portando il primo scaglione al 23% per redditi fino a 28.000 euro. La proposta attuale rappresenta un’ulteriore riduzione di un punto percentuale, sempre sul primo scaglione.Il taglio vale anche per i pensionati?Si. Le pensioni sono redditi soggetti a IRPEF ordinaria, quindi i pensionati con assegno annuo fino a 28.000 euro lordi beneficerebbero dell’intera riduzione (massimo 280 euro annui). L’effetto si rifletterebbe nelle rate mensili della pensione, tramite trattenuta del sostituto d’imposta (INPS).Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 12:00:002026-08-29 14:34:25Taglio IRPEF 2027: l’aliquota scende al 22% per i redditi fino a 28.000 euro
NOTIZIENuova liquidazione automatica IVA: cosa cambia per chi non presenta la dichiarazioneUna novità importante per i contribuenti IVA che non hanno presentato la dichiarazione annuale: l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un meccanismo di liquidazione automatica IVA che consente all’ente di calcolare e notificare il debito d’imposta anche in assenza della dichiarazione del contribuente. Ecco come funziona, chi riguarda e quali sono le conseguenze previste dalla normativa vigente.Indice dei contenutiCos’è la liquidazione automatica IVAChi è coinvolto: i soggetti passivi IVACome funziona il meccanismo di accertamentoSanzioni previste per la dichiarazione omessaCome regolarizzarsi: il ravvedimento operosoDomande frequenti Cos’è la liquidazione automatica IVALa liquidazione automatica IVA è un istituto che permette all’Agenzia delle Entrate di determinare autonomamente il debito IVA di un contribuente che non ha presentato la dichiarazione annuale. In pratica, quando un soggetto obbligato non deposita il modello IVA entro i termini previsti dalla legge, il Fisco può procedere in modo autonomo alla quantificazione dell’imposta dovuta, basandosi sui dati in suo possesso: le liquidazioni periodiche trasmesse (LIPE), le fatture elettroniche acquisite tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e altri elementi informativi già disponibili nelle banche dati tributarie.Questa procedura rappresenta un passo significativo verso la semplificazione e l’automazione del controllo fiscale. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione finanziaria è ridurre i tempi di recupero del gettito IVA evaso e incentivare i contribuenti a regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che scatti l’accertamento formale. Il meccanismo, introdotto nell’ambito del più ampio processo di digitalizzazione fiscale avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, si fonda sull’incrocio dei dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Chi è coinvolto: i soggetti passivi IVAIl nuovo meccanismo di liquidazione automatica IVA riguarda tutti i soggetti passivi IVA che risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA ma che non l’hanno depositata nei termini di legge. Si tratta in particolare di:Imprenditori individuali (ditte individuali, artigiani, commercianti)Società di persone e di capitali che esercitano attività commercialiLavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA in regime ordinarioEnti non commerciali che svolgono anche attività commerciali soggette a IVASono invece esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, e quindi non soggetti a questa procedura, i contribuenti che applicano il regime forfettario (che sono esonerati dagli adempimenti IVA) e coloro che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti. Per chi ha una partita IVA in regime forfettario, la questione non si pone: questo regime prevede l’esonero dalla liquidazione e dalla dichiarazione IVA. Come funziona il meccanismo di accertamentoQuando l’Agenzia delle Entrate rileva che un contribuente non ha presentato la dichiarazione IVA entro il termine ordinario (di norma il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento), attiva una procedura automatizzata che si articola in più fasi. Il punto di partenza è l’incrocio delle informazioni già in possesso del Fisco: le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) inviate trimestralmente dal contribuente stesso, i dati delle fatture elettroniche transitati tramite il Sistema di Interscambio, e i movimenti finanziari desumibili da altri archivi tributari.Sulla base di questi dati, l’Agenzia elabora un calcolo della IVA dovuta per il periodo e, in assenza di dichiarazione, procede alla notifica di un avviso al contribuente. Questo avviso contiene l’ammontare dell’imposta liquidata automaticamente, le sanzioni applicate per l’omessa dichiarazione IVA e gli interessi di mora maturati. Si tratta di un avviso di accertamento vero e proprio, impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Il contribuente ha però la facoltà di regolarizzare la propria posizione anche prima della notifica formale, presentando la dichiarazione tardiva e avvalendosi del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Correlato a questo tema è il recente intervento normativo sulla detrazione IVA e il decreto Omnibus, che ha ridisegnato alcuni aspetti delle tempistiche di recupero dell’imposta. Sanzioni previste per la dichiarazione omessaLe sanzioni per l’omessa dichiarazione IVA sono significative e disciplinate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (D.Lgs. 471/1997), come modificato dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024). In caso di dichiarazione non presentata, la sanzione base è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro (confermato dalla riforma del 2024). Se dall’omessa dichiarazione non emerge IVA da versare, la sanzione è fissa e va da 250 a 2.000 euro.A queste sanzioni si aggiungono gli interessi legali sull’imposta non versata, calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. È importante precisare che la presentazione della dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza originaria configura una violazione meno grave rispetto all’omessa dichiarazione: in questo caso si parla di dichiarazione tardiva (non di omessa dichiarazione in senso stretto), con sanzioni ridotte e maggiori possibilità di ravvedimento. Questa distinzione è cruciale per valutare la convenienza dell’intervento spontaneo. Come regolarizzarsi: il ravvedimento operosoPer i contribuenti che si accorgono di aver omesso la dichiarazione IVA, lo strumento principale per ridurre le sanzioni è il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come aggiornato dalla riforma D.Lgs. 87/2024. Questo istituto consente di regolarizzare spontaneamente la violazione, versando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta in base al tempo trascorso dalla violazione.Le riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso variano in modo inversamente proporzionale al tempo impiegato per regolarizzare: prima si interviene, maggiore è lo sconto sulla sanzione. Una volta ricevuto l’avviso di liquidazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, le possibilità di ravvedimento si restringono notevolmente, poiché l’istituto non è più applicabile quando la violazione è già stata constatata formalmente. È quindi fondamentale agire prima di ricevere l’avviso automatico.Chi è obbligato a presentare la dichiarazione IVA annuale?Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i soggetti passivi IVA che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in regime ordinario. Sono esonerati, tra gli altri, i contribuenti in regime forfettario e chi ha effettuato solo operazioni esenti.Entro quando va presentata la dichiarazione IVA?La dichiarazione IVA annuale va presentata ordinariamente entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. La trasmissione è telematica, tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati.Cosa succede se non presento la dichiarazione IVA entro la scadenza?Se non si presenta la dichiarazione IVA nei termini, l’Agenzia delle Entrate può attivare la procedura di liquidazione automatica, calcolando autonomamente il debito IVA sulla base dei dati disponibili (LIPE, fatture elettroniche) e notificando un avviso di accertamento con sanzioni e interessi.Posso ancora fare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso di liquidazione automatica?No. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ha formalmente constatato la violazione notificando l’avviso di liquidazione automatica, il ravvedimento operoso non è più applicabile. È possibile invece aderire all’accertamento con adesione o presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.I contribuenti forfettari sono soggetti alla liquidazione automatica IVA?No. I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e dichiarazione IVA. La procedura di liquidazione automatica riguarda esclusivamente i soggetti in regime IVA ordinario.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 11:00:002026-08-29 14:27:41Nuova liquidazione automatica IVA: cosa cambia per chi non presenta la dichiarazione
ESTRATTO CONTRIBUTIVO, PATRONATOEstratto Contributivo INPS 2026: Come Leggerlo, Errori Comuni e Come Farli CorreggereL’estratto contributivo INPS 2026 è il documento che raccoglie tutta la tua storia lavorativa e previdenziale: quanti contributi hai versato, per quanti anni, e in quali periodi. È uno strumento fondamentale per chi vuole pianificare la propria pensione, ma anche per chi sospetta errori o vuole verificare che il datore di lavoro abbia correttamente versato i contributi. In questa guida ti spieghiamo come leggerlo, quali sono gli errori più frequenti e — soprattutto — come farli correggere prima che sia troppo tardi.Molte persone accedono all’estratto contributivo INPS solo quando sono ormai prossime alla pensione, scoprendo in ritardo anomalie che avrebbero potuto essere sistemate molto prima. Verificare periodicamente il proprio estratto è invece una buona pratica che può fare una differenza concreta sull’importo dell’assegno previdenziale che riceverai.Indice dei contenutiCos’è l’Estratto Contributivo INPSCome Accedere all’Estratto Contributivo INPS 2026Come Leggere l’Estratto Contributivo: Sezione per SezioneErrori Comuni nell’Estratto Contributivo INPSCome Correggere gli Errori nell’Estratto ContributivoBuchi Contributivi: Cosa Sono e Come RecuperarliEstratto Contributivo e Pensione: Perché è Fondamentale VerificarloDomande Frequenti sull’Estratto Contributivo INPS 2026Cos’è l’Estratto Contributivo INPSL’estratto contributivo è un documento emesso dall’INPS che riepiloga la tua intera carriera previdenziale. In parole semplici, è come un estratto conto bancario, ma invece di movimenti di denaro, mostra i periodi di lavoro, le settimane o giornate contributive accreditate, le retribuzioni dichiarate dai datori di lavoro e i contributi versati alla tua posizione pensionistica.Ogni volta che lavori come dipendente, il tuo datore di lavoro è tenuto a versare i contributi all’INPS a tuo nome. Quando lavori come autonomo o libero professionista iscritto alla Gestione Separata, sei tu stesso a versarli (spesso tramite il Modello F24). Tutte queste informazioni confluiscono nel tuo estratto contributivo, che costituisce la base di calcolo per la tua futura pensione.L’estratto è disponibile anche per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’INPS: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Per i professionisti con cassa previdenziale propria (medici con ENPAM, ingegneri con INARCASSA, avvocati con Cassa Forense), invece, l’estratto va richiesto direttamente alla propria cassa di categoria. Come Accedere all’Estratto Contributivo INPS 2026L’INPS mette a disposizione diverse modalità per consultare il tuo estratto contributivo 2026. Il servizio principale è il portale online dell’INPS, accessibile tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta autenticato, puoi raggiungere la sezione “La mia pensione futura” oppure accedere direttamente al servizio “Estratto conto integrato” — questo secondo strumento è particolarmente completo perché unifica in un’unica visualizzazione i contributi versati in tutte le gestioni INPS in cui hai lavorato.Il sistema ECOCERT (Estratto Conto Certificativo) è invece la versione certificata e ufficiale dell’estratto contributivo, utilizzata soprattutto quando è necessario presentare la documentazione in modo formale, ad esempio per pratiche di ricongiunzione, riscatto della laurea o domanda di pensione. Se hai bisogno di questo documento per una pratica specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine può richiederlo e interpretarlo per te, accompagnandoti in tutto il percorso.In alternativa al portale web, puoi richiedere l’estratto contributivo anche recandoti fisicamente a uno sportello INPS, oppure tramite il Contact Center dell’INPS (numero verde 803 164 da rete fissa, 06 164164 da cellulare). Tieni presente che la consultazione online è la modalità più rapida e aggiornata in tempo reale, ma se hai difficoltà con le credenziali digitali, il patronato del CAF Centro Fiscale può accedere al tuo fascicolo per tuo conto. Come Leggere l’Estratto Contributivo: Sezione per SezioneLeggere l’estratto contributivo INPS può sembrare complicato a prima vista, ma seguendo una logica precisa diventa molto più gestibile. Il documento è suddiviso in sezioni che corrispondono alle diverse fasi della tua carriera lavorativa e alle diverse gestioni previdenziali in cui sei stato iscritto.La prima cosa da guardare è la sezione anagrafica: nome, cognome, codice fiscale e data di nascita. Controlla che siano corretti — un errore nel codice fiscale può creare problemi seri nell’attribuzione dei contributi.Poi trovi il riepilogo delle settimane contributive per ogni gestione INPS. Questa è la sezione più importante: qui vedi quante settimane (o giornate, per alcune categorie) sono state accreditate anno per anno. Per raggiungere la pensione anticipata o di vecchiaia, devi accumulare un certo numero di anni di contribuzione, quindi verificare che questo totale sia corretto è essenziale. Tieni presente che 52 settimane equivalgono a un anno contributivo pieno, ma per i lavoratori a tempo parziale o stagionali il conteggio può essere proporzionale.Accanto alle settimane, trovi la retribuzione annua imponibile dichiarata: è la base su cui sono stati calcolati i contributi. Se la cifra ti sembra inferiore a quello che effettivamente hai guadagnato, potrebbe esserci un problema nella dichiarazione del datore di lavoro. Allo stesso modo, nella sezione dei contributi versati puoi verificare gli importi effettivamente accreditati alla tua posizione.Per i lavoratori iscritti al sistema contributivo (chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, o chi ha optato per il contributivo), trovi anche il montante contributivo individuale: è la somma di tutti i contributi versati nel corso della vita lavorativa, rivalutata annualmente in base al PIL. Questo montante, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione legato all’età al momento del pensionamento, determina l’importo della tua pensione futura. Un patronato esperto come il Patronato CAF Centro Fiscale può simulare la tua pensione futura partendo da questi dati. Errori Comuni nell’Estratto Contributivo INPSGli errori nell’estratto contributivo INPS sono più frequenti di quanto si pensi. Secondo i dati elaborati dai patronati, una quota significativa degli estratti contiene almeno un’anomalia, che può variare da un semplice errore anagrafico fino a interi periodi lavorativi non registrati. Conoscere le tipologie di errore più comuni ti aiuta a individuarli subito quando consulti il tuo documento.Periodi lavorativi mancanti. È l’errore più grave e purtroppo non raro: un intero periodo di lavoro non appare nell’estratto. Questo accade soprattutto per rapporti di lavoro di breve durata, lavori stagionali, o collaborazioni con piccole imprese che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi contributivi. Può succedere anche in caso di lavoro in nero pregresso che il lavoratore non ha mai sanato, o di rapporti lavorativi risalenti ai decenni precedenti la digitalizzazione degli archivi INPS.Contributi versati ma non accreditati. In questo caso i contributi sono stati regolarmente pagati dal datore di lavoro, ma non risultano nella posizione del lavoratore. Spesso la causa è un errore nel codice fiscale indicato nella denuncia contributiva, oppure un versamento effettuato su un codice INPS sbagliato. Questi casi si risolvono generalmente bene, perché i versamenti esistono e si tratta solo di riallocarli correttamente.Retribuzioni errate o sottodichiarate. Se il datore di lavoro ha dichiarato una retribuzione inferiore a quella effettiva — ad esempio per evadere parte dei contributi — nell’estratto troverai un imponibile più basso del reale. Questo incide negativamente sia sulla pensione futura (calcolata sui contributi dichiarati) sia su alcune prestazioni INPS collegate alla retribuzione.Settimane o giornate errate. Il numero di settimane accreditate può risultare inferiore a quelle effettivamente lavorate. Questo accade spesso per part-time, lavori a chiamata, o rapporti con orari variabili in cui il conteggio proporzionale è stato effettuato in modo impreciso. Per alcune categorie (ad esempio i lavoratori agricoli) il conteggio è a giornate, e gli errori sono ancora più frequenti.Periodi di malattia, maternità o cassa integrazione mancanti. Questi periodi generano contributi figurativi — cioè contributi che l’INPS accredita d’ufficio anche se non effettivamente versati dal datore di lavoro. Se una domanda di malattia o maternità non è stata inoltrata correttamente, o se l’INPS non ha ricevuto la comunicazione dall’azienda, questi periodi possono mancare dall’estratto.Per avere un quadro completo della tua posizione contributiva, inclusi eventuali periodi coperti da altre gestioni previdenziali o da contributi esteri, ti consigliamo di consultare anche la nostra guida sulla verifica della posizione contributiva INPS 2026 con ECOCERT. Come Correggere gli Errori nell’Estratto ContributivoLa correzione degli errori nell’estratto contributivo INPS è una procedura che richiede documentazione specifica e tempi che possono variare da poche settimane a diversi mesi, a seconda della complessità del caso. La buona notizia è che l’INPS prevede procedure formali per la contestazione e la rettifica dei dati, e nella maggior parte dei casi, con la documentazione giusta, gli errori vengono corretti.Il primo passo è raccogliere tutta la documentazione che prova il periodo di lavoro o i contributi versati. I documenti più utili sono le buste paga (o cedolini), i contratti di lavoro, i modelli CU (ex CUD) degli anni in questione, le ricevute F24 per i versamenti autonomi, e qualsiasi altra prova scritta del rapporto lavorativo (lettere di assunzione, email, estratti bancari con accrediti dello stipendio). Se non hai più i documenti originali, puoi provare a recuperarli dal datore di lavoro, dal commercialista che gestiva l’azienda, oppure tramite il Casellario delle Posizioni Previdenziali che l’INPS stessa conserva.Con la documentazione in mano, si presenta all’INPS un’istanza di ricostituzione della posizione contributiva. Questa richiesta può essere inoltrata online attraverso il portale INPS, ma la procedura è articolata e richiede di allegare correttamente tutti i documenti nel formato richiesto. Un errore formale nella presentazione può portare al rigetto della domanda. Per questo motivo, affidarsi al Patronato CAF Centro Fiscale è la scelta più sicura: i nostri operatori conoscono le procedure interne dell’INPS, sanno quali documenti presentare per ogni tipologia di errore, e gestiscono l’intera pratica per conto del lavoratore.Per gli errori imputabili al datore di lavoro (contributi non versati o retribuzioni sottodichiarate), l’INPS può agire direttamente nei confronti dell’azienda richiedendo il versamento delle somme dovute. In questi casi il lavoratore non deve pagare nulla: è responsabilità del datore di lavoro sanare la situazione. Se l’azienda è nel frattempo fallita o è irrintracciabile, esistono procedure specifiche di costituzione in mora che il patronato può attivare.I tempi di risposta dell’INPS variano: per i casi più semplici (errori anagrafici, codici fiscali sbagliati) la correzione può avvenire in poche settimane. Per i casi complessi, come la ricostituzione di periodi lavorativi risalenti a decenni fa, possono essere necessari anche diversi mesi. È fondamentale non aspettare l’ultimo momento prima della domanda di pensione per avviare queste correzioni. Buchi Contributivi: Cosa Sono e Come RecuperarliI buchi contributivi sono periodi della vita lavorativa in cui non risultano contributi versati o accreditati. Non sempre si tratta di errori: possono essere periodi di disoccupazione volontaria, di studio, di lavoro all’estero o di attività non coperta da previdenza obbligatoria. In altri casi, però, i buchi nascondono problemi reali: contributi non versati, periodi di lavoro irregolare o errori nella trasmissione delle denunce.Quando i buchi contributivi sono reali e non correggibili con un’istanza di ricostituzione, esistono diversi strumenti per recuperarli o compensarli:Riscatto della laurea: permette di trasformare gli anni universitari in anni contributivi, pagando un importo calcolato sulla retribuzione attuale. Può essere agevolato (con calcolo ridotto) per i nati dopo il 1996 o per chi non ha contributi prima del 1996.Contribuzione volontaria: consente di versare contributi per periodi in cui non si è lavorato (o non si è potuto lavorare), a condizione di aver già accumulato un minimo di contribuzione obbligatoria. I contributi volontari vengono calcolati sulla retribuzione media degli ultimi anni.Ricongiunzione contributiva: permette di unire sotto un’unica gestione INPS contributi versati in gestioni diverse (ad esempio, unire i contributi da lavoro dipendente con quelli da Gestione Separata). Questa operazione ha un costo, ma può essere conveniente per raggiungere i requisiti di pensione.Cumulo contributivo gratuito: a differenza della ricongiunzione onerosa, il cumulo gratuito (introdotto dalla L. 228/2012 e poi potenziato dalla L. 232/2016) permette di sommare periodi contributivi in gestioni diverse senza dover pagare, ai fini del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione.La scelta dello strumento più conveniente dipende da molti fattori: l’entità dei buchi, la gestione previdenziale di appartenenza, l’età attuale, i requisiti mancanti per la pensione e la situazione reddituale. Non esiste una soluzione uguale per tutti: è necessaria un’analisi personalizzata della posizione. Il Patronato CAF Centro Fiscale a Udine effettua simulazioni pensionistiche su misura, valutando quale strumento sia più vantaggioso nel tuo caso specifico.Estratto Contributivo e Pensione: Perché è Fondamentale VerificarloControllare regolarmente il proprio estratto contributivo INPS non è una pratica riservata a chi è prossimo alla pensione. Al contrario, prima si individuano le anomalie, più facile è correggerle. Molte persone scoprono errori risalenti a decenni fa solo quando presentano la domanda di pensione, trovandosi a dover raccogliere documentazione ormai difficilmente reperibile.La pensione futura dipende in modo diretto e preciso dai contributi registrati nell’estratto. Nel sistema contributivo — che si applica a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 o a chi ha optato per questo sistema — ogni euro di contributo versato si traduce in un montante che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, genera la pensione mensile. Un buco contributivo di 5 anni, se non corretto, può ridurre significativamente l’assegno finale.Anche chi rientra nel sistema misto o retributivo (chi aveva già 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) deve prestare attenzione: le retribuzioni dichiarate nei periodi rilevanti per il calcolo retributivo influenzano direttamente l’importo della pensione. Un datore di lavoro che ha sottodichiarato la retribuzione negli anni ’80 o ’90 potrebbe aver ridotto la pensione futura del lavoratore senza che questi lo sapesse.Consigliamo di verificare il proprio estratto contributivo almeno una volta ogni 2-3 anni, e sicuramente dopo ogni cambio di lavoro, dopo periodi di disoccupazione o di maternità/paternità, e dopo eventuali versamenti di contributi volontari o di riscatto della laurea. Per chi lavora nei pressi di Udine e del Friuli Venezia Giulia, il Patronato del CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di analisi e verifica della posizione contributiva, sia in ufficio che online. Puoi anche leggere il nostro approfondimento sulla pensione anticipata con Legge 104 per capire come alcuni periodi di contribuzione possono aprire l’accesso a forme di pensionamento agevolato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per verificare o correggere il tuo estratto contributivo INPS? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 10:00:002026-08-29 08:43:33Estratto Contributivo INPS 2026: Come Leggerlo, Errori Comuni e Come Farli Correggere
Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 86.23.00, ENPAM Quota B e Sistema TSHai appena conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria e stai valutando come avviare la tua attività libero-professionale? Aprire la partita IVA da odontoiatra nel 2026 richiede attenzione a diversi adempimenti specifici: il codice ATECO 86.23.00, il regime IVA esente per le prestazioni sanitarie, l’iscrizione a ENPAM con le sue quote A e B e gli obblighi del Sistema TS (Tessera Sanitaria). In questa guida trovi tutto quello che devi sapere, spiegato in modo chiaro e pratico.Indice dei contenutiIscrizione all’Albo Odontoiatri (CAO)Codice ATECO 86.23.00 per l’OdontoiatraIVA esente art. 10 DPR 633/72: cosa significa per l’odontoiatraRegime forfettario per odontoiatri: conviene?Regime ordinario o semplificato: quando sceglierloENPAM: Quota A e Quota B nel 2026Sistema TS (Tessera Sanitaria): obblighi e scadenzeAprire uno studio dentistico: autorizzazioni e requisitiAssicurazione RC professionale obbligatoria (L. 24/2017)Fatturazione elettronica e contabilità dello studioDomande frequenti Iscrizione all’Albo Odontoiatri (CAO)Prima di aprire la partita IVA, l’odontoiatra deve essere iscritto all’Albo degli Odontoiatri, gestito dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) presso l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) competente per la propria residenza o domicilio professionale.L’iscrizione all’albo è un requisito imprescindibile e preventivo: senza di essa, l’esercizio dell’attività odontoiatrica è abusivo ed è punito penalmente. I documenti richiesti variano da ordine a ordine ma in genere comprendono:Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (o diploma di laurea equipollente)Abilitazione all’esercizio professionale (superamento esame di Stato)Certificato penale del casellario giudizialeMarca da bollo e pagamento della quota di iscrizione annualeContestualmente all’iscrizione all’albo viene automaticamente avviata anche l’iscrizione a ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), la cassa previdenziale obbligatoria per la categoria. Codice ATECO 86.23.00 per l’OdontoiatraAl momento dell’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, dovrai indicare il codice ATECO che identifica la tua attività. Per gli odontoiatri il codice corretto è:Codice ATECODescrizioneNote86.23.00Attività degli studi odontoiatriciAttività principale per odontoiatri liberi professionisti (ATECO 2025)86.22.02Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendentiPer medici specialisti non dentisti: NON corretto per odontoiatria86.22.01Trattamenti di chirurgia esteticaNON corretto per odontoiatriaIl codice 86.23.00 è specifico per l’odontoiatria e copre tutte le prestazioni tipiche dello studio dentistico: odontoiatria conservativa, endodonzia, parodontologia, implantologia, ortodonzia e chirurgia orale. Non è necessario aprire codici ATECO secondari per le singole specializzazioni se si tratta di prestazioni erogate dallo stesso professionista nella stessa struttura.Se invece svolgi anche attività didattica (docenza universitaria, corsi ECM) o consulenze tecniche d’ufficio (CTU) per i tribunali, potresti valutare l’aggiunta di un codice ATECO secondario specifico per quelle attività. IVA esente art. 10 DPR 633/72: cosa significa per l’odontoiatraUna delle peculiarità più importanti dell’attività odontoiatrica è il trattamento IVA. Le prestazioni sanitarie a scopo terapeutico erogate da odontoiatri iscritti all’albo sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/72.In parole semplici: le tue parcelle per visita, otturazione, estrazione, impianto dentale o apparecchio ortodontico non devono riportare IVA e il paziente non paga il 22% di imposta sul valore della prestazione.Questa esenzione ha però importanti conseguenze operative che devi conoscere:Non detrai l’IVA sugli acquisti: poltrona da dentista, strumentario, materiali di consumo, radiologico digitale. L’IVA che paghi sui tuoi acquisti è un costo definitivo, non recuperabileNessuna liquidazione periodica IVA: non presenti la dichiarazione IVA annuale né le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)Fatture in esenzione IVA: devi indicare in fattura la dicitura “Operazione esente IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72” con natura N4Marca da bollo: sulle fatture esenti con importo superiore a 77,47 euro devi applicare una marca da bollo da 2 euroAttenzione: alcune prestazioni erogate da studi odontoiatrici possono essere soggette a IVA, come la vendita di dispositivi medici (bite, protesi rimovibili vendute al dettaglio in contesti specifici) o le prestazioni estetiche senza finalità terapeutica. In caso di dubbio, è sempre consigliabile il consulto di un commercialista esperto del settore sanitario.Per approfondimenti sulla gestione della fatturazione elettronica per il tuo studio, consulta anche la nostra guida su Software di Fatturazione per Odontoiatri 2026: Sistema TS e Fattura Elettronica. Regime forfettario per odontoiatri: conviene?Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per i professionisti con ricavi o compensi annui fino a 85.000 euro. Chi lo sceglie paga una sola imposta sostitutiva (in luogo di IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali) calcolata su una base imponibile forfettizzata, cioè pari a una percentuale fissa dei compensi incassati.Per gli odontoiatri il coefficiente di redditività è pari al 78% (categoria “Attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie”). Significa che se incassi 60.000 euro, il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta è 60.000 × 78% = 46.800 euro.L’aliquota d’imposta sostitutiva è:5% per i primi 5 anni di attività (regime di vantaggio per nuovi professionisti)15% dal sesto anno in poiCause ostative al regime forfettario per un odontoiatra:Partecipazione in una società di persone o associazione professionale (studio associato tra odontoiatri)Quota di partecipazione in una S.r.l. odontoiatrica che esercita attività riconducibile alla propriaRedditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro nell’anno precedente (soglia elevata da 30.000 a 35.000 dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024 art. 1 c. 12, confermata per il 2026)Superamento della soglia di 85.000 euro di compensi nell’anno precedenteQuando conviene il forfettario per un giovane dentista? Nei primissimi anni di attività, quando i compensi sono ancora contenuti e le spese professionali (strumentario, affitto, collaboratori) sono basse. L’aliquota al 5% per i primi 5 anni può rappresentare un risparmio fiscale significativo rispetto al regime ordinario. Tuttavia è bene ricordare che nel forfettario non si deducono le spese effettive: se hai investito molto in attrezzatura, potrebbe convenire il regime ordinario. Regime ordinario o semplificato: quando sceglierloIl regime ordinario (o semplificato per i professionisti) tassa il reddito effettivo: compensi incassati meno costi effettivamente sostenuti. Per gli studi odontoiatrici strutturati può essere più vantaggioso del forfettario nei seguenti casi:Investimenti rilevanti: acquisto di unità operative (riuniti dentistici), radiologico digitale endorale, CBCT (tomografo volumetrico), laser dentale. Questi beni si deducono tramite ammortamentoSpese correnti elevate: affitto studio, collaboratori, materiali di consumo, sterilizzazione, software gestionaleCompensi superiori a 85.000 euro: il forfettario non è applicabile oltre questa sogliaStudio associato o S.r.l.: strutture societarie richiedono il regime ordinarioCon il regime ordinario puoi anche recuperare parzialmente l’IVA sugli acquisti inerenti all’attività (nei limiti del pro-rata IVA se hai anche operazioni esenti). La scelta tra i due regimi è una decisione che va fatta insieme a un commercialista analizzando la situazione specifica dello studio.ENPAM: Quota A e Quota B nel 2026ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale obbligatoria a cui sono iscritti tutti gli odontoiatri iscritti all’albo. Il sistema previdenziale ENPAM si articola in due quote distinte: Quota A – contributo fisso obbligatorioLa Quota A è un contributo fisso annuale dovuto da tutti i professionisti iscritti all’albo, indipendentemente dal reddito prodotto. È la quota previdenziale di base che garantisce una pensione modulare minima. L’importo 2026 è suddiviso per fasce d’età:Fascia d’etàQuota A annuale 2026Studenti universitari di odontoiatria152,37 euroFino a 30 anni304,73 euroDa 30 a 35 anni591,47 euroDa 35 a 40 anni1.109,92 euroOltre 40 anni2.049,83 euroLa scadenza di pagamento della Quota A è il 30 aprile di ogni anno. Per i giovani under 30, l’importo ridotto (304,73 euro) rende l’avvio dell’attività economicamente più accessibile.Quota B – contributo percentuale sul reddito libero-professionaleLa Quota B è il contributo previdenziale principale per il libero professionista. Si calcola applicando un’aliquota percentuale al reddito netto della libera professione (non al fatturato lordo). Il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Modello Redditi PF tramite il Modello D ENPAM (scadenza 31 luglio di ogni anno).L’aliquota Quota B ENPAM nel 2026 è:19,5% sul reddito netto fino a 150.000 euro (aliquota piena libera professione)1% (contributo di solidarietà) sulla parte di reddito eccedente 150.000 euro9,75% (aliquota dimezzata, su domanda) per chi è iscritto ad altra previdenza obbligatoria o è pensionato (es. odontoiatri anche dipendenti SSN)2% solo per i redditi da attività intramoenia e per i tirocinanti del corso di formazione in Medicina generaleDifferenze pratiche tra Quota A e Quota B:CaratteristicaQuota AQuota BTipo contributoFisso per fascia d’etàPercentuale sul redditoBase di calcoloImporto fisso ENPAM per fasciaReddito netto libera professioneScadenza pagamento30 aprile anno correnteModello D entro 31 luglio; versamento dal 31 ottobre (anche a rate)Deducibilità fiscaleSì (integralmente)Sì (integralmente)Pensione maturataQuota modulare basePensione proporzionale al redditoImportante: i contributi ENPAM (sia Quota A che Quota B) sono integralmente deducibili dal reddito complessivo, sia nel regime ordinario che nel regime forfettario. Questa deducibilità riduce l’imponibile fiscale e abbassa le tasse dovute.Per un confronto con la situazione degli altri professionisti sanitari, consulta anche la nostra guida su Partita IVA Medico 2026: ATECO 86.21.00, ENPAM Quota A/B e Sistema TS.Sistema TS (Tessera Sanitaria): obblighi e scadenzeIl Sistema TS (Tessera Sanitaria) è uno dei pilastri della compliance odontoiatrica. Gli odontoiatri liberi professionisti hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie dei propri pazienti, in modo che questi possano essere precaricati nel modello 730 (precompilato IRPEF).Questa trasmissione serve al paziente per detrarre il 19% delle spese odontoiatriche nella propria dichiarazione dei redditi (entro il limite previsto dalla normativa). Se non trasmetti i dati, il paziente non potrà usufruire automaticamente della detrazione nel 730 precompilato.Cosa trasmettere e quandoDati da trasmettere: per ogni paziente, il codice fiscale, la data e l’importo della spesa sanitaria (prestazione odontoiatrica pagata)Scadenza primo semestre: entro il 30 settembre dell’anno successivo alla spesa (per spese da gennaio a giugno)Scadenza secondo semestre: entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per spese da luglio a dicembre)Modalità: via portale web del Sistema TS (tessera-sanitaria.it) o tramite software gestionale dello studio integrato con il sistemaOpposizione del pazienteIl paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati al Sistema TS. In questo caso, l’odontoiatra deve annotare l’opposizione e non trasmettere quei dati. L’opposizione può essere espressa al momento del pagamento o tramite il portale del Sistema TS.Sanzioni per omessa trasmissioneL’omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS è sanzionata. La sanzione ordinaria è di 100 euro per ogni comunicazione omessa o errata (con un massimo di 50.000 euro per anno). La trasmissione tardiva con correzione spontanea entro i termini può beneficiare di riduzioni. Per un quadro completo, consulta la nostra guida dedicata su Sistema TS per Professionisti Sanitari: obblighi e sanzioni.Aprire uno studio dentistico: autorizzazioni e requisitiAprire uno studio odontoiatrico privato non richiede solo la partita IVA: è necessario ottenere le autorizzazioni sanitarie regionali previste dalla normativa vigente (D.P.R. 14 gennaio 1997 e normativa regionale integrativa).I passaggi principali sono:Individuazione e adeguamento dei locali: il locale deve rispettare i requisiti strutturali e impiantistici previsti dalla normativa regionale (superficie minima, aerazione, impianto idrico, smaltimento rifiuti speciali sanitari)Presentazione SCIA o DIA (Segnalazione/Dichiarazione di Inizio Attività) al Comune competente, che la trasmette alla ASL localeNomina del direttore sanitario: ogni struttura odontoiatrica deve avere un direttore sanitario iscritto all’albo. Se sei l’unico professionista dello studio, puoi essere tu stesso il direttore sanitarioIscrizione nel registro delle strutture sanitarie private della ASL o Regione competenteAdempimenti privacy (GDPR): il registro dei trattamenti e l’informativa ai pazienti sui dati sanitariSmaltimento rifiuti speciali: contratto con ditta autorizzata per rifiuti sanitari pericolosi (aghi, materiali contaminati)Sterilizzazione: autoclave certificata e registri di sterilizzazioneI requisiti specifici variano da Regione a Regione: è indispensabile contattare la ASL locale prima di avviare i lavori di allestimento dello studio. Assicurazione RC professionale obbligatoria (L. 24/2017)La Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) sulla responsabilità professionale sanitaria rende obbligatoria la copertura assicurativa per gli esercenti le professioni sanitarie, inclusi gli odontoiatri liberi professionisti.L’odontoiatra deve stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile professionale (RC professionale) che copra:Danni causati al paziente durante le prestazioni sanitarie (colpa professionale)Copertura per claims made (richieste di risarcimento pervenute durante la vigenza della polizza) o per loss occurrence, a seconda della struttura contrattualeMassimali adeguati alla tipologia di interventi eseguiti (implantologia e chirurgia orale richiedono massimali più elevati)Il premio assicurativo è un costo deducibile dal reddito professionale. Ricorda che l’obbligo assicurativo riguarda anche gli odontoiatri collaboratori che operano nello studio altrui: ognuno deve avere la propria copertura individuale.Fatturazione elettronica e contabilità dello studioLa fatturazione elettronica per gli odontoiatri presenta una specificità importante rispetto ad altri professionisti: le spese sanitarie verso privati (persone fisiche) sono esonerate dall’obbligo di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI), a condizione che vengano trasmesse al Sistema TS.In pratica:Prestazioni a privati (pazienti): puoi emettere ricevute fiscali o fatture cartacee/PDF, con trasmissione al Sistema TS. NON è obbligatoria la fattura elettronica SDI verso il paziente fisico (art. 10-bis D.L. 119/2018)Prestazioni a soggetti IVA (aziende, assicurazioni, Fondi sanitari): la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoriaPrestazioni a pazienti che si oppongono al Sistema TS: emetti fattura cartacea o elettronica SDI secondo le regole ordinarieDal punto di vista contabile, lo studio odontoiatrico in regime ordinario deve tenere:Il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti (contabilità di cassa per professionisti in regime semplificato)Il registro dei beni ammortizzabili (per attrezzature e strumenti)Il registro degli acquisti (per il pro-rata IVA, se applicabile)Affidati a un commercialista esperto in fiscalità sanitaria: le specificità del settore odontoiatrico (IVA esente, Sistema TS, pro-rata, ENPAM) richiedono una competenza specializzata che non tutti i professionisti contabili possiedono.Per la scelta del software di gestione dello studio, consulta la nostra guida su Software di Fatturazione Elettronica per Professionisti Sanitari 2026. Domande frequentiUn odontoiatra neolaureato deve subito aprire la partita IVA?Sì, non appena inizi a svolgere attività professionale retribuita (anche come collaboratore in uno studio altrui), hai l’obbligo di aprire la partita IVA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’apertura avviene tramite dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12) all’Agenzia delle Entrate.Posso essere sia dipendente che libero professionista come odontoiatra?Sì, è possibile cumulare un rapporto di dipendenza (ad esempio con il SSN o una struttura clinica privata) con l’attività libero-professionale. Tuttavia, dal 2025 (L. 207/2024) il regime forfettario non è accessibile se i redditi da dipendenza superano 35.000 euro nell’anno precedente. Superata questa soglia, scatta la causa ostativa e si deve passare al regime ordinario.Quanto paga di tasse un odontoiatra forfettario con 50.000 euro di compensi?Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito imponibile è 39.000 euro. Al 15% di imposta sostitutiva (dal sesto anno) si pagano 5.850 euro di tasse. Aggiungendo ENPAM Quota B (circa 7.605 euro al 19,5% su 39.000 euro), il carico complessivo si attesta intorno al 27% del fatturato. Nei primi 5 anni, con aliquota al 5%, il carico fiscale si riduce sensibilmente (circa 1.950 euro di sola imposta sostitutiva).Un odontoiatra in forfettario deve trasmettere al Sistema TS?Sì. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS è indipendente dal regime fiscale adottato. Sia il forfettario che il soggetto in regime ordinario devono trasmettere le spese sanitarie dei pazienti entro le scadenze previste.Cosa succede se supero i 85.000 euro da forfettario durante l’anno?Se superi la soglia di 85.000 euro nel corso dell’anno, rimani nel regime forfettario per quell’anno intero ma dal 1° gennaio dell’anno successivo devi passare al regime ordinario. Se invece superi i 100.000 euro in corso d’anno, esci dal forfettario immediatamente e devi applicare l’IVA ordinaria dal mese successivo al superamento.Lo studio dentistico ha bisogno di partita IVA separata dalla mia personale?Se operi come libero professionista individuale, utilizzi la tua partita IVA personale anche per l’attività dello studio. Non è necessaria una partita IVA separata. Se invece vuoi costituire una società odontoiatrica (S.r.l. o S.r.l.s.) per gestire lo studio, quella società avrà la propria partita IVA autonoma.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Gestisci la tua partita IVA con il CAF Centro FiscaleAprire la partita IVA da odontoiatra è solo il primo passo: la gestione fiscale quotidiana — tra IVA esente, ENPAM, Sistema TS e scadenze contabili — richiede un supporto professionale specializzato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio di preventivo personalizzato per odontoiatri e professionisti sanitari che vogliono aprire o riorganizzare la propria attività in modo efficiente e conforme.Contattaci per un appuntamento senza impegno: valuteremo insieme il regime fiscale più adatto alla tua situazione, ti guideremo negli adempimenti ENPAM e Sistema TS e seguiremo la tua contabilità con competenza specifica nel settore sanitario.Errore: Modulo di contatto non trovato. Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-30 08:00:002026-09-27 19:11:35Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 86.23.00, ENPAM Quota B e Sistema TS
NOTIZIESe spunta un testamento, decade la cartella agli eredi legittimi?Ricevere una cartella esattoriale intestata a un defunto — o riceverla in quanto eredi — e’ una situazione gia’ di per se’ stressante. Ma cosa succede se, dopo la notifica della cartella agli eredi legittimi, emerge improvvisamente un testamento? La quota ereditaria cambia, e con essa cambia anche la responsabilita’ per i debiti fiscali del defunto? In questo articolo rispondiamo in modo chiaro a una domanda che molte famiglie si trovano ad affrontare.Indice dei contenutiEredi legittimi e testamento: due categorie distinteLa cartella agli eredi: quando e valida?Se spunta un testamento: cosa cambia per la cartella?La rinuncia all’eredita: l’uscita di sicurezzaAzione di riduzione e debiti: attenzione alle conseguenzeDomande frequentiEredi legittimi e testamento: due categorie distinteIl diritto italiano distingue due categorie di eredi:Eredi legittimi: sono coloro che ereditano per legge, in assenza di testamento o quando il testamento non copre l’intero patrimonio. La successione legittima segue un ordine preciso stabilito dal Codice Civile (coniuge, figli, genitori, fratelli, altri parenti fino al sesto grado).Eredi testamentari: sono coloro che il defunto ha indicato nel testamento come propri successori, anche se non sono parenti stretti.Quando non esiste un testamento (o se ne ignora l’esistenza), i creditori — compreso il Fisco — possono notificare cartelle esattoriali agli eredi legittimi, ovvero a coloro che risultano aver accettato (anche tacitamente) l’eredita’. Ma il quadro puo’ complicarsi notevolmente se, in un secondo momento, emerge un testamento. La cartella agli eredi: quando e valida?L’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) puo’ notificare le cartelle del defunto agli eredi in base all’articolo 65 del DPR 602/1973. La norma prevede che gli eredi rispondano in solido dei debiti fiscali del de cuius: questo significa che il Fisco puo’ in teoria richiedere l’intero importo anche a un solo erede, salvo poi il diritto di regresso tra coeredi.Sul piano della ripartizione interna tra coeredi, pero’, vale l’articolo 752 del Codice Civile: ciascun erede risponde dei debiti in proporzione alla propria quota ereditaria. Quindi, se sei uno dei tre figli del defunto ed hai ereditato un terzo del patrimonio, potrai rivalsa interna per due terzi del debito pagato. In ogni caso, la responsabilita’ e’ limitata al valore del patrimonio ereditato.La cartella e’ valida quando:L’erede ha accettato l’eredita’ (espressamente o tacitamente, ad esempio pagando bollette o gestendo beni del defunto).La notifica rispetta i termini di decadenza: in generale, il Fisco deve notificare la cartella entro cinque anni dal debito, salvo proroghe specifiche.La notifica e’ effettuata all’indirizzo corretto dell’erede. Se spunta un testamento: cosa cambia per la cartella?Qui si trova il cuore della questione. Se dopo la notifica della cartella emerge un testamento, possono verificarsi tre scenari distinti: Scenario 1: il testamento esclude l’erede legittimoSe il testamento lascia tutto a soggetti diversi e l’erede legittimo non ha ancora accettato l’eredita’, puo’ semplicemente rinunciare. In questo caso non risponde di nulla: ne’ dell’attivo (beni) ne’ del passivo (debiti, comprese le cartelle). La rinuncia, se tempestiva, ha effetto retroattivo: si considera come se l’erede non avesse mai acquisito la qualita’ di erede.Se invece l’erede legittimo ha gia’ accettato (anche tacitamente), la situazione e’ piu’ complessa. Tuttavia, se il testamento lo esclude totalmente dalla successione, egli potra’ valutare l’esercizio dell’azione di riduzione per recuperare la propria quota di legittima — ma questa scelta porta con se’ anche la responsabilita’ per i debiti (vedi oltre).Scenario 2: il testamento riduce la quota dell’erede legittimoSe l’erede legittimo riceve una quota minore rispetto a quella che avrebbe avuto per legge (perche’ il testamento favorisce altri soggetti), la sua responsabilita’ per i debiti fiscali si riduce proporzionalmente alla quota effettivamente ricevuta. Non deve rispondere per la parte del patrimonio che non gli e’ stata attribuita.Scenario 3: il testamento conferma o amplia la quotaSe il testamento non cambia sostanzialmente la posizione dell’erede legittimo (o addirittura gli attribuisce piu’ beni), la responsabilita’ per le cartelle rimane invariata o si amplia.La rinuncia all’eredita: l’uscita di sicurezzaLa rinuncia all’eredita’ (disciplinata dagli articoli 519-527 del Codice Civile) e’ l’unico modo per liberarsi completamente dalla responsabilita’ per i debiti del defunto, comprese le cartelle esattoriali.Deve essere effettuata:Con atto pubblico o dichiarazione davanti al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si e’ aperta la successione (o davanti a un notaio).Entro 10 anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.). Attenzione: se sei nel possesso di beni ereditari, l’art. 485 c.c. ti impone di dichiarare entro 3 mesi se accetti o rinunci — altrimenti scatta l’accettazione automatica e la rinuncia non e’ piu’ possibile.Prima di aver compiuto atti di accettazione tacita: pagare debiti del defunto, vendere beni ereditati o gestire il patrimonio come se fosse proprio sono tutti comportamenti che possono essere interpretati come accettazione tacita dell’eredita’.Effetto chiave: chi rinuncia viene considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredita’. Le cartelle notificate prima della rinuncia perdono efficacia nei suoi confronti, a patto che la rinuncia non sia tardiva e non ci siano stati atti di accettazione precedenti. Azione di riduzione e debiti: attenzione alle conseguenzeUn aspetto delicato riguarda chi decide di esercitare l’azione di riduzione per ottenere la propria quota di legittima (cioe’ la quota minima garantita dalla legge al coniuge e ai figli). Questa azione consente di recuperare beni dal patrimonio del defunto anche contro la volonta’ del testamento — ma comporta conseguenze importanti sul fronte dei debiti.Secondo la giurisprudenza prevalente, chi esercita con successo l’azione di riduzione entra nel patrimonio ereditario e risponde dei debiti proporzionalmente alla quota recuperata. Non si puo’ prendere l’attivo e lasciare i debiti: accettando la quota di legittima si accetta anche la proporzionale responsabilita’ passiva.Per questo motivo, prima di intraprendere qualsiasi azione legale sull’eredita’, e’ fondamentale farsi assistere da un professionista che possa valutare l’attivo e il passivo ereditario nel loro complesso. Domande frequentiSe ricevo una cartella intestata al defunto, devo pagarla?Dipende: solo se hai accettato l’eredita’ (espressamente o tacitamente) e solo per la parte di debito proporzionale alla tua quota ereditaria. Se non hai ancora accettato, puoi rinunciare entro i termini di legge.Il testamento puo’ annullare una cartella gia’ notificata agli eredi legittimi?Non direttamente. La cartella non decade automaticamente per l’esistenza di un testamento. Tuttavia, se il testamento esclude un erede legittimo e questo rinuncia correttamente all’eredita’, la cartella notificata a quell’erede diventa inefficace nei suoi confronti.Quanto tempo ho per rinunciare all’eredita’ dopo che e’ spuntato un testamento?In linea generale, hai 10 anni dall’apertura della successione (cioe’ dalla data del decesso). Ma se sei nel possesso di beni ereditari, devi dichiarare se accetti o rinunci entro 3 mesi (art. 485 c.c.), pena l’accettazione automatica pura e semplice. E’ fondamentale agire rapidamente e senza compiere atti che possano essere interpretati come accettazione tacita.Il Fisco puo’ pignorare i miei beni personali per i debiti del defunto?Solo se hai accettato l’eredita’ pura e semplice. Se hai accettato con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.), risponderai dei debiti del defunto solo nei limiti del valore dei beni ereditati — i tuoi beni personali restano protetti. L’accettazione con beneficio d’inventario si fa davanti a un notaio o al cancelliere del Tribunale.Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.Agosto 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/Successione-senza-testamento.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-29 19:00:002026-08-29 08:21:01Se spunta un testamento, decade la cartella agli eredi legittimi?