NASPI / DISOCCUPAZIONE, PATRONATONASPI Part-Time 2026: Come Funziona e Quanto SpettaLa NASPI per lavoratori part-time funziona con regole specifiche per il calcolo dell’importo e la verifica dei requisiti contributivi. Nel 2026 molti lavoratori part-time si chiedono quanto spetta di disoccupazione e come viene calcolata.Requisiti NASPI per lavoratori part-timeI requisiti per accedere alla NASPI sono gli stessi sia per lavoratori full-time che part-time:Almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedentiDisoccupazione involontaria (licenziamento, scadenza contratto, dimissioni per giusta causa) Calcolo importo NASPI part-timeL’importo della NASPI per chi ha lavorato part-time si calcola sulla retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 4 anni.Formula di calcoloSe la retribuzione media è fino a 1.352,19 euro (2026): NASPI = 75% della retribuzioneSe la retribuzione supera 1.352,19 euro: NASPI = 75% di 1.352,19 + 25% della parte eccedenteImporto massimo NASPI 2026: circa 1.550 euro/meseEsempio praticoCaso: Lavoratore part-time con retribuzione media mensile di 800 euroNASPI mensile = 800 × 75% = 600 euro/meseDurata: metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni Durata NASPI per part-timeLa durata della NASPI si calcola in base alle settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti, a prescindere dal fatto che si tratti di lavoro part-time o full-time.Durata massima: 24 mesiCalcolo: metà delle settimane contributive negli ultimi 4 anniLe settimane part-time contano allo stesso modo del full-time NASPI e nuovo lavoro part-timeSe durante la NASPI trovi un nuovo lavoro part-time:Reddito fino a 8.500 euro annuiLa NASPI si riduce dell’80% del reddito da lavoroDevi comunicare all’INPS entro 30 giorni l’inizio del nuovo lavoroLa NASPI continua ad essere erogata in forma ridottaReddito superiore a 8.500 euro annuiLa NASPI viene sospesaPossibilità di riattivazione in caso di nuova cessazione Domande frequentiUn part-time di 20 ore ha diritto alla NASPI?Sì, purché abbia almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e 30 giorni di lavoro effettivo nell’ultimo anno.La NASPI part-time dura di meno?No, la durata dipende dalle settimane contributive totali, non dal tipo di orario (part-time o full-time).Posso rifiutare un lavoro part-time durante la NASPI?Puoi rifiutare offerte non congrue (lontane, con retribuzione molto inferiore, non in linea con le tue competenze) senza perdere la NASPI. Attenzione però alle offerte congrue inviate dai Centri per l’Impiego. 📚 Approfondisci: Leggi la nostra NASPI 2026: Guida Completa per una panoramica completa. Hai bisogno di assistenza?Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza completa per pensioni, NASPI e pratiche INPS.Contattaci:Telefono: 0432 123456Email: info@centrofiscale.comQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/02/Naspi-Anticipata.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 06:00:002026-08-17 11:03:00NASPI Part-Time 2026: Come Funziona e Quanto SpettaNOTIZIEAuto senza assicurazione: multe fino a 1.000 euro in arrivo?Circolare con un’auto senza assicurazione resta una delle violazioni più costose previste dal Codice della Strada, e nelle ultime settimane si torna a parlare di nuove multe in arrivo per chi non rispetta l’obbligo di copertura RC auto. Diverse fonti giornalistiche segnalano infatti che il Governo starebbe valutando un aumento degli importi minimi delle sanzioni legate alla mancata assicurazione dei veicoli, nell’ambito di una più ampia revisione del Codice della Strada.Prima di allarmarsi, però, è importante distinguere tra quello che prevede oggi la normativa vigente e quello che, invece, è ancora oggetto di discussione parlamentare. In questo articolo facciamo chiarezza sulle regole attuali relative alle multe per auto senza assicurazione, sulle conseguenze accessorie come il fermo del veicolo, e su cosa potrebbe effettivamente cambiare in futuro.Indice dei contenutiCosa prevede oggi la normativa sull’assicurazione auto obbligatoriaAuto senza assicurazione: le nuove multe in arrivoFermo amministrativo, sequestro e confisca del veicoloCosa verificare prima di mettersi alla guidaDomande frequenti sulle multe per auto senza assicurazioneCosa prevede oggi la normativa sull’assicurazione auto obbligatoriaIn Italia l’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore è disciplinato dall’articolo 193 del Codice della Strada. La norma stabilisce che nessun veicolo può circolare su strada senza una polizza di responsabilità civile in corso di validità, indipendentemente dal fatto che il mezzo sia effettivamente utilizzato oppure semplicemente parcheggiato su suolo pubblico.Chi viene sorpreso alla guida di un’auto senza assicurazione rischia, secondo la normativa attualmente in vigore, una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Si tratta di un importo variabile che il verbalizzante applica in base alla gravità della violazione e ad eventuali precedenti del conducente. A questa sanzione pecuniaria si aggiungono, come vedremo, misure accessorie che riguardano direttamente il veicolo.È bene ricordare che l’obbligo assicurativo non riguarda solo le automobili: valgono le stesse regole anche per motocicli, ciclomotori e altri veicoli a motore. La responsabilità della mancata copertura ricade sul proprietario del mezzo — o, nei casi previsti dalla norma, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio o sul locatario in leasing — tenuto per legge a stipulare e rinnovare la polizza. Auto senza assicurazione: le nuove multe in arrivoNegli ultimi giorni diverse testate hanno riportato la notizia di una possibile revisione delle sanzioni stradali, che includerebbe anche un intervento sulle multe per auto senza assicurazione. Secondo queste ricostruzioni, l’importo minimo della sanzione per chi circola senza copertura RC auto potrebbe salire dagli attuali 866 euro a circa 1.000 euro, nell’ambito di un pacchetto più ampio che introdurrebbe decine di nuove fattispecie sanzionatorie legate anche a manovre pericolose e altre violazioni del Codice della Strada.È fondamentale sottolineare che, al momento, si tratta di una proposta al vaglio del Governo e del Parlamento, non ancora convertita in un provvedimento definitivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Finché l’iter normativo non si concluderà, chi viene fermato oggi alla guida di un’auto senza assicurazione continua a essere sanzionato secondo gli importi attualmente previsti dall’articolo 193, ovvero da 866 a 3.464 euro.Per chi vuole seguire l’evoluzione complessiva della riforma della viabilità, compresi i tempi di approvazione e le altre novità in discussione, può essere utile consultare il nostro approfondimento dedicato al nuovo Codice della Strada 2026: novità, consultazione e quando entra in vigore, che raccoglie lo stato dell’arte delle modifiche allo studio. Fermo amministrativo, sequestro e confisca del veicoloOltre alla sanzione pecuniaria, chi circola senza assicurazione rischia conseguenze dirette sul veicolo. La normativa prevede infatti il sequestro amministrativo del mezzo: l’auto viene affidata in custodia e rimane ferma fino a quando il proprietario non regolarizza la propria posizione, pagando la sanzione e stipulando una nuova polizza assicurativa con validità di almeno sei mesi.Se il trasgressore non provvede al pagamento nei termini previsti e non presenta ricorso, la legge prevede che il prefetto disponga la confisca definitiva del veicolo. In pratica, il mezzo non viene più restituito e diventa di fatto acquisito dallo Stato. Si tratta di una conseguenza pesante, che va ben oltre il semplice esborso economico della multa.C’è poi il caso della recidiva: chi viene sorpreso una seconda volta a circolare senza assicurazione, anche dopo aver già pagato la sanzione e riattivato la polizza, vede raddoppiata la sanzione pecuniaria e subisce la sospensione della patente da uno a due mesi; dopo il pagamento della sanzione in misura ridotta e del premio per almeno sei mesi, il veicolo non viene restituito subito ma resta sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo di 45 giorni (art. 193, comma 2-bis, del Codice della Strada). Un caso ancora più grave riguarda chi utilizza documenti assicurativi falsi o contraffatti: in questa ipotesi la confisca del veicolo scatta sempre, senza possibilità di regolarizzazione.Va precisato che, per la prima violazione, l’obbligo assicurativo non rispettato non comporta la sospensione della patente di guida: le conseguenze riguardano la sanzione economica e le misure sul veicolo appena descritte. La sospensione della patente è invece espressamente prevista dall’articolo 193 nei casi più gravi: da uno a due mesi in caso di reiterazione accertata nel biennio e fino a un anno per chi utilizza documenti assicurativi falsificati o contraffatti. Naturalmente, se dalla stessa circolazione stradale emergono ulteriori violazioni, le sanzioni si possono cumulare. Cosa verificare prima di mettersi alla guidaCon l’ipotesi di un inasprimento delle multe per auto senza assicurazione ancora in discussione in Parlamento, resta importante controllare periodicamente la scadenza della propria polizza RC auto, evitando di lasciarla scoperta anche solo per pochi giorni. Molti automobilisti, infatti, finiscono nei guai non per scelta, ma per una semplice dimenticanza sul rinnovo o per un disguido con la propria compagnia assicurativa.Tra le buone pratiche da seguire per non incorrere in una sanzione per guida senza assicurazione rientrano:controllare periodicamente la data di scadenza della polizza RC auto sul contrassegno o tramite l’app della compagnia;attivare, se disponibile, il rinnovo automatico o promemoria via SMS/email;evitare di lasciare un veicolo fermo e non assicurato su suolo pubblico, anche se non viene mai utilizzato;verificare l’effettiva validità della polizza tramite gli strumenti messi a disposizione dalle compagnie in caso di dubbi sul pagamento del premio.Seguire questi accorgimenti riduce sensibilmente il rischio di ritrovarsi, magari per una semplice distrazione, a dover affrontare le conseguenze economiche e amministrative previste per chi circola con un’auto senza assicurazione. Domande frequenti sulle multe per auto senza assicurazioneQuanto costa oggi la multa per auto senza assicurazione?Attualmente la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 193 del Codice della Strada va da 866 a 3.464 euro, in base alla valutazione dell’organo accertatore.È vero che le multe per auto senza assicurazione aumenteranno a 1.000 euro?Si tratta di una proposta allo studio nell’ambito della revisione del Codice della Strada, riportata da diverse fonti giornalistiche, ma non ancora approvata in via definitiva. Finché non sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, restano validi gli importi attuali.Cosa succede al veicolo se viene fermato senza assicurazione?Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo e resta fermo fino al pagamento della sanzione e alla stipula di una nuova polizza valida almeno sei mesi. In caso di mancato pagamento nei termini, il prefetto può disporre la confisca definitiva.La mancanza di assicurazione comporta la sospensione della patente?Per la prima violazione no: si applicano la sanzione economica e le misure sul veicolo (sequestro o confisca). La sospensione della patente è prevista da uno a due mesi in caso di reiterazione accertata nel biennio (art. 193, comma 2-bis) e fino a un anno per chi utilizza documenti assicurativi falsificati.Cosa rischia chi viene fermato una seconda volta senza assicurazione?In caso di reiterazione accertata nel biennio la sanzione pecuniaria è raddoppiata ed è prevista la sospensione della patente da uno a due mesi; il veicolo, anche dopo il pagamento e la riattivazione della polizza, resta sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo di 45 giorni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 19:00:002026-09-04 16:56:21Auto senza assicurazione: multe fino a 1.000 euro in arrivo?NOTIZIEMulta sul contante: si applica sempre la legge più favorevole?Chi riceve una multa per aver superato il limite all’uso del contante si chiede spesso se possa beneficiare di una normativa successiva più favorevole rispetto a quella in vigore al momento della violazione. La domanda non è teorica: negli ultimi anni il limite al contante è cambiato più volte, e questo ha aperto la strada a contenziosi su quale disciplina sanzionatoria debba essere effettivamente applicata. Un caso recente, arrivato fino in Cassazione, aiuta a fare chiarezza sul principio della legge più favorevole in materia di sanzioni antiriciclaggio legate ai trasferimenti di denaro contante.Capire come funziona questo meccanismo è utile non solo per chi ha già ricevuto una contestazione, ma anche per chi vuole semplicemente conoscere i confini entro cui è consentito muovere denaro contante senza incorrere in sanzioni.Indice dei contenutiIl limite all’uso del contante: la normativa attualeCome funzionano le sanzioni per violazione del limiteIl principio della legge più favorevole (favor rei) nelle sanzioni amministrativeCosa cambia in pratica per chi ha ricevuto la multaDomande frequenti sulla multa per uso di contanteIl limite all’uso del contante: la normativa attualeLa disciplina che regola i trasferimenti di denaro contante tra soggetti privati è contenuta nel D.Lgs. 231/2007, il testo normativo antiriciclaggio che, tra le altre cose, fissa la soglia oltre la quale è vietato pagare o incassare in contanti. Dal 1° gennaio 2023 il limite all’uso del contante in Italia è stato fissato a 5.000 euro: per importi pari o superiori a tale soglia, il trasferimento di denaro deve avvenire tramite intermediari abilitati (banche, Poste, istituti di pagamento), pena l’applicazione di una sanzione amministrativa.Nel corso degli ultimi anni la soglia è stata modificata più volte dal legislatore, passando da importi più bassi a importi più alti e viceversa, a seconda degli orientamenti di politica economica dei diversi governi che si sono succeduti. Proprio questa successione di norme nel tempo è all’origine della questione giuridica di cui si è occupata la Cassazione: quale regola si applica quando, tra il momento della violazione e il momento della decisione, la legge sul limite al contante è cambiata? Come funzionano le sanzioni per violazione del limiteLa violazione del limite all’uso del contante, disciplinata dall’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo viene determinato caso per caso in base a diversi criteri: l’entità della somma trasferita irregolarmente, la eventuale reiterazione della condotta e le circostanze concrete dell’operazione contestata. Non si tratta quindi di un importo fisso uguale per tutti, ma di una sanzione modulata dall’autorità competente (in genere il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato).Per rendere l’idea della portata che possono raggiungere queste sanzioni, nel caso esaminato di recente dalla Cassazione era stata contestata una sanzione di importo molto elevato, nell’ordine di oltre centomila euro, a fronte di movimentazioni di denaro contante per diversi milioni di euro avvenute senza il tramite di intermediari abilitati. Si tratta ovviamente di un caso limite, riferito a un’operazione di importo molto elevato, ma è utile per comprendere come il sistema sanzionatorio sia proporzionato all’entità della violazione. Come già evidenziato in altri approfondimenti sul tema delle multe a importi variabili, il legislatore tende sempre più spesso a costruire sistemi sanzionatori flessibili, capaci di adattarsi alla gravità della singola condotta. Il principio della legge più favorevole (favor rei) nelle sanzioni amministrativeQui entra in gioco il cuore della questione: si applica sempre la legge più favorevole anche alle sanzioni amministrative in materia di contante? La risposta, secondo l’orientamento consolidato, è tendenzialmente sì. Il D.Lgs. 231/2007, all’articolo 69 (introdotto dal D.Lgs. 90/2017), prevede infatti che, se dopo la violazione entra in vigore una normativa più favorevole al trasgressore, questa debba essere applicata dal giudice, anche senza che la parte interessata lo abbia espressamente richiesto. È il cosiddetto principio del favor rei, mutuato dal diritto penale ma esteso, con alcuni adattamenti, anche al sistema delle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio.Con la sentenza n. 15245/2026, depositata il 20 maggio, la Corte di Cassazione ha però precisato un aspetto fondamentale: non basta confrontare in astratto il minimo e il massimo edittale delle due norme (quella vigente al momento del fatto e quella sopravvenuta) per stabilire quale sia più favorevole. È necessaria una valutazione in concreto del regime sanzionatorio complessivamente più vantaggioso per il trasgressore, tenendo conto di tutti gli elementi del caso specifico. Su questa base, la Cassazione ha cassato la decisione della Corte d’appello, rinviando la causa per una nuova valutazione più puntuale. Cosa cambia in pratica per chi ha ricevuto la multaPer chi ha ricevuto una multa per uso di contante oltre soglia, questo orientamento della giurisprudenza rappresenta un’indicazione importante: non è sufficiente che sia intervenuta, nel frattempo, una legge che modifica i limiti o le sanzioni, ma occorre verificare in modo puntuale se il nuovo regime sia effettivamente più favorevole rispetto a quello applicato al momento dei fatti. Questo tipo di valutazione richiede un’analisi tecnica delle norme succedutesi nel tempo, che non sempre è agevole da compiere senza un supporto qualificato.Va inoltre ricordato che, nelle operazioni di importo rilevante, possono essere coinvolti anche professionisti e intermediari tenuti a segnalare le violazioni riscontrate: un tema che, come approfondito nell’articolo sulle sanzioni al commercialista e il concorso di responsabilità, può avere risvolti anche per chi assiste privati e imprese nella gestione delle proprie posizioni fiscali e finanziarie. Domande frequenti sulla multa per uso di contanteQual è oggi il limite all’uso del contante in Italia?Dal 1° gennaio 2023 il limite ai trasferimenti in contanti tra privati è fissato a 5.000 euro. Per importi pari o superiori a tale soglia, il pagamento deve avvenire tramite intermediari abilitati.Cosa significa che si applica la legge più favorevole?Significa che, se dopo la violazione entra in vigore una normativa più vantaggiosa per il trasgressore, questa deve essere applicata al posto di quella vigente al momento del fatto, anche senza una richiesta esplicita della parte.Basta confrontare gli importi minimi e massimi delle sanzioni per capire quale legge è più favorevole?No. Secondo la Cassazione occorre una valutazione in concreto del regime sanzionatorio complessivamente più favorevole, considerando tutte le circostanze del caso, non solo il confronto astratto tra i valori edittali.Chi decide l’importo della sanzione per uso di contante oltre soglia?La sanzione viene determinata dall’autorità competente in base alla gravità della violazione, all’importo trasferito e alle circostanze concrete dell’operazione contestata.Cosa fare se si riceve una contestazione per violazione del limite al contante?È opportuno verificare con attenzione la normativa applicabile al momento della violazione e quella eventualmente sopravvenuta, per valutare se sussistono i presupposti per invocare il principio della legge più favorevole.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 18:00:002026-09-04 16:40:29Multa sul contante: si applica sempre la legge più favorevole?NOTIZIEQuando si è considerati disoccupati per la legge e i concorsi pubbliciMolti candidati ai concorsi pubblici si chiedono quando si è considerati disoccupati per la legge, perché diversi bandi richiedono proprio questo requisito come titolo di ammissione o come punteggio aggiuntivo. La risposta non è semplice come sembra: esiste una definizione tecnica di stato di disoccupazione stabilita dalla normativa nazionale, che però può non coincidere con quanto richiesto dal singolo bando di concorso. Vediamo come funziona nel dettaglio, alla luce della normativa vigente.Indice dei contenutiCos’è lo stato di disoccupazione per la leggeLa differenza tra disoccupazione INPS e disoccupazione nei concorsi pubbliciCome dichiarare lo stato di disoccupazione: la DIDQuando si perde lo stato di disoccupazioneCategorie protette e punteggi nei concorsi pubbliciCos’è lo stato di disoccupazione per la leggeLo stato di disoccupazione è una condizione riconosciuta ufficialmente dalla legge italiana, disciplinata in particolare dall’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, il decreto che ha riorganizzato le politiche attive del lavoro, come modificato dall’art. 4 comma 15-quater del D.L. 4/2019 (convertito dalla L. 26/2019) e chiarito dalla circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019. Non basta essere senza un’occupazione stabile per rientrare in questa categoria: la normativa individua criteri precisi.Secondo la disciplina vigente, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità a lavorare. Rientrano in questa condizione sia chi ha perso un lavoro precedente, sia chi non ha mai avuto un’occupazione, sia chi svolge un’attività lavorativa ma con un reddito molto contenuto. In quest’ultimo caso, la legge fissa delle soglie di reddito sotto le quali si continua a essere considerati disoccupati: per il 2026 il limite è di 8.500 euro annui lordi per il lavoro dipendente e parasubordinato e di 5.500 euro annui per il lavoro autonomo. Si tratta dei valori della cosiddetta no tax area, cioè del livello di reddito entro il quale l’imposta lorda risulta pari o inferiore alle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR: per questo motivo gli importi possono essere aggiornati quando cambiano le detrazioni IRPEF.Questa definizione ha una finalità precisa: permettere a chi lavora poco, o percepisce redditi minimi, di continuare a essere seguito dai servizi per l’impiego e di accedere a misure di politica attiva come corsi di formazione, tirocini o strumenti come il Supporto Formazione Lavoro (SFL). La differenza tra disoccupazione INPS e disoccupazione nei concorsi pubbliciUn punto spesso frainteso riguarda proprio la differenza tra lo stato di disoccupazione valido ai fini INPS e quello richiesto dai bandi di concorso pubblico. Ai fini previdenziali, essere disoccupati significa avere i requisiti per richiedere prestazioni come la NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS a chi ha perso involontariamente il lavoro e ha maturato i contributi necessari.Nei bandi di concorso, invece, il richiamo allo stato di disoccupazione ha uno scopo diverso: spesso serve per attribuire un punteggio aggiuntivo nella valutazione dei titoli, oppure, più raramente, come requisito di ammissione in bandi riservati a specifiche categorie svantaggiate. Il problema è che ogni amministrazione può definire nel bando cosa intende per stato di disoccupazione, richiamando la normativa generale oppure introducendo condizioni più restrittive (ad esempio la durata minima della disoccupazione, o l’iscrizione da un certo numero di mesi ai centri per l’impiego).Per questo motivo, chi partecipa a un concorso pubblico deve sempre leggere con attenzione il testo del bando, senza dare per scontato che basti l’assenza di un contratto di lavoro per rientrare nella definizione richiesta. In caso di dubbio, conviene verificare la propria posizione presso il centro per l’impiego di competenza prima di presentare la domanda di partecipazione. Come dichiarare lo stato di disoccupazione: la DIDPer essere formalmente riconosciuti come disoccupati, non basta trovarsi senza lavoro: occorre presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, comunemente chiamata DID. Si tratta dell’atto con cui una persona comunica ufficialmente di essere disponibile a lavorare e ad accettare percorsi di reinserimento occupazionale proposti dai servizi competenti.La DID può essere presentata attraverso il portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) oppure recandosi presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente. Una volta rilasciata la dichiarazione, la persona viene inserita negli elenchi dei disoccupati e può accedere ai servizi di orientamento, alle offerte di lavoro segnalate dal centro e alle misure di politica attiva previste dalla normativa.È importante ricordare che la DID non è un adempimento automatico: va presentata attivamente, e da questo momento decorrono anche gli obblighi di disponibilità che la persona deve rispettare per non perdere lo status acquisito. Chi percepisce la NASpI, ad esempio, deve mantenere la propria disponibilità e rispettare gli appuntamenti fissati dal centro per l’impiego, pena la decurtazione o la sospensione della prestazione, come chiarito anche negli aggiornamenti periodici sui pagamenti NASpI. Quando si perde lo stato di disoccupazioneLo stato di disoccupazione non è una condizione acquisita per sempre: si può perdere in diverse circostanze. La causa più comune è il superamento delle soglie di reddito previste dalla legge: se una persona trova un’occupazione, anche part-time o a termine, e il reddito annuo supera i limiti indicati in precedenza, lo stato di disoccupazione viene meno.Lo stato si perde anche in caso di mancata presentazione agli appuntamenti fissati dal centro per l’impiego senza un giustificato motivo, oppure per il rifiuto di un’offerta di lavoro considerata congrua rispetto al profilo professionale e alla distanza dal luogo di residenza. In alcuni casi la normativa prevede invece una semplice sospensione temporanea dello stato, ad esempio in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: al termine del contratto lo stato di disoccupazione riprende automaticamente, senza dover ripresentare da zero la DID.Questi aspetti diventano particolarmente delicati per chi ha fatto affidamento sullo stato di disoccupazione per partecipare a un concorso pubblico: se la condizione viene meno prima della scadenza dei termini o della verifica dei requisiti da parte della commissione, il candidato rischia di perdere il beneficio del punteggio aggiuntivo o, nei casi più gravi, l’ammissione stessa alla procedura. Categorie protette e punteggi nei concorsi pubbliciIn molti bandi di concorso lo stato di disoccupazione compare tra i titoli valutabili, insieme ad altre condizioni di svantaggio sociale o lavorativo. Ad esempio, alcune procedure riservano quote di posti o attribuiscono punteggi aggiuntivi a chi appartiene a categorie protette, come previsto dalla normativa sul collocamento mirato, oppure a chi si trova in stato di disoccupazione di lunga durata.È frequente anche il caso di concorsi banditi da enti locali o regionali che riservano una parte dei posti a persone disoccupate residenti nel territorio, con l’obiettivo di favorire il reinserimento occupazionale a livello locale. In questi casi, la documentazione richiesta per dimostrare lo stato di disoccupazione può includere l’attestazione rilasciata dal centro per l’impiego, che certifica la data di presentazione della DID e l’eventuale periodo di permanenza nello stato.Proprio perché le regole cambiano da bando a bando, la raccomandazione generale è di verificare sempre la propria situazione documentale con congruo anticipo rispetto alla scadenza del concorso, in modo da avere il tempo necessario per regolarizzare eventuali situazioni sospese o non aggiornate presso i centri per l’impiego. Domande Frequenti sullo Stato di DisoccupazioneChi è considerato disoccupato per la legge italiana?È considerato disoccupato chi non ha un impiego, oppure chi lavora ma percepisce un reddito annuo inferiore alle soglie previste dalla normativa (per il 2026, 8.500 euro per il lavoro dipendente e parasubordinato e 5.500 euro per il lavoro autonomo), a condizione che abbia presentato la DID presso il centro per l’impiego.Lo stato di disoccupazione INPS coincide sempre con quello richiesto nei concorsi pubblici?Non sempre. Lo stato di disoccupazione ai fini INPS serve principalmente per accedere a prestazioni come la NASpI, mentre nei concorsi pubblici la definizione può variare a seconda di come è formulato il singolo bando, che può richiamare requisiti più specifici.Come si presenta la DID per essere riconosciuti disoccupati?La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro si presenta tramite il portale SIISL o rivolgendosi al Centro per l’Impiego territorialmente competente, che provvede a registrare formalmente lo stato di disoccupazione.Cosa succede se durante un concorso pubblico si perde lo stato di disoccupazione?Se il reddito supera le soglie previste o vengono meno gli obblighi di disponibilità verso il centro per l’impiego, lo stato di disoccupazione decade. Questo può incidere sul punteggio o sui requisiti richiesti dal bando, a seconda di come è formulata la procedura concorsuale.Lo stato di disoccupazione dà sempre diritto a un punteggio nei concorsi?No, dipende dal bando. Alcune procedure concorsuali prevedono un punteggio aggiuntivo per chi è disoccupato o appartiene a categorie protette, altre lo richiedono come requisito di ammissione a quote riservate, altre ancora non lo considerano affatto tra i titoli valutabili.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/12/naspi.jpg 320 630 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 17:00:002026-09-04 16:29:00Quando si è considerati disoccupati per la legge e i concorsi pubbliciGeometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORimborsi Spese e Anticipazioni del Geometra 2027: Diritti Catastali, Bolli e Oneri Comunali Contano nella Soglia degli 85.000 Euro?Capire come trattare i rimborsi spese geometra è una delle questioni più delicate per chi esercita la libera professione tecnica, soprattutto se si lavora in regime forfettario. Il motivo è semplice: ogni giorno il geometra anticipa somme per conto dei propri clienti — diritti catastali, marche da bollo, diritti di segreteria comunali, oneri per accessi agli atti — e allo stesso tempo sostiene spese proprie di trasferta per raggiungere cantieri, uffici tecnici e conservatorie. Sono due mondi contabili completamente diversi, anche se finiscono sulla stessa fattura.La distinzione non è un dettaglio formale. Trattare male i rimborsi spese geometra significa sbagliare il calcolo del volume d’affari, cioè il totale delle operazioni fatturate in un anno, e quindi rischiare di credersi fuori (o dentro) il regime agevolato senza esserlo davvero. Nel 2027, con la soglia degli 85.000 euro ancora al centro della vita fiscale dei professionisti, un errore di questo tipo può costare l’uscita indebita dal regime forfettario, con ricalcolo di IRPEF, IVA e contributi.In questa guida vediamo, con parole semplici ed esempi pratici, quali somme sono vere anticipazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/1972, quali invece sono rimborsi spese imponibili, come si comporta il contributo integrativo Cassa Geometri e come indicare tutto correttamente in fattura elettronica con la natura N1.Indice dei contenutiRimborsi spese geometra: perché la distinzione conta nel 2027Cosa sono le anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/1972Diritti catastali, bolli e oneri comunali: perché sono esclusi da IVARimborsi spese geometra imponibili: viaggio, vitto, alloggio e trasferteLe anticipazioni contano nella soglia degli 85.000 euro del forfettario?Il contributo integrativo Cassa Geometri al 5%: su cosa si applica davveroCome indicare tutto in fattura elettronica: natura N1 ed esempio praticoErrori comuni sui rimborsi spese geometra e rischi concretiDomande frequenti sui rimborsi spese geometraAssistenza fiscale per geometri: come possiamo aiutartiRimborsi spese geometra: perché la distinzione conta nel 2027Immagina che il geometra Marco riceva l’incarico di predisporre una pratica catastale per il signor Rossi. Per completare il lavoro Marco paga 48 euro di diritti catastali allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, 16 euro di marca da bollo e 60 euro di diritti di segreteria al Comune. Poi guida per 90 chilometri per fare il sopralluogo. A fine incarico emette una fattura che comprende il compenso, le somme anticipate e il rimborso del viaggio.Dal punto di vista fiscale, però, quelle voci non hanno lo stesso peso. Le somme pagate in nome e per conto del cliente sono semplici movimentazioni finanziarie: il denaro passa dalle mani del geometra a quelle della pubblica amministrazione, ma il debito era del cliente. Il rimborso del viaggio, invece, è una spesa che Marco ha sostenuto in proprio nome per svolgere l’incarico e che viene poi ribaltata sul committente: per il fisco è a tutti gli effetti parte del compenso professionale.Questa differenza si riflette su tre piani distinti: l’IVA (imponibile o esclusa), il reddito imponibile del professionista e — punto cruciale per chi ha scelto il regime forfettario per geometri — il conteggio dei ricavi ai fini della soglia degli 85.000 euro. Gestire correttamente i rimborsi spese geometra significa quindi avere numeri affidabili su cui costruire la propria pianificazione fiscale. Cosa sono le anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/1972L’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile IVA “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. Tradotto in linguaggio quotidiano: se il geometra paga qualcosa che, per legge, è dovuto dal cliente, e ne conserva la prova, quella somma non è un suo compenso e quindi non viene tassata come tale.Perché un’anticipazione sia legittimamente esclusa devono ricorrere tre condizioni, che vale la pena tenere sempre a mente prima di emettere fattura:Spesa sostenuta in nome e per conto del cliente: l’obbligo di pagamento è del committente, non del professionistaDocumentazione intestata al cliente (o comunque chiaramente riferibile a lui e alla sua pratica): ricevute, quietanze, contrassegni, attestazioni di versamentoRiaddebito a piè di lista, cioè per l’importo esatto anticipato, senza ricarichi, maggiorazioni o “forfait”Se anche una sola di queste condizioni manca, l’operazione cambia natura. Un ricarico del 10% su un diritto catastale, per esempio, trasforma l’intera somma in un rimborso spese imponibile, con tutte le conseguenze del caso. La regola d’oro, nella gestione dei rimborsi spese geometra, è quindi conservare ordinatamente ogni pezza giustificativa collegandola alla singola pratica e al singolo cliente. Diritti catastali, bolli e oneri comunali: perché sono esclusi da IVALe somme che il geometra anticipa più spesso rientrano quasi sempre nella categoria delle anticipazioni escluse, perché si tratta di tributi, diritti o oneri il cui soggetto obbligato è il cliente. Nella pratica professionale quotidiana parliamo di:Diritti catastali e tributi speciali catastali per visure, volture, presentazione di pratiche DOCFA e PregeoImposte di bollo e marche da bollo apposte su istanze, elaborati e permessiDiritti di segreteria comunali e oneri di istruttoria per CILA, SCIA, permessi di costruire, accessi agli attiTributi ipotecari e diritti di conservatoria per ispezioni e note di trascrizioneOneri di urbanizzazione e costi di costruzione versati per conto del committenteIn tutti questi casi il geometra funge da “cassiere” del cliente: anticipa la liquidità per non bloccare la pratica, ma non guadagna nulla su quella somma. Ecco perché i diritti catastali in fattura vanno indicati separatamente dal compenso, con l’apposita natura N1, e non entrano né nella base IVA né nel reddito professionale.Attenzione a un equivoco frequente: la marca da bollo da 2 euro che il professionista applica sulla propria parcella quando emette fattura senza IVA (tipico caso del forfettario, per importi non assoggettati a IVA superiori a 77,47 euro) è cosa diversa. Quel bollo riguarda il documento del professionista e, se riaddebitato al cliente, segue le regole ordinarie della fattura. Non confonderlo con i bolli pagati sulle pratiche del committente, che sono vere anticipazioni geometra. Rimborsi spese geometra imponibili: viaggio, vitto, alloggio e trasfertePassiamo all’altra faccia della medaglia. Quando il geometra si sposta per raggiungere un cantiere lontano, pernotta fuori sede o pranza durante una giornata di rilievi, sta sostenendo spese proprie necessarie allo svolgimento dell’incarico. Il fatto che il cliente le rimborsi non cambia la loro natura: si tratta di rimborsi spese imponibili, che concorrono a formare il compenso.Rientrano in questa categoria, sia nella forma analitica (a piè di lista, con giustificativi) sia nella forma forfettaria (una cifra pattuita a prescindere dalla spesa effettiva):Rimborso chilometrico per l’uso dell’auto propria, pedaggi autostradali, carburante e parcheggiBiglietti di treno o aereo intestati al professionistaVitto e alloggio durante trasferte fuori dal comune dello studioNoleggio di strumentazione (droni, stazioni totali, ponteggi per ispezioni) e materiali di consumoSpese di stampa, plottaggio e copisteria intestate al geometraTutte queste voci vanno assoggettate allo stesso trattamento del compenso: seguono l’IVA della prestazione principale (o, per il forfettario, l’esclusione da IVA con natura N2.2 tipica del regime), sono soggette al contributo integrativo Cassa Geometri e concorrono ai ricavi dell’anno. In altre parole, i rimborsi spese geometra di questa seconda categoria sono compenso a tutti gli effetti, anche se nel linguaggio comune si continua a chiamarli “rimborsi”.Per un professionista in regime agevolato c’è un aspetto ulteriore da considerare: nel forfettario i costi non si deducono analiticamente, perché il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati. Il coefficiente è una percentuale fissa che stima quanta parte dell’incasso sia reddito e quanta sia costo: per l’attività tecnica del geometra è pari al 78%. Significa che ogni euro di rimborso imponibile incassato viene tassato al 78%, anche se al geometra quella somma è servita solo a coprire benzina e pedaggi. Le anticipazioni contano nella soglia degli 85.000 euro del forfettario?Ecco la domanda centrale di questa guida, e la risposta è netta: no, le anticipazioni escluse ex art. 15 non concorrono alla soglia degli 85.000 euro del regime forfettario. Non sono compensi, non sono ricavi, non sono operazioni imponibili: sono mere movimentazioni finanziarie per conto terzi, che il geometra incassa dal cliente solo per rientrare di quanto già versato alla pubblica amministrazione.Al contrario, i rimborsi spese imponibili rientrano pienamente nel conteggio. Chi verifica il rispetto del limite guardando soltanto la riga “onorario” della fattura rischia di sottostimare i propri ricavi; chi invece somma anche le anticipazioni rischia il problema opposto, cioè di credersi vicino allo sforamento quando in realtà ha ampio margine.Un esempio chiarisce tutto. Nel 2027 il geometra Marco fattura 78.000 euro di compensi, 6.000 euro di rimborsi chilometrici e trasferte e 9.000 euro di anticipazioni per diritti catastali, bolli e diritti di segreteria. Il totale che transita sul conto corrente è di 93.000 euro, ma i ricavi rilevanti ai fini della soglia degli 85.000 euro sono 84.000 euro (78.000 + 6.000). Marco resta quindi nel regime forfettario, anche se il suo estratto conto racconta un’altra storia.Ricordiamo anche il secondo scalino previsto dalla normativa: superati gli 85.000 euro ma restando sotto i 100.000 euro, l’uscita dal regime scatta dall’anno successivo; oltre i 100.000 euro la fuoriuscita è immediata, con obbligo di applicare l’IVA già dall’operazione che ha determinato il superamento. Un errore di classificazione dei rimborsi spese geometra può quindi tradursi in un ricalcolo pesante e in sanzioni evitabili. Per un quadro completo sui requisiti puoi leggere la nostra guida al regime forfettario: requisiti e aliquote e la pillar dedicata alla partita IVA in regime forfettario seguita dal CAF Centro Fiscale di Udine. Il contributo integrativo Cassa Geometri al 5%: su cosa si applica davveroIl contributo integrativo Cassa Geometri (CIPAG) è pari al 5% e va addebitato in fattura al cliente: il professionista lo incassa e poi lo riversa alla Cassa. È una somma che, di fatto, il committente paga in più rispetto al compenso, e per questo non costituisce reddito del geometra.La base di calcolo è il volume d’affari ai fini IVA, e qui si chiude il cerchio con quanto detto finora. Poiché le anticipazioni escluse ex art. 15 non entrano nella base imponibile IVA, su di esse il contributo integrativo del 5% non si applica. Si applica invece su tutto ciò che è compenso: onorario professionale e rimborsi spese imponibili.Riassumendo in modo operativo, il 5% CIPAG si calcola su:Sì sul compenso professionale (onorario)Sì sui rimborsi spese analitici e forfettari di viaggio, vitto e alloggioNo sulle anticipazioni per diritti catastali, bolli, diritti di segreteria e oneri comunaliVa aggiunto che il contributo integrativo si affianca al contributo soggettivo, la quota calcolata sul reddito professionale che alimenta la posizione previdenziale personale dell’iscritto, e ai contributi minimi annuali dovuti anche in caso di redditi bassi. Per gli importi aggiornati e le scadenze di versamento puoi consultare gli approfondimenti su Cassa Geometri: contributo soggettivo, integrativo e minimi e su aliquote e scadenze dei contributi CIPAG.Come indicare tutto in fattura elettronica: natura N1 ed esempio praticoNella fattura elettronica le due categorie devono viaggiare su righe separate, ciascuna con il proprio codice natura. Il codice natura N1 identifica proprio le operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72: è l’etichetta tecnica che comunica al Sistema di Interscambio che quella somma non è imponibile perché non è un corrispettivo.Ecco come si presenta, in forma semplificata, la fattura del geometra Marco al signor Rossi, ipotizzando un compenso di 1.000 euro, 150 euro di rimborso trasferta e 124 euro di anticipazioni:Riga 1 – Compenso professionale per pratica catastale: 1.000,00 euroRiga 2 – Rimborso spese di trasferta (imponibile, stesso regime IVA del compenso): 150,00 euroRiga 3 – Contributo integrativo CIPAG 5% su 1.150,00 euro: 57,50 euroRiga 4 – Anticipazioni escluse art. 15 DPR 633/72, natura N1 (diritti catastali, bolli, diritti di segreteria): 124,00 euroIl totale documento sarà di 1.331,50 euro, ma il volume d’affari rilevante è pari a 1.207,50 euro: le anticipazioni restano fuori. Se Marco opera in regime forfettario, sulle righe 1, 2 e 3 non applica IVA e utilizza la natura N2.2 con la dicitura di legge prevista per il regime, mentre la riga 4 conserva la sua natura N1.Un ultimo accorgimento pratico riguarda la descrizione: scrivere genericamente “spese” è il modo più rapido per creare confusione in sede di controllo. Meglio dettagliare tipologia, ente destinatario e riferimento della pratica, allegando o conservando le quietanze. Una fattura ben costruita è la prima difesa quando l’Agenzia delle Entrate chiede conto della corretta gestione dei rimborsi spese geometra. Errori comuni sui rimborsi spese geometra e rischi concretiNella nostra esperienza con i professionisti tecnici, gli errori si ripetono con una certa regolarità. Il più frequente è “gonfiare” il volume d’affari includendo per abitudine le anticipazioni tra i ricavi: il geometra si convince di aver superato la soglia degli 85.000 euro, esce dal regime agevolato e passa al regime ordinario con IVA, contabilità e costi di gestione superiori, senza averne alcun obbligo.L’errore opposto è altrettanto pericoloso: classificare come anticipazioni escluse somme che tali non sono, per esempio i rimborsi chilometrici o le spese di stampa intestate allo studio. In questo caso i ricavi risultano sottostimati, il contributo integrativo viene versato in misura inferiore al dovuto e la permanenza nel regime forfettario potrebbe rivelarsi indebita in sede di verifica.Le conseguenze più ricorrenti sono queste:Ricalcolo dell’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività) e dei contributi previdenzialiRecupero dell’IVA non applicata in caso di fuoriuscita retroattiva dal regimeSanzioni e interessi su fatture emesse con natura IVA errataContributo integrativo CIPAG versato in eccesso o in difetto, con conguagli successiviErrori nel quadro LM del Modello Redditi PF, con dichiarazione da rettificareLa buona notizia è che tutto questo si previene con un metodo semplice: una separazione contabile chiara fin dal momento in cui la spesa viene sostenuta e un controllo periodico del volume d’affari “pulito”. Chi sta valutando ora di aprire la partita IVA come libero professionista tecnico dovrebbe impostare correttamente questo schema fin dalla prima fattura, evitando di dover correggere anni di documenti.Domande frequenti sui rimborsi spese geometra Le anticipazioni per diritti catastali vanno indicate in fattura?Sì, vanno indicate ma in una riga separata con natura N1, come somme escluse ex art. 15 DPR 633/72. Devono essere riaddebitate esattamente per l’importo anticipato e supportate da documentazione riferibile al cliente. Non si sommano al compenso e non entrano nella base imponibile.Il rimborso chilometrico del geometra è imponibile?Sì. Il rimborso chilometrico è una spesa sostenuta dal professionista in nome proprio per eseguire l’incarico: è quindi un rimborso spese imponibile, concorre al compenso, è soggetto al contributo integrativo del 5% e rientra nel calcolo della soglia degli 85.000 euro.Il contributo integrativo si applica sulle anticipazioni escluse?No. Il contributo integrativo Cassa Geometri si calcola sul volume d’affari ai fini IVA e le anticipazioni ex art. 15 ne sono fuori. Il 5% si applica quindi solo su onorario e rimborsi spese imponibili.Cosa succede se sbaglio a calcolare la soglia includendo le anticipazioni?Rischi di uscire dal regime forfettario senza averne motivo, con costi di gestione più alti e una tassazione meno favorevole. In caso di errore già consolidato in dichiarazione è possibile intervenire con una dichiarazione integrativa: è una procedura delicata, che conviene affidare agli esperti del CAF Centro Fiscale.Se la ricevuta non è intestata al cliente posso comunque usare la natura N1?È il punto più fragile. La norma richiede anticipazioni regolarmente documentate: se manca ogni collegamento con il committente e con la sua pratica, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la somma come compenso imponibile. Conserva sempre quietanze, contrassegni e attestazioni di versamento associandoli al fascicolo del cliente.Un rimborso forfettario di trasferta è trattato come un’anticipazione?No. Il rimborso concordato “a forfait”, cioè in cifra fissa a prescindere dalla spesa reale, non ha nulla a che vedere con le anticipazioni geometra: è a tutti gli effetti compenso imponibile, con contributo integrativo e rilevanza ai fini della soglia.Assistenza fiscale per geometri: come possiamo aiutartiGestire correttamente i rimborsi spese geometra e le anticipazioni escluse ex art. 15 significa avere sotto controllo il proprio volume d’affari, versare il giusto contributo integrativo e restare serenamente entro la soglia degli 85.000 euro quando conviene. Non è una materia da improvvisare a fine anno: è un metodo da impostare sulla prima fattura e mantenere con costanza.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue professionisti tecnici e partite IVA in regime forfettario in tutta Italia: verifichiamo l’impostazione delle tue fatture, controlliamo la corretta separazione tra compensi e anticipazioni, monitoriamo la soglia dei ricavi e curiamo dichiarazione dei redditi e adempimenti previdenziali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online, con preventivo personalizzato in base alla tua attività.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale della tua attività di geometra? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci per fissare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 15:00:002026-09-05 09:22:56Rimborsi Spese e Anticipazioni del Geometra 2027: Diritti Catastali, Bolli e Oneri Comunali Contano nella Soglia degli 85.000 Euro?NOTIZIESRL, aumento di capitale valido anche senza il versamento immediato del 25%Differenze SRL e SRLSUna SRL che delibera un aumento di capitale sociale deve versare subito almeno il 25% dei conferimenti in denaro? Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione, la risposta è no: l’operazione resta valida anche se il versamento materiale della quota avviene in un momento successivo alla delibera. La pronuncia, che ha per oggetto la responsabilità disciplinare di una notaia sanzionata proprio per aver verbalizzato un aumento di capitale privo dell’attestazione del versamento immediato, chiarisce un punto molto discusso tra notai, commercialisti e imprenditori: la sottoscrizione dell’aumento di capitale SRL 25% è un atto di natura consensuale, non un’operazione che richiede il contestuale deposito del denaro in banca.La questione non è solo teorica: riguarda migliaia di piccole e medie imprese che ogni anno decidono di rafforzare la propria struttura patrimoniale attraverso un aumento di capitale, magari per accedere a un finanziamento, partecipare a un bando o semplicemente consolidare la solidità della società agli occhi di banche e fornitori.Indice dei contenutiCos’è il versamento del 25% nella SRL e perché è importanteLa decisione della Cassazione: aumento di capitale valido anche senza versamento immediato del 25%Le conseguenze pratiche per le SRL e per i notaiDomande frequenti sull’aumento di capitale SRL e il versamento del 25%Cos’è il versamento del 25% nella SRL e perché è importanteQuando si costituisce una SRL, la legge impone ai soci di versare, al momento della sottoscrizione dell’atto, almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso un conto corrente intestato alla società (o, in alcuni casi, tramite altre modalità equivalenti). Questa regola, prevista dall’articolo 2464 del Codice Civile, serve a garantire che la società nasca con una dotazione patrimoniale minima reale, non solo promessa sulla carta.Il dubbio che si è posto negli anni riguarda l’aumento di capitale sociale, disciplinato invece dall’articolo 2481-bis del Codice Civile: quando i soci decidono, dopo la costituzione, di aumentare il capitale, questa stessa regola del 25% deve essere rispettata subito, con il versamento immediato in cassa, oppure si applicano criteri diversi? Su questo punto la prassi notarile e la giurisprudenza si erano divise, generando incertezza operativa soprattutto per i notai chiamati a verbalizzare le delibere assembleari.Va inoltre ricordato che l’articolo 2464 c.c. ammette anche modalità alternative al versamento in denaro, come la compensazione contabile, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, a garanzia dell’effettivo conferimento. La decisione della Cassazione: aumento di capitale valido anche senza versamento immediato del 25%Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile (sentenza n. 23365 del 16 luglio 2026), una notaia era stata sanzionata dal Consiglio notarile distrettuale per aver rogato un verbale assembleare di aumento di capitale in SRL senza attestare il versamento immediato del 25% da parte dei soci sottoscrittori. Secondo l’accusa disciplinare, l’assenza di questa attestazione avrebbe reso irregolare l’operazione.La Cassazione ha annullato la sanzione, accogliendo un principio giuridico chiaro: la sottoscrizione dell’aumento di capitale è un negozio giuridico di natura consensuale, non reale. In altre parole, l’operazione si perfeziona nel momento in cui le volontà dei soci si incontrano, cioè con la delibera assembleare e la sottoscrizione delle quote, e non richiede necessariamente il contestuale versamento materiale del denaro. Una volta sottoscritto l’aumento, il versamento del 25% diventa un’obbligazione, un vero e proprio debito del socio verso la società, esigibile su richiesta degli amministratori, ma non una condizione di validità immediata dell’atto stesso.La Corte ha inoltre richiamato l’articolo 2466 del Codice Civile, che disciplina le conseguenze per il socio moroso: se un socio non versa quanto dovuto, la società ha a disposizione strumenti specifici (come la messa in mora e, nei casi più gravi, l’esclusione del socio), proprio perché il legislatore ha già previsto che il versamento possa non essere contestuale alla sottoscrizione. Le conseguenze pratiche per le SRL e per i notaiPer le società a responsabilità limitata con più soci, questa pronuncia sull’aumento di capitale SRL 25% offre maggiore flessibilità operativa: la delibera di aumento può essere validamente assunta e verbalizzata anche se il versamento della quota minima avverrà in un momento successivo, restando comunque un obbligo che l’amministratore potrà far valere nei confronti dei soci sottoscrittori.La Cassazione ha però tracciato un confine preciso per un caso particolare: nelle SRL con socio unico, la disciplina resta più rigorosa e continua a richiedere il versamento integrale e immediato del conferimento, non essendo applicabile la stessa logica prevista per le compagini plurisocietarie, dove il rischio di elusione della garanzia patrimoniale è ritenuto minore grazie al controllo reciproco tra più soci.Per i notai, la sentenza chiarisce anche i limiti dei loro doveri di controllo previsti dall’articolo 147 della Legge Notarile (L. 89/1913): verbalizzare una delibera di aumento di capitale senza attestare il versamento immediato del 25% non costituisce, di per sé, una violazione disciplinare, se l’operazione rispetta comunque i principi civilistici sulla natura consensuale della sottoscrizione.Per gli imprenditori, la ricaduta pratica è significativa: chi gestisce una SRL e sta valutando un aumento di capitale sociale per rafforzare la società potrà contare su maggiore certezza nella pianificazione dei tempi, senza il rischio che la delibera venga considerata invalida solo perché il versamento del 25% non è avvenuto nello stesso giorno dell’assemblea.Resta comunque fondamentale documentare correttamente ogni passaggio della procedura, dalla convocazione dell’assemblea alla sottoscrizione delle quote, fino all’effettivo versamento, per evitare contestazioni successive tra soci o da parte di terzi creditori. Domande frequenti sull’aumento di capitale SRL e il versamento del 25%Il versamento del 25% è sempre obbligatorio in una SRL?Sì, resta un obbligo previsto dall’articolo 2464 del Codice Civile per i conferimenti in denaro, sia in fase di costituzione sia in caso di aumento di capitale. Quello che cambia, secondo il recente orientamento della Cassazione, è che l’aumento di capitale SRL 25% può considerarsi validamente sottoscritto anche prima che il versamento sia materialmente eseguito, che diventa così un debito esigibile del socio verso la società.Cosa succede se un socio non versa la propria quota dopo l’aumento di capitale?La società può metterlo in mora e, in caso di persistente inadempimento, avviare la procedura di esclusione del socio moroso prevista dall’articolo 2466 del Codice Civile.La regola vale anche per le SRL con un solo socio?No. Nelle SRL unipersonali resta necessario il versamento integrale e immediato del conferimento, proprio per compensare l’assenza del controllo reciproco tra più soci tipico delle società plurisocietarie.Un notaio rischia sanzioni se non attesta il versamento immediato del 25% in un verbale di aumento di capitale?Secondo la Cassazione, non necessariamente: se l’operazione rispetta la natura consensuale della sottoscrizione prevista dalla legge, l’assenza dell’attestazione del versamento immediato non costituisce automaticamente una violazione dei doveri di controllo del notaio.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/Differenze-SRL-e-SRLS.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 13:00:002026-09-04 15:57:19SRL, aumento di capitale valido anche senza il versamento immediato del 25%NOTIZIECredito Fornitore SACE-SIMEST: 550 milioni di euro per l’export delle PMILe imprese italiane che vendono all’estero hanno a disposizione uno strumento che nei primi mesi del 2026 ha registrato una crescita significativa: il Credito Fornitore promosso da SACE e SIMEST. Nel primo semestre 2026 SACE ha deliberato 525 operazioni per un valore complessivo di 550 milioni di euro, in aumento del 54% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato che conferma quanto il sostegno pubblico all’internazionalizzazione stia diventando una leva sempre più utilizzata dalle piccole e medie imprese italiane, in particolare per affrontare mercati extra UE dove i tempi di incasso e i rischi commerciali sono più elevati.Il meccanismo del credito fornitore export PMI non è una novità assoluta, ma i numeri del 2026 mostrano un utilizzo in forte espansione, trainato dalla necessità delle aziende esportatrici di offrire condizioni di pagamento competitive senza compromettere la propria liquidità.Indice dei contenutiCos’è il Credito Fornitore SACE-SIMESTI numeri del 2026: 550 milioni di euro deliberati da SACECome funziona il meccanismo: garanzia, finanziamento e contributo agli interessiPMI protagoniste: oltre il 96% dei volumi deliberatiI mercati e i settori coinvoltiIl ruolo del Credito Fornitore nel sostegno all’internazionalizzazioneCos’è il Credito Fornitore SACE-SIMESTIl Credito Fornitore è una soluzione integrata pensata per le imprese italiane che esportano beni o servizi e devono concedere ai propri clienti esteri una dilazione di pagamento a medio-lungo termine. In pratica, l’azienda italiana non deve attendere l’incasso a scadenza per ricevere liquidità: riceve un finanziamento collegato alla fornitura, mentre il cliente estero rimborsa con rate concordate.Lo strumento nasce dalla collaborazione tra due soggetti pubblici che operano nel campo del sostegno all’internazionalizzazione: SACE, che fornisce la copertura assicurativa a tutela del credito vantato dall’impresa italiana, e SIMEST, che interviene con un contributo in conto interessi sulla quota capitale dilazionata. La combinazione di questi due elementi riduce il rischio commerciale legato alla vendita all’estero e rende più sostenibile, dal punto di vista finanziario, la concessione di condizioni di pagamento dilazionate ai clienti esteri. I numeri del 2026: 550 milioni di euro deliberati da SACESecondo i dati diffusi da SACE e SIMEST relativi al primo semestre 2026, il ricorso al Credito Fornitore è cresciuto in modo netto. SACE ha approvato 525 operazioni per 550 milioni di euro, con un incremento del 54% sull’anno precedente. Parallelamente, SIMEST ha ammesso al Contributo Export circa 50 operazioni per 100 milioni di euro in quota capitale, con una crescita ancora più marcata, pari al 218%. A questi numeri si aggiungono altre 65 operazioni in fase di istruttoria, per un valore stimato di circa 150 milioni di euro, segno che il trend di crescita dovrebbe proseguire anche nella seconda parte dell’anno.Sommando i volumi di SACE e SIMEST, il sostegno complessivo erogato attraverso questo canale nei primi sei mesi del 2026 supera i 650 milioni di euro, un livello che conferma il ruolo crescente del credito fornitore export PMI tra gli strumenti a disposizione delle aziende italiane orientate ai mercati internazionali. Come funziona il meccanismo: garanzia, finanziamento e contributo agli interessiPer capire perché questo strumento sta trovando sempre più spazio tra le imprese esportatrici, è utile chiarire come si combinano i tre elementi principali.Finanziamento al fornitore italiano: l’azienda che esporta ottiene la liquidità necessaria a coprire la dilazione concessa al cliente estero, senza dover attendere l’incasso finale.Copertura assicurativa SACE: tutela il credito dell’impresa italiana rispetto al rischio di mancato pagamento da parte del compratore estero, elemento particolarmente rilevante quando si opera in mercati considerati più rischiosi.Contributo Export SIMEST: interviene sugli interessi maturati sulla quota capitale dilazionata, riducendo il costo finanziario complessivo dell’operazione per l’impresa italiana.Questa combinazione consente alle PMI di proporre ai clienti esteri condizioni di pagamento più flessibili, un fattore spesso decisivo nella competizione con le imprese concorrenti di altri Paesi, senza che questo comporti un aggravio insostenibile sulla situazione finanziaria dell’azienda esportatrice. PMI protagoniste: oltre il 96% dei volumi deliberatiUn dato che emerge con chiarezza dai numeri diffusi da SACE e SIMEST riguarda la platea di beneficiari. Le PMI e le Mid Cap rappresentano infatti oltre il 96% dei volumi complessivamente deliberati nel primo semestre 2026. Le regioni più attive sono Lombardia, Veneto e Toscana, aree a forte vocazione manifatturiera ed export-oriented, dove la presenza di filiere produttive orientate ai mercati esteri rende naturale il ricorso a strumenti come il Credito Fornitore.Il forte utilizzo da parte delle piccole e medie imprese conferma che il credito fornitore export PMI non è pensato solo per le grandi realtà industriali, ma è uno strumento accessibile anche alle aziende di dimensioni più contenute che vogliono consolidare la propria presenza sui mercati internazionali senza esporsi a rischi finanziari eccessivi. I mercati e i settori coinvoltiLe operazioni sostenute da SACE e SIMEST riguardano ordini diretti verso mercati extra UE, in particolare Africa, Medio Oriente, Asia e America Latina: aree geografiche dove i tempi di pagamento più lunghi e la maggiore incertezza commerciale rendono più utile poter contare su una copertura assicurativa e su un sostegno finanziario dedicato.Dal punto di vista settoriale, le operazioni interessano comparti diversificati, dalla meccanica strumentale al tessile, passando per la plastica e i metalli: settori tradizionalmente forti del made in Italy, in cui la capacità di offrire condizioni di pagamento competitive può fare la differenza nella conquista di nuove commesse all’estero. Il ruolo del Credito Fornitore nel sostegno all’internazionalizzazioneI dati del primo semestre 2026 si inseriscono in un quadro più ampio di strumenti pubblici dedicati al sostegno dell’export italiano. Il Credito Fornitore si affianca ad altre misure gestite da SACE e SIMEST, con l’obiettivo comune di ridurre i rischi legati alle vendite internazionali e facilitare l’accesso delle imprese italiane, in particolare delle PMI, a mercati con potenziale di crescita ma caratterizzati da maggiore complessità commerciale e finanziaria.La crescita registrata nel 2026, sia in termini di numero di operazioni che di volumi finanziati, indica un utilizzo sempre più consapevole di questi strumenti da parte delle imprese italiane, che li integrano nelle proprie strategie di internazionalizzazione come leva competitiva accanto agli aspetti puramente commerciali e produttivi.Domande Frequenti sul Credito Fornitore SACE-SIMESTCos’è il Credito Fornitore SACE-SIMEST?È uno strumento che combina un finanziamento all’impresa italiana esportatrice, la copertura assicurativa di SACE sul credito vantato verso il cliente estero e il contributo in conto interessi di SIMEST sulla quota capitale dilazionata. Serve a permettere alle aziende italiane di concedere dilazioni di pagamento a medio-lungo termine ai clienti esteri senza compromettere la propria liquidità.Chi può utilizzare il Credito Fornitore per l’export?Lo strumento è rivolto principalmente a imprese italiane che esportano beni o servizi verso mercati esteri, in particolare extra UE. Nel primo semestre 2026, oltre il 96% dei volumi deliberati da SACE ha riguardato PMI e Mid Cap, segno di un utilizzo diffuso anche tra le realtà imprenditoriali di dimensioni più contenute.Quanto vale il Credito Fornitore nel 2026?Nel primo semestre 2026 SACE ha deliberato 525 operazioni per 550 milioni di euro, in crescita del 54% rispetto allo stesso periodo del 2025. SIMEST ha invece ammesso circa 50 operazioni per 100 milioni di euro in quota capitale, con un aumento del 218%, a cui si aggiungono 65 operazioni in fase di istruttoria per circa 150 milioni di euro.Qual è la differenza tra il ruolo di SACE e quello di SIMEST nel Credito Fornitore?SACE interviene con la copertura assicurativa che tutela il credito dell’impresa italiana verso il rischio di mancato pagamento da parte del cliente estero. SIMEST, invece, eroga un contributo in conto interessi che riduce il costo finanziario della dilazione concessa, agendo quindi sulla componente economica dell’operazione.Quali mercati e settori interessano maggiormente il Credito Fornitore?Le operazioni sostenute nel 2026 riguardano soprattutto mercati extra UE come Africa, Medio Oriente, Asia e America Latina. Dal punto di vista settoriale, sono coinvolti in modo particolare la meccanica strumentale, il tessile, la plastica e i metalli, comparti tradizionalmente rilevanti per l’export italiano.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-07 12:00:002026-09-04 15:47:20Credito Fornitore SACE-SIMEST: 550 milioni di euro per l’export delle PMINOTIZIESconto Tributi Locali del 20% e Lettere di Compliance: cosa cambiaArriva una novità importante per chi paga tributi locali come la TARI: con il decreto sulla riforma della fiscalità locale, i Comuni potranno concedere uno sconto tributi locali fino al 20% a chi sceglie di pagare tramite addebito diretto in conto corrente. Allo stesso tempo, cambia anche il modo in cui gli enti comunicano con i contribuenti in caso di irregolarità, grazie alle nuove lettere di compliance per i tributi locali. Vediamo insieme cosa prevede la norma e cosa significa in concreto per famiglie e imprese.Indice dei contenutiCos’è lo sconto del 20% sui tributi localiCome funziona l’addebito diretto in conto correnteIMU esclusa: perché la TARI è la vera protagonistaLe lettere di compliance: cosa sono e come funzionanoCosa succede se non si risponde alla lettera di complianceDomande frequenti su sconto tributi locali e lettere di complianceCos’è lo sconto del 20% sui tributi localiLa misura nasce dal Decreto Legislativo n. 147 del 7 agosto 2026, che riforma il rapporto tra contribuenti ed enti territoriali in materia di tributi regionali e locali. Il decreto, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026, introduce la possibilità per Regioni e Comuni di applicare una riduzione fino al 20% sulle aliquote e sulle tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali locali.La condizione per ottenere questo sconto tributi locali è una sola: il contribuente deve autorizzare in modo permanente l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale per il pagamento del tributo. In pratica, chi accetta di far gestire il pagamento in automatico dal proprio conto, senza doversi ricordare ogni scadenza, potrà beneficiare di una tariffa più leggera.È importante sapere che la legge lascia agli enti la facoltà di introdurre lo sconto tributi locali: non si tratta quindi di un beneficio automatico e uguale in tutta Italia, ma di un’opportunità che ogni Comune potrà decidere se e come attivare. Gli enti potranno inoltre stabilire un tetto massimo sull’importo a cui applicare la riduzione percentuale, oppure prevedere in alternativa uno sconto fisso anziché percentuale. Come funziona l’addebito diretto in conto correnteL’addebito diretto non è una novità assoluta: si tratta dello stesso meccanismo già utilizzato per bollette e utenze, in cui l’importo dovuto viene prelevato automaticamente dal conto corrente alla scadenza prevista. Applicato ai tributi locali, questo sistema permette agli enti di ridurre i mancati pagamenti dovuti a semplice dimenticanza, e per questo motivo viene premiato con una tariffa agevolata.Per il contribuente il vantaggio è duplice: da un lato risparmia una parte dell’importo dovuto, dall’altro non deve più preoccuparsi di ricordare le scadenze rateali. Naturalmente, prima di attivare questo servizio è opportuno verificare quali tributi il proprio Comune ha deciso di includere nell’agevolazione e con quali percentuali di riduzione, dato che ogni ente locale potrà definire regole proprie. IMU esclusa: perché la TARI è la vera protagonistaUn dettaglio che molti contribuenti si chiedono riguarda l’IMU: lo sconto si applica anche all’imposta municipale sugli immobili? La risposta, allo stato attuale, è no. L’IMU continua infatti a essere versata tramite modello F24, un sistema di pagamento diverso rispetto all’addebito diretto in conto corrente, e per questo motivo resta esclusa dalla nuova agevolazione.Il tributo che più probabilmente beneficerà dello sconto tributi locali è la TARI, la tassa sui rifiuti, insieme ad altre entrate patrimoniali locali come il canone unico o alcune tariffe comunali. Sarà comunque compito di ogni singolo Comune stabilire l’elenco esatto dei tributi ammessi all’agevolazione, oltre alla percentuale di riduzione applicabile. Le lettere di compliance: cosa sono e come funzionanoIl decreto sulla riforma della fiscalità locale non si limita agli sconti: introduce anche le lettere di compliance, uno strumento già noto a chi ha ricevuto comunicazioni simili dall’Agenzia delle Entrate per le imposte statali, ora esteso anche ai tributi locali.Si tratta di comunicazioni che Regioni ed enti locali possono inviare ai contribuenti prima di avviare un vero e proprio accertamento, segnalando possibili anomalie o errori nel calcolo di IMU, TARI e altri tributi locali. L’obiettivo è favorire la regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso, riducendo così il ricorso al contenzioso e agli accertamenti veri e propri.Un aspetto fondamentale da chiarire è che la lettera di compliance non è un atto impositivo: non equivale quindi a un avviso di accertamento, non comporta l’iscrizione a ruolo del debito, non fa scattare la riscossione coattiva e non fa decorrere i termini per un’eventuale impugnazione. È, in sostanza, un invito a verificare la propria posizione e a mettersi in regola prima che la situazione si aggravi.Il meccanismo ricorda da vicino quanto già avviene in ambito IVA con la liquidazione automatica IVA, dove il Fisco segnala anomalie prima di procedere con controlli più approfonditi: anche a livello locale, insomma, la linea guida è puntare sulla prevenzione più che sulla sanzione immediata. Cosa succede se non si risponde alla lettera di complianceChi riceve una lettera di compliance su un tributo locale ha a disposizione un periodo di tempo, generalmente fino a 60 giorni, per fornire chiarimenti, presentare documenti o procedere alla regolarizzazione spontanea della propria posizione. È il momento in cui conviene verificare con attenzione i calcoli indicati dal Comune, perché non sempre le anomalie segnalate corrispondono a un errore effettivo del contribuente.Se il contribuente non risponde né regolarizza la propria posizione entro i termini indicati, l’ente potrà procedere con gli strumenti ordinari, tra cui l’avviso di accertamento vero e proprio. Il decreto prevede inoltre che il ravvedimento operoso resti utilizzabile anche quando sono già in corso verifiche da parte dell’ente, offrendo così un margine di manovra in più rispetto al passato. Domande frequenti su sconto tributi locali e lettere di complianceLo sconto del 20% sui tributi locali è automatico per tutti?No. La norma dà ai Comuni la facoltà di introdurlo, non l’obbligo. Ogni ente deciderà se applicarlo, su quali tributi e con quale percentuale, fino a un massimo del 20%.L’IMU rientra nello sconto per addebito diretto?No, l’IMU si paga tramite modello F24 e resta esclusa dall’agevolazione, che riguarda principalmente la TARI e altre entrate patrimoniali locali pagabili con addebito diretto in conto corrente.Cosa devo fare per attivare l’addebito diretto sui tributi locali?Occorre autorizzare in modo permanente il prelievo automatico dal proprio conto corrente bancario o postale, seguendo le modalità che ogni Comune stabilirà per i propri tributi.La lettera di compliance sui tributi locali equivale a una multa?No. Non è un atto impositivo: non comporta iscrizione a ruolo, non avvia la riscossione coattiva e non fa partire i termini di impugnazione. È un invito a verificare e regolarizzare la propria posizione.Quanto tempo si ha per rispondere a una lettera di compliance?Generalmente il contribuente dispone di un periodo di tempo, fino a 60 giorni, per fornire chiarimenti, presentare documenti o regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite ravvedimento operoso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 10:00:002026-09-04 14:29:35Sconto Tributi Locali del 20% e Lettere di Compliance: cosa cambiaArchitetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOEquo Compenso Architetti Geometri Ingegneri 2026: Guida Completa ai Parametri DM e alle 7 Tutele di LeggeL’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 non è più una semplice aspirazione di categoria: è un diritto riconosciuto dalla legge. Dopo l’entrata in vigore della Legge 21 aprile 2023 n. 49, il professionista tecnico che lavora per la Pubblica Amministrazione, per banche e assicurazioni o per le grandi imprese non può più vedersi imporre onorari simbolici: le clausole che prevedono un compenso sottosoglia, cioè inferiore ai parametri ministeriali, sono nulle.Nella pratica quotidiana, però, molti architetti, geometri e ingegneri continuano a firmare incarichi al ribasso, spesso perché non conoscono gli strumenti di tutela a disposizione o temono di perdere il cliente. In questa guida completa spieghiamo, con linguaggio semplice, cosa prevede la normativa, come si calcolano i compensi minimi con i decreti parametri, perché il preventivo scritto è obbligatorio e quali azioni concrete si possono intraprendere quando l’onorario proposto è fuori mercato.Affronteremo anche il lato pratico e quotidiano della professione: la fatturazione, il contributo integrativo Inarcassa per architetti e ingegneri, quello CIPAG per i geometri, l’IVA e la convenienza del regime forfettario. Perché conoscere le regole dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 serve a poco se poi il compenso viene gestito male sul piano fiscale e contributivo.Indice dei contenutiCos’è l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026A chi si applica la legge sull’equo compenso: PA, banche e grandi impreseNullità delle clausole con compenso sottosogliaI parametri di riferimento: DM 140/2012 e DM 17 giugno 2016Il preventivo scritto obbligatorio: cosa deve contenereSanzioni disciplinari e responsabilità del professionistaCome si calcola l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 in praticaCompenso sottosoglia: cosa fare e come difendersiEquo compenso e appalti pubblici: cosa cambia nelle gareAspetti fiscali: fattura, Inarcassa, CIPAG, IVA e regime forfettarioGli errori più comuni da evitare sull’equo compensoAssistenza fiscale per architetti, geometri e ingegneri a UdineCos’è l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026Per equo compenso si intende un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e comunque conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali. È una definizione che troviamo nell’articolo 1 della Legge 49/2023, in vigore dal 20 maggio 2023, e che rappresenta un cambio di prospettiva radicale rispetto al passato.Facciamo un passo indietro. Nel 2006 il cosiddetto decreto Bersani aveva abolito le tariffe minime obbligatorie delle professioni, aprendo di fatto la strada alla concorrenza sul prezzo. Il risultato, negli anni successivi, è stato un progressivo schiacciamento verso il basso degli onorari dei professionisti tecnici, soprattutto nei rapporti con committenti forti. La Legge 49/2023 non reintroduce le vecchie tariffe, ma stabilisce qualcosa di diverso e altrettanto incisivo: i parametri ministeriali diventano una soglia minima inderogabile in determinati rapporti contrattuali.In parole semplici: se sei un architetto, un geometra o un ingegnere e ricevi un incarico da uno dei committenti “forti” individuati dalla legge, il compenso non può scendere sotto i valori calcolati con i decreti parametri. Se il contratto prevede una cifra inferiore, quella clausola non produce effetti ed è possibile chiedere al giudice di ricalcolare l’onorario secondo i parametri. Perché riguarda direttamente i professionisti tecniciLe professioni tecniche sono tra le più esposte al fenomeno dei compensi sottosoglia. Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, pratiche edilizie e catastali: sono attività ad alta responsabilità, con obblighi assicurativi e formativi, spesso remunerate come se fossero prestazioni ordinarie. La Legge 49/2023 riconosce che il professionista, di fronte a una banca o a una società con centinaia di dipendenti, si trova in una posizione di debolezza contrattuale e merita una tutela analoga a quella del consumatore.A chi si applica la legge sull’equo compenso: PA, banche e grandi impreseQuesto è il punto più frainteso della normativa. L’equo compenso non si applica a tutti i clienti, ma solo a una categoria specifica di committenti, individuata dall’articolo 2 della Legge 49/2023. La ratio è chiara: proteggere il professionista dove esiste uno squilibrio di potere contrattuale, non nei rapporti tra pari.Pubbliche Amministrazioni e società a partecipazione pubblica, comprese le procedure di affidamento di servizi tecniciImprese bancarie e assicurative, incluse le loro società controllate, le mandatarie e le agenzieImprese che nell’anno precedente all’incarico hanno occupato più di 50 lavoratori dipendentiImprese che nell’anno precedente hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euroBasta uno solo dei due requisiti dimensionali (dipendenti oppure fatturato) perché l’impresa rientri nell’ambito di applicazione. Immaginiamo che un ingegnere riceva l’incarico di redigere una perizia strutturale per una società immobiliare con 12 dipendenti ma con ricavi per 14 milioni di euro: quella società è a tutti gli effetti una “grande impresa” ai fini dell’equo compenso, anche se ha pochi addetti.Restano invece fuori dall’ambito di applicazione i rapporti con i privati cittadini, con le micro e piccole imprese e con le medie imprese che non superano le soglie indicate. Con questi committenti la libera negoziazione resta la regola: nulla vieta però di utilizzare comunque i parametri ministeriali come base tecnica del preventivo, perché rappresentano un riferimento oggettivo e difendibile del valore della prestazione. Prestazioni professionali coinvolteLa legge copre tutte le prestazioni d’opera intellettuale rese dai professionisti, sia iscritti a un ordine o collegio (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali) sia appartenenti alle professioni non organizzate disciplinate dalla Legge 4/2013. Non rileva la forma giuridica: l’incarico può essere svolto come professionista individuale, come studio associato o tramite società tra professionisti.Nullità delle clausole con compenso sottosogliaIl cuore della tutela è la nullità. In diritto, una clausola nulla è una clausola che non produce alcun effetto: è come se non fosse mai stata scritta, anche se il professionista l’ha firmata. La Legge 49/2023 stabilisce che sono nulle le convenzioni, i contratti e gli accordi che non prevedono un compenso equo e proporzionato, cioè inferiore ai parametri ministeriali.Si tratta di una nullità di protezione, cioè una nullità “a senso unico”: può essere fatta valere soltanto dal professionista, mai dal committente, e il giudice può rilevarla anche d’ufficio. Un dettaglio decisivo: la nullità colpisce la singola clausola sul compenso, non l’intero contratto, che resta valido in tutte le altre parti. Il professionista quindi non perde l’incarico né i diritti maturati: ottiene solo la rideterminazione dell’onorario.La normativa considera nulle anche altre pattuizioni vessatorie che ricorrono spesso nei contratti predisposti unilateralmente dai committenti forti. Le più frequenti sono elencate qui sotto.Clausole che riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contrattoClausole che attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipula in forma scritta degli elementi essenziali del contrattoClausole che impongono al professionista l’anticipazione delle spese senza rimborsoClausole che escludono il diritto al rimborso spese documentate o prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorniClausole che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuitoAttenzione a un aspetto psicologico non secondario: molti professionisti pensano che, avendo firmato, non ci sia più nulla da fare. È esattamente il contrario. La nullità di protezione esiste proprio perché il legislatore sa che la firma, in questi contesti, non è realmente libera. I parametri di riferimento: DM 140/2012 e DM 17 giugno 2016Per capire se un compenso è equo serve un metro di misura oggettivo. Questo metro sono i decreti parametri, cioè decreti del Ministero della Giustizia che stabiliscono i criteri di calcolo degli onorari professionali. Per le professioni tecniche i riferimenti principali sono due, e non sono alternativi ma complementari. DM 140/2012: i parametri generaliIl Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n. 140 è il regolamento che disciplina la determinazione dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, comprese quelle dell’area tecnica. Nato per consentire al giudice di liquidare i compensi in mancanza di accordo tra le parti, è diventato con la Legge 49/2023 uno dei riferimenti per stabilire la soglia dell’equo compenso. Il decreto ragiona per valore dell’opera, complessità della prestazione e attività effettivamente svolte.DM 17 giugno 2016: il decreto parametri per architetti e ingegneriIl DM 17 giugno 2016, conosciuto come decreto parametri o “parametri-bis”, è lo strumento operativo più usato dai professionisti tecnici. Fissa le tabelle per la determinazione dei corrispettivi nei servizi di ingegneria e architettura ed è la base di tutti i software e calcolatori di parcella oggi in circolazione. Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) il quadro si è articolato: negli appalti pubblici i corrispettivi da porre a base di gara si determinano con l’Allegato I.13, che copre progettazione, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, collaudo e incarichi di supporto al RUP, attualizzando il quadro tariffario della tavola Z-2 del DM 17 giugno 2016. Il DM 17 giugno 2016 resta invece il riferimento diretto per gli incarichi privati e per il calcolo dell’equo compenso ai sensi della Legge 49/2023.La giurisprudenza amministrativa si è mossa nella stessa direzione: il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 8442 del 30 ottobre 2025, ha confermato che, quando la lex specialis di gara indica come non ribassabile la quota di compenso professionale calcolata con il DM 17 giugno 2016, l’offerta che scende sotto quell’importo va esclusa, e che non è ammesso ricorrere al criterio “a vacazione” per prestazioni già tabellate nel decreto parametri. In altre parole, non si possono azzerare o comprimere artificiosamente le voci di corrispettivo per aggirare i minimi.Il preventivo scritto obbligatorio: cosa deve contenereMolti professionisti tecnici non lo sanno, ma il preventivo scritto non è una cortesia commerciale: è un obbligo di legge. Lo prevede l’articolo 9 del D.L. 1/2012, come modificato dalla Legge annuale per la concorrenza 124/2017: il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico e reso noto al cliente obbligatoriamente in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima.Il preventivo non serve solo a evitare contestazioni: nel sistema dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 diventa la prova documentale del valore della prestazione concordata e della sua conformità ai parametri ministeriali. Un preventivo redatto secondo il DM 17 giugno 2016, con l’indicazione analitica delle prestazioni, è il documento più solido che il professionista possa esibire in caso di contenzioso.Il grado di complessità dell’incarico e le attività che lo compongonoTutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili dal conferimento fino alla conclusione dell’incaricoGli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale e il relativo massimaleLa misura del compenso, distinta tra onorario, spese e oneri accessoriIl contributo integrativo alla cassa di previdenza e il trattamento IVA applicabileLe modalità e i tempi di pagamento, con eventuali acconti e stati di avanzamentoUn consiglio pratico che vale più di mille clausole: separa sempre l’onorario dalle spese e indica il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo. Un preventivo generico con una cifra unica “a corpo” è molto più difficile da difendere di un preventivo che mostra, voce per voce, come si arriva a quel numero. Sanzioni disciplinari e responsabilità del professionistaC’è un aspetto della Legge 49/2023 che spesso viene sottovalutato: la norma non tutela soltanto il professionista, ma gli impone anche doveri. Il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso, ad esempio accettando consapevolmente incarichi a compensi sottosoglia da committenti rientranti nell’ambito di applicazione, è soggetto a responsabilità disciplinare davanti al proprio ordine o collegio professionale.L’art. 5 della legge ha infatti previsto che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione dell’obbligo di convenire o preventivare un compenso equo e proporzionato, nonché la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente — nei rapporti in cui l’accordo è predisposto dal professionista — che il compenso deve in ogni caso rispettare i parametri, pena la nullità della pattuizione. Le sanzioni disciplinari seguono la scala tipica degli ordinamenti professionali: dall’avvertimento alla censura, fino alla sospensione dall’esercizio della professione nei casi più gravi o reiterati.Il legislatore ha inoltre istituito presso il Ministero della Giustizia un Osservatorio nazionale sull’equo compenso, con il compito di monitorare l’applicazione della normativa, segnalare le criticità e formulare proposte. Il messaggio è chiaro: l’equo compenso non è una facoltà negoziabile del singolo, ma un interesse dell’intera categoria professionale. Il ribasso accettato oggi da un collega diventa il prezzo di mercato imposto domani a tutti.Come si calcola l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 in praticaIl calcolo dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 segue una logica a più passaggi, prevista dal DM 17 giugno 2016. Non è un listino prezzi con importi fissi: è un algoritmo che parte dalle caratteristiche oggettive dell’opera e arriva al corrispettivo. Vediamo i passaggi con parole semplici.Valore dell’opera (V): è l’importo dei lavori a cui la prestazione si riferisce, suddiviso per categorie e destinazioni funzionali (edilizia, strutture, impianti, infrastrutture, urbanistica)Parametro di base (P): è un coefficiente che decresce all’aumentare del valore dell’opera, secondo una formula matematica definita dal decretoGrado di complessità (G): è il coefficiente che misura la difficoltà tecnica dell’intervento, indicato nelle tabelle allegate al decretoSpecificità della prestazione (Q): ogni singola attività (studio di fattibilità, progetto definitivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza) ha un proprio coefficienteSpese e oneri accessori (S): si aggiungono in misura forfettaria o documentata, in percentuale sul compensoIl compenso si ottiene moltiplicando tra loro V, P, G e Q e sommando poi le spese. Facciamo un esempio concettuale, senza entrare negli importi: supponiamo che l’architetta Elena riceva l’incarico di direzione lavori per la ristrutturazione di un edificio pubblico. Non partirà da una cifra “a sentimento”, ma dal valore dei lavori, applicherà il grado di complessità previsto per quella categoria di edilizia, sommerà i coefficienti Q di ciascuna prestazione effettivamente richiesta e otterrà così il compenso minimo di riferimento. Se la stazione appaltante offre meno, siamo di fronte a un compenso sottosoglia.Due precisazioni operative importanti. La prima: nelle gare pubbliche per i servizi di ingegneria e architettura il ribasso d’asta non è libero. Dopo il decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024), per gli affidamenti di importo pari o superiore a 140.000 euro il corrispettivo è scomposto in una quota non ribassabile del 65%, corrispondente al compenso professionale, e in una quota ribassabile del 35% relativa a spese e oneri accessori, con un punteggio economico massimo del 30%; sotto i 140.000 euro, negli affidamenti diretti, la riduzione non può superare il 20%. La seconda: le spese e gli oneri accessori, pur ribassabili entro quel limite, non possono essere azzerati, perché rappresentano costi reali della prestazione. Comprimerli a zero è, nella sostanza, un modo per aggirare l’equo compenso. Compenso sottosoglia: cosa fare e come difendersiImmaginiamo che il geometra Paolo abbia svolto un incarico di frazionamento e accatastamento per una società con oltre 50 dipendenti, accettando un compenso decisamente inferiore ai parametri. La prestazione è conclusa, la fattura emessa. Che cosa può fare? Molto più di quanto crede.La Legge 49/2023 gli riconosce il diritto di rivolgersi al giudice competente per far dichiarare la nullità della clausola sul compenso e ottenere la rideterminazione dell’onorario secondo i parametri ministeriali. Il giudice, nel rideterminare il compenso, tiene conto dell’opera effettivamente prestata e può avvalersi dei pareri di congruità rilasciati dall’ordine o dal collegio professionale di appartenenza, che costituiscono un elemento di prova qualificato.C’è di più, ed è la parte che rende la tutela realmente efficace: il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza tra il compenso pattuito e quello dovuto secondo i parametri. Resta ferma, naturalmente, la possibilità di chiedere il risarcimento del maggior danno se dimostrato. Quanto ai tempi, la nullità della clausola può essere fatta valere senza limiti di tempo, perché l’azione di nullità è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 del Codice civile. Per il diritto al pagamento dell’onorario, invece, l’art. 5 della Legge 49/2023 stabilisce che la prescrizione decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa committente e, se a un unico incarico sono seguite più prestazioni, dal giorno del compimento dell’ultima prestazione. La legge fissa quindi il momento di decorrenza, non un nuovo termine di durata: per capire quanto tempo si ha effettivamente a disposizione occorre fare riferimento alle regole del Codice civile e valutare il caso concreto con un legale.I passaggi consigliati prima di agireRicostruisci la documentazione: incarico, preventivo, corrispondenza, verbali, elaborati consegnatiVerifica i requisiti del committente (dipendenti o fatturato) per accertare l’applicabilità della leggeRielabora il calcolo del compenso secondo il DM 17 giugno 2016, voce per voceRichiedi al tuo ordine o collegio il parere di congruità sulla parcellaValuta con un legale di fiducia l’opportunità di una diffida stragiudiziale prima della causaMetti in ordine la posizione fiscale e contributiva collegata all’incarico, perché un’eventuale rideterminazione avrà effetti su fatture, IVA e contributiSu quest’ultimo punto il supporto di un centro di assistenza fiscale è determinante: la rideterminazione del compenso comporta note di variazione, ricalcolo dell’IVA, del contributo integrativo e della ritenuta d’acconto, oltre a possibili riflessi sulla dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti tecnici in queste situazioni.Equo compenso e appalti pubblici: cosa cambia nelle gareIl rapporto tra equo compenso e appalti pubblici è stato il terreno di scontro interpretativo più acceso degli ultimi anni, e riguarda da vicino chi lavora nei servizi di ingegneria e architettura (SIA). Il punto controverso era la convivenza tra il principio dell’equo compenso e il principio del ribasso competitivo tipico delle gare.Il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 209/2024) è intervenuto proprio per chiarire il quadro, stabilendo che nei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro la parte di corrispettivo corrispondente al compenso professionale (65%) non è soggetta a ribasso, mentre la competizione economica si concentra sulla restante quota del 35% relativa a spese e oneri accessori, con un peso massimo del 30% sul punteggio complessivo. La già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 8442/2025 si muove nella stessa direzione, escludendo che si possano azzerare voci di spesa o indagini per aggirare i compensi minimi.Per il professionista tecnico la conseguenza operativa è concreta: quando partecipa a una gara, ha il diritto di verificare che l’importo posto a base d’asta sia stato calcolato correttamente con i parametri e può contestare il bando che preveda corrispettivi manifestamente sottosoglia. Anche in questo caso, conservare i calcoli parametrici e la documentazione di gara è essenziale. Aspetti fiscali: fattura, Inarcassa, CIPAG, IVA e regime forfettarioOttenere un equo compenso è metà del lavoro. L’altra metà è gestirlo correttamente sul piano fiscale e previdenziale, perché tra l’importo concordato e quello che resta effettivamente in tasca al professionista possono esserci differenze rilevanti. Vediamo gli elementi che compongono la fattura di un architetto, di un geometra o di un ingegnere.Il contributo integrativo: Inarcassa 4% e CIPAG 5%Il contributo integrativo è una maggiorazione che il professionista addebita in fattura al committente e poi riversa alla propria cassa di previdenza. Non è un costo per il professionista e non è un guadagno: è una somma “di passaggio”, che però va calcolata e indicata correttamente. Per architetti e ingegneri iscritti a Inarcassa l’aliquota è del 4% del volume d’affari; per i geometri iscritti alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri) l’aliquota è del 5%.Accanto al contributo integrativo esiste il contributo soggettivo, che invece grava direttamente sul professionista ed è calcolato sul reddito professionale netto: per Inarcassa l’aliquota ordinaria è del 14,5%, per la CIPAG del 18%. Entrambe le casse prevedono inoltre contributi minimi annui dovuti anche in caso di redditi bassi, con riduzioni per i giovani iscritti nei primi anni di attività. I contributi soggettivi versati sono interamente deducibili dal reddito, sia in regime ordinario sia in regime forfettario.Un errore molto frequente è calcolare l’equo compenso comprendendo al suo interno il contributo integrativo. Non è corretto: il compenso parametrico è l’onorario professionale, mentre il contributo integrativo si aggiunge in fattura come voce separata, insieme alle spese e all’IVA.IVA, ritenuta d’acconto e fatturazione elettronicaLe prestazioni dei professionisti tecnici sono soggette a IVA con aliquota ordinaria del 22%, calcolata sull’imponibile comprensivo del contributo integrativo. Se il committente è un sostituto d’imposta (impresa, società, PA), applica inoltre la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi, ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973: si tratta di un anticipo delle imposte che il professionista recupererà in dichiarazione. La fattura elettronica è obbligatoria per tutti dal 2024, forfettari compresi.Il regime forfettario per i professionisti tecniciMolti architetti, geometri e ingegneri under 40 o all’inizio della carriera scelgono il regime forfettario, il regime agevolato riservato alle persone fisiche con ricavi o compensi fino a 85.000 euro annui. Il funzionamento è semplice: il reddito imponibile non si determina sottraendo i costi reali, ma applicando ai compensi un coefficiente di redditività, che per le attività professionali, scientifiche e tecniche è del 78%. Sul reddito così determinato si paga un’imposta sostitutiva, cioè un’unica imposta che sostituisce IRPEF e addizionali regionali e comunali: 15% in via ordinaria, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività.Nel forfettario le fatture sono senza IVA (codice natura N2.2) e senza ritenuta d’acconto, con marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Attenzione però: il regime non è sempre conveniente. Chi sostiene costi elevati (studio, collaboratori, software, attrezzature, assicurazioni) può trovare più vantaggioso il regime ordinario, dove i costi si deducono analiticamente. Per un confronto completo su soglie, cause ostative e contributi puoi consultare la nostra guida al regime forfettario per architetti e ingegneri.Sul fronte degli strumenti operativi, gestire parcelle parametriche, contributo integrativo e fatturazione elettronica con un software adeguato fa una differenza enorme in termini di tempo e di errori. Per chi cerca una soluzione pensata per i professionisti, fatturazioneitalia.it offre un gestionale di fatturazione elettronica semplice, adatto anche a chi non ha una struttura amministrativa alle spalle.Gli errori più comuni da evitare sull’equo compensoDall’esperienza quotidiana con i professionisti tecnici emergono alcuni errori ricorrenti che finiscono per indebolire la posizione contrattuale e, di riflesso, quella fiscale. Conoscerli in anticipo evita problemi molto più costosi da risolvere a posteriori.Accettare incarichi verbali o con semplice scambio di email generiche, senza preventivo analiticoPensare che la firma del contratto renda intoccabile una clausola sottosoglia: la nullità di protezione resta azionabileConfondere il compenso professionale con il totale della fattura comprensivo di contributo integrativo e IVANon conservare i calcoli parametrici utilizzati per la formulazione dell’offertaTrascurare i termini di pagamento: oltre i 60 giorni la clausola è nulla e maturano gli interessi di moraScegliere il regime fiscale senza un’analisi dei costi reali dello studioIl filo conduttore è sempre lo stesso: documentare. Un professionista che sa spiegare, numeri alla mano, come è arrivato alla propria parcella è un professionista difficile da comprimere, sia davanti al committente sia, se necessario, davanti a un giudice. Assistenza fiscale per architetti, geometri e ingegneri a UdineConoscere le regole dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 è il primo passo per difendere il valore del proprio lavoro. Il secondo è costruire una gestione fiscale e contributiva ordinata: preventivi corretti, fatture conformi, contributo integrativo Inarcassa o CIPAG calcolato bene, scelta consapevole tra regime forfettario e regime ordinario, dichiarazione dei redditi che valorizzi tutte le deduzioni disponibili.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca da anni architetti, geometri e ingegneri in ogni fase: dall’apertura della partita IVA alla gestione ordinaria degli adempimenti, dalla verifica della convenienza del regime fiscale al coordinamento con la cassa di previdenza. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con una prima analisi della tua situazione e un preventivo personalizzato in base alle reali esigenze del tuo studio.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale del tuo studio tecnico, per la scelta del regime fiscale o per la corretta fatturazione dei compensi professionali? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online: prenota un appuntamento, chiamaci allo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per ricevere un preventivo personalizzato.Domande Frequenti sull’Equo Compenso di Architetti, Geometri e IngegneriL’equo compenso vale anche per gli incarichi da privati cittadini?No. La Legge 49/2023 si applica ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con banche e assicurazioni e con le imprese che hanno più di 50 dipendenti oppure ricavi superiori a 10 milioni di euro. Con i privati e con le piccole imprese la negoziazione resta libera, ma utilizzare i parametri ministeriali come base del preventivo resta la scelta più solida e trasparente.Ho già firmato un contratto con un compenso sottosoglia: posso ancora fare qualcosa?Sì. La clausola sul compenso sottosoglia è colpita da nullità di protezione: è nulla anche se firmata e può essere fatta valere solo dal professionista. È possibile chiedere al giudice la rideterminazione del compenso secondo i parametri e un indennizzo fino al doppio della differenza (art. 4 L. 49/2023). L’azione di nullità non è soggetta a prescrizione (art. 1422 c.c.); per il diritto al pagamento dell’onorario l’art. 5 della legge stabilisce che la prescrizione decorre da quando cessa il rapporto con il committente o dal compimento dell’ultima prestazione.Quali decreti si usano per calcolare l’equo compenso di architetti, geometri e ingegneri?I riferimenti sono il DM 140/2012, che detta i parametri generali per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, e soprattutto il DM 17 giugno 2016 (decreto parametri) per i servizi di ingegneria e architettura. Nel settore pubblico i corrispettivi da porre a base di gara si determinano con l’Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, che attualizza il quadro tariffario della tavola Z-2 del DM 2016 e copre progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudo e supporto al RUP; il DM 17 giugno 2016 resta il riferimento diretto per gli incarichi privati.Il preventivo scritto è davvero obbligatorio?Sì. L’obbligo deriva dall’art. 9 del D.L. 1/2012 come modificato dalla Legge 124/2017: la misura del compenso va resa nota al cliente in forma scritta o digitale prima del conferimento dell’incarico, insieme al grado di complessità, agli oneri prevedibili e agli estremi della polizza assicurativa. Un preventivo analitico costruito sui parametri è anche la migliore difesa in caso di contestazione.Il contributo integrativo Inarcassa o CIPAG fa parte dell’equo compenso?No. Il contributo integrativo (4% Inarcassa per architetti e ingegneri, 5% CIPAG per i geometri) si aggiunge in fattura come voce autonoma e viene riversato alla cassa: non è un guadagno del professionista. L’equo compenso riguarda l’onorario professionale, al quale si sommano poi spese, contributo integrativo ed eventuale IVA al 22%.Cosa rischia il professionista che accetta un compenso sottosoglia?Oltre al danno economico, rischia una sanzione disciplinare da parte del proprio ordine o collegio. L’art. 5 della Legge 49/2023 ha infatti previsto che gli ordini e i collegi professionali adottino norme deontologiche che sanzionano la violazione dell’obbligo di convenire o preventivare un compenso equo e la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente sul rispetto dei parametri, con misure che vanno dall’avvertimento alla sospensione dall’esercizio della professione nei casi più gravi.Un architetto o un geometra in regime forfettario ha gli stessi diritti sull’equo compenso?Assolutamente sì. Il regime forfettario è una scelta fiscale e non incide in alcun modo sulle tutele previste dalla Legge 49/2023. Il professionista forfettario emette fattura senza IVA (codice natura N2.2) e senza ritenuta d’acconto, ma applica comunque il contributo integrativo alla propria cassa e ha diritto al medesimo compenso parametrico di un collega in regime ordinario.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi un Preventivo Personalizzato per il Tuo Studio TecnicoIl CAF Centro Fiscale di Udine assiste architetti, geometri e ingegneri nella gestione fiscale e contributiva dello studio: dalla scelta tra regime forfettario e ordinario alla corretta fatturazione dei compensi professionali, fino al coordinamento con Inarcassa e CIPAG.Contattaci su WhatsAppCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640Articoli CorrelatiArchitetti e Ingegneri, Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Equo Compenso PA 2026 per Architetti e Geometri: Guida Pratica a Parcella, Ribassi e Fattura Elettronica L'equo compenso PA è la regola che impedisce a un ente pubblico di pagare un architetto o un geometra meno di quanto stabiliscono le tabelle ministeriali. In parole semplici: quando il tuo cliente è un Comune, una scuola, un'azienda sanitaria… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 17:00:002026-09-27 08:51:53Equo Compenso PA 2026 per Architetti e Geometri: Guida Pratica a Parcella, Ribassi e Fattura ElettronicaArchitetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Aprire Partita IVA Ingegnere 2026: Codice ATECO, Inarcassa, Forfettario e Costi di GestioneGuida completa alla partita IVA ingegnere 2026: codice ATECO 71.12.10, iscrizione e contributi Inarcassa, regime forfettario con coefficiente 78%, costi annuali reali e fatturazione elettronica. Con esempi pratici e assistenza del CAF Centro Fiscale di Udine. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 11:00:002026-09-27 08:53:26Aprire Partita IVA Ingegnere 2026: Codice ATECO, Inarcassa, Forfettario e Costi di GestioneArchitetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Coordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare l’IncaricoIndice dei contenutiChi è il coordinatore sicurezza cantieri CSP CSE secondo il D.Lgs. 81/2008Differenza tra CSP e CSE: quando la nomina è obbligatoriaRequisiti per fare il coordinatore sicurezza cantieri (art. 98)Il corso di formazione… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 12:00:002026-09-27 09:43:35Coordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 2026: Requisiti, Aggiornamento 40 Ore e Come Fatturare l’IncaricoCAF Centro Fiscale Udine: Dicono di Noi Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 08:00:002026-09-27 00:03:39Equo Compenso Architetti Geometri Ingegneri 2026: Guida Completa ai Parametri DM e alle 7 Tutele di LeggeCAF, CRIPTOVALUTEPlusvalenze Criptovalute Quadro RT 2026: Guida al 33% e al 26% sulle Stablecoin in EuroLe plusvalenze criptovalute Quadro RT 2026 sono il tema che sta facendo più discutere tra chi investe in Bitcoin, Ethereum e stablecoin. Dal 1° gennaio 2026, infatti, l’aliquota generale sui guadagni realizzati con le cripto-attività è salita al 33%, mentre una categoria molto specifica di token — le stablecoin in euro conformi al regolamento MiCAR — resta ferma al 26%. Due aliquote diverse, due modi diversi di compilare la dichiarazione: capire in quale caso ricadi è oggi la differenza tra pagare il giusto e ricevere una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate.In questa guida non ripetiamo la teoria generale sulla tassazione crypto: andiamo dritti al lato pratico e operativo. Vedrai come si calcola concretamente la plusvalenza con il metodo LIFO, come si compila il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche, quali conversioni sono fiscalmente neutre e quali invece fanno scattare l’imposta, e cosa rischi se non dichiari. Prima di tutto, però, una precisazione che vale oro: la soglia di esenzione di 2.000 euro non esiste più. Ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro. Se avevi in testa questa informazione, è il momento di aggiornarla.📌 Guida di riferimento del cluster criptovaluteQuesto articolo approfondisce un tassello specifico. Per il quadro completo su MiCA, DAC8, Quadro W e Quadro RT leggi la guida principale: Criptovalute 2026: Guida Fiscale Definitiva.Indice dei contenutiPlusvalenze criptovalute 2026: cosa cambia con l’aliquota al 33%L’eccezione del 26%: le stablecoin in euro conformi a MiCAREsempio pratico: come cambia l’imposta tra 33% e 26%Metodo LIFO: calcolare la plusvalenza con acquisti multipliCome si compila il Quadro RT per le plusvalenze criptovaluteCasi limite: conversioni, stablecoin in dollari e permute tra cryptoAddio soglia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euroSanzioni per omessa dichiarazione delle plusvalenze criptovaluteAssistenza per la dichiarazione crypto: come ti aiutiamoPlusvalenze criptovalute 2026: cosa cambia con l’aliquota al 33%Partiamo dalle basi, perché il linguaggio del fisco spaventa più della sostanza. La plusvalenza è semplicemente il guadagno che ottieni quando vendi (o converti) una cripto-attività a un valore più alto di quello a cui l’hai comprata. Se hai acquistato Bitcoin spendendo 5.000 euro e li vendi incassandone 8.000, la tua plusvalenza è di 3.000 euro: è su quei 3.000 euro, non sugli 8.000 incassati, che si paga l’imposta.Su quel guadagno si applica l’imposta sostitutiva, cioè una tassa unica che prende il posto dell’IRPEF e delle addizionali: paghi quella e hai chiuso, senza che il guadagno finisca a sommarsi con lo stipendio o la pensione facendoti salire di scaglione. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota di questa imposta sostitutiva è passata dal 26% al 33%, per effetto della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025, art. 1 comma 25), che aveva programmato l’aumento con un anno di anticipo.L’aliquota del 33% è la regola generale e si applica praticamente a tutto il mondo crypto: Bitcoin, altcoin, NFT, token DeFi e anche alle stablecoin in dollari come USDT e USDC, che molti investitori credono erroneamente esenti o agevolate. Rientrano nel 33% anche i proventi da staking, cioè le ricompense ottenute bloccando i propri token per contribuire al funzionamento di una blockchain: un tema che abbiamo approfondito nella guida sulla tassazione di staking e lending crypto 2026.Aliquota generale 2026: 33% su tutte le cripto-attivitàBase imponibile: solo la plusvalenza, non l’importo incassatoNessuna franchigia: si tassa dal primo euro di guadagnoQuadro dichiarativo: Quadro RT per plusvalenze e redditi diversiMonitoraggio: Quadro W per i saldi detenuti e l’IVCAPer l’inquadramento generale della materia puoi consultare l’articolo dedicato alla tassazione delle criptovalute 2026. Qui restiamo invece sul terreno del calcolo e della compilazione. L’eccezione del 26%: le stablecoin in euro conformi a MiCARAccanto alla regola del 33% esiste una corsia preferenziale, ed è la vera novità che ogni investitore dovrebbe conoscere. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto che i cosiddetti EMT — sigla che sta per e-money token, in italiano token di moneta elettronica — denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Regolamento UE 2023/1114) restino tassati con l’aliquota del 26%.Cos’è, in parole semplici, un token di moneta elettronica? È una stablecoin, cioè una criptovaluta il cui valore è ancorato a una moneta tradizionale, emessa da un soggetto autorizzato che si impegna a rimborsarla alla pari. Per beneficiare del 26% devono ricorrere due condizioni insieme: il token deve essere denominato in euro (non in dollari) e l’emittente deve essere conforme alla normativa MiCAR, il regolamento europeo che dal 2024-2025 disciplina il mercato delle cripto-attività.La logica del legislatore è comprensibile: un token in euro rimborsabile alla pari assomiglia più a un strumento di pagamento che a un investimento speculativo. Da qui discende anche il secondo grande vantaggio: la neutralità fiscale delle conversioni tra euro ed EMT in euro. Trasformare 5.000 euro in 5.000 unità di una stablecoin europea conforme non genera alcuna plusvalenza tassabile, esattamente come spostare denaro dal conto corrente alla carta prepagata.Attenzione però a un equivoco molto diffuso: USDT e USDC non rientrano in questa eccezione, perché sono denominati in dollari. I guadagni realizzati con le stablecoin in dollari seguono l’aliquota ordinaria del 33%, comprese le differenze di cambio che maturano tenendole nel portafoglio. Esempio pratico: come cambia l’imposta tra 33% e 26%Vediamo la differenza con due casi concreti, perché è lì che si capisce quanto pesa la distinzione. Immagina due investitori con lo stesso guadagno, ma su strumenti diversi.Caso 1 — Marco e il Bitcoin. Marco ha acquistato Bitcoin nel 2024 investendo 20.000 euro. Nel corso del 2026 vende l’intera posizione incassando 32.000 euro. La sua plusvalenza è di 12.000 euro (32.000 meno 20.000). Trattandosi di una cripto-attività ordinaria, si applica l’aliquota del 33%: l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.960 euro.Caso 2 — Giulia e l’EMT in euro. Giulia ha operato con un token di moneta elettronica in euro conforme MiCAR, realizzando anch’essa una plusvalenza di 12.000 euro. Nel suo caso l’aliquota applicabile è il 26%: l’imposta dovuta è di 3.120 euro.ElementoMarco (Bitcoin)Giulia (EMT euro MiCAR)Costo di acquisto20.000 euro—Plusvalenza realizzata12.000 euro12.000 euroAliquota applicabile33%26%Imposta sostitutiva3.960 euro3.120 euroDifferenza840 euro di imposta in più per MarcoA parità di guadagno, quindi, la differenza di aliquota vale 840 euro su 12.000 euro di plusvalenza: circa 7 punti percentuali. Su portafogli più consistenti l’impatto diventa rilevante, ed è per questo che classificare correttamente ogni token — capendo se è un EMT in euro conforme oppure una cripto-attività ordinaria — è il primo passo di una dichiarazione fatta bene. Metodo LIFO: calcolare la plusvalenza con acquisti multipliNella realtà quasi nessuno compra tutto in una volta sola. Si accumula nel tempo, a prezzi diversi, e quando si vende una parte della posizione nasce la domanda: quale acquisto sto vendendo? La risposta la dà il metodo LIFO, sigla inglese che significa Last In First Out, cioè “ultimo entrato, primo uscito”. In pratica si considerano ceduti per primi i token acquistati più di recente.Facciamo un esempio numerico. Luca ha costruito la sua posizione in Bitcoin con tre acquisti successivi:Gennaio 2024: 0,2 BTC a 30.000 euro l’uno → costo 6.000 euroLuglio 2025: 0,2 BTC a 50.000 euro l’uno → costo 10.000 euroMarzo 2026: 0,1 BTC a 80.000 euro l’uno → costo 8.000 euroIn totale Luca detiene 0,5 BTC con un costo complessivo di 24.000 euro. A ottobre 2026 decide di vendere 0,25 BTC quando il prezzo è di 100.000 euro, incassando quindi 25.000 euro. Con il metodo LIFO si scaricano per primi gli acquisti più recenti:I 0,1 BTC comprati a marzo 2026 → costo fiscale 8.000 euroI restanti 0,15 BTC presi da quelli di luglio 2025 (0,15 × 50.000) → costo fiscale 7.500 euroCosto fiscale totale della vendita: 15.500 euroLa plusvalenza di Luca è quindi di 9.500 euro (25.000 incassati meno 15.500 di costo). Applicando l’aliquota del 33%, l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.135 euro. I 0,25 BTC rimasti in portafoglio conservano il loro costo fiscale (i 0,05 BTC residui del 2025 più i 0,2 BTC del 2024) e verranno considerati solo alla vendita successiva.Ecco perché la tenuta dei registri è decisiva: senza lo storico completo di date, quantità e controvalori in euro di ogni operazione, ricostruire il costo fiscale diventa un incubo, soprattutto per chi ha operato su più exchange e wallet. È il punto in cui si concentrano la maggior parte degli errori di calcolo delle plusvalenze criptovalute. Come si compila il Quadro RT per le plusvalenze criptovaluteIl Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche è la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria: è qui che confluiscono le plusvalenze da cripto-attività. Chi possiede crypto compila quindi due quadri distinti, che rispondono a due domande diverse: il Quadro W serve a dichiarare cosa possiedi (monitoraggio fiscale e IVCA), il Quadro RT serve a dichiarare quanto hai guadagnato vendendo.All’interno del Quadro RT esiste una sezione specificamente dedicata alle cripto-attività, separata da quella delle azioni e degli altri strumenti finanziari. La logica di compilazione segue tre passaggi:Totale dei corrispettivi: nel primo rigo della sezione dedicata alle cripto-attività si indica la somma di tutto ciò che hai incassato o del valore normale ricevuto in permuta nell’anno (la numerazione dei righi cambia da un modello all’altro: fai sempre riferimento alle istruzioni ufficiali dell’anno d’imposta)Totale dei costi: nel rigo successivo si riporta il costo fiscalmente riconosciuto dei token ceduti, determinato con il metodo LIFO, oppure il costo rideterminato in caso di affrancamentoRisultato: la differenza confluisce nel rigo della plusvalenza se positiva, oppure nella minusvalenza se negativaSulla plusvalenza così determinata si liquida l’imposta sostitutiva, applicando l’aliquota del 33% oppure quella del 26% nel caso dei token di moneta elettronica in euro. Poiché nello stesso anno possono coesistere operazioni soggette alle due aliquote, è necessaria una distinta esposizione degli imponibili: non si può fare un unico calderone, ogni gruppo di operazioni va tenuto separato con il proprio imponibile e la propria aliquota.Un vantaggio spesso ignorato riguarda le minusvalenze, cioè le perdite: se in un anno hai chiuso in rosso, la perdita non va sprecata. Può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi e compensata con le future plusvalenze, purché sia stata correttamente indicata in dichiarazione nell’anno in cui si è verificata. Chi non dichiara le perdite perde anche questo scudo fiscale.Il versamento avviene con modello F24, alle stesse scadenze del saldo delle imposte sui redditi (di norma il 30 giugno dell’anno successivo), utilizzando il codice tributo 1715 previsto per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività. A questo si aggiunge l’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, dovuta nella misura dello 0,2% (cioè 2 per mille) sul valore di tutte le cripto detenute al 31 dicembre: si tratta di un’imposta patrimoniale che si paga anche se non hai venduto nulla.Per la parte di monitoraggio, ora resa più delicata dallo scambio automatico di informazioni, trovi tutti i dettagli nella guida al Quadro RW criptovalute 2026 post-DAC8. Se preferisci non muoverti da solo tra righi e codici tributo, il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa dell’intera compilazione del Modello Redditi, dalla ricostruzione dello storico operazioni fino al calcolo dell’F24. Casi limite: conversioni, stablecoin in dollari e permute tra cryptoÈ nelle conversioni che si annidano gli errori più frequenti, perché molti investitori danno per scontato che “finché non riporto i soldi in banca non pago nulla”. Non è così. Vediamo i quattro casi che ricorrono più spesso.Da euro a EMT in euro: nessuna impostaConvertire euro in un token di moneta elettronica denominato in euro e conforme MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera alcuna plusvalenza tassabile, e lo stesso vale per il percorso inverso. È un semplice cambio di forma dello stesso valore, come passare dai contanti alla carta ricaricabile.Da crypto a stablecoin in dollari: operazione tassata al 33%Vendere Bitcoin per comprare USDT o USDC è a tutti gli effetti un realizzo tassabile. Non c’è nessuna neutralità: la plusvalenza maturata sul Bitcoin va calcolata al momento della conversione e tassata al 33%, anche se i fondi restano sull’exchange. È l’errore più costoso che vediamo, perché chi “parcheggia” in stablecoin durante le fasi di volatilità pensa di non aver realizzato nulla.Permuta tra cripto con le stesse caratteristicheLa permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante. Il principio, però, va maneggiato con prudenza: scambiare una criptovaluta con una stablecoin, oppure con un NFT o con un token dalle funzioni diverse, significa uscire da questa zona franca e rientrare nel perimetro della tassazione.Da EMT in euro a BitcoinUscire da un token di moneta elettronica in euro per acquistare Bitcoin è un’operazione rilevante: da quel momento la nuova posizione segue le regole ordinarie e il futuro guadagno sarà tassato al 33%. Il regime di favore accompagna il token, non l’investitore. Discorso a parte meritano airdrop e hard fork, che seguono criteri di valorizzazione propri e che abbiamo trattato nella guida sulla tassazione di hard fork e airdrop.Addio soglia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euroMerita un paragrafo dedicato, perché è l’informazione obsoleta più diffusa nelle chat e nei forum di settore. Fino al 31 dicembre 2024 esisteva una franchigia di 2.000 euro: le plusvalenze complessive che restavano sotto quella soglia non venivano tassate. Molti piccoli investitori si erano abituati a considerarla una zona di sicurezza.Quella soglia è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi, e a maggior ragione nel 2026, ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro: anche un guadagno di 300 euro va indicato nel Quadro RT e sconta l’imposta sostitutiva. Non esistono più importi “troppo piccoli per essere dichiarati”.Il cambio di scenario è ancora più netto se lo si legge insieme al DAC8, la direttiva europea sullo scambio automatico di informazioni recepita e in vigore dal 2026, che impone agli exchange di comunicare al fisco i dati degli utenti italiani. Tradotto: l’Agenzia delle Entrate riceve i movimenti direttamente dalle piattaforme e può confrontarli con quanto hai dichiarato. La stagione dell'”tanto non lo sanno” è finita. Sanzioni per omessa dichiarazione delle plusvalenze criptovaluteChi dimentica — o sceglie di non dichiarare — le proprie plusvalenze criptovalute si espone a un doppio ordine di conseguenze, perché due sono gli obblighi violati: quello di monitoraggio fiscale e quello di versamento delle imposte.Omesso monitoraggio fiscale: sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiaratiIVCA non versata: sanzione pari al 30% dell’imposta non versata, più gli interessiImposta sostitutiva non versata: recupero dell’imposta dovuta con sanzioni e interessiEffetto DAC8: incrocio automatico tra dati degli exchange e dichiarazione presentataLa buona notizia è che chi si accorge dell’errore prima di ricevere una contestazione può sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta con sanzioni fortemente ridotte. Prima si interviene, minore è il costo complessivo: la procedura è spiegata passo per passo nella guida alla regolarizzazione delle criptovalute non dichiarate.Va detto con chiarezza anche l’aspetto rassicurante: nella maggior parte dei casi che seguiamo, il contribuente non ha voluto nascondere nulla. Semplicemente non sapeva che una conversione tra token fosse rilevante, o che la soglia dei 2.000 euro fosse stata abolita. Sono situazioni recuperabili, a patto di muoversi con metodo e con l’assistenza giusta.Assistenza per la dichiarazione crypto: come ti aiutiamoGestire correttamente le plusvalenze criptovalute nel Quadro RT 2026 richiede tre competenze che raramente convivono: saper classificare i token (cripto-attività ordinaria al 33% oppure EMT in euro MiCAR al 26%), saper ricostruire lo storico delle operazioni su più exchange applicando il metodo LIFO, e saper compilare Quadro RT e Quadro W senza incrociare male i dati che il fisco già possiede grazie al DAC8.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue ogni anno investitori retail, trader attivi e possessori di portafogli multi-wallet, con un servizio disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. Ci occupiamo dell’analisi dell’estratto operazioni, del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze riportabili, della determinazione dell’IVCA allo 0,2% e della predisposizione del modello F24. Prima di iniziare, ti offriamo una verifica gratuita della tua situazione e un preventivo personalizzato in base al numero di operazioni da elaborare.Se hai operato con crypto anche solo per poche centinaia di euro di guadagno, o se temi di aver dimenticato qualcosa negli anni passati, non aspettare la lettera dell’Agenzia delle Entrate: prenota un appuntamento con i nostri esperti e mettiamo in ordine la tua posizione insieme, in presenza o comodamente da remoto. Domande frequenti su plusvalenze criptovalute e Quadro RTLe stablecoin sono tassate al 33% o al 26%?Dipende dalla valuta di riferimento e dalla conformità normativa. Le stablecoin in dollari come USDT e USDC seguono l’aliquota generale del 33%. Restano invece al 26% solo i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114), secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.Devo pagare imposte se converto euro in stablecoin euro MiCAR?No. La conversione tra euro e EMT denominati in euro conformi MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera plusvalenze tassabili, né all’entrata né all’uscita. Attenzione però: se dall’EMT in euro passi a Bitcoin o ad altre cripto-attività, l’operazione torna a essere fiscalmente rilevante e il guadagno futuro sarà tassato al 33%.Cos’è cambiato rispetto alla soglia di 2.000 euro?La franchigia di 2.000 euro è stata abolita dal 1° gennaio 2025 con la Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro e va indicata nel Quadro RT, anche se di importo modesto. Chi si affida ancora a questa vecchia soglia rischia una dichiarazione incompleta.Come si calcola la plusvalenza con il metodo LIFO?Con il metodo LIFO (Last In First Out) si considerano venduti per primi i token acquistati più di recente. Se hai comprato 0,1 BTC a 80.000 euro e prima 0,2 BTC a 50.000 euro, vendendo 0,25 BTC scarichi prima gli 8.000 euro dell’ultimo acquisto e poi 7.500 euro del precedente: costo fiscale 15.500 euro. La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo incassato e questo costo.Cosa succede se non dichiaro le plusvalenze criptovalute?L’omesso monitoraggio fiscale comporta una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, mentre l’IVCA non versata è sanzionata al 30% dell’imposta dovuta più interessi. Con il DAC8 in vigore dal 2026 gli exchange comunicano automaticamente i dati al fisco italiano, quindi i controlli sono molto più efficaci. Chi si muove prima può sanare con il ravvedimento operoso.In quale quadro si dichiarano le plusvalenze crypto e quanto si paga di IVCA?Le plusvalenze si dichiarano nel Quadro RT del Modello Redditi PF, nella sezione dedicata alle cripto-attività, mentre il Quadro W serve al monitoraggio dei saldi detenuti. L’IVCA, l’imposta sul valore delle cripto-attività, si applica nella misura dello 0,2% (2 per mille) sul valore complessivo detenuto al 31 dicembre ed è dovuta anche senza aver venduto nulla.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Richiedi Assistenza per la Dichiarazione delle Plusvalenze CriptovaluteIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a classificare i tuoi token, calcolare le plusvalenze con il metodo LIFO e compilare correttamente il Quadro RT e il Quadro W.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640 Settembre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-06 19:00:002026-09-04 13:22:36Plusvalenze Criptovalute Quadro RT 2026: Guida al 33% e al 26% sulle Stablecoin in EuroPagina 25 di 189«‹2324252627›» Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
NOTIZIEAuto senza assicurazione: multe fino a 1.000 euro in arrivo?Circolare con un’auto senza assicurazione resta una delle violazioni più costose previste dal Codice della Strada, e nelle ultime settimane si torna a parlare di nuove multe in arrivo per chi non rispetta l’obbligo di copertura RC auto. Diverse fonti giornalistiche segnalano infatti che il Governo starebbe valutando un aumento degli importi minimi delle sanzioni legate alla mancata assicurazione dei veicoli, nell’ambito di una più ampia revisione del Codice della Strada.Prima di allarmarsi, però, è importante distinguere tra quello che prevede oggi la normativa vigente e quello che, invece, è ancora oggetto di discussione parlamentare. In questo articolo facciamo chiarezza sulle regole attuali relative alle multe per auto senza assicurazione, sulle conseguenze accessorie come il fermo del veicolo, e su cosa potrebbe effettivamente cambiare in futuro.Indice dei contenutiCosa prevede oggi la normativa sull’assicurazione auto obbligatoriaAuto senza assicurazione: le nuove multe in arrivoFermo amministrativo, sequestro e confisca del veicoloCosa verificare prima di mettersi alla guidaDomande frequenti sulle multe per auto senza assicurazioneCosa prevede oggi la normativa sull’assicurazione auto obbligatoriaIn Italia l’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore è disciplinato dall’articolo 193 del Codice della Strada. La norma stabilisce che nessun veicolo può circolare su strada senza una polizza di responsabilità civile in corso di validità, indipendentemente dal fatto che il mezzo sia effettivamente utilizzato oppure semplicemente parcheggiato su suolo pubblico.Chi viene sorpreso alla guida di un’auto senza assicurazione rischia, secondo la normativa attualmente in vigore, una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Si tratta di un importo variabile che il verbalizzante applica in base alla gravità della violazione e ad eventuali precedenti del conducente. A questa sanzione pecuniaria si aggiungono, come vedremo, misure accessorie che riguardano direttamente il veicolo.È bene ricordare che l’obbligo assicurativo non riguarda solo le automobili: valgono le stesse regole anche per motocicli, ciclomotori e altri veicoli a motore. La responsabilità della mancata copertura ricade sul proprietario del mezzo — o, nei casi previsti dalla norma, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio o sul locatario in leasing — tenuto per legge a stipulare e rinnovare la polizza. Auto senza assicurazione: le nuove multe in arrivoNegli ultimi giorni diverse testate hanno riportato la notizia di una possibile revisione delle sanzioni stradali, che includerebbe anche un intervento sulle multe per auto senza assicurazione. Secondo queste ricostruzioni, l’importo minimo della sanzione per chi circola senza copertura RC auto potrebbe salire dagli attuali 866 euro a circa 1.000 euro, nell’ambito di un pacchetto più ampio che introdurrebbe decine di nuove fattispecie sanzionatorie legate anche a manovre pericolose e altre violazioni del Codice della Strada.È fondamentale sottolineare che, al momento, si tratta di una proposta al vaglio del Governo e del Parlamento, non ancora convertita in un provvedimento definitivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Finché l’iter normativo non si concluderà, chi viene fermato oggi alla guida di un’auto senza assicurazione continua a essere sanzionato secondo gli importi attualmente previsti dall’articolo 193, ovvero da 866 a 3.464 euro.Per chi vuole seguire l’evoluzione complessiva della riforma della viabilità, compresi i tempi di approvazione e le altre novità in discussione, può essere utile consultare il nostro approfondimento dedicato al nuovo Codice della Strada 2026: novità, consultazione e quando entra in vigore, che raccoglie lo stato dell’arte delle modifiche allo studio. Fermo amministrativo, sequestro e confisca del veicoloOltre alla sanzione pecuniaria, chi circola senza assicurazione rischia conseguenze dirette sul veicolo. La normativa prevede infatti il sequestro amministrativo del mezzo: l’auto viene affidata in custodia e rimane ferma fino a quando il proprietario non regolarizza la propria posizione, pagando la sanzione e stipulando una nuova polizza assicurativa con validità di almeno sei mesi.Se il trasgressore non provvede al pagamento nei termini previsti e non presenta ricorso, la legge prevede che il prefetto disponga la confisca definitiva del veicolo. In pratica, il mezzo non viene più restituito e diventa di fatto acquisito dallo Stato. Si tratta di una conseguenza pesante, che va ben oltre il semplice esborso economico della multa.C’è poi il caso della recidiva: chi viene sorpreso una seconda volta a circolare senza assicurazione, anche dopo aver già pagato la sanzione e riattivato la polizza, vede raddoppiata la sanzione pecuniaria e subisce la sospensione della patente da uno a due mesi; dopo il pagamento della sanzione in misura ridotta e del premio per almeno sei mesi, il veicolo non viene restituito subito ma resta sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo di 45 giorni (art. 193, comma 2-bis, del Codice della Strada). Un caso ancora più grave riguarda chi utilizza documenti assicurativi falsi o contraffatti: in questa ipotesi la confisca del veicolo scatta sempre, senza possibilità di regolarizzazione.Va precisato che, per la prima violazione, l’obbligo assicurativo non rispettato non comporta la sospensione della patente di guida: le conseguenze riguardano la sanzione economica e le misure sul veicolo appena descritte. La sospensione della patente è invece espressamente prevista dall’articolo 193 nei casi più gravi: da uno a due mesi in caso di reiterazione accertata nel biennio e fino a un anno per chi utilizza documenti assicurativi falsificati o contraffatti. Naturalmente, se dalla stessa circolazione stradale emergono ulteriori violazioni, le sanzioni si possono cumulare. Cosa verificare prima di mettersi alla guidaCon l’ipotesi di un inasprimento delle multe per auto senza assicurazione ancora in discussione in Parlamento, resta importante controllare periodicamente la scadenza della propria polizza RC auto, evitando di lasciarla scoperta anche solo per pochi giorni. Molti automobilisti, infatti, finiscono nei guai non per scelta, ma per una semplice dimenticanza sul rinnovo o per un disguido con la propria compagnia assicurativa.Tra le buone pratiche da seguire per non incorrere in una sanzione per guida senza assicurazione rientrano:controllare periodicamente la data di scadenza della polizza RC auto sul contrassegno o tramite l’app della compagnia;attivare, se disponibile, il rinnovo automatico o promemoria via SMS/email;evitare di lasciare un veicolo fermo e non assicurato su suolo pubblico, anche se non viene mai utilizzato;verificare l’effettiva validità della polizza tramite gli strumenti messi a disposizione dalle compagnie in caso di dubbi sul pagamento del premio.Seguire questi accorgimenti riduce sensibilmente il rischio di ritrovarsi, magari per una semplice distrazione, a dover affrontare le conseguenze economiche e amministrative previste per chi circola con un’auto senza assicurazione. Domande frequenti sulle multe per auto senza assicurazioneQuanto costa oggi la multa per auto senza assicurazione?Attualmente la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 193 del Codice della Strada va da 866 a 3.464 euro, in base alla valutazione dell’organo accertatore.È vero che le multe per auto senza assicurazione aumenteranno a 1.000 euro?Si tratta di una proposta allo studio nell’ambito della revisione del Codice della Strada, riportata da diverse fonti giornalistiche, ma non ancora approvata in via definitiva. Finché non sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, restano validi gli importi attuali.Cosa succede al veicolo se viene fermato senza assicurazione?Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo e resta fermo fino al pagamento della sanzione e alla stipula di una nuova polizza valida almeno sei mesi. In caso di mancato pagamento nei termini, il prefetto può disporre la confisca definitiva.La mancanza di assicurazione comporta la sospensione della patente?Per la prima violazione no: si applicano la sanzione economica e le misure sul veicolo (sequestro o confisca). La sospensione della patente è prevista da uno a due mesi in caso di reiterazione accertata nel biennio (art. 193, comma 2-bis) e fino a un anno per chi utilizza documenti assicurativi falsificati.Cosa rischia chi viene fermato una seconda volta senza assicurazione?In caso di reiterazione accertata nel biennio la sanzione pecuniaria è raddoppiata ed è prevista la sospensione della patente da uno a due mesi; il veicolo, anche dopo il pagamento e la riattivazione della polizza, resta sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo di 45 giorni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 19:00:002026-09-04 16:56:21Auto senza assicurazione: multe fino a 1.000 euro in arrivo?
NOTIZIEMulta sul contante: si applica sempre la legge più favorevole?Chi riceve una multa per aver superato il limite all’uso del contante si chiede spesso se possa beneficiare di una normativa successiva più favorevole rispetto a quella in vigore al momento della violazione. La domanda non è teorica: negli ultimi anni il limite al contante è cambiato più volte, e questo ha aperto la strada a contenziosi su quale disciplina sanzionatoria debba essere effettivamente applicata. Un caso recente, arrivato fino in Cassazione, aiuta a fare chiarezza sul principio della legge più favorevole in materia di sanzioni antiriciclaggio legate ai trasferimenti di denaro contante.Capire come funziona questo meccanismo è utile non solo per chi ha già ricevuto una contestazione, ma anche per chi vuole semplicemente conoscere i confini entro cui è consentito muovere denaro contante senza incorrere in sanzioni.Indice dei contenutiIl limite all’uso del contante: la normativa attualeCome funzionano le sanzioni per violazione del limiteIl principio della legge più favorevole (favor rei) nelle sanzioni amministrativeCosa cambia in pratica per chi ha ricevuto la multaDomande frequenti sulla multa per uso di contanteIl limite all’uso del contante: la normativa attualeLa disciplina che regola i trasferimenti di denaro contante tra soggetti privati è contenuta nel D.Lgs. 231/2007, il testo normativo antiriciclaggio che, tra le altre cose, fissa la soglia oltre la quale è vietato pagare o incassare in contanti. Dal 1° gennaio 2023 il limite all’uso del contante in Italia è stato fissato a 5.000 euro: per importi pari o superiori a tale soglia, il trasferimento di denaro deve avvenire tramite intermediari abilitati (banche, Poste, istituti di pagamento), pena l’applicazione di una sanzione amministrativa.Nel corso degli ultimi anni la soglia è stata modificata più volte dal legislatore, passando da importi più bassi a importi più alti e viceversa, a seconda degli orientamenti di politica economica dei diversi governi che si sono succeduti. Proprio questa successione di norme nel tempo è all’origine della questione giuridica di cui si è occupata la Cassazione: quale regola si applica quando, tra il momento della violazione e il momento della decisione, la legge sul limite al contante è cambiata? Come funzionano le sanzioni per violazione del limiteLa violazione del limite all’uso del contante, disciplinata dall’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo viene determinato caso per caso in base a diversi criteri: l’entità della somma trasferita irregolarmente, la eventuale reiterazione della condotta e le circostanze concrete dell’operazione contestata. Non si tratta quindi di un importo fisso uguale per tutti, ma di una sanzione modulata dall’autorità competente (in genere il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato).Per rendere l’idea della portata che possono raggiungere queste sanzioni, nel caso esaminato di recente dalla Cassazione era stata contestata una sanzione di importo molto elevato, nell’ordine di oltre centomila euro, a fronte di movimentazioni di denaro contante per diversi milioni di euro avvenute senza il tramite di intermediari abilitati. Si tratta ovviamente di un caso limite, riferito a un’operazione di importo molto elevato, ma è utile per comprendere come il sistema sanzionatorio sia proporzionato all’entità della violazione. Come già evidenziato in altri approfondimenti sul tema delle multe a importi variabili, il legislatore tende sempre più spesso a costruire sistemi sanzionatori flessibili, capaci di adattarsi alla gravità della singola condotta. Il principio della legge più favorevole (favor rei) nelle sanzioni amministrativeQui entra in gioco il cuore della questione: si applica sempre la legge più favorevole anche alle sanzioni amministrative in materia di contante? La risposta, secondo l’orientamento consolidato, è tendenzialmente sì. Il D.Lgs. 231/2007, all’articolo 69 (introdotto dal D.Lgs. 90/2017), prevede infatti che, se dopo la violazione entra in vigore una normativa più favorevole al trasgressore, questa debba essere applicata dal giudice, anche senza che la parte interessata lo abbia espressamente richiesto. È il cosiddetto principio del favor rei, mutuato dal diritto penale ma esteso, con alcuni adattamenti, anche al sistema delle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio.Con la sentenza n. 15245/2026, depositata il 20 maggio, la Corte di Cassazione ha però precisato un aspetto fondamentale: non basta confrontare in astratto il minimo e il massimo edittale delle due norme (quella vigente al momento del fatto e quella sopravvenuta) per stabilire quale sia più favorevole. È necessaria una valutazione in concreto del regime sanzionatorio complessivamente più vantaggioso per il trasgressore, tenendo conto di tutti gli elementi del caso specifico. Su questa base, la Cassazione ha cassato la decisione della Corte d’appello, rinviando la causa per una nuova valutazione più puntuale. Cosa cambia in pratica per chi ha ricevuto la multaPer chi ha ricevuto una multa per uso di contante oltre soglia, questo orientamento della giurisprudenza rappresenta un’indicazione importante: non è sufficiente che sia intervenuta, nel frattempo, una legge che modifica i limiti o le sanzioni, ma occorre verificare in modo puntuale se il nuovo regime sia effettivamente più favorevole rispetto a quello applicato al momento dei fatti. Questo tipo di valutazione richiede un’analisi tecnica delle norme succedutesi nel tempo, che non sempre è agevole da compiere senza un supporto qualificato.Va inoltre ricordato che, nelle operazioni di importo rilevante, possono essere coinvolti anche professionisti e intermediari tenuti a segnalare le violazioni riscontrate: un tema che, come approfondito nell’articolo sulle sanzioni al commercialista e il concorso di responsabilità, può avere risvolti anche per chi assiste privati e imprese nella gestione delle proprie posizioni fiscali e finanziarie. Domande frequenti sulla multa per uso di contanteQual è oggi il limite all’uso del contante in Italia?Dal 1° gennaio 2023 il limite ai trasferimenti in contanti tra privati è fissato a 5.000 euro. Per importi pari o superiori a tale soglia, il pagamento deve avvenire tramite intermediari abilitati.Cosa significa che si applica la legge più favorevole?Significa che, se dopo la violazione entra in vigore una normativa più vantaggiosa per il trasgressore, questa deve essere applicata al posto di quella vigente al momento del fatto, anche senza una richiesta esplicita della parte.Basta confrontare gli importi minimi e massimi delle sanzioni per capire quale legge è più favorevole?No. Secondo la Cassazione occorre una valutazione in concreto del regime sanzionatorio complessivamente più favorevole, considerando tutte le circostanze del caso, non solo il confronto astratto tra i valori edittali.Chi decide l’importo della sanzione per uso di contante oltre soglia?La sanzione viene determinata dall’autorità competente in base alla gravità della violazione, all’importo trasferito e alle circostanze concrete dell’operazione contestata.Cosa fare se si riceve una contestazione per violazione del limite al contante?È opportuno verificare con attenzione la normativa applicabile al momento della violazione e quella eventualmente sopravvenuta, per valutare se sussistono i presupposti per invocare il principio della legge più favorevole.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 18:00:002026-09-04 16:40:29Multa sul contante: si applica sempre la legge più favorevole?
NOTIZIEQuando si è considerati disoccupati per la legge e i concorsi pubbliciMolti candidati ai concorsi pubblici si chiedono quando si è considerati disoccupati per la legge, perché diversi bandi richiedono proprio questo requisito come titolo di ammissione o come punteggio aggiuntivo. La risposta non è semplice come sembra: esiste una definizione tecnica di stato di disoccupazione stabilita dalla normativa nazionale, che però può non coincidere con quanto richiesto dal singolo bando di concorso. Vediamo come funziona nel dettaglio, alla luce della normativa vigente.Indice dei contenutiCos’è lo stato di disoccupazione per la leggeLa differenza tra disoccupazione INPS e disoccupazione nei concorsi pubbliciCome dichiarare lo stato di disoccupazione: la DIDQuando si perde lo stato di disoccupazioneCategorie protette e punteggi nei concorsi pubbliciCos’è lo stato di disoccupazione per la leggeLo stato di disoccupazione è una condizione riconosciuta ufficialmente dalla legge italiana, disciplinata in particolare dall’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, il decreto che ha riorganizzato le politiche attive del lavoro, come modificato dall’art. 4 comma 15-quater del D.L. 4/2019 (convertito dalla L. 26/2019) e chiarito dalla circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019. Non basta essere senza un’occupazione stabile per rientrare in questa categoria: la normativa individua criteri precisi.Secondo la disciplina vigente, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità a lavorare. Rientrano in questa condizione sia chi ha perso un lavoro precedente, sia chi non ha mai avuto un’occupazione, sia chi svolge un’attività lavorativa ma con un reddito molto contenuto. In quest’ultimo caso, la legge fissa delle soglie di reddito sotto le quali si continua a essere considerati disoccupati: per il 2026 il limite è di 8.500 euro annui lordi per il lavoro dipendente e parasubordinato e di 5.500 euro annui per il lavoro autonomo. Si tratta dei valori della cosiddetta no tax area, cioè del livello di reddito entro il quale l’imposta lorda risulta pari o inferiore alle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR: per questo motivo gli importi possono essere aggiornati quando cambiano le detrazioni IRPEF.Questa definizione ha una finalità precisa: permettere a chi lavora poco, o percepisce redditi minimi, di continuare a essere seguito dai servizi per l’impiego e di accedere a misure di politica attiva come corsi di formazione, tirocini o strumenti come il Supporto Formazione Lavoro (SFL). La differenza tra disoccupazione INPS e disoccupazione nei concorsi pubbliciUn punto spesso frainteso riguarda proprio la differenza tra lo stato di disoccupazione valido ai fini INPS e quello richiesto dai bandi di concorso pubblico. Ai fini previdenziali, essere disoccupati significa avere i requisiti per richiedere prestazioni come la NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS a chi ha perso involontariamente il lavoro e ha maturato i contributi necessari.Nei bandi di concorso, invece, il richiamo allo stato di disoccupazione ha uno scopo diverso: spesso serve per attribuire un punteggio aggiuntivo nella valutazione dei titoli, oppure, più raramente, come requisito di ammissione in bandi riservati a specifiche categorie svantaggiate. Il problema è che ogni amministrazione può definire nel bando cosa intende per stato di disoccupazione, richiamando la normativa generale oppure introducendo condizioni più restrittive (ad esempio la durata minima della disoccupazione, o l’iscrizione da un certo numero di mesi ai centri per l’impiego).Per questo motivo, chi partecipa a un concorso pubblico deve sempre leggere con attenzione il testo del bando, senza dare per scontato che basti l’assenza di un contratto di lavoro per rientrare nella definizione richiesta. In caso di dubbio, conviene verificare la propria posizione presso il centro per l’impiego di competenza prima di presentare la domanda di partecipazione. Come dichiarare lo stato di disoccupazione: la DIDPer essere formalmente riconosciuti come disoccupati, non basta trovarsi senza lavoro: occorre presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, comunemente chiamata DID. Si tratta dell’atto con cui una persona comunica ufficialmente di essere disponibile a lavorare e ad accettare percorsi di reinserimento occupazionale proposti dai servizi competenti.La DID può essere presentata attraverso il portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) oppure recandosi presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente. Una volta rilasciata la dichiarazione, la persona viene inserita negli elenchi dei disoccupati e può accedere ai servizi di orientamento, alle offerte di lavoro segnalate dal centro e alle misure di politica attiva previste dalla normativa.È importante ricordare che la DID non è un adempimento automatico: va presentata attivamente, e da questo momento decorrono anche gli obblighi di disponibilità che la persona deve rispettare per non perdere lo status acquisito. Chi percepisce la NASpI, ad esempio, deve mantenere la propria disponibilità e rispettare gli appuntamenti fissati dal centro per l’impiego, pena la decurtazione o la sospensione della prestazione, come chiarito anche negli aggiornamenti periodici sui pagamenti NASpI. Quando si perde lo stato di disoccupazioneLo stato di disoccupazione non è una condizione acquisita per sempre: si può perdere in diverse circostanze. La causa più comune è il superamento delle soglie di reddito previste dalla legge: se una persona trova un’occupazione, anche part-time o a termine, e il reddito annuo supera i limiti indicati in precedenza, lo stato di disoccupazione viene meno.Lo stato si perde anche in caso di mancata presentazione agli appuntamenti fissati dal centro per l’impiego senza un giustificato motivo, oppure per il rifiuto di un’offerta di lavoro considerata congrua rispetto al profilo professionale e alla distanza dal luogo di residenza. In alcuni casi la normativa prevede invece una semplice sospensione temporanea dello stato, ad esempio in presenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: al termine del contratto lo stato di disoccupazione riprende automaticamente, senza dover ripresentare da zero la DID.Questi aspetti diventano particolarmente delicati per chi ha fatto affidamento sullo stato di disoccupazione per partecipare a un concorso pubblico: se la condizione viene meno prima della scadenza dei termini o della verifica dei requisiti da parte della commissione, il candidato rischia di perdere il beneficio del punteggio aggiuntivo o, nei casi più gravi, l’ammissione stessa alla procedura. Categorie protette e punteggi nei concorsi pubbliciIn molti bandi di concorso lo stato di disoccupazione compare tra i titoli valutabili, insieme ad altre condizioni di svantaggio sociale o lavorativo. Ad esempio, alcune procedure riservano quote di posti o attribuiscono punteggi aggiuntivi a chi appartiene a categorie protette, come previsto dalla normativa sul collocamento mirato, oppure a chi si trova in stato di disoccupazione di lunga durata.È frequente anche il caso di concorsi banditi da enti locali o regionali che riservano una parte dei posti a persone disoccupate residenti nel territorio, con l’obiettivo di favorire il reinserimento occupazionale a livello locale. In questi casi, la documentazione richiesta per dimostrare lo stato di disoccupazione può includere l’attestazione rilasciata dal centro per l’impiego, che certifica la data di presentazione della DID e l’eventuale periodo di permanenza nello stato.Proprio perché le regole cambiano da bando a bando, la raccomandazione generale è di verificare sempre la propria situazione documentale con congruo anticipo rispetto alla scadenza del concorso, in modo da avere il tempo necessario per regolarizzare eventuali situazioni sospese o non aggiornate presso i centri per l’impiego. Domande Frequenti sullo Stato di DisoccupazioneChi è considerato disoccupato per la legge italiana?È considerato disoccupato chi non ha un impiego, oppure chi lavora ma percepisce un reddito annuo inferiore alle soglie previste dalla normativa (per il 2026, 8.500 euro per il lavoro dipendente e parasubordinato e 5.500 euro per il lavoro autonomo), a condizione che abbia presentato la DID presso il centro per l’impiego.Lo stato di disoccupazione INPS coincide sempre con quello richiesto nei concorsi pubblici?Non sempre. Lo stato di disoccupazione ai fini INPS serve principalmente per accedere a prestazioni come la NASpI, mentre nei concorsi pubblici la definizione può variare a seconda di come è formulato il singolo bando, che può richiamare requisiti più specifici.Come si presenta la DID per essere riconosciuti disoccupati?La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro si presenta tramite il portale SIISL o rivolgendosi al Centro per l’Impiego territorialmente competente, che provvede a registrare formalmente lo stato di disoccupazione.Cosa succede se durante un concorso pubblico si perde lo stato di disoccupazione?Se il reddito supera le soglie previste o vengono meno gli obblighi di disponibilità verso il centro per l’impiego, lo stato di disoccupazione decade. Questo può incidere sul punteggio o sui requisiti richiesti dal bando, a seconda di come è formulata la procedura concorsuale.Lo stato di disoccupazione dà sempre diritto a un punteggio nei concorsi?No, dipende dal bando. Alcune procedure concorsuali prevedono un punteggio aggiuntivo per chi è disoccupato o appartiene a categorie protette, altre lo richiedono come requisito di ammissione a quote riservate, altre ancora non lo considerano affatto tra i titoli valutabili.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/12/naspi.jpg 320 630 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 17:00:002026-09-04 16:29:00Quando si è considerati disoccupati per la legge e i concorsi pubblici
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORimborsi Spese e Anticipazioni del Geometra 2027: Diritti Catastali, Bolli e Oneri Comunali Contano nella Soglia degli 85.000 Euro?Capire come trattare i rimborsi spese geometra è una delle questioni più delicate per chi esercita la libera professione tecnica, soprattutto se si lavora in regime forfettario. Il motivo è semplice: ogni giorno il geometra anticipa somme per conto dei propri clienti — diritti catastali, marche da bollo, diritti di segreteria comunali, oneri per accessi agli atti — e allo stesso tempo sostiene spese proprie di trasferta per raggiungere cantieri, uffici tecnici e conservatorie. Sono due mondi contabili completamente diversi, anche se finiscono sulla stessa fattura.La distinzione non è un dettaglio formale. Trattare male i rimborsi spese geometra significa sbagliare il calcolo del volume d’affari, cioè il totale delle operazioni fatturate in un anno, e quindi rischiare di credersi fuori (o dentro) il regime agevolato senza esserlo davvero. Nel 2027, con la soglia degli 85.000 euro ancora al centro della vita fiscale dei professionisti, un errore di questo tipo può costare l’uscita indebita dal regime forfettario, con ricalcolo di IRPEF, IVA e contributi.In questa guida vediamo, con parole semplici ed esempi pratici, quali somme sono vere anticipazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/1972, quali invece sono rimborsi spese imponibili, come si comporta il contributo integrativo Cassa Geometri e come indicare tutto correttamente in fattura elettronica con la natura N1.Indice dei contenutiRimborsi spese geometra: perché la distinzione conta nel 2027Cosa sono le anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/1972Diritti catastali, bolli e oneri comunali: perché sono esclusi da IVARimborsi spese geometra imponibili: viaggio, vitto, alloggio e trasferteLe anticipazioni contano nella soglia degli 85.000 euro del forfettario?Il contributo integrativo Cassa Geometri al 5%: su cosa si applica davveroCome indicare tutto in fattura elettronica: natura N1 ed esempio praticoErrori comuni sui rimborsi spese geometra e rischi concretiDomande frequenti sui rimborsi spese geometraAssistenza fiscale per geometri: come possiamo aiutartiRimborsi spese geometra: perché la distinzione conta nel 2027Immagina che il geometra Marco riceva l’incarico di predisporre una pratica catastale per il signor Rossi. Per completare il lavoro Marco paga 48 euro di diritti catastali allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, 16 euro di marca da bollo e 60 euro di diritti di segreteria al Comune. Poi guida per 90 chilometri per fare il sopralluogo. A fine incarico emette una fattura che comprende il compenso, le somme anticipate e il rimborso del viaggio.Dal punto di vista fiscale, però, quelle voci non hanno lo stesso peso. Le somme pagate in nome e per conto del cliente sono semplici movimentazioni finanziarie: il denaro passa dalle mani del geometra a quelle della pubblica amministrazione, ma il debito era del cliente. Il rimborso del viaggio, invece, è una spesa che Marco ha sostenuto in proprio nome per svolgere l’incarico e che viene poi ribaltata sul committente: per il fisco è a tutti gli effetti parte del compenso professionale.Questa differenza si riflette su tre piani distinti: l’IVA (imponibile o esclusa), il reddito imponibile del professionista e — punto cruciale per chi ha scelto il regime forfettario per geometri — il conteggio dei ricavi ai fini della soglia degli 85.000 euro. Gestire correttamente i rimborsi spese geometra significa quindi avere numeri affidabili su cui costruire la propria pianificazione fiscale. Cosa sono le anticipazioni in nome e per conto ex art. 15 DPR 633/1972L’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile IVA “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. Tradotto in linguaggio quotidiano: se il geometra paga qualcosa che, per legge, è dovuto dal cliente, e ne conserva la prova, quella somma non è un suo compenso e quindi non viene tassata come tale.Perché un’anticipazione sia legittimamente esclusa devono ricorrere tre condizioni, che vale la pena tenere sempre a mente prima di emettere fattura:Spesa sostenuta in nome e per conto del cliente: l’obbligo di pagamento è del committente, non del professionistaDocumentazione intestata al cliente (o comunque chiaramente riferibile a lui e alla sua pratica): ricevute, quietanze, contrassegni, attestazioni di versamentoRiaddebito a piè di lista, cioè per l’importo esatto anticipato, senza ricarichi, maggiorazioni o “forfait”Se anche una sola di queste condizioni manca, l’operazione cambia natura. Un ricarico del 10% su un diritto catastale, per esempio, trasforma l’intera somma in un rimborso spese imponibile, con tutte le conseguenze del caso. La regola d’oro, nella gestione dei rimborsi spese geometra, è quindi conservare ordinatamente ogni pezza giustificativa collegandola alla singola pratica e al singolo cliente. Diritti catastali, bolli e oneri comunali: perché sono esclusi da IVALe somme che il geometra anticipa più spesso rientrano quasi sempre nella categoria delle anticipazioni escluse, perché si tratta di tributi, diritti o oneri il cui soggetto obbligato è il cliente. Nella pratica professionale quotidiana parliamo di:Diritti catastali e tributi speciali catastali per visure, volture, presentazione di pratiche DOCFA e PregeoImposte di bollo e marche da bollo apposte su istanze, elaborati e permessiDiritti di segreteria comunali e oneri di istruttoria per CILA, SCIA, permessi di costruire, accessi agli attiTributi ipotecari e diritti di conservatoria per ispezioni e note di trascrizioneOneri di urbanizzazione e costi di costruzione versati per conto del committenteIn tutti questi casi il geometra funge da “cassiere” del cliente: anticipa la liquidità per non bloccare la pratica, ma non guadagna nulla su quella somma. Ecco perché i diritti catastali in fattura vanno indicati separatamente dal compenso, con l’apposita natura N1, e non entrano né nella base IVA né nel reddito professionale.Attenzione a un equivoco frequente: la marca da bollo da 2 euro che il professionista applica sulla propria parcella quando emette fattura senza IVA (tipico caso del forfettario, per importi non assoggettati a IVA superiori a 77,47 euro) è cosa diversa. Quel bollo riguarda il documento del professionista e, se riaddebitato al cliente, segue le regole ordinarie della fattura. Non confonderlo con i bolli pagati sulle pratiche del committente, che sono vere anticipazioni geometra. Rimborsi spese geometra imponibili: viaggio, vitto, alloggio e trasfertePassiamo all’altra faccia della medaglia. Quando il geometra si sposta per raggiungere un cantiere lontano, pernotta fuori sede o pranza durante una giornata di rilievi, sta sostenendo spese proprie necessarie allo svolgimento dell’incarico. Il fatto che il cliente le rimborsi non cambia la loro natura: si tratta di rimborsi spese imponibili, che concorrono a formare il compenso.Rientrano in questa categoria, sia nella forma analitica (a piè di lista, con giustificativi) sia nella forma forfettaria (una cifra pattuita a prescindere dalla spesa effettiva):Rimborso chilometrico per l’uso dell’auto propria, pedaggi autostradali, carburante e parcheggiBiglietti di treno o aereo intestati al professionistaVitto e alloggio durante trasferte fuori dal comune dello studioNoleggio di strumentazione (droni, stazioni totali, ponteggi per ispezioni) e materiali di consumoSpese di stampa, plottaggio e copisteria intestate al geometraTutte queste voci vanno assoggettate allo stesso trattamento del compenso: seguono l’IVA della prestazione principale (o, per il forfettario, l’esclusione da IVA con natura N2.2 tipica del regime), sono soggette al contributo integrativo Cassa Geometri e concorrono ai ricavi dell’anno. In altre parole, i rimborsi spese geometra di questa seconda categoria sono compenso a tutti gli effetti, anche se nel linguaggio comune si continua a chiamarli “rimborsi”.Per un professionista in regime agevolato c’è un aspetto ulteriore da considerare: nel forfettario i costi non si deducono analiticamente, perché il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati. Il coefficiente è una percentuale fissa che stima quanta parte dell’incasso sia reddito e quanta sia costo: per l’attività tecnica del geometra è pari al 78%. Significa che ogni euro di rimborso imponibile incassato viene tassato al 78%, anche se al geometra quella somma è servita solo a coprire benzina e pedaggi. Le anticipazioni contano nella soglia degli 85.000 euro del forfettario?Ecco la domanda centrale di questa guida, e la risposta è netta: no, le anticipazioni escluse ex art. 15 non concorrono alla soglia degli 85.000 euro del regime forfettario. Non sono compensi, non sono ricavi, non sono operazioni imponibili: sono mere movimentazioni finanziarie per conto terzi, che il geometra incassa dal cliente solo per rientrare di quanto già versato alla pubblica amministrazione.Al contrario, i rimborsi spese imponibili rientrano pienamente nel conteggio. Chi verifica il rispetto del limite guardando soltanto la riga “onorario” della fattura rischia di sottostimare i propri ricavi; chi invece somma anche le anticipazioni rischia il problema opposto, cioè di credersi vicino allo sforamento quando in realtà ha ampio margine.Un esempio chiarisce tutto. Nel 2027 il geometra Marco fattura 78.000 euro di compensi, 6.000 euro di rimborsi chilometrici e trasferte e 9.000 euro di anticipazioni per diritti catastali, bolli e diritti di segreteria. Il totale che transita sul conto corrente è di 93.000 euro, ma i ricavi rilevanti ai fini della soglia degli 85.000 euro sono 84.000 euro (78.000 + 6.000). Marco resta quindi nel regime forfettario, anche se il suo estratto conto racconta un’altra storia.Ricordiamo anche il secondo scalino previsto dalla normativa: superati gli 85.000 euro ma restando sotto i 100.000 euro, l’uscita dal regime scatta dall’anno successivo; oltre i 100.000 euro la fuoriuscita è immediata, con obbligo di applicare l’IVA già dall’operazione che ha determinato il superamento. Un errore di classificazione dei rimborsi spese geometra può quindi tradursi in un ricalcolo pesante e in sanzioni evitabili. Per un quadro completo sui requisiti puoi leggere la nostra guida al regime forfettario: requisiti e aliquote e la pillar dedicata alla partita IVA in regime forfettario seguita dal CAF Centro Fiscale di Udine. Il contributo integrativo Cassa Geometri al 5%: su cosa si applica davveroIl contributo integrativo Cassa Geometri (CIPAG) è pari al 5% e va addebitato in fattura al cliente: il professionista lo incassa e poi lo riversa alla Cassa. È una somma che, di fatto, il committente paga in più rispetto al compenso, e per questo non costituisce reddito del geometra.La base di calcolo è il volume d’affari ai fini IVA, e qui si chiude il cerchio con quanto detto finora. Poiché le anticipazioni escluse ex art. 15 non entrano nella base imponibile IVA, su di esse il contributo integrativo del 5% non si applica. Si applica invece su tutto ciò che è compenso: onorario professionale e rimborsi spese imponibili.Riassumendo in modo operativo, il 5% CIPAG si calcola su:Sì sul compenso professionale (onorario)Sì sui rimborsi spese analitici e forfettari di viaggio, vitto e alloggioNo sulle anticipazioni per diritti catastali, bolli, diritti di segreteria e oneri comunaliVa aggiunto che il contributo integrativo si affianca al contributo soggettivo, la quota calcolata sul reddito professionale che alimenta la posizione previdenziale personale dell’iscritto, e ai contributi minimi annuali dovuti anche in caso di redditi bassi. Per gli importi aggiornati e le scadenze di versamento puoi consultare gli approfondimenti su Cassa Geometri: contributo soggettivo, integrativo e minimi e su aliquote e scadenze dei contributi CIPAG.Come indicare tutto in fattura elettronica: natura N1 ed esempio praticoNella fattura elettronica le due categorie devono viaggiare su righe separate, ciascuna con il proprio codice natura. Il codice natura N1 identifica proprio le operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72: è l’etichetta tecnica che comunica al Sistema di Interscambio che quella somma non è imponibile perché non è un corrispettivo.Ecco come si presenta, in forma semplificata, la fattura del geometra Marco al signor Rossi, ipotizzando un compenso di 1.000 euro, 150 euro di rimborso trasferta e 124 euro di anticipazioni:Riga 1 – Compenso professionale per pratica catastale: 1.000,00 euroRiga 2 – Rimborso spese di trasferta (imponibile, stesso regime IVA del compenso): 150,00 euroRiga 3 – Contributo integrativo CIPAG 5% su 1.150,00 euro: 57,50 euroRiga 4 – Anticipazioni escluse art. 15 DPR 633/72, natura N1 (diritti catastali, bolli, diritti di segreteria): 124,00 euroIl totale documento sarà di 1.331,50 euro, ma il volume d’affari rilevante è pari a 1.207,50 euro: le anticipazioni restano fuori. Se Marco opera in regime forfettario, sulle righe 1, 2 e 3 non applica IVA e utilizza la natura N2.2 con la dicitura di legge prevista per il regime, mentre la riga 4 conserva la sua natura N1.Un ultimo accorgimento pratico riguarda la descrizione: scrivere genericamente “spese” è il modo più rapido per creare confusione in sede di controllo. Meglio dettagliare tipologia, ente destinatario e riferimento della pratica, allegando o conservando le quietanze. Una fattura ben costruita è la prima difesa quando l’Agenzia delle Entrate chiede conto della corretta gestione dei rimborsi spese geometra. Errori comuni sui rimborsi spese geometra e rischi concretiNella nostra esperienza con i professionisti tecnici, gli errori si ripetono con una certa regolarità. Il più frequente è “gonfiare” il volume d’affari includendo per abitudine le anticipazioni tra i ricavi: il geometra si convince di aver superato la soglia degli 85.000 euro, esce dal regime agevolato e passa al regime ordinario con IVA, contabilità e costi di gestione superiori, senza averne alcun obbligo.L’errore opposto è altrettanto pericoloso: classificare come anticipazioni escluse somme che tali non sono, per esempio i rimborsi chilometrici o le spese di stampa intestate allo studio. In questo caso i ricavi risultano sottostimati, il contributo integrativo viene versato in misura inferiore al dovuto e la permanenza nel regime forfettario potrebbe rivelarsi indebita in sede di verifica.Le conseguenze più ricorrenti sono queste:Ricalcolo dell’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le nuove attività) e dei contributi previdenzialiRecupero dell’IVA non applicata in caso di fuoriuscita retroattiva dal regimeSanzioni e interessi su fatture emesse con natura IVA errataContributo integrativo CIPAG versato in eccesso o in difetto, con conguagli successiviErrori nel quadro LM del Modello Redditi PF, con dichiarazione da rettificareLa buona notizia è che tutto questo si previene con un metodo semplice: una separazione contabile chiara fin dal momento in cui la spesa viene sostenuta e un controllo periodico del volume d’affari “pulito”. Chi sta valutando ora di aprire la partita IVA come libero professionista tecnico dovrebbe impostare correttamente questo schema fin dalla prima fattura, evitando di dover correggere anni di documenti.Domande frequenti sui rimborsi spese geometra Le anticipazioni per diritti catastali vanno indicate in fattura?Sì, vanno indicate ma in una riga separata con natura N1, come somme escluse ex art. 15 DPR 633/72. Devono essere riaddebitate esattamente per l’importo anticipato e supportate da documentazione riferibile al cliente. Non si sommano al compenso e non entrano nella base imponibile.Il rimborso chilometrico del geometra è imponibile?Sì. Il rimborso chilometrico è una spesa sostenuta dal professionista in nome proprio per eseguire l’incarico: è quindi un rimborso spese imponibile, concorre al compenso, è soggetto al contributo integrativo del 5% e rientra nel calcolo della soglia degli 85.000 euro.Il contributo integrativo si applica sulle anticipazioni escluse?No. Il contributo integrativo Cassa Geometri si calcola sul volume d’affari ai fini IVA e le anticipazioni ex art. 15 ne sono fuori. Il 5% si applica quindi solo su onorario e rimborsi spese imponibili.Cosa succede se sbaglio a calcolare la soglia includendo le anticipazioni?Rischi di uscire dal regime forfettario senza averne motivo, con costi di gestione più alti e una tassazione meno favorevole. In caso di errore già consolidato in dichiarazione è possibile intervenire con una dichiarazione integrativa: è una procedura delicata, che conviene affidare agli esperti del CAF Centro Fiscale.Se la ricevuta non è intestata al cliente posso comunque usare la natura N1?È il punto più fragile. La norma richiede anticipazioni regolarmente documentate: se manca ogni collegamento con il committente e con la sua pratica, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la somma come compenso imponibile. Conserva sempre quietanze, contrassegni e attestazioni di versamento associandoli al fascicolo del cliente.Un rimborso forfettario di trasferta è trattato come un’anticipazione?No. Il rimborso concordato “a forfait”, cioè in cifra fissa a prescindere dalla spesa reale, non ha nulla a che vedere con le anticipazioni geometra: è a tutti gli effetti compenso imponibile, con contributo integrativo e rilevanza ai fini della soglia.Assistenza fiscale per geometri: come possiamo aiutartiGestire correttamente i rimborsi spese geometra e le anticipazioni escluse ex art. 15 significa avere sotto controllo il proprio volume d’affari, versare il giusto contributo integrativo e restare serenamente entro la soglia degli 85.000 euro quando conviene. Non è una materia da improvvisare a fine anno: è un metodo da impostare sulla prima fattura e mantenere con costanza.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue professionisti tecnici e partite IVA in regime forfettario in tutta Italia: verifichiamo l’impostazione delle tue fatture, controlliamo la corretta separazione tra compensi e anticipazioni, monitoriamo la soglia dei ricavi e curiamo dichiarazione dei redditi e adempimenti previdenziali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online, con preventivo personalizzato in base alla tua attività.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale della tua attività di geometra? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci per fissare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 15:00:002026-09-05 09:22:56Rimborsi Spese e Anticipazioni del Geometra 2027: Diritti Catastali, Bolli e Oneri Comunali Contano nella Soglia degli 85.000 Euro?
NOTIZIESRL, aumento di capitale valido anche senza il versamento immediato del 25%Differenze SRL e SRLSUna SRL che delibera un aumento di capitale sociale deve versare subito almeno il 25% dei conferimenti in denaro? Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione, la risposta è no: l’operazione resta valida anche se il versamento materiale della quota avviene in un momento successivo alla delibera. La pronuncia, che ha per oggetto la responsabilità disciplinare di una notaia sanzionata proprio per aver verbalizzato un aumento di capitale privo dell’attestazione del versamento immediato, chiarisce un punto molto discusso tra notai, commercialisti e imprenditori: la sottoscrizione dell’aumento di capitale SRL 25% è un atto di natura consensuale, non un’operazione che richiede il contestuale deposito del denaro in banca.La questione non è solo teorica: riguarda migliaia di piccole e medie imprese che ogni anno decidono di rafforzare la propria struttura patrimoniale attraverso un aumento di capitale, magari per accedere a un finanziamento, partecipare a un bando o semplicemente consolidare la solidità della società agli occhi di banche e fornitori.Indice dei contenutiCos’è il versamento del 25% nella SRL e perché è importanteLa decisione della Cassazione: aumento di capitale valido anche senza versamento immediato del 25%Le conseguenze pratiche per le SRL e per i notaiDomande frequenti sull’aumento di capitale SRL e il versamento del 25%Cos’è il versamento del 25% nella SRL e perché è importanteQuando si costituisce una SRL, la legge impone ai soci di versare, al momento della sottoscrizione dell’atto, almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso un conto corrente intestato alla società (o, in alcuni casi, tramite altre modalità equivalenti). Questa regola, prevista dall’articolo 2464 del Codice Civile, serve a garantire che la società nasca con una dotazione patrimoniale minima reale, non solo promessa sulla carta.Il dubbio che si è posto negli anni riguarda l’aumento di capitale sociale, disciplinato invece dall’articolo 2481-bis del Codice Civile: quando i soci decidono, dopo la costituzione, di aumentare il capitale, questa stessa regola del 25% deve essere rispettata subito, con il versamento immediato in cassa, oppure si applicano criteri diversi? Su questo punto la prassi notarile e la giurisprudenza si erano divise, generando incertezza operativa soprattutto per i notai chiamati a verbalizzare le delibere assembleari.Va inoltre ricordato che l’articolo 2464 c.c. ammette anche modalità alternative al versamento in denaro, come la compensazione contabile, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, a garanzia dell’effettivo conferimento. La decisione della Cassazione: aumento di capitale valido anche senza versamento immediato del 25%Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile (sentenza n. 23365 del 16 luglio 2026), una notaia era stata sanzionata dal Consiglio notarile distrettuale per aver rogato un verbale assembleare di aumento di capitale in SRL senza attestare il versamento immediato del 25% da parte dei soci sottoscrittori. Secondo l’accusa disciplinare, l’assenza di questa attestazione avrebbe reso irregolare l’operazione.La Cassazione ha annullato la sanzione, accogliendo un principio giuridico chiaro: la sottoscrizione dell’aumento di capitale è un negozio giuridico di natura consensuale, non reale. In altre parole, l’operazione si perfeziona nel momento in cui le volontà dei soci si incontrano, cioè con la delibera assembleare e la sottoscrizione delle quote, e non richiede necessariamente il contestuale versamento materiale del denaro. Una volta sottoscritto l’aumento, il versamento del 25% diventa un’obbligazione, un vero e proprio debito del socio verso la società, esigibile su richiesta degli amministratori, ma non una condizione di validità immediata dell’atto stesso.La Corte ha inoltre richiamato l’articolo 2466 del Codice Civile, che disciplina le conseguenze per il socio moroso: se un socio non versa quanto dovuto, la società ha a disposizione strumenti specifici (come la messa in mora e, nei casi più gravi, l’esclusione del socio), proprio perché il legislatore ha già previsto che il versamento possa non essere contestuale alla sottoscrizione. Le conseguenze pratiche per le SRL e per i notaiPer le società a responsabilità limitata con più soci, questa pronuncia sull’aumento di capitale SRL 25% offre maggiore flessibilità operativa: la delibera di aumento può essere validamente assunta e verbalizzata anche se il versamento della quota minima avverrà in un momento successivo, restando comunque un obbligo che l’amministratore potrà far valere nei confronti dei soci sottoscrittori.La Cassazione ha però tracciato un confine preciso per un caso particolare: nelle SRL con socio unico, la disciplina resta più rigorosa e continua a richiedere il versamento integrale e immediato del conferimento, non essendo applicabile la stessa logica prevista per le compagini plurisocietarie, dove il rischio di elusione della garanzia patrimoniale è ritenuto minore grazie al controllo reciproco tra più soci.Per i notai, la sentenza chiarisce anche i limiti dei loro doveri di controllo previsti dall’articolo 147 della Legge Notarile (L. 89/1913): verbalizzare una delibera di aumento di capitale senza attestare il versamento immediato del 25% non costituisce, di per sé, una violazione disciplinare, se l’operazione rispetta comunque i principi civilistici sulla natura consensuale della sottoscrizione.Per gli imprenditori, la ricaduta pratica è significativa: chi gestisce una SRL e sta valutando un aumento di capitale sociale per rafforzare la società potrà contare su maggiore certezza nella pianificazione dei tempi, senza il rischio che la delibera venga considerata invalida solo perché il versamento del 25% non è avvenuto nello stesso giorno dell’assemblea.Resta comunque fondamentale documentare correttamente ogni passaggio della procedura, dalla convocazione dell’assemblea alla sottoscrizione delle quote, fino all’effettivo versamento, per evitare contestazioni successive tra soci o da parte di terzi creditori. Domande frequenti sull’aumento di capitale SRL e il versamento del 25%Il versamento del 25% è sempre obbligatorio in una SRL?Sì, resta un obbligo previsto dall’articolo 2464 del Codice Civile per i conferimenti in denaro, sia in fase di costituzione sia in caso di aumento di capitale. Quello che cambia, secondo il recente orientamento della Cassazione, è che l’aumento di capitale SRL 25% può considerarsi validamente sottoscritto anche prima che il versamento sia materialmente eseguito, che diventa così un debito esigibile del socio verso la società.Cosa succede se un socio non versa la propria quota dopo l’aumento di capitale?La società può metterlo in mora e, in caso di persistente inadempimento, avviare la procedura di esclusione del socio moroso prevista dall’articolo 2466 del Codice Civile.La regola vale anche per le SRL con un solo socio?No. Nelle SRL unipersonali resta necessario il versamento integrale e immediato del conferimento, proprio per compensare l’assenza del controllo reciproco tra più soci tipico delle società plurisocietarie.Un notaio rischia sanzioni se non attesta il versamento immediato del 25% in un verbale di aumento di capitale?Secondo la Cassazione, non necessariamente: se l’operazione rispetta la natura consensuale della sottoscrizione prevista dalla legge, l’assenza dell’attestazione del versamento immediato non costituisce automaticamente una violazione dei doveri di controllo del notaio.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/Differenze-SRL-e-SRLS.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 13:00:002026-09-04 15:57:19SRL, aumento di capitale valido anche senza il versamento immediato del 25%
NOTIZIECredito Fornitore SACE-SIMEST: 550 milioni di euro per l’export delle PMILe imprese italiane che vendono all’estero hanno a disposizione uno strumento che nei primi mesi del 2026 ha registrato una crescita significativa: il Credito Fornitore promosso da SACE e SIMEST. Nel primo semestre 2026 SACE ha deliberato 525 operazioni per un valore complessivo di 550 milioni di euro, in aumento del 54% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato che conferma quanto il sostegno pubblico all’internazionalizzazione stia diventando una leva sempre più utilizzata dalle piccole e medie imprese italiane, in particolare per affrontare mercati extra UE dove i tempi di incasso e i rischi commerciali sono più elevati.Il meccanismo del credito fornitore export PMI non è una novità assoluta, ma i numeri del 2026 mostrano un utilizzo in forte espansione, trainato dalla necessità delle aziende esportatrici di offrire condizioni di pagamento competitive senza compromettere la propria liquidità.Indice dei contenutiCos’è il Credito Fornitore SACE-SIMESTI numeri del 2026: 550 milioni di euro deliberati da SACECome funziona il meccanismo: garanzia, finanziamento e contributo agli interessiPMI protagoniste: oltre il 96% dei volumi deliberatiI mercati e i settori coinvoltiIl ruolo del Credito Fornitore nel sostegno all’internazionalizzazioneCos’è il Credito Fornitore SACE-SIMESTIl Credito Fornitore è una soluzione integrata pensata per le imprese italiane che esportano beni o servizi e devono concedere ai propri clienti esteri una dilazione di pagamento a medio-lungo termine. In pratica, l’azienda italiana non deve attendere l’incasso a scadenza per ricevere liquidità: riceve un finanziamento collegato alla fornitura, mentre il cliente estero rimborsa con rate concordate.Lo strumento nasce dalla collaborazione tra due soggetti pubblici che operano nel campo del sostegno all’internazionalizzazione: SACE, che fornisce la copertura assicurativa a tutela del credito vantato dall’impresa italiana, e SIMEST, che interviene con un contributo in conto interessi sulla quota capitale dilazionata. La combinazione di questi due elementi riduce il rischio commerciale legato alla vendita all’estero e rende più sostenibile, dal punto di vista finanziario, la concessione di condizioni di pagamento dilazionate ai clienti esteri. I numeri del 2026: 550 milioni di euro deliberati da SACESecondo i dati diffusi da SACE e SIMEST relativi al primo semestre 2026, il ricorso al Credito Fornitore è cresciuto in modo netto. SACE ha approvato 525 operazioni per 550 milioni di euro, con un incremento del 54% sull’anno precedente. Parallelamente, SIMEST ha ammesso al Contributo Export circa 50 operazioni per 100 milioni di euro in quota capitale, con una crescita ancora più marcata, pari al 218%. A questi numeri si aggiungono altre 65 operazioni in fase di istruttoria, per un valore stimato di circa 150 milioni di euro, segno che il trend di crescita dovrebbe proseguire anche nella seconda parte dell’anno.Sommando i volumi di SACE e SIMEST, il sostegno complessivo erogato attraverso questo canale nei primi sei mesi del 2026 supera i 650 milioni di euro, un livello che conferma il ruolo crescente del credito fornitore export PMI tra gli strumenti a disposizione delle aziende italiane orientate ai mercati internazionali. Come funziona il meccanismo: garanzia, finanziamento e contributo agli interessiPer capire perché questo strumento sta trovando sempre più spazio tra le imprese esportatrici, è utile chiarire come si combinano i tre elementi principali.Finanziamento al fornitore italiano: l’azienda che esporta ottiene la liquidità necessaria a coprire la dilazione concessa al cliente estero, senza dover attendere l’incasso finale.Copertura assicurativa SACE: tutela il credito dell’impresa italiana rispetto al rischio di mancato pagamento da parte del compratore estero, elemento particolarmente rilevante quando si opera in mercati considerati più rischiosi.Contributo Export SIMEST: interviene sugli interessi maturati sulla quota capitale dilazionata, riducendo il costo finanziario complessivo dell’operazione per l’impresa italiana.Questa combinazione consente alle PMI di proporre ai clienti esteri condizioni di pagamento più flessibili, un fattore spesso decisivo nella competizione con le imprese concorrenti di altri Paesi, senza che questo comporti un aggravio insostenibile sulla situazione finanziaria dell’azienda esportatrice. PMI protagoniste: oltre il 96% dei volumi deliberatiUn dato che emerge con chiarezza dai numeri diffusi da SACE e SIMEST riguarda la platea di beneficiari. Le PMI e le Mid Cap rappresentano infatti oltre il 96% dei volumi complessivamente deliberati nel primo semestre 2026. Le regioni più attive sono Lombardia, Veneto e Toscana, aree a forte vocazione manifatturiera ed export-oriented, dove la presenza di filiere produttive orientate ai mercati esteri rende naturale il ricorso a strumenti come il Credito Fornitore.Il forte utilizzo da parte delle piccole e medie imprese conferma che il credito fornitore export PMI non è pensato solo per le grandi realtà industriali, ma è uno strumento accessibile anche alle aziende di dimensioni più contenute che vogliono consolidare la propria presenza sui mercati internazionali senza esporsi a rischi finanziari eccessivi. I mercati e i settori coinvoltiLe operazioni sostenute da SACE e SIMEST riguardano ordini diretti verso mercati extra UE, in particolare Africa, Medio Oriente, Asia e America Latina: aree geografiche dove i tempi di pagamento più lunghi e la maggiore incertezza commerciale rendono più utile poter contare su una copertura assicurativa e su un sostegno finanziario dedicato.Dal punto di vista settoriale, le operazioni interessano comparti diversificati, dalla meccanica strumentale al tessile, passando per la plastica e i metalli: settori tradizionalmente forti del made in Italy, in cui la capacità di offrire condizioni di pagamento competitive può fare la differenza nella conquista di nuove commesse all’estero. Il ruolo del Credito Fornitore nel sostegno all’internazionalizzazioneI dati del primo semestre 2026 si inseriscono in un quadro più ampio di strumenti pubblici dedicati al sostegno dell’export italiano. Il Credito Fornitore si affianca ad altre misure gestite da SACE e SIMEST, con l’obiettivo comune di ridurre i rischi legati alle vendite internazionali e facilitare l’accesso delle imprese italiane, in particolare delle PMI, a mercati con potenziale di crescita ma caratterizzati da maggiore complessità commerciale e finanziaria.La crescita registrata nel 2026, sia in termini di numero di operazioni che di volumi finanziati, indica un utilizzo sempre più consapevole di questi strumenti da parte delle imprese italiane, che li integrano nelle proprie strategie di internazionalizzazione come leva competitiva accanto agli aspetti puramente commerciali e produttivi.Domande Frequenti sul Credito Fornitore SACE-SIMESTCos’è il Credito Fornitore SACE-SIMEST?È uno strumento che combina un finanziamento all’impresa italiana esportatrice, la copertura assicurativa di SACE sul credito vantato verso il cliente estero e il contributo in conto interessi di SIMEST sulla quota capitale dilazionata. Serve a permettere alle aziende italiane di concedere dilazioni di pagamento a medio-lungo termine ai clienti esteri senza compromettere la propria liquidità.Chi può utilizzare il Credito Fornitore per l’export?Lo strumento è rivolto principalmente a imprese italiane che esportano beni o servizi verso mercati esteri, in particolare extra UE. Nel primo semestre 2026, oltre il 96% dei volumi deliberati da SACE ha riguardato PMI e Mid Cap, segno di un utilizzo diffuso anche tra le realtà imprenditoriali di dimensioni più contenute.Quanto vale il Credito Fornitore nel 2026?Nel primo semestre 2026 SACE ha deliberato 525 operazioni per 550 milioni di euro, in crescita del 54% rispetto allo stesso periodo del 2025. SIMEST ha invece ammesso circa 50 operazioni per 100 milioni di euro in quota capitale, con un aumento del 218%, a cui si aggiungono 65 operazioni in fase di istruttoria per circa 150 milioni di euro.Qual è la differenza tra il ruolo di SACE e quello di SIMEST nel Credito Fornitore?SACE interviene con la copertura assicurativa che tutela il credito dell’impresa italiana verso il rischio di mancato pagamento da parte del cliente estero. SIMEST, invece, eroga un contributo in conto interessi che riduce il costo finanziario della dilazione concessa, agendo quindi sulla componente economica dell’operazione.Quali mercati e settori interessano maggiormente il Credito Fornitore?Le operazioni sostenute nel 2026 riguardano soprattutto mercati extra UE come Africa, Medio Oriente, Asia e America Latina. Dal punto di vista settoriale, sono coinvolti in modo particolare la meccanica strumentale, il tessile, la plastica e i metalli, comparti tradizionalmente rilevanti per l’export italiano.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-07 12:00:002026-09-04 15:47:20Credito Fornitore SACE-SIMEST: 550 milioni di euro per l’export delle PMI
NOTIZIESconto Tributi Locali del 20% e Lettere di Compliance: cosa cambiaArriva una novità importante per chi paga tributi locali come la TARI: con il decreto sulla riforma della fiscalità locale, i Comuni potranno concedere uno sconto tributi locali fino al 20% a chi sceglie di pagare tramite addebito diretto in conto corrente. Allo stesso tempo, cambia anche il modo in cui gli enti comunicano con i contribuenti in caso di irregolarità, grazie alle nuove lettere di compliance per i tributi locali. Vediamo insieme cosa prevede la norma e cosa significa in concreto per famiglie e imprese.Indice dei contenutiCos’è lo sconto del 20% sui tributi localiCome funziona l’addebito diretto in conto correnteIMU esclusa: perché la TARI è la vera protagonistaLe lettere di compliance: cosa sono e come funzionanoCosa succede se non si risponde alla lettera di complianceDomande frequenti su sconto tributi locali e lettere di complianceCos’è lo sconto del 20% sui tributi localiLa misura nasce dal Decreto Legislativo n. 147 del 7 agosto 2026, che riforma il rapporto tra contribuenti ed enti territoriali in materia di tributi regionali e locali. Il decreto, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026, introduce la possibilità per Regioni e Comuni di applicare una riduzione fino al 20% sulle aliquote e sulle tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali locali.La condizione per ottenere questo sconto tributi locali è una sola: il contribuente deve autorizzare in modo permanente l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale per il pagamento del tributo. In pratica, chi accetta di far gestire il pagamento in automatico dal proprio conto, senza doversi ricordare ogni scadenza, potrà beneficiare di una tariffa più leggera.È importante sapere che la legge lascia agli enti la facoltà di introdurre lo sconto tributi locali: non si tratta quindi di un beneficio automatico e uguale in tutta Italia, ma di un’opportunità che ogni Comune potrà decidere se e come attivare. Gli enti potranno inoltre stabilire un tetto massimo sull’importo a cui applicare la riduzione percentuale, oppure prevedere in alternativa uno sconto fisso anziché percentuale. Come funziona l’addebito diretto in conto correnteL’addebito diretto non è una novità assoluta: si tratta dello stesso meccanismo già utilizzato per bollette e utenze, in cui l’importo dovuto viene prelevato automaticamente dal conto corrente alla scadenza prevista. Applicato ai tributi locali, questo sistema permette agli enti di ridurre i mancati pagamenti dovuti a semplice dimenticanza, e per questo motivo viene premiato con una tariffa agevolata.Per il contribuente il vantaggio è duplice: da un lato risparmia una parte dell’importo dovuto, dall’altro non deve più preoccuparsi di ricordare le scadenze rateali. Naturalmente, prima di attivare questo servizio è opportuno verificare quali tributi il proprio Comune ha deciso di includere nell’agevolazione e con quali percentuali di riduzione, dato che ogni ente locale potrà definire regole proprie. IMU esclusa: perché la TARI è la vera protagonistaUn dettaglio che molti contribuenti si chiedono riguarda l’IMU: lo sconto si applica anche all’imposta municipale sugli immobili? La risposta, allo stato attuale, è no. L’IMU continua infatti a essere versata tramite modello F24, un sistema di pagamento diverso rispetto all’addebito diretto in conto corrente, e per questo motivo resta esclusa dalla nuova agevolazione.Il tributo che più probabilmente beneficerà dello sconto tributi locali è la TARI, la tassa sui rifiuti, insieme ad altre entrate patrimoniali locali come il canone unico o alcune tariffe comunali. Sarà comunque compito di ogni singolo Comune stabilire l’elenco esatto dei tributi ammessi all’agevolazione, oltre alla percentuale di riduzione applicabile. Le lettere di compliance: cosa sono e come funzionanoIl decreto sulla riforma della fiscalità locale non si limita agli sconti: introduce anche le lettere di compliance, uno strumento già noto a chi ha ricevuto comunicazioni simili dall’Agenzia delle Entrate per le imposte statali, ora esteso anche ai tributi locali.Si tratta di comunicazioni che Regioni ed enti locali possono inviare ai contribuenti prima di avviare un vero e proprio accertamento, segnalando possibili anomalie o errori nel calcolo di IMU, TARI e altri tributi locali. L’obiettivo è favorire la regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso, riducendo così il ricorso al contenzioso e agli accertamenti veri e propri.Un aspetto fondamentale da chiarire è che la lettera di compliance non è un atto impositivo: non equivale quindi a un avviso di accertamento, non comporta l’iscrizione a ruolo del debito, non fa scattare la riscossione coattiva e non fa decorrere i termini per un’eventuale impugnazione. È, in sostanza, un invito a verificare la propria posizione e a mettersi in regola prima che la situazione si aggravi.Il meccanismo ricorda da vicino quanto già avviene in ambito IVA con la liquidazione automatica IVA, dove il Fisco segnala anomalie prima di procedere con controlli più approfonditi: anche a livello locale, insomma, la linea guida è puntare sulla prevenzione più che sulla sanzione immediata. Cosa succede se non si risponde alla lettera di complianceChi riceve una lettera di compliance su un tributo locale ha a disposizione un periodo di tempo, generalmente fino a 60 giorni, per fornire chiarimenti, presentare documenti o procedere alla regolarizzazione spontanea della propria posizione. È il momento in cui conviene verificare con attenzione i calcoli indicati dal Comune, perché non sempre le anomalie segnalate corrispondono a un errore effettivo del contribuente.Se il contribuente non risponde né regolarizza la propria posizione entro i termini indicati, l’ente potrà procedere con gli strumenti ordinari, tra cui l’avviso di accertamento vero e proprio. Il decreto prevede inoltre che il ravvedimento operoso resti utilizzabile anche quando sono già in corso verifiche da parte dell’ente, offrendo così un margine di manovra in più rispetto al passato. Domande frequenti su sconto tributi locali e lettere di complianceLo sconto del 20% sui tributi locali è automatico per tutti?No. La norma dà ai Comuni la facoltà di introdurlo, non l’obbligo. Ogni ente deciderà se applicarlo, su quali tributi e con quale percentuale, fino a un massimo del 20%.L’IMU rientra nello sconto per addebito diretto?No, l’IMU si paga tramite modello F24 e resta esclusa dall’agevolazione, che riguarda principalmente la TARI e altre entrate patrimoniali locali pagabili con addebito diretto in conto corrente.Cosa devo fare per attivare l’addebito diretto sui tributi locali?Occorre autorizzare in modo permanente il prelievo automatico dal proprio conto corrente bancario o postale, seguendo le modalità che ogni Comune stabilirà per i propri tributi.La lettera di compliance sui tributi locali equivale a una multa?No. Non è un atto impositivo: non comporta iscrizione a ruolo, non avvia la riscossione coattiva e non fa partire i termini di impugnazione. È un invito a verificare e regolarizzare la propria posizione.Quanto tempo si ha per rispondere a una lettera di compliance?Generalmente il contribuente dispone di un periodo di tempo, fino a 60 giorni, per fornire chiarimenti, presentare documenti o regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite ravvedimento operoso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 10:00:002026-09-04 14:29:35Sconto Tributi Locali del 20% e Lettere di Compliance: cosa cambia
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOEquo Compenso Architetti Geometri Ingegneri 2026: Guida Completa ai Parametri DM e alle 7 Tutele di LeggeL’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 non è più una semplice aspirazione di categoria: è un diritto riconosciuto dalla legge. Dopo l’entrata in vigore della Legge 21 aprile 2023 n. 49, il professionista tecnico che lavora per la Pubblica Amministrazione, per banche e assicurazioni o per le grandi imprese non può più vedersi imporre onorari simbolici: le clausole che prevedono un compenso sottosoglia, cioè inferiore ai parametri ministeriali, sono nulle.Nella pratica quotidiana, però, molti architetti, geometri e ingegneri continuano a firmare incarichi al ribasso, spesso perché non conoscono gli strumenti di tutela a disposizione o temono di perdere il cliente. In questa guida completa spieghiamo, con linguaggio semplice, cosa prevede la normativa, come si calcolano i compensi minimi con i decreti parametri, perché il preventivo scritto è obbligatorio e quali azioni concrete si possono intraprendere quando l’onorario proposto è fuori mercato.Affronteremo anche il lato pratico e quotidiano della professione: la fatturazione, il contributo integrativo Inarcassa per architetti e ingegneri, quello CIPAG per i geometri, l’IVA e la convenienza del regime forfettario. Perché conoscere le regole dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 serve a poco se poi il compenso viene gestito male sul piano fiscale e contributivo.Indice dei contenutiCos’è l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026A chi si applica la legge sull’equo compenso: PA, banche e grandi impreseNullità delle clausole con compenso sottosogliaI parametri di riferimento: DM 140/2012 e DM 17 giugno 2016Il preventivo scritto obbligatorio: cosa deve contenereSanzioni disciplinari e responsabilità del professionistaCome si calcola l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 in praticaCompenso sottosoglia: cosa fare e come difendersiEquo compenso e appalti pubblici: cosa cambia nelle gareAspetti fiscali: fattura, Inarcassa, CIPAG, IVA e regime forfettarioGli errori più comuni da evitare sull’equo compensoAssistenza fiscale per architetti, geometri e ingegneri a UdineCos’è l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026Per equo compenso si intende un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, e comunque conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali. È una definizione che troviamo nell’articolo 1 della Legge 49/2023, in vigore dal 20 maggio 2023, e che rappresenta un cambio di prospettiva radicale rispetto al passato.Facciamo un passo indietro. Nel 2006 il cosiddetto decreto Bersani aveva abolito le tariffe minime obbligatorie delle professioni, aprendo di fatto la strada alla concorrenza sul prezzo. Il risultato, negli anni successivi, è stato un progressivo schiacciamento verso il basso degli onorari dei professionisti tecnici, soprattutto nei rapporti con committenti forti. La Legge 49/2023 non reintroduce le vecchie tariffe, ma stabilisce qualcosa di diverso e altrettanto incisivo: i parametri ministeriali diventano una soglia minima inderogabile in determinati rapporti contrattuali.In parole semplici: se sei un architetto, un geometra o un ingegnere e ricevi un incarico da uno dei committenti “forti” individuati dalla legge, il compenso non può scendere sotto i valori calcolati con i decreti parametri. Se il contratto prevede una cifra inferiore, quella clausola non produce effetti ed è possibile chiedere al giudice di ricalcolare l’onorario secondo i parametri. Perché riguarda direttamente i professionisti tecniciLe professioni tecniche sono tra le più esposte al fenomeno dei compensi sottosoglia. Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, pratiche edilizie e catastali: sono attività ad alta responsabilità, con obblighi assicurativi e formativi, spesso remunerate come se fossero prestazioni ordinarie. La Legge 49/2023 riconosce che il professionista, di fronte a una banca o a una società con centinaia di dipendenti, si trova in una posizione di debolezza contrattuale e merita una tutela analoga a quella del consumatore.A chi si applica la legge sull’equo compenso: PA, banche e grandi impreseQuesto è il punto più frainteso della normativa. L’equo compenso non si applica a tutti i clienti, ma solo a una categoria specifica di committenti, individuata dall’articolo 2 della Legge 49/2023. La ratio è chiara: proteggere il professionista dove esiste uno squilibrio di potere contrattuale, non nei rapporti tra pari.Pubbliche Amministrazioni e società a partecipazione pubblica, comprese le procedure di affidamento di servizi tecniciImprese bancarie e assicurative, incluse le loro società controllate, le mandatarie e le agenzieImprese che nell’anno precedente all’incarico hanno occupato più di 50 lavoratori dipendentiImprese che nell’anno precedente hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euroBasta uno solo dei due requisiti dimensionali (dipendenti oppure fatturato) perché l’impresa rientri nell’ambito di applicazione. Immaginiamo che un ingegnere riceva l’incarico di redigere una perizia strutturale per una società immobiliare con 12 dipendenti ma con ricavi per 14 milioni di euro: quella società è a tutti gli effetti una “grande impresa” ai fini dell’equo compenso, anche se ha pochi addetti.Restano invece fuori dall’ambito di applicazione i rapporti con i privati cittadini, con le micro e piccole imprese e con le medie imprese che non superano le soglie indicate. Con questi committenti la libera negoziazione resta la regola: nulla vieta però di utilizzare comunque i parametri ministeriali come base tecnica del preventivo, perché rappresentano un riferimento oggettivo e difendibile del valore della prestazione. Prestazioni professionali coinvolteLa legge copre tutte le prestazioni d’opera intellettuale rese dai professionisti, sia iscritti a un ordine o collegio (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali) sia appartenenti alle professioni non organizzate disciplinate dalla Legge 4/2013. Non rileva la forma giuridica: l’incarico può essere svolto come professionista individuale, come studio associato o tramite società tra professionisti.Nullità delle clausole con compenso sottosogliaIl cuore della tutela è la nullità. In diritto, una clausola nulla è una clausola che non produce alcun effetto: è come se non fosse mai stata scritta, anche se il professionista l’ha firmata. La Legge 49/2023 stabilisce che sono nulle le convenzioni, i contratti e gli accordi che non prevedono un compenso equo e proporzionato, cioè inferiore ai parametri ministeriali.Si tratta di una nullità di protezione, cioè una nullità “a senso unico”: può essere fatta valere soltanto dal professionista, mai dal committente, e il giudice può rilevarla anche d’ufficio. Un dettaglio decisivo: la nullità colpisce la singola clausola sul compenso, non l’intero contratto, che resta valido in tutte le altre parti. Il professionista quindi non perde l’incarico né i diritti maturati: ottiene solo la rideterminazione dell’onorario.La normativa considera nulle anche altre pattuizioni vessatorie che ricorrono spesso nei contratti predisposti unilateralmente dai committenti forti. Le più frequenti sono elencate qui sotto.Clausole che riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contrattoClausole che attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipula in forma scritta degli elementi essenziali del contrattoClausole che impongono al professionista l’anticipazione delle spese senza rimborsoClausole che escludono il diritto al rimborso spese documentate o prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorniClausole che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuitoAttenzione a un aspetto psicologico non secondario: molti professionisti pensano che, avendo firmato, non ci sia più nulla da fare. È esattamente il contrario. La nullità di protezione esiste proprio perché il legislatore sa che la firma, in questi contesti, non è realmente libera. I parametri di riferimento: DM 140/2012 e DM 17 giugno 2016Per capire se un compenso è equo serve un metro di misura oggettivo. Questo metro sono i decreti parametri, cioè decreti del Ministero della Giustizia che stabiliscono i criteri di calcolo degli onorari professionali. Per le professioni tecniche i riferimenti principali sono due, e non sono alternativi ma complementari. DM 140/2012: i parametri generaliIl Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n. 140 è il regolamento che disciplina la determinazione dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, comprese quelle dell’area tecnica. Nato per consentire al giudice di liquidare i compensi in mancanza di accordo tra le parti, è diventato con la Legge 49/2023 uno dei riferimenti per stabilire la soglia dell’equo compenso. Il decreto ragiona per valore dell’opera, complessità della prestazione e attività effettivamente svolte.DM 17 giugno 2016: il decreto parametri per architetti e ingegneriIl DM 17 giugno 2016, conosciuto come decreto parametri o “parametri-bis”, è lo strumento operativo più usato dai professionisti tecnici. Fissa le tabelle per la determinazione dei corrispettivi nei servizi di ingegneria e architettura ed è la base di tutti i software e calcolatori di parcella oggi in circolazione. Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) il quadro si è articolato: negli appalti pubblici i corrispettivi da porre a base di gara si determinano con l’Allegato I.13, che copre progettazione, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, collaudo e incarichi di supporto al RUP, attualizzando il quadro tariffario della tavola Z-2 del DM 17 giugno 2016. Il DM 17 giugno 2016 resta invece il riferimento diretto per gli incarichi privati e per il calcolo dell’equo compenso ai sensi della Legge 49/2023.La giurisprudenza amministrativa si è mossa nella stessa direzione: il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 8442 del 30 ottobre 2025, ha confermato che, quando la lex specialis di gara indica come non ribassabile la quota di compenso professionale calcolata con il DM 17 giugno 2016, l’offerta che scende sotto quell’importo va esclusa, e che non è ammesso ricorrere al criterio “a vacazione” per prestazioni già tabellate nel decreto parametri. In altre parole, non si possono azzerare o comprimere artificiosamente le voci di corrispettivo per aggirare i minimi.Il preventivo scritto obbligatorio: cosa deve contenereMolti professionisti tecnici non lo sanno, ma il preventivo scritto non è una cortesia commerciale: è un obbligo di legge. Lo prevede l’articolo 9 del D.L. 1/2012, come modificato dalla Legge annuale per la concorrenza 124/2017: il compenso deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico e reso noto al cliente obbligatoriamente in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima.Il preventivo non serve solo a evitare contestazioni: nel sistema dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 diventa la prova documentale del valore della prestazione concordata e della sua conformità ai parametri ministeriali. Un preventivo redatto secondo il DM 17 giugno 2016, con l’indicazione analitica delle prestazioni, è il documento più solido che il professionista possa esibire in caso di contenzioso.Il grado di complessità dell’incarico e le attività che lo compongonoTutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili dal conferimento fino alla conclusione dell’incaricoGli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale e il relativo massimaleLa misura del compenso, distinta tra onorario, spese e oneri accessoriIl contributo integrativo alla cassa di previdenza e il trattamento IVA applicabileLe modalità e i tempi di pagamento, con eventuali acconti e stati di avanzamentoUn consiglio pratico che vale più di mille clausole: separa sempre l’onorario dalle spese e indica il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo. Un preventivo generico con una cifra unica “a corpo” è molto più difficile da difendere di un preventivo che mostra, voce per voce, come si arriva a quel numero. Sanzioni disciplinari e responsabilità del professionistaC’è un aspetto della Legge 49/2023 che spesso viene sottovalutato: la norma non tutela soltanto il professionista, ma gli impone anche doveri. Il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso, ad esempio accettando consapevolmente incarichi a compensi sottosoglia da committenti rientranti nell’ambito di applicazione, è soggetto a responsabilità disciplinare davanti al proprio ordine o collegio professionale.L’art. 5 della legge ha infatti previsto che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione dell’obbligo di convenire o preventivare un compenso equo e proporzionato, nonché la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente — nei rapporti in cui l’accordo è predisposto dal professionista — che il compenso deve in ogni caso rispettare i parametri, pena la nullità della pattuizione. Le sanzioni disciplinari seguono la scala tipica degli ordinamenti professionali: dall’avvertimento alla censura, fino alla sospensione dall’esercizio della professione nei casi più gravi o reiterati.Il legislatore ha inoltre istituito presso il Ministero della Giustizia un Osservatorio nazionale sull’equo compenso, con il compito di monitorare l’applicazione della normativa, segnalare le criticità e formulare proposte. Il messaggio è chiaro: l’equo compenso non è una facoltà negoziabile del singolo, ma un interesse dell’intera categoria professionale. Il ribasso accettato oggi da un collega diventa il prezzo di mercato imposto domani a tutti.Come si calcola l’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 in praticaIl calcolo dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 segue una logica a più passaggi, prevista dal DM 17 giugno 2016. Non è un listino prezzi con importi fissi: è un algoritmo che parte dalle caratteristiche oggettive dell’opera e arriva al corrispettivo. Vediamo i passaggi con parole semplici.Valore dell’opera (V): è l’importo dei lavori a cui la prestazione si riferisce, suddiviso per categorie e destinazioni funzionali (edilizia, strutture, impianti, infrastrutture, urbanistica)Parametro di base (P): è un coefficiente che decresce all’aumentare del valore dell’opera, secondo una formula matematica definita dal decretoGrado di complessità (G): è il coefficiente che misura la difficoltà tecnica dell’intervento, indicato nelle tabelle allegate al decretoSpecificità della prestazione (Q): ogni singola attività (studio di fattibilità, progetto definitivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza) ha un proprio coefficienteSpese e oneri accessori (S): si aggiungono in misura forfettaria o documentata, in percentuale sul compensoIl compenso si ottiene moltiplicando tra loro V, P, G e Q e sommando poi le spese. Facciamo un esempio concettuale, senza entrare negli importi: supponiamo che l’architetta Elena riceva l’incarico di direzione lavori per la ristrutturazione di un edificio pubblico. Non partirà da una cifra “a sentimento”, ma dal valore dei lavori, applicherà il grado di complessità previsto per quella categoria di edilizia, sommerà i coefficienti Q di ciascuna prestazione effettivamente richiesta e otterrà così il compenso minimo di riferimento. Se la stazione appaltante offre meno, siamo di fronte a un compenso sottosoglia.Due precisazioni operative importanti. La prima: nelle gare pubbliche per i servizi di ingegneria e architettura il ribasso d’asta non è libero. Dopo il decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024), per gli affidamenti di importo pari o superiore a 140.000 euro il corrispettivo è scomposto in una quota non ribassabile del 65%, corrispondente al compenso professionale, e in una quota ribassabile del 35% relativa a spese e oneri accessori, con un punteggio economico massimo del 30%; sotto i 140.000 euro, negli affidamenti diretti, la riduzione non può superare il 20%. La seconda: le spese e gli oneri accessori, pur ribassabili entro quel limite, non possono essere azzerati, perché rappresentano costi reali della prestazione. Comprimerli a zero è, nella sostanza, un modo per aggirare l’equo compenso. Compenso sottosoglia: cosa fare e come difendersiImmaginiamo che il geometra Paolo abbia svolto un incarico di frazionamento e accatastamento per una società con oltre 50 dipendenti, accettando un compenso decisamente inferiore ai parametri. La prestazione è conclusa, la fattura emessa. Che cosa può fare? Molto più di quanto crede.La Legge 49/2023 gli riconosce il diritto di rivolgersi al giudice competente per far dichiarare la nullità della clausola sul compenso e ottenere la rideterminazione dell’onorario secondo i parametri ministeriali. Il giudice, nel rideterminare il compenso, tiene conto dell’opera effettivamente prestata e può avvalersi dei pareri di congruità rilasciati dall’ordine o dal collegio professionale di appartenenza, che costituiscono un elemento di prova qualificato.C’è di più, ed è la parte che rende la tutela realmente efficace: il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza tra il compenso pattuito e quello dovuto secondo i parametri. Resta ferma, naturalmente, la possibilità di chiedere il risarcimento del maggior danno se dimostrato. Quanto ai tempi, la nullità della clausola può essere fatta valere senza limiti di tempo, perché l’azione di nullità è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 del Codice civile. Per il diritto al pagamento dell’onorario, invece, l’art. 5 della Legge 49/2023 stabilisce che la prescrizione decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa committente e, se a un unico incarico sono seguite più prestazioni, dal giorno del compimento dell’ultima prestazione. La legge fissa quindi il momento di decorrenza, non un nuovo termine di durata: per capire quanto tempo si ha effettivamente a disposizione occorre fare riferimento alle regole del Codice civile e valutare il caso concreto con un legale.I passaggi consigliati prima di agireRicostruisci la documentazione: incarico, preventivo, corrispondenza, verbali, elaborati consegnatiVerifica i requisiti del committente (dipendenti o fatturato) per accertare l’applicabilità della leggeRielabora il calcolo del compenso secondo il DM 17 giugno 2016, voce per voceRichiedi al tuo ordine o collegio il parere di congruità sulla parcellaValuta con un legale di fiducia l’opportunità di una diffida stragiudiziale prima della causaMetti in ordine la posizione fiscale e contributiva collegata all’incarico, perché un’eventuale rideterminazione avrà effetti su fatture, IVA e contributiSu quest’ultimo punto il supporto di un centro di assistenza fiscale è determinante: la rideterminazione del compenso comporta note di variazione, ricalcolo dell’IVA, del contributo integrativo e della ritenuta d’acconto, oltre a possibili riflessi sulla dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti tecnici in queste situazioni.Equo compenso e appalti pubblici: cosa cambia nelle gareIl rapporto tra equo compenso e appalti pubblici è stato il terreno di scontro interpretativo più acceso degli ultimi anni, e riguarda da vicino chi lavora nei servizi di ingegneria e architettura (SIA). Il punto controverso era la convivenza tra il principio dell’equo compenso e il principio del ribasso competitivo tipico delle gare.Il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 209/2024) è intervenuto proprio per chiarire il quadro, stabilendo che nei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro la parte di corrispettivo corrispondente al compenso professionale (65%) non è soggetta a ribasso, mentre la competizione economica si concentra sulla restante quota del 35% relativa a spese e oneri accessori, con un peso massimo del 30% sul punteggio complessivo. La già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 8442/2025 si muove nella stessa direzione, escludendo che si possano azzerare voci di spesa o indagini per aggirare i compensi minimi.Per il professionista tecnico la conseguenza operativa è concreta: quando partecipa a una gara, ha il diritto di verificare che l’importo posto a base d’asta sia stato calcolato correttamente con i parametri e può contestare il bando che preveda corrispettivi manifestamente sottosoglia. Anche in questo caso, conservare i calcoli parametrici e la documentazione di gara è essenziale. Aspetti fiscali: fattura, Inarcassa, CIPAG, IVA e regime forfettarioOttenere un equo compenso è metà del lavoro. L’altra metà è gestirlo correttamente sul piano fiscale e previdenziale, perché tra l’importo concordato e quello che resta effettivamente in tasca al professionista possono esserci differenze rilevanti. Vediamo gli elementi che compongono la fattura di un architetto, di un geometra o di un ingegnere.Il contributo integrativo: Inarcassa 4% e CIPAG 5%Il contributo integrativo è una maggiorazione che il professionista addebita in fattura al committente e poi riversa alla propria cassa di previdenza. Non è un costo per il professionista e non è un guadagno: è una somma “di passaggio”, che però va calcolata e indicata correttamente. Per architetti e ingegneri iscritti a Inarcassa l’aliquota è del 4% del volume d’affari; per i geometri iscritti alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri) l’aliquota è del 5%.Accanto al contributo integrativo esiste il contributo soggettivo, che invece grava direttamente sul professionista ed è calcolato sul reddito professionale netto: per Inarcassa l’aliquota ordinaria è del 14,5%, per la CIPAG del 18%. Entrambe le casse prevedono inoltre contributi minimi annui dovuti anche in caso di redditi bassi, con riduzioni per i giovani iscritti nei primi anni di attività. I contributi soggettivi versati sono interamente deducibili dal reddito, sia in regime ordinario sia in regime forfettario.Un errore molto frequente è calcolare l’equo compenso comprendendo al suo interno il contributo integrativo. Non è corretto: il compenso parametrico è l’onorario professionale, mentre il contributo integrativo si aggiunge in fattura come voce separata, insieme alle spese e all’IVA.IVA, ritenuta d’acconto e fatturazione elettronicaLe prestazioni dei professionisti tecnici sono soggette a IVA con aliquota ordinaria del 22%, calcolata sull’imponibile comprensivo del contributo integrativo. Se il committente è un sostituto d’imposta (impresa, società, PA), applica inoltre la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi, ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973: si tratta di un anticipo delle imposte che il professionista recupererà in dichiarazione. La fattura elettronica è obbligatoria per tutti dal 2024, forfettari compresi.Il regime forfettario per i professionisti tecniciMolti architetti, geometri e ingegneri under 40 o all’inizio della carriera scelgono il regime forfettario, il regime agevolato riservato alle persone fisiche con ricavi o compensi fino a 85.000 euro annui. Il funzionamento è semplice: il reddito imponibile non si determina sottraendo i costi reali, ma applicando ai compensi un coefficiente di redditività, che per le attività professionali, scientifiche e tecniche è del 78%. Sul reddito così determinato si paga un’imposta sostitutiva, cioè un’unica imposta che sostituisce IRPEF e addizionali regionali e comunali: 15% in via ordinaria, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività.Nel forfettario le fatture sono senza IVA (codice natura N2.2) e senza ritenuta d’acconto, con marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Attenzione però: il regime non è sempre conveniente. Chi sostiene costi elevati (studio, collaboratori, software, attrezzature, assicurazioni) può trovare più vantaggioso il regime ordinario, dove i costi si deducono analiticamente. Per un confronto completo su soglie, cause ostative e contributi puoi consultare la nostra guida al regime forfettario per architetti e ingegneri.Sul fronte degli strumenti operativi, gestire parcelle parametriche, contributo integrativo e fatturazione elettronica con un software adeguato fa una differenza enorme in termini di tempo e di errori. Per chi cerca una soluzione pensata per i professionisti, fatturazioneitalia.it offre un gestionale di fatturazione elettronica semplice, adatto anche a chi non ha una struttura amministrativa alle spalle.Gli errori più comuni da evitare sull’equo compensoDall’esperienza quotidiana con i professionisti tecnici emergono alcuni errori ricorrenti che finiscono per indebolire la posizione contrattuale e, di riflesso, quella fiscale. Conoscerli in anticipo evita problemi molto più costosi da risolvere a posteriori.Accettare incarichi verbali o con semplice scambio di email generiche, senza preventivo analiticoPensare che la firma del contratto renda intoccabile una clausola sottosoglia: la nullità di protezione resta azionabileConfondere il compenso professionale con il totale della fattura comprensivo di contributo integrativo e IVANon conservare i calcoli parametrici utilizzati per la formulazione dell’offertaTrascurare i termini di pagamento: oltre i 60 giorni la clausola è nulla e maturano gli interessi di moraScegliere il regime fiscale senza un’analisi dei costi reali dello studioIl filo conduttore è sempre lo stesso: documentare. Un professionista che sa spiegare, numeri alla mano, come è arrivato alla propria parcella è un professionista difficile da comprimere, sia davanti al committente sia, se necessario, davanti a un giudice. Assistenza fiscale per architetti, geometri e ingegneri a UdineConoscere le regole dell’equo compenso architetti geometri ingegneri 2026 è il primo passo per difendere il valore del proprio lavoro. Il secondo è costruire una gestione fiscale e contributiva ordinata: preventivi corretti, fatture conformi, contributo integrativo Inarcassa o CIPAG calcolato bene, scelta consapevole tra regime forfettario e regime ordinario, dichiarazione dei redditi che valorizzi tutte le deduzioni disponibili.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca da anni architetti, geometri e ingegneri in ogni fase: dall’apertura della partita IVA alla gestione ordinaria degli adempimenti, dalla verifica della convenienza del regime fiscale al coordinamento con la cassa di previdenza. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con una prima analisi della tua situazione e un preventivo personalizzato in base alle reali esigenze del tuo studio.Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale del tuo studio tecnico, per la scelta del regime fiscale o per la corretta fatturazione dei compensi professionali? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online: prenota un appuntamento, chiamaci allo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per ricevere un preventivo personalizzato.Domande Frequenti sull’Equo Compenso di Architetti, Geometri e IngegneriL’equo compenso vale anche per gli incarichi da privati cittadini?No. La Legge 49/2023 si applica ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con banche e assicurazioni e con le imprese che hanno più di 50 dipendenti oppure ricavi superiori a 10 milioni di euro. Con i privati e con le piccole imprese la negoziazione resta libera, ma utilizzare i parametri ministeriali come base del preventivo resta la scelta più solida e trasparente.Ho già firmato un contratto con un compenso sottosoglia: posso ancora fare qualcosa?Sì. La clausola sul compenso sottosoglia è colpita da nullità di protezione: è nulla anche se firmata e può essere fatta valere solo dal professionista. È possibile chiedere al giudice la rideterminazione del compenso secondo i parametri e un indennizzo fino al doppio della differenza (art. 4 L. 49/2023). L’azione di nullità non è soggetta a prescrizione (art. 1422 c.c.); per il diritto al pagamento dell’onorario l’art. 5 della legge stabilisce che la prescrizione decorre da quando cessa il rapporto con il committente o dal compimento dell’ultima prestazione.Quali decreti si usano per calcolare l’equo compenso di architetti, geometri e ingegneri?I riferimenti sono il DM 140/2012, che detta i parametri generali per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, e soprattutto il DM 17 giugno 2016 (decreto parametri) per i servizi di ingegneria e architettura. Nel settore pubblico i corrispettivi da porre a base di gara si determinano con l’Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, che attualizza il quadro tariffario della tavola Z-2 del DM 2016 e copre progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudo e supporto al RUP; il DM 17 giugno 2016 resta il riferimento diretto per gli incarichi privati.Il preventivo scritto è davvero obbligatorio?Sì. L’obbligo deriva dall’art. 9 del D.L. 1/2012 come modificato dalla Legge 124/2017: la misura del compenso va resa nota al cliente in forma scritta o digitale prima del conferimento dell’incarico, insieme al grado di complessità, agli oneri prevedibili e agli estremi della polizza assicurativa. Un preventivo analitico costruito sui parametri è anche la migliore difesa in caso di contestazione.Il contributo integrativo Inarcassa o CIPAG fa parte dell’equo compenso?No. Il contributo integrativo (4% Inarcassa per architetti e ingegneri, 5% CIPAG per i geometri) si aggiunge in fattura come voce autonoma e viene riversato alla cassa: non è un guadagno del professionista. L’equo compenso riguarda l’onorario professionale, al quale si sommano poi spese, contributo integrativo ed eventuale IVA al 22%.Cosa rischia il professionista che accetta un compenso sottosoglia?Oltre al danno economico, rischia una sanzione disciplinare da parte del proprio ordine o collegio. L’art. 5 della Legge 49/2023 ha infatti previsto che gli ordini e i collegi professionali adottino norme deontologiche che sanzionano la violazione dell’obbligo di convenire o preventivare un compenso equo e la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente sul rispetto dei parametri, con misure che vanno dall’avvertimento alla sospensione dall’esercizio della professione nei casi più gravi.Un architetto o un geometra in regime forfettario ha gli stessi diritti sull’equo compenso?Assolutamente sì. Il regime forfettario è una scelta fiscale e non incide in alcun modo sulle tutele previste dalla Legge 49/2023. Il professionista forfettario emette fattura senza IVA (codice natura N2.2) e senza ritenuta d’acconto, ma applica comunque il contributo integrativo alla propria cassa e ha diritto al medesimo compenso parametrico di un collega in regime ordinario.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Richiedi un Preventivo Personalizzato per il Tuo Studio TecnicoIl CAF Centro Fiscale di Udine assiste architetti, geometri e ingegneri nella gestione fiscale e contributiva dello studio: dalla scelta tra regime forfettario e ordinario alla corretta fatturazione dei compensi professionali, fino al coordinamento con Inarcassa e CIPAG.Contattaci su WhatsAppCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640Articoli CorrelatiArchitetti e Ingegneri, Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Equo Compenso PA 2026 per Architetti e Geometri: Guida Pratica a Parcella, Ribassi e Fattura Elettronica L'equo compenso PA è la regola che impedisce a un ente pubblico di pagare un architetto o un geometra meno di quanto stabiliscono le tabelle ministeriali. 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È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale Settembre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-07 08:00:002026-09-27 00:03:39Equo Compenso Architetti Geometri Ingegneri 2026: Guida Completa ai Parametri DM e alle 7 Tutele di Legge
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CAF, CRIPTOVALUTEPlusvalenze Criptovalute Quadro RT 2026: Guida al 33% e al 26% sulle Stablecoin in EuroLe plusvalenze criptovalute Quadro RT 2026 sono il tema che sta facendo più discutere tra chi investe in Bitcoin, Ethereum e stablecoin. Dal 1° gennaio 2026, infatti, l’aliquota generale sui guadagni realizzati con le cripto-attività è salita al 33%, mentre una categoria molto specifica di token — le stablecoin in euro conformi al regolamento MiCAR — resta ferma al 26%. Due aliquote diverse, due modi diversi di compilare la dichiarazione: capire in quale caso ricadi è oggi la differenza tra pagare il giusto e ricevere una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate.In questa guida non ripetiamo la teoria generale sulla tassazione crypto: andiamo dritti al lato pratico e operativo. Vedrai come si calcola concretamente la plusvalenza con il metodo LIFO, come si compila il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche, quali conversioni sono fiscalmente neutre e quali invece fanno scattare l’imposta, e cosa rischi se non dichiari. Prima di tutto, però, una precisazione che vale oro: la soglia di esenzione di 2.000 euro non esiste più. Ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro. Se avevi in testa questa informazione, è il momento di aggiornarla.📌 Guida di riferimento del cluster criptovaluteQuesto articolo approfondisce un tassello specifico. Per il quadro completo su MiCA, DAC8, Quadro W e Quadro RT leggi la guida principale: Criptovalute 2026: Guida Fiscale Definitiva.Indice dei contenutiPlusvalenze criptovalute 2026: cosa cambia con l’aliquota al 33%L’eccezione del 26%: le stablecoin in euro conformi a MiCAREsempio pratico: come cambia l’imposta tra 33% e 26%Metodo LIFO: calcolare la plusvalenza con acquisti multipliCome si compila il Quadro RT per le plusvalenze criptovaluteCasi limite: conversioni, stablecoin in dollari e permute tra cryptoAddio soglia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euroSanzioni per omessa dichiarazione delle plusvalenze criptovaluteAssistenza per la dichiarazione crypto: come ti aiutiamoPlusvalenze criptovalute 2026: cosa cambia con l’aliquota al 33%Partiamo dalle basi, perché il linguaggio del fisco spaventa più della sostanza. La plusvalenza è semplicemente il guadagno che ottieni quando vendi (o converti) una cripto-attività a un valore più alto di quello a cui l’hai comprata. Se hai acquistato Bitcoin spendendo 5.000 euro e li vendi incassandone 8.000, la tua plusvalenza è di 3.000 euro: è su quei 3.000 euro, non sugli 8.000 incassati, che si paga l’imposta.Su quel guadagno si applica l’imposta sostitutiva, cioè una tassa unica che prende il posto dell’IRPEF e delle addizionali: paghi quella e hai chiuso, senza che il guadagno finisca a sommarsi con lo stipendio o la pensione facendoti salire di scaglione. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota di questa imposta sostitutiva è passata dal 26% al 33%, per effetto della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025, art. 1 comma 25), che aveva programmato l’aumento con un anno di anticipo.L’aliquota del 33% è la regola generale e si applica praticamente a tutto il mondo crypto: Bitcoin, altcoin, NFT, token DeFi e anche alle stablecoin in dollari come USDT e USDC, che molti investitori credono erroneamente esenti o agevolate. Rientrano nel 33% anche i proventi da staking, cioè le ricompense ottenute bloccando i propri token per contribuire al funzionamento di una blockchain: un tema che abbiamo approfondito nella guida sulla tassazione di staking e lending crypto 2026.Aliquota generale 2026: 33% su tutte le cripto-attivitàBase imponibile: solo la plusvalenza, non l’importo incassatoNessuna franchigia: si tassa dal primo euro di guadagnoQuadro dichiarativo: Quadro RT per plusvalenze e redditi diversiMonitoraggio: Quadro W per i saldi detenuti e l’IVCAPer l’inquadramento generale della materia puoi consultare l’articolo dedicato alla tassazione delle criptovalute 2026. Qui restiamo invece sul terreno del calcolo e della compilazione. L’eccezione del 26%: le stablecoin in euro conformi a MiCARAccanto alla regola del 33% esiste una corsia preferenziale, ed è la vera novità che ogni investitore dovrebbe conoscere. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto che i cosiddetti EMT — sigla che sta per e-money token, in italiano token di moneta elettronica — denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Regolamento UE 2023/1114) restino tassati con l’aliquota del 26%.Cos’è, in parole semplici, un token di moneta elettronica? È una stablecoin, cioè una criptovaluta il cui valore è ancorato a una moneta tradizionale, emessa da un soggetto autorizzato che si impegna a rimborsarla alla pari. Per beneficiare del 26% devono ricorrere due condizioni insieme: il token deve essere denominato in euro (non in dollari) e l’emittente deve essere conforme alla normativa MiCAR, il regolamento europeo che dal 2024-2025 disciplina il mercato delle cripto-attività.La logica del legislatore è comprensibile: un token in euro rimborsabile alla pari assomiglia più a un strumento di pagamento che a un investimento speculativo. Da qui discende anche il secondo grande vantaggio: la neutralità fiscale delle conversioni tra euro ed EMT in euro. Trasformare 5.000 euro in 5.000 unità di una stablecoin europea conforme non genera alcuna plusvalenza tassabile, esattamente come spostare denaro dal conto corrente alla carta prepagata.Attenzione però a un equivoco molto diffuso: USDT e USDC non rientrano in questa eccezione, perché sono denominati in dollari. I guadagni realizzati con le stablecoin in dollari seguono l’aliquota ordinaria del 33%, comprese le differenze di cambio che maturano tenendole nel portafoglio. Esempio pratico: come cambia l’imposta tra 33% e 26%Vediamo la differenza con due casi concreti, perché è lì che si capisce quanto pesa la distinzione. Immagina due investitori con lo stesso guadagno, ma su strumenti diversi.Caso 1 — Marco e il Bitcoin. Marco ha acquistato Bitcoin nel 2024 investendo 20.000 euro. Nel corso del 2026 vende l’intera posizione incassando 32.000 euro. La sua plusvalenza è di 12.000 euro (32.000 meno 20.000). Trattandosi di una cripto-attività ordinaria, si applica l’aliquota del 33%: l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.960 euro.Caso 2 — Giulia e l’EMT in euro. Giulia ha operato con un token di moneta elettronica in euro conforme MiCAR, realizzando anch’essa una plusvalenza di 12.000 euro. Nel suo caso l’aliquota applicabile è il 26%: l’imposta dovuta è di 3.120 euro.ElementoMarco (Bitcoin)Giulia (EMT euro MiCAR)Costo di acquisto20.000 euro—Plusvalenza realizzata12.000 euro12.000 euroAliquota applicabile33%26%Imposta sostitutiva3.960 euro3.120 euroDifferenza840 euro di imposta in più per MarcoA parità di guadagno, quindi, la differenza di aliquota vale 840 euro su 12.000 euro di plusvalenza: circa 7 punti percentuali. Su portafogli più consistenti l’impatto diventa rilevante, ed è per questo che classificare correttamente ogni token — capendo se è un EMT in euro conforme oppure una cripto-attività ordinaria — è il primo passo di una dichiarazione fatta bene. Metodo LIFO: calcolare la plusvalenza con acquisti multipliNella realtà quasi nessuno compra tutto in una volta sola. Si accumula nel tempo, a prezzi diversi, e quando si vende una parte della posizione nasce la domanda: quale acquisto sto vendendo? La risposta la dà il metodo LIFO, sigla inglese che significa Last In First Out, cioè “ultimo entrato, primo uscito”. In pratica si considerano ceduti per primi i token acquistati più di recente.Facciamo un esempio numerico. Luca ha costruito la sua posizione in Bitcoin con tre acquisti successivi:Gennaio 2024: 0,2 BTC a 30.000 euro l’uno → costo 6.000 euroLuglio 2025: 0,2 BTC a 50.000 euro l’uno → costo 10.000 euroMarzo 2026: 0,1 BTC a 80.000 euro l’uno → costo 8.000 euroIn totale Luca detiene 0,5 BTC con un costo complessivo di 24.000 euro. A ottobre 2026 decide di vendere 0,25 BTC quando il prezzo è di 100.000 euro, incassando quindi 25.000 euro. Con il metodo LIFO si scaricano per primi gli acquisti più recenti:I 0,1 BTC comprati a marzo 2026 → costo fiscale 8.000 euroI restanti 0,15 BTC presi da quelli di luglio 2025 (0,15 × 50.000) → costo fiscale 7.500 euroCosto fiscale totale della vendita: 15.500 euroLa plusvalenza di Luca è quindi di 9.500 euro (25.000 incassati meno 15.500 di costo). Applicando l’aliquota del 33%, l’imposta sostitutiva dovuta è di 3.135 euro. I 0,25 BTC rimasti in portafoglio conservano il loro costo fiscale (i 0,05 BTC residui del 2025 più i 0,2 BTC del 2024) e verranno considerati solo alla vendita successiva.Ecco perché la tenuta dei registri è decisiva: senza lo storico completo di date, quantità e controvalori in euro di ogni operazione, ricostruire il costo fiscale diventa un incubo, soprattutto per chi ha operato su più exchange e wallet. È il punto in cui si concentrano la maggior parte degli errori di calcolo delle plusvalenze criptovalute. Come si compila il Quadro RT per le plusvalenze criptovaluteIl Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche è la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria: è qui che confluiscono le plusvalenze da cripto-attività. Chi possiede crypto compila quindi due quadri distinti, che rispondono a due domande diverse: il Quadro W serve a dichiarare cosa possiedi (monitoraggio fiscale e IVCA), il Quadro RT serve a dichiarare quanto hai guadagnato vendendo.All’interno del Quadro RT esiste una sezione specificamente dedicata alle cripto-attività, separata da quella delle azioni e degli altri strumenti finanziari. La logica di compilazione segue tre passaggi:Totale dei corrispettivi: nel primo rigo della sezione dedicata alle cripto-attività si indica la somma di tutto ciò che hai incassato o del valore normale ricevuto in permuta nell’anno (la numerazione dei righi cambia da un modello all’altro: fai sempre riferimento alle istruzioni ufficiali dell’anno d’imposta)Totale dei costi: nel rigo successivo si riporta il costo fiscalmente riconosciuto dei token ceduti, determinato con il metodo LIFO, oppure il costo rideterminato in caso di affrancamentoRisultato: la differenza confluisce nel rigo della plusvalenza se positiva, oppure nella minusvalenza se negativaSulla plusvalenza così determinata si liquida l’imposta sostitutiva, applicando l’aliquota del 33% oppure quella del 26% nel caso dei token di moneta elettronica in euro. Poiché nello stesso anno possono coesistere operazioni soggette alle due aliquote, è necessaria una distinta esposizione degli imponibili: non si può fare un unico calderone, ogni gruppo di operazioni va tenuto separato con il proprio imponibile e la propria aliquota.Un vantaggio spesso ignorato riguarda le minusvalenze, cioè le perdite: se in un anno hai chiuso in rosso, la perdita non va sprecata. Può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi e compensata con le future plusvalenze, purché sia stata correttamente indicata in dichiarazione nell’anno in cui si è verificata. Chi non dichiara le perdite perde anche questo scudo fiscale.Il versamento avviene con modello F24, alle stesse scadenze del saldo delle imposte sui redditi (di norma il 30 giugno dell’anno successivo), utilizzando il codice tributo 1715 previsto per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività. A questo si aggiunge l’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, dovuta nella misura dello 0,2% (cioè 2 per mille) sul valore di tutte le cripto detenute al 31 dicembre: si tratta di un’imposta patrimoniale che si paga anche se non hai venduto nulla.Per la parte di monitoraggio, ora resa più delicata dallo scambio automatico di informazioni, trovi tutti i dettagli nella guida al Quadro RW criptovalute 2026 post-DAC8. Se preferisci non muoverti da solo tra righi e codici tributo, il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa dell’intera compilazione del Modello Redditi, dalla ricostruzione dello storico operazioni fino al calcolo dell’F24. Casi limite: conversioni, stablecoin in dollari e permute tra cryptoÈ nelle conversioni che si annidano gli errori più frequenti, perché molti investitori danno per scontato che “finché non riporto i soldi in banca non pago nulla”. Non è così. Vediamo i quattro casi che ricorrono più spesso.Da euro a EMT in euro: nessuna impostaConvertire euro in un token di moneta elettronica denominato in euro e conforme MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera alcuna plusvalenza tassabile, e lo stesso vale per il percorso inverso. È un semplice cambio di forma dello stesso valore, come passare dai contanti alla carta ricaricabile.Da crypto a stablecoin in dollari: operazione tassata al 33%Vendere Bitcoin per comprare USDT o USDC è a tutti gli effetti un realizzo tassabile. Non c’è nessuna neutralità: la plusvalenza maturata sul Bitcoin va calcolata al momento della conversione e tassata al 33%, anche se i fondi restano sull’exchange. È l’errore più costoso che vediamo, perché chi “parcheggia” in stablecoin durante le fasi di volatilità pensa di non aver realizzato nulla.Permuta tra cripto con le stesse caratteristicheLa permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante. Il principio, però, va maneggiato con prudenza: scambiare una criptovaluta con una stablecoin, oppure con un NFT o con un token dalle funzioni diverse, significa uscire da questa zona franca e rientrare nel perimetro della tassazione.Da EMT in euro a BitcoinUscire da un token di moneta elettronica in euro per acquistare Bitcoin è un’operazione rilevante: da quel momento la nuova posizione segue le regole ordinarie e il futuro guadagno sarà tassato al 33%. Il regime di favore accompagna il token, non l’investitore. Discorso a parte meritano airdrop e hard fork, che seguono criteri di valorizzazione propri e che abbiamo trattato nella guida sulla tassazione di hard fork e airdrop.Addio soglia dei 2.000 euro: si tassa dal primo euroMerita un paragrafo dedicato, perché è l’informazione obsoleta più diffusa nelle chat e nei forum di settore. Fino al 31 dicembre 2024 esisteva una franchigia di 2.000 euro: le plusvalenze complessive che restavano sotto quella soglia non venivano tassate. Molti piccoli investitori si erano abituati a considerarla una zona di sicurezza.Quella soglia è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi, e a maggior ragione nel 2026, ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro: anche un guadagno di 300 euro va indicato nel Quadro RT e sconta l’imposta sostitutiva. Non esistono più importi “troppo piccoli per essere dichiarati”.Il cambio di scenario è ancora più netto se lo si legge insieme al DAC8, la direttiva europea sullo scambio automatico di informazioni recepita e in vigore dal 2026, che impone agli exchange di comunicare al fisco i dati degli utenti italiani. Tradotto: l’Agenzia delle Entrate riceve i movimenti direttamente dalle piattaforme e può confrontarli con quanto hai dichiarato. La stagione dell'”tanto non lo sanno” è finita. Sanzioni per omessa dichiarazione delle plusvalenze criptovaluteChi dimentica — o sceglie di non dichiarare — le proprie plusvalenze criptovalute si espone a un doppio ordine di conseguenze, perché due sono gli obblighi violati: quello di monitoraggio fiscale e quello di versamento delle imposte.Omesso monitoraggio fiscale: sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiaratiIVCA non versata: sanzione pari al 30% dell’imposta non versata, più gli interessiImposta sostitutiva non versata: recupero dell’imposta dovuta con sanzioni e interessiEffetto DAC8: incrocio automatico tra dati degli exchange e dichiarazione presentataLa buona notizia è che chi si accorge dell’errore prima di ricevere una contestazione può sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta con sanzioni fortemente ridotte. Prima si interviene, minore è il costo complessivo: la procedura è spiegata passo per passo nella guida alla regolarizzazione delle criptovalute non dichiarate.Va detto con chiarezza anche l’aspetto rassicurante: nella maggior parte dei casi che seguiamo, il contribuente non ha voluto nascondere nulla. Semplicemente non sapeva che una conversione tra token fosse rilevante, o che la soglia dei 2.000 euro fosse stata abolita. Sono situazioni recuperabili, a patto di muoversi con metodo e con l’assistenza giusta.Assistenza per la dichiarazione crypto: come ti aiutiamoGestire correttamente le plusvalenze criptovalute nel Quadro RT 2026 richiede tre competenze che raramente convivono: saper classificare i token (cripto-attività ordinaria al 33% oppure EMT in euro MiCAR al 26%), saper ricostruire lo storico delle operazioni su più exchange applicando il metodo LIFO, e saper compilare Quadro RT e Quadro W senza incrociare male i dati che il fisco già possiede grazie al DAC8.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue ogni anno investitori retail, trader attivi e possessori di portafogli multi-wallet, con un servizio disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. Ci occupiamo dell’analisi dell’estratto operazioni, del calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze riportabili, della determinazione dell’IVCA allo 0,2% e della predisposizione del modello F24. Prima di iniziare, ti offriamo una verifica gratuita della tua situazione e un preventivo personalizzato in base al numero di operazioni da elaborare.Se hai operato con crypto anche solo per poche centinaia di euro di guadagno, o se temi di aver dimenticato qualcosa negli anni passati, non aspettare la lettera dell’Agenzia delle Entrate: prenota un appuntamento con i nostri esperti e mettiamo in ordine la tua posizione insieme, in presenza o comodamente da remoto. Domande frequenti su plusvalenze criptovalute e Quadro RTLe stablecoin sono tassate al 33% o al 26%?Dipende dalla valuta di riferimento e dalla conformità normativa. Le stablecoin in dollari come USDT e USDC seguono l’aliquota generale del 33%. Restano invece al 26% solo i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114), secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.Devo pagare imposte se converto euro in stablecoin euro MiCAR?No. La conversione tra euro e EMT denominati in euro conformi MiCAR gode di neutralità fiscale: non genera plusvalenze tassabili, né all’entrata né all’uscita. Attenzione però: se dall’EMT in euro passi a Bitcoin o ad altre cripto-attività, l’operazione torna a essere fiscalmente rilevante e il guadagno futuro sarà tassato al 33%.Cos’è cambiato rispetto alla soglia di 2.000 euro?La franchigia di 2.000 euro è stata abolita dal 1° gennaio 2025 con la Legge 207/2024 (art. 1 comma 25 lettera a). Oggi ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro e va indicata nel Quadro RT, anche se di importo modesto. Chi si affida ancora a questa vecchia soglia rischia una dichiarazione incompleta.Come si calcola la plusvalenza con il metodo LIFO?Con il metodo LIFO (Last In First Out) si considerano venduti per primi i token acquistati più di recente. Se hai comprato 0,1 BTC a 80.000 euro e prima 0,2 BTC a 50.000 euro, vendendo 0,25 BTC scarichi prima gli 8.000 euro dell’ultimo acquisto e poi 7.500 euro del precedente: costo fiscale 15.500 euro. La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo incassato e questo costo.Cosa succede se non dichiaro le plusvalenze criptovalute?L’omesso monitoraggio fiscale comporta una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, mentre l’IVCA non versata è sanzionata al 30% dell’imposta dovuta più interessi. Con il DAC8 in vigore dal 2026 gli exchange comunicano automaticamente i dati al fisco italiano, quindi i controlli sono molto più efficaci. Chi si muove prima può sanare con il ravvedimento operoso.In quale quadro si dichiarano le plusvalenze crypto e quanto si paga di IVCA?Le plusvalenze si dichiarano nel Quadro RT del Modello Redditi PF, nella sezione dedicata alle cripto-attività, mentre il Quadro W serve al monitoraggio dei saldi detenuti. L’IVCA, l’imposta sul valore delle cripto-attività, si applica nella misura dello 0,2% (2 per mille) sul valore complessivo detenuto al 31 dicembre ed è dovuta anche senza aver venduto nulla.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Richiedi Assistenza per la Dichiarazione delle Plusvalenze CriptovaluteIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a classificare i tuoi token, calcolare le plusvalenze con il metodo LIFO e compilare correttamente il Quadro RT e il Quadro W.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640 Settembre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-06 19:00:002026-09-04 13:22:36Plusvalenze Criptovalute Quadro RT 2026: Guida al 33% e al 26% sulle Stablecoin in Euro