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Hai acquistato casa insieme al tuo partner o a un familiare e avete stipulato un mutuo cointestato per la prima casa? In fase di dichiarazione dei redditi, una delle domande più frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine è proprio questa: ciascun cointestatario può detrarre il 100% degli interessi passivi o solo la propria quota?

La risposta, nel caso generale, è netta: ognuno detrae esclusivamente la propria quota di interessi passivi, in proporzione alla sua percentuale di intestazione del mutuo. Ma esistono eccezioni importanti, in particolare per il coniuge fiscalmente a carico, che permettono di ottimizzare la detrazione complessiva del nucleo familiare. Conoscere queste regole con precisione può fare una differenza concreta sul rimborso IRPEF.

In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio la normativa (art. 15 del TUIR), i casi pratici con esempi numerici, le eccezioni previste dalla legge e i documenti necessari per non perdere nemmeno un euro di detrazione.

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La detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generale

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa trova il suo fondamento nell’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). La norma prevede una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

Il limite massimo degli interessi detraibili è fissato a 4.000 euro per anno fiscale. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è pari a 760 euro (il 19% di 4.000 euro). Questo tetto riguarda ciascun contribuente individualmente, non il nucleo familiare nel suo insieme: un punto fondamentale da tenere a mente quando il mutuo è cointestato.

Per avere diritto alla detrazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente queste condizioni:

  • Il mutuo deve essere di tipo ipotecario (con garanzia ipotecaria sull’immobile)
  • Il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (quella dove il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente)
  • L’acquisto dell’immobile deve avvenire nell’anno in cui è stipulato il mutuo oppure nell’anno precedente o successivo (entro 12 mesi)
  • Il contribuente deve utilizzare l’immobile come abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto
  • L’immobile deve rimanere abitazione principale per tutta la durata del godimento della detrazione

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per la costruzione dell’abitazione principale, con un limite però distinto di 2.582,28 euro di interessi detraibili (art. 15, comma 1-ter TUIR).

Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionale

Quando il mutuo per la prima casa è cointestato tra più soggetti (tipicamente due coniugi, conviventi di fatto, familiari o soci), si applica il principio della titolarità proporzionale: ciascun cointestatario può detrarre solo gli interessi passivi riferiti alla propria quota di partecipazione al contratto di mutuo.

Questa regola è confermata dall’Agenzia delle Entrate in numerose circolari e risoluzioni, tra cui la Circolare n. 7/E del 2021 e le istruzioni al modello 730. Il criterio è chiaro: la detrazione spetta pro quota in base alla percentuale di intestazione del contratto di mutuo.

Nel caso più comune di mutuo cointestato al 50% tra due persone, ciascuna detrae il 50% degli interessi pagati nell’anno, nel limite del proprio tetto di 2.000 euro di interessi (che corrisponde al 50% del limite massimo di 4.000 euro). La detrazione massima individuale sarà quindi di 380 euro (il 19% di 2.000 euro).

Attenzione: il tetto dei 4.000 euro è per singolo contribuente, non per singolo immobile. Quindi se entrambi i cointestatari hanno redditi propri e dichiarano ciascuno la propria quota, il limite massimo aggregato della coppia è di 8.000 euro di interessi detraibili, con una detrazione complessiva massima di 1.520 euro.

ScenarioQuota mutuoLimite interessi detraibiliDetrazione max (19%)
Cointestatario A (50%)50%2.000 euro380 euro
Cointestatario B (50%)50%2.000 euro380 euro
Totale coppia100%4.000 euro760 euro

Eccezione: coniuge fiscalmente a carico

La regola della quota proporzionale prevede una importante eccezione quando uno dei cointestatari del mutuo è fiscalmente a carico dell’altro. Questa eccezione è espressamente prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR e interpretata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 2005 e successivamente confermata nelle istruzioni annuali al modello 730.

Il meccanismo funziona così: se il coniuge cointestatario del mutuo è fiscalmente a carico del dichiarante (cioè ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi annui, ovvero 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), allora il coniuge con reddito può detrarre l’intera quota di interessi passivi di competenza del coniuge a carico, in aggiunta alla propria.

In pratica, se il mutuo è cointestato 50/50 e uno dei due coniugi non ha redditi propri significativi (o li ha molto bassi), il coniuge “capofamiglia” con reddito può detrarre fino a 4.000 euro di interessi complessivi nel proprio 730, invece dei soli 2.000 euro della sua quota.

Questa eccezione è molto rilevante nella pratica: molte coppie in cui uno dei partner lavora part-time, è disoccupato o percepisce solo piccoli redditi possono beneficiarne per massimizzare il risparmio fiscale complessivo. Il limite resta comunque di 4.000 euro totali (la quota propria + quella del coniuge a carico), per una detrazione massima di 760 euro.

Situazione coniugeChi detraeLimite interessiDetrazione max
Entrambi con reddito autonomoCiascuno la propria quota2.000 euro ciascuno380 euro ciascuno
Coniuge B fiscalmente a carico di ASolo il coniuge A4.000 euro totali760 euro (solo A)
Coniuge B con reddito minimo (es. 1.000 euro)A detrae la quota di B, B non detrae4.000 euro totali per A760 euro (solo A)

Attenzione: L’eccezione si applica solo al coniuge (anche unito civilmente), non ai conviventi di fatto o ad altri cointestatari (es. genitore e figlio). In quei casi si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale, senza possibilità di trasferire la detrazione tra i cointestatari.

Esempi pratici con calcoli numerici

Vediamo alcuni scenari reali con calcoli precisi per capire come applicare le regole nella compilazione del modello 730.

Esempio 1: Coppia cointestata 50/50, entrambi con reddito

Marco e Giulia hanno un mutuo cointestato al 50% per l’acquisto della prima casa nel 2020. Il mutuo è di 200.000 euro, durata 25 anni. Nel 2025 hanno pagato complessivamente 6.500 euro di interessi passivi alla banca.

  • Quota Marco (50%): 6.500 x 50% = 3.250 euro di interessi di sua competenza. Poiché supera il limite di 2.000 euro (50% del tetto 4.000), Marco detrae al massimo 2.000 euro → detrazione = 19% x 2.000 = 380 euro
  • Quota Giulia (50%): stessa situazione → detrazione = 380 euro
  • Risparmio fiscale totale della coppia: 380 + 380 = 760 euro

Esempio 2: Coppia cointestata 50/50, interessi bassi

Anna e Luigi, mutuo cointestato al 50%. Nel 2025 hanno pagato solo 2.400 euro di interessi complessivi (mutuo quasi estinto o a tasso basso).

  • Quota Anna (50%): 2.400 x 50% = 1.200 euro → detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro
  • Quota Luigi (50%): stessa situazione → detrazione = 228 euro
  • Risparmio fiscale totale: 456 euro

Esempio 3: Coniuge a carico – massimizzazione della detrazione

Roberto e Chiara, mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 interessi totali: 5.200 euro. Chiara lavora part-time con reddito complessivo di 2.100 euro annui (sotto il limite di 2.840,51 euro: risulta fiscalmente a carico di Roberto).

  • Scenario A (senza applicare l’eccezione): Roberto detrae 19% x 2.000 = 380 euro. Chiara non ha capienza IRPEF, perde la detrazione. Totale coppia: 380 euro
  • Scenario B (con eccezione coniuge a carico): Roberto detrae la propria quota (2.000 euro) + la quota di Chiara (2.000 euro) = 4.000 euro totali. Detrazione = 19% x 4.000 = 760 euro
  • Risparmio aggiuntivo applicando l’eccezione: 380 euro in più nel rimborso IRPEF di Roberto

Questo terzo esempio mostra chiaramente perché è fondamentale verificare la situazione reddituale del coniuge cointestatario prima di compilare il 730. La differenza tra applicare o non applicare l’eccezione può valere centinaia di euro.

Casi particolari: intestazioni asimmetriche

Non sempre il mutuo e la proprietà dell’immobile coincidono perfettamente. Esistono situazioni particolari che meritano un’analisi specifica.

Caso A: Mutuo cointestato ma immobile di proprietà di uno solo

Succede talvolta che il mutuo venga stipulato da due persone (es. coppia non sposata o genitore e figlio), ma l’immobile acquistato risulti intestato a uno solo dei mutuatari. In questo caso, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta solo a chi è proprietario dell’immobile, anche se il contratto di mutuo è cointestato.

Il soggetto che paga le rate del mutuo ma non è proprietario dell’immobile non può detrarre gli interessi passivi di sua competenza, poiché manca il requisito della “destinazione ad abitazione principale” in capo a lui. Questa situazione crea un’inefficienza fiscale significativa.

Caso B: Immobile cointestato ma mutuo solo a nome di uno dei comproprietari

La situazione inversa è quella in cui l’immobile è acquistato in comproprietà (es. 50/50) ma il mutuo è stipulato da uno solo dei comproprietari. In questo caso, la detrazione spetta solo a chi ha sottoscritto il contratto di mutuo e paga effettivamente le rate, nel limite del 100% del tetto (4.000 euro), poiché lui è l’unico titolare del contratto.

L’altro comproprietario, che è proprietario dell’immobile ma non è parte del contratto di mutuo, non ha diritto ad alcuna detrazione sugli interessi passivi, anche se contribuisce informalmente al pagamento delle rate.

Caso C: Quote asimmetriche (es. 70/30 o 80/20)

Se il mutuo è cointestato in quote diverse dal 50/50 (ad esempio 70% e 30%), la detrazione segue proporzionalmente le quote. Con interessi totali di 5.000 euro:

  • Cointestatario 70%: interessi di competenza = 5.000 x 70% = 3.500 euro. Limite applicabile: min(3.500, 4.000 x 70%) = min(3.500, 2.800) = 2.800 euro. Detrazione = 19% x 2.800 = 532 euro
  • Cointestatario 30%: interessi di competenza = 5.000 x 30% = 1.500 euro. Limite: min(1.500, 4.000 x 30%) = min(1.500, 1.200) = 1.200 euro. Detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro

Nota importante: Il limite di 4.000 euro deve essere applicato proporzionalmente alla quota di ciascuno, non come limite fisso per ognuno. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello 730: il tetto massimo di interessi detraibili per ciascun cointestatario è pari a 4.000 euro moltiplicato per la propria quota percentuale di partecipazione al mutuo.

Spese accessorie detraibili

Oltre agli interessi passivi in senso stretto, la detrazione fiscale del 19% si applica anche agli oneri accessori strettamente connessi all’ottenimento del mutuo ipotecario. Anche queste spese, se il mutuo è cointestato, seguono la regola della quota proporzionale.

Le principali spese accessorie detraibili insieme agli interessi passivi sono:

  • Spese di istruttoria bancaria: le commissioni pagate alla banca per la pratica di mutuo
  • Perizia tecnica: il costo della perizia sull’immobile richiesta dalla banca
  • Spese notarili per l’atto di mutuo (non per il rogito di compravendita): l’onorario del notaio per la stipula dell’atto di mutuo ipotecario rientra tra gli oneri accessori detraibili
  • Imposta sostitutiva sul mutuo: l’imposta pagata alla banca al momento dell’erogazione del mutuo (pari allo 0,25% o al 2% a seconda del regime agevolato)
  • Polizza vita e polizza incendio: le polizze assicurative obbligatorie o richieste dalla banca come condizione per l’erogazione del mutuo rientrano negli oneri accessori detraibili
  • Spese di mediazione creditizia: se ci si è avvalsi di un mediatore creditizio (broker mutui), la sua parcella è detraibile

Non detraibili invece le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto, e le spese di intermediazione immobiliare (agenzia).

Tutte le spese accessorie detraibili vengono sommate agli interessi passivi e il totale è soggetto al medesimo limite di 4.000 euro (applicato pro quota in caso di mutuo cointestato).

Documenti necessari per la detrazione

Per beneficiare correttamente della detrazione interessi passivi mutuo prima casa nel modello 730 o nel modello Redditi PF, è fondamentale conservare e presentare al CAF tutta la documentazione richiesta. In caso di mutuo cointestato, ciascun dichiarante dovrà avere la propria copia dei documenti o almeno i dati rilevanti per la propria quota.

  • Contratto di mutuo: l’atto notarile originale con indicazione dell’importo, della durata, dei soggetti cointestatari e delle rispettive quote
  • Quietanze di pagamento delle rate: i documenti bancari che attestano il pagamento delle rate (estratto conto bancario, o il documento rilasciato annualmente dalla banca denominato “comunicazione interessi passivi”)
  • Certificazione degli interessi (documento rilasciato dalla banca entro il 28 febbraio dell’anno successivo): attesta l’importo totale degli interessi passivi pagati nell’anno, suddivisi per cointestatario se la banca lo indica
  • Atto di compravendita (rogito): per verificare che l’immobile sia effettivamente la prima casa e la data di acquisto
  • Certificato di residenza o altra documentazione che attesti l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale
  • Fatture notarili e bancarie per le spese accessorie (istruttoria, perizia, polizze obbligatorie)

Il documento più importante nella pratica quotidiana del CAF è la certificazione degli interessi passivi rilasciata dalla banca. Le banche sono obbligate a inviarla entro il 28 febbraio di ogni anno (art. 7 del D.P.R. 600/1973) e riporta il totale degli interessi passivi pagati nell’anno precedente, con il nome del/i intestatario/i del contratto.

Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuo

Una condizione fondamentale per accedere alla detrazione è il rispetto del termine temporale di 12 mesi tra la stipula del contratto di mutuo e l’acquisto dell’immobile. Questo requisito è indicato esplicitamente nell’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR.

Le due situazioni ammesse sono:

  • Mutuo stipulato PRIMA dell’acquisto: il rogito di compravendita deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla stipula del mutuo. Questa situazione si verifica ad esempio con le compravendite di immobili in costruzione, dove il mutuo viene erogato prima del completamento e della consegna
  • Mutuo stipulato DOPO l’acquisto: il contratto di mutuo deve essere stipulato entro i 12 mesi successivi alla data del rogito di compravendita. Questa è la situazione più comune: si acquista l’immobile con atto notarile e successivamente si stipula il mutuo ipotecario

Se il mutuo viene stipulato oltre 12 mesi dall’acquisto (o viceversa), il contribuente perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi. In tal caso, il mutuo è considerato per “altri scopi” e non per l’acquisto della prima casa.

Altrettanto importante è il requisito che l’immobile acquistato divenga l’abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto. Il contribuente deve trasferire la residenza anagrafica nell’immobile entro questo termine. Eccezioni sono previste per motivi di lavoro documentati o per impedimenti di forza maggiore (es. lavori di ristrutturazione dell’immobile).

Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026

Nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025), la detrazione interessi passivi mutuo prima casa si inserisce nel Rigo E7 del quadro E (Oneri e Spese).

Per il mutuo cointestato, ogni contribuente deve compilare il proprio rigo E7 indicando:

  • Colonna 1 (Tipo): inserire il codice “1” per mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 per acquisto abitazione principale
  • Colonna 2 (Soggetto): lasciare vuoto se il dichiarante è il solo titolare della propria quota; inserire “1” se si sta detraendo anche la quota del coniuge a carico
  • Colonna 3 (Interessi passivi): inserire l’importo degli interessi passivi di propria competenza (la propria quota del totale indicato nella certificazione bancaria)

Esempio pratico di compilazione: Mutuo cointestato 50/50 con interessi totali 2025 pari a 3.800 euro (attestati dalla banca). Ogni cointestatario riporta nel proprio rigo E7 colonna 3 l’importo di 1.900 euro (il 50% di 3.800 euro), non 3.800 euro.

Con il coniuge a carico: Se il coniuge B è a carico, il coniuge A riporta nel rigo E7 l’intero importo degli interessi proporzionali a entrambe le quote, ma non può superare il limite di 4.000 euro. Con interessi totali di 3.800 euro, A indica 3.800 euro (il 100%), nel limite di 4.000 euro. La detrazione spettante ad A sarà 19% x 3.800 = 722 euro.

Affidarsi a un CAF abilitato per la compilazione del modello 730 garantisce che questi calcoli vengano eseguiti correttamente, massimizzando il rimborso IRPEF spettante. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella corretta applicazione delle detrazioni fiscali.

Sintesi e punti chiave da ricordare

Ricapitolando le regole fondamentali sul mutuo prima casa cointestato e la detrazione degli interessi passivi:

  • Regola generale: ogni cointestatario detrae SOLO la propria quota di interessi (proporzionale alla quota di intestazione del mutuo)
  • Limite individuale: 4.000 euro di interessi detraibili per ciascun contribuente, da applicarsi pro quota (es. 2.000 euro per una quota 50%)
  • Eccezione coniuge a carico: il coniuge con reddito può detrarre fino a 4.000 euro totali se l’altro coniuge è fiscalmente a carico (reddito sotto 2.840,51 euro)
  • Proprietà e mutuo devono coincidere: chi non è proprietario dell’immobile non detrae, chi non è intestatario del mutuo non detrae
  • Termine 12 mesi: l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro/dopo 12 mesi dalla stipula del mutuo
  • Spese accessorie incluse nel tetto: istruttoria, perizia, notarile mutuo, imposta sostitutiva, polizze obbligatorie

La corretta applicazione di queste regole richiede attenzione e conoscenza normativa. Per non perdere nemmeno un euro di detrazione a cui hai diritto, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri esperti verificheranno la tua situazione specifica e compileranno il 730 nel modo più vantaggioso possibile.

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Domande Frequenti sul Mutuo Cointestato e la Detrazione Interessi

Con un mutuo cointestato al 50%, ognuno puo detrarre fino a 4.000 euro di interessi?

No. Il limite di 4.000 euro e il massimo complessivo per singolo contribuente, ma nel mutuo cointestato va applicato proporzionalmente alla quota. Con quota 50%, il limite individuale e di 2.000 euro di interessi detraibili, per una detrazione massima di 380 euro (19% di 2.000 euro). L’altro cointestatario ha lo stesso limite di 2.000 euro. Solo se il coniuge e a carico fiscale, l’altro puo detrarre fino a 4.000 euro totali.

Il convivente non sposato puo beneficiare dell’eccezione del coniuge a carico?

No. L’eccezione del coniuge fiscalmente a carico si applica esclusivamente ai coniugi (unioni civili incluse), non ai conviventi di fatto. Per le coppie non sposate, si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale: ognuno detrae la propria quota di interessi, senza possibilita di trasferire la detrazione all’altro convivente.

Cosa succede se la banca non rilascia la certificazione degli interessi passivi?

La banca e obbligata per legge a rilasciare la certificazione degli interessi passivi entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se non la ricevi, puoi richiederla direttamente alla banca (allo sportello o via homebanking nella sezione documenti fiscali). In mancanza, puoi usare l’estratto conto bancario che riporta il dettaglio delle rate pagate con la quota di interessi. Il CAF puo aiutarti a calcolare correttamente la quota interessi dalla certificazione ricevuta.

Se l’immobile viene venduto e acquisto una nuova prima casa con nuovo mutuo, posso detrarre?

Si, ma la detrazione sul vecchio mutuo cessa dall’anno successivo alla vendita. Se entro un anno dalla vendita acquisti una nuova abitazione principale e stipuli un nuovo mutuo ipotecario, puoi detrarre gli interessi sul nuovo mutuo. Se il nuovo mutuo e per riscatto o rinegoziazione del precedente, continuano le stesse regole. Il CAF Centro Fiscale puo verificare la tua situazione specifica, specialmente in caso di mutuo cointestato e separazione o divorzio.

In caso di separazione, chi puo detrarre gli interessi del mutuo cointestato?

In caso di separazione legale o divorzio, le regole cambiano. Se uno dei coniugi lascia l’immobile, perde il requisito dell’abitazione principale e non puo piu detrarre (salvo eccezioni per la casa assegnata ai figli). Il coniuge che rimane nell’immobile come abitazione principale e intestatario del mutuo puo detrarre la propria quota. Per le situazioni di separazione con mutuo cointestato, e fortemente consigliato rivolgersi al CAF per una verifica personalizzata, data la complessita delle casistiche.

Le spese del notaio per il rogito sono detraibili insieme agli interessi del mutuo?

No. Le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile NON sono detraibili come oneri accessori del mutuo. Sono invece detraibili le spese notarili per l’atto di mutuo ipotecario (documento separato dal rogito). Anche le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto non sono detraibili. Sono invece detraibili: istruttoria bancaria, perizia, imposta sostitutiva sul mutuo, polizze obbligatorie richieste dalla banca, spese di mediazione creditizia.


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    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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    Con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), il legislatore ha introdotto una svolta significativa nella tassazione delle locazioni brevi: l’aliquota della cedolare secca sale al 26% per tutti gli immobili affittati brevemente al di la del primo. In pratica, chi affitta due o piu appartamenti tramite piattaforme come Airbnb, Booking o contratti diretti di durata inferiore a 30 giorni, applica il 21% solo sul primo immobile e il 26% su tutti gli altri. Una pressione fiscale rilevante, che ha spinto molti contribuenti a chiedersi se esistano strumenti leciti — o al limite — per contenere il carico tributario. In questa guida approfondiamo la normativa, i meccanismi della sublocazione e del comodato d’uso, la posizione dell’Agenzia delle Entrate e i rischi concreti per chi cerca di aggirare l’imposta.

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    Cedolare secca al 26%: cos’e e quando si applica

    La cedolare secca e un regime opzionale di tassazione sostitutiva dell’IRPEF che si applica ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. L’aliquota ordinaria e del 21%, ma con la Legge di Bilancio 2024 e stato introdotto un doppio binario: il 21% rimane valido solo per il primo immobile locato con contratto breve (durata non superiore a 30 giorni), mentre dal secondo immobile in poi l’aliquota sale al 26%.

    La norma di riferimento e l’art. 4 del D.L. 50/2017 (convertito con Legge 96/2017), modificato dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in vigore dal 1° gennaio 2024. Le locazioni brevi sono contratti di locazione di unita immobiliari a uso abitativo stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni. Rientrano in questa categoria anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali.

    Chi gestisce piu di quattro appartamenti in locazione breve nell’arco di un anno rischia peraltro di vedere qualificata la propria attivita come imprenditoriale, con conseguente applicazione dell’IVA e dei regimi reddituali d’impresa. Questo limite e stato confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2017 e dalla prassi piu recente dell’amministrazione finanziaria.

    La normativa sulle locazioni brevi: Legge di Bilancio 2024

    La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 63-67) ha modificato in modo sostanziale la disciplina fiscale delle locazioni brevi, con l’obiettivo dichiarato di disincentivare la proliferazione degli affitti turistici a scapito del mercato residenziale ordinario. Le principali novita sono:

    • Aliquota cedolare secca dal 21% al 26% per le locazioni brevi a partire dal secondo immobile;
    • Obbligo per i soggetti residenti all’estero (operatori economici che gestiscono piattaforme digitali) di nominare un rappresentante fiscale in Italia;
    • Rafforzamento degli obblighi di ritenuta a carico degli intermediari (agenzie immobiliari, piattaforme digitali) che raccolgono i pagamenti: la ritenuta del 21% deve essere versata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo;
    • Codice identificativo nazionale (CIN) obbligatorio per tutti gli immobili destinati a locazione breve, introdotto dalla Legge n. 191/2023 (art. 13-ter D.L. 145/2023).

    Il Codice Identificativo Nazionale e diventato operativo nella seconda meta del 2024, con l’attivazione della piattaforma BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive) gestita dal Ministero del Turismo. Dal 1° settembre 2024, ogni immobile locato brevemente deve esporre il CIN nell’annuncio e all’esterno della struttura, pena sanzioni amministrative fino a 8.000 euro.

    Prima abitazione: l’esenzione dall’aliquota maggiorata

    Il meccanismo del “primo immobile al 21%” merita un approfondimento, perche la norma presenta aspetti tecnici rilevanti. L’aliquota agevolata del 21% si applica a un solo immobile per anno d’imposta, a scelta del contribuente. Questo significa che:

    • Chi affitta brevemente un solo appartamento per tutto l’anno: aliquota 21%;
    • Chi affitta brevemente due appartamenti: 21% su uno (a scelta), 26% sull’altro;
    • Chi affitta brevemente tre o piu appartamenti: 21% su uno, 26% su tutti gli altri;
    • La scelta dell’immobile a cui applicare il 21% viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RB del Modello 730 o del Modello Redditi PF).

    La norma si applica indipendentemente dalla residenza anagrafica del proprietario nell’immobile. Non e sufficiente che l’immobile sia la “prima casa” in senso catastale o ai fini IMU: cio che conta e quanti immobili vengono concessi in locazione breve nell’anno. E’ possibile consultare la guida alla cedolare secca 2026 per un quadro completo delle aliquote e della convenienza rispetto all’IRPEF ordinaria.

    Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione tramite intermediari e piattaforme digitali: quando il pagamento transita attraverso un portale come Airbnb, la piattaforma e obbligata ad applicare la ritenuta del 21%. Se il contribuente ha piu immobili e un immobile dovrebbe scontare il 26%, la differenza tra il 21% trattenuto dalla piattaforma e il 26% dovuto deve essere versata dal contribuente direttamente tramite il modello 730 o Modello Redditi.

    Sublocazione: funzionamento, rischi fiscali e posizione AdE

    La sublocazione e il contratto con cui il conduttore (inquilino) di un immobile concede a sua volta, in tutto o in parte, il bene in godimento a un terzo soggetto. Sul piano civilistico, la sublocazione totale di un immobile richiede il consenso esplicito del proprietario (art. 1594 c.c.), mentre quella parziale e ammessa salvo divieto contrattuale. Ma quali sono le implicazioni fiscali?

    Dal punto di vista tributario, il reddito da sublocazione non e un reddito fondiario (perche il subconduttore non e il proprietario dell’immobile) ma un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR (DPR 917/1986). Questo comporta differenze significative rispetto alla cedolare secca:

    • La cedolare secca NON e applicabile ai redditi di sublocazione: il conduttore che subloca non puo optare per la cedolare, che e un regime riservato ai soli proprietari di immobili;
    • Il reddito da sublocazione concorre alla formazione del reddito complessivo ed e soggetto a IRPEF ordinaria con le aliquote progressive;
    • Il reddito e determinato come differenza tra i canoni percepiti e le spese sostenute (es. il canone pagato al proprietario, spese per servizi aggiuntivi);
    • Non e dovuta l’imposta di registro sulla sublocazione se la durata e inferiore a 30 giorni, ma l’omissione della dichiarazione dei redditi relativa configura evasione fiscale.

    La posizione dell’Agenzia delle Entrate in tema di sublocazione e chiaramente espressa nella Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017: i redditi derivanti dalla sublocazione di immobili (anche tramite piattaforme digitali) sono redditi diversi, soggetti a IRPEF ordinaria, e le piattaforme online che raccolgono i pagamenti sono tenute ad applicare la ritenuta del 21% anche su tali somme. La ritenuta, pero, in questo caso e a titolo d’acconto (non d’imposta come per la cedolare) e il contribuente dovra poi conguagliare nella dichiarazione dei redditi.

    Attenzione allo schema di elusione “proprietario-conduttore-sublocazione”: alcuni contribuenti hanno tentato di strutturare l’operazione nel seguente modo: il proprietario di piu immobili trasferisce formalmente il possesso di uno di essi a un familiare tramite un contratto di locazione a lungo termine (ad es. un canone di mercato), e il familiare/conduttore provvede poi a subaffittare brevemente l’immobile. In questo modo il proprietario percepirebbe solo il canone ordinario (soggetto a cedolare secca al 21% con contratto a canone libero o concordato), mentre il familiare dichiarerebbe il reddito da sublocazione come reddito diverso. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza valutano questi schemi con estrema attenzione: se i contratti mancano di consistenza economica reale (es. canone troppo basso, familiari conviventi, assenza di effettivo godimento), possono essere requalificati come operazioni in elusione o simulazione.

    Comodato d’uso: lo strumento per “aggirare” la cedolare?

    Il comodato d’uso e un contratto con cui una persona (comodante) consegna gratuitamente a un’altra (comodatario) un bene affinche se ne serva per un tempo determinato o per un uso specifico. E’ disciplinato dagli artt. 1803-1812 del Codice Civile. La domanda che molti si pongono e: se il proprietario concede l’immobile in comodato a un figlio o a un familiare, e questi poi lo affitta brevemente, chi paga le imposte e con quale aliquota?

    Sul piano fiscale, il meccanismo funziona cosi:

    • Il comodante (proprietario) non percepisce reddito e non deve dichiarare il canone; deve tuttavia indicare nel quadro RB del 730 che l’immobile e concesso in comodato (codice utilizzo 4 o 10);
    • Il comodatario (chi riceve il bene gratuitamente) puo affittare brevemente l’immobile ottenendo un reddito proprio. Pero, come per la sublocazione, il reddito del comodatario che affitta un immobile ricevuto in comodato NON e un reddito fondiario del proprietario: la situazione giuridica e diversa dalla locazione;
    • Il comodatario che affitta brevemente l’immobile ricevuto in comodato produce, secondo l’interpretazione fiscale consolidata, un reddito diverso (art. 67 TUIR) soggetto a IRPEF ordinaria, non cedolare secca.

    Tuttavia, la Risposta all’interpello n. 379 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto cruciale: se il comodatario usa l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale e contemporaneamente lo affitta brevemente per periodi limitati (ad es. durante le vacanze), il reddito da locazione breve puo essere qualificato come reddito fondiario e il regime della cedolare secca al 21% puo applicarsi, perche si tratta della sua “prima casa” in uso. Ma se il comodatario non abita nell’immobile e lo affitta solo brevemente con scopo lucrativo, la qualificazione come reddito diverso rimane la piu probabile.

    Schema pratico frequente e i suoi rischi: Il proprietario di tre appartamenti concede due di essi in comodato ai propri figli, che poi li affittano su Airbnb. In questo modo il proprietario applica la cedolare al 21% solo sul primo immobile che affitta direttamente, mentre i figli dichiarano redditi diversi con aliquote IRPEF che — nei casi di redditi bassi — potrebbero essere inferiori al 26%. Questo schema non e automaticamente illecito, ma presenta rischi elevati se:

    • I figli sono privi di redditi propri e il comodato appare finalizzato esclusivamente all’elusione fiscale;
    • Il comodato non viene registrato (e obbligatorio registrare i comodati di immobili urbani anche se gratuiti, quando durano piu di 30 giorni continuativi);
    • I proventi delle locazioni brevi confluiscono, di fatto, nelle casse del proprietario originario;
    • L’amministrazione finanziaria accerta una “interposizione fittizia di persona”.

    Il confine tra pianificazione fiscale legittima ed elusione

    La distinzione tra lecita pianificazione fiscale ed elusione (o abuso del diritto) e uno dei temi piu delicati del diritto tributario italiano. L’art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 128/2015) definisce l’abuso del diritto come quella condotta che, pur non violando norme fiscali specifiche, realizza “vantaggi fiscali indebiti” attraverso operazioni “prive di sostanza economica” che, pur formalmente rispettose delle norme, sono essenzialmente preordinate al risparmio d’imposta.

    Applicando questi principi al contesto delle locazioni brevi, l’Agenzia delle Entrate puo contestare come elusivi quegli schemi in cui:

    • Il comodato o la sublocazione mancano di un reale motivo economico diverso dal risparmio fiscale;
    • Le operazioni non hanno sostanza: il proprietario continua a gestire gli immobili, a incassare i proventi, a fare le pulizie, mentre il “comodatario” o “subconduttore” e solo nominale;
    • I contratti sono registrati solo dopo l’accertamento o non sono registrati affatto;
    • I flussi di denaro dimostrano che il reale beneficiario economico rimane il proprietario originario.

    Cosa NON e elusione: Il proprietario che concede in comodato un immobile a un figlio per permettergli di abitarvi, e il figlio che — abitandovi — affitta la stanza che non usa durante le vacanze estive, compie un’operazione pienamente legittima. Cosi come il conduttore che, con il consenso del proprietario, subaffitta legalmente una stanza non occupata non realizza alcuna elusione, anche se cio produce un risparmio rispetto all’applicazione della cedolare.

    La Corte di Cassazione, con varie pronunce in tema di abuso del diritto (fra cui la sentenza n. 405/2015 delle Sezioni Unite), ha ribadito che l’abuso richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria sia dell’assenza di ragioni extrafiscali, sia del vantaggio fiscale indebito. Il contribuente puo controbattere dimostrando la genuinita dell’operazione.

    Sanzioni e controlli: cosa rischiano proprietario e affittuario

    Chi non dichiara correttamente i redditi da locazione breve o utilizza schemi elusivi rischia conseguenze molto pesanti. Vediamo il quadro sanzionatorio applicabile.

    Omessa dichiarazione dei redditi da locazione breve: Si tratta di evasione fiscale tout court. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 per omessa o infedele dichiarazione vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa, con possibilita di raddoppio in caso di violazioni gravi. Le sanzioni si riducono significativamente in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

    Interposizione fittizia (comodato o sublocazione simulati): Se l’Agenzia delle Entrate dimostra che il comodato o la sublocazione sono fittizie e che il reale percettore del reddito e il proprietario, l’intero reddito viene imputato a questi con:

    • Imposte evase piu interessi legali;
    • Sanzioni dal 90% al 180% sull’imposta non versata;
    • In caso di importi rilevanti, rischio di rilevanza penale (art. 4 D.Lgs. 74/2000 — dichiarazione infedele — per evasione superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta e con imposta evasa superiore al 10% dell’imposta dichiarata).

    Come avvengono i controlli: Dal 2024, l’Agenzia delle Entrate ha accesso diretto ai dati trasmessi dalle piattaforme digitali (Airbnb, Booking, Vrbo ecc.) ai sensi della Direttiva DAC7 (recepita con D.Lgs. 32/2023), che impone agli operatori di piattaforma di segnalare all’Amministrazione finanziaria i proventi percepiti dagli host. L’incrocio di questi dati con le dichiarazioni dei redditi permette di individuare automaticamente le incongruenze. Anche la Guardia di Finanza effettua ispezioni mirate sulle strutture ricettive, verificando la corrispondenza tra le prenotazioni registrate e i redditi dichiarati.

    L’obbligo di Codice Identificativo Nazionale introdotto dalla Legge 191/2023 facilita ulteriormente i controlli: ogni immobile e tracciabile, ogni annuncio deve riportare il CIN, e il Ministero del Turismo puo trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate. Verificare correttamente la propria situazione mediante la registrazione del contratto di affitto e fondamentale per evitare contestazioni.

    Tabella riassuntiva: confronto aliquote e scenari

    Per avere un quadro chiaro, ecco una tabella con i principali scenari di tassazione per le locazioni brevi nel 2026:

    ScenarioSoggetto che dichiaraTipo di redditoAliquota
    Proprietario, 1 immobile in locazione breveProprietarioReddito fondiario21% (cedolare)
    Proprietario, 2+ immobili in locazione breve (dal 2°)ProprietarioReddito fondiario26% (cedolare)
    Conduttore che subaffitta brevementeConduttoreReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressiva
    Comodatario che affitta brevemente (non abita nell’immobile)ComodatarioReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressiva
    Comodatario che abita nell’immobile e lo affitta saltuariamenteComodatarioReddito fondiario21% (cedolare, primo immobile)
    Piu di 4 immobili gestiti: attivita d’impresaImprenditoreReddito d’impresaIRPEF + IVA

    Come dichiarare correttamente i redditi da locazione breve

    La dichiarazione dei redditi da locazione breve segue procedure precise a seconda della tipologia di reddito. Ecco le istruzioni operative per il 2026 (redditi 2025).

    Proprietari (reddito fondiario)

    I redditi fondiarii da locazione breve vanno indicati nel Quadro RB del Modello Redditi PF (o nel Quadro B del Modello 730). Per ogni immobile:

    • Colonna “Codice utilizzo”: 3 per locazione ordinaria; per locazione breve non esiste un codice specifico, si usa il codice 3 indicando anche l’opzione per la cedolare secca;
    • Per la cedolare secca: flaggare l’opzione “cedolare secca” e indicare l’aliquota (21% per il primo immobile, 26% per gli altri);
    • Il canone da dichiarare e il canone lordo pattuito nel contratto (o percepito), non decurtato delle spese;
    • Le ritenute operate dagli intermediari (21%) sono accreditate come credito d’imposta e compensate con l’imposta dovuta; l’eventuale differenza (tra il 26% dovuto e il 21% trattenuto) va versata con F24.

    Conduttori e comodatari (reddito diverso)

    I redditi da sublocazione e da comodato-con-affitto vanno dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi PF (o nel Quadro D del Modello 730), sezione dedicata agli “altri redditi”. Il reddito imponibile e dato dalla differenza tra i canoni percepiti e le spese documentate (quota del canone pagato al proprietario, servizi forniti, spese di pulizia, ecc.). Su questo importo netto si applicano le aliquote IRPEF progressive. Valuta sempre il supporto di un professionista per la compilazione: una consulenza del CAF o di un commercialista puo evitare errori costosi.

    Scadenze 2026

    • Modello 730/2026: presentazione entro il 30 settembre 2026 (per redditi 2025);
    • Modello Redditi PF 2026: presentazione online entro il 31 ottobre 2026;
    • Acconto IRPEF novembre 2026: il 30 novembre 2026 per il secondo acconto;
    • Ravvedimento operoso per omissioni: possibile fino alla scadenza del termine di accertamento (quinto anno successivo), con sanzioni ridotte.

    Per i contratti di locazione breve non intermediati da piattaforme, ricorda che la registrazione del contratto non e obbligatoria se la durata e inferiore a 30 giorni, ma e comunque consigliata per avere certezza della data certa del contratto in caso di controversie.

    Gestire correttamente la fiscalita delle locazioni brevi e sempre piu complesso: la normativa evolve rapidamente, i controlli si intensificano e i rischi per chi sbaglia — anche in buona fede — sono elevati. Affidarsi a un professionista del settore e la scelta piu sicura per evitare sanzioni e contenziosi con il Fisco.

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    Domande frequenti sulla cedolare secca al 26%

    Dal secondo immobile in locazione breve si paga sempre il 26%?

    Si, dal 1° gennaio 2024, per effetto della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il proprietario che affitta brevemente (contratti fino a 30 giorni) piu di un immobile applica la cedolare secca al 26% dal secondo immobile in poi. Solo il primo immobile, a scelta del contribuente, beneficia dell’aliquota agevolata al 21%.

    Chi subaffitta un immobile puo usare la cedolare secca al 21%?

    No. La cedolare secca e riservata ai soli proprietari di immobili che concedono in locazione. Il conduttore che subaffitta dichiara un reddito diverso (art. 67 TUIR), soggetto a IRPEF ordinaria con aliquote progressive. Non e possibile optare per la cedolare secca sul reddito da sublocazione.

    Il comodato d’uso a un figlio permette di evitare la cedolare al 26%?

    Dipende dalla situazione concreta. Se il figlio abita effettivamente nell’immobile e lo affitta saltuariamente, puo applicare la cedolare al 21% come prima casa. Se il figlio non abita nell’immobile ma lo affitta su Airbnb, il reddito e classificato come reddito diverso soggetto a IRPEF. Se il comodato e simulato (il figlio e solo nominale), l’AdE puo riqualificarlo come operazione elusiva e imputare il reddito al proprietario originario.

    Airbnb applica sempre la ritenuta del 21%: come funziona se devo pagare il 26%?

    Le piattaforme come Airbnb applicano la ritenuta del 21% su tutti i pagamenti, indipendentemente dal numero di immobili. Se per uno o piu immobili e dovuta l’aliquota del 26%, la differenza (5% in piu) deve essere versata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi tramite F24. La ritenuta del 21% viene accreditata come credito d’imposta.

    Quanti immobili si possono affittare brevemente prima di fare impresa?

    La soglia indicata dalla Circolare AdE n. 24/E del 2017 e di quattro appartamenti: da cinque in su, l’attivita e presunta come imprenditoriale, con obbligo di apertura di partita IVA e assoggettamento a IVA e imposte sui redditi d’impresa. Sotto questa soglia, il regime delle persone fisiche con cedolare secca (o IRPEF) rimane applicabile.


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      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      colf e badanti CAF Udine

      Il licenziamento di una colf o di una badante è una procedura regolata da norme precise: il CCNL Lavoro Domestico, il Codice Civile (artt. 2118 e 2119) e la Legge 339/1958. Commettere errori formali o sostanziali in questa fase può esporre il datore di lavoro a contestazioni, richieste di risarcimento e vertenze sindacali. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: quando puoi licenziare, come redigere la lettera di licenziamento, quali sono i termini di preavviso aggiornati, come calcolare il TFR e come effettuare la comunicazione all’INPS. Al termine trovi anche un facsimile completo pronto all’uso.

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      Quando si può licenziare la colf o la badante

      Nel rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma deve rispettare le regole previste dal CCNL Lavoro Domestico vigente e dalla normativa generale sul lavoro. Esistono tre tipologie principali di licenziamento, ciascuna con conseguenze diverse sul piano economico e procedurale.

      Licenziamento per giusta causa

      Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) si verifica quando il lavoratore compie un atto talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. In questi casi non è dovuto il preavviso. Rientrano in questa fattispecie:

      • Furto o appropriazione indebita di beni del datore di lavoro o dei familiari
      • Violenza fisica o verbale nei confronti del datore di lavoro o delle persone assistite
      • Abbandono del posto di lavoro in situazioni di pericolo (es. anziano non autosufficiente lasciato solo)
      • Gravi negligenze nella cura dell’assistito (es. cadute per mancata vigilanza)
      • Violazione della riservatezza su dati sensibili della famiglia
      • Uso improprio di sostanze stupefacenti o alcol durante il servizio

      La giusta causa deve essere motivata nella lettera in modo specifico e documentata. Un generico riferimento a “comportamenti scorretti” non è sufficiente e potrebbe essere impugnato.

      Licenziamento per giustificato motivo

      Il licenziamento per giustificato motivo si ha quando esiste una ragione oggettiva legata alla persona del lavoratore (es. ripetute inadempienze) o a esigenze organizzative (es. riduzione delle ore, trasferimento in altra città, decesso dell’assistito). In questo caso il preavviso è dovuto secondo i termini del CCNL.

      Licenziamento ad nutum (senza giusta causa)

      Per i lavoratori domestici con meno di 240 ore mensili (i cosiddetti “addetti a ore”), il datore di lavoro può recedere dal contratto senza obbligo di motivazione ai sensi della Legge 339/1958 e del CCNL. È però sempre dovuto il preavviso o la relativa indennità sostitutiva. Per i lavoratori conviventi con più di 240 ore mensili, invece, trovano applicazione anche le tutele dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

      La forma scritta: obbligo e contenuto della lettera

      La forma scritta del licenziamento è un requisito essenziale per la validità del recesso. Il licenziamento verbale è nullo (art. 2 D.Lgs. 23/2015 e art. 2 L. 604/1966 nella parte applicabile). La lettera di licenziamento deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

      • Dati del datore di lavoro: nome, cognome, indirizzo
      • Dati del lavoratore: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo
      • Data di inizio del rapporto di lavoro
      • Categoria e livello contrattuale (es. “cat. CS, livello BS del CCNL Lavoro Domestico”)
      • Dichiarazione di recesso con indicazione del tipo (con o senza preavviso)
      • Decorrenza del licenziamento (data ultima di lavoro)
      • Motivazione (obbligatoria in caso di giusta causa o giustificato motivo; facoltativa per recesso ad nutum)
      • Termini di preavviso o comunicazione dell’indennità sostitutiva
      • Data e firma del datore di lavoro

      Nella guida completa al lavoro domestico trovi anche tutte le informazioni su come formalizzare correttamente il rapporto di lavoro sin dall’assunzione, aspetto fondamentale per evitare complicazioni in fase di cessazione.

      Modalità di consegna della lettera di licenziamento

      La corretta consegna della lettera di licenziamento è fondamentale per far decorrere i termini di preavviso e per evitare contestazioni sulla data di comunicazione. Esistono quattro modalità riconosciute dalla legge e dalla giurisprudenza.

      1. Raccomandata A/R (raccomandata con avviso di ricevimento)

      È la modalità più utilizzata e più sicura per i lavoratori non conviventi. La lettera viene spedita tramite Poste Italiane con raccomandata A/R all’indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione, non dalla data di spedizione. Conserva sempre la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento firmato.

      Cosa fare se il lavoratore rifiuta di firmare o non ritira la raccomandata: In base alla giurisprudenza prevalente, la lettera si considera “conoscibile” quando viene depositata nell’ufficio postale e viene lasciato l’avviso di giacenza. La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che il licenziamento produce effetti dalla data di giacenza del plico, se il lavoratore non ha provveduto al ritiro per sua colpa (Cass. civ. n. 22939/2017).

      2. Posta Elettronica Certificata (PEC)

      La PEC ha valore legale equivalente alla raccomandata A/R ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice del Consumo Digitale). Può essere utilizzata se il lavoratore dispone di un indirizzo PEC comunicato al datore di lavoro. Il vantaggio è la certezza immediata della consegna e la tracciabilità elettronica. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione nella casella PEC del destinatario.

      3. Consegna a mano con firma per ricevuta

      Il datore di lavoro consegna direttamente la lettera al lavoratore, che firma una copia per ricevuta indicando data e ora di ricevimento. È la modalità più immediata per i lavoratori conviventi. È importante predisporre due copie originali: una per il lavoratore e una da trattenere con la firma di ricevuta. Il termine di preavviso decorre dalla data indicata nella firma di ricevuta.

      4. Notifica tramite ufficiale giudiziario

      È la modalità più formale e viene utilizzata nei casi di rifiuto sistematico della comunicazione da parte del lavoratore. L’ufficiale giudiziario notifica la lettera secondo le regole del codice di procedura civile. Ha il vantaggio di essere incontestabile, ma comporta tempi e costi maggiori.

      ModalitàProva legaleDecorrenza preavvisoCosto
      Raccomandata A/RAvviso di ricevimento firmatoData ricezione (o giacenza)Basso
      PECRicevuta di consegna PECData ricezione in casella PECBasso
      Consegna a manoFirma di ricevuta con dataData firma ricevutaNessuno
      Ufficiale giudiziarioRelata di notificaData notificaAlto

      Termini di preavviso secondo il CCNL Lavoro Domestico

      I termini di preavviso nel lavoro domestico sono stabiliti dal CCNL Lavoro Domestico e variano in base a due criteri principali: l’anzianità di servizio e il numero di ore settimanali lavorate. È fondamentale applicare correttamente questi termini, pena l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.

      Preavviso per lavoratori non conviventi (meno di 24 ore settimanali)

      Anzianità di servizioPreavviso in giorni di effettivo lavoro
      Fino a 2 anni8 giorni
      Oltre 2 anni15 giorni

      Preavviso per lavoratori non conviventi (da 24 a 30 ore settimanali)

      Anzianità di servizioPreavviso in giorni di calendario
      Fino a 2 anni15 giorni
      Oltre 2 anni30 giorni

      Preavviso per lavoratori conviventi (più di 30 ore settimanali)

      Anzianità di servizioPreavviso in giorni di calendario
      Fino a 2 anni15 giorni
      Oltre 2 anni30 giorni

      Nota importante: Per i lavoratori conviventi (badanti H24 o con presenza continuativa in casa), il CCNL prevede che durante il periodo di preavviso il lavoratore abbia diritto a permessi retribuiti per cercare una nuova occupazione (almeno 1 ora al giorno o, in alternativa, 2 giorni per settimana). Il termine di preavviso non può iniziare a decorrere durante la malattia del lavoratore.

      Per approfondire il tema dei contributi INPS per colf e badanti e per verificare i versamenti effettuati durante il rapporto, consulta la nostra guida sulla Flat Tax Colf e Badanti 2026.

      Indennità sostitutiva del preavviso

      Se il datore di lavoro non vuole o non può attendere la scadenza del preavviso, è tenuto a corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto. Questa possibilità vale sia nel caso di licenziamento con preavviso che non si vuole far lavorare, sia nei casi eccezionali in cui si vuole anticipare la cessazione.

      Come si calcola l’indennità sostitutiva

      L’indennità sostitutiva del preavviso si calcola moltiplicando la retribuzione giornaliera per il numero di giorni di preavviso non goduto. La retribuzione giornaliera comprende:

      • Paga base contrattuale (secondo il livello del CCNL)
      • Indennità di vitto e alloggio (per i conviventi, calcolata in misura forfettaria)
      • Tredicesima mensilità (rateo mensile = 1/12 dell’importo annuo)
      • Quattordicesima mensilità, se prevista (rateo mensile = 1/12 dell’importo annuo)
      • Eventuali superminimi concordati individualmente

      Esempio pratico: Badante convivente, anzianità superiore a 2 anni, retribuzione mensile lorda 1.200 euro. Preavviso di 30 giorni. Retribuzione giornaliera = 1.200 / 30 = 40 euro. Indennità sostitutiva = 40 euro x 30 giorni = 1.200 euro lordi. Su questo importo vengono applicati contributi INPS e ritenute fiscali.

      Importante: L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione INPS e deve essere inclusa nella busta paga finale del lavoratore.

      TFR e ultime competenze da corrispondere

      Al momento del licenziamento della colf o della badante, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una serie di voci economiche, oltre all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. La liquidazione finale (comunemente chiamata “buonuscita”) comprende più elementi distinti che devono essere tutti quantificati e corrisposti entro i termini di legge.

      Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

      Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si matura su base annua ed è dovuto in caso di licenziamento (ma anche in caso di dimissioni). Per il lavoro domestico, il TFR si calcola come segue:

      • Base di calcolo: Retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (coefficiente CCNL)
      • Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT
      • Imposta del 17% (tassazione separata TFR) applicata al momento dell’erogazione

      Per la lettera di assunzione compilata correttamente all’inizio del rapporto di lavoro, è importante aver indicato la data di inizio, fondamentale per il corretto calcolo del TFR.

      Ultime competenze da liquidare

      Oltre al TFR, nella busta paga finale devono essere incluse:

      • Retribuzione del periodo lavorato nell’ultimo mese (pro rata)
      • Rateo di tredicesima (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
      • Rateo di quattordicesima (se prevista dal contratto individuale)
      • Ferie non godute: il CCNL prevede 26 giorni annui di ferie; quelle non fruite devono essere monetizzate
      • Permessi non goduti: i permessi ROL (4 ore mensili) non goduti vanno monetizzati
      • Festività soppresse: quota eventuali festività non fruite

      Nota: Se il lavoratore aveva ancora ferie arretrate degli anni precedenti, anche queste devono essere liquidate. Non è possibile “perdere” le ferie non godute per dimenticanza del datore di lavoro.

      Quando va pagata la liquidazione

      La liquidazione finale deve essere corrisposta entro il giorno lavorativo successivo alla cessazione del rapporto. In caso di ritardo, il lavoratore ha diritto agli interessi legali sulle somme non corrisposte tempestivamente. Per i lavoratori non conviventi, è prassi comune liquidare tutto contestualmente all’ultimo giorno di lavoro.

      Comunicazione obbligatoria all’INPS

      La cessazione del rapporto di lavoro domestico deve essere comunicata obbligatoriamente all’INPS entro specifici termini. Questa comunicazione è fondamentale sia per regolarizzare la posizione contributiva sia per consentire al lavoratore di accedere alle prestazioni di disoccupazione.

      Comunicazione tramite il portale INPS

      La comunicazione di cessazione va effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di cessazione del rapporto attraverso il portale INPS (sezione “Lavoratori domestici”). La comunicazione può essere effettuata:

      • Direttamente online sul sito INPS con SPID o CIE
      • Tramite CAF o patronato abilitato
      • Tramite call center INPS (numero 803.164 o 06.164.164 da cellulare)

      La comunicazione comprende la denuncia di cessazione del rapporto e il pagamento degli ultimi contributi INPS trimestrali (se ancora dovuti per il trimestre in corso). I contributi INPS per il lavoro domestico si pagano in scadenze trimestrali: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio.

      NASpI per colf e badanti dopo il licenziamento

      Il lavoratore domestico licenziato ha diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) se soddisfa i requisiti contributivi. Per accedere alla NASpI, il lavoratore deve:

      • Aver perso involontariamente l’occupazione (il licenziamento rientra in questa categoria)
      • Poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti
      • Aver lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo anno
      • Essere in stato di disoccupazione

      La domanda di NASpI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Il CAF Centro Fiscale può assistere il lavoratore nella presentazione della domanda NASpI.

      Casi particolari: gravidanza, malattia, infortunio

      Esistono situazioni in cui il licenziamento è vietato o sospeso per tutelare il lavoratore in un momento di vulnerabilità. È essenziale conoscere questi limiti per evitare di incorrere in un licenziamento nullo e nelle conseguenti sanzioni.

      Divieto di licenziamento in gravidanza

      È assolutamente vietato licenziare la lavoratrice domestica durante il periodo di gestazione (dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità obbligatoria, ovvero fino al compimento del primo anno di età del bambino). Il divieto di licenziamento si applica anche alle lavoratrici adottive o affidatarie. La violazione di questo divieto comporta la nullità del licenziamento e il diritto della lavoratrice alla reintegrazione e al risarcimento del danno. L’unica eccezione è il licenziamento per giusta causa non collegato allo stato di gravidanza.

      Licenziamento durante la malattia

      Il lavoratore domestico in malattia certificata gode di un periodo di comporto (periodo massimo di assenza giustificata per malattia) stabilito dal CCNL:

      Anzianità di servizioPeriodo di comporto (giorni di calendario)
      Fino a 6 mesi10 giorni
      Da 6 mesi a 2 anni45 giorni
      Oltre 2 anni180 giorni

      Durante il periodo di comporto il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore (salvo giusta causa non collegata alla malattia). Il termine di preavviso, se già in corso al momento dell’insorgenza della malattia, viene sospeso e riprende a decorrere dalla guarigione. Se il periodo di malattia supera il comporto massimo previsto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.

      Tutela in caso di infortunio sul lavoro

      In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore domestico gode di tutele ampliate. Il periodo di comporto per infortunio sul lavoro è più lungo rispetto alla malattia ordinaria. Il datore di lavoro deve avere in regola la posizione con l’INAIL per il lavoratore domestico, altrimenti risponde personalmente dei danni. Il licenziamento durante l’inabilità temporanea assoluta da infortunio è nullo per violazione delle norme di tutela.

      Decesso dell’assistito

      In caso di morte del datore di lavoro o dell’assistito, gli eredi o i familiari che non intendano proseguire il rapporto devono comunicare la cessazione nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL. Il decesso dell’assistito non costituisce giusta causa di licenziamento e non esonera dal pagamento del preavviso. Tuttavia, il CCNL prevede che in questo caso il periodo di preavviso possa essere ridotto alla metà. Analogamente, il lavoratore convivente che viene a trovarsi improvvisamente senza alloggio ha diritto a una sistemazione temporanea o all’indennità sostitutiva dell’alloggio per il periodo di preavviso.

      Facsimile lettera di licenziamento

      Di seguito trovi un facsimile di lettera di licenziamento per colf o badante, adattabile alle diverse situazioni. Ricordati di personalizzare i dati in corsivo e di conservare una copia firmata per ricevuta. Il facsimile rispetta tutti i requisiti formali previsti dal CCNL Lavoro Domestico e dalla normativa vigente.

      FACSIMILE – LETTERA DI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

      [Luogo], [data]

      Oggetto: Comunicazione di recesso dal contratto di lavoro domestico

      Gentile [Nome e Cognome del lavoratore],

      con la presente Le comunico il recesso dal contratto di lavoro domestico stipulato in data [data di inizio rapporto], a far data dal [data ultima di lavoro], con rispetto del termine di preavviso contrattuale di [numero giorni] giorni previsto dal CCNL Lavoro Domestico vigente per la Sua anzianità di servizio e tipologia di rapporto ([convivente / non convivente con X ore settimanali]).

      Il presente licenziamento viene disposto per [giustificato motivo oggettivo consistente in… / giusta causa consistente in… / recesso ai sensi dell’art. 4 della Legge 339/1958].

      Entro la data di cessazione del rapporto Le verrà corrisposta la liquidazione finale comprensiva di:

      • Retribuzione del periodo lavorato fino al [data]
      • Rateo di tredicesima mensilità maturato
      • Rateo di quattordicesima mensilità (se prevista)
      • Ferie e permessi non goduti
      • Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato

      La invito a restituire le chiavi dell’abitazione e qualsiasi altro bene di proprietà entro il giorno [data].

      Cordiali saluti,

      [Nome e Cognome del datore di lavoro]
      [Indirizzo]
      [Data e Firma]


      Ricevuta di consegna:

      Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome del lavoratore] dichiara di aver ricevuto in data __________ la presente comunicazione di recesso.

      Data e firma del lavoratore: ________________________________

      Nota per il licenziamento per giusta causa: Se il licenziamento avviene senza preavviso per giusta causa, sostituire il paragrafo sul preavviso con: “Il presente licenziamento viene disposto per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile, consistente in [descrizione dettagliata del fatto], accaduto in data [data]. Pertanto non è dovuto alcun termine di preavviso né la relativa indennità sostitutiva.”

      Errori da evitare nel licenziamento

      Il licenziamento della colf o della badante è una procedura in cui è facile commettere errori che possono avere conseguenze legali ed economiche. Ecco i più frequenti da evitare assolutamente per non incorrere in contestazioni o vertenze.

      • Licenziamento verbale: È nullo per legge. Anche se il lavoratore “accetta” verbalmente, il licenziamento deve essere sempre in forma scritta.
      • Non rispettare i termini di preavviso: Se il licenziamento non è per giusta causa, il preavviso è obbligatorio. Non corrisponderlo significa dover pagare l’indennità sostitutiva più eventuali interessi.
      • Licenziare durante la maternità o la malattia: Il licenziamento in questi periodi è nullo (salvo giusta causa). L’errore può costare molto caro.
      • Non comunicare la cessazione all’INPS: La mancata comunicazione entro il 16 del mese successivo comporta sanzioni amministrative.
      • Non liquidare TFR e ferie non godute: Il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto è un inadempimento grave che espone a richieste di risarcimento e interessi.
      • Motivazione generica o falsa: Se il licenziamento è per giusta causa, la motivazione deve essere specifica e documentabile. Una motivazione falsa o vaga può rendere il licenziamento inefficace.
      • Non conservare la prova di consegna: Senza ricevuta firmata, ricevuta di spedizione o ricevuta di consegna PEC, non si può dimostrare quando è stata comunicata la cessazione.
      • Ritardare la liquidazione finale: Il saldo delle competenze deve avvenire entro il giorno successivo alla cessazione. I ritardi generano interessi legali.

      Se hai dubbi sulla procedura corretta da seguire o vuoi evitare errori, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa nella gestione dei contratti di lavoro domestico, dal licenziamento alla compilazione della busta paga finale. Puoi anche consultare la nostra guida sulle dimissioni volontarie, utile per comprendere le differenze tra recesso del datore e recesso del lavoratore.

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      Domande frequenti sul licenziamento colf e badante

      Posso licenziare la badante senza motivazione?

      Per i lavoratori con meno di 24 ore settimanali (addetti a ore), il datore di lavoro puo recedere senza obbligo di motivazione ai sensi della Legge 339/1958. Per i lavoratori con piu di 240 ore mensili, invece, occorre una motivazione valida (giusta causa o giustificato motivo). In tutti i casi, il preavviso o la relativa indennita sostitutiva sono sempre dovuti (tranne in caso di giusta causa).

      Quanto preavviso devo dare alla colf?

      I termini di preavviso variano in base all’anzianita di servizio e alle ore settimanali. Per i non conviventi con meno di 24 ore: 8 giorni fino a 2 anni di anzianita, 15 giorni oltre i 2 anni. Per i non conviventi con 24-30 ore: 15 giorni fino a 2 anni, 30 giorni oltre. Per i conviventi: 15 giorni fino a 2 anni, 30 giorni oltre 2 anni.

      La lettera di licenziamento deve essere raccomandata?

      Non e obbligatoria la raccomandata, ma e fortemente consigliata perche garantisce la prova della data di consegna. Sono valide anche: consegna a mano con firma di ricevuta, PEC, notifica tramite ufficiale giudiziario. Il licenziamento verbale, invece, e sempre nullo.

      Posso licenziare la badante se l’assistito e deceduto?

      Si, il decesso dell’assistito giustifica la cessazione del rapporto. Gli eredi devono pero rispettare i termini di preavviso del CCNL (o corrispondere l’indennita sostitutiva). Il CCNL prevede che in caso di morte del datore di lavoro, il periodo di preavviso possa essere ridotto alla meta.

      Quanto costa licenziare una colf con 5 anni di anzianita?

      Il costo comprende: preavviso di 30 giorni (o indennita sostitutiva equivalente a una mensilita), TFR maturato in 5 anni (circa 3-4 mensilita lordi), ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti. In totale, per una retribuzione mensile di 1.000 euro, il costo liquidativo puo essere di 5.000-6.000 euro lordi.


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      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le pratiche legate al lavoro domestico: redazione della lettera di licenziamento, calcolo del TFR, liquidazione finale, comunicazione all’INPS e pratiche NASpI per il lavoratore.

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        04/09/2026
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        ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        01/09/2026
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        Issam Elhefnawi
        31/07/2026
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        Molto gentile
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        Sibongile Moyana
        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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        Modello 730 Dichiarazione dei redditi CAF Udine

        Nel Modello Redditi PF 2026 c’è stato davvero un errore nel quadro RT, ma non è quello raccontato da molti siti in primavera. Nella prima versione del modello, approvata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 febbraio 2026, la sezione VII (minusvalenze non compensate nell’anno, righi da RT101 a RT105) riportava nelle colonne gli anni del modello precedente: dal 2020 al 2024 invece che dal 2021 al 2025. L’Agenzia ha corretto il modello il 13 aprile 2026.

        Non c’è stato un blocco del software né un ricalcolo sbagliato delle imposte: l’errore riguardava le etichette degli anni, cioè l’informazione che serve a capire fino a quando una perdita si può usare. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine, aggiornata a ottobre 2026, vediamo cosa è cambiato, chi deve controllare la propria dichiarazione, come si riportano correttamente le minusvalenze nel quadro RT e come rimediare con la dichiarazione correttiva entro il 2 novembre 2026 o con l’integrativa dopo.

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        L’errore nel Modello Redditi 2026: cosa è successo davvero

        Il Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) è stato approvato con il provvedimento del 27 febbraio 2026. Nel fascicolo 2, il quadro RT si chiude con la sezione VII “Minusvalenze non compensate nell’anno”: qui si indicano, anno per anno, le perdite che non è stato possibile compensare e che si potranno usare nelle dichiarazioni successive.

        Nella versione iniziale del modello le intestazioni delle colonne erano rimaste quelle dell’anno prima: Eccedenza anno 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Per il periodo d’imposta 2025 le colonne corrette sono 2021, 2022, 2023 e 2024 per i residui degli anni precedenti e 2025 (colonna 5) per le minusvalenze realizzate nell’anno. La svista è stata segnalata da alcuni operatori a fine marzo 2026.

        Il 13 aprile 2026 l’Agenzia ha pubblicato il modello aggiornato. Nel documento ufficiale Aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026, alla voce del fascicolo 2, si legge: “al quadro RT, sezione VII sono aggiornate le annualità”. Nella versione corretta anche il rigo RT105, dedicato alle cripto-attività, ha le colonne giuste: 2023, 2024 e 2025.

        Nota di rettifica (ottobre 2026): una versione precedente di questo articolo descriveva un malfunzionamento del software dell’Agenzia sul riporto delle minusvalenze, con comunicato ufficiale, aggiornamento correttivo e numero verde dedicato. Non ne abbiamo trovato riscontro nelle pubblicazioni ufficiali: l’unico errore documentato è quello del modello descritto qui, e il testo è stato riscritto di conseguenza.

        Quadro RT 2026: struttura e sezioni

        Il quadro RT del Modello Redditi PF serve a dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR e, in una sezione separata, quelli da cripto-attività della lettera c-sexies). Si compila quando le plusvalenze non sono già state tassate dall’intermediario, cioè nel regime dichiarativo.

        Le sezioni del modello 2026 sono queste:

        SezioneRighiCosa si indica
        I-ART1-RT6Plusvalenze tassate al 20% (realizzate dal 2012 al 30 giugno 2014) o al 12,50% (fino al 2011), con corrispettivo incassato nel 2025
        II-ART11-RT16Plusvalenze al 26% realizzate dal 1° luglio 2014: azioni, obbligazioni, ETF, certificati, valute, metalli preziosi, derivati. Anche le partecipazioni qualificate cedute dal 2019
        III-ART21-RT30Partecipazioni qualificate cedute fino al 2018 con corrispettivo incassato nel 2025 (concorrono in parte al reddito complessivo)
        IV-ART31-RT35Partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata e quote di OICR immobiliari esteri non conformi
        V-ART41-RT45Plusvalenze da cripto-attività (lettera c-sexies), 26% per il 2025
        VI e Sezioni BRT51-RT90Saldo di ogni sezione, compensazioni e imposta sostitutiva dovuta
        VIIRT101-RT105Minusvalenze non compensate da riportare negli anni successivi (la sezione dell’errore)
        VIIIRT111-RT113Eccedenze e crediti di imposta sostitutiva

        In alcuni articoli circolati nel 2026 si parla dei righi RT93 e RT94: nel Modello Redditi PF 2026 non esistono. Le perdite da riportare si indicano nei righi da RT101 a RT105, mentre quelle degli anni precedenti si usano nei righi di compensazione di ciascuna sezione (RT3, RT13, RT23-RT29, RT34 e RT43).

        Come funzionano le minusvalenze nel quadro RT

        La regola è nell’art. 68, comma 5, del TUIR: se in un anno le minusvalenze superano le plusvalenze, l’eccedenza si porta in deduzione dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, non oltre il quarto. La condizione è che la perdita sia indicata nella dichiarazione dell’anno in cui è stata realizzata: una minusvalenza mai dichiarata non si può recuperare negli anni dopo.

        Tre limiti da tenere presenti:

        • Solo redditi diversi: le minusvalenze non si compensano con dividendi, interessi e cedole, che sono redditi di capitale, né con i redditi soggetti a IRPEF.
        • Fondi ed ETF: i guadagni da cessione di quote di fondi comuni ed ETF armonizzati sono redditi di capitale e non assorbono le minusvalenze. Le perdite su fondi ed ETF sono invece redditi diversi e compensano le plusvalenze su azioni, obbligazioni, certificati e derivati.
        • Cripto-attività separate: le plusvalenze della lettera c-sexies si sommano solo con le relative minusvalenze (art. 68, comma 9-bis, TUIR) e l’eccedenza si riporta solo contro altre plusvalenze da cripto-attività.
        Anno della minusvalenzaAnni in cui si può compensareUltima dichiarazione utile
        20212022, 2023, 2024, 2025Redditi 2026 o 730/2026 (anno d’imposta 2025)
        20222023, 2024, 2025, 2026Redditi 2027 o 730/2027 (anno d’imposta 2026)
        20232024, 2025, 2026, 2027Redditi 2028 o 730/2028 (anno d’imposta 2027)
        20242025, 2026, 2027, 2028Redditi 2029 o 730/2029 (anno d’imposta 2028)
        20252026, 2027, 2028, 2029Redditi 2030 o 730/2030 (anno d’imposta 2029)

        Esempio di calcolo con compensazione:

        1. Plusvalenze 2025: 12.000 euro
        2. Minusvalenze 2025: 2.000 euro
        3. Saldo netto 2025: 10.000 euro
        4. Minusvalenze residue del 2022 riportate dalla dichiarazione precedente: 4.000 euro
        5. Imponibile: 10.000 – 4.000 = 6.000 euro
        6. Imposta sostitutiva 26%: 6.000 x 26% = 1.560 euro

        Senza il riporto delle minusvalenze del 2022 l’imposta sarebbe di 2.600 euro, cioè 1.040 euro in più. Per questo conta che ogni perdita sia indicata con il suo anno di origine: è l’anno a stabilire fino a quando la si può usare.

        Chi deve controllare la propria dichiarazione

        L’errore riguardava solo chi ha minusvalenze da indicare nella sezione VII del Modello Redditi PF 2026. Vediamo chi deve fare una verifica.

        Conviene controllare se:

        • hai compilato il Modello Redditi PF 2026 sul modello della prima versione (quello disponibile fino al 13 aprile 2026), a mano o con strumenti che ne riproducevano le intestazioni;
        • operi in regime dichiarativo, ad esempio con broker esteri che non fanno da sostituto d’imposta, e hai minusvalenze residue degli anni dal 2021 al 2024 o perdite realizzate nel 2025;
        • hai minusvalenze da cripto-attività del 2023, 2024 o 2025 da riportare nel rigo RT105 (per le regole sulle cripto vedi la guida al quadro RT per le criptovalute);
        • hai affidato la dichiarazione a un intermediario e non hai mai verificato la stampa della sezione VII.

        Non sei interessato se:

        • usi il regime del risparmio amministrato o gestito: tassazione e compensazioni le fa l’intermediario e non compili il quadro RT;
        • non hai minusvalenze da riportare: la sezione VII resta vuota;
        • hai presentato il Modello 730/2026: le istruzioni del quadro T del 730 indicano già i periodi d’imposta corretti (dal 2021 al 2024) per la sezione VII.

        Conseguenze pratiche: cosa succede con le colonne sbagliate

        La sezione VII non cambia l’imposta dell’anno: le regole e il calcolo del 2025 non sono stati toccati dall’errore. Serve però a tenere traccia di quanto resta da compensare e da quale anno proviene, e quindi della scadenza di ogni perdita.

        Nella prima versione del modello ogni etichetta era indietro di un anno. Chi ha seguito le etichette ha quindi spostato gli importi di una colonna verso destra, facendo sembrare ogni perdita più recente di un anno. Due esempi:

        • un residuo del 2021 scritto sotto l’etichetta “2021” finisce nella colonna 2, che nel modello corretto è quella del 2022: la perdita sembra utilizzabile fino al 2026, mentre scade con il 2025;
        • un residuo del 2024 scritto sotto l’etichetta “2024” finisce nella colonna 5, che è riservata alle minusvalenze realizzate nel 2025.

        Il rischio concreto non riguarda il 2025 ma gli anni successivi: usare una minusvalenza oltre il quarto anno porta a un’imposta sostitutiva più bassa del dovuto, contestabile con imposta, interessi e sanzioni. Al contrario, se una perdita viene persa di vista si finisce per pagare più del necessario.

        Per questo la verifica è semplice: per ogni importo della sezione VII, l’anno della colonna deve coincidere con l’anno in cui la perdita è stata realizzata. Se non coincide, la dichiarazione va corretta (vedi più avanti).

        La correzione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

        Gli aggiornamenti di modello e istruzioni sono pubblicati ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 27 febbraio 2026 ed elencati nel documento Aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per il quadro RT ci sono tre date:

        • 13 aprile 2026: nel fascicolo 2 del modello, “al quadro RT, sezione VII sono aggiornate le annualità”. È la correzione dell’errore;
        • 13 maggio 2026: nel quadro RT viene modificata solo la denominazione della colonna 1 dei righi RT116 e RT117 (partecipazioni rivalutate), da “produzione” a “partecipazione”;
        • 28 maggio 2026: nessuna modifica al quadro RT.

        Non abbiamo invece trovato comunicati ufficiali su malfunzionamenti del software di compilazione legati alle minusvalenze, né numeri verdi dedicati al quadro RT.

        Un dettaglio da conoscere: nel testo delle istruzioni del fascicolo 2, anche nella versione aggiornata al 13 maggio 2026, la descrizione dei righi da RT101 a RT104 cita ancora i periodi d’imposta “2020, 2021, 2022, 2023” per le colonne da 1 a 4. Fanno fede le annualità del modello corretto (dal 2021 al 2024), che coincidono con quelle indicate dalle istruzioni del quadro T del 730/2026.

        Come compilare correttamente il quadro RT 2026

        Ecco i righi che contano per chi ha plusvalenze e minusvalenze al 26%, la situazione più comune per chi investe in azioni, obbligazioni ed ETF tramite broker esteri.

        Sezione II-A: plusvalenze e minusvalenze al 26%

        1. Rigo RT11: colonna 1, totale dei corrispettivi (cessioni, rimborsi, differenziali positivi) incassati nel 2025; colonna 2, costo fiscalmente riconosciuto dei titoli ceduti.
        2. Rigo RT12: cessioni di partecipazioni con costo rideterminato o plusvalori affrancati, un rigo per ogni cessione.
        3. Rigo RT13: eccedenza di minusvalenze degli anni precedenti, presa dai righi RT101 e RT102 del Modello Redditi 2025.
        4. Rigo RT14: minusvalenze certificate dagli intermediari, ad esempio alla chiusura di un deposito in regime amministrato. In colonna 2 l’importo, in colonna 1 la parte relativa agli anni precedenti (non oltre il quarto).
        5. Rigo RT15: eccedenza di imposta sostitutiva della dichiarazione precedente non ancora utilizzata.

        Il risultato della sezione va nel rigo RT52 (colonna 2 se è una plusvalenza, colonna 1 se è una minusvalenza). Le compensazioni si espongono nel rigo RT71, l’imponibile nel rigo RT72, l’imposta del 26% nel rigo RT73 e quella dovuta nel rigo RT74. L’imposta sostitutiva si versa con il codice tributo 1100.

        Sezione VII: come riportare le minusvalenze (versione corretta)

        RigoPerdite della sezioneColonne da 1 a 4Colonna 5
        RT101I-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione I-A
        RT102II-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione II-A
        RT103III-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione III-A
        RT104IV-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione IV-A
        RT105V-A (cripto)Residui del 2023 e del 2024 (colonne 3 e 4)Minusvalenze 2025 della sezione V-A

        Nei righi RT101 e RT102 non vanno indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari, che hanno il loro rigo (RT14). Prima dell’invio, controlla che ogni importo sia nella colonna del suo anno di origine.

        Criptovalute: sezione V-A separata

        Le plusvalenze da cripto-attività realizzate nel 2025 si dichiarano nei righi da RT41 a RT45 e sono tassate al 26% dal primo euro: per le cessioni dal 1° gennaio 2025 la soglia di 2.000 euro non c’è più. Le perdite degli anni precedenti si usano nel rigo RT43 e si compensano solo con plusvalenze da cripto-attività. L’aliquota del 33% riguarda le plusvalenze realizzate dal 2026, che si dichiarano nel Modello Redditi 2027.

        Documenti da preparare

        • Estratti conto e rendiconti del conto titoli del 2025, con il dettaglio delle compravendite
        • Report di plusvalenze e minusvalenze forniti dal broker o dalla banca
        • Dichiarazioni degli anni precedenti (Redditi o 730), per ricostruire i residui di minusvalenze dal 2021 al 2024
        • Certificazioni delle minusvalenze rilasciate dagli intermediari alla chiusura dei rapporti in regime amministrato
        • Ricevute dei versamenti di imposta sostitutiva effettuati con il modello F24

        Dichiarazione correttiva o integrativa: come rimediare

        Se hai già inviato il Modello Redditi PF 2026 e nella sezione VII trovi importi nella colonna sbagliata, oppure minusvalenze residue che non hai usato, puoi correggere. Lo strumento dipende dalla data.

        Entro il 2 novembre 2026: dichiarazione correttiva nei termini

        Fino alla scadenza di presentazione del Modello Redditi PF 2026, che quest’anno è il 2 novembre 2026 perché il 31 ottobre cade di sabato, puoi inviare una nuova dichiarazione completa barrando la casella “Correttiva nei termini” nel frontespizio. La nuova dichiarazione sostituisce quella inviata in precedenza.

        Dopo il 2 novembre 2026: dichiarazione integrativa

        Dopo la scadenza si presenta una dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, del DPR 322/1998), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione: per il Modello Redditi 2026 il termine è il 31 dicembre 2031.

        • Se la correzione riguarda solo la colonna in cui è indicata una perdita, l’imposta del 2025 non cambia: l’integrativa serve a sistemare il riporto per gli anni successivi.
        • Se hai pagato più del dovuto, ad esempio perché non hai usato una minusvalenza residua, l’integrativa fa emergere un credito: puoi chiederlo a rimborso o usarlo in compensazione nei limiti dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998.
        • Se invece hai usato una perdita già scaduta e hai pagato meno, con l’integrativa versi la differenza con interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

        Come si presenta

        1. Ricostruisci i residui di minusvalenze con le dichiarazioni degli anni precedenti.
        2. Compila di nuovo la dichiarazione sul modello aggiornato, con la sezione VII corretta.
        3. Barra nel frontespizio la casella “Correttiva nei termini” (entro il 2 novembre 2026) o quella della dichiarazione integrativa (dopo).
        4. Invia telematicamente, direttamente o tramite CAF o professionista abilitato.

        Scadenze del Modello Redditi 2026

        Le date del Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025):

        ScadenzaAdempimentoNote
        30 aprile 2026Dichiarazione precompilata disponibile sul sito dell’AgenziaFino al 2025 era il 15 aprile
        30 giugno 2026Saldo 2025 e primo acconto 2026, compresa l’imposta sostitutiva del quadro RT (codice 1100)Oppure 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%
        2 novembre 2026Invio telematico del Modello Redditi PF 2026Il 31 ottobre cade di sabato. Stesso termine per la correttiva nei termini
        30 novembre 2026Secondo o unico acconto IRPEF 2026
        31 dicembre 2031Termine per la dichiarazione integrativa del Modello Redditi 2026Art. 2, comma 8, DPR 322/1998

        Attenzione: verifica sempre eventuali proroghe sul sito dell’Agenzia delle Entrate o chiedi al tuo CAF. Per il quadro completo del modello leggi la nostra guida al Modello Redditi PF 2026.

        Modello 730 e Modello Redditi: quadro T e quadro RT

        Anche il Modello 730/2026 ha un quadro per le plusvalenze finanziarie: il quadro T, con la stessa struttura del quadro RT (sezioni da I a V e sezione VII con i righi da T101 a T105). Chi è in regime dichiarativo e ha i requisiti per il 730 può quindi dichiarare plusvalenze e minusvalenze anche con il 730, senza passare dal Modello Redditi PF.

        CaratteristicaModello 730/2026Modello Redditi PF 2026
        Plusvalenze e minusvalenze finanziarieQuadro TQuadro RT
        Minusvalenze da riportareRighi T101-T105Righi RT101-RT105
        Errore sulle annualità della sezione VIINoSì, nella prima versione del modello (corretto il 13 aprile 2026)
        Monitoraggio delle attività estereQuadro WQuadro RW
        Scadenza 202630 settembre2 novembre
        Assistenza fiscale CAFSìSì

        Le minusvalenze residue seguono il contribuente anche quando cambia modello: le istruzioni del 730/2026 rinviano sia al quadro T del 730/2025 sia ai righi da RT101 a RT105 del Modello Redditi 2025. Per capire quale modello usare, vedi anche la guida su quando serve il Modello Redditi PF e quella sul 730/2026.

        Regime dichiarativo e regime amministrato

        L’errore sulla sezione VII riguarda solo chi dichiara da sé plusvalenze e minusvalenze, cioè il regime dichiarativo. Ecco le differenze con il regime amministrato.

        Regime del risparmio amministrato

        Nel regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. 461/1997) l’intermediario (banca, SIM, società di gestione del risparmio) applica e versa l’imposta sostitutiva operazione per operazione, al momento del realizzo. Il contribuente non compila il quadro RT.

        Vantaggi: semplicità, nessun adempimento dichiarativo per i redditi finanziari, compensazione automatica tra plusvalenze e minusvalenze nello stesso rapporto.

        Limiti: le perdite restano legate al rapporto con quell’intermediario. Alla chiusura del rapporto l’intermediario rilascia una certificazione delle minusvalenze non utilizzate, che si possono poi usare in dichiarazione (rigo RT14) entro il quarto anno successivo.

        Regime dichiarativo

        Nel regime dichiarativo (art. 5 del D.Lgs. 461/1997) il contribuente calcola da sé plusvalenze e minusvalenze, le indica nella dichiarazione (quadro RT del Modello Redditi o quadro T del 730) e versa l’imposta con il modello F24. È il regime tipico di chi usa broker esteri che non fanno da sostituto d’imposta.

        Vantaggi: si compensano perdite e guadagni realizzati presso intermediari diversi e l’imposta si versa alle scadenze della dichiarazione.

        Limiti: adempimenti più complessi, documentazione da conservare per anni e attenzione alla sezione VII, come mostra l’errore del modello 2026. Per le cripto-attività vedi anche la guida su regime amministrato e dichiarativo per le crypto.

        In sintesi: l’errore del Modello Redditi 2026 sul quadro RT c’è stato, ma riguardava gli anni stampati nella sezione VII della prima versione del modello, corretti dall’Agenzia delle Entrate il 13 aprile 2026. Non ha cambiato le imposte del 2025. Chi ha minusvalenze da riportare deve solo controllare che ogni importo sia nella colonna del suo anno e, se serve, correggere con la dichiarazione correttiva entro il 2 novembre 2026 o con l’integrativa dopo.

        Se hai dubbi sulla tua situazione, sul riporto delle minusvalenze o sulla dichiarazione correttiva, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Possiamo ricostruire i residui degli anni precedenti, verificare il quadro RT e seguirti nella correzione. Contattaci per un appuntamento.

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        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande frequenti sul quadro RT e le minusvalenze

        L’errore del quadro RT nel Modello Redditi 2026 era un bug del software?

        No. Nella prima versione del modello, approvata il 27 febbraio 2026, le colonne della sezione VII (minusvalenze non compensate, righi da RT101 a RT105) riportavano gli anni dal 2020 al 2024 invece che dal 2021 al 2025. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le annualità il 13 aprile 2026. Non abbiamo trovato comunicati ufficiali su malfunzionamenti del software legati alle minusvalenze.

        Ho già inviato il Modello Redditi 2026: devo correggerlo?

        Solo se nella sezione VII hai minusvalenze indicate nella colonna di un anno diverso da quello in cui le hai realizzate, oppure se non hai usato perdite residue che potevi compensare. Entro il 2 novembre 2026 puoi inviare una dichiarazione correttiva nei termini; dopo puoi presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre 2031.

        Posso compensare le minusvalenze da azioni con i dividendi ricevuti?

        No. Le minusvalenze sono redditi diversi e si compensano solo con plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria. Dividendi, interessi e cedole sono redditi di capitale e non si compensano con le perdite, così come i redditi soggetti a IRPEF.

        Le minusvalenze da criptovalute si compensano con le plusvalenze da azioni?

        No. Le cripto-attività hanno una sezione propria del quadro RT (righi da RT41 a RT45): le plusvalenze si sommano solo con le relative minusvalenze e l’eccedenza si riporta, per non oltre quattro anni, solo contro plusvalenze da cripto-attività. Le perdite da riportare vanno nel rigo RT105.

        Fino a quando posso usare le minusvalenze del 2021?

        Fino al periodo d’imposta 2025, cioè nel Modello Redditi 2026 o nel 730/2026. Le minusvalenze si possono portare in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi a quello di realizzo, a condizione di averle indicate nella dichiarazione dell’anno in cui sono state realizzate. Dopo il 2025 le perdite del 2021 non sono più utilizzabili.

        Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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          CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          cedolare secca

          Il canone concordato rappresenta una delle soluzioni più vantaggiose per chi affitta un immobile in Italia nel 2026. Questa tipologia contrattuale, regolata dalla Legge 431/1998, prevede un canone di locazione inferiore rispetto al mercato libero, ma offre in cambio una serie di agevolazioni fiscali molto significative sia per il proprietario che per l’inquilino. Se stai valutando come affittare il tuo immobile risparmiando sulle tasse, oppure cerchi un contratto di affitto a condizioni più accessibili, il canone concordato 2026 potrebbe essere la risposta giusta. In questa guida completa analizziamo tutti i vantaggi fiscali, i requisiti necessari e le modalità per accedere a questa agevolazione con il supporto del CAF Centro Fiscale di Udine.

          Indice dei contenuti

          1. Cos’è il Canone Concordato
          2. Cedolare Secca al 10%
          3. Riduzione IMU del 25%
          4. Riduzione Imposta di Registro del 30%
          5. Attestazione delle Organizzazioni Sindacali
          6. Parametri per Determinare il Canone
          7. Comuni ad Alta Densità Abitativa
          8. Durata del Contratto 3+2
          9. Domande Frequenti

          Cos’è il Canone Concordato e Come Funziona nel 2026

          Il canone concordato è una forma di contratto di locazione in cui il canone di affitto non viene stabilito liberamente dal proprietario, ma viene determinato sulla base di accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. In pratica, il prezzo dell’affitto deve rientrare in fasce predeterminate che tengono conto della zona, delle caratteristiche dell’immobile e delle condizioni del mercato locale.

          La normativa di riferimento è la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha introdotto questa tipologia contrattuale per favorire l’accesso alla casa a costi sostenibili. Nel 2026 il canone concordato mantiene tutti i suoi vantaggi e si conferma come una scelta intelligente per chi vuole risparmiare sulle imposte. Il proprietario accetta un canone inferiore al mercato libero, ma in cambio accede a un pacchetto di agevolazioni fiscali che spesso compensano ampiamente la differenza di prezzo. Per approfondire il regime fiscale alternativo, puoi consultare la nostra guida sulla cedolare secca 2026.

          Cedolare Secca al 10% con il Canone Concordato 2026

          Il vantaggio fiscale più rilevante del canone concordato è la possibilità di applicare la cedolare secca con aliquota ridotta al 10%, rispetto al 21% previsto per i contratti a canone libero. La cedolare secca è un regime fiscale opzionale che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali comunali e regionali sul reddito da locazione. Scegliendo questo regime con un contratto a canone concordato, il proprietario paga un’imposta sostitutiva di appena il 10% sul canone annuo.

          Per fare un esempio concreto, se il canone concordato annuo è di 6.000 euro, con la cedolare secca al 10% l’imposta sarà di soli 600 euro. Con un contratto a canone libero e cedolare al 21%, sullo stesso importo si pagherebbero 1.260 euro. Il risparmio è quindi di 660 euro all’anno. Se invece il proprietario optasse per la tassazione IRPEF ordinaria con un’aliquota marginale del 35%, l’imposta sul reddito sarebbe ancora più elevata. La cedolare secca al 10% resta confermata nel 2026 per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni ad alta densità abitativa.

          Riduzione IMU del 25% per il Canone Concordato

          Un ulteriore beneficio economico per chi stipula un contratto a canone concordato riguarda l’IMU, l’Imposta Municipale Unica. La legge prevede una riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune per gli immobili locati a canone concordato. Questo significa che la base imponibile su cui calcolare l’IMU viene moltiplicata per un coefficiente dello 0,75 anziché per l’intero importo.

          In termini pratici, se l’IMU ordinaria su un immobile locato è di 1.200 euro, con la riduzione del 25% prevista per il canone concordato il proprietario pagherà 900 euro, con un risparmio di 300 euro. Questa agevolazione si applica automaticamente a tutti gli immobili locati con contratti a canone concordato, indipendentemente dal fatto che il proprietario abbia scelto la cedolare secca o la tassazione IRPEF ordinaria. Il risparmio IMU si cumula quindi con gli altri vantaggi fiscali, rendendo il canone concordato 2026 ancora più conveniente.

          Riduzione dell’Imposta di Registro del 30%

          Chi non opta per la cedolare secca e sceglie la tassazione ordinaria IRPEF può comunque beneficiare di una riduzione del 30% sull’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto di locazione a canone concordato. L’imposta di registro per i contratti di locazione è normalmente pari al 2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro. Con il canone concordato, questa imposta viene calcolata sulla base imponibile ridotta del 30%.

          Facciamo un esempio pratico: su un canone concordato annuo di 6.000 euro, l’imposta di registro ordinaria sarebbe di 120 euro (2% di 6.000). Con la riduzione del 30%, la base imponibile scende a 4.200 euro e l’imposta diventa 84 euro. Questo vantaggio è ripartito tra proprietario e inquilino al 50% ciascuno, come previsto dalla legge, a meno di diversi accordi tra le parti. Va sottolineato che questa riduzione non si applica se il proprietario sceglie la cedolare secca, poiché in quel caso l’imposta di registro non è dovuta.

          Attestazione delle Organizzazioni Sindacali

          Per accedere a tutti i vantaggi fiscali del canone concordato, è fondamentale ottenere l’attestazione di conformità rilasciata dalle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini firmatarie dell’accordo territoriale. Questa attestazione certifica che il contratto rispetta i parametri stabiliti nell’accordo locale, sia per quanto riguarda l’importo del canone che per le clausole contrattuali.

          L’attestazione è diventata obbligatoria a seguito del Decreto MIT 16 gennaio 2017. Senza questo documento, il proprietario non può accedere alla cedolare secca al 10% né alle altre agevolazioni fiscali previste. La procedura prevede che almeno una delle parti contraenti (proprietario o inquilino) sia assistita da un’organizzazione firmataria dell’accordo. In alternativa, entrambe le parti possono richiedere l’attestazione dopo aver stipulato il contratto. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna in tutto l’iter, dalla verifica dei parametri alla richiesta dell’attestazione, per garantire che il tuo contratto a canone concordato sia pienamente valido.

          Parametri per Determinare il Canone Concordato 2026

          Il canone concordato non è un importo fisso, ma viene calcolato in base a parametri specifici definiti negli accordi territoriali. Ogni Comune o area metropolitana ha i propri accordi che stabiliscono le fasce di oscillazione del canone. I principali fattori che influenzano l’importo sono:

          • Zona catastale dell’immobile: le aree centrali hanno fasce più alte rispetto alle periferiche
          • Superficie dell’immobile in metri quadrati commerciali
          • Stato di manutenzione e conservazione dell’edificio
          • Dotazione di servizi: ascensore, posto auto, giardino condominiale, riscaldamento autonomo
          • Classe energetica: gli immobili con prestazioni energetiche migliori possono avere canoni più alti
          • Anno di costruzione e tipologia edilizia

          Gli accordi territoriali vengono aggiornati periodicamente e definiscono un canone minimo e massimo per metro quadro per ogni zona. Il proprietario e l’inquilino devono concordare un importo che rientri in queste fasce. Per conoscere i parametri esatti del tuo Comune e verificare che il canone concordato proposto sia conforme, rivolgiti al CAF Centro Fiscale: i nostri operatori verificano gratuitamente la conformità del tuo contratto.

          Comuni ad Alta Densità Abitativa dove si Applica il Canone Concordato

          Il canone concordato con le relative agevolazioni fiscali si applica nei comuni ad alta densità abitativa, individuati dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). La lista comprende i capoluoghi di provincia, i comuni confinanti con i grandi centri urbani e quelli con particolari tensioni abitative. In Friuli Venezia Giulia, tra i comuni dove è possibile stipulare contratti a canone concordato, figurano Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia, oltre a diversi comuni limitrofi.

          A livello nazionale, il canone concordato è disponibile in tutte le grandi città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e molte altre. È importante sapere che anche i comuni che non rientrano nell’elenco ufficiale possono sottoscrivere accordi territoriali locali, rendendo di fatto disponibile il canone concordato anche in aree non classificate come ad alta densità abitativa. Per verificare se il tuo Comune è incluso nell’elenco e se esistono accordi territoriali attivi, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza dedicata.

          Durata del Contratto 3+2: Come Funziona il Canone Concordato

          Il contratto a canone concordato ha una durata obbligatoria di 3 anni, con rinnovo automatico di ulteriori 2 anni alla prima scadenza (la cosiddetta formula 3+2). Questo significa che, salvo disdetta motivata da parte del proprietario, il contratto prosegue per un totale di 5 anni. Al termine dei 5 anni, il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo di 2 anni, a meno che una delle parti non comunichi la disdetta con almeno 6 mesi di anticipo.

          Il proprietario può dare disdetta alla prima scadenza triennale solo per motivi specifici previsti dalla legge, come la necessità di utilizzare l’immobile per sé o per i familiari, la vendita dell’immobile, oppure la ristrutturazione integrale. L’inquilino, invece, può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi, se sussistono gravi motivi. La formula 3+2 del canone concordato offre stabilità a entrambe le parti: l’inquilino ha la certezza di un affitto a prezzo controllato per almeno 5 anni, mentre il proprietario beneficia delle agevolazioni fiscali per tutta la durata del contratto.

          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          Domande Frequenti sul Canone Concordato 2026

          Qual è la differenza tra canone concordato e canone libero?

          Il canone concordato prevede un importo stabilito in base ad accordi territoriali tra organizzazioni sindacali, con accesso a importanti agevolazioni fiscali come la cedolare secca al 10% e la riduzione IMU del 25%. Il canone libero, invece, è determinato dal mercato senza vincoli di prezzo, ma con un’aliquota di cedolare secca del 21% e nessuna riduzione IMU.

          L’attestazione sindacale è obbligatoria per il canone concordato?

          Sì, l’attestazione di conformità rilasciata dalle organizzazioni sindacali è obbligatoria per accedere ai benefici fiscali del canone concordato. Senza questo documento non è possibile applicare la cedolare secca al 10% né ottenere le riduzioni su IMU e imposta di registro.

          Il canone concordato conviene sempre rispetto al canone libero?

          Nella maggior parte dei casi, il canone concordato risulta più conveniente grazie al cumulo delle agevolazioni fiscali: cedolare secca al 10%, riduzione IMU 25% e riduzione imposta registro 30%. Il risparmio fiscale complessivo compensa spesso la differenza di canone rispetto al mercato libero, soprattutto per immobili in zone ad alta densità abitativa.

          Posso applicare il canone concordato a un immobile fuori dai comuni ad alta densità abitativa?

          Sì, anche i comuni non inclusi nell’elenco ufficiale possono sottoscrivere accordi territoriali locali. Se il tuo Comune ha siglato un accordo, puoi stipulare un contratto a canone concordato e accedere ai relativi vantaggi fiscali. Verifica con il CAF Centro Fiscale la situazione del tuo Comune.

          Come si calcola il canone concordato per il mio immobile?

          Il calcolo si basa sui parametri dell’accordo territoriale del tuo Comune: zona catastale, superficie, stato dell’immobile e dotazione di servizi. Ogni accordo definisce un canone minimo e massimo al metro quadro. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a determinare l’importo corretto e a predisporre tutta la documentazione necessaria.

          Conclusione: Perché Scegliere il Canone Concordato nel 2026

          Il canone concordato 2026 si conferma una delle scelte più intelligenti per chi affitta un immobile. Con la cedolare secca al 10%, la riduzione IMU del 25% e lo sconto del 30% sull’imposta di registro, i vantaggi fiscali sono concreti e cumulabili. Il contratto con formula 3+2 garantisce stabilità a proprietari e inquilini, mentre l’attestazione delle organizzazioni sindacali assicura la conformità agli accordi territoriali.

          Hai bisogno di assistenza per il canone concordato? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. I nostri operatori ti guidano dalla verifica dei parametri alla stipula del contratto, dall’attestazione sindacale alla dichiarazione dei redditi. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady profile picture
          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi profile picture
          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
          Dichiarazione dei redditi 730

          Ogni anno, con la dichiarazione dei redditi tramite modello 730, i contribuenti italiani possono recuperare una parte significativa delle spese sanitarie sostenute. La detrazione del 19% sulle spese mediche rappresenta uno dei benefici fiscali più importanti per le famiglie italiane, permettendo di alleggerire il carico delle spese sanitarie che, spesso, pesano in modo considerevole sul bilancio familiare.

          In questa guida completa per il 730 del 2026, troverai una checklist dettagliata di tutte le spese mediche e sanitarie che puoi portare in detrazione, le regole da rispettare, i documenti necessari e le novità introdotte dalla normativa fiscale più recente.

          Indice dei contenuti

          1. Introduzione: Detrazioni Sanitarie al 19%
          2. Regole Generali per la Detrazione
          3. Franchigia di 129,11 Euro
          4. Tracciabilità dei Pagamenti
          5. Checklist Completa Spese Detraibili
          6. Visite Mediche Specialistiche
          7. Esami Diagnostici e Analisi
          8. Farmaci e Medicinali
          9. Cure Odontoiatriche
          10. Protesi e Dispositivi Medici
          11. Spese Ospedaliere e Ricoveri
          12. Cure Termali
          13. Assistenza Sanitaria (Badanti, Infermieri)
          14. Altre Spese Sanitarie Detraibili
          15. Documenti da Conservare
          16. Novità 2026 per le Detrazioni Sanitarie
          17. Come Inserire le Spese nel 730 Precompilato
          18. Domande Frequenti

          Introduzione: Detrazioni Sanitarie al 19%

          Le spese mediche e sanitarie sostenute nel corso dell’anno d’imposta 2025 (da dichiarare nel 730/2026) possono essere portate in detrazione nella misura del 19% dell’importo complessivo. Questo significa che per ogni 1.000 euro di spese mediche detraibili, potrai recuperare 190 euro di IRPEF.

          La detrazione si applica sulla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro. Solo le spese superiori a questa soglia danno diritto al beneficio fiscale.

          Regole Generali per la Detrazione

          Per poter beneficiare della detrazione del 19% sulle spese sanitarie, è necessario rispettare alcune regole fondamentali:

          • Documentazione: Ogni spesa deve essere documentata con scontrino parlante, fattura o ricevuta fiscale
          • Codice fiscale: Il documento deve riportare il codice fiscale del beneficiario della prestazione
          • Tracciabilità: I pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili (carte, bonifici, assegni)
          • Periodo di competenza: Le spese devono essere state sostenute nell’anno d’imposta di riferimento (2025 per il 730/2026)

          Franchigia di 129,11 Euro

          La franchigia di 129,11 euro rappresenta la soglia minima di spesa sanitaria. Solo l’importo eccedente questa cifra è detraibile al 19%.

          Esempio pratico:

          • Spese mediche totali: 2.000 euro
          • Franchigia da sottrarre: 129,11 euro
          • Base imponibile detrazione: 1.870,89 euro
          • Detrazione 19%: 355,47 euro

          Tracciabilità dei Pagamenti

          Dal 2020, le spese sanitarie devono essere pagate con strumenti tracciabili per poter essere portate in detrazione. Sono ammessi:

          • Carte di credito o debito
          • Bancomat
          • Bonifici bancari o postali
          • Assegni bancari o circolari
          • App di pagamento digitale (Satispay, PayPal, etc.)

          Eccezioni: Il pagamento in contanti è ancora ammesso per:

          • Acquisto di farmaci e medicinali
          • Dispositivi medici
          • Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN

          Checklist Completa Spese Detraibili

          Di seguito trovi la checklist completa di tutte le spese mediche e sanitarie che puoi portare in detrazione nel 730/2026, organizzate per categorie.

          ✓ Visite Mediche Specialistiche

          • ☑ Visite mediche generiche e specialistiche (cardiologo, ortopedico, dermatologo, etc.)
          • ☑ Consulti medici anche telefonici (telemedicina)
          • ☑ Certificati medici sportivi
          • ☑ Prestazioni chirurgiche
          • ☑ Visite psicologiche e psicoterapeutiche
          • ☑ Visite fisiatriche e fisioterapiche
          • ☑ Visite ginecologiche e ostetriche
          • ☑ Prestazioni rese da osteopati e chiropratici (se in possesso di laurea)

          ✓ Esami Diagnostici e Analisi

          • ☑ Esami del sangue e analisi cliniche
          • ☑ Radiografie, TAC, risonanze magnetiche
          • ☑ Ecografie
          • ☑ Elettrocardiogrammi
          • ☑ Mammografie e screening oncologici
          • ☑ Esami endoscopici (gastroscopia, colonscopia)
          • ☑ Test diagnostici genetici
          • ☑ Esami di laboratorio specialistici

          ✓ Farmaci e Medicinali

          • ☑ Farmaci da banco (OTC)
          • ☑ Farmaci con ricetta medica
          • ☑ Farmaci omeopatici
          • ☑ Farmaci veterinari per animali da compagnia (detraibili solo se con prescrizione veterinaria e per terapie specifiche)
          • ☑ Integratori alimentari prescritti dal medico

          Nota importante: Per i farmaci è sufficiente lo scontrino parlante della farmacia che riporti il codice fiscale e la natura del prodotto (farmaco).

          ✓ Cure Odontoiatriche

          • ☑ Visite odontoiatriche
          • ☑ Otturazioni e devitalizzazioni
          • ☑ Estrazioni dentarie
          • ☑ Pulizia dentale (ablazione tartaro)
          • ☑ Cure ortodontiche (apparecchi dentali)
          • ☑ Implantologia dentale
          • ☑ Protesi dentarie fisse e mobili
          • ☑ Sbiancamento dentale se prescritto per motivi terapeutici
          • ☑ Radiografie panoramiche dentali

          ✓ Protesi e Dispositivi Medici

          • ☑ Occhiali da vista e lenti a contatto
          • ☑ Lenti oftalmiche progressive
          • ☑ Apparecchi acustici
          • ☑ Protesi ortopediche
          • ☑ Tutori e bendaggi
          • ☑ Stampelle e deambulatori
          • ☑ Sedie a rotelle e ausili per la mobilità
          • ☑ Materassi ortopedici e antidecubito (con prescrizione medica)
          • ☑ Parrucche per pazienti oncologici
          • ☑ Apparecchi per aerosol e per misurazione pressione

          ✓ Spese Ospedaliere e Ricoveri

          • ☑ Ricoveri ospedalieri
          • ☑ Day hospital
          • ☑ Interventi chirurgici
          • ☑ Degenze in strutture sanitarie
          • ☑ Ticket sanitari
          • ☑ Prestazioni di pronto soccorso
          • ☑ Trasporto in ambulanza

          ✓ Cure Termali

          • ☑ Cicli di cure termali prescritte dal medico di base o specialista
          • ☑ Fanghi, bagni e inalazioni termali
          • ☑ Prestazioni fisioterapiche presso centri termali

          Attenzione: Non sono detraibili le spese per vitto e alloggio durante le cure termali.

          ✓ Assistenza Sanitaria (Badanti, Infermieri)

          • ☑ Assistenza infermieristica domiciliare
          • ☑ Prestazioni di fisioterapia a domicilio
          • ☑ Assistenza specifica per disabili
          • ☑ Prestazioni rese da operatori socio-sanitari (OSS)
          • ☑ Servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI)

          ✓ Altre Spese Sanitarie Detraibili

          • ☑ Esami e test diagnostici pre-intervento
          • ☑ Prestazioni di logopedia
          • ☑ Terapie riabilitative
          • ☑ Spese per diagnosi e cura di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
          • ☑ Prestazioni di podologia
          • ☑ Visite dietologiche
          • ☑ Prestazioni rese da biologi nutrizionisti
          • ☑ Interventi di chirurgia estetica ricostruttiva post-traumatica o oncologica
          • ☑ Circolazione extracorporea
          • ☑ Emodiálisi

          Documenti da Conservare

          Per poter portare in detrazione le spese mediche è fondamentale conservare tutta la documentazione comprovante le spese sostenute. Ecco cosa ti serve:

          Scontrini Parlanti

          Gli scontrini parlanti della farmacia devono riportare:

          • Codice fiscale del paziente
          • Descrizione del prodotto (farmaco, dispositivo medico)
          • Importo pagato
          • Data di acquisto

          Fatture e Ricevute Fiscali

          Le fatture e ricevute per visite mediche, esami e prestazioni sanitarie devono contenere:

          • Dati anagrafici del paziente e codice fiscale
          • Descrizione dettagliata della prestazione
          • Importo e modalità di pagamento
          • Dati del professionista o della struttura sanitaria
          • Partita IVA o codice fiscale del professionista

          Ricevute di Pagamento Tracciato

          Conserva anche:

          • Estratti conto bancari o delle carte che attestano il pagamento
          • Ricevute di bonifico
          • Ricevute di pagamento POS

          Novità 2026 per le Detrazioni Sanitarie

          Per il 730/2026 (anno d’imposta 2025), ci sono alcune novità importanti da tenere presente:

          Sistema TS (Tessera Sanitaria)

          Il Sistema Tessera Sanitaria trasmette automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche e private accreditate. Questo significa che molte spese saranno già precompilate nel tuo 730.

          Spese Veterinarie

          Anche le spese veterinarie per animali da compagnia sono detraibili al 19%, con un limite massimo di 550 euro annui e una franchigia di 129,11 euro.

          Obbligo di Tracciabilità Esteso

          L’obbligo di pagamento tracciabile si conferma anche per il 2025, con le eccezioni già indicate (farmaci, dispositivi medici e prestazioni SSN).

          Come Inserire le Spese nel 730 Precompilato

          Le spese sanitarie vanno inserite nel quadro E del modello 730, nella sezione dedicata alle “Spese sanitarie”.

          Procedura passo-passo:

          1. Accedi al tuo 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
          2. Verifica le spese già precompilate dal Sistema TS
          3. Integra manualmente le spese non presenti (es. spese pagate in contanti per farmaci)
          4. Inserisci l’importo totale delle spese mediche nel rigo E1
          5. Il sistema calcolerà automaticamente la detrazione sottraendo la franchigia di 129,11 euro
          6. Controlla che tutte le spese siano correttamente documentate

          Consiglio del CAF: Prima di inviare il 730, fai verificare tutte le spese sanitarie da un professionista del CAF Centro Fiscale di Udine. Potremmo individuare spese detraibili che hai dimenticato o correggere eventuali errori che potrebbero causare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          Domande Frequenti (FAQ)

          1. Posso detrarre le spese mediche sostenute per i miei familiari?

          Sì, puoi portare in detrazione le spese mediche sostenute per i familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli, genitori, etc.). Le spese devono essere documentate con fatture o ricevute intestate al familiare, ma possono essere pagate da te.

          2. Gli occhiali da vista sono sempre detraibili?

          Sì, le spese per occhiali da vista e lenti a contatto sono detraibili al 19%, purché documentate con fattura o scontrino parlante che riporti il codice fiscale. Non è necessaria la prescrizione medica.

          3. Posso pagare in contanti le visite mediche private?

          No, dal 2020 le visite mediche private devono essere pagate con strumenti tracciabili (carta, bonifico, assegno). Il pagamento in contanti non consente la detrazione, tranne per le prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate SSN.

          4. Le prestazioni del fisioterapista sono detraibili?

          Sì, le prestazioni fisioterapiche sono detraibili se rese da professionisti abilitati (iscritti all’albo). È necessaria la fattura con descrizione della prestazione e pagamento tracciabile.

          5. Posso detrarre le spese per la palestra o piscina?

          No, le spese per attività sportive generiche (abbonamento palestra, piscina) non sono detraibili come spese sanitarie, salvo che si tratti di prestazioni riabilitative prescritte dal medico e rese da strutture sanitarie autorizzate.

          6. Cosa succede se dimentico di inserire una spesa nel 730?

          Puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre dell’anno successivo, oppure un modello Redditi integrativo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno seguente. In alternativa, puoi riportare la spesa negli anni successivi se si tratta di oneri pluriennali.


          Hai Bisogno di Aiuto con il tuo 730?

          Compilare correttamente il modello 730 e massimizzare le detrazioni fiscali può essere complesso. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per:

          • Verificare tutte le spese sanitarie detraibili
          • Compilare e inviare il tuo 730 in modo corretto
          • Individuare tutte le detrazioni e deduzioni a cui hai diritto
          • Evitare errori che potrebbero causare accertamenti fiscali

          Prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine:

          • 📍 Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
          • 📞 Telefono: 0432 1638640
          • 📱 WhatsApp: 366 6018121
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          Il nostro team di esperti fiscalisti ti aiuterà a ottenere il massimo rimborso fiscale e a compilare il 730 in totale sicurezza e tranquillità.

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