CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIMutuo Prima Casa Cointestato: Detrazione Interessi Solo per la Propria Quota?Hai acquistato casa insieme al tuo partner o a un familiare e avete stipulato un mutuo cointestato per la prima casa? In fase di dichiarazione dei redditi, una delle domande più frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine è proprio questa: ciascun cointestatario può detrarre il 100% degli interessi passivi o solo la propria quota?La risposta, nel caso generale, è netta: ognuno detrae esclusivamente la propria quota di interessi passivi, in proporzione alla sua percentuale di intestazione del mutuo. Ma esistono eccezioni importanti, in particolare per il coniuge fiscalmente a carico, che permettono di ottimizzare la detrazione complessiva del nucleo familiare. Conoscere queste regole con precisione può fare una differenza concreta sul rimborso IRPEF.In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio la normativa (art. 15 del TUIR), i casi pratici con esempi numerici, le eccezioni previste dalla legge e i documenti necessari per non perdere nemmeno un euro di detrazione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiLa detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generaleMutuo cointestato: la regola della quota proporzionaleEccezione: coniuge fiscalmente a caricoEsempi pratici con calcoli numericiCasi particolari: intestazioni asimmetricheSpese accessorie detraibiliDocumenti necessari per la detrazioneIl termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuoCome indicare il mutuo cointestato nel 730/2026Domande frequentiLa detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generaleIl diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa trova il suo fondamento nell’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). La norma prevede una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.Il limite massimo degli interessi detraibili è fissato a 4.000 euro per anno fiscale. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è pari a 760 euro (il 19% di 4.000 euro). Questo tetto riguarda ciascun contribuente individualmente, non il nucleo familiare nel suo insieme: un punto fondamentale da tenere a mente quando il mutuo è cointestato.Per avere diritto alla detrazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente queste condizioni:Il mutuo deve essere di tipo ipotecario (con garanzia ipotecaria sull’immobile)Il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (quella dove il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente)L’acquisto dell’immobile deve avvenire nell’anno in cui è stipulato il mutuo oppure nell’anno precedente o successivo (entro 12 mesi)Il contribuente deve utilizzare l’immobile come abitazione principale entro 12 mesi dall’acquistoL’immobile deve rimanere abitazione principale per tutta la durata del godimento della detrazioneLa detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per la costruzione dell’abitazione principale, con un limite però distinto di 2.582,28 euro di interessi detraibili (art. 15, comma 1-ter TUIR). Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionaleQuando il mutuo per la prima casa è cointestato tra più soggetti (tipicamente due coniugi, conviventi di fatto, familiari o soci), si applica il principio della titolarità proporzionale: ciascun cointestatario può detrarre solo gli interessi passivi riferiti alla propria quota di partecipazione al contratto di mutuo.Questa regola è confermata dall’Agenzia delle Entrate in numerose circolari e risoluzioni, tra cui la Circolare n. 7/E del 2021 e le istruzioni al modello 730. Il criterio è chiaro: la detrazione spetta pro quota in base alla percentuale di intestazione del contratto di mutuo.Nel caso più comune di mutuo cointestato al 50% tra due persone, ciascuna detrae il 50% degli interessi pagati nell’anno, nel limite del proprio tetto di 2.000 euro di interessi (che corrisponde al 50% del limite massimo di 4.000 euro). La detrazione massima individuale sarà quindi di 380 euro (il 19% di 2.000 euro).Attenzione: il tetto dei 4.000 euro è per singolo contribuente, non per singolo immobile. Quindi se entrambi i cointestatari hanno redditi propri e dichiarano ciascuno la propria quota, il limite massimo aggregato della coppia è di 8.000 euro di interessi detraibili, con una detrazione complessiva massima di 1.520 euro.ScenarioQuota mutuoLimite interessi detraibiliDetrazione max (19%)Cointestatario A (50%)50%2.000 euro380 euroCointestatario B (50%)50%2.000 euro380 euroTotale coppia100%4.000 euro760 euro Eccezione: coniuge fiscalmente a caricoLa regola della quota proporzionale prevede una importante eccezione quando uno dei cointestatari del mutuo è fiscalmente a carico dell’altro. Questa eccezione è espressamente prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR e interpretata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 2005 e successivamente confermata nelle istruzioni annuali al modello 730.Il meccanismo funziona così: se il coniuge cointestatario del mutuo è fiscalmente a carico del dichiarante (cioè ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi annui, ovvero 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), allora il coniuge con reddito può detrarre l’intera quota di interessi passivi di competenza del coniuge a carico, in aggiunta alla propria.In pratica, se il mutuo è cointestato 50/50 e uno dei due coniugi non ha redditi propri significativi (o li ha molto bassi), il coniuge “capofamiglia” con reddito può detrarre fino a 4.000 euro di interessi complessivi nel proprio 730, invece dei soli 2.000 euro della sua quota.Questa eccezione è molto rilevante nella pratica: molte coppie in cui uno dei partner lavora part-time, è disoccupato o percepisce solo piccoli redditi possono beneficiarne per massimizzare il risparmio fiscale complessivo. Il limite resta comunque di 4.000 euro totali (la quota propria + quella del coniuge a carico), per una detrazione massima di 760 euro.Situazione coniugeChi detraeLimite interessiDetrazione maxEntrambi con reddito autonomoCiascuno la propria quota2.000 euro ciascuno380 euro ciascunoConiuge B fiscalmente a carico di ASolo il coniuge A4.000 euro totali760 euro (solo A)Coniuge B con reddito minimo (es. 1.000 euro)A detrae la quota di B, B non detrae4.000 euro totali per A760 euro (solo A)Attenzione: L’eccezione si applica solo al coniuge (anche unito civilmente), non ai conviventi di fatto o ad altri cointestatari (es. genitore e figlio). In quei casi si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale, senza possibilità di trasferire la detrazione tra i cointestatari. Esempi pratici con calcoli numericiVediamo alcuni scenari reali con calcoli precisi per capire come applicare le regole nella compilazione del modello 730.Esempio 1: Coppia cointestata 50/50, entrambi con redditoMarco e Giulia hanno un mutuo cointestato al 50% per l’acquisto della prima casa nel 2020. Il mutuo è di 200.000 euro, durata 25 anni. Nel 2025 hanno pagato complessivamente 6.500 euro di interessi passivi alla banca.Quota Marco (50%): 6.500 x 50% = 3.250 euro di interessi di sua competenza. Poiché supera il limite di 2.000 euro (50% del tetto 4.000), Marco detrae al massimo 2.000 euro → detrazione = 19% x 2.000 = 380 euroQuota Giulia (50%): stessa situazione → detrazione = 380 euroRisparmio fiscale totale della coppia: 380 + 380 = 760 euroEsempio 2: Coppia cointestata 50/50, interessi bassiAnna e Luigi, mutuo cointestato al 50%. Nel 2025 hanno pagato solo 2.400 euro di interessi complessivi (mutuo quasi estinto o a tasso basso).Quota Anna (50%): 2.400 x 50% = 1.200 euro → detrazione = 19% x 1.200 = 228 euroQuota Luigi (50%): stessa situazione → detrazione = 228 euroRisparmio fiscale totale: 456 euroEsempio 3: Coniuge a carico – massimizzazione della detrazioneRoberto e Chiara, mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 interessi totali: 5.200 euro. Chiara lavora part-time con reddito complessivo di 2.100 euro annui (sotto il limite di 2.840,51 euro: risulta fiscalmente a carico di Roberto).Scenario A (senza applicare l’eccezione): Roberto detrae 19% x 2.000 = 380 euro. Chiara non ha capienza IRPEF, perde la detrazione. Totale coppia: 380 euroScenario B (con eccezione coniuge a carico): Roberto detrae la propria quota (2.000 euro) + la quota di Chiara (2.000 euro) = 4.000 euro totali. Detrazione = 19% x 4.000 = 760 euroRisparmio aggiuntivo applicando l’eccezione: 380 euro in più nel rimborso IRPEF di RobertoQuesto terzo esempio mostra chiaramente perché è fondamentale verificare la situazione reddituale del coniuge cointestatario prima di compilare il 730. La differenza tra applicare o non applicare l’eccezione può valere centinaia di euro. Casi particolari: intestazioni asimmetricheNon sempre il mutuo e la proprietà dell’immobile coincidono perfettamente. Esistono situazioni particolari che meritano un’analisi specifica.Caso A: Mutuo cointestato ma immobile di proprietà di uno soloSuccede talvolta che il mutuo venga stipulato da due persone (es. coppia non sposata o genitore e figlio), ma l’immobile acquistato risulti intestato a uno solo dei mutuatari. In questo caso, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta solo a chi è proprietario dell’immobile, anche se il contratto di mutuo è cointestato.Il soggetto che paga le rate del mutuo ma non è proprietario dell’immobile non può detrarre gli interessi passivi di sua competenza, poiché manca il requisito della “destinazione ad abitazione principale” in capo a lui. Questa situazione crea un’inefficienza fiscale significativa.Caso B: Immobile cointestato ma mutuo solo a nome di uno dei comproprietariLa situazione inversa è quella in cui l’immobile è acquistato in comproprietà (es. 50/50) ma il mutuo è stipulato da uno solo dei comproprietari. In questo caso, la detrazione spetta solo a chi ha sottoscritto il contratto di mutuo e paga effettivamente le rate, nel limite del 100% del tetto (4.000 euro), poiché lui è l’unico titolare del contratto.L’altro comproprietario, che è proprietario dell’immobile ma non è parte del contratto di mutuo, non ha diritto ad alcuna detrazione sugli interessi passivi, anche se contribuisce informalmente al pagamento delle rate.Caso C: Quote asimmetriche (es. 70/30 o 80/20)Se il mutuo è cointestato in quote diverse dal 50/50 (ad esempio 70% e 30%), la detrazione segue proporzionalmente le quote. Con interessi totali di 5.000 euro:Cointestatario 70%: interessi di competenza = 5.000 x 70% = 3.500 euro. Limite applicabile: min(3.500, 4.000 x 70%) = min(3.500, 2.800) = 2.800 euro. Detrazione = 19% x 2.800 = 532 euroCointestatario 30%: interessi di competenza = 5.000 x 30% = 1.500 euro. Limite: min(1.500, 4.000 x 30%) = min(1.500, 1.200) = 1.200 euro. Detrazione = 19% x 1.200 = 228 euroNota importante: Il limite di 4.000 euro deve essere applicato proporzionalmente alla quota di ciascuno, non come limite fisso per ognuno. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello 730: il tetto massimo di interessi detraibili per ciascun cointestatario è pari a 4.000 euro moltiplicato per la propria quota percentuale di partecipazione al mutuo. Spese accessorie detraibiliOltre agli interessi passivi in senso stretto, la detrazione fiscale del 19% si applica anche agli oneri accessori strettamente connessi all’ottenimento del mutuo ipotecario. Anche queste spese, se il mutuo è cointestato, seguono la regola della quota proporzionale.Le principali spese accessorie detraibili insieme agli interessi passivi sono:Spese di istruttoria bancaria: le commissioni pagate alla banca per la pratica di mutuoPerizia tecnica: il costo della perizia sull’immobile richiesta dalla bancaSpese notarili per l’atto di mutuo (non per il rogito di compravendita): l’onorario del notaio per la stipula dell’atto di mutuo ipotecario rientra tra gli oneri accessori detraibiliImposta sostitutiva sul mutuo: l’imposta pagata alla banca al momento dell’erogazione del mutuo (pari allo 0,25% o al 2% a seconda del regime agevolato)Polizza vita e polizza incendio: le polizze assicurative obbligatorie o richieste dalla banca come condizione per l’erogazione del mutuo rientrano negli oneri accessori detraibiliSpese di mediazione creditizia: se ci si è avvalsi di un mediatore creditizio (broker mutui), la sua parcella è detraibileNon detraibili invece le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto, e le spese di intermediazione immobiliare (agenzia).Tutte le spese accessorie detraibili vengono sommate agli interessi passivi e il totale è soggetto al medesimo limite di 4.000 euro (applicato pro quota in caso di mutuo cointestato).Documenti necessari per la detrazionePer beneficiare correttamente della detrazione interessi passivi mutuo prima casa nel modello 730 o nel modello Redditi PF, è fondamentale conservare e presentare al CAF tutta la documentazione richiesta. In caso di mutuo cointestato, ciascun dichiarante dovrà avere la propria copia dei documenti o almeno i dati rilevanti per la propria quota.Contratto di mutuo: l’atto notarile originale con indicazione dell’importo, della durata, dei soggetti cointestatari e delle rispettive quoteQuietanze di pagamento delle rate: i documenti bancari che attestano il pagamento delle rate (estratto conto bancario, o il documento rilasciato annualmente dalla banca denominato “comunicazione interessi passivi”)Certificazione degli interessi (documento rilasciato dalla banca entro il 28 febbraio dell’anno successivo): attesta l’importo totale degli interessi passivi pagati nell’anno, suddivisi per cointestatario se la banca lo indicaAtto di compravendita (rogito): per verificare che l’immobile sia effettivamente la prima casa e la data di acquistoCertificato di residenza o altra documentazione che attesti l’utilizzo dell’immobile come abitazione principaleFatture notarili e bancarie per le spese accessorie (istruttoria, perizia, polizze obbligatorie)Il documento più importante nella pratica quotidiana del CAF è la certificazione degli interessi passivi rilasciata dalla banca. Le banche sono obbligate a inviarla entro il 28 febbraio di ogni anno (art. 7 del D.P.R. 600/1973) e riporta il totale degli interessi passivi pagati nell’anno precedente, con il nome del/i intestatario/i del contratto. Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuoUna condizione fondamentale per accedere alla detrazione è il rispetto del termine temporale di 12 mesi tra la stipula del contratto di mutuo e l’acquisto dell’immobile. Questo requisito è indicato esplicitamente nell’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR.Le due situazioni ammesse sono:Mutuo stipulato PRIMA dell’acquisto: il rogito di compravendita deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla stipula del mutuo. Questa situazione si verifica ad esempio con le compravendite di immobili in costruzione, dove il mutuo viene erogato prima del completamento e della consegnaMutuo stipulato DOPO l’acquisto: il contratto di mutuo deve essere stipulato entro i 12 mesi successivi alla data del rogito di compravendita. Questa è la situazione più comune: si acquista l’immobile con atto notarile e successivamente si stipula il mutuo ipotecarioSe il mutuo viene stipulato oltre 12 mesi dall’acquisto (o viceversa), il contribuente perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi. In tal caso, il mutuo è considerato per “altri scopi” e non per l’acquisto della prima casa.Altrettanto importante è il requisito che l’immobile acquistato divenga l’abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto. Il contribuente deve trasferire la residenza anagrafica nell’immobile entro questo termine. Eccezioni sono previste per motivi di lavoro documentati o per impedimenti di forza maggiore (es. lavori di ristrutturazione dell’immobile).Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026Nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025), la detrazione interessi passivi mutuo prima casa si inserisce nel Rigo E7 del quadro E (Oneri e Spese).Per il mutuo cointestato, ogni contribuente deve compilare il proprio rigo E7 indicando:Colonna 1 (Tipo): inserire il codice “1” per mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 per acquisto abitazione principaleColonna 2 (Soggetto): lasciare vuoto se il dichiarante è il solo titolare della propria quota; inserire “1” se si sta detraendo anche la quota del coniuge a caricoColonna 3 (Interessi passivi): inserire l’importo degli interessi passivi di propria competenza (la propria quota del totale indicato nella certificazione bancaria)Esempio pratico di compilazione: Mutuo cointestato 50/50 con interessi totali 2025 pari a 3.800 euro (attestati dalla banca). Ogni cointestatario riporta nel proprio rigo E7 colonna 3 l’importo di 1.900 euro (il 50% di 3.800 euro), non 3.800 euro.Con il coniuge a carico: Se il coniuge B è a carico, il coniuge A riporta nel rigo E7 l’intero importo degli interessi proporzionali a entrambe le quote, ma non può superare il limite di 4.000 euro. Con interessi totali di 3.800 euro, A indica 3.800 euro (il 100%), nel limite di 4.000 euro. La detrazione spettante ad A sarà 19% x 3.800 = 722 euro.Affidarsi a un CAF abilitato per la compilazione del modello 730 garantisce che questi calcoli vengano eseguiti correttamente, massimizzando il rimborso IRPEF spettante. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella corretta applicazione delle detrazioni fiscali. Sintesi e punti chiave da ricordareRicapitolando le regole fondamentali sul mutuo prima casa cointestato e la detrazione degli interessi passivi:Regola generale: ogni cointestatario detrae SOLO la propria quota di interessi (proporzionale alla quota di intestazione del mutuo)Limite individuale: 4.000 euro di interessi detraibili per ciascun contribuente, da applicarsi pro quota (es. 2.000 euro per una quota 50%)Eccezione coniuge a carico: il coniuge con reddito può detrarre fino a 4.000 euro totali se l’altro coniuge è fiscalmente a carico (reddito sotto 2.840,51 euro)Proprietà e mutuo devono coincidere: chi non è proprietario dell’immobile non detrae, chi non è intestatario del mutuo non detraeTermine 12 mesi: l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro/dopo 12 mesi dalla stipula del mutuoSpese accessorie incluse nel tetto: istruttoria, perizia, notarile mutuo, imposta sostitutiva, polizze obbligatorieLa corretta applicazione di queste regole richiede attenzione e conoscenza normativa. Per non perdere nemmeno un euro di detrazione a cui hai diritto, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri esperti verificheranno la tua situazione specifica e compileranno il 730 nel modo più vantaggioso possibile.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sul Mutuo Cointestato e la Detrazione InteressiCon un mutuo cointestato al 50%, ognuno puo detrarre fino a 4.000 euro di interessi?No. Il limite di 4.000 euro e il massimo complessivo per singolo contribuente, ma nel mutuo cointestato va applicato proporzionalmente alla quota. Con quota 50%, il limite individuale e di 2.000 euro di interessi detraibili, per una detrazione massima di 380 euro (19% di 2.000 euro). L’altro cointestatario ha lo stesso limite di 2.000 euro. Solo se il coniuge e a carico fiscale, l’altro puo detrarre fino a 4.000 euro totali.Il convivente non sposato puo beneficiare dell’eccezione del coniuge a carico?No. L’eccezione del coniuge fiscalmente a carico si applica esclusivamente ai coniugi (unioni civili incluse), non ai conviventi di fatto. Per le coppie non sposate, si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale: ognuno detrae la propria quota di interessi, senza possibilita di trasferire la detrazione all’altro convivente.Cosa succede se la banca non rilascia la certificazione degli interessi passivi?La banca e obbligata per legge a rilasciare la certificazione degli interessi passivi entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se non la ricevi, puoi richiederla direttamente alla banca (allo sportello o via homebanking nella sezione documenti fiscali). In mancanza, puoi usare l’estratto conto bancario che riporta il dettaglio delle rate pagate con la quota di interessi. Il CAF puo aiutarti a calcolare correttamente la quota interessi dalla certificazione ricevuta.Se l’immobile viene venduto e acquisto una nuova prima casa con nuovo mutuo, posso detrarre?Si, ma la detrazione sul vecchio mutuo cessa dall’anno successivo alla vendita. Se entro un anno dalla vendita acquisti una nuova abitazione principale e stipuli un nuovo mutuo ipotecario, puoi detrarre gli interessi sul nuovo mutuo. Se il nuovo mutuo e per riscatto o rinegoziazione del precedente, continuano le stesse regole. Il CAF Centro Fiscale puo verificare la tua situazione specifica, specialmente in caso di mutuo cointestato e separazione o divorzio.In caso di separazione, chi puo detrarre gli interessi del mutuo cointestato?In caso di separazione legale o divorzio, le regole cambiano. Se uno dei coniugi lascia l’immobile, perde il requisito dell’abitazione principale e non puo piu detrarre (salvo eccezioni per la casa assegnata ai figli). Il coniuge che rimane nell’immobile come abitazione principale e intestatario del mutuo puo detrarre la propria quota. Per le situazioni di separazione con mutuo cointestato, e fortemente consigliato rivolgersi al CAF per una verifica personalizzata, data la complessita delle casistiche.Le spese del notaio per il rogito sono detraibili insieme agli interessi del mutuo?No. Le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile NON sono detraibili come oneri accessori del mutuo. Sono invece detraibili le spese notarili per l’atto di mutuo ipotecario (documento separato dal rogito). Anche le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto non sono detraibili. Sono invece detraibili: istruttoria bancaria, perizia, imposta sostitutiva sul mutuo, polizze obbligatorie richieste dalla banca, spese di mediazione creditizia.Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare correttamente il 730/2026, verificando che tutte le detrazioni sul mutuo prima casa cointestato vengano applicate nel modo piu vantaggioso per te e il tuo nucleo familiare.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come Farla Chiudere la partita IVA è una decisione importante che richiede attenzione ai tempi, ai costi e alle procedure burocratiche. 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È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-09 00:44:142026-05-31 17:55:31Mutuo Prima Casa Cointestato: Detrazione Interessi Solo per la Propria Quota?
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaDichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 08:00:002026-08-17 11:03:33Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come Presentarla
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITICedolare Secca al 26%: Sublocazione e Comodato per Aggirare la TassaIndice dei contenutiCedolare secca al 26%: cos’e e quando si applicaLa normativa sulle locazioni brevi: Legge di Bilancio 2024Prima abitazione: l’esenzione dall’aliquota maggiorataSublocazione: funzionamento, rischi fiscali e posizione AdEComodato d’uso: lo strumento per “aggirare” la cedolare?Il confine tra pianificazione fiscale legittima ed elusioneSanzioni e controlli: cosa rischiano proprietario e affittuarioTabella riassuntiva: confronto aliquote e scenariCome dichiarare correttamente i redditi da locazione breveDomande frequentiCon la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), il legislatore ha introdotto una svolta significativa nella tassazione delle locazioni brevi: l’aliquota della cedolare secca sale al 26% per tutti gli immobili affittati brevemente al di la del primo. In pratica, chi affitta due o piu appartamenti tramite piattaforme come Airbnb, Booking o contratti diretti di durata inferiore a 30 giorni, applica il 21% solo sul primo immobile e il 26% su tutti gli altri. Una pressione fiscale rilevante, che ha spinto molti contribuenti a chiedersi se esistano strumenti leciti — o al limite — per contenere il carico tributario. In questa guida approfondiamo la normativa, i meccanismi della sublocazione e del comodato d’uso, la posizione dell’Agenzia delle Entrate e i rischi concreti per chi cerca di aggirare l’imposta.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cedolare secca al 26%: cos’e e quando si applicaLa cedolare secca e un regime opzionale di tassazione sostitutiva dell’IRPEF che si applica ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. L’aliquota ordinaria e del 21%, ma con la Legge di Bilancio 2024 e stato introdotto un doppio binario: il 21% rimane valido solo per il primo immobile locato con contratto breve (durata non superiore a 30 giorni), mentre dal secondo immobile in poi l’aliquota sale al 26%.La norma di riferimento e l’art. 4 del D.L. 50/2017 (convertito con Legge 96/2017), modificato dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in vigore dal 1° gennaio 2024. Le locazioni brevi sono contratti di locazione di unita immobiliari a uso abitativo stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni. Rientrano in questa categoria anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali.Chi gestisce piu di quattro appartamenti in locazione breve nell’arco di un anno rischia peraltro di vedere qualificata la propria attivita come imprenditoriale, con conseguente applicazione dell’IVA e dei regimi reddituali d’impresa. Questo limite e stato confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2017 e dalla prassi piu recente dell’amministrazione finanziaria. La normativa sulle locazioni brevi: Legge di Bilancio 2024La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 63-67) ha modificato in modo sostanziale la disciplina fiscale delle locazioni brevi, con l’obiettivo dichiarato di disincentivare la proliferazione degli affitti turistici a scapito del mercato residenziale ordinario. Le principali novita sono:Aliquota cedolare secca dal 21% al 26% per le locazioni brevi a partire dal secondo immobile;Obbligo per i soggetti residenti all’estero (operatori economici che gestiscono piattaforme digitali) di nominare un rappresentante fiscale in Italia;Rafforzamento degli obblighi di ritenuta a carico degli intermediari (agenzie immobiliari, piattaforme digitali) che raccolgono i pagamenti: la ritenuta del 21% deve essere versata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo;Codice identificativo nazionale (CIN) obbligatorio per tutti gli immobili destinati a locazione breve, introdotto dalla Legge n. 191/2023 (art. 13-ter D.L. 145/2023).Il Codice Identificativo Nazionale e diventato operativo nella seconda meta del 2024, con l’attivazione della piattaforma BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive) gestita dal Ministero del Turismo. Dal 1° settembre 2024, ogni immobile locato brevemente deve esporre il CIN nell’annuncio e all’esterno della struttura, pena sanzioni amministrative fino a 8.000 euro. Prima abitazione: l’esenzione dall’aliquota maggiorataIl meccanismo del “primo immobile al 21%” merita un approfondimento, perche la norma presenta aspetti tecnici rilevanti. L’aliquota agevolata del 21% si applica a un solo immobile per anno d’imposta, a scelta del contribuente. Questo significa che:Chi affitta brevemente un solo appartamento per tutto l’anno: aliquota 21%;Chi affitta brevemente due appartamenti: 21% su uno (a scelta), 26% sull’altro;Chi affitta brevemente tre o piu appartamenti: 21% su uno, 26% su tutti gli altri;La scelta dell’immobile a cui applicare il 21% viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RB del Modello 730 o del Modello Redditi PF).La norma si applica indipendentemente dalla residenza anagrafica del proprietario nell’immobile. Non e sufficiente che l’immobile sia la “prima casa” in senso catastale o ai fini IMU: cio che conta e quanti immobili vengono concessi in locazione breve nell’anno. E’ possibile consultare la guida alla cedolare secca 2026 per un quadro completo delle aliquote e della convenienza rispetto all’IRPEF ordinaria.Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione tramite intermediari e piattaforme digitali: quando il pagamento transita attraverso un portale come Airbnb, la piattaforma e obbligata ad applicare la ritenuta del 21%. Se il contribuente ha piu immobili e un immobile dovrebbe scontare il 26%, la differenza tra il 21% trattenuto dalla piattaforma e il 26% dovuto deve essere versata dal contribuente direttamente tramite il modello 730 o Modello Redditi. Sublocazione: funzionamento, rischi fiscali e posizione AdELa sublocazione e il contratto con cui il conduttore (inquilino) di un immobile concede a sua volta, in tutto o in parte, il bene in godimento a un terzo soggetto. Sul piano civilistico, la sublocazione totale di un immobile richiede il consenso esplicito del proprietario (art. 1594 c.c.), mentre quella parziale e ammessa salvo divieto contrattuale. Ma quali sono le implicazioni fiscali?Dal punto di vista tributario, il reddito da sublocazione non e un reddito fondiario (perche il subconduttore non e il proprietario dell’immobile) ma un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR (DPR 917/1986). Questo comporta differenze significative rispetto alla cedolare secca:La cedolare secca NON e applicabile ai redditi di sublocazione: il conduttore che subloca non puo optare per la cedolare, che e un regime riservato ai soli proprietari di immobili;Il reddito da sublocazione concorre alla formazione del reddito complessivo ed e soggetto a IRPEF ordinaria con le aliquote progressive;Il reddito e determinato come differenza tra i canoni percepiti e le spese sostenute (es. il canone pagato al proprietario, spese per servizi aggiuntivi);Non e dovuta l’imposta di registro sulla sublocazione se la durata e inferiore a 30 giorni, ma l’omissione della dichiarazione dei redditi relativa configura evasione fiscale.La posizione dell’Agenzia delle Entrate in tema di sublocazione e chiaramente espressa nella Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017: i redditi derivanti dalla sublocazione di immobili (anche tramite piattaforme digitali) sono redditi diversi, soggetti a IRPEF ordinaria, e le piattaforme online che raccolgono i pagamenti sono tenute ad applicare la ritenuta del 21% anche su tali somme. La ritenuta, pero, in questo caso e a titolo d’acconto (non d’imposta come per la cedolare) e il contribuente dovra poi conguagliare nella dichiarazione dei redditi.Attenzione allo schema di elusione “proprietario-conduttore-sublocazione”: alcuni contribuenti hanno tentato di strutturare l’operazione nel seguente modo: il proprietario di piu immobili trasferisce formalmente il possesso di uno di essi a un familiare tramite un contratto di locazione a lungo termine (ad es. un canone di mercato), e il familiare/conduttore provvede poi a subaffittare brevemente l’immobile. In questo modo il proprietario percepirebbe solo il canone ordinario (soggetto a cedolare secca al 21% con contratto a canone libero o concordato), mentre il familiare dichiarerebbe il reddito da sublocazione come reddito diverso. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza valutano questi schemi con estrema attenzione: se i contratti mancano di consistenza economica reale (es. canone troppo basso, familiari conviventi, assenza di effettivo godimento), possono essere requalificati come operazioni in elusione o simulazione. Comodato d’uso: lo strumento per “aggirare” la cedolare?Il comodato d’uso e un contratto con cui una persona (comodante) consegna gratuitamente a un’altra (comodatario) un bene affinche se ne serva per un tempo determinato o per un uso specifico. E’ disciplinato dagli artt. 1803-1812 del Codice Civile. La domanda che molti si pongono e: se il proprietario concede l’immobile in comodato a un figlio o a un familiare, e questi poi lo affitta brevemente, chi paga le imposte e con quale aliquota?Sul piano fiscale, il meccanismo funziona cosi:Il comodante (proprietario) non percepisce reddito e non deve dichiarare il canone; deve tuttavia indicare nel quadro RB del 730 che l’immobile e concesso in comodato (codice utilizzo 4 o 10);Il comodatario (chi riceve il bene gratuitamente) puo affittare brevemente l’immobile ottenendo un reddito proprio. Pero, come per la sublocazione, il reddito del comodatario che affitta un immobile ricevuto in comodato NON e un reddito fondiario del proprietario: la situazione giuridica e diversa dalla locazione;Il comodatario che affitta brevemente l’immobile ricevuto in comodato produce, secondo l’interpretazione fiscale consolidata, un reddito diverso (art. 67 TUIR) soggetto a IRPEF ordinaria, non cedolare secca.Tuttavia, la Risposta all’interpello n. 379 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto cruciale: se il comodatario usa l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale e contemporaneamente lo affitta brevemente per periodi limitati (ad es. durante le vacanze), il reddito da locazione breve puo essere qualificato come reddito fondiario e il regime della cedolare secca al 21% puo applicarsi, perche si tratta della sua “prima casa” in uso. Ma se il comodatario non abita nell’immobile e lo affitta solo brevemente con scopo lucrativo, la qualificazione come reddito diverso rimane la piu probabile.Schema pratico frequente e i suoi rischi: Il proprietario di tre appartamenti concede due di essi in comodato ai propri figli, che poi li affittano su Airbnb. In questo modo il proprietario applica la cedolare al 21% solo sul primo immobile che affitta direttamente, mentre i figli dichiarano redditi diversi con aliquote IRPEF che — nei casi di redditi bassi — potrebbero essere inferiori al 26%. Questo schema non e automaticamente illecito, ma presenta rischi elevati se:I figli sono privi di redditi propri e il comodato appare finalizzato esclusivamente all’elusione fiscale;Il comodato non viene registrato (e obbligatorio registrare i comodati di immobili urbani anche se gratuiti, quando durano piu di 30 giorni continuativi);I proventi delle locazioni brevi confluiscono, di fatto, nelle casse del proprietario originario;L’amministrazione finanziaria accerta una “interposizione fittizia di persona”. Il confine tra pianificazione fiscale legittima ed elusioneLa distinzione tra lecita pianificazione fiscale ed elusione (o abuso del diritto) e uno dei temi piu delicati del diritto tributario italiano. L’art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 128/2015) definisce l’abuso del diritto come quella condotta che, pur non violando norme fiscali specifiche, realizza “vantaggi fiscali indebiti” attraverso operazioni “prive di sostanza economica” che, pur formalmente rispettose delle norme, sono essenzialmente preordinate al risparmio d’imposta.Applicando questi principi al contesto delle locazioni brevi, l’Agenzia delle Entrate puo contestare come elusivi quegli schemi in cui:Il comodato o la sublocazione mancano di un reale motivo economico diverso dal risparmio fiscale;Le operazioni non hanno sostanza: il proprietario continua a gestire gli immobili, a incassare i proventi, a fare le pulizie, mentre il “comodatario” o “subconduttore” e solo nominale;I contratti sono registrati solo dopo l’accertamento o non sono registrati affatto;I flussi di denaro dimostrano che il reale beneficiario economico rimane il proprietario originario.Cosa NON e elusione: Il proprietario che concede in comodato un immobile a un figlio per permettergli di abitarvi, e il figlio che — abitandovi — affitta la stanza che non usa durante le vacanze estive, compie un’operazione pienamente legittima. Cosi come il conduttore che, con il consenso del proprietario, subaffitta legalmente una stanza non occupata non realizza alcuna elusione, anche se cio produce un risparmio rispetto all’applicazione della cedolare.La Corte di Cassazione, con varie pronunce in tema di abuso del diritto (fra cui la sentenza n. 405/2015 delle Sezioni Unite), ha ribadito che l’abuso richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria sia dell’assenza di ragioni extrafiscali, sia del vantaggio fiscale indebito. Il contribuente puo controbattere dimostrando la genuinita dell’operazione.Sanzioni e controlli: cosa rischiano proprietario e affittuarioChi non dichiara correttamente i redditi da locazione breve o utilizza schemi elusivi rischia conseguenze molto pesanti. Vediamo il quadro sanzionatorio applicabile.Omessa dichiarazione dei redditi da locazione breve: Si tratta di evasione fiscale tout court. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 per omessa o infedele dichiarazione vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa, con possibilita di raddoppio in caso di violazioni gravi. Le sanzioni si riducono significativamente in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).Interposizione fittizia (comodato o sublocazione simulati): Se l’Agenzia delle Entrate dimostra che il comodato o la sublocazione sono fittizie e che il reale percettore del reddito e il proprietario, l’intero reddito viene imputato a questi con:Imposte evase piu interessi legali;Sanzioni dal 90% al 180% sull’imposta non versata;In caso di importi rilevanti, rischio di rilevanza penale (art. 4 D.Lgs. 74/2000 — dichiarazione infedele — per evasione superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta e con imposta evasa superiore al 10% dell’imposta dichiarata).Come avvengono i controlli: Dal 2024, l’Agenzia delle Entrate ha accesso diretto ai dati trasmessi dalle piattaforme digitali (Airbnb, Booking, Vrbo ecc.) ai sensi della Direttiva DAC7 (recepita con D.Lgs. 32/2023), che impone agli operatori di piattaforma di segnalare all’Amministrazione finanziaria i proventi percepiti dagli host. L’incrocio di questi dati con le dichiarazioni dei redditi permette di individuare automaticamente le incongruenze. Anche la Guardia di Finanza effettua ispezioni mirate sulle strutture ricettive, verificando la corrispondenza tra le prenotazioni registrate e i redditi dichiarati.L’obbligo di Codice Identificativo Nazionale introdotto dalla Legge 191/2023 facilita ulteriormente i controlli: ogni immobile e tracciabile, ogni annuncio deve riportare il CIN, e il Ministero del Turismo puo trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate. Verificare correttamente la propria situazione mediante la registrazione del contratto di affitto e fondamentale per evitare contestazioni. Tabella riassuntiva: confronto aliquote e scenariPer avere un quadro chiaro, ecco una tabella con i principali scenari di tassazione per le locazioni brevi nel 2026:ScenarioSoggetto che dichiaraTipo di redditoAliquotaProprietario, 1 immobile in locazione breveProprietarioReddito fondiario21% (cedolare)Proprietario, 2+ immobili in locazione breve (dal 2°)ProprietarioReddito fondiario26% (cedolare)Conduttore che subaffitta brevementeConduttoreReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressivaComodatario che affitta brevemente (non abita nell’immobile)ComodatarioReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressivaComodatario che abita nell’immobile e lo affitta saltuariamenteComodatarioReddito fondiario21% (cedolare, primo immobile)Piu di 4 immobili gestiti: attivita d’impresaImprenditoreReddito d’impresaIRPEF + IVACome dichiarare correttamente i redditi da locazione breveLa dichiarazione dei redditi da locazione breve segue procedure precise a seconda della tipologia di reddito. Ecco le istruzioni operative per il 2026 (redditi 2025).Proprietari (reddito fondiario)I redditi fondiarii da locazione breve vanno indicati nel Quadro RB del Modello Redditi PF (o nel Quadro B del Modello 730). Per ogni immobile:Colonna “Codice utilizzo”: 3 per locazione ordinaria; per locazione breve non esiste un codice specifico, si usa il codice 3 indicando anche l’opzione per la cedolare secca;Per la cedolare secca: flaggare l’opzione “cedolare secca” e indicare l’aliquota (21% per il primo immobile, 26% per gli altri);Il canone da dichiarare e il canone lordo pattuito nel contratto (o percepito), non decurtato delle spese;Le ritenute operate dagli intermediari (21%) sono accreditate come credito d’imposta e compensate con l’imposta dovuta; l’eventuale differenza (tra il 26% dovuto e il 21% trattenuto) va versata con F24.Conduttori e comodatari (reddito diverso)I redditi da sublocazione e da comodato-con-affitto vanno dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi PF (o nel Quadro D del Modello 730), sezione dedicata agli “altri redditi”. Il reddito imponibile e dato dalla differenza tra i canoni percepiti e le spese documentate (quota del canone pagato al proprietario, servizi forniti, spese di pulizia, ecc.). Su questo importo netto si applicano le aliquote IRPEF progressive. Valuta sempre il supporto di un professionista per la compilazione: una consulenza del CAF o di un commercialista puo evitare errori costosi.Scadenze 2026Modello 730/2026: presentazione entro il 30 settembre 2026 (per redditi 2025);Modello Redditi PF 2026: presentazione online entro il 31 ottobre 2026;Acconto IRPEF novembre 2026: il 30 novembre 2026 per il secondo acconto;Ravvedimento operoso per omissioni: possibile fino alla scadenza del termine di accertamento (quinto anno successivo), con sanzioni ridotte.Per i contratti di locazione breve non intermediati da piattaforme, ricorda che la registrazione del contratto non e obbligatoria se la durata e inferiore a 30 giorni, ma e comunque consigliata per avere certezza della data certa del contratto in caso di controversie. Gestire correttamente la fiscalita delle locazioni brevi e sempre piu complesso: la normativa evolve rapidamente, i controlli si intensificano e i rischi per chi sbaglia — anche in buona fede — sono elevati. Affidarsi a un professionista del settore e la scelta piu sicura per evitare sanzioni e contenziosi con il Fisco.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sulla cedolare secca al 26%Dal secondo immobile in locazione breve si paga sempre il 26%?Si, dal 1° gennaio 2024, per effetto della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il proprietario che affitta brevemente (contratti fino a 30 giorni) piu di un immobile applica la cedolare secca al 26% dal secondo immobile in poi. Solo il primo immobile, a scelta del contribuente, beneficia dell’aliquota agevolata al 21%.Chi subaffitta un immobile puo usare la cedolare secca al 21%?No. La cedolare secca e riservata ai soli proprietari di immobili che concedono in locazione. Il conduttore che subaffitta dichiara un reddito diverso (art. 67 TUIR), soggetto a IRPEF ordinaria con aliquote progressive. Non e possibile optare per la cedolare secca sul reddito da sublocazione.Il comodato d’uso a un figlio permette di evitare la cedolare al 26%?Dipende dalla situazione concreta. Se il figlio abita effettivamente nell’immobile e lo affitta saltuariamente, puo applicare la cedolare al 21% come prima casa. Se il figlio non abita nell’immobile ma lo affitta su Airbnb, il reddito e classificato come reddito diverso soggetto a IRPEF. Se il comodato e simulato (il figlio e solo nominale), l’AdE puo riqualificarlo come operazione elusiva e imputare il reddito al proprietario originario.Airbnb applica sempre la ritenuta del 21%: come funziona se devo pagare il 26%?Le piattaforme come Airbnb applicano la ritenuta del 21% su tutti i pagamenti, indipendentemente dal numero di immobili. Se per uno o piu immobili e dovuta l’aliquota del 26%, la differenza (5% in piu) deve essere versata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi tramite F24. La ritenuta del 21% viene accreditata come credito d’imposta.Quanti immobili si possono affittare brevemente prima di fare impresa?La soglia indicata dalla Circolare AdE n. 24/E del 2017 e di quattro appartamenti: da cinque in su, l’attivita e presunta come imprenditoriale, con obbligo di apertura di partita IVA e assoggettamento a IVA e imposte sui redditi d’impresa. Sotto questa soglia, il regime delle persone fisiche con cedolare secca (o IRPEF) rimane applicabile.Hai bisogno di assistenza per le locazioni brevi?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la dichiarazione dei redditi da locazione breve, la registrazione dei contratti di affitto e la verifica della tua situazione fiscale immobiliare.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come Farla Chiudere la partita IVA è una decisione importante che richiede attenzione ai tempi, ai costi e alle procedure burocratiche. Se hai cessato l'attività o stai valutando di farlo, è fondamentale conoscere tutti gli adempimenti necessari per… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-12 09:00:002026-10-07 17:35:09Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come FarlaCAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Il 730/2027, infatti, riguarda i redditi e le spese del 2026: una volta passata la mezzanotte del… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 08:00:002026-09-21 13:44:07Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist CompletaDICHIARAZIONE DEI REDDITI Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaDichiarazione Redditi Tardiva 2026: Sanzioni e Ravvedimento https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 08:00:002026-08-17 11:03:33Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come PresentarlaCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 23:44:142026-05-31 17:55:40Cedolare Secca al 26%: Sublocazione e Comodato per Aggirare la Tassa
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CAF, COLF E BADANTICome Consegnare la Lettera di Licenziamento alla Colf o alla Badante: Guida Completa 2026Indice dei contenutiQuando si può licenziare la colf o la badanteLa forma scritta: obbligo e contenuto della letteraModalità di consegna della lettera di licenziamentoTermini di preavviso secondo il CCNL Lavoro DomesticoIndennità sostitutiva del preavvisoTFR e ultime competenze da corrispondereComunicazione obbligatoria all’INPSCasi particolari: gravidanza, malattia, infortunioFacsimile lettera di licenziamentoErrori da evitare nel licenziamentoDomande frequenti sul licenziamento colf e badanteIl licenziamento di una colf o di una badante è una procedura regolata da norme precise: il CCNL Lavoro Domestico, il Codice Civile (artt. 2118 e 2119) e la Legge 339/1958. Commettere errori formali o sostanziali in questa fase può esporre il datore di lavoro a contestazioni, richieste di risarcimento e vertenze sindacali. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: quando puoi licenziare, come redigere la lettera di licenziamento, quali sono i termini di preavviso aggiornati, come calcolare il TFR e come effettuare la comunicazione all’INPS. Al termine trovi anche un facsimile completo pronto all’uso.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Quando si può licenziare la colf o la badanteNel rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma deve rispettare le regole previste dal CCNL Lavoro Domestico vigente e dalla normativa generale sul lavoro. Esistono tre tipologie principali di licenziamento, ciascuna con conseguenze diverse sul piano economico e procedurale. Licenziamento per giusta causaIl licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) si verifica quando il lavoratore compie un atto talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. In questi casi non è dovuto il preavviso. Rientrano in questa fattispecie:Furto o appropriazione indebita di beni del datore di lavoro o dei familiariViolenza fisica o verbale nei confronti del datore di lavoro o delle persone assistiteAbbandono del posto di lavoro in situazioni di pericolo (es. anziano non autosufficiente lasciato solo)Gravi negligenze nella cura dell’assistito (es. cadute per mancata vigilanza)Violazione della riservatezza su dati sensibili della famigliaUso improprio di sostanze stupefacenti o alcol durante il servizioLa giusta causa deve essere motivata nella lettera in modo specifico e documentata. Un generico riferimento a “comportamenti scorretti” non è sufficiente e potrebbe essere impugnato.Licenziamento per giustificato motivoIl licenziamento per giustificato motivo si ha quando esiste una ragione oggettiva legata alla persona del lavoratore (es. ripetute inadempienze) o a esigenze organizzative (es. riduzione delle ore, trasferimento in altra città, decesso dell’assistito). In questo caso il preavviso è dovuto secondo i termini del CCNL.Licenziamento ad nutum (senza giusta causa)Per i lavoratori domestici con meno di 240 ore mensili (i cosiddetti “addetti a ore”), il datore di lavoro può recedere dal contratto senza obbligo di motivazione ai sensi della Legge 339/1958 e del CCNL. È però sempre dovuto il preavviso o la relativa indennità sostitutiva. Per i lavoratori conviventi con più di 240 ore mensili, invece, trovano applicazione anche le tutele dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.La forma scritta: obbligo e contenuto della letteraLa forma scritta del licenziamento è un requisito essenziale per la validità del recesso. Il licenziamento verbale è nullo (art. 2 D.Lgs. 23/2015 e art. 2 L. 604/1966 nella parte applicabile). La lettera di licenziamento deve contenere i seguenti elementi fondamentali:Dati del datore di lavoro: nome, cognome, indirizzoDati del lavoratore: nome, cognome, codice fiscale, indirizzoData di inizio del rapporto di lavoroCategoria e livello contrattuale (es. “cat. CS, livello BS del CCNL Lavoro Domestico”)Dichiarazione di recesso con indicazione del tipo (con o senza preavviso)Decorrenza del licenziamento (data ultima di lavoro)Motivazione (obbligatoria in caso di giusta causa o giustificato motivo; facoltativa per recesso ad nutum)Termini di preavviso o comunicazione dell’indennità sostitutivaData e firma del datore di lavoroNella guida completa al lavoro domestico trovi anche tutte le informazioni su come formalizzare correttamente il rapporto di lavoro sin dall’assunzione, aspetto fondamentale per evitare complicazioni in fase di cessazione. Modalità di consegna della lettera di licenziamentoLa corretta consegna della lettera di licenziamento è fondamentale per far decorrere i termini di preavviso e per evitare contestazioni sulla data di comunicazione. Esistono quattro modalità riconosciute dalla legge e dalla giurisprudenza. 1. Raccomandata A/R (raccomandata con avviso di ricevimento)È la modalità più utilizzata e più sicura per i lavoratori non conviventi. La lettera viene spedita tramite Poste Italiane con raccomandata A/R all’indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione, non dalla data di spedizione. Conserva sempre la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento firmato.Cosa fare se il lavoratore rifiuta di firmare o non ritira la raccomandata: In base alla giurisprudenza prevalente, la lettera si considera “conoscibile” quando viene depositata nell’ufficio postale e viene lasciato l’avviso di giacenza. La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che il licenziamento produce effetti dalla data di giacenza del plico, se il lavoratore non ha provveduto al ritiro per sua colpa (Cass. civ. n. 22939/2017).2. Posta Elettronica Certificata (PEC)La PEC ha valore legale equivalente alla raccomandata A/R ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice del Consumo Digitale). Può essere utilizzata se il lavoratore dispone di un indirizzo PEC comunicato al datore di lavoro. Il vantaggio è la certezza immediata della consegna e la tracciabilità elettronica. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione nella casella PEC del destinatario.3. Consegna a mano con firma per ricevutaIl datore di lavoro consegna direttamente la lettera al lavoratore, che firma una copia per ricevuta indicando data e ora di ricevimento. È la modalità più immediata per i lavoratori conviventi. È importante predisporre due copie originali: una per il lavoratore e una da trattenere con la firma di ricevuta. Il termine di preavviso decorre dalla data indicata nella firma di ricevuta.4. Notifica tramite ufficiale giudiziarioÈ la modalità più formale e viene utilizzata nei casi di rifiuto sistematico della comunicazione da parte del lavoratore. L’ufficiale giudiziario notifica la lettera secondo le regole del codice di procedura civile. Ha il vantaggio di essere incontestabile, ma comporta tempi e costi maggiori.ModalitàProva legaleDecorrenza preavvisoCostoRaccomandata A/RAvviso di ricevimento firmatoData ricezione (o giacenza)BassoPECRicevuta di consegna PECData ricezione in casella PECBassoConsegna a manoFirma di ricevuta con dataData firma ricevutaNessunoUfficiale giudiziarioRelata di notificaData notificaAltoTermini di preavviso secondo il CCNL Lavoro DomesticoI termini di preavviso nel lavoro domestico sono stabiliti dal CCNL Lavoro Domestico e variano in base a due criteri principali: l’anzianità di servizio e il numero di ore settimanali lavorate. È fondamentale applicare correttamente questi termini, pena l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Preavviso per lavoratori non conviventi (meno di 24 ore settimanali)Anzianità di servizioPreavviso in giorni di effettivo lavoroFino a 2 anni8 giorniOltre 2 anni15 giorniPreavviso per lavoratori non conviventi (da 24 a 30 ore settimanali)Anzianità di servizioPreavviso in giorni di calendarioFino a 2 anni15 giorniOltre 2 anni30 giorniPreavviso per lavoratori conviventi (più di 30 ore settimanali)Anzianità di servizioPreavviso in giorni di calendarioFino a 2 anni15 giorniOltre 2 anni30 giorniNota importante: Per i lavoratori conviventi (badanti H24 o con presenza continuativa in casa), il CCNL prevede che durante il periodo di preavviso il lavoratore abbia diritto a permessi retribuiti per cercare una nuova occupazione (almeno 1 ora al giorno o, in alternativa, 2 giorni per settimana). Il termine di preavviso non può iniziare a decorrere durante la malattia del lavoratore.Per approfondire il tema dei contributi INPS per colf e badanti e per verificare i versamenti effettuati durante il rapporto, consulta la nostra guida sulla Flat Tax Colf e Badanti 2026.Indennità sostitutiva del preavvisoSe il datore di lavoro non vuole o non può attendere la scadenza del preavviso, è tenuto a corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto. Questa possibilità vale sia nel caso di licenziamento con preavviso che non si vuole far lavorare, sia nei casi eccezionali in cui si vuole anticipare la cessazione. Come si calcola l’indennità sostitutivaL’indennità sostitutiva del preavviso si calcola moltiplicando la retribuzione giornaliera per il numero di giorni di preavviso non goduto. La retribuzione giornaliera comprende:Paga base contrattuale (secondo il livello del CCNL)Indennità di vitto e alloggio (per i conviventi, calcolata in misura forfettaria)Tredicesima mensilità (rateo mensile = 1/12 dell’importo annuo)Quattordicesima mensilità, se prevista (rateo mensile = 1/12 dell’importo annuo)Eventuali superminimi concordati individualmenteEsempio pratico: Badante convivente, anzianità superiore a 2 anni, retribuzione mensile lorda 1.200 euro. Preavviso di 30 giorni. Retribuzione giornaliera = 1.200 / 30 = 40 euro. Indennità sostitutiva = 40 euro x 30 giorni = 1.200 euro lordi. Su questo importo vengono applicati contributi INPS e ritenute fiscali.Importante: L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione INPS e deve essere inclusa nella busta paga finale del lavoratore.TFR e ultime competenze da corrispondereAl momento del licenziamento della colf o della badante, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una serie di voci economiche, oltre all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso. La liquidazione finale (comunemente chiamata “buonuscita”) comprende più elementi distinti che devono essere tutti quantificati e corrisposti entro i termini di legge.Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si matura su base annua ed è dovuto in caso di licenziamento (ma anche in caso di dimissioni). Per il lavoro domestico, il TFR si calcola come segue:Base di calcolo: Retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (coefficiente CCNL)Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTATImposta del 17% (tassazione separata TFR) applicata al momento dell’erogazionePer la lettera di assunzione compilata correttamente all’inizio del rapporto di lavoro, è importante aver indicato la data di inizio, fondamentale per il corretto calcolo del TFR.Ultime competenze da liquidareOltre al TFR, nella busta paga finale devono essere incluse:Retribuzione del periodo lavorato nell’ultimo mese (pro rata)Rateo di tredicesima (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)Rateo di quattordicesima (se prevista dal contratto individuale)Ferie non godute: il CCNL prevede 26 giorni annui di ferie; quelle non fruite devono essere monetizzatePermessi non goduti: i permessi ROL (4 ore mensili) non goduti vanno monetizzatiFestività soppresse: quota eventuali festività non fruiteNota: Se il lavoratore aveva ancora ferie arretrate degli anni precedenti, anche queste devono essere liquidate. Non è possibile “perdere” le ferie non godute per dimenticanza del datore di lavoro.Quando va pagata la liquidazioneLa liquidazione finale deve essere corrisposta entro il giorno lavorativo successivo alla cessazione del rapporto. In caso di ritardo, il lavoratore ha diritto agli interessi legali sulle somme non corrisposte tempestivamente. Per i lavoratori non conviventi, è prassi comune liquidare tutto contestualmente all’ultimo giorno di lavoro.Comunicazione obbligatoria all’INPSLa cessazione del rapporto di lavoro domestico deve essere comunicata obbligatoriamente all’INPS entro specifici termini. Questa comunicazione è fondamentale sia per regolarizzare la posizione contributiva sia per consentire al lavoratore di accedere alle prestazioni di disoccupazione. Comunicazione tramite il portale INPSLa comunicazione di cessazione va effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di cessazione del rapporto attraverso il portale INPS (sezione “Lavoratori domestici”). La comunicazione può essere effettuata:Direttamente online sul sito INPS con SPID o CIETramite CAF o patronato abilitatoTramite call center INPS (numero 803.164 o 06.164.164 da cellulare)La comunicazione comprende la denuncia di cessazione del rapporto e il pagamento degli ultimi contributi INPS trimestrali (se ancora dovuti per il trimestre in corso). I contributi INPS per il lavoro domestico si pagano in scadenze trimestrali: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio.NASpI per colf e badanti dopo il licenziamentoIl lavoratore domestico licenziato ha diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) se soddisfa i requisiti contributivi. Per accedere alla NASpI, il lavoratore deve:Aver perso involontariamente l’occupazione (il licenziamento rientra in questa categoria)Poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedentiAver lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo annoEssere in stato di disoccupazioneLa domanda di NASpI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Il CAF Centro Fiscale può assistere il lavoratore nella presentazione della domanda NASpI.Casi particolari: gravidanza, malattia, infortunioEsistono situazioni in cui il licenziamento è vietato o sospeso per tutelare il lavoratore in un momento di vulnerabilità. È essenziale conoscere questi limiti per evitare di incorrere in un licenziamento nullo e nelle conseguenti sanzioni.Divieto di licenziamento in gravidanzaÈ assolutamente vietato licenziare la lavoratrice domestica durante il periodo di gestazione (dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità obbligatoria, ovvero fino al compimento del primo anno di età del bambino). Il divieto di licenziamento si applica anche alle lavoratrici adottive o affidatarie. La violazione di questo divieto comporta la nullità del licenziamento e il diritto della lavoratrice alla reintegrazione e al risarcimento del danno. L’unica eccezione è il licenziamento per giusta causa non collegato allo stato di gravidanza.Licenziamento durante la malattiaIl lavoratore domestico in malattia certificata gode di un periodo di comporto (periodo massimo di assenza giustificata per malattia) stabilito dal CCNL:Anzianità di servizioPeriodo di comporto (giorni di calendario)Fino a 6 mesi10 giorniDa 6 mesi a 2 anni45 giorniOltre 2 anni180 giorniDurante il periodo di comporto il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore (salvo giusta causa non collegata alla malattia). Il termine di preavviso, se già in corso al momento dell’insorgenza della malattia, viene sospeso e riprende a decorrere dalla guarigione. Se il periodo di malattia supera il comporto massimo previsto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.Tutela in caso di infortunio sul lavoroIn caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore domestico gode di tutele ampliate. Il periodo di comporto per infortunio sul lavoro è più lungo rispetto alla malattia ordinaria. Il datore di lavoro deve avere in regola la posizione con l’INAIL per il lavoratore domestico, altrimenti risponde personalmente dei danni. Il licenziamento durante l’inabilità temporanea assoluta da infortunio è nullo per violazione delle norme di tutela.Decesso dell’assistitoIn caso di morte del datore di lavoro o dell’assistito, gli eredi o i familiari che non intendano proseguire il rapporto devono comunicare la cessazione nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL. Il decesso dell’assistito non costituisce giusta causa di licenziamento e non esonera dal pagamento del preavviso. Tuttavia, il CCNL prevede che in questo caso il periodo di preavviso possa essere ridotto alla metà. Analogamente, il lavoratore convivente che viene a trovarsi improvvisamente senza alloggio ha diritto a una sistemazione temporanea o all’indennità sostitutiva dell’alloggio per il periodo di preavviso.Facsimile lettera di licenziamentoDi seguito trovi un facsimile di lettera di licenziamento per colf o badante, adattabile alle diverse situazioni. Ricordati di personalizzare i dati in corsivo e di conservare una copia firmata per ricevuta. Il facsimile rispetta tutti i requisiti formali previsti dal CCNL Lavoro Domestico e dalla normativa vigente. FACSIMILE – LETTERA DI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO[Luogo], [data]Oggetto: Comunicazione di recesso dal contratto di lavoro domesticoGentile [Nome e Cognome del lavoratore],con la presente Le comunico il recesso dal contratto di lavoro domestico stipulato in data [data di inizio rapporto], a far data dal [data ultima di lavoro], con rispetto del termine di preavviso contrattuale di [numero giorni] giorni previsto dal CCNL Lavoro Domestico vigente per la Sua anzianità di servizio e tipologia di rapporto ([convivente / non convivente con X ore settimanali]).Il presente licenziamento viene disposto per [giustificato motivo oggettivo consistente in… / giusta causa consistente in… / recesso ai sensi dell’art. 4 della Legge 339/1958].Entro la data di cessazione del rapporto Le verrà corrisposta la liquidazione finale comprensiva di:Retribuzione del periodo lavorato fino al [data]Rateo di tredicesima mensilità maturatoRateo di quattordicesima mensilità (se prevista)Ferie e permessi non godutiTrattamento di Fine Rapporto (TFR) maturatoLa invito a restituire le chiavi dell’abitazione e qualsiasi altro bene di proprietà entro il giorno [data].Cordiali saluti,[Nome e Cognome del datore di lavoro][Indirizzo][Data e Firma]Ricevuta di consegna:Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome del lavoratore] dichiara di aver ricevuto in data __________ la presente comunicazione di recesso.Data e firma del lavoratore: ________________________________Nota per il licenziamento per giusta causa: Se il licenziamento avviene senza preavviso per giusta causa, sostituire il paragrafo sul preavviso con: “Il presente licenziamento viene disposto per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile, consistente in [descrizione dettagliata del fatto], accaduto in data [data]. Pertanto non è dovuto alcun termine di preavviso né la relativa indennità sostitutiva.”Errori da evitare nel licenziamentoIl licenziamento della colf o della badante è una procedura in cui è facile commettere errori che possono avere conseguenze legali ed economiche. Ecco i più frequenti da evitare assolutamente per non incorrere in contestazioni o vertenze.Licenziamento verbale: È nullo per legge. Anche se il lavoratore “accetta” verbalmente, il licenziamento deve essere sempre in forma scritta.Non rispettare i termini di preavviso: Se il licenziamento non è per giusta causa, il preavviso è obbligatorio. Non corrisponderlo significa dover pagare l’indennità sostitutiva più eventuali interessi.Licenziare durante la maternità o la malattia: Il licenziamento in questi periodi è nullo (salvo giusta causa). L’errore può costare molto caro.Non comunicare la cessazione all’INPS: La mancata comunicazione entro il 16 del mese successivo comporta sanzioni amministrative.Non liquidare TFR e ferie non godute: Il mancato pagamento delle competenze di fine rapporto è un inadempimento grave che espone a richieste di risarcimento e interessi.Motivazione generica o falsa: Se il licenziamento è per giusta causa, la motivazione deve essere specifica e documentabile. Una motivazione falsa o vaga può rendere il licenziamento inefficace.Non conservare la prova di consegna: Senza ricevuta firmata, ricevuta di spedizione o ricevuta di consegna PEC, non si può dimostrare quando è stata comunicata la cessazione.Ritardare la liquidazione finale: Il saldo delle competenze deve avvenire entro il giorno successivo alla cessazione. I ritardi generano interessi legali.Se hai dubbi sulla procedura corretta da seguire o vuoi evitare errori, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa nella gestione dei contratti di lavoro domestico, dal licenziamento alla compilazione della busta paga finale. Puoi anche consultare la nostra guida sulle dimissioni volontarie, utile per comprendere le differenze tra recesso del datore e recesso del lavoratore.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la gestione contratto colf e badanti: assunzione, busta paga, contributi INPS, ferie e TFR. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sul licenziamento colf e badantePosso licenziare la badante senza motivazione?Per i lavoratori con meno di 24 ore settimanali (addetti a ore), il datore di lavoro puo recedere senza obbligo di motivazione ai sensi della Legge 339/1958. Per i lavoratori con piu di 240 ore mensili, invece, occorre una motivazione valida (giusta causa o giustificato motivo). In tutti i casi, il preavviso o la relativa indennita sostitutiva sono sempre dovuti (tranne in caso di giusta causa).Quanto preavviso devo dare alla colf?I termini di preavviso variano in base all’anzianita di servizio e alle ore settimanali. Per i non conviventi con meno di 24 ore: 8 giorni fino a 2 anni di anzianita, 15 giorni oltre i 2 anni. Per i non conviventi con 24-30 ore: 15 giorni fino a 2 anni, 30 giorni oltre. Per i conviventi: 15 giorni fino a 2 anni, 30 giorni oltre 2 anni.La lettera di licenziamento deve essere raccomandata?Non e obbligatoria la raccomandata, ma e fortemente consigliata perche garantisce la prova della data di consegna. Sono valide anche: consegna a mano con firma di ricevuta, PEC, notifica tramite ufficiale giudiziario. Il licenziamento verbale, invece, e sempre nullo.Posso licenziare la badante se l’assistito e deceduto?Si, il decesso dell’assistito giustifica la cessazione del rapporto. Gli eredi devono pero rispettare i termini di preavviso del CCNL (o corrispondere l’indennita sostitutiva). Il CCNL prevede che in caso di morte del datore di lavoro, il periodo di preavviso possa essere ridotto alla meta.Quanto costa licenziare una colf con 5 anni di anzianita?Il costo comprende: preavviso di 30 giorni (o indennita sostitutiva equivalente a una mensilita), TFR maturato in 5 anni (circa 3-4 mensilita lordi), ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi non goduti. In totale, per una retribuzione mensile di 1.000 euro, il costo liquidativo puo essere di 5.000-6.000 euro lordi. Hai bisogno di assistenza per il licenziamento di colf o badante?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le pratiche legate al lavoro domestico: redazione della lettera di licenziamento, calcolo del TFR, liquidazione finale, comunicazione all’INPS e pratiche NASpI per il lavoratore.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, COLF E BADANTI Morte assistito: cosa fare con la badante(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-27 06:00:002026-03-17 19:06:53Morte assistito: cosa fare con la badanteCAF, COLF E BADANTI Bonus Mamme 2025: Perche Colf e Badanti Sono Escluse (e Quali Alternative Esistono) Il bonus mamme 2025 ha fatto parlare molto di se nelle ultime settimane, promettendo un significativo risparmio contributivo per le lavoratrici madri. Purtroppo, per migliaia di colf, badanti e lavoratrici domestiche in Italia, questa agevolazione… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/Bonus-Mamma-2025.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 12:20:112026-07-21 09:37:22Bonus Mamme 2025: Perche Colf e Badanti Sono Escluse (e Quali Alternative Esistono)CAF, COLF E BADANTI Badante H24: costi turnazione e gestione(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 06:00:002026-03-17 19:06:37Badante H24: costi turnazione e gestioneCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale Maggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 22:44:142026-07-19 10:14:56Come Consegnare la Lettera di Licenziamento alla Colf o alla Badante: Guida Completa 2026
CAF, COLF E BADANTI Morte assistito: cosa fare con la badante(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-27 06:00:002026-03-17 19:06:53Morte assistito: cosa fare con la badante
CAF, COLF E BADANTI Bonus Mamme 2025: Perche Colf e Badanti Sono Escluse (e Quali Alternative Esistono) Il bonus mamme 2025 ha fatto parlare molto di se nelle ultime settimane, promettendo un significativo risparmio contributivo per le lavoratrici madri. Purtroppo, per migliaia di colf, badanti e lavoratrici domestiche in Italia, questa agevolazione… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/Bonus-Mamma-2025.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-21 12:20:112026-07-21 09:37:22Bonus Mamme 2025: Perche Colf e Badanti Sono Escluse (e Quali Alternative Esistono)
CAF, COLF E BADANTI Badante H24: costi turnazione e gestione(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-20 06:00:002026-03-17 19:06:37Badante H24: costi turnazione e gestione
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIErrore nel Modello Redditi 2026 sul quadro RT: minusvalenze, sezione VII e come correggereNel Modello Redditi PF 2026 c’è stato davvero un errore nel quadro RT, ma non è quello raccontato da molti siti in primavera. Nella prima versione del modello, approvata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 febbraio 2026, la sezione VII (minusvalenze non compensate nell’anno, righi da RT101 a RT105) riportava nelle colonne gli anni del modello precedente: dal 2020 al 2024 invece che dal 2021 al 2025. L’Agenzia ha corretto il modello il 13 aprile 2026.Non c’è stato un blocco del software né un ricalcolo sbagliato delle imposte: l’errore riguardava le etichette degli anni, cioè l’informazione che serve a capire fino a quando una perdita si può usare. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine, aggiornata a ottobre 2026, vediamo cosa è cambiato, chi deve controllare la propria dichiarazione, come si riportano correttamente le minusvalenze nel quadro RT e come rimediare con la dichiarazione correttiva entro il 2 novembre 2026 o con l’integrativa dopo.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiL’errore nel Modello Redditi 2026: cosa è successo davveroQuadro RT 2026: struttura e sezioniCome funzionano le minusvalenze nel quadro RTChi deve controllare la propria dichiarazioneConseguenze pratiche: cosa succede con le colonne sbagliateLa correzione ufficiale dell’Agenzia delle EntrateCome compilare correttamente il quadro RT 2026Dichiarazione correttiva o integrativa: come rimediareScadenze del Modello Redditi 2026Modello 730 e Modello Redditi: quadro T e quadro RTRegime dichiarativo e regime amministratoDomande frequenti sul quadro RT e le minusvalenze L’errore nel Modello Redditi 2026: cosa è successo davveroIl Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) è stato approvato con il provvedimento del 27 febbraio 2026. Nel fascicolo 2, il quadro RT si chiude con la sezione VII “Minusvalenze non compensate nell’anno”: qui si indicano, anno per anno, le perdite che non è stato possibile compensare e che si potranno usare nelle dichiarazioni successive.Nella versione iniziale del modello le intestazioni delle colonne erano rimaste quelle dell’anno prima: Eccedenza anno 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Per il periodo d’imposta 2025 le colonne corrette sono 2021, 2022, 2023 e 2024 per i residui degli anni precedenti e 2025 (colonna 5) per le minusvalenze realizzate nell’anno. La svista è stata segnalata da alcuni operatori a fine marzo 2026.Il 13 aprile 2026 l’Agenzia ha pubblicato il modello aggiornato. Nel documento ufficiale Aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026, alla voce del fascicolo 2, si legge: “al quadro RT, sezione VII sono aggiornate le annualità”. Nella versione corretta anche il rigo RT105, dedicato alle cripto-attività, ha le colonne giuste: 2023, 2024 e 2025.Nota di rettifica (ottobre 2026): una versione precedente di questo articolo descriveva un malfunzionamento del software dell’Agenzia sul riporto delle minusvalenze, con comunicato ufficiale, aggiornamento correttivo e numero verde dedicato. Non ne abbiamo trovato riscontro nelle pubblicazioni ufficiali: l’unico errore documentato è quello del modello descritto qui, e il testo è stato riscritto di conseguenza. Quadro RT 2026: struttura e sezioniIl quadro RT del Modello Redditi PF serve a dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR e, in una sezione separata, quelli da cripto-attività della lettera c-sexies). Si compila quando le plusvalenze non sono già state tassate dall’intermediario, cioè nel regime dichiarativo.Le sezioni del modello 2026 sono queste:SezioneRighiCosa si indicaI-ART1-RT6Plusvalenze tassate al 20% (realizzate dal 2012 al 30 giugno 2014) o al 12,50% (fino al 2011), con corrispettivo incassato nel 2025II-ART11-RT16Plusvalenze al 26% realizzate dal 1° luglio 2014: azioni, obbligazioni, ETF, certificati, valute, metalli preziosi, derivati. Anche le partecipazioni qualificate cedute dal 2019III-ART21-RT30Partecipazioni qualificate cedute fino al 2018 con corrispettivo incassato nel 2025 (concorrono in parte al reddito complessivo)IV-ART31-RT35Partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata e quote di OICR immobiliari esteri non conformiV-ART41-RT45Plusvalenze da cripto-attività (lettera c-sexies), 26% per il 2025VI e Sezioni BRT51-RT90Saldo di ogni sezione, compensazioni e imposta sostitutiva dovutaVIIRT101-RT105Minusvalenze non compensate da riportare negli anni successivi (la sezione dell’errore)VIIIRT111-RT113Eccedenze e crediti di imposta sostitutivaIn alcuni articoli circolati nel 2026 si parla dei righi RT93 e RT94: nel Modello Redditi PF 2026 non esistono. Le perdite da riportare si indicano nei righi da RT101 a RT105, mentre quelle degli anni precedenti si usano nei righi di compensazione di ciascuna sezione (RT3, RT13, RT23-RT29, RT34 e RT43). Come funzionano le minusvalenze nel quadro RTLa regola è nell’art. 68, comma 5, del TUIR: se in un anno le minusvalenze superano le plusvalenze, l’eccedenza si porta in deduzione dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, non oltre il quarto. La condizione è che la perdita sia indicata nella dichiarazione dell’anno in cui è stata realizzata: una minusvalenza mai dichiarata non si può recuperare negli anni dopo.Tre limiti da tenere presenti:Solo redditi diversi: le minusvalenze non si compensano con dividendi, interessi e cedole, che sono redditi di capitale, né con i redditi soggetti a IRPEF.Fondi ed ETF: i guadagni da cessione di quote di fondi comuni ed ETF armonizzati sono redditi di capitale e non assorbono le minusvalenze. Le perdite su fondi ed ETF sono invece redditi diversi e compensano le plusvalenze su azioni, obbligazioni, certificati e derivati.Cripto-attività separate: le plusvalenze della lettera c-sexies si sommano solo con le relative minusvalenze (art. 68, comma 9-bis, TUIR) e l’eccedenza si riporta solo contro altre plusvalenze da cripto-attività.Anno della minusvalenzaAnni in cui si può compensareUltima dichiarazione utile20212022, 2023, 2024, 2025Redditi 2026 o 730/2026 (anno d’imposta 2025)20222023, 2024, 2025, 2026Redditi 2027 o 730/2027 (anno d’imposta 2026)20232024, 2025, 2026, 2027Redditi 2028 o 730/2028 (anno d’imposta 2027)20242025, 2026, 2027, 2028Redditi 2029 o 730/2029 (anno d’imposta 2028)20252026, 2027, 2028, 2029Redditi 2030 o 730/2030 (anno d’imposta 2029)Esempio di calcolo con compensazione:Plusvalenze 2025: 12.000 euroMinusvalenze 2025: 2.000 euroSaldo netto 2025: 10.000 euroMinusvalenze residue del 2022 riportate dalla dichiarazione precedente: 4.000 euroImponibile: 10.000 – 4.000 = 6.000 euroImposta sostitutiva 26%: 6.000 x 26% = 1.560 euroSenza il riporto delle minusvalenze del 2022 l’imposta sarebbe di 2.600 euro, cioè 1.040 euro in più. Per questo conta che ogni perdita sia indicata con il suo anno di origine: è l’anno a stabilire fino a quando la si può usare. Chi deve controllare la propria dichiarazioneL’errore riguardava solo chi ha minusvalenze da indicare nella sezione VII del Modello Redditi PF 2026. Vediamo chi deve fare una verifica.Conviene controllare se:hai compilato il Modello Redditi PF 2026 sul modello della prima versione (quello disponibile fino al 13 aprile 2026), a mano o con strumenti che ne riproducevano le intestazioni;operi in regime dichiarativo, ad esempio con broker esteri che non fanno da sostituto d’imposta, e hai minusvalenze residue degli anni dal 2021 al 2024 o perdite realizzate nel 2025;hai minusvalenze da cripto-attività del 2023, 2024 o 2025 da riportare nel rigo RT105 (per le regole sulle cripto vedi la guida al quadro RT per le criptovalute);hai affidato la dichiarazione a un intermediario e non hai mai verificato la stampa della sezione VII.Non sei interessato se:usi il regime del risparmio amministrato o gestito: tassazione e compensazioni le fa l’intermediario e non compili il quadro RT;non hai minusvalenze da riportare: la sezione VII resta vuota;hai presentato il Modello 730/2026: le istruzioni del quadro T del 730 indicano già i periodi d’imposta corretti (dal 2021 al 2024) per la sezione VII. Conseguenze pratiche: cosa succede con le colonne sbagliateLa sezione VII non cambia l’imposta dell’anno: le regole e il calcolo del 2025 non sono stati toccati dall’errore. Serve però a tenere traccia di quanto resta da compensare e da quale anno proviene, e quindi della scadenza di ogni perdita.Nella prima versione del modello ogni etichetta era indietro di un anno. Chi ha seguito le etichette ha quindi spostato gli importi di una colonna verso destra, facendo sembrare ogni perdita più recente di un anno. Due esempi:un residuo del 2021 scritto sotto l’etichetta “2021” finisce nella colonna 2, che nel modello corretto è quella del 2022: la perdita sembra utilizzabile fino al 2026, mentre scade con il 2025;un residuo del 2024 scritto sotto l’etichetta “2024” finisce nella colonna 5, che è riservata alle minusvalenze realizzate nel 2025.Il rischio concreto non riguarda il 2025 ma gli anni successivi: usare una minusvalenza oltre il quarto anno porta a un’imposta sostitutiva più bassa del dovuto, contestabile con imposta, interessi e sanzioni. Al contrario, se una perdita viene persa di vista si finisce per pagare più del necessario.Per questo la verifica è semplice: per ogni importo della sezione VII, l’anno della colonna deve coincidere con l’anno in cui la perdita è stata realizzata. Se non coincide, la dichiarazione va corretta (vedi più avanti). La correzione ufficiale dell’Agenzia delle EntrateGli aggiornamenti di modello e istruzioni sono pubblicati ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 27 febbraio 2026 ed elencati nel documento Aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per il quadro RT ci sono tre date:13 aprile 2026: nel fascicolo 2 del modello, “al quadro RT, sezione VII sono aggiornate le annualità”. È la correzione dell’errore;13 maggio 2026: nel quadro RT viene modificata solo la denominazione della colonna 1 dei righi RT116 e RT117 (partecipazioni rivalutate), da “produzione” a “partecipazione”;28 maggio 2026: nessuna modifica al quadro RT.Non abbiamo invece trovato comunicati ufficiali su malfunzionamenti del software di compilazione legati alle minusvalenze, né numeri verdi dedicati al quadro RT.Un dettaglio da conoscere: nel testo delle istruzioni del fascicolo 2, anche nella versione aggiornata al 13 maggio 2026, la descrizione dei righi da RT101 a RT104 cita ancora i periodi d’imposta “2020, 2021, 2022, 2023” per le colonne da 1 a 4. Fanno fede le annualità del modello corretto (dal 2021 al 2024), che coincidono con quelle indicate dalle istruzioni del quadro T del 730/2026.Come compilare correttamente il quadro RT 2026Ecco i righi che contano per chi ha plusvalenze e minusvalenze al 26%, la situazione più comune per chi investe in azioni, obbligazioni ed ETF tramite broker esteri.Sezione II-A: plusvalenze e minusvalenze al 26%Rigo RT11: colonna 1, totale dei corrispettivi (cessioni, rimborsi, differenziali positivi) incassati nel 2025; colonna 2, costo fiscalmente riconosciuto dei titoli ceduti.Rigo RT12: cessioni di partecipazioni con costo rideterminato o plusvalori affrancati, un rigo per ogni cessione.Rigo RT13: eccedenza di minusvalenze degli anni precedenti, presa dai righi RT101 e RT102 del Modello Redditi 2025.Rigo RT14: minusvalenze certificate dagli intermediari, ad esempio alla chiusura di un deposito in regime amministrato. In colonna 2 l’importo, in colonna 1 la parte relativa agli anni precedenti (non oltre il quarto).Rigo RT15: eccedenza di imposta sostitutiva della dichiarazione precedente non ancora utilizzata.Il risultato della sezione va nel rigo RT52 (colonna 2 se è una plusvalenza, colonna 1 se è una minusvalenza). Le compensazioni si espongono nel rigo RT71, l’imponibile nel rigo RT72, l’imposta del 26% nel rigo RT73 e quella dovuta nel rigo RT74. L’imposta sostitutiva si versa con il codice tributo 1100.Sezione VII: come riportare le minusvalenze (versione corretta)RigoPerdite della sezioneColonne da 1 a 4Colonna 5RT101I-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione I-ART102II-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione II-ART103III-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione III-ART104IV-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione IV-ART105V-A (cripto)Residui del 2023 e del 2024 (colonne 3 e 4)Minusvalenze 2025 della sezione V-ANei righi RT101 e RT102 non vanno indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari, che hanno il loro rigo (RT14). Prima dell’invio, controlla che ogni importo sia nella colonna del suo anno di origine.Criptovalute: sezione V-A separataLe plusvalenze da cripto-attività realizzate nel 2025 si dichiarano nei righi da RT41 a RT45 e sono tassate al 26% dal primo euro: per le cessioni dal 1° gennaio 2025 la soglia di 2.000 euro non c’è più. Le perdite degli anni precedenti si usano nel rigo RT43 e si compensano solo con plusvalenze da cripto-attività. L’aliquota del 33% riguarda le plusvalenze realizzate dal 2026, che si dichiarano nel Modello Redditi 2027.Documenti da preparareEstratti conto e rendiconti del conto titoli del 2025, con il dettaglio delle compravenditeReport di plusvalenze e minusvalenze forniti dal broker o dalla bancaDichiarazioni degli anni precedenti (Redditi o 730), per ricostruire i residui di minusvalenze dal 2021 al 2024Certificazioni delle minusvalenze rilasciate dagli intermediari alla chiusura dei rapporti in regime amministratoRicevute dei versamenti di imposta sostitutiva effettuati con il modello F24 Dichiarazione correttiva o integrativa: come rimediareSe hai già inviato il Modello Redditi PF 2026 e nella sezione VII trovi importi nella colonna sbagliata, oppure minusvalenze residue che non hai usato, puoi correggere. Lo strumento dipende dalla data.Entro il 2 novembre 2026: dichiarazione correttiva nei terminiFino alla scadenza di presentazione del Modello Redditi PF 2026, che quest’anno è il 2 novembre 2026 perché il 31 ottobre cade di sabato, puoi inviare una nuova dichiarazione completa barrando la casella “Correttiva nei termini” nel frontespizio. La nuova dichiarazione sostituisce quella inviata in precedenza.Dopo il 2 novembre 2026: dichiarazione integrativaDopo la scadenza si presenta una dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, del DPR 322/1998), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione: per il Modello Redditi 2026 il termine è il 31 dicembre 2031.Se la correzione riguarda solo la colonna in cui è indicata una perdita, l’imposta del 2025 non cambia: l’integrativa serve a sistemare il riporto per gli anni successivi.Se hai pagato più del dovuto, ad esempio perché non hai usato una minusvalenza residua, l’integrativa fa emergere un credito: puoi chiederlo a rimborso o usarlo in compensazione nei limiti dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998.Se invece hai usato una perdita già scaduta e hai pagato meno, con l’integrativa versi la differenza con interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.Come si presentaRicostruisci i residui di minusvalenze con le dichiarazioni degli anni precedenti.Compila di nuovo la dichiarazione sul modello aggiornato, con la sezione VII corretta.Barra nel frontespizio la casella “Correttiva nei termini” (entro il 2 novembre 2026) o quella della dichiarazione integrativa (dopo).Invia telematicamente, direttamente o tramite CAF o professionista abilitato. Scadenze del Modello Redditi 2026Le date del Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025):ScadenzaAdempimentoNote30 aprile 2026Dichiarazione precompilata disponibile sul sito dell’AgenziaFino al 2025 era il 15 aprile30 giugno 2026Saldo 2025 e primo acconto 2026, compresa l’imposta sostitutiva del quadro RT (codice 1100)Oppure 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%2 novembre 2026Invio telematico del Modello Redditi PF 2026Il 31 ottobre cade di sabato. Stesso termine per la correttiva nei termini30 novembre 2026Secondo o unico acconto IRPEF 202631 dicembre 2031Termine per la dichiarazione integrativa del Modello Redditi 2026Art. 2, comma 8, DPR 322/1998Attenzione: verifica sempre eventuali proroghe sul sito dell’Agenzia delle Entrate o chiedi al tuo CAF. Per il quadro completo del modello leggi la nostra guida al Modello Redditi PF 2026.Modello 730 e Modello Redditi: quadro T e quadro RTAnche il Modello 730/2026 ha un quadro per le plusvalenze finanziarie: il quadro T, con la stessa struttura del quadro RT (sezioni da I a V e sezione VII con i righi da T101 a T105). Chi è in regime dichiarativo e ha i requisiti per il 730 può quindi dichiarare plusvalenze e minusvalenze anche con il 730, senza passare dal Modello Redditi PF.CaratteristicaModello 730/2026Modello Redditi PF 2026Plusvalenze e minusvalenze finanziarieQuadro TQuadro RTMinusvalenze da riportareRighi T101-T105Righi RT101-RT105Errore sulle annualità della sezione VIINoSì, nella prima versione del modello (corretto il 13 aprile 2026)Monitoraggio delle attività estereQuadro WQuadro RWScadenza 202630 settembre2 novembreAssistenza fiscale CAFSìSìLe minusvalenze residue seguono il contribuente anche quando cambia modello: le istruzioni del 730/2026 rinviano sia al quadro T del 730/2025 sia ai righi da RT101 a RT105 del Modello Redditi 2025. Per capire quale modello usare, vedi anche la guida su quando serve il Modello Redditi PF e quella sul 730/2026.Regime dichiarativo e regime amministratoL’errore sulla sezione VII riguarda solo chi dichiara da sé plusvalenze e minusvalenze, cioè il regime dichiarativo. Ecco le differenze con il regime amministrato.Regime del risparmio amministratoNel regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. 461/1997) l’intermediario (banca, SIM, società di gestione del risparmio) applica e versa l’imposta sostitutiva operazione per operazione, al momento del realizzo. Il contribuente non compila il quadro RT.Vantaggi: semplicità, nessun adempimento dichiarativo per i redditi finanziari, compensazione automatica tra plusvalenze e minusvalenze nello stesso rapporto.Limiti: le perdite restano legate al rapporto con quell’intermediario. Alla chiusura del rapporto l’intermediario rilascia una certificazione delle minusvalenze non utilizzate, che si possono poi usare in dichiarazione (rigo RT14) entro il quarto anno successivo.Regime dichiarativoNel regime dichiarativo (art. 5 del D.Lgs. 461/1997) il contribuente calcola da sé plusvalenze e minusvalenze, le indica nella dichiarazione (quadro RT del Modello Redditi o quadro T del 730) e versa l’imposta con il modello F24. È il regime tipico di chi usa broker esteri che non fanno da sostituto d’imposta.Vantaggi: si compensano perdite e guadagni realizzati presso intermediari diversi e l’imposta si versa alle scadenze della dichiarazione.Limiti: adempimenti più complessi, documentazione da conservare per anni e attenzione alla sezione VII, come mostra l’errore del modello 2026. Per le cripto-attività vedi anche la guida su regime amministrato e dichiarativo per le crypto. In sintesi: l’errore del Modello Redditi 2026 sul quadro RT c’è stato, ma riguardava gli anni stampati nella sezione VII della prima versione del modello, corretti dall’Agenzia delle Entrate il 13 aprile 2026. Non ha cambiato le imposte del 2025. Chi ha minusvalenze da riportare deve solo controllare che ogni importo sia nella colonna del suo anno e, se serve, correggere con la dichiarazione correttiva entro il 2 novembre 2026 o con l’integrativa dopo.Se hai dubbi sulla tua situazione, sul riporto delle minusvalenze o sulla dichiarazione correttiva, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Possiamo ricostruire i residui degli anni precedenti, verificare il quadro RT e seguirti nella correzione. Contattaci per un appuntamento.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti sul quadro RT e le minusvalenzeL’errore del quadro RT nel Modello Redditi 2026 era un bug del software?No. Nella prima versione del modello, approvata il 27 febbraio 2026, le colonne della sezione VII (minusvalenze non compensate, righi da RT101 a RT105) riportavano gli anni dal 2020 al 2024 invece che dal 2021 al 2025. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le annualità il 13 aprile 2026. Non abbiamo trovato comunicati ufficiali su malfunzionamenti del software legati alle minusvalenze.Ho già inviato il Modello Redditi 2026: devo correggerlo?Solo se nella sezione VII hai minusvalenze indicate nella colonna di un anno diverso da quello in cui le hai realizzate, oppure se non hai usato perdite residue che potevi compensare. Entro il 2 novembre 2026 puoi inviare una dichiarazione correttiva nei termini; dopo puoi presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre 2031.Posso compensare le minusvalenze da azioni con i dividendi ricevuti?No. Le minusvalenze sono redditi diversi e si compensano solo con plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria. Dividendi, interessi e cedole sono redditi di capitale e non si compensano con le perdite, così come i redditi soggetti a IRPEF.Le minusvalenze da criptovalute si compensano con le plusvalenze da azioni?No. Le cripto-attività hanno una sezione propria del quadro RT (righi da RT41 a RT45): le plusvalenze si sommano solo con le relative minusvalenze e l’eccedenza si riporta, per non oltre quattro anni, solo contro plusvalenze da cripto-attività. Le perdite da riportare vanno nel rigo RT105.Fino a quando posso usare le minusvalenze del 2021?Fino al periodo d’imposta 2025, cioè nel Modello Redditi 2026 o nel 730/2026. Le minusvalenze si possono portare in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi a quello di realizzo, a condizione di averle indicate nella dichiarazione dell’anno in cui sono state realizzate. Dopo il 2025 le perdite del 2021 non sono più utilizzabili.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Richiedi Assistenza per il Modello Redditi 2026Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la compilazione del Modello Redditi PF 2026, il Quadro RT, le minusvalenze e la dichiarazione integrativa. Prenota un appuntamento e risolvi ogni dubbio con i nostri esperti fiscali.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Detrazione Edilizia Pluriennale: Quando la Prima Rata Omessa si Perde o si Recupera Hai sostenuto spese per la ristrutturazione della tua casa nel 2025 e hai diritto alla detrazione fiscale del 50% (36% se l'immobile non è la tua abitazione principale), ma ti sei accorto di non aver inserito la prima rata nel modello 730/2026.… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-13 16:00:002026-10-07 17:38:15Detrazione Edilizia Pluriennale: Quando la Prima Rata Omessa si Perde o si RecuperaCAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come Farla Chiudere la partita IVA è una decisione importante che richiede attenzione ai tempi, ai costi e alle procedure burocratiche. 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È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/10/Modello-730-1-e1697092544252.png 625 940 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 21:44:142026-10-13 23:39:44Errore nel Modello Redditi 2026 sul quadro RT: minusvalenze, sezione VII e come correggere
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CAF, SUCCESSIONI Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida CompletaQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-06 14:00:002026-09-29 07:43:44Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida Completa
CAFCanone Concordato 2026: Vantaggi Fiscali e RequisitiIl canone concordato rappresenta una delle soluzioni più vantaggiose per chi affitta un immobile in Italia nel 2026. Questa tipologia contrattuale, regolata dalla Legge 431/1998, prevede un canone di locazione inferiore rispetto al mercato libero, ma offre in cambio una serie di agevolazioni fiscali molto significative sia per il proprietario che per l’inquilino. Se stai valutando come affittare il tuo immobile risparmiando sulle tasse, oppure cerchi un contratto di affitto a condizioni più accessibili, il canone concordato 2026 potrebbe essere la risposta giusta. In questa guida completa analizziamo tutti i vantaggi fiscali, i requisiti necessari e le modalità per accedere a questa agevolazione con il supporto del CAF Centro Fiscale di Udine. Indice dei contenutiCos’è il Canone ConcordatoCedolare Secca al 10%Riduzione IMU del 25%Riduzione Imposta di Registro del 30%Attestazione delle Organizzazioni SindacaliParametri per Determinare il CanoneComuni ad Alta Densità AbitativaDurata del Contratto 3+2Domande FrequentiCos’è il Canone Concordato e Come Funziona nel 2026Il canone concordato è una forma di contratto di locazione in cui il canone di affitto non viene stabilito liberamente dal proprietario, ma viene determinato sulla base di accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. In pratica, il prezzo dell’affitto deve rientrare in fasce predeterminate che tengono conto della zona, delle caratteristiche dell’immobile e delle condizioni del mercato locale.La normativa di riferimento è la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha introdotto questa tipologia contrattuale per favorire l’accesso alla casa a costi sostenibili. Nel 2026 il canone concordato mantiene tutti i suoi vantaggi e si conferma come una scelta intelligente per chi vuole risparmiare sulle imposte. Il proprietario accetta un canone inferiore al mercato libero, ma in cambio accede a un pacchetto di agevolazioni fiscali che spesso compensano ampiamente la differenza di prezzo. Per approfondire il regime fiscale alternativo, puoi consultare la nostra guida sulla cedolare secca 2026. Cedolare Secca al 10% con il Canone Concordato 2026Il vantaggio fiscale più rilevante del canone concordato è la possibilità di applicare la cedolare secca con aliquota ridotta al 10%, rispetto al 21% previsto per i contratti a canone libero. La cedolare secca è un regime fiscale opzionale che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali comunali e regionali sul reddito da locazione. Scegliendo questo regime con un contratto a canone concordato, il proprietario paga un’imposta sostitutiva di appena il 10% sul canone annuo.Per fare un esempio concreto, se il canone concordato annuo è di 6.000 euro, con la cedolare secca al 10% l’imposta sarà di soli 600 euro. Con un contratto a canone libero e cedolare al 21%, sullo stesso importo si pagherebbero 1.260 euro. Il risparmio è quindi di 660 euro all’anno. Se invece il proprietario optasse per la tassazione IRPEF ordinaria con un’aliquota marginale del 35%, l’imposta sul reddito sarebbe ancora più elevata. La cedolare secca al 10% resta confermata nel 2026 per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni ad alta densità abitativa. Riduzione IMU del 25% per il Canone ConcordatoUn ulteriore beneficio economico per chi stipula un contratto a canone concordato riguarda l’IMU, l’Imposta Municipale Unica. La legge prevede una riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune per gli immobili locati a canone concordato. Questo significa che la base imponibile su cui calcolare l’IMU viene moltiplicata per un coefficiente dello 0,75 anziché per l’intero importo.In termini pratici, se l’IMU ordinaria su un immobile locato è di 1.200 euro, con la riduzione del 25% prevista per il canone concordato il proprietario pagherà 900 euro, con un risparmio di 300 euro. Questa agevolazione si applica automaticamente a tutti gli immobili locati con contratti a canone concordato, indipendentemente dal fatto che il proprietario abbia scelto la cedolare secca o la tassazione IRPEF ordinaria. Il risparmio IMU si cumula quindi con gli altri vantaggi fiscali, rendendo il canone concordato 2026 ancora più conveniente. Riduzione dell’Imposta di Registro del 30%Chi non opta per la cedolare secca e sceglie la tassazione ordinaria IRPEF può comunque beneficiare di una riduzione del 30% sull’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto di locazione a canone concordato. L’imposta di registro per i contratti di locazione è normalmente pari al 2% del canone annuo, con un minimo di 67 euro. Con il canone concordato, questa imposta viene calcolata sulla base imponibile ridotta del 30%.Facciamo un esempio pratico: su un canone concordato annuo di 6.000 euro, l’imposta di registro ordinaria sarebbe di 120 euro (2% di 6.000). Con la riduzione del 30%, la base imponibile scende a 4.200 euro e l’imposta diventa 84 euro. Questo vantaggio è ripartito tra proprietario e inquilino al 50% ciascuno, come previsto dalla legge, a meno di diversi accordi tra le parti. Va sottolineato che questa riduzione non si applica se il proprietario sceglie la cedolare secca, poiché in quel caso l’imposta di registro non è dovuta. Attestazione delle Organizzazioni SindacaliPer accedere a tutti i vantaggi fiscali del canone concordato, è fondamentale ottenere l’attestazione di conformità rilasciata dalle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini firmatarie dell’accordo territoriale. Questa attestazione certifica che il contratto rispetta i parametri stabiliti nell’accordo locale, sia per quanto riguarda l’importo del canone che per le clausole contrattuali.L’attestazione è diventata obbligatoria a seguito del Decreto MIT 16 gennaio 2017. Senza questo documento, il proprietario non può accedere alla cedolare secca al 10% né alle altre agevolazioni fiscali previste. La procedura prevede che almeno una delle parti contraenti (proprietario o inquilino) sia assistita da un’organizzazione firmataria dell’accordo. In alternativa, entrambe le parti possono richiedere l’attestazione dopo aver stipulato il contratto. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna in tutto l’iter, dalla verifica dei parametri alla richiesta dell’attestazione, per garantire che il tuo contratto a canone concordato sia pienamente valido. Parametri per Determinare il Canone Concordato 2026Il canone concordato non è un importo fisso, ma viene calcolato in base a parametri specifici definiti negli accordi territoriali. Ogni Comune o area metropolitana ha i propri accordi che stabiliscono le fasce di oscillazione del canone. I principali fattori che influenzano l’importo sono:Zona catastale dell’immobile: le aree centrali hanno fasce più alte rispetto alle perifericheSuperficie dell’immobile in metri quadrati commercialiStato di manutenzione e conservazione dell’edificioDotazione di servizi: ascensore, posto auto, giardino condominiale, riscaldamento autonomoClasse energetica: gli immobili con prestazioni energetiche migliori possono avere canoni più altiAnno di costruzione e tipologia ediliziaGli accordi territoriali vengono aggiornati periodicamente e definiscono un canone minimo e massimo per metro quadro per ogni zona. Il proprietario e l’inquilino devono concordare un importo che rientri in queste fasce. Per conoscere i parametri esatti del tuo Comune e verificare che il canone concordato proposto sia conforme, rivolgiti al CAF Centro Fiscale: i nostri operatori verificano gratuitamente la conformità del tuo contratto.Comuni ad Alta Densità Abitativa dove si Applica il Canone ConcordatoIl canone concordato con le relative agevolazioni fiscali si applica nei comuni ad alta densità abitativa, individuati dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). La lista comprende i capoluoghi di provincia, i comuni confinanti con i grandi centri urbani e quelli con particolari tensioni abitative. In Friuli Venezia Giulia, tra i comuni dove è possibile stipulare contratti a canone concordato, figurano Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia, oltre a diversi comuni limitrofi.A livello nazionale, il canone concordato è disponibile in tutte le grandi città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e molte altre. È importante sapere che anche i comuni che non rientrano nell’elenco ufficiale possono sottoscrivere accordi territoriali locali, rendendo di fatto disponibile il canone concordato anche in aree non classificate come ad alta densità abitativa. Per verificare se il tuo Comune è incluso nell’elenco e se esistono accordi territoriali attivi, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza dedicata. Durata del Contratto 3+2: Come Funziona il Canone ConcordatoIl contratto a canone concordato ha una durata obbligatoria di 3 anni, con rinnovo automatico di ulteriori 2 anni alla prima scadenza (la cosiddetta formula 3+2). Questo significa che, salvo disdetta motivata da parte del proprietario, il contratto prosegue per un totale di 5 anni. Al termine dei 5 anni, il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo di 2 anni, a meno che una delle parti non comunichi la disdetta con almeno 6 mesi di anticipo.Il proprietario può dare disdetta alla prima scadenza triennale solo per motivi specifici previsti dalla legge, come la necessità di utilizzare l’immobile per sé o per i familiari, la vendita dell’immobile, oppure la ristrutturazione integrale. L’inquilino, invece, può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 6 mesi, se sussistono gravi motivi. La formula 3+2 del canone concordato offre stabilità a entrambe le parti: l’inquilino ha la certezza di un affitto a prezzo controllato per almeno 5 anni, mentre il proprietario beneficia delle agevolazioni fiscali per tutta la durata del contratto.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sul Canone Concordato 2026Qual è la differenza tra canone concordato e canone libero?Il canone concordato prevede un importo stabilito in base ad accordi territoriali tra organizzazioni sindacali, con accesso a importanti agevolazioni fiscali come la cedolare secca al 10% e la riduzione IMU del 25%. Il canone libero, invece, è determinato dal mercato senza vincoli di prezzo, ma con un’aliquota di cedolare secca del 21% e nessuna riduzione IMU.L’attestazione sindacale è obbligatoria per il canone concordato?Sì, l’attestazione di conformità rilasciata dalle organizzazioni sindacali è obbligatoria per accedere ai benefici fiscali del canone concordato. Senza questo documento non è possibile applicare la cedolare secca al 10% né ottenere le riduzioni su IMU e imposta di registro.Il canone concordato conviene sempre rispetto al canone libero?Nella maggior parte dei casi, il canone concordato risulta più conveniente grazie al cumulo delle agevolazioni fiscali: cedolare secca al 10%, riduzione IMU 25% e riduzione imposta registro 30%. Il risparmio fiscale complessivo compensa spesso la differenza di canone rispetto al mercato libero, soprattutto per immobili in zone ad alta densità abitativa.Posso applicare il canone concordato a un immobile fuori dai comuni ad alta densità abitativa?Sì, anche i comuni non inclusi nell’elenco ufficiale possono sottoscrivere accordi territoriali locali. Se il tuo Comune ha siglato un accordo, puoi stipulare un contratto a canone concordato e accedere ai relativi vantaggi fiscali. Verifica con il CAF Centro Fiscale la situazione del tuo Comune.Come si calcola il canone concordato per il mio immobile?Il calcolo si basa sui parametri dell’accordo territoriale del tuo Comune: zona catastale, superficie, stato dell’immobile e dotazione di servizi. Ogni accordo definisce un canone minimo e massimo al metro quadro. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a determinare l’importo corretto e a predisporre tutta la documentazione necessaria. Conclusione: Perché Scegliere il Canone Concordato nel 2026Il canone concordato 2026 si conferma una delle scelte più intelligenti per chi affitta un immobile. Con la cedolare secca al 10%, la riduzione IMU del 25% e lo sconto del 30% sull’imposta di registro, i vantaggi fiscali sono concreti e cumulabili. Il contratto con formula 3+2 garantisce stabilità a proprietari e inquilini, mentre l’attestazione delle organizzazioni sindacali assicura la conformità agli accordi territoriali.Hai bisogno di assistenza per il canone concordato? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. I nostri operatori ti guidano dalla verifica dei parametri alla stipula del contratto, dall’attestazione sindacale alla dichiarazione dei redditi. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Articoli CorrelatiNOTIZIE Ferie non godute dei dipendenti pubblici: quando la PA deve pagarle dal 2026Il DL 144/2026 ha eliminato il divieto assoluto di pagare le ferie non godute ai dipendenti pubblici a fine rapporto. 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Il 730 integrativo va presentato entro il 26 ottobre.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-11 15:00:002026-10-11 17:24:42Scadenze fiscali ottobre 2026: F24, IVA, contributi e adempimentiNOTIZIE Toga dei magistrati tributari: l’obbligo non c’è ancora, ma serve una normaL'obbligo di indossare la toga per i nuovi magistrati tributari professionali non esiste ancora nella normativa vigente: se ne discute in vista della professionalizzazione della giustizia tributaria, ma servirebbe una norma dedicata.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-11 07:00:002026-10-10 07:38:51Toga dei magistrati tributari: l’obbligo non c’è ancora, ma serve una normaNOTIZIE POS e registratore telematico: sanzioni, tolleranza del 5% e ravvedimentoPer POS e registratore telematico la tolleranza del 5% vale solo per lo scostamento tra numero di pagamenti e operazioni registrate. 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Ecco come verificarlo nel Fascicolo previdenziale e cosa fare se tarda.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/NASPI.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-10 09:00:002026-10-10 07:38:56Pagamento NASpI ottobre 2026: quando arriva l’accredito e come verificarloNOTIZIE Pensione autonomi con contributi in ritardo: la decorrenza può cambiareCon il messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026 l'INPS chiarisce quando i contributi versati in ritardo fanno slittare la decorrenza della pensione di artigiani, commercianti, agricoli e iscritti alla Gestione separata.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-10 07:00:002026-10-05 09:08:04Pensione autonomi con contributi in ritardo: la decorrenza può cambiareNOTIZIE Canone Rai in pensione: chi può pagarlo a rate e come fare domanda entro il 15 novembre 2026Chi percepisce una pensione o una prestazione assistenziale INPS, con reddito di pensione sotto i 18.000 euro, può pagare il canone Rai 2027 in 11 rate mensili senza interessi, presentando domanda entro il 15 novembre 2026.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/02/Azzera-Bollette-e-Canone-Rai.jpg 400 700 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-09 11:00:002026-10-05 08:59:40Canone Rai in pensione: chi può pagarlo a rate e come fare domanda entro il 15 novembre 2026Prec Prec PrecSucc Succ Succ Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Maggio 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-08 09:00:002026-05-31 17:06:39Canone Concordato 2026: Vantaggi Fiscali e Requisiti
NOTIZIE Ferie non godute dei dipendenti pubblici: quando la PA deve pagarle dal 2026Il DL 144/2026 ha eliminato il divieto assoluto di pagare le ferie non godute ai dipendenti pubblici a fine rapporto. Ecco quando spetta l'indennità e quando si perde.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-12 13:00:002026-10-11 22:03:22Ferie non godute dei dipendenti pubblici: quando la PA deve pagarle dal 2026
NOTIZIE Bonus trasporti 2027: ISEE fino a 20.000 euro e contributi da 100 a 400 euro, cosa si sa e cosa mancaIl bonus trasporti 2027 dovrebbe rientrare nel Piano sociale per il clima: ISEE fino a 20.000 euro e contributi da 100 a 400 euro. Mancano però il decreto attuativo e le regole di domanda.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-12 11:00:002026-10-11 17:41:35Bonus trasporti 2027: ISEE fino a 20.000 euro e contributi da 100 a 400 euro, cosa si sa e cosa manca
NOTIZIE Tassazione del TFR: l’aliquota media è più bassa dell’IRPEF ordinaria Quando un lavoratore dipendente conclude un rapporto di lavoro — per pensionamento, licenziamento o dimissioni — riceve il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), la cosiddetta "liquidazione". Molti si chiedono quanto di quella somma vada allo…Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-12 07:00:002026-10-07 17:34:58Tassazione del TFR: l’aliquota media è più bassa dell’IRPEF ordinaria
NOTIZIE Scadenze fiscali ottobre 2026: F24, IVA, contributi e adempimentiLe scadenze fiscali di ottobre 2026 si concentrano venerdì 16 ottobre: F24, IVA mensile di settembre, ritenute e rate di saldi e acconti. Il 730 integrativo va presentato entro il 26 ottobre.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-11 15:00:002026-10-11 17:24:42Scadenze fiscali ottobre 2026: F24, IVA, contributi e adempimenti
NOTIZIE Toga dei magistrati tributari: l’obbligo non c’è ancora, ma serve una normaL'obbligo di indossare la toga per i nuovi magistrati tributari professionali non esiste ancora nella normativa vigente: se ne discute in vista della professionalizzazione della giustizia tributaria, ma servirebbe una norma dedicata.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-11 07:00:002026-10-10 07:38:51Toga dei magistrati tributari: l’obbligo non c’è ancora, ma serve una norma
NOTIZIE POS e registratore telematico: sanzioni, tolleranza del 5% e ravvedimentoPer POS e registratore telematico la tolleranza del 5% vale solo per lo scostamento tra numero di pagamenti e operazioni registrate. Il mancato abbinamento resta sanzionato da 1.000 a 4.000 euro, regolarizzabile con il ravvedimento.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-10 11:00:002026-10-06 08:38:20POS e registratore telematico: sanzioni, tolleranza del 5% e ravvedimento
NOTIZIE Pagamento NASpI ottobre 2026: quando arriva l’accredito e come verificarloPer il pagamento NASpI di ottobre 2026 non esiste una data unica nazionale: l'accredito dipende dalla singola pratica. Ecco come verificarlo nel Fascicolo previdenziale e cosa fare se tarda.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/NASPI.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-10 09:00:002026-10-10 07:38:56Pagamento NASpI ottobre 2026: quando arriva l’accredito e come verificarlo
NOTIZIE Pensione autonomi con contributi in ritardo: la decorrenza può cambiareCon il messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026 l'INPS chiarisce quando i contributi versati in ritardo fanno slittare la decorrenza della pensione di artigiani, commercianti, agricoli e iscritti alla Gestione separata.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-10 07:00:002026-10-05 09:08:04Pensione autonomi con contributi in ritardo: la decorrenza può cambiare
NOTIZIE Canone Rai in pensione: chi può pagarlo a rate e come fare domanda entro il 15 novembre 2026Chi percepisce una pensione o una prestazione assistenziale INPS, con reddito di pensione sotto i 18.000 euro, può pagare il canone Rai 2027 in 11 rate mensili senza interessi, presentando domanda entro il 15 novembre 2026.Continua a leggere https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/02/Azzera-Bollette-e-Canone-Rai.jpg 400 700 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-09 11:00:002026-10-05 08:59:40Canone Rai in pensione: chi può pagarlo a rate e come fare domanda entro il 15 novembre 2026
DICHIARAZIONE DEI REDDITISpese Mediche Detraibili 730 2026: Checklist CompletaOgni anno, con la dichiarazione dei redditi tramite modello 730, i contribuenti italiani possono recuperare una parte significativa delle spese sanitarie sostenute. La detrazione del 19% sulle spese mediche rappresenta uno dei benefici fiscali più importanti per le famiglie italiane, permettendo di alleggerire il carico delle spese sanitarie che, spesso, pesano in modo considerevole sul bilancio familiare.In questa guida completa per il 730 del 2026, troverai una checklist dettagliata di tutte le spese mediche e sanitarie che puoi portare in detrazione, le regole da rispettare, i documenti necessari e le novità introdotte dalla normativa fiscale più recente.Indice dei contenutiIntroduzione: Detrazioni Sanitarie al 19%Regole Generali per la DetrazioneFranchigia di 129,11 EuroTracciabilità dei PagamentiChecklist Completa Spese DetraibiliVisite Mediche SpecialisticheEsami Diagnostici e AnalisiFarmaci e MedicinaliCure OdontoiatricheProtesi e Dispositivi MediciSpese Ospedaliere e RicoveriCure TermaliAssistenza Sanitaria (Badanti, Infermieri)Altre Spese Sanitarie DetraibiliDocumenti da ConservareNovità 2026 per le Detrazioni SanitarieCome Inserire le Spese nel 730 PrecompilatoDomande FrequentiIntroduzione: Detrazioni Sanitarie al 19%Le spese mediche e sanitarie sostenute nel corso dell’anno d’imposta 2025 (da dichiarare nel 730/2026) possono essere portate in detrazione nella misura del 19% dell’importo complessivo. Questo significa che per ogni 1.000 euro di spese mediche detraibili, potrai recuperare 190 euro di IRPEF. La detrazione si applica sulla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro. Solo le spese superiori a questa soglia danno diritto al beneficio fiscale.Regole Generali per la DetrazionePer poter beneficiare della detrazione del 19% sulle spese sanitarie, è necessario rispettare alcune regole fondamentali:Documentazione: Ogni spesa deve essere documentata con scontrino parlante, fattura o ricevuta fiscaleCodice fiscale: Il documento deve riportare il codice fiscale del beneficiario della prestazioneTracciabilità: I pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili (carte, bonifici, assegni)Periodo di competenza: Le spese devono essere state sostenute nell’anno d’imposta di riferimento (2025 per il 730/2026)Franchigia di 129,11 EuroLa franchigia di 129,11 euro rappresenta la soglia minima di spesa sanitaria. Solo l’importo eccedente questa cifra è detraibile al 19%. Esempio pratico:Spese mediche totali: 2.000 euroFranchigia da sottrarre: 129,11 euroBase imponibile detrazione: 1.870,89 euroDetrazione 19%: 355,47 euroTracciabilità dei PagamentiDal 2020, le spese sanitarie devono essere pagate con strumenti tracciabili per poter essere portate in detrazione. Sono ammessi:Carte di credito o debitoBancomatBonifici bancari o postaliAssegni bancari o circolariApp di pagamento digitale (Satispay, PayPal, etc.)Eccezioni: Il pagamento in contanti è ancora ammesso per:Acquisto di farmaci e medicinaliDispositivi mediciPrestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSNChecklist Completa Spese DetraibiliDi seguito trovi la checklist completa di tutte le spese mediche e sanitarie che puoi portare in detrazione nel 730/2026, organizzate per categorie. ✓ Visite Mediche Specialistiche☑ Visite mediche generiche e specialistiche (cardiologo, ortopedico, dermatologo, etc.)☑ Consulti medici anche telefonici (telemedicina)☑ Certificati medici sportivi☑ Prestazioni chirurgiche☑ Visite psicologiche e psicoterapeutiche☑ Visite fisiatriche e fisioterapiche☑ Visite ginecologiche e ostetriche☑ Prestazioni rese da osteopati e chiropratici (se in possesso di laurea)✓ Esami Diagnostici e Analisi☑ Esami del sangue e analisi cliniche☑ Radiografie, TAC, risonanze magnetiche☑ Ecografie☑ Elettrocardiogrammi☑ Mammografie e screening oncologici☑ Esami endoscopici (gastroscopia, colonscopia)☑ Test diagnostici genetici☑ Esami di laboratorio specialistici✓ Farmaci e Medicinali☑ Farmaci da banco (OTC)☑ Farmaci con ricetta medica☑ Farmaci omeopatici☑ Farmaci veterinari per animali da compagnia (detraibili solo se con prescrizione veterinaria e per terapie specifiche)☑ Integratori alimentari prescritti dal medicoNota importante: Per i farmaci è sufficiente lo scontrino parlante della farmacia che riporti il codice fiscale e la natura del prodotto (farmaco).✓ Cure Odontoiatriche☑ Visite odontoiatriche☑ Otturazioni e devitalizzazioni☑ Estrazioni dentarie☑ Pulizia dentale (ablazione tartaro)☑ Cure ortodontiche (apparecchi dentali)☑ Implantologia dentale☑ Protesi dentarie fisse e mobili☑ Sbiancamento dentale se prescritto per motivi terapeutici☑ Radiografie panoramiche dentali✓ Protesi e Dispositivi Medici☑ Occhiali da vista e lenti a contatto☑ Lenti oftalmiche progressive☑ Apparecchi acustici☑ Protesi ortopediche☑ Tutori e bendaggi☑ Stampelle e deambulatori☑ Sedie a rotelle e ausili per la mobilità☑ Materassi ortopedici e antidecubito (con prescrizione medica)☑ Parrucche per pazienti oncologici☑ Apparecchi per aerosol e per misurazione pressione✓ Spese Ospedaliere e Ricoveri☑ Ricoveri ospedalieri☑ Day hospital☑ Interventi chirurgici☑ Degenze in strutture sanitarie☑ Ticket sanitari☑ Prestazioni di pronto soccorso☑ Trasporto in ambulanza✓ Cure Termali☑ Cicli di cure termali prescritte dal medico di base o specialista☑ Fanghi, bagni e inalazioni termali☑ Prestazioni fisioterapiche presso centri termaliAttenzione: Non sono detraibili le spese per vitto e alloggio durante le cure termali.✓ Assistenza Sanitaria (Badanti, Infermieri)☑ Assistenza infermieristica domiciliare☑ Prestazioni di fisioterapia a domicilio☑ Assistenza specifica per disabili☑ Prestazioni rese da operatori socio-sanitari (OSS)☑ Servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI)✓ Altre Spese Sanitarie Detraibili☑ Esami e test diagnostici pre-intervento☑ Prestazioni di logopedia☑ Terapie riabilitative☑ Spese per diagnosi e cura di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)☑ Prestazioni di podologia☑ Visite dietologiche☑ Prestazioni rese da biologi nutrizionisti☑ Interventi di chirurgia estetica ricostruttiva post-traumatica o oncologica☑ Circolazione extracorporea☑ EmodiálisiDocumenti da ConservarePer poter portare in detrazione le spese mediche è fondamentale conservare tutta la documentazione comprovante le spese sostenute. Ecco cosa ti serve:Scontrini ParlantiGli scontrini parlanti della farmacia devono riportare:Codice fiscale del pazienteDescrizione del prodotto (farmaco, dispositivo medico)Importo pagatoData di acquistoFatture e Ricevute FiscaliLe fatture e ricevute per visite mediche, esami e prestazioni sanitarie devono contenere:Dati anagrafici del paziente e codice fiscaleDescrizione dettagliata della prestazioneImporto e modalità di pagamentoDati del professionista o della struttura sanitariaPartita IVA o codice fiscale del professionistaRicevute di Pagamento TracciatoConserva anche:Estratti conto bancari o delle carte che attestano il pagamentoRicevute di bonificoRicevute di pagamento POSNovità 2026 per le Detrazioni SanitariePer il 730/2026 (anno d’imposta 2025), ci sono alcune novità importanti da tenere presente: Sistema TS (Tessera Sanitaria)Il Sistema Tessera Sanitaria trasmette automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche e private accreditate. Questo significa che molte spese saranno già precompilate nel tuo 730.Spese VeterinarieAnche le spese veterinarie per animali da compagnia sono detraibili al 19%, con un limite massimo di 550 euro annui e una franchigia di 129,11 euro.Obbligo di Tracciabilità EstesoL’obbligo di pagamento tracciabile si conferma anche per il 2025, con le eccezioni già indicate (farmaci, dispositivi medici e prestazioni SSN).Come Inserire le Spese nel 730 PrecompilatoLe spese sanitarie vanno inserite nel quadro E del modello 730, nella sezione dedicata alle “Spese sanitarie”.Procedura passo-passo:Accedi al tuo 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle EntrateVerifica le spese già precompilate dal Sistema TSIntegra manualmente le spese non presenti (es. spese pagate in contanti per farmaci)Inserisci l’importo totale delle spese mediche nel rigo E1Il sistema calcolerà automaticamente la detrazione sottraendo la franchigia di 129,11 euroControlla che tutte le spese siano correttamente documentateConsiglio del CAF: Prima di inviare il 730, fai verificare tutte le spese sanitarie da un professionista del CAF Centro Fiscale di Udine. Potremmo individuare spese detraibili che hai dimenticato o correggere eventuali errori che potrebbero causare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti (FAQ)1. Posso detrarre le spese mediche sostenute per i miei familiari? Sì, puoi portare in detrazione le spese mediche sostenute per i familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli, genitori, etc.). Le spese devono essere documentate con fatture o ricevute intestate al familiare, ma possono essere pagate da te.2. Gli occhiali da vista sono sempre detraibili?Sì, le spese per occhiali da vista e lenti a contatto sono detraibili al 19%, purché documentate con fattura o scontrino parlante che riporti il codice fiscale. Non è necessaria la prescrizione medica.3. Posso pagare in contanti le visite mediche private?No, dal 2020 le visite mediche private devono essere pagate con strumenti tracciabili (carta, bonifico, assegno). Il pagamento in contanti non consente la detrazione, tranne per le prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate SSN.4. Le prestazioni del fisioterapista sono detraibili?Sì, le prestazioni fisioterapiche sono detraibili se rese da professionisti abilitati (iscritti all’albo). È necessaria la fattura con descrizione della prestazione e pagamento tracciabile.5. Posso detrarre le spese per la palestra o piscina?No, le spese per attività sportive generiche (abbonamento palestra, piscina) non sono detraibili come spese sanitarie, salvo che si tratti di prestazioni riabilitative prescritte dal medico e rese da strutture sanitarie autorizzate.6. Cosa succede se dimentico di inserire una spesa nel 730?Puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre dell’anno successivo, oppure un modello Redditi integrativo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno seguente. In alternativa, puoi riportare la spesa negli anni successivi se si tratta di oneri pluriennali.Hai Bisogno di Aiuto con il tuo 730?Compilare correttamente il modello 730 e massimizzare le detrazioni fiscali può essere complesso. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per:Verificare tutte le spese sanitarie detraibiliCompilare e inviare il tuo 730 in modo correttoIndividuare tutte le detrazioni e deduzioni a cui hai dirittoEvitare errori che potrebbero causare accertamenti fiscaliPrenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine:📍 Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine📞 Telefono: 0432 1638640📱 WhatsApp: 366 6018121✉️ Email: info@centrofiscale.comIl nostro team di esperti fiscalisti ti aiuterà a ottenere il massimo rimborso fiscale e a compilare il 730 in totale sicurezza e tranquillità.Leggi anche730 Precompilato 2026: Come Accedere, Modificare e Inviare O…Spese Funebri Detraibili 2026: Importo Massimo e Come Detrar…Spese Sanitarie Detraibili 2026: Elenco Completo e Come Inse…Errori Comuni 730 2026 Come EvitarliMaggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 09:00:002026-05-31 17:56:07Spese Mediche Detraibili 730 2026: Checklist Completa
CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATOCome Cambiare IBAN e Conto di Accredito Pensione INPS: Guida Completa 2026Indice dei contenutiQuando e perché cambiare l’IBAN per la pensione INPSProcedura online sul sito INPS (SPID/CIE/CNS)Variazione tramite app INPS MobileRichiesta tramite patronato o CAFContact Center INPS: numero 803 164Il modello AP04: cos’e e quando utilizzarloTempistiche di attivazione del nuovo IBANCosa fare se il pagamento non arriva o l’IBAN e erratoLimiti di importo e conto cointestatoConto corrente, libretto postale o carta prepagata: differenzeDocumenti necessari per la variazioneErrori comuni e come evitarliDomande frequentiCambiare il conto corrente di accredito della pensione INPS è un’operazione che interessa migliaia di pensionati ogni anno: si cambia banca, si chiudè un conto diventato oneroso, si passa da Poste Italiane a una banca tradizionale, o semplicemente si vuole accreditare la pensione INPS su un conto più conveniente. La buona notizia e che la variazione delle coordinate bancarie INPS e oggi un’operazione relativamente semplice, eseguibile online in pochi minuti oppure tramite patronato, app mobile o telefono. In questa guida aggiornata al 2026 trovi tutto quello che serve sapere: le procedure passo passo, il modello AP04, le tempistiche, i documenti necessari e gli errori più comuni da evitare.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Quando e perché cambiare l’IBAN per la pensione INPSEsistono molteplici situazioni in cui un pensionato si trova nella necessita di cambiare l’IBAN per l’accredito della pensione. Le più frequenti sono:Chiusura del conto corrente bancario o del libretto postale attualmente accreditatoCambio di banca per spese di gestione più basse o servizi miglioriPassaggio a un conto online (es. conto corrente a zero spese)Apertura di un nuovo conto intestato a se stessi, in sostituzione di un conto cointestatoTrasferimento all’estero con necessita di accredito su conto SEPA europeoDecesso del cointestatario e necessita di conto intestato solo al pensionatoPerdita o furto del libretto postale nominativoIn tutti questi casi, l’INPS consente di aggiornare le coordinate bancarie in modo gratuito, senza costi e senza necessita di recarsi fisicamente agli sportelli dell’istituto. E importante agire tempestivamente: se il pagamento viene inviato su un IBAN non più attivo, si generano complicazioni che possono ritardare l’accredito di uno o più mesi.Attenzione alle scadenze mensili: la variazione delle coordinate bancarie deve essere comunicata all’INPS entro i termini previsti per il mese in corso. In genere, se la richiesta viene effettuata dopo il 15-20 del mese, sara operativa a partire dal mese successivo. I tempi esatti dipendono dalla procedura utilizzata e sono dettagliati nel paragrafo dedicato alle tempistiche. Procedura online sul sito INPS (SPID/CIE/CNS)La modalità più rapida e autonoma per cambiare IBAN pensione INPS e quella online, attraverso il portale ufficiale dell’INPS all’indirizzo www.inps.it. Per accedere al servizio sono necessarie le credenziali digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identita Digitale), CIE (Carta di Identita Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).Il servizio da utilizzare si chiama ufficialmente “Variazione coordinate bancarie” ed e accessibile dall’area riservata del portale INPS. Di seguito la procedura passo per passo:Accedi a myINPS su www.inps.it utilizzando SPID, CIE o CNS. Nella pagina iniziale clicca su “Accedi a myINPS” in alto a destra.Vai alla sezione Pensione: una volta autenticato, nel menu principale seleziona “Prestazioni e servizi” e poi cerca il servizio “Variazione coordinate bancarie per il pagamento delle prestazioni”.Seleziona la prestazione per cui vuoi modificare l’IBAN (la pensione di vecchiaia, invalidita, superstiti, ecc.).Inserisci il nuovo IBAN: il codice IBAN italiano e composto da 27 caratteri (IT + 2 cifre di controllo + 23 caratteri alfanumerici). Verificalo con cura prima di confermare.Conferma i dati e invia la richiesta. Il sistema genera una ricevuta con numero di protocollo che e bene conservare.Verifica del conto intestato: il portale INPS, durante la procedura online, verifica in automatico che il conto corrente comunicato sia intestato o cointestato al pensionato. Non è possibile inserirè un IBAN intestato a un soggetto terzo diverso dal pensionato (fanno eccezione casi particolari come tutela legale o amministrazione di sostegno, che richiedono documentazione aggiuntiva).Requisito SPID: chi non dispone ancora di SPID puo richiederlo gratuitamente presso uno dei provider accreditati (Aruba, Poste Italiane, TIM, Namirial, ecc.) oppure farsi assistere dal CAF o patronato. In alternativa, la CIE di nuova generazione (con chip) e le credenziali CNS rilasciate dalla propria Regione consentono ugualmente l’accesso. Variazione tramite app INPS MobileL’INPS mette a disposizione l’applicazione ufficiale INPS Mobile, disponibile gratuitamente sia per Android (Google Play Store) sia per iOS (Apple App Store). L’app permette di gestire numerosi servizi previdenziali direttamente dallo smartphone, inclusa la variazione delle coordinate bancarie per il pagamento della pensione.La procedura tramite app e sostanzialmente identica a quella web:Scarica e aggiorna l’app INPS Mobile all’ultima versionè disponibileAccedi con SPID o CIE (le credenziali PIN INPS non sono più supportate dal 1 ottobre 2021)Nella sezione “I miei servizi” o tramite la barra di ricerca, cerca “Variazione coordinate bancarie”Segui la procedura guidata: seleziona la prestazione e inserisci il nuovo IBANConferma l’operazione è conserva la ricevuta digitale con il numero di protocolloL’app INPS Mobile e particolarmente comoda per chi ha già lo SPID configurato sul proprio smartphone, perché consente di completare l’operazione in pochi minuti senza necessita di accedere a un computer. La app permette anche di monitorare lo stato della richiesta e ricevere notifiche sull’avanzamento dell’aggiornamento. Richiesta tramite patronato o CAFPer chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali, o semplicemente preferisce essere assistito da un professionista, il patronato e il CAF rappresentano il canale più sicuro e raccomandato per richiedere la variazione delle coordinate bancarie INPS. Il servizio e completamentè gratuito per il cittadino: patronati e CAF sono finanziati dall’INPS tramitè un sistema di contribuzione pubblica.Presso il CAF Centro Fiscale di Udine, gli operatori del patronato sono abilitati a:Verificare la correttezza dell’IBAN da comunicare (intestazione, formato, attività del conto)Accedere al portale INPS in qualita di intermediari abilitati e inviare la richiesta di variazioneMonitorare l’esito della richiesta è segnalare eventuali anomalieAssistere nella compilazione del modello AP04 qualora richiestoComunicare con la sede INPS territorialmente competente in caso di blocchi o anomalieDocumenti da portare in sede:Documento di identita valido (carta di identita o passaporto)Codice fiscale (tesserino o certificato)Codice IBAN del nuovo conto corrente (visibile sull’estratto conto, sull’app della banca o sul documento di apertura conto)Numero del cedolino pensione INPS (sè disponibile, per velocizzare la ricerca della posizione)Il patronato e particolarmente utile anche nei casi più complessi: pensionati con tutela legale, erede che deve comunicare il decesso e bloccare i pagamenti, pensionati residenti all’estero, o situazioni in cui la procedura automatica online presenti errori o blocchi. Contact Center INPS: numero 803 164Un’ulteriore modalità per richiedere la variazione delle coordinate bancarie INPS e il Contact Center INPS, raggiungibile al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure allo 06 164 164 (a pagamento da cellulare, tariffa operatore).Come funziona la procedura telefonica:Chiama il 803 164 da rete fissa o il 06 164 164 da cellulareScegli l’opzione relativa alle prestazioni pensionistiche dal menu vocaleL’operatore verifichera la tua identita chiedendo i tuoi dati anagrafici, codice fiscale e numero di pensioneComunica il nuovo codice IBAN: scandiscilo lentamente e chiaramente, carattere per carattereRichiedi il numero di protocollo della richiesta come confermaLimitazioni del Contact Center: la procedura telefonica e soggetta a volumi di chiamate elevati, con possibili attese. Inoltre, l’operatore potrebbe non essere in grado di completare immediatamente tutte le variazioni più complesse e potrebbe indirizzare a una sede INPS fisica o al patronato. Il Contact Center è attivo dal lunedi al venerdi dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00. Il modello AP04: cos’e e quando utilizzarloIl modello AP04 (o modulo AP04) e il modulo cartaceo ufficiale dell’INPS per la comunicazione o la variazione delle coordinate bancarie relative al pagamento delle prestazioni pensionistiche. Si tratta del tradizionale modulo su carta, oggi progressivamente sostituito dai canali digitali, ma ancora valido e utilizzato in determinate situazioni.Quando si usa il modello AP04:Quando il pensionato non dispone di credenziali digitali (SPID, CIE, CNS) e preferisce la procedura cartaceaQuando il patronato o il CAF lo utilizza come supporto documentale della richiesta telematicaIn caso di delega a un familiare o a un intermediario abilitato per la presentazione in sede INPSPer pensionati residenti all’estero che presentano la richiesta tramite consolato italiano o patronato esteroIn presenza di tutela legale o amministrazione di sostegno, dove serve documentazione aggiuntivaCome si compila il modello AP04:Sezione “Dati anagrafici”: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenzaSezione “Dati pensione”: tipo di pensione, numero di trattamento pensionisticoSezione “Coordinate bancarie”: indicare il codice IBAN completo (27 caratteri), denominazione banca/posta, intestatario del contoFirma del pensionato o del rappresentante legale con relativa documentazioneIn caso di delega: dati del delegato e copia del documento di identita del deleganteIl modulo AP04 puo essere scaricato dal sito INPS (sezione Moduli) o richiesto direttamente presso le sedi territoriali INPS, i patronati e i CAF. Una volta compilato, va presentato allo sportello INPS o consegnato al patronato abilitato. Tempistiche di attivazione del nuovo IBANUna delle domande più frequenti dei pensionati che richiedono la variazione delle coordinate bancarie e: da quando verra accreditata la pensione sul nuovo IBAN? La risposta dipende da diversi fattori, ma in linea generale bisogna tenere conto di queste indicazioni:Tempistiche orientative per il cambio IBAN pensione INPS:Canale di richiestaTempi di attivazioneNotePortale INPS online (SPID/CIE)1-2 mesi lavorativiOperativo di norma nel secondo mese successivo alla richiestaApp INPS Mobile1-2 mesi lavorativiStesse tempistiche della procedura webPatronato/CAF1-2 mesi lavorativiLa richiesta è trasmessa telematicamente; le tempistiche sono simili al canale onlineContact Center 803 1642-3 mesiTempi leggermente più lunghi per la gestione manualeModulo AP04 cartaceo (sportello)2-4 mesiDipende dal carico di lavoro della sede INPS territorialeCosa succede nel mese di transizione? Nel periodo compreso tra la richiesta è l’attivazione del nuovo IBAN, l’INPS continua ad accreditare la pensione sul conto precedente. E quindi fondamentale non chiudere il vecchio conto prima di aver verificato che il nuovo IBAN sia effettivamentè attivo. In caso contrario, il pagamento potrebbe essere respinto dalla banca e restituito all’INPS, generando ulteriori ritardi.Come verificare l’aggiornamento dell’IBAN: è possibile controllare online attraverso il servizio “Cedolino pensione” disponibile su myINPS, oppure consultando il proprio cedolino pensione, dove compare la modalità di pagamento aggiornata. Cosa fare se il pagamento non arriva o l’IBAN e erratoSe dopo aver comunicato il nuovo IBAN la pensione non risulta accreditata, oppure se si accorge di aver inserito un codice errato, è importante agire rapidamente seguendo questi passi:Pagamento su IBAN sbagliato o inesistenteSe l’IBAN comunicato era errato e il pagamento è stato rifiutato dalla banca (perché il conto non esiste o e chiuso), il bonifico viene di norma restituito all’INPS entro i tempi bancari (solitamente qualche giorno lavorativo). In questo caso:Verifica tramite myINPS o il Contact Center se il pagamento risulta “sospeso” o “restituito”Contatta il patronato o la sede INPS per comunicare l’IBAN corretto con urgenzaL’INPS provvedera al rinnovo del pagamento con il nuovo IBAN, di solito nel mese successivo alla correzioneConserva tutta la documentazione della richiesta di variazione come prova delle comunicazioni effettuatePagamento su IBAN di altro soggettoIn rari casi, per errori di digitazione, il pagamento potrebbe finire su un conto di terzi. In questo caso occorre:Presentare immediatamentè una denuncia di indebito accredito alla propria banca e all’INPSContattare la sede INPS territorialmente competente per avviare il recupero delle sommeIn caso di mancata restituzione spontanea da parte del ricevente, l’INPS puo attivare le procedure di recupero coattivoPagamento non arriva: altri motivi possibiliSe la pensione non risulta accreditata senza evidenti errori di IBAN, le cause più comuni sono:Conto soggetto a fermo amministrativo (pignoramento o blocco): la banca trattiene le somme per debiti del titolare. La pensione è tuttavia impignorabile fino a un certo limite (pari alla quota minima più 50% per le somme eccedenti)Conto non ancora attivo: se si e aperto un conto molto recentemente, potrebbe esserè necessario qualche giorno prima che l’IBAN sia operativo per i bonifici in entrataVariazione non ancora elaborata dall’INPS: attendere i tempi tecnici descritti nel paragrafo precedenteSospensione d’ufficio della pensione per mancato invio del certificato di esistenza in vita (per pensionati residenti all’estero) o per altre verifiche INPS Limiti di importo e conto cointestatoUna questione spesso trascurata riguarda le regole per l’accredito della pensione su conto cointestato. La normativa antiriciclaggio e le disposizioni INPS prevedono vincoli precisi che è importante conoscere prima di comunicarè un IBAN condiviso.Soglia dei 1.000 euro e conto intestatoIn base alle disposizioni vigenti (art. 49 del D.Lgs. 231/2007 in materia antiriciclaggio), per importi di pensione superiori a 1.000 euro mensili l’accredito deve obbligatoriamente avvenire su un conto corrente intestato esclusivamente al pensionato (o di cui il pensionato sia l’unico titolare). Non è quindi possibile accreditare pensioni elevate su conti cointestati con il coniuge o altri familiari.In pratica:Pensione fino a 1.000 euro/mese: puo essere accreditata su conto cointestatoPensione oltre 1.000 euro/mese: deve essere accreditata su conto a solo nome del pensionatoPer pensioni pagate in rate (es. arretrati), il calcolo si applica all’importo mensile ordinarioAttenzione alle variazioni importo: se la pensione inizialmente inferiore a 1.000 euro viene rivalutata o integrata fino a superare tale soglia, sara necessario aggiornare il conto di accredito con uno intestato solo al pensionato. Il mancato adeguamento puo portare alla sospensione temporanea dei pagamenti da parte dell’INPS.Carte prepagate con IBAN cointestatoAlcune carte prepagate ricaricabili (es. Postepay Evolution, Hype, Revolut) hanno un IBAN personale e possono essere utilizzate per ricevere l’accredito della pensione INPS, purche rispettino le condizioni di importo descritte sopra. E importante verificare che la carta sia intestata solo al pensionato e che non ci siano limitazioni dell’emittente per i bonifici periodici. Conto corrente, libretto postale o carta prepagata: differenzeL’INPS accredita le prestazioni pensionistiche su diversi strumenti di pagamento. Conoscere le differenze aiuta a scegliere la soluzione più conveniente e appropriata.StrumentoVantaggiSvantaggiLimite cointestazioneConto corrente bancarioAmpia gamma servizi, accesso ATM, bonifici, app mobileCosti annui se non esenteLimite 1.000 euro/meseLibretto postale nominativoDiffuso, spesso già usato da anzianiNon ha IBAN; usa coordinate postali specificheSolo intestato al pensionatoConto corrente postale (BancoPosta)Rete capillare Poste Italiane, spesso agevolato per pensionatiCosti variabili; funzionalita limitate rispetto a banche tradizionaliLimite 1.000 euro/meseCarta prepagata con IBANZero o bassi costi, apertura rapida, ideale per importi bassiLimiti su prelievi/depositi, meno serviziSolo intestata al pensionatoNota sul libretto postale: il libretto di risparmio postale nominativo non dispone di un IBAN nel formato standard bancario. Per l’accredito della pensione su libretto postale, le coordinate vengono inserite tramitè un sistema specifico di Poste Italiane (codice conto corrente postale). Il cambio da conto bancario a libretto postale (o viceversa) richiede comunque la procedura di variazione coordinate bancarie INPS.Documenti necessari per la variazioneIndipendentemente dal canale scelto per la variazione delle coordinate bancarie INPS, è fondamentale avere a portata di mano la documentazione corretta. Una documentazione incompleta o errata è una delle cause più frequenti di ritardi e rigetti della richiesta.Documento di identita in corso di validita: carta di identita (anche quella scaduta e accettata in alcuni casi, ma meglio avere quella valida) o passaportoCodice fiscale: tesserino plastificato o certificato attribuzione del codice fiscaleCodice IBAN del nuovo conto: il codice e composto da 27 caratteri per i conti italiani (IT + 2 cifre + 5 cifre ABI + 5 cifre CAB + 12 cifre numero conto). Si trova sull’estratto conto, nell’app della banca, sul documento di apertura conto o richiedendolo allo sportelloProva di intestazione del conto: in alcuni casi potrebbe essere richiesto un documento che attesti che il conto e intestato al pensionato (es. lettera di benvenuto della banca, foglio di apertura conto, estratto conto intestato)Numero di pensione o cedolino INPS (facoltativo ma utile): accelera la ricerca della posizione previdenzialePer la presentazione tramite patronato e sufficiente portare i documenti sopra elencati: sara l’operatore a gestire tutta la procedura telematica. Per la procedura online autonoma basta avere SPID o CIE funzionanti e il codice IBAN a portata di mano. Errori comuni e come evitarliEcco gli errori più frequenti commessi dai pensionati quando cambiano l’IBAN per l’accredito della pensione INPS, con i relativi consigli per evitarli:Chiudere il vecchio conto prima che il nuovo IBAN sia attivo: questo e l’errore più grave. Il pagamento finisce su un conto inesistente e viene restituito all’INPS, causando ritardi di 1-2 mesi. Aspetta sempre la conferma dell’attivazione del nuovo IBAN prima di chiudere il precedente conto.Digitare l’IBAN in modo errato: trascrivere manualmentè un IBAN di 27 caratteri è rischioso. Usa il copia-incolla dall’app della banca, oppure fai verificare il codice all’operatore prima di confermare.Comunicarè un IBAN di conto cointestato per pensioni superiori a 1.000 euro: la richiesta verra rigettata dall’INPS. Verifica prima se la tua pensione rientra nel limite o apri un conto personale.Non conservare la ricevuta della richiesta: il numero di protocollo è fondamentale in caso di contestazioni o per verificare lo stato della pratica. Stampa o salva sempre la ricevuta.Aspettarsi il cambio immediato nel mese in corso: la variazione non ha effetto immediato. Se la tua banca sta chiudendo il conto a fine mese, informa immediatamente il patronato o l’INPS e chiedi di accelerare la procedura.Usarè un IBAN estero non SEPA: l’INPS paga in area SEPA (Unione Europea + alcuni paesi associati). Per pensionati residenti fuori dall’area SEPA, le modalità di pagamento sono differenti e vanno verificate con la sede INPS competente per l’estero.Ignorare la comunicazione INPS di sospensione del pagamento: se l’INPS invia una comunicazione di anomalia sul pagamento, è fondamentale rispondere tempestivamente. Le comunicazioni arrivano via raccomandata o tramite il fascicolo previdenziale su myINPS. Come fare in modo che vada tutto liscioCambiare l’IBAN per l’accredito della pensione INPS non è un’operazione complicata, ma richiede attenzione nei dettagli e tempistiche adeguate. Il consiglio più importante e di non aspettare l’ultimo momento: avvia la procedura di variazione con almeno 2-3 mesi di anticipo rispetto alla chiusura del vecchio conto. In questo modo avrai tutto il tempo per verificare che il nuovo IBAN sia stato correttamente registrato e attivato dall’INPS prima che il vecchio conto venga chiuso.Se hai dubbi sulla procedura corretta, sulla compatibilita del tuo conto o sull’intestazione, rivolgiti al patronato o al CAF: il servizio è gratuito, veloce e gestito da professionisti esperti nelle pratiche INPS. Il pagamento puntuale della pensione ogni mese dipende dalla correttezza delle coordinate bancarie registrate dall’INPS: non lasciare niente al caso.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti su Come Cambiare IBAN Pensione INPSQuanto tempo ci vuole per cambiare l’IBAN della pensione INPS?Di norma la variazione del conto di accredito pensione INPS richiede da 1 a 2 mesi lavorativi dalla data della richiesta. La procedura online tramite SPID e generalmente la più rapida. Il modulo cartaceo AP04 presentato allo sportello puo richiedere fino a 3-4 mesi.Posso accreditare la pensione INPS su un conto cointestato?Si, ma solo se l’importo mensile della pensione e uguale o inferiore a 1.000 euro. Per importi superiori, la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) impone che il conto sia intestato esclusivamente al pensionato.Come faccio a sapere se il mio nuovo IBAN è stato registrato dall’INPS?Puoi verificare l’aggiornamento dell’IBAN accedendo alla tua area personale su myINPS con SPID o CIE, nella sezione ‘Cedolino pensione’ o ‘Variazione coordinate bancarie’. In alternativa, puoi chiamare il Contact Center INPS al numero 803 164 o rivolgerti al patronato.Posso accreditare la pensione su una carta prepagata con IBAN?Si, è possibile accreditare la pensione INPS su una carta prepagata con IBAN (come Postepay Evolution, Hype, N26) a condizione che sia intestata solo al pensionato e che l’importo mensile non superi i limiti della carta stessa. Verifica le condizioni specifiche della carta con l’emittente.Cosa devo fare se ho inserito un IBAN sbagliato?Se ti accorgi di aver inserito un IBAN errato, contatta immediatamente il patronato o la sede INPS per correggere la richiesta. Se il pagamento e già stato effettuato su un IBAN errato o inesistente, segnalalo all’INPS e alla tua banca: i fondi vengono di norma restituiti all’INPS e riaccreditati nel mese successivo dopo la correzione.Posso cambiare IBAN pensione INPS senza SPID?Si. Puoi utilizzare la CIE (Carta di Identita Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per accedere ai servizi INPS online. In alternativa, puoi rivolgerti al patronato o al CAF (gratuitamente), oppure presentare il modello AP04 direttamente allo sportello INPS.Quanto costa cambiare l’IBAN per la pensione INPS?La variazione delle coordinate bancarie per l’accredito della pensione INPS e completamente gratuita, sia che si utilizzi il portale online, sia tramite patronato, CAF, app mobile o Contact Center. I patronati sono finanziati dall’INPS e non possono richiedere compensi per questo servizio.Hai bisogno di assistenza per cambiare IBAN pensione INPS?Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza di patronato gratuita per la variazione delle coordinate bancarie INPS, la gestione di pratiche pensionistiche e molto altro. I nostri operatori ti seguono in ogni fase della procedura.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO Quota 104 nel 2026: Requisiti e Novità Pensione AnticipataQuesto articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/calcolo-pensione-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-04 06:00:002026-09-30 08:02:33Quota 104 nel 2026: Requisiti e Novità Pensione AnticipataCALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO Pensione Minima FVG 2026: Integrazioni Comunali e Assegno Sociale a Udine Pensione Minima FVG 2026: Integrazioni Comunali e Assegno Sociale a UdineSe percepisci una pensione bassa in Friuli Venezia Giulia, potresti avere diritto a una serie di integrazioni che vanno ben oltre il trattamento minimo INPS. 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È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 14:00:442026-05-31 16:22:55Come Cambiare IBAN e Conto di Accredito Pensione INPS: Guida Completa 2026
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CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIRimborsi IRPEF da Modello 730/2026: il calendario dei pagamenti, caso per casoIndice dei contenutiQuando arriva il rimborso IRPEF dal 730?Calendario rimborsi per dipendenti con sostituto d’impostaCalendario rimborsi per pensionati (INPS sostituto)Rimborso 730 senza sostituto d’imposta: cosa succede730 senza sostituto attivo: la procedura Agenzia delle EntrateRimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate: quando e comeSoglie e importi minimi per il rimborso in busta pagaIl rimborso non arriva: cosa fareCome verificare lo stato del rimborsoDomande frequenti sui rimborsi IRPEFHai presentato il Modello 730/2026 e stai aspettando il rimborso IRPEF? Le tempistiche variano sensibilmente in base alla tua situazione: se sei un lavoratore dipendente, un pensionato o un contribuente senza sostituto d’imposta. Questo articolo ti fornisce il calendario completo dei pagamenti caso per caso, con le date ufficiali, le soglie di rimborso diretto e le procedure da seguire se l’accredito non dovesse arrivare nei tempi previsti. Tutte le informazioni sono aggiornate alle normative vigenti per l’anno fiscale 2025 (dichiarazione 2026).📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Quando arriva il rimborso IRPEF dal 730?Il rimborso IRPEF derivante dal Modello 730 non segue un’unica data fissa: il momento dell’accredito dipende da chi funge da sostituto d’imposta e dalla data in cui il contribuente ha trasmesso la dichiarazione. Il meccanismo e disciplinato dal D.P.R. 600/1973 e dalle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) riceve i dati del 730 elaborato dal CAF o dal professionista abilitato, effettua i calcoli e riversa nel cedolino stipendio o nel rateo di pensione le somme a credito o a debito del contribuente. Quando invece il contribuente non ha un sostituto d’imposta attivo, entra in gioco l’Agenzia delle Entrate, che eroga il rimborso direttamente sul conto corrente bancario o postale.I tre scenari principali da conoscere:Lavoratore dipendente con sostituto attivo: il rimborso arriva in busta paga, tipicamente da luglio a dicembre, in base alla data di trasmissione del 730.Pensionato (sostituto INPS o altro ente): il rimborso arriva nel rateo di pensione, con un calendario che parte da agosto.Contribuente senza sostituto o con sostituto non attivo: il rimborso e erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con accredito bancario o postale entro il mese di dicembre dell’anno di presentazione. Calendario rimborsi per dipendenti con sostituto d’impostaPer i lavoratori dipendenti che presentano il 730 tramite CAF o professionista abilitato, il calendario dei rimborsi segue le scadenze di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Il sostituto d’imposta riceve le risultanze entro determinate date e provvede al conguaglio nel cedolino successivo.Secondo le istruzioni ministeriali e il D.M. 31 maggio 1999 (e successive modifiche), il calendario standard prevede:Data trasmissione 730 dal CAFMese rimborso in busta pagaNoteEntro il 15 giugno 2026Luglio 2026Cedolino di luglioDal 16 al 23 luglio 2026Agosto 2026Cedolino di agosto o settembreDal 24 luglio al 15 settembre 2026Settembre 2026Cedolino di settembreDal 16 settembre al 15 ottobre 2026Ottobre 2026Cedolino di ottobreDal 16 ottobre al 15 novembre 2026Novembre 2026Cedolino di novembreDal 16 novembre al 30 novembre 2026Dicembre 2026Cedolino di dicembreImportante: il sostituto d’imposta che riceve le risultanze del 730 entro il 30 novembre e tenuto ad effettuare il rimborso (o la trattenuta, in caso di saldo a debito) nella prima retribuzione utile successiva alla ricezione dei dati. Se il credito supera i 4.000 euro, il sostituto puo effettuare i controlli necessari prima di procedere all’erogazione, con possibile slittamento dei tempi.Nel caso di dichiarazione congiunta, il rimborso viene liquidato al dichiarante principale attraverso il suo sostituto d’imposta, mentre le ritenute aggiuntive eventualmente dovute dal coniuge dichiarante vengono trattenute dal sostituto del coniuge stesso. Calendario rimborsi per pensionati (INPS sostituto)I pensionati che presentano il 730 con l’INPS (o altro ente previdenziale) come sostituto d’imposta seguono un calendario leggermente differente rispetto ai lavoratori dipendenti. L’INPS elabora i dati e riversa il rimborso nel rateo mensile di pensione.Le date indicative per i pensionati sono:Data trasmissione 730Mese rimborso nella pensioneNoteEntro il 15 giugno 2026Agosto 2026Rateo agosto (slittamento di 1 mese rispetto ai dipendenti)Dal 16 al 23 luglio 2026Settembre 2026Rateo settembreDal 24 luglio al 15 settembre 2026Ottobre 2026Rateo ottobreDal 16 settembre al 15 ottobre 2026Novembre 2026Rateo novembreDal 16 ottobre al 30 novembre 2026Dicembre 2026Rateo dicembreLo slittamento di un mese rispetto ai dipendenti e dovuto ai tempi tecnici necessari all’INPS per elaborare le risultanze e aggiungerle al trattamento pensionistico. In caso di credito superiore a 4.000 euro, anche l’INPS puo effettuare verifiche supplementari prima di procedere all’accredito.Esempio pratico: un pensionato che consegna la documentazione al CAF entro il 10 giugno 2026 ricevera il rimborso IRPEF nel rateo di pensione di agosto 2026. Se invece consegna i documenti il 20 luglio, dovra attendere settembre 2026. Rimborso 730 senza sostituto d’imposta: cosa succedeUna categoria che spesso si trova in difficolta con i rimborsi e quella dei contribuenti che presentano il 730 senza sostituto d’imposta oppure con un sostituto d’imposta che al momento del conguaglio non e piu attivo (ad esempio perche si e cessato il rapporto di lavoro). In questi casi, il meccanismo ordinario non e applicabile e il rimborso segue una procedura alternativa.Le situazioni piu frequenti che portano a questa condizione sono:Lavoratori che hanno perso il lavoro tra la presentazione del 730 e il periodo del conguaglio (luglio-agosto).Lavoratori con contratti a termine scaduti prima del conguaglio.Contribuenti con redditi da lavoro autonomo occasionale che non hanno un sostituto che trattiene le ritenute d’acconto.Eredi che dichiarano i redditi del de cuius tramite 730.Lavoratori trasferiti all’estero senza un sostituto italiano attivo.In tutti questi casi, il contribuente deve indicare nel 730 il codice fiscale del sostituto d’imposta che non effettuera il conguaglio (campo apposito nel frontespizio) oppure indicare che non ha un sostituto d’imposta. Il rimborso sara allora erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 730 senza sostituto attivo: la procedura Agenzia delle EntrateQuando il sostituto d’imposta non puo effettuare il conguaglio, l’Agenzia delle Entrate riceve le risultanze del 730 direttamente dal CAF o dal professionista e provvede a erogare il rimborso in autonomia. Questa procedura e disciplinata dall’articolo 37, comma 2-bis del D.Lgs. 241/1997.Il contribuente in questa situazione deve assicurarsi di:Avere un conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici (IBAN).Verificare che l’IBAN sia correttamente registrato nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio “Rimborsi fiscali”).In mancanza di IBAN comunicato, l’Agenzia delle Entrate invia un vaglia postale all’indirizzo di residenza del contribuente.Tempistiche: i rimborsi diretti dell’Agenzia delle Entrate vengono elaborati generalmente entro il mese di dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, per crediti di importo significativo o in presenza di anomalie, i tempi possono estendersi fino al primo semestre dell’anno successivo.Se hai spese mediche detraibili o altre detrazioni rilevanti che generano un credito IRPEF consistente, e particolarmente importante comunicare tempestivamente l’IBAN all’Agenzia delle Entrate per velocizzare l’accredito. Rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate: quando e comeAnche per i contribuenti che hanno un sostituto d’imposta regolarmente attivo, esistono casi in cui il rimborso e erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate anziche attraverso il cedolino. Questo accade quando:Il credito IRPEF e superiore a 4.000 euro e il sostituto ha effettuato i controlli richiesti per legge, decidendo di non anticipare il rimborso.La dichiarazione e stata presentata con 730 precompilato modificato che presenta elementi che richiedono verifica da parte dell’Agenzia.Il sostituto ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di non poter effettuare il rimborso entro i termini previsti.In questi casi, l’Agenzia delle Entrate emette il rimborso entro 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione o, se la dichiarazione e presentata entro tale termine, entro 6 mesi dalla data di presentazione stessa. Il rimborso e accreditato direttamente sul conto corrente del contribuente (se l’IBAN e registrato) o inviato tramite vaglia postale.Come comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate:Accedendo all’area riservata del portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS.Tramite il servizio “Rimborsi fiscali” disponibile nell’area riservata.Recandosi presso uno sportello CAF abilitato che puo effettuare la comunicazione in delega.Il Quadro F del Modello 730 contiene le informazioni sugli acconti gia versati e sui crediti residui: una lettura attenta di questo quadro ti permette di capire anticipatamente se il tuo credito supera le soglie che determinano l’intervento diretto dell’Agenzia delle Entrate. Soglie e importi minimi per il rimborso in busta pagaNon tutti i crediti IRPEF vengono rimborsati secondo le stesse modalita. La normativa fiscale prevede alcune soglie minime e massime che determinano le modalita e le tempistiche di rimborso.Crediti fino a 4.000 euroPer i crediti IRPEF fino a 4.000 euro, il sostituto d’imposta e tenuto a rimborsare l’intera somma direttamente in busta paga (o nel rateo di pensione) secondo il calendario standard. Non sono previsti controlli aggiuntivi e il rimborso avviene automaticamente nel mese di conguaglio.Crediti superiori a 4.000 euroPer i crediti superiori a 4.000 euro, l’articolo 1, comma 586 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilita 2014) e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 14 maggio 2013 prevedono che il sostituto d’imposta possa sospendere l’erogazione del rimborso per effettuare le verifiche del caso. In questo scenario:Il sostituto comunica la sospensione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche e, se non emergono irregolarita, eroga direttamente il rimborso entro 6 mesi dalla comunicazione del sostituto.In caso di verifiche piu approfondite, i tempi possono estendersi ulteriormente.Crediti di importo minimo (sotto i 12 euro)L’articolo 1, comma 1 del D.P.R. n. 542/1999 stabilisce che non si da luogo al rimborso di crediti d’imposta di importo inferiore a 12 euro. Questo importo costituisce la soglia minima sotto la quale il rimborso non viene effettuato ne dal sostituto ne dall’Agenzia delle Entrate. Il credito si azzera senza rimborso. Il rimborso non arriva: cosa fareSe il rimborso IRPEF non arriva entro i termini previsti, e necessario seguire una procedura precisa per sbloccare la situazione. Ecco le azioni consigliate in ordine cronologico:1. Verifica il cedolino paga o il rateo di pensioneIl primo passo e controllare attentamente il proprio cedolino stipendio o il prospetto pensione del mese in cui il rimborso avrebbe dovuto essere accreditato. Il rimborso compare come voce specifica “Conguaglio fiscale a credito” o similare. In alcuni casi e gia stato erogato ma non immediatamente riconoscibile.2. Contatta il sostituto d’impostaSe il cedolino non riporta alcun conguaglio positivo, contatta l’ufficio paghe del tuo datore di lavoro o il patronato INPS (se sei pensionato). Chiedi conferma di aver ricevuto il risultato contabile del tuo 730 e di aver effettuato (o pianificato) il conguaglio.3. Contatta il CAF o il professionista che ha elaborato il 730Il CAF o il professionista abilitato che ha presentato il tuo 730 puo verificare la data di trasmissione telematica della dichiarazione e confermare che sia avvenuta correttamente. Puo anche verificare se il risultato contabile e stato correttamente trasmesso al sostituto d’imposta.4. Verifica il Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle EntrateAccedendo al Cassetto Fiscale sul portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS, puoi visualizzare lo stato del tuo rimborso nella sezione “Rimborsi”. Il sistema mostra se il rimborso e stato emesso, la data prevista di accredito e l’eventuale stato di lavorazione.5. Presenta istanza di rimborsoSe sono trascorsi tutti i termini previsti e il rimborso non e ancora arrivato, puoi presentare una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate tramite:Il modello telematico disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.Presentazione cartacea presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (quello della provincia di domicilio fiscale).Tramite il proprio CAF con delega all’assistenza post-dichiarativa. Come verificare lo stato del rimborsoL’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti diversi strumenti per monitorare lo stato dei rimborsi fiscali in tempo reale. Ecco come utilizzarli:Area riservata portale Agenzia delle EntrateAccedendo con SPID, CIE o CNS al portale agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Rimborsi” trovi:L’elenco di tutti i rimborsi richiesti o in elaborazione.Lo stato attuale (in elaborazione, da pagare, pagato).La data prevista o effettiva di accredito.L’eventuale richiesta di integrazione documentale da parte dell’Agenzia.App IO e Fatture e CorrispettiviTramite l’App IO (quella del Governo) e l’app Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, e possibile ricevere notifiche in tempo reale sullo stato del rimborso e sull’accredito bancario, previa registrazione e abbinamento del proprio IBAN.Numero verde Agenzia delle EntrateIl numero verde 800.909.696 dell’Agenzia delle Entrate (gratuito da rete fissa) e il 06 96668907 (da cellulare, a pagamento) permettono di parlare con un operatore che puo fornire informazioni sullo stato del proprio rimborso, previa identificazione con codice fiscale.Il servizio telefonico e attivo dal lunedi al venerdi, dalle 9:00 alle 17:00.Sportello CAFIl tuo CAF di riferimento puo effettuare verifiche nell’area riservata in tua delega e comunicarti lo stato del rimborso. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio di assistenza post-dichiarativa a tutti i propri assistiti che hanno presentato il 730 tramite il nostro sportello. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Riepilogo: il calendario completo caso per casoRiepiloghiamo in una tabella unica il calendario completo dei rimborsi IRPEF da 730/2026 per tutti i casi possibili, cosi da avere un riferimento chiaro e immediato:Tipologia contribuenteSostituto d’impostaData consegna 730Mese rimborsoLavoratore dipendenteDatore di lavoroEntro 15 giugno 2026Luglio 2026Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 giugno – 23 luglio 2026Agosto/Settembre 2026Lavoratore dipendenteDatore di lavoro24 luglio – 15 settembre 2026Settembre 2026Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 settembre – 15 ottobre 2026Ottobre 2026Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 ottobre – 30 novembre 2026Novembre/Dicembre 2026PensionatoINPS/Ente prev.Entro 15 giugno 2026Agosto 2026PensionatoINPS/Ente prev.16 giugno – 23 luglio 2026Settembre 2026PensionatoINPS/Ente prev.24 luglio – 30 novembre 2026Ottobre/Dicembre 2026Senza sostituto / sostituto non attivoAgenzia delle EntrateQualsiasi dataEntro dicembre 2026Credito > 4.000 euro (qualsiasi)AE (dopo verifica)Qualsiasi dataEntro 6 mesi dalla sospensionePresentare il Modello 730/2026 il prima possibile, possibilmente entro il 15 giugno, garantisce di ricevere il rimborso nel mese di luglio (per i dipendenti) o agosto (per i pensionati), evitando attese prolungate. Un CAF qualificato come il CAF Centro Fiscale di Udine puo aiutarti a ottimizzare la dichiarazione e a raccogliere tutta la documentazione necessaria per massimizzare le detrazioni e velocizzare i tempi di rimborso.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sui Rimborsi IRPEF dal 730/2026Quando arriva il rimborso IRPEF per un lavoratore dipendente che consegna il 730 entro giugno?Un lavoratore dipendente che consegna la documentazione al CAF entro il 15 giugno 2026 riceve il rimborso IRPEF gia nel cedolino paga di luglio 2026. E il caso piu veloce e si ottiene presentando la dichiarazione il prima possibile.I pensionati ricevono il rimborso 730 nello stesso mese dei lavoratori?No, i pensionati ricevono il rimborso con uno slittamento di un mese rispetto ai dipendenti. Se un dipendente riceve il conguaglio a luglio, il pensionato lo riceve ad agosto. Questo e dovuto ai tempi tecnici di elaborazione dell’INPS o dell’ente previdenziale sostituto.Cosa succede se il rimborso supera 4.000 euro?Se il credito IRPEF supera i 4.000 euro, il sostituto d’imposta puo sospendere il rimborso e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima effettua le verifiche necessarie e, se non emergono irregolarita, eroga direttamente il rimborso entro 6 mesi dalla comunicazione del sostituto. Il rimborso arriva quindi sul conto corrente comunicato all’Agenzia.Ho perso il lavoro dopo aver presentato il 730: come ricevo il rimborso?Se al momento del conguaglio non hai piu un sostituto d’imposta attivo, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul tuo conto corrente. Devi assicurarti di aver comunicato il tuo IBAN all’Agenzia tramite il portale agenziaentrate.gov.it oppure tramite il CAF. Il rimborso arriva generalmente entro dicembre dell’anno di presentazione.Come posso verificare se l’Agenzia delle Entrate ha gia emesso il mio rimborso?Puoi verificare lo stato del rimborso accedendo all’area riservata del portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS, nella sezione Rimborsi. In alternativa, puoi chiamare il numero verde 800.909.696 (gratuito da rete fissa) oppure rivolgerti al CAF che ha elaborato il tuo 730, che puo effettuare la verifica in tua delega.Hai bisogno di aiuto con il Modello 730/2026?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le fasi della dichiarazione dei redditi: dalla raccolta documenti alla trasmissione telematica, fino alla verifica dei rimborsi IRPEF.I nostri servizi per il Modello 730/2026:Elaborazione dichiarazione dei redditi con verifica di tutte le detrazioni spettantiAssistenza per contribuenti senza sostituto e comunicazione IBAN ad Agenzia delle EntrateVerifica stato rimborsi e assistenza post-dichiarativaDichiarazione congiunta per coppie e conviventiGestione spese detraibili: mediche, universitarie, ristrutturazioni, mutuiContattaci subito per un appuntamento:Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come Farla Chiudere la partita IVA è una decisione importante che richiede attenzione ai tempi, ai costi e alle procedure burocratiche. Se hai cessato l'attività o stai valutando di farlo, è fondamentale conoscere tutti gli adempimenti necessari per… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-12 09:00:002026-10-07 17:35:09Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come FarlaCAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026 per Pagare Meno Tasse nel 730/2027: la Checklist Completa Tutto ciò che paghi entro il 31 dicembre 2026 può trasformarsi in un risparmio concreto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. 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È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 13:00:442026-05-31 14:12:41Rimborsi IRPEF da Modello 730/2026: il calendario dei pagamenti, caso per caso
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CAF, CRIPTOVALUTEISEE 2026 e criptovalute: cosa prevede davvero la Legge di BilancioLa Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi 32-34) ha aggiunto alla definizione di ISEE le giacenze in criptovalute, insieme a quelle in valuta all’estero e alle rimesse di denaro. Molti articoli, compresa una versione precedente di questa guida, hanno raccontato la novità come un obbligo già operativo di indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia il saldo al 31 dicembre sia la giacenza media annua di Bitcoin, Ethereum, stablecoin e altri asset digitali. Non è così: la legge rinvia a un decreto del Ministero del Lavoro e del MEF che, al 13 ottobre 2026, non è stato adottato, e le istruzioni ufficiali della DSU 2026 non nominano le criptovalute. In questa guida il CAF Centro Fiscale di Udine spiega cosa dice davvero la norma, cosa manca ancora, come comportarsi in modo prudente nella DSU e quali conseguenze ha una dichiarazione incompleta.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiIl quadro normativo: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026 e cosa mancaCosa sono le criptovalute nel contesto ISEE: definizione e perimetroIl valore al 31 dicembre: come calcolarlo se scegli di indicarleLa giacenza media: perché oggi non è richiesta per le criptoL’impatto sulle soglie ISEE: bonus e prestazioni a rischioDove indicarle nella DSU: nessun campo dedicato, il quadro FC2ISEE precompilato e crypto: cosa cambia (e cosa no) con la DAC8Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nella DSUEsempi pratici: valore al 31 dicembre e impatto sull’ISEEIl ruolo del CAF nella compilazione della DSU con criptovaluteDomande frequenti su ISEE 2026 e criptovaluteIl quadro normativo: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026 e cosa mancaIl riferimento è la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Da non confondere con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha portato al 33% dal 2026 l’imposta sulle plusvalenze da cripto-attività ma non ha toccato l’ISEE. Le novità sull’ISEE stanno in tre commi dell’articolo 1:Comma 32: aggiunge alla definizione di ISEE (art. 5, comma 1, DL 201/2011) le parole «comprensiva delle giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro». È in vigore dal 1° gennaio 2026, ma modifica solo la definizione generale dell’indicatoreComma 33: affida a un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF e sentita la Conferenza unificata, il compito di modificare l’art. 5 del DPCM 159/2013 (il regolamento ISEE) per inserire queste giacenze tra le componenti del patrimonio mobiliareComma 34: gli enti che erogano prestazioni hanno 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto per adeguarsi; fino ad allora le prestazioni in corso restano regolate dalle norme precedentiAl 13 ottobre 2026 il decreto del comma 33 non è stato adottato. Non compare nella pagina “Normativa ISEE” del Ministero del Lavoro, l’art. 5 del DPCM 159/2013 vigente non nomina le criptovalute e le istruzioni della DSU 2026 (decreto Lavoro-MEF n. 3 del 2 marzo 2026) non prevedono un campo, un codice o una giacenza media per le cripto. La Legge di Bilancio 2026 non contiene alcuna regola su saldo e giacenza media delle cripto-attività: come valorizzarle lo stabilirà, se lo farà, il decreto attuativo.Il criterio della giacenza media esiste già, ma per i depositi e conti correnti bancari e postali: lo prevede l’art. 5, comma 4, lettera a) del DPCM 159/2013. Oggi non è esteso agli asset digitali. Cosa sono le criptovalute nel contesto ISEE: definizione e perimetroAi fini ISEE una definizione vera e propria ancora non c’è: la L. 199/2025 parla genericamente di «giacenze in criptovalute» e il perimetro preciso lo fisserà il decreto attuativo. Il riferimento più vicino è la definizione fiscale di cripto-attività del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 67, comma 1, lettera c-sexies: una rappresentazione digitale di valore o di diritti che può essere trasferita e memorizzata elettronicamente con la tecnologia a registro distribuito (DLT, Distributed Ledger Technology) o una tecnologia analoga. In quella definizione rientrano:Criptovalute: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Solana (SOL) e qualsiasi altra valuta digitale decentralizzataStablecoin: come USDT (Tether), USDC, DAI, cioè asset digitali ancorati al valore di valute fiat o materie primeToken di governance e utility token scambiabili su exchangeNFT (Non-Fungible Token)Criptovalute derivanti da mining, staking o yield farmingQuali di questi asset entreranno nell’ISEE, e con quale valore, lo dirà il decreto. Nel frattempo, gli asset senza un mercato liquido o con un valore difficile da stabilire al 31 dicembre conviene segnalarli al CAF per una valutazione caso per caso.Ai fini fiscali le cripto-attività vanno indicate nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi qualunque sia il tipo di wallet: custodial (exchange centralizzati come Coinbase, Binance, Kraken), non-custodial (Metamask, Ledger, Trezor) o piattaforme DeFi (Uniswap, Aave, Compound). Per l’ISEE il tipo di wallet oggi non fa differenza, perché la DSU non ha ancora un campo per le cripto. Se scegli di indicarle in via prudenziale, considera tutti i wallet: il patrimonio mobiliare si dichiara anche se detenuto all’estero. Il valore al 31 dicembre: come calcolarlo se scegli di indicarleOggi non esiste un criterio ufficiale per valorizzare le cripto nella DSU. L’indicazione prudenziale che danno molti operatori è inserirle tra gli altri strumenti e rapporti finanziari (art. 5, comma 4, lettera g, DPCM 159/2013; codice 99 del quadro FC2), per i quali le istruzioni DSU chiedono il valore corrente al 31 dicembre del secondo anno precedente la DSU. È un’interpretazione, non un’istruzione ufficiale: il decreto attuativo potrebbe fissare criteri diversi. Per la DSU 2026 la data di riferimento è il 31 dicembre 2024, per la DSU 2027 sarà il 31 dicembre 2025.Come si calcola il valore al 31 dicembre:Recupera l’elenco di tutti gli asset digitali detenuti nei tuoi wallet al 31 dicembre dell’anno di riferimentoDetermina il prezzo di mercato di ciascun asset in euro al 31 dicembre. Fonti utilizzabili: CoinMarketCap, CoinGecko, prezzi di chiusura degli exchange regolamentatiMoltiplica la quantità di ogni asset per il suo prezzo in euro al 31 dicembreSomma tutti i valori per ottenere il valore totale del portafoglio in euroDocumenti utili per il calcolo:Estratto conto dell’exchange al 31 dicembre (scaricabile dal pannello “Reports” o “Tax Documents” degli exchange come Coinbase, Binance, Kraken)Screenshot del wallet con data e valore in euro visibile al 31 dicembreReport fiscale generato da software come Koinly, CryptoTax, Blockpit, che attestano il valore del portafoglio a una data specificaPrezzi di chiusura di exchange regolamentati e, per gli asset quotati in dollari, il cambio euro/dollaro del 31 dicembre pubblicato dalla BCE o dalla Banca d’ItaliaUn punto critico: la valorizzazione degli NFT. Per questi asset il valore di mercato al 31 dicembre può essere difficile da determinare in assenza di transazioni recenti comparabili, e non esiste una regola ufficiale. Conserva la documentazione del criterio adottato (per esempio l’ultimo prezzo di scambio o il prezzo minimo della collezione su piattaforme come OpenSea alla data di riferimento) e valutalo con il CAF. La giacenza media: perché oggi non è richiesta per le criptoLa giacenza media annua delle criptovalute non è una novità della Legge di Bilancio 2026: la L. 199/2025 non ne parla e le istruzioni DSU 2026 non la chiedono per le cripto. Nessun quadro della DSU prevede oggi una giacenza media per gli asset digitali.La giacenza media (nel regolamento, «consistenza media annua») riguarda i depositi e conti correnti bancari e postali (art. 5, comma 4, lettera a, DPCM 159/2013). Per questi rapporti nella DSU si indicano sia il saldo al 31 dicembre sia la giacenza media, ma nel calcolo si usa il valore più alto dei due, salvo acquisti di immobili o di altre componenti patrimoniali nel corso dell’anno. I due valori non si sommano.Giacenza media di un conto = somma dei saldi giornalieri / 365 (il dato lo fornisce la banca o Poste Italiane)Per gli altri strumenti finanziari, compresa la voce in cui gli operatori suggeriscono di inserire le cripto, conta solo il valore corrente al 31 dicembre. Se il decreto attuativo introdurrà un criterio diverso, per esempio una media annua, andrà applicato quello.Attenzione alla volatilità: il valore di un portafoglio crypto al 31 dicembre può essere molto diverso da quello medio dell’anno. Con l’indicazione prudenziale conta solo la data di fine anno, quindi conserva una prova documentale del valore a quella data. L’impatto sulle soglie ISEE: bonus e prestazioni a rischioSe le criptovalute entrano nel patrimonio mobiliare, perché le indichi oggi in via prudenziale o perché lo prevederà il decreto, l’ISEE può salire. Il meccanismo è quello generale: il patrimonio mobiliare, al netto della franchigia (6.000 euro, più 2.000 euro per ogni componente dopo il primo fino a 10.000 euro, più 1.000 euro per ogni figlio dopo il secondo), si somma al patrimonio immobiliare e conta per il 20%. Il risultato si aggiunge ai redditi e il totale (ISE) si divide per la scala di equivalenza. Un ISEE più alto può far perdere l’accesso ad alcune misure di sostegno.Principali prestazioni con soglie ISEE (anno 2026):PrestazioneSoglia ISEEImporto/BeneficioAssegno Unico Universale (importo massimo)fino a 17.468,51 euro203,80 euro/mese per figlio minorenneBonus Asilo Nido (ISEE minorenni)40.000 euro (nati dal 2024); 25.000 euro (nati prima del 2024)3.600 euro annui (nati dal 2024); 3.000 euro annui (nati prima del 2024)Assegno di inclusione10.140 euroVariabile per nucleoBonus sociale luce e gas9.796 euro (20.000 euro con almeno 4 figli a carico)Sconto in bollettaCarta Dedicata a te15.000 euroContributo per beni di prima necessitàCarta Acquisti8.230,81 euro40 euro al meseAgevolazioni universitarie e borse di studioDefinite da atenei e RegioniEsonero o riduzione delle tasseAgevolazioni rette asili nido comunaliDefinita dal comuneRiduzione rettaEsempio pratico di impatto: una famiglia di 3 persone ha un ISEE di 22.000 euro e un patrimonio mobiliare che supera già la franchigia. Se aggiunge criptovalute per 8.000 euro, l’ISE cresce di 1.600 euro (il 20% di 8.000) e l’ISEE di circa 784 euro (1.600 diviso 2,04, il parametro della scala di equivalenza per 3 componenti senza maggiorazioni), arrivando a circa 22.784 euro. Se invece il patrimonio mobiliare complessivo, cripto comprese, resta sotto la franchigia, l’effetto è nullo. Anche un aumento contenuto può far superare una soglia per le agevolazioni comunali o per le tasse universitarie ridotte.Per prepararti alla prossima dichiarazione trovi un approfondimento nella guida su criptovalute e ISEE 2027, aggiornata allo stato del decreto attuativo. Dove indicarle nella DSU: nessun campo dedicato, il quadro FC2La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è il documento con cui il nucleo familiare comunica la propria situazione economica per ottenere l’ISEE. Nel modello 2026 (decreto Lavoro-MEF n. 3 del 2 marzo 2026) non c’è un campo né un codice per le criptovalute: la Legge di Bilancio 2026 non ha modificato i quadri della DSU.Quadro FC2: il patrimonio mobiliareIl patrimonio mobiliare di ogni componente del nucleo si dichiara nel quadro FC2 della DSU (il quadro FC3 riguarda invece il patrimonio immobiliare). Chi segue l’indicazione prudenziale inserisce le cripto nella sezione delle altre forme di patrimonio mobiliare, tra gli altri strumenti e rapporti finanziari (codice 99), indicando:Il valore corrente in euro del portafoglio crypto al 31 dicembre del secondo anno precedente la DSUNessuna giacenza media: le istruzioni la chiedono solo per depositi e conti correntiNello stesso quadro si indicano conti correnti (saldo e giacenza media), titoli di Stato, obbligazioni, azioni, fondi comuni e polizze vita. Ricorda che si tratta di un’interpretazione degli operatori, non di un’istruzione ufficiale: verifica con il CAF prima di presentare la DSU.Plusvalenze da cripto: nessuna indicazione specifica nella DSUIl quadro FC7 della DSU riguarda la disabilità e la non autosufficienza, non le plusvalenze. Le istruzioni DSU 2026 non contengono indicazioni specifiche sulle plusvalenze da criptovalute: se ne hai realizzate, valuta con il CAF se e come vanno considerate nella tua DSU.Differenza fondamentale tra DSU e dichiarazione dei redditi: ai fini fiscali le cripto-attività si indicano nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi, per il monitoraggio e l’imposta sul valore (IVCA), mentre le plusvalenze si dichiarano tra i redditi diversi di natura finanziaria. Nella DSU conta invece il patrimonio detenuto, e per le cripto le regole specifiche devono ancora essere scritte.ISEE precompilato e il ruolo dell’Agenzia delle EntrateCon la DSU precompilata (art. 10 D.Lgs. 147/2017) INPS e Agenzia delle Entrate precaricano redditi, trattamenti INPS, fabbricati e parte del patrimonio mobiliare detenuto in Italia. Le istruzioni DSU 2026 escludono però dalla precompilazione proprio la voce degli altri strumenti e rapporti finanziari (lettera g): le cripto non vengono precaricate, nemmeno se le hai indicate nel quadro W del 730. I dati precompilati vanno sempre verificati e integrati se incompleti. ISEE precompilato e crypto: cosa cambia (e cosa no) con la DAC8La Direttiva DAC8 (Direttiva UE 2023/2226) estende lo scambio automatico di informazioni fiscali alle cripto-attività. L’Italia l’ha recepita con il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194: i prestatori di servizi per le cripto-attività devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei clienti residenti e delle operazioni effettuate.Cosa prevede la DAC8 in pratica:I prestatori raccolgono i dati dal 1° gennaio 2026: la prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate, riferita al 2026, è prevista entro il 30 giugno 2027Si comunicano i dati identificativi del cliente e le operazioni effettuate (scambi tra cripto e valute legali, scambi tra cripto, trasferimenti)La direttiva riguarda anche i prestatori extra-UE che offrono servizi a clienti residenti nell’Unione, tenuti a registrarsi in uno Stato membroNessuna norma prevede oggi l’uso di questi dati per precompilare la DSUImplicazioni pratiche: la DAC8 rende più completi i dati dell’amministrazione finanziaria sulle cripto, soprattutto ai fini della dichiarazione dei redditi. Per l’ISEE il collegamento non è automatico, ma i controlli sulla DSU possono riguardare l’intero patrimonio mobiliare: tenere coerenti dichiarazione dei redditi e DSU resta la scelta più sicura.Per approfondire gli impatti del DAC8 sulle criptovalute 2026 e come cambia i controlli dell’Agenzia delle Entrate, leggi la nostra guida dedicata. Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nella DSUPer le cripto il quadro oggi è particolare: la legge ne prevede l’inclusione nell’ISEE, ma il decreto che deve dire come dichiararle non c’è ancora. Restano valide le regole generali: la DSU è una dichiarazione sostitutiva e il patrimonio mobiliare va indicato in modo completo, anche se detenuto all’estero.Sanzioni amministrative per DSU infedeleLa DSU è resa ai sensi del DPR 445/2000 e il modello 2026 richiama queste conseguenze per chi presenta dati falsi o incompleti:Controlli dell’Agenzia delle Entrate presso banche e intermediari sul patrimonio mobiliare (art. 11, comma 11, DPCM 159/2013); in caso di divergenze i nominativi sono comunicati alla Guardia di FinanzaSanzione da 500 a 5.000 euro, irrogata dall’ente erogatore, in caso di indebita percezione di una prestazione agevolata (art. 38 DL 78/2010)Decadenza dai benefici ottenuti sulla base di una dichiarazione non veritiera, con restituzione delle somme (art. 75 DPR 445/2000)Responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000)Sanzioni per omessa dichiarazione delle criptovalute nella dichiarazione dei redditiSeparatamente dalla DSU, l’omessa indicazione delle cripto-attività nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi comporta sanzioni proprie, previste dall’art. 5 del DL 167/1990:Sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscaleSulle plusvalenze non dichiarate è dovuta l’imposta sostitutiva (26% fino al 2025, 33% dal 2026; restano al 26% i token di moneta elettronica in euro), oltre alle sanzioni per dichiarazione infedele e agli interessiPer i dettagli sulla tassazione delle criptovalute 2026 e su come regolarizzare posizioni pregresse, consulta la nostra guida sulla tassazione crypto 2026. Esempi pratici: valore al 31 dicembre e impatto sull’ISEETre esempi che seguono l’indicazione prudenziale (cripto tra gli altri strumenti e rapporti finanziari, al valore al 31 dicembre). Le cifre sono ipotetiche e servono solo a mostrare il meccanismo di calcolo.Esempio 1: Detentore di Bitcoin con portafoglio stabileSituazione: Mario detiene 0,5 BTC per tutto il 2024, senza effettuare acquisti o vendite. Per semplicità ipotizziamo un prezzo di 86.000 euro per 1 BTC al 31 dicembre 2024 (nella realtà va usata la quotazione documentata di quella data).Valore al 31 dicembre 2024 (DSU 2026): 0,5 x 86.000 = 43.000 euroGiacenza media: non richiesta per le criptoImpatto sull’ISEE: nucleo di 3 persone con 10.000 euro sui conti correnti, che esauriscono già la franchigia sul patrimonio mobiliare (10.000 euro per 3 componenti). L’intero valore delle cripto quindi conta: 43.000 x 20% = 8.600 euro in più di ISE, che divisi per 2,04 (scala di equivalenza per 3 componenti, senza maggiorazioni) fanno circa 4.216 euro in più di ISEE. Un aumento che può spostare la famiglia sopra la soglia di alcune agevolazioni.Esempio 2: Portfolio diversificato con stablecoinSituazione: Laura detiene un portafoglio misto: ETH, USDT e USDCETH: valore in euro secondo la quotazione del 31 dicembre 2024USDT e USDC: importo in dollari convertito al cambio euro/dollaro del 31 dicembre 2024Valore totale ipotizzato al 31/12: circa 2.000 euroSe il resto del patrimonio mobiliare del nucleo supera già la franchigia, l’ISE aumenta di circa 400 euro (2.000 x 20%), prima della divisione per la scala di equivalenza. Se invece il patrimonio mobiliare complessivo, cripto comprese, resta sotto la franchigia, l’effetto sull’ISEE è nullo.Esempio 3: Trading attivo durante l’annoSituazione: Francesco è un trader attivo: a inizio 2024 aveva 5.000 euro in crypto, a luglio 2024 il portafoglio era cresciuto a 18.000 euro, poi è sceso a 9.000 euro al 31 dicembre 2024.Valore al 31 dicembre 2024: 9.000 euroPicco di luglio (18.000 euro): non rileva, perché per le cripto le istruzioni DSU non chiedono una giacenza mediaCon l’indicazione prudenziale si indica solo il valore di fine anno (9.000 euro); se il decreto attuativo introdurrà un criterio basato su una media, il risultato potrebbe cambiare. Francesco dovrà anche dichiarare le plusvalenze realizzate con il trading nella dichiarazione dei redditi, con imposta sostitutiva del 26% per le operazioni del 2024 (dal 2026 l’aliquota è del 33%). Il ruolo del CAF nella compilazione della DSU con criptovaluteCompilare una DSU quando si possiedono criptovalute richiede competenze sia fiscali sia tecniche, soprattutto in una fase in cui le regole attuative mancano. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per guidare i propri clienti attraverso questo processo, riducendo il rischio di errori e sanzioni.Cosa fa il CAF per teAnalisi della situazione crypto: il CAF raccoglie e verifica la documentazione relativa ai tuoi wallet (estratti conto exchange, report fiscali crypto)Calcolo del valore al 31 dicembre: utilizziamo quotazioni documentabili per la valorizzazione in euro di ogni assetStato della normativa: ti spieghiamo cosa prevede oggi la legge, cosa significa l’indicazione prudenziale e aggiorniamo il metodo se il decreto attuativo viene adottatoCompilazione della DSU: inseriamo i dati nei quadri corretti (patrimonio mobiliare nel quadro FC2)Coordinamento con la dichiarazione dei redditi: assicuriamo coerenza tra DSU e dichiarazione fiscale (730/Modello Redditi), riducendo il rischio di discrepanze che potrebbero attirare controlliConsulenza personalizzata: spieghiamo l’impatto sull’ISEE e sulle prestazioni a cui hai diritto, consentendoti di pianificare in modo informatoDocumenti da portare al CAF per la DSU con criptovalute:Estratto conto o report fiscale di ogni exchange utilizzato (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.) per l’anno di riferimentoStorico delle transazioni in formato CSV o PDF scaricabile dal pannello utente dell’exchangeScreenshot del wallet non-custodial (Metamask, Ledger) con il saldo al 31 dicembre, in euroReport da software di crypto tax (Koinly, Blockpit, ecc.) se disponibileProva dell’identità degli asset (seed phrase NON necessaria: basta l’indirizzo pubblico del wallet)Il CAF Centro Fiscale è abilitato alla trasmissione telematica della DSU all’INPS. Puoi prenotare un appuntamento presso la nostra sede di Udine o contattarci per una consulenza preliminare via WhatsApp.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale a Udine offre la compilazione del Modello ISEE in 4 giorni lavorativi. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Conclusione: cosa fare adessoLa Legge di Bilancio 2026 sull’ISEE e le criptovalute ha indicato una direzione chiara: le cripto sono destinate a entrare nel patrimonio rilevante per l’ISEE. Le regole operative però non ci sono ancora: niente decreto attuativo, nessun campo nella DSU, nessun obbligo di indicare saldo e giacenza media. Chi possiede criptovalute e chiede prestazioni legate all’ISEE può muoversi così:Raccogliere la documentazione relativa al proprio portafoglio crypto (estratti conto exchange, report fiscali, prova del valore al 31 dicembre)Calcolare il valore al 31 dicembre del secondo anno precedente la DSU (31 dicembre 2025 per la DSU 2027)Decidere con il CAF se indicarle in via prudenziale tra gli altri strumenti e rapporti finanziari, sapendo che si tratta di un’interpretazione e non di un’istruzione ufficialeVerificare l’impatto sull’ISEE e sulle soglie delle prestazioni che ti interessanoAllineare la DSU con la dichiarazione dei redditi e seguire gli aggiornamenti: se il decreto attuativo viene adottato, le regole cambierannoIl CAF Centro Fiscale di Udine è al tuo fianco in questo processo. Contattaci per prenotare un appuntamento o per una prima consulenza gratuita sulla tua situazione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande frequenti su ISEE 2026 e criptovaluteLe criptovalute vanno sempre dichiarate nella DSU per l’ISEE?Non c’è ancora un obbligo con regole proprie. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 c. 32) ha inserito le giacenze in criptovalute nella definizione di ISEE, ma il decreto Lavoro-MEF che deve inserirle tra le componenti del patrimonio mobiliare non è stato adottato (situazione al 13 ottobre 2026) e la DSU 2026 non ha un campo dedicato. Molti operatori consigliano, in via prudenziale, di indicarle tra gli altri strumenti e rapporti finanziari al valore al 31 dicembre: è un’interpretazione, non un’istruzione ufficiale.Come si calcola la giacenza media annua delle criptovalute per l’ISEE?Oggi non si calcola: la Legge di Bilancio 2026 non la prevede e le istruzioni DSU 2026 chiedono la giacenza media solo per depositi e conti correnti bancari e postali. Con l’indicazione prudenziale conta il valore corrente delle cripto al 31 dicembre del secondo anno precedente la DSU. Se il decreto attuativo fisserà un criterio diverso, andrà applicato quello.Cosa succede se non dichiaro le criptovalute nella DSU?Finché il decreto attuativo non c’è, le regole specifiche per le cripto non sono definite e la DSU non ha un campo dedicato. Restano le regole generali: la DSU è una dichiarazione sostitutiva e il patrimonio mobiliare va indicato in modo completo, anche se detenuto all’estero. Per le dichiarazioni non veritiere sono previste la decadenza dai benefici con restituzione delle somme (art. 75 DPR 445/2000), la sanzione da 500 a 5.000 euro in caso di indebita percezione di una prestazione (art. 38 DL 78/2010) e la responsabilità penale (art. 76 DPR 445/2000). Per questo conviene valutare con il CAF l’indicazione prudenziale.Le stablecoin (USDT, USDC) vanno dichiarate nell’ISEE?Per le stablecoin valgono le stesse regole delle altre cripto: nessun campo dedicato nella DSU 2026 e decreto attuativo non ancora adottato. Se scegli l’indicazione prudenziale, includi anche le stablecoin tra gli altri strumenti e rapporti finanziari del quadro FC2, al valore in euro al 31 dicembre (per quelle in dollari si usa il cambio di quella data). Non serve indicare una giacenza media.Il CAF può aiutarmi a compilare la DSU con le criptovalute?Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della DSU quando possiedi criptovalute. Il nostro team raccoglie la documentazione (estratti conto exchange, report fiscali crypto), calcola il valore al 31 dicembre, ti spiega lo stato della normativa e l’indicazione prudenziale e compila la DSU. Puoi prenotare un appuntamento telefonando allo 0432 1638640 o contattandoci via WhatsApp al 366 6018121.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Richiedi Assistenza per la DSU con CriptovaluteIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a valutare come trattare le criptovalute nella DSU per l’ISEE, calcolando il valore al 31 dicembre e seguendo l’evoluzione delle regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, CRIPTOVALUTE Criptovalute Chiusura Anno 2026: Guida alle 7 Mosse Entro il 31 Dicembre La criptovalute chiusura anno 2026 non è un adempimento da fare a primavera: è una fase di pianificazione fiscale che si gioca tutta entro il 31 dicembre. 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Guida pratica 2027. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:31:372026-10-14 00:21:33Regime Amministrato Crypto 2027: Guida ai 2 Regimi e al Quadro WCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/10/rivalutazione-criptovalute-18.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 12:00:442026-10-13 22:02:45ISEE 2026 e criptovalute: cosa prevede davvero la Legge di Bilancio
CAF, CRIPTOVALUTE Criptovalute Chiusura Anno 2026: Guida alle 7 Mosse Entro il 31 Dicembre La criptovalute chiusura anno 2026 non è un adempimento da fare a primavera: è una fase di pianificazione fiscale che si gioca tutta entro il 31 dicembre. Il motivo è semplice: il Fisco italiano scatta una vera e propria fotografia fiscale… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 18:00:002026-10-13 23:56:21Criptovalute Chiusura Anno 2026: Guida alle 7 Mosse Entro il 31 Dicembre
CAF, CRIPTOVALUTE Imposta sul Valore delle Cripto-Attività 2026: il 2 per Mille, Chi lo Paga, Calcolo su Wallet ed Exchange e Codici F24 L'imposta sul valore delle cripto-attività è la tassa patrimoniale annuale che colpisce chi detiene Bitcoin, Ethereum, stablecoin, token e NFT fuori dal circuito degli intermediari finanziari italiani. Non è la tassa sui guadagni: si paga… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 17:00:002026-09-18 19:24:35Imposta sul Valore delle Cripto-Attività 2026: il 2 per Mille, Chi lo Paga, Calcolo su Wallet ed Exchange e Codici F24
CAF, CRIPTOVALUTE Regime Amministrato Crypto 2027: Guida ai 2 Regimi e al Quadro WRegime amministrato crypto o regime dichiarativo: come cambia la tassazione delle plusvalenze, quando l'exchange fa da sostituto d'imposta e quando il Quadro W resta obbligatorio. Guida pratica 2027. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:31:372026-10-14 00:21:33Regime Amministrato Crypto 2027: Guida ai 2 Regimi e al Quadro W
CAFRegistrazione Contratto di Affitto 2026: Procedura e CostiLa registrazione contratto affitto è un adempimento obbligatorio per legge ogni volta che si stipula un contratto di locazione. Il locatore deve registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma, indipendentemente dall’importo del canone. In questa guida aggiornata al 2026 ti spieghiamo la procedura completa per registrare online tramite il modello RLI web, i documenti necessari, i costi da sostenere (imposta di registro, bollo e le esenzioni previste con la cedolare secca) e cosa succede in caso di mancata registrazione. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste proprietari e inquilini in tutte le fasi della registrazione. Indice dei contenutiObbligo di registrazione: chi deve farla e quandoProcedura online: registrazione con RLI webDocumenti necessari per la registrazioneCosti della registrazione: imposta di registro e bolloEsenzione con cedolare seccaRinnovi, proroghe e risoluzione anticipataSanzioni per mancata registrazioneDomande frequentiObbligo di registrazione: chi deve farla e quandoLa registrazione contratto affitto è obbligatoria per tutti i contratti di locazione con durata superiore a 30 giorni. L’obbligo ricade sul locatore (proprietario dell’immobile), che deve provvedere alla registrazione entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla data di decorrenza del contratto, se anteriore.L’obbligo sussiste sia per i contratti ad uso abitativo (4+4, 3+2, transitori, studenti) sia per quelli ad uso commerciale. L’unica eccezione riguarda i contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’arco di un anno, per i quali la registrazione è facoltativa. Anche l’inquilino è solidalmente responsabile dell’obbligo di registrazione: questo significa che, se il proprietario non provvede, l’inquilino stesso può procedere alla registrazione per tutelare i propri diritti.Una volta registrato il contratto, il locatore deve comunicarne gli estremi all’inquilino e all’eventuale amministratore di condominio entro 60 giorni dalla registrazione. Procedura online: registrazione con RLI webIl modo più semplice e rapido per effettuare la registrazione contratto affitto è utilizzare il servizio RLI web dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con SPID, CIE o CNS dal portale agenziaentrate.gov.it. La procedura si articola nei seguenti passaggi:Accedi al portale dell’Agenzia delle Entrate con le tue credenziali SPID, CIE o CNSSeleziona il servizio “RLI web” nella sezione “Servizi per” > “Registrazioni”Compila i dati del contratto: tipologia (libero 4+4, concordato 3+2, transitorio, ecc.), data stipula, data decorrenza, durata, canone annuoInserisci i dati catastali dell’immobile (Comune, foglio, particella, subalterno, categoria catastale)Inserisci i dati delle parti: locatore e conduttore con codici fiscaliIndica il regime fiscale scelto: IRPEF ordinaria oppure cedolare seccaAllega il contratto in formato PDF/A o TIF (massimo 5 MB)Calcola e paga le imposte: il sistema calcola automaticamente imposta di registro e bollo, pagabili con addebito su conto corrente (modello F24)Invia e conserva la ricevuta con il numero di registrazione assegnatoIn alternativa alla procedura online, è possibile registrare il contratto presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, portando due copie originali del contratto, il modello RLI cartaceo compilato e le ricevute di pagamento delle imposte (modello F24 Elide). Puoi anche delegare un intermediario abilitato o il CAF Centro Fiscale per la registrazione. Documenti necessari per la registrazionePer procedere alla registrazione contratto affitto occorre preparare i seguenti documenti:Contratto di locazione firmato da entrambe le parti (almeno 2 copie originali per la registrazione in ufficio, 1 PDF per la procedura online)Modello RLI compilato (generato automaticamente se si usa la procedura web)Documento di identità del richiedente la registrazioneCodice fiscale di locatore e conduttoreDati catastali dell’immobile: visura catastale con foglio, particella, subalterno, categoria e rendita catastalePlanimetria catastale (facoltativa, ma utile per verificare la corrispondenza)Attestazione di pagamento delle imposte (modello F24 Elide) se si registra in ufficioMarche da bollo da 16 euro ogni 4 pagine e ogni 100 righe di contratto (non necessarie con cedolare secca)Se il contratto prevede la cedolare secca, non servono né le marche da bollo né il pagamento dell’imposta di registro. Tuttavia, il contratto deve contenere la clausola di rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone comunicata all’inquilino con lettera raccomandata o PEC prima della registrazione. Costi della registrazione: imposta di registro e bolloI costi della registrazione contratto affitto variano in base al tipo di immobile e al regime fiscale scelto. Ecco nel dettaglio le voci di spesa principali con la tassazione IRPEF ordinaria:Voce di costoImportoNoteImposta di registro2% del canone annuo (minimo 67 euro)Per immobili ad uso abitativo. Per uso commerciale: 1%Imposta di bollo16 euro ogni 4 pagine e ogni 100 righeSi applica a ciascuna copia del contratto registrataTributi specialiVariabiliSolo per servizi aggiuntivi (copie conformi, certificati)L’imposta di registro è dovuta al momento della registrazione e poi ogni anno alla scadenza dell’annualità contrattuale, sempre nella misura del 2% del canone annuo con un minimo di 67 euro (che si applica solo alla prima registrazione). Il costo è ripartito in parti uguali tra locatore e inquilino, salvo diverso accordo nel contratto. È possibile pagare l’intera imposta di registro per tutta la durata del contratto in un’unica soluzione, ottenendo uno sconto calcolato in base al tasso legale di interesse.Per esempio, su un contratto 4+4 con canone annuo di 7.200 euro (600 euro al mese), l’imposta di registro annua è di 144 euro (2% di 7.200), cioè 72 euro a testa tra proprietario e inquilino. A questo vanno aggiunte circa 32 euro di bollo per un contratto di 8 pagine. Per chi presenta il modello 730, questi costi non sono deducibili né detraibili. Esenzione con cedolare seccaUno dei vantaggi principali della cedolare secca riguarda proprio i costi di registrazione. Chi opta per il regime sostitutivo è completamente esente dal pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, sia alla prima registrazione che nelle annualità successive, nonché in caso di proroga o risoluzione.Questo rappresenta un risparmio significativo nel corso della durata del contratto. Riprendendo l’esempio precedente (canone 7.200 euro annui), con un contratto 4+4 il risparmio sull’imposta di registro è di circa 1.152 euro in 8 anni (144 euro x 8 annualità), a cui vanno aggiunti i bolli. È un fattore importante da considerare nel calcolo complessivo di convenienza tra cedolare secca e IRPEF: leggi il nostro confronto dettagliato cedolare secca vs IRPEF per tutti i dettagli.Per accedere all’esenzione, è sufficiente barrare la casella “cedolare secca” nel modello RLI al momento della registrazione e inviare all’inquilino la comunicazione di rinuncia all’aggiornamento ISTAT con raccomandata o PEC.Rinnovi, proroghe e risoluzione anticipataOltre alla prima registrazione, anche le vicende successive del contratto di locazione richiedono comunicazioni all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI:Proroga del contratto. Alla scadenza del primo periodo (ad esempio dopo i primi 4 anni di un contratto 4+4), se il contratto si rinnova automaticamente, occorre comunicare la proroga entro 30 giorni dalla scadenza. Se si è in regime IRPEF, va pagata nuovamente l’imposta di registro del 2% annuo. Con la cedolare secca, basta comunicare la conferma dell’opzione senza pagare nulla.Risoluzione anticipata. Se una delle parti recede dal contratto prima della scadenza naturale, la risoluzione va comunicata tramite modello RLI entro 30 giorni dall’evento. Con tassazione IRPEF è dovuta un’imposta fissa di 67 euro per la risoluzione. Con cedolare secca, la risoluzione è esente da costi.Cessione del contratto. Se il contratto viene ceduto a un nuovo inquilino o a un nuovo proprietario, la cessione va registrata con il modello RLI e comporta un’imposta di registro di 67 euro.Annualità successive. Ogni anno, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente, chi è in regime IRPEF deve versare l’imposta di registro annuale tramite modello F24 Elide (codice tributo 1501). Anche questa comunicazione non è necessaria con la cedolare secca, purché l’opzione sia già stata esercitata. Sanzioni per mancata registrazioneLa mancata registrazione del contratto di affitto comporta sanzioni amministrative significative. Le principali conseguenze sono:Sanzione dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta, in caso di omessa registrazioneSanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta per registrazione tardiva (entro 1 anno)Con il ravvedimento operoso, le sanzioni si riducono notevolmente: 1/10 della sanzione minima se si regolarizza entro 30 giorni, fino a 1/5 entro 2 anniIl contratto non registrato è considerato nullo ai fini civilistici: l’inquilino potrebbe chiedere la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto al canone concordatoIn pratica, se il contratto prevede un canone annuo di 7.200 euro, l’imposta di registro dovuta è di 144 euro. In caso di omessa registrazione, la sanzione va da 172,80 euro a 345,60 euro, oltre al pagamento dell’imposta e degli interessi di mora. Con il ravvedimento operoso entro 30 giorni, la sanzione scende a soli 17,28 euro più interessi. È quindi fondamentale non ritardare la registrazione. Se hai bisogno di assistenza per regolarizzare un contratto non registrato, il CAF Centro Fiscale può aiutarti con il ravvedimento operoso e la procedura di registrazione tardiva.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequentiQuanto tempo ho per registrare un contratto di affitto?Hai 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla data di decorrenza, se anteriore) per effettuare la registrazione contratto affitto presso l’Agenzia delle Entrate. Il termine vale sia per la registrazione online tramite RLI web sia per quella presso l’ufficio territoriale.Quanto costa registrare un contratto di affitto?Con tassazione IRPEF ordinaria, il costo comprende l’imposta di registro del 2% del canone annuo (minimo 67 euro) e l’imposta di bollo di 16 euro ogni 4 pagine. Con la cedolare secca, la registrazione è completamente gratuita: non si paga né imposta di registro né bollo.Chi paga le spese di registrazione del contratto?L’imposta di registro è ripartita in parti uguali tra locatore e conduttore (50% ciascuno), salvo diversa pattuizione nel contratto. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento: questo significa che l’Agenzia delle Entrate può richiedere l’intero importo a uno dei due.Posso registrare il contratto anche dopo i 30 giorni?Sì, puoi registrare il contratto anche in ritardo, ma dovrai pagare una sanzione ridotta con il ravvedimento operoso. Entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta. Entro 90 giorni sale al 1,67%. Entro 1 anno al 3,75%. Più aspetti, più alta sarà la sanzione. Conviene sempre regolarizzare il prima possibile.Serve registrare anche gli affitti brevi?No, i contratti di locazione con durata complessiva inferiore a 30 giorni nell’arco dell’anno solare non richiedono registrazione. Tuttavia, se la durata complessiva supera i 30 giorni (anche sommando più periodi con lo stesso inquilino), la registrazione diventa obbligatoria.Hai bisogno di assistenza per la registrazione?La registrazione contratto affitto può sembrare complessa, ma con il giusto supporto diventa un’operazione semplice e veloce. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione del modello RLI, nella scelta tra cedolare secca e IRPEF, nel calcolo delle imposte e nella registrazione completa del contratto.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640 | info@centrofiscale.comMaggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 09:00:002026-09-28 20:57:55Registrazione Contratto di Affitto 2026: Procedura e Costi