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Enti del Terzo Settore: Bilanci e Rendiconti 2025, Deposito al RUNTS e Regole

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il deposito del bilancio al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è uno degli obblighi più importanti per gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti. Entro il 30 giugno 2025, tutte le organizzazioni iscritte al RUNTS devono depositare il bilancio relativo all’esercizio 2024, utilizzando i modelli ufficiali approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 5 marzo 2020. La mancata osservanza di questo obbligo espone l’ente a sanzioni significative e, nei casi più gravi, alla cancellazione dal Registro. Questa guida analizza nel dettaglio le regole, le scadenze, i modelli di bilancio e la procedura telematica per adempiere correttamente.

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Indice dei contenuti

  1. RUNTS: chi è obbligato al deposito del bilancio
  2. I modelli di bilancio ETS: Modello A, B e C
  3. Soglie dimensionali e scelta del modello
  4. Scadenze deposito bilancio 2025
  5. Procedura telematica di deposito al RUNTS
  6. La Relazione di Missione: contenuto obbligatorio
  7. Sanzioni per mancato o tardivo deposito
  8. Particolarità per Imprese Sociali, ODV e APS
  9. Il ruolo del CAF nel supporto agli ETS
  10. Domande Frequenti sul bilancio degli ETS

RUNTS: chi è obbligato al deposito del bilancio

Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), istituito dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) e operativo dal 23 novembre 2021, è la banca dati pubblica dove sono iscritte tutte le organizzazioni del terzo settore italiane. L’iscrizione al RUNTS è condizione necessaria per godere delle agevolazioni fiscali e per qualificarsi come ETS a tutti gli effetti.

Sono obbligati al deposito del bilancio al RUNTS tutti gli enti iscritti nelle seguenti sezioni:

  • ODV – Organizzazioni di Volontariato (art. 32 CTS)
  • APS – Associazioni di Promozione Sociale (art. 35 CTS)
  • Enti Filantropici (art. 37 CTS)
  • Reti Associative (art. 41 CTS)
  • Società di Mutuo Soccorso (art. 42 CTS)
  • Altri Enti del Terzo Settore (art. 46 CTS)
  • Imprese Sociali – comprese le cooperative sociali (D.Lgs. 112/2017)

L’obbligo di deposito nasce dall’art. 48, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, che prevede che gli ETS depositino il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS per l’esercizio precedente. Tale obbligo si applica a tutti gli ETS iscritti, indipendentemente dalle dimensioni o dal volume di attività, seppure con modalità differenziate in base alle soglie dimensionali. Per approfondire le novità normative del 2026 per gli ETS, si veda anche l’articolo su Enti del Terzo Settore e RUNTS 2026: cosa cambia con il nuovo decreto.

I modelli di bilancio ETS: Modello A, B e C

Il D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i modelli ufficiali di bilancio per gli ETS. I modelli sono tre, differenziati in base alla dimensione e alla complessità dell’ente:

Modello A – Bilancio ordinario (stato patrimoniale e conto economico)

Il Modello A è il bilancio di esercizio completo, obbligatorio per gli ETS che superano determinate soglie dimensionali (vedi sezione seguente). È strutturato secondo i principi contabili civilistici adattati alle specifiche esigenze degli enti non profit e comprende:

  • Stato Patrimoniale: attivo (immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti) e passivo (patrimonio netto, fondi rischi, debiti)
  • Conto Economico: proventi e ricavi, costi e oneri, con distinzione tra attività istituzionale e attività diverse
  • Rendiconto Finanziario: flussi finanziari da attività operativa, di investimento e di finanziamento (obbligatorio per enti con proventi superiori a 1 milione di euro)
  • Nota Integrativa: informazioni qualitative e quantitative a corredo dello stato patrimoniale e del conto economico
  • Relazione di Missione: documento narrativo sulle attività svolte e sui risultati raggiunti

Modello B – Bilancio abbreviato

Il Modello B è una versione semplificata del bilancio ordinario, consentita agli ETS che non superano determinati limiti dimensionali. Rispetto al Modello A, presenta uno stato patrimoniale e un conto economico con voci meno dettagliate e una nota integrativa ridotta. Non è richiesta la redazione del rendiconto finanziario. Rimane obbligatoria la Relazione di Missione.

Modello C – Rendiconto per cassa

Il Modello C è il rendiconto per cassa, riservato agli ETS di piccole dimensioni. Non richiede la tenuta di una contabilità ordinaria in partita doppia: è sufficiente la registrazione delle entrate e delle uscite di cassa effettivamente percepite o sostenute nel corso dell’esercizio. Anche per il Modello C è richiesta la Relazione di Missione, sebbene in forma semplificata.

Soglie dimensionali e scelta del modello

La scelta del modello di bilancio dipende dai proventi dell’esercizio dell’ente. La soglia principale è fissata a 220.000 euro, ma esistono ulteriori graduazioni. Di seguito la tabella riepilogativa:

Proventi annualiModello da utilizzareDocumenti richiesti
Fino a 220.000 euroModello C (rendiconto per cassa)Rendiconto cassa + Relazione di Missione (semplificata)
Da 220.001 a 1.000.000 euroModello B (bilancio abbreviato)Stato patrimoniale + Conto economico (abbreviati) + Nota integrativa + Relazione di Missione
Oltre 1.000.000 euroModello A (bilancio ordinario)Stato patrimoniale + Conto economico + Rendiconto finanziario + Nota integrativa + Relazione di Missione

È importante precisare che la soglia dei 220.000 euro si riferisce ai proventi totali dell’ente, compresi contributi, donazioni, quote associative, ricavi da attività commerciali accessorie. Un ETS con proventi inferiori a tale soglia può tuttavia scegliere volontariamente di adottare il Modello B o A, se lo statuto o l’assemblea lo prevedono. Per quanto riguarda le Imprese Sociali, è obbligatorio il Modello A indipendentemente dai proventi, in quanto soggette anche alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Ulteriori chiarimenti sull’iscrizione al RUNTS sono disponibili nell’articolo sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Codice del Terzo Settore.

Scadenze deposito bilancio 2025

Le scadenze per il deposito del bilancio 2025 al RUNTS riguardano il bilancio dell’esercizio 2024. L’art. 48, comma 3 del CTS prevede che il deposito avvenga entro il 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, prima del deposito al RUNTS devono essere rispettate alcune scadenze intermedie:

AdempimentoScadenzaNote
Redazione bilancio da parte dell’organo di amministrazioneEntro 4 mesi dalla chiusura esercizio (30 aprile per esercizi coincidenti con anno solare)Art. 13 CTS. Possibile proroga a 6 mesi in casi previsti da statuto
Approvazione bilancio dall’assemblea dei soci/associatiEntro 4 mesi dalla chiusura (o 6 mesi con proroga statutaria)Per ODV/APS, verifica che lo statuto consenta la proroga
Deposito al RUNTSEntro il 30 giugno 2025 (bilancio esercizio 2024)Art. 48, comma 3 CTS. Invio telematico tramite sportello RUNTS regionale
Organo di controllo/Revisione legale (se obbligatorio)Prima dell’assemblea di approvazioneObbligatorio per enti con proventi oltre 220.000 euro o che presentano 2 dei 3 parametri ex art. 31 CTS

Attenzione: per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare (ad esempio chiusura al 31 marzo o al 30 settembre), la scadenza del 30 giugno potrebbe cadere prima dei 4 mesi dalla chiusura. In questi casi, l’ente deposita comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento.

Procedura telematica di deposito al RUNTS

Il deposito del bilancio al RUNTS avviene esclusivamente in via telematica attraverso lo sportello RUNTS della Regione o della Provincia Autonoma nel cui territorio ha sede l’ente. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1: Accesso al portale RUNTS

Il rappresentante legale dell’ente (o un delegato con procura) accede al portale RUNTS tramite SPID, CIE o CNS. Il portale è accessibile dall’indirizzo ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una volta autenticato, seleziona l’ente di appartenenza dal proprio profilo.

Fase 2: Compilazione della pratica

Dalla sezione “Deposito bilancio”, l’utente seleziona l’esercizio di riferimento e compila il modulo digitale corrispondente al modello scelto (A, B o C). I dati da inserire comprendono:

  • Dati identificativi dell’ente: codice fiscale, denominazione, sede legale
  • Periodo di riferimento: data inizio e fine esercizio
  • Voci di bilancio: inserite direttamente nel modulo digitale strutturato
  • Allegati: relazione di missione, verbale di approvazione assembleare, eventuale relazione dell’organo di controllo

Fase 3: Firma digitale e invio

Prima di inviare la pratica, il rappresentante legale deve firmare digitalmente il documento con firma digitale qualificata (FEQ) o con firma remota. Il sistema genera automaticamente un codice di protocollo e invia una ricevuta di presentazione all’indirizzo email o PEC registrato. L’ufficio RUNTS regionale verifica la pratica entro 60 giorni dalla ricezione (art. 50 CTS) e, in caso di irregolarità, notifica le richieste di integrazione.

La Relazione di Missione: contenuto obbligatorio

La Relazione di Missione è il documento narrativo che accompagna il bilancio e illustra le attività svolte dall’ente nell’esercizio, i risultati raggiunti e il perseguimento delle finalità istituzionali. È prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 ed è obbligatoria per tutti gli ETS, seppur con contenuto modulato in base alle dimensioni.

Per gli ETS che adottano il Modello A o B, la Relazione di Missione deve contenere:

  • Descrizione delle attività di interesse generale svolte (art. 5 CTS) con indicazione delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti
  • Attività diverse eventualmente svolte (art. 6 CTS) e loro incidenza percentuale rispetto alle attività principali
  • Raccolta fondi: modalità, campagne attivate, entrate raccolte
  • Risorse umane: numero di lavoratori dipendenti, collaboratori, volontari e ore di volontariato prestato
  • Struttura organizzativa: organi di governo, sistemi di controllo interno
  • Informazioni sulla continuità aziendale e prospettive future
  • Rapporti con altri ETS, enti pubblici, imprese: convenzioni, accordi, reti di collaborazione

Per gli ETS che adottano il Modello C (rendiconto per cassa), la Relazione di Missione può essere redatta in forma semplificata, con un resoconto delle attività svolte e delle risorse umane coinvolte, senza necessità di fornire indicatori analitici di efficacia ed efficienza.

Sanzioni per mancato o tardivo deposito

Il mancato rispetto degli obblighi di deposito del bilancio espone gli ETS a conseguenze di natura sia amministrativa che civilistica. La disciplina sanzionatoria è contenuta nell’art. 93 del D.Lgs. 117/2017 e nelle disposizioni degli statuti regionali RUNTS.

Sanzioni amministrative

In caso di mancato deposito del bilancio entro la scadenza del 30 giugno, l’ufficio RUNTS competente può:

  • Diffida a depositare entro un termine assegnato (generalmente 30-60 giorni)
  • Sanzione amministrativa pecuniaria: da 100 a 1.000 euro per inadempimenti agli obblighi contabili e di rendicontazione (art. 93, comma 1 CTS)
  • Cancellazione dal RUNTS: nei casi più gravi di reiterata inadempienza, l’ente può essere cancellato dal Registro, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali riservate agli ETS

Conseguenze fiscali della cancellazione

La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita immediata dei benefici fiscali riservati agli ETS, tra cui:

  • Esonero IRES sui proventi istituzionali (art. 79 CTS)
  • Deduzioni e detrazioni per i donatori (artt. 83-84 CTS)
  • Esenzione IMU per immobili utilizzati per attività istituzionali
  • Agevolazioni postali e di bollo
  • Possibilità di ricevere il 5 per mille dell’IRPEF

Oltre alla perdita delle agevolazioni future, l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero delle imposte non versate negli anni in cui l’ente ha indebitamente fruito dei benefici fiscali, con aggiunta di interessi e sanzioni. Per questo motivo è fondamentale rispettare rigorosamente le scadenze di deposito.

Particolarità per Imprese Sociali, ODV e APS

Alcune categorie di ETS presentano peculiarità specifiche nella redazione e nel deposito del bilancio:

Imprese Sociali

Le Imprese Sociali (D.Lgs. 112/2017), incluse le cooperative sociali di tipo A e B, sono soggette a obblighi contabili più stringenti. Devono obbligatoriamente:

  • Adottare il Modello A (bilancio ordinario) indipendentemente dai proventi
  • Redigere il bilancio sociale annuale (art. 9 D.Lgs. 112/2017), che illustra l’impatto sociale delle attività svolte
  • Depositare il bilancio sia al RUNTS che al Registro delle Imprese (per le imprese sociali costituite in forma societaria)
  • Prevedere la revisione legale dei conti se superano i parametri dimensionali del Codice Civile

ODV e APS: obblighi di organo di controllo

Per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale), la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria quando l’ente supera, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti parametri (art. 30 CTS):

  • Totale dell’attivo: 110.000 euro
  • Proventi, ricavi e rendite: 220.000 euro
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

L’organo di controllo, composto da uno o più sindaci revisori, verifica la regolarità contabile e la conformità del bilancio. Le sue osservazioni devono essere allegate al bilancio depositato al RUNTS. Per ODV e APS con proventi superiori a 1 milione di euro, è obbligatoria anche la revisione legale dei conti da parte di un revisore iscritto nel registro MEF.

Il ruolo del CAF nel supporto agli ETS

Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta gli Enti del Terzo Settore del Friuli Venezia Giulia in tutte le fasi degli adempimenti contabili e fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore. Il nostro team di esperti offre assistenza concreta per:

  • Scelta del modello di bilancio più adatto alle dimensioni e alla struttura dell’ente (Modello A, B o C)
  • Predisposizione della documentazione contabile: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
  • Redazione della Relazione di Missione secondo le linee guida ministeriali
  • Deposito telematico al RUNTS: gestione della procedura informatica e firma digitale
  • Verifica della conformità agli obblighi del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 5 marzo 2020
  • Consulenza fiscale sulle agevolazioni IRPEF/IRES riservate agli ETS iscritti al RUNTS
  • Supporto per la revisione dei conti e per la nomina dell’organo di controllo

Gli ETS di piccole dimensioni che adottano il rendiconto per cassa (Modello C) trovano nel CAF un supporto fondamentale per organizzare correttamente la registrazione delle entrate e delle uscite e per predisporre la Relazione di Missione, spesso trascurata ma obbligatoria. Le associazioni che gestiscono anche attività di interesse sportivo dilettantistico trovano nel nostro CAF competenze specifiche su entrambi gli ambiti normativi.

Per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che rientrano nei parametri che richiedono la nomina dell’organo di controllo, il CAF può inoltre fornire indicazioni per la selezione di professionisti abilitati nella provincia di Udine e nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

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Conclusioni: adempiere correttamente per tutelare l’ente

Il deposito del bilancio al RUNTS entro il 30 giugno 2025 non è soltanto un obbligo formale, ma un atto fondamentale per garantire la trasparenza e la credibilità dell’ente verso i propri associati, donatori e la comunità. La scelta del modello corretto (A, B o C) in base ai proventi effettivi, la corretta redazione della Relazione di Missione e il rispetto della procedura telematica sono i tre pilastri per adempiere senza incorrere in sanzioni.

Gli ETS che si trovano per la prima volta ad affrontare questi adempimenti, o che in passato hanno avuto difficoltà, possono contare sul supporto specializzato del CAF Centro Fiscale di Udine, che opera nel territorio friulano con competenze specifiche sulle normative che regolano il terzo settore, incluse le particolarità del sistema fiscale regionale del Friuli Venezia Giulia.

Domande Frequenti sul bilancio degli ETS

Entro quando si deve depositare il bilancio al RUNTS nel 2025?

Il bilancio relativo all’esercizio 2024 deve essere depositato al RUNTS entro il 30 giugno 2025. Prima di questa data, il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati, generalmente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (30 aprile per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare), con possibile proroga a 6 mesi se prevista dallo statuto.

Quale modello di bilancio deve usare un’associazione con proventi di 150.000 euro?

Un’associazione con proventi annuali fino a 220.000 euro puo utilizzare il Modello C, ovvero il rendiconto per cassa. Non e richiesta la tenuta di una contabilita in partita doppia. E tuttavia necessario allegare la Relazione di Missione, anche in forma semplificata, e il verbale di approvazione assembleare.

Cosa succede se un ETS non deposita il bilancio al RUNTS?

In caso di mancato deposito, l’ufficio RUNTS regionale invia una diffida a regolarizzare entro un termine assegnato. Se l’ente non adempie, puo essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 a 1.000 euro) e, nei casi di reiterata inadempienza, l’ente rischia la cancellazione dal RUNTS, con conseguente perdita di tutte le agevolazioni fiscali, compresa la possibilita di ricevere il 5 per mille.

Le cooperative sociali devono depositare il bilancio al RUNTS?

Si, le cooperative sociali sono Imprese Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017 e sono iscritte al RUNTS nella sezione ‘Imprese Sociali’. Devono depositare il bilancio al RUNTS entro il 30 giugno e, se costituite in forma societaria, anche al Registro delle Imprese. Sono obbligate ad adottare il Modello A (bilancio ordinario) e a redigere il bilancio sociale annuale.

Un’ODV con 3 dipendenti e proventi di 180.000 euro deve nominare l’organo di controllo?

No. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatta solo quando l’ente supera per due esercizi consecutivi almeno due dei tre parametri: attivo 110.000 euro, proventi 220.000 euro, 5 dipendenti medi. Un’ODV con 3 dipendenti e 180.000 euro di proventi supera solo il parametro dipendenti, quindi non e ancora obbligata alla nomina.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con tutti gli adempimenti contabili e fiscali per gli Enti del Terzo Settore: scelta del modello di bilancio, redazione della Relazione di Missione e deposito telematico al RUNTS.

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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Lady
    01/09/2026
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    Giulia Guida
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    Paola Zilli
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Issam Elhefnawi
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    Sibongile Moyana
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    Sabrina Cirina
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    Maggio 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-03 09:17:392026-05-31 16:50:14Enti del Terzo Settore: Bilanci e Rendiconti 2025, Deposito al RUNTS e Regole
    CAF

    Congedo Straordinario Legge 104: 2 Anni Retribuiti nel 2026

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Il congedo straordinario Legge 104 è uno dei diritti più importanti per chi assiste un familiare con disabilità grave. Si tratta di un periodo di assenza retribuita dal lavoro, fino a un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, previsto dall’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001. Nel 2026 le regole sono confermate con alcuni aggiornamenti sugli importi massimi. In questa guida ti spieghiamo tutto: chi ne ha diritto, quanto si percepisce, come fare domanda all’INPS e quali sono le novità.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è il congedo straordinario Legge 104
    2. Durata massima: 2 anni nella vita lavorativa
    3. Retribuzione e tetto massimo INPS 2026
    4. Ordine di priorità degli aventi diritto
    5. Requisiti: convivenza e disabilità grave
    6. Contributi figurativi durante il congedo
    7. Come fare domanda INPS
    8. Congedo straordinario e congedo parentale: differenze
    9. FAQ congedo straordinario 104

    Cos’è il congedo straordinario Legge 104

    Il congedo straordinario retribuito è un’agevolazione prevista dalla Legge 104/1992 e disciplinata dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità). Permette ai lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104.

    In parole semplici: se hai un familiare (coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella) con handicap grave certificato, puoi chiedere fino a 2 anni di congedo retribuito al 100% dello stipendio, con un tetto massimo stabilito ogni anno dall’INPS. Il posto di lavoro è garantito: il datore di lavoro non può licenziarti durante il congedo.

    Durata massima: 2 anni nella vita lavorativa

    Il congedo straordinario 104 ha una durata massima complessiva di 2 anni (730 giorni) nell’arco dell’intera vita lavorativa. Questo limite si riferisce al singolo lavoratore, non al familiare assistito. Significa che:

    • Puoi fruire dei 2 anni in modo continuativo (tutto insieme) oppure frazionato (periodi separati, anche singole giornate)
    • Il conteggio include sia i giorni lavorativi che i festivi compresi nel periodo di congedo continuativo
    • Se hai già usufruito di parte del congedo, puoi chiedere il residuo in un momento successivo
    • Il limite di 2 anni è complessivo per tutti i familiari assistiti: se assisti prima un genitore e poi un coniuge, il totale resta 2 anni

    Un aspetto importante: più familiari possono assistere la stessa persona disabile, ma non contemporaneamente. Solo un lavoratore alla volta può fruire del congedo per lo stesso familiare.

    Retribuzione e tetto massimo INPS 2026

    Durante il congedo straordinario hai diritto a un’indennità pari al 100% della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro precedente il congedo. Tuttavia, esiste un tetto massimo annuo stabilito dall’INPS e rivalutato ogni anno in base all’indice ISTAT.

    Per il 2026, il tetto massimo dell’indennità è di circa 56.586 euro lordi annui (comprensivi dei contributi figurativi). Se il tuo stipendio è inferiore al tetto, percepisci il 100%. Se è superiore, l’indennità viene limitata al massimale.

    L’indennità comprende:

    • Retribuzione lorda fino al tetto massimo
    • Contributi figurativi calcolati sulla stessa base
    • Ratei di tredicesima mensilità

    L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi rimborsata dall’INPS. Per i lavoratori con stipendi molto alti, la parte eccedente il tetto non viene coperta.

    Ordine di priorità degli aventi diritto

    La legge stabilisce un ordine di priorità preciso per chi può richiedere il congedo straordinario. Non è possibile “saltare” un livello se la persona con priorità superiore è presente e in grado di assistere il familiare disabile:

    1. Coniuge convivente (o parte dell’unione civile) della persona con disabilità grave
    2. Genitori, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge
    3. Figlio convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei genitori
    4. Fratello o sorella convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del figlio
    5. Parente o affine entro il terzo grado convivente, come ultima possibilità

    Dal 2022, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 e alle successive modifiche normative, anche il convivente di fatto (more uxorio) può accedere al congedo straordinario, equiparato al coniuge convivente.

    Requisiti: convivenza e disabilità grave

    Per ottenere il congedo straordinario Legge 104 servono due requisiti fondamentali:

    Disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104)

    Il familiare assistito deve avere il riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Non basta un’invalidità civile generica: serve la specifica certificazione di gravità rilasciata dalla commissione medica ASL/INPS.

    Convivenza con il familiare disabile

    Per coniuge e convivente di fatto, la convivenza è richiesta ed è verificata tramite lo stato di famiglia o la residenza anagrafica. Per i genitori naturali non è necessaria la convivenza. Per figli, fratelli e parenti entro il terzo grado, la convivenza è obbligatoria e deve essere già instaurata al momento della domanda.

    Se non sei ancora convivente, puoi trasferire la residenza prima di presentare la domanda. L’INPS verifica la convivenza al momento della richiesta.

    Contributi figurativi durante il congedo

    Durante il congedo straordinario, l’INPS accredita i contributi figurativi, cioè contributi previdenziali “virtuali” che valgono per il calcolo della pensione. Questo significa che i 2 anni di congedo non creano “buchi” nella tua carriera contributiva.

    I contributi figurativi sono calcolati sulla base della retribuzione percepita (o del tetto massimo, se lo stipendio è superiore). Contano sia per il diritto alla pensione sia per il calcolo dell’importo dell’assegno pensionistico.

    Attenzione: i contributi figurativi del congedo straordinario non sono utili per raggiungere i requisiti della NASPI (indennità di disoccupazione), che richiede contribuzione effettiva.

    Come fare domanda INPS

    La domanda di congedo straordinario si presenta esclusivamente all’INPS. Ecco la procedura passo per passo:

    1. Verifica i requisiti: assicurati che il familiare abbia il verbale di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104) e che la convivenza sia attestata
    2. Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS
    3. Cerca il servizio: “Congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità”
    4. Compila la domanda online: inserisci i dati del familiare, il tipo di parentela, il periodo richiesto e allega la documentazione
    5. Invia la domanda e conserva la ricevuta con il numero di protocollo
    6. Comunica al datore di lavoro: invia copia della domanda INPS con almeno 15 giorni di preavviso (salvo urgenze)

    In alternativa al portale online, puoi presentare domanda tramite il Contact Center INPS (803 164 da rete fissa, 06 164 164 da cellulare) oppure attraverso un patronato. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione e nell’invio della domanda.

    Congedo straordinario e congedo parentale: differenze

    Molti confondono il congedo straordinario con il congedo parentale, ma sono due istituti completamente diversi:

    CaratteristicaCongedo straordinario 104Congedo parentale
    ScopoAssistere familiare con disabilità graveCura dei figli (anche sani)
    DurataMax 2 anni nella vita lavorativaMax 10-11 mesi per coppia
    Retribuzione100% (con tetto INPS)30% (80% per alcune mensilità nel 2026)
    RequisitoHandicap grave art. 3 c. 3 L. 104Figlio fino a 12 anni
    ConvivenzaRichiesta (salvo genitori)Non richiesta

    I due congedi sono cumulabili: puoi fruire sia del congedo parentale per i tuoi figli sia del congedo straordinario per un genitore disabile, purché i periodi non si sovrappongano.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    FAQ congedo straordinario 104

    Il congedo straordinario è compatibile con il lavoro part-time?

    Sì, anche i lavoratori part-time possono richiedere il congedo straordinario. L’indennità sarà proporzionata all’orario di lavoro effettivo.

    Posso frazionare il congedo in singole giornate?

    Sì, il congedo può essere fruito in modo frazionato, anche a singole giornate. In caso di fruizione frazionata, i giorni festivi e non lavorativi compresi tra due periodi di congedo non vengono conteggiati.

    Cosa succede se perdo il lavoro durante il congedo?

    Il datore di lavoro non può licenziarti durante il congedo straordinario. Il posto di lavoro è garantito dalla legge. Se l’azienda chiude o ci sono licenziamenti collettivi, hai diritto alla NASPI come qualsiasi altro lavoratore.

    Il congedo straordinario si può chiedere per un genitore non convivente?

    Sì, per i genitori (naturali, adottivi o affidatari) del disabile non è richiesta la convivenza. Questo requisito si applica invece a figli, fratelli e parenti entro il terzo grado.

    Quanto tempo ci vuole per l’approvazione della domanda INPS?

    I tempi medi di risposta dell’INPS sono di 30-60 giorni dalla presentazione della domanda. È consigliabile presentare la domanda con largo anticipo rispetto alla data di inizio del congedo desiderata.

    Hai bisogno di assistenza per il congedo straordinario?

    La procedura per il congedo straordinario Legge 104 può sembrare complessa, tra requisiti di convivenza, ordine di priorità e documentazione da presentare. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase: dalla verifica dei requisiti alla compilazione della domanda INPS.

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      Maggio 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-03 09:00:002026-05-31 17:58:07Congedo Straordinario Legge 104: 2 Anni Retribuiti nel 2026
      CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      Detrazione Mantenimento Cane Guida 2026: 1.100 euro nel Modello 730 (rigo E81)

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      La detrazione per il mantenimento del cane guida è un'agevolazione fiscale riservata alle persone non vedenti che possiedono un cane guida regolarmente addestrato. Nel Modello 730/2026 (redditi 2025) la detrazione forfettaria sale da 1.000 a 1.100 euro: un importo fisso, non legato al 19% e non subordinato alla presentazione di scontrini o fatture.

      In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo come funziona davvero la detrazione del rigo E81 del Quadro E, chi può richiederla, come si compila il modello e perché è importante distinguerla dalla diversa detrazione del 19% sulle spese di acquisto del cane guida.

      Cos'è la detrazione forfettaria mantenimento cane guida (rigo E81)

      Il rigo E81 del Modello 730/2026 è dedicato esclusivamente alle persone non vedenti che mantengono un cane guida. Si tratta di una detrazione forfettaria: barrando la casella, viene riconosciuto un importo fisso, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute per l'animale (cibo, veterinario, accessori).

      Nel 730/2026 l'importo della detrazione forfettaria sale a 1.100 euro (era 1.000 euro fino al 730/2025). Il nuovo importo viene applicato in fase di compilazione del modello e compare al rigo 38 del prospetto di liquidazione (il riepilogo delle detrazioni).

      Anno fiscaleModello 730Detrazione forfettaria
      Redditi 2024730/20251.000 euro
      Redditi 2025730/20261.100 euro

      Non è il 19%: è una somma fissa

      È importante chiarire un equivoco frequente: la detrazione del rigo E81 non è il 19% di un importo. Si tratta di una somma fissa che il sistema applica direttamente in dichiarazione barrando la casella, senza calcoli percentuali.

      La differenza con altre voci del Quadro E è sostanziale: per le spese mediche, ad esempio, occorre indicare l'importo speso e l'Agenzia delle Entrate calcola il 19% al netto della franchigia di 129,11 euro. Per il mantenimento del cane guida, invece, basta barrare la casella e l'importo di 1.100 euro viene riconosciuto in via forfettaria.

      Chi può richiedere la detrazione

      La detrazione del rigo E81 spetta esclusivamente alla persona non vedente proprietaria del cane guida. Non può essere indicata in dichiarazione da un familiare, anche se la persona non vedente è fiscalmente a carico. È un punto delicato che spesso genera confusione nelle famiglie con un componente non vedente a carico.

      Conseguenza pratica: la persona non vedente proprietaria del cane guida deve presentare il proprio Modello 730 (o Modello Redditi PF) per beneficiare della detrazione, anche se per il resto sarebbe a carico fiscale di un familiare. Senza dichiarazione propria, la detrazione viene persa.

      Requisiti soggettivi

      • Cecità totale oppure residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione
      • Possesso effettivo del cane guida regolarmente addestrato presso un centro riconosciuto
      • Indicazione una sola volta per ciascun contribuente, anche in caso di possesso di più cani guida

      La detrazione è legata alla capienza fiscale

      La detrazione forfettaria di 1.100 euro è un importo che si sottrae direttamente dall'IRPEF dovuta. Funziona quindi solo se il contribuente paga IRPEF sufficiente: la quota di detrazione che eccede l'imposta lorda viene perduta, perché non è un credito d'imposta rimborsabile.

      Esempi pratici

      • IRPEF dovuta 0 euro: il contribuente non recupera nulla. La detrazione di 1.100 euro non genera rimborso.
      • IRPEF dovuta 500 euro: il contribuente recupera solo 500 euro. La parte eccedente (600 euro) viene persa.
      • IRPEF dovuta 1.500 euro: il contribuente recupera l'intera detrazione di 1.100 euro.

      Per questo motivo la detrazione è piena solo per chi ha un reddito imponibile sufficiente a generare imposta lorda capiente. Nei casi di reddito basso o nullo, l'agevolazione è solo parziale o inesistente.

      Come compilare il rigo E81 nel Modello 730/2026

      La compilazione è estremamente semplice: nella Sezione VI del Quadro E (“Altre detrazioni”), in corrispondenza del rigo E81, basta apporre una X nella casella. Non occorre indicare l'importo, né allegare scontrini o fatture: l'importo forfettario di 1.100 euro viene applicato in automatico dal sistema.

      Documentazione da conservare

      Anche se non serve allegare nulla in dichiarazione, il contribuente deve conservare per eventuali controlli:

      • Certificato medico di cecità (totale o con residuo visivo non superiore a 1/20)
      • Documentazione del centro di addestramento riconosciuto da cui proviene il cane guida
      • Documenti che attestino la proprietà del cane (microchip, libretto sanitario)

      Dove appare nella dichiarazione

      Una volta compilato il rigo E81 e completata la dichiarazione, l'importo della detrazione forfettaria di 1.100 euro compare al rigo 38 del prospetto di liquidazione del Modello 730/2026. Consigliamo di verificare sempre questa sezione prima di firmare la dichiarazione.

      Diversa dalla detrazione del 19% per l'acquisto del cane

      Il rigo E81 va tenuto separato dalla detrazione del 19% per l'acquisto del cane guida, che rientra invece tra le spese sanitarie del rigo E5. Sono due agevolazioni distinte e cumulabili:

      Acquisto cane guidaMantenimento cane guida
      RigoE5 (spese sanitarie 19%)E81 (detrazione forfettaria)
      TipoDetrazione 19% sull'importo spesoImporto fisso 1.100 euro
      FrequenzaUna volta ogni 4 anniOgni anno
      DocumentiFattura di acquistoNessuno (basta barrare la casella)
      IVA acquistoAliquota agevolata 4%—

      Chi acquista per la prima volta un cane guida può quindi beneficiare nello stesso anno sia della detrazione del 19% sulla spesa di acquisto (rigo E5), sia della detrazione forfettaria di mantenimento (rigo E81). Negli anni successivi, fino al successivo acquisto, resta solo la detrazione forfettaria del rigo E81.

      Lo storico degli importi nel tempo

      L'importo forfettario per il mantenimento del cane guida ha avuto diversi adeguamenti nel corso degli anni:

      • Fino al 2001: 1.000.000 di lire
      • Dal 2002 con l'introduzione dell'euro: 516,46 euro
      • Dal 730/2020 (redditi 2019): 1.000 euro
      • Dal 730/2026 (redditi 2025): 1.100 euro

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande frequenti sul rigo E81

      Devo conservare scontrini per cibo e veterinario?

      No. La detrazione forfettaria del rigo E81 prescinde dalle spese effettivamente sostenute. Non occorre conservare scontrini di cibo, accessori o visite veterinarie. È sufficiente la documentazione di proprietà del cane guida e del certificato di cecità.

      Posso indicare in dichiarazione il cane guida del mio familiare a carico?

      No. La detrazione del rigo E81 spetta esclusivamente alla persona non vedente proprietaria del cane. Anche se il familiare non vedente è fiscalmente a tuo carico, la detrazione non è trasferibile: deve essere il proprietario a presentare la propria dichiarazione.

      Cosa succede se la mia IRPEF è inferiore a 1.100 euro?

      Recuperi solo l'importo pari all'IRPEF dovuta. La parte di detrazione eccedente l'imposta lorda non genera rimborso e viene perduta. La detrazione forfettaria del rigo E81 non è un credito d'imposta rimborsabile.

      Cosa cambia tra il 730/2025 e il 730/2026?

      L'importo forfettario passa da 1.000 a 1.100 euro. La modalità di compilazione (barrare la casella E81) e i requisiti per beneficiare della detrazione restano invariati.

      Hai bisogno di aiuto con il tuo Modello 730?

      Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste le persone con disabilità visiva nella corretta compilazione del Modello 730/2026, garantendo l'applicazione di tutte le detrazioni spettanti, inclusa la detrazione forfettaria di 1.100 euro per il mantenimento del cane guida.

      Per prendere appuntamento o richiedere informazioni, contatta il nostro CAF di Udine: ti aiuteremo a verificare i requisiti, raccogliere la documentazione necessaria e a compilare la dichiarazione in modo corretto.

      Maggio 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-03 08:17:392026-05-31 17:58:15Detrazione Mantenimento Cane Guida 2026: 1.100 euro nel Modello 730 (rigo E81)
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      Congedo per Malattia Figlio 2026: Durata e Novità

      congedo parentale 2025

      Quando un figlio si ammala, i genitori lavoratori hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per assisterlo. Il congedo per malattia del figlio è un istituto previsto dal Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) che consente a entrambi i genitori, alternativamente, di restare a casa senza rischiare il licenziamento. In questa guida vediamo la durata del congedo in base all’età del bambino, le novità 2026, la retribuzione e le differenze con i permessi Legge 104.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è il congedo per malattia del figlio
      2. Durata del congedo in base all’età del figlio
      3. Retribuzione e contributi figurativi
      4. Come richiedere il congedo: certificato pediatra
      5. Novità 2026 sul congedo per malattia del figlio
      6. Differenze con i permessi Legge 104
      7. Congedo malattia figlio e congedo parentale
      8. Domande frequenti

      Cos’è il congedo per malattia del figlio

      Il congedo per malattia del figlio è il diritto di entrambi i genitori (madre e padre), lavoratori dipendenti, di astenersi dal lavoro per tutta la durata della malattia del bambino. Si tratta di un diritto individuale: ciascun genitore può usufruirne, ma non contemporaneamente per lo stesso figlio nello stesso periodo.

      A differenza del congedo parentale, che può essere usato per qualsiasi esigenza di cura, il congedo per malattia del figlio richiede una certificazione medica che attesti lo stato di malattia del bambino. Non è necessario il ricovero ospedaliero: basta anche una semplice influenza o malattia esantematica.

      Durata del congedo in base all’età del figlio

      La durata del congedo per malattia del figlio varia in base all’età del bambino. Ecco le regole per il 2026:

      Figlio fino a 3 anni di età:

      • Ciascun genitore può assentarsi senza limiti di giorni
      • Il congedo copre l’intera durata della malattia, anche se prolungata
      • I due genitori possono alternarsi (non contemporaneamente)

      Figlio tra 3 e 8 anni di età:

      • Ciascun genitore ha diritto a 5 giorni lavorativi all’anno
      • Il limite è individuale: 5 giorni per la madre + 5 giorni per il padre = 10 giorni totali per il nucleo
      • I giorni non utilizzati non sono cumulabili con l’anno successivo

      Figlio oltre 8 anni: il diritto al congedo per malattia del figlio non è più previsto dalla legge. Per figli con disabilità grave, però, restano disponibili i permessi previsti dalla Legge 104/1992.

      Retribuzione e contributi figurativi

      Il congedo per malattia del figlio è non retribuito per legge. Questo significa che durante i giorni di assenza il genitore non percepisce lo stipendio. Tuttavia, alcuni contratti collettivi nazionali (CCNL) prevedono trattamenti migliorativi: verifica sempre il tuo contratto di lavoro.

      Per quanto riguarda i contributi previdenziali, la normativa prevede:

      • Figlio fino a 3 anni: i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa piena, cioè contano interamente ai fini della pensione
      • Figlio tra 3 e 8 anni: la copertura contributiva è ridotta, con un valore convenzionale pari al 200% dell’assegno sociale

      I contributi figurativi sono fondamentali per non avere “buchi” nella carriera contributiva. Se hai dubbi sulla tua situazione previdenziale, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a verificare l’estratto conto contributivo INPS.

      Come richiedere il congedo: certificato pediatra

      Per usufruire del congedo per malattia del figlio, il genitore deve seguire questa procedura:

      1. Certificato del pediatra: il medico curante del bambino (o il pediatra di libera scelta) deve rilasciare un certificato di malattia, preferibilmente in formato telematico, inviandolo direttamente all’INPS
      2. Comunicazione al datore di lavoro: il genitore deve informare tempestivamente il datore di lavoro dell’assenza, indicando il nome e la data di nascita del figlio malato
      3. Dichiarazione sostitutiva: è necessaria un’autocertificazione in cui il genitore dichiara che l’altro genitore non sta usufruendo contemporaneamente del congedo per lo stesso figlio

      Il datore di lavoro non può rifiutare il congedo se la documentazione è corretta. Non è necessaria la domanda INPS online, poiché il congedo per malattia del figlio è gestito direttamente tra lavoratore e datore di lavoro (l’INPS non eroga indennità, trattandosi di congedo non retribuito).

      Novità 2026 sul congedo per malattia del figlio

      Il 2026 porta alcune novità importanti per i genitori lavoratori:

      • Certificato medico telematico obbligatorio: dal 2026 il certificato di malattia del figlio deve essere trasmesso in formato elettronico dal pediatra, come già avviene per la malattia del lavoratore. Questo semplifica la procedura ed elimina la necessità di consegnare il certificato cartaceo
      • Estensione CCNL: diversi contratti collettivi rinnovati nel 2025-2026 hanno introdotto la retribuzione parziale (dal 30% al 50%) per i primi giorni di congedo malattia figlio. Verifica il tuo CCNL di riferimento
      • Compatibilità con lo smart working: alcune interpretazioni INPS hanno chiarito che il genitore può richiedere il congedo anche se lavora in smart working, poiché l’assistenza al figlio malato richiede attenzione dedicata

      In ambito parlamentare si discute anche una proposta di legge per estendere il congedo retribuito fino a 3 giorni l’anno per i figli fino a 14 anni, ma al momento non è ancora stata approvata.

      Differenze con i permessi Legge 104

      È importante non confondere il congedo per malattia del figlio con i permessi previsti dalla Legge 104/1992. Ecco le principali differenze:

      • Congedo malattia figlio: si applica a qualsiasi malattia del bambino (influenza, varicella, bronchite), non serve la certificazione di handicap grave, valido fino a 8 anni del figlio
      • Permessi Legge 104: si applicano solo in caso di handicap grave certificato (art. 3 comma 3), prevedono 3 giorni al mese retribuiti, senza limiti di età del figlio
      • Congedo straordinario Legge 104: fino a 2 anni retribuiti nella vita lavorativa, ma solo per assistenza a familiari con handicap grave

      I due istituti non si escludono a vicenda: un genitore di figlio con disabilità grave può usufruire sia dei permessi Legge 104 sia del congedo per malattia del figlio, a seconda della situazione specifica.

      Congedo malattia figlio e congedo parentale

      Il congedo per malattia del figlio è completamente indipendente dal congedo parentale. Ciò significa che un genitore può usufruire di entrambi nello stesso anno, senza che i giorni dell’uno si sottraggano all’altro.

      Ad esempio, una madre che ha già utilizzato 3 mesi di congedo parentale può comunque prendere il congedo per malattia del figlio quando il bambino si ammala. Allo stesso modo, il padre che ha usato i 10 giorni di congedo di paternità e parte del congedo parentale mantiene intatto il diritto al congedo malattia figlio.

      Le detrazioni per figli a carico non vengono influenzate dall’utilizzo del congedo. Chi percepisce il bonus mamme mantiene il diritto anche durante i periodi di assenza per malattia del figlio.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande frequenti sul congedo malattia figlio

      Il congedo per malattia del figlio spetta anche ai genitori adottivi?

      Sì, il congedo spetta a tutti i genitori lavoratori dipendenti, compresi quelli adottivi e affidatari. L’età di riferimento è sempre quella anagrafica del bambino, non quella dell’ingresso in famiglia.

      Posso prendere il congedo se mio figlio ha il raffreddore?

      Sì, la legge non distingue tra malattie gravi e lievi. Qualsiasi patologia certificata dal pediatra dà diritto al congedo. Anche un semplice raffreddore, se certificato, consente l’assenza dal lavoro.

      Il datore di lavoro può chiedermi di recuperare i giorni?

      No. Il congedo per malattia del figlio è un diritto irrinunciabile. Il datore di lavoro non può chiederti di recuperare i giorni, né di lavorare da casa durante il congedo, né di usare ferie o permessi al posto del congedo.

      Cosa succede se entrambi i genitori lavorano per lo stesso datore?

      Anche in questo caso, entrambi hanno diritto al congedo, ma non possono usufruirne contemporaneamente per lo stesso figlio. Il datore di lavoro deve rispettare il diritto di ciascun genitore singolarmente.

      Hai bisogno di aiuto con il congedo per malattia del figlio?

      Il congedo per malattia del figlio è un diritto fondamentale per ogni genitore lavoratore. Se hai dubbi sulla durata, sulla retribuzione prevista dal tuo CCNL o sulla procedura da seguire, il CAF Centro Fiscale di Udine può fornirti assistenza personalizzata. Possiamo anche aiutarti a verificare i tuoi contributi figurativi e la tua situazione previdenziale complessiva.

      Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine

      I nostri operatori possono aiutarti con i congedi, il congedo parentale, i contributi figurativi e tutte le pratiche legate alla genitorialità.

      Scrivici su WhatsApp: 366 601 8121

      Oppure chiamaci al 0432 1638640
      Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine

      Maggio 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/congedo-parentale.jpg 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-02 09:00:002026-05-31 17:58:24Congedo per Malattia Figlio 2026: Durata e Novità
      CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      730 Precompilato 2026: dal 14 Maggio è Possibile Visualizzare la Dichiarazione

      Dichiarazione dei redditi 730

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è il 730 Precompilato e Perché dal 14 Maggio 2026
      2. Come Accedere al 730 Precompilato 2026
      3. Dati già Presenti nel 730 Precompilato 2026
      4. Novità del 730 Precompilato 2026
      5. Come Verificare, Modificare e Accettare la Dichiarazione
      6. Vantaggi dell’Accettazione Senza Modifiche: Esonero dai Controlli Formali
      7. Scadenze del 730 Precompilato 2026
      8. Come Delegare il CAF Centro Fiscale per il 730
      9. Domande Frequenti sul 730 Precompilato 2026

      Il 730 precompilato 2026 rappresenta uno degli strumenti più importanti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per semplificare la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati. A partire dal 14 maggio 2026, i contribuenti possono finalmente visualizzare la propria dichiarazione precompilata, controllarne i dati, modificarla se necessario e presentarla direttamente online. In questa guida completa spieghiamo tutto ciò che devi sapere: come accedere con SPID, CIE o CNS, quali dati sono già inseriti, le novità di quest’anno, le scadenze da rispettare e i vantaggi concreti di accettare il modello senza modifiche.

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      Cos’è il 730 Precompilato e Perché dal 14 Maggio 2026

      Il modello 730 precompilato è la dichiarazione dei redditi già compilata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati fiscali che terzi soggetti (datori di lavoro, enti previdenziali, banche, assicurazioni, strutture sanitarie, istituti di istruzione) comunicano all’Amministrazione finanziaria nel corso dell’anno. Il servizio, introdotto nel 2015, si è progressivamente arricchito di nuove informazioni, diventando ogni anno più completo e affidabile.

      Per l’anno d’imposta 2025 (dichiarazione 2026), la finestra temporale di visualizzazione si apre il 14 maggio 2026. Si tratta della data a partire dalla quale ogni contribuente legittimato (lavoratore dipendente, pensionato, collaboratore coordinato e continuativo) può entrare nel portale dell’Agenzia delle Entrate e vedere la propria dichiarazione già popolata con i dati in possesso del Fisco. La possibilità di inviare il 730 precompilato è invece aperta a partire dalla stessa data.

      Chi può utilizzare il 730 precompilato? Possono presentare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta 2025 hanno percepito:

      • Redditi di lavoro dipendente (compresi i redditi a questi assimilati, come le borse di studio, i compensi per lavori socialmente utili, le indennità di disoccupazione NASPI)
      • Redditi da pensione (pensioni INPS, pensioni complementari, rendite vitalizie)
      • Redditi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
      • Redditi fondiari (terreni e fabbricati)
      • Redditi di capitale non soggetti a ritenuta a titolo d’imposta definitiva
      • Redditi diversi (es. plusvalenze da vendita di terreni non edificabili)
      • Redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati, ecc.), da indicare ai fini della liquidazione dell’imposta

      Come Accedere al 730 Precompilato 2026

      L’accesso al 730 precompilato 2026 avviene esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate. Sono previste tre modalità di autenticazione, tutte basate sull’identità digitale o su credenziali personali certificate:

      SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

      Lo SPID è la modalità di accesso più diffusa. Per accedere al 730 precompilato con SPID occorre avere un account di livello 2 (username, password + codice OTP via app o SMS) o superiore. I principali provider SPID in Italia sono: PosteID, Aruba, TIM ID, Namirial, Infocert, Register.it. Se non hai ancora lo SPID, puoi richiederlo gratuitamente online attraverso il sito di uno dei provider accreditati, con riconoscimento tramite webcam o di persona.

      CIE (Carta d’Identità Elettronica)

      La Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0) può essere usata per accedere al 730 precompilato tramite l’app CieID (disponibile su Android e iOS) oppure tramite un lettore NFC collegato al PC. L’accesso con CIE garantisce un livello di sicurezza pari al livello 3 SPID. Per chi non ha ancora lo SPID ma dispone di una CIE rilasciata dopo il 2016, è un’ottima alternativa immediata.

      CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

      La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) include la tessera sanitaria abilitata (quella con il microchip) e i dispositivi equivalenti rilasciati da alcune Camere di Commercio. Per usarla occorre un lettore di smart card e il relativo software installato sul PC, oltre al codice PIN fornito al momento del rilascio. Questa modalità è ancora utilizzata da molti professionisti e anziani che non hanno adottato lo SPID.

      Come accedere passo per passo:

      1. Vai su precompilata.agenziaentrate.gov.it
      2. Clicca su “Accedi alla dichiarazione precompilata”
      3. Scegli la modalità di autenticazione (SPID, CIE o CNS)
      4. Completa l’autenticazione con le tue credenziali
      5. Una volta dentro, clicca su “Visualizza” accanto al tuo 730

      Dati già Presenti nel 730 Precompilato 2026

      Il 730 precompilato 2026 contiene già una grande quantità di informazioni trasmesse da soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate. Ecco un riepilogo completo dei dati che troverai già inseriti nella tua dichiarazione:

      Redditi e Ritenute

      • Redditi di lavoro dipendente e pensione: dati dalla Certificazione Unica (CU) trasmessa dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, INPS, enti pensionistici)
      • Redditi da lavoro autonomo occasionale: se soggetti a ritenuta d’acconto del 20%
      • Ritenute IRPEF e addizionali regionali/comunali: già indicate nella CU
      • Detrazioni da lavoro dipendente e pensione: calcolate automaticamente in base al reddito

      Spese Sanitarie

      Dal 2016 il Sistema Tessera Sanitaria trasmette all’Agenzia delle Entrate tutti i dati sulle spese sanitarie sostenute dai contribuenti. Nel 730 precompilato troverai:

      • Spese mediche detraibili al 19% (visite specialistiche, esami, farmaci con ricetta, dispositivi medici)
      • Ticket SSN
      • Spese veterinarie
      • Contributi a fondi sanitari integrativi
      • Spese per assistenza personale (badanti, assistenti familiari)

      Attenzione: le spese sanitarie detraibili al 19% sono soggette alla franchigia di 129,11 euro: la detrazione si calcola sull’importo eccedente tale soglia. L’importo massimo detraibile non ha un tetto fisso, ma per redditi superiori a 120.000 euro le detrazioni vengono ridotte progressivamente fino ad azzerarsi sopra i 240.000 euro.

      Mutui e Interessi Passivi

      • Interessi su mutui ipotecari per acquisto prima casa: detrazione del 19% su un massimo di 4.000 euro di interessi passivi
      • Interessi su mutui per costruzione prima casa: detrazione del 19% su un massimo di 2.582,28 euro
      • Interessi su mutui agrari: detrazione del 19% nei limiti del reddito dei terreni

      Polizze Assicurative

      • Premi per assicurazioni vita e infortuni: detrazione del 19% su un massimo di 530 euro (o 750 euro per rischio morte/invalidità permanente, 1.291,14 euro per non autosufficienza)
      • Premi per polizze aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo: detrazione del 19% senza limite massimo

      Spese Scolastiche e Universitarie

      • Rette scolastiche per scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado (statali e paritarie)
      • Tasse universitarie (università pubbliche e private)
      • Spese per asilo nido: detrazione del 19% su un massimo di 632 euro per figlio
      • Spese per attività sportive dei figli di età tra 5 e 18 anni: detrazione del 19% su un massimo di 210 euro per figlio

      Contributi Previdenziali e Assistenziali

      • Contributi INPS versati come lavoratore dipendente (già nella CU)
      • Contributi per colf e badanti: deducibili fino a 1.549,37 euro
      • Contributi a fondi pensione complementare: deducibili fino a 5.164,57 euro
      • Contributi versati per familiari a carico (es. contributi volontari INPS per la pensione del coniuge)

      Immobili e Rendite

      • Redditi fondiari (terreni e fabbricati) da Catasto
      • Canoni di locazione da contratti registrati
      • Cedolare secca su affitti (10% o 21% a seconda del tipo di contratto)
      • IMU versata: le abitazioni diverse dalla prima casa soggette ad IMU non scontano più IRPEF sui redditi fondiari

      Novità del 730 Precompilato 2026

      Il 730 precompilato 2026 (per l’anno d’imposta 2025) porta con sé alcune importanti novità rispetto alle edizioni precedenti, sia in termini di dati inclusi sia di funzionalità del portale:

      Nuovi Dati Precaricati

      • Spese per interventi edilizi (superbonus, bonus ristrutturazioni): i dati sulle spese sostenute nel 2025 per interventi agevolati vengono inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni ricevute
      • Contributi per riduzione rischio sismico: sismabonus e acquisti di immobili in zona sismica
      • Spese per sistemi di accumulo energia: detraibili al 50%
      • Dati su criptoattività: dal 2024 gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di comunicare le operazioni in criptoattività; le relative informazioni potranno essere presenti nel 730 precompilato 2026
      • Spese funebri: trasmesse da onoranze funebri certificate

      Nuove Funzionalità del Portale

      • Aggiornamento interfaccia: il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it è stato aggiornato per una migliore navigazione da dispositivi mobili
      • Storico dichiarazioni: è possibile consultare le dichiarazioni degli anni precedenti direttamente dall’area riservata
      • Notifiche via email/SMS: il contribuente può attivare notifiche automatiche per aggiornamenti sul rimborso o sull’elaborazione della dichiarazione
      • Assistenza virtuale (chatbot): l’Agenzia mette a disposizione un assistente virtuale per rispondere alle domande più frequenti direttamente sul portale

      Modifiche Normative che Impattano il 730/2026

      • Riforma IRPEF 2025: il regime a scaglioni con le aliquote aggiornate (23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro) è già recepito nel precompilato
      • Detrazioni per familiari a carico: modifiche alle detrazioni per figli a carico sopra i 21 anni (in parte sostituite dall’Assegno Unico Universale)
      • Oneri detraibili al 19%: confermato il requisito del pagamento tracciabile (bonifico, carta, PagoPa) per la detraibilità
      • Bonus casa 2025: le spese per ristrutturazioni ordinarie sono agevolate al 36% (non più 50% per molte tipologie), mentre il Superbonus scende ulteriormente per i lavori non completati

      Come Verificare, Modificare e Accettare la Dichiarazione

      Dopo aver effettuato l’accesso al portale e visualizzato il tuo 730 precompilato 2026, hai tre possibilità di azione:

      1. Accettare senza Modifiche

      Se i dati presenti nel 730 sono corretti e completi, puoi accettare la dichiarazione così com’è e inviarla direttamente. Il processo è semplice:

      1. Visualizza la dichiarazione precompilata
      2. Controlla il riepilogo dei dati
      3. Clicca su “Conferma e invia”
      4. Inserisci il codice di conferma (inviato via SMS al tuo numero o via app del provider SPID)
      5. Ricevi la ricevuta telematica di avvenuta presentazione

      2. Modificare e Integrare

      Se vuoi aggiungere dati mancanti o correggere informazioni errate, puoi modificare il 730 direttamente online. Le modifiche più comuni riguardano:

      • Spese non presenti nel sistema (es. spese mediche pagate in contanti prima di luglio 2020 e non registrate nel sistema TS, libri scolastici, abbonamenti trasporti)
      • Correzione di dati errati (es. importo mutuo diverso da quello comunicato dalla banca)
      • Aggiunta di redditi non precaricati (es. redditi da locazione non registrati)
      • Inserimento di oneri non comunicati (es. erogazioni liberali, contributi associativi)

      Attenzione: ogni modifica apportata al 730 precompilato trasforma la dichiarazione in una dichiarazione “modificata”, perdendo il beneficio dell’esonero dai controlli formali sulle spese detraibili (vedi sezione successiva).

      3. Delegare un CAF o Professionista Abilitato

      Puoi delegare un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro) ad accedere, verificare, modificare e trasmettere il tuo 730 per conto tuo. Il CAF acquisisce la delega tramite un apposito modulo e accede ai tuoi dati direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate, senza che tu debba fare nulla online. È la soluzione ideale per chi ha una situazione fiscale complessa o non ha dimestichezza con gli strumenti digitali.

      Vantaggi dell’Accettazione Senza Modifiche: Esonero dai Controlli Formali

      Accettare il 730 precompilato senza modifiche offre un vantaggio fiscale molto rilevante: l’esonero dai controlli formali documentali sulle spese detraibili e deducibili presenti nella dichiarazione. Questo beneficio è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 e confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

      Cosa Significa “Esonero dai Controlli Formali”?

      Normalmente, dopo la presentazione del 730, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al contribuente la documentazione a supporto delle spese detratte (ricevute mediche, ricevute pagamenti, contratti di mutuo, polizze, ecc.). Se accetti il 730 precompilato senza apportare modifiche, l’Agenzia delle Entrate rinuncia al controllo formale sui dati già in suo possesso (quelli trasmessi dai soggetti terzi). In sostanza:

      • Non ti verranno richieste ricevute o documenti per le spese già presenti nel precompilato (es. spese mediche dal sistema TS, interessi su mutuo dalla banca, premi assicurativi dalla compagnia)
      • Non saranno applicate sanzioni né richieste integrazioni per i dati precaricati, anche se risultassero leggermente diversi dalla realtà per errori del soggetto terzo
      • La responsabilità del dato errato ricade sul soggetto che lo ha trasmesso all’Agenzia (es. la banca che ha comunicato un importo di interessi sbagliato), non sul contribuente

      Cosa Succede se il CAF Trasmette il 730 Precompilato?

      Quando è il CAF a presentare il 730 precompilato per tuo conto (con o senza modifiche), l’esonero dai controlli formali si estende anche ai dati che il CAF ha verificato e attestato. Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta di avvenuta presentazione e conserva la documentazione che ha verificato, garantendo all’Agenzia delle Entrate che i dati siano corretti. In caso di errore del CAF, la responsabilità ricade sul CAF stesso, non sul contribuente.

      Questo rappresenta un’ulteriore tutela per il contribuente che si affida a un CAF Centro Fiscale per la gestione del proprio 730.

      Scadenze del 730 Precompilato 2026

      Rispettare le scadenze del 730 precompilato 2026 è fondamentale per evitare sanzioni e per ricevere i rimborsi IRPEF entro i tempi previsti. Ecco il calendario completo:

      DataEventoChi Riguarda
      14 maggio 2026Apertura visualizzazione e invio 730 precompilatoTutti i contribuenti abilitati
      30 giugno 2026Scadenza per ricevere rimborso IRPEF nello stipendio/pensione di luglioDipendenti e pensionati con sostituto d’imposta
      23 luglio 2026Scadenza per ricevere rimborso nella rata di agostoDipendenti e pensionati con sostituto d’imposta
      30 settembre 2026Scadenza finale per presentare il 730 (incluso precompilato modificato)Tutti i contribuenti (tramite CAF, professionista o autonomamente)
      25 ottobre 2026Scadenza per il 730 integrativo a favore del contribuenteChi ha presentato il 730 entro il 30 settembre e vuole correggere a proprio favore

      Rimborsi IRPEF: se dalla dichiarazione emerge un credito d’imposta, il rimborso viene erogato direttamente in busta paga (o nella rata di pensione) dal sostituto d’imposta a partire da luglio 2026, oppure dall’INPS per i pensionati. Se non hai un sostituto d’imposta (es. sei disoccupato o hai perso il lavoro), il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite accredito sul conto corrente.

      Come Delegare il CAF Centro Fiscale per il 730

      Delegare il CAF Centro Fiscale di Udine per la presentazione del tuo 730 precompilato 2026 è la scelta più sicura e conveniente, soprattutto se hai una situazione fiscale articolata (immobili, spese mediche elevate, familiari a carico, redditi da lavoro autonomo occasionale, interessi su mutuo, bonus edilizi).

      Vantaggi del CAF per la Dichiarazione dei Redditi

      • Verifica professionale di tutti i dati precaricati: il CAF controlla ogni voce e segnala anomalie o dati mancanti
      • Integrazione di spese non presenti nel precompilato: il CAF conosce tutte le tipologie di oneri detraibili e si assicura che tu non perda nemmeno un euro di detrazione
      • Garanzia CAF: in caso di errore nella compilazione, la responsabilità fiscale ricade sul CAF, non sul contribuente. Questo significa zero rischi per te
      • Assistenza post-dichiarazione: il CAF ti supporta in caso di comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, richieste di chiarimenti o controlli
      • Deleghe per persone anziane o non digitali: il CAF si occupa di tutto, anche per chi non usa internet o ha difficoltà con i sistemi digitali

      Documenti da Portare al CAF per il 730

      • Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale
      • Certificazione Unica (CU) del 2025 rilasciata dal datore di lavoro o dall’INPS
      • Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (modello 730/2025 o Redditi PF 2025)
      • Documentazione spese detraibili: ricevute mediche, fatture interventi edilizi, ricevute bonifici ristrutturazioni, contratto mutuo e certificato interessi passivi della banca, quietanze premi assicurativi, ricevute spese scolastiche, ricevute erogazioni liberali
      • Dati immobili: visure catastali, contratti di locazione, dati IMU versata
      • Coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito del rimborso IRPEF

      Il CAF Centro Fiscale di Udine accetta appuntamenti da maggio 2026 per la presentazione del modello 730. Puoi prenotare il tuo appuntamento tramite WhatsApp, telefonando allo sportello o compilando il modulo online qui sotto.

      In alternativa al 730 precompilato, i contribuenti con redditi più complessi (es. redditi d’impresa, redditi da lavoro autonomo professionale) devono presentare il modello Redditi PF. Il CAF Centro Fiscale assiste anche in questi casi.

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      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti sul 730 Precompilato 2026

      Dal 14 maggio 2026 posso anche INVIARE il 730 precompilato o solo visualizzarlo?

      Dal 14 maggio 2026 puoi fare entrambe le cose: visualizzare il 730 precompilato E inviarlo. Non c’e differenza tra data di apertura alla visualizzazione e data di apertura all’invio: dal 14 maggio il portale dell’Agenzia delle Entrate e aperto sia per controllare i dati che per confermare e trasmettere la dichiarazione.

      Se non ho SPID come accedo al 730 precompilato?

      Puoi accedere con la CIE (Carta d’Identita Elettronica 3.0) tramite l’app CieID, oppure con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi, ovvero la tessera sanitaria con chip) usando un lettore di smart card. In alternativa, puoi delegare un CAF che accede per tuo conto.

      Cosa succede se accetto il 730 precompilato e i dati sono errati?

      Se accetti il 730 precompilato senza modifiche e i dati erano sbagliati per colpa di chi li ha trasmessi (banca, medico, datore di lavoro), la responsabilita ricade su quel soggetto, non su di te. Sei esonerato dai controlli formali documentali sulle spese gia presenti nel precompilato. Se invece hai aggiunto dati o modificato la dichiarazione, la responsabilita torna in parte su di te per le voci modificate.

      Entro quando devo presentare il 730 precompilato 2026?

      La scadenza finale per presentare il 730 (incluso il precompilato) e il 30 settembre 2026. Per ricevere il rimborso IRPEF gia nello stipendio/pensione di luglio, pero, conviene presentarlo entro il 30 giugno 2026. Per il rimborso di agosto, entro il 23 luglio 2026.

      Se mi rivolgo al CAF perdo il beneficio dell’esonero dai controlli formali?

      No, anzi. Quando e il CAF a presentare il tuo 730 (anche modificato), il CAF stesso verifica e attesta la correttezza dei dati, estendendo l’esonero dai controlli formali. In piu, in caso di errore del CAF, la responsabilita fiscale ricade sul CAF e non su di te: hai quindi una doppia tutela.


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        CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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        Alexandra Bala
        04/09/2026
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        ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        Lady
        01/09/2026
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        Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        Issam Elhefnawi
        31/07/2026
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        Molto gentile
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        Sibongile Moyana
        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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        Maggio 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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        Congedo di Paternità 2026: Giorni Obbligatori e Domanda INPS

        congedo parentale 2025

        Il congedo di paternità 2026 rappresenta un diritto fondamentale per i neo-papà che vogliono essere presenti nei primi momenti di vita del proprio figlio. La normativa italiana, aggiornata con le disposizioni del D.Lgs. 105/2022, prevede 10 giorni obbligatori retribuiti al 100% più un giorno facoltativo alternativo alla madre. In questa guida scoprirai tutto quello che devi sapere: quanti giorni spettano, quando usufruirne, come fare domanda all’INPS e quali sono le tutele previste dalla legge.

        Indice dei contenuti

        1. Cos’è il congedo di paternità obbligatorio
        2. Quanti giorni spettano nel 2026
        3. Quando usufruirne: tempistiche e scadenze
        4. Come fare domanda INPS online
        5. Retribuzione e contributi durante il congedo
        6. Congedo di paternità e adozione
        7. Cumulabilità con il congedo parentale
        8. Sanzioni per il datore di lavoro
        9. Domande frequenti

        Cos’è il congedo di paternità obbligatorio

        Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti che diventano padri. A differenza del congedo parentale, che è facoltativo e condiviso tra i genitori, il congedo di paternità è un obbligo di legge: il padre deve usufruirne, e il datore di lavoro non può impedirlo.

        Introdotto in via sperimentale nel 2013 con un solo giorno, il congedo è stato progressivamente ampliato fino a raggiungere i 10 giorni obbligatori attuali, resi strutturali dal D.Lgs. 105/2022 che ha recepito la Direttiva europea 2019/1158 sull’equilibrio tra vita professionale e vita privata.

        Quanti giorni spettano nel 2026

        Nel 2026 i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a:

        • 10 giorni obbligatori di congedo (anche non continuativi), retribuiti al 100% della retribuzione giornaliera
        • 1 giorno facoltativo aggiuntivo, utilizzabile in alternativa a un giorno di congedo di maternità della madre (previo accordo con la madre e rinuncia da parte sua)
        • In caso di parto gemellare, i giorni obbligatori raddoppiano a 20 giorni

        I 10 giorni sono lavorativi, quindi esclusi sabato, domenica e festivi. Possono essere fruiti anche in modo frazionato, cioè non necessariamente tutti di seguito. Ad esempio, un padre potrebbe prendere 5 giorni alla nascita e 5 giorni nelle settimane successive, purché rientri nei limiti temporali previsti.

        Quando usufruirne: tempistiche e scadenze

        Il congedo di paternità obbligatorio può essere utilizzato in un arco temporale ben preciso:

        • Da 2 mesi prima della data presunta del parto
        • Fino a 5 mesi dopo la nascita del figlio

        Questo significa che il padre può iniziare a usufruire del congedo già nelle ultime settimane di gravidanza della partner, ad esempio per accompagnarla alle visite mediche o prepararsi all’arrivo del bambino. La flessibilità consente di organizzarsi al meglio con il proprio datore di lavoro.

        Attenzione: il padre deve comunicare al datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza legati al parto anticipato. La comunicazione deve avvenire in forma scritta, anche tramite email.

        Come fare domanda INPS online

        La procedura per richiedere il congedo di paternità 2026 dipende dalla tipologia di rapporto lavorativo:

        Per i dipendenti del settore privato:

        1. Accedi al portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS
        2. Vai su “Prestazioni e servizi” → “Servizi” → “Congedo di paternità”
        3. Compila la domanda online indicando le date di fruizione
        4. Allega il certificato di nascita o la data presunta del parto
        5. Invia la domanda e conserva la ricevuta

        Per i dipendenti pubblici: la domanda va presentata direttamente al proprio ente datore di lavoro, che provvede al pagamento dell’indennità in busta paga. Non serve la domanda INPS.

        In alternativa alla procedura online, puoi presentare la domanda tramite il Contact Center INPS (803 164 da rete fissa, 06 164 164 da cellulare) oppure rivolgendoti a un patronato o CAF di fiducia come il CAF Centro Fiscale di Udine, che può assisterti gratuitamente nell’invio della pratica.

        Retribuzione e contributi durante il congedo

        Uno degli aspetti più importanti del congedo di paternità riguarda la retribuzione. Ecco come funziona:

        • I 10 giorni obbligatori sono retribuiti al 100% della retribuzione giornaliera. L’indennità è a carico dell’INPS (anticipata dal datore di lavoro in busta paga)
        • Il giorno facoltativo è anch’esso retribuito al 100%, ma solo se la madre rinuncia a un giorno del suo congedo di maternità
        • I giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa, quindi contano ai fini pensionistici
        • Il congedo è compatibile con il bonus mamme e con il bonus nido

        In pratica, il padre non subisce alcuna decurtazione dello stipendio durante i giorni di congedo. Inoltre, il periodo è utile ai fini dell’anzianità di servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità.

        Congedo di paternità e adozione

        Il diritto al congedo di paternità obbligatorio non si limita ai padri biologici. I 10 giorni obbligatori spettano anche in caso di:

        • Adozione nazionale: i giorni decorrono dall’ingresso del minore in famiglia
        • Adozione internazionale: i giorni decorrono dall’ingresso del minore in Italia
        • Affidamento preadottivo: stesse regole dell’adozione

        La finestra temporale resta di 5 mesi dall’evento (ingresso in famiglia o in Italia). La domanda INPS segue la stessa procedura, con l’aggiunta della documentazione relativa al provvedimento di adozione o affidamento emesso dal Tribunale per i Minorenni.

        Cumulabilità con il congedo parentale

        Una domanda molto frequente riguarda la possibilità di cumulare il congedo di paternità con il congedo parentale. La risposta è sì: i due istituti sono completamente indipendenti e cumulabili.

        Ecco le differenze principali:

        • Congedo di paternità: 10 giorni obbligatori, retribuiti al 100%, nei primi 5 mesi dalla nascita
        • Congedo parentale: fino a 6 mesi per il padre (massimo 10 mesi totali tra i due genitori, elevabili a 11 se il padre ne usa almeno 3), con indennità all’80% per i primi 2 mesi e al 30% per i successivi

        Un padre può quindi usufruire prima dei 10 giorni di congedo obbligatorio e poi, successivamente, richiedere il congedo parentale per un periodo più lungo. Le detrazioni per figli a carico restano valide durante entrambi i periodi di assenza.

        Sanzioni per il datore di lavoro

        Il congedo di paternità è un diritto irrinunciabile. Il datore di lavoro che impedisce, ostacola o rifiuta la fruizione del congedo commette un illecito sanzionabile. Le conseguenze sono:

        • Sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro per ogni violazione
        • Impossibilità di ottenere la certificazione di parità di genere, sempre più richiesta per accedere a sgravi contributivi e punteggi aggiuntivi nei bandi pubblici
        • Nullità del licenziamento: il padre è protetto dal licenziamento durante il congedo e fino a un anno dalla nascita del figlio

        Se il tuo datore di lavoro ti nega il congedo o ti penalizza per averlo richiesto, puoi rivolgerti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro o a un patronato per far valere i tuoi diritti. Il CAF Centro Fiscale di Udine può indirizzarti verso il supporto legale appropriato.

        📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

        Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande frequenti sul congedo di paternità 2026

        Il congedo di paternità è obbligatorio anche per i liberi professionisti?

        No, il congedo obbligatorio riguarda solo i lavoratori dipendenti (pubblici e privati). I liberi professionisti e le partite IVA possono però richiedere l’indennità di paternità alla propria cassa previdenziale, con regole specifiche per ogni ordine professionale.

        Posso usare i 10 giorni anche se lavoro part-time?

        Sì. Il congedo di paternità spetta a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal tipo di contratto (tempo pieno, part-time, determinato o indeterminato). L’indennità sarà calcolata in proporzione alla retribuzione giornaliera effettiva.

        Cosa succede se il figlio nasce prematuro?

        In caso di parto prematuro, i 10 giorni decorrono dalla data effettiva di nascita. Il padre ha comunque 5 mesi di tempo dalla nascita per usufruirne. Non è necessario ricalcolare le date rispetto a quelle presunte.

        Il congedo di paternità si può frazionare in ore?

        No, il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito solo a giornate intere. Non è possibile il frazionamento orario. Tuttavia, i giorni possono essere non consecutivi.

        Il congedo spetta anche in caso di aborto spontaneo?

        Il congedo di paternità spetta se l’interruzione avviene dopo il 180° giorno di gestazione, poiché dal punto di vista normativo si considera come parto a tutti gli effetti.

        Hai bisogno di assistenza per il congedo di paternità?

        Il congedo di paternità 2026 è un diritto importante che ogni neo-papà dovrebbe conoscere e utilizzare. Che tu debba fare domanda all’INPS, chiarire i tuoi diritti con il datore di lavoro o capire come combinarlo con il congedo parentale, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per guidarti in ogni passaggio.

        Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine

        I nostri operatori possono aiutarti con la domanda INPS per il congedo di paternità, il congedo parentale e tutte le pratiche legate alla genitorialità.

        Scrivici su WhatsApp: 366 601 8121

        Oppure chiamaci al 0432 1638640
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        Maggio 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/congedo-parentale.jpg 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-01 09:00:002026-05-31 17:59:07Congedo di Paternità 2026: Giorni Obbligatori e Domanda INPS
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        Precompilata 2026 Online: il Portale Informativo per Accedere al 730 e al Modello Redditi

        Dichiarazione dei redditi 730

        Il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it rappresenta il punto di accesso unificato per la dichiarazione dei redditi 2026. Dall’anno fiscale 2026, il sistema mette a disposizione dei contribuenti due strumenti distinti: il 730 precompilato, disponibile dal 30 aprile, e la precompilata Modello Redditi PF, disponibile dal 15 aprile. Capire quale utilizzare, come accedere e quali dati verificare è fondamentale per non commettere errori che potrebbero costare sanzioni o, peggio, far perdere rimborsi spettanti. In questa guida analizziamo il portale in ogni sua funzione, le differenze tra i due modelli, le scadenze 2026 e il ruolo del CAF nella gestione della pratica.

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        Indice dei contenuti

        1. Cos’è il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it
        2. Come accedere al portale precompilata 2026
        3. Differenza tra 730 precompilato e Modello Redditi PF precompilato
        4. Chi deve usare il 730 e chi il Modello Redditi PF
        5. Quali dati sono già precaricati nel portale 2026
        6. Come verificare e modificare i dati della precompilata
        7. Scadenze 2026: calendario completo del portale
        8. Inviare senza modifiche: quando conviene e rischi
        9. Il ruolo del CAF nella gestione della precompilata
        10. Errori comuni e come evitarli
        11. Domande Frequenti sulla Precompilata 2026

        Cos’è il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it

        Il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it è il servizio online dell’Agenzia delle Entrate che permette ai contribuenti italiani di accedere, verificare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata. Introdotto nel 2015 come sperimentazione, è diventato negli anni lo strumento principale per la gestione fiscale annuale di milioni di italiani.

        Il portale non è semplicemente un modulo da compilare: è un sistema informativo integrato che raccoglie automaticamente i dati fiscali del contribuente da molteplici fonti. L’Agenzia delle Entrate riceve informazioni da datori di lavoro, enti previdenziali, istituti bancari, assicurazioni, strutture sanitarie e molti altri soggetti, e le organizza in una dichiarazione pre-popolata pronta per essere verificata e inviata.

        A partire dalla campagna dichiarativa 2026, il portale mette a disposizione dei contribuenti due diversi modelli precompilati:

        • Modello 730 precompilato: per dipendenti, pensionati e assimilati, disponibile dal 30 aprile 2026
        • Modello Redditi PF precompilato: per autonomi, titolari di partita IVA e chi ha redditi diversi, disponibile dal 15 aprile 2026

        Questa distinzione è fondamentale: accedere al portale non significa automaticamente dover usare il 730. Il sistema ti mostra quale modello è più adatto alla tua situazione reddituale, guidandoti nella scelta corretta.

        Come accedere al portale precompilata 2026

        Per accedere al portale precompilata 2026 è necessario disporre di un’identità digitale riconosciuta. L’Agenzia delle Entrate ha progressivamente eliminato l’accesso con le credenziali Fisconline/Entratel, migrando tutto verso i sistemi di autenticazione nazionali. Attualmente i metodi di accesso validi per il 2026 sono:

        • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): il metodo più diffuso, disponibile tramite operatori accreditati come Poste Italiane, Aruba, TIM, Namirial e altri
        • CIE (Carta di Identità Elettronica): la carta di identità di nuova generazione con chip NFC, utilizzabile con lettore o smartphone compatibile
        • CNS (Carta Nazionale dei Servizi): la tessera sanitaria con chip, utilizzabile con apposito lettore
        • Credenziali Entratel/Fisconline: ancora valide per chi le possiede, ma non più rilasciate ai nuovi utenti

        Procedura di accesso passo per passo:

        1. Collegarsi a precompilata.agenziaentrate.gov.it
        2. Cliccare su “Accedi alla dichiarazione precompilata”
        3. Selezionare il metodo di autenticazione (SPID, CIE o CNS)
        4. Completare l’autenticazione con il proprio provider
        5. Accedere alla propria area personale dove sarà visibile la dichiarazione precompilata

        Una volta autenticati, il portale mostra immediatamente quale modello è disponibile per il contribuente (730 o Modello Redditi PF) e lo stato della dichiarazione: se è accessibile, se è già stata inviata da un intermediario (CAF, professionista) o se ci sono anomalie da verificare.

        Accesso tramite CAF o intermediario abilitato: Se ci si affida a un CAF per la dichiarazione dei redditi, l’intermediario accede direttamente al portale per conto del contribuente, tramite apposita delega. Il contribuente non deve fare nulla di tecnico: il CAF gestisce l’intero processo di accesso, verifica e invio.

        Differenza tra 730 precompilato e Modello Redditi PF precompilato

        Una delle domande più frequenti riguarda la differenza tra 730 e Modello Redditi PF nella versione precompilata. Si tratta di due strumenti distinti, con destinatari, meccanismi di rimborso e scadenze differenti. Ecco un confronto dettagliato:

        Caratteristica730 PrecompilatoModello Redditi PF Precompilato
        Disponibile dal30 aprile 202615 aprile 2026
        Destinatari principaliDipendenti, pensionati, co.co.co.Autonomi, partite IVA, redditi esteri
        Rimborso IRPEFIn busta paga (luglio/agosto) o pensioneDa Agenzia Entrate (tempi piu lunghi)
        Scadenza invio diretto30 settembre 202630 novembre 2026 (persone fisiche)
        Scadenza tramite CAF30 settembre 202630 novembre 2026
        Pagamento imposteTrattenuta in busta pagaCon modello F24 (giugno/novembre)
        Responsabilita CAFIl CAF si assume responsabilita vistoResponsabilita rimane al contribuente

        La novità principale del 2026 riguarda la precompilata del Modello Redditi PF: per la prima volta l’Agenzia delle Entrate ha esteso il sistema precompilato anche ai contribuenti che normalmente presentano il Modello Redditi (autonomi, professionisti, imprenditori individuali in contabilità semplificata). Questo è un cambiamento strutturale che amplia notevolmente la platea dei beneficiari del servizio precompilato.

        Chi deve usare il 730 e chi il Modello Redditi PF

        La scelta tra i due modelli non è discrezionale: dipende dalla tipologia di redditi percepiti nell’anno di imposta 2025 (dichiarati nel 2026). Il portale aiuta a identificare il modello corretto, ma è utile conoscere in anticipo le regole principali.

        Chi usa il 730 precompilato 2026

        Il 730 precompilato 2026 è destinato ai contribuenti che nell’anno d’imposta 2025 hanno percepito:

        • Redditi di lavoro dipendente (qualsiasi datore di lavoro, anche part-time)
        • Redditi di pensione (pensioni INPS, pensioni complementari, rendite vitalizie)
        • Redditi assimilati al lavoro dipendente: collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), borse di studio, assegni di ricerca, redditi di lavoro socialmente utile
        • Redditi fondiari (terreni e fabbricati) se non hanno altri redditi che escludono il 730
        • Redditi di capitale non soggetti a ritenuta a titolo d’imposta
        • Alcuni redditi diversi: plusvalenze da cessione di terreni edificabili, indennità di esproprio

        Condizione essenziale per il 730: il contribuente deve avere un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che effettuerà le operazioni di conguaglio in busta paga o sulla pensione. Se non si ha un sostituto d’imposta (es. si è in cerca di lavoro, in cassa integrazione, o disoccupati), si presenta comunque il 730, ma si dovrà indicare l’assenza di sostituto: il rimborso verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

        Chi usa il Modello Redditi PF precompilato 2026

        Il Modello Redditi PF precompilato 2026 è obbligatorio per chi ha percepito redditi che non rientrano nel 730. In particolare:

        • Redditi di lavoro autonomo: professionisti (avvocati, medici, ingegneri, commercialisti), collaboratori occasionali
        • Redditi d’impresa: imprenditori individuali in contabilità ordinaria o semplificata (inclusi forfettari con ricavi sopra soglia)
        • Contribuenti in regime forfettario: devono presentare il Modello Redditi PF anche se il regime è semplificato
        • Redditi da partecipazione in società di persone (snc, sas) o associazioni professionali
        • Redditi di fonte estera: redditi percepiti all’estero, conti correnti e investimenti esteri (quadro RW), immobili esteri
        • Contribuenti non residenti in Italia
        • Contribuenti con crediti d’imposta particolari o con situazioni fiscali complesse non gestibili con il 730

        I contribuenti in regime forfettario rientrano in questa categoria: anche se il loro regime fiscale è semplificato, devono comunque presentare il Modello Redditi PF per dichiarare i ricavi, le spese deducibili e determinare l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni).

        Quali dati sono già precaricati nel portale 2026

        Il portale precompilata 2026 è alimentato da un sistema di comunicazioni automatiche che le varie organizzazioni inviano all’Agenzia delle Entrate. Conoscere quali dati sono già presenti aiuta a capire cosa verificare con attenzione e cosa invece potrebbe mancare.

        Dati certamente precaricati:

        • Redditi da lavoro dipendente e pensione: trasmessi tramite la Certificazione Unica (CU) da datori di lavoro ed enti previdenziali entro il 16 marzo 2026
        • Interessi bancari e rendimenti finanziari: trasmessi dalle banche e intermediari finanziari
        • Spese sanitarie: trasmesse dal Sistema Tessera Sanitaria (STS) da medici, ospedali, farmacie, ottici, dentisti e altri operatori sanitari. Include ticket SSN, visite specialistiche, farmaci, occhiali da vista, apparecchi acustici
        • Premi assicurativi: polizze vita, infortuni, responsabilità civile
        • Contributi previdenziali e assistenziali: versamenti INPS volontari, contributi colf e badanti
        • Erogazioni liberali: donazioni a ONLUS, APS, fondazioni riconosciute
        • Ristrutturazioni e bonus edilizi: lavori con detrazioni 50%, superbonus, ecobonus, bonus facciate comunicati dai sostituti d’imposta
        • Mutui ipotecari: interessi passivi comunicati dalle banche
        • Rette asili nido: spese trasmesse dai gestori degli asili
        • Canoni di locazione: contratti registrati all’Agenzia delle Entrate
        • Acquisti immobili: rogiti registrati tramite notai

        Dati che potrebbero non essere presenti e vanno inseriti manualmente:

        • Spese mediche pagate in contanti (senza ricevuta fiscale elettronica)
        • Spese scolastiche (rette universitarie, mense, gite scolastiche) se non trasmesse dall’ente
        • Spese funebri
        • Contributi versati a fondi pensione (se non comunicati dal datore di lavoro)
        • Canoni di affitto pagati (anche se il contratto è registrato, la detrazione va indicata)
        • Spese veterinarie
        • Acquisto abbonamenti trasporto pubblico

        Come verificare e modificare i dati della precompilata

        Accedere al portale e trovare la dichiarazione precompilata non significa che i dati siano automaticamente corretti. L’Agenzia delle Entrate stessa raccomanda di verificare con attenzione tutti i dati precaricati prima di inviare la dichiarazione.

        Cosa verificare nella precompilata 2026

        • Completezza dei dati sanitari: confrontare le spese sanitarie precaricate con le proprie ricevute e scontrini farmaceutici. Alcune spese potrebbero non essere arrivate al Sistema Tessera Sanitaria (es. spese pagate in contanti, professionisti che non trasmettono al STS)
        • Correttezza dei redditi da CU: verificare che i redditi indicati nella Certificazione Unica siano stati correttamente recepiti. In caso di errori nella CU, bisogna prima far correggere la CU al sostituto d’imposta
        • Dati degli immobili: verificare rendite catastali, variazioni di proprietà avvenute nel 2025, cedolare secca su affitti
        • Familiari a carico: aggiornare i dati di figli, coniuge o altri familiari a carico, con verifica dei limiti di reddito per il 2025
        • Detrazioni per carichi di famiglia: con l’introduzione dell’Assegno Unico, molte detrazioni per figli under 21 non sono più applicabili; verificare la corretta gestione da parte del sistema
        • Bonus e detrazioni edilizi: verificare che i lavori effettuati nel 2025 con diritto a detrazione siano presenti e correttamente quantificati

        Come modificare i dati

        Se si riscontrano dati errati o mancanti, è possibile modificare la dichiarazione precompilata direttamente sul portale. Le modifiche possono essere effettuate:

        • In autonomia: l’utente accede al portale, clicca su “Modifica” e apporta le variazioni necessarie. In questo caso, la responsabilità del contenuto modificato è del contribuente
        • Tramite CAF o intermediario: il professionista accede con delega, verifica, integra e invia. Il CAF si assume la responsabilità del visto di conformità sui dati che ha verificato, proteggendo il contribuente da eventuali sanzioni per errori non intenzionali nelle spese detraibili

        Attenzione: se si invia la precompilata senza alcuna modifica (accettandola così com’è), si beneficia di una protezione parziale: l’Agenzia delle Entrate non può effettuare controlli documentali sulle spese precaricate. Tuttavia, se si aggiungono spese non presenti nel sistema, queste sono soggette ai normali controlli.

        Scadenze 2026: calendario completo del portale

        Conoscere le scadenze 2026 del portale precompilata è fondamentale per non incorrere in sanzioni per omessa o tardiva presentazione. Il sistema è articolato su date diverse a seconda del modello utilizzato e della modalità di presentazione.

        DataEventoModello interessato
        15 aprile 2026Disponibile precompilata Modello Redditi PFModello Redditi PF
        30 aprile 2026Disponibile 730 precompilato730
        30 giugno 2026Scadenza 1 rata acconto Modello Redditi (o unica soluzione se importo inferiore a 257,52 euro)Modello Redditi PF
        30 settembre 2026Scadenza invio 730 precompilato (autonomo o tramite CAF)730
        30 novembre 2026Scadenza invio Modello Redditi PF persone fisicheModello Redditi PF
        30 novembre 2026Scadenza 2 rata acconto (novembre)Modello Redditi PF

        Per chi presenta il 730 precompilato 2026, la scadenza del 30 settembre vale sia per l’invio autonomo tramite il portale sia per la presentazione tramite CAF o professionista abilitato. Per le scadenze fiscali di maggio 2026 (IVA, INPS, acconto) si rimanda al calendario completo delle scadenze fiscali maggio 2026.

        Inviare senza modifiche: quando conviene e rischi

        Molti contribuenti si chiedono se sia sicuro inviare la precompilata senza modifiche, accettando semplicemente quanto proposto dall’Agenzia delle Entrate. La risposta non è univoca: dipende dalla complessità della propria situazione fiscale.

        Vantaggi dell’invio senza modifiche

        Chi invia la dichiarazione precompilata senza apportare modifiche beneficia di una protezione specifica prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 (il decreto che ha istituito la precompilata):

        • Esonero dai controlli documentali sulle spese precaricate (es. spese sanitarie inserite automaticamente dal Sistema Tessera Sanitaria)
        • Esonero da accertamenti basati sulle dichiarazioni di terzi (banche, assicurazioni, ecc.) per i dati già presenti
        • Semplificazione: nessun documento da conservare per i dati già nel sistema

        Rischi dell’invio senza verificare

        Il rischio principale non è quello di sbagliare qualcosa che il sistema ha inserito, ma quello di perdere detrazioni a cui si ha diritto ma che non sono state precaricate. Esempi concreti:

        • Spese mediche pagate in contanti (visita da un medico privato che non ha trasmesso al STS) → perdita della detrazione del 19%
        • Contributi versati a un fondo pensione integrativo se il datore non li ha indicati nella CU → perdita della deduzione
        • Canone di affitto pagato da inquilino → perdita della detrazione per inquilini (importo variabile: 300 euro per redditi fino a 15.493 euro, 150 euro fino a 30.987 euro)
        • Abbonamento trasporto pubblico → perdita della detrazione del 19% fino a 250 euro di spesa

        Raccomandazione: prima di inviare senza modifiche, fare sempre un rapido confronto tra le spese precaricate e le proprie ricevute. In caso di dubbi, rivolgersi a un CAF: la verifica professionale costa poco e può recuperare centinaia di euro di rimborso.

        Il ruolo del CAF nella gestione della precompilata

        Il CAF (Centro di Assistenza Fiscale) svolge un ruolo fondamentale nella gestione della precompilata, sia per chi presenta il 730 sia per chi utilizza il Modello Redditi PF. Nonostante la dichiarazione sia “precompilata”, affidarsi a un professionista qualificato offre vantaggi concreti.

        Cosa fa il CAF con la precompilata

        • Accesso con delega: il contribuente autorizza il CAF ad accedere al portale in suo nome. Non è necessario che il contribuente acceda personalmente
        • Verifica dei dati precaricati: il professionista confronta i dati del portale con la documentazione fornita dal contribuente, identificando dati mancanti o errati
        • Integrazione delle spese: aggiunge le detrazioni fiscali e deduzioni non presenti nel sistema (spese mediche non trasmesse, affitto, ecc.)
        • Apposizione del visto di conformità: per il 730, il CAF certifica la correttezza della dichiarazione. Questo visto trasferisce la responsabilità: in caso di errori sui dati dichiarati dal contribuente ma non verificabili da terze parti, il CAF risponde al suo posto
        • Invio telematico: il CAF invia la dichiarazione in modo sicuro e conserva copia per il contribuente

        Quando affidarsi al CAF è indispensabile

        Ci sono situazioni in cui l’intervento del CAF Centro Fiscale non è solo utile, ma praticamente indispensabile:

        • Situazioni reddituali complesse: chi ha avuto più datori di lavoro, ha percepito redditi da lavoro dipendente e autonomo nello stesso anno, o ha cambiato tipologia reddituale
        • Bonus edilizi: chi ha eseguito lavori con superbonus, ecobonus o bonus ristrutturazione ha situazioni spesso complesse da gestire correttamente nel 730
        • Redditi esteri o criptovalute: chi ha conti correnti esteri, investimenti all’estero o ha compravenduto criptovalute deve compilare quadri specifici (RW, W) che richiedono competenza specialistica
        • Prima dichiarazione: chi non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi o si trova in una situazione nuova (primo lavoro, matrimonio, acquisto casa) può beneficiare di una consulenza per capire cosa dichiarare
        • Famiglie numerose o con disabilità: la gestione dei familiari a carico, del bonus mamme, dell’Assegno Unico e delle detrazioni per disabilità richiede attenzione

        Errori comuni e come evitarli

        L’analisi delle dichiarazioni dei redditi evidenzia alcuni errori ricorrenti che i contribuenti commettono quando gestiscono in autonomia la precompilata. Conoscerli in anticipo permette di evitarli.

        Errore 1: Non verificare le spese sanitarie

        Le spese sanitarie sono tra le detrazioni più significative: il 19% delle spese mediche che superano la franchigia di 129,11 euro è detraibile dall’IRPEF. Molti contribuenti accettano il dato precaricato senza verificarlo, perdendo spese pagate in contanti o da professionisti sanitari non collegati al Sistema Tessera Sanitaria. Conservare sempre ricevute e scontrini farmaceutici dell’anno precedente è fondamentale.

        Errore 2: Non aggiornare i familiari a carico

        Le situazioni familiari cambiano: figli che superano i limiti di reddito o di età, coniuge che inizia a lavorare, anziani che passano in struttura. Se i dati dei familiari a carico non vengono aggiornati, la dichiarazione potrebbe indicare detrazioni non spettanti (con rischio di dover restituire importi a seguito di controllo) o, al contrario, non indicare detrazioni spettanti.

        Errore 3: Usare il modello sbagliato

        Presentare il 730 quando si dovrebbe usare il Modello Redditi PF è un errore grave. Accade quando, ad esempio, un contribuente che si è messo in proprio a metà anno (aprendo partita IVA) tenta di usare il 730 come in precedenza. Il 730 non consente la dichiarazione di redditi di lavoro autonomo o d’impresa (tranne casi limitati): chi commette questo errore dovrà presentare un Modello Redditi PF correttivo con possibili sanzioni.

        Errore 4: Non dichiarare il reddito da locazione

        Chi affitta immobili e non ha optato per la cedolare secca (o lo ha fatto solo parzialmente) deve includere i canoni nel reddito complessivo. Il portale precompilata include i contratti registrati, ma alcuni errori (contratti non registrati, accordi verbali, variazioni di canone non comunicate) possono portare a dichiarazioni incomplete con rischio di accertamento.

        Errore 5: Ignorare la sezione degli acconti

        I contribuenti che presentano il Modello Redditi PF devono prestare attenzione non solo al saldo dell’imposta 2025, ma anche agli acconti per il 2026. Il sistema calcola automaticamente gli acconti in base all’imposta dell’anno precedente, ma in caso di riduzione prevedibile del reddito è possibile ridurre l’acconto. Non farlo significa versare più del necessario e attendere il rimborso l’anno successivo.

        Se hai dubbi sulla tua situazione fiscale o vuoi essere sicuro di non perdere alcuna detrazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Con anni di esperienza nella gestione di dichiarazioni dei redditi complesse, offriamo assistenza personalizzata sia per il 730 precompilato 2026 che per il Modello Redditi PF.

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        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande Frequenti sulla Precompilata 2026

        Quando e disponibile la precompilata 2026?

        La precompilata 2026 e disponibile in due momenti diversi: il Modello Redditi PF precompilato e accessibile dal 15 aprile 2026, mentre il 730 precompilato e disponibile dal 30 aprile 2026. Entrambi sono accessibili tramite il portale precompilata.agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS.

        Posso inviare la precompilata senza andare al CAF?

        Si, e possibile inviare la precompilata autonomamente tramite il portale Agenzia delle Entrate, a condizione di avere SPID, CIE o CNS e di essere in grado di verificare i dati precaricati. Tuttavia, per situazioni complesse (piu datori di lavoro, bonus edilizi, redditi esteri, familiari a carico con situazioni particolari), affidarsi a un CAF garantisce una verifica professionale e il visto di conformita che trasferisce la responsabilita al professionista.

        Cosa succede se non invio la precompilata entro la scadenza?

        Il mancato invio della dichiarazione dei redditi entro le scadenze previste comporta sanzioni. Per il 730, la scadenza e il 30 settembre 2026. Per il Modello Redditi PF, il 30 novembre 2026. E possibile presentare dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza con sanzione ridotta (dichiarazione omessa se oltre 90 giorni). Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente con sanzioni ridotte.

        Qual e la differenza tra 730 e Modello Redditi PF precompilato?

        Il 730 e destinato a dipendenti, pensionati e assimilati: il rimborso IRPEF arriva in busta paga o sulla pensione a luglio/agosto, e la scadenza e il 30 settembre. Il Modello Redditi PF e per autonomi, professionisti, partite IVA, chi ha redditi esteri: il rimborso e erogato dall’Agenzia delle Entrate con tempi piu lunghi, e le imposte si pagano con F24 a giugno e novembre. La scadenza e il 30 novembre.

        Il CAF puo accedere alla mia precompilata?

        Si. Il contribuente puo delegare il CAF ad accedere alla propria area riservata del portale precompilata. La delega viene acquisita direttamente dal CAF che accede tramite i propri sistemi abilitati. Non e necessario che il contribuente faccia nulla di tecnico: porta al CAF la propria documentazione fiscale (CU, spese, ricevute) e il professionista gestisce tutto il processo di verifica, integrazione e invio.


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          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          Maggio 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-01 08:47:082026-05-31 17:59:17Precompilata 2026 Online: il Portale Informativo per Accedere al 730 e al Modello Redditi
          CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

          Modello 730/2026: Quadro B Fabbricati e Novita CIN per Affitti Brevi

          Dichiarazione dei redditi 730

          Il quadro B del modello 730/2026 e la sezione dedicata ai redditi dei fabbricati: e qui che il contribuente con una o piu unita immobiliari (prima casa, seconda casa, abitazione locata, comodato gratuito, affitti brevi) deve riportare rendite catastali, periodi di possesso e canoni percepiti nel 2025. La compilazione sembra semplice ma nasconde insidie, soprattutto da quando e diventato operativo il CIN (Codice Identificativo Nazionale) per le locazioni brevi e le strutture ricettive.

          In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le regole aggiornate per compilare correttamente il quadro B nel 730/2026 (anno d’imposta 2025): codici utilizzo, esclusioni, regole IMU/IRPEF, cedolare secca e la novita CIN che riguarda chi affitta anche per pochi giorni l’anno.

          Indice dei contenuti

          1. Cos’e il quadro B e a chi serve
          2. Cosa indicare nel quadro B (righi B1-B11)
          3. Novita CIN per affitti brevi e turistici
          4. Esclusioni dal quadro B
          5. IMU vs IRPEF: cosa cambia
          6. Cedolare secca per le locazioni
          7. Errori piu comuni da evitare
          8. Come compilare con il CAF Centro Fiscale
          9. Domande frequenti (FAQ)

          Cos’e il quadro B e a chi serve

          Il quadro B del modello 730 e dedicato ai redditi dei fabbricati, ovvero ai redditi fondiari prodotti dalle unita immobiliari urbane iscritte nel Catasto edilizio urbano. La sua funzione e duplice: da un lato consente all’Agenzia delle Entrate di calcolare l’IRPEF dovuta sui redditi degli immobili, dall’altro garantisce la corretta applicazione del rapporto tra IMU e IRPEF (che dal 2014 si escludono a vicenda sugli immobili non locati, salvo eccezioni).

          Chi deve compilare il quadro B

          • Proprietari di fabbricati situati in Italia iscritti o iscrivibili in catasto;
          • Titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
          • Soci di societa semplici che producono redditi di fabbricati;
          • Locatari in caso di locazione breve effettuata in qualita di sublocatori o comodatari (per i canoni percepiti).

          Casi di esonero

          Non e tenuto a compilare il quadro B (e quindi puo restare esonerato dalla dichiarazione, salvo altri obblighi) chi possiede esclusivamente:

          • L’abitazione principale (con eventuali pertinenze) non di lusso, su cui paga IMU agevolata o e esente, e ha solo redditi da lavoro dipendente o pensione gia tassati alla fonte;
          • Fabbricati per cui sussistono cause di esenzione IRPEF totale (fabbricati rurali strumentali con codice 17, immobili in costruzione, ecc.).

          Cosa indicare nel quadro B (righi B1-B11)

          Il quadro B si articola in due sezioni: la Sezione I (righi da B1 a B11) per i dati anagrafici e catastali di ciascun immobile, e la Sezione II per i dati relativi ai contratti di locazione. Vediamo i campi principali.

          Sezione I – Dati identificativi dell’immobile

          • Colonna 1 – Rendita catastale: si indica la rendita non rivalutata risultante dalla visura catastale; il sistema applica automaticamente la rivalutazione del 5%;
          • Colonna 2 – Codice utilizzo: il dato piu importante; dipende dall’uso effettivo dell’immobile (vedi tabella sotto);
          • Colonna 3 – Giorni di possesso: massimo 365; in caso di acquisto/vendita nell’anno si indicano i giorni effettivi;
          • Colonna 4 – Percentuale di possesso: 100% se proprietario unico, quota effettiva in caso di comproprieta;
          • Colonna 5 – Codice canone: indica il regime di tassazione del canone (cedolare 21%, 10%, IRPEF ordinaria, ecc.);
          • Colonna 6 – Canone di locazione: per gli immobili dati in affitto, importo del canone annuale rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso;
          • Colonna 7 – Casi particolari: per immobili di interesse storico/artistico, immobili inagibili, ecc.;
          • Colonne 8-12: continuazione, codice comune, abitazione principale, immobili antisismici, cedolare secca, esenzioni IMU.

          I codici utilizzo piu importanti

          CodiceSignificato
          1Abitazione principale
          2Immobile a disposizione (seconda casa non locata)
          3Immobile locato in regime di libero mercato (canone libero)
          4Canone concordato con cedolare secca
          5Pertinenza abitazione principale (box, cantina, soffitta)
          8Immobile locato in regime convenzionale (equo canone)
          9Altri usi (es. unita non utilizzata in attesa di destinazione)
          10Abitazione concessa in uso gratuito a familiare residente
          11Locazione parziale (parte affittata, parte abitata)
          12Immobile di interesse storico-artistico locato
          16Immobile situato in Comune colpito da calamita (esente)
          17Immobile rurale strumentale (esente IRPEF)
          18Immobile in Provincia di Trento o Bolzano soggetto a IMI/IMIS
          19Immobile esente per enti non commerciali

          Attenzione: per le locazioni brevi (durata fino a 30 giorni) c’e un trattamento dedicato; il codice utilizzo e il 3 (libero mercato) o, se si opta per la cedolare, il 4, ma il dato si combina con la sezione II e con il nuovo riquadro per il CIN (vedi paragrafo dedicato).

          Sezione II – Dati dei contratti di locazione

          In Sezione II vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto (data, numero, serie, codice ufficio) o, in alternativa, gli estremi della denuncia/comunicazione presentata. Per gli affitti brevi sotto i 30 giorni la registrazione del contratto non e obbligatoria, ma resta l’obbligo di comunicazione di alloggiati alla Questura e l’indicazione del CIN nelle pubblicita e nei contratti.

          Novita CIN: il Codice Identificativo Nazionale per affitti brevi e turistici

          La principale novita che impatta il quadro B 730/2026 e l’obbligo del CIN – Codice Identificativo Nazionale, introdotto dall’art. 13-ter del DL 145/2023 (decreto Anticipi) e diventato pienamente operativo nel corso del 2025 dopo l’avvio della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) gestita dal Ministero del Turismo.

          Cos’e il CIN e a cosa serve

          Il CIN e un codice alfanumerico univoco assegnato a ciascuna unita immobiliare destinata a:

          • Locazione per finalita turistiche (ai sensi della L. 431/1998);
          • Locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni (DL 50/2017);
          • Strutture ricettive turistiche alberghiere ed extralberghiere (B&B, agriturismi, affittacamere, case vacanza).

          Il codice deve essere esposto all’esterno dello stabile e indicato in tutti gli annunci pubblicitari (siti, portali OTA come Airbnb e Booking, social media) e nei contratti.

          Come ottenere il CIN

          Il CIN si ottiene gratuitamente accedendo al portale BDSR del Ministero del Turismo (bdsr.ministeroturismo.gov.it) tramite SPID o CIE. Occorre inserire i dati catastali dell’immobile, i requisiti di sicurezza (estintori, rilevatori di gas e CO) e i dati del titolare. Il rilascio e immediato.

          Come si dichiara il CIN nel 730/2026

          Nel modello 730/2026, per gli immobili destinati a locazioni brevi (codice utilizzo 3 o 4) e necessario riportare il CIN nell’apposita colonna del quadro B, in corrispondenza dell’unita immobiliare interessata. La compilazione del campo CIN e obbligatoria: la sua mancanza puo far scattare i controlli automatici incrociati tra Agenzia delle Entrate e Banca dati strutture ricettive.

          Sanzioni per chi non rispetta gli obblighi CIN

          • Mancata richiesta del CIN: sanzione amministrativa indicativamente da 800 a 8.000 euro per ciascuna struttura/immobile (l’importo varia in base alla dimensione della struttura – da verificare con il decreto attuativo aggiornato);
          • Mancata esposizione del CIN all’esterno o nelle pubblicita: sanzione indicativamente da 500 a 5.000 euro per ciascuna inserzione/struttura;
          • Affitti brevi senza CIN: in caso di accertamento, l’amministrazione puo procedere alla rimozione dell’annuncio dai portali e al recupero delle imposte.

          Per gli importi esatti delle sanzioni e le scadenze aggiornate, fare riferimento al sito ufficiale del Ministero del Turismo e all’Agenzia delle Entrate.

          Esclusioni dal quadro B: cosa NON va dichiarato

          Non tutti gli immobili posseduti generano un reddito da dichiarare nel quadro B. Sono esclusi:

          • Immobili in costruzione o in ristrutturazione: fino al termine dei lavori e all’accatastamento, non producono reddito imponibile (purche siano effettivamente non utilizzati);
          • Immobili posseduti da societa di persone o di capitali nell’esercizio dell’attivita d’impresa (vanno nel quadro RB del modello Redditi PF/SC);
          • Immobili oggetto di sequestro o confisca finche perdura il provvedimento;
          • Fabbricati rurali strumentali (codice utilizzo 17): se rispettano i requisiti del DM 26/7/2012, sono esenti IRPEF perche il reddito e gia compreso in quello dominicale del terreno;
          • Immobili esenti IMU/IRPEF a seguito di terremoti recenti (codice 16), nei Comuni indicati dalle ordinanze di Protezione civile;
          • Immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e relative pertinenze.

          Anche gli immobili totalmente inagibili o collabenti (categoria catastale F/2) non concorrono a formare reddito ma vanno comunque indicati con il codice 9 e l’opportuno codice “casi particolari”.

          IMU vs IRPEF: il principio di alternativita

          Una delle regole piu importanti per la compilazione corretta del quadro B e il principio di alternativita IMU/IRPEF: dal 2014, l’IMU sostituisce l’IRPEF e relative addizionali su tutti gli immobili non locati. Vediamo gli scenari principali.

          Abitazione principale

          • Categoria non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7): esente IMU (regola generale) e esente IRPEF;
          • Categoria di lusso (A/1, A/8, A/9): IMU dovuta con aliquota agevolata, IRPEF non dovuta sul reddito dell’abitazione (sostituita da IMU).

          Seconda casa non locata

          Se l’immobile e nello stesso Comune dell’abitazione principale: paga IMU + e dovuta IRPEF al 50% della rendita catastale rivalutata maggiorata di 1/3 (codice utilizzo 2). Se invece e in altro Comune: paga solo IMU, IRPEF non dovuta.

          Immobile locato

          Se l’immobile e locato: si paga IMU e IRPEF (o cedolare secca) sul canone. L’alternativita non opera per gli immobili che producono reddito da locazione.

          Cedolare secca per le locazioni: aliquote 2026

          La cedolare secca e un regime sostitutivo opzionale che consente di tassare il canone di locazione con un’aliquota fissa, escludendolo dal reddito complessivo IRPEF. E spesso piu vantaggioso, soprattutto per chi ha aliquote IRPEF medio-alte. Le aliquote in vigore nel 2026 (per i redditi 2025) sono:

          Tipologia contrattoAliquota
          Canone libero (4+4 anni)21%
          Canone concordato (3+2) in Comuni ad alta tensione abitativa10%
          Affitti brevi – primo immobile destinato a locazione breve21%
          Affitti brevi – dal secondo al quarto immobile26%
          Affitti brevi – oltre 4 immobili (attivita imprenditoriale)Non si applica la cedolare; obbligo P.IVA

          Vantaggi cedolare secca: aliquota fissa indipendente dagli scaglioni IRPEF, esclusione del canone dal reddito complessivo (utile per ISEE e detrazioni), nessuna imposta di registro e di bollo annuale.

          Svantaggi: rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone per la durata dell’opzione, perdita delle detrazioni per canoni di locazione (lato inquilino), e canone non concorre alla formazione del reddito utile per altre agevolazioni.

          L’opzione si esercita in dichiarazione barrando l’apposita casella in colonna “Cedolare secca” del quadro B (codice canone 3 per la cedolare 21%, codice 4 per il 10% concordato).

          Errori piu comuni da evitare nel quadro B

          • Dimenticare il CIN per gli immobili affittati con contratti di locazione breve: il sistema dei controlli automatizzati ora incrocia i dati con la BDSR;
          • Confondere abitazione principale con prima casa: la “prima casa” e una nozione fiscale legata all’acquisto (agevolazioni 2%/4%); l'”abitazione principale” e la dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente. Solo quest’ultima beneficia del codice 1;
          • Errato calcolo del periodo di possesso in caso di compravendita: i giorni vanno calcolati dalla data del rogito (incluso il giorno per il venditore o per l’acquirente, mai entrambi);
          • Mancata indicazione di immobili posseduti per pochi mesi: anche un immobile ereditato a novembre o acquistato a dicembre va dichiarato con i giorni effettivi;
          • Errore sulla percentuale di possesso in caso di comproprieta: ogni comproprietario dichiara solo la propria quota;
          • Omessa indicazione delle pertinenze (codice 5): box, cantina, soffitta vanno indicati separatamente con il loro identificativo catastale;
          • Cedolare secca dichiarata male: non basta barrare la casella, serve aver inviato il modello RLI all’Agenzia delle Entrate alla registrazione del contratto.

          Compila il quadro B con il CAF Centro Fiscale di Udine

          Compilare il quadro B in autonomia puo essere rischioso: tra codici utilizzo, novita CIN, scelte di cedolare secca e principio di alternativita IMU/IRPEF, e facile commettere errori che si traducono in sanzioni o accertamenti. Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri operatori si occupano di tutto, dal controllo delle visure catastali all’invio telematico del 730.

          Documenti necessari per il quadro B

          • Visure catastali aggiornate di tutti gli immobili posseduti (anche pertinenze);
          • Atti di acquisto/vendita intervenuti nel 2025;
          • Atti di successione o donazione ricevuti nel 2025;
          • Contratti di locazione registrati e relative ricevute di pagamento dell’imposta di registro (per chi non ha optato per la cedolare);
          • Eventuali contratti di locazione breve e codice CIN assegnato all’immobile;
          • F24 IMU pagati nel 2025 (acconto giugno + saldo dicembre);
          • Modello RLI presentato all’Agenzia delle Entrate per l’opzione cedolare secca (se applicabile).

          Vantaggi del CAF Centro Fiscale

          • Visto di conformita: ti garantiamo la correttezza formale della dichiarazione e ci assumiamo la responsabilita fiscale verso l’Agenzia delle Entrate;
          • Controllo incrociato dei dati catastali con quanto comunicato dall’Agenzia;
          • Assistenza per il CIN: ti aiutiamo a richiederlo e a gestirlo correttamente in dichiarazione;
          • Calcolo della convenienza tra cedolare secca e IRPEF ordinaria;
          • Rispetto delle scadenze: il 730/2026 va inviato entro il 30 settembre 2026.

          Prenota l’appuntamento per il tuo 730/2026

          Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste passo passo nella compilazione del modello 730/2026, anche per i casi piu complessi del quadro B (affitti brevi, CIN, cedolare secca, immobili in comproprieta).

          • Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
          • Telefono: 0432 1638640
          • WhatsApp: 366 6018121
          • Servizio dedicato: Modello 730 Dichiarazione dei Redditi

          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          Domande frequenti (FAQ)

          Devo dichiarare la prima casa nel quadro B del 730/2026?

          Si, l’abitazione principale (con codice utilizzo 1) e relative pertinenze (codice 5) vanno indicate, ma se non e di lusso (categorie A/1, A/8, A/9) il reddito e azzerato grazie alla deduzione equivalente alla rendita rivalutata. Resta comunque un’indicazione obbligatoria per il quadro complessivo del patrimonio.

          Cos’e il CIN e quando va indicato nel 730/2026?

          Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) e il codice univoco assegnato dal Ministero del Turismo a ogni unita immobiliare destinata a locazione breve, locazione turistica o struttura ricettiva. Va indicato nel quadro B del 730/2026 in corrispondenza dell’immobile interessato, accanto al codice utilizzo 3 o 4.

          Posso usare la cedolare secca anche per gli affitti brevi?

          Si, ma con un’avvertenza: dal 2024 la cedolare e al 21% solo per il primo immobile destinato a locazione breve, mentre dal secondo al quarto sale al 26%. Oltre 4 immobili l’attivita si presume imprenditoriale e occorre aprire la partita IVA, perdendo l’accesso al regime agevolato.

          Cosa succede se dimentico un immobile nel quadro B?

          L’omissione e sanabile con il 730 integrativo entro il 25 ottobre, oppure con il modello Redditi PF correttivo o integrativo. Se l’errore viene rilevato dall’Agenzia, scattano sanzioni dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta, riducibili con il ravvedimento operoso.

          Gli immobili in ristrutturazione vanno dichiarati nel quadro B?

          No, non producono reddito imponibile durante i lavori, purche risultino effettivamente non utilizzati e i lavori siano regolarmente comunicati al Comune. Vanno comunque indicati con il codice 9 (altri usi) o segnalati come immobili in costruzione (codice F/3 o F/4 in catasto).

          L’IMU e alternativa all’IRPEF su tutti gli immobili?

          No, l’alternativita opera solo sugli immobili non locati. Sugli immobili affittati si paga sia IMU sia IRPEF (o cedolare). C’e poi l’eccezione delle seconde case nello stesso Comune dell’abitazione principale: pagano IMU + 50% IRPEF su rendita maggiorata di 1/3.

          Entro quando devo presentare il 730/2026?

          Il termine ordinario per il 730/2026 e il 30 settembre 2026. Per il modello Redditi PF (richiesto se hai redditi non compatibili con il 730) il termine e il 31 ottobre 2026. Prenota per tempo l’appuntamento al CAF per evitare le code di settembre.

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          Congedo Matrimoniale 2026: A Chi Spetta, Durata e Retribuzione

          Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

          Il congedo matrimoniale è un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti italiani che si sposano o contraggono un’unione civile. Si tratta di un periodo di assenza retribuita dal lavoro, pensato per permettere al lavoratore di vivere serenamente il momento del matrimonio e i primi giorni di vita coniugale. In questa guida aggiornata al 2026 scoprirai a chi spetta, quanto dura, come è retribuito e quali documenti servono per richiederlo. Se stai pianificando il tuo matrimonio e vuoi conoscere anche gli altri congedi disponibili, consulta la nostra guida sul congedo parentale 2026.

          Indice dei contenuti

          1. Cos’è il congedo matrimoniale
          2. Durata: 15 giorni calendario
          3. Retribuzione durante il congedo
          4. Come richiedere il congedo matrimoniale
          5. Documentazione necessaria
          6. Congedo matrimoniale e unioni civili
          7. CCNL e differenze settoriali
          8. Domande frequenti

          Cos’è il congedo matrimoniale

          Il congedo matrimoniale è un periodo di assenza dal lavoro retribuita al 100% che spetta al lavoratore dipendente in occasione del matrimonio civile o religioso (con effetti civili). È un diritto previsto dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), e non può essere negato dal datore di lavoro.

          Il congedo si applica a:

          • Lavoratori dipendenti del settore privato (operai, impiegati, quadri e dirigenti)
          • Dipendenti pubblici (statali, enti locali, sanità)
          • Lavoratori con contratto a tempo determinato (in proporzione alla durata del contratto, secondo il CCNL)
          • Apprendisti

          Non spetta invece ai lavoratori autonomi con partita IVA, ai collaboratori occasionali e ai liberi professionisti, che non hanno un rapporto di lavoro subordinato.

          Durata: 15 giorni calendario

          La durata standard del congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi di calendario. Questo significa che nel conteggio rientrano anche i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi. Non è possibile frazionare il congedo: deve essere fruito in un unico periodo continuativo.

          Punti chiave sulla durata:

          • 15 giorni di calendario (non lavorativi)
          • Decorrono dal giorno del matrimonio o dal giorno successivo, a seconda del CCNL
          • Il congedo deve essere fruito entro 30 giorni dalla data del matrimonio (salvo diversa previsione contrattuale)
          • Non è frazionabile: va preso in blocco
          • Nel settore pubblico la durata può variare (in genere sempre 15 giorni)

          Ad esempio, se Marco si sposa sabato 10 maggio 2026, il suo congedo matrimoniale decorre da lunedì 12 maggio e termina domenica 25 maggio (15 giorni di calendario dal giorno successivo al matrimonio). Tornerà al lavoro lunedì 26 maggio.

          Retribuzione durante il congedo matrimoniale

          Il congedo matrimoniale è retribuito al 100% della normale retribuzione. Il lavoratore non subisce alcuna perdita economica durante il periodo di assenza.

          Chi paga il congedo matrimoniale:

          • Settore privato (impiegati): il datore di lavoro paga l’intera retribuzione
          • Settore privato (operai): l’INPS corrisponde un’assegno per congedo matrimoniale pari a 7 giorni di retribuzione, il datore di lavoro integra i restanti 8 giorni (la suddivisione varia per CCNL)
          • Settore pubblico: l’amministrazione paga l’intera retribuzione

          Per gli operai del settore privato, l’assegno INPS viene anticipato dal datore di lavoro in busta paga e poi conguagliato con i contributi. Il lavoratore non deve fare alcuna richiesta diretta all’INPS: è il datore di lavoro a gestire la pratica.

          I giorni di congedo matrimoniale sono coperti da contribuzione piena ai fini pensionistici, quindi non penalizzano il calcolo della pensione futura.

          Come richiedere il congedo matrimoniale

          La procedura per richiedere il congedo matrimoniale è semplice. Ecco i passaggi:

          1. Comunicazione al datore di lavoro: informa il tuo datore di lavoro con un preavviso minimo di 6 giorni (salvo diversa indicazione del CCNL). Alcuni contratti richiedono 10-15 giorni di preavviso
          2. Richiesta scritta: presenta una richiesta formale (via email, lettera o sistema aziendale) indicando le date di inizio e fine del congedo
          3. Documentazione: dopo il matrimonio, consegna il certificato di matrimonio o l’autocertificazione al datore di lavoro

          Il datore di lavoro non può rifiutare il congedo matrimoniale: è un diritto del lavoratore. Può però concordare con il dipendente la data di inizio, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda, purché il congedo sia fruito entro 30 giorni dal matrimonio.

          Documentazione necessaria

          Per usufruire del congedo matrimoniale, il lavoratore deve presentare:

          • Prima del congedo: richiesta scritta con data del matrimonio e periodo di assenza desiderato
          • Dopo il congedo: certificato di matrimonio rilasciato dal Comune (o certificato di celebrazione rilasciato dalla parrocchia per il matrimonio concordatario), oppure autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
          • Per gli operai: il datore di lavoro potrebbe richiedere ulteriore documentazione per la richiesta dell’assegno INPS

          Il certificato di matrimonio va consegnato generalmente entro 60 giorni dalla celebrazione. Se non viene presentato, il datore di lavoro potrebbe richiedere la restituzione della retribuzione percepita durante il congedo.

          Congedo matrimoniale e unioni civili

          Dal 2016, con l’entrata in vigore della Legge 76/2016 (cosiddetta Legge Cirinnà), il congedo matrimoniale spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso. I diritti sono identici a quelli previsti per il matrimonio:

          • Stessa durata: 15 giorni di calendario
          • Stessa retribuzione: 100% dello stipendio
          • Stessa documentazione: certificato di unione civile rilasciato dal Comune
          • Stesse tutele: il datore di lavoro non può rifiutare il congedo

          La giurisprudenza e le circolari INPS hanno confermato che l’unione civile è equiparata al matrimonio per quanto riguarda tutti i diritti legati al rapporto di lavoro, compresi i congedi parentali e le agevolazioni fiscali indicate nel modello 730.

          CCNL e differenze settoriali

          Sebbene la durata di base del congedo matrimoniale sia di 15 giorni, i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) possono prevedere condizioni migliorative. Ecco le principali differenze:

          • CCNL Commercio e Terziario: 15 giorni di calendario consecutivi, retribuzione a carico del datore di lavoro per impiegati, con integrazione INPS per operai
          • CCNL Metalmeccanico: 15 giorni di calendario (incluse festività), con specifiche sulla decorrenza dal giorno del matrimonio
          • CCNL Turismo e Pubblici Esercizi: 15 giorni, con possibilità di accordo individuale sulla data di fruizione
          • CCNL Edilizia: 15 giorni di calendario, con assegno INPS per gli operai di 7 giorni
          • Dipendenti pubblici (CCNL Comparto Funzioni Centrali/Locali): 15 giorni consecutivi di calendario

          È sempre consigliabile verificare il proprio CCNL per conoscere le condizioni esatte applicabili. Se non sei sicuro di quale contratto si applichi al tuo rapporto di lavoro, puoi verificarlo sulla busta paga o chiedere all’ufficio del personale.

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          Domande frequenti sul congedo matrimoniale

          Il congedo matrimoniale si può cumulare con le ferie?

          Sì. Il congedo matrimoniale è un istituto autonomo rispetto alle ferie. Puoi attaccare le ferie al congedo matrimoniale per prolungare il periodo di assenza. Ad esempio, se hai 15 giorni di congedo e 10 giorni di ferie disponibili, puoi prendere 25 giorni consecutivi.

          Il congedo matrimoniale spetta anche per il matrimonio religioso senza effetti civili?

          No. Il congedo matrimoniale spetta solo per il matrimonio con effetti civili: matrimonio civile celebrato in Comune o matrimonio concordatario (religioso con trascrizione civile). Un matrimonio esclusivamente religioso senza trascrizione non dà diritto al congedo.

          Cosa succede se mi ammalo durante il congedo matrimoniale?

          La malattia che interviene durante il congedo matrimoniale non sospende e non interrompe il congedo. I 15 giorni continuano a decorrere normalmente. Questa è una differenza rispetto alle ferie, che invece vengono sospese in caso di malattia.

          Il congedo matrimoniale è obbligatorio?

          No, è un diritto del lavoratore, non un obbligo. Puoi scegliere di non usufruirne o di prenderlo solo parzialmente (anche se la maggior parte dei CCNL prevede la fruizione in blocco). Se non lo prendi, però, perdi il diritto: non è possibile convertirlo in denaro o in ferie.


          Hai domande sul congedo matrimoniale?

          Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella gestione dei tuoi diritti lavorativi. I nostri operatori possono aiutarti a verificare il tuo CCNL, calcolare la retribuzione spettante e assisterti con la documentazione necessaria.

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            Aprile 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-30 09:00:002026-05-31 17:12:18Congedo Matrimoniale 2026: A Chi Spetta, Durata e Retribuzione
            CAF

            Legge 104: Permessi, Agevolazioni e Domanda 2026

            Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

            La Legge 104/1992 è il principale strumento normativo in Italia a tutela delle persone con disabilità grave e dei loro familiari. Questa legge garantisce permessi lavorativi retribuiti, agevolazioni fiscali e congedi straordinari che rappresentano un aiuto concreto nella vita quotidiana di milioni di italiani. Nel 2026 restano confermate tutte le tutele previste, con alcune semplificazioni procedurali introdotte negli ultimi anni. In questa guida completa scoprirai chi ha diritto alla Legge 104, come ottenere i permessi, quali agevolazioni fiscali spettano e come presentare domanda all’INPS.

            Indice dei contenuti

            1. Cos’è la Legge 104/1992
            2. Chi ha diritto alla Legge 104
            3. Permessi retribuiti: 3 giorni al mese
            4. Congedo straordinario di 2 anni
            5. Agevolazioni fiscali Legge 104
            6. Come fare domanda INPS
            7. Documentazione necessaria
            8. Il verbale ASL: come ottenerlo
            9. Novità 2026 sulla Legge 104
            10. Legge 104 e congedi parentali
            11. Domande frequenti

            Cos’è la Legge 104/1992

            La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nota semplicemente come Legge 104, è la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Rappresenta il fondamento legislativo su cui si basano tutte le tutele per i disabili e i loro familiari in Italia.

            La legge definisce tre livelli di disabilità:

            • Disabilità (art. 3, comma 1): la persona ha una minorazione fisica, psichica o sensoriale che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa
            • Disabilità grave (art. 3, comma 3): la minorazione ha ridotto l’autonomia personale in modo tale da rendere necessaria un’assistenza permanente e continuativa. Questo è il requisito per accedere ai permessi lavorativi retribuiti
            • Disabilità con necessità di sostegno: situazioni intermedie valutate caso per caso dalla commissione medica

            In parole semplici, la Legge 104 riconosce che chi ha una disabilità grave — o chi se ne prende cura quotidianamente — ha bisogno di tempo e risorse aggiuntive. Per questo prevede permessi dal lavoro, sconti fiscali e altre agevolazioni.

            Chi ha diritto alla Legge 104

            I beneficiari diretti della Legge 104 sono le persone alle quali viene riconosciuta una disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3. Ma le tutele si estendono anche ai familiari che li assistono.

            Hanno diritto ai permessi lavorativi:

            • Il lavoratore disabile stesso, riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3
            • Il coniuge o la parte dell’unione civile del disabile grave
            • I parenti e affini entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli, suoceri, cognati, nonni, nipoti)
            • I parenti e affini entro il 3° grado, ma solo se il coniuge o i genitori del disabile hanno più di 65 anni, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti
            • Il convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016)

            Dal 2023, grazie al Decreto Legislativo 105/2022, non è più necessario indicare un solo referente unico: più familiari possono alternarsi nell’assistenza e fruire dei permessi, purché non negli stessi giorni. Questo ha semplificato molto la gestione per le famiglie con più membri lavoratori.

            Permessi retribuiti: 3 giorni al mese

            Uno dei benefici più importanti della Legge 104 sono i 3 giorni di permesso mensili retribuiti. Questi permessi vengono pagati dall’INPS (anticipati dal datore di lavoro) e sono coperti da contribuzione figurativa, quindi non penalizzano la pensione.

            Come funzionano i permessi:

            • Durata: 3 giorni al mese, anche frazionabili in ore (2 ore al giorno per orario full-time di 8 ore)
            • Retribuzione: 100% della retribuzione giornaliera, a carico INPS
            • Contributi: coperti da contribuzione figurativa INPS
            • Non cumulabili: i giorni non fruiti in un mese non si sommano a quelli del mese successivo
            • Comunicazione: il lavoratore deve concordare con il datore di lavoro le date di fruizione, compatibilmente con le esigenze organizzative

            Ad esempio, se Maria assiste la madre anziana con disabilità grave, può prendere 3 giorni al mese di permesso retribuito per accompagnarla alle visite mediche o gestire le pratiche burocratiche, senza perdere lo stipendio.

            Per il lavoratore disabile, in alternativa ai 3 giorni, è possibile scegliere 2 ore di permesso giornaliero (1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore).

            Congedo straordinario di 2 anni

            Oltre ai permessi mensili, la Legge 104 prevede il congedo straordinario retribuito di 2 anni (art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001). Si tratta di un periodo continuativo o frazionato durante il quale il lavoratore può assentarsi per assistere un familiare con disabilità grave.

            Caratteristiche del congedo straordinario:

            • Durata massima: 2 anni nell’arco della vita lavorativa (non per ogni familiare)
            • Retribuzione: indennità pari all’ultima retribuzione percepita, con un tetto massimo aggiornato annualmente dall’INPS (nel 2026 circa 40.600 euro annui)
            • Contributi: coperti da contribuzione figurativa entro lo stesso tetto
            • Convivenza: è richiesta la convivenza con il disabile (o l’instaurazione della convivenza entro l’inizio del congedo)
            • Ordine di priorità: coniuge convivente, genitori, figli, fratelli/sorelle, parente/affine entro il 3° grado

            Il congedo straordinario può essere fruito anche in modo frazionato: ad esempio, 6 mesi consecutivi e poi periodi più brevi in momenti diversi, fino a esaurimento dei 2 anni totali. Per approfondire i congedi disponibili ai lavoratori, consulta la nostra guida sul congedo parentale 2026.

            Agevolazioni fiscali Legge 104

            La Legge 104 prevede importanti agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e i loro familiari. Ecco le principali:

            Detrazione IRPEF del 19%

            Chi ha a carico fiscalmente una persona con disabilità può detrarre il 19% delle spese mediche e di assistenza specifica. In più, per l’acquisto di mezzi di ausilio e sussidi tecnici (computer, software, dispositivi medici), la detrazione si applica sull’intero importo, senza franchigia. Queste detrazioni si indicano nel modello 730.

            IVA agevolata al 4%

            Le persone con disabilità grave possono acquistare con IVA ridotta al 4% (anziché 22%):

            • Autoveicoli (fino a 2.000 cc benzina o 2.800 cc diesel), con limite di un veicolo ogni 4 anni
            • Ausili tecnici e informatici: computer, tablet, telefoni con funzionalità assistive
            • Protesi e ausili medici

            Esenzione bollo auto

            I titolari di Legge 104 con disabilità grave possono ottenere l’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto, limitatamente a un solo veicolo. L’esenzione si richiede all’ufficio tributi della propria Regione o, in Friuli Venezia Giulia, all’ACI.

            Altre agevolazioni

            • Deduzione spese mediche generiche e assistenza specifica dal reddito complessivo
            • Detrazione 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale (badanti), fino a 2.100 euro, con reddito massimo di 40.000 euro
            • Esenzione ticket sanitario per determinate patologie certificate
            • Agevolazioni ISEE: il riconoscimento della disabilità può incidere sul calcolo ISEE e sull’accesso a bonus come l’Assegno Unico

            Come fare domanda INPS per la Legge 104

            La procedura per ottenere il riconoscimento della Legge 104 prevede due passaggi distinti: prima la visita medica e poi, una volta ottenuto il verbale, la richiesta dei permessi lavorativi. Ecco come fare, passo dopo passo.

            Passo 1: Certificato del medico curante

            Il percorso inizia dal medico di base, che compila un certificato medico introduttivo in via telematica sul portale INPS. Il certificato descrive le patologie e le limitazioni funzionali. Al rilascio viene assegnato un numero di protocollo che servirà per la domanda.

            Passo 2: Domanda telematica all’INPS

            Entro 90 giorni dal rilascio del certificato, devi presentare la domanda di accertamento all’INPS. Puoi farlo:

            • Online sul portale INPS con SPID, CIE o CNS
            • Tramite un CAF o patronato (come il CAF Centro Fiscale di Udine, che ti assiste gratuitamente nella compilazione)
            • Chiamando il Contact Center INPS al numero 803 164

            Passo 3: Visita medica di accertamento

            L’INPS convoca il richiedente per una visita presso la Commissione medica ASL integrata da un medico INPS. La visita può avvenire anche a domicilio se il paziente non è trasportabile (serve certificazione del medico curante).

            Al termine della visita, la commissione rilascia il verbale che certifica la condizione di disabilità e il grado di gravità.

            Documentazione necessaria

            Per presentare domanda di Legge 104 e ottenere i permessi, dovrai raccogliere questi documenti:

            • Certificato medico introduttivo rilasciato dal medico di base (con numero di protocollo)
            • Documento d’identità valido del richiedente e del disabile
            • Codice fiscale di entrambi
            • Documentazione sanitaria: referti, cartelle cliniche, certificati specialistici che attestano le patologie
            • Verbale di invalidità civile (se già in possesso)
            • SPID, CIE o CNS per l’accesso al portale INPS

            Per i permessi lavorativi, dopo il riconoscimento della 104, serve anche:

            • Verbale Legge 104 con il riconoscimento dell’art. 3 comma 3
            • Dichiarazione di responsabilità del lavoratore
            • Certificato di stato di famiglia o autocertificazione del grado di parentela

            Il verbale ASL: come ottenerlo e leggerlo

            Il verbale ASL è il documento ufficiale che certifica il riconoscimento della Legge 104. Viene inviato tramite raccomandata oppure è consultabile nel cassetto previdenziale INPS.

            Come leggere il verbale:

            • Se riporta “portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1”: hai diritto ad alcune agevolazioni fiscali, ma non ai permessi lavorativi
            • Se riporta “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3”: hai diritto a tutte le agevolazioni, inclusi permessi retribuiti e congedo straordinario

            Il verbale può avere una scadenza (revisione) oppure essere definitivo. In caso di revisione, la commissione indicherà la data entro cui ripresentarsi. Se la condizione è stabile o ingravescente, il verbale è solitamente permanente.

            Se non sei d’accordo con l’esito della visita, puoi presentare ricorso entro 6 mesi dalla notifica del verbale, tramite un avvocato, con accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale competente.

            Novità 2026 sulla Legge 104

            Nel 2026 la Legge 104 mantiene la sua struttura fondamentale, con alcune novità procedurali:

            • Semplificazione INPS: la procedura di richiesta permessi è stata digitalizzata ulteriormente, con possibilità di gestire tutto online dal portale MyINPS
            • Referente unico abolito: confermata la possibilità (introdotta nel 2023) per più familiari di alternarsi nell’assistenza e fruire dei permessi
            • Smart working prioritario: i lavoratori che assistono persone con disabilità grave hanno priorità nelle richieste di lavoro agile, dove previsto dal contratto collettivo
            • Nuova classificazione disabilità: il D.Lgs. 62/2024 ha introdotto una nuova definizione di disabilità basata sulla Classificazione Internazionale ICF dell’OMS, che sarà gradualmente applicata nelle valutazioni

            Legge 104 e congedi parentali

            La Legge 104 si integra con il sistema dei congedi parentali. Se hai un figlio con disabilità grave, puoi cumulare i permessi della 104 con i normali congedi parentali previsti dal Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001).

            In pratica, questo significa che una madre o un padre lavoratore può:

            • Fruire dei 3 giorni di permesso mensili per la Legge 104
            • Richiedere il congedo parentale ordinario (fino a 10 mesi complessivi tra i genitori, elevabili a 11)
            • Richiedere il congedo straordinario di 2 anni se necessario
            • Accedere al prolungamento del congedo parentale fino ai 12 anni del figlio con disabilità grave

            Queste tutele non sono alternative ma cumulabili, a condizione che non si sovrappongano nello stesso giorno. Per una panoramica completa dei congedi disponibili, ti consigliamo la lettura della nostra guida dedicata al congedo parentale 2026.

            Domande frequenti sulla Legge 104

            Quanto tempo ci vuole per ottenere la Legge 104?

            Dalla presentazione della domanda INPS, la visita medica viene fissata entro 30 giorni (15 giorni per patologie oncologiche). Il verbale definitivo arriva solitamente entro 60-90 giorni dalla visita, anche se i tempi possono variare in base alla ASL territoriale.

            I permessi della Legge 104 riducono lo stipendio?

            No. I 3 giorni di permesso mensili sono interamente retribuiti dall’INPS (anticipati dal datore di lavoro). Non comportano alcuna riduzione dello stipendio. Inoltre, sono coperti da contribuzione figurativa, quindi non penalizzano il calcolo della pensione futura.

            Si possono frazionare i permessi in ore?

            Sì. I 3 giorni mensili possono essere convertiti in permessi orari: 2 ore al giorno per chi lavora 8 ore (full-time) oppure 1 ora al giorno per chi lavora meno di 6 ore. La scelta tra giorni interi e ore deve essere comunicata mensilmente all’INPS.

            La Legge 104 vale anche per i lavoratori autonomi?

            I permessi lavorativi retribuiti sono previsti solo per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati). I lavoratori autonomi con partita IVA possono comunque beneficiare delle agevolazioni fiscali (IVA 4%, detrazione 19%, esenzione bollo), ma non dei permessi mensili.

            Cosa succede se il verbale scade?

            Se il verbale ha una data di revisione, è necessario sottoporsi a una nuova visita di accertamento. Nel frattempo, i benefici restano validi fino alla nuova valutazione, a meno che l’INPS non comunichi diversamente. È consigliabile iniziare la pratica di rinnovo con almeno 2-3 mesi di anticipo.

            Più familiari possono usufruire dei permessi per lo stesso disabile?

            Sì, dal 2023 è possibile. Più lavoratori possono fruire dei 3 giorni di permesso mensili per assistere la stessa persona con disabilità grave, purché non negli stessi giorni. Il totale dei giorni rimane comunque 3 al mese.


            Hai bisogno di assistenza per la Legge 104?

            Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste gratuitamente nella compilazione della domanda INPS per la Legge 104, nella richiesta dei permessi lavorativi e nella gestione delle agevolazioni fiscali. I nostri operatori sono specializzati in pratiche di invalidità e disabilità.

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              Aprile 29, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-29 09:00:002026-04-05 08:17:25Legge 104: Permessi, Agevolazioni e Domanda 2026
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