NOTIZIEContributi non versati: spetta la rendita vitalizia INPSQuando un datore di lavoro non versa i contributi previdenziali dovuti, il lavoratore rischia di perdere anni preziosi di anzianità contributiva. Se il tempo passa e il diritto dell’INPS a recuperare quelle somme si prescrive, la situazione sembra irrimediabile. In realtà esiste uno strumento pensato proprio per questi casi: la rendita vitalizia INPS per contributi non versati, prevista dall’articolo 13 della Legge 1338/1962. Vediamo come funziona, chi può chiederla e cosa serve per ottenerla.Indice dei contenutiCos’è la rendita vitalizia INPSQuando spetta e cosa serve per chiederlaChi può presentare la domandaCome si calcola la rendita vitaliziaEffetti sulla pensioneDomande frequenti sulla rendita vitalizia INPSCos’è la rendita vitalizia INPSLa rendita vitalizia INPS, chiamata anche costituzione di rendita vitalizia reversibile, è un istituto che permette di sanare, dal punto di vista previdenziale, i periodi di lavoro per i quali i contributi non sono stati versati e non possono più essere recuperati perché caduti in prescrizione. In pratica, chi versa all’INPS una somma calcolata appositamente ottiene che quel periodo scoperto venga considerato utile per la pensione, come se i contributi fossero stati regolarmente pagati a suo tempo.Si tratta di un rimedio pensato per tutelare il lavoratore quando il datore di lavoro non versa i contributi e, per il decorso del tempo, l’ente previdenziale non ha più titolo per pretenderli con gli ordinari strumenti di accertamento e recupero. Senza questo strumento, quegli anni di lavoro rischierebbero di non contare nulla ai fini pensionistici, nonostante il lavoro sia stato effettivamente svolto e retribuito. Quando spetta e cosa serve per chiederlaLa rendita vitalizia INPS per contributi non versati spetta quando si verificano insieme due condizioni. La prima è l’omissione contributiva da parte del datore di lavoro, cioè il mancato versamento totale o parziale dei contributi dovuti per un determinato periodo di lavoro. La seconda è la prescrizione dei contributi: il diritto dell’INPS a riscuotere quelle somme si prescrive, di regola, in cinque anni, mentre resta di dieci anni nei casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (articolo 3, comma 9, della Legge 335/1995).Una volta prescritti, i contributi non possono più essere versati con le modalità ordinarie. Ecco perché interviene la costituzione di rendita vitalizia: uno strumento eccezionale che consente comunque di coprire quel vuoto contributivo, a determinate condizioni. Per accedervi occorre dimostrare, con prova documentale, l’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo interessato e l’ammontare della retribuzione percepita e non assoggettata a contribuzione: buste paga, contratti, documenti aziendali o provvedimenti giudiziali che accertino il rapporto di lavoro e la retribuzione corrisposta.Su questo punto la giurisprudenza di legittimità è piuttosto rigorosa: non bastano testimonianze generiche o ricostruzioni approssimative, ma servono riscontri oggettivi e verificabili. Chi si trova con una carriera contributiva incompleta può comunque valutare, in alternativa o in aggiunta, altre strade come i versamenti volontari INPS per i periodi non coperti da obbligo contributivo, oppure informarsi sulle opzioni disponibili in caso di pensione senza contributi versati. Chi può presentare la domandaIl primo soggetto legittimato a chiedere la costituzione della rendita vitalizia è lo stesso datore di lavoro che non ha versato i contributi: è infatti il modo con cui può sanare la propria posizione previdenziale nei confronti del dipendente, anche a distanza di anni dall’omissione originaria.Se il datore di lavoro non provvede spontaneamente, l’articolo 13, comma 5, della Legge 1338/1962 riconosce al lavoratore la possibilità di attivarsi in via sostitutiva, presentando lui stesso la domanda di costituzione della rendita. In questo caso l’onere di fornire la prova del rapporto di lavoro e della retribuzione non contribuita ricade interamente sul lavoratore, che deve documentare con precisione il periodo scoperto. Anche i terzi interessati, come gli eredi, possono in certi casi attivarsi per tutelare la posizione previdenziale del lavoratore deceduto.Se la ricostruzione documentale non è sufficiente per ottenere la rendita, resta comunque aperta per il lavoratore un’altra via di tutela: l’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, prevista dall’articolo 2116, secondo comma, del Codice civile, per ottenere il risarcimento del danno pensionistico subito a causa dell’omesso versamento. Come si calcola la rendita vitaliziaIl calcolo della rendita vitalizia INPS non consiste in un semplice versamento dei contributi arretrati con gli interessi. Si basa sul meccanismo della riserva matematica: viene determinato un importo che tiene conto della retribuzione non contribuita, del periodo scoperto e di appositi coefficienti di capitalizzazione, aggiornati periodicamente con Decreto Ministeriale. Questo importo va versato all’INPS per rendere effettiva la copertura del periodo mancante.Si tratta quindi di un calcolo tecnico, che richiede dati precisi sulla posizione contributiva e sulla retribuzione dell’epoca. Per orientarsi su estratti conto, periodi coperti e documentazione già in possesso dell’ente, può essere utile richiedere le attestazioni INPS di rendita, un passaggio propedeutico per capire l’entità del vuoto contributivo da colmare. Effetti sulla pensioneUna volta costituita, la rendita vitalizia produce un effetto importante: il periodo di lavoro prima scoperto diventa utile sia ai fini del diritto alla pensione, cioè per raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva, sia ai fini della misura dell’assegno, cioè per il calcolo dell’importo. In sostanza, i contributi “virtuali” derivanti dalla rendita concorrono al computo della pensione come se fossero stati versati regolarmente all’epoca del rapporto di lavoro.Per questo motivo la costituzione di rendita vitalizia viene spesso considerata l’ultima possibilità concreta per non perdere anni di lavoro effettivamente svolto ma non regolarizzato dal punto di vista contributivo. È uno strumento tecnico, che richiede documentazione solida e valutazioni caso per caso, ma che può fare la differenza tra una pensione piena e una pensione ridotta o addirittura assente per mancanza dei requisiti minimi. Domande frequenti sulla rendita vitalizia INPSCosa succede se il datore di lavoro non ha versato i contributi e sono prescritti?In questi casi l’unico strumento per recuperare la copertura previdenziale del periodo scoperto è la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della Legge 1338/1962, che può essere richiesta dal datore di lavoro o, in via sostitutiva, dal lavoratore.In quanto tempo si prescrivono i contributi INPS?La prescrizione dei contributi INPS è generalmente di cinque anni; il termine resta invece di dieci anni nei casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, secondo l’articolo 3, comma 9, della Legge 335/1995.Quali prove servono per chiedere la rendita vitalizia?Servono prove documentali oggettive, come buste paga, contratti di lavoro, documenti aziendali o sentenze che attestino il rapporto di lavoro e la retribuzione percepita nel periodo non coperto da contributi. Non sono sufficienti testimonianze generiche.Chi può chiedere la rendita vitalizia se il datore di lavoro non lo fa?Può farlo il lavoratore stesso, in via sostitutiva, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, della Legge 1338/1962, fornendo la documentazione necessaria a dimostrare il periodo lavorato e la retribuzione non contribuita.Cosa succede se non si riesce a ottenere la rendita vitalizia?Se la prova documentale non è sufficiente, il lavoratore può comunque agire nei confronti del datore di lavoro con un’azione risarcitoria, prevista dall’articolo 2116, secondo comma, del Codice civile, per il danno pensionistico subito.La materia della rendita vitalizia INPS per contributi non versati resta uno degli strumenti meno conosciuti, ma più efficaci, per tutelare la propria posizione previdenziale quando un datore di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi contributivi e il tempo per un recupero ordinario è ormai trascorso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 17:00:002026-09-20 14:26:19Contributi non versati: spetta la rendita vitalizia INPS
NOTIZIEControlli INPS sull’Assegno Unico: verifiche DSU con ISEE correnteL’INPS ha avviato una fase di controlli più stringenti sulle DSU (Dichiarazioni Sostitutive Uniche) presentate con ISEE corrente da chi percepisce l’Assegno Unico e Universale. I controlli isee inps assegno unico puntano a verificare che i redditi e i patrimoni dichiarati corrispondano davvero alla situazione economica del nucleo familiare, soprattutto quando questa viene presentata come profondamente cambiata rispetto all’ISEE ordinario. Una notizia che riguarda migliaia di famiglie italiane, perché l’ISEE corrente viene usato proprio per aggiornare, al ribasso, l’indicatore economico e ottenere un importo più alto dell’Assegno Unico.Il tema è tornato di attualità dopo che diverse testate, tra cui PMI.it, hanno segnalato un incremento delle verifiche automatizzate dell’Istituto. Vediamo che cos’è l’ISEE corrente, come funzionano davvero i controlli incrociati INPS e cosa rischia chi ha dichiarato dati non coerenti con la propria reale situazione reddituale e patrimoniale.Indice dei contenutiCos’è l’ISEE corrente e quando si usa per l’Assegno UnicoCome funzionano i controlli incrociati INPS su DSU e ISEE correnteCosa succede in caso di discordanze tra ISEE corrente e dati realiConsigli pratici per chi ha presentato o deve presentare l’ISEE correnteCos’è l’ISEE corrente e quando si usa per l’Assegno UnicoL’ISEE corrente è una versione “aggiornata” dell’ISEE ordinario, pensata per fotografare la situazione economica più recente del nucleo familiare invece che quella riferita a due anni prima, come avviene normalmente con l’ISEE standard. In pratica, se l’ISEE ordinario si basa sui redditi della dichiarazione dei redditi di due anni fa, l’ISEE corrente permette di aggiornare i dati quando è intervenuta una variazione significativa della situazione lavorativa o reddituale del nucleo.Le famiglie possono richiedere l’ISEE corrente, ad esempio, in presenza di eventi come la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, la fine di un’attività di lavoro autonomo, la sospensione dal lavoro con integrazione salariale, oppure una riduzione del reddito complessivo del nucleo superiore al 25% rispetto a quanto risultava nell’ISEE ordinario. È un istituto pensato per tutelare chi ha subito un peggioramento economico reale, permettendogli di accedere più rapidamente a prestazioni come l’Assegno Unico, il conguaglio assegno unico 2026, il bonus nido o altre agevolazioni collegate all’indicatore.Proprio perché consente di ottenere importi più alti in tempi brevi, l’ISEE corrente è però anche lo strumento più esposto a errori, dimenticanze o, nei casi più gravi, a dichiarazioni non veritiere. Da qui l’esigenza dell’INPS di rafforzare i controlli. Come funzionano i controlli incrociati INPS su DSU e ISEE correnteI controlli isee inps assegno unico non sono una novità assoluta, ma negli ultimi mesi sono diventati più sistematici grazie all’incrocio automatico delle banche dati. L’INPS confronta i dati autocertificati nella DSU con le informazioni già in possesso di altri enti pubblici, in particolare:Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria, per verificare redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni e altre entrate fiscalmente rilevanti;banche dati INPS interne, che incrociano le dichiarazioni con le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, le prestazioni di disoccupazione, la cassa integrazione e altre indennità già erogate;Catasto e conservatorie, per il patrimonio immobiliare dichiarato nel nucleo;archivi anagrafici dei Comuni, per la composizione effettiva del nucleo familiare.Quando il sistema rileva una discrepanza tra quanto dichiarato nella DSU con ISEE corrente e i dati reali in possesso degli enti, scatta una segnalazione che può portare a un controllo più approfondito. Questo accade con maggiore frequenza proprio nei casi di ISEE corrente, perché la variazione dichiarata deve essere motivata da un evento specifico e verificabile, non da una semplice stima. Anche i pagamenti INPS collegati all’Assegno Unico possono quindi subire delle verifiche a campione prima dell’erogazione delle mensilità successive. Cosa succede in caso di discordanze tra ISEE corrente e dati realiQuando l’INPS individua un’incongruenza tra quanto autocertificato e i dati reali, le conseguenze dipendono dalla gravità e dalla natura dell’errore. Non sempre si tratta di una dichiarazione volontariamente falsa: spesso sono semplici dimenticanze, redditi non aggiornati o un patrimonio che non è stato correttamente riportato. In ogni caso, l’Istituto può attivare diverse procedure:richiesta di documentazione integrativa al nucleo familiare, per chiarire la discordanza riscontrata;rideterminazione temporanea dell’importo dell’Assegno Unico secondo le regole previste in assenza di ISEE valido, in attesa del completamento dell’istruttoria;rideterminazione dell’ISEE e ricalcolo dell’importo spettante, con eventuale riduzione delle mensilità future;recupero delle somme indebitamente percepite, se risulta che l’importo erogato era superiore a quello dovuto sulla base della situazione reale;nei casi più gravi, segnalazione per dichiarazione mendace, con possibili conseguenze anche di natura penale ai sensi delle norme sulle autocertificazioni.È bene chiarire che il recupero delle somme non erogate correttamente può riguardare anche periodi arretrati, e che le rettifiche sull’ISEE possono avere effetti anche su altre prestazioni collegate, comprese le detrazioni familiari a carico 2026 e altri bonus legati all’indicatore economico del nucleo. Consigli pratici per chi ha presentato o deve presentare l’ISEE correntePer chi ha già presentato una DSU con ISEE corrente, o sta valutando di farlo per aggiornare la propria posizione ai fini dell’Assegno Unico, la prudenza è d’obbligo. Prima di autocertificare una variazione di reddito o di patrimonio, è importante avere la documentazione che comprova l’evento dichiarato: la lettera di licenziamento, la comunicazione di cassa integrazione, l’attestazione di cessazione dell’attività autonoma o qualunque altro documento che giustifichi la richiesta di ISEE corrente.È utile ricordare che l’ISEE corrente ha una validità limitata nel tempo e deve essere aggiornato periodicamente per restare valido: trascorso il periodo di validità, se non rinnovato, torna automaticamente a valere l’ISEE ordinario. Chi riceve una richiesta di chiarimenti dall’INPS dovrebbe rispondere tempestivamente, fornendo tutta la documentazione richiesta, per evitare la rideterminazione dell’importo al livello minimo o conseguenze più gravi. In presenza di errori materiali, spesso è possibile presentare una DSU rettificativa prima che la situazione si aggravi. Domande Frequenti sui Controlli ISEE e Assegno UnicoCosa sono i controlli isee inps assegno unico e chi riguardano?Sono le verifiche che l’INPS effettua sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate con ISEE corrente da chi riceve l’Assegno Unico. Riguardano in particolare i nuclei che hanno dichiarato una variazione significativa di reddito o patrimonio rispetto all’ISEE ordinario.Quando si può richiedere l’ISEE corrente per l’Assegno Unico?Si può richiedere quando è intervenuta una variazione rilevante della situazione lavorativa o reddituale del nucleo, come cessazione di un rapporto di lavoro, sospensione con cassa integrazione o una riduzione del reddito superiore al 25% rispetto a quanto risultava nell’ISEE ordinario.Come fa l’INPS a controllare i dati dichiarati nella DSU?L’INPS incrocia i dati autocertificati con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’Anagrafe Tributaria, del Catasto e con i propri archivi interni su lavoro, prestazioni e indennità già erogate al nucleo familiare.Cosa succede se l’INPS trova una discordanza nell’ISEE corrente?A seconda dei casi, l’INPS può chiedere documentazione integrativa, rideterminare temporaneamente l’importo secondo le regole previste in assenza di ISEE valido, ricalcolare l’importo dell’Assegno Unico, richiedere la restituzione delle somme percepite in eccesso o, nei casi più gravi, segnalare la dichiarazione mendace.Per quanto tempo resta valido l’ISEE corrente?L’ISEE corrente ha una validità limitata nel tempo e deve essere aggiornato periodicamente. Se non viene rinnovato entro i termini previsti, torna automaticamente a valere l’ISEE ordinario ai fini del calcolo dell’Assegno Unico.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Copia-di-ISEE-ERRATO-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 13:00:002026-09-21 13:15:53Controlli INPS sull’Assegno Unico: verifiche DSU con ISEE corrente
NOTIZIEAssegno Unico, Controlli INPS Avviati: Cambiano gli Importi per Chi Riceve l’AvvisoASSEGNO UNICO UNIVERSALEL’INPS ha avviato una nuova campagna di controlli sull’Assegno Unico e Universale, mirata alle domande collegate a una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata per ottenere l’ISEE corrente. L’obiettivo è verificare eventuali omissioni o incongruenze nei redditi autodichiarati dalle famiglie rispetto alle informazioni già presenti negli archivi dell’ente previdenziale. I controlli INPS sull’Assegno Unico riguardano esclusivamente le posizioni per le quali sono emersi elementi che richiedono ulteriori approfondimenti istruttori, e la conseguenza più concreta per chi riceve la comunicazione è una sola: fino alla conclusione delle verifiche o all’eventuale aggiornamento della documentazione, l’importo dell’assegno può essere temporaneamente rideterminato secondo quanto previsto dalla normativa in assenza di un ISEE valido. Gli effetti possono riguardare già i pagamenti di settembre 2026. Vediamo nel dettaglio come funziona questo controllo, perché scatta e cosa conviene fare per tornare a percepire l’importo corretto.Indice dei contenutiCos’è il controllo INPS sull’ISEE corrente legato all’Assegno UnicoPerché scattano i controlli: redditi autodichiarati e archivi INPSCosa cambia negli importi: la rideterminazione al minimo di 58,30 euroCosa fare se si riceve la comunicazione dell’INPSDomande frequenti sui controlli INPS sull’Assegno UnicoCos’è il controllo INPS sull’ISEE corrente legato all’Assegno UnicoIl controllo riguarda in modo specifico le domande di Assegno Unico e Universale (AUU) 2026 per cui la famiglia ha presentato una DSU finalizzata al rilascio dell’ISEE corrente, lo strumento pensato per fotografare situazioni reddituali cambiate nel corso dell’anno rispetto all’ISEE ordinario. Su questa tipologia di dichiarazioni, l’INPS effettua un confronto tra quanto autodichiarato dal nucleo familiare e le informazioni reddituali già presenti nei propri archivi.Quando dal confronto emergono omissioni o incongruenze nei redditi autodichiarati, l’INPS non blocca la prestazione ma avvia una verifica puntuale sulla posizione del nucleo familiare, informando l’interessato attraverso una comunicazione informativa individuale. Non si tratta quindi di un controllo generalizzato su tutti i beneficiari dell’Assegno Unico, ma di una verifica mirata alle situazioni in cui l’ISEE corrente utilizzato per il calcolo della prestazione presenta dati non coerenti con quelli già noti all’ente. Perché scattano i controlli: redditi autodichiarati e archivi INPSAlla base della campagna c’è il confronto diretto tra i dati inseriti nella DSU per l’ISEE corrente e le informazioni reddituali già disponibili negli archivi dell’INPS. Quando i redditi autodichiarati risultano inferiori, incompleti o non allineati rispetto a quanto già registrato dall’ente, il sistema segnala la posizione per un approfondimento. Le situazioni più frequenti che possono generare una segnalazione includono:Redditi omessi o indicati in misura inferiore rispetto a quelli effettivamente percepiti nel periodo di riferimento dell’ISEE correnteErrori materiali nella compilazione della DSU, che generano un disallineamento con i dati già in possesso dell’INPSMancato aggiornamento tempestivo della situazione reddituale del nucleo familiareIn molti casi la discrepanza non nasce da un comportamento scorretto, ma da un errore di compilazione o da un aggiornamento dei redditi non ancora recepito nella dichiarazione. Resta comunque il fatto che, fino al chiarimento della posizione, l’importo dell’Assegno Unico viene modificato in automatico, come vediamo nel prossimo paragrafo. Cosa cambia negli importi: la rideterminazione al minimo di 58,30 euroIl punto centrale di questa campagna di controlli INPS sull’Assegno Unico riguarda proprio l’effetto immediato sull’importo della prestazione. Fino alla conclusione delle verifiche, oppure fino alla presentazione di una DSU aggiornata da parte della famiglia, l’assegno può essere temporaneamente rideterminato secondo le regole già previste per i casi di ISEE assente o non valido. In pratica, l’importo scende al valore minimo previsto dalla normativa, pari a 58,30 euro al mese per figlio, la soglia applicata quando l’ISEE risulta pari o superiore a 46.582,71 euro oppure non è disponibile un ISEE valido (riferimento Circolare INPS n. 7/2026).Non si tratta quindi di un aumento o di un conguaglio a favore della famiglia, ma di una riduzione temporanea pensata come misura cautelativa fino al chiarimento della posizione. Gli effetti di questa rideterminazione possono riguardare già i pagamenti dell’Assegno Unico relativi a settembre 2026: per questo chi riceve la comunicazione può trovarsi di fronte a un importo più basso del solito prima ancora di averne individuato il motivo. Per un quadro più ampio su come l’INPS calcola periodicamente gli importi e gli eventuali arretrati della prestazione, può essere utile consultare il nostro approfondimento sul Conguaglio Assegno Unico 2026: cos’è, come funziona e come vederlo su INPS. Cosa fare se si riceve la comunicazione dell’INPSChi riceve l’apposita comunicazione dell’INPS relativa a questa campagna di controlli non deve ignorarla, perché l’unico modo per tornare a percepire l’importo corretto dell’Assegno Unico è chiarire la propria posizione reddituale. Si tratta di una comunicazione informativa individuale, che l’INPS invia soltanto ai nuclei per i quali le verifiche hanno fatto emergere elementi da approfondire. Il rimedio previsto in questa fase è uno solo, ma va attivato con attenzione:Verificare i dati indicati nella DSU confrontandoli con la propria reale situazione reddituale aggiornataPresentare una nuova DSU aggiornata, correggendo eventuali omissioni o errori nei redditi autodichiaratiPresentarla tramite il servizio online dedicato oppure rivolgendosi a un CAF; in alternativa è possibile rivolgersi alle strutture INPS territorialmente competenti per fornire la documentazione utile a confermare la correttezza dei dati autodichiaratiUna volta presentata la DSU aggiornata con i dati corretti, l’INPS può ricalcolare l’ISEE corrente e, di conseguenza, ripristinare l’importo dell’Assegno Unico effettivamente spettante al nucleo familiare, superando la fase di rideterminazione al minimo.È utile ricordare che il recupero di somme indebitamente percepite resta un principio generale valido per tutte le prestazioni erogate dall’INPS, ma il comunicato relativo a questa specifica campagna di controlli parla esclusivamente della rideterminazione temporanea dell’importo al minimo, non di una richiesta di restituzione delle mensilità già incassate. Settembre resta comunque un mese denso di scadenze per le prestazioni INPS: chi percepisce anche altre indennità, come la NASpI, può consultare il nostro approfondimento sul pagamento della NASpI di settembre 2026 per un quadro più ampio sulle tempistiche di accredito del mese. Domande frequenti sui controlli INPS sull’Assegno UnicoPerché l’INPS ha avviato i controlli sull’Assegno Unico?Per verificare eventuali omissioni o incongruenze nei redditi autodichiarati nella DSU presentata per l’ISEE corrente, confrontandoli con i dati già presenti negli archivi dell’INPS.Chi riceve la comunicazione dell’INPS?Solo i nuclei per i quali, dalle verifiche effettuate dall’Istituto, sono emersi elementi che richiedono ulteriori approfondimenti istruttori: in questi casi l’INPS invia una comunicazione informativa individuale.Cosa succede all’importo dell’Assegno Unico durante i controlli?Fino alla conclusione delle verifiche o alla presentazione di una nuova DSU, l’importo può essere temporaneamente rideterminato secondo le regole previste in assenza di ISEE valido, quindi al minimo di 58,30 euro al mese per figlio.Cosa devo fare se ricevo la comunicazione dell’INPS?Occorre presentare una nuova DSU con i dati corretti, tramite il servizio online dedicato oppure rivolgendosi a un CAF; in alternativa ci si può rivolgere alle strutture INPS territorialmente competenti per fornire la documentazione che conferma la correttezza dei dati autodichiarati.Devo restituire le somme di Assegno Unico già percepite?Il comunicato relativo a questa campagna non parla di restituzione delle mensilità già incassate, ma solo di una rideterminazione temporanea dell’importo al minimo fino al chiarimento della posizione.Resta da vedere quante famiglie regolarizzeranno la propria posizione nelle prossime settimane e se l’INPS fornirà ulteriori chiarimenti operativi sulle modalità di presentazione della nuova DSU.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/ASSEGNO-UNICO-2023.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 12:00:002026-09-19 14:50:25Assegno Unico, Controlli INPS Avviati: Cambiano gli Importi per Chi Riceve l’Avviso
CAF, SUCCESSIONIPrima Casa in Successione 2026: Guida a Imposte Fisse, Requisiti e 3 Casi di DecadenzaLa prima casa in successione 2026 è uno degli argomenti che genera più dubbi tra gli eredi, e non a caso: quando si eredita un immobile, la differenza tra pagare qualche centinaio di euro e pagarne diverse migliaia dipende da una semplice dichiarazione resa nel momento giusto. L’agevolazione prima casa applicata all’eredità permette infatti di versare l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale in misura fissa — 200 euro ciascuna — anziché nella misura proporzionale ordinaria del 2% e dell’1% calcolata sul valore catastale dell’immobile.Il beneficio non è automatico: va richiesto espressamente nella dichiarazione di successione e presuppone che almeno uno degli eredi possieda precisi requisiti soggettivi. Non solo: una volta ottenuto, il beneficio può essere perso (si parla tecnicamente di decadenza) se l’erede vende l’immobile troppo presto o non rispetta l’impegno a trasferire la residenza. In questa guida aggiornata vediamo in modo semplice come funziona la prima casa in successione 2026, quali sono le condizioni da rispettare e quali errori evitare per non ritrovarsi, anni dopo, con un avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate.Indice dei contenutiCosa prevede l’agevolazione prima casa in successione 2026Imposta ipotecaria e catastale: misura fissa o proporzionaleRequisiti dell’erede per la prima casa in successione 2026Come richiedere l’agevolazione nella dichiarazione di successioneDecadenza dall’agevolazione prima casa in successione: i 3 casiPrima casa in successione e sistema tavolare in Friuli Venezia GiuliaEsempio pratico: quanto si risparmia con la prima casa in successioneCosa prevede l’agevolazione prima casa in successione 2026L’agevolazione prima casa nella successione è prevista dall’articolo 69 della Legge 342/2000, una norma che estende ai trasferimenti per causa di morte (e alle donazioni) lo stesso favore fiscale riconosciuto a chi compra casa. In pratica, quando tra i beni ereditati c’è un’abitazione e almeno uno degli eredi o legatari possiede i requisiti prima casa, le imposte ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa invece che in percentuale.Qui serve però un chiarimento che evita gran parte dei malintesi. Chi acquista una prima casa beneficia di un’imposta di registro ridotta al 2% (oppure dell’IVA al 4% se compra dal costruttore). Nella prima casa in successione 2026 il meccanismo è diverso: l’imposta principale è l’imposta di successione, che dipende dal grado di parentela e dalle franchigie (ad esempio 1 milione di euro a testa per coniuge e figli, con aliquota del 4% sull’eccedenza) e che non viene toccata dall’agevolazione. Ciò che cambia, e non è poco, sono le imposte ipotecaria e catastale, cioè quei tributi che si pagano per trascrivere il passaggio di proprietà nei registri immobiliari e per aggiornare il Catasto.Un ultimo punto importante: l’agevolazione non spetta per le abitazioni cosiddette di lusso, cioè quelle censite nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). Per tutte le altre categorie abitative, invece, la prima casa in successione è pienamente accessibile.📘 Approfondimento: tutte le imposte di successioneQuesto articolo tratta in modo verticale la sola agevolazione prima casa. Se vuoi il quadro completo di tutti i tributi dovuti dagli eredi (imposta di successione, franchigie, aliquote per grado di parentela, tributi minori), leggi la nostra guida generale: Imposte su successione: Guida Completa per gli Eredi. Per i conteggi con esempi numerici è invece utile la guida al calcolo dell’imposta di successione 2026. Imposta ipotecaria e catastale: misura fissa o proporzionalePer capire davvero il valore dell’agevolazione prima casa in eredità occorre sapere cosa sono questi due tributi, spesso sconosciuti a chi non si è mai occupato di immobili. L’imposta ipotecaria è la somma dovuta per la trascrizione del passaggio di proprietà nei pubblici registri immobiliari: serve, in parole semplici, a rendere ufficiale e opponibile a tutti il fatto che quella casa ora appartiene agli eredi. L’imposta catastale è invece dovuta per la voltura, cioè l’aggiornamento dell’intestazione dell’immobile negli archivi del Catasto.In assenza dei requisiti, queste due imposte si calcolano in misura proporzionale sul valore catastale dell’immobile (ottenuto rivalutando la rendita catastale e moltiplicandola per un coefficiente di legge). Con i requisiti prima casa, invece, si applicano in misura fissa. Ecco il confronto:Senza agevolazione: imposta ipotecaria 2% del valore catastale, imposta catastale 1%, con un minimo di 200 euro ciascunaCon agevolazione prima casa: imposta ipotecaria 200 euro fissi e imposta catastale 200 euro fissi, a prescindere dal valore dell’immobileTotale con agevolazione: 400 euro complessivi per le due imposteTributi comunque dovuti: tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali in misura fissa, che l’agevolazione non eliminaAttenzione a un dettaglio poco noto: l’agevolazione si applica a tutto l’immobile e non solo alla quota dell’erede che possiede i requisiti. Se, per esempio, tre fratelli ereditano la casa dei genitori ma solo uno di loro può dichiarare di avere i requisiti prima casa, le imposte ipotecaria e catastale restano fisse per l’intera abitazione, con un beneficio che ricade su tutti i coeredi. È una delle ragioni per cui la prima casa in successione 2026 va pianificata con attenzione prima di compilare la dichiarazione. Requisiti dell’erede per la prima casa in successione 2026I requisiti prima casa dell’erede sono gli stessi previsti per chi acquista, contenuti nella Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al Testo Unico dell’imposta di registro (DPR 131/1986). Il richiamo operato dall’articolo 69 della Legge 342/2000 li rende applicabili anche a chi riceve l’immobile per eredità. Vediamoli uno per uno, in linguaggio comprensibile.Requisito territoriale: l’immobile deve trovarsi nel Comune di residenza dell’erede, oppure l’erede deve impegnarsi a trasferire la residenza entro 18 mesi dall’apertura della successione. In alternativa, l’immobile può trovarsi nel Comune in cui l’erede svolge la propria attività lavorativaNessun’altra casa nello stesso Comune: l’erede non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’altra casa nello stesso Comune dell’immobile ereditatoNessun’altra prima casa agevolata in Italia: l’erede non deve possedere, nemmeno per quote o in comunione legale, un’altra abitazione acquistata su tutto il territorio nazionale con le agevolazioni prima casaImmobile non di lusso: la casa non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 E se possiedo già una prima casa agevolata?Chi possiede già un’abitazione acquistata con le agevolazioni non è automaticamente escluso. La Nota II-bis, comma 4-bis consente di beneficiare nuovamente dell’agevolazione a condizione che l’immobile già posseduto venga alienato, cioè venduto o donato, entro un termine preciso. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 116) ha ampliato questo termine da uno a due anni per gli atti posti in essere dal 1° gennaio 2025, una novità che vale anche nel 2026. La regola non vale solo per gli acquisti a titolo oneroso: l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 12/E dell’8 aprile 2016 (par. 2.3), ha chiarito che il meccanismo opera anche per i trasferimenti a titolo gratuito e per causa di morte, in forza del rinvio contenuto nell’art. 69, commi 3 e 4, della Legge 342/2000. La condizione formale è che l’impegno ad alienare l’immobile preposseduto risulti espressamente nella dichiarazione di successione con cui si chiede l’agevolazione: è esattamente il tipo di verifica preliminare che un professionista deve svolgere prima di barrare la casella dell’agevolazione.Un aspetto che tranquillizza molti eredi: per la prima casa in successione 2026 non è richiesto che il defunto avesse a sua volta i requisiti, né che l’immobile fosse la sua abitazione principale. Ciò che conta sono esclusivamente i requisiti soggettivi dell’erede al momento dell’apertura della successione.Come richiedere l’agevolazione nella dichiarazione di successioneL’agevolazione prima casa non viene riconosciuta d’ufficio: deve essere richiesta espressamente nella dichiarazione di successione, da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso. Nel modello telematico gli eredi e i legatari vengono identificati nel quadro EA, mentre la richiesta di agevolazioni e riduzioni, insieme alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui l’erede attesta di possedere i requisiti, trova collocazione nel quadro EH. Gli immobili vanno poi descritti nei quadri dedicati all’attivo ereditario.C’è una regola procedurale che conviene conoscere: se la dichiarazione sostitutiva è resa da un coerede diverso da chi firma e trasmette la pratica, l’autocertificazione va allegata in forma documentale, con copia del documento d’identità del firmatario. È un passaggio formale banale solo in apparenza, perché la sua omissione può compromettere il riconoscimento del beneficio. Per una panoramica completa della procedura e dei quadri del modello puoi consultare la nostra guida alla dichiarazione di successione telematica 2026.Un’ultima avvertenza pratica: le imposte ipotecaria, catastale e i tributi minori si versano in autoliquidazione, cioè li calcola e li paga il contribuente contestualmente all’invio della dichiarazione. Un errore nell’autoliquidazione, o una richiesta di agevolazione formulata senza averne diritto, si traduce quasi sempre in un avviso di liquidazione con sanzioni e interessi. Se nell’asse ereditario è presente anche un finanziamento in corso, ti sarà utile approfondire cosa accade al mutuo del defunto nella successione. Decadenza dall’agevolazione prima casa in successione: i 3 casiOttenere il beneficio è solo metà del percorso: bisogna anche conservarlo. La decadenza dall’agevolazione prima casa in successione comporta il recupero delle imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria (2% e 1%), maggiorate di una sanzione del 30% sulle imposte dovute e degli interessi. Un conto che, su un immobile di valore medio, può facilmente superare i diecimila euro. Ecco i tre casi tipici.Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi: se l’erede si è impegnato a spostare la residenza nel Comune dell’immobile e non lo fa nei termini, il beneficio si perde integralmenteVendita entro 5 anni senza riacquisto: se l’immobile viene venduto o donato prima che siano trascorsi 5 anni, si decade dall’agevolazione, a meno che entro 1 anno dalla vendita l’erede non acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principaleDichiarazioni mendaci: attestare requisiti che non si possiedono comporta la decadenza e, nei casi più gravi, conseguenze ulteriori sul piano della responsabilità per le dichiarazioni sostitutiveIl caso più frequente, nella nostra esperienza quotidiana di CAF, è il secondo: eredi che ricevono la casa di famiglia, chiedono l’agevolazione e la rivendono dopo due o tre anni senza sapere che il quinquennio non era ancora trascorso. La buona notizia è che il riacquisto entro l’anno salva il beneficio, purché il nuovo immobile sia destinato ad abitazione principale e non, per esempio, affittato a terzi.Esiste inoltre una possibilità di rimedio poco conosciuta: chi si accorge di non poter rispettare l’impegno assunto (tipicamente il trasferimento della residenza) può comunicarlo all’Agenzia delle Entrate prima che scadano i 18 mesi, chiedendo la riliquidazione delle imposte senza l’applicazione della sanzione. È una via d’uscita che va gestita con tempismo e con il supporto di chi conosce la procedura. Prima casa in successione e sistema tavolare in Friuli Venezia GiuliaChi eredita un immobile a Trieste, a Gorizia o in uno dei Comuni della provincia di Udine a regime tavolare deve fare i conti con una particolarità che nel resto d’Italia non esiste. In una parte del Friuli Venezia Giulia vige infatti il sistema tavolare (o Libro Fondiario), un registro immobiliare di derivazione austriaca in cui il diritto di proprietà si acquista con l’intavolazione, cioè con l’iscrizione nel libro fondiario disposta dal giudice tavolare. Attenzione al perimetro: il sistema tavolare copre per intero le province di Trieste e Gorizia e soltanto alcuni Comuni della provincia di Udine (area della Bassa Friulana e Canal del Ferro-Valcanale), mentre la città di Udine e l’intera provincia di Pordenone restano a catasto ordinario.La conseguenza pratica è rilevante anche per la prima casa in successione 2026: a differenza del regime ordinario, qui la voltura catastale non è automatica e la sola presentazione della dichiarazione di successione non basta a rendere gli eredi formalmente proprietari. Occorre una specifica domanda tavolare al Libro Fondiario competente: nel modello telematico gli immobili tavolari vanno indicati con i relativi dati tavolari, ma la richiesta di voltura non produce, da sola, l’intestazione agli eredi. Un errore in questa fase può bloccare la vendita dell’immobile anni dopo.È proprio qui che emerge il limite dei servizi standardizzati: molti operatori nazionali non gestiscono abitualmente il tavolare. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue da anni pratiche di successione su immobili tavolari, coordinando dichiarazione, agevolazione prima casa e adempimenti successivi. Ricorda inoltre che, una volta intestato l’immobile, gli eredi diventano soggetti passivi dei tributi locali: in FVG non si parla di IMU ma di ILIA, l’imposta locale immobiliare autonoma, e conviene verificare subito la propria posizione con il CAF Centro Fiscale Udine.Esempio pratico: quanto si risparmia con la prima casa in successionePer capire concretamente la portata dell’agevolazione, immaginiamo il caso di Marco. Alla morte del padre, Marco eredita insieme alla sorella l’appartamento di famiglia a Udine, categoria catastale A/3, con un valore catastale di 120.000 euro. Marco risiede in un altro Comune, non possiede altre abitazioni e dichiara nella dichiarazione di successione di volersi impegnare a trasferire la residenza entro 18 mesi.Senza agevolazione: imposta ipotecaria 2% di 120.000 euro = 2.400 euro; imposta catastale 1% = 1.200 euro; totale 3.600 euroCon agevolazione prima casa: 200 euro di ipotecaria + 200 euro di catastale = 400 euroRisparmio: 3.200 euro, a fronte di una semplice dichiarazione resa correttamente nel modelloDa notare che, avendo Marco e la sorella un rapporto di parentela in linea retta con il defunto, l’imposta di successione vera e propria con ogni probabilità non sarà dovuta: la franchigia di 1 milione di euro a testa copre ampiamente un patrimonio di questo tipo. Il risultato è che, in moltissime successioni familiari, l’unico costo fiscale reale è proprio quello delle imposte ipotecaria e catastale: ecco perché ottenere la prima casa in successione 2026 fa una differenza enorme in proporzione al totale dovuto.Ricorda infine che il possesso di un immobile ereditato produce effetti anche sulla tua dichiarazione dei redditi degli anni successivi, tra rendite catastali da indicare ed eventuali redditi da locazione. Gestire la successione in modo coordinato con la propria posizione fiscale complessiva evita sorprese. Domande Frequenti su Prima Casa in SuccessioneCosa succede se vendo la casa ereditata prima di 5 anni?Se vendi o doni l’immobile prima che siano trascorsi 5 anni, decadi dall’agevolazione prima casa: l’Agenzia delle Entrate recupera le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria (2% e 1% del valore catastale), applicando una sanzione del 30% e gli interessi. Puoi però evitare la decadenza se entro 1 anno dalla vendita acquisti un altro immobile da destinare a tua abitazione principale.Devo per forza trasferire la residenza nella casa ereditata?Non necessariamente nella casa, ma nel Comune in cui si trova l’immobile. Se sei già residente in quel Comune, o vi svolgi la tua attività lavorativa, il requisito è soddisfatto. Se non lo sei, devi impegnarti nella dichiarazione di successione a trasferire la residenza entro 18 mesi dall’apertura della successione: il mancato trasferimento comporta la decadenza dall’agevolazione.Posso chiedere la prima casa in successione 2026 se ho già un’altra abitazione in un altro Comune?Sì, purché quell’abitazione non sia stata acquistata con le agevolazioni prima casa. Il divieto assoluto riguarda infatti solo gli immobili già acquistati con il beneficio, ovunque si trovino in Italia. Un immobile comprato senza agevolazioni in un Comune diverso da quello della casa ereditata non è di per sé ostativo. In caso di prima casa già agevolata, la normativa consente comunque di conservare il beneficio impegnandosi nella dichiarazione di successione ad alienare l’immobile preposseduto entro due anni (Nota II-bis c. 4-bis DPR 131/1986, come modificata dalla L. 207/2024; circolare AdE 12/E/2016).L’agevolazione prima casa riduce anche l’imposta di successione?No. L’agevolazione prima casa incide esclusivamente sulle imposte ipotecaria e catastale, che diventano fisse a 200 euro ciascuna. L’imposta di successione si calcola separatamente in base al grado di parentela e alle franchigie previste (1 milione di euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli e sorelle) e non viene modificata dall’agevolazione.Se siamo più eredi, basta che uno solo abbia i requisiti prima casa?Sì, ed è uno degli aspetti più vantaggiosi della norma. È sufficiente che i requisiti sussistano in capo ad almeno uno degli eredi o legatari perché le imposte ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa sull’intero immobile, con beneficio che ricade su tutti i coeredi. Chi rende la dichiarazione, però, assume anche gli obblighi e il rischio di decadenza.Posso chiedere l’agevolazione prima casa su una casa di categoria A/8?No. L’agevolazione è esclusa per le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico o artistico). Per queste tipologie le imposte ipotecaria e catastale restano proporzionali, rispettivamente al 2% e all’1% del valore catastale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua successioneLa prima casa in successione 2026 è un beneficio importante, ma richiede una verifica preventiva dei requisiti dell’erede, una compilazione corretta dei quadri del modello e la piena consapevolezza dei casi di decadenza. Sbagliare significa perdere migliaia di euro o, peggio, ricevere un avviso di liquidazione a distanza di anni, quando ormai la casa è stata venduta.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue l’intera pratica: analisi dell’asse ereditario, verifica dei requisiti prima casa, calcolo e autoliquidazione delle imposte, invio telematico della dichiarazione di successione e gestione degli adempimenti tavolari tipici del Friuli Venezia Giulia. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla complessità della pratica.Hai bisogno di assistenza per la successione e per l’agevolazione prima casa? Contattaci per fissare un appuntamento: chiamaci allo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri operatori verificano la tua posizione e si occupano di ogni passaggio, evitandoti errori e ritardi. Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 11:00:002026-09-19 12:50:18Prima Casa in Successione 2026: Guida a Imposte Fisse, Requisiti e 3 Casi di Decadenza
NOTIZIEPensione usuranti con contributi da autonomo: quota 97,6 se bastano quelli da dipendenteChi ha lavorato per anni in mansioni pesanti o rischiose per la salute può andare in pensione prima grazie al beneficio per i lavori usuranti. Un dubbio frequente riguarda però le carriere miste, con contributi in parte da dipendente e in parte da artigiano o commerciante: in questi casi vale la pensione usuranti quota 97,6 dei dipendenti oppure la quota 98,6, più severa, prevista per gli autonomi? Il caso di un autista di autobus, letto alla luce delle istruzioni INPS, permette di fare chiarezza: il criterio non è dove è stata svolta la mansione usurante, ma se i contributi da dipendente bastano da soli a raggiungere il diritto. Indice dei contenutiCos’è la pensione per lavori usuranti e chi può chiederlaQuota 97,6 e quota 98,6: chi rientra nell’una e nell’altraContributi misti dipendente e autonomo: conta se quelli da dipendente bastano da soliRequisiti: 35 anni di contributi e periodo minimo di lavoro usuranteDomanda entro il 1° maggio: cosa succede se si è in ritardoDomande frequenti su pensione usuranti e quota 97,6Cos’è la pensione per lavori usuranti e chi può chiederlaLa pensione per lavori usuranti è disciplinata dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Si rivolge ai lavoratori dipendenti che hanno svolto una delle quattro tipologie di attività elencate dall’articolo 1: le mansioni particolarmente usuranti individuate dal decreto ministeriale 19 maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera, in cassoni ad aria compressa, ad alte temperature e simili), il lavoro notturno, la cosiddetta linea catena e la guida di veicoli con almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, come gli autobus di linea.Rispetto alla generalità dei lavoratori, questo canale consente di uscire con requisiti di età e contribuzione più bassi. In più, per effetto delle deroghe confermate da ultimo con la legge di Bilancio 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per il 2019, 2021, 2023, 2025 e 2027 non si applicano: i requisiti restano quindi fermi fino al 31 dicembre 2028. Chi vuole un quadro delle altre uscite anticipate può consultare la guida sulla pensione anticipata per lavori gravosi, che è un beneficio diverso. Quota 97,6 e quota 98,6: chi rientra nell’una e nell’altraI requisiti sono quelli della Tabella B allegata alla legge 247/2007, richiamata dall’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 67/2011. La quota è la somma di età anagrafica e anni di contributi e va raggiunta insieme ai due minimi di età e di contribuzione.Quota 97,6 (requisiti dei dipendenti): almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi.Quota 98,6 (requisiti degli autonomi): almeno 62 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi.Attenzione a un dettaglio spesso trascurato: 61 anni e 7 mesi con 35 anni esatti di contributi fanno 96,6, non 97,6. Per raggiungere la quota servono quindi più contributi o più età. La soglia con 62 anni e 7 mesi, inoltre, non riguarda solo chi ha contributi da autonomo: per i lavoratori notturni dipendenti con 72-77 notti l’anno l’articolo 1, comma 6-bis, alza di un anno l’età e di una unità la quota (62 anni e 7 mesi, quota 98,6), mentre con 64-71 notti l’aumento è di due anni e due unità (63 anni e 7 mesi, quota 99,6). Contributi misti dipendente e autonomo: conta se quelli da dipendente bastano da soliIl beneficio è riservato ai dipendenti, ma la legge prevede anche i requisiti “degli autonomi”. Quando si applicano? Lo ha chiarito l’INPS con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017, ripresa ogni anno nelle istruzioni operative, da ultimo con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026. La domanda di riconoscimento può essere presentata anche dal dipendente che raggiunge il diritto alla pensione con il cumulo dei contributi versati in una gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti): in questo caso la riduzione di età e di quota si calcola con i requisiti previsti per gli autonomi, cioè 62 anni e 7 mesi e quota 98,6.Il criterio è quindi la sufficienza dei contributi da dipendente, non il rapporto di lavoro in cui è stata svolta la mansione usurante. Se i contributi versati come dipendente bastano da soli a coprire i 35 anni e la quota 97,6, la pensione viene liquidata nel Fondo lavoratori dipendenti con i requisiti dei dipendenti e i periodi da autonomo restano fuori dal calcolo del diritto. Se invece per arrivare ai 35 anni o alla quota è necessario sommare i contributi della gestione artigiani o commercianti, si applicano età e quota degli autonomi.Prendiamo il caso di un autista di autobus: 22 anni di guida di mezzi pubblici da dipendente, requisiti in maturazione a fine 2028 con 61 anni e 7 mesi di età, più 35 mesi versati tra il 1999 e il 2002 come titolare di un’impresa non usurante. Poiché la contribuzione da dipendente è sufficiente da sola, la sua pensione usuranti può essere liquidata con la quota 97,6 dei dipendenti. I mesi da imprenditore, estranei al diritto, restano nella sua posizione assicurativa e potranno essere valorizzati in seguito, ad esempio con un supplemento di pensione. Il ragionamento vale anche a rovescio: se quei mesi fossero indispensabili per completare i 35 anni, scatterebbero i requisiti degli autonomi. Requisiti: 35 anni di contributi e periodo minimo di lavoro usuranteOltre all’età e ai 35 anni di contributi, l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 67/2011 richiede di aver svolto effettivamente l’attività usurante per un periodo minimo, secondo una di queste due alternative.Per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, compreso l’anno in cui si maturano i requisiti.Oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.Nel conteggio si considerano solo i periodi di svolgimento effettivo della mansione: i periodi coperti interamente da contribuzione figurativa sono esclusi. Questo requisito è distinto da quello contributivo: la durata della carriera usurante serve a dimostrare i 7 anni su 10 o la metà della vita lavorativa, mentre la scelta tra quota 97,6 e quota 98,6 dipende, come visto, da quali contributi sono necessari per il diritto. La prova va data con documenti dell’epoca, come contratti, buste paga, turnazioni e comunicazioni obbligatorie: dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate a posteriori non bastano. Domanda entro il 1° maggio: cosa succede se si è in ritardoIl beneficio non è automatico: serve la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti, da inviare all’INPS in via telematica con il modulo AP45. Per chi matura i requisiti dal 2018 in poi, l’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), fissa il termine al 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione. Chi raggiungerà i requisiti nel 2027 doveva quindi presentarla entro il 1° maggio 2026; chi li raggiungerà nel 2028 ha tempo fino al 1° maggio 2027. Dopo l’accertamento positivo l’INPS comunica la prima decorrenza utile, ma la pensione va comunque richiesta con l’apposita domanda.Attenzione a un equivoco diffuso: il 1° maggio è un termine per la domanda, non una “finestra” di uscita. Dal 1° gennaio 2017, per effetto della legge 232/2016 (articolo 1, comma 206), ai lavori usuranti non si applicano più le finestre mobili di 12 o 18 mesi: la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, dopo la cessazione del rapporto di lavoro.Anche il ritardo nella domanda non costa un anno di pensione. L’articolo 2, comma 4, prevede un differimento della decorrenza di 1 mese se il ritardo è entro un mese, di 2 mesi se è tra uno e due mesi e di 3 mesi se è di tre mesi o più. Il diritto resta salvo; conviene comunque rispettare la scadenza e verificare per tempo la posizione contributiva, soprattutto quando la carriera è mista, per sapere in anticipo se i contributi da dipendente bastano da soli. Per i requisiti generali dei prossimi anni si veda anche la guida su età, contributi e finestre per le pensioni 2027 e 2028. FontiDecreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, art. 1 – accesso anticipato al pensionamento per gli addetti ai lavori usuranti – NormattivaINPS, circolare n. 90 del 24 maggio 2017 – lavori usuranti, requisiti e contribuzione mistaDomande frequenti su pensione usuranti e quota 97,6Cos’è la quota 97,6 nella pensione per lavori usuranti?È la soglia prevista per i lavoratori dipendenti addetti a mansioni usuranti: servono almeno 61 anni e 7 mesi di età, almeno 35 anni di contributi e una somma di età e contributi pari ad almeno 97,6. Chi ha 61 anni e 7 mesi e 35 anni esatti di contributi arriva a 96,6 e non rientra ancora.Quando si applica la quota 98,6 con 62 anni e 7 mesi?Quando il diritto alla pensione si raggiunge solo cumulando i contributi versati in una gestione speciale dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), come chiarito dalla circolare INPS n. 90/2017. La stessa soglia vale anche per i lavoratori notturni dipendenti con 72-77 notti l’anno.Ho contributi sia da dipendente sia da autonomo: quale quota vale per me?Dipende da quali contributi servono per il diritto. Se quelli da dipendente bastano da soli per i 35 anni e per la quota 97,6, la pensione viene liquidata con i requisiti dei dipendenti. Se per arrivare ai 35 anni devi aggiungere i periodi da artigiano o commerciante, valgono età e quota degli autonomi: 62 anni e 7 mesi e quota 98,6.Per quanto tempo devo aver svolto il lavoro usurante?Per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, compreso l’anno in cui maturi i requisiti, oppure per almeno la metà dell’intera vita lavorativa. Contano solo i periodi di lavoro effettivo, non quelli coperti interamente da contribuzione figurativa.Entro quando va presentata la domanda all’INPS?Entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello in cui maturi i requisiti, con il modulo AP45 in via telematica. Per chi matura i requisiti nel 2027 la scadenza era il 1° maggio 2026, come indicato dal messaggio INPS n. 1188 del 2 aprile 2026.Cosa succede se presento la domanda in ritardo?Non perdi il diritto, ma la decorrenza della pensione slitta di 1 mese se il ritardo è entro un mese, di 2 mesi se è tra uno e due mesi, di 3 mesi se è di tre mesi o più. Lo stabilisce l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 67/2011: non esiste alcun rinvio di un anno né una finestra annuale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-26 09:00:002026-09-30 08:44:18Pensione usuranti con contributi da autonomo: quota 97,6 se bastano quelli da dipendente
NOTIZIEPermessi 104 Due Caregiver: l’INPS Chiarisce Quando Scatta il RecuperoI permessi 104 due caregiver sono al centro di un nuovo chiarimento dell’INPS, che con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026 ha spiegato cosa succede quando più familiari chiedono i tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere lo stesso parente con handicap grave. Il tema riguarda moltissime famiglie italiane, perché non è raro che a prendersi cura di una persona con disabilità grave siano contemporaneamente due o più familiari, ad esempio il coniuge e un figlio, oppure due fratelli che si alternano nell’assistenza.La normativa di riferimento resta l’articolo 33 della Legge 104/1992, che riconosce al lavoratore dipendente tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili a ore secondo le regole di calcolo che abbiamo già approfondito nell’articolo su permessi Legge 104 a ore. Il nuovo intervento dell’INPS non modifica questo diritto, ma precisa le modalità con cui deve essere gestito quando i familiari coinvolti nell’assistenza sono più di uno.Indice dei contenutiCosa ha chiarito l’INPS sui permessi 104 con due caregiverIl limite dei tre giorni mensili non si moltiplicaQuando scatta il recupero delle somme indebiteFruizione nello stesso giorno: cosa succedeCome evitare errori nella gestione dei permessi condivisiDomande frequenti sui permessi 104 con due caregiverCosa ha chiarito l’INPS sui permessi 104 con due caregiverCon la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, l’INPS ha ribadito che è ormai superato il principio del cosiddetto unico referente dell’assistenza. In pratica, il diritto ai permessi legge 104 per assistere una persona con handicap in situazione di gravità può essere riconosciuto a più lavoratori contemporaneamente: genitori, coniugi, parti di un’unione civile, conviventi di fatto, oppure parenti e affini entro il secondo grado della persona assistita (il terzo grado è ammesso solo se i genitori o il coniuge del disabile hanno compiuto 65 anni, sono affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti).Questo significa che, ad esempio, sia il coniuge sia un figlio possono essere formalmente autorizzati dall’INPS a fruire dei permessi per assistere lo stesso familiare disabile. Non è quindi obbligatorio individuare un solo caregiver di riferimento. Attenzione però: il chiarimento dell’INPS riguarda la possibilità di essere autorizzati in più persone, non la possibilità di sommare i giorni di permesso disponibili, come vedremo nel prossimo paragrafo. Il limite dei tre giorni mensili non si moltiplicaIl punto centrale del chiarimento INPS è che il monte ore o giorni di permesso resta legato alla persona assistita e non al numero di caregiver che se ne prendono cura. In altre parole, se due familiari sono entrambi autorizzati ad assistere lo stesso disabile grave, i tre giorni di permesso mensile restano comunque tre in totale, da dividere tra i due, e non diventano sei.Per gestire la ripartizione tra più aventi diritto, l’INPS applica il principio della priorità temporale: chi utilizza per primo il permesso in un determinato mese esaurisce, per quel mese, il diritto anche per gli altri familiari autorizzati. Facciamo un esempio pratico: se il limite di tre giorni viene raggiunto il 25 del mese da uno dei due caregiver, un giorno di permesso richiesto dall’altro caregiver il 30 dello stesso mese risulta già fruito oltre il limite consentito.Questo meccanismo vale anche per chi fraziona il permesso a ore. Chi desidera approfondire le regole di calcolo del frazionamento orario può consultare la nostra guida dedicata ai permessi Legge 104 a ore, utile per capire come vengono conteggiate le ore residue disponibili nel mese. Quando scatta il recupero delle somme indebiteIl tema più delicato, e quello che dà il nome al chiarimento, riguarda proprio il recupero delle somme indebite. Quando il limite complessivo dei tre giorni mensili viene superato perché due caregiver hanno fruito di permessi per lo stesso disabile oltre la soglia consentita, l’INPS procede al recupero dell’indennità economica versata in eccesso.In base al principio di priorità temporale, il recupero riguarda in via prioritaria il lavoratore che ha fruito del permesso dopo che il limite mensile era già stato raggiunto dall’altro caregiver. Riprendendo l’esempio di prima, se il tetto dei tre giorni è già stato consumato al 25 del mese, sarà il giorno di permesso fruito il 30 a essere considerato indebito, con conseguente recupero della relativa indennità nei confronti di chi lo ha utilizzato per ultimo.È importante sottolineare che il recupero non scatta automaticamente ogni volta che ci sono due caregiver, ma solo quando si verifica un reale superamento del limite complessivo. Se i due familiari si organizzano correttamente e si dividono i tre giorni disponibili senza sovrapposizioni, non c’è alcuna somma da restituire. Fruizione nello stesso giorno: cosa succedeUn caso particolare riguarda la fruizione simultanea, cioè quando entrambi i caregiver chiedono il permesso lo stesso giorno e non è possibile stabilire chi dei due lo abbia richiesto per primo. In questa ipotesi, secondo il chiarimento dell’INPS, il criterio della priorità temporale non è applicabile in modo netto.In caso di sovrapposizione simultanea non risolvibile con il criterio della priorità, l’importo indebito viene ripartito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti: se i caregiver sono due, a ciascuno viene addebitato il 50% dell’importo indebito relativo alla giornata (o alle ore) fruita, rapportato al rispettivo orario di lavoro. Si tratta di una soluzione pensata per evitare che uno solo dei due caregiver debba farsi carico dell’intero recupero quando la sovrapposizione non è imputabile a un errore di uno dei due in particolare.Va ricordato che i permessi 104 non riguardano solo l’assistenza quotidiana, ma si intrecciano anche con altri istituti collegati alla disabilità, come la possibilità di andare in pensione con requisiti agevolati: ne parliamo nella guida alla pensione anticipata con Legge 104. Le famiglie che assistono un familiare disabile possono inoltre valutare altre misure di sostegno, come il bonus conciliazione vita lavoro, pensato proprio per chi deve conciliare impegni familiari e professionali. Come evitare errori nella gestione dei permessi condivisiPer evitare di incorrere nel recupero delle somme indebite, la parola d’ordine è organizzazione. Quando più familiari sono autorizzati ad assistere la stessa persona con handicap grave, è fondamentale tenere sotto controllo alcuni aspetti pratici prima di presentare le richieste di permesso.Verificare quanti giorni o quante ore di permesso sono già stati utilizzati nel mese dall’altro caregiver autorizzatoEvitare di richiedere permessi nello stesso giorno senza un accordo preventivo tra i familiari coinvoltiComunicare tempestivamente al datore di lavoro e monitorare le comunicazioni dell’INPS relative allo stato dei permessi fruitiIn caso di frazionamento a ore, ricalcolare con attenzione le ore residue disponibili nel meseConservare le ricevute delle domande e verificare nel fascicolo previdenziale INPS lo stato delle autorizzazioni rilasciate a ciascun familiareLa gestione condivisa dei permessi 104 due caregiver richiede quindi attenzione, perché un errore di calcolo o una sovrapposizione non concordata possono tradursi in un recupero delle somme percepite, anche a distanza di tempo dalla fruizione del permesso. Domande frequenti sui permessi 104 con due caregiverDue familiari possono avere entrambi i permessi 104 per lo stesso disabile?Sì, con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026 l’INPS ha chiarito che il principio dell’unico referente dell’assistenza è superato: più familiari, ad esempio coniuge e figlio, possono essere autorizzati a fruire dei permessi per la stessa persona con handicap grave.I tre giorni di permesso raddoppiano se ci sono due caregiver?No. Il limite di tre giorni di permesso mensile resta unico e riferito alla persona assistita, non al numero di caregiver. I giorni disponibili vanno quindi divisi tra i familiari autorizzati.Quando l’INPS recupera le somme indebite sui permessi 104?Il recupero scatta quando il limite complessivo dei tre giorni mensili viene superato. In base al principio di priorità temporale, l’INPS recupera l’indennità da chi ha fruito del permesso dopo che il tetto era già stato raggiunto dall’altro caregiver.Cosa succede se entrambi i caregiver usano il permesso lo stesso giorno?Se non è possibile stabilire una priorità temporale perché la fruizione è simultanea, l’importo indebito viene ripartito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti: con due caregiver, a ciascuno viene addebitato il 50% dell’importo indebito.I permessi 104 con due caregiver si possono frazionare a ore?Sì, anche in presenza di più caregiver autorizzati resta possibile frazionare i permessi a ore, ma il computo delle ore residue disponibili nel mese deve tenere conto di quanto già utilizzato dall’altro familiare, per evitare superamenti del limite complessivo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2021/02/caregiver-con-mascherina.jpg 470 780 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 08:00:002026-09-19 10:57:42Permessi 104 Due Caregiver: l’INPS Chiarisce Quando Scatta il Recupero
CAF, SUCCESSIONISuccessione Quote Societarie 2026: SRL e Società di PersoneLa successione di quote societarie segue regole diverse a seconda del tipo di società. Nel 2026 il trasferimento di quote SRL, SNC o SAS agli eredi richiede attenzione alle clausole statutarie e può beneficiare di esenzioni fiscali.Indice dei contenutiSuccessione quote SRLSuccessione società di personeValutazione quote per successioneEsenzione imposta di successioneProcedura trasferimento quoteDiritti amministrativi e patrimonialiSuccessione quote SRLNelle SRL (Società a Responsabilità Limitata):Le quote sono liberamente trasferibili agli eredi per successioneLo statuto può prevedere clausole di gradimento o prelazioneGli eredi subentrano automaticamente nei diritti del defuntoClausole statutarieLo statuto può contenere:Clausola di continuazione: solo alcuni eredi possono entrareClausola di consolidazione: le quote vanno agli altri sociClausola di riscatto: i soci possono riacquistare le quote Successione società di personeNelle SNC (Società in Nome Collettivo) e SAS (Società in Accomandita Semplice):La morte del socio causa lo scioglimento del rapportoGli eredi hanno diritto solo alla liquidazione della quotaSalvo clausola contraria, non subentrano automaticamenteContinuazione con erediSe previsto da statuto o accordo:Gli eredi possono subentrare nella societàServe accettazione espressa degli altri sociModifica atto costitutivo presso notaio Valutazione quote per successioneIl valore delle quote si determina con:Valore patrimonio netto: da ultimo bilancio approvatoPerizia di stima: per società non operative o con avviamentoClausole statutarie: se prevedono criteri specifici Esenzione imposta di successioneLe quote societarie possono beneficiare di esenzione totale se:Per SRL e SPA: solo se l’erede acquisisce o integra il controllo della societàGli eredi mantengono il controllo (nelle società di persone, la titolarità delle quote) per almeno 5 anniTrasferite a coniuge e discendenti Procedura trasferimento quotePer formalizzare il trasferimento:Delibera assemblea soci (se richiesta da statuto)Atto notarile di trasferimento quoteIscrizione al Registro ImpreseComunicazione Agenzia Entrate per dichiarazione successione Diritti amministrativi e patrimonialiGli eredi acquisiscono:Diritto utili: dividendi futuriDiritto voto: partecipazione assembleeDiritto informazione: bilanci e documenti socialiDiritto liquidazione: in caso scioglimentoFontiD.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico successioni e donazioni), art. 3, comma 4-ter – esenzione per quote sociali e azioni – NormattivaCodice civile, art. 2284 – morte del socio nelle società di persone – NormattivaCodice civile, art. 2469 – trasferimento delle quote di SRL – Normattiva 📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Successioni 2026 per una panoramica completa.Hai bisogno di assistenza?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con pensioni, NASPI e successioni.Contattaci:Telefono: 0432 1638640Email: info@centrofiscale.com Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 06:00:002026-09-30 08:53:37Successione Quote Societarie 2026: SRL e Società di PersoneNOTIZIENASpI e Reintegra: la Cassazione Chiarisce Quando Decade il Sussidio con le 15 MensilitàNaspiLa Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra NASpI e reintegra dopo un licenziamento dichiarato illegittimo, con la sentenza n. 24981/2026. Al centro della vicenda due lavoratori licenziati nel 2016 nell’ambito di una procedura collettiva: il Tribunale di Milano aveva annullato il licenziamento e ordinato la reintegra, ma i due, invece di rientrare in azienda, avevano scelto di incassare le 15 mensilità di indennità sostitutiva previste dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Come abbiamo già approfondito, chi rinuncia alla reintegra e opta per l’indennità sostitutiva perde il diritto alla NASpI. La vera novità di questa pronuncia riguarda però un aspetto più tecnico e concreto: da quando scatta esattamente la decadenza della NASpI? La Cassazione chiarisce che non si tratta di un effetto retroattivo, e per i lavoratori coinvolti la differenza vale diversi mesi di sussidio legittimamente incassato.Indice dei contenutiCos’è l’Indennità Sostitutiva delle 15 MensilitàPerché la Reintegra da Sola non Fa Perdere la NASpIQuando Decade Davvero la NASpI: la Linea del Tempo della CassazioneCosa Deve Sapere chi Vince una Causa di Licenziamento IllegittimoCos’è l’Indennità Sostitutiva delle 15 MensilitàL’indennità sostitutiva della reintegrazione è disciplinata dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Quando un giudice dichiara illegittimo un licenziamento e ordina al datore di lavoro di riprendere il dipendente, quest’ultimo ha comunque la possibilità di scegliere un’alternativa: invece di tornare al proprio posto, può chiedere il pagamento di 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, a carico del datore di lavoro. Si tratta di una somma consistente, pensata per compensare chi preferisce chiudere definitivamente il rapporto piuttosto che rientrare in un’azienda che lo ha licenziato. La scelta è libera e personale: nessuno può imporla al lavoratore, ma una volta esercitata produce un effetto preciso e irreversibile, quello di sciogliere il rapporto di lavoro per volontà dello stesso dipendente. Proprio questo aspetto, come vedremo, è decisivo per capire cosa succede al diritto alla NASpI. Perché la Reintegra da Sola non Fa Perdere la NASpIUn primo punto, già fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione, riguarda la sentenza che ordina la reintegra. Contrariamente a quanto sostenuto in passato dall’INPS, la sola sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento e dispone il rientro in azienda non fa decadere automaticamente il diritto alla NASpI. Il sussidio, disciplinato in via generale dalle regole che trovi nella nostra guida sulla NASpI 2026, resta dovuto finché il rapporto di lavoro non viene ripristinato in modo concreto ed effettivo. In pratica serve che il datore di lavoro richiami davvero il dipendente in servizio e riprenda a corrispondere lo stipendio. Fino a quel momento, anche se il lavoratore non si attiva per sollecitare il rientro, resta formalmente disoccupato in modo involontario e può continuare a percepire l’indennità. Per un quadro più ampio sulle tutele previste in caso di licenziamento illegittimo, si può consultare il nostro approfondimento sulle tutele che spettano al lavoratore. Quando Decade Davvero la NASpI: la Linea del Tempo della CassazioneIl cuore della sentenza n. 24981/2026 riguarda proprio la decorrenza della decadenza. Nel caso esaminato, l’INPS aveva chiesto ai due lavoratori la restituzione integrale della NASpI percepita da dicembre 2016 ad aprile 2018, oltre un anno di sussidio, e aveva bloccato i pagamenti successivi. La tesi dell’Istituto era che la scelta dell’indennità sostitutiva facesse perdere retroattivamente i requisiti per la NASpI, cancellando il diritto fin dall’inizio del periodo di disoccupazione. La Cassazione ha respinto questa impostazione. I giudici hanno chiarito che la decadenza non opera né dall’inizio della disoccupazione né dalla data della sentenza di reintegra, ma soltanto dal giorno in cui il lavoratore esercita formalmente la scelta per le 15 mensilità al posto del rientro. Fino a quel momento la disoccupazione resta involontaria e la NASpI percepita è pienamente legittima: l’INPS non può pretenderne la restituzione. Solo i ratei maturati dopo l’esercizio dell’opzione devono essere restituiti o vengono bloccati, perché da quel preciso istante il rapporto di lavoro si scioglie per una decisione autonoma del lavoratore e viene meno il presupposto della disoccupazione involontaria. Cosa Deve Sapere chi Vince una Causa di Licenziamento IllegittimoLa sentenza offre un’indicazione pratica molto utile a chi si trova ad affrontare una causa di questo tipo. Chi ottiene una pronuncia favorevole su un licenziamento illegittimo e nel frattempo ha percepito la NASpI può scegliere liberamente le 15 mensilità di indennità sostitutiva invece di tornare al lavoro. Deve però essere consapevole che da quel preciso momento perde il diritto al sussidio, perché la scelta interrompe volontariamente lo stato di disoccupazione involontaria. Quanto già incassato prima di esercitare l’opzione, però, resta acquisito e non è soggetto a restituzione, anche se si tratta di un periodo lungo diversi mesi. Vale la pena ricordare che il diritto alla NASpI può venire meno anche in altre situazioni, non collegate a una causa di lavoro: ne è un esempio il caso delle dimissioni in maternità non convalidate, che comportano la perdita del sussidio per un motivo diverso ma altrettanto rilevante. ConclusioneLa sentenza n. 24981/2026 della Cassazione fissa un punto di equilibrio importante tra le esigenze dell’INPS e la tutela dei lavoratori coinvolti in cause di licenziamento illegittimo. Da un lato conferma che scegliere le 15 mensilità al posto della reintegra fa perdere il diritto alla NASpI; dall’altro chiarisce che questa perdita decorre solo dal momento della scelta, senza effetti retroattivi sulle somme già percepite. Una precisazione che, nei casi concreti, può fare la differenza di molti mesi di sussidio legittimamente incassato. Domande Frequenti su NASpI e ReintegraChi sceglie le 15 mensilità perde subito tutta la NASpI già incassata?No. Secondo la Cassazione la NASpI percepita prima di esercitare formalmente la scelta per l’indennità sostitutiva resta legittima e non va restituita. Decadono solo i ratei successivi al momento in cui il lavoratore comunica l’opzione per le 15 mensilità.La sola sentenza che ordina la reintegra fa perdere il diritto alla NASpI?No. Il diritto alla NASpI resta fino a quando il rapporto di lavoro non viene ripristinato in modo concreto, con il richiamo effettivo in servizio da parte del datore di lavoro e la ripresa del pagamento dello stipendio, oppure fino a quando il lavoratore non opta per l’indennità sostitutiva.L’INPS può chiedere la restituzione retroattiva della NASpI in questi casi?No. La Cassazione ha escluso la retroattività: l’INPS può chiedere la restituzione solo delle somme percepite dopo la data in cui il lavoratore ha esercitato la scelta per le 15 mensilità di indennità sostitutiva, non di quelle incassate in precedenza.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/NASPI-Pagina-web.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 19:00:002026-09-19 10:43:50NASpI e Reintegra: la Cassazione Chiarisce Quando Decade il Sussidio con le 15 MensilitàNOTIZIEAltre spese sanitarie nella precompilata 2026: cosa controllareCon l’avvio della campagna dichiarativa 2026 torna d’attualità un dubbio che ogni anno mette in difficoltà molti contribuenti: come comportarsi con le cosiddette altre spese sanitarie nella dichiarazione precompilata? Un articolo di Repubblica Economia del 18 settembre 2026 ha riportato l’attenzione su questa voce del modello 730, spesso confusa con le più note spese mediche ordinarie soggette alla franchigia di 129,11 euro. Capire la differenza non è un dettaglio: un errore nella compilazione può significare una detrazione persa, oppure una richiesta di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.Il tema riguarda milioni di italiani che ogni anno affrontano la dichiarazione precompilata senza avere piena consapevolezza di come il fisco classifichi le diverse tipologie di spese sanitarie. Vediamo che cosa cambia tra le voci ordinarie e le cosiddette altre spese sanitarie, come vengono precaricate dal Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare quando un dato risulta mancante o errato.Indice dei contenutiCosa sono le altre spese sanitarie nel modello 730La differenza tra spese sanitarie ordinarie e patologie esentiCome funziona il Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare se manca un datoVerifica e correzione della precompilata: cosa cambia nel 2026Cosa sono le altre spese sanitarie nel modello 730Nella dichiarazione precompilata le spese sanitarie non sono tutte uguali. Accanto alle voci più comuni, come visite specialistiche, esami di laboratorio e farmaci acquistati in farmacia, il Sistema Tessera Sanitaria raggruppa sotto l’etichetta di altre spese sanitarie una serie di voci più eterogenee, che richiedono un trattamento fiscale differenziato e quindi maggiore attenzione da parte del contribuente.In questa categoria rientrano, tra le altre, le seguenti tipologie di spesa:Dispositivi medici con marcatura CE, come tutori, stampelle o apparecchi per la misurazione della pressione;Protesi sanitarie, apparecchi acustici e occhiali da vista prescritti da un medico;Spese sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario;Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute da persone con disabilità ai sensi della legge 104/1992;Spese sanitarie sostenute per un familiare non fiscalmente a carico, ma affetto da una patologia esente.Proprio perché racchiude situazioni molto diverse tra loro, la voce altre spese sanitarie è quella più soggetta a errori di precaricamento o a interpretazioni sbagliate da parte di chi compila la dichiarazione precompilata senza un supporto qualificato. La differenza tra spese sanitarie ordinarie e patologie esentiPer orientarsi tra le spese sanitarie nella dichiarazione precompilata occorre partire da una distinzione di base. Le spese sanitarie ordinarie, come farmaci da banco, visite mediche ed esami diagnostici, danno diritto a una detrazione del 19%, ma solo per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro annui: in pratica, la detrazione si calcola sull’importo complessivo delle spese meno questa soglia fissa.Le cose cambiano quando si parla di patologie esenti o di disabilità. Le spese sanitarie collegate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica restano soggette alla stessa logica di detrazione al 19% con franchigia di 129,11 euro, ma con una particolarità importante: in base all’articolo 15, comma 2, del TUIR possono essere portate in detrazione anche se sostenute nell’interesse di un familiare non fiscalmente a carico, però limitatamente alla parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare malato e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. Diverso è invece il trattamento delle spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità indicate dall’articolo 3 della legge 104/1992: in base all’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR queste spese sono deducibili dal reddito complessivo per intero, senza applicazione della franchigia di 129,11 euro, e la deduzione spetta anche quando la spesa è sostenuta per un familiare non fiscalmente a carico.Questa distinzione tra detrazione e deduzione non è un tecnicismo da poco: una spesa deducibile riduce il reddito imponibile prima del calcolo delle imposte, mentre una spesa detraibile abbatte direttamente l’imposta dovuta, in entrambi i casi solo per la quota prevista dalla normativa. Sbagliare la casella in cui inserire una voce di spesa nella dichiarazione precompilata può quindi tradursi in un beneficio fiscale inferiore a quello spettante. Come funziona il Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare se manca un datoIl precaricamento delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata avviene grazie ai dati trasmessi da farmacie, medici, strutture sanitarie pubbliche e private al Sistema Tessera Sanitaria. Per le spese sostenute nel 2025, rilevanti per la dichiarazione dei redditi 2026, l’invio dei dati da parte degli operatori sanitari è avvenuto per la prima volta con cadenza annuale, entro il termine del 31 gennaio 2026 slittato a lunedì 2 febbraio 2026 perché il 31 gennaio cadeva di sabato, al posto della precedente trasmissione semestrale (decreto MEF del 29 ottobre 2025). Resta inoltre confermato il divieto di emettere fattura elettronica ordinaria tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, proprio a tutela della riservatezza dei dati sanitari.Nonostante l’automazione del sistema, non è raro che una spesa risulti assente dalla dichiarazione precompilata o che compaia con un importo non corretto. Le cause possono essere diverse: un errore di trasmissione da parte della farmacia o del professionista sanitario, un pagamento con modalità non tracciate correttamente, oppure l’opposizione del contribuente stesso all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.In tutti questi casi, la regola generale resta la stessa: per poter far valere una spesa sanitaria non precaricata occorre poter dimostrare l’acquisto con un documento idoneo, come lo scontrino parlante o la fattura, da conservare con cura. Lo scontrino parlante riporta infatti natura, qualità e quantità del farmaco acquistato, oltre al codice fiscale dell’acquirente, elementi indispensabili per dimostrare la spesa in caso di richiesta di documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Verifica e correzione della precompilata: cosa cambia nel 2026Chi accetta la dichiarazione precompilata senza modifiche sulle spese sanitarie beneficia generalmente di un percorso più semplice, perché i dati sono considerati già verificati alla fonte dal Sistema Tessera Sanitaria. Diverso è il caso di chi interviene manualmente per aggiungere una spesa mancante o correggerne l’importo: in questa ipotesi diventa più probabile un controllo documentale successivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, proprio per verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e i giustificativi conservati dal contribuente.Per questo motivo, prima di modificare una voce relativa alle altre spese sanitarie è utile riscontrare i dati con quelli disponibili anche tramite il proprio cassetto fiscale e con i giustificativi cartacei o digitali in proprio possesso. Anche i professionisti sanitari hanno un ruolo importante in questa filiera: la corretta trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte di medici e strutture è infatti il primo passo perché il contribuente trovi la spesa già inserita nella propria dichiarazione.Sul fronte delle scadenze, il modello 730 precompilato 2026 è stato reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2026 e il termine per l’invio è fissato al 30 settembre 2026; chi presenta invece il modello Redditi Persone Fisiche ha tempo fino al 30 novembre 2026. Chi ha dubbi sulla corretta classificazione delle proprie spese sanitarie, in particolare sulle voci più complesse come le altre spese sanitarie, farebbe bene a verificarle con attenzione prima di procedere all’invio definitivo. Cosa si intende per altre spese sanitarie nella precompilata 2026?Con questa dicitura il Sistema Tessera Sanitaria raggruppa spese non riconducibili alle voci ordinarie, come dispositivi medici, protesi, apparecchi acustici, occhiali da vista e spese collegate a patologie esenti o a situazioni di disabilità.La franchigia di 129,11 euro si applica anche alle patologie esenti?Sì: le spese collegate a patologie esenti restano soggette alla detrazione del 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Fanno eccezione le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, che sono deducibili dal reddito complessivo senza franchigia in base all’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR.Cosa fare se manca lo scontrino parlante o la fattura di una spesa sanitaria?Senza un documento idoneo la spesa non può essere dimostrata in caso di controllo. È quindi fondamentale conservare sempre scontrini parlanti e fatture relativi alle spese sanitarie sostenute durante l’anno.Il farmacista o il medico non ha trasmesso una spesa al Sistema TS: la detrazione è persa?No, la detrazione non è persa. Se il contribuente dispone dello scontrino parlante o della fattura può comunque inserire la spesa manualmente nella dichiarazione precompilata, conservando il documento come prova in caso di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate.Entro quando bisogna presentare il modello 730 o Redditi 2026?Il modello 730 precompilato 2026 è disponibile dal 30 aprile 2026 e va trasmesso entro il 30 settembre 2026. Chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche ha tempo fino al 30 novembre 2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 18:00:002026-09-19 10:32:00Altre spese sanitarie nella precompilata 2026: cosa controllareCAF, CRIPTOVALUTEImposta sul Valore delle Cripto-Attività 2026: il 2 per Mille, Chi lo Paga, Calcolo su Wallet ed Exchange e Codici F24L’imposta sul valore delle cripto-attività è la tassa patrimoniale annuale che colpisce chi detiene Bitcoin, Ethereum, stablecoin, token e NFT fuori dal circuito degli intermediari finanziari italiani. Non è la tassa sui guadagni: si paga anche se nel corso dell’anno non hai venduto nulla e non hai realizzato alcun profitto. Molti risparmiatori scoprono questo adempimento solo quando ricevono una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, e a quel punto si trovano a dover gestire sanzioni e interessi che si potevano evitare facilmente.In questa guida spieghiamo in modo semplice come funziona l’imposta sul valore delle cripto-attività: chi la deve versare, come si calcola il 2 per mille sul valore al 31 dicembre, come funziona il calcolo pro-rata se hai detenuto le monete solo per una parte dell’anno, quali sono i codici tributo F24 da usare e cosa rischi in caso di omesso versamento. Troverai anche esempi numerici concreti su wallet self-custody ed exchange esteri, perché è lì che nascono la maggior parte degli errori.Approfondimento: se cerchi il quadro completo sulla fiscalità delle monete digitali (regolamento MiCA, scambio dati DAC8, quadro W e quadro RT), leggi la nostra guida fiscale definitiva sulle criptovalute 2026. Questo articolo, invece, è dedicato esclusivamente all’imposta patrimoniale del 2 per mille.Indice dei contenutiCos’è l’imposta sul valore delle cripto-attivitàChi paga l’imposta sul valore delle cripto-attivitàAliquota del 2 per mille e base imponibileCalcolo pro-rata: i giorni di detenzione contanoEsempi pratici di calcolo dell’imposta sulle cripto-attivitàSelf-custody ed exchange italiani: chi versa l’impostaCome si versa: modello F24, codici tributo e scadenzeSanzioni per omesso versamento e ravvedimentoImposta sulle cripto-attività e quadro RW: il legame con il monitoraggioDomande frequenti sull’imposta sul valore delle cripto-attivitàAssistenza del CAF per l’imposta sulle cripto-attivitàCos’è l’imposta sul valore delle cripto-attivitàL’imposta sul valore delle cripto-attività (spesso abbreviata in IVCA) è un tributo patrimoniale. Il termine può spaventare, ma il concetto è semplice: non tassa un guadagno, tassa il semplice fatto di possedere un bene. È lo stesso meccanismo dell’IMU sugli immobili, solo che qui il bene è digitale.La base normativa è l’articolo 1, comma 146, della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la stessa riforma che ha dato per la prima volta una disciplina fiscale organica alle monete digitali in Italia. Il legislatore ha scelto di equiparare le cripto-attività ai prodotti finanziari detenuti all’estero, estendendo loro le regole dell’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero prevista dall’art. 19 del D.L. 201/2011. In pratica: se un conto titoli aperto in Lussemburgo paga il 2 per mille, anche un wallet di Bitcoin custodito autonomamente paga il 2 per mille.La ragione di questa scelta è il monitoraggio fiscale: lo Stato vuole conoscere il patrimonio detenuto dai residenti italiani fuori dai circuiti bancari nazionali. Le cripto-attività, per loro natura, sfuggono al controllo degli intermediari italiani, e per questo sono state fatte rientrare nello stesso perimetro di sorveglianza. L’imposta sul valore delle cripto-attività è quindi il completamento naturale dell’obbligo dichiarativo: prima si dichiarano i wallet, poi si versa il 2 per mille sul loro valore.Un chiarimento importante prima di proseguire: questa imposta non ha nulla a che vedere con la tassazione dei guadagni. Se vendi Bitcoin realizzando un profitto, quel profitto segue regole proprie e si dichiara nel quadro RT, come spieghiamo nell’articolo dedicato alle plusvalenze da criptovalute e quadro RT 2026. Le due imposte convivono: in un anno puoi doverle pagare entrambe, oppure solo quella patrimoniale se non hai mai venduto. Chi paga l’imposta sul valore delle cripto-attivitàL’imposta sul valore delle cripto-attività riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono monete digitali senza l’intervento di un intermediario residente che applichi l’imposta al posto loro. La residenza fiscale, non la cittadinanza, è il criterio decisivo: se vivi stabilmente in Italia e sei iscritto all’anagrafe della popolazione residente, sei soggetto all’imposta su tutte le cripto-attività che possiedi, ovunque siano custodite nel mondo.Nella pratica quotidiana, le situazioni che fanno scattare l’obbligo sono soprattutto tre:Wallet self-custody (software o hardware): custodisci tu le chiavi private, con dispositivi tipo Ledger o Trezor oppure con app come MetaMask o Exodus. Non esiste alcun intermediario: l’imposta è sempre e integralmente a tuo carico.Conti su exchange esteri: piattaforme senza stabile organizzazione in Italia. Il gestore non agisce da sostituto d’imposta italiano, quindi il versamento resta tuo.Cold storage e paper wallet: anche le chiavi conservate offline o su carta rientrano nel perimetro, perché conta la disponibilità delle cripto-attività, non la loro accessibilità immediata.Non è previsto alcun importo minimo di esenzione legato al valore del portafoglio: l’imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta anche su patrimoni modesti. Attenzione anche a un altro punto spesso frainteso: sono soggetti al tributo anche gli eredi che ricevono monete digitali, con regole specifiche che trovi nella guida su eredità di criptovalute e dichiarazione di successione. Aliquota del 2 per mille e base imponibileL’aliquota dell’imposta sul valore delle cripto-attività è pari al 2 per mille, cioè lo 0,2%. Tradotto in cifre: su un portafoglio da 10.000 euro si pagano 20 euro; su 100.000 euro si pagano 200 euro. È esattamente la stessa aliquota ordinaria prevista per l’IVAFE sui prodotti finanziari esteri.Un errore che circola spesso online è scrivere “2%” invece di “2 per mille”: sono due cose diversissime, perché il 2% sarebbe dieci volte tanto. L’aliquota corretta è 0,2%.La base imponibile — cioè l’importo su cui applicare l’aliquota — è il valore di mercato delle cripto-attività al 31 dicembre dell’anno di riferimento, espresso in euro. Se hai ceduto tutto prima di fine anno, si prende il valore al termine del periodo di detenzione. Il valore va determinato con questi criteri, in ordine di priorità:La quotazione rilevata dalla piattaforma presso cui le cripto-attività sono detenute o sono state acquistate, alla data del 31 dicembre.In mancanza, il valore rilevato su una piattaforma analoga dove quella cripto-attività è scambiata regolarmente.In ulteriore subordine, un valore di mercato attendibile tratto da siti specializzati nella rilevazione dei prezzi.Questi criteri sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, il documento di riferimento per la fiscalità delle monete digitali. Il consiglio pratico è semplice ma decisivo: conserva uno screenshot o un report del saldo e del prezzo al 31 dicembre di ogni wallet. In caso di controllo, sarà la tua prova documentale. Se il prezzo di riferimento è espresso in dollari, va convertito in euro al cambio della stessa data.Un ultimo aspetto sulla base imponibile: se possiedi più wallet e più exchange, ciascuna posizione va valorizzata separatamente e poi sommata. Non esistono compensazioni tra portafogli in guadagno e in perdita: quella logica riguarda le plusvalenze, non l’imposta patrimoniale. Calcolo pro-rata: i giorni di detenzione contanoUno degli aspetti più trascurati dell’imposta sul valore delle cripto-attività è il calcolo pro-rata. Se non hai detenuto le monete digitali per l’intero anno solare, l’imposta si riduce in proporzione ai giorni di effettiva detenzione. È un vantaggio concreto per chi ha aperto un wallet a metà anno o ha liquidato tutto prima di dicembre.La formula da applicare è questa:Imposta dovuta = Valore in euro × 0,2% × (giorni di detenzione ÷ 365)Oltre ai giorni, va considerata anche la quota di possesso: se un wallet è cointestato o condiviso al 50% con un’altra persona, ciascuno versa l’imposta sulla propria metà. Il ragionamento è identico a quello dell’IMU su un immobile posseduto da due comproprietari.Nota bene: il pro-rata si riferisce al periodo di possesso, non al numero di operazioni. Se compri e rivendi decine di volte durante l’anno ma mantieni sempre almeno una posizione aperta, i giorni di detenzione restano 365. Il frazionamento vale solo quando il portafoglio resta completamente vuoto per un certo periodo. Esempi pratici di calcolo dell’imposta sulle cripto-attivitàVediamo tre situazioni tipiche, perché sui numeri si capisce meglio come funziona l’imposta sul valore delle cripto-attività. Esempio 1: wallet self-custody per tutto l’annoMarco custodisce i suoi Bitcoin su un hardware wallet acquistato diversi anni fa. Al 31 dicembre il controvalore del portafoglio è di 40.000 euro. Durante l’anno non ha mai venduto: la detenzione copre tutti i 365 giorni.Il calcolo è diretto: 40.000 × 0,2% = 80 euro. Marco versa 80 euro di imposta patrimoniale, pur non avendo incassato un centesimo. È esattamente il motivo per cui questo tributo sorprende tanti contribuenti.Esempio 2: apertura a metà anno e calcolo pro-rataGiulia apre un conto su un exchange estero il 1° luglio e al 31 dicembre il saldo vale 25.000 euro. I giorni di detenzione sono 184 (dal 1° luglio al 31 dicembre).Primo passaggio: 25.000 × 0,2% = 50 euro di imposta piena. Secondo passaggio, il pro-rata: 50 × 184 ÷ 365 = 25,21 euro. Giulia versa circa 25 euro, meno della metà rispetto a una detenzione annuale.Esempio 3: vendita totale prima di fine annoLuca detiene criptovalute dal 1° gennaio e liquida l’intero portafoglio il 30 settembre, lasciando il wallet a zero. In questo caso la base imponibile non è il valore al 31 dicembre — che sarebbe zero — ma il valore al termine del periodo di detenzione, pari a 18.000 euro.Il calcolo: 18.000 × 0,2% = 36 euro, da rapportare ai 273 giorni di possesso: 36 × 273 ÷ 365 = 26,92 euro. Luca versa circa 27 euro di imposta sul valore delle cripto-attività, oltre — se ha guadagnato dalla vendita — all’imposta sulle plusvalenze, che segue un binario del tutto separato.Self-custody ed exchange italiani: chi versa l’impostaQui sta la distinzione più delicata di tutta la materia, quella che determina se devi occupartene tu oppure no. Il criterio è la presenza o meno di un intermediario residente in Italia.Quando le cripto-attività sono affidate a un operatore italiano o alla stabile organizzazione in Italia di un operatore estero — cioè una sede fissa che opera stabilmente sul territorio nazionale — quell’intermediario può applicare e versare il tributo per conto del cliente, agendo come sostituto d’imposta. Il sostituto d’imposta è un soggetto che paga le tasse al posto tuo, trattenendole direttamente dal tuo conto, esattamente come fa il datore di lavoro con l’IRPEF in busta paga. In questo scenario il prelievo assume la veste dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari, sempre nella misura del 2 per mille, e tu non devi versare nulla in autonomia: trovi già l’addebito nel rendiconto.Nel caso opposto — wallet self-custody, exchange esteri, DEX o piattaforme decentralizzate — non esiste nessun sostituto d’imposta. Si applica allora l’imposta sul valore delle cripto-attività vera e propria, e il versamento è interamente a tuo carico tramite modello F24, con obbligo di indicare le posizioni nel quadro dichiarativo.Due avvertenze pratiche che risolvono la gran parte dei dubbi:Un exchange “registrato in Italia” presso l’elenco degli operatori non è automaticamente un sostituto d’imposta: la registrazione antiriciclaggio e il ruolo fiscale sono cose diverse. Verifica sempre nel rendiconto se il bollo è stato applicato.Anche quando l’intermediario applica il bollo, resta comunque necessario valutare gli obblighi di monitoraggio per le altre posizioni che detieni altrove, come i wallet privati.Il rischio più frequente che riscontriamo allo sportello è la doppia imposizione per distrazione: il contribuente versa l’imposta anche su cripto-attività già assoggettate a bollo dall’intermediario. Un controllo preventivo dei rendiconti evita di pagare due volte. Per una verifica puntuale della tua situazione puoi rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue quotidianamente pratiche di questo tipo sia in ufficio sia online in tutta Italia.Come si versa: modello F24, codici tributo e scadenzeIl versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività avviene tramite modello F24, seguendo le stesse modalità e gli stessi termini previsti per l’IRPEF. Significa che l’imposta si liquida in dichiarazione e si paga insieme al resto delle imposte sui redditi, con il meccanismo di saldo e acconto.Il codice tributo per il saldo è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023; i codici per gli acconti sono stati istituiti, e il codice del saldo ridenominato, con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024:1727 — “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo”;1728 — “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata”;1729 — “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata”.I codici si espongono nella sezione Erario del modello F24, indicando come “anno di riferimento” quello d’imposta a cui si riferisce il versamento. Verifica sempre la corrispondenza con le istruzioni del modello Redditi PF dell’anno in corso, perché l’abbinamento tra rigo dichiarativo e codice tributo è ciò che permette all’Agenzia di riconciliare correttamente il pagamento.Sul fronte delle scadenze, valgono i termini ordinari delle imposte sui redditi: il saldo e l’eventuale primo acconto si versano entro il 30 giugno, con possibilità di pagare entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse; il secondo acconto scade a fine novembre. È inoltre possibile rateizzare il saldo nei mesi successivi, con gli interessi previsti dalla legge. Sanzioni per omesso versamento e ravvedimentoChi non versa, versa in ritardo o versa un importo insufficiente incorre nella sanzione per omesso versamento, pari al 25% dell’imposta non pagata per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (prima era il 30%: la misura è stata ridotta dal D.Lgs. 87/2024). A questa si aggiungono gli interessi calcolati giorno per giorno.La sanzione è però graduata in base al ritardo, e questo è il punto che consente di limitare i danni:ritardo fino a 15 giorni: sanzione ulteriormente ridotta in proporzione ai giorni di ritardo;ritardo fino a 90 giorni: sanzione ridotta alla metà, cioè al 12,5%;oltre i 90 giorni: si applica la misura piena del 25%.Su queste percentuali si innesta il ravvedimento operoso, lo strumento che permette di regolarizzare spontaneamente pagando una sanzione fortemente ridotta, purché l’Agenzia non abbia già notificato un atto di accertamento. Più ci si muove in fretta, più lo sconto è consistente: trovi il funzionamento completo, con le frazioni di riduzione e i codici da usare, nella guida al ravvedimento operoso 2026 con calcolo delle sanzioni ridotte e codici tributo F24.Discorso a parte merita l’omessa indicazione nel quadro di monitoraggio: in quel caso la sanzione non colpisce l’imposta non versata ma il valore non dichiarato, in una forbice che va dal 3% al 15% degli importi (percentuali che raddoppiano per i patrimoni collocati in Paesi a fiscalità privilegiata). Su un portafoglio da 50.000 euro non dichiarato si parla quindi di migliaia di euro: un rischio sproporzionato rispetto alle poche decine di euro di imposta patrimoniale.Imposta sulle cripto-attività e quadro RW: il legame con il monitoraggioL’imposta sul valore delle cripto-attività non vive da sola: si liquida all’interno del quadro dedicato al monitoraggio fiscale del modello Redditi Persone Fisiche, storicamente noto come quadro RW e oggi indicato come quadro W anche nel modello 730. In pratica, nello stesso prospetto in cui elenchi wallet, exchange e valori, il software liquida automaticamente l’imposta dovuta.Ogni posizione va indicata su un rigo separato, con valore iniziale, valore finale, giorni di possesso e quota di possesso. Sono proprio questi campi a generare il calcolo pro-rata visto sopra. Un errore nei giorni o nella quota si traduce direttamente in un’imposta sbagliata, ed è la ragione per cui conviene farsi assistere invece di procedere a tentativi.Per approfondire la compilazione riga per riga trovi due guide dedicate: quella sul quadro RW criptovalute 2026 dopo la DAC8 e quella sul quadro W del 730/2026 con monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE. Se invece investi in strumenti quotati che replicano l’andamento delle monete digitali, le regole cambiano: le spieghiamo nell’articolo sulla tassazione degli ETF e ETP su Bitcoin 2026.Un’ultima raccomandazione. Dall’entrata a regime dello scambio automatico di informazioni tra Paesi, gli exchange comunicano i dati dei clienti italiani al Fisco: la vecchia idea che “tanto nessuno lo verrà a sapere” è definitivamente superata. Dichiarare correttamente e versare poche decine di euro di imposta sul valore delle cripto-attività è oggi la scelta più conveniente sotto ogni punto di vista. Domande frequenti sull’imposta sul valore delle cripto-attivitàLe cripto-attività su un exchange italiano sono soggette all’imposta?Se la piattaforma è un intermediario residente o ha una stabile organizzazione in Italia e opera come sostituto d’imposta, applica direttamente l’imposta di bollo del 2 per mille e la versa per tuo conto: in quel caso non devi effettuare alcun versamento autonomo. Verifica sempre il rendiconto annuale della piattaforma per accertarti che il prelievo sia stato eseguito.Cosa succede se non verso l’imposta sulle cripto-attività?Scatta la sanzione per omesso versamento del 25% dell’imposta dovuta, più gli interessi. Se poi hai anche omesso di indicare i wallet nel quadro di monitoraggio, si aggiunge una sanzione autonoma che va dal 3% al 15% del valore non dichiarato. Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare con una riduzione significativa, prima che arrivi un controllo.Come si calcola se ho comprato e venduto più volte durante l’anno?Ciò che conta non è il numero di operazioni ma il periodo di detenzione. Se il portafoglio è rimasto sempre popolato, i giorni sono 365 e la base imponibile è il valore al 31 dicembre. Il pro-rata entra in gioco solo se hai azzerato completamente le posizioni per un certo periodo, o se hai iniziato a detenere cripto-attività in corso d’anno.Si applica ancora la soglia di 51.645,69 euro del vecchio quadro RW?No: quella soglia è stata abolita da oltre un decennio e non è più un riferimento valido. Le cripto-attività detenute all’estero o in autocustodia vanno indicate a prescindere dall’importo, anche per poche centinaia di euro. È uno dei falsi miti più diffusi e più pericolosi.Devo pagare l’imposta anche se le mie cripto hanno perso valore?Sì. L’imposta sul valore delle cripto-attività è patrimoniale: colpisce il possesso, non il guadagno. Se al 31 dicembre il portafoglio vale 10.000 euro pur essendo stato acquistato a 30.000, si versano comunque 20 euro. Le perdite rilevano solo ai fini delle plusvalenze, che seguono regole separate.Anche gli NFT e le stablecoin pagano il 2 per mille?Sì. Rientrano nella definizione di cripto-attività tutte le rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili su registro distribuito: quindi token, NFT e stablecoin, non solo Bitcoin ed Ethereum. Anche i saldi in stablecoin fermi su un exchange estero vanno valorizzati al 31 dicembre e assoggettati all’imposta.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza del CAF per l’imposta sulle cripto-attivitàGestire correttamente l’imposta sul valore delle cripto-attività richiede tre passaggi delicati: ricostruire il valore di ogni wallet ed exchange al 31 dicembre, calcolare i giorni di detenzione di ciascuna posizione e compilare il quadro di monitoraggio senza errori. Basta sbagliare una data o dimenticare un portafoglio per trasformare un’imposta da poche decine di euro in una sanzione da migliaia.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue da anni contribuenti che investono in criptovalute: analizziamo i report degli exchange, verifichiamo se l’intermediario ha già applicato il bollo, calcoliamo l’imposta dovuta, predisponiamo il modello F24 con i codici tributo corretti e, dove serve, valutiamo il ravvedimento operoso per gli anni pregressi. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base al numero di wallet e di operazioni da ricostruire.Non aspettare che sia l’Agenzia delle Entrate a contattarti: regolarizzare spontaneamente costa una frazione rispetto a subire un accertamento. Contattaci per prenotare un appuntamento e richiedere un preventivo personalizzato per la tua dichiarazione cripto.Hai bisogno di assistenza per l’imposta sul valore delle cripto-attività e per la dichiarazione dei tuoi wallet? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio (Viale Tullio 13) che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 17:00:002026-09-18 19:24:35Imposta sul Valore delle Cripto-Attività 2026: il 2 per Mille, Chi lo Paga, Calcolo su Wallet ed Exchange e Codici F24Pagina 6 di 190«‹45678›» Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
NOTIZIENASpI e Reintegra: la Cassazione Chiarisce Quando Decade il Sussidio con le 15 MensilitàNaspiLa Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra NASpI e reintegra dopo un licenziamento dichiarato illegittimo, con la sentenza n. 24981/2026. Al centro della vicenda due lavoratori licenziati nel 2016 nell’ambito di una procedura collettiva: il Tribunale di Milano aveva annullato il licenziamento e ordinato la reintegra, ma i due, invece di rientrare in azienda, avevano scelto di incassare le 15 mensilità di indennità sostitutiva previste dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Come abbiamo già approfondito, chi rinuncia alla reintegra e opta per l’indennità sostitutiva perde il diritto alla NASpI. La vera novità di questa pronuncia riguarda però un aspetto più tecnico e concreto: da quando scatta esattamente la decadenza della NASpI? La Cassazione chiarisce che non si tratta di un effetto retroattivo, e per i lavoratori coinvolti la differenza vale diversi mesi di sussidio legittimamente incassato.Indice dei contenutiCos’è l’Indennità Sostitutiva delle 15 MensilitàPerché la Reintegra da Sola non Fa Perdere la NASpIQuando Decade Davvero la NASpI: la Linea del Tempo della CassazioneCosa Deve Sapere chi Vince una Causa di Licenziamento IllegittimoCos’è l’Indennità Sostitutiva delle 15 MensilitàL’indennità sostitutiva della reintegrazione è disciplinata dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Quando un giudice dichiara illegittimo un licenziamento e ordina al datore di lavoro di riprendere il dipendente, quest’ultimo ha comunque la possibilità di scegliere un’alternativa: invece di tornare al proprio posto, può chiedere il pagamento di 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, a carico del datore di lavoro. Si tratta di una somma consistente, pensata per compensare chi preferisce chiudere definitivamente il rapporto piuttosto che rientrare in un’azienda che lo ha licenziato. La scelta è libera e personale: nessuno può imporla al lavoratore, ma una volta esercitata produce un effetto preciso e irreversibile, quello di sciogliere il rapporto di lavoro per volontà dello stesso dipendente. Proprio questo aspetto, come vedremo, è decisivo per capire cosa succede al diritto alla NASpI. Perché la Reintegra da Sola non Fa Perdere la NASpIUn primo punto, già fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione, riguarda la sentenza che ordina la reintegra. Contrariamente a quanto sostenuto in passato dall’INPS, la sola sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento e dispone il rientro in azienda non fa decadere automaticamente il diritto alla NASpI. Il sussidio, disciplinato in via generale dalle regole che trovi nella nostra guida sulla NASpI 2026, resta dovuto finché il rapporto di lavoro non viene ripristinato in modo concreto ed effettivo. In pratica serve che il datore di lavoro richiami davvero il dipendente in servizio e riprenda a corrispondere lo stipendio. Fino a quel momento, anche se il lavoratore non si attiva per sollecitare il rientro, resta formalmente disoccupato in modo involontario e può continuare a percepire l’indennità. Per un quadro più ampio sulle tutele previste in caso di licenziamento illegittimo, si può consultare il nostro approfondimento sulle tutele che spettano al lavoratore. Quando Decade Davvero la NASpI: la Linea del Tempo della CassazioneIl cuore della sentenza n. 24981/2026 riguarda proprio la decorrenza della decadenza. Nel caso esaminato, l’INPS aveva chiesto ai due lavoratori la restituzione integrale della NASpI percepita da dicembre 2016 ad aprile 2018, oltre un anno di sussidio, e aveva bloccato i pagamenti successivi. La tesi dell’Istituto era che la scelta dell’indennità sostitutiva facesse perdere retroattivamente i requisiti per la NASpI, cancellando il diritto fin dall’inizio del periodo di disoccupazione. La Cassazione ha respinto questa impostazione. I giudici hanno chiarito che la decadenza non opera né dall’inizio della disoccupazione né dalla data della sentenza di reintegra, ma soltanto dal giorno in cui il lavoratore esercita formalmente la scelta per le 15 mensilità al posto del rientro. Fino a quel momento la disoccupazione resta involontaria e la NASpI percepita è pienamente legittima: l’INPS non può pretenderne la restituzione. Solo i ratei maturati dopo l’esercizio dell’opzione devono essere restituiti o vengono bloccati, perché da quel preciso istante il rapporto di lavoro si scioglie per una decisione autonoma del lavoratore e viene meno il presupposto della disoccupazione involontaria. Cosa Deve Sapere chi Vince una Causa di Licenziamento IllegittimoLa sentenza offre un’indicazione pratica molto utile a chi si trova ad affrontare una causa di questo tipo. Chi ottiene una pronuncia favorevole su un licenziamento illegittimo e nel frattempo ha percepito la NASpI può scegliere liberamente le 15 mensilità di indennità sostitutiva invece di tornare al lavoro. Deve però essere consapevole che da quel preciso momento perde il diritto al sussidio, perché la scelta interrompe volontariamente lo stato di disoccupazione involontaria. Quanto già incassato prima di esercitare l’opzione, però, resta acquisito e non è soggetto a restituzione, anche se si tratta di un periodo lungo diversi mesi. Vale la pena ricordare che il diritto alla NASpI può venire meno anche in altre situazioni, non collegate a una causa di lavoro: ne è un esempio il caso delle dimissioni in maternità non convalidate, che comportano la perdita del sussidio per un motivo diverso ma altrettanto rilevante. ConclusioneLa sentenza n. 24981/2026 della Cassazione fissa un punto di equilibrio importante tra le esigenze dell’INPS e la tutela dei lavoratori coinvolti in cause di licenziamento illegittimo. Da un lato conferma che scegliere le 15 mensilità al posto della reintegra fa perdere il diritto alla NASpI; dall’altro chiarisce che questa perdita decorre solo dal momento della scelta, senza effetti retroattivi sulle somme già percepite. Una precisazione che, nei casi concreti, può fare la differenza di molti mesi di sussidio legittimamente incassato. Domande Frequenti su NASpI e ReintegraChi sceglie le 15 mensilità perde subito tutta la NASpI già incassata?No. Secondo la Cassazione la NASpI percepita prima di esercitare formalmente la scelta per l’indennità sostitutiva resta legittima e non va restituita. Decadono solo i ratei successivi al momento in cui il lavoratore comunica l’opzione per le 15 mensilità.La sola sentenza che ordina la reintegra fa perdere il diritto alla NASpI?No. Il diritto alla NASpI resta fino a quando il rapporto di lavoro non viene ripristinato in modo concreto, con il richiamo effettivo in servizio da parte del datore di lavoro e la ripresa del pagamento dello stipendio, oppure fino a quando il lavoratore non opta per l’indennità sostitutiva.L’INPS può chiedere la restituzione retroattiva della NASpI in questi casi?No. La Cassazione ha escluso la retroattività: l’INPS può chiedere la restituzione solo delle somme percepite dopo la data in cui il lavoratore ha esercitato la scelta per le 15 mensilità di indennità sostitutiva, non di quelle incassate in precedenza.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/NASPI-Pagina-web.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 19:00:002026-09-19 10:43:50NASpI e Reintegra: la Cassazione Chiarisce Quando Decade il Sussidio con le 15 Mensilità
NOTIZIEAltre spese sanitarie nella precompilata 2026: cosa controllareCon l’avvio della campagna dichiarativa 2026 torna d’attualità un dubbio che ogni anno mette in difficoltà molti contribuenti: come comportarsi con le cosiddette altre spese sanitarie nella dichiarazione precompilata? Un articolo di Repubblica Economia del 18 settembre 2026 ha riportato l’attenzione su questa voce del modello 730, spesso confusa con le più note spese mediche ordinarie soggette alla franchigia di 129,11 euro. Capire la differenza non è un dettaglio: un errore nella compilazione può significare una detrazione persa, oppure una richiesta di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.Il tema riguarda milioni di italiani che ogni anno affrontano la dichiarazione precompilata senza avere piena consapevolezza di come il fisco classifichi le diverse tipologie di spese sanitarie. Vediamo che cosa cambia tra le voci ordinarie e le cosiddette altre spese sanitarie, come vengono precaricate dal Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare quando un dato risulta mancante o errato.Indice dei contenutiCosa sono le altre spese sanitarie nel modello 730La differenza tra spese sanitarie ordinarie e patologie esentiCome funziona il Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare se manca un datoVerifica e correzione della precompilata: cosa cambia nel 2026Cosa sono le altre spese sanitarie nel modello 730Nella dichiarazione precompilata le spese sanitarie non sono tutte uguali. Accanto alle voci più comuni, come visite specialistiche, esami di laboratorio e farmaci acquistati in farmacia, il Sistema Tessera Sanitaria raggruppa sotto l’etichetta di altre spese sanitarie una serie di voci più eterogenee, che richiedono un trattamento fiscale differenziato e quindi maggiore attenzione da parte del contribuente.In questa categoria rientrano, tra le altre, le seguenti tipologie di spesa:Dispositivi medici con marcatura CE, come tutori, stampelle o apparecchi per la misurazione della pressione;Protesi sanitarie, apparecchi acustici e occhiali da vista prescritti da un medico;Spese sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario;Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute da persone con disabilità ai sensi della legge 104/1992;Spese sanitarie sostenute per un familiare non fiscalmente a carico, ma affetto da una patologia esente.Proprio perché racchiude situazioni molto diverse tra loro, la voce altre spese sanitarie è quella più soggetta a errori di precaricamento o a interpretazioni sbagliate da parte di chi compila la dichiarazione precompilata senza un supporto qualificato. La differenza tra spese sanitarie ordinarie e patologie esentiPer orientarsi tra le spese sanitarie nella dichiarazione precompilata occorre partire da una distinzione di base. Le spese sanitarie ordinarie, come farmaci da banco, visite mediche ed esami diagnostici, danno diritto a una detrazione del 19%, ma solo per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro annui: in pratica, la detrazione si calcola sull’importo complessivo delle spese meno questa soglia fissa.Le cose cambiano quando si parla di patologie esenti o di disabilità. Le spese sanitarie collegate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica restano soggette alla stessa logica di detrazione al 19% con franchigia di 129,11 euro, ma con una particolarità importante: in base all’articolo 15, comma 2, del TUIR possono essere portate in detrazione anche se sostenute nell’interesse di un familiare non fiscalmente a carico, però limitatamente alla parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare malato e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. Diverso è invece il trattamento delle spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità indicate dall’articolo 3 della legge 104/1992: in base all’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR queste spese sono deducibili dal reddito complessivo per intero, senza applicazione della franchigia di 129,11 euro, e la deduzione spetta anche quando la spesa è sostenuta per un familiare non fiscalmente a carico.Questa distinzione tra detrazione e deduzione non è un tecnicismo da poco: una spesa deducibile riduce il reddito imponibile prima del calcolo delle imposte, mentre una spesa detraibile abbatte direttamente l’imposta dovuta, in entrambi i casi solo per la quota prevista dalla normativa. Sbagliare la casella in cui inserire una voce di spesa nella dichiarazione precompilata può quindi tradursi in un beneficio fiscale inferiore a quello spettante. Come funziona il Sistema Tessera Sanitaria e cosa fare se manca un datoIl precaricamento delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata avviene grazie ai dati trasmessi da farmacie, medici, strutture sanitarie pubbliche e private al Sistema Tessera Sanitaria. Per le spese sostenute nel 2025, rilevanti per la dichiarazione dei redditi 2026, l’invio dei dati da parte degli operatori sanitari è avvenuto per la prima volta con cadenza annuale, entro il termine del 31 gennaio 2026 slittato a lunedì 2 febbraio 2026 perché il 31 gennaio cadeva di sabato, al posto della precedente trasmissione semestrale (decreto MEF del 29 ottobre 2025). Resta inoltre confermato il divieto di emettere fattura elettronica ordinaria tramite Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, proprio a tutela della riservatezza dei dati sanitari.Nonostante l’automazione del sistema, non è raro che una spesa risulti assente dalla dichiarazione precompilata o che compaia con un importo non corretto. Le cause possono essere diverse: un errore di trasmissione da parte della farmacia o del professionista sanitario, un pagamento con modalità non tracciate correttamente, oppure l’opposizione del contribuente stesso all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.In tutti questi casi, la regola generale resta la stessa: per poter far valere una spesa sanitaria non precaricata occorre poter dimostrare l’acquisto con un documento idoneo, come lo scontrino parlante o la fattura, da conservare con cura. Lo scontrino parlante riporta infatti natura, qualità e quantità del farmaco acquistato, oltre al codice fiscale dell’acquirente, elementi indispensabili per dimostrare la spesa in caso di richiesta di documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Verifica e correzione della precompilata: cosa cambia nel 2026Chi accetta la dichiarazione precompilata senza modifiche sulle spese sanitarie beneficia generalmente di un percorso più semplice, perché i dati sono considerati già verificati alla fonte dal Sistema Tessera Sanitaria. Diverso è il caso di chi interviene manualmente per aggiungere una spesa mancante o correggerne l’importo: in questa ipotesi diventa più probabile un controllo documentale successivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, proprio per verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e i giustificativi conservati dal contribuente.Per questo motivo, prima di modificare una voce relativa alle altre spese sanitarie è utile riscontrare i dati con quelli disponibili anche tramite il proprio cassetto fiscale e con i giustificativi cartacei o digitali in proprio possesso. Anche i professionisti sanitari hanno un ruolo importante in questa filiera: la corretta trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte di medici e strutture è infatti il primo passo perché il contribuente trovi la spesa già inserita nella propria dichiarazione.Sul fronte delle scadenze, il modello 730 precompilato 2026 è stato reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2026 e il termine per l’invio è fissato al 30 settembre 2026; chi presenta invece il modello Redditi Persone Fisiche ha tempo fino al 30 novembre 2026. Chi ha dubbi sulla corretta classificazione delle proprie spese sanitarie, in particolare sulle voci più complesse come le altre spese sanitarie, farebbe bene a verificarle con attenzione prima di procedere all’invio definitivo. Cosa si intende per altre spese sanitarie nella precompilata 2026?Con questa dicitura il Sistema Tessera Sanitaria raggruppa spese non riconducibili alle voci ordinarie, come dispositivi medici, protesi, apparecchi acustici, occhiali da vista e spese collegate a patologie esenti o a situazioni di disabilità.La franchigia di 129,11 euro si applica anche alle patologie esenti?Sì: le spese collegate a patologie esenti restano soggette alla detrazione del 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Fanno eccezione le spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, che sono deducibili dal reddito complessivo senza franchigia in base all’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR.Cosa fare se manca lo scontrino parlante o la fattura di una spesa sanitaria?Senza un documento idoneo la spesa non può essere dimostrata in caso di controllo. È quindi fondamentale conservare sempre scontrini parlanti e fatture relativi alle spese sanitarie sostenute durante l’anno.Il farmacista o il medico non ha trasmesso una spesa al Sistema TS: la detrazione è persa?No, la detrazione non è persa. Se il contribuente dispone dello scontrino parlante o della fattura può comunque inserire la spesa manualmente nella dichiarazione precompilata, conservando il documento come prova in caso di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate.Entro quando bisogna presentare il modello 730 o Redditi 2026?Il modello 730 precompilato 2026 è disponibile dal 30 aprile 2026 e va trasmesso entro il 30 settembre 2026. Chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche ha tempo fino al 30 novembre 2026.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 18:00:002026-09-19 10:32:00Altre spese sanitarie nella precompilata 2026: cosa controllare
CAF, CRIPTOVALUTEImposta sul Valore delle Cripto-Attività 2026: il 2 per Mille, Chi lo Paga, Calcolo su Wallet ed Exchange e Codici F24L’imposta sul valore delle cripto-attività è la tassa patrimoniale annuale che colpisce chi detiene Bitcoin, Ethereum, stablecoin, token e NFT fuori dal circuito degli intermediari finanziari italiani. Non è la tassa sui guadagni: si paga anche se nel corso dell’anno non hai venduto nulla e non hai realizzato alcun profitto. Molti risparmiatori scoprono questo adempimento solo quando ricevono una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, e a quel punto si trovano a dover gestire sanzioni e interessi che si potevano evitare facilmente.In questa guida spieghiamo in modo semplice come funziona l’imposta sul valore delle cripto-attività: chi la deve versare, come si calcola il 2 per mille sul valore al 31 dicembre, come funziona il calcolo pro-rata se hai detenuto le monete solo per una parte dell’anno, quali sono i codici tributo F24 da usare e cosa rischi in caso di omesso versamento. Troverai anche esempi numerici concreti su wallet self-custody ed exchange esteri, perché è lì che nascono la maggior parte degli errori.Approfondimento: se cerchi il quadro completo sulla fiscalità delle monete digitali (regolamento MiCA, scambio dati DAC8, quadro W e quadro RT), leggi la nostra guida fiscale definitiva sulle criptovalute 2026. Questo articolo, invece, è dedicato esclusivamente all’imposta patrimoniale del 2 per mille.Indice dei contenutiCos’è l’imposta sul valore delle cripto-attivitàChi paga l’imposta sul valore delle cripto-attivitàAliquota del 2 per mille e base imponibileCalcolo pro-rata: i giorni di detenzione contanoEsempi pratici di calcolo dell’imposta sulle cripto-attivitàSelf-custody ed exchange italiani: chi versa l’impostaCome si versa: modello F24, codici tributo e scadenzeSanzioni per omesso versamento e ravvedimentoImposta sulle cripto-attività e quadro RW: il legame con il monitoraggioDomande frequenti sull’imposta sul valore delle cripto-attivitàAssistenza del CAF per l’imposta sulle cripto-attivitàCos’è l’imposta sul valore delle cripto-attivitàL’imposta sul valore delle cripto-attività (spesso abbreviata in IVCA) è un tributo patrimoniale. Il termine può spaventare, ma il concetto è semplice: non tassa un guadagno, tassa il semplice fatto di possedere un bene. È lo stesso meccanismo dell’IMU sugli immobili, solo che qui il bene è digitale.La base normativa è l’articolo 1, comma 146, della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la stessa riforma che ha dato per la prima volta una disciplina fiscale organica alle monete digitali in Italia. Il legislatore ha scelto di equiparare le cripto-attività ai prodotti finanziari detenuti all’estero, estendendo loro le regole dell’IVAFE, l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero prevista dall’art. 19 del D.L. 201/2011. In pratica: se un conto titoli aperto in Lussemburgo paga il 2 per mille, anche un wallet di Bitcoin custodito autonomamente paga il 2 per mille.La ragione di questa scelta è il monitoraggio fiscale: lo Stato vuole conoscere il patrimonio detenuto dai residenti italiani fuori dai circuiti bancari nazionali. Le cripto-attività, per loro natura, sfuggono al controllo degli intermediari italiani, e per questo sono state fatte rientrare nello stesso perimetro di sorveglianza. L’imposta sul valore delle cripto-attività è quindi il completamento naturale dell’obbligo dichiarativo: prima si dichiarano i wallet, poi si versa il 2 per mille sul loro valore.Un chiarimento importante prima di proseguire: questa imposta non ha nulla a che vedere con la tassazione dei guadagni. Se vendi Bitcoin realizzando un profitto, quel profitto segue regole proprie e si dichiara nel quadro RT, come spieghiamo nell’articolo dedicato alle plusvalenze da criptovalute e quadro RT 2026. Le due imposte convivono: in un anno puoi doverle pagare entrambe, oppure solo quella patrimoniale se non hai mai venduto. Chi paga l’imposta sul valore delle cripto-attivitàL’imposta sul valore delle cripto-attività riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono monete digitali senza l’intervento di un intermediario residente che applichi l’imposta al posto loro. La residenza fiscale, non la cittadinanza, è il criterio decisivo: se vivi stabilmente in Italia e sei iscritto all’anagrafe della popolazione residente, sei soggetto all’imposta su tutte le cripto-attività che possiedi, ovunque siano custodite nel mondo.Nella pratica quotidiana, le situazioni che fanno scattare l’obbligo sono soprattutto tre:Wallet self-custody (software o hardware): custodisci tu le chiavi private, con dispositivi tipo Ledger o Trezor oppure con app come MetaMask o Exodus. Non esiste alcun intermediario: l’imposta è sempre e integralmente a tuo carico.Conti su exchange esteri: piattaforme senza stabile organizzazione in Italia. Il gestore non agisce da sostituto d’imposta italiano, quindi il versamento resta tuo.Cold storage e paper wallet: anche le chiavi conservate offline o su carta rientrano nel perimetro, perché conta la disponibilità delle cripto-attività, non la loro accessibilità immediata.Non è previsto alcun importo minimo di esenzione legato al valore del portafoglio: l’imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta anche su patrimoni modesti. Attenzione anche a un altro punto spesso frainteso: sono soggetti al tributo anche gli eredi che ricevono monete digitali, con regole specifiche che trovi nella guida su eredità di criptovalute e dichiarazione di successione. Aliquota del 2 per mille e base imponibileL’aliquota dell’imposta sul valore delle cripto-attività è pari al 2 per mille, cioè lo 0,2%. Tradotto in cifre: su un portafoglio da 10.000 euro si pagano 20 euro; su 100.000 euro si pagano 200 euro. È esattamente la stessa aliquota ordinaria prevista per l’IVAFE sui prodotti finanziari esteri.Un errore che circola spesso online è scrivere “2%” invece di “2 per mille”: sono due cose diversissime, perché il 2% sarebbe dieci volte tanto. L’aliquota corretta è 0,2%.La base imponibile — cioè l’importo su cui applicare l’aliquota — è il valore di mercato delle cripto-attività al 31 dicembre dell’anno di riferimento, espresso in euro. Se hai ceduto tutto prima di fine anno, si prende il valore al termine del periodo di detenzione. Il valore va determinato con questi criteri, in ordine di priorità:La quotazione rilevata dalla piattaforma presso cui le cripto-attività sono detenute o sono state acquistate, alla data del 31 dicembre.In mancanza, il valore rilevato su una piattaforma analoga dove quella cripto-attività è scambiata regolarmente.In ulteriore subordine, un valore di mercato attendibile tratto da siti specializzati nella rilevazione dei prezzi.Questi criteri sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, il documento di riferimento per la fiscalità delle monete digitali. Il consiglio pratico è semplice ma decisivo: conserva uno screenshot o un report del saldo e del prezzo al 31 dicembre di ogni wallet. In caso di controllo, sarà la tua prova documentale. Se il prezzo di riferimento è espresso in dollari, va convertito in euro al cambio della stessa data.Un ultimo aspetto sulla base imponibile: se possiedi più wallet e più exchange, ciascuna posizione va valorizzata separatamente e poi sommata. Non esistono compensazioni tra portafogli in guadagno e in perdita: quella logica riguarda le plusvalenze, non l’imposta patrimoniale. Calcolo pro-rata: i giorni di detenzione contanoUno degli aspetti più trascurati dell’imposta sul valore delle cripto-attività è il calcolo pro-rata. Se non hai detenuto le monete digitali per l’intero anno solare, l’imposta si riduce in proporzione ai giorni di effettiva detenzione. È un vantaggio concreto per chi ha aperto un wallet a metà anno o ha liquidato tutto prima di dicembre.La formula da applicare è questa:Imposta dovuta = Valore in euro × 0,2% × (giorni di detenzione ÷ 365)Oltre ai giorni, va considerata anche la quota di possesso: se un wallet è cointestato o condiviso al 50% con un’altra persona, ciascuno versa l’imposta sulla propria metà. Il ragionamento è identico a quello dell’IMU su un immobile posseduto da due comproprietari.Nota bene: il pro-rata si riferisce al periodo di possesso, non al numero di operazioni. Se compri e rivendi decine di volte durante l’anno ma mantieni sempre almeno una posizione aperta, i giorni di detenzione restano 365. Il frazionamento vale solo quando il portafoglio resta completamente vuoto per un certo periodo. Esempi pratici di calcolo dell’imposta sulle cripto-attivitàVediamo tre situazioni tipiche, perché sui numeri si capisce meglio come funziona l’imposta sul valore delle cripto-attività. Esempio 1: wallet self-custody per tutto l’annoMarco custodisce i suoi Bitcoin su un hardware wallet acquistato diversi anni fa. Al 31 dicembre il controvalore del portafoglio è di 40.000 euro. Durante l’anno non ha mai venduto: la detenzione copre tutti i 365 giorni.Il calcolo è diretto: 40.000 × 0,2% = 80 euro. Marco versa 80 euro di imposta patrimoniale, pur non avendo incassato un centesimo. È esattamente il motivo per cui questo tributo sorprende tanti contribuenti.Esempio 2: apertura a metà anno e calcolo pro-rataGiulia apre un conto su un exchange estero il 1° luglio e al 31 dicembre il saldo vale 25.000 euro. I giorni di detenzione sono 184 (dal 1° luglio al 31 dicembre).Primo passaggio: 25.000 × 0,2% = 50 euro di imposta piena. Secondo passaggio, il pro-rata: 50 × 184 ÷ 365 = 25,21 euro. Giulia versa circa 25 euro, meno della metà rispetto a una detenzione annuale.Esempio 3: vendita totale prima di fine annoLuca detiene criptovalute dal 1° gennaio e liquida l’intero portafoglio il 30 settembre, lasciando il wallet a zero. In questo caso la base imponibile non è il valore al 31 dicembre — che sarebbe zero — ma il valore al termine del periodo di detenzione, pari a 18.000 euro.Il calcolo: 18.000 × 0,2% = 36 euro, da rapportare ai 273 giorni di possesso: 36 × 273 ÷ 365 = 26,92 euro. Luca versa circa 27 euro di imposta sul valore delle cripto-attività, oltre — se ha guadagnato dalla vendita — all’imposta sulle plusvalenze, che segue un binario del tutto separato.Self-custody ed exchange italiani: chi versa l’impostaQui sta la distinzione più delicata di tutta la materia, quella che determina se devi occupartene tu oppure no. Il criterio è la presenza o meno di un intermediario residente in Italia.Quando le cripto-attività sono affidate a un operatore italiano o alla stabile organizzazione in Italia di un operatore estero — cioè una sede fissa che opera stabilmente sul territorio nazionale — quell’intermediario può applicare e versare il tributo per conto del cliente, agendo come sostituto d’imposta. Il sostituto d’imposta è un soggetto che paga le tasse al posto tuo, trattenendole direttamente dal tuo conto, esattamente come fa il datore di lavoro con l’IRPEF in busta paga. In questo scenario il prelievo assume la veste dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari, sempre nella misura del 2 per mille, e tu non devi versare nulla in autonomia: trovi già l’addebito nel rendiconto.Nel caso opposto — wallet self-custody, exchange esteri, DEX o piattaforme decentralizzate — non esiste nessun sostituto d’imposta. Si applica allora l’imposta sul valore delle cripto-attività vera e propria, e il versamento è interamente a tuo carico tramite modello F24, con obbligo di indicare le posizioni nel quadro dichiarativo.Due avvertenze pratiche che risolvono la gran parte dei dubbi:Un exchange “registrato in Italia” presso l’elenco degli operatori non è automaticamente un sostituto d’imposta: la registrazione antiriciclaggio e il ruolo fiscale sono cose diverse. Verifica sempre nel rendiconto se il bollo è stato applicato.Anche quando l’intermediario applica il bollo, resta comunque necessario valutare gli obblighi di monitoraggio per le altre posizioni che detieni altrove, come i wallet privati.Il rischio più frequente che riscontriamo allo sportello è la doppia imposizione per distrazione: il contribuente versa l’imposta anche su cripto-attività già assoggettate a bollo dall’intermediario. Un controllo preventivo dei rendiconti evita di pagare due volte. Per una verifica puntuale della tua situazione puoi rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue quotidianamente pratiche di questo tipo sia in ufficio sia online in tutta Italia.Come si versa: modello F24, codici tributo e scadenzeIl versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività avviene tramite modello F24, seguendo le stesse modalità e gli stessi termini previsti per l’IRPEF. Significa che l’imposta si liquida in dichiarazione e si paga insieme al resto delle imposte sui redditi, con il meccanismo di saldo e acconto.Il codice tributo per il saldo è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023; i codici per gli acconti sono stati istituiti, e il codice del saldo ridenominato, con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024:1727 — “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo”;1728 — “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata”;1729 — “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata”.I codici si espongono nella sezione Erario del modello F24, indicando come “anno di riferimento” quello d’imposta a cui si riferisce il versamento. Verifica sempre la corrispondenza con le istruzioni del modello Redditi PF dell’anno in corso, perché l’abbinamento tra rigo dichiarativo e codice tributo è ciò che permette all’Agenzia di riconciliare correttamente il pagamento.Sul fronte delle scadenze, valgono i termini ordinari delle imposte sui redditi: il saldo e l’eventuale primo acconto si versano entro il 30 giugno, con possibilità di pagare entro i trenta giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse; il secondo acconto scade a fine novembre. È inoltre possibile rateizzare il saldo nei mesi successivi, con gli interessi previsti dalla legge. Sanzioni per omesso versamento e ravvedimentoChi non versa, versa in ritardo o versa un importo insufficiente incorre nella sanzione per omesso versamento, pari al 25% dell’imposta non pagata per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (prima era il 30%: la misura è stata ridotta dal D.Lgs. 87/2024). A questa si aggiungono gli interessi calcolati giorno per giorno.La sanzione è però graduata in base al ritardo, e questo è il punto che consente di limitare i danni:ritardo fino a 15 giorni: sanzione ulteriormente ridotta in proporzione ai giorni di ritardo;ritardo fino a 90 giorni: sanzione ridotta alla metà, cioè al 12,5%;oltre i 90 giorni: si applica la misura piena del 25%.Su queste percentuali si innesta il ravvedimento operoso, lo strumento che permette di regolarizzare spontaneamente pagando una sanzione fortemente ridotta, purché l’Agenzia non abbia già notificato un atto di accertamento. Più ci si muove in fretta, più lo sconto è consistente: trovi il funzionamento completo, con le frazioni di riduzione e i codici da usare, nella guida al ravvedimento operoso 2026 con calcolo delle sanzioni ridotte e codici tributo F24.Discorso a parte merita l’omessa indicazione nel quadro di monitoraggio: in quel caso la sanzione non colpisce l’imposta non versata ma il valore non dichiarato, in una forbice che va dal 3% al 15% degli importi (percentuali che raddoppiano per i patrimoni collocati in Paesi a fiscalità privilegiata). Su un portafoglio da 50.000 euro non dichiarato si parla quindi di migliaia di euro: un rischio sproporzionato rispetto alle poche decine di euro di imposta patrimoniale.Imposta sulle cripto-attività e quadro RW: il legame con il monitoraggioL’imposta sul valore delle cripto-attività non vive da sola: si liquida all’interno del quadro dedicato al monitoraggio fiscale del modello Redditi Persone Fisiche, storicamente noto come quadro RW e oggi indicato come quadro W anche nel modello 730. In pratica, nello stesso prospetto in cui elenchi wallet, exchange e valori, il software liquida automaticamente l’imposta dovuta.Ogni posizione va indicata su un rigo separato, con valore iniziale, valore finale, giorni di possesso e quota di possesso. Sono proprio questi campi a generare il calcolo pro-rata visto sopra. Un errore nei giorni o nella quota si traduce direttamente in un’imposta sbagliata, ed è la ragione per cui conviene farsi assistere invece di procedere a tentativi.Per approfondire la compilazione riga per riga trovi due guide dedicate: quella sul quadro RW criptovalute 2026 dopo la DAC8 e quella sul quadro W del 730/2026 con monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE. Se invece investi in strumenti quotati che replicano l’andamento delle monete digitali, le regole cambiano: le spieghiamo nell’articolo sulla tassazione degli ETF e ETP su Bitcoin 2026.Un’ultima raccomandazione. Dall’entrata a regime dello scambio automatico di informazioni tra Paesi, gli exchange comunicano i dati dei clienti italiani al Fisco: la vecchia idea che “tanto nessuno lo verrà a sapere” è definitivamente superata. Dichiarare correttamente e versare poche decine di euro di imposta sul valore delle cripto-attività è oggi la scelta più conveniente sotto ogni punto di vista. Domande frequenti sull’imposta sul valore delle cripto-attivitàLe cripto-attività su un exchange italiano sono soggette all’imposta?Se la piattaforma è un intermediario residente o ha una stabile organizzazione in Italia e opera come sostituto d’imposta, applica direttamente l’imposta di bollo del 2 per mille e la versa per tuo conto: in quel caso non devi effettuare alcun versamento autonomo. Verifica sempre il rendiconto annuale della piattaforma per accertarti che il prelievo sia stato eseguito.Cosa succede se non verso l’imposta sulle cripto-attività?Scatta la sanzione per omesso versamento del 25% dell’imposta dovuta, più gli interessi. Se poi hai anche omesso di indicare i wallet nel quadro di monitoraggio, si aggiunge una sanzione autonoma che va dal 3% al 15% del valore non dichiarato. Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare con una riduzione significativa, prima che arrivi un controllo.Come si calcola se ho comprato e venduto più volte durante l’anno?Ciò che conta non è il numero di operazioni ma il periodo di detenzione. Se il portafoglio è rimasto sempre popolato, i giorni sono 365 e la base imponibile è il valore al 31 dicembre. Il pro-rata entra in gioco solo se hai azzerato completamente le posizioni per un certo periodo, o se hai iniziato a detenere cripto-attività in corso d’anno.Si applica ancora la soglia di 51.645,69 euro del vecchio quadro RW?No: quella soglia è stata abolita da oltre un decennio e non è più un riferimento valido. Le cripto-attività detenute all’estero o in autocustodia vanno indicate a prescindere dall’importo, anche per poche centinaia di euro. È uno dei falsi miti più diffusi e più pericolosi.Devo pagare l’imposta anche se le mie cripto hanno perso valore?Sì. L’imposta sul valore delle cripto-attività è patrimoniale: colpisce il possesso, non il guadagno. Se al 31 dicembre il portafoglio vale 10.000 euro pur essendo stato acquistato a 30.000, si versano comunque 20 euro. Le perdite rilevano solo ai fini delle plusvalenze, che seguono regole separate.Anche gli NFT e le stablecoin pagano il 2 per mille?Sì. Rientrano nella definizione di cripto-attività tutte le rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili su registro distribuito: quindi token, NFT e stablecoin, non solo Bitcoin ed Ethereum. Anche i saldi in stablecoin fermi su un exchange estero vanno valorizzati al 31 dicembre e assoggettati all’imposta.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza del CAF per l’imposta sulle cripto-attivitàGestire correttamente l’imposta sul valore delle cripto-attività richiede tre passaggi delicati: ricostruire il valore di ogni wallet ed exchange al 31 dicembre, calcolare i giorni di detenzione di ciascuna posizione e compilare il quadro di monitoraggio senza errori. Basta sbagliare una data o dimenticare un portafoglio per trasformare un’imposta da poche decine di euro in una sanzione da migliaia.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue da anni contribuenti che investono in criptovalute: analizziamo i report degli exchange, verifichiamo se l’intermediario ha già applicato il bollo, calcoliamo l’imposta dovuta, predisponiamo il modello F24 con i codici tributo corretti e, dove serve, valutiamo il ravvedimento operoso per gli anni pregressi. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base al numero di wallet e di operazioni da ricostruire.Non aspettare che sia l’Agenzia delle Entrate a contattarti: regolarizzare spontaneamente costa una frazione rispetto a subire un accertamento. Contattaci per prenotare un appuntamento e richiedere un preventivo personalizzato per la tua dichiarazione cripto.Hai bisogno di assistenza per l’imposta sul valore delle cripto-attività e per la dichiarazione dei tuoi wallet? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio (Viale Tullio 13) che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-25 17:00:002026-09-18 19:24:35Imposta sul Valore delle Cripto-Attività 2026: il 2 per Mille, Chi lo Paga, Calcolo su Wallet ed Exchange e Codici F24