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Cassazione e Agenzia delle Entrate: quando il Fisco tarda ad adeguarsi alla giurisprudenza

Rateizzazioni agenzia entrateRateizzazioni agenzia entrate

Indice dei contenuti

  • Il problema: la prassi amministrativa che ignora la Cassazione
  • Perché il Fisco non si adegua alla giurisprudenza?
  • Cosa dice la Cassazione sul comportamento del Fisco?
  • Cosa può fare il contribuente?
  • Le proposte di riforma: verso un Fisco più allineato alla giurisprudenza
  • Il caso delle spese di giudizio: un deterrente ancora debole
  • Approfondimento e fonte
  • Domande frequenti

La Cassazione ha torto? No. Eppure l’Agenzia delle Entrate continua a contestare posizioni fiscali già risolte dai giudici di legittimità. Un fenomeno che penalizza i contribuenti italiani e intasa i tribunali tributari, ma che trova ora una risposta sempre più netta nella stessa giurisprudenza.

Il problema: la prassi amministrativa che ignora la Cassazione

Quando la Corte di Cassazione emette una sentenza su una questione tributaria, ci si aspetterebbe che l’Agenzia delle Entrate adegui la propria prassi di conseguenza. Non sempre accade. In molti casi, il Fisco continua ad applicare interpretazioni già smentite dalla Suprema Corte, costringendo i contribuenti a fare ricorso per ottenere una tutela che esiste già sulla carta.

Questo comportamento, denunciato da commercialisti e avvocati tributaristi, genera una situazione paradossale: il contribuente deve vincere una causa che in teoria ha già vinto, perché l’ente impositore non recepisce gli indirizzi giurisprudenziali consolidati. Il fenomeno riguarda aree diverse della fiscalità italiana: dall’IVA alle imposte dirette, dalla tassazione delle plusvalenze alle controversie previdenziali.

Perché il Fisco non si adegua alla giurisprudenza?

Le ragioni di questo ritardo sono diverse e spesso si intrecciano:

  • Circolare ministeriale non aggiornata: l’Agenzia delle Entrate si basa su circolari e risoluzioni interne che possono restare in vigore anche dopo che la Cassazione ha stabilito il contrario. Finché non viene emessa una nuova circolare, gli uffici periferici continuano ad applicare la vecchia interpretazione.
  • Pressioni di gettito: adeguarsi immediatamente a sentenze favorevoli ai contribuenti significa rinunciare a recuperi di imposta, almeno nel breve periodo.
  • Rischio erariale: un funzionario che cessa di contestare una posizione che l’Agenzia considera corretta (anche se la Cassazione dice il contrario) rischia di essere ritenuto responsabile per danno erariale. Questo crea un incentivo perverso alla rigidità.
  • Lentezza burocratica: il recepimento di un orientamento giurisprudenziale richiede iter interni lunghi, valutazioni legali, approvazioni gerarchiche.

Cosa dice la Cassazione sul comportamento del Fisco?

La stessa Suprema Corte ha affrontato più volte la questione, e i segnali sono chiari: quando l’Agenzia delle Entrate agisce in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, questo rileva ai fini della condanna alle spese e della valutazione della soccombenza virtuale.

In pratica, se il Fisco presenta ricorso su una questione già definita dalla Cassazione in senso contrario, il giudice tributario può e deve condannare l’Agenzia a pagare le spese di giudizio al contribuente vincitore. Un segnale deterrente, ma non sempre sufficiente a modificare i comportamenti amministrativi.

Alcune recenti pronunce hanno ribadito che il principio di buona fede e correttezza nel rapporto tra Fisco e contribuente, sancito dallo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000), impone all’Amministrazione di non reiterare contestazioni già smentite in via definitiva dalla giurisprudenza di legittimità.

Cosa può fare il contribuente?

Se ricevete un avviso di accertamento o un atto dell’Agenzia delle Entrate su una questione che ritenete già risolta dalla giurisprudenza, ci sono alcune mosse da valutare:

  • Verificare l’esistenza di sentenze Cassazione favorevoli: il vostro commercialista o consulente fiscale può ricercare i precedenti giurisprudenziali pertinenti e citarli già in fase di contraddittorio preventivo o di autotutela.
  • Presentare istanza in autotutela: allegando le sentenze della Cassazione che contraddicono la posizione del Fisco, è possibile chiedere l’annullamento d’ufficio dell’atto. L’Agenzia non è obbligata ad accoglierla, ma la presentazione è gratuita e può fermare i termini di impugnazione.
  • Ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria: in sede di ricorso, citare la giurisprudenza della Cassazione rafforza enormemente la posizione del contribuente e può portare alla condanna dell’Agenzia alle spese.
  • Segnalare al Garante del Contribuente: il Garante, presente in ogni regione, può sollecitare l’Agenzia ad allinearsi agli indirizzi giurisprudenziali e intervenire nei casi di comportamento scorretto.

Le proposte di riforma: verso un Fisco più allineato alla giurisprudenza

Il tema è all’attenzione del legislatore. La riforma fiscale avviata con la Legge delega n. 111/2023 prevede, tra i principi guida, un miglioramento del rapporto tra Fisco e contribuente, con maggiore attenzione alla certezza del diritto e al recepimento degli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Alcune proposte concrete in discussione includono:

  • L’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di aggiornare le proprie circolari entro un termine predefinito dalla pubblicazione di sentenze Sezioni Unite della Cassazione
  • La previsione di sanzioni disciplinari per i funzionari che insistano in posizioni già smentite dalla giurisprudenza di legittimità
  • Il rafforzamento dell’istituto dell’autotutela obbligatoria (introdotto dal D.Lgs. 219/2023) che già oggi impone all’Agenzia di annullare atti illegittimi in alcuni casi specifici

Il D.Lgs. 219/2023 ha già introdotto l’autotutela obbligatoria: in presenza di errori di persona, di calcolo, di atto già prescritto o decaduto, o di sentenza passata in giudicato a favore del contribuente, l’Agenzia è ora tenuta ad annullare l’atto d’ufficio. Un primo passo, ma ancora insufficiente rispetto al problema strutturale del mancato recepimento della giurisprudenza di legittimità. Potete approfondire anche i termini di prescrizione decennale per IRPEF, IVA e IRES nel nostro approfondimento dedicato.

Il caso delle spese di giudizio: un deterrente ancora debole

Uno degli strumenti teoricamente più efficaci per scoraggiare i ricorsi pretestuosi dell’Agenzia è la condanna alle spese. Ma nella pratica, i giudici tributari spesso optano per la compensazione delle spese (ognuno paga le proprie), anche quando il contribuente vince su una questione già definita dalla Cassazione.

Questa prassi riduce di fatto il costo-opportunità per l’Agenzia di insistere in contenziosi che sa di avere scarse probabilità di vincere. La riforma tributaria punta a invertire questo trend, rendendo la compensazione delle spese l’eccezione e non la regola nei casi di soccombenza dell’Amministrazione su questioni consolidate.

Approfondimento e fonte

L’analisi originale su questo tema è disponibile su Commercialista Telematico, una delle fonti di riferimento per i professionisti della fiscalità italiana. Per approfondimenti sulle sentenze che riguardano la detrazione IVA, potete leggere anche il nostro articolo su fattura generica e detrazione IVA.

Domande frequenti

Posso oppormi a un accertamento basandomi su sentenze della Cassazione?

Sì. Le sentenze della Cassazione, pur non essendo formalmente vincolanti per l’Agenzia delle Entrate, rappresentano un’indicazione autorevole dell’interpretazione della legge. Citarle in un’istanza di autotutela o in un ricorso tributario rafforza significativamente la posizione del contribuente.

Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate perde una causa su una questione già definita dalla Cassazione?

In linea di principio, la Corte di Giustizia Tributaria dovrebbe condannare l’Agenzia a pagare le spese legali del contribuente. Nella pratica, i giudici spesso compensano le spese. La riforma tributaria punta a ridurre questa consuetudine, rendendo la condanna alle spese la regola nei casi di soccombenza dell’Amministrazione su questioni già definite.

Cos’è l’autotutela obbligatoria introdotta dal D.Lgs. 219/2023?

È l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di annullare d’ufficio un atto impositivo quando ricorrono specifiche condizioni di illegittimità manifesta: errore di persona, errore di calcolo, atto prescritto o decaduto, sentenza passata in giudicato a favore del contribuente. Prima di questo decreto, l’autotutela era sempre discrezionale.

Il Garante del Contribuente può intervenire se il Fisco ignora la Cassazione?

Sì. Il Garante del Contribuente (presente in ogni regione) può ricevere segnalazioni sul comportamento scorretto di un ufficio dell’Agenzia e sollecitare un riesame. Non ha poteri vincolanti, ma la sua segnalazione può accelerare la revisione interna di una posizione.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/Rateizzazioni-agenzia-entrate.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 13:22:002026-08-26 09:08:36Cassazione e Agenzia delle Entrate: quando il Fisco tarda ad adeguarsi alla giurisprudenza
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Accisa sul gasolio: rideterminata l’aliquota per il 25-26 agosto 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato la rideterminazione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per i giorni 25 e 26 agosto 2026. La variazione, pubblicata nel Diario Quotidiano del 26 agosto 2026 da Commercialista Telematico, segue il meccanismo di adeguamento periodico previsto dalla normativa vigente in materia di accise sui carburanti. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e chi è coinvolto.

Indice dei contenuti

  • Che cos’è l’accisa sul gasolio
  • La rideterminazione dell’aliquota per il 25-26 agosto 2026
  • Chi è coinvolto dalla variazione
  • Come funziona il meccanismo di aggiornamento periodico
  • Impatto pratico per autotrasportatori e consumatori

Che cos’è l’accisa sul gasolio

L’accisa sul gasolio è un’imposta indiretta che grava sulla produzione e sul consumo di prodotti energetici, tra cui il carburante per autotrazione. In Italia è disciplinata dal Testo Unico delle Accise (TUA), approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, e aggiornata periodicamente in funzione delle variazioni dei prezzi internazionali del petrolio.

L’aliquota ordinaria dell’accisa sul gasolio per autotrazione è fissata in misura base per legge, ma può essere rideterminata con provvedimento ministeriale o dell’Agenzia delle Dogane ogni volta che si verificano oscillazioni significative del prezzo del greggio o in base a specifici meccanismi di indicizzazione previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Queste variazioni periodiche sono rilevanti soprattutto per due categorie:

  • Autotrasportatori e operatori del settore logistica, che beneficiano del rimborso parziale delle accise e devono tenere traccia di ogni variazione;
  • Consumatori finali, poiché le variazioni dell’accisa si riflettono indirettamente sul prezzo alla pompa.

La rideterminazione dell’aliquota per il 25-26 agosto 2026

Il Diario Quotidiano del 26 agosto 2026, curato da Commercialista Telematico, riporta la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativa alla rideterminazione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per i giorni 25 e 26 agosto 2026.

Si tratta di un aggiornamento puntuale e a breve termine, riferito esclusivamente al bimestre ferragostano, in un periodo storicamente caratterizzato da forti oscillazioni nei mercati energetici internazionali e da una maggiore domanda di carburante per il trasporto merci e turistico.

Il provvedimento di rideterminazione viene adottato con la consueta procedura:

  • Comunicazione ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • Pubblicazione nel sistema informativo delle accise e nel Diario Quotidiano;
  • Applicazione immediata a partire dalla data indicata nel provvedimento.

Nota: Il valore specifico della nuova aliquota rideterminata per il 25-26 agosto 2026 non è riportato nel comunicato sintetico del Diario Quotidiano. Per consultare il provvedimento integrale e l’importo esatto, è necessario accedere al portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (dogane.gov.it) o alla banca dati delle accise.

Chi è coinvolto dalla variazione

La rideterminazione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio riguarda direttamente:

  • Depositari autorizzati e operatori registrati: devono applicare la nuova aliquota a partire dal giorno indicato nel provvedimento per tutte le immissioni in consumo;
  • Autotrasportatori (imprese con veicoli oltre 7,5 tonnellate): il rimborso trimestrale delle accise sul gasolio professionale viene calcolato sulla base dell’aliquota aggiornata; una rideterminazione verso il basso può ridurre l’importo rimborsabile;
  • Gestori di distributori carburante: adeguano i prezzi al pubblico in funzione della nuova aliquota e dei margini distributivi;
  • Consumatori finali: impatto indiretto sul prezzo alla pompa, anche se contenuto in assenza di variazioni significative del prezzo del greggio.

Come funziona il meccanismo di aggiornamento periodico

Il sistema delle accise sui carburanti in Italia prevede un meccanismo di adeguamento dinamico che consente di modificare le aliquote in risposta a eventi straordinari o periodici. Questo meccanismo è stato introdotto per garantire:

  • Flessibilità rispetto alle oscillazioni dei mercati internazionali del petrolio;
  • Stabilità del gettito fiscale per lo Stato, bilanciando le entrate anche in periodi di forte volatilità del prezzo del greggio;
  • Tutela degli operatori economici, con aggiornamenti comunicati in anticipo o contestualmente all’entrata in vigore.

Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995), più volte modificato, stabilisce il quadro normativo di base, mentre i decreti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane definiscono le aliquote operative da applicare in ogni periodo.

Il sistema europeo armonizzato, fondato sulla Direttiva 2003/96/CE ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici, fissa le aliquote minime obbligatorie per tutti gli Stati membri, lasciando margine di manovra per aliquote nazionali superiori.

Impatto pratico per autotrasportatori e consumatori

Per gli autotrasportatori professionali, la rideterminazione dell’aliquota dell’accisa ha un impatto diretto sul rimborso accise gasolio (cosiddetto “gasolio professionale”). Il rimborso spetta alle imprese di trasporto merci per conto terzi con veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate e viene erogato trimestralmente dall’Agenzia delle Dogane.

Le variazioni anche minime dell’aliquota, moltiplicate per i grandi volumi di carburante consumati dalle flotte di trasporto, possono tradursi in differenze significative nei rimborsi. Per questo motivo, gli operatori del settore devono monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Dogane.

Per il consumatore finale, invece, l’impatto di una rideterminazione circoscritta a due giorni è generalmente limitato: i distributori di carburante aggiornano i prezzi al pubblico sulla base di molteplici fattori (quotazioni internazionali, costi distributivi, margini) e le variazioni dell’accisa si traducono in modifiche minime del prezzo al litro.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 12:22:002026-08-26 09:00:30Accisa sul gasolio: rideterminata l’aliquota per il 25-26 agosto 2026
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Imposta di soggiorno: nuove sanzioni dal 2027 per dichiarazione omessa o infedele

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Cos’e l’imposta di soggiorno
  • Le nuove sanzioni dal 2027
  • Dichiarazione omessa e infedele: le differenze
  • Chi e responsabile: il gestore della struttura
  • Domande frequenti

Dal 1° gennaio 2027 le strutture ricettive che non rispettano gli obblighi dichiarativi sull’imposta di soggiorno rischiano sanzioni più severe. Il Decreto Omnibus ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio specifico per l’omessa o infedele dichiarazione, colmando un vuoto normativo che fino ad oggi lasciava margini di incertezza sia per i Comuni sia per i gestori delle strutture ricettive.

Cos’è l’imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno è un tributo locale istituito con il D.Lgs. 23/2011 (art. 4) che i Comuni — in particolare quelli capoluogo di provincia, le città d’arte e le località turistiche — possono applicare ai turisti che pernottano nelle strutture ricettive del proprio territorio. L’importo varia da Comune a Comune e per categoria di struttura; viene riscosso dal gestore della struttura (alberghi, B&B, affittacamere, case vacanza, campeggi) in qualità di responsabile d’imposta, con obbligo di riversarla periodicamente all’ente locale.

Fino ad oggi la disciplina sanzionatoria era frammentata e rimessa in larga misura ai regolamenti comunali, con difformità significative tra un Comune e l’altro. Il Decreto Omnibus interviene per uniformare il quadro a livello nazionale, introducendo sanzioni amministrative graduate e più chiare.

Le nuove sanzioni dal 2027

Il nuovo regime sanzionatorio, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027, prevede due fattispecie principali:

  • Omessa dichiarazione: sanzione pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Si applica quando il gestore non presenta affatto la dichiarazione nei termini stabiliti dal Comune.
  • Dichiarazione infedele: sanzione pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Scatta quando la dichiarazione viene presentata ma contiene dati inesatti o incompleti che determinano un’imposta inferiore al dovuto.

In entrambi i casi è prevista la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni secondo le regole ordinarie per i tributi locali. Le sanzioni si aggiungono all’imposta evasa e agli interessi legali.

Dichiarazione omessa e infedele: le differenze

La distinzione tra omessa e infedele dichiarazione non è soltanto terminologica: ha rilevanti conseguenze pratiche sul piano sanzionatorio.

FattispecieSanzione sul tributo non versatoMinimo
Omessa dichiarazione100%50 euro
Dichiarazione infedele40%50 euro

La omessa dichiarazione è la violazione più grave: il gestore non ha nemmeno tentato di adempiere. La dichiarazione infedele presuppone invece che la dichiarazione sia stata presentata, ma in modo non corretto. Può derivare da errori materiali, da una sottostima dei pernottamenti imponibili o dall’applicazione di un’aliquota errata.

Il Decreto Omnibus chiarisce anche che la violazione degli obblighi di versamento — cioè il mancato riversamento al Comune di quanto riscosso dai turisti — rimane soggetta alle sanzioni ordinarie già previste per i tributi locali.

Chi è responsabile: il gestore della struttura

Il soggetto passivo è il turista, ma è il gestore della struttura ricettiva a rispondere in solido per gli adempimenti dichiarativi e di versamento. Questo vale per:

  • Alberghi, hotel e residenze turistico-alberghiere
  • Bed & breakfast e case vacanza
  • Affittacamere e locazioni brevi (anche tramite piattaforme come Airbnb o Booking)
  • Campeggi, villaggi turistici, ostelli
  • Agriturismi

Per le locazioni brevi gestite tramite intermediari (es. Airbnb), l’intermediario che incassa il corrispettivo è già obbligato a effettuare ritenute e comunicazioni. Tuttavia, l’obbligo dichiarativo sull’imposta di soggiorno può ricadere ancora sul proprietario/gestore a seconda del regolamento comunale: è fondamentale verificare le specifiche disposizioni del Comune in cui si trova l’immobile.

La riforma rafforza anche i poteri di accertamento dei Comuni: potranno incrociare i dati delle strutture ricettive con quelli delle piattaforme online e con le comunicazioni alle Questure (che i gestori sono già tenuti a effettuare per ogni ospite).

Domande frequenti

Le nuove sanzioni si applicano anche agli anni precedenti al 2027?

No. Le nuove sanzioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2027 e si applicano alle violazioni commesse da quella data. Per le violazioni pregresse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della commissione, come previsto dal principio generale di irretroattività delle sanzioni più sfavorevoli.

È possibile ridurre la sanzione con il ravvedimento operoso?

Sì. Il ravvedimento operoso consente di ridurre la sanzione secondo le regole ordinarie per i tributi locali. La riduzione dipende dalla tempestività della regolarizzazione: prima si interviene, maggiore è lo sconto applicabile. È comunque sempre conveniente regolarizzare la posizione prima che il Comune avvii un accertamento formale.

Chi gestisce un B&B per pochi mesi l’anno deve comunque presentare la dichiarazione?

Sì. L’obbligo dichiarativo riguarda tutti i gestori di strutture ricettive, indipendentemente dalla durata e dal volume dell’attività. Anche un singolo pernottamento imponibile fa scattare l’obbligo di dichiarazione e versamento nei confronti del Comune.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 11:22:002026-08-26 08:52:27Imposta di soggiorno: nuove sanzioni dal 2027 per dichiarazione omessa o infedele
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Asta BOT 27 Agosto 2026: il Tesoro Offre 4,5 Miliardi in Riapertura

Risparmio e Investimenti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato per il 27 agosto 2026 un’asta BOT in riapertura con un’offerta complessiva di 4,5 miliardi di euro. Si tratta di un appuntamento di rilievo per i risparmiatori italiani che guardano ai Buoni Ordinari del Tesoro come strumento di investimento sicuro e liquido. Vediamo nel dettaglio cosa succede in questa asta, come funziona il meccanismo, e cosa significano concretamente rendimenti e commissioni per chi decide di partecipare.

Indice dei contenuti

  • Cosa sono i BOT e come funziona un’asta in riapertura
  • L’asta BOT del 27 agosto 2026: i dettagli
  • Rendimenti e commissioni: cosa rimane in tasca
  • Come partecipare all’asta BOT
  • Domande frequenti

Cosa sono i BOT e come funziona un’asta in riapertura

I BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) sono titoli di Stato a breve termine emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La loro durata è tipicamente di 3, 6 o 12 mesi. Sono considerati tra gli strumenti di risparmio più sicuri disponibili sul mercato italiano, perché garantiti dallo Stato. Funzionano in modo semplice: si acquistano a un prezzo inferiore al valore nominale (sotto la pari) e alla scadenza si riceve l’intero valore nominale. La differenza tra il prezzo pagato e quello rimborsato rappresenta il rendimento dell’investimento.

Quando si parla di asta in riapertura, significa che il Tesoro non emette una nuova tranche di BOT da zero, ma riapre un’emissione già in circolazione, aumentando il quantitativo disponibile. In questo modo viene mantenuta la stessa scadenza dei titoli già sul mercato, evitando la frammentazione della liquidità. Per il risparmiatore la sostanza non cambia: può acquistare BOT con le stesse caratteristiche di quelli già emessi precedentemente.

L’asta BOT del 27 agosto 2026: i dettagli

L’appuntamento fissato per il 27 agosto 2026 riguarda un’asta in riapertura di BOT per un ammontare complessivo offerto di 4,5 miliardi di euro. La scelta di una riapertura segnala la volontà del Tesoro di soddisfare la domanda del mercato su scadenze già in circolazione, consolidando la liquidità sui titoli esistenti.

Le aste BOT si svolgono attraverso il sistema telematico della Banca d’Italia e sono riservate agli operatori specialisti in titoli di Stato e alle banche abilitate. Il singolo risparmiatore non partecipa direttamente: può acquistare i titoli in asta indiretta tramite la propria banca o intermediario finanziario, oppure acquistarli sul mercato secondario MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) di Borsa Italiana dopo l’emissione.

Il prezzo di aggiudicazione viene determinato con il metodo dell’asta competitiva: ogni partecipante presenta le proprie offerte in quantità e prezzo, e il Tesoro soddisfa le domande a partire dalla più alta fino all’esaurimento dell’importo offerto. Il prezzo medio ponderato emerso dall’asta determina poi il rendimento netto per il risparmiatore.

Rendimenti e commissioni: cosa rimane in tasca

Un aspetto fondamentale da comprendere prima di investire nei BOT agosto 2026 riguarda il rendimento netto effettivo, cioè quanto rimane realmente in tasca al risparmiatore dopo tasse e commissioni.

I BOT sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,5% (rispetto al 26% che si applica alla maggior parte degli altri strumenti finanziari). Questo è un vantaggio significativo che rende i titoli di Stato italiani particolarmente interessanti per chi vuole ottimizzare il rendimento al netto delle imposte. La tassazione si applica al rendimento maturato, che è calcolato come differenza tra prezzo di rimborso (100) e prezzo di acquisto.

A questo bisogna aggiungere le commissioni bancarie, che variano da intermediario a intermediario. Le banche possono applicare commissioni di acquisto sull’asta (di norma molto contenute, talvolta nulle per i clienti che operano via home banking) oppure spread sul mercato secondario. Prima di acquistare, è sempre utile verificare il foglio informativo del proprio istituto di credito per conoscere i costi effettivi dell’operazione.

Come partecipare all’asta BOT

Per il risparmiatore privato, l’accesso all’asta BOT agosto 2026 avviene tramite la propria banca o SIM (Società di Intermediazione Mobiliare). È necessario disporre di un dossier titoli (deposito titoli) aperto presso l’intermediario e impartire un ordine di acquisto entro i termini previsti, che in genere coincidono con la mattina del giorno dell’asta.

L’alternativa è acquistare i BOT sul mercato secondario MOT di Borsa Italiana nei giorni successivi all’asta, una volta che i titoli sono stati assegnati ed emessi. In questo caso il prezzo dipenderà dalle condizioni di mercato del momento, che possono essere leggermente diverse dal prezzo di aggiudicazione dell’asta. Il taglio minimo di acquisto dei BOT è di 1.000 euro di valore nominale.

I Buoni Ordinari del Tesoro si collocano bene all’interno di una strategia di risparmio prudente, in affiancamento ad altri strumenti come i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) per chi vuole esporsi su scadenze più lunghe, o i conti deposito vincolati. Per chi cerca liquidità nel breve periodo con rischio praticamente nullo, restano uno degli strumenti di riferimento del panorama italiano.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Risparmio-e-Investimenti.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 10:22:002026-08-26 08:45:39Asta BOT 27 Agosto 2026: il Tesoro Offre 4,5 Miliardi in Riapertura
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Ferie con i colleghi: 5 regole per non rovinare il rapporto

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Perché le ferie con i colleghi sono una sfida
  • Regola 1: definire i confini tra lavoro e riposo
  • Regola 2: rispettare le abitudini personali
  • Regola 3: gestire le decisioni collettive senza conflitti
  • Regola 4: mantenere la riservatezza fuori dall’ufficio
  • Regola 5: tornare al lavoro come se niente fosse
  • Domande frequenti

Le ferie estive rappresentano uno dei momenti più attesi dell’anno. Ma cosa succede quando si decide di trascorrerle proprio con i colleghi di lavoro? Quello che sembra un’idea divertente può trasformarsi in un banco di prova per le relazioni professionali. Condividere qualche giorno di vacanza con chi si vede ogni mattina in ufficio significa inevitabilmente scoprire aspetti privati di quella persona che, di solito, restano fuori dal contesto lavorativo. Con qualche accorgimento, però, è possibile vivere un’esperienza positiva senza rischiare di compromettere un rapporto professionale importante.

Perché le ferie con i colleghi sono una sfida

In ufficio esistono ruoli chiari e dinamiche consolidate: c’è chi coordina, chi esegue, chi gestisce le relazioni con i clienti. Durante le vacanze questi ruoli si azzerano, almeno formalmente. Ci si ritrova improvvisamente su un piano di parità assoluta, senza la struttura gerarchica che di solito regola le interazioni quotidiane. Questo passaggio può essere liberatorio, ma può anche generare tensioni inaspettate.

Secondo gli esperti di psicologia del lavoro, le vacanze con i colleghi mettono alla prova la qualità reale delle relazioni: si scopre se quella simpatia che si prova in ufficio regge anche fuori dal contesto professionale. Le incompatibilità che normalmente vengono mascherate dalla routine lavorativa emergono con chiarezza durante una settimana trascorsa insieme h24. Ecco perché prepararsi con le giuste regole fa la differenza tra una vacanza memorabile e un rientro complicato.

Regola 1: definire i confini tra lavoro e riposo

La prima e più importante regola è stabilire fin da subito un patto non scritto: durante le ferie non si parla di lavoro. Sembra ovvio, ma non lo è affatto. Quando si è in vacanza con chi condivide lo stesso ambiente professionale, la tentazione di aggiornarsi su progetti, colleghi assenti o dinamiche aziendali è fortissima.

Parlare di lavoro in vacanza è controproducente per almeno due motivi. Il primo: non permette di staccare davvero la spina, vanificando il beneficio del riposo. Il secondo: rischia di ricreare le stesse gerarchie e tensioni dell’ufficio in un contesto che dovrebbe essere neutro. Se qualcuno porta sul tavolo della cena un problema lavorativo, è utile stabilire un segnale condiviso — anche scherzoso — per ricordare a tutti che si è lì per rilassarsi, non per fare una riunione all’aperto.

Questo confine vale anche per i telefoni e i messaggi di lavoro. Mettere il fuori ufficio non basta: se si risponde alle email mentre si è in spiaggia con i colleghi, si trasmette un’aspettativa implicita che anche loro debbano fare altrettanto. Rispettare il diritto al riposo reciproco — proprio come previsto dalla normativa italiana — è anche una forma di rispetto professionale.

Regola 2: rispettare le abitudini personali

In ufficio non si sa quasi nulla delle abitudini private dei colleghi: chi fa sport all’alba, chi è abitudinario nei pasti, chi ha bisogno di silenzio la mattina per svegliarsi. Condividere gli spazi per alcuni giorni significa fare i conti con queste differenze, che possono essere sorprendenti.

La seconda regola è quella della tolleranza e del rispetto reciproco. Se un collega ha bisogno di due ore di autonomia al mattino per fare una passeggiata da solo, non va interpretato come snobberia o maleducazione: semplicemente, ha bisogno di un momento per sé. Allo stesso modo, chi preferisce andare a letto presto non dovrebbe sentirsi obbligato a restare sveglio fino a tardi per non essere escluso dalla comitiva.

Un buon modo per gestire queste differenze è concordare prima della partenza almeno le attività principali — pasti, escursioni, serate — lasciando margine di libertà individuale. Non tutto deve essere fatto insieme: permettere a ciascuno di avere i propri spazi rende la convivenza più sostenibile e il gruppo più coeso nei momenti condivisi.

Regola 3: gestire le decisioni collettive senza conflitti

Dove si mangia stasera? Si va in spiaggia o si visita il museo? Si prende la casa con tre o quattro camere? Le decisioni collettive durante una vacanza di gruppo possono diventare fonte di attrito se non si stabilisce un metodo per gestirle. La terza regola riguarda proprio questo: trovare un sistema decisionale che metta tutti a proprio agio.

Il metodo migliore dipende dalla personalità del gruppo. Alcune comitive funzionano bene con un sistema a rotazione: ogni giorno è una persona diversa a scegliere l’attività o il ristorante, e tutti si adeguano. Altre preferiscono il voto a maggioranza. L’importante è che il metodo venga concordato prima, non imposto a caldo nel momento della discussione.

Un errore frequente è lasciare che emerga un leader informale — spesso la persona più decisa o con più esperienza professionale — che finisce per prendere le decisioni per tutti. Questo può funzionare sul breve termine, ma crea risentimento nel tempo. Durante le vacanze, al contrario, è salutare sperimentare una dinamica più orizzontale e democratica rispetto a quella dell’ufficio.

Regola 4: mantenere la riservatezza fuori dall’ufficio

Le vacanze abbassano le difese. È naturale che, in un clima rilassato e conviviale, si finisca per condividere pensieri e confidenze che normalmente non si esprimerebbero in ufficio. Questo può rafforzare il legame personale, ma porta con sé un rischio concreto: che quelle confidenze vengano poi usate — anche involontariamente — in contesti professionali.

La quarta regola è quella della discrezione reciproca. Tutto ciò che viene detto durante le ferie deve restare fuori dall’ufficio. Se un collega racconta qualcosa di personale — un problema familiare, un’insoddisfazione lavorativa, un momento di debolezza — quella conversazione non deve diventare oggetto di pettegolezzi o di valutazioni professionali al rientro.

Questo vale anche per i social network. Prima di pubblicare foto o video che includono i colleghi, è buona norma chiedere il consenso esplicito. Alcune persone preferiscono tenere separata la sfera privata da quella pubblica e professionale: rispettare questa scelta è un segno di maturità relazionale che si rifletterà positivamente anche nel rapporto di lavoro.

Regola 5: tornare al lavoro come se niente fosse

La quinta regola è forse la più sottovalutata, ma anche la più importante per la salute delle relazioni professionali a lungo termine: il rientro. Dopo qualche giorno trascorsi insieme h24, condividendo ogni aspetto della quotidianità, il ritorno alla normale routine lavorativa può sembrare straniante.

Il rischio principale è uno di due opposti. Da un lato, la confidenza eccessiva: pensare che, avendo condiviso le vacanze, ora si possa superare ogni confine professionale. Dall’altro, il disagio: se durante la vacanza sono emersi attriti o momenti di tensione, questi possono proiettarsi negativamente sul rapporto di lavoro.

Il segreto è mantenere una certa flessibilità. Tornare in ufficio non significa dimenticare l’esperienza condivisa, ma saper ricalibrare i toni e i ruoli in base al contesto. Si può essere stati compagni di avventura in vacanza e tornare a essere colleghi professionali senza che questo crei contraddizioni. Anzi, chi riesce a fare questa transizione con naturalezza dimostra una maturità relazionale che è apprezzata anche in ambito lavorativo.

Domande frequenti

È una buona idea andare in vacanza con i colleghi?

Dipende dalla qualità del rapporto. Se il legame professionale è solido e basato su rispetto reciproco, la vacanza può rafforzarlo ulteriormente. Se invece esistono tensioni latenti, è probabile che emergano. In ogni caso, seguire le regole di rispetto e riservatezza aiuta a gestire qualsiasi situazione.

Come evitare di litigare durante le ferie con i colleghi?

Il modo migliore è stabilire in anticipo un sistema per prendere le decisioni collettive (a rotazione, a votazione, ecc.) e rispettare gli spazi individuali. Evitare di parlare di lavoro riduce ulteriormente le possibilità di conflitto.

Cosa fare se durante la vacanza emerge un conflitto con un collega?

È utile affrontarlo subito, con calma e in privato, senza coinvolgere gli altri. Rimandare il confronto al rientro in ufficio può peggiorare la situazione. L’obiettivo è trovare un accordo che permetta di concludere la vacanza serenamente e ripartire su basi chiare.

Come gestire le spese in vacanza con i colleghi?

Stabilire in anticipo come suddividere i costi (a parti uguali, in base all’utilizzo, ecc.) evita incomprensioni. Usare app di condivisione spese come Splitwise può semplificare la gestione e rendere tutto trasparente.

Le vacanze con i colleghi influenzano la carriera?

Indirettamente, sì. Un rapporto personale più solido può favorire una collaborazione più efficace. Allo stesso tempo, eventuali comportamenti fuori luogo durante le ferie possono influenzare negativamente la percezione professionale. La discrezione è sempre la scelta migliore.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Aprire Partita IVA Odontoiatra 2026: ATECO 862301, ENPAM Quota B e Regime Fiscale

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Indice dei contenuti

  • Partita IVA Odontoiatra: Chi Deve Aprirla e Quando
  • Codice ATECO 86.23.01: Tutto Quello che Devi Sapere
  • Regime Forfettario per Odontoiatra 2026: Conviene?
  • Regime Ordinario Odontoiatra: IRPEF, IVA e Contabilità
  • Contributi ENPAM 2026: Quota A e Quota B
  • Fatturazione Elettronica e Sistema TS per Odontoiatra
  • Come Aprire la Partita IVA Odontoiatra: Procedura Passo per Passo
  • Studio Dentistico Associato o Società: Quale Forma Scegliere
  • FAQ: Domande Frequenti sulla Partita IVA Odontoiatra

Partita IVA Odontoiatra: Chi Deve Aprirla e Quando

Aprire la partita IVA da odontoiatra è il primo passo obbligatorio per esercitare la libera professione in modo autonomo. Che tu abbia appena conseguito la specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria o stia valutando di lasciare il lavoro dipendente per avviare uno studio privato, la partita IVA è lo strumento fiscale indispensabile per svolgere la tua attività in regola.

A differenza di un medico di base o di un medico specialista che lavora esclusivamente per il SSN, l’odontoiatra esercita quasi sempre in regime di libera professione — anche se all’interno di una clinica privata o di un poliambulatorio. Questo significa che, salvo eccezioni, la partita IVA è praticamente obbligatoria fin dal primo paziente privato.

In questa guida trovi tutto quello che serve sapere nel 2026: il codice ATECO giusto, i contributi ENPAM (Quota A e Quota B), la scelta tra regime forfettario e regime ordinario, gli obblighi di fatturazione elettronica e Sistema TS, e la procedura pratica per aprire la partita IVA in pochi giorni.

Codice ATECO 86.23.01: Tutto Quello che Devi Sapere

Il codice ATECO per gli odontoiatri è 86.23.01, denominato ufficialmente “Studi odontoiatrici”. Questo codice identifica in modo preciso l’attività di odontoiatra libero professionista presso l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e l’ENPAM.

È importante non confonderlo con il codice 86.21.00 (servizi di medicina generale) o con il 86.22.09 (altri studi specialistici). Il codice 86.23.01 è specifico per gli odontoiatri e i medici con specializzazione in odontoiatria che esercitano in forma autonoma.

Codice ATECODescrizionePer chi
86.23.01Studi odontoiatriciOdontoiatri libero professionisti
86.22.01Studi di medicina specialistica (es. chirurghi, ortopedici)Medici specialisti non odontoiatri
86.21.00Servizi di medicina generaleMedici di medicina generale / MMG

Il codice ATECO 86.23.01 ha anche una rilevanza fiscale diretta: determina il coefficiente di redditività usato nel regime forfettario (78%, come per tutte le attività professionali sanitarie) e identifica il settore per l’iscrizione all’ENPAM.

Cosa fare con il codice ATECO 86.23.01? Lo indichi al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate. Se in futuro eserciti anche attività accessorie (ad esempio la vendita di dispositivi odontoiatrici o la docenza universitaria), potresti dover aggiungere un secondo codice ATECO — ma per l’attività clinica standard il 86.23.01 è sufficiente.

Regime Forfettario per Odontoiatra 2026: Conviene?

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato riservato ai titolari di partita IVA con ricavi annui fino a 85.000 euro. Al di sopra di questo limite si decade automaticamente dal regime nell’anno successivo. Esiste anche una soglia di sicurezza a 100.000 euro: se la superi in corso d’anno, esci dal forfettario immediatamente a partire da quella data.

Per gli odontoiatri che rientrano nel limite degli 85.000 euro, il regime forfettario offre vantaggi significativi. Ecco come funziona il calcolo dell’imposta:

  • Coefficiente di redditività: 78% — questo vuol dire che solo il 78% dei tuoi incassi viene considerato come reddito imponibile. Il restante 22% si considera forfettariamente destinato alle spese (senza dover dimostrare nulla con fatture o ricevute).
  • Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività se si aprono con i requisiti per i neo-professionisti).
  • Nessuna IVA sulle fatture emesse: non addebiti l’IVA ai pazienti e non la scarichi sugli acquisti.
  • Nessuna IRAP, nessun obbligo di studi di settore ISA.

Esempio pratico. Supponiamo che Marco, odontoiatra neo-laureato, apra la partita IVA e incassi 60.000 euro nel primo anno. Con il regime forfettario:

  • Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 euro
  • Imposta sostitutiva (5% per i primi 5 anni): 46.800 × 5% = 2.340 euro
  • Contributi ENPAM Quota B (19,5%): 46.800 × 19,5% = 9.126 euro (ma i contributi ENPAM sono deducibili dal reddito forfettario in modo forfettario — vedi sezione ENPAM)

In confronto al regime ordinario (dove pagherebbe IRPEF progressiva fino al 43%), il risparmio è evidente soprattutto nelle fasi iniziali della carriera.

Quando il Regime Forfettario Potrebbe Non Convenire

Il regime forfettario non è sempre la scelta migliore per un odontoiatra. Ci sono situazioni in cui può essere penalizzante:

  • Spese reali superiori al 22%: se hai costi elevati (attrezzature odontoiatriche, laboratori odontotecnici, affitti di studio, assistenti alla poltrona), nel forfettario non li puoi detrarre. Nel regime ordinario, invece, li scarichi tutti.
  • Grandi investimenti iniziali: se devi comprare un riunito odontoiatrico (7.000-20.000 euro), una OPT panoramica o allestire uno studio, nel forfettario non recuperi l’IVA né deduci l’ammortamento.
  • Redditi elevati sin da subito: se prevedi di superare 85.000 euro già dal primo anno (ad esempio perché subentrari in uno studio avviato), inizia direttamente con il regime ordinario.
  • Lavoro dipendente contemporaneo: se hai già un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro (soglia per i dipendenti, aggiornata dalla L. 207/2024), non puoi accedere al forfettario.

La scelta del regime fiscale è una delle decisioni più importanti all’apertura della partita IVA. Ti consigliamo di rivolgerti a un consulente esperto in fiscalità per sanitari per valutare la convenienza caso per caso.

Regime Ordinario Odontoiatra: IRPEF, IVA e Contabilità

Se superi la soglia degli 85.000 euro di ricavi, oppure se hai scelto volontariamente il regime ordinario perché ti conviene detrarre i costi reali, l’odontoiatra è soggetto alla tassazione IRPEF ordinaria con aliquote progressive.

Le aliquote IRPEF 2026 sono:

  • 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile
  • 35% da 28.001 a 50.000 euro
  • 43% oltre 50.000 euro

A queste aliquote si aggiungono le addizionali regionali e comunali (variabili per Comune, mediamente 1-2% in più) e l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), che per i professionisti sanitari con studio autonomo può non essere dovuta se non si avvalgono di dipendenti in modo continuativo.

E l’IVA? Le prestazioni sanitarie degli odontoiatri sono in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72. Questo significa che le tue fatture ai pazienti non riportano l’IVA — ma non sei del tutto fuori dal sistema IVA. Devi comunque:

  • Aprire la partita IVA con il codice ATECO corretto
  • Presentare la dichiarazione IVA annuale (anche se con operazioni esenti)
  • Gestire il pro-rata se hai sia operazioni esenti che imponibili (es. vendita di prodotti)

Nel regime ordinario devi tenere la contabilità professionale: registro degli incassi e pagamenti (contabilità di cassa), registro dei beni ammortizzabili, libro giornale se hai collaboratori. Il costo del commercialista sale (500-2.000 euro/anno rispetto ai 200-500 del forfettario), ma la deducibilità delle spese reali spesso compensa ampiamente.

Contributi ENPAM 2026: Quota A e Quota B

L’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale obbligatoria per tutti gli odontoiatri iscritti all’Albo. L’iscrizione all’ENPAM è automatica all’iscrizione all’Ordine e non puoi rinunciarvi anche se hai un’altra copertura previdenziale.

I contributi ENPAM si dividono in due quote distinte con meccanismi di calcolo diversi.

ENPAM Quota A 2026: Il Contributo Fisso

La Quota A è un contributo fisso annuale che tutti gli iscritti pagano indipendentemente dal reddito, calcolato per fasce d’età:

Fascia d’etàContributo Quota A 2026
Studenti universitari152,37 euro
Fino a 30 anni304,73 euro
Da 30 a 35 anni591,47 euro
Da 35 a 40 anni1.109,92 euro
Oltre 40 anni2.049,83 euro
Contributo maternità (tutte le fasce)84,26 euro aggiuntivi

La Quota A si paga entro il 30 aprile di ogni anno tramite l’area riservata del sito ENPAM. Per chi ha appena aperto la partita IVA durante l’anno, la Quota A si paga in proporzione ai mesi di iscrizione.

ENPAM Quota B 2026: Il Contributo Proporzionale al Reddito

La Quota B è il contributo più importante perché è proporzionale al tuo reddito libero professionale (cioè al reddito da attività privata, non da lavoro dipendente o SSN). Per il 2026 le aliquote sono:

  • 19,5% sul reddito libero professionale fino a 140.000 euro
  • 1% aggiuntivo (contributo di solidarietà) sulla parte di reddito eccedente i 140.000 euro
  • 2% (aliquota ridotta) per gli odontoiatri che hanno già un’altra contribuzione obbligatoria (es. medici ospedalieri con guardia medica in libera professione)

Come si calcola la Quota B? Ogni anno, entro il 31 luglio, devi presentare il Modello D ENPAM (disponibile online nell’area riservata ENPAM) che riporta il tuo reddito libero professionale dell’anno precedente. L’ENPAM calcola la Quota B e ti notifica l’importo da pagare in rate o in unica soluzione.

Esempio pratico per un odontoiatra con reddito forfettario di 50.000 euro:

  • Reddito libero professionale (imponibile forfettario): 50.000 × 78% = 39.000 euro
  • Quota B: 39.000 × 19,5% = 7.605 euro
  • Quota A (fascia 30-35 anni): 591,47 euro
  • Totale ENPAM annuo: circa 8.196 euro

I contributi ENPAM sono fiscalmente deducibili: nel regime forfettario si deducono in modo forfettario dal reddito prima di applicare l’imposta sostitutiva; nel regime ordinario si deducono integralmente dal reddito complessivo IRPEF.

Per approfondimenti sui contributi previdenziali per medici e sanitari, leggi anche: Partita IVA Medico 2026: ATECO, ENPAM e Sistema TS.

Fatturazione Elettronica e Sistema TS per Odontoiatra

La fatturazione elettronica per gli odontoiatri ha una disciplina particolare che va compresa bene per evitare sanzioni.

Obbligo Fattura Elettronica e Sistema TS

Dal 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i professionisti, inclusi gli odontoiatri. Tuttavia, esiste una distinzione fondamentale legata al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS):

  • Pazienti che vogliono la detrazione fiscale: le prestazioni odontoiatriche rientrano tra le spese sanitarie detraibili al 19% nel 730. Per consentire la detrazione, le spese devono essere trasmesse al Sistema TS. L’odontoiatra trasmette i dati di spesa direttamente al portale Sistema TS (non tramite SDI). Il paziente può opporsi alla trasmissione: in questo caso la spesa non è detraibile per lui.
  • Pazienti che si oppongono alla trasmissione TS: devi emettere fattura elettronica tramite SDI con il codice documento corretto.
  • Persone giuridiche (aziende, società): fattura elettronica obbligatoria tramite SDI sempre, con codice destinatario o PEC del cliente.

In pratica, l’odontoiatra utilizza due canali paralleli: il portale Sistema TS per i pazienti privati (persone fisiche) che vogliono la detrazione, e il Sistema di Interscambio (SDI) per tutti gli altri casi. Per approfondire, leggi: Fatturazione Elettronica per Odontoiatri 2026: Differenze, Albo e Sistema TS.

Software Consigliati per Odontoiatri

Per gestire la fatturazione in modo efficiente, gli odontoiatri scelgono tipicamente:

  • Software gestionali odontoiatrici (Dental Pro, Gesden, NexPro): integrano il gestionale dello studio con la fatturazione TS e SDI
  • Software di fatturazione generica (Fatture in Cloud, Aruba Fattura): più economici ma richiedono integrazione manuale con il portale TS

Leggi il confronto completo: Software Fatturazione per Sanitari 2026: Sistema TS, Opposizione e Fattura Elettronica.

Come Aprire la Partita IVA Odontoiatra: Procedura Passo per Passo

Aprire la partita IVA da odontoiatra è una procedura relativamente snella. Ecco i passaggi in ordine:

  1. Iscriviti all’Albo degli Odontoiatri: l’iscrizione all’Albo provinciale competente (FNOMCeO) è il prerequisito indispensabile. Senza iscrizione all’Albo non puoi esercitare legalmente né aprire la partita IVA come odontoiatra.
  2. Scegli il regime fiscale: prima di aprire la partita IVA, valuta con un consulente se il regime forfettario o il regime ordinario è più conveniente per la tua situazione specifica (redditi attesi, spese previste, altri redditi).
  3. Apri la Partita IVA: presenta il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (in ufficio o online tramite FISCONLINE). Indica il codice ATECO 86.23.01 e il regime fiscale scelto. La partita IVA viene attribuita immediatamente o entro pochi giorni.
  4. Iscriviti all’ENPAM: l’iscrizione è automatica all’atto dell’iscrizione all’Albo, ma devi comunicare l’inizio dell’attività libero-professionale tramite il portale ENPAM per la corretta gestione della Quota B.
  5. Apri un conto corrente dedicato: non è obbligatorio per legge, ma è fortemente consigliato separare i flussi professionali da quelli personali. Esistono conti business specifici per professionisti sanitari. Leggi: Conto Business Medici e Sanitari 2026: Guida Completa.
  6. Scegli il software di fatturazione: attiva il profilo sul portale Sistema TS e configura il tuo software gestionale per la trasmissione delle spese.
  7. Incarica un commercialista o un CAF: per la gestione contabile, le dichiarazioni fiscali annuali e il Modello D ENPAM, affidati a un professionista esperto in fiscalità sanitaria.

Quanto tempo ci vuole? La partita IVA si ottiene in giornata. L’intero setup (conto corrente, software, primo Modello D) richiede 2-4 settimane.

Studio Dentistico Associato o Società: Quale Forma Scegliere

Molti odontoiatri non esercitano da soli ma si associano con colleghi o lavorano all’interno di strutture più grandi. Le opzioni sono diverse e hanno implicazioni fiscali e giuridiche importanti.

Studio Associato tra Odontoiatri

Lo studio associato è la forma più diffusa per gli odontoiatri che vogliono condividere spazi e spese mantenendo l’autonomia professionale. Ogni odontoiatra mantiene la propria partita IVA individuale, ma lo studio è registrato come associazione professionale (con proprio codice fiscale). I redditi si ripartiscono secondo le quote concordate nell’atto di associazione.

Vantaggi: semplicità fiscale, autonomia professionale, condivisione dei costi fissi (affitto, personale, attrezzature). Svantaggi: responsabilità solidale tra associati, difficoltà di scioglimento.

Società tra Professionisti (STP)

Dal 2012, i professionisti sanitari possono costituire una Società tra Professionisti (STP) nelle forme di SRL, SNC o SAS. Questa forma è adatta quando il volume d’affari è elevato e si vuole beneficiare della tassazione societaria (24% IRES) invece di quella personale IRPEF (fino al 43%).

La STP richiede che la maggioranza del capitale e dei voti sia detenuta da professionisti iscritti all’Albo. È una struttura più complessa da gestire ma offre vantaggi fiscali rilevanti per gli studi ad alto volume. Consulta un commercialista specializzato prima di scegliere questa strada.

Casa di Cura / Poliambulatorio come Dipendente o Collaboratore

Se eserciti all’interno di una clinica privata o di un poliambulatorio come collaboratore con partita IVA, la tua situazione è quella di un libero professionista che presta la propria opera a una struttura. In questo caso la partita IVA individuale è sufficiente e la gestione fiscale è standard.

Attenzione: se lavori con orari e modalità tipici di un dipendente ma con partita IVA, potresti rientrare nelle fattispecie di finta partita IVA (lavoro parasubordinato). Per evitare problemi, assicurati di avere effettiva autonomia organizzativa.

FAQ: Domande Frequenti sulla Partita IVA Odontoiatra

Un odontoiatra appena laureato deve aprire subito la Partita IVA?

Sì, se esercita qualsiasi attività professionale privata a pagamento, anche occasionale (es. sostituzione in uno studio), deve aprire la partita IVA. Il lavoro “in nero” espone a sanzioni fiscali e previdenziali.

Qual è il codice ATECO corretto per un odontoiatra?

Il codice ATECO per gli odontoiatri è 86.23.01 (Studi odontoiatrici). Non confonderlo con il 86.22 per medici specialisti o il 86.21 per medici di base.

Quanto si paga di ENPAM Quota B con 70.000 euro di reddito?

Con un reddito libero professionale di 70.000 euro (già al netto del coefficiente forfettario se in forfettario: 89.744 euro di ricavi × 78% = 70.000 euro circa), la Quota B è: 70.000 × 19,5% = 13.650 euro. A cui si aggiunge la Quota A fissa per fascia d’età.

L’odontoiatra paga l’IVA sulle prestazioni?

No. Le prestazioni odontoiatriche rientrano nell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72. L’odontoiatra non addebita IVA al paziente e non può recuperarla sugli acquisti (salvo pro-rata per operazioni miste).

Posso usare il regime forfettario se guadagno 90.000 euro?

No. La soglia per il regime forfettario è di 85.000 euro di ricavi annui. Con 90.000 euro sei fuori dal regime forfettario già nell’anno corrente (se superi 100.000 euro) o da quello successivo (se superi 85.000 ma non 100.000). Dal 2026 in poi dovrai usare il regime ordinario.

Come funziona la fatturazione elettronica per i pazienti privati?

Per i pazienti privati (persone fisiche) che vogliono la detrazione del 19% sulle spese dentistiche, l’odontoiatra trasmette i dati di spesa direttamente al portale Sistema TS (non tramite SDI). Se il paziente si oppone alla trasmissione, si emette fattura elettronica tramite SDI. Leggi: Fatturazione Elettronica per Dentisti 2026: Sistema TS e Listino.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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NOTIZIE

Pensioni 2027: uscita a 64 anni con il ricalcolo contributivo. Come funziona

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La riforma pensioni torna al centro del dibattito politico in vista della Legge di Bilancio 2027. L’ipotesi che si fa strada con maggiore forza, secondo quanto riportato da PMI.it, punta sull’uscita anticipata a 64 anni di eta accompagnata da un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno previdenziale. Una strada gia percorsa parzialmente con Quota 103, ma ora proposta in forma strutturale e potenzialmente piu inclusiva. Ecco cosa cambia, chi ne beneficia e quali sono i numeri in gioco.

Fonte: PMI.it – Riforma pensioni, si riparte dal contributivo

Indice dei contenuti

  • Cosa prevede la proposta di riforma pensioni 2027
  • Chi puo accedere alla pensione a 64 anni
  • Ricalcolo contributivo: cosa significa e quanto si perde
  • Differenza rispetto a Quota 103
  • Iter legislativo: quando entra in vigore
  • Domande frequenti

Cosa prevede la proposta di riforma pensioni 2027

L’orientamento che emerge dalle ultime indiscrezioni e dai documenti tecnici del Ministero del Lavoro punta su una misura strutturale di pensionamento anticipato basata su due pilastri:

  • Eta minima di 64 anni al momento del pensionamento;
  • Ricalcolo interamente contributivo dell’assegno, applicato anche ai periodi lavorativi maturati con il sistema retributivo (ante 1996).

La proposta segna un cambio di paradigma rispetto alle misure temporanee degli ultimi anni (Quota 100, Quota 102, Quota 103): invece di sommare eta e contributi con una soglia “quota”, si torna al metodo contributivo puro come leva per rendere sostenibile l’anticipo previdenziale. Il sistema sarebbe strutturale, cioe non soggetto a scadenza annuale come le quote degli ultimi anni.

Chi puo accedere alla pensione a 64 anni

In base alla proposta circolante, i requisiti di accesso sarebbero:

  • 64 anni di eta anagrafica;
  • 20 anni di contribuzione minima (lo stesso requisito minimo previsto dalla Riforma Fornero per la pensione di vecchiaia a 67 anni);
  • Assegno minimo: il ricalcolo contributivo deve produrre un importo non inferiore a una soglia che sara definita in sede di approvazione della legge. I dettagli numerici non sono ancora stati fissati ufficialmente.

I lavoratori interamente contributivi (che hanno iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996) hanno gia oggi la possibilita di uscire a 64 anni con l’assegno non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, in base alla normativa vigente (art. 24 c. 10 D.L. 201/2011, Riforma Fornero). La novita del 2027 riguarderebbe invece i lavoratori misti, cioe coloro che hanno contributi sia retributivi (ante 1996) sia contributivi (post 1996): a questi si consentirebbe di accettare volontariamente il ricalcolo contributivo dell’intera carriera per ottenere l’accesso anticipato a 64 anni.

Ricalcolo contributivo: cosa significa e quanto si perde

Il metodo contributivo calcola la pensione sulla base dei contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa, moltiplicati per un coefficiente di trasformazione che dipende dall’eta al pensionamento. Piu si esce in anticipo, piu il coefficiente e basso e quindi piu basso sara l’assegno mensile.

Il metodo retributivo (applicato ai periodi ante 1996 per i lavoratori misti) calcola invece la pensione come percentuale dell’ultima retribuzione o della media degli ultimi anni, ed e generalmente piu generoso per chi ha avuto carriere lunghe con stipendi crescenti.

Accettare il ricalcolo contributivo dell’intera carriera comporta quindi una riduzione dell’assegno. Le stime di esperti previdenziali e sindacati indicano tagli che vanno da un minimo del 15-20% fino al 30-35% per le carriere con la quota retributiva piu elevata (lavoratori con oltre 18-20 anni di contributi ante 1996 e retribuzioni medio-alte). Il taglio varia molto in base a:

  • Anni di contribuzione totali;
  • Livello retributivo nella fase pre-1996;
  • Eta di pensionamento (piu si aspetta, piu alto e il coefficiente di trasformazione);
  • Andamento della rivalutazione del montante contributivo negli anni.

Differenza rispetto a Quota 103

Quota 103, in vigore nel 2023 e prorogata con modifiche nel 2024 e 2025, richiedeva 62 anni di eta piu 41 anni di contributi (somma = 103), con ricalcolo contributivo e tetto di 5 volte il minimo INPS nei primi anni di pensionamento. Si trattava pero di una misura temporanea, rinnovata anno per anno in Legge di Bilancio.

La proposta per il 2027 si distingue per tre elementi:

  • Carattere strutturale: non e una misura transitoria soggetta a proroga annuale;
  • Requisiti contributivi piu bassi: bastano 20 anni (non 41), ma l’eta e fissata a 64 anni (non 62);
  • Nessun tetto all’assegno nei primi anni (a differenza di Quota 103 che limitava a 5 volte il minimo INPS): il ricalcolo contributivo e l’unica penalizzazione.

Iter legislativo: quando entra in vigore

La proposta e ancora in fase di discussione tecnica e politica. Il calendario parlamentare prevede che il disegno di legge di bilancio 2027 venga presentato dal Governo alle Camere entro il 15 ottobre 2026. L’approvazione definitiva e attesa entro il 31 dicembre 2026, con entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1 gennaio 2027.

Va sottolineato che, allo stato attuale, si tratta di una proposta in discussione e non di una norma approvata. Le indicazioni sui requisiti (64 anni, 20 anni di contributi, soglia assegno minimo) potrebbero variare nel corso dell’iter parlamentare. Il MIMIT e il MEF sono al lavoro sulle coperture finanziarie, che rappresentano il nodo principale: una misura strutturale impone un impegno di spesa pluriennale che deve essere compatibile con i vincoli del PNRR e del Patto di Stabilita europeo.


Domande frequenti

Con la riforma pensioni 2027 posso andare in pensione a 64 anni?

Se la proposta verra approvata nella Legge di Bilancio 2027, si: chi ha almeno 64 anni di eta e 20 anni di contributi potrebbe accedere alla pensione anticipata accettando il ricalcolo contributivo dell’intero assegno. La norma pero non e ancora legge.

Il ricalcolo contributivo conviene sempre?

Non sempre. Per i lavoratori con molti anni di contributi ante 1996 e retribuzioni medio-alte, il taglio dell’assegno puo essere significativo (20-35%). Prima di decidere e fondamentale simulare l’importo con il servizio “La mia pensione” di INPS o con il supporto di un consulente previdenziale.

Che differenza c’e tra questa proposta e la pensione anticipata ordinaria?

La pensione anticipata ordinaria richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 anni e 10 mesi per le donne) indipendentemente dall’eta. La proposta in esame per il 2027 abbassa il requisito contributivo a 20 anni ma fissa l’eta minima a 64 anni e applica il ricalcolo contributivo.

Chi sono i lavoratori misti?

Sono i lavoratori che hanno contributi versati sia prima del 1 gennaio 1996 (periodo retributivo) sia dopo (periodo contributivo). Per loro la pensione viene oggi calcolata in modo misto: metodo retributivo per i periodi ante 1996, metodo contributivo per quelli post 1996. La proposta consentirebbe loro di optare per il contributivo puro su tutta la carriera in cambio dell’anticipo a 64 anni.


Questo articolo e stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 09:22:002026-08-26 08:37:18Pensioni 2027: uscita a 64 anni con il ricalcolo contributivo. Come funziona
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Quanto Guadagna un Avvocato in Regime Forfettario 2026: Simulazione Netto con Cassa Forense e Tasse

regime forfettario partita iva

Stai pensando di aprire la partita IVA come avvocato o sei già iscritto all’Albo e vuoi capire quanto ti rimane in tasca alla fine del mese? La domanda è legittima e la risposta dipende da un meccanismo fiscale che molti professionisti sottovalutano: il regime forfettario. In questo articolo analizziamo, con simulazioni numeriche concrete, quanto guadagna davvero un avvocato in regime forfettario nel 2026, tenendo conto di Cassa Forense, imposta sostitutiva e coefficiente di redditività.

I numeri che vedrai non sono teorici: sono calcolati sulle aliquote e sulle soglie vigenti nel 2026, verificate sulla normativa aggiornata (L. 190/2014 e successive modifiche).

Indice dei contenuti

  • Regime Forfettario per Avvocati 2026: Come Funziona
  • Il Coefficiente di Redditività al 78%: Cosa Significa
  • Cassa Forense 2026: Contributi Soggettivi e Integrativi
  • Simulazione Netto Avvocato Forfettario 2026 (Tabelle)
  • Imposta Sostitutiva: 5% o 15%? Quando si Applica Ciascuna
  • Forfettario vs Regime Ordinario: Quando Conviene?
  • Fatturazione Elettronica dell’Avvocato Forfettario
  • Domande Frequenti (FAQ)

Regime Forfettario per Avvocati 2026: Come Funziona

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge 190/2014, pensato per i professionisti e le piccole partite IVA con compensi annui che non superano 85.000 euro. Per un avvocato che rientra in questi limiti, rappresenta spesso la scelta fiscalmente più conveniente, soprattutto nei primi anni di attività.

Come funziona in concreto? Il meccanismo è diverso dall’ordinario e si basa su tre pilastri:

  • Nessuna IVA sulle fatture emesse (le parcelle non riportano IVA)
  • Reddito forfettizzato tramite un coefficiente fisso (il 78% per gli avvocati)
  • Imposta sostitutiva al 5% o al 15% invece dell’IRPEF ordinaria

Il grande vantaggio è la semplicità: non devi conservare le ricevute delle spese deducibili (a parte i contributi previdenziali), non calcoli l’IRAP e non presenti la dichiarazione IVA. La burocrazia si riduce sensibilmente. La controindicazione è che le spese reali sostenute non vengono dedotte: il fisco applica automaticamente il 78% come percentuale di reddito, indipendentemente da quanto hai speso in studio, cancelleria, software o formazione.

Per capire meglio i requisiti di accesso e le cause ostative, ti consigliamo la lettura della nostra guida completa: Partita IVA Avvocato Forfettario 2026: Guida Completa su ATECO 69.10.10, Cassa Forense e Contributi.

Requisiti principali 2026

  • Compensi annui sotto 85.000 euro (uscita immediata se si supera 100.000 euro)
  • Redditi da lavoro dipendente o pensione nell’anno precedente sotto 35.000 euro
  • Spese per lavoro accessorio/personale sotto 20.000 euro lordi
  • Nessuna partecipazione in società di persone, srl in trasparenza o associazioni professionali (cause ostative art. 1 c. 57 L. 190/2014)

Il Coefficiente di Redditività al 78%: Cosa Significa

Il coefficiente di redditività è il cuore del meccanismo forfettario. In parole semplici: il fisco assume che, su ogni euro incassato, tu ne spenda una quota fissa in costi d’esercizio. Il restante è considerato reddito su cui pagare le imposte.

Per gli avvocati (e in generale per le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie), il coefficiente è 78%. Significa che, su 100 euro incassati, il fisco considera 78 euro come reddito imponibile e presume che i restanti 22 euro siano andati in spese.

Compensi annui lordiReddito imponibile (78%)
20.000 euro15.600 euro
30.000 euro23.400 euro
40.000 euro31.200 euro
50.000 euro39.000 euro
70.000 euro54.600 euro
85.000 euro66.300 euro

Da questo reddito imponibile si deducono poi i contributi previdenziali versati a Cassa Forense, che abbassano ulteriormente la base su cui calcolare l’imposta sostitutiva. È uno dei pochi veri “sconti” rimasti nel forfettario.

Attenzione alla convenienza reale: se le tue spese effettive di studio superano il 22% dei compensi (cioè più di quanto il forfettario deduce forfettariamente), potresti pagare più tasse del necessario. In quel caso, il regime ordinario potrebbe essere più conveniente. Approfondisci questo confronto nella nostra guida su quando la tassazione ordinaria è più conveniente.

Cassa Forense 2026: Contributi Soggettivi e Integrativi

Gli avvocati iscritti all’Albo sono obbligatoriamente iscritti a Cassa Forense (la cassa previdenziale degli avvocati). I contributi versati a Cassa Forense non vengono versati all’INPS e hanno un meccanismo diverso rispetto alla Gestione Separata.

I due tipi di contributo Cassa Forense 2026

  • Contributo soggettivo: il 16% del reddito professionale netto (cioè il reddito imponibile forfettario). È la quota che costruisce la tua pensione futura.
  • Contributo integrativo: il 4% del volume d’affari (fatturato lordo). Tecnicamente dovrebbe essere rivalso sul cliente (addebitato in parcella come “contributo integrativo Cassa Forense”), ma in regime forfettario diventa un costo a carico del professionista in quanto non si applica l’IVA.
  • Contributo minimo annuo 2026: circa 2.875 euro (importo indicativo, da verificare sul portale Cassa Forense per l’anno di riferimento). Si paga comunque anche se i redditi sono molto bassi.

Per un approfondimento sulla compilazione del Modello 5 Cassa Forense (il modulo annuale di comunicazione redditi), leggi la nostra guida: Modello 5 2026 Cassa Forense: Guida Completa alla Compilazione.

Nota importante per il forfettario: i contributi soggettivi versati a Cassa Forense sono deducibili dal reddito forfettario prima del calcolo dell’imposta sostitutiva. Non così il contributo integrativo. Questo significa che la base imponibile per le imposte si riduce ulteriormente, a beneficio del professionista.

Simulazione Netto Avvocato Forfettario 2026 (Tabelle)

Vediamo ora delle simulazioni concrete. Le calcoliamo su tre scenari rappresentativi: avvocato che inizia (aliquota 5%), avvocato a regime (aliquota 15%), e avvocato con fatturato più alto.

Come si calcola il netto: la formula passo per passo

  1. Compensi lordi = quanto fatturi nell’anno
  2. Reddito imponibile forfettario = Compensi × 78%
  3. Contributo soggettivo Cassa Forense = Reddito imponibile × 16%
  4. Base imponibile imposta sostitutiva = Reddito imponibile − Contributo soggettivo
  5. Imposta sostitutiva = Base imponibile × 5% (o 15%)
  6. Contributo integrativo Cassa Forense = Compensi lordi × 4%
  7. Reddito netto disponibile = Compensi − Contributo soggettivo − Imposta sostitutiva − Contributo integrativo

Scenario A: Avvocato neo-iscritto con aliquota startup 5% — Compensi 30.000 euro

VoceImporto
Compensi lordi annui30.000 euro
Reddito imponibile forfettario (×78%)23.400 euro
Contributo soggettivo Cassa Forense (16%)3.744 euro
Base imponibile imposta sostitutiva19.656 euro
Imposta sostitutiva (5%)983 euro
Contributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)1.200 euro
Reddito netto disponibile24.073 euro/anno (≈ 2.006 euro/mese)

Scenario B: Avvocato a regime con aliquota 15% — Compensi 30.000 euro

VoceImporto
Compensi lordi annui30.000 euro
Reddito imponibile forfettario (×78%)23.400 euro
Contributo soggettivo Cassa Forense (16%)3.744 euro
Base imponibile imposta sostitutiva19.656 euro
Imposta sostitutiva (15%)2.948 euro
Contributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)1.200 euro
Reddito netto disponibile22.108 euro/anno (≈ 1.842 euro/mese)

Scenario C: Avvocato a regime con aliquota 15% — Compensi 50.000 euro

VoceImporto
Compensi lordi annui50.000 euro
Reddito imponibile forfettario (×78%)39.000 euro
Contributo soggettivo Cassa Forense (16%)6.240 euro
Base imponibile imposta sostitutiva32.760 euro
Imposta sostitutiva (15%)4.914 euro
Contributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)2.000 euro
Reddito netto disponibile36.846 euro/anno (≈ 3.071 euro/mese)

Scenario D: Avvocato a regime con aliquota 15% — Compensi 70.000 euro

VoceImporto
Compensi lordi annui70.000 euro
Reddito imponibile forfettario (×78%)54.600 euro
Contributo soggettivo Cassa Forense (16%)8.736 euro
Base imponibile imposta sostitutiva45.864 euro
Imposta sostitutiva (15%)6.880 euro
Contributo integrativo Cassa Forense (4% su lordo)2.800 euro
Reddito netto disponibile51.584 euro/anno (≈ 4.299 euro/mese)

Nota: i calcoli sopra non tengono conto di eventuali addizionali locali, ritenute o contributi minimi Cassa Forense. Le simulazioni hanno scopo informativo; per il calcolo personalizzato sulla tua situazione, consulta un esperto.

Imposta Sostitutiva: 5% o 15%? Quando si Applica Ciascuna

L’imposta sostitutiva è una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP. In pratica, invece di calcolare diversi tributi separati (che nel regime ordinario possono avere un impatto pesante), paghi una sola aliquota fissa sul reddito imponibile.

Esistono due aliquote:

  • Aliquota agevolata al 5% — si applica ai primi 5 anni di attività, a condizione che si tratti di una nuova attività e che nei 3 anni precedenti non si sia esercitata attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, associata o familiare. È il cosiddetto regime startup.
  • Aliquota ordinaria al 15% — si applica a regime, cioè dopo i primi 5 anni o quando non si verificano i requisiti startup.

Il risparmio del 5% nei primi anni è considerevole. Riprendendo lo Scenario B (30.000 euro di compensi), la differenza tra il 5% e il 15% vale circa 1.965 euro all’anno (2.948 − 983). Su 5 anni, stiamo parlando di quasi 10.000 euro in più di netto per il professionista che parte con l’aliquota agevolata.

Attenzione ai requisiti startup: non basta aprire una nuova partita IVA. Se nei 3 anni precedenti hai già esercitato attività professionale (anche in forma di associazione professionale o come dipendente di studio legale con partita IVA), l’Agenzia delle Entrate potrebbe disconoscere il 5%. Verifica con il tuo consulente fiscale prima di applicare l’aliquota ridotta.

Forfettario vs Regime Ordinario: Quando Conviene?

Il forfettario non è sempre la scelta migliore. Vediamo i casi in cui il regime ordinario può essere più conveniente per un avvocato:

  • Spese di studio molto elevate: se l’avvocato sostiene costi reali superiori al 22% dei compensi (la quota che il forfettario presume come spese), nel regime ordinario deduce l’effettivo, risparmiando di più.
  • Acquisto di beni strumentali rilevanti: nel forfettario non puoi ammortizzare computer, attrezzature, arredi studio. Se hai investimenti importanti, il regime ordinario ti permette di dedurli.
  • Collaboratori e dipendenti oltre 20.000 euro: questa voce può far perdere il requisito del forfettario.
  • Clienti con IVA detraibile: se i tuoi clienti sono principalmente aziende, la mancata applicazione dell’IVA in parcella non è un vantaggio per loro e potrebbe ridurre la tua competitività.

In generale, il forfettario è conveniente per avvocati con compensi tra 20.000 e 60.000 euro annui, spese di esercizio contenute e clientela privata (persone fisiche). Per fatturati più alti, specialmente vicini agli 85.000 euro, è necessaria un’analisi personalizzata.

Fatturazione Elettronica dell’Avvocato Forfettario

Dal 2024, anche gli avvocati in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Non ci sono più esoneri per i forfettari, indipendentemente dal fatturato.

Nella fattura elettronica dell’avvocato forfettario devono comparire obbligatoriamente:

  • Codice natura N2.2 (operazione fuori campo IVA regime forfettario)
  • Dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA”
  • Richiesta di non applicazione ritenuta d’acconto: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”
  • Marca da bollo da 2 euro se l’imponibile supera 77,47 euro (quasi sempre, per le parcelle legali)

Per gestire la fatturazione in modo semplice ed economico, molti avvocati forfettari scelgono soluzioni SaaS come Fatturazione Italia (disponibile su fatturazioneitalia.it), che offre il prezzo bloccato per 3 anni, la voce cassa previdenziale (Cassa Forense) già impostabile in fattura e gestisce automaticamente tutte le specifiche del regime forfettario (codice N2.2, bollo virtuale, dicitura di esonero IVA). Puoi approfondire anche le funzioni e i prezzi delle principali soluzioni nella nostra guida su Facile Fattura Elettronica: Recensione 2026.

Domande Frequenti (FAQ)

Quanto paga di tasse un avvocato forfettario nel 2026?

Dipende dal fatturato e dall’aliquota applicabile. Con 30.000 euro di compensi e aliquota al 15%, l’imposta sostitutiva è circa 2.948 euro. Con l’aliquota startup al 5%, scende a 983 euro. A questi si aggiungono i contributi Cassa Forense (soggettivo 16% + integrativo 4% del volume d’affari).

L’avvocato forfettario versa i contributi all’INPS?

No. Gli avvocati iscritti all’Albo versano i contributi previdenziali a Cassa Forense, non all’INPS Gestione Separata. Cassa Forense è la cassa previdenziale autonoma della categoria forense.

Il contributo integrativo Cassa Forense è deducibile nel forfettario?

No, solo il contributo soggettivo (il 16% del reddito professionale) è deducibile dal reddito imponibile forfettario. Il contributo integrativo (4% del volume d’affari) non è deducibile ai fini dell’imposta sostitutiva nel regime forfettario.

Il forfettario può emettere parcelle con il contributo integrativo Cassa Forense?

Sì. L’avvocato forfettario può (e spesso deve, per statuto Cassa Forense) addebitare il contributo integrativo del 4% in parcella. Tuttavia, non applicando l’IVA, la rivalsa non può essere maggiorata dell’IVA su quel 4%, diversamente da quanto avviene nel regime ordinario. Il 4% rimane un costo aggiuntivo che in molti casi finisce per incidere sul netto del professionista.

Cosa succede se supero i 85.000 euro di compensi?

Se superi la soglia di 85.000 euro nell’anno, esci dal regime forfettario dall’anno successivo. Se invece superi i 100.000 euro, l’uscita è immediata nello stesso anno e devi ricalcolare e applicare l’IVA sulle operazioni eccedenti.

Posso applicare l’aliquota al 5% se mi sono già iscritto all’Albo in passato?

Dipende. Il requisito per l’aliquota al 5% è che nei 3 anni precedenti non si sia esercitata un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale. La sola iscrizione all’Albo senza aver aperto partita IVA o esercitato in concreto l’attività potrebbe non essere ostativa, ma è un tema delicato che va verificato caso per caso con il consulente fiscale.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Gestire Cassa Forense, l’imposta sostitutiva e la fatturazione elettronica non è complicato con il supporto giusto. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste avvocati e professionisti nell’apertura della partita IVA forfettaria, nella verifica dei requisiti, nella predisposizione del Modello 5 Cassa Forense e nella dichiarazione annuale (Quadro LM).

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Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Software Fatturazione per Odontoiatri 2026: Sistema TS, Fattura Elettronica e Gestione Studio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Obblighi Sistema TS per odontoiatri nel 2026
  • Fattura elettronica: privati, B2B e PA
  • Software gestione studio dentistico: requisiti chiave
  • Fatturazioneitalia.it: la soluzione per le fatture B2B e PA
  • Regime fiscale dell’odontoiatra: forfettario o ordinario?
  • Come scegliere il software giusto per il tuo studio
  • Domande frequenti

Sei un odontoiatra con partita IVA e ogni anno ti trovi a fare i conti con adempimenti fiscali sempre più articolati: il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), le fatture elettroniche verso cliniche e studi associati, la gestione dell’agenda e delle cartelle cliniche digitali. Non è semplice, ma con il software giusto e il supporto del CAF puoi trasformare la burocrazia in routine. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere per il 2026.

Obblighi Sistema TS per odontoiatri nel 2026

Il Sistema Tessera Sanitaria (spesso abbreviato in Sistema TS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso cui i professionisti sanitari, inclusi gli odontoiatri, trasmettono i dati delle spese mediche dei pazienti. Questi dati alimentano il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate, cioè la dichiarazione dei redditi già parzialmente compilata che lo Stato mette a disposizione dei contribuenti ogni anno.

Per gli odontoiatri l’obbligo è chiaro: tutte le spese odontoiatriche sostenute dai pazienti vanno trasmesse al Sistema TS, con la sola eccezione dei casi in cui il paziente esercita il diritto di opposizione (lo vediamo tra poco).

Scadenze trasmissione dati Sistema TS 2026

Dal 2025 la trasmissione dei dati al Sistema TS è diventata annuale (non più semestrale), in base all’art. 5 del D.Lgs. 81/2025:

  • Spese dell’intero anno: trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo (per le spese 2026, entro il 1° febbraio 2027 essendo il 31 gennaio di sabato)

Attenzione: i dati vanno trasmessi anche se il paziente paga a rate. In quel caso si invia l’importo effettivamente incassato nel periodo di riferimento, non il totale del piano di trattamento.

Diritto di opposizione del paziente: cosa cambia per te

Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati sanitari al Sistema TS. Questo diritto va rispettato: se il paziente ti comunica l’opposizione prima della prestazione (o entro il 31 gennaio dell’anno successivo per le spese già sostenute), non devi trasmettere quei dati.

Praticamente: il tuo software di gestione studio deve permetterti di marcare ogni fattura come “con opposizione” o “senza opposizione”. Al momento dell’invio al Sistema TS, le fatture con opposizione vengono automaticamente escluse. Un software non adatto potrebbe costringerti a gestire questo aspetto manualmente, con il rischio di errori.

Fattura elettronica: privati, B2B e PA

Uno dei punti di maggiore confusione per gli odontoiatri riguarda la fattura elettronica. La situazione nel 2026 è questa:

Verso i pazienti privati: divieto ancora vigente

Le prestazioni sanitarie erogate verso privati cittadini da professionisti soggetti al Sistema TS (come gli odontoiatri) restano escluse dall’obbligo di fattura elettronica. Il divieto, previsto per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, è confermato per il 2026 in attesa di eventuali nuove disposizioni normative.

Cosa significa in pratica? Verso i tuoi pazienti privati continui a emettere ricevute fiscali o fatture cartacee (o in formato analogico), che poi trasmetti al Sistema TS. Non devi usare il Sistema di Interscambio (SDI) per queste operazioni.

Verso aziende, cliniche e PA: obbligo di fattura elettronica

La situazione cambia completamente quando fatturi a soggetti diversi dai privati:

  • Cliniche odontoiatriche, studi associati, società: obbligo di fattura elettronica via SDI
  • Pubblica Amministrazione (ASL, ospedali, enti pubblici): obbligo di fattura elettronica con codice IPA o codice univoco ufficio
  • Professionisti in regime ordinario con P.IVA: obbligo di fattura elettronica

Se il tuo studio ha convenzionamenti con strutture pubbliche o collaborazioni con cliniche private, hai quindi bisogno di un sistema che gestisca entrambi i canali: il Sistema TS per i pazienti privati e la fatturazione elettronica SDI per le prestazioni B2B e verso la PA.

Software gestione studio dentistico: requisiti chiave

Non tutti i software di fatturazione sono adatti a uno studio odontoiatrico. Un odontoiatra ha esigenze specifiche che vanno ben oltre la semplice emissione di una fattura. Ecco i requisiti fondamentali da verificare prima di scegliere:

1. Integrazione nativa con il Sistema TS

Il software deve permetterti di inviare i dati direttamente al portale sistemats.gov.it senza dover esportare file e caricarli manualmente. L’integrazione nativa riduce i tempi, elimina gli errori di battitura e ti avvisa automaticamente quando si avvicina la scadenza semestrale. Verifica sempre se l’integrazione è inclusa nel canone base o è un modulo aggiuntivo a pagamento.

2. Gestione dell’opposizione paziente

Come anticipato, il software deve consentire di registrare l’opposizione del paziente alla trasmissione dei dati e di escludere automaticamente quelle fatture dall’invio al Sistema TS. Questa funzione è obbligatoria per la conformità al GDPR e alla normativa sanitaria.

3. Fatturazione elettronica SDI per clienti B2B e PA

Se fatturi anche a cliniche, studi associati o enti pubblici, il software deve gestire il ciclo completo della fattura elettronica: creazione in formato XML, invio tramite SDI, gestione delle notifiche di ricezione e dei file di cortesia per il cliente. Tieni presente che i software più semplici non hanno questa funzione.

4. Agenda e cartelle cliniche digitali

Un buon software gestionale per odontoiatri integra anche l’agenda degli appuntamenti e le cartelle cliniche digitali. Questo non è strettamente un requisito fiscale, ma è fondamentale per l’efficienza dello studio: quando registri una prestazione in cartella clinica, il software può generare automaticamente la ricevuta/fattura corrispondente, riducendo la doppia immissione dei dati e gli errori.

5. Conservazione digitale a norma

Le fatture elettroniche emesse verso B2B e PA devono essere conservate digitalmente per 10 anni (ai fini fiscali) secondo le regole del Codice del Consumo Digitale. Il software deve offrire un sistema di conservazione sostitutiva a norma o integrarsi con servizi certificati di conservazione.

Fatturazioneitalia.it: Sistema TS e fatture B2B/PA in un solo software

Gli odontoiatri che cercano un software unico per gestire sia il Sistema TS sia le fatture elettroniche verso aziende e Pubblica Amministrazione possono considerare fatturazioneitalia.it, il SaaS di BeSmart dedicato alla fatturazione elettronica italiana: nel piano Pro (89 euro l’anno IVA inclusa, 500 fatture) è incluso l’invio al Sistema TS con codice destinatario unico JKKZDGR, oltre alla fatturazione elettronica SDI per i clienti B2B e PA, senza bisogno di usare due strumenti separati.

Il vantaggio principale? Il prezzo bloccato per 3 anni dal primo pagamento: sai esattamente quanto pagherai anche nei prossimi anni, senza sorprese al rinnovo. Per uno studio odontoiatrico che deve pianificare i costi fissi, questa è una caratteristica concreta e non solo commerciale.

La piattaforma gestisce il ciclo completo della fattura elettronica SDI: creazione, invio, ricezione delle notifiche, conservazione digitale. È pensata per professionisti con P.IVA, inclusi i sanitari che fatturano occasionalmente a strutture private o alla PA, senza la complessità di software gestionali pesanti.

Se hai bisogno di supporto per integrare la soluzione nel tuo studio o per capire quali prestazioni rientrano nell’obbligo di fattura elettronica, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.

Regime fiscale dell’odontoiatra: forfettario o ordinario?

La scelta del regime fiscale influisce direttamente su come gestisci la fatturazione e quali obblighi hai. Vediamo le principali differenze per un odontoiatra.

Regime forfettario per odontoiatri

Il regime forfettario è disponibile per gli odontoiatri che rispettano il limite di ricavi annui (85.000 euro nel 2026). Se rientri in questo regime, paghi un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività) su un reddito imponibile calcolato applicando il coefficiente di redditività del 78% ai tuoi compensi lordi.

Attenzione: in regime forfettario sei esonerato dall’obbligo di fattura elettronica verso privati (già esclusi per i sanitari come visto sopra), ma devi comunque trasmettere i dati al Sistema TS. Per le fatture B2B e PA, invece, l’obbligo di fattura elettronica si applica anche ai forfettari.

Regime ordinario per odontoiatri

Se superi la soglia dei 85.000 euro o hai scelto volontariamente il regime ordinario, la gestione contabile è più articolata: IRPEF a scaglioni, IVA (anche se le prestazioni sanitarie odontoiatriche sono generalmente esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/72), tenuta dei registri contabili e, nei casi previsti, obbligo di fattura elettronica.

In questo scenario, affidarsi a un software gestionale integrato e alla consulenza di un CAF esperto fa la differenza: eviti sanzioni per trasmissioni tardive al Sistema TS, errori nella classificazione delle prestazioni esenti/imponibili e dimenticanze sulle scadenze dichiarative.

Hai dubbi su quale regime sia più conveniente per te? Il CAF Centro Fiscale di Udine può elaborare un’analisi comparativa su misura: scopri la guida dedicata alla partita IVA per professionisti sanitari o contattaci direttamente per un preventivo personalizzato.

Come scegliere il software giusto per il tuo studio

Dopo aver capito cosa ti serve dal punto di vista normativo, ecco una checklist pratica per valutare i software disponibili sul mercato:

  • Integrazione Sistema TS: diretta (via API) o manuale (export CSV)? Preferisci la prima.
  • Gestione opposizione paziente: funzione nativa o aggiuntiva?
  • Fattura elettronica SDI: inclusa nel canone o modulo a pagamento?
  • Conservazione digitale: il servizio include la conservazione a norma o devi affidarti a un provider terzo?
  • Supporto tecnico: c’è assistenza dedicata in italiano? Tempi di risposta?
  • Costo nel tempo: canone fisso o variabile? Aumenti garantiti?
  • Integrazioni con software gestionale studio: compatibile con il tuo sistema di cartelle cliniche?

Ricorda che non esiste il software perfetto per tutti: uno studio odontoiatrico monospecialista con pochi pazienti B2B ha esigenze diverse da una clinica con più sedi e numerosi convenzionamenti con la PA. Valuta sempre in base al tuo volume di attività e alle tue esigenze specifiche.

Per ulteriori approfondimenti sulla fatturazione specifica per odontoiatri, puoi consultare anche la nostra guida dedicata: Fatturazione odontoiatra 2026: albo e Sistema TS e Fatturazione dentista 2026: Sistema TS e listino prezzi.

Domande frequenti

Un odontoiatra in regime forfettario deve trasmettere i dati al Sistema TS?

Sì. L’obbligo di trasmissione al Sistema TS non dipende dal regime fiscale (forfettario o ordinario) ma dalla natura della prestazione sanitaria. Un odontoiatra con partita IVA in regime forfettario deve trasmettere i dati delle spese odontoiatriche al Sistema TS esattamente come un collega in regime ordinario.

Cosa succede se un odontoiatra non trasmette i dati al Sistema TS nei termini?

Il mancato o tardivo invio dei dati al Sistema TS comporta sanzioni amministrative. L’Agenzia delle Entrate prevede una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo di 50.000 euro per anno. È possibile ricorrere al ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni in caso di ritardo.

L’odontoiatra deve emettere fattura elettronica verso i pazienti privati nel 2026?

No. Le prestazioni sanitarie verso privati cittadini sono ancora escluse dall’obbligo di fattura elettronica per i professionisti soggetti al Sistema TS. Il divieto è confermato per il 2026. Verso aziende, cliniche private e Pubblica Amministrazione, invece, l’obbligo di fattura elettronica si applica.

Posso usare un software di fatturazione generico o devo usarne uno specifico per sanitari?

Puoi usare un software generico, ma assicurati che abbia l’integrazione con il Sistema TS e la gestione dell’opposizione del paziente. In alternativa, puoi usare il portale web di sistemats.gov.it direttamente per l’invio e un software separato per le fatture B2B/PA, oppure un’unica piattaforma che gestisce entrambi i canali: fatturazioneitalia.it, per esempio, include il Sistema TS nel piano Pro insieme alla fatturazione elettronica SDI B2B/PA.

Il CAF può aiutarmi con la gestione del Sistema TS?

Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre supporto agli odontoiatri per la gestione degli adempimenti fiscali connessi all’attività professionale: dalla consulenza sul regime fiscale più conveniente, alla compilazione della dichiarazione dei redditi, fino al supporto per gli adempimenti legati al Sistema TS. Contattaci per un preventivo personalizzato.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Hai bisogno di supporto per la gestione fiscale del tuo studio odontoiatrico? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata per professionisti sanitari: adempimenti Sistema TS, dichiarazioni dei redditi, scelta del regime fiscale. Scopri la guida completa per aprire uno studio dentistico oppure contattaci per un preventivo personalizzato.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 09:04:002026-09-27 08:14:04Software Fatturazione per Odontoiatri 2026: Sistema TS, Fattura Elettronica e Gestione Studio
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Spese Sanitarie Detraibili 2026: Elenco Completo e Come Inserirle nel 730

Dichiarazione dei redditi 730

Le spese sanitarie rappresentano una delle detrazioni piu utilizzate nella dichiarazione dei redditi. Nel 2026 puoi recuperare il 19% delle spese mediche sostenute, con alcune importanti novita. Scopri quali spese sono detraibili e come inserirle correttamente nel modello 730.

Indice

  1. Detrazione spese sanitarie 2026
  2. Elenco spese detraibili
  3. Franchigia 129,11 euro
  4. Tracciabilita pagamenti
  5. Documenti da conservare
  6. FAQ

Detrazione Spese Sanitarie 2026

La detrazione e pari al 19% delle spese sanitarie sostenute nellanno, al netto della franchigia di 129,11 euro.

Elenco Spese Detraibili

  • Visite mediche specialistiche
  • Esami diagnostici e analisi
  • Farmaci con scontrino parlante
  • Ticket SSN
  • Occhiali e lenti a contatto
  • Apparecchi acustici
  • Spese dentistiche
  • Fisioterapia
  • Psicoterapia
  • Dispositivi medici

Franchigia 129,11 Euro

Le spese sanitarie sono detraibili solo per la parte eccedente 129,11 euro. Esempio: spese 500 euro, detrazione = (500 – 129,11) x 19% = 70,47 euro.

Obbligo Tracciabilita

Dal 2020 e obbligatorio pagare con strumenti tracciabili (carta, bonifico). Eccezione: farmaci e dispositivi medici possono essere pagati in contanti.

Documenti da Conservare

  • Scontrini farmacia con codice fiscale
  • Fatture medici e specialisti
  • Ricevute ticket SSN
  • Prescrizioni mediche per dispositivi

FAQ

Posso detrarre le spese del dentista? Si, sono detraibili al 19%.

I farmaci da banco sono detraibili? Si, se riportano il codice fiscale sullo scontrino.


CAF Centro Fiscale Udine: Tel 0432 1638640 – WhatsApp 366 6018121

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Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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