PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariTelemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)Sapere come fatturare le visite online è diventato un adempimento quotidiano per medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti: la telemedicina non è più un’eccezione legata all’emergenza, ma una modalità ordinaria di esercizio della professione sanitaria. Il problema è che, dal punto di vista fiscale, una televisita apre tre questioni diverse che vanno risolte insieme: l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) e la tracciabilità del pagamento, indispensabile perché il paziente possa portare la spesa in detrazione.In questa guida aggiornata al 2026 vediamo, con parole semplici e qualche esempio concreto, quando la prestazione a distanza è esente IVA e quando invece va fatturata con imposta, quali sono le scadenze del Sistema TS, perché per molte prestazioni sanitarie la fattura elettronica via SdI è vietata e quali errori costano sanzioni. Se vuoi capire una volta per tutte come fatturare le visite online senza rischiare contestazioni, sei nel posto giusto.Indice dei contenutiCos’è la telemedicina ai fini fiscaliFatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVAQuando invece la visita online va fatturata con IVASistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeTracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazienteCome fatturare le visite online in praticaErrori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDomande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaAffidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaCos’è la telemedicina ai fini fiscaliDal punto di vista sanitario il perimetro è definito dal Decreto del Ministero della Salute del 21 settembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022), che ha approvato le linee guida per i servizi di telemedicina. Il decreto distingue diverse tipologie di prestazione a distanza, ciascuna con regole organizzative proprie.Televisita: l’atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, in sostituzione della visita in presenza.Teleconsulto e teleconsulenza: il confronto a distanza tra professionisti sanitari su un caso clinico.Telemonitoraggio: il controllo a distanza di parametri clinici tramite dispositivi.Teleassistenza: l’assistenza a distanza erogata da professioni sanitarie come infermieri, fisioterapisti e logopedisti.Ai fini fiscali, però, c’è un punto fondamentale da capire subito: non esiste un “regime fiscale della telemedicina”. Il Fisco non guarda al canale con cui eroghi la prestazione (studio, videochiamata, piattaforma dedicata), ma a che cosa fai e chi sei. In altre parole, il collegamento video è solo lo strumento: la prestazione resta quella che sarebbe stata in presenza. Questo significa che, per capire come fatturare le visite online, devi applicare esattamente le stesse regole che useresti per una visita in ambulatorio.La conseguenza è duplice e va tenuta a mente per tutto l’articolo: se una prestazione in presenza è esente IVA, lo resta anche in televisita; se in presenza va inviata al Sistema TS, va inviata anche quando il paziente è collegato da casa. Il digitale non crea nuovi obblighi, ma nemmeno ne cancella.Stai valutando l’apertura di una partita IVA come professionista sanitario? Prima di occuparti della fatturazione in telemedicina, consulta la nostra guida completa: Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: codici ATECO, casse previdenziali, forfettario e Sistema TS. Fatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVALa norma di riferimento per fatturare le visite online senza applicare l’imposta è l’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che dichiara esenti da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. Esente significa che l’operazione rientra nel campo IVA ma la legge non la assoggetta all’imposta: in fattura, quindi, non trovi il 22%, ma la dicitura dell’esenzione.Perché l’esenzione si applichi devono esistere contemporaneamente due requisiti. Manca uno dei due? L’esenzione salta.Requisito oggettivo: la prestazione deve avere una finalità di diagnosi, cura o riabilitazione, cioè deve servire a tutelare la salute della persona.Requisito soggettivo: deve essere resa da un professionista sanitario abilitato, appartenente a una professione o arte sanitaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del R.D. 1265/1934 (il Testo unico delle leggi sanitarie).Questa doppia condizione è stata chiarita già dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005 e viene ribadita nella prassi più recente. La buona notizia per chi lavora a distanza è che l’Agenzia ha riconosciuto l’esenzione anche a servizi erogati da remoto: con la Risposta a interpello n. 215 del 26 marzo 2021 ha considerato esente IVA un servizio di teleassistenza infermieristica, confermando che la modalità telematica non altera la natura sanitaria della prestazione.Facciamo un esempio. Marco è un fisioterapista iscritto all’albo e segue un paziente post-operatorio con sedute di teleriabilitazione in videochiamata, con esercizi guidati e valutazione dei progressi. La finalità è riabilitativa e il professionista è abilitato: entrambi i requisiti ci sono, quindi la fattura è esente IVA ex art. 10 n. 18. Se invece lo stesso Marco vendesse online un pacchetto di allenamento generico per il benessere, senza finalità terapeutica, il discorso cambierebbe radicalmente. Attenzione se sei in regime forfettarioMolti professionisti sanitari confondono due cose diverse. Chi applica il regime forfettario emette fattura senza IVA non perché la prestazione è esente, ma per natura del regime agevolato: nella fattura elettronica il codice natura corretto è N2.2 (operazioni non soggette), non N4 (operazioni esenti), che è invece il codice usato da chi opera in regime ordinario per le prestazioni sanitarie esenti. Il risultato per il paziente è lo stesso (non paga IVA), ma la qualificazione fiscale e i riflessi sugli adempimenti sono diversi. Per un quadro completo puoi leggere il nostro approfondimento su IVA sulle prestazioni sanitarie 2026: quando sono esenti.Quando invece la visita online va fatturata con IVAApplicare l’esenzione IVA in modo automatico a tutto ciò che si fa “in video” è uno degli errori più frequenti e più costosi. Ci sono infatti diverse situazioni in cui, anche in telemedicina, la prestazione va fatturata con IVA al 22%.Prestazioni senza finalità di cura: consulenze informative generiche, percorsi di coaching o benessere, servizi di prevenzione non riconducibili a diagnosi o terapia.Attività peritali e medico-legali svolte per finalità assicurative o giudiziali, in cui lo scopo principale non è curare la persona ma fornire una valutazione a un terzo.Servizi tecnologici e di piattaforma: se a fatturare è una società che mette a disposizione software, infrastruttura o servizi di intermediazione, non siamo davanti a una prestazione sanitaria resa da un professionista abilitato.Corsi, webinar, abbonamenti e contenuti digitali venduti al pubblico: sono cessioni di servizi ordinari, non prestazioni di diagnosi e cura.Prestazioni rese da figure che non rientrano tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del R.D. 1265/1934: è il caso, secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026, di osteopati, chiropratici e chinesiologi, le cui prestazioni sono imponibili IVA al 22% in regime ordinario, anche quando hanno finalità terapeutica, per mancanza del requisito soggettivo; per queste prestazioni la fattura elettronica via SdI resta obbligatoria anche verso i pazienti persone fisiche.Un caso che merita attenzione è quello delle prestazioni miste. Immagina che uno psicologo offra un pacchetto che comprende sedute di psicoterapia online (sanitarie, quindi esenti) e, separatamente, la partecipazione a un corso di formazione registrato. In questi casi occorre distinguere i due elementi e verificare la corretta qualificazione di ciascuno: accorpare tutto in un’unica riga “esente” espone al rischio di rettifica. Prima di impostare il listino dei tuoi servizi online, conviene farsi affiancare da un professionista: è molto più economico impostare bene la fattura oggi che gestire un accertamento domani.Ricorda infine un dettaglio pratico spesso dimenticato: sulle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, che il professionista può addebitare al paziente. È una piccola somma, ma la sua omissione sistematica è una delle irregolarità più facili da individuare in sede di controllo. Sistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenzeIl secondo pilastro da governare quando devi fatturare le visite online è il Sistema Tessera Sanitaria, cioè la banca dati attraverso cui le spese sanitarie dei cittadini confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata. In parole semplici: se invii correttamente i dati, il tuo paziente si ritrova la spesa già indicata nel 730 precompilato e può detrarla senza rincorrere le ricevute.L’obbligo riguarda i soggetti individuati dai decreti ministeriali che si sono succeduti negli anni (tra gli altri medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, dietisti, biologi, tecnici sanitari, farmacie e strutture autorizzate). Anche qui vale la regola d’oro della telemedicina: se la prestazione è soggetta all’invio quando è resa in presenza, lo è anche quando è resa in televisita. Non esiste alcuna esclusione per il fatto che la visita sia avvenuta in videocollegamento. La scadenza: invio annuale dal periodo d’imposta 2025Questa è la novità che molti professionisti non hanno ancora assimilato. La trasmissione dei dati al Sistema TS, che in passato era semestrale, è diventata annuale a partire dal periodo d’imposta 2025: i dati vanno inviati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (riferimenti: D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). In concreto, le spese incassate nel 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica.Il cambio di cadenza sembra una semplificazione, ma nasconde un’insidia: concentrare in un unico invio dodici mesi di fatture significa che eventuali errori di anagrafica, codici fiscali sbagliati o documenti mancanti emergono tutti insieme, a ridosso della scadenza. Per questo è opportuno tenere la contabilità allineata mese per mese e affidare la gestione dell’adempimento a chi lo fa di mestiere. Trovi tutti i dettagli operativi nella nostra guida al Sistema TS per professionisti sanitari.L’opposizione del paziente va annotata in fatturaIl paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei dati della sua spesa sanitaria all’Agenzia delle Entrate, per ragioni di riservatezza. Quando esercita questa facoltà al momento della prestazione, il professionista deve annotare l’opposizione sul documento fiscale e non trasmettere i dati di quella fattura. È un passaggio delicato: se il paziente si oppone e tu invii comunque i dati, commetti un trattamento non consentito; se non si oppone e tu non invii, sei tu a essere inadempiente. Anche in telemedicina è quindi buona prassi raccogliere la volontà del paziente in modo tracciabile prima di emettere la fattura.Tracciabilità del pagamento e detraibilità per il pazientePuoi fatturare le visite online in modo impeccabile e vanificare tutto con un incasso sbagliato. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’articolo 1, comma 679, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che gli oneri detraibili al 19% previsti dall’articolo 15 del TUIR — tra cui le spese sanitarie — danno diritto alla detrazione solo se pagati con strumenti tracciabili.Bonifico bancario o postaleCarte di debito, di credito e prepagateAssegni bancari e circolariAltri sistemi di pagamento elettronici che consentano di ricostruire il flusso del denaroIl comma 680 della stessa legge prevede però alcune eccezioni: l’obbligo di tracciabilità non si applica all’acquisto di medicinali e dispositivi medici, né alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che restano detraibili anche se pagate in contanti.Traduciamo il tutto nel mondo della telemedicina. Se la televisita è resa da un libero professionista o da una struttura privata non accreditata — la situazione più frequente — il pagamento deve essere tracciabile, altrimenti il paziente perde la detrazione. Supponiamo che Giulia paghi 80 euro per una visita online con una psicologa: se salda con bonifico o carta, potrà indicare la spesa nel modello 730 e recuperare il 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie; se paga in contanti, la detrazione non spetta.Nella pratica, la telemedicina gioca a favore: gli incassi avvengono quasi sempre tramite bonifico, carta o sistemi di pagamento digitali, quindi il requisito è soddisfatto in automatico. Il rischio si annida nei casi ibridi, ad esempio quando la prima visita è online e il saldo viene consegnato in contanti in un secondo incontro in studio. Indicare in fattura la modalità di pagamento è una tutela sia per il professionista sia per il paziente. Come fatturare le visite online in praticaVeniamo al lato operativo. Per fatturare le visite online correttamente occorre tenere insieme tre elementi: il formato del documento, il suo contenuto e i tempi di emissione.Partiamo dal punto che genera più confusione: il formato. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un divieto di emissione della fattura elettronica via SdI, introdotto per tutelare la riservatezza dei dati sanitari e reso strutturale dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2025. Il divieto riguarda sia i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), sia chi non è tenuto a quella trasmissione ma documenta comunque prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 9-bis, comma 2, del DL 135/2018). In questi casi la fattura va emessa in formato analogico (cartaceo o PDF consegnato al paziente): non è una scelta, è un obbligo. Approfondiamo il tema nell’articolo dedicato alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie.Ne deriva una conseguenza pratica: molti professionisti sanitari emettono documenti di due tipi, fatture analogiche per le prestazioni sanitarie e fatture elettroniche via SdI per tutto il resto (consulenze a società, docenze, prestazioni non sanitarie). In questo scenario la numerazione deve restare unica e progressiva nell’arco dell’anno, in modo da identificare in modo univoco ogni documento emesso, come richiesto dall’articolo 21 del DPR 633/1972.Cosa scrivere nella fattura della televisitaUna fattura per televisita ben fatta contiene, oltre ai dati anagrafici di professionista e paziente (codice fiscale incluso, indispensabile per il Sistema TS), alcuni elementi che è bene non trascurare.La descrizione della prestazione, con indicazione che è stata erogata in modalità di telemedicina (ad esempio “televisita specialistica del…”).Il titolo di esenzione: “operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972” oppure, per i forfettari, la dicitura propria del regime.L’imposta di bollo, quando dovuta, con l’eventuale addebito al paziente.La modalità di pagamento tracciabile utilizzata.L’eventuale annotazione dell’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS espressa dal paziente.Quanto ai tempi, la fattura immediata va emessa entro 12 giorni dalla data dell’operazione, cioè dal momento del pagamento del compenso. Sul fronte del codice ATECO, infine, non esiste un codice specifico per la telemedicina: si utilizza quello della professione sanitaria effettivamente esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025 (ad esempio 86.93.00 per lo psicologo, 86.95.00 per il fisioterapista, 86.94.01 per l’infermiere).Se eserciti in regime forfettario, ricorda che l’assenza di IVA in fattura non ti esonera dagli altri adempimenti sanitari: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche e bollo restano pienamente applicabili. Per la gestione ordinata della posizione fiscale puoi affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue quotidianamente partite IVA forfettarie del settore sanitario.Errori comuni da evitare quando fatturi le visite onlineDall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari emergono alcuni errori ricorrenti nel modo di fatturare le visite online. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per non commetterli.Applicare l’esenzione IVA a tutto ciò che avviene in video, comprese consulenze generiche o attività di benessere prive di finalità terapeutica.Emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria resa a una persona fisica, violando il divieto posto a tutela della privacy sanitaria.Dimenticare l’invio al Sistema TS delle fatture per televisite, credendo erroneamente che l’obbligo riguardi solo le prestazioni in presenza.Incassare in contanti una prestazione che il paziente vorrebbe detrarre, facendogli perdere il beneficio fiscale.Usare numerazioni separate e sovrapposte tra fatture cartacee ed elettroniche, generando duplicati e incoerenze nei registri.Omettere il bollo sulle fatture esenti sopra la soglia di legge o non indicare il codice fiscale del paziente, rendendo impossibile la trasmissione dei dati.C’è poi un errore meno evidente ma altrettanto insidioso: non aggiornarsi. Il quadro normativo della telemedicina e delle prestazioni sanitarie è in rapido movimento, tra la periodicità dell’invio al Sistema TS, l’evoluzione della fatturazione elettronica e la prassi dell’Agenzia delle Entrate su singole categorie professionali. Delegare la parte amministrativa a chi segue queste materie tutto l’anno ti permette di concentrarti sui pazienti, che è il motivo per cui hai aperto lo studio. Domande frequenti sulla fatturazione in telemedicinaLa televisita è esente IVA?Sì, a condizione che ricorrano entrambi i requisiti dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972: finalità di diagnosi, cura o riabilitazione e prestazione resa da un professionista sanitario abilitato soggetto a vigilanza. La modalità a distanza, da sola, non fa perdere l’esenzione IVA: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate riconoscendo l’esenzione a un servizio di teleassistenza infermieristica.Devo inviare al Sistema TS anche la fattura di una visita online?Sì. Se rientri tra i soggetti obbligati alla trasmissione, l’obbligo vale indipendentemente dal canale con cui è stata erogata la prestazione. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo: le spese del 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027. Fa eccezione soltanto il caso in cui il paziente abbia esercitato l’opposizione, da annotare in fattura.Il paziente può detrarre la visita in telemedicina?Sì, se la prestazione è una spesa sanitaria detraibile e il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno). La detraibilità della visita online segue le stesse regole della visita in presenza: detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie. I nostri operatori verificano la documentazione in fase di dichiarazione dei redditi.Posso emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria?No, quando la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica: il divieto vale sia se i dati vanno al Sistema TS, sia se il professionista non è tenuto a trasmetterli. In questi casi vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, diventato strutturale, e la fattura va emessa in formato analogico o PDF. La fattura elettronica resta invece obbligatoria per le prestazioni non sanitarie e per quelle rese a imprese ed enti.Serve un codice ATECO specifico per la telemedicina?No. Si utilizza il codice della professione sanitaria esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. La telemedicina è una modalità di erogazione della stessa attività, non una nuova attività economica. Se hai dubbi sul codice corretto, è preferibile una verifica prima dell’apertura della partita IVA.Se sono in regime forfettario cambia qualcosa per fatturare le visite online?Sì, ma non nel senso che molti immaginano. Nel regime forfettario non esponi l’IVA per natura del regime (codice N2.2) e non per esenzione sanitaria, mentre tutti gli altri obblighi restano: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, imposta di bollo e corretta numerazione dei documenti.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitariaGestire una professione sanitaria in telemedicina significa muoversi tra esenzione IVA, Sistema TS, divieto di fattura elettronica e tracciabilità dei pagamenti: quattro regole diverse che devono convivere nello stesso documento. Sapere come fatturare le visite online non è un dettaglio burocratico, è ciò che protegge il tuo studio da sanzioni e i tuoi pazienti dalla perdita delle detrazioni.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti nella gestione completa della partita IVA in regime forfettario e negli adempimenti del Sistema TS: apertura della posizione, corretta impostazione della fatturazione in telemedicina, contabilità, dichiarazioni e scadenze. I nostri operatori si occupano di tutto, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia. Se ti serve anche uno strumento per emettere e conservare i documenti, puoi valutare una soluzione software come fatturazioneitalia.it: ai pazienti emetti fatture sanitarie in PDF senza SDI, alle strutture fatture elettroniche via SDI, e invii le spese al Sistema TS con un clic (o in automatico ogni notte, a scelta), con variazioni, cancellazioni e opposizione del paziente gestite. Il Sistema TS è incluso nel piano Pro, a 89 € + IVA l’anno (108,58 € IVA inclusa, 500 fatture), con prova gratuita di 14 giorni senza carta; puoi anche scegliere se il contributo della cassa va in aggiunta alla tariffa della visita o è già compreso. Con il pacchetto completo del CAF, il software è compreso in un unico canone annuale.Vuoi sapere quanto ti costa avere la tua contabilità sanitaria seguita da professionisti? Contattaci per richiedere un preventivo personalizzato e per fissare un appuntamento, in sede o da remoto.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione in telemedicina e per la gestione della tua partita IVA sanitaria? Il CAF Centro Fiscale di Udine (Viale Tullio 13) è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 10:00:002026-10-11 22:33:17Telemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariIVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026: Quando Sono Esenti (Art. 10) e Quando Vanno Fatturate con IVACapire come funziona l’IVA prestazioni sanitarie 2026 è uno dei dubbi più frequenti tra medici, psicologi, fisioterapisti, odontoiatri, infermieri e ostetriche con partita IVA. La regola di base sembra semplice: le prestazioni sanitarie sono esenti da IVA. Nella pratica, però, la stessa identica visita può essere esente oppure imponibile al 22% a seconda di chi la richiede e del motivo per cui viene eseguita.Il risultato è che moltissimi professionisti emettono fatture con il codice natura sbagliato, dimenticano la marca da bollo oppure applicano l’esenzione a prestazioni che, secondo l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza europea, andrebbero fatturate con IVA. Il codice natura è la sigla che, nella fattura elettronica, spiega al Fisco perché su quel documento non compare l’imposta: sbagliarlo espone a sanzioni e a richieste di recupero d’imposta anche a distanza di anni.In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici ed esempi concreti, tutto ciò che serve sapere sull’IVA prestazioni sanitarie 2026: il principio generale dell’art. 10 nn. 18 e 19 del DPR 633/1972, il decisivo requisito della finalità terapeutica, i casi in cui scatta l’IVA ordinaria al 22%, le regole di fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria, il meccanismo del pro-rata, la gestione in regime forfettario con il codice N2.2 e la marca da bollo. Se dopo la lettura hai ancora dubbi sulla tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca nella gestione della partita IVA sanitaria.Indice dei contenutiPerché l’IVA prestazioni sanitarie 2026 genera tanta confusioneIl principio generale: esenzione IVA art. 10 nn. 18 e 19 DPR 633/72Il requisito della finalità terapeutica: la vera chiave di letturaQuando le prestazioni sanitarie vanno fatturate con IVA al 22%Fatturazione elettronica e Sistema TS: le regole per i sanitariPro-rata IVA: cosa succede se hai operazioni esenti e imponibiliRegime forfettario e IVA prestazioni sanitarie 2026: il codice N2.2Marca da bollo sulle fatture sanitarie: la regola dei 77,47 euroErrori comuni da evitare sull’IVA prestazioni sanitarie 2026Domande frequenti sull’IVA prestazioni sanitarie 2026Assistenza fiscale per professionisti sanitari a Udine e onlinePerché l’IVA prestazioni sanitarie 2026 genera tanta confusioneLa difficoltà nasce da un equivoco molto diffuso: si pensa che l’esenzione dipenda dalla professione di chi emette la fattura. In realtà dipende dalla natura della prestazione. Un medico non è “esente IVA” in quanto medico: è esente quando svolge un’attività di diagnosi, cura o riabilitazione della persona. Se lo stesso medico tiene una lezione a un corso di formazione, quella fattura va emessa con IVA al 22%.A complicare il quadro contribuiscono tre elementi. Il primo è la stratificazione normativa: l’art. 10 del DPR 633/1972 risale al 1972 e viene interpretato alla luce di direttive europee e di numerose sentenze. Il secondo è la fatturazione elettronica, che dal 2019 ha introdotto per i sanitari un regime speciale, con divieto di invio allo SdI per le fatture ai privati. Il terzo è la diffusione del regime forfettario, che sovrappone una seconda logica: chi è forfettario non applica mai l’IVA, nemmeno l’esenzione.Il consiglio che diamo sempre ai professionisti sanitari è di ragionare per tipologia di prestazione e per destinatario della fattura, non per categoria professionale. È il metodo che seguiremo in tutta questa guida sull’IVA prestazioni sanitarie 2026. Il principio generale: esenzione IVA art. 10 nn. 18 e 19 DPR 633/72Il punto di partenza dell’IVA prestazioni sanitarie 2026 è l’art. 10 del DPR 633/1972, la legge che disciplina l’imposta sul valore aggiunto in Italia. Due numeri di quell’articolo interessano direttamente il mondo sanitario:Art. 10 n. 18: esenta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, logopedisti, podologi e le altre professioni sanitarie regolamentate).Art. 10 n. 19: esenta le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore, comprese le prestazioni accessorie come la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto.Che cosa significa “esente” in parole semplici? Significa che l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, ma la legge stabilisce che l’imposta non venga applicata. La fattura si emette regolarmente, si numera, si registra e concorre al volume d’affari, ma non si aggiunge il 22% al compenso. L’esenzione è cosa diversa dall’esclusione e dalla non imponibilità, anche se il risultato pratico per il paziente è lo stesso: paga solo l’onorario. Il codice natura da usare in fattura: N4Nelle fatture esenti ai sensi dell’art. 10 il codice da indicare è N4 (operazioni esenti). Accanto all’importo va inserita la dicitura “operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972“. Il codice N4 vale sia per le fatture cartacee o in PDF verso i pazienti privati, sia per le fatture elettroniche verso soggetti diversi dalle persone fisiche.Attenzione a un dettaglio che sfugge spesso: l’esenzione riguarda le professioni sanitarie abilitate e iscritte agli albi o agli elenchi previsti. Se svolgi un’attività di benessere o di consulenza non sanitaria, anche se attinente alla salute, l’esenzione non si applica. Per orientarti sull’inquadramento corretto della tua attività puoi consultare la nostra guida al codice ATECO per le professioni sanitarie 2026.Il requisito della finalità terapeutica: la vera chiave di letturaQui arriviamo al cuore del problema. Perché una prestazione sia esente non basta che sia eseguita da un professionista sanitario: deve avere una finalità terapeutica, cioè deve essere diretta a tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona.Questo principio non è un’invenzione dell’Agenzia delle Entrate: nasce dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare dalla nota sentenza Kügler e da una lunga serie di pronunce successive, ed è stato recepito dalla Corte di Cassazione italiana. Il ragionamento è lineare: l’esenzione esiste per non rendere più costose le cure ai cittadini. Se una prestazione non serve a curare, non c’è motivo di agevolarla.La conseguenza operativa è importante per l’IVA prestazioni sanitarie 2026: davanti a ogni fattura devi chiederti a che scopo hai eseguito quella prestazione. Immagina che il dottor Rossi, dermatologo, visiti una paziente per una lesione cutanea sospetta: siamo nella diagnosi, quindi esenzione N4. Se la stessa paziente torna il mese dopo per un trattamento puramente estetico, senza alcuna indicazione clinica, quella prestazione è imponibile al 22%. Stesso medico, stesso studio, stessa paziente: due regimi IVA diversi.Vale la pena ricordare che, in caso di controllo, l’onere di dimostrare la finalità di cura ricade sul professionista. Per questo è fondamentale che la documentazione clinica e la descrizione in fattura siano coerenti con il trattamento eseguito. Quando le prestazioni sanitarie vanno fatturate con IVA al 22%Vediamo ora i casi più ricorrenti in cui l’esenzione non opera e la fattura va emessa con aliquota ordinaria del 22%. Sono le situazioni che generano il maggior numero di errori e, di conseguenza, di contestazioni in materia di IVA prestazioni sanitarie 2026. Medicina estetica non terapeuticaÈ il caso di scuola. I trattamenti di medicina estetica eseguiti per finalità esclusivamente extra-terapeutiche, cioè per migliorare l’aspetto fisico senza che vi sia una patologia da curare, sono imponibili IVA al 22%. Rientrano tipicamente in questa categoria i trattamenti puramente cosmetici richiesti dal paziente per ragioni personali.Restano invece esenti gli interventi che, pur avendo un risvolto estetico, hanno una funzione ricostruttiva o curativa: la chirurgia dopo un incidente o un intervento oncologico, la correzione di malformazioni, i trattamenti prescritti per una patologia documentata. La differenza, ancora una volta, è la finalità terapeutica, che deve emergere dalla documentazione clinica.Medicina del lavoro, medico competente e visite fiscaliQuesto è il capitolo più delicato e va affrontato con prudenza, perché il trattamento IVA dipende dal contenuto concreto dell’incarico. Il criterio guida è sempre lo stesso: se la prestazione è resa nell’interesse del paziente e ha una funzione di tutela della salute, l’esenzione tendenzialmente si applica; se invece serve soltanto a fornire a un terzo (datore di lavoro, ente, assicurazione) un giudizio o una certificazione a fini organizzativi, di responsabilità o economici, l’esenzione viene meno.Per l’attività del medico competente in azienda esiste un orientamento consolidato che riconosce la natura di prevenzione sanitaria della sorveglianza sui lavoratori, con conseguente esenzione. Diverso può essere il caso delle certificazioni rilasciate su richiesta del datore di lavoro per finalità non preventive. Non è possibile dare una regola valida per tutti: ogni incarico va valutato caso per caso, leggendo il contratto e il contenuto effettivo della prestazione. Se ti trovi in questa situazione, un confronto con i nostri consulenti prima di emettere fattura ti evita rettifiche successive.Perizie medico-legali, CTU e CTPLe perizie medico-legali e le consulenze tecniche rese al giudice (CTU) o a una parte processuale (CTP) sono generalmente imponibili al 22%. La ragione è evidente: il medico non cura nessuno, ma formula una valutazione tecnica nell’interesse di un terzo, cioè del tribunale, di una compagnia assicurativa o di un ente. Manca del tutto la finalità di diagnosi e cura.Supponiamo che la dottoressa Bianchi, ortopedica, venga nominata consulente in una causa per risarcimento danni: la parcella al tribunale va emessa con IVA ordinaria, non con codice N4.Docenza, formazione e relazioni a convegniInsegnare non è curare. I compensi per docenza, corsi ECM, moduli formativi, interventi come relatore a convegni e attività di tutoraggio sono soggetti a IVA al 22%, salvo le specifiche ipotesi di esenzione previste per la formazione resa da enti riconosciuti. Se il professionista è in regime ordinario, questi compensi vanno fatturati con imposta e concorrono al calcolo del pro-rata di cui parliamo più avanti.Consulenze scientifiche per aziende farmaceuticheAnche le consulenze scientifiche rese ad aziende farmaceutiche, a produttori di dispositivi medici o a società di ricerca sono imponibili IVA: si tratta di prestazioni professionali di natura consulenziale, non di attività di cura verso una persona. Rientrano nella stessa logica la partecipazione a comitati scientifici, la stesura di articoli su commissione e le attività di advisory board.Il caso degli osteopati: perché oggi fatturano al 22%Tra tutte le attività che ruotano attorno al mondo della salute, quella dell’osteopata è probabilmente il caso più discusso. La domanda che arriva più spesso al nostro CAF è sempre la stessa: “se curo le persone, perché devo applicare l’IVA?”. La risposta sta in un dettaglio tecnico che fa tutta la differenza: l’esenzione IVA dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/72 non dipende dal fatto che la prestazione faccia bene alla salute, ma dal fatto che chi la esegue appartenga a una professione sanitaria riconosciuta e regolamentata.E qui sta il punto: al 2026 l’osteopatia in Italia non è ancora una professione sanitaria riconosciuta e regolamentata ai fini dell’esenzione IVA. Nonostante la Legge 3/2018 (art. 7) e il DPR 131/2021, che ne ha definito il profilo professionale, abbiano avviato il percorso di riconoscimento, a oggi l’osteopata non rientra tra i soggetti abilitati a emettere fatture esenti ai sensi dell’art. 10 n. 18. Questa posizione è stata confermata dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026: le prestazioni di osteopatia vanno fatturate con IVA ordinaria al 22%. Chi è in regime forfettario continua a emettere fattura senza IVA, ma per natura del regime (codice natura N2.2) e non per esenzione sanitaria.Dal punto di vista dell’inquadramento, l’osteopata utilizza il codice ATECO 2025 86.96.09 (il codice corrispondente nella vecchia classificazione ATECO 2007 era il 86.90.29, che però non va più indicato come codice “attuale”). Sul fronte previdenziale non esiste una cassa di categoria dedicata: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS. Trovi tutti i dettagli su apertura e gestione della partita IVA nella nostra guida dedicata: Partita IVA Osteopata 2026. Per l’approfondimento sul codice attività corretto vedi invece tabella dei codici ATECO delle professioni sanitarie.C’è poi una conseguenza pratica che sorprende molti: l’osteopata non rientra nel divieto di fattura elettronica verso le persone fisiche. Quel divieto riguarda le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (sia per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia per gli altri) e per l’Agenzia quelle dell’osteopata non lo sono. L’osteopata, non essendo tra i soggetti obbligati, emette regolarmente fattura elettronica ordinaria tramite SdI (il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate) e non deve inviare alcun dato al Sistema TS.Per capire la differenza in modo immediato, ecco come si dividono oggi le due famiglie di professionisti:Professioni sanitarie riconosciute (medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ostetriche): prestazioni esenti IVA art. 10 n. 18, obbligo di invio al Sistema TS e divieto di fattura elettronica verso i privati. Il veterinario è un caso a sé: cura gli animali e non le persone, quindi applica l’IVA ordinaria al 22%, pur trasmettendo le spese veterinarie al Sistema TS.Attività non riconosciute come sanitarie (osteopati, naturopati, operatori olistici, chiropratici non medici): IVA sempre al 22%, fattura elettronica ordinaria via SdI, nessun invio al Sistema TS.Un’ultima avvertenza, doverosa: il quadro normativo sul riconoscimento della professione di osteopata è in evoluzione: il DPCM 25 marzo 2026 (G.U. del 22 maggio 2026) ha fissato i criteri di equipollenza dei titoli pregressi e dal 14 settembre 2026 si possono presentare le domande di iscrizione agli elenchi speciali presso gli Ordini TSRM-PSTRP. Finché però non arriva un nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, la regola resta l’IVA al 22%. Vale quindi la pena verificare periodicamente gli aggiornamenti, anche perché un eventuale riconoscimento pieno cambierebbe regime IVA e adempimenti. Se hai dubbi sul tuo caso, il CAF Centro Fiscale di Udine valuta la tua posizione e ti rilascia un preventivo personalizzato, sia in ufficio che online.Fatturazione elettronica e Sistema TS: le regole per i sanitariUn capitolo a parte dell’IVA prestazioni sanitarie 2026 riguarda il come si emette il documento. Dal 2019, per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, vige il divieto di emettere fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, i cui dati vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria per alimentare la dichiarazione precompilata.In pratica, al paziente privato si consegna una fattura cartacea o in PDF, mentre i dati della spesa vengono inviati al Sistema TS secondo i termini stabiliti dalla normativa. Il divieto ha riguardato negli anni sia chi è tenuto all’invio dei dati al Sistema TS, sia chi documenta prestazioni sanitarie verso persone fisiche pur non essendo tenuto alla trasmissione.Su questo punto una precisazione utile: fino al 2025 il divieto era prorogato di anno in anno, mentre l’art. 2 del D.Lgs. 81/2025 ha eliminato dall’art. 10-bis del D.L. 119/2018 l’elenco dei periodi d’imposta, rendendo la regola stabile anche per il 2026. Restano invece soggetti ad aggiornamento i termini di invio dei dati al Sistema TS, rivisti di recente. Prima di impostare il tuo ciclo di fatturazione, verifica sempre l’ultima disposizione in vigore sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale Sistema Tessera Sanitaria, oppure fatti confermare la regola applicabile al tuo caso dal nostro ufficio. Approfondimenti utili: la fatturazione al Sistema TS per fisioterapisti e psicologi e la guida al Sistema TS per i professionisti sanitari.Attenzione a non estendere il divieto oltre il suo perimetro: verso soggetti diversi dalle persone fisiche (aziende, cliniche, poliambulatori, enti pubblici, assicurazioni) resta pienamente in vigore l’obbligo di fattura elettronica ordinaria via SdI, secondo il D.Lgs. 127/2015, con l’indicazione del corretto codice natura. Ricordiamo che dal 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è universale e riguarda anche i forfettari, senza alcuna soglia di ricavi, fatta salva proprio l’eccezione delle prestazioni sanitarie verso privati. Pro-rata IVA: cosa succede se hai operazioni esenti e imponibiliChi opera in regime ordinario e svolge sia prestazioni esenti sia prestazioni imponibili (il classico caso del medico che affianca alla clinica una parte di medicina estetica, o del professionista che fattura anche docenze) deve fare i conti con il pro-rata di detraibilità.Spieghiamolo in parole semplici. Normalmente chi ha la partita IVA può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti: se compri un macchinario e paghi l’IVA al fornitore, quell’imposta la recuperi. Ma questo diritto spetta solo nella misura in cui gli acquisti servono a produrre operazioni imponibili. Poiché le prestazioni sanitarie sono esenti, l’IVA sugli acquisti a esse collegata non è recuperabile.Il pro-rata è il meccanismo che risolve il problema quando le due attività convivono: si calcola una percentuale di detrazione basata sul rapporto tra le operazioni che danno diritto alla detrazione e il totale delle operazioni effettuate nell’anno. Quella percentuale viene poi applicata a tutta l’IVA sugli acquisti. Non esiste una percentuale “standard”: varia ogni anno e per ogni professionista, in base alla composizione effettiva del fatturato.Le conseguenze pratiche sono due. La prima: se hai una quota rilevante di attività esente, il credito IVA che puoi recuperare sugli acquisti si riduce sensibilmente, e questo incide sui costi reali dello studio. La seconda: la contabilità IVA diventa più complessa e richiede una gestione ordinata durante tutto l’anno, non solo a dicembre. È uno degli aspetti su cui i nostri consulenti seguono più spesso i professionisti sanitari in regime ordinario.Regime forfettario e IVA prestazioni sanitarie 2026: il codice N2.2Chi aderisce al regime forfettario vive una situazione completamente diversa. Il forfettario non applica mai l’IVA in fattura: né l’aliquota del 22%, né l’esenzione dell’art. 10. La ragione è che, per espressa previsione dell’art. 1 c. 58 della L. 190/2014, le sue operazioni sono effettuate senza applicazione dell’imposta.Il codice natura corretto è quindi N2.2, accompagnato dalla dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, c. 58, L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA“. È un errore molto frequente vedere fatture di fisioterapisti o psicologi forfettari con codice N4: formalmente sbagliato, perché l’assenza di imposta deriva dal regime agevolato e non dall’esenzione sanitaria. Il coefficiente di redditività del 78%Nel regime forfettario il reddito non si calcola sottraendo i costi reali, ma applicando ai ricavi un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base all’attività svolta. Per le attività professionali sanitarie il coefficiente è del 78%: su 40.000 euro di compensi, il reddito imponibile è di 31.200 euro, sul quale si calcolano l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali. L’imposta sostitutiva è un’unica imposta che prende il posto dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.Il forfettario semplifica moltissimo, ma non cancella il tema dell’art. 10: se un domani superi i limiti del regime agevolato e passi al regime ordinario, tutte le distinzioni tra prestazioni esenti e imponibili tornano immediatamente attuali, pro-rata compreso. Per questo consigliamo di ragionare fin dall’inizio sulla corretta qualificazione delle prestazioni. Se stai valutando l’apertura della partita IVA, può esserti utile la guida su come aprire la partita IVA come odontoiatra tra ATECO, ENPAM e Sistema TS.Marca da bollo sulle fatture sanitarie: la regola dei 77,47 euroUn adempimento tanto piccolo quanto dimenticato. Le fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro devono riportare la marca da bollo da 2 euro. La regola vale sia per le fatture esenti art. 10 con codice N4, sia per le fatture emesse in regime forfettario con codice N2.2.Soglia oltre la quale scatta il bollo: 77,47 euro di importo non assoggettato a IVA.Importo del bollo: 2 euro per ogni fattura.Il costo del bollo può essere addebitato al paziente o al cliente, salvo diverso accordo: in tal caso va indicato in fattura come rimborso.Sulle fatture cartacee o in PDF si applica il contrassegno fisico oppure si utilizza il bollo virtuale; sulle fatture elettroniche si valorizza l’apposito campo e l’imposta si versa periodicamente.Le fatture con IVA al 22% non scontano il bollo, perché imposta di bollo e IVA sono alternative.Può sembrare un dettaglio trascurabile, ma l’omissione della marca da bollo è tra le irregolarità più facilmente rilevabili in sede di controllo, con sanzioni proporzionali all’imposta non versata.Errori comuni da evitare sull’IVA prestazioni sanitarie 2026Dall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari che seguiamo, questi sono gli errori che ricorrono con maggiore frequenza in tema di IVA prestazioni sanitarie 2026:Applicare l’esenzione a tutto ciò che si fattura, solo perché si è un professionista sanitario, ignorando docenze, perizie e consulenze.Usare il codice N4 in regime forfettario invece del corretto N2.2, o viceversa dopo il passaggio al regime ordinario.Dimenticare la marca da bollo sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro.Inviare allo SdI fatture di prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, violando il divieto posto a tutela della riservatezza dei dati.Trascurare il pro-rata in regime ordinario, detraendo integralmente l’IVA sugli acquisti anche a fronte di un volume rilevante di operazioni esenti.Descrizioni generiche in fattura (“prestazione professionale”) che non permettono di dimostrare la finalità terapeutica in caso di verifica.Non allineare fattura e dati inviati al Sistema TS, con il rischio di incongruenze nella dichiarazione precompilata del paziente.La buona notizia è che quasi tutti questi errori si prevengono con una impostazione corretta a monte: definire una volta per tutte quali prestazioni eroghi, come vanno qualificate e quale codice natura associare a ciascuna nel software di fatturazione. Domande frequenti sull’IVA prestazioni sanitarie 2026Lo psicologo deve applicare l’IVA in fattura?Le prestazioni di psicoterapia e di diagnosi e cura rese dallo psicologo iscritto all’albo rientrano nell’esenzione dell’art. 10 n. 18, con codice N4 se si è in regime ordinario. Diverso è il caso di consulenze organizzative alle aziende, selezione del personale, formazione o perizie in ambito giudiziario: qui si applica l’IVA al 22%. Se lo psicologo è in regime forfettario, non applica mai IVA e utilizza il codice N2.2.La visita di medicina estetica è sempre con IVA?No. È imponibile al 22% quando ha finalità esclusivamente estetica. Se invece il trattamento ha una funzione ricostruttiva o curativa documentata (esiti di traumi, interventi oncologici, patologie dermatologiche, malformazioni), resta esente. Decisiva è la documentazione clinica che attesta la finalità di cura.Il fisioterapista che collabora con un centro sportivo emette fattura con IVA?Dipende dal contenuto della prestazione. Se il fisioterapista eroga trattamenti riabilitativi alle persone, anche tramite la struttura, siamo nell’ambito dell’esenzione art. 10. Se invece fattura al centro un’attività diversa, ad esempio preparazione atletica, docenza o consulenza organizzativa, la prestazione è imponibile al 22%. La qualificazione va fatta sul singolo contratto: è uno dei casi in cui conviene una verifica preventiva con il nostro ufficio.Cosa succede se sbaglio il codice natura in fattura?Un codice natura errato rende la fattura irregolare e, se l’errore comporta la mancata applicazione dell’IVA dovuta, l’Agenzia delle Entrate può recuperare l’imposta con sanzioni e interessi. In molti casi si può rimediare emettendo una nota di variazione e una nuova fattura corretta, entro i termini previsti. Meglio però intercettare l’errore subito: i nostri operatori possono effettuare una verifica delle fatture già emesse.In regime forfettario devo mettere la marca da bollo?Sì. Anche le fatture in regime forfettario con codice N2.2 seguono la regola generale: oltre 77,47 euro serve la marca da bollo da 2 euro. Il costo può essere riaddebitato al cliente, indicandolo espressamente in fattura.Devo emettere fattura elettronica alla clinica per cui collaboro?Sì. Il divieto di fatturazione elettronica riguarda solo le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Verso cliniche, poliambulatori, società ed enti pubblici vige il normale obbligo di e-fattura via SdI, con il codice natura corretto in base al tuo regime (N4 oppure N2.2).Posso avere sia prestazioni esenti sia imponibili con la stessa partita IVA?Sì, e accade spesso. In regime ordinario comporta però la gestione del pro-rata di detraibilità e una contabilità IVA più articolata. In regime forfettario il problema non si pone sul fronte IVA, ma occorre comunque verificare il corretto inquadramento delle attività e il coefficiente di redditività applicabile.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Guide correlate per professioneOgni professione sanitaria ha regole proprie su IVA, cassa previdenziale e Sistema TS. Qui trovi la guida dedicata alla tua:Aprire Partita IVA Medico 2026: ATECO, ENPAM e Sistema TS »Partita IVA Fisioterapista 2026: ATECO 86.95.00 e Gestione Separata »Partita IVA Infermiere 2026: ATECO, ENPAPI e fatturazione elettronica »Partita IVA Odontoiatra 2026: ENPAM, esenzione IVA e Tessera Sanitaria »Partita IVA Veterinario 2026: ENPAV, IVA al 22% e forfettario »Partita IVA Ostetrica 2026: ATECO 86.94.02, inquadramento previdenziale e prestazioni esenti »Partita IVA Osteopata 2026: ATECO 86.96.09, IVA 22% e Gestione Separata »Assistenza fiscale per professionisti sanitari a Udine e onlineGestire correttamente l’IVA prestazioni sanitarie 2026 non è un esercizio teorico: incide sul prezzo che chiedi al paziente, sull’IVA che puoi recuperare, sulla tua tranquillità in caso di controllo. Tra esenzione art. 10, casi imponibili al 22%, pro-rata, regime forfettario e regole del Sistema TS, il margine di errore è ampio e le conseguenze economiche non sono trascurabili.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, infermieri e le altre professioni sanitarie in ogni fase: apertura della partita IVA, scelta del regime più conveniente, impostazione della fatturazione con i corretti codici natura, invio dei dati al Sistema TS, contabilità e dichiarazioni. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia. Per conoscere i costi dell’assistenza puoi richiedere un preventivo personalizzato, calibrato sul volume e sul tipo di attività.Se cerchi anche uno strumento operativo per emettere le fatture in modo corretto, gestire i codici natura N4 e N2.2, la marca da bollo e l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, puoi valutare un software di fatturazione elettronica pensato per i professionisti come fatturazioneitalia.it: automatizza i controlli formali e riduce sensibilmente il rischio di errore. Con il piano Pro (89 € + IVA l’anno, 108,58 € IVA inclusa, Sistema TS incluso nel piano Pro) ai pazienti emetti fatture sanitarie in PDF senza SDI e alle strutture fatture elettroniche via SDI; le spese si inviano al Sistema TS con un clic, con variazioni, cancellazioni, invio automatico notturno a scelta e opposizione del paziente gestita, entro la scadenza annuale del 31 gennaio dell’anno dopo. Il bollo da 2 euro sulle fatture esenti si può lasciare a carico del cliente o dell’emittente e, se sei iscritto a una cassa, scegli se il contributo va in aggiunta al prezzo o è già compreso. Si può provare con 14 giorni di prova gratuita senza carta.Hai bisogno di assistenza per l’IVA sulle prestazioni sanitarie e per la gestione della tua partita IVA? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online: Contattaci per fissare un appuntamento, chiamaci allo 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Settembre 10, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-10 12:00:002026-10-11 22:32:43IVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026: Quando Sono Esenti (Art. 10) e Quando Vanno Fatturate con IVA
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariFatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDILa fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è uno degli ambiti più delicati e spesso fraintesi della normativa fiscale italiana. Se sei un medico, psicologo, fisioterapista, infermiere, dentista o veterinario con partita IVA, devi conoscere con precisione le regole che si applicano alla tua attività: non tutte le fatture possono essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), e ignorare questo divieto espone a sanzioni significative.In questo articolo troverai una guida completa e aggiornata sulla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nel 2026: dall’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 18 del DPR 633/72 al divieto di invio a SDI stabilito dall’art. 10-bis del DL 119/2018, passando per gli obblighi del Sistema Tessera Sanitaria (STS) e le regole per la fatturazione verso soggetti B2B.Se hai dubbi sulla tua situazione specifica o vuoi mettere in regola il tuo studio professionale, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza dedicata ai professionisti sanitari, sia in ufficio che online.Indice dei contenutiEsenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018, oggi strutturaleChi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e CategorieCome Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDISistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio SeparatoPrestazioni Miste: Con e Senza Dati SanitariSanzioni per Invio Errato a SDISoftware di Fatturazione Consigliati per Professionisti SanitariDomande FrequentiEsenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72Il punto di partenza è capire perché le prestazioni sanitarie sono trattate diversamente rispetto ad altri servizi professionali. L’art. 10, n. 18 del DPR 633/72 — la legge IVA italiana — stabilisce che sono esenti da IVA “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie”. In parole semplici: se la tua prestazione ha finalità terapeutica o diagnostica nei confronti di una persona fisica, non applichi l’IVA in fattura.Questa esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica a una vasta categoria di professionisti della salute: medici di base e specialisti, odontoiatri e dentisti, psicologi e psicoterapeuti, fisioterapisti e osteopati (quest’ultimi con alcune specificità), infermieri professionali, dietisti, logopedisti, ottici e optometristi, veterinari (per le prestazioni su animali da compagnia e da reddito). Vale la pena sottolineare che l’esenzione si applica alla natura terapeutica della prestazione, non semplicemente alla qualifica del professionista: se un medico emette fattura per una consulenza aziendale senza finalità di cura individuale, quella prestazione potrebbe non essere esente.L’esenzione IVA comporta una conseguenza fiscale importante: le fatture emesse per prestazioni esenti ai sensi dell’art. 10 n. 18 non riportano l’IVA e la dicitura da inserire in fattura è “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/72”. Non si tratta di un errore o di una scelta facoltativa: è un obbligo normativo, e applicare l’IVA su queste prestazioni sarebbe fiscalmente scorretto. Nella fatturazione elettronica SDI (per i casi in cui sia ammessa, es. B2B senza dati sanitari personali), il codice natura da usare è N4 (operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72). Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018, oggi strutturaleVeniamo al cuore della questione che riguarda quasi tutti i professionisti sanitari: il divieto di emettere fattura elettronica tramite SDI per le fatture che contengono dati sanitari relativi a persone fisiche.L’art. 10-bis del DL 119/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 136/2018) ha introdotto questo divieto specificatamente per tutelare la privacy dei pazienti. La logica è semplice: il Sistema di Interscambio gestisce e archivia le fatture elettroniche e, sebbene i dati siano protetti, il legislatore ha ritenuto che le informazioni sanitarie — incluse diagnosi, terapie, farmaci prescritti — non debbano transitare attraverso quel canale per le prestazioni rese a persone fisiche.Il divieto, nato come temporaneo e prorogato più volte di anno in anno, è stato reso strutturale (cioè senza più una scadenza) dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2025: vale quindi per il 2026 e per gli anni successivi, senza bisogno di nuove proroghe. I professionisti sanitari che emettono fatture a persone fisiche NON devono e NON possono inviarle tramite SDI se contengono dati sanitari. Farlo costituisce una violazione della normativa sulla privacy oltre che un’irregolarità fiscale. Il divieto è ulteriormente rafforzato dall’art. 9-bis c. 2 del DL 135/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 12/2019), che ha chiarito l’ambito applicativo escludendo dall’obbligo di fattura elettronica le prestazioni sanitarie verso persone fisiche soggette all’invio al STS. Chi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e CategorieIl divieto di invio a SDI riguarda i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Si tratta di tutti i professionisti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche e che sono tenuti, per legge, a trasmettere le spese mediche sostenute dai pazienti al STS ai fini del 730 precompilato.Nello specifico, il divieto si applica a:Medici di medicina generale e specialisti (cardiologi, dermatologi, neurologi, ortopedici, ecc.)Odontoiatri e dentistiPsicologi e psicoterapeutiFisioterapisti (se iscritti agli albi professionali)Infermieri liberi professionistiVeterinari per le prestazioni sanitarie su animali domestici (che danno diritto alla detrazione)Ottici e optometristiFarmacisti per le prestazioni (non la vendita di farmaci)I veterinari meritano un chiarimento: il divieto SDI si applica per le prestazioni su animali da compagnia (per le quali il cliente può portare in detrazione la spesa nel 730). Per le prestazioni su animali da reddito o allevamento, il trattamento è diverso e occorre valutare caso per caso.I professionisti NON sanitari che occasionalmente erogano servizi con codice ATECO sanitario non sono automaticamente soggetti al divieto: la norma si applica ai professionisti abilitati e iscritti agli albi delle professioni sanitarie. Se hai dubbi sulla tua specifica categoria, il CAF Centro Fiscale può analizzare la tua situazione e fornirti un parere personalizzato. Come Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)Se il divieto vieta l’invio a SDI, come si emette correttamente la fattura elettronica per prestazioni sanitarie verso privati? La soluzione normativa prevede due passaggi distinti:1. Emissione della fattura in formato cartaceo o digitale (non elettronico SDI) La fattura per la prestazione sanitaria verso una persona fisica può essere emessa in formato cartaceo tradizionale oppure come documento PDF (o altro formato digitale) consegnato o inviato direttamente al paziente via email. NON deve transitare dal SDI. Questo documento deve contenere tutti i dati fiscali obbligatori: codice fiscale del paziente, data, descrizione della prestazione, importo, dicitura di esenzione IVA art. 10 n. 18.2. Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) I dati della spesa sanitaria devono però essere trasmessi telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria entro i termini previsti (vedi sezione dedicata). È tramite il STS — e non tramite SDI — che i dati arrivano all’Agenzia delle Entrate per la compilazione del 730 precompilato del paziente.In sintesi: due sistemi separati, due finalità diverse. SDI serve per la fatturazione elettronica tra soggetti IVA e per l’Amministrazione Finanziaria. STS serve per la trasmissione delle spese sanitarie detraibili dei cittadini. Per le prestazioni sanitarie verso privati, si usa solo il secondo. Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDIFin qui abbiamo parlato delle fatture verso persone fisiche (privati). Ma cosa accade quando il professionista sanitario eroga prestazioni a soggetti B2B — cioè ad aziende, società, enti, o altri professionisti con partita IVA?In questo caso il divieto di invio a SDI non si applica, a condizione che la fattura non contenga dati sanitari riferibili a persone fisiche identificabili. Vediamo alcuni esempi pratici.Un medico del lavoro che eroga visite di idoneità per conto di un’azienda e fattura all’azienda (non al lavoratore) può inviare la fattura tramite SDI, purché il documento non riporti i nomi dei singoli lavoratori visitati né diagnosi individuali. La descrizione può essere generica: “Visite mediche periodiche di idoneità — periodo XX”.Uno psicologo che tiene corsi di formazione o consulenza organizzativa per un’azienda (attività non sanitaria in senso stretto) fattura regolarmente tramite SDI, applicando eventualmente IVA se la prestazione non ha finalità terapeutica.Un fisioterapista convenzionato con una clinica privata che fattura alla struttura per le sessioni erogate ai pazienti può inviare tramite SDI, senza dati nominativi dei singoli pazienti.La regola d’oro per la fatturazione B2B è: puoi inviare a SDI se il destinatario è un soggetto IVA E se la fattura non contiene dati sanitari personali di pazienti/pazienti identificabili. Quando hai dubbi sulla corretta impostazione delle tue fatture, affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica della tua documentazione fiscale. Sistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio SeparatoIl Sistema Tessera Sanitaria (STS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia attraverso cui i professionisti sanitari devono trasmettere i dati delle spese mediche sostenute dai pazienti. Questi dati alimentano il 730 precompilato e consentono ai cittadini di detrarre le spese mediche in dichiarazione dei redditi.Chi deve inviare i dati al STS: tutti i professionisti soggetti al divieto SDI elencati nella sezione precedente sono anche obbligati a trasmettere i dati al STS. I due obblighi — divieto SDI e invio STS — vanno di pari passo.Cosa trasmettere: per ogni fattura emessa a una persona fisica, occorre trasmettere al STS i dati essenziali: codice fiscale del paziente, data del documento e data del pagamento, tipologia della spesa (codice tipo spesa), importo pagato, pagamento tracciabile o in contanti, eventuale opposizione del paziente (in quel caso la spesa si trasmette senza codice fiscale). Non si trasmette la diagnosi né il dettaglio clinico.Quando trasmettere: dalle spese sostenute nel 2025 l’invio al STS è annuale e non più semestrale: i dati di tutte le spese dell’anno vanno trasmessi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF 29 ottobre 2025). Se il 31 gennaio cade di sabato o di domenica, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo: per le spese 2025 la scadenza è stata il 2 febbraio 2026, per le spese 2026 è il 1° febbraio 2027. Nulla vieta di inviare i dati anche durante l’anno, man mano che le prestazioni vengono pagate.Come si accede al STS: il portale Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) richiede credenziali specifiche. I professionisti devono registrarsi e accreditarsi. Molti software gestionali e di fatturazione per professionisti sanitari integrano direttamente il modulo di invio al STS, semplificando notevolmente il processo (vedi la sezione sui software consigliati).Prestazioni Miste: Con e Senza Dati SanitariUna situazione frequente che genera confusione riguarda i professionisti sanitari che svolgono attività miste: alcune prestazioni con dati sanitari (verso privati, soggette al divieto SDI) e altre senza dati sanitari o verso soggetti B2B (inviabili tramite SDI).Per esempio, uno psicologo che segue sia pazienti privati in terapia individuale, sia aziende per cui fa selezione del personale o formazione. Oppure un medico che ha sia pazienti privati che contratti di medico competente con aziende.In questi casi la soluzione è operare con una doppia gestione delle fatture:Per le prestazioni sanitarie verso privati: fattura cartacea o PDF, trasmissione al STS (dove obbligatorio), NO SDI.Per le prestazioni B2B senza dati sanitari personali: fattura elettronica tramite SDI, con o senza IVA a seconda della natura della prestazione.Il punto critico è la corretta classificazione di ogni prestazione: non è la qualità del professionista a determinare il regime, ma il tipo di prestazione e il destinatario. Un buon software gestionale per professionisti sanitari ti permette di configurare questa distinzione e applicarla automaticamente. Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a impostare correttamente il tuo regime di fatturazione evitando errori che potrebbero costare caro. Sanzioni per Invio Errato a SDICosa succede se un professionista sanitario invia erroneamente a SDI una fattura contenente dati sanitari di persone fisiche? Le conseguenze si articolano su due fronti distinti.Sul fronte della privacy (Garante per la Protezione dei Dati Personali): l’invio di dati sanitari — che sono dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR (Reg. UE 2016/679) — attraverso un canale non autorizzato (SDI) costituisce una violazione del trattamento dei dati personali. Il Garante Privacy può comminare sanzioni amministrative significative. Per i singoli professionisti, le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo globale o a importi fissi elevati, a seconda della gravità della violazione. In ogni caso, anche sanzioni più contenute rappresentano un costo rilevante e un rischio reputazionale.Sul fronte fiscale: l’invio a SDI di fatture che non avrebbero dovuto transitare da quel canale può generare anomalie nella posizione fiscale del professionista e del paziente, con conseguenti richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Può inoltre comportare il mancato riconoscimento della detrazione fiscale per il paziente, con possibili reclami e conseguenze civili.La prevenzione è la strada più saggia: strutturare correttamente il proprio sistema di fatturazione fin dall’inizio, con l’aiuto di professionisti esperti, è molto meno costoso di dover gestire contestazioni a posteriori.Software di Fatturazione Consigliati per Professionisti SanitariLa complessità delle regole di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rende essenziale l’uso di un software gestionale adeguato. Un buon programma deve essere in grado di distinguere automaticamente tra fatture da inviare a SDI e fatture da trasmettere al STS, applicare correttamente l’esenzione IVA art. 10 n. 18, generare la documentazione corretta per ogni tipo di prestazione e garantire la conformità normativa aggiornata.Sul mercato esistono diverse soluzioni dedicate ai professionisti sanitari. Fatturazione Italia, il servizio SaaS sviluppato da Be Smart SRLS, è pensato anche per i professionisti sanitari e tiene separati i due canali: ai pazienti fatture sanitarie in PDF, senza SDI, e alle strutture e aziende fatture elettroniche via SDI. La trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria è inclusa nel piano Pro (89 € + IVA l’anno, 108,58 € IVA inclusa, 500 fatture): si fa con un clic o in automatico ogni notte, a scelta, con variazioni, cancellazioni e opposizione del paziente gestita (la spesa parte senza codice fiscale). Per psicologi e psicoterapeuti gestisce anche il Bonus Psicologo e la seduta resa a un’altra persona (fattura al genitore, al Sistema TS il codice fiscale del figlio); chi ha una cassa previdenziale può indicare il contributo come già compreso nel prezzo (la seduta da 70 € resta 70 €). Puoi approfondire le caratteristiche del servizio su fatturazioneitalia.it, con prezzo bloccato per 3 anni per contratto dal primo pagamento e prova gratuita di 14 giorni senza carta.Tra le altre soluzioni disponibili per i professionisti della salute troviamo software specifici per odontoiatri e dentisti che integrano già la gestione del STS e dei codici spesa corretti. La scelta del software giusto dipende dalla dimensione dello studio, dal volume di fatture mensili e dalla necessità di integrazione con i software gestionali dello studio (agenda, cartelle cliniche).Il CAF Centro Fiscale di Udine può guidarti nella scelta della soluzione più adatta alla tua attività professionale. Domande FrequentiQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.La fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è un ambito in cui la correttezza formale e normativa è fondamentale. Sbagliare le modalità di emissione delle fatture può esporre a sanzioni sia fiscali che in materia di privacy, con conseguenze economiche e reputazionali significative per il professionista.I punti chiave da ricordare sono: le prestazioni sanitarie verso privati sono esenti IVA (art. 10 n. 18 DPR 633/72) e non devono transitare da SDI (art. 10-bis DL 119/2018, reso strutturale dal D.Lgs. 81/2025); i dati delle spese sanitarie vanno invece trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria; per le prestazioni B2B senza dati sanitari individuali, la fatturazione elettronica tramite SDI è invece ammessa e obbligatoria.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione delle tue prestazioni sanitarie? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato ai professionisti sanitari per impostare correttamente il regime fiscale, la gestione delle fatture e gli adempimenti al Sistema Tessera Sanitaria, sia in ufficio che online.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per un appuntamento, anche online. Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-27 18:19:152026-10-12 08:09:14Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI