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Guide tecniche sulla fatturazione elettronica: codici errore SDI, codici natura IVA, conservazione sostitutiva, divieto SdI sanitari, normativa.

Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione Elettronica

Fattura elettronica 2026: entro quanti giorni va inviata (immediata e differita)

fatturazione elettronica CAF Udine

Hai emesso una prestazione o ceduto un bene e ti chiedi entro quanti giorni devi inviare la fattura elettronica? La risposta dipende dal tipo di fattura scelto: 12 giorni per la fattura immediata, oppure entro il 15 del mese successivo per la fattura differita. Sbagliare i termini espone a sanzioni che, dal 1° settembre 2024, sono state aggiornate dal D.Lgs. 87/2024.

In questa guida trovi la risposta completa per ogni situazione: ordinari, forfettari, prestazioni B2C, casi particolari e cosa fare se hai dimenticato di emettere la fattura.

La regola generale: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione

La norma di riferimento è l’art. 21 comma 4 del DPR 633/1972, aggiornato in materia di fattura elettronica. Il termine generale per l’emissione e l’invio tramite Sistema di Interscambio (SDI) è di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Questo termine vale per la fattura immediata, cioè quella emessa nello stesso giorno dell’operazione o entro i 12 giorni successivi. È il caso più comune per la maggior parte delle prestazioni di servizi e per le cessioni di beni senza utilizzo del DDT (documento di trasporto).

Esempio pratico: hai completato una consulenza il 10 giugno 2026. Hai tempo fino al 22 giugno 2026 per inviare la fattura allo SDI.

Quando scatta l’effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72)

Per calcolare il termine dei 12 giorni, devi sapere esattamente quando si “effettua” l’operazione. L’art. 6 DPR 633/72 distingue:

  • Cessione di beni mobili: al momento della consegna o spedizione del bene (con DDT o documento equivalente)
  • Cessione di beni immobili: alla data dell’atto notarile
  • Prestazione di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo oppure, se la fattura è emessa prima del pagamento, alla data della fattura stessa (fatturazione anticipata)
  • Acconti e caparre: all’atto del pagamento parziale, limitatamente all’importo incassato

Attenzione: per i contratti continuativi o di somministrazione (es. affitti, abbonamenti, contratti di manutenzione), l’operazione si considera effettuata alla data di maturazione dei corrispettivi oppure, al massimo, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Fattura differita TD24: entro il 15 del mese successivo

La fattura differita è una semplificazione per chi effettua più consegne allo stesso cliente nello stesso mese. Invece di emettere una fattura per ogni consegna, puoi emettere una fattura riepilogativa mensile con il tipo documento TD24.

Il termine è entro il 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni. Quindi:

Consegne nel meseScadenza fattura differita TD24
Giugno 202615 luglio 2026
Luglio 202615 agosto 2026
Agosto 202615 settembre 2026

Condizioni per usare la fattura differita (art. 21 c. 4 lett. a) DPR 633/72):

  • Deve trattarsi di cessioni di beni (non prestazioni di servizi)
  • Le consegne devono essere documentate da DDT o documento equipollente
  • Le consegne devono essere effettuate nello stesso mese solare
  • Il cliente deve essere un soggetto passivo IVA (B2B)

Per le prestazioni di servizi la fattura differita non è applicabile: ogni prestazione richiede la propria fattura entro 12 giorni dal pagamento o dalla fatturazione anticipata.

Forfettari: stessi termini, obbligo SDI dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 anche i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fattura elettronica tramite SDI, senza soglie di fatturato (la soglia dei 25.000 euro è stata eliminata dal 2024). I termini di emissione sono gli stessi degli ordinari:

  • Fattura immediata: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
  • Nessun accesso alla fattura differita TD24 (i forfettari non applicano IVA)

Sul file XML, il forfettario usa il codice natura N2.2 (“Non soggette – altri casi”) e indica sempre l’annotazione “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni – Regime Forfettario”.

Per approfondire la fatturazione in regime forfettario consulta la nostra guida completa alla fatturazione elettronica 2026.

Caso particolare: prestazioni B2C (privati consumatori)

Per le operazioni verso consumatori finali (B2C), l’art. 22 del DPR 633/72 consente ai commercianti al dettaglio e ad alcune categorie di professionisti di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura. Se il cliente privato la richiede esplicitamente, la fattura va emessa entro 12 giorni dalla richiesta.

Per i soggetti che emettono ordinariamente fattura anche ai privati (es. avvocati, commercialisti, medici privati), il termine rimane di 12 giorni dall’effettuazione, identico al B2B.

Sanzioni per ritardo o omessa fattura: cosa rischi nel 2026

Le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione sono state riformate dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore per violazioni commesse dall’1/9/2024):

Tipo violazioneSanzioneNorma
Omessa/ritardata fattura con IVADal 25% al 70% dell’IVA non fatturata (min. 300 euro)Art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97 post D.Lgs. 87/2024
Omessa/ritardata fattura senza IVA (forfettari, esenti)Dal 25% al 70% del corrispettivo, min. 300 euroArt. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97
Violazioni formali senza impatto IVADa 250 a 2.000 euroArt. 6 c. 3 D.Lgs. 471/97

Nota: per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie sanzioni (dal 90% al 180% dell’IVA, minimo 250 euro).

Ravvedimento operoso: cosa fare se hai dimenticato la fattura

Se hai superato il termine dei 12 giorni (o il 15 del mese per la differita), puoi regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), pagando una sanzione ridotta. Le percentuali aggiornate post D.Lgs. 87/2024 sono:

Tempistica ravvedimentoSanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla violazione0,0833% per giorno (sprint)
Entro 30 giorni1,25% (breve)
Entro 90 giorni1,39% (medio)
Entro 1 anno3,125% (lungo)
Entro 2 anni3,572% (biennale)
Oltre 2 anni4,17%

Le percentuali si applicano alla sanzione base del 25% dell’IVA. Più ti ravvedi in fretta, meno paghi.

Per calcolare l’importo esatto e presentare il modello F24 correttamente, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale per un preventivo personalizzato.

Autofattura TD27: quando serve e come si emette

In caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore, il cessionario/committente soggetto passivo IVA è tenuto a emettere un’autofattura TD27 entro 4 mesi dall’operazione (o entro il mese successivo se la fattura non arriva entro 4 mesi dalla consegna del bene). L’autofattura viene inviata allo SDI ed è accompagnata dal versamento dell’IVA tramite F24.

Questo meccanismo evita la sanzione al committente ma non esonera il cedente dalla propria sanzione per omessa fatturazione.

Riepilogo: tabella dei termini 2026

Tipo fatturaTermine emissione/invio SDITipo doc XML
Fattura immediata (standard)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01
Fattura differita (beni + DDT)Entro il 15 del mese successivoTD24
Forfettari (immediata)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01 con N2.2
Nota di credito / rettificaEntro il termine di presentazione della dichiarazione IVATD04
Autofattura (omessa da fornitore)4 mesi dall’operazione (o mese succ. da consegna)TD27

Domande frequenti (FAQ)

Posso inviare la fattura prima dei 12 giorni?

Si, assolutamente. Il termine di 12 giorni è il massimo consentito, non un obbligo di aspettare. Puoi emettere e inviare la fattura immediatamente dopo aver effettuato l’operazione.

I 12 giorni sono giorni solari o lavorativi?

Sono giorni solari (di calendario), non lavorativi. Weekend e festivi sono inclusi nel computo. Se il 12° giorno cade di sabato o domenica, il termine si considera prorogato al primo giorno feriale successivo.

Cosa succede se lo SDI scarta la fattura?

Se lo SDI scarta la fattura (codice errore), hai 5 giorni lavorativi per correggerla e reinviarla senza incorrere in sanzioni, a condizione che la data di emissione originale sia rimasta entro i 12 giorni. Tieni il file di scarto come prova.

La fattura differita si applica anche ai servizi?

No. La fattura differita TD24 si applica solo alle cessioni di beni documentate da DDT. Per le prestazioni di servizi vale sempre il termine di 12 giorni dalla singola operazione.

Il forfettario può usare la fattura differita?

No. I contribuenti forfettari non applicano IVA e non emettono DDT nel senso fiscale del termine. Devono sempre emettere fattura immediata entro 12 giorni da ogni operazione.

Conclusione: rispettare i termini conviene sempre

Ricapitolando: 12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita con DDT. Se hai dubbi sul tipo di operazione o hai già superato i termini, il modo migliore per evitare sanzioni pesanti è agire subito con il ravvedimento operoso.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste professionisti e imprese nella gestione delle fatture elettroniche, nel calcolo del ravvedimento e nella verifica degli adempimenti IVA. Contattaci per un preventivo personalizzato: siamo disponibili anche online in tutta Italia.

Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 16:00:002026-06-16 16:00:00Fattura elettronica 2026: entro quanti giorni va inviata (immediata e differita)
Guide Fatturazione Elettronica

Fattura Elettronica Rifiutata dalla PA: Come Rimediare 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fattura elettronica rifiutata dalla PA e un problema che molti fornitori della Pubblica Amministrazione si trovano ad affrontare almeno una volta. A differenza della fattura “scartata” dal Sistema di Interscambio per errori tecnici, qui parliamo di una fattura trasmessa correttamente ma che la Pubblica Amministrazione decide di non accettare nel merito, inviando un esito negativo (codice EC02). In questa guida ti spieghiamo passo-passo come comportarti, quali sono i motivi piu comuni di rifiuto, la differenza tra nota di credito e autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 e cosa fare se la PA rifiuta senza motivo.

Scartata da SDI o rifiutata dalla PA: la differenza chiave

Sono due situazioni completamente diverse, anche se spesso vengono confuse. La distinzione e fondamentale perche le procedure di rimedio sono opposte.

  • Fattura scartata dal SDI: il Sistema di Interscambio rileva un errore tecnico (formale o sostanziale) e blocca la fattura. Per il fisco la fattura non esiste: non e mai stata emessa. Hai 5 giorni per re-inviarla con la stessa data e numerazione. Se vuoi approfondire questo caso, leggi la nostra guida dedicata alla fattura elettronica scartata.
  • Fattura rifiutata dalla PA: il SDI ha consegnato correttamente la fattura, che risulta regolarmente emessa a tutti gli effetti fiscali. Pero la Pubblica Amministrazione destinataria, dopo averla ricevuta, decide di rifiutarla nel merito (importo errato, dati ordine sbagliati, riferimenti mancanti). In questo caso la procedura di rimedio passa da nota di credito e nuova fattura.

Esiste poi un terzo scenario, la decorrenza termini: la PA non ha risposto entro 15 giorni e il SDI considera la fattura come consegnata in via definitiva. Vediamo nel dettaglio.

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Solo la Pubblica Amministrazione puo rifiutare: privati e aziende no

Una precisazione importante che molti contribuenti ignorano: il rifiuto della fattura elettronica e una facolta riservata esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni. Aziende private, professionisti e privati che ricevono una fattura elettronica B2B o B2C non possono rifiutarla tramite SDI: la ricevono e basta.

Se un cliente privato contesta la fattura, deve farlo attraverso canali diversi (PEC, raccomandata, vie legali) e la regolarizzazione passa comunque da nota di credito concordata fra le parti. Nessun cliente B2B puo “rispedire al mittente” la fattura via SDI.

Per la PA invece esiste una procedura formalizzata: il DM 132/2020 ha definito i casi in cui la PA puo legittimamente rifiutare una fattura, riducendoli rispetto al passato e imponendo un obbligo di motivazione.

Codici esito: EC01, EC02 e decorrenza termini

Quando trasmetti una fattura a una PA tramite SDI, dopo la consegna possono arrivarti tre tipi di notifica di esito:

Codice esitoSignificatoCosa fare
EC01Notifica di esito committente — Accettazione: la PA ha verificato la fattura e l’ha accettata.Niente. La fattura e definitivamente accettata e si attendono i pagamenti.
EC02Notifica di esito committente — Rifiuto: la PA non accetta la fattura e specifica la motivazione.Leggere la motivazione, valutare se fondata, emettere nota credito + nuova fattura corretta (se rifiuto legittimo).
Decorrenza terminiSono trascorsi 15 giorni dalla consegna senza risposta della PA.La fattura si considera comunque consegnata e regolarmente emessa. Si procede con la richiesta di pagamento.

L’esito EC02 deve sempre contenere una motivazione testuale. Se trovi un EC02 con motivazione vaga o assente, hai diritto a contestarlo: vediamo come.

I 6 motivi di rifiuto piu comuni della PA

Il DM 132/2020 ha tipizzato i casi di rifiuto legittimo. Ecco i motivi piu frequenti per cui una PA invia un EC02:

  1. Codice CIG / CUP errato o assente: per gli appalti pubblici e obbligatorio inserire il Codice Identificativo Gara e, se previsto, il CUP. Se sono sbagliati o mancanti, la fattura non puo essere liquidata.
  2. Importi non corrispondenti al contratto/ordine: la fattura indica un importo diverso da quello ordinato o contrattualizzato. Caso tipico: errore di battitura, applicazione errata dell’IVA, mancato sconto.
  3. Cliente sbagliato: hai inviato la fattura a una PA diversa da quella che ha emesso l’ordine. Capita spesso con enti che hanno articolazioni territoriali (es. ASL, regioni).
  4. Servizio o bene gia fatturato: la stessa prestazione e stata fatturata due volte (duplicato).
  5. Mancanza di dati essenziali per la liquidazione: mancano riferimenti all’ordine, al determinato, al contratto, al codice impegno di spesa.
  6. Fattura emessa prima dell’esecuzione dell’ordine: stai fatturando prima di aver consegnato il bene o erogato il servizio (anche solo parzialmente).

Esistono poi rifiuti per codice destinatario errato o ufficio inesistente: in questo caso e bene verificare l’indice IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) per individuare il codice univoco corretto dell’ufficio destinatario.

Rifiuto motivato vs immotivato: cosa puo fare la PA

Dopo il DM 132/2020 la PA non puo piu rifiutare arbitrariamente una fattura. Il rifiuto deve essere:

  • Motivato: deve indicare la ragione specifica (uno dei casi tipizzati).
  • Tempestivo: deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento.
  • Basato su uno dei casi previsti dal DM: rifiuti per ragioni diverse sono illegittimi.

In particolare, la PA non puo rifiutare una fattura solo perche pensa che il prezzo sia troppo alto, perche vuole rinegoziare, perche c’e un contenzioso in corso, o perche ha ricevuto la fattura “fuori budget”. In questi casi il rifiuto e illegittimo e devi attivare i rimedi che vediamo piu avanti.

Cosa fare quando la PA rifiuta: procedura passo-passo

Hai ricevuto un EC02. Niente panico: ecco la procedura corretta per gestire il rifiuto, sia che sia legittimo, sia che sia infondato.

Passo 1: leggere la motivazione del rifiuto

Accedi all’area “Fatture e Corrispettivi” nel tuo Cassetto Fiscale (o tramite il tuo gestionale di fatturazione elettronica) e individua la fattura. Scarica il file XML della notifica EC02: nel campo Descrizione trovi la motivazione testuale del rifiuto. Annota tutto: ti servira per la decisione successiva.

Passo 2: verificare la fondatezza del rifiuto

Confronta la motivazione con i dati della fattura, l’ordine, il contratto e la documentazione di consegna/esecuzione. Chiediti:

  • Il CIG/CUP indicato e corretto?
  • L’importo corrisponde all’ordine?
  • Il destinatario (codice univoco IPA) e quello giusto?
  • Ho gia fatturato in precedenza la stessa prestazione?
  • Ho fatturato dopo aver completato l’esecuzione?

Passo 3a: rifiuto LEGITTIMO — nota credito + nuova fattura

Se il rifiuto e fondato, la procedura corretta e questa:

  1. Emetti una nota di credito per stornare integralmente la fattura rifiutata. La nota credito deve riportare il riferimento alla fattura originaria (numero e data) e azzerare l’imponibile e l’IVA.
  2. Emetti una nuova fattura con i dati corretti (CIG/CUP giusto, importo corretto, destinatario corretto, ecc.), con nuova numerazione e nuova data.
  3. Trasmetti entrambe via SDI alla PA destinataria.

In questo modo la posizione fiscale e contabile risulta neutralizzata e la PA puo procedere con la liquidazione della fattura corretta.

Passo 3b: rifiuto INFONDATO — contattare la PA

Se ritieni che il rifiuto sia ingiustificato, non emettere nota credito (significherebbe rinunciare al credito). Procedi cosi:

  1. Contatta l’ufficio della PA via PEC, allegando la fattura, l’ordine, il contratto e tutta la documentazione che dimostra la correttezza della fatturazione.
  2. Chiedi formalmente di riesaminare il rifiuto e di accettare la fattura.
  3. Conserva tutta la corrispondenza: ti servira come prova in caso di azione legale.

Se la PA continua a rifiutare ingiustamente e a non pagare, hai due strade: il decreto ingiuntivo (azione giudiziale per il recupero del credito) oppure, se la situazione si protrae e l’imposta resta a tuo carico, l’autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 per non cumulare ulteriori sanzioni.

Autofattura ex art. 6 DLgs 471/97: quando e come

L’autofattura denuncia prevista dall’art. 6, comma 8, del DLgs 471/97 e uno strumento poco noto ma fondamentale per chi rischia sanzioni a causa dell’inadempienza del cliente. Si applica quando il cessionario/committente non emette o non riceve la fattura, costringendo il cedente/prestatore a regolarizzare la propria posizione IVA per evitare sanzioni.

Quando si usa l’autofattura

In ambito PA, l’autofattura ex art. 6 puo essere utilizzata se:

  • Hai erogato la prestazione, hai emesso la fattura, ma la PA continua a rifiutarla senza motivazione legittima;
  • Devi assolvere comunque l’obbligo IVA per non incorrere in sanzioni;
  • Il rapporto e in stallo e non riesci a chiudere la posizione contabile.

Procedura

  1. Predisponi un’autofattura con tipo documento TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione), indicando come cedente la PA inadempiente e come cessionario te stesso.
  2. Trasmetti l’autofattura al SDI entro 30 giorni dal termine in cui sarebbe dovuta avvenire la regolarizzazione.
  3. Versa l’IVA con modello F24, codice tributo specifico.
  4. Conserva la documentazione che giustifica il ricorso alla procedura (corrispondenza con la PA, prove di esecuzione, ecc.).

Attenzione: l’autofattura denuncia non sostituisce l’azione di recupero del credito verso la PA, ma serve solo a regolarizzare la propria posizione fiscale ed evitare sanzioni a carico del fornitore.

Nota credito e autofattura: due strumenti diversi

Sono spesso confuse, ma hanno funzioni completamente diverse:

Nota di creditoAutofattura ex art. 6
FunzioneStorna integralmente o parzialmente una fattura emessa.Regolarizza la posizione IVA in caso di inadempimento del cliente.
Tipo documentoTD04 (nota di credito)TD20 (autofattura denuncia)
Quando si usaQuando il rifiuto e legittimo e devi correggere errori.Quando il cliente non paga ne risponde, e tu devi versare comunque l’IVA.
EffettoAnnulla la fattura. Ne segue una nuova fattura corretta.Sposta l’obbligo IVA dal cliente al fornitore.

Decorrenza termini: i 15 giorni di silenzio

La PA ha 15 giorni di tempo dalla consegna della fattura tramite SDI per esprimere un esito (EC01 o EC02). Se non risponde entro questo termine, scatta la decorrenza termini: il SDI invia una notifica al cedente attestante che la fattura si considera comunque emessa e consegnata, e la posizione fiscale e definitivamente regolarizzata.

In altre parole, il silenzio della PA non blocca la fattura: ai fini fiscali e a tutti gli effetti emessa. Resta da gestire il pagamento, ma quello e un’altra storia (vedi paragrafo successivo).

Tempi di pagamento della PA: 30 o 60 giorni?

Una volta accettata la fattura (EC01 o decorrenza termini), inizia il calcolo dei tempi di pagamento previsti dal DLgs 231/2002:

  • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, come termine standard.
  • 60 giorni per le PA che operano nel settore sanitario (ASL, ospedali, IRCCS).
  • Termini diversi possono essere previsti contrattualmente, ma sempre nel rispetto dei limiti di legge.

Se la PA non paga entro questi termini, hai diritto agli interessi di mora automatici (al tasso BCE maggiorato di 8 punti) e al recupero forfettario di 40 euro per spese di recupero. Per il recupero del credito puoi attivare un decreto ingiuntivo o rivolgerti a un legale.

Comunicazione con la PA: PEC e tracciatura

Tutte le comunicazioni formali con la PA (contestazioni, richieste di chiarimento, solleciti di pagamento) devono passare via PEC all’indirizzo dell’ufficio competente. La PEC ha valore legale equivalente a una raccomandata e crea una traccia documentale fondamentale.

Buone pratiche di gestione:

  • Conserva tutte le ricevute di accettazione e consegna PEC.
  • Allega sempre la fattura, l’ordine, il contratto e ogni documento utile.
  • Nei tuoi messaggi richiama il numero della fattura, la data, l’importo e il riferimento all’ordine.
  • Se la PA non risponde, sollecita per iscritto, tenendo traccia dei solleciti.
  • Indica sempre un termine ragionevole entro cui attendi risposta (es. 15 giorni).

Casi pratici: 3 esempi di rifiuto e soluzione

Caso 1: CIG errato sulla fattura

Hai emesso fattura n. 142 del 10 aprile per un importo di 5.000 euro indicando il CIG 1234567ABC. La PA invia EC02 perche il CIG corretto era 1234567BCD.

Soluzione: emetti nota credito (TD04) n. 015/CN del 25 aprile a storno totale della fattura 142. Quindi emetti nuova fattura n. 145 del 25 aprile con il CIG corretto. Trasmetti entrambe via SDI.

Caso 2: importo diverso dall’ordine

L’ordine prevedeva 12.000 euro IVA esclusa, ma per errore in fattura hai indicato 12.500 euro. La PA rifiuta con EC02.

Soluzione: emetti nota credito a storno totale della fattura sbagliata, poi nuova fattura con l’importo corretto (12.000 euro). Non emettere solo nota credito parziale: la PA preferisce vedere la fattura emessa con i dati corretti dall’inizio.

Caso 3: la PA cambia denominazione (riorganizzazione)

Hai sempre fatturato a un ufficio comunale “Settore Lavori Pubblici”, ma a seguito di riorganizzazione l’ufficio e stato accorpato e cambia il codice univoco IPA. Tu continui a usare il vecchio codice e ricevi EC02.

Soluzione: consulta l’Indice IPA per trovare il nuovo codice destinatario. Emetti nota credito sulla fattura rifiutata e nuova fattura con il codice univoco aggiornato.

Piattaforme utili: IPA, SDI, Cassetto Fiscale

Per gestire correttamente le fatture verso la PA, conviene tenere a portata di mano queste piattaforme:

  • Indice PA (indicepa.gov.it): per cercare il codice univoco destinatario corretto di ogni ufficio della PA. Aggiornato in tempo reale, e l’unica fonte ufficiale.
  • Fatture e Corrispettivi (Agenzia delle Entrate): il portale ufficiale dove visualizzare tutte le fatture trasmesse, gli esiti SDI e le notifiche EC01/EC02.
  • Cassetto Fiscale: per la consultazione dello storico, la situazione IVA e i versamenti F24 collegati.
  • Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC): portale del MEF per monitorare i tempi di pagamento delle PA e certificare i crediti.
  • Gestionale di fatturazione: il tuo software (Aruba, Fattura24, Fatture in Cloud, ecc.) deve essere in grado di leggere e gestire correttamente i codici esito.

Se vuoi un quadro completo dei codici di errore restituiti dal SDI e dalla PA, leggi anche la nostra guida completa ai codici errore SDI.

Domande frequenti

La PA puo rifiutare una fattura per qualsiasi motivo?

No. Dopo il DM 132/2020 il rifiuto deve essere motivato e basato su uno dei casi tipizzati (CIG errato, importo diverso, duplicazione, dati mancanti, fattura prematura, cliente sbagliato). Rifiuti per ragioni economiche generiche o per “mancanza di fondi” non sono legittimi.

Anche un cliente privato puo rifiutare una fattura elettronica?

No. Il rifiuto via SDI e una facolta riservata alla sola Pubblica Amministrazione. I privati e le aziende ricevono la fattura: eventuali contestazioni vanno fatte fuori dal canale SDI, tramite PEC, raccomandata o vie legali, e si risolvono con accordi tra le parti e nota di credito.

Cosa succede se la PA non risponde entro 15 giorni?

Scatta la decorrenza termini: il SDI invia una notifica e la fattura si considera definitivamente consegnata e regolarmente emessa. Da quel momento iniziano i termini per il pagamento (30 o 60 giorni a seconda della tipologia di PA).

Quando devo emettere autofattura ex art. 6 DLgs 471/97?

L’autofattura denuncia (TD20) si usa quando il cliente (anche PA) non emette o non accetta la fattura ingiustamente, e tu devi comunque regolarizzare la tua posizione IVA per evitare sanzioni. Si trasmette via SDI entro 30 giorni dal termine ordinario di registrazione.

La nota di credito sostituisce l’autofattura?

No, sono strumenti diversi. La nota di credito (TD04) storna una fattura emessa per errori formali o sostanziali. L’autofattura (TD20) regolarizza la posizione IVA quando il cliente non adempie. In ambito PA, la nota credito si usa quando il rifiuto e legittimo; l’autofattura quando il rifiuto e illegittimo e devi tutelarti dalle sanzioni.

Posso contestare un rifiuto immotivato della PA?

Si. Invia una PEC formale all’ufficio della PA chiedendo il riesame del rifiuto e allegando tutta la documentazione (ordine, contratto, prove di esecuzione). Se la PA persiste nel rifiuto ingiustificato, puoi attivare un decreto ingiuntivo per il recupero del credito.

Conclusioni: chiedi assistenza al CAF Centro Fiscale

Gestire una fattura rifiutata dalla PA richiede attenzione ai dettagli, conoscenza dei codici esito e delle procedure di rimedio (nota credito, autofattura, contestazioni). Un errore nella scelta dello strumento puo costarti caro in termini di sanzioni o di credito perduto.

Al CAF Centro Fiscale di Udine aiutiamo professionisti, partite IVA e piccole imprese a gestire la fatturazione elettronica verso la PA: dalla verifica dei dati IPA alla predisposizione delle note di credito, fino all’autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 nei casi piu complessi.

Contattaci: telefono 0432 1638640, WhatsApp 366 6018121, oppure passa in viale Giuseppe Tullio 13, scala B, a Udine. Ti aiutiamo a chiudere la pratica nel modo corretto e in tempi rapidi.

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Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 14:00:002026-05-24 09:36:54Fattura Elettronica Rifiutata dalla PA: Come Rimediare 2026
Guide Fatturazione Elettronica

Fattura Elettronica Scartata: Cosa Fare Passo-Passo per Re-inviarla

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fattura elettronica scartata è uno dei problemi più comuni e ansiogeni per chi emette fatture in regime di fatturazione elettronica. Quando il Sistema di Interscambio (SDI) rifiuta una fattura, la legge ti concede solo 5 giorni per correggerla e re-inviarla mantenendo la stessa numerazione: superato questo termine, la fattura è considerata non emessa e scattano le sanzioni per tardiva fatturazione.

In questa guida pratica trovi il workflow operativo passo-passo per gestire una fattura scartata, le differenze fondamentali con la “fattura non consegnata”, gli esempi più frequenti di errore e cosa fare se ormai i 5 giorni sono trascorsi. L’obiettivo è fornirti uno strumento concreto da usare nel momento esatto in cui ricevi la notifica di scarto, evitando errori comuni come emettere note di credito inutili o eliminare la fattura dal gestionale.

Indice dei contenuti

  1. Cosa significa fattura elettronica scartata
  2. Differenza tra fattura scartata e non consegnata
  3. Come arriva la notifica di scarto
  4. I 5 giorni per re-inviare: timing critico
  5. Workflow passo-passo per re-inviare la fattura scartata
  6. Cos’è il file correttivo e cosa NON fare
  7. Cosa succede se passano i 5 giorni
  8. Sanzioni per tardiva fatturazione e ravvedimento
  9. Tre esempi frequenti di scarto e come risolverli
  10. Come prevenire gli scarti SDI
  11. Verifica post-correzione: cosa controllare
  12. Domande frequenti

Cosa significa fattura elettronica scartata

Una fattura elettronica scartata è una fattura che il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate ha rifiutato a seguito dei controlli formali. In pratica, quando il tuo software di fatturazione invia il file XML al SDI, questo esegue una serie di verifiche automatiche su:

  • Validità formale del file XML (struttura, schema, firma digitale se prevista)
  • Coerenza dei dati anagrafici (partita IVA, codice fiscale, codice destinatario)
  • Calcoli matematici (somme imponibili + IVA = totale)
  • Univocità del documento (numerazione non già trasmessa)
  • Conformità alle regole tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Se anche un solo controllo fallisce, l’SDI non inoltra la fattura al destinatario e restituisce una notifica di scarto con un codice errore alfanumerico (tipicamente nel formato 0XXXX, ad esempio 00300, 00411, 00415). Da quel momento la fattura è considerata giuridicamente non emessa: per la normativa fiscale è come se non fosse mai stata trasmessa.

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Differenza tra fattura scartata e non consegnata

Una delle confusioni più frequenti riguarda la differenza tra fattura scartata e fattura non consegnata. Sono situazioni completamente diverse, con conseguenze fiscali opposte.

StatoFattura scartataFattura non consegnata
Esito SDIRifiutata dall’SDIAccettata dall’SDI
Stato giuridicoNon emessaEmessa e valida
CausaErrore formale o di datiCliente con PEC/codice non valido o casella piena
Cosa fareCorreggere e re-inviare entro 5 giorniRecuperare la fattura dal cassetto fiscale e consegnarla manualmente al cliente
SanzioniSì, se non si rispettano i 5 giorniNo, è solo un problema di consegna materiale

Tradotto in pratica: se l’SDI ti notifica una “mancata consegna”, non c’è nulla da fare a livello fiscale – la fattura esiste, è valida e l’IVA è dovuta. Devi solo scaricare il PDF dal cassetto fiscale e inviarlo al cliente con altri canali (email, posta). Se invece ricevi una “notifica di scarto”, la fattura non esiste e va corretta urgentemente.

Come arriva la notifica di scarto

L’SDI invia la notifica di scarto entro 5 giorni dalla trasmissione, ma nella stragrande maggioranza dei casi arriva entro pochi minuti o poche ore. Esistono tre canali principali attraverso cui puoi essere informato:

1. Email del software di fatturazione

Tutti i principali software di fatturazione elettronica (Fatture in Cloud, Aruba, TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, ecc.) inviano automaticamente una email di notifica all’indirizzo di registrazione quando una fattura viene scartata. È il canale più rapido e contiene già il codice errore e una descrizione di base.

2. Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate

La notifica ufficiale è sempre disponibile nel cassetto fiscale, sezione “Fatture e Corrispettivi”. Per accedervi:

  1. Accedi al portale Fatture e Corrispettivi con SPID, CIE o CNS
  2. Sezione Consultazione → Fatture emesse
  3. Filtra per data o per stato “Scartata”
  4. Clicca sulla fattura per vedere il file XML, la ricevuta di scarto e il codice errore

3. PEC personale

Se hai indicato la tua PEC come canale di ricezione delle ricevute SDI (in alternativa al codice destinatario), la notifica di scarto arriva anche sulla tua casella PEC. Questo è meno frequente per i cedenti ma è importante se sei tu il destinatario di una fattura attiva di altri.

Attenzione: controlla quotidianamente la tua email e il cassetto fiscale soprattutto a fine mese e in prossimità delle scadenze IVA. Una notifica di scarto ignorata per troppo tempo può trasformarsi in una sanzione.

I 5 giorni per re-inviare: timing critico

Il termine dei 5 giorni è il punto più importante di questa guida. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2019 e successive integrazioni, in caso di scarto SDI il contribuente ha 5 giorni di calendario (non lavorativi) dalla notifica per:

  • Correggere il file XML
  • Re-inviarlo mantenendo la stessa data e la stessa numerazione della fattura originale
  • Ottenere una ricevuta di consegna (o di mancata consegna) dall’SDI

Se rispetti questa procedura entro i 5 giorni, la fattura è considerata tempestivamente emessa e non subisce alcuna sanzione, anche se la data di trasmissione effettiva è successiva alla data riportata in fattura. Questo è un meccanismo di tutela per il contribuente: l’errore tecnico non si traduce automaticamente in una violazione fiscale, purché venga corretto rapidamente.

Attenzione – i 5 giorni decorrono dalla data di notifica dello scarto, NON dalla data della fattura. Se emetti il 30 giugno e l’SDI scarta il 30 giugno alle 23:50, hai tempo fino al 5 luglio incluso.

Workflow passo-passo per re-inviare la fattura scartata

Ecco il workflow operativo da seguire nell’ordine esatto non appena ricevi una notifica di scarto. Stampalo o salvalo: ti farà risparmiare tempo nei momenti di stress.

Passo 1 – Aprire la notifica e individuare il codice errore

Apri la notifica via email o accedi al cassetto fiscale. Cerca il codice errore, sempre nel formato 0XXXX (cinque cifre). È l’informazione più importante: senza il codice non puoi sapere cosa correggere. Il codice è accompagnato da una descrizione testuale, ma non sempre è chiara.

Passo 2 – Consultare la guida ai codici errore

Una volta individuato il codice, consulta la nostra guida completa ai codici errore SDI per capire la causa esatta e la soluzione operativa. La guida raggruppa gli errori per tipologia (anagrafica, calcoli, formato, duplicati) e include il workflow di correzione per ognuno dei codici più frequenti.

Passo 3 – Identificare la causa specifica

Confronta il codice con la fattura: l’errore è quasi sempre in un singolo campo. Le cause più frequenti sono:

  • Partita IVA del cliente errata o cessata
  • Codice destinatario o PEC inesistenti
  • Discrepanza tra imponibile, IVA e totale
  • Numerazione già utilizzata
  • Data fattura non valida o nel futuro

Passo 4 – Correggere il dato errato

Apri il software di fatturazione e modifica solo il campo che ha generato l’errore. Non cambiare la numerazione né la data: devono restare identiche all’originale. Se l’errore è nell’anagrafica del cliente, aggiornala anche nel database clienti per evitare ricadute.

Passo 5 – Re-inviare la fattura

Genera il nuovo file XML (alcuni software lo chiamano “file correttivo” o “rettifica scarto”) e invialo allo SDI con la funzione di trasmissione standard. Il sistema accetterà la fattura con stessa numerazione perché la precedente è considerata non emessa.

Passo 6 – Verificare la ricevuta di consegna

Entro 24-48 ore controlla che sia arrivata la ricevuta di consegna (codice esito RC) o di mancata consegna (MC). In entrambi i casi la fattura è valida; solo se ricevi un nuovo scarto devi ripetere la procedura – e il termine dei 5 giorni decorre dalla nuova notifica.

Cos’è il file correttivo e cosa NON fare

Il file correttivo non è un documento giuridicamente diverso: è semplicemente un nuovo file XML con la stessa numerazione e data della fattura scartata, ma con i dati corretti. Tecnicamente non esiste un “tipo documento” specifico per il correttivo – è una normale TD01 (o TD02, TD24, ecc., a seconda dei casi) che sostituisce la precedente.

Cosa NON fare assolutamente

  • Non emettere una nota di credito (TD04): è inutile e controproducente. La fattura scartata non esiste giuridicamente, quindi non c’è nulla da stornare. Una nota di credito su una fattura inesistente crea solo confusione contabile.
  • Non cambiare la numerazione: deve restare identica. Cambiarla significa creare una nuova fattura con data successiva, esponendoti a sanzioni per tardiva fatturazione.
  • Non cancellare la fattura dal gestionale: resta nel database con stato “scartata”. Cancellarla crea un buco nella numerazione che è una violazione formale.
  • Non aspettare: i 5 giorni passano in fretta, soprattutto nei weekend e durante le festività.

Cosa succede se passano i 5 giorni

Se i 5 giorni trascorrono senza che tu sia riuscito a re-inviare la fattura corretta, la situazione cambia radicalmente. La fattura originale è definitivamente considerata non emessa e la sua numerazione resta “bruciata” (cioè non più utilizzabile). Per regolarizzare la posizione devi:

  1. Generare una nuova fattura con nuova numerazione progressiva e con la data del giorno effettivo di emissione
  2. Eventualmente registrare una nota di credito interna se nel frattempo avevi già contabilizzato la fattura scartata in prima nota
  3. Calcolare e versare le sanzioni per tardiva fatturazione, possibilmente avvalendosi del ravvedimento operoso (vedi paragrafo successivo)

In questo scenario è particolarmente importante documentare la tempistica dello scarto e dell’invio successivo, conservando email, ricevute SDI e screenshot del cassetto fiscale. Se in futuro l’Agenzia dovesse contestare la tardiva fatturazione, queste prove sono fondamentali.

Sanzioni per tardiva fatturazione e ravvedimento

Le sanzioni per tardiva o omessa fatturazione sono disciplinate dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione base è pari al 90% dell’IVA non versata, con un minimo di 250 euro per ciascuna fattura. È una sanzione pesante, ma il sistema prevede una significativa riduzione tramite ravvedimento operoso.

Tempistica regolarizzazioneRiduzioneSanzione effettiva
Entro 30 giorni1/109% dell’IVA (min. 25 euro)
Entro 90 giorni1/910% dell’IVA (min. 27,77 euro)
Entro 1 anno1/811,25% dell’IVA (min. 31,25 euro)
Entro 2 anni1/712,86% dell’IVA
Oltre 2 anni1/615% dell’IVA

Il ravvedimento operoso si applica solo se la regolarizzazione è spontanea, cioè avviene prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi un controllo o un avviso. Per usufruirne devi: emettere la fattura corretta con nuova numerazione, versare l’IVA dovuta, calcolare e versare la sanzione ridotta tramite F24 con codice tributo 8911 (sanzioni IVA), e versare gli interessi legali.

Tre esempi frequenti di scarto e come risolverli

Vediamo in concreto come si applica il workflow su tre dei codici errore più comuni.

Esempio 1 – Errore 00300: Partita IVA cliente non valida

Scenario: emetti una fattura a un cliente B2B e ricevi notifica di scarto con codice 00300 (“La partita IVA del cessionario/committente non risulta valida”). Causa più probabile: hai digitato male la partita IVA, oppure il cliente ha cessato l’attività e il numero non è più valido.

  • Verifica la partita IVA sul portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio gratuito di verifica)
  • Conferma con il cliente il numero corretto e l’esistenza di eventuali cessazioni
  • Correggi il campo nel software e aggiorna l’anagrafica
  • Re-invia con la stessa numerazione

Indice dei contenuti

  1. Come funziona la fatturazione da app
  2. Confronto: le migliori app 2026
  3. App gratuite: quali scegliere
  4. App a pagamento: quando convengono
  5. FatturAE: l’app ufficiale dell’Agenzia Entrate
  6. Come scegliere l’app giusta
  7. Domande frequenti

Come funziona la fatturazione elettronica da app

Le app di fatturazione elettronica si collegano al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, il sistema informatico che:

  • Riceve le fatture in formato XML
  • Controlla la correttezza dei dati
  • Inoltra le fatture ai destinatari
  • Restituisce le ricevute di consegna o scarto

Quando emetti una fattura dall’app, il processo è automatico:

  1. Compili i dati della fattura (cliente, importo, descrizione)
  2. L’app genera il file XML conforme
  3. Il file viene inviato al SDI
  4. Ricevi la conferma di accettazione o eventuali errori

Codice Destinatario: Per ricevere fatture elettroniche, devi comunicare ai fornitori il tuo codice destinatario (7 caratteri) oppure il tuo indirizzo PEC. Le app forniscono automaticamente un codice destinatario associato al tuo account.



Confronto: le migliori app 2026

Ecco una tabella comparativa delle principali app per fatturazione elettronica da smartphone:

AppPrezzoiOS/AndroidIdeale per
FatturAE (Agenzia Entrate)GratisSì / SìChi vuole zero costi
EFFATTAGratisSì / SìFatture + scontrini
TaxMan AppGratisSì / SìForfettari
Aruba Fatturazione25€/annoSì / SìMulti-account, bollo auto
Fatture in CloudDa 4€/meseSì / SìGestione completa
FatturaElettronica APPVariabileSì / Sì200.000+ utenti



App gratuite: quali scegliere

Se vuoi fatturare senza costi, ecco le migliori opzioni gratuite:

1. FatturAE (Agenzia delle Entrate)

L’app ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è completamente gratuita e permette di creare, controllare e trasmettere fatture elettroniche in meno di un minuto.

  • Pro: Gratuita al 100%, ufficiale, sempre aggiornata
  • Contro: Interfaccia essenziale, nessuna funzione aggiuntiva (preventivi, report)

2. EFFATTA

EFFATTA offre fatturazione senza canone mensile, con app mobile per iOS e Android. Include anche la gestione degli scontrini elettronici.

  • Pro: Gratuita, gestione scontrini inclusa, interfaccia moderna
  • Contro: Funzionalità avanzate limitate

3. TaxMan App

TaxMan è particolarmente indicata per i forfettari: la fatturazione elettronica è gratuita e include strumenti di contabilità e previsione tasse.

  • Pro: Gratuita, ottima per forfettari, calcolo tasse integrato
  • Contro: Servizi fiscali aggiuntivi a pagamento

Quale app gratuita scegliere?

  • Solo fatturazione base: FatturAE (app ufficiale)
  • Fatture + scontrini: EFFATTA
  • Forfettari con calcolo tasse: TaxMan App



App a pagamento: quando convengono

Le app a pagamento offrono funzionalità aggiuntive che possono semplificare notevolmente la gestione:

Aruba Fatturazione Elettronica

Costa solo 25€/anno (con promo 1€ per 3 mesi) e include:

  • Gestione multi-account (più partite IVA)
  • Applicazione automatica del bollo
  • Note di credito
  • Modulo incassi e pagamenti
  • Conservazione sostitutiva inclusa

Fatture in Cloud

A partire da 4€/mese per forfettari, offre una gestione completa:

  • Fatturazione elettronica illimitata
  • Preventivi e ordini
  • Prima nota automatica
  • Scadenzario e solleciti
  • Report e statistiche
  • Integrazione con commercialista

Quando conviene pagare?

  • Emetti più di 20 fatture/mese
  • Hai bisogno di preventivi e ordini
  • Vuoi automatizzare la prima nota
  • Hai più attività/partite IVA
  • Vuoi collaborare con il commercialista in tempo reale



FatturAE: l’app ufficiale dell’Agenzia Entrate

L’app FatturAE dell’Agenzia delle Entrate merita un approfondimento perché è gratuita e ufficiale.

Cosa puoi fare con FatturAE

  • Creare fatture: PA, ordinarie, semplificate, per carburanti
  • Generare autofatture e note di variazione
  • Controllare la correttezza formale prima dell’invio
  • Trasmettere al Sistema di Interscambio
  • Consultare le fatture emesse e ricevute

Come accedere

Per usare FatturAE devi autenticarti con:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Limiti dell’app ufficiale

  • Nessuna gestione preventivi
  • Nessuna prima nota automatica
  • Nessuno scadenzario
  • Interfaccia essenziale
  • Nessun report o statistica

Ideale per: Chi emette poche fatture al mese e non ha bisogno di funzionalità avanzate.



Come scegliere l’app giusta

Ecco i criteri principali per scegliere l’app di fatturazione:

1. Conformità normativa

L’app deve generare file XML conformi, inviare tramite SDI e garantire la conservazione digitale per 10 anni (obbligatoria per legge).

2. Facilità d’uso

Prova l’app prima di acquistarla. Un’interfaccia intuitiva ti fa risparmiare tempo ogni giorno.

3. Funzionalità aggiuntive

Valuta se ti servono: preventivi, scadenzario, solleciti automatici, report, integrazione con contabilità.

4. Prezzo e limiti

Alcune app gratuite hanno limiti sul numero di fatture o funzionalità ridotte. Calcola il costo effettivo in base al tuo volume.

5. Assistenza

Verifica che sia disponibile assistenza in italiano, via chat, email o telefono.

Se hai bisogno di…Scegli…
Solo fatturazione base, gratisFatturAE (Agenzia Entrate)
Fatture + scontrini gratisEFFATTA
Forfettario con calcolo tasseTaxMan App
Prezzo basso con conservazioneAruba (25€/anno)
Gestione completa (preventivi, scadenze)Fatture in Cloud

Domande frequenti

Posso usare l’app dell’Agenzia Entrate per tutto?

Sì, FatturAE è completa per emettere e ricevere fatture elettroniche. Tuttavia, non include funzionalità aggiuntive come preventivi, scadenzario o prima nota automatica. Se emetti poche fatture al mese e non hai bisogno di queste funzioni, è una soluzione perfetta e gratuita.

Le app gratuite includono la conservazione sostitutiva?

Non tutte. La conservazione sostitutiva (obbligatoria per 10 anni) è inclusa nell’app ufficiale FatturAE. Altre app gratuite potrebbero non includerla o offrirla come servizio aggiuntivo a pagamento. Verifica sempre prima di scegliere.

Posso cambiare app senza perdere le fatture?

Le fatture emesse restano archiviate nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, quindi non le perdi mai. Puoi cambiare app quando vuoi, ma dovrai ri-configurare clienti, prodotti e impostazioni. Alcune app permettono l’import/export dei dati per facilitare il passaggio.

Serve la connessione internet per fatturare?

Sì, la connessione è necessaria per inviare la fattura al Sistema di Interscambio. Alcune app permettono di creare la fattura offline e inviarla successivamente quando torni online, ma l’invio al SDI richiede sempre una connessione.

Quale app consigliate per i forfettari?

Per i forfettari consigliamo TaxMan App (gratuita, con calcolo tasse integrato) oppure Fatture in Cloud (4€/mese, con gestione completa). Se vuoi spendere zero, FatturAE dell’Agenzia Entrate funziona benissimo per le esigenze base.

Hai bisogno di assistenza per la fatturazione?

I nostri esperti possono aiutarti a configurare la fatturazione elettronica e scegliere gli strumenti giusti per la tua attività.

Richiedi Assistenza

CAF Centro Fiscale – Udine | Assistenza per partite IVA

Articolo aggiornato a maggio 2026. Le funzionalità e i prezzi delle app potrebbero variare.

Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-19 08:00:002026-05-24 09:38:44App Fatturazione Smartphone 2026: Le Migliori per Partite IVA
GESTIONE PARTITA IVA, Guide Fatturazione Elettronica, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Modello Fattura Regime Forfettario 2026: Template Word ed Esempi Pratici

fatturazione elettronica CAF Udine

Cercare un modello di fattura per il regime forfettario 2026 in formato Word, Excel o PDF è una delle ricerche più frequenti tra le partite IVA forfettarie italiane. La motivazione è chiara: ogni fattura forfettaria ha una struttura specifica, con diciture obbligatorie, codici natura IVA particolari e regole sul bollo che, se sbagliate, possono portare a sanzioni o contestazioni fiscali.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto quello che serve: la struttura completa della fattura forfettaria 2026, gli elementi obbligatori, la dicitura corretta dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, le regole sull’imposta di bollo da 2 euro, tre esempi pratici compilati (B2B, B2C e fattura sotto 77,47 euro) e l’indicazione su come ottenere il modello Word/PDF gratuito.

Premessa: dal 2024 anche i forfettari fanno fattura elettronica

La prima cosa da chiarire è fondamentale: dal 1° gennaio 2024 anche le partite IVA in regime forfettario sono obbligate a emettere fattura elettronica (art. 18 D.L. 36/2022), senza eccezioni di fatturato. Fino al 2023 esisteva una soglia minima (25.000 euro di ricavi) sotto la quale era ancora possibile emettere fattura cartacea, ma nel 2026 questa esenzione non esiste più: tutti i forfettari, anche chi fattura 1.000 euro l’anno, devono usare il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Questo significa che il classico “modello Word” o “modello PDF” della fattura forfettaria non ha più valore fiscale: il documento da emettere e trasmettere al cliente deve essere un file XML con firma digitale, inviato tramite SDI con codice destinatario o PEC.

A cosa serve allora un modello Word o PDF di fattura forfettaria? Ha tre utilità concrete:

  • Riferimento per compilare il software di fatturazione: avere sotto mano un esempio compilato aiuta a riempire correttamente i campi del software (Fatture e Corrispettivi, Aruba, Fatture in Cloud, ecc.) senza dimenticare la dicitura del regime, il codice natura N2.2 o l’imposta di bollo.
  • Uso interno e preventivi: per un preventivo da inviare a un cliente prima dell’incarico, oppure per archivio interno, il formato Word/PDF rimane comodo e veloce.
  • Imparare la struttura corretta: per chi ha appena aperto la partita IVA forfettaria, vedere un modello compilato è il modo più rapido per capire come deve essere fatta una fattura senza IVA con regime agevolato.

Quindi sì, il modello Word/PDF serve ancora, ma per uso pratico e didattico, non come documento fiscale ufficiale. La fattura “vera” deve sempre passare dal SDI in formato XML.

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Elementi obbligatori della fattura forfettaria 2026

Una fattura forfettaria, sia in formato XML che in modello cartaceo di riferimento, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, con alcune specificità tipiche del regime agevolato. Ecco la lista completa degli elementi obbligatori:

  1. Numero progressivo: numerazione univoca crescente nell’anno solare (es. 1/2026, 2/2026…). È ammessa anche la numerazione per sezionali (es. 1A/2026, 1B/2026).
  2. Data di emissione: la data in cui la fattura viene emessa e trasmessa al SDI (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per fattura immediata, entro il 15 del mese successivo per fattura differita).
  3. Dati emittente: nome e cognome (o ragione sociale), partita IVA, codice fiscale, indirizzo completo (via, CAP, città, provincia).
  4. Dati cliente: nome e cognome o denominazione, P.IVA o codice fiscale, indirizzo, codice destinatario (7 caratteri per chi ha SDI proprio, “0000000” per privati senza PEC) oppure indirizzo PEC.
  5. Descrizione dei beni o servizi: indicare in modo chiaro la natura, qualità e quantità della prestazione (es. “Consulenza fiscale per l’anno 2026” o “Corso online di marketing digitale – 8 ore”).
  6. Quantità e prezzo unitario: per ogni voce, indicare quante unità e il prezzo singolo.
  7. Imponibile: l’importo totale della prestazione, che per il forfettario coincide con il totale lordo (non c’è IVA da scorporare).
  8. Codice natura IVA N2.2: nel campo IVA del file XML va indicato “0,00%” e nel campo “Natura” il codice N2.2 – Non soggette – altri casi.
  9. Dicitura obbligatoria del regime forfettario: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”.
  10. Imposta di bollo da 2 euro: se l’imponibile supera 77,47 euro, è obbligatoria l’imposta di bollo. Va indicata in fattura con la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”.
  11. Totale fattura: somma dell’imponibile più il bollo (se dovuto).
  12. Modalità di pagamento e IBAN: indicare se il pagamento è a vista, a 30 giorni, ecc., e includere l’IBAN per bonifico bancario.
  13. Firma: non obbligatoria per legge nella fattura elettronica (la firma digitale del SDI ha valore legale), ma consigliata nei modelli Word/PDF di riferimento.

Mancare uno di questi elementi può comportare il rigetto della fattura da parte del SDI (con scarto), oppure problemi in caso di controllo fiscale. La dicitura del regime forfettario è fondamentale: senza quella, la fattura potrebbe essere considerata “ordinaria” e teoricamente assoggettata a IVA.

Codice natura IVA N2.2: cos’è e perché si usa nel forfettario

Quando si compila la fattura elettronica forfettaria nel software, il sistema chiede sempre di indicare un codice natura IVA. Per il regime forfettario il codice corretto è N2.2 – Non soggette – altri casi.

Questo codice serve a comunicare al Sistema di Interscambio che l’operazione non è soggetta a IVA non perché esente o fuori campo, ma perché rientra in un regime speciale agevolato. Attenzione: il vecchio codice N2 generico è stato eliminato dal 1° gennaio 2021, sostituito da N2.1 (operazioni non soggette a IVA per mancanza di territorialità) e N2.2 (altri casi, tra cui il regime forfettario).

Nei principali software di fatturazione (Fatture e Corrispettivi, Aruba, Fatture in Cloud, Subito Fatture, ecc.) il codice N2.2 è di solito già preimpostato come default per gli utenti che dichiarano di essere in regime forfettario in fase di configurazione. È comunque sempre buona norma verificare prima dell’invio che nel campo “Natura” della fattura compaia esattamente “N2.2”.

Per approfondire la disciplina IVA del forfettario, leggi anche la nostra guida sull’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026, che spiega tutti i casi particolari (reverse charge, acquisti UE, importazioni, OSS).

Imposta di bollo da 2 euro: quando va applicata e come

Una delle peculiarità della fattura forfettaria è l’imposta di bollo da 2 euro. Si tratta di un’imposta sostitutiva (in luogo dell’IVA) che il forfettario deve applicare quando l’imponibile della singola fattura supera 77,47 euro.

Quando si applica il bollo da 2 euro

  • Fattura con imponibile superiore a 77,47 euro: bollo da 2 euro obbligatorio.
  • Fattura con imponibile pari o inferiore a 77,47 euro: bollo non dovuto.
  • La soglia si calcola sul singolo documento, non sul totale annuo.
  • Il bollo si applica anche alle ricevute fiscali e quietanze rilasciate dal forfettario.

Bollo virtuale e versamento trimestrale con F24

Dal 2019, con l’arrivo della fattura elettronica obbligatoria, il bollo si applica in modalità virtuale: non si attacca più la marca da bollo cartacea sulla fattura, ma si versa cumulativamente all’Agenzia delle Entrate con modello F24 ogni trimestre.

I codici tributo F24 da utilizzare per il versamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche sono:

  • 2521 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 1° trimestre (gennaio-marzo)
  • 2522 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 2° trimestre (aprile-giugno)
  • 2523 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 3° trimestre (luglio-settembre)
  • 2524 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 4° trimestre (ottobre-dicembre)

Le scadenze di versamento sono il 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo trimestrale è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al trimestre successivo.

Indicazione obbligatoria in fattura

Quando si emette una fattura con bollo, in fattura va sempre indicata la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”. Nel software di fatturazione c’è di solito un flag dedicato che, se attivato, inserisce automaticamente sia l’importo (2 euro) che la dicitura nel file XML.

Il bollo viene addebitato al cliente: il forfettario lo incassa insieme al corrispettivo della prestazione e poi lo riversa all’erario. Quindi se la prestazione è 1.500 euro, il cliente paga 1.502 euro (1.500 + 2 di bollo).

Esempio pratico 1: fattura B2B per consulenza professionale

Vediamo ora un esempio concreto di fattura forfettaria B2B (cliente azienda con partita IVA), che è il caso più frequente per consulenti, commercialisti, avvocati, formatori e professionisti in genere.

Scenario: Mario Rossi, dottore commercialista in regime forfettario, emette fattura a “Alfa SRL” per un incarico di consulenza fiscale per l’anno 2026.

FATTURA N. 12/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Mario Rossi
Dottore Commercialista
Via Roma 12 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02345678901
C.F.: RSSMRA80A01L483Z
Cassa: CNPADC
CLIENTE
Alfa SRL
Via Garibaldi 45 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 03456789012
C.F.: 03456789012
Codice destinatario: ABCDEF1
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Consulenza fiscale e tributaria – Anno 2026
(servizio continuativo gennaio-dicembre 2026)
1€ 1.500,00€ 1.500,00
Imponibile€ 1.500,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollo€ 2,00
TOTALE FATTURA€ 1.502,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni data fattura

IBAN: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 – Banca Friuli

Punti chiave dell’esempio:

  • Cliente con partita IVA → cliente “soggetto IVA” (B2B)
  • Codice destinatario di 7 caratteri perché Alfa SRL ha SDI proprio
  • Imponibile 1.500 euro > 77,47 → bollo 2 euro obbligatorio
  • Totale fattura: 1.500 + 2 = 1.502 euro
  • Codice natura IVA: N2.2 (compilato nel software, non visibile sulla rappresentazione cartacea)
  • Dicitura art. 1 c. 58 L. 190/2014 sempre presente

Esempio pratico 2: fattura B2C a un privato (corso online)

Vediamo ora il caso B2C: il forfettario emette fattura a un cliente privato (consumatore finale), che non ha partita IVA né codice destinatario.

Scenario: Giulia Bianchi, formatrice in regime forfettario, vende un corso online di marketing digitale a Luca Verdi, privato cittadino.

FATTURA N. 5/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Giulia Bianchi
Formatrice / Consulente marketing
Via Mazzini 8 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02567891234
C.F.: BNCGLI85B41L483K
Cassa: Gestione Separata INPS
CLIENTE
Luca Verdi
Via Dante 22 – 33170 Pordenone (PN)
C.F.: VRDLCU90C15G888J
Codice destinatario: 0000000
(privato senza PEC)
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Corso online “Marketing digitale per piccole imprese” – 8 ore
Accesso piattaforma e materiale didattico
1€ 200,00€ 200,00
Imponibile€ 200,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollo€ 2,00
TOTALE FATTURA€ 202,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario / PayPal anticipato

IBAN: IT45 K030 6909 6061 0000 0098 765

Punti chiave dell’esempio B2C:

  • Cliente privato → si indica solo il codice fiscale, non la P.IVA
  • Codice destinatario 0000000 (sette zeri): obbligatorio per privati senza PEC
  • La fattura passa comunque dal SDI: il privato la riceve come copia analogica via email o cartacea, oppure può scaricarla dal proprio cassetto fiscale
  • Imponibile 200 euro > 77,47 → bollo 2 euro obbligatorio
  • Totale: 200 + 2 = 202 euro

Importante: per i clienti privati, oltre alla trasmissione SDI, è buona norma consegnare anche una copia analogica (PDF via email, oppure stampata) al momento del pagamento. Il SDI riconsegna la fattura nel cassetto fiscale del privato, ma molti consumatori non sanno come accedervi.

Esempio pratico 3: fattura sotto 77,47 euro (senza bollo)

Terzo caso: fattura di piccolo importo, sotto la soglia dei 77,47 euro. È il classico esempio di una piccola prestazione occasionale o di un acconto, dove l’imposta di bollo NON va applicata.

Scenario: Andrea Costa, grafico freelance in regime forfettario, fattura un piccolo lavoro (logo veloce) a un cliente privato.

FATTURA N. 18/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Andrea Costa
Grafico freelance
Via Aquileia 33 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02789012345
C.F.: CSTNDR92D10L483W
Cassa: Gestione Separata INPS
CLIENTE
Sara Neri
Via Cavour 7 – 33100 Udine (UD)
C.F.: NRESRA88E55L483B
Codice destinatario: 0000000
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Realizzazione logo personale base
(consegna 1 file PNG + 1 file vettoriale)
1€ 50,00€ 50,00
Imponibile€ 50,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollonon dovuta (imp. < 77,47 €)
TOTALE FATTURA€ 50,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.

Modalità di pagamento: Bonifico immediato

IBAN: IT78 P020 0805 3640 0000 0654 321

Punti chiave:

  • Imponibile 50 euro < 77,47 → nessuna imposta di bollo
  • Totale fattura = imponibile = 50 euro
  • La dicitura del regime forfettario è comunque obbligatoria
  • Nel software di fatturazione il flag “Imposta di bollo” va lasciato disattivato

Attenzione: la soglia di 77,47 euro si applica al singolo documento. Quindi se nello stesso giorno emetti due fatture da 50 euro ciascuna, in nessuna delle due c’è bollo (anche se la somma è 100 euro). Se invece emetti un’unica fattura da 100 euro, il bollo è dovuto.

Download modello fattura forfettaria Word/PDF gratuito

Il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione gratuitamente un modello di fattura forfettaria 2026 in formato Word e PDF, già strutturato con tutti gli elementi obbligatori, le diciture corrette dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 e i campi pre-impostati per imposta di bollo e codice destinatario.

Cosa contiene il modello scaricabile:

  • Modello Word editabile (.docx) per uso interno e preventivi
  • Modello PDF compilabile (.pdf) come traccia di riferimento
  • Versione con bollo (per fatture > 77,47 euro)
  • Versione senza bollo (per fatture < 77,47 euro)
  • Esempio compilato B2B e B2C
  • Mini-guida con istruzioni di compilazione

Come riceverlo: invia una richiesta via email a successioni@centrofiscale.com indicando nome, cognome e città di residenza. Il modello viene inviato gratuitamente in allegato entro 24-48 ore.

Ricorda: questo modello è valido come strumento di riferimento e per uso interno. Per la fattura ufficiale verso un cliente devi sempre usare un software di fatturazione elettronica che invii il file XML al SDI.

Software gratuiti per fattura elettronica forfettaria

Per emettere fatture elettroniche valide nel 2026, ecco i principali software disponibili sul mercato, con un focus su quelli adatti ai forfettari:

1. “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (gratuito)

È il portale ufficiale e gratuito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile dall’area riservata con SPID/CIE/CNS. Permette di:

  • Compilare e inviare fatture elettroniche con interfaccia web
  • Conservare a norma le fatture emesse e ricevute
  • Visualizzare il proprio cassetto fiscale
  • Calcolare automaticamente il bollo virtuale dovuto

Pro: totalmente gratuito, ufficiale, integrato con SDI.
Contro: interfaccia spartana, poche funzioni di gestione (no scadenzario, no numerazione automatica progettata).

2. Software a pagamento (più completi)

  • Fatture in Cloud (TeamSystem) – Da circa 4 €/mese, una delle soluzioni più usate dai forfettari. Numerazione automatica, scadenzario, gestione bollo, conservazione decennale a norma inclusa.
  • Aruba Fatturazione Elettronica – Da circa 1 €/mese (piano base), molto economico. Buona integrazione con i servizi PEC Aruba.
  • Subito Fatture, FattureGratis, Fattura24 – Altre alternative valide, con prezzi e funzionalità variabili.

Per chi è agli inizi e fattura poco, il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate è più che sufficiente. Quando il volume di fatture cresce, conviene passare a un software dedicato per risparmiare tempo nella gestione.

Errori comuni nella fattura forfettaria (e come evitarli)

Nella nostra esperienza al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti che troviamo sulle fatture dei forfettari, soprattutto chi ha appena aperto la P.IVA:

  1. Dimenticare la dicitura art. 1 c. 58 L. 190/2014: senza questa frase, la fattura potrebbe essere riqualificata come operazione ordinaria con IVA.
  2. Indicare aliquota IVA invece di N2.2: alcuni software, se non configurati correttamente, mettono di default l’aliquota 22%. Verificare sempre che il campo “Natura” sia N2.2 e l’aliquota 0%.
  3. Bollo non applicato sopra 77,47 euro: dimenticare il bollo significa dover comunque versare l’imposta in F24 più la sanzione (30% dell’imposta non versata).
  4. Bollo applicato anche sotto 77,47 euro: errore opposto, meno grave ma scorretto.
  5. Numerazione non progressiva: ogni fattura deve avere numero univoco crescente. Saltare numeri (es. 1, 2, 4, 5…) o ripetere lo stesso numero è una violazione formale.
  6. Codice destinatario sbagliato: per privati va sempre “0000000” (sette zeri); per imprese, va il codice di 7 caratteri o la PEC del cliente.
  7. Indicare ritenuta d’acconto: il forfettario non è soggetto a ritenuta (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Se il cliente la trattiene per errore, va richiesta la riemissione.
  8. Errore sul codice fiscale del cliente privato: 16 caratteri obbligatori. Un errore qui può far scartare la fattura dal SDI.
  9. Mancato versamento bollo trimestrale: dimenticare la scadenza del 31 maggio (1° trim.) o successive comporta sanzioni.
  10. Non conservare le fatture: anche le fatture emesse via SDI vanno conservate per 10 anni a norma. Il portale gratuito Agenzia Entrate include questa conservazione.

Un controllo periodico delle fatture emesse, ancora meglio se affidato a un CAF o a un commercialista, evita la maggior parte di questi errori.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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Domande frequenti sulla fattura forfettaria 2026

Posso ancora emettere fattura cartacea nel 2026 se sono forfettario?

No. Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari, anche con ricavi sotto 25.000 euro, devono emettere fattura elettronica via SDI. La fattura cartacea o il PDF non hanno più valore fiscale come documento ufficiale.

Cosa succede se mando per errore una fattura cartacea?

La fattura non emessa via SDI è considerata “non emessa” ai fini fiscali. La sanzione amministrativa va dal 90% al 180% dell’imposta non documentata, con minimo 250 euro per fattura. È sempre possibile sanare la situazione con il ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni.

Quale codice natura IVA usare in fattura forfettaria?

Sempre N2.2 – Non soggette – altri casi. Il vecchio codice N2 generico è stato eliminato dal 2021 e non è più valido.

Devo applicare la ritenuta d’acconto sulle mie fatture?

No. I contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a ritenuta d’acconto (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Va indicato in fattura: “Non si applica ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”. Se il cliente la trattiene per errore, va richiesta la riemissione corretta.

Come faccio a sapere il codice destinatario del mio cliente?

Per le aziende: si chiede direttamente al cliente, che lo comunica al momento della prima fattura. Per i privati: usa “0000000” (sette zeri). Se il cliente fornisce solo la PEC, va inserita nel campo “PEC destinatario” e il codice destinatario va a “0000000”.

Quando devo versare il bollo da 2 euro all’Agenzia delle Entrate?

Il versamento è trimestrale, con questi codici tributo F24: 2521 (1° trim.), 2522 (2° trim.), 2523 (3° trim.), 2524 (4° trim.). Le scadenze sono il 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo dovuto nel trimestre è inferiore a 5.000 euro, si può rinviare al trimestre successivo.

Se il cliente paga in ritardo, quando devo versare il bollo?

Il bollo si versa in base alla data di emissione della fattura, non alla data di pagamento. Quindi anche se il cliente paga a 90 giorni, il bollo va comunque versato nei termini trimestrali in base a quando è stata emessa la fattura.

Posso usare un modello Word personalizzato come fattura ufficiale?

No. La fattura ufficiale deve essere in formato XML e transitare dal SDI. Il modello Word può servire come bozza interna, preventivo o documento di lavoro, ma non sostituisce la fattura elettronica obbligatoria.

Il CAF può aiutarmi a emettere le fatture?

Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per partite IVA forfettarie: configurazione del software di fatturazione, controllo periodico delle fatture emesse, calcolo e versamento del bollo trimestrale, conservazione a norma. Contatta il CAF per un preventivo personalizzato.

Hai bisogno di aiuto con la fattura forfettaria? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine

Hai aperto da poco la partita IVA in regime forfettario e non sai come configurare il software di fatturazione? Vuoi un controllo delle fatture emesse per essere sicuro di non aver sbagliato la dicitura, il codice natura o il bollo? Vuoi ricevere il modello Word/PDF gratuito con esempi compilati?

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di partite IVA forfettarie nella gestione della fatturazione elettronica, dei versamenti trimestrali del bollo e della dichiarazione dei redditi annuale. Il nostro team segue il forfettario in tutte le sue fasi: dall’apertura della P.IVA alla configurazione del software, dall’emissione corretta della prima fattura al monitoraggio dei limiti di 85.000 e 100.000 euro.

Contattaci per:

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  • Gestire dichiarazione dei redditi e contributi INPS
  • Aprire una nuova partita IVA in regime forfettario

CAF Centro Fiscale Udine
Email: successioni@centrofiscale.com
Sito: centrofiscale.com

Ultimo aggiornamento: maggio 2026. Le informazioni contenute in questo articolo sono basate sulla normativa fiscale italiana vigente al momento della pubblicazione (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014, D.M. 17/06/2014, Provvedimento Agenzia Entrate n. 89757/2018). Per situazioni specifiche è sempre consigliato richiedere un parere personalizzato.

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Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-11 08:00:002026-08-17 10:16:43Modello Fattura Regime Forfettario 2026: Template Word ed Esempi Pratici
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