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Guide tecniche sulla fatturazione elettronica: codici errore SDI, codici natura IVA, conservazione sostitutiva, divieto SdI sanitari, normativa.

Guide Fatturazione Elettronica

Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Guida N1-N7 con Esempi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Compilare correttamente il codice Natura nella fattura elettronica e una delle operazioni piu critiche per imprese, partite IVA forfettarie, esportatori e professionisti. Un errore in questo campo XML determina lo scarto della fattura da parte del Sistema di Interscambio (SdI), con conseguenze che vanno dalle sanzioni ai mancati pagamenti. In questa guida aggiornata al 2026 trovi la tabella completa dei codici N1-N7, esempi pratici per ogni casistica e indicazioni operative per i principali software di fatturazione (Aruba, Fatture in Cloud, software gestionali).

La guida copre tutti i sotto-codici introdotti dall’Agenzia delle Entrate: dalle operazioni escluse ex art. 15 (N1) alle vendite intracomunitarie (N3.2), dal reverse charge edilizio (N6.7) al regime del margine per auto usate (N5). Trovi inoltre un esempio XML completo del tag <Natura> e una sezione FAQ con i casi piu controversi.

Indice dei contenuti

  1. Codice Natura nella fattura elettronica: cos’e
  2. Dove si trova il codice Natura nell’XML
  3. Quando si deve usare il codice Natura
  4. Tabella completa codici Natura 2026 (N1-N7)
  5. N1 – Operazioni escluse ex art. 15
  6. N2 – Operazioni non soggette (N2.1, N2.2)
  7. N3 – Operazioni non imponibili (N3.1-N3.6)
  8. N4 – Operazioni esenti
  9. N5 – Regime del margine
  10. N6 – Reverse charge (N6.1-N6.9)
  11. N7 – IVA assolta in altro Stato UE
  12. Esempi pratici per categoria professionale
  13. Errore comune: aliquota 0% invece del codice Natura
  14. Cosa succede se sbagli: scarto SDI
  15. Compilazione nei principali software
  16. Aggiornamenti normativi 2026
  17. Esempio XML completo con tag Natura
  18. Domande frequenti

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Codice Natura nella fattura elettronica: cos’e

Il codice Natura e un identificativo alfanumerico (da N1 a N7, con sotto-codici come N2.2, N3.1, N6.7) che indica il regime IVA dell’operazione fatturata quando questa non prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria (4%, 5%, 10%, 22%). E stato introdotto dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti, in attuazione dell’obbligo di fatturazione elettronica fra privati.

Il codice Natura serve al Sistema di Interscambio e all’Agenzia delle Entrate per classificare correttamente le operazioni ai fini IVA: distinguere ad esempio una vendita esente (medico) da una vendita non imponibile (esportatore) o da un’operazione fuori campo IVA (forfettario). Senza questa classificazione l’incrocio dei dati nelle dichiarazioni precompilate (LIPE, dichiarazione IVA annuale) non sarebbe possibile.

Dove si trova il codice Natura nell’XML

Nel tracciato XML della fattura elettronica (formato FatturaPA versione 1.2.2 o successive), il codice Natura si inserisce nel tag <Natura> all’interno del blocco <DatiBeniServizi>/<DettaglioLinee> e/o nel blocco <DatiRiepilogo>.

La regola fondamentale e questa: il tag <Natura> e alternativo al tag <AliquotaIVA> con valore diverso da zero. In pratica:

  • Se l’operazione e imponibile al 4%, 5%, 10% o 22% → compili solo <AliquotaIVA>, NON compili <Natura>
  • Se l’operazione e non imponibile, esente, non soggetta o in reverse charge → compili <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> E <Natura> con il codice corretto

Mettere insieme un’aliquota positiva e un codice Natura, oppure dichiarare aliquota 0,00 senza specificare la Natura, genera scarto SDI con codice di errore 00400 o 00401.

Quando si deve usare il codice Natura

Il codice Natura va indicato solo per le operazioni che non scontano IVA con aliquota ordinaria. Le casistiche sono cinque macro-categorie, che corrispondono ai codici N1-N7:

  • Operazioni escluse da IVA ex art. 15 DPR 633/72 (rimborsi spese, anticipazioni in nome e per conto)
  • Operazioni non soggette per mancanza di un presupposto IVA (territoriale, soggettivo)
  • Operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie, San Marino)
  • Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 (sanitarie, didattiche, finanziarie)
  • Operazioni in reverse charge o regime speciale (margine, autotrasportatori, IVA per cassa)

Se sei una partita IVA in regime ordinario e fatturi 100 euro + IVA 22% a un cliente italiano, NON devi mettere alcun codice Natura. Compili semplicemente <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> e l’imposta di 22 euro. Il codice Natura sarebbe un errore.

Tabella completa codici Natura 2026 (N1-N7)

Ecco la tabella ufficiale dei codici Natura validi nel 2026, comprensiva di tutti i sotto-codici. La tabella e conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica.

CodiceDescrizioneEsempio tipico
N1Escluse ex art. 15 DPR 633/72Rimborso bollo, anticipazione spese in nome e per conto
N2.1Non soggette ad IVA art. 7-bis e seguentiServizio prestato a privato extra-UE
N2.2Non soggette – altri casiForfettario verso cliente italiano, marca da bollo 2 euro
N3.1Non imponibili – esportazioniVendita beni a cliente USA
N3.2Non imponibili – cessioni intracomunitarieVendita beni a P.IVA tedesca con VIES attivo
N3.3Non imponibili – cessioni verso San MarinoVendita beni a societa sammarinese
N3.4Non imponibili – operazioni assimilate alle esportazioniForniture a navi e aeromobili (art. 8-bis)
N3.5Non imponibili – dichiarazione di intentoVendita a esportatore abituale (lettera di intento)
N3.6Non imponibili – altre operazioniOperazioni con Citta del Vaticano, depositi IVA
N4Esenti ex art. 10 DPR 633/72Visita medica, lezioni private, locazione abitativa
N5Regime del margine / IVA non espostaVendita auto usata, opera d’arte, antiquariato
N6.1Reverse charge – cessione rottamiVendita rottami ferrosi a recuperatore
N6.2Reverse charge – cessione oro e argentoVendita oro da investimento
N6.3Reverse charge – subappalto edilizioSubappaltatore verso appaltatore principale
N6.4Reverse charge – cessione fabbricatiVendita immobile strumentale tra imprese
N6.5Reverse charge – cessione cellulariVendita ingrosso smartphone tra imprese
N6.6Reverse charge – cessione PC, consoleVendita ingrosso PC, tablet, console
N6.7Reverse charge – prestazioni edili settore serviziPulizie, demolizioni, installazione impianti edili
N6.8Reverse charge – settore energeticoCessione gas, energia elettrica certificati verdi
N6.9Reverse charge – altri casiCasi residuali introdotti da decreti successivi
N7IVA assolta in altro Stato UEVendite a distanza B2C, servizi telecomunicazioni OSS

N1 – Operazioni escluse ex art. 15

Il codice N1 identifica le operazioni escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633/1972. Si tratta di importi che, pur transitando in fattura, non costituiscono corrispettivo di una cessione di beni o prestazione di servizi.

  • Anticipazioni in nome e per conto del cliente: tipico esempio sono i bolli, i diritti camerali, le imposte di registro pagate dal commercialista per conto del cliente
  • Interessi di mora per ritardato pagamento
  • Penalita contrattuali
  • Imballaggi a rendere con cauzione
  • Cessioni di beni in transito sul territorio dello Stato

Esempio pratico: un commercialista anticipa per il cliente 50 euro di tassa di concessione governativa. In fattura, oltre al proprio compenso (con IVA 22%), inserisce una riga separata di 50 euro con codice N1 e nessuna IVA. Anche il bollo da 2 euro applicato alle fatture in regime di esenzione/non imponibilita, quando addebitato al cliente, va con codice N1.

N2 – Operazioni non soggette (N2.1, N2.2)

Il codice N2 riguarda le operazioni non soggette ad IVA per mancanza di un presupposto (territoriale o soggettivo). Dal 2021 e suddiviso in due sotto-codici obbligatori.

N2.1 – Non soggette ad IVA art. 7-bis e seguenti

Si usa per le operazioni che non rispettano il presupposto della territorialita IVA. I casi tipici sono:

  • Servizi resi a privati consumatori extra-UE (es. consulenza online a cliente svizzero)
  • Servizi B2B con cliente UE/extra-UE (per i quali il debitore d’imposta e il cliente)
  • Cessioni di beni gia esistenti all’estero

N2.2 – Non soggette – altri casi (incluso forfettario)

Questo e il codice piu utilizzato in Italia, perche e quello che devono indicare tutti i contribuenti in regime forfettario quando emettono fattura a clienti italiani. Il forfettario non addebita IVA in rivalsa, ma deve comunque emettere fattura elettronica con codice N2.2.

Altri casi che rientrano in N2.2:

  • Regime di vantaggio (vecchi minimi ancora attivi)
  • Cessioni di denaro e crediti
  • Conferimenti d’azienda o di rami d’azienda
  • Passaggi di beni tra societa fuse o scisse

N3 – Operazioni non imponibili (N3.1-N3.6)

Il codice N3 raggruppa le operazioni non imponibili IVA: cessioni che hanno il presupposto IVA ma per le quali la legge prevede l’esenzione da imposta per ragioni di neutralita fiscale (esportazioni) o di armonizzazione comunitaria (cessioni intra-UE). Dal 2021 e obbligatorio specificare il sotto-codice esatto.

N3.1 – Esportazioni

Cessioni di beni a clienti residenti in Paesi extra-UE (USA, Cina, UK post-Brexit, Svizzera, Canada). Richiedono prova dell’avvenuta uscita dei beni (bolletta doganale MRN). Esempio: azienda di mobili italiana vende un container di sedie a un importatore di New York. Codice N3.1.

N3.2 – Cessioni intracomunitarie

Vendite di beni a soggetti passivi IVA di altri Stati membri UE, con partita IVA registrata al VIES. Esempio: produttore di parmigiano vende a distributore tedesco con P.IVA DE. Codice N3.2.

N3.3 – Cessioni verso San Marino

Vendite di beni verso operatori sammarinesi. Dal 2022 anche queste fatture transitano via SdI con tracciato dedicato. Codice N3.3.

N3.4 – Operazioni assimilate alle esportazioni

Forniture a navi che effettuano traffico internazionale, aeromobili, sedi diplomatiche, organismi internazionali (art. 8-bis e 72 DPR 633/72). Codice N3.4.

N3.5 – Dichiarazione di intento (esportatori abituali)

Vendita a un cliente italiano che ha lo status di esportatore abituale e ha trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di intento. In fattura va riportato anche il protocollo della dichiarazione di intento. Codice N3.5.

N3.6 – Altre operazioni non imponibili

Casi residuali: operazioni con la Citta del Vaticano, depositi IVA, prestazioni connesse a beni in deposito, alcune operazioni triangolari. Codice N3.6.

N4 – Operazioni esenti

Il codice N4 identifica le operazioni esenti da IVA ex articolo 10 del DPR 633/72. La differenza con le operazioni non imponibili e fondamentale: le operazioni esenti non danno diritto alla detrazione IVA sugli acquisti correlati, mentre quelle non imponibili si.

I casi piu frequenti che richiedono codice N4:

  • Prestazioni sanitarie: medici, dentisti, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ostetriche
  • Prestazioni didattiche: scuole, lezioni private (con limiti), corsi di formazione professionale riconosciuti
  • Operazioni finanziarie e assicurative: gestione finanziamenti, polizze assicurative, intermediazione
  • Locazioni di immobili abitativi (con eccezioni per le imprese costruttrici che hanno optato per il regime imponibile)
  • Cessioni di immobili abitativi da soggetti diversi dai costruttori entro 5 anni
  • Prestazioni di trasporto urbano con mezzi pubblici
  • Servizi postali universali

Esempio: un medico di base emette fattura al paziente per una visita di 80 euro. La fattura riporta 80 euro con codice N4 e marca da bollo da 2 euro (se l’importo supera 77,47 euro) addebitata con codice N1.

N5 – Regime del margine / IVA non esposta

Il codice N5 e riservato al regime speciale del margine previsto dal DL 41/1995, applicabile a:

  • Auto usate e altri beni mobili usati acquistati da privati
  • Opere d’arte, oggetti di antiquariato e da collezione (francobolli, monete, libri rari)
  • Agenzie di viaggio (regime speciale art. 74-ter)
  • Editoria (regime monofase)

In questo regime l’IVA si applica solo sul margine (differenza fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) e non viene esposta separatamente in fattura. Esempio: un concessionario d’auto vende un’auto usata acquistata da privato per 8.000 euro a 10.000 euro. La fattura riporta 10.000 euro con codice N5, mentre l’IVA viene calcolata internamente sul margine di 2.000 euro.

N6 – Reverse charge (N6.1-N6.9)

Il codice N6 identifica le operazioni in inversione contabile (reverse charge), ossia quei casi in cui il debitore dell’IVA non e il fornitore ma il cliente. Dal 2021 e obbligatorio indicare il sotto-codice specifico fra N6.1 e N6.9.

CodiceCasisticaEsempio
N6.1Cessione rottami e materiali di recuperoVendita di rottami ferrosi tra operatori
N6.2Cessione oro e argento puroVendita oro da investimento (purezza > 325/1000 per argento, > 995/1000 per oro)
N6.3Subappalto in ediliziaImpresa edile subappalta a impresa edile
N6.4Cessione fabbricati strumentaliVendita capannone industriale tra imprese (con opzione)
N6.5Cessione cellulari e dispositiviVendita all’ingrosso smartphone
N6.6Cessione PC, tablet, consoleVendita all’ingrosso microprocessori e PC
N6.7Prestazioni edili e settore serviziPulizie, demolizioni, installazione impianti su edifici
N6.8Settore energeticoCessione gas, energia elettrica, certificati verdi
N6.9Altri casi residualiCasi specifici introdotti da decreti successivi

In tutti i casi N6 il fornitore emette fattura senza IVA con codice Natura, e il cliente integra la fattura applicando l’IVA con doppia annotazione (vendite e acquisti).

N7 – IVA assolta in altro Stato UE

Il codice N7 si applica alle operazioni per le quali l’IVA e dovuta in un altro Stato membro UE, tipicamente attraverso il regime speciale OSS/IOSS (One Stop Shop / Import One Stop Shop). Casi tipici:

  • Vendite a distanza B2C intra-UE oltre la soglia di 10.000 euro annuali
  • Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) verso privati UE
  • Servizi digitali (software, e-book, streaming) verso consumatori UE

Esempio: un e-commerce italiano vende a un consumatore privato francese tramite il regime OSS. Sulla fattura italiana indica codice N7, mentre l’IVA francese viene versata trimestralmente tramite la dichiarazione OSS unificata.

Esempi pratici per categoria professionale

Vediamo i casi piu ricorrenti per categoria, con il codice Natura corretto da inserire nella fattura elettronica.

Categoria / OperazioneCodice NaturaNote
Forfettario verso cliente italianoN2.2Bollo da 2 euro se importo > 77,47 euro
Forfettario verso privato extra-UEN2.1Mancanza presupposto territoriale
Esportatore vende beni in USA/CinaN3.1Serve prova uscita beni (MRN)
Vendita a P.IVA tedesca con VIESN3.2Modello Intrastat obbligatorio
Vendita a societa di San MarinoN3.3Trasmissione SdI obbligatoria dal 2022
Architetto B2B verso cliente UEN2.1Reverse charge nel paese del committente
Medico/dentista fattura pazienteN4Esente art. 10 n.18 DPR 633/72
Idraulico in subappalto edileN6.7Reverse charge prestazioni servizi edili
Concessionario vende auto usataN5Regime del margine
Locazione abitativa privatiN4Esente, con eccezione costruttori
Vendita rottami a recuperatoreN6.1Sempre reverse charge
E-commerce verso privato francese (OSS)N7Oltre soglia 10.000 euro
Insegnante lezioni private riconosciuteN4Solo per discipline scolastiche/universitarie
Esportatore abituale (lett. intento)N3.5Indicare protocollo dichiarazione
Commercialista anticipa bolliN1Solo riga anticipazione

Errore comune: aliquota 0% invece del codice Natura

L’errore piu frequente riscontrato dal Sistema di Interscambio e dichiarare aliquota IVA pari a zero senza specificare il codice Natura. Il software di compilazione (specialmente quelli generici, non dedicati alla fatturazione elettronica) accetta apparentemente la fattura, ma SDI la scarta entro 5 giorni con codice di errore.

Errore concettuale di base: l’aliquota 0% non esiste nell’ordinamento IVA italiano. Le operazioni che non scontano IVA hanno una qualificazione giuridica precisa (escluse, non soggette, non imponibili, esenti, in reverse charge) e devono essere identificate con il codice Natura corrispondente. Diversamente l’Agenzia delle Entrate non puo distinguere fra un’esportazione e una prestazione esente.

L’unica eccezione che usa l’aliquota 0% sono alcune fatture in regime di franchigia all’importazione, ma anche in quel caso va sempre accompagnata dal codice Natura corretto.

Cosa succede se sbagli: scarto SDI

Se il codice Natura e mancante o errato, SDI scarta la fattura entro 5 giorni dalla trasmissione con uno dei seguenti codici di errore:

Codice erroreDescrizioneCausa frequente
004002.2.1.14 Aliquota IVA non valida o non coerenteAliquota e Natura entrambi presenti o entrambi assenti
004012.2.1.14 Natura con AliquotaIVA diversa da zeroIndicato codice Natura con aliquota 22%
004202.2.2.1 Natura non presente a fronte di AliquotaIVA pari a zeroAliquota 0 senza codice Natura
004212.2.2.1 Natura con AliquotaIVA diversa da zero (riepilogo)Codice N esposto in DatiRiepilogo con IVA non zero
00444Tipo documento non coerente con codice NaturaCodice TD17/TD18/TD19 con N non coerente

In caso di scarto la fattura e considerata come non emessa: occorre correggere il file XML e ritrasmetterlo entro 5 giorni dalla notifica per evitare sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% dell’IVA). Se hai gia trasmesso al cliente una copia di cortesia, devi avvisarlo che la versione fiscale e quella ritrasmessa.

Compilazione nei principali software

Vediamo come si imposta il codice Natura nei software di fatturazione elettronica piu diffusi in Italia.

Aruba Fatturazione Elettronica

Nel pannello di compilazione fattura, sezione “Riga di dettaglio”, trovi un menu a tendina dedicato ai codici Natura. Selezionato il codice (es. N2.2), il sistema disabilita automaticamente il campo aliquota IVA. Aruba offre anche template precompilati per forfettari (N2.2 default) e esportatori (N3.1 default).

Fatture in Cloud (TeamSystem)

Per i forfettari l’impostazione e automatica: in fase di onboarding selezioni il regime e il software applica N2.2 a tutte le fatture verso clienti italiani. Per altri codici Natura li puoi associare a singoli articoli/servizi del catalogo o impostarli manualmente per ciascuna fattura.

Software Agenzia Entrate (gratuito)

L’app web “Fatture e Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi prevede campi guidati: nella riga “Aliquota IVA / Natura” si seleziona la natura dal menu, e il campo aliquota viene azzerato automaticamente.

Compilazione manuale dell’XML

Se compili l’XML manualmente o lo generi via gestionale, il tag corretto e:

<Natura>N2.2</Natura>

Va inserito sia nel <DettaglioLinee> sia nel <DatiRiepilogo>. Attento a usare il punto (“.”) come separatore decimale del sotto-codice e non la virgola.

Aggiornamenti normativi 2026

Per il 2026 i codici Natura sono confermati invariati nella loro struttura N1-N7. Le specifiche tecniche di riferimento restano quelle del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate aggiornate da ultimo a fine 2024. Le novita riguardano:

  • Ampliamento casistiche reverse charge introdotte dal decreto legislativo 2025 in materia di IVA, con nuove fattispecie che rientrano nel codice N6.9 (casi residuali)
  • Conferma del regime forfettario con codice N2.2 e soglia 85.000 euro
  • Aggiornamento dei controlli SDI sui codici di errore 00400-00444 con maggiore severita su incongruenze tipo documento/Natura
  • Nuovi tipi documento (TD28 per estrazione da deposito IVA) gia operativi dal 2024 e confermati nel 2026
  • OSS e IOSS: confermato il codice N7 per le operazioni transfrontaliere B2C, con piattaforme che effettuano controllo automatico sulla soglia 10.000 euro

Per i forfettari del 2026 nessuna novita: continuano a emettere fattura elettronica con codice N2.2 verso clienti italiani, indipendentemente dal volume d’affari.

Esempio XML completo con tag Natura

Ecco un estratto del tracciato XML di una fattura elettronica emessa da un forfettario italiano verso un cliente italiano (codice N2.2). Include i blocchi rilevanti.

<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
      <Data>2026-06-23</Data>
      <Numero>2026/0042</Numero>
      <ImportoTotaleDocumento>500.00</ImportoTotaleDocumento>
      <Causale>Operazione effettuata in regime forfettario art. 1 commi 54-89 L. 190/2014</Causale>
    </DatiGeneraliDocumento>
  </DatiGenerali>
  <DatiBeniServizi>
    <DettaglioLinee>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
      <Descrizione>Consulenza fiscale mese giugno 2026</Descrizione>
      <Quantita>1.00</Quantita>
      <PrezzoUnitario>500.00</PrezzoUnitario>
      <PrezzoTotale>500.00</PrezzoTotale>
      <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
      <Natura>N2.2</Natura>
    </DettaglioLinee>
    <DatiRiepilogo>
      <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
      <Natura>N2.2</Natura>
      <ImponibileImporto>500.00</ImponibileImporto>
      <Imposta>0.00</Imposta>
      <RiferimentoNormativo>Operazione non soggetta IVA art. 1 c. 54-89 L. 190/2014</RiferimentoNormativo>
    </DatiRiepilogo>
  </DatiBeniServizi>
</FatturaElettronicaBody>

Nota come <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> sia sempre accompagnato da <Natura>N2.2</Natura> sia nella riga di dettaglio sia nel riepilogo. Il <RiferimentoNormativo> completa l’informazione richiesta dalle specifiche.

Domande frequenti sui codici Natura

Sono forfettario, devo sempre usare N2.2?

Si, nella maggior parte dei casi. Verso clienti italiani usi sempre N2.2. Verso clienti UE B2B usi N2.1 (servizi) o N3.2 (beni). Verso clienti extra-UE usi N2.1 (servizi) o N3.1 (beni). Per le anticipazioni in nome e per conto del cliente (bolli, registri) usi N1.

Differenza fra N3 (non imponibile) e N4 (esente)?

Sostanziale. Le operazioni N3 (non imponibili: esportazioni, intra-UE) danno diritto alla detrazione IVA sugli acquisti e contribuiscono alla formazione del plafond per gli esportatori abituali. Le operazioni N4 (esenti: sanitarie, didattiche) non danno diritto a detrazione e generano il problema del pro-rata IVA per chi svolge sia operazioni esenti sia imponibili.

Posso usare il vecchio codice N6 senza sotto-codice?

No. Dal 1 gennaio 2021 e obbligatorio specificare i sotto-codici per N2 (N2.1, N2.2), N3 (N3.1-N3.6) e N6 (N6.1-N6.9). I codici generici N2, N3, N6 senza sotto-codice provocano scarto SDI.

Cosa succede se metto il codice Natura sbagliato ma SDI accetta la fattura?

SDI fa controlli formali, non sostanziali. Se il codice e formalmente valido (es. N2.2) ma errato per la specifica operazione (es. dovevi usare N3.1), la fattura passa il controllo SDI ma resta errata ai fini fiscali. L’errore puo emergere in fase di dichiarazione IVA o di controllo dell’Agenzia. Sanzione minima: dal 90% al 180% dell’IVA dovuta o non dovuta, con possibilita di ravvedimento operoso.

Architetto fattura cliente UE B2B: N2.1 o reverse charge?

L’architetto italiano che fattura una prestazione a un cliente B2B UE applica il codice N2.1 (operazione non soggetta per mancanza del presupposto territoriale, art. 7-ter). E il cliente UE che applica l’IVA del proprio Stato in reverse charge. La fattura italiana riporta inoltre la dicitura “Inversione contabile” come riferimento normativo. Questa fattura va anche nel modello Intrastat servizi.

Bollo da 2 euro in fattura forfettaria: che codice Natura?

Quando il forfettario addebita al cliente il bollo di 2 euro (per fatture > 77,47 euro), la riga del bollo va con codice N1 (esclusa ex art. 15) perche e una rivalsa di un’imposta. Il corpo della fattura resta con N2.2.

Ho una fattura con piu codici Natura: e ammesso?

Si. Una fattura puo contenere righe con codici Natura diversi (es. una riga N2.2 per la prestazione del forfettario e una riga N1 per il bollo addebitato). Nel <DatiRiepilogo> il sistema crea automaticamente blocchi separati per ciascun codice Natura.

Le fatture verso PA con split payment hanno codice Natura?

No. Lo split payment (scissione dei pagamenti) verso PA non si identifica con un codice Natura, ma con il campo <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>. La fattura ha aliquota IVA ordinaria normalmente esposta, ma il pagamento dell’IVA viene fatto direttamente dalla PA all’erario.

Conclusione: sicurezza e correttezza nella fatturazione elettronica

La corretta indicazione del codice Natura in fattura elettronica non e solo un adempimento formale: e l’elemento che permette all’Agenzia delle Entrate di classificare correttamente le tue operazioni e di non contestarti errori in fase di controllo. Per i forfettari basta ricordare N2.2 verso clienti italiani; per gli esportatori la sequenza e N3.1 per extra-UE e N3.2 per intra-UE; per il reverse charge attenzione sempre al sotto-codice corretto da N6.1 a N6.9.

Se hai dubbi su quale codice Natura applicare alla tua specifica operazione, oppure hai gia ricevuto uno scarto SDI e non sai come correggere la fattura, il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella corretta compilazione delle fatture elettroniche, nella gestione delle dichiarazioni di intento e nelle pratiche di reverse charge. Contattaci per una consulenza personalizzata sulla tua situazione fiscale.

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Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-23 14:00:002026-05-24 09:54:42Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Guida N1-N7 con Esempi
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione Elettronica

Fattura elettronica 2026: entro quanti giorni va inviata (immediata e differita)

fatturazione elettronica CAF Udine

Hai emesso una prestazione o ceduto un bene e ti chiedi entro quanti giorni devi inviare la fattura elettronica? La risposta dipende dal tipo di fattura scelto: 12 giorni per la fattura immediata, oppure entro il 15 del mese successivo per la fattura differita. Sbagliare i termini espone a sanzioni che, dal 1° settembre 2024, sono state aggiornate dal D.Lgs. 87/2024.

In questa guida trovi la risposta completa per ogni situazione: ordinari, forfettari, prestazioni B2C, casi particolari e cosa fare se hai dimenticato di emettere la fattura.

La regola generale: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione

La norma di riferimento è l’art. 21 comma 4 del DPR 633/1972, aggiornato in materia di fattura elettronica. Il termine generale per l’emissione e l’invio tramite Sistema di Interscambio (SDI) è di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Questo termine vale per la fattura immediata, cioè quella emessa nello stesso giorno dell’operazione o entro i 12 giorni successivi. È il caso più comune per la maggior parte delle prestazioni di servizi e per le cessioni di beni senza utilizzo del DDT (documento di trasporto).

Esempio pratico: hai completato una consulenza il 10 giugno 2026. Hai tempo fino al 22 giugno 2026 per inviare la fattura allo SDI.

Quando scatta l’effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72)

Per calcolare il termine dei 12 giorni, devi sapere esattamente quando si “effettua” l’operazione. L’art. 6 DPR 633/72 distingue:

  • Cessione di beni mobili: al momento della consegna o spedizione del bene (con DDT o documento equivalente)
  • Cessione di beni immobili: alla data dell’atto notarile
  • Prestazione di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo oppure, se la fattura è emessa prima del pagamento, alla data della fattura stessa (fatturazione anticipata)
  • Acconti e caparre: all’atto del pagamento parziale, limitatamente all’importo incassato

Attenzione: per i contratti continuativi o di somministrazione (es. affitti, abbonamenti, contratti di manutenzione), l’operazione si considera effettuata alla data di maturazione dei corrispettivi oppure, al massimo, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Fattura differita TD24: entro il 15 del mese successivo

La fattura differita è una semplificazione per chi effettua più consegne allo stesso cliente nello stesso mese. Invece di emettere una fattura per ogni consegna, puoi emettere una fattura riepilogativa mensile con il tipo documento TD24.

Il termine è entro il 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni. Quindi:

Consegne nel meseScadenza fattura differita TD24
Giugno 202615 luglio 2026
Luglio 202615 agosto 2026
Agosto 202615 settembre 2026

Condizioni per usare la fattura differita (art. 21 c. 4 lett. a) DPR 633/72):

  • Deve trattarsi di cessioni di beni (non prestazioni di servizi)
  • Le consegne devono essere documentate da DDT o documento equipollente
  • Le consegne devono essere effettuate nello stesso mese solare
  • Il cliente deve essere un soggetto passivo IVA (B2B)

Per le prestazioni di servizi la fattura differita non è applicabile: ogni prestazione richiede la propria fattura entro 12 giorni dal pagamento o dalla fatturazione anticipata.

Forfettari: stessi termini, obbligo SDI dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 anche i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fattura elettronica tramite SDI, senza soglie di fatturato (la soglia dei 25.000 euro è stata eliminata dal 2024). I termini di emissione sono gli stessi degli ordinari:

  • Fattura immediata: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
  • Nessun accesso alla fattura differita TD24 (i forfettari non applicano IVA)

Sul file XML, il forfettario usa il codice natura N2.2 (“Non soggette – altri casi”) e indica sempre l’annotazione “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni – Regime Forfettario”.

Per approfondire la fatturazione in regime forfettario consulta la nostra guida completa alla fatturazione elettronica 2026.

Caso particolare: prestazioni B2C (privati consumatori)

Per le operazioni verso consumatori finali (B2C), l’art. 22 del DPR 633/72 consente ai commercianti al dettaglio e ad alcune categorie di professionisti di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura. Se il cliente privato la richiede esplicitamente, la fattura va emessa entro 12 giorni dalla richiesta.

Per i soggetti che emettono ordinariamente fattura anche ai privati (es. avvocati, commercialisti, medici privati), il termine rimane di 12 giorni dall’effettuazione, identico al B2B.

Sanzioni per ritardo o omessa fattura: cosa rischi nel 2026

Le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione sono state riformate dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore per violazioni commesse dall’1/9/2024):

Tipo violazioneSanzioneNorma
Omessa/ritardata fattura con IVADal 25% al 70% dell’IVA non fatturata (min. 300 euro)Art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97 post D.Lgs. 87/2024
Omessa/ritardata fattura senza IVA (forfettari, esenti)Dal 25% al 70% del corrispettivo, min. 300 euroArt. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97
Violazioni formali senza impatto IVADa 250 a 2.000 euroArt. 6 c. 3 D.Lgs. 471/97

Nota: per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie sanzioni (dal 90% al 180% dell’IVA, minimo 250 euro).

Ravvedimento operoso: cosa fare se hai dimenticato la fattura

Se hai superato il termine dei 12 giorni (o il 15 del mese per la differita), puoi regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), pagando una sanzione ridotta. Le percentuali aggiornate post D.Lgs. 87/2024 sono:

Tempistica ravvedimentoSanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla violazione0,0833% per giorno (sprint)
Entro 30 giorni1,25% (breve)
Entro 90 giorni1,39% (medio)
Entro 1 anno3,125% (lungo)
Entro 2 anni3,572% (biennale)
Oltre 2 anni4,17%

Le percentuali si applicano alla sanzione base del 25% dell’IVA. Più ti ravvedi in fretta, meno paghi.

Per calcolare l’importo esatto e presentare il modello F24 correttamente, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale per un preventivo personalizzato.

Autofattura TD27: quando serve e come si emette

In caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore, il cessionario/committente soggetto passivo IVA è tenuto a emettere un’autofattura TD27 entro 4 mesi dall’operazione (o entro il mese successivo se la fattura non arriva entro 4 mesi dalla consegna del bene). L’autofattura viene inviata allo SDI ed è accompagnata dal versamento dell’IVA tramite F24.

Questo meccanismo evita la sanzione al committente ma non esonera il cedente dalla propria sanzione per omessa fatturazione.

Riepilogo: tabella dei termini 2026

Tipo fatturaTermine emissione/invio SDITipo doc XML
Fattura immediata (standard)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01
Fattura differita (beni + DDT)Entro il 15 del mese successivoTD24
Forfettari (immediata)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01 con N2.2
Nota di credito / rettificaEntro il termine di presentazione della dichiarazione IVATD04
Autofattura (omessa da fornitore)4 mesi dall’operazione (o mese succ. da consegna)TD27

Domande frequenti (FAQ)

Posso inviare la fattura prima dei 12 giorni?

Si, assolutamente. Il termine di 12 giorni è il massimo consentito, non un obbligo di aspettare. Puoi emettere e inviare la fattura immediatamente dopo aver effettuato l’operazione.

I 12 giorni sono giorni solari o lavorativi?

Sono giorni solari (di calendario), non lavorativi. Weekend e festivi sono inclusi nel computo. Se il 12° giorno cade di sabato o domenica, il termine si considera prorogato al primo giorno feriale successivo.

Cosa succede se lo SDI scarta la fattura?

Se lo SDI scarta la fattura (codice errore), hai 5 giorni lavorativi per correggerla e reinviarla senza incorrere in sanzioni, a condizione che la data di emissione originale sia rimasta entro i 12 giorni. Tieni il file di scarto come prova.

La fattura differita si applica anche ai servizi?

No. La fattura differita TD24 si applica solo alle cessioni di beni documentate da DDT. Per le prestazioni di servizi vale sempre il termine di 12 giorni dalla singola operazione.

Il forfettario può usare la fattura differita?

No. I contribuenti forfettari non applicano IVA e non emettono DDT nel senso fiscale del termine. Devono sempre emettere fattura immediata entro 12 giorni da ogni operazione.

Conclusione: rispettare i termini conviene sempre

Ricapitolando: 12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita con DDT. Se hai dubbi sul tipo di operazione o hai già superato i termini, il modo migliore per evitare sanzioni pesanti è agire subito con il ravvedimento operoso.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste professionisti e imprese nella gestione delle fatture elettroniche, nel calcolo del ravvedimento e nella verifica degli adempimenti IVA. Contattaci per un preventivo personalizzato: siamo disponibili anche online in tutta Italia.

Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 16:00:002026-06-16 16:00:00Fattura elettronica 2026: entro quanti giorni va inviata (immediata e differita)
Guide Fatturazione Elettronica

Fattura Elettronica Rifiutata dalla PA: Come Rimediare 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fattura elettronica rifiutata dalla PA e un problema che molti fornitori della Pubblica Amministrazione si trovano ad affrontare almeno una volta. A differenza della fattura “scartata” dal Sistema di Interscambio per errori tecnici, qui parliamo di una fattura trasmessa correttamente ma che la Pubblica Amministrazione decide di non accettare nel merito, inviando un esito negativo (codice EC02). In questa guida ti spieghiamo passo-passo come comportarti, quali sono i motivi piu comuni di rifiuto, la differenza tra nota di credito e autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 e cosa fare se la PA rifiuta senza motivo.

Scartata da SDI o rifiutata dalla PA: la differenza chiave

Sono due situazioni completamente diverse, anche se spesso vengono confuse. La distinzione e fondamentale perche le procedure di rimedio sono opposte.

  • Fattura scartata dal SDI: il Sistema di Interscambio rileva un errore tecnico (formale o sostanziale) e blocca la fattura. Per il fisco la fattura non esiste: non e mai stata emessa. Hai 5 giorni per re-inviarla con la stessa data e numerazione. Se vuoi approfondire questo caso, leggi la nostra guida dedicata alla fattura elettronica scartata.
  • Fattura rifiutata dalla PA: il SDI ha consegnato correttamente la fattura, che risulta regolarmente emessa a tutti gli effetti fiscali. Pero la Pubblica Amministrazione destinataria, dopo averla ricevuta, decide di rifiutarla nel merito (importo errato, dati ordine sbagliati, riferimenti mancanti). In questo caso la procedura di rimedio passa da nota di credito e nuova fattura.

Esiste poi un terzo scenario, la decorrenza termini: la PA non ha risposto entro 15 giorni e il SDI considera la fattura come consegnata in via definitiva. Vediamo nel dettaglio.

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Solo la Pubblica Amministrazione puo rifiutare: privati e aziende no

Una precisazione importante che molti contribuenti ignorano: il rifiuto della fattura elettronica e una facolta riservata esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni. Aziende private, professionisti e privati che ricevono una fattura elettronica B2B o B2C non possono rifiutarla tramite SDI: la ricevono e basta.

Se un cliente privato contesta la fattura, deve farlo attraverso canali diversi (PEC, raccomandata, vie legali) e la regolarizzazione passa comunque da nota di credito concordata fra le parti. Nessun cliente B2B puo “rispedire al mittente” la fattura via SDI.

Per la PA invece esiste una procedura formalizzata: il DM 132/2020 ha definito i casi in cui la PA puo legittimamente rifiutare una fattura, riducendoli rispetto al passato e imponendo un obbligo di motivazione.

Codici esito: EC01, EC02 e decorrenza termini

Quando trasmetti una fattura a una PA tramite SDI, dopo la consegna possono arrivarti tre tipi di notifica di esito:

Codice esitoSignificatoCosa fare
EC01Notifica di esito committente — Accettazione: la PA ha verificato la fattura e l’ha accettata.Niente. La fattura e definitivamente accettata e si attendono i pagamenti.
EC02Notifica di esito committente — Rifiuto: la PA non accetta la fattura e specifica la motivazione.Leggere la motivazione, valutare se fondata, emettere nota credito + nuova fattura corretta (se rifiuto legittimo).
Decorrenza terminiSono trascorsi 15 giorni dalla consegna senza risposta della PA.La fattura si considera comunque consegnata e regolarmente emessa. Si procede con la richiesta di pagamento.

L’esito EC02 deve sempre contenere una motivazione testuale. Se trovi un EC02 con motivazione vaga o assente, hai diritto a contestarlo: vediamo come.

I 6 motivi di rifiuto piu comuni della PA

Il DM 132/2020 ha tipizzato i casi di rifiuto legittimo. Ecco i motivi piu frequenti per cui una PA invia un EC02:

  1. Codice CIG / CUP errato o assente: per gli appalti pubblici e obbligatorio inserire il Codice Identificativo Gara e, se previsto, il CUP. Se sono sbagliati o mancanti, la fattura non puo essere liquidata.
  2. Importi non corrispondenti al contratto/ordine: la fattura indica un importo diverso da quello ordinato o contrattualizzato. Caso tipico: errore di battitura, applicazione errata dell’IVA, mancato sconto.
  3. Cliente sbagliato: hai inviato la fattura a una PA diversa da quella che ha emesso l’ordine. Capita spesso con enti che hanno articolazioni territoriali (es. ASL, regioni).
  4. Servizio o bene gia fatturato: la stessa prestazione e stata fatturata due volte (duplicato).
  5. Mancanza di dati essenziali per la liquidazione: mancano riferimenti all’ordine, al determinato, al contratto, al codice impegno di spesa.
  6. Fattura emessa prima dell’esecuzione dell’ordine: stai fatturando prima di aver consegnato il bene o erogato il servizio (anche solo parzialmente).

Esistono poi rifiuti per codice destinatario errato o ufficio inesistente: in questo caso e bene verificare l’indice IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) per individuare il codice univoco corretto dell’ufficio destinatario.

Rifiuto motivato vs immotivato: cosa puo fare la PA

Dopo il DM 132/2020 la PA non puo piu rifiutare arbitrariamente una fattura. Il rifiuto deve essere:

  • Motivato: deve indicare la ragione specifica (uno dei casi tipizzati).
  • Tempestivo: deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento.
  • Basato su uno dei casi previsti dal DM: rifiuti per ragioni diverse sono illegittimi.

In particolare, la PA non puo rifiutare una fattura solo perche pensa che il prezzo sia troppo alto, perche vuole rinegoziare, perche c’e un contenzioso in corso, o perche ha ricevuto la fattura “fuori budget”. In questi casi il rifiuto e illegittimo e devi attivare i rimedi che vediamo piu avanti.

Cosa fare quando la PA rifiuta: procedura passo-passo

Hai ricevuto un EC02. Niente panico: ecco la procedura corretta per gestire il rifiuto, sia che sia legittimo, sia che sia infondato.

Passo 1: leggere la motivazione del rifiuto

Accedi all’area “Fatture e Corrispettivi” nel tuo Cassetto Fiscale (o tramite il tuo gestionale di fatturazione elettronica) e individua la fattura. Scarica il file XML della notifica EC02: nel campo Descrizione trovi la motivazione testuale del rifiuto. Annota tutto: ti servira per la decisione successiva.

Passo 2: verificare la fondatezza del rifiuto

Confronta la motivazione con i dati della fattura, l’ordine, il contratto e la documentazione di consegna/esecuzione. Chiediti:

  • Il CIG/CUP indicato e corretto?
  • L’importo corrisponde all’ordine?
  • Il destinatario (codice univoco IPA) e quello giusto?
  • Ho gia fatturato in precedenza la stessa prestazione?
  • Ho fatturato dopo aver completato l’esecuzione?

Passo 3a: rifiuto LEGITTIMO — nota credito + nuova fattura

Se il rifiuto e fondato, la procedura corretta e questa:

  1. Emetti una nota di credito per stornare integralmente la fattura rifiutata. La nota credito deve riportare il riferimento alla fattura originaria (numero e data) e azzerare l’imponibile e l’IVA.
  2. Emetti una nuova fattura con i dati corretti (CIG/CUP giusto, importo corretto, destinatario corretto, ecc.), con nuova numerazione e nuova data.
  3. Trasmetti entrambe via SDI alla PA destinataria.

In questo modo la posizione fiscale e contabile risulta neutralizzata e la PA puo procedere con la liquidazione della fattura corretta.

Passo 3b: rifiuto INFONDATO — contattare la PA

Se ritieni che il rifiuto sia ingiustificato, non emettere nota credito (significherebbe rinunciare al credito). Procedi cosi:

  1. Contatta l’ufficio della PA via PEC, allegando la fattura, l’ordine, il contratto e tutta la documentazione che dimostra la correttezza della fatturazione.
  2. Chiedi formalmente di riesaminare il rifiuto e di accettare la fattura.
  3. Conserva tutta la corrispondenza: ti servira come prova in caso di azione legale.

Se la PA continua a rifiutare ingiustamente e a non pagare, hai due strade: il decreto ingiuntivo (azione giudiziale per il recupero del credito) oppure, se la situazione si protrae e l’imposta resta a tuo carico, l’autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 per non cumulare ulteriori sanzioni.

Autofattura ex art. 6 DLgs 471/97: quando e come

L’autofattura denuncia prevista dall’art. 6, comma 8, del DLgs 471/97 e uno strumento poco noto ma fondamentale per chi rischia sanzioni a causa dell’inadempienza del cliente. Si applica quando il cessionario/committente non emette o non riceve la fattura, costringendo il cedente/prestatore a regolarizzare la propria posizione IVA per evitare sanzioni.

Quando si usa l’autofattura

In ambito PA, l’autofattura ex art. 6 puo essere utilizzata se:

  • Hai erogato la prestazione, hai emesso la fattura, ma la PA continua a rifiutarla senza motivazione legittima;
  • Devi assolvere comunque l’obbligo IVA per non incorrere in sanzioni;
  • Il rapporto e in stallo e non riesci a chiudere la posizione contabile.

Procedura

  1. Predisponi un’autofattura con tipo documento TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione), indicando come cedente la PA inadempiente e come cessionario te stesso.
  2. Trasmetti l’autofattura al SDI entro 30 giorni dal termine in cui sarebbe dovuta avvenire la regolarizzazione.
  3. Versa l’IVA con modello F24, codice tributo specifico.
  4. Conserva la documentazione che giustifica il ricorso alla procedura (corrispondenza con la PA, prove di esecuzione, ecc.).

Attenzione: l’autofattura denuncia non sostituisce l’azione di recupero del credito verso la PA, ma serve solo a regolarizzare la propria posizione fiscale ed evitare sanzioni a carico del fornitore.

Nota credito e autofattura: due strumenti diversi

Sono spesso confuse, ma hanno funzioni completamente diverse:

Nota di creditoAutofattura ex art. 6
FunzioneStorna integralmente o parzialmente una fattura emessa.Regolarizza la posizione IVA in caso di inadempimento del cliente.
Tipo documentoTD04 (nota di credito)TD20 (autofattura denuncia)
Quando si usaQuando il rifiuto e legittimo e devi correggere errori.Quando il cliente non paga ne risponde, e tu devi versare comunque l’IVA.
EffettoAnnulla la fattura. Ne segue una nuova fattura corretta.Sposta l’obbligo IVA dal cliente al fornitore.

Decorrenza termini: i 15 giorni di silenzio

La PA ha 15 giorni di tempo dalla consegna della fattura tramite SDI per esprimere un esito (EC01 o EC02). Se non risponde entro questo termine, scatta la decorrenza termini: il SDI invia una notifica al cedente attestante che la fattura si considera comunque emessa e consegnata, e la posizione fiscale e definitivamente regolarizzata.

In altre parole, il silenzio della PA non blocca la fattura: ai fini fiscali e a tutti gli effetti emessa. Resta da gestire il pagamento, ma quello e un’altra storia (vedi paragrafo successivo).

Tempi di pagamento della PA: 30 o 60 giorni?

Una volta accettata la fattura (EC01 o decorrenza termini), inizia il calcolo dei tempi di pagamento previsti dal DLgs 231/2002:

  • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, come termine standard.
  • 60 giorni per le PA che operano nel settore sanitario (ASL, ospedali, IRCCS).
  • Termini diversi possono essere previsti contrattualmente, ma sempre nel rispetto dei limiti di legge.

Se la PA non paga entro questi termini, hai diritto agli interessi di mora automatici (al tasso BCE maggiorato di 8 punti) e al recupero forfettario di 40 euro per spese di recupero. Per il recupero del credito puoi attivare un decreto ingiuntivo o rivolgerti a un legale.

Comunicazione con la PA: PEC e tracciatura

Tutte le comunicazioni formali con la PA (contestazioni, richieste di chiarimento, solleciti di pagamento) devono passare via PEC all’indirizzo dell’ufficio competente. La PEC ha valore legale equivalente a una raccomandata e crea una traccia documentale fondamentale.

Buone pratiche di gestione:

  • Conserva tutte le ricevute di accettazione e consegna PEC.
  • Allega sempre la fattura, l’ordine, il contratto e ogni documento utile.
  • Nei tuoi messaggi richiama il numero della fattura, la data, l’importo e il riferimento all’ordine.
  • Se la PA non risponde, sollecita per iscritto, tenendo traccia dei solleciti.
  • Indica sempre un termine ragionevole entro cui attendi risposta (es. 15 giorni).

Casi pratici: 3 esempi di rifiuto e soluzione

Caso 1: CIG errato sulla fattura

Hai emesso fattura n. 142 del 10 aprile per un importo di 5.000 euro indicando il CIG 1234567ABC. La PA invia EC02 perche il CIG corretto era 1234567BCD.

Soluzione: emetti nota credito (TD04) n. 015/CN del 25 aprile a storno totale della fattura 142. Quindi emetti nuova fattura n. 145 del 25 aprile con il CIG corretto. Trasmetti entrambe via SDI.

Caso 2: importo diverso dall’ordine

L’ordine prevedeva 12.000 euro IVA esclusa, ma per errore in fattura hai indicato 12.500 euro. La PA rifiuta con EC02.

Soluzione: emetti nota credito a storno totale della fattura sbagliata, poi nuova fattura con l’importo corretto (12.000 euro). Non emettere solo nota credito parziale: la PA preferisce vedere la fattura emessa con i dati corretti dall’inizio.

Caso 3: la PA cambia denominazione (riorganizzazione)

Hai sempre fatturato a un ufficio comunale “Settore Lavori Pubblici”, ma a seguito di riorganizzazione l’ufficio e stato accorpato e cambia il codice univoco IPA. Tu continui a usare il vecchio codice e ricevi EC02.

Soluzione: consulta l’Indice IPA per trovare il nuovo codice destinatario. Emetti nota credito sulla fattura rifiutata e nuova fattura con il codice univoco aggiornato.

Piattaforme utili: IPA, SDI, Cassetto Fiscale

Per gestire correttamente le fatture verso la PA, conviene tenere a portata di mano queste piattaforme:

  • Indice PA (indicepa.gov.it): per cercare il codice univoco destinatario corretto di ogni ufficio della PA. Aggiornato in tempo reale, e l’unica fonte ufficiale.
  • Fatture e Corrispettivi (Agenzia delle Entrate): il portale ufficiale dove visualizzare tutte le fatture trasmesse, gli esiti SDI e le notifiche EC01/EC02.
  • Cassetto Fiscale: per la consultazione dello storico, la situazione IVA e i versamenti F24 collegati.
  • Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC): portale del MEF per monitorare i tempi di pagamento delle PA e certificare i crediti.
  • Gestionale di fatturazione: il tuo software (Aruba, Fattura24, Fatture in Cloud, ecc.) deve essere in grado di leggere e gestire correttamente i codici esito.

Se vuoi un quadro completo dei codici di errore restituiti dal SDI e dalla PA, leggi anche la nostra guida completa ai codici errore SDI.

Domande frequenti

La PA puo rifiutare una fattura per qualsiasi motivo?

No. Dopo il DM 132/2020 il rifiuto deve essere motivato e basato su uno dei casi tipizzati (CIG errato, importo diverso, duplicazione, dati mancanti, fattura prematura, cliente sbagliato). Rifiuti per ragioni economiche generiche o per “mancanza di fondi” non sono legittimi.

Anche un cliente privato puo rifiutare una fattura elettronica?

No. Il rifiuto via SDI e una facolta riservata alla sola Pubblica Amministrazione. I privati e le aziende ricevono la fattura: eventuali contestazioni vanno fatte fuori dal canale SDI, tramite PEC, raccomandata o vie legali, e si risolvono con accordi tra le parti e nota di credito.

Cosa succede se la PA non risponde entro 15 giorni?

Scatta la decorrenza termini: il SDI invia una notifica e la fattura si considera definitivamente consegnata e regolarmente emessa. Da quel momento iniziano i termini per il pagamento (30 o 60 giorni a seconda della tipologia di PA).

Quando devo emettere autofattura ex art. 6 DLgs 471/97?

L’autofattura denuncia (TD20) si usa quando il cliente (anche PA) non emette o non accetta la fattura ingiustamente, e tu devi comunque regolarizzare la tua posizione IVA per evitare sanzioni. Si trasmette via SDI entro 30 giorni dal termine ordinario di registrazione.

La nota di credito sostituisce l’autofattura?

No, sono strumenti diversi. La nota di credito (TD04) storna una fattura emessa per errori formali o sostanziali. L’autofattura (TD20) regolarizza la posizione IVA quando il cliente non adempie. In ambito PA, la nota credito si usa quando il rifiuto e legittimo; l’autofattura quando il rifiuto e illegittimo e devi tutelarti dalle sanzioni.

Posso contestare un rifiuto immotivato della PA?

Si. Invia una PEC formale all’ufficio della PA chiedendo il riesame del rifiuto e allegando tutta la documentazione (ordine, contratto, prove di esecuzione). Se la PA persiste nel rifiuto ingiustificato, puoi attivare un decreto ingiuntivo per il recupero del credito.

Conclusioni: chiedi assistenza al CAF Centro Fiscale

Gestire una fattura rifiutata dalla PA richiede attenzione ai dettagli, conoscenza dei codici esito e delle procedure di rimedio (nota credito, autofattura, contestazioni). Un errore nella scelta dello strumento puo costarti caro in termini di sanzioni o di credito perduto.

Al CAF Centro Fiscale di Udine aiutiamo professionisti, partite IVA e piccole imprese a gestire la fatturazione elettronica verso la PA: dalla verifica dei dati IPA alla predisposizione delle note di credito, fino all’autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 nei casi piu complessi.

Contattaci: telefono 0432 1638640, WhatsApp 366 6018121, oppure passa in viale Giuseppe Tullio 13, scala B, a Udine. Ti aiutiamo a chiudere la pratica nel modo corretto e in tempi rapidi.

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Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 14:00:002026-05-24 09:36:54Fattura Elettronica Rifiutata dalla PA: Come Rimediare 2026
Guide Fatturazione Elettronica

Fattura Elettronica Scartata: Cosa Fare Passo-Passo per Re-inviarla

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fattura elettronica scartata è uno dei problemi più comuni e ansiogeni per chi emette fatture in regime di fatturazione elettronica. Quando il Sistema di Interscambio (SDI) rifiuta una fattura, la legge ti concede solo 5 giorni per correggerla e re-inviarla mantenendo la stessa numerazione: superato questo termine, la fattura è considerata non emessa e scattano le sanzioni per tardiva fatturazione.

In questa guida pratica trovi il workflow operativo passo-passo per gestire una fattura scartata, le differenze fondamentali con la “fattura non consegnata”, gli esempi più frequenti di errore e cosa fare se ormai i 5 giorni sono trascorsi. L’obiettivo è fornirti uno strumento concreto da usare nel momento esatto in cui ricevi la notifica di scarto, evitando errori comuni come emettere note di credito inutili o eliminare la fattura dal gestionale.

Indice dei contenuti

  1. Cosa significa fattura elettronica scartata
  2. Differenza tra fattura scartata e non consegnata
  3. Come arriva la notifica di scarto
  4. I 5 giorni per re-inviare: timing critico
  5. Workflow passo-passo per re-inviare la fattura scartata
  6. Cos’è il file correttivo e cosa NON fare
  7. Cosa succede se passano i 5 giorni
  8. Sanzioni per tardiva fatturazione e ravvedimento
  9. Tre esempi frequenti di scarto e come risolverli
  10. Come prevenire gli scarti SDI
  11. Verifica post-correzione: cosa controllare
  12. Domande frequenti

Cosa significa fattura elettronica scartata

Una fattura elettronica scartata è una fattura che il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate ha rifiutato a seguito dei controlli formali. In pratica, quando il tuo software di fatturazione invia il file XML al SDI, questo esegue una serie di verifiche automatiche su:

  • Validità formale del file XML (struttura, schema, firma digitale se prevista)
  • Coerenza dei dati anagrafici (partita IVA, codice fiscale, codice destinatario)
  • Calcoli matematici (somme imponibili + IVA = totale)
  • Univocità del documento (numerazione non già trasmessa)
  • Conformità alle regole tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Se anche un solo controllo fallisce, l’SDI non inoltra la fattura al destinatario e restituisce una notifica di scarto con un codice errore alfanumerico (tipicamente nel formato 0XXXX, ad esempio 00300, 00411, 00415). Da quel momento la fattura è considerata giuridicamente non emessa: per la normativa fiscale è come se non fosse mai stata trasmessa.

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Differenza tra fattura scartata e non consegnata

Una delle confusioni più frequenti riguarda la differenza tra fattura scartata e fattura non consegnata. Sono situazioni completamente diverse, con conseguenze fiscali opposte.

StatoFattura scartataFattura non consegnata
Esito SDIRifiutata dall’SDIAccettata dall’SDI
Stato giuridicoNon emessaEmessa e valida
CausaErrore formale o di datiCliente con PEC/codice non valido o casella piena
Cosa fareCorreggere e re-inviare entro 5 giorniRecuperare la fattura dal cassetto fiscale e consegnarla manualmente al cliente
SanzioniSì, se non si rispettano i 5 giorniNo, è solo un problema di consegna materiale

Tradotto in pratica: se l’SDI ti notifica una “mancata consegna”, non c’è nulla da fare a livello fiscale – la fattura esiste, è valida e l’IVA è dovuta. Devi solo scaricare il PDF dal cassetto fiscale e inviarlo al cliente con altri canali (email, posta). Se invece ricevi una “notifica di scarto”, la fattura non esiste e va corretta urgentemente.

Come arriva la notifica di scarto

L’SDI invia la notifica di scarto entro 5 giorni dalla trasmissione, ma nella stragrande maggioranza dei casi arriva entro pochi minuti o poche ore. Esistono tre canali principali attraverso cui puoi essere informato:

1. Email del software di fatturazione

Tutti i principali software di fatturazione elettronica (Fatture in Cloud, Aruba, TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, ecc.) inviano automaticamente una email di notifica all’indirizzo di registrazione quando una fattura viene scartata. È il canale più rapido e contiene già il codice errore e una descrizione di base.

2. Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate

La notifica ufficiale è sempre disponibile nel cassetto fiscale, sezione “Fatture e Corrispettivi”. Per accedervi:

  1. Accedi al portale Fatture e Corrispettivi con SPID, CIE o CNS
  2. Sezione Consultazione → Fatture emesse
  3. Filtra per data o per stato “Scartata”
  4. Clicca sulla fattura per vedere il file XML, la ricevuta di scarto e il codice errore

3. PEC personale

Se hai indicato la tua PEC come canale di ricezione delle ricevute SDI (in alternativa al codice destinatario), la notifica di scarto arriva anche sulla tua casella PEC. Questo è meno frequente per i cedenti ma è importante se sei tu il destinatario di una fattura attiva di altri.

Attenzione: controlla quotidianamente la tua email e il cassetto fiscale soprattutto a fine mese e in prossimità delle scadenze IVA. Una notifica di scarto ignorata per troppo tempo può trasformarsi in una sanzione.

I 5 giorni per re-inviare: timing critico

Il termine dei 5 giorni è il punto più importante di questa guida. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2019 e successive integrazioni, in caso di scarto SDI il contribuente ha 5 giorni di calendario (non lavorativi) dalla notifica per:

  • Correggere il file XML
  • Re-inviarlo mantenendo la stessa data e la stessa numerazione della fattura originale
  • Ottenere una ricevuta di consegna (o di mancata consegna) dall’SDI

Se rispetti questa procedura entro i 5 giorni, la fattura è considerata tempestivamente emessa e non subisce alcuna sanzione, anche se la data di trasmissione effettiva è successiva alla data riportata in fattura. Questo è un meccanismo di tutela per il contribuente: l’errore tecnico non si traduce automaticamente in una violazione fiscale, purché venga corretto rapidamente.

Attenzione – i 5 giorni decorrono dalla data di notifica dello scarto, NON dalla data della fattura. Se emetti il 30 giugno e l’SDI scarta il 30 giugno alle 23:50, hai tempo fino al 5 luglio incluso.

Workflow passo-passo per re-inviare la fattura scartata

Ecco il workflow operativo da seguire nell’ordine esatto non appena ricevi una notifica di scarto. Stampalo o salvalo: ti farà risparmiare tempo nei momenti di stress.

Passo 1 – Aprire la notifica e individuare il codice errore

Apri la notifica via email o accedi al cassetto fiscale. Cerca il codice errore, sempre nel formato 0XXXX (cinque cifre). È l’informazione più importante: senza il codice non puoi sapere cosa correggere. Il codice è accompagnato da una descrizione testuale, ma non sempre è chiara.

Passo 2 – Consultare la guida ai codici errore

Una volta individuato il codice, consulta la nostra guida completa ai codici errore SDI per capire la causa esatta e la soluzione operativa. La guida raggruppa gli errori per tipologia (anagrafica, calcoli, formato, duplicati) e include il workflow di correzione per ognuno dei codici più frequenti.

Passo 3 – Identificare la causa specifica

Confronta il codice con la fattura: l’errore è quasi sempre in un singolo campo. Le cause più frequenti sono:

  • Partita IVA del cliente errata o cessata
  • Codice destinatario o PEC inesistenti
  • Discrepanza tra imponibile, IVA e totale
  • Numerazione già utilizzata
  • Data fattura non valida o nel futuro

Passo 4 – Correggere il dato errato

Apri il software di fatturazione e modifica solo il campo che ha generato l’errore. Non cambiare la numerazione né la data: devono restare identiche all’originale. Se l’errore è nell’anagrafica del cliente, aggiornala anche nel database clienti per evitare ricadute.

Passo 5 – Re-inviare la fattura

Genera il nuovo file XML (alcuni software lo chiamano “file correttivo” o “rettifica scarto”) e invialo allo SDI con la funzione di trasmissione standard. Il sistema accetterà la fattura con stessa numerazione perché la precedente è considerata non emessa.

Passo 6 – Verificare la ricevuta di consegna

Entro 24-48 ore controlla che sia arrivata la ricevuta di consegna (codice esito RC) o di mancata consegna (MC). In entrambi i casi la fattura è valida; solo se ricevi un nuovo scarto devi ripetere la procedura – e il termine dei 5 giorni decorre dalla nuova notifica.

Cos’è il file correttivo e cosa NON fare

Il file correttivo non è un documento giuridicamente diverso: è semplicemente un nuovo file XML con la stessa numerazione e data della fattura scartata, ma con i dati corretti. Tecnicamente non esiste un “tipo documento” specifico per il correttivo – è una normale TD01 (o TD02, TD24, ecc., a seconda dei casi) che sostituisce la precedente.

Cosa NON fare assolutamente

  • Non emettere una nota di credito (TD04): è inutile e controproducente. La fattura scartata non esiste giuridicamente, quindi non c’è nulla da stornare. Una nota di credito su una fattura inesistente crea solo confusione contabile.
  • Non cambiare la numerazione: deve restare identica. Cambiarla significa creare una nuova fattura con data successiva, esponendoti a sanzioni per tardiva fatturazione.
  • Non cancellare la fattura dal gestionale: resta nel database con stato “scartata”. Cancellarla crea un buco nella numerazione che è una violazione formale.
  • Non aspettare: i 5 giorni passano in fretta, soprattutto nei weekend e durante le festività.

Cosa succede se passano i 5 giorni

Se i 5 giorni trascorrono senza che tu sia riuscito a re-inviare la fattura corretta, la situazione cambia radicalmente. La fattura originale è definitivamente considerata non emessa e la sua numerazione resta “bruciata” (cioè non più utilizzabile). Per regolarizzare la posizione devi:

  1. Generare una nuova fattura con nuova numerazione progressiva e con la data del giorno effettivo di emissione
  2. Eventualmente registrare una nota di credito interna se nel frattempo avevi già contabilizzato la fattura scartata in prima nota
  3. Calcolare e versare le sanzioni per tardiva fatturazione, possibilmente avvalendosi del ravvedimento operoso (vedi paragrafo successivo)

In questo scenario è particolarmente importante documentare la tempistica dello scarto e dell’invio successivo, conservando email, ricevute SDI e screenshot del cassetto fiscale. Se in futuro l’Agenzia dovesse contestare la tardiva fatturazione, queste prove sono fondamentali.

Sanzioni per tardiva fatturazione e ravvedimento

Le sanzioni per tardiva o omessa fatturazione sono disciplinate dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione base è pari al 90% dell’IVA non versata, con un minimo di 250 euro per ciascuna fattura. È una sanzione pesante, ma il sistema prevede una significativa riduzione tramite ravvedimento operoso.

Tempistica regolarizzazioneRiduzioneSanzione effettiva
Entro 30 giorni1/109% dell’IVA (min. 25 euro)
Entro 90 giorni1/910% dell’IVA (min. 27,77 euro)
Entro 1 anno1/811,25% dell’IVA (min. 31,25 euro)
Entro 2 anni1/712,86% dell’IVA
Oltre 2 anni1/615% dell’IVA

Il ravvedimento operoso si applica solo se la regolarizzazione è spontanea, cioè avviene prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi un controllo o un avviso. Per usufruirne devi: emettere la fattura corretta con nuova numerazione, versare l’IVA dovuta, calcolare e versare la sanzione ridotta tramite F24 con codice tributo 8911 (sanzioni IVA), e versare gli interessi legali.

Tre esempi frequenti di scarto e come risolverli

Vediamo in concreto come si applica il workflow su tre dei codici errore più comuni.

Esempio 1 – Errore 00300: Partita IVA cliente non valida

Scenario: emetti una fattura a un cliente B2B e ricevi notifica di scarto con codice 00300 (“La partita IVA del cessionario/committente non risulta valida”). Causa più probabile: hai digitato male la partita IVA, oppure il cliente ha cessato l’attività e il numero non è più valido.

  • Verifica la partita IVA sul portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio gratuito di verifica)
  • Conferma con il cliente il numero corretto e l’esistenza di eventuali cessazioni
  • Correggi il campo nel software e aggiorna l’anagrafica
  • Re-invia con la stessa numerazione

Indice dei contenuti

  1. Come funziona la fatturazione da app
  2. Confronto: le migliori app 2026
  3. App gratuite: quali scegliere
  4. App a pagamento: quando convengono
  5. FatturAE: l’app ufficiale dell’Agenzia Entrate
  6. Come scegliere l’app giusta
  7. Domande frequenti

Come funziona la fatturazione elettronica da app

Le app di fatturazione elettronica si collegano al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, il sistema informatico che:

  • Riceve le fatture in formato XML
  • Controlla la correttezza dei dati
  • Inoltra le fatture ai destinatari
  • Restituisce le ricevute di consegna o scarto

Quando emetti una fattura dall’app, il processo è automatico:

  1. Compili i dati della fattura (cliente, importo, descrizione)
  2. L’app genera il file XML conforme
  3. Il file viene inviato al SDI
  4. Ricevi la conferma di accettazione o eventuali errori

Codice Destinatario: Per ricevere fatture elettroniche, devi comunicare ai fornitori il tuo codice destinatario (7 caratteri) oppure il tuo indirizzo PEC. Le app forniscono automaticamente un codice destinatario associato al tuo account.



Confronto: le migliori app 2026

Ecco una tabella comparativa delle principali app per fatturazione elettronica da smartphone:

AppPrezzoiOS/AndroidIdeale per
FatturAE (Agenzia Entrate)GratisSì / SìChi vuole zero costi
EFFATTAGratisSì / SìFatture + scontrini
TaxMan AppGratisSì / SìForfettari
Aruba Fatturazione25€/annoSì / SìMulti-account, bollo auto
Fatture in CloudDa 4€/meseSì / SìGestione completa
FatturaElettronica APPVariabileSì / Sì200.000+ utenti



App gratuite: quali scegliere

Se vuoi fatturare senza costi, ecco le migliori opzioni gratuite:

1. FatturAE (Agenzia delle Entrate)

L’app ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è completamente gratuita e permette di creare, controllare e trasmettere fatture elettroniche in meno di un minuto.

  • Pro: Gratuita al 100%, ufficiale, sempre aggiornata
  • Contro: Interfaccia essenziale, nessuna funzione aggiuntiva (preventivi, report)

2. EFFATTA

EFFATTA offre fatturazione senza canone mensile, con app mobile per iOS e Android. Include anche la gestione degli scontrini elettronici.

  • Pro: Gratuita, gestione scontrini inclusa, interfaccia moderna
  • Contro: Funzionalità avanzate limitate

3. TaxMan App

TaxMan è particolarmente indicata per i forfettari: la fatturazione elettronica è gratuita e include strumenti di contabilità e previsione tasse.

  • Pro: Gratuita, ottima per forfettari, calcolo tasse integrato
  • Contro: Servizi fiscali aggiuntivi a pagamento

Quale app gratuita scegliere?

  • Solo fatturazione base: FatturAE (app ufficiale)
  • Fatture + scontrini: EFFATTA
  • Forfettari con calcolo tasse: TaxMan App



App a pagamento: quando convengono

Le app a pagamento offrono funzionalità aggiuntive che possono semplificare notevolmente la gestione:

Aruba Fatturazione Elettronica

Costa solo 25€/anno (con promo 1€ per 3 mesi) e include:

  • Gestione multi-account (più partite IVA)
  • Applicazione automatica del bollo
  • Note di credito
  • Modulo incassi e pagamenti
  • Conservazione sostitutiva inclusa

Fatture in Cloud

A partire da 4€/mese per forfettari, offre una gestione completa:

  • Fatturazione elettronica illimitata
  • Preventivi e ordini
  • Prima nota automatica
  • Scadenzario e solleciti
  • Report e statistiche
  • Integrazione con commercialista

Quando conviene pagare?

  • Emetti più di 20 fatture/mese
  • Hai bisogno di preventivi e ordini
  • Vuoi automatizzare la prima nota
  • Hai più attività/partite IVA
  • Vuoi collaborare con il commercialista in tempo reale



FatturAE: l’app ufficiale dell’Agenzia Entrate

L’app FatturAE dell’Agenzia delle Entrate merita un approfondimento perché è gratuita e ufficiale.

Cosa puoi fare con FatturAE

  • Creare fatture: PA, ordinarie, semplificate, per carburanti
  • Generare autofatture e note di variazione
  • Controllare la correttezza formale prima dell’invio
  • Trasmettere al Sistema di Interscambio
  • Consultare le fatture emesse e ricevute

Come accedere

Per usare FatturAE devi autenticarti con:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Limiti dell’app ufficiale

  • Nessuna gestione preventivi
  • Nessuna prima nota automatica
  • Nessuno scadenzario
  • Interfaccia essenziale
  • Nessun report o statistica

Ideale per: Chi emette poche fatture al mese e non ha bisogno di funzionalità avanzate.



Come scegliere l’app giusta

Ecco i criteri principali per scegliere l’app di fatturazione:

1. Conformità normativa

L’app deve generare file XML conformi, inviare tramite SDI e garantire la conservazione digitale per 10 anni (obbligatoria per legge).

2. Facilità d’uso

Prova l’app prima di acquistarla. Un’interfaccia intuitiva ti fa risparmiare tempo ogni giorno.

3. Funzionalità aggiuntive

Valuta se ti servono: preventivi, scadenzario, solleciti automatici, report, integrazione con contabilità.

4. Prezzo e limiti

Alcune app gratuite hanno limiti sul numero di fatture o funzionalità ridotte. Calcola il costo effettivo in base al tuo volume.

5. Assistenza

Verifica che sia disponibile assistenza in italiano, via chat, email o telefono.

Se hai bisogno di…Scegli…
Solo fatturazione base, gratisFatturAE (Agenzia Entrate)
Fatture + scontrini gratisEFFATTA
Forfettario con calcolo tasseTaxMan App
Prezzo basso con conservazioneAruba (25€/anno)
Gestione completa (preventivi, scadenze)Fatture in Cloud

Domande frequenti

Posso usare l’app dell’Agenzia Entrate per tutto?

Sì, FatturAE è completa per emettere e ricevere fatture elettroniche. Tuttavia, non include funzionalità aggiuntive come preventivi, scadenzario o prima nota automatica. Se emetti poche fatture al mese e non hai bisogno di queste funzioni, è una soluzione perfetta e gratuita.

Le app gratuite includono la conservazione sostitutiva?

Non tutte. La conservazione sostitutiva (obbligatoria per 10 anni) è inclusa nell’app ufficiale FatturAE. Altre app gratuite potrebbero non includerla o offrirla come servizio aggiuntivo a pagamento. Verifica sempre prima di scegliere.

Posso cambiare app senza perdere le fatture?

Le fatture emesse restano archiviate nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, quindi non le perdi mai. Puoi cambiare app quando vuoi, ma dovrai ri-configurare clienti, prodotti e impostazioni. Alcune app permettono l’import/export dei dati per facilitare il passaggio.

Serve la connessione internet per fatturare?

Sì, la connessione è necessaria per inviare la fattura al Sistema di Interscambio. Alcune app permettono di creare la fattura offline e inviarla successivamente quando torni online, ma l’invio al SDI richiede sempre una connessione.

Quale app consigliate per i forfettari?

Per i forfettari consigliamo TaxMan App (gratuita, con calcolo tasse integrato) oppure Fatture in Cloud (4€/mese, con gestione completa). Se vuoi spendere zero, FatturAE dell’Agenzia Entrate funziona benissimo per le esigenze base.

Hai bisogno di assistenza per la fatturazione?

I nostri esperti possono aiutarti a configurare la fatturazione elettronica e scegliere gli strumenti giusti per la tua attività.

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CAF Centro Fiscale – Udine | Assistenza per partite IVA

Articolo aggiornato a maggio 2026. Le funzionalità e i prezzi delle app potrebbero variare.

Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-19 08:00:002026-05-24 09:38:44App Fatturazione Smartphone 2026: Le Migliori per Partite IVA
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