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Fattura elettronica 2026: entro quanti giorni va inviata (immediata e differita)

fatturazione elettronica CAF Udine

Hai emesso una prestazione o ceduto un bene e ti chiedi entro quanti giorni devi inviare la fattura elettronica? La risposta dipende dal tipo di fattura scelto: 12 giorni per la fattura immediata, oppure entro il 15 del mese successivo per la fattura differita. Sbagliare i termini espone a sanzioni che, dal 1° settembre 2024, sono state aggiornate dal D.Lgs. 87/2024.

In questa guida trovi la risposta completa per ogni situazione: ordinari, forfettari, prestazioni B2C, casi particolari e cosa fare se hai dimenticato di emettere la fattura.

La regola generale: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione

La norma di riferimento è l’art. 21 comma 4 del DPR 633/1972, aggiornato in materia di fattura elettronica. Il termine generale per l’emissione e l’invio tramite Sistema di Interscambio (SDI) è di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Questo termine vale per la fattura immediata, cioè quella emessa nello stesso giorno dell’operazione o entro i 12 giorni successivi. È il caso più comune per la maggior parte delle prestazioni di servizi e per le cessioni di beni senza utilizzo del DDT (documento di trasporto).

Esempio pratico: hai completato una consulenza il 10 giugno 2026. Hai tempo fino al 22 giugno 2026 per inviare la fattura allo SDI.

Quando scatta l’effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72)

Per calcolare il termine dei 12 giorni, devi sapere esattamente quando si “effettua” l’operazione. L’art. 6 DPR 633/72 distingue:

  • Cessione di beni mobili: al momento della consegna o spedizione del bene (con DDT o documento equivalente)
  • Cessione di beni immobili: alla data dell’atto notarile
  • Prestazione di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo oppure, se la fattura è emessa prima del pagamento, alla data della fattura stessa (fatturazione anticipata)
  • Acconti e caparre: all’atto del pagamento parziale, limitatamente all’importo incassato

Attenzione: per i contratti continuativi o di somministrazione (es. affitti, abbonamenti, contratti di manutenzione), l’operazione si considera effettuata alla data di maturazione dei corrispettivi oppure, al massimo, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Fattura differita TD24: entro il 15 del mese successivo

La fattura differita è una semplificazione per chi effettua più consegne allo stesso cliente nello stesso mese. Invece di emettere una fattura per ogni consegna, puoi emettere una fattura riepilogativa mensile con il tipo documento TD24.

Il termine è entro il 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni. Quindi:

Consegne nel meseScadenza fattura differita TD24
Giugno 202615 luglio 2026
Luglio 202615 agosto 2026
Agosto 202615 settembre 2026

Condizioni per usare la fattura differita (art. 21 c. 4 lett. a) DPR 633/72):

  • Deve trattarsi di cessioni di beni (non prestazioni di servizi)
  • Le consegne devono essere documentate da DDT o documento equipollente
  • Le consegne devono essere effettuate nello stesso mese solare
  • Il cliente deve essere un soggetto passivo IVA (B2B)

Per le prestazioni di servizi la fattura differita non è applicabile: ogni prestazione richiede la propria fattura entro 12 giorni dal pagamento o dalla fatturazione anticipata.

Forfettari: stessi termini, obbligo SDI dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 anche i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fattura elettronica tramite SDI, senza soglie di fatturato (la soglia dei 25.000 euro è stata eliminata dal 2024). I termini di emissione sono gli stessi degli ordinari:

  • Fattura immediata: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
  • Nessun accesso alla fattura differita TD24 (i forfettari non applicano IVA)

Sul file XML, il forfettario usa il codice natura N2.2 (“Non soggette – altri casi”) e indica sempre l’annotazione “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni – Regime Forfettario”.

Per approfondire la fatturazione in regime forfettario consulta la nostra guida completa alla fatturazione elettronica 2026.

Caso particolare: prestazioni B2C (privati consumatori)

Per le operazioni verso consumatori finali (B2C), l’art. 22 del DPR 633/72 consente ai commercianti al dettaglio e ad alcune categorie di professionisti di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura. Se il cliente privato la richiede esplicitamente, la fattura va emessa entro 12 giorni dalla richiesta.

Per i soggetti che emettono ordinariamente fattura anche ai privati (es. avvocati, commercialisti, medici privati), il termine rimane di 12 giorni dall’effettuazione, identico al B2B.

Sanzioni per ritardo o omessa fattura: cosa rischi nel 2026

Le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione sono state riformate dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore per violazioni commesse dall’1/9/2024):

Tipo violazioneSanzioneNorma
Omessa/ritardata fattura con IVADal 25% al 70% dell’IVA non fatturata (min. 300 euro)Art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97 post D.Lgs. 87/2024
Omessa/ritardata fattura senza IVA (forfettari, esenti)Dal 25% al 70% del corrispettivo, min. 300 euroArt. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97
Violazioni formali senza impatto IVADa 250 a 2.000 euroArt. 6 c. 3 D.Lgs. 471/97

Nota: per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie sanzioni (dal 90% al 180% dell’IVA, minimo 250 euro).

Ravvedimento operoso: cosa fare se hai dimenticato la fattura

Se hai superato il termine dei 12 giorni (o il 15 del mese per la differita), puoi regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), pagando una sanzione ridotta. Le percentuali aggiornate post D.Lgs. 87/2024 sono:

Tempistica ravvedimentoSanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla violazione0,0833% per giorno (sprint)
Entro 30 giorni1,25% (breve)
Entro 90 giorni1,39% (medio)
Entro 1 anno3,125% (lungo)
Entro 2 anni3,572% (biennale)
Oltre 2 anni4,17%

Le percentuali si applicano alla sanzione base del 25% dell’IVA. Più ti ravvedi in fretta, meno paghi.

Per calcolare l’importo esatto e presentare il modello F24 correttamente, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale per un preventivo personalizzato.

Autofattura TD27: quando serve e come si emette

In caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore, il cessionario/committente soggetto passivo IVA è tenuto a emettere un’autofattura TD27 entro 4 mesi dall’operazione (o entro il mese successivo se la fattura non arriva entro 4 mesi dalla consegna del bene). L’autofattura viene inviata allo SDI ed è accompagnata dal versamento dell’IVA tramite F24.

Questo meccanismo evita la sanzione al committente ma non esonera il cedente dalla propria sanzione per omessa fatturazione.

Riepilogo: tabella dei termini 2026

Tipo fatturaTermine emissione/invio SDITipo doc XML
Fattura immediata (standard)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01
Fattura differita (beni + DDT)Entro il 15 del mese successivoTD24
Forfettari (immediata)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01 con N2.2
Nota di credito / rettificaEntro il termine di presentazione della dichiarazione IVATD04
Autofattura (omessa da fornitore)4 mesi dall’operazione (o mese succ. da consegna)TD27

Domande frequenti (FAQ)

Posso inviare la fattura prima dei 12 giorni?

Si, assolutamente. Il termine di 12 giorni è il massimo consentito, non un obbligo di aspettare. Puoi emettere e inviare la fattura immediatamente dopo aver effettuato l’operazione.

I 12 giorni sono giorni solari o lavorativi?

Sono giorni solari (di calendario), non lavorativi. Weekend e festivi sono inclusi nel computo. Se il 12° giorno cade di sabato o domenica, il termine si considera prorogato al primo giorno feriale successivo.

Cosa succede se lo SDI scarta la fattura?

Se lo SDI scarta la fattura (codice errore), hai 5 giorni lavorativi per correggerla e reinviarla senza incorrere in sanzioni, a condizione che la data di emissione originale sia rimasta entro i 12 giorni. Tieni il file di scarto come prova.

La fattura differita si applica anche ai servizi?

No. La fattura differita TD24 si applica solo alle cessioni di beni documentate da DDT. Per le prestazioni di servizi vale sempre il termine di 12 giorni dalla singola operazione.

Il forfettario può usare la fattura differita?

No. I contribuenti forfettari non applicano IVA e non emettono DDT nel senso fiscale del termine. Devono sempre emettere fattura immediata entro 12 giorni da ogni operazione.

Conclusione: rispettare i termini conviene sempre

Ricapitolando: 12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita con DDT. Se hai dubbi sul tipo di operazione o hai già superato i termini, il modo migliore per evitare sanzioni pesanti è agire subito con il ravvedimento operoso.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste professionisti e imprese nella gestione delle fatture elettroniche, nel calcolo del ravvedimento e nella verifica degli adempimenti IVA. Contattaci per un preventivo personalizzato: siamo disponibili anche online in tutta Italia.

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