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Tag Archivio per: sanzioni fattura elettronica

Guide Fatturazione Elettronica

Ravvedimento Operoso Fattura Tardiva 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi

fatturazione elettronica CAF Udine

Hai emesso una fattura elettronica oltre i termini previsti dalla normativa? Niente panico: il ravvedimento operoso ti permette di sanare la violazione pagando spontaneamente una sanzione ridotta e gli interessi legali, evitando il rischio di sanzioni piene fino al 90% dell’IVA dovuta. In questa guida aggiornata al 2026 trovi termini di emissione, calcolo delle sanzioni ridotte (1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5), interessi legali al 2,5%, codici tributo F24 (8911 sanzione e 1991 interessi) ed esempi pratici di calcolo passo passo.

Articolo a cura del CAF Centro Fiscale di Udine. Aggiornato a maggio 2026 con interessi legali fissati al 2,5% annuo dal D.M. MEF.

Indice dei contenuti

  1. Cosa fare quando hai emesso in ritardo una fattura elettronica
  2. Termini di emissione: immediata e differita
  3. Cosa succede se emetti oltre i termini: sanzioni ordinarie
  4. Ravvedimento operoso: cos’è e come funziona
  5. Calcolo della sanzione ridotta (tabella 2026)
  6. Interessi legali 2026 al 2,5%
  7. Esempi pratici di calcolo
  8. Come si versa: F24 e codici tributo
  9. Compilazione F24 passo passo
  10. Cosa fare operativamente in 3 step
  11. Attenzione: onere della prova
  12. Quando il ravvedimento NON è applicabile
  13. Forfettario e sanzioni: stesse regole
  14. Come evitare la tardività in futuro
  15. FAQ

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Cosa fare quando hai emesso in ritardo una fattura elettronica

Se ti accorgi di aver superato i termini di emissione di una fattura elettronica, la regola operativa è una sola: emetti subito la fattura con la data corretta e regolarizza la posizione tramite ravvedimento operoso. Più aspetti, più alto sarà il coefficiente di riduzione applicato e maggiori saranno gli interessi legali maturati.

La buona notizia è che il legislatore italiano premia la spontaneità: chi sana la violazione prima di accertamenti, controlli o PVC paga molto meno di chi attende l’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate. In molti casi, per una fattura tardiva di pochi giorni, bastano 25 euro di sanzione + pochi centesimi di interessi.

Termini di emissione: immediata e differita

Prima di parlare di sanzioni, ricordiamo i termini ordinari previsti dal DPR 633/72 e dal D.L. 119/2018:

  • Fattura immediata: deve essere emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (consegna del bene o ultimazione del servizio).
  • Fattura differita: per cessioni di beni accompagnate da DDT o per prestazioni di servizi documentate, va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento allo stesso mese.
  • Autofatture e reverse charge: termini specifici (in genere 15 del mese successivo) — verifica la fattispecie prima di applicare il ravvedimento.

Per un approfondimento dedicato puoi leggere la nostra guida sui termini di emissione della fattura elettronica 2026.

Importante: ai fini del rispetto del termine fa fede la data di trasmissione allo SdI e non la data di compilazione del documento. Se il file XML viene scartato, hai 5 giorni per ritrasmetterlo conservando la data originaria.

Cosa succede se emetti oltre i termini: sanzioni ordinarie

Le sanzioni applicabili in caso di tardiva o omessa emissione della fattura sono disciplinate dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997 e si articolano così:

  • Tardiva emissione che NON incide sulla liquidazione IVA: sanzione fissa da 250 euro a 2.000 euro per documento (situazione tipica della fattura emessa con qualche giorno di ritardo ma all’interno dello stesso periodo di liquidazione).
  • Tardiva o omessa fatturazione che incide sulla liquidazione IVA: sanzione dal 70% al 100% dell’imposta non documentata (in vigore dal 2024 — prima era 90%-180%), con un minimo di 250 euro per ciascuna operazione.
  • Omessa fatturazione di operazione esente, non imponibile o reverse charge: sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati, con minimo 500 euro; se la violazione non rileva ai fini della liquidazione IVA si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.

In sintesi: per la maggior parte dei casi pratici di fattura tardiva, la sanzione di riferimento per il calcolo del ravvedimento è 250 euro per documento (sanzione minima edittale). Su questo importo si applica il coefficiente di riduzione previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Ravvedimento operoso: cos’è e come funziona

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è lo strumento che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente una violazione tributaria pagando una sanzione ridotta. Più la regolarizzazione è tempestiva, più alto è lo sconto.

Per essere valido, il ravvedimento richiede tre azioni contestuali da parte del contribuente:

  1. Rimozione della violazione: emissione effettiva della fattura tardiva (se non era stata emessa) o trasmissione corretta allo SdI.
  2. Pagamento della sanzione ridotta tramite F24, codice tributo 8911.
  3. Pagamento degli interessi legali maturati dal giorno successivo al termine ordinario fino al giorno del versamento, codice tributo 1991.

Se l’IVA della fattura tardiva era già confluita nella liquidazione del periodo (perché contabilizzata in modo corretto pur senza fattura emessa), non c’è IVA omessa da versare. Diversamente, anche l’IVA non versata va sanata con codice tributo dedicato (es. 6001-6012 per liquidazioni mensili).

Calcolo della sanzione ridotta (tabella 2026)

Ecco la tabella aggiornata al 2026 dei coefficienti di riduzione della sanzione minima (250 euro nel caso della fattura tardiva ordinaria):

Quando ravvediRiduzioneSanzione ridotta (su 250 euro)Riferimento
Entro 30 giorni dalla violazione1/10 della sanzione minima25,00 euroart. 13 c.1 lett. a-bis
Entro 90 giorni dalla violazione1/927,78 euro (~28 euro)art. 13 c.1 lett. a-bis
Entro 1 anno (o entro la dichiarazione)1/831,25 euro (~31 euro)art. 13 c.1 lett. b
Entro 2 anni (o dichiarazione anno successivo)1/735,71 euro (~36 euro)art. 13 c.1 lett. b-bis
Oltre 2 anni1/641,67 euro (~42 euro)art. 13 c.1 lett. b-ter
Dopo PVC / accertamento (se ancora ammesso)1/550,00 euroart. 13 c.1 lett. b-quater

Attenzione: i coefficienti 1/7, 1/6 e 1/5 si applicano solo se la violazione non è stata constatata con accertamento o avviso bonario notificato. Una volta arrivata la comunicazione, il ravvedimento si chiude.

Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): per i versamenti tributari c’è una riduzione ulteriore (1/10 con 1/15 per ogni giorno di ritardo). Per la fatturazione tardiva non si applica il ravvedimento “sprint” perché la violazione non è di omesso versamento ma di tardiva fatturazione.

Interessi legali 2026 al 2,5%

Oltre alla sanzione, il ravvedimento richiede il versamento degli interessi legali calcolati al tasso annuo fissato annualmente dal Ministero dell’Economia. Per il 2026 il tasso è del 2,5% annuo (rivalutato a fine anno con D.M. MEF, decorrenza 1° gennaio).

La formula di calcolo è:

Interessi = Imposta IVA × giorni di ritardo × tasso / 365

I giorni si contano dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino al giorno effettivo di versamento. Se il ritardo attraversa più anni con tassi diversi, occorre frazionare il calcolo applicando il tasso vigente in ciascun periodo.

Storico tassi recenti (utile per ravvedimenti pluriennali): 2023 = 5%, 2024 = 2,5%, 2025 = 2%, 2026 = 2,5%.

Attenzione: gli interessi si calcolano solo sull’IVA effettivamente non versata. Se la fattura tardiva è stata comunque ricompresa nella liquidazione IVA del periodo (ipotesi frequente), gli interessi possono essere zero o simbolici.

Esempi pratici di calcolo

Vediamo due casi tipici per capire quanto si paga davvero con il ravvedimento operoso.

Esempio 1: fattura tardiva di 20 giorni — IVA 220 euro su imponibile 1.000 euro

Mario Rossi, idraulico forfettario in regime IVA ordinario, esegue un intervento il 1° aprile 2026. Avrebbe dovuto emettere fattura entro il 13 aprile (12 giorni). La emette invece il 21 aprile, con 8 giorni di effettivo ritardo, ma decide di ravvedersi versando il 3 maggio. Sono passati 20 giorni complessivi dal termine ordinario.

  • Sanzione ordinaria: minimo 250 euro
  • Ravvedimento entro 30 giorni (1/10): 250 / 10 = 25,00 euro
  • Interessi legali: 220 × 20 × 2,5% / 365 = 220 × 20 × 0,025 / 365 = 0,30 euro
  • Totale da versare con F24: 25,00 + 0,30 = 25,30 euro

Per una fattura da 1.000 euro emessa con 20 giorni di ritardo, il ravvedimento costa meno di un caffè in più al giorno. È sempre conveniente regolarizzare.

Esempio 2: fattura omessa da 6 mesi — IVA 880 euro

Lucia, consulente in regime IVA ordinario, dimentica di fatturare una consulenza svolta il 1° gennaio 2026 (imponibile 4.000 euro, IVA 880 euro). Si accorge dell’errore il 1° luglio 2026 (180 giorni dopo la scadenza dei 12 giorni) e si ravvede.

  • Sanzione ordinaria (omessa fattura che incide sulla liquidazione): 90% di 880 = 792 euro (con minimo 250 euro)
  • Sanzione di riferimento per il ravvedimento: nei casi in cui la sanzione minima edittale sia 250 euro, si applica il coefficiente sul minimo
  • Ravvedimento entro 1 anno (1/8 di 250): 250 / 8 = 31,25 euro
  • Interessi legali: 880 × 180 × 2,5% / 365 = 880 × 180 × 0,025 / 365 = ~10,85 euro
  • Totale (sanzione + interessi): 31,25 + 10,85 = ~42,10 euro

IMPORTANTE: a questi importi si aggiunge l’eventuale ravvedimento dell’IVA non versata in liquidazione, se la fattura tardiva ha modificato il debito IVA del periodo. In quel caso si versa anche il codice tributo 6001-6012 (a seconda del mese) con sanzione ridotta calcolata sul 30% del tributo non versato.

Come si versa: F24 e codici tributo

Sanzione e interessi del ravvedimento si pagano con modello F24 telematico (Entratel, F24 web Agenzia delle Entrate o home banking abilitato). I codici tributo da utilizzare per la fatturazione tardiva sono:

Codice tributoDescrizioneSezione F24
8911Sanzione pecuniaria per ravvedimento — altre violazioni tributarieErario
1991Interessi sul ravvedimento — IVAErario
6001-6012IVA mensile (mese di riferimento) — solo se IVA non versataErario
6031-6034IVA trimestrale (trimestre di riferimento) — solo se IVA non versataErario

L’anno di riferimento da indicare nei codici 8911 e 1991 è quello in cui è stata commessa la violazione (es. 2026 per una fattura tardiva del 2026), non l’anno in cui si effettua il versamento.

Compilazione F24 passo passo

Ecco come compilare correttamente il modello F24 ELIDE / F24 ordinario per il ravvedimento di una fattura tardiva:

  1. Sezione “Contribuente”: codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del titolare di partita IVA.
  2. Sezione “Erario” — riga sanzione:
    • Codice tributo: 8911
    • Anno di riferimento: anno della violazione (es. 2026)
    • Importi a debito: importo della sanzione ridotta (es. 25,00)
  3. Sezione “Erario” — riga interessi:
    • Codice tributo: 1991
    • Anno di riferimento: 2026
    • Importi a debito: importo degli interessi (es. 0,30)
  4. Eventuale riga IVA non versata (se applicabile): codice 6001-6012 o 6031-6034 con anno di riferimento.
  5. Totale da versare e firma. Il pagamento può essere effettuato anche con compensazione di crediti fiscali, fermi i limiti di compensazione vigenti.

Suggerimento operativo: conserva sempre la ricevuta telematica F24 insieme alla copia della fattura tardiva. In caso di controllo, la documentazione cartacea/digitale è la prova della spontaneità della regolarizzazione.

Cosa fare operativamente in 3 step

Sintetizziamo l’iter pratico per chiudere correttamente un ravvedimento operoso da fattura tardiva:

  1. Emetti subito la fattura tardiva. Trasmetti il file XML allo SdI con la data effettiva di operazione (anche se passata) o, se il termine “data documento” non lo consente, con la data corrente indicando in descrizione la data reale dell’operazione. Ciò chiude la violazione formale.
  2. Calcola e versa F24 con codici tributo 8911 (sanzione) e 1991 (interessi). Aggiungi eventuale IVA omessa con codice 6001-6012/6031-6034.
  3. Conserva ricevute SdI (consegnata/MC), F24 e calcolo interessi. Annota la regolarizzazione nel registro IVA vendite e nel libro giornale (per chi è in contabilità ordinaria).

Tutti e tre i passaggi devono essere contestuali: la giurisprudenza ha più volte ribadito che il ravvedimento è valido solo se la rimozione della violazione e il pagamento di sanzione e interessi avvengono nello stesso arco temporale.

Attenzione: onere della prova

Il ravvedimento non è automatico: in caso di controllo, l’onere della prova ricade sul contribuente. Devi essere in grado di dimostrare:

  • La data effettiva della prestazione o della cessione (DDT, contratti, e-mail di conferma, timesheet, ricevute di pagamento).
  • La spontaneità del ravvedimento, ossia che il versamento è avvenuto prima di qualsiasi notifica di accertamento, PVC o avviso bonario.
  • La correttezza del calcolo di sanzione e interessi (utile predisporre un foglio di calcolo allegato alla pratica).

Se la data dell’operazione è incerta o contestabile, il rischio è che l’Agenzia ricalcoli giorni di ritardo e coefficienti, riportando il ravvedimento alla sanzione piena. Documentare bene è fondamentale.

Quando il ravvedimento NON è applicabile

Il ravvedimento operoso è precluso nei seguenti casi:

  • Dopo la notifica di un atto di accertamento, di una cartella di pagamento o di un avviso bonario riferito alla stessa violazione.
  • Dopo la consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate, salvo il ravvedimento “lungo” 1/5 per le violazioni non oggetto di rilievo.
  • Per violazioni penalmente rilevanti (es. emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti — D.Lgs. 74/2000).
  • Per fatture false, frode IVA o altre fattispecie di particolare gravità tributaria e penale.

Negli altri casi (semplice tardività, dimenticanze, errori formali) il ravvedimento è la strada più conveniente per chiudere la posizione con il minimo aggravio economico.

Forfettario e sanzioni: stesse regole

I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA in fattura, ma restano soggetti agli stessi obblighi formali di emissione e trasmissione elettronica. Quindi:

  • Si applica la sanzione fissa minima di 250 euro per fattura tardiva (anche se non c’è IVA esposta).
  • Il ravvedimento operoso funziona con gli stessi coefficienti (1/10, 1/9, 1/8 ecc.).
  • Gli interessi legali di norma sono pari a zero (non c’è IVA da versare in ritardo), salvo casi di ritenute o ulteriori tributi collegati.
  • Si versa con F24, codice 8911 per la sanzione (interessi 1991 spesso non dovuti).

Per molti forfettari, quindi, la sanzione minima pratica è di 25 euro entro 30 giorni. Una cifra che giustifica sempre la regolarizzazione, evitando rischi di accertamento e di applicazione della sanzione piena (250-2.000 euro per documento).

Come evitare la tardività in futuro

Prevenire è meglio che ravvedere. Alcune buone pratiche per non incorrere più in fatture fuori termine:

  • Software di fatturazione elettronica con promemoria automatici sui DDT non ancora fatturati e sui giorni residui per l’emissione (Aruba, Fatture in Cloud, Danea, TeamSystem, Buffetti).
  • Fatturazione automatica al raggiungimento di milestone contrattuali (es. consegna, accettazione, mensilità ricorrenti).
  • Calendario fiscale condiviso con il commercialista o il CAF: scadenze IVA, F24, fatturazione differita del mese.
  • Controllo settimanale dei DDT non ancora fatturati per chi vende beni (regola dei 12 giorni / del 15 del mese successivo).
  • Backup delle ricevute SdI e archivio PEC: in caso di scarto, hai 5 giorni per ritrasmettere senza tardività.

Un buon software riduce drasticamente il rischio di tardività e ti avvisa automaticamente prima della scadenza. Per i forfettari, vale la pena valutare anche il bollo a forfait e i servizi di archivio sostitutivo.

FAQ — Domande frequenti

Quanto costa il ravvedimento per una fattura tardiva di 5 giorni?

Per una fattura tardiva di pochi giorni la sanzione ridotta è 25 euro (1/10 di 250), più gli interessi legali al 2,5% sull’eventuale IVA. Su importi modesti, gli interessi sono pochi centesimi: il totale si aggira sui 25-26 euro.

Posso ravvedermi se la fattura tardiva non incide sulla liquidazione IVA?

Sì. La sanzione di riferimento è la fissa minima di 250 euro e si applicano i coefficienti standard (1/10, 1/9, 1/8…). Gli interessi sono pari a zero perché non c’è IVA da versare in ritardo.

Se l’XML della fattura viene scartato dallo SdI sono in tardiva emissione?

No, se ritrasmetti il file corretto entro 5 giorni dalla notifica di scarto la fattura conserva la data originaria e non sei in tardiva emissione. Oltre i 5 giorni scatta la violazione e devi ravvederti.

Il ravvedimento operoso si applica anche dopo l’avviso bonario?

No. La notifica di un atto impositivo (avviso bonario, accertamento, cartella) preclude il ravvedimento per la violazione contestata. È invece ancora possibile sanare violazioni diverse e non rilevate, applicando il coefficiente 1/5 (post-PVC).

Devo ravvedere anche l’IVA se la fattura tardiva era già stata inserita in liquidazione?

No. Se hai già contabilizzato e versato l’IVA nella liquidazione corretta, devi ravvedere solo la sanzione formale (codice 8911) e gli eventuali interessi sono nulli o simbolici. Se invece l’IVA non è stata versata, occorre ravvedere anche l’imposta con i codici tributo 6001-6012 / 6031-6034.

Posso compensare il ravvedimento con un credito IVA?

Sì. Sanzione (8911), interessi (1991) ed eventuale IVA possono essere compensati orizzontalmente in F24 con crediti d’imposta disponibili, nel rispetto dei limiti di legge (es. visto di conformità per crediti IVA superiori a 5.000 euro annui).

Quali sono i codici tributo F24 per il ravvedimento di una fattura tardiva?

I codici principali sono 8911 (sanzione) e 1991 (interessi) in sezione Erario. Per l’eventuale IVA non versata si usano i codici 6001-6012 (mensili) o 6031-6034 (trimestrali) a seconda della periodicità di liquidazione.

Sono forfettario: cambia qualcosa per il ravvedimento di una fattura tardiva?

Le regole sono le stesse: sanzione minima 250 euro ridotta secondo i coefficienti standard. Gli interessi legali sono di norma pari a zero (niente IVA esposta). Anche per il forfettario, l’obbligo di emissione tempestiva della fattura elettronica è pieno.

Hai bisogno di aiuto con un ravvedimento operoso?

Calcolare correttamente sanzioni e interessi, compilare l’F24 con i codici giusti e conservare la documentazione probatoria è essenziale per chiudere il ravvedimento senza errori. Se hai emesso una fattura in ritardo o sei nel dubbio, il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta con:

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Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-04 14:00:002026-08-17 11:02:53Ravvedimento Operoso Fattura Tardiva 2026: Calcolo Sanzioni e Interessi
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Fattura elettronica 2026: entro quanti giorni va inviata (immediata e differita)

fatturazione elettronica CAF Udine

Hai emesso una prestazione o ceduto un bene e ti chiedi entro quanti giorni devi inviare la fattura elettronica? La risposta dipende dal tipo di fattura scelto: 12 giorni per la fattura immediata, oppure entro il 15 del mese successivo per la fattura differita. Sbagliare i termini espone a sanzioni che, dal 1° settembre 2024, sono state aggiornate dal D.Lgs. 87/2024.

In questa guida trovi la risposta completa per ogni situazione: ordinari, forfettari, prestazioni B2C, casi particolari e cosa fare se hai dimenticato di emettere la fattura.

La regola generale: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione

La norma di riferimento è l’art. 21 comma 4 del DPR 633/1972, aggiornato in materia di fattura elettronica. Il termine generale per l’emissione e l’invio tramite Sistema di Interscambio (SDI) è di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Questo termine vale per la fattura immediata, cioè quella emessa nello stesso giorno dell’operazione o entro i 12 giorni successivi. È il caso più comune per la maggior parte delle prestazioni di servizi e per le cessioni di beni senza utilizzo del DDT (documento di trasporto).

Esempio pratico: hai completato una consulenza il 10 giugno 2026. Hai tempo fino al 22 giugno 2026 per inviare la fattura allo SDI.

Quando scatta l’effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72)

Per calcolare il termine dei 12 giorni, devi sapere esattamente quando si “effettua” l’operazione. L’art. 6 DPR 633/72 distingue:

  • Cessione di beni mobili: al momento della consegna o spedizione del bene (con DDT o documento equivalente)
  • Cessione di beni immobili: alla data dell’atto notarile
  • Prestazione di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo oppure, se la fattura è emessa prima del pagamento, alla data della fattura stessa (fatturazione anticipata)
  • Acconti e caparre: all’atto del pagamento parziale, limitatamente all’importo incassato

Attenzione: per i contratti continuativi o di somministrazione (es. affitti, abbonamenti, contratti di manutenzione), l’operazione si considera effettuata alla data di maturazione dei corrispettivi oppure, al massimo, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Fattura differita TD24: entro il 15 del mese successivo

La fattura differita è una semplificazione per chi effettua più consegne allo stesso cliente nello stesso mese. Invece di emettere una fattura per ogni consegna, puoi emettere una fattura riepilogativa mensile con il tipo documento TD24.

Il termine è entro il 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni. Quindi:

Consegne nel meseScadenza fattura differita TD24
Giugno 202615 luglio 2026
Luglio 202615 agosto 2026
Agosto 202615 settembre 2026

Condizioni per usare la fattura differita (art. 21 c. 4 lett. a) DPR 633/72):

  • Deve trattarsi di cessioni di beni (non prestazioni di servizi)
  • Le consegne devono essere documentate da DDT o documento equipollente
  • Le consegne devono essere effettuate nello stesso mese solare
  • Il cliente deve essere un soggetto passivo IVA (B2B)

Per le prestazioni di servizi la fattura differita non è applicabile: ogni prestazione richiede la propria fattura entro 12 giorni dal pagamento o dalla fatturazione anticipata.

Forfettari: stessi termini, obbligo SDI dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 anche i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fattura elettronica tramite SDI, senza soglie di fatturato (la soglia dei 25.000 euro è stata eliminata dal 2024). I termini di emissione sono gli stessi degli ordinari:

  • Fattura immediata: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
  • Nessun accesso alla fattura differita TD24 (i forfettari non applicano IVA)

Sul file XML, il forfettario usa il codice natura N2.2 (“Non soggette – altri casi”) e indica sempre l’annotazione “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni – Regime Forfettario”.

Per approfondire la fatturazione in regime forfettario consulta la nostra guida completa alla fatturazione elettronica 2026.

Caso particolare: prestazioni B2C (privati consumatori)

Per le operazioni verso consumatori finali (B2C), l’art. 22 del DPR 633/72 consente ai commercianti al dettaglio e ad alcune categorie di professionisti di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura. Se il cliente privato la richiede esplicitamente, la fattura va emessa entro 12 giorni dalla richiesta.

Per i soggetti che emettono ordinariamente fattura anche ai privati (es. avvocati, commercialisti, medici privati), il termine rimane di 12 giorni dall’effettuazione, identico al B2B.

Sanzioni per ritardo o omessa fattura: cosa rischi nel 2026

Le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione sono state riformate dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore per violazioni commesse dall’1/9/2024):

Tipo violazioneSanzioneNorma
Omessa/ritardata fattura con IVADal 25% al 70% dell’IVA non fatturata (min. 300 euro)Art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97 post D.Lgs. 87/2024
Omessa/ritardata fattura senza IVA (forfettari, esenti)Dal 25% al 70% del corrispettivo, min. 300 euroArt. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97
Violazioni formali senza impatto IVADa 250 a 2.000 euroArt. 6 c. 3 D.Lgs. 471/97

Nota: per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie sanzioni (dal 90% al 180% dell’IVA, minimo 250 euro).

Ravvedimento operoso: cosa fare se hai dimenticato la fattura

Se hai superato il termine dei 12 giorni (o il 15 del mese per la differita), puoi regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), pagando una sanzione ridotta. Le percentuali aggiornate post D.Lgs. 87/2024 sono:

Tempistica ravvedimentoSanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla violazione0,0833% per giorno (sprint)
Entro 30 giorni1,25% (breve)
Entro 90 giorni1,39% (medio)
Entro 1 anno3,125% (lungo)
Entro 2 anni3,572% (biennale)
Oltre 2 anni4,17%

Le percentuali si applicano alla sanzione base del 25% dell’IVA. Più ti ravvedi in fretta, meno paghi.

Per calcolare l’importo esatto e presentare il modello F24 correttamente, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale per un preventivo personalizzato.

Autofattura TD27: quando serve e come si emette

In caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore, il cessionario/committente soggetto passivo IVA è tenuto a emettere un’autofattura TD27 entro 4 mesi dall’operazione (o entro il mese successivo se la fattura non arriva entro 4 mesi dalla consegna del bene). L’autofattura viene inviata allo SDI ed è accompagnata dal versamento dell’IVA tramite F24.

Questo meccanismo evita la sanzione al committente ma non esonera il cedente dalla propria sanzione per omessa fatturazione.

Riepilogo: tabella dei termini 2026

Tipo fatturaTermine emissione/invio SDITipo doc XML
Fattura immediata (standard)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01
Fattura differita (beni + DDT)Entro il 15 del mese successivoTD24
Forfettari (immediata)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01 con N2.2
Nota di credito / rettificaEntro il termine di presentazione della dichiarazione IVATD04
Autofattura (omessa da fornitore)4 mesi dall’operazione (o mese succ. da consegna)TD27

Domande frequenti (FAQ)

Posso inviare la fattura prima dei 12 giorni?

Si, assolutamente. Il termine di 12 giorni è il massimo consentito, non un obbligo di aspettare. Puoi emettere e inviare la fattura immediatamente dopo aver effettuato l’operazione.

I 12 giorni sono giorni solari o lavorativi?

Sono giorni solari (di calendario), non lavorativi. Weekend e festivi sono inclusi nel computo. Se il 12° giorno cade di sabato o domenica, il termine si considera prorogato al primo giorno feriale successivo.

Cosa succede se lo SDI scarta la fattura?

Se lo SDI scarta la fattura (codice errore), hai 5 giorni lavorativi per correggerla e reinviarla senza incorrere in sanzioni, a condizione che la data di emissione originale sia rimasta entro i 12 giorni. Tieni il file di scarto come prova.

La fattura differita si applica anche ai servizi?

No. La fattura differita TD24 si applica solo alle cessioni di beni documentate da DDT. Per le prestazioni di servizi vale sempre il termine di 12 giorni dalla singola operazione.

Il forfettario può usare la fattura differita?

No. I contribuenti forfettari non applicano IVA e non emettono DDT nel senso fiscale del termine. Devono sempre emettere fattura immediata entro 12 giorni da ogni operazione.

Conclusione: rispettare i termini conviene sempre

Ricapitolando: 12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita con DDT. Se hai dubbi sul tipo di operazione o hai già superato i termini, il modo migliore per evitare sanzioni pesanti è agire subito con il ravvedimento operoso.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste professionisti e imprese nella gestione delle fatture elettroniche, nel calcolo del ravvedimento e nella verifica degli adempimenti IVA. Contattaci per un preventivo personalizzato: siamo disponibili anche online in tutta Italia.

Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 16:00:002026-06-16 16:00:00Fattura elettronica 2026: entro quanti giorni va inviata (immediata e differita)

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