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Tag Archivio per: decorrenza termini SDI

Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione Elettronica

Fattura elettronica 2026: entro quanti giorni va inviata (immediata e differita)

fatturazione elettronica CAF Udine

Hai emesso una prestazione o ceduto un bene e ti chiedi entro quanti giorni devi inviare la fattura elettronica? La risposta dipende dal tipo di fattura scelto: 12 giorni per la fattura immediata, oppure entro il 15 del mese successivo per la fattura differita. Sbagliare i termini espone a sanzioni che, dal 1° settembre 2024, sono state aggiornate dal D.Lgs. 87/2024.

In questa guida trovi la risposta completa per ogni situazione: ordinari, forfettari, prestazioni B2C, casi particolari e cosa fare se hai dimenticato di emettere la fattura.

La regola generale: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione

La norma di riferimento è l’art. 21 comma 4 del DPR 633/1972, aggiornato in materia di fattura elettronica. Il termine generale per l’emissione e l’invio tramite Sistema di Interscambio (SDI) è di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Questo termine vale per la fattura immediata, cioè quella emessa nello stesso giorno dell’operazione o entro i 12 giorni successivi. È il caso più comune per la maggior parte delle prestazioni di servizi e per le cessioni di beni senza utilizzo del DDT (documento di trasporto).

Esempio pratico: hai completato una consulenza il 10 giugno 2026. Hai tempo fino al 22 giugno 2026 per inviare la fattura allo SDI.

Quando scatta l’effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72)

Per calcolare il termine dei 12 giorni, devi sapere esattamente quando si “effettua” l’operazione. L’art. 6 DPR 633/72 distingue:

  • Cessione di beni mobili: al momento della consegna o spedizione del bene (con DDT o documento equivalente)
  • Cessione di beni immobili: alla data dell’atto notarile
  • Prestazione di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo oppure, se la fattura è emessa prima del pagamento, alla data della fattura stessa (fatturazione anticipata)
  • Acconti e caparre: all’atto del pagamento parziale, limitatamente all’importo incassato

Attenzione: per i contratti continuativi o di somministrazione (es. affitti, abbonamenti, contratti di manutenzione), l’operazione si considera effettuata alla data di maturazione dei corrispettivi oppure, al massimo, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Fattura differita TD24: entro il 15 del mese successivo

La fattura differita è una semplificazione per chi effettua più consegne allo stesso cliente nello stesso mese. Invece di emettere una fattura per ogni consegna, puoi emettere una fattura riepilogativa mensile con il tipo documento TD24.

Il termine è entro il 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni. Quindi:

Consegne nel meseScadenza fattura differita TD24
Giugno 202615 luglio 2026
Luglio 202615 agosto 2026
Agosto 202615 settembre 2026

Condizioni per usare la fattura differita (art. 21 c. 4 lett. a) DPR 633/72):

  • Deve trattarsi di cessioni di beni (non prestazioni di servizi)
  • Le consegne devono essere documentate da DDT o documento equipollente
  • Le consegne devono essere effettuate nello stesso mese solare
  • Il cliente deve essere un soggetto passivo IVA (B2B)

Per le prestazioni di servizi la fattura differita non è applicabile: ogni prestazione richiede la propria fattura entro 12 giorni dal pagamento o dalla fatturazione anticipata.

Forfettari: stessi termini, obbligo SDI dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 anche i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fattura elettronica tramite SDI, senza soglie di fatturato (la soglia dei 25.000 euro è stata eliminata dal 2024). I termini di emissione sono gli stessi degli ordinari:

  • Fattura immediata: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
  • Nessun accesso alla fattura differita TD24 (i forfettari non applicano IVA)

Sul file XML, il forfettario usa il codice natura N2.2 (“Non soggette – altri casi”) e indica sempre l’annotazione “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni – Regime Forfettario”.

Per approfondire la fatturazione in regime forfettario consulta la nostra guida completa alla fatturazione elettronica 2026.

Caso particolare: prestazioni B2C (privati consumatori)

Per le operazioni verso consumatori finali (B2C), l’art. 22 del DPR 633/72 consente ai commercianti al dettaglio e ad alcune categorie di professionisti di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura. Se il cliente privato la richiede esplicitamente, la fattura va emessa entro 12 giorni dalla richiesta.

Per i soggetti che emettono ordinariamente fattura anche ai privati (es. avvocati, commercialisti, medici privati), il termine rimane di 12 giorni dall’effettuazione, identico al B2B.

Sanzioni per ritardo o omessa fattura: cosa rischi nel 2026

Le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione sono state riformate dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore per violazioni commesse dall’1/9/2024):

Tipo violazioneSanzioneNorma
Omessa/ritardata fattura con IVADal 25% al 70% dell’IVA non fatturata (min. 300 euro)Art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97 post D.Lgs. 87/2024
Omessa/ritardata fattura senza IVA (forfettari, esenti)Dal 25% al 70% del corrispettivo, min. 300 euroArt. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97
Violazioni formali senza impatto IVADa 250 a 2.000 euroArt. 6 c. 3 D.Lgs. 471/97

Nota: per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie sanzioni (dal 90% al 180% dell’IVA, minimo 250 euro).

Ravvedimento operoso: cosa fare se hai dimenticato la fattura

Se hai superato il termine dei 12 giorni (o il 15 del mese per la differita), puoi regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), pagando una sanzione ridotta. Le percentuali aggiornate post D.Lgs. 87/2024 sono:

Tempistica ravvedimentoSanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla violazione0,0833% per giorno (sprint)
Entro 30 giorni1,25% (breve)
Entro 90 giorni1,39% (medio)
Entro 1 anno3,125% (lungo)
Entro 2 anni3,572% (biennale)
Oltre 2 anni4,17%

Le percentuali si applicano alla sanzione base del 25% dell’IVA. Più ti ravvedi in fretta, meno paghi.

Per calcolare l’importo esatto e presentare il modello F24 correttamente, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale per un preventivo personalizzato.

Autofattura TD27: quando serve e come si emette

In caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore, il cessionario/committente soggetto passivo IVA è tenuto a emettere un’autofattura TD27 entro 4 mesi dall’operazione (o entro il mese successivo se la fattura non arriva entro 4 mesi dalla consegna del bene). L’autofattura viene inviata allo SDI ed è accompagnata dal versamento dell’IVA tramite F24.

Questo meccanismo evita la sanzione al committente ma non esonera il cedente dalla propria sanzione per omessa fatturazione.

Riepilogo: tabella dei termini 2026

Tipo fatturaTermine emissione/invio SDITipo doc XML
Fattura immediata (standard)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01
Fattura differita (beni + DDT)Entro il 15 del mese successivoTD24
Forfettari (immediata)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01 con N2.2
Nota di credito / rettificaEntro il termine di presentazione della dichiarazione IVATD04
Autofattura (omessa da fornitore)4 mesi dall’operazione (o mese succ. da consegna)TD27

Domande frequenti (FAQ)

Posso inviare la fattura prima dei 12 giorni?

Si, assolutamente. Il termine di 12 giorni è il massimo consentito, non un obbligo di aspettare. Puoi emettere e inviare la fattura immediatamente dopo aver effettuato l’operazione.

I 12 giorni sono giorni solari o lavorativi?

Sono giorni solari (di calendario), non lavorativi. Weekend e festivi sono inclusi nel computo. Se il 12° giorno cade di sabato o domenica, il termine si considera prorogato al primo giorno feriale successivo.

Cosa succede se lo SDI scarta la fattura?

Se lo SDI scarta la fattura (codice errore), hai 5 giorni lavorativi per correggerla e reinviarla senza incorrere in sanzioni, a condizione che la data di emissione originale sia rimasta entro i 12 giorni. Tieni il file di scarto come prova.

La fattura differita si applica anche ai servizi?

No. La fattura differita TD24 si applica solo alle cessioni di beni documentate da DDT. Per le prestazioni di servizi vale sempre il termine di 12 giorni dalla singola operazione.

Il forfettario può usare la fattura differita?

No. I contribuenti forfettari non applicano IVA e non emettono DDT nel senso fiscale del termine. Devono sempre emettere fattura immediata entro 12 giorni da ogni operazione.

Conclusione: rispettare i termini conviene sempre

Ricapitolando: 12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita con DDT. Se hai dubbi sul tipo di operazione o hai già superato i termini, il modo migliore per evitare sanzioni pesanti è agire subito con il ravvedimento operoso.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste professionisti e imprese nella gestione delle fatture elettroniche, nel calcolo del ravvedimento e nella verifica degli adempimenti IVA. Contattaci per un preventivo personalizzato: siamo disponibili anche online in tutta Italia.

Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 16:00:002026-06-16 16:00:00Fattura elettronica 2026: entro quanti giorni va inviata (immediata e differita)
Guide Fatturazione Elettronica

Fattura Elettronica Rifiutata dalla PA: Come Rimediare 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fattura elettronica rifiutata dalla PA e un problema che molti fornitori della Pubblica Amministrazione si trovano ad affrontare almeno una volta. A differenza della fattura “scartata” dal Sistema di Interscambio per errori tecnici, qui parliamo di una fattura trasmessa correttamente ma che la Pubblica Amministrazione decide di non accettare nel merito, inviando un esito negativo (codice EC02). In questa guida ti spieghiamo passo-passo come comportarti, quali sono i motivi piu comuni di rifiuto, la differenza tra nota di credito e autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 e cosa fare se la PA rifiuta senza motivo.

Scartata da SDI o rifiutata dalla PA: la differenza chiave

Sono due situazioni completamente diverse, anche se spesso vengono confuse. La distinzione e fondamentale perche le procedure di rimedio sono opposte.

  • Fattura scartata dal SDI: il Sistema di Interscambio rileva un errore tecnico (formale o sostanziale) e blocca la fattura. Per il fisco la fattura non esiste: non e mai stata emessa. Hai 5 giorni per re-inviarla con la stessa data e numerazione. Se vuoi approfondire questo caso, leggi la nostra guida dedicata alla fattura elettronica scartata.
  • Fattura rifiutata dalla PA: il SDI ha consegnato correttamente la fattura, che risulta regolarmente emessa a tutti gli effetti fiscali. Pero la Pubblica Amministrazione destinataria, dopo averla ricevuta, decide di rifiutarla nel merito (importo errato, dati ordine sbagliati, riferimenti mancanti). In questo caso la procedura di rimedio passa da nota di credito e nuova fattura.

Esiste poi un terzo scenario, la decorrenza termini: la PA non ha risposto entro 15 giorni e il SDI considera la fattura come consegnata in via definitiva. Vediamo nel dettaglio.

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Solo la Pubblica Amministrazione puo rifiutare: privati e aziende no

Una precisazione importante che molti contribuenti ignorano: il rifiuto della fattura elettronica e una facolta riservata esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni. Aziende private, professionisti e privati che ricevono una fattura elettronica B2B o B2C non possono rifiutarla tramite SDI: la ricevono e basta.

Se un cliente privato contesta la fattura, deve farlo attraverso canali diversi (PEC, raccomandata, vie legali) e la regolarizzazione passa comunque da nota di credito concordata fra le parti. Nessun cliente B2B puo “rispedire al mittente” la fattura via SDI.

Per la PA invece esiste una procedura formalizzata: il DM 132/2020 ha definito i casi in cui la PA puo legittimamente rifiutare una fattura, riducendoli rispetto al passato e imponendo un obbligo di motivazione.

Codici esito: EC01, EC02 e decorrenza termini

Quando trasmetti una fattura a una PA tramite SDI, dopo la consegna possono arrivarti tre tipi di notifica di esito:

Codice esitoSignificatoCosa fare
EC01Notifica di esito committente — Accettazione: la PA ha verificato la fattura e l’ha accettata.Niente. La fattura e definitivamente accettata e si attendono i pagamenti.
EC02Notifica di esito committente — Rifiuto: la PA non accetta la fattura e specifica la motivazione.Leggere la motivazione, valutare se fondata, emettere nota credito + nuova fattura corretta (se rifiuto legittimo).
Decorrenza terminiSono trascorsi 15 giorni dalla consegna senza risposta della PA.La fattura si considera comunque consegnata e regolarmente emessa. Si procede con la richiesta di pagamento.

L’esito EC02 deve sempre contenere una motivazione testuale. Se trovi un EC02 con motivazione vaga o assente, hai diritto a contestarlo: vediamo come.

I 6 motivi di rifiuto piu comuni della PA

Il DM 132/2020 ha tipizzato i casi di rifiuto legittimo. Ecco i motivi piu frequenti per cui una PA invia un EC02:

  1. Codice CIG / CUP errato o assente: per gli appalti pubblici e obbligatorio inserire il Codice Identificativo Gara e, se previsto, il CUP. Se sono sbagliati o mancanti, la fattura non puo essere liquidata.
  2. Importi non corrispondenti al contratto/ordine: la fattura indica un importo diverso da quello ordinato o contrattualizzato. Caso tipico: errore di battitura, applicazione errata dell’IVA, mancato sconto.
  3. Cliente sbagliato: hai inviato la fattura a una PA diversa da quella che ha emesso l’ordine. Capita spesso con enti che hanno articolazioni territoriali (es. ASL, regioni).
  4. Servizio o bene gia fatturato: la stessa prestazione e stata fatturata due volte (duplicato).
  5. Mancanza di dati essenziali per la liquidazione: mancano riferimenti all’ordine, al determinato, al contratto, al codice impegno di spesa.
  6. Fattura emessa prima dell’esecuzione dell’ordine: stai fatturando prima di aver consegnato il bene o erogato il servizio (anche solo parzialmente).

Esistono poi rifiuti per codice destinatario errato o ufficio inesistente: in questo caso e bene verificare l’indice IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) per individuare il codice univoco corretto dell’ufficio destinatario.

Rifiuto motivato vs immotivato: cosa puo fare la PA

Dopo il DM 132/2020 la PA non puo piu rifiutare arbitrariamente una fattura. Il rifiuto deve essere:

  • Motivato: deve indicare la ragione specifica (uno dei casi tipizzati).
  • Tempestivo: deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento.
  • Basato su uno dei casi previsti dal DM: rifiuti per ragioni diverse sono illegittimi.

In particolare, la PA non puo rifiutare una fattura solo perche pensa che il prezzo sia troppo alto, perche vuole rinegoziare, perche c’e un contenzioso in corso, o perche ha ricevuto la fattura “fuori budget”. In questi casi il rifiuto e illegittimo e devi attivare i rimedi che vediamo piu avanti.

Cosa fare quando la PA rifiuta: procedura passo-passo

Hai ricevuto un EC02. Niente panico: ecco la procedura corretta per gestire il rifiuto, sia che sia legittimo, sia che sia infondato.

Passo 1: leggere la motivazione del rifiuto

Accedi all’area “Fatture e Corrispettivi” nel tuo Cassetto Fiscale (o tramite il tuo gestionale di fatturazione elettronica) e individua la fattura. Scarica il file XML della notifica EC02: nel campo Descrizione trovi la motivazione testuale del rifiuto. Annota tutto: ti servira per la decisione successiva.

Passo 2: verificare la fondatezza del rifiuto

Confronta la motivazione con i dati della fattura, l’ordine, il contratto e la documentazione di consegna/esecuzione. Chiediti:

  • Il CIG/CUP indicato e corretto?
  • L’importo corrisponde all’ordine?
  • Il destinatario (codice univoco IPA) e quello giusto?
  • Ho gia fatturato in precedenza la stessa prestazione?
  • Ho fatturato dopo aver completato l’esecuzione?

Passo 3a: rifiuto LEGITTIMO — nota credito + nuova fattura

Se il rifiuto e fondato, la procedura corretta e questa:

  1. Emetti una nota di credito per stornare integralmente la fattura rifiutata. La nota credito deve riportare il riferimento alla fattura originaria (numero e data) e azzerare l’imponibile e l’IVA.
  2. Emetti una nuova fattura con i dati corretti (CIG/CUP giusto, importo corretto, destinatario corretto, ecc.), con nuova numerazione e nuova data.
  3. Trasmetti entrambe via SDI alla PA destinataria.

In questo modo la posizione fiscale e contabile risulta neutralizzata e la PA puo procedere con la liquidazione della fattura corretta.

Passo 3b: rifiuto INFONDATO — contattare la PA

Se ritieni che il rifiuto sia ingiustificato, non emettere nota credito (significherebbe rinunciare al credito). Procedi cosi:

  1. Contatta l’ufficio della PA via PEC, allegando la fattura, l’ordine, il contratto e tutta la documentazione che dimostra la correttezza della fatturazione.
  2. Chiedi formalmente di riesaminare il rifiuto e di accettare la fattura.
  3. Conserva tutta la corrispondenza: ti servira come prova in caso di azione legale.

Se la PA continua a rifiutare ingiustamente e a non pagare, hai due strade: il decreto ingiuntivo (azione giudiziale per il recupero del credito) oppure, se la situazione si protrae e l’imposta resta a tuo carico, l’autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 per non cumulare ulteriori sanzioni.

Autofattura ex art. 6 DLgs 471/97: quando e come

L’autofattura denuncia prevista dall’art. 6, comma 8, del DLgs 471/97 e uno strumento poco noto ma fondamentale per chi rischia sanzioni a causa dell’inadempienza del cliente. Si applica quando il cessionario/committente non emette o non riceve la fattura, costringendo il cedente/prestatore a regolarizzare la propria posizione IVA per evitare sanzioni.

Quando si usa l’autofattura

In ambito PA, l’autofattura ex art. 6 puo essere utilizzata se:

  • Hai erogato la prestazione, hai emesso la fattura, ma la PA continua a rifiutarla senza motivazione legittima;
  • Devi assolvere comunque l’obbligo IVA per non incorrere in sanzioni;
  • Il rapporto e in stallo e non riesci a chiudere la posizione contabile.

Procedura

  1. Predisponi un’autofattura con tipo documento TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione), indicando come cedente la PA inadempiente e come cessionario te stesso.
  2. Trasmetti l’autofattura al SDI entro 30 giorni dal termine in cui sarebbe dovuta avvenire la regolarizzazione.
  3. Versa l’IVA con modello F24, codice tributo specifico.
  4. Conserva la documentazione che giustifica il ricorso alla procedura (corrispondenza con la PA, prove di esecuzione, ecc.).

Attenzione: l’autofattura denuncia non sostituisce l’azione di recupero del credito verso la PA, ma serve solo a regolarizzare la propria posizione fiscale ed evitare sanzioni a carico del fornitore.

Nota credito e autofattura: due strumenti diversi

Sono spesso confuse, ma hanno funzioni completamente diverse:

Nota di creditoAutofattura ex art. 6
FunzioneStorna integralmente o parzialmente una fattura emessa.Regolarizza la posizione IVA in caso di inadempimento del cliente.
Tipo documentoTD04 (nota di credito)TD20 (autofattura denuncia)
Quando si usaQuando il rifiuto e legittimo e devi correggere errori.Quando il cliente non paga ne risponde, e tu devi versare comunque l’IVA.
EffettoAnnulla la fattura. Ne segue una nuova fattura corretta.Sposta l’obbligo IVA dal cliente al fornitore.

Decorrenza termini: i 15 giorni di silenzio

La PA ha 15 giorni di tempo dalla consegna della fattura tramite SDI per esprimere un esito (EC01 o EC02). Se non risponde entro questo termine, scatta la decorrenza termini: il SDI invia una notifica al cedente attestante che la fattura si considera comunque emessa e consegnata, e la posizione fiscale e definitivamente regolarizzata.

In altre parole, il silenzio della PA non blocca la fattura: ai fini fiscali e a tutti gli effetti emessa. Resta da gestire il pagamento, ma quello e un’altra storia (vedi paragrafo successivo).

Tempi di pagamento della PA: 30 o 60 giorni?

Una volta accettata la fattura (EC01 o decorrenza termini), inizia il calcolo dei tempi di pagamento previsti dal DLgs 231/2002:

  • 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, come termine standard.
  • 60 giorni per le PA che operano nel settore sanitario (ASL, ospedali, IRCCS).
  • Termini diversi possono essere previsti contrattualmente, ma sempre nel rispetto dei limiti di legge.

Se la PA non paga entro questi termini, hai diritto agli interessi di mora automatici (al tasso BCE maggiorato di 8 punti) e al recupero forfettario di 40 euro per spese di recupero. Per il recupero del credito puoi attivare un decreto ingiuntivo o rivolgerti a un legale.

Comunicazione con la PA: PEC e tracciatura

Tutte le comunicazioni formali con la PA (contestazioni, richieste di chiarimento, solleciti di pagamento) devono passare via PEC all’indirizzo dell’ufficio competente. La PEC ha valore legale equivalente a una raccomandata e crea una traccia documentale fondamentale.

Buone pratiche di gestione:

  • Conserva tutte le ricevute di accettazione e consegna PEC.
  • Allega sempre la fattura, l’ordine, il contratto e ogni documento utile.
  • Nei tuoi messaggi richiama il numero della fattura, la data, l’importo e il riferimento all’ordine.
  • Se la PA non risponde, sollecita per iscritto, tenendo traccia dei solleciti.
  • Indica sempre un termine ragionevole entro cui attendi risposta (es. 15 giorni).

Casi pratici: 3 esempi di rifiuto e soluzione

Caso 1: CIG errato sulla fattura

Hai emesso fattura n. 142 del 10 aprile per un importo di 5.000 euro indicando il CIG 1234567ABC. La PA invia EC02 perche il CIG corretto era 1234567BCD.

Soluzione: emetti nota credito (TD04) n. 015/CN del 25 aprile a storno totale della fattura 142. Quindi emetti nuova fattura n. 145 del 25 aprile con il CIG corretto. Trasmetti entrambe via SDI.

Caso 2: importo diverso dall’ordine

L’ordine prevedeva 12.000 euro IVA esclusa, ma per errore in fattura hai indicato 12.500 euro. La PA rifiuta con EC02.

Soluzione: emetti nota credito a storno totale della fattura sbagliata, poi nuova fattura con l’importo corretto (12.000 euro). Non emettere solo nota credito parziale: la PA preferisce vedere la fattura emessa con i dati corretti dall’inizio.

Caso 3: la PA cambia denominazione (riorganizzazione)

Hai sempre fatturato a un ufficio comunale “Settore Lavori Pubblici”, ma a seguito di riorganizzazione l’ufficio e stato accorpato e cambia il codice univoco IPA. Tu continui a usare il vecchio codice e ricevi EC02.

Soluzione: consulta l’Indice IPA per trovare il nuovo codice destinatario. Emetti nota credito sulla fattura rifiutata e nuova fattura con il codice univoco aggiornato.

Piattaforme utili: IPA, SDI, Cassetto Fiscale

Per gestire correttamente le fatture verso la PA, conviene tenere a portata di mano queste piattaforme:

  • Indice PA (indicepa.gov.it): per cercare il codice univoco destinatario corretto di ogni ufficio della PA. Aggiornato in tempo reale, e l’unica fonte ufficiale.
  • Fatture e Corrispettivi (Agenzia delle Entrate): il portale ufficiale dove visualizzare tutte le fatture trasmesse, gli esiti SDI e le notifiche EC01/EC02.
  • Cassetto Fiscale: per la consultazione dello storico, la situazione IVA e i versamenti F24 collegati.
  • Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC): portale del MEF per monitorare i tempi di pagamento delle PA e certificare i crediti.
  • Gestionale di fatturazione: il tuo software (Aruba, Fattura24, Fatture in Cloud, ecc.) deve essere in grado di leggere e gestire correttamente i codici esito.

Se vuoi un quadro completo dei codici di errore restituiti dal SDI e dalla PA, leggi anche la nostra guida completa ai codici errore SDI.

Domande frequenti

La PA puo rifiutare una fattura per qualsiasi motivo?

No. Dopo il DM 132/2020 il rifiuto deve essere motivato e basato su uno dei casi tipizzati (CIG errato, importo diverso, duplicazione, dati mancanti, fattura prematura, cliente sbagliato). Rifiuti per ragioni economiche generiche o per “mancanza di fondi” non sono legittimi.

Anche un cliente privato puo rifiutare una fattura elettronica?

No. Il rifiuto via SDI e una facolta riservata alla sola Pubblica Amministrazione. I privati e le aziende ricevono la fattura: eventuali contestazioni vanno fatte fuori dal canale SDI, tramite PEC, raccomandata o vie legali, e si risolvono con accordi tra le parti e nota di credito.

Cosa succede se la PA non risponde entro 15 giorni?

Scatta la decorrenza termini: il SDI invia una notifica e la fattura si considera definitivamente consegnata e regolarmente emessa. Da quel momento iniziano i termini per il pagamento (30 o 60 giorni a seconda della tipologia di PA).

Quando devo emettere autofattura ex art. 6 DLgs 471/97?

L’autofattura denuncia (TD20) si usa quando il cliente (anche PA) non emette o non accetta la fattura ingiustamente, e tu devi comunque regolarizzare la tua posizione IVA per evitare sanzioni. Si trasmette via SDI entro 30 giorni dal termine ordinario di registrazione.

La nota di credito sostituisce l’autofattura?

No, sono strumenti diversi. La nota di credito (TD04) storna una fattura emessa per errori formali o sostanziali. L’autofattura (TD20) regolarizza la posizione IVA quando il cliente non adempie. In ambito PA, la nota credito si usa quando il rifiuto e legittimo; l’autofattura quando il rifiuto e illegittimo e devi tutelarti dalle sanzioni.

Posso contestare un rifiuto immotivato della PA?

Si. Invia una PEC formale all’ufficio della PA chiedendo il riesame del rifiuto e allegando tutta la documentazione (ordine, contratto, prove di esecuzione). Se la PA persiste nel rifiuto ingiustificato, puoi attivare un decreto ingiuntivo per il recupero del credito.

Conclusioni: chiedi assistenza al CAF Centro Fiscale

Gestire una fattura rifiutata dalla PA richiede attenzione ai dettagli, conoscenza dei codici esito e delle procedure di rimedio (nota credito, autofattura, contestazioni). Un errore nella scelta dello strumento puo costarti caro in termini di sanzioni o di credito perduto.

Al CAF Centro Fiscale di Udine aiutiamo professionisti, partite IVA e piccole imprese a gestire la fatturazione elettronica verso la PA: dalla verifica dei dati IPA alla predisposizione delle note di credito, fino all’autofattura ex art. 6 DLgs 471/97 nei casi piu complessi.

Contattaci: telefono 0432 1638640, WhatsApp 366 6018121, oppure passa in viale Giuseppe Tullio 13, scala B, a Udine. Ti aiutiamo a chiudere la pratica nel modo corretto e in tempi rapidi.

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Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 14:00:002026-05-24 09:36:54Fattura Elettronica Rifiutata dalla PA: Come Rimediare 2026

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