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Tag Archivio per: codici errore SDI

Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione Elettronica

Fattura elettronica 2026: entro quanti giorni va inviata (immediata e differita)

fatturazione elettronica CAF Udine

Hai emesso una prestazione o ceduto un bene e ti chiedi entro quanti giorni devi inviare la fattura elettronica? La risposta dipende dal tipo di fattura scelto: 12 giorni per la fattura immediata, oppure entro il 15 del mese successivo per la fattura differita. Sbagliare i termini espone a sanzioni che, dal 1° settembre 2024, sono state aggiornate dal D.Lgs. 87/2024.

In questa guida trovi la risposta completa per ogni situazione: ordinari, forfettari, prestazioni B2C, casi particolari e cosa fare se hai dimenticato di emettere la fattura.

La regola generale: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione

La norma di riferimento è l’art. 21 comma 4 del DPR 633/1972, aggiornato in materia di fattura elettronica. Il termine generale per l’emissione e l’invio tramite Sistema di Interscambio (SDI) è di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Questo termine vale per la fattura immediata, cioè quella emessa nello stesso giorno dell’operazione o entro i 12 giorni successivi. È il caso più comune per la maggior parte delle prestazioni di servizi e per le cessioni di beni senza utilizzo del DDT (documento di trasporto).

Esempio pratico: hai completato una consulenza il 10 giugno 2026. Hai tempo fino al 22 giugno 2026 per inviare la fattura allo SDI.

Quando scatta l’effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72)

Per calcolare il termine dei 12 giorni, devi sapere esattamente quando si “effettua” l’operazione. L’art. 6 DPR 633/72 distingue:

  • Cessione di beni mobili: al momento della consegna o spedizione del bene (con DDT o documento equivalente)
  • Cessione di beni immobili: alla data dell’atto notarile
  • Prestazione di servizi: al momento del pagamento del corrispettivo oppure, se la fattura è emessa prima del pagamento, alla data della fattura stessa (fatturazione anticipata)
  • Acconti e caparre: all’atto del pagamento parziale, limitatamente all’importo incassato

Attenzione: per i contratti continuativi o di somministrazione (es. affitti, abbonamenti, contratti di manutenzione), l’operazione si considera effettuata alla data di maturazione dei corrispettivi oppure, al massimo, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Fattura differita TD24: entro il 15 del mese successivo

La fattura differita è una semplificazione per chi effettua più consegne allo stesso cliente nello stesso mese. Invece di emettere una fattura per ogni consegna, puoi emettere una fattura riepilogativa mensile con il tipo documento TD24.

Il termine è entro il 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni. Quindi:

Consegne nel meseScadenza fattura differita TD24
Giugno 202615 luglio 2026
Luglio 202615 agosto 2026
Agosto 202615 settembre 2026

Condizioni per usare la fattura differita (art. 21 c. 4 lett. a) DPR 633/72):

  • Deve trattarsi di cessioni di beni (non prestazioni di servizi)
  • Le consegne devono essere documentate da DDT o documento equipollente
  • Le consegne devono essere effettuate nello stesso mese solare
  • Il cliente deve essere un soggetto passivo IVA (B2B)

Per le prestazioni di servizi la fattura differita non è applicabile: ogni prestazione richiede la propria fattura entro 12 giorni dal pagamento o dalla fatturazione anticipata.

Forfettari: stessi termini, obbligo SDI dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 anche i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fattura elettronica tramite SDI, senza soglie di fatturato (la soglia dei 25.000 euro è stata eliminata dal 2024). I termini di emissione sono gli stessi degli ordinari:

  • Fattura immediata: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
  • Nessun accesso alla fattura differita TD24 (i forfettari non applicano IVA)

Sul file XML, il forfettario usa il codice natura N2.2 (“Non soggette – altri casi”) e indica sempre l’annotazione “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni – Regime Forfettario”.

Per approfondire la fatturazione in regime forfettario consulta la nostra guida completa alla fatturazione elettronica 2026.

Caso particolare: prestazioni B2C (privati consumatori)

Per le operazioni verso consumatori finali (B2C), l’art. 22 del DPR 633/72 consente ai commercianti al dettaglio e ad alcune categorie di professionisti di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura. Se il cliente privato la richiede esplicitamente, la fattura va emessa entro 12 giorni dalla richiesta.

Per i soggetti che emettono ordinariamente fattura anche ai privati (es. avvocati, commercialisti, medici privati), il termine rimane di 12 giorni dall’effettuazione, identico al B2B.

Sanzioni per ritardo o omessa fattura: cosa rischi nel 2026

Le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione sono state riformate dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore per violazioni commesse dall’1/9/2024):

Tipo violazioneSanzioneNorma
Omessa/ritardata fattura con IVADal 25% al 70% dell’IVA non fatturata (min. 300 euro)Art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97 post D.Lgs. 87/2024
Omessa/ritardata fattura senza IVA (forfettari, esenti)Dal 25% al 70% del corrispettivo, min. 300 euroArt. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97
Violazioni formali senza impatto IVADa 250 a 2.000 euroArt. 6 c. 3 D.Lgs. 471/97

Nota: per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi le vecchie sanzioni (dal 90% al 180% dell’IVA, minimo 250 euro).

Ravvedimento operoso: cosa fare se hai dimenticato la fattura

Se hai superato il termine dei 12 giorni (o il 15 del mese per la differita), puoi regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97), pagando una sanzione ridotta. Le percentuali aggiornate post D.Lgs. 87/2024 sono:

Tempistica ravvedimentoSanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla violazione0,0833% per giorno (sprint)
Entro 30 giorni1,25% (breve)
Entro 90 giorni1,39% (medio)
Entro 1 anno3,125% (lungo)
Entro 2 anni3,572% (biennale)
Oltre 2 anni4,17%

Le percentuali si applicano alla sanzione base del 25% dell’IVA. Più ti ravvedi in fretta, meno paghi.

Per calcolare l’importo esatto e presentare il modello F24 correttamente, ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale per un preventivo personalizzato.

Autofattura TD27: quando serve e come si emette

In caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore, il cessionario/committente soggetto passivo IVA è tenuto a emettere un’autofattura TD27 entro 4 mesi dall’operazione (o entro il mese successivo se la fattura non arriva entro 4 mesi dalla consegna del bene). L’autofattura viene inviata allo SDI ed è accompagnata dal versamento dell’IVA tramite F24.

Questo meccanismo evita la sanzione al committente ma non esonera il cedente dalla propria sanzione per omessa fatturazione.

Riepilogo: tabella dei termini 2026

Tipo fatturaTermine emissione/invio SDITipo doc XML
Fattura immediata (standard)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01
Fattura differita (beni + DDT)Entro il 15 del mese successivoTD24
Forfettari (immediata)12 giorni dall’effettuazione operazioneTD01 con N2.2
Nota di credito / rettificaEntro il termine di presentazione della dichiarazione IVATD04
Autofattura (omessa da fornitore)4 mesi dall’operazione (o mese succ. da consegna)TD27

Domande frequenti (FAQ)

Posso inviare la fattura prima dei 12 giorni?

Si, assolutamente. Il termine di 12 giorni è il massimo consentito, non un obbligo di aspettare. Puoi emettere e inviare la fattura immediatamente dopo aver effettuato l’operazione.

I 12 giorni sono giorni solari o lavorativi?

Sono giorni solari (di calendario), non lavorativi. Weekend e festivi sono inclusi nel computo. Se il 12° giorno cade di sabato o domenica, il termine si considera prorogato al primo giorno feriale successivo.

Cosa succede se lo SDI scarta la fattura?

Se lo SDI scarta la fattura (codice errore), hai 5 giorni lavorativi per correggerla e reinviarla senza incorrere in sanzioni, a condizione che la data di emissione originale sia rimasta entro i 12 giorni. Tieni il file di scarto come prova.

La fattura differita si applica anche ai servizi?

No. La fattura differita TD24 si applica solo alle cessioni di beni documentate da DDT. Per le prestazioni di servizi vale sempre il termine di 12 giorni dalla singola operazione.

Il forfettario può usare la fattura differita?

No. I contribuenti forfettari non applicano IVA e non emettono DDT nel senso fiscale del termine. Devono sempre emettere fattura immediata entro 12 giorni da ogni operazione.

Conclusione: rispettare i termini conviene sempre

Ricapitolando: 12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita con DDT. Se hai dubbi sul tipo di operazione o hai già superato i termini, il modo migliore per evitare sanzioni pesanti è agire subito con il ravvedimento operoso.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste professionisti e imprese nella gestione delle fatture elettroniche, nel calcolo del ravvedimento e nella verifica degli adempimenti IVA. Contattaci per un preventivo personalizzato: siamo disponibili anche online in tutta Italia.

Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 16:00:002026-06-16 16:00:00Fattura elettronica 2026: entro quanti giorni va inviata (immediata e differita)
Guide Fatturazione Elettronica

Fattura Elettronica Scartata: Cosa Fare Passo-Passo per Re-inviarla

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fattura elettronica scartata è uno dei problemi più comuni e ansiogeni per chi emette fatture in regime di fatturazione elettronica. Quando il Sistema di Interscambio (SDI) rifiuta una fattura, la legge ti concede solo 5 giorni per correggerla e re-inviarla mantenendo la stessa numerazione: superato questo termine, la fattura è considerata non emessa e scattano le sanzioni per tardiva fatturazione.

In questa guida pratica trovi il workflow operativo passo-passo per gestire una fattura scartata, le differenze fondamentali con la “fattura non consegnata”, gli esempi più frequenti di errore e cosa fare se ormai i 5 giorni sono trascorsi. L’obiettivo è fornirti uno strumento concreto da usare nel momento esatto in cui ricevi la notifica di scarto, evitando errori comuni come emettere note di credito inutili o eliminare la fattura dal gestionale.

Indice dei contenuti

  1. Cosa significa fattura elettronica scartata
  2. Differenza tra fattura scartata e non consegnata
  3. Come arriva la notifica di scarto
  4. I 5 giorni per re-inviare: timing critico
  5. Workflow passo-passo per re-inviare la fattura scartata
  6. Cos’è il file correttivo e cosa NON fare
  7. Cosa succede se passano i 5 giorni
  8. Sanzioni per tardiva fatturazione e ravvedimento
  9. Tre esempi frequenti di scarto e come risolverli
  10. Come prevenire gli scarti SDI
  11. Verifica post-correzione: cosa controllare
  12. Domande frequenti

Cosa significa fattura elettronica scartata

Una fattura elettronica scartata è una fattura che il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate ha rifiutato a seguito dei controlli formali. In pratica, quando il tuo software di fatturazione invia il file XML al SDI, questo esegue una serie di verifiche automatiche su:

  • Validità formale del file XML (struttura, schema, firma digitale se prevista)
  • Coerenza dei dati anagrafici (partita IVA, codice fiscale, codice destinatario)
  • Calcoli matematici (somme imponibili + IVA = totale)
  • Univocità del documento (numerazione non già trasmessa)
  • Conformità alle regole tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate

Se anche un solo controllo fallisce, l’SDI non inoltra la fattura al destinatario e restituisce una notifica di scarto con un codice errore alfanumerico (tipicamente nel formato 0XXXX, ad esempio 00300, 00411, 00415). Da quel momento la fattura è considerata giuridicamente non emessa: per la normativa fiscale è come se non fosse mai stata trasmessa.

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Differenza tra fattura scartata e non consegnata

Una delle confusioni più frequenti riguarda la differenza tra fattura scartata e fattura non consegnata. Sono situazioni completamente diverse, con conseguenze fiscali opposte.

StatoFattura scartataFattura non consegnata
Esito SDIRifiutata dall’SDIAccettata dall’SDI
Stato giuridicoNon emessaEmessa e valida
CausaErrore formale o di datiCliente con PEC/codice non valido o casella piena
Cosa fareCorreggere e re-inviare entro 5 giorniRecuperare la fattura dal cassetto fiscale e consegnarla manualmente al cliente
SanzioniSì, se non si rispettano i 5 giorniNo, è solo un problema di consegna materiale

Tradotto in pratica: se l’SDI ti notifica una “mancata consegna”, non c’è nulla da fare a livello fiscale – la fattura esiste, è valida e l’IVA è dovuta. Devi solo scaricare il PDF dal cassetto fiscale e inviarlo al cliente con altri canali (email, posta). Se invece ricevi una “notifica di scarto”, la fattura non esiste e va corretta urgentemente.

Come arriva la notifica di scarto

L’SDI invia la notifica di scarto entro 5 giorni dalla trasmissione, ma nella stragrande maggioranza dei casi arriva entro pochi minuti o poche ore. Esistono tre canali principali attraverso cui puoi essere informato:

1. Email del software di fatturazione

Tutti i principali software di fatturazione elettronica (Fatture in Cloud, Aruba, TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, ecc.) inviano automaticamente una email di notifica all’indirizzo di registrazione quando una fattura viene scartata. È il canale più rapido e contiene già il codice errore e una descrizione di base.

2. Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate

La notifica ufficiale è sempre disponibile nel cassetto fiscale, sezione “Fatture e Corrispettivi”. Per accedervi:

  1. Accedi al portale Fatture e Corrispettivi con SPID, CIE o CNS
  2. Sezione Consultazione → Fatture emesse
  3. Filtra per data o per stato “Scartata”
  4. Clicca sulla fattura per vedere il file XML, la ricevuta di scarto e il codice errore

3. PEC personale

Se hai indicato la tua PEC come canale di ricezione delle ricevute SDI (in alternativa al codice destinatario), la notifica di scarto arriva anche sulla tua casella PEC. Questo è meno frequente per i cedenti ma è importante se sei tu il destinatario di una fattura attiva di altri.

Attenzione: controlla quotidianamente la tua email e il cassetto fiscale soprattutto a fine mese e in prossimità delle scadenze IVA. Una notifica di scarto ignorata per troppo tempo può trasformarsi in una sanzione.

I 5 giorni per re-inviare: timing critico

Il termine dei 5 giorni è il punto più importante di questa guida. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2019 e successive integrazioni, in caso di scarto SDI il contribuente ha 5 giorni di calendario (non lavorativi) dalla notifica per:

  • Correggere il file XML
  • Re-inviarlo mantenendo la stessa data e la stessa numerazione della fattura originale
  • Ottenere una ricevuta di consegna (o di mancata consegna) dall’SDI

Se rispetti questa procedura entro i 5 giorni, la fattura è considerata tempestivamente emessa e non subisce alcuna sanzione, anche se la data di trasmissione effettiva è successiva alla data riportata in fattura. Questo è un meccanismo di tutela per il contribuente: l’errore tecnico non si traduce automaticamente in una violazione fiscale, purché venga corretto rapidamente.

Attenzione – i 5 giorni decorrono dalla data di notifica dello scarto, NON dalla data della fattura. Se emetti il 30 giugno e l’SDI scarta il 30 giugno alle 23:50, hai tempo fino al 5 luglio incluso.

Workflow passo-passo per re-inviare la fattura scartata

Ecco il workflow operativo da seguire nell’ordine esatto non appena ricevi una notifica di scarto. Stampalo o salvalo: ti farà risparmiare tempo nei momenti di stress.

Passo 1 – Aprire la notifica e individuare il codice errore

Apri la notifica via email o accedi al cassetto fiscale. Cerca il codice errore, sempre nel formato 0XXXX (cinque cifre). È l’informazione più importante: senza il codice non puoi sapere cosa correggere. Il codice è accompagnato da una descrizione testuale, ma non sempre è chiara.

Passo 2 – Consultare la guida ai codici errore

Una volta individuato il codice, consulta la nostra guida completa ai codici errore SDI per capire la causa esatta e la soluzione operativa. La guida raggruppa gli errori per tipologia (anagrafica, calcoli, formato, duplicati) e include il workflow di correzione per ognuno dei codici più frequenti.

Passo 3 – Identificare la causa specifica

Confronta il codice con la fattura: l’errore è quasi sempre in un singolo campo. Le cause più frequenti sono:

  • Partita IVA del cliente errata o cessata
  • Codice destinatario o PEC inesistenti
  • Discrepanza tra imponibile, IVA e totale
  • Numerazione già utilizzata
  • Data fattura non valida o nel futuro

Passo 4 – Correggere il dato errato

Apri il software di fatturazione e modifica solo il campo che ha generato l’errore. Non cambiare la numerazione né la data: devono restare identiche all’originale. Se l’errore è nell’anagrafica del cliente, aggiornala anche nel database clienti per evitare ricadute.

Passo 5 – Re-inviare la fattura

Genera il nuovo file XML (alcuni software lo chiamano “file correttivo” o “rettifica scarto”) e invialo allo SDI con la funzione di trasmissione standard. Il sistema accetterà la fattura con stessa numerazione perché la precedente è considerata non emessa.

Passo 6 – Verificare la ricevuta di consegna

Entro 24-48 ore controlla che sia arrivata la ricevuta di consegna (codice esito RC) o di mancata consegna (MC). In entrambi i casi la fattura è valida; solo se ricevi un nuovo scarto devi ripetere la procedura – e il termine dei 5 giorni decorre dalla nuova notifica.

Cos’è il file correttivo e cosa NON fare

Il file correttivo non è un documento giuridicamente diverso: è semplicemente un nuovo file XML con la stessa numerazione e data della fattura scartata, ma con i dati corretti. Tecnicamente non esiste un “tipo documento” specifico per il correttivo – è una normale TD01 (o TD02, TD24, ecc., a seconda dei casi) che sostituisce la precedente.

Cosa NON fare assolutamente

  • Non emettere una nota di credito (TD04): è inutile e controproducente. La fattura scartata non esiste giuridicamente, quindi non c’è nulla da stornare. Una nota di credito su una fattura inesistente crea solo confusione contabile.
  • Non cambiare la numerazione: deve restare identica. Cambiarla significa creare una nuova fattura con data successiva, esponendoti a sanzioni per tardiva fatturazione.
  • Non cancellare la fattura dal gestionale: resta nel database con stato “scartata”. Cancellarla crea un buco nella numerazione che è una violazione formale.
  • Non aspettare: i 5 giorni passano in fretta, soprattutto nei weekend e durante le festività.

Cosa succede se passano i 5 giorni

Se i 5 giorni trascorrono senza che tu sia riuscito a re-inviare la fattura corretta, la situazione cambia radicalmente. La fattura originale è definitivamente considerata non emessa e la sua numerazione resta “bruciata” (cioè non più utilizzabile). Per regolarizzare la posizione devi:

  1. Generare una nuova fattura con nuova numerazione progressiva e con la data del giorno effettivo di emissione
  2. Eventualmente registrare una nota di credito interna se nel frattempo avevi già contabilizzato la fattura scartata in prima nota
  3. Calcolare e versare le sanzioni per tardiva fatturazione, possibilmente avvalendosi del ravvedimento operoso (vedi paragrafo successivo)

In questo scenario è particolarmente importante documentare la tempistica dello scarto e dell’invio successivo, conservando email, ricevute SDI e screenshot del cassetto fiscale. Se in futuro l’Agenzia dovesse contestare la tardiva fatturazione, queste prove sono fondamentali.

Sanzioni per tardiva fatturazione e ravvedimento

Le sanzioni per tardiva o omessa fatturazione sono disciplinate dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione base è pari al 90% dell’IVA non versata, con un minimo di 250 euro per ciascuna fattura. È una sanzione pesante, ma il sistema prevede una significativa riduzione tramite ravvedimento operoso.

Tempistica regolarizzazioneRiduzioneSanzione effettiva
Entro 30 giorni1/109% dell’IVA (min. 25 euro)
Entro 90 giorni1/910% dell’IVA (min. 27,77 euro)
Entro 1 anno1/811,25% dell’IVA (min. 31,25 euro)
Entro 2 anni1/712,86% dell’IVA
Oltre 2 anni1/615% dell’IVA

Il ravvedimento operoso si applica solo se la regolarizzazione è spontanea, cioè avviene prima che l’Agenzia delle Entrate notifichi un controllo o un avviso. Per usufruirne devi: emettere la fattura corretta con nuova numerazione, versare l’IVA dovuta, calcolare e versare la sanzione ridotta tramite F24 con codice tributo 8911 (sanzioni IVA), e versare gli interessi legali.

Tre esempi frequenti di scarto e come risolverli

Vediamo in concreto come si applica il workflow su tre dei codici errore più comuni.

Esempio 1 – Errore 00300: Partita IVA cliente non valida

Scenario: emetti una fattura a un cliente B2B e ricevi notifica di scarto con codice 00300 (“La partita IVA del cessionario/committente non risulta valida”). Causa più probabile: hai digitato male la partita IVA, oppure il cliente ha cessato l’attività e il numero non è più valido.

  • Verifica la partita IVA sul portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio gratuito di verifica)
  • Conferma con il cliente il numero corretto e l’esistenza di eventuali cessazioni
  • Correggi il campo nel software e aggiorna l’anagrafica
  • Re-invia con la stessa numerazione

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