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CAF, SUCCESSIONI

Successione Casa Coniugale con Separati e Divorziati: Diritti, Eredi e Sistema Tavolare FVG

Schema linea di successione ereditaria e gradi di parentela - guida CAF Centro Fiscale Udine

Successione Casa Coniugale con Separati e Divorziati: Diritti, Eredi e Sistema Tavolare FVG

La successione della casa coniugale è già di per sé uno degli aspetti più delicati del diritto ereditario. Diventa ancora più complessa quando la coppia si trovava in una situazione di separazione legale o di divorzio al momento del decesso di uno dei coniugi. Chi ha diritto all’abitazione? L’ex coniuge separa eredita? Cosa succede se la casa è intestata solo al defunto? E nel sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia, come si trasferisce la proprietà?

Questa guida analizza tutti gli scenari possibili, con riferimento puntuale alle norme del Codice Civile, della Legge sul Divorzio (L. 898/1970) e alle specificità del sistema tavolare FVG vigente nelle province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone.

Indice dei contenuti

  1. Scenario 1 — Decesso Prima della Separazione: Diritto di Abitazione sulla Casa Coniugale
  2. Scenario 2 — Separati Legalmente: L’Ex Coniuge Eredita Fino al Divorzio
  3. Scenario 3 — Divorziati: Nessun Diritto Successorio (Salvo Assegno Divorzile)
  4. Scenario 4 — Casa Intestata Solo a Uno dei Due: Chi Ha Diritto?
  5. Scenario 5 — Comunione Legale dei Beni e Successione
  6. Il Sistema Tavolare FVG: Come Funziona la Voltura con Sentenze di Separazione e Divorzio
  7. Caso Pratico: Casa Coniugale con Separazione in Corso a Udine
  8. Tabella Riepilogativa: Diritti Successori in Base alla Situazione
  9. FAQ — Domande Frequenti
  10. Conclusione: Affidarsi a un CAF Specializzato in Successioni FVG

Scenario 1 — Decesso Prima della Separazione: Diritto di Abitazione sulla Casa Coniugale

Quando la coppia è ancora unita matrimonialmente al momento del decesso (nessuna separazione giuridicamente rilevante), si applicano le regole ordinarie della successione legittima e del diritto di abitazione.

L’art. 540 del Codice Civile riconosce al coniuge superstite, oltre alla quota ereditaria ordinaria, un diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano. Questo diritto spetta al coniuge anche se la casa era di proprietà esclusiva del defunto, e anche se ci sono altri eredi (figli).

Caratteristiche del diritto di abitazione ex art. 540 c.c.:

  • È un diritto personale e non cedibile: il coniuge non può affittarla, venderla né cedere il diritto ad altri
  • Si estingue con il nuovo matrimonio del coniuge superstite (la norma non lo prevede espressamente, ma è interpretazione consolidata)
  • Viene imputato sulla quota di riserva del coniuge
  • Non richiede che la casa fosse in comproprietà: funziona anche se era al 100% del defunto

Per un approfondimento completo sui diritti del coniuge superstite nella successione ordinaria, consulta: Coniuge superstite 2026: diritti, quote ereditarie e diritto di abitazione.

Scenario 2 — Separati Legalmente: L’Ex Coniuge Eredita Fino al Divorzio

La separazione legale — sia consensuale che giudiziale — non scioglie il matrimonio. Fino alla pronuncia del divorzio passata in giudicato, i due soggetti sono ancora coniugi a tutti gli effetti di legge, incluso il diritto successorio.

Questo significa che se uno dei coniugi separati muore prima che il divorzio sia definitivo, il coniuge superstite:

  • Conserva la qualità di erede nella successione legittima, con la quota stabilita dall’art. 581 c.c. (in concorso con i figli) o dall’art. 583 c.c. (in assenza di figli)
  • Mantiene il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sulla casa coniugale, se questa era la residenza familiare
  • Può rinunciare all’eredità entro 10 anni, ma non perde automaticamente i diritti successori per effetto della sola separazione

Eccezione importante: l’art. 585 c.c. prevede che il coniuge cui sia stata addebitata la separazione perde i diritti successori nella successione legittima, ma mantiene il diritto agli alimenti se ne era già beneficiario. Quindi, in caso di separazione con addebito, il coniuge addebitato non è erede legittimo del defunto.

Caso pratico: Mario e Lucia sono separati consensualmente da 2 anni, il divorzio non è ancora stato pronunciato. Mario muore. Lucia eredita la sua quota come coniuge (art. 540 c.c.) e ha diritto di abitazione sulla casa se era la residenza familiare. Se la separazione fosse stata con addebito a Lucia, quest’ultima perderebbe la quota di successione legittima.

Scenario 3 — Divorziati: Nessun Diritto Successorio (Salvo Assegno Divorzile)

Con la pronuncia definitiva del divorzio (sentenza passata in giudicato), il matrimonio è sciolto. L’ex coniuge divorziato non ha diritti successori nella successione del defunto. Non è erede legittimo, non ha diritto di abitazione sulla casa, non ha quote di riserva.

Unica eccezione rilevante: l’art. 9-bis della L. 898/1970 (Legge sul Divorzio) riconosce all’ex coniuge divorziato che percepiva l’assegno divorzile il diritto a una quota dell’indennità di fine rapporto del defunto (TFR o equivalente), proporzionata agli anni di matrimonio. Ma questa è una quota del TFR, non dell’eredità.

Nessun diritto invece sulla casa o sul patrimonio immobiliare in assenza di testamento a favore. Se il defunto vuole lasciare qualcosa all’ex coniuge divorziato, deve farlo con testamento, nei limiti della quota disponibile (rispettando le quote di riserva di figli ed eventuale nuovo coniuge).

Scenario 4 — Casa Intestata Solo a Uno dei Due: Chi Ha Diritto?

Frequente nella pratica: la casa era intestata solo al defunto. Chi ha diritto alla casa in caso di successione?

Se i Coniugi Erano in Separazione Legale

Il coniuge superstite separato (senza addebito) eredita la sua quota ordinaria e mantiene il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. Gli eredi (es. i figli) diventano comproprietari della quota rimanente. Il coniuge superstite può abitare la casa ma non può venderla o affittarla senza il consenso degli altri comproprietari/eredi per la quota di loro pertinenza.

Se i Coniugi Erano Divorziati

L’ex coniuge divorziato non ha alcun diritto sulla casa. La proprietà va interamente agli eredi legittimi (figli, genitori, fratelli, ecc.) o a chi è indicato nel testamento. L’ex coniuge deve liberare la casa se la occupava come residenza, salvo diverso accordo tra le parti.

Scenario 5 — Comunione Legale dei Beni e Successione

Se i coniugi erano in regime di comunione legale dei beni (il regime ordinario in assenza di scelta diversa), la casa acquistata durante il matrimonio appartiene per definizione al 50% a ciascun coniuge, anche se il rogito è intestato a uno solo.

In caso di separazione con regime di comunione, si procede alla divisione dei beni comuni: la casa viene sciolta dalla comunione con accordo tra le parti o con sentenza. Da quel momento è di proprietà esclusiva di chi ha ottenuto la quota (o viene venduta e il ricavato diviso).

Se il defunto muore prima che la divisione sia completata (situazione rara ma possibile in separazioni lunghe e litigiose), la comunione legale rimane in piedi sulla quota teorica del 50%. In sede di successione, solo la quota del defunto (50%) entra nell’asse ereditario; l’altra metà è già del coniuge superstite.

Il Sistema Tavolare FVG: Come Funziona la Voltura con Sentenze di Separazione e Divorzio

Nel Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare, basato sul Libro Fondiario (Grundbuch). A differenza del sistema catastale ordinario, la proprietà immobiliare si trasferisce solo con l’intavolazione (registrazione nel Libro Fondiario), non con il semplice accordo contrattuale o con la voltura catastale.

Titolo Intavolare: La Sentenza come Atto Costitutivo

Nel sistema tavolare, per trasferire la proprietà di un immobile è necessario un titolo idoneo all’intavolazione. Nelle successioni, il titolo è la dichiarazione di successione abbinata alla domanda di intavolazione presentata al Libro Fondiario competente.

Quando la situazione successoria è complicata da una separazione o divorzio, entrano in gioco i seguenti documenti come titolo intavolare:

  • Sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato — vale come prova che il coniuge non è addebitato e conserva i diritti successori, oppure come prova dell’addebito (che li esclude)
  • Verbale di separazione consensuale omologato — documento che attesta la separazione senza addebito
  • Sentenza di divorzio passata in giudicato — titolo che dimostra la cessazione dello status di coniuge e l’assenza di diritti successori
  • Accordi di scioglimento della comunione — se la casa era in comunione e già divisa, questo atto modifica la proprietà intavolata

Procedura di Intavolazione in FVG con Separazione/Divorzio

La procedura si articola come segue:

  1. Presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dal decesso
  2. Raccolta documenti: atto di morte, stato di famiglia storico, atto di matrimonio, sentenza di separazione o divorzio (con annotazione del passaggio in giudicato), eventuali testamenti
  3. Verifica dello status del coniuge: se separato senza addebito, è incluso nella successione; se divorziato o separato con addebito, è escluso
  4. Domanda di intavolazione al Libro Fondiario della provincia competente (Udine, Gorizia, Trieste o Pordenone), allegando la dichiarazione di successione e i documenti di cui sopra
  5. Decreto di intavolazione: il giudice tavolare (in FVG è una figura del Tribunale) esamina la domanda e, se regolare, emette il decreto di intavolazione
  6. Aggiornamento del Libro Fondiario: solo a questo punto gli eredi sono formalmente proprietari dell’immobile

La sentenza di separazione o divorzio vale come atto del giudice e costituisce titolo idoneo per il giudice tavolare ai fini della verifica dei soggetti aventi diritto. Non serve un notaio per presentare la domanda di intavolazione per successione (diverso dall’acquisto per compravendita, dove il notaio è obbligatorio).

Tempi Pratici in FVG: Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone

I tempi di lavorazione delle pratiche tavolare variano per tribunale e periodo:

  • Udine: indicativamente 2-4 mesi per la domanda di intavolazione in successione standard
  • Gorizia: tempi simili a Udine, con possibilità di variazioni per pratiche complesse (successioni con sentenze di separazione/divorzio richiedono verifica aggiuntiva)
  • Trieste: Tribunale con carico maggiore, tempi mediamente più lunghi (3-6 mesi)
  • Pordenone: tempi comparabili a Udine

In tutti i casi, la presenza di una sentenza di separazione o divorzio aggiunge un passaggio di verifica formale: il giudice tavolare deve accertare che il documento sia passato in giudicato (quindi che non ci siano più impugnazioni pendenti) prima di registrare l’intavolazione.

Per la guida completa al sistema tavolare FVG e alla procedura di successione nella regione, consulta: Successioni in Friuli Venezia Giulia 2026: guida completa al sistema tavolare.

Caso Pratico: Casa Coniugale con Separazione in Corso a Udine

Immaginiamo questo scenario concreto, frequente nelle pratiche del CAF Centro Fiscale di Udine:

Situazione: Giulio e Anna, residenti a Udine, sono separati consensualmente da 18 mesi. La separazione è omologata, senza addebito. La casa coniugale è a Udine, intavolata solo a nome di Giulio (acquistata prima del matrimonio, quindi non in comunione legale). Giulio muore improvvisamente. Hanno due figli adulti.

Diritti di Anna (coniuge separata senza addebito):

  • Anna è erede legittima di Giulio (i due non erano divorziati). La sua quota, in concorso con due figli, è quella prevista dall’art. 581 c.c.: 1/4 dell’eredità, più il diritto di abitazione sulla casa
  • Il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. spetta ad Anna anche se la casa era di Giulio, purché fosse la residenza familiare (e lo era, al momento della separazione)
  • I figli ereditano i 3/4 rimanenti dell’asse ereditario

Procedura tavolare a Udine:

  • Presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate (entro 12 mesi)
  • Domanda di intavolazione al Libro Fondiario di Udine, allegando: atto di morte, verbale di separazione omologato, stato di famiglia storico, dichiarazione di successione
  • Il giudice tavolare verifica la qualità di erede di Anna (separata senza addebito) e dispone l’intavolazione in favore degli eredi
  • Il diritto di abitazione di Anna viene annotato nel Libro Fondiario come vincolo sull’immobile

Tabella Riepilogativa: Diritti Successori in Base alla Situazione

SituazioneErede della casa?Diritto abitazione art. 540?Note tavolare FVG
Coniuge unito (nessuna separazione)Si, quota ordinariaSi (sulla res. familiare)Successione standard + intavolazione
Separato senza addebitoSi, quota ordinariaSiAllegare verbale separazione omologato
Separato con addebitoNo (art. 585 c.c.)NoAllegare sentenza con annotazione addebito
DivorziatoNoNoAllegare sentenza divorzio passata in giudicato
Divorziato con assegno divorzileNo per la casaNoDiritto quota TFR (art. 9-bis L. 898/1970), non immobili

FAQ — Domande Frequenti

Se siamo separati ma non ancora divorziati, chi eredita la casa?

Il coniuge separato (senza addebito) conserva il diritto di erede e il diritto di abitazione sulla casa coniugale fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Se la separazione è con addebito, il coniuge addebitato perde i diritti nella successione legittima ex art. 585 c.c.

Il mio ex marito/moglie (divorziati) può prendere la mia casa dopo la mia morte?

No. Con il divorzio definitivo, l’ex coniuge non ha alcun diritto successorio. La casa andrà ai tuoi eredi legittimi (figli, genitori, ecc.) o a chi hai indicato nel testamento. Se vuoi lasciare qualcosa al tuo ex coniuge dopo il divorzio, devi farlo espressamente con testamento.

La casa era in comunione legale: cosa succede se uno muore durante la separazione?

Se la comunione legale non era ancora stata sciolta al momento del decesso (situazione anomala ma possibile in separazioni controverse), il 50% della casa era già del coniuge superstite. Solo l’altro 50% (del defunto) entra nell’asse ereditario e viene ripartito tra gli eredi, incluso il coniuge superstite nella sua quota.

Nel sistema tavolare FVG, la sentenza di separazione è sufficiente come titolo?

La sentenza di separazione (o il verbale omologato) è necessaria come documento allegato alla domanda di intavolazione per successione, ma non è da sola sufficiente: occorre anche la dichiarazione di successione dell’Agenzia delle Entrate. Il giudice tavolare verifica la sentenza per stabilire chi ha diritti ereditari e dispone l’intavolazione conseguente.

Quanto tempo ci vuole per completare la pratica tavolare con separazione in corso?

I tempi standard in FVG sono 2-6 mesi, con variazioni per tribunale e complessità del caso. La presenza di una sentenza di separazione o divorzio aggiunge una verifica formale da parte del giudice tavolare, che può prolungare i tempi di qualche settimana rispetto a una successione ordinaria. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue le pratiche tavolari per successione dall’inizio alla fine, coordinandosi con avvocati e notai quando necessario.

Conclusione: Affidarsi a un CAF Specializzato in Successioni FVG

La successione della casa coniugale in presenza di separazione o divorzio è uno degli ambiti in cui le regole giuridiche si intrecciano con la storia personale e familiare dei soggetti coinvolti. Gli errori — come escludere un erede che aveva diritti, o includerne uno che li aveva persi — hanno conseguenze patrimoniali significative e possono portare a contenziosi lunghi e costosi.

Nel sistema tavolare FVG, la corretta documentazione (sentenze con passaggio in giudicato, verbali omologati, atti di scioglimento della comunione) è fondamentale per ottenere l’intavolazione senza ritardi o rigetti formali.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste famiglie e privati nelle pratiche di successione in Friuli Venezia Giulia, con competenza specifica sul sistema tavolare e sulle situazioni familiari complesse (separazioni, divorzi, famiglie allargate). Prenota un appuntamento per ricevere una consulenza personalizzata.

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Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/SUCCESSIONE-PER-RAPPRESENTAZIONE-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-27 09:00:002026-08-17 11:02:25Successione Casa Coniugale con Separati e Divorziati: Diritti, Eredi e Sistema Tavolare FVG
CAF, CRIPTOVALUTE

Criptovalute 2026: Guida Fiscale Definitiva (MiCA, DAC8, Quadro W e RT)

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le criptovalute sono ormai una realtà consolidata per milioni di italiani, ma il quadro fiscale che le regola è cambiato profondamente negli ultimi anni. Il 2026 rappresenta un anno di svolta: l’aliquota sulle plusvalenze sale al 33%, il regolamento europeo MiCA è pienamente applicabile, e la direttiva DAC8 impone agli exchange di segnalare automaticamente i dati degli utenti italiani all’Agenzia delle Entrate. Se hai comprato, venduto o detenuto criptovalute, questa guida fa per te.

Indice dei contenuti

  • Il quadro normativo aggiornato 2026
  • Chi è tassato e su cosa: plusvalenze, staking, mining, NFT
  • Aliquota 33% sulle plusvalenze crypto: come funziona
  • Quadro W: obbligo di monitoraggio fiscale
  • Quadro RT: calcolo plusvalenze, costo fiscale e metodo LIFO
  • IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività
  • MiCA e DAC8: cosa cambia per il contribuente italiano
  • Come dichiarare le criptovalute passo per passo
  • Sanzioni per omessa dichiarazione
  • Domande frequenti (FAQ)

Il quadro normativo aggiornato 2026

La tassazione delle criptovalute in Italia ha vissuto una rivoluzione normativa a partire dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica per le cripto-attività. Prima di quella legge, il regime applicabile era incerto e oggetto di circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate.

Il percorso normativo essenziale che devi conoscere:

  • L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): prima disciplina organica; aliquota sulle plusvalenze al 26%, franchigia annua di 2.000 euro, monitoraggio fiscale esteso espressamente alle cripto-attività e nuova imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA).
  • Reg. UE 2023/1114 (MiCA — Markets in Crypto-Assets): pienamente applicabile dal 2024-2025, disciplina le piattaforme di criptovalute nell’Unione Europea, introduce i CASP (Crypto-Asset Service Provider) come soggetti regolamentati.
  • L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025): riforma cruciale: eliminazione della franchigia di 2.000 euro dal 1° gennaio 2025 (ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro) e aliquota sulle plusvalenze al 33% dal 1° gennaio 2026. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha poi mantenuto al 26% i token di moneta elettronica in euro conformi MiCAR.
  • Direttiva UE 2023/2226 (DAC8): recepita in vigore dal 2026, impone lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali europee sui dati degli utenti delle piattaforme crypto.

Il messaggio chiave è semplice: nel 2026 nascondersi è diventato praticamente impossibile. Gli exchange regolamentati MiCA comunicano i tuoi dati al Fisco.

Chi è tassato e su cosa: plusvalenze, staking, mining, NFT

La legge fiscale italiana considera le cripto-attività come attività finanziarie e assoggetta a tassazione i redditi diversi che ne derivano. Vediamo caso per caso cosa è tassato nel 2026.

Plusvalenze da compravendita (Bitcoin, Ethereum, altcoin)

Ogni volta che vendi criptovalute a un prezzo superiore a quello di acquisto, realizzi una plusvalenza, cioè un guadagno soggetto all’imposta sostitutiva del 33% (dal 1° gennaio 2026). La plusvalenza si calcola come: prezzo di vendita meno costo di acquisto documentato (senza documentazione il costo è pari a zero). Attenzione: non c’è più alcuna franchigia. Anche 10 euro di guadagno vanno dichiarati.

Esempio pratico: hai comprato 1 Bitcoin a 30.000 euro nel 2024 e lo hai venduto a 70.000 euro nel 2026. La plusvalenza è 40.000 euro. L’imposta dovuta è: 40.000 × 33% = 13.200 euro.

Staking

Lo staking consiste nel bloccare le proprie criptovalute per partecipare alla validazione delle transazioni su reti blockchain e ricevere in cambio ricompense. Dal 2026, le ricompense da staking sono classificate come redditi diversi e tassate al 33% come le plusvalenze.

Mining

Il mining (produzione di criptovalute tramite calcolo computazionale) ha un trattamento differenziato:

  • Mining come hobby (attività occasionale, non professionale): i proventi sono classificati come redditi diversi, tassati al 33%.
  • Mining professionale (attività continuativa, organizzata): i proventi sono classificati come reddito d’impresa, soggetti a IRPEF o IRES con le aliquote ordinarie.

Airdrop e altri token gratuiti

Gli airdrop (distribuzione gratuita di token) sono imponibili al momento della cessione successiva (quando vendi i token ricevuti gratis). Il costo fiscale di acquisto è zero, quindi la plusvalenza coincide con il prezzo di vendita.

DeFi (finanza decentralizzata)

Le operazioni di finanza decentralizzata (liquidity providing, yield farming, prestiti su protocolli DeFi) generano redditi che rientrano nella stessa categoria delle plusvalenze da cripto-attività. La posizione dell’Amministrazione finanziaria italiana su casi specifici DeFi è ancora in evoluzione; consigliamo di consultare un esperto.

NFT (Non-Fungible Token)

Dal 2023, gli NFT sono trattati come cripto-attività a tutti gli effetti. La cessione di NFT a prezzi superiori al costo di acquisto genera una plusvalenza tassata al 33% (dal 2026). L’eventuale reddito da royalties (percentuale sulle vendite successive del proprio NFT) ha invece caratteristiche diverse e va analizzato caso per caso.

Aliquota 33% sulle plusvalenze crypto: come funziona nel 2026

Dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività è del 33% (art. 1 c. 24 L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025). Si tratta di un aumento significativo rispetto al 26% in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Questo vuol dire che se prima un guadagno di 10.000 euro costava 2.600 euro di tasse, ora ne costa 3.300 euro. Un incremento del 27% del carico fiscale.

Eccezione: token di moneta elettronica in euro conformi MiCAR al 26%

Esiste una importante eccezione: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114) rimangono tassati al 26%. Si tratta di stablecoin in euro emesse da istituti autorizzati nell’UE (ad esempio token come EURe di Monerium o simili). Le conversioni da euro a EMT euro e viceversa sono fiscalmente neutrali (non generano plusvalenze). Attenzione: questa eccezione non si applica a USDT o USDC (stablecoin in dollari), che rimangono al 33%.

Nessuna franchigia: ogni euro di plusvalenza è tassato

La franchigia di 2.000 euro annui (che permetteva di non dichiarare plusvalenze inferiori a quella soglia) è stata eliminata dalla Legge di Bilancio 2025 a partire dal 1° gennaio 2025. Quindi già per l’anno d’imposta 2025 e ancor più per il 2026, anche un guadagno di 1 euro va dichiarato nel Quadro RT.

Quadro W: l’obbligo di monitoraggio fiscale delle criptovalute

Molti contribuenti confondono il Quadro W con il Quadro RW. In realtà si tratta di due quadri con la stessa funzione in due modelli diversi: nel Modello Redditi PF le cripto-attività si dichiarano nel quadro RW, che non è stato abolito; nel 730 (dal 730/2024) si usa il quadro W. In questa sezione, quando parliamo di Quadro W, vale lo stesso per il quadro RW.

Chi deve compilare il Quadro W

Il Quadro W va compilato da tutte le persone fisiche residenti in Italia che nel corso dell’anno di riferimento hanno detenuto cripto-attività (anche se le hanno vendute prima del 31 dicembre), indipendentemente dal valore. Non è rilevante se hai guadagnato o perso: l’obbligo di dichiarazione di possesso è autonomo rispetto alla tassazione delle plusvalenze.

Cosa va indicato nel Quadro W

Nel Quadro W devi indicare:

  • Il valore delle cripto-attività all’inizio e alla fine dell’anno d’imposta (o del periodo di detenzione), in euro
  • Il codice 21, che identifica le cripto-attività, e la quota di possesso
  • I giorni di detenzione, che servono per calcolare l’IVCA

Differenza tra exchange italiani ed esteri

Se detieni cripto su un exchange italiano (es. Young Platform, Conio) che applica la ritenuta alla fonte, l’obbligo di dichiarazione nel Quadro W potrebbe essere ridotto o azzerato, poiché la tassazione avviene già al momento della transazione. Se invece usi exchange esteri (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.) o wallet self-custody (Metamask, Ledger), sei tu il responsabile della dichiarazione e del pagamento delle imposte.

Sanzioni per omessa compilazione del Quadro W

Omettere il Quadro W è una violazione di monitoraggio fiscale e comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore delle cripto-attività non dichiarate (non dichiarate, non delle imposte evase). È una sanzione che può essere molto pesante anche senza che tu abbia guadagnato nulla.

Quadro RT: calcolo delle plusvalenze, costo fiscale e metodo LIFO

Le plusvalenze realizzate dalle criptovalute si dichiarano nel Quadro RT del Modello Redditi PF. È qui che calcoli l’imposta effettivamente dovuta e che puoi compensare eventuali minusvalenze precedenti.

Il costo fiscale e il metodo LIFO

Per calcolare la plusvalenza conta il costo di acquisto documentato con elementi certi e precisi: in mancanza, il costo è pari a zero. Quando hai acquistato la stessa criptovaluta in momenti diversi a prezzi diversi, in dichiarazione l’Agenzia delle Entrate indica il metodo LIFO (Last In, First Out; circolare 30/E/2023): si considera venduta per prima la quota acquistata più di recente. Il costo medio ponderato delle cripto con la stessa denominazione vale invece nel regime del risparmio amministrato, dove il calcolo lo fa l’intermediario. Le commissioni pagate non si sommano al costo: per le cripto-attività i costi inerenti all’acquisto e alla cessione non sono deducibili.

Esempio pratico con il LIFO: hai acquistato 1 ETH a 1.000 euro nel 2023, poi 1 ETH a 2.000 euro nel 2025, poi vendi 1 ETH a 3.000 euro nel 2026. Con il LIFO si considera venduto l’ETH acquistato per ultimo (quello a 2.000 euro). Plusvalenza = 3.000 – 2.000 = 1.000 euro, imposta al 33% = 330 euro. Se gli stessi acquisti fossero avvenuti presso un intermediario in regime amministrato, il costo sarebbe quello medio ponderato di 1.500 euro: plusvalenza di 1.500 euro e imposta di 495 euro, trattenuta direttamente dall’intermediario.

Compensazione delle minusvalenze

Se in un anno fiscale hai realizzato sia guadagni che perdite da criptovalute, puoi compensare le minusvalenze con le plusvalenze dello stesso anno. Le minusvalenze eccedenti possono essere riportate nei 4 anni successivi e compensate con future plusvalenze. Questa è una regola molto utile per chi ha subito perdite durante i mercati ribassisti: non buttare via la documentazione delle perdite.

IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività

Oltre all’imposta sulle plusvalenze, chi detiene criptovalute è soggetto all’IVCA — Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, una patrimoniale annuale analoga all’IVAFE per i prodotti finanziari esteri.

L’IVCA si applica con le seguenti caratteristiche:

  • Aliquota: 0,2% (2 per mille) annuo
  • Base imponibile: valore di mercato di tutte le cripto-attività al 31 dicembre dell’anno d’imposta
  • Soggetti: tutte le persone fisiche residenti in Italia che detengono cripto-attività
  • Dove si paga: in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RW del Modello Redditi PF o quadro W del 730)

Esempio: se il 31 dicembre 2026 il tuo portafoglio crypto vale 50.000 euro, l’IVCA è: 50.000 × 0,2% = 100 euro. Un importo spesso trascurato, ma sanzionato se non versato (25% dell’imposta + interessi per le violazioni dal 1° settembre 2024; prima era il 30%).

MiCA e DAC8: cosa cambia per il contribuente italiano

Il regolamento MiCA (Reg. UE 2023/1114)

Il regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) è il primo grande quadro regolatorio europeo per le criptovalute, pienamente in vigore nell’Unione Europea. MiCA regola i CASP (Crypto-Asset Service Provider), ovvero le piattaforme che offrono servizi su criptovalute: exchange, custodians, wallet providers. Per essere operativi nell’UE, i CASP devono ottenere una licenza dalle autorità di vigilanza nazionali (in Italia, la Banca d’Italia e la Consob).

Per te come investitore, MiCA significa:

  • Gli exchange con cui operi devono essere regolamentati e autorizzati nell’UE
  • Maggiori tutele sui tuoi fondi (separazione patrimoniale, requisiti di liquidità)
  • Le piattaforme non autorizzate MiCA non potranno più operare legalmente in Europa
  • I CASP hanno obblighi di verifica dell’identità (KYC) e anti-riciclaggio (AML) ancora più stringenti

La direttiva DAC8 (Direttiva UE 2023/2226)

La direttiva DAC8 è la vera rivoluzione per chi pensava di poter non dichiarare le criptovalute. Dal 1° gennaio 2026, i CASP regolamentati MiCA raccolgono i dati delle transazioni dei propri utenti e hanno l’obbligo di comunicarli automaticamente alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi UE entro il 30 giugno dell’anno successivo (la prima comunicazione, sul 2026, entro il 30 giugno 2027). I dati vengono poi scambiati tra le amministrazioni fiscali europee.

In pratica: se hai un conto su un exchange europeo (autorizzato MiCA), l’Agenzia delle Entrate italiana riceverà automaticamente informazioni su:

  • Gli importi lordi e il numero di unità scambiate per ciascuna cripto (non il saldo o il valore totale del portafoglio)
  • Le transazioni effettuate nell’anno (acquisti, vendite, conversioni)
  • Le commissioni pagate
  • Dati identificativi (nome, codice fiscale)

Questo cambia radicalmente il rapporto tra contribuenti e dichiarazione: non è più una questione di “se mi scoprono”, ma di dati già disponibili all’Agenzia delle Entrate in modo automatico.

Come dichiarare le criptovalute passo per passo

Ecco il percorso operativo per dichiarare correttamente le criptovalute nel Modello Redditi PF 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025/2026).

1. Raccogli la documentazione

Prima di tutto, scarica dallo/dagli exchange utilizzati lo storico completo delle transazioni in formato CSV o PDF. Hai bisogno di:

  • Data di ogni acquisto e prezzo di acquisto in euro
  • Data di ogni vendita e prezzo di vendita in euro
  • Saldo al 31 dicembre dell’anno d’imposta (in unità e in euro)
  • Eventuali rewards da staking, mining, airdrop

2. Calcola le plusvalenze con il costo documentato e il metodo LIFO

Per ogni vendita effettuata durante l’anno sottrai dal corrispettivo il costo di acquisto documentato, individuato con il metodo LIFO indicato dall’Agenzia delle Entrate (si considerano vendute per prime le unità acquistate più di recente); commissioni e altri costi inerenti non si sottraggono. Le cripto tenute presso un intermediario in regime amministrato non vanno ricalcolate: lì l’imposta la applica l’intermediario, con il costo medio ponderato. Il calcolo può essere complesso se hai effettuato molte operazioni: esistono software specializzati (Koinly, CoinTracking, Accointing) che automatizzano il calcolo in conformità con la normativa italiana.

3. Compila il quadro RW (monitoraggio fiscale)

Nel quadro RW (o nel quadro W, se presenti il 730) indica il valore iniziale e finale delle cripto-attività detenute nell’anno. Qui calcoli anche l’IVCA (0,2% del valore). Se usi un exchange italiano che già applica la ritenuta, verifica con l’operatore quali dati devi ancora riportare nel quadro.

4. Compila il Quadro RT (plusvalenze)

Nel Quadro RT riporti le plusvalenze (e le minusvalenze) realizzate durante l’anno. Applichi l’aliquota del 33% alle plusvalenze nette. Se hai minusvalenze da anni precedenti (fino a 4 anni prima), le puoi compensare qui.

5. Wallet self-custody (Metamask, Ledger, ecc.)

Se utilizzi wallet non custodial (cioè dove sei tu a detenere le chiavi private), l’obbligo dichiarativo rimane identico. Non ci sono scuse: anche le cripto “nel tuo wallet” vanno dichiarate nel Quadro W. La difficoltà è che nessun operatore ti invierà automaticamente un riepilogo fiscale, quindi devi tenerla tu la contabilità.

6. Stablecoin

Le stablecoin in dollari come USDT (Tether) e USDC sono considerate cripto-attività ordinarie e tassate al 33%. Solo le stablecoin in euro conformi MiCAR (EMT) beneficiano dell’aliquota ridotta del 26% e della neutralità fiscale in caso di conversione. Tieni sempre la documentazione dei cambi euro/dollaro al momento delle operazioni.

Sanzioni per omessa dichiarazione delle criptovalute

Le sanzioni per chi non dichiara le criptovalute sono significative e si distinguono tra violazioni di monitoraggio fiscale e violazioni tributarie (mancato pagamento dell’imposta).

  • Omessa/infedele dichiarazione nel quadro RW o W (monitoraggio fiscale): sanzione dal 3% al 15% del valore delle cripto-attività non dichiarate per anno. Questa sanzione si applica indipendentemente dall’avere o meno realizzato plusvalenze.
  • Omesso versamento IVCA: sanzione del 25% dell’imposta non versata (violazioni dal 1° settembre 2024; prima era il 30%), più interessi legali. Se l’IVCA non è nemmeno dichiarata si applica la sanzione per infedele dichiarazione (70% della maggiore imposta).
  • Omessa dichiarazione plusvalenze (Quadro RT): sanzione ordinaria per infedele dichiarazione, pari al 70% della maggiore imposta con un minimo di 150 euro (violazioni dal 1° settembre 2024; prima dal 90% al 180%), più gli interessi. Con ravvedimento operoso (prima che l’Agenzia ti contatti) le sanzioni si riducono drasticamente.

Con la piena operatività di DAC8 dal 2026, le probabilità di essere individuati dall’Agenzia delle Entrate sono aumentate moltissimo. Il ravvedimento operoso, se fatto prima di eventuali controlli, rimane lo strumento più conveniente per mettersi in regola sugli anni precedenti.

FAQ: Domande frequenti sulle criptovalute e la dichiarazione 2026

Devo dichiarare le criptovalute anche se non ho venduto nulla?

Sì. Se al 31 dicembre detieni cripto-attività, devi compilare il quadro RW del Modello Redditi PF (o il quadro W del 730) per dichiararne il possesso e pagare l’IVCA (0,2% del valore). Non dichiarare il solo possesso (senza vendita) è comunque una violazione sanzionabile dal 3% al 15% del valore non dichiarato.

Quanto pago di tasse se vendo Bitcoin nel 2026?

Il guadagno (prezzo di vendita meno costo di acquisto documentato, determinato in dichiarazione con il metodo LIFO; le commissioni non si sottraggono) è tassato al 33% come imposta sostitutiva. Non esiste più nessuna soglia di esenzione: anche piccoli guadagni vanno dichiarati e tassati.

Le perdite in crypto riducono le tasse?

Sì. Le minusvalenze (perdite) possono essere compensate con le plusvalenze dello stesso anno nel Quadro RT. L’eccedenza di minusvalenze può essere riportata in avanti per 4 anni fiscali successivi. È quindi importante documentare anche le perdite e non solo i guadagni.

Cosa succede se uso un exchange estero non autorizzato MiCA?

Usare un exchange non autorizzato MiCA è un rischio sia legale (operazione con soggetto non regolamentato nell’UE) che fiscale: l’exchange potrebbe non comunicare i dati a DAC8, ma l’obbligo dichiarativo del contribuente rimane invariato. Eventuali omissioni restano comunque perseguibili dall’Agenzia delle Entrate tramite altri strumenti di indagine (es. movimenti bancari, bonifici verso exchange).

Posso fare il ravvedimento operoso per anni precedenti in cui non ho dichiarato?

Sì, il ravvedimento operoso è applicabile anche alle cripto-attività non dichiarate negli anni precedenti. Le sanzioni si riducono in modo significativo rispetto a una contestazione d’ufficio: tanto prima si presenta il ravvedimento, tanto minore è la sanzione. Il CAF Centro Fiscale può assisterti nella procedura di regolarizzazione.

Ho un portafoglio hardware (Ledger, Trezor): devo comunque dichiarare?

Assolutamente sì. Il wallet self-custody non esime dall’obbligo dichiarativo. Le cripto-attività detenute in wallet non custodiali vanno ugualmente indicate nel Quadro W, con il loro valore al 31 dicembre. L’unica differenza rispetto a un exchange è che devi tenere tu stesso la documentazione delle operazioni.


Hai criptovalute e non sai come dichiararle? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta.

La dichiarazione delle criptovalute è uno degli adempimenti più complessi del panorama fiscale italiano 2026: Quadro RW o W, Quadro RT, costo fiscale, IVCA, DAC8. Se hai dubbi, non rischiare: un errore o un’omissione può costare molto di più della consulenza.

Contatta il CAF Centro Fiscale per un preventivo personalizzato sulla consulenza fiscale criptovalute: analizziamo il tuo portafoglio, calcoliamo le plusvalenze sul costo documentato e compiliamo correttamente tutti i quadri della dichiarazione. Se hai anni pregressi non dichiarati, valutiamo insieme il ravvedimento operoso.

Prenota un appuntamento presso la nostra sede di Udine, chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Spese Sanitarie Detraibili 2026: Elenco Completo e Come Inserirle nel 730

Dichiarazione dei redditi 730

Le spese sanitarie rappresentano una delle detrazioni piu utilizzate nella dichiarazione dei redditi. Nel 2026 puoi recuperare il 19% delle spese mediche sostenute, con alcune importanti novita. Scopri quali spese sono detraibili e come inserirle correttamente nel modello 730.

Indice

  1. Detrazione spese sanitarie 2026
  2. Elenco spese detraibili
  3. Franchigia 129,11 euro
  4. Tracciabilita pagamenti
  5. Documenti da conservare
  6. FAQ

Detrazione Spese Sanitarie 2026

La detrazione e pari al 19% delle spese sanitarie sostenute nellanno, al netto della franchigia di 129,11 euro.

Elenco Spese Detraibili

  • Visite mediche specialistiche
  • Esami diagnostici e analisi
  • Farmaci con scontrino parlante
  • Ticket SSN
  • Occhiali e lenti a contatto
  • Apparecchi acustici
  • Spese dentistiche
  • Fisioterapia
  • Psicoterapia
  • Dispositivi medici

Franchigia 129,11 Euro

Le spese sanitarie sono detraibili solo per la parte eccedente 129,11 euro. Esempio: spese 500 euro, detrazione = (500 – 129,11) x 19% = 70,47 euro.

Obbligo Tracciabilita

Dal 2020 e obbligatorio pagare con strumenti tracciabili (carta, bonifico). Eccezione: farmaci e dispositivi medici possono essere pagati in contanti.

Documenti da Conservare

  • Scontrini farmacia con codice fiscale
  • Fatture medici e specialisti
  • Ricevute ticket SSN
  • Prescrizioni mediche per dispositivi

FAQ

Posso detrarre le spese del dentista? Si, sono detraibili al 19%.

I farmaci da banco sono detraibili? Si, se riportano il codice fiscale sullo scontrino.


CAF Centro Fiscale Udine: Tel 0432 1638640 – WhatsApp 366 6018121

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CAF, CRIPTOVALUTE

Tassazione Hard Fork e Airdrop Crypto 2026: Quadro RT e Valore di Mercato

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Hai ricevuto nuove criptovalute in seguito a un hard fork o a un airdrop? Molti investitori non sanno che anche queste operazioni — apparentemente “gratuite” — possono generare obblighi fiscali in Italia. Con la riforma del 2026 e il rafforzamento dei controlli legato alla direttiva DAC8, dichiarare correttamente questi redditi è diventato ancora più importante.

In questa guida spieghiamo come funziona la tassazione di hard fork e airdrop nel 2026, come si determina il valore di mercato delle crypto ricevute, e come compilare il Quadro RT nel Modello Redditi PF.

Hai ricevuto crypto da hard fork o airdrop nel 2025?

Il CAF Centro Fiscale ti aiuta a dichiarare correttamente nel Modello Redditi PF, compilare il Quadro RT e il Quadro W. Richiedi un preventivo personalizzato — i nostri esperti ti guidano passo dopo passo.

Indice dei contenuti

  • Hard fork e airdrop: cosa sono e quando interessano il Fisco
  • Tassazione hard fork 2026: redditi diversi e aliquota 33%
  • Tassazione airdrop 2026: gratuito non significa esente
  • Come si determina il valore di mercato delle crypto ricevute
  • Quadro RT: come si compila per hard fork e airdrop
  • Quadro W: monitoraggio fiscale e IVCA
  • Il momento impositivo: le controversie normative 2026
  • Esempi pratici di calcolo
  • Domande frequenti (FAQ)

Hard fork e airdrop: cosa sono e quando interessano il Fisco

Prima di entrare nel merito fiscale, è utile capire di cosa si tratta.

Un hard fork è una modifica radicale al protocollo di una blockchain che crea, di fatto, due reti distinte e incompatibili. Chi deteneva la criptovaluta originale si ritrova con una quantità equivalente della nuova criptovaluta “derivata”. Il caso più noto è il Bitcoin Cash (BCH), nato nel 2017 da un hard fork di Bitcoin: chi possedeva 1 BTC si è ritrovato anche 1 BCH. La caratteristica fondamentale è che la ricezione avviene automaticamente, senza alcuna azione da parte del possessore.

Un airdrop è invece una distribuzione gratuita di criptovalute o token a un gruppo di indirizzi wallet, spesso come strumento di marketing, promozione o ricompensa per i possessori di una certa crypto. A differenza dell’hard fork, l’airdrop è una scelta deliberata del progetto e non deriva dalla struttura tecnologica della blockchain. Può avvenire in modo automatico (se possiedi la crypto X, ricevi il token Y) oppure previo completamento di determinate azioni (seguire profili social, partecipare a test di rete, ecc.).

Entrambe le operazioni interessano il Fisco italiano perché generano un arricchimento patrimoniale: hai ricevuto qualcosa che non avevi prima. E anche se non hai speso un centesimo per ottenerlo, l’Agenzia delle Entrate considera questo valore come reddito imponibile.

Tassazione hard fork 2026: redditi diversi e aliquota 33%

Le criptovalute ricevute tramite hard fork rientrano nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), così come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e dalla successiva Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

Dal 1° gennaio 2026, questi redditi sono tassati con un’aliquota del 33%, aumentata rispetto al precedente 26% (in vigore fino al 31 dicembre 2025). La norma che ha introdotto questa variazione è il L. 207/2024, art. 1, c. 25.

Attenzione: nessuna franchigia dal 2025

Fino al 31 dicembre 2024 era prevista una franchigia di esenzione di 2.000 euro annui per le plusvalenze da cripto-attività. Dal 1° gennaio 2025 questa soglia è stata abolita: ogni centesimo di reddito da hard fork va dichiarato e tassato, senza alcuna esenzione minima. Norma: L. 207/2024 art. 1 c. 25 lett. a.

Quando nasce il reddito da hard fork?

Il punto cruciale — e più controverso — riguarda il momento in cui nasce il reddito imponibile. Ci sono due interpretazioni:

  • Tesi 1 — Reddito al momento della ricezione: Le nuove crypto vanno tassate non appena vengono accreditate nel wallet, utilizzando il loro valore di mercato in quel preciso momento. È l’interpretazione più cautelativa e quella che alcune interpretazioni dottrinali hanno sostenuto.
  • Tesi 2 — Reddito al momento della cessione: Le nuove crypto derivate da hard fork hanno costo fiscale zero (non hai pagato nulla per ottenerle). Il reddito sorge solo quando le vendi, e l’intera somma ricavata costituisce plusvalenza imponibile. Questa è l’interpretazione più diffusa in ambienti fiscali.

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora emesso una circolare definitiva e univoca su questo punto per i casi più recenti. In assenza di chiarimenti ufficiali, il comportamento più prudente è quello di dichiarare il valore delle crypto ricevute già al momento dell’hard fork, ma consultare un esperto per valutare la situazione specifica è fortemente raccomandato. Il CAF Centro Fiscale è a tua disposizione: contattaci per un appuntamento.

Per un quadro completo sulla tassazione generale delle criptovalute, consulta il nostro articolo pillar: Tassazione Criptovalute 2026: Aliquota al 33%, Quadro W e Come Dichiarare Bitcoin e Crypto.

Tassazione airdrop 2026: gratuito non significa esente

“Ho ricevuto token gratis, quindi non devo pagare tasse.” Questo è uno degli errori più comuni tra gli investitori crypto italiani. In realtà, la gratuità della ricezione non equivale a esenzione fiscale.

Anche le criptovalute ricevute tramite airdrop rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono soggette all’aliquota del 33% (dal 2026) sul valore di mercato al momento della ricezione. La logica è la stessa che si applica, ad esempio, a un premio vinto in denaro: anche se non hai lavorato per guadagnarlo, rappresenta comunque un arricchimento imponibile.

Distinzione tra tipi di airdrop

Non tutti gli airdrop sono uguali ai fini fiscali. Occorre distinguere:

  • Airdrop automatico (snapshot-based): Ricevi token semplicemente perché possiedi una certa criptovaluta in un determinato momento (snapshot). Non hai compiuto alcuna azione specifica. Il trattamento è analogo all’hard fork: reddito diverso tassato al 33% sul valore di mercato alla ricezione.
  • Airdrop con controprestazione (task-based): Ricevi token in cambio di azioni specifiche (seguire profili social, testare un prodotto, promuovere un progetto, compilare moduli). In questo caso il reddito potrebbe essere qualificato come reddito da lavoro autonomo occasionale oppure come reddito diverso, a seconda della natura dell’attività svolta. La qualificazione dipende dalla continuità e dall’organizzazione dell’attività.

Per gli airdrop task-based in cui l’investitore ha fornito una controprestazione continuativa e organizzata, l’Agenzia delle Entrate potrebbe qualificare il reddito in modo diverso. In questi casi è fondamentale una consulenza specifica. Contatta il CAF Centro Fiscale per una valutazione personalizzata.

Per approfondire le situazioni più complesse, consulta anche: Dichiarazione Criptovalute 2026 Quadro RW: Staking, DeFi e NFT — Casi Complessi.

Come si determina il valore di mercato delle crypto ricevute

Uno degli aspetti più pratici — e spesso trascurati — riguarda la determinazione del valore di mercato delle criptovalute ricevute tramite hard fork o airdrop. Questo valore è fondamentale perché costituisce sia la base imponibile per l’imposta al 33%, sia il costo fiscale della nuova crypto (che servirà quando la venderai per calcolare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza).

Regola generale: prezzo di mercato al momento della ricezione

Il valore di mercato va determinato al momento esatto della ricezione (o, in mancanza di un valore preciso, alla data del blocco della blockchain o della distribuzione dell’airdrop). Puoi usare:

  • Il prezzo listato sull’exchange dove la criptovaluta viene scambiata al momento della ricezione (preferibilmente un exchange di riferimento come Coinbase, Binance, Kraken)
  • Aggregatori di prezzi storici come CoinGecko, CoinMarketCap (nella sezione “storico prezzi”)
  • Il report dell’exchange che ha accreditato i token, se disponibile

Il valore ottenuto deve essere convertito in euro al tasso di cambio ufficiale del giorno (o, in mancanza, al tasso BCE).

Caso speciale: criptovaluta nuova senza mercato attivo

Può capitare — soprattutto con gli hard fork — che la nuova criptovaluta derivata non abbia ancora un valore di mercato al momento della ricezione, perché non è ancora quotata su nessun exchange. In questo caso:

  • Se il valore è zero o non determinabile, il reddito imponibile immediato è zero. Il reddito sorgerà al momento della prima cessione, calcolato sull’intero ricavato di vendita (costo fiscale = 0).
  • È importante documentare questa situazione (screenshot della data di fork, assenza di quotazioni, ecc.) per giustificare l’assenza di dichiarazione immediata in caso di controllo.

Per ulteriori approfondimenti su come compilare il Quadro W e il monitoraggio fiscale dopo un hard fork, leggi: Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange.

Quadro RT: come si compila per hard fork e airdrop

Il Quadro RT del Modello Redditi PF è il quadro dedicato alle plusvalenze e ai redditi diversi di natura finanziaria. Per hard fork e airdrop — classificati come redditi diversi — questo è il quadro principale da compilare.

Importante: non confondere il Quadro RT con il Quadro W. Il Quadro W è per il monitoraggio fiscale (dichiarare la detenzione di cripto-attività e calcolare l’IVCA). Il Quadro RT è per dichiarare le plusvalenze e i redditi (come quelli da hard fork e airdrop). Entrambi vanno compilati.

Compilazione pratica del Quadro RT per airdrop e hard fork

Ecco i passaggi per compilare correttamente il Quadro RT (Sezione II) per redditi da hard fork e airdrop:

  1. Identifica le operazioni: Elenca tutti gli hard fork e gli airdrop ricevuti nel 2025 con le relative date e quantità di token ricevuti.
  2. Calcola il valore in euro: Per ciascun evento, determina il valore in euro al momento della ricezione (vedi sezione precedente).
  3. Riporta nella colonna “corrispettivi” (Sezione II): Il valore di mercato delle crypto ricevute costituisce il “corrispettivo” dell’operazione. Se l’hard fork o l’airdrop è trattato come reddito imponibile immediato, inserisci qui il totale.
  4. Indica il costo di acquisto: Per hard fork e airdrop il costo è zero (non hai pagato nulla per ottenerle). Quindi la plusvalenza imponibile coincide con il valore di mercato alla ricezione.
  5. Calcola l’imposta sostitutiva al 33%: Moltiplica la base imponibile per 0,33.
  6. Compensa eventuali minusvalenze pregresse: Se hai riportato minusvalenze da anni precedenti (entro il quarto anno successivo), puoi usarle per ridurre la base imponibile.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva avviene tramite modello F24 entro le scadenze ordinarie del Modello Redditi (saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo, con possibilità di rateizzare).

Per un confronto con la dichiarazione delle criptovalute nel 730, leggi: 730 e Criptovalute 2026: Come Dichiarare Bitcoin e Crypto nel Quadro W.

Quadro W: monitoraggio fiscale e IVCA

Oltre al Quadro RT, chi detiene criptovalute ricevute tramite hard fork o airdrop deve compilare il Quadro W del Modello Redditi PF. Questo quadro, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in sostituzione del precedente Quadro RW, serve per:

  • Monitoraggio fiscale: Dichiarare il valore di tutte le cripto-attività detenute al 31 dicembre dell’anno fiscale, anche se non hai venduto nulla.
  • IVCA: Calcolare e versare l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, pari allo 0,2% annuo (2 per mille) del valore al 31/12.

Le criptovalute ricevute tramite hard fork o airdrop — anche quelle con valore di mercato basso o nullo al momento della ricezione — devono essere incluse nel Quadro W se al 31 dicembre dell’anno fiscale hanno un valore superiore a zero.

Per approfondire la compilazione del Quadro W dopo un hard fork o airdrop: Dichiarazione Criptovalute 2026: Staking, DeFi e NFT.

Il momento impositivo: le controversie normative 2026

Uno degli aspetti più dibattuti nella fiscalità degli hard fork e degli airdrop riguarda il momento impositivo, ovvero quando nasce concretamente l’obbligo tributario. Questa è una delle aree di maggiore incertezza normativa in Italia nel 2026, anche a causa dell’assenza di una prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate su questi specifici eventi.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte a interpello disponibili, ha generalmente equiparato le cripto-attività ricevute gratuitamente (hard fork, airdrop) a redditi diversi ai sensi del TUIR. Tuttavia, la questione del momento esatto in cui tassare non è stata risolta univocamente per tutti i casi possibili.

In linea generale, l’approccio più prudente — e quello che minimizza il rischio di contestazioni — prevede di:

  • Dichiarare il valore delle crypto ricevute nell’anno della ricezione, utilizzando il valore di mercato al momento dell’accredito nel wallet.
  • Registrare questo valore come costo fiscale della nuova crypto (base per il calcolo della futura plusvalenza o minusvalenza).
  • In assenza di valore di mercato determinabile, documentare l’evento e dichiarare al momento della prima vendita.

DAC8 e l’impatto sui controlli

A partire dal 2026, la direttiva europea DAC8 obbliga gli exchange e le piattaforme crypto ad comunicare automaticamente i dati degli utenti alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate riceverà informazioni sempre più dettagliate sulle operazioni degli investitori italiani — inclusi gli hard fork e gli airdrop gestiti tramite exchange centralizzati.

Chi non ha dichiarato correttamente in passato è sempre più esposto al rischio di controlli. Il ravvedimento operoso resta uno strumento disponibile per regolarizzare le posizioni pregresse, con sanzioni ridotte rispetto all’accertamento d’ufficio.

Leggi anche: Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange.

Esempi pratici di calcolo

Esempio 1: Marco riceve Bitcoin Cash da un hard fork di Bitcoin

Marco possiede 0,5 BTC quando avviene un hard fork che genera una nuova criptovaluta (BCH equivalente). Riceve automaticamente 0,5 BCH. Al momento dell’accredito, il valore di mercato di 0,5 BCH è 150 euro.

  • Reddito imponibile alla ricezione: 150 euro
  • Aliquota: 33%
  • Imposta dovuta: 49,50 euro (se si opta per tassazione immediata)
  • Costo fiscale del BCH registrato: 150 euro (valore di carico)
  • Se poi vende il BCH a 200 euro: plusvalenza = 200 – 150 = 50 euro → ulteriori 16,50 euro di imposta

Esempio 2: Giulia riceve un airdrop da un exchange

Giulia ha un account su un exchange che distribuisce un airdrop di token promozionali a tutti gli utenti attivi. Riceve token per un valore di 80 euro al momento della distribuzione.

  • Reddito imponibile: 80 euro
  • Aliquota: 33%
  • Imposta dovuta: 26,40 euro
  • Va dichiarato nel Quadro RT (Sezione II) del Modello Redditi PF 2026

Esempio 3: Luca riceve token da un airdrop con valore nullo iniziale

Luca riceve 10.000 token da un nuovo progetto blockchain tramite airdrop. Al momento della ricezione, i token non sono ancora quotati su nessun exchange: valore di mercato = 0.

  • Reddito imponibile alla ricezione: 0 euro → nessuna imposta immediata
  • Costo fiscale registrato: 0 euro
  • Se sei mesi dopo i token vengono quotati e Luca li vende a 500 euro: plusvalenza = 500 – 0 = 500 euro → imposta del 33% = 165 euro
  • Va dichiarato nel Modello Redditi dell’anno in cui avviene la vendita

Hai situazioni simili? Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a calcolare correttamente le imposte e a compilare il Modello Redditi. Contattaci per un preventivo personalizzato.

Domande frequenti (FAQ)

Se ricevo crypto da un hard fork ma non le vendo, devo pagarci le tasse?

Dipende dall’interpretazione applicata. Secondo l’approccio più prudente, il reddito nasce al momento della ricezione, e quindi dovresti dichiarare il valore di mercato delle crypto ricevute anche se non le hai vendute. Secondo un’interpretazione alternativa (più favorevole al contribuente), il reddito sorge solo al momento della cessione. In assenza di chiarimenti definitivi dell’Agenzia delle Entrate, ti consigliamo di consultare il CAF Centro Fiscale per valutare la scelta migliore per la tua situazione.

Gli airdrop valgono meno di 100 euro: devo comunque dichiararli?

Sì. Dal 1° gennaio 2025 la soglia di esenzione di 2.000 euro è stata abolita. Non esiste più alcuna franchigia minima: anche un airdrop di pochi euro va dichiarato nel Modello Redditi PF. La mancata dichiarazione — anche per importi piccoli — può comportare sanzioni in caso di controllo, specialmente con l’entrata in vigore di DAC8.

Come faccio a documentare il valore di mercato al momento dell’airdrop?

Salva gli screenshot del prezzo della criptovaluta sul tuo exchange o su aggregatori come CoinGecko/CoinMarketCap alla data dell’airdrop o dell’hard fork. Conserva anche i report delle transazioni forniti dagli exchange (CSV o PDF). Questi documenti sono fondamentali in caso di accertamento fiscale.

Posso usare il 730 per dichiarare redditi da airdrop?

No. Il modello 730 non consente di compilare il Quadro RT. Per i redditi da criptovalute — inclusi hard fork e airdrop — è obbligatorio il Modello Redditi PF (ex Unico). Per approfondire: 730 e Criptovalute 2026: Come Dichiarare Bitcoin e Crypto.

Se ho ricevuto token da un airdrop task-based (compiti social), come vengono tassati?

Gli airdrop task-based — dove hai svolto attività specifiche (post sui social, test di prodotto, ecc.) per ricevere i token — potrebbero essere qualificati come reddito da lavoro autonomo occasionale anziché come redditi diversi. La qualificazione dipende dalla natura e dalla continuità dell’attività svolta. In questi casi è fondamentale una consulenza specifica: contatta il CAF Centro Fiscale per una valutazione della tua situazione.

Con DAC8 l’Agenzia delle Entrate saprà degli airdrop che ho ricevuto sugli exchange?

Sì, se gli airdrop sono stati accreditati su exchange centralizzati (CEX) registrati nell’UE. Dal 2026, DAC8 obbliga questi exchange a comunicare automaticamente le transazioni degli utenti italiani — inclusi gli accrediti da airdrop. Gli airdrop accreditati direttamente su wallet non-custodial (Metamask, Ledger, ecc.) non sono soggetti a questa comunicazione, ma rimane comunque l’obbligo di dichiarazione in capo al contribuente.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Hai ricevuto crypto da hard fork o airdrop? Dichiariamole insieme.

Hard fork e airdrop generano obblighi fiscali spesso sottovalutati. Un errore nel Modello Redditi PF può costare sanzioni significative, specialmente con i nuovi controlli DAC8.

Il CAF Centro Fiscale ti offre:

  • Assistenza nella compilazione del Quadro RT per hard fork e airdrop
  • Determinazione corretta del valore di mercato e del costo fiscale
  • Compilazione Quadro W e calcolo IVCA
  • Consulenza su ravvedimento per anni precedenti non dichiarati

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Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-26 07:38:002026-10-13 23:25:03Tassazione Hard Fork e Airdrop Crypto 2026: Quadro RT e Valore di Mercato
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Pagamenti INPS Settembre 2026: Calendario Completo Pensioni, Assegno Unico, NASpI e ADI

Pensione 2026 INPS

Il calendario dei pagamenti INPS di settembre 2026 include le date di accredito per pensioni, NASpI, Assegno Unico, ADI, Bonus Nido e altre prestazioni. Settembre è un mese particolarmente importante: oltre ai consueti accrediti, proseguono i rimborsi 730 per dipendenti e pensionati e scade il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In questa guida trovi tutte le date ufficiali INPS di settembre 2026, con il calendario completo per ogni prestazione, le istruzioni per verificare i pagamenti su MyINPS e un promemoria sulle scadenze fiscali del mese.

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Indice dei contenuti

  • Calendario riepilogativo pagamenti settembre 2026
  • Pensioni settembre 2026: calendario Poste e banche
  • NASpI settembre 2026: data accredito
  • Assegno Unico settembre 2026: quando arriva
  • Assegno di Inclusione (ADI) settembre 2026
  • Bonus Nido: rimborsi settembre 2026
  • Bonus Mamme: esonero contributivo settembre 2026
  • Rimborso 730 settembre 2026
  • Scadenza 730: promemoria 30 settembre
  • Come verificare i pagamenti su MyINPS
  • Domande frequenti

Calendario riepilogativo pagamenti INPS settembre 2026

Ecco il quadro completo di tutti i pagamenti INPS in arrivo a settembre 2026, con le date previste per ogni prestazione:

Prestazione INPSData pagamento settembre 2026Modalità
Pensioni (banca)1° settembreAccredito su c/c
Pensioni (Poste)1-7 settembreCalendario alfabetico
NASpI10-20 settembreAccredito su IBAN
Assegno Unico16-17-18 settembreAccredito su IBAN
Assegno di Inclusione (ADI)27 settembreCarta ADI
Bonus Nido (rimborsi)Entro fine settembreAccredito su IBAN
Bonus Mamme (esonero)In busta paga settembreTramite datore di lavoro
Rimborso 730In busta paga/cedolino settembreTramite sostituto d’imposta

Pensioni settembre 2026: calendario Poste e banche

Le pensioni di settembre 2026 vengono pagate secondo il consueto calendario scaglionato per gli utenti di Poste Italiane (libretto postale, Postepay Evolution, conto BancoPosta), mentre per chi ha domiciliazione bancaria l’accredito avviene il primo giorno bancabile del mese.

Pagamento pensioni alle Poste (calendario alfabetico)

Per evitare assembramenti, Poste Italiane mantiene il calendario scaglionato per cognome per i ritiri in contanti agli sportelli. Ecco il calendario di settembre 2026:

Cognome (iniziale)Data ritiro settembre 2026
A – BMartedì 1° settembre
C – DMercoledì 2 settembre
E – KGiovedì 3 settembre
L – OVenerdì 4 settembre
P – RSabato 5 settembre (solo mattina)
S – ZLunedì 7 settembre

Nota: Chi ha l’accredito su libretto/conto postale riceve il pagamento il 1° settembre 2026, indipendentemente dal cognome. Il calendario alfabetico vale solo per chi ritira contanti allo sportello.

Pagamento pensioni in banca

Per chi ha la domiciliazione bancaria (conto corrente presso banche tradizionali o digitali), l’accredito della pensione di settembre 2026 avviene il 1° settembre 2026 (martedì), primo giorno lavorativo del mese.

Importi pensioni settembre 2026: gli importi restano invariati, con la perequazione 2026 già applicata da gennaio. A settembre potrebbe essere presente il conguaglio IRPEF derivante dal modello 730, con eventuale rimborso o trattenuta aggiuntiva sul cedolino.

NASpI settembre 2026: data accredito

Il pagamento della NASpI di settembre 2026 viene accreditato tra il 10 e il 20 settembre 2026. La data esatta dipende dall’elaborazione individuale dei pagamenti da parte dell’INPS e dal giorno di presentazione della domanda originale.

La NASpI viene erogata mensilmente e l’importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di percezione (ottavo mese per gli over 55). Per settembre l’importo massimo mensile lordo è pari a 1.562,82 euro (tetto 2026 aggiornato ISTAT).

Come verificare la data esatta NASpI

  • Accedi a MyINPS con SPID, CIE o CNS
  • Vai su “Prestazioni e servizi” → “NASpI”
  • Controlla la sezione “Pagamenti” per vedere la data di disposizione e l’importo
  • Lo stato “In elaborazione” indica che il pagamento è in lavorazione

Assegno Unico settembre 2026: quando arriva

L’Assegno Unico di settembre 2026 viene erogato dall’INPS tra il 16 e il 18 settembre 2026. Le date precise sono:

  • Mercoledì 16 settembre – primo blocco di pagamenti
  • Giovedì 17 settembre – secondo blocco
  • Venerdì 18 settembre – terzo e ultimo blocco

L’accredito avviene direttamente sull’IBAN indicato nella domanda (conto corrente, carta prepagata con IBAN).

Importi Assegno Unico settembre 2026: L’importo dipende dall’ISEE in corso di validità. Con ISEE fino a 17.090,61 euro spettano 199,40 euro per figlio (importo base rivalutato 2026). Senza ISEE o con ISEE oltre 45.574,96 euro l’importo minimo è di 57 euro per figlio.

Attenzione: Se non hai ancora aggiornato l’ISEE 2026, l’Assegno Unico viene erogato con l’importo minimo. Aggiorna l’ISEE il prima possibile per ricevere l’importo pieno con gli arretrati.

Assegno di Inclusione (ADI) settembre 2026

L’Assegno di Inclusione (ADI) di settembre 2026 viene accreditato il 27 settembre 2026 (domenica – l’accredito effettivo avviene il lunedì 28 settembre) sulla Carta di Inclusione. La data vale sia per chi è al primo pagamento sia per i rinnovi mensili.

Requisiti confermati per settembre:

  • ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro
  • Nucleo familiare con almeno un componente disabile, minorenne, over 60 o in condizione di svantaggio
  • Reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza)
  • Aver sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) su SIISL

L’importo massimo dell’ADI è pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili), incrementato fino a 7.560 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi.

Bonus Nido: rimborsi settembre 2026

A settembre 2026 proseguono i rimborsi del Bonus Nido per le rette degli asili nido (pubblici e privati autorizzati) e per le forme di assistenza domiciliare per bambini sotto i 3 anni con gravi patologie.

Importi Bonus Nido 2026:

  • ISEE fino a 25.000 euro: 3.000 euro annui (272,73 euro/mese per 11 mensilità)
  • ISEE da 25.001 a 40.000 euro: 2.500 euro annui (227,27 euro/mese)
  • ISEE oltre 40.000 euro: 1.500 euro annui (136,37 euro/mese)
  • Maggiorazione secondo figlio: Con ISEE fino a 40.000 euro e un altro figlio sotto i 10 anni, il bonus sale fino a 3.600 euro annui

I rimborsi di settembre coprono le ricevute di pagamento già caricate su MyINPS nei mesi precedenti. Per ricevere il rimborso è necessario aver presentato domanda e allegato le ricevute delle rette pagate.

Bonus Mamme: esonero contributivo settembre 2026

Il Bonus Mamme 2026 prosegue anche a settembre con l’esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private) con almeno 2 figli. L’esonero si applica direttamente in busta paga tramite il datore di lavoro.

Requisiti e importi:

  • Mamme con 2 figli (di cui il più piccolo sotto i 10 anni): esonero contributivo fino a 3.000 euro annui (250 euro/mese)
  • Mamme con 3 o più figli (di cui il più piccolo sotto i 18 anni): esonero pieno della quota IVS a carico della lavoratrice
  • Si applica sia a contratti a tempo indeterminato sia a tempo determinato

Il bonus è visibile nella busta paga di settembre come riduzione dei contributi INPS trattenuti, con un conseguente aumento del netto in busta.

Rimborso 730 settembre 2026

A settembre 2026 proseguono i rimborsi IRPEF derivanti dal modello 730. Per chi ha presentato la dichiarazione entro luglio-agosto, i rimborsi arrivano secondo questo schema:

Rimborso per lavoratori dipendenti

Il rimborso viene erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro (sostituto d’imposta). Per le dichiarazioni presentate tra il 1° e il 31 luglio, il rimborso arriva generalmente con lo stipendio di settembre.

Rimborso per pensionati

Per i pensionati, il rimborso 730 viene accreditato direttamente sul cedolino della pensione. Le tempistiche dipendono dalla data di presentazione:

  • 730 presentato entro il 30 giugno → rimborso da agosto/settembre
  • 730 presentato a luglio → rimborso da settembre/ottobre
  • 730 presentato ad agosto → rimborso da ottobre/novembre

Attenzione ai debiti: Se dal 730 risulta un debito IRPEF, la trattenuta avviene con le stesse tempistiche. In caso di importi elevati, è possibile richiedere la rateizzazione (massimo 5 rate da luglio a novembre).

Scadenza 730: promemoria 30 settembre 2026

Attenzione: il 30 settembre 2026 (mercoledì) è il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2026 relativo ai redditi 2025. Dopo questa data non sarà più possibile presentare il 730 e sarà necessario ricorrere al modello Redditi PF (ex Unico), con scadenza al 30 novembre.

Cosa fare prima del 30 settembre:

  • Verificare se hai già presentato il 730 (controlla su MyINPS o nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate)
  • Se non l’hai ancora fatto, prenota subito un appuntamento al CAF per evitare code dell’ultimo momento
  • Raccogliere tutti i documenti necessari: CU 2026, spese mediche, interessi mutuo, spese scolastiche, ecc.
  • Aggiornare l’ISEE 2026 se necessario per bonus e detrazioni

⚠️ Scadenza 730: 30 settembre 2026

Non aspettare l’ultimo giorno. Prenota ora il tuo appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine per la compilazione del 730.

Telefono: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121

Come verificare i pagamenti su MyINPS

Per controllare lo stato dei pagamenti INPS di settembre 2026, segui questi passaggi:

Accesso a MyINPS

  1. Vai su www.inps.it
  2. Clicca su “Accedi ai servizi” in alto a destra
  3. Autenticati con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS
  4. Vai su “I tuoi servizi e prestazioni”

Dove trovare i pagamenti per ogni prestazione

PrestazioneDove controllare su MyINPS
PensioneCedolino pensione → “Confronta cedolini”
NASpINASpI → “Consultazione domande” → “Pagamenti”
Assegno UnicoAssegno Unico → “Consultazione importi” → “Pagamenti”
ADIAssegno di Inclusione → “Stato domanda e pagamenti”
Bonus NidoBonus asilo nido → “Le mie domande” → “Dettaglio pagamenti”

App INPS Mobile: Puoi controllare i pagamenti anche dall’app INPS Mobile (disponibile su iOS e Android), accedendo con le stesse credenziali SPID/CIE.

Cosa fare in caso di ritardo

Se il pagamento non arriva entro 5 giorni lavorativi dalla data prevista:

  1. Verifica su MyINPS che non ci siano comunicazioni di sospensione o richiesta di documentazione integrativa
  2. Controlla l’IBAN indicato nella domanda: un IBAN errato o un conto chiuso bloccano il pagamento
  3. Contatta il Contact Center INPS: 803 164 (da fisso, gratuito) oppure 06 164 164 (da mobile, a pagamento)
  4. Rivolgiti al patronato o al CAF per verificare lo stato della pratica e sollecitare il pagamento

Quando vengono pagate le pensioni di settembre 2026?

Le pensioni di settembre 2026 vengono pagate il 1 settembre per chi ha accredito bancario o su libretto postale. Per il ritiro in contanti alle Poste il calendario va dal 1 al 7 settembre, in base alla lettera iniziale del cognome.

Quando arriva la NASpI di settembre 2026?

La NASpI di settembre 2026 viene accreditata tra il 10 e il 20 settembre 2026. La data esatta dipende dall elaborazione dei pagamenti da parte dell INPS e dalla data di presentazione della domanda.

Quando viene pagato l Assegno Unico di settembre 2026?

L Assegno Unico di settembre 2026 viene erogato dall INPS tra il 16 e il 18 settembre 2026 con accredito diretto su IBAN.

Quando arriva l ADI a settembre 2026?

L Assegno di Inclusione ADI di settembre 2026 viene accreditato il 27 settembre sulla Carta di Inclusione.

Entro quando si puo presentare il 730 nel 2026?

Il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2026 e il 30 settembre 2026. Dopo questa data e necessario presentare il modello Redditi PF con scadenza 30 novembre.

Come faccio a controllare se il pagamento INPS e stato fatto?

Puoi controllare i pagamenti INPS accedendo a MyINPS sul sito www.inps.it con SPID CIE o CNS oppure tramite l app INPS Mobile. Vai nella sezione Pagamenti della tua prestazione.

Quando arriva il rimborso del 730 a settembre?

Il rimborso 730 per i lavoratori dipendenti arriva in busta paga a settembre per le dichiarazioni presentate entro luglio. Per i pensionati il rimborso arriva sul cedolino pensione di settembre o ottobre.


Hai bisogno di assistenza per pratiche INPS?

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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    01/09/2026
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    Giulia Guida
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     

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    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 14:00:002026-08-17 11:02:20Pagamenti INPS Settembre 2026: Calendario Completo Pensioni, Assegno Unico, NASpI e ADI
    CAF, SUCCESSIONI

    Successione con Mutuo in Corso 2026: Cosa Succede al Debito e Come Gestirlo tra Eredi

    Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine
    Indice dei contenuti
    1. Cosa succede al mutuo quando muore il titolare
    2. Cosa fa la banca alla morte del mutuatario
    3. Gli eredi sono obbligati a pagare il mutuo?
    4. L’assicurazione sulla vita legata al mutuo
    5. Più eredi sullo stesso mutuo: come funziona
    6. Rinunciare all’eredità per liberarsi dal mutuo
    7. Successione dell’immobile ipotecato: adempimenti pratici
    8. Sistema Tavolare FVG e mutui: la specificità del Friuli
    9. Domande Frequenti

    Uno dei casi più frequenti e delicati nelle pratiche di successione è quello di un immobile su cui grava ancora un mutuo in corso. Cosa succede al debito con la banca quando il titolare del mutuo muore? Gli eredi devono continuare a pagare le rate? Possono rifiutarsi? In questa guida rispondiamo a tutte le domande più comuni, con un occhio alle specificità del Friuli Venezia Giulia e del sistema tavolare.

    Cosa succede al mutuo quando muore il titolare

    Il mutuo ipotecario è un contratto tra una banca (o istituto di credito) e una persona fisica. Quando quella persona muore, il contratto non si estingue automaticamente: il debito residuo entra a far parte dell’asse ereditario, insieme ai beni (casa, conti correnti, auto, ecc.).

    In parole semplici: se il tuo genitore aveva un mutuo da 80.000 euro ancora da pagare alla sua morte, quegli 80.000 euro diventano un debito ereditario. Chi accetta l’eredità accetta anche quel debito.

    Questo principio è sancito dall’articolo 752 del Codice Civile italiano: i debiti del defunto si dividono tra gli eredi in proporzione alle loro quote ereditarie. Se ci sono tre figli con pari diritti, ciascuno erediterà un terzo del debito residuo del mutuo.

    Per approfondire il tema dei debiti in successione in modo generale, puoi leggere la nostra guida su eredità e debiti del defunto 2026.

    Cosa fa la banca alla morte del mutuatario

    Le banche non vengono avvisate automaticamente del decesso. Nella pratica, spetta agli eredi — o al CAF che gestisce la pratica di successione — comunicare l’avvenuto decesso all’istituto di credito.

    Nel periodo immediatamente successivo al decesso, generalmente la banca:

    • Blocca temporaneamente i conti del defunto (in attesa del completamento della successione)
    • Sospende l’addebito automatico delle rate del mutuo se questo avveniva dal conto del defunto
    • Attende la comunicazione ufficiale da parte degli eredi prima di procedere

    Una volta che la successione è aperta e gli eredi si sono identificati, la banca riprenderà a richiedere il pagamento delle rate, questa volta agli eredi stessi. Se le rate non vengono pagate, la banca ha il diritto di avviare procedure esecutive sull’immobile, che risulta ancora ipotecato a suo favore.

    Attenzione: il mancato pagamento delle rate durante il periodo successorio può generare interessi di mora. È importante non lasciare questo aspetto in sospeso, anche mentre si gestisce la burocrazia della dichiarazione di successione.

    Gli eredi sono obbligati a pagare il mutuo?

    La risposta dipende da una scelta fondamentale: accettare o rinunciare all’eredità.

    Se si accetta l’eredità (pura o con beneficio d’inventario)

    Con l’accettazione pura e semplice, l’erede subentra in tutti i rapporti giuridici del defunto: sia i beni che i debiti. Questo significa che il mutuo residuo diventa un debito personale dell’erede, che ne risponde anche con il proprio patrimonio.

    Con l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.), invece, l’erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. In pratica: se la casa vale 100.000 euro e il mutuo residuo è di 120.000 euro, con il beneficio d’inventario l’erede non dovrà sborsare di tasca propria i 20.000 euro in eccesso. Questa è una protezione importante che spesso le famiglie ignorano.

    Chi eredita le rate? Le rate mensili del mutuo si suddividono tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie. Se ci sono due eredi con quote uguali, ciascuno eredita il 50% del debito residuo e, quindi, il 50% di ogni rata.

    Come si ripartisce il mutuo tra più eredi

    Supponiamo che Mario muoia con un mutuo residuo di 90.000 euro e lasci tre figli (Luigi, Giovanna e Sara) con pari quota ereditaria (un terzo ciascuno). Dopo la successione:

    • Luigi eredita 30.000 euro di debito
    • Giovanna eredita 30.000 euro di debito
    • Sara eredita 30.000 euro di debito

    Nella pratica, tuttavia, la banca non è obbligata ad accettare la suddivisione automatica del mutuo in tre contratti separati. Spesso chiede che gli eredi si accordino tra loro e nominino un referente, oppure avvia una trattativa per rinegoziare il mutuo.

    L’assicurazione sulla vita legata al mutuo

    Molti mutui, soprattutto quelli accesi per l’acquisto della prima casa, includono una polizza vita collegata. In caso di decesso del titolare, questa polizza copre il debito residuo del mutuo, estinguendolo totalmente o parzialmente.

    Se questa polizza esiste, è fondamentale verificarlo subito, prima di compiere qualsiasi altra scelta. La polizza si trova:

    • Nel fascicolo del contratto di mutuo originale
    • Tra i documenti bancari o assicurativi del defunto
    • Contattando direttamente la banca o la compagnia assicurativa

    Come funziona il rimborso: La compagnia assicurativa, su richiesta degli eredi o della banca, liquida il capitale assicurato alla banca, estinguendo così il mutuo. Gli eredi devono presentare il certificato di morte e la documentazione richiesta dalla polizza.

    Importante: la polizza vita collegata al mutuo è normalmente esclusa dall’asse ereditario (art. 1920 c.c.) e non fa parte del calcolo delle imposte di successione. Il beneficiario designato (di solito la banca per la quota del debito) la riceve direttamente, senza passare per la dichiarazione di successione.

    Se la polizza copre solo parzialmente il debito (ad esempio copre solo il 50%), gli eredi dovranno farsi carico della quota rimanente.

    Più eredi sullo stesso mutuo: come funziona

    Quando ci sono più eredi, la gestione del mutuo richiede un accordo tra loro. Le opzioni principali sono:

    1. Proseguire il mutuo in comproprietà

    Gli eredi possono continuare a pagare il mutuo in modo collettivo, mantenendo la comproprietà dell’immobile. Questa soluzione è semplice ma richiede che tutti gli eredi siano d’accordo e in grado di sostenere le rate.

    2. Accollo del mutuo da parte di un erede

    Un erede può farsi carico dell’intero mutuo, accollandosi il debito residuo. Per farlo, deve ottenere il consenso della banca (che valuterà la capacità economica di chi assume il debito) e degli altri eredi. In cambio, dovrà liquidare gli altri eredi per la loro quota dell’immobile.

    3. Vendita dell’immobile

    Se nessun erede vuole o può sostenere il mutuo, si può decidere di vendere l’immobile. Con il ricavato si estingue il mutuo residuo, e l’eventuale differenza positiva viene divisa tra gli eredi. Se il ricavato non copre il debito, la differenza è a carico degli eredi (salvo accettazione con beneficio d’inventario).

    4. Surroga del mutuo (portabilità)

    Se l’erede che assume il mutuo desidera condizioni migliori (tasso più basso, durata diversa), può richiedere la surroga: il trasferimento del mutuo a un’altra banca, senza costi per il cliente (grazie al D.L. 7/2007). Questa opzione può essere molto conveniente se i tassi di interesse sono cambiati rispetto a quando fu acceso il mutuo originale.

    Per approfondire gli adempimenti legati agli immobili in successione, leggi la nostra guida completa su successione immobili 2026.

    Rinunciare all’eredità per liberarsi dal mutuo

    Se i debiti ereditari (incluso il mutuo) superano i beni ricevuti, oppure se gli eredi non vogliono o non possono assumere il debito, esiste la possibilità di rinunciare all’eredità.

    La rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) deve essere:

    • Effettuata davanti a un notaio o al cancelliere del Tribunale
    • Presentata entro 10 anni dalla morte del defunto (ma prima di aver compiuto atti che presuppongano l’accettazione)
    • Totale: non si può rinunciare solo alla parte del debito e accettare i beni

    Effetti della rinuncia: Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato erede. Non può più vantare diritti sui beni del defunto, ma è completamente liberato dai debiti. Se tutti gli eredi rinunciano, la successione si apre ai chiamati di grado successivo (ad esempio, dai figli ai nipoti).

    Attenzione alle scadenze: se si continua a vivere nell’immobile del defunto senza formalizzare la propria posizione, si rischia la cosiddetta accettazione tacita dell’eredità, che preclude la possibilità di rinunciare. Prima di fare qualsiasi azione sull’immobile ereditato, è fondamentale consultarsi con un professionista.

    Per tutti i dettagli sulla procedura e i costi, leggi il nostro approfondimento su accettazione e rinuncia all’eredità.

    Successione dell’immobile ipotecato: adempimenti pratici

    Quando si eredita un immobile con mutuo in corso, gli adempimenti burocratici sono molteplici. Eccoli in ordine cronologico:

    1. Entro 30 giorni dal decesso: comunicare il decesso all’Agenzia delle Entrate (per la voltura catastale dell’immobile)
    2. Entro 12 mesi dal decesso: presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate (con l’indicazione del debito del mutuo, che abbatte il valore dell’asse ereditario)
    3. Il mutuo residuo come passività: il debito residuo del mutuo va indicato nella dichiarazione di successione come passività deducibile, riducendo la base imponibile per il calcolo dell’imposta di successione
    4. Contattare la banca: presentare copia del certificato di morte e comunicare gli eredi, per regolarizzare la posizione sul mutuo
    5. Accordo tra eredi: decidere chi assume il mutuo, se venderlo o proseguire in comproprietà

    Il debito del mutuo riduce l’imposta di successione? Sì. Il debito residuo del mutuo è una passività deducibile dall’asse ereditario. Se la casa vale 200.000 euro e il mutuo residuo è di 80.000 euro, l’asse ereditario ai fini dell’imposta sarà di soli 120.000 euro. Per un figlio unico con franchigia di 1.000.000 di euro, probabilmente non ci sarà imposta da pagare.

    Per capire come calcolare l’imposta in tutti i casi, ti rimandiamo alla guida sul calcolo imposta successione 2026 e agli approfondimenti su franchigia e donazioni in successione 2026.

    Sistema Tavolare FVG e mutui: la specificità del Friuli

    In Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare (Libro Fondiario), un registro catastale con efficacia costitutiva — diverso dal catasto ordinario in vigore nel resto d’Italia. Questo ha conseguenze importanti anche per i mutui ipotecari su immobili in successione.

    Nel sistema tavolare:

    • L’ipoteca del mutuo è iscritta nel Libro Fondiario, non nel Registro Immobiliare ordinario
    • Il trasferimento dell’immobile agli eredi richiede un’apposita procedura di intavolazione (iscrizione nel Libro Fondiario), che va fatta separatamente dalla dichiarazione di successione
    • La banca, per iscrivere o cancellare l’ipoteca, deve seguire le procedure tavolari specifiche del Tribunale competente (Udine, Trieste, Gorizia o parte di Pordenone)

    Questo significa che chi eredita un immobile con mutuo in Friuli Venezia Giulia deve:

    1. Completare la dichiarazione di successione
    2. Presentare domanda di intavolazione al Libro Fondiario
    3. Solo dopo l’intavolazione, l’erede risulta formalmente proprietario anche ai fini del mutuo

    La mancata intavolazione può creare problemi se si vuole vendere l’immobile, rinegoziare il mutuo o richiedere la surroga: la banca ha bisogno che il nuovo titolare risulti formalmente intestatario sia dell’immobile nel Libro Fondiario sia del mutuo.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza pluriennale nelle pratiche di successione con il sistema tavolare. Se hai ereditato un immobile con mutuo in FVG, è fondamentale affidarsi a professionisti che conoscono a fondo questo sistema. Per approfondire, leggi la guida sull’intavolazione FVG e sistema tavolare.

    Domande Frequenti

    Se muore il titolare del mutuo, devo continuare a pagare le rate?

    Dipende dalla tua scelta: se accetti l’eredità, subentra nell’obbligo di pagare le rate in quota proporzionale alla tua parte ereditaria. Se rinunci all’eredità, sei liberato da ogni debito. In attesa di decidere, è prudente comunque non interrompere i pagamenti per evitare mora e interessi.

    Il mutuo si estingue con la morte del titolare?

    No, il mutuo non si estingue automaticamente con il decesso. Si estingue solo se esiste una polizza vita collegata che copre il debito residuo, oppure se gli eredi lo estinguono volontariamente (con il ricavato di una vendita o pagando il residuo). In caso contrario, il debito passa agli eredi.

    Cosa succede se tutti gli eredi rinunciano all’eredità?

    Se tutti i chiamati all’eredità rinunciano, il patrimonio (beni e debiti) passerà ai chiamati di grado successivo (ad esempio dai figli ai nipoti). Se non ci sono altri chiamati, l’eredità è devoluta allo Stato, che risponde dei debiti solo nei limiti del valore dei beni ereditati.

    Il debito del mutuo si calcola nell’imposta di successione?

    Sì. Il debito residuo del mutuo è una passività deducibile dall’asse ereditario: riduce il valore su cui si calcola l’imposta di successione. Se, ad esempio, si eredita una casa da 200.000 euro con un mutuo residuo di 80.000 euro, l’imposta si calcola su 120.000 euro (non su 200.000).

    Posso accollarmi il mutuo del defunto da solo, escludendo gli altri eredi?

    Sì, ma serve il consenso della banca (che valuta la tua solidità economica) e degli altri eredi. Se la banca accetta l’accollo, diventi l’unico responsabile del mutuo. Gli altri eredi, in compenso, perdono i diritti sull’immobile: dovrai liquidarli per la loro quota.

    In Friuli Venezia Giulia, cosa cambia per la successione con mutuo?

    In FVG vige il sistema tavolare: il trasferimento formale dell’immobile agli eredi richiede l’intavolazione nel Libro Fondiario, un passaggio aggiuntivo rispetto alla semplice dichiarazione di successione. Senza intavolazione, l’erede non risulta formalmente proprietario, con conseguenti difficoltà nella gestione del mutuo con la banca.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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    Gestire una successione con un mutuo in corso è complesso, soprattutto quando ci sono più eredi o immobili in Friuli Venezia Giulia con sistema tavolare. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta passo dopo passo: dalla dichiarazione di successione alla gestione del debito con la banca, fino all’intavolazione tavolare.

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      Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:24:002026-08-25 08:41:29Successione con Mutuo in Corso 2026: Cosa Succede al Debito e Come Gestirlo tra Eredi
      CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

      Bonus in Scadenza 2026: 8 Agevolazioni da Sfruttare Subito

      detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

      Il tema dei bonus scadenza 2026 è diventato improvvisamente urgente per migliaia di famiglie italiane: entro il 31 dicembre 2026 alcune delle agevolazioni fiscali più utilizzate sulla casa si riducono, cambiano aliquota o rischiano di sparire del tutto. Chi ha in programma lavori di ristrutturazione, un cambio di caldaia, l’acquisto di nuovi elettrodomestici o un intervento antisismico ha davanti pochi mesi per decidere se anticipare la spesa e portare a casa la detrazione più alta. In questa guida completa trovi il quadro aggiornato di tutti i bonus in scadenza 2026, di quelli che sono già terminati (e che purtroppo molti credono ancora attivi) e di quelli che restano prorogati anche oltre il 2026. Per ogni misura ti spieghiamo in parole semplici cosa scade, entro quando, chi può ancora sfruttarla, cosa cambia dal 2027 e soprattutto quale azione concreta conviene fare adesso. Il riferimento normativo principale è la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026). Prima di muoverti, ricorda che ogni situazione ha le sue particolarità: il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a capire a quali bonus in scadenza nel 2026 hai diritto, sia in ufficio che online.

      Indice dei contenuti

      1. Perché parlare di bonus scadenza 2026 proprio adesso
      2. Bonus ristrutturazione: cosa cambia con la scadenza 2026
      3. Ecobonus: scadenza 2026 e riduzione prevista dal 2027
      4. Bonus mobili 2026: il più a rischio tra i bonus in scadenza
      5. Superbonus 2026: attenzione, è già chiuso per quasi tutti
      6. Sismabonus: aliquote 2026 e step-down dal 2027
      7. Bonus verde: già terminato, ma restano le rate in corso
      8. Bonus prima casa under 36: cosa resta davvero nel 2026
      9. Bonus barriere architettoniche 75%: scaduto, cosa fare nel 2026
      10. Riepilogo bonus scadenza 2026: in scadenza, scaduti e prorogati
      11. Come sfruttare i bonus in scadenza 2026 senza errori

      Perché parlare di bonus scadenza 2026 proprio adesso

      Parlare di bonus scadenza 2026 ad agosto non è allarmismo: è semplicemente il momento giusto. Le detrazioni fiscali sulla casa funzionano secondo il cosiddetto principio di cassa, un termine tecnico che significa una cosa molto semplice: conta la data in cui paghi, non la data in cui i lavori finiscono o in cui ricevi la fattura. Se il bonifico parte il 30 dicembre 2026 hai diritto all’aliquota del 2026; se parte il 2 gennaio 2027 ti applicano le regole del nuovo anno.

      Questo dettaglio, apparentemente burocratico, può valere migliaia di euro. Su una spesa di 50.000 euro per ristrutturare l’abitazione principale, la differenza tra il 50% e il 36% è di 7.000 euro di detrazione persa. Immagina che Marco stia valutando di rifare bagno e impianti di casa: se riesce a pagare almeno una parte dei lavori entro fine 2026, quella quota resta agganciata all’aliquota più alta.

      Ecco perché conviene muoversi ora, con qualche mese di margine:

      • le imprese edili si riempiono di richieste negli ultimi mesi dell’anno e i tempi si allungano
      • alcune agevolazioni richiedono pratiche preliminari (comunicazione ENEA, asseverazioni tecniche, titoli edilizi)
      • servono i documenti corretti fin da subito: bonifico parlante, fatture intestate bene, dati catastali
      • un errore formale scoperto a gennaio non è più recuperabile

      In sintesi, ragionare oggi sui bonus in scadenza a fine 2026 significa avere il tempo materiale di organizzare la spesa. Il CAF Centro Fiscale Udine segue anche le comunicazioni ENEA obbligatorie per diversi interventi agevolati.

      Bonus ristrutturazione: cosa cambia con la scadenza 2026

      Il bonus ristrutturazione è la detrazione più utilizzata dagli italiani e nel 2026 è pienamente confermato, ma con due aliquote diverse a seconda dell’immobile. Si tratta di una detrazione IRPEF, cioè di uno sconto sulle imposte che paghi ogni anno, ripartito in 10 rate annuali di pari importo.

      Come funziona nel 2026:

      • 50% di detrazione per gli interventi sull’abitazione principale (la casa dove risiedi e vivi abitualmente)
      • 36% per tutti gli altri immobili: seconde case, immobili locati, pertinenze non collegate alla prima casa
      • tetto di spesa 96.000 euro per unità immobiliare
      • recupero in 10 quote annuali nella dichiarazione dei redditi

      Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Laura ristrutturi la sua abitazione principale spendendo 60.000 euro nel 2026: la detrazione complessiva è di 30.000 euro (il 50%), cioè 3.000 euro all’anno per dieci anni di minori imposte. Se lo stesso intervento riguardasse la casa al mare, la detrazione scenderebbe a 21.600 euro (il 36%).

      Cosa cambia dal 2027 sul bonus ristrutturazione

      La Legge di Bilancio 2026 ha posticipato lo step-down delle aliquote, cioè la riduzione progressiva già programmata. Ad oggi, salvo modifiche che potrebbero arrivare con la manovra 2027, dal 1° gennaio 2027 le percentuali previste scendono a:

      • 36% per l’abitazione principale (oggi 50%)
      • 30% per gli altri immobili (oggi 36%)
      Guardando ancora più avanti, la normativa attuale prevede dal 2028 e fino al 2033 un’aliquota unica del 30% con tetto di spesa ridotto a 48.000 euro per unità immobiliare.

      Attenzione: la manovra per il 2027 non è ancora stata scritta, quindi questi valori sono quelli previsti dalla normativa attualmente in vigore e potrebbero essere rivisti. La prudenza però suggerisce di non scommettere su una proroga: chi può, anticipa.

      Azione consigliata: se hai lavori già decisi, concorda con l’impresa un acconto significativo entro il 31 dicembre 2026, pagato con bonifico parlante (il bonifico speciale che riporta causale, riferimento normativo, codice fiscale di chi detrae e partita IVA della ditta). Quella quota resta agganciata all’aliquota 2026.

      Chi può ancora usare il bonus ristrutturazione nel 2026

      Possono accedere alla detrazione i proprietari, i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione), gli inquilini con contratto registrato e i familiari conviventi che sostengono effettivamente la spesa. Rientrano manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, oltre alla manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali.

      Un passaggio spesso sottovalutato riguarda l’abitazione principale: per applicare il 50% l’immobile deve essere adibito a dimora abituale. Le casistiche particolari (immobile acquistato durante i lavori, cambio di residenza in corso d’opera, comproprietà) meritano una verifica preventiva. Rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per far controllare la tua posizione prima di iniziare i lavori.

      Ecobonus: scadenza 2026 e riduzione prevista dal 2027

      L’Ecobonus è la detrazione dedicata agli interventi di risparmio energetico e nel 2026 segue esattamente lo stesso schema del bonus ristrutturazione: 50% per l’abitazione principale e 36% per gli altri immobili, con tetto di spesa 96.000 euro e recupero in 10 rate annuali. Rientrano tipicamente la sostituzione di infissi, la coibentazione, le caldaie a condensazione ad alta efficienza, le pompe di calore e i pannelli solari termici.

      Anche qui la Legge di Bilancio 2026 ha spostato in avanti la riduzione: dal 2027, ad oggi e salvo interventi della prossima manovra, è previsto il passaggio a 36% per la prima casa e 30% per gli altri immobili. Un dettaglio importante è la comunicazione ENEA, obbligatoria entro 90 giorni dalla fine lavori per la maggior parte degli interventi energetici: dimenticarla può compromettere la detrazione.

      Azione consigliata: se stai valutando di cambiare gli infissi o l’impianto di riscaldamento, il 2026 è l’anno con l’aliquota più favorevole tra quelli attualmente programmati.

      👉 Approfondisci: Ecobonus 2026: Detrazioni per Risparmio Energetico, Aliquote e Lavori Ammessi

      Bonus mobili 2026: il più a rischio tra i bonus in scadenza

      Tra tutti i bonus scadenza 2026, il bonus mobili ed elettrodomestici è quello che merita la massima attenzione. Nel 2026 è confermato (proroga disposta dalla L. 199/2025, art. 1 c. 22) con detrazione 50% su una soglia di spesa di 5.000 euro, per un massimo di 2.500 euro di detrazione recuperabile in 10 rate annuali. Il motivo dell’urgenza è semplice: al momento non è stata deliberata alcuna proroga per il 2027. A differenza di ristrutturazione ed ecobonus, che dal 2027 si riducono ma restano, il bonus mobili rischia di sparire del tutto, salvo diversa decisione della prossima manovra.

      Ricorda la regola base: il bonus mobili si può utilizzare solo se collegato a un intervento di ristrutturazione sull’immobile. Non esiste come agevolazione autonoma per chi semplicemente compra un divano nuovo.

      • Cosa scade: l’intera misura, non prorogata oltre il 31 dicembre 2026
      • Entro quando: pagamento effettuato entro il 31 dicembre 2026
      • Chi può usarlo: chi ha in corso o ha avviato una ristrutturazione agevolata
      • Azione consigliata: anticipare gli acquisti di arredi ed elettrodomestici entro dicembre

      👉 Approfondisci: Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026: Guida Completa a Detrazione, Tetto di Spesa e Requisiti

      Superbonus 2026: attenzione, è già chiuso per quasi tutti

      Il Superbonus è il caso più frainteso quando si parla di bonus scadenza 2026. Molti contribuenti pensano ancora di poterlo utilizzare: non è così. Il Superbonus nella sua ultima versione, con aliquota al 65%, si è chiuso definitivamente il 31 dicembre 2025, ed era riservato esclusivamente a chi aveva CILAS presentata, delibera assembleare o avvio lavori entro il 15 ottobre 2024.

      Nel 2026, quindi, il Superbonus non esiste più come misura autonoma per la generalità dei casi privati. Chi oggi vuole riqualificare energeticamente o mettere in sicurezza la propria casa rientra nel bonus ristrutturazione o nell’Ecobonus ordinario, con le aliquote 50%/36% viste sopra.

      Esiste un’unica eccezione rilevante, legata alle ricostruzioni post-sisma nei territori colpiti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: si tratta di un regime speciale, alternativo al contributo per la ricostruzione, la cui applicazione nel 2026 va verificata caso per caso in base alle proroghe vigenti e alla data di sostenimento delle spese. Si tratta di situazioni molto specifiche, legate a immobili danneggiati dagli eventi sismici e a procedure di ricostruzione dedicate.

      Azione consigliata: se hai lavori avviati negli anni scorsi con il Superbonus, verifica che le rate residue siano correttamente riportate nella dichiarazione dei redditi. Se invece pensavi di iniziare adesso, sappi che devi ragionare sulle detrazioni ordinarie. Una verifica documentale con il CAF ti evita brutte sorprese in fase di controllo.

      Sismabonus: aliquote 2026 e step-down dal 2027

      Il Sismabonus è la detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico, cioè i lavori che rendono l’edificio più sicuro in caso di terremoto: rinforzi strutturali, consolidamento delle fondazioni, miglioramento della classe di rischio. Nel 2026 segue lo stesso binario delle altre detrazioni edilizie: 50% per l’abitazione principale, 36% per gli altri immobili, tetto 96.000 euro, 10 rate annuali.

      Anche per il Sismabonus, dal 2027 è previsto ad oggi lo scivolo verso 36% (prima casa) e 30% (altri immobili), salvo modifiche introdotte dalla manovra 2027.

      • Cosa cambia: riduzione dell’aliquota dal 1° gennaio 2027
      • Entro quando agire: spese pagate entro il 31 dicembre 2026
      • Chi può usarlo: proprietari e detentori di immobili in zona sismica 1, 2 e 3
      • Attenzione: serve l’asseverazione del tecnico depositata insieme al titolo edilizio, prima dell’inizio dei lavori

      Il Sismabonus è particolarmente rilevante in Friuli Venezia Giulia, territorio con una lunga memoria sismica e un patrimonio edilizio in parte datato. Molti comuni della provincia di Udine rientrano in zone a rischio significativo, e gli interventi di consolidamento sono spesso combinabili con quelli di efficientamento energetico.

      Azione consigliata: la parte più delicata è la tempistica delle asseverazioni. Se l’asseverazione arriva dopo l’avvio dei lavori, la detrazione può essere contestata. Fatti seguire fin dall’inizio per non perdere il beneficio.

      Bonus verde: già terminato, ma restano le rate in corso

      Il bonus verde non rientra tecnicamente tra i bonus in scadenza 2026, perché è già terminato il 31 dicembre 2024. Non è stato prorogato né dalla Legge di Bilancio 2025 né dalla Legge di Bilancio 2026. Lo citiamo comunque perché continua a generare confusione e perché migliaia di contribuenti hanno ancora rate in corso da portare in dichiarazione.

      Ricordiamo come funzionava: detrazione del 36% su una spesa massima di 5.000 euro per la sistemazione a verde di giardini, terrazzi, aree scoperte private e impianti di irrigazione, con recupero in 10 rate annuali. Il massimo detraibile era di 1.800 euro complessivi, pari a circa 180 euro all’anno.

      Chi ha sostenuto la spesa entro il 2024 ha ancora diritto a portare in detrazione le quote residue nei prossimi anni: nulla è perso, ma bisogna ricordarsi di inserirle correttamente nel modello 730 o nel modello Redditi. È un errore frequente dimenticare le rate degli anni precedenti, soprattutto quando si cambia intermediario.

      Azione consigliata: conserva la documentazione (fatture, bonifici parlanti) e assicurati che le rate residue vengano riportate ogni anno. Il CAF Centro Fiscale di Udine recupera anche le detrazioni pluriennali avviate in passato e verifica che non ne manchi nessuna.

      Bonus prima casa under 36: cosa resta davvero nel 2026

      Il bonus prima casa under 36 è un altro caso da chiarire, perché su questo tema circolano molte informazioni superate. L’agevolazione fiscale che prevedeva l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale per i giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro è chiusa alle nuove richieste dal 31 dicembre 2023. Il regime transitorio, che copriva chi aveva già firmato un preliminare, si è concluso il 31 dicembre 2024.

      Tradotto in pratica: nel 2026 non è più possibile ottenere quell’esenzione acquistando casa oggi. Chi compra prima casa applica le regole ordinarie dell’agevolazione prima casa (imposta di registro agevolata al 2% da privato, oppure IVA al 4% da impresa).

      C’è però una buona notizia. Resta pienamente attivo il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa gestito da Consap: si tratta di una garanzia pubblica che può arrivare fino all’80% della quota capitale del mutuo, per le categorie prioritarie e a determinate condizioni (tra cui un mutuo di importo superiore all’80% del prezzo di acquisto), pensata per chi ha difficoltà a ottenere finanziamenti elevati senza garanzie personali. È rivolto in particolare a giovani under 36, giovani coppie, famiglie monogenitoriali e conduttori di alloggi IACP, con ISEE fino a 40.000 euro. Questa misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027.

      • Cosa non c’è più: esenzione imposte di registro/ipotecaria/catastale under 36
      • Cosa resta: Fondo Garanzia Consap (garanzia fino all’80%), valido fino al 31 dicembre 2027
      • Requisito chiave: ISEE fino a 40.000 euro
      • Azione consigliata: far calcolare un ISEE aggiornato prima di avviare la pratica di mutuo

      Per ottenere la garanzia serve un ISEE valido e corretto: un valore calcolato male può farti superare la soglia dei 40.000 euro e farti perdere l’accesso al Fondo. Il CAF Centro Fiscale a Udine si occupa dell’intera pratica DSU, in sede o da remoto.

      Bonus barriere architettoniche 75%: scaduto, cosa fare nel 2026

      Il bonus barriere architettoniche con detrazione al 75% è scaduto il 31 dicembre 2025 e non è stato riproposto come misura autonoma dalla Legge di Bilancio 2026. È una notizia importante per le famiglie con persone anziane o con disabilità in casa, perché quella detrazione era particolarmente generosa e con tempi di recupero più brevi per le spese sostenute fino al 2023 (5 quote annuali, poi passate a 10 dal 2024).

      Cosa succede a chi fa questi lavori nel 2026? Gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche — installazione di montascale, ascensori, servoscala, rifacimento di bagni accessibili, allargamento porte, rampe — rientrano nel bonus ristrutturazione ordinario, quindi al 50% se si tratta dell’abitazione principale o al 36% per gli altri immobili, con tetto 96.000 euro e recupero in 10 anni.

      Un’avvertenza: nel dibattito parlamentare sono stati presentati emendamenti di tipo “salva-bonus” in sede di conversione del Milleproroghe, che al momento non risultano approvati. La materia è in movimento, quindi verifica con il tuo CAF se nel frattempo sono intervenute proroghe prima di dare per persa l’aliquota maggiorata.

      Azione consigliata: chi deve rendere accessibile un’abitazione può comunque contare sul 50% nel 2026, aliquota destinata a scendere al 36% dal 2027 secondo la normativa attuale. Anche in questo caso, anticipare conviene. Se in famiglia c’è una persona con invalidità o Legge 104, valuta con il Patronato anche le altre agevolazioni collegate.

      Riepilogo bonus scadenza 2026: in scadenza, scaduti e prorogati

      Per orientarti rapidamente, ecco il quadro sintetico dei bonus scadenza 2026 suddivisi in tre gruppi. È lo schema che usiamo allo sportello per capire in pochi minuti su cosa vale la pena muoversi subito.

      1. Bonus in scadenza o in riduzione a fine 2026 (agisci entro il 31 dicembre)

      • Bonus ristrutturazione: 50%/36% nel 2026 → previsto 36%/30% dal 2027
      • Ecobonus: 50%/36% nel 2026 → previsto 36%/30% dal 2027
      • Sismabonus: 50%/36% nel 2026 → previsto 36%/30% dal 2027
      • Bonus mobili ed elettrodomestici: 50% su 5.000 euro → nessuna proroga deliberata per il 2027

      2. Bonus già terminati (non più richiedibili)

      • Superbonus 65%: chiuso al 31/12/2025, resta il 110% solo per ricostruzioni post-sisma 2016
      • Bonus verde: terminato al 31/12/2024, restano solo le rate residue
      • Bonus prima casa under 36 (esenzione imposte): chiuso alle nuove richieste dal 31/12/2023
      • Bonus barriere architettoniche 75%: scaduto al 31/12/2025, oggi confluisce nel bonus ristrutturazione

      3. Misure ancora attive oltre il 2026

      • Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa Consap (garanzia 80%, ISEE fino a 40.000 euro): prorogato al 31 dicembre 2027

      La lettura di questo schema porta a una conclusione netta: il 2026 è un anno di passaggio, con aliquote ancora favorevoli ma destinate a ridursi. Chi ha lavori in programma nei prossimi due anni ha un incentivo concreto ad anticipare almeno una parte della spesa.

      Come sfruttare i bonus in scadenza 2026 senza errori

      Sapere quali sono i bonus scadenza 2026 è solo metà del lavoro. L’altra metà è non commettere errori formali, perché in materia di detrazioni edilizie la forma è sostanza: un bonifico compilato male o una comunicazione dimenticata possono azzerare anni di beneficio fiscale.

      Ecco gli adempimenti che fanno la differenza:

      • Bonifico parlante: deve indicare causale con riferimento normativo, codice fiscale di chi detrae e partita IVA o codice fiscale del beneficiario del pagamento
      • Fatture intestate correttamente a chi sostiene la spesa e detrarrà
      • Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori, per gli interventi di risparmio energetico
      • Asseverazione tecnica depositata prima dell’inizio lavori per il Sismabonus
      • Titolo edilizio adeguato all’intervento (CILA, SCIA o permesso di costruire)
      • Dati catastali dell’immobile da riportare in dichiarazione

      Un errore ricorrente riguarda le comproprietà: se l’immobile è di due coniugi ma paga solo uno, la detrazione spetta solo a chi ha effettivamente sostenuto la spesa e risulta nei documenti. Un altro riguarda la capienza fiscale: se l’IRPEF che paghi ogni anno è inferiore alla rata di detrazione, la parte eccedente si perde, perché non è rimborsabile. È una valutazione da fare prima di impostare i lavori, non dopo.

      La procedura richiede attenzione e una verifica preliminare della tua situazione fiscale complessiva. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: controllo dei requisiti, verifica della capienza IRPEF, corretta compilazione dei documenti, comunicazioni obbligatorie e inserimento delle detrazioni in dichiarazione. Puoi prenotare un appuntamento in sede a Udine oppure farti seguire online da qualsiasi parte d’Italia.

      Se stai valutando quali detrazioni fiscali inserire nella prossima dichiarazione, il nostro CAF Centro Fiscale di Udine analizza l’intera posizione e individua tutte le agevolazioni a cui hai diritto, comprese quelle che spesso restano inutilizzate.

      Domande Frequenti sui Bonus in Scadenza 2026

      Quali bonus casa scadono a fine 2026?

      Il più a rischio è il bonus mobili ed elettrodomestici, per cui al momento non è prevista alcuna proroga oltre il 31 dicembre 2026. Bonus ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus non scadono ma si riducono: dal 2027, secondo la normativa attuale, passano dal 50% al 36% per l’abitazione principale e dal 36% al 30% per gli altri immobili. Anche in questo caso, quindi, conviene pagare entro fine 2026.

      Il Superbonus è ancora disponibile nel 2026?

      No. Il Superbonus 65% si è chiuso il 31 dicembre 2025 ed era riservato a chi aveva CILAS, delibera assembleare o avvio lavori entro il 15 ottobre 2024. Nel 2026 non esiste più come misura autonoma per i casi privati ordinari. Un regime speciale resta previsto solo per le ricostruzioni post-sisma in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la cui applicabilità nel 2026 va verificata caso per caso. Chi oggi ristruttura utilizza il bonus ristrutturazione o l’Ecobonus ordinari.

      Conviene anticipare i lavori prima di fine 2026?

      Nella maggior parte dei casi sì. Poiché vale il principio di cassa, cioè conta la data del pagamento, anticipare anche solo un acconto entro il 31 dicembre 2026 permette di agganciare quella quota all’aliquota più alta. Su una spesa di 50.000 euro sull’abitazione principale, la differenza tra 50% e 36% vale 7.000 euro di detrazione. Prima di decidere, però, va verificata la tua capienza IRPEF.

      Il bonus prima casa under 36 esiste ancora nel 2026?

      L’esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli under 36 è chiusa alle nuove richieste dal 31 dicembre 2023, con regime transitorio terminato a fine 2024. Nel 2026 non è più applicabile. Resta invece attivo il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa Consap, con garanzia pubblica che può arrivare fino all’80% per le categorie prioritarie per chi ha ISEE fino a 40.000 euro, prorogato fino al 31 dicembre 2027.

      Posso ancora usare il bonus barriere architettoniche al 75%?

      No, la detrazione maggiorata al 75% è scaduta il 31 dicembre 2025 e non è stata riproposta come misura autonoma dalla Legge di Bilancio 2026. Chi esegue questi lavori nel 2026 rientra nel bonus ristrutturazione ordinario (50% prima casa, 36% altri immobili). Sono stati presentati emendamenti “salva-bonus” non ancora approvati: verifica con il tuo CAF se nel frattempo sono intervenute proroghe.

      Ho ancora rate del bonus verde: le perdo?

      No. Il bonus verde è terminato il 31 dicembre 2024 e non è più richiedibile, ma chi ha sostenuto la spesa entro quella data continua a fruire delle rate residue — fino a circa 180 euro all’anno — per completare le 10 annualità. Devi solo ricordarti di riportarle correttamente in dichiarazione ogni anno, conservando fatture e bonifici parlanti.

      Cosa succede se la mia IRPEF è troppo bassa per usare la detrazione?

      Le detrazioni edilizie si recuperano solo fino a capienza dell’IRPEF dovuta: se l’imposta annuale è inferiore alla rata di detrazione, la parte eccedente si perde e non viene rimborsata. È una verifica da fare prima di programmare i lavori, valutando eventualmente di intestare la spesa a un familiare con reddito più alto, se ne ricorrono le condizioni. Il CAF ti aiuta a fare questo calcolo.

      Il quadro dei bonus scadenza 2026 è chiaro: il 31 dicembre 2026 è una data spartiacque. Chi ha lavori in programma sulla casa ha davanti pochi mesi per sfruttare le aliquote più alte prima della riduzione prevista dal 2027, e nel caso del bonus mobili il rischio è addirittura la scomparsa totale dell’agevolazione. Allo stesso tempo, misure che molti credono ancora attive — Superbonus, bonus verde, bonus prima casa under 36, bonus barriere architettoniche 75% — sono già terminate, e continuare a contarci significa fare i conti sbagliati.

      La cosa più utile che puoi fare adesso è una verifica personalizzata della tua situazione: quali agevolazioni ti spettano davvero, quanta detrazione riesci effettivamente a recuperare in base al tuo reddito, come vanno impostati pagamenti e documenti per non perdere il beneficio. È un’analisi che richiede pochi minuti allo sportello ma che può valere migliaia di euro.

      Hai bisogno di assistenza per i bonus in scadenza nel 2026 e le detrazioni sulla casa? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla pratica. Contattaci per prenotare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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      Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:00:002026-08-25 09:00:00Bonus in Scadenza 2026: 8 Agevolazioni da Sfruttare Subito
      CAF, CRIPTOVALUTE

      Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange

      Dichiarazione redditi Criptovalute

      Dal 1° gennaio 2026 la normativa sulle criptovalute ha subito una trasformazione silenziosa ma profonda: la Direttiva DAC8 obbliga gli exchange e gli altri prestatori di servizi per le cripto-attività a raccogliere e comunicare i dati dei propri utenti, che arrivano così anche al Fisco italiano. Questo significa che, se hai Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra cripto-attività su una piattaforma come Binance, Coinbase o Kraken, il tuo intermediario raccoglie già i dati sulle tue operazioni. Chi comunica in Italia li trasmetterà all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo (la prima volta entro il 30 giugno 2027, per i dati del 2026); gli operatori registrati in un altro Stato UE li inviano alla propria autorità fiscale, che li scambia con l’Italia.

      Eppure l’obbligo di dichiarazione rimane in capo al contribuente. Il fatto che l’exchange comunichi i tuoi dati non ti esime dal compilare il Quadro RW nel Modello Redditi (o il quadro W, se presenti il 730). In questa guida spieghiamo passo per passo come farlo nel 2026, cosa è cambiato con DAC8 e perché conviene non lasciare nulla al caso.

      Ultimo aggiornamento: ottobre 2026

      Indice dei contenuti

      • Quadro RW o Quadro W? La distinzione che molti ignorano
      • DAC8 nel 2026: cosa cambia davvero per i detentori di crypto
      • Chi deve compilare il Quadro RW per le criptovalute
      • Come compilare il Quadro RW: guida pratica sezione per sezione
      • IVCA: l’imposta patrimoniale sulle criptovalute (2 per mille)
      • Dati dall’exchange: cosa usare per compilare
      • Sanzioni per omessa dichiarazione nel 2026
      • FAQ: le domande più frequenti sul Quadro RW crypto

      Quadro RW o Quadro W? La distinzione che molti ignorano

      Se stai cercando informazioni sul “Quadro RW criptovalute”, sei nel posto giusto: nel Modello Redditi Persone Fisiche le cripto-attività si dichiarano proprio nel Quadro RW, che non è stato abolito. La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha esteso espressamente il monitoraggio alle cripto-attività e ha introdotto l’IVCA, che si liquida nello stesso quadro. Chi presenta il 730 usa invece il quadro W, introdotto con il 730/2024, che svolge la stessa funzione.

      In pratica, chi ha cripto-attività lavora con questi quadri:

      • Quadro RW (Modello Redditi PF) — monitoraggio delle cripto-attività (criptovalute, NFT, token) e delle attività detenute all’estero, con il calcolo di IVCA, IVIE e IVAFE
      • Quadro W (Modello 730, dal 730/2024) — stessa funzione del quadro RW per chi presenta il 730
      • Quadro RT (Modello Redditi PF) o quadro T (730) — plusvalenze e minusvalenze da cripto-attività

      Quindi, per le criptovalute nel 2026 il riferimento è il Quadro RW se presenti il Modello Redditi PF e il quadro W se presenti il 730: i dati da indicare sono gli stessi. Questa guida segue il Modello Redditi PF.

      Attenzione: se hai dichiarato le crypto nel Quadro RW del Modello Redditi, hai fatto la cosa giusta. Il quadro RW non è mai stato abolito e resta quello di riferimento anche dopo il 2023.

      DAC8 nel 2026: cosa cambia davvero per i detentori di crypto

      La DAC8 è la Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio dell’Unione europea, recepita dall’Italia con il D.Lgs. 194/2025 e applicata dal 2026. Il nome viene da Directive on Administrative Cooperation: è l’ottava modifica della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa e riguarda lo scambio automatico di informazioni fiscali tra paesi UE.

      In parole semplici: ogni exchange o provider di servizi crypto autorizzato o registrato in un paese UE deve raccogliere i dati dei clienti residenti nell’Unione e comunicarli all’autorità fiscale del proprio Stato, che li trasmette a quella del paese di residenza del cliente. Se sei residente in Italia e hai un conto su Coinbase Europe (con sede in Irlanda), Coinbase comunica i tuoi dati al fisco irlandese, che li invia all’Agenzia delle Entrate con lo scambio automatico.

      Puoi approfondire tutti i dettagli tecnici della normativa nel nostro articolo dedicato: DAC8 Criptovalute 2026: la Guida allo Scambio Automatico Dati.

      Cosa trasmettono gli exchange all’Agenzia delle Entrate? I dati comunicati includono:

      • Dati anagrafici del titolare del conto (nome, codice fiscale, indirizzo, paese di residenza)
      • Tipo di cripto-attività, numero di unità e numero di operazioni, con gli importi lordi aggregati per ciascuna cripto
      • Valore di mercato aggregato dei trasferimenti (il saldo al 31 dicembre non è tra i dati comunicati)
      • Operazioni di vendita, conversione, prelievo in valuta fiat
      • Proventi da staking e lending

      Attenzione, però: la comunicazione DAC8 non sostituisce la tua dichiarazione dei redditi. Il Fisco riceve i dati dall’exchange come strumento di controllo, non come adempimento sostitutivo. L’obbligo di compilare il Quadro RW (o il quadro W nel 730) rimane completamente in capo al contribuente.

      Exchange non UE: cosa succede?

      La DAC8 riguarda i prestatori autorizzati nell’UE e prevede che anche gli operatori extra-UE con clienti europei si registrino in uno Stato membro per comunicare i dati, salvo che li comunichino già in un Paese che scambia informazioni equivalenti con l’UE. Le piattaforme che non si adeguano, però, possono restare fuori da questo flusso.

      Parallelamente, a livello globale è in sviluppo il framework CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) dell’OCSE, che estenderà lo scambio automatico di informazioni anche agli intermediari extra-UE. Il suo recepimento è atteso per il 2027-2028, ma molti exchange internazionali si stanno già adeguando per anticipare l’obbligo.

      Se usi exchange extra-UE che non comunicano i dati, la tua posizione potrebbe non essere trasmessa automaticamente. Ma questo non significa che tu possa non dichiarare: l’Agenzia delle Entrate ha altri strumenti di indagine (indagini finanziarie, collaborazione bilaterale con autorità estere) e la responsabilità di dichiarare rimane la tua.

      Chi deve compilare il Quadro RW per le criptovalute

      Devono compilare il Quadro RW per le criptovalute (o il quadro W, se presentano il 730) tutte le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia che nel corso dell’anno fiscale (2025 per la dichiarazione 2026) hanno:

      • Detenuto cripto-attività di qualsiasi tipo (Bitcoin, Ethereum, stablecoin, NFT, token) in un wallet o su un exchange, anche senza effettuare operazioni di vendita
      • Venduto o scambiato cripto-attività realizzando plusvalenze o minusvalenze
      • Ricevuto rendimenti da staking, lending, mining o yield farming
      • Effettuato operazioni di conversione da crypto a fiat o da crypto a crypto

      Il Quadro RW è necessario anche se non hai realizzato guadagni: il monitoraggio fiscale (obbligo di dichiarare le cripto detenute) è separato dall’obbligo di pagare le imposte. Hai crypto ferme nel wallet senza aver venduto niente? Devi comunque dichiararle per il calcolo dell’IVCA (imposta patrimoniale del 2 per mille).

      Chi è esonerato? Solo chi non ha mai detenuto cripto-attività nel corso dell’anno fiscale di riferimento, o chi le ha affidate esclusivamente in gestione o in amministrazione a intermediari residenti in Italia che applicano ritenute o imposta sostitutiva sui relativi redditi (regime amministrato o gestito). In questo secondo caso è l’intermediario a occuparsi del prelievo e, al posto dell’IVCA, applica l’imposta di bollo.

      Come compilare il Quadro RW: guida pratica sezione per sezione

      Nel Modello Redditi PF 2026 le cripto-attività richiedono tre passaggi: il monitoraggio nei righi RW1-RW5, il calcolo dell’IVCA nello stesso quadro RW e le plusvalenze nel quadro RT. Vediamo cosa va inserito in ciascuno.

      Prima di iniziare, ricorda che per compilare correttamente il Quadro RW ti serviranno:

      • Il report fiscale scaricato dal tuo exchange (disponibile nella sezione “Fiscalità” o “Tax Report” della piattaforma)
      • Il valore in euro delle cripto detenute al 31 dicembre 2025
      • L’elenco completo delle operazioni effettuate nel 2025 (acquisti, vendite, conversioni)
      • Il costo di acquisto (in euro) per ogni cripto detenuta, documentato con elementi certi e precisi (senza prova il costo fiscale è zero)

      Monitoraggio fiscale (righi RW1-RW5; W1-W5 nel 730)

      Questa sezione serve per dichiarare le cripto-attività che hai detenuto nel corso dell’anno, anche se non le hai vendute. Funziona come un inventario patrimoniale.

      Per ogni tipologia di cripto-attività (Bitcoin, Ethereum, ecc.) compila un rigo separato indicando:

      • Colonna 1 (Titolo di possesso): codice 1 se sei proprietario delle cripto.
      • Colonna 3 (Codice individuazione bene): per le cripto-attività il codice è 21.
      • Colonna 4 (Codice Stato estero): per le cripto-attività non è obbligatorio.
      • Colonne 5 e 6: quota di possesso e criterio di determinazione del valore (codice 1, valore di mercato).
      • Colonna 7 (Valore iniziale): valore in euro delle cripto al 1° gennaio dell’anno (o al primo giorno di detenzione se acquistate nel corso dell’anno).
      • Colonna 8 (Valore finale): valore in euro al 31 dicembre 2025 (o al termine del periodo di detenzione se vendute durante l’anno).
      • Colonna 10: giorni di detenzione, che servono per calcolare l’IVCA.

      Il valore in euro è quello rilevato al 31 dicembre sulla piattaforma dell’exchange dove hai acquistato le cripto; se non è disponibile, puoi usare un’analoga piattaforma o un sito specializzato nella rilevazione dei prezzi (come Coinmarketcap o Coingecko). In assenza di un valore di mercato si usa il costo di acquisto. L’importante è essere coerenti e usare la stessa fonte anno per anno.

      IVCA (colonne 33-34 e rigo RW8)

      L’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) è la tassa patrimoniale annuale sulle cripto. Si calcola applicando l’aliquota del 2 per mille (0,2%) al valore complessivo di tutte le cripto-attività detenute al 31 dicembre.

      Esempio pratico: hai 10.000 euro in Bitcoin al 31 dicembre 2025. IVCA dovuta = 10.000 × 0,2% = 20 euro.

      Nel quadro RW inserisci:

      • Colonna 33: IVCA calcolata (0,2% del valore finale, rapportato alla quota e ai giorni di detenzione)
      • Colonna 12: eventuale credito d’imposta per imposte patrimoniali pagate all’estero sulle stesse cripto
      • Colonna 34: IVCA dovuta (colonna 33 meno il credito di colonna 12)
      • Rigo RW8: totale dell’IVCA dovuta, eventuali eccedenze dell’anno precedente e acconti versati (codici tributo 1728 e 1729), con il saldo a debito o a credito

      Plusvalenze e minusvalenze (quadro RT, sezione V-A; quadro T nel 730)

      Questa è la sezione più complessa. Qui dichiari le plusvalenze o minusvalenze realizzate vendendo, scambiando o utilizzando le cripto-attività.

      Nel 2026 (per l’anno d’imposta 2025), l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività è del 26%. Attenzione: dall’1 gennaio 2026 l’aliquota sale al 33% per le operazioni dell’anno 2026. Per dichiarare nel 2026 le operazioni del 2025, si applica ancora il 26%.

      Il calcolo della plusvalenza parte dal costo di acquisto documentato con elementi certi e precisi: in mancanza, il costo fiscale è considerato pari a zero. Se hai acquistato la stessa cripto in momenti diversi, nel regime dichiarativo l’Agenzia delle Entrate indica il metodo LIFO: si considerano vendute per prime le unità acquistate più di recente (circolare 30/E/2023, par. 3.2.1). Nel regime amministrato gli intermediari usano invece il costo medio ponderato delle cripto con la stessa denominazione. Il costo di carico determina quindi la plusvalenza imponibile.

      Importante: dal 1° gennaio 2025 non esiste più la soglia di esenzione di 2.000 euro. Qualsiasi plusvalenza, anche di pochi euro, è tassabile dal primo centesimo. Questo è uno degli errori più comuni nelle dichiarazioni recenti.

      Per approfondire come calcolare le plusvalenze da staking e altre attività di rendimento, leggi la nostra guida: Tassazione Staking e Lending Crypto 2026: Aliquote, Quadro RT e Dichiarazione.

      IVCA: l’imposta patrimoniale sulle criptovalute (2 per mille)

      L’IVCA funziona in modo simile all’IVAFE (l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere): entrambe colpiscono il semplice possesso di determinati asset, indipendentemente dal fatto che tu abbia guadagnato qualcosa o no.

      Le caratteristiche principali dell’IVCA nel 2026:

      • Aliquota: 2 per mille (0,2%) sul valore al 31 dicembre
      • Base imponibile: valore di mercato di tutte le cripto-attività detenute al 31/12, indipendentemente da dove sono custodite (exchange, wallet hardware, wallet software)
      • Nessuna soglia di esenzione legata al valore detenuto; l’imposta a debito, però, non si versa se non supera 12 euro
      • Credito d’imposta: se l’exchange estero ha già applicato un’imposta patrimoniale equivalente, puoi dedurla dall’IVCA italiana fino a concorrenza

      L’IVCA si versa tramite Modello F24, generalmente in sede di saldo IRPEF (30 giugno o proroga). Per i dettagli su scadenze e codici tributo F24, consulta il nostro articolo sulle scadenze del Modello Redditi PF 2026.

      Dati dall’exchange: cosa usare per compilare

      La DAC8 obbliga gli exchange a trasmettere i dati al Fisco (direttamente o tramite lo scambio tra autorità UE), ma non ti fornisce automaticamente un documento precompilato da allegare alla dichiarazione. Devi comunque scaricare tu stesso il report fiscale dalla tua piattaforma.

      Ogni exchange principale mette a disposizione una sezione dedicata ai report fiscali. Ecco come trovarla sulle piattaforme più usate:

      • Coinbase: Impostazioni → Imposte e conformità → Scarica report fiscale
      • Binance: Portafoglio → Cronologia transazioni → Genera report fiscale
      • Kraken: Cronologia → Esportazione → Seleziona anno 2025
      • Crypto.com: Profilo → Imposte → Esporta dati fiscali

      I report vengono generalmente in formato CSV e includono tutte le transazioni dell’anno con data, tipo di operazione, quantità, prezzo in euro al momento dell’operazione. Questi sono i dati che ti servono per compilare il Quadro RW e il quadro RT.

      Se hai usato più exchange o wallet in contemporanea, dovrai consolidare i dati di tutte le piattaforme. Per chi ha un portafoglio molto movimentato, esistono software specifici come Koinly, Blockpit o CoinTracking che aggregano automaticamente le transazioni da più fonti e generano il prospetto fiscale conforme alla normativa italiana.

      Per la guida alla dichiarazione specifica di Crypto.com, puoi consultare anche: Dichiarazione Redditi Crypto.com 2026: La Guida Completa.

      Il problema dei wallet self-custodial (non-custodial)

      Se detieni cripto-attività in un wallet personale (MetaMask, Ledger, Trezor, Trust Wallet) senza passare da un exchange, sei il tuo unico custodian. In questo caso non c’è nessun intermediario che trasmette dati alla DAC8, e l’onere della documentazione è interamente tuo.

      Per i wallet non-custodial devi:

      • Conservare la storia completa delle transazioni (puoi esportarla da Etherscan per i token ERC-20, da BTC explorer per Bitcoin, ecc.)
      • Ricostruire manualmente il costo di acquisto di ogni cripto, con documenti che lo provino (senza prova il costo fiscale è zero)
      • Documentare le date e i prezzi di ogni operazione

      Questa documentazione è fondamentale non solo per la dichiarazione, ma anche in caso di accertamento fiscale: se l’Agenzia delle Entrate ti chiede di dimostrare l’origine e il costo delle cripto, devi poterlo fare.

      Sanzioni per omessa dichiarazione nel 2026

      Con la DAC8 in vigore dal 2026, il rischio di essere scoperti in caso di omessa dichiarazione è significativamente più alto rispetto al passato. L’Agenzia delle Entrate riceverà i dati degli exchange europei e potrà incrociarli con le dichiarazioni presentate dai contribuenti.

      Le sanzioni per omessa dichiarazione del monitoraggio fiscale (mancata compilazione del Quadro RW) sono:

      • Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, se le cripto sono detenute in paesi non a fiscalità privilegiata
      • Dal 6% al 30% degli importi non dichiarati, se sono detenute in paesi considerati a rischio fiscale (lista nera)

      Per la mancata liquidazione dell’IVCA (non versamento dell’imposta patrimoniale):

      • Sanzione del 25% dell’imposta non versata se l’IVCA è dichiarata ma non versata (violazioni commesse dal 1° settembre 2024; prima era il 30%), oltre agli interessi moratori
      • Se l’IVCA non è nemmeno dichiarata, sanzione per dichiarazione infedele pari al 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro

      Per le plusvalenze non dichiarate (omessa compilazione del quadro RT):

      • Sanzione per dichiarazione infedele pari al 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro (violazioni commesse dal 1° settembre 2024; in precedenza dal 90% al 180%)
      • Possibile rilevanza penale oltre le soglie del D.Lgs. 74/2000: imposta evasa superiore a 100.000 euro per la dichiarazione infedele (con gli altri requisiti di legge), a 50.000 euro per la dichiarazione omessa

      Il ravvedimento operoso rimane disponibile anche nel 2026 per ridurre le sanzioni in caso di dichiarazione tardiva o integrativa. Prima lo fai, minore è la sanzione applicabile.

      FAQ: le domande più frequenti sul Quadro RW crypto

      Ho cripto sul conto corrente estero: devo compilare anche il Quadro RW tradizionale?

      Non esiste un quadro RW “tradizionale” separato: nel Modello Redditi PF le cripto-attività si indicano proprio nel Quadro RW, con il codice 21, nello stesso quadro in cui vanno conti correnti, immobili e altre attività detenute all’estero (ciascuna con il proprio codice). Nel 730 lo stesso ruolo lo svolge il quadro W. Se hai anche un conto corrente bancario all’estero, lo indichi in un rigo distinto dello stesso quadro. Puoi approfondire le differenze nel nostro articolo sul conto business con IBAN estero e obblighi RW.

      Con la DAC8, la dichiarazione precompilata includerà le cripto?

      Non ancora nel 2026. L’Agenzia delle Entrate riceverà i dati DAC8, ma al momento non li inserisce automaticamente nella dichiarazione precompilata 730 o Modello Redditi. Devi ancora compilare manualmente il Quadro RW (o il quadro W nel 730). È possibile che nelle dichiarazioni future (2027-2028) questi dati vengano pre-popolati automaticamente, ma per ora l’obbligo è interamente a carico del contribuente.

      Se ho perso soldi con le cripto (minusvalenza), devo comunque dichiarare?

      Sì, e anzi conviene farlo. Le minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze future per un periodo di 4 anni. Se non le dichiari, perdi questo vantaggio fiscale. Il quadro RT va compilato in ogni caso, sia in caso di guadagno che di perdita.

      Quanto costa l’aliquota sulle plusvalenze crypto nel 2026?

      Per le operazioni effettuate nel 2025 (da dichiarare nel 2026), l’aliquota è del 26%. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 in poi, l’aliquota sale al 33% (Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024). Eccezione: i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al regolamento MiCAR restano al 26%.

      Cosa succede se l’exchange chiude o viene hackerato e perdo tutto?

      È uno scenario purtroppo non teorico (vedi FTX nel 2022). Non esiste però una regola specifica né un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sulla deducibilità delle perdite dovute al fallimento o a un attacco hacker dell’exchange: la norma (art. 67, comma 1, lett. c-sexies, e art. 68, comma 9-bis, TUIR) disciplina le plusvalenze e le minusvalenze realizzate con rimborso, cessione o permuta e non prevede espressamente la perdita per furto o insolvenza. È quindi un caso da valutare con un professionista. In ogni caso conserva le comunicazioni ufficiali dell’exchange, l’estratto conto dell’ultimo giorno di operatività e l’eventuale denuncia.

      Posso fare il 730 o devo usare il Modello Redditi PF?

      Puoi usare anche il 730: dal 730/2024 le cripto-attività si dichiarano nel quadro W (monitoraggio e IVCA) e le plusvalenze nel quadro T. Il Modello Redditi PF, con i quadri RW e RT, serve se non hai i requisiti per il 730 (ad esempio se hai redditi da partita IVA). Per tutte le informazioni sulle scadenze e chi deve presentarlo, leggi: Modello Redditi PF 2026: Scadenze, Chi Deve Presentarlo e Come Compilarlo.


      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Hai dubbi sulla compilazione del Quadro RW per le tue criptovalute o vuoi un supporto professionale per la dichiarazione dei redditi? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione: puoi prenotare un appuntamento per ricevere assistenza personalizzata dalla nostra equipe di esperti fiscali. Chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

      Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:00:002026-10-13 23:57:13Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange
      CAF, CRIPTOVALUTE

      Dichiarazione Criptovalute 2026 Quadro RW: Staking, DeFi e NFT — Casi Complessi

      Dichiarazione redditi Criptovalute

      Hai Bitcoin, Ethereum o altri token in tasca, magari provenienti da staking, yield farming su protocolli DeFi o dalla vendita di NFT? Allora sai già che la dichiarazione dei redditi 2026 non è una passeggiata. Le guide generali spiegano il caso base: hai comprato cripto, le hai vendute, hai una plusvalenza, la dichiari nel Quadro W. Ma il mondo reale è molto più complicato.

      📚 Questo articolo fa parte della guida completa alla tassazione delle criptovalute 2026: aliquote, Quadro W e come dichiarare.

      In questo articolo affrontiamo i casi complessi che le guide base non coprono: staking, DeFi, NFT, wallet hardware non connessi a exchange registrati, cripto ereditate, swap tra token. Se hai dubbi su come muoverti, a fine articolo trovi come richiedere assistenza al CAF Centro Fiscale.

      Indice dei contenuti

      • Perché questo articolo è diverso dalle guide base
      • Quadro W (non più RW): cosa è cambiato e perché confonde
      • Staking: come dichiararlo nel 2026
      • DeFi: yield farming, liquidity pool e lending
      • NFT: quando si dichiarano e quando no
      • IVCA e monitoraggio fiscale: l’imposta patrimoniale sulle crypto
      • Sanzioni per omessa dichiarazione cripto
      • DAC8 2026: il fisco sa già tutto (o quasi)
      • Domande frequenti

      Perché questo articolo è diverso dalle guide base

      La maggior parte degli articoli on-line spiega il percorso classico: compri cripto su Coinbase o Binance → le rivendi → calcoli la plusvalenza → la scrivi nel Quadro W → paghi il 33%. Fine. Ma cosa succede se:

      • Hai ricevuto token dallo staking di ETH e non sai se sono redditi diversi o redditi da capitale?
      • Hai fornito liquidità a Uniswap o Curve e hai ricevuto LP token più commissioni?
      • Hai venduto un NFT che avevi creato tu (artista) oppure rivenduto come investitore?
      • Hai fatto uno swap ETH→USDC: è un’operazione imponibile anche se non hai incassato euro?
      • Hai cripto su un wallet hardware (Ledger, Trezor) che non è collegato ad alcun exchange?

      Questi sono i casi che affrontiamo qui, con riferimento alla normativa vigente (Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024) e alle posizioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

      Quadro W (non più RW): cosa è cambiato e perché confonde

      Prima di tutto, una confusione frequente: molti articoli (e molti contribuenti) continuano a parlare di Quadro RW per le criptovalute. Questo quadro è stato rinominato Quadro W dal 2023 (Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022). Il nome è cambiato ma la funzione è la stessa: monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero, o — nel caso delle cripto — delle attività virtuali.

      Il Quadro W del Modello Redditi PF (non nel 730) è obbligatorio per chi detiene cripto-attività con valore complessivo superiore a zero. Non c’è una soglia minima per il monitoraggio fiscale: anche se hai 10 euro di Bitcoin, tecnicamente dovresti dichiararli. E attenzione: dal 1° gennaio 2025 non esiste più nemmeno la vecchia franchigia di 2.000 euro sulle plusvalenze, abolita dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Ogni plusvalenza è tassata dal primo euro, e l’obbligo di monitoraggio nel Quadro W vale comunque per qualsiasi importo.

      Per approfondire la compilazione del Modello Redditi PF 2026 in generale, leggi la nostra guida completa al Modello Redditi PF 2026.

      QuadroCosa dichiaraDove
      W (sezione I)Monitoraggio: valore al 31/12 di tutte le cripto detenuteModello Redditi PF
      W (sezione II)IVCA: imposta patrimoniale 0,2% sul valore delle criptoModello Redditi PF
      W (sezione III)Plusvalenze e altri redditi realizzatiModello Redditi PF

      Staking: come dichiararlo nel 2026

      Lo staking consiste nel bloccare i tuoi token su una blockchain (es. Ethereum in Proof of Stake) o su una piattaforma centralizzata (es. Binance Earn) per ricevere in cambio una ricompensa periodica, solitamente sotto forma di nuovi token dello stesso tipo.

      Come sono tassate le ricompense da staking nel 2026?

      Dal 2026, le ricompense da staking rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono tassate come plusvalenze al 33% (aliquota introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026). Prima del 2026, l’aliquota era il 26%.

      Il valore imponibile delle ricompense di staking si calcola al momento della loro ricezione: se hai ricevuto 0,1 ETH di ricompensa il 15 marzo 2025, quando ETH valeva 3.000 euro, il valore da dichiarare è 300 euro. Quel valore diventa anche il tuo costo di acquisto (cost basis) per eventuali future vendite di quei token.

      Importante: i token ricevuti dallo staking si dichiarano anche nel Quadro W sezione I per il monitoraggio, indipendentemente dal fatto che siano stati venduti o meno.

      Staking su exchange vs staking on-chain: differenze pratiche

      Sul piano fiscale la distinzione tra staking su exchange centralizzato (Coinbase, Binance) e staking on-chain (direttamente sulla blockchain con wallet hardware) non cambia la tassazione. Cambia però la documentazione disponibile: gli exchange generano report fiscali automatici, mentre per lo staking on-chain dovrai tenere un registro manuale delle ricompense ricevute (data, quantità, valore in euro al momento della ricezione).

      DeFi: yield farming, liquidity pool e lending

      La DeFi (Decentralized Finance) è il mondo della finanza decentralizzata: protocolli come Uniswap, Aave, Compound, Curve che permettono di scambiare, prestare e guadagnare interessi su token senza intermediari bancari. Fiscalmente è uno dei territori più complessi.

      Swap tra token: è una vendita imponibile?

      Sì. Questa è una delle domande più frequenti e la risposta è sì: lo scambio (swap) di una cripto-attività con un’altra — per esempio da ETH a USDC, o da BTC a SOL — è fiscalmente assimilato a una vendita della prima e un acquisto della seconda. Se al momento dello swap hai una plusvalenza (il token che cedi vale più di quanto l’hai pagato), tale plusvalenza è imponibile al 33%, anche se non hai convertito nulla in euro.

      Esempio pratico: Hai acquistato 1 ETH a 2.000 euro nel 2024. A marzo 2025 lo swappi su Uniswap in USDC quando ETH vale 3.500 euro. Plusvalenza imponibile: 1.500 euro. Tassa dovuta per il 2025 (aliquota 26% vigente nel 2025): 390 euro.

      Liquidity pool e LP token

      Quando fornisci liquidità a un protocollo DeFi (es. depositi ETH e USDC in una pool di Uniswap v3), ricevi in cambio dei LP token (token di liquidità). Dal punto di vista fiscale:

      • Il deposito nella pool è considerato uno scambio: cedi ETH+USDC e ricevi LP token. Se i token depositati avevano una plusvalenza latente, questa si cristallizza al momento del deposito e diventa imponibile.
      • Le commissioni accumulate (i fee che la pool paga ai liquidity provider) sono redditi da dichiarare come redditi diversi.
      • Il ritiro dalla pool (ricevi ETH+USDC di ritorno e consegni gli LP token) è un’altra operazione imponibile se gli LP token hanno guadagnato valore.

      Questo significa che una singola operazione di fornitura e ritiro di liquidità può generare tre eventi imponibili distinti. La documentazione è fondamentale.

      Lending e borrowing DeFi

      Se presti i tuoi token su protocolli come Aave o Compound e ricevi interessi (sotto forma di token), questi interessi sono redditi imponibili al 33%. Se invece prendi a prestito cripto (borrowing) e le usi per fare trading, le eventuali plusvalenze sull’operazione di trading sono tassabili normalmente.

      Per un approfondimento sugli obblighi di comunicazione automatica dei dati degli exchange italiani ed europei, leggi il nostro articolo su DAC8 e criptovalute 2026.

      NFT: quando si dichiarano e quando no

      Gli NFT (Non-Fungible Token) sono stati ricondotti al perimetro delle cripto-attività a partire dal 2023 (L. 197/2022). Questo significa che si applicano le stesse regole delle criptovalute classiche, con alcune specificità importanti.

      NFT acquistato e rivenduto come investimento

      Se hai acquistato un NFT come investimento (es. un Bored Ape o un qualsiasi token ERC-721) e lo hai rivenduto a prezzo più alto, la plusvalenza è imponibile al 33% (dal 2026) dal primo euro, sommandosi alle altre plusvalenze da cripto-attività dell’anno. Si dichiara nella sezione III del Quadro W.

      NFT creato dall’artista e venduto

      Se sei un artista digitale che ha creato un NFT e lo vende, il trattamento fiscale è diverso: i proventi non sono una plusvalenza (non hai acquistato nulla), ma sono assimilabili a redditi da diritti d’autore o, se l’attività è abituale, a redditi d’impresa o di lavoro autonomo. In questo caso non si applica l’aliquota del 33% sulle plusvalenze ma l’IRPEF ordinaria, con le relative deduzioni previste per i diritti d’autore.

      Royalty da NFT

      Molti contratti NFT prevedono royalty automatiche all’artista originale ad ogni rivendita. Queste royalty sono anch’esse redditi imponibili e, a seconda della frequenza e del contesto, possono essere tassate come redditi diversi (se occasionali) o come redditi da lavoro autonomo (se abituali).

      Hai comprato cripto tramite Crypto.com? Puoi approfondire come gestire la dichiarazione specifica nella nostra guida alla dichiarazione redditi Crypto.com 2026.

      IVCA e monitoraggio fiscale: l’imposta patrimoniale sulle crypto

      Al di là delle plusvalenze, chi detiene cripto-attività deve fare i conti con l’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività). Si tratta di un’imposta patrimoniale analoga all’IVAFE sulle attività finanziarie estere.

      • Aliquota: 0,2% (2 per mille) del valore complessivo delle cripto-attività al 31 dicembre
      • Base imponibile: valore di mercato di tutte le cripto detenute al 31/12 (o al termine del periodo di possesso)
      • Dichiarazione: sezione II del Quadro W del Modello Redditi PF
      • Soglia esenzione versamento: se l’IVCA calcolata è inferiore a 12 euro non si versa (ma il quadro W va comunque compilato)

      Un errore comune: confondere l’aliquota IVCA (0,2% = 2 per mille) con l’aliquota sulle plusvalenze (33%). Sono due imposte completamente separate: l’IVCA è una patrimoniale annuale che si paga a prescindere da vendite o guadagni; il 33% si paga solo sulle plusvalenze realizzate.

      Un altro aspetto spesso dimenticato: il monitoraggio fiscale (sezione I del Quadro W) è obbligatorio anche se non hai realizzato alcuna plusvalenza e qualunque sia il valore delle tue cripto: l’obbligo di monitoraggio scatta per qualsiasi importo.

      Vuoi sapere come le criptovalute impattano anche sul calcolo dell’ISEE? Leggi il nostro articolo su ISEE 2026 e criptovalute.

      Sanzioni per omessa dichiarazione cripto

      Le conseguenze di non dichiarare le cripto-attività sono severe. L’Agenzia delle Entrate ha accesso crescente ai dati degli exchange (tramite DAC8 e altri meccanismi di scambio automatico di informazioni) e ha già condotto accertamenti nei confronti di contribuenti che non avevano dichiarato le proprie posizioni.

      ViolazioneSanzione
      Omessa dichiarazione monitoraggio fiscale (sezione I Quadro W)Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati
      IVCA non versata30% dell’imposta non versata + interessi
      Plusvalenze non dichiarateSanzioni elevate proporzionali all’imposta evasa; valuta il ravvedimento operoso prima di un accertamento

      Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente le violazioni prima che arrivi un accertamento, con sanzioni significativamente ridotte. Se hai anni fiscali pregressi non dichiarati (2023, 2024), contatta il CAF per valutare la strada migliore.

      DAC8 2026: il fisco sa già tutto (o quasi)

      Dal 2026 è in vigore la DAC8, la direttiva europea che obbliga gli exchange e i crypto-service provider con utenti europei a comunicare automaticamente i dati delle transazioni alle autorità fiscali dei rispettivi paesi. In Italia, questo significa che Binance, Coinbase, Crypto.com e gli altri exchange registrati nell’UE devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i tuoi dati: saldi, transazioni, conversioni, guadagni.

      Questo cambia radicalmente il rischio di omissione: fino a qualche anno fa, era difficile per il fisco ricostruire le posizioni cripto dei contribuenti. Dal 2026, gli exchange europei sono obbligati per legge a trasmettere queste informazioni. Chi non dichiara rischia di essere incrociato automaticamente con i dati dell’exchange.

      Leggi il nostro approfondimento su DAC8 e obblighi degli exchange nel 2026.

      Domande frequenti

      Se ho fatto solo swap tra cripto e non ho mai convertito in euro, devo dichiarare?

      Sì. Ogni swap tra cripto-attività diverse è considerato un’operazione imponibile. Non è necessario convertire in euro perché scatti l’obbligo fiscale: lo scambio ETH→USDC è fiscalmente una vendita di ETH.

      Ho solo 50 euro di Bitcoin su un wallet. Devo davvero compilare il Quadro W?

      Tecnicamente sì, l’obbligo di monitoraggio fiscale scatta per qualsiasi importo. In pratica, le sanzioni per omessa dichiarazione di importi bassissimi sono proporzionali all’importo stesso (3%-15%), quindi il rischio reale è molto contenuto. Tuttavia, per mettersi in regola, la compilazione è obbligatoria.

      Come calcolo il cost basis delle crypto acquistate in momenti diversi?

      Il metodo previsto dalla normativa italiana è il LIFO (Last In First Out): quando vendi, si considerano prima venduti gli acquisti più recenti. Questo è il metodo da applicare salvo diversa indicazione normativa futura.

      Ho ereditato cripto da un familiare deceduto. Come le dichiaro?

      Le cripto ereditate entrano nell’asse ereditario e vanno incluse nella dichiarazione di successione. Per l’erede, il costo di acquisto ai fini fiscali è il valore delle cripto al momento del decesso del de cuius. Eventuali plusvalenze future si calcolano partendo da quel valore, non dal costo originario pagato dal defunto.

      Ho cripto su un wallet hardware (Ledger, Trezor) non collegato a nessun exchange. Devo dichiararle?

      Sì. L’obbligo di monitoraggio fiscale e di pagamento dell’IVCA non dipende dal tipo di wallet: wallet hardware, software, exchange centralizzato o DeFi — tutte le cripto-attività di cui sei il beneficiario economico devono essere dichiarate nel Quadro W.

      La soglia di 2.000 euro vale per ogni cripto o in totale?

      La soglia di 2.000 euro non esiste più: è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 25, lett. a). Oggi ogni plusvalenza da cripto-attività è tassata dal primo euro (26% nel 2025, 33% dal 2026). Quando era in vigore, fino al 2024, la franchigia era comunque complessiva annua e non per singola cripto: si sommavano tutte le plusvalenze e minusvalenze dell’anno su tutte le cripto-attività.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


      Hai cripto complesse da dichiarare? Il CAF Centro Fiscale ti aiuta

      Staking, DeFi, NFT, wallet hardware, swap: il quadro normativo italiano sulle criptovalute è in evoluzione rapida e la gestione fai-da-te espone a rischi concreti di sanzioni. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti nella compilazione del Quadro W, nel calcolo delle plusvalenze e nell’IVCA, con aggiornamenti costanti alle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate.

      Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione specifica: analizzeremo le tue operazioni cripto e ti indicherà esattamente cosa dichiarare e come. Nessun prezzo fisso: il preventivo dipende dalla complessità della tua situazione.

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      Agosto 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-24 12:00:002026-10-13 23:24:59Dichiarazione Criptovalute 2026 Quadro RW: Staking, DeFi e NFT — Casi Complessi
      CAF, CRIPTOVALUTE

      Tassazione Criptovalute 2026: Aliquota al 33%, Quadro W e Come Dichiarare Bitcoin e Crypto

      Dichiarazione redditi Criptovalute

      La tassazione criptovalute 2026 ha subito un cambiamento significativo: dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze crypto sale al 33%, rispetto al 26% applicato fino al 2025. Se possiedi Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra cripto-attività, è fondamentale capire come dichiararle correttamente nel Quadro W del 730 o nel Quadro RW del Modello Redditi PF e quali sono i tuoi obblighi fiscali. In questa guida completa ti spieghiamo tutto quello che devi sapere: dalla nuova aliquota alla fine della franchigia di 2.000 euro, dall’IVCA alle sanzioni per chi non dichiara. Se hai bisogno di aiuto, il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella dichiarazione redditi crypto e può assisterti in ogni fase.

      Indice dei contenuti

      1. Nuova aliquota al 33% sulle plusvalenze crypto
      2. Franchigia 2.000 euro: abolita dal 2025
      3. Quadro W (730) e Quadro RW (Redditi PF): come compilarli
      4. Cosa va dichiarato: wallet, exchange, staking, airdrop, NFT
      5. IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività
      6. Come calcolare le plusvalenze (metodo LIFO)
      7. Exchange italiani vs esteri: obblighi diversi
      8. Sanzioni per crypto non dichiarate: 120% fissa
      9. Ravvedimento operoso per crypto non dichiarate
      10. Come il CAF può aiutarti
      11. Domande frequenti

      Nuova aliquota al 33% sulle plusvalenze crypto dal 2026

      La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1 commi 24-29) ha introdotto una modifica sostanziale alla tassazione delle criptovalute in Italia. A partire dal 1° gennaio 2026, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cripto-attività passa dal 26% al 33%.

      In parole semplici, se compri Bitcoin a 30.000 euro e li rivendi a 40.000 euro, la plusvalenza di 10.000 euro viene tassata al 33%. Questo significa che dovrai pagare 3.300 euro di imposte su quel guadagno, invece dei 2.600 euro che avresti pagato con la vecchia aliquota del 26%.

      Questa modifica si applica a tutte le cripto-attività come definite dall’art. 67 del TUIR, con una nozione analoga a quella del regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets): Bitcoin, Ethereum, altcoin, stablecoin denominate in valuta estera come USDT e USDC, token di utilità e qualsiasi altra rappresentazione digitale di valore basata su tecnologia a registro distribuito (blockchain). La nuova aliquota si inserisce nel quadro dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, che disciplina i redditi diversi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.

      Unica eccezione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro conformi al regolamento europeo MiCAR (Reg. UE 2023/1114) restano tassati al 26%, e le conversioni tra euro ed EMT in euro sono fiscalmente neutre, cioè non generano plusvalenze imponibili. Attenzione però: le stablecoin ancorate al dollaro come USDT e USDC non rientrano nell’eccezione e seguono l’aliquota generale del 33%.

      PeriodoAliquota plusvalenze cryptoNorma di riferimento
      Fino al 31/12/202526%Art. 67, c.1, lett. c-sexies TUIR
      Dal 01/01/202633% (aliquota generale)L. 207/2024 (Bilancio 2025), art. 1 c. 24
      Dal 01/01/2026 — EMT in euro conformi MiCAR26%Legge di Bilancio 2026

      Franchigia di 2.000 euro: abolita dal 2025

      Fino al 31 dicembre 2024 le plusvalenze da cripto-attività godevano di una franchigia di 2.000 euro annui: sotto quella soglia non si pagava l’imposta sostitutiva. Questa franchigia è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 comma 25, lett. a). Oggi, quindi, ogni plusvalenza è tassabile dal primo euro: al 26% per i guadagni realizzati nel 2025 e al 33% per quelli realizzati dal 2026.

      Attenzione a non confondere i piani: l’imposta sostitutiva colpisce solo le plusvalenze realizzate, non il valore totale delle tue criptovalute. Se possiedi Bitcoin per un valore di 50.000 euro ma non hai venduto nulla, non devi pagare l’imposta sostitutiva del 33%. Rimane comunque l’obbligo di dichiarazione nel Quadro W e il pagamento dell’IVCA (di cui parleremo più avanti).

      La base imponibile resta comunque il saldo netto annuale: se hai realizzato plusvalenze per 5.000 euro e minusvalenze per 4.000 euro, l’imposta sostitutiva si paga solo sul saldo di 1.000 euro. Le minusvalenze eccedenti possono essere portate in deduzione nei quattro periodi d’imposta successivi, a condizione che siano indicate nella dichiarazione dei redditi.

      Quadro W (730) e Quadro RW (Redditi PF): come compilarli per le criptovalute

      Il Quadro W del modello 730 (dal 730/2024) è la sezione dove devi indicare tutte le tue cripto-attività ai fini del monitoraggio fiscale e del calcolo dell’IVCA. Chi presenta il Modello Redditi PF (Persone Fisiche) usa invece il Quadro RW, che non è stato abolito: i due quadri svolgono la stessa funzione, ciascuno nel proprio modello di dichiarazione.

      Per compilare correttamente il Quadro W per le criptovalute, devi seguire questi passaggi:

      • Colonna 1 – Titolo di possesso: codice 1 se le crypto sono di tua proprietà
      • Colonna 3 – Codice individuazione bene: inserisci il codice 21, che identifica le cripto-attività
      • Colonna 4 – Codice Stato estero: per le cripto il codice non è obbligatorio, anche se sono custodite su un exchange estero
      • Colonna 6 – Criterio di valore: di norma 1 (valore di mercato)
      • Colonna 7 – Valore iniziale: il controvalore in euro delle criptovalute all’inizio dell’anno (o al primo giorno di detenzione)
      • Colonna 8 – Valore finale: il controvalore in euro al 31 dicembre (o alla fine della detenzione)
      • Colonna 10 – Giorni: i giorni di detenzione, che servono per l’IVCA
      • Colonna 12 – Credito d’imposta: eventuali imposte patrimoniali pagate all’estero sulle stesse cripto

      Se possiedi criptovalute su più exchange o wallet diversi, conviene compilare righi distinti del Quadro W, ad esempio uno per ciascun exchange o wallet; le istruzioni consentono anche di aggregare attività omogenee, conservando un prospetto di dettaglio. Ad esempio: un rigo per le crypto su Binance, un rigo per quelle su Kraken e un rigo per quelle nel tuo hardware wallet Ledger. Se la tua situazione include casi più complessi (staking su più protocolli, posizioni DeFi, NFT), abbiamo dedicato un approfondimento specifico alla compilazione del Quadro W per staking, DeFi e NFT nei casi più complessi.

      È importante sottolineare che il Quadro W va compilato anche se non hai venduto nulla durante l’anno. Il semplice possesso di cripto-attività nel corso dell’anno, anche se vendute prima del 31 dicembre, genera l’obbligo di monitoraggio fiscale, indipendentemente dall’importo.

      Cosa va dichiarato: wallet, exchange, staking rewards, airdrop e NFT

      Una delle domande più comuni riguarda cosa esattamente va dichiarato ai fini fiscali. La risposta è: praticamente tutto ciò che riguarda le cripto-attività. Vediamo nel dettaglio ogni fattispecie.

      Wallet e exchange centralizzati

      Tutte le criptovalute detenute su exchange centralizzati (Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, ecc.) e nei wallet personali (MetaMask, Ledger, Trezor, Trust Wallet, ecc.) vanno dichiarate nel Quadro W. Non importa se le hai acquistate con euro o ricevute in cambio di altre criptovalute: il controvalore al 31 dicembre va sempre indicato.

      Staking rewards

      Le ricompense da staking (ad esempio le ricompense per chi mette in staking Ethereum, Solana, Cardano, ecc.) rappresentano un reddito diverso da cripto-attività: la circolare AdE 30/E/2023 cita espressamente lo staking. I proventi da detenzione sono tassati per l’intero importo lordo, senza deduzioni (art. 68, c. 9-bis, TUIR), al 26% per il 2025 e al 33% dal 2026. La norma tassa i proventi “percepiti” nel periodo d’imposta, ma non chiarisce in modo esplicito se un reward ricevuto in crypto si considera percepito all’accredito o alla successiva conversione: è un punto da valutare con prudenza, caso per caso.

      Airdrop

      Gli airdrop sono distribuzioni gratuite di token da parte di progetti blockchain. Né la norma né la circolare 30/E li disciplinano in modo specifico: i token ricevuti vanno comunque indicati nel Quadro W (o RW), mentre il trattamento del ricevimento e il costo fiscale da attribuire ai token vanno valutati caso per caso. La successiva vendita contro euro genera una plusvalenza tassabile (33% dal 2026).

      NFT (Non-Fungible Token)

      Anche gli NFT rientrano nella definizione di cripto-attività e vanno dichiarati. Se acquisti un NFT a 1 ETH e lo rivendi a 3 ETH, la plusvalenza (convertita in euro) è tassabile. Il possesso di NFT va indicato nel Quadro W con il relativo controvalore al 31 dicembre. Per i dettagli su aliquote e casi particolari (collezioni, royalties, minting) leggi la guida NFT e tasse 2026.

      DeFi: lending, liquidity providing e yield farming

      Le attività di finanza decentralizzata (DeFi) come il lending (prestito di crypto), il liquidity providing (fornitura di liquidità a pool decentralizzati) e lo yield farming generano rendimenti che vanno dichiarati. In linea generale i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività sono redditi diversi tassati senza deduzioni (33% dal 2026), ma per le singole operazioni DeFi la prassi non fornisce indicazioni specifiche: il trattamento va verificato sul caso concreto. Anche i proventi da mining di criptovalute seguono regole specifiche (reddito diverso se attività occasionale, reddito d’impresa se professionale): li trovi spiegati nella guida mining criptovalute 2026.

      IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività (0,2% annuo)

      Oltre alla tassazione sulle plusvalenze, chi possiede criptovalute deve pagare l’IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività. Si tratta di un’imposta patrimoniale pari allo 0,2% annuo sul valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre di ogni anno (o al termine del periodo di detenzione, se inferiore all’anno).

      L’IVCA funziona in modo simile all’IVAFE (l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) e si calcola proporzionalmente ai giorni di detenzione.

      Esempio pratico: se al 31 dicembre 2026 possiedi criptovalute per un controvalore di 50.000 euro, l’IVCA dovuta sarà: 50.000 x 0,2% = 100 euro. Se hai detenuto le crypto solo per 6 mesi (dal 1° luglio al 31 dicembre), l’IVCA sarà proporzionata: 50.000 x 0,2% x 184/365 = 50,41 euro.

      L’IVCA si liquida nel Quadro W del 730 o nel Quadro RW del Modello Redditi PF e si versa tramite modello F24 con il codice tributo 1727 (per il saldo), 1728 (primo acconto) o 1729 (secondo acconto). È importante sapere che l’IVCA è dovuta anche se non hai venduto nulla: basta il semplice possesso delle criptovalute. Non va versata se l’importo dovuto non supera 12 euro e non è dovuta sulle cripto custodite da un intermediario italiano che applica l’imposta di bollo.

      ElementoDettaglio
      Aliquota IVCA0,2% annuo
      Base imponibileValore cripto-attività al 31/12
      Codice tributo saldo1727
      Codici tributo acconti1728 (primo) e 1729 (secondo)
      ProporzionamentoIn base ai giorni di detenzione

      Come calcolare le plusvalenze crypto (metodo LIFO)

      Il calcolo delle plusvalenze da criptovalute è uno degli aspetti più complessi della dichiarazione. La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo e il costo o valore di acquisto documentato. Se hai acquistato la stessa criptovaluta in momenti diversi, nel regime dichiarativo l’Agenzia delle Entrate indica il metodo LIFO (Last In, First Out): si considerano vendute per prime le unità acquistate più di recente (circolare 30/E/2023, par. 3.2.1).

      Solo nel regime amministrato, con un intermediario italiano, si usa il costo medio ponderato delle cripto con la stessa denominazione. Attenzione anche alle commissioni: per le cripto i costi inerenti all’acquisto e alla cessione non si sommano al costo e non riducono il corrispettivo (circolare 30/E/2023, par. 3.1). Facciamo un esempio concreto con il metodo LIFO.

      Supponiamo che Marco abbia effettuato i seguenti acquisti di Bitcoin nel corso degli anni:

      • Gennaio 2024: acquisto di 0,5 BTC a 35.000 euro (costo: 17.500 euro)
      • Giugno 2025: acquisto di 0,3 BTC a 55.000 euro (costo: 16.500 euro)
      • Marzo 2026: acquisto di 0,2 BTC a 80.000 euro (costo: 16.000 euro)

      Se Marco vende 0,4 BTC a settembre 2026 al prezzo di 90.000 euro (incasso: 36.000 euro), il calcolo con il metodo LIFO è:

      1. Si considerano venduti per primi gli 0,2 BTC di marzo 2026: 0,2 x 80.000 = 16.000 euro
      2. I restanti 0,2 BTC vengono dall’acquisto di giugno 2025: 0,2 x 55.000 = 11.000 euro
      3. Costo dei 0,4 BTC venduti: 16.000 + 11.000 = 27.000 euro
      4. Plusvalenza: 36.000 – 27.000 = 9.000 euro
      5. Imposta (33%): 9.000 x 33% = 2.970 euro

      In regime amministrato, con il costo medio ponderato (50.000 euro per BTC), il costo dei 0,4 BTC sarebbe di 20.000 euro e la plusvalenza di 16.000 euro. Come puoi notare, il criterio usato incide sul risultato: per questo è fondamentale avere una documentazione precisa di tutti gli acquisti, con date, quantità e prezzi. Se non riesci a dimostrare il costo di acquisto con elementi certi e precisi, il costo è considerato pari a zero (art. 68, comma 9-bis, TUIR), con la conseguenza di una plusvalenza pari all’intero incasso.

      Exchange italiani vs esteri: obblighi diversi

      La distinzione tra exchange italiani ed esteri è importante perché comporta obblighi dichiarativi diversi. Dal 2022 i prestatori di servizi in valuta virtuale che operano in Italia devono essere iscritti nel registro tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori); dal 30 dicembre 2024 si applica il regolamento europeo MiCAR, che richiede l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP), con un regime transitorio per gli operatori già registrati. Ai fini fiscali, però, conta soprattutto se le tue cripto sono custodite da un intermediario residente in Italia.

      Exchange e intermediari italiani

      Se le cripto sono custodite da un intermediario italiano, le regole cambiano:

      • L’intermediario applica l’imposta di bollo del 2 per mille e, in questo caso, l’IVCA non è dovuta
      • Se hai scelto il regime amministrato, l’intermediario applica l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze; altrimenti le plusvalenze vanno dichiarate da te nel quadro T del 730 o nel quadro RT del Modello Redditi PF
      • Il monitoraggio nel Quadro W (o RW) non è dovuto per le cripto affidate all’intermediario quando è lui ad applicare le imposte sui redditi; è dovuto se i redditi non sono stati tassati dall’intermediario (circ. AdE 30/E/2023)
      • L’intermediario ti fornisce la reportistica fiscale necessaria per la dichiarazione

      Exchange esteri

      Se utilizzi exchange esteri come Binance, Coinbase, Kraken o Crypto.com, gli obblighi sono maggiori:

      • Devi calcolare e versare l’IVCA autonomamente
      • Devi compilare il Quadro W (o RW); per le cripto il codice dello Stato estero non è obbligatorio
      • Devi dichiarare tutte le plusvalenze nel quadro T del 730 (sezione V) o nel quadro RT del Modello Redditi PF (sezione V-A)
      • Devi procurarti autonomamente tutta la documentazione (storico transazioni, report fiscali)

      Un aspetto importante riguarda i wallet personali (self-custody): se detieni crypto su un hardware wallet (Ledger, Trezor) o un software wallet (MetaMask, Trust Wallet), non c’è un intermediario. In questo caso, devi compilare il Quadro W senza indicare alcun codice Stato estero e calcolare autonomamente sia l’IVCA che le eventuali plusvalenze.

      Cosa succede se non dichiari le crypto: sanzione del 120%

      Non dichiarare le proprie criptovalute comporta rischi molto seri. Le sanzioni previste dalla normativa italiana sono particolarmente pesanti e possono trasformare un semplice inadempimento in un problema economico significativo.

      Ecco le principali sanzioni per omessa o infedele dichiarazione delle cripto-attività:

      ViolazioneSanzioneRiferimento normativo
      Dichiarazione dei redditi omessa120% fissa dell’imposta dovuta (minimo 250 euro); 75% se la dichiarazione è presentata spontaneamente con oltre 90 giorni di ritardo, prima di qualsiasi controlloArt. 1, c. 1 e 1-bis, D.Lgs. 471/1997, come modif. da D.Lgs. 87/2024
      Plusvalenze non indicate in una dichiarazione presentata (infedele)70% della maggiore imposta (minimo 150 euro)Art. 1, c. 2, D.Lgs. 471/1997, come modif. da D.Lgs. 87/2024
      Omessa compilazione Quadro W o RWDal 3% al 15% degli importi non dichiaratiArt. 5, c. 2, D.L. 167/1990
      Omessa compilazione Quadro W o RW (Paesi black list)Dal 6% al 30% degli importi non dichiaratiArt. 5, c. 2, D.L. 167/1990
      Omesso versamento IVCA25% dell’imposta non versata (30% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024)Art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997, come modif. da D.Lgs. 87/2024

      Facciamo un esempio concreto: se hai realizzato plusvalenze per 20.000 euro nel 2026 e non le dichiari, l’imposta dovuta è 6.600 euro (20.000 x 33%). La sanzione sarà di 7.920 euro (120% fissa di 6.600, dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi), per un totale di 14.520 euro tra imposta e sanzione, senza contare gli interessi. Se invece presenti spontaneamente la dichiarazione omessa con oltre 90 giorni di ritardo, prima di qualsiasi controllo, la sanzione scende al 75% dell’imposta (4.950 euro). Se le plusvalenze mancano in una dichiarazione presentata, la sanzione per infedele dichiarazione è del 70% (4.620 euro).

      È importante sapere che l’Agenzia delle Entrate ha sempre più strumenti per individuare i possessori di criptovalute. Gli operatori iscritti nel registro OAM trasmettono periodicamente all’OAM i dati sui clienti e sulle operazioni, consultabili dalle autorità. Inoltre, con la DAC8 (la direttiva europea sullo scambio automatico di informazioni) gli exchange raccolgono i dati degli utenti dal 1° gennaio 2026 e li comunicano entro il 30 giugno dell’anno successivo: la prima comunicazione arriverà entro il 30 giugno 2027 (D.Lgs. 194/2025, oggi art. 236 del D.Lgs. 141/2026). Per una panoramica completa delle conseguenze in caso di omessa dichiarazione, consulta la nostra guida dedicata alle sanzioni per crypto non dichiarate e al ravvedimento operoso.

      Ravvedimento operoso per crypto non dichiarate

      Se ti sei accorto di non aver dichiarato le tue criptovalute negli anni passati, non è troppo tardi per regolarizzare la tua posizione grazie al ravvedimento operoso. Questo strumento ti permette di sanare le violazioni pagando sanzioni significativamente ridotte, a patto che l’Agenzia delle Entrate non abbia ancora avviato un accertamento nei tuoi confronti.

      Con la dichiarazione integrativa, la sanzione per le plusvalenze non dichiarate è del 50% della maggiore imposta (art. 1, c. 2-bis, D.Lgs. 471/1997) e si riduce in base al momento della regolarizzazione (art. 13 D.Lgs. 472/1997):

      • Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: sanzione ridotta a 1/9 del minimo
      • Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo: sanzione ridotta a 1/8 del minimo (sul 50%, il 6,25% dell’imposta)
      • Oltre tale termine: sanzione ridotta a 1/7 del minimo
      • Dopo uno schema di atto o un verbale di constatazione: riduzioni minori (1/6, 1/5 o 1/4, secondo i casi)
      • IVCA dichiarata e non versata: sanzione del 25%, ridotta a 1/10 se paghi entro 30 giorni dalla scadenza e poi con le stesse frazioni

      Per il ravvedimento, devi presentare una dichiarazione integrativa (Modello Redditi PF) per ciascun anno in cui le cripto non sono state dichiarate, compilando il Quadro RW e il Quadro RT con tutti i dati delle tue cripto-attività. Se invece la dichiarazione non è mai stata presentata, dopo 90 giorni dalla scadenza non si può più usare l’integrativa: la dichiarazione tardiva presentata prima dei controlli comporta la sanzione del 75% delle imposte dovute. Oltre alla sanzione ridotta, dovrai versare le imposte dovute (imposta sostitutiva sulle plusvalenze + IVCA) e gli interessi legali calcolati giorno per giorno.

      La procedura è complessa e richiede di ricostruire tutti i movimenti crypto degli anni passati. Per questo motivo, è fortemente consigliato farsi assistere da un professionista o da un CAF specializzato che possa verificare la corretta compilazione e il calcolo delle imposte dovute. Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza specifica nella regolarizzazione delle posizioni crypto.

      Come il CAF Centro Fiscale può aiutarti con la dichiarazione crypto

      La dichiarazione delle criptovalute è uno degli adempimenti fiscali più complessi per i contribuenti italiani. Tra Quadro W o RW, Quadro RT, IVCA, calcolo del costo di acquisto e la moltitudine di operazioni possibili (trading, staking, airdrop, DeFi), è facile commettere errori che possono costare caro in termini di sanzioni.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine ha sviluppato un servizio dedicato alla dichiarazione delle cripto-attività che include:

      • Analisi del portafoglio crypto: esaminiamo le tue posizioni su tutti gli exchange e wallet per avere un quadro completo
      • Calcolo delle plusvalenze: ricostruiamo il costo di acquisto documentato con il metodo LIFO, partendo dallo storico delle transazioni
      • Compilazione del Quadro W o RW: inseriamo tutti i dati richiesti per il monitoraggio fiscale
      • Calcolo e versamento IVCA: determiniamo l’imposta dovuta e prepariamo il modello F24
      • Ravvedimento operoso: se hai anni non dichiarati, gestiamo la regolarizzazione con sanzioni ridotte
      • Consulenza personalizzata: rispondiamo a tutte le tue domande sulla tassazione crypto

      Per preparare la dichiarazione, ti chiederemo di fornirci gli estratti conto o report fiscali dei tuoi exchange (Binance, Coinbase, Kraken, ecc.) e le informazioni sui wallet personali. Molti exchange offrono la possibilità di scaricare report fiscali specifici per l’Italia: il nostro team ti guiderà nell’estrazione di questi documenti. Scopri anche la nostra guida sull’ISEE e criptovalute per capire a che punto è l’inserimento delle crypto nell’indicatore ISEE (la norma c’è, il decreto attuativo non ancora).

      Domande frequenti sulla tassazione criptovalute 2026

      Quando entra in vigore l’aliquota al 33% sulle crypto?

      L’aliquota del 33% si applica alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 in poi. Per le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2025, resta valida l’aliquota del 26%. Attenzione: fa fede la data in cui hai effettuato la vendita o lo scambio, non la data in cui hai acquistato la criptovaluta.

      Devo dichiarare le crypto anche se non ho venduto nulla?

      Sì, il semplice possesso di criptovalute nel corso dell’anno genera l’obbligo di compilare il Quadro W del 730 (o il Quadro RW del Modello Redditi PF) per il monitoraggio fiscale. Inoltre, dovrai versare l’IVCA (0,2% sul valore). Non dovrai invece pagare l’imposta sostitutiva del 33% perché non hai realizzato plusvalenze.

      Le minusvalenze crypto si possono dedurre?

      Sì, le minusvalenze da cripto-attività possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze dello stesso anno. Se il saldo è negativo (più perdite che guadagni), la minusvalenza eccedente può essere riportata nei 4 anni fiscali successivi per compensare future plusvalenze. È fondamentale indicarle nella dichiarazione dei redditi.

      Come dichiaro le crypto nel 730?

      Dal 730/2024 le cripto-attività si possono dichiarare direttamente nel 730: il possesso va nel Quadro W (monitoraggio fiscale e IVCA) e, dal 730/2025, le plusvalenze nel Quadro T. Chi presenta il Modello Redditi PF usa invece i quadri RW e RT. Il CAF Centro Fiscale può gestire entrambe le dichiarazioni per te.

      Gli scambi tra criptovalute sono tassati?

      Dipende. Dal 2023 lo scambio tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni (ad esempio da Bitcoin a Ethereum) non è fiscalmente rilevante: la cripto ricevuta prende il costo fiscale di quella ceduta (art. 67, c. 1, lett. c-sexies, TUIR; circ. AdE 30/E/2023). È invece tassabile la permuta tra cripto con funzioni diverse, come l’acquisto di un NFT con una criptovaluta o la conversione in un e-money token (stablecoin rimborsabile al valore nominale, ad esempio USDC): in questi casi la plusvalenza è soggetta all’aliquota del 33% dal 2026, dal primo euro.

      Quanto pago di tasse se ho guadagnato 10.000 euro con le crypto nel 2026?

      Se le tue plusvalenze nette (guadagni meno perdite) sono di 10.000 euro nel 2026, l’imposta sostitutiva si calcola sull’intero importo: 10.000 x 33% = 3.300 euro. Non c’è alcuna franchigia da sottrarre: la vecchia soglia di esenzione di 2.000 euro è stata abolita dal 1° gennaio 2025 (L. 207/2024). A questo si aggiunge l’IVCA (0,2% sul valore delle crypto al 31/12). Il totale delle imposte dipende quindi anche dal valore complessivo delle criptovalute detenute.

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        Agosto 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-24 10:00:002026-10-13 23:52:49Tassazione Criptovalute 2026: Aliquota al 33%, Quadro W e Come Dichiarare Bitcoin e Crypto
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