NOTIZIEColf e Badanti, Permesso per Visita Medica: Quante Ore Sono Pagate?Molte famiglie che impiegano una colf o una badante si chiedono cosa succede quando la lavoratrice domestica deve assentarsi per una visita medica: l’ora persa va pagata? Serve un giustificativo? Il tema torna periodicamente d’attualità perché il CCNL Lavoro Domestico disciplina la materia in modo preciso, ma con distinzioni che spesso vengono confuse, soprattutto tra permesso per visita medica e assenza per malattia vera e propria.Capire la differenza tra permesso retribuito e permesso non retribuito, e sapere quante ore spettano a seconda che la lavoratrice sia convivente o non convivente, è fondamentale sia per il datore di lavoro sia per la colf o la badante stessa, per evitare contestazioni in busta paga.Indice dei contenutiCosa dice il CCNL sul permesso per visita medica colf e badantiPermesso retribuito o non retribuito? Le regole del CCNLColf conviventi e non conviventi: le differenze nelle oreCome si giustifica l’assenza per la visita medicaPermesso o malattia: qual è la differenzaDomande frequenti sul permesso visita medica per colf e badantiCosa dice il CCNL sul permesso per visita medica colf e badantiIl Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico prevede, tra i permessi individuali retribuiti riconosciuti alla colf e alla badante, anche quello per visite mediche documentate. Non si tratta però di un permesso illimitato: il contratto stabilisce un monte ore annuo entro il quale la lavoratrice può assentarsi dal servizio mantenendo la retribuzione, a condizione che l’appuntamento medico si sovrapponga, anche solo in parte, all’orario di lavoro concordato.Un aspetto spesso trascurato è che questo monte ore non è dedicato esclusivamente alle visite mediche: nello stesso plafond rientrano, per i lavoratori extracomunitari, anche le ore necessarie per le pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno e per il ricongiungimento familiare. Chi utilizza parte delle ore per una visita medica, quindi, riduce la disponibilità residua per le altre finalità previste nello stesso anno. Permesso retribuito o non retribuito? Le regole del CCNLLa regola generale è che la visita medica documentata rientra tra i permessi retribuiti, ma solo entro il monte ore annuo stabilito dal CCNL e solo se debitamente giustificata. Superato quel limite, oppure in assenza di documentazione idonea, l’assenza per motivi sanitari non urgenti può essere trattata come permesso non retribuito, previo accordo tra le parti, oppure recuperata con modalità concordate con il datore di lavoro.È importante ricordare che il permesso copre in linea di massima il tempo necessario per raggiungere la struttura sanitaria, effettuare la prestazione e rientrare al lavoro, non un’intera giornata, salvo che la natura dell’esame o della visita specialistica richieda oggettivamente più tempo. Per chi si occupa anche di altre pratiche fiscali e assistenziali legate alla famiglia, come i permessi Legge 104 a ore, vale la pena ricordare che si tratta di istituti distinti, con normative e finalità differenti rispetto al permesso per visita medica del lavoro domestico. Colf conviventi e non conviventi: le differenze nelle oreIl CCNL Lavoro Domestico distingue in modo netto tra lavoratori conviventi e non conviventi, e questa distinzione incide anche sul numero di ore di permesso retribuito riconosciute ogni anno. In generale, alle badanti e colf conviventi con orario normale spetta un monte ore annuo più ampio rispetto a chi lavora con orario ridotto o non convive con la famiglia datrice di lavoro.Lavoratori conviventi a orario normale: 16 ore annue, utilizzabili per visite mediche documentate, pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare.Lavoratori conviventi con orario ridotto (i casi previsti dall’art. 14, comma 2 del CCNL, con orario settimanale di 30 ore): 12 ore annue.Lavoratori non conviventi con orario non inferiore a 30 ore settimanali: 12 ore annue.Lavoratori non conviventi con orario inferiore a 30 ore settimanali: le 12 ore vengono riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro effettivamente prestato.Queste misure sono fissate dall’articolo 19 del CCNL Lavoro Domestico, che riconosce i permessi individuali retribuiti per visite mediche documentate a condizione che l’appuntamento coincida, anche solo parzialmente, con l’orario di lavoro. Resta comunque buona prassi verificare il testo del CCNL in vigore al momento della richiesta, o confrontarsi con il proprio consulente, perché eventuali rinnovi contrattuali possono modificare questi valori. Come si giustifica l’assenza per la visita medicaPerché l’assenza venga riconosciuta e retribuita, la colf o la badante deve fornire al datore di lavoro un giustificativo della visita medica: in genere è sufficiente un’attestazione della struttura sanitaria o dello specialista che indichi data e orario dell’appuntamento. Non è quasi mai richiesto un certificato con diagnosi dettagliata, anche per tutelare la privacy della lavoratrice.È buona prassi che il datore di lavoro chieda con un minimo di anticipo la comunicazione della visita, salvo urgenze, così da organizzare l’assistenza alla persona anziana o alla gestione della casa durante l’assenza. Conservare la documentazione delle ore di permesso utilizzate durante l’anno, sia da parte del datore di lavoro sia da parte della lavoratrice, aiuta a evitare contestazioni sul monte ore residuo disponibile. Permesso o malattia: qual è la differenzaUn punto che genera spesso confusione riguarda il confine tra permesso per visita medica e malattia. Se la visita si conclude con la sola prestazione sanitaria e la lavoratrice rientra regolarmente al lavoro, si applica la disciplina del permesso, con il relativo monte ore annuo. Se invece dalla visita scaturisce un certificato medico di malattia, con conseguente prognosi di riposo, da quel momento si applica la diversa disciplina contrattuale della malattia, che prevede regole proprie su conservazione del posto e retribuzione in base all’anzianità di servizio.In pratica, il tempo dedicato esclusivamente alla visita resta permesso; l’eventuale periodo di malattia successivo, coperto da certificato, segue le regole della malattia e non va confuso con il monte ore dei permessi. Questa distinzione è rilevante anche a livello di gestione della busta paga da parte del datore di lavoro domestico, che deve applicare la voce corretta per ciascuna assenza. Domande frequenti sul permesso visita medica per colf e badantiIl permesso per visita medica di colf e badanti è sempre pagato?È pagato entro il monte ore annuo di permessi retribuiti previsto dal CCNL Lavoro Domestico, a condizione che la visita sia documentata e si sovrapponga all’orario di lavoro. Oltre quel limite, l’assenza può essere considerata permesso non retribuito, salvo diverso accordo tra le parti.Colf e badanti conviventi hanno più ore di permesso rispetto alle non conviventi?Sì. L’art. 19 del CCNL riconosce un monte ore differenziato in base alla convivenza e all’orario di lavoro: 16 ore annue per i conviventi a orario normale, 12 ore annue per i conviventi con orario ridotto ex art. 14, comma 2 e per i non conviventi con almeno 30 ore settimanali, con riproporzionamento sotto le 30 ore settimanali.Cosa deve consegnare la badante al datore di lavoro per giustificare la visita medica?Di norma è sufficiente un’attestazione della struttura sanitaria o dello specialista con data e orario dell’appuntamento, senza necessità di indicare la diagnosi, per tutelare la riservatezza della lavoratrice.Se dalla visita medica esce un certificato di malattia, cosa cambia?Da quel momento non si applica più la disciplina del permesso, ma quella della malattia prevista dal CCNL, con regole specifiche su conservazione del posto e retribuzione in base all’anzianità di servizio della colf o della badante.Il monte ore di permesso per visita medica si azzera ogni anno?Sì, si tratta di un monte ore annuo che non si accumula da un anno all’altro: le ore non utilizzate nell’anno di riferimento non sono trasferibili all’anno successivo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 09:43:292026-09-27 08:54:08Colf e Badanti, Permesso per Visita Medica: Quante Ore Sono Pagate?
NOTIZIESpese condominiali eredi condomino moroso: chi paga i debiti?Quando un condòmino muore lasciando spese condominiali non pagate, la domanda che si pongono in molti è una sola: il condominio può chiedere le spese condominiali agli eredi del condomino moroso? La risposta, in linea generale, è sì, ma con alcune regole precise che riguardano il modo in cui viene accettata l’eredità e la ripartizione del debito tra gli eredi. Capire questi meccanismi è importante sia per chi amministra un condominio sia per chi si trova, spesso all’improvviso, a dover gestire l’eredità di un parente.Il debito condominiale non scompare con la morte del debitore: entra a far parte del patrimonio ereditario, esattamente come un mutuo o un altro debito personale. Per questo motivo il condominio conserva il diritto di recuperare quanto dovuto, rivolgendosi a chi succede al defunto nella titolarità dell’immobile.Indice dei contenutiCosa succede ai debiti condominiali quando il condomino muoreSpese condominiali eredi condomino moroso: quota o solidarietà?Accettazione, beneficio d’inventario e rinuncia all’ereditàCome il condominio recupera le spese non pagate dagli erediCosa succede ai debiti condominiali quando il condomino muoreAlla morte di un condòmino, l’appartamento e tutti i suoi obblighi passano agli eredi attraverso la successione. Tra questi obblighi rientrano anche le spese condominiali non versate, comprese le rate arretrate, gli oneri straordinari deliberati dall’assemblea e, in alcuni casi, anche gli interessi di mora maturati nel tempo.Nel periodo che intercorre tra il decesso e la divisione ereditaria, gli eredi si trovano in una situazione di comunione: sono cioè comproprietari dell’immobile insieme, in attesa che il patrimonio venga formalmente ripartito. Questo aspetto è rilevante perché incide sul modo in cui vengono gestite le spese maturate dopo la morte del condomino, diverse da quelle già esistenti prima del decesso.Chi si occupa della gestione di un immobile ereditato, magari concesso in locazione, dovrebbe inoltre valutare con attenzione anche gli aspetti fiscali legati alla manutenzione: su questo tema può essere utile consultare il nostro approfondimento sulla manutenzione degli immobili in locazione e la detrazione IVA. Spese condominiali eredi condomino moroso: quota o solidarietà?Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio la ripartizione del debito tra più eredi. Molti pensano che, come accade tra condòmini attualmente proprietari dello stesso appartamento, la responsabilità sia sempre solidale, cioè che il condominio possa chiedere l’intero importo a uno solo degli eredi. In realtà, per i debiti ereditari maturati prima della morte del condomino, la regola generale prevista dal Codice civile (in particolare dagli articoli 752 e 754 c.c.) è diversa.Secondo questi principi, gli eredi rispondono dei debiti del defunto ciascuno nella misura corrispondente alla propria quota ereditaria, e non in solido per l’intero. In pratica, se una persona lascia tre eredi con quote uguali, ciascuno risponderà per un terzo del debito condominiale accumulato, salvo che il testatore non abbia stabilito diversamente. Questo significa che il condominio, quando si rivolge agli eredi per le spese non pagate dal condomino deceduto, deve normalmente ripartire la richiesta tra tutti gli eredi in proporzione alle rispettive quote.Diverso è invece il discorso per le spese maturate dopo il decesso, quando gli eredi sono già comproprietari dell’immobile in regime di comunione ereditaria: in questo caso, secondo l’orientamento costante della Cassazione, i comproprietari della stessa unità immobiliare rispondono in solido verso il condominio per gli oneri condominiali, in base al principio generale dell’art. 1294 c.c. (solidarietà presunta tra più condebitori), salvo poi regolare i rapporti interni tra coeredi in proporzione alle quote. Accettazione, beneficio d’inventario e rinuncia all’ereditàPer capire fino a che punto un erede risponde delle spese condominiali del condomino moroso defunto, bisogna guardare anche al modo in cui l’eredità viene accettata. Non è un dettaglio secondario: la scelta compiuta dall’erede può cambiare radicalmente la sua esposizione economica.Accettazione pura e semplice: l’erede risponde dei debiti ereditari, comprese le spese condominiali arretrate, anche con il proprio patrimonio personale, sempre nei limiti della propria quota ereditaria.Accettazione con beneficio d’inventario: l’erede risponde dei debiti del defunto solo entro il valore dei beni effettivamente ricevuti in eredità, senza intaccare il proprio patrimonio personale. È una scelta prudente quando si teme che i debiti superino l’attivo ereditario.Rinuncia all’eredità: chi rinuncia formalmente non acquisisce alcun diritto sull’immobile e, di conseguenza, non risponde dei debiti condominiali collegati a quella proprietà, che ricadranno sugli altri chiamati all’eredità.Queste differenze mostrano perché, prima di accettare un’eredità che comprende un immobile con spese condominiali arretrate, sia importante verificare con attenzione la situazione debitoria complessiva. Una valutazione superficiale può portare a rispondere di debiti ben più consistenti del previsto, soprattutto se il condominio o altri creditori si fanno avanti solo in un secondo momento. Come il condominio recupera le spese non pagate dagli erediSul piano pratico, il condominio non deve attendere la conclusione della successione per agire. L’amministratore, una volta approvato il rendiconto e verificata la morosità, può richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi del condomino defunto, secondo le procedure previste dalle norme sul condominio (art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Il decreto ingiuntivo è uno strumento che consente di ottenere rapidamente un titolo per il recupero delle somme dovute, senza dover affrontare un lungo processo ordinario.Naturalmente, prima di agire, il condominio deve individuare correttamente chi sono gli eredi e in che modo hanno accettato l’eredità: se qualcuno ha rinunciato, non potrà essere destinatario della richiesta; se qualcuno ha accettato con beneficio d’inventario, la sua responsabilità sarà comunque limitata al valore dei beni ricevuti. Per questo motivo, nella prassi, gli amministratori di condominio spesso richiedono una visura o una dichiarazione di successione per capire come muoversi correttamente nei confronti degli aventi diritto.Va inoltre ricordato che, in presenza di più eredi, il condominio dovrà normalmente frazionare la richiesta in base alla quota di ciascuno, evitando di pretendere l’intero debito da un solo erede per le somme maturate prima della morte del condomino. Questo aspetto tutela chi eredita solo una piccola parte dell’immobile da richieste sproporzionate rispetto alla propria posizione ereditaria. Domande frequenti sulle spese condominiali e gli eredi del condomino morosoIl condominio può chiedere le spese condominiali agli eredi del condomino moroso?Sì, i debiti condominiali fanno parte del patrimonio ereditario e il condominio può richiederli agli eredi, generalmente in proporzione alla quota ereditaria di ciascuno.Ogni erede risponde per l’intero debito condominiale o solo per la propria quota?Per i debiti maturati prima della morte del condomino, la regola generale prevede una responsabilità in proporzione alla quota ereditaria, non solidale per l’intero importo.Rinunciare all’eredità evita di dover pagare le spese condominiali arretrate?Sì, chi rinuncia formalmente all’eredità non acquisisce l’immobile e non risponde dei relativi debiti condominiali, che ricadranno sugli altri eredi o, in assenza di altri chiamati, seguiranno le regole previste per l’eredità vacante.Cosa cambia con l’accettazione con beneficio d’inventario?Con il beneficio d’inventario l’erede risponde dei debiti del defunto, comprese le spese condominiali, solo entro il valore dei beni ricevuti in eredità, senza rischiare il proprio patrimonio personale.Il condominio può ottenere un decreto ingiuntivo contro gli eredi?Sì, l’amministratore può richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi del condomino deceduto per recuperare le spese condominiali non pagate, una volta individuati correttamente i soggetti responsabili e le rispettive quote.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 09:30:452026-09-27 08:43:16Spese condominiali eredi condomino moroso: chi paga i debiti?
NOTIZIERottamazione Cartelle e Prescrizione: la Domanda Interrompe i Termini, Non li CancellaChi ha vecchie cartelle esattoriali e sta valutando se aderire a una rottamazione pensa spesso di poter avere il meglio di entrambi i mondi: rateizzare il debito e, se le cose si mettono male, eccepire comunque la prescrizione sugli anni più vecchi. Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio smonta questa convinzione. La domanda di rottamazione cartelle non sospende né azzera la prescrizione a favore del contribuente: al contrario, la interrompe e fa ripartire da zero il termine a favore del Fisco. Un aspetto tecnico ma con conseguenze molto concrete per chi ha cartelle datate e non ha ancora deciso come muoversi.La pronuncia, la n. 3678/2026 depositata il 10 giugno 2026, riguarda un caso specifico legato al bollo auto, ma il principio affermato dai giudici vale in generale per qualsiasi domanda di definizione agevolata presentata all’Agente della riscossione. Vediamo cosa è successo e perché la questione riguarda potenzialmente moltissimi contribuenti.Indice dei contenutiIl caso concreto: bollo auto 2015 e rottamazione nel 2019Perché la domanda di rottamazione interrompe la prescrizioneLe clausole di riserva sui moduli di adesione non proteggonoLa sospensione Covid allunga ulteriormente i terminiLe conseguenze pratiche: spese di giudizio e lezione per i contribuentiDomande frequenti su rottamazione cartelle e prescrizioneIl caso concreto: bollo auto 2015 e rottamazione nel 2019Alla base della vicenda c’è una cartella per il mancato pagamento della tassa automobilistica, il cosiddetto bollo auto, relativa all’anno d’imposta 2015. Nell’aprile del 2019 la contribuente aveva presentato istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle, sperando così di chiudere la partita con il Fisco a condizioni agevolate.Qualche tempo dopo, però, è arrivata un’intimazione di pagamento. A quel punto la contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che il debito fosse ormai prescritto: il bollo auto, infatti, si prescrive in tre anni se nel frattempo l’ente creditore non compie atti validi che interrompano il decorso del termine. Secondo la sua tesi, dal 2015 al momento dell’intimazione erano passati più di tre anni senza che fosse successo nulla di rilevante.La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio ha respinto questa ricostruzione. Secondo i giudici, un evento interruttivo in realtà c’era stato eccome: proprio la domanda di adesione alla rottamazione presentata nel 2019. Perché la domanda di rottamazione interrompe la prescrizioneIl cuore del ragionamento della Corte riguarda l’articolo 2944 del Codice Civile, che disciplina il riconoscimento di debito come causa di interruzione della prescrizione. In parole semplici: se un debitore compie un atto che dimostra di essere consapevole di dovere ancora del denaro, il termine di prescrizione si azzera e riparte da capo, esattamente come se il debito fosse appena sorto.Presentare domanda di rottamazione cartelle, secondo i giudici, equivale proprio a questo: è un atto con cui il contribuente chiede di pagare a condizioni agevolate un debito che, implicitamente, riconosce come esistente. Non serve una dichiarazione esplicita del tipo “riconosco di dovere questa somma”: basta la volontà consapevole di aderire a una misura che presuppone l’esistenza del debito stesso.La sentenza richiama sul punto alcuni precedenti della Corte di Cassazione, tra cui le pronunce n. 19866/2025, n. 9221/2024 e n. 37389/2022, secondo cui il riconoscimento di debito è un atto giuridico non recettizio. Tradotto: non ha bisogno di essere comunicato o accettato da nessuno per produrre effetti, è sufficiente che venga compiuto con consapevolezza. Di conseguenza, dal momento in cui il contribuente presenta la domanda di adesione all’ente della riscossione, il termine di prescrizione della cartella riparte per intero, come se gli anni precedenti non fossero mai trascorsi.Chi ha già aderito a una rottamazione e conserva ancora cartelle di anni lontani dovrebbe quindi ricalcolare con attenzione i termini, magari facendosi assistere per capire da quando decorre davvero il nuovo periodo. Un discorso simile vale anche per la rottamazione delle cartelle comunali, dove si applicano meccanismi di adesione con effetti analoghi sul piano civilistico. Le clausole di riserva sui moduli di adesione non proteggonoMolti contribuenti, per prudenza, aggiungono ai moduli di adesione formule del tipo “con riserva di contestare in giudizio” o barrano caselle prestampate con clausole simili, convinti così di mettersi al riparo da eventuali contestazioni future. La sentenza chiarisce che questa strategia non funziona per evitare l’effetto interruttivo della prescrizione.Secondo la Corte, l’effetto interruttivo scatta comunque, indipendentemente dalla presenza di riserve scritte a mano o prestampate. Ciò che conta, ai fini dell’articolo 2944 del Codice Civile, non è l’assenza di riserve, ma il fatto stesso che il contribuente abbia scelto volontariamente e consapevolmente di aderire a una misura di definizione agevolata che presuppone l’esistenza del debito. Una clausola di stile aggiunta sul modulo non cambia la sostanza di questo comportamento.In pratica, chi firma una domanda di rottamazione con la convinzione di “salvarsi” tramite una riserva scritta a margine rischia di scoprire, anni dopo, che quella riserva non ha avuto alcun effetto pratico davanti ai giudici tributari. La sospensione Covid allunga ulteriormente i terminiNel calcolo dei termini, la Corte ha valorizzato anche un altro elemento spesso dimenticato: la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza della riscossione disposta durante l’emergenza sanitaria dal decreto legge 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia.In sostanza, per un determinato periodo legato all’emergenza Covid, i giorni non si conteggiano ai fini del decorso del termine triennale di prescrizione del bollo auto. Questo significa che, oltre all’interruzione prodotta dalla domanda di rottamazione, il conteggio complessivo dei tempi a disposizione dell’Agente della riscossione risulta ulteriormente allungato dal periodo di sospensione pandemica.Per chi deve fare i conti con cartelle relative al periodo 2015-2020 circa, questo doppio effetto (interruzione da adesione più sospensione Covid) può cambiare significativamente le valutazioni su cosa sia davvero prescritto e cosa no. Anche eventuali vizi di notifica della cartella di pagamento vanno valutati insieme a questi elementi, perché il quadro complessivo dei termini non dipende da un solo fattore. Le conseguenze pratiche: spese di giudizio e lezione per i contribuentiLa contribuente, oltre a vedersi respingere il ricorso, ha chiesto anche una riduzione delle spese di giudizio, sostenendo che il valore della causa fosse modesto: il bollo auto originario ammontava infatti a circa 181 euro. La Corte ha respinto anche questa richiesta, chiarendo che il valore di riferimento per il calcolo delle spese legali non è il solo tributo originario, ma l’intero importo dell’intimazione di pagamento impugnata, comprensivo di interessi, sanzioni e accessori maturati nel tempo.Il risultato pratico è stato doppiamente sfavorevole per la contribuente: non solo il ricorso è stato respinto e il debito confermato come non prescritto, ma è arrivata anche la condanna al pagamento delle spese del primo grado, più ulteriori 300 euro per il grado d’appello.La vicenda offre un insegnamento chiaro a chiunque stia valutando l’adesione a una rottamazione delle cartelle: si tratta di una scelta che va ponderata con attenzione, perché non è priva di effetti collaterali sul piano giuridico. Aderire per convenienza economica, pensando poi di poter comunque contestare il debito invocando la prescrizione, è una strategia che la giurisprudenza più recente ha reso decisamente più rischiosa. Domande frequenti su rottamazione cartelle e prescrizioneChi ha già aderito alla rottamazione può ancora eccepire la prescrizione sui debiti precedenti?In linea generale no, non per gli anni coperti dalla domanda di adesione. Secondo la sentenza n. 3678/2026, la domanda di rottamazione cartelle costituisce un implicito riconoscimento di debito che interrompe la prescrizione e la fa ripartire da zero. Chi ha aderito difficilmente potrà quindi sostenere, per gli stessi importi, che il debito fosse già prescritto al momento della domanda.Le clausole di riserva scritte sui moduli di adesione servono a qualcosa?Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, no: le clausole del tipo “con riserva di contestare in giudizio” aggiunte a mano o prestampate sui moduli non impediscono l’effetto interruttivo della prescrizione. Ciò che conta è l’atto in sé di aderire consapevolmente alla definizione agevolata, non la presenza di riserve formali.Da quando riparte il nuovo termine di prescrizione dopo la domanda di rottamazione?Il nuovo termine decorre dalla data di presentazione della domanda di adesione alla rottamazione all’ente della riscossione. Da quel momento il conteggio riparte per intero, come se il debito fosse sorto in quel preciso istante, e a questo si possono aggiungere eventuali periodi di sospensione previsti dalla legge, come quello legato all’emergenza Covid.Cosa c’entra la sospensione Covid con la prescrizione delle cartelle?Il decreto legge 18/2020 (decreto Cura Italia) ha sospeso per un determinato periodo i termini di prescrizione e decadenza legati alla riscossione. I giorni compresi in quel periodo non vengono conteggiati nel calcolo del termine triennale, allungando di fatto i tempi complessivi a disposizione dell’Agente della riscossione per agire.Il principio della sentenza vale solo per il bollo auto o anche per altri tributi?Il caso specifico riguarda una cartella per il bollo auto, ma il principio giuridico affermato dalla Corte, basato sull’articolo 2944 del Codice Civile e su consolidati orientamenti della Cassazione, ha portata generale. Si applica quindi, in linea di massima, a qualsiasi domanda di definizione agevolata o rottamazione presentata per debiti di natura fiscale o tributaria, non solo per il bollo auto.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 09:16:102026-09-27 08:30:31Rottamazione Cartelle e Prescrizione: la Domanda Interrompe i Termini, Non li Cancella
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto e Come VersarlaImposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto Costa e Come Versarla (Turisti e Strutture Ricettive)Se hai soggiornato in un hotel, B&B o casa vacanza in Friuli Venezia Giulia, probabilmente ti è stata addebitata un’imposta di soggiorno. Se gestisci una struttura ricettiva in FVG, sei tu a dover riscuotere questa imposta dai tuoi ospiti e versarla al comune. In questa guida spieghiamo tutto quello che c’è da sapere sull’imposta di soggiorno nei comuni FVG nel 2026: chi la paga, quali comuni la applicano, quanto costa, chi è esente e come funziona il versamento per gestori di B&B, agriturismi e hotel.Indice dei contenutiCos’è l’Imposta di Soggiorno e Chi Può IstituirlaComuni FVG con Imposta di Soggiorno 2026: Importi e TariffeChi È Esente dall’Imposta di SoggiornoObblighi del Gestore della Struttura Ricettiva FVGSanzioni per Mancata Riscossione o VersamentoImposta di Soggiorno e Piattaforme Online (Airbnb, Booking)Domande Frequenti sull’Imposta di Soggiorno in FVGIl CAF Centro Fiscale per Strutture Ricettive FVGCos’è l’Imposta di Soggiorno e Chi Può Istituirla L’imposta di soggiorno è un tributo locale istituito con il D.Lgs. 23/2011 (art. 4). Possono istituirla i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, i comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d’arte, e le città metropolitane. In Friuli Venezia Giulia, numerosi comuni hanno deliberato l’istituzione di questa imposta.Come funziona il meccanismo:L’imposta è a carico del turista (il pernottante), non della struttura ricettivaLa struttura ricettiva (hotel, B&B, agriturismo, casa vacanza, ostello) agisce come responsabile di imposta: la riscuote dai clienti e la versa al comuneIl gestore non può trattenere l’imposta: è denaro del comune che transita attraverso la strutturaL’importo non è un ricavo della struttura e non concorre alla soglia forfettario 85.000 euroComuni FVG con Imposta di Soggiorno 2026: Importi e Tariffe Ecco una panoramica degli importi 2026 nei principali comuni FVG con imposta di soggiorno attiva (gli importi possono variare per categoria di struttura — es. hotel 5 stelle vs B&B):ComuneImporto per persona/notteNoteLignano Sabbiadoro1,00 – 2,50 €Varia per stagione e categoria strutturaGrado1,00 – 2,00 €Stagione estiva e invernaleTrieste1,50 – 3,00 €Importo variabile per categoria alberghieraUdine1,00 – 2,00 €Capoluogo di provinciaTarvisio1,00 – 1,50 €Comune montano/turisticoCividale del Friuli0,50 – 1,00 €Comune d’arte UNESCOAquileia0,50 – 1,00 €Sito UNESCOSauris0,50 – 1,00 €Comune montanoPordenone0,50 – 1,50 €Capoluogo di provinciaImportante: gli importi riportati sono indicativi e aggiornati al 2025-2026. Ogni comune può modificarli con delibera consiliare per l’anno in corso. Il gestore della struttura è tenuto a verificare le delibere comunali aggiornate del proprio comune prima di applicare la tariffa.Chi È Esente dall’Imposta di Soggiorno Il D.Lgs. 23/2011 prevede alcune esenzioni obbligatorie, che i comuni devono rispettare. Tipicamente sono esenti:Minori di 14 anni: esenti in quasi tutti i comuni FVG (alcuni comuni fissano il limite a 12 anni — verificare il regolamento comunale)Residenti nel comune: chi è domiciliato o residente nel comune non paga l’imposta di soggiorno (non è un «turista»)Persone in cura presso strutture sanitarie: chi soggiorna in cliniche, case di cura, strutture riabilitativeLavoratori in trasferta: in alcuni comuni, chi soggiorna per motivi di lavoro (con documentazione) può essere esente o avere importi ridottiSoggiorni superiori a N giorni: alcuni comuni prevedono un’esenzione o riduzione dopo un certo numero di notti consecutive (es. dopo 10-30 notti)Accompagnatori di disabili: in molti comuni è esente l’accompagnatore certificato di una persona con disabilitàLe esenzioni variano da comune a comune: il gestore della struttura deve conoscere bene le esenzioni deliberate dal proprio comune per applicarle correttamente.Obblighi del Gestore della Struttura Ricettiva FVGPer gestori di B&B, agriturismo, hotel e case vacanza in FVG, gli obblighi in materia di imposta di soggiorno sono:Riscossione: il gestore deve riscuotere l’imposta di soggiorno da ogni ospite pernottante alla fine del soggiorno (o al momento del pagamento), applicando le tariffe deliberate dal comuneRicevuta: è buona prassi rilasciare all’ospite una ricevuta separata per l’imposta di soggiorno, distinta dalla fattura del soggiornoRegistro dei soggiorni: tenere un registro dei pernottamenti con indicazione dell’importo riscosso e delle eventuali esenzioni applicateDichiarazione e versamento: secondo le modalità stabilite dal comune (tipicamente mensile o trimestrale), dichiarare il numero di pernottamenti e versare l’imposta riscossa. Molti comuni FVG prevedono la dichiarazione online tramite portale dedicato o modello cartaceoScadenze di versamento: variano da comune a comune (verificare il regolamento comunale)Sanzioni per Mancata Riscossione o VersamentoIl gestore che non riscuote o non versa correttamente l’imposta di soggiorno è soggetto a sanzioni amministrative. Le sanzioni variano in base alle delibere comunali, ma in generale:Omessa o infedele dichiarazione: sanzione tipica dal 100% al 200% dell’imposta non dichiarataOmesso versamento: sanzione dal 30% al 100% dell’importo non versatoVersamento tardivo: interessi di mora (tasso legale + maggiorazione) per ogni giorno di ritardoMancata tenuta dei registri: sanzione autonoma in alcuni comuniIl Comune ha potere di verifica e accertamento attraverso i propri uffici tributi o la Guardia di Finanza. Le strutture ricettive registrate sul portale alloggiati della Polizia di Stato sono facilmente incrociate con le dichiarazioni di imposta di soggiorno.Imposta di Soggiorno e Piattaforme Online (Airbnb, Booking)Dal 2021, le grandi piattaforme online come Airbnb hanno accordi con molti comuni italiani per la riscossione automatica dell’imposta di soggiorno. In alcuni comuni FVG, Airbnb raccoglie e versa direttamente l’imposta per conto degli host. In altri comuni, la piattaforma non lo fa e l’obbligo rimane in capo al gestore.Prima di assumere che la piattaforma gestisca l’imposta di soggiorno per il tuo comune FVG, verifica direttamente sul portale Airbnb o contatta il comune: la responsabilità ultima rimane del gestore in caso di errori o omissioni.Domande Frequenti sull’Imposta di Soggiorno in FVGDevo pagare l’imposta di soggiorno se sono residente in FVG ma soggiorno in un altro comune FVG?Sì, se non sei residente nel comune dove stai pernottando, sei soggetto all’imposta di soggiorno di quel comune (sei un «turista» per quel comune, anche se sei friulano). Solo la residenza nel comune stesso esonera dal pagamento.La mia struttura accoglie lavoratori stagionali per 2-3 mesi. Devo applicare l’imposta di soggiorno?Dipende dalla delibera comunale. Alcuni comuni FVG esentano i soggiorni per motivi lavorativi prolungati (con autodichiarazione del lavoratore). Verifica il regolamento del tuo comune: molti comuni delle zone produttive FVG hanno previsto esenzioni o riduzioni per i lavoratori stagionali.Se un ospite si rifiuta di pagare l’imposta di soggiorno, cosa faccio?Il gestore è responsabile del versamento al comune, indipendentemente dal fatto che abbia riscosso dall’ospite. In caso di mancato pagamento da parte del turista, il gestore può agire in via civile per recuperare l’importo, ma deve comunque versare l’imposta al comune. È quindi fondamentale inserire l’imposta di soggiorno chiaramente nel prezzo comunicato all’ospite fin dal momento della prenotazione.Il CAF Centro Fiscale per Strutture Ricettive FVGSe gestisci un B&B, agriturismo o casa vacanza in FVG, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a:Verificare le delibere comunali sull’imposta di soggiorno nel tuo comuneImpostare correttamente la gestione delle esenzioniRedigere le dichiarazioni periodiche per il versamentoIntegrare la gestione dell’imposta di soggiorno con la contabilità forfettaria (o ordinaria) della tua strutturaTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Online: pratiche.centrofiscale.comLe tariffe dell’imposta di soggiorno indicate sono riferite ai dati disponibili al 2025-2026 e possono essere modificate con delibera comunale in qualsiasi momento. Verifica sempre le delibere aggiornate del tuo comune di riferimento.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-27 09:00:002026-08-17 11:03:53Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto e Come Versarla
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariAffitto Poltrona e Studio Condiviso tra Professionisti Sanitari 2026: IVA 22%, Fatturazione e ContrattoL’affitto poltrona professionisti sanitari è oggi una delle formule più diffuse per iniziare o ampliare l’attività senza affrontare i costi di uno studio interamente proprio. Un fisioterapista, uno psicologo, un odontoiatra o un medico specialista utilizza per alcune giornate lo spazio, le attrezzature e i servizi di uno studio già avviato, pagando un canone periodico al titolare. Dietro questa soluzione apparentemente semplice si nasconde però un tema fiscale che genera moltissimi errori: il canone dell’affitto poltrona non è una prestazione sanitaria e quindi non gode dell’esenzione IVA prevista per le cure alla persona. Al contrario, nella configurazione più diffusa — il contratto di service che mette insieme spazio, attrezzature e servizi — va fatturato con IVA ordinaria al 22%. In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo, con parole semplici, perché l’affitto poltrona tra professionisti sanitari è imponibile IVA, come si redige e si registra il contratto, come si fattura il canone, quali effetti produce sul regime forfettario e quali adempimenti su Sistema TS, GDPR e autorizzazioni ASL non puoi ignorare.Indice dei contenutiCos’è l’affitto poltrona tra professionisti sanitariPerché l’affitto poltrona è soggetto a IVA 22% e non è esenteLocazione “secca” o contratto di service: la differenza che cambia tuttoFatturazione del canone di affitto poltrona: elettronica e periodicaRegistrazione del contratto e imposta di registroAffitto poltrona e regime forfettario: effetti sulla soglia di 85.000 euroCodici ATECO 2025 e inquadramento previdenziale nello studio condivisoSistema TS, GDPR e autorizzazioni ASL nello studio condivisoErrori frequenti nell’affitto poltrona tra professionisti sanitariCos’è l’affitto poltrona tra professionisti sanitariQuando si parla di affitto poltrona professionisti sanitari si intende un accordo con cui il titolare di uno studio (il concedente) mette a disposizione di un altro professionista (il conduttore o affittuario) una postazione di lavoro completa per alcune ore, giornate o settimane, dietro pagamento di un canone. L’espressione nasce nel mondo dell’odontoiatria e dell’estetica, ma oggi descrive qualunque forma di studio condiviso tra sanitari: il lettino del fisioterapista, la stanza dello psicologo, l’ambulatorio del medico specialista.La caratteristica essenziale è che i due professionisti restano totalmente autonomi: ciascuno ha la propria partita IVA, i propri pazienti, il proprio compenso, la propria responsabilità professionale e la propria assicurazione. Non esiste alcun rapporto di lavoro dipendente né di collaborazione, e questo è il punto che distingue un contratto corretto da una situazione a rischio di riqualificazione da parte degli organi ispettivi.Il pacchetto messo a disposizione, nella prassi, comprende molto più di quattro mura: Cosa comprende di solito il canone di affitto poltronalo spazio fisico (stanza, ambulatorio, postazione) in determinate fasce orarie;le attrezzature sanitarie e gli arredi già presenti nello studio;le utenze: energia elettrica, riscaldamento, acqua, connessione internet;i servizi accessori: pulizie, sterilizzazione, smaltimento rifiuti sanitari, sala d’attesa;spesso anche segreteria e reception, gestione agenda, incasso e sistema gestionale.Proprio questa combinazione di spazio più servizi è ciò che rende l’affitto poltrona professionisti sanitari un contratto fiscalmente diverso dalla semplice locazione di un immobile.📘 Guida di riferimento del cluster: Se vuoi un quadro generale sull’apertura e la gestione della posizione fiscale, approfondisci la nostra guida Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026, che rappresenta il punto di partenza di tutto il percorso.Perché l’affitto poltrona è soggetto a IVA 22% e non è esenteQuesto è il cuore del problema. Molti professionisti danno per scontato che, essendo entrambe le parti dei sanitari, anche il canone segua il regime di esenzione IVA. È un errore che può costare caro in caso di controllo.L’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972 stabilisce l’esenzione IVA per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. Ogni parola conta: l’esenzione riguarda prestazioni rese alla persona, cioè al paziente, da chi materialmente le esegue. Il canone di affitto poltrona tra professionisti sanitari non è nulla di tutto questo: non c’è un paziente, non c’è una diagnosi, non c’è una cura. C’è un professionista che mette a disposizione di un collega uno spazio organizzato dietro corrispettivo.Ne consegue che, quando l’accordo ha per oggetto spazio, attrezzature e servizi (il cosiddetto contratto di service, la formula di gran lunga più diffusa), il canone è una normale prestazione di servizi tra due soggetti titolari di partita IVA, quindi un’operazione imponibile con aliquota ordinaria del 22%. Il codice natura da usare in fattura non è quindi N4 (esenti), tipico delle prestazioni sanitarie, ma l’ordinaria esposizione dell’imposta.Immagina che la dottoressa Rossi, psicologa, utilizzi due pomeriggi a settimana la stanza dello studio del dottor Bianchi. Le sedute con i pazienti che la dottoressa Rossi fattura sono esenti IVA ex art. 10 n. 18; il canone mensile che lei versa al dottor Bianchi è invece imponibile IVA al 22%. Due rapporti diversi, due regimi diversi, sotto lo stesso tetto. Per capire fino in fondo il confine tra operazioni esenti e operazioni imponibili leggi l’approfondimento su IVA sulle prestazioni sanitarie 2026. Locazione “secca” o contratto di service: la differenza che cambia tuttoNon tutti i contratti sono uguali, e la qualificazione giuridica incide direttamente sul trattamento IVA. Vediamo le due ipotesi.La prima è la locazione immobiliare “secca”: il titolare concede solo lo spazio nudo, senza attrezzature, senza servizi, senza personale. In questo caso si applicano le regole della locazione di fabbricato strumentale, con un regime IVA proprio (in via generale esente, salvo opzione per l’imponibilità da esercitare in contratto) e con la registrazione in termine fisso presso l’Agenzia delle Entrate. Nella pratica degli studi sanitari questa configurazione è meno frequente, perché quasi nessuno affitta soltanto quattro mura vuote, ma non è un’ipotesi teorica: l’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica del 21 giugno 2013, ha chiarito che se lo spazio è l’elemento prevalente e poltrona, attrezzature e servizi hanno un ruolo solo accessorio e complementare, il contratto va ricondotto alla locazione di immobile strumentale, esente IVA ex art. 10 n. 8 DPR 633/1972 salvo opzione per l’imponibilità.La seconda, di gran lunga la più diffusa, è il contratto atipico di affitto poltrona o contratto di service. “Atipico” significa che non è un modello previsto espressamente dal Codice civile, ma nasce dalla libertà contrattuale delle parti. Qui l’oggetto non è l’immobile: è una prestazione complessa di servizi, in cui lo spazio è solo uno degli elementi, accanto ad attrezzature, utenze, pulizie, sterilizzazione e segreteria.È proprio questa complessità a far prevalere la natura di prestazione di servizi sulla natura di locazione, con la conseguenza che l’intero corrispettivo è soggetto a IVA ordinaria al 22%: è la seconda ipotesi esaminata dalla stessa consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2013. Il principio fiscale sottostante è quello dell’unitarietà della prestazione: quando i servizi accessori sono così rilevanti da qualificare l’operazione, l’intero canone segue il loro regime. Cosa deve contenere il contratto di affitto poltronaUn contratto scritto e ben costruito è la prima difesa in caso di verifica. Nell’affitto poltrona professionisti sanitari non dovrebbero mai mancare:l’elenco dettagliato di spazi, attrezzature e servizi concessi, con le fasce orarie di utilizzo;l’importo del canone, la periodicità (di norma mensile) e le modalità di pagamento tracciabili;la clausola di reciproca autonomia professionale: pazienti propri, agenda propria, responsabilità propria;gli obblighi assicurativi di ciascuna parte (RC professionale e RC dello studio);la disciplina del trattamento dei dati dei pazienti ai sensi del GDPR;durata, recesso, penali e gestione delle spese straordinarie.Un contratto generico scaricato da internet, senza questi elementi, espone entrambi i professionisti a contestazioni fiscali e a rischi in materia di lavoro.Fatturazione del canone di affitto poltrona: elettronica e periodicaQui si annida il secondo grande equivoco. I professionisti sanitari sanno che esiste un divieto di emettere fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni rese a persone fisiche i cui dati transitano dal Sistema Tessera Sanitaria: un divieto strutturale, che serve a proteggere i dati sanitari dei pazienti. Da qui il passo (sbagliato) è breve: “allora nemmeno il canone va in fattura elettronica”.Falso. Il canone di affitto poltrona professionisti sanitari è un rapporto B2B, cioè tra due titolari di partita IVA, e non è una prestazione sanitaria resa al paziente. Non riguarda dati sanitari di persone fisiche e quindi non rientra in alcun divieto: la fattura del canone va emessa in formato elettronico tramite SdI, con IVA al 22% esposta, indicando il codice destinatario o la PEC del collega.Nella pratica il canone viene fatturato con cadenza mensile, con scadenze fisse concordate in contratto. Trattandosi di una fattura ricorrente, sempre uguale nell’importo, conviene appoggiarsi a un software di fatturazione elettronica che consenta di impostare l’emissione automatica e di non dimenticare mai una scadenza: uno strumento come fatturazioneitalia.it gestisce bene proprio le fatture periodiche e ripetitive. Per il quadro completo delle regole di emissione nel settore sanitario, consulta la guida su fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie 2026. La ritenuta d’acconto sul canone: quando si applicaLa ritenuta d’acconto è un anticipo di imposta che chi paga trattiene e versa allo Stato per conto di chi incassa. L’art. 25 del DPR 600/1973 la prevede nella misura del 20% sui compensi di lavoro autonomo corrisposti da un sostituto d’imposta (ad esempio un altro professionista con partita IVA).Il punto delicato è capire se il canone di affitto poltrona sia o meno un “compenso di lavoro autonomo”. Su questo specifico aspetto non esiste un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’affitto poltrona tra professionisti sanitari: nessuna risposta può quindi essere data come automatica.Ci sono però due punti fermi. Il primo: la ritenuta dell’art. 25 colpisce i compensi di lavoro autonomo e non i redditi d’impresa, quindi se il concedente è una società o una struttura sanitaria che opera in forma di impresa la ritenuta non è dovuta. Il secondo: quando il contratto viene ricondotto alla locazione di immobile strumentale, il canone è un corrispettivo di locazione e non un compenso professionale, e anche in questo caso la ritenuta non trova applicazione. Resta discussa l’ipotesi intermedia del contratto di service fatturato da un professionista o da uno studio associato nell’ambito della propria attività di lavoro autonomo: qui la prassi degli operatori non è uniforme e l’applicazione della ritenuta del 20% va valutata caso per caso con il proprio commercialista, alla luce del testo del contratto.Va infine ricordato un punto pacifico: i contribuenti in regime forfettario non subiscono mai la ritenuta sui propri compensi e inseriscono in fattura l’apposita dicitura prevista dall’art. 1 c. 67 L. 190/2014. È una delle verifiche che eseguiamo insieme al professionista prima della firma del contratto.Registrazione del contratto e imposta di registroMolti si chiedono se il contratto di affitto poltrona vada portato all’Agenzia delle Entrate per la registrazione. La risposta dipende, ancora una volta, dalla natura del contratto.Il criterio guida è il principio di alternatività IVA-registro fissato dall’art. 40 del DPR 131/1986: quando un’operazione è già soggetta a IVA, non si applica anche l’imposta di registro proporzionale, perché lo Stato non tassa due volte lo stesso atto. Di conseguenza, il contratto atipico di affitto poltrona, redatto per scrittura privata non autenticata e avente per oggetto prestazioni di servizi imponibili IVA, si registra soltanto in caso d’uso (cioè quando viene depositato presso un ufficio pubblico o prodotto in giudizio), con imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro. Nulla vieta, comunque, di registrarlo volontariamente per attribuirgli data certa: una scelta spesso consigliabile in ottica probatoria.Diverso è il caso della locazione di immobile strumentale “secca”: lì la registrazione è dovuta in termine fisso e si applica l’imposta proporzionale dell’1% sul canone, anche quando l’operazione è soggetta a IVA (deroga espressa al principio di alternatività). Anche per questo la corretta qualificazione del contratto, prima ancora della firma, è decisiva: sbagliare inquadramento significa sbagliare imposta, fattura e dichiarazione.Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca i professionisti sanitari in tutte queste valutazioni, dalla lettura della bozza contrattuale agli adempimenti successivi. Affitto poltrona e regime forfettario: effetti sulla soglia di 85.000 euroIl tema riguarda entrambe le parti del contratto, ma in modo speculare.Chi concede la poltrona incassa un canone che, a tutti gli effetti, è un ricavo o compenso della propria attività. Se è in regime forfettario, quel canone concorre al calcolo della soglia degli 85.000 euro annui: sommato alle parcelle dei pazienti, può avvicinare o superare il limite. Attenzione, perché il meccanismo è a due velocità: superando gli 85.000 euro si esce dal forfettario dall’anno successivo, mentre oltre i 100.000 euro l’uscita è immediata, con IVA dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento. C’è inoltre un aspetto pratico spesso trascurato: il forfettario non addebita IVA sulle proprie fatture, quindi il canone che emette sarà senza imposta, con la dicitura dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 e la marca da bollo da 2 euro oltre i 77,47 euro di imponibile.Chi paga il canone deve fare i conti con una regola che sorprende molti: nel regime forfettario i costi non si deducono analiticamente. Il reddito si determina applicando ai compensi incassati il coefficiente di redditività, che per le attività professionali e sanitarie è del 78%: significa che il Fisco presume forfettariamente che il 22% dei compensi sia costo, indipendentemente dalle spese realmente sostenute. Il canone pagato, quindi, non abbassa le imposte e l’IVA al 22% addebitata dal collega non è detraibile: diventa un costo pieno.Nel regime ordinario la situazione si ribalta: il canone di affitto poltrona è un costo deducibile dal reddito professionale e l’IVA sul canone è, in linea di principio, detraibile, salvo le limitazioni che colpiscono chi svolge operazioni esenti. Ed è qui che scatta un elemento decisivo per i sanitari: chi effettua prevalentemente prestazioni esenti art. 10 n. 18 subisce il meccanismo del pro-rata, che riduce o azzera la detrazione dell’IVA sugli acquisti. Tradotto: per molti professionisti sanitari quel 22% resta comunque un costo. È un calcolo di convenienza che va fatto prima di firmare, non a fine anno.Codici ATECO 2025 e inquadramento previdenziale nello studio condivisoOgni professionista che partecipa a uno studio condiviso tra sanitari mantiene il proprio codice attività e la propria posizione previdenziale. La classificazione oggi vigente è l’ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte. I codici della precedente classificazione ATECO 2007 vanno citati solo come riferimento storico.Ecco i codici corretti delle professioni più coinvolte nell’affitto poltrona professionisti sanitari:Fisioterapista e terapista occupazionale: 86.95.00 (ex 86.90.21 in ATECO 2007);Psicologo e psicoterapeuta: 86.93.00;Medico specialista con studio indipendente: 86.22.02 (attenzione: l’86.22.01 identifica i trattamenti di chirurgia estetica);Odontoiatra: 86.23.00;Infermiere: 86.94.01;Logopedista, podologo, dietista, TSRM, igienista dentale: 86.99.09.Sul fronte contributivo vale un principio che elimina molti dubbi: l’iscrizione a una cassa di categoria o alla Gestione Separata INPS dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa, non dal codice ATECO e tantomeno dal contratto di affitto poltrona. Così i medici e gli odontoiatri versano all’ENPAM, gli psicologi all’ENPAP, gli infermieri all’ENPAPI, mentre fisioterapisti, logopedisti, podologi, TSRM e osteopati versano alla Gestione Separata INPS, con aliquota 26,07% per il 2026 (ridotta al 24% per chi ha già un’altra tutela pensionistica). La tabella completa è nella guida ai codici ATECO 2025 delle professioni sanitarie. Sistema TS, GDPR e autorizzazioni ASL nello studio condivisoChi condivide uno studio deve gestire tre adempimenti che nulla hanno a che vedere con il canone, ma che spesso vengono confusi tra loro.Il primo è il Sistema Tessera Sanitaria. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio dei dati delle spese sanitarie è diventato annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (le spese 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027). Attenzione al perimetro: al Sistema TS si comunicano esclusivamente le prestazioni sanitarie rese al paziente, cioè le spese detraibili dai cittadini in dichiarazione dei redditi. Il canone di affitto poltrona non va mai trasmesso al Sistema TS, perché è un rapporto economico tra due professionisti e non una spesa sanitaria di una persona fisica. Trovi tutti i dettagli operativi nella guida al Sistema TS per professionisti sanitari.Il secondo tema è la privacy. Quando più sanitari lavorano negli stessi locali condividono inevitabilmente sala d’attesa, armadi, gestionale e talvolta la reception: significa che i dati di salute dei pazienti, che il GDPR classifica come categorie particolari di dati con tutele rafforzate, possono diventare accessibili a soggetti diversi dal curante. Serve quindi un accordo scritto che chiarisca chi è titolare del trattamento per quali dati, se esista una contitolarità su alcune attività (tipicamente la gestione delle agende o della reception) e quali misure di sicurezza separate vengono adottate: armadi e cartelle distinti e chiusi, profili utente separati nel gestionale, nomina dei collaboratori comuni come autorizzati o responsabili, istruzioni scritte al personale di segreteria.Il terzo fronte riguarda i requisiti autorizzativi sanitari. L’autorizzazione ASL (ed eventualmente l’accreditamento) riguarda lo studio come struttura, non il singolo professionista ospitato: occorre quindi verificare chi ne sia il titolare, se le attività svolte dall’ospite rientrino in quelle autorizzate e se sia necessario integrare la pratica presso l’azienda sanitaria o il Comune. Su requisiti e procedure abbiamo dedicato una guida specifica: aprire uno studio sanitario nel 2026.Errori frequenti nell’affitto poltrona tra professionisti sanitariNella nostra esperienza quotidiana con i professionisti sanitari, gli stessi sbagli si ripetono con regolarità impressionante. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per evitarli.Applicare al canone l’esenzione sanitaria dell’art. 10 n. 18: è l’errore numero uno. Fatturare il canone come esente espone a recupero dell’IVA non versata, sanzioni e interessi.Non emettere la fattura elettronica del canone, convinti che valga il divieto previsto per le prestazioni sanitarie ai pazienti: il canone B2B viaggia regolarmente sullo SdI.Inserire il canone nel Sistema TS o, al contrario, dimenticare l’invio delle prestazioni rese ai pazienti: sono due mondi separati.Lavorare senza contratto scritto o con un modello generico, senza clausole su autonomia, responsabilità, assicurazioni e GDPR.Ignorare l’impatto sul forfettario: chi concede la poltrona può avvicinarsi agli 85.000 euro senza accorgersene.Non regolare la privacy dei pazienti in uno studio condiviso, esponendosi a contestazioni del Garante.C’è poi un rischio ulteriore, meno fiscale ma altrettanto serio: un contratto mal scritto, in cui l’ospite lavora con orari imposti, tariffe decise dal titolare e pazienti dello studio, può essere riqualificato come rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, con pesanti conseguenze contributive. L’affitto poltrona professionisti sanitari funziona solo se l’autonomia dei due professionisti è reale, oltre che scritta.L’affitto poltrona professionisti sanitari è una formula eccellente per contenere i costi fissi e avviare o far crescere l’attività, ma richiede un inquadramento fiscale e contrattuale impeccabile: IVA al 22% sul canone, fattura elettronica regolare, contratto scritto che tuteli autonomia e privacy, attenzione alla soglia del forfettario e agli adempimenti Sistema TS e ASL. Sono dettagli che fanno la differenza tra uno studio condiviso che funziona e una verifica fiscale con sanzioni.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente fisioterapisti, psicologi, odontoiatri, infermieri e medici specialisti nell’apertura e nella gestione della partita IVA, nella valutazione dei contratti di studio condiviso e in tutti gli adempimenti collegati, con un preventivo personalizzato calibrato sulla tua situazione. Puoi prenotare un appuntamento e valutare insieme a noi il tuo progetto prima di firmare qualsiasi contratto. Domande Frequenti su Affitto Poltrona Professionisti SanitariL’affitto della poltrona tra professionisti sanitari è esente IVA?No. L’esenzione dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972 riguarda soltanto le prestazioni sanitarie rese alla persona, cioè al paziente, da chi le esegue. Il canone di affitto poltrona è invece un servizio tra due professionisti: nella configurazione più diffusa, quella del contratto di service con spazi, attrezzature e servizi, va fatturato con IVA ordinaria al 22% (solo la pura locazione di immobile strumentale segue le diverse regole dell’art. 10 n. 8).Devo registrare il contratto di affitto poltrona all’Agenzia delle Entrate?Nella configurazione più diffusa (contratto atipico di servizi soggetto a IVA, stipulato per scrittura privata non autenticata) opera il principio di alternatività IVA-registro dell’art. 40 DPR 131/1986: la registrazione è dovuta solo in caso d’uso, con imposta fissa di 200 euro. Se invece si tratta di pura locazione di immobile strumentale, la registrazione è in termine fisso con imposta proporzionale dell’1%.Il canone incide sul limite degli 85.000 euro del forfettario?Sì, per chi lo incassa. Il canone di affitto poltrona è un compenso che concorre al calcolo della soglia di 85.000 euro del regime forfettario, insieme alle parcelle dei pazienti. Superata la soglia si esce dal regime dall’anno successivo; oltre 100.000 euro l’uscita è immediata.Serve la partita IVA per affittare la poltrona a un collega?Sì. Chi concede spazio, attrezzature e servizi effettua una prestazione di servizi che va fatturata, quindi occorre essere titolari di partita IVA e, di norma, l’attività rientra in quella già esercitata dal professionista o dalla struttura. Va verificata anche la coerenza con il codice ATECO 2025 attribuito.Il canone di affitto poltrona va comunicato al Sistema TS?No, mai. Al Sistema Tessera Sanitaria si trasmettono solo le spese sanitarie sostenute dai pazienti, perché servono alla dichiarazione precompilata e alle detrazioni. Il canone è un rapporto B2B tra professionisti e resta fuori dall’invio, che dal periodo d’imposta 2025 è annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.Come si gestisce la privacy dei pazienti in uno studio condiviso?Serve un accordo scritto sul trattamento dei dati che individui il titolare per ciascun ambito, l’eventuale contitolarità su agende e reception e le misure di sicurezza separate: cartelle e armadi distinti, profili utente separati nel gestionale, istruzioni scritte al personale comune. I dati di salute sono categorie particolari di dati e richiedono tutele rafforzate.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Richiedi Assistenza per l’Affitto Poltrona e la Gestione Fiscale del Tuo StudioIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a valutare il contratto di affitto poltrona, la fatturazione del canone, il regime forfettario e tutti gli adempimenti collegati, con un preventivo personalizzato.Contattaci su WhatsAppCAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640 Articoli CorrelatiPartita IVA per Professionisti Sanitari 2026: Guida CompletaIVA sulle Prestazioni Sanitarie 2026Fatturazione Elettronica delle Prestazioni Sanitarie 2026Codici ATECO 2025 delle Professioni SanitarieSistema TS per Professionisti SanitariAprire uno Studio Sanitario nel 2026CAF Centro Fiscale Udine: Dicono di Noi Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleSettembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 08:57:042026-09-30 08:12:01Affitto Poltrona e Studio Condiviso tra Professionisti Sanitari 2026: IVA 22%, Fatturazione e Contratto
NOTIZIEPagamenti INPS Ottobre 2026: le Date di Pensioni, NASpI, Assegno Unico e BonusI pagamenti INPS di ottobre 2026 riguardano milioni di italiani: pensionati, disoccupati che percepiscono la NASpI, famiglie con figli a carico, beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro. Ogni mese le domande sono sempre le stesse: quando arriva l’accredito? Cambia qualcosa rispetto al mese precedente? In questo articolo riepiloghiamo il calendario dei pagamenti INPS di ottobre 2026, con le date indicative di pensioni, NASpI, Assegno Unico, ADI, SFL e i principali bonus in corso, basandoci sulle informazioni diffuse dall’INPS e riportate dalle fonti di informazione economica più aggiornate.Va premesso che, salvo per le pensioni (che hanno una data fissa mensile), molte prestazioni INPS non vengono accreditate a tutti i beneficiari nello stesso identico giorno: la data effettiva può variare in base all’istituto di credito, alla data di presentazione della domanda o a eventuali controlli amministrativi. Le indicazioni che seguono sono quindi da considerarsi di massima e salvo diversa comunicazione ufficiale dell’INPS.Indice dei contenutiPensioni ottobre 2026: le date di accreditoNASpI ottobre 2026: quando arriva il pagamentoAssegno Unico ottobre 2026: la data della rataADI e SFL ottobre 2026: le scadenze da ricordareAltri bonus e prestazioni INPS di ottobre 2026Tabella riepilogativa dei pagamenti INPS ottobre 2026Pensioni ottobre 2026: le date di accreditoPer quanto riguarda le pensioni di ottobre 2026, la data da segnare in calendario è giovedì 1° ottobre, primo giorno bancabile del mese. È la data di accredito valida per chi riceve la pensione su conto corrente bancario, conto o libretto postale: l’importo viene messo a disposizione fin dal primo giorno utile, senza differenze significative tra i vari istituti.Diverso il discorso per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali: qui vale il consueto calendario scaglionato in base alla lettera iniziale del cognome, per evitare code e assembramenti agli sportelli. Di norma il turno segue questo schema, salvo diversa organizzazione dei singoli uffici postali:Cognomi A-B: giovedì 1° ottobreCognomi C-D: venerdì 2 ottobreCognomi E-K: sabato 3 ottobre (solo mattina)Cognomi L-O: lunedì 5 ottobreCognomi P-R: martedì 6 ottobreCognomi S-Z: mercoledì 7 ottobreUna novità importante riguarda il cedolino di ottobre: da questo mese entra in vigore la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale (la parte di reddito assorbita da tasse e contributi) su alcune prestazioni specifiche, come l’APE Sociale e l’isopensione, secondo le istruzioni del messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026. Il beneficio riguarda anche gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà del credito e delle assicurazioni e le prestazioni da contratti di espansione. Non si tratta di un aumento generalizzato delle pensioni, ma di un beneficio fiscale riservato a chi percepisce queste misure di accompagnamento alla pensione: le pensioni ordinarie e anticipate restano escluse. Per tutti i dettagli su importi e platea interessata, abbiamo dedicato un articolo specifico su APE Sociale e Isopensione: il bonus fiscale di ottobre 2026.Molti pensionati, inoltre, potrebbero trovare nel cedolino di ottobre anche un rimborso IRPEF da 730, oppure arretrati legati ai conguagli di fine anno. Chi vuole capire come funziona il meccanismo dei conguagli sulle pensioni può leggere il nostro approfondimento su conguaglio pensioni 2026: il saldo a zero di dicembre. NASpI ottobre 2026: quando arriva il pagamentoDiversamente dalle pensioni, la NASpI (l’indennità di disoccupazione erogata a chi ha perso il lavoro involontariamente) non ha una data di pagamento unica e fissa per tutti i beneficiari. L’accredito segue la data di presentazione della domanda e i tempi tecnici di elaborazione della singola pratica, quindi due persone possono ricevere la stessa mensilità in giorni diversi.Come regola generale, per chi percepisce già la NASpI da diversi mesi il pagamento arriva di norma tra la seconda metà e la fine del mese, non prima del 10-15 ottobre. Va chiarito, invece, che il bonus legato al taglio del cuneo fiscale in pagamento da ottobre 2026 non interessa la NASpI: il messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026 lo riserva alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (APE Sociale, isopensione, assegni straordinari dei fondi di solidarietà, contratti di espansione). Chi ha dubbi sulla propria situazione può verificare lo stato della domanda direttamente tramite il fascicolo previdenziale disponibile sul sito INPS. Assegno Unico ottobre 2026: la data della rataL’Assegno Unico e Universale per i figli a carico continua a essere accreditato, come ogni mese, nella terza decade del mese. Per ottobre 2026 il calendario ufficiale dei pagamenti pubblicato dall’INPS per l’intero anno colloca il pagamento delle rate ordinarie il 21 e il 22 ottobre, con riferimento alle prestazioni che non hanno subito variazioni. Restano fuori da questa finestra le nuove domande e le pratiche con variazioni (ISEE aggiornato in ritardo, modifiche del nucleo familiare): in questi casi il primo accredito arriva di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione, con eventuali arretrati.Come sempre, ricordiamo che l’importo dell’Assegno Unico dipende dall’ISEE in corso di validità: un ISEE aggiornato e presentato per tempo evita rate calcolate con l’importo minimo, che scatta automaticamente in assenza di un indicatore valido. ADI e SFL ottobre 2026: le scadenze da ricordarePer i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI), la misura di sostegno economico per i nuclei familiari in condizione di svantaggio, la data di riferimento per le mensilità successive alla prima è tradizionalmente il 27 del mese: per ottobre 2026 significa quindi martedì 27 ottobre, salvo diversa comunicazione INPS. Chi presenta la domanda per la prima volta riceve invece il primo accredito, comprensivo di eventuali arretrati, di norma intorno al 15 del mese.Stesso principio per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), la misura destinata a chi partecipa a percorsi di formazione o inserimento lavorativo: le nuove attivazioni vengono liquidate di norma a metà mese, mentre le mensilità successive seguono lo scaglionamento ordinario legato alla data di erogazione della prima rata. Altri bonus e prestazioni INPS di ottobre 2026Oltre alle prestazioni principali, in questo periodo restano attivi anche altri interventi che possono comportare accrediti INPS a favore di specifiche categorie di lavoratori e famiglie. Chi non ha ancora ricevuto il bonus straordinario legato al mese di settembre può ancora trovare traccia del pagamento nel corso di ottobre: ne parliamo nel dettaglio nell’articolo dedicato al bonus 500 euro di settembre INPS.Da segnalare anche una particolarità che riguarda la busta paga di ottobre 2026: il 4 ottobre, festività nazionale di San Francesco d’Assisi reintrodotta dalla legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, cade di domenica. Per molti lavoratori dipendenti questo significa una quota aggiuntiva per la festività non goduta e, per chi lavora quel giorno, le maggiorazioni previste dal CCNL: l’abbiamo spiegato nell’articolo su 4 ottobre pagato doppio: cosa troveranno i lavoratori in busta paga. Tabella riepilogativa dei pagamenti INPS ottobre 2026Per avere un quadro d’insieme più chiaro, ecco una tabella riassuntiva con le principali date dei pagamenti INPS di ottobre 2026. Ricordiamo che si tratta di indicazioni di calendario consuetudinarie: fanno fede sempre le comunicazioni ufficiali pubblicate dall’INPS.PrestazioneData indicativa ottobre 2026NotePensioni (banca/Poste)Giovedì 1° ottobreRitiro contanti Poste scaglionato per cognome fino al 7 ottobreNASpIVariabile, generalmente dopo il 10-15 ottobreData legata alla singola domanda, nessuna data fissa uguale per tuttiAssegno Unico21 e 22 ottobreRate ordinarie già a regime; nuove domande in tempi diversiADI (mensilità successive)27 ottobrePrima erogazione nuovi beneficiari circa il 15 del meseSFLCirca metà mese per le nuove attivazioniMensilità successive scaglionate in base alla prima rataBonus vari (es. bonus 500 euro)Nel corso del meseDipende dalla data di accoglimento della domandaDomande frequenti sui pagamenti INPS ottobre 2026Quando vengono pagate le pensioni di ottobre 2026?Le pensioni di ottobre 2026 vengono accreditate giovedì 1° ottobre per chi riceve il pagamento su conto bancario o postale. Chi ritira in contanti alle Poste segue il calendario scaglionato per cognome nei giorni successivi.Che giorno arriva l’Assegno Unico di ottobre 2026?Le rate ordinarie dell’Assegno Unico sono in pagamento il 21 e il 22 ottobre 2026, secondo il calendario ufficiale dei pagamenti 2026 pubblicato dall’INPS. Le date possono variare per le domande nuove o con variazioni in corso di lavorazione.La NASpI ha una data fissa di pagamento?No. La NASpI non ha una data di accredito uguale per tutti i beneficiari: la data varia in base alla domanda presentata e ai tempi di elaborazione della singola pratica, generalmente concentrandosi nella seconda metà del mese.Quando arriva l’Assegno di Inclusione (ADI) di ottobre?Per le mensilità successive alla prima, l’ADI viene di norma erogato il 27 del mese, quindi martedì 27 ottobre 2026. Le prime erogazioni ai nuovi beneficiari sono invece previste intorno al 15 del mese.Cambia qualcosa sul cedolino pensione di ottobre 2026?Sì, da ottobre viene riconosciuto il bonus legato al taglio del cuneo fiscale su alcune prestazioni specifiche: APE Sociale, isopensione, assegni straordinari dei fondi di solidarietà e prestazioni da contratti di espansione (messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026). Non è un aumento generale delle pensioni, che restano escluse dal beneficio, e non riguarda la NASpI.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 08:53:382026-09-27 08:15:57Pagamenti INPS Ottobre 2026: le Date di Pensioni, NASpI, Assegno Unico e Bonus
NOTIZIELicenziamento e Proporzionalità: i Limiti della CassazioneQuando un licenziamento disciplinare può dirsi davvero proporzionato alla condotta contestata? E soprattutto, fino a che punto la Cassazione può rimettere in discussione la valutazione fatta dai giudici di primo e secondo grado? Sono le domande al centro di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che torna a delineare i confini tra il giudizio di merito e il controllo di legittimità in materia di licenziamento e proporzionalità. Un tema che riguarda ogni giorno migliaia di lavoratori e datori di lavoro alle prese con contestazioni disciplinari, sospensioni e procedimenti di recesso.Indice dei contenutiPerché se ne parla: l’ordinanza della CassazioneIl principio di proporzionalità nel licenziamento disciplinareCosa ha stabilito la Cassazione: i limiti al sindacato di legittimitàI criteri per valutare la proporzionalità della sanzioneConseguenze pratiche per lavoratori e datori di lavoroPerché se ne parla: l’ordinanza della CassazioneCon l’ordinanza n. 15670 del 22 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha tracciato nuovamente i confini del proprio sindacato in materia di licenziamento per giusta causa. Il caso riguardava un lavoratore licenziato per una condotta ritenuta grave dal datore di lavoro, contestazione confermata sia in primo grado sia in appello. Il lavoratore ha impugnato la decisione fino in Cassazione, sostenendo che la sanzione espulsiva fosse sproporzionata rispetto al fatto realmente accaduto.La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ribadendo un principio consolidato ma spesso frainteso: valutare la gravità del comportamento del lavoratore e verificare la proporzionalità tra infrazione e sanzione appartiene in via esclusiva al giudice di merito. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sui fatti: il suo compito è controllare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno istruito la causa. Il principio di proporzionalità nel licenziamento disciplinareIl principio di proporzionalità trova la sua base normativa nell’articolo 2106 del Codice Civile, secondo cui le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione commessa dal lavoratore. In pratica, non basta che un fatto sia astrattamente previsto dal contratto collettivo come motivo di licenziamento: il giudice deve sempre verificare, caso per caso, se quella specifica condotta giustifichi davvero la sanzione più grave, cioè l’interruzione del rapporto di lavoro.Questo principio si intreccia con la disciplina dei licenziamenti prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (per i contratti più risalenti) e dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 23/2015, che regola le cosiddette tutele crescenti per le assunzioni a partire dal 7 marzo 2015. In entrambi i casi il giudice verifica la proporzionalità, ma le conseguenze cambiano: con l’articolo 18 la reintegrazione scatta quando il fatto contestato non sussiste oppure rientra tra le condotte che il contratto collettivo punisce con una sanzione conservativa, mentre negli altri casi di licenziamento sproporzionato spetta un’indennità economica. Nel regime delle tutele crescenti la reintegrazione è ancora più circoscritta: vale per l’insussistenza del fatto materiale contestato e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 129/2024, per le condotte punite dal contratto collettivo con una sanzione conservativa; fuori da queste ipotesi il lavoratore ottiene un’indennità economica.Un discorso diverso vale invece per i rapporti ancora in periodo di prova, durante il quale il recesso non richiede la stessa motivazione rafforzata prevista per il licenziamento disciplinare a rapporto consolidato. Cosa ha stabilito la Cassazione: i limiti al sindacato di legittimitàIl punto centrale della pronuncia riguarda proprio i limiti della Cassazione quando è chiamata a rivedere le decisioni dei giudici di merito su un licenziamento e proporzionalità. Secondo la Suprema Corte, il proprio intervento è ammesso soltanto in presenza di vizi motivazionali tassativi e di particolare gravità, ad esempio quando la sentenza impugnata presenta una motivazione del tutto assente, contraddittoria o manifestamente illogica.Non è sufficiente, quindi, sostenere che il giudice di merito avrebbe potuto valutare diversamente i fatti: occorre dimostrare una specifica incoerenza del ragionamento rispetto ai parametri logici e ai valori di riferimento dell’ordinamento giuridico. Se la motivazione della sentenza impugnata è costruita senza errori logici o giuridici evidenti, la decisione resta insindacabile e diventa definitiva, anche se il lavoratore (o il datore di lavoro) ritiene che la valutazione avrebbe potuto essere diversa.In altre parole, il giudice di merito conserva un margine di discrezionalità ampio, ma non arbitrario: deve sempre motivare in modo coerente perché ha ritenuto proporzionata (o sproporzionata) la sanzione applicata, restando ancorato al modello legale di giusta causa previsto dalla legge. I criteri per valutare la proporzionalità della sanzioneNella sua motivazione, la Cassazione ribadisce quali elementi il giudice di merito deve considerare per stabilire se un licenziamento è davvero proporzionato al fatto contestato. Non si tratta di un elenco rigido applicato meccanicamente, ma di una valutazione complessiva e in concreto, che tiene conto di più fattori insieme.Gravità oggettiva del fatto: cosa è realmente accaduto e quali conseguenze ha avuto sull’organizzazione del lavoro o sulla fiducia tra le parti.Elemento soggettivo e intenzionale: se la condotta è stata dolosa, colposa o dovuta a negligenza, e con quale grado di consapevolezza il lavoratore ha agito.Contesto in cui il fatto si è verificato: mansioni svolte, ruolo ricoperto, circostanze particolari che possono aggravare o attenuare la responsabilità.Eventuali precedenti disciplinari: una recidiva può incidere sulla valutazione complessiva della gravità della condotta.Principio di causalità: deve esistere un nesso diretto e coerente tra il fatto contestato e la sanzione irrogata, senza automatismi.La giurisprudenza di legittimità precisa inoltre che il catalogo delle infrazioni previsto dal contratto collettivo non è un elenco chiuso: il giudice può ritenere grave anche una condotta non espressamente tipizzata, purché la decisione resti coerente con il modello legale di giusta causa e con una motivazione logicamente solida. Non può invece considerare legittimo il licenziamento per un fatto che il contratto collettivo punisce espressamente con una sanzione conservativa. Conseguenze pratiche per lavoratori e datori di lavoroPer i lavoratori, questa pronuncia significa che impugnare un licenziamento contando su un riesame dei fatti in Cassazione è una strada in salita: la battaglia decisiva si gioca soprattutto nei primi due gradi di giudizio, dove è possibile far emergere tutti gli elementi utili a dimostrare la sproporzione della sanzione. Anche prima di arrivare in tribunale, situazioni come il rifiuto di un accordo proposto dall’azienda possono avere un peso nella valutazione complessiva del rapporto di lavoro.Per i datori di lavoro, la decisione conferma quanto sia importante costruire un procedimento disciplinare solido fin dall’inizio: contestazione chiara e tempestiva, raccolta di prove coerenti, valutazione motivata della gravità del fatto rispetto al contesto lavorativo. Una motivazione debole o contraddittoria nel provvedimento di licenziamento resta comunque un elemento che i giudici di merito possono sanzionare, e su cui la Cassazione può intervenire se la sentenza successiva presenta gli stessi vizi logici.In sintesi, il tema del licenziamento e proporzionalità resta uno dei terreni più delicati del diritto del lavoro italiano, proprio perché richiede un bilanciamento continuo tra le esigenze dell’impresa e la tutela della dignità del lavoratore, senza automatismi né scorciatoie. Domande frequentiCosa significa proporzionalità del licenziamento?Significa che la sanzione del licenziamento deve essere adeguata alla gravità del fatto contestato al lavoratore, secondo quanto previsto dall’articolo 2106 del Codice Civile. Un comportamento lieve non può giustificare la sanzione più grave prevista dall’ordinamento.La Cassazione può riesaminare i fatti del licenziamento?No, di regola la Cassazione non riesamina i fatti né le prove. Può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata presenta vizi logici gravi, contraddizioni evidenti o è del tutto assente.Chi decide se un licenziamento è proporzionato?La valutazione spetta al giudice di merito, cioè al tribunale in primo grado e alla corte d’appello. È una valutazione di fatto, basata sulle prove raccolte durante il processo.Quali criteri usa il giudice per valutare la proporzionalità?Considera la gravità oggettiva del fatto, l’elemento intenzionale, il contesto lavorativo, eventuali precedenti disciplinari e il nesso di causalità tra la condotta contestata e la sanzione applicata.Cosa succede se il licenziamento è sproporzionato?Se il giudice accerta la sproporzione tra fatto e sanzione, il lavoratore può ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro o un’indennità economica, a seconda della disciplina applicabile al rapporto di lavoro e della gravità della violazione riscontrata.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 08:00:002026-09-20 14:49:35Licenziamento e Proporzionalità: i Limiti della Cassazione
NOTIZIEPensioni Scuola 2027, C’è la Data: Docenti e ATA Hanno Meno di Un Mese Per Fare DomandaPer i lavoratori della scuola che puntano al pensionamento dal prossimo anno scolastico è arrivata la data che tutti aspettavano. Il termine per presentare la domanda di cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2027, è stato fissato al 21 ottobre 2026. La scadenza riguarda docenti, personale educativo e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) e lascia meno di un mese di tempo per completare la procedura senza errori.La data è stata stabilita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) con il decreto ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026 e le istruzioni operative sono arrivate subito dopo con la circolare MIM prot. n. 24818 del 24 settembre 2026, diramata d’intesa con l’INPS. Le istanze sono già aperte dal 25 settembre 2026 sul portale Istanze OnLine (POLIS): si tratta di un adempimento annuale che coinvolge decine di migliaia di lavoratori del comparto scuola in tutta Italia. Indice dei contenutiChi deve fare domanda, da quando e con quale proceduraQuali sono i requisiti pensionistici 2027 per il personale scuolaCosa succede se si perde la finestra del 21 ottobreDomande frequenti sulle pensioni scuola 2027Chi deve fare domanda, da quando e con quale proceduraIl decreto ministeriale n. 193/2026 riguarda tutto il personale del comparto istruzione – settore scuola che intende cessare dal servizio a partire dal 1° settembre 2027, sia per dimissioni volontarie legate al raggiungimento dei requisiti pensionistici, sia per il raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa. Le domande si presentano esclusivamente tramite la procedura web POLIS “istanze on line”, con le credenziali personali del lavoratore: la finestra è aperta dal 25 settembre al 21 ottobre 2026.Entro la stessa data del 21 ottobre 2026 chi ha già inviato la domanda può revocarla, ritirando l’istanza sempre tramite POLIS. Il termine vale anche per chi, avendo i requisiti per la pensione anticipata ma non avendo ancora compiuto 67 anni e 1 mese, chiede la trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.Attenzione a una differenza procedurale che genera spesso errori: le domande di trattenimento o permanenza in servizio – quelle previste dall’articolo 1, comma 257, della legge n. 208/2015 per i progetti didattici internazionali e quelle presentate per raggiungere il minimo contributivo – non si presentano su POLIS, ma vanno inviate direttamente all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, sempre entro il 21 ottobre 2026.Docenti, personale educativo e ATA: domanda su POLIS dal 25 settembre al 21 ottobre 2026.Dirigenti scolastici: termine più ampio, fissato al 1° marzo 2027 (il 28 febbraio previsto dal CCNL Area V cade di domenica), con istanze presentabili dal 25 settembre 2026.APE sociale e lavoratori precoci: una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, la domanda di cessazione si presenta in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2027.Personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta: domanda direttamente alla sede scolastica di servizio o di titolarità, che la inoltra agli uffici competenti.Sul fronte dei controlli la circolare fissa anche i tempi interni: l’INPS accerterà il diritto a pensione entro il 21 aprile 2027, sulla base del conto assicurativo individuale e con riferimento esclusivo al tipo di pensione indicato nell’istanza. Scuole e uffici territoriali devono completare la sistemazione delle posizioni assicurative tramite Nuova Passweb entro l’11 gennaio 2027. È il motivo per cui conviene muoversi subito su riscatti, ricongiunzioni e periodi non ancora accreditati. Quali sono i requisiti pensionistici 2027 per il personale scuolaSui requisiti da rispettare per accedere alle pensioni scuola 2027 vale una premessa: non esistono regole speciali per il personale scolastico, che segue gli stessi requisiti del regime generale INPS. Cambia solo la finestra di uscita, legata al calendario scolastico. Quello che cambia rispetto al 2026, invece, è il livello dei requisiti.Dal 1° gennaio 2027 scatta infatti l’adeguamento alla speranza di vita. Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025) aveva certificato un incremento di tre mesi; l’articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) lo ha però diluito, stabilendo che “limitatamente all’anno 2027” l’aumento è applicato nella misura di un mese, fermo restando l’incremento pieno a decorrere dal 1° gennaio 2028. In pratica: +1 mese nel 2027 e +3 mesi complessivi dal 2028, come recepito dalla circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 e richiamato dalla stessa circolare del MIM.Questi sono quindi i requisiti validi per chi cessa dal servizio il 1° settembre 2027, da maturare entro il 31 dicembre 2027:Pensione di vecchiaia: 67 anni e 1 mese di età e almeno 20 anni di contributi.Pensione anticipata ordinaria (la cosiddetta “Fornero”): 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 11 mesi per le donne, senza requisito di età minima.Pensione anticipata contributiva (per chi ha il primo accredito dal 1996): 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contributi effettivi, con il requisito di importo soglia.Lavoratori precoci: 41 anni e 1 mese di contributi; restano 41 anni per chi svolge le attività gravose della lettera d) dell’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016.APE sociale: 63 anni e 5 mesi di età, con la sperimentazione prorogata al 31 dicembre 2026. Nell’elenco delle attività gravose (Allegato 3 alla legge n. 232/2016) rientrano i “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate”, codice Istat 2.6.4.Un capitolo a parte riguarda chi è escluso dall’aumento. I commi 186 e 187 della legge di Bilancio 2026 disapplicano l’adeguamento per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti che abbiano almeno 30 anni di contributi: per loro la pensione di vecchiaia a domanda resta a 66 anni e 7 mesi (con attività gravosa da almeno 7 anni negli ultimi 10) oppure a 67 anni (con almeno 6 anni negli ultimi 7), e l’anticipata resta a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Tra le professioni dell’Allegato B alla legge n. 205/2017 rientrano gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido. Il beneficio non si applica però a chi, al momento del pensionamento, percepisce l’APE sociale. Per un quadro completo delle tabelle e delle finestre di decorrenza si può consultare l’approfondimento Requisiti Pensione 2027 e 2028: Tabelle INPS, Età e Finestre di Decorrenza.Nessun aumento nemmeno per i lavori usuranti del D.Lgs. n. 67/2011: il comma 189 della legge n. 199/2025 ha aggiunto il 2027 agli anni in cui l’adeguamento non opera, congelando i requisiti fino al 31 dicembre 2028. Chi rientra in queste categorie trova un quadro più dettagliato negli articoli su Pensione Anticipata Lavori Gravosi e sulla Pensione Usuranti.Le misure sperimentali degli anni passati, invece, non sono più accessibili con nuovi requisiti: Quota 100, Quota 102, Quota 103, la pensione anticipata flessibile e Opzione Donna compaiono tra le istanze POLIS solo per chi ha già maturato il diritto entro le rispettive scadenze. La Quota 103 richiedeva 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023: il requisito anagrafico corretto è quello dei 62 anni, spesso riportato per errore con un anno in meno. Opzione Donna, invece, vale con 35 anni di contributi e 58 anni di età se i requisiti sono stati maturati entro il 2021, 60 anni entro il 2022 e 61 anni entro il 2023 o il 2024, con le condizioni soggettive di caregiver, invalidità almeno al 74% o lavoro gravoso. Nessuna delle due è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2026: il diritto si “cristallizza” e può essere esercitato anche più tardi, ma non si matura più. Cosa succede se si perde la finestra del 21 ottobreIl rispetto della scadenza è determinante. La circolare MIM è esplicita: la presentazione dell’istanza nei termini è propedeutica al collocamento a riposo e non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate dopo il 21 ottobre 2026. Chi manca il termine perde la decorrenza del 1° settembre 2027 e deve attendere la finestra successiva, quella dell’anno scolastico 2028/2029. Per il comparto scuola, a differenza di altri settori del pubblico impiego, le uscite sono infatti agganciate al calendario scolastico e non a scadenze trimestrali.Ci sono due situazioni in cui la cessazione avviene comunque, anche senza domanda. La prima è il collocamento a riposo d’ufficio: l’amministrazione colloca obbligatoriamente a riposo chi compie 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027 ed è in possesso del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi, più l’importo soglia per chi ha il primo accredito dal 1996). Se invece i 67 anni e 1 mese si compiono tra settembre e dicembre 2027, la cessazione avviene solo a domanda dell’interessato.La seconda è il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo: nel 2027 permangono in servizio soltanto coloro che, compiuti 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027, non hanno 20 anni di anzianità contributiva a quella data e non hanno presentato domanda di cessazione su POLIS. Su questo istituto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 2026, che ha dichiarato illegittimo il limite fisso dei 70 anni dell’articolo 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 nella parte in cui non teneva conto dell’adeguamento alla speranza di vita.Per questo chi ritiene di avere o di poter raggiungere i requisiti dovrebbe verificare con attenzione la propria posizione contributiva prima di presentare l’istanza, incrociando i dati con l’estratto conto contributivo INPS. Periodi da riscattare, ricongiungere o da sistemare – compresi quelli pre-ruolo ante 1988 – vanno segnalati subito, perché la sistemazione dei conti assicurativi si chiude l’11 gennaio 2027. Chi ha situazioni contributive particolari, per esempio legate alla NASpI o alla quota 41, trova indicazioni nell’articolo Quota 41 dopo NASpI. Domande frequenti sulle pensioni scuola 2027Qual è il termine per la domanda di pensioni scuola 2027?Il termine fissato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il decreto ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026 è il 21 ottobre 2026, per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2027. Le istanze si possono presentare a partire dal 25 settembre 2026.Chi riguarda la scadenza del 21 ottobre 2026?Riguarda tutto il personale della scuola che intende cessare dal servizio dal 1° settembre 2027: docenti, personale educativo e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). Per i dirigenti scolastici il termine è diverso e più ampio: 1° marzo 2027.Come si presenta la domanda di cessazione dal servizio nella scuola?Tramite la procedura web POLIS “istanze on line” del Ministero, con le credenziali personali del lavoratore. Fanno eccezione le domande di trattenimento o permanenza in servizio, che vanno presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, fuori da POLIS, sempre entro il 21 ottobre 2026.I requisiti pensionistici 2027 per la scuola sono diversi da quelli generali INPS?No. Il personale della scuola segue gli stessi requisiti del regime generale INPS: pensione di vecchiaia a 67 anni e 1 mese con 20 anni di contributi, pensione anticipata ordinaria con 42 anni e 11 mesi (uomini) o 41 anni e 11 mesi (donne). Cambia solo la finestra di uscita, agganciata al calendario scolastico.Nel 2027 l’età pensionabile aumenta per l’adeguamento alla speranza di vita?Sì. Dal 1° gennaio 2027 i requisiti aumentano di un mese e dal 1° gennaio 2028 di tre mesi complessivi: lo prevede l’articolo 1, comma 185, della legge n. 199/2025, che ha diluito l’incremento di tre mesi certificato dal decreto MEF del 19 dicembre 2025. L’aumento non si applica ai lavori usuranti, ai lavoratori gravosi con almeno 30 anni di contributi e ai precoci della lettera d).Cosa succede a chi non presenta la domanda entro il 21 ottobre 2026?La circolare MIM è chiara: non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate dopo il 21 ottobre 2026. Si perde quindi la decorrenza del 1° settembre 2027 e si deve attendere la finestra successiva, quella dell’anno scolastico 2028/2029.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-26 20:00:002026-09-26 20:00:00Pensioni Scuola 2027, C’è la Data: Docenti e ATA Hanno Meno di Un Mese Per Fare Domanda
NOTIZIEContributi consortili: si può ricorrere contro l’avviso bonarioChi possiede un terreno o un immobile che rientra nel perimetro di un consorzio di bonifica riceve periodicamente una richiesta di pagamento: si tratta dei cosiddetti contributi consortili. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto molto pratico e finora dibattuto: è possibile presentare ricorso già contro il primo avviso, quello bonario, senza dover attendere la cartella di pagamento vera e propria. Vediamo cosa dice la giurisprudenza e come funziona questa possibilità.Indice dei contenutiCosa sono i contributi consortiliCos’è l’avviso bonario dei contributi consortiliQuando e come fare ricorso contro l’avviso bonarioI motivi di ricorso ammissibili contro i contributi consortiliIl giudice competente per i contributi consortiliDomande frequenti sui contributi consortili e l’avviso bonarioCosa sono i contributi consortiliI contributi consortili sono somme che i proprietari di immobili e terreni devono versare ai consorzi di bonifica e irrigazione. Questi enti si occupano della manutenzione idraulica del territorio: canali, argini, impianti di scolo e di irrigazione che servono a prevenire allagamenti e a garantire l’approvvigionamento idrico per l’agricoltura. In pratica, chi possiede un bene che si trova all’interno del perimetro di competenza del consorzio è tenuto a contribuire alle spese, perché si presume che tragga un vantaggio diretto dalle opere di bonifica realizzate.Proprio questo collegamento tra beneficio fondiario e obbligo di pagamento è al centro di molte controversie: non basta che un immobile si trovi geograficamente nel perimetro consortile, perché il contributo sia dovuto occorre che esista un vantaggio concreto e dimostrabile derivante dalle attività del consorzio. Quando questo collegamento manca, o non viene provato dall’ente, il proprietario può contestare la richiesta di pagamento. Cos’è l’avviso bonario dei contributi consortiliPrima di attivare la riscossione coattiva tramite cartella esattoriale, molti consorzi inviano ai proprietari un avviso bonario: una comunicazione con cui si chiede il pagamento dei contributi dovuti, indicando le ragioni di fatto e di diritto della richiesta. Si tratta, in altre parole, di un primo sollecito che precede gli atti formali della riscossione.Per molto tempo si è discusso se l’avviso bonario fosse un atto autonomamente impugnabile oppure una semplice comunicazione informale, contro cui non fosse possibile agire in giudizio prima dell’arrivo della cartella di pagamento. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza della sezione tributaria, ha chiarito che l’avviso bonario, se contiene una richiesta di pagamento definita e motivata, è a tutti gli effetti un atto idoneo a far sorgere l’interesse del contribuente a impugnarlo, anche se non rientra formalmente tra gli atti tipici elencati dalla legge. Si tratta di un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, sulla non tassatività dell’elenco degli atti impugnabili. Quando e come fare ricorso contro l’avviso bonarioIl punto centrale della pronuncia riguarda proprio la possibilità di reagire subito, senza dover aspettare la cartella esattoriale. Secondo i giudici di legittimità, l’articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, non ha carattere tassativo: può essere impugnato anche un atto atipico, come l’avviso bonario, quando comunica al cittadino una pretesa economica chiara e circostanziata.Va precisato che si tratta di una facoltà e non di un obbligo: il proprietario che riceve l’avviso bonario può scegliere se contestarlo subito oppure attendere l’eventuale cartella di pagamento. La mancata impugnazione dell’avviso bonario, in altre parole, non rende definitiva la pretesa del consorzio, che potrà comunque essere contestata in un momento successivo. Chi decide di agire subito deve farlo entro il termine ordinario previsto per il processo tributario, pari a sessanta giorni dalla ricezione dell’avviso.Agire tempestivamente contro l’avviso bonario può comunque avere un vantaggio pratico: permette di far valere le proprie ragioni prima che la pretesa si consolidi attraverso ulteriori atti di riscossione, evitando l’accumulo di interessi, sanzioni e spese di notifica legate alla cartella di pagamento. I motivi di ricorso ammissibili contro i contributi consortiliChi intende contestare un avviso bonario relativo ai contributi consortili può farlo sotto due profili distinti, che spesso vengono fatti valere insieme nello stesso ricorso.Profilo sostanziale: si contesta la fondatezza stessa del tributo, ad esempio perché l’immobile non trae alcun beneficio diretto dalle opere del consorzio, oppure perché la misura della quota richiesta non è proporzionata al vantaggio effettivamente ricevuto.Profilo formale: si contestano vizi dell’atto in sé, come la mancanza di un’adeguata motivazione, l’insufficienza delle ragioni di fatto e di diritto indicate, oppure la carenza di legittimazione dell’ente che ha emesso l’avviso.Un aspetto rilevante riguarda l’onere della prova: secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, a Sezioni Unite, quando l’immobile rientra nel perimetro di contribuenza e la richiesta si fonda su un piano di classifica regolarmente approvato opera una presunzione di beneficio, sicché spetta al contribuente contestare in modo specifico il piano e dimostrare l’assenza di vantaggio per il proprio bene. Solo se il piano di classifica manca, oppure viene specificamente contestato, l’onere di provare il beneficio fondiario torna a carico del consorzio: in tal caso, se la prova manca o è insufficiente, l’atto può essere annullato dal giudice. Il giudice competente per i contributi consortiliData la natura tributaria dei contributi consortili, la competenza a decidere sui ricorsi contro l’avviso bonario spetta alla Corte di Giustizia Tributaria (la denominazione attuale delle ex Commissioni tributarie, a seguito della riforma della giustizia tributaria), articolata nei gradi di primo e secondo grado a livello provinciale e regionale. È lo stesso giudice competente per le controversie relative a imposte, tasse e altri tributi, proprio perché i contributi consortili vengono qualificati come prestazioni di natura tributaria dovute per un servizio pubblico da cui deriva un vantaggio economico al contribuente.Presentare il ricorso davanti al giudice sbagliato, o oltre i termini previsti, comporta il rischio di vedersi dichiarare l’impugnazione inammissibile: nel caso degli atti impositivi tipici, come la cartella di pagamento, ciò rende definitiva la pretesa del consorzio, mentre la mancata impugnazione del solo avviso bonario, come visto, non produce effetti preclusivi. Per questo motivo è importante valutare con attenzione i termini di decadenza e la correttezza formale dell’atto prima di agire. Domande frequenti sui contributi consortili e l’avviso bonarioÈ obbligatorio impugnare subito l’avviso bonario dei contributi consortili?No. Impugnare l’avviso bonario è una facoltà del contribuente, non un obbligo. Chi non lo contesta può comunque far valere le proprie ragioni contro atti successivi, come la cartella di pagamento.Entro quanto tempo si può fare ricorso contro l’avviso bonario?Il termine ordinario per proporre ricorso davanti al giudice tributario è di sessanta giorni dalla ricezione dell’avviso bonario.Chi deve dimostrare il beneficio fondiario che giustifica il contributo consortile?Se l’immobile rientra nel perimetro di contribuenza e il contributo si fonda su un piano di classifica regolarmente approvato, la giurisprudenza riconosce una presunzione di beneficio: spetta al contribuente contestare in modo specifico il piano e provare l’assenza di vantaggio. In mancanza del piano, o quando questo viene specificamente contestato, è il consorzio a dover dimostrare il beneficio.Quale giudice è competente per i ricorsi sui contributi consortili?La competenza spetta alla Corte di Giustizia Tributaria, in ragione della natura tributaria attribuita ai contributi consortili.Cosa succede se non si impugna né l’avviso bonario né la cartella di pagamento?In assenza di ricorso entro i termini di legge, la pretesa del consorzio diventa definitiva e il debito può essere riscosso con gli strumenti coattivi previsti per la riscossione dei tributi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 19:00:002026-09-20 14:38:47Contributi consortili: si può ricorrere contro l’avviso bonario
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPassare al Regime Forfettario dal 2027: Requisiti, Rettifica IVA e Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026Passare al regime forfettario 2027 è una scelta che si prepara adesso, non a gennaio. Chi oggi lavora in regime ordinario con partita IVA e vuole entrare nel regime forfettario dal 1° gennaio 2027 deve fare i conti entro il 31 dicembre 2026: verificare i requisiti, misurare i ricavi dell’anno, controllare il magazzino e soprattutto calcolare la rettifica IVA, cioè la quota di IVA già detratta che dovrà essere restituita allo Stato.La buona notizia è che non serve alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate: il regime forfettario si applica per comportamento concludente, cioè comportandosi da forfettario fin dalla prima fattura del nuovo anno. La notizia meno comoda è che chi arriva impreparato al 1° gennaio rischia errori costosi: fatture emesse con l’IVA quando non andava più applicata, rettifiche non calcolate, cause di esclusione ignorate.In questa guida completa trovi tutto quello che serve per valutare con lucidità il passaggio al regime forfettario 2027: requisiti di accesso, limite di 85.000 euro, cause ostative, coefficienti di redditività collegati al codice ATECO 2025, imposta sostitutiva al 15% o al 5%, funzionamento della rettifica IVA e una checklist operativa da chiudere entro il 31 dicembre 2026.Indice dei contenutiPerché il 31 dicembre 2026 è la data chiave per il regime forfettario 2027Requisiti per accedere al regime forfettario 2027: il limite di 85.000 euroIl limite di redditi da lavoro dipendente e pensione: 35.000 o 30.000 euro?Le altre cause di esclusione dal regime forfettario 2027Coefficienti di redditività e codice ATECO 2025: come si calcola il redditoImposta sostitutiva al 15% (o al 5%): quanto si paga davveroRettifica IVA: cosa devi restituire allo Stato quando entri nel forfettarioInventario e calcolo della rettifica: il lavoro da fare al 31 dicembre 2026Fatture a cavallo d’anno 2026/2027: competenza e principio di cassaChecklist degli adempimenti entro il 31 dicembre 2026Fatturazione elettronica nel regime forfettario 2027Contributi INPS e casse previdenziali: cosa non cambia nel forfettarioCome si comunica l’opzione per il regime forfettario 2027Conviene davvero passare al regime forfettario dal 2027?Domande frequenti sul regime forfettario 2027Perché il 31 dicembre 2026 è la data chiave per il regime forfettario 2027Il regime forfettario 2027 si applica per anno solare intero: o sei forfettario dal 1° gennaio 2027, oppure resti in regime ordinario per tutto l’anno. Non esiste una via di mezzo, non si cambia a metà strada. Ecco perché il 31 dicembre 2026 è uno spartiacque: è l’ultimo giorno in cui la tua posizione fiscale è fotografabile e modificabile.Alla mezzanotte del 31 dicembre 2026 si cristallizzano tre elementi decisivi: l’ammontare dei ricavi e compensi incassati nel 2026, il reddito da lavoro dipendente o da pensione percepito nell’anno, e la consistenza di magazzino e beni strumentali su cui hai detratto l’IVA. Su questi tre numeri si gioca tutto: l’accesso al regime e il costo del passaggio.Immagina Marco, grafico freelance a Udine, oggi in regime ordinario con contabilità semplificata. A novembre 2026 ha incassato 61.000 euro e ha in previsione altre due fatture da 8.000 euro. Se incassa tutto entro dicembre resta sotto gli 85.000 euro e può entrare nel regime forfettario 2027. Se invece un cliente gli chiede di anticipare pagamenti importanti, il quadro cambia: incassare o rinviare l’incasso di una fattura diventa una decisione fiscale, non solo commerciale.Il CAF Centro Fiscale affianca professionisti e piccole imprese proprio in questa fase di chiusura dell’anno, quando poche scelte fatte nei giorni giusti valgono migliaia di euro di imposte. Per una valutazione su misura della tua posizione puoi richiedere un preventivo personalizzato senza impegno. Requisiti per accedere al regime forfettario 2027: il limite di 85.000 euroIl requisito principale per il regime forfettario 2027 è il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, quindi nel 2026. La soglia è fissata dall’art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, la norma che disciplina l’intero regime. Attenzione: conta quanto hai incassato, non quanto hai fatturato, se sei un professionista che applica il principio di cassa.Il limite di 85.000 euro va ragguagliato ad anno se l’attività è iniziata in corso d’anno. Se hai aperto la partita IVA il 1° luglio 2026 e hai incassato 50.000 euro in sei mesi, il parametro da confrontare con la soglia è il dato riproporzionato su dodici mesi: in questo caso circa 100.000 euro, quindi il requisito non sarebbe rispettato. È un dettaglio tecnico che sfugge spesso e che produce accessi al regime poi contestati.Una volta dentro il regime forfettario, il limite continua a essere monitorato con due effetti diversi, che è bene conoscere in anticipo:Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: resti forfettario per tutto l’anno in corso ed esci dal regime dall’anno successivo;Ricavi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha determinato il superamento (art. 1 c. 71 L. 190/2014), mentre le operazioni precedenti restano senza IVA;in entrambi i casi il reddito dell’anno di fuoriuscita torna a essere tassato con IRPEF ordinaria e addizionali.Se la tua attività è in crescita e i ricavi 2026 viaggiano vicino alla soglia, entrare nel regime forfettario 2027 può rivelarsi un boomerang: rischieresti di uscirne dopo un anno, sopportando due volte i costi del cambio di regime. È esattamente il tipo di simulazione che conviene far fare a un professionista prima di decidere. Il limite di redditi da lavoro dipendente e pensione: 35.000 o 30.000 euro?Seconda verifica obbligatoria: l’art. 1 c. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 esclude dal regime chi nell’anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente, assimilati o da pensione oltre una determinata soglia. Il valore da considerare è quello lordo indicato nella Certificazione Unica, non il netto in busta paga. Qui però c’è un passaggio normativo che molti danno per scontato: la soglia ordinaria di legge è di 30.000 euro ed è stata elevata a 35.000 euro soltanto per gli anni 2025 e 2026.L’innalzamento a 35.000 euro è stato disposto dall’art. 1 c. 12 della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ed esteso al 2026 dalla L. 199/2025: il testo vigente recita «per gli anni 2025 e 2026». Vuol dire che la soglia maggiorata vale per chi applica il regime nel 2025 (redditi 2024) e nel 2026 (redditi 2025). Per l’ingresso nel forfettario dal 2027, che si verifica sui redditi del 2026, alla data di questa guida la proroga non risulta ancora disposta: salvo conferma nella Legge di Bilancio 2027, il limite tornerebbe a essere quello ordinario di 30.000 euro. Chi nel 2026 si colloca tra i 30.000 e i 35.000 euro deve quindi attendere il testo definitivo della manovra prima di comportarsi da forfettario.La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro. Facciamo un esempio: Silvia ha lavorato come dipendente fino a settembre 2026 percependo 38.000 euro lordi e da ottobre lavora solo con la sua partita IVA. Poiché il rapporto è cessato e non ne ha aperti altri, può comunque accedere al regime forfettario 2027. Se invece avesse mantenuto anche un contratto part-time, il superamento della soglia — 30.000 euro, salvo proroga dei 35.000 euro anche per il 2027 — la bloccherebbe.Nel conteggio rientrano anche i redditi assimilati: collaborazioni coordinate e continuative, compensi da amministratore, borse di studio, e naturalmente i trattamenti pensionistici. Per i pensionati che aprono o mantengono una partita IVA questo è spesso il punto più delicato dell’intera verifica. Le altre cause di esclusione dal regime forfettario 2027Oltre alle due soglie, l’art. 1 comma 57 della L. 190/2014 elenca una serie di cause ostative: situazioni che impediscono l’accesso al regime forfettario 2027 anche a chi rispetta i limiti di ricavo. Vale la pena leggerle una per una, perché riguardano più contribuenti di quanto si pensi.Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari: sono vietate e vanno dismesse entro il 31 dicembre 2026;Controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella della partita IVA individuale;Spese per lavoro dipendente e collaboratori superiori a 20.000 euro lordi all’anno (limite in vigore dal 2025);Cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi effettuate in via esclusiva o prevalente (art. 1 c. 57 lett. c);Regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, vendita sali e tabacchi e altri);Residenza fiscale all’estero, salvo residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;attività prevalentemente rivolta al datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni (o a soggetti a esso riconducibili).Il punto delle partecipazioni societarie merita un chiarimento pratico. Se possiedi una quota del 20% in una S.n.c., per entrare nel regime forfettario 2027 devi cederla o rinunciarvi entro il 31 dicembre 2026: farlo a gennaio è tardi. Per le S.r.l. invece il divieto scatta solo in presenza congiunta di controllo e di attività riconducibile: possedere una quota di minoranza in una società che fa tutt’altro mestiere non è un ostacolo.Un chiarimento utile sui beni strumentali: il vecchio tetto di 20.000 euro non è più una condizione di accesso al regime. L’art. 1 c. 54 della L. 190/2014, nel testo vigente, richiede soltanto ricavi o compensi entro 85.000 euro e spese per lavoro dipendente e collaboratori entro 20.000 euro lordi. I beni strumentali restano però decisivi per un altro motivo, quello che vediamo tra poco: la rettifica IVA. Se hai fatto investimenti importanti negli ultimi anni, una verifica preventiva evita brutte sorprese. Coefficienti di redditività e codice ATECO 2025: come si calcola il redditoNel regime forfettario 2027 il reddito non si calcola sottraendo i costi effettivi dai ricavi. Si applica invece un coefficiente di redditività: una percentuale fissa, stabilita per legge in base all’attività svolta, che rappresenta in modo forfettario la parte di incassi considerata reddito. In parole semplici: lo Stato presume che una certa quota dei tuoi incassi sia guadagno e il resto siano spese, senza chiederti alcuna prova.Il coefficiente dipende dal codice ATECO della tua attività. Dal 1° gennaio 2025 la classificazione in vigore è l’ATECO 2025 (operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, con riclassificazione d’ufficio delle posizioni già aperte). L’allegato 4 della L. 190/2014, che contiene i coefficienti, è però ancora scritto con i vecchi codici ATECO 2007: fino all’emanazione del decreto di aggiornamento si applica il coefficiente del codice ATECO 2007 corrispondente. Se vuoi approfondire la mappatura dei nuovi codici, abbiamo dedicato una guida specifica al codice ATECO 2025 per le professioni sanitarie.Gruppo di attivitàCoefficiente di redditivitàIndustrie alimentari e delle bevande40%Commercio all’ingrosso e al dettaglio40%Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande40%Commercio ambulante di altri prodotti54%Costruzioni e attività immobiliari86%Intermediari del commercio62%Servizi di alloggio e ristorazione40%Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi78%Altre attività economiche67%Un esempio concreto rende tutto più chiaro. Laura è psicologa (codice ATECO 2025 86.93.00, coefficiente 78%) e prevede di incassare 40.000 euro nel 2027. Il suo reddito forfettario sarà di 31.200 euro (40.000 × 78%), da cui potrà dedurre i contributi previdenziali effettivamente versati. Un fisioterapista (86.95.00) applica lo stesso 78%, mentre un commerciante al dettaglio con gli stessi incassi dichiarerebbe solo 16.000 euro di reddito grazie al coefficiente del 40%.Si capisce così perché il regime forfettario 2027 è particolarmente vantaggioso per chi ha pochi costi e penalizzante per chi ne ha molti: i costi reali sono irrilevanti, conta solo il coefficiente. Un professionista con il 78% e spese effettive del 10% guadagna moltissimo dal regime; un artigiano con costi al 60% e coefficiente all’86% probabilmente no. Imposta sostitutiva al 15% (o al 5%): quanto si paga davveroSul reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva. Il termine spaventa ma il concetto è semplice: è un’unica tassa che prende il posto di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale. Invece di pagare più imposte separate con aliquote crescenti, ne paghi una sola con aliquota fissa. In Friuli Venezia Giulia questo significa anche non versare l’addizionale regionale FVG e quella comunale del tuo Comune.15%: aliquota ordinaria del regime forfettario;5%: aliquota ridotta per i primi 5 anni di attività, riservata alle nuove iniziative.L’aliquota al 5% spetta a chi non ha esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti, non prosegue un’attività già svolta da altri (salvo il caso del praticantato obbligatorio) e, in caso di attività precedentemente svolta come dipendente, rispetta i limiti di ricavo previsti. Chi passa dall’ordinario al regime forfettario 2027 con una partita IVA aperta da anni applica quindi, di norma, il 15%: il quinquennio agevolato si conta dall’inizio dell’attività, non dall’ingresso nel regime.Torniamo a Laura: reddito forfettario 31.200 euro, contributi versati alla propria cassa per circa 4.000 euro. La base imponibile scende a 27.200 euro e l’imposta sostitutiva al 15% è pari a 4.080 euro. Nel regime ordinario, con IRPEF a scaglioni e addizionali, lo stesso reddito genererebbe un carico sensibilmente superiore. Il confronto, però, va sempre fatto sui numeri reali: costi effettivi, detrazioni fiscali che nel forfettario si perdono, presenza di un coniuge o figli a carico.Un aspetto spesso sottovalutato: nel regime forfettario non si detraggono spese mediche, interessi del mutuo, ristrutturazioni e simili, se non hai altri redditi tassati a IRPEF. Per una famiglia con detrazioni importanti il risparmio si può ridurre parecchio. È una valutazione che facciamo caso per caso nelle consulenze del CAF Centro Fiscale di Udine.Rettifica IVA: cosa devi restituire allo Stato quando entri nel forfettarioÈ la parte più tecnica del passaggio al regime forfettario 2027 ed è anche quella che genera il conto inatteso. La rettifica IVA è disciplinata dall’art. 19-bis2 del DPR 633/1972, richiamato dall’art. 1 comma 61 della L. 190/2014, e serve a riequilibrare una situazione altrimenti squilibrata.La logica è questa. Finché sei in regime ordinario, quando acquisti un computer, un macchinario o della merce, detrai l’IVA perché su ciò che vendi applichi a tua volta l’IVA. Nel regime forfettario, invece, non addebiti più l’IVA in fattura e non detrai nulla. Se ti portassi nel nuovo regime dei beni acquistati con IVA detratta, useresti quei beni per un’attività che l’IVA non la applica più: da qui l’obbligo di restituire proporzionalmente l’imposta detratta. Beni strumentali e ammortizzabiliPer i beni ammortizzabili (attrezzature, arredi, macchinari, computer) la legge prevede un periodo di osservazione di 5 anni dall’entrata in funzione, che sale a 10 anni per gli immobili dalla data di acquisto. Si restituiscono tanti quinti (o decimi) dell’IVA detratta quanti sono gli anni mancanti al completamento del periodo. Se il periodo è già concluso, non si deve nulla.Esempio pratico: Andrea acquista nel 2024 un macchinario da 10.000 euro più 2.200 euro di IVA, interamente detratta. Entrando nel regime forfettario dal 1° gennaio 2027, il quinquennio 2024-2028 non è concluso: mancano due anni (2027 e 2028), quindi dovrà restituire due quinti dell’IVA detratta, cioè 880 euro. Restano esclusi dalla rettifica i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%.Rimanenze di magazzino e servizi non utilizzatiPer le rimanenze di magazzino il ragionamento è più drastico: la merce acquistata e non ancora venduta al 31 dicembre 2026 sarà venduta da forfettario, quindi senza applicare l’IVA. L’imposta detratta su quella merce va quindi restituita per intero. Lo stesso principio vale per i servizi pagati ma non ancora utilizzati, come un canone o un abbonamento anticipato che copre periodi successivi.Per un negozio o un artigiano con magazzino consistente la rettifica IVA può valere diverse migliaia di euro. È il motivo per cui alcune attività commerciali scelgono di smaltire le scorte nell’ultimo trimestre del 2026 prima di entrare nel regime forfettario 2027: meno merce a magazzino al 31 dicembre, meno IVA da restituire.Quando e come si versa la rettifica IVALa rettifica IVA si calcola e si espone nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario: per chi entra nel regime forfettario 2027 si tratta della dichiarazione IVA 2027, anno d’imposta 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. L’importo non si può spalmare su più anni: confluisce per intero nel saldo IVA annuale, che si versa entro il 16 marzo 2027, con possibilità di differire il pagamento al termine previsto per le imposte sui redditi applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.Novità 2027: addio alla rettifica “per masse”Sul fronte normativo c’è un cambiamento importante da conoscere. L’art. 9 del D.Lgs. 4 dicembre 2025 n. 186 ha disposto l’abrogazione del comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972, cioè proprio della norma che consente la rettifica semplificata “per masse” in caso di mutamento di regime. L’efficacia dell’abrogazione è stata poi differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4 comma 12-octies del DL 31 dicembre 2025 n. 200 (Milleproroghe), convertito dalla L. 27 febbraio 2026 n. 26, con salvezza delle rettifiche in corso al 1° gennaio 2027 fino alla loro conclusione e dei comportamenti anteriori alla legge di conversione. Dalla stessa data si applica il Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che riordina l’intera disciplina dell’imposta e abroga, fra gli altri, gli articoli del DPR 633/1972 in materia di detrazione e di rettifica.Cosa significa in pratica? Che il passaggio al regime forfettario 2027 cade esattamente sulla linea di confine tra vecchia e nuova disciplina e va gestito con particolare attenzione, perché la rettifica riferita al 2026 si calcola su un periodo in cui la norma è ancora in vigore, mentre il cambio di regime decorre dal giorno in cui l’abrogazione produce effetti. In assenza di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, la scelta prudente è quantificare comunque l’importo e verificare con il proprio consulente quale metodo di rettifica applicare al caso specifico prima di presentare la dichiarazione IVA: la normativa è in evoluzione e le due letture possibili (rettifica “per masse” oppure rettifica analitica bene per bene) possono portare a risultati diversi. È uno dei casi in cui affidarsi a un professionista non è un lusso ma una tutela concreta.Inventario e calcolo della rettifica: il lavoro da fare al 31 dicembre 2026Per calcolare la rettifica IVA servono dati precisi, e quei dati si raccolgono solo con una fotografia della situazione al 31 dicembre 2026. Non è un adempimento formale da inviare a qualcuno: è documentazione che devi conservare e che il tuo consulente userà per compilare correttamente la dichiarazione.Inventario di magazzino al 31 dicembre 2026: quantità, descrizione, costo di acquisto e IVA detratta su ogni voce;Registro dei beni ammortizzabili: data di acquisto, data di entrata in funzione, costo, IVA detratta, quote di ammortamento già dedotte;Elenco dei servizi pagati in anticipo e non ancora utilizzati al 31 dicembre;Fatture di acquisto relative agli ultimi cinque anni (dieci per gli immobili), necessarie a provare l’IVA effettivamente detratta;eventuali beni in leasing o finanziamenti in corso, che seguono regole proprie.Il consiglio operativo è semplice: fai la simulazione a novembre, non a dicembre. Se la rettifica IVA risulta troppo onerosa, hai ancora il tempo per decidere di rinviare l’ingresso nel regime forfettario di un anno, quando i beni saranno più vicini alla fine del periodo di osservazione e il magazzino più leggero. Rimandare di dodici mesi, in molti casi, costa meno che entrare subito.Fatture a cavallo d’anno 2026/2027: competenza e principio di cassaIl passaggio al regime forfettario 2027 crea una zona grigia proprio a cavallo tra dicembre e gennaio. Il punto è che il regime forfettario applica il principio di cassa: il ricavo si considera realizzato quando il denaro entra effettivamente sul conto, non quando emetti la fattura.Cosa succede quindi a una fattura emessa a dicembre 2026, con IVA e in regime ordinario, ma incassata a gennaio 2027 quando sei già forfettario? La regola generale è che l’operazione segue il regime vigente al momento della sua effettuazione ai fini IVA, quindi resta correttamente assoggettata a IVA; il trattamento ai fini reddituali, invece, dipende dal criterio applicato nell’anno in cui il corrispettivo è percepito. Il rischio da evitare è la doppia tassazione o, all’opposto, l’omessa dichiarazione dello stesso incasso.È un tema che abbiamo approfondito in due guide dedicate: Fatture a cavallo d’anno 2026/2027 e fatture di dicembre incassate a gennaio in regime forfettario. Se hai fatture importanti in sospeso a fine 2026, verifica la posizione prima di emetterle: a volte anticipare o posticipare di pochi giorni cambia sensibilmente il risultato fiscale.Occhio anche agli incassi tracciati: con la diffusione del bonifico istantaneo e dei nuovi controlli sul beneficiario, la data di accredito è documentata al secondo. Ne parliamo nella guida sul bonifico istantaneo per partite IVA, utile per capire quando un pagamento si considera davvero incassato. Checklist degli adempimenti entro il 31 dicembre 2026Riassumiamo in modo operativo tutto quello che va chiuso prima di entrare nel regime forfettario 2027. Considera questa lista come l’agenda degli ultimi tre mesi del 2026.Verifica i ricavi incassati nel 2026: devono restare entro 85.000 euro, eventualmente ragguagliati ad anno;Controlla i redditi da lavoro dipendente o pensione del 2026: soglia ordinaria 30.000 euro lordi, elevata a 35.000 euro per i soli anni 2025 e 2026 e da confermare per il 2027 con la Legge di Bilancio;Dismetti le partecipazioni vietate in società di persone o associazioni professionali entro il 31 dicembre 2026;Verifica le spese per lavoro dipendente e collaboratori: non devono superare 20.000 euro lordi nel 2026;Calcola la rettifica IVA su beni ammortizzabili, rimanenze e servizi anticipati;Redigi l’inventario di magazzino e aggiorna il registro dei beni ammortizzabili;Simula la convenienza: confronta imposta sostitutiva, detrazioni perse e costi reali;Programma le fatture di fine anno tenendo conto del cambio di regime;Aggiorna il software di fatturazione con natura N2.2 e le diciture obbligatorie del regime;Fatti assistere da un professionista prima di gennaio, non dopo.L’ultimo punto non è retorico. La maggior parte dei problemi che vediamo arriva da contribuenti che hanno iniziato a fatturare da forfettari senza verificare un requisito, e si sono ritrovati a dover riemettere mesi di fatture con IVA. Una valutazione gratuita preventiva costa zero e previene esattamente questo scenario.Fatturazione elettronica nel regime forfettario 2027Chiariamo un equivoco diffuso: entrare nel regime forfettario 2027 non libera dalla fatturazione elettronica. L’obbligo è generalizzato dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari, senza più alcuna soglia di esonero. Tutte le fatture vanno quindi emesse in formato XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI).Cambiano però i contenuti del documento. Nel regime forfettario la fattura riporta il codice natura N2.2 (operazione non soggetta) e la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”. Se l’imponibile supera 77,47 euro va applicata la marca da bollo da 2 euro, il cui versamento avviene trimestralmente con F24 (codici tributo 2521, 2522, 2523, 2524).Altra differenza importante: sui compensi del forfettario non si applica la ritenuta d’acconto. In fattura va inserita la dicitura che ne richiede la non applicazione ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014. Per chi lavora con committenti aziendali è un cambiamento che va comunicato per tempo, per evitare che l’amministrazione del cliente trattenga comunque il 20%.Restano poi obblighi settoriali da non dimenticare. I professionisti sanitari, per esempio, devono continuare a gestire l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ora a cadenza annuale, come spiegato nella guida dedicata alla partita IVA per osteopati tra ATECO 2025, IVA e Sistema TS. Contributi INPS e casse previdenziali: cosa non cambia nel forfettarioIl regime forfettario 2027 è un regime fiscale: non modifica gli obblighi previdenziali. I contributi restano dovuti alla gestione di appartenenza, calcolati sul reddito forfettario determinato con il coefficiente e non sul reddito effettivo.Professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata INPS: aliquota 26,07% se privi di altra copertura previdenziale, 24% se già assicurati altrove o pensionati;Artigiani: aliquota 24% con contributo minimale annuo di circa 4.521,36 euro;Commercianti: aliquota 24,48% con minimale annuo di circa 4.611,64 euro;Professionisti con cassa (ENPAM, ENPAP, ENPAB, Inarcassa, Cassa Forense, CIPAG e altre): si applicano integralmente le regole della propria cassa.Un’agevolazione esiste, ma è più ristretta di quanto si creda: la riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1 c. 77 della L. 190/2014 spetta solo agli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS INPS, su domanda. Non esiste alcuna riduzione del 35% nella Gestione Separata né nelle casse professionali: chi te la promette ti sta dando un’informazione sbagliata.Ricorda infine che i contributi previdenziali effettivamente versati nell’anno sono deducibili dal reddito forfettario, prima di applicare l’imposta sostitutiva. È l’unica deduzione ammessa nel regime, e per questo va documentata con precisione.Come si comunica l’opzione per il regime forfettario 2027Ecco la domanda che riceviamo più spesso: a chi va comunicato il passaggio? La risposta è rassicurante: a nessuno, in via preventiva. Per accedere al regime forfettario 2027 non serve presentare istanze, moduli o comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026. Il regime è considerato quello naturale per chi possiede i requisiti.L’accesso avviene per comportamento concludente: un’espressione tecnica che significa semplicemente comportarsi da forfettario. In concreto, dal 1° gennaio 2027 emetti fatture senza IVA con natura N2.2 e le diciture di legge, non liquidi più l’IVA periodica e non applichi la ritenuta d’acconto. La scelta viene poi formalizzata nel quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche relativo al primo anno di applicazione, quindi nella dichiarazione presentata nel 2028 per l’anno d’imposta 2027.Chi in passato aveva optato volontariamente per il regime ordinario deve prestare attenzione a un vincolo: l’opzione per l’ordinario è vincolante per almeno tre anni, dopodiché si rinnova tacitamente di anno in anno fino a revoca. Se hai esercitato l’opzione, verifica che il triennio minimo sia concluso prima di programmare il rientro nel regime forfettario. La gestione del quadro LM e delle opzioni è parte del servizio di assistenza per il Modello Redditi del nostro CAF. Conviene davvero passare al regime forfettario dal 2027?Non esiste una risposta valida per tutti. Il regime forfettario 2027 conviene quasi sempre a chi ha costi ridotti, clientela privata, nessun dipendente e un volume d’affari stabile ben sotto gli 85.000 euro. In questi casi il risparmio rispetto all’IRPEF ordinaria è netto, e si aggiunge la drastica semplificazione degli adempimenti: niente liquidazioni IVA periodiche, niente registri IVA, niente studi di settore o indici di affidabilità.Il regime conviene molto meno, o non conviene affatto, in presenza di costi elevati (affitto del locale, merce, collaboratori), di investimenti programmati su cui si perderebbe la detrazione dell’IVA, di detrazioni familiari importanti o di clienti esteri che richiedono una gestione IVA articolata. Anche una rettifica IVA particolarmente pesante può ribaltare il calcolo nel breve periodo.Il metodo corretto è uno solo: mettere a confronto, sugli stessi numeri, tre scenari — regime ordinario 2027, regime forfettario 2027 con rettifica IVA, forfettario differito al 2028. Solo il confronto sui tuoi dati reali dice quale strada conviene. È il lavoro che facciamo ogni autunno con decine di partite IVA del Friuli Venezia Giulia, in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia.Domande frequenti sul regime forfettario 2027 Posso rateizzare la rettifica IVA dovuta per l’ingresso nel forfettario?No. La rettifica IVA non si spalma su più annualità: si determina in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di regime ordinario e confluisce integralmente nel saldo annuale. Resta possibile utilizzare le ordinarie modalità di versamento del saldo IVA, compreso il differimento con la maggiorazione dello 0,40% mensile: il nostro ufficio valuta con te la soluzione più sostenibile.Devo comunicare all’Agenzia delle Entrate il passaggio entro il 31 dicembre 2026?No, nessuna comunicazione preventiva. Il regime forfettario 2027 si applica per comportamento concludente dal 1° gennaio e viene formalizzato nel quadro LM del Modello Redditi PF relativo al 2027. L’unica eccezione riguarda chi aveva optato per il regime ordinario ed è ancora vincolato al triennio minimo.Cosa succede se ho beni ammortizzabili quasi completamente ammortizzati?Se il periodo di osservazione di cinque anni dall’entrata in funzione (dieci per gli immobili) è già concluso al 31 dicembre 2026, non devi restituire nulla su quei beni. Se manca un solo anno, restituisci un quinto dell’IVA detratta. Per questo, quando i beni strumentali sono vicini alla scadenza del periodo, attendere un anno può ridurre sensibilmente il costo del passaggio.Ho un lavoro dipendente da 33.000 euro lordi: posso accedere al regime forfettario 2027?Dipende dalla Legge di Bilancio 2027. La soglia ordinaria dell’art. 1 c. 57 lett. d-ter) L. 190/2014 è di 30.000 euro lordi; l’innalzamento a 35.000 euro è previsto per i soli anni 2025 e 2026 e, al momento, non risulta esteso al 2027. Con 33.000 euro di redditi 2026 rientreresti quindi solo se la proroga verrà confermata: meglio verificare a gennaio, prima di emettere la prima fattura senza IVA. Ricorda poi l’altra causa ostativa, quella sulla prevalenza: l’attività con partita IVA non deve essere rivolta prevalentemente al tuo datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni.Nel regime forfettario 2027 posso ancora detrarre le spese mediche o il mutuo?Solo se possiedi altri redditi tassati a IRPEF, come un lavoro dipendente o una pensione. Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva è escluso dalla base IRPEF, quindi non consente di utilizzare detrazioni e deduzioni. L’unica somma deducibile dal reddito forfettario sono i contributi previdenziali versati.Se supero gli 85.000 euro nel 2027 cosa succede?Dipende da quanto superi. Tra 85.001 e 100.000 euro resti nel regime forfettario per tutto il 2027 ed esci dal 2028. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata: l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento (art. 1 c. 71 L. 190/2014), mentre le operazioni precedenti restano senza IVA, e il reddito dell’intero anno torna alla tassazione IRPEF ordinaria.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Vuoi sapere se il regime forfettario 2027 conviene davvero alla tua attività?Il passaggio al regime forfettario 2027 si decide entro il 31 dicembre 2026: dopo, per un anno intero, non si torna indietro. Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza la tua posizione, verifica requisiti e cause ostative, calcola la rettifica IVA e ti consegna il confronto tra regime ordinario e forfettario sui tuoi numeri reali, con un preventivo personalizzato e una valutazione gratuita iniziale.Contattaci per prenotare un appuntamento: siamo in Viale Tullio 13 a Udine e seguiamo i clienti anche online in tutta Italia. Puoi chiamarci allo 0432 1638640 oppure scriverci su WhatsApp al 366 6018121: ti rispondiamo con i tempi e le informazioni necessarie per arrivare preparato al 1° gennaio 2027.Settembre 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-26 18:00:002026-09-20 14:55:00Passare al Regime Forfettario dal 2027: Requisiti, Rettifica IVA e Cosa Fare Entro il 31 Dicembre 2026