Menu
CAF Centro Fiscale
  • SERVIZI FISCALI
        • Modello ISEE
        • Dichiarazione dei Redditi Modello 730 / Redditi
        • Dichiarazione dei Redditi per le Criptovalute
        • Pratica ENEA
        • Contratti di Locazione
        • Dichiarazione di Successione
        • Calcolo IMU
        • Cessione del Credito per Ristrutturazione
        • Gestione COLF e Badanti
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Modello 770 e Certificazioni Uniche
  • PATRONATO
        • NASPI / Disoccupazione
        • Richiesta NASpI Anticipata
        • Disoccupazione Agricola
        • Dimissioni Online
        • Elenco bonus Maternità INPS
          • Bonus Asilo Nido
        • Calcolo Pensione
        • Riscatto Anni Laurea: Agevolato e Ordinario
        • Invalidità Civile / Handicap (Legge 104) 
  • COLF E BADANTI
  • PARTITA IVA
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Gestione Partita IVA ordinaria
        • Gestione completa Partita IVA Agricola
  • BLOG
        • CAF – NOTIZIE FISCALI
        • PATRONATO
        • PARTITA IVA
        • NOTIZIE
  • Menu Menu
CAF Centro Fiscale
NOTIZIE

Pensione estera e italiana con gli stessi contributi esteri: come funziona il cumulo

Pensione 2026 INPS

Maturare una pensione sia in Italia sia all’estero usando gli stessi contributi versati in un paese straniero: è possibile? La risposta è sì, ma solo a precise condizioni. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21666/2025) ha chiarito i confini di questo meccanismo, ribadendo quando i contributi esteri possono essere valorizzati contemporaneamente in due ordinamenti previdenziali distinti.

Indice dei contenuti

  • Cosa dice la Cassazione sul cumulo dei contributi esteri
  • Come funziona il cumulo con gli accordi bilaterali
  • Requisiti per la pensione italiana con contributi esteri
  • Differenza tra cumulo e totalizzazione
  • Quando si applica il cumulo internazionale
  • Come fare domanda all’INPS
  • Domande frequenti

Cosa dice la Cassazione sul cumulo dei contributi esteri

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21666/2025, ha affrontato un caso concreto: un lavoratore che aveva versato contributi in un paese straniero con cui l’Italia ha un accordo bilaterale di sicurezza sociale. La questione era se quegli stessi contributi potessero essere conteggiati sia per raggiungere i requisiti di accesso alla pensione italiana, sia per calcolare la pensione estera.

La Cassazione ha confermato che, nell’ambito degli accordi bilaterali, i contributi esteri possono essere “totalizzati”, ovvero sommati ai contributi italiani, per raggiungere la soglia minima di anni contributivi richiesta dalla legislazione italiana. Questo non significa ricevere due pensioni calcolate sugli stessi contributi, ma usare quegli anni per sbloccare il diritto alla pensione in entrambi i paesi, con calcoli separati.

Come funziona il cumulo con gli accordi bilaterali

Il principio alla base degli accordi bilaterali di sicurezza sociale è semplice: i lavoratori che hanno lavorato in più paesi non devono perdere i contributi versati all’estero. Grazie a questi accordi, i periodi assicurativi maturati nei paesi convenzionati vengono considerati come se fossero stati versati in Italia per il solo scopo di raggiungere il requisito minimo contributivo.

In pratica, il meccanismo funziona così:

  • Ogni paese calcola la propria pensione in modo autonomo, tenendo conto solo dei contributi effettivamente versati sul proprio territorio;
  • I periodi esteri vengono usati per sbloccare il diritto alla pensione italiana, ma non entrano nel calcolo dell’importo;
  • Il lavoratore percepisce due assegni separati: uno dall’Italia (calcolato sui soli contributi italiani) e uno dal paese estero (calcolato sui propri contributi).

L’Italia ha sottoscritto accordi bilaterali con numerosi paesi, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada, Israele, Giappone, Repubblica di Corea, San Marino, Uruguay e vari altri. Per i paesi europei (UE, SEE e Svizzera) valgono invece i Regolamenti europei di coordinamento (n. 883/2004 e n. 987/2009), che seguono principi analoghi ma con procedure standardizzate.

Requisiti per la pensione italiana con contributi esteri

Per accedere alla pensione italiana utilizzando i contributi esteri in regime di totalizzazione, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali:

  • Avere almeno 1 anno di contributi versati in Italia (requisito minimo per poter azionare il meccanismo di totalizzazione);
  • Il paese estero deve avere un accordo bilaterale attivo con l’Italia o, per i paesi UE/SEE/Svizzera, essere soggetto ai regolamenti europei di coordinamento;
  • Rispettare i requisiti anagrafici previsti dalla normativa italiana: la pensione di vecchiaia richiede 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi complessivi (italiani + esteri sommati), mentre la pensione anticipata richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 anni e 10 mesi per le donne);
  • Non aver ancora liquidato la pensione nel paese estero (in alcuni accordi è una condizione vincolante).

Differenza tra cumulo e totalizzazione

Spesso i termini “cumulo” e “totalizzazione” vengono usati come sinonimi, ma in realtà indicano strumenti diversi:

  • Totalizzazione internazionale (di cui si parla in questo articolo): si applica quando i contributi sono stati versati in paesi con cui l’Italia ha accordi bilaterali. I periodi esteri vengono usati per raggiungere i requisiti minimi, ma non entrano nel calcolo dell’importo della pensione italiana.
  • Cumulo dei contributi (istituto interno, L. 228/2012 e D.Lgs. 42/2006): permette di sommare periodi contributivi versati in diverse gestioni INPS (ad esempio gestione separata + fondo lavoratori dipendenti + artigiani) senza penalizzazioni, ai fini sia del diritto sia del calcolo della pensione. Non coinvolge contributi esteri.
  • Ricongiunzione: trasferimento fisico dei contributi da una gestione all’altra, con eventuale onere a carico del lavoratore.

Quando si applica il cumulo internazionale

Il meccanismo si attiva nelle seguenti situazioni tipiche:

  • Un lavoratore italiano ha vissuto e lavorato all’estero per alcuni anni e poi è rientrato in Italia;
  • Un lavoratore straniero ha lavorato in Italia per un periodo e ha contributi sia in Italia sia nel suo paese di origine;
  • Un lavoratore con carriera “spezzata” tra più paesi che da soli non garantiscono i requisiti minimi in nessuna giurisdizione.

La sentenza della Cassazione ha chiarito che la valorizzazione degli stessi contributi esteri in entrambi gli ordinamenti (italiano ed estero) non configura una “doppia pensione illegittima”, purché ogni paese calcoli la propria quota autonomamente sui contributi realmente versati sul proprio territorio. Quello che viene condiviso è solo il requisito di accesso, non la base di calcolo.

Come fare domanda all’INPS

La domanda per la pensione in regime di totalizzazione internazionale si presenta all’INPS tramite:

  • Il portale MyINPS (con SPID, CIE o CNS);
  • Un patronato abilitato, che gestisce gratuitamente le pratiche previdenziali internazionali.

L’INPS si occupa poi di coordinare la pratica con l’istituto previdenziale del paese estero, richiedendo il prospetto dei contributi versati. I tempi di lavorazione possono essere significativamente più lunghi rispetto a una pensione ordinaria (anche 12-18 mesi), proprio perché è necessario il raccordo tra i due sistemi previdenziali.

È consigliabile raccogliere per tempo tutta la documentazione relativa ai contributi esteri: estratti conto previdenziali del paese estero, buste paga, contratti di lavoro e, se necessario, traduzioni certificate. Un patronato esperto può guidare nella raccolta e nella corretta presentazione della domanda.


Domande frequenti

Posso ricevere una pensione italiana e una estera sugli stessi contributi?

Sì, ma con una precisazione importante: i contributi esteri vengono usati per raggiungere i requisiti minimi di accesso alla pensione italiana, ma l’importo della pensione italiana è calcolato solo sui contributi effettivamente versati in Italia. Non si tratta di una “doppia pensione” sugli stessi contributi, ma di due pensioni calcolate ciascuna sui contributi versati nel rispettivo paese.

Quanti anni di contributi italiani servono per la totalizzazione?

Di norma è sufficiente avere almeno 1 anno di contributi versati in Italia per poter attivare la totalizzazione con i contributi esteri. Il requisito specifico può variare in base all’accordo bilaterale tra l’Italia e il paese estero interessato.

Quali paesi hanno accordi bilaterali con l’Italia per la pensione?

L’Italia ha accordi bilaterali di sicurezza sociale con numerosi paesi extraeuropei, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Israele, Republic of Korea, San Marino, Uruguay e altri. Per i paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e la Svizzera si applicano invece i Regolamenti europei di coordinamento (883/2004 e 987/2009). L’elenco aggiornato è disponibile sul sito INPS.

Quanto tempo ci vuole per la pensione con totalizzazione internazionale?

I tempi sono generalmente più lunghi rispetto a una pensione ordinaria, spesso tra i 12 e i 18 mesi, a causa del necessario coordinamento tra gli istituti previdenziali dei due paesi. È fondamentale presentare la domanda con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di pensionamento.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-25 14:48:262026-08-25 14:49:53Pensione estera e italiana con gli stessi contributi esteri: come funziona il cumulo
NOTIZIE

Contributi agricoltura per prodotti DOP e IGP: scadenza il 24 settembre 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Cosa sono i contributi per DOP e IGP
  • Chi può fare domanda
  • Importi e agevolazioni disponibili
  • Come presentare la domanda
  • Scadenza del 24 settembre: perché non aspettare
  • Domande frequenti

I produttori agricoli che operano nel comparto delle eccellenze italiane — prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP) — hanno a disposizione contributi specifici con una scadenza importante: il 24 settembre 2026. Chi coltiva o trasforma prodotti certificati con questi marchi di qualità europei deve affrettarsi per non perdere l’opportunità.

Cosa sono i contributi per DOP e IGP

La sigla DOP (Denominazione di Origine Protetta) identifica prodotti il cui intero processo — produzione, trasformazione ed elaborazione — avviene in un’area geografica determinata. La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) si applica invece a prodotti per i quali almeno una fase del processo produttivo si svolge in una zona specifica.

L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti riconosciuti DOP e IGP: formaggi come il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano, insaccati come il Prosciutto di Parma, vini, olio d’oliva, frutta e verdura. Per sostenere chi opera in questi comparti, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare ha attivato un regime di aiuti dedicato, finanziato anche con risorse del Piano Strategico Nazionale (PSN) del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

L’obiettivo dei contributi è duplice: rafforzare la competitività delle filiere di qualità certificata e incentivare l’adesione ai sistemi di qualità da parte di nuovi produttori, sia a livello nazionale che europeo.

Chi può fare domanda

Possono accedere ai contributi i soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Agricoltori e produttori agricoli che hanno aderito, per la prima volta, a un regime di qualità riconosciuto a livello europeo (DOP, IGP, STG) o nazionale (prodotti di montagna, agricoltura integrata).
  • Gruppi di produttori e cooperative agricole che operano collettivamente in un sistema di qualità certificata.
  • Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP, che svolgono attività di promozione, comunicazione e informazione nei confronti dei consumatori.
  • Soggetti che svolgono attività di informazione e promozione dei prodotti nel mercato interno europeo.

Requisito fondamentale per i singoli produttori: l’adesione deve essere recente, cioè avvenuta in un periodo definito dal bando. Non possono accedere coloro che erano già iscritti al sistema di qualità da molti anni: il contributo è pensato proprio per incentivare i nuovi ingressi.

Importi e agevolazioni disponibili

I contributi coprono diverse tipologie di spese e attività:

  • Costi di adesione ai sistemi di qualità: spese annuali di iscrizione e quote associative ai consorzi di tutela.
  • Costi dei controlli: le verifiche obbligatorie effettuate dagli organismi di certificazione accreditati rappresentano un onere significativo; il contributo può coprire fino all‘80% di questi costi.
  • Attività di informazione e promozione: campagne rivolte ai consumatori nel mercato interno, partecipazione a fiere e manifestazioni, materiali informativi.

Per i singoli produttori agricoli, il contributo massimo ammissibile è generalmente calcolato su base annua per un periodo massimo di tre anni dall’adesione al sistema. I massimali esatti sono definiti dai bandi regionali, che recepiscono le disposizioni del PSN nazionale.

Per i consorzi e i gruppi di produttori che svolgono attività promozionali, il tasso di cofinanziamento pubblico può arrivare fino al 70% delle spese ammissibili, con un tetto massimo variabile in base alla misura attivata dalla singola Regione.

Come presentare la domanda

La procedura di presentazione della domanda è gestita a livello regionale attraverso i portali degli Organismi Pagatori Regionali (OPR) o di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per le regioni senza OPR proprio. I passi da seguire sono:

  1. Accesso al portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
  2. Compilazione della domanda online, allegando la documentazione richiesta: certificato di iscrizione al sistema di qualità, quietanze di pagamento delle quote, preventivi o fatture per le spese di controllo.
  3. Firma digitale e invio entro il termine perentorio del 24 settembre 2026.
  4. Conservazione della ricevuta di invio, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione nei termini.

Chi non è familiare con le procedure burocratiche agricole può rivolgersi ai CAF e ai centri di assistenza agricola (CAA) abilitati, che possono supportare nella compilazione della domanda e nel raccogliere la documentazione necessaria.

Scadenza del 24 settembre: perché non aspettare

Il termine del 24 settembre 2026 è perentorio: le domande presentate dopo questa data non saranno ammesse all’istruttoria, indipendentemente dalla motivazione del ritardo. Non esistono proroghe automatiche.

Ci sono almeno tre buone ragioni per non rimandare:

  • Raccolta documentazione: ottenere i certificati aggiornati dai consorzi di tutela e raccogliere le fatture delle spese di controllo può richiedere diversi giorni.
  • Problemi tecnici nei portali: nelle ultime ore prima della scadenza i sistemi informatici tendono a essere congestionati. Presentare la domanda con anticipo evita il rischio di blocchi tecnici dell’ultimo momento.
  • Verifica dei requisiti: un intermediario professionale (CAA o patronato) ha bisogno di tempo per verificare che tutti i requisiti siano soddisfatti e che la documentazione sia completa e corretta.

Con meno di un mese alla scadenza, chi intende presentare domanda dovrebbe attivarsi entro questa settimana per avere il tempo necessario a raccogliere tutto il materiale richiesto.

Domande frequenti

Posso accedere ai contributi se produco un solo prodotto DOP?

Sì, i contributi non richiedono di avere un portafoglio prodotti ampio. È sufficiente essere iscritti a un sistema di qualità riconosciuto — anche per un unico prodotto — e soddisfare gli altri requisiti previsti dal bando.

Le spese devono essere già sostenute al momento della domanda?

Dipende dal tipo di misura. Per le spese di adesione e controllo solitamente sì: occorre dimostrare di averle già pagate con relative fatture e quietanze. Per le attività promozionali, in alcuni casi è possibile presentare preventivi per spese future, con successivo saldo a rendicontazione.

Cosa succede se presento la domanda incompleta?

L’Organismo Pagatore può richiedere integrazioni documentali entro un termine specifico (solitamente 15-30 giorni dalla notifica). Se la documentazione integrativa non viene fornita nei tempi richiesti, la domanda può essere rigettata per incompletezza.

I contributi DOP e IGP sono cumulabili con altri aiuti agricoli?

In linea generale sì, ma con limiti precisi. È necessario verificare le regole de minimis e i massimali di aiuto complessivi previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato in agricoltura. Un esperto del settore può aiutarti a verificare la compatibilità con altri contributi già percepiti.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-25 14:22:002026-08-26 08:15:40Contributi agricoltura per prodotti DOP e IGP: scadenza il 24 settembre 2026
CAF

Pagamenti INPS Settembre 2026: Calendario Completo Pensioni, Assegno Unico, NASpI e ADI

Pensione 2026 INPS

Il calendario dei pagamenti INPS di settembre 2026 include le date di accredito per pensioni, NASpI, Assegno Unico, ADI, Bonus Nido e altre prestazioni. Settembre è un mese particolarmente importante: oltre ai consueti accrediti, proseguono i rimborsi 730 per dipendenti e pensionati e scade il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In questa guida trovi tutte le date ufficiali INPS di settembre 2026, con il calendario completo per ogni prestazione, le istruzioni per verificare i pagamenti su MyINPS e un promemoria sulle scadenze fiscali del mese.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Indice dei contenuti

  • Calendario riepilogativo pagamenti settembre 2026
  • Pensioni settembre 2026: calendario Poste e banche
  • NASpI settembre 2026: data accredito
  • Assegno Unico settembre 2026: quando arriva
  • Assegno di Inclusione (ADI) settembre 2026
  • Bonus Nido: rimborsi settembre 2026
  • Bonus Mamme: esonero contributivo settembre 2026
  • Rimborso 730 settembre 2026
  • Scadenza 730: promemoria 30 settembre
  • Come verificare i pagamenti su MyINPS
  • Domande frequenti

Calendario riepilogativo pagamenti INPS settembre 2026

Ecco il quadro completo di tutti i pagamenti INPS in arrivo a settembre 2026, con le date previste per ogni prestazione:

Prestazione INPSData pagamento settembre 2026Modalità
Pensioni (banca)1° settembreAccredito su c/c
Pensioni (Poste)1-7 settembreCalendario alfabetico
NASpI10-20 settembreAccredito su IBAN
Assegno Unico16-17-18 settembreAccredito su IBAN
Assegno di Inclusione (ADI)27 settembreCarta ADI
Bonus Nido (rimborsi)Entro fine settembreAccredito su IBAN
Bonus Mamme (esonero)In busta paga settembreTramite datore di lavoro
Rimborso 730In busta paga/cedolino settembreTramite sostituto d’imposta

Pensioni settembre 2026: calendario Poste e banche

Le pensioni di settembre 2026 vengono pagate secondo il consueto calendario scaglionato per gli utenti di Poste Italiane (libretto postale, Postepay Evolution, conto BancoPosta), mentre per chi ha domiciliazione bancaria l’accredito avviene il primo giorno bancabile del mese.

Pagamento pensioni alle Poste (calendario alfabetico)

Per evitare assembramenti, Poste Italiane mantiene il calendario scaglionato per cognome per i ritiri in contanti agli sportelli. Ecco il calendario di settembre 2026:

Cognome (iniziale)Data ritiro settembre 2026
A – BMartedì 1° settembre
C – DMercoledì 2 settembre
E – KGiovedì 3 settembre
L – OVenerdì 4 settembre
P – RSabato 5 settembre (solo mattina)
S – ZLunedì 7 settembre

Nota: Chi ha l’accredito su libretto/conto postale riceve il pagamento il 1° settembre 2026, indipendentemente dal cognome. Il calendario alfabetico vale solo per chi ritira contanti allo sportello.

Pagamento pensioni in banca

Per chi ha la domiciliazione bancaria (conto corrente presso banche tradizionali o digitali), l’accredito della pensione di settembre 2026 avviene il 1° settembre 2026 (martedì), primo giorno lavorativo del mese.

Importi pensioni settembre 2026: gli importi restano invariati, con la perequazione 2026 già applicata da gennaio. A settembre potrebbe essere presente il conguaglio IRPEF derivante dal modello 730, con eventuale rimborso o trattenuta aggiuntiva sul cedolino.

NASpI settembre 2026: data accredito

Il pagamento della NASpI di settembre 2026 viene accreditato tra il 10 e il 20 settembre 2026. La data esatta dipende dall’elaborazione individuale dei pagamenti da parte dell’INPS e dal giorno di presentazione della domanda originale.

La NASpI viene erogata mensilmente e l’importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di percezione (ottavo mese per gli over 55). Per settembre l’importo massimo mensile lordo è pari a 1.562,82 euro (tetto 2026 aggiornato ISTAT).

Come verificare la data esatta NASpI

  • Accedi a MyINPS con SPID, CIE o CNS
  • Vai su “Prestazioni e servizi” → “NASpI”
  • Controlla la sezione “Pagamenti” per vedere la data di disposizione e l’importo
  • Lo stato “In elaborazione” indica che il pagamento è in lavorazione

Assegno Unico settembre 2026: quando arriva

L’Assegno Unico di settembre 2026 viene erogato dall’INPS tra il 16 e il 18 settembre 2026. Le date precise sono:

  • Mercoledì 16 settembre – primo blocco di pagamenti
  • Giovedì 17 settembre – secondo blocco
  • Venerdì 18 settembre – terzo e ultimo blocco

L’accredito avviene direttamente sull’IBAN indicato nella domanda (conto corrente, carta prepagata con IBAN).

Importi Assegno Unico settembre 2026: L’importo dipende dall’ISEE in corso di validità. Con ISEE fino a 17.090,61 euro spettano 199,40 euro per figlio (importo base rivalutato 2026). Senza ISEE o con ISEE oltre 45.574,96 euro l’importo minimo è di 57 euro per figlio.

Attenzione: Se non hai ancora aggiornato l’ISEE 2026, l’Assegno Unico viene erogato con l’importo minimo. Aggiorna l’ISEE il prima possibile per ricevere l’importo pieno con gli arretrati.

Assegno di Inclusione (ADI) settembre 2026

L’Assegno di Inclusione (ADI) di settembre 2026 viene accreditato il 27 settembre 2026 (domenica – l’accredito effettivo avviene il lunedì 28 settembre) sulla Carta di Inclusione. La data vale sia per chi è al primo pagamento sia per i rinnovi mensili.

Requisiti confermati per settembre:

  • ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro
  • Nucleo familiare con almeno un componente disabile, minorenne, over 60 o in condizione di svantaggio
  • Reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza)
  • Aver sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) su SIISL

L’importo massimo dell’ADI è pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili), incrementato fino a 7.560 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi.

Bonus Nido: rimborsi settembre 2026

A settembre 2026 proseguono i rimborsi del Bonus Nido per le rette degli asili nido (pubblici e privati autorizzati) e per le forme di assistenza domiciliare per bambini sotto i 3 anni con gravi patologie.

Importi Bonus Nido 2026:

  • ISEE fino a 25.000 euro: 3.000 euro annui (272,73 euro/mese per 11 mensilità)
  • ISEE da 25.001 a 40.000 euro: 2.500 euro annui (227,27 euro/mese)
  • ISEE oltre 40.000 euro: 1.500 euro annui (136,37 euro/mese)
  • Maggiorazione secondo figlio: Con ISEE fino a 40.000 euro e un altro figlio sotto i 10 anni, il bonus sale fino a 3.600 euro annui

I rimborsi di settembre coprono le ricevute di pagamento già caricate su MyINPS nei mesi precedenti. Per ricevere il rimborso è necessario aver presentato domanda e allegato le ricevute delle rette pagate.

Bonus Mamme: esonero contributivo settembre 2026

Il Bonus Mamme 2026 prosegue anche a settembre con l’esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private) con almeno 2 figli. L’esonero si applica direttamente in busta paga tramite il datore di lavoro.

Requisiti e importi:

  • Mamme con 2 figli (di cui il più piccolo sotto i 10 anni): esonero contributivo fino a 3.000 euro annui (250 euro/mese)
  • Mamme con 3 o più figli (di cui il più piccolo sotto i 18 anni): esonero pieno della quota IVS a carico della lavoratrice
  • Si applica sia a contratti a tempo indeterminato sia a tempo determinato

Il bonus è visibile nella busta paga di settembre come riduzione dei contributi INPS trattenuti, con un conseguente aumento del netto in busta.

Rimborso 730 settembre 2026

A settembre 2026 proseguono i rimborsi IRPEF derivanti dal modello 730. Per chi ha presentato la dichiarazione entro luglio-agosto, i rimborsi arrivano secondo questo schema:

Rimborso per lavoratori dipendenti

Il rimborso viene erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro (sostituto d’imposta). Per le dichiarazioni presentate tra il 1° e il 31 luglio, il rimborso arriva generalmente con lo stipendio di settembre.

Rimborso per pensionati

Per i pensionati, il rimborso 730 viene accreditato direttamente sul cedolino della pensione. Le tempistiche dipendono dalla data di presentazione:

  • 730 presentato entro il 30 giugno → rimborso da agosto/settembre
  • 730 presentato a luglio → rimborso da settembre/ottobre
  • 730 presentato ad agosto → rimborso da ottobre/novembre

Attenzione ai debiti: Se dal 730 risulta un debito IRPEF, la trattenuta avviene con le stesse tempistiche. In caso di importi elevati, è possibile richiedere la rateizzazione (massimo 5 rate da luglio a novembre).

Scadenza 730: promemoria 30 settembre 2026

Attenzione: il 30 settembre 2026 (mercoledì) è il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2026 relativo ai redditi 2025. Dopo questa data non sarà più possibile presentare il 730 e sarà necessario ricorrere al modello Redditi PF (ex Unico), con scadenza al 30 novembre.

Cosa fare prima del 30 settembre:

  • Verificare se hai già presentato il 730 (controlla su MyINPS o nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate)
  • Se non l’hai ancora fatto, prenota subito un appuntamento al CAF per evitare code dell’ultimo momento
  • Raccogliere tutti i documenti necessari: CU 2026, spese mediche, interessi mutuo, spese scolastiche, ecc.
  • Aggiornare l’ISEE 2026 se necessario per bonus e detrazioni

⚠️ Scadenza 730: 30 settembre 2026

Non aspettare l’ultimo giorno. Prenota ora il tuo appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine per la compilazione del 730.

Telefono: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121

Come verificare i pagamenti su MyINPS

Per controllare lo stato dei pagamenti INPS di settembre 2026, segui questi passaggi:

Accesso a MyINPS

  1. Vai su www.inps.it
  2. Clicca su “Accedi ai servizi” in alto a destra
  3. Autenticati con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS
  4. Vai su “I tuoi servizi e prestazioni”

Dove trovare i pagamenti per ogni prestazione

PrestazioneDove controllare su MyINPS
PensioneCedolino pensione → “Confronta cedolini”
NASpINASpI → “Consultazione domande” → “Pagamenti”
Assegno UnicoAssegno Unico → “Consultazione importi” → “Pagamenti”
ADIAssegno di Inclusione → “Stato domanda e pagamenti”
Bonus NidoBonus asilo nido → “Le mie domande” → “Dettaglio pagamenti”

App INPS Mobile: Puoi controllare i pagamenti anche dall’app INPS Mobile (disponibile su iOS e Android), accedendo con le stesse credenziali SPID/CIE.

Cosa fare in caso di ritardo

Se il pagamento non arriva entro 5 giorni lavorativi dalla data prevista:

  1. Verifica su MyINPS che non ci siano comunicazioni di sospensione o richiesta di documentazione integrativa
  2. Controlla l’IBAN indicato nella domanda: un IBAN errato o un conto chiuso bloccano il pagamento
  3. Contatta il Contact Center INPS: 803 164 (da fisso, gratuito) oppure 06 164 164 (da mobile, a pagamento)
  4. Rivolgiti al patronato o al CAF per verificare lo stato della pratica e sollecitare il pagamento

Quando vengono pagate le pensioni di settembre 2026?

Le pensioni di settembre 2026 vengono pagate il 1 settembre per chi ha accredito bancario o su libretto postale. Per il ritiro in contanti alle Poste il calendario va dal 1 al 7 settembre, in base alla lettera iniziale del cognome.

Quando arriva la NASpI di settembre 2026?

La NASpI di settembre 2026 viene accreditata tra il 10 e il 20 settembre 2026. La data esatta dipende dall elaborazione dei pagamenti da parte dell INPS e dalla data di presentazione della domanda.

Quando viene pagato l Assegno Unico di settembre 2026?

L Assegno Unico di settembre 2026 viene erogato dall INPS tra il 16 e il 18 settembre 2026 con accredito diretto su IBAN.

Quando arriva l ADI a settembre 2026?

L Assegno di Inclusione ADI di settembre 2026 viene accreditato il 27 settembre sulla Carta di Inclusione.

Entro quando si puo presentare il 730 nel 2026?

Il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2026 e il 30 settembre 2026. Dopo questa data e necessario presentare il modello Redditi PF con scadenza 30 novembre.

Come faccio a controllare se il pagamento INPS e stato fatto?

Puoi controllare i pagamenti INPS accedendo a MyINPS sul sito www.inps.it con SPID CIE o CNS oppure tramite l app INPS Mobile. Vai nella sezione Pagamenti della tua prestazione.

Quando arriva il rimborso del 730 a settembre?

Il rimborso 730 per i lavoratori dipendenti arriva in busta paga a settembre per le dichiarazioni presentate entro luglio. Per i pensionati il rimborso arriva sul cedolino pensione di settembre o ottobre.


Hai bisogno di assistenza per pratiche INPS?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con domande NASpI, ISEE per Assegno Unico, verifiche pagamenti, dichiarazioni 730 e pratiche previdenziali.

Contattaci su WhatsApp

Oppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattato

    Il tuo nome (*)

    La tua email (*)

    Il tuo telefono (*)

    Richiesta (eventuale)

    Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

    CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


    ARTICOLI CORRELATI

    • Pagamenti INPS aprile 2026: calendario completo – Tutte le date di aprile per pensioni, NASpI e Assegno Unico
    • NASpI 2026: requisiti, importo e domanda – Guida completa all’indennità di disoccupazione
    • Assegno Unico 2026: tabella importi ISEE – Quanto spetta per ogni fascia di reddito
    • ISEE 2026: come richiederlo e documenti necessari – Tutto sull’ISEE per bonus e prestazioni
    • Assegno di Inclusione 2026: requisiti e importo – La misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza
    • Documenti 730 2026: checklist completa – Lista documenti per la dichiarazione dei redditi

    CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

    ECCELLENTE
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    In base a 920 recensioni
    Google
    Pubblicato su Google Google
    Alexandra Bala profile picture
    Alexandra Bala
    04/09/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
    Pubblicato su Google Google
    paolino servidio profile picture
    paolino servidio
    03/09/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
    Pubblicato su Google Google
    Lady profile picture
    Lady
    01/09/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
    Pubblicato su Google Google
    Giulia Guida profile picture
    Giulia Guida
    25/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
    Pubblicato su Google Google
    Paola Zilli profile picture
    Paola Zilli
    07/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
    Pubblicato su Google Google
    Jacqueline B. profile picture
    Jacqueline B.
    06/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
    Pubblicato su Google Google
    Maura Masutto profile picture
    Maura Masutto
    06/08/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
    Pubblicato su Google Google
    Issam Elhefnawi profile picture
    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Molto gentile
    Pubblicato su Google Google
    Sibongile Moyana profile picture
    Sibongile Moyana
    30/07/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
    Pubblicato su Google Google
    Sabrina Cirina profile picture
    Sabrina Cirina
    23/07/2026
    Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     

    Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 14:00:002026-08-17 11:02:20Pagamenti INPS Settembre 2026: Calendario Completo Pensioni, Assegno Unico, NASpI e ADI
    NOTIZIE

    Riscatto laurea automatico per docenti e ATA: la proposta per equipararli ai militari

    riscatto anni laurea CAF Udine

    Il personale scolastico potrebbe presto beneficiare di un riscatto automatico della laurea ai fini pensionistici, sulla falsariga di quanto già avviene per le Forze Armate. Una proposta parlamentare in discussione mira ad eliminare le differenze di trattamento tra categorie di lavoratori pubblici, permettendo a docenti e personale ATA di valorizzare il proprio titolo di studio senza dover sostenere i costi del riscatto ordinario. Ecco cosa sappiamo finora.

    Indice dei contenuti

    • Cosa prevede la proposta parlamentare
    • Come funziona oggi il riscatto automatico per i militari
    • Riscatto ordinario vs agevolato: le differenze
    • Chi riguarda la proposta: docenti e personale ATA
    • Iter parlamentare e tempistiche
    • Domande frequenti

    Cosa prevede la proposta parlamentare

    La proposta prevede che i periodi universitari corrispondenti alla durata legale del corso di laurea vengano computati automaticamente ai fini della pensione per docenti e personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) delle scuole pubbliche. Il meccanismo ricalca quello in vigore per le Forze Armate, dove i militari di carriera vedono riconosciuti d’ufficio gli anni di formazione accademica senza dover presentare domanda né sostenere oneri economici.

    In concreto, si tratterebbe di un riconoscimento a titolo gratuito (o quasi) dei periodi di studio universitari, senza che il lavoratore debba calcolare il costo del riscatto tradizionale né versare somme all’INPS. L’obiettivo dichiarato è garantire maggiore equità previdenziale tra categorie di dipendenti pubblici che, pur avendo percorsi formativi simili, godono di diritti pensionistici molto diversi.

    Come funziona oggi il riscatto automatico per i militari

    Per i militari di carriera è già in vigore un sistema di riconoscimento automatico della laurea ai fini previdenziali. In pratica, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi vengono aggiunti d’ufficio all’anzianità contributiva, senza che l’interessato debba presentare domanda all’INPS né pagare alcunché. Questo meccanismo permette di anticipare la data di pensionamento o di aumentare l’importo dell’assegno previdenziale.

    Il principio di fondo è che la formazione accademica, pur non essendo un periodo lavorativo in senso stretto, rappresenta una fase necessaria per accedere alla carriera. Le Forze Armate hanno ottenuto questo riconoscimento in virtù della specificità del percorso professionale militare. La proposta ora in esame vuole estendere lo stesso principio al comparto scuola, ritenendo che anche la laurea di un futuro insegnante sia un prerequisito indispensabile per il lavoro.

    Riscatto ordinario vs agevolato: le differenze

    Per capire la portata della proposta, è utile ricordare come funziona il riscatto della laurea per chi oggi vuole valorizzare gli anni di studio ai fini pensionistici.

    • Riscatto ordinario: il costo viene calcolato applicando l’aliquota contributiva vigente alla retribuzione dell’anno precedente alla domanda, moltiplicato per gli anni da riscattare. Il costo può essere molto elevato, spesso tra 30.000 e 60.000 euro per una laurea quadriennale o quinquennale.
    • Riscatto agevolato: introdotto in via sperimentale, prevede un costo fisso ridotto per i giovani under 45 privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Il costo è notevolmente inferiore rispetto all’ordinario ma rimane comunque significativo.
    • Riscatto automatico (solo militari, per ora): nessun costo, nessuna domanda, riconoscimento d’ufficio. È esattamente questo il modello che la proposta parlamentare vorrebbe estendere al personale scolastico.

    Se la proposta diventasse legge, docenti e ATA potrebbero quindi maturare gli anni di pensione corrispondenti alla laurea senza alcun esborso, con un vantaggio economico potenzialmente molto rilevante. Per approfondire il funzionamento del riscatto della laurea nelle sue forme attuali, puoi leggere la nostra guida completa al riscatto laurea 2026.

    Chi riguarda la proposta: docenti e personale ATA

    La proposta riguarderebbe, stando alle prime indicazioni, tutto il personale della scuola pubblica inquadrato nel comparto istruzione e ricerca:

    • Docenti di ogni ordine e grado (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), inclusi i supplenti di ruolo.
    • Personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario): collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) che possiedono un titolo di laurea.

    Non è ancora chiaro se il beneficio si applicherebbe solo a chi ha già un contratto a tempo indeterminato o anche ai precari con contratti a termine. Questi dettagli dipenderanno dal testo definitivo della norma, qualora l’iter parlamentare si concluda positivamente.

    Iter parlamentare e tempistiche

    Al momento la proposta è in fase di discussione parlamentare e non ha ancora ricevuto il via libera definitivo. L’iter legislativo italiano prevede diversi passaggi: approvazione in commissione, votazione in aula alla Camera o al Senato, poi passaggio all’altro ramo del Parlamento. Prima dell’eventuale entrata in vigore occorre anche verificare la copertura finanziaria: il riconoscimento automatico della laurea per un’intera categoria di lavoratori pubblici comporterebbe costi significativi per le casse previdenziali.

    Non ci sono quindi date certe per l’approvazione o l’entrata in vigore. Come accade spesso per le riforme previdenziali, i tempi potrebbero essere lunghi e il testo definitivo potrebbe differire dalla proposta iniziale. Consigliamo di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di consultare un patronato o il CAF di riferimento per valutare la propria situazione pensionistica personale, soprattutto se si è già in possesso di un titolo universitario e si lavora nella scuola pubblica.


    Domande frequenti

    Il riscatto automatico della laurea per i docenti è già legge?

    No. Al momento si tratta di una proposta parlamentare in discussione, non ancora approvata. La normativa vigente non prevede il riscatto automatico per il personale scolastico.

    I docenti possono già riscattare la laurea?

    Sì, ma con le modalità ordinarie: riscatto oneroso (costo calcolato sull’aliquota contributiva applicata alla retribuzione) o riscatto agevolato (costo fisso ridotto, per alcune categorie). Non esiste ancora un riscatto gratuito automatico come per i militari.

    Quanto costa oggi riscattare la laurea per un insegnante?

    Il costo varia in base alla retribuzione, all’aliquota contributiva e agli anni da riscattare. In media, per un docente, si parla di importi che possono superare i 30.000-50.000 euro per un corso di laurea quinquennale con il riscatto ordinario. Il riscatto agevolato ha costi inferiori ma è soggetto a requisiti specifici.

    Il personale ATA senza laurea è coinvolto dalla proposta?

    No. La proposta riguarda chi è in possesso di un titolo universitario. Il personale ATA privo di laurea non sarebbe interessato dal beneficio del riscatto automatico, che per definizione si applica solo agli anni del corso di studi universitari.


    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/riscatto-laurea.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-25 12:22:002026-08-25 09:38:05Riscatto laurea automatico per docenti e ATA: la proposta per equipararli ai militari
    NOTIZIE

    Precari in Italia: la classifica delle categorie più colpite dai contratti a termine

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Indice dei contenuti

    • Cosa sono i contratti a termine
    • La classifica delle categorie più colpite
    • I settori a maggior rischio di precarietà
    • Normativa vigente nel 2026
    • I diritti del lavoratore a termine
    • Domande frequenti

    Cosa sono i contratti a termine

    Il contratto a termine (o contratto a tempo determinato) è un rapporto di lavoro subordinato con una data di scadenza fissata già all’inizio. A differenza del contratto a tempo indeterminato, che dura fino a dimissioni o licenziamento, il contratto a termine si estingue automaticamente alla data stabilita.

    In Italia, il contratto a termine è disciplinato dal Decreto Legislativo 81/2015 (come modificato dal Decreto Dignità del 2018 e dalle successive modifiche). Le aziende possono assumerlo liberamente per una durata massima di 12 mesi, mentre per durate superiori fino a 24 mesi è necessario indicare una delle causali previste dalla legge (esigenze temporanee e oggettive, sostituzione di personale assente, incrementi temporanei di attività).

    Secondo i dati più recenti dell’ISTAT e dell’INPS, in Italia i lavoratori con contratto a termine sono circa 3 milioni, pari a circa il 14-15% del totale degli occupati dipendenti. Una quota significativa che, però, non si distribuisce in modo uniforme tra i settori economici.

    La classifica delle categorie più colpite

    Un’analisi recente pubblicata da QuiFinanza, basata sui dati delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle rilevazioni ISTAT, fotografa la situazione della precarietà in Italia per settore e profilo lavorativo. Ecco le categorie più colpite dai contratti a termine.

    1. Lavoratori dello spettacolo e dello sport

    La categoria con la percentuale più alta di contratti a termine è quella dei lavoratori dello spettacolo e dello sport. Attori, tecnici teatrali, musicisti, ballerini e sportivi professionisti lavorano quasi esclusivamente con contratti a progetto o a termine, spesso di durata brevissima (da qualche giorno a qualche mese). La discontinuità è strutturale in questo settore.

    2. Istruzione e formazione

    Il comparto dell’istruzione pubblica è da anni uno dei principali “produttori” di lavoro precario in Italia. Insegnanti supplenti, personale ATA (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici) e docenti universitari con assegni di ricerca o contratti a tempo determinato costituiscono una platea amplissima. Il fenomeno del cosiddetto precariato scolastico conta centinaia di migliaia di lavoratori che attendono la stabilizzazione da anni, spesso con contratti annuali rinnovati al 31 agosto.

    3. Turismo, ristorazione e alloggio

    Camerieri, cuochi, addetti alla reception, guide turistiche e stagionali di ogni tipo rientrano tra le categorie con la maggiore incidenza di contratti a termine. La natura stagionale del turismo italiano (con picchi estivi e invernali) rende strutturalmente temporanei migliaia di contratti. Tuttavia, molte aziende del settore tendono a rinnovare gli stessi lavoratori anno dopo anno, creando una forma di precarietà “ricorrente”.

    4. Agricoltura e lavoro stagionale

    L’agricoltura italiana si regge su una forza lavoro in larga parte stagionale. Raccoglitori di frutta e verdura, potatori, operai di cantina: la maggioranza lavora con contratti a termine di brevissima durata, spesso anche di pochi giorni. In questo settore, la precarietà è amplificata dall’alto ricorso al lavoro in nero e al caporalato, fenomeni ancora diffusi nonostante le misure di contrasto.

    5. Commercio e grande distribuzione

    Nel commercio al dettaglio e nella grande distribuzione organizzata (GDO) i contratti a termine vengono usati spesso per coprire i periodi di picco (Natale, saldi, Black Friday) o per sostituire personale assente. Gli addetti alle vendite e alle casse sono tra i profili più coinvolti, con forte presenza femminile e giovanile.

    I settori a maggior rischio di precarietà

    Oltre alle categorie sopra elencate, altri settori presentano un’incidenza elevata di contratti a termine:

    • Sanità e assistenza sociale: operatori socio-sanitari (OSS), infermieri e medici nei servizi pubblici e privati convenzionati vengono spesso assunti con contratti a tempo determinato, soprattutto nelle cooperative che gestiscono servizi in appalto.
    • Comunicazione e media: giornalisti, grafici, content creator e addetti agli uffici stampa lavorano sempre più spesso con contratti a termine o collaborazioni, anche quando svolgono funzioni continuative.
    • Logistica e magazzino: il boom dell’e-commerce ha portato a un’esplosione di contratti a termine nel settore della logistica, con lavoratori di magazzino assunti per coprire picchi di domanda (Amazon Prime Day, Black Friday, feste natalizie).
    • Call center: gli operatori telefonici di call center in outsourcing lavorano quasi sempre con contratti a termine o a progetto, con elevato turnover e instabilità.

    I dati mostrano anche una forte correlazione geografica: il Sud Italia e le isole presentano tassi di lavoro a termine più elevati rispetto al Nord, dove l’industria manifatturiera garantisce maggiore stabilità occupazionale.

    Normativa vigente nel 2026

    La disciplina del contratto a termine in Italia nel 2026 è regolata principalmente dal D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act), con le modifiche introdotte dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018, conv. L. 96/2018) e dagli interventi successivi.

    Le regole principali attualmente in vigore sono:

    • Durata massima: il contratto a termine può durare al massimo 24 mesi (compresi i rinnovi) tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo stesso tipo di mansioni.
    • Causali obbligatorie: oltre i 12 mesi (o dal primo rinnovo), è necessario indicare una causale giustificativa, che può essere: esigenze temporanee e oggettive estranee all’attività ordinaria; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Le causali possono essere anche quelle definite dai contratti collettivi nazionali (CCNL) di categoria.
    • Numero massimo: i lavoratori a termine non possono superare il 20% dell’organico a tempo indeterminato (con eccezioni per le imprese con meno di 5 dipendenti e per alcune categorie).
    • Intervallo tra contratti: tra un contratto e il successivo devono passare almeno 10 giorni (per contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (per contratti superiori a 6 mesi), pena la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato.

    I diritti del lavoratore a termine

    Il lavoratore assunto con contratto a termine ha gli stessi diritti del collega a tempo indeterminato per quanto riguarda:

    • Retribuzione: stessa paga e stessi inquadramenti contrattuali previsti dal CCNL applicato.
    • Ferie e permessi: diritto alle ferie annuali (minimo 4 settimane) e ai permessi previsti dalla legge e dal contratto.
    • TFR (Trattamento di Fine Rapporto): matura in proporzione ai mesi lavorati e viene corrisposto alla fine del contratto.
    • Malattia e maternità: copertura INPS per malattia (con il requisito dei 3 giorni di carenza) e indennità di maternità.
    • NASpI: al termine del contratto, se si maturano i requisiti contributivi (almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e 30 giornate effettive di lavoro nell’ultimo anno), si ha diritto alla NASpI (indennità di disoccupazione).

    Se il datore di lavoro non rispetta le regole sui contratti a termine (ad esempio supera i 24 mesi senza conversione, o non rispetta i periodi di intervallo), il contratto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data della violazione.

    Domande frequenti

    Quanti lavoratori precari ci sono in Italia?

    Secondo le stime ISTAT più recenti, i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato in Italia sono circa 3 milioni, pari al 14-15% degli occupati dipendenti totali. Il fenomeno è particolarmente concentrato nei settori del turismo, dell’istruzione e dell’agricoltura.

    Quante volte si può rinnovare un contratto a termine?

    Non c’è un limite al numero di rinnovi, ma la durata complessiva tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore per le stesse mansioni non può superare i 24 mesi. Superato questo limite, il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato.

    Il lavoratore a termine ha diritto alla disoccupazione?

    Sì, se matura i requisiti: almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e almeno 30 giornate effettive di lavoro nell’ultimo anno. In quel caso, alla fine del contratto a termine ha diritto alla NASpI.

    Quali sono le causali per un contratto a termine superiore a 12 mesi?

    Le causali previste dalla legge sono: esigenze temporanee e oggettive estranee all’attività ordinaria dell’impresa; sostituzione di lavoratori assenti (per malattia, maternità ecc.); incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività. I contratti collettivi possono aggiungere causali ulteriori.


    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 11:22:002026-08-25 09:28:18Precari in Italia: la classifica delle categorie più colpite dai contratti a termine
    Medici e Odontoiatri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

    Aprire Partita IVA Medico 2026: ATECO 86.21.00, ENPAM Quota A/B e Sistema TS

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Aprire la partita IVA da medico nel 2026 richiede di fare i conti con tre pilastri fondamentali: il codice ATECO corretto, i contributi previdenziali all’ENPAM (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Medici e Odontoiatri) e gli obblighi legati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per l’invio delle spese mediche al Fisco. Scegliere il regime fiscale giusto fin dall’inizio può fare una differenza enorme sul reddito netto: i medici liberi professionisti, grazie al coefficiente di redditività del 78% e all’imposta sostitutiva agevolata, sono tra le categorie che possono beneficiare di più del regime forfettario.

    In questa guida trovi tutto quello che serve sapere: dall’iscrizione all’Ordine dei Medici alla gestione dell’ENPAM, dalle regole del Sistema TS alle spese deducibili. Se hai già la specializzazione e stai per avviare l’attività in libera professione, oppure sei un medico dipendente che vuole aprire una partita IVA per le guardie mediche o le consulenze private, questa è la lettura giusta.

    Indice dei contenuti

    1. Codice ATECO per Medico: 86.21.00 e le Varianti
    2. ENPAM 2026: Quota A (Contributo Fisso) e Quota B (Proporzionale)
    3. Regime Forfettario per Medici: Coefficiente 78% e Imposta Sostitutiva
    4. Sistema TS (Tessera Sanitaria): Obbligo, Esclusione e Fatturazione
    5. Adempimenti per Aprire la Partita IVA da Medico
    6. Spese Deducibili per il Medico con Partita IVA
    7. Convenienza del Regime Forfettario per i Medici nel 2026
    8. Domande Frequenti sulla Partita IVA Medico

    Codice ATECO per Medico: 86.21.00 e le Varianti

    Il codice ATECO identifica l’attività economica svolta e viene utilizzato dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e da tutti gli enti previdenziali per classificare la tua professione. Per i medici il codice principale è il 86.21.00 – Attività di medicina generale (classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° aprile 2025), che si applica ai medici di medicina generale, ai medici di guardia medica e, in generale, a chi esercita la medicina non specialistica in forma libero-professionale.

    Esistono però varianti importanti in base alla specializzazione. Se sei un chirurgo, uno specialista o un dermatologo che esercita in forma indipendente, il codice corretto è 86.22.02 – Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti (nella vecchia classificazione ATECO 2007 era l’86.22.09). Attenzione: in ATECO 2025 il codice 86.22.01 identifica i trattamenti di chirurgia estetica, non la medicina generale. Le strutture con più professionisti (poliambulatori) hanno invece codici dedicati, da verificare in base all’attività svolta. Per gli odontoiatri esiste invece un codice dedicato, il 86.23.00.

    Come si sceglie il codice corretto? Segui questa regola pratica:

    • Medico di medicina generale o guardia medica → 86.21.00
    • Medico specialista (cardiologo, dermatologo, ortopedico, ecc.) → 86.22.02
    • Odontoiatra / dentista → 86.23.00
    • Struttura ambulatoriale con più professionisti → codici dedicati alle strutture, da verificare caso per caso

    Il codice ATECO incide anche sul coefficiente di redditività del regime forfettario (ne parliamo nella sezione dedicata): per tutti i codici 86.xx il coefficiente è del 78%, uno dei più alti tra le categorie agevolate. Questo significa che il reddito imponibile viene calcolato su una quota più ampia dei ricavi rispetto, ad esempio, al commercio.

    Puoi verificare il codice ATECO corretto oppure affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine per l’apertura della partita IVA medico con tutta la documentazione in regola fin dall’inizio.

    ENPAM 2026: Quota A (Contributo Fisso) e Quota B (Proporzionale)

    L’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) è la cassa previdenziale di riferimento per tutti i medici iscritti all’Ordine. È la cassa più grande tra quelle dei liberi professionisti italiani, con oltre 350.000 iscritti. L’iscrizione è obbligatoria per i medici che esercitano la libera professione, indipendentemente dal regime fiscale scelto.

    Il sistema previdenziale ENPAM si articola in due componenti principali: la Quota A, che è un contributo fisso annuale, e la Quota B, che è proporzionale al reddito libero professionale.

    ENPAM Quota A 2026: il Contributo Fisso per Fascia d’Età

    La Quota A ENPAM è un contributo fisso dovuto da tutti gli iscritti, il cui importo varia in base alla fascia d’età. È il contributo di base che garantisce la copertura previdenziale minima. Per il 2026 gli importi aggiornati sono i seguenti:

    • Studenti universitari iscritti all’Ordine: 152,37 euro annui
    • Medici fino a 30 anni: 304,73 euro annui
    • Da 30 a 35 anni: 591,47 euro annui
    • Da 35 a 40 anni: 1.109,92 euro annui
    • Oltre 40 anni: 2.049,83 euro annui

    A questi importi si aggiunge il contributo di maternità di 84,26 euro annui, uguale per tutti gli iscritti. La scadenza per il versamento della Quota A è il 30 aprile di ogni anno. Il pagamento avviene tramite bollettini o MAV inviati direttamente dall’ENPAM.

    Un aspetto importante: la Quota A è dovuta anche dai medici dipendenti che non svolgono libera professione, come contributo anagrafico minimo di partecipazione alla Fondazione.

    ENPAM Quota B 2026: il Contributo Proporzionale al Reddito

    La Quota B ENPAM è il contributo proporzionale al reddito derivante dalla libera professione medica. Si applica a tutto il reddito professionale dichiarato, non solo alla parte eccedente un minimale. Per il 2026 le aliquote sono:

    • Aliquota piena: 19,5% sul reddito libero-professionale fino a 150.000 euro
    • Aliquota di solidarietà: 1% sulla parte di reddito eccedente i 150.000 euro
    • Aliquota dimezzata: 9,75%, su domanda, per i medici iscritti ad altra previdenza obbligatoria o pensionati (ad esempio i medici dipendenti SSN che svolgono anche libera professione)
    • Aliquota ridotta: 2% solo per i tirocinanti del corso di formazione in Medicina generale e per i redditi da attività intramoenia ed equiparata

    Il reddito da dichiarare all’ENPAM è quello derivante esclusivamente dall’attività libero-professionale: guardie mediche private, visite in studio, consulenze, ecc. La dichiarazione si presenta tramite il Modello D ENPAM, con scadenza al 31 luglio di ogni anno. Il versamento dei contributi Quota B parte dal 31 ottobre, in un’unica soluzione o a rate.

    Un vantaggio rilevante: i contributi versati all’ENPAM (sia Quota A che Quota B) sono integralmente deducibili dal reddito nella dichiarazione dei redditi, anche per chi è in regime forfettario. Questo riduce il reddito imponibile complessivo e abbassa le imposte dovute.

    Hai dubbi su come calcolare i tuoi contributi ENPAM o come compilare il Modello D? Il team del CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione fiscale dei professionisti sanitari: contattaci per un preventivo personalizzato.

    Regime Forfettario per Medici: Coefficiente 78% e Imposta Sostitutiva

    Il regime forfettario è la scelta fiscale più vantaggiosa per molti medici liberi professionisti nel 2026, soprattutto nelle fasi iniziali dell’attività. Funziona in modo semplice: non paghi l’IRPEF ordinaria con i suoi scaglioni progressivi, ma una imposta sostitutiva unica molto più bassa.

    Ecco come funziona nel concreto per i medici. Il reddito imponibile non è calcolato sulle spese effettivamente sostenute (come nel regime ordinario), ma viene determinato applicando ai tuoi compensi lordi un coefficiente di redditività del 78%. Questo significa che, per definizione, il 22% dei tuoi ricavi è considerato “spesa” (forfettizzata), e le tasse le paghi solo sul restante 78%.

    Come si Calcolano le Tasse con il Forfettario per i Medici

    Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che il medico Marco, specialista ortopedico, abbia incassato 60.000 euro di compensi in un anno:

    • Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 euro
    • Imposta sostitutiva al 15%: 46.800 × 15% = 7.020 euro
    • Imposta sostitutiva al 5% (se attività nuova, primi 5 anni): 46.800 × 5% = 2.340 euro

    A questa imposta si aggiungono i contributi ENPAM (Quota A + Quota B), che come abbiamo visto sono deducibili. L’aliquota al 5% si applica per le nuove attività nei primi cinque anni, a condizione che il medico non abbia esercitato la stessa attività libero-professionale nei tre anni precedenti.

    Per accedere al regime forfettario occorre rispettare il limite di ricavi di 85.000 euro annui. Chi supera questa soglia esce dal regime dall’anno successivo (o immediatamente se supera i 100.000 euro). Un altro requisito importante: il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non deve superare i 35.000 euro (soglia elevata dalla Legge di Bilancio 2025).

    Per approfondire tutti i requisiti e i limiti, puoi leggere la nostra guida completa al regime forfettario 2026.

    Medico Dipendente con Partita IVA Forfettaria: Si Può?

    Molti medici si chiedono se possono aprire la partita IVA in regime forfettario pur lavorando come dipendenti del SSN (Servizio Sanitario Nazionale). La risposta è sì, ma con attenzione. Il regime forfettario è compatibile con il lavoro dipendente a patto che il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superi i 35.000 euro. Per un medico dipendente del SSN a tempo pieno, questo limite viene quasi sempre superato.

    In questo caso, il medico dipendente che vuole esercitare anche la libera professione (guardie mediche private, visite a pagamento, consulenze) deve aprire la partita IVA in regime ordinario. All’ENPAM potrà chiedere di versare la Quota B con l’aliquota dimezzata del 9,75% (invece del 19,5%), proprio perché ha già una copertura previdenziale tramite la dipendenza; sui redditi da attività intramoenia si applica invece il 2%.

    Se invece sei un medico precario, un tirocinante o hai un contratto part-time con reddito sotto i 35.000 euro, il forfettario potrebbe essere la scelta giusta. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a fare il calcolo di convenienza preciso per la tua situazione specifica.

    Sistema TS (Tessera Sanitaria): Obbligo, Esclusione e Fatturazione

    Il Sistema TS (Tessera Sanitaria) è il sistema telematico gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che permette ai professionisti sanitari di trasmettere al Fisco le spese mediche sostenute dai loro pazienti. Queste informazioni vengono usate per la precompilazione del modello 730.

    Per i medici liberi professionisti, il Sistema TS crea una situazione particolare e spesso fonte di confusione riguardo alla fatturazione elettronica. Puoi approfondire la gestione del sistema con la nostra guida al software di fatturazione elettronica per sanitari e Sistema TS.

    L’Obbligo di Invio Dati al Sistema TS

    I medici e tutti i professionisti sanitari che emettono ricevute o fatture per prestazioni sanitarie a persone fisiche sono obbligati a trasmettere i dati delle spese al Sistema TS entro il mese successivo all’incasso. La trasmissione avviene tramite il portale del Sistema TS con le credenziali ottenute al momento dell’abilitazione.

    I dati trasmessi comprendono: codice fiscale del paziente, data della prestazione, importo pagato e tipo di prestazione. Questo sistema è stato introdotto proprio per alimentare il 730 precompilato e ridurre gli errori nella detraibilità delle spese mediche.

    Un dettaglio pratico rilevante: il Sistema TS va usato per le prestazioni verso persone fisiche (pazienti privati). Non si applica alle prestazioni verso enti, ASL, ospedali o aziende.

    Fatturazione Elettronica per Medici: L’Eccezione TS

    Qui sta il punto più delicato per i medici. A differenza degli altri professionisti, i medici hanno una esenzione dall’obbligo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche che hanno esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei dati al Sistema TS.

    In pratica, quando un paziente si oppone alla trasmissione delle sue spese sanitarie al Fisco (un diritto garantito dalla normativa sulla privacy), il medico non invia i dati al Sistema TS e non emette fattura elettronica tramite SDI per quella prestazione (ma una ricevuta o fattura cartacea).

    Per le prestazioni verso pazienti che non si oppongono, invece, vige l’obbligo di trasmissione al Sistema TS (che sostituisce di fatto l’obbligo di fattura elettronica verso privati). Per le prestazioni verso soggetti IVA (es. aziende, studi associati), vale invece la regola ordinaria della fattura elettronica tramite SDI.

    Adempimenti per Aprire la Partita IVA da Medico

    Aprire la partita IVA medico nel 2026 richiede una serie di adempimenti che vanno completati in un ordine preciso. Non basta la sola apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate: ci sono iscrizioni ad enti, ordini e registri che vanno fatte in parallelo. Ecco il percorso completo.

    Il primo passo è ovviamente la laurea in Medicina e Chirurgia e il superamento dell’esame di Stato. Questi sono requisiti abilitanti senza cui non è possibile esercitare la professione. Una volta ottenuta l’abilitazione, si procede con questi passaggi:

    • Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) della provincia in cui si intende esercitare. L’iscrizione all’Ordine è obbligatoria per legge per chiunque voglia esercitare la professione medica.
    • Apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate, con la scelta del codice ATECO corretto (86.21.00 per la medicina generale, 86.22.02 per gli specialisti indipendenti) e del regime fiscale.
    • Iscrizione all’ENPAM, che avviene automaticamente tramite comunicazione dell’Ordine dei Medici. Tuttavia, è utile verificare l’avvenuta iscrizione e attivarsi per ricevere i bollettini della Quota A.
    • Abilitazione al Sistema TS sul portale del MEF, per poter trasmettere i dati delle spese sanitarie dei pazienti.
    • Comunicazione all’ASL di riferimento per l’apertura dello studio medico (se si apre un ambulatorio), con eventuali adempimenti SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) comunali per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

    Se lo studio medico richiede apparecchiature particolari (es. RX, ecografi), potrebbero essere necessarie ulteriori autorizzazioni sanitarie regionali. Il percorso burocratico è complesso: il CAF Centro Fiscale di Udine ti guida in tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali, sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia.

    Spese Deducibili per il Medico con Partita IVA

    La gestione fiscale delle spese è uno degli aspetti più rilevanti per la convenienza economica della partita IVA medico. In regime ordinario, il medico può dedurre le spese effettivamente sostenute per l’attività professionale; in regime forfettario, invece, le spese sono forfettizzate tramite il coefficiente del 78% (e quindi non si deducono le spese analiticamente, ma si beneficia della forfettizzazione).

    Per chi è in regime ordinario, le principali categorie di spese deducibili sono:

    • Affitto dello studio medico o quota dell’immobile di proprietà adibita a studio (calcolata pro quota)
    • Attrezzature mediche e strumentazione: fonendoscopio, elettrocardiografo, ecografo, tavolo operatorio, lampade, autoclavi per sterilizzazione. Le attrezzature con valore superiore a 516,46 euro si ammortizzano in più anni.
    • Materiale di consumo: guanti, mascherine, siringhe, materiale da medicazione
    • Software gestionale e Sistema TS: abbonamenti a software per la gestione dello studio, la fatturazione elettronica e l’invio dati al Sistema TS
    • Spese di aggiornamento professionale: corsi ECM (Educazione Continua in Medicina), congressi, abbonamenti a riviste scientifiche
    • Assicurazione professionale RC Medici: obbligatoria per legge, integralmente deducibile
    • Compensi a collaboratori: segretaria, infermiere, receptionist (nei limiti previsti)

    Un capitolo a parte meritano i contributi ENPAM: Quota A e Quota B sono deducibili dal reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal regime fiscale. Questo vale anche per i forfettari, che pur non deducendo le spese analitiche possono dedurre i contributi previdenziali obbligatori. Anche il conto corrente dedicato all’attività professionale è consigliato per separare le spese personali da quelle professionali: puoi confrontare le opzioni nella nostra guida ai conti business per medici e sanitari 2026.

    Convenienza del Regime Forfettario per i Medici nel 2026

    Il regime forfettario conviene davvero a un medico? La risposta dipende dalla situazione specifica, ma in molti casi la risposta è sì, soprattutto nelle fasi iniziali della carriera libero-professionale. Vediamo perché.

    Con il forfettario al 15% (o al 5% per i primi cinque anni di nuova attività), il medico paga le imposte solo sul 78% dei compensi. Nel regime IRPEF ordinario, invece, ogni euro di reddito professionale è soggetto agli scaglioni IRPEF (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro), più le addizionali regionali e comunali.

    Quando il Forfettario Non Conviene per i Medici

    Il regime forfettario ha dei limiti che possono renderlo meno conveniente in alcuni casi specifici:

    • Spese reali molto alte: se il medico ha spese effettive superiori al 22% forfettizzato (attrezzature costose, affitto di studio in zona centrale, personale), nel regime ordinario potrebbe dedurre di più e pagare meno imposte.
    • Ricavi vicini o superiori a 85.000 euro: avvicinarsi al limite comporta il rischio di uscire dal regime. Con ricavi tra 80.000 e 85.000 euro, meglio pianificare con attenzione.
    • Medici dipendenti SSN con reddito da lavoro sopra 35.000 euro: come già detto, in questo caso il forfettario non è accessibile.
    • Perdite nei primi anni: il forfettario non permette di portare avanti le perdite dei primi anni come nel regime ordinario.

    In ogni caso, la valutazione di convenienza va fatta sulla base dei numeri reali del singolo medico. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre una consulenza personalizzata per aiutarti a scegliere il regime fiscale più vantaggioso per la tua situazione. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia. Leggi anche la nostra guida completa al regime forfettario 2026 per un confronto dettagliato.

    Domande Frequenti sulla Partita IVA Medico

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


    Apri la Partita IVA da Medico con il CAF Centro Fiscale

    Hai bisogno di assistenza per aprire o gestire la partita IVA da medico nel 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione con un team specializzato nella fiscalità dei professionisti sanitari. Il servizio è disponibile sia in ufficio presso Viale Giuseppe Tullio 13 a Udine, sia online in tutta Italia.

    Scrivici su WhatsApp

    Oppure compila il modulo per essere ricontattato:

      Il tuo nome (*)

      La tua email (*)

      Il tuo telefono (*)

      Richiesta (eventuale)

      Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

      CAF Centro Fiscale | Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel: 0432 1638640

      Contattaci su WhatsApp - CAF Centro Fiscale
      Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-25 10:44:002026-09-27 19:11:13Aprire Partita IVA Medico 2026: ATECO 86.21.00, ENPAM Quota A/B e Sistema TS
      NOTIZIE

      Fattura generica e detrazione IVA: il contratto può salvare il diritto al credito

      fatturazione elettronica CAF Udine

      Indice dei contenuti

      • Fattura generica: quando scatta il problema
      • Cosa dice la normativa IVA sulla detrazione
      • Il contratto come prova dell’operazione effettiva
      • Cosa serve in pratica per difendere il credito IVA
      • Attenzione alle fatture soggettivamente inesistenti
      • Domande frequenti (FAQ)

      Se hai ricevuto una fattura con una descrizione generica — come “prestazione di servizi” o “fornitura di materiali” senza ulteriori dettagli — e l’Agenzia delle Entrate ha messo in discussione il tuo diritto alla detrazione IVA, sì: esiste una via per difenderti. Il contratto sottoscritto con il fornitore può essere la prova decisiva che l’operazione è reale e che il credito IVA è legittimo. Lo chiarisce una recente analisi pubblicata da Commercialista Telematico, che fa il punto su un tema molto pratico per liberi professionisti, imprese e partite IVA.

      Fattura generica: quando scatta il problema

      La fattura è il documento base per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Ma cosa succede quando la descrizione dell’operazione è vaga o generica? In sede di controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate può contestare la detrazione sostenendo che non è possibile verificare la natura e la realtà dell’operazione.

      In parole semplici: se la fattura dice solo “consulenza” senza specificare di che tipo, chi l’ha eseguita, in quale contesto e per quale scopo, il fisco può dubitare che la prestazione sia davvero avvenuta — o che sia inerente all’attività d’impresa del compratore.

      Questo è un problema reale e abbastanza frequente, soprattutto nei rapporti tra professionisti e piccole imprese, dove i contratti non sempre vengono formalizzati per iscritto con grande cura dei dettagli.

      Cosa dice la normativa IVA sulla detrazione

      Il diritto alla detrazione IVA è disciplinato principalmente dall’articolo 19 del DPR 633/1972 (il decreto che regolamenta tutta l’IVA in Italia) e dalla Direttiva UE 2006/112/CE. Il principio fondamentale è che l’IVA pagata sugli acquisti inerenti all’attività economica può essere detratta dall’IVA incassata sulle vendite.

      Affinché la detrazione sia legittima, la normativa richiede che:

      • l’operazione sia realmente avvenuta (non fittizia);
      • il bene o servizio acquistato sia inerente all’attività economica;
      • esista un documento — tipicamente la fattura — che attesti l’operazione.

      Il punto critico è che la fattura deve contenere una descrizione sufficientemente dettagliata dell’operazione. L’articolo 21 del DPR 633/1972 stabilisce i contenuti obbligatori della fattura, tra cui la descrizione della natura, della quantità e della qualità dei beni ceduti o dei servizi prestati. Una descrizione generica non rispetta formalmente questo requisito.

      Tuttavia — ed è qui il punto centrale della questione — la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione italiana ha più volte chiarito che la carenza formale della fattura non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, se l’operazione è reale e dimostrabile con altri mezzi di prova.

      Il contratto come prova dell’operazione effettiva

      Ecco dove il contratto diventa fondamentale. Se la fattura è generica, ma esiste un contratto scritto tra le parti che descrive in dettaglio la prestazione concordata — tempi, oggetto, corrispettivo, modalità di esecuzione — questo documento può integrare e supplire alla carenza descrittiva della fattura.

      In sostanza, il contratto dimostra che:

      • l’operazione era stata concordata prima che avvenisse (non è un accordo retroattivo);
      • la prestazione ha un oggetto specifico e identificabile;
      • esiste una causa economica reale all’operazione.

      Questo è esattamente il ragionamento che sta alla base dell’analisi di Commercialista Telematico: il diritto alla detrazione IVA non si esercita sulla sola base della fattura, ma sull’operazione reale che quella fattura rappresenta. Se l’operazione è reale e documentata dal contratto, la descrizione generica della fattura diventa un vizio formale — sanabile — e non un vizio sostanziale che elimina il diritto alla detrazione.

      La Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha confermato questo approccio: il contribuente può produrre documentazione integrativa (contratti, ordini, corrispondenza, prove del pagamento) per dimostrare la realtà dell’operazione anche in presenza di una fattura formalmente carente.

      Cosa serve in pratica per difendere il credito IVA

      Se ricevi un accertamento o una contestazione della detrazione IVA su fatture con descrizione generica, la documentazione che puoi produrre per difenderti comprende:

      • Il contratto scritto stipulato con il fornitore, con descrizione dettagliata dell’oggetto della prestazione;
      • La corrispondenza e-mail o cartacea che attesti gli accordi, le trattative e l’esecuzione del lavoro;
      • Gli ordini di acquisto o i preventivi accettati;
      • Le prove del pagamento (bonifico bancario, estratto conto), che attestano il reale trasferimento di denaro;
      • La documentazione dell’esecuzione (report, relazioni, deliverable consegnati, verbali di collaudo);
      • La registrazione in contabilità dell’operazione nei libri aziendali.

      L’insieme di questi documenti costruisce un quadro probatorio coerente che può convincere l’Ufficio o, in caso di ricorso, il giudice tributario, della genuinità dell’operazione.

      Vale la pena precisare che il pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno) è quasi sempre un elemento rafforzativo decisivo, perché dimostra l’esistenza di un flusso di denaro reale a fronte della prestazione.

      Attenzione alle fatture soggettivamente inesistenti

      Diverso è invece il caso delle cosiddette fatture soggettivamente inesistenti: quelle in cui l’operazione è reale, ma il soggetto che ha emesso la fattura non corrisponde a chi ha effettivamente eseguito la prestazione. In questi casi il giudizio è molto più severo e il semplice contratto con il fornitore formale non basta a salvare la detrazione, perché il problema non è la descrizione ma l’identità del soggetto coinvolto.

      In sintesi:

      • Fattura con descrizione generica + operazione reale: il contratto può salvare la detrazione IVA;
      • Fattura soggettivamente inesistente: il problema è più grave e non si risolve con la documentazione contrattuale.

      Questa distinzione è fondamentale per capire il perimetro entro cui la soluzione del “contratto come prova” funziona davvero.

      Domande frequenti (FAQ)

      Una fattura con descrizione generica è sempre illegittima?

      No. È formalmente carente, ma non è automaticamente illegittima. Se l’operazione è reale e dimostrabile, il diritto alla detrazione IVA può essere difeso producendo documentazione integrativa, in primis il contratto.

      Il contratto deve essere scritto prima della fattura?

      Non è un requisito formale assoluto, ma nella pratica è molto importante che il contratto sia anteriore o contemporaneo all’esecuzione della prestazione. Un accordo retroattivo redatto solo dopo la contestazione fiscale ha scarso valore probatorio.

      Cosa rischio se la detrazione viene negata?

      Se l’Agenzia delle Entrate disconosce la detrazione, dovrai versare l’IVA detratta con le relative sanzioni tributarie previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 471/1997, come modificato dalla riforma sanzionatoria D.Lgs. 87/2024) e gli interessi di mora. Nei casi più gravi (fatture false o frodi IVA), le conseguenze possono essere anche penali.

      La fattura elettronica cambia qualcosa rispetto alla fattura cartacea?

      No, i principi sono gli stessi. Anche la fattura elettronica deve contenere una descrizione adeguata dell’operazione. Il fatto che transiti per il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate non sana automaticamente una descrizione generica.


      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 10:22:002026-08-25 08:43:05Fattura generica e detrazione IVA: il contratto può salvare il diritto al credito
      CAF, SUCCESSIONI

      Successione con Mutuo in Corso 2026: Cosa Succede al Debito e Come Gestirlo tra Eredi

      Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine
      Indice dei contenuti
      1. Cosa succede al mutuo quando muore il titolare
      2. Cosa fa la banca alla morte del mutuatario
      3. Gli eredi sono obbligati a pagare il mutuo?
      4. L’assicurazione sulla vita legata al mutuo
      5. Più eredi sullo stesso mutuo: come funziona
      6. Rinunciare all’eredità per liberarsi dal mutuo
      7. Successione dell’immobile ipotecato: adempimenti pratici
      8. Sistema Tavolare FVG e mutui: la specificità del Friuli
      9. Domande Frequenti

      Uno dei casi più frequenti e delicati nelle pratiche di successione è quello di un immobile su cui grava ancora un mutuo in corso. Cosa succede al debito con la banca quando il titolare del mutuo muore? Gli eredi devono continuare a pagare le rate? Possono rifiutarsi? In questa guida rispondiamo a tutte le domande più comuni, con un occhio alle specificità del Friuli Venezia Giulia e del sistema tavolare.

      Cosa succede al mutuo quando muore il titolare

      Il mutuo ipotecario è un contratto tra una banca (o istituto di credito) e una persona fisica. Quando quella persona muore, il contratto non si estingue automaticamente: il debito residuo entra a far parte dell’asse ereditario, insieme ai beni (casa, conti correnti, auto, ecc.).

      In parole semplici: se il tuo genitore aveva un mutuo da 80.000 euro ancora da pagare alla sua morte, quegli 80.000 euro diventano un debito ereditario. Chi accetta l’eredità accetta anche quel debito.

      Questo principio è sancito dall’articolo 752 del Codice Civile italiano: i debiti del defunto si dividono tra gli eredi in proporzione alle loro quote ereditarie. Se ci sono tre figli con pari diritti, ciascuno erediterà un terzo del debito residuo del mutuo.

      Per approfondire il tema dei debiti in successione in modo generale, puoi leggere la nostra guida su eredità e debiti del defunto 2026.

      Cosa fa la banca alla morte del mutuatario

      Le banche non vengono avvisate automaticamente del decesso. Nella pratica, spetta agli eredi — o al CAF che gestisce la pratica di successione — comunicare l’avvenuto decesso all’istituto di credito.

      Nel periodo immediatamente successivo al decesso, generalmente la banca:

      • Blocca temporaneamente i conti del defunto (in attesa del completamento della successione)
      • Sospende l’addebito automatico delle rate del mutuo se questo avveniva dal conto del defunto
      • Attende la comunicazione ufficiale da parte degli eredi prima di procedere

      Una volta che la successione è aperta e gli eredi si sono identificati, la banca riprenderà a richiedere il pagamento delle rate, questa volta agli eredi stessi. Se le rate non vengono pagate, la banca ha il diritto di avviare procedure esecutive sull’immobile, che risulta ancora ipotecato a suo favore.

      Attenzione: il mancato pagamento delle rate durante il periodo successorio può generare interessi di mora. È importante non lasciare questo aspetto in sospeso, anche mentre si gestisce la burocrazia della dichiarazione di successione.

      Gli eredi sono obbligati a pagare il mutuo?

      La risposta dipende da una scelta fondamentale: accettare o rinunciare all’eredità.

      Se si accetta l’eredità (pura o con beneficio d’inventario)

      Con l’accettazione pura e semplice, l’erede subentra in tutti i rapporti giuridici del defunto: sia i beni che i debiti. Questo significa che il mutuo residuo diventa un debito personale dell’erede, che ne risponde anche con il proprio patrimonio.

      Con l’accettazione con beneficio d’inventario (art. 490 c.c.), invece, l’erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. In pratica: se la casa vale 100.000 euro e il mutuo residuo è di 120.000 euro, con il beneficio d’inventario l’erede non dovrà sborsare di tasca propria i 20.000 euro in eccesso. Questa è una protezione importante che spesso le famiglie ignorano.

      Chi eredita le rate? Le rate mensili del mutuo si suddividono tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie. Se ci sono due eredi con quote uguali, ciascuno eredita il 50% del debito residuo e, quindi, il 50% di ogni rata.

      Come si ripartisce il mutuo tra più eredi

      Supponiamo che Mario muoia con un mutuo residuo di 90.000 euro e lasci tre figli (Luigi, Giovanna e Sara) con pari quota ereditaria (un terzo ciascuno). Dopo la successione:

      • Luigi eredita 30.000 euro di debito
      • Giovanna eredita 30.000 euro di debito
      • Sara eredita 30.000 euro di debito

      Nella pratica, tuttavia, la banca non è obbligata ad accettare la suddivisione automatica del mutuo in tre contratti separati. Spesso chiede che gli eredi si accordino tra loro e nominino un referente, oppure avvia una trattativa per rinegoziare il mutuo.

      L’assicurazione sulla vita legata al mutuo

      Molti mutui, soprattutto quelli accesi per l’acquisto della prima casa, includono una polizza vita collegata. In caso di decesso del titolare, questa polizza copre il debito residuo del mutuo, estinguendolo totalmente o parzialmente.

      Se questa polizza esiste, è fondamentale verificarlo subito, prima di compiere qualsiasi altra scelta. La polizza si trova:

      • Nel fascicolo del contratto di mutuo originale
      • Tra i documenti bancari o assicurativi del defunto
      • Contattando direttamente la banca o la compagnia assicurativa

      Come funziona il rimborso: La compagnia assicurativa, su richiesta degli eredi o della banca, liquida il capitale assicurato alla banca, estinguendo così il mutuo. Gli eredi devono presentare il certificato di morte e la documentazione richiesta dalla polizza.

      Importante: la polizza vita collegata al mutuo è normalmente esclusa dall’asse ereditario (art. 1920 c.c.) e non fa parte del calcolo delle imposte di successione. Il beneficiario designato (di solito la banca per la quota del debito) la riceve direttamente, senza passare per la dichiarazione di successione.

      Se la polizza copre solo parzialmente il debito (ad esempio copre solo il 50%), gli eredi dovranno farsi carico della quota rimanente.

      Più eredi sullo stesso mutuo: come funziona

      Quando ci sono più eredi, la gestione del mutuo richiede un accordo tra loro. Le opzioni principali sono:

      1. Proseguire il mutuo in comproprietà

      Gli eredi possono continuare a pagare il mutuo in modo collettivo, mantenendo la comproprietà dell’immobile. Questa soluzione è semplice ma richiede che tutti gli eredi siano d’accordo e in grado di sostenere le rate.

      2. Accollo del mutuo da parte di un erede

      Un erede può farsi carico dell’intero mutuo, accollandosi il debito residuo. Per farlo, deve ottenere il consenso della banca (che valuterà la capacità economica di chi assume il debito) e degli altri eredi. In cambio, dovrà liquidare gli altri eredi per la loro quota dell’immobile.

      3. Vendita dell’immobile

      Se nessun erede vuole o può sostenere il mutuo, si può decidere di vendere l’immobile. Con il ricavato si estingue il mutuo residuo, e l’eventuale differenza positiva viene divisa tra gli eredi. Se il ricavato non copre il debito, la differenza è a carico degli eredi (salvo accettazione con beneficio d’inventario).

      4. Surroga del mutuo (portabilità)

      Se l’erede che assume il mutuo desidera condizioni migliori (tasso più basso, durata diversa), può richiedere la surroga: il trasferimento del mutuo a un’altra banca, senza costi per il cliente (grazie al D.L. 7/2007). Questa opzione può essere molto conveniente se i tassi di interesse sono cambiati rispetto a quando fu acceso il mutuo originale.

      Per approfondire gli adempimenti legati agli immobili in successione, leggi la nostra guida completa su successione immobili 2026.

      Rinunciare all’eredità per liberarsi dal mutuo

      Se i debiti ereditari (incluso il mutuo) superano i beni ricevuti, oppure se gli eredi non vogliono o non possono assumere il debito, esiste la possibilità di rinunciare all’eredità.

      La rinuncia all’eredità (art. 519 c.c.) deve essere:

      • Effettuata davanti a un notaio o al cancelliere del Tribunale
      • Presentata entro 10 anni dalla morte del defunto (ma prima di aver compiuto atti che presuppongano l’accettazione)
      • Totale: non si può rinunciare solo alla parte del debito e accettare i beni

      Effetti della rinuncia: Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato erede. Non può più vantare diritti sui beni del defunto, ma è completamente liberato dai debiti. Se tutti gli eredi rinunciano, la successione si apre ai chiamati di grado successivo (ad esempio, dai figli ai nipoti).

      Attenzione alle scadenze: se si continua a vivere nell’immobile del defunto senza formalizzare la propria posizione, si rischia la cosiddetta accettazione tacita dell’eredità, che preclude la possibilità di rinunciare. Prima di fare qualsiasi azione sull’immobile ereditato, è fondamentale consultarsi con un professionista.

      Per tutti i dettagli sulla procedura e i costi, leggi il nostro approfondimento su accettazione e rinuncia all’eredità.

      Successione dell’immobile ipotecato: adempimenti pratici

      Quando si eredita un immobile con mutuo in corso, gli adempimenti burocratici sono molteplici. Eccoli in ordine cronologico:

      1. Entro 30 giorni dal decesso: comunicare il decesso all’Agenzia delle Entrate (per la voltura catastale dell’immobile)
      2. Entro 12 mesi dal decesso: presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate (con l’indicazione del debito del mutuo, che abbatte il valore dell’asse ereditario)
      3. Il mutuo residuo come passività: il debito residuo del mutuo va indicato nella dichiarazione di successione come passività deducibile, riducendo la base imponibile per il calcolo dell’imposta di successione
      4. Contattare la banca: presentare copia del certificato di morte e comunicare gli eredi, per regolarizzare la posizione sul mutuo
      5. Accordo tra eredi: decidere chi assume il mutuo, se venderlo o proseguire in comproprietà

      Il debito del mutuo riduce l’imposta di successione? Sì. Il debito residuo del mutuo è una passività deducibile dall’asse ereditario. Se la casa vale 200.000 euro e il mutuo residuo è di 80.000 euro, l’asse ereditario ai fini dell’imposta sarà di soli 120.000 euro. Per un figlio unico con franchigia di 1.000.000 di euro, probabilmente non ci sarà imposta da pagare.

      Per capire come calcolare l’imposta in tutti i casi, ti rimandiamo alla guida sul calcolo imposta successione 2026 e agli approfondimenti su franchigia e donazioni in successione 2026.

      Sistema Tavolare FVG e mutui: la specificità del Friuli

      In Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare (Libro Fondiario), un registro catastale con efficacia costitutiva — diverso dal catasto ordinario in vigore nel resto d’Italia. Questo ha conseguenze importanti anche per i mutui ipotecari su immobili in successione.

      Nel sistema tavolare:

      • L’ipoteca del mutuo è iscritta nel Libro Fondiario, non nel Registro Immobiliare ordinario
      • Il trasferimento dell’immobile agli eredi richiede un’apposita procedura di intavolazione (iscrizione nel Libro Fondiario), che va fatta separatamente dalla dichiarazione di successione
      • La banca, per iscrivere o cancellare l’ipoteca, deve seguire le procedure tavolari specifiche del Tribunale competente (Udine, Trieste, Gorizia o parte di Pordenone)

      Questo significa che chi eredita un immobile con mutuo in Friuli Venezia Giulia deve:

      1. Completare la dichiarazione di successione
      2. Presentare domanda di intavolazione al Libro Fondiario
      3. Solo dopo l’intavolazione, l’erede risulta formalmente proprietario anche ai fini del mutuo

      La mancata intavolazione può creare problemi se si vuole vendere l’immobile, rinegoziare il mutuo o richiedere la surroga: la banca ha bisogno che il nuovo titolare risulti formalmente intestatario sia dell’immobile nel Libro Fondiario sia del mutuo.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza pluriennale nelle pratiche di successione con il sistema tavolare. Se hai ereditato un immobile con mutuo in FVG, è fondamentale affidarsi a professionisti che conoscono a fondo questo sistema. Per approfondire, leggi la guida sull’intavolazione FVG e sistema tavolare.

      Domande Frequenti

      Se muore il titolare del mutuo, devo continuare a pagare le rate?

      Dipende dalla tua scelta: se accetti l’eredità, subentra nell’obbligo di pagare le rate in quota proporzionale alla tua parte ereditaria. Se rinunci all’eredità, sei liberato da ogni debito. In attesa di decidere, è prudente comunque non interrompere i pagamenti per evitare mora e interessi.

      Il mutuo si estingue con la morte del titolare?

      No, il mutuo non si estingue automaticamente con il decesso. Si estingue solo se esiste una polizza vita collegata che copre il debito residuo, oppure se gli eredi lo estinguono volontariamente (con il ricavato di una vendita o pagando il residuo). In caso contrario, il debito passa agli eredi.

      Cosa succede se tutti gli eredi rinunciano all’eredità?

      Se tutti i chiamati all’eredità rinunciano, il patrimonio (beni e debiti) passerà ai chiamati di grado successivo (ad esempio dai figli ai nipoti). Se non ci sono altri chiamati, l’eredità è devoluta allo Stato, che risponde dei debiti solo nei limiti del valore dei beni ereditati.

      Il debito del mutuo si calcola nell’imposta di successione?

      Sì. Il debito residuo del mutuo è una passività deducibile dall’asse ereditario: riduce il valore su cui si calcola l’imposta di successione. Se, ad esempio, si eredita una casa da 200.000 euro con un mutuo residuo di 80.000 euro, l’imposta si calcola su 120.000 euro (non su 200.000).

      Posso accollarmi il mutuo del defunto da solo, escludendo gli altri eredi?

      Sì, ma serve il consenso della banca (che valuta la tua solidità economica) e degli altri eredi. Se la banca accetta l’accollo, diventi l’unico responsabile del mutuo. Gli altri eredi, in compenso, perdono i diritti sull’immobile: dovrai liquidarli per la loro quota.

      In Friuli Venezia Giulia, cosa cambia per la successione con mutuo?

      In FVG vige il sistema tavolare: il trasferimento formale dell’immobile agli eredi richiede l’intavolazione nel Libro Fondiario, un passaggio aggiuntivo rispetto alla semplice dichiarazione di successione. Senza intavolazione, l’erede non risulta formalmente proprietario, con conseguenti difficoltà nella gestione del mutuo con la banca.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


      Hai ereditato un immobile con mutuo? Parla con i nostri esperti

      Gestire una successione con un mutuo in corso è complesso, soprattutto quando ci sono più eredi o immobili in Friuli Venezia Giulia con sistema tavolare. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta passo dopo passo: dalla dichiarazione di successione alla gestione del debito con la banca, fino all’intavolazione tavolare.

      Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno.

        Il tuo nome (*)

        La tua email (*)

        Il tuo telefono (*)

        Richiesta (eventuale)

        Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

        Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:24:002026-08-25 08:41:29Successione con Mutuo in Corso 2026: Cosa Succede al Debito e Come Gestirlo tra Eredi
        NOTIZIE

        Pensione tedesca tassata in Italia: cosa dice l’interpello n. 164/2026 dell’Agenzia delle Entrate

        Pensione 2026 INPS

        Un pensionato italiano, residente in Italia ma titolare di una pensione di sicurezza sociale erogata dalla Germania, deve pagare le imposte in Italia o in Germania? La risposta dell’Agenzia delle Entrate arriva con la risposta all’interpello n. 164 del 2026, che fa chiarezza su un caso concreto: un contribuente con cittadinanza italiana, residente in Italia, percepisce una pensione pubblica tedesca per la quale l’Ufficio delle Imposte di Neubrandenburg ha rilasciato una specifica certificazione. Vediamo cosa ha stabilito l’Amministrazione finanziaria e quali effetti pratici produce per i pensionati in situazioni analoghe.

        Indice dei contenuti

        • Cosa dice l’interpello n. 164/2026
        • Cos’è la pensione di sicurezza sociale tedesca
        • La convenzione Italia-Germania contro la doppia imposizione
        • Tassazione esclusiva in Italia: come funziona
        • La certificazione dell’ufficio di Neubrandenburg
        • Cosa deve fare il pensionato residente in Italia
        • FAQ: domande frequenti

        Cosa dice l’interpello n. 164/2026

        L’interpello è uno strumento attraverso cui un contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere ufficiale su come applicare una norma fiscale a una situazione specifica. La risposta n. 164/2026 riguarda un caso molto preciso: un cittadino italiano residente in Italia che percepisce una pensione di sicurezza sociale erogata dalla Germania (il sistema pensionistico pubblico tedesco, la gesetzliche Rentenversicherung), con una certificazione rilasciata dall’Ufficio delle Imposte di Neubrandenburg (Finanzamt Neubrandenburg) attestante la gestione del trattamento fiscale tedesco.

        La questione al centro dell’interpello è: la pensione tedesca deve essere tassata in Italia oppure si applica un’esenzione in virtù della convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Germania? L’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo chiaro, applicando le norme della Convenzione italo-tedesca del 1989 e i principi generali della fiscalità internazionale.

        Cos’è la pensione di sicurezza sociale tedesca

        La pensione di sicurezza sociale tedesca (in tedesco: Rente der gesetzlichen Rentenversicherung) è il trattamento previdenziale pubblico erogato dall’ente previdenziale tedesco (Deutsche Rentenversicherung) ai lavoratori che hanno maturato contributi nel sistema pensionistico obbligatorio della Germania.

        Questa pensione non va confusa con le pensioni di tipo governativo legate a impieghi pubblici, né con le pensioni complementari private tedesche. Si tratta di una prestazione del sistema di sicurezza sociale, finanziata da contributi di lavoratori e datori di lavoro, del tutto analoga — per natura — alla pensione INPS italiana.

        Per i cittadini italiani che hanno lavorato in Germania (spesso emigrati negli anni ’60-’80) e che ora vivono in Italia in pensione, questa è una situazione molto comune. Capire dove e come viene tassata questa rendita è fondamentale per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi.

        La convenzione Italia-Germania contro la doppia imposizione

        L’Italia e la Germania hanno stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni (firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, in vigore dal 1992). Questo accordo bilaterale serve a evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte: una volta nel Paese in cui viene prodotto e una volta nel Paese in cui il percettore risiede.

        La Convenzione stabilisce regole specifiche per ogni tipo di reddito. Per le pensioni del sistema di sicurezza sociale — come la pensione pubblica tedesca — l’articolo di riferimento della Convenzione prevede che il diritto di tassazione spetti allo Stato di residenza del pensionato. Se il pensionato vive in Italia, è quindi l’Italia ad avere la potestà impositiva esclusiva su questo reddito.

        Questa distinzione è cruciale perché differisce dalla regola applicabile alle pensioni pubbliche (erogate da enti statali per lavoro svolto nella pubblica amministrazione), per le quali vige invece il principio della tassazione esclusiva nello Stato che le eroga.

        Tassazione esclusiva in Italia: come funziona

        Con la risposta n. 164/2026, l’Agenzia delle Entrate conferma che la pensione di sicurezza sociale tedesca percepita da un residente in Italia è soggetta a tassazione esclusivamente in Italia, secondo le norme IRPEF ordinarie.

        In pratica, questo significa che:

        • La pensione tedesca va dichiarata in Italia nel modello 730 o nel modello Redditi PF, come reddito da pensione estera;
        • Su di essa si applicano le aliquote IRPEF progressive italiane (23%, 35%, 43% a seconda degli scaglioni di reddito complessivo);
        • La Germania non può tassare questa pensione per i residenti in Italia (principio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza);
        • Se la Germania ha già trattenuto imposte alla fonte, il pensionato può richiedere il rimborso alle autorità fiscali tedesche, presentando la documentazione di residenza fiscale italiana.

        Per dichiarare correttamente la pensione tedesca in Italia occorre convertire gli importi in euro (se espressi in altra valuta, ma la Germania usa l’euro) e indicarli nel quadro del modello 730 dedicato ai redditi da pensione, specificando la provenienza estera. Può essere utile consultare anche la guida al 730 con redditi esteri 2026 e il nostro articolo dedicato al 730 per pensionati.

        La certificazione dell’ufficio di Neubrandenburg

        Un elemento peculiare del caso esaminato nell’interpello n. 164/2026 è la certificazione rilasciata dall’Ufficio delle Imposte di Neubrandenburg (Finanzamt Neubrandenburg). Questo ufficio fiscale tedesco è competente per la tassazione di particolari categorie di pensioni estere erogate a non residenti in Germania.

        La certificazione attesta che, secondo il diritto tedesco, la pensione rientra in una specifica categoria di trattamento fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa certificazione non modifica il quadro giuridico applicabile dal lato italiano: il diritto di imposizione rimane in capo all’Italia come Stato di residenza del percettore, in applicazione della Convenzione bilaterale del 1989.

        In altri termini, la certificazione tedesca ha rilievo per il Paese estero (può servire, ad esempio, per dimostrare all’Amministrazione tedesca la non imponibilità in Germania e ottenere il rimborso di eventuali ritenute), ma non esenta il pensionato dal dichiarare il reddito in Italia.

        Cosa deve fare il pensionato residente in Italia

        Sulla base della risposta n. 164/2026, i pensionati italiani residenti in Italia che percepiscono una pensione di sicurezza sociale tedesca devono seguire questi passi:

        1. Dichiarare la pensione tedesca in Italia: l’importo lordo annuo percepito deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi italiana (modello 730 o Redditi PF), come reddito da pensione estera;
        2. Verificare se la Germania ha trattenuto ritenute: se l’ente previdenziale tedesco ha applicato ritenute fiscali alla fonte, è necessario verificare se è possibile richiederne il rimborso in Germania, presentando la certificazione di residenza fiscale italiana (modello attestante la residenza per fini convenzionali, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate);
        3. Non indicare crediti d’imposta estera (in linea di massima): poiché la tassazione è esclusiva in Italia, non dovrebbe esserci doppia imposizione da neutralizzare. Se tuttavia la Germania ha trattenuto imposte che non vengono rimborsate, la situazione va analizzata caso per caso con l’ausilio di un esperto fiscale;
        4. Conservare la documentazione: tenere copia della certificazione dell’Ufficio di Neubrandenburg, delle comunicazioni dell’ente previdenziale tedesco (Deutsche Rentenversicherung) e di eventuali estratti conto dei pagamenti ricevuti.

        FAQ: domande frequenti sulla pensione tedesca tassata in Italia

        Se sono residente in Italia e percepisco una pensione tedesca, dove pago le tasse?

        In Italia. La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania (1989) prevede che le pensioni del sistema di sicurezza sociale tedesco siano tassate esclusivamente nello Stato di residenza del percettore. Se risiedi in Italia, le imposte si pagano in Italia secondo le aliquote IRPEF ordinarie.

        La pensione tedesca va dichiarata nel 730 o nel modello Redditi PF?

        Può essere dichiarata in entrambi i modelli. Il 730 è più semplice da compilare ed è adatto a chi ha solo redditi da pensione (italiana e/o estera) e non ha redditi da lavoro autonomo o d’impresa. Il modello Redditi PF è necessario in caso di situazioni più complesse. In entrambi i casi, la pensione estera va indicata nell’apposito quadro dei redditi da pensione di fonte estera.

        Cosa succede se la Germania ha già trattenuto le imposte sulla pensione?

        Se l’ente tedesco ha trattenuto ritenute fiscali alla fonte, hai diritto a richiedere il rimborso alle autorità fiscali tedesche. Per farlo, devi presentare una certificazione di residenza fiscale italiana rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (Residency Certificate for Treaty purposes). Si tratta di una procedura che richiede tempi variabili, ma è il meccanismo previsto dalla Convenzione bilaterale per evitare la doppia tassazione.

        La certificazione del Finanzamt Neubrandenburg mi esonera dal dichiarare la pensione in Italia?

        No. Come chiarito dalla risposta n. 164/2026 dell’Agenzia delle Entrate, la certificazione rilasciata dall’ufficio tedesco attesta il trattamento fiscale applicato in Germania, ma non modifica gli obblighi dichiarativi in Italia. Il reddito da pensione tedesca va comunque dichiarato in Italia e tassato secondo le norme IRPEF italiane.

        Vale lo stesso principio per tutte le pensioni tedesche o solo per alcune?

        No, non vale per tutte. La regola della tassazione esclusiva nello Stato di residenza si applica alle pensioni di sicurezza sociale (pensione pubblica del sistema previdenziale tedesco). Le pensioni governative erogate per lavoro svolto nella pubblica amministrazione tedesca seguono una regola diversa: in quel caso è la Germania ad avere il diritto di imposizione esclusiva. La distinzione è tecnica e richiede un’analisi specifica della natura della pensione percepita.


        Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

        Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:22:002026-08-25 08:32:41Pensione tedesca tassata in Italia: cosa dice l’interpello n. 164/2026 dell’Agenzia delle Entrate
        CAF, CRIPTOVALUTE

        Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange

        Dichiarazione redditi Criptovalute

        Dal 1° gennaio 2026 la normativa sulle criptovalute ha subito una trasformazione silenziosa ma profonda: la Direttiva DAC8 obbliga tutti gli exchange europei a comunicare automaticamente i dati dei propri utenti al Fisco italiano. Questo significa che, se hai Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra cripto-attività su una piattaforma come Binance, Coinbase o Kraken, il tuo intermediario ha già — o sta per — trasmettere la tua posizione all’Agenzia delle Entrate.

        Eppure l’obbligo di dichiarazione rimane in capo al contribuente. Il fatto che l’exchange comunichi i tuoi dati non ti esime dal compilare il Quadro W (l’ex Quadro RW, rinominato dalla Legge di Bilancio 2023) nel Modello Redditi. In questa guida spieghiamo passo per passo come farlo nel 2026, cosa è cambiato con DAC8 e perché conviene non lasciare nulla al caso.

        Ultimo aggiornamento: agosto 2026

        Indice dei contenuti

        • Quadro RW o Quadro W? La distinzione che molti ignorano
        • DAC8 nel 2026: cosa cambia davvero per i detentori di crypto
        • Chi deve compilare il Quadro W per le criptovalute
        • Come compilare il Quadro W: guida pratica sezione per sezione
        • IVCA: l’imposta patrimoniale sulle criptovalute (2 per mille)
        • Dati dall’exchange: cosa usare per compilare
        • Sanzioni per omessa dichiarazione nel 2026
        • FAQ: le domande più frequenti sul Quadro W crypto

        Quadro RW o Quadro W? La distinzione che molti ignorano

        Se stai cercando informazioni sul “Quadro RW criptovalute”, non sei solo: la maggior parte delle guide online usa ancora il vecchio nome. Ma dal 2023 il quadro si chiama ufficialmente Quadro W, grazie alla riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022).

        La stessa legge ha sdoppiato il vecchio Quadro RW in tre quadri distinti:

        • Quadro W — per le cripto-attività (criptovalute, NFT, token)
        • Quadro RW — per immobili e attività finanziarie tradizionali detenute all’estero (conti correnti, azioni, obbligazioni in paesi esteri)
        • I quadri RQ e RM — per specifici redditi di capitale

        Quindi, quando si parla di criptovalute nel 2026, il riferimento corretto è il Quadro W. Tuttavia, per uniformità con le ricerche degli utenti, in questa guida usiamo i due termini come sinonimi.

        Attenzione: se nel 2022 o prima hai dichiarato le crypto nel Quadro RW, hai fatto la cosa giusta per quell’anno. Dal 2023 in poi il quadro di riferimento è il W.

        DAC8 nel 2026: cosa cambia davvero per i detentori di crypto

        La DAC8 è la Direttiva UE 2023/2226 del Consiglio europeo, recepita dall’Italia a partire dal 2026. Il suo nome completo è Directive on Administrative Cooperation (ottava edizione), e riguarda lo scambio automatico di informazioni fiscali tra paesi UE.

        In parole semplici: ogni exchange o provider di servizi crypto con sede in un paese UE è ora obbligato a raccogliere i dati di tutti i clienti residenti in Europa e a comunicarli alle autorità fiscali del paese di residenza del cliente. Se sei residente in Italia e hai un conto su Coinbase Europe (con sede in Irlanda), Coinbase trasmette i tuoi dati all’Agenzia delle Entrate italiana.

        Puoi approfondire tutti i dettagli tecnici della normativa nel nostro articolo dedicato: DAC8 Criptovalute 2026: la Guida allo Scambio Automatico Dati.

        Cosa trasmettono gli exchange all’Agenzia delle Entrate? I dati comunicati includono:

        • Dati anagrafici del titolare del conto (nome, codice fiscale, indirizzo, paese di residenza)
        • Tipo e quantità di cripto-attività detenute
        • Valore complessivo delle cripto al 31 dicembre di ogni anno
        • Operazioni di vendita, conversione, prelievo in valuta fiat
        • Proventi da staking e lending

        Attenzione, però: la comunicazione DAC8 non sostituisce la tua dichiarazione dei redditi. Il Fisco riceve i dati dall’exchange come strumento di controllo, non come adempimento sostitutivo. L’obbligo di compilare il Quadro W rimane completamente in capo al contribuente.

        Exchange non UE: cosa succede?

        La DAC8 si applica agli intermediari con sede nell’Unione Europea. Gli exchange con sede fuori dall’UE (ad esempio Binance con server nelle Isole Cayman, o piattaforme asiatiche) sono soggetti alla trasmissione dati solo se hanno una filiale o un operatore registrato in UE.

        Parallelamente, a livello globale è in sviluppo il framework CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) dell’OCSE, che estenderà lo scambio automatico di informazioni anche agli intermediari extra-UE. Il suo recepimento è atteso per il 2027-2028, ma molti exchange internazionali si stanno già adeguando per anticipare l’obbligo.

        Nel 2026, se usi solo exchange extra-UE senza filiale europea, la tua posizione non sarà trasmessa automaticamente. Ma questo non significa che tu possa non dichiarare: l’Agenzia delle Entrate ha altri strumenti di indagine (indagini finanziarie, collaborazione bilaterale con autorità estere) e la responsabilità di dichiarare rimane la tua.

        Chi deve compilare il Quadro W per le criptovalute

        Devono compilare il Quadro W per le criptovalute tutte le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia che nel corso dell’anno fiscale (2025 per la dichiarazione 2026) hanno:

        • Detenuto cripto-attività di qualsiasi tipo (Bitcoin, Ethereum, stablecoin, NFT, token) in un wallet o su un exchange, anche senza effettuare operazioni di vendita
        • Venduto o scambiato cripto-attività realizzando plusvalenze o minusvalenze
        • Ricevuto rendimenti da staking, lending, mining o yield farming
        • Effettuato operazioni di conversione da crypto a fiat o da crypto a crypto

        Il Quadro W è necessario anche se non hai realizzato guadagni: il monitoraggio fiscale (obbligo di dichiarare le cripto detenute) è separato dall’obbligo di pagare le imposte. Hai crypto ferme nel wallet senza aver venduto niente? Devi comunque dichiararle per il calcolo dell’IVCA (imposta patrimoniale dell’2 per mille).

        Chi è esonerato? Solo chi non ha mai detenuto cripto-attività nel corso dell’anno fiscale di riferimento, o chi le ha detenute esclusivamente tramite intermediari italiani soggetti alla ritenuta alla fonte (come banche o SIM autorizzate che fungono da sostituto d’imposta). In questo secondo caso, l’intermediario gestisce già il prelievo e la dichiarazione per te.

        Come compilare il Quadro W: guida pratica sezione per sezione

        Il Quadro W del Modello Redditi PF 2026 si compone di tre sezioni principali. Vediamo cosa va inserito in ciascuna.

        Prima di iniziare, ricorda che per compilare correttamente il Quadro W ti serviranno:

        • Il report fiscale scaricato dal tuo exchange (disponibile nella sezione “Fiscalità” o “Tax Report” della piattaforma)
        • Il valore in euro delle cripto detenute al 31 dicembre 2025
        • L’elenco completo delle operazioni effettuate nel 2025 (acquisti, vendite, conversioni)
        • Il costo di acquisto (in euro) per ogni cripto detenuta, calcolato con il metodo LIFO

        Sezione I — Monitoraggio fiscale (righi W1-W5)

        Questa sezione serve per dichiarare le cripto-attività che hai detenuto nel corso dell’anno, anche se non le hai vendute. Funziona come un inventario patrimoniale.

        Per ogni tipologia di cripto-attività (Bitcoin, Ethereum, ecc.) compila un rigo separato indicando:

        • Colonna 1 (Codice paese): inserisci il codice del paese dove è localizzato l’exchange o il custodian wallet. Per exchange con sede in Irlanda → IE; per Binance Europe (Malta) → MT. Se usi un wallet self-custodial, il codice è quello del tuo paese di residenza: IT.
        • Colonna 2 (Codice attività): per le cripto-attività il codice è 14 (introdotto dalla riforma 2023).
        • Colonna 3 (Valore iniziale): valore in euro delle cripto al 1° gennaio dell’anno (o alla data di acquisto se acquistate nel corso dell’anno).
        • Colonna 4 (Valore finale): valore in euro al 31 dicembre 2025 (o alla data di cessione se vendute durante l’anno).

        Il valore in euro si calcola usando il tasso di cambio euro/cripto al 31 dicembre del sito di riferimento usato abitualmente (Coinmarketcap, Coingecko o il tasso ufficiale della piattaforma). L’importante è essere coerenti e usare la stessa fonte anno per anno.

        Sezione II — IVCA (rigo W6)

        L’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) è la tassa patrimoniale annuale sulle cripto. Si calcola applicando l’aliquota del 2 per mille (0,2%) al valore complessivo di tutte le cripto-attività detenute al 31 dicembre.

        Esempio pratico: hai 10.000 euro in Bitcoin al 31 dicembre 2025. IVCA dovuta = 10.000 × 0,2% = 20 euro.

        Nel rigo W6 inserisci:

        • Colonna 1: valore totale cripto al 31/12 in euro
        • Colonna 2: IVCA calcolata (valore × 0,002)
        • Colonna 3: eventuale credito d’imposta per imposte patrimoniali pagate all’estero (se l’exchange estero ha già trattenuto un’imposta equivalente)
        • Colonna 4: IVCA netta da versare

        Sezione III — Plusvalenze e minusvalenze (righi W7-W15)

        Questa è la sezione più complessa. Qui dichiari le plusvalenze o minusvalenze realizzate vendendo, scambiando o utilizzando le cripto-attività.

        Nel 2026 (per l’anno d’imposta 2025), l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività è del 26%. Attenzione: dall’1 gennaio 2026 l’aliquota sale al 33% per le operazioni dell’anno 2026. Per dichiarare nel 2026 le operazioni del 2025, si applica ancora il 26%.

        Il calcolo della plusvalenza si effettua con il metodo LIFO (Last In, First Out): le ultime cripto acquistate sono considerate le prime ad essere vendute. Questo influenza il costo di carico e quindi la plusvalenza imponibile.

        Importante: dal 1° gennaio 2025 non esiste più la soglia di esenzione di 2.000 euro. Qualsiasi plusvalenza, anche di pochi euro, è tassabile dal primo centesimo. Questo è uno degli errori più comuni nelle dichiarazioni recenti.

        Per approfondire come calcolare le plusvalenze da staking e altre attività di rendimento, leggi la nostra guida: Tassazione Staking e Lending Crypto 2026: Aliquote, Quadro RT e Dichiarazione.

        IVCA: l’imposta patrimoniale sulle criptovalute (2 per mille)

        L’IVCA funziona in modo simile all’IVAFE (l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere): entrambe colpiscono il semplice possesso di determinati asset, indipendentemente dal fatto che tu abbia guadagnato qualcosa o no.

        Le caratteristiche principali dell’IVCA nel 2026:

        • Aliquota: 2 per mille (0,2%) sul valore al 31 dicembre
        • Base imponibile: valore di mercato di tutte le cripto-attività detenute al 31/12, indipendentemente da dove sono custodite (exchange, wallet hardware, wallet software)
        • Nessuna soglia di esenzione: si paga dall’euro 1 di valore detenuto
        • Credito d’imposta: se l’exchange estero ha già applicato un’imposta patrimoniale equivalente, puoi dedurla dall’IVCA italiana fino a concorrenza

        L’IVCA si versa tramite Modello F24, generalmente in sede di saldo IRPEF (30 giugno o proroga). Per i dettagli su scadenze e codici tributo F24, consulta il nostro articolo sulle scadenze del Modello Redditi PF 2026.

        Dati dall’exchange: cosa usare per compilare

        La DAC8 obbliga gli exchange a trasmetere i dati all’Agenzia delle Entrate, ma non ti fornisce automaticamente un documento precompilato da allegare alla dichiarazione. Devi comunque scaricare tu stesso il report fiscale dalla tua piattaforma.

        Ogni exchange principale mette a disposizione una sezione dedicata ai report fiscali. Ecco come trovarla sulle piattaforme più usate:

        • Coinbase: Impostazioni → Imposte e conformità → Scarica report fiscale
        • Binance: Portafoglio → Cronologia transazioni → Genera report fiscale
        • Kraken: Cronologia → Esportazione → Seleziona anno 2025
        • Crypto.com: Profilo → Imposte → Esporta dati fiscali

        I report vengono generalmente in formato CSV e includono tutte le transazioni dell’anno con data, tipo di operazione, quantità, prezzo in euro al momento dell’operazione. Questi sono i dati che ti servono per compilare il Quadro W.

        Se hai usato più exchange o wallet in contemporanea, dovrai consolidare i dati di tutte le piattaforme. Per chi ha un portafoglio molto movimentato, esistono software specifici come Koinly, Blockpit o CoinTracking che aggregano automaticamente le transazioni da più fonti e generano il prospetto fiscale conforme alla normativa italiana.

        Per la guida alla dichiarazione specifica di Crypto.com, puoi consultare anche: Dichiarazione Redditi Crypto.com 2026: La Guida Completa.

        Il problema dei wallet self-custodial (non-custodial)

        Se detieni cripto-attività in un wallet personale (MetaMask, Ledger, Trezor, Trust Wallet) senza passare da un exchange, sei il tuo unico custodian. In questo caso non c’è nessun intermediario che trasmette dati alla DAC8, e l’onere della documentazione è interamente tuo.

        Per i wallet non-custodial devi:

        • Conservare la storia completa delle transazioni (puoi esportarla da Etherscan per i token ERC-20, da BTC explorer per Bitcoin, ecc.)
        • Ricostruire manualmente il costo di acquisto di ogni cripto usando il metodo LIFO
        • Documentare le date e i prezzi di ogni operazione

        Questa documentazione è fondamentale non solo per la dichiarazione, ma anche in caso di accertamento fiscale: se l’Agenzia delle Entrate ti chiede di dimostrare l’origine e il costo delle cripto, devi poterlo fare.

        Sanzioni per omessa dichiarazione nel 2026

        Con la DAC8 in vigore dal 2026, il rischio di essere scoperti in caso di omessa dichiarazione è significativamente più alto rispetto al passato. L’Agenzia delle Entrate riceverà i dati degli exchange europei e potrà incrociarlo con le dichiarazioni presentate dai contribuenti.

        Le sanzioni per omessa dichiarazione del monitoraggio fiscale (mancata compilazione del Quadro W) sono:

        • Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, se le cripto sono detenute in paesi non a fiscalità privilegiata
        • Dal 6% al 30% degli importi non dichiarati, se sono detenute in paesi considerati a rischio fiscale (lista nera)

        Per la mancata liquidazione dell’IVCA (non versamento dell’imposta patrimoniale):

        • Sanzione del 30% dell’imposta non versata, oltre agli interessi moratori

        Per le plusvalenze non dichiarate (omessa compilazione della sezione III del Quadro W):

        • Sanzione dal 90% al 180% dell’imposta evasa (se supera 3.000 euro)
        • Possibile rilevanza penale per importi superiori ai 50.000 euro di imposta evasa

        Il ravvedimento operoso rimane disponibile anche nel 2026 per ridurre le sanzioni in caso di dichiarazione tardiva o integrativa. Prima lo fai, minore è la sanzione applicabile.

        FAQ: le domande più frequenti sul Quadro W crypto

        Ho cripto sul conto corrente estero: devo compilare anche il Quadro RW tradizionale?

        No. Il Quadro RW (quello per immobili e attività finanziarie estere) non si usa per le cripto-attività. Le criptovalute vanno sempre nel Quadro W, anche se detenerle su un exchange estero equivale di fatto a una sorta di “deposito” all’estero. I due quadri hanno scopi diversi. Se però hai anche un conto corrente bancario all’estero (non crypto), quello va nel Quadro RW tradizionale. Puoi approfondire le differenze nel nostro articolo sul conto business con IBAN estero e obblighi RW.

        Con la DAC8, la dichiarazione precompilata includerà le cripto?

        Non ancora nel 2026. L’Agenzia delle Entrate riceverà i dati DAC8, ma al momento non li inserisce automaticamente nella dichiarazione precompilata 730 o Modello Redditi. Devi ancora compilare manualmente il Quadro W. È possibile che nelle dichiarazioni future (2027-2028) questi dati vengano pre-popolati automaticamente, ma per ora l’obbligo è interamente a carico del contribuente.

        Se ho perso soldi con le cripto (minusvalenza), devo comunque dichiarare?

        Sì, e anzi conviene farlo. Le minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze future per un periodo di 4 anni. Se non le dichiari, perdi questo vantaggio fiscale. Il Quadro W va compilato in ogni caso, sia in caso di guadagno che di perdita.

        Quanto costa l’aliquota sulle plusvalenze crypto nel 2026?

        Per le operazioni effettuate nel 2025 (da dichiarare nel 2026), l’aliquota è del 26%. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 in poi, l’aliquota sale al 33% (Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024). Eccezione: i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al regolamento MiCAR restano al 26%.

        Cosa succede se l’exchange chiude o viene hackerato e perdo tutto?

        È uno scenario purtroppo non teorico (vedi FTX nel 2022). In caso di perdita definitiva delle cripto per fallimento o hack dell’exchange, la perdita può essere considerata una minusvalenza deducibile, a condizione di poter documentare: il saldo al momento dell’evento, il valore residuo riconosciuto (anche zero) e la documentazione del sinistro. Conserva sempre le comunicazioni ufficiali dell’exchange e l’estratto conto dell’ultimo giorno di operatività.

        Posso fare il 730 o devo usare il Modello Redditi PF?

        Chi ha cripto-attività da dichiarare non può usare il 730. Il Quadro W esiste solo nel Modello Redditi PF, che è la dichiarazione “lunga” destinata a chi ha redditi più complessi. Per tutte le informazioni sulle scadenze e chi deve presentarlo, leggi: Modello Redditi PF 2026: Scadenze, Chi Deve Presentarlo e Come Compilarlo.


        Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

        Hai dubbi sulla compilazione del Quadro W per le tue criptovalute o vuoi un supporto professionale per la dichiarazione dei redditi? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione: puoi prenota un appuntamento per ricevere assistenza personalizzata dalla nostra equipe di esperti fiscali. Chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

        Agosto 25, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-25 09:00:002026-08-24 07:55:15Quadro RW Criptovalute 2026 Post-DAC8: Come Compilare con Scambio Dati Exchange
        Pagina 40 di 190«‹3839404142›»

        Ultime notizie

        • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
          CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVGOttobre 1, 2026 - 3:00 pmin: CAF
        • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
          Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniOttobre 1, 2026 - 1:00 pmin: Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO
        • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
          Spese alberghiere professionisti: cosa verificare in dichiarazioneOttobre 1, 2026 - 7:00 amin: NOTIZIE
        Search Search

        Seguici su Facebook

        Categorie Articoli

        Ultimi Articoli

        • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
          CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVGOttobre 1, 2026 - 3:00 pm
        • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
          Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniOttobre 1, 2026 - 1:00 pm
        • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
          Spese alberghiere professionisti: cosa verificare in dichiarazioneOttobre 1, 2026 - 7:00 am
        • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
          ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareSettembre 30, 2026 - 1:00 pm
        • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
          Codice Tributo 5518 F24 Accise: la Sanzione per i Concorsi a Premio VietatiSettembre 30, 2026 - 11:00 am
        • IMU, Locazione Parziale e Abitazione Principale: Cosa Dice la CassazioneSettembre 30, 2026 - 9:00 am
        • Rateizzazioni agenzia entrateRateizzazioni agenzia entrate
          Agenzia delle Entrate, uffici aperti più a lungo: due pomeriggi in più per l’assistenzaSettembre 30, 2026 - 7:00 am
        • regime forfettario partita iva
          Fiscozen alternative 2026: FlexTax o CAF? Guida ai costi per la partita IVA forfettariaSettembre 29, 2026 - 4:00 pm
        CAF Udine Centro Assistenza Fiscale Udine

        Contatti

        Viale Giuseppe Tullio 13, scala B - Udine
        Email: info@centrofiscale.com
        Telefono: 0432 1638640
        WhatsApp CAF Udine: 366 6018121
        WhatsApp Patronato: 324 7411699

        Ultimi Articoli

        • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
          CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVGOttobre 1, 2026 - 3:00 pm
        • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
          Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniOttobre 1, 2026 - 1:00 pm
        • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
          Spese alberghiere professionisti: cosa verificare in dichiarazioneOttobre 1, 2026 - 7:00 am
        © Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
        mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
        • Collegamento a Facebook
        • Collegamento a Instagram
        • Collegamento a Rss questo sito
        Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto