NOTIZIEPensioni ottobre 2026: calendario pagamenti, cedolino e trattenuteLe pensioni ottobre 2026 sono in pagamento da giovedì 1° ottobre. Il primo giorno del mese è un giorno feriale e bancabile, quindi non scatta lo slittamento previsto quando il 1° cade di sabato, domenica o in una festività: l’accredito avviene puntuale sia per chi riceve la pensione in banca sia per chi la riceve tramite Poste Italiane. Vediamo nel dettaglio le date, i turni alfabetici per il ritiro del contante e le voci del cedolino che questo mese meritano un controllo attento, tra trattenute IRPEF, addizionali e rimborsi del modello 730.Indice dei contenutiPensioni ottobre 2026: quando arriva l’accreditoRitiro in contanti alle Poste: come funzionano i turni alfabeticiCedolino pensioni ottobre 2026: trattenute e conguagli da controllareRimborsi 730, arretrati e variazioni dell’importoCome consultare il cedolino della pensioneDomande frequenti sulle pensioni di ottobre 2026Pensioni ottobre 2026: quando arriva l’accreditoLa regola generale è semplice: l’INPS paga le pensioni il primo giorno bancabile del mese, cioè il primo giorno in cui banche e uffici postali sono aperti. Nel caso delle pensioni ottobre 2026 quel giorno è giovedì 1° ottobre 2026, una data che vale in modo uniforme per tutti i canali di pagamento.Ricevono quindi l’importo già dal 1° ottobre i titolari di:conto corrente bancario con accredito diretto della pensione;conto BancoPosta o libretto di risparmio postale;carta Postepay Evolution abilitata all’accredito della pensione;conto corrente estero, salvo i tempi tecnici della banca di destinazione.Chi invece ritira la pensione in contanti allo sportello postale segue una turnazione per lettera del cognome: la somma è disponibile dal 1° ottobre, ma il giorno in cui presentarsi dipende dal calendario dell’ufficio postale. Una precisazione utile per evitare equivoci: a ottobre non è previsto alcun accredito di tredicesima, che resta collegata al cedolino di dicembre, né la quattordicesima, erogata di norma a luglio. Per avere il quadro completo di tutti i mesi può essere utile il nostro calendario dei pagamenti delle pensioni 2026. Ritiro in contanti alle Poste: come funzionano i turni alfabeticiLa turnazione alfabetica introdotta durante l’emergenza sanitaria non è stata abolita: nel 2026 è ancora la prassi con cui Poste Italiane distribuisce su più giornate il pagamento in contanti, per evitare code e affollamenti negli uffici. In pratica i pensionati vengono chiamati allo sportello in base alla lettera iniziale del cognome, partendo dalle prime lettere dell’alfabeto il primo giorno di pagamento e arrivando alle ultime nell’arco di circa una settimana, sabato mattina compreso negli uffici aperti.Il punto da tenere presente è che non esiste un calendario alfabetico nazionale valido per tutti. La suddivisione delle lettere e il numero di giorni variano da ufficio a ufficio, in base alla dimensione della sede e al numero di pensioni gestite: un ufficio di un piccolo comune può esaurire i turni in due o tre giorni, mentre nelle città la distribuzione è più ampia. Il calendario del mese viene esposto negli uffici postali e pubblicato sui canali di Poste Italiane, e resta l’unico riferimento affidabile per la propria sede. Restano validi anche i due chiarimenti di sempre: il turno indica il giorno consigliato, non un termine di decadenza, e la pensione non ritirata resta comunque disponibile nei giorni successivi. Cedolino pensioni ottobre 2026: trattenute e conguagli da controllareIl cedolino è il documento che spiega come si arriva dall’importo lordo della pensione a quello netto effettivamente accreditato. Nel cedolino delle pensioni ottobre 2026 le voci che più spesso generano dubbi sono le trattenute fiscali. L’INPS agisce come sostituto d’imposta: significa che trattiene direttamente le imposte dovute dal pensionato e le versa allo Stato, senza che il pensionato debba occuparsene mese per mese.Le principali trattenute che si possono leggere nel cedolino di questo mese sono:IRPEF, calcolata sull’imponibile mensile secondo gli scaglioni vigenti;addizionale regionale e addizionale comunale all’IRPEF, che derivano dal conguaglio dell’anno precedente e vengono ripartite in rate nel corso dell’anno, quindi compaiono anche a ottobre;recuperi di prestazioni indebite, se l’INPS ha comunicato somme da restituire;cessioni del quinto o delegazioni di pagamento, per chi ha in corso un prestito;eventuali ritenute per conguagli fiscali collegati alla dichiarazione dei redditi.Un aumento strutturale dell’importo non è previsto a ottobre: la perequazione, cioè l’adeguamento annuale delle pensioni al costo della vita, agisce sul cedolino di gennaio. Le variazioni che si vedono in questo periodo hanno quindi origine individuale e riguardano il singolo pensionato, non la platea generale. Rimborsi 730, arretrati e variazioni dell’importoLa novità più frequente nei cedolini di questo periodo è l’effetto del modello 730. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, esegue le operazioni di conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricezione del risultato contabile della dichiarazione (modello 730-4), come previsto dall’art. 19 del DM 31 maggio 1999, n. 164. Chi ha trasmesso il 730 entro luglio può quindi trovare sul cedolino di ottobre il rimborso IRPEF spettante, con un importo netto più alto del solito; chi ha inviato la dichiarazione tra fine agosto e settembre vedrà il conguaglio, di norma, sulle rate di novembre o dicembre. Al contrario, chi dalla dichiarazione risulta a debito vedrà una trattenuta, anch’essa applicata direttamente sulla pensione.Altre variazioni possibili, sempre di natura individuale, sono gli arretrati legati a una ricostituzione della pensione (per esempio dopo il riconoscimento di contributi non considerati in origine), i supplementi per chi ha continuato a lavorare dopo il pensionamento e le rettifiche dell’importo dopo la verifica dei redditi, che incide su prestazioni collegate al reddito come l’integrazione al trattamento minimo o le maggiorazioni sociali. Sono situazioni che dipendono dalla singola posizione contributiva, per cui il confronto tra il cedolino di settembre e quello di ottobre è il modo più rapido per capire cosa è cambiato; il tema è approfondito anche nella nostra guida al calcolo della pensione. Come consultare il cedolino della pensioneIl cedolino delle pensioni ottobre 2026 è disponibile in formato digitale già nei giorni che precedono l’accredito. I canali attraverso cui viene messo a disposizione sono tre:il portale INPS, nel servizio dedicato al cedolino della pensione all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, con accesso tramite SPID, CIE o CNS;l’area personale MyINPS, che raccoglie le comunicazioni e i documenti relativi alla propria posizione;l’app INPS Mobile, che ripropone il cedolino su smartphone e tablet.Per chi non ha identità digitale o non ha familiarità con gli strumenti online esiste un’alternativa: Patronati e CAF abilitati sono autorizzati, con delega del pensionato, a consultare e stampare il cedolino e a verificare le singole voci di trattenuta. È la strada che di norma seguono i pensionati quando l’importo netto cambia senza una spiegazione evidente e serve capire se l’origine è fiscale, previdenziale o legata a un recupero di somme. FontiDecreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, art. 19 (operazioni di conguaglio del modello 730, comma 4 per gli enti pensionistici) – NormattivaINPS, scheda servizio “Cedolino della pensione”Domande frequenti sulle pensioni di ottobre 2026Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Ottobre 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2022/12/BOX-PENSIONI.png 788 940 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-02 11:00:002026-10-02 08:37:11Pensioni ottobre 2026: calendario pagamenti, cedolino e trattenute
NOTIZIEAPE Sociale ed E-commerce: la Soglia dei 5.000 Euro SpiegataUna lettrice, Floriana, percepisce l’APE Sociale dopo aver maturato 30 anni di contributi. Vorrebbe iniziare a vendere online alcuni prodotti digitali, ma teme di perdere l’assegno. Il quesito è stato affrontato dalla rubrica “Risposta dell’esperto” di PMI.it il 23 settembre 2026: vale, per l’APE Sociale, la soglia dei 5.000 euro lordi annui prevista per il lavoro autonomo occasionale? La risposta dipende da alcuni fattori precisi, utili da conoscere prima di avviare un’attività di e-commerce mentre si percepisce questa prestazione. Il tema dell’ape sociale ecommerce riguarda in realtà due aspetti distinti: da un lato l’anno in cui è stata ottenuta la certificazione APE Sociale, dall’altro la reale natura, occasionale o abituale, dell’attività di vendita online. Vediamo come funziona nel dettaglio.Indice dei contenutiCos’è la soglia dei 5.000 euro per l’APE SocialeLa differenza tra attività occasionale e abitualeChi ha la certificazione prima del 2024: il limite di 4.800 euroContributi INPS: quando scatta la Gestione SeparataVendita online come impresa: la Gestione CommerciantiDomande frequenti su APE Sociale e vendita onlineCos’è la soglia dei 5.000 euro per l’APE SocialeChi percepisce l’APE Sociale non può, di regola, svolgere una nuova attività di lavoro dipendente o autonomo: lo svolgimento di un’attività comporta la decadenza dalla prestazione. Esiste però un’eccezione, introdotta per le certificazioni ottenute dal 2024 in poi: il lavoro autonomo occasionale è compatibile con l’APE Sociale entro un limite di 5.000 euro lordi annui. La regola è stata confermata anche per il 2026 dall’art. 1, comma 163, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ed è richiamata dalla Circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026, che rinvia alle istruzioni già fornite con la Circolare INPS n. 35 del 20 febbraio 2024. Attenzione però: la soglia dei 5.000 euro non è una franchigia valida per qualsiasi attività genericamente “saltuaria” nel linguaggio comune. Vale solo se l’attività rientra davvero nella definizione giuridica di lavoro autonomo occasionale, disciplinata dall’articolo 2222 del Codice Civile. La differenza tra attività occasionale e abitualeÈ qui che si gioca la partita più delicata, anche per chi come Floriana vuole vendere prodotti digitali online. Il Codice Civile definisce il lavoro autonomo occasionale come un’attività svolta senza vincolo di subordinazione, priva di abitualità e professionalità: in pratica un’attività saltuaria, non organizzata in modo stabile, senza una struttura che la renda ripetitiva nel tempo. Se invece la vendita online prevede un catalogo di prodotti sempre disponibile, ordini ricorrenti e una gestione organizzata anche minima, può essere considerata abituale anche se i ricavi restano sotto i 5.000 euro l’anno. In questo caso la soglia di esenzione non si applica comunque, perché il problema non è l’importo incassato ma la natura stessa dell’attività. Un conto è vendere online in modo saltuario alcuni oggetti personali o un e-book scritto una tantum, un altro è gestire uno store digitale con un’offerta stabile e clienti ricorrenti: nel secondo caso l’attività rischia di essere qualificata come abituale, con conseguenze sia sulla compatibilità con l’APE Sociale e Isopensione sia sugli obblighi contributivi. Chi ha la certificazione prima del 2024: il limite di 4.800 euroLa regola dei 5.000 euro non vale per tutti i percettori di APE Sociale, ma solo per chi ha ottenuto la certificazione dal 2024 in poi. Chi invece ha avuto la certificazione prima del 2024 resta soggetto al regime precedente: il limite per i redditi da lavoro autonomo è fissato a 4.800 euro lordi annui, in base all’art. 1, comma 183, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. La Circolare INPS n. 35 del 20 febbraio 2024, nell’introdurre le nuove istruzioni per le certificazioni più recenti, ha confermato espressamente che per chi ha ottenuto l’APE Sociale con il vecchio regime resta valido il precedente limite di 4.800 euro, e non quello più alto di 5.000 euro. È quindi essenziale, prima di aprire qualsiasi attività online, verificare con precisione la data della propria certificazione, perché da questo dipende quale soglia applicare. Contributi INPS: quando scatta la Gestione SeparataOltre alla compatibilità con l’APE Sociale, chi inizia a vendere online deve considerare anche gli obblighi generali sui contributi INPS validi per il lavoro autonomo occasionale, indipendentemente dalla prestazione previdenziale percepita. Anche ai fini contributivi, la soglia di riferimento è di 5.000 euro annui: quando il reddito complessivo da attività di lavoro autonomo occasionale supera questo importo, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Il riferimento normativo è l’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, con le indicazioni operative fornite dalla Circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004. Un aspetto spesso frainteso riguarda il funzionamento della soglia: non si tratta di una deduzione sull’intero reddito, ma di una vera e propria franchigia. I contributi vanno versati solo sulla quota che eccede i 5.000 euro, non sull’intero importo incassato. Inoltre questa soglia è cumulativa: si sommano tutti i compensi percepiti nell’anno solare da eventuali più committenti o dalle diverse vendite effettuate, non si calcola separatamente per ogni singola operazione. Vendita online come impresa: la Gestione CommerciantiSe l’attività di vendita online cresce fino ad assumere le caratteristiche di una vera e propria impresa commerciale, organizzata e abituale, la franchigia prevista per il lavoro autonomo occasionale smette di applicarsi. In questi casi occorre valutare l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS, che si basa su presupposti diversi rispetto alla Gestione Separata: tra i requisiti principali c’è la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative. In pratica, più l’attività di e-commerce diventa strutturata, continuativa e centrale nell’organizzazione del tempo di chi la svolge, più si allontana dalla definizione di attività occasionale e si avvicina a quella di vera impresa, con conseguenze sia sul fronte fiscale sia su quello contributivo e, per chi percepisce l’APE Sociale, anche sulla compatibilità con la prestazione.In sintesi, chi percepisce l’APE Sociale e vuole avviare una vendita online, anche di soli prodotti digitali, deve verificare due elementi principali:La data della propria certificazione APE Sociale, da cui dipende se il limite applicabile è di 4.800 o 5.000 euro.La reale natura dell’attività, che deve restare genuinamente occasionale per rientrare nella franchigia prevista.Il formato digitale del prodotto venduto non introduce, di per sé, alcuna deroga rispetto alle regole generali appena descritte. FontiLegge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 162-163 – proroga APE Sociale 2026 (Normattiva)Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 179-186 – APE Sociale (Normattiva)Circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026 – Legge di Bilancio 2026: APE Sociale e altre novità pensionisticheCircolare INPS n. 35 del 20 febbraio 2024 – APE Sociale: incumulabilità e limite di 5.000 euro per il lavoro autonomo occasionale (PDF)Domande frequenti su APE Sociale e vendita onlineLa soglia di 5.000 euro per l’APE Sociale vale per tutti i percettori?No. Vale solo per chi ha ottenuto la certificazione APE Sociale dal 2024 in poi. Chi l’ha ottenuta prima resta soggetto al limite precedente di 4.800 euro lordi annui.Cosa succede se si supera la soglia prevista?Il superamento del limite, 5.000 o 4.800 euro a seconda del caso, fa venire meno i presupposti dell’attività occasionale compatibile con l’APE Sociale e può comportare la decadenza dalla prestazione, perché l’attività viene equiparata a un lavoro autonomo vero e proprio.Vendere prodotti digitali invece che fisici cambia qualcosa?No. La normativa non distingue in base al tipo di prodotto venduto, fisico o digitale. Ciò che conta è la natura dell’attività, occasionale oppure abituale e organizzata.Come si stabilisce se una vendita online è occasionale o abituale?Si valutano elementi come la continuità nel tempo, la presenza di un catalogo stabile, la ripetitività degli ordini e il livello di organizzazione. Un’attività saltuaria e priva di struttura rientra nel lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del Codice Civile; un’attività continuativa e organizzata viene considerata abituale, anche con incassi contenuti.La soglia dei 5.000 euro per la Gestione Separata INPS coincide con quella dell’APE Sociale?Le due soglie hanno lo stesso importo, 5.000 euro, per le certificazioni APE Sociale ottenute dal 2024 in poi, ma restano regole distinte: una riguarda la compatibilità con la prestazione previdenziale, l’altra l’obbligo di iscrizione e il versamento dei contributi INPS sulla quota eccedente.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Ottobre 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-02 09:00:002026-09-29 07:30:59APE Sociale ed E-commerce: la Soglia dei 5.000 Euro Spiegata
NOTIZIEDebiti previdenziali: nell’opposizione al merito basta citare l’ente creditore, non l’Agenzia delle Entrate-RiscossioneQuando un contribuente riceve una richiesta di pagamento per debiti previdenziali e ritiene che il debito sia in realtà estinto, magari perché la cartella esattoriale o l’avviso di addebito non gli sono mai stati notificati, la prima domanda da porsi non riguarda subito il merito della vicenda, ma un aspetto tecnico spesso sottovalutato: chi bisogna citare in giudizio? Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro (sentenza n. 425 del 14 maggio 2026) ha ribadito un principio consolidato in materia di opposizione debiti previdenziali: quando la contestazione riguarda il merito della pretesa, va citato in giudizio soltanto l’ente creditore, cioè l’ente previdenziale titolare del credito, come l’INPS. Non è invece necessario coinvolgere l’agente della riscossione, ossia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR). Vediamo perché, e cosa rischia chi sbaglia strategia processuale. Un problema per certi versi affine riguarda anche i contributi INPS, per cui di recente sono aumentati gli interessi su rateazioni e sanzioni civili: anche in quel contesto, individuare correttamente il soggetto legittimato a ricevere la contestazione fa la differenza tra un’opposizione fondata e una respinta in partenza.Indice dei contenutiChi va citato in giudizio nei debiti previdenziali: l’ente creditore, non l’agente della riscossionePerché non c’è litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossioneL’eccezione dei giudizi misti: quando serve citare anche l’agente della riscossioneCosa succede se si sbaglia il soggetto da citare: le conseguenze praticheChi va citato in giudizio nei debiti previdenziali: l’ente creditore, non l’agente della riscossionePer capire la regola bisogna prima distinguere due soggetti che spesso vengono confusi dal cittadino comune. Da un lato c’è l’ente creditore, cioè l’ente previdenziale (ad esempio l’INPS) che è titolare del credito contributivo e che decide se e quanto è dovuto. Dall’altro lato c’è l’agente della riscossione, oggi identificato con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si limita a eseguire materialmente il recupero delle somme già accertate, notificando cartelle e avvisi di addebito e attivando, se necessario, le procedure esecutive. Quando l’opposizione debiti previdenziali riguarda il merito della pretesa, ad esempio perché si sostiene che il debito non è mai esistito o che è caduto in prescrizione per mancata notifica degli atti prodromici, la controversia riguarda esclusivamente il rapporto sostanziale con l’ente impositore. L’agente della riscossione resta del tutto estraneo a questo tipo di contestazione, perché non ha alcun potere di decidere sull’esistenza o meno del debito: si limita a incassare quanto l’ente gli ha ordinato di riscuotere. Perché non c’è litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossioneUn concetto tecnico centrale in questa vicenda è quello di litisconsorzio necessario: si parla di litisconsorzio necessario quando la legge impone che più soggetti debbano essere citati insieme nello stesso processo, perché la decisione non potrebbe altrimenti produrre effetti utili. Nel caso dei debiti previdenziali contestati nel merito, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato che questo litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione non esiste. Il giudice può quindi accertare validamente l’inesistenza del debito, o la sua prescrizione, nei soli confronti dell’ente impositore, senza che sia necessario coinvolgere anche l’AdeR. Dal punto di vista civilistico, l’agente della riscossione viene definito adiectus solutionis causa, un’espressione latina che significa semplicemente “soggetto delegato a ricevere il pagamento”: è autorizzato solo a incassare, non a discutere sull’esistenza del credito. Per questo, se il giudice annulla la cartella per vizi sostanziali del debito, la decisione produce effetti automaticamente anche nei confronti dell’agente della riscossione, anche se quest’ultimo non ha partecipato al processo. L’eventuale comunicazione della pendenza della lite all’AdeR ha quindi un valore solo marginale, accessorio, utile giusto per estendere gli effetti del giudicato. L’eccezione dei giudizi misti: quando serve citare anche l’agente della riscossioneEsiste però un’eccezione a questa regola generale, prevista dalle norme sulla cosiddetta doppia contestazione. Queste disposizioni impongono al concessionario, cioè all’agente della riscossione, di chiamare in causa l’ente creditore, ma solo in una situazione specifica: quando il debitore propone un giudizio misto, contestando contemporaneamente sia vizi formali degli atti esecutivi (ad esempio errori nella procedura di notifica materiale imputabili all’agente della riscossione) sia il merito della pretesa contributiva, imputabile invece all’ente creditore. In questo scenario, avendo l’azione due anime diverse, diventa necessario coinvolgere entrambi i soggetti perché ciascuno risponde della propria parte di responsabilità. Se invece, come accade nella maggior parte dei casi di opposizione debiti previdenziali per prescrizione o insussistenza del credito, la contestazione riguarda solo ed esclusivamente il merito del debito, questa eccezione semplicemente non si applica, e resta valida la regola generale: basta citare l’ente creditore. Cosa succede se si sbaglia il soggetto da citare: le conseguenze praticheLa distinzione non è solo teorica, perché sbagliare il soggetto da citare può costare l’intera causa. Se il contribuente cita in giudizio soltanto l’agente della riscossione, contestando però il merito del debito (ad esempio la prescrizione per omessa notifica della cartella o dell’avviso di addebito), l’azione fallisce per difetto di legittimazione passiva del soggetto citato. La legittimazione passiva è, in parole semplici, il requisito che permette a un soggetto di essere validamente chiamato a rispondere in giudizio di una determinata pretesa: se manca, quel soggetto non è quello giusto da citare per quella specifica contestazione. In questi casi, secondo quanto confermato dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 425/2026, il tribunale non attiva alcuna integrazione del contraddittorio per correggere l’errore, ma rigetta direttamente il ricorso. Per questo, prima di avviare un’opposizione debiti previdenziali, è fondamentale individuare con precisione se si sta contestando solo il merito (e allora si cita l’ente creditore) oppure anche vizi formali degli atti esecutivi (e allora può rendersi necessario coinvolgere anche l’agente della riscossione). Va inoltre ricordato che un errore di questo tipo non sospende automaticamente le procedure esecutive già avviate: se il debito risulta iscritto a ruolo, il rischio è che si arrivi comunque a misure come il pignoramento della pensione, per cui nel 2026 è stata innalzata la soglia minima intoccabile, prima ancora che il giudizio di merito si sia concluso.La vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Catanzaro ribadisce un principio che il sistema della riscossione dei debiti previdenziali mantiene da tempo: l’ente creditore risponde del merito del debito, l’agente della riscossione si occupa solo di riscuotere quanto già accertato. Resta fondamentale, prima di avviare un’opposizione, individuare correttamente il soggetto da citare in giudizio per non vedere respinta la propria azione per un semplice errore di impostazione processuale. Anche in altri ambiti del contenzioso con il Fisco, come l’omesso versamento IVA, dove la rateizzazione sopra i 75.000 euro sposta l’onere della prova sul contribuente, la corretta individuazione del soggetto e delle regole procedurali applicabili resta decisiva per l’esito della controversia. FontiDecreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico versamenti e riscossione), art. 228 – Chiamata in causa dell’ente creditore (già art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112)Domande Frequenti sull’Opposizione ai Debiti PrevidenzialiDevo citare anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il debito INPS è prescritto?No. Se l’opposizione riguarda il merito del debito, ad esempio la prescrizione per mancata notifica della cartella o dell’avviso di addebito, va citato in giudizio solo l’ente creditore, cioè l’ente previdenziale titolare del credito (come l’INPS). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non deve essere necessariamente coinvolta, secondo quanto confermato dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 425/2026.Cosa succede se cito solo l’agente della riscossione per errore?L’azione rischia di fallire per difetto di legittimazione passiva: l’agente della riscossione non è il soggetto competente a rispondere del merito del debito, quindi il giudice può rigettare direttamente il ricorso senza attivare l’integrazione del contraddittorio con l’ente creditore.Cos’è la legittimazione passiva?È il requisito che stabilisce se un determinato soggetto è quello corretto da citare in giudizio per una specifica pretesa. Nei debiti previdenziali, la legittimazione passiva sul merito appartiene all’ente creditore, non all’agente della riscossione, che si occupa solo dell’esecuzione materiale del recupero delle somme.Quando invece serve citare anche l’agente della riscossione?Solo nei cosiddetti giudizi misti, quando si contestano contemporaneamente sia vizi formali degli atti esecutivi (di competenza dell’agente della riscossione) sia il merito della pretesa contributiva (di competenza dell’ente creditore). In questo caso specifico le norme sulla doppia contestazione impongono il coinvolgimento di entrambi i soggetti.Cos’è il litisconsorzio necessario e perché non si applica in questi casi?Il litisconsorzio necessario è l’obbligo, previsto dalla legge, di citare più soggetti insieme nello stesso processo perché la sentenza produca effetti validi. Nell’opposizione al merito dei debiti previdenziali questo obbligo non esiste tra ente creditore e agente della riscossione: il giudice può decidere validamente accertando l’inesistenza del debito nei soli confronti dell’ente creditore, e la decisione produrrà comunque effetti anche verso l’agente della riscossione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Ottobre 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-02 07:00:002026-09-30 08:11:07Debiti previdenziali: nell’opposizione al merito basta citare l’ente creditore, non l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
CAFCAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVGCAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: Come Funziona il Servizio da Remoto per 730, ISEE e RED in Tutto il FVGVivi a Trieste, Pordenone, Gorizia, in Carnia o in un comune del Friuli lontano da Udine? Hai una disabilità e spostarti è difficile? Sei un lavoratore con orari difficili da conciliare con quelli degli sportelli? Il CAF Centro Fiscale opera online per tutto il Friuli Venezia Giulia: 730, ISEE, RED, NASPI, dimissioni telematiche, successioni e molte altre pratiche si gestiscono completamente da casa, con la stessa qualità e sicurezza dello sportello fisico. In questa guida spieghiamo come funziona il servizio online del CAF Centro Fiscale, cosa ti serve, e quando invece conviene venire di persona.Indice dei contenutiIl CAF Centro Fiscale Online: Come Funziona730 Online: Come Funziona da CasaISEE Online: Come Ottenerlo da CasaRED Pensionati Online: Dichiarazione Reddituale da RemotoAltri Servizi CAF Disponibili Online in FVGOnline vs Sportello Fisico: Quando Conviene CosaSicurezza e Privacy nel CAF OnlineCosa Ti Serve per Iniziare con il CAF OnlineDomande Frequenti sul CAF Udine OnlineContatta il CAF Centro Fiscale: Inizia Subito OnlineIl CAF Centro Fiscale Online: Come Funziona Il servizio online del CAF Centro Fiscale si basa sulla piattaforma pratiche.centrofiscale.com, attraverso la quale puoi:Caricare i documenti necessari (foto o PDF) direttamente dal tuo smartphone o computerFirmare i moduli con firma OTP (One Time Password via SMS) o via email, senza bisogno di SPID per tutti i serviziComunicare con il tuo consulente CAF assegnato via chat o emailRicevere il modello firmato dal CAF in formato digitaleMonitorare lo stato di avanzamento della tua praticaIn alternativa alla piattaforma, molti clienti preferiscono il canale WhatsApp (366 6018121): invii le foto dei documenti via messaggio, il consulente elabora la pratica e ti manda per la firma. Comodo, veloce, accessibile a tutti anche senza dimestichezza con i portali online.730 Online: Come Funziona da Casa Il modello 730 — la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati — è uno dei servizi più richiesti al CAF e uno dei più adatti alla gestione da remoto:Invia i documenti: CU (Certificazione Unica), codice fiscale, documenti spese deducibili (mutuo, spese mediche, scontrini farmacia, spese scolastiche, donazioni, assicurazioni). Puoi fotografarli con lo smartphone e inviarli via WhatsApp o caricarli sul portaleIl consulente CAF elabora il 730: con accesso al precompilato dell’Agenzia delle Entrate (dato il codice fiscale e il consenso), il consulente integra le spese non precaricate e verifica tuttoFirma il modello: ricevi via email o WhatsApp il modello 730 elaborato. Lo firmi digitalmente (OTP via SMS) o — per chi preferisce — lo firmi fisicamente e ce lo rimandi in fotoInvio telematico all’AdE: il CAF trasmette il 730 all’Agenzia delle Entrate e ti invia la ricevuta di trasmissioneIl rimborso arriva direttamente in busta paga (lavoratori dipendenti) o sul conto corrente (pensionati tramite cedolino INPS)ISEE Online: Come Ottenerlo da Casa Invia i documenti: CU o 730, estratti conto bancari/postali al 31/12, visura catastale degli immobili, dati ISEE anno precedente se disponibileIl CAF compila la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) sul Portale unico ISEE dell’INPSFirmi la DSU digitalmente (OTP) o via firma cartacea fotografataRicevi l’ISEE definitivo via email in pochi giorni lavorativiRED Pensionati Online: Dichiarazione Reddituale da Remoto Il modello RED (Dichiarazione Reddituale) è obbligatorio per i pensionati che ricevono dall’INPS una lettera di richiesta annuale. Si trasmette all’INPS tramite un CAF, che assiste gratuitamente il pensionato, oppure direttamente online con SPID, CIE o CNS (scheda INPS “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”). Per i pensionati anziani che vivono in zone periferiche del FVG (Carnia, Gemonese, bassa friulana) la gestione online è particolarmente preziosa:Il pensionato o un familiare invia via WhatsApp: la lettera INPS di richiesta RED, il codice fiscale, e informazioni sui redditi (CU dell’anno)Il CAF elabora il modello RED e lo invia telematicamente all’INPSLa pratica è completata senza spostamenti: il pensionato rimane a casaAltri Servizi CAF Disponibili Online in FVGServizioOnlineDocumenti necessari (invio via WhatsApp/portale)NASPI (domanda)SÌ (patronato)Lettera licenziamento, CU, CF, IBANDimissioni online (portale MdL)SÌSPID o delega a CAF, contratto di lavoroAssegno Unico UniversaleSÌISEE, CF figli, IBANInvalidità civile (domanda)SÌ per domanda; NO per visita medicaCertificati medici, CF, documenti identitàSuccessione sempliceSÌ (per successioni senza immobili complessi)Atto di morte, documenti eredi, inventario beniBonus casa regionale FVG (ISEE)SÌ (ISEE parte online)Vedi sezione ISEEModello UNICO/Redditi PFSÌCU, F24, documenti attività, quadri esteriRED pensionatiSÌLettera INPS + CUOnline vs Sportello Fisico: Quando Conviene CosaIl servizio online è pratico per la maggior parte dei casi, ma ci sono situazioni in cui è preferibile o necessario venire in sede a Udine:SituazioneOnlineSportello Udine730 standard (dipendente, pensionato)OTTIMOPossibile ma non necessario730 con situazioni complesse (coniuge non residente, redditi esteri, criptovalute)FATTIBILEConsigliato per prima consulenzaISEE standard nucleo familiareOTTIMONon necessarioSuccessione con sistema tavolare FVG (immobili)PARZIALMENTESpesso necessario per documenti catastali originaliPersona anziana non abituata ai digitaliVia WhatsApp con aiuto familiareSportello con accompagnatorePrimo contatto / consulenza fiscaleVia telefono o WhatsAppConsigliato per questioni complesseFirma di atti notarili o documenti originaliNON possibileNecessario in sedeSicurezza e Privacy nel CAF OnlineInviare documenti personali via WhatsApp o portale web solleva spesso domande sulla sicurezza. Il CAF Centro Fiscale gestisce i tuoi dati in conformità con il GDPR (Regolamento UE 2016/679):I documenti inviati via WhatsApp sono protetti dalla crittografia end-to-end di WhatsApp BusinessLa piattaforma pratiche.centrofiscale.com usa connessioni HTTPS certificate e server italianiI dati personali e fiscali non vengono ceduti a terziLe informazioni vengono conservate nel rispetto dei termini di legge (10 anni per documenti fiscali) e poi eliminateOgni operatore CAF ha accesso solo ai dati strettamente necessari per elaborare la tua praticaCosa Ti Serve per Iniziare con il CAF OnlinePer attivare il servizio online del CAF Centro Fiscale ti basta:Uno smartphone o un computer con connessione internet (anche semplice connessione 4G)La possibilità di fotografare i documenti: la fotocamera dello smartphone è sufficienteUn numero di telefono per ricevere l’OTP di firma (SMS) o la conferma via WhatsAppUn indirizzo email per ricevere le pratiche elaborate e le ricevute di trasmissioneNon serve SPID per tutti i servizi (per alcuni sì, come le dimissioni online). Non serve firma digitale con smart card. Non serve nulla di speciale: se usi WhatsApp, puoi usare il CAF online.FontiAgenzia delle Entrate – Accesso alla dichiarazione precompilata (delega al CAF)INPS – Scheda servizio “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”INPS – Portale unico ISEE (DSU e attestazione ISEE)Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) – EUR-LexDomande Frequenti sul CAF Udine OnlineAbito a Trieste (o Pordenone, o Carnia). Posso rivolgermi al CAF Centro Fiscale di Udine?Assolutamente sì. Il CAF Centro Fiscale opera online per tutto il Friuli Venezia Giulia e anche oltre i confini regionali. Non è necessaria la residenza a Udine o nella provincia di Udine per usufruire dei servizi.Devo avere SPID per usare il CAF online?Per la maggior parte dei servizi CAF (730, ISEE, RED, NASPI), lo SPID non è necessario: ci pensa il CAF ad accedere ai portali con le proprie credenziali di intermediario. Per alcuni servizi come le dimissioni online o alcune pratiche INPS che richiedono la firma del cittadino sul portale, può essere necessario che tu abbia SPID. Il consulente CAF ti dirà in anticipo se hai bisogno di attivarlo.I miei documenti vengono conservati in modo sicuro se li invio via WhatsApp?WhatsApp Business usa crittografia end-to-end: i messaggi non sono accessibili a terzi durante la trasmissione. I documenti vengono poi gestiti dai sistemi interni del CAF in conformità con il GDPR. Per chi ha dubbi sulla privacy, è disponibile anche la piattaforma sicura pratiche.centrofiscale.com.Contatta il CAF Centro Fiscale: Inizia Subito OnlineChe tu sia a Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, Cividale, Lignano o in Carnia, il CAF Centro Fiscale è il tuo centro di assistenza fiscale e patronato a distanza per tutto il FVG.Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121 (il modo più rapido per iniziare)Portale online: pratiche.centrofiscale.comSede fisica (per chi preferisce di persona): Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — UdineAnche se non sei a Udine, possiamo aiutarti.Articolo redatto a giugno 2026. I servizi online del CAF sono continuamente aggiornati: per conoscere le ultime funzionalità disponibili, contattaci direttamente.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Ottobre 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-01 15:00:002026-09-29 07:39:18CAF Udine Online vs Sportello Fisico 2026: 730, ISEE e RED da Remoto in Tutto il FVG
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIODichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e SanzioniLa dichiarazione annuale Inarcassa 2026 è l’adempimento con cui ogni architetto e ingegnere libero professionista comunica alla propria Cassa di previdenza il reddito professionale e il volume d’affari dell’anno precedente. Non è un passaggio formale: è il dato su cui Inarcassa calcola il conguaglio contributivo, cioè quanto devi ancora versare (o quanto hai versato in più) rispetto ai contributi minimi già pagati durante l’anno.Molti professionisti pensano che, se l’anno è andato male o l’attività è ferma, non ci sia nulla da comunicare. È l’errore più diffuso e anche il più costoso: la comunicazione è obbligatoria anche con reddito pari a zero o in perdita. Chi la dimentica va incontro a una sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, a una segnalazione disciplinare all’Ordine professionale.In questa guida vediamo in modo semplice chi deve presentare la dichiarazione annuale Inarcassa 2026, entro quando, quali dati servono, come funziona il conguaglio e cosa rischi concretamente in caso di omessa, tardiva o infedele comunicazione. Alla fine trovi anche le domande più frequenti che ci pongono architetti e ingegneri nel nostro ufficio di Udine.Approfondisci: se vuoi capire come si formano gli importi che ritrovi nel conguaglio (aliquote, minimi, massimali e strategie per ridurre la base imponibile), leggi la nostra guida completa Inarcassa 2026: contributi architetti, minimi, massimali e come ridurre la base imponibile.Indice dei contenutiCos’è la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 e chi deve presentarlaScadenza della dichiarazione annuale Inarcassa 2026: il 31 ottobre slitta al 2 novembreQuali dati servono per la dichiarazione annuale Inarcassa 2026Come si compila e si invia la dichiarazione Inarcassa: la proceduraDal reddito dichiarato al conguaglio contributivo: come funzionaSanzioni per omessa, tardiva o infedele dichiarazione annuale InarcassaErrore dopo l’invio: come correggere la dichiarazione InarcassaArchitetti e ingegneri a Udine: come ti aiuta il CAF Centro FiscaleDomande frequenti sulla dichiarazione annuale Inarcassa 2026Conclusioni: non rimandare la dichiarazione annuale Inarcassa 2026Cos’è la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 e chi deve presentarlaLa dichiarazione annuale Inarcassa 2026 (chiamata anche comunicazione reddituale o dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari) è la trasmissione telematica con cui il professionista dichiara alla Cassa due importi riferiti all’anno d’imposta precedente: il reddito professionale netto e il volume d’affari ai fini IVA.Attenzione a non confonderla con la dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle Entrate: sono due adempimenti distinti, con scadenze e destinatari diversi. Il Modello Redditi serve a calcolare le imposte; la comunicazione a Inarcassa serve a calcolare i contributi previdenziali. I dati però devono coincidere, perché la Cassa incrocia le informazioni con quelle dell’Amministrazione finanziaria.Un chiarimento importante: l’obbligo verso Inarcassa nasce dall’iscrizione all’Albo degli Architetti o degli Ingegneri, non dal codice di attività che hai indicato all’apertura della partita IVA. Il codice ATECO serve ad altri fini (fiscali e statistici) e non determina la posizione previdenziale. Chi è obbligato alla comunicazioneLa platea è più ampia di quanto si pensi. Sono tenuti alla dichiarazione annuale Inarcassa:tutti i professionisti iscritti a Inarcassa, anche se il reddito professionale o il volume d’affari è pari a zero o in perdita;gli iscritti all’Albo non iscritti alla Cassa (ad esempio chi ha anche un lavoro dipendente o è iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria), perché restano debitori del contributo integrativo sul fatturato professionale;le società di ingegneria e le società tra professionisti, per la quota integrativa sul volume d’affari;gli eredi del professionista deceduto, con termini e modalità specifiche.Il principio è semplice: se nell’anno di riferimento eri iscritto all’Albo, per Inarcassa esisti e devi comunicare i tuoi numeri, fossero anche tutti zero. È proprio la dichiarazione a reddito zero a permettere alla Cassa di sapere che non c’è nulla da conguagliare, evitando accertamenti successivi.Scadenza della dichiarazione annuale Inarcassa 2026: il 31 ottobre slitta al 2 novembreIl termine ordinario per la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 è il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel 2026, però, il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo: il termine slitta quindi al lunedì 2 novembre 2026, primo giorno lavorativo utile.La dichiarazione in scadenza riguarda i dati dell’anno d’imposta 2025: il reddito professionale e il volume d’affari che hai già indicato nella dichiarazione fiscale presentata quest’anno. Da quei due numeri Inarcassa ricava i contributi effettivamente dovuti. La “finestra di tolleranza” fino al 31 dicembreEsiste un margine che molti professionisti ignorano. La sanzione per la comunicazione tardiva non viene applicata se ricorrono contemporaneamente due condizioni: la dichiarazione viene comunque presentata entro il 31 dicembre e il conguaglio contributivo (o il contributo integrativo, per i non iscritti e le società) viene pagato correttamente entro i termini previsti.Immagina che Marco, ingegnere, si accorga a metà novembre di non aver inviato nulla. Se provvede subito e versa quanto dovuto nei termini, non subisce la sanzione. Se invece arriva a gennaio, la sanzione scatta. È un margine di sicurezza, non un’alternativa alla scadenza: conviene sempre considerare il 2 novembre 2026 come data definitiva.Quali dati servono per la dichiarazione annuale Inarcassa 2026Per compilare correttamente la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 servono pochi dati, ma vanno presi dai righi giusti del modello fiscale. Un valore sbagliato qui si traduce in un conguaglio errato e, in prospettiva, in una dichiarazione infedele.Reddito professionale netto: per i contribuenti in regime ordinario o semplificato si ricava dal quadro RE del Modello Redditi PF (compensi meno spese deducibili); per chi è in regime forfettario si fa riferimento al reddito determinato nel quadro LM, cioè i compensi ridotti applicando il coefficiente di redditività.Volume d’affari IVA: è il totale delle operazioni fatturate nell’anno, al netto dell’IVA. Su questo importo si calcola il contributo integrativo del 4%, quello che addebiti in fattura ai clienti.Eventuali redditi prodotti in forma associata (studi associati, società tra professionisti) attribuiti pro quota.Redditi da attività professionale svolta all’estero o in regimi particolari, quando rilevanti.Il coefficiente di redditività, per chi non ha familiarità con il termine, è la percentuale forfettaria con cui il fisco stabilisce quanta parte dei tuoi incassi è considerata “guadagno”: per architetti e ingegneri è quella prevista per le attività professionali. Il resto è considerato costo, senza bisogno di documentarlo. Il caso del regime forfettarioChi opera in regime forfettario non è esonerato da nulla: la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 è dovuta esattamente come per gli altri, e il contributo integrativo del 4% resta obbligatorio anche se non viene esposto in fattura come rivalsa. Su questo punto abbiamo dedicato un approfondimento specifico: Architetto forfettario e Inarcassa 2026: doppia contribuzione, minimi e convenienza.Un errore frequente tra i forfettari è dichiarare a Inarcassa i compensi lordi incassati invece del reddito calcolato con il coefficiente, o viceversa indicare come volume d’affari il reddito imponibile. Sono due grandezze diverse e vanno tenute separate.Come si compila e si invia la dichiarazione Inarcassa: la proceduraL’invio della dichiarazione annuale Inarcassa 2026 avviene esclusivamente per via telematica, attraverso l’area riservata Inarcassa On Line, nella sezione dedicata agli adempimenti dichiarativi. Non sono ammessi invii cartacei o via e-mail, salvo i casi particolari previsti per gli eredi del professionista deceduto.Nella pratica la procedura si articola in alcuni passaggi:Accesso all’area riservata con le credenziali personali dell’iscritto (o tramite identità digitale, secondo le modalità previste dalla Cassa).Apertura del modello dichiarativo relativo all’anno di riferimento, che in parte si presenta già precompilato con i dati anagrafici e la posizione contributiva.Inserimento del reddito professionale netto e del volume d’affari, con l’eventuale indicazione di situazioni particolari (cessazione, sospensione, redditi associati).Scelta sul contributo facoltativo, per chi decide di versare una quota aggiuntiva di soggettivo per migliorare la pensione futura.Controllo, conferma e invio definitivo, con generazione della ricevuta telematica da conservare come prova dell’adempimento.Sembra lineare, ma i punti critici sono due: capire quale valore riportare quando la posizione fiscale non è “standard” (anno di inizio attività, doppia iscrizione, redditi misti, periodi di sospensione) e verificare la coerenza con quanto già trasmesso al fisco. Per questo motivo conviene far controllare la compilazione a chi gestisce già la tua contabilità. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue la pratica dall’estrazione dei dati dal Modello Redditi fino alla trasmissione, sia in ufficio sia online. Dal reddito dichiarato al conguaglio contributivo: come funzionaIl motivo per cui la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 è così importante sta nel meccanismo del conguaglio. Durante l’anno l’iscritto versa i contributi minimi, cioè un importo fisso dovuto a prescindere da quanto guadagna (per il 2026 il contributo soggettivo minimo è pari a 2.785 euro e quello integrativo minimo a 850 euro, per un totale di circa 3.635 euro). Solo dopo la comunicazione reddituale la Cassa calcola il dovuto effettivo.Il calcolo si basa su due aliquote:contributo soggettivo: 14,5% del reddito professionale netto, è la parte che costruisce la tua pensione;contributo integrativo: 4% del volume d’affari, addebitato in fattura al cliente e riversato alla Cassa.Supponiamo che un’architetta abbia dichiarato un reddito professionale di 40.000 euro: il soggettivo teorico è il 14,5% di quella cifra. Dal totale dovuto si sottraggono i minimi già versati durante l’anno e la differenza è il conguaglio. Se invece il reddito è basso, i minimi coprono già tutto e non c’è nulla da versare in più.Il conguaglio determinato in base alla comunicazione va corrisposto entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione. In alternativa è possibile rateizzarlo in tre rate, con scadenze fissate a marzo, luglio e novembre dell’anno successivo. È una possibilità preziosa per chi ha avuto un anno molto positivo e si trova un conguaglio importante da assorbire. Se il reddito comunicato non coincide con quello fiscaleInarcassa confronta i dati ricevuti con quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Se emerge una differenza, la Cassa avvia una verifica e richiede i contributi non versati. Quando il reddito comunicato è inferiore a quello dichiarato al fisco, si entra nel campo della dichiarazione infedele, con conseguenze economiche decisamente più pesanti della semplice tardività.Sanzioni per omessa, tardiva o infedele dichiarazione annuale InarcassaIl sistema sanzionatorio distingue tre situazioni diverse, con effetti molto differenti tra loro. Conoscerli aiuta a capire perché un semplice invio dimenticato può diventare un problema serio.Omessa o tardiva comunicazioneL’omissione o il ritardo oltre il termine comporta una sanzione di 175 euro, importo adeguato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT. Come visto, la sanzione non si applica se la comunicazione viene presentata entro il 31 dicembre e il conguaglio (o il contributo integrativo) è versato correttamente nei termini. La stessa sanzione è prevista per la tardiva comunicazione dell’indirizzo PEC, ma le due non si cumulano tra loro.Dichiarazione infedeleLa comunicazione è considerata infedele quando il reddito professionale o il volume d’affari dichiarato a Inarcassa è inferiore a quello dichiarato agli uffici fiscali. In questo caso la sanzione è pari al 50% dei contributi non versati, a cui si aggiungono gli interessi per il ritardato pagamento. È prevista un’attenuazione (soli interessi, senza sanzione) quando l’importo non versato resta sotto una soglia minima annuale, indicata dalla Cassa nel prospetto sanzioni e interessi pubblicato ogni anno.Ritardato versamento dei contributiDiversa ancora è la posizione di chi dichiara correttamente ma paga in ritardo. Per le scadenze dal 18 dicembre 2019 le maggiorazioni sono progressive: 1% mensile per i primi 12 mesi di ritardo, 12% fisso tra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese, poi 2% mensile fino a un massimo del 30%, oltre agli interessi calcolati dalla data di scadenza.La conseguenza più temuta: la segnalazione all’OrdineOltre all’aspetto economico c’è un profilo che preoccupa molti professionisti. Il regolamento della Cassa prevede che l’omissione, il ritardo e l’infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica costituiscano infrazione disciplinare: su segnalazione di Inarcassa, l’Ordine competente avvia il relativo procedimento e la seconda infrazione può comportare la sospensione dall’Albo fino all’adempimento. Per un professionista che vive di incarichi, è un rischio che vale la pena evitare con una semplice trasmissione fatta in tempo.Errore dopo l’invio: come correggere la dichiarazione InarcassaAccorgersi di un errore dopo aver premuto “invia” capita più spesso di quanto si creda: un reddito riportato da un rigo sbagliato, un volume d’affari che non considera le fatture di fine anno, una nota di credito dimenticata. La buona notizia è che la dichiarazione annuale Inarcassa 2026 può essere rettificata.La regola da tenere a mente è una sola: più la rettifica è tempestiva, meno costa. Se la correzione viene trasmessa entro il termine ordinario della comunicazione, l’infedeltà non è sanzionata, perché la dichiarazione valida diventa l’ultima inviata. Se invece la rettifica arriva dopo, restano dovuti i contributi mancanti con i relativi interessi e, a seconda del caso, la sanzione per infedeltà.Nella pratica quotidiana succede anche il contrario: professionisti che hanno dichiarato più del dovuto e versato contributi in eccesso. Anche questa situazione va sistemata, perché non si corregge da sola. In entrambi i casi conviene farsi assistere: ricostruire la posizione contributiva a posteriori richiede tempo e il confronto con i modelli fiscali degli anni interessati. Architetti e ingegneri a Udine: come ti aiuta il CAF Centro FiscaleLa dichiarazione annuale Inarcassa 2026 è un adempimento breve ma delicato, perché si innesta su tutta la posizione fiscale dell’anno precedente. Nel nostro ufficio di Udine seguiamo ogni anno architetti e ingegneri che operano sia come liberi professionisti puri sia come titolari di studi associati, e i nodi ricorrenti sono sempre gli stessi: coerenza tra quadro RE o LM e dato comunicato, corretta quantificazione del volume d’affari, gestione dei periodi di inizio o cessazione attività.Il servizio comprende la verifica dei dati fiscali, la compilazione e la trasmissione della comunicazione, il controllo del conguaglio calcolato dalla Cassa e la valutazione dell’eventuale rateizzazione. Per chi sta avviando l’attività, curiamo anche l’apertura della posizione e la scelta del regime più adatto: trovi un quadro d’insieme in Aprire partita IVA ingegnere 2026 e, per i più giovani, in Architetti under 35 nel 2026: aliquota 5% forfettario, Inarcassa e vantaggi.Lavoriamo sia in presenza, in Viale Tullio 13 a Udine, sia interamente online per chi opera fuori provincia o preferisce gestire tutto da remoto. Per una valutazione della tua posizione, con preventivo personalizzato, puoi fissare un appuntamento con il CAF Centro Fiscale di Udine prima della scadenza del 2 novembre.FontiLegge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 16 – Comunicazioni obbligatorie alla Cassa (Normattiva)Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 10 – Contributo integrativo (Normattiva)Inarcassa, Regolamento Generale Previdenza (testo vigente)Inarcassa, Dichiarazione annuale obbligatoria dei redditi e dei volumi d’affariInarcassa, Sanzioni (omessa, tardiva e infedele comunicazione; ritardati versamenti)Inarcassa, Contributi per gli iscritti – minimi 2026Domande frequenti sulla dichiarazione annuale Inarcassa 2026 Conclusioni: non rimandare la dichiarazione annuale Inarcassa 2026La dichiarazione annuale Inarcassa 2026 si chiude il 2 novembre e riguarda tutti gli architetti e gli ingegneri iscritti all’Albo, anche quelli con reddito zero. È un adempimento rapido per chi ha i conti in ordine, ma diventa un problema quando i dati non coincidono con la dichiarazione fiscale o quando la scadenza passa inosservata: 175 euro di sanzione per la tardività, il 50% dei contributi evasi in caso di infedeltà e, sullo sfondo, la segnalazione disciplinare all’Ordine.Il consiglio pratico è semplice: recupera oggi il Modello Redditi 2026 (anno d’imposta 2025), verifica reddito professionale e volume d’affari e fai controllare la coerenza dei dati prima dell’invio. Se preferisci non occupartene, il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce l’intera pratica per te, dalla verifica dei dati alla trasmissione fino al controllo del conguaglio, in ufficio oppure online in tutta Italia.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la Dichiarazione Annuale InarcassaIl CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare i dati, compilare e trasmettere la dichiarazione annuale Inarcassa entro il 2 novembre, con controllo del conguaglio contributivo e preventivo personalizzato.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640 ARTICOLI CORRELATIInarcassa 2026: contributi architetti, minimi, massimali e come ridurre la base imponibileArchitetto forfettario e Inarcassa 2026: doppia contribuzione, minimi e convenienzaAprire partita IVA ingegnere 2026Architetti under 35 nel 2026: aliquota 5% forfettario, Inarcassa e vantaggiCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleOttobre 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-01 13:00:002026-09-30 08:10:54Dichiarazione Annuale Inarcassa 2026: Scadenza 31 Ottobre (slitta al 2 Novembre), Come Compilarla e Sanzioni
NOTIZIESpese alberghiere professionisti: cosa verificare in dichiarazioneCon la stagione delle dichiarazioni dei redditi ormai avviata, molti liberi professionisti si trovano a dover riesaminare le spese alberghiere professionisti sostenute nel corso dell’anno, insieme alle spese di somministrazione di alimenti e bevande legate alla propria attività. Non si tratta di un dettaglio secondario: la normativa che regola la deducibilità di questi costi è stata riscritta dalla riforma fiscale e oggi prevede regole più stringenti, sia sui limiti di deduzione sia sulle modalità di pagamento. Un errore in questa fase può tradursi in una dichiarazione inesatta e in possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo quindi quali dati verificare prima di completare il quadro dedicato del modello Redditi.Indice dei contenutiPerché controllare ora le spese alberghiere in dichiarazioneIl limite di deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazioneSpese generiche o spese riaddebitate al cliente: la differenza contaL’obbligo di tracciabilità dei pagamenti dal 2025Dove indicare le spese: il quadro RE del modello Redditi PFDomande frequenti sulle spese alberghiere dei professionistiPerché controllare ora le spese alberghiere in dichiarazioneIl tema delle spese alberghiere professionisti è tornato al centro dell’attenzione perché il periodo d’imposta 2025, quello che si sta dichiarando in questi mesi, è il primo interamente soggetto alle nuove regole introdotte dalla riforma del reddito di lavoro autonomo. La disciplina, contenuta nell’articolo 54-septies del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha cambiato in parte l’impostazione precedente, in particolare per quanto riguarda il collegamento tra spese sostenute direttamente dal professionista e spese riaddebitate al cliente. A questo si aggiunge un nuovo vincolo, quello della tracciabilità dei pagamenti, che se non rispettato può far perdere del tutto il diritto alla deduzione. Per questo motivo è importante rivedere con attenzione ricevute, fatture e modalità di pagamento prima di trasferire i dati nel modello Redditi. Il limite di deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazioneLa regola generale prevede che le spese alberghiere e quelle di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal professionista nell’esercizio della propria attività siano deducibili solo in parte. Nella misura prevista dalla normativa vigente, la deduzione è ammessa nella misura del 75% del costo sostenuto e, comunque, entro un ulteriore tetto pari al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Si tratta di due limiti che si applicano in sequenza, non alternativi: prima si riduce la spesa al 75%, poi si verifica che l’importo così ottenuto non superi il plafond calcolato sui compensi dell’anno. Se lo supera, l’eccedenza resta indeducibile.Questo doppio vincolo riguarda le spese cosiddette generiche, cioè quelle sostenute dal professionista nello svolgimento ordinario della propria attività, non riferibili in modo diretto a uno specifico incarico fatturato al cliente. È il caso, ad esempio, del pranzo di lavoro con un potenziale cliente o del pernottamento sostenuto per partecipare a un convegno di aggiornamento professionale. Proprio perché il limite dipende dai compensi dell’anno, un professionista con ricavi contenuti rischia di vedersi ridotta la deduzione anche se ha rispettato correttamente la soglia del 75%. Spese generiche o spese riaddebitate al cliente: la differenza contaUn aspetto che genera spesso confusione riguarda la distinzione tra le spese alberghiere e di somministrazione sostenute in via generica e quelle invece sostenute per l’esecuzione di un incarico specifico, poi riaddebitate analiticamente al committente in fattura. Quando il professionista anticipa vitto e alloggio necessari per svolgere una prestazione fuori sede e riporta puntualmente quella spesa nella parcella emessa al cliente, la logica cambia: quella spesa non resta stabilmente a carico del professionista, ma viene trasferita a chi ha commissionato l’incarico. Per questo motivo le spese riaddebitate analiticamente seguono un regime diverso da quello ordinario del 75% con tetto del 2%: il rimborso ricevuto dal committente non concorre a formare il reddito del professionista (articolo 54, comma 2, lettera b, del TUIR), a condizione che le spese di vitto, alloggio, viaggio e taxi/NCC sostenute in Italia siano state pagate con strumenti tracciabili: in caso contrario, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, il rimborso concorre al reddito (articolo 54, comma 2-bis, del TUIR) e, in modo speculare, la spesa non è deducibile (articolo 54-ter del TUIR), salvo i casi di mancato rimborso previsti dalla stessa norma. Restano quindi fuori sia dal limite del 75% sia dal tetto del 2% dei compensi.Spese generiche: sostenute nell’esercizio ordinario dell’attività, non riaddebitate puntualmente a un cliente, soggette al limite del 75% e al tetto del 2% dei compensi.Spese riaddebitate analiticamente: sostenute per eseguire un incarico specifico e riportate in fattura al committente; il rimborso non concorre al reddito e la spesa non è deducibile, salvo i casi di mancato rimborso da parte del committente.Documentazione: è indispensabile conservare ricevute, fatture e la prova del riaddebito puntuale, per poter dimostrare a quale categoria appartiene ciascuna spesa.Capire in quale delle due categorie rientra ogni spesa è essenziale, perché un errore di classificazione può portare a dedurre importi non spettanti oppure, al contrario, a rinunciare a una deduzione legittima. L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti dal 2025La novità più delicata da verificare riguarda la tracciabilità dei pagamenti. Il principio è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, commi 81-83), ma per il lavoro autonomo è stato poi riscritto e coordinato con la riforma dal D.L. 84/2025 (convertito dalla Legge 108/2025), che ha inserito il comma 6-bis nell’articolo 54-septies del TUIR: le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente sostenute nel territorio dello Stato sono deducibili solo se pagate con bonifico bancario o postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni e altri strumenti previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 241/1997. Le decorrenze sono due: per le spese sostenute direttamente dal professionista l’obbligo riguarda quelle sostenute dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto fiscale, mentre per i rimborsi analitici ai dipendenti in trasferta o ad altri lavoratori autonomi vale già per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025). Chi paga in contanti una spesa alberghiera o di somministrazione sostenuta in Italia dal 18 giugno 2025 perde quindi il diritto alla deduzione, anche se la spesa rispetta tutti gli altri requisiti previsti dall’articolo 54-septies del TUIR.Questa regola vale sia per il professionista che sostiene la spesa in prima persona, sia per i rimborsi analitici corrisposti a chi ha effettuato una trasferta per conto dell’attività. Restano invece fuori dall’obbligo le spese sostenute all’estero e i viaggi con mezzi di linea come treno, aereo, nave o autobus, oltre alle indennità forfettarie di trasferta, per le quali continua ad applicarsi la disciplina ordinaria. Proprio per la delicatezza di questo passaggio, molti professionisti stanno riscontrando in questi giorni differenze tra le spese effettivamente deducibili e quelle che avevano preventivato, semplicemente perché in alcuni casi il pagamento non è avvenuto con strumenti tracciabili. Dove indicare le spese: il quadro RE del modello Redditi PFPer i professionisti in regime ordinario, le spese alberghiere e di somministrazione vanno indicate nel quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche, tra i costi dell’attività professionale, applicando i limiti di deducibilità appena descritti. È quindi fondamentale che l’importo portato in deduzione rifletta già la riduzione al 75% e il confronto con il tetto del 2% dei compensi, e non il costo lordo sostenuto; le spese riaddebitate analiticamente al committente, invece, non vanno indicate tra i costi deducibili. Chi opera in regime forfettario determina il reddito con criteri semplificati nel quadro LM, applicando il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO, e non deduce analiticamente i costi: per questo le regole sulle spese alberghiere non trovano applicazione.In sintesi, chi si appresta a completare la propria dichiarazione dei redditi dovrebbe rileggere le pezze giustificative delle spese alberghiere sostenute nel 2025, verificare il metodo di pagamento utilizzato e distinguere con chiarezza le spese generiche da quelle riaddebitate ai clienti. Solo così i dati inseriti nel modello Redditi risulteranno coerenti con quanto previsto dall’articolo 54-septies del TUIR. FontiDPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 54-septies – Spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande e di rappresentanza (Normattiva)Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 – Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES) (Normattiva)Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 (decreto fiscale), convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (Normattiva)Agenzia delle Entrate – Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanzaDomande frequenti sulle spese alberghiere dei professionistiLe spese alberghiere dei professionisti sono deducibili al 100%?No. Le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute in via generica sono deducibili nella misura del 75% e comunque entro il 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (articolo 54-septies, comma 1, del TUIR). Le spese riaddebitate analiticamente al cliente seguono invece un trattamento diverso.Cosa succede se pago in contanti una spesa alberghiera?Se la spesa è stata sostenuta in Italia a partire dal 18 giugno 2025, il pagamento in contanti fa perdere il diritto alla deduzione, anche se la spesa è correttamente documentata da fattura o ricevuta (articolo 54-septies, comma 6-bis, del TUIR). Per le spese sostenute prima di quella data, o all’estero, la tracciabilità non è richiesta; per i rimborsi analitici ai dipendenti in trasferta o ad altri lavoratori autonomi, invece, l’obbligo vale già per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.In quale quadro della dichiarazione vanno indicate queste spese?Per i professionisti in regime ordinario, le spese alberghiere e di somministrazione vanno indicate nel quadro RE del modello Redditi PF. Chi è in regime forfettario determina il reddito con criteri diversi, nel quadro LM.Le spese riaddebitate al cliente rientrano nel limite del 75%?No. Il rimborso di queste spese non concorre a formare il reddito del professionista e, in modo speculare, la spesa non è deducibile: non entra quindi né nel calcolo del 75% né nel tetto del 2% dei compensi. La deduzione torna possibile solo nei casi di mancato rimborso da parte del committente previsti dall’articolo 54-ter del TUIR.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Ottobre 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-01 07:00:002026-09-29 07:27:07Spese alberghiere professionisti: cosa verificare in dichiarazione
CAF, ISEEISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da PreparareL’ISEE 2027 è il documento che apre la porta alla maggior parte dei bonus e delle agevolazioni destinate alle famiglie italiane: dall’Assegno unico universale al bonus asilo nido, dal bonus bollette alle rette scolastiche, fino alle borse di studio universitarie e ai servizi sociali comunali. Si tratta dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, cioè un numero che fotografa la reale capacità economica del tuo nucleo familiare mettendo insieme redditi, patrimoni e numero di componenti.Ogni anno l’indicatore va rinnovato e, da gennaio, gli uffici sono presi d’assalto. Arrivare preparati fa la differenza: sapere quali documenti servono, come viene valutata la prima casa e quali somme finiscono nel calcolo evita errori, ritardi e soprattutto ISEE più alti del dovuto. In questa guida trovi tutto quello che serve per affrontare l’ISEE 2027 con serenità: cosa cambia rispetto al 2026, quali redditi e patrimoni contano davvero, la checklist completa dei documenti e gli errori più comuni. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna passo passo, in ufficio e online.Indice dei contenutiISEE 2027: cos’è e a cosa serve davveroQuando si rinnova l’ISEE 2027 e quanto duraPrima casa e ISEE 2027: come viene valutato l’immobileQuali redditi contano nell’ISEE 2027Quali patrimoni contano nell’ISEE 2027Scala di equivalenza: quanto conta la composizione del nucleoDocumenti da preparare per l’ISEE 2027: la checklist completaCome presentare la DSU per l’ISEE 2027Cosa cambia nell’ISEE 2027 rispetto al 2026Errori comuni da evitare nell’ISEE 2027Approfondimenti correlati sull’ISEE 2027Domande frequenti sull’ISEE 2027Affidati al CAF per il tuo ISEE 2027ISEE 2027: cos’è e a cosa serve davveroL’ISEE 2027 è un indicatore calcolato dall’INPS sulla base dei dati che la famiglia dichiara nella DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il nome spaventa, ma il concetto è semplice: è il modulo in cui il nucleo familiare racconta la propria situazione economica. L’INPS incrocia queste informazioni con quelle dell’Agenzia delle Entrate e dei propri archivi e restituisce l’attestazione ISEE, il documento che poi presenti agli enti per ottenere le agevolazioni.La formula, spiegata in parole povere, funziona così: si sommano tutti i redditi del nucleo, si aggiunge il 20% del patrimonio (immobiliare e mobiliare, al netto delle franchigie) e si ottiene l’ISE. Questo valore viene poi diviso per la scala di equivalenza, un coefficiente che cresce con il numero dei componenti: ecco perché due famiglie con lo stesso reddito, ma una con un figlio e l’altra con tre, ottengono un ISEE 2027 molto diverso.Le prestazioni collegate all’indicatore sono moltissime. Ecco le principali per cui ti verrà chiesto l’ISEE 2027:Assegno unico universale per i figli a carico, il cui importo cresce al diminuire dell’ISEEBonus asilo nido e contributi per le rette dei servizi educativiBonus sociale bollette per luce, gas e acqua, riconosciuto in automatico ai nuclei sotto sogliaAssegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoroBorse di studio, tasse universitarie, mense e trasporti scolasticiServizi sociali comunali, assistenza domiciliare e strutture per anzianiSenza un ISEE 2027 valido molte di queste misure vengono sospese, ridotte all’importo minimo o semplicemente non erogate. È il motivo per cui il rinnovo di gennaio è l’adempimento più importante dell’anno per le famiglie. Se vuoi capire come l’indicatore incide su una delle misure più diffuse, trova un approfondimento nella nostra guida all’Assegno Unico 2027. Quando si rinnova l’ISEE 2027 e quanto duraL’ISEE 2027 si rinnova a partire dal 1° gennaio 2027 e resta valido fino al 31 dicembre 2027. Non esiste un rinnovo automatico: anche se la tua situazione economica è identica all’anno precedente, devi presentare una nuova DSU. L’attestazione dell’anno prima scade e da quel momento non è più spendibile presso Comuni, INPS, università o gestori delle utenze.Un punto che genera molta confusione riguarda i dati utilizzati. L’ISEE 2027 non fotografa la tua situazione di oggi, ma guarda indietro nel tempo secondo due regole diverse:Redditi: si considerano quelli del secondo anno precedente, quindi i redditi del 2025 dichiarati nel 2026Patrimoni: si considera la situazione al 31 dicembre 2025, sia per gli immobili sia per conti correnti e investimentiQuesto scarto temporale può penalizzare chi ha subito un peggioramento recente. Immagina che Marco abbia perso il lavoro a settembre 2026: il suo ISEE 2027 continuerebbe a basarsi sullo stipendio pieno del 2025, restituendo un valore alto e irrealistico. Per casi come questo esiste l’ISEE corrente, una versione aggiornata che consente di sostituire i redditi datati con quelli degli ultimi mesi, a patto che si sia verificata una variazione della situazione lavorativa oppure una riduzione del reddito superiore al 25%. L’ISEE corrente ha però una validità limitata nel tempo (in linea generale sei mesi, salvo nuovi eventi che ne impongono l’aggiornamento) e richiede documentazione specifica.Il consiglio pratico è semplice: non aspettare. Chi presenta la DSU a gennaio ottiene l’ISEE 2027 in tempo utile per le domande di bonus che si aprono nei primi mesi dell’anno, evitando la corsa di primavera. Prenota un appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine già da dicembre per assicurarti uno slot nelle prime settimane. Prima casa e ISEE 2027: come viene valutato l’immobileLa prima casa è l’elemento che più di ogni altro fa discutere le famiglie proprietarie. Molti si chiedono perché, pur avendo redditi modesti, si ritrovino un ISEE 2027 troppo alto per accedere ai bonus. La risposta sta nel patrimonio immobiliare, che entra nel calcolo anche quando si tratta dell’abitazione in cui vivi. Da quale valore si parteIl punto di partenza non è il prezzo di mercato dell’immobile, né quello che hai pagato per comprarlo, ma il valore ai fini IMU al 31 dicembre 2025. Si tratta di un valore fiscale, ottenuto rivalutando la rendita catastale e moltiplicandola per un coefficiente che dipende dalla categoria dell’immobile. Nella pratica è quasi sempre molto più basso del valore commerciale, ed è una buona notizia per il tuo ISEE 2027.Dal valore così determinato si sottrae il mutuo residuo al 31 dicembre 2025, cioè il debito ancora da rimborsare alla banca. È un passaggio spesso dimenticato che può abbattere in modo significativo l’indicatore: se la tua casa vale 80.000 euro ai fini IMU e hai ancora 50.000 euro di mutuo da pagare, il valore rilevante scende a 30.000 euro. Per questo motivo il certificato del mutuo residuo rilasciato dalla banca è un documento da non trascurare mai.La franchigia sulla casa di abitazioneSulla casa in cui risiede il nucleo familiare si applica poi una franchigia, cioè una quota di valore che viene semplicemente ignorata. La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 208) ha innalzato questa franchigia dai precedenti 52.500 euro a 91.500 euro, con un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo; per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane la soglia arriva fino a 120.000 euro. L’eventuale valore che eccede la franchigia non viene comunque conteggiato per intero: rileva solo per due terzi.Attenzione a una precisazione fondamentale, spesso taciuta nelle ricostruzioni semplificate: la franchigia potenziata non si applica a tutte le prestazioni, ma è stata prevista per un gruppo specifico di misure, tra cui l’Assegno unico universale, il bonus asilo nido, l’Assegno di inclusione, il Supporto per la formazione e il lavoro e il bonus nuovi nati. Per le altre agevolazioni possono continuare a valere i criteri ordinari. In concreto, la tua attestazione ISEE 2027 può riportare più valori, ciascuno valido per una specifica finalità: è normale e non è un errore.E se non sei proprietario? Chi vive in affitto beneficia di un abbattimento del reddito pari al canone annuo effettivamente pagato, entro un tetto massimo maggiorato in presenza di più figli conviventi. Serve il contratto di locazione registrato, con gli estremi di registrazione. Le seconde case, i terreni e gli immobili all’estero seguono invece regole diverse e non godono della franchigia prevista per l’abitazione principale: rientrano nel patrimonio con il loro valore IMU al netto dell’eventuale mutuo.Quali redditi contano nell’ISEE 2027Nell’ISEE 2027 confluiscono i redditi del 2025 di tutti i componenti del nucleo familiare. Un errore diffuso è pensare che conti solo lo stipendio: in realtà il perimetro è molto più ampio e comprende anche somme che non hai mai dichiarato nel modello 730 perché esenti da IRPEF.Ecco le principali componenti che entrano nel calcolo dell’ISEE 2027:Reddito complessivo IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) o dalla Certificazione UnicaRedditi a tassazione sostitutiva o separata: cedolare secca sugli affitti, regime forfettario delle partite IVA, premi di risultato detassatiRedditi esenti da imposta, come alcune borse di studio o compensi non tassatiTrattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari esenti IRPEF erogati da enti pubblici: pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegni socialiRedditi di lavoro prestato all’estero tassati esclusivamente nel Paese esteroRedditi figurativi del patrimonio mobiliare, calcolati automaticamente dall’INPSLa buona notizia è che molti di questi dati non li devi cercare tu: i trattamenti erogati dall’INPS e il reddito complessivo dichiarato all’Agenzia delle Entrate vengono recuperati direttamente dalle banche dati. Vanno invece segnalate le somme percepite da altri enti (Regione, Comune, casse professionali, enti esteri) che gli archivi centrali non conoscono. Ometterle espone al rischio di un ISEE difforme e, nei casi più gravi, alla revoca dei benefici ottenuti.Dal totale dei redditi si sottraggono alcune voci che riducono l’ISEE 2027: gli assegni di mantenimento versati all’ex coniuge, le spese sanitarie per disabilità e per l’assistenza personale, il canone di locazione e una franchigia percentuale sui redditi da lavoro dipendente oppure, in alternativa, sui trattamenti pensionistici. Sono deduzioni che l’operatore del CAF Centro Fiscale individua in sede di compilazione e che il fai-da-te spesso lascia sul tavolo.Un’ultima raccomandazione: se non hai ancora presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2025 o se hai dubbi sulla sua correttezza, sistemala prima di affrontare l’ISEE 2027. Su questo aspetto può esserti utile la nostra guida alla dichiarazione dei redditi tardiva, perché una dichiarazione mancante o sbagliata si riflette inevitabilmente sull’indicatore. Quali patrimoni contano nell’ISEE 2027Il patrimonio è la seconda gamba dell’ISEE 2027 e pesa per il 20% del suo valore complessivo, al netto delle franchigie. Si divide in due categorie: patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare. La data di riferimento, lo ripetiamo perché è cruciale, è il 31 dicembre 2025. Il patrimonio immobiliareComprende tutti gli immobili e i terreni posseduti in Italia e all’estero da ciascun componente del nucleo, valutati con il criterio IMU e ridotti del mutuo residuo. Rientrano box, cantine autonome, appartamenti ereditati e quote di comproprietà: se possiedi il 50% di una casa, nel tuo ISEE 2027 entra solo la tua metà. Anche i diritti reali come l’usufrutto vanno dichiarati, mentre la nuda proprietà segue regole particolari che è bene far valutare a un operatore esperto.Il patrimonio mobiliareQui finisce tutto ciò che è “liquido” o investito: conti correnti, libretti, carte prepagate con IBAN, depositi a risparmio, azioni, obbligazioni, fondi comuni, polizze a capitalizzazione, quote societarie e criptovalute. Per i conti correnti non basta indicare il saldo: occorre riportare sia il saldo al 31 dicembre sia la giacenza media annua, un dato che la banca fornisce su richiesta e che rappresenta la media delle somme presenti sul conto durante l’anno. Chi dichiara solo il saldo rischia un’attestazione con annotazione di omissione o difformità, che alcuni enti rifiutano.Anche sul mobiliare esistono franchigie che alleggeriscono il conteggio: la soglia base è di 6.000 euro, aumentata di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, con un ulteriore incremento per le famiglie con più figli. A questa si aggiunge una misura introdotta negli ultimi anni e particolarmente rilevante per i risparmiatori prudenti: gli investimenti in titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale sono esclusi dal patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro per nucleo familiare. Una famiglia che tiene i risparmi in BTP o buoni postali, quindi, può vedere un ISEE 2027 sensibilmente più basso rispetto a chi li tiene sul conto corrente.Le franchigie e i criteri di computo vengono ritoccati periodicamente dai decreti attuativi: prima di fare calcoli “fai da te” conviene sempre verificare i valori aggiornati con un operatore del CAF o sul sito dell’INPS, perché una stima sbagliata porta a rinunciare a bonus a cui in realtà si avrebbe diritto.Scala di equivalenza: quanto conta la composizione del nucleoUna volta sommati redditi e quota di patrimonio si ottiene l’ISE. Per trasformarlo in ISEE 2027 si divide per il parametro della scala di equivalenza, che tiene conto del fatto che una stessa cifra sostiene molto meglio una persona sola che una famiglia di cinque. Il parametro parte da 1,00 per il nucleo di un solo componente e cresce progressivamente: 1,57 con due componenti, 2,04 con tre, 2,46 con quattro, 2,85 con cinque, più 0,35 per ogni ulteriore componente.A questi valori si aggiungono maggiorazioni che abbassano ulteriormente l’indicatore in presenza di situazioni specifiche: famiglie numerose con tre, quattro o cinque e più figli, nuclei con componenti con disabilità media, grave o non autosufficienza, nuclei con figli minori in cui entrambi i genitori lavorano oppure con un solo genitore lavoratore. La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta rafforzando le maggiorazioni per i nuclei con due o più figli, che nell’ISEE 2027 vedono un trattamento più favorevole rispetto al passato: anche in questo caso, però, il beneficio opera soltanto per le prestazioni individuate dalla legge, le stesse a cui si applica la franchigia potenziata sulla prima casa.Definire correttamente il nucleo familiare è quindi decisivo. La regola generale è quella dello stato di famiglia anagrafico, ma esistono numerose eccezioni: i coniugi con residenze diverse fanno comunque parte dello stesso nucleo salvo casi tassativi (separazione, divorzio, provvedimenti giudiziari, abbandono documentato), il figlio maggiorenne non convivente ma fiscalmente a carico dei genitori rientra nel loro nucleo se non è coniugato e non ha figli, e per i minori con genitori non conviventi si applica l’ISEE minorenni, che considera anche la posizione del genitore non presente in casa. Sono le situazioni in cui un errore di impostazione stravolge il risultato finale.Documenti da preparare per l’ISEE 2027: la checklist completaPresentarsi con la documentazione completa è il modo più efficace per ottenere l’ISEE 2027 in un solo appuntamento. Ecco i 10 gruppi di documenti da mettere insieme prima di rivolgerti al CAF.Documento d’identità valido del dichiarante e codice fiscale (o tessera sanitaria) di tutti i componenti del nucleoAutocertificazione del nucleo familiare con i dati anagrafici aggiornati alla data di presentazione della DSUModello 730 o Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) e Certificazione Unica 2026 di ciascun componente che ha percepito redditiDocumentazione dei redditi esenti e dei trattamenti assistenziali non erogati dall’INPS: contributi regionali o comunali, borse di studio, indennità estereDati catastali degli immobili posseduti al 31 dicembre 2025 (visure, atti di acquisto, rogiti, dichiarazione di successione) compresi terreni e immobili all’esteroCertificazione del mutuo residuo al 31 dicembre 2025 rilasciata dalla banca, indispensabile per ridurre il valore della prima casaContratto di locazione registrato con estremi di registrazione e importo del canone annuo, per chi vive in affittoSaldo al 31 dicembre 2025 e giacenza media annua di tutti i conti correnti, libretti, carte con IBAN e depositi, italiani ed esteriDocumentazione degli altri strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, titoli di Stato, buoni postali, fondi, polizze vita a capitalizzazione, quote societarie, criptovaluteCertificazioni di disabilità o invalidità (verbali INPS, legge 104) e documentazione delle spese di assistenza personale o di ricovero in strutture residenzialiA questi si aggiungono, quando presenti, le targhe di autoveicoli, motoveicoli di grossa cilindrata e imbarcazioni intestati ai componenti del nucleo: non concorrono al patrimonio ma vanno indicati nella DSU ai fini dei controlli. Se nel corso del 2025 hai chiuso un conto corrente, conserva comunque la documentazione: va dichiarato ugualmente, con la data di chiusura.Un suggerimento pratico: prepara una cartella unica, cartacea o digitale, con tutto il materiale e aggiornala ogni gennaio. Ti farà risparmiare tempo prezioso ogni anno e renderà la compilazione dell’ISEE 2027 molto più rapida. Come presentare la DSU per l’ISEE 2027Per ottenere l’ISEE 2027 occorre presentare la DSU. Esistono due modalità: la DSU precompilata, in cui una parte dei dati patrimoniali e reddituali viene proposta in automatico dall’INPS, e la DSU ordinaria, compilata integralmente sulla base delle informazioni fornite dalla famiglia.La precompilata sembra la strada più comoda, ma nasconde alcune insidie. Richiede che ogni componente maggiorenne del nucleo autorizzi il trattamento dei propri dati, e i valori proposti non sono sempre completi: conti cointestati, rapporti finanziari aperti per pochi mesi, immobili ereditati di recente o patrimoni esteri spesso mancano o sono riportati in modo parziale. Accettare i dati senza verificarli significa rischiare un’attestazione con annotazioni di difformità, che complica l’accesso ai bonus e può richiedere una nuova presentazione. Se vuoi approfondire il funzionamento di questo strumento, abbiamo dedicato una guida alla DSU precompilata e alle novità sul patrimonio.La via più sicura resta l’assistenza di un centro autorizzato. Rivolgendoti al CAF Centro Fiscale a Udine l’operatore verifica con te la composizione del nucleo, controlla la documentazione, applica tutte le deduzioni spettanti e trasmette la DSU all’INPS. L’attestazione viene poi rilasciata nel giro di pochi giorni lavorativi e ti viene consegnata pronta all’uso. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online per chi preferisce non spostarsi: la documentazione si invia in formato digitale e la pratica viene gestita a distanza in tutta Italia.Per chi vive in Friuli Venezia Giulia c’è un ulteriore motivo per affidarsi a un CAF del territorio: molte prestazioni sono regionali o comunali (contributi per l’abitazione, agevolazioni sulle rette degli asili nido comunali, benefici per il diritto allo studio, misure di sostegno al reddito) e hanno soglie e scadenze proprie, diverse da quelle nazionali. Conoscere i bandi locali del Comune di Udine e della Regione permette di usare l’ISEE 2027 al meglio, senza lasciare opportunità inutilizzate.Cosa cambia nell’ISEE 2027 rispetto al 2026Veniamo alla domanda che tutti si pongono. Allo stato attuale, l’impianto dell’ISEE 2027 resta quello disegnato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e aggiornato negli ultimi anni: non risultano confermate riforme radicali dell’indicatore. È un punto su cui conviene essere espliciti, perché in rete circolano spesso anticipazioni su “nuovi ISEE” che poi non trovano riscontro nelle norme approvate.Le novità reali che il ISEE 2027 eredita dall’anno precedente sono sostanzialmente tre:Franchigia sulla prima casa più alta: da 52.500 a 91.500 euro, fino a 120.000 euro nei comuni capoluogo delle città metropolitane, con incremento per i figli conviventi. Vale però solo per le prestazioni individuate dalla leggeMaggiorazioni della scala di equivalenza rafforzate per le famiglie con due o più figli, anch’esse limitate alle prestazioni individuate dalla leggeEsclusione dei titoli di Stato e del risparmio postale dal patrimonio mobiliare entro il limite di 50.000 euro per nucleo familiare, misura già operativa dal 2025Nel 2026 queste misure hanno richiesto tempi tecnici di adeguamento delle procedure INPS e della DSU precompilata. Con l’ISEE 2027 dovrebbero operare a pieno regime fin dalle prime settimane dell’anno, il che significa attestazioni più coerenti e meno necessità di rifare la pratica in corso d’anno. Restano invece attesi decreti attuativi su alcuni aspetti tecnici, in particolare sui criteri di computo del patrimonio mobiliare estero e delle criptovalute: finché non saranno pubblicati, è prudente non dare per acquisite regole diverse da quelle oggi vigenti.Un effetto pratico da tenere d’occhio riguarda le soglie delle prestazioni: anche quando l’ISEE non cambia, possono cambiare gli importi dei bonus e i limiti per accedervi, come accade ogni anno con la rivalutazione degli assegni. Ne parliamo nel dettaglio nell’articolo sugli aumenti dell’Assegno Unico 2027. Errori comuni da evitare nell’ISEE 2027Nella nostra esperienza quotidiana allo sportello, la maggior parte dei problemi legati all’ISEE 2027 nasce da pochi errori ricorrenti. Conoscerli in anticipo permette di evitarli.Dimenticare la giacenza media dei conti correnti: è l’omissione numero uno e genera attestazioni difformiNon dichiarare i conti chiusi durante l’anno di riferimento, convinti che non contino piùOmettere il mutuo residuo sulla prima casa, rinunciando a un abbattimento importante del patrimonioSbagliare la composizione del nucleo, soprattutto con coniugi separati, figli maggiorenni a carico o genitori non conviventiNon segnalare la disabilità di un componente, perdendo maggiorazioni e deduzioni che abbassano sensibilmente l’indicatorePresentare la DSU troppo tardi, quando le graduatorie per bonus e servizi sono già chiuseC’è poi un errore più sottile: rassegnarsi a un ISEE troppo alto. Se la tua situazione economica è peggiorata dopo il 2025 esiste l’ISEE corrente, se hai figli minori con genitori non conviventi esiste l’ISEE minorenni, se lo studente universitario vive fuori sede esistono regole specifiche per l’ISEE università. Sono strumenti pensati proprio per fotografare meglio la realtà, ma vanno richiesti con la documentazione giusta.Infine, ricorda che un ISEE 2027 errato non è solo un’occasione persa: le dichiarazioni non veritiere nella DSU espongono a controlli, revoca dei benefici e restituzione delle somme percepite, oltre alle sanzioni previste per le false dichiarazioni. Meglio una compilazione attenta e assistita che un rimedio tardivo.Approfondimenti correlati sull’ISEE 2027L’ISEE 2027 non è un documento unico e uguale per tutti: esistono diverse declinazioni pensate per situazioni specifiche, che vale la pena conoscere prima di presentare la DSU.ISEE corrente: aggiorna redditi e, in alcuni casi, patrimonio quando la situazione economica peggiora in modo significativo rispetto all’anno di riferimentoISEE minorenni: si applica quando i genitori del minore non sono coniugati tra loro e non convivono, ed è quello richiesto per il bonus asilo nidoISEE università: serve per tasse universitarie, borse di studio e servizi per il diritto allo studio, con regole particolari per lo studente indipendenteISEE sociosanitario: utilizzato per prestazioni rivolte a persone con disabilità o non autosufficienti, anche in forma ristrettaDSU precompilata: la modalità semplificata di presentazione, con dati proposti dall’INPS da verificare con attenzioneOgnuna di queste varianti può portare a un valore diverso e, in molti casi, più favorevole. Durante l’appuntamento per l’ISEE 2027 l’operatore valuta insieme a te quale sia la tipologia corretta in base alle prestazioni che intendi richiedere: non è raro che una stessa famiglia debba disporre di più attestazioni nello stesso anno. FontiDPCM 5 dicembre 2013, n. 159, regolamento ISEE (Normattiva, testo vigente)Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 208: franchigia prima casa e maggiorazioni per i figliLegge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 183: esclusione di titoli di Stato e risparmio postale fino a 50.000 euroDomande frequenti sull’ISEE 2027Quando scade l’ISEE 2027?L’ISEE 2027 scade il 31 dicembre 2027, indipendentemente dal mese in cui è stato rilasciato. Dal 1° gennaio 2028 serve una nuova DSU. Fa eccezione l’ISEE corrente, che ha una validità più breve legata alla variazione che lo ha originato.Cosa succede se non presento la DSU a gennaio?Senza un ISEE 2027 valido le prestazioni collegate vengono erogate nell’importo minimo o sospese. Per l’Assegno unico, ad esempio, l’assenza di ISEE comporta l’importo più basso previsto. Recuperare è possibile, ma alcune misure riconoscono gli arretrati solo entro finestre temporali precise: presentare la DSU nelle prime settimane dell’anno resta la scelta più sicura.La prima casa influisce sempre sull’ISEE 2027?No. Grazie alla franchigia innalzata dalla Legge di Bilancio 2026, moltissime abitazioni principali restano completamente fuori dal calcolo, soprattutto se gravate da mutuo. Attenzione però: la franchigia potenziata opera per un elenco specifico di prestazioni, per cui la tua attestazione ISEE 2027 potrebbe riportare valori differenti a seconda del beneficio richiesto.Devo dichiarare le criptovalute nell’ISEE 2027?Sì. Le criptovalute rientrano nel patrimonio mobiliare e vanno indicate con il valore posseduto al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Ometterle espone al rischio di difformità in sede di controllo: porta con te la documentazione dell’exchange o del wallet quando vieni al CAF.Posso avere un ISEE 2027 più basso se ho perso il lavoro?Sì, attraverso l’ISEE corrente, che consente di sostituire i redditi del 2025 con quelli recenti quando si è verificata una variazione della situazione lavorativa o una riduzione del reddito oltre la soglia prevista. Serve documentazione specifica (lettera di licenziamento, cessazione, buste paga o indennità percepite): gli operatori del CAF verificano se ricorrono le condizioni.Quanto tempo serve per ottenere l’ISEE 2027?Una volta trasmessa la DSU, l’INPS elabora l’attestazione in genere entro pochi giorni lavorativi. I tempi si allungano quando emergono incongruenze con gli archivi dell’Agenzia delle Entrate: è proprio per ridurre questo rischio che conviene far controllare i dati da un operatore prima dell’invio.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Affidati al CAF per il tuo ISEE 2027L’ISEE 2027 è il documento che determina l’accesso alla quasi totalità dei sostegni per le famiglie: un valore calcolato male, per un dato dimenticato o per una deduzione non applicata, può costare centinaia di euro di bonus persi. Farlo bene, e farlo subito a gennaio, è un investimento di pochi minuti che si ripaga per tutto l’anno.Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce ogni anno migliaia di pratiche ISEE e DSU: raccogliamo i documenti, verifichiamo la composizione del nucleo, applichiamo tutte le franchigie e le deduzioni spettanti e trasmettiamo la dichiarazione all’INPS, seguendoti fino al rilascio dell’attestazione. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla complessità della pratica.Hai bisogno di assistenza per l’ISEE 2027 e la compilazione della DSU? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento ed evitare le code di gennaio. Settembre 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-30 13:00:002026-09-29 07:36:06ISEE 2027: Guida Completa a Prima Casa, Redditi, Patrimoni e 10 Documenti da Preparare
NOTIZIECodice Tributo 5518 F24 Accise: la Sanzione per i Concorsi a Premio VietatiIndice dei contenutiCos’è il Codice Tributo 5518 e a Cosa ServeCosa Sono i Concorsi e le Operazioni a Premio VietatiL’Importo della Sanzione del Codice Tributo 5518Chi Rischia la Sanzione del Codice Tributo 5518Come Compilare il Modello F24 Accise con il Codice 5518Con la Risoluzione n. 33/E del 22 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 5518, necessario per versare tramite il modello F24 Accise la sanzione amministrativa prevista per chi organizza concorsi e operazioni a premio vietati. Si tratta di una novità tecnica ma dagli effetti concreti: da ora le aziende e i soggetti coinvolti in queste violazioni hanno uno strumento operativo preciso per adempiere, evitando errori o incertezze in fase di pagamento. La norma di riferimento è l’articolo 12, comma 1, lettera o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge n. 77 del 2009, che punisce lo svolgimento di concorsi a premio quando questi si sovrappongono, di fatto, a giochi riservati allo Stato. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il codice tributo 5518, chi rischia la sanzione e come si compila correttamente il modello F24 Accise.Cos’è il Codice Tributo 5518 e a Cosa ServeIl codice tributo 5518 è la sigla alfanumerica che identifica, all’interno del modello F24 Accise, il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria collegata all’articolo 12, comma 1, lettera o), del decreto-legge 39/2009. In pratica, ogni volta che viene contestata la violazione relativa ai concorsi a premio vietati, il soggetto sanzionato deve pagare utilizzando proprio questo codice, denominato ufficialmente “Sanzione amministrativa pecuniaria – art. 12, comma 1, lett. o), DL 39/2009 – elusione monopolio statale dei giochi in materia di concorsi e operazioni a premio”. L’istituzione del codice arriva su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che con nota dell’11 giugno 2026 ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di predisporre lo strumento tecnico per la riscossione. Il fondamento normativo di questa modalità di versamento è il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003, che consente di riscuotere le entrate di pertinenza dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato secondo le regole dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero le stesse procedure che governano il modello F24. Cosa Sono i Concorsi e le Operazioni a Premio VietatiI concorsi a premio e le operazioni a premio sono iniziative promozionali molto diffuse: pensiamo a un’azienda che regala un premio a estrazione tra chi acquista un prodotto, oppure a chi partecipa a un contest online. Si tratta di strumenti di marketing legittimi, ma sottoposti a regole precise proprio perché coinvolgono meccanismi simili al gioco. Il problema nasce quando queste iniziative sconfinano nell’area riservata allo Stato: il comma 1-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 39/2009 chiarisce infatti che la sanzione si applica solo ai concorsi per cui è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato oppure l’elusione del monopolio statale dei giochi. In parole semplici, un concorso a premio può diventare illegale quando, nei fatti, funziona come una lotteria, una scommessa o un altro gioco che solo lo Stato può autorizzare e gestire. È il caso, ad esempio, di iniziative promozionali costruite in modo da riprodurre meccaniche di gioco d’azzardo mascherate da semplice raccolta punti o estrazione premi. L’Importo della Sanzione del Codice Tributo 5518L’entità della sanzione collegata al codice tributo 5518 non è simbolica. La norma prevede un importo compreso tra 50.000 euro e 500.000 euro, una forbice ampia che permette all’amministrazione di calibrare la pena in base alla gravità della violazione. C’è però un aggravante da conoscere: se, nonostante il divieto, il concorso o l’operazione a premio continua a essere svolto, la sanzione viene raddoppiata. Questo significa che l’importo può arrivare fino a un milione di euro nei casi più gravi di reiterazione della condotta vietata. Si tratta quindi di un deterrente pensato per scoraggiare non solo l’avvio di iniziative irregolari, ma anche la loro prosecuzione una volta che l’irregolarità è stata accertata e comunicata dagli organi competenti. Chi Rischia la Sanzione del Codice Tributo 5518Un aspetto importante riguarda i soggetti destinatari della sanzione. La norma non colpisce soltanto l’azienda o l’ente che organizza il concorso a premio vietato, ma si estende a tutti i soggetti che partecipano in qualunque modo all’attività distributiva del materiale relativo ai concorsi e alle operazioni a premio vietati. In altre parole, anche chi si limita a distribuire volantini, materiale promozionale o supporti informativi legati all’iniziativa irregolare può essere chiamato a rispondere della violazione. Per questo motivo, il tema riguarda principalmente aziende del settore marketing e promozioni, agenzie di comunicazione, gestori di piattaforme digitali per concorsi online e, più in generale, qualsiasi soggetto coinvolto professionalmente nella organizzazione o diffusione di questo tipo di iniziative. È una notizia di scarso interesse per il cittadino comune, mentre assume rilevanza concreta per chi opera nel settore delle promozioni commerciali e del marketing, dove serve prestare attenzione affinché le iniziative a premio restino nell’alveo della normativa vigente. Come Compilare il Modello F24 Accise con il Codice 5518Dal punto di vista pratico, la Risoluzione n. 33/E fornisce indicazioni precise su come utilizzare il codice tributo 5518 nel modello F24 Accise. Il codice va indicato nella Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione, riportando l’importo dovuto nella colonna importi a debito versati. La compilazione richiede attenzione ad alcuni campi specifici, che riassumiamo di seguito per maggiore chiarezza. Campi da compilare nel modello F24 AcciseEcco come vanno riempiti i campi principali secondo le istruzioni ufficiali:campo “ente”: va indicata la lettera “M”campo “provincia”: nessun valore da inserirecampo “codice identificativo”: nessun valore da inserirecampo “rateazione”: nessun valore da inserirecampo “mese”: nessun valore da inserirecampo “anno di riferimento”: l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”campo “codice atto”: nessun valore da inserirecampo “codice ufficio”: nessun valore da inserireCome si nota, la compilazione lascia vuoti molti campi solitamente utilizzati per altri tributi, concentrando le informazioni essenziali sul codice tributo 5518, sull’importo dovuto e sull’anno di riferimento. Un errore nella compilazione del modello F24 Accise può comportare ritardi nella corretta imputazione del versamento, per questo è sempre consigliabile prestare la massima attenzione quando si tratta di sanzioni amministrative di importo rilevante.In sintesi, il codice tributo 5518 rappresenta uno strumento tecnico che rende operativa una sanzione già prevista dalla normativa dal 2009, ma che oggi trova un canale di versamento standardizzato attraverso il modello F24 Accise. La misura conferma l’attenzione delle autorità verso le iniziative promozionali che, dietro l’apparenza di semplici concorsi a premio, rischiano di sovrapporsi ai giochi riservati allo Stato. Resta da vedere se nei prossimi mesi arriveranno ulteriori chiarimenti operativi da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle modalità di accertamento delle violazioni.FontiAgenzia delle Entrate, Risoluzione n. 33/E del 22 settembre 2026 – Istituzione del codice tributo 5518 (F24 Accise)Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), art. 12Domande Frequenti sul Codice Tributo 5518Chi deve versare la sanzione con il codice tributo 5518?Devono versarla i soggetti a cui viene contestata la violazione dell’articolo 12, comma 1, lettera o), del decreto-legge 39/2009, ovvero chi organizza concorsi o operazioni a premio vietati, ma anche chi partecipa in qualunque modo alla loro attività distributiva, ad esempio diffondendo materiale promozionale collegato all’iniziativa irregolare.Cosa si intende per elusione del monopolio statale dei giochi?Si tratta di situazioni in cui un concorso a premio, pur presentandosi come iniziativa promozionale ordinaria, riproduce nei fatti meccaniche tipiche dei giochi riservati per legge allo Stato, come lotterie o scommesse, senza le necessarie autorizzazioni. In questi casi l’attività viene considerata vietata e sanzionabile.La sanzione del codice tributo 5518 riguarda anche i privati cittadini?La norma si rivolge a chi organizza i concorsi o le operazioni a premio vietati e a tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all’attività distributiva del relativo materiale: nella pratica si tratta soprattutto di aziende, enti e soggetti professionali. Non riguarda invece il cittadino che si limita a partecipare a un concorso come consumatore.Da quando è attivo il codice tributo 5518?Il codice tributo 5518 è stato istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 22 settembre 2026, a seguito della richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli formulata con nota dell’11 giugno 2026.Cosa succede se il concorso a premio vietato continua comunque a svolgersi?Se, nonostante il divieto, il concorso o l’operazione a premio continua a essere svolto, la sanzione amministrativa prevista viene raddoppiata rispetto all’importo base compreso tra 50.000 e 500.000 euro.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-30 11:00:002026-09-29 07:24:21Codice Tributo 5518 F24 Accise: la Sanzione per i Concorsi a Premio Vietati
NOTIZIEIMU, Locazione Parziale e Abitazione Principale: Cosa Dice la CassazioneIMU locazione parziale abitazione principale: la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una situazione che riguarda moltissime famiglie italiane. Con l’ordinanza n. 8236 del 2 aprile 2026, i giudici di legittimità hanno stabilito che affittare una o più stanze della propria casa non fa perdere automaticamente l’esenzione IMU per l’abitazione principale. La condizione è una sola: il proprietario deve continuare a mantenere nell’immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale effettiva, anche condividendo gli spazi con un inquilino. È una buona notizia per chi affitta una camera a uno studente fuori sede o a un lavoratore per arrotondare le entrate familiari, senza dover rinunciare ai benefici fiscali sulla prima casa. Attenzione però: l’esenzione non è un automatismo assoluto, perché i Comuni mantengono il potere di verificare la situazione reale attraverso elementi concreti. Vediamo nel dettaglio cosa cambia.Indice dei contenutiCosa ha deciso la Cassazione sull’IMU e la locazione parzialeIl caso: il Comune di Calenzano contro la contribuenteQuali prove può chiedere il Comune per l’esenzione IMUCosa deve fare chi affitta una stanza di casaDomande frequenti sull’IMU e la locazione parziale dell’abitazione principaleCosa ha deciso la Cassazione sull’IMU e la locazione parzialeIl principio espresso dalla Cassazione è chiaro: la disponibilità esclusiva dell’intero immobile non costituisce un requisito ulteriore per ottenere l’esenzione IMU abitazione principale. In altre parole, la legge non richiede che il proprietario occupi tutta la casa da solo per avere diritto al beneficio fiscale. Ciò che conta, spiegano i giudici, è che l’immobile sia effettivamente utilizzato come sede della vita familiare del possessore, non l’uso esclusivo e integrale degli spazi.Questo significa che se un proprietario continua a vivere stabilmente nella propria casa, pur avendo affittato una stanza, l’agevolazione resta valida. La locazione parziale di un’abitazione, dunque, non è di per sé incompatibile con la nozione di abitazione principale ai fini IMU. Il caso: il Comune di Calenzano contro la contribuenteLa vicenda che ha portato alla pronuncia della Cassazione riguarda un accertamento del Comune di Calenzano, in Toscana. L’ente locale aveva notificato due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2017 e 2018, contestando a una contribuente la perdita dell’esenzione IMU perché aveva locato alcune stanze della propria abitazione.In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze aveva dato ragione al Comune. La contribuente ha però fatto appello, e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 729/2024, ha ribaltato la decisione riconoscendo il diritto all’esenzione. Il Comune, non convinto, ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la natura agevolativa della norma IMU richiedesse un’interpretazione restrittiva, e contestando anche il fatto che i giudici di merito avessero attribuito valore interpretativo a una FAQ del MEF (la n. 12 del 2014), secondo cui la locazione parziale non fa perdere l’esenzione purché il possessore continui a dimorare stabilmente nell’immobile. Secondo il Comune, una semplice FAQ non potrebbe avere valore di fonte normativa.La Cassazione ha respinto il ricorso del Comune, confermando l’impostazione favorevole alla contribuente. Il caso specifico riguardava gli anni 2017-2018, disciplinati dal vecchio art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ma il principio resta valido anche oggi: l’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina l’IMU attualmente in vigore, fonda la nozione di abitazione principale sugli stessi due requisiti, ovvero residenza anagrafica e dimora abituale del possessore nell’unità immobiliare (il riferimento al nucleo familiare presente nel testo originario è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209/2022). Quali prove può chiedere il Comune per l’esenzione IMUSe da un lato la Cassazione ha escluso che la disponibilità esclusiva dell’immobile sia un requisito autonomo, dall’altro ha ribadito che i Comuni mantengono il potere di verificare, attraverso un insieme coerente di elementi concreti, che il possessore dimori effettivamente e abitualmente nell’immobile. L’esenzione, quindi, non è un diritto automatico e incontestabile: se l’ente locale ha dubbi, può avviare un accertamento e chiedere al contribuente di dimostrare la propria situazione.In concreto, gli elementi che un Comune può prendere in considerazione per valutare la dimora abituale includono, tra gli altri, la residenza anagrafica registrata nell’immobile, i consumi delle utenze domestiche (luce, acqua, gas), e più in generale ogni elemento che confermi una presenza stabile e continuativa nella casa. È un accertamento che va condotto caso per caso, valutando l’insieme delle circostanze, non un singolo indizio isolato.Secondo l’ordinanza, per contestare l’esenzione il Comune deve accertare in concreto che mancano la residenza anagrafica o la dimora abituale: il solo contratto di locazione parziale non basta. Resta però prudente conservare le prove della propria dimora (utenze, contratto di locazione della stanza, documenti che attestano la presenza stabile in casa), perché in generale chi chiede un’esenzione deve poterne dimostrare i presupposti (approfondimento: chi deve provare cosa in un accertamento IMU prima casa). Cosa deve fare chi affitta una stanza di casaPer chi sta valutando di affittare una stanza della propria abitazione principale, la sentenza della Cassazione offre indicazioni pratiche utili. Ecco i punti principali da tenere a mente.Mantenere la residenza anagrafica nell’immobile locato parzialmente, senza trasferirla altrove.Continuare a vivere stabilmente nella casa, così da conservare la dimora abituale effettiva richiesta dalla legge.Formalizzare correttamente il contratto di locazione della stanza, registrandolo secondo le regole previste.Dichiarare i redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi, indicando correttamente gli importi percepiti.Conservare documentazione utile (bollette, corrispondenza, altri elementi) che possa testimoniare la presenza stabile nell’abitazione, in caso di controlli.Un aspetto da non sottovalutare riguarda anche la tassazione dei canoni incassati per la stanza affittata. Chi opta per il regime della cedolare secca deve valutare attentamente le regole applicabili in caso di locazione parziale, mentre chi tassa il reddito in modo ordinario deve indicarlo nel quadro B della dichiarazione dei redditi. Per approfondire questi aspetti, può essere utile consultare le guide su quadro B 730 e immobili in affitto e su cedolare secca, sublocazione e comodato, per capire come dichiarare correttamente i canoni percepiti dalla locazione di una stanza.In sintesi, la sentenza della Cassazione conferma un principio di buon senso: chi condivide la propria casa con un inquilino, senza smettere di viverci stabilmente, non perde l’esenzione IMU sulla prima casa. Ma è sempre bene tenere ordine nella documentazione, perché in caso di verifica da parte del Comune sarà comunque necessario un quadro coerente di elementi a supporto della propria posizione. FontiLegge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 738-783 (disciplina IMU, definizione di abitazione principale al comma 741) – NormattivaDecreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13 (IMU sperimentale, applicabile agli anni 2017-2018) – NormattivaDomande frequenti sull’IMU e la locazione parziale dell’abitazione principale Affittare una stanza fa perdere l’esenzione IMU sulla prima casa?No, secondo la Cassazione (ordinanza n. 8236/2026) la locazione parziale di una o più stanze non fa perdere l’esenzione, a condizione che il proprietario mantenga nell’immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale effettiva.Cosa serve per mantenere l’esenzione IMU se affitto una stanza?Servono due requisiti fondamentali: la residenza anagrafica nell’immobile e la dimora abituale effettiva, cioè continuare a viverci stabilmente, anche condividendo gli spazi con l’inquilino.Il Comune può comunque contestare l’esenzione IMU?Sì, i Comuni mantengono il potere di verificare, attraverso elementi concreti, che il possessore dimori davvero e abitualmente nell’immobile. Per contestarla, però, il Comune deve accertare in concreto che mancano residenza o dimora abituale: il solo contratto di affitto della stanza non basta.Il principio espresso dalla Cassazione vale anche per l’IMU attuale?Sì. Il caso riguardava gli anni 2017-2018, ma il principio resta valido anche con la disciplina oggi vigente, perché l’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge 160/2019 fonda la nozione di abitazione principale sugli stessi requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/12/registrazione-contratto-di-locazione-caf-centro-fiscale-udine.jpg 500 800 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-30 09:00:002026-09-29 10:03:59IMU, Locazione Parziale e Abitazione Principale: Cosa Dice la Cassazione
NOTIZIEAgenzia delle Entrate, uffici aperti più a lungo: due pomeriggi in più per l’assistenzaRateizzazioni agenzia entrateDalla metà di settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha ampliato gli orari di apertura al pubblico di una parte significativa dei propri uffici sul territorio nazionale. La novità, ufficializzata con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2026, prevede due pomeriggi aggiuntivi dedicati all’assistenza ai contribuenti: un giorno con sportelli fisici aperti oltre il consueto orario e un secondo giorno riservato al supporto a distanza, tramite telefono e videochiamata. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione finanziaria è rendere più accessibili i servizi di consulenza, in particolare per le pratiche che richiedono un contatto diretto con il personale, come le dichiarazioni di successione, le richieste di codice fiscale o i chiarimenti su comunicazioni e cartelle. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per chi deve recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.Indice dei contenutiCosa cambia negli uffici dell’Agenzia delle EntrateDue pomeriggi in più per l’assistenza fiscale e catastaleQuali sedi sono coinvolte nel nuovo orarioCome funziona la prenotazione dell’appuntamentoPerché l’Agenzia amplia il servizio di assistenzaDomande frequenti sugli orari degli uffici dell’Agenzia delle EntrateCosa cambia negli uffici dell’Agenzia delle EntrateSecondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate, la riorganizzazione degli orari riguarda circa 160 strutture distribuite sul territorio nazionale, tra capoluoghi di regione e importanti capoluoghi di provincia. In pratica, oltre al normale orario di sportello, questi uffici restano aperti più a lungo in un pomeriggio della settimana per l’assistenza in presenza, mentre in un secondo pomeriggio viene potenziato il canale telefonico e la videochiamata per chi preferisce (o non può) recarsi fisicamente in ufficio. Si tratta di un cambiamento pensato per decongestionare gli sportelli nei periodi di maggiore afflusso, senza dover necessariamente aumentare il numero di operatori disponibili in contemporanea.La misura si inserisce in un percorso più ampio di potenziamento dei servizi al cittadino, che negli ultimi anni ha visto l’Agenzia investire sempre di più sui canali digitali senza però abbandonare l’assistenza in presenza, ancora indispensabile per molte pratiche complesse o per chi ha minore familiarità con gli strumenti online. Due pomeriggi in più per l’assistenza fiscale e catastaleIl cuore della novità sta proprio nei due pomeriggi aggiuntivi settimanali. Nel primo, gli sportelli restano aperti oltre l’orario ordinario per i servizi e l’assistenza fiscale in presenza: è il canale pensato per chi deve depositare documenti, ritirare atti, chiedere informazioni su una pratica di successione o su una comunicazione ricevuta. Nel secondo pomeriggio, invece, il potenziamento riguarda l’assistenza a distanza, sia per i servizi fiscali sia per quelli catastali, con più disponibilità sulle linee telefoniche dedicate e sul servizio di videochiamata, pensato per chi ha bisogno di un chiarimento rapido senza doversi spostare fisicamente.Questa doppia articolazione, in presenza e a distanza, punta a intercettare esigenze diverse: da un lato i contribuenti che devono gestire pratiche documentali complesse, dall’altro chi ha bisogno solo di un’informazione o di una verifica veloce sulla propria posizione fiscale. Quali sedi sono coinvolte nel nuovo orarioL’estensione degli orari non riguarda tutti gli uffici allo stesso modo e nello stesso momento: dalle prime notizie diffuse, il piano sembra avere un’applicazione progressiva, con alcune regioni già coinvolte e altre in fase di adeguamento. Tra le realtà citate nelle cronache di questi giorni figurano, a titolo di esempio:diversi capoluoghi di provincia della regione Veneto, oltre alla sede di Bassano del Grappa;gli uffici di Genova e La Spezia, in Liguria;i servizi fiscali e catastali di Perugia e Terni, in Umbria.Va precisato che l’elenco delle sedi coinvolte potrebbe aggiornarsi nelle prossime settimane, man mano che la riorganizzazione viene estesa ad altre direzioni provinciali. Per questo motivo, prima di recarsi in un ufficio dell’Agenzia delle Entrate confidando nel nuovo orario esteso, è sempre consigliabile verificare gli orari effettivi della sede di competenza, che possono variare da provincia a provincia. Come funziona la prenotazione dell’appuntamentoAnche nei pomeriggi con orario esteso, l’accesso agli sportelli avviene generalmente su appuntamento, secondo le modalità già in uso presso l’Agenzia delle Entrate: prenotazione tramite i canali telematici dedicati, tramite il call center o tramite l’app messa a disposizione dall’amministrazione. La prenotazione consente di indicare il motivo della visita e di essere indirizzati allo sportello più adatto, riducendo i tempi di attesa e permettendo agli uffici di organizzare meglio il personale nelle fasce orarie aggiuntive.Per il pomeriggio dedicato all’assistenza a distanza, il funzionamento è analogo: il contribuente prenota una fascia oraria e viene richiamato telefonicamente o contattato in videochiamata, senza doversi recare fisicamente in ufficio. Questo canale può risultare particolarmente utile per chi vive lontano dalla sede competente o ha difficoltà a spostarsi negli orari di apertura ordinari. Perché l’Agenzia amplia il servizio di assistenzaLe ragioni dietro l’ampliamento degli orari sono legate soprattutto alla necessità di gestire meglio i periodi di maggiore afflusso agli sportelli. Non è raro, infatti, che in prossimità di scadenze fiscali importanti, o in concomitanza con l’aumento delle pratiche di successione e delle richieste di codice fiscale, gli uffici si trovino a fronteggiare code e tempi di attesa più lunghi del solito. Estendere l’orario di apertura in due pomeriggi aggiuntivi permette di distribuire meglio le richieste nel corso della settimana, senza concentrare tutto negli orari mattutini tradizionalmente più affollati.C’è poi un aspetto legato all’inclusione: non tutti i contribuenti hanno la stessa familiarità con i servizi online, e per molte pratiche il contatto diretto con un funzionario resta la soluzione più rassicurante. Rafforzare sia il canale in presenza sia quello telefonico e in videochiamata va nella direzione di offrire più opzioni, lasciando al cittadino la scelta della modalità più adatta alle proprie esigenze. FontiAgenzia delle Entrate, comunicato stampa del 21 settembre 2026 “Consulenza e servizi, si allunga l’orario di apertura degli uffici”Domande frequenti sugli orari degli uffici dell’Agenzia delle EntrateDa quando sono attivi i nuovi orari pomeridiani?I nuovi orari sono operativi dalla metà di settembre 2026 e la misura è stata ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 21 settembre 2026. L’estensione procede in modo progressivo e le date esatte possono variare da territorio a territorio.Quali uffici hanno esteso l’apertura?Sono coinvolte circa 160 strutture tra capoluoghi di regione e importanti capoluoghi di provincia. L’elenco completo e aggiornato delle sedi è comunicato progressivamente dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate.Serve prenotare un appuntamento per usufruire del nuovo orario?Sì, anche nei pomeriggi con orario esteso l’accesso avviene generalmente su prenotazione, attraverso i consueti canali telematici, il call center o l’app dell’Agenzia delle Entrate.Quali pratiche si possono svolgere nei pomeriggi aggiuntivi?Il potenziamento riguarda soprattutto l’assistenza fiscale e catastale, comprese le pratiche di successione, le richieste di codice fiscale e i chiarimenti su comunicazioni e cartelle ricevute dai contribuenti.Resta da vedere se l’iniziativa verrà estesa ad altre sedi nelle prossime settimane, magari in vista delle scadenze fiscali di fine anno. Nel frattempo, chi deve recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate farà bene a verificare gli orari aggiornati della propria sede di competenza prima di presentarsi allo sportello, per evitare spostamenti a vuoto.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 30, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/Rateizzazioni-agenzia-entrate.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-30 07:00:002026-09-29 07:23:25Agenzia delle Entrate, uffici aperti più a lungo: due pomeriggi in più per l’assistenza