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NOTIZIE

Fondo Ismea-Inail 2026, c’è la proroga: come ottenere i contributi per l’agricoltura

Buone notizie per le imprese agricole: il fondo Ismea-Inail 2026 proroga i termini per presentare domanda e ottenere i contributi destinati alla sicurezza dei trattori. La misura, pensata per favorire l’ammodernamento dei mezzi agricoli e forestali, avrebbe dovuto chiudersi il 15 settembre 2026, ma Ismea ha deciso di spostare la scadenza al 15 dicembre per dare a più aziende la possibilità di aderire. Una decisione accolta con favore dalle associazioni di categoria del settore, che da tempo chiedevano più tempo per organizzare gli interventi.

Il fondo nasce da un accordo di collaborazione tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), Inail, Ismea e il Crea, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti sul lavoro in agricoltura, uno dei settori più esposti al rischio infortuni. Vediamo nel dettaglio come funziona la misura, quali sono i requisiti per accedervi, chi deve materialmente presentare la domanda e qual è la nuova scadenza.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Fondo Ismea-Inail 2026 per la sicurezza in agricoltura
  2. Fondo Ismea-Inail 2026 proroga: la nuova scadenza al 15 dicembre
  3. Chi può richiedere i contributi e per quali interventi
  4. Come si presenta la domanda: il ruolo dell’officina
  5. Importi e percentuali del contributo
  6. Domande frequenti sul fondo Ismea-Inail 2026

Cos’è il Fondo Ismea-Inail 2026 per la sicurezza in agricoltura

Il fondo Ismea-Inail è uno strumento da 10 milioni di euro, finanziato da Inail e gestito da Ismea su iniziativa del Masaf. L’accordo di collaborazione che ha dato il via alla misura è stato firmato il 9 dicembre 2025 e coinvolge, oltre a Ismea e Inail, anche il Masaf e il Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

L’obiettivo del fondo è chiaro: incentivare la messa in sicurezza dei trattori agricoli e forestali già in uso presso le aziende, riducendo così il rischio di incidenti che, purtroppo, ogni anno coinvolgono numerosi operatori del settore. Non si tratta quindi di un contributo per l’acquisto di un trattore nuovo, ma di un sostegno economico per gli interventi di adeguamento e ammodernamento dei mezzi già posseduti dalle imprese.

La misura si inserisce in un quadro più ampio di politiche che collegano sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e competitività delle imprese agricole, temi che negli ultimi anni hanno assunto un peso crescente nelle strategie di sostegno al comparto primario.

Fondo Ismea-Inail 2026 proroga: la nuova scadenza al 15 dicembre

La notizia principale riguarda proprio i tempi. Con l’avviso pubblicato sulla pagina del bando, Ismea ha prorogato al 15 dicembre 2026, ore 12:00, il termine per la presentazione delle domande. Il precedente termine era fissato proprio al 15 settembre 2026, a sua volta frutto di uno slittamento rispetto alle finestre originarie del bando (compilazione e pre-convalida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, invio definitivo dal 19 al 29 maggio 2026).

Un punto importante da chiarire: la proroga non riguarda soltanto chi aveva già avviato la pratica nella primavera scorsa. Il nuovo termine copre l’accreditamento, la compilazione, la pre-convalida e la successiva presentazione delle domande: chi non ha ancora fatto nulla può, quindi, iniziare l’iter da zero, a condizione che le risorse non siano nel frattempo esaurite. Di conseguenza è slittata anche la pubblicazione dell’elenco delle domande presentate: già rinviata dal 12 giugno al 2 ottobre 2026 con la proroga precedente, ora passa dal 2 ottobre 2026 al 12 gennaio 2027.

La proroga è stata accolta positivamente dalle associazioni di categoria, tra cui Federacma, che ne aveva formalmente fatto richiesta e ha espresso apprezzamento per la decisione di Ismea. Un gesto che, secondo gli operatori del settore, tiene conto delle difficoltà organizzative che spesso caratterizzano le piccole e medie realtà agricole, alle prese con carichi di lavoro stagionali e risorse limitate per gestire le pratiche amministrative.

Attenzione però a non arrivare all’ultimo momento: le richieste vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Avere tempo fino a dicembre non significa che i fondi saranno ancora capienti a dicembre.

Chi può richiedere i contributi e per quali interventi

Il fondo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale e agromeccanico e agroalimentare. Due requisiti sono espressamente richiesti: l’iscrizione al Registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola o agromeccanica e la regolarità dei versamenti contributivi Inps e dei premi assicurativi Inail.

Gli interventi finanziabili riguardano la messa in sicurezza e l’ammodernamento dei trattori agricoli o forestali già in dotazione e sono un elenco chiuso. Rientrano nel bando:

  • il dispositivo per agevolare il riposizionamento della struttura di protezione ROPS abbattibile;
  • il dispositivo di avviso acustico e/o visivo di cintura di sicurezza non allacciata;
  • il dispositivo di avviso acustico e/o visivo di abbandono del posto di guida senza freno di stazionamento inserito;
  • la telecamera con sistema di avviso per ostacoli o persone presenti nella zona di lavoro;
  • l’inclinometro o indicatore di pendenza, per ridurre il rischio di capovolgimento.

È importante sottolineare che la misura non copre l’acquisto di un trattore nuovo: il sostegno è destinato esclusivamente all’installazione dei dispositivi di sicurezza sui mezzi già posseduti dall’impresa. Va inoltre ricordato che ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita a un solo trattore.

Come si presenta la domanda: il ruolo dell’officina

Questo è l’aspetto che genera più equivoci: l’impresa agricola non presenta direttamente la domanda. La richiesta viene trasmessa dall’officina di autoriparazione che esegue l’intervento, la quale deve prima accreditarsi sulla piattaforma telematica di Ismea.

La procedura si articola in due passaggi obbligatori. Nel primo, la pre-convalida, l’officina compila la domanda, carica la documentazione richiesta (a partire dal preventivo dei lavori) e ottiene un codice univoco. Nel secondo, l’invio, la domanda viene convalidata e trasmessa utilizzando quel codice: una domanda non pre-convalidata non può essere presentata. Entrambi i passaggi devono concludersi entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2026.

Anche l’erogazione segue la stessa logica: il contributo viene liquidato sul conto corrente del soggetto proponente, cioè l’officina che ha realizzato l’intervento, e non direttamente all’azienda agricola. Per l’imprenditore agricolo interessato, il primo passo pratico è quindi individuare un’officina accreditata sulla piattaforma Ismea e concordare con questa l’intervento e il preventivo.

Importi e percentuali del contributo

Per quanto riguarda l’entità del sostegno, il contributo a fondo perduto è pari al minore tra due valori: l’80% dei costi ammissibili sostenuti e 2.000 euro. Il tetto di 2.000 euro è quindi il massimo riconoscibile per impresa nell’ambito del bando, non un importo moltiplicabile per ogni singolo dispositivo installato: coerentemente, ogni azienda può presentare una sola domanda per un solo trattore.

Il contributo è concesso nell’ambito della disciplina degli aiuti de minimis: le imprese devono quindi tenere conto del massimale de minimis già utilizzato negli esercizi precedenti.

Complessivamente, con una dotazione di 10 milioni di euro e una valutazione a sportello in ordine cronologico, il fondo rappresenta un’opportunità concreta ma a risorse limitate per le imprese agricole che vogliono investire nella sicurezza dei propri mezzi senza sostenere l’intero costo dell’intervento.

Fonti

  • Inail, “Sicurezza in agricoltura, presentati i nuovi interventi per l’ammodernamento del parco macchine” (16 dicembre 2025): accordo di cooperazione Masaf-Inail-Ismea-Crea del 9 dicembre 2025
  • Ismea, Bando per interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali, con l’avviso di proroga al 15 dicembre 2026

Domande frequenti sul fondo Ismea-Inail 2026

Qual è la nuova scadenza del fondo Ismea-Inail 2026?
La domanda può essere presentata fino alle ore 12:00 del 15 dicembre 2026, a seguito della proroga comunicata da Ismea con avviso sulla pagina del bando. Il nuovo termine vale per accreditamento, compilazione, pre-convalida e invio.

Il fondo finanzia l’acquisto di un trattore nuovo?
No. La misura sostiene esclusivamente l’installazione dei dispositivi di sicurezza elencati dal bando sui trattori agricoli o forestali già posseduti dall’impresa.

Chi può accedere ai contributi?
Le micro, piccole e medie imprese dei settori agricolo, agroindustriale, agromeccanico e agroalimentare, iscritte al Registro delle imprese come impresa agricola o agromeccanica e in regola con i versamenti Inps e Inail.

Quanto vale il contributo?
Il contributo è pari al minore tra l’80% dei costi ammissibili e 2.000 euro. I 2.000 euro sono il massimo per impresa, non per singolo intervento: ogni azienda può presentare una sola domanda per un solo trattore, in regime de minimis.

Deve presentare la domanda l’azienda agricola?
No. La domanda è trasmessa dall’officina di autoriparazione che esegue l’intervento, previo accreditamento sulla piattaforma Ismea, con procedura in due fasi (pre-convalida e invio). Anche il contributo viene erogato all’officina.

La proroga del fondo Ismea-Inail 2026 offre quindi alle imprese agricole più tempo per valutare e organizzare gli interventi di sicurezza sui propri trattori, in un settore dove la prevenzione degli infortuni resta una priorità condivisa da istituzioni e associazioni di categoria. Fermo restando che le risorse sono assegnate in ordine cronologico e che la pratica passa dall’officina accreditata, muoversi per tempo resta la scelta più prudente.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/01/agricoltore-768x513.jpg 513 768 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-08 09:00:002026-09-29 10:21:40Fondo Ismea-Inail 2026, c’è la proroga: come ottenere i contributi per l’agricoltura
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione Elettronica

Errori Fattura Elettronica 2026: Come Correggere e Ravvedimento Operoso

fatturazione elettronica CAF Udine

Anche con i migliori software di fatturazione elettronica, prima o poi capita di commettere un errore: una fattura scartata dallo SDI, un importo sbagliato, un codice fiscale errato o semplicemente una fattura emessa fuori termine. Sapere come correggere rapidamente ed eventualmente ricorrere al ravvedimento operoso è fondamentale per evitare sanzioni pesanti. Questa guida aggiornata al 2026 ti spiega tutto quello che devi sapere.

Indice dei contenuti

  1. Tipologie di errori nella fattura elettronica
  2. Fattura scartata dallo SDI: cosa fare entro 5 giorni
  3. Fattura accettata con errori: nota di variazione (nota credito o debito)
  4. Sanzioni per omessa o tardiva fatturazione
  5. Ravvedimento operoso 2026: tutte le percentuali aggiornate
  6. Come si versa il ravvedimento: F24 e codici tributo
  7. Software che previene gli errori SDI
  8. Domande frequenti (FAQ)
  9. Link utili e approfondimenti

Tipologie di errori nella fattura elettronica

Prima di capire come correggere, è utile distinguere le tre situazioni principali in cui può trovarsi una fattura elettronica trasmessa allo SDI (Sistema di Interscambio):

  • Fattura scartata dallo SDI: il Sistema di Interscambio ha rilevato un errore formale e ha rifiutato la fattura (codici errore SDI come 00400, 00401, 00420);
  • Fattura accettata ma con dati errati: la fattura è stata consegnata al destinatario ma contiene un errore di importo, codice fiscale, descrizione o codice natura IVA;
  • Fattura non emessa nei termini: la fattura avrebbe dovuto essere emessa entro 12 giorni dall’operazione (o il 15 del mese successivo per le differite) ma è stata omessa o trasmessa in ritardo.

Fattura scartata dallo SDI: cosa fare entro 5 giorni

Quando lo SDI scarta una fattura, invia al mittente una ricevuta di scarto con il relativo codice di errore. Hai 5 giorni dalla notifica di scarto per ritrasmettere la fattura corretta con la stessa data e lo stesso numero, senza incorrere in sanzioni (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018).

Procedura operativa:

  • Correggi l’errore segnalato dal codice di scarto SDI;
  • Ritrasmetti la fattura con la stessa data e numero originali entro 5 giorni dallo scarto;
  • Se i 5 giorni scadono, emetti una nuova fattura con la data del giorno in cui procedi alla correzione (questo può configurare una fattura tardiva con relative sanzioni).

I codici di errore SDI più frequenti

CodiceDescrizione erroreSoluzione
00400Formato file non valido (XML malformato)Rigenerare il file XML con il software
00401File duplicato (stessa fattura già inviata)Verificare se è già stata consegnata; se sì, non fare nulla
00403Codice fiscale cedente/prestatore non validoCorreggere il codice fiscale nel software
00420Partita IVA non valida o non attivaVerificare la P.IVA su Agenzia Entrate e correggere
00430Codice destinatario non validoVerificare il codice destinatario a 7 caratteri (B2B) o 6 (PA)

Fattura accettata con errori: nota di variazione (nota credito o debito)

Se la fattura è stata accettata dallo SDI ma contiene un errore (importo sbagliato, IVA errata, descrizione inesatta), non puoi semplicemente annullarla. Devi emettere una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633:

  • Nota di credito (TD04): per ridurre l’importo fatturato. Si usa quando hai fatturato troppo, vuoi stornare una fattura già registrata o riconoscere un rimborso/sconto al cliente;
  • Nota di debito (TD05): per aumentare l’importo. Si usa quando hai fatturato troppo poco o devi addebitare un costo aggiuntivo non incluso nella fattura originale.

La nota di variazione deve riportare il riferimento alla fattura originale (numero e data) e va trasmessa anch’essa tramite SDI. Dal punto di vista contabile, la nota di credito riduce l’IVA a debito del cedente e quella a credito del cessionario.

Variazione in aumento: quando si può fare

La nota di debito (variazione in aumento) è sempre possibile. La nota di credito (variazione in diminuzione) può essere emessa:

  • in caso di accordo tra le parti (sconto concordato post-fattura), ma non oltre un anno dall’operazione;
  • per reso di merce;
  • per errori materiali di fatturazione (se hanno comportato un’IVA non dovuta, entro un anno dall’operazione);
  • in caso di mancato pagamento da parte del cliente: dalla data di apertura di una procedura concorsuale (per le procedure avviate dal 26 maggio 2021, dopo il DL 73/2021), dall’omologa di un accordo di ristrutturazione o dalla pubblicazione di un piano attestato, oppure dopo una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa (art. 26, comma 3-bis). Qui non vale il limite di un anno: l’IVA si recupera in detrazione nei termini dell’art. 19 del DPR 633/1972.

Sanzioni per omessa o tardiva fatturazione

Se non si emette la fattura entro i termini previsti (12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita), si configura una violazione fiscale soggetta a sanzioni. Le sanzioni in vigore nel 2026 per omessa o tardiva fatturazione sono:

  • Sanzione minima: 300 euro per singola violazione (art. 6, comma 4); se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione è da 250 a 2.000 euro;
  • Sanzione proporzionale: 70% dell’IVA non documentata (per operazioni soggette a IVA), come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il D.Lgs. 87/2024;
  • Per operazioni in regime forfettario (non soggette a IVA, codice N2.2) si applica l’art. 6, comma 2: sanzione del 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro; solo se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito la sanzione è da 250 a 2.000 euro.

Per i forfettari, l’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore senza esenzioni dal 2024. In caso di omessa fattura, la sanzione non è calcolata sull’IVA (il forfettario non la applica) ma sui compensi non documentati.

Ravvedimento operoso 2026: tutte le percentuali aggiornate

Il ravvedimento operoso permette di sanare spontaneamente le violazioni fiscali con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo. Con il D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzioni tributarie) le riduzioni del ravvedimento sono cambiate per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

La sanzione base per omessa fatturazione di operazioni imponibili è passata dal 90% al 70% dell’imposta non documentata. Il ravvedimento riduce il minimo della sanzione (70% dell’imposta, con un minimo di 300 euro) nella misura seguente, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 in vigore per le violazioni dal 1° settembre 2024:

Quando si regolarizzaRiduzioneSanzione ridotta (sul 70% dell’imposta)Esempio sul minimo di 300 euro
Entro 90 giorni dalla violazione1/9 del minimo (lett. a-bis)7,78% dell’imposta33,33 euro
Entro il termine della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione1/8 (lett. b)8,75% dell’imposta37,50 euro
Oltre il termine di quella dichiarazione1/7 (lett. b-bis)10% dell’imposta42,86 euro
Dopo lo schema di atto non preceduto da verbale1/6 (lett. b-ter)11,67% dell’imposta50,00 euro
Dopo il verbale di constatazione (PVC), prima dello schema di atto1/5 (lett. b-quater)14% dell’imposta60,00 euro
Dopo lo schema di atto relativo a una violazione constatata con PVC1/4 (lett. b-quinquies)17,5% dell’imposta75,00 euro

Nota: la riduzione a 1/10 entro 30 giorni e quella “sprint” (1/15 per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni) riguardano il mancato o tardivo versamento dell’imposta, punito con il 25% (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), non l’errore di fatturazione. Se la fattura tardiva ha comportato anche un minor versamento di IVA, quella violazione si regolarizza a parte, con le sue riduzioni. Per le operazioni dei forfettari le stesse frazioni si applicano al minimo della sanzione dell’art. 6, comma 2 (per esempio 1/9 di 300 euro = 33,33 euro entro 90 giorni).

Esempio pratico di calcolo ravvedimento

Supponiamo che un professionista abbia emesso una fattura da 1.000 euro (IVA al 22% = 220 euro) con 45 giorni di ritardo. Sanzione ordinaria: 70% × 220 = 154 euro, che però è inferiore al minimo di 300 euro previsto dall’art. 6, comma 4: si parte quindi da 300 euro. Con ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione: 300 × 1/9 = 33,33 euro di sanzione ridotta, più gli interessi, se c’è imposta da versare, al tasso legale fissato ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia. Se invece il ritardo non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione è da 250 a 2.000 euro e il ravvedimento entro 90 giorni costa 250 × 1/9 ≈ 27,78 euro.

Per le fatture dei forfettari (non soggette a IVA) la sanzione è il 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro: su una fattura da 1.000 euro si parte da 300 euro, quindi 300 × 1/9 ≈ 33,33 euro entro 90 giorni. Se la violazione non rileva neppure ai fini del reddito, il minimo è 250 euro e si pagano circa 27,78 euro.

Come si versa il ravvedimento: F24 e codici tributo

Il ravvedimento operoso si versa tramite modello F24 utilizzando i codici tributo specifici per sanzioni e interessi. I principali codici per violazioni IVA (fatturazione) sono:

  • 8904: sanzioni pecuniarie IVA;
  • 1991: interessi sul ravvedimento IVA;
  • il codice tributo dell’imposta principale (es. 6099 per IVA annuale, 6001-6012 per versamenti mensili).

Il pagamento deve includere tre voci distinte: l’imposta evasa, la sanzione ridotta e gli interessi. Non è possibile effettuare compensazioni parziali senza rispettare queste tre componenti.

Software che previene gli errori SDI

Molti errori nella fatturazione elettronica sono prevenibili con un buon software. Un software di qualità dovrebbe avvisarti in tempo reale di:

  • partite IVA non valide nel database SDI prima dell’invio;
  • codice destinatario errato (lunghezza non corretta per B2B/PA);
  • codice natura IVA incongruente con il tipo di operazione;
  • scadenza dei 12 giorni per l’emissione imminente.

Vuoi un software che ti avvisi prima che la fattura venga scartata? fatturazioneitalia.it include validazione in tempo reale, gestione automatica dei codici natura per forfettari (N2.2, RF19) e supporto incluso. Prezzo bloccato 3 anni.

Fonti

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6 (sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione IVA) – Normattiva
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (ravvedimento operoso) – Normattiva
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 (sanzione per omessi o tardivi versamenti) – Normattiva
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 (note di variazione) – Normattiva
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 (fattura scartata dallo SdI e nuovo invio entro 5 giorni)

Domande frequenti (FAQ)

Posso annullare una fattura elettronica già consegnata?

No, le fatture elettroniche non si “annullano” come i vecchi documenti cartacei. Devi emettere una nota di credito (TD04) per stornare l’importo e, se necessario, riemettere la fattura corretta con un nuovo numero e la data attuale.

Ho emesso una fattura con partita IVA sbagliata del cliente: cosa faccio?

Se la fattura è stata accettata dallo SDI (il sistema non verifica sempre la validità della P.IVA del cessionario), emetti una nota di credito (TD04) che storna completamente la fattura sbagliata, poi riemetti la fattura corretta con la P.IVA giusta.

Il ravvedimento operoso si può fare dopo un controllo fiscale?

Sì, entro certi limiti. Per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate il ravvedimento resta possibile anche dopo l’inizio di un controllo, ma non dopo la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento (art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/1997). Dopo un processo verbale di constatazione (PVC) la riduzione scende a 1/5; dopo la comunicazione dello schema di atto è 1/6 o 1/4.

Sono un forfettario: se emetto la fattura in ritardo, devo pagare l’IVA?

No. Il forfettario non è soggetto a IVA, quindi non si configura IVA evasa. Si applica l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 471/1997: 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro; se la violazione non rileva neppure ai fini del reddito, da 250 a 2.000 euro. Con il ravvedimento entro 90 giorni paghi 1/9 del minimo: per esempio 33,33 euro partendo da 300 euro, oppure 27,78 euro partendo da 250 euro.

Qual è il termine per il ravvedimento per una fattura omessa?

Il ravvedimento è possibile fino a quando l’Agenzia delle Entrate non notifica un atto di liquidazione o di accertamento. In pratica, puoi regolarizzare anche dopo anni, ma la riduzione diminuisce con il tempo: 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro il termine della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione, 1/7 oltre quel termine; dopo un PVC, 1/5.

Link utili e approfondimenti

Per approfondire altri aspetti della fatturazione elettronica:

  • Guida completa alla fatturazione elettronica 2026 — obbligo, scadenze, software;
  • Fatturazione elettronica forfettario 2026 — codice N2.2 e adempimenti specifici;
  • Codici natura IVA — tabella completa N1-N7;
  • Fatturazione elettronica B2B 2026 — esigibilità IVA e sanzioni.

Disclosure: fatturazioneitalia.it è sviluppato da BeSmart srl, partner di Centro Fiscale Udine. La menzione è trasparente e non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-07 15:00:002026-09-29 10:09:17Errori Fattura Elettronica 2026: Come Correggere e Ravvedimento Operoso
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Portiere a termine: diritto di precedenza in condominio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il diritto di precedenza portiere condominio torna al centro dell’attenzione ogni volta che un contratto a tempo determinato del custode giunge alla scadenza. Molti amministratori non sanno che, al termine del rapporto, il portiere può aver maturato un diritto preciso a essere richiamato per un futuro posto a tempo indeterminato. Si tratta di una tutela prevista dalla legge sul lavoro a termine, applicata al caso specifico del portierato condominiale, dove l’amministratore agisce come rappresentante del condominio-datore di lavoro. Capire come funziona questo meccanismo è essenziale sia per chi amministra lo stabile sia per il lavoratore che rischia di perdere un’opportunità se non fa valere i propri diritti nei tempi corretti.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termine
  2. Come si applica al portiere di condominio a termine
  3. Quando matura e come si esercita il diritto di precedenza
  4. Cosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenza
  5. Domande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominio

Cos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termine

Il diritto di precedenza è disciplinato dall’articolo 24 del D.Lgs. 81/2015, la norma che regola i contratti a tempo determinato in Italia. In base a questa disposizione, il lavoratore che ha prestato servizio per più di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, anche sommando più contratti a termine successivi, acquisisce il diritto a essere preferito rispetto ad altri candidati quando il datore di lavoro decide di assumere personale a tempo indeterminato per le stesse mansioni già svolte.

Questo diritto non è automatico: va richiamato espressamente nell’atto scritto con cui si fissa il termine del contratto, e il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà di avvalersene. La finalità della norma è evidente: tutelare chi ha già dimostrato affidabilità e competenza in un determinato ruolo, evitando che il datore di lavoro assuma una persona esterna ignorando chi ha già lavorato per lui.

Come si applica al portiere di condominio a termine

Nel caso del portierato, il condominio è a tutti gli effetti il datore di lavoro collettivo, mentre l’amministratore ne è il rappresentante legale nei rapporti con il personale. Quando un condominio assume un portiere o un custode con contratto a tempo determinato e successivamente decide di stabilizzare la posizione, ad esempio trasformando un incarico stagionale in un posto fisso, deve tenere conto del diritto di precedenza portiere condominio maturato dal lavoratore che ha già prestato servizio nello stabile.

Questo significa che, se il portiere uscente ha superato i sei mesi di servizio e ha comunicato per iscritto di voler esercitare il diritto, il condominio non può semplicemente bandire una nuova selezione ignorando la sua posizione. L’amministratore, già impegnato in numerosi adempimenti gestionali e fiscali come il versamento della ritenuta d’acconto tramite F24 del Condominio, deve quindi aggiungere alla propria checklist anche la verifica di questi diritti del personale dipendente, spesso trascurati proprio perché meno noti rispetto agli obblighi fiscali.

Quando matura e come si esercita il diritto di precedenza

Perché scatti il diritto di precedenza portiere condominio devono ricorrere alcune condizioni precise. Il lavoratore deve aver superato i sei mesi complessivi di servizio, anche sommando contratti diversi con interruzioni, e le mansioni per cui si chiede la precedenza devono coincidere con quelle già svolte durante i rapporti a termine. Non basta però aver lavorato a lungo: la legge richiede un passaggio formale imprescindibile.

Il portiere deve infatti manifestare per iscritto, in modo chiaro e inequivocabile, la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro i termini previsti dalla normativa, di norma entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Una volta esercitato correttamente il diritto, questo resta valido per le assunzioni a tempo indeterminato che il condominio effettua nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine. In pratica, per tutto questo periodo il condominio, se assume a tempo indeterminato per le stesse mansioni, deve dare la preferenza al lavoratore che ha esercitato il diritto; la legge non gli impone invece di comunicargli in anticipo le nuove assunzioni.

  • Requisito temporale: più di sei mesi di servizio complessivo, anche non continuativo
  • Mansioni identiche: il nuovo posto deve riguardare le stesse funzioni già svolte
  • Comunicazione scritta: manifestazione di volontà del lavoratore entro i termini di legge
  • Durata del diritto: efficace per le assunzioni nei dodici mesi successivi alla cessazione

Cosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenza

Se il condominio ignora il diritto di precedenza portiere condominio e assume un’altra persona per le stesse mansioni, il nuovo contratto resta valido: la legge non prevede l’annullamento dell’assunzione irregolare. Il portiere escluso può però agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito, quantificato in base alla perdita economica e al pregiudizio professionale derivante dalla mancata riassunzione. Si tratta di un tema che si affianca ad altre pronunce recenti in materia di diritto del lavoro, come quella sul licenziamento e la proporzionalità nei limiti tracciati dalla Cassazione, segno di come la giurisprudenza stia affinando le tutele dei lavoratori anche in contesti particolari come quello condominiale.

Non è la prima volta che il condominio si trova ad affrontare questioni giuridiche articolate al di fuori della gestione ordinaria: basti pensare a cosa succede con le spese condominiali ereditate dagli eredi di un condomino moroso. Anche in questo caso, come per il diritto di precedenza del personale dipendente, la responsabilità finisce per ricadere sull’amministratore, chiamato a conoscere norme che vanno ben oltre la contabilità dello stabile.

Fonti

  • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 24 – Diritti di precedenza
  • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 19 – Apposizione del termine e durata massima (atto scritto)

Domande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominio

Dopo quanto tempo matura il diritto di precedenza del portiere?
Il diritto matura quando il lavoratore ha prestato servizio per più di sei mesi complessivi presso lo stesso condominio, anche sommando più contratti a termine successivi.

Come deve comunicare il portiere la volontà di esercitare il diritto di precedenza?
Deve manifestarlo per iscritto in modo chiaro al condominio, di norma entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine.

Per quanto tempo resta valido il diritto di precedenza?
Il diritto di precedenza portiere condominio resta efficace per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine.

Cosa succede se il condominio assume un’altra persona senza rispettare la precedenza?
Il nuovo contratto resta valido, ma il lavoratore escluso può chiedere in sede civile il risarcimento del danno subito per la mancata riassunzione.

Chi risponde in condominio della corretta applicazione del diritto di precedenza?
L’amministratore, in quanto rappresentante del condominio-datore di lavoro, è tenuto a conoscere e rispettare questi obblighi nella gestione del personale dipendente, portieri e custodi compresi.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Indagini sui conti correnti e doppia attività: l’onere della prova resta al contribuente

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le indagini sui conti correnti restano uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per ricostruire il reddito reale dei contribuenti. Un tema tornato di attualità riguarda in particolare chi svolge una doppia attività, ad esempio un lavoro dipendente affiancato da una partita IVA, oppure due attività economiche distinte. In questi casi, quando sul conto corrente compaiono movimenti non giustificati — i versamenti per qualunque contribuente, i prelevamenti solo per i titolari di reddito d’impresa — la regola è chiara: è il contribuente a dover dimostrare che quei movimenti non rappresentano reddito imponibile. Si tratta della cosiddetta inversione dell’onere della prova, disciplinata dall’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e confermata da un orientamento ormai consolidato della Cassazione.

Capire come funziona questo meccanismo è importante non solo per chi ha già ricevuto un questionario o un accertamento, ma anche in ottica preventiva: sapere quali documenti conservare può evitare contestazioni fiscali anche a distanza di anni.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono le indagini finanziarie sui conti correnti
  2. L’onere della prova a carico del contribuente: cosa dice la legge
  3. Doppia attività: quando il conto corrente diventa sospetto
  4. Come tutelarsi: documentazione e buone pratiche
  5. Domande frequenti sulle indagini sui conti correnti

Cosa sono le indagini finanziarie sui conti correnti

Le indagini finanziarie sono verifiche che l’Agenzia delle Entrate può attivare acquisendo dati bancari, postali e finanziari relativi a conti correnti, depositi titoli, carte di credito e altri rapporti. L’accesso a queste informazioni avviene tramite l’Anagrafe dei rapporti finanziari, che raccoglie in automatico i dati trasmessi dagli intermediari, rendendo molto più semplice per il Fisco incrociare i movimenti bancari con i redditi dichiarati.

Quando dall’incrocio emergono versamenti — o, per i titolari di reddito d’impresa, anche prelevamenti — che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può presumere che si tratti di ricavi o compensi non dichiarati. Questa è, in sintesi, la logica della cosiddetta presunzione bancaria: non serve che l’Agenzia dimostri l’origine reddituale di ogni singolo movimento, perché la legge stessa autorizza a considerarlo tale fino a prova contraria.

L’onere della prova a carico del contribuente: cosa dice la legge

L’articolo 32 del DPR 600/1973 stabilisce che i dati e gli elementi acquisiti nei conti correnti possono essere posti a base delle rettifiche fiscali se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione del reddito, oppure che non hanno rilevanza fiscale. In altre parole, spetta al contribuente fornire la prova contraria, spiegando in modo puntuale e documentato la provenienza o la destinazione di ogni movimento contestato.

La Cassazione ha più volte ribadito questo principio, chiarendo che non sono sufficienti dichiarazioni generiche: occorrono riscontri oggettivi, come contratti, ricevute, bonifici tracciabili o altra documentazione idonea a collegare in modo specifico ogni singola operazione bancaria a un fatto non imponibile.

Le differenze tra lavoratori autonomi, imprenditori e dipendenti

Non tutti i contribuenti sono trattati allo stesso modo, ma la linea di confine non passa tra chi ha la partita IVA e chi è dipendente: passa tra titolari di reddito d’impresa e tutti gli altri contribuenti. Per gli imprenditori la presunzione bancaria è più severa e riguarda sia i versamenti sia i prelevamenti non giustificati, che possono essere considerati ricavi non dichiarati se non ne viene provata la diversa natura, ad esempio perché destinati al pagamento di fornitori o collaboratori. Lo ha confermato anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2023, ribadendo la legittimità della presunzione sui prelevamenti per chi svolge attività d’impresa.

Per i lavoratori autonomi e i professionisti, comprese le partite IVA in regime forfettario, e per i lavoratori dipendenti il quadro è invece diverso. Con la sentenza n. 228/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’estensione della presunzione sui prelevamenti ai redditi di lavoro autonomo, perché nei conti dei professionisti entrate e spese personali si mescolano inevitabilmente con quelle dell’attività, rendendo irrazionale presumere che ogni prelievo corrisponda a un compenso in nero. Per questi contribuenti, quindi, i prelevamenti non giustificati non possono essere considerati automaticamente reddito occultato. Resta invece valida per la generalità dei contribuenti, imprenditori compresi, la presunzione sui versamenti non giustificati: se non trovano riscontro nella dichiarazione dei redditi, si presumono reddito imponibile salvo prova contraria, come confermato da diverse pronunce della Cassazione, tra cui l’ordinanza n. 7389/2026.

Doppia attività: quando il conto corrente diventa sospetto

La situazione si complica per chi svolge una doppia attività, per esempio un lavoratore dipendente che ha aperto anche una partita IVA, o chi gestisce due attività economiche parallele. In questi casi conta molto la natura della seconda attività. Se si tratta di una vera e propria attività d’impresa, per esempio un’impresa individuale di commercio o artigianato, e il conto corrente, pur intestato alla persona fisica, risulta riferibile anche a quell’attività, si applica la presunzione più severa: sia i versamenti sia i prelevamenti non giustificati possono essere considerati ricavi non dichiarati.

Diverso è il caso di chi affianca al lavoro dipendente una partita IVA da lavoro autonomo, ad esempio come libero professionista o consulente, anche in regime forfettario. Anche se il conto viene utilizzato in modo promiscuo per incassi professionali, spese personali e stipendio, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 i prelevamenti non giustificati non possono essere presunti compensi in nero. Resta invece valida la presunzione sui versamenti non giustificati, che vanno comunque documentati con cura. La distinzione tra seconda attività d’impresa e seconda attività di lavoro autonomo è quindi decisiva per capire quanto sia ampio il perimetro della presunzione bancaria applicabile.

Un discorso simile vale per chi gestisce redditi da criptovalute o altre attività finanziarie parallele: anche in questi ambiti la tracciabilità dei movimenti è un elemento centrale in caso di controllo, come spiegato nel nostro approfondimento sul quadro RW e la compilazione per le criptovalute.

Come tutelarsi: documentazione e buone pratiche

Di fronte a un possibile controllo, la miglior difesa resta la prevenzione. Conservare nel tempo la documentazione che giustifica movimenti bancari non ricorrenti è essenziale per evitare che, anni dopo, diventi impossibile ricostruirne l’origine. Tra gli elementi utili da mantenere agli atti rientrano:

  • atti di donazione o dichiarazioni liberali tra familiari, anche informali ma datate;
  • contratti di prestito tra privati, meglio se con data certa;
  • documentazione relativa a disinvestimenti finanziari o vendite di beni (auto, immobili, oggetti di valore);
  • ricevute ed estratti conto che colleghino incassi e pagamenti alla specifica attività lavorativa;
  • risposte tempestive e complete a eventuali questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate.

Un altro suggerimento pratico, soprattutto per chi ha una doppia attività, è mantenere separati i conti correnti utilizzati per il lavoro dipendente, per la partita IVA e per la gestione personale. Questa semplice accortezza rende molto più agevole dimostrare, in caso di richiesta da parte del Fisco, la reale natura di ogni movimento e riduce il rischio che l’intero conto venga considerato riferibile all’attività economica.

Va inoltre ricordato che, in caso di accertamento basato su indagini finanziarie, i tempi per fornire la prova contraria sono spesso stretti: la tempestività nella raccolta e nella presentazione della documentazione può fare la differenza tra un accertamento archiviato e uno confermato.

Fonti

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (poteri degli uffici e indagini finanziarie, presunzione su versamenti e prelevamenti) – Normattiva

Domande frequenti sulle indagini sui conti correnti

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Bonus 500 Euro Partite IVA, Domande “In Lavorazione”: Cosa Controlla INPS?

Bonus Partita IVA Under 35

A settembre 2026 migliaia di titolari di partita IVA che hanno presentato domanda per il bonus 500 euro collegato al Decreto Coesione si ritrovano con lo stato della pratica ancora fermo su “in lavorazione”. Una situazione che genera comprensibile preoccupazione, soprattutto perché l’INPS aveva annunciato l’avvio dei pagamenti già nei mesi scorsi. In questo articolo spieghiamo che cosa significa realmente questo stato, quali verifiche sta effettuando l’Istituto e cosa può fare chi si trova con la domanda in lavorazione.

Prima di entrare nel dettaglio dei controlli, è utile ricordare a cosa si riferisce questa misura e chi può richiederla, per poi capire perché tante domande restano sospese prima dell’esito definitivo.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus 500 euro per le partite IVA
  2. Cosa significa “domanda in lavorazione” su INPS
  3. I controlli INPS sulle domande in lavorazione
  4. Tempi indicativi e verifica dello stato della domanda
  5. Cosa fare se la domanda resta bloccata

Cos’è il bonus 500 euro per le partite IVA

Il bonus 500 euro partite IVA nasce nell’ambito del Decreto Coesione (articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), la misura pensata per sostenere l’avvio di nuove attività da parte dei giovani. Il contributo, pari a 500 euro al mese per un massimo di 36 mesi ed esente IRPEF, è destinato a chi ha aperto la partita IVA o avviato un’impresa in un arco temporale definito, trovandosi in stato di disoccupazione al momento dell’avvio e operando in uno dei settori individuati come strategici.

Con un successivo messaggio (messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026), l’INPS ha chiarito che il bonus spetta anche ai liberi professionisti con partita IVA, non solo alle imprese in senso stretto. Per questa platea è stata aperta una finestra straordinaria per la presentazione delle domande tra la fine di gennaio e i primi giorni di marzo 2026. Proprio l’ampliamento della platea e i tempi ristretti spiegano, almeno in parte, il volume elevato di pratiche che l’INPS sta ancora esaminando.

Chi segue anche altre misure di sostegno al reddito può consultare il nostro approfondimento sui pagamenti INPS di ottobre 2026, utile per avere un quadro generale del calendario dell’Istituto.

Cosa significa “domanda in lavorazione” su INPS

Nel linguaggio delle procedure INPS, lo stato “in lavorazione” indica che la domanda è stata acquisita correttamente dal sistema ma non ha ancora concluso l’istruttoria. Non significa automaticamente un problema: molte pratiche restano in questo stato per il tempo fisiologico necessario ai controlli incrociati con le banche dati previdenziali, fiscali e anagrafiche. Solo una parte delle domande in lavorazione, quindi, nasconde effettivamente un’anomalia da risolvere.

Il punto critico, per il bonus 500 euro partite IVA, è che i tempi si sono allungati oltre le attese iniziali. L’INPS aveva infatti indicato l’estate come periodo di avvio dei pagamenti, ma a settembre molte richieste risultano ancora sospese, il che ha spinto l’Istituto a fornire chiarimenti ufficiali sulle cause del rallentamento.

I controlli INPS sulle domande in lavorazione

Con un messaggio dedicato pubblicato a giugno 2026 (messaggio INPS n. 1955 del 10 giugno 2026), l’INPS ha individuato due situazioni principali che tengono le domande in lavorazione più a lungo del previsto. Si tratta di verifiche automatiche che incrociano i dati dichiarati dal richiedente con quanto risulta nelle banche dati previdenziali.

  • Iscrizione a una Cassa previdenziale esterna all’INPS: per i professionisti iscritti a una cassa di categoria (ad esempio ordini professionali con cassa autonoma), l’Istituto deve prima acquisire l’esito del controllo sulla regolarità contributiva, un passaggio che richiede tempo aggiuntivo perché coinvolge un ente terzo.
  • Contributi versati alla Gestione Separata senza iscrizione formale: quando un richiedente ha effettuato versamenti alla Gestione Separata ma dal sistema non risulta regolarmente iscritto a quella gestione, l’INPS deve chiarire la discordanza prima di poter definire la pratica.

Accanto a queste due casistiche specifiche, restano validi i controlli ordinari che l’INPS effettua su qualsiasi prestazione di questo tipo: verifica dei requisiti reddituali dichiarati, controllo dell’effettiva apertura della partita IVA nel periodo previsto, riscontro dello stato di disoccupazione al momento dell’avvio dell’attività ed eventuale incompatibilità con altre misure di sostegno già percepite dallo stesso soggetto. Se la documentazione presentata risulta incompleta o incoerente, l’INPS può richiedere integrazioni documentali, che allungano ulteriormente i tempi di definizione.

Tempi indicativi e verifica dello stato della domanda

Per le prestazioni non pensionistiche gestite dall’INPS, i tempi di istruttoria variano in base alla complessità della pratica e al numero di domande da esaminare in un dato periodo. In via generale, per pratiche che richiedono controlli incrociati con altri enti (come le casse previdenziali esterne) i tempi possono estendersi indicativamente tra i 30 e i 90 giorni, ma si tratta di un ordine di grandezza orientativo: i tempi effettivi dipendono dal singolo caso e dal carico di lavoro degli uffici territoriali.

Chi ha presentato la domanda per il bonus 500 euro può consultare l’esito accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) all’area riservata del sito INPS, nella sezione dedicata all’incentivo del Decreto Coesione. In quella sezione l’Istituto rende visibile lo stato aggiornato della pratica e, in caso di esito negativo, il motivo del rigetto. È consigliabile controllare periodicamente anche il proprio fascicolo previdenziale e la casella di posta elettronica certificata (PEC), poiché eventuali richieste di integrazione documentale vengono comunicate proprio attraverso questi canali.

Va inoltre ricordato che l’INPS, in comunicazioni successive, ha segnalato la chiusura delle lavorazioni relative ad altre mensilità del bonus, con i pagamenti in arrivo sui conti correnti nei giorni successivi. Un segnale che lascia intendere come l’Istituto stia progressivamente smaltendo l’arretrato, pur con tempistiche non uniformi tra le diverse platee di beneficiari.

Cosa fare se la domanda resta bloccata

Quando una domanda in lavorazione per il bonus 500 euro partite IVA supera i tempi indicativi senza alcun aggiornamento, la prima cosa da fare è verificare con attenzione il proprio fascicolo previdenziale online, controllando se siano presenti richieste di documenti integrativi non ancora notate. È utile anche verificare la propria posizione contributiva, in particolare per chi è iscritto a una cassa previdenziale di categoria diversa dall’INPS, poiché come visto è proprio questa la casistica più frequente di rallentamento.

In presenza di dubbi sulla propria posizione contributiva o sull’iscrizione alla Gestione Separata, è possibile richiedere chiarimenti direttamente ai canali di assistenza INPS (contact center o area riservata MyINPS). Chi si occupa anche di altre pratiche legate a controlli INPS può trovare utile il nostro approfondimento sui controlli INPS sull’Assegno Unico, che segue una logica di verifica simile a quella applicata al bonus partite IVA.

Le informazioni riportate in questo articolo sono aggiornate a settembre 2026 e si basano sulle comunicazioni ufficiali dell’INPS disponibili a questa data. Data la complessità della materia e il susseguirsi di aggiornamenti da parte dell’Istituto, si raccomanda di verificare sempre lo stato della propria pratica direttamente sul portale INPS (MyINPS) prima di trarre conclusioni definitive sulla propria posizione.

Fonti

  • Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), art. 21, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Normattiva)
  • Messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026 (domanda dei liberi professionisti dal 31 gennaio al 2 marzo 2026)
  • Messaggio INPS n. 1955 del 10 giugno 2026 (conclusione dell’istruttoria, domande in attesa di regolarità contributiva, riesame)

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Lettere compliance Agenzia Entrate ricavi 2023: fatture e corrispettivi non dichiarati in RF, RG e LM

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha definito, con il provvedimento prot. n. 271072/2026 del 5 ottobre 2026, le regole delle lettere compliance Agenzia Entrate ricavi 2023. Sono comunicazioni rivolte a chi nel 2023 ha emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici senza farli confluire, in tutto o in parte, nel reddito d’impresa indicato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. Le lettere arrivano via PEC e permettono di sistemare l’anomalia con il ravvedimento operoso.

In sintesi

  • Chi riguarda: chi nel 2023 ha emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi senza riportarli (in tutto o in parte) nei quadri RF, RG o LM del Redditi 2024.
  • Come arriva: tramite PEC al domicilio digitale; i dettagli sono nell’area riservata, sezione «L’Agenzia scrive».
  • Come rispondere: anche tramite l’intermediario incaricato; la PEC mittente non accetta risposte.
  • Come regolarizzare: con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), con sanzioni ridotte in base al tempo trascorso.

Indice dei contenuti

  1. Cosa sono le lettere di compliance sui ricavi 2023?
  2. Chi riceve le lettere compliance e come arrivano?
  3. Cosa contiene la comunicazione dell’Agenzia?
  4. Come si può rispondere alla lettera di compliance?
  5. Come si regolarizza con il ravvedimento operoso?
  6. Chi può vedere questi dati e per quanto tempo restano conservati?
  7. Domande frequenti sulle lettere compliance ricavi 2023
  8. Fonti

Cosa sono le lettere di compliance sui ricavi 2023?

Le lettere di compliance sono comunicazioni con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente una possibile anomalia e lo invita a correggerla spontaneamente, prima di eventuali controlli. Non sono un accertamento: servono a promuovere l’adempimento spontaneo, cioè la correzione volontaria di errori o omissioni.

In questo caso l’Agenzia confronta due insiemi di dati. Da una parte ci sono le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai soggetti passivi IVA per il periodo d’imposta 2023. Dall’altra c’è il reddito d’impresa dichiarato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. Se le operazioni non risultano concorrere alla determinazione del reddito, scatta la segnalazione.

I tre quadri corrispondono a regimi diversi. Il quadro RF riguarda le imprese in contabilità ordinaria, il quadro RG quelle in contabilità semplificata, il quadro LM chi applica il regime forfettario (o, in via residuale, il regime di vantaggio dei «minimi»). La base normativa è l’articolo 1, commi 634-636, della legge 190/2014.

Chi riceve le lettere compliance e come arrivano?

Ricevono la comunicazione i contribuenti che nel 2023 hanno emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi telematici senza che queste operazioni abbiano concorso, in tutto o in parte, al reddito d’impresa dichiarato. Il provvedimento non indica il numero dei destinatari.

L’Agenzia invia la lettera tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo di domicilio digitale del contribuente, cioè la PEC comunicata ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del DL 185/2008 e dell’art. 5, comma 1, del DL 179/2012. Per questo è importante controllare con regolarità la propria casella PEC: una comunicazione non letta resta comunque disponibile.

Lettera e informazioni di dettaglio si trovano anche nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione «L’Agenzia scrive», presente sia nel Cassetto fiscale sia nel portale «Fatture e Corrispettivi». Si accede con le modalità previste dalla normativa.

Cosa contiene la comunicazione dell’Agenzia?

Il provvedimento elenca gli elementi che la lettera deve mettere a disposizione del contribuente, per capire da dove nasce la segnalazione:

  • codice fiscale, denominazione oppure cognome e nome;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione dei Redditi trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (modello Redditi 2024);
  • modalità per chiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia;
  • modalità per regolarizzare errori o omissioni e ottenere la riduzione delle sanzioni.

In pratica, la lettera non si limita a contestare: indica anche il canale per replicare. Immagina un negozio che nel 2023 ha trasmesso i corrispettivi di dicembre, ma ha riportato nel quadro RG ricavi più bassi di quelli risultanti dai dati telematici. La comunicazione evidenzia la differenza e lascia al titolare la possibilità di spiegarla oppure di correggerla.

Come si può rispondere alla lettera di compliance?

Il contribuente può chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi che essa non conosce. Può farlo anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (art. 3, comma 3, DPR 322/1998), seguendo le modalità indicate nella comunicazione stessa.

Attenzione a un dettaglio pratico: alla PEC da cui parte la lettera non si può rispondere, perché la casella non è abilitata a ricevere messaggi in entrata. Una risposta inviata a quell’indirizzo andrebbe persa. Vale solo il canale indicato nella lettera.

Come si regolarizza con il ravvedimento operoso?

Chi ha ricevuto la lettera può correggere errori od omissioni con il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024. Il ravvedimento è lo strumento che consente di pagare spontaneamente imposta e sanzioni, beneficiando di una riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione: prima si interviene, meno si paga.

Il provvedimento precisa che la regolarizzazione è possibile anche se la violazione è già stata constatata o se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza. Si ferma però davanti a tre situazioni:

  • notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento;
  • ricezione di comunicazioni di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/1973 e dell’art. 54-bis DPR 633/1972;
  • esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter DPR 600/1973.

Il provvedimento non riporta le percentuali di riduzione: la misura dipende dal momento in cui si regolarizza, secondo la disciplina dell’art. 13.

Chi può vedere questi dati e per quanto tempo restano conservati?

Gli elementi e le informazioni sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. La Guardia di Finanza li tratta in modo autonomo, come titolare di un diverso trattamento. Questo è un motivo in più per non ignorare la comunicazione.

Quanto ai tempi, l’Agenzia conserva i dati delle fatture fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi. I dati delle dichiarazioni sono conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo, salvo termini maggiori per procedimenti giurisdizionali.

Domande frequenti sulle lettere compliance ricavi 2023

La lettera di compliance è un accertamento?

No. È una comunicazione per promuovere l’adempimento spontaneo: segnala una presunta anomalia e offre al contribuente la possibilità di fornire chiarimenti o di regolarizzare.

Dove trovo i dettagli della comunicazione?

Nell’area riservata del sito dell’Agenzia, sezione «L’Agenzia scrive», all’interno del Cassetto fiscale e del portale «Fatture e Corrispettivi».

Posso rispondere direttamente alla PEC ricevuta?

No. La PEC mittente non è abilitata a ricevere messaggi in entrata. Occorre usare le modalità indicate nella comunicazione, anche tramite un intermediario incaricato.

Si può usare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto la lettera?

Sì, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, purché non sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, né ricevute le comunicazioni di irregolarità o gli esiti del controllo formale indicati nel provvedimento.

Fonti

  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 271072/2026 del 5 ottobre 2026: attuazione dell’art. 1, commi 634-636, L. 190/2014, comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (periodo d’imposta 2023)
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (ravvedimento operoso), Normattiva

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-06 18:00:002026-10-06 08:25:47Lettere compliance Agenzia Entrate ricavi 2023: fatture e corrispettivi non dichiarati in RF, RG e LM
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Assicurazione RC Professionale Obbligatoria 2026: Massimali, Cosa Copre e Deducibilità (Forfettario e Ordinario)

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’assicurazione RC professionale obbligatoria è, nel 2026, uno degli adempimenti più fraintesi da chi lavora con partita IVA. Molti professionisti la considerano una spesa facoltativa, una specie di “assicurazione in più” da valutare quando il fatturato cresce. In realtà, per tutti gli iscritti a un albo professionale si tratta di un vero e proprio obbligo di legge, la cui violazione ha conseguenze disciplinari e patrimoniali molto concrete.

RC professionale significa “responsabilità civile professionale”: è la polizza che risarcisce il cliente quando un tuo errore, una dimenticanza o un ritardo gli causano un danno economico. Non copre te, copre il danneggiato, e per questo il legislatore l’ha resa obbligatoria: serve a garantire che chi subisce un danno trovi un patrimonio capiente da cui essere risarcito.

In questa guida completa vediamo chi è obbligato alla assicurazione RC professionale obbligatoria, come si sceglie il massimale, quali clausole fanno la differenza tra una polizza che paga e una che lascia scoperti, e soprattutto qual è il trattamento fiscale del premio: integralmente deducibile nel regime ordinario, ma — attenzione — non deducibile analiticamente nel regime forfettario. È l’equivoco più diffuso e, in fondo all’articolo, lo smontiamo punto per punto.

Indice dei contenuti

  1. Assicurazione RC Professionale Obbligatoria: Cosa Dice la Legge
  2. Chi Ha l’Obbligo di RC Professionale: Casistica per Categoria
  3. Cosa Copre e Cosa Non Copre la Polizza RC Professionale
  4. Massimali RC Professionale: Come Scegliere l’Importo Giusto
  5. Claims Made, Retroattività e Postuma: le 4 Clausole da Controllare
  6. Quanto Costa l’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria
  7. Deducibilità della RC Professionale nel Regime Ordinario
  8. Assicurazione RC Professionale Obbligatoria e Regime Forfettario: il Falso Mito
  9. Cosa Rischi Senza Assicurazione RC Professionale Obbligatoria
  10. RC Professionale e Gestione Fiscale: l’Assistenza del CAF Centro Fiscale di Udine
  11. Domande Frequenti sull’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

Assicurazione RC Professionale Obbligatoria: Cosa Dice la Legge

L’assicurazione RC professionale obbligatoria nasce con l’art. 3, comma 5, lettera e) del DL 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella Legge 148/2011), la norma che ha riformato le professioni regolamentate. Il principio è stato poi dettagliato dal DPR 7 agosto 2012, n. 137, il regolamento sulle professioni ordinistiche, il cui articolo 5 stabilisce che il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

Un dettaglio che sfugge quasi sempre: l’obbligo di legge riguarda i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso (art. 5, comma 1, DPR 137/2012). L’estensione ai danni causati da collaboratori, praticanti e dipendenti dello studio non è invece imposta in via generale dalla norma: dipende dalle clausole della singola polizza e dalle regole del proprio ordinamento professionale. Se hai una segretaria, un collaboratore a partita IVA o un tirocinante, è un’estensione da chiedere espressamente in polizza.

L’obbligo di informativa al cliente

Alla assicurazione RC professionale obbligatoria si affianca un secondo obbligo, spesso dimenticato: quello di informativa. Al momento in cui assumi l’incarico devi comunicare al cliente gli estremi della polizza (compagnia, numero, scadenza) e il relativo massimale. Non è una formalità: l’omessa informativa è di per sé un illecito disciplinare, anche quando la polizza esiste ed è perfettamente in regola.

Nella pratica quotidiana conviene inserire questi dati direttamente nel preventivo scritto o nella lettera di incarico, che per le professioni ordinistiche è comunque richiesta. In questo modo assolvi due obblighi con un solo documento e ti crei una prova scritta in caso di contestazioni.

Professioni non ordinistiche: nessun obbligo di legge

Qui va fatta una distinzione netta, perché in rete si legge di tutto. L’assicurazione RC professionale obbligatoria riguarda le professioni ordinistiche, cioè quelle organizzate in ordini e collegi con albo e esame di Stato. Per le professioni non regolamentate disciplinate dalla Legge 4/2013 (consulenti, formatori, molte figure del digitale, operatori del benessere non sanitari) non esiste alcun obbligo di legge di assicurarsi.

Questo non significa che la polizza sia inutile. Nella prassi la RC professionale viene richiesta su base contrattuale: dalle pubbliche amministrazioni nei bandi, dalle aziende committenti nei contratti quadro, dalle associazioni professionali riconosciute ai sensi della L. 4/2013 come requisito per l’attestazione di qualità. In molti settori, oggi, senza polizza semplicemente non si accede all’incarico: l’obbligo non è di legge, ma è di mercato.

Chi Ha l’Obbligo di RC Professionale: Casistica per Categoria

L’obbligo generale del DPR 137/2012 si declina in modo diverso da categoria a categoria, perché ogni ordinamento professionale e ogni codice deontologico aggiunge le proprie specificità. Vediamo le situazioni più frequenti tra i professionisti che seguiamo, con un’avvertenza: l’iscrizione alla cassa di previdenza dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO che scegli all’apertura della partita IVA.

Architetti e ingegneri

Per architetti (codice ATECO 2025 71.11.09) e ingegneri (71.12.10), entrambi iscritti a Inarcassa, l’obbligo assicurativo è ribadito dai codici deontologici degli Ordini e diventa particolarmente stringente su tre fronti: opere strutturali, direzione lavori e incarichi pubblici. Nei bandi della PA la copertura è spesso un requisito di partecipazione, con massimali minimi imposti e parametrati all’importo dei lavori.

Chi lavora su commesse pubbliche sa bene che la polizza si intreccia con la questione del compenso: se stai valutando la congruità di un incarico affidato da un ente, ti sarà utile la nostra guida su equo compenso nella PA per architetti e geometri. E se sei all’inizio del percorso, trovi il quadro completo di adempimenti, cassa e regime fiscale nella guida su come aprire la partita IVA da ingegnere nel 2026.

Geometri

Il geometra (ATECO 2025 71.12.30, cassa CIPAG) è soggetto al medesimo obbligo, con tre aree di rischio tipiche: le pratiche catastali e tavolari, la direzione lavori e gli incarichi di consulente tecnico. Un errore in una variazione catastale o in un frazionamento può bloccare un rogito e generare richieste di risarcimento anche a distanza di anni, quando l’errore emerge in sede di compravendita.

Chi svolge attività peritale per il Tribunale ha un’esposizione ulteriore, legata alla responsabilità verso le parti del giudizio: ne parliamo in dettaglio nell’approfondimento su geometra CTU e albo dei consulenti del Tribunale. Discorso analogo per gli incarichi di sicurezza in cantiere, dove la responsabilità è anche penale: vedi la guida al coordinatore sicurezza CSP e CSE.

Professionisti sanitari: la RC sanitaria della Legge Gelli-Bianco

Nell’area sanitaria la terminologia cambia e vale la pena chiarirla subito. Non si parla genericamente di “RC professionale” ma di RC sanitaria, una copertura tecnicamente diversa, disciplinata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (la cosiddetta Gelli-Bianco). La differenza non è nominale: la RC sanitaria deve rispondere a requisiti minimi di garanzia stabiliti per decreto, mentre la RC professionale “classica” è lasciata in larga parte alla contrattazione tra professionista e compagnia.

La Legge Gelli-Bianco ha rafforzato l’obbligo assicurativo per tutta l’area sanitaria e, punto cruciale, non riguarda solo le strutture: si applica anche ai liberi professionisti sanitari con partita IVA. Rientrano quindi medici di medicina generale (ATECO 2025 86.21.00), medici specialisti (86.22.02) e odontoiatri (86.23.00) iscritti a ENPAM, infermieri (86.94.01, cassa ENPAPI), fisioterapisti e terapisti occupazionali (86.95.00, che versano invece alla Gestione Separata INPS), oltre a logopedisti, dietisti, podologi e TSRM (86.99.09, anch’essi in Gestione Separata).

Il quadro si è completato con il decreto attuativo DM 232/2023, che ha fissato i requisiti minimi delle polizze e delle “misure analoghe” (le forme di autoassicurazione delle strutture pubbliche). Le compagnie hanno avuto 24 mesi per adeguare i contratti: il termine è scaduto il 16 marzo 2026, quindi dal 2026 tutte le coperture sanitarie devono essere conformi ai nuovi standard. I massimali minimi sono graduati in funzione del rischio dell’attività svolta, con soglie più elevate per le discipline a maggiore complessità (es. area chirurgica) rispetto alle attività non chirurgiche: l’importo esatto per la propria specializzazione va sempre verificato con il proprio Ordine o con la compagnia assicurativa, poiché i valori indicati dal decreto sono soggetti a periodico aggiornamento.

Se stai avviando un’attività sanitaria in libera professione, la polizza è solo uno dei tasselli: trovi il percorso completo nella guida su come aprire uno studio sanitario nel 2026. Un capitolo a parte merita la prestazione a distanza, che pone anche questioni di copertura territoriale della polizza: ne parliamo nell’articolo su come fatturare le visite di telemedicina.

Psicologi e psicoterapeuti

Lo psicologo (ATECO 2025 86.93.00, cassa ENPAP) è un professionista ordinistico e quindi pienamente soggetto all’assicurazione RC professionale obbligatoria. I massimali di mercato per questa categoria sono tipicamente più contenuti rispetto all’area chirurgica, perché il danno risarcibile ha in genere natura diversa, ma l’obbligo non viene meno e l’esposizione non è banale: si pensi alle contestazioni su diagnosi, su relazioni per l’autorità giudiziaria o sulla gestione del segreto professionale e dei dati sanitari.

Attenzione a un punto operativo: molti psicologi lavorano anche in ambito sanitario e sono soggetti agli adempimenti tipici del settore. Se stai organizzando lo studio, è utile la guida su come aprire uno studio di psicologia nel 2026, mentre per la parte di fatturazione trovi tutto nell’approfondimento sulla fatturazione al Sistema TS per fisioterapisti e psicologi, che dal periodo d’imposta 2025 prevede un invio annuale dei dati, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati

Per il dottore commercialista ed esperto contabile (ATECO 2025 69.20.01, cassa CNPADC) l’obbligo assicurativo è previsto dall’ordinamento professionale e ribadito dal codice deontologico. È una delle categorie più esposte in termini di danno patrimoniale puro: un termine perso, un’imposta calcolata male, una comunicazione non trasmessa generano sanzioni e interessi che il cliente può chiedere indietro. Situazione analoga per il consulente del lavoro (69.20.04, cassa ENPACL).

Per gli avvocati (69.10.10, Cassa Forense) l’obbligo è stato introdotto dalla Legge 247/2012, il nuovo ordinamento forense, che ha previsto due coperture distinte: la polizza per la responsabilità civile verso il cliente e quella per gli infortuni di collaboratori, dipendenti e praticanti. Le condizioni essenziali e i massimali minimi sono stati definiti da un successivo decreto ministeriale attuativo, che ha imposto anche garanzie di retroattività e di ultrattività in caso di cessazione dell’attività.

Consulenti, formatori e figure digitali

Chi esercita una professione non ordinistica — consulente aziendale (ATECO 2025 70.20.09), formatore, web designer, content creator (73.11.03) — non ha un obbligo di legge, ma si trova spesso davanti a richieste contrattuali molto precise. Tre casi tipici:

  • Gare e incarichi con la PA: la polizza è frequentemente un requisito di ammissione o una condizione per la stipula del contratto.
  • Grandi committenti privati: i contratti quadro impongono massimali minimi e obbligo di esibire l’attestazione ogni anno.
  • Associazioni professionali ex L. 4/2013: la copertura è spesso condizione per l’attestazione di qualità dei servizi.

In questi casi la polizza smette di essere un costo difensivo e diventa un argomento commerciale: dichiarare massimale e compagnia nel preventivo trasmette solidità e ti mette sullo stesso piano dei concorrenti strutturati.

Cosa Copre e Cosa Non Copre la Polizza RC Professionale

La polizza di assicurazione RC professionale obbligatoria copre il danno patrimoniale che il cliente subisce per un errore professionale: una perdita economica, un mancato guadagno, una sanzione che non avrebbe dovuto pagare. Il termine tecnico è danno patrimoniale puro, cioè un danno che colpisce il portafoglio senza passare da lesioni a persone o cose. Nell’area sanitaria, invece, la copertura si estende tipicamente al danno alla persona, che è la ragione dei massimali più elevati.

Oltre al risarcimento, le polizze ben costruite comprendono la gestione della vertenza: la compagnia si occupa di resistere alla richiesta, nominando legali e periti. È una voce che vale molto, perché nella maggior parte dei casi il costo reale non è il risarcimento ma la difesa. Ecco gli elementi che dovresti sempre verificare come presenti:

  • Estensione a dipendenti, praticanti e collaboratori, come richiede espressamente la normativa.
  • Custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente, inclusa la perdita di dati.
  • Gestione della vertenza e spese legali e peritali, con indicazione del limite.
  • Attività accessorie: incarichi peritali, CTU, formazione, docenze, incarichi in organi di controllo.
  • Copertura cyber o almeno perdita di dati e violazioni della privacy, oggi rilevantissima.

Restano invece sempre escluse alcune fattispecie: i danni causati con dolo, le sanzioni e le multe irrogate personalmente al professionista (una sanzione ha natura punitiva, non risarcitoria), le attività svolte senza i titoli abilitativi richiesti e, di regola, le conseguenze di garanzie di risultato promesse al cliente. Leggere le esclusioni è più importante che confrontare i premi.

Massimali RC Professionale: Come Scegliere l’Importo Giusto

Il massimale è l’importo massimo che la compagnia paga per un sinistro, cioè per una singola richiesta di risarcimento. Sceglierlo “a sensazione” è l’errore più comune: un massimale troppo basso rende la polizza inutile proprio quando serve, uno sproporzionato ti fa pagare un premio che non ha senso. Nella scelta dei massimali RC professionale pesano tre fattori.

  1. Il tuo fatturato: è il primo parametro che usano le compagnie per la tariffazione e un indicatore della dimensione media degli incarichi.
  2. La tipologia di rischio: conta il valore dell’affare che gestisci, non il tuo compenso. Una perizia da 800 euro su un immobile da 400.000 euro espone a un danno potenziale enormemente superiore al compenso.
  3. Le richieste di committenti e PA: bandi e contratti impongono spesso massimali minimi, talvolta parametrati all’importo dei lavori o del servizio.

Un criterio pratico utile: ragiona sul danno massimo ragionevolmente ipotizzabile nel tuo incarico più grande dell’anno, non sulla media. Poi verifica due clausole che possono svuotare il massimale: il limite annuo aggregato (l’importo complessivo per tutti i sinistri dell’anno, che può essere molto inferiore alla somma dei singoli massimali) e la franchigia, cioè la quota di danno che resta a tuo carico.

Nell’area sanitaria il margine di scelta è ridotto, perché i requisiti minimi sono fissati dal DM 232/2023 e graduati per tipologia di attività. Per le altre categorie il massimale è frutto di valutazione, ma va rivisto ogni anno: se il fatturato cresce o cambi tipologia di incarichi, una polizza sottoscritta tre anni fa è quasi sempre sottodimensionata.

Claims Made, Retroattività e Postuma: le 4 Clausole da Controllare

Questa è la sezione più tecnica della guida, ed è quella che ti farà risparmiare più problemi. La responsabilità professionale ha una caratteristica peculiare: l’errore e la richiesta di risarcimento possono essere separati da molti anni. Un vizio in una pratica catastale del 2020 può emergere nel 2026, al momento della vendita. Capire quale polizza risponde in quel momento è decisivo.

Polizza claims made e loss occurrence

La polizza claims made (letteralmente “a richiesta fatta”) copre le richieste di risarcimento che arrivano durante la vigenza del contratto, indipendentemente da quando è stato commesso l’errore — purché rientri nel periodo di retroattività pattuito. È la formula oggi prevalente nella assicurazione RC professionale obbligatoria e per l’area sanitaria è il modello di riferimento.

La loss occurrence (o “act committed”) funziona all’opposto: conta il momento in cui si è verificato il fatto dannoso. Se l’errore è del 2020, risponde la polizza in vigore nel 2020, anche se la richiesta arriva nel 2026. Sulla carta è più protettiva per gli errori passati, ma ha un difetto pratico serio: costringe a conservare e ricostruire tutte le polizze stipulate nel tempo, e se in qualche anno sei stato scoperto quella finestra resta scoperta per sempre.

Retroattività e postuma (ultrattività)

La retroattività estende la copertura ai fatti avvenuti prima della stipula della polizza ma denunciati dopo. Serve in due momenti chiave: quando ti assicuri per la prima volta dopo aver già lavorato per anni, e quando cambi compagnia. In questo secondo caso una retroattività insufficiente crea un “buco” tra le due polizze, perché la vecchia non copre più le richieste nuove e la nuova non copre i fatti vecchi. È l’errore più costoso che si possa fare cambiando assicuratore per risparmiare qualche decina di euro.

La postuma, detta anche ultrattività, è lo specchio della retroattività: copre le richieste che arrivano dopo la cessazione della polizza o dell’attività, per fatti avvenuti quando la polizza era in vigore. È la garanzia indispensabile per chi va in pensione, chiude la partita IVA o passa al lavoro dipendente: senza postuma, dal giorno della chiusura resti esposto con il tuo patrimonio personale per tutti gli anni in cui la responsabilità è ancora contestabile.

In sintesi, le quattro clausole da verificare prima di firmare sono:

  • Formula temporale: claims made o loss occurrence, senza ambiguità nel testo.
  • Anni di retroattività: sufficienti a coprire tutto il periodo in cui hai già esercitato senza copertura.
  • Postuma o ultrattività: prevista, e per quanti anni, in caso di cessazione dell’attività.
  • Continuità nel cambio compagnia: nessuna finestra scoperta tra la vecchia e la nuova polizza.

Quanto Costa l’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

Non esiste un listino dell’assicurazione RC professionale obbligatoria, e chiunque te ne proponga uno sta semplificando troppo. Il premio è costruito su misura e dipende da variabili che cambiano molto il risultato finale: categoria professionale, fatturato, massimale scelto, franchigia, anni di retroattività, eventuale postuma, sinistri pregressi e, non ultimo, la compagnia.

A livello puramente indicativo, il mercato si muove su ordini di grandezza molto distanti tra loro: da poche centinaia di euro l’anno per professioni a basso rischio, fatturati contenuti e massimali modesti, fino a diverse migliaia di euro per l’area chirurgica, per la progettazione strutturale o per incarichi pubblici con massimali multimilionari. Sono range indicativi e variabili in base a compagnia, categoria, massimale e franchigia: non sostituiscono un preventivo.

Due leve di risparmio legittime: le convenzioni degli Ordini e delle Casse, che negoziano condizioni collettive spesso migliori del mercato libero, e la franchigia, che abbassa il premio ma sposta su di te la prima fascia di danno. Un consiglio: non risparmiare sulla retroattività, è la voce che a posteriori si rivela sempre la più preziosa.

Deducibilità della RC Professionale nel Regime Ordinario

Passiamo al lato fiscale, che è il vero motivo per cui vale la pena parlare con un professionista della contabilità e non solo con un assicuratore. Se sei in regime ordinario o in contabilità semplificata, il premio della assicurazione RC professionale obbligatoria è un costo inerente all’attività e come tale è integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 TUIR.

“Deducibile” significa che il costo si sottrae dai compensi incassati prima di calcolare l’imposta. Facciamo un esempio semplice. Immagina che l’ingegner Rossi, in regime ordinario, incassi 60.000 euro di compensi e paghi 900 euro di premio RC professionale: il premio riduce il reddito imponibile da 60.000 a 59.100 euro. Il risparmio d’imposta effettivo dipende dall’aliquota IRPEF marginale applicabile, cioè dallo scaglione più alto raggiunto dal suo reddito, a cui si aggiungono le addizionali regionale e comunale.

La deduzione segue il principio di cassa: rileva l’anno in cui il premio è effettivamente pagato, non quello di competenza della copertura. Se paghi a dicembre 2026 una polizza che copre fino a dicembre 2027, il costo è interamente del 2026. Conserva sempre la quietanza e una prova di pagamento tracciabile: bonifico, carta o addebito diretto.

Perché sul premio assicurativo non c’è IVA

Molti professionisti cercano l’IVA nella quietanza e non la trovano, temendo un errore della compagnia. Non c’è nessun errore: le operazioni di assicurazione sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72. Al posto dell’IVA i contratti assicurativi scontano l’imposta sulle assicurazioni, un tributo diverso, già compreso nel premio che paghi e non recuperabile.

La conseguenza pratica è duplice: non hai IVA da detrarre e il costo che porti in deduzione è l’intero importo pagato, senza scorpori. Chi è in regime ordinario, quindi, deduce il premio “al lordo”, esattamente come lo legge sulla quietanza.

Assicurazione RC Professionale Obbligatoria e Regime Forfettario: il Falso Mito

Arriviamo al punto più importante e più frainteso di tutta la guida. “Sono in forfettario, l’assicurazione me la scarico”: è una frase che sentiamo quasi ogni settimana allo sportello, e purtroppo è sbagliata. Nel regime forfettario il premio della assicurazione RC professionale obbligatoria non è deducibile analiticamente. Vediamo perché, con calma.

Nel forfettario il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi reali dai ricavi. Si calcola applicando ai compensi incassati un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base all’attività svolta (L. 190/2014, art. 1 comma 64). Per i professionisti il coefficiente è del 78%: significa che lo Stato presume forfettariamente che il 22% dei tuoi compensi sia assorbito da costi, senza chiederti di dimostrarli.

Ed è proprio qui il nodo: quel 22% è già la tua deduzione dei costi. Affitto dello studio, software, telefono, corsi di aggiornamento, carburante e, naturalmente, il premio RC professionale sono tutti già forfettizzati nel coefficiente. Portarli anche in deduzione analitica significherebbe dedurli due volte, e la legge non lo consente. Il costo esiste, lo paghi realmente, ma non produce alcun beneficio fiscale diretto.

Un esempio numerico chiarisce tutto. La dottoressa Bianchi, psicologa in forfettario, incassa 40.000 euro di compensi e paga 350 euro di polizza. Il suo reddito imponibile è 40.000 × 78% = 31.200 euro, esattamente lo stesso che avrebbe se non avesse alcuna polizza. Da quel reddito potrà sottrarre soltanto i contributi previdenziali obbligatori versati, e su quanto resta applicherà l’imposta sostitutiva, cioè l’unica imposta del forfettario che prende il posto di IRPEF e addizionali (15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di novità dell’attività).

L’unica deduzione ammessa: i contributi previdenziali obbligatori

Nel forfettario l’unica voce che si sottrae dal reddito calcolato col coefficiente sono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell’anno. Parliamo dei contributi alla cassa di categoria (Inarcassa, CIPAG, ENPAP, ENPAM, ENPAPI, Cassa Forense, CNPADC e le altre) oppure, per i professionisti privi di cassa, di quelli versati alla Gestione Separata INPS, la cui aliquota per il 2026 è pari al 26,07% (ridotta al 24% per chi è già coperto da altra tutela pensionistica obbligatoria).

Due precisazioni che evitano errori frequenti. La prima: la riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari riguarda solo artigiani e commercianti iscritti alle gestioni INPS, e non esiste in Gestione Separata. La seconda: l’iscrizione alla cassa o alla Gestione Separata dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO.

Un’ultima nota sull’obbligo: il fatto che il premio non sia deducibile non ti esonera dall’assicurarti. L’assicurazione RC professionale obbligatoria nasce dall’iscrizione all’albo, non dal regime fiscale scelto. Un architetto forfettario e un architetto in ordinaria hanno lo stesso identico obbligo: cambia solo il trattamento fiscale del costo.

Quando i costi reali rendono conveniente cambiare regime

Da questo meccanismo deriva una valutazione strategica importante. Se i tuoi costi effettivi superano stabilmente il 22% dei compensi — perché hai una polizza con massimali elevati, uno studio in affitto, attrezzature, collaboratori — il forfettario può diventare meno conveniente del regime ordinario, dove ogni costo viene dedotto per il suo valore reale. È un calcolo che va fatto sui numeri veri, non sulla percezione.

Ricordiamo anche i limiti di accesso al regime: 85.000 euro di ricavi o compensi annui (con uscita immediata nello stesso anno se si superano i 100.000 euro) e un limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti nell’anno precedente, soglia confermata per il 2026. Chi gestisce volumi maggiori o lavora in team valuta spesso forme aggregate: ne parliamo nella guida sulla società tra professionisti (STP). E per gli adempimenti documentali quotidiani del regime, incluse le quietanze assicurative, è utile l’approfondimento sulla conservazione sostitutiva delle fatture per i forfettari.

Cosa Rischi Senza Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

Chi rinuncia alla assicurazione RC professionale obbligatoria corre due rischi paralleli, e il secondo è quello che fa davvero paura. Il primo è di natura disciplinare: la mancata stipula della polizza, così come l’omessa informativa al cliente su estremi e massimale, costituisce illecito disciplinare, con procedimento davanti al Consiglio di disciplina dell’Ordine o del Collegio e sanzioni che vanno dall’avvertimento alle misure più gravi.

Il secondo rischio è patrimoniale, e non ha tetto. Il professionista risponde dei danni causati al cliente con tutto il proprio patrimonio, presente e futuro: conti, immobili, quote societarie, stipendi. Senza polizza, una singola causa può travolgere il patrimonio di una famiglia, e ai danni si sommano le spese legali della difesa, che in un giudizio civile pluriennale con perizie raggiungono facilmente importi a cinque cifre.

Si aggiunge un terzo effetto, meno drammatico ma quotidiano: senza polizza si perdono incarichi. Non poter esibire l’attestazione taglia fuori da gare, incarichi pubblici, contratti con grandi committenti e collaborazioni con strutture sanitarie. In molti settori, oggi, la polizza è il primo documento che ti viene chiesto.

RC Professionale e Gestione Fiscale: l’Assistenza del CAF Centro Fiscale di Udine

La assicurazione RC professionale obbligatoria non si sceglie guardando solo il premio: si inserisce in un quadro più ampio che comprende il regime fiscale, la cassa previdenziale, il codice ATECO 2025 e il modo in cui i costi dello studio incidono sul reddito. Sono decisioni che si prendono insieme, perché una scelta sbagliata su un fronte si paga sull’altro per anni.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca quotidianamente professionisti iscritti agli albi e partite IVA non ordinistiche su tutto il percorso: apertura della partita IVA con il codice ATECO corretto, scelta ragionata tra forfettario e ordinario, gestione contabile, adempimenti dichiarativi e valutazione del trattamento fiscale dei costi dello studio, premio assicurativo incluso.

Non ti diciamo quale compagnia scegliere — non è il nostro mestiere — ma ti diciamo con precisione quanto quel costo pesa davvero sul tuo reddito nel regime in cui ti trovi, se conviene cambiare regime alla luce dei costi reali e come organizzare la documentazione per non perdere deduzioni. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con appuntamenti in videochiamata e scambio documentale digitale.

Se vuoi capire quale regime fiscale ti conviene davvero e come impostare correttamente la gestione dello studio, puoi prenotare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato sulla base della tua situazione concreta.

Fonti

  • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, lett. e) – obbligo di assicurazione per i professionisti (Normattiva)
  • DPR 7 agosto 2012, n. 137, art. 5 – Obbligo di assicurazione (Normattiva)
  • Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco) – Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (Normattiva)
  • Decreto MIMIT 15 dicembre 2023, n. 232 – Requisiti minimi delle polizze per strutture sanitarie ed esercenti le professioni sanitarie (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024)
  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 12 – Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni degli avvocati (Normattiva)

Domande Frequenti sull’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

Chi è obbligato alla RC professionale?

Sono obbligati tutti i professionisti iscritti a un albo o collegio: architetti, ingegneri, geometri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, psicologi, medici, odontoiatri, infermieri e le altre professioni sanitarie e tecniche ordinistiche. L’obbligo deriva dall’art. 3 comma 5 lett. e) del DL 138/2011 e dall’art. 5 del DPR 137/2012. Le professioni non regolamentate ex L. 4/2013 non hanno obbligo di legge, ma la polizza è spesso richiesta per contratto da committenti e PA.

Cosa succede se non ho la polizza e un cliente mi fa causa?

Rispondi con il tuo patrimonio personale, senza alcun limite di importo: conti correnti, immobili, redditi futuri. A questo si aggiungono le spese legali e peritali della difesa, che in un contenzioso civile pluriennale sono spesso il costo maggiore. Sul piano professionale si apre inoltre un procedimento disciplinare presso l’Ordine per la mancata stipula della polizza obbligatoria.

Posso dedurre l’assicurazione se sono in regime forfettario?

No. Nel forfettario il reddito si determina applicando ai compensi il coefficiente di redditività (78% per i professionisti), quindi tutti i costi — polizza compresa — sono già forfettizzati e non si deducono una seconda volta. L’unica voce sottraibile dal reddito così calcolato sono i contributi previdenziali obbligatori versati alla cassa di categoria o alla Gestione Separata INPS. Il premio va comunque pagato: l’obbligo assicurativo non dipende dal regime fiscale.

Cos’è la postuma o ultrattività e quando serve?

La postuma (o ultrattività) copre le richieste di risarcimento che arrivano dopo la cessazione della polizza o dell’attività, per fatti avvenuti quando la copertura era in vigore. Serve soprattutto a chi va in pensione, chiude la partita IVA o passa al lavoro dipendente: le contestazioni professionali emergono spesso a distanza di anni e, senza postuma, dal giorno della chiusura resti esposto con il patrimonio personale.

Come scelgo il massimale giusto?

Valuta tre elementi: il tuo fatturato, il valore economico degli affari che gestisci (non il tuo compenso) e gli eventuali massimali minimi imposti da bandi o contratti. Ragiona sul danno massimo ipotizzabile nell’incarico più grande dell’anno e controlla sempre il limite annuo aggregato e la franchigia, che possono ridurre molto la protezione effettiva. Nell’area sanitaria i requisiti minimi sono fissati dal DM 232/2023.

La polizza RC professionale copre anche dipendenti e collaboratori?

Non in automatico. L’obbligo di legge (art. 5, comma 1, DPR 137/2012) riguarda i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente; l’estensione ai danni causati da collaboratori, praticanti e dipendenti dello studio dipende invece dalle clausole della singola polizza. È un punto da verificare espressamente nel testo, perché non tutte le proposte lo prevedono: se hai anche un solo collaboratore, l’estensione è indispensabile.

Se cambio compagnia perdo la copertura sugli errori passati?

Puoi perderla, ed è il rischio più sottovalutato. Con le polizze claims made, quando cambi assicuratore la vecchia polizza non risponde più delle richieste future, mentre la nuova copre i fatti pregressi solo entro il periodo di retroattività pattuito. Se la retroattività della nuova polizza è più breve del periodo già lavorato, si apre una finestra scoperta. Verifica sempre la continuità prima di firmare per risparmiare sul premio.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


L’assicurazione RC professionale obbligatoria è un adempimento che protegge il cliente e, allo stesso tempo, mette in sicurezza il tuo patrimonio. Ma il suo peso reale si misura solo guardando insieme polizza, regime fiscale e previdenza: nel regime ordinario il premio è integralmente deducibile, nel forfettario no, e questa differenza può spostare la convenienza di un intero regime.

Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale della tua attività professionale e per capire come incidono i costi dello studio sul tuo reddito? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia, per l’apertura e la gestione della partita IVA, la scelta tra forfettario e ordinario e la contabilità del tuo studio, con preventivo personalizzato.

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Ottobre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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CAF, SUCCESSIONI

Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida Completa

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

La successione ai figli rappresenta la situazione più frequente e delicata nel diritto successorio italiano. Quando un genitore viene a mancare, è fondamentale conoscere le regole, i diritti dei figli legittimi e naturali, le quote ereditarie e gli adempimenti fiscali da rispettare.

In questa guida analizziamo tutti gli aspetti della successione ai figli nel 2026: quote di eredità, differenze tra successione legittima e testamentaria, calcolo delle imposte, documenti necessari e procedure.



Indice dei contenuti

  1. Diritti Successori dei Figli
  2. Quote Ereditarie 2026
  3. Successione Legittima
  4. Successione Testamentaria
  5. Dichiarazione di Successione
  6. Imposte e Tasse 2026
  7. Documenti Necessari
  8. Il Supporto del CAF
📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Successioni 2026 per una panoramica completa.

Diritti Successori dei Figli

I figli sono eredi legittimari, con diritto per legge a una quota minima di eredità che non può essere ridotta nemmeno con testamento.

Parità tra Tutti i Figli

Dal 2013 non esistono distinzioni tra figli legittimi, naturali e adottivi: tutti hanno pari diritti successori.

Quota di Legittima

  • Figlio unico: minimo 1/2 del patrimonio
  • Due o più figli: minimo 2/3 del patrimonio diviso in parti uguali



Quote Ereditarie 2026

Successione Legittima (senza testamento)

Con coniuge superstite:

  • 1 figlio + coniuge: 1/2 al figlio, 1/2 al coniuge
  • 2+ figli + coniuge: 1/3 coniuge, 2/3 figli in parti uguali

Senza coniuge:

  • 1 figlio: 100% eredità
  • 2+ figli: diviso in parti uguali

Con Testamento

Il defunto può disporre della quota disponibile rispettando la legittima:

  • 1 figlio: legittima 1/2, disponibile 1/2
  • 2+ figli: legittima 2/3 ai figli, disponibile 1/3



Successione Legittima ai Figli

Senza testamento si applica la successione legittima del Codice Civile.

Accettazione dell’Eredità

I figli possono:

  • Accettare pura e semplice: con tutti i diritti e debiti
  • Accettare con beneficio inventario: debiti solo entro valore eredità (obbligatorio per minori)
  • Rinunciare: rinuncia totale all’eredità



Successione Testamentaria

Tipi di Testamento

  • Olografo: scritto, datato e firmato dal testatore
  • Pubblico: redatto da notaio con testimoni
  • Segreto: consegnato sigillato al notaio

Lesione della Legittima

Se il testamento lede la quota di legittima, i figli possono esercitare l’azione di riduzione entro 10 anni.



Dichiarazione di Successione

Entro 12 mesi dal decesso va presentata la dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Documenti da Allegare

  • Certificato di morte
  • Stato di famiglia defunto ed eredi
  • Eventuale testamento (copia autentica)
  • Visure catastali immobili
  • Estratti conti bancari alla data del decesso
  • Titoli, azioni, partecipazioni



Imposte e Tasse 2026

Imposta di Successione

Per i figli:

  • Franchigia: 1.000.000 euro per figlio
  • Aliquota: 4% sulla parte eccedente

Esempio: Eredità 1.500.000 euro a 1 figlio
Imposta: (1.500.000 – 1.000.000) × 4% = 20.000 euro

Imposte Immobiliari

  • Prima casa: imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna
  • Altri immobili: ipotecaria 2% + catastale 1%

Documenti Necessari

Documenti Anagrafici

  • Certificato di morte
  • Stato di famiglia storico defunto
  • Codice fiscale defunto ed eredi
  • Carta identità eredi

Documenti Patrimoniali

  • Visure catastali aggiornate
  • Atti di provenienza immobili
  • Estratti conti bancari
  • Certificazioni titoli e fondi
  • Polizze vita



Il Supporto del CAF Centro Fiscale

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:

  • Raccolta e verifica documentazione
  • Calcolo quote ereditarie e imposte
  • Dichiarazione successione telematica
  • Volture catastali automatiche
  • Successioni con sistema tavolare FVG
  • Consulenza su beneficio inventario

Ti guidiamo in ogni fase garantendo il rispetto dei termini e l’ottimizzazione fiscale.

Fonti

  • Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 537 – Riserva a favore dei figli
  • Codice civile, art. 581 – Concorso del coniuge con i figli nella successione legittima
  • Agenzia delle Entrate, Imposta di successione – Aliquote e franchigie
  • Agenzia delle Entrate, Dichiarazione di successione – Come pagare le imposte
  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 3 – Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per la prima casa ereditata

Domande Frequenti – Successione Figli

Quanto paga un figlio di successione?

Un figlio paga il 4% solo sulla parte eccedente 1.000.000 euro. Sotto tale soglia l’eredità è esente. Si aggiungono imposte ipotecarie e catastali sugli immobili.

I figli devono pagare i debiti del genitore?

Sì con accettazione pura e semplice. Con beneficio inventario rispondono solo entro il valore dei beni ereditati.

Entro quando va presentata la dichiarazione?

Entro 12 mesi dalla data del decesso. Il ritardo comporta sanzioni.

Come si divide l’eredità tra più figli?

Senza testamento in parti uguali. Con testamento rispettando la legittima (2/3 totale da dividere equamente).



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NOTIZIE

Sicurezza sul lavoro, niente rateizzazione delle sanzioni: pagamento entro 30 giorni

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Arriva un chiarimento importante per i datori di lavoro e per tutti i soggetti destinatari di verbali in materia di sicurezza sul lavoro: le sanzioni sicurezza lavoro rateizzazione non sono ammesse. Secondo quanto precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, la somma dovuta per estinguere la contravvenzione va versata in un’unica soluzione, entro il termine perentorio di 30 giorni dall’ammissione al pagamento disposta dall’organo di vigilanza.

La precisazione riguarda in particolare le somme collegate all’adempimento della prescrizione impartita dagli organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, altri organi accertatori) in base al D.Lgs. 81/2008 e alle norme collegate. Non si tratta quindi di una sanzione qualsiasi, ma di un pagamento strettamente legato al meccanismo di estinzione della contravvenzione: se non viene versato per intero e nei tempi previsti, l’agevolazione decade e la procedura prosegue secondo le regole ordinarie.

Indice dei contenuti

  1. Cosa cambia sulle sanzioni sicurezza lavoro: niente rateizzazione
  2. Chi è interessato dalle sanzioni sicurezza lavoro
  3. Perché non è possibile rateizzare le sanzioni sicurezza lavoro
  4. Cosa succede se non si paga entro 30 giorni
  5. Domande frequenti sulle sanzioni sicurezza lavoro e la rateizzazione

Cosa cambia sulle sanzioni sicurezza lavoro: niente rateizzazione

Fino a oggi, in alcuni casi, i datori di lavoro destinatari di un verbale avevano provato a chiedere all’organo di vigilanza la possibilità di dilazionare il pagamento in più rate, magari per far fronte a somme non trascurabili. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha però chiarito che questa strada non è percorribile quando si tratta della somma che consente di estinguere la contravvenzione, cioè di chiudere la posizione senza che il procedimento prosegua sul piano penale.

Il punto centrale è che la possibilità di rateizzazione prevista in via generale dall’articolo 26 della legge 689/1981 per le sanzioni amministrative non può essere automaticamente estesa a queste somme. L’organo di vigilanza, quindi, non ha il potere di autorizzare un piano di pagamento a rate per la sanzione collegata alla prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro: il versamento deve avvenire in un’unica soluzione, per l’intero importo, entro 30 giorni dall’ammissione al pagamento, che l’organo di vigilanza dispone dopo aver verificato l’adempimento della prescrizione.

Va detto che questo non significa che in materia di sanzioni amministrative in generale non esistano mai margini di dilazione: significa che, per lo specifico meccanismo estintivo legato alle violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, il legislatore e la prassi applicativa richiedono il pagamento integrale e tempestivo come condizione stessa del beneficio.

Chi è interessato dalle sanzioni sicurezza lavoro

La platea dei soggetti coinvolti è ampia e comprende tutte le figure che, secondo il D.Lgs. 81/2008, hanno responsabilità in materia di prevenzione e protezione. In caso di ispezione con esito non conforme, il verbale può essere notificato a diverse figure aziendali, tra cui:

  • datori di lavoro, come principali responsabili degli obblighi di sicurezza in azienda;
  • dirigenti, quando hanno poteri organizzativi e gestionali delegati;
  • preposti, per gli aspetti di controllo e vigilanza sull’attività operativa quotidiana;
  • in alcuni casi, anche i lavoratori autonomi e i committenti nei cantieri temporanei o mobili.

Quando l’organo di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL o altro ente accertatore) riscontra una violazione, emette un verbale con una prescrizione da adempiere entro un termine stabilito. Una volta sanata l’irregolarità, al soggetto viene richiesto il pagamento di una somma in denaro: è proprio su questa somma che si applica il divieto di rateizzazione appena chiarito.

Perché non è possibile rateizzare le sanzioni sicurezza lavoro

La ragione di fondo riguarda la natura specifica di questo tipo di pagamento. A differenza di altre sanzioni amministrative, per cui la legge 689/1981 prevede in via generale la possibilità di pagamento in misura ridotta e, in alcuni casi compatibili, forme di dilazione, la somma legata alla prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta una condizione necessaria per l’estinzione della contravvenzione, secondo il meccanismo previsto dalla normativa di settore (in particolare gli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, richiamati dall’articolo 301 del D.Lgs. 81/2008 per le contravvenzioni punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, con l’effetto estintivo disciplinato dall’articolo 24 dello stesso D.Lgs. 758/1994).

In pratica, il beneficio dell’estinzione non è una semplice sanzione da pagare quando si vuole o come si può: è un’opportunità concessa a chi, oltre ad aver eliminato la situazione di pericolo o l’irregolarità contestata, versa per intero e nei tempi previsti quanto dovuto. Se il pagamento avviene in ritardo, solo parzialmente, o tramite un accordo di dilazione non previsto dalla norma, il beneficio dell’estinzione viene meno e il procedimento prosegue secondo le regole ordinarie, con conseguenze più onerose per l’interessato.

È una differenza importante rispetto, ad esempio, ai debiti fiscali iscritti a ruolo, per i quali esistono invece specifiche possibilità di rateizzazione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chi si trova a gestire scadenze fiscali di questo tipo può approfondire il tema della rateizzazione dei debiti fiscali derivanti dal 730, un ambito diverso ma che genera spesso confusione con le sanzioni amministrative.

Cosa succede se non si paga entro 30 giorni

Il termine di 30 giorni per il pagamento in sede amministrativa è considerato perentorio. Questo significa che, se il pagamento non avviene per intero entro questa finestra temporale, il soggetto interessato perde la possibilità di beneficiare dell’estinzione della contravvenzione tramite il meccanismo agevolato. Le conseguenze pratiche possono essere diverse a seconda della fase del procedimento:

  • l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero il mancato adempimento e il procedimento penale prosegue secondo le regole ordinarie;
  • un versamento tardivo o parziale non produce l’effetto estintivo del reato e, secondo le indicazioni dell’Ispettorato, non può essere utilizzato per compensare l’eventuale ammenda applicata in sede penale;
  • restano applicabili, nei casi e nei modi previsti dalla legge, gli strumenti di difesa e gli istituti deflattivi utilizzabili in sede penale, da valutare con l’assistenza di un professionista.

Va sottolineato che chiedere all’ispettore o all’organo di vigilanza di poter frazionare il pagamento in più soluzioni, anche se accettato informalmente, non garantisce il mantenimento del beneficio estintivo oltre il termine dei 30 giorni. Questo rende ancora più rilevante organizzarsi per tempo, non appena si riceve la notifica del verbale, per evitare di trovarsi senza la liquidità necessaria a coprire l’intero importo entro la scadenza.

Per i datori di lavoro e le imprese, il chiarimento sulle sanzioni sicurezza lavoro rateizzazione rappresenta quindi un invito a una gestione più attenta e tempestiva delle contestazioni ricevute in materia di sicurezza, evitando di confidare in soluzioni di pagamento dilazionato che, secondo quanto precisato, non sono applicabili a questa tipologia di somme.

Fonti

  • Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, Esclusione della rateizzazione per il pagamento della somma prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 758/1994 (PDF)
  • Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 – artt. 20, 21 e 24, prescrizione ed estinzione delle contravvenzioni (Normattiva)
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Normattiva)

Domande frequenti sulle sanzioni sicurezza lavoro e la rateizzazione

È possibile chiedere una dilazione all’Ispettorato del Lavoro?

No, secondo il chiarimento fornito, l’organo di vigilanza non ha il potere di autorizzare un pagamento a rate per la somma legata all’estinzione della contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’ammissione al pagamento in sede amministrativa.

Da quando decorrono i 30 giorni per il pagamento?

Il termine di 30 giorni decorre dall’ammissione al pagamento in sede amministrativa, disposta dall’organo di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL o altro ente accertatore) dopo la verifica dell’adempimento della prescrizione. Non va confuso con il termine assegnato nel verbale per regolarizzare la violazione.

Cosa succede se pago solo una parte della sanzione entro 30 giorni?

Il pagamento parziale non consente di beneficiare dell’estinzione della contravvenzione. È necessario versare l’intero importo dovuto entro il termine previsto per mantenere il beneficio.

Chi può ricevere un verbale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro?

Possono essere destinatari del verbale i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e, in alcuni casi, altre figure con responsabilità specifiche previste dal D.Lgs. 81/2008, a seconda del ruolo ricoperto in azienda o in cantiere.

Esiste una differenza rispetto ad altre sanzioni amministrative rateizzabili?

Sì. Diverse sanzioni amministrative, incluse quelle iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, possono prevedere piani di rateizzazione secondo i termini ordinari. La somma collegata all’estinzione della contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro segue invece una disciplina specifica che non ammette dilazioni, proprio per la sua funzione di condizione necessaria al beneficio estintivo.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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NOTIZIE

Incentivi MIMIT compliance digitale: chi può ottenere i contributi fino al 50%

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  1. Cosa prevede il nuovo incentivo MIMIT per la compliance digitale
  2. Chi può accedere ai contributi MIMIT compliance digitale
  3. Come funziona il finanziamento: percentuali e importi in gioco
  4. La procedura in due fasi: domanda europea e domanda nazionale
  5. Le scadenze da rispettare per i contributi MIMIT

Cosa prevede il nuovo incentivo MIMIT per la compliance digitale

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha messo a punto un nuovo strumento agevolativo dedicato alle imprese e agli enti italiani che intendono sviluppare soluzioni digitali per la conformità normativa, la cosiddetta compliance. L’incentivo, disciplinato da un Decreto Direttoriale del 22 settembre 2026, non nasce però come misura autonoma: è collegato a un bando europeo già attivo, gestito dalla Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (DG CONNECT) della Commissione Europea.

Secondo il decreto direttoriale MIMIT del 22 settembre 2026, il meccanismo funziona quindi su due livelli: da un lato la partecipazione al bando comunitario DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE, dall’altro una domanda di incentivo nazionale presentata al MIMIT, riservata ai soggetti italiani che risultano selezionati (o che partecipano) al bando europeo. Si tratta di un modello di cofinanziamento pensato per accompagnare le imprese italiane nella corsa ai fondi comunitari destinati all’innovazione digitale.

Chi può accedere ai contributi MIMIT compliance digitale

I destinatari dell’agevolazione sono i soggetti italiani, imprese ed enti di ricerca, che partecipano al bando europeo DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE nell’ambito del programma Digital Europe Programme. Non si tratta quindi di un incentivo aperto a chiunque voglia digitalizzare la propria attività, ma di una misura selettiva legata a un percorso specifico: prima l’ammissione (o la candidatura) al programma europeo, poi l’accesso al contributo nazionale complementare gestito dal MIMIT.

I progetti finanziabili riguardano attività di ricerca e innovazione orientate allo sviluppo di soluzioni digitali capaci di supportare la conformità normativa delle imprese, sfruttando le potenzialità dei dati e dell’intelligenza artificiale. In pratica, l’obiettivo del bando è favorire la nascita di strumenti tecnologici che aiutino le aziende a rispettare in modo più efficiente obblighi normativi sempre più complessi, dalla protezione dei dati alla sicurezza informatica, fino agli adempimenti settoriali.

Come funziona il finanziamento: percentuali e importi in gioco

Il punto che ha attirato maggiore attenzione tra gli operatori riguarda la misura del sostegno economico. Secondo il decreto direttoriale del 22 settembre 2026, il contributo nazionale MIMIT può coprire fino al 50% dei costi ammissibili del progetto, un livello di cofinanziamento significativo se paragonato ad altre misure agevolative rivolte alle imprese attive nel 2026.

Il MIMIT ha stanziato per questa misura un budget nazionale complessivo pari a un milione di euro, una dotazione che, come spesso accade per gli incentivi legati a bandi europei, viene distribuita in coerenza con l’esito della selezione comunitaria. Le voci di spesa ammissibili sono invece quelle individuate dall’articolo 12, comma 1, del DM 16 dicembre 2022 richiamato dal decreto direttoriale, che fissa in 36 mesi la durata massima del progetto e subordina la concessione al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

La procedura in due fasi: domanda europea e domanda nazionale

Per accedere ai contributi MIMIT compliance digitale, le imprese interessate devono seguire un iter articolato in due passaggi distinti e sequenziali.

  • Presentare la proposta progettuale alla Commissione Europea attraverso il portale Funding & Tenders, nell’ambito del bando DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE.
  • Successivamente, inoltrare una domanda distinta al MIMIT per richiedere l’incentivo nazionale complementare, che si affianca (senza sostituirlo) al finanziamento europeo.

Non si tratta dunque di un click day né di un bando a sportello nel senso tradizionale, ma di un percorso amministrativo a doppio binario: prima l’interlocuzione con Bruxelles, poi quella con il Ministero italiano. Questo approccio è coerente con altre misure di raccordo tra fondi europei e cofinanziamenti nazionali già sperimentate dal MIMIT negli ultimi anni, e riflette la volontà di non disperdere le opportunità offerte dai programmi comunitari di ricerca e innovazione.

Le scadenze da rispettare per i contributi MIMIT

Le tempistiche indicate nel decreto sono strette e vincolanti per entrambe le fasi della procedura. La proposta al bando europeo doveva essere trasmessa entro il 1° ottobre 2026, alle ore 17:00, attraverso il portale ufficiale della Commissione Europea: questo termine è ormai scaduto. La domanda di incentivo nazionale al MIMIT, riservata a chi ha presentato la proposta europea, ha invece termine il 30 ottobre 2026, alle ore 17:00.

Il rispetto di queste finestre temporali è determinante: senza la partecipazione (o l’ammissione) al bando europeo entro la prima scadenza, la domanda di contributo nazionale perde infatti il proprio presupposto. Chi ha presentato la proposta europea deve quindi preparare per tempo la domanda nazionale e la documentazione richiesta, da inviare in via telematica tramite PEC con firma digitale, come prevede il decreto.

Il tema si inserisce in un anno particolarmente ricco di misure di sostegno alle imprese: nel corso del 2026 sono stati infatti attivati diversi incentivi e bonus dedicati alle aziende, segno di un’attenzione crescente verso la digitalizzazione e la sostenibilità dei processi produttivi, temi destinati a restare centrali anche nella prossima manovra di bilancio.

Fonti

  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Decreto direttoriale 22 settembre 2026 – Soluzioni digitali a supporto della conformità normativa, presentazione domande (call DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE)
  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pagina ufficiale dell’incentivo «Soluzioni digitali per la compliance normativa attraverso l’utilizzo dei dati»

Domande Frequenti sugli Incentivi MIMIT Compliance Digitale

Chi può richiedere gli incentivi MIMIT compliance digitale?

Possono accedervi i soggetti italiani, imprese ed enti di ricerca, che partecipano al bando europeo DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE promosso dalla Commissione Europea. Il contributo nazionale MIMIT è infatti complementare e legato alla partecipazione a quel bando comunitario.

Qual è la percentuale di contributo prevista dal MIMIT?

Secondo il decreto direttoriale MIMIT del 22 settembre 2026, il contributo nazionale può coprire fino al 50% dei costi ammissibili del progetto, nell’ambito di un budget complessivo stanziato dal MIMIT pari a un milione di euro.

Quali progetti sono finanziabili con questo incentivo?

Sono ammissibili i progetti di ricerca e innovazione orientati allo sviluppo di soluzioni digitali che, sfruttando dati e intelligenza artificiale, supportano le imprese nella conformità normativa.

Come si presenta la domanda per i contributi MIMIT compliance digitale?

La procedura prevede due fasi: prima l’invio della proposta progettuale alla Commissione Europea tramite il portale Funding & Tenders, poi la presentazione di una domanda distinta di incentivo nazionale al MIMIT.

Quali sono le scadenze per partecipare al bando MIMIT compliance digitale?

La proposta al bando europeo andava presentata entro il 1° ottobre 2026 alle ore 17:00 (termine scaduto), mentre la domanda di incentivo nazionale al MIMIT, riservata a chi ha presentato la proposta europea, scade il 30 ottobre 2026 alle ore 17:00.

Il contributo MIMIT si può ottenere senza partecipare al bando europeo?

No. L’incentivo nazionale è strutturato come misura complementare al bando europeo DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE: senza la partecipazione a quel bando la domanda nazionale non ha presupposto.

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