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POS e registratore telematico: sanzioni, tolleranza del 5% e ravvedimento

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le sanzioni per POS e registratore telematico non scattano se il numero dei pagamenti elettronici accettati e quello delle operazioni registrate differisce al massimo del 5%: lo prevede il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026. La tolleranza però non riguarda il mancato abbinamento tra POS e registratore, che resta punito con una sanzione da 1.000 a 4.000 euro. In quel caso si può intervenire con il ravvedimento operoso.

In sintesi

  • La tolleranza del 5% è prevista dall’art. 33 del D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026.
  • Si misura sul numero delle operazioni, non sul loro importo in euro.
  • Il mancato collegamento POS-registratore è sanzionato da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997).
  • La tolleranza non cancella questa sanzione, che si può ridurre con il ravvedimento.
  • L’obbligo di abbinamento vale per le operazioni dal 1° gennaio 2026.

Indice dei contenuti

  1. Cosa prevede la tolleranza del 5% su POS e registratore telematico?
  2. Su cosa si calcola il 5% di tolleranza e su cosa no?
  3. Quali sono le sanzioni per il mancato abbinamento tra POS e registratore telematico?
  4. Come funziona il ravvedimento per l’abbinamento POS-registratore fatto in ritardo?
  5. Cosa devono verificare oggi gli esercenti con POS e registratore telematico?
  6. Domande frequenti su POS, registratore telematico e sanzioni
  7. Fonti

Cosa prevede la tolleranza del 5% su POS e registratore telematico?

Dal 1° gennaio 2026 chi vende al pubblico deve collegare il POS al registratore telematico, in attuazione dell’art. 1, commi 74-77, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Il registratore telematico è il dispositivo che memorizza gli incassi e li trasmette ogni giorno all’Agenzia delle Entrate. Con il collegamento, trasmette anche i dati dei pagamenti elettronici.

Con l’art. 33 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 è stata introdotta una soglia di tolleranza del 5%. Le sanzioni per la mancata memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici non si applicano se tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate, e il numero dei pagamenti elettronici accettati la discrepanza non supera il 5 per cento.

La modifica interviene sull’art. 11, comma 2-quinquies, e sull’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997. Interviene anche sugli articoli corrispondenti del testo unico sanzioni (D.Lgs. 173/2024, che si applica dal 1° gennaio 2027): art. 36, comma 6, e art. 37, comma 3.

Su cosa si calcola il 5% di tolleranza e su cosa no?

Il testo di legge parla di discrepanza tra il numero delle operazioni registrate e il numero dei pagamenti elettronici accettati. Non si calcola quindi sul valore in euro degli incassi, ma sul conteggio delle operazioni.

Un esempio. Un bar accetta 200 pagamenti con carta in un periodo e il registratore ne memorizza 192: la differenza è di 8 operazioni, pari al 4%, quindi entro la soglia. Se i pagamenti registrati fossero 185, la differenza (15 operazioni, 7,5%) supererebbe il 5% e le sanzioni tornerebbero applicabili. L’esempio è puramente illustrativo e la legge non indica il periodo su cui effettuare il confronto.

La tolleranza, inoltre, riguarda soltanto la memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici. Non incide sull’obbligo di abbinare ogni POS a un registratore. Chi vuole scegliere lo strumento di incasso può approfondire nella guida al miglior POS 2026 per piccoli esercenti.

Quali sono le sanzioni per il mancato abbinamento tra POS e registratore telematico?

L’art. 1, comma 75, della L. 207/2024, con effetto dal 1° gennaio 2026 (comma 77), ha esteso al mancato collegamento tra lo strumento di pagamento elettronico e il registratore telematico la sanzione dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, che va da 1.000 a 4.000 euro. Il decreto 148/2026 modifica altri commi e non tocca questo comma 5: la soglia del 5% non attenua quindi la sanzione per l’abbinamento omesso.

Il collegamento non è fisico. Si tratta di un abbinamento logico tra i dati identificativi del POS e quelli del registratore, effettuato nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi», anche tramite un intermediario. Le modalità sono fissate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025. Per gli strumenti già in uso a gennaio 2026 il termine era il 20 aprile 2026.

Resta in vigore anche la sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, con tetto di 1.000 euro per trimestre, prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, per i dati dei corrispettivi omessi, tardivi o errati quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’imposta.

Come funziona il ravvedimento per l’abbinamento POS-registratore fatto in ritardo?

Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente una violazione prima che sia contestata, pagando una sanzione ridotta. Lo disciplina l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. In generale la riduzione è tanto maggiore quanto più rapido è l’intervento.

Per l’abbinamento tardivo, la regolarizzazione consiste nel comunicare il collegamento mancante e nel versare la sanzione ridotta, se ne ricorrono le condizioni, cioè se la violazione non è già stata constatata o contestata. La percentuale esatta dipende dalla data della regolarizzazione e va verificata caso per caso con un professionista.

Cosa devono verificare oggi gli esercenti con POS e registratore telematico?

Conviene controllare tre aspetti: che ogni POS in uso, fisico o virtuale, risulti abbinato a un registratore; che ogni nuovo POS sia collegato nei termini indicati dall’Agenzia; che il numero dei pagamenti elettronici resti allineato a quello delle operazioni registrate. Chi vende online e emette documenti elettronici può vedere anche la guida sulla fattura elettronica per l’e-commerce nel 2026.

Domande frequenti su POS, registratore telematico e sanzioni

La tolleranza del 5% vale anche se non ho abbinato il POS?

No. La soglia riguarda solo lo scostamento tra numero di pagamenti e operazioni registrate. Il mancato abbinamento resta punito con la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

Il 5% si calcola sull’importo degli incassi?

No. Si confronta il numero delle operazioni registrate con il numero dei pagamenti elettronici accettati, non il valore in euro.

Da quando vale la tolleranza?

Il D.Lgs. 148/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, è in vigore dal 12 agosto 2026. Non è stata verificata una disciplina transitoria specifica per i periodi precedenti.

Si può usare il ravvedimento per l’abbinamento tardivo?

Sì, se la violazione non è ancora stata constatata o contestata: si comunica il collegamento e si versa la sanzione ridotta secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Fonti

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 33, GU n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, commi 74-77.
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025.
  • Agenzia delle Entrate, area tematica Collegamento POS-RT (guida operativa e FAQ).
  • Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 5 marzo 2026 sull’avvio del servizio di collegamento.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11, commi 2-quinquies e 5, e art. 12; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13; D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2, comma 3.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 10, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-10 11:00:002026-10-06 08:38:20POS e registratore telematico: sanzioni, tolleranza del 5% e ravvedimento
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Pagamento NASpI ottobre 2026: quando arriva l’accredito e come verificarlo

NASPI 2025

Il pagamento NASpI ottobre 2026 non ha una data unica nazionale: l’accredito dipende dalla singola pratica e dalla data in cui l’INPS dispone il bonifico. Alla data del 9 ottobre 2026 non risulta un comunicato INPS che fissi un giorno comune per tutti i beneficiari della NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione. Per sapere quando arriva il tuo accredito devi controllare la tua posizione personale.

Il 10 ottobre 2026, giorno in cui molti si aspettano il bonifico, cade di sabato. È una ragione in più per non dare per scontata una data precisa e per verificare lo stato del pagamento nel proprio fascicolo.

In sintesi

  • Per il pagamento NASpI di ottobre 2026 non c’è una data unica nazionale comunicata dall’INPS.
  • La data dipende da decorrenza, lavorazione della domanda ed eventuali sospensioni o comunicazioni di reddito.
  • Lo stato si controlla nel Fascicolo previdenziale del cittadino (MyINPS), con SPID, CIE o CNS.
  • Se il bonifico tarda, verifica IBAN, stato della domanda e comunicazioni INPS prima di segnalare il problema.
  • Il vecchio requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo non è più vigente dal 2022.

Indice dei contenuti

  1. Quando arriva il pagamento NASpI di ottobre 2026?
  2. L’INPS ha comunicato anticipi o ritardi per ottobre 2026?
  3. Come verificare il pagamento NASpI nel Fascicolo previdenziale?
  4. Cosa fare se la NASpI di ottobre non arriva?
  5. Quali sono i requisiti NASpI ancora vigenti?
  6. Quali sono le domande frequenti sul pagamento NASpI di ottobre 2026?
  7. Fonti

Quando arriva il pagamento NASpI di ottobre 2026?

La risposta onesta è che dipende da te. L’INPS eroga la NASpI con pagamenti mensili posticipati, cioè relativi al mese già trascorso. Il giorno esatto in cui il bonifico viene disposto non è uguale per tutti: pesano la data di decorrenza della prestazione, il momento in cui la domanda è stata lavorata, eventuali sospensioni e la presenza di comunicazioni sul reddito.

Le date che circolano online variano da fonte a fonte e restano stime: nessuna norma o comunicato INPS garantisce un giorno fisso di accredito. Per questo ti consigliamo di non fissare scadenze personali (affitto, rate, bollette) su una data “presunta”. Il quadro generale delle uscite del mese è nel nostro calendario dei pagamenti INPS di ottobre 2026, dove trovi anche pensioni e Assegno Unico.

Chi riceve il primo pagamento deve mettere in conto tempi più lunghi: l’INPS deve prima completare l’istruttoria della domanda e calcolare l’importo. Anche il mese precedente può offrire un riferimento utile: puoi rileggere come sono andate le cose nel calendario dei pagamenti INPS di settembre 2026.

L’INPS ha comunicato anticipi o ritardi per ottobre 2026?

Al 9 ottobre 2026 non abbiamo trovato, tra le fonti istituzionali consultate, un comunicato INPS che annunci anticipi o ritardi generalizzati sul pagamento della NASpI di ottobre. Se l’Istituto dovesse pubblicare avvisi specifici, compariranno nella sezione “INPS comunica” del sito inps.it. Finché non c’è un avviso ufficiale, qualunque “data certa” riportata online va considerata una stima.

La scheda informativa dell’INPS dedicata alla prestazione descrive le regole di erogazione, ma non fissa un giorno di accredito uguale per tutti. È un dato che conviene tenere a mente quando leggi calendari e tabelle: servono a orientarsi, non a sostituire il controllo sulla propria posizione.

Come verificare il pagamento NASpI nel Fascicolo previdenziale?

Il modo più affidabile per controllare il pagamento NASpI è consultare il Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS (area MyINPS), oppure l’app INPS Mobile. L’accesso richiede un’identità digitale: SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

Nella sezione dedicata alla prestazione, di norma, puoi trovare:

  • l’esito della domanda e la sua data di presentazione;
  • lo stato dei pagamenti e l’eventuale data di disposizione del bonifico;
  • l’importo mensile e la durata della prestazione;
  • eventuali trattenute e le comunicazioni dell’INPS.

Ricorda che la “data di disposizione” è il giorno in cui l’INPS dà l’ordine di pagare. L’accredito sul conto può comparire con qualche giorno di scarto, a seconda della banca o dell’ufficio postale. Se il pagamento risulta disposto, in genere basta attendere.

Cosa fare se la NASpI di ottobre non arriva?

Prima di allarmarti, procedi per ordine. Se la NASpI non arriva nei tempi che ti aspettavi, ci sono alcune cause frequenti da escludere, perché la maggior parte dei ritardi dipende da un dettaglio della pratica e non da un blocco generale.

  1. Stato del pagamento: controlla se nel fascicolo il bonifico risulta già disposto o ancora in lavorazione.
  2. IBAN: verifica che quello comunicato all’INPS sia corretto, attivo e intestato (o cointestato) a te.
  3. Sospensioni o anomalie: una nuova assunzione, anche breve, può sospendere la prestazione d’ufficio.
  4. Comunicazioni di reddito: chi svolge attività autonoma o occasionale deve inviare il modello NASpI-Com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, anche se il reddito previsto è pari a zero; l’omissione può comportare la decadenza.
  5. Messaggi dell’INPS: leggi eventuali richieste di documenti o integrazioni nel fascicolo.

Se, dopo questi controlli, il pagamento risulta fermo senza una ragione chiara, il passo successivo è una segnalazione formale all’INPS tramite i canali ufficiali dell’Istituto, indicando i dati della domanda e le verifiche già svolte.

Quali sono i requisiti NASpI ancora vigenti?

Capita spesso di leggere requisiti ormai superati. Oggi per la NASpI serve la disoccupazione involontaria e almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’evento. Il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti non si applica più agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022 (art. 3, comma 1-bis, D.Lgs. 22/2015, introdotto dalla L. 234/2021).

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per un approfondimento su durata e calcolo puoi leggere la nostra guida alla NASpI 2026.

Quali sono le domande frequenti sul pagamento NASpI di ottobre 2026?

Esiste una data ufficiale per il pagamento NASpI di ottobre 2026?

No. Al 9 ottobre 2026 non risulta una data unica nazionale comunicata dall’INPS. La data dipende dalla singola pratica e va controllata nel Fascicolo previdenziale.

Il 10 ottobre 2026 arriva la NASpI?

Non è garantito. Il 10 ottobre 2026 è un sabato e l’accredito può comparire prima o dopo, in base alla disposizione del bonifico e ai tempi della banca.

Il primo pagamento della NASpI arriva con le stesse tempistiche?

Di solito no. Il primo pagamento richiede che l’INPS concluda l’istruttoria della domanda, quindi i tempi possono essere più lunghi rispetto ai pagamenti successivi.

Quanto dura la NASpI?

La durata massima è di 24 mesi e corrisponde alla metà delle settimane contribuite nei quattro anni precedenti. L’importo si riduce del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione, oppure dell’ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda (art. 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015).

Fonti

  • INPS, scheda di servizio “NASpI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego”, consultata il 9 ottobre 2026: inps.it
  • D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 3, comma 1-bis (introdotto dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234): requisiti di accesso alla NASpI
  • INPS, Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026: massimale e soglie NASpI 2026: inps.it

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 10, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Pensione autonomi con contributi in ritardo: la decorrenza può cambiare

Pensione 2026 INPS

La decorrenza della pensione degli autonomi può cambiare, ma solo in un caso preciso: quando i contributi in ritardo erano indispensabili per raggiungere il requisito e vengono versati dopo la domanda. In questa ipotesi, per le pensioni anticipate e per i trattamenti di invalidità, la pensione parte dal primo giorno del mese successivo al versamento. Lo chiarisce l’INPS con il messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, che torna sulla circolare n. 110 del 7 ottobre 2022.

In altre parole, se manca un pezzo di contribuzione e lo si sana solo dopo aver presentato domanda, l’assegno non si recupera dalla data originaria. Se invece il requisito era già completo, la pensione degli autonomi mantiene la decorrenza iniziale e cambia soltanto l’importo.

In sintesi

  • Lo slittamento riguarda pensioni anticipate e pensioni di invalidità degli autonomi.
  • Scatta se i contributi omessi sono determinanti per il diritto e sono versati dopo la domanda.
  • La nuova decorrenza è il primo giorno del mese successivo al versamento.
  • Nessuno slittamento se il requisito era già maturato: cambia solo l’importo.
  • Dopo il rigetto basta l’istanza di riesame, senza nuova domanda (salvo regolarizzazione oltre i termini di decadenza).

Indice dei contenuti

  1. Quando slitta la decorrenza della pensione degli autonomi?
  2. A chi si applica il messaggio INPS n. 3113/2026?
  3. Quando la decorrenza della pensione non cambia?
  4. Cosa succede se i contributi arretrati sono rateizzati?
  5. Come si ottiene la pensione dopo la regolarizzazione dei contributi?
  6. Domande frequenti sulla pensione degli autonomi con contributi in ritardo
  7. Fonti

Quando slitta la decorrenza della pensione degli autonomi?

La decorrenza è la data da cui spetta la pensione. Il messaggio INPS n. 3113 del 2 ottobre 2026 ricorda la regola fissata dalla circolare n. 110/2022: se un lavoratore autonomo chiede la pensione anticipata o un trattamento di invalidità e, alla data della domanda, non ha il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive di periodi precedenti, la pensione non può partire dalla data ordinaria.

Se i periodi mancanti vengono regolarizzati dopo la domanda, ma entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello del versamento. Per l’INPS è irrilevante che sia già arrivato un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale: conta che i contributi risultassero non versati alle scadenze previste.

Esempio ipotetico. Marco, artigiano, presenta domanda di pensione anticipata ma gli mancano alcuni contributi arretrati determinanti. Li versa il 20 novembre 2026: la pensione decorre dal 1° dicembre 2026, non da una data precedente.

A chi si applica il messaggio INPS n. 3113/2026?

Le indicazioni valgono per tutti i lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali. Riguardano inoltre gli iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335), come i professionisti con partita IVA senza cassa propria.

Prima di presentare domanda è utile controllare la propria posizione: per capire se risultano periodi scoperti si può partire dall’estratto contributivo INPS. Anche i contributi non pagati alle scadenze possono avere conseguenze economiche, come spiegato nell’approfondimento su contributi INPS, rateazioni e sanzioni.

Quando la decorrenza della pensione non cambia?

Il messaggio elenca i casi in cui non c’è slittamento. Il primo è quello dei contributi non determinanti: se alla domanda il requisito minimo era già perfezionato, la regolarizzazione successiva incide solo sulla misura della pensione. Il maggiore importo decorre dalla data originaria, nel rispetto dei termini di prescrizione.

Il secondo caso è la contribuzione corrente: se il requisito manca solo perché il versamento utile ha scadenza successiva alla domanda, la domanda non viene respinta ma tenuta in evidenza. Pagando entro la scadenza di legge, la decorrenza non slitta. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri vale la non frazionabilità del contributo annuo: i contributi dell’anno si valorizzano solo dopo il pagamento di tutte e quattro le rate.

Seguono altri casi in cui la regola non si applica:

  • contributi a saldo non ancora verificabili, perché i redditi dell’anno di liquidazione non sono noti: la pensione può essere liquidata in via provvisoria;
  • supplementi di pensione: la domanda non viene respinta e, sanate le omissioni, si può chiedere la ricostituzione dal momento originario;
  • sanzioni civili da ritardi passati: se la sorte capitale è integra, i soli debiti per sanzioni non impediscono la liquidazione.

Se la liquidazione provvisoria fa emergere un saldo contributivo necessario al diritto, l’INPS invia una comunicazione con l’importo da versare in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica. Senza pagamento, la pensione provvisoria viene annullata dalla decorrenza originaria e le somme erogate vanno restituite, anche a rate.

Cosa succede se i contributi arretrati sono rateizzati?

Anche la rateizzazione, sia amministrativa sia tramite l’Agente della riscossione, rientra nella regola. Se le rate determinanti per il requisito si completano dopo la domanda, la domanda viene respinta perché il requisito non è perfezionato. Su istanza di riesame, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento che consente l’accredito dei contributi necessari.

Se invece l’interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti già al momento della domanda, la domanda non va respinta. È una differenza importante, perché evita di perdere mesi di pensione. Un confronto con le regole per chi ha carriere lunghe nel lavoro autonomo si trova nella guida su pensione usuranti, quota 97,6 e contributi da autonomo.

Come si ottiene la pensione dopo la regolarizzazione dei contributi?

Dopo il versamento dei contributi determinanti, chi aveva ricevuto il rigetto per mancanza di requisito presenta un’istanza di riesame. Basta anche se è inoltrata dopo la regolarizzazione: la pensione è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento. Non serve una nuova domanda e non è necessario il ricorso amministrativo; se presentato, l’INPS liquida comunque la pensione con la stessa decorrenza e chiude il ricorso in autotutela.

Cambia lo scenario se la regolarizzazione avviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria: serve una nuova domanda e la decorrenza è ancorata a questa. Per data di regolarizzazione si intende il giorno in cui è stato effettuato il versamento determinante, verificabile dall’INPS tramite F24 o pagamenti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il messaggio disciplina anche i casi di decesso. Se l’autonomo muore senza aver regolarizzato i contributi pregressi, il suo diritto non si perfeziona più, ma i superstiti, se i contributi non sono prescritti, possono versarli per ottenere la pensione indiretta con la decorrenza prevista dalla disciplina generale.

Domande frequenti sulla pensione degli autonomi con contributi in ritardo

Pagare i contributi in ritardo fa sempre slittare la pensione?

No. Lo slittamento riguarda solo i contributi indispensabili per raggiungere il requisito di pensione anticipata o di invalidità. Se il requisito era già maturato, cambia soltanto l’importo.

Ricevere una cartella esattoriale cambia la regola?

No. Per l’INPS è irrilevante che siano arrivati avviso bonario, avviso di addebito o cartella: conta che i contributi risultassero non versati alle scadenze alla data della domanda.

Le sanzioni civili ancora da pagare bloccano la pensione?

No, purché la quota di contributi (sorte capitale) sia stata versata per intero. I debiti per sole sanzioni non impediscono l’accredito dei contributi e la liquidazione, ferma restando l’azione di recupero.

Dopo il rigetto devo presentare una nuova domanda?

Di regola no: basta l’istanza di riesame. La nuova domanda serve solo se la regolarizzazione avviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, e in tal caso la pensione decorre dalla nuova istanza.

Fonti

  • INPS, Messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, «Circolare n. 110 del 7 ottobre 2022 in materia di decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Chiarimenti operativi» (Direzione Centrale Pensioni e Direzione Centrale Entrate), notizia di presentazione: inps.it
  • INPS, Circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, richiamata dal messaggio.
  • INPS, Messaggio n. 18904 del 19 novembre 2012, richiamato dal messaggio per la liquidazione provvisoria.
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (Gestione separata).

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 10, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Cerchi delle alternative Fatture in Cloud perché al rinnovo il prezzo è salito? Non sei il solo. Molti forfettari e liberi professionisti hanno attivato Fatture in Cloud con l’offerta del primo anno a 48 € + IVA e, al momento del rinnovo, si sono trovati davanti a un canone di 96 € + IVA. In pratica il costo è raddoppiato, per un piano che comprende 100 documenti l’anno.

Per chi lavora in ambito sanitario il conto è ancora più alto. Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati a cui medici, psicologi, fisioterapisti e le altre figure sanitarie comunicano le spese dei pazienti, che poi finiscono nel 730 precompilato. Su Fatture in Cloud questa funzione è disponibile solo dal piano Premium, che costa 252 € + IVA l’anno.

In questa guida mettiamo a confronto le principali alternative Fatture in Cloud per il 2026: Fatturazione Italia, Aruba, Fattura24, Software Semplice e FatturaElettronica APP. I prezzi dei concorrenti sono stati verificati il 26 settembre 2026 e, salvo dove indicato, sono IVA esclusa. Ti spieghiamo anche come portare via i tuoi dati da Fatture in Cloud senza perdere nulla e quando conviene affiancare al software un servizio di gestione del regime forfettario. Se vuoi un quadro ancora più ampio, trovi tutti i programmi nella nostra guida al miglior software di fatturazione elettronica 2026.

Indice dei contenuti

  1. Perché cercare alternative Fatture in Cloud nel 2026
  2. Cosa deve avere un software di fatturazione per forfettari
  3. Fatturazione Italia: la prima delle alternative Fatture in Cloud
  4. Le altre alternative Fatture in Cloud: Aruba, Fattura24, Software Semplice e FatturaElettronica APP
  5. Tabella prezzi 2026: Fatture in Cloud e alternative a confronto
  6. Come esportare i dati da Fatture in Cloud e cambiare software
  7. Software o servizio completo? Fiscozen, FlexTax e CAF a confronto
  8. Quale alternativa a Fatture in Cloud scegliere
  9. Domande frequenti sulle alternative a Fatture in Cloud

Perché cercare alternative Fatture in Cloud nel 2026

Partiamo da una premessa onesta: Fatture in Cloud è un software completo e molto diffuso, e per tante partite IVA funziona bene. Il motivo per cui sempre più utenti cercano alternative Fatture in Cloud non è la qualità del prodotto, ma il rapporto tra prezzo e bisogni reali. Un forfettario che emette poche decine di fatture l’anno spesso non usa la maggior parte delle funzioni e vuole semplicemente pagare il giusto per ciò che gli serve.

Il punto più delicato è la differenza tra prezzo promozionale e prezzo di rinnovo. Il piano per forfettari di Fatture in Cloud costa 48 € + IVA il primo anno e 96 € + IVA dal secondo, con 100 documenti inclusi. È un aumento scritto nelle condizioni, ma molti lo scoprono solo quando arriva l’addebito del rinnovo.

L’IVA è un costo reale per il forfettario

C’è un dettaglio che spesso sfugge. Chi è in regime forfettario non addebita l’IVA ai clienti e, di conseguenza, non può detrarre l’IVA sugli acquisti. Detrarre significa recuperare l’IVA pagata ai fornitori sottraendola da quella incassata: il forfettario non ha questa possibilità. Per questo, quando confronti le alternative a Fatture in Cloud, devi sempre ragionare sul prezzo IVA inclusa. Ad esempio, 96 € + IVA diventano circa 117 € che escono davvero dal tuo conto corrente.

Sistema TS: il costo nascosto per i professionisti sanitari

Supponiamo che Giulia sia una psicologa in regime forfettario. Oltre a emettere le fatture, deve comunicare le spese sanitarie dei suoi pazienti al Sistema TS. Su Fatture in Cloud questa funzione arriva solo con il piano Premium a 252 € + IVA: per lei il software costa oltre due volte e mezzo il piano per forfettari al rinnovo. È comprensibile che Giulia valuti altre alternative Fatture in Cloud che comprendono il Sistema TS a un prezzo più contenuto.

Cosa deve avere un software di fatturazione per forfettari

Prima di scegliere tra le varie alternative a Fatture in Cloud, conviene chiarire cosa serve davvero. Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie di fatturato. Ogni fattura deve quindi passare dal Sistema di Interscambio (SdI), che puoi immaginare come il “postino” dell’Agenzia delle Entrate: riceve il file della fattura, lo controlla e lo recapita al cliente. Fanno eccezione le prestazioni sanitarie rese ai pazienti persone fisiche: per queste la fattura elettronica via SdI è vietata, si emette una fattura non elettronica (ad esempio in PDF) e i dati della spesa si comunicano al Sistema TS.

Un buon software di fatturazione per forfettari deve quindi offrire alcune funzioni essenziali:

  • invio e ricezione delle fatture elettroniche tramite lo SdI;
  • conservazione a norma per 10 anni, cioè l’archiviazione digitale con valore legale richiesta dalla legge;
  • un numero di fatture incluse adeguato al tuo volume di lavoro;
  • la funzione Sistema TS, se sei un professionista sanitario;
  • un prezzo chiaro al rinnovo, non solo per il primo anno.

Sull’ultimo punto vale la pena insistere. Un software che costa poco il primo anno e raddoppia al secondo non è necessariamente conveniente. Meglio guardare al costo su più anni e verificare se il fornitore offre qualche forma di prezzo bloccato. Se vuoi capire dove ritrovare le fatture già emesse e ricevute, leggi anche la nostra guida al cassetto fiscale e fatture elettroniche.

Fatturazione Italia: la prima delle alternative Fatture in Cloud

La prima delle alternative Fatture in Cloud che ti presentiamo è Fatturazione Italia. Per trasparenza te lo diciamo subito: è il software che il CAF Centro Fiscale segnala ai propri clienti con partita IVA. Proprio per questo lo valutiamo con gli stessi criteri usati per gli altri programmi: prezzo reale, fatture incluse, Sistema TS e costo nel tempo.

Fatturazione Italia propone tre piani, con prezzi IVA inclusa e solo abbonamento annuale:

  • Start: 49 € l’anno, con 150 fatture SdI incluse, pensato per il forfettario che fattura poco;
  • Pro: 89 € l’anno, con 500 fatture e il Sistema TS incluso nel piano Pro, per forfettari con più volumi, professionisti e figure sanitarie;
  • Studio: 39 € per partita IVA, con un minimo di 10 partite IVA, dedicato a CAF e commercialisti.

Il confronto con Fatture in Cloud è immediato. Il piano Start a 49 € IVA inclusa costa meno del rinnovo di Fatture in Cloud (96 € + IVA) e comprende 150 fatture contro 100 documenti. Il piano Pro a 89 € IVA inclusa comprende il Sistema TS, che su Fatture in Cloud richiede il Premium a 252 € + IVA.

Prezzo bloccato 3 anni e prova gratuita

Un aspetto che interessa chi arriva da un rinnovo salato è il prezzo bloccato 3 anni, garantito per contratto dal primo pagamento. In pratica sai già quanto spenderai nei primi tre anni, senza sorprese al rinnovo. Puoi inoltre provare il piano Pro con una prova gratuita di 30 giorni senza carta di credito, che diventano 60 giorni se ricevi un link di invito.

Ci sono poi alcuni dettagli pratici. Puoi cambiare piano in ogni momento e i giorni residui vengono riproporzionati. Se superi il limite, puoi acquistare un pacchetto extra di 100 fatture a 12 € IVA inclusa. Le fatture restano conservate a norma per 10 anni anche dopo la disdetta. Il portale è una web app responsive: lo usi dal browser di computer, tablet o smartphone.

Per un’analisi completa di pregi e limiti leggi la nostra recensione di Fatturazione Italia 2026, oppure attiva la prova gratuita di Fatturazione Italia e mettila alla prova con le tue fatture.

Le altre alternative Fatture in Cloud: Aruba, Fattura24, Software Semplice e FatturaElettronica APP

Fatturazione Italia non è l’unica strada. Esistono altre alternative a Fatture in Cloud valide, ognuna con punti di forza diversi. Ricorda che i prezzi che seguono sono IVA esclusa e sono stati verificati il 26 settembre 2026: per un forfettario vanno quindi maggiorati del 22% di IVA.

Aruba Fatturazione Elettronica

Aruba è l’opzione più economica di questo confronto: 29,90 € + IVA l’anno. È una buona scelta se emetti poche fatture e non hai bisogno del Sistema TS, che nel prodotto di Aruba non è previsto. Chi lavora in ambito sanitario dovrebbe quindi orientarsi su altre soluzioni. Approfondisci nella nostra guida ai costi di Aruba Fattura Elettronica 2026. Se invece sei già su Aruba e vuoi cambiare, trovi i passaggi nella guida per migrare da Aruba a Fatturazione Italia.

Fattura24

Fattura24 parte da 48 € + IVA e sale a 120 € + IVA negli anni successivi. Lo schema ricorda quello di Fatture in Cloud: prezzo di ingresso basso e rinnovo più alto. Se lo scegli, tieni conto fin da subito del costo a regime, così da non ritrovarti tra un anno a cercare di nuovo un’alternativa a Fatture in Cloud e ai suoi concorrenti.

Software Semplice

Software Semplice costa 48 € + IVA l’anno e comprende 100 documenti. Per volume incluso è simile al piano per forfettari di Fatture in Cloud. Può andare bene per chi ha un numero di fatture contenuto e stabile nel tempo; se prevedi di crescere, verifica le condizioni previste oltre la soglia dei 100 documenti.

FatturaElettronica APP

FatturaElettronica APP costa 59,88 € + IVA in promozione e 83,88 € + IVA a listino, e comprende il Sistema TS. È quindi una delle alternative Fatture in Cloud da considerare se sei un professionista sanitario: anche a prezzo pieno resta molto al di sotto del piano Premium di Fatture in Cloud. Come per tutte le offerte promozionali, controlla per quanto tempo vale lo sconto.

Tabella prezzi 2026: Fatture in Cloud e alternative a confronto

Per aiutarti a scegliere, ecco le alternative Fatture in Cloud in un’unica tabella. Fai attenzione alla colonna dell’IVA: i prezzi di Fatturazione Italia sono IVA inclusa, quelli degli altri software sono IVA esclusa.

SoftwarePrezzo annuoIVAFatture o documenti inclusiSistema TS
Fatturazione Italia Start49 €inclusa150 fattureNo (solo nel Pro)
Fatturazione Italia Pro89 €inclusa500 fattureSì, incluso nel piano Pro
Fatture in Cloud (forfettari)48 € il 1° anno, poi 96 €esclusa100 documentiSolo dal Premium a 252 € + IVA
Aruba29,90 €esclusan.d.No
Fattura2448 €, poi 120 €esclusan.d.n.d.
Software Semplice48 €esclusa100 documentin.d.
FatturaElettronica APP59,88 € in promo, 83,88 € a listinoesclusan.d.Sì
Prezzi verificati il 26/09/2026 sui siti dei produttori. n.d. = dato non verificato alla data del confronto: controlla sul sito del produttore.

Dalla tabella emergono tre profili. Se fatturi poco e non ti serve il Sistema TS, Aruba è la soluzione più economica, mentre il piano Start di Fatturazione Italia offre 150 fatture e il prezzo bloccato 3 anni. Se sei un professionista sanitario, i confronti utili sono il Pro di Fatturazione Italia e FatturaElettronica APP. Per un confronto che comprende anche Danea, leggi Fatture in Cloud vs Aruba vs Danea 2026.

Come esportare i dati da Fatture in Cloud e cambiare software

Cambiare programma spaventa molti perché si teme di perdere lo storico. In realtà, con un minimo di organizzazione, il passaggio a una delle alternative Fatture in Cloud è ordinato. Fatture in Cloud permette di esportare i dati dalle rispettive sezioni del programma: le fatture in formato XML, cioè il file originale transitato dallo SdI, e le anagrafiche di clienti e fornitori in formato CSV, un file di testo leggibile anche come foglio di calcolo, da importare poi nel nuovo software.

Ecco i passaggi da non saltare quando lasci Fatture in Cloud:

  • controlla la data di rinnovo automatico e le condizioni di disdetta, per non pagare un anno in più;
  • esporta le fatture emesse e ricevute in XML, per tutti gli anni presenti in archivio;
  • esporta le anagrafiche dei clienti in CSV, così non devi ricopiarle a mano;
  • verifica con il fornitore cosa succede alla conservazione a norma dopo la disdetta;
  • nel nuovo software riparti con la numerazione progressiva dall’ultima fattura emessa.

La numerazione è il punto in cui si sbaglia più spesso. Immagina che Marco, forfettario, abbia emesso con Fatture in Cloud la fattura n. 37 del 2026. Se a ottobre passa a un nuovo programma, la prima fattura dovrà essere la n. 38, non la n. 1: la numerazione progressiva prosegue nell’anno, indipendentemente dal software usato.

Le fatture elettroniche transitate dallo SdI sono note anche all’Agenzia delle Entrate, come spieghiamo nella guida al cassetto fiscale. È una rete di sicurezza utile, ma non sostituisce una copia completa dei tuoi dati: esporta sempre tutto prima di chiudere l’abbonamento. Se hai dubbi su cosa conservare, contatta il CAF Centro Fiscale per un confronto.

Software o servizio completo? Fiscozen, FlexTax e CAF a confronto

Il software di fatturazione è solo una parte della gestione di una partita IVA. Restano la dichiarazione dei redditi, i contributi e il calcolo dell’imposta sostitutiva, cioè la tassa unica del forfettario che prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAP: è del 15%, oppure del 5% per i primi 5 anni di attività se hai i requisiti. Per questo molti forfettari, oltre alle alternative a Fatture in Cloud, valutano anche servizi di assistenza.

Tra i nomi più noti ci sono Fiscozen, a 499 € IVA inclusa l’anno, e FlexTax, a 366 € IVA inclusa. Prima di scegliere, confronta con attenzione cosa comprende ciascun pacchetto e cosa invece si paga a parte.

Un’altra strada è affiancare un software leggero a un’assistenza con un operatore dedicato. Il servizio P.IVA forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine costa 350 € l’anno IVA inclusa, con la dichiarazione dei redditi compresa. Il software di fatturazione si acquista separatamente: con il piano Start di Fatturazione Italia la spesa complessiva è di 399 €, con il piano Pro di 439 €, sempre IVA inclusa.

Se devi ancora aprire la partita IVA, il CAF se ne occupa a 120-150 € per i professionisti e a 450-600 € per le ditte che richiedono l’iscrizione alla Camera di Commercio, IVA inclusa. Il CAF segue forfettari e privati in ufficio a Udine e online in tutta Italia. Scopri di più sulla partita IVA in regime forfettario con il CAF Centro Fiscale di Udine.

Quale alternativa a Fatture in Cloud scegliere

Non esiste una risposta valida per tutti tra le alternative Fatture in Cloud: dipende da quante fatture emetti, se ti serve il Sistema TS e quanto vuoi spendere nei prossimi anni. Riassumendo in modo pratico:

  • poche fatture e niente Sistema TS: Aruba è la più economica;
  • forfettario che cerca stabilità di prezzo: Fatturazione Italia Start, 49 € IVA inclusa con prezzo bloccato 3 anni;
  • professionista sanitario: Fatturazione Italia Pro a 89 € IVA inclusa con Sistema TS, oppure FatturaElettronica APP;
  • chi vuole software e assistenza: il servizio forfettario del CAF abbinato al software.

Qualunque sia la tua scelta tra le alternative Fatture in Cloud, fai il cambio prima del rinnovo automatico ed esporta sempre i tuoi dati. Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Fonti

  • Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, art. 18 (estensione della fatturazione elettronica ai forfettari, per tutti dal 1° gennaio 2024) – Normattiva
  • Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 10-bis (divieto di fattura elettronica per i dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria) – Normattiva
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (regime forfetario, imposta sostitutiva del 15% e del 5%) – Normattiva

Partita IVA forfettaria seguita da un operatore dedicato

Con il servizio P.IVA forfettario del CAF Centro Fiscale la tua partita IVA è seguita da un operatore dedicato: 350 € l’anno IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa. Assistenza in ufficio a Udine (Viale Tullio 13) oppure online in tutta Italia.

Scrivici su WhatsApp Contattaci con il form

Ti serve anche il software? Prova gratis Fatturazione Italia per 30 giorni, senza carta di credito.

Domande frequenti sulle alternative a Fatture in Cloud

Qual è l’alternativa a Fatture in Cloud più economica?

Tra le alternative Fatture in Cloud confrontate, la più economica è Aruba, a 29,90 € + IVA l’anno, che però non prevede il Sistema TS. Se ti serve un buon numero di fatture con un prezzo stabile, Fatturazione Italia Start costa 49 € IVA inclusa con 150 fatture e prezzo bloccato 3 anni.

Quale alternativa a Fatture in Cloud comprende il Sistema TS?

Il Sistema TS è incluso nel piano Pro di Fatturazione Italia (89 € IVA inclusa) ed è presente in FatturaElettronica APP (59,88 € + IVA in promozione, 83,88 € + IVA a listino). Su Fatture in Cloud è disponibile solo dal piano Premium, a 252 € + IVA.

Posso cambiare software di fatturazione a metà anno?

Sì. Le fatture già inviate restano valide e il nuovo software deve semplicemente proseguire la numerazione progressiva dall’ultima fattura emessa. L’importante è esportare prima tutti i dati in XML e CSV e controllare la data di rinnovo automatico del vecchio abbonamento.

Se disdico Fatture in Cloud perdo le mie fatture?

Per non correre rischi, esporta sempre le fatture in formato XML prima della disdetta e verifica con il fornitore le condizioni di conservazione a norma dopo la chiusura dell’account. Con Fatturazione Italia, invece, le fatture restano conservate a norma per 10 anni anche dopo la disdetta.

Il software di fatturazione è compreso nel servizio forfettario del CAF?

No. Il servizio P.IVA forfettario del CAF Centro Fiscale costa 350 € l’anno IVA inclusa e comprende la dichiarazione dei redditi, mentre il software di fatturazione si acquista a parte. Con Fatturazione Italia Start la spesa totale è di 399 €, con il piano Pro di 439 €, IVA inclusa.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-09 15:00:002026-09-29 07:41:37Alternative Fatture in Cloud 2026: 5 Software per Forfettari e Professionisti
Fatturazione Italia, Finanza & Servizi, Software Fatturazione Elettronica

Software fatturazione elettronica per commercialisti: guida 2026 al Piano Studio per gestire più partite IVA

fatturazione elettronica CAF Udine

Scegliere un software fatturazione elettronica per commercialisti non significa solo trovare un programma che invii le fatture allo SdI. Chi segue decine di partite IVA, soprattutto in regime forfettario, ha un problema diverso: sapere in ogni momento come stanno i clienti, senza rincorrerli per telefono a fine trimestre e senza chiedere ogni volta di spedire le fatture via email.

Lo SdI (Sistema di Interscambio) è la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate da cui passano tutte le fatture elettroniche. Il file che viaggia è un XML, cioè un documento strutturato che i programmi di contabilità sanno leggere. Il vero valore, per uno studio professionale o un CAF, è avere questi dati già ordinati e pronti da importare.

In questa guida vediamo come funziona l’area per CAF e commercialisti di Fatturazione Italia, il portale di fatturazione elettronica di Be Smart: la delega del cliente, il cruscotto multi-P.IVA, l’accesso in sola lettura, l’esportazione per periodo e il Piano Studio a 39 € per partita IVA l’anno IVA inclusa. Alla fine avrai tutti gli elementi per capire se questo software fatturazione elettronica per commercialisti fa al caso del tuo studio.

Indice dei contenuti

  1. Software fatturazione elettronica per commercialisti: perché serve uno strumento multi-P.IVA
  2. Come funziona la delega del cliente al commercialista
  3. Il cruscotto multi-P.IVA: tutti i clienti in una sola schermata
  4. Entra come: l’accesso in sola lettura alla posizione del cliente
  5. Esportazione di XML, registri CSV e riepilogo per periodo
  6. Piano Studio: quanto costa il software fatturazione elettronica per commercialisti
  7. Confronto: cosa distingue il Piano Studio dagli altri software
  8. Come attivare il Piano Studio come commercialista o CAF
  9. Domande frequenti sul software fatturazione elettronica per commercialisti

Software fatturazione elettronica per commercialisti: perché serve uno strumento multi-P.IVA

Un software fatturazione elettronica per commercialisti nasce da un’esigenza concreta. La maggior parte dei programmi di fatturazione è pensata per il singolo titolare: una partita IVA, un accesso, un archivio. Quando lo studio deve seguire trenta o cinquanta clienti, ognuno con il proprio programma e le proprie credenziali, il lavoro si frammenta.

Il risultato lo conosce chiunque lavori in uno studio: fatture chieste via email all’ultimo momento, file mancanti, clienti forfettari che si accorgono tardi di essere vicini al limite di 85.000 € di ricavi (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89). Questo limite è la soglia oltre la quale, dall’anno successivo, si esce dal regime forfettario; se si superano i 100.000 €, l’uscita è immediata già nell’anno. Per un approfondimento sulle regole del regime puoi leggere la nostra guida al regime forfettario 2026.

Uno strumento multi-P.IVA ribalta la prospettiva. È il cliente a emettere le fatture nel proprio portale, mentre il commercialista vede tutte le posizioni da un’unica schermata, con i numeri che contano già calcolati. In pratica, gli strumenti che servono a uno studio sono pochi ma decisivi:

  • una delega chiara, concessa e revocabile dal cliente;
  • un cruscotto con fatturato, soglia, stato delle fatture e scadenze;
  • un accesso di controllo che non permetta modifiche;
  • un’esportazione ordinata di XML e registri per periodo;
  • un prezzo per posto sostenibile anche con molti clienti.

Nelle sezioni che seguono vediamo come Fatturazione Italia risponde a ciascuno di questi punti. Se invece vuoi prima un quadro generale del mercato, trovi un confronto nella nostra guida al miglior software di fatturazione elettronica 2026.

Come funziona la delega del cliente al commercialista

Tutto parte dalla delega. Nel portale il commercialista non può «prendersi» da solo una posizione: è il titolare della partita IVA che decide chi può vedere i suoi dati. È una scelta di impostazione importante, perché lascia il controllo al cliente e tutela lo studio da contestazioni sull’accesso ai dati.

Il meccanismo è lineare. Il cliente, dalla sezione Impostazioni del suo account, invita il proprio commercialista indicando l’indirizzo email. A questo punto le strade sono due:

  • se il commercialista ha già un account, accetta la delega con il link ricevuto;
  • se non ha ancora un account, si registra gratuitamente dallo stesso link e la delega si attiva subito.

Il titolare può revocare la delega in ogni momento, sempre dalle Impostazioni. Pensa al caso di un cliente che cambia studio: basta una revoca e il vecchio commercialista non vede più la posizione, senza dover cambiare password o scambiarsi credenziali.

Questo approccio evita una pratica ancora molto diffusa: farsi dare username e password del cliente per controllare le fatture. È una scorciatoia comoda, ma espone lo studio a rischi, perché con le credenziali del cliente si può anche modificare o emettere documenti. Con la delega, invece, ogni professionista entra con il proprio account e con permessi definiti.

Il cruscotto multi-P.IVA: tutti i clienti in una sola schermata

Il cuore di un buon software fatturazione elettronica per commercialisti è il cruscotto, cioè la schermata di sintesi da cui si tiene sotto controllo l’intero portafoglio clienti. In Fatturazione Italia, per ogni partita IVA seguita, il cruscotto mostra:

  • il fatturato dell’anno;
  • l’avanzamento verso la soglia di 85.000 €, per i clienti forfettari;
  • le fatture per stato SdI (per esempio consegnate o scartate);
  • l’incassato e il da incassare;
  • le scadenze nei prossimi 30 giorni;
  • lo stato del Sistema TS e dell’abbonamento.

Da qui si apre il dettaglio di ogni posizione in sola lettura, con gli XML scaricabili. Lo stato SdI merita due parole di spiegazione: quando una fattura viene inviata, il Sistema di Interscambio restituisce un esito. Una fattura scartata, per esempio per un codice fiscale sbagliato, non è mai stata emessa ai fini fiscali e va corretta e rinviata. Vederlo subito dal cruscotto evita brutte sorprese in sede di liquidazione o di dichiarazione.

Un esempio pratico: la soglia degli 85.000 €

Supponiamo che lo studio della dottoressa Bianchi segua 40 forfettari. A settembre il cruscotto mostra che un grafico ha già fatturato 78.000 €. Con questa informazione in tempo utile, la commercialista può chiamarlo e ragionare con lui sulle fatture di fine anno, invece di scoprire il superamento della soglia a febbraio, quando ormai non c’è più margine. È un servizio di consulenza proattiva che il cliente percepisce subito come valore aggiunto.

Clienti sanitari e Sistema TS

Per gli studi che seguono professionisti sanitari (psicologi, fisioterapisti, biologi nutrizionisti e così via), il cruscotto mostra anche lo stato del Sistema TS. Il Sistema Tessera Sanitaria è la banca dati a cui i sanitari comunicano le spese dei pazienti, che poi finiscono nel 730 precompilato. Dalle spese 2025 la comunicazione è annuale (art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81), entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Nel portale il Sistema TS è incluso con le funzioni del piano Pro, quindi anche nel Piano Studio.

Entra come: l’accesso in sola lettura alla posizione del cliente

A volte il cruscotto non basta e il commercialista ha bisogno di vedere il portale esattamente come lo vede il cliente: le anagrafiche, le singole fatture, i preventivi. Per questo esiste la funzione «Entra come», che permette di aprire la posizione del cliente con la sua stessa interfaccia.

Le garanzie sono tre, e sono il motivo per cui questa funzione è sicura sia per lo studio sia per il cliente:

  • l’accesso è in sola lettura: nessuna modifica è possibile;
  • durante la sessione è sempre visibile un banner che ricorda in quale posizione ci si trova;
  • ogni accesso viene registrato.

La registrazione degli accessi è un dettaglio che fa la differenza. Il cliente sa che il commercialista può consultare i suoi dati, ma sa anche che ogni consultazione lascia traccia. Lo studio, dal canto suo, può dimostrare di aver solo guardato e mai modificato. È lo stesso principio della delega: trasparenza e ruoli separati, senza bisogno di condividere password.

Immagina di dover rispondere a un cliente che chiede perché una fattura non risulta al suo committente. Con «Entra come» apri la posizione, controlli il documento e il suo esito SdI, e gli dai una risposta in pochi minuti, senza chiedergli screenshot o inoltri.

Esportazione di XML, registri CSV e riepilogo per periodo

Per la contabilità dello studio il momento critico è la raccolta dei documenti. Un software fatturazione elettronica per commercialisti deve consegnare i dati in un formato pronto da importare, non una cartella di PDF da ricopiare a mano.

Fatturazione Italia prevede un’esportazione per periodo in un unico file zip, che contiene:

  • gli XML delle fatture attive, cioè quelle emesse dal cliente;
  • gli XML delle fatture passive, cioè quelle ricevute dai fornitori;
  • i registri in formato CSV, apribili con qualsiasi foglio di calcolo;
  • un riepilogo del periodo.

L’esportazione si può fare per una singola partita IVA oppure per tutte le partite IVA seguite in un colpo solo. Il CSV è un formato di testo a colonne, molto semplice, che la maggior parte dei gestionali di contabilità accetta in importazione: per questo è la scelta più pratica quando i software dello studio sono diversi da quello del cliente.

C’è poi un accorgimento utile per chi lavora a trimestri: le fatture esportate vengono segnate come inviate al commercialista. Così, alla chiusura successiva, è facile distinguere i documenti già acquisiti da quelli nuovi ed evitare doppie registrazioni. Supponiamo che a gennaio lo studio esporti il quarto trimestre per tutti i clienti: se un cliente registra in ritardo una fattura passiva di dicembre, quel documento risulterà non ancora inviato e salterà subito all’occhio.

Piano Studio: quanto costa il software fatturazione elettronica per commercialisti

Veniamo al prezzo. Il Piano Studio è il piano pensato per CAF e commercialisti e costa 39 € per partita IVA l’anno, IVA inclusa, con un minimo di 10 posti. La spesa minima è quindi di 390 € l’anno. Il «posto» è semplicemente una partita IVA coperta dallo studio.

Il punto più interessante è cosa ottiene il cliente. Ogni cliente delegato coperto dal Piano Studio usa il portale con tutte le funzioni del piano Pro, compresi il Sistema TS e 500 fatture SdI l’anno, senza pagare nulla in proprio. Per lo studio diventa un servizio da includere nel proprio pacchetto di assistenza, con un costo prevedibile.

Per avere un riferimento, ecco il listino completo di Fatturazione Italia (prezzi annuali, IVA inclusa):

  • Start: 49 € l’anno, 150 fatture SdI;
  • Pro: 89 € l’anno, 500 fatture SdI, Sistema TS incluso (solo nel Pro);
  • Studio: 39 € per partita IVA l’anno, minimo 10, con le funzioni del Pro per ogni cliente.

Un esempio di calcolo per uno studio

Immagina lo Studio Rossi, che segue 25 partite IVA. Con il Piano Studio la spesa è di 25 × 39 € = 975 € l’anno IVA inclusa. Se ciascun cliente acquistasse da sé il piano Pro, la spesa complessiva sarebbe di 25 × 89 € = 2.225 €. Lo studio può quindi decidere se assorbire il costo nel proprio onorario o ribaltarlo, sapendo che il cliente riceve le stesse funzioni del Pro. Uno studio più piccolo, con 6 clienti, pagherebbe comunque il minimo di 10 posti, cioè 390 €.

Il prezzo è bloccato per 3 anni per contratto, dal primo pagamento. Alla scadenza del blocco si applica il listino in vigore, comunicato con almeno 60 giorni di anticipo. Per uno studio che deve fare un preventivo ai propri clienti, sapere quanto costerà lo strumento nei prossimi tre anni è un vantaggio concreto.

Confronto: cosa distingue il Piano Studio dagli altri software

Il mercato dei programmi di fatturazione è affollato e molti prodotti sono validi. Quando però si cerca un software fatturazione elettronica per commercialisti che tenga insieme tre elementi, la scelta si restringe molto. Secondo i listini che abbiamo consultato a fine settembre 2026, nessun concorrente della stessa fascia di prezzo offre insieme:

  • un cruscotto multi-P.IVA per lo studio;
  • il Sistema TS per i clienti sanitari;
  • un prezzo per posto sotto i 40 € l’anno.

Il Sistema TS è spesso il punto discriminante. Per fare un esempio concreto, in Fatture in Cloud la funzione è disponibile solo dal piano Premium, a 252 € l’anno IVA esclusa per singola partita IVA; Aruba, secondo il listino consultato, non offre il Sistema TS. Sono prodotti solidi; la differenza sta nel modello di prezzo, perché il Sistema TS, dove presente, si paga sull’abbonamento di ogni singolo titolare e non con un prezzo per posto pensato per lo studio. I prezzi dei concorrenti cambiano spesso: prima di decidere conviene sempre verificarli sui siti ufficiali.

Se vuoi approfondire caratteristiche e limiti del portale dal punto di vista del singolo utente, trovi un’analisi dettagliata nella nostra recensione di Fatturazione Italia. Per il quadro dei costi di gestione di un forfettario, utile anche per costruire il listino dello studio, puoi consultare la guida sul costo del commercialista per il forfettario.

Come attivare il Piano Studio come commercialista o CAF

L’attivazione del Piano Studio parte dalla pagina prezzi di Fatturazione Italia, dove è prevista la registrazione diretta come commercialista. Da lì lo studio crea il proprio account professionale e sceglie il numero di posti, partendo dal minimo di 10.

Il passo successivo è far arrivare le deleghe dai clienti. Un metodo che funziona bene è partire da un gruppo ristretto, per esempio i forfettari con più fatture o i clienti sanitari, e poi estendere il portale al resto del portafoglio. In sintesi, il percorso è questo:

  1. registrazione come commercialista dalla pagina prezzi;
  2. scelta del Piano Studio e del numero di posti;
  3. invito dei clienti a usare il portale e a delegare lo studio dalle loro Impostazioni;
  4. controllo delle posizioni dal cruscotto ed esportazione periodica per la contabilità.

Per chi offre servizi a distanza, lo strumento si integra bene con un modello di assistenza online: il cliente lavora dal proprio portale, lo studio controlla e scarica i dati quando serve. Se ti interessa capire come si muove oggi il mercato del commercialista online per forfettari, trovi una panoramica nella nostra guida dedicata.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Fatturazione elettronica e Sistema di Interscambio (area tematica ufficiale)
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89: regime forfettario, soglie di 85.000 e 100.000 euro (Normattiva)
  • D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, art. 5: invio annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dalle spese 2025

Domande frequenti sul software fatturazione elettronica per commercialisti

Quanto costa il Piano Studio di Fatturazione Italia?

Il Piano Studio costa 39 € per partita IVA l’anno, IVA inclusa, con un minimo di 10 posti, quindi almeno 390 € l’anno. Il prezzo è bloccato per 3 anni per contratto dal primo pagamento.

Il cliente delegato deve pagare un abbonamento?

No. Ogni cliente delegato coperto dal Piano Studio usa il portale con tutte le funzioni del piano Pro, compresi il Sistema TS e 500 fatture SdI l’anno, senza pagare nulla in proprio.

Il commercialista può modificare le fatture del cliente?

No. Sia il dettaglio dal cruscotto sia la funzione «Entra come» sono in sola lettura: durante l’accesso è visibile un banner, nessuna modifica è possibile e ogni accesso viene registrato.

Il cliente può revocare la delega al commercialista?

Sì. Il titolare della partita IVA può revocare la delega in ogni momento dalle Impostazioni del proprio account. Da quel momento lo studio non vede più la posizione.

In che formato si esportano i dati per la contabilità?

L’esportazione crea un file zip per periodo con gli XML delle fatture attive e passive, i registri in CSV e un riepilogo, per una o per tutte le partite IVA seguite. Le fatture esportate vengono segnate come inviate al commercialista.

In sintesi, un software fatturazione elettronica per commercialisti serve a spostare il lavoro dello studio dalla raccolta dei documenti alla consulenza. Con delega revocabile, cruscotto multi-P.IVA, accesso in sola lettura ed esportazione per periodo, il Piano Studio di Fatturazione Italia offre a CAF e studi professionali uno strumento completo a 39 € per posto l’anno IVA inclusa, con il Sistema TS compreso per i clienti sanitari. Se stai valutando un software fatturazione elettronica per commercialisti per il tuo studio, il punto di partenza è la pagina prezzi.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Piano Studio per CAF e commercialisti

39 € per partita IVA l’anno IVA inclusa, minimo 10 posti. Cruscotto multi-P.IVA, delega del cliente, accesso in sola lettura ed esportazione di XML e registri CSV. Ogni cliente delegato usa le funzioni del piano Pro, Sistema TS compreso, senza pagare nulla in proprio. Prezzo bloccato 3 anni per contratto.

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Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-09 13:00:002026-09-29 07:40:29Software fatturazione elettronica per commercialisti: guida 2026 al Piano Studio per gestire più partite IVA
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Canone Rai in pensione: chi può pagarlo a rate e come fare domanda entro il 15 novembre 2026

Il canone Rai in pensione si può pagare a rate: i titolari di una pensione o di una prestazione assistenziale INPS, intestatari dell’abbonamento Rai e con un reddito di pensione inferiore a 18.000 euro, possono chiedere la rateizzazione in 11 mensilità senza interessi. La domanda per il canone Rai 2027 va presentata entro il 15 novembre 2026, e le trattenute partono dal gennaio successivo.

Si tratta di un’alternativa al normale addebito del canone nella bolletta della luce. Vediamo chi può accedere, quali sono i numeri da conoscere e come funziona la richiesta.

In sintesi

  • Chi può farlo: titolari di pensione o prestazione assistenziale INPS, intestatari dell’abbonamento Rai.
  • Soglia di reddito: reddito di pensione dell’anno precedente a quello della domanda sotto i 18.000 euro.
  • Come si paga: 11 mensilità senza interessi, trattenute direttamente sulla pensione.
  • Scadenza: domanda entro il 15 novembre 2026 per il canone 2027.
  • Importo del canone: 90 euro all’anno.

Indice dei contenuti

  1. Chi può pagare il canone Rai in pensione a rate?
  2. Quante rate sono previste e quando partono le trattenute?
  3. Come si presenta la domanda e entro quando?
  4. Cosa cambia rispetto al pagamento nella bolletta della luce?
  5. Quali verifiche conviene fare prima di presentare la domanda?
  6. Domande frequenti sul canone Rai in pensione
  7. Fonti

Chi può pagare il canone Rai in pensione a rate?

Per l’addebito del canone Rai sulla pensione servono due condizioni. La prima: essere titolari di una prestazione pensionistica o assistenziale dell’INPS ed essere intestatari dell’abbonamento Rai. La seconda: avere avuto, nell’anno precedente a quello della domanda, un reddito di pensione inferiore a 18.000 euro.

Per la domanda da presentare nel 2026, quindi, si guarda al reddito di pensione percepito nel 2025. La scheda dell’INPS parla di reddito di pensione “inferiore a 18.000 euro”, mentre quella dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento a un reddito familiare “non superiore a 18.000 euro”: chi è vicino alla soglia farebbe bene a verificare il proprio importo prima di presentare la richiesta.

Un esempio pratico: una pensionata con un reddito di pensione di 14.500 euro, titolare di un abbonamento Rai, rientra nel requisito. Chi invece supera la soglia continua a pagare il canone con le modalità ordinarie.

Quante rate sono previste e quando partono le trattenute?

Il canone Rai in pensione viene suddiviso in 11 mensilità, senza interessi. Le trattenute avvengono direttamente sulla pensione a partire dal gennaio successivo alla presentazione della domanda. Chi presenta la richiesta entro il 15 novembre 2026 vedrà quindi le prime trattenute da gennaio 2027.

Il canone ordinario di abbonamento alla televisione è di 90 euro all’anno. Dividendolo in 11 rate, la trattenuta mensile è di poco superiore a 8 euro (importo indicativo, calcolato sul totale annuo). Il canone va pagato una sola volta, a prescindere dal numero di televisori presenti nell’abitazione.

Come si presenta la domanda e entro quando?

La richiesta va presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il canone: per il 2027, quindi, entro il 15 novembre 2026. La domanda è rivolta all’INPS, che gestisce il servizio “Rateizzazione canone RAI su pensione – Domanda”.

Secondo la scheda INPS, la domanda può essere inviata online all’Istituto attraverso il servizio dedicato; è prevista anche la trasmissione tramite gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto, che usano i servizi telematici a loro riservati. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’esito viene comunicato dall’ente previdenziale.

Va ricordato che la scadenza si riferisce al singolo anno di canone: la richiesta presentata entro il 15 novembre 2026 riguarda il canone del 2027.

Cosa cambia rispetto al pagamento nella bolletta della luce?

Dal 1° gennaio 2016, in base all’articolo 1, commi 152 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il canone si paga mediante addebito nella fattura della fornitura di energia elettrica per i titolari di un’utenza. La possibilità di rateizzare con trattenute sulla pensione è alternativa all’addebito in bolletta.

In pratica, chi sceglie la trattenuta sulla pensione paga il canone attraverso il cedolino INPS e non con le rate della fattura elettrica. Per le famiglie senza un contratto di fornitura elettrica residenziale, l’Agenzia delle Entrate indica invece il pagamento con modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Quali verifiche conviene fare prima di presentare la domanda?

Prima di inviare la richiesta conviene controllare tre aspetti: che l’abbonamento Rai sia effettivamente intestato al pensionato, che il reddito di pensione dell’anno precedente a quello della domanda (il 2025, per le richieste presentate nel 2026) sia sotto la soglia di 18.000 euro e che si rispetti la scadenza del 15 novembre 2026. Il canone, ricordiamo, è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica, a prescindere dal numero di televisori.

Chi sceglie la trattenuta sulla pensione rinuncia all’addebito in bolletta: le due modalità sono alternative e non si sommano. Il pagamento in 11 mensilità, senza interessi, può rendere più leggero l’impatto sul bilancio mensile, perché la somma da versare viene distribuita su 11 trattenute mensili, contro le dieci rate (da gennaio a ottobre) dell’addebito in bolletta. Le informazioni sull’esito della richiesta arrivano dall’ente previdenziale, che attesta anche l’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto.

Domande frequenti sul canone Rai in pensione

Il canone Rai sulla pensione è obbligatorio?

No. È una facoltà riconosciuta ai pensionati che hanno i requisiti, alternativa all’addebito nella fattura della luce.

Quanto costa il canone Rai nel 2027 se pago in pensione?

L’importo attualmente indicato dall’Agenzia delle Entrate è di 90 euro annui. Con la rateizzazione sulla pensione non sono applicati interessi.

Cosa succede se presento la domanda dopo il 15 novembre?

Il termine indicato dalle fonti ufficiali è il 15 novembre dell’anno precedente a quello del pagamento. Una richiesta oltre tale data non rientra nella scadenza per il canone 2027.

Si può chiedere l’addebito sulla pensione di un altro ente previdenziale?

La scheda INPS riguarda i titolari di prestazioni INPS. Per le pensioni erogate da altri enti, l’Agenzia delle Entrate precisa che ogni ente previdenziale stabilisce le proprie modalità di presentazione della richiesta.

Fonti

  • INPS, Domanda per addebitare il canone RAI sulla pensione (scheda servizio, consultata il 5 ottobre 2026)
  • Agenzia delle Entrate, Canone TV: addebito sulla pensione (consultata il 5 ottobre 2026)
  • Agenzia delle Entrate, Canone TV: come si paga (consultata il 5 ottobre 2026)
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 152 e seguenti (Legge di stabilità 2016)

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2019/02/Azzera-Bollette-e-Canone-Rai.jpg 400 700 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-09 11:00:002026-10-05 08:59:40Canone Rai in pensione: chi può pagarlo a rate e come fare domanda entro il 15 novembre 2026
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Bonus prima casa: si può avere se l’altra è affittata?

La risposta è no: il bonus prima casa su un nuovo acquisto resta precluso se l’abitazione che già si possiede nello stesso comune è semplicemente affittata a terzi. Una casa data in locazione non diventa per questo un immobile “non idoneo”: l’indisponibilità nasce da una scelta del proprietario, non da un difetto dell’immobile. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026.

Il tema del bonus prima casa con immobile affittato torna spesso perché molte famiglie, dopo aver comprato la loro prima abitazione con le agevolazioni, la mettono a reddito invece di venderla e poi acquistano una casa più grande. In quel momento scoprono che il fisco guarda alla titolarità del diritto di proprietà, non all’uso concreto che se ne fa. Vediamo cosa prevede la norma, cosa ha deciso la Cassazione e in quali casi resta comunque possibile ottenere l’agevolazione.

In sintesi

  • Il bonus prima casa richiede di non possedere altra abitazione nello stesso comune e nessuna casa acquistata con le agevolazioni in tutta Italia.
  • Un immobile affittato resta pienamente abitabile: per la Cassazione (ordinanza n. 3596/2026) la locazione non è una causa di inidoneità oggettiva.
  • Vale come deroga solo l’inidoneità oggettiva: immobile inagibile, gravemente danneggiato o strutturalmente inadeguato al nucleo familiare.
  • Se la vecchia casa è stata comprata con il bonus, il comma 4-bis consente il nuovo acquisto agevolato a patto di venderla entro 2 anni (termine elevato da 1 a 2 anni dal 1° gennaio 2025).
  • Affittare non equivale a vendere: scaduti i 2 anni senza alienazione scatta la decadenza, con recupero dell’imposta, sanzione del 30% e interessi.

Indice dei contenuti

  • Quali condizioni servono per il bonus prima casa?
  • La casa affittata è “non idonea” per il fisco?
  • Quando l’inidoneità oggettiva permette davvero il nuovo bonus?
  • Quanto tempo ho per vendere la vecchia casa?
  • Cosa si rischia se il bonus prima casa decade?
  • Domande frequenti
  • Fonti

Quali condizioni servono per il bonus prima casa?

Le regole si trovano nella Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (il Testo Unico dell’imposta di registro). Oltre alla residenza nel comune dove si acquista, o al trasferimento entro diciotto mesi, la norma pone due condizioni che riguardano gli immobili già posseduti. Sono queste a bloccare il bonus prima casa quando c’è un immobile affittato.

  • Requisito “stesso comune” (lettera b): chi compra non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’altra casa di abitazione nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare.
  • Requisito “territorio nazionale” (lettera c): chi compra non deve essere titolare, neppure per quote, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su un’altra casa acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni prima casa, ovunque in Italia.

La differenza è importante. Il primo requisito guarda al luogo: conta qualsiasi casa di abitazione nello stesso comune, anche se comprata a prezzo pieno e senza alcuno sconto fiscale. Il secondo guarda invece alla storia fiscale dell’immobile: conta solo la casa già acquistata con le agevolazioni, ma vale per tutto il territorio nazionale. In nessuno dei due casi la norma parla di uso effettivo, di chi ci abita o di eventuali contratti di locazione in corso.

La casa affittata è “non idonea” per il fisco?

Nel tempo la giurisprudenza ha ammorbidito il requisito “stesso comune” con il concetto di idoneità abitativa. L’idea è semplice: se l’immobile già posseduto non è concretamente utilizzabile come casa, non può essere considerato una vera “casa di abitazione” e quindi non impedisce il nuovo acquisto agevolato. Da qui la domanda che molti si pongono sul bonus prima casa con immobile affittato: se la casa è occupata da un inquilino, non è forse “non disponibile”?

Con l’ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha risposto di no, riprendendo un orientamento ormai consolidato. I giudici hanno chiarito che la circostanza che l’immobile già posseduto sia locato a terzi non integra una inidoneità oggettiva. Si tratta infatti di una indisponibilità giuridica temporanea, che deriva da una scelta discrezionale del proprietario e non da una condizione intrinseca del bene. La casa resta abitabile: il titolare, alla scadenza del contratto, può tornare a disporne.

In altre parole, l’idoneità va valutata con criteri oggettivi, legati alle caratteristiche dell’immobile, e non può dipendere dalle decisioni del contribuente. Diversamente, basterebbe firmare un contratto di affitto poco prima del rogito per aggirare il requisito di legge. Chi percepisce un canone da quell’immobile, peraltro, continua a dichiararlo regolarmente tra i redditi da locazione: un profilo che si intreccia con le regole del Bonus Affitto 2026 e con la compilazione del Quadro F del modello 730/2026.

Quando l’inidoneità oggettiva permette davvero il nuovo bonus?

La deroga esiste, ma riguarda situazioni diverse dall’affitto. L’inidoneità oggettiva è una condizione che appartiene all’immobile in sé e che nessuna scelta del proprietario può modificare nel breve periodo. Rientrano in questa categoria, secondo l’elaborazione della giurisprudenza, casi come i seguenti.

  • Immobile inagibile o inabitabile, ad esempio perché gravemente danneggiato da un evento sismico o da un dissesto strutturale.
  • Immobile con superficie e caratteristiche insufficienti rispetto alle esigenze del nucleo familiare dell’acquirente.
  • Immobile accatastato in una categoria non abitativa, quindi non qualificabile come casa di abitazione.
  • Immobile in stato di abbandono tale da richiedere interventi che vanno oltre la normale manutenzione.

Il confine, come si vede, è netto. L’inidoneità meramente soggettiva o di fatto — la casa è affittata, è occupata da un familiare, è troppo lontana dal luogo di lavoro, non piace più — non basta a superare il requisito della Nota II-bis. Chi invoca l’inidoneità oggettiva, inoltre, deve essere in grado di documentarla, perché l’onere della prova ricade sul contribuente che chiede l’agevolazione.

Quanto tempo ho per vendere la vecchia casa?

C’è una strada del tutto legittima per ottenere di nuovo il bonus prima casa anche se si possiede già un’abitazione comprata con le agevolazioni: il comma 4-bis della Nota II-bis, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208. La regola consente di applicare l’aliquota agevolata del 2% al nuovo acquisto a condizione che l’immobile precedente, quello comprato con il bonus, venga alienato, cioè venduto o donato, entro un termine preciso.

Il termine è stato elevato da uno a due anni dall’articolo 1, comma 116, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025). Per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025 si hanno quindi due anni dalla data del nuovo rogito per vendere la vecchia prima casa. È una finestra più ampia, pensata per chi compra prima di aver trovato un acquirente per l’immobile di partenza.

Attenzione però a un punto decisivo per chi ha un immobile affittato: affittare non equivale ad alienare. Il comma 4-bis richiede il trasferimento della proprietà, non la semplice messa a reddito. Se il contribuente tiene la vecchia casa locata invece di venderla, il termine biennale decorre comunque e, una volta scaduto senza alienazione, il beneficio viene meno. Va inoltre ricordato che il comma 4-bis opera solo quando l’immobile pre-posseduto era stato acquistato con le agevolazioni: se la casa nello stesso comune è stata comprata senza bonus, questa via non è percorribile.

Cosa si rischia se il bonus prima casa decade?

Quando l’Agenzia delle Entrate accerta che le condizioni non erano soddisfatte, o che la vecchia casa non è stata venduta nei termini, si perde l’agevolazione. La decadenza, disciplinata dal comma 4 della Nota II-bis, comporta tre conseguenze che si sommano tra loro.

  • Recupero della maggiore imposta: si paga la differenza tra l’imposta di registro ordinaria del 9% e quella agevolata del 2%, calcolata sul valore catastale. Se l’acquisto è avvenuto da impresa con IVA, si recupera la differenza tra IVA ordinaria del 10% e IVA agevolata del 4%.
  • Sanzione del 30% sull’imposta recuperata.
  • Interessi di mora, calcolati dalla data di registrazione dell’atto.

Su un immobile di valore medio la somma può facilmente superare diverse migliaia di euro. Esiste una valvola di sfogo per chi si accorge in tempo di non poter rispettare il termine dei due anni: la prassi consolidata ammette che il contribuente presenti un’istanza all’ufficio dichiarando di rinunciare al beneficio e chiedendo la riliquidazione dell’imposta, versando la differenza e gli interessi senza la sanzione del 30%. La rinuncia va però formalizzata prima che il termine sia scaduto.

Domande frequenti

Posso ottenere il bonus prima casa se ho un immobile affittato in un altro comune?

Dipende da come è stato comprato. Se quell’immobile è stato acquistato senza le agevolazioni, il requisito “stesso comune” non è violato e il bonus prima casa sul nuovo acquisto è possibile, indipendentemente dal fatto che sia affittato. Se invece è stato comprato con le agevolazioni, scatta il requisito nazionale della lettera c) e occorre venderlo entro due anni.

Se disdico il contratto di locazione prima del rogito cambia qualcosa?

No. Il problema non è il contratto di affitto in sé, ma la titolarità del diritto di proprietà sull’altra casa di abitazione. Liberare l’immobile dall’inquilino non elimina il possesso e quindi non fa venir meno l’ostacolo previsto dalla Nota II-bis.

Vale anche per la nuda proprietà di una casa affittata?

Occorre distinguere. Per il requisito “stesso comune” la norma elenca proprietà, usufrutto, uso e abitazione, ma non la nuda proprietà. Per il requisito nazionale, invece, la nuda proprietà è espressamente inclusa: se riguarda una casa acquistata con le agevolazioni, blocca il nuovo bonus salvo alienazione nei termini.

I due anni per vendere valgono anche per gli acquisti fatti prima del 2025?

Il termine biennale si applica agli atti stipulati dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Per gli acquisti precedenti il termine originario era di un anno.

Una casa ereditata e affittata impedisce il bonus prima casa?

Se si è ereditata la piena proprietà di una casa di abitazione nello stesso comune, il requisito della lettera b) non è soddisfatto e il bonus è precluso, anche se l’immobile è locato. La successione, infatti, attribuisce comunque la titolarità del diritto.

Fonti

  • Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro) — testo vigente su Normattiva
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025), articolo 1, comma 116 — proroga da uno a due anni del termine di alienazione previsto dal comma 4-bis — testo su Normattiva
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 55 — introduzione del comma 4-bis della Nota II-bis — testo su Normattiva
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026 — l’immobile pre-posseduto locato a terzi non integra inidoneità oggettiva — massima riportata da Fisco Oggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate
  • Agenzia delle Entrate, scheda informativa “Acquisto prima casa – Normativa e prassi” — agenziaentrate.gov.it

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-09 09:00:002026-10-05 08:43:47Bonus prima casa: si può avere se l’altra è affittata?
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Bonus Editoria 2026: gli interventi straordinari per il settore

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus editoria 2026 e chi ne beneficia
  2. Come sono ripartiti i 57 milioni di euro del Fondo
  3. Il sostegno alle edicole nei piccoli comuni
  4. Tempistiche e prossimi passi per accedere ai contributi
  5. Altri interventi per il settore editoriale in corso
  6. Domande frequenti sul bonus editoria 2026

Il settore dell’editoria italiana può contare su nuove risorse straordinarie per il 2026. Il bonus editoria 2026 nasce da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) datato 30 luglio 2026, registrato dalla Corte dei Conti, che individua una serie di interventi straordinari a favore di edicole, distributori ed editori di giornali e periodici. Il provvedimento mobilita complessivamente 57 milioni di euro attingendo al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Si tratta di una misura pensata per sostenere un comparto che negli ultimi anni ha dovuto affrontare la crisi della carta stampata, la contrazione delle vendite in edicola e la trasformazione digitale dell’informazione. Vediamo nel dettaglio come funziona il bonus editoria 2026 e a chi sono destinate le risorse.

Cos’è il bonus editoria 2026 e chi ne beneficia

Il bonus editoria 2026 non è un contributo unico, ma un pacchetto di interventi straordinari rivolti a soggetti diversi della filiera editoriale. Beneficiano delle risorse, in particolare, i punti vendita di giornali e periodici, le imprese di distribuzione e le imprese editrici di quotidiani e periodici. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato sostenere la sopravvivenza economica delle edicole, soprattutto quelle che operano in contesti meno redditizi; dall’altro garantire che l’informazione cartacea continui ad arrivare anche nei territori più periferici del Paese.

Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di sostegno al pluralismo dell’informazione, un principio costituzionale che lo Stato tutela anche attraverso strumenti economici come questo fondo. Non a caso il nome ufficiale del capitolo di spesa è Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, a conferma che le risorse guardano sia alla carta stampata tradizionale sia ai processi di digitalizzazione del settore.

Come sono ripartiti i 57 milioni di euro del Fondo

Lo stanziamento è ripartito su quattro voci, che coprono i diversi anelli della filiera dell’editoria cartacea. La quota più consistente, pari a 45 milioni di euro, è destinata al contributo calcolato sulle copie cartacee vendute nel corso del 2024 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici. Seguono 10 milioni di euro per i contributi alle edicole, 1,5 milioni di euro per le imprese di distribuzione di quotidiani e periodici e 500.000 euro per il contributo ai punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici (le attività commerciali che vendono stampa insieme ad altri prodotti).

Le quattro voci esauriscono l’intero stanziamento di 57 milioni di euro previsto dal DPCM. È bene ricordare che non tutte le misure seguono lo stesso binario europeo: i contributi alle edicole e ai punti vendita in via non prevalente sono erogati in regime de minimis (Regolamento UE 2831/2023), la disciplina che consente gli aiuti di Stato di importo contenuto senza autorizzazione preventiva della Commissione Europea, mentre i contributi alle imprese di distribuzione e alle imprese editrici restano subordinati all’autorizzazione della Commissione ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Il sostegno alle edicole nei piccoli comuni

Una parte rilevante del bonus editoria 2026 guarda ai territori più piccoli e periferici, dove il rischio di desertificazione informativa è più alto. Il provvedimento riconosce infatti alle imprese di distribuzione un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove le edicole non siano presenti, ai rivenditori commerciali di giornali e periodici che operano nei comuni con meno di 5.000 abitanti riforniti nel corso del 2026.

Il contributo riconosciuto per ciascun comune interessato è pari a 600 euro. La cifra sale a 800 euro per i comuni con meno di 5.000 abitanti che rientrano nelle cosiddette Aree Interne, ovvero i territori più distanti dai grandi centri di erogazione di servizi essenziali come sanità, istruzione e mobilità, individuati da una specifica strategia nazionale. Questa differenziazione conferma l’attenzione del legislatore verso le zone dove garantire l’accesso all’informazione cartacea è più complesso e costoso per gli operatori del settore.

Tempistiche e prossimi passi per accedere ai contributi

Per quanto riguarda le misure a favore delle edicole e dei punti vendita non prevalenti soggette al regime de minimis, i requisiti e le modalità operative per accedere ai contributi dovranno essere definiti con un successivo provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del DPCM del 30 luglio 2026. Per le misure che necessitano invece del via libera europeo (distributori e imprese editrici), lo stesso termine di 45 giorni decorre dalla decisione della Commissione Europea.

Questo significa che, al momento, il quadro normativo generale è definito, ma le procedure operative per la richiesta dei contributi non sono ancora del tutto disponibili per gli operatori del settore. Chi gestisce un’edicola o un punto vendita di giornali dovrà quindi attendere le istruzioni del Dipartimento per conoscere nel dettaglio documentazione richiesta e finestre temporali per presentare le domande. È una situazione comune a molte misure di sostegno economico: prima viene fissato lo stanziamento generale, poi arrivano i decreti attuativi con le regole pratiche.

Altri interventi per il settore editoriale in corso

Il 2026 si conferma un anno particolarmente attivo sul fronte dei bonus settoriali dedicati a specifiche filiere produttive e commerciali. Accanto al bonus editoria 2026, negli ultimi mesi sono stati attivati anche altri strumenti pensati per sostenere comparti in difficoltà o in fase di ricambio generazionale. Un esempio è il bonus librerie under 35, rivolto ai giovani imprenditori che aprono o rilevano una libreria, misura che si affianca idealmente al sostegno alla filiera editoriale nel suo complesso.

Un altro esempio recente riguarda il comparto della moda, con il bonus moda 2026 destinato alle piccole e medie imprese del settore tessile e dell’abbigliamento. Si tratta di misure diverse per finalità e platea di beneficiari, ma che testimoniano una tendenza comune: lo Stato continua a intervenire con contributi mirati per sostenere filiere economiche esposte a trasformazioni strutturali del mercato.

Fonti

  • DPCM 30 luglio 2026 – Individuazione degli interventi straordinari a sostegno dell’editoria per l’anno 2026 (Dipartimento per l’informazione e l’editoria, PDF)
  • Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Nuove misure di sostegno straordinario all’editoria per l’anno 2026
  • Legge 26 ottobre 2016, n. 198 – Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (Normattiva)

Domande frequenti sul bonus editoria 2026

Cos’è il bonus editoria 2026?

È l’insieme degli interventi straordinari previsti da un DPCM del 30 luglio 2026 per sostenere edicole, distributori ed editori di giornali e periodici, finanziati con 57 milioni di euro dal Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria.

Chi può beneficiare del bonus editoria 2026?

Le risorse sono destinate ai punti vendita di giornali e periodici (anche non prevalenti), alle imprese di distribuzione e alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con un’attenzione particolare ai piccoli comuni.

Quanto vale il contributo per i comuni con meno di 5.000 abitanti?

Il contributo per la fornitura diretta di giornali nei comuni con meno di 5.000 abitanti è di 600 euro, che salgono a 800 euro se il comune rientra tra le Aree Interne.

Quando saranno disponibili le domande per il bonus editoria 2026?

Per le misure soggette al regime de minimis, requisiti e modalità operative saranno definiti con un provvedimento attuativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro 45 giorni dall’entrata in vigore del DPCM del 30 luglio 2026.

Il bonus editoria 2026 riguarda anche l’informazione digitale?

Il fondo da cui derivano le risorse si chiama Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, segno che le politiche di sostegno guardano sia alla carta stampata sia ai processi di trasformazione digitale del settore.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-09 07:00:002026-10-05 08:43:37Bonus Editoria 2026: gli interventi straordinari per il settore
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Studio Associato o STP per Architetti 2026: Quando Conviene Rispetto alla Partita IVA Individuale

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La scelta tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale arriva quasi sempre nello stesso momento: quando lo studio cresce, i progetti si moltiplicano e lavorare da soli comincia a stare stretto. Magari hai un collega con cui collabori stabilmente da anni, oppure hai superato le soglie del regime forfettario e ti chiedi se esista una forma più efficiente per esercitare la professione.

Non esiste una risposta valida per tutti. Esistono però tre modelli ben definiti, con regole fiscali, previdenziali e di responsabilità molto diverse tra loro: la partita IVA individuale, lo studio associato (l’associazione professionale: la L. 1815/1939 è stata abrogata dall’art. 10, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il cui comma 9 fa però salve le associazioni professionali, riconosciute fiscalmente dall’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR) e la STP, la Società tra Professionisti introdotta dall’art. 10 della L. 183/2011 e disciplinata dal DM 8 febbraio 2013, n. 34.

In questa guida mettiamo a confronto le tre strade dal punto di vista pratico: quanto paghi di imposte, come funziona Inarcassa, quale codice ATECO 2025 usare, chi risponde dei debiti e, soprattutto, quando conviene davvero passare a uno studio associato o a una STP. Il confronto tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale è una decisione strategica: vale la pena farla con i numeri in mano.

Indice dei contenuti

  1. Studio associato, STP o partita IVA: le tre opzioni a confronto
  2. Regime fiscale: perché studio associato e STP escludono il forfettario
  3. Codice ATECO 2025 per l’architetto: 71.11.09
  4. Inarcassa 2026: contributi in partita IVA, studio associato e STP
  5. Fatturazione elettronica e ritenuta d’acconto
  6. Responsabilità: cosa protegge davvero la STP srl
  7. Costi di gestione a confronto
  8. Quando conviene lo studio associato e quando la STP
  9. Esempio pratico: dai contributi alla scelta della forma
  10. Domande frequenti su studio associato architetti e STP
  11. Consulenza personalizzata per architetti al CAF Centro Fiscale

Studio associato, STP o partita IVA: le tre opzioni a confronto

Prima di entrare nei dettagli tecnici, vediamo le differenze essenziali. La partita IVA individuale è la forma più semplice: un solo professionista, un solo titolare, nessun atto costitutivo. Lo studio associato è un’associazione tra professionisti senza personalità giuridica: i colleghi mettono insieme struttura, costi e clientela, ma il reddito resta dei singoli associati. La STP è invece una vera società, che nella pratica si costituisce quasi sempre come S.r.l. e viene iscritta sia al Registro delle Imprese sia in una sezione speciale dell’Albo degli architetti.

AspettoPartita IVA individualeStudio associatoSTP (S.r.l.)
Soggetti1 professionista2 o più professionistiSoci professionisti + eventuali soci di capitale
CostituzioneApertura P.IVAScrittura privata (no notaio obbligatorio)Atto notarile + Registro Imprese + Albo
Regime forfettarioPossibile (entro 85.000 euro)Mai ammessoMai ammesso
TassazioneIRPEF oppure imposta sostitutivaTrasparenza: IRPEF sui singoli associatiIRES 24% + IRAP (oppure trasparenza art. 116 TUIR)
Responsabilità patrimonialeIllimitataSolidale e illimitata tra associatiLimitata al capitale sociale
Costi di gestioneBassiMediAlti

Già da questo schema emerge il punto più delicato del confronto: chi si associa o costituisce una società perde l’accesso al regime forfettario. È la variabile che, per molti architetti, pesa più di ogni altra. Vediamo perché.

Regime fiscale: perché studio associato e STP escludono il forfettario

Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale. È una regola strutturale, non una questione di fatturato: uno studio associato o una STP sono per definizione incompatibili con il forfettario, anche se fatturano pochissimo. Se stai valutando studio associato architetti STP contro partita IVA individuale, questo è il primo bivio da mettere a fuoco.

Partita IVA individuale: forfettario o regime ordinario

L’architetto che lavora da solo può scegliere il regime forfettario seguito dal CAF Centro Fiscale di Udine se rispetta il limite di ricavi e compensi di 85.000 euro annui. In questo regime il reddito imponibile non si calcola sulle spese reali, ma applicando un coefficiente di redditività al fatturato: per le attività professionali tecniche come quella dell’architetto il coefficiente è del 78%. In parole semplici: di ogni 100 euro incassati, 78 sono considerati reddito e 22 sono considerati costi forfettari, senza bisogno di dimostrarli.

Su quel reddito, al netto dei contributi Inarcassa versati (che sono deducibili), si applica l’imposta sostitutiva: una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali. Attenzione alla causa di fuoriuscita immediata: se i compensi superano i 100.000 euro nel corso dell’anno, il regime decade già dall’anno stesso. Chi supera 85.000 ma resta sotto 100.000 esce invece dall’anno successivo, passando al regime ordinario con IRPEF progressiva a scaglioni.

Studio associato: tassazione per trasparenza

Lo studio associato non paga imposte sul reddito come soggetto autonomo. Si applica la tassazione per trasparenza prevista dall’art. 5 del TUIR per i redditi prodotti in forma associata: il reddito dello studio viene imputato pro quota a ciascun associato, in proporzione alla quota di partecipazione, e tassato con IRPEF progressiva a scaglioni in capo alla singola persona fisica. Significa che il reddito è tassato anche se non viene materialmente prelevato dallo studio.

L’associazione professionale resta comunque un soggetto con propri adempimenti: presenta il Modello Redditi SP e versa l’IRAP se ricorrono i presupposti di autonoma organizzazione (struttura, dipendenti, beni strumentali significativi). C’è poi la conseguenza più pesante: la partecipazione a un’associazione professionale è causa ostativa al forfettario per l’associato, ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d) della L. 190/2014. Un architetto forfettario che entra in uno studio associato perde il regime agevolato.

STP: IRES, IRAP o trasparenza fiscale

La STP segue il regime fiscale della forma societaria scelta. Se è costituita come società di persone (s.n.c. o s.a.s. tra professionisti) vale la tassazione per trasparenza vista sopra. Se è costituita come S.r.l., che oggi è la forma più diffusa, è soggetta a IRES con aliquota ordinaria del 24% più IRAP, e i compensi erogati ai soci vengono tassati separatamente in capo a loro. In alternativa la STP srl può optare per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR, riservata alle S.r.l. a ristretta base sociale con soci persone fisiche e ricavi entro le soglie di legge: in questo caso il reddito viene imputato direttamente ai soci.

Anche qui il forfettario è escluso in radice. Lo stesso art. 1, comma 57, della L. 190/2014 prevede come causa ostativa sia la partecipazione a società di persone e associazioni professionali, sia il controllo diretto o indiretto di una S.r.l. che svolge attività riconducibile a quella del socio forfettario. Per un approfondimento completo sulle due forme collettive puoi leggere la nostra guida su Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026.

Codice ATECO 2025 per l’architetto: 71.11.09

Il codice ATECO è la sigla che identifica l’attività economica svolta e va comunicata all’Agenzia delle Entrate all’apertura della partita IVA o alla costituzione dello studio. Dal 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che ha sostituito la precedente. Per l’attività di architetto il codice da utilizzare è il 71.11.09.

Il vecchio codice 71.11.00 appartiene alla classificazione ATECO 2007 e va citato solo come riferimento storico o di raccordo, ad esempio quando si confrontano visure e documenti precedenti: non è il codice in uso nel 2026. Un dettaglio utile per chi sta valutando studio associato architetti STP: il codice è il medesimo in tutte e tre le forme. Cambia solo il punto in cui lo indichi, perché nello studio associato e nella STP va riportato nell’oggetto sociale e come attività prevalente del soggetto collettivo.

Inarcassa 2026: contributi in partita IVA, studio associato e STP

Molti architetti sperano che passare a una società alleggerisca la previdenza. Non è così: l’iscrizione a Inarcassa è legata all’iscrizione all’Albo e all’esercizio della professione, non alla forma giuridica scelta. Tutti e tre i modelli comportano quindi la contribuzione alla cassa di categoria.

Le due voci principali per il 2026 sono il contributo soggettivo, pari al 14,5% del reddito professionale netto, e il contributo integrativo, pari al 4% del fatturato (volume d’affari). Il contributo integrativo si addebita in fattura al cliente in aggiunta al compenso: per espressa previsione dell’art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 non è assoggettabile né all’IVA né all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume d’affari; non è inoltre soggetto a ritenuta d’acconto.

  • Contributo soggettivo minimo 2026: 2.785 euro
  • Contributo integrativo minimo 2026: 850 euro
  • Totale minimi 2026: 3.635 euro l’anno, dovuti anche con reddito pari a zero
  • Dichiarazione annuale obbligatoria anche a reddito zero, entro il 31 ottobre; per il 2026 la scadenza slitta al 2 novembre perché il 31 ottobre cade di sabato
  • La dichiarazione si trasmette tramite il portale telematico Inarcassa On Line: il CAF Centro Fiscale segue l’adempimento per te

Nello studio associato il contributo soggettivo si calcola pro quota su ciascun associato, sulla base del reddito attribuito dalla trasparenza fiscale, mentre il contributo integrativo del 4% si applica sul fatturato complessivo dello studio e viene poi ripartito tra gli associati. Nella STP, i soci professionisti iscritti all’Albo che esercitano l’attività restano iscritti individualmente a Inarcassa: la società in quanto tale non è iscritta alla cassa, ma i contributi gravano sui singoli soci professionisti in base ai redditi e alle quote loro attribuiti, secondo il regolamento Inarcassa vigente. Per tutti i dettagli su aliquote, minimi e massimali leggi la guida dedicata ai contributi Inarcassa 2026 per architetti.

Fatturazione elettronica e ritenuta d’acconto

La fatturazione elettronica è obbligatoria in tutte e tre le forme: partita IVA individuale, studio associato e STP. L’obbligo è stato esteso anche ai forfettari dal 2024, quindi non esiste più alcuna esenzione legata al regime fiscale. Ogni fattura deve transitare dal Sistema di Interscambio in formato XML.

In fattura il contributo integrativo Inarcassa del 4% va sempre esposto come voce distinta rispetto al compenso e non concorre alla base imponibile IVA. Per gestire correttamente queste righe senza errori, molti professionisti si appoggiano a un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che automatizza cassa di previdenza, ritenuta e invio allo SdI.

Cambia invece la ritenuta d’acconto, cioè l’anticipo di imposta che il cliente trattiene e versa allo Stato al posto tuo. Sui compensi del regime forfettario la ritenuta non si applica: il professionista dichiara in fattura la causa di esclusione. Sulle fatture emesse dallo studio associato verso committenti che sono sostituti d’imposta (imprese, enti, altri professionisti) la ritenuta del 20% si applica normalmente. Sulle fatture della STP srl, invece, la ritenuta non si applica: i compensi della società costituiscono reddito d’impresa e l’art. 25 del DPR 600/1973 esclude espressamente le prestazioni rese nell’esercizio di impresa (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 128/2018). È un aspetto che incide sui flussi di cassa e va considerato nel confronto tra studio associato architetti STP e attività individuale.

Responsabilità: cosa protegge davvero la STP srl

È il capitolo più frainteso. Con la partita IVA individuale la responsabilità patrimoniale è illimitata: il professionista risponde delle obbligazioni con tutto il proprio patrimonio personale. Nello studio associato la situazione non migliora, anzi si estende: la responsabilità è solidale e illimitata tra tutti gli associati per le obbligazioni dello studio. Non esiste alcuno scudo patrimoniale, e un creditore può rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi degli associati.

La STP srl introduce invece la responsabilità limitata al capitale sociale per le obbligazioni sociali: debiti verso fornitori, banche, locatori, dipendenti. Attenzione però, perché qui si concentra l’equivoco più pericoloso: la forma societaria non scherma la responsabilità professionale. Il singolo professionista che ha eseguito la prestazione risponde personalmente e illimitatamente verso il cliente per gli errori progettuali, e risponde allo stesso modo sul piano deontologico davanti all’Ordine. Lo conferma l’impianto dell’art. 10 della L. 183/2011: il comma 4, lett. c) impone che l’incarico sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti e che il socio incaricato sia designato dal cliente o gli sia comunicato per iscritto; la lett. c-bis) obbliga alla polizza per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti; il comma 7 assoggetta il socio professionista al codice deontologico del proprio ordine.

In pratica: la STP protegge il patrimonio dall’insolvenza dell’attività, non dalle conseguenze di un errore tecnico. Per quello serve una polizza di responsabilità civile professionale adeguata, che resta obbligatoria in ogni forma di esercizio.

Costi di gestione a confronto

Il peso burocratico cresce mano a mano che si passa dalla forma individuale a quella societaria. Non si tratta solo di quanto costa partire, ma soprattutto di quanto costa mantenere la struttura ogni anno.

  • Partita IVA individuale: costi di gestione più bassi, contabilità semplificata se sei in regime forfettario, nessun atto costitutivo, adempimenti dichiarativi ridotti
  • Studio associato: costi di costituzione contenuti (una scrittura privata, eventualmente registrata), ma tenuta della contabilità in regime di trasparenza e adempimenti dichiarativi aggiuntivi come il Modello Redditi SP e l’eventuale IRAP
  • STP srl: costi più elevati, tra atto costitutivo notarile, iscrizione al Registro delle Imprese e alla sezione speciale dell’Albo, redazione del bilancio, eventuale organo di controllo o revisore

La regola pratica è semplice: il costo della STP si ammortizza quando il fatturato è alto e i soci sono più di uno. Su volumi contenuti, lo stesso costo diventa un peso che erode il vantaggio fiscale. Prima di decidere serve una simulazione sui tuoi numeri reali, non su una media di settore.

Quando conviene lo studio associato e quando la STP

Riassumiamo la decisione in tre profili tipici, quelli che incontriamo più spesso quando un architetto ci chiede se passare allo studio associato o alla STP.

  • Partita IVA individuale: architetto che lavora da solo, con fatturato entro gli 85.000 euro, che vuole il minor carico fiscale e burocratico possibile grazie al regime forfettario
  • Studio associato: due o più architetti che vogliono condividere struttura, costi e clientela mantenendo una costituzione semplice, senza necessità di responsabilità limitata, con un fatturato che comunque supera le soglie del forfettario
  • STP srl: studi strutturati con fatturati significativi, che hanno bisogno di limitare la responsabilità patrimoniale (non quella professionale), di aprire a soci di capitale entro i limiti di legge e di una gestione più aziendale, orientata alla crescita e agli investimenti

Un errore frequente è associarsi troppo presto: due architetti che fatturano 50.000 euro ciascuno, entrambi in forfettario, perdono il regime agevolato nel momento stesso in cui costituiscono l’associazione. Se non ci sono ragioni organizzative forti, spesso conviene restare separati e regolare i rapporti con collaborazioni fatturate tra colleghi. Logiche analoghe valgono per altre professioni tecniche e ordinistiche: puoi confrontarle leggendo le guide su come aprire uno studio legale nel 2026 e su come aprire uno studio da geometra.

Esempio pratico: dai contributi alla scelta della forma

Immagina l’architetto Marco, che nel 2026 emette fatture per un volume d’affari di 70.000 euro e chiude con un reddito professionale netto di 60.000 euro. I contributi Inarcassa si calcolano così.

  • Contributo soggettivo: 14,5% di 60.000 euro = 8.700 euro (ampiamente sopra il minimo di 2.785 euro)
  • Contributo integrativo: 4% di 70.000 euro = 2.800 euro (sopra il minimo di 850 euro), addebitati in fattura ai clienti

Questi importi non cambiano a seconda della forma scelta, perché seguono il reddito e il fatturato del professionista, non la veste giuridica. Ciò che cambia è l’impostazione fiscale. Con 70.000 euro di compensi Marco è sotto la soglia degli 85.000 e può restare in regime forfettario: applica il coefficiente del 78%, deduce i contributi Inarcassa versati e paga l’imposta sostitutiva su quel risultato.

Se Marco si associa con la collega Giulia e insieme arrivano a 200.000 euro di fatturato con 120.000 euro di reddito ripartito al 50%, lo studio associato attribuisce 60.000 euro a testa, tassati con IRPEF progressiva a scaglioni; il contributo integrativo del 4% si calcola sui 200.000 euro complessivi e viene ripartito. Se invece scelgono la STP srl, la società paga IRES al 24% e IRAP sull’utile, mentre i soci vengono tassati sui compensi e sugli utili distribuiti, con la possibilità di modulare quanto lasciare in società per finanziare investimenti. È proprio questa flessibilità nella gestione degli utili, più che un risparmio automatico, il vero argomento a favore della STP.

Fonti

  • Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10 – Società tra professionisti (Normattiva)
  • DM Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 – Regolamento sulle società tra professionisti (Normattiva)
  • Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 10 – Contributo integrativo Inarcassa (Normattiva)
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 – Regime forfetario e cause ostative (Normattiva)
  • Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 128 del 27 dicembre 2018, società tra professionisti (PDF)

Domande frequenti su studio associato architetti e STP

Un architetto in regime forfettario può entrare in uno studio associato?

Può entrarci, ma perde il regime forfettario. La partecipazione a un’associazione professionale è causa ostativa ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d) della L. 190/2014. Dal momento in cui diventa associato, il reddito viene tassato con IRPEF a scaglioni per trasparenza. Prima di firmare qualsiasi scrittura privata, fai valutare l’impatto al CAF Centro Fiscale.

La STP è sempre una srl?

No. La Società tra Professionisti può assumere qualunque modello societario previsto dal codice civile: società di persone, società di capitali o cooperativa. Nella pratica la STP srl è la forma più diffusa, perché unisce responsabilità limitata e gestione flessibile, ma una s.n.c. o s.a.s. tra professionisti resta possibile e comporta la tassazione per trasparenza.

Chi paga i contributi Inarcassa nella STP?

I singoli soci professionisti iscritti all’Albo che esercitano l’attività. La società non è iscritta a Inarcassa in quanto tale: i contributi gravano sui soci in base ai redditi e alle quote loro attribuiti, secondo il regolamento Inarcassa vigente. Restano validi i minimi 2026 di 2.785 euro di soggettivo e 850 euro di integrativo.

Si può passare da partita IVA individuale a studio associato o STP senza perdere la clientela?

Sì, ma il passaggio va gestito con ordine: i contratti in corso vanno ricondotti al nuovo soggetto, occorre comunicare il cambio di intestazione ai clienti e sistemare i rapporti con i committenti pubblici. È una fase delicata anche sul piano fiscale, perché comporta la cessazione o la trasformazione della posizione individuale. Il CAF Centro Fiscale ti accompagna in tutti i passaggi, in ufficio a Udine oppure online.

Serve il notaio per costituire uno studio associato?

No: lo studio associato si costituisce con scrittura privata, eventualmente registrata, e non richiede l’atto notarile. È proprio questa la sua forza rispetto alla STP srl, che invece impone atto costitutivo notarile, iscrizione al Registro delle Imprese e alla sezione speciale dell’Albo. Il contenuto della scrittura va curato nel dettaglio: quote, apporti, recesso e ripartizione degli utili.

Quale codice ATECO devo indicare per lo studio associato di architetti?

Lo stesso della partita IVA individuale: il codice ATECO 2025 71.11.09, da riportare come attività prevalente e nell’oggetto sociale. Il codice 71.11.00 appartiene alla vecchia classificazione ATECO 2007 e serve solo come raccordo storico con i documenti precedenti.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Consulenza personalizzata per architetti al CAF Centro Fiscale

La scelta tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale non si decide leggendo una tabella: dipende dal tuo fatturato, dal numero di colleghi coinvolti, dagli investimenti che hai in programma e dal rischio che vuoi tenere sul tuo patrimonio. Una valutazione sbagliata può costarti la perdita del regime forfettario oppure costi societari che non riesci ad ammortizzare.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti e ingegneri nell’apertura della partita IVA, nella costituzione dello studio associato e nell’assistenza fiscale alla STP, con una simulazione costruita sui tuoi numeri reali e un preventivo personalizzato. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, in tutta Italia.

Hai bisogno di assistenza per scegliere la forma di esercizio della tua attività? Contattaci per fissare un appuntamento: telefono 0432 1638640, WhatsApp 366 6018121, email info@centrofiscale.com. Ci trovi a Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B.

Ottobre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Modello Redditi PF 2026 per Forfettari: Quadro LM, Scadenza 31 Ottobre e Errori da Evitare

regime forfettario partita iva

Il Modello Redditi PF 2026 forfettari è la dichiarazione con cui ogni titolare di partita IVA in regime forfettario comunica all’Agenzia delle Entrate i ricavi o i compensi incassati nel 2025 e calcola l’imposta sostitutiva dovuta. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: invece di pagare più imposte separate, il forfettario ne paga una sola, con aliquota del 15% oppure del 5% nei primi anni di attività.

Molti contribuenti si chiedono perché non possano semplicemente usare il modello 730, più snello e conosciuto. La risposta è semplice: il 730 non prevede i quadri necessari per dichiarare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Chi ha una partita IVA forfettaria deve quindi utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche, compilando in particolare il quadro LM.

In questa guida completa al Modello Redditi PF 2026 forfettari vediamo chi è obbligato a presentarlo, come funziona il quadro LM passo per passo, quali dati richiede il quadro RS, come si deducono i contributi INPS, quali sono le scadenze del 31 ottobre 2026 e dei versamenti, e soprattutto quali sono gli errori più comuni da evitare. Un errore in dichiarazione, infatti, si traduce quasi sempre in imposte pagate in eccesso oppure in una futura comunicazione di irregolarità.

Indice dei contenuti

  1. Modello Redditi PF 2026 Forfettari: Chi Deve Presentarlo e Perché Non Basta il 730
  2. Il Quadro LM del Modello Redditi PF 2026 per Forfettari: Come si Compila
  3. Il Quadro RS: gli Obblighi Informativi del Regime Forfettario
  4. Contributi INPS Deducibili nel Quadro LM
  5. Calcolo dell’Imposta Sostitutiva: Aliquota 15% e Aliquota Agevolata 5%
  6. Soglie da Controllare: 85.000, 100.000 e 35.000 Euro
  7. Scadenza 31 Ottobre 2026: Quando Presentare il Modello Redditi PF
  8. Versamenti 2026: Saldo, Acconti e Codici Tributo F24
  9. Gli Errori più Comuni nel Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari
  10. Ravvedimento Operoso: Come Rimediare a Errori e Ritardi
  11. Uscita dal Regime Forfettario in Corso d’Anno: Cosa Cambia in Dichiarazione
  12. Domande Frequenti sul Modello Redditi PF 2026 per Forfettari
  13. Assistenza del CAF per il Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari

Modello Redditi PF 2026 Forfettari: Chi Deve Presentarlo e Perché Non Basta il 730

Il Modello Redditi PF 2026 forfettari riguarda tutte le persone fisiche che nel corso del 2025 hanno applicato il regime forfettario, anche solo per una parte dell’anno. Non conta quanto hai fatturato: l’obbligo dichiarativo esiste anche se hai incassato poco, e resta anche se hai avuto zero ricavi. In questo ultimo caso si parla di dichiarazione “a zero”, che serve comunque a documentare la posizione del contribuente.

Sono quindi tenuti alla presentazione del Modello Redditi PF i seguenti soggetti:

  • Professionisti forfettari con o senza cassa previdenziale (consulenti, grafici, formatori, fisioterapisti, psicologi, geometri e così via)
  • Ditte individuali artigiane e commerciali iscritte alla Camera di Commercio
  • Agenti e rappresentanti di commercio e altri intermediari
  • Chi ha aperto la partita IVA nel 2025, anche a fine anno e anche senza aver emesso fatture
  • Chi ha chiuso la partita IVA nel 2025, per i mesi in cui è stata attiva
  • Chi affianca alla partita IVA un lavoro dipendente o una pensione

Quest’ultimo caso è il più insidioso. Immagina che Laura lavori come impiegata part-time e, la sera, svolga attività di traduttrice con partita IVA forfettaria. Laura non può presentare il 730 per lo stipendio e “ignorare” la partita IVA: deve dichiarare tutti i redditi in un unico Modello Redditi PF 2026, indicando lo stipendio nel quadro dedicato al lavoro dipendente e i compensi da traduzioni nel quadro LM. Le due imposte si calcolano separatamente, ma la dichiarazione è una sola.

Un aspetto poco noto: nel Modello Redditi PF trovano spazio anche gli oneri detraibili e deducibili (spese mediche, interessi del mutuo, ristrutturazioni, previdenza complementare). Se hai solo redditi forfettari, però, queste detrazioni fiscali non possono essere utilizzate: l’imposta sostitutiva non le assorbe. È una delle ragioni per cui vale la pena farsi valutare la convenienza complessiva del regime da un operatore esperto, soprattutto in presenza di un coniuge capiente a cui trasferire alcune spese.

Il Quadro LM del Modello Redditi PF 2026 per Forfettari: Come si Compila

Il quadro LM è il cuore del Modello Redditi PF 2026 forfettari. È la sezione in cui si dichiarano i ricavi e i compensi, si applica il coefficiente di redditività, si deducono i contributi previdenziali e si liquida l’imposta sostitutiva. Il quadro è diviso in sezioni: la Sezione II è dedicata al regime forfettario (la Sezione I riguarda invece il vecchio regime di vantaggio, ormai residuale).

La compilazione segue una logica precisa, che possiamo riassumere in quattro passaggi.

1. Dati identificativi dell’attività

Per prima cosa si indicano il codice attività e il requisito di accesso al regime. Chi beneficia dell’aliquota agevolata del 5% deve barrare l’apposita casella che attesta la condizione di nuova attività. Se svolgi più attività con codici diversi, va indicato il codice prevalente e, nei righi successivi, i ricavi vanno ripartiti per gruppo di appartenenza: è qui che nascono molti errori di calcolo, perché a coefficienti diversi corrispondono imposte diverse.

2. Coefficiente di redditività e codice ATECO

Il coefficiente di redditività è la percentuale dei tuoi incassi che il Fisco considera “reddito”. In parole semplici: lo Stato presume che una parte di quello che incassi serva a coprire i costi dell’attività, e tassa solo la percentuale rimanente. Non devi quindi dimostrare le spese sostenute, perché sono già considerate in modo forfettario. Il coefficiente dipende dal tipo di attività svolta:

  • 78% per le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie
  • 86% per costruzioni e attività immobiliari
  • 67% per le altre attività economiche (voce residuale)
  • 62% per gli intermediari del commercio
  • 40% per commercio, industrie alimentari, alloggio e ristorazione
  • 54% per il commercio ambulante di prodotti non alimentari

Una precisazione tecnica utile: dal 1° gennaio 2025 la classificazione delle attività economiche in vigore è l’ATECO 2025, che ha rinumerato molti codici. Per individuare il coefficiente, però, resta il riferimento al codice ATECO 2007 corrispondente, fino all’emanazione del nuovo decreto di raccordo. Tradotto: se il tuo codice è stato riclassificato d’ufficio, il coefficiente non cambia, ma occorre verificare la corrispondenza corretta prima di compilare il Modello Redditi PF 2026.

3. Dal reddito lordo al reddito imponibile

Il calcolo procede così: ricavi o compensi incassati × coefficiente di redditività = reddito lordo. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nel 2025, ottenendo il reddito imponibile su cui applicare l’aliquota. Attenzione al principio di cassa: contano gli incassi effettivi del 2025, non le fatture emesse e non ancora pagate.

4. Un esempio pratico di quadro LM

Supponiamo che Marco sia un consulente informatico forfettario. Nel 2025 ha incassato 40.000 euro di compensi, con coefficiente al 78%, e ha versato 8.000 euro di contributi alla Gestione Separata INPS. Il suo reddito lordo è di 31.200 euro (40.000 × 78%); sottraendo i contributi si ottiene un reddito imponibile di 23.200 euro. L’imposta sostitutiva al 15% è quindi pari a 3.480 euro. Nota bene: se Marco si fosse dimenticato di indicare i contributi, avrebbe pagato 4.680 euro, cioè 1.200 euro in più del dovuto.

Per recuperare correttamente incassi e fatture dell’anno può essere molto utile consultare il cassetto fiscale con le fatture elettroniche, dove sono archiviati i documenti transitati dal Sistema di Interscambio.

Il Quadro RS: gli Obblighi Informativi del Regime Forfettario

Oltre al quadro LM, il Modello Redditi PF 2026 forfettari richiede la compilazione di una sezione specifica del quadro RS, dedicata agli obblighi informativi previsti dalla legge per chi applica il regime agevolato. Si tratta di dati che non incidono sul calcolo dell’imposta, ma che l’Agenzia delle Entrate utilizza per i controlli e per le analisi statistiche: una sorta di “fotografia” della tua attività.

Le informazioni richieste variano a seconda che si svolga un’attività d’impresa o una professione, e riguardano tipicamente:

  • il numero dei dipendenti e dei collaboratori impiegati nell’anno
  • i costi per il personale e per prestazioni di terzi
  • gli acquisti di materie prime, semilavorati e merci per le imprese
  • i consumi di energia elettrica, telefonia e carburante
  • i compensi corrisposti a terzi per attività direttamente collegate alla professione
  • i beni strumentali utilizzati, come immobili, veicoli e attrezzature

Molti forfettari saltano questa sezione pensando che sia facoltativa, dato che non modifica l’imposta da pagare. È un errore: l’omessa compilazione del quadro RS costituisce una dichiarazione irregolare e può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa, oltre a richiedere una dichiarazione integrativa. Anche per questo motivo è importante conservare durante l’anno le ricevute delle spese: pur non essendo deducibili, alcune di esse vanno comunque dichiarate.

Un caso particolare riguarda chi opera con l’aiuto di familiari: se hai costituito un’impresa familiare in regime forfettario, la gestione dei dati del quadro RS e dei contributi dei collaboratori richiede attenzioni ulteriori, perché l’imposta sostitutiva resta interamente a carico del titolare.

Contributi INPS Deducibili nel Quadro LM

La deduzione dei contributi previdenziali è il principale “sconto” riconosciuto nel Modello Redditi PF 2026 forfettari. La regola è chiara: i contributi obbligatori effettivamente versati nel 2025 si sottraggono dal reddito determinato con il coefficiente, riducendo la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva. Vale il principio di cassa: se hai pagato in ritardo, nel 2025, la rata di contributi di competenza 2024, quella rata si deduce nella dichiarazione di quest’anno.

I contributi deducibili cambiano in base alla gestione previdenziale di appartenenza. Ecco le aliquote di riferimento per il 2026, utili anche per stimare i versamenti futuri:

  • Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa): 26,07%, ridotta al 24% per chi ha già un’altra copertura pensionistica obbligatoria
  • Artigiani: aliquota 24% con contributo minimo annuo di 4.521,36 euro
  • Commercianti: aliquota 24,48% con contributo minimo annuo di 4.611,64 euro
  • Casse professionali (medici, avvocati, geometri, psicologi e altri albi): aliquote e minimi fissati dai singoli regolamenti

Artigiani e commercianti forfettari possono chiedere all’INPS la riduzione contributiva del 35%, che alleggerisce la cassa ma riduce anche l’accredito ai fini pensionistici. Attenzione a un punto spesso frainteso: in Gestione Separata la riduzione del 35% non esiste, perché è prevista solo per le gestioni di artigiani e commercianti. Chi versa alla Gestione Separata paga in acconto e a saldo insieme alle imposte, con gli stessi termini della dichiarazione.

Non sono deducibili, invece, le somme pagate a titolo di sanzioni o interessi e i contributi versati per soggetti estranei all’attività; fanno eccezione i contributi corrisposti per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, oppure non a carico quando il titolare non esercita il diritto di rivalsa, che restano deducibili dal titolare ai sensi dell’art. 1 c. 64 della L. 190/2014. Ricorda inoltre che il reddito dichiarato nel quadro LM viene utilizzato anche per il calcolo dell’ISEE e per le prestazioni collegate: una dichiarazione corretta ha effetti che vanno molto oltre le imposte.

Calcolo dell’Imposta Sostitutiva: Aliquota 15% e Aliquota Agevolata 5%

Nel Modello Redditi PF 2026 forfettari l’imposta si calcola applicando al reddito imponibile una sola aliquota. Quella ordinaria è del 15%; le nuove attività beneficiano invece di un’aliquota ridotta al 5% per il periodo d’imposta di inizio attività e i quattro successivi, cioè per un massimo di cinque anni.

Per accedere al 5% non basta aver aperto la partita IVA di recente: servono tre requisiti, che vanno rispettati tutti insieme.

  • Non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività d’impresa, arte o professione, nemmeno in forma associata o familiare
  • L’attività non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo (con l’eccezione della pratica obbligatoria per l’accesso a una professione)
  • In caso di subentro in un’attività altrui, i ricavi del periodo precedente non devono superare il limite di 85.000 euro

Facciamo un esempio. Giulia ha aperto la partita IVA nel 2025 come artigiana, con coefficiente al 67%. Ha incassato 20.000 euro e versato 2.939 euro di contributi con la riduzione del 35%. Il reddito lordo è di 13.400 euro, l’imponibile scende a 10.461 euro e l’imposta al 5% ammonta a 523,05 euro. Con l’aliquota ordinaria del 15% avrebbe pagato oltre 1.500 euro: la differenza spiega perché verificare i requisiti dell’agevolazione è così importante, anche in fase di apertura della partita IVA.

Un chiarimento frequente: i cinque anni si contano per periodi d’imposta, non per mesi. Chi ha aperto la partita IVA a novembre 2021 ha “consumato” il primo anno con due soli mesi di attività, e dal 2026 applica quindi l’aliquota ordinaria del 15%.

Soglie da Controllare: 85.000, 100.000 e 35.000 Euro

La compilazione del Modello Redditi PF 2026 è anche il momento della verità sulle soglie del regime. Sono tre i numeri da tenere sotto controllo, e ciascuno produce conseguenze diverse. Per un quadro completo dei requisiti puoi consultare la nostra guida al regime forfettario 2026.

  • 85.000 euro di ricavi o compensi incassati: è il limite per restare nel regime. Se lo superi senza oltrepassare i 100.000, il forfettario resta valido per tutto l’anno in corso e si passa al regime ordinario dall’anno successivo
  • 100.000 euro: soglia di fuoriuscita immediata. L’IVA diventa dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento, e il reddito dell’intero anno va tassato con le regole ordinarie IRPEF
  • 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti nell’anno precedente: se superi questo limite, il regime forfettario non è applicabile (causa ostativa), salvo cessazione del rapporto di lavoro

La soglia di 35.000 euro è stata elevata dalla precedente misura di 30.000 euro e resta confermata sia per il 2025 sia per il 2026. È un punto che genera molta confusione: contano i redditi da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente, non quelli dell’anno in cui applichi il regime. Un pensionato che percepisce 36.000 euro di pensione, quindi, non può utilizzare il forfettario per la sua attività autonoma.

Va poi ricordato il limite di 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente e accessorio: superandolo si perde il regime. Non esiste più, invece, il vecchio limite sui beni strumentali, abrogato da anni: chi te lo indica ancora come requisito di accesso sta usando informazioni superate.

Scadenza 31 Ottobre 2026: Quando Presentare il Modello Redditi PF

Il termine ordinario per la presentazione telematica del Modello Redditi PF 2026 è il 31 ottobre 2026, come previsto dall’art. 2 del DPR 322/1998 nella formulazione vigente. Poiché nel 2026 il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo, la trasmissione si considera tempestiva se effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo, lunedì 2 novembre 2026.

Attenzione a non confondere le date con quelle del 730: la dichiarazione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati si chiude il 30 settembre, mentre il Modello Redditi PF dei forfettari ha un mese in più. La presentazione avviene esclusivamente in via telematica: non è ammessa la consegna allo sportello postale, riservata a casi particolari e con termini diversi.

Riepiloghiamo le date che ogni forfettario dovrebbe segnare in agenda:

  • 31 ottobre 2026 (slittamento a lunedì 2 novembre): invio telematico del Modello Redditi PF 2026 per l’anno d’imposta 2025
  • 30 giugno 2026 (per forfettari e soggetti ISA prorogato al 20 luglio 2026): saldo dell’imposta sostitutiva 2025 e primo acconto 2026
  • 20 agosto 2026: stessi versamenti con maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse (termine lungo dopo la proroga)
  • 30 novembre 2026: secondo acconto dell’imposta sostitutiva
  • Entro 90 giorni dalla scadenza: possibilità di dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

Chi presenta la dichiarazione tramite un intermediario abilitato, come un CAF o un professionista, riceve la ricevuta telematica di avvenuta presentazione: è il documento che prova il rispetto della scadenza e va conservato con cura insieme alla copia della dichiarazione.

Versamenti 2026: Saldo, Acconti e Codici Tributo F24

Nel regime forfettario presentazione e pagamento seguono calendari diversi, e questo disallineamento è fonte di molti equivoci. L’imposta sostitutiva relativa al 2025 si versa infatti a saldo entro il 30 giugno 2026, quindi ben prima della scadenza dichiarativa del 31 ottobre 2026. Alla stessa data si paga il primo acconto per l’anno in corso.

Gli acconti servono a versare in anticipo l’imposta dell’anno in corso e si calcolano, con il metodo storico, sull’imposta dell’anno precedente: 50% con la prima rata e 50% con la seconda (per i forfettari, come per i soggetti ISA, non vale la ripartizione 40/60). Riprendendo l’esempio di Marco, che ha chiuso il 2025 con 3.480 euro di imposta, nel 2026 verserà 1.740 euro con la prima rata e 1.740 euro a novembre. Se l’acconto complessivo risulta non superiore a 206 euro si versa in un’unica soluzione a novembre.

I pagamenti si effettuano con modello F24, utilizzando i codici tributo dedicati al regime forfettario:

  • 1792 – saldo dell’imposta sostitutiva
  • 1790 – prima rata di acconto (50%)
  • 1791 – seconda rata di acconto o acconto in unica soluzione (50%)
  • Codici INPS distinti per gestione (artigiani, commercianti, Gestione Separata), indicati nella sezione previdenziale del modello

I versamenti in scadenza al 30 giugno possono essere rateizzati, con applicazione di interessi, mentre il secondo acconto di novembre non è rateizzabile. Segnaliamo infine un adempimento collegato che i forfettari spesso trascurano: l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche superiori a 77,47 euro di imponibile, che si versa con codici tributo propri e scadenze trimestrali.

Gli Errori più Comuni nel Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari

Dall’esperienza quotidiana allo sportello emergono sempre gli stessi sbagli. Conoscerli in anticipo è il modo migliore per non ritrovarsi con imposte pagate in eccesso o con una comunicazione di irregolarità dopo due anni. Ecco gli errori più frequenti nel Modello Redditi PF 2026 forfettari.

  • Dimenticare la deduzione dei contributi INPS: è l’errore più costoso, perché gonfia l’imponibile e fa pagare imposte non dovute
  • Applicare il coefficiente sbagliato: usare il 67% invece del 78%, o viceversa, altera l’intero calcolo
  • Omettere il quadro RS: rende la dichiarazione irregolare e sanzionabile
  • Confondere fatture emesse e incassi: nel forfettario vale il principio di cassa, contano i soldi effettivamente ricevuti
  • Sbagliare il calcolo degli acconti, versando il 100% a giugno o dimenticando la rata di novembre
  • Non dichiarare gli altri redditi (stipendio, pensione, affitti), convinti che l’imposta sostitutiva “copra tutto”
  • Applicare il 5% oltre il quinto periodo d’imposta o senza avere i requisiti di nuova attività

A questi si aggiungono errori più sottili ma altrettanto rilevanti: la mancata indicazione dei compensi soggetti a ritenuta d’acconto subita per errore dal committente, il trattamento dei rimborsi spese e la gestione dei contributi previdenziali addebitati in fattura, che per i professionisti senza cassa costituiscono parte integrante del compenso e concorrono al limite degli 85.000 euro.

Un buon controllo finale consiste nel confrontare i dati dichiarati con l’elenco delle fatture elettroniche e con i modelli F24 versati nell’anno. È esattamente la verifica incrociata che eseguiamo al CAF Centro Fiscale di Udine prima di trasmettere qualsiasi dichiarazione.

Ravvedimento Operoso: Come Rimediare a Errori e Ritardi

Se ti accorgi di un errore dopo l’invio, oppure se hai superato la scadenza, esiste uno strumento che permette di sistemare la posizione pagando sanzioni molto ridotte: il ravvedimento operoso. Funziona come una sorta di “autodenuncia premiata”: chi si mette in regola spontaneamente, prima che arrivi un controllo, paga una frazione della sanzione piena.

Nel caso del Modello Redditi PF 2026 forfettari possono verificarsi tre situazioni tipiche.

  • Dichiarazione tardiva entro 90 giorni: si considera valida e la sanzione fissa di 250 euro è riducibile a 25 euro con il ravvedimento
  • Dichiarazione omessa oltre i 90 giorni: la dichiarazione non è più regolarizzabile allo stesso modo e la sanzione è commisurata alle imposte dovute, con riduzioni possibili in caso di presentazione spontanea
  • Errori nei dati dichiarati: si rimedia con una dichiarazione integrativa, versando eventuali imposte, interessi e sanzione ridotta

Per i versamenti tardivi la sanzione si riduce progressivamente in funzione del ritardo: pochi giorni di scostamento costano una percentuale minima, mentre il ravvedimento entro 30 o 90 giorni beneficia di riduzioni a un decimo o a un nono del minimo, con l’aggiunta degli interessi legali calcolati giorno per giorno. Abbiamo approfondito l’intero meccanismo, con tutte le riduzioni applicabili, nella guida alla dichiarazione dei redditi tardiva 2026.

Il consiglio pratico è non improvvisare: sbagliare il calcolo del ravvedimento o il codice tributo dell’F24 equivale, per l’Agenzia delle Entrate, a non averlo fatto. Far predisporre il conteggio da un operatore esperto evita di pagare due volte.

Uscita dal Regime Forfettario in Corso d’Anno: Cosa Cambia in Dichiarazione

L’uscita dal regime agevolato è il caso che complica maggiormente il Modello Redditi PF 2026 forfettari. Se hai superato i 100.000 euro di incassi, il regime decade immediatamente: l’IVA è dovuta dall’operazione che ha determinato il superamento e il reddito dell’intero anno va determinato con le regole ordinarie, con obbligo di tenuta delle scritture contabili e compilazione dei quadri RE (lavoro autonomo) o RG (impresa) invece del quadro LM.

Se invece hai superato gli 85.000 euro restando sotto i 100.000, il 2025 si dichiara ancora nel quadro LM con l’imposta sostitutiva, e il passaggio al regime ordinario decorre dal 2026. La stessa logica vale quando si verifica una causa ostativa in corso d’anno, ad esempio l’acquisizione di una partecipazione in una società di persone o il superamento del limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente.

Il cambio di regime porta con sé adempimenti ulteriori, tra cui la gestione della cosiddetta rettifica della detrazione IVA, la fatturazione con IVA verso i clienti, la liquidazione periodica dell’imposta e l’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi professionali, che nel forfettario non si applica. Sono aspetti che tratteremo in approfondimenti dedicati: se la tua attività sta crescendo e ti stai avvicinando alle soglie, è opportuno pianificare il passaggio prima che avvenga, non dopo.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Modello Redditi Persone Fisiche 2026 – Quando e come presentarlo
  • Agenzia delle Entrate, Regime forfetario
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 – Regime forfetario
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 – Termini di presentazione della dichiarazione
  • INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 – Gestione Separata: aliquote, minimale e massimale 2026
  • INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 – Artigiani e commercianti: contributi 2026
  • Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 58 – Acconti in due rate del 50%
  • Agenzia delle Entrate, Come si paga l’Irpef – Professionisti (acconti di ISA e forfetari)

Domande Frequenti sul Modello Redditi PF 2026 per Forfettari

Un forfettario può presentare il 730 invece del Modello Redditi PF 2026?

No. Il 730 non contiene il quadro LM e non consente di dichiarare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Chi ha una partita IVA forfettaria deve utilizzare il Modello Redditi PF 2026, inserendo nello stesso modello anche eventuali redditi da lavoro dipendente, pensione o locazione.

Devo presentare il Modello Redditi PF 2026 anche se non ho incassato nulla?

Sì. Se la partita IVA è stata attiva anche solo per una parte del 2025, l’obbligo dichiarativo rimane, con una dichiarazione “a zero”. Omettere la presentazione espone a sanzioni anche in assenza di imposta dovuta.

Qual è la vera scadenza del Modello Redditi PF 2026?

Il termine è il 31 ottobre 2026 per l’invio telematico. Cadendo di sabato, ed essendo il 1° novembre festivo, l’invio è tempestivo se effettuato entro lunedì 2 novembre 2026. Meglio però non arrivare all’ultimo giorno: eventuali documenti mancanti richiedono tempo per essere recuperati.

I contributi INPS si deducono per competenza o per cassa?

Per cassa: nel quadro LM si deducono i contributi obbligatori effettivamente versati nel 2025, anche se riferiti ad annualità precedenti. I contributi pagati nel 2026 si dedurranno nella dichiarazione dell’anno prossimo.

Posso scaricare le spese dell’attività nel quadro LM?

No, con un’unica eccezione. Nel regime forfettario i costi sono già considerati in modo forfettario dal coefficiente di redditività, quindi non si deducono analiticamente. L’unica deduzione ammessa riguarda i contributi previdenziali obbligatori.

Ho un lavoro dipendente da 36.000 euro: posso restare forfettario?

No. Il superamento del limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione nell’anno precedente costituisce causa ostativa e impedisce l’applicazione del regime, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Chi può aiutarmi nella compilazione del Modello Redditi PF 2026?

La dichiarazione può essere predisposta e trasmessa da un intermediario abilitato. Il CAF Centro Fiscale si occupa dell’intera pratica: raccolta dei documenti, verifica degli incassi, calcolo dell’imposta sostitutiva e degli acconti, compilazione dei quadri LM e RS, invio telematico e consegna della ricevuta.

Assistenza del CAF per il Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari

Il Modello Redditi PF 2026 forfettari sembra semplice, ma concentra in pochi righi calcoli che incidono direttamente su quanto pagherai: coefficiente, deduzione dei contributi, aliquota applicabile, acconti. Un dato inserito male non produce un errore evidente, produce una imposta sbagliata, in eccesso o in difetto. Nel primo caso perdi soldi, nel secondo rischi una contestazione a distanza di anni.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di partite IVA forfettarie nella compilazione del quadro LM e del quadro RS, nella predisposizione degli F24 e nella pianificazione dei versamenti. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia: puoi inviarci i documenti e ricevere la dichiarazione pronta, senza spostarti. Su richiesta forniamo un preventivo personalizzato, calibrato sulla tua situazione e sul numero di quadri da compilare.

La scadenza del 31 ottobre 2026 è vicina e i tempi di raccolta dei documenti non sono mai immediati: ti consigliamo di prenotare un appuntamento con qualche settimana di margine, così da avere il tempo di verificare incassi, contributi versati e requisiti del regime.

Hai bisogno di assistenza per il Modello Redditi PF 2026 e per il tuo regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il quadro LM e il quadro RS, calcolare l’imposta sostitutiva e gli acconti e trasmettere il tuo Modello Redditi PF 2026 in tempo per la scadenza del 31 ottobre. Su richiesta ti forniamo un preventivo personalizzato.

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