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Modello 770 e Certificazione Unica

770 CU Condominio 2026: Guida Completa per Amministratori

Modello 770 e certificazione unica

Se sei un amministratore di condominio, devi sapere che il condominio agisce come sostituto d’imposta per alcune spese sostenute. Questo significa che sei obbligato a:

  • Operare ritenute d’acconto del 4% su determinati pagamenti
  • Rilasciare la Certificazione Unica (CU) ai percettori entro il 17 marzo 2026
  • Trasmettere il Modello 770 all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2026

In questa guida completa ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sul 770 e la CU del condominio nel 2026: normativa, scadenze, modalita di compilazione, esempi pratici e sanzioni. Se preferisci affidarti a professionisti esperti, scopri il nostro servizio specializzato alla fine dell’articolo.

Indice dei contenuti

  1. Il Condominio come Sostituto d’Imposta
  2. Certificazione Unica (CU) Condominio 2026
  3. Modello 770 Condominio 2026
  4. Ritenuta d’Acconto 4%: Quando si Applica
  5. Esempi Pratici e Casistiche
  6. Scadenze 2026: CU e Modello 770
  7. Sanzioni e Ravvedimento Operoso
  8. Servizio CAF per 770 e CU Condominio
  9. Domande Frequenti (FAQ)

Il Condominio come Sostituto d’Imposta

Il condominio e considerato sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/1973. Questa qualifica comporta obblighi precisi in materia di ritenute fiscali e dichiarazioni.

Quando il Condominio e Sostituto d’Imposta

Il condominio deve operare come sostituto d’imposta quando corrisponde compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Le principali casistiche sono:

  • Contratti di appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
  • Prestazioni professionali (geometri, architetti, ingegneri per pratiche condominiali)
  • Servizi continuativi (portierato, pulizie, giardinaggio, ascensoristi)
  • Compensi amministratore (se professionista con partita IVA)

Esenzioni dalla Ritenuta

NON si applica la ritenuta del 4% per:

  • Forniture senza posa in opera (es. acquisto materiali)
  • Utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefono)
  • Spese condominiali ordinarie (ascensore, riscaldamento centralizzato)
  • Soggetti che emettono fattura con marca da bollo (regime forfettario, minimi)

Attenzione: i forfettari con partita IVA possono applicare la dicitura Operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell art. 1 comma 67 L. 190/2014 per evitare la ritenuta del 4%.

Certificazione Unica (CU) Condominio 2026

📚 Approfondimento: CU Condominio 2026: Scadenza 17 Marzo e Guida Completa

La Certificazione Unica (CU) e il documento che attesta le somme corrisposte dal condominio nel 2025 e le ritenute d’acconto operate.

Chi Riceve la CU

Il condominio deve rilasciare la CU a tutti i soggetti cui ha corrisposto compensi soggetti a ritenuta d’acconto nel 2025:

  • Imprese edili (appalti manutenzione)
  • Professionisti (geometri, architetti, consulenti)
  • Dipendenti del condominio (portiere, custode)
  • Collaboratori esterni (giardiniere, manutentore)

Scadenza CU 2026

La Certificazione Unica relativa ai compensi 2025 deve essere:

  • Consegnata ai percettori: entro il 17 marzo 2026 (lunedi)
  • Trasmessa telematicamente all Agenzia Entrate: entro il 17 marzo 2026

Modalita di Invio

La CU deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica tramite:

  • File XML generato con software dedicato
  • Canale Entratel/Fisconline (se l amministratore ha le credenziali)
  • Intermediario abilitato (commercialista, CAF, consulente del lavoro)

Contenuto della CU

La Certificazione Unica contiene:

  • Dati anagrafici del condominio (codice fiscale)
  • Dati del percettore (partita IVA o codice fiscale)
  • Importo lordo corrisposto nel 2025
  • Ritenute d’acconto operate (4%)
  • Causale del pagamento (codice A per collaborazioni, M per lavori)

Modello 770 Condominio 2026

Il Modello 770 e la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, con cui il condominio comunica all Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate nel 2025.

Scadenza Modello 770/2026

Il Modello 770 relativo all’anno 2025 deve essere trasmesso telematicamente entro il 31 ottobre 2026.

Contenuto del Modello 770

Il 770 riepiloga:

  • Tutte le ritenute d’acconto operate nel 2025
  • I versamenti effettuati con F24 (codice tributo 1040)
  • Le Certificazioni Uniche rilasciate
  • Eventuali conguagli o compensazioni

Sezioni del Modello 770

Per i condomini, le sezioni rilevanti sono:

  • Frontespizio: dati del condominio e dell amministratore
  • Quadro ST: riepilogo ritenute operate
  • Quadro SX: dettaglio ritenute per singolo percettore

Modalita di Invio

Il 770 si invia esclusivamente in via telematica:

  • Direttamente dall amministratore (con credenziali Entratel/Fisconline)
  • Tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista)

Attenzione: il 770 e obbligatorio anche se non ci sono ritenute da dichiarare (770 a zero).

Ritenuta d’Acconto 4%: Quando si Applica

📚 Guida dettagliata: Ritenuta 4% Condominio 2026: Calcolo, Versamento e Codici Tributo

La ritenuta d’acconto del 4% e l aliquota applicata dal condominio sui compensi soggetti a tassazione.

Casistiche di Applicazione

PrestazioneRitenuta 4%?Note
Appalto lavori ediliSIRifacimento tetto, facciate, impianti
Manutenzione ascensoreSIContratto manutenzione periodica
Pulizia scaleSIImpresa pulizie con contratto
Compenso amministratoreSISolo se professionista (P.IVA)
Parcella geometraSIPratiche catastali, collaudi
Fornitura materialiNOSolo acquisto senza posa
Bollette utenzeNOLuce, gas, acqua, rifiuti
Forfettari (regime agevolato)NOSe indicato in fattura (L. 190/2014)

Come Calcolare la Ritenuta

Formula: Imponibile × 4% = Ritenuta

Esempio pratico:

  • Fattura impresa edile: 10.000 euro (imponibile) + 2.200 euro (IVA 22%) = 12.200 euro totale
  • Ritenuta 4%: 10.000 × 4% = 400 euro
  • Importo da pagare: 12.200 – 400 = 11.800 euro

Il condominio paga 11.800 euro all impresa e versa 400 euro all Agenzia Entrate (codice tributo 1040).

Versamento Ritenute

Le ritenute operate devono essere versate entro il 16 del mese successivo al pagamento tramite modello F24:

  • Codice tributo: 1040
  • Periodo di riferimento: mese/anno pagamento
  • Codice fiscale: del condominio

Esempi Pratici e Casistiche

Esempio 1: Manutenzione Portone Condominiale

Situazione: Il condominio affida a un fabbro la sostituzione del portone d’ingresso per 5.000 euro + IVA.

Operazioni:

  1. Fattura fabbro: 5.000 euro + IVA 22% (1.100 euro) = 6.100 euro totale
  2. Ritenuta 4%: 5.000 × 4% = 200 euro
  3. Importo da pagare al fabbro: 6.100 – 200 = 5.900 euro
  4. Versamento ritenuta: 200 euro entro il 16 del mese successivo (F24 codice 1040)
  5. CU al fabbro: da rilasciare entro il 17 marzo 2026
  6. Dichiarazione 770: da inviare entro il 31 ottobre 2026

Esempio 2: Compenso Amministratore Professionista

Situazione: L amministratore di condominio (professionista con P.IVA) emette parcella trimestrale di 1.500 euro + IVA + contributi Cassa.

Operazioni:

  1. Parcella: 1.500 euro + IVA 22% (330 euro) + contributi Cassa 4% (60 euro) = 1.890 euro
  2. Ritenuta 4%: 1.500 × 4% = 60 euro
  3. Importo da pagare: 1.890 – 60 = 1.830 euro
  4. Versamento ritenuta: 60 euro entro il 16 del mese successivo
  5. CU annuale: somma di tutte le ritenute trimestrali operate nel 2025

Esempio 3: Impresa Pulizie (Regime Forfettario)

Situazione: Il condominio paga un impresa di pulizie in regime forfettario 800 euro/mese.

Operazioni:

  1. Fattura impresa: 800 euro (senza IVA, regime forfettario)
  2. Dicitura in fattura: Operazione senza ritenuta ai sensi L. 190/2014
  3. Ritenuta 4%: NON si applica
  4. Importo da pagare: 800 euro
  5. Nessuna CU da rilasciare
  6. Nessun obbligo 770 per questa fattura

Scadenze 2026: CU e Modello 770

📅 Calendario completo: Tutte le Scadenze Fiscali Amministratore Condominio 2026

Ecco il calendario completo delle scadenze fiscali 2026 per amministratori di condominio:

ScadenzaAdempimentoRiferimento
16 marzo 2026Comunicazione detrazioni fiscali condominioSpese 2025 (bonus edilizi)
17 marzo 2026Certificazione Unica (CU)Compensi 2025
16 ogni meseVersamento ritenute d’acconto (F24)Mese precedente
31 ottobre 2026Modello 770Anno 2025

Attenzione: se il 16 o il 17 del mese cade di sabato o festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Sanzioni e Ravvedimento Operoso

⚠️ Approfondimento: Sanzioni 770 Condominio: Importi e Come Evitarle

Il mancato adempimento degli obblighi fiscali comporta sanzioni pecuniarie a carico del condominio (e dell amministratore in via sussidiaria).

Sanzioni CU Omessa o Tardiva

  • 100 euro per ogni CU non inviata (ridotta a 33,33 euro con ravvedimento entro 90 giorni)
  • Sanzione massima: 50.000 euro per anno

Sanzioni Modello 770 Omesso o Tardivo

  • Da 258 a 2.065 euro (art. 11 D.Lgs. 471/97)
  • Con ravvedimento operoso: sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo

Sanzioni Versamento Ritenute

  • 30% dell importo non versato (ridotta al 15% con ravvedimento entro 30 giorni)
  • Interessi legali calcolati giornalmente

Ravvedimento Operoso

E possibile regolarizzare spontaneamente omissioni o ritardi con sanzioni ridotte:

  • Entro 14 giorni: sanzione ridotta a 1/10 (0,1% per ogni giorno di ritardo versamento)
  • Entro 30 giorni: sanzione ridotta a 1/10 (1,5% versamento ritenute)
  • Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 (1,67%)
  • Entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8 (3,75%)
  • Oltre 1 anno: sanzione ridotta a 1/7 (4,29%)

Servizio CAF per 770 e CU Condominio

Gestire gli adempimenti fiscali del condominio richiede competenze specifiche e attenzione ai dettagli. Un errore nella CU o nel 770 puo costare caro in termini di sanzioni.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo e professionale per amministratori di condominio.

Cosa Facciamo per Te

  • Calcolo ritenute d’acconto su tutte le fatture del condominio
  • Compilazione e invio Certificazione Unica (CU) entro il 17 marzo
  • Predisposizione e trasmissione Modello 770 entro il 31 ottobre
  • Gestione versamenti F24 (codice tributo 1040)
  • Verifica conformita normativa e assistenza in caso di controlli
  • Consulenza fiscale continuativa per tutto l’anno

Vantaggi del Nostro Servizio

  • Zero pensieri: ci occupiamo di tutti gli adempimenti
  • Nessun rischio sanzioni: invii garantiti nei termini
  • Assistenza dedicata: risposta a ogni tua domanda
  • Esperienza consolidata: oltre 15 anni con condomini
  • Servizio nazionale online: lavoriamo con condomini in tutta Italia

Contattaci per un Preventivo Gratuito

Non rischiare sanzioni. Affida la gestione fiscale del tuo condominio a professionisti esperti:

  • Telefono: 0432 1638640
  • WhatsApp: 366 6018121
  • Email: assistenza@centrofiscale.com
  • Sede: Viale Giuseppe Tullio 13, Udine

Siamo specializzati in fiscalita condominiale: CU, 770, comunicazioni detrazioni, consulenza amministratori.

Domande Frequenti (FAQ)

Devo fare il 770 anche se non ho operato ritenute nel 2025?

Si. Il Modello 770 va presentato anche se a zero (nessuna ritenuta operata). L omessa presentazione comporta sanzioni, indipendentemente dall importo delle ritenute.

Come faccio a sapere se un fornitore e in regime forfettario?

Verifica la fattura: i forfettari devono indicare Operazione in franchigia IVA + Operazione senza ritenuta ai sensi L. 190/2014. Se la dicitura c e, NON devi operare la ritenuta del 4%.

Posso correggere una CU gia inviata?

Si. Puoi inviare una CU sostitutiva entro i termini (17 marzo 2026). Dopo la scadenza, e possibile inviare una CU integrativa con sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

Il portiere del condominio deve ricevere la CU?

Si, se il portiere e un dipendente del condominio. In questo caso devi rilasciare la CU Lavoro Dipendente (sezione specifica). Se invece il portiere e un collaboratore occasionale o ha partita IVA, serve la CU Lavoro Autonomo.

Quando devo versare le ritenute con F24?

Entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura. Esempio: fattura pagata il 20 gennaio → versamento ritenuta entro il 16 febbraio con F24 (codice tributo 1040).

Il CAF puo fare anche la contabilita del condominio?

No. Il CAF si occupa degli aspetti fiscali (CU, 770, consulenza tributaria, dichiarazioni). Per la contabilita ordinaria (bilanci, rendiconti, gestione assemblee) serve un amministratore di condominio abilitato. Possiamo pero affiancarti per tutti gli adempimenti fiscali.

Gestire il 770 e la CU del condominio richiede precisione, conoscenza normativa e rispetto delle scadenze. Gli obblighi fiscali dell amministratore di condominio sono tanti e complessi: ritenute d’acconto, versamenti F24, Certificazione Unica, Modello 770.

Un errore o un ritardo puo costare caro in termini di sanzioni (fino a 2.065 euro per il 770, 100 euro per ogni CU omessa). Il ravvedimento operoso aiuta, ma e sempre meglio prevenire.

Il nostro consiglio? Non improvvisare. Affida la gestione fiscale del condominio a professionisti esperti che conoscono la normativa e le scadenze. Il CAF Centro Fiscale di Udine e specializzato in fiscalita condominiale da oltre 15 anni.

Chiama ora: 0432 1638640
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Email: assistenza@centrofiscale.com

Metti in sicurezza il tuo condominio. Contattaci per un preventivo gratuito e senza impegno.

Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 19:30:312026-02-25 03:41:14770 CU Condominio 2026: Guida Completa per Amministratori
Modello 770 e Certificazione Unica

Comunicazione Detrazioni Condominio 2026: Scadenza 16 Marzo

Modello 770 e certificazione unica

Attenzione amministratori di condominio: entro il 16 marzo 2026 scade l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese detraibili sostenute dal condominio nel 2025. Chi non rispetta questa scadenza rischia sanzioni fino a 2.000 euro per ogni comunicazione omessa o tardiva.

Se gestisci un condominio che ha effettuato lavori di ristrutturazione, bonus edilizi o superbonus 110%, questa comunicazione è obbligatoria. Devi trasmettere i dati delle spese detraibili ai singoli condòmini, consentendo loro di usufruire delle detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi.

In questa guida ti spieghiamo cosa comunicare, come farlo e entro quando, con tutti i dettagli operativi per amministratori di condominio. Se preferisci affidarti a un CAF specializzato, scopri il nostro servizio chiavi in mano alla fine dell’articolo.

Indice dei contenuti

  1. Obbligo Comunicazione Detrazioni Condominio 2026
  2. Scadenza 16 Marzo 2026: Termine Tassativo
  3. Quali Spese Devi Comunicare
  4. Dati da Trasmettere per Ogni Condomino
  5. Come Fare la Comunicazione: Procedura Telematica
  6. Sanzioni per Mancata Comunicazione
  7. Servizio CAF Chiavi in Mano
  8. Domande Frequenti (FAQ)

Obbligo Comunicazione Detrazioni Condominio 2026

📚 Guida completa: 770 e CU Condominio 2026: Tutto quello che devi sapere

L’articolo 16-bis comma 8 del DPR 917/86 (TUIR) impone agli amministratori di condominio l’obbligo di comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per interventi edilizi che danno diritto a detrazioni fiscali.

Questa comunicazione serve a permettere ai singoli condòmini di:

  • Vedere le spese detraibili precompilate nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF)
  • Verificare la correttezza degli importi attribuiti
  • Usufruire delle detrazioni fiscali (50%, 65%, 110%, ecc.) senza dover inserire manualmente i dati

Chi deve comunicare?

  • L’amministratore di condominio (anche se non professionista)
  • In assenza di amministratore: uno dei condòmini (di solito chi ha coordinato i lavori)

Quali condomìni sono coinvolti?

Tutti i condomìni che nel 2025 hanno sostenuto spese per:

  • Bonus ristrutturazioni edilizie (50%)
  • Ecobonus (50-65%)
  • Superbonus 110% (anche se in fase di chiusura)
  • Bonus facciate (abolito dal 2023, ma ancora valido per spese 2022-2023 rateizzate)
  • Bonus barriere architettoniche (75%)
  • Sismabonus

Scadenza 16 Marzo 2026: Termine Tassativo

Vedi anche: Calendario completo scadenze amministratore condominio 2026

La scadenza per la comunicazione delle detrazioni fiscali del condominio è il 16 marzo 2026 (il 16 marzo cade di lunedì, quindi nessuna proroga per festività).

Riferimenti normativi:

  • Provvedimento Agenzia Entrate 27 gennaio 2017: istituisce la comunicazione telematica
  • Modello e istruzioni: disponibili sul sito Agenzia Entrate (sezione “Bonus edilizi”)

Cosa succede se comunico in ritardo?

Le comunicazioni inviate dopo il 16 marzo 2026 sono considerate tardive. Le sanzioni applicabili sono:

  • Da 258 a 2.065 euro per ogni comunicazione omessa (art. 11 D.Lgs. 471/97)
  • Possibilità di ravvedimento operoso se si invia entro 90 giorni dalla scadenza (sanzione ridotta)

Consiglio pratico: non aspettare gli ultimi giorni. Raccogli i dati e invia la comunicazione entro la prima settimana di marzo per evitare problemi tecnici o intasamenti del sistema telematico.

Quali Spese Devi Comunicare

Devi comunicare tutte le spese sostenute nel 2025 dal condominio per interventi che danno diritto a detrazioni fiscali. Ecco l’elenco completo:

1. Bonus Ristrutturazioni Edilizie (50%)

  • Rifacimento facciate
  • Sostituzione infissi e serramenti
  • Manutenzione straordinaria parti comuni
  • Installazione ascensori o montacarichi

2. Ecobonus (50-65%)

  • Cappotto termico
  • Sostituzione caldaia con caldaia a condensazione
  • Installazione pannelli solari termici
  • Sostituzione impianti di climatizzazione

3. Superbonus 110% (e percentuali ridotte 2024-2025)

  • Interventi trainanti: cappotto termico, sostituzione impianto termico centralizzato, sismabonus
  • Interventi trainati: fotovoltaico, batterie accumulo, colonnine ricarica auto elettriche
  • Attenzione: per il 2025 il Superbonus è sceso al 70% (se applicabile)

4. Bonus Barriere Architettoniche (75%)

  • Installazione rampe, ascensori, servoscala
  • Automazione cancelli e porte
  • Eliminazione barriere architettoniche

5. Sismabonus

  • Interventi antisismici su edifici in zone sismiche 1, 2, 3

Importante: vanno comunicate SOLO le spese sostenute nel 2025, anche se i lavori sono iniziati in anni precedenti. Se il condominio ha optato per sconto in fattura o cessione del credito, non occorre comunicare nulla (le spese sono già tracciate dal fornitore).

Dati da Trasmettere per Ogni Condomino

La comunicazione deve contenere i seguenti dati per ogni singolo condomino che ha diritto alla detrazione:

Dati Anagrafici

  • Codice fiscale del condomino
  • Nome e cognome

Dati delle Spese

  • Importo totale della spesa sostenuta dal condominio nel 2025
  • Quota di spesa imputabile al singolo condomino (in base ai millesimi di proprietà o altro criterio deliberato)
  • Percentuale di detrazione spettante (50%, 65%, 110%, 75%, ecc.)
  • Importo detraibile per il condomino (calcolato automaticamente)

Dati dell’Intervento

  • Tipologia intervento (es. “Ecobonus – Cappotto termico”)
  • Codice fiscale condominio
  • Anno di sostenimento della spesa (2025)

Dati dei Bonifici

Per ogni bonifico effettuato nel 2025:

  • Data bonifico
  • Importo
  • Causale (deve contenere riferimento normativo: art. 16-bis DPR 917/86)
  • Codice fiscale beneficiario (ditta esecutrice lavori)

Esempio pratico:

Il condominio di Via Roma ha speso 100.000 euro per il cappotto termico (Ecobonus 65%). Il condomino Rossi Mario (CF: RSSMRA70A01H501Z) ha una quota millesimale del 5%. La comunicazione conterrà:

  • Importo totale spesa: 100.000 euro
  • Quota Rossi: 5.000 euro (5% di 100.000)
  • Detrazione 65%: 3.250 euro
  • Ripartizione in 10 anni: 325 euro/anno

Come Fare la Comunicazione: Procedura Telematica

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Opzione 1: Invio Diretto da Parte dell’Amministratore

Requisiti:

  • Credenziali SPID, CIE o CNS
  • Accesso all’area riservata Agenzia Entrate
  • Software o compilazione online del modello

Procedura:

  1. Accedi all’area riservata Agenzia Entrate con SPID/CIE
  2. Vai su “Servizi” > “Comunicazione dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico”
  3. Compila il modello online o carica il file XML (se usi software dedicato)
  4. Inserisci i dati del condominio e di ogni singolo condomino
  5. Verifica i dati e invia
  6. Ricevi ricevuta telematica (conservala per 10 anni)

Opzione 2: Invio Tramite Intermediario Abilitato (CAF o Commercialista)

Puoi delegare l’invio a:

  • CAF (Centro di Assistenza Fiscale)
  • Commercialista o consulente del lavoro
  • Associazione di categoria amministratori

Vantaggi:

  • Nessuna preoccupazione per scadenze o errori di compilazione
  • Verifica professionale dei dati
  • Assistenza in caso di controlli Agenzia Entrate

Documentazione da fornire al CAF:

  • Elenco condòmini con codici fiscali
  • Tabelle millesimali
  • Fatture e bonifici 2025
  • Delibera assembleare di approvazione lavori
  • Visure catastali (se richieste)

Sanzioni per Mancata Comunicazione

⚠️ Approfondimento: Sanzioni 770 Condominio e Ravvedimento Operoso

L’omessa o tardiva comunicazione comporta sanzioni pecuniarie a carico dell’amministratore del condominio.

Sanzioni Previste

  • Da 258 a 2.065 euro per ogni comunicazione omessa o tardiva (art. 11 D.Lgs. 471/97)
  • La sanzione è applicata per ogni anno di imposta non comunicato

Responsabilità dell’Amministratore

L’amministratore di condominio risponde personalmente della mancata comunicazione. In caso di assemblea che deliberi di non comunicare, l’amministratore ha comunque l’obbligo di procedere (e può essere sollevato dall’incarico se rifiuta).

Ravvedimento Operoso

Se ti accorgi di aver dimenticato la comunicazione, puoi utilizzare il ravvedimento operoso:

  • Entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 25,80 euro (1/10 del minimo)
  • Entro 1 anno: sanzione ridotta a 43 euro (1/8 del minimo)
  • Oltre 1 anno: sanzione ridotta a 51,60 euro (1/7 del minimo)

Attenzione: il ravvedimento operoso si applica solo se comunichi spontaneamente prima di eventuali controlli o contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Danni ai Condòmini

Se la mancata comunicazione impedisce ai condòmini di usufruire delle detrazioni fiscali, l’amministratore potrebbe essere chiamato a risarcire il danno economico subito (detrazione fiscale persa).

Servizio CAF Chiavi in Mano

Sei un amministratore di condominio e vuoi evitare errori, sanzioni e perdite di tempo?

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo chiavi in mano per la comunicazione delle detrazioni fiscali del condominio.

Cosa Facciamo per Te

  • Raccolta e verifica documentazione (fatture, bonifici, delibere)
  • Calcolo quote millesimali per ogni condomino
  • Compilazione e invio telematico della comunicazione
  • Conservazione digitale della ricevuta (10 anni)
  • Assistenza post-invio in caso di controlli Agenzia Entrate

Vantaggi del Nostro Servizio

  • Zero pensieri: ci occupiamo di tutto, dalla A alla Z
  • Nessun rischio sanzioni: invio garantito entro il 16 marzo
  • Assistenza continuativa: disponibili per ogni tua domanda
  • Servizio nazionale online: lavoriamo con condomìni in tutta Italia

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Siamo un CAF specializzato in fiscalità condominiale, con oltre 15 anni di esperienza nella gestione di bonus edilizi e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Domande Frequenti (FAQ)

Devo comunicare anche se il condominio ha optato per lo sconto in fattura?

No. Se il condominio ha utilizzato lo sconto in fattura o la cessione del credito, non è necessario comunicare nulla all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione è obbligatoria solo per le spese che danno diritto alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.

Cosa succede se un condomino ha venduto l’appartamento nel 2025?

Le detrazioni fiscali seguono la proprietà dell’immobile. Se un condomino ha venduto nel 2025, dovrai comunicare la spesa al nuovo proprietario (se la vendita è avvenuta prima del sostenimento della spesa) oppure al venditore (se la spesa è stata sostenuta prima della vendita). In caso di dubbi, verifica gli atti notarili e consulta un CAF.

Devo comunicare anche i lavori iniziati nel 2024 ma pagati nel 2025?

Sì. La comunicazione deve contenere tutte le spese pagate nel 2025, indipendentemente dall’anno di inizio dei lavori. Se hai effettuato bonifici nel 2025 per lavori deliberati nel 2024, questi vanno comunicati nella dichiarazione 2026 (anno d’imposta 2025).

Il mio condominio ha solo 2 proprietari. Devo comunque comunicare?

Sì. L’obbligo di comunicazione vale per tutti i condomìni, anche quelli con pochi condòmini. L’unica eccezione è il condominio con un solo proprietario (che ovviamente non esiste, essendo per definizione un edificio con più proprietà).

Posso correggere una comunicazione già inviata?

Sì. Se ti accorgi di aver commesso un errore nella comunicazione già inviata, puoi inviare una comunicazione sostitutiva entro i termini di scadenza (16 marzo 2026). Dopo la scadenza, è possibile inviare una comunicazione integrativa, ma potrebbero applicarsi sanzioni ridotte con ravvedimento operoso.

Il CAF può occuparsi anche della contabilità del condominio?

Il CAF Centro Fiscale si occupa esclusivamente degli aspetti fiscali (comunicazione detrazioni, 770, CU, consulenza tributaria). Per la contabilità ordinaria del condominio (bilanci, rendiconti, assemblee) devi rivolgerti a un amministratore di condominio abilitato. Possiamo però affiancarti per tutti gli adempimenti fiscali.

La comunicazione delle detrazioni fiscali del condominio è un adempimento obbligatorio che non puoi sottovalutare. Entro il 16 marzo 2026 devi trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute nel 2025 per bonus edilizi, ecobonus, superbonus e altri incentivi fiscali.

Se non rispetti la scadenza, rischi sanzioni fino a 2.065 euro e potresti causare danni ai condòmini che non potranno detrarre le spese in dichiarazione dei redditi.

Il nostro consiglio? Non aspettare gli ultimi giorni. Raccogli subito la documentazione (fatture, bonifici, delibere) e procedi con l’invio telematico. Se preferisci un servizio professionale senza pensieri, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: ci occupiamo di tutto noi, dalla raccolta documenti all’invio telematico.

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Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 19:30:242026-02-25 03:41:52Comunicazione Detrazioni Condominio 2026: Scadenza 16 Marzo
CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO

Tassazione TFR Pregresso nel Fondo Pensione: Guida Completa 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il TFR Pregresso nel Fondo Pensione
  2. Differenza tra TFR in Azienda e TFR nel Fondo Pensione
  3. Come Viene Tassato il TFR Pregresso alla Liquidazione
  4. Come Si Calcola l’Aliquota Media degli Ultimi 5 Anni
  5. Esempi Pratici di Calcolo della Tassazione
  6. Vantaggi Fiscali del Fondo Pensione rispetto al TFR in Azienda
  7. Riscatto Anticipato del TFR Pregresso: Cosa Cambia
  8. Confronto Tassazione: TFR in Azienda vs TFR nel Fondo Pensione

Quando si versa il TFR nel fondo pensione, molti lavoratori si chiedono: come verrà tassato il TFR pregresso al momento della liquidazione? La risposta non è semplice, perché il TFR pregresso ha un trattamento fiscale diverso rispetto ai contributi versati volontariamente.

In questa guida completa spieghiamo come viene tassato il TFR pregresso versato nel fondo pensione, quali sono le aliquote applicate, come si calcola la tassazione separata e quali vantaggi fiscali offre rispetto al TFR lasciato in azienda.

Se hai dubbi sulla tassazione del tuo TFR nel fondo pensione, il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre consulenza specializzata per ottimizzare la tua posizione previdenziale.

Cos’è il TFR Pregresso nel Fondo Pensione

Il TFR pregresso è la quota di Trattamento di Fine Rapporto che il lavoratore ha deciso di trasferire dal datore di lavoro al fondo pensione complementare.

A differenza dei contributi volontari (che il lavoratore versa con denaro proprio e che sono deducibili dal reddito), il TFR pregresso:

  • Non è stato mai tassato durante la vita lavorativa
  • Non è deducibile dal reddito (perché non è un versamento volontario)
  • Viene tassato solo alla liquidazione del fondo pensione
  • Gode di un regime fiscale agevolato rispetto al TFR lasciato in azienda

Quanto TFR si può versare nel fondo pensione?

Il lavoratore può decidere di versare nel fondo pensione:

  • 100% del TFR maturando (quota che matura anno per anno)
  • Il TFR già maturato (TFR pregresso), se il fondo lo prevede

Molti fondi negoziali (come Cometa, Fonchim, Previambiente) permettono di trasferire anche il TFR pregresso maturato negli anni precedenti all’adesione al fondo.

Differenza tra TFR in Azienda e TFR nel Fondo Pensione

La scelta di versare il TFR nel fondo pensione ha importanti conseguenze fiscali. Vediamo le differenze:

TFR lasciato in azienda

  • Tassazione separata al momento della liquidazione (fine rapporto)
  • Aliquota media degli ultimi 5 anni di lavoro
  • Rivalutazione ISTAT + 1,5% fisso annuo
  • Nessun vantaggio fiscale aggiuntivo

TFR versato nel fondo pensione

  • Tassazione separata alla liquidazione del fondo (pensione o riscatto)
  • Aliquota media ultimi 5 anni sul TFR pregresso
  • Aliquota agevolata 15% (riducibile fino al 9%) sui rendimenti del fondo
  • Rendimento potenzialmente superiore al TFR in azienda (dipende dal fondo)
  • Deducibilità fiscale dei contributi volontari (fino a 5.164 euro/anno)

IMPORTANTE: Il TFR pregresso versato nel fondo non perde il diritto alla tassazione separata, ma beneficia di un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto al TFR in azienda.

Come Viene Tassato il TFR Pregresso alla Liquidazione

Quando si liquida il fondo pensione (per pensionamento, riscatto o RITA), il TFR pregresso viene tassato separatamente rispetto ai contributi volontari e ai rendimenti.

Tassazione del TFR pregresso: le regole

Il TFR pregresso versato nel fondo pensione viene tassato con:

  • Tassazione separata (come il TFR lasciato in azienda)
  • Aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito prima della cessazione del rapporto di lavoro
  • Aliquota minima del 23% (anche se l’aliquota media fosse inferiore)

Questa tassazione si applica solo al capitale TFR versato nel fondo, non ai rendimenti generati da quel capitale (che sono tassati con l’aliquota agevolata del fondo pensione).

Tassazione dei rendimenti del TFR pregresso

I rendimenti generati dal TFR pregresso investito nel fondo pensione vengono tassati con l’aliquota agevolata del fondo pensione:

  • 15% base per anzianità fino a 15 anni
  • Riduzione dello 0,30% per ogni anno oltre il 15° anno di iscrizione
  • Aliquota minima del 9% dopo 35 anni di adesione al fondo

ESEMPIO: Se hai versato 50.000 euro di TFR pregresso nel fondo, e dopo 10 anni il fondo ha generato 15.000 euro di rendimenti:

  • 50.000 euro (capitale TFR pregresso): tassazione separata con aliquota media ultimi 5 anni (es. 30%)
  • 15.000 euro (rendimenti): aliquota agevolata 15%

Come Si Calcola l’Aliquota Media degli Ultimi 5 Anni

L’aliquota media degli ultimi 5 anni è il parametro chiave per calcolare la tassazione del TFR pregresso. Vediamo come si calcola.

Formula di calcolo

L’aliquota media si calcola dividendo:

  • IRPEF pagata negli ultimi 5 anni (somma totale)
  • Reddito imponibile degli ultimi 5 anni (somma totale)

Formula: Aliquota media = (IRPEF totale 5 anni / Reddito totale 5 anni) × 100

Esempio pratico di calcolo

Lavoratore con i seguenti redditi negli ultimi 5 anni:

AnnoReddito imponibileIRPEF pagata
202130.000 euro6.800 euro
202232.000 euro7.400 euro
202333.000 euro7.700 euro
202435.000 euro8.300 euro
202536.000 euro8.600 euro
TOTALE166.000 euro38.800 euro

Aliquota media: (38.800 / 166.000) × 100 = 23,37%

Questa sarà l’aliquota applicata al TFR pregresso versato nel fondo pensione.

Aliquota minima del 23%

Se l’aliquota media risulta inferiore al 23%, si applica comunque l’aliquota minima del 23% sul TFR pregresso.

Questo accade raramente, perché per avere un’aliquota media sotto il 23% bisognerebbe avere redditi molto bassi (sotto i 15.000 euro annui).

Esempi Pratici di Calcolo della Tassazione

Esempio 1: TFR pregresso con 10 anni di permanenza nel fondo

Dati:

  • TFR pregresso versato nel fondo: 60.000 euro
  • Rendimento generato in 10 anni: 18.000 euro
  • Totale capitale al momento della liquidazione: 78.000 euro
  • Aliquota media ultimi 5 anni: 28%
  • Anzianità nel fondo: 10 anni (aliquota rendimenti: 15%)

Calcolo tassazione:

  • TFR pregresso (60.000 euro): 60.000 × 28% = 16.800 euro
  • Rendimenti (18.000 euro): 18.000 × 15% = 2.700 euro
  • TOTALE IMPOSTE: 16.800 + 2.700 = 19.500 euro
  • NETTO LIQUIDATO: 78.000 – 19.500 = 58.500 euro

Esempio 2: TFR pregresso con 20 anni di permanenza nel fondo

Dati:

  • TFR pregresso versato: 50.000 euro
  • Rendimento generato in 20 anni: 35.000 euro
  • Totale capitale: 85.000 euro
  • Aliquota media ultimi 5 anni: 30%
  • Anzianità nel fondo: 20 anni (aliquota rendimenti: 13,5%)

Calcolo tassazione:

  • TFR pregresso (50.000 euro): 50.000 × 30% = 15.000 euro
  • Rendimenti (35.000 euro): 35.000 × 13,5% = 4.725 euro
  • TOTALE IMPOSTE: 15.000 + 4.725 = 19.725 euro
  • NETTO LIQUIDATO: 85.000 – 19.725 = 65.275 euro

Risparmio fiscale rispetto al TFR in azienda: Grazie all’aliquota agevolata sui rendimenti, si risparmiano circa 600 euro di imposte (rispetto a una tassazione al 30% anche sui rendimenti).

Vantaggi Fiscali del Fondo Pensione rispetto al TFR in Azienda

Versare il TFR nel fondo pensione offre significativi vantaggi fiscali rispetto a lasciarlo in azienda.

1. Tassazione agevolata sui rendimenti

I rendimenti del TFR investito nel fondo sono tassati con aliquota del 15% (riducibile al 9%), mentre il TFR lasciato in azienda è rivalutato con ISTAT+1,5% e tassato interamente con l’aliquota media (spesso 28-35%).

ESEMPIO: Su 20.000 euro di rendimenti:

  • Nel fondo pensione (15%): 3.000 euro di imposte → netto 17.000 euro
  • TFR in azienda (30%): 6.000 euro di imposte → netto 14.000 euro
  • Risparmio fiscale: 3.000 euro

2. Deducibilità dei contributi volontari

Oltre al TFR pregresso, puoi versare contributi volontari deducibili fino a 5.164 euro all’anno, con un risparmio fiscale immediato del 23-43% (in base al tuo scaglione IRPEF).

3. Rendimento potenzialmente superiore

Il TFR in azienda ha una rivalutazione fissa (ISTAT+1,5%, circa 2-3% annuo). Il TFR investito nel fondo pensione può generare rendimenti superiori al 4-6% annuo (dipende dal fondo e dalla linea di investimento scelta).

4. Flessibilità nelle modalità di liquidazione

Con il fondo pensione puoi scegliere tra:

  • Capitale (100%)
  • Rendita vitalizia (100%)
  • Mix capitale + rendita (fino al 50% in capitale)
  • RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) prima della pensione

Il TFR in azienda è liquidato solo in capitale alla cessazione del rapporto.

Riscatto Anticipato del TFR Pregresso: Cosa Cambia

Se hai necessità di liquidare il fondo pensione prima della pensione, puoi richiedere un riscatto anticipato. Ma attenzione: la tassazione del TFR pregresso cambia in base al motivo del riscatto.

Tipologie di riscatto anticipato

Il riscatto può essere:

  • Totale (100% del capitale accumulato)
  • Parziale (fino al 50% del capitale, a seconda dei casi)

Tassazione del riscatto anticipato

In caso di riscatto anticipato, il TFR pregresso viene comunque tassato con tassazione separata (aliquota media ultimi 5 anni), ma:

  • Non beneficia della riduzione dell’anzianità (applicata solo ai rendimenti)
  • L’aliquota media potrebbe essere più alta se si è ancora in età lavorativa

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

La RITA è un’alternativa vantaggiosa al riscatto totale. Permette di ricevere il capitale del fondo pensione a rate mensili (come una rendita) prima della pensione ufficiale, con una tassazione agevolata del 15% (anziché l’aliquota media).

Requisiti RITA:

  • Almeno 5 anni di anzianità nel fondo
  • Almeno 20 anni di contributi previdenziali
  • Disoccupazione da almeno 24 mesi
  • Età massima 5 anni prima della pensione di vecchiaia

VANTAGGIO FISCALE: Con la RITA, anche il TFR pregresso può essere tassato al 15% (anziché al 28-35%), con un risparmio fiscale enorme.

Confronto Tassazione: TFR in Azienda vs TFR nel Fondo Pensione

Riepiloghiamo le differenze di tassazione tra le due opzioni:

AspettoTFR in AziendaTFR nel Fondo Pensione
Tassazione capitale TFRTassazione separata (aliquota media ultimi 5 anni)Tassazione separata (aliquota media ultimi 5 anni)
Tassazione rendimentiInclusi nella tassazione separata (aliquota media)Aliquota agevolata 15% (riducibile al 9%)
Aliquota tipica28-35%15-23% (TFR) + 9-15% (rendimenti)
Deducibilità contributiNOSÌ (fino a 5.164 euro/anno)
Rendimento atteso2-3% annuo (ISTAT+1,5%)4-6% annuo (variabile)
Flessibilità liquidazioneSolo capitale, solo a fine rapportoCapitale, rendita, RITA

Risparmio fiscale stimato: Su un TFR di 100.000 euro versato per 20 anni nel fondo pensione, il risparmio fiscale può arrivare a 5.000-10.000 euro rispetto al TFR lasciato in azienda.

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Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande Frequenti sulla Tassazione del TFR Pregresso


La tassazione del TFR pregresso versato nel fondo pensione è un tema complesso, ma offre vantaggi fiscali significativi rispetto al TFR lasciato in azienda, soprattutto grazie all’aliquota agevolata sui rendimenti (15% riducibile al 9%).

Punti chiave da ricordare:

  • Il TFR pregresso è tassato con tassazione separata (aliquota media ultimi 5 anni)
  • I rendimenti del TFR nel fondo sono tassati al 15% (riducibile al 9%)
  • Il risparmio fiscale può arrivare a migliaia di euro su TFR elevati
  • La RITA offre tassazione agevolata del 15% anche sul TFR pregresso
  • I contributi volontari sono deducibili fino a 5.164 euro/anno

Se hai dubbi sulla tassazione del tuo TFR nel fondo pensione o vuoi valutare se conviene trasferire il TFR pregresso, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine.


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    PATRONATO

    Pensione di Reversibilità 2026: Rivalutazioni, Soglie Reddito e Percentuali Superstiti

    calcolo pensione CAF Udine

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la Pensione di Reversibilità
    2. Chi Ha Diritto alla Pensione ai Superstiti
    3. Percentuali di Spettanza: 60%, 70%, 80%, 100%
    4. Soglie di Reddito e Riduzioni per Cumulo
    5. Rivalutazione ISTAT 2026 e Nuovi Importi
    6. Come Fare Domanda all’INPS Online
    7. Casi Particolari: Separazione, Divorzio, Ricongiunzione
    8. Domande Frequenti sulla Pensione di Reversibilità

    La perdita di un familiare è un momento difficile, ma è importante sapere che la legge tutela i superstiti attraverso la pensione di reversibilità 2026. Questa prestazione economica garantisce un sostegno al coniuge, ai figli e, in alcuni casi, ad altri familiari del defunto che era titolare di pensione o aveva maturato i requisiti contributivi. Con le rivalutazioni ISTAT 2026 e le nuove soglie di reddito, è fondamentale conoscere a quanto ammonta l’assegno spettante e quali documenti servono per la domanda.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella richiesta della pensione di reversibilità, verificando i requisiti, calcolando l’importo spettante e presentando la domanda all’INPS. In questa guida completa scoprirai chi ha diritto alla pensione ai superstiti, le percentuali previste, le soglie di reddito, i nuovi importi 2026 e come evitare errori nella domanda.

    Cos’è la Pensione di Reversibilità

    La pensione di reversibilità è una prestazione economica che l’INPS riconosce ai familiari superstiti di un assicurato o pensionato deceduto. Si tratta di una forma di tutela sociale che garantisce continuità economica alla famiglia dopo la scomparsa del titolare di pensione o di un lavoratore che aveva maturato i requisiti contributivi minimi.

    Esistono due tipologie di pensione ai superstiti:

    • Pensione di reversibilità: spetta quando il defunto era già titolare di una pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità)
    • Pensione indiretta: spetta quando il defunto non percepiva ancora la pensione ma aveva almeno 15 anni di contributi oppure 5 anni di contributi di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la morte

    Nel linguaggio comune, entrambe vengono chiamate “pensione di reversibilità”, ma tecnicamente la distinzione è importante per calcolare l’importo e verificare i requisiti contributivi del defunto.

    Chi Ha Diritto alla Pensione ai Superstiti

    La pensione di reversibilità 2026 spetta a determinati familiari del defunto, secondo un ordine di priorità stabilito dalla legge. Vediamo nel dettaglio chi può richiederla.

    1. Coniuge superstite

    Il coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità a vita, a meno che non contragga nuovo matrimonio (in tal caso perde il diritto ma riceve una liquidazione una tantum pari a due annualità della pensione).

    Requisiti per il coniuge:

    • Matrimonio valido al momento del decesso
    • Nessun limite di età o di durata del matrimonio (salvo tagliola contributiva, vedi sotto)
    • Include anche il coniuge separato con diritto agli alimenti

    Tagliola contributiva: Se il matrimonio è stato contratto quando il pensionato aveva già compiuto 70 anni e il matrimonio è durato meno di 10 anni, la pensione di reversibilità viene ridotta secondo parametri specifici (salvo presenza di figli minori, studenti o inabili).

    2. Figli superstiti

    I figli hanno diritto alla pensione di reversibilità se:

    • Minorenni: fino al compimento dei 18 anni
    • Studenti: fino a 21 anni se frequentano scuola media superiore o professionale
    • Universitari: fino a 26 anni se iscritti all’università
    • Inabili: a vita se riconosciuti inabili al lavoro, indipendentemente dall’età

    La pensione ai figli decade se:

    • Cessano gli studi senza conseguire il titolo
    • Iniziano un’attività lavorativa con reddito superiore al trattamento minimo INPS (€ 603,40 mensili nel 2026)
    • Contraggono matrimonio

    3. Altri familiari superstiti

    In assenza di coniuge e figli, la pensione di reversibilità può spettare:

    • Genitori: se hanno compiuto 65 anni, non percepiscono pensione propria e erano a carico del defunto
    • Fratelli celibi e sorelle nubili: se inabili, non percepiscono pensione propria e erano a carico del defunto

    Importante: Questi familiari hanno diritto alla pensione solo se NON esistono coniuge o figli aventi diritto.

    Percentuali di Spettanza: 60%, 70%, 80%, 100%

    La pensione di reversibilità non corrisponde all’intero importo della pensione del defunto, ma a una quota percentuale che varia in base al numero e alla tipologia di beneficiari.

    Tabella percentuali reversibilità 2026

    Beneficiario/iPercentualeEsempio su pensione € 2.000
    Solo coniuge60%€ 1.200/mese
    Solo 1 figlio70%€ 1.400/mese
    Solo 2 figli80%€ 1.600/mese
    Coniuge + 1 figlio80%€ 1.600/mese
    Coniuge + 2 o più figli100%€ 2.000/mese
    3 o più figli (senza coniuge)100%€ 2.000/mese
    Genitori15% ciascuno€ 300/mese (per genitore)
    Fratelli/sorelle15% ciascuno€ 300/mese (per fratello/sorella)

    Come funziona il riparto tra più beneficiari:

    Se la pensione spetta a più beneficiari, l’importo totale viene ripartito tra loro secondo quote stabilite dalla legge. Ad esempio:

    • Coniuge + 1 figlio (80% totale): il coniuge riceve il 60% e il figlio il 20%
    • Coniuge + 2 figli (100% totale): il coniuge riceve il 60%, ciascun figlio il 20%

    Quando un beneficiario perde il diritto (es. figlio che compie 26 anni), la sua quota viene redistribuita tra i beneficiari rimasti, senza ricalcolare la percentuale totale. Ad esempio, se il coniuge percepiva € 1.200 (60%) e il figlio € 400 (20%), al decadere del figlio il coniuge percepirà € 1.600 (80%).

    Soglie di Reddito e Riduzioni per Cumulo

    La pensione di reversibilità 2026 può essere ridotta se il beneficiario possiede redditi propri oltre determinate soglie. Questa riduzione si applica SOLO al coniuge superstite, NON ai figli.

    Soglie di reddito e riduzioni 2026

    Le soglie di reddito sono ancorate al trattamento minimo INPS, che nel 2026 è pari a € 603,40 mensili (€ 7.844,20 annui).

    Reddito del coniuge superstiteRiduzione pensione
    Fino a 3 volte il minimo (€ 23.532,60)Nessuna riduzione
    Da 3 a 4 volte il minimo (€ 23.532,61 – € 31.376,80)-25%
    Da 4 a 5 volte il minimo (€ 31.376,81 – € 39.221,00)-40%
    Oltre 5 volte il minimo (oltre € 39.221,00)-50%

    Esempio pratico di riduzione:

    Supponiamo che Maria, vedova, percepisca una pensione di reversibilità di € 1.200 mensili (60% di una pensione di € 2.000). Se Maria ha anche una pensione propria di lavoro di € 1.800 mensili, il suo reddito complessivo annuo è:

    • Reversibilità: € 1.200 × 13 = € 15.600
    • Pensione propria: € 1.800 × 13 = € 23.400
    • Totale reddito: € 39.000 (senza contare la reversibilità)

    € 39.000 rientra nella fascia da 4 a 5 volte il minimo, quindi la pensione di reversibilità viene ridotta del 40%:

    • Reversibilità spettante: € 1.200
    • Riduzione 40%: – € 480
    • Reversibilità effettiva: € 720 mensili

    Quali redditi si considerano

    Per il calcolo delle soglie si considerano:

    • Redditi da lavoro dipendente o autonomo
    • Altre pensioni (vecchiaia, invalidità, assegni vitalizi)
    • Redditi da fabbricati (affitti)
    • Redditi da capitale (interessi, dividendi)

    Non si considerano:

    • Prima casa (abitazione principale)
    • Trattamenti di fine rapporto (TFR)
    • Rendite INAIL
    • Pensione di reversibilità stessa

    Rivalutazione ISTAT 2026 e Nuovi Importi

    Ogni anno, le pensioni vengono rivalutate in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per tutelare il potere d’acquisto dei pensionati. La perequazione 2026 ha applicato un aumento differenziato per fasce di importo.

    Rivalutazione pensioni 2026: percentuali

    Fascia di importoPercentuale rivalutazione
    Fino a 4 volte il minimo (€ 2.413,60/mese)+0,8% (100% inflazione)
    Da 4 a 5 volte il minimo (€ 2.413,61 – € 3.017,00)+0,72% (90% inflazione)
    Oltre 5 volte il minimo (oltre € 3.017,00)+0,60% (75% inflazione)

    Nota: La rivalutazione si applica anche alle pensioni di reversibilità. Se la pensione del defunto è stata rivalutata, la reversibilità segue lo stesso criterio applicato alla percentuale spettante (60%, 70%, 80%, 100%).

    Importo minimo pensione di reversibilità 2026

    Il trattamento minimo INPS 2026 è pari a € 603,40 mensili (€ 7.844,20 annui lordi). Per chi ha solo la pensione di reversibilità e nessun altro reddito, sono previste maggiorazioni sociali:

    • € 25,83/mese per pensionati di età 60-64 anni
    • € 82,64/mese per pensionati over 70 con redditi bassi

    Queste maggiorazioni portano l’importo minimo effettivo per chi ha solo la reversibilità a circa € 686/mese (con maggiorazione piena).

    Come Fare Domanda all’INPS Online

    La domanda di pensione di reversibilità deve essere presentata esclusivamente online all’INPS. Non esiste più la possibilità di presentarla in forma cartacea.

    Documenti necessari per la domanda

    Prima di procedere, prepara:

    • Certificato di morte del pensionato o assicurato
    • Stato di famiglia alla data del decesso
    • Codice fiscale del defunto e di tutti i beneficiari
    • Certificato di matrimonio (per il coniuge)
    • Certificati di nascita dei figli
    • Certificati di iscrizione a scuola/università (per figli studenti)
    • Verbale di inabilità (per figli o altri familiari inabili)
    • Dichiarazione redditi del beneficiario (Modello 730 o Redditi PF) per calcolare eventuali riduzioni
    • IBAN per l’accredito della pensione

    Procedura di presentazione domanda

    Opzione 1: Presentazione autonoma online

    Puoi presentare la domanda autonomamente accedendo al sito INPS con:

    • SPID (Identità Digitale)
    • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    Una volta autenticato, segui il percorso: Prestazioni e servizi → Pensione ai superstiti → Domanda pensione ai superstiti.

    Opzione 2: Tramite CAF Centro Fiscale (CONSIGLIATO)

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:

    • Verifica requisiti e calcolo importo spettante
    • Raccolta e controllo documenti
    • Compilazione e invio domanda telematica
    • Monitoraggio istruttoria e solleciti INPS
    • Assistenza su ricorsi in caso di rigetto

    Tempi di erogazione

    La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso, indipendentemente da quando viene presentata la domanda. Tuttavia, è fondamentale presentarla entro termini ragionevoli:

    • Se presentata entro 90 giorni dal decesso: decorrenza regolare
    • Se presentata dopo 90 giorni: gli arretrati sono riconosciuti solo per i 5 anni precedenti la domanda

    I tempi di liquidazione sono generalmente di 2-3 mesi dalla presentazione della domanda.

    Casi Particolari: Separazione, Divorzio, Ricongiunzione

    La pensione di reversibilità presenta alcune particolarità in caso di separazione, divorzio o nuovo matrimonio. Vediamo i casi più comuni.

    1. Coniuge separato

    Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità se:

    • Separazione legale (non solo di fatto)
    • Titolare di assegno di mantenimento da parte del defunto

    In questo caso, la pensione spetta nella stessa misura del coniuge non separato (60%).

    2. Coniuge divorziato

    Il coniuge divorziato (ex coniuge) ha diritto alla pensione di reversibilità solo se:

    • Titolare di assegno divorzile da parte del defunto
    • NON si è risposato (se si risposa perde definitivamente il diritto)
    • Il defunto era già assicurato INPS prima del matrimonio (requisito contributivo anteriore al matrimonio)

    Importante: Se esiste sia un coniuge superstite che un ex coniuge divorziato, entrambi hanno diritto alla pensione. L’importo viene ripartito dal giudice in base agli anni di matrimonio e all’assegno di mantenimento.

    3. Nuovo matrimonio del superstite

    Se il coniuge superstite contrae nuovo matrimonio, perde il diritto alla pensione di reversibilità, ma riceve una liquidazione una tantum pari a:

    • Due annualità dell’importo della pensione che percepiva al momento del nuovo matrimonio

    Esempio: Se percepivi € 1.200 mensili di reversibilità, riceverai € 1.200 × 12 × 2 = € 28.800 una tantum.

    I figli, invece, NON perdono il diritto alla loro quota di reversibilità se il genitore superstite si risposa.

    4. Ricongiunzione contributi

    Se il defunto aveva contributi in diverse gestioni previdenziali (INPS, Casse professionali, Gestione Separata), è possibile chiedere la ricongiunzione gratuita per aumentare l’importo della pensione di reversibilità. Il CAF Centro Fiscale ti assiste anche in questa pratica.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande Frequenti sulla Pensione di Reversibilità

    Quanto spetta di pensione di reversibilità al coniuge superstite?

    Il coniuge superstite ha diritto al 60% della pensione del defunto. Se ci sono anche figli, la percentuale sale: 80% con un figlio, 100% con due o più figli. L’importo può essere ridotto se il coniuge ha redditi propri superiori a € 23.532 annui (3 volte il minimo INPS).

    La pensione di reversibilità si perde se mi risposo?

    Sì, il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di reversibilità. In compenso, riceve una liquidazione una tantum pari a due annualità della pensione che percepiva. I figli, invece, mantengono la loro quota di reversibilità anche se il genitore si risposa.

    Fino a quando spetta la pensione di reversibilità ai figli?

    I figli hanno diritto alla pensione di reversibilità: fino a 18 anni (minorenni), fino a 21 anni se studenti di scuola superiore, fino a 26 anni se universitari, a vita se riconosciuti inabili al lavoro. Il diritto decade se iniziano un lavoro con reddito superiore al minimo INPS, se abbandonano gli studi o se si sposano.

    Come si calcola la riduzione per cumulo con altri redditi?

    La pensione di reversibilità viene ridotta se il coniuge superstite ha redditi propri (pensione, lavoro, affitti). Le riduzioni sono: nessuna riduzione fino a € 23.532 annui, -25% tra € 23.532 e € 31.376, -40% tra € 31.376 e € 39.221, -50% oltre € 39.221. La riduzione si applica solo al coniuge, non ai figli.

    L’ex coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?

    Sì, l’ex coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità se: era titolare di assegno divorzile, non si è risposato, il defunto era assicurato INPS prima del matrimonio. Se esiste sia un coniuge attuale che un ex divorziato, la pensione viene ripartita tra loro dal giudice in base agli anni di matrimonio.

    Quanto tempo ho per presentare la domanda di pensione di reversibilità?

    Non esiste un termine perentorio, ma è importante presentare la domanda entro 90 giorni dal decesso per evitare perdite economiche. Se presentata dopo, gli arretrati sono riconosciuti solo per i 5 anni precedenti la domanda. La pensione decorre comunque dal primo giorno del mese successivo al decesso.


    Hai Bisogno di Assistenza per la Pensione di Reversibilità?

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con la domanda di pensione ai superstiti, il calcolo dell’importo spettante e la verifica dei requisiti.

    I nostri esperti ti assistono in:

    • Verifica requisiti contributivi del defunto
    • Calcolo importo spettante e riduzioni per reddito
    • Raccolta documenti necessari per la domanda
    • Compilazione e invio domanda telematica INPS
    • Ricorsi e solleciti in caso di ritardi o rigetti
    • Ricongiunzione contributi per aumentare l’importo
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      Pensioni 2026 e APE Sociale: Novità dalla Legge di Bilancio

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      La Legge di Bilancio 2026 ha confermato importanti novità sul fronte pensioni, con particolare attenzione alla proroga dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2026. Si tratta di un’ulteriore estensione della misura che consente l’uscita anticipata dal lavoro per specifiche categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà.

      In questo articolo facciamo il punto sulle novità pensioni 2026, sui requisiti aggiornati per l’APE Sociale, sulle scadenze per la domanda e sugli eventuali impatti del referendum giustizia sulle tematiche previdenziali. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione per assistenza gratuita nella verifica dei requisiti e nella presentazione della domanda.

      Indice dei contenuti

      1. Proroga APE Sociale 2026: La Conferma nella Legge di Bilancio
      2. Requisiti APE Sociale 2026: Le Quattro Categorie Ammesse
      3. Scadenze Domanda APE Sociale 2026
      4. Altre Novità Pensioni 2026 dalla Legge di Bilancio
      5. Referendum Giustizia: Possibili Impatti sulle Pensioni?
      6. Come Verificare i Requisiti per l’APE Sociale 2026

      Proroga APE Sociale 2026: La Conferma nella Legge di Bilancio

      La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 207) ha prorogato l’APE Sociale per tutto il 2026, confermando la misura che permette di andare in pensione anticipatamente con 63 anni di età e determinati requisiti contributivi.

      L’APE Sociale (Anticipo Pensionistico Sociale) è un’indennità mensile erogata dall’INPS fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, riservata a lavoratori che si trovano in condizioni di particolare disagio sociale o lavorativo.

      Principali caratteristiche APE Sociale 2026:

      • Età minima: 63 anni compiuti
      • Durata: fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (67 anni nel 2026)
      • Importo massimo: 1.500 euro lordi mensili (non rivalutabile)
      • Compatibilità con redditi da lavoro: NO (incompatibile con attività lavorativa dipendente o autonoma)

      Requisiti APE Sociale 2026: Le Quattro Categorie Ammesse

      Per accedere all’APE Sociale nel 2026, è necessario rientrare in una delle quattro categorie previste dalla normativa:

      1. DISOCCUPATI

      • Requisiti contributivi: 30 anni di contributi
      • Condizione: Aver terminato integralmente la NASPI o DIS-COLL da almeno 3 mesi
      • Licenziamento: Per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale

      2. LAVORATORI CON INVALIDITÀ CIVILE ≥74%

      • Requisiti contributivi: 30 anni di contributi
      • Invalidità: Certificata dalle commissioni ASL con percentuale pari o superiore al 74%

      3. CAREGIVER

      • Requisiti contributivi: 30 anni di contributi
      • Condizione: Assistere da almeno 6 mesi il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave (Legge 104, comma 3)

      4. LAVORATORI GRAVOSI

      • Requisiti contributivi: 36 anni di contributi (non 30)
      • Condizione: Aver svolto per almeno 7 degli ultimi 10 anni (o 6 degli ultimi 7) una delle professioni gravose individuate dalla normativa

      Professioni gravose 2026 (elenco parziale):

      • Operai edili e dell’industria estrattiva
      • Conduttori di gru e macchinari mobili per costruzione
      • Conciatori di pelli e pellicce
      • Personale addetto alla coibentazione
      • Conduttori di mezzi pesanti e camion
      • Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro a turni
      • Addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti
      • Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
      • Facchini, addetti allo spostamento merci e personale non qualificato dei servizi di pulizia

      (L’elenco completo conta 15 categorie professionali – consulta il CAF per verificare la tua mansione)

      Scadenze Domanda APE Sociale 2026

      Per presentare domanda di APE Sociale nel 2026, l’INPS ha previsto tre finestre temporali con scadenze precise:

      1. PRIMA FINESTRA

      • Scadenza domanda: 31 marzo 2026
      • Lavorazione INPS: entro il 30 giugno 2026
      • Decorrenza APE: dal mese successivo alla maturazione dei requisiti (se accolta)

      2. SECONDA FINESTRA

      • Scadenza domanda: 15 luglio 2026
      • Lavorazione INPS: entro il 15 ottobre 2026
      • Decorrenza APE: dal mese successivo alla maturazione dei requisiti

      3. TERZA FINESTRA

      • Scadenza domanda: 30 novembre 2026
      • Lavorazione INPS: entro il 28 febbraio 2027
      • Decorrenza APE: dal mese successivo alla maturazione dei requisiti

      IMPORTANTE: È consigliabile presentare la domanda nella prima finestra utile per massimizzare le possibilità di accoglimento, poiché l’APE Sociale è soggetta a limiti di spesa annui e potrebbero esaurirsi i fondi nelle finestre successive.

      La domanda si presenta online sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite CAF o patronato.

      Altre Novità Pensioni 2026 dalla Legge di Bilancio

      Oltre alla proroga dell’APE Sociale, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto o confermato altre misure pensionistiche:

      OPZIONE DONNA 2026

      • Confermata con requisiti più stringenti
      • Età: 61 anni (con 2 figli), 60 anni (con 3+ figli)
      • Contributi: 35 anni
      • Categorie: caregiver, invalide ≥74%, licenziate o dipendenti di aziende in crisi

      QUOTA 103 (Prorogata)

      • Età: 62 anni
      • Contributi: 41 anni
      • Penalizzazioni: calcolo contributivo + massimale 5 volte il trattamento minimo fino a 67 anni

      PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA

      • Uomini: 42 anni e 10 mesi di contributi (indipendentemente dall’età)
      • Donne: 41 anni e 10 mesi di contributi
      • Nessuna finestra mobile

      PENSIONE DI VECCHIAIA

      • Età: 67 anni (confermata per il 2026)
      • Contributi minimi: 20 anni

      RIVALUTAZIONE PENSIONI

      • Indicizzazione pensioni all’inflazione per il 2026 con meccanismo a scaglioni
      • Pensioni fino a 4 volte il minimo: rivalutazione al 100%
      • Pensioni superiori: rivalutazione ridotta per scaglioni

      Referendum Giustizia: Possibili Impatti sulle Pensioni?

      Nei primi mesi del 2026 si è discusso del referendum sulla giustizia promosso da diversi comitati e partiti politici. I quesiti referendari riguardano principalmente temi di giustizia civile e penale (es. responsabilità civile dei magistrati, separazione delle carriere, elezione del CSM).

      Al momento, NON ci sono impatti diretti del referendum giustizia sulle pensioni. I quesiti non riguardano la previdenza sociale né l’INPS.

      Tuttavia, alcune voci nel dibattito pubblico hanno sollevato il tema della giustizia previdenziale, in riferimento a:

      • Tempi lunghi dei contenziosi previdenziali presso i tribunali del lavoro
      • Difficoltà di ottenere riconoscimento di periodi contributivi contestati
      • Ritardi nell’erogazione di prestazioni pensionistiche dopo sentenze favorevoli

      Se il referendum dovesse portare a riforme della giustizia civile con accelerazione dei procedimenti, potrebbe indirettamente beneficiare anche i ricorsi previdenziali contro l’INPS. Ma si tratta di effetti indiretti e di lungo periodo.

      Conclusione: Al momento, il referendum giustizia NON modifica né i requisiti pensionistici né le modalità di accesso alle prestazioni INPS.

      Come Verificare i Requisiti per l’APE Sociale 2026

      Per sapere se hai diritto all’APE Sociale 2026, devi verificare:

      STEP 1: Età

      • Hai compiuto 63 anni entro il 31 dicembre 2026?

      STEP 2: Categoria di appartenenza

      • Sei disoccupato con NASPI terminata da almeno 3 mesi?
      • Hai un’invalidità civile ≥74%?
      • Sei caregiver di un familiare con handicap grave?
      • Svolgi un lavoro gravoso da almeno 6 degli ultimi 7 anni?

      STEP 3: Contributi

      • Hai 30 anni di contributi (per disoccupati, invalidi, caregiver)?
      • Hai 36 anni di contributi (per lavoratori gravosi)?

      STEP 4: Estratto contributivo INPS

      • Richiedi l’estratto contributivo sul portale INPS per verificare l’anzianità contributiva effettiva
      • Verifica che non ci siano buchi contributivi o periodi contestati

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza gratuita per:

      • Verifica requisiti APE Sociale
      • Calcolo esatto dell’anzianità contributiva
      • Supporto nella richiesta estratto contributivo INPS
      • Compilazione e invio domanda APE Sociale
      • Assistenza in caso di diniego o richiesta di integrazione documenti

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo della pensione, la simulazione della data di pensionamento e la gestione di Quota 103, anticipata e vecchiaia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti su Pensioni 2026 e APE Sociale

      Quali sono i requisiti per l’APE Sociale 2026?

      Per l’APE Sociale 2026 servono 63 anni di eta e 30 anni di contributi (36 per lavori gravosi). Devi rientrare in una delle 4 categorie: disoccupato con NASPI terminata da 3+ mesi, invalido civile maggiore uguale 74%, caregiver di familiare con handicap grave, oppure lavoratore con mansione gravosa svolta per 6 degli ultimi 7 anni.

      Quando scadono le domande APE Sociale 2026?

      Ci sono tre finestre: 31 marzo 2026, 15 luglio 2026 e 30 novembre 2026. E consigliabile presentare la domanda nella prima finestra utile perche l’APE Sociale ha limiti di spesa e potrebbe esaurire i fondi.

      L’APE Sociale e compatibile con lavoro part-time?

      No, l’APE Sociale e incompatibile con qualsiasi attivita lavorativa dipendente o autonoma, anche part-time. Se inizi a lavorare, perdi il diritto all’indennita.

      Il referendum giustizia influisce sulle pensioni?

      No, al momento il referendum giustizia non ha impatti diretti sulle pensioni. I quesiti riguardano la giustizia civile e penale, non la previdenza sociale. Eventuali effetti sui contenziosi previdenziali sarebbero solo indiretti e di lungo periodo.


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      CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640

      Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-01-17 15:19:012026-05-31 17:09:05Pensioni 2026 e APE Sociale: Novità dalla Legge di Bilancio
      NOTIZIE

      Esenzione IMU ENC 2026: Novità per Attività a Pagamento (Senza Rimborso)

      calcolo imu CAF Udine

      Una novità importante per gli Enti Non Commerciali (ENC) arriva con il 2026: l’esenzione IMU si estende anche alle attività svolte a pagamento, purché rispettino determinati requisiti. La modifica normativa rappresenta un significativo ampliamento dell’agevolazione fiscale per il terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, parrocchie, fondazioni e altri enti simili.

      Tuttavia, c’è un aspetto critico da chiarire subito: non è previsto alcun rimborso per l’IMU pagata negli anni precedenti (2023, 2024, 2025) sugli immobili utilizzati per attività a pagamento. La norma ha efficacia solo dal 1° gennaio 2026 e non opera retroattivamente.

      Vediamo nel dettaglio cosa cambia, chi ne beneficia e come verificare i requisiti per l’esenzione.


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      Cosa Cambia dal 2026

      Fino al 2025, l’esenzione IMU per gli ENC (prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992) si applicava solo agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali. Gli enti che svolgevano attività a pagamento — anche se con finalità sociali — rischiavano di perdere il beneficio fiscale.

      Dal 1° gennaio 2026, l’esenzione si estende anche agli immobili utilizzati per:

      • Attività assistenziali
      • Previdenziali
      • Sanitarie
      • Didattiche
      • Ricettive
      • Culturali
      • Ricreative
      • Sportive

      anche se svolte dietro pagamento di un corrispettivo, purché l’ente rispetti i requisiti previsti dalla normativa (ad esempio, assenza di scopo di lucro, reinvestimento degli utili, trasparenza gestionale).

      Questo significa che, ad esempio:

      • Una casa di riposo gestita da una fondazione potrà beneficiare dell’esenzione anche se richiede una retta agli ospiti
      • Una scuola paritaria no-profit non dovrà più versare l’IMU, pur richiedendo tasse di iscrizione
      • Un oratorio che affitta sale per eventi a pagamento potrà mantenere l’esenzione
      • Un circolo sportivo dilettantistico che fa pagare tessere e corsi sarà esente

      Attività a Pagamento: Cosa Sono

      Per attività a pagamento si intendono tutte quelle prestazioni o servizi per cui l’ente richiede un corrispettivo economico agli utenti, soci o beneficiari. Non si tratta necessariamente di attività commerciali in senso stretto, ma di servizi che comportano un flusso di denaro verso l’ente.

      Esempi concreti:

      • Rette per case di riposo, comunità alloggio, centri diurni
      • Tariffe per servizi sanitari (ambulatori, poliambulatori)
      • Tasse di iscrizione per scuole paritarie, corsi di formazione
      • Quote associative e abbonamenti per circoli ricreativi, sportivi, culturali
      • Affitti temporanei di sale per eventi, matrimoni, convegni
      • Biglietti per spettacoli, concerti, mostre organizzati dall’ente

      L’importante è che l’ente non abbia scopo di lucro e che i proventi siano interamente reinvestiti nelle finalità istituzionali (assistenziali, educative, culturali, ecc.). Se c’è distribuzione di utili ai soci o agli amministratori, l’esenzione non si applica.


      Perché Non C’è Rimborso

      Molti ENC che hanno pagato l’IMU negli anni 2023, 2024 e 2025 su immobili con attività a pagamento si chiedono se possano ottenere un rimborso alla luce della nuova normativa.

      La risposta è negativa. La norma ha efficacia dal 1° gennaio 2026 e non è retroattiva. Questo significa che:

      • L’IMU versata per gli anni d’imposta precedenti al 2026 resta definitiva
      • Non è possibile presentare istanze di rimborso per periodi anteriori al 2026
      • Non si possono contestare gli accertamenti IMU ricevuti per gli anni passati

      Il principio generale del diritto tributario prevede che le agevolazioni fiscali si applichino dal momento della loro entrata in vigore, salvo esplicita previsione di retroattività (che in questo caso manca).

      Quindi, chi ha correttamente versato l’IMU fino al 2025 ha adempiuto all’obbligo di legge vigente in quel periodo. La nuova esenzione rappresenta un beneficio futuro, non un diritto al recupero del passato.


      Chi Può Beneficiare dell’Esenzione

      Possono beneficiare della nuova esenzione IMU dal 2026 tutti gli Enti Non Commerciali che rispettano i seguenti requisiti:

      1. Natura giuridica:

      • Associazioni (sportive, culturali, di volontariato)
      • Fondazioni (assistenziali, educative)
      • Comitati
      • Enti ecclesiastici (parrocchie, diocesi)
      • Cooperative sociali
      • ONLUS e Organizzazioni di Volontariato (ODV)
      • Associazioni di Promozione Sociale (APS)
      • Tutti gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS

      2. Assenza di scopo di lucro:

      L’ente non deve distribuire utili ai soci, amministratori o dipendenti. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

      3. Attività istituzionale:

      L’immobile deve essere utilizzato esclusivamente per le attività elencate dalla norma: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive.

      4. Requisiti formali:

      • Statuto che preveda finalità non lucrative
      • Trasparenza nella gestione contabile
      • Destinazione esclusiva dell’immobile alle attività istituzionali

      5. Comunicazione al Comune:

      L’ente deve presentare al Comune una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’esenzione. Molti Comuni richiedono questa comunicazione entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.


      Come Verificare i Requisiti

      Per verificare se il tuo ente ha diritto all’esenzione IMU dal 2026, segui questi passaggi:

      Step 1: Controlla lo statuto

      Verifica che lo statuto dell’ente contenga:

      • Finalità non lucrative esplicite
      • Divieto di distribuzione degli utili
      • Obbligo di reinvestimento degli avanzi di gestione
      • Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

      Step 2: Analizza l’utilizzo dell’immobile

      L’immobile deve essere utilizzato esclusivamente per le attività istituzionali elencate dalla norma. Anche un utilizzo parziale per scopi diversi (es. affitto commerciale a terzi) può far decadere l’esenzione.

      Step 3: Verifica l’iscrizione nei registri

      Se applicabile, controlla che l’ente sia iscritto:

      • RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
      • Registro ASD presso CONI/CIP (per associazioni sportive)
      • Anagrafe ONLUS (ancora vigente per alcuni enti)

      Step 4: Prepara la documentazione

      Raccogli:

      • Statuto aggiornato
      • Visura dal registro competente
      • Bilancio degli ultimi esercizi
      • Planimetria catastale dell’immobile
      • Dichiarazione di destinazione d’uso esclusiva

      Step 5: Presenta la dichiarazione al Comune

      Compila il modello di dichiarazione IMU fornito dal Comune (se previsto) e invialo entro la scadenza (solitamente 30 giugno 2026 per l’anno d’imposta 2026).

      ATTENZIONE: Ogni Comune può avere regole specifiche. Consulta il sito del Comune o rivolgiti all’Ufficio Tributi per chiarimenti.


      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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      Posso chiedere il rimborso dell’IMU pagata nel 2023, 2024 e 2025?

      No. La nuova esenzione ha efficacia solo dal 1 gennaio 2026 e non e retroattiva. L’IMU versata per gli anni precedenti resta definitiva e non puo essere rimborsata.

      L’esenzione vale anche se l’ente ha dipendenti retribuiti?

      Si, purche l’ente non abbia scopo di lucro e non distribuisca utili. Gli enti del terzo settore possono avere personale retribuito (insegnanti, operatori, istruttori) senza perdere l’esenzione, se i compensi sono coerenti con le finalita istituzionali.

      Come si dimostra l’assenza di scopo di lucro?

      Attraverso lo statuto (che deve vietare la distribuzione di utili), il bilancio (che deve mostrare il reinvestimento degli avanzi) e l’iscrizione nei registri ufficiali (RUNTS, registro ASD, ecc.).

      Se l’ente affitta una sala occasionalmente, perde l’esenzione?

      Dipende. Se l’affitto e occasionale e coerente con le finalita istituzionali (es. oratorio che affitta sala per eventi parrocchiali a pagamento), l’esenzione puo restare. Se invece l’affitto e abituale e a soggetti terzi senza legame con le finalita dell’ente, si rischia la perdita parziale dell’esenzione su quella porzione di immobile.


      Conclusione

      La nuova esenzione IMU per gli ENC dal 2026 rappresenta un’importante agevolazione fiscale per il terzo settore e per tutti gli enti che svolgono attività socialmente rilevanti. L’estensione dell’esenzione anche alle attività a pagamento riconosce finalmente la natura non lucrativa di servizi essenziali come l’assistenza, l’istruzione, la cultura e lo sport.

      Tuttavia, è fondamentale ricordare che non sono previsti rimborsi per gli anni passati. L’esenzione opera solo dal 2026 in poi. Per beneficiarne, verifica i requisiti del tuo ente e presenta tempestivamente la dichiarazione al Comune.

      Se hai dubbi o necessiti di assistenza per la gestione fiscale del tuo ente, rivolgiti a un commercialista o a un CAF specializzato in enti non profit.


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      IVA 2026: Novità nei Modelli Dichiarativi e Nuovi Obblighi

      regime forfettario partita iva

      Indice dei contenuti

      1. Novità nei Modelli TR
      2. Dichiarazione Annuale IVA 2026
      3. Nuovi Obblighi per le Partite IVA
      4. Scadenze IVA 2026
      5. Domande Frequenti

      La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità in materia di IVA che si riflettono nei nuovi modelli dichiarativi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Le modifiche riguardano sia il modello TR (comunicazione liquidazioni periodiche) che la dichiarazione annuale IVA, con nuovi campi, codici tributo aggiornati e obblighi informativi rafforzati. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per partite IVA e aziende dal 2026.

      Novità nei Modelli TR (Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA)

      Il modello TR, utilizzato per comunicare le liquidazioni periodiche IVA, è stato aggiornato con l’introduzione di nuovi quadri e campi obbligatori.

      Principali modifiche:

      • Nuovo quadro VP6: dedicato alle operazioni con l’estero soggette a reverse charge interno (es. energia elettrica, gas, servizi da piattaforme digitali)
      • Campo “Operazioni con split payment”: ora obbligatorio indicare separatamente le operazioni con scissione dei pagamenti verso PA e società pubbliche
      • Dettaglio IVA ad esigibilità differita: nuovo rigo per indicare le fatture con IVA differita oltre 12 mesi
      • Aggiornamento codici tributo: alcuni codici sono stati sostituiti per allinearsi alle nuove causali

      Le modifiche sono operative dal primo trimestre 2026, quindi la prima comunicazione TR con i nuovi campi andrà presentata entro il 16 maggio 2026 (per il I trimestre).

      Dichiarazione Annuale IVA 2026: Cosa Cambia

      La dichiarazione annuale IVA, da presentare entro il 30 aprile 2026 (per l’anno d’imposta 2025), presenta anch’essa diverse novità.

      Modifiche principali:

      • Sezione VE (Operazioni intracomunitarie): nuovi campi per dettagliare le triangolazioni UE e le operazioni con operatori OSS (One Stop Shop)
      • Quadro VJ (Acquisti da San Marino): ampliato per includere anche le operazioni con la Città del Vaticano soggette a IVA
      • Rigo VF50 (Ventilazione IVA): ora obbligatorio per tutti i contribuenti in regime speciale (non solo agricoltura)
      • Dettaglio crediti compensati: obbligo di indicare l’ammontare esatto del credito IVA compensato in F24 durante l’anno

      L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni aggiornate e i software di compilazione sono disponibili dal 15 gennaio 2026.

      Nuovi Obblighi per le Partite IVA dal 2026

      Oltre alle modifiche ai modelli, la normativa 2026 introduce nuovi obblighi dichiarativi per alcune categorie di contribuenti.

      Novità operative:

      • Operatori e-commerce: obbligo di dettagliare nel TR le vendite a distanza intra-UE sopra la soglia di 10.000 euro annui
      • Prestatori di servizi digitali: nuova sezione dedicata nel modello annuale per chi utilizza il regime OSS
      • Operazioni con criptovalute: per la prima volta, i contribuenti che effettuano operazioni rilevanti IVA con pagamenti in crypto devono indicarle in un apposito quadro
      • Ravvedimento operoso semplificato: possibilità di sanare errori nei TR trimestrali con il nuovo quadro “Rettifiche volontarie”

      Queste novità mirano a rafforzare il contrasto all’evasione IVA e ad allineare l’Italia alle direttive europee sul commercio digitale.

      Scadenze IVA 2026 da Ricordare

      Per non incorrere in sanzioni, è fondamentale rispettare le scadenze IVA 2026:

      • 16 febbraio 2026: versamento IVA annuale 2025 (oppure rateizzazione)
      • 16 marzo 2026: primo acconto IVA 2026 (metodo storico)
      • 30 aprile 2026: presentazione dichiarazione annuale IVA 2025
      • 16 maggio 2026: comunicazione TR I trimestre 2026 (con nuovi campi obbligatori)
      • 16 agosto 2026: comunicazione TR II trimestre 2026
      • 16 novembre 2026: comunicazione TR III trimestre 2026
      • 16 dicembre 2026: versamento secondo acconto IVA (metodo effettivo o storico)

      Attenzione: Il mancato invio del modello TR o della dichiarazione IVA comporta sanzioni da 250 euro a 2.000 euro, oltre agli interessi.

      Domande Frequenti sulle Novità IVA 2026

      Quando entrano in vigore le novità IVA 2026?

      Le modifiche ai modelli TR sono operative dal primo trimestre 2026. La dichiarazione annuale IVA con i nuovi campi va presentata entro il 30 aprile 2026 per l’anno d’imposta 2025.

      Il modello TR è obbligatorio per tutti?

      Il modello TR (comunicazione liquidazioni periodiche IVA) è obbligatorio per tutti i contribuenti IVA trimestrali e mensili, salvo chi applica regimi speciali esonerati. I forfettari non devono presentarlo.

      Cosa succede se sbaglio a compilare il nuovo modello TR?

      Puoi utilizzare il nuovo quadro Rettifiche volontarie per correggere errori nei TR precedenti tramite ravvedimento operoso semplificato, riducendo le sanzioni.

      Le novità IVA 2026 riguardano anche i forfettari?

      No, i contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi IVA e non devono presentare ne modello TR ne dichiarazione annuale IVA.

      Le novità IVA 2026 richiedono attenzione nella compilazione dei modelli dichiarativi e nel rispetto delle nuove scadenze. I nuovi campi nei modelli TR e nella dichiarazione annuale comportano un maggiore carico amministrativo, soprattutto per le partite IVA che operano con l’estero o nel settore digitale.

      Affidarsi a un CAF esperto come il CAF Centro Fiscale di Udine permette di evitare errori, sanzioni e garantire la piena conformità normativa.


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      CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640

      Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da mirsada boci
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      Polizza Catastrofale: Proroga al 31 Marzo 2026 per Chi Non Ha Stipulato

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è la polizza catastrofale obbligatoria
      2. Chi beneficia della proroga al 31 marzo 2026
      3. Settori maggiormente interessati
      4. Cosa fare entro il 31 marzo 2026
      5. Domande Frequenti

      Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese che non hanno ancora adempiuto all’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. La decisione, contenuta in un recente emendamento al decreto Milleproroghe, offre un’importante finestra temporale alle aziende che devono ancora mettersi in regola con l’assicurazione contro eventi catastrofali.

      Vediamo nel dettaglio chi può beneficiare della proroga, quali sono i settori interessati e cosa devono fare le imprese per adempiere all’obbligo entro la nuova scadenza.

      Cos’è la polizza catastrofale obbligatoria

      La polizza catastrofale obbligatoria è un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali che le imprese devono stipulare per proteggere i propri beni strumentali.

      L’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, commi 101-111 della Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) e riguarda:

      • Terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e altri eventi sismici
      • Esondazioni, allagamenti causati da fenomeni atmosferici
      • Danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali

      La copertura deve garantire un risarcimento almeno pari al 70% del valore dei beni assicurati al momento del sinistro.

      Chi beneficia della proroga al 31 marzo 2026

      La proroga al 31 marzo 2026 si applica a tutte le imprese che non hanno ancora stipulato la polizza catastrofale obbligatoria entro la scadenza originaria del 31 dicembre 2025.

      Nello specifico, possono beneficiare della proroga:

      • Imprese individuali, società di persone e società di capitale con sede operativa in Italia
      • Aziende con immobili, impianti e macchinari ubicati in zone a rischio sismico, idrogeologico o alluvionale
      • Professionisti con partita IVA che possiedono beni strumentali (studio professionale, attrezzature)
      • Artigiani e commercianti con locali commerciali, magazzini, laboratori

      Sono escluse dall’obbligo le imprese con fatturato annuo inferiore a determinate soglie (le soglie definitive sono ancora in fase di precisazione nei decreti attuativi).

      Settori maggiormente interessati

      La proroga polizza catastrofale interessa in particolare i settori con maggiore esposizione ai rischi da eventi naturali:

      • Manifatturiero: aziende con capannoni, macchinari industriali, impianti produttivi
      • Commercio al dettaglio e ingrosso: negozi, punti vendita, magazzini
      • Settore agroalimentare: stabilimenti di trasformazione, celle frigorifere, depositi
      • Edilizia e costruzioni: cantieri, attrezzature, mezzi d’opera
      • Servizi e terziario: uffici, studi professionali, centri commerciali
      • Turismo e ospitalità: hotel, ristoranti, strutture ricettive

      Particolarmente interessate sono le imprese localizzate in aree ad alto rischio sismico o idrogeologico, come Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Campania.

      Cosa fare entro il 31 marzo 2026

      Le imprese che non hanno ancora stipulato la polizza catastrofale obbligatoria devono procedere entro il 31 marzo 2026 seguendo questi passaggi:

      1. Valutazione dei beni da assicurare: identificare tutti i beni strumentali all’attività (fabbricati, macchinari, impianti, attrezzature)
      2. Stima del valore assicurabile: determinare il valore commerciale dei beni per calcolare la copertura minima del 70%
      3. Richiesta preventivi: contattare compagnie assicurative specializzate per ottenere preventivi comparabili
      4. Stipula della polizza: sottoscrivere il contratto assicurativo con copertura adeguata
      5. Conservazione della documentazione: archiviare copia della polizza per eventuali verifiche fiscali

      Attenzione: le imprese che non rispettano l’obbligo entro il 31 marzo 2026 non potranno dedurre fiscalmente i costi di ricostruzione o riparazione in caso di danni da calamità naturali.

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      Domande Frequenti sulla Proroga Polizze Catastrofali

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      La polizza catastrofale e obbligatoria per tutte le imprese?

      No, l’obbligo riguarda principalmente le imprese con beni strumentali di valore significativo e fatturato superiore a determinate soglie. Le microimprese e i professionisti con fatturato ridotto potrebbero essere esclusi, in attesa dei decreti attuativi.

      Cosa succede se non stipulo la polizza entro il 31 marzo 2026?

      Le imprese inadempienti non potranno dedurre fiscalmente i costi sostenuti per riparare o ricostruire i beni danneggiati da eventi catastrofali. Inoltre, potrebbero esserci sanzioni amministrative (da definire nei decreti attuativi).

      Quanto costa una polizza catastrofale obbligatoria?

      Il costo varia in base al valore dei beni assicurati, alla zona geografica (rischio sismico e idrogeologico) e alle franchigie scelte. Indicativamente, per un’azienda media il premio annuo puo oscillare tra 500 e 3.000 euro.

      Posso detrarre il costo della polizza catastrofale?

      Si, i premi assicurativi per polizze catastrofali obbligatorie sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa come costi di esercizio, secondo le normali regole fiscali.


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      Bonus Mamme 2025: Domanda Integrativa Entro il 31 Gennaio 2026

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è il Bonus Mamme 2025
      2. Chi Può Presentare Domanda Integrativa o Tardiva
      3. Requisiti per il Bonus Mamme 2025
      4. Come Presentare la Domanda Integrativa
      5. Documentazione Necessaria
      6. Scadenza Improrogabile: 31 Gennaio 2026
      7. Domande Frequenti

      Il bonus mamme 2025 può ancora essere richiesto con domanda integrativa o tardiva entro il 31 gennaio 2026. L’INPS ha confermato che le lavoratrici madri dipendenti e autonome che non hanno presentato la domanda nei termini ordinari, o che devono integrarla con nuove informazioni, hanno tempo fino alla fine di gennaio per regolarizzare la propria posizione.

      Si tratta dell’esonero contributivo totale per le madri lavoratrici con almeno due figli, una misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e prorogata per il 2025. La scadenza del 31 gennaio 2026 rappresenta l’ultima possibilità per ottenere il beneficio retroattivo sui contributi versati nel 2025.

      Cos’è il Bonus Mamme 2025

      Il bonus mamme 2025, tecnicamente chiamato esonero contributivo per lavoratrici madri, consiste nell’azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice (9,19% per le dipendenti, 100% per le autonome) fino a un massimo di 3.000 euro annui.

      La misura si applica per l’intero anno 2025 e riguarda:

      • Lavoratrici dipendenti del settore privato con almeno 2 figli
      • Lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS
      • Madri con almeno 2 figli, di cui il più piccolo sotto i 10 anni (o 18 anni se ci sono 3 o più figli)

      L’esonero si traduce in un aumento dello stipendio netto mensile, poiché i contributi che normalmente vengono trattenuti dalla busta paga non sono più dovuti. Per una lavoratrice dipendente con reddito medio, il beneficio può arrivare a 150-200 euro al mese in più.

      Chi Può Presentare Domanda Integrativa o Tardiva

      La domanda integrativa può essere presentata da chi si trova in una di queste situazioni:

      Domanda Integrativa

      • Chi ha già presentato domanda ma deve aggiungere informazioni mancanti (es. codice fiscale del secondo figlio)
      • Chi ha presentato domanda ma è stata respinta per incompletezza
      • Chi deve rettificare dati errati nella domanda originale
      • Chi ha avuto un secondo figlio nel corso del 2025 e ora soddisfa i requisiti

      Domanda Tardiva

      • Chi non ha mai presentato domanda entro i termini ordinari (30 settembre 2025)
      • Chi non era a conoscenza del bonus e vuole recuperare i contributi versati nel 2025
      • Chi ha iniziato a lavorare dopo la scadenza ordinaria ma nel 2025

      ATTENZIONE: La domanda tardiva consente di recuperare l’esonero per i mesi del 2025 in cui sussistevano i requisiti, ma non è automatica: serve presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.

      Requisiti per il Bonus Mamme 2025

      Per accedere all’esonero contributivo 2025, la lavoratrice deve soddisfare contemporaneamente tutti questi requisiti:

      • Essere madre di almeno 2 figli (il figlio più piccolo deve avere meno di 10 anni)
      • Oppure avere 3 o più figli (il figlio più piccolo deve avere meno di 18 anni)
      • Essere lavoratrice dipendente del settore privato o autonoma con partita IVA (gestione separata INPS)
      • Non superare il limite di reddito di 40.000 euro annui lordi
      • Avere un rapporto di lavoro attivo nel 2025

      L’esonero NON spetta a:

      • Dipendenti pubbliche (solo per loro è previsto un bonus diverso)
      • Lavoratrici domestiche (colf e badanti)
      • Lavoratrici agricole
      • Percettori di NASpI o altre indennità di disoccupazione

      Come Presentare la Domanda Integrativa

      La domanda integrativa o tardiva per il bonus mamme 2025 si presenta esclusivamente online tramite il portale INPS, accedendo con:

      • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
      • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
      • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

      Procedura Passo-Passo

      1. Accedi al sito www.inps.it con SPID/CIE/CNS
      2. Cerca il servizio “Esonero contributivo lavoratrici madri”
      3. Seleziona “Domanda integrativa” o “Domanda tardiva”
      4. Compila il form con i dati richiesti (vedi sezione successiva)
      5. Allega la documentazione necessaria (se richiesta)
      6. Invia la domanda e salva la ricevuta con protocollo

      IMPORTANTE: Se la domanda viene presentata tramite CAF o patronato, il CAF può accedere al servizio INPS per conto della lavoratrice utilizzando il PIN del CAF. In questo caso, la lavoratrice non deve fare nulla, basta fornire i documenti al CAF.

      Documentazione Necessaria

      Per presentare la domanda integrativa o tardiva, servono i seguenti documenti:

      Documenti Obbligatori

      • Documento d’identità in corso di validità
      • Codice fiscale della lavoratrice
      • Codice fiscale di tutti i figli (anche maggiorenni)
      • Certificato di nascita dei figli (o autocertificazione)
      • Ultima busta paga (per verificare il reddito)
      • CU 2025 (Certificazione Unica relativa al 2024, per verifica redditi)

      Documenti Aggiuntivi (se applicabili)

      • Contratto di lavoro (se assunta nel 2025)
      • Visura partita IVA (per lavoratrici autonome)
      • Sentenza di affidamento (in caso di figli in affidamento)
      • Certificato di adozione (per figli adottivi)

      Il CAF Centro Fiscale può assisterti nella raccolta e verifica della documentazione prima dell’invio della domanda.

      Scadenza Improrogabile: 31 Gennaio 2026

      La scadenza del 31 gennaio 2026 è IMPROROGABILE. Dopo questa data, non sarà più possibile presentare domande integrative o tardive per il bonus mamme 2025.

      Cosa Succede Dopo la Scadenza

      Se la domanda non viene presentata entro il 31 gennaio 2026:

      • Si perde il diritto all’esonero contributivo per il 2025
      • I contributi versati nel 2025 non saranno rimborsati
      • Non è possibile recuperare il beneficio con domande successive
      • Il bonus 2026 (se prorogato) richiederà una nuova domanda separata

      Tempi di Lavorazione INPS

      L’INPS impiega mediamente 30-60 giorni per processare le domande integrative o tardive. Anche se presentate il 31 gennaio, il beneficio sarà riconosciuto retroattivamente dal mese in cui si maturavano i requisiti (es. se avevi i requisiti da gennaio 2025, l’esonero parte da gennaio).

      CONSIGLIO: Non aspettare gli ultimi giorni. Presenta la domanda il prima possibile per evitare problemi tecnici o disguidi.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti

      Posso presentare domanda tardiva se ho già ricevuto il bonus per alcuni mesi del 2025?

      Sì, puoi presentare domanda integrativa per i mesi in cui non hai ricevuto il bonus, anche se lo hai già percepito per altri mesi. L’INPS calcolerà l’esonero solo per i mesi mancanti.

      La domanda integrativa può essere presentata anche da chi lavora a tempo parziale?

      Sì, il bonus mamme spetta anche alle lavoratrici part-time. L’importo dell’esonero sarà proporzionato alle ore lavorate e alla retribuzione effettiva.

      Cosa succede se presento la domanda il 1 febbraio 2026?

      Se presenti la domanda dopo il 31 gennaio 2026, questa sarà respinta. La scadenza è improrogabile e non ci sono deroghe previste dalla normativa INPS.

      Devo presentare una nuova domanda per il 2026?

      Se il bonus mamme sarà prorogato anche per il 2026 (da confermare con la Legge di Bilancio 2026), sarà necessario presentare una nuova domanda separata. L’esonero del 2025 non si rinnova automaticamente.

      La scadenza del 31 gennaio 2026 per la domanda integrativa o tardiva del bonus mamme 2025 è un’opportunità da non perdere per le lavoratrici madri che non hanno ancora richiesto l’esonero contributivo o che devono integrare la domanda già presentata.

      Con un beneficio che può arrivare a 3.000 euro annui, si tratta di un sostegno economico significativo per le famiglie con figli. Non aspettare l’ultimo momento: verifica i requisiti, raccogli la documentazione e presenta la domanda quanto prima.


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      Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

      Codice ATECO Fisioterapista 2026: Guida Completa al Nuovo 86.95.00

      regime forfettario partita iva

      Aggiornamento del 4 settembre 2026 – Rettifica

      Una versione precedente di questo articolo indicava erroneamente l’iscrizione obbligatoria all’ENPAPI per i fisioterapisti. Il fisioterapista libero professionista è iscritto alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995): l’ENPAPI è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari (D.I. 24 marzo 1998; interpello Min. Lavoro n. 1/2024). Approfondisci nella guida ai contributi previdenziali dei fisioterapisti (Gestione Separata INPS).

      Il codice ATECO è uno dei primi ostacoli che ogni fisioterapista incontra quando decide di aprire la partita IVA. Scegliere il codice sbagliato può portare a problemi fiscali, errori nella dichiarazione dei redditi e complicazioni con l’Agenzia delle Entrate.

      Dal 1° aprile 2025 è entrato in vigore un nuovo codice ATECO specifico per i fisioterapisti: il codice 86.95.00 “Attività di fisioterapia”. Si tratta di una svolta storica che finalmente riconosce la professione con un codice dedicato, abbandonando i vecchi codici generici 86.90.21 e 86.90.29.

      In questa guida completa scoprirai tutto quello che devi sapere sul codice ATECO fisioterapista 2026: quale utilizzare in fase di apertura partita IVA, come funziona il coefficiente di redditività del 78% nel regime forfettario, cosa fare se hai già la partita IVA con il vecchio codice e come evitare gli errori più comuni.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza a professionisti sanitari e ti guida nella scelta corretta del codice ATECO, nell’apertura della partita IVA e in tutte le pratiche fiscali successive.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è il Codice ATECO e Perché È Importante
      2. Il Nuovo Codice 86.95.00 – Svolta Storica 2025
      3. Vecchi Codici 86.90.21 e 86.90.29 – Ora Obsoleti
      4. Coefficiente Redditività 78% e Calcolo Tasse Forfettario
      5. Come Indicare il Codice ATECO nell’Apertura Partita IVA
      6. Casi Particolari – Palestra, Formazione, Studio Associato
      7. Errori Comuni da Evitare
      8. Come Correggere un Codice ATECO Errato
      9. Domande Frequenti

      Il codice ATECO (Attività Economiche) è un codice alfanumerico che identifica la tipologia di attività economica svolta da un’impresa o da un professionista. È utilizzato dall’ISTAT e dall’Agenzia delle Entrate per classificare le attività produttive e assegnare specifici obblighi fiscali, contributivi e amministrativi.

      Per un fisioterapista con partita IVA, il codice ATECO ha un’importanza fondamentale per diversi motivi:

      • Determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario, cioè la percentuale di reddito imponibile su cui si calcolano le tasse
      • Identifica il settore economico ai fini delle statistiche ISTAT e delle agevolazioni fiscali
      • Definisce gli obblighi contributivi presso la Gestione Separata INPS (i fisioterapisti non hanno una cassa di categoria: l’ENPAPI è l’ente della professione infermieristica)
      • Influenza l’accesso a bandi e finanziamenti riservati a specifici settori professionali
      • È richiesto in tutte le comunicazioni ufficiali con Agenzia delle Entrate, INPS e Camere di Commercio

      La scelta del codice ATECO corretto avviene in fase di apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (per professionisti). Una volta comunicato, il codice può essere modificato in caso di errore o ampliamento dell’attività, ma è fondamentale individuare quello giusto fin dall’inizio per evitare complicazioni.

      Dal 1° aprile 2025, la classificazione ATECO è cambiata radicalmente per i fisioterapisti, introducendo un codice dedicato che riflette finalmente la specificità della professione.

      Il Nuovo Codice 86.95.00 – Svolta Storica 2025

      Dal 1° aprile 2025 è entrato in vigore il nuovo codice ATECO 86.95.00 con la denominazione ufficiale “Attività di fisioterapia”. Questa novità rappresenta una svolta storica per la professione, che finalmente dispone di un codice dedicato e non più generico.

      Cosa Cambia con il Nuovo Codice 86.95.00

      Il codice 86.95.00 è esclusivo per i fisioterapisti laureati e iscritti all’Albo professionale TSRM-PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione). Questo codice identifica in modo univoco l’attività di fisioterapia svolta in forma autonoma o presso studi professionali.

      La nuova classificazione si inserisce nella sezione Q – Sanità e assistenza sociale, divisione 86 – Assistenza sanitaria, e riconosce la fisioterapia come attività sanitaria a tutti gli effetti, separata dalle altre professioni sanitarie.

      Caratteristiche del Codice 86.95.00

      • Coefficiente di redditività: 78% – Invariato rispetto ai vecchi codici per il regime forfettario
      • Settore sanitario – Classificato come attività di assistenza sanitaria professionale
      • Accesso riservato – Solo per fisioterapisti laureati iscritti all’Albo
      • Coerente con l’inquadramento previdenziale – Gestione Separata INPS per i fisioterapisti liberi professionisti
      • Valido per tutte le prestazioni fisioterapiche – Riabilitazione, terapia manuale, rieducazione funzionale

      Chi Deve Usare il Codice 86.95.00

      Il nuovo codice 86.95.00 deve essere utilizzato da:

      • Fisioterapisti che aprono la partita IVA dal 1° aprile 2025 – Devono indicare obbligatoriamente il nuovo codice
      • Fisioterapisti con partita IVA già attiva – È consigliato (ma non obbligatorio) fare la variazione al nuovo codice tramite modello AA7/10
      • Studi di fisioterapia associati – Devono aggiornare il codice nella visura camerale

      La transizione al nuovo codice è stata pensata per semplificare la gestione fiscale e contributiva dei fisioterapisti, riducendo le ambiguità interpretative che si verificavano con i vecchi codici generici.

      Se stai per aprire la partita IVA come fisioterapista, il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione corretta del modello AA9/12 e nella scelta del codice ATECO 86.95.00.

      Vecchi Codici 86.90.21 e 86.90.29 – Ora Obsoleti

      Prima dell’entrata in vigore del codice 86.95.00, i fisioterapisti con partita IVA utilizzavano principalmente due codici ATECO generici, ora considerati obsoleti:

      Codice ATECO 86.90.21 – Attività di Fisioterapia (vecchia classificazione)

      Il codice 86.90.21 era denominato “Attività di fisioterapia” nella vecchia classificazione ATECO 2007. Era il codice più utilizzato dai fisioterapisti, ma presentava alcune ambiguità perché non distingueva chiaramente tra fisioterapisti laureati e altre figure professionali della riabilitazione.

      Caratteristiche del vecchio codice 86.90.21:

      • Coefficiente di redditività: 78%
      • Settore: Altre attività di assistenza sanitaria
      • Utilizzato fino al 31 marzo 2025

      Codice ATECO 86.90.29 – Altre Attività Paramediche Indipendenti NCA

      Il codice 86.90.29 era un codice “residuale” che includeva tutte le attività paramediche non classificate altrove (NCA). Alcuni fisioterapisti lo utilizzavano erroneamente, creando confusione con altre professioni sanitarie come massoterapisti, osteopati, chiropratici.

      Questo codice era meno specifico: oggi il 86.90.29 identifica altre attività paramediche (ad esempio massofisioterapisti e osteopati), non la fisioterapia.

      Perché i Vecchi Codici Sono Obsoleti

      Con l’introduzione del nuovo codice 86.95.00, i codici 86.90.21 e 86.90.29 sono stati sostituiti per diverse ragioni:

      • Riconoscimento della specificità professionale – Il codice 86.95.00 identifica univocamente i fisioterapisti laureati
      • Maggiore chiarezza fiscale – Elimina le ambiguità interpretative con altre figure sanitarie
      • Allineamento con la normativa europea – Segue le direttive UE sulla classificazione delle professioni sanitarie
      • Chiarezza statistica e fiscale – Identifica in modo univoco l’attività di fisioterapia presso Agenzia delle Entrate e ISTAT

      Cosa Fare Se Hai Ancora il Vecchio Codice

      Se hai aperto la partita IVA prima del 1° aprile 2025 con il codice 86.90.21 o 86.90.29, puoi continuare a utilizzarlo senza obbligo di variazione immediata. Tuttavia, è consigliato aggiornare al nuovo codice 86.95.00 per:

      • Evitare possibili incomprensioni con l’Agenzia delle Entrate
      • Assicurare la coerenza tra attività dichiarata e inquadramento previdenziale (Gestione Separata INPS)
      • Accedere a eventuali agevolazioni future riservate al codice 86.95.00

      La variazione del codice ATECO si effettua con il modello AA7/10 (variazione dati) ed è completamente gratuita. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione e nell’invio telematico della pratica seguendo i passaggi corretti.

      Coefficiente Redditività 78% e Calcolo Tasse Forfettario

      Il coefficiente di redditività è un parametro fondamentale nel regime forfettario. Rappresenta la percentuale di reddito imponibile calcolata sui ricavi totali annui. Per il codice ATECO 86.95.00 (Attività di fisioterapia), il coefficiente è del 78%.

      Cosa Significa Coefficiente di Redditività 78%

      Il coefficiente del 78% indica che, per ogni 100 euro di ricavi incassati, il fisco considera imponibili 78 euro. Su questo importo si applica poi l’imposta sostitutiva del regime forfettario.

      In pratica, il coefficiente di redditività sostituisce il sistema di deduzione delle spese effettive previsto nel regime ordinario. Non puoi scaricare le spese (affitto studio, attrezzature, corsi di formazione), ma hai un abbattimento forfettario del 22% sui ricavi.

      Come Si Calcolano le Tasse nel Regime Forfettario per Fisioterapisti

      Il calcolo delle tasse per un fisioterapista in regime forfettario si articola in questi passaggi:

      1. Calcolo del reddito imponibile

      Reddito imponibile = Ricavi annui × 78%

      Esempio: Se nel 2026 incassi 45.000 euro, il tuo reddito imponibile sarà:

      45.000 € × 78% = 35.100 euro

      2. Sottrazione dei contributi INPS Gestione Separata

      Dal reddito imponibile puoi sottrarre i contributi previdenziali INPS Gestione Separata versati nell’anno. Per il 2026 l’aliquota è il 26,07% del reddito imponibile (circolare INPS n. 8/2026; 24% per chi ha già un’altra tutela pensionistica obbligatoria).

      Contributi INPS Gestione Separata = 35.100 € × 26,07% = 9.151 euro

      Reddito imponibile netto = 35.100 € – 9.151 € = 25.949 euro

      3. Applicazione dell’imposta sostitutiva

      Sul reddito imponibile netto si applica l’imposta sostitutiva:

      • 5% per i primi 5 anni di attività (nuove partite IVA)
      • 15% a regime (dal sesto anno in poi)

      Se sei nei primi 5 anni:

      Imposta sostitutiva = 25.949 € × 5% = 1.297 euro

      Se sei oltre il quinto anno:

      Imposta sostitutiva = 25.949 € × 15% = 3.892 euro

      Esempio Completo di Calcolo Tasse

      Supponiamo che Marco, fisioterapista con partita IVA in regime forfettario, incassi 50.000 euro nel 2026 (oltre il quinto anno di attività).

      • Ricavi annui: 50.000 €
      • Reddito imponibile (78%): 39.000 €
      • Contributi INPS Gestione Separata (26,07%): 10.167 €
      • Reddito imponibile netto: 28.833 €
      • Imposta sostitutiva (15%): 4.325 €

      Totale tasse e contributi: 10.167 € + 4.325 € = 14.492 euro

      Reddito netto annuo: 50.000 € – 14.492 € = 35.508 euro

      Vantaggi del Coefficiente 78% per i Fisioterapisti

      Il coefficiente del 78% è tra i più favorevoli nel regime forfettario. Altri professionisti sanitari (medici, psicologi) hanno coefficienti del 67%, quindi più svantaggiosi. Questo significa che i fisioterapisti beneficiano di un maggiore abbattimento forfettario sui ricavi.

      Se vuoi approfondire tutti i requisiti e i vantaggi del regime forfettario 2026, il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre una consulenza gratuita per valutare la convenienza rispetto al regime ordinario.

      Per maggiori dettagli sui contributi previdenziali dei fisioterapisti 2026 (Gestione Separata INPS), consulta la nostra guida dedicata.

      Come Indicare il Codice ATECO nell Apertura Partita IVA

      La comunicazione del codice ATECO avviene in fase di apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (per professionisti) o AA7/10 (per imprese). Il codice deve essere indicato con precisione per evitare problemi fiscali successivi.

      Procedura di Apertura Partita IVA con Codice 86.95.00

      Se sei un fisioterapista che vuole aprire la partita IVA per la prima volta, la procedura si articola in questi passaggi:

      1. Raccolta documenti necessari

      • Documento di identità e codice fiscale
      • Laurea in Fisioterapia (titolo abilitante)
      • Iscrizione all’Albo TSRM-PSTRP (Ordine dei Fisioterapisti)
      • Indirizzo dello studio dove eserciti l’attività (o domicilio fiscale iniziale)

      2. Compilazione del modello AA9/12

      Il modello AA9/12 è il modulo di dichiarazione di inizio attività per professionisti. In questo modulo devi indicare:

      • Codice ATECO primario: 86.95.00 – Attività di fisioterapia
      • Data inizio attività – Giorno in cui cominci effettivamente a esercitare
      • Regime fiscale scelto – Regime forfettario o ordinario
      • Periodicità IVA – Non necessaria nel regime forfettario

      3. Iscrizione alla Gestione Separata INPS

      Contestualmente all’apertura della partita IVA, devi iscriverti alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995), la previdenza obbligatoria per i fisioterapisti liberi professionisti, privi di una cassa di categoria. L’ENPAPI è riservato a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari. L’iscrizione è gratuita, si effettua online dal portale INPS (SPID, CIE o CNS) e richiede:

      • Codice fiscale e numero di partita IVA assegnato
      • Data di inizio dell’attività libero-professionale
      • Recapiti (email/PEC) per le comunicazioni INPS

      4. Invio telematico all’Agenzia delle Entrate

      Il modello AA9/12 deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’invio può essere effettuato tramite:

      • CAF (soluzione consigliata per evitare errori)
      • Commercialista
      • Software fiscale con abilitazione Fisconline

      Dove Inserire il Codice ATECO nel Modello AA9/12

      Nel modello AA9/12, il codice ATECO va indicato nella sezione “Attività esercitata”, al campo “Codice attività”. Devi inserire esattamente:

      86.95.00

      Il sistema dell’Agenzia delle Entrate riconoscerà automaticamente la descrizione “Attività di fisioterapia” e assegnerà il coefficiente di redditività del 78% se hai scelto il regime forfettario.

      Cosa Succede Dopo l’Invio

      Entro pochi giorni dall’invio telematico riceverai:

      • Numero di partita IVA – Composto da 11 cifre (solitamente coincide con il codice fiscale per i professionisti)
      • Ricevuta di protocollazione – Conferma dell’avvenuta registrazione
      • Attribuzione del regime fiscale – Forfettario o ordinario, in base alla scelta indicata

      A questo punto sei ufficialmente iscritto alla partita IVA e puoi iniziare a emettere fatture con il codice ATECO 86.95.00.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce l’intera procedura di apertura partita IVA per fisioterapisti, dalla compilazione del modello AA9/12 all’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Ti guidiamo nella scelta corretta del codice ATECO e del regime fiscale più conveniente, garantendo la conformità di tutti i passaggi.

      Scopri di più su come aprire la partita IVA come fisioterapista con il supporto del CAF.

      Casi Particolari – Palestra, Formazione, Studio Associato

      Non sempre l’attività del fisioterapista si limita alle sole prestazioni di fisioterapia clinica. Esistono situazioni particolari in cui può essere necessario integrare il codice ATECO primario 86.95.00 con codici secondari o valutare alternative in base all’attività prevalente svolta.

      Fisioterapista che Lavora in Palestra o Centro Fitness

      Se svolgi attività di rieducazione motoria in palestra o ginnastica posturale per utenti senza prescrizione medica, ti trovi in una zona grigia. L’attività di fisioterapia vera e propria richiede sempre una prescrizione medica o una diagnosi funzionale.

      In questi casi, se l’attività prevalente è la fisioterapia con prescrizione, il codice 86.95.00 resta corretto. Se invece l’attività prevalente è la ginnastica posturale generica o il personal training, potresti dover considerare:

      • Codice ATECO 85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi
      • Codice ATECO 96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico

      È fondamentale valutare con un esperto quale sia l’attività prevalente per evitare contestazioni fiscali.

      Fisioterapista che Svolge Formazione o Docenza

      Se oltre all’attività clinica svolgi corsi di formazione ECM, docenza in master universitari o consulenze didattiche, puoi integrare il codice primario 86.95.00 con un codice secondario:

      • Codice ATECO 85.59.20 – Corsi di formazione e aggiornamento professionale

      La presenza di un codice secondario non modifica il coefficiente di redditività del codice primario. Nel regime forfettario, il coefficiente applicato è quello dell’attività prevalente (86.95.00 al 78%).

      Studio Associato di Fisioterapia

      Se eserciti in uno studio associato con altri fisioterapisti, la struttura deve avere una propria partita IVA intestata allo studio. In questo caso, lo studio può utilizzare il codice ATECO 86.95.00 come attività principale, mentre i singoli professionisti associati devono comunque mantenere la loro partita IVA personale.

      Lo studio associato non può aderire al regime forfettario (riservato solo a persone fisiche), quindi dovrà operare in regime ordinario con contabilità semplificata o ordinaria.

      Fisioterapista che Vende Prodotti o Attrezzature

      Se vendi prodotti ortopedici, ausili per la riabilitazione, tutori o attrezzature mediche, devi valutare se questa attività è accessoria o prevalente rispetto alla fisioterapia.

      • Vendita accessoria (meno del 30% del fatturato) – Puoi mantenere solo il codice 86.95.00
      • Vendita prevalente o significativa – Devi aggiungere un codice secondario di commercio al dettaglio, ad esempio 47.74.00 – Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

      Attenzione: la vendita di prodotti potrebbe farti uscire dal regime forfettario se superi i limiti di ricavi previsti (85.000 euro annui) o se l’Agenzia delle Entrate considera l’attività commerciale prevalente rispetto a quella professionale.

      Fisioterapista Libero Professionista e Dipendente Contemporaneamente

      Se sei fisioterapista dipendente (ad esempio in ospedale o RSA) e vuoi aprire la partita IVA per attività libero-professionale nel tempo libero, non ci sono incompatibilità legali. Tuttavia, devi verificare:

      • Contratto di lavoro dipendente – Alcune convenzioni ospedaliere o aziende private possono prevedere clausole di esclusiva che vietano l’attività libero-professionale
      • Limiti di tempo – L’attività libero-professionale non deve interferire con l’orario di lavoro dipendente

      In questo caso, il codice ATECO da utilizzare per la partita IVA resta sempre il 86.95.00, e puoi optare per il regime forfettario se rispetti i limiti di fatturato.

      Se hai dubbi su quale codice ATECO utilizzare per la tua specifica situazione, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri esperti ti guideranno nella scelta corretta in base alla tua attività effettiva, evitando errori che potrebbero portare a sanzioni o rettifiche fiscali.

      Errori Comuni da Evitare

      La scelta del codice ATECO sbagliato può portare a complicazioni fiscali, contributive e amministrative. Ecco gli errori più comuni che i fisioterapisti commettono in fase di apertura partita IVA.

      Errore 1: Utilizzare Ancora i Vecchi Codici 86.90.21 o 86.90.29

      Dal 1° aprile 2025, il codice corretto per i fisioterapisti è il 86.95.00. Continuare a utilizzare i vecchi codici 86.90.21 o 86.90.29 in fase di nuova apertura partita IVA è un errore che può generare:

      • Richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
      • Ritardi nell’assegnazione della partita IVA
      • Incoerenze tra codice attività e inquadramento fiscale

      Soluzione: Assicurati di indicare il codice 86.95.00 nel modello AA9/12. Se hai già aperto con un vecchio codice, effettua subito la variazione con il modello AA7/10.

      Errore 2: Confondere il Codice ATECO con Quello di Altre Professioni Sanitarie

      Alcuni fisioterapisti confondono il proprio codice con quelli di altre figure sanitarie:

      • 86.90.19 – Altre attività paramediche indipendenti (es. osteopati, chiropratici)
      • 96.04.20 – Servizi di centri per il benessere fisico (massaggi non terapeutici)
      • 85.51.00 – Corsi sportivi (ginnastica posturale senza prescrizione medica)

      Il codice 86.95.00 è esclusivo per i fisioterapisti laureati iscritti all’Albo. Usare un codice generico crea incoerenze nella classificazione dell’attività e nei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

      Soluzione: Verifica sempre che il codice indicato sia esattamente 86.95.00 e non codici simili ma inesatti.

      Errore 3: Non Iscriversi Subito alla Gestione Separata INPS

      L’iscrizione alla Gestione Separata INPS è obbligatoria per tutti i fisioterapisti con partita IVA (non all’ENPAPI, che riguarda solo la professione infermieristica). Alcuni professionisti ritardano l’iscrizione pensando di poterla fare “in un secondo momento”, ma questo comporta:

      • Iscrizione d’ufficio da parte dell’INPS
      • Recupero dei contributi arretrati con sanzioni civili e interessi
      • Impossibilità di dedurre i contributi versati fino all’iscrizione effettiva

      Soluzione: Iscriviti alla Gestione Separata INPS contestualmente all’apertura della partita IVA. Il CAF Centro Fiscale ti assiste nella procedura di iscrizione.

      Errore 4: Indicare un Codice ATECO Troppo Generico per “Sicurezza”

      Alcuni professionisti scelgono codici ATECO generici (es. 86.90.29 “Altre attività paramediche NCA”) pensando di coprire meglio tutte le attività future. Questo è un errore perché:

      • Il codice generico non identifica correttamente l’attività di fisioterapia
      • L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la coerenza tra codice ATECO e attività effettivamente svolta
      • Potrebbero sorgere dubbi sull’applicazione del coefficiente di redditività corretto

      Soluzione: Utilizza sempre il codice più specifico per la tua professione. Se svolgi anche attività accessorie, aggiungi codici secondari, ma il primario deve essere 86.95.00.

      Errore 5: Non Aggiornare il Codice ATECO Dopo Variazioni di Attività

      Se cambi l’attività prevalente (ad esempio passi dalla fisioterapia clinica alla formazione o alla vendita di prodotti ortopedici), devi aggiornare il codice ATECO tramite variazione. Molti professionisti dimenticano questo passaggio, rischiando:

      • Contestazioni fiscali in caso di controlli
      • Applicazione di coefficienti di redditività errati
      • Sanzioni per incongruenze tra attività dichiarata e attività effettiva

      Soluzione: Ogni volta che modifichi significativamente l’attività, consulta il CAF per valutare se è necessario aggiornare il codice ATECO con il modello AA7/10.

      Errore 6: Copiare il Codice ATECO da Colleghi Senza Verificare

      Molti fisioterapisti, per praticità, chiedono ai colleghi “quale codice ATECO hai usato tu?” e lo copiano senza verificare se sia corretto e aggiornato. Questo può portare a:

      • Utilizzo di codici obsoleti (86.90.21, 86.90.29)
      • Codici non coerenti con la propria attività specifica
      • Problemi in caso di controlli incrociati tra Agenzia delle Entrate e INPS

      Soluzione: Affidati sempre a un CAF o commercialista per la scelta del codice ATECO. Il servizio è gratuito e ti evita errori costosi.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica con te tutti i dettagli dell’attività e ti consiglia il codice ATECO corretto, evitando errori che potrebbero compromettere la tua regolarità fiscale e contributiva.

      Come Correggere un Codice ATECO Errato

      Se hai già aperto la partita IVA con un codice ATECO sbagliato o obsoleto (ad esempio 86.90.21 o 86.90.29) e vuoi aggiornarlo al nuovo codice 86.95.00, la procedura di correzione è semplice e completamente gratuita.

      Quando È Necessario Correggere il Codice ATECO

      Devi procedere con la variazione del codice ATECO se:

      • Hai aperto la partita IVA prima del 1° aprile 2025 con il vecchio codice 86.90.21 o 86.90.29
      • Hai indicato erroneamente un codice generico o non coerente con l’attività di fisioterapia
      • Vuoi allineare il codice alla nuova classificazione ATECO 2025 dedicata alla fisioterapia
      • Vuoi beneficiare di agevolazioni o bandi futuri riservati al codice 86.95.00

      Procedura di Variazione con Modello AA7/10

      La correzione del codice ATECO si effettua tramite il modello AA7/10 (Comunicazione variazione dati). Ecco i passaggi:

      1. Compilazione del modello AA7/10

      Il modello AA7/10 è il modulo ufficiale per comunicare variazioni dei dati di una partita IVA già esistente. Nella sezione “Variazione dati”, devi indicare:

      • Vecchio codice ATECO – Quello attualmente registrato (es. 86.90.21)
      • Nuovo codice ATECO – Il codice corretto 86.95.00
      • Data di decorrenza della variazione – Solitamente la data di invio del modello

      2. Invio telematico all’Agenzia delle Entrate

      Il modello AA7/10 deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite:

      • CAF – Modalità consigliata, servizio gratuito
      • Commercialista – Servizio a pagamento
      • Software fiscale Fisconline – Se abilitato all’invio diretto

      3. Ricezione della ricevuta di variazione

      Dopo l’invio, riceverai entro pochi giorni la ricevuta di protocollazione che conferma l’avvenuta variazione del codice ATECO. Da quel momento, il nuovo codice 86.95.00 sarà registrato nella tua posizione fiscale.

      Costi della Variazione Codice ATECO

      La variazione del codice ATECO tramite modello AA7/10 è completamente gratuita. Non ci sono imposte di bollo, diritti camerali o tasse da pagare. L’unico eventuale costo è quello del servizio di assistenza fiscale se ti rivolgi a un commercialista.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine effettua il servizio di variazione codice ATECO gratuitamente per i propri iscritti.

      Tempistiche di Aggiornamento

      La variazione del codice ATECO ha effetto immediato dal momento dell’invio del modello AA7/10. L’aggiornamento nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate avviene entro 5-7 giorni lavorativi.

      Nota: la variazione del codice ATECO non comporta adempimenti verso la Gestione Separata INPS, che non è legata al codice attività. Conserva comunque la ricevuta di variazione dell’Agenzia delle Entrate.

      Conseguenze della Variazione sul Regime Forfettario

      Se sei in regime forfettario, la variazione dal vecchio codice 86.90.21 al nuovo 86.95.00 non comporta modifiche fiscali, perché entrambi hanno lo stesso coefficiente di redditività del 78%.

      Se invece correggi un codice completamente errato con coefficiente diverso, potrebbero esserci implicazioni fiscali retroattive. In questo caso, il CAF valuterà con te se è necessario presentare dichiarazioni integrative per gli anni precedenti.

      Cosa Fare Se Hai Già Emesso Fatture con il Vecchio Codice

      Se hai già emesso fatture indicando il vecchio codice ATECO (o nessun codice), non è necessario riemettere le fatture precedenti. La variazione ha effetto solo per le future comunicazioni fiscali e per le nuove fatture che emetterai.

      Tuttavia, è buona prassi aggiornare il tuo software di fatturazione elettronica per includere il nuovo codice 86.95.00 nelle fatture successive alla data di variazione.

      Assistenza CAF per la Variazione Codice ATECO

      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste gratuitamente nella procedura di variazione del codice ATECO. Ti basta portare:

      • Documento di identità
      • Codice fiscale / Partita IVA
      • Certificato di iscrizione all’Albo (se richiesto)

      seguendo i passaggi corretti compiliamo e inviamo il modello AA7/10, consegnandoti subito copia della ricevuta di protocollazione. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia.

      Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento.

      Domande Frequenti

      Qual e il codice ATECO corretto per fisioterapisti nel 2026?

      Il codice ATECO corretto dal 1 aprile 2025 e il 86.95.00 “Attivita di fisioterapia”. I vecchi codici 86.90.21 e 86.90.29 sono obsoleti. Il nuovo codice e esclusivo per fisioterapisti laureati iscritti all’Albo TSRM-PSTRP.

      Qual e il coefficiente di redditivita per il codice ATECO 86.95.00?

      Il coefficiente di redditivita del codice 86.95.00 e del 78%. Questo significa che nel regime forfettario, su 100 euro di ricavi incassati, 78 euro sono considerati reddito imponibile su cui si calcolano l’imposta sostitutiva e i contributi INPS Gestione Separata.

      Posso usare ancora il vecchio codice 86.90.21 se ho gia la partita IVA?

      Si, puoi continuare a utilizzare il vecchio codice 86.90.21 se hai aperto la partita IVA prima del 1 aprile 2025. Tuttavia, e consigliato aggiornare al nuovo codice 86.95.00 per evitare problemi futuri con l’Agenzia delle Entrate. La variazione e gratuita.

      Come posso cambiare il codice ATECO della mia partita IVA?

      La variazione del codice ATECO si effettua con il modello AA7/10 (Comunicazione variazione dati), da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La procedura e gratuita. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste gratuitamente nella compilazione e nell’invio del modello.

      Quale codice ATECO devo usare se faccio fisioterapia e formazione?

      Se svolgi sia fisioterapia che attivita di formazione o docenza, il codice primario resta il 86.95.00 (attivita prevalente). Puoi aggiungere come codice secondario il 85.59.20 “Corsi di formazione e aggiornamento professionale”. Il coefficiente di redditivita nel regime forfettario sara quello del codice primario (78%).

      Il codice ATECO 86.95.00 e compatibile con il regime forfettario?

      Si, il codice 86.95.00 e pienamente compatibile con il regime forfettario. Il coefficiente di redditivita e del 78% e l’imposta sostitutiva e del 5% (primi 5 anni) o 15% (dal sesto anno). Devi rispettare il limite di ricavi annui di 85.000 euro per rimanere nel regime forfettario.

      Devo iscrivermi all’ENPAPI anche se ho il codice ATECO 86.95.00?

      No. L’ENPAPI è l’ente di previdenza della professione infermieristica (infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari) e non accoglie i fisioterapisti. Con qualsiasi codice ATECO, il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995) contestualmente all’inizio dell’attività, per evitare iscrizione d’ufficio, recupero contributi e sanzioni.

      Posso aprire partita IVA come fisioterapista se sono anche dipendente?

      Si, puoi aprire la partita IVA come fisioterapista anche se sei gia dipendente (es. in ospedale o RSA), a meno che il tuo contratto di lavoro non preveda clausole di esclusiva. Il codice ATECO da utilizzare e sempre il 86.95.00 e puoi optare per il regime forfettario se rispetti i limiti di ricavi.

      Conclusione

      Il codice ATECO 86.95.00 rappresenta una conquista importante per la professione di fisioterapista, finalmente riconosciuta con un codice dedicato e specifico. Dal 1 aprile 2025, tutti i fisioterapisti che aprono la partita IVA devono utilizzare questo codice, abbandonando i vecchi 86.90.21 e 86.90.29.

      La scelta corretta del codice ATECO e fondamentale per:

      • Garantire il corretto calcolo delle tasse nel regime forfettario con coefficiente di redditivita del 78%
      • Evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate e incoerenze previdenziali
      • Accedere a future agevolazioni riservate ai professionisti sanitari
      • Mantenere la regolarita fiscale e contributiva

      Se stai per aprire la partita IVA, se hai gia una partita IVA con il vecchio codice o se hai dubbi su quale codice ATECO utilizzare per la tua specifica attivita, il CAF Centro Fiscale di Udine e a tua disposizione con assistenza specializzata per professionisti sanitari.

      Hai bisogno di assistenza per l’apertura della partita IVA o per la variazione del codice ATECO? Il CAF Centro Fiscale di Udine e a tua disposizione, sia in ufficio che online.

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        Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-01-17 09:00:002026-09-27 09:51:39Codice ATECO Fisioterapista 2026: Guida Completa al Nuovo 86.95.00
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