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Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Studio Associato o STP per Architetti 2026: Quando Conviene Rispetto alla Partita IVA Individuale

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La scelta tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale arriva quasi sempre nello stesso momento: quando lo studio cresce, i progetti si moltiplicano e lavorare da soli comincia a stare stretto. Magari hai un collega con cui collabori stabilmente da anni, oppure hai superato le soglie del regime forfettario e ti chiedi se esista una forma più efficiente per esercitare la professione.

Non esiste una risposta valida per tutti. Esistono però tre modelli ben definiti, con regole fiscali, previdenziali e di responsabilità molto diverse tra loro: la partita IVA individuale, lo studio associato (l’associazione professionale: la L. 1815/1939 è stata abrogata dall’art. 10, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il cui comma 9 fa però salve le associazioni professionali, riconosciute fiscalmente dall’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR) e la STP, la Società tra Professionisti introdotta dall’art. 10 della L. 183/2011 e disciplinata dal DM 8 febbraio 2013, n. 34.

In questa guida mettiamo a confronto le tre strade dal punto di vista pratico: quanto paghi di imposte, come funziona Inarcassa, quale codice ATECO 2025 usare, chi risponde dei debiti e, soprattutto, quando conviene davvero passare a uno studio associato o a una STP. Il confronto tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale è una decisione strategica: vale la pena farla con i numeri in mano.

Indice dei contenuti

  1. Studio associato, STP o partita IVA: le tre opzioni a confronto
  2. Regime fiscale: perché studio associato e STP escludono il forfettario
  3. Codice ATECO 2025 per l’architetto: 71.11.09
  4. Inarcassa 2026: contributi in partita IVA, studio associato e STP
  5. Fatturazione elettronica e ritenuta d’acconto
  6. Responsabilità: cosa protegge davvero la STP srl
  7. Costi di gestione a confronto
  8. Quando conviene lo studio associato e quando la STP
  9. Esempio pratico: dai contributi alla scelta della forma
  10. Domande frequenti su studio associato architetti e STP
  11. Consulenza personalizzata per architetti al CAF Centro Fiscale

Studio associato, STP o partita IVA: le tre opzioni a confronto

Prima di entrare nei dettagli tecnici, vediamo le differenze essenziali. La partita IVA individuale è la forma più semplice: un solo professionista, un solo titolare, nessun atto costitutivo. Lo studio associato è un’associazione tra professionisti senza personalità giuridica: i colleghi mettono insieme struttura, costi e clientela, ma il reddito resta dei singoli associati. La STP è invece una vera società, che nella pratica si costituisce quasi sempre come S.r.l. e viene iscritta sia al Registro delle Imprese sia in una sezione speciale dell’Albo degli architetti.

AspettoPartita IVA individualeStudio associatoSTP (S.r.l.)
Soggetti1 professionista2 o più professionistiSoci professionisti + eventuali soci di capitale
CostituzioneApertura P.IVAScrittura privata (no notaio obbligatorio)Atto notarile + Registro Imprese + Albo
Regime forfettarioPossibile (entro 85.000 euro)Mai ammessoMai ammesso
TassazioneIRPEF oppure imposta sostitutivaTrasparenza: IRPEF sui singoli associatiIRES 24% + IRAP (oppure trasparenza art. 116 TUIR)
Responsabilità patrimonialeIllimitataSolidale e illimitata tra associatiLimitata al capitale sociale
Costi di gestioneBassiMediAlti

Già da questo schema emerge il punto più delicato del confronto: chi si associa o costituisce una società perde l’accesso al regime forfettario. È la variabile che, per molti architetti, pesa più di ogni altra. Vediamo perché.

Regime fiscale: perché studio associato e STP escludono il forfettario

Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA individuale. È una regola strutturale, non una questione di fatturato: uno studio associato o una STP sono per definizione incompatibili con il forfettario, anche se fatturano pochissimo. Se stai valutando studio associato architetti STP contro partita IVA individuale, questo è il primo bivio da mettere a fuoco.

Partita IVA individuale: forfettario o regime ordinario

L’architetto che lavora da solo può scegliere il regime forfettario seguito dal CAF Centro Fiscale di Udine se rispetta il limite di ricavi e compensi di 85.000 euro annui. In questo regime il reddito imponibile non si calcola sulle spese reali, ma applicando un coefficiente di redditività al fatturato: per le attività professionali tecniche come quella dell’architetto il coefficiente è del 78%. In parole semplici: di ogni 100 euro incassati, 78 sono considerati reddito e 22 sono considerati costi forfettari, senza bisogno di dimostrarli.

Su quel reddito, al netto dei contributi Inarcassa versati (che sono deducibili), si applica l’imposta sostitutiva: una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali. Attenzione alla causa di fuoriuscita immediata: se i compensi superano i 100.000 euro nel corso dell’anno, il regime decade già dall’anno stesso. Chi supera 85.000 ma resta sotto 100.000 esce invece dall’anno successivo, passando al regime ordinario con IRPEF progressiva a scaglioni.

Studio associato: tassazione per trasparenza

Lo studio associato non paga imposte sul reddito come soggetto autonomo. Si applica la tassazione per trasparenza prevista dall’art. 5 del TUIR per i redditi prodotti in forma associata: il reddito dello studio viene imputato pro quota a ciascun associato, in proporzione alla quota di partecipazione, e tassato con IRPEF progressiva a scaglioni in capo alla singola persona fisica. Significa che il reddito è tassato anche se non viene materialmente prelevato dallo studio.

L’associazione professionale resta comunque un soggetto con propri adempimenti: presenta il Modello Redditi SP e versa l’IRAP se ricorrono i presupposti di autonoma organizzazione (struttura, dipendenti, beni strumentali significativi). C’è poi la conseguenza più pesante: la partecipazione a un’associazione professionale è causa ostativa al forfettario per l’associato, ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d) della L. 190/2014. Un architetto forfettario che entra in uno studio associato perde il regime agevolato.

STP: IRES, IRAP o trasparenza fiscale

La STP segue il regime fiscale della forma societaria scelta. Se è costituita come società di persone (s.n.c. o s.a.s. tra professionisti) vale la tassazione per trasparenza vista sopra. Se è costituita come S.r.l., che oggi è la forma più diffusa, è soggetta a IRES con aliquota ordinaria del 24% più IRAP, e i compensi erogati ai soci vengono tassati separatamente in capo a loro. In alternativa la STP srl può optare per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR, riservata alle S.r.l. a ristretta base sociale con soci persone fisiche e ricavi entro le soglie di legge: in questo caso il reddito viene imputato direttamente ai soci.

Anche qui il forfettario è escluso in radice. Lo stesso art. 1, comma 57, della L. 190/2014 prevede come causa ostativa sia la partecipazione a società di persone e associazioni professionali, sia il controllo diretto o indiretto di una S.r.l. che svolge attività riconducibile a quella del socio forfettario. Per un approfondimento completo sulle due forme collettive puoi leggere la nostra guida su Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026.

Codice ATECO 2025 per l’architetto: 71.11.09

Il codice ATECO è la sigla che identifica l’attività economica svolta e va comunicata all’Agenzia delle Entrate all’apertura della partita IVA o alla costituzione dello studio. Dal 2025 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che ha sostituito la precedente. Per l’attività di architetto il codice da utilizzare è il 71.11.09.

Il vecchio codice 71.11.00 appartiene alla classificazione ATECO 2007 e va citato solo come riferimento storico o di raccordo, ad esempio quando si confrontano visure e documenti precedenti: non è il codice in uso nel 2026. Un dettaglio utile per chi sta valutando studio associato architetti STP: il codice è il medesimo in tutte e tre le forme. Cambia solo il punto in cui lo indichi, perché nello studio associato e nella STP va riportato nell’oggetto sociale e come attività prevalente del soggetto collettivo.

Inarcassa 2026: contributi in partita IVA, studio associato e STP

Molti architetti sperano che passare a una società alleggerisca la previdenza. Non è così: l’iscrizione a Inarcassa è legata all’iscrizione all’Albo e all’esercizio della professione, non alla forma giuridica scelta. Tutti e tre i modelli comportano quindi la contribuzione alla cassa di categoria.

Le due voci principali per il 2026 sono il contributo soggettivo, pari al 14,5% del reddito professionale netto, e il contributo integrativo, pari al 4% del fatturato (volume d’affari). Il contributo integrativo si addebita in fattura al cliente in aggiunta al compenso: per espressa previsione dell’art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 non è assoggettabile né all’IVA né all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume d’affari; non è inoltre soggetto a ritenuta d’acconto.

  • Contributo soggettivo minimo 2026: 2.785 euro
  • Contributo integrativo minimo 2026: 850 euro
  • Totale minimi 2026: 3.635 euro l’anno, dovuti anche con reddito pari a zero
  • Dichiarazione annuale obbligatoria anche a reddito zero, entro il 31 ottobre; per il 2026 la scadenza slitta al 2 novembre perché il 31 ottobre cade di sabato
  • La dichiarazione si trasmette tramite il portale telematico Inarcassa On Line: il CAF Centro Fiscale segue l’adempimento per te

Nello studio associato il contributo soggettivo si calcola pro quota su ciascun associato, sulla base del reddito attribuito dalla trasparenza fiscale, mentre il contributo integrativo del 4% si applica sul fatturato complessivo dello studio e viene poi ripartito tra gli associati. Nella STP, i soci professionisti iscritti all’Albo che esercitano l’attività restano iscritti individualmente a Inarcassa: la società in quanto tale non è iscritta alla cassa, ma i contributi gravano sui singoli soci professionisti in base ai redditi e alle quote loro attribuiti, secondo il regolamento Inarcassa vigente. Per tutti i dettagli su aliquote, minimi e massimali leggi la guida dedicata ai contributi Inarcassa 2026 per architetti.

Fatturazione elettronica e ritenuta d’acconto

La fatturazione elettronica è obbligatoria in tutte e tre le forme: partita IVA individuale, studio associato e STP. L’obbligo è stato esteso anche ai forfettari dal 2024, quindi non esiste più alcuna esenzione legata al regime fiscale. Ogni fattura deve transitare dal Sistema di Interscambio in formato XML.

In fattura il contributo integrativo Inarcassa del 4% va sempre esposto come voce distinta rispetto al compenso e non concorre alla base imponibile IVA. Per gestire correttamente queste righe senza errori, molti professionisti si appoggiano a un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che automatizza cassa di previdenza, ritenuta e invio allo SdI.

Cambia invece la ritenuta d’acconto, cioè l’anticipo di imposta che il cliente trattiene e versa allo Stato al posto tuo. Sui compensi del regime forfettario la ritenuta non si applica: il professionista dichiara in fattura la causa di esclusione. Sulle fatture emesse dallo studio associato verso committenti che sono sostituti d’imposta (imprese, enti, altri professionisti) la ritenuta del 20% si applica normalmente. Sulle fatture della STP srl, invece, la ritenuta non si applica: i compensi della società costituiscono reddito d’impresa e l’art. 25 del DPR 600/1973 esclude espressamente le prestazioni rese nell’esercizio di impresa (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 128/2018). È un aspetto che incide sui flussi di cassa e va considerato nel confronto tra studio associato architetti STP e attività individuale.

Responsabilità: cosa protegge davvero la STP srl

È il capitolo più frainteso. Con la partita IVA individuale la responsabilità patrimoniale è illimitata: il professionista risponde delle obbligazioni con tutto il proprio patrimonio personale. Nello studio associato la situazione non migliora, anzi si estende: la responsabilità è solidale e illimitata tra tutti gli associati per le obbligazioni dello studio. Non esiste alcuno scudo patrimoniale, e un creditore può rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi degli associati.

La STP srl introduce invece la responsabilità limitata al capitale sociale per le obbligazioni sociali: debiti verso fornitori, banche, locatori, dipendenti. Attenzione però, perché qui si concentra l’equivoco più pericoloso: la forma societaria non scherma la responsabilità professionale. Il singolo professionista che ha eseguito la prestazione risponde personalmente e illimitatamente verso il cliente per gli errori progettuali, e risponde allo stesso modo sul piano deontologico davanti all’Ordine. Lo conferma l’impianto dell’art. 10 della L. 183/2011: il comma 4, lett. c) impone che l’incarico sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti e che il socio incaricato sia designato dal cliente o gli sia comunicato per iscritto; la lett. c-bis) obbliga alla polizza per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti; il comma 7 assoggetta il socio professionista al codice deontologico del proprio ordine.

In pratica: la STP protegge il patrimonio dall’insolvenza dell’attività, non dalle conseguenze di un errore tecnico. Per quello serve una polizza di responsabilità civile professionale adeguata, che resta obbligatoria in ogni forma di esercizio.

Costi di gestione a confronto

Il peso burocratico cresce mano a mano che si passa dalla forma individuale a quella societaria. Non si tratta solo di quanto costa partire, ma soprattutto di quanto costa mantenere la struttura ogni anno.

  • Partita IVA individuale: costi di gestione più bassi, contabilità semplificata se sei in regime forfettario, nessun atto costitutivo, adempimenti dichiarativi ridotti
  • Studio associato: costi di costituzione contenuti (una scrittura privata, eventualmente registrata), ma tenuta della contabilità in regime di trasparenza e adempimenti dichiarativi aggiuntivi come il Modello Redditi SP e l’eventuale IRAP
  • STP srl: costi più elevati, tra atto costitutivo notarile, iscrizione al Registro delle Imprese e alla sezione speciale dell’Albo, redazione del bilancio, eventuale organo di controllo o revisore

La regola pratica è semplice: il costo della STP si ammortizza quando il fatturato è alto e i soci sono più di uno. Su volumi contenuti, lo stesso costo diventa un peso che erode il vantaggio fiscale. Prima di decidere serve una simulazione sui tuoi numeri reali, non su una media di settore.

Quando conviene lo studio associato e quando la STP

Riassumiamo la decisione in tre profili tipici, quelli che incontriamo più spesso quando un architetto ci chiede se passare allo studio associato o alla STP.

  • Partita IVA individuale: architetto che lavora da solo, con fatturato entro gli 85.000 euro, che vuole il minor carico fiscale e burocratico possibile grazie al regime forfettario
  • Studio associato: due o più architetti che vogliono condividere struttura, costi e clientela mantenendo una costituzione semplice, senza necessità di responsabilità limitata, con un fatturato che comunque supera le soglie del forfettario
  • STP srl: studi strutturati con fatturati significativi, che hanno bisogno di limitare la responsabilità patrimoniale (non quella professionale), di aprire a soci di capitale entro i limiti di legge e di una gestione più aziendale, orientata alla crescita e agli investimenti

Un errore frequente è associarsi troppo presto: due architetti che fatturano 50.000 euro ciascuno, entrambi in forfettario, perdono il regime agevolato nel momento stesso in cui costituiscono l’associazione. Se non ci sono ragioni organizzative forti, spesso conviene restare separati e regolare i rapporti con collaborazioni fatturate tra colleghi. Logiche analoghe valgono per altre professioni tecniche e ordinistiche: puoi confrontarle leggendo le guide su come aprire uno studio legale nel 2026 e su come aprire uno studio da geometra.

Esempio pratico: dai contributi alla scelta della forma

Immagina l’architetto Marco, che nel 2026 emette fatture per un volume d’affari di 70.000 euro e chiude con un reddito professionale netto di 60.000 euro. I contributi Inarcassa si calcolano così.

  • Contributo soggettivo: 14,5% di 60.000 euro = 8.700 euro (ampiamente sopra il minimo di 2.785 euro)
  • Contributo integrativo: 4% di 70.000 euro = 2.800 euro (sopra il minimo di 850 euro), addebitati in fattura ai clienti

Questi importi non cambiano a seconda della forma scelta, perché seguono il reddito e il fatturato del professionista, non la veste giuridica. Ciò che cambia è l’impostazione fiscale. Con 70.000 euro di compensi Marco è sotto la soglia degli 85.000 e può restare in regime forfettario: applica il coefficiente del 78%, deduce i contributi Inarcassa versati e paga l’imposta sostitutiva su quel risultato.

Se Marco si associa con la collega Giulia e insieme arrivano a 200.000 euro di fatturato con 120.000 euro di reddito ripartito al 50%, lo studio associato attribuisce 60.000 euro a testa, tassati con IRPEF progressiva a scaglioni; il contributo integrativo del 4% si calcola sui 200.000 euro complessivi e viene ripartito. Se invece scelgono la STP srl, la società paga IRES al 24% e IRAP sull’utile, mentre i soci vengono tassati sui compensi e sugli utili distribuiti, con la possibilità di modulare quanto lasciare in società per finanziare investimenti. È proprio questa flessibilità nella gestione degli utili, più che un risparmio automatico, il vero argomento a favore della STP.

Fonti

  • Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10 – Società tra professionisti (Normattiva)
  • DM Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 – Regolamento sulle società tra professionisti (Normattiva)
  • Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 10 – Contributo integrativo Inarcassa (Normattiva)
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 – Regime forfetario e cause ostative (Normattiva)
  • Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 128 del 27 dicembre 2018, società tra professionisti (PDF)

Domande frequenti su studio associato architetti e STP

Un architetto in regime forfettario può entrare in uno studio associato?

Può entrarci, ma perde il regime forfettario. La partecipazione a un’associazione professionale è causa ostativa ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d) della L. 190/2014. Dal momento in cui diventa associato, il reddito viene tassato con IRPEF a scaglioni per trasparenza. Prima di firmare qualsiasi scrittura privata, fai valutare l’impatto al CAF Centro Fiscale.

La STP è sempre una srl?

No. La Società tra Professionisti può assumere qualunque modello societario previsto dal codice civile: società di persone, società di capitali o cooperativa. Nella pratica la STP srl è la forma più diffusa, perché unisce responsabilità limitata e gestione flessibile, ma una s.n.c. o s.a.s. tra professionisti resta possibile e comporta la tassazione per trasparenza.

Chi paga i contributi Inarcassa nella STP?

I singoli soci professionisti iscritti all’Albo che esercitano l’attività. La società non è iscritta a Inarcassa in quanto tale: i contributi gravano sui soci in base ai redditi e alle quote loro attribuiti, secondo il regolamento Inarcassa vigente. Restano validi i minimi 2026 di 2.785 euro di soggettivo e 850 euro di integrativo.

Si può passare da partita IVA individuale a studio associato o STP senza perdere la clientela?

Sì, ma il passaggio va gestito con ordine: i contratti in corso vanno ricondotti al nuovo soggetto, occorre comunicare il cambio di intestazione ai clienti e sistemare i rapporti con i committenti pubblici. È una fase delicata anche sul piano fiscale, perché comporta la cessazione o la trasformazione della posizione individuale. Il CAF Centro Fiscale ti accompagna in tutti i passaggi, in ufficio a Udine oppure online.

Serve il notaio per costituire uno studio associato?

No: lo studio associato si costituisce con scrittura privata, eventualmente registrata, e non richiede l’atto notarile. È proprio questa la sua forza rispetto alla STP srl, che invece impone atto costitutivo notarile, iscrizione al Registro delle Imprese e alla sezione speciale dell’Albo. Il contenuto della scrittura va curato nel dettaglio: quote, apporti, recesso e ripartizione degli utili.

Quale codice ATECO devo indicare per lo studio associato di architetti?

Lo stesso della partita IVA individuale: il codice ATECO 2025 71.11.09, da riportare come attività prevalente e nell’oggetto sociale. Il codice 71.11.00 appartiene alla vecchia classificazione ATECO 2007 e serve solo come raccordo storico con i documenti precedenti.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Consulenza personalizzata per architetti al CAF Centro Fiscale

La scelta tra studio associato architetti STP e partita IVA individuale non si decide leggendo una tabella: dipende dal tuo fatturato, dal numero di colleghi coinvolti, dagli investimenti che hai in programma e dal rischio che vuoi tenere sul tuo patrimonio. Una valutazione sbagliata può costarti la perdita del regime forfettario oppure costi societari che non riesci ad ammortizzare.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti e ingegneri nell’apertura della partita IVA, nella costituzione dello studio associato e nell’assistenza fiscale alla STP, con una simulazione costruita sui tuoi numeri reali e un preventivo personalizzato. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, in tutta Italia.

Hai bisogno di assistenza per scegliere la forma di esercizio della tua attività? Contattaci per fissare un appuntamento: telefono 0432 1638640, WhatsApp 366 6018121, email info@centrofiscale.com. Ci trovi a Udine, in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B.

Ottobre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-08 15:00:002026-09-29 07:41:54Studio Associato o STP per Architetti 2026: Quando Conviene Rispetto alla Partita IVA Individuale
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Modello Redditi PF 2026 per Forfettari: Quadro LM, Scadenza 31 Ottobre e Errori da Evitare

regime forfettario partita iva

Il Modello Redditi PF 2026 forfettari è la dichiarazione con cui ogni titolare di partita IVA in regime forfettario comunica all’Agenzia delle Entrate i ricavi o i compensi incassati nel 2025 e calcola l’imposta sostitutiva dovuta. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: invece di pagare più imposte separate, il forfettario ne paga una sola, con aliquota del 15% oppure del 5% nei primi anni di attività.

Molti contribuenti si chiedono perché non possano semplicemente usare il modello 730, più snello e conosciuto. La risposta è semplice: il 730 non prevede i quadri necessari per dichiarare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Chi ha una partita IVA forfettaria deve quindi utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche, compilando in particolare il quadro LM.

In questa guida completa al Modello Redditi PF 2026 forfettari vediamo chi è obbligato a presentarlo, come funziona il quadro LM passo per passo, quali dati richiede il quadro RS, come si deducono i contributi INPS, quali sono le scadenze del 31 ottobre 2026 e dei versamenti, e soprattutto quali sono gli errori più comuni da evitare. Un errore in dichiarazione, infatti, si traduce quasi sempre in imposte pagate in eccesso oppure in una futura comunicazione di irregolarità.

Indice dei contenuti

  1. Modello Redditi PF 2026 Forfettari: Chi Deve Presentarlo e Perché Non Basta il 730
  2. Il Quadro LM del Modello Redditi PF 2026 per Forfettari: Come si Compila
  3. Il Quadro RS: gli Obblighi Informativi del Regime Forfettario
  4. Contributi INPS Deducibili nel Quadro LM
  5. Calcolo dell’Imposta Sostitutiva: Aliquota 15% e Aliquota Agevolata 5%
  6. Soglie da Controllare: 85.000, 100.000 e 35.000 Euro
  7. Scadenza 31 Ottobre 2026: Quando Presentare il Modello Redditi PF
  8. Versamenti 2026: Saldo, Acconti e Codici Tributo F24
  9. Gli Errori più Comuni nel Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari
  10. Ravvedimento Operoso: Come Rimediare a Errori e Ritardi
  11. Uscita dal Regime Forfettario in Corso d’Anno: Cosa Cambia in Dichiarazione
  12. Domande Frequenti sul Modello Redditi PF 2026 per Forfettari
  13. Assistenza del CAF per il Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari

Modello Redditi PF 2026 Forfettari: Chi Deve Presentarlo e Perché Non Basta il 730

Il Modello Redditi PF 2026 forfettari riguarda tutte le persone fisiche che nel corso del 2025 hanno applicato il regime forfettario, anche solo per una parte dell’anno. Non conta quanto hai fatturato: l’obbligo dichiarativo esiste anche se hai incassato poco, e resta anche se hai avuto zero ricavi. In questo ultimo caso si parla di dichiarazione “a zero”, che serve comunque a documentare la posizione del contribuente.

Sono quindi tenuti alla presentazione del Modello Redditi PF i seguenti soggetti:

  • Professionisti forfettari con o senza cassa previdenziale (consulenti, grafici, formatori, fisioterapisti, psicologi, geometri e così via)
  • Ditte individuali artigiane e commerciali iscritte alla Camera di Commercio
  • Agenti e rappresentanti di commercio e altri intermediari
  • Chi ha aperto la partita IVA nel 2025, anche a fine anno e anche senza aver emesso fatture
  • Chi ha chiuso la partita IVA nel 2025, per i mesi in cui è stata attiva
  • Chi affianca alla partita IVA un lavoro dipendente o una pensione

Quest’ultimo caso è il più insidioso. Immagina che Laura lavori come impiegata part-time e, la sera, svolga attività di traduttrice con partita IVA forfettaria. Laura non può presentare il 730 per lo stipendio e “ignorare” la partita IVA: deve dichiarare tutti i redditi in un unico Modello Redditi PF 2026, indicando lo stipendio nel quadro dedicato al lavoro dipendente e i compensi da traduzioni nel quadro LM. Le due imposte si calcolano separatamente, ma la dichiarazione è una sola.

Un aspetto poco noto: nel Modello Redditi PF trovano spazio anche gli oneri detraibili e deducibili (spese mediche, interessi del mutuo, ristrutturazioni, previdenza complementare). Se hai solo redditi forfettari, però, queste detrazioni fiscali non possono essere utilizzate: l’imposta sostitutiva non le assorbe. È una delle ragioni per cui vale la pena farsi valutare la convenienza complessiva del regime da un operatore esperto, soprattutto in presenza di un coniuge capiente a cui trasferire alcune spese.

Il Quadro LM del Modello Redditi PF 2026 per Forfettari: Come si Compila

Il quadro LM è il cuore del Modello Redditi PF 2026 forfettari. È la sezione in cui si dichiarano i ricavi e i compensi, si applica il coefficiente di redditività, si deducono i contributi previdenziali e si liquida l’imposta sostitutiva. Il quadro è diviso in sezioni: la Sezione II è dedicata al regime forfettario (la Sezione I riguarda invece il vecchio regime di vantaggio, ormai residuale).

La compilazione segue una logica precisa, che possiamo riassumere in quattro passaggi.

1. Dati identificativi dell’attività

Per prima cosa si indicano il codice attività e il requisito di accesso al regime. Chi beneficia dell’aliquota agevolata del 5% deve barrare l’apposita casella che attesta la condizione di nuova attività. Se svolgi più attività con codici diversi, va indicato il codice prevalente e, nei righi successivi, i ricavi vanno ripartiti per gruppo di appartenenza: è qui che nascono molti errori di calcolo, perché a coefficienti diversi corrispondono imposte diverse.

2. Coefficiente di redditività e codice ATECO

Il coefficiente di redditività è la percentuale dei tuoi incassi che il Fisco considera “reddito”. In parole semplici: lo Stato presume che una parte di quello che incassi serva a coprire i costi dell’attività, e tassa solo la percentuale rimanente. Non devi quindi dimostrare le spese sostenute, perché sono già considerate in modo forfettario. Il coefficiente dipende dal tipo di attività svolta:

  • 78% per le attività professionali, scientifiche, tecniche e sanitarie
  • 86% per costruzioni e attività immobiliari
  • 67% per le altre attività economiche (voce residuale)
  • 62% per gli intermediari del commercio
  • 40% per commercio, industrie alimentari, alloggio e ristorazione
  • 54% per il commercio ambulante di prodotti non alimentari

Una precisazione tecnica utile: dal 1° gennaio 2025 la classificazione delle attività economiche in vigore è l’ATECO 2025, che ha rinumerato molti codici. Per individuare il coefficiente, però, resta il riferimento al codice ATECO 2007 corrispondente, fino all’emanazione del nuovo decreto di raccordo. Tradotto: se il tuo codice è stato riclassificato d’ufficio, il coefficiente non cambia, ma occorre verificare la corrispondenza corretta prima di compilare il Modello Redditi PF 2026.

3. Dal reddito lordo al reddito imponibile

Il calcolo procede così: ricavi o compensi incassati × coefficiente di redditività = reddito lordo. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nel 2025, ottenendo il reddito imponibile su cui applicare l’aliquota. Attenzione al principio di cassa: contano gli incassi effettivi del 2025, non le fatture emesse e non ancora pagate.

4. Un esempio pratico di quadro LM

Supponiamo che Marco sia un consulente informatico forfettario. Nel 2025 ha incassato 40.000 euro di compensi, con coefficiente al 78%, e ha versato 8.000 euro di contributi alla Gestione Separata INPS. Il suo reddito lordo è di 31.200 euro (40.000 × 78%); sottraendo i contributi si ottiene un reddito imponibile di 23.200 euro. L’imposta sostitutiva al 15% è quindi pari a 3.480 euro. Nota bene: se Marco si fosse dimenticato di indicare i contributi, avrebbe pagato 4.680 euro, cioè 1.200 euro in più del dovuto.

Per recuperare correttamente incassi e fatture dell’anno può essere molto utile consultare il cassetto fiscale con le fatture elettroniche, dove sono archiviati i documenti transitati dal Sistema di Interscambio.

Il Quadro RS: gli Obblighi Informativi del Regime Forfettario

Oltre al quadro LM, il Modello Redditi PF 2026 forfettari richiede la compilazione di una sezione specifica del quadro RS, dedicata agli obblighi informativi previsti dalla legge per chi applica il regime agevolato. Si tratta di dati che non incidono sul calcolo dell’imposta, ma che l’Agenzia delle Entrate utilizza per i controlli e per le analisi statistiche: una sorta di “fotografia” della tua attività.

Le informazioni richieste variano a seconda che si svolga un’attività d’impresa o una professione, e riguardano tipicamente:

  • il numero dei dipendenti e dei collaboratori impiegati nell’anno
  • i costi per il personale e per prestazioni di terzi
  • gli acquisti di materie prime, semilavorati e merci per le imprese
  • i consumi di energia elettrica, telefonia e carburante
  • i compensi corrisposti a terzi per attività direttamente collegate alla professione
  • i beni strumentali utilizzati, come immobili, veicoli e attrezzature

Molti forfettari saltano questa sezione pensando che sia facoltativa, dato che non modifica l’imposta da pagare. È un errore: l’omessa compilazione del quadro RS costituisce una dichiarazione irregolare e può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa, oltre a richiedere una dichiarazione integrativa. Anche per questo motivo è importante conservare durante l’anno le ricevute delle spese: pur non essendo deducibili, alcune di esse vanno comunque dichiarate.

Un caso particolare riguarda chi opera con l’aiuto di familiari: se hai costituito un’impresa familiare in regime forfettario, la gestione dei dati del quadro RS e dei contributi dei collaboratori richiede attenzioni ulteriori, perché l’imposta sostitutiva resta interamente a carico del titolare.

Contributi INPS Deducibili nel Quadro LM

La deduzione dei contributi previdenziali è il principale “sconto” riconosciuto nel Modello Redditi PF 2026 forfettari. La regola è chiara: i contributi obbligatori effettivamente versati nel 2025 si sottraggono dal reddito determinato con il coefficiente, riducendo la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva. Vale il principio di cassa: se hai pagato in ritardo, nel 2025, la rata di contributi di competenza 2024, quella rata si deduce nella dichiarazione di quest’anno.

I contributi deducibili cambiano in base alla gestione previdenziale di appartenenza. Ecco le aliquote di riferimento per il 2026, utili anche per stimare i versamenti futuri:

  • Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa): 26,07%, ridotta al 24% per chi ha già un’altra copertura pensionistica obbligatoria
  • Artigiani: aliquota 24% con contributo minimo annuo di 4.521,36 euro
  • Commercianti: aliquota 24,48% con contributo minimo annuo di 4.611,64 euro
  • Casse professionali (medici, avvocati, geometri, psicologi e altri albi): aliquote e minimi fissati dai singoli regolamenti

Artigiani e commercianti forfettari possono chiedere all’INPS la riduzione contributiva del 35%, che alleggerisce la cassa ma riduce anche l’accredito ai fini pensionistici. Attenzione a un punto spesso frainteso: in Gestione Separata la riduzione del 35% non esiste, perché è prevista solo per le gestioni di artigiani e commercianti. Chi versa alla Gestione Separata paga in acconto e a saldo insieme alle imposte, con gli stessi termini della dichiarazione.

Non sono deducibili, invece, le somme pagate a titolo di sanzioni o interessi e i contributi versati per soggetti estranei all’attività; fanno eccezione i contributi corrisposti per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, oppure non a carico quando il titolare non esercita il diritto di rivalsa, che restano deducibili dal titolare ai sensi dell’art. 1 c. 64 della L. 190/2014. Ricorda inoltre che il reddito dichiarato nel quadro LM viene utilizzato anche per il calcolo dell’ISEE e per le prestazioni collegate: una dichiarazione corretta ha effetti che vanno molto oltre le imposte.

Calcolo dell’Imposta Sostitutiva: Aliquota 15% e Aliquota Agevolata 5%

Nel Modello Redditi PF 2026 forfettari l’imposta si calcola applicando al reddito imponibile una sola aliquota. Quella ordinaria è del 15%; le nuove attività beneficiano invece di un’aliquota ridotta al 5% per il periodo d’imposta di inizio attività e i quattro successivi, cioè per un massimo di cinque anni.

Per accedere al 5% non basta aver aperto la partita IVA di recente: servono tre requisiti, che vanno rispettati tutti insieme.

  • Non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività d’impresa, arte o professione, nemmeno in forma associata o familiare
  • L’attività non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo (con l’eccezione della pratica obbligatoria per l’accesso a una professione)
  • In caso di subentro in un’attività altrui, i ricavi del periodo precedente non devono superare il limite di 85.000 euro

Facciamo un esempio. Giulia ha aperto la partita IVA nel 2025 come artigiana, con coefficiente al 67%. Ha incassato 20.000 euro e versato 2.939 euro di contributi con la riduzione del 35%. Il reddito lordo è di 13.400 euro, l’imponibile scende a 10.461 euro e l’imposta al 5% ammonta a 523,05 euro. Con l’aliquota ordinaria del 15% avrebbe pagato oltre 1.500 euro: la differenza spiega perché verificare i requisiti dell’agevolazione è così importante, anche in fase di apertura della partita IVA.

Un chiarimento frequente: i cinque anni si contano per periodi d’imposta, non per mesi. Chi ha aperto la partita IVA a novembre 2021 ha “consumato” il primo anno con due soli mesi di attività, e dal 2026 applica quindi l’aliquota ordinaria del 15%.

Soglie da Controllare: 85.000, 100.000 e 35.000 Euro

La compilazione del Modello Redditi PF 2026 è anche il momento della verità sulle soglie del regime. Sono tre i numeri da tenere sotto controllo, e ciascuno produce conseguenze diverse. Per un quadro completo dei requisiti puoi consultare la nostra guida al regime forfettario 2026.

  • 85.000 euro di ricavi o compensi incassati: è il limite per restare nel regime. Se lo superi senza oltrepassare i 100.000, il forfettario resta valido per tutto l’anno in corso e si passa al regime ordinario dall’anno successivo
  • 100.000 euro: soglia di fuoriuscita immediata. L’IVA diventa dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento, e il reddito dell’intero anno va tassato con le regole ordinarie IRPEF
  • 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti nell’anno precedente: se superi questo limite, il regime forfettario non è applicabile (causa ostativa), salvo cessazione del rapporto di lavoro

La soglia di 35.000 euro è stata elevata dalla precedente misura di 30.000 euro e resta confermata sia per il 2025 sia per il 2026. È un punto che genera molta confusione: contano i redditi da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente, non quelli dell’anno in cui applichi il regime. Un pensionato che percepisce 36.000 euro di pensione, quindi, non può utilizzare il forfettario per la sua attività autonoma.

Va poi ricordato il limite di 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente e accessorio: superandolo si perde il regime. Non esiste più, invece, il vecchio limite sui beni strumentali, abrogato da anni: chi te lo indica ancora come requisito di accesso sta usando informazioni superate.

Scadenza 31 Ottobre 2026: Quando Presentare il Modello Redditi PF

Il termine ordinario per la presentazione telematica del Modello Redditi PF 2026 è il 31 ottobre 2026, come previsto dall’art. 2 del DPR 322/1998 nella formulazione vigente. Poiché nel 2026 il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo, la trasmissione si considera tempestiva se effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo, lunedì 2 novembre 2026.

Attenzione a non confondere le date con quelle del 730: la dichiarazione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati si chiude il 30 settembre, mentre il Modello Redditi PF dei forfettari ha un mese in più. La presentazione avviene esclusivamente in via telematica: non è ammessa la consegna allo sportello postale, riservata a casi particolari e con termini diversi.

Riepiloghiamo le date che ogni forfettario dovrebbe segnare in agenda:

  • 31 ottobre 2026 (slittamento a lunedì 2 novembre): invio telematico del Modello Redditi PF 2026 per l’anno d’imposta 2025
  • 30 giugno 2026 (per forfettari e soggetti ISA prorogato al 20 luglio 2026): saldo dell’imposta sostitutiva 2025 e primo acconto 2026
  • 20 agosto 2026: stessi versamenti con maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse (termine lungo dopo la proroga)
  • 30 novembre 2026: secondo acconto dell’imposta sostitutiva
  • Entro 90 giorni dalla scadenza: possibilità di dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

Chi presenta la dichiarazione tramite un intermediario abilitato, come un CAF o un professionista, riceve la ricevuta telematica di avvenuta presentazione: è il documento che prova il rispetto della scadenza e va conservato con cura insieme alla copia della dichiarazione.

Versamenti 2026: Saldo, Acconti e Codici Tributo F24

Nel regime forfettario presentazione e pagamento seguono calendari diversi, e questo disallineamento è fonte di molti equivoci. L’imposta sostitutiva relativa al 2025 si versa infatti a saldo entro il 30 giugno 2026, quindi ben prima della scadenza dichiarativa del 31 ottobre 2026. Alla stessa data si paga il primo acconto per l’anno in corso.

Gli acconti servono a versare in anticipo l’imposta dell’anno in corso e si calcolano, con il metodo storico, sull’imposta dell’anno precedente: 50% con la prima rata e 50% con la seconda (per i forfettari, come per i soggetti ISA, non vale la ripartizione 40/60). Riprendendo l’esempio di Marco, che ha chiuso il 2025 con 3.480 euro di imposta, nel 2026 verserà 1.740 euro con la prima rata e 1.740 euro a novembre. Se l’acconto complessivo risulta non superiore a 206 euro si versa in un’unica soluzione a novembre.

I pagamenti si effettuano con modello F24, utilizzando i codici tributo dedicati al regime forfettario:

  • 1792 – saldo dell’imposta sostitutiva
  • 1790 – prima rata di acconto (50%)
  • 1791 – seconda rata di acconto o acconto in unica soluzione (50%)
  • Codici INPS distinti per gestione (artigiani, commercianti, Gestione Separata), indicati nella sezione previdenziale del modello

I versamenti in scadenza al 30 giugno possono essere rateizzati, con applicazione di interessi, mentre il secondo acconto di novembre non è rateizzabile. Segnaliamo infine un adempimento collegato che i forfettari spesso trascurano: l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche superiori a 77,47 euro di imponibile, che si versa con codici tributo propri e scadenze trimestrali.

Gli Errori più Comuni nel Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari

Dall’esperienza quotidiana allo sportello emergono sempre gli stessi sbagli. Conoscerli in anticipo è il modo migliore per non ritrovarsi con imposte pagate in eccesso o con una comunicazione di irregolarità dopo due anni. Ecco gli errori più frequenti nel Modello Redditi PF 2026 forfettari.

  • Dimenticare la deduzione dei contributi INPS: è l’errore più costoso, perché gonfia l’imponibile e fa pagare imposte non dovute
  • Applicare il coefficiente sbagliato: usare il 67% invece del 78%, o viceversa, altera l’intero calcolo
  • Omettere il quadro RS: rende la dichiarazione irregolare e sanzionabile
  • Confondere fatture emesse e incassi: nel forfettario vale il principio di cassa, contano i soldi effettivamente ricevuti
  • Sbagliare il calcolo degli acconti, versando il 100% a giugno o dimenticando la rata di novembre
  • Non dichiarare gli altri redditi (stipendio, pensione, affitti), convinti che l’imposta sostitutiva “copra tutto”
  • Applicare il 5% oltre il quinto periodo d’imposta o senza avere i requisiti di nuova attività

A questi si aggiungono errori più sottili ma altrettanto rilevanti: la mancata indicazione dei compensi soggetti a ritenuta d’acconto subita per errore dal committente, il trattamento dei rimborsi spese e la gestione dei contributi previdenziali addebitati in fattura, che per i professionisti senza cassa costituiscono parte integrante del compenso e concorrono al limite degli 85.000 euro.

Un buon controllo finale consiste nel confrontare i dati dichiarati con l’elenco delle fatture elettroniche e con i modelli F24 versati nell’anno. È esattamente la verifica incrociata che eseguiamo al CAF Centro Fiscale di Udine prima di trasmettere qualsiasi dichiarazione.

Ravvedimento Operoso: Come Rimediare a Errori e Ritardi

Se ti accorgi di un errore dopo l’invio, oppure se hai superato la scadenza, esiste uno strumento che permette di sistemare la posizione pagando sanzioni molto ridotte: il ravvedimento operoso. Funziona come una sorta di “autodenuncia premiata”: chi si mette in regola spontaneamente, prima che arrivi un controllo, paga una frazione della sanzione piena.

Nel caso del Modello Redditi PF 2026 forfettari possono verificarsi tre situazioni tipiche.

  • Dichiarazione tardiva entro 90 giorni: si considera valida e la sanzione fissa di 250 euro è riducibile a 25 euro con il ravvedimento
  • Dichiarazione omessa oltre i 90 giorni: la dichiarazione non è più regolarizzabile allo stesso modo e la sanzione è commisurata alle imposte dovute, con riduzioni possibili in caso di presentazione spontanea
  • Errori nei dati dichiarati: si rimedia con una dichiarazione integrativa, versando eventuali imposte, interessi e sanzione ridotta

Per i versamenti tardivi la sanzione si riduce progressivamente in funzione del ritardo: pochi giorni di scostamento costano una percentuale minima, mentre il ravvedimento entro 30 o 90 giorni beneficia di riduzioni a un decimo o a un nono del minimo, con l’aggiunta degli interessi legali calcolati giorno per giorno. Abbiamo approfondito l’intero meccanismo, con tutte le riduzioni applicabili, nella guida alla dichiarazione dei redditi tardiva 2026.

Il consiglio pratico è non improvvisare: sbagliare il calcolo del ravvedimento o il codice tributo dell’F24 equivale, per l’Agenzia delle Entrate, a non averlo fatto. Far predisporre il conteggio da un operatore esperto evita di pagare due volte.

Uscita dal Regime Forfettario in Corso d’Anno: Cosa Cambia in Dichiarazione

L’uscita dal regime agevolato è il caso che complica maggiormente il Modello Redditi PF 2026 forfettari. Se hai superato i 100.000 euro di incassi, il regime decade immediatamente: l’IVA è dovuta dall’operazione che ha determinato il superamento e il reddito dell’intero anno va determinato con le regole ordinarie, con obbligo di tenuta delle scritture contabili e compilazione dei quadri RE (lavoro autonomo) o RG (impresa) invece del quadro LM.

Se invece hai superato gli 85.000 euro restando sotto i 100.000, il 2025 si dichiara ancora nel quadro LM con l’imposta sostitutiva, e il passaggio al regime ordinario decorre dal 2026. La stessa logica vale quando si verifica una causa ostativa in corso d’anno, ad esempio l’acquisizione di una partecipazione in una società di persone o il superamento del limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente.

Il cambio di regime porta con sé adempimenti ulteriori, tra cui la gestione della cosiddetta rettifica della detrazione IVA, la fatturazione con IVA verso i clienti, la liquidazione periodica dell’imposta e l’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi professionali, che nel forfettario non si applica. Sono aspetti che tratteremo in approfondimenti dedicati: se la tua attività sta crescendo e ti stai avvicinando alle soglie, è opportuno pianificare il passaggio prima che avvenga, non dopo.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Modello Redditi Persone Fisiche 2026 – Quando e come presentarlo
  • Agenzia delle Entrate, Regime forfetario
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 – Regime forfetario
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 – Termini di presentazione della dichiarazione
  • INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 – Gestione Separata: aliquote, minimale e massimale 2026
  • INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 – Artigiani e commercianti: contributi 2026
  • Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 58 – Acconti in due rate del 50%
  • Agenzia delle Entrate, Come si paga l’Irpef – Professionisti (acconti di ISA e forfetari)

Domande Frequenti sul Modello Redditi PF 2026 per Forfettari

Un forfettario può presentare il 730 invece del Modello Redditi PF 2026?

No. Il 730 non contiene il quadro LM e non consente di dichiarare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Chi ha una partita IVA forfettaria deve utilizzare il Modello Redditi PF 2026, inserendo nello stesso modello anche eventuali redditi da lavoro dipendente, pensione o locazione.

Devo presentare il Modello Redditi PF 2026 anche se non ho incassato nulla?

Sì. Se la partita IVA è stata attiva anche solo per una parte del 2025, l’obbligo dichiarativo rimane, con una dichiarazione “a zero”. Omettere la presentazione espone a sanzioni anche in assenza di imposta dovuta.

Qual è la vera scadenza del Modello Redditi PF 2026?

Il termine è il 31 ottobre 2026 per l’invio telematico. Cadendo di sabato, ed essendo il 1° novembre festivo, l’invio è tempestivo se effettuato entro lunedì 2 novembre 2026. Meglio però non arrivare all’ultimo giorno: eventuali documenti mancanti richiedono tempo per essere recuperati.

I contributi INPS si deducono per competenza o per cassa?

Per cassa: nel quadro LM si deducono i contributi obbligatori effettivamente versati nel 2025, anche se riferiti ad annualità precedenti. I contributi pagati nel 2026 si dedurranno nella dichiarazione dell’anno prossimo.

Posso scaricare le spese dell’attività nel quadro LM?

No, con un’unica eccezione. Nel regime forfettario i costi sono già considerati in modo forfettario dal coefficiente di redditività, quindi non si deducono analiticamente. L’unica deduzione ammessa riguarda i contributi previdenziali obbligatori.

Ho un lavoro dipendente da 36.000 euro: posso restare forfettario?

No. Il superamento del limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione nell’anno precedente costituisce causa ostativa e impedisce l’applicazione del regime, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Chi può aiutarmi nella compilazione del Modello Redditi PF 2026?

La dichiarazione può essere predisposta e trasmessa da un intermediario abilitato. Il CAF Centro Fiscale si occupa dell’intera pratica: raccolta dei documenti, verifica degli incassi, calcolo dell’imposta sostitutiva e degli acconti, compilazione dei quadri LM e RS, invio telematico e consegna della ricevuta.

Assistenza del CAF per il Modello Redditi PF 2026 dei Forfettari

Il Modello Redditi PF 2026 forfettari sembra semplice, ma concentra in pochi righi calcoli che incidono direttamente su quanto pagherai: coefficiente, deduzione dei contributi, aliquota applicabile, acconti. Un dato inserito male non produce un errore evidente, produce una imposta sbagliata, in eccesso o in difetto. Nel primo caso perdi soldi, nel secondo rischi una contestazione a distanza di anni.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di partite IVA forfettarie nella compilazione del quadro LM e del quadro RS, nella predisposizione degli F24 e nella pianificazione dei versamenti. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia: puoi inviarci i documenti e ricevere la dichiarazione pronta, senza spostarti. Su richiesta forniamo un preventivo personalizzato, calibrato sulla tua situazione e sul numero di quadri da compilare.

La scadenza del 31 ottobre 2026 è vicina e i tempi di raccolta dei documenti non sono mai immediati: ti consigliamo di prenotare un appuntamento con qualche settimana di margine, così da avere il tempo di verificare incassi, contributi versati e requisiti del regime.

Hai bisogno di assistenza per il Modello Redditi PF 2026 e per il tuo regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il quadro LM e il quadro RS, calcolare l’imposta sostitutiva e gli acconti e trasmettere il tuo Modello Redditi PF 2026 in tempo per la scadenza del 31 ottobre. Su richiesta ti forniamo un preventivo personalizzato.

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    Ottobre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    NOTIZIE

    Fondo Ismea-Inail 2026, c’è la proroga: come ottenere i contributi per l’agricoltura

    Buone notizie per le imprese agricole: il fondo Ismea-Inail 2026 proroga i termini per presentare domanda e ottenere i contributi destinati alla sicurezza dei trattori. La misura, pensata per favorire l’ammodernamento dei mezzi agricoli e forestali, avrebbe dovuto chiudersi il 15 settembre 2026, ma Ismea ha deciso di spostare la scadenza al 15 dicembre per dare a più aziende la possibilità di aderire. Una decisione accolta con favore dalle associazioni di categoria del settore, che da tempo chiedevano più tempo per organizzare gli interventi.

    Il fondo nasce da un accordo di collaborazione tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), Inail, Ismea e il Crea, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti sul lavoro in agricoltura, uno dei settori più esposti al rischio infortuni. Vediamo nel dettaglio come funziona la misura, quali sono i requisiti per accedervi, chi deve materialmente presentare la domanda e qual è la nuova scadenza.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è il Fondo Ismea-Inail 2026 per la sicurezza in agricoltura
    2. Fondo Ismea-Inail 2026 proroga: la nuova scadenza al 15 dicembre
    3. Chi può richiedere i contributi e per quali interventi
    4. Come si presenta la domanda: il ruolo dell’officina
    5. Importi e percentuali del contributo
    6. Domande frequenti sul fondo Ismea-Inail 2026

    Cos’è il Fondo Ismea-Inail 2026 per la sicurezza in agricoltura

    Il fondo Ismea-Inail è uno strumento da 10 milioni di euro, finanziato da Inail e gestito da Ismea su iniziativa del Masaf. L’accordo di collaborazione che ha dato il via alla misura è stato firmato il 9 dicembre 2025 e coinvolge, oltre a Ismea e Inail, anche il Masaf e il Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

    L’obiettivo del fondo è chiaro: incentivare la messa in sicurezza dei trattori agricoli e forestali già in uso presso le aziende, riducendo così il rischio di incidenti che, purtroppo, ogni anno coinvolgono numerosi operatori del settore. Non si tratta quindi di un contributo per l’acquisto di un trattore nuovo, ma di un sostegno economico per gli interventi di adeguamento e ammodernamento dei mezzi già posseduti dalle imprese.

    La misura si inserisce in un quadro più ampio di politiche che collegano sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e competitività delle imprese agricole, temi che negli ultimi anni hanno assunto un peso crescente nelle strategie di sostegno al comparto primario.

    Fondo Ismea-Inail 2026 proroga: la nuova scadenza al 15 dicembre

    La notizia principale riguarda proprio i tempi. Con l’avviso pubblicato sulla pagina del bando, Ismea ha prorogato al 15 dicembre 2026, ore 12:00, il termine per la presentazione delle domande. Il precedente termine era fissato proprio al 15 settembre 2026, a sua volta frutto di uno slittamento rispetto alle finestre originarie del bando (compilazione e pre-convalida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, invio definitivo dal 19 al 29 maggio 2026).

    Un punto importante da chiarire: la proroga non riguarda soltanto chi aveva già avviato la pratica nella primavera scorsa. Il nuovo termine copre l’accreditamento, la compilazione, la pre-convalida e la successiva presentazione delle domande: chi non ha ancora fatto nulla può, quindi, iniziare l’iter da zero, a condizione che le risorse non siano nel frattempo esaurite. Di conseguenza è slittata anche la pubblicazione dell’elenco delle domande presentate: già rinviata dal 12 giugno al 2 ottobre 2026 con la proroga precedente, ora passa dal 2 ottobre 2026 al 12 gennaio 2027.

    La proroga è stata accolta positivamente dalle associazioni di categoria, tra cui Federacma, che ne aveva formalmente fatto richiesta e ha espresso apprezzamento per la decisione di Ismea. Un gesto che, secondo gli operatori del settore, tiene conto delle difficoltà organizzative che spesso caratterizzano le piccole e medie realtà agricole, alle prese con carichi di lavoro stagionali e risorse limitate per gestire le pratiche amministrative.

    Attenzione però a non arrivare all’ultimo momento: le richieste vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Avere tempo fino a dicembre non significa che i fondi saranno ancora capienti a dicembre.

    Chi può richiedere i contributi e per quali interventi

    Il fondo si rivolge alle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale e agromeccanico e agroalimentare. Due requisiti sono espressamente richiesti: l’iscrizione al Registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola o agromeccanica e la regolarità dei versamenti contributivi Inps e dei premi assicurativi Inail.

    Gli interventi finanziabili riguardano la messa in sicurezza e l’ammodernamento dei trattori agricoli o forestali già in dotazione e sono un elenco chiuso. Rientrano nel bando:

    • il dispositivo per agevolare il riposizionamento della struttura di protezione ROPS abbattibile;
    • il dispositivo di avviso acustico e/o visivo di cintura di sicurezza non allacciata;
    • il dispositivo di avviso acustico e/o visivo di abbandono del posto di guida senza freno di stazionamento inserito;
    • la telecamera con sistema di avviso per ostacoli o persone presenti nella zona di lavoro;
    • l’inclinometro o indicatore di pendenza, per ridurre il rischio di capovolgimento.

    È importante sottolineare che la misura non copre l’acquisto di un trattore nuovo: il sostegno è destinato esclusivamente all’installazione dei dispositivi di sicurezza sui mezzi già posseduti dall’impresa. Va inoltre ricordato che ogni impresa può presentare una sola domanda, riferita a un solo trattore.

    Come si presenta la domanda: il ruolo dell’officina

    Questo è l’aspetto che genera più equivoci: l’impresa agricola non presenta direttamente la domanda. La richiesta viene trasmessa dall’officina di autoriparazione che esegue l’intervento, la quale deve prima accreditarsi sulla piattaforma telematica di Ismea.

    La procedura si articola in due passaggi obbligatori. Nel primo, la pre-convalida, l’officina compila la domanda, carica la documentazione richiesta (a partire dal preventivo dei lavori) e ottiene un codice univoco. Nel secondo, l’invio, la domanda viene convalidata e trasmessa utilizzando quel codice: una domanda non pre-convalidata non può essere presentata. Entrambi i passaggi devono concludersi entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2026.

    Anche l’erogazione segue la stessa logica: il contributo viene liquidato sul conto corrente del soggetto proponente, cioè l’officina che ha realizzato l’intervento, e non direttamente all’azienda agricola. Per l’imprenditore agricolo interessato, il primo passo pratico è quindi individuare un’officina accreditata sulla piattaforma Ismea e concordare con questa l’intervento e il preventivo.

    Importi e percentuali del contributo

    Per quanto riguarda l’entità del sostegno, il contributo a fondo perduto è pari al minore tra due valori: l’80% dei costi ammissibili sostenuti e 2.000 euro. Il tetto di 2.000 euro è quindi il massimo riconoscibile per impresa nell’ambito del bando, non un importo moltiplicabile per ogni singolo dispositivo installato: coerentemente, ogni azienda può presentare una sola domanda per un solo trattore.

    Il contributo è concesso nell’ambito della disciplina degli aiuti de minimis: le imprese devono quindi tenere conto del massimale de minimis già utilizzato negli esercizi precedenti.

    Complessivamente, con una dotazione di 10 milioni di euro e una valutazione a sportello in ordine cronologico, il fondo rappresenta un’opportunità concreta ma a risorse limitate per le imprese agricole che vogliono investire nella sicurezza dei propri mezzi senza sostenere l’intero costo dell’intervento.

    Fonti

    • Inail, “Sicurezza in agricoltura, presentati i nuovi interventi per l’ammodernamento del parco macchine” (16 dicembre 2025): accordo di cooperazione Masaf-Inail-Ismea-Crea del 9 dicembre 2025
    • Ismea, Bando per interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali, con l’avviso di proroga al 15 dicembre 2026

    Domande frequenti sul fondo Ismea-Inail 2026

    Qual è la nuova scadenza del fondo Ismea-Inail 2026?
    La domanda può essere presentata fino alle ore 12:00 del 15 dicembre 2026, a seguito della proroga comunicata da Ismea con avviso sulla pagina del bando. Il nuovo termine vale per accreditamento, compilazione, pre-convalida e invio.

    Il fondo finanzia l’acquisto di un trattore nuovo?
    No. La misura sostiene esclusivamente l’installazione dei dispositivi di sicurezza elencati dal bando sui trattori agricoli o forestali già posseduti dall’impresa.

    Chi può accedere ai contributi?
    Le micro, piccole e medie imprese dei settori agricolo, agroindustriale, agromeccanico e agroalimentare, iscritte al Registro delle imprese come impresa agricola o agromeccanica e in regola con i versamenti Inps e Inail.

    Quanto vale il contributo?
    Il contributo è pari al minore tra l’80% dei costi ammissibili e 2.000 euro. I 2.000 euro sono il massimo per impresa, non per singolo intervento: ogni azienda può presentare una sola domanda per un solo trattore, in regime de minimis.

    Deve presentare la domanda l’azienda agricola?
    No. La domanda è trasmessa dall’officina di autoriparazione che esegue l’intervento, previo accreditamento sulla piattaforma Ismea, con procedura in due fasi (pre-convalida e invio). Anche il contributo viene erogato all’officina.

    La proroga del fondo Ismea-Inail 2026 offre quindi alle imprese agricole più tempo per valutare e organizzare gli interventi di sicurezza sui propri trattori, in un settore dove la prevenzione degli infortuni resta una priorità condivisa da istituzioni e associazioni di categoria. Fermo restando che le risorse sono assegnate in ordine cronologico e che la pratica passa dall’officina accreditata, muoversi per tempo resta la scelta più prudente.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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    Errori Fattura Elettronica 2026: Come Correggere e Ravvedimento Operoso

    fatturazione elettronica CAF Udine

    Anche con i migliori software di fatturazione elettronica, prima o poi capita di commettere un errore: una fattura scartata dallo SDI, un importo sbagliato, un codice fiscale errato o semplicemente una fattura emessa fuori termine. Sapere come correggere rapidamente ed eventualmente ricorrere al ravvedimento operoso è fondamentale per evitare sanzioni pesanti. Questa guida aggiornata al 2026 ti spiega tutto quello che devi sapere.

    Indice dei contenuti

    1. Tipologie di errori nella fattura elettronica
    2. Fattura scartata dallo SDI: cosa fare entro 5 giorni
    3. Fattura accettata con errori: nota di variazione (nota credito o debito)
    4. Sanzioni per omessa o tardiva fatturazione
    5. Ravvedimento operoso 2026: tutte le percentuali aggiornate
    6. Come si versa il ravvedimento: F24 e codici tributo
    7. Software che previene gli errori SDI
    8. Domande frequenti (FAQ)
    9. Link utili e approfondimenti

    Tipologie di errori nella fattura elettronica

    Prima di capire come correggere, è utile distinguere le tre situazioni principali in cui può trovarsi una fattura elettronica trasmessa allo SDI (Sistema di Interscambio):

    • Fattura scartata dallo SDI: il Sistema di Interscambio ha rilevato un errore formale e ha rifiutato la fattura (codici errore SDI come 00400, 00401, 00420);
    • Fattura accettata ma con dati errati: la fattura è stata consegnata al destinatario ma contiene un errore di importo, codice fiscale, descrizione o codice natura IVA;
    • Fattura non emessa nei termini: la fattura avrebbe dovuto essere emessa entro 12 giorni dall’operazione (o il 15 del mese successivo per le differite) ma è stata omessa o trasmessa in ritardo.

    Fattura scartata dallo SDI: cosa fare entro 5 giorni

    Quando lo SDI scarta una fattura, invia al mittente una ricevuta di scarto con il relativo codice di errore. Hai 5 giorni dalla notifica di scarto per ritrasmettere la fattura corretta con la stessa data e lo stesso numero, senza incorrere in sanzioni (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018).

    Procedura operativa:

    • Correggi l’errore segnalato dal codice di scarto SDI;
    • Ritrasmetti la fattura con la stessa data e numero originali entro 5 giorni dallo scarto;
    • Se i 5 giorni scadono, emetti una nuova fattura con la data del giorno in cui procedi alla correzione (questo può configurare una fattura tardiva con relative sanzioni).

    I codici di errore SDI più frequenti

    CodiceDescrizione erroreSoluzione
    00400Formato file non valido (XML malformato)Rigenerare il file XML con il software
    00401File duplicato (stessa fattura già inviata)Verificare se è già stata consegnata; se sì, non fare nulla
    00403Codice fiscale cedente/prestatore non validoCorreggere il codice fiscale nel software
    00420Partita IVA non valida o non attivaVerificare la P.IVA su Agenzia Entrate e correggere
    00430Codice destinatario non validoVerificare il codice destinatario a 7 caratteri (B2B) o 6 (PA)

    Fattura accettata con errori: nota di variazione (nota credito o debito)

    Se la fattura è stata accettata dallo SDI ma contiene un errore (importo sbagliato, IVA errata, descrizione inesatta), non puoi semplicemente annullarla. Devi emettere una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633:

    • Nota di credito (TD04): per ridurre l’importo fatturato. Si usa quando hai fatturato troppo, vuoi stornare una fattura già registrata o riconoscere un rimborso/sconto al cliente;
    • Nota di debito (TD05): per aumentare l’importo. Si usa quando hai fatturato troppo poco o devi addebitare un costo aggiuntivo non incluso nella fattura originale.

    La nota di variazione deve riportare il riferimento alla fattura originale (numero e data) e va trasmessa anch’essa tramite SDI. Dal punto di vista contabile, la nota di credito riduce l’IVA a debito del cedente e quella a credito del cessionario.

    Variazione in aumento: quando si può fare

    La nota di debito (variazione in aumento) è sempre possibile. La nota di credito (variazione in diminuzione) può essere emessa:

    • in caso di accordo tra le parti (sconto concordato post-fattura), ma non oltre un anno dall’operazione;
    • per reso di merce;
    • per errori materiali di fatturazione (se hanno comportato un’IVA non dovuta, entro un anno dall’operazione);
    • in caso di mancato pagamento da parte del cliente: dalla data di apertura di una procedura concorsuale (per le procedure avviate dal 26 maggio 2021, dopo il DL 73/2021), dall’omologa di un accordo di ristrutturazione o dalla pubblicazione di un piano attestato, oppure dopo una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa (art. 26, comma 3-bis). Qui non vale il limite di un anno: l’IVA si recupera in detrazione nei termini dell’art. 19 del DPR 633/1972.

    Sanzioni per omessa o tardiva fatturazione

    Se non si emette la fattura entro i termini previsti (12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita), si configura una violazione fiscale soggetta a sanzioni. Le sanzioni in vigore nel 2026 per omessa o tardiva fatturazione sono:

    • Sanzione minima: 300 euro per singola violazione (art. 6, comma 4); se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione è da 250 a 2.000 euro;
    • Sanzione proporzionale: 70% dell’IVA non documentata (per operazioni soggette a IVA), come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il D.Lgs. 87/2024;
    • Per operazioni in regime forfettario (non soggette a IVA, codice N2.2) si applica l’art. 6, comma 2: sanzione del 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro; solo se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito la sanzione è da 250 a 2.000 euro.

    Per i forfettari, l’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore senza esenzioni dal 2024. In caso di omessa fattura, la sanzione non è calcolata sull’IVA (il forfettario non la applica) ma sui compensi non documentati.

    Ravvedimento operoso 2026: tutte le percentuali aggiornate

    Il ravvedimento operoso permette di sanare spontaneamente le violazioni fiscali con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo. Con il D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzioni tributarie) le riduzioni del ravvedimento sono cambiate per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

    La sanzione base per omessa fatturazione di operazioni imponibili è passata dal 90% al 70% dell’imposta non documentata. Il ravvedimento riduce il minimo della sanzione (70% dell’imposta, con un minimo di 300 euro) nella misura seguente, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 in vigore per le violazioni dal 1° settembre 2024:

    Quando si regolarizzaRiduzioneSanzione ridotta (sul 70% dell’imposta)Esempio sul minimo di 300 euro
    Entro 90 giorni dalla violazione1/9 del minimo (lett. a-bis)7,78% dell’imposta33,33 euro
    Entro il termine della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione1/8 (lett. b)8,75% dell’imposta37,50 euro
    Oltre il termine di quella dichiarazione1/7 (lett. b-bis)10% dell’imposta42,86 euro
    Dopo lo schema di atto non preceduto da verbale1/6 (lett. b-ter)11,67% dell’imposta50,00 euro
    Dopo il verbale di constatazione (PVC), prima dello schema di atto1/5 (lett. b-quater)14% dell’imposta60,00 euro
    Dopo lo schema di atto relativo a una violazione constatata con PVC1/4 (lett. b-quinquies)17,5% dell’imposta75,00 euro

    Nota: la riduzione a 1/10 entro 30 giorni e quella “sprint” (1/15 per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni) riguardano il mancato o tardivo versamento dell’imposta, punito con il 25% (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), non l’errore di fatturazione. Se la fattura tardiva ha comportato anche un minor versamento di IVA, quella violazione si regolarizza a parte, con le sue riduzioni. Per le operazioni dei forfettari le stesse frazioni si applicano al minimo della sanzione dell’art. 6, comma 2 (per esempio 1/9 di 300 euro = 33,33 euro entro 90 giorni).

    Esempio pratico di calcolo ravvedimento

    Supponiamo che un professionista abbia emesso una fattura da 1.000 euro (IVA al 22% = 220 euro) con 45 giorni di ritardo. Sanzione ordinaria: 70% × 220 = 154 euro, che però è inferiore al minimo di 300 euro previsto dall’art. 6, comma 4: si parte quindi da 300 euro. Con ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione: 300 × 1/9 = 33,33 euro di sanzione ridotta, più gli interessi, se c’è imposta da versare, al tasso legale fissato ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia. Se invece il ritardo non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione è da 250 a 2.000 euro e il ravvedimento entro 90 giorni costa 250 × 1/9 ≈ 27,78 euro.

    Per le fatture dei forfettari (non soggette a IVA) la sanzione è il 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro: su una fattura da 1.000 euro si parte da 300 euro, quindi 300 × 1/9 ≈ 33,33 euro entro 90 giorni. Se la violazione non rileva neppure ai fini del reddito, il minimo è 250 euro e si pagano circa 27,78 euro.

    Come si versa il ravvedimento: F24 e codici tributo

    Il ravvedimento operoso si versa tramite modello F24 utilizzando i codici tributo specifici per sanzioni e interessi. I principali codici per violazioni IVA (fatturazione) sono:

    • 8904: sanzioni pecuniarie IVA;
    • 1991: interessi sul ravvedimento IVA;
    • il codice tributo dell’imposta principale (es. 6099 per IVA annuale, 6001-6012 per versamenti mensili).

    Il pagamento deve includere tre voci distinte: l’imposta evasa, la sanzione ridotta e gli interessi. Non è possibile effettuare compensazioni parziali senza rispettare queste tre componenti.

    Software che previene gli errori SDI

    Molti errori nella fatturazione elettronica sono prevenibili con un buon software. Un software di qualità dovrebbe avvisarti in tempo reale di:

    • partite IVA non valide nel database SDI prima dell’invio;
    • codice destinatario errato (lunghezza non corretta per B2B/PA);
    • codice natura IVA incongruente con il tipo di operazione;
    • scadenza dei 12 giorni per l’emissione imminente.

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    Fonti

    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6 (sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione IVA) – Normattiva
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (ravvedimento operoso) – Normattiva
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 (sanzione per omessi o tardivi versamenti) – Normattiva
    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 (note di variazione) – Normattiva
    • Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 (fattura scartata dallo SdI e nuovo invio entro 5 giorni)

    Domande frequenti (FAQ)

    Posso annullare una fattura elettronica già consegnata?

    No, le fatture elettroniche non si “annullano” come i vecchi documenti cartacei. Devi emettere una nota di credito (TD04) per stornare l’importo e, se necessario, riemettere la fattura corretta con un nuovo numero e la data attuale.

    Ho emesso una fattura con partita IVA sbagliata del cliente: cosa faccio?

    Se la fattura è stata accettata dallo SDI (il sistema non verifica sempre la validità della P.IVA del cessionario), emetti una nota di credito (TD04) che storna completamente la fattura sbagliata, poi riemetti la fattura corretta con la P.IVA giusta.

    Il ravvedimento operoso si può fare dopo un controllo fiscale?

    Sì, entro certi limiti. Per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate il ravvedimento resta possibile anche dopo l’inizio di un controllo, ma non dopo la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento (art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/1997). Dopo un processo verbale di constatazione (PVC) la riduzione scende a 1/5; dopo la comunicazione dello schema di atto è 1/6 o 1/4.

    Sono un forfettario: se emetto la fattura in ritardo, devo pagare l’IVA?

    No. Il forfettario non è soggetto a IVA, quindi non si configura IVA evasa. Si applica l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 471/1997: 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro; se la violazione non rileva neppure ai fini del reddito, da 250 a 2.000 euro. Con il ravvedimento entro 90 giorni paghi 1/9 del minimo: per esempio 33,33 euro partendo da 300 euro, oppure 27,78 euro partendo da 250 euro.

    Qual è il termine per il ravvedimento per una fattura omessa?

    Il ravvedimento è possibile fino a quando l’Agenzia delle Entrate non notifica un atto di liquidazione o di accertamento. In pratica, puoi regolarizzare anche dopo anni, ma la riduzione diminuisce con il tempo: 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro il termine della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione, 1/7 oltre quel termine; dopo un PVC, 1/5.

    Link utili e approfondimenti

    Per approfondire altri aspetti della fatturazione elettronica:

    • Guida completa alla fatturazione elettronica 2026 — obbligo, scadenze, software;
    • Fatturazione elettronica forfettario 2026 — codice N2.2 e adempimenti specifici;
    • Codici natura IVA — tabella completa N1-N7;
    • Fatturazione elettronica B2B 2026 — esigibilità IVA e sanzioni.

    Disclosure: fatturazioneitalia.it è sviluppato da BeSmart srl, partner di Centro Fiscale Udine. La menzione è trasparente e non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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    Portiere a termine: diritto di precedenza in condominio

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Il diritto di precedenza portiere condominio torna al centro dell’attenzione ogni volta che un contratto a tempo determinato del custode giunge alla scadenza. Molti amministratori non sanno che, al termine del rapporto, il portiere può aver maturato un diritto preciso a essere richiamato per un futuro posto a tempo indeterminato. Si tratta di una tutela prevista dalla legge sul lavoro a termine, applicata al caso specifico del portierato condominiale, dove l’amministratore agisce come rappresentante del condominio-datore di lavoro. Capire come funziona questo meccanismo è essenziale sia per chi amministra lo stabile sia per il lavoratore che rischia di perdere un’opportunità se non fa valere i propri diritti nei tempi corretti.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termine
    2. Come si applica al portiere di condominio a termine
    3. Quando matura e come si esercita il diritto di precedenza
    4. Cosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenza
    5. Domande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominio

    Cos’è il diritto di precedenza nel lavoro a termine

    Il diritto di precedenza è disciplinato dall’articolo 24 del D.Lgs. 81/2015, la norma che regola i contratti a tempo determinato in Italia. In base a questa disposizione, il lavoratore che ha prestato servizio per più di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, anche sommando più contratti a termine successivi, acquisisce il diritto a essere preferito rispetto ad altri candidati quando il datore di lavoro decide di assumere personale a tempo indeterminato per le stesse mansioni già svolte.

    Questo diritto non è automatico: va richiamato espressamente nell’atto scritto con cui si fissa il termine del contratto, e il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà di avvalersene. La finalità della norma è evidente: tutelare chi ha già dimostrato affidabilità e competenza in un determinato ruolo, evitando che il datore di lavoro assuma una persona esterna ignorando chi ha già lavorato per lui.

    Come si applica al portiere di condominio a termine

    Nel caso del portierato, il condominio è a tutti gli effetti il datore di lavoro collettivo, mentre l’amministratore ne è il rappresentante legale nei rapporti con il personale. Quando un condominio assume un portiere o un custode con contratto a tempo determinato e successivamente decide di stabilizzare la posizione, ad esempio trasformando un incarico stagionale in un posto fisso, deve tenere conto del diritto di precedenza portiere condominio maturato dal lavoratore che ha già prestato servizio nello stabile.

    Questo significa che, se il portiere uscente ha superato i sei mesi di servizio e ha comunicato per iscritto di voler esercitare il diritto, il condominio non può semplicemente bandire una nuova selezione ignorando la sua posizione. L’amministratore, già impegnato in numerosi adempimenti gestionali e fiscali come il versamento della ritenuta d’acconto tramite F24 del Condominio, deve quindi aggiungere alla propria checklist anche la verifica di questi diritti del personale dipendente, spesso trascurati proprio perché meno noti rispetto agli obblighi fiscali.

    Quando matura e come si esercita il diritto di precedenza

    Perché scatti il diritto di precedenza portiere condominio devono ricorrere alcune condizioni precise. Il lavoratore deve aver superato i sei mesi complessivi di servizio, anche sommando contratti diversi con interruzioni, e le mansioni per cui si chiede la precedenza devono coincidere con quelle già svolte durante i rapporti a termine. Non basta però aver lavorato a lungo: la legge richiede un passaggio formale imprescindibile.

    Il portiere deve infatti manifestare per iscritto, in modo chiaro e inequivocabile, la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro i termini previsti dalla normativa, di norma entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Una volta esercitato correttamente il diritto, questo resta valido per le assunzioni a tempo indeterminato che il condominio effettua nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine. In pratica, per tutto questo periodo il condominio, se assume a tempo indeterminato per le stesse mansioni, deve dare la preferenza al lavoratore che ha esercitato il diritto; la legge non gli impone invece di comunicargli in anticipo le nuove assunzioni.

    • Requisito temporale: più di sei mesi di servizio complessivo, anche non continuativo
    • Mansioni identiche: il nuovo posto deve riguardare le stesse funzioni già svolte
    • Comunicazione scritta: manifestazione di volontà del lavoratore entro i termini di legge
    • Durata del diritto: efficace per le assunzioni nei dodici mesi successivi alla cessazione

    Cosa rischia il condominio che non rispetta il diritto di precedenza

    Se il condominio ignora il diritto di precedenza portiere condominio e assume un’altra persona per le stesse mansioni, il nuovo contratto resta valido: la legge non prevede l’annullamento dell’assunzione irregolare. Il portiere escluso può però agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito, quantificato in base alla perdita economica e al pregiudizio professionale derivante dalla mancata riassunzione. Si tratta di un tema che si affianca ad altre pronunce recenti in materia di diritto del lavoro, come quella sul licenziamento e la proporzionalità nei limiti tracciati dalla Cassazione, segno di come la giurisprudenza stia affinando le tutele dei lavoratori anche in contesti particolari come quello condominiale.

    Non è la prima volta che il condominio si trova ad affrontare questioni giuridiche articolate al di fuori della gestione ordinaria: basti pensare a cosa succede con le spese condominiali ereditate dagli eredi di un condomino moroso. Anche in questo caso, come per il diritto di precedenza del personale dipendente, la responsabilità finisce per ricadere sull’amministratore, chiamato a conoscere norme che vanno ben oltre la contabilità dello stabile.

    Fonti

    • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 24 – Diritti di precedenza
    • Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 19 – Apposizione del termine e durata massima (atto scritto)

    Domande frequenti sul diritto di precedenza del portiere in condominio

    Dopo quanto tempo matura il diritto di precedenza del portiere?
    Il diritto matura quando il lavoratore ha prestato servizio per più di sei mesi complessivi presso lo stesso condominio, anche sommando più contratti a termine successivi.

    Come deve comunicare il portiere la volontà di esercitare il diritto di precedenza?
    Deve manifestarlo per iscritto in modo chiaro al condominio, di norma entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine.

    Per quanto tempo resta valido il diritto di precedenza?
    Il diritto di precedenza portiere condominio resta efficace per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi alla scadenza del contratto a termine.

    Cosa succede se il condominio assume un’altra persona senza rispettare la precedenza?
    Il nuovo contratto resta valido, ma il lavoratore escluso può chiedere in sede civile il risarcimento del danno subito per la mancata riassunzione.

    Chi risponde in condominio della corretta applicazione del diritto di precedenza?
    L’amministratore, in quanto rappresentante del condominio-datore di lavoro, è tenuto a conoscere e rispettare questi obblighi nella gestione del personale dipendente, portieri e custodi compresi.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    Indagini sui conti correnti e doppia attività: l’onere della prova resta al contribuente

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Le indagini sui conti correnti restano uno degli strumenti più incisivi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per ricostruire il reddito reale dei contribuenti. Un tema tornato di attualità riguarda in particolare chi svolge una doppia attività, ad esempio un lavoro dipendente affiancato da una partita IVA, oppure due attività economiche distinte. In questi casi, quando sul conto corrente compaiono movimenti non giustificati — i versamenti per qualunque contribuente, i prelevamenti solo per i titolari di reddito d’impresa — la regola è chiara: è il contribuente a dover dimostrare che quei movimenti non rappresentano reddito imponibile. Si tratta della cosiddetta inversione dell’onere della prova, disciplinata dall’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e confermata da un orientamento ormai consolidato della Cassazione.

    Capire come funziona questo meccanismo è importante non solo per chi ha già ricevuto un questionario o un accertamento, ma anche in ottica preventiva: sapere quali documenti conservare può evitare contestazioni fiscali anche a distanza di anni.

    Indice dei contenuti

    1. Cosa sono le indagini finanziarie sui conti correnti
    2. L’onere della prova a carico del contribuente: cosa dice la legge
    3. Doppia attività: quando il conto corrente diventa sospetto
    4. Come tutelarsi: documentazione e buone pratiche
    5. Domande frequenti sulle indagini sui conti correnti

    Cosa sono le indagini finanziarie sui conti correnti

    Le indagini finanziarie sono verifiche che l’Agenzia delle Entrate può attivare acquisendo dati bancari, postali e finanziari relativi a conti correnti, depositi titoli, carte di credito e altri rapporti. L’accesso a queste informazioni avviene tramite l’Anagrafe dei rapporti finanziari, che raccoglie in automatico i dati trasmessi dagli intermediari, rendendo molto più semplice per il Fisco incrociare i movimenti bancari con i redditi dichiarati.

    Quando dall’incrocio emergono versamenti — o, per i titolari di reddito d’impresa, anche prelevamenti — che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può presumere che si tratti di ricavi o compensi non dichiarati. Questa è, in sintesi, la logica della cosiddetta presunzione bancaria: non serve che l’Agenzia dimostri l’origine reddituale di ogni singolo movimento, perché la legge stessa autorizza a considerarlo tale fino a prova contraria.

    L’onere della prova a carico del contribuente: cosa dice la legge

    L’articolo 32 del DPR 600/1973 stabilisce che i dati e gli elementi acquisiti nei conti correnti possono essere posti a base delle rettifiche fiscali se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione del reddito, oppure che non hanno rilevanza fiscale. In altre parole, spetta al contribuente fornire la prova contraria, spiegando in modo puntuale e documentato la provenienza o la destinazione di ogni movimento contestato.

    La Cassazione ha più volte ribadito questo principio, chiarendo che non sono sufficienti dichiarazioni generiche: occorrono riscontri oggettivi, come contratti, ricevute, bonifici tracciabili o altra documentazione idonea a collegare in modo specifico ogni singola operazione bancaria a un fatto non imponibile.

    Le differenze tra lavoratori autonomi, imprenditori e dipendenti

    Non tutti i contribuenti sono trattati allo stesso modo, ma la linea di confine non passa tra chi ha la partita IVA e chi è dipendente: passa tra titolari di reddito d’impresa e tutti gli altri contribuenti. Per gli imprenditori la presunzione bancaria è più severa e riguarda sia i versamenti sia i prelevamenti non giustificati, che possono essere considerati ricavi non dichiarati se non ne viene provata la diversa natura, ad esempio perché destinati al pagamento di fornitori o collaboratori. Lo ha confermato anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2023, ribadendo la legittimità della presunzione sui prelevamenti per chi svolge attività d’impresa.

    Per i lavoratori autonomi e i professionisti, comprese le partite IVA in regime forfettario, e per i lavoratori dipendenti il quadro è invece diverso. Con la sentenza n. 228/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’estensione della presunzione sui prelevamenti ai redditi di lavoro autonomo, perché nei conti dei professionisti entrate e spese personali si mescolano inevitabilmente con quelle dell’attività, rendendo irrazionale presumere che ogni prelievo corrisponda a un compenso in nero. Per questi contribuenti, quindi, i prelevamenti non giustificati non possono essere considerati automaticamente reddito occultato. Resta invece valida per la generalità dei contribuenti, imprenditori compresi, la presunzione sui versamenti non giustificati: se non trovano riscontro nella dichiarazione dei redditi, si presumono reddito imponibile salvo prova contraria, come confermato da diverse pronunce della Cassazione, tra cui l’ordinanza n. 7389/2026.

    Doppia attività: quando il conto corrente diventa sospetto

    La situazione si complica per chi svolge una doppia attività, per esempio un lavoratore dipendente che ha aperto anche una partita IVA, o chi gestisce due attività economiche parallele. In questi casi conta molto la natura della seconda attività. Se si tratta di una vera e propria attività d’impresa, per esempio un’impresa individuale di commercio o artigianato, e il conto corrente, pur intestato alla persona fisica, risulta riferibile anche a quell’attività, si applica la presunzione più severa: sia i versamenti sia i prelevamenti non giustificati possono essere considerati ricavi non dichiarati.

    Diverso è il caso di chi affianca al lavoro dipendente una partita IVA da lavoro autonomo, ad esempio come libero professionista o consulente, anche in regime forfettario. Anche se il conto viene utilizzato in modo promiscuo per incassi professionali, spese personali e stipendio, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 i prelevamenti non giustificati non possono essere presunti compensi in nero. Resta invece valida la presunzione sui versamenti non giustificati, che vanno comunque documentati con cura. La distinzione tra seconda attività d’impresa e seconda attività di lavoro autonomo è quindi decisiva per capire quanto sia ampio il perimetro della presunzione bancaria applicabile.

    Un discorso simile vale per chi gestisce redditi da criptovalute o altre attività finanziarie parallele: anche in questi ambiti la tracciabilità dei movimenti è un elemento centrale in caso di controllo, come spiegato nel nostro approfondimento sul quadro RW e la compilazione per le criptovalute.

    Come tutelarsi: documentazione e buone pratiche

    Di fronte a un possibile controllo, la miglior difesa resta la prevenzione. Conservare nel tempo la documentazione che giustifica movimenti bancari non ricorrenti è essenziale per evitare che, anni dopo, diventi impossibile ricostruirne l’origine. Tra gli elementi utili da mantenere agli atti rientrano:

    • atti di donazione o dichiarazioni liberali tra familiari, anche informali ma datate;
    • contratti di prestito tra privati, meglio se con data certa;
    • documentazione relativa a disinvestimenti finanziari o vendite di beni (auto, immobili, oggetti di valore);
    • ricevute ed estratti conto che colleghino incassi e pagamenti alla specifica attività lavorativa;
    • risposte tempestive e complete a eventuali questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate.

    Un altro suggerimento pratico, soprattutto per chi ha una doppia attività, è mantenere separati i conti correnti utilizzati per il lavoro dipendente, per la partita IVA e per la gestione personale. Questa semplice accortezza rende molto più agevole dimostrare, in caso di richiesta da parte del Fisco, la reale natura di ogni movimento e riduce il rischio che l’intero conto venga considerato riferibile all’attività economica.

    Va inoltre ricordato che, in caso di accertamento basato su indagini finanziarie, i tempi per fornire la prova contraria sono spesso stretti: la tempestività nella raccolta e nella presentazione della documentazione può fare la differenza tra un accertamento archiviato e uno confermato.

    Fonti

    • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (poteri degli uffici e indagini finanziarie, presunzione su versamenti e prelevamenti) – Normattiva

    Domande frequenti sulle indagini sui conti correnti

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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    Bonus 500 Euro Partite IVA, Domande “In Lavorazione”: Cosa Controlla INPS?

    Bonus Partita IVA Under 35

    A settembre 2026 migliaia di titolari di partita IVA che hanno presentato domanda per il bonus 500 euro collegato al Decreto Coesione si ritrovano con lo stato della pratica ancora fermo su “in lavorazione”. Una situazione che genera comprensibile preoccupazione, soprattutto perché l’INPS aveva annunciato l’avvio dei pagamenti già nei mesi scorsi. In questo articolo spieghiamo che cosa significa realmente questo stato, quali verifiche sta effettuando l’Istituto e cosa può fare chi si trova con la domanda in lavorazione.

    Prima di entrare nel dettaglio dei controlli, è utile ricordare a cosa si riferisce questa misura e chi può richiederla, per poi capire perché tante domande restano sospese prima dell’esito definitivo.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è il bonus 500 euro per le partite IVA
    2. Cosa significa “domanda in lavorazione” su INPS
    3. I controlli INPS sulle domande in lavorazione
    4. Tempi indicativi e verifica dello stato della domanda
    5. Cosa fare se la domanda resta bloccata

    Cos’è il bonus 500 euro per le partite IVA

    Il bonus 500 euro partite IVA nasce nell’ambito del Decreto Coesione (articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), la misura pensata per sostenere l’avvio di nuove attività da parte dei giovani. Il contributo, pari a 500 euro al mese per un massimo di 36 mesi ed esente IRPEF, è destinato a chi ha aperto la partita IVA o avviato un’impresa in un arco temporale definito, trovandosi in stato di disoccupazione al momento dell’avvio e operando in uno dei settori individuati come strategici.

    Con un successivo messaggio (messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026), l’INPS ha chiarito che il bonus spetta anche ai liberi professionisti con partita IVA, non solo alle imprese in senso stretto. Per questa platea è stata aperta una finestra straordinaria per la presentazione delle domande tra la fine di gennaio e i primi giorni di marzo 2026. Proprio l’ampliamento della platea e i tempi ristretti spiegano, almeno in parte, il volume elevato di pratiche che l’INPS sta ancora esaminando.

    Chi segue anche altre misure di sostegno al reddito può consultare il nostro approfondimento sui pagamenti INPS di ottobre 2026, utile per avere un quadro generale del calendario dell’Istituto.

    Cosa significa “domanda in lavorazione” su INPS

    Nel linguaggio delle procedure INPS, lo stato “in lavorazione” indica che la domanda è stata acquisita correttamente dal sistema ma non ha ancora concluso l’istruttoria. Non significa automaticamente un problema: molte pratiche restano in questo stato per il tempo fisiologico necessario ai controlli incrociati con le banche dati previdenziali, fiscali e anagrafiche. Solo una parte delle domande in lavorazione, quindi, nasconde effettivamente un’anomalia da risolvere.

    Il punto critico, per il bonus 500 euro partite IVA, è che i tempi si sono allungati oltre le attese iniziali. L’INPS aveva infatti indicato l’estate come periodo di avvio dei pagamenti, ma a settembre molte richieste risultano ancora sospese, il che ha spinto l’Istituto a fornire chiarimenti ufficiali sulle cause del rallentamento.

    I controlli INPS sulle domande in lavorazione

    Con un messaggio dedicato pubblicato a giugno 2026 (messaggio INPS n. 1955 del 10 giugno 2026), l’INPS ha individuato due situazioni principali che tengono le domande in lavorazione più a lungo del previsto. Si tratta di verifiche automatiche che incrociano i dati dichiarati dal richiedente con quanto risulta nelle banche dati previdenziali.

    • Iscrizione a una Cassa previdenziale esterna all’INPS: per i professionisti iscritti a una cassa di categoria (ad esempio ordini professionali con cassa autonoma), l’Istituto deve prima acquisire l’esito del controllo sulla regolarità contributiva, un passaggio che richiede tempo aggiuntivo perché coinvolge un ente terzo.
    • Contributi versati alla Gestione Separata senza iscrizione formale: quando un richiedente ha effettuato versamenti alla Gestione Separata ma dal sistema non risulta regolarmente iscritto a quella gestione, l’INPS deve chiarire la discordanza prima di poter definire la pratica.

    Accanto a queste due casistiche specifiche, restano validi i controlli ordinari che l’INPS effettua su qualsiasi prestazione di questo tipo: verifica dei requisiti reddituali dichiarati, controllo dell’effettiva apertura della partita IVA nel periodo previsto, riscontro dello stato di disoccupazione al momento dell’avvio dell’attività ed eventuale incompatibilità con altre misure di sostegno già percepite dallo stesso soggetto. Se la documentazione presentata risulta incompleta o incoerente, l’INPS può richiedere integrazioni documentali, che allungano ulteriormente i tempi di definizione.

    Tempi indicativi e verifica dello stato della domanda

    Per le prestazioni non pensionistiche gestite dall’INPS, i tempi di istruttoria variano in base alla complessità della pratica e al numero di domande da esaminare in un dato periodo. In via generale, per pratiche che richiedono controlli incrociati con altri enti (come le casse previdenziali esterne) i tempi possono estendersi indicativamente tra i 30 e i 90 giorni, ma si tratta di un ordine di grandezza orientativo: i tempi effettivi dipendono dal singolo caso e dal carico di lavoro degli uffici territoriali.

    Chi ha presentato la domanda per il bonus 500 euro può consultare l’esito accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) all’area riservata del sito INPS, nella sezione dedicata all’incentivo del Decreto Coesione. In quella sezione l’Istituto rende visibile lo stato aggiornato della pratica e, in caso di esito negativo, il motivo del rigetto. È consigliabile controllare periodicamente anche il proprio fascicolo previdenziale e la casella di posta elettronica certificata (PEC), poiché eventuali richieste di integrazione documentale vengono comunicate proprio attraverso questi canali.

    Va inoltre ricordato che l’INPS, in comunicazioni successive, ha segnalato la chiusura delle lavorazioni relative ad altre mensilità del bonus, con i pagamenti in arrivo sui conti correnti nei giorni successivi. Un segnale che lascia intendere come l’Istituto stia progressivamente smaltendo l’arretrato, pur con tempistiche non uniformi tra le diverse platee di beneficiari.

    Cosa fare se la domanda resta bloccata

    Quando una domanda in lavorazione per il bonus 500 euro partite IVA supera i tempi indicativi senza alcun aggiornamento, la prima cosa da fare è verificare con attenzione il proprio fascicolo previdenziale online, controllando se siano presenti richieste di documenti integrativi non ancora notate. È utile anche verificare la propria posizione contributiva, in particolare per chi è iscritto a una cassa previdenziale di categoria diversa dall’INPS, poiché come visto è proprio questa la casistica più frequente di rallentamento.

    In presenza di dubbi sulla propria posizione contributiva o sull’iscrizione alla Gestione Separata, è possibile richiedere chiarimenti direttamente ai canali di assistenza INPS (contact center o area riservata MyINPS). Chi si occupa anche di altre pratiche legate a controlli INPS può trovare utile il nostro approfondimento sui controlli INPS sull’Assegno Unico, che segue una logica di verifica simile a quella applicata al bonus partite IVA.

    Le informazioni riportate in questo articolo sono aggiornate a settembre 2026 e si basano sulle comunicazioni ufficiali dell’INPS disponibili a questa data. Data la complessità della materia e il susseguirsi di aggiornamenti da parte dell’Istituto, si raccomanda di verificare sempre lo stato della propria pratica direttamente sul portale INPS (MyINPS) prima di trarre conclusioni definitive sulla propria posizione.

    Fonti

    • Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), art. 21, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Normattiva)
    • Messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026 (domanda dei liberi professionisti dal 31 gennaio al 2 marzo 2026)
    • Messaggio INPS n. 1955 del 10 giugno 2026 (conclusione dell’istruttoria, domande in attesa di regolarità contributiva, riesame)

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    Lettere compliance Agenzia Entrate ricavi 2023: fatture e corrispettivi non dichiarati in RF, RG e LM

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    L’Agenzia delle Entrate ha definito, con il provvedimento prot. n. 271072/2026 del 5 ottobre 2026, le regole delle lettere compliance Agenzia Entrate ricavi 2023. Sono comunicazioni rivolte a chi nel 2023 ha emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici senza farli confluire, in tutto o in parte, nel reddito d’impresa indicato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. Le lettere arrivano via PEC e permettono di sistemare l’anomalia con il ravvedimento operoso.

    In sintesi

    • Chi riguarda: chi nel 2023 ha emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi senza riportarli (in tutto o in parte) nei quadri RF, RG o LM del Redditi 2024.
    • Come arriva: tramite PEC al domicilio digitale; i dettagli sono nell’area riservata, sezione «L’Agenzia scrive».
    • Come rispondere: anche tramite l’intermediario incaricato; la PEC mittente non accetta risposte.
    • Come regolarizzare: con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), con sanzioni ridotte in base al tempo trascorso.

    Indice dei contenuti

    1. Cosa sono le lettere di compliance sui ricavi 2023?
    2. Chi riceve le lettere compliance e come arrivano?
    3. Cosa contiene la comunicazione dell’Agenzia?
    4. Come si può rispondere alla lettera di compliance?
    5. Come si regolarizza con il ravvedimento operoso?
    6. Chi può vedere questi dati e per quanto tempo restano conservati?
    7. Domande frequenti sulle lettere compliance ricavi 2023
    8. Fonti

    Cosa sono le lettere di compliance sui ricavi 2023?

    Le lettere di compliance sono comunicazioni con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente una possibile anomalia e lo invita a correggerla spontaneamente, prima di eventuali controlli. Non sono un accertamento: servono a promuovere l’adempimento spontaneo, cioè la correzione volontaria di errori o omissioni.

    In questo caso l’Agenzia confronta due insiemi di dati. Da una parte ci sono le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai soggetti passivi IVA per il periodo d’imposta 2023. Dall’altra c’è il reddito d’impresa dichiarato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. Se le operazioni non risultano concorrere alla determinazione del reddito, scatta la segnalazione.

    I tre quadri corrispondono a regimi diversi. Il quadro RF riguarda le imprese in contabilità ordinaria, il quadro RG quelle in contabilità semplificata, il quadro LM chi applica il regime forfettario (o, in via residuale, il regime di vantaggio dei «minimi»). La base normativa è l’articolo 1, commi 634-636, della legge 190/2014.

    Chi riceve le lettere compliance e come arrivano?

    Ricevono la comunicazione i contribuenti che nel 2023 hanno emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi telematici senza che queste operazioni abbiano concorso, in tutto o in parte, al reddito d’impresa dichiarato. Il provvedimento non indica il numero dei destinatari.

    L’Agenzia invia la lettera tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo di domicilio digitale del contribuente, cioè la PEC comunicata ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del DL 185/2008 e dell’art. 5, comma 1, del DL 179/2012. Per questo è importante controllare con regolarità la propria casella PEC: una comunicazione non letta resta comunque disponibile.

    Lettera e informazioni di dettaglio si trovano anche nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione «L’Agenzia scrive», presente sia nel Cassetto fiscale sia nel portale «Fatture e Corrispettivi». Si accede con le modalità previste dalla normativa.

    Cosa contiene la comunicazione dell’Agenzia?

    Il provvedimento elenca gli elementi che la lettera deve mettere a disposizione del contribuente, per capire da dove nasce la segnalazione:

    • codice fiscale, denominazione oppure cognome e nome;
    • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
    • data e protocollo telematico della dichiarazione dei Redditi trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (modello Redditi 2024);
    • modalità per chiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia;
    • modalità per regolarizzare errori o omissioni e ottenere la riduzione delle sanzioni.

    In pratica, la lettera non si limita a contestare: indica anche il canale per replicare. Immagina un negozio che nel 2023 ha trasmesso i corrispettivi di dicembre, ma ha riportato nel quadro RG ricavi più bassi di quelli risultanti dai dati telematici. La comunicazione evidenzia la differenza e lascia al titolare la possibilità di spiegarla oppure di correggerla.

    Come si può rispondere alla lettera di compliance?

    Il contribuente può chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi che essa non conosce. Può farlo anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (art. 3, comma 3, DPR 322/1998), seguendo le modalità indicate nella comunicazione stessa.

    Attenzione a un dettaglio pratico: alla PEC da cui parte la lettera non si può rispondere, perché la casella non è abilitata a ricevere messaggi in entrata. Una risposta inviata a quell’indirizzo andrebbe persa. Vale solo il canale indicato nella lettera.

    Come si regolarizza con il ravvedimento operoso?

    Chi ha ricevuto la lettera può correggere errori od omissioni con il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024. Il ravvedimento è lo strumento che consente di pagare spontaneamente imposta e sanzioni, beneficiando di una riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione: prima si interviene, meno si paga.

    Il provvedimento precisa che la regolarizzazione è possibile anche se la violazione è già stata constatata o se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza. Si ferma però davanti a tre situazioni:

    • notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento;
    • ricezione di comunicazioni di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/1973 e dell’art. 54-bis DPR 633/1972;
    • esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter DPR 600/1973.

    Il provvedimento non riporta le percentuali di riduzione: la misura dipende dal momento in cui si regolarizza, secondo la disciplina dell’art. 13.

    Chi può vedere questi dati e per quanto tempo restano conservati?

    Gli elementi e le informazioni sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. La Guardia di Finanza li tratta in modo autonomo, come titolare di un diverso trattamento. Questo è un motivo in più per non ignorare la comunicazione.

    Quanto ai tempi, l’Agenzia conserva i dati delle fatture fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi. I dati delle dichiarazioni sono conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo, salvo termini maggiori per procedimenti giurisdizionali.

    Domande frequenti sulle lettere compliance ricavi 2023

    La lettera di compliance è un accertamento?

    No. È una comunicazione per promuovere l’adempimento spontaneo: segnala una presunta anomalia e offre al contribuente la possibilità di fornire chiarimenti o di regolarizzare.

    Dove trovo i dettagli della comunicazione?

    Nell’area riservata del sito dell’Agenzia, sezione «L’Agenzia scrive», all’interno del Cassetto fiscale e del portale «Fatture e Corrispettivi».

    Posso rispondere direttamente alla PEC ricevuta?

    No. La PEC mittente non è abilitata a ricevere messaggi in entrata. Occorre usare le modalità indicate nella comunicazione, anche tramite un intermediario incaricato.

    Si può usare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto la lettera?

    Sì, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, purché non sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, né ricevute le comunicazioni di irregolarità o gli esiti del controllo formale indicati nel provvedimento.

    Fonti

    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 271072/2026 del 5 ottobre 2026: attuazione dell’art. 1, commi 634-636, L. 190/2014, comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (periodo d’imposta 2023)
    • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (ravvedimento operoso), Normattiva

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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    Assicurazione RC Professionale Obbligatoria 2026: Massimali, Cosa Copre e Deducibilità (Forfettario e Ordinario)

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    L’assicurazione RC professionale obbligatoria è, nel 2026, uno degli adempimenti più fraintesi da chi lavora con partita IVA. Molti professionisti la considerano una spesa facoltativa, una specie di “assicurazione in più” da valutare quando il fatturato cresce. In realtà, per tutti gli iscritti a un albo professionale si tratta di un vero e proprio obbligo di legge, la cui violazione ha conseguenze disciplinari e patrimoniali molto concrete.

    RC professionale significa “responsabilità civile professionale”: è la polizza che risarcisce il cliente quando un tuo errore, una dimenticanza o un ritardo gli causano un danno economico. Non copre te, copre il danneggiato, e per questo il legislatore l’ha resa obbligatoria: serve a garantire che chi subisce un danno trovi un patrimonio capiente da cui essere risarcito.

    In questa guida completa vediamo chi è obbligato alla assicurazione RC professionale obbligatoria, come si sceglie il massimale, quali clausole fanno la differenza tra una polizza che paga e una che lascia scoperti, e soprattutto qual è il trattamento fiscale del premio: integralmente deducibile nel regime ordinario, ma — attenzione — non deducibile analiticamente nel regime forfettario. È l’equivoco più diffuso e, in fondo all’articolo, lo smontiamo punto per punto.

    Indice dei contenuti

    1. Assicurazione RC Professionale Obbligatoria: Cosa Dice la Legge
    2. Chi Ha l’Obbligo di RC Professionale: Casistica per Categoria
    3. Cosa Copre e Cosa Non Copre la Polizza RC Professionale
    4. Massimali RC Professionale: Come Scegliere l’Importo Giusto
    5. Claims Made, Retroattività e Postuma: le 4 Clausole da Controllare
    6. Quanto Costa l’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria
    7. Deducibilità della RC Professionale nel Regime Ordinario
    8. Assicurazione RC Professionale Obbligatoria e Regime Forfettario: il Falso Mito
    9. Cosa Rischi Senza Assicurazione RC Professionale Obbligatoria
    10. RC Professionale e Gestione Fiscale: l’Assistenza del CAF Centro Fiscale di Udine
    11. Domande Frequenti sull’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

    Assicurazione RC Professionale Obbligatoria: Cosa Dice la Legge

    L’assicurazione RC professionale obbligatoria nasce con l’art. 3, comma 5, lettera e) del DL 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella Legge 148/2011), la norma che ha riformato le professioni regolamentate. Il principio è stato poi dettagliato dal DPR 7 agosto 2012, n. 137, il regolamento sulle professioni ordinistiche, il cui articolo 5 stabilisce che il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

    Un dettaglio che sfugge quasi sempre: l’obbligo di legge riguarda i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso (art. 5, comma 1, DPR 137/2012). L’estensione ai danni causati da collaboratori, praticanti e dipendenti dello studio non è invece imposta in via generale dalla norma: dipende dalle clausole della singola polizza e dalle regole del proprio ordinamento professionale. Se hai una segretaria, un collaboratore a partita IVA o un tirocinante, è un’estensione da chiedere espressamente in polizza.

    L’obbligo di informativa al cliente

    Alla assicurazione RC professionale obbligatoria si affianca un secondo obbligo, spesso dimenticato: quello di informativa. Al momento in cui assumi l’incarico devi comunicare al cliente gli estremi della polizza (compagnia, numero, scadenza) e il relativo massimale. Non è una formalità: l’omessa informativa è di per sé un illecito disciplinare, anche quando la polizza esiste ed è perfettamente in regola.

    Nella pratica quotidiana conviene inserire questi dati direttamente nel preventivo scritto o nella lettera di incarico, che per le professioni ordinistiche è comunque richiesta. In questo modo assolvi due obblighi con un solo documento e ti crei una prova scritta in caso di contestazioni.

    Professioni non ordinistiche: nessun obbligo di legge

    Qui va fatta una distinzione netta, perché in rete si legge di tutto. L’assicurazione RC professionale obbligatoria riguarda le professioni ordinistiche, cioè quelle organizzate in ordini e collegi con albo e esame di Stato. Per le professioni non regolamentate disciplinate dalla Legge 4/2013 (consulenti, formatori, molte figure del digitale, operatori del benessere non sanitari) non esiste alcun obbligo di legge di assicurarsi.

    Questo non significa che la polizza sia inutile. Nella prassi la RC professionale viene richiesta su base contrattuale: dalle pubbliche amministrazioni nei bandi, dalle aziende committenti nei contratti quadro, dalle associazioni professionali riconosciute ai sensi della L. 4/2013 come requisito per l’attestazione di qualità. In molti settori, oggi, senza polizza semplicemente non si accede all’incarico: l’obbligo non è di legge, ma è di mercato.

    Chi Ha l’Obbligo di RC Professionale: Casistica per Categoria

    L’obbligo generale del DPR 137/2012 si declina in modo diverso da categoria a categoria, perché ogni ordinamento professionale e ogni codice deontologico aggiunge le proprie specificità. Vediamo le situazioni più frequenti tra i professionisti che seguiamo, con un’avvertenza: l’iscrizione alla cassa di previdenza dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO che scegli all’apertura della partita IVA.

    Architetti e ingegneri

    Per architetti (codice ATECO 2025 71.11.09) e ingegneri (71.12.10), entrambi iscritti a Inarcassa, l’obbligo assicurativo è ribadito dai codici deontologici degli Ordini e diventa particolarmente stringente su tre fronti: opere strutturali, direzione lavori e incarichi pubblici. Nei bandi della PA la copertura è spesso un requisito di partecipazione, con massimali minimi imposti e parametrati all’importo dei lavori.

    Chi lavora su commesse pubbliche sa bene che la polizza si intreccia con la questione del compenso: se stai valutando la congruità di un incarico affidato da un ente, ti sarà utile la nostra guida su equo compenso nella PA per architetti e geometri. E se sei all’inizio del percorso, trovi il quadro completo di adempimenti, cassa e regime fiscale nella guida su come aprire la partita IVA da ingegnere nel 2026.

    Geometri

    Il geometra (ATECO 2025 71.12.30, cassa CIPAG) è soggetto al medesimo obbligo, con tre aree di rischio tipiche: le pratiche catastali e tavolari, la direzione lavori e gli incarichi di consulente tecnico. Un errore in una variazione catastale o in un frazionamento può bloccare un rogito e generare richieste di risarcimento anche a distanza di anni, quando l’errore emerge in sede di compravendita.

    Chi svolge attività peritale per il Tribunale ha un’esposizione ulteriore, legata alla responsabilità verso le parti del giudizio: ne parliamo in dettaglio nell’approfondimento su geometra CTU e albo dei consulenti del Tribunale. Discorso analogo per gli incarichi di sicurezza in cantiere, dove la responsabilità è anche penale: vedi la guida al coordinatore sicurezza CSP e CSE.

    Professionisti sanitari: la RC sanitaria della Legge Gelli-Bianco

    Nell’area sanitaria la terminologia cambia e vale la pena chiarirla subito. Non si parla genericamente di “RC professionale” ma di RC sanitaria, una copertura tecnicamente diversa, disciplinata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (la cosiddetta Gelli-Bianco). La differenza non è nominale: la RC sanitaria deve rispondere a requisiti minimi di garanzia stabiliti per decreto, mentre la RC professionale “classica” è lasciata in larga parte alla contrattazione tra professionista e compagnia.

    La Legge Gelli-Bianco ha rafforzato l’obbligo assicurativo per tutta l’area sanitaria e, punto cruciale, non riguarda solo le strutture: si applica anche ai liberi professionisti sanitari con partita IVA. Rientrano quindi medici di medicina generale (ATECO 2025 86.21.00), medici specialisti (86.22.02) e odontoiatri (86.23.00) iscritti a ENPAM, infermieri (86.94.01, cassa ENPAPI), fisioterapisti e terapisti occupazionali (86.95.00, che versano invece alla Gestione Separata INPS), oltre a logopedisti, dietisti, podologi e TSRM (86.99.09, anch’essi in Gestione Separata).

    Il quadro si è completato con il decreto attuativo DM 232/2023, che ha fissato i requisiti minimi delle polizze e delle “misure analoghe” (le forme di autoassicurazione delle strutture pubbliche). Le compagnie hanno avuto 24 mesi per adeguare i contratti: il termine è scaduto il 16 marzo 2026, quindi dal 2026 tutte le coperture sanitarie devono essere conformi ai nuovi standard. I massimali minimi sono graduati in funzione del rischio dell’attività svolta, con soglie più elevate per le discipline a maggiore complessità (es. area chirurgica) rispetto alle attività non chirurgiche: l’importo esatto per la propria specializzazione va sempre verificato con il proprio Ordine o con la compagnia assicurativa, poiché i valori indicati dal decreto sono soggetti a periodico aggiornamento.

    Se stai avviando un’attività sanitaria in libera professione, la polizza è solo uno dei tasselli: trovi il percorso completo nella guida su come aprire uno studio sanitario nel 2026. Un capitolo a parte merita la prestazione a distanza, che pone anche questioni di copertura territoriale della polizza: ne parliamo nell’articolo su come fatturare le visite di telemedicina.

    Psicologi e psicoterapeuti

    Lo psicologo (ATECO 2025 86.93.00, cassa ENPAP) è un professionista ordinistico e quindi pienamente soggetto all’assicurazione RC professionale obbligatoria. I massimali di mercato per questa categoria sono tipicamente più contenuti rispetto all’area chirurgica, perché il danno risarcibile ha in genere natura diversa, ma l’obbligo non viene meno e l’esposizione non è banale: si pensi alle contestazioni su diagnosi, su relazioni per l’autorità giudiziaria o sulla gestione del segreto professionale e dei dati sanitari.

    Attenzione a un punto operativo: molti psicologi lavorano anche in ambito sanitario e sono soggetti agli adempimenti tipici del settore. Se stai organizzando lo studio, è utile la guida su come aprire uno studio di psicologia nel 2026, mentre per la parte di fatturazione trovi tutto nell’approfondimento sulla fatturazione al Sistema TS per fisioterapisti e psicologi, che dal periodo d’imposta 2025 prevede un invio annuale dei dati, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

    Commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati

    Per il dottore commercialista ed esperto contabile (ATECO 2025 69.20.01, cassa CNPADC) l’obbligo assicurativo è previsto dall’ordinamento professionale e ribadito dal codice deontologico. È una delle categorie più esposte in termini di danno patrimoniale puro: un termine perso, un’imposta calcolata male, una comunicazione non trasmessa generano sanzioni e interessi che il cliente può chiedere indietro. Situazione analoga per il consulente del lavoro (69.20.04, cassa ENPACL).

    Per gli avvocati (69.10.10, Cassa Forense) l’obbligo è stato introdotto dalla Legge 247/2012, il nuovo ordinamento forense, che ha previsto due coperture distinte: la polizza per la responsabilità civile verso il cliente e quella per gli infortuni di collaboratori, dipendenti e praticanti. Le condizioni essenziali e i massimali minimi sono stati definiti da un successivo decreto ministeriale attuativo, che ha imposto anche garanzie di retroattività e di ultrattività in caso di cessazione dell’attività.

    Consulenti, formatori e figure digitali

    Chi esercita una professione non ordinistica — consulente aziendale (ATECO 2025 70.20.09), formatore, web designer, content creator (73.11.03) — non ha un obbligo di legge, ma si trova spesso davanti a richieste contrattuali molto precise. Tre casi tipici:

    • Gare e incarichi con la PA: la polizza è frequentemente un requisito di ammissione o una condizione per la stipula del contratto.
    • Grandi committenti privati: i contratti quadro impongono massimali minimi e obbligo di esibire l’attestazione ogni anno.
    • Associazioni professionali ex L. 4/2013: la copertura è spesso condizione per l’attestazione di qualità dei servizi.

    In questi casi la polizza smette di essere un costo difensivo e diventa un argomento commerciale: dichiarare massimale e compagnia nel preventivo trasmette solidità e ti mette sullo stesso piano dei concorrenti strutturati.

    Cosa Copre e Cosa Non Copre la Polizza RC Professionale

    La polizza di assicurazione RC professionale obbligatoria copre il danno patrimoniale che il cliente subisce per un errore professionale: una perdita economica, un mancato guadagno, una sanzione che non avrebbe dovuto pagare. Il termine tecnico è danno patrimoniale puro, cioè un danno che colpisce il portafoglio senza passare da lesioni a persone o cose. Nell’area sanitaria, invece, la copertura si estende tipicamente al danno alla persona, che è la ragione dei massimali più elevati.

    Oltre al risarcimento, le polizze ben costruite comprendono la gestione della vertenza: la compagnia si occupa di resistere alla richiesta, nominando legali e periti. È una voce che vale molto, perché nella maggior parte dei casi il costo reale non è il risarcimento ma la difesa. Ecco gli elementi che dovresti sempre verificare come presenti:

    • Estensione a dipendenti, praticanti e collaboratori, come richiede espressamente la normativa.
    • Custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente, inclusa la perdita di dati.
    • Gestione della vertenza e spese legali e peritali, con indicazione del limite.
    • Attività accessorie: incarichi peritali, CTU, formazione, docenze, incarichi in organi di controllo.
    • Copertura cyber o almeno perdita di dati e violazioni della privacy, oggi rilevantissima.

    Restano invece sempre escluse alcune fattispecie: i danni causati con dolo, le sanzioni e le multe irrogate personalmente al professionista (una sanzione ha natura punitiva, non risarcitoria), le attività svolte senza i titoli abilitativi richiesti e, di regola, le conseguenze di garanzie di risultato promesse al cliente. Leggere le esclusioni è più importante che confrontare i premi.

    Massimali RC Professionale: Come Scegliere l’Importo Giusto

    Il massimale è l’importo massimo che la compagnia paga per un sinistro, cioè per una singola richiesta di risarcimento. Sceglierlo “a sensazione” è l’errore più comune: un massimale troppo basso rende la polizza inutile proprio quando serve, uno sproporzionato ti fa pagare un premio che non ha senso. Nella scelta dei massimali RC professionale pesano tre fattori.

    1. Il tuo fatturato: è il primo parametro che usano le compagnie per la tariffazione e un indicatore della dimensione media degli incarichi.
    2. La tipologia di rischio: conta il valore dell’affare che gestisci, non il tuo compenso. Una perizia da 800 euro su un immobile da 400.000 euro espone a un danno potenziale enormemente superiore al compenso.
    3. Le richieste di committenti e PA: bandi e contratti impongono spesso massimali minimi, talvolta parametrati all’importo dei lavori o del servizio.

    Un criterio pratico utile: ragiona sul danno massimo ragionevolmente ipotizzabile nel tuo incarico più grande dell’anno, non sulla media. Poi verifica due clausole che possono svuotare il massimale: il limite annuo aggregato (l’importo complessivo per tutti i sinistri dell’anno, che può essere molto inferiore alla somma dei singoli massimali) e la franchigia, cioè la quota di danno che resta a tuo carico.

    Nell’area sanitaria il margine di scelta è ridotto, perché i requisiti minimi sono fissati dal DM 232/2023 e graduati per tipologia di attività. Per le altre categorie il massimale è frutto di valutazione, ma va rivisto ogni anno: se il fatturato cresce o cambi tipologia di incarichi, una polizza sottoscritta tre anni fa è quasi sempre sottodimensionata.

    Claims Made, Retroattività e Postuma: le 4 Clausole da Controllare

    Questa è la sezione più tecnica della guida, ed è quella che ti farà risparmiare più problemi. La responsabilità professionale ha una caratteristica peculiare: l’errore e la richiesta di risarcimento possono essere separati da molti anni. Un vizio in una pratica catastale del 2020 può emergere nel 2026, al momento della vendita. Capire quale polizza risponde in quel momento è decisivo.

    Polizza claims made e loss occurrence

    La polizza claims made (letteralmente “a richiesta fatta”) copre le richieste di risarcimento che arrivano durante la vigenza del contratto, indipendentemente da quando è stato commesso l’errore — purché rientri nel periodo di retroattività pattuito. È la formula oggi prevalente nella assicurazione RC professionale obbligatoria e per l’area sanitaria è il modello di riferimento.

    La loss occurrence (o “act committed”) funziona all’opposto: conta il momento in cui si è verificato il fatto dannoso. Se l’errore è del 2020, risponde la polizza in vigore nel 2020, anche se la richiesta arriva nel 2026. Sulla carta è più protettiva per gli errori passati, ma ha un difetto pratico serio: costringe a conservare e ricostruire tutte le polizze stipulate nel tempo, e se in qualche anno sei stato scoperto quella finestra resta scoperta per sempre.

    Retroattività e postuma (ultrattività)

    La retroattività estende la copertura ai fatti avvenuti prima della stipula della polizza ma denunciati dopo. Serve in due momenti chiave: quando ti assicuri per la prima volta dopo aver già lavorato per anni, e quando cambi compagnia. In questo secondo caso una retroattività insufficiente crea un “buco” tra le due polizze, perché la vecchia non copre più le richieste nuove e la nuova non copre i fatti vecchi. È l’errore più costoso che si possa fare cambiando assicuratore per risparmiare qualche decina di euro.

    La postuma, detta anche ultrattività, è lo specchio della retroattività: copre le richieste che arrivano dopo la cessazione della polizza o dell’attività, per fatti avvenuti quando la polizza era in vigore. È la garanzia indispensabile per chi va in pensione, chiude la partita IVA o passa al lavoro dipendente: senza postuma, dal giorno della chiusura resti esposto con il tuo patrimonio personale per tutti gli anni in cui la responsabilità è ancora contestabile.

    In sintesi, le quattro clausole da verificare prima di firmare sono:

    • Formula temporale: claims made o loss occurrence, senza ambiguità nel testo.
    • Anni di retroattività: sufficienti a coprire tutto il periodo in cui hai già esercitato senza copertura.
    • Postuma o ultrattività: prevista, e per quanti anni, in caso di cessazione dell’attività.
    • Continuità nel cambio compagnia: nessuna finestra scoperta tra la vecchia e la nuova polizza.

    Quanto Costa l’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

    Non esiste un listino dell’assicurazione RC professionale obbligatoria, e chiunque te ne proponga uno sta semplificando troppo. Il premio è costruito su misura e dipende da variabili che cambiano molto il risultato finale: categoria professionale, fatturato, massimale scelto, franchigia, anni di retroattività, eventuale postuma, sinistri pregressi e, non ultimo, la compagnia.

    A livello puramente indicativo, il mercato si muove su ordini di grandezza molto distanti tra loro: da poche centinaia di euro l’anno per professioni a basso rischio, fatturati contenuti e massimali modesti, fino a diverse migliaia di euro per l’area chirurgica, per la progettazione strutturale o per incarichi pubblici con massimali multimilionari. Sono range indicativi e variabili in base a compagnia, categoria, massimale e franchigia: non sostituiscono un preventivo.

    Due leve di risparmio legittime: le convenzioni degli Ordini e delle Casse, che negoziano condizioni collettive spesso migliori del mercato libero, e la franchigia, che abbassa il premio ma sposta su di te la prima fascia di danno. Un consiglio: non risparmiare sulla retroattività, è la voce che a posteriori si rivela sempre la più preziosa.

    Deducibilità della RC Professionale nel Regime Ordinario

    Passiamo al lato fiscale, che è il vero motivo per cui vale la pena parlare con un professionista della contabilità e non solo con un assicuratore. Se sei in regime ordinario o in contabilità semplificata, il premio della assicurazione RC professionale obbligatoria è un costo inerente all’attività e come tale è integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 TUIR.

    “Deducibile” significa che il costo si sottrae dai compensi incassati prima di calcolare l’imposta. Facciamo un esempio semplice. Immagina che l’ingegner Rossi, in regime ordinario, incassi 60.000 euro di compensi e paghi 900 euro di premio RC professionale: il premio riduce il reddito imponibile da 60.000 a 59.100 euro. Il risparmio d’imposta effettivo dipende dall’aliquota IRPEF marginale applicabile, cioè dallo scaglione più alto raggiunto dal suo reddito, a cui si aggiungono le addizionali regionale e comunale.

    La deduzione segue il principio di cassa: rileva l’anno in cui il premio è effettivamente pagato, non quello di competenza della copertura. Se paghi a dicembre 2026 una polizza che copre fino a dicembre 2027, il costo è interamente del 2026. Conserva sempre la quietanza e una prova di pagamento tracciabile: bonifico, carta o addebito diretto.

    Perché sul premio assicurativo non c’è IVA

    Molti professionisti cercano l’IVA nella quietanza e non la trovano, temendo un errore della compagnia. Non c’è nessun errore: le operazioni di assicurazione sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72. Al posto dell’IVA i contratti assicurativi scontano l’imposta sulle assicurazioni, un tributo diverso, già compreso nel premio che paghi e non recuperabile.

    La conseguenza pratica è duplice: non hai IVA da detrarre e il costo che porti in deduzione è l’intero importo pagato, senza scorpori. Chi è in regime ordinario, quindi, deduce il premio “al lordo”, esattamente come lo legge sulla quietanza.

    Assicurazione RC Professionale Obbligatoria e Regime Forfettario: il Falso Mito

    Arriviamo al punto più importante e più frainteso di tutta la guida. “Sono in forfettario, l’assicurazione me la scarico”: è una frase che sentiamo quasi ogni settimana allo sportello, e purtroppo è sbagliata. Nel regime forfettario il premio della assicurazione RC professionale obbligatoria non è deducibile analiticamente. Vediamo perché, con calma.

    Nel forfettario il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi reali dai ricavi. Si calcola applicando ai compensi incassati un coefficiente di redditività, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base all’attività svolta (L. 190/2014, art. 1 comma 64). Per i professionisti il coefficiente è del 78%: significa che lo Stato presume forfettariamente che il 22% dei tuoi compensi sia assorbito da costi, senza chiederti di dimostrarli.

    Ed è proprio qui il nodo: quel 22% è già la tua deduzione dei costi. Affitto dello studio, software, telefono, corsi di aggiornamento, carburante e, naturalmente, il premio RC professionale sono tutti già forfettizzati nel coefficiente. Portarli anche in deduzione analitica significherebbe dedurli due volte, e la legge non lo consente. Il costo esiste, lo paghi realmente, ma non produce alcun beneficio fiscale diretto.

    Un esempio numerico chiarisce tutto. La dottoressa Bianchi, psicologa in forfettario, incassa 40.000 euro di compensi e paga 350 euro di polizza. Il suo reddito imponibile è 40.000 × 78% = 31.200 euro, esattamente lo stesso che avrebbe se non avesse alcuna polizza. Da quel reddito potrà sottrarre soltanto i contributi previdenziali obbligatori versati, e su quanto resta applicherà l’imposta sostitutiva, cioè l’unica imposta del forfettario che prende il posto di IRPEF e addizionali (15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di novità dell’attività).

    L’unica deduzione ammessa: i contributi previdenziali obbligatori

    Nel forfettario l’unica voce che si sottrae dal reddito calcolato col coefficiente sono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell’anno. Parliamo dei contributi alla cassa di categoria (Inarcassa, CIPAG, ENPAP, ENPAM, ENPAPI, Cassa Forense, CNPADC e le altre) oppure, per i professionisti privi di cassa, di quelli versati alla Gestione Separata INPS, la cui aliquota per il 2026 è pari al 26,07% (ridotta al 24% per chi è già coperto da altra tutela pensionistica obbligatoria).

    Due precisazioni che evitano errori frequenti. La prima: la riduzione contributiva del 35% prevista per i forfettari riguarda solo artigiani e commercianti iscritti alle gestioni INPS, e non esiste in Gestione Separata. La seconda: l’iscrizione alla cassa o alla Gestione Separata dipende dall’albo di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO.

    Un’ultima nota sull’obbligo: il fatto che il premio non sia deducibile non ti esonera dall’assicurarti. L’assicurazione RC professionale obbligatoria nasce dall’iscrizione all’albo, non dal regime fiscale scelto. Un architetto forfettario e un architetto in ordinaria hanno lo stesso identico obbligo: cambia solo il trattamento fiscale del costo.

    Quando i costi reali rendono conveniente cambiare regime

    Da questo meccanismo deriva una valutazione strategica importante. Se i tuoi costi effettivi superano stabilmente il 22% dei compensi — perché hai una polizza con massimali elevati, uno studio in affitto, attrezzature, collaboratori — il forfettario può diventare meno conveniente del regime ordinario, dove ogni costo viene dedotto per il suo valore reale. È un calcolo che va fatto sui numeri veri, non sulla percezione.

    Ricordiamo anche i limiti di accesso al regime: 85.000 euro di ricavi o compensi annui (con uscita immediata nello stesso anno se si superano i 100.000 euro) e un limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti nell’anno precedente, soglia confermata per il 2026. Chi gestisce volumi maggiori o lavora in team valuta spesso forme aggregate: ne parliamo nella guida sulla società tra professionisti (STP). E per gli adempimenti documentali quotidiani del regime, incluse le quietanze assicurative, è utile l’approfondimento sulla conservazione sostitutiva delle fatture per i forfettari.

    Cosa Rischi Senza Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

    Chi rinuncia alla assicurazione RC professionale obbligatoria corre due rischi paralleli, e il secondo è quello che fa davvero paura. Il primo è di natura disciplinare: la mancata stipula della polizza, così come l’omessa informativa al cliente su estremi e massimale, costituisce illecito disciplinare, con procedimento davanti al Consiglio di disciplina dell’Ordine o del Collegio e sanzioni che vanno dall’avvertimento alle misure più gravi.

    Il secondo rischio è patrimoniale, e non ha tetto. Il professionista risponde dei danni causati al cliente con tutto il proprio patrimonio, presente e futuro: conti, immobili, quote societarie, stipendi. Senza polizza, una singola causa può travolgere il patrimonio di una famiglia, e ai danni si sommano le spese legali della difesa, che in un giudizio civile pluriennale con perizie raggiungono facilmente importi a cinque cifre.

    Si aggiunge un terzo effetto, meno drammatico ma quotidiano: senza polizza si perdono incarichi. Non poter esibire l’attestazione taglia fuori da gare, incarichi pubblici, contratti con grandi committenti e collaborazioni con strutture sanitarie. In molti settori, oggi, la polizza è il primo documento che ti viene chiesto.

    RC Professionale e Gestione Fiscale: l’Assistenza del CAF Centro Fiscale di Udine

    La assicurazione RC professionale obbligatoria non si sceglie guardando solo il premio: si inserisce in un quadro più ampio che comprende il regime fiscale, la cassa previdenziale, il codice ATECO 2025 e il modo in cui i costi dello studio incidono sul reddito. Sono decisioni che si prendono insieme, perché una scelta sbagliata su un fronte si paga sull’altro per anni.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca quotidianamente professionisti iscritti agli albi e partite IVA non ordinistiche su tutto il percorso: apertura della partita IVA con il codice ATECO corretto, scelta ragionata tra forfettario e ordinario, gestione contabile, adempimenti dichiarativi e valutazione del trattamento fiscale dei costi dello studio, premio assicurativo incluso.

    Non ti diciamo quale compagnia scegliere — non è il nostro mestiere — ma ti diciamo con precisione quanto quel costo pesa davvero sul tuo reddito nel regime in cui ti trovi, se conviene cambiare regime alla luce dei costi reali e come organizzare la documentazione per non perdere deduzioni. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con appuntamenti in videochiamata e scambio documentale digitale.

    Se vuoi capire quale regime fiscale ti conviene davvero e come impostare correttamente la gestione dello studio, puoi prenotare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato sulla base della tua situazione concreta.

    Fonti

    • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, lett. e) – obbligo di assicurazione per i professionisti (Normattiva)
    • DPR 7 agosto 2012, n. 137, art. 5 – Obbligo di assicurazione (Normattiva)
    • Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco) – Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (Normattiva)
    • Decreto MIMIT 15 dicembre 2023, n. 232 – Requisiti minimi delle polizze per strutture sanitarie ed esercenti le professioni sanitarie (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024)
    • Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 12 – Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni degli avvocati (Normattiva)

    Domande Frequenti sull’Assicurazione RC Professionale Obbligatoria

    Chi è obbligato alla RC professionale?

    Sono obbligati tutti i professionisti iscritti a un albo o collegio: architetti, ingegneri, geometri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, psicologi, medici, odontoiatri, infermieri e le altre professioni sanitarie e tecniche ordinistiche. L’obbligo deriva dall’art. 3 comma 5 lett. e) del DL 138/2011 e dall’art. 5 del DPR 137/2012. Le professioni non regolamentate ex L. 4/2013 non hanno obbligo di legge, ma la polizza è spesso richiesta per contratto da committenti e PA.

    Cosa succede se non ho la polizza e un cliente mi fa causa?

    Rispondi con il tuo patrimonio personale, senza alcun limite di importo: conti correnti, immobili, redditi futuri. A questo si aggiungono le spese legali e peritali della difesa, che in un contenzioso civile pluriennale sono spesso il costo maggiore. Sul piano professionale si apre inoltre un procedimento disciplinare presso l’Ordine per la mancata stipula della polizza obbligatoria.

    Posso dedurre l’assicurazione se sono in regime forfettario?

    No. Nel forfettario il reddito si determina applicando ai compensi il coefficiente di redditività (78% per i professionisti), quindi tutti i costi — polizza compresa — sono già forfettizzati e non si deducono una seconda volta. L’unica voce sottraibile dal reddito così calcolato sono i contributi previdenziali obbligatori versati alla cassa di categoria o alla Gestione Separata INPS. Il premio va comunque pagato: l’obbligo assicurativo non dipende dal regime fiscale.

    Cos’è la postuma o ultrattività e quando serve?

    La postuma (o ultrattività) copre le richieste di risarcimento che arrivano dopo la cessazione della polizza o dell’attività, per fatti avvenuti quando la copertura era in vigore. Serve soprattutto a chi va in pensione, chiude la partita IVA o passa al lavoro dipendente: le contestazioni professionali emergono spesso a distanza di anni e, senza postuma, dal giorno della chiusura resti esposto con il patrimonio personale.

    Come scelgo il massimale giusto?

    Valuta tre elementi: il tuo fatturato, il valore economico degli affari che gestisci (non il tuo compenso) e gli eventuali massimali minimi imposti da bandi o contratti. Ragiona sul danno massimo ipotizzabile nell’incarico più grande dell’anno e controlla sempre il limite annuo aggregato e la franchigia, che possono ridurre molto la protezione effettiva. Nell’area sanitaria i requisiti minimi sono fissati dal DM 232/2023.

    La polizza RC professionale copre anche dipendenti e collaboratori?

    Non in automatico. L’obbligo di legge (art. 5, comma 1, DPR 137/2012) riguarda i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente; l’estensione ai danni causati da collaboratori, praticanti e dipendenti dello studio dipende invece dalle clausole della singola polizza. È un punto da verificare espressamente nel testo, perché non tutte le proposte lo prevedono: se hai anche un solo collaboratore, l’estensione è indispensabile.

    Se cambio compagnia perdo la copertura sugli errori passati?

    Puoi perderla, ed è il rischio più sottovalutato. Con le polizze claims made, quando cambi assicuratore la vecchia polizza non risponde più delle richieste future, mentre la nuova copre i fatti pregressi solo entro il periodo di retroattività pattuito. Se la retroattività della nuova polizza è più breve del periodo già lavorato, si apre una finestra scoperta. Verifica sempre la continuità prima di firmare per risparmiare sul premio.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


    L’assicurazione RC professionale obbligatoria è un adempimento che protegge il cliente e, allo stesso tempo, mette in sicurezza il tuo patrimonio. Ma il suo peso reale si misura solo guardando insieme polizza, regime fiscale e previdenza: nel regime ordinario il premio è integralmente deducibile, nel forfettario no, e questa differenza può spostare la convenienza di un intero regime.

    Hai bisogno di assistenza per la gestione fiscale della tua attività professionale e per capire come incidono i costi dello studio sul tuo reddito? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia, per l’apertura e la gestione della partita IVA, la scelta tra forfettario e ordinario e la contabilità del tuo studio, con preventivo personalizzato.

    Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento con i nostri esperti.

    Ottobre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-06 16:00:002026-09-29 07:40:46Assicurazione RC Professionale Obbligatoria 2026: Massimali, Cosa Copre e Deducibilità (Forfettario e Ordinario)
    CAF, SUCCESSIONI

    Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida Completa

    Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

    La successione ai figli rappresenta la situazione più frequente e delicata nel diritto successorio italiano. Quando un genitore viene a mancare, è fondamentale conoscere le regole, i diritti dei figli legittimi e naturali, le quote ereditarie e gli adempimenti fiscali da rispettare.

    In questa guida analizziamo tutti gli aspetti della successione ai figli nel 2026: quote di eredità, differenze tra successione legittima e testamentaria, calcolo delle imposte, documenti necessari e procedure.



    Indice dei contenuti

    1. Diritti Successori dei Figli
    2. Quote Ereditarie 2026
    3. Successione Legittima
    4. Successione Testamentaria
    5. Dichiarazione di Successione
    6. Imposte e Tasse 2026
    7. Documenti Necessari
    8. Il Supporto del CAF
    📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Successioni 2026 per una panoramica completa.

    Diritti Successori dei Figli

    I figli sono eredi legittimari, con diritto per legge a una quota minima di eredità che non può essere ridotta nemmeno con testamento.

    Parità tra Tutti i Figli

    Dal 2013 non esistono distinzioni tra figli legittimi, naturali e adottivi: tutti hanno pari diritti successori.

    Quota di Legittima

    • Figlio unico: minimo 1/2 del patrimonio
    • Due o più figli: minimo 2/3 del patrimonio diviso in parti uguali



    Quote Ereditarie 2026

    Successione Legittima (senza testamento)

    Con coniuge superstite:

    • 1 figlio + coniuge: 1/2 al figlio, 1/2 al coniuge
    • 2+ figli + coniuge: 1/3 coniuge, 2/3 figli in parti uguali

    Senza coniuge:

    • 1 figlio: 100% eredità
    • 2+ figli: diviso in parti uguali

    Con Testamento

    Il defunto può disporre della quota disponibile rispettando la legittima:

    • 1 figlio: legittima 1/2, disponibile 1/2
    • 2+ figli: legittima 2/3 ai figli, disponibile 1/3



    Successione Legittima ai Figli

    Senza testamento si applica la successione legittima del Codice Civile.

    Accettazione dell’Eredità

    I figli possono:

    • Accettare pura e semplice: con tutti i diritti e debiti
    • Accettare con beneficio inventario: debiti solo entro valore eredità (obbligatorio per minori)
    • Rinunciare: rinuncia totale all’eredità



    Successione Testamentaria

    Tipi di Testamento

    • Olografo: scritto, datato e firmato dal testatore
    • Pubblico: redatto da notaio con testimoni
    • Segreto: consegnato sigillato al notaio

    Lesione della Legittima

    Se il testamento lede la quota di legittima, i figli possono esercitare l’azione di riduzione entro 10 anni.



    Dichiarazione di Successione

    Entro 12 mesi dal decesso va presentata la dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

    Documenti da Allegare

    • Certificato di morte
    • Stato di famiglia defunto ed eredi
    • Eventuale testamento (copia autentica)
    • Visure catastali immobili
    • Estratti conti bancari alla data del decesso
    • Titoli, azioni, partecipazioni



    Imposte e Tasse 2026

    Imposta di Successione

    Per i figli:

    • Franchigia: 1.000.000 euro per figlio
    • Aliquota: 4% sulla parte eccedente

    Esempio: Eredità 1.500.000 euro a 1 figlio
    Imposta: (1.500.000 – 1.000.000) × 4% = 20.000 euro

    Imposte Immobiliari

    • Prima casa: imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna
    • Altri immobili: ipotecaria 2% + catastale 1%

    Documenti Necessari

    Documenti Anagrafici

    • Certificato di morte
    • Stato di famiglia storico defunto
    • Codice fiscale defunto ed eredi
    • Carta identità eredi

    Documenti Patrimoniali

    • Visure catastali aggiornate
    • Atti di provenienza immobili
    • Estratti conti bancari
    • Certificazioni titoli e fondi
    • Polizze vita



    Il Supporto del CAF Centro Fiscale

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:

    • Raccolta e verifica documentazione
    • Calcolo quote ereditarie e imposte
    • Dichiarazione successione telematica
    • Volture catastali automatiche
    • Successioni con sistema tavolare FVG
    • Consulenza su beneficio inventario

    Ti guidiamo in ogni fase garantendo il rispetto dei termini e l’ottimizzazione fiscale.

    Fonti

    • Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 537 – Riserva a favore dei figli
    • Codice civile, art. 581 – Concorso del coniuge con i figli nella successione legittima
    • Agenzia delle Entrate, Imposta di successione – Aliquote e franchigie
    • Agenzia delle Entrate, Dichiarazione di successione – Come pagare le imposte
    • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 3 – Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per la prima casa ereditata

    Domande Frequenti – Successione Figli

    Quanto paga un figlio di successione?

    Un figlio paga il 4% solo sulla parte eccedente 1.000.000 euro. Sotto tale soglia l’eredità è esente. Si aggiungono imposte ipotecarie e catastali sugli immobili.

    I figli devono pagare i debiti del genitore?

    Sì con accettazione pura e semplice. Con beneficio inventario rispondono solo entro il valore dei beni ereditati.

    Entro quando va presentata la dichiarazione?

    Entro 12 mesi dalla data del decesso. Il ritardo comporta sanzioni.

    Come si divide l’eredità tra più figli?

    Senza testamento in parti uguali. Con testamento rispettando la legittima (2/3 totale da dividere equamente).



    Affidati al CAF Centro Fiscale

    La successione ai figli richiede competenza e precisione. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste con esperienza trentennale in materia successoria.

    Prenota la tua consulenza: ti guideremo nella gestione completa ottimizzando tempi e costi.

    📞 Contattaci per una consulenza personalizzata
    CAF Centro Fiscale – Udine

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-06 14:00:002026-09-29 07:43:44Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida Completa
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