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CAF Centro Fiscale
Fisioterapisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Commercialista Fisioterapisti o CAF? Guida 2026 a Costi e Servizi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Se stai cercando un commercialista fisioterapisti perché hai appena aperto, o stai per aprire, la partita IVA, sei in buona compagnia: è una delle ricerche più frequenti tra i neolaureati in fisioterapia e tra chi lascia il lavoro dipendente per la libera professione. Prima ancora di chiederti quale commercialista scegliere, però, conviene porsi un’altra domanda: di che tipo di supporto ho davvero bisogno?

Un fisioterapista in regime forfettario, con compensi da pazienti privati e magari qualche collaborazione con studi o centri, ha in genere una contabilità semplice. Spesso non serve una consulenza personalizzata continuativa, ma un servizio strutturato che gestisca apertura, dichiarazione dei redditi e scadenze a un prezzo fisso e trasparente. In questa guida mettiamo a confronto, in modo onesto, le due strade: il commercialista per fisioterapisti e il servizio partita IVA forfettaria del CAF Centro Fiscale. Vedremo cosa fa ciascuno, quanto costa il nostro servizio e quando invece è meglio affidarsi a un commercialista.

Chiariamo subito anche un equivoco molto diffuso online: il fisioterapista non ha una cassa previdenziale propria e versa i contributi alla Gestione Separata INPS. Ci torniamo nel dettaglio più avanti, perché è uno degli errori che si incontrano più spesso quando si cercano informazioni su “commercialista fisioterapisti” in rete.

Indice dei contenuti

  1. Commercialista fisioterapisti o CAF: che differenza c’è
  2. Cosa deve gestire un fisioterapista con partita IVA forfettaria
  3. Contributi del fisioterapista: Gestione Separata INPS, nessuna cassa propria
  4. Quando basta il CAF e quando serve un commercialista per fisioterapisti
  5. Quanto costa il servizio partita IVA forfettaria del CAF
  6. Fatturazione e Sistema TS: lo strumento giusto per il fisioterapista
  7. Come funziona la gestione online con il CAF Centro Fiscale
  8. Commercialista fisioterapisti o CAF: come scegliere
  9. Domande frequenti sul commercialista per fisioterapisti

Commercialista fisioterapisti o CAF: che differenza c’è

Partiamo dalle basi, perché i due termini vengono spesso usati come sinonimi, ma non lo sono. Il commercialista è un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Si tratta di una professione ordinistica, cioè regolata da un Ordine professionale, con un percorso di studi, un esame di Stato e un codice deontologico. Il commercialista offre consulenza personalizzata, assiste il cliente nei contenziosi tributari, segue le operazioni straordinarie (ad esempio la costituzione o la trasformazione di una società) e costruisce pianificazioni fiscali su misura.

Il CAF, Centro di Assistenza Fiscale, è invece una struttura abilitata a prestare assistenza fiscale ai cittadini. Il CAF Centro Fiscale non è uno studio di commercialisti e non si presenta come tale. Oltre ai servizi fiscali tradizionali, offre un servizio strutturato di gestione della partita IVA forfettaria: apertura, dichiarazione dei redditi e adempimenti ricorrenti, con procedure collaudate e un prezzo fisso che conosci fin dall’inizio.

Per riassumere le due figure in modo schematico:

  • Commercialista: professionista iscritto all’Albo, consulenza su misura, contenziosi, operazioni straordinarie, tariffe libere che variano da studio a studio.
  • CAF Centro Fiscale: servizio organizzato per il regime forfettario (apertura, dichiarazione, adempimenti ricorrenti), prezzo fisso e trasparente, assistenza in ufficio a Udine e online in tutta Italia.

Non si tratta quindi di stabilire chi sia “migliore”, ma di capire quale strumento è proporzionato alla tua situazione. Per molti fisioterapisti forfettari la risposta è il servizio CAF; per alcuni, come vedremo, è giusto rivolgersi a un commercialista per fisioterapisti.

Cosa deve gestire un fisioterapista con partita IVA forfettaria

Per capire se ti basta un servizio strutturato o se ti serve un commercialista, conviene avere un quadro degli adempimenti. Non entriamo qui nei dettagli tecnici, che trovi nella nostra guida completa alla partita IVA del fisioterapista: ci limitiamo a ciò che serve per scegliere il supporto giusto.

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato. Invece di calcolare le tasse sui compensi meno i costi reali, si applica ai compensi un coefficiente di redditività: una percentuale fissa, stabilita dalla legge, che indica quanta parte dei compensi è considerata reddito. Per il fisioterapista è il 78%. Su questo reddito si paga un’imposta sostitutiva, cioè una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAP: il 15%, oppure il 5% per i primi 5 anni se si rispettano i requisiti previsti per le nuove attività. Il limite è di 85.000 euro di compensi annui e, per chi è anche dipendente, i redditi da lavoro dipendente non devono superare i 35.000 euro.

Il codice attività oggi in vigore per il fisioterapista è l’ATECO 86.95.00 “Attività di fisioterapia”, della classificazione ATECO 2025 (il codice ATECO 2007 precedente al raccordo 2025 era 86.90.21). Per il coefficiente di redditività resta il riferimento alla tabella del forfettario, costruita sui codici ATECO 2007, fino all’aggiornamento del decreto: per il fisioterapista il coefficiente resta il 78%. Se vuoi confrontarlo con le altre professioni, leggi il nostro approfondimento sul codice ATECO delle professioni sanitarie 2026.

Ogni anno, in sintesi, un fisioterapista forfettario deve occuparsi di:

  • emissione delle fatture ai pazienti e ai centri con cui collabora;
  • trasmissione annuale delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio;
  • dichiarazione dei redditi (Modello Redditi con il quadro dedicato ai forfettari);
  • calcolo e versamento con F24 di imposta sostitutiva e contributi, tra saldo e acconti;
  • iscrizione e versamenti alla Gestione Separata INPS.

Come vedi, sono adempimenti ricorrenti e prevedibili: proprio il terreno su cui un servizio strutturato funziona bene, senza costi di consulenza su misura.

Contributi del fisioterapista: Gestione Separata INPS, nessuna cassa propria

Su questo punto vogliamo essere chiarissimi, perché online circolano informazioni sbagliate. Il fisioterapista non ha una cassa previdenziale di categoria. A differenza di medici e odontoiatri (ENPAM) o psicologi (ENPAP), il fisioterapista libero professionista versa i contributi alla Gestione Separata INPS, come previsto dall’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 per tutti i professionisti che non hanno una cassa autonoma. La Gestione Separata è un fondo previdenziale pubblico gestito dall’INPS, pensato proprio per i lavoratori autonomi senza un ente “di categoria”.

Capita di leggere che il fisioterapista debba iscriversi a ENPAPI: non è così. ENPAPI è la cassa riservata esclusivamente a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari e non è mai stata la cassa dei fisioterapisti. La Legge 3/2018 ha riordinato gli albi delle professioni sanitarie, ma non ha cambiato la previdenza dei fisioterapisti, come confermato dall’interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2024. Non esiste nemmeno un ente chiamato “ENPAP-F”: se lo hai letto da qualche parte, è un errore. L’unica eccezione riguarda chi ha una doppia abilitazione: chi è anche infermiere versa a ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata INPS per l’attività di fisioterapia.

Quanto si versa alla Gestione Separata nel 2026

Le aliquote 2026 della Gestione Separata, fissate dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, sono le seguenti:

  • 26,07% per chi non ha un’altra copertura previdenziale obbligatoria;
  • 24% per chi ha già un’altra copertura previdenziale obbligatoria, ad esempio perché lavora anche come dipendente;
  • massimale 2026 di 122.295 euro: oltre questa soglia di reddito non si versano contributi.

I contributi si calcolano sul reddito forfettario (compensi per 78%) e non c’è un minimale, cioè un importo minimo fisso da pagare anche a reddito zero: se incassi poco, versi poco. Si pagano con F24 alle stesse scadenze delle imposte, con il saldo e un acconto dell’80% diviso in due rate. I contributi versati, inoltre, si deducono dal reddito su cui si calcola l’imposta sostitutiva.

Attenzione anche a un secondo errore frequente: la riduzione contributiva del 35% prevista per alcuni forfettari non vale per la Gestione Separata. Riguarda solo artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni INPS. Il fisioterapista forfettario versa quindi l’aliquota piena. Lo ripetiamo perché è davvero importante: fisioterapista uguale Gestione Separata INPS, nessuna cassa propria e nessuna riduzione del 35%.

Un esempio pratico

Supponiamo che Giulia, fisioterapista forfettaria senza altra copertura previdenziale, incassi 30.000 euro in un anno. Il reddito forfettario è 30.000 per 78%, cioè 23.400 euro. I contributi alla Gestione Separata sono circa 6.100 euro (23.400 per 26,07%). Semplificando, e ipotizzando che quei contributi siano versati nello stesso anno, l’imposta sostitutiva si calcola su circa 17.300 euro: circa 2.595 euro con l’aliquota del 15%, circa 865 euro con quella del 5%. È un esempio semplificato: i calcoli reali dipendono da acconti, saldi e anno di attività, ed è proprio qui che un supporto professionale ti evita errori costosi.

Quando basta il CAF e quando serve un commercialista per fisioterapisti

Con un quadro chiaro degli adempimenti possiamo rispondere con onestà alla domanda iniziale. Nella maggior parte dei casi il fisioterapista in regime forfettario ha compensi da pazienti privati, qualche fattura verso centri o studi e nessuna operazione straordinaria. Per questo profilo il servizio CAF è spesso sufficiente e più economico di una consulenza continuativa.

Il servizio CAF è adatto se…

  • sei in regime forfettario o stai per aprire la partita IVA;
  • lavori come libero professionista individuale, anche in affitto di poltrona o studio condiviso;
  • hai una contabilità lineare, senza contenziosi aperti;
  • vuoi un prezzo fisso e sapere in anticipo quanto spendi;
  • preferisci gestire tutto online, con la possibilità di passare in ufficio a Udine.

Meglio un commercialista se…

  • hai ricevuto un avviso di accertamento o devi affrontare un contenzioso tributario;
  • stai valutando di costituire una società, ad esempio una società tra professionisti (STP);
  • stai avviando uno studio strutturato, con dipendenti e investimenti importanti;
  • esci dal forfettario e passi al regime ordinario con una contabilità articolata;
  • hai bisogno di una pianificazione fiscale su misura per situazioni patrimoniali complesse.

In questi casi il valore del commercialista è insostituibile e non ha senso risparmiare. Se stai pensando a uno studio tutto tuo, trovi i primi passi nella nostra guida su come aprire uno studio sanitario. Il nostro consiglio è semplice: scegli lo strumento proporzionato alla tua attività di oggi. Se domani l’attività cresce, potrai sempre valutare il passaggio a un commercialista per fisioterapisti.

Quanto costa il servizio partita IVA forfettaria del CAF

Uno dei vantaggi di un servizio strutturato è la trasparenza: sai fin dall’inizio quanto spendi, senza sorprese a fine anno. Chi cerca un commercialista fisioterapisti spesso vuole proprio questo, un costo chiaro. Ecco il listino del CAF Centro Fiscale per i professionisti in regime forfettario (prezzi IVA inclusa):

  • apertura della partita IVA per i professionisti: da 120 a 150 euro;
  • gestione annuale del regime forfettario: 350 euro all’anno, con la dichiarazione dei redditi compresa.

La gestione annuale riguarda gli adempimenti ricorrenti del forfettario che abbiamo visto sopra: calcolo di imposta sostitutiva e contributi della Gestione Separata, deleghe F24, scadenze e dichiarazione dei redditi. Trovi tutti i dettagli nella pagina del servizio partita IVA forfettario.

Un’avvertenza importante: il software di fatturazione non fa parte di questo servizio ed è escluso dal prezzo della gestione, quindi va scelto a parte. Nella prossima sezione ti indichiamo una soluzione pensata per i professionisti forfettari. Se preferisci un’unica soluzione, c’è anche il pacchetto completo con il CAF: il CAF Centro Fiscale si occupa di dichiarazione dei redditi, F24 di tasse e contributi, Sistema TS e consulenza fiscale, e il software di fatturazione è compreso. È un unico canone annuale, con un preventivo in una telefonata di 10 minuti: puoi chiederlo con il modulo “Ti chiamiamo noi” su fatturazioneitalia.it/contatti. Un commercialista, per confronto, applica tariffe libere che variano molto per studio, città e servizi richiesti: per un confronto corretto chiedi sempre un preventivo scritto con l’elenco delle attività previste.

Fatturazione e Sistema TS: lo strumento giusto per il fisioterapista

La fatturazione è il compito quotidiano del fisioterapista, e ha due particolarità. Le prestazioni sanitarie rese ai pazienti persone fisiche non si fatturano elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio, per tutelare la riservatezza dei dati sanitari. Le spese sanitarie vanno invece trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) con cadenza annuale, entro il 31 gennaio. Le fatture verso centri, studi e altri soggetti con partita IVA seguono invece le regole della fatturazione elettronica. Per approfondire, leggi la nostra guida sul Sistema TS per fisioterapisti e psicologi.

Per emettere le fatture ti consigliamo Fatturazione Italia, un software di fatturazione online pensato per professionisti e forfettari. I piani disponibili, solo con abbonamento annuale, sono:

  • Start: 49 € + IVA all’anno (59,78 € IVA inclusa), fino a 150 fatture;
  • Pro: 89 € + IVA all’anno (108,58 € IVA inclusa), fino a 500 fatture, con il Sistema TS incluso nel piano Pro.

Il prezzo è bloccato 3 anni per contratto e puoi provare il software con una prova gratuita di 14 giorni senza carta di credito (30 giorni con il link di invito di un collega). Per un fisioterapista che deve gestire le spese sanitarie, il piano più adatto è di norma il Pro, l’unico che comprende il Sistema TS: ai pazienti emetti fatture sanitarie in PDF senza SdI, ai centri fatture elettroniche via SdI, e invii le spese al Sistema TS con un clic, con variazioni, cancellazioni, invio automatico notturno a scelta e opposizione del paziente gestita. Se arrivi da un altro programma, clienti e pazienti si importano da Excel o CSV e nessuna fattura importata viene rimandata allo SdI o al Sistema TS. Prova Fatturazione Italia gratis per 14 giorni.

Come funziona la gestione online con il CAF Centro Fiscale

Non serve abitare a Udine: il servizio è disponibile sia in ufficio, in Viale Tullio 13 a Udine, sia online in tutta Italia. Molti fisioterapisti che seguiamo non sono mai passati di persona in sede: documenti, chiarimenti e scadenze si gestiscono a distanza. Il percorso tipico è questo:

  1. Primo contatto via WhatsApp o form: ci racconti la tua situazione (neolaureato, passaggio da dipendente, collaborazioni con centri o studi).
  2. Verifica dei requisiti del forfettario e, se serve, apertura della partita IVA con il codice ATECO 86.95.00 e iscrizione alla Gestione Separata INPS.
  3. Gestione annuale: calcolo di imposte e contributi, deleghe F24 e dichiarazione dei redditi.
  4. Supporto nel corso dell’anno per i dubbi su fatture, scadenze e nuove collaborazioni.

La procedura richiede attenzione, soprattutto nel primo anno, quando si fissano regime, codice attività e posizione previdenziale. I nostri operatori si occupano di tutto e ti spiegano ogni passaggio in parole semplici. Se vuoi saperne di più sul regime agevolato, leggi la pagina del CAF Centro Fiscale di Udine dedicata alla partita IVA in regime forfettario.

Commercialista fisioterapisti o CAF: come scegliere

La scelta tra commercialista fisioterapisti e CAF dipende dalla complessità della tua attività, non dal prestigio del nome. Se sei un fisioterapista forfettario con una contabilità semplice, il servizio strutturato del CAF Centro Fiscale copre gli adempimenti essenziali a un prezzo fisso; se hai contenziosi, società o operazioni straordinarie, un commercialista è la scelta giusta. In ogni caso ricorda i due punti fermi: i contributi vanno alla Gestione Separata INPS, senza una cassa di categoria, e il codice attività vigente è l’ATECO 2025 86.95.00.

Fonti

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26: iscrizione alla Gestione Separata INPS dei professionisti senza cassa (Normattiva)
  • Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026: aliquote, minimale e massimale 2026 della Gestione Separata
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 1/2024: ordini delle professioni sanitarie (L. 3/2018) e obblighi previdenziali
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89: regime forfettario (Normattiva)

Servizio Partita IVA Forfettario per fisioterapisti

Apertura della partita IVA da 120 a 150 euro e gestione annuale a 350 euro con dichiarazione dei redditi compresa (IVA inclusa). Assistenza in ufficio a Udine o online in tutta Italia.

Scopri il servizio Partita IVA forfettario

Scrivici su WhatsApp al 366 6018121, chiamaci allo 0432 1638640 oppure prenota un appuntamento dal form Contattaci.

Per fatture e Sistema TS: prova Fatturazione Italia gratis per 14 giorni, senza carta di credito.

Hai bisogno di assistenza per la partita IVA forfettaria da fisioterapista? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Domande frequenti sul commercialista per fisioterapisti

Il fisioterapista ha una cassa previdenziale propria?

No. Il fisioterapista libero professionista versa i contributi alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995), con aliquota 26,07% nel 2026, o 24% se ha già un’altra copertura previdenziale obbligatoria. ENPAPI è riservata a infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari: riguarda il fisioterapista solo se ha anche l’abilitazione da infermiere, e solo per quell’attività.

Il CAF Centro Fiscale è uno studio di commercialisti?

No. Il commercialista è un professionista iscritto a un Albo. Il CAF Centro Fiscale offre un servizio strutturato di gestione della partita IVA forfettaria, con prezzo fisso, adatto a chi ha una contabilità semplice. Per contenziosi o operazioni straordinarie è consigliabile un commercialista.

Un fisioterapista forfettario ha bisogno di un commercialista?

Non necessariamente. Con compensi da pazienti e qualche collaborazione, gli adempimenti sono ricorrenti e prevedibili: il servizio CAF è spesso sufficiente e più economico. Il commercialista per fisioterapisti diventa utile quando la situazione si complica.

Il software di fatturazione rientra nei 350 euro?

No, il software di fatturazione è escluso dal prezzo della gestione annuale. Per i fisioterapisti consigliamo Fatturazione Italia: il piano Pro, a 89 € + IVA all’anno (108,58 € IVA inclusa), comprende il Sistema TS. Il prezzo è bloccato 3 anni per contratto e la prova gratuita dura 14 giorni. Se vuoi il software compreso, c’è il pacchetto completo con il CAF: un unico canone annuale, su preventivo.

Qual è il codice ATECO del fisioterapista nel 2026?

Il codice in vigore è l’86.95.00 “Attività di fisioterapia” della classificazione ATECO 2025. Il codice ATECO 2007 precedente al raccordo era 86.90.21. Il coefficiente di redditività del forfettario resta il 78%.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-16 15:00:002026-10-11 22:33:53Commercialista Fisioterapisti o CAF? Guida 2026 a Costi e Servizi
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Psicologi

Bonus Psicologo in fattura 2026: diciture, quota del bonus e invio al Sistema TS

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Quando una seduta è pagata in parte con il Bonus Psicologo, la fattura va emessa al paziente per il prezzo intero della seduta: il bonus è solo un modo di pagamento. Nel documento separi la quota coperta dal bonus (al massimo 50 euro a seduta) dalla quota pagata dal paziente. Al Sistema Tessera Sanitaria la quota del bonus si trasmette con la voce AA (altre spese), il resto con la voce SP (prestazioni sanitarie), come indicano le FAQ ufficiali del Sistema TS.

In questa guida su bonus psicologo fattura trovi le diciture da usare, un esempio completo con una seduta da 70 euro, le regole sulla marca da bollo da 2 euro, l’esenzione IVA e la detrazione che spetta al paziente. Parliamo di psicoterapeuti con partita IVA che aderiscono all’iniziativa: chi è in regime forfettario e chi è in regime ordinario. L’obiettivo è semplice: compilare la fattura con il Bonus Psicologo una volta sola, nel modo giusto.

In sintesi

  • La fattura riporta il totale della seduta, non solo la parte pagata dal paziente.
  • La quota del Bonus Psicologo (fino a 50 euro a seduta) e la quota del paziente vanno indicate separatamente.
  • Al Sistema TS: quota del bonus con voce AA, resto con voce SP; invio annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
  • La seduta è esente IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972); il bollo da 2 euro serve solo se il totale supera 77,47 euro.
  • Il paziente può detrarre solo la parte che ha pagato, non la quota coperta dal bonus.

Questo articolo fa parte della guida Fatturazione Psicologo 2026: Guida Completa con Esempio Pratico.

Indice dei contenuti

  1. Come si compila la fattura con il Bonus Psicologo?
  2. Quali diciture servono nella fattura del Bonus Psicologo?
  3. Come si divide l’importo tra bonus e paziente? Esempio con seduta da 70 euro
  4. Quando serve la marca da bollo da 2 euro?
  5. Come si invia al Sistema TS la fattura con il Bonus Psicologo?
  6. Cosa può detrarre il paziente nel 730?
  7. Quali errori evitare con la fattura del Bonus Psicologo?
  8. Quali strumenti semplificano la fattura con il Bonus Psicologo?
  9. Chi ti aiuta con fatture, Sistema TS e partita IVA a Udine?
  10. Domande frequenti sul Bonus Psicologo in fattura
  11. Fonti

Come si compila la fattura con il Bonus Psicologo?

Il Bonus Psicologo è il contributo per le sessioni di psicoterapia previsto dall’art. 1-quater, comma 3, del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15). Il testo vigente fissa un massimo di 1.500 euro per persona, modulato in base all’ISEE, e lo esclude per chi ha un ISEE superiore a 50.000 euro. Per il 2026 la legge stanzia 8,5 milioni di euro. Il contributo è utilizzabile solo presso psicoterapeuti iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti dell’albo degli psicologi.

Dal punto di vista della fattura, il principio da tenere a mente è uno: il bonus non riduce il prezzo della seduta, ma ne paga una parte. Le FAQ del Sistema Tessera Sanitaria lo dicono in modo esplicito: la fattura documenta il corrispettivo complessivo, perché il voucher o il bonus costituisce solo una forma di pagamento. Quindi la fattura del bonus psicologo è intestata al paziente, riporta il totale della seduta e distingue le due quote.

Ricorda poi che lo psicologo è un professionista sanitario: le fatture ai pazienti persone fisiche non passano dallo SdI, il Sistema di Interscambio della fattura elettronica. Il divieto previsto dall’art. 10-bis del DL 119/2018 è oggi strutturale. Si emette quindi una fattura in PDF o cartacea e i dati viaggiano verso il Sistema TS. Se vuoi un quadro generale, leggi la nostra guida sulla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie 2026.

Il codice univoco del paziente

Quando la domanda viene accolta, l’INPS assegna al beneficiario un codice univoco. Il paziente lo comunica al proprio psicoterapeuta, che lo usa per registrare ogni seduta nella procedura INPS riservata ai professionisti aderenti: è da lì che parte il pagamento della quota del bonus. La legge non impone di scrivere il codice in fattura, ma riportarlo nella descrizione è una buona pratica: collega in modo chiaro il documento alla seduta registrata e semplifica eventuali controlli.

Quali diciture servono nella fattura del Bonus Psicologo?

Non esiste una formula di legge unica e obbligatoria per descrivere il bonus in fattura. Le FAQ del Sistema TS chiedono però che l’importo pagato dal paziente sia distinto da quello coperto dal bonus. Le diciture servono proprio a questo: rendere la divisione chiara a chi legge la fattura e a chi la trasmette. Ecco gli elementi che consigliamo di inserire nella fattura con il Bonus Psicologo, oltre ai dati obbligatori di ogni fattura (numero, data, tuoi dati, dati e codice fiscale del paziente).

  • Descrizione: Seduta di psicoterapia del 14/10/2026, con importo totale della seduta.
  • Contributo ENPAP: il contributo integrativo del 2%, in aggiunta al compenso o già compreso nel prezzo.
  • Dicitura IVA: Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972 (regime ordinario) oppure la dicitura del regime forfettario.
  • Quota bonus: Importo di 50,00 euro coperto dal contributo per sessioni di psicoterapia (Bonus Psicologo, art. 1-quater, comma 3, DL 228/2021), codice univoco n. …
  • Quota paziente: Importo a carico del paziente: 20,00 euro, pagato con carta/bonifico.
  • Marca da bollo: solo se il totale supera 77,47 euro, con il numero identificativo del contrassegno.

Per i forfettari la dicitura di riferimento è: Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. 190/2014, regime forfettario, operazione senza applicazione di IVA. Molti professionisti affiancano anche il richiamo all’esenzione sanitaria: una scelta prudente, perché la prestazione di psicoterapia resta comunque una prestazione sanitaria. Se hai dubbi sul tuo regime, il nostro approfondimento su commercialista o CAF per la partita IVA dello psicologo ti aiuta a capire chi può seguirti.

Perché la seduta è esente IVA

L’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972 esenta dall’IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professioni sanitarie soggette a vigilanza. Lo psicologo rientra pienamente in questa categoria: la L. 3/2018 ha inserito l’Ordine degli psicologi tra quelli delle professioni sanitarie. In pratica, sulla seduta non applichi l’IVA e non la addebiti al paziente. L’esenzione vale per la prestazione intera, cioè sia per la quota del bonus sia per la quota pagata dal paziente.

Come si divide l’importo tra bonus e paziente? Esempio con seduta da 70 euro

Vediamo un caso concreto di bonus psicologo fattura. Supponiamo che Giulia, psicoterapeuta a Udine in regime forfettario, applichi un prezzo di 70 euro a seduta con il contributo ENPAP già compreso. Il suo paziente Marco ha ottenuto il Bonus Psicologo e le comunica il codice univoco. Il bonus copre al massimo 50 euro per seduta: i restanti 20 euro li paga Marco, con carta.

Il contributo integrativo ENPAP è una piccola maggiorazione del 2% che lo psicologo addebita in fattura e poi versa alla propria cassa. Se lo includi nel prezzo, devi scorporarlo: 70 euro diventano 68,63 euro di compenso più 1,37 euro di contributo. Ecco come appare la fattura.

Voce della fatturaImporto
Seduta di psicoterapia del 14/10/202668,63 euro
Contributo integrativo ENPAP 2%1,37 euro
IVAesente / non applicata
Marca da bollonon dovuta (totale sotto 77,47 euro)
Totale fattura70,00 euro
di cui coperto dal Bonus Psicologo (codice univoco n. …)50,00 euro
di cui pagato dal paziente con carta20,00 euro

Se invece aggiungi il contributo ENPAP al compenso, la seduta da 70 euro diventa 71,40 euro (70 euro più 1,40 euro). Il bonus resta di 50 euro e il paziente paga 21,40 euro. Le due impostazioni sono entrambe corrette: conta che il totale della fattura sia uguale alla somma delle due quote e che la divisione sia scritta chiaramente.

Un ultimo dettaglio utile per Giulia: la quota del bonus è un compenso a tutti gli effetti, anche se a pagarla è l’INPS e non il paziente. Entra quindi nei ricavi del regime forfettario, che segue il principio di cassa: conta l’anno in cui il denaro viene incassato. Se l’accredito dell’INPS arriva a distanza di tempo dalla seduta, tienine conto nel calcolo dei ricavi e confrontati con chi segue la tua contabilità.

Quando serve la marca da bollo da 2 euro?

Le fatture esenti IVA, e quelle dei forfettari, scontano l’imposta di bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro, secondo il DPR 642/1972. Per il Bonus Psicologo il riferimento è il totale della fattura, non la sola quota pagata dal paziente: il bonus, come abbiamo visto, è solo un mezzo di pagamento. Nell’esempio da 70 euro il bollo non serve.

Immagina invece una seduta da 90 euro con contributo ENPAP compreso. Il totale supera la soglia, quindi va applicato il bollo da 2 euro. Puoi addebitarlo al paziente: la fattura arriva a 92 euro, il bonus copre 50 euro e il paziente paga 42 euro. In alternativa puoi tenerlo a tuo carico. Se usi il bollo virtuale, ricordati che va versato periodicamente con l’F24: è uno degli adempimenti che conviene affidare a chi gestisce la tua partita IVA.

Per il Sistema TS, le FAQ ufficiali precisano che il bollo e l’IVA esposti in fattura seguono il trattamento della spesa a cui si riferiscono. In pratica, se il bollo è addebitato al paziente, la scelta più coerente è comunicarlo insieme alla quota SP pagata da lui. Le FAQ però non trattano in modo specifico il caso del bollo su una fattura mista bonus più paziente: per questo ti consigliamo di confrontarti con chi segue i tuoi invii.

Come si invia al Sistema TS la fattura con il Bonus Psicologo?

Gli psicologi sono tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie dei pazienti, che servono a costruire la dichiarazione precompilata. Per il Bonus Psicologo la regola viene dalla FAQ del Sistema TS sulle spese pagate con voucher o bonus: va inviato un unico documento con il totale inalterato, distinguendo la quota pagata dal contribuente da quella coperta dal bonus.

  • Quota pagata dal paziente: tipo spesa SP, prestazioni sanitarie.
  • Quota coperta dal bonus: tipo spesa AA, altre spese.
  • Il documento va trasmesso completo, compresa la quota del bonus, anche se non è detraibile.
  • Se la seduta è coperta interamente dal bonus (per esempio una seduta da 50 euro), la fattura va comunque trasmessa, tutta con voce AA.

Perché trasmettere anche la parte non detraibile? Le FAQ lo spiegano: i dati inviati al Sistema TS servono alle pubbliche amministrazioni anche per il monitoraggio della spesa sanitaria, come previsto dagli articoli 10-bis e 17 del DL 119/2018. La voce AA permette di registrare la spesa senza che finisca tra quelle detraibili del paziente. Nell’esempio di Giulia, quindi, al Sistema TS vanno 20 euro con voce SP e 50 euro con voce AA.

Scadenza annuale del 31 gennaio

Dal periodo d’imposta 2025 l’invio al Sistema TS è annuale (D.Lgs. n. 81/2025): i dati di un anno vanno trasmessi entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per le sedute del 2026 il 31 gennaio 2027 cade di domenica, quindi il termine slitta al 1° febbraio 2027. Il paziente può anche esercitare l’opposizione all’invio dei suoi dati: va annotata e gestita correttamente. Tutti i dettagli sono nella nostra guida al Sistema TS per fisioterapisti e psicologi 2026.

Cosa può detrarre il paziente nel 730?

Le spese di psicoterapia sono spese sanitarie detraibili al 19%, secondo l’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR. Con il Bonus Psicologo, però, il paziente può detrarre solo la parte che ha pagato di tasca propria. La quota coperta dal bonus non è rimasta a suo carico e per questo non è detraibile: è esattamente la ragione per cui viene trasmessa con la voce AA.

Nell’esempio da 70 euro, Marco potrà indicare tra le spese detraibili solo 20 euro, non 70. Come tutte le spese sanitarie, anche queste concorrono al totale annuo su cui si applica la franchigia di 129,11 euro. C’è poi un requisito spesso dimenticato: per le prestazioni rese da professionisti privati la detrazione spetta solo se il pagamento è tracciabile (carta, bancomat, bonifico), come previsto dall’art. 1, comma 679, della L. 160/2019. Se Marco paga i suoi 20 euro in contanti, perde la detrazione.

Per il paziente è quindi importante conservare le fatture e verificare che la precompilata riporti gli importi giusti. Se qualcosa non torna, il CAF Centro Fiscale controlla le spese sanitarie in sede di dichiarazione dei redditi e, se servono correzioni, le gestisce per te. Puoi approfondire il tema nella pagina sulle detrazioni fiscali.

Quali errori evitare con la fattura del Bonus Psicologo?

Nella gestione di bonus psicologo fattura e Sistema TS, gli errori più frequenti nascono dall’idea che il bonus sia uno sconto. Non lo è: è un pagamento fatto da un soggetto diverso dal paziente. Da qui derivano quasi tutti gli sbagli che vediamo, e che possono creare problemi sia al professionista sia al paziente nella sua dichiarazione.

  • Fatturare solo la quota del paziente (20 euro invece di 70): il totale deve restare quello della seduta.
  • Inviare tutto con voce SP: il paziente si ritroverebbe in precompilata una spesa detraibile che non ha sostenuto.
  • Non inviare la quota del bonus: il documento va trasmesso completo, con la parte AA.
  • Calcolare il bollo sulla sola quota del paziente: la soglia di 77,47 euro si guarda sul totale.
  • Dimenticare la tracciabilità del pagamento del paziente, che fa perdere la detrazione.

C’è poi un aspetto organizzativo: le sedute con bonus vanno registrate anche nella procedura INPS con il codice univoco, e i due flussi (fattura e registrazione INPS) devono coincidere per date e importi. Tenere un piccolo prospetto mensile delle sedute con bonus aiuta a non perdere nulla e a riconciliare gli accrediti dell’INPS con le fatture emesse.

Quali strumenti semplificano la fattura con il Bonus Psicologo?

Compilare a mano diciture, quote e voci del Sistema TS per ogni seduta è possibile, ma richiede tempo e attenzione. Un programma di fatturazione pensato per i sanitari riduce il rischio di errori. Per un confronto tra le soluzioni disponibili puoi leggere la nostra analisi dei migliori software per il Sistema TS 2026.

Per trasparenza: Fatturazione Italia è un software progettato con il CAF Centro Fiscale, che lo consiglia ai propri assistiti. Nel piano Pro, a 89 € + IVA l’anno (108,58 € IVA inclusa) con 500 fatture SDI, il Sistema TS è incluso e gestisce anche il Bonus Psicologo: la quota del bonus va al Sistema TS con la voce AA, il resto con SP, e le diciture sono già in fattura. Gestisce inoltre le sedute rese ai figli, l’opposizione del paziente e il contributo ENPAP compreso nel prezzo: la seduta da 70 € resta 70 €.

Sul PDF puoi riportare anche il numero della marca da bollo. La prova gratuita dura 14 giorni, senza carta, e il prezzo è bloccato per 3 anni per contratto. Scopri Fatturazione Italia e prova il piano Pro.

Chi ti aiuta con fatture, Sistema TS e partita IVA a Udine?

Il Bonus Psicologo è solo un tassello: dietro ci sono il regime fiscale, i contributi ENPAP, i bolli, gli invii al Sistema TS e la dichiarazione dei redditi. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue psicologi e psicoterapeuti in regime forfettario nella gestione completa della partita IVA, con un preventivo personalizzato.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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    Domande frequenti sul Bonus Psicologo in fattura

    La fattura con il Bonus Psicologo va intestata all’INPS o al paziente?

    Al paziente. La fattura documenta il prezzo intero della seduta e distingue la quota coperta dal Bonus Psicologo da quella pagata direttamente dal paziente. Il bonus, secondo le FAQ del Sistema TS, è solo una forma di pagamento.

    Con quale voce si trasmette al Sistema TS la quota del Bonus Psicologo?

    La quota coperta dal bonus si trasmette con il tipo spesa AA (altre spese), la quota pagata dal paziente con il tipo spesa SP (prestazioni sanitarie). Il documento va inviato completo, con il totale inalterato.

    Il paziente può detrarre l’intera seduta pagata in parte con il bonus?

    No. Può detrarre al 19% solo la parte pagata di tasca propria, con pagamento tracciabile. La quota coperta dal Bonus Psicologo non è rimasta a suo carico e non è detraibile.

    Sulla fattura con il Bonus Psicologo serve la marca da bollo?

    Solo se il totale della fattura supera 77,47 euro. La soglia si calcola sul totale della seduta, non sulla sola quota del paziente. In quel caso si applica il bollo da 2 euro, che può essere addebitato al paziente.

    Entro quando vanno inviati al Sistema TS i dati delle sedute 2026?

    L’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Per le spese del 2026 il 31 gennaio 2027 cade di domenica, quindi il termine è il 1° febbraio 2027.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Fonti

    • Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 1-quater, comma 3 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), testo vigente: Normattiva
    • Sistema Tessera Sanitaria, FAQ Spese sanitarie: spese pagate con voucher o bonus (voce AA) e trattamento di bollo e IVA, consultate il 13/10/2026: sistemats1.sanita.finanze.it
    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 18 (esenzione IVA prestazioni sanitarie): Normattiva
    • DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo): Normattiva
    • Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 10-bis (fatturazione elettronica e Sistema TS): Normattiva
    • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione spese sanitarie): Normattiva
    • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 679 (tracciabilità dei pagamenti per le detrazioni): Normattiva
    • Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2023 (GU n. 7 del 10/01/2024) e INPS, circolare n. 34 del 15/02/2024: contributo fino a 50 euro per seduta, con massimale per fasce ISEE
    Ottobre 16, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-16 13:00:002026-10-13 17:01:59Bonus Psicologo in fattura 2026: diciture, quota del bonus e invio al Sistema TS
    NOTIZIE

    Bonus pensioni dicembre 2026: chi riceve 154,94 euro

    Pensione 2026 INPS

    Il bonus pensioni dicembre 2026 da 154,94 euro spetta ai pensionati che hanno una pensione complessiva non superiore al trattamento minimo e redditi che restano sotto limiti precisi. Si tratta dell’importo aggiuntivo previsto dalla legge dal 2001, che l’INPS paga insieme alla tredicesima, cioè con la rata di dicembre. Non serve alcuna domanda: l’importo viene riconosciuto d’ufficio a chi rispetta i requisiti.

    In sintesi

    • L’importo aggiuntivo è di 154,94 euro (300.000 lire nella legge originaria) e viene pagato una volta l’anno, a dicembre.
    • Spetta se la pensione annua non supera il trattamento minimo (7.954,05 euro nel 2026, valore provvisorio).
    • Il reddito personale non deve superare una volta e mezza il minimo; per i coniugati serve anche il limite sul reddito di coppia (tre volte il minimo).
    • Non è reddito: non va dichiarato e non incide su altre prestazioni.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è l’importo aggiuntivo di 154,94 euro pagato a dicembre?
    2. Chi riceve il bonus pensioni di dicembre 2026?
    3. Quali limiti di reddito valgono per avere i 154,94 euro?
    4. Cosa succede se la pensione supera di poco il minimo?
    5. Il bonus di 154,94 euro va dichiarato o fa perdere altre prestazioni?
    6. Domande frequenti
    7. Fonti

    Cos’è l’importo aggiuntivo di 154,94 euro pagato a dicembre?

    L’importo aggiuntivo è una somma fissa riconosciuta ai pensionati a basso reddito. La norma di riferimento è l’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), che lo ha introdotto “a decorrere dall’anno 2001” nella misura di 300.000 lire annue, pari a 154,94 euro.

    La legge stabilisce che la somma è corrisposta dall’INPS “in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno”. In pratica, chi ne ha diritto la trova nel cedolino di pensione di dicembre 2026, di norma pagato il primo giorno bancabile del mese; la data esatta è indicata nel calendario dei pagamenti INPS. Per le uscite di questo periodo puoi vedere anche i pagamenti INPS di ottobre 2026.

    Chi riceve il bonus pensioni di dicembre 2026?

    Il bonus pensioni di dicembre 2026 è destinato ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (quella dei lavoratori dipendenti e autonomi gestita dall’INPS), delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative, e delle casse private di cui al D.Lgs. 509/1994. Conta il totale annuo di tutte le pensioni, al netto dei trattamenti di famiglia (come gli assegni al nucleo familiare).

    La condizione di partenza è che questo totale non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il trattamento minimo è la pensione di importo più basso garantita dallo Stato: per il 2026 è di 611,85 euro al mese, cioè 7.954,05 euro all’anno, secondo i valori provvisori della circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.

    Un esempio: la signora Maria percepisce una pensione di 7.500 euro l’anno e non ha altri redditi rilevanti. Rientra sotto il minimo, quindi, rispettando i limiti di reddito, riceve l’importo aggiuntivo.

    Quali limiti di reddito valgono per avere i 154,94 euro?

    Oltre all’importo della pensione, la legge impone due limiti di reddito complessivo IRPEF (il reddito su cui si pagano le imposte, riferito all’anno stesso in cui si riceve la somma). Con il trattamento minimo 2026 i valori, calcolati applicando i moltiplicatori di legge, sono questi:

    • Reddito personale: non oltre una volta e mezza il minimo, cioè circa 11.931,08 euro annui.
    • Reddito di coppia (per i coniugati): non oltre tre volte il minimo, cioè circa 23.862,15 euro annui, oltre al limite personale.
    • Il cumulo con il coniuge non si applica se i coniugi sono legalmente ed effettivamente separati.

    Questi importi si basano sul trattamento minimo provvisorio: se il decreto di perequazione definitiva dovesse modificarlo, i limiti seguirebbero il nuovo valore. Il controllo sui redditi viene fatto dall’INPS sui dati a sua disposizione, per questo è importante che le dichiarazioni dei redditi dei pensionati siano corrette e presentate.

    Cosa succede se la pensione supera di poco il minimo?

    Il comma 8 dell’articolo 70 prevede una sorta di “scalino morbido”. Se la pensione complessiva è superiore al minimo ma inferiore al minimo più 154,94 euro e i requisiti di reddito sono rispettati, l’importo viene pagato solo fino a concorrenza di quel tetto. Nel 2026 il tetto è di 8.108,99 euro annui (7.954,05 + 154,94).

    Supponiamo che Marco abbia una pensione di 8.000 euro annui. Mancano 108,99 euro per arrivare al tetto: riceverà quindi un’integrazione ridotta di quella cifra, e non i 154,94 euro pieni. Sopra gli 8.108,99 euro l’importo non spetta.

    Il bonus di 154,94 euro va dichiarato o fa perdere altre prestazioni?

    No. Il comma 10 dell’articolo 70 chiarisce che l’importo aggiuntivo non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Non va quindi indicato nel 730 e non fa scattare il superamento di soglie per altri benefici legati al reddito, come quelli che richiedono l’ISEE.

    Va distinto dalla quattordicesima, una misura diversa, pagata a luglio con requisiti propri, e dalla normale tredicesima mensilità della pensione, che è parte dell’assegno.

    Domande frequenti

    Devo presentare domanda per ricevere i 154,94 euro?

    No, la norma prevede che l’importo sia corrisposto dall’INPS in sede di tredicesima, in base ai requisiti verificati sui dati dell’Istituto.

    Spetta anche a chi non riceve la pensione dall’INPS?

    Sì, se i requisiti ci sono. Il comma 9 stabilisce che il Casellario centrale dei pensionati individui l’ente incaricato del pagamento, che opera negli stessi termini e con le stesse modalità.

    L’importo è uguale per tutti?

    Per chi ha una pensione fino al minimo è di 154,94 euro. Per chi supera il minimo, ma resta sotto il tetto di 8.108,99 euro annui nel 2026, è ridotto fino a concorrenza.

    I limiti del 2026 sono definitivi?

    Il trattamento minimo di 611,85 euro mensili è un valore provvisorio, riconosciuto con la rivalutazione dell’1,4% dal 1° gennaio 2026 e soggetto a conguaglio in sede di perequazione dell’anno successivo.

    Fonti

    • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, commi 7-10 (Normattiva)
    • Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, trattamento minimo 2026
    • Scheda INPS “Importo aggiuntivo delle pensioni”

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Ottobre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-15 17:00:002026-10-13 20:58:21Bonus pensioni dicembre 2026: chi riceve 154,94 euro
    CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATO

    Pensione dopo la NASpI: Come si Calcola l’Importo con i Figurativi

    Pensione 2026 INPS

    Hai percepito la NASpI e ti stai chiedendo quale sarà l’importo della tua pensione? Una delle domande più frequenti che riceviamo al nostro CAF riguarda proprio l’impatto dei contributi figurativi accreditati durante il periodo di disoccupazione indennizzata sul calcolo della pensione netta. La questione non è banale: i contributi figurativi NASpI vengono riconosciuti dall’INPS, ma con regole e limiti specifici che influenzano sia il diritto alla pensione che l’importo dell’assegno mensile. In questa guida completa analizzeremo nel dettaglio come funzionano i contributi figurativi durante la NASpI, come incidono sul calcolo della pensione (sia nel sistema retributivo che contributivo), e forniremo esempi pratici con cifre concrete per aiutarti a capire quanto percepirai effettivamente quando andrai in pensione. Che tu abbia percepito NASpI per pochi mesi o per l’intera durata massima, comprendere questi meccanismi è fondamentale per pianificare il tuo futuro previdenziale senza brutte sorprese.

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    Indice dei contenuti

    1. Cosa Sono i Contributi Figurativi NASpI
    2. Differenza tra Contributi Figurativi e Contributi Effettivi
    3. Sistema Retributivo vs Contributivo: Impatto dei Figurativi
    4. Come Viene Calcolata la Pensione con i Contributi Figurativi NASpI
    5. Esempi Pratici di Calcolo Pensione dopo NASpI
    6. Come Verificare i Contributi Figurativi NASpI sul Portale INPS
    7. Limiti e Requisiti dei Contributi Figurativi NASpI
    8. Strategie per Massimizzare la Pensione dopo la NASpI
    9. NASpI e Pensione: Normativa di Riferimento 2026

    Cosa Sono i Contributi Figurativi NASpI

    I contributi figurativi sono accrediti previdenziali che l’INPS riconosce per periodi in cui il lavoratore non versa contributi perché si trova in una situazione tutelata dalla legge. Nel caso della NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), l’INPS accredita d’ufficio i contributi figurativi per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione.

    Questi contributi sono fondamentali perché:

    • Coprono i periodi di disoccupazione evitando buchi contributivi
    • Vengono conteggiati ai fini del diritto alla pensione (requisito contributivo), con un’eccezione per alcune uscite anticipate che vedremo più avanti
    • Concorrono al calcolo dell’importo della pensione

    La base di calcolo è fissata dall’art. 12 del D.Lgs. 22/2015: la contribuzione figurativa è rapportata alla stessa retribuzione usata per calcolare la NASpI (art. 4, comma 1), cioè la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. C’è però un tetto: la retribuzione accreditata non può superare 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI dell’anno in corso. Nel 2026 il massimale NASpI è di 1.584,70 euro (Circolare INPS n. 4/2026), quindi il tetto è di 2.218,58 euro al mese, circa 26.600 euro su base annua.

    Esempio pratico: se negli ultimi 4 anni la tua retribuzione media è di 1.900 euro al mese (circa 22.800 euro l’anno), i contributi figurativi NASpI vengono accreditati su questa cifra, perché è sotto il tetto. Se invece la retribuzione media è di 2.800 euro al mese, l’accredito si ferma a 2.218,58 euro: la parte eccedente non genera contributi.

    È importante sapere che i contributi figurativi NASpI vengono accreditati d’ufficio dall’INPS senza bisogno di domanda, e sono visibili nell’estratto conto contributivo disponibile nella tua area personale MyINPS.

    Differenza tra Contributi Figurativi e Contributi Effettivi

    Per comprendere come viene calcolata la pensione dopo la NASpI, è essenziale capire la differenza tra contributi figurativi e contributi effettivi (o da lavoro).

    Contributi effettivi:

    • Versati durante i periodi di lavoro dipendente o autonomo
    • Calcolati sulla retribuzione/reddito reale
    • Valgono al 100% sia per il diritto che per il calcolo della pensione
    • Sono utili anche per i requisiti di contribuzione effettiva richiesti da alcune pensioni anticipate

    Contributi figurativi NASpI:

    • Accreditati durante il periodo di disoccupazione indennizzata
    • Calcolati sulla retribuzione media degli ultimi 4 anni, entro il tetto di 1,4 volte il massimale mensile NASpI
    • Valgono per il diritto alla pensione e per il calcolo dell’importo
    • Per la pensione anticipata di chi ha contributi prima del 1996, l’INPS non li conta nel requisito minimo di 35 anni di contribuzione

    Non esiste un limite dei 5 anni oltre il quale i contributi figurativi NASpI vengono valorizzati in misura ridotta. Le differenze concrete rispetto ai contributi da lavoro sono due: il tetto sulla retribuzione accreditata e il trattamento nel requisito dei 35 anni per alcune uscite anticipate.

    Tabella comparativa:

    CaratteristicaContributi EffettiviContributi Figurativi NASpI
    Valorizzazione diritto pensione100%100%*
    Valorizzazione importo pensione100%100% della retribuzione accreditata
    Base di calcoloRetribuzione realeMedia ultimi 4 anni, entro 2.218,58 euro/mese (2026)
    Requisito minimo di 35 anni (pensione anticipata, contributi prima del 1996)UtiliNon utili secondo l’INPS

    *Per la pensione anticipata ordinaria di chi ha contributi prima del 1996, l’INPS richiede anche 35 anni di contribuzione al netto dei periodi figurativi di malattia e disoccupazione.

    Sistema Retributivo vs Contributivo: Impatto dei Figurativi

    Il sistema di calcolo della pensione (retributivo, misto o contributivo) determina come vengono valorizzati i contributi figurativi NASpI. Vediamo le differenze.

    Quale sistema si applica:

    • Almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995: sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31/12/2011, contributivo dal 1° gennaio 2012 (art. 24, comma 2, DL 201/2011)
    • Meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995: sistema misto, retributivo fino al 31/12/1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996
    • Primo contributo dal 1° gennaio 1996: sistema contributivo puro

    Poiché la NASpI esiste dal 1° maggio 2015, i suoi contributi figurativi cadono sempre in anni calcolati con il sistema contributivo ed entrano nel montante. Possono però incidere anche sulla quota retributiva di chi ce l’ha, perché questa si calcola sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni prima della pensione.

    Quota retributiva: la tutela dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. 22/2015

    Per evitare che un periodo di disoccupazione abbassi la media, le retribuzioni figurative NASpI, rivalutate fino alla decorrenza della pensione, non vengono considerate nel calcolo della retribuzione pensionabile se sono inferiori alla media ottenuta senza di esse. Il periodo resta comunque utile come anzianità contributiva.

    Esempio: se vai in pensione nel 2026 con una quota retributiva e hai percepito NASpI nel 2024-2025, quei due anni rientrano nel periodo di riferimento della media. Se le retribuzioni figurative sono più basse di quelle da lavoro (per esempio per effetto del tetto), vengono escluse dalla media e la quota retributiva non si riduce.

    Quota contributiva: i figurativi si sommano al montante

    Nel sistema contributivo la pensione si calcola sul montante contributivo, cioè la somma dei contributi accreditati (effettivi e figurativi) rivalutati ogni anno. I contributi figurativi NASpI entrano nel montante applicando l’aliquota di computo dei lavoratori dipendenti (33%) alla retribuzione accreditata, entro il tetto.

    • Non esiste un limite complessivo di 5 anni oltre il quale i figurativi vengono ridotti: ogni periodo di NASpI entra nel montante per il suo valore
    • L’unico limite di importo è il tetto di 1,4 volte il massimale mensile NASpI (2.218,58 euro al mese nel 2026)
    • La NASpI, e quindi l’accredito figurativo, dura al massimo la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, cioè fino a 24 mesi per ogni evento di disoccupazione

    Esempio pratico (valori 2026):

    Lavoratore con 2 anni di NASpI e retribuzione di riferimento di 2.000 euro al mese, sotto il tetto: 2.000 × 12 × 2 × 33% = 15.840 euro di contributi accreditati nel montante, a cui si aggiunge la rivalutazione annuale.

    Se invece la retribuzione di riferimento fosse di 2.800 euro al mese, l’accredito si fermerebbe al tetto: 2.218,58 × 12 × 2 × 33% = 17.571 euro, anziché i 22.176 euro che corrisponderebbero alla retribuzione piena.

    Come Viene Calcolata la Pensione con i Contributi Figurativi NASpI

    Il calcolo della pensione per chi ha percepito NASpI segue regole precise. Poiché i periodi NASpI cadono nella parte contributiva della carriera, vediamo un esempio con il sistema contributivo.

    Formula di calcolo nel sistema contributivo:

    Pensione annua = Montante contributivo × Coefficiente di trasformazione

    Il montante contributivo si forma sommando:

    1. Contributi effettivi da lavoro: retribuzione imponibile annua × 33% (aliquota di computo dei lavoratori dipendenti)
    2. Contributi figurativi NASpI: retribuzione accreditata, entro il tetto, × 33%
    3. Rivalutazione annuale: il montante si rivaluta ogni anno in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale (art. 1, comma 9, L. 335/1995)

    Esempio concreto 2026 (valori indicativi):

    Lavoratore dipendente che va in pensione di vecchiaia a 67 anni nel 2026, con questa parte contributiva di carriera:

    • 28 anni di lavoro con retribuzione media di 30.000 euro/anno
    • 2 anni di NASpI con retribuzione di riferimento di 2.500 euro/mese, superiore al tetto: l’accredito si ferma a 2.218,58 euro/mese (circa 26.600 euro/anno)

    Calcolo dei contributi (prima della rivalutazione):

    • Contributi da lavoro: 28 anni × 30.000 € × 33% = 277.200 euro
    • Contributi NASpI: 2 anni × 26.623 € × 33% = 17.571 euro
    • Totale: 294.771 euro

    Montante totale dopo la rivalutazione: ipotizziamo circa 340.000 euro (il valore reale dipende dagli anni in cui i contributi sono stati accreditati e dai tassi di rivalutazione di ciascun anno)

    Coefficiente di trasformazione a 67 anni (biennio 2025-2026): 5,608%

    Pensione annua lorda: 340.000 × 5,608% = 19.067 euro/anno

    Pensione mensile lorda: 19.067 / 13 = 1.467 euro/mese

    Pensione mensile netta (dopo IRPEF, detrazione per redditi da pensione e addizionali): circa 1.200 euro/mese, con variazioni in base alle addizionali regionali e comunali

    Senza i 2 anni di contributi figurativi NASpI il montante sarebbe più basso di 17.571 euro (più la relativa rivalutazione):

    • Pensione annua più bassa di circa 985 euro (17.571 × 5,608%)
    • Pari a circa 76 euro lordi al mese in meno su 13 mensilità
    • Il tetto, in questo esempio, è costato circa 10 euro lordi al mese rispetto a un accredito sulla retribuzione piena di 2.500 euro

    Esempi Pratici di Calcolo Pensione dopo NASpI

    Per comprendere meglio l’impatto reale dei contributi figurativi NASpI sulla pensione, analizziamo tre casi concreti con situazioni diverse. Gli importi usano il coefficiente di trasformazione a 67 anni del biennio 2025-2026 (5,608%) e non comprendono la rivalutazione del montante, che li aumenta.

    CASO 1: Lavoratore con NASpI di 12 mesi, retribuzione sotto il tetto

    • Età pensione: 67 anni (pensione di vecchiaia)
    • Retribuzione di riferimento NASpI: 1.900 euro/mese (sotto il tetto di 2.218,58 euro)
    • Retribuzione figurativa accreditata: 1.900 × 12 = 22.800 euro

    Calcolo:

    • Montante NASpI: 22.800 × 33% = 7.524 euro
    • Pensione annua generata: 7.524 × 5,608% = circa 422 euro
    • Pari a circa 32 euro lordi al mese su 13 mensilità

    In questo caso l’anno di NASpI vale, ai fini della pensione, quanto un anno di lavoro con la stessa retribuzione.

    CASO 2: Lavoratore con NASpI di 24 mesi (durata massima), retribuzione sopra il tetto

    • Età pensione: 67 anni
    • Retribuzione di riferimento NASpI: 3.000 euro/mese
    • Retribuzione figurativa accreditata: 2.218,58 euro/mese, cioè il tetto 2026

    Calcolo:

    • Montante NASpI accreditato: 2.218,58 × 24 × 33% = 17.571 euro
    • Montante con la retribuzione piena: 3.000 × 24 × 33% = 23.760 euro
    • Pensione annua generata dai figurativi: 17.571 × 5,608% = circa 985 euro, cioè circa 76 euro lordi al mese

    Effetto del tetto: 6.189 euro di montante in meno, pari a circa 347 euro annui, cioè circa 27 euro lordi al mese rispetto a due anni di lavoro con la stessa retribuzione.

    CASO 3: Lavoratore vicino alla pensione anticipata ordinaria

    • Requisito 2026: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 anni e 10 mesi per le donne), più 3 mesi di finestra; dal 2027 servono 42 anni e 11 mesi (41 anni e 11 mesi per le donne)
    • Carriera iniziata prima del 1996
    • Contributi totali: 42 anni e 10 mesi, di cui 2 anni di NASpI e 1 anno di malattia

    In questo caso i contributi figurativi NASpI vengono conteggiati per il requisito complessivo. Per chi ha contributi prima del 1996, però, l’INPS richiede anche 35 anni di contribuzione al netto dei periodi figurativi di malattia e disoccupazione: qui sono 39 anni e 10 mesi, quindi il requisito è soddisfatto e l’importo si calcola con il sistema misto, senza penalizzazioni per l’età.

    Diverso il caso di chi ha accumulato molti periodi di disoccupazione e malattia: con 42 anni e 10 mesi totali, di cui 8 anni figurativi di questo tipo, i contributi al netto sono 34 anni e 10 mesi e, secondo l’INPS, la pensione anticipata ordinaria non spetta finché non si raggiungono i 35 anni. Su questo orientamento esiste contenzioso, con alcune sentenze favorevoli ai lavoratori: nei casi al limite conviene far verificare la posizione prima di presentare la domanda.

    Quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi, con calcolo interamente contributivo) non è stata prorogata per il 2026: resta accessibile solo a chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2025.

    Come Verificare i Contributi Figurativi NASpI sul Portale INPS

    È fondamentale controllare periodicamente che i contributi figurativi NASpI siano stati correttamente accreditati dall’INPS nel tuo estratto conto contributivo. Ecco la procedura passo-passo.

    Accesso all’estratto conto contributivo:

    1. Accedi al sito INPS (www.inps.it)
    2. Entra nella tua area personale MyINPS con SPID, CIE o CNS
    3. Cerca il servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino” o “Estratto conto contributivo”
    4. Consulta la sezione dedicata alla posizione assicurativa

    Cosa controllare nell’estratto:

    • Periodo NASpI: Verifica che compaia il periodo esatto di fruizione dell’indennità
    • Tipo contribuzione: Deve risultare come contribuzione figurativa per disoccupazione (NASpI) o dicitura simile
    • Importo retributivo: La retribuzione accreditata, entro il tetto di 1,4 volte il massimale mensile NASpI
    • Settimane accreditate: Numero di settimane di contributi figurativi

    Esempio di riga nell’estratto:

    AnnoSettimaneTipoRetribuzioneContributi (33%)
    202552Figurativa NASpI24.000 €7.920 €

    Cosa fare se mancano contributi:

    Se noti discrepanze o mancanze nei contributi figurativi NASpI:

    1. Raccogli la documentazione: Ricevuta della domanda e provvedimento di accoglimento della NASpI, comunicazioni INPS, ultime buste paga
    2. Chiedi la correzione: se sei ancora in attività, con la richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA) disponibile online; se sei già pensionato, con la domanda di ricostituzione della pensione
    3. Rivolgiti al CAF: Possiamo verificare la situazione e presentare domanda per tuo conto con tutta la documentazione necessaria

    Tempistiche di accredito:

    L’accredito dei contributi figurativi NASpI non è sempre immediato. Se a distanza di alcuni mesi dalla fine dell’indennità i periodi non compaiono nell’estratto conto, conviene segnalarlo all’INPS.

    Simulatore pensione INPS:

    Una volta verificati i contributi, puoi utilizzare il simulatore “La mia pensione futura” sul portale INPS per ottenere una stima personalizzata della tua pensione considerando anche i periodi figurativi NASpI.

    Limiti e Requisiti dei Contributi Figurativi NASpI

    I contributi figurativi NASpI sono soggetti a limiti specifici che è importante conoscere per pianificare correttamente il proprio percorso previdenziale.

    Nessun limite complessivo di 5 anni:

    Non esiste una norma che riduca la valorizzazione dei figurativi NASpI oltre i 5 anni complessivi di contribuzione figurativa. I limiti reali sono quelli descritti di seguito.

    Limite di retribuzione:

    La retribuzione accreditata non può superare 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI dell’anno in corso (art. 12, comma 1, D.Lgs. 22/2015): nel 2026 sono 2.218,58 euro al mese.

    Limite di durata:

    La NASpI spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, quindi al massimo 24 mesi, e i figurativi coprono solo i periodi di effettiva fruizione.

    Requisiti per avere la NASpI (e quindi i figurativi):

    • Stato di disoccupazione involontaria (sono ammesse anche le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale nella procedura di conciliazione)
    • Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione
    • Per gli eventi dal 1° gennaio 2025, se nei 12 mesi precedenti ti sei dimesso volontariamente da un contratto a tempo indeterminato, almeno 13 settimane di contribuzione dopo quelle dimissioni
    • Domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto

    Il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti non si applica più agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022 (art. 3, comma 1-bis, D.Lgs. 22/2015).

    Quando l’accredito si interrompe:

    • Durante la sospensione della NASpI per un lavoro dipendente fino a 6 mesi: in quel periodo maturi i contributi del nuovo lavoro
    • In caso di decadenza, ad esempio per perdita dello stato di disoccupazione, per mancata comunicazione all’INPS dell’avvio di un’attività o per inottemperanza agli obblighi di politica attiva (art. 11 D.Lgs. 22/2015)
    • Al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata

    Retribuzione di riferimento:

    La retribuzione su cui si calcolano i contributi figurativi è quella dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 22/2015:

    • Formula: retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33
    • Tetto: 1,4 volte il massimale mensile NASpI (2.218,58 euro nel 2026); oltre questa cifra non si generano contributi figurativi

    Cumulo con pensione:

    NASpI e pensione di vecchiaia o anticipata non si cumulano:

    • Si decade dalla NASpI al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, anche se la domanda di pensione non è ancora stata presentata (art. 11, comma 1, lettera d, D.Lgs. 22/2015)
    • I contributi figurativi vengono accreditati fino alla data di decadenza
    • In caso di diritto all’assegno ordinario di invalidità puoi invece scegliere se mantenere la NASpI

    Effetto sulle pensioni anticipate:

    • Pensione anticipata ordinaria (nel 2026 42 anni e 10 mesi uomini, 41 anni e 10 mesi donne; dal 2027 un mese in più): i figurativi NASpI contano per il requisito complessivo, ma per chi ha contributi prima del 1996 l’INPS richiede anche 35 anni di contribuzione al netto dei periodi figurativi di malattia e disoccupazione
    • Quota 103: non prorogata per il 2026, resta solo per chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2025; anche qui nel lavoro dipendente servivano 35 anni al netto di malattia e disoccupazione, e la pensione è calcolata interamente con il contributivo
    • APE Sociale: prorogata fino al 31/12/2026 con 63 anni e 5 mesi di età; requisiti contributivi e condizioni dipendono dalla categoria di accesso e vanno verificati caso per caso

    Documentazione da conservare:

    È consigliabile conservare:

    • Ricevuta della domanda NASpI e provvedimento di accoglimento
    • Comunicazioni INPS di variazione, sospensione o decadenza della NASpI
    • Ultime buste paga e CU del rapporto di lavoro cessato
    • Dichiarazioni dei redditi del periodo NASpI

    Questa documentazione può essere utile per verifiche future o per correggere eventuali errori nell’estratto conto contributivo.

    Strategie per Massimizzare la Pensione dopo la NASpI

    Se hai percepito o stai percependo la NASpI, esistono alcune strategie previdenziali che possono aiutarti a massimizzare l’importo della pensione futura.

    1. Rientro rapido al lavoro

    Tornare al lavoro conviene soprattutto se la tua retribuzione supera il tetto di accredito figurativo (circa 26.600 euro l’anno nel 2026): in quel caso un anno di lavoro genera più contributi di un anno di NASpI.

    • Accetta offerte di lavoro congrue anche se temporanee
    • Considera contratti a tempo determinato o somministrazione
    • Valuta attività compatibili con la NASpI: con un reddito annuo entro 8.174 euro (lavoro dipendente) o 5.500 euro (lavoro autonomo) puoi conservare l’indennità ridotta, comunicando all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni

    Beneficio stimato: con una retribuzione di 35.000 euro l’anno, un anno di lavoro genera 11.550 euro di montante contro circa 8.790 euro di un anno di NASpI al tetto. La differenza vale circa 155 euro annui di pensione lorda (circa 12 euro al mese) con il coefficiente a 67 anni. Sotto il tetto la differenza è minima.

    2. Versamenti volontari per coprire periodi scoperti

    Se hai periodi non coperti da contributi (né effettivi né figurativi), puoi valutare i contributi volontari:

    • Richiedibili con almeno 5 anni di contribuzione in qualsiasi periodo, oppure 3 anni nei 5 anni precedenti la domanda
    • Permettono di coprire buchi contributivi e aumentare la pensione (non servono per i periodi già coperti dalla NASpI)
    • Costo variabile in base alla retribuzione di riferimento

    Quando conviene: Se ti mancano pochi anni al requisito contributivo per la pensione anticipata.

    3. Riscatto periodi non coperti

    In alcuni casi puoi riscattare periodi non coperti da contribuzione:

    • Riscatto laurea: anni di università, per la durata legale del corso di studi
    • Riscatto lavoro all’estero: Se hai lavorato in Paesi extra-UE senza convenzione
    • Pace contributiva: riscatto fino a 5 anni di periodi scoperti per chi non ha contributi prima del 1996; è una misura temporanea (da ultimo prevista per il 2024-2025 dalla L. 213/2023), da verificare prima di contarci

    Costo: Variabile, ma può essere rateizzato fino a 120 rate mensili senza interessi.

    4. Pianifica la data di pensionamento

    Se hai margine di scelta, considera:

    • Posticipare di 1-2 anni la pensione aumenta la quota contributiva: il coefficiente di trasformazione passa dal 5,608% a 67 anni al 6,024% a 69 anni (circa +7,4%), e a questo si sommano i contributi versati nel frattempo
    • Lavorare oltre i 67 anni: si può proseguire fino a 71 anni, quando il coefficiente arriva al 6,510% (valori del biennio 2025-2026)

    Esempio: pensione contributiva a 67 anni di 1.500 euro lordi al mese. Uscendo a 69 anni diventa circa 1.610 euro per il solo effetto del coefficiente, circa 1.700 euro se nel frattempo continui a lavorare con 30.000 euro l’anno (senza contare la rivalutazione del montante). Per le uscite dal 2027 cambiano i requisiti e si applicheranno i coefficienti del biennio 2027-2028.

    5. Verifica totalizzazione o cumulo gratuito

    Se hai contributi in diverse gestioni (INPS dipendenti, INPS artigiani/commercianti, Casse professionali):

    • La totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) permette di sommare gratuitamente i contributi, di regola con calcolo contributivo
    • Il cumulo (art. 1, comma 239, L. 228/2012, esteso alle casse professionali dalla L. 232/2016) unifica i contributi senza oneri, con il calcolo previsto da ciascuna gestione
    • Valuta quale opzione è più vantaggiosa per la tua situazione

    6. Richiedi consulenza previdenziale CAF

    Una simulazione personalizzata della tua situazione contributiva ti permette di:

    • Capire esattamente quanto peseranno i figurativi NASpI
    • Valutare scenari alternativi (pensione a 67 vs 70 anni, riscatti, ecc.)
    • Ottimizzare la strategia di uscita (vecchiaia, anticipata, APE sociale, ecc.)

    Al CAF Centro Fiscale di Udine offriamo un servizio di consulenza previdenziale completa con simulazioni dettagliate e supporto per tutte le pratiche INPS.

    NASpI e Pensione: Normativa di Riferimento 2026

    La disciplina dei contributi figurativi NASpI e il loro impatto sulla pensione è regolata da diverse fonti normative che è utile conoscere.

    Normativa principale:

    • D.Lgs. 22/2015: istituzione della NASpI; art. 3 (requisiti), art. 4 (calcolo), art. 11 (decadenza), art. 12 (contribuzione figurativa: tetto di 1,4 volte il massimale mensile e neutralizzazione nella retribuzione pensionabile)
    • Legge 335/1995 (Riforma Dini): sistema contributivo, rivalutazione del montante e coefficienti di trasformazione
    • DL 201/2011, art. 24, convertito dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero): calcolo contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012 e requisiti pensionistici
    • Circolare INPS n. 94/2015: istruzioni operative sulla NASpI
    • Circolare INPS n. 4/2026: importi NASpI 2026 (massimale mensile 1.584,70 euro)
    • Legge 199/2025 (Bilancio 2026): adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (+1 mese nel 2027, +3 mesi dal 2028), NASpI anticipata in due rate, proroga dell’APE sociale

    Coefficienti di trasformazione 2025-2026:

    Aggiornati ogni 2 anni in base all’aspettativa di vita (art. 1, comma 11, L. 335/1995):

    Età pensioneCoefficiente 2025-2026
    62 anni4,795%
    64 anni5,088%
    67 anni5,608%
    70 anni6,258%
    71 anni6,510%

    Fonte: Decreto direttoriale 20 novembre 2024 del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF. Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027 si applicheranno i coefficienti del biennio 2027-2028, fissati con il successivo decreto biennale.

    Aggiornamenti 2026:

    L’art. 12 del D.Lgs. 22/2015 non è stato modificato: la disciplina dei contributi figurativi NASpI resta quella del 2015. Restano quindi confermati:

    • Accredito d’ufficio dei contributi figurativi per i periodi di fruizione della NASpI
    • Tetto di 1,4 volte il massimale mensile NASpI (2.218,58 euro nel 2026)
    • Retribuzione di riferimento: media degli ultimi 4 anni, calcolata come per l’indennità

    Cambiano invece, dal 2027, i requisiti per la pensione: vecchiaia a 67 anni e 1 mese e anticipata ordinaria con 42 anni e 11 mesi (41 anni e 11 mesi per le donne), per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.

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    Fonti

    • D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (NASpI e contribuzione figurativa, art. 12) – Normattiva
    • Ministero del Lavoro – Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione dal 1° gennaio 2025
    • INPS – Pensioni, requisiti aggiornati per il 2027 e il 2028

    Domande Frequenti sulla Pensione dopo NASpI

    I contributi figurativi NASpI valgono per la pensione?

    Sì. I contributi figurativi NASpI valgono sia per maturare il diritto alla pensione sia per il calcolo dell’importo. Sono accreditati d’ufficio sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni, entro un tetto di 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI (2.218,58 euro al mese nel 2026). Non esiste un limite di 5 anni oltre il quale vengano ridotti. L’eccezione riguarda la pensione anticipata di chi ha contributi prima del 1996: per l’INPS non contano nel requisito minimo di 35 anni di contribuzione.

    Quanto pesa la NASpI sul calcolo della pensione?

    Nel calcolo contributivo un anno di NASpI con retribuzione accreditata di 24.000 euro genera 7.920 euro di montante (33%). Con il coefficiente 2025-2026 a 67 anni (5,608%) valgono circa 444 euro annui di pensione lorda, cioè circa 34 euro al mese su 13 mensilità, prima della rivalutazione del montante. Se la tua retribuzione supera il tetto (circa 26.600 euro annui nel 2026), la parte eccedente non viene accreditata.

    Come posso verificare i contributi figurativi NASpI accreditati?

    Accedi all’area MyINPS con SPID, CIE o CNS e consulta l’estratto conto contributivo nel Fascicolo previdenziale del cittadino. I periodi di NASpI devono comparire come contribuzione figurativa per disoccupazione, con le settimane accreditate e la retribuzione di riferimento. Se noti anomalie puoi chiedere la correzione con la richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA), anche tramite il nostro CAF.

    Esiste un limite ai contributi figurativi NASpI?

    Non esiste un limite complessivo di 5 anni oltre il quale i figurativi vengono valorizzati in misura ridotta. I limiti reali sono due: la retribuzione accreditata non può superare 1,4 volte il massimale mensile NASpI (2.218,58 euro al mese nel 2026) e la NASpI dura al massimo la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, cioè fino a 24 mesi. Inoltre, per la pensione anticipata di chi ha contributi prima del 1996, l’INPS non conta i figurativi da disoccupazione e malattia nel requisito minimo di 35 anni.

    La NASpI riduce la pensione futura?

    No: i contributi figurativi NASpI aumentano il montante e coprono il periodo di disoccupazione. Rispetto a un anno di lavoro può esserci una differenza solo se la tua retribuzione supera il tetto di accredito. Nella quota retributiva, invece, le retribuzioni figurative non possono abbassare la media: se sono inferiori vengono escluse dal calcolo della retribuzione pensionabile (art. 12, comma 2, D.Lgs. 22/2015).

    Posso andare in pensione mentre percepisco la NASpI?

    NASpI e pensione di vecchiaia o anticipata non si cumulano. Si decade dalla NASpI al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, anche se non hai ancora presentato la domanda di pensione (art. 11 D.Lgs. 22/2015). I contributi figurativi vengono accreditati fino alla data di decadenza. Per l’assegno ordinario di invalidità puoi invece scegliere se mantenere la NASpI.

    I contributi figurativi NASpI contano per la pensione anticipata?

    Sì, contano per il requisito contributivo della pensione anticipata ordinaria: nel 2026 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, dal 2027 un mese in più. Per chi ha contributi prima del 1996, però, l’INPS richiede anche 35 anni di contribuzione al netto dei periodi figurativi di malattia e disoccupazione. Su questo punto esiste contenzioso: nei casi al limite conviene una verifica della posizione prima della domanda.


    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
       

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      Ottobre 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-15 15:00:002026-10-10 07:59:25Pensione dopo la NASpI: Come si Calcola l’Importo con i Figurativi
      Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione Elettronica

      Come fare fattura elettronica forfettario: guida in 8 passi alla prima fattura

      fatturazione elettronica CAF Udine

      Se hai appena aperto la partita IVA e ti stai chiedendo come fare fattura elettronica forfettario, sei nel posto giusto. La prima fattura è un momento importante: segna l’inizio concreto della tua attività, ma porta con sé anche parecchi dubbi. Cosa si scrive al posto dell’IVA? Serve la marca da bollo? Cos’è il codice destinatario? E come arriva la fattura al cliente?

      In questa guida ti spieghiamo passo passo come emettere la prima fattura elettronica da forfettario, con parole semplici e senza dare nulla per scontato. Vedremo prima i dati fiscali obbligatori, cioè la natura IVA N2.2, il regime fiscale RF19, la dicitura obbligatoria e il bollo da 2 euro. Poi seguiremo il percorso reale di un software di fatturazione elettronica, dalla registrazione fino all’invio tramite SdI e alla conservazione.

      Alla fine saprai esattamente come fare fattura elettronica forfettario evitando gli errori più comuni. E se preferisci avere qualcuno al tuo fianco, il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna nella gestione del regime forfettario, sia in ufficio sia online.

      Indice dei contenuti

      • Fattura elettronica forfettario: cosa sapere prima di iniziare
      • I dati fiscali obbligatori della fattura elettronica forfettario
      • Come fare fattura elettronica forfettario: la guida in 8 passi
      • Il codice destinatario nella fattura elettronica forfettario
      • Errori da evitare nella prima fattura elettronica forfettario
      • Quanto costa il software per la fattura elettronica forfettario
      • La prima fattura elettronica forfettario con il CAF Centro Fiscale
      • Domande frequenti sulla fattura elettronica forfettario

      Fattura elettronica forfettario: cosa sapere prima di iniziare

      Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti in regime forfettario, senza soglie di fatturato. Significa che, anche se hai appena aperto la partita IVA e fatturi poche migliaia di euro l’anno, le tue fatture devono essere elettroniche. Un documento in Word o un PDF inviato per email non valgono come fattura.

      Ma cos’è, in concreto, una fattura elettronica? Non è un semplice PDF: è un file in formato XML, cioè un documento strutturato che i computer sanno leggere in automatico. Dentro il file ogni informazione ha il suo “campo”: i tuoi dati, quelli del cliente, gli importi, la natura IVA, il regime fiscale. Tu non devi scrivere codice: è il software di fatturazione a trasformare i dati che inserisci in un file XML corretto.

      Il file, poi, non viene spedito direttamente al cliente. Passa prima dal Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate che fa da “postino”: riceve la fattura, esegue alcuni controlli formali e la consegna al destinatario. Se qualcosa non va, la scarta e ti comunica l’esito. Prima di emettere la tua prima fattura ti servono quindi tre cose:

      • una partita IVA attiva in regime forfettario (se devi ancora aprirla, leggi la guida su come aprire la partita IVA e iniziare a fatturare);
      • un software di fatturazione elettronica collegato allo SdI (trovi un confronto nella guida al miglior software di fatturazione elettronica 2026);
      • i dati completi del cliente: nome o ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale, codice destinatario o PEC.

      Se stai ancora valutando se il forfettario fa per te, trovi requisiti e aliquote nella guida sul regime forfettario 2026. Se invece pensi al cambio di regime dal prossimo anno, leggi l’approfondimento su come passare al regime forfettario dal 2027.

      I dati fiscali obbligatori della fattura elettronica forfettario

      Prima di passare alla pratica, conviene capire i cinque elementi che distinguono la fattura elettronica forfettario da quella di un’impresa in regime ordinario. Sono proprio questi i punti su cui si sbaglia più spesso la prima volta, e conoscerli ti permette di controllare che il software abbia fatto tutto nel modo giusto.

      Natura IVA N2.2: perché in fattura non c’è l’IVA

      Il forfettario non applica l’IVA sulle sue fatture. Il tracciato della fattura elettronica, però, chiede comunque di spiegare perché l’IVA è a zero. Per farlo si usa un codice chiamato natura IVA: una sigla che indica allo SdI il motivo per cui l’imposta manca. Per il regime forfettario il codice corretto è N2.2, che significa “operazione non soggetta – altri casi”. Se scegli un codice sbagliato, la fattura contiene un errore fiscale che poi andrà corretto.

      Regime fiscale RF19

      Nella parte del file XML dedicata ai tuoi dati c’è il campo regime fiscale. Per il forfettario il codice è RF19. Di solito il software lo imposta una volta sola, durante la configurazione iniziale, in base al regime che hai indicato. Non devi ricordarlo a memoria, ma è utile sapere che esiste: se in una fattura vedi un codice diverso, qualcosa non va.

      La dicitura obbligatoria del regime forfettario

      Oltre ai codici, la fattura deve riportare una frase che spiega il regime applicato. La dicitura obbligatoria è questa: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 58 della Legge 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione dell’IVA”. La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 è la legge che ha introdotto l’attuale regime forfettario: citarla serve a chi riceve la fattura per capire subito perché l’IVA non c’è.

      Niente ritenuta d’acconto: la seconda dicitura

      Molti clienti sono sostituti d’imposta: aziende, società o professionisti che versano le tasse anche per conto di altri. Di solito trattengono una parte del compenso come ritenuta d’acconto, cioè un anticipo d’imposta pagato al posto tuo. Il forfettario, però, non subisce la ritenuta d’acconto sui compensi. Per evitare che il cliente la applichi per errore, aggiungi questa frase: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge 190/2014”.

      Marca da bollo da 2 euro sopra 77,47 euro

      Le fatture senza IVA sono soggette all’imposta di bollo. La regola è semplice: se l’imponibile della fattura (in pratica il compenso) supera 77,47 euro, va applicata una marca da bollo da 2 euro. Se è pari o inferiore a 77,47 euro, il bollo non serve. Sulla fattura elettronica non si incolla nessun contrassegno: il bollo è “virtuale”, viene indicato nel file XML e poi versato tramite il servizio dedicato del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, con addebito sul conto corrente, oppure con il modello F24. Puoi decidere se addebitare i 2 euro al cliente o tenerli a tuo carico: lo vediamo al passo 5.

      Come fare fattura elettronica forfettario: la guida in 8 passi

      Vediamo ora in pratica come fare fattura elettronica forfettario seguendo il percorso di Fatturazione Italia, il software che abbiamo analizzato nella nostra recensione di Fatturazione Italia. I passaggi descritti sono quelli reali del portale, dalla registrazione alla conservazione della fattura. Ecco il riepilogo:

      1. Registrati gratis e attiva la prova di 14 giorni senza carta (30 giorni con il link di invito di un collega).
      2. Completa l’onboarding: tipo di attività, dati della partita IVA e IBAN.
      3. Annota il codice destinatario che trovi in dashboard, per ricevere le fatture dei fornitori.
      4. Crea l’anagrafica del cliente.
      5. Crea la fattura: righe, natura IVA N2.2 e gestione del bollo.
      6. Scegli il layout del PDF.
      7. Invia la fattura allo SdI e controlla l’esito.
      8. Conservazione a norma automatica per 10 anni.

      Passi 1 e 2: registrazione e dati della tua attività

      Il primo passo è la registrazione gratuita al portale, con la conferma del tuo indirizzo email. Parte così una prova di 14 giorni senza carta di credito, sul piano Pro, che diventano 30 se ti registri con il link di invito di un collega. Segue l’onboarding, cioè la configurazione guidata iniziale: scegli il tipo di attività tra libero professionista, ditta individuale o figura sanitaria, poi inserisci i dati della tua partita IVA e l’IBAN su cui ricevere i pagamenti.

      Passi 3 e 4: dashboard e anagrafica del cliente

      Terminato l’onboarding arrivi alla dashboard, la pagina principale del portale. Qui trovi subito il tuo codice destinatario per ricevere le fatture passive (ne parliamo nel paragrafo dedicato), le prossime scadenze fiscali, una stima indicativa di imposta e contributi e la funzione per invitare un amico. A questo punto, prima di emettere la prima fattura, crea l’anagrafica del cliente nella sezione Clienti/Fornitori/Prodotti. Tieni pronti questi dati:

      • nome e cognome o ragione sociale;
      • indirizzo completo della sede;
      • partita IVA e/o codice fiscale;
      • codice destinatario del cliente oppure la sua PEC.

      Una volta salvata l’anagrafica, per le fatture successive allo stesso cliente basterà selezionarlo dall’elenco, senza reinserire i dati.

      Passo 5: creare la fattura con natura N2.2 e bollo

      Nella sezione Fatture crei il documento: scegli il cliente, aggiungi le righe con descrizione, quantità e prezzo, poi imposti la natura IVA N2.2. Quando l’imponibile supera 77,47 euro, devi scegliere come gestire il bollo:

      • “a carico del cliente”: i 2 euro vengono aggiunti in fattura e li paga il cliente;
      • “a carico mio”: il bollo resta indicato nel file XML, ma non viene addebitato al cliente.

      Prima di procedere, controlla che nel documento compaia la dicitura del regime forfettario e, se il cliente è un sostituto d’imposta, anche quella sulla ritenuta d’acconto. Facciamo un esempio. Marco è un grafico in regime forfettario e deve fatturare un logo a un’azienda per 500 euro. Inserisce una riga da 500 euro, natura N2.2, e sceglie il bollo a carico del cliente: il totale diventa 502 euro. Poiché l’azienda è un sostituto d’imposta, aggiunge la dicitura per non applicare la ritenuta. Se avesse fatturato una consulenza da 70 euro, il bollo non sarebbe stato dovuto.

      Passi 6, 7 e 8: layout, invio allo SdI e conservazione

      Prima dell’invio puoi scegliere l’aspetto del PDF tra sette layout: Classico, Moderno, Minimale, Corporate, Elegante, Compatto e Colonna laterale, personalizzabili con il tuo logo, i colori e i contatti in intestazione. Ricorda però che il PDF è una copia di cortesia, comoda da leggere: il documento fiscale valido resta il file XML.

      Con l’invio, la fattura passa al Sistema di Interscambio, che la recapita al cliente. L’esito (consegna, mancata consegna oppure scarto) si vede nel dettaglio della fattura, e dopo l’invio puoi mandare al cliente la copia di cortesia in PDF via email. Infine c’è la conservazione a norma: un archivio elettronico conforme alla legge che garantisce che la fattura resti integra e non modificabile. Su Fatturazione Italia è automatica e dura 10 anni, anche dopo un’eventuale disdetta del servizio.

      Il codice destinatario nella fattura elettronica forfettario

      Il codice destinatario è uno dei concetti che confonde di più chi affronta per la prima volta la fattura elettronica forfettario. In parole semplici, è un “indirizzo” di sette caratteri che dice allo SdI dove consegnare una fattura. Funziona un po’ come il CAP per la posta: senza, il postino non sa a chi recapitare la busta. Ci sono due situazioni da distinguere: le fatture che ricevi e quelle che emetti.

      Ricevere le fatture passive dai fornitori

      Le fatture passive sono quelle che ricevi quando acquisti qualcosa per la tua attività: un computer, il telefono, un corso. Nel forfettario le spese non si deducono una per una, perché il reddito si calcola applicando un coefficiente fisso ai ricavi, ma ricevere e conservare correttamente queste fatture resta importante. Con Fatturazione Italia il codice destinatario è JKKZDGR, uguale per tutti gli utenti. Lo trovi subito in dashboard, insieme alle istruzioni per comunicarlo ai fornitori e registrarlo su Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate: non c’è nulla da configurare. Se hai dubbi sulla registrazione, il CAF Centro Fiscale la verifica insieme a te.

      Il codice destinatario del tuo cliente

      Quando emetti tu la fattura, ti serve il codice destinatario del cliente oppure la sua PEC. Chiedili sempre prima di fatturare, per esempio nel preventivo. Se il cliente è un privato senza partita IVA, di norma si indica il codice “0000000” (sette zeri): la fattura resta disponibile al cliente nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate, e devi consegnargli anche una copia della fattura, in PDF o su carta, salvo che il cliente vi rinunci. Le fatture verso enti pubblici seguono invece regole proprie, spiegate nella guida su come fatturare alla Pubblica Amministrazione nel 2026.

      Errori da evitare nella prima fattura elettronica forfettario

      Anche con un buon software, nella prima fattura elettronica forfettario qualche distrazione può capitare. La buona notizia è che gli errori più frequenti sono sempre gli stessi, e conoscerli in anticipo ti permette di evitarli. Ecco quelli che vediamo più spesso allo sportello:

      • applicare l’IVA al 22% per abitudine, invece della natura IVA N2.2;
      • dimenticare il bollo da 2 euro quando l’imponibile supera 77,47 euro, oppure applicarlo su importi più bassi;
      • omettere la dicitura del regime forfettario o quella sulla ritenuta d’acconto;
      • inserire una partita IVA o un codice destinatario errati, con il rischio di scarto;
      • considerare il PDF come fattura valida e non verificare l’esito dello SdI.

      L’ultimo punto merita attenzione. Se lo SdI scarta la fattura, per il fisco quella fattura non è mai stata emessa: va corretta e inviata di nuovo. Per questo, dopo ogni invio, è buona abitudine aprire il dettaglio della fattura e controllare l’esito. Un’ultima nota per le figure sanitarie: le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono regole particolari, perché per queste fatture vige il divieto di invio tramite SdI. Se lavori in ambito sanitario, chiarisci questo punto con il CAF prima di emettere la prima fattura.

      Quanto costa il software per la fattura elettronica forfettario

      Dopo aver capito come fare fattura elettronica forfettario, la domanda successiva è quasi sempre quanto costa il software. Fatturazione Italia prevede tre piani, solo con abbonamento annuale:

      • Start: 49 € + IVA l’anno (59,78 € IVA inclusa), fino a 150 fatture, adatto a chi emette poche fatture al mese. Comprende già preventivi, pro forma, fatture PA, import da altri programmi, la simulazione di imposte e contributi (“entro il 30 giugno paghi X, entro il 30 novembre paghi Y, metti da parte ogni mese Z”), i bolli trimestrali con l’F24 compilato in PDF (il pagamento lo fai tu) e i promemoria via email delle scadenze;
      • Pro: 89 € + IVA l’anno (108,58 € IVA inclusa), fino a 500 fatture; il Sistema TS è incluso solo in questo piano, insieme alle autofatture per gli acquisti dall’estero (TD17, TD18, TD19), alle casse previdenziali e ritenute e a 7 layout PDF personalizzabili;
      • ASD: 69 € + IVA l’anno (84,18 € IVA inclusa), fino a 300 fatture, per le associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA; si attiva tramite l’assistenza.

      Se superi il limite puoi aggiungere un pacchetto extra di 100 fatture a 12 € IVA inclusa. CAF e studi che seguono più partite IVA possono contattare Fatturazione Italia per le condizioni dedicate. Il prezzo è bloccato 3 anni per contratto, così puoi programmare la spesa senza sorprese. Per un neo-forfettario il piano Start è spesso sufficiente all’inizio; chi lavora in ambito sanitario valuterà invece il piano Pro, l’unico che comprende il Sistema TS. Prima di scegliere puoi provare tutto gratis per 14 giorni senza carta (30 giorni con il link di invito di un collega): attiva la prova gratuita di Fatturazione Italia e prepara la tua prima fattura con calma. Se vuoi confrontare più soluzioni, consulta la nostra guida al miglior software di fatturazione elettronica.

      La prima fattura elettronica forfettario con il CAF Centro Fiscale

      Ora sai come fare fattura elettronica forfettario: natura IVA N2.2, regime RF19, dicitura, bollo sopra 77,47 euro, codice destinatario e invio allo SdI. Il software ti guida nella compilazione, ma le scelte fiscali restano tue: per questo molti neo-forfettari preferiscono avere un punto di riferimento a cui rivolgersi quando qualcosa non è chiaro.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine non è uno studio di commercialisti: è un Centro di Assistenza Fiscale che ogni anno segue privati e partite IVA in regime forfettario. Ti aiutiamo nell’apertura della partita IVA (120-150 euro per i professionisti) e nella gestione annuale del forfettario a 350 euro l’anno IVA inclusa, con la dichiarazione dei redditi compresa. Il software di fatturazione non fa parte di questo servizio e va attivato a parte. Se preferisci non pensare a nulla, c’è anche il pacchetto completo con il CAF: il CAF Centro Fiscale si occupa di dichiarazione dei redditi, F24 di tasse e contributi, Sistema TS e consulenza fiscale, e il software di fatturazione è compreso. È un unico canone annuale, con un preventivo in una telefonata di 10 minuti: puoi chiederlo con il modulo “Ti chiamiamo noi” su fatturazioneitalia.it/contatti. Scopri tutti i dettagli nella pagina dedicata alla partita IVA in regime forfettario con il CAF Centro Fiscale di Udine.

      Fonti

      • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (regime forfetario; comma 58 IVA, comma 67 esclusione dalla ritenuta d’acconto) – Normattiva
      • Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, art. 18 (obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, per tutti dal 1° gennaio 2024) – Normattiva
      • DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo; Tariffa allegato A, art. 13, bollo da 2 euro sopra 77,47 euro) – Normattiva

      Partita IVA forfettaria senza pensieri

      Apertura, gestione annuale e dichiarazione dei redditi: il CAF Centro Fiscale di Udine ti segue in ufficio in Viale Tullio 13 oppure online, ovunque tu sia. Scopri il servizio Partita IVA forfettario.

      Scrivici su WhatsApp al 366 6018121, chiamaci allo 0432 1638640 oppure prenota un appuntamento dal modulo contatti.

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      Domande frequenti sulla fattura elettronica forfettario

      Il forfettario deve fare la fattura elettronica anche se ha pochi clienti?

      Sì. Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie di fatturato: non conta quanti clienti hai né quanto fatturi.

      Quando va messa la marca da bollo da 2 euro?

      Quando l’imponibile della fattura supera 77,47 euro. Se l’importo è pari o inferiore a 77,47 euro, il bollo non è dovuto. Puoi addebitarlo al cliente oppure tenerlo a tuo carico.

      Quale natura IVA e quale regime fiscale usa il forfettario?

      La natura IVA è N2.2 (“operazione non soggetta – altri casi”) e il regime fiscale nel file XML è RF19. In fattura va sempre riportata anche la dicitura che richiama l’art. 1 comma 58 della Legge 190/2014.

      Il forfettario subisce la ritenuta d’acconto?

      No. Se il cliente è un sostituto d’imposta, aggiungi la frase: “Si richiede di non applicare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge 190/2014”.

      Come ricevo le fatture dei fornitori?

      Tramite il codice destinatario. Con Fatturazione Italia è JKKZDGR, uguale per tutti gli utenti e visibile in dashboard con le istruzioni per comunicarlo ai fornitori. Se hai dubbi, il CAF Centro Fiscale ti aiuta a verificare che sia tutto in ordine.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Ottobre 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-15 13:00:002026-10-11 22:25:57Come fare fattura elettronica forfettario: guida in 8 passi alla prima fattura
      NOTIZIE

      Manovra 2027: le tappe fino al 20 ottobre e le misure sul tavolo

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      La manovra 2027 entra nella settimana decisiva: il Documento programmatico di bilancio (DPB) va trasmesso a Bruxelles entro il 15 ottobre 2026 e il disegno di legge di bilancio deve arrivare alle Camere entro il 20 ottobre 2026. Sul fronte delle misure, però, finora è deciso poco: il Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2026 ha approvato solo il quadro dei conti, non gli interventi per famiglie, pensionati e partite IVA.

      Il DPB è il documento con cui l’Italia comunica alla Commissione europea le linee della legge di bilancio, cioè la legge che ogni anno fissa entrate, spese e agevolazioni fiscali dell’anno successivo. Ne parliamo ora per fare ordine: cosa è già stato approvato, quali sono le tappe e quali proposte restano ipotesi.

      In sintesi

      • Deciso: il 2 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il DPFP; nella stessa seduta il ministro dell’Economia ha illustrato la Relazione al Parlamento sullo scostamento per energia e sicurezza.
      • Tappe: DPB a Bruxelles entro il 15 ottobre 2026, ddl di bilancio alle Camere entro il 20 ottobre 2026.
      • Ipotesi: Irpef per il ceto medio, flat tax su parte del reddito, ecobonus al 65%, interventi sulle pensioni.
      • Attenzione: le misure non sono legge finché il testo non è approvato dal Parlamento, di norma entro fine dicembre.

      Indice dei contenuti

      1. Cosa è stato deciso finora sulla manovra 2027?
      2. Quali sono le prossime tappe della manovra 2027?
      3. Quali misure della manovra 2027 sono solo ipotesi?
      4. Cosa cambia per famiglie, pensionati e partite IVA?
      5. Domande frequenti sulla manovra 2027
      6. Fonti

      Cosa è stato deciso finora sulla manovra 2027?

      L’unico atto ufficiale è quello del 2 ottobre 2026. Come risulta dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 191 pubblicato su governo.it, il Governo ha approvato, su proposta del ministro dell’Economia, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP). È il documento che fotografa i conti pubblici e prepara la manovra 2027.

      I numeri principali indicati nel comunicato sono questi: crescita 2026 rivista al rialzo all’1%, deficit al 2,9% del Pil nel 2026 e debito pubblico al 138,1% a fine anno, in lieve salita al 138,5% nel 2027. Il Pil, cioè il valore di tutto ciò che il Paese produce in un anno, dovrebbe crescere dello 0,8% nel 2027.

      Nella stessa seduta il ministro Giorgetti ha illustrato la Relazione al Parlamento prevista dall’articolo 6 della legge n. 243/2012. È collegata alla richiesta di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per le maggiori spese di energia e sicurezza, che il Governo ha presentato alla Commissione europea il 10 settembre 2026: fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-2028, pari a circa lo 0,3% del Pil l’anno per ciascuna delle due clausole. In parole semplici è il cosiddetto scostamento: la possibilità di spendere più di quanto previsto dal percorso concordato con l’Unione europea. Per autorizzarlo serve il voto del Parlamento a maggioranza assoluta.

      Quali sono le prossime tappe della manovra 2027?

      Il calendario ordinario della legge di bilancio prevede alcuni passaggi ravvicinati. Il primo è il DPB, da inviare alla Commissione europea e all’Eurogruppo entro il 15 ottobre 2026. Il secondo è la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il 20 ottobre 2026: solo allora si vedrà il testo con le misure effettive.

      • Entro il 15 ottobre 2026: trasmissione del DPB a Bruxelles.
      • Entro il 20 ottobre 2026: deposito del ddl di bilancio alla Camera o al Senato.
      • Novembre-dicembre 2026: esame in commissione e in Aula, con emendamenti.
      • Entro il 31 dicembre 2026: approvazione definitiva, per evitare l’esercizio provvisorio.

      Prima di queste scadenze è atteso un nuovo Consiglio dei ministri per dare il via libera al testo. È in quel passaggio che le ipotesi di queste settimane diventeranno proposte scritte, ancora modificabili in Parlamento. Per le scorse puntate puoi leggere anche l’approfondimento sulla manovra 2027 tra giovani e bonus ISEE.

      Quali misure della manovra 2027 sono solo ipotesi?

      Nessuna misura per i contribuenti è stata ancora approvata con un atto ufficiale. Le proposte che circolano sono ipotesi di lavoro, spesso legate alle richieste dei diversi partiti di maggioranza, e dipendono dalle risorse disponibili, che nelle stime restano limitate rispetto al numero di interventi proposti.

      • Irpef per il ceto medio: ipotesi di alleggerire l’imposta sui redditi intermedi. Nessuna aliquota o soglia è stata fissata.
      • Flat tax: si ragiona su un’imposta sostitutiva (un’aliquota unica al posto dell’Irpef) su alcune componenti di reddito, per esempio gli aumenti. Per i dettagli sul regime delle partite IVA vedi come passare al regime forfettario nel 2027.
      • Bonus casa ed ecobonus: la base di partenza è il mantenimento delle detrazioni attuali; si valuta un ecobonus al 65% per l’efficienza energetica. Approfondimento: ecobonus 2027 al 65%.
      • Pensioni: si discute di correttivi sulle uscite anticipate e sull’adeguamento all’aspettativa di vita.
      • ISEE e cedolare secca: temi citati nel dibattito, senza una proposta definita.

      La regola pratica è semplice: finché una misura non compare nel testo del ddl di bilancio è un’ipotesi, e finché il ddl non è approvato definitivamente non è legge. Per ogni voce, quindi, conviene attendere il testo del ddl, atteso entro il 20 ottobre.

      Cosa cambia per famiglie, pensionati e partite IVA?

      Per ora, nulla di nuovo è in vigore: restano valide le regole attuali. Le famiglie guardano soprattutto a ISEE e bonus; per chi ristruttura casa vale la lettura di bonus casa 2027 tra proroga del 50% e calo al 36%, che mostra il percorso delle aliquote. I pensionati e i lavoratori vicini all’uscita possono confrontare le regole correnti sulla pensione anticipata a 64 anni.

      Le partite IVA attendono di capire se la flat tax verrà estesa o modificata e se cambieranno i limiti del forfettario. Anche qui valgono le regole in vigore fino all’approvazione della legge. Noi aggiorneremo il quadro quando il testo del ddl sarà pubblico.

      Domande frequenti sulla manovra 2027

      Cos’è il Documento programmatico di bilancio?

      È il documento sintetico che l’Italia invia a Bruxelles ogni autunno con le linee della manovra, prima che il testo di legge sia esaminato dal Parlamento. Per la manovra 2027 la scadenza è il 15 ottobre 2026.

      La manovra 2027 è già legge?

      No. È stato approvato solo il DPFP il 2 ottobre 2026. Il ddl di bilancio va presentato alle Camere entro il 20 ottobre 2026 e poi approvato dal Parlamento, di norma entro fine dicembre.

      Il taglio dell’Irpef al ceto medio è confermato?

      No, è un’ipotesi. Non sono state fissate aliquote, scaglioni o platea, e la disponibilità di risorse è limitata.

      Cos’è lo scostamento di bilancio?

      È l’autorizzazione a deviare temporaneamente dal percorso dei conti concordato con l’Unione europea, qui richiesta per maggiori spese di energia e sicurezza. Richiede il voto del Parlamento a maggioranza assoluta.

      Fonti

      • Presidenza del Consiglio dei ministri, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 191, 2 ottobre 2026 (DPFP e richiesta di scostamento).
      • Ministero dell’Economia e delle Finanze, sezione Documento programmatico di finanza pubblica.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Ottobre 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-15 07:00:002026-10-13 21:22:59Manovra 2027: le tappe fino al 20 ottobre e le misure sul tavolo
      Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

      Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1

      fatturazione elettronica CAF Udine

      Capire come funzionano le spese anticipate fattura geometra (e architetto) è uno dei nodi più delicati della gestione quotidiana di uno studio tecnico. Ogni giorno un geometra paga marche da bollo, diritti di segreteria comunali, tributi speciali catastali e visure per conto dei propri clienti. Quelle somme non sono un guadagno: sono un semplice anticipo di cassa, che va restituito. Il problema è che, se vengono inserite nel documento nel modo sbagliato, si trasformano contabilmente in compenso professionale: con IVA, ritenuta d’acconto, contributi e — soprattutto — con un peso sulla soglia degli 85.000 euro del regime forfettario.

      Nel 2026 la questione è ancora più rilevante per due motivi. Il primo è che la fattura elettronica non perdona gli errori: il codice che scegli nel file XML resta registrato e viene letto dall’Agenzia delle Entrate. Il secondo è che dal 2025, con la riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, le regole sui rimborsi spese sono cambiate: oggi i regimi da distinguere sono tre e non più due. In questa guida vediamo in modo semplice i requisiti dell’art. 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, la novità dell’art. 54 del TUIR, l’uso corretto del codice natura IVA N1, gli effetti su CIPAG e Inarcassa e gli errori che vediamo più spesso. Se vuoi mettere ordine nella tua fatturazione, il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti tecnici in tutta Italia.

      Indice dei contenuti

      1. Spese anticipate fattura geometra: cosa dice l’art. 15 del DPR 633/1972
      2. I tre regimi dei rimborsi spese in fattura dal 2025
      3. I 4 requisiti inderogabili delle spese anticipate in fattura
      4. Casistica pratica: bolli, diritti catastali e oneri comunali
      5. Il codice natura IVA N1 nella fattura elettronica
      6. Spese anticipate e soglia 85.000 euro del regime forfettario
      7. CIPAG e Inarcassa: le anticipazioni restano fuori dai contributi
      8. Errori tipici sulle spese anticipate in fattura da evitare
      9. Approfondimenti per geometri e architetti con partita IVA
      10. Domande frequenti sulle spese anticipate in fattura
      11. Assistenza per la fatturazione di geometri e architetti

      Spese anticipate fattura geometra: cosa dice l’art. 15 del DPR 633/1972

      Il riferimento normativo delle spese anticipate fattura geometra è l’art. 15, comma 1, n. 3 del DPR 633/1972, la legge che disciplina l’IVA in Italia. La norma stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

      Tradotto in parole semplici: quando il geometra o l’architetto mette mano al portafoglio per pagare un tributo o un diritto che per legge è dovuto dal cliente, quella somma non è un suo ricavo. È un prestito tecnico, un’anticipazione di cassa. Per questo motivo l’importo entra in fattura solo come partita di giro: senza IVA, senza ritenuta e senza essere sommato al compenso.

      Attenzione però a non fare di ogni rimborso un’anticipazione: l’art. 15 copre solo le somme pagate in nome e per conto del cliente. Le altre spese che il professionista sostiene per eseguire l’incarico seguono regole diverse, profondamente cambiate dal 2025. Vediamole una per una.

      I tre regimi dei rimborsi spese in fattura dal 2025

      Molti professionisti usano l’espressione “rimborso spese” per indicare situazioni profondamente diverse tra loro. Dopo la riforma del reddito di lavoro autonomo attuata dal D.Lgs. 192/2024, in vigore dal periodo d’imposta 2025, i regimi da conoscere sono tre. Capire in quale dei tre ricade ogni voce della fattura è la premessa per non sbagliare né IVA né ritenuta d’acconto, e per proteggere la soglia degli 85.000 euro.

      1. Anticipazioni ex art. 15: niente IVA e niente reddito

      Sono le spese anticipate di cui abbiamo parlato: somme pagate in nome e per conto del cliente, senza alcun ricarico, per tributi o diritti di cui il cliente è il vero debitore. Rientrano qui i bolli su istanze catastali e pratiche edilizie intestate al cliente, i diritti di segreteria comunali, gli oneri di urbanizzazione, le visure catastali e i tributi speciali catastali. Queste somme sono escluse sia dall’IVA sia dal reddito, non subiscono ritenuta d’acconto e non entrano nel volume d’affari. È il regime più consolidato: su questo punto non esistono dubbi interpretativi.

      2. Rimborsi analitici ex art. 54 TUIR: fuori dal reddito, ma con IVA

      Qui sta la novità che molti studi tecnici non hanno ancora recepito. L’art. 54, comma 2, lettera b) del TUIR, come riscritto dal D.Lgs. 192/2024 e in vigore dal periodo d’imposta 2025, stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di “rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”. Specularmente, l’art. 54-ter del TUIR nega allo stesso professionista la deducibilità di quelle stesse spese riaddebitate: la norma è costruita per essere fiscalmente neutra.

      In pratica: se il geometra sostiene spese di viaggio, vitto, alloggio o trasporto per eseguire l’incarico e le riaddebita al cliente voce per voce, in modo analitico e documentato, dal 2025 quelle somme non sono più reddito imponibile e quindi non subiscono la ritenuta d’acconto del 20%. Fino al 2024 la regola era esattamente opposta: tutto compenso, con ritenuta e contributi. Se il tuo gestionale o la tua abitudine di fatturazione risalgono a prima di quella data, è il momento di aggiornarli.

      Due avvertenze fondamentali. La prima: l’esclusione riguarda solo il reddito (IRPEF) e non l’IVA. A differenza delle anticipazioni ex art. 15, questi rimborsi restano di norma soggetti a IVA, perché considerati accessori alla prestazione professionale, salvo che non integrino a pieno titolo i requisiti dell’art. 15. La seconda: il requisito dell’analiticità viene letto in modo restrittivo dall’Agenzia delle Entrate, che con la risposta n. 270 del 23 ottobre 2025 ha negato l’esclusione ai rimborsi chilometrici non documentati in modo analitico, anche quando commisurati ai chilometri effettivamente percorsi in base a una tariffa pattuita. Serve dunque il giustificativo di ogni singola spesa, non una cifra concordata a corpo.

      Per voci più “di studio” come stampe, plotter, copie di elaborati, materiale di consumo, software e strumentazione la qualificazione va valutata caso per caso: si tratta spesso di costi propri dell’attività professionale, non di spese sostenute per un singolo incarico e addebitate analiticamente. In assenza di chiarimenti specifici, l’impostazione prudenziale è trattarle come compenso, deducendo il relativo costo secondo le regole ordinarie del proprio regime.

      3. Rimborsi forfetari: compenso a tutti gli effetti

      Il terzo regime raccoglie tutto ciò che non è analitico: diarie, rimborsi chilometrici non documentati, importi “a corpo” concordati con il cliente per coprire genericamente le trasferte. Queste somme restano pieno compenso professionale, con IVA al 22% (oppure natura N2.2 se sei forfettario), ritenuta d’acconto del 20% quando il cliente è sostituto d’imposta, contributi di cassa e piena rilevanza ai fini della soglia degli 85.000 euro. Su questo, nessun dubbio.

      • Anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972: no IVA, no reddito, no ritenuta, fuori dal volume d’affari → in fattura con codice natura N1
      • Rimborsi analitici ex art. 54 c. 2 lett. b) TUIR: IVA sì, reddito no, ritenuta no; effetto sulla soglia degli 85.000 euro ancora da chiarire
      • Rimborsi forfetari o non documentati: IVA sì, reddito sì, ritenuta sì, soglia sì

      Come vedi, tutto si gioca su chi è il debitore della somma e su come la documenti. La stessa spesa, gestita in due modi diversi, produce conseguenze fiscali opposte. Se hai dubbi su una singola voce della tua fattura, farla valutare prima di emettere il documento costa molto meno che correggerla dopo: il CAF Centro Fiscale di Udine lo fa quotidianamente per geometri, architetti e ingegneri.

      I 4 requisiti inderogabili delle spese anticipate in fattura

      L’esclusione prevista dall’art. 15 DPR 633/1972 non è una scelta libera del professionista: è un regime che si applica solo se esistono tutte le condizioni previste dalla norma. Se ne manca una sola, la somma torna a essere compenso imponibile. Ecco i quattro requisiti da verificare ogni volta, prima di emettere il documento.

      1. Spesa documentata e intestata al cliente: la ricevuta, il bollettino, la quietanza o il giustificativo del pagamento devono riferirsi al committente, non allo studio. Un versamento di diritti di segreteria effettuato a nome di Mario Rossi, proprietario dell’immobile, è un’anticipazione; lo stesso versamento intestato allo studio tecnico è molto più difficile da difendere in caso di controllo.
      2. Mandato con rappresentanza: il professionista deve agire come rappresentante del cliente. Non serve un atto notarile: il mandato può essere implicito nell’incarico professionale, purché dal contratto o dalla lettera d’incarico risulti che il tecnico è autorizzato a presentare pratiche e anticipare tributi per conto del committente.
      3. Nessun ricarico né margine: la somma riaddebitata deve coincidere all’euro con quella pagata. Se applichi un ricarico, anche minimo, o arrotondi per eccesso “per il disturbo”, quella differenza è compenso a tutti gli effetti e l’intera voce rischia la riqualificazione.
      4. Mera anticipazione: il tecnico deve essere solo un tramite finanziario. Il servizio o il tributo deve essere reso al cliente, non al professionista. Il geometra non “acquista” il diritto catastale per rivenderlo: lo paga al posto del cliente, che ne è il vero debitore.

      Il consiglio operativo è semplice: conserva sempre i giustificativi e allegali alla pratica. In caso di verifica, la prova documentale è ciò che distingue una corretta anticipazione ex art. 15 da un compenso non dichiarato. Chi lavora con molte pratiche edilizie e catastali dovrebbe tenere un registro interno delle somme anticipate, cliente per cliente.

      Casistica pratica: bolli, diritti catastali e oneri comunali

      Vediamo ora le voci che compaiono più spesso nelle fatture degli studi tecnici. Sono tutte spese che, se rispettano i quattro requisiti visti sopra, rientrano nelle spese anticipate escluse da IVA.

      Marche da bollo e tributi speciali catastali

      Le marche da bollo apposte su istanze catastali, domande di permesso di costruire, richieste di certificati e atti da presentare agli uffici sono un classico esempio di anticipazione. Lo stesso vale per i tributi speciali catastali dovuti per visure, estratti di mappa, planimetrie, volture e pratiche Docfa, e per i diritti di visura in Conservatoria (ipotecaria) nelle ricerche sui passaggi di proprietà. In tutti questi casi l’obbligo tributario nasce in capo al soggetto che presenta l’istanza, cioè il cliente: il tecnico si limita ad anticiparne il pagamento.

      Diritti di segreteria comunali e oneri concessori

      I diritti di segreteria richiesti dagli uffici comunali (SUE e SUAP) per l’istruttoria di CILA, SCIA, permessi di costruire, certificati di destinazione urbanistica e agibilità sono somme dovute dal titolare del titolo edilizio. Ancora più netto è il caso degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione: si tratta di importi che il Comune pretende dal proprietario, spesso di migliaia di euro. Se il geometra li anticipa per velocizzare la pratica, il riaddebito è una pura anticipazione ex art. 15 e non può in alcun modo confondersi con il compenso professionale.

      Attenzione invece a una voce insidiosa: la marca da bollo di 2,00 euro applicata sulla propria fattura quando il documento è emesso senza IVA per un importo superiore a 77,47 euro (situazione tipica dei forfettari). Qui il soggetto obbligato è il professionista, non il cliente: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022, ha chiarito che il riaddebito di quel bollo fa parte integrante del compenso e concorre alla formazione del reddito. Non è quindi una spesa anticipata ex art. 15, ed è uno degli errori più frequenti che correggiamo.

      Il codice natura IVA N1 nella fattura elettronica

      Nella fattura elettronica ogni riga deve avere un’aliquota IVA oppure, se l’IVA non si applica, un codice natura che spieghi il motivo. Il codice natura N1 significa esattamente “operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/1972“: è il codice da usare per le spese anticipate in nome e per conto del cliente. Non va confuso con gli altri codici, che rispondono a logiche diverse: N2.2 indica le operazioni non soggette (ed è il codice che i forfettari usano per il proprio compenso), N4 le operazioni esenti e N3 le non imponibili.

      Un chiarimento importante: il codice N1 è riservato alle anticipazioni ex art. 15. I rimborsi analitici esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) del TUIR seguono invece il trattamento IVA della prestazione principale: vanno quindi fatturati con IVA (o con la natura propria del tuo regime), pur restando fuori dal reddito e dalla base di calcolo della ritenuta d’acconto. Usare N1 per una trasferta è un errore che espone a un recupero di IVA.

      Dal punto di vista pratico, nel file XML la spesa anticipata si inserisce come riga di dettaglio separata (blocco DettaglioLinee), con la descrizione dell’anticipazione, l’importo esatto, aliquota IVA 0,00 e il campo Natura valorizzato con N1. Tutti i principali gestionali di fatturazione elettronica permettono di impostare questa voce scegliendo la natura corretta dal menu delle aliquote. Ecco come dovrebbe apparire una fattura ben costruita di un geometra:

      • Riga 1 — Compenso professionale per pratica edilizia: imponibile con IVA 22% (oppure N2.2 se forfettario)
      • Riga 2 — Contributo integrativo di cassa: segue il trattamento previsto per la cassa di appartenenza
      • Riga 3 — Diritti di segreteria comunali anticipati: escluse art. 15 DPR 633/72 — natura N1
      • Riga 4 — Tributi speciali catastali anticipati: natura N1
      • Riga 5 — Eventuale rimborso analitico documentato di viaggio o alloggio: con IVA, ma fuori dalla base della ritenuta
      • Ritenuta d’acconto: calcolata solo sul compenso, mai sulle righe N1 né sui rimborsi analitici

      Una descrizione chiara della riga (per esempio “anticipazione diritti di segreteria Comune di Udine, pratica SCIA n. …”) aiuta molto in caso di controllo. Se la gestione operativa del software di fatturazione ti crea difficoltà, il nostro team può accompagnarti anche nella configurazione: su fatturazioneitalia.it trovi la soluzione di fatturazione elettronica che utilizziamo con i nostri clienti professionisti. Nel piano Pro (89 € + IVA l’anno, 108,58 € IVA inclusa) la cassa previdenziale si applica riga per riga, così un rimborso spese resta fuori dal contributo, e il bollo si può mettere a carico del cliente o a carico tuo; si può provare gratis per 14 giorni, senza carta.

      Spese anticipate e soglia 85.000 euro del regime forfettario

      Qui arriviamo al punto che interessa più di tutti chi lavora in regime forfettario. Il limite di 85.000 euro si calcola sui ricavi e compensi percepiti nell’anno. Le spese anticipate ex art. 15, non essendo né compenso né operazioni rilevanti ai fini IVA, non concorrono a quel calcolo: su questo la posizione è pacifica. I rimborsi forfetari, al contrario, concorrono per intero, perché sono compenso a tutti gli effetti.

      Facciamo un esempio numerico semplice. Immagina che il geometra Luca, forfettario, nel 2026 incassi 82.000 euro di compensi professionali. Durante l’anno ha anticipato per i suoi clienti 6.000 euro tra diritti di segreteria comunali, oneri comunali e marche da bollo su istanze intestate ai committenti, tutte somme documentate e riaddebitate senza ricarico. Se quelle anticipazioni sono state gestite correttamente con il codice N1, ai fini della soglia rilevano solo i compensi: 82.000 euro. Luca resta dentro il limite e conserva il regime agevolato.

      Se invece le stesse anticipazioni fossero state inserite in fattura come compenso, il totale salirebbe a 88.000 euro: soglia superata, con le conseguenze del caso sul regime applicabile. Seimila euro di semplici partite di giro possono quindi fare la differenza tra restare forfettario e uscirne, senza che il professionista abbia guadagnato un euro in più.

      Rimborsi analitici e soglia 85.000 euro: un dubbio ancora aperto

      Molto più incerta è la posizione dei rimborsi analitici esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) del TUIR. Al momento non esiste un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul fatto che queste somme concorrano o no al calcolo della soglia degli 85.000 euro dei forfettari. Sul tema convivono due letture:

      • Tesi prudenziale (ad oggi prevalente, in attesa di chiarimenti): i rimborsi analitici continuano a concorrere alla soglia, perché si tratta comunque di somme incassate nell’anno e il limite guarda ai compensi percepiti.
      • Tesi minoritaria: i rimborsi analitici restano esclusi, in coerenza con il principio di neutralità voluto dalla nuova norma, che li considera meri ristorni di spesa e non ricchezza del professionista.

      Cosa cambia in concreto? Torniamo a Luca e supponiamo che, oltre agli 82.000 euro di compensi, abbia riaddebitato 4.000 euro di trasferte e pernottamenti in modo analitico e documentato. Seguendo la tesi prudenziale il totale rilevante è 86.000 euro e la soglia risulta superata; seguendo la tesi minoritaria Luca resta a 82.000 euro e conserva il forfettario. Come si vede, la differenza è tutt’altro che teorica.

      In assenza di indicazioni ufficiali non è possibile dare una risposta univoca: chi si trova vicino al limite dovrebbe far valutare la propria posizione da un consulente prima di chiudere l’anno, valutando anche il rischio di una lettura restrittiva da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ricorda inoltre che il reddito imponibile del forfettario si determina applicando il coefficiente di redditività del 78% (la percentuale forfettaria che la legge considera reddito, il resto è considerato costo) sia per i geometri sia per gli architetti: gonfiare il compenso con voci che compenso non sono significa pagare imposta sostitutiva e contributi su somme mai guadagnate.

      Per approfondire il calcolo della soglia con tutti i casi limite, gli esempi quantitativi e la gestione degli anni a cavallo, leggi il nostro articolo dedicato: Rimborsi spese e anticipazioni del geometra: diritti catastali, bolli e oneri comunali contano nella soglia degli 85.000 euro?. Questa guida, invece, resta focalizzata su normativa, requisiti, codice N1 ed errori tipici.

      CIPAG e Inarcassa: le anticipazioni restano fuori dai contributi

      Geometri e architetti non versano i contributi alla Gestione Separata INPS: hanno casse professionali autonome. Il geometra libero professionista è iscritto alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri), l’architetto a Inarcassa. Il principio, però, è lo stesso per entrambe: le spese anticipate ex art. 15, non essendo reddito professionale né corrispettivo di una prestazione, restano escluse dalla base di calcolo dei contributi.

      • Contributo soggettivo (si calcola sul reddito professionale netto): le anticipazioni non sono reddito, quindi non lo aumentano. Per la CIPAG l’aliquota 2026 è del 20% del reddito professionale netto fino a 183.550 euro, con il 3,5% sulla parte eccedente.
      • Contributo integrativo (si calcola sul volume d’affari, cioè sul fatturato rilevante ai fini IVA): 5% per la CIPAG, 4% per Inarcassa. Poiché le operazioni escluse ex art. 15 non entrano nel volume d’affari IVA, le anticipazioni non fanno crescere nemmeno questo contributo. Diverso è il caso dei rimborsi analitici soggetti a IVA, che nel volume d’affari invece rientrano.
      • Codici ATECO 2025: il geometra utilizza il codice 71.12.30, l’architetto il codice 71.11.09. Attenzione a non confondere il codice dell’architetto con il 71.11.00, che era il riferimento della precedente classificazione ATECO 2007, in vigore fino al 31 dicembre 2024.

      Il ragionamento è lineare: una somma che attraversa lo studio senza fermarsi non può essere tassata né assoggettata a contribuzione. Ma vale solo se la fattura lo dimostra. Una riga generica del tipo “spese varie 1.200 euro” non prova nulla: in sede di verifica rischia di essere trattata come compenso, con recupero di imposte e contributi.

      Errori tipici sulle spese anticipate in fattura da evitare

      Dall’esperienza quotidiana con studi tecnici emergono sempre gli stessi sbagli. Riconoscerli in anticipo evita contestazioni, ricalcoli e note di credito.

      I 5 errori più frequenti nelle fatture di geometri e architetti

      • Inserire i bolli pagati per le pratiche del cliente come compenso: anche pochi euro di marca da bollo, se sommati al compenso, diventano imponibili, contributivi e rilevanti per la soglia. Vanno indicati come riga autonoma con natura N1.
      • Applicare la ritenuta d’acconto sulle spese anticipate ex art. 15: la ritenuta del 20% si calcola solo sul compenso professionale, perché colpisce il reddito. Sulle anticipazioni non è mai dovuta. È un errore che fa incassare meno del dovuto e complica la dichiarazione.
      • Trattare tutti i rimborsi spese allo stesso modo: trasferte, vitto, alloggio e materiali di consumo non sono automaticamente compenso. Lo sono se il rimborso è forfetario (diaria, chilometrico non documentato): in quel caso pieno compenso, con IVA e ritenuta. Se invece la spesa sostenuta per eseguire l’incarico è riaddebitata analiticamente e documentata, dal 2025 è esclusa dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) TUIR, quindi senza ritenuta, ma resta di norma soggetta a IVA: non va comunque etichettata con il codice N1, riservato alle anticipazioni ex art. 15.
      • Riaddebitare la marca da bollo di 2,00 euro della propria fattura come esclusa ex art. 15: secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 428/2022) quel riaddebito è parte del compenso, perché il soggetto obbligato al bollo è il professionista.
      • Non conservare i giustificativi o usare descrizioni vaghe: senza la prova che la spesa era intestata al cliente (per l’art. 15) o analiticamente documentata (per l’art. 54 TUIR), l’esclusione non è difendibile.

      Un ultimo accorgimento: metti nero su bianco nella lettera d’incarico quali spese anticiperai per conto del cliente, quali riaddebiterai analiticamente e come verranno rimborsate. È una tutela sia fiscale che civilistica, utile anche per farsi pagare senza discussioni.

      Approfondimenti per geometri e architetti con partita IVA

      La gestione delle spese anticipate è solo un pezzo del puzzle fiscale di uno studio tecnico. Se stai organizzando (o riorganizzando) la tua attività, questi approfondimenti del CAF Centro Fiscale di Udine completano il quadro.

      • Rimborsi spese e anticipazioni del geometra: la soglia degli 85.000 euro — tutti i conteggi, caso per caso
      • Geometra CTU 2026: albo del tribunale e liquidazione dei compensi — come fatturare gli incarichi giudiziari
      • Geometra amministratore di condominio 2026 — doppia attività, adempimenti e ritenute
      • Aprire la partita IVA — codice ATECO, cassa di previdenza e regime fiscale

      Fonti

      • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15: esclusione dalla base imponibile IVA delle anticipazioni in nome e per conto (Normattiva)
      • TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), art. 54: reddito di lavoro autonomo e rimborsi spese addebitati analiticamente (Normattiva)
      • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192: riforma IRPEF-IRES e del reddito di lavoro autonomo (Normattiva)
      • Agenzia delle Entrate, risposta n. 270 del 23 ottobre 2025: rimborsi chilometrici non analitici
      • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022: riaddebito dell’imposta di bollo in fattura

      Domande frequenti sulle spese anticipate in fattura

      Le spese anticipate vanno indicate in fattura?

      Sì, ed è la soluzione più corretta e trasparente: vanno inserite in una o più righe distinte della fattura elettronica, con importo esatto e codice natura N1. In questo modo il documento è chiaro per il cliente, per il commercialista e per l’Agenzia delle Entrate. L’alternativa di chiedere il rimborso “fuori fattura” è sconsigliata, perché rende impossibile ricostruire la partita di giro.

      I rimborsi di viaggio, vitto e alloggio sono sempre tassati?

      No, non più. Dal periodo d’imposta 2025, per effetto del D.Lgs. 192/2024, l’art. 54 c. 2 lett. b) del TUIR esclude dal reddito di lavoro autonomo le spese sostenute per eseguire un incarico e riaddebitate analiticamente al committente: su queste somme non si applica la ritenuta d’acconto. Restano invece pieno compenso i rimborsi forfetari o non documentati analiticamente, come diarie e rimborsi chilometrici privi di giustificativi analitici (Agenzia delle Entrate, risposta n. 270 del 23 ottobre 2025). Attenzione: l’esclusione vale per il reddito, non per l’IVA, che di norma si applica comunque.

      I rimborsi analitici contano nella soglia degli 85.000 euro?

      Non c’è ancora una risposta ufficiale. In mancanza di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la tesi prudenziale (oggi prevalente) ritiene che i rimborsi analitici concorrano alla soglia degli 85.000 euro, perché comunque incassati nell’anno; una tesi minoritaria, basata sulla neutralità fiscale della nuova norma, li considera esclusi. Se sei vicino al limite, conviene farsi assistere e valutare la posizione caso per caso. Sulle anticipazioni ex art. 15, invece, nessun dubbio: non concorrono.

      Serve un mandato scritto per le spese anticipate?

      La norma richiede che il professionista agisca in nome e per conto del cliente, quindi con rappresentanza. Il mandato può essere implicito nell’incarico professionale e non richiede forme particolari, ma averlo per iscritto nella lettera d’incarico è la scelta più prudente: in caso di verifica dimostra subito che l’anticipazione era autorizzata.

      La marca da bollo sulla fattura del professionista chi la paga?

      L’obbligo di versare l’imposta di bollo di 2,00 euro sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è in capo a chi emette il documento, cioè al professionista. Può chiederne il rimborso al cliente, ma l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 428/2022) ha precisato che quel riaddebito costituisce parte del compenso e concorre al reddito: non è quindi una spesa anticipata ex art. 15.

      Le spese anticipate concorrono al volume d’affari IVA?

      No. Essendo escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972, non rientrano nel volume d’affari. Questo ha un effetto concreto anche sul contributo integrativo di CIPAG e Inarcassa, che si calcola proprio sul fatturato rilevante ai fini IVA. I rimborsi analitici soggetti a IVA, al contrario, nel volume d’affari rientrano.

      Si applica la ritenuta d’acconto sulle spese anticipate?

      No, mai. La ritenuta d’acconto colpisce i redditi di lavoro autonomo, cioè il compenso professionale. Le spese anticipate escluse ex art. 15 non sono reddito, quindi non subiscono alcuna trattenuta. Dal 2025 lo stesso vale per i rimborsi analitici documentati esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) TUIR. Se il cliente applica la ritenuta anche su queste righe, la fattura o il pagamento vanno corretti.

      Gli oneri di urbanizzazione anticipati dal geometra sono spese escluse?

      Sì, se il versamento al Comune riguarda un titolo edilizio intestato al cliente ed è documentato. Gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione sono dovuti dal titolare del permesso: l’anticipo del tecnico è una pura anticipazione da indicare con natura N1, senza ricarichi. Data l’entità spesso rilevante di questi importi, è la voce su cui conviene essere più rigorosi.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Assistenza per la fatturazione di geometri e architetti

      Gestire correttamente le spese anticipate fattura geometra e architetto significa pagare il giusto, proteggere la soglia degli 85.000 euro e presentarsi preparati a un eventuale controllo. Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca geometri, architetti e ingegneri nella gestione della partita IVA: impostazione delle fatture, distinzione tra anticipazioni ex art. 15, rimborsi analitici ex art. 54 TUIR e rimborsi forfetari, uso corretto del codice natura N1, dichiarazioni e adempimenti verso CIPAG e Inarcassa.

      Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine (Viale Tullio 13) che online in tutta Italia: i nostri operatori analizzano la tua situazione e ti forniscono un preventivo personalizzato, senza sorprese. Vuoi capire se le tue fatture sono impostate bene? Contattaci per fissare un appuntamento: 0432 1638640 oppure WhatsApp 366 6018121.

      Fonti normative: art. 15, comma 1, n. 3 del DPR 633/1972; art. 54, comma 2, lettera b) e art. 54-ter del TUIR come modificati dal D.Lgs. 192/2024 (in vigore dal periodo d’imposta 2025); art. 25 del DPR 600/1973; DPR 642/1972; Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 e risposta n. 270 del 23 ottobre 2025. Codici ATECO 2025 e contribuzione CIPAG e Inarcassa aggiornati al 2026.

      Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-14 15:00:002026-10-11 22:34:31Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1
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      Bonus casa 2027: scende al 36%, in Manovra si attende la proroga del 50%

      detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

      Il bonus casa 2027, cioè la detrazione per le ristrutturazioni edilizie, secondo la legge oggi vigente scende al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Una proroga del 50% anche per il 2027 è soltanto un’ipotesi in discussione: al 13 ottobre 2026 non risulta pubblicato un testo ufficiale del disegno di legge di bilancio che la preveda.

      Il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), il documento che apre la strada alla Manovra 2027, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026. Il Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027 dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre 2026. Finché non c’è il testo di legge, ogni percentuale diversa da quelle vigenti resta una previsione.

      In sintesi

      • Spese sostenute nel 2026: detrazione del 50% per l’abitazione principale e del 36% per gli altri immobili, su un massimo di 96.000 euro.
      • Spese sostenute nel 2027 (legge vigente): 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili, sempre su 96.000 euro.
      • Dal 2028: 30% su un massimo di 48.000 euro.
      • La proroga del 50% per il 2027 è un’ipotesi: non è norma finché non entra nel testo approvato dal Parlamento.
      • Il DPFP è stato approvato il 2 ottobre 2026; il DPB va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre.

      Indice dei contenuti

      1. Quanto vale il bonus casa 2027 con la legge attuale?
      2. Cosa significa “proroga del 50%” e perché oggi è solo un’ipotesi?
      3. A che punto è la Manovra 2027 al 13 ottobre 2026?
      4. Cosa succede se la proroga non arriva?
      5. E gli altri bonus casa per il 2027, come l’ecobonus?
      6. Domande frequenti sul bonus casa 2027
      7. Fonti

      Quanto vale il bonus casa 2027 con la legge attuale?

      Il bonus casa 2027 è la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie: in pratica una parte della spesa sostenuta per i lavori si recupera come sconto sulle imposte, in dieci rate annuali di pari importo. Le percentuali sono fissate dall’articolo 16-bis del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi) e dall’articolo 16 del DL 63/2013, come modificati dalla Legge di Bilancio 2026.

      Secondo la scheda dell’Agenzia delle Entrate, per le spese del 2025 e del 2026 la detrazione è del 50% se i lavori riguardano l’abitazione principale di chi ne è proprietario o titolare di un diritto reale (ad esempio l’usufrutto) e del 36% negli altri casi. Per le spese del 2027 le aliquote scendono al 36% per l’abitazione principale e al 30% per tutti gli altri immobili. In entrambi i casi il tetto di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 2028 l’aliquota è del 30% con un tetto di 48.000 euro.

      Un esempio pratico: per lavori da 40.000 euro pagati nel 2026 sulla prima casa la detrazione è di 20.000 euro (50%), recuperati in dieci anni. La stessa spesa sostenuta nel 2027, con le regole oggi in vigore, darebbe diritto a 14.400 euro (36%).

      Cosa significa “proroga del 50%” e perché oggi è solo un’ipotesi?

      Prorogare significa estendere nel tempo una misura che sta per scadere. Nel caso del bonus casa 2027, l’ipotesi in discussione è mantenere anche l’anno prossimo le aliquote del 2026 (50% e 36%) invece di far scattare il calo al 36% e al 30% già previsto dalla legge. Per ottenerlo serve una norma nuova, da inserire nella legge di bilancio.

      Una legge di bilancio nasce da un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, che poi viene discusso e modificato da Camera e Senato e deve essere approvato in via definitiva entro la fine dell’anno. Solo il testo finale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, crea diritti. Le anticipazioni su una possibile conferma del 50% sono quindi indicazioni politiche, non regole su cui basare oggi un contratto con l’impresa.

      Lo stesso meccanismo si è già visto per il 2026: l’aliquota del 50% sull’abitazione principale per quell’anno è stata mantenuta con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), approvata alla fine del 2025. Questo precedente non garantisce però l’esito del 2027.

      A che punto è la Manovra 2027 al 13 ottobre 2026?

      Il percorso è ancora nella fase preparatoria. Il 2 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il DPFP, che fissa il quadro dei conti pubblici per il triennio 2027-2029 e include la richiesta di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per spese legate a energia e sicurezza. Il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) parla di indebitamento netto al 2,8% del PIL nel 2027 (3,4% considerando la clausola di salvaguardia), senza entrare nel dettaglio delle detrazioni edilizie.

      Il Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027 è il documento che l’Italia invia alla Commissione europea entro il 15 ottobre. Alla data del 13 ottobre 2026 non abbiamo trovato su governo.it o mef.gov.it un testo ufficiale del disegno di legge di bilancio 2027 che contenga la proroga del 50%. Per questo motivo ogni indicazione sul contenuto delle misure edilizie va considerata provvisoria.

      Cosa succede se la proroga non arriva?

      Se nella Manovra non comparisse alcuna modifica, resterebbero valide le percentuali già scritte nella legge: 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili sulle spese sostenute nel 2027. Il passaggio è automatico e non richiede alcun nuovo provvedimento.

      Conta il momento del pagamento, non la data di inizio dei lavori: per i privati vale il principio di cassa, cioè la detrazione si calcola in base all’anno in cui la spesa viene effettivamente pagata con bonifico. Una fattura saldata entro il 31 dicembre 2026 rientra nelle aliquote 2026; il pagamento di gennaio 2027 segue le regole del 2027. Chi ha lavori in corso può quindi valutare con il proprio tecnico e il proprio consulente come distribuire i pagamenti, tenendo conto degli stati di avanzamento.

      Un aspetto da non dimenticare riguarda le rate: la detrazione si recupera in dieci quote annuali e la dimenticanza della prima rata in dichiarazione ha regole di recupero specifiche.

      E gli altri bonus casa per il 2027, come l’ecobonus?

      La detrazione per le ristrutturazioni non è l’unica agevolazione sugli immobili. L’ecobonus, dedicato agli interventi di efficienza energetica, segue regole e aliquote proprie: ne abbiamo parlato nella guida all’ecobonus 2027 e all’ipotesi di una detrazione del 65% per l’efficienza energetica. Anche per queste misure valgono le stesse cautele: le novità diventano certe solo con il testo definitivo della legge di bilancio.

      Chi ha già sostenuto spese nel 2026 deve inoltre conservare con cura bonifici e fatture, perché serviranno per la dichiarazione dei redditi. A questo proposito è utile consultare la checklist del 31 dicembre per il 730 del 2027, che elenca i pagamenti e i documenti da sistemare entro fine anno.

      Domande frequenti sul bonus casa 2027

      Nel 2027 il bonus casa sarà al 50%?

      Con la legge vigente no: per le spese del 2027 le aliquote sono 36% (abitazione principale) e 30% (altri immobili). Il 50% potrebbe tornare solo se la Legge di Bilancio 2027 lo prevederà, ipotesi non ancora confermata da un testo ufficiale.

      Qual è il tetto di spesa del bonus casa 2027?

      Per le spese del 2027 il massimale resta di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 2028 scende a 48.000 euro.

      Conta la data di inizio lavori o quella del pagamento?

      Per i privati conta la data del pagamento (principio di cassa): l’aliquota applicabile è quella dell’anno in cui il bonifico viene effettuato.

      Quando sapremo se la proroga ci sarà?

      Il DPB 2027 va inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre 2026, ma la certezza arriverà solo con l’approvazione definitiva della legge di bilancio da parte del Parlamento, di norma entro fine dicembre.

      Fonti

      • Agenzia delle Entrate, scheda “Ristrutturazioni edilizie – Che cos’è” (aliquote 2025, 2026, 2027 e dal 2028, massimali): agenziaentrate.gov.it
      • Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicato sul Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026: mef.gov.it
      • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), articolo 1, comma 22: normattiva.it
      • Articolo 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR) e articolo 16 del DL 4 giugno 2013, n. 63, come modificati dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dalla Legge n. 199/2025.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-14 13:00:002026-10-13 21:08:30Bonus casa 2027: scende al 36%, in Manovra si attende la proroga del 50%
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      DURC INPS: come verificare in anticipo le irregolarità con Ve.R.A.

      Pensione 2026 INPS

      Il DURC INPS Ve.R.A. è lo strumento con cui un’impresa può controllare in anticipo se la propria posizione contributiva presenta irregolarità, prima di chiedere il DURC. Il servizio si chiama Ve.R.A. (Verifica Regolarità) e comprende la Simulazione DURC, che anticipa l’esito automatico della regolarità. In pratica si scoprono per tempo le criticità e si può intervenire prima di perdere un appalto o un finanziamento.

      In sintesi

      • Ve.R.A. mostra le esposizioni debitorie e le altre evidenze che richiedono una regolarizzazione.
      • La Simulazione DURC anticipa l’esito automatico della regolarità contributiva.
      • Possono usarlo il titolare o legale rappresentante e l’intermediario con delega master.
      • L’atto di riferimento è il messaggio INPS n. 3662 del 5 novembre 2024.
      • Il DURC online resta il documento ufficiale, con validità di 120 giorni.

      Indice dei contenuti

      1. Che cos’è Ve.R.A. e come funziona con il DURC INPS?
      2. Chi può usare la Simulazione DURC?
      3. Quali irregolarità si possono individuare in anticipo?
      4. Cosa fare se emergono irregolarità?
      5. Domande frequenti
      6. Fonti

      Che cos’è Ve.R.A. e come funziona con il DURC INPS?

      Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che attesta che l’impresa è in regola con i versamenti a INPS, INAIL e, per l’edilizia, Casse edili. Serve ad esempio per partecipare ad appalti pubblici, ottenere contributi o incassare alcuni pagamenti. Le regole del DURC online sono fissate dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 gennaio 2015.

      Con il messaggio INPS n. 3662 del 5 novembre 2024 l’Istituto ha illustrato la Piattaforma unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile sia in ambiente internet sia intranet. È composta da due sezioni. La prima, Verifica regolarità (Ve.R.A.), mostra le esposizioni debitorie e le altre evidenze, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato. La seconda, Simulazione DURC, simula l’esito automatico della regolarità.

      Il vantaggio è semplice da capire. Immagina che l’impresa edile di Marco debba presentare il DURC a una stazione appaltante tra tre settimane. Con la Simulazione DURC può vedere oggi se l’esito sarebbe regolare e, in caso contrario, quali posizioni vanno sistemate, senza aspettare l’esito negativo della richiesta.

      Chi può usare la Simulazione DURC?

      Secondo il messaggio INPS n. 3662/2024, la procedura Ve.R.A./Simulazione DURC consente al titolare o legale rappresentante dell’azienda, e al suo intermediario in possesso dello specifico profilo di delegato master, di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o regolarizzazione. La delega master è una delega di nuova istituzione con cui il titolare di posizioni contributive in più Gestioni INPS individua un unico intermediario abilitato (legge n. 12/1979) o una persona di fiducia, che può consultare le evidenze di tutte le Gestioni e avviare la regolarizzazione.

      Questo significa che la verifica non è riservata alle sole sedi INPS: anche l’impresa e il suo consulente possono controllare la situazione in modo continuativo. Un controllo periodico, per esempio prima di ogni scadenza importante, riduce il rischio di sorprese. Fa parte della piattaforma anche la funzionalità Pre-DURC, presentata da INPS con il comunicato stampa del 28 giugno 2024: 30 o 15 giorni prima della scadenza di un DURC regolare invia al delegato master un ticket per controllare in Ve.R.A. eventuali irregolarità che ne impedirebbero il rinnovo.

      Quali irregolarità si possono individuare in anticipo?

      Ve.R.A. evidenzia le esposizioni debitorie verso INPS e gli altri elementi che potrebbero portare a un esito irregolare. Tra le situazioni tipiche della regolarità contributiva ci sono:

      • contributi dovuti e non versati;
      • denunce mensili o dichiarazioni mancanti o incomplete;
      • differenze tra quanto dovuto e quanto versato;
      • rateizzazioni non rispettate o non regolari.

      Il decreto del 30 gennaio 2015 prevede inoltre che uno scostamento non grave tra versamenti dovuti e versati, pari o inferiore a 150 euro per ciascun Istituto e per ciascuna Cassa edile (comprensivi di eventuali accessori di legge), non pregiudichi la regolarità. Conviene però non fare affidamento su questa tolleranza: meglio sanare ogni differenza visibile in Ve.R.A.

      Cosa fare se emergono irregolarità?

      Se la Simulazione DURC segnala un esito non regolare, il primo passo è capire l’origine dell’irregolarità: un versamento omesso, un errore nella denuncia, una rata scaduta. Una volta individuata, si può provvedere al pagamento oppure, quando il debito è rilevante, valutare un piano di rientro. Se l’irregolarità emerge in una richiesta reale di DURC, il decreto 2015 prevede un invito a regolarizzare, con un termine di 15 giorni.

      Per i debiti più consistenti esistono le dilazioni INPS fino a 60 mesi per i debiti contributivi, mentre una guida sul pagamento a rate dei debiti INPS e sul recupero dei contributi spiega come funziona il rientro. Un piano di rateizzazione regolare, rispettato nei pagamenti, è uno degli elementi che può mantenere la posizione in regola ai fini del DURC.

      Dopo la regolarizzazione conviene ripetere la verifica, per accertare che l’evidenza sia scomparsa e che la simulazione dia esito positivo. Solo allora ha senso richiedere il DURC online, che ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.

      Domande frequenti

      La Simulazione DURC sostituisce il DURC vero e proprio?

      No. È una verifica preventiva che mostra l’esito automatico che si otterrebbe a quella data, ma non è un documento con valore certificativo. Il DURC online resta il documento da richiedere quando serve.

      Quanto è valido un DURC online?

      Il DURC online ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica, ai sensi dell’art. 7 del DM 30 gennaio 2015.

      Un intermediario può consultare Ve.R.A. per conto dell’impresa?

      Sì, se dispone dello specifico profilo di delegato master abilitato dall’impresa, come descritto nel messaggio INPS n. 3662 del 5 novembre 2024.

      Si può rateizzare un debito contributivo emerso da Ve.R.A.?

      In molti casi sì, secondo le regole sulle dilazioni dei debiti contributivi. Le condizioni vanno verificate sul caso concreto, perché il piano di rientro regolare incide sull’esito del DURC.

      Fonti

      • INPS, messaggio n. 3662 del 5 novembre 2024, piattaforma unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva (Ve.R.A./Simulazione DURC).
      • INPS, notizia di novembre 2024 sulla procedura Ve.R.A./Simulazione DURC.
      • INPS, scheda del servizio DURC online.
      • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 30 gennaio 2015, semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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      Assegno Unico ottobre 2026: pagamento il 21 e 22 ottobre, importi, conguagli e controlli ISEE

      ASSEGNO UNICO UNIVERSALEASSEGNO UNICO UNIVERSALE

      L’assegno unico ottobre 2026 viene accreditato dall’INPS il 21 e 22 ottobre 2026 per le famiglie che hanno già la domanda in corso e nessuna variazione. Gli importi restano quelli rivalutati del 2026: da 203,80 euro al mese per figlio con ISEE fino a 17.468,51 euro, fino a 58,30 euro con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro oppure senza ISEE.

      Le date derivano dal calendario dei pagamenti 2026 pubblicato dall’INPS con il messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025. Chi ha una domanda nuova o una situazione cambiata segue invece tempi diversi, spiegati più sotto.

      In sintesi

      • Pagamento ordinario: 21 e 22 ottobre 2026, per domande già attive e senza variazioni.
      • Importo massimo: 203,80 euro al mese per figlio con ISEE fino a 17.468,51 euro.
      • Importo minimo: 58,30 euro con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro o senza ISEE valido.
      • Conguagli: ricalcoli a credito o a debito dopo variazioni del nucleo, dell’ISEE o dei figli.
      • Arretrati ISEE: con DSU presentata entro il 30 giugno si recuperano i mesi da marzo; dopo quella data no.

      Indice dei contenuti

      1. Quando viene pagato l’assegno unico a ottobre 2026?
      2. Quanto spetta con l’assegno unico nel 2026?
      3. Cosa sono i conguagli dell’assegno unico?
      4. Come funzionano le nuove domande e gli arretrati ISEE?
      5. Quali controlli sull’ISEE conviene fare prima del pagamento?
      6. Domande frequenti sull’assegno unico di ottobre 2026
      7. Fonti

      Quando viene pagato l’assegno unico a ottobre 2026?

      Il pagamento dell’assegno unico di ottobre 2026 è previsto il 21 e 22 ottobre 2026. Il calendario annuale dell’INPS fissa due giorni consecutivi ogni mese: l’accredito avviene su conto corrente, libretto o carta con IBAN, a seconda della modalità indicata nella domanda.

      Questo calendario vale per chi ha una domanda già in corso e nessuna modifica rispetto al mese precedente. Se invece ci sono state variazioni o conguagli, la data può essere diversa, come vedremo nelle sezioni seguenti. Per il quadro complessivo delle altre prestazioni del mese puoi consultare la pagina dedicata ai pagamenti INPS di ottobre 2026.

      Quanto spetta con l’assegno unico nel 2026?

      L’assegno unico e universale è la prestazione mensile per i figli a carico, istituita dal D.Lgs. 230/2021. L’importo dipende dall’ISEE, cioè l’indicatore che misura la situazione economica della famiglia. Gli importi 2026, rivalutati dell’1,4%, sono indicati nella Circolare INPS n. 7/2026 (Allegato 1).

      • 203,80 euro al mese per figlio con ISEE fino a 17.468,51 euro.
      • 58,30 euro al mese per figlio con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro o in assenza di ISEE.
      • Tra le due soglie l’importo scende in modo progressivo, secondo la scala INPS.

      Sono previste anche maggiorazioni. Per i figli con disabilità l’aumento è di 99,10, 110,60 o 122,30 euro a seconda della condizione accertata. Per le famiglie con almeno quattro figli si aggiungono 150 euro per nucleo. Quando entrambi i genitori lavorano, la maggiorazione arriva fino a 34,90 euro per ciascun figlio minorenne, mentre per le madri con meno di 21 anni è di 23,30 euro.

      Supponiamo che una famiglia con due figli minorenni abbia un ISEE sotto i 17.468,51 euro: l’importo base è di 203,80 euro per ciascun figlio, a cui si sommano le eventuali maggiorazioni spettanti.

      Cosa sono i conguagli dell’assegno unico?

      Il conguaglio è un ricalcolo dell’importo già pagato. L’INPS lo effettua quando cambia qualcosa che incide sulla prestazione: un nuovo ISEE, la nascita di un figlio, una variazione della composizione del nucleo o del suo reddito. Il risultato può essere a credito, se ti spettava di più e ricevi la differenza, oppure a debito, se avevi ricevuto troppo e l’importo viene recuperato.

      Nel messaggio INPS n. 3931 del 24 dicembre 2025 è precisato che gli importi delle rate interessate da un conguaglio, a credito o a debito, sono accreditati nella stessa data della prima rata delle nuove domande, cioè di norma nell’ultima settimana del mese. Per questo chi ha avuto variazioni potrebbe vedere l’accredito in un giorno diverso dal 21 o 22 ottobre.

      Come funzionano le nuove domande e gli arretrati ISEE?

      Per le nuove domande di assegno unico la prima rata viene pagata di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione. Una domanda inviata a settembre 2026, ad esempio, vede in genere il primo accredito nell’ultima settimana di ottobre 2026.

      Un aspetto molto importante riguarda gli arretrati dell’assegno unico legati all’ISEE. Se la DSU (la Dichiarazione Sostitutiva Unica, il documento da cui nasce l’ISEE) viene presentata entro il 30 giugno, l’importo corretto viene riconosciuto con gli arretrati a partire da marzo. Se la DSU arriva dopo il 30 giugno, invece, l’adeguamento vale solo per il futuro e non sono previsti arretrati per i mesi precedenti. Nel frattempo, senza un ISEE valido, l’INPS paga l’importo minimo.

      Quali controlli sull’ISEE conviene fare prima del pagamento?

      Prima dell’accredito di ottobre è utile verificare alcuni punti legati all’ISEE. Sono controlli semplici, ma da cui dipende l’importo che ricevi ogni mese.

      • Che l’ISEE 2026 sia stato presentato e risulti valido: senza, l’assegno è calcolato al minimo.
      • Che la composizione del nucleo familiare corrisponda alla situazione reale (nascite, separazioni, cambi di residenza).
      • Che l’IBAN indicato per l’accredito sia corretto e ancora attivo.
      • Che eventuali maggiorazioni, come quella per figli con disabilità, risultino riconosciute.

      Se l’ISEE è scaduto o non è stato rinnovato, conviene capire per tempo quando aggiornarlo: la guida su ISEE 2026: quando rinnovarlo chiarisce tempi e conseguenze sui bonus. Per chi ha anche altre prestazioni in pagamento, come la disoccupazione, è disponibile il riepilogo sul pagamento NASpI di ottobre 2026.

      Domande frequenti sull’assegno unico di ottobre 2026

      Quando arriva l’assegno unico a ottobre 2026?

      Per le domande già in corso e senza variazioni, l’assegno unico di ottobre 2026 è pagato il 21 e 22 ottobre 2026, secondo il calendario INPS dei pagamenti 2026.

      Quanto è l’assegno unico a ottobre 2026 con ISEE basso?

      Con ISEE fino a 17.468,51 euro l’importo è di 203,80 euro al mese per figlio, al quale si sommano le eventuali maggiorazioni previste.

      Cosa succede se non ho un ISEE valido?

      Senza ISEE valido l’INPS paga l’importo minimo, pari a 58,30 euro al mese per figlio. Presentando la DSU entro il 30 giugno si recuperano gli arretrati da marzo; dopo quella data no.

      Quando viene pagata la prima rata di una nuova domanda?

      Di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli eventuali conguagli.

      Perché ricevo l’assegno unico in una data diversa dal 21 o 22 ottobre?

      Può dipendere da una nuova domanda o da un conguaglio per variazioni di ISEE, nucleo o figli: in questi casi l’accredito avviene di norma nell’ultima settimana del mese.

      Fonti

      • INPS, messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025, calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale 2026: testo del messaggio; scheda INPS Assegno unico e universale per i figli a carico
      • INPS, Circolare n. 7/2026, importi 2026 dell’Assegno unico e universale (Allegato 1).
      • Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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