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Tag Archivio per: dichiarazione redditi 2026

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come Presentarla

Dichiarazione dei redditi 730

La dichiarazione dei redditi tardiva rappresenta l’ultima possibilità per regolarizzare la propria posizione fiscale senza incorrere nelle pesanti sanzioni previste per la dichiarazione omessa. Se hai superato la scadenza del 730 o del Modello Redditi PF, non tutto è perduto: la legge ti concede 90 giorni di tempo per presentare la dichiarazione con una sanzione ridotta a soli 25 euro grazie al ravvedimento operoso. In questa guida completa scoprirai come funziona la dichiarazione redditi tardiva nel 2026, quali sono le scadenze precise, come calcolare le sanzioni e cosa rischi se superi anche il termine dei 90 giorni. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per aiutarti a regolarizzare la tua posizione nel modo più conveniente possibile.

Indice dei contenuti

  1. Indice dei Contenuti
  2. Cos’è la Dichiarazione dei Redditi Tardiva
  3. Scadenze Dichiarazione Redditi Tardiva 2026
  4. Sanzioni Dichiarazione Tardiva: Importi e Calcolo
  5. Ravvedimento Operoso: Come Ridurre la Sanzione a 25 Euro
  6. Differenza tra Dichiarazione Tardiva e Omessa: Effetti Pratici
  7. Come Presentare la Dichiarazione Redditi Tardiva
  8. Versamento Imposte Tardive: Sanzioni e Interessi
  9. Impatto su Bonus, Agevolazioni e ISEE
  10. Domande Frequenti sulla Dichiarazione Redditi Tardiva
  11. Conclusione: Non Aspettare, Regolarizza la Tua Posizione

Indice dei Contenuti

  1. Cos’è la Dichiarazione dei Redditi Tardiva
  2. Scadenze Dichiarazione Redditi Tardiva 2026
  3. Sanzioni Dichiarazione Tardiva: Importi e Calcolo
  4. Ravvedimento Operoso: Come Ridurre la Sanzione a 25 Euro
  5. Differenza tra Dichiarazione Tardiva e Omessa
  6. Come Presentare la Dichiarazione Redditi Tardiva
  7. Versamento Imposte Tardive: Sanzioni e Interessi
  8. Impatto su Bonus, Agevolazioni e ISEE
  9. Domande Frequenti
  10. Conclusione

Cos’è la Dichiarazione dei Redditi Tardiva

La dichiarazione dei redditi tardiva è una dichiarazione fiscale presentata dopo la scadenza ordinaria ma entro i 90 giorni successivi. Si tratta di un istituto previsto dall’articolo 2, comma 7 del DPR 322/1998, che considera ancora valida e produttiva di effetti giuridici una dichiarazione inviata in ritardo, purché il ritardo non superi i tre mesi dalla scadenza naturale.

In pratica, se per qualsiasi motivo non sei riuscito a inviare il Modello 730 o il Modello Redditi Persone Fisiche entro il termine previsto, la legge ti offre una seconda chance. La dichiarazione tardiva ha lo stesso valore di quella presentata nei termini: viene regolarmente acquisita dall’Agenzia delle Entrate, i crediti eventualmente maturati restano validi e le detrazioni vengono riconosciute. L’unica differenza è che dovrai pagare una sanzione amministrativa, che però può essere notevolmente ridotta grazie al ravvedimento operoso.

È fondamentale comprendere che la dichiarazione redditi tardiva non è un’opzione da prendere alla leggera. Anche se la sanzione è contenuta, il ritardo nella presentazione può avere ripercussioni su altri aspetti della vita fiscale, come l’ISEE e l’accesso a determinati bonus. Per questo motivo, è sempre preferibile rispettare le scadenze oppure, in caso di ritardo, agire il prima possibile per limitare le conseguenze.

Scadenze Dichiarazione Redditi Tardiva 2026

Per sapere entro quando puoi ancora presentare la dichiarazione redditi tardiva nel 2026, devi partire dalle scadenze ordinarie di ciascun modello dichiarativo. Vediamo nel dettaglio tutte le date da ricordare.

Modello 730: Scadenze per la Presentazione Tardiva

Il 730 precompilato 2026 ha come scadenza ordinaria il 30 settembre 2026. Questo significa che chi non riesce a inviarlo entro tale data ha tempo fino al 29 dicembre 2026 per presentare la dichiarazione tardiva. In realtà, chi presenta il 730 in ritardo dovrà in molti casi passare al Modello Redditi PF, poiché il sistema del 730 precompilato potrebbe non accettare più gli invii dopo la scadenza. Il passaggio al Modello Redditi non comporta differenze sostanziali nel risultato fiscale, ma richiede una procedura diversa.

Modello Redditi Persone Fisiche: Scadenze per la Presentazione Tardiva

Il Modello Redditi PF ha come scadenza ordinaria il 30 novembre 2026 (per i redditi dell’anno 2025). Di conseguenza, la dichiarazione tardiva può essere presentata entro il 28 febbraio 2027, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza. Questo termine è tassativo: superato il 28 febbraio 2027, la dichiarazione non è più considerata tardiva ma omessa, con conseguenze ben più gravi.

Ecco un riepilogo delle scadenze per la dichiarazione redditi tardiva 2026:

ModelloScadenza ordinariaTermine dichiarazione tardiva
730/202630 settembre 202629 dicembre 2026
Redditi PF/202630 novembre 202628 febbraio 2027

Sanzioni Dichiarazione Tardiva: Importi e Calcolo

Le sanzioni per la dichiarazione redditi tardiva sono disciplinate dall’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997 (come modificato dal D.Lgs. 87/2024, la riforma delle sanzioni tributarie). La buona notizia è che la sanzione base per la dichiarazione tardiva è significativamente inferiore rispetto a quella prevista per l’omessa dichiarazione, e può essere ulteriormente ridotta con il ravvedimento operoso.

Sanzione Base: 250 Euro

La sanzione fissa per chi presenta la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla scadenza è pari a 250 euro. Questa sanzione si applica indipendentemente dall’importo delle imposte dovute: che tu debba versare 100 euro o 10.000 euro di imposte, la sanzione per il ritardo nella presentazione resta di 250 euro.

Tuttavia, questa è la sanzione “piena”. Grazie al ravvedimento operoso, puoi ridurla drasticamente. Se paghi spontaneamente entro i 90 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 1/10 del minimo, ovvero soli 25 euro. Sì, hai letto bene: con il ravvedimento operoso la dichiarazione tardiva ti costa appena 25 euro di sanzione.

Dichiarazione Tardiva Senza Imposte Dovute

Un caso particolare riguarda chi presenta la dichiarazione tardiva ma non ha imposte da versare (ad esempio perché risulta a credito o le imposte sono già state interamente trattenute dal datore di lavoro). In questa situazione, la sanzione di 250 euro si applica comunque come sanzione formale per il ritardo, ma non si aggiungono sanzioni per omesso versamento. Anche in questo caso, il ravvedimento operoso riduce l’importo a 25 euro.

Ravvedimento Operoso: Come Ridurre la Sanzione a 25 Euro

Il ravvedimento operoso è lo strumento più potente a disposizione del contribuente per ridurre le sanzioni sulla dichiarazione redditi tardiva. Disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, consente di pagare spontaneamente una sanzione ridotta a fronte della regolarizzazione della violazione. Vediamo come funziona nel dettaglio.

Come Calcolare la Sanzione Ridotta

Per la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza, il ravvedimento operoso prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo edittale. Il calcolo è molto semplice:

  • Sanzione base: 250 euro
  • Riduzione ravvedimento: 1/10
  • Sanzione da pagare: 250 / 10 = 25 euro

Questo importo di 25 euro deve essere versato tramite Modello F24 utilizzando il codice tributo 8911 (sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie, ravvedimento). È importante indicare come anno di riferimento l’anno della violazione (2026 per le dichiarazioni dei redditi 2025) e come periodo il mese in cui si effettua il ravvedimento.

Esempio Pratico di Ravvedimento

Immagina che Marco, un lavoratore dipendente, non sia riuscito a presentare il 730 entro il 30 settembre 2026. Si rende conto dell’errore a novembre e decide di regolarizzare la posizione. Ecco cosa deve fare:

  1. Presentare la dichiarazione tramite Modello Redditi PF entro il 29 dicembre 2026
  2. Versare la sanzione ridotta di 25 euro con F24 (codice tributo 8911)
  3. Versare eventuali imposte dovute maggiorate degli interessi legali

Il costo totale del ritardo per Marco sarà di soli 25 euro più gli interessi sulle eventuali imposte non versate. Un prezzo decisamente contenuto rispetto alle conseguenze di una dichiarazione omessa, che vedremo nella prossima sezione.

Differenza tra Dichiarazione Tardiva e Omessa: Effetti Pratici

Comprendere la differenza tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa è cruciale perché le conseguenze sono enormemente diverse. Un ritardo di anche un solo giorno oltre il limite dei 90 giorni trasforma una situazione gestibile in un problema serio. Vediamo le differenze nel dettaglio.

Dichiarazione Tardiva (entro 90 giorni)

La dichiarazione tardiva è quella presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. I suoi effetti sono relativamente contenuti:

  • Sanzione: 250 euro (riducibile a 25 euro con ravvedimento operoso)
  • Validità: la dichiarazione è pienamente valida e produce tutti i suoi effetti
  • Crediti fiscali: restano utilizzabili in compensazione o rimborso
  • Detrazioni: vengono riconosciute integralmente
  • Accertamento: i termini di accertamento restano quelli ordinari (5 anni)

Dichiarazione Omessa (oltre 90 giorni)

La dichiarazione omessa si configura quando la presentazione avviene dopo 90 giorni dalla scadenza oppure non viene presentata affatto. Le conseguenze sono molto più gravi:

  • Sanzione con imposte dovute: dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro
  • Sanzione senza imposte dovute: da 250 a 1.000 euro (sanzione fissa)
  • Crediti fiscali: potrebbero essere disconosciuti o contestati
  • Accertamento: i termini si allungano a 7 anni (invece dei normali 5)
  • Rilevanza penale: se l’imposta evasa supera 50.000 euro, scatta il reato di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)

La tabella seguente riassume le differenze tra dichiarazione tardiva e omessa:

AspettoDichiarazione TardivaDichiarazione Omessa
TermineEntro 90 giorniOltre 90 giorni o mai presentata
Sanzione minima250 euro (25 con ravvedimento)250 euro (senza imposte dovute)
Sanzione massima250 euro240% delle imposte dovute
ValiditàPienamente validaNon valida ai fini fiscali
CreditiUtilizzabiliPossono essere disconosciuti
Termini accertamento5 anni7 anni
Rischio penaleNoSì, se evasa > 50.000 euro

Come Presentare la Dichiarazione Redditi Tardiva

La procedura per presentare la dichiarazione redditi tardiva è sostanzialmente identica a quella ordinaria. Non esiste un modulo o un canale separato: si utilizza lo stesso sistema e la stessa modulistica della dichiarazione “nei termini”. Vediamo le diverse opzioni a disposizione.

Presentazione del 730 Tardivo

Se hai mancato la scadenza del 30 settembre 2026 per il 730 precompilato, devi sapere che il sistema del 730 online potrebbe non accettare più gli invii dopo la chiusura del termine. In questo caso, la soluzione è presentare il Modello Redditi PF (ex Unico), che resta disponibile tutto l’anno attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, puoi rivolgerti a un CAF o a un professionista abilitato che può presentare la dichiarazione tardiva per tuo conto. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la gestione delle dichiarazioni tardive, incluso il calcolo delle sanzioni e la compilazione del Modello F24 per il versamento.

Presentazione del Modello Redditi PF Tardivo

Per il Modello Redditi PF, la presentazione tardiva avviene attraverso gli stessi canali della dichiarazione ordinaria:

  • Online: tramite il portale Fisconline/Entratel dell’Agenzia delle Entrate
  • Intermediario abilitato: tramite CAF, commercialista o consulente del lavoro
  • Precompilata: attraverso la dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate (sezione Redditi PF)

Il sistema accetta automaticamente la dichiarazione anche se presentata in ritardo. Non è necessario indicare che si tratta di una dichiarazione tardiva: il sistema registra semplicemente la data di invio e l’Agenzia delle Entrate applicherà le eventuali sanzioni in fase di controllo, a meno che tu non provveda spontaneamente al ravvedimento operoso.

Documenti Necessari

I documenti da preparare sono gli stessi della dichiarazione ordinaria. Avrai bisogno della Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, delle ricevute delle spese detraibili (spese mediche, interessi mutuo, spese scolastiche), della documentazione relativa a eventuali redditi aggiuntivi e del modello ISEE se necessario per la verifica di bonus e agevolazioni.

Versamento Imposte Tardive: Sanzioni e Interessi

Oltre alla sanzione per la presentazione tardiva della dichiarazione, è necessario considerare anche le sanzioni per il versamento tardivo delle imposte. Questi sono due aspetti distinti che spesso vengono confusi. La sanzione di 250 euro (o 25 euro con ravvedimento) riguarda il ritardo nella presentazione. Ma se dalla dichiarazione emergono imposte da pagare che non sono state versate alla scadenza, si aggiunge una ulteriore sanzione.

Sanzione per Omesso o Tardivo Versamento

La sanzione per il tardivo versamento delle imposte è pari al 30% dell’importo non versato (art. 13, D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, anche in questo caso il ravvedimento operoso permette riduzioni significative:

  • Entro 14 giorni: sanzione dello 0,083% al giorno (ravvedimento sprint – 1/15 del 15% per giorno)
  • Dal 15esimo al 30esimo giorno: sanzione dell’1,25% (1/10 della sanzione ridotta del 15%)
  • Dal 31esimo al 90esimo giorno: sanzione dell’1,39% (1/9 della sanzione ridotta del 15%)
  • Entro 1 anno: sanzione del 3,75% (1/8 del 30%)
  • Entro 2 anni: sanzione del 4,29% (1/7 del 30%)

Interessi Legali

Oltre alla sanzione ridotta, dovrai versare anche gli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla data di scadenza del versamento alla data del pagamento effettivo. Il tasso di interesse legale per il 2026 è stabilito annualmente dal Ministero dell’Economia. Gli interessi vanno versati con il Modello F24 utilizzando i codici tributo specifici per ciascuna imposta (ad esempio, 4033 per il saldo IRPEF e 1989 per gli interessi sul ravvedimento).

Esempio di Calcolo Completo

Supponiamo che Laura debba versare 1.000 euro di saldo IRPEF. Non ha presentato la dichiarazione nei termini e regolarizza tutto dopo 60 giorni dalla scadenza. Ecco il calcolo:

  • Sanzione presentazione tardiva: 25 euro (ravvedimento operoso, codice tributo 8911)
  • Sanzione versamento tardivo: 1.000 x 1,39% = 13,90 euro
  • Interessi legali: 1.000 x 2,5% x 60/365 = circa 4,11 euro (tasso ipotetico)
  • Totale sanzioni e interessi: circa 43 euro
  • Totale da versare: 1.000 + 43 = circa 1.043 euro

Come vedi, il costo del ritardo è tutto sommato contenuto. Ma attenzione: se Laura avesse aspettato oltre i 90 giorni (dichiarazione omessa), la sanzione sarebbe stata del 120% dell’imposta, ovvero 1.200 euro in più. La differenza è abissale.

Impatto su Bonus, Agevolazioni e ISEE

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini può avere ripercussioni che vanno oltre le semplici sanzioni fiscali. Diversi bonus e agevolazioni richiedono una situazione fiscale regolare, e la dichiarazione tardiva o omessa può comprometterne l’accesso.

Effetti sull’ISEE

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato sulla base dei dati reddituali dichiarati. Se non presenti la dichiarazione dei redditi, i dati utilizzati per il calcolo dell’ISEE potrebbero risultare incompleti o non aggiornati. In alcuni casi, l’INPS potrebbe attribuire redditi presuntivi basati su altre informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria, con il rischio di un ISEE più alto del reale e conseguente esclusione da prestazioni agevolate.

Effetti sull’Assegno Unico e Altri Bonus

L’Assegno Unico Universale è calcolato in base all’ISEE del nucleo familiare. Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata e l’ISEE risulta errato o assente, potresti ricevere l’assegno nella misura minima invece che in quella spettante. Lo stesso vale per altri bonus come il Bonus Nido, le agevolazioni per le tasse universitarie e le prestazioni sociali erogate dai Comuni.

Per i lavoratori in regime forfettario, la mancata dichiarazione può avere conseguenze ancora più gravi: si rischia la decadenza dal regime agevolato stesso, con il passaggio forzato al regime ordinario e il ricalcolo delle imposte con aliquote IRPEF progressive.

Anche chi percepisce la NASpI (indennità di disoccupazione) deve prestare attenzione: la mancata dichiarazione dei redditi potrebbe generare incongruenze con i dati INPS e portare a sospensioni o revoche del beneficio, specialmente se nel frattempo si sono percepiti redditi da lavoro occasionale o autonomo.

Domande Frequenti sulla Dichiarazione Redditi Tardiva

Quanto costa presentare la dichiarazione dei redditi in ritardo?

La sanzione per la dichiarazione redditi tardiva è di 250 euro, riducibile a soli 25 euro con il ravvedimento operoso. A questa si aggiungono eventuali sanzioni per il ritardato versamento delle imposte (riducibili anch’esse con il ravvedimento) e gli interessi legali.

Posso ancora presentare il 730 dopo la scadenza del 30 settembre?

Il sistema del 730 precompilato potrebbe non accettare più invii dopo il 30 settembre. In tal caso, puoi presentare la dichiarazione tardiva utilizzando il Modello Redditi PF, che è sempre disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Il risultato fiscale sarà lo stesso.

Cosa succede se non presento la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni?

Superati i 90 giorni, la dichiarazione diventa omessa. Le sanzioni salgono drasticamente: dal 120% al 240% delle imposte dovute. Inoltre, i termini per l’accertamento si allungano a 7 anni e, per importi superiori a 50.000 euro, si configura un reato penale.

Come si paga la sanzione di 25 euro per il ravvedimento?

La sanzione ridotta di 25 euro si versa tramite Modello F24 con il codice tributo 8911. Come anno di riferimento si indica l’anno della violazione (2026) e come periodo il mese del versamento. Il pagamento può essere effettuato online tramite home banking o presso qualsiasi sportello bancario o postale.

La dichiarazione tardiva è valida ai fini dei crediti d’imposta?

Sì, la dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni) è considerata pienamente valida. Tutti i crediti d’imposta maturati vengono riconosciuti e possono essere utilizzati in compensazione tramite F24 o richiesti a rimborso. Le detrazioni fiscali spettanti vengono anch’esse riconosciute integralmente.

Posso fare la dichiarazione tardiva tramite un CAF?

Certamente. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la presentazione della dichiarazione redditi tardiva, incluso il calcolo esatto delle sanzioni, la compilazione del Modello F24 per il ravvedimento operoso e la verifica della documentazione. Contattaci per fissare un appuntamento e regolarizzare la tua posizione nel modo più vantaggioso possibile.

Conclusione: Non Aspettare, Regolarizza la Tua Posizione

La dichiarazione dei redditi tardiva rappresenta un’opportunità preziosa per chi ha mancato le scadenze fiscali. Con una sanzione di soli 25 euro (grazie al ravvedimento operoso), è possibile regolarizzare completamente la propria posizione senza conseguenze gravi. La cosa fondamentale è agire entro i 90 giorni dalla scadenza: superato questo termine, si entra nel territorio della dichiarazione omessa, con sanzioni che possono raggiungere il 240% delle imposte dovute e rischi anche penali.

Se ti trovi in questa situazione, non rimandare ulteriormente. Ogni giorno di ritardo può complicare la tua posizione fiscale e influire negativamente su ISEE, bonus e agevolazioni. Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle dichiarazioni tardive e del ravvedimento operoso: i nostri operatori ti guideranno passo dopo passo nella regolarizzazione, calcolando le sanzioni minime e compilando tutta la documentazione necessaria. Prenota un appuntamento oggi stesso chiamando il nostro ufficio o visitando la sede di Udine: risolvere il problema è più semplice e meno costoso di quanto pensi.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 18, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 08:00:002026-08-17 11:03:33Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come Presentarla
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Come compilare il quadro E del 730 nel 2026: guida spese detraibili

Dichiarazione dei redditi 730

Il quadro E 730 spese detraibili è la sezione più consultata di tutta la dichiarazione dei redditi, perché è lì che si scaricano le spese che riducono l’IRPEF da pagare o aumentano il rimborso. Nel modello 730/2026 il quadro E è composto da 6 sezioni e da decine di righi, ognuno con regole precise: sbagliare un rigo o un codice significa perdere la detrazione o ricevere una lettera di controllo dall’Agenzia delle Entrate.

In questa guida vediamo come compilare il quadro E 730 spese detraibili senza errori: quali spese detraibili 730 elenco vanno in ogni sezione, quali codici usare nei righi E8-E10, come gestire ristrutturazioni, Superbonus, Ecobonus e detrazioni per canoni di locazione. Alla fine trovi la sezione dedicata agli errori più comuni e le FAQ. Se preferisci affidarti a un professionista, il CAF Centro Fiscale a Udine compila il quadro E per te, garantendo la correttezza di ogni rigo.

Indice dei contenuti

  1. Quadro E del 730: le 6 sezioni e a cosa servono
  2. Sezione I: detrazioni 19%/26% e i righi E1-E7 principali
  3. Sezione I: righi E8-E10 con i codici spesa più comuni
  4. Sezione II: oneri deducibili (E21-E32)
  5. Sezione III A: ristrutturazioni, Sismabonus, Superbonus (E41-E43)
  6. Sezione III C e IV: detrazioni 50-110% (E56-E59) e Ecobonus (E61-E62)
  7. Sezione V: detrazioni per canoni di locazione (E71-E72)
  8. Errori comuni da evitare
  9. Domande frequenti sul quadro E
  10. Consulenza CAF per la compilazione

Quadro E del 730: le 6 sezioni e a cosa servono

Il quadro E 730 spese detraibili raccoglie tutti gli oneri che riducono l’imposta o il reddito imponibile. È diviso in 6 sezioni, ciascuna con una logica precisa: alcune spese fanno abbassare l’IRPEF (detrazioni), altre riducono direttamente il reddito su cui si calcola l’imposta (deduzioni). Sapere in quale sezione va inserita ogni spesa è il primo passo per compilare correttamente il modello 730/2026.

  • Sezione I — Spese per le quali spetta la detrazione al 19% o 26% (righi E1-E10)
  • Sezione II — Oneri deducibili dal reddito complessivo (righi E21-E32)
  • Sezione III A — Spese per interventi di recupero patrimonio edilizio, Sismabonus e Superbonus (righi E41-E43)
  • Sezione III B — Dati catastali degli immobili oggetto degli interventi
  • Sezione III C — Altre detrazioni sui redditi al 50-110% (righi E56-E59)
  • Sezione IV — Spese per interventi di risparmio energetico Ecobonus (righi E61-E62)
  • Sezione V — Detrazioni per canoni di locazione (righi E71-E72)
  • Sezione VI — Altri dati residuali (rigo E83 e simili)

Attenzione: la differenza tra detrazione e deduzione è fondamentale. La detrazione (Sezioni I, III, IV, V) riduce l’imposta lorda di una percentuale della spesa; la deduzione (Sezione II) abbassa invece il reddito imponibile, quindi il risparmio dipende dall’aliquota IRPEF applicata. Nei prossimi paragrafi analizziamo sezione per sezione i righi quadro E 730 più utilizzati.

Sezione I: detrazioni 19%/26% e i righi E1-E7 principali

La Sezione I del quadro E 730 spese detraibili è la più utilizzata dai contribuenti italiani, perché contiene le spese detraibili al 19% (in alcuni casi al 26%). I righi da E1 a E7 hanno un’etichetta specifica per ogni tipologia di spesa, mentre i righi E8-E10 sono generici e richiedono un codice numerico.

  • Rigo E1 — Spese sanitarie proprie e per familiari a carico (visite, farmaci, ticket, cure specialistiche). Detrazione 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro
  • Rigo E2 — Spese sanitarie sostenute per familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie esenti
  • Rigo E3 — Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi ausiliari, sussidi tecnici)
  • Rigo E4 — Spese per acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità
  • Rigo E5 — Spese per l’acquisto di cani guida per non vedenti
  • Rigo E6 — Spese sanitarie rateizzate negli anni precedenti (importo superiore a 15.493,71 euro)
  • Rigo E7 — Interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale

Un esempio pratico: Marco ha speso 800 euro tra farmaci e visite specialistiche. Nel rigo E1 indica 800 euro. Il sistema calcola la detrazione sui 670,89 euro eccedenti la franchigia (800 – 129,11), riconoscendo un beneficio del 19%, pari a circa 127 euro di risparmio IRPEF. È essenziale conservare tutti gli scontrini parlanti e le ricevute per almeno 5 anni, in caso di controlli. Per la gestione delle spese sanitarie familiari è utile il servizio dedicato del CAF Centro Fiscale di Udine.

Sezione I: righi E8-E10 con i codici spesa più comuni

I righi E8, E9 ed E10 del quadro E 730 spese detraibili raccolgono tutte le altre spese detraibili al 19% (o 26% per alcune erogazioni liberali) che non hanno un rigo dedicato. Per ciascuna spesa va indicato un codice numerico nella colonna di sinistra e l’importo in quella di destra. Il codice identifica il tipo di spesa: sbagliarlo significa perdere la detrazione.

  • Codice 12 — Spese di istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
  • Codice 13 — Spese universitarie (tasse, corsi di laurea, master statali e non statali entro limiti)
  • Codice 14 — Spese funebri sostenute per la morte di familiari (max 1.550 euro per decesso)
  • Codice 15 — Spese per addetti all’assistenza personale (badanti) di persone non autosufficienti
  • Codice 16 — Spese per attività sportive praticate da ragazzi tra i 5 e i 18 anni
  • Codice 17 — Compensi di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale
  • Codice 35 — Erogazioni liberali a favore di ONLUS ed enti del terzo settore
  • Codice 36 — Erogazioni ad associazioni sportive dilettantistiche

L’elenco completo dei codici (dal 12 al 99, con salti) è riportato nelle istruzioni ufficiali del modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate. Ogni codice ha limiti di importo e requisiti specifici: ad esempio le spese universitarie non statali hanno tetti annui differenziati per area disciplinare e regione. Per non sbagliare, affidati agli esperti del CAF Centro Fiscale di Udine.

Un caso particolare che rientra tra i codici della Sezione I riguarda le famiglie con figli con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento): le spese per strumenti compensativi, sussidi tecnici e informatici e doposcuola specialistico hanno un codice dedicato e regole proprie. Per un approfondimento verticale su questa voce di spesa, consulta la nostra guida Spese Detraibili DSA 2026: guida completa per le famiglie con figli con Disturbi dell’Apprendimento.

Sezione II: oneri deducibili (E21-E32)

La Sezione II del quadro E 730 spese detraibili raccoglie gli oneri deducibili, cioè le spese che si sottraggono direttamente dal reddito complessivo prima del calcolo dell’IRPEF. Il vantaggio è proporzionale all’aliquota marginale: chi ha un’aliquota IRPEF alta risparmia di più. I righi vanno da E21 a E32.

  • Rigo E21 — Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS, gestione separata, casse professionali)
  • Rigo E22 — Assegno periodico corrisposto al coniuge separato o divorziato (esclusa la quota per i figli)
  • Rigo E23 — Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) nel limite annuo
  • Rigo E26 — Altri oneri deducibili con codici specifici (rendite, assegni alimentari, contributi consorzi)
  • Rigo E27 — Contributi versati ai fondi pensione integrativi (deducibili fino a 5.164,57 euro annui)

Un caso frequente: Lucia ha una colf regolarmente contrattualizzata e ha versato 900 euro di contributi INPS a suo carico. Indica l’importo nel rigo E23 e ottiene la deduzione entro il limite di 1.549,37 euro annui. Se ha un’aliquota IRPEF del 35%, risparmia circa 315 euro. Ricorda: gli oneri deducibili vanno documentati con ricevute, F24 o bollettini nominativi.

Sezione III A: ristrutturazioni, Sismabonus, Superbonus (E41-E43)

La Sezione III A del quadro E è dedicata ai lavori edilizi agevolati. I righi E41-E43 ospitano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni), gli interventi Sismabonus e le spese ammesse al Superbonus. Per ogni intervento vanno indicati anno, importo totale, quota annuale e dati catastali dell’immobile (che si inseriscono poi nella Sezione III B).

  • Bonus ristrutturazioni — Detrazione del 50% per interventi su abitazione principale (nel 2026 aliquota confermata solo per prima casa; altri immobili al 36%)
  • Sismabonus — Detrazioni variabili in base alla riduzione della classe di rischio sismico
  • Superbonus — Aliquota residua per interventi ammessi nei limiti previsti dalla normativa vigente

Le detrazioni edilizie si ripartiscono in 10 rate annuali di pari importo. Ogni anno va indicato l’importo della quota di competenza, non l’intero costo dei lavori. Nella Sezione III B vanno riportati i dati catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno, comune) sui quali sono stati eseguiti gli interventi: senza questi dati la detrazione può essere disconosciuta.

Sezione III C e IV: detrazioni 50-110% (E56-E59) e Ecobonus (E61-E62)

La Sezione III C del quadro E 730 spese detraibili ospita le altre detrazioni sui redditi derivanti da interventi edilizi speciali, con aliquote variabili dal 50% al 110%. I righi principali sono E56-E59, dedicati a specifiche misure agevolative.

  • Rigo E57 — Bonus mobili ed elettrodomestici per l’arredo di immobili ristrutturati (aliquota e limiti annuali definiti dalla legge di bilancio vigente)
  • Righi E56-E59 — Detrazioni per colonnine di ricarica veicoli elettrici e altre misure agevolative con aliquote 50-110%

La Sezione IV è invece dedicata all’Ecobonus, cioè agli interventi di risparmio energetico qualificato. I righi E61-E62 ospitano spese per coibentazione, sostituzione infissi, caldaie a condensazione, pompe di calore, pannelli solari termici. Le aliquote sono variabili, in genere 50% o 65% a seconda dell’intervento e dell’immobile.

Esempio: Anna ha sostituito la caldaia con una a condensazione ad alta efficienza spendendo 4.000 euro. Nel rigo E61 indica la spesa con il codice corrispondente, ottenendo una detrazione ripartita in 10 anni. Ogni anno riporta la quota di competenza nel 730 successivo, finché la detrazione non è completamente utilizzata.

Sezione V: detrazioni per canoni di locazione (E71-E72)

La Sezione V del quadro E 730 spese detraibili è riservata agli inquilini che vivono in affitto nell’abitazione principale. I righi E71 ed E72 permettono di ottenere una detrazione IRPEF forfettaria, il cui importo varia in base al reddito complessivo e alla tipologia di contratto.

  • Rigo E71 — Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, con codice che identifica il tipo di contratto (canone libero, canone concordato, giovani under 31)
  • Rigo E72 — Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Attenzione: la detrazione è forfettaria, cioè fissa in base al reddito e al tipo di contratto, non commisurata al canone effettivamente pagato. Il beneficio si esaurisce se il reddito complessivo supera i limiti previsti (in genere 30.987,41 euro). Per contratti a canone concordato ed inquilini giovani gli importi sono più favorevoli.

Errori comuni da evitare nella compilazione

Compilare il quadro E 730 spese detraibili senza errori richiede attenzione, perché ogni rigo ha regole diverse e i codici non ammettono confusione. Gli errori più frequenti che ci capitano di correggere presso il CAF Centro Fiscale di Udine sono i seguenti.

  • Confondere detrazione e deduzione: inserire un contributo previdenziale nel rigo E1 anziché in E21 fa perdere il beneficio
  • Sbagliare il codice nei righi E8-E10 (es. usare il codice 13 per spese scolastiche anziché il 12)
  • Non applicare la franchigia di 129,11 euro sulle spese sanitarie in E1
  • Dimenticare i dati catastali nella Sezione III B per le detrazioni edilizie
  • Indicare l’intero costo dei lavori anziché la quota annuale in E41-E43 (le detrazioni si ripartiscono in 10 rate)
  • Non conservare i giustificativi (scontrini parlanti, fatture, bonifici parlanti per ristrutturazioni)

Il modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate contiene molti dati già inseriti, ma non è infallibile: mancano spesso spese sanitarie non trasmesse, detrazioni per familiari, oneri deducibili. Verificare e integrare il precompilato è indispensabile.

Domande frequenti sul quadro E

Consulenza CAF per la compilazione del quadro E

Il quadro E 730 spese detraibili è la sezione dove si concentra il maggior valore economico per il contribuente, ma anche il maggior rischio di errori. Un rigo sbagliato, un codice errato o un giustificativo mancante possono trasformare un rimborso in una lettera di controllo. Per questo affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine è la scelta più sicura: i nostri operatori compilano ogni rigo del quadro E verificando tutti i codici spesa e la documentazione, così ottieni il massimo del rimborso senza rischi.

Offriamo il servizio 730 sia in ufficio a Udine (Viale Tullio 13) sia online in tutta Italia: raccogliamo i tuoi documenti, calcoliamo la dichiarazione e ti restituiamo il modello firmato. Per iniziare puoi prenotare un appuntamento o consultare la pagina dedicata al servizio 730 del CAF Centro Fiscale a Udine.

Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Luglio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-07-06 07:42:322026-07-06 07:42:32Come compilare il quadro E del 730 nel 2026: guida spese detraibili
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Modello 730 2026: Novità, Spese Detraibili e Deducibili

Dichiarazione dei redditi 730

Modello 730 2026: Novità, Spese Detraibili e Deducibili

Il Modello 730 2026 riguarda i redditi percepiti nel corso del 2025 e porta con sé alcune novità importanti rispetto agli anni precedenti. Tra le principali: il precompilato è disponibile dal 30 aprile 2026 (non più dal 15 aprile come in passato), e il tetto massimo complessivo per la maggior parte delle detrazioni al 19% è stato fissato in 75.000 euro di reddito complessivo, con alcune spese escluse da questo limite. Capire quali spese si possono portare in detrazione e quali si possono dedurre dal reddito è fondamentale per pagare il giusto e non lasciare soldi sul tavolo.

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto quello che devi sapere: le scadenze 2026, le principali novità normative, l’elenco delle spese detraibili e deducibili più comuni, con gli importi aggiornati e le condizioni per beneficiarne.

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Indice dei contenuti

  1. Le novità del Modello 730 2026
  2. Scadenze del Modello 730 2026
  3. Spese detraibili al 19%: l’elenco completo
  4. Spese deducibili dal reddito: differenza con le detrazioni
  5. Detrazioni per familiari a carico nel 730/2026
  6. Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico
  7. Come presentare il 730/2026: le modalità disponibili
  8. Documenti da portare al CAF per il 730
  9. Cosa succede se si sbaglia il 730: ravvedimento e 730 integrativo
  10. Domande frequenti sul Modello 730 2026

Le novità del Modello 730 2026

Il 730/2026 introduce alcune modifiche rispetto agli anni precedenti, sia nelle scadenze sia nelle regole sulle detrazioni. Ecco le principali novità che devi conoscere.

Precompilato disponibile dal 30 aprile (non più dal 15 aprile)

Dal 2026, il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è consultabile dal 30 aprile, non più dal 15 aprile come avveniva in passato. Questa modifica è stata introdotta per consentire all’Agenzia di raccogliere più dati dai sostituti d’imposta e dai sistemi di trasmissione delle spese (Sistema Tessera Sanitaria, catasto, ecc.) prima di popolare la dichiarazione.

Scaglioni IRPEF: tre aliquote dal 2024 in poi

Una novità già operativa dal 2024 e confermata per il 2026 riguarda la struttura dell’IRPEF. Prima del 2024 esistevano quattro scaglioni; ora ne esistono tre (riforma introdotta dal D.Lgs. 216/2023):

Scaglione di redditoAliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro23%
Da 28.001 a 50.000 euro35%
Oltre 50.000 euro43%

La fascia intermedia (25% tra 15.001 e 28.000 euro) è stata eliminata, unificata nella prima aliquota al 23%. Questo ha portato a un risparmio fiscale per chi ha redditi medio-bassi.

Nuovo tetto di 75.000 euro per le detrazioni al 19%

Dal 2025 (anno d’imposta dichiarato nel 730/2026) è in vigore una nuova regola: la maggior parte delle detrazioni al 19% sono soggette a un limite decrescente al crescere del reddito. Nello specifico:

  • Chi ha un reddito complessivo fino a 75.000 euro può detrarre al 19% in base alle regole ordinarie (salvo il limite individuale per spesa)
  • Chi supera i 75.000 euro vede ridursi progressivamente le detrazioni disponibili
  • Alcune spese sono escluse dal tetto: spese sanitarie, interessi su mutui prima casa stipulati prima del 2025, premi assicurativi vita/infortuni, spese per persone con disabilità. Per questi ultimi il limite non si applica. Puoi leggere l’analisi completa nella nostra guida detrazioni 2026 e limite 75.000 euro.

Scadenze del Modello 730 2026

Ecco le scadenze principali da segnare in agenda per il Modello 730/2026:

AdempimentoScadenza
Disponibilità 730 precompilato30 aprile 2026
Invio definitivo Modello 73030 settembre 2026
Invio Modello Redditi PF (autonomi)30 novembre 2026
730 integrativo (correzione errori)25 ottobre 2026

Chi può presentare il 730? I lavoratori dipendenti, i pensionati, e chi percepisce redditi assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi). Chi ha partita IVA con redditi d’impresa o lavoro autonomo deve invece presentare il Modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026.

Se hai già presentato il 730 e hai ricevuto il rimborso sul cedolino, puoi verificare i dettagli nella nostra guida: rimborso 730 2026: quando viene accreditato e come controllarlo. Per i pensionati invece, puoi trovare informazioni specifiche nell’articolo sul rimborso 730 luglio 2026.

Spese detraibili al 19%: l’elenco completo

Le detrazioni fiscali al 19% riducono direttamente l’imposta dovuta (non il reddito imponibile). Significa che se hai una spesa detraibile di 1.000 euro, risparmi 190 euro di tasse. Ecco le principali categorie.

Spese sanitarie

Le spese mediche sono detraibili al 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Non c’è un limite massimo di spesa e sono escluse dal tetto dei 75.000 euro.

Rientrano in questa categoria:

  • Visite mediche specialistiche (cardiologo, ortopedico, oculista, ecc.)
  • Esami diagnostici (analisi del sangue, ecografie, TAC, risonanze)
  • Ricoveri e interventi chirurgici
  • Acquisto di farmaci con scontrino farmaceutico intestato
  • Protesi ortopediche, dentarie, acustiche
  • Occhiali da vista e lenti a contatto (con scontrino o fattura)
  • Fisioterapia e terapie riabilitative
  • Spese per disabilità (ausili, carrozzine, montascale) — senza franchigia

Attenzione al pagamento tracciabile: le spese sanitarie devono essere pagate con metodi tracciabili (carta di credito, bancomat, bonifico, app di pagamento). Fanno eccezione i farmaci e i ticket sanitari, che si possono pagare anche in contanti.

Interessi passivi su mutuo per la prima casa

Gli interessi passivi pagati sul mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa sono detraibili al 19%, con un limite massimo di 4.000 euro per i mutui d’acquisto e di 2.582,28 euro per i mutui di ristrutturazione. Attenzione: per i mutui stipulati prima del 2025, questa detrazione non rientra nel tetto dei 75.000 euro.

Spese per istruzione

Sono detraibili al 19% le spese per:

  • Università pubblica: rette e tasse universitarie integralmente
  • Università privata: fino all’importo delle tasse di una pubblica analoga
  • Asilo nido: fino a 632 euro per figlio
  • Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria: fino a 800 euro per figlio
  • Mensa scolastica e spese di trasporto scolastico
  • Conservatori e accademie: spese per l’iscrizione dei figli

Premi assicurativi

I premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili al 19% fino a 530 euro. Sale a 750 euro se il contratto copre il rischio di non autosufficienza. Per le polizze contro gli eventi calamitosi su immobili, il limite è di 1.291,14 euro. Se vuoi approfondire il confronto tra fondi pensione e assicurazioni vita, leggi la nostra guida: fondo pensione o assicurazione vita: quale conviene.

Spese veterinarie

Le spese per le cure degli animali domestici sono detraibili al 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro, fino a un massimo di 550 euro. Anche queste devono essere pagate con metodi tracciabili.

Spese funebri

Le spese per servizi funebri sono detraibili al 19% fino a 1.550 euro per ogni decesso di un familiare a carico.

Erogazioni liberali (donazioni)

Le donazioni a ONLUS, APS e organizzazioni del Terzo Settore sono detraibili al 30% (35% per le ASD) fino a 30.000 euro. Le donazioni a partiti politici sono detraibili al 26% tra 30 e 100.000 euro.

Spese deducibili dal reddito: differenza con le detrazioni

Prima di elencare le spese deducibili, chiariamo la differenza fondamentale rispetto alle detrazioni:

  • Detrazione al 19%: riduce direttamente l’imposta da pagare (l’IRPEF). Se hai una spesa detraibile di 1.000 euro, l’IRPEF scende di 190 euro.
  • Deduzione dal reddito: riduce il reddito imponibile su cui si calcola l’IRPEF. Se hai una deduzione di 1.000 euro e sei nello scaglione al 23%, paghi 230 euro di IRPEF in meno. Se sei nello scaglione al 35%, risparmi 350 euro.

Le deduzioni, quindi, valgono di più per chi ha redditi più alti (perché l’aliquota è più alta). Vediamo le principali.

Contributi previdenziali e assistenziali

I contributi INPS pagati nel 2025 sono integralmente deducibili dal reddito. Rientrano in questa categoria:

  • Contributi alla Gestione Separata INPS (per collaboratori, professionisti senza cassa, ecc.)
  • Contributi artigiani e commercianti
  • Contributi volontari INPS per riscatto anni di studio, ricongiunzione, ecc.
  • Contributi a casse professionali (avvocati, ingegneri, medici, ecc.)
  • Contributi per colf e badanti: il datore può dedurre fino a 1.549,37 euro all’anno

Fondi pensione complementare

I versamenti a fondi pensione integrativi sono deducibili fino a 5.164,57 euro annui. È uno dei meccanismi di risparmio fiscale più potenti disponibili per i lavoratori dipendenti: oltre al risparmio IRPEF immediato, il capitale si accumula con vantaggi fiscali in fase di rendita.

Assegno di mantenimento al coniuge separato

L’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge (non quello per i figli) in base a provvedimento dell’autorità giudiziaria è integralmente deducibile. Non si deduce l’assegno per i figli.

Spese mediche per persone con disabilità

Le spese sanitarie sostenute per persone con disabilità grave (legge 104/1992) sono deducibili integralmente dal reddito, senza franchigia e senza limite massimo. Questa categoria comprende anche le spese per assistenza personale.

Erogazioni liberali a enti religiosi

Le donazioni a istituzioni religiose riconosciute (come la CEI, le chiese valdesi, ecc.) sono deducibili fino a 1.032,91 euro per ciascuna istituzione.

Detrazioni per familiari a carico nel 730/2026

Un familiare è considerato “a carico” quando ha un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni).

Detrazione per coniuge a carico

La detrazione per il coniuge fiscalmente a carico è pari a 950 euro (aggiornata rispetto al precedente valore di 800 euro) ed è decrescente al crescere del reddito. Si azzera per redditi molto elevati.

Detrazione per figli a carico (over 21 anni)

Per i figli di età superiore a 21 anni (non sostituiti dall’Assegno Unico Universale), la detrazione è di 950 euro per figlio. I figli fino a 21 anni rientrano invece nell’Assegno Unico Universale, prestazione mensile erogata direttamente dall’INPS.

Detrazione per altri familiari a carico

Per genitori, suoceri, fratelli, sorelle e altri familiari conviventi a carico, la detrazione è pari a 750 euro per ciascun familiare, decrescente con il reddito.

Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

Questa categoria di detrazioni interessa moltissimi contribuenti che hanno effettuato lavori in casa nel 2025. Ecco le principali aliquote applicabili nel 730/2026:

Tipologia lavoriDetrazioneLimite spesa (per unità)Rate
Ristrutturazione edilizia (art. 16-bis TUIR)50%96.000 euro10 anni
Bonus mobili ed elettrodomestici (collegato a ristrutturazione)50%5.000 euro10 anni
Ecobonus (risparmio energetico standard)50% o 65%Variabile per intervento10 anni
Sismabonus (aree sismiche)50%-85%96.000 euro per unità5 anni

Nota importante: Il Superbonus al 110% e al 70% (per lavori avviati rispettivamente prima del 2023 e nel 2024) continua a comparire nel 730/2026 per i contribuenti che stanno ancora recuperando le quote annuali in detrazione. Chi ha ceduto il credito o optato per lo sconto in fattura non inserisce nulla in dichiarazione.

Come presentare il 730/2026: le modalità disponibili

Per presentare il Modello 730 hai tre possibilità:

  1. Tramite il CAF (Centro di Assistenza Fiscale): è la modalità più semplice e sicura. Il CAF verifica la documentazione, compila la dichiarazione e la trasmette. In caso di errore del CAF, la responsabilità è del CAF stesso, non del contribuente.
  2. Tramite il datore di lavoro o ente pensionistico (sostituto d’imposta): se il datore di lavoro offre questo servizio, puoi presentare il 730 direttamente.
  3. In autonomia tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate: accedendo al sito con SPID, CIE o CNS, puoi modificare e inviare il 730 precompilato. Richiede però competenza specifica.

Perché scegliere il CAF? Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica la correttezza dei dati, ti aiuta a non dimenticare nessuna spesa detraibile e risponde in caso di eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate. La responsabilità per eventuali errori nella dichiarazione presentata tramite CAF è del CAF stesso.

Documenti da portare al CAF per il 730

Quando prenoti un appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine, porta con te:

  • Documento d’identità e codice fiscale (tuo e dei familiari a carico)
  • CU (Certificazione Unica) del datore di lavoro o ente pensionistico
  • Documentazione spese sanitarie: scontrini farmaceutici, fatture medici/strutture sanitarie (il Sistema Tessera Sanitaria ne precarica molte, ma verifica sempre)
  • Documentazione mutuo prima casa: certificato degli interessi passivi rilasciato dalla banca
  • Fatture ristrutturazione edilizia e bonifici parlanti
  • Scontrini/fatture spese scolastiche (rette asilo nido, università, ecc.)
  • Premi assicurativi: polizze vita/infortuni con indicazione del premio annuo
  • Estratti conto fondi pensione con versamenti effettuati nel 2025
  • 730 dell’anno precedente (utile per confronto e per verificare eventuali eccedenze)
  • Per chi ha carichi di famiglia non già presenti in anagrafe: autocertificazione

Cosa succede se si sbaglia il 730: ravvedimento e 730 integrativo

Se ti accorgi di aver commesso un errore nel 730 già inviato, puoi rimediare:

  • 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026: puoi presentare un 730 correttivo tramite CAF o sostituto d’imposta. Se il secondo 730 è a favore del contribuente (maggior rimborso o minor debito), viene elaborato entro novembre 2026.
  • Modello Redditi PF integrativo: se l’errore non è correggibile tramite 730 integrativo (ad esempio perché hai presentato autonomamente o per redditi non inseribili nel 730), puoi presentare il Modello Redditi PF integrativo entro il 30 novembre 2026.
  • Ravvedimento operoso: se hai omesso di presentare la dichiarazione entro il 30 settembre 2026, puoi presentarla in ritardo entro 90 giorni con una sanzione ridotta di 25 euro (1/10 di 250 euro). Oltre i 90 giorni la dichiarazione si considera omessa e le sanzioni sono ben più severe (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta).

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Domande frequenti sul Modello 730 2026

Quando è disponibile il 730 precompilato 2026?

Dal 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con SPID, CIE o CNS. Rispetto agli anni precedenti, la disponibilità è stata posticipata dal 15 aprile al 30 aprile.

Entro quando si deve presentare il Modello 730?

La scadenza è il 30 settembre 2026. Per i chi presenta autonomamente via portale AdE o tramite CAF.

Quali spese non rientrano nel limite dei 75.000 euro?

Sono escluse dal tetto: spese sanitarie, interessi su mutui prima casa stipulati prima del 2025, premi assicurativi vita e infortuni, spese per persone con disabilità e spese di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni) già avviate prima del 2025.

Posso detrarre le spese pagate in contanti?

Per la maggior parte delle spese detraibili (sanitarie, veterinarie, scolastiche, ecc.) il pagamento deve essere tracciabile (carta, bonifico, app di pagamento). Fanno eccezione i farmaci e i ticket del Servizio Sanitario Nazionale, che si possono pagare in contanti.

Ho una colf o badante: cosa posso dedurre?

I contributi INPS versati per colf e badanti sono deducibili fino a 1.549,37 euro annui. Se hai sostenuto spese per l’assistenza a un anziano non autosufficiente, puoi detrarre anche le spese di assistenza fino a un massimo di 2.100 euro (al 19%), a condizione che l’assistito abbia un reddito non superiore a 40.000 euro. Per tutti i dettagli leggi la nostra guida specifica: detrazione spese assistenza anziani 2026.

Quando mi viene rimborsato l’importo a credito?

Se hai un rimborso, questo viene erogato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico con il cedolino di luglio (per i dipendenti) o agosto/settembre (per i pensionati). Per informazioni dettagliate sui tempi consulta il nostro articolo: rimborso 730 2026: quando arriva e come controllarlo.


Hai bisogno di aiuto con il tuo 730? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per compilare e trasmettere la tua dichiarazione dei redditi in modo corretto e senza stress. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine. Puoi contattarci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121. Prenota il tuo appuntamento: la nostra assistenza è personalizzata e professionale.

Luglio 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-02 04:31:352026-07-03 07:54:07Modello 730 2026: Novità, Spese Detraibili e Deducibili
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dichiarazione dei Redditi PF 2026 online: scadenze, novità e modalità

Dichiarazione dei redditi 730

La dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche 2026 (anno d’imposta 2025) entra nel vivo: la stagione fiscale 2026 introduce importanti novita, a partire dall’apertura del precompilato spostata al 30 aprile (anziche 15 aprile come negli anni precedenti) e con un calendario delle scadenze che si estende fino al 30 novembre 2026 per chi presenta il Modello Redditi PF. La gestione completamente online, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, e ormai lo standard: precompilata gia disponibile, invio telematico obbligatorio, controlli automatici e rimborsi piu rapidi.

In questa guida completa ti spieghiamo chi deve presentare il Modello Redditi PF 2026, quali sono le novita introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e dal decreto adempimenti, le scadenze da rispettare, le modalita di invio online (precompilata, fai da te, CAF e intermediari), la struttura dei quadri, gli scaglioni IRPEF aggiornati e gli errori da evitare. Trovi inoltre tabelle riassuntive, esempi pratici e indicazioni operative del CAF Centro Fiscale di Udine.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’e il Modello Redditi PF 2026 e chi deve presentarlo
  2. Le novita del Modello Redditi PF 2026
  3. Scadenze chiave Redditi PF 2026
  4. Modalita di invio online: precompilata, fai da te, CAF
  5. Dichiarazione precompilata 2026: cosa cambia
  6. Modello 730 vs Modello Redditi PF: quale scegliere
  7. IRPEF 2026: scaglioni, aliquote e detrazioni
  8. Struttura del Modello Redditi PF 2026: i quadri
  9. Versamenti e acconti IRPEF 2026
  10. Errori da evitare nella dichiarazione online
  11. FAQ: domande frequenti

Cos’e il Modello Redditi PF 2026 e chi deve presentarlo

Il Modello Redditi Persone Fisiche (in breve Redditi PF) e la dichiarazione dei redditi standard che ogni contribuente persona fisica utilizza per dichiarare al fisco i redditi prodotti nell’anno d’imposta precedente. Per la stagione 2026 si dichiarano i redditi 2025.

A differenza del Modello 730, che e una versione semplificata riservata a lavoratori dipendenti, pensionati e soggetti assimilati, il Modello Redditi PF e piu ampio e copre tutte le tipologie di reddito, comprese quelle non gestibili con il 730.

Chi e obbligato a presentare il Modello Redditi PF 2026

Devono presentare il Modello Redditi PF 2026:

  • Titolari di Partita IVA (regime ordinario, semplificato, forfettario)
  • Lavoratori autonomi e professionisti senza cassa o iscritti a casse private
  • Soci di societa di persone (SNC, SAS) e di SRL in trasparenza
  • Contribuenti con redditi esteri: pensioni estere, lavoro all’estero, dividendi e plusvalenze su titoli esteri
  • Possessori di criptovalute per la compilazione del quadro RW e RT
  • Chi ha realizzato plusvalenze finanziarie non assoggettate al regime del risparmio amministrato
  • Eredi che presentano la dichiarazione per conto del defunto
  • Chi non puo utilizzare il 730 per altri motivi (es. mancanza di sostituto d’imposta in Italia che possa effettuare conguaglio)

Chi puo scegliere tra 730 e Redditi PF

I lavoratori dipendenti e pensionati con redditi rientranti nelle categorie ammesse al 730 hanno facolta di scelta. In generale, conviene il 730 se si vuole un rimborso piu rapido (gia con la busta paga di luglio o la pensione di agosto-settembre); conviene invece il Modello Redditi PF se ci sono redditi che il 730 non gestisce, come redditi esteri, plusvalenze, redditi da partecipazioni in societa di persone o crypto.

Le novita del Modello Redditi PF 2026

La stagione dichiarativa 2026 e segnata da alcune novita rilevanti, che impattano sia sui contenuti del modello sia sulle scadenze e sulle modalita di gestione online.

1. Precompilata disponibile dal 30 aprile

Una delle novita piu importanti riguarda la data di disponibilita della dichiarazione precompilata: dal 2026 e fissata al 30 aprile (in luogo del 15 aprile previsto fino al 2025). Lo spostamento, introdotto a regime dal decreto adempimenti (DLgs 1/2024) e confermato dal calendario fiscale 2026, consente all’Agenzia delle Entrate di consolidare meglio i dati trasmessi da datori di lavoro, banche, enti previdenziali, INPS e medici.

2. Tre scaglioni IRPEF a regime

Il sistema dei 3 scaglioni IRPEF introdotto dal DLgs 216/2023 e ormai stabilizzato a regime: aliquote del 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro e 43% oltre 50.000 euro. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la struttura, eliminando definitivamente lo scaglione intermedio al 25% (vecchia struttura a 4 aliquote, valida fino al 2023).

3. No tax area per dipendenti elevata a 8.500 euro

Resta confermata l’area di esenzione (no tax area) per i lavoratori dipendenti a 8.500 euro di reddito complessivo, equiparata a quella dei pensionati. La detrazione per lavoro dipendente fino a 15.000 euro e di 1.955 euro.

4. Detrazioni figli a carico e Assegno Unico

Le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni non sono piu previste nel modello, perche sostituite dall’Assegno Unico. Restano invece le detrazioni per i figli over 21 a carico, pari a 950 euro per ciascun figlio, modulate in base al reddito complessivo.

5. Quadro W per criptovalute

Confermato il quadro W (sostituisce in parte le caselle del quadro RW e RT) per la dichiarazione delle cripto-attivita, con obbligo di indicare saldo al 31/12, giacenza media e plusvalenze realizzate. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attivita e 33% dal 1 gennaio 2026 (art. 1 c. 25 L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025), in aumento rispetto al 26% applicato fino al 31 dicembre 2025; e stata inoltre abolita la franchigia di 2.000 euro che era operativa per il 2025.

6. Rivalutazione detrazioni e novita Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2026 ha aggiornato alcune detrazioni d’imposta (es. detrazione coniuge a carico a 950 euro) e prorogato/ridefinito i bonus edilizi: ristrutturazione al 50% prima casa (36% seconda casa), Ecobonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche. Tutti i benefici si traducono nella compilazione dei quadri E (oneri detraibili) o RP del Modello Redditi PF.

Scadenze chiave Redditi PF 2026

Per non sbagliare e non incorrere in sanzioni, e fondamentale conoscere il calendario fiscale 2026. Ecco le date chiave per la stagione dichiarativa di quest’anno.

Tabella riepilogativa delle scadenze 2026

DataAdempimento
30 aprile 2026Apertura della dichiarazione precompilata 730/Redditi PF
20 maggio 2026Avvio modifiche e invio precompilata 730
16 giugno 2026Versamento saldo IRPEF 2025 e primo acconto 2026 (senza maggiorazione)
30 giugno 2026Versamento saldo IRPEF (data canonica) o termine ordinario con +0,40%
30 luglio 2026Versamento differito saldo IRPEF con maggiorazione 0,40%
30 settembre 2026Scadenza ultima Modello 730/2026 invio telematico
25 ottobre 2026Scadenza per il 730 integrativo tramite CAF/intermediari
30 novembre 2026Scadenza Modello Redditi PF 2026 invio telematico
1 dicembre 2026Versamento secondo acconto IRPEF 2026

Attenzione: la scadenza del 30 novembre 2026 e perentoria per il Modello Redditi PF. Oltre tale data si entra in regime di dichiarazione tardiva (entro 90 giorni, con sanzione di 250 euro ravvedibile a 25 euro) o omessa (dopo 90 giorni, con sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta).

Modalita di invio online: precompilata, fai da te, CAF

L’invio del Modello Redditi PF 2026 avviene esclusivamente per via telematica. Le modalita disponibili sono sostanzialmente tre, ciascuna con vantaggi e limiti.

1. Dichiarazione precompilata online (Agenzia delle Entrate)

Il contribuente accede direttamente al portale dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) con SPID, CIE o CNS e visualizza la dichiarazione gia precaricata con i dati trasmessi da datori di lavoro, INPS, banche, assicurazioni, medici, farmacie ed enti pubblici. Puo accettare i dati cosi come sono (accettazione integrale) oppure modificarli aggiungendo redditi non presenti o oneri detraibili dimenticati.

Vantaggi:

  • Velocita e semplicita
  • Nessun costo
  • Se si accetta senza modifiche, vengono limitati i controlli formali sui dati gia presenti

2. Fai da te tramite software

Il contribuente compila il modello da zero o partendo dalla precompilata e lo invia tramite il software “Redditi Online” dell’Agenzia delle Entrate o tramite software commerciali abilitati (es. SOGEI, Profis, GBSoftware). Questa modalita e adatta a contribuenti con buona dimestichezza fiscale.

3. Tramite CAF o intermediario abilitato

Affidarsi a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o a un commercialista e la scelta piu sicura per chi ha situazioni complesse: partite IVA, redditi esteri, criptovalute, locazioni multiple, plusvalenze, eredita. Il CAF garantisce:

  • Verifica preliminare dei documenti
  • Calcolo corretto di imposte, detrazioni e crediti
  • Apposizione del visto di conformita (per il 730)
  • Assistenza in caso di controlli o avvisi bonari
  • Invio telematico nei termini

Dichiarazione precompilata 2026: cosa cambia

La dichiarazione precompilata 2026 e disponibile online dal 30 aprile 2026. Le novita strutturali rispetto agli anni passati sono significative.

Cosa contiene gia precaricato

  • Redditi da lavoro dipendente e pensione (CU)
  • Spese sanitarie trasmesse dal Sistema Tessera Sanitaria
  • Interessi passivi sui mutui (trasmessi dalle banche)
  • Premi assicurativi vita e infortuni
  • Contributi previdenziali (gestione separata, riscatti, ricongiunzioni)
  • Spese universitarie, asili nido, veterinarie
  • Bonifici per ristrutturazioni (50%, ex 110%, ecobonus, ecc.)
  • Contributi versati a colf e badanti (precaricati da INPS)

Cosa devi verificare manualmente

L’Agenzia non puo conoscere tutte le tue situazioni. Tipicamente devi aggiungere o correggere:

  • Redditi da locazione non registrati a cedolare secca
  • Plusvalenze e minusvalenze finanziarie non amministrate
  • Cripto-attivita (saldi e plusvalenze, da inserire nei quadri RW e W)
  • Redditi esteri (pensioni, lavoro, dividendi)
  • Quote di partecipazione in societa
  • Onorari medici pagati in contanti senza ricevuta tracciata

Accettazione integrale: cosa significa

Se si accetta la precompilata senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate non puo effettuare il controllo formale degli oneri detraibili presenti nella dichiarazione (con eccezione di alcuni casi). Se invece la modifichi (anche per aggiungere un solo onere), il controllo formale e pieno. Importante: l’accettazione integrale non protegge da controlli sostanziali di redditi non dichiarati.

Modello 730 vs Modello Redditi PF: quale scegliere

Molti contribuenti si chiedono se sia meglio presentare il 730 o il Modello Redditi PF. La risposta dipende dalla tipologia di redditi e dalla situazione personale.

Tabella di confronto 730 vs Redditi PF 2026

CaratteristicaModello 730Modello Redditi PF
Chi puo usarloDipendenti, pensionati, alcuni autonomiTutti i contribuenti
Scadenza invio30 settembre 202630 novembre 2026
RimborsoDiretto in busta paga o pensione (luglio-agosto)Versato dall’Agenzia, tempi piu lunghi
Pagamento debitoTrattenuto in busta paga (rateizzabile)Versamento autonomo con F24
Redditi da P.IVANon gestibiliSi (quadri RE, RF, LM, RG)
Cripto-attivitaLimitatamente (quadro W parzialmente integrato)Gestione completa (W, RT)
Redditi esteriSolo alcuni casi sempliciGestione completa (RW, RT)

IRPEF 2026: scaglioni, aliquote e detrazioni

Il calcolo dell’IRPEF 2026 si basa sui 3 scaglioni a regime introdotti dal DLgs 216/2023 e confermati dalla Legge di Bilancio 2026.

Scaglioni IRPEF 2026

Reddito imponibileAliquotaImposta dovuta
Fino a 28.000 euro23%23% del reddito
Da 28.001 a 50.000 euro35%6.440 + 35% sull’eccedenza oltre 28.000
Oltre 50.000 euro43%14.140 + 43% sull’eccedenza oltre 50.000

Esempio di calcolo IRPEF lordo 2026

Reddito imponibile 40.000 euro:

  • 23% su 28.000 = 6.440 euro
  • 35% su (40.000 – 28.000 = 12.000) = 4.200 euro
  • IRPEF lorda totale = 10.640 euro

Da questo importo si sottraggono le detrazioni per lavoro/pensione, le detrazioni per familiari a carico e quelle per oneri (spese sanitarie, mutui, ristrutturazioni, ecc.), ottenendo l’IRPEF netta.

Principali detrazioni e deduzioni 2026

  • Detrazione lavoro dipendente fino a 15.000 euro: 1.955 euro
  • Detrazione pensionati fino a 8.500 euro: azzera l’imposta (no tax area)
  • Detrazione coniuge a carico: 950 euro (modulata per reddito)
  • Detrazione figli over 21 a carico: 950 euro per figlio
  • Spese sanitarie: 19% sull’eccedenza di 129,11 euro
  • Interessi passivi mutuo prima casa: 19% fino a 4.000 euro
  • Ristrutturazioni edilizie prima casa: 50% (36% seconda casa)
  • Contributi previdenziali obbligatori: deduzione integrale dal reddito

Struttura del Modello Redditi PF 2026: i quadri

Il Modello Redditi PF 2026 e composto da numerosi quadri da compilare a seconda della tipologia di redditi posseduti. Vediamo la mappa essenziale.

Quadri del fascicolo 1

  • Frontespizio: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, sostituto d’imposta
  • Quadro RA: redditi dei terreni
  • Quadro RB: redditi dei fabbricati (locazione, cedolare secca)
  • Quadro RC: redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • Quadro RP: oneri e spese deducibili/detraibili (spese sanitarie, mutui, ristrutturazioni, scuola, ecc.)
  • Quadro RN: calcolo dell’IRPEF
  • Quadro RV: addizionali regionali e comunali
  • Quadro CR: crediti d’imposta (es. per redditi prodotti all’estero)
  • Quadro DI: dichiarazione integrativa
  • Quadro RX: compensazioni e rimborsi

Quadri del fascicolo 2 e 3

  • Quadro RH: redditi da partecipazione in societa di persone
  • Quadro RL: altri redditi (capitali, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi)
  • Quadro RM: redditi a tassazione separata e imposte sostitutive
  • Quadro RT: plusvalenze finanziarie e cripto
  • Quadro RR: contributi previdenziali (artigiani, commercianti, gestione separata)
  • Quadro RW: investimenti all’estero, cripto-attivita (monitoraggio fiscale, IVIE, IVAFE)
  • Quadro W: dichiarazione cripto-attivita 2026
  • Quadro RE: reddito da lavoro autonomo (professionisti)
  • Quadro RF: reddito d’impresa in contabilita ordinaria
  • Quadro RG: reddito d’impresa in contabilita semplificata
  • Quadro LM: regime forfettario e di vantaggio

Versamenti e acconti IRPEF 2026

I versamenti delle imposte calcolate con il Modello Redditi PF 2026 si effettuano tramite Modello F24 con i codici tributo specifici.

Codici tributo principali

  • 4001 – Saldo IRPEF
  • 4033 – Primo acconto IRPEF
  • 4034 – Secondo acconto IRPEF
  • 3801 – Addizionale regionale
  • 3844 – Addizionale comunale (saldo)
  • 3843 – Addizionale comunale (acconto)
  • 1842 – Imposta sostitutiva regime forfettario
  • 1100 – Imposta sostitutiva plusvalenze finanziarie/cripto

Acconti IRPEF 2026: regole

Gli acconti IRPEF sono dovuti se l’imposta a debito risulta superiore a 51,65 euro (regola storica del TUIR). L’acconto totale e pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente, suddiviso in:

  • Primo acconto (40%): entro il 30 giugno 2026 (insieme al saldo)
  • Secondo acconto (60%): entro il 1 dicembre 2026

Per importi complessivi fino a 257,52 euro, l’acconto si versa in unica soluzione entro il 1 dicembre.

Rateizzazione del saldo

Il saldo IRPEF e il primo acconto possono essere rateizzati in massimo 6 rate mensili (per chi versa entro il 30 giugno), con interessi dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima. Chi versa entro il 30 luglio (con maggiorazione 0,40%) puo rateizzare in 5 rate.

Errori da evitare nella dichiarazione online

Compilare la dichiarazione online non significa evitare ogni rischio. Ecco gli errori piu comuni rilevati dai CAF.

1. Accettare la precompilata senza verificare

L’accettazione integrale puo essere comoda, ma fidarsi ciecamente e rischioso. Verifica sempre redditi da locazione, cripto, partecipazioni e oneri non precaricati.

2. Dimenticare il quadro RW

Chi possiede conti esteri, cripto, immobili all’estero e tenuto al monitoraggio fiscale. Omettere il quadro RW comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore (raddoppiate per paesi black list).

3. Errori sulle spese sanitarie

Spesso si inseriscono spese non detraibili (es. integratori, cosmetici) o si dimenticano scontrini parlanti. Verifica sempre la documentazione conservata.

4. Sbagliare il codice tributo nel F24

Usare il codice errato (es. 4001 invece di 4033) puo generare un avviso bonario di “mancato versamento”. Si rimedia con istanza di correzione, ma e meglio prevenire.

5. Non rateizzare quando conviene

Se il debito e elevato, valutare la rateizzazione con interesse 0,33% mensile: spesso piu conveniente di chiedere un prestito o ricorrere a fidi.

6. Trascurare il secondo acconto di dicembre

Molti contribuenti versano puntuali il saldo a giugno e si dimenticano del secondo acconto entro il 1 dicembre: il mancato versamento genera sanzioni del 25% dell’imposta non versata (ravvedibili).

FAQ: domande frequenti

Devo presentare il Modello Redditi PF 2026 se ho solo la pensione?

Se la pensione e l’unico reddito e il sostituto d’imposta (INPS) ha gia operato le ritenute, normalmente non serve presentare la dichiarazione. Conviene invece presentarla per recuperare detrazioni (spese sanitarie, mutuo, ristrutturazioni). In questo caso si preferisce il 730 (rimborso piu rapido).

Posso fare la precompilata anche se ho la Partita IVA?

I titolari di Partita IVA non possono usare il 730 ma trovano comunque la precompilata Redditi PF con i dati di redditi da lavoro dipendente, oneri e cripto. Devono pero integrarla manualmente con i dati di P.IVA (quadri RE, LM, RG).

Cosa succede se invio in ritardo il Modello Redditi PF 2026?

Se invii entro 90 giorni dalla scadenza del 30 novembre 2026 (quindi entro fine febbraio 2027), la dichiarazione e tardiva: sanzione fissa di 250 euro, ravvedibile a 25 euro con il ravvedimento operoso. Oltre i 90 giorni, la dichiarazione e omessa: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

Quanto costa farsi assistere da un CAF?

Il CAF e gratuito per il Modello 730 standard (i costi sono coperti dalla convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dichiarazioni). Per il Modello Redditi PF e per quadri aggiuntivi (RW, W, partecipazioni, redditi esteri) puo essere previsto un compenso variabile in base alla complessita. Al CAF Centro Fiscale di Udine, il preventivo e sempre trasparente e personalizzato.

Posso modificare la dichiarazione dopo averla inviata?

Si. Se ti accorgi di un errore puoi presentare una dichiarazione integrativa:

  • 730 integrativo: entro il 25 ottobre 2026, tramite CAF/intermediari
  • Modello Redditi PF integrativo: entro la scadenza del successivo modello (30 novembre 2027)
  • Per errori a sfavore del contribuente: integrativa entro i termini per l’accertamento (5 anni)

Devo dichiarare le criptovalute anche se non ho realizzato plusvalenze?

Si. Anche in assenza di realizzo, occorre compilare il quadro W (saldo al 31/12 e giacenza media) per il monitoraggio fiscale e per il calcolo dell’imposta sul valore delle cripto-attivita (2 per mille). Le plusvalenze realizzate vanno nel quadro RT/W sezione plusvalenze.

Cosa succede se la precompilata contiene errori?

I dati precaricati sono trasmessi da terzi (datori di lavoro, banche, ASL, ecc.). Se ci sono errori, hai due strade: modificare il dato in dichiarazione e tenere la documentazione probatoria; oppure contattare l’ente che ha trasmesso il dato per la correzione alla fonte. In ogni caso, l’onere della prova resta sempre del contribuente.

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Conclusioni: affidati al CAF Centro Fiscale per la tua dichiarazione 2026

La dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche 2026 e un appuntamento che richiede attenzione, conoscenza normativa e pianificazione. Le novita di quest’anno (precompilata dal 30 aprile, tre scaglioni IRPEF a regime, quadro W per cripto, dettagli su detrazioni e bonus) impongono un aggiornamento continuo per non perdere benefici o incorrere in errori.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna in tutto il percorso: dalla verifica dei documenti alla compilazione del modello, dall’invio telematico al calcolo dei versamenti F24, fino al supporto in caso di controlli o avvisi bonari. Per i nostri clienti, ogni dichiarazione e gestita con il visto di conformita (per il 730) e con il controllo qualita dei nostri operatori specializzati.

Hai dubbi sulla tua dichiarazione 2026? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata: ti aiutiamo a capire quale modello presentare (730 o Redditi PF), a recuperare tutte le detrazioni spettanti e a rispettare le scadenze in totale sicurezza.

Maggio 21, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 16:10:562026-05-21 15:31:12Dichiarazione dei Redditi PF 2026 online: scadenze, novità e modalità
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Modello 730 a debito 2026: come pagare a rate (dipendenti e pensionati)

Modello 730 Dichiarazione dei redditi CAF Udine

Il Modello 730 a debito è una situazione che spaventa molti contribuenti: hai compilato la dichiarazione dei redditi e dal calcolo finale risulta che devi versare una somma all’Agenzia delle Entrate. La buona notizia? Puoi pagare a rate, senza dover sborsare tutto in una volta sola. La rateizzazione del 730 a debito è una possibilità prevista dalla legge che consente di diluire l’importo dovuto in più mensilità, con un piccolo interesse applicato sulle rate successive alla prima.

In questa guida completa ti spieghiamo quando il 730 risulta a debito, come funziona la rateizzazione nel 2026, quali sono le scadenze, il numero massimo di rate per dipendenti e pensionati, gli interessi applicati e le differenze tra 730 con sostituto d’imposta e 730 senza sostituto. Troverai inoltre tabelle riassuntive, esempi pratici e indicazioni operative per non commettere errori.

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Indice dei contenuti

  1. Quando il Modello 730 risulta a debito
  2. Rateizzazione 730: come funziona nel 2026
  3. Numero massimo di rate: dipendenti e pensionati
  4. Interessi sulla rateizzazione del 730
  5. 730 con sostituto vs 730 senza sostituto
  6. Scadenze pagamento 730 a debito 2026
  7. Esempio pratico di calcolo rate
  8. Errori da evitare nella rateizzazione
  9. FAQ: domande frequenti

Quando il Modello 730 risulta a debito

Il Modello 730 è la dichiarazione dei redditi semplificata utilizzata da lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di contribuenti. Alla fine della compilazione, il modello produce un risultato che può essere a credito (l’Agenzia ti restituisce soldi) oppure a debito (devi versare un’imposta).

Le situazioni più comuni in cui il 730 risulta a debito sono:

  • Più redditi nello stesso anno: hai avuto più datori di lavoro o hai sommato pensione e altri redditi (locazioni, lavoro autonomo occasionale)
  • Cambio di lavoro durante l’anno con due CU (Certificazione Unica) distinte
  • Redditi da locazione non assoggettati a cedolare secca
  • Detrazioni non spettanti applicate in busta paga dal sostituto d’imposta
  • Conguaglio per rivalutazione di terreni, plusvalenze, redditi diversi
  • Acconti IRPEF dovuti per l’anno successivo (prima e seconda rata di novembre)

L’IRPEF segue il sistema dei 3 scaglioni di reddito introdotti dal DLgs 216/2023:

  • 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile
  • 35% da 28.001 a 50.000 euro
  • 43% oltre 50.000 euro

Quando il calcolo finale evidenzia un’imposta superiore a quanto già trattenuto in busta paga (o in pensione), nasce il debito IRPEF che deve essere versato all’Erario.

Cosa succede se ignori il debito?

Ignorare il debito risultante dal 730 non è un’opzione. Le somme dovute vengono comunque richieste dall’Agenzia delle Entrate, e al mancato versamento si aggiungono sanzioni e interessi di mora. Il ravvedimento operoso permette di sanare la posizione con sanzioni ridotte, ma è sempre meglio pianificare il pagamento sin da subito, eventualmente scegliendo la rateizzazione.

Rateizzazione 730: come funziona nel 2026

La rateizzazione del 730 a debito permette al contribuente di pagare l’importo dovuto in più rate mensili, anziché in un’unica soluzione. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo: il contribuente sceglie se versare tutto a luglio o se diluire il pagamento.

Il meccanismo è semplice: in fase di compilazione del 730 (o tramite il proprio CAF o intermediario), si comunica la volontà di rateizzare e si indica il numero di rate desiderate. Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) provvederà ad applicare le trattenute nelle buste paga successive a quella di luglio.

Cosa si può rateizzare

Possono essere rateizzati quasi tutti gli importi a debito risultanti dal 730, e in particolare:

  • Saldo IRPEF e relative addizionali regionale e comunale
  • Prima rata di acconto IRPEF per l’anno successivo
  • Cedolare secca su locazioni
  • IVIE e IVAFE (imposta su immobili e attività finanziarie estere)
  • Acconto del 20% per redditi soggetti a tassazione separata
  • Imposta sostitutiva sui premi di produttività

NON sono rateizzabili invece:

  • La seconda o unica rata di acconto IRPEF di novembre (deve essere versata in un’unica soluzione)
  • L’acconto per cedolare secca di novembre

Chi può richiedere la rateizzazione

La rateizzazione è disponibile per tutti i contribuenti che presentano il Modello 730, indipendentemente dall’importo del debito. Non esistono soglie minime: anche un debito di 50 euro può essere rateizzato.

Numero massimo di rate: dipendenti e pensionati

Il numero massimo di rate in cui è possibile suddividere il debito 730 dipende dalla categoria del contribuente e dalla data in cui inizia il pagamento. Per il 2026 valgono le seguenti regole.

Lavoratori dipendenti: fino a 5 rate

I lavoratori dipendenti possono rateizzare il debito 730 in un massimo di 5 rate, con prima rata a luglio e ultima rata a novembre. Le rate vengono trattenute direttamente dalla busta paga.

Esempio per dipendenti che iniziano a pagare a luglio 2026:

  • 1ª rata: luglio 2026 (senza interessi)
  • 2ª rata: agosto 2026
  • 3ª rata: settembre 2026
  • 4ª rata: ottobre 2026
  • 5ª rata: novembre 2026

Pensionati: fino a 6 rate

I pensionati hanno una rata in più rispetto ai dipendenti: possono suddividere il debito in un massimo di 6 rate, con prima rata ad agosto e ultima rata a novembre. Le trattenute avvengono sulla rata di pensione INPS.

Esempio per pensionati:

  • 1ª rata: agosto 2026 (senza interessi)
  • 2ª rata: settembre 2026
  • 3ª rata: ottobre 2026
  • 4ª rata: novembre 2026
  • 5ª rata: dicembre 2026
  • 6ª rata: dicembre/gennaio (a seconda della tempistica INPS)

Tabella riassuntiva: rate disponibili 2026

CategoriaMax rateInizioFineModalità trattenuta
Lavoratore dipendente5LuglioNovembreBusta paga
Pensionato6AgostoDicembre/GennaioCedolino pensione
Senza sostituto (F24)5LuglioNovembreF24 mensile
Con tardiva applicazioneRidottoMese successivoNovembreVedi sostituto

Cosa succede se inizi a rateizzare in ritardo

Se per qualche motivo le trattenute non iniziano a luglio (per i dipendenti) o ad agosto (per i pensionati), il numero massimo di rate si riduce automaticamente. L’ultima rata deve comunque essere quella di novembre. Per esempio, se un dipendente inizia a settembre, potrà avere al massimo 3 rate (settembre, ottobre, novembre).

Interessi sulla rateizzazione del 730

La rateizzazione del 730 non è gratuita: dalla seconda rata in poi, viene applicato un interesse mensile dello 0,33% (corrispondente a circa il 4% annuo). Si tratta di un tasso fisso, stabilito per legge, che si calcola sul capitale residuo.

Come si calcolano gli interessi

L’interesse dello 0,33% mensile non si applica sulla prima rata, che viene versata o trattenuta senza maggiorazioni. A partire dalla seconda rata, ogni mese si aggiunge la maggiorazione, in modo progressivo:

  • 1ª rata: nessun interesse
  • 2ª rata: +0,33% sul capitale residuo
  • 3ª rata: +0,66% sul capitale residuo
  • 4ª rata: +0,99% sul capitale residuo
  • 5ª rata: +1,32% sul capitale residuo
  • 6ª rata: +1,65% sul capitale residuo (solo pensionati)

L’incidenza degli interessi è quindi modesta: su un debito di 1.000 euro suddiviso in 5 rate da 200 euro, il costo complessivo degli interessi è di pochi euro. Si tratta di un costo accettabile per la maggior parte dei contribuenti che vogliono diluire il carico fiscale.

Conviene davvero rateizzare?

La risposta dipende dalla situazione finanziaria individuale. Se hai liquidità disponibile e non vuoi pagare interessi (per quanto modesti), conviene saldare tutto a luglio. Se invece preferisci mantenere liquidità di sicurezza per altre spese, la rateizzazione è una soluzione molto vantaggiosa: il tasso del 4% annuo è inferiore a quello dei prestiti personali tradizionali.

730 con sostituto vs 730 senza sostituto

Una distinzione fondamentale per la rateizzazione riguarda la presenza o meno del sostituto d’imposta. Nel 2026 esistono due modalità di presentazione del 730: con sostituto (il classico) e senza sostituto (introdotto per chi non ha un datore di lavoro o ente pensionistico).

730 con sostituto d’imposta (modalità classica)

È la modalità tradizionale, utilizzata da chi ha un datore di lavoro o un ente pensionistico che funge da sostituto d’imposta. In questo caso:

  • Il debito viene trattenuto direttamente in busta paga (o sulla pensione) a partire da luglio
  • Se hai chiesto la rateizzazione, le trattenute si distribuiscono nei mesi successivi
  • Non devi presentare alcun F24: tutto è gestito dal sostituto
  • In caso di credito, il sostituto rimborsa direttamente sulla busta paga

730 senza sostituto d’imposta

Si utilizza quando il contribuente non ha un sostituto al momento della dichiarazione: per esempio, perché disoccupato, perché ha cessato il rapporto di lavoro, o perché percepisce solo redditi non assoggettati a ritenuta (come locazioni). In questo caso:

  • Il debito deve essere versato direttamente dal contribuente tramite Modello F24
  • La rateizzazione è comunque possibile, ma il contribuente deve versare ogni rata autonomamente entro le scadenze indicate
  • Le scadenze coincidono con quelle del Modello Redditi PF (luglio-novembre)
  • Eventuali crediti vengono utilizzati in compensazione su F24 (codice tributo specifico) o richiesti a rimborso

Tabella confronto: con sostituto vs senza sostituto

AspettoCon sostitutoSenza sostituto
Modalità pagamentoTrattenuta automaticaF24 autonomo
Inizio rateLuglio (dipendenti) / Agosto (pensionati)Luglio (entro il 30)
Adempimento contribuenteNessunoCompilare e pagare F24
Rischio dimenticanzaBassoPiù alto (devi ricordarti)
Rimborso creditoIn busta pagaCompensazione F24 o rimborso

Scadenze pagamento 730 a debito 2026

Per il 2026 (dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025), le scadenze fondamentali per il pagamento del 730 a debito sono le seguenti.

Scadenze 730 con sostituto

  • 30 aprile 2026: disponibilità del 730 precompilato
  • 30 settembre 2026: termine ultimo per l’invio definitivo del 730
  • Luglio 2026: prima rata trattenuta in busta paga (dipendenti)
  • Agosto 2026: prima rata trattenuta sul cedolino pensione (pensionati)
  • Novembre 2026: ultima rata per dipendenti
  • Dicembre/Gennaio: ultima rata per pensionati
  • 30 novembre 2026: versamento seconda o unica rata acconto IRPEF (non rateizzabile)
  • 25 ottobre 2026: termine per il 730 integrativo

Scadenze 730 senza sostituto (versamento F24)

  • 30 giugno 2026: scadenza ordinaria saldo + prima rata acconto (con possibilità di posticipare al 30 luglio con maggiorazione 0,40%)
  • Ogni 16 del mese: rate successive (se rateizzato)
  • Novembre 2026: ultima rata
  • 30 novembre 2026: seconda o unica rata acconto IRPEF

Cosa succede in caso di ritardo

Se non versi entro la scadenza, si applicano sanzioni amministrative più interessi di mora. Tuttavia, il ravvedimento operoso permette di sanare la posizione con sanzioni ridotte:

  • Entro 14 giorni: sanzione ridotta a 1/15 di 1/10 per ogni giorno di ritardo
  • Entro 30 giorni: sanzione ridotta a 1/10
  • Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9
  • Entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8

Esempio pratico di calcolo rate

Per chiarire come funziona concretamente la rateizzazione del 730, vediamo un esempio pratico. Immagina che Marco, lavoratore dipendente, abbia un debito IRPEF di 1.500 euro risultante dal 730 2026.

Caso 1: pagamento unica soluzione

Marco sceglie di pagare tutto a luglio. Il datore di lavoro trattiene 1.500 euro dalla busta paga di luglio 2026. Nessun interesse applicato.

Caso 2: rateizzazione in 5 rate

Marco chiede la rateizzazione massima (5 rate). Le trattenute saranno:

RataMeseQuota capitaleInteresseTotale rata
1ªLuglio300,00 euro0,00 euro300,00 euro
2ªAgosto300,00 euro0,99 euro (0,33% su 300)300,99 euro
3ªSettembre300,00 euro1,98 euro (0,66% su 300)301,98 euro
4ªOttobre300,00 euro2,97 euro (0,99% su 300)302,97 euro
5ªNovembre300,00 euro3,96 euro (1,32% su 300)303,96 euro
Totale versato9,90 euro1.509,90 euro

Marco paga in totale 9,90 euro di interessi per diluire il debito su 5 mesi: un costo modesto, pari allo 0,66% dell’importo originario. Considerando che alcuni mesi possono essere “delicati” sotto il profilo finanziario (vacanze estive, rientro a scuola, spese impreviste), la rateizzazione rappresenta una soluzione molto sensata.

Caso 3: pensionato con rateizzazione in 6 rate

Se Marco fosse un pensionato con lo stesso debito di 1.500 euro:

  • Rata mensile capitale: 250 euro (1.500 / 6)
  • Interessi totali: circa 12,50 euro
  • Totale versato: 1.512,50 euro circa

Errori da evitare nella rateizzazione

La rateizzazione del 730 è generalmente automatica, ma ci sono alcuni errori frequenti da evitare per non incorrere in problemi.

1. Dimenticare di indicare la rateizzazione

Se non indichi la rateizzazione in fase di compilazione del 730, il debito verrà trattenuto in un’unica soluzione nella busta paga di luglio (o agosto per i pensionati). Questo può creare difficoltà di liquidità. Verifica sempre con il tuo CAF che sia stato selezionato il numero di rate desiderato.

2. Tentare di rateizzare la seconda rata di acconto

Come abbiamo visto, la seconda o unica rata di acconto IRPEF di novembre non è rateizzabile. Devi pianificare il versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026.

3. Non versare le rate F24 nel 730 senza sostituto

Se hai presentato un 730 senza sostituto, devi versare attivamente le rate tramite F24. Ogni rata ha una scadenza precisa (di solito il 16 del mese). Mettere un promemoria sul calendario è fondamentale: dimenticare anche una sola rata fa decadere la rateizzazione e attiva sanzioni.

4. Confondere debito IRPEF con addizionali

Il 730 produce diversi importi a debito: IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc. La rateizzazione si applica al totale, ma è importante sapere quali tributi sono inclusi per controllare correttamente la propria posizione fiscale.

5. Cambiare lavoro durante la rateizzazione

Se cambi datore di lavoro durante il periodo di rateizzazione (per esempio passi da un’azienda all’altra a settembre), il vecchio datore trattiene le rate fino al cessazione, mentre il nuovo potrebbe non subentrare automaticamente. In questo caso, contatta tempestivamente il CAF per verificare l’eventuale necessità di versare le rate residue tramite F24.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

FAQ: domande frequenti sul 730 a debito e rateizzazione

Posso modificare il numero di rate dopo aver inviato il 730?

No, una volta che il 730 è stato inviato in via definitiva, il numero di rate non può essere modificato. Puoi però presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 se devi correggere errori che hanno comportato un debito errato.

Cosa succede se il sostituto non riesce a trattenere tutte le rate?

Se in un mese la busta paga è insufficiente per coprire la rata (per esempio in caso di malattia prolungata o cassa integrazione), il sostituto trattiene quello che può e rinvia la differenza al mese successivo, con interessi. Se a fine anno la trattenuta non è stata completata, l’importo residuo viene comunicato all’Agenzia delle Entrate per il recupero diretto.

Posso rateizzare anche con il 730 precompilato?

Sì, certamente. Il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2026 permette di selezionare la rateizzazione in fase di accettazione o modifica della dichiarazione.

La rateizzazione vale anche per le addizionali comunali e regionali?

Sì, la rateizzazione si applica all’intero debito risultante dal 730, comprese le addizionali regionali e comunali IRPEF, la cedolare secca e altre imposte sostitutive.

Se ho più CU (più datori di lavoro) chi trattiene le rate?

Trattiene le rate il sostituto indicato in dichiarazione come tale (di solito il principale o l’ultimo). Se nel frattempo è cessato il rapporto, dovrai versare tramite F24.

Quanto costa farsi fare il 730 dal CAF?

Le tariffe variano a seconda della complessità della dichiarazione, ma in media il CAF Centro Fiscale di Udine offre tariffe competitive e trasparenti. Per maggiori dettagli puoi consultare la nostra guida ai costi del 730 al CAF.

Conclusione: rateizza con tranquillità il tuo 730 a debito

Il Modello 730 a debito non deve essere fonte di preoccupazione: la legge prevede la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in modo semplice e con interessi contenuti. Che tu sia un lavoratore dipendente (fino a 5 rate) o un pensionato (fino a 6 rate), puoi diluire il pagamento da luglio a novembre/dicembre 2026, con un costo aggiuntivo dello 0,33% mensile solo dalla seconda rata in poi.

Se hai dubbi sulla compilazione del 730, sulla scelta del numero di rate, o vuoi una consulenza personalizzata per ottimizzare la tua dichiarazione, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri esperti ti seguiranno passo passo per evitare errori e farti pagare il giusto, sfruttando tutte le detrazioni e deduzioni a cui hai diritto.

Prenota un appuntamento: chiama il CAF Centro Fiscale oppure visita il nostro sito per fissare il tuo incontro. Ti aspettiamo per gestire insieme la tua dichiarazione dei redditi 2026 in modo semplice e senza stress.

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Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/10/Modello-730-1-e1697092544252.png 625 940 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 15:10:562026-05-31 17:47:44Modello 730 a debito 2026: come pagare a rate (dipendenti e pensionati)
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dichiarazione precompilata: i controlli in base a modifiche e canale di invio

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non è uno strumento neutro: la scelta di accettarla così com’è, di modificarla, o di trasmetterla attraverso un CAF o un professionista abilitato cambia in modo sostanziale l’intensità e la tipologia dei controlli che il contribuente subirà. Conoscere queste regole significa sapere in anticipo cosa l’Agenzia potrà contestare e cosa, invece, non potrà più mettere in discussione.

Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 5 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), che ha disegnato un sistema di garanzie graduato sulla base di due variabili: modifica o meno della precompilata e canale di trasmissione utilizzato (autonomamente dal contribuente, oppure tramite CAF o professionista abilitato che appone il visto di conformità). A queste regole si sommano i controlli formali ordinari previsti dall’articolo 36-bis del DPR 600/1973 sulla liquidazione automatica dell’imposta e dall’articolo 36-ter del medesimo decreto.

In questa guida analizziamo ogni scenario con riferimenti normativi puntuali, esempi pratici e tabelle riepilogative, per consentire al contribuente di scegliere con consapevolezza la strada più sicura per la propria dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025).

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Il quadro normativo: art. 5 D.Lgs. 175/2014 e controlli ex art. 36-bis

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, ha introdotto in Italia il sistema della dichiarazione dei redditi precompilata, dando attuazione all’articolo 1 della legge delega 23/2014. L’articolo 5 del decreto, rubricato “Limiti ai poteri di controllo”, è la norma cardine che disciplina il regime probatorio e di responsabilità della precompilata. La sua ratio è creare un incentivo concreto all’accettazione “senza modifiche” e all’utilizzo di intermediari abilitati che appongano il visto di conformità: in cambio di queste scelte, il legislatore offre un’attenuazione (o un trasferimento) dei controlli dell’Agenzia.

Il decreto si innesta su un sistema di controlli preesistente che resta comunque applicabile in via residuale. I due pilastri sono:

  • Articolo 36-bis DPR 600/1973 – controllo automatizzato (liquidazione) sulla coerenza interna della dichiarazione e sull’esattezza dei calcoli, sulla rispondenza dei versamenti rispetto alle imposte dovute, sui dati comunicati dai sostituti d’imposta. È un controllo “meccanico” che si attiva su tutte le dichiarazioni indistintamente, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo (ai sensi del comma 2 dell’art. 36-bis). L’esito può essere una comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”) con sanzione ridotta al 10% se pagata entro 30 giorni.
  • Articolo 36-ter DPR 600/1973 – controllo formale: l’Agenzia chiede al contribuente la documentazione giustificativa degli oneri deducibili e detraibili dichiarati, delle ritenute e dei crediti d’imposta. È un controllo “documentale” più approfondito che si esegue entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L’esito può portare al disconoscimento di detrazioni/deduzioni non documentate, con sanzione del 30% sulla maggiore imposta accertata (riducibile in caso di ravvedimento o adesione).

L’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 interviene proprio sul controllo formale ex art. 36-ter, modulandone l’estensione in funzione delle scelte del contribuente. Restano invece sempre applicabili, in ogni caso e a prescindere dal canale di invio, i controlli automatizzati ex art. 36-bis: nessuna accettazione senza modifiche e nessun visto di conformità possono salvare una dichiarazione da errori aritmetici, conguagli sbagliati o omessi versamenti.

Precompilata accettata senza modifiche: il regime più protettivo

Quando il contribuente accetta la dichiarazione precompilata senza apportare alcuna modifica e la trasmette direttamente attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, scatta il regime più favorevole previsto dal sistema: l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2014 esclude espressamente il controllo formale di cui all’art. 36-ter DPR 600/1973 sui dati relativi agli oneri indicati nella precompilata che siano stati forniti dai soggetti terzi (sostituti d’imposta, banche, assicurazioni, enti previdenziali, fondi pensione, casse di assistenza sanitaria, strutture sanitarie, università, asili).

Cosa significa “senza modifiche” in senso tecnico

La nozione di “accettazione senza modifiche” è interpretata in senso rigoroso dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate. Si considera che il contribuente non abbia modificato la dichiarazione quando:

  • Non sono stati aggiunti, eliminati o modificati dati relativi a oneri detraibili e deducibili pre-caricati dall’Agenzia (tipicamente: spese sanitarie, premi assicurativi, contributi previdenziali, interessi passivi mutui, spese universitarie, spese funebri, spese veterinarie, erogazioni liberali, spese per asili nido).
  • Non sono stati variati i dati anagrafici e dei familiari a carico in modo da incidere sulle detrazioni.
  • Non è stato modificato il quadro relativo ai redditi e alle ritenute pre-compilato sulla base della CU del sostituto d’imposta.

Sono invece considerate “modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta” e che non fanno perdere il regime protettivo:

  • L’indicazione delle coordinate IBAN per l’eventuale rimborso (se non presente nella precompilata).
  • La scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille.
  • L’indicazione del sostituto d’imposta che effettuerà conguaglio (se non già pre-impostato).
  • La correzione di dati anagrafici puramente formali (residenza, contatti).

Cosa resta comunque controllabile

Anche in caso di accettazione integrale senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate conserva il potere di verificare:

  • La sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e deduzioni (ad esempio: residenza, condizione di familiare a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR con il limite reddituale di 2.840,51 euro – 4.000 euro per i figli fino a 24 anni). Questi dati non sono “comunicati dai terzi” ma dichiarati dal contribuente, quindi restano soggetti a controllo ordinario.
  • I controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/1973 sulla liquidazione dell’imposta, sui versamenti e sulle ritenute. Errori aritmetici, omessi versamenti, conguagli non operati dal sostituto restano sempre rilevabili.
  • Le imposte sui redditi diversi da quelli oggetto di precompilazione (ad esempio redditi di lavoro autonomo non occasionale o redditi d’impresa che impongono il Modello Redditi PF).

In altre parole, la “blindatura” della precompilata accettata senza modifiche copre il rischio del controllo formale documentale sui dati pre-caricati, ma non costituisce un salvacondotto totale: una spesa sanitaria comunicata dal sistema TS sarà presunta legittima e non chiederà l’esibizione delle ricevute, ma l’Agenzia potrà sempre contestare, ad esempio, che un familiare indicato come a carico aveva in realtà superato la soglia reddituale.

Precompilata con modifiche, invio diretto: si torna al regime ordinario

Quando il contribuente modifica la dichiarazione precompilata e la trasmette direttamente, senza l’intervento di un CAF o di un professionista abilitato, il regime di favore si interrompe per le parti modificate. L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 prevede infatti che, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata direttamente dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate esegue il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 nei confronti del contribuente stesso secondo le ordinarie regole.

Quali modifiche fanno perdere la protezione

Una modifica rileva ai fini della “perdita del regime protetto” quando incide sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Tipici esempi:

  • Aggiunta di una nuova spesa detraibile o deducibile non presente nella precompilata (es. una spesa medica pagata in contanti non confluita nel sistema TS, una spesa funebre, un contributo a un fondo pensione non comunicato).
  • Modifica dell’importo di una spesa pre-caricata (es. il contribuente ritiene che la spesa sanitaria comunicata dalla farmacia sia errata e la corregge).
  • Eliminazione di un onere pre-caricato che il contribuente ritiene non spettante (es. lo stesso premio assicurativo è stato comunicato due volte da soggetti diversi).
  • Modifica del quadro familiari a carico in senso favorevole (aggiunta di un familiare).
  • Aggiunta di redditi non pre-caricati (es. redditi diversi, plusvalenze, redditi di capitale, locazioni brevi).

Il controllo formale sulle parti modificate seguirà le regole ordinarie: l’Agenzia potrà richiedere al contribuente la documentazione giustificativa (ricevute, fatture, certificazioni, quietanze) entro i termini di legge, e in caso di mancata risposta o di documentazione insufficiente disconoscere la detrazione/deduzione, applicando la sanzione del 30% sulla maggior imposta accertata ex art. 13 D.Lgs. 471/1997.

Le parti non modificate conservano la protezione

Un punto spesso frainteso: se il contribuente modifica una sola voce della precompilata (es. aggiunge una spesa medica non pre-caricata), perde il regime protettivo solo sulle parti modificate, mentre le restanti voci pre-caricate (e non toccate) restano coperte dall’esclusione del controllo formale prevista dall’art. 5 c. 1. Questo principio, confermato dalla prassi dell’Agenzia, rende meno gravosa la decisione di integrare la precompilata: il contribuente non “perde tutto” per una singola modifica.

Invio tramite CAF o professionista abilitato: il ruolo del visto di conformità

La scelta di trasmettere la dichiarazione precompilata tramite un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile iscritto agli appositi albi) attiva un meccanismo radicalmente diverso. L’intermediario non si limita a “trasmettere” la dichiarazione: appone il visto di conformità previsto dall’art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che certifica la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alla documentazione del contribuente e alla normativa vigente.

Cosa controlla il CAF prima di apporre il visto

Il CAF o il professionista, prima di apporre il visto di conformità, deve effettuare un controllo documentale e di coerenza, esaminando in particolare:

  • La documentazione probatoria di ogni onere deducibile e detraibile (fatture, ricevute, quietanze, certificazioni sostitutive, attestazioni bancarie per i pagamenti tracciabili).
  • La sussistenza dei requisiti soggettivi (es. effettiva condizione di familiare a carico, residenza fiscale, qualifica professionale per detrazioni specifiche).
  • L’attribuzione corretta dei codici di spesa e dei codici relativi a immobili, locazioni e crediti d’imposta.
  • La corrispondenza tra CU rilasciata dal sostituto e dato dichiarato, comprese le ritenute subite e i crediti d’imposta.
  • La verifica dei pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili che lo richiedono ai sensi dell’art. 1, comma 679, della L. 160/2019 (es. spese sanitarie diverse da farmaci e dispositivi medici, spese per attività sportive dei figli, spese veterinarie, spese funebri).

L’effetto del visto: i controlli si spostano sull’intermediario

L’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce il principio chiave: quando la dichiarazione precompilata, anche con modifiche, è presentata dal contribuente tramite un CAF o un professionista abilitato che appone il visto di conformità, il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi indicati nella precompilata, fermo restando l’obbligo del CAF/professionista di acquisire la documentazione.

In concreto: se l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo formale sulla dichiarazione e rileva un errore (es. una spesa detraibile non documentabile o non spettante), non chiederà nulla al contribuente, ma si rivolgerà direttamente al CAF o al professionista che ha apposto il visto. Eventuali sanzioni amministrative collegate al rilascio di un visto infedele gravano sull’intermediario, non sul contribuente, salvo i casi di condotta dolosa del contribuente o di documentazione esibita falsa.

La responsabilità del CAF per visto di conformità infedele

La sanzione applicabile al CAF o al professionista che abbia apposto un visto di conformità infedele è disciplinata dall’art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997, modificato in modo rilevante dal D.Lgs. 175/2014 e successivamente integrato. La norma prevede che, in caso di visto infedele, al CAF o al professionista sia applicata la sanzione pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973.

La possibilità di ravvedimento per il CAF

Il CAF o il professionista, entro il 10 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione, può presentare una dichiarazione rettificativa del contribuente (o, se il contribuente non intende avvalersene, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica) per correggere il visto erroneamente apposto. In tal caso, la responsabilità del CAF/professionista è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione, mentre maggiore imposta e interessi restano a carico del contribuente, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997.

Quando il CAF non risponde: condotta dolosa del contribuente

La responsabilità del CAF o del professionista non opera nei casi di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. In particolare, se il contribuente ha esibito documentazione contraffatta, ha dichiarato il falso al CAF (es. negato di aver percepito un determinato reddito), o ha occultato fatti rilevanti per la corretta liquidazione delle imposte, la sanzione resta a carico del contribuente stesso. Il CAF, in queste ipotesi, può rivalersi sul contribuente o, nei casi più gravi, segnalare la condotta all’autorità competente.

La giurisprudenza ha chiarito (Cassazione, ord. n. 17775/2018 e successive) che l’onere della prova della “condotta dolosa o gravemente colposa” del contribuente grava sul CAF/professionista che intende invocare l’esclusione di responsabilità: deve essere documentata la falsità dei documenti esibiti o l’occultamento di informazioni rilevanti.

Differenze tra precompilata 730 e precompilata Modello Redditi PF

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la precompilata sia nel formato Modello 730 (per lavoratori dipendenti, pensionati e assimilati) sia nel formato Modello Redditi Persone Fisiche (per chi ha redditi non compatibili con il 730, come partite IVA, redditi diversi, plusvalenze finanziarie, redditi esteri, monitoraggio fiscale quadro W). Le regole sull’art. 5 D.Lgs. 175/2014 si applicano a entrambi, ma con alcune specificità.

Il 730 precompilato

Il 730 precompilato è disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate a partire da fine aprile/inizio maggio di ogni anno. È utilizzabile da chi ha redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati. La scadenza ordinaria per l’invio del 730/2026 (anno d’imposta 2025) è il 30 settembre 2026. Il modello prevede il conguaglio direttamente in busta paga o sul cedolino pensione, con accredito del rimborso o trattenuta a partire dalle competenze di luglio (o dal mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione).

Il Modello Redditi PF precompilato

Il Modello Redditi PF precompilato è invece richiesto quando il contribuente possiede redditi non gestibili con il 730: redditi d’impresa, di lavoro autonomo abituale, plusvalenze da partecipazioni qualificate o cessioni di criptovalute (quadro RT), redditi di capitale di fonte estera senza intermediario residente, immobili o attività finanziarie all’estero (quadro W per IVIE/IVAFE). La scadenza ordinaria per l’invio del Modello Redditi PF 2026 è il 31 ottobre 2026, con possibilità di versamenti a saldo entro il 30 giugno 2026 e con maggiorazione dello 0,40% fino al 31 luglio 2026.

Tabella riepilogativa: chi controlla cosa, in base alla scelta del contribuente

ScenarioControllo formale ex art. 36-terSoggetto destinatario del controlloControllo ex art. 36-bis
Accettata senza modifiche, invio direttoESCLUSO sui dati forniti da terzi; possibile su condizioni soggettiveContribuente (solo condizioni soggettive)SEMPRE applicabile
Modificata, invio direttoORDINARIO sulle parti modificate; ESCLUSO sulle parti non toccate (dati da terzi)ContribuenteSEMPRE applicabile
Accettata senza modifiche, invio tramite CAF/professionistaTrasferito al CAF/professionista (visto di conformità)CAF o professionistaSEMPRE applicabile (verso contribuente)
Modificata, invio tramite CAF/professionistaTrasferito al CAF/professionista (visto di conformità anche su modifiche)CAF o professionistaSEMPRE applicabile (verso contribuente)

Esempi pratici: tre scenari a confronto

Esempio 1 – Maria, pensionata, accettazione senza modifiche

Maria, 68 anni, pensionata INPS con una sola pensione di 22.000 euro lordi annui, accede alla precompilata e trova già pre-caricate dal sistema TS le spese sanitarie (1.200 euro di farmaci e visite specialistiche) e dalla banca i 380 euro di interessi passivi sul mutuo prima casa. Accetta la dichiarazione senza modifiche e la invia direttamente. Esito: rimborso di 290 euro accreditato dall’INPS (sostituto d’imposta) sulla pensione di agosto. Sei mesi dopo, l’Agenzia delle Entrate avvia un controllo formale a campione. Per le spese sanitarie e gli interessi pre-caricati l’Agenzia non può chiedere a Maria di esibire ricevute, perché i dati sono forniti da soggetti terzi e l’art. 5 c. 1 D.Lgs. 175/2014 esclude il controllo formale in capo al contribuente. L’Agenzia potrebbe solo verificare se Maria era effettivamente residente all’indirizzo dichiarato o se aveva familiari a carico (dato non pre-caricato): nel suo caso, nessuna detrazione per familiari a carico è stata richiesta.

Esempio 2 – Luca, dipendente, modifica diretta

Luca, 42 anni, impiegato amministrativo, accede alla precompilata e nota che mancano 450 euro di spese veterinarie e 600 euro di spese funebri sostenute per il padre defunto. Le aggiunge e invia il 730 direttamente, senza passare dal CAF. Due anni dopo, riceve una comunicazione ex art. 36-ter DPR 600/1973 che gli chiede di esibire le ricevute relative ai 450+600 euro aggiunti. Sulle parti pre-caricate (spese mediche, premi assicurativi, contributi previdenziali) l’Agenzia non può chiedere nulla. Luca conserva le ricevute, le invia, e il controllo si chiude positivamente. Se non avesse conservato le ricevute, avrebbe rischiato il disconoscimento delle detrazioni (per circa 200 euro tra 19% e 26%) più sanzione del 30% e interessi.

Esempio 3 – Giulia, dipendente, invio tramite CAF

Giulia, 35 anni, dipendente, ha una situazione articolata: lavora come dipendente, ha una figlia a carico, ha sostenuto spese per asilo nido, spese sanitarie tracciabili, spese di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni. Si rivolge al CAF Centro Fiscale di Udine, che esamina la documentazione, verifica i requisiti, integra la precompilata con le quote di ristrutturazione (verificando le quietanze di pagamento con bonifico parlante ex art. 16-bis TUIR) e appone il visto di conformità. Due anni dopo, l’Agenzia avvia un controllo formale. Tutta la corrispondenza arriva al CAF, non a Giulia. Il CAF fornisce la documentazione conservata, l’Agenzia verifica e chiude la pratica. Giulia non riceve alcuna richiesta diretta e non rischia sanzioni, salvo il caso (che non ricorre) di documentazione falsa fornita al CAF.

I controlli sostanziali e l’accertamento ordinario

È fondamentale ricordare che il sistema di “protezione” disegnato dal D.Lgs. 175/2014 riguarda esclusivamente il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973. Restano invece sempre applicabili, in capo al contribuente e a prescindere dal canale di invio e dalla presenza del visto di conformità:

  • L’accertamento ordinario ex art. 38 e seguenti DPR 600/1973, che opera entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo in caso di omessa dichiarazione). L’Agenzia può, ad esempio, contestare l’esistenza stessa del rapporto giuridico sottostante una detrazione, anche se documentato.
  • L’accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973 (cosiddetto “redditometro”), che ricostruisce il reddito complessivo del contribuente sulla base di indicatori di capacità contributiva.
  • Le indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/1973, che possono colpire qualunque contribuente.
  • I controlli antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale internazionale (quadro W).

La precompilata accettata senza modifiche e/o vistata dal CAF, in altri termini, riduce in modo significativo (o azzera, lato contribuente) il rischio di un controllo formale “burocratico” sulle ricevute, ma non immunizza dalle attività di accertamento ordinarie dell’Agenzia.

I vantaggi concreti di farsi assistere da un CAF

Alla luce del quadro normativo, affidarsi a un CAF per la presentazione della precompilata offre vantaggi che vanno ben oltre il mero supporto operativo:

  • Trasferimento del rischio del controllo formale sul CAF: in caso di disconoscimento di una detrazione per documentazione carente, sanzione e responsabilità gravano sull’intermediario.
  • Verifica documentale preventiva di ogni onere, con particolare attenzione ai requisiti di tracciabilità ex L. 160/2019 c. 679, che molti contribuenti ignorano e che, se violati, fanno perdere il diritto alla detrazione.
  • Massimizzazione delle detrazioni: spesso la precompilata non include spese che il contribuente ha effettivamente sostenuto (es. spese mediche pagate in contanti per importi modesti, spese funebri, ristrutturazioni edilizie, bonus mobili, ecobonus, spese universitarie di familiari non a carico). Il CAF le recupera tutte.
  • Conservazione decennale della documentazione obbligatoria ex art. 8, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164: il CAF conserva fatture, ricevute e quietanze per il tempo previsto dall’art. 43 DPR 600/1973 (cinque anni dal periodo d’imposta).
  • Tutela in caso di accertamento sostanziale: anche se l’accertamento ordinario non rientra nella copertura dell’art. 5 D.Lgs. 175/2014, l’assistenza del CAF agevola la difesa e la predisposizione di osservazioni e ricorsi.

Errori comuni e rischi da evitare

  • Modificare un dato pre-caricato senza sapere che si “rompe” la protezione: una correzione minima (es. spostare una spesa dal codice 1 al codice 4) trasforma il rigo in una “modifica” che riapre il controllo formale.
  • Aggiungere spese senza ricevute tracciabili: dal 1° gennaio 2020, l’art. 1 c. 679 L. 160/2019 impone la tracciabilità (bonifico, carta di credito/debito, assegno, app di pagamento) per le detrazioni al 19%, salvo eccezioni (farmaci, dispositivi medici, prestazioni in strutture pubbliche). Aggiungere spese pagate in contanti rischia di far disconoscere la detrazione.
  • Non controllare i familiari a carico: anche con accettazione senza modifiche, l’Agenzia può contestare l’erronea attribuzione di figli o coniuge a carico. Verificare sempre il limite reddituale di 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni).
  • Confondere “precompilata” con “spedita”: la disponibilità della precompilata sul portale dell’Agenzia non equivale alla presentazione. La dichiarazione va comunque inviata entro le scadenze.
  • Non conservare la ricevuta di trasmissione: in caso di invio diretto, il contribuente deve conservare la ricevuta telematica generata dal portale.

Scadenze dichiarazione precompilata 2026 (anno d’imposta 2025)

AdempimentoData
Disponibilità precompilata (visualizzazione)30 aprile 2026
Accettazione/modifica/invio 730 precompilatodal 14 maggio 2026 al 30 settembre 2026
Invio Modello Redditi PF precompilatoentro il 31 ottobre 2026
Versamento saldo IRPEF/addizionali (no maggiorazione)30 giugno 2026
Versamento saldo IRPEF/addizionali (con 0,40%)31 luglio 2026
Rettifica del CAF/professionista (limite responsabilità)10 novembre 2026

Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua precompilata 2026

La scelta di come trasmettere la dichiarazione precompilata non è un dettaglio formale: ha conseguenze concrete e durature sulla protezione del contribuente da controlli e accertamenti. Accettare la precompilata senza modifiche tutela solo i dati pre-caricati, ma molti contribuenti hanno spese non pre-caricate o crediti d’imposta da recuperare. L’invio diretto con modifiche riapre il controllo formale ordinario. Affidarsi a un CAF, con visto di conformità, sposta il rischio del controllo sull’intermediario e garantisce al contribuente serenità per gli anni successivi.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella presentazione della dichiarazione precompilata, verificando ogni onere, recuperando le detrazioni dimenticate e assumendosi la responsabilità del visto di conformità. Prenota subito il tuo appuntamento per il 730 o il Modello Redditi PF 2026 e affida la tua dichiarazione a chi sa quali sono i controlli che la attendono.

Domande frequenti sui controlli della precompilata

Se accetto la precompilata senza modifiche, l’Agenzia non mi controllerà mai?

No, è un fraintendimento comune. L’art. 5 c. 1 D.Lgs. 175/2014 esclude solo il controllo formale documentale ex art. 36-ter DPR 600/1973 sui dati forniti da soggetti terzi. Restano applicabili: il controllo automatizzato ex art. 36-bis, la verifica delle condizioni soggettive (es. familiari a carico, residenza), e i controlli sostanziali e accertamenti ordinari.

Se modifico anche solo un dato della precompilata, perdo tutta la protezione?

No. La perdita del regime protettivo è “circoscritta” alla parte modificata. Le altre voci pre-caricate e non toccate dal contribuente continuano a beneficiare dell’esclusione del controllo formale. La regola è: modifica = controllo ordinario solo su quella voce specifica.

Se il CAF sbaglia il visto, chi paga sanzione e maggiore imposta?

Ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 241/1997, la sanzione (pari all’imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in esito al controllo formale) grava sul CAF o sul professionista. Il contribuente non riceve alcuna richiesta, salvo i casi di sua condotta dolosa o gravemente colposa. Il CAF può ravvedere il visto entro il 10 novembre dell’anno di presentazione limitando la propria responsabilità alla sola sanzione.

Il visto di conformità copre anche gli accertamenti ordinari?

No. Il visto e l’art. 5 D.Lgs. 175/2014 riguardano esclusivamente il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973. Gli accertamenti ordinari (artt. 38 e seguenti DPR 600/1973), l’accertamento sintetico, le indagini finanziarie e il monitoraggio fiscale internazionale restano sempre applicabili al contribuente.

Quanto tempo ha l’Agenzia per fare il controllo formale ex art. 36-ter?

Il controllo formale deve essere effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 36-ter c. 1 DPR 600/1973). Per la dichiarazione 2026 (redditi 2025), quindi, il termine è il 31 dicembre 2028.

È meglio fare la precompilata online da soli o passare dal CAF?

Dipende dalla complessità della situazione fiscale. Per pensionati con sola pensione e poche spese pre-caricate, l’accettazione senza modifiche è semplice e sicura. Per contribuenti con familiari a carico, spese non pre-caricate, ristrutturazioni edilizie, ecobonus, redditi diversi, plusvalenze, redditi esteri, conviene passare dal CAF: il vantaggio è duplice (massimizzazione detrazioni + trasferimento responsabilità sul controllo formale) e copre ampiamente il costo dell’assistenza.

Cosa succede se non rispondo a una richiesta ex art. 36-ter?

La mancata risposta o la risposta incompleta porta al disconoscimento delle detrazioni/deduzioni non documentate, con notifica di cartella di pagamento per la maggiore imposta, sanzione del 30% (riducibile a 1/3 se pagata entro 30 giorni dalla cartella) e interessi. Conservare sempre la documentazione per i termini di legge (cinque anni dal periodo d’imposta) è fondamentale.

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Fonti normative principali: D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (art. 5); DPR 29 settembre 1973, n. 600 (artt. 36-bis, 36-ter, 38 e seguenti); D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 35 e 39); D.M. 31 maggio 1999, n. 164; L. 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1 c. 679); D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 13); D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 13); Cass. ord. n. 17775/2018; Circolari Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione precompilata.

Maggio 20, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-20 07:48:442026-05-20 07:59:10Dichiarazione precompilata: i controlli in base a modifiche e canale di invio
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dichiarazione precompilata 2026: novita, alert del Fisco e limiti alle detrazioni

Dichiarazione dei redditi 730

La dichiarazione precompilata 2026 apre ufficialmente il 30 aprile 2026, con riferimento ai redditi 2025. La novita piu rilevante di quest’anno e duplice: da un lato l’Agenzia delle Entrate ha potenziato i propri “alert” automatici basati sul confronto fra dati dichiarati e banche dati esterne (incassi POS, fatture elettroniche, contratti di locazione, comunicazioni di banche e fondi pensione); dall’altro la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto un tetto massimo alle detrazioni IRPEF per chi supera 75.000 euro di reddito, modulato anche in base al numero di figli a carico. Sapere come funziona la precompilata, quali alert puoi ricevere e fino a che importo puoi davvero detrarre le spese e oggi piu importante che mai.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo in modo chiaro tutte le novita del 730 e del Modello Redditi PF 2026, gli alert e gli avvisi piu frequenti, i nuovi limiti alle detrazioni introdotti dalla riforma fiscale e cosa fare in pratica per non sbagliare l’invio. Trovi anche esempi numerici, una checklist dei documenti, tabelle riassuntive e le risposte alle domande piu comuni.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’e la dichiarazione precompilata 2026 e a chi si rivolge
  2. Calendario e scadenze 2026: dal 30 aprile al 30 settembre
  3. Le novita della precompilata 2026 in sintesi
  4. Alert del Fisco: cosa significano e come gestirli
  5. Tetto alle detrazioni IRPEF: i nuovi limiti dal 2025
  6. Scaglioni IRPEF 2026 e detrazioni lavoro dipendente
  7. Documenti necessari per la precompilata 2026
  8. Accettare, modificare o integrare la precompilata: scelte e conseguenze
  9. Errori comuni da evitare nel 730 2026
  10. Cosa fare in caso di errore o dichiarazione tardiva
  11. Perche affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine
  12. Domande frequenti (FAQ)

Cos’e la dichiarazione precompilata 2026 e a chi si rivolge

La dichiarazione precompilata e il modello 730 (o, in alternativa, il Modello Redditi PF) che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione ogni anno, gia precompilato con i dati che ha raccolto da soggetti terzi: datori di lavoro, INPS, banche, assicurazioni, fondi pensione, farmacie, ospedali, asili nido, scuole, universita, amministratori di condominio e cosi via. In pratica, il Fisco “ti propone” una dichiarazione gia pronta e tu devi solo controllarla, eventualmente integrarla e inviarla.

La precompilata 2026 e riferita ai redditi prodotti nel 2025 (anno d’imposta 2025) e riguarda principalmente:

  • Lavoratori dipendenti (con sostituto d’imposta che effettua i conguagli)
  • Pensionati (la pensione INPS funge da sostituto)
  • Collaboratori coordinati e continuativi e percettori di redditi assimilati
  • Soggetti senza sostituto d’imposta che presentano il 730 senza sostituto
  • Eredi che presentano il 730 per il defunto (con limitazioni)

Restano invece esclusi dal 730 i titolari di partita IVA, gli imprenditori commerciali, gli agricoltori non esonerati e chi possiede redditi particolari (per esempio plusvalenze cripto non sostitutive, alcuni redditi esteri o redditi d’impresa): in questi casi si usa il Modello Redditi PF, anch’esso precompilato dall’Agenzia delle Entrate ma con scadenze diverse.

Calendario e scadenze 2026: dal 30 aprile al 30 settembre

Dal 2026 la precompilata e disponibile in area riservata a partire dal 30 aprile (in passato l’apertura era il 15 aprile, anticipata e poi spostata in avanti). Ecco il calendario completo che devi avere sotto mano per non sbagliare:

DataAdempimento
30 aprile 2026Disponibilita della precompilata 2026 (redditi 2025) nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate
Da metà maggio 2026Possibilita di accettare, modificare e inviare il 730 precompilato
30 giugno 2026Saldo IRPEF anno 2025 e primo acconto 2026 (senza maggiorazione)
30 luglio 2026Saldo IRPEF e acconto con maggiorazione 0,40%
30 settembre 2026Termine ultimo per l’invio del Modello 730 2026
25 ottobre 2026Termine per il 730 integrativo (se serve correggere a favore del contribuente)
30 novembre 2026Termine per l’invio del Modello Redditi PF 2026
1° dicembre 2026Secondo acconto IRPEF 2026 (per chi e tenuto al versamento)

Attenzione: queste sono le scadenze ordinarie. In caso di proroghe ministeriali (che negli ultimi anni si sono ripetute, soprattutto per i versamenti con maggiorazione 0,40%), i termini possono slittare. Conviene sempre verificare nelle settimane precedenti la scadenza il calendario del contribuente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le novita della precompilata 2026 in sintesi

Il modello 730 2026 (e l’intera precompilata) si caratterizza per una serie di novita che hanno effetti pratici significativi sul tuo conguaglio. Le elenchiamo in sintesi, per poi approfondirle nei paragrafi successivi:

  • Tre scaglioni IRPEF stabili (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, 43% oltre): la rimodulazione del DLgs 216/2023 e stata stabilizzata dalla Legge di Bilancio 2025.
  • No-tax area dipendenti elevata a 8.500 euro: come per i pensionati, i lavoratori dipendenti non pagano IRPEF fino a questa soglia.
  • Detrazione lavoro dipendente massima a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro.
  • Tetto alle detrazioni IRPEF per redditi sopra 75.000 euro (introdotto dalla L. 207/2024): un plafond annuo modulato per scaglione di reddito e numero di figli.
  • Detrazioni figli a carico solo dai 21 anni in su (e fino a 30 anni, salvo disabilita): per i figli sotto i 21 anni si applica l’Assegno Unico Universale.
  • Coniuge a carico: detrazione massima 950 euro modulata sul reddito (importo aggiornato rispetto agli 800 euro storici).
  • Modalita di pagamento tracciabili ancora richieste per quasi tutte le detrazioni 19% (salvo eccezioni come farmaci e prestazioni sanitarie in strutture pubbliche/private accreditate).
  • Quadro W del 730 per il monitoraggio di attività estere e cripto-attività: c’è dal modello 730/2024 e ha la stessa funzione del quadro RW, che resta nel Modello Redditi PF.
  • Alert automatici sempre piu mirati su incongruenze fra dati dichiarati e banche dati: incassi POS, fatture elettroniche, certificazioni uniche, locazioni, fondi pensione, contributi versati.
  • Compensazioni F24 piu strette: dal 1° luglio 2024 sono operative regole anti-abuso che richiedono cautele in piu (DL 39/2024).

Vediamo ora gli aspetti che, secondo la nostra esperienza al CAF Centro Fiscale di Udine, generano piu dubbi e contestazioni.

Alert del Fisco: cosa significano e come gestirli

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha potenziato i meccanismi di compliance preventiva: prima di accertare ti invia un messaggio (la cosiddetta lettera di compliance) e ti invita a regolarizzare spontaneamente. La precompilata 2026 funziona come “filtro” naturale, perche segnala in chiaro le incongruenze fra cio che dichiari e cio che il Fisco gia conosce.

Tipologie di alert piu frequenti

  • Spese mediche/farmaci: dati provenienti dal Sistema Tessera Sanitaria. Se modifichi un importo, il sistema ti chiede conferma e potresti perdere la regola del visto leggero (assenza di controllo formale).
  • Interessi mutuo prima casa: l’importo arriva dalla banca; in caso di cointestazione con coniuge non a carico, devi sempre suddividere correttamente la quota detraibile.
  • Locazioni a canone concordato/libero: incrocio con le registrazioni in Agenzia. Discrepanze fra canone dichiarato e canone registrato fanno scattare alert automatici.
  • Compensi da lavoro autonomo o occasionale: incrocio con fatture elettroniche e ritenute trasmesse via CU.
  • Incassi POS e PayPal: per professionisti e piccoli imprenditori vengono confrontati con il volume d’affari dichiarato.
  • Fondi pensione e previdenza complementare: la deducibilita fino a 5.164,57 euro annui e gia precompilata; se modifichi a rialzo serve documentazione.
  • Bonus edilizi e cessione del credito: ogni cessione/sconto in fattura e tracciata, e l’utilizzo della detrazione in dichiarazione deve coincidere.

Come rispondere a un alert

Quando ricevi un alert (in fase di compilazione precompilata o come lettera successiva), non ignorarlo. Le strade sono tre:

  1. Confermare il dato: se l’importo precompilato e corretto, accetti senza modifiche e mantieni il vantaggio del controllo formale escluso.
  2. Modificare con documenti alla mano: se hai ricevute o fatture che giustificano una variazione, conserva la documentazione per 5 anni (termine di accertamento).
  3. Aprire una segnalazione tramite CAF o intermediario abilitato: il CAF e l’unico soggetto che, apponendo il visto di conformita, assume la responsabilita formale del controllo sui documenti.

Immagina che Marco, dipendente con reddito di 32.000 euro, riceva un alert perche ha modificato la spesa farmaci da 700 euro (precompilata) a 1.200 euro. In assenza di scontrini parlanti per la differenza di 500 euro, rischia di vedersi disconoscere la detrazione e di pagare interessi e sanzioni. Se invece ha conservato gli scontrini, la modifica e legittima e va semplicemente confermata con la documentazione di supporto.

Tetto alle detrazioni IRPEF: i nuovi limiti dal 2025

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, all’articolo 1 commi 10 e seguenti, un tetto annuo agli oneri detraibili per chi ha redditi superiori a 75.000 euro. La logica del legislatore: limitare il beneficio fiscale per i redditi piu alti, lasciando intatte le detrazioni per redditi medio-bassi.

Come funziona il meccanismo

Il plafond annuo viene calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato al numero di figli a carico. Le fasce di reddito coinvolte sono due:

Reddito complessivoImporto base annuo (oneri detraibili)
Fino a 75.000 euroNessun tetto specifico (restano i limiti previsti per ciascuna detrazione)
Da 75.001 a 100.000 euro14.000 euro
Oltre 100.000 euro8.000 euro

Sull’importo base si applicano i seguenti coefficienti per numero di figli a carico:

Figli a caricoCoefficiente
Nessun figlio0,50
1 figlio0,70
2 figli0,85
Almeno 3 figli o un figlio con disabilita1,00

Cosa NON rientra nel tetto

Restano fuori dal calcolo del tetto (e quindi totalmente detraibili) alcune voci particolarmente importanti:

  • Spese sanitarie di cui all’art. 15 c. 1 lett. c) del TUIR (detrazione 19% oltre la franchigia di 129,11 euro)
  • Investimenti in start-up e PMI innovative
  • Interessi passivi su mutui agrari e per acquisto/costruzione abitazione principale (contratti fino a una certa data)
  • Premi di assicurazione vita e infortuni stipulati entro il 2000
  • Erogazioni liberali a enti del Terzo settore (entro limiti specifici)

Esempio pratico

Immagina che Laura abbia un reddito complessivo di 90.000 euro e due figli a carico (entrambi tra 21 e 30 anni). Il suo plafond annuo per oneri detraibili sara: 14.000 × 0,85 = 11.900 euro. Se nel 2025 ha sostenuto 18.000 euro di spese detraibili al 19% (interessi mutuo, scuola, spese veterinarie, sport figli, ecc.), potra portarne in detrazione solo 11.900 euro. La detrazione effettiva sara dunque 11.900 × 19% = 2.261 euro, anziche i 18.000 × 19% = 3.420 euro teorici.

Per redditi sopra 100.000 euro l’effetto e ancora piu marcato: con tre figli a carico il plafond e 8.000 euro (1,00 di coefficiente), con due figli e 6.800 euro (0,85), con un figlio 5.600 euro (0,70) e senza figli 4.000 euro (0,50).

Scaglioni IRPEF 2026 e detrazioni lavoro dipendente

La precompilata calcola in automatico l’IRPEF dovuta applicando i tre scaglioni ormai consolidati (DLgs 216/2023, stabilizzati dalla L. 207/2024). Ecco la tabella di riferimento per i redditi 2025 dichiarati nel 2026:

Reddito imponibileAliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro35%
Oltre 50.000 euro43%

Per i lavoratori dipendenti, alla tassazione lorda si sottraggono le detrazioni da lavoro: in particolare la detrazione massima e 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro, modulata e decrescente per redditi superiori, fino ad azzerarsi a 50.000 euro. La no-tax area dipendenti e fissata a 8.500 euro di reddito complessivo, allineata a quella dei pensionati.

Bonus IRPEF e trattamento integrativo

Il trattamento integrativo (ex bonus 80 euro), pari a 1.200 euro annui, resta riconosciuto per i redditi fino a 15.000 euro (in presenza di capienza IRPEF) e con incapienza limitata fino a 28.000 euro. Per i redditi medio-bassi sono inoltre operative le ulteriori detrazioni “di cuneo fiscale” finanziate dalla manovra 2025, applicate direttamente in busta paga e poi conguagliate in dichiarazione.

Familiari a carico: limiti reddituali

  • Coniuge a carico: detrazione massima 950 euro, riconosciuta se il reddito del coniuge non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli fino a 24 anni di eta).
  • Figli a carico oltre 21 anni: detrazione massima 950 euro per figlio (in base a reddito complessivo del genitore).
  • Figli fino a 21 anni non compiuti: nessuna detrazione fiscale, in quanto coperti dall’Assegno Unico Universale INPS.
  • Altri familiari a carico (genitori, fratelli, conviventi): detrazione 750 euro a determinate condizioni.

Il limite reddituale generale per essere fiscalmente a carico resta 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni), al netto degli oneri deducibili.

Documenti necessari per la precompilata 2026

Anche se la precompilata e gia in larga parte compilata dall’Agenzia, restano alcuni documenti da raccogliere per controllare e integrare le spese. Ecco la checklist essenziale che usiamo al CAF Centro Fiscale:

  • CU 2026 (Certificazione Unica) di tutti i sostituti d’imposta dell’anno 2025
  • Codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico
  • Visura catastale aggiornata di tutti gli immobili posseduti
  • Contratti di locazione attivi (per chi affitta) con estremi di registrazione
  • Quietanze e ricevute per spese non precompilate (es. spese funebri, asilo nido se non gia trasmesse)
  • Certificazione interessi passivi su mutuo rilasciata dalla banca
  • Spese ristrutturazione e bonus edilizi: bonifici parlanti, fatture, asseverazioni, certificazioni ENEA
  • Versamenti fondo pensione e previdenza complementare
  • Erogazioni liberali a enti del Terzo settore, ONG, partiti politici, ONLUS
  • Spese veterinarie (con scontrino parlante)
  • Spese istruzione (scuole superiori, universita, mensa, libri)
  • Spese sportive figli dai 5 ai 18 anni (palestra, piscina, federazioni)
  • Spese funebri sostenute nel 2025
  • Estratti conto e movimenti bancari con prova del pagamento tracciabile per le spese da detrarre al 19%

Per le spese che richiedono il pagamento tracciabile (bonifico, carta, bancomat, assegno) e fondamentale conservare anche la prova del pagamento: senza traccia bancaria la detrazione 19% non e ammessa, salvo le eccezioni di legge (spese sanitarie in strutture pubbliche o convenzionate, farmaci, dispositivi medici).

Accettare, modificare o integrare la precompilata: scelte e conseguenze

Una volta che la precompilata e disponibile in area riservata, hai tre opzioni:

1. Accettare senza modifiche

Se i dati sono corretti e completi, puoi accettare la dichiarazione cosi com’e. In questo caso scatta il grande vantaggio della precompilata: nessun controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate sui dati gia presenti, e nessuna richiesta di esibire documenti per le voci precompilate. Resta possibile il controllo sostanziale (es. esistenza dei familiari a carico, possesso degli immobili, ecc.).

2. Modificare i dati

Puoi modificare singole voci (aggiungere spese non precompilate, correggere importi). In questo caso il vantaggio del controllo formale escluso si applica solo sulle voci non modificate; per le modifiche dovrai conservare tutti i documenti giustificativi per 5 anni.

3. Affidarsi al CAF per il visto di conformita

Quando ti rivolgi al CAF Centro Fiscale di Udine, l’operatore apporra il visto di conformita: cio significa che il CAF assume la responsabilita formale per la corretta compilazione e per la coerenza dei dati con i documenti esibiti. In caso di errori non imputabili al contribuente, eventuali sanzioni e interessi sono a carico del CAF. E la garanzia di tranquillita migliore, soprattutto se la tua situazione e complessa (es. casa cointestata, redditi misti, lavori di ristrutturazione, familiari a carico in diverse condizioni).

Errori comuni da evitare nel 730 2026

L’esperienza degli operatori CAF mostra che ogni anno gli errori si ripetono. Ecco i piu diffusi, da evitare assolutamente:

  • Indicare il coniuge come a carico quando il suo reddito supera 2.840,51 euro (es. perche percepisce un’integrazione INPS non considerata).
  • Dimenticare di scomputare l’Assegno Unico dalle vecchie detrazioni per figli fino a 20 anni: dal 2022 questa detrazione e stata sostituita.
  • Detrarre interessi mutuo per intero quando l’immobile e cointestato e il coniuge non e a carico: la detrazione va divisa al 50%.
  • Inserire spese sanitarie pagate in contanti oltre 129,11 euro (eccezione consentita solo per farmaci e prestazioni in strutture pubbliche/accreditate).
  • Dimenticare il quadro W per chi possiede conti esteri, immobili all’estero o cripto-attivita: l’omissione comporta sanzioni proporzionali al valore non dichiarato.
  • Cumulare detrazione ristrutturazione e Superbonus sulla stessa spesa: vietato il doppio beneficio fiscale.
  • Non dichiarare locazioni brevi e affitti su piattaforme online: i portali (Airbnb & Co.) trasmettono i dati al Fisco.
  • Sottostimare l’imposta sostitutiva per chi ha incassato cedolare secca o ha percepito plusvalenze cripto.

Cosa fare in caso di errore o dichiarazione tardiva

Se ti accorgi di un errore dopo l’invio del 730, puoi sistemare cosi:

  • 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026: solo se la correzione e a favore del contribuente (maggior rimborso o minor debito). Si presenta tramite CAF.
  • Modello Redditi PF correttivo nei termini: entro il 30 novembre 2026 puoi inviare un nuovo Modello Redditi che sostituisce integralmente il 730.
  • Dichiarazione integrativa: dopo il 30 novembre 2026, puoi presentare un Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, con applicazione del ravvedimento operoso.
  • Tardiva entro 90 giorni: se non hai presentato la dichiarazione entro il 30 novembre 2026, puoi farlo entro il 28 febbraio 2027 con sanzione fissa ridotta (250 euro ravvedibile a 25 euro).
  • Oltre 90 giorni: la dichiarazione e considerata omessa, con sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

Le novita del DLgs 87/2024 (riforma del sistema sanzionatorio tributario) hanno ridotto in maniera generalizzata le sanzioni, ma il principio resta: prima ti ravvedi, meno paghi.

Perche affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine

La precompilata 2026 e piu “intelligente” che mai, ma proprio per questo gli alert e le contestazioni potenziali sono molti. Affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine significa avere:

  • Un operatore esperto che controlla la precompilata riga per riga prima dell’invio
  • L’apposizione del visto di conformita, con responsabilita del CAF in caso di errori formali
  • Consulenza personalizzata su limiti detrazioni, scaglioni, familiari a carico, redditi esteri, cripto, locazioni
  • Competenze sul sistema tavolare friulano per chi ha immobili e successioni in regione
  • Assistenza in caso di lettere di compliance o richieste documentali dell’Agenzia
  • Servizio integrato con CAF e Patronato per tutti gli adempimenti (ISEE, Assegno Unico, NASPI, pensioni)

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti del Friuli Venezia Giulia. Prenotare un appuntamento e semplice: trovi tutti i contatti sul nostro sito.

Domande frequenti (FAQ)

Quando si apre la precompilata 2026?

La precompilata 2026 (anno d’imposta 2025) e disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile 2026. La modifica e l’invio sono possibili da meta maggio in poi, fino al 30 settembre 2026 per il 730 (30 novembre per il Modello Redditi PF).

Cosa cambia con il tetto alle detrazioni IRPEF?

Dal 2025 chi ha redditi sopra 75.000 euro vede applicato un plafond annuo agli oneri detraibili: 14.000 euro per la fascia 75.001-100.000 euro, 8.000 euro oltre 100.000 euro, modulato per coefficienti legati al numero di figli a carico (0,50 senza figli, 0,70 con 1 figlio, 0,85 con 2 figli, 1,00 con almeno 3 figli o un figlio disabile). Restano fuori dal tetto le spese sanitarie ex art. 15 c. 1 lett. c) TUIR e poche altre voci.

Cos’e l’alert del Fisco e come faccio a vederlo?

L’alert e un messaggio automatico mostrato dall’Agenzia delle Entrate quando rileva incongruenze tra i dati che dichiari nella precompilata e quelli gia in suo possesso. Lo trovi sia in fase di compilazione online sia nelle eventuali lettere di compliance recapitate via PEC o cassetto fiscale. Va sempre gestito, mai ignorato: rispondi con i documenti giustificativi o chiedi assistenza al CAF.

Posso usare la precompilata se ho la partita IVA?

Si, ma non come 730: i titolari di partita IVA devono usare il Modello Redditi PF precompilato, anch’esso messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il regime forfettario, ad esempio, compila il quadro LM, mentre il regime ordinario il quadro RF. La scadenza di invio e il 30 novembre 2026.

Quali documenti devo portare al CAF per la precompilata 2026?

I documenti chiave sono: CU 2026, codici fiscali del nucleo familiare, visure catastali aggiornate, contratti di locazione, ricevute e fatture per spese non precompilate (asilo, sport, veterinarie, funebri, ristrutturazioni con bonifici parlanti), certificazione interessi mutuo, versamenti fondo pensione, erogazioni liberali. Tutte le spese che danno detrazione 19% richiedono prova del pagamento tracciabile, salvo le eccezioni di legge (farmaci, prestazioni in strutture pubbliche/accreditate).

Se ho sbagliato la dichiarazione, posso correggerla?

Si. Se l’errore e a tuo favore (maggior rimborso o minor debito) puoi presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Se l’errore e a tuo sfavore (debito non versato) puoi presentare un Modello Redditi PF correttivo entro il 30 novembre 2026, oppure successivamente un’integrativa con ravvedimento operoso. In ogni caso, il CAF Centro Fiscale ti aiuta a scegliere la procedura piu vantaggiosa.

Le criptovalute vanno dichiarate nel 730 2026?

Il monitoraggio di wallet e exchange esteri va indicato nel quadro W del 730 (presente dal modello 730/2024; nel Modello Redditi PF si usa il quadro RW). Le plusvalenze da cessione di cripto-attivita seguono regole specifiche: per il 2025 si applica l’imposta sostitutiva del 26%; dal 1° gennaio 2026 sale al 33% per le operazioni di realizzo (L. 207/2024). Plusvalenze e altri proventi delle cripto-attività, come lo staking, vanno invece nel quadro T del 730 (quadro RT nel Modello Redditi PF). Se hai dubbi, e fondamentale farsi assistere: il CAF Centro Fiscale ha esperienza specifica sulle dichiarazioni crypto.

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Fonti ufficiali: Agenzia delle Entrate, sezione «Schede dichiarazioni» e «Calendario del contribuente»; L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), art. 1; DLgs 216/2023 (riforma scaglioni IRPEF); DLgs 87/2024 (riforma sanzioni); DPR 917/1986 (TUIR), art. 15 e seguenti; DL 39/2024 (compensazioni); Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione precompilata 2026.

Maggio 19, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 23:23:262026-10-14 00:21:25Dichiarazione precompilata 2026: novita, alert del Fisco e limiti alle detrazioni
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Errore nel Modello Redditi 2026 sul quadro RT: minusvalenze, sezione VII e come correggere

Modello 730 Dichiarazione dei redditi CAF Udine

Nel Modello Redditi PF 2026 c’è stato davvero un errore nel quadro RT, ma non è quello raccontato da molti siti in primavera. Nella prima versione del modello, approvata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 febbraio 2026, la sezione VII (minusvalenze non compensate nell’anno, righi da RT101 a RT105) riportava nelle colonne gli anni del modello precedente: dal 2020 al 2024 invece che dal 2021 al 2025. L’Agenzia ha corretto il modello il 13 aprile 2026.

Non c’è stato un blocco del software né un ricalcolo sbagliato delle imposte: l’errore riguardava le etichette degli anni, cioè l’informazione che serve a capire fino a quando una perdita si può usare. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine, aggiornata a ottobre 2026, vediamo cosa è cambiato, chi deve controllare la propria dichiarazione, come si riportano correttamente le minusvalenze nel quadro RT e come rimediare con la dichiarazione correttiva entro il 2 novembre 2026 o con l’integrativa dopo.

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Indice dei contenuti

  1. L’errore nel Modello Redditi 2026: cosa è successo davvero
  2. Quadro RT 2026: struttura e sezioni
  3. Come funzionano le minusvalenze nel quadro RT
  4. Chi deve controllare la propria dichiarazione
  5. Conseguenze pratiche: cosa succede con le colonne sbagliate
  6. La correzione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate
  7. Come compilare correttamente il quadro RT 2026
  8. Dichiarazione correttiva o integrativa: come rimediare
  9. Scadenze del Modello Redditi 2026
  10. Modello 730 e Modello Redditi: quadro T e quadro RT
  11. Regime dichiarativo e regime amministrato
  12. Domande frequenti sul quadro RT e le minusvalenze

L’errore nel Modello Redditi 2026: cosa è successo davvero

Il Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) è stato approvato con il provvedimento del 27 febbraio 2026. Nel fascicolo 2, il quadro RT si chiude con la sezione VII “Minusvalenze non compensate nell’anno”: qui si indicano, anno per anno, le perdite che non è stato possibile compensare e che si potranno usare nelle dichiarazioni successive.

Nella versione iniziale del modello le intestazioni delle colonne erano rimaste quelle dell’anno prima: Eccedenza anno 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Per il periodo d’imposta 2025 le colonne corrette sono 2021, 2022, 2023 e 2024 per i residui degli anni precedenti e 2025 (colonna 5) per le minusvalenze realizzate nell’anno. La svista è stata segnalata da alcuni operatori a fine marzo 2026.

Il 13 aprile 2026 l’Agenzia ha pubblicato il modello aggiornato. Nel documento ufficiale Aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026, alla voce del fascicolo 2, si legge: “al quadro RT, sezione VII sono aggiornate le annualità”. Nella versione corretta anche il rigo RT105, dedicato alle cripto-attività, ha le colonne giuste: 2023, 2024 e 2025.

Nota di rettifica (ottobre 2026): una versione precedente di questo articolo descriveva un malfunzionamento del software dell’Agenzia sul riporto delle minusvalenze, con comunicato ufficiale, aggiornamento correttivo e numero verde dedicato. Non ne abbiamo trovato riscontro nelle pubblicazioni ufficiali: l’unico errore documentato è quello del modello descritto qui, e il testo è stato riscritto di conseguenza.

Quadro RT 2026: struttura e sezioni

Il quadro RT del Modello Redditi PF serve a dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR e, in una sezione separata, quelli da cripto-attività della lettera c-sexies). Si compila quando le plusvalenze non sono già state tassate dall’intermediario, cioè nel regime dichiarativo.

Le sezioni del modello 2026 sono queste:

SezioneRighiCosa si indica
I-ART1-RT6Plusvalenze tassate al 20% (realizzate dal 2012 al 30 giugno 2014) o al 12,50% (fino al 2011), con corrispettivo incassato nel 2025
II-ART11-RT16Plusvalenze al 26% realizzate dal 1° luglio 2014: azioni, obbligazioni, ETF, certificati, valute, metalli preziosi, derivati. Anche le partecipazioni qualificate cedute dal 2019
III-ART21-RT30Partecipazioni qualificate cedute fino al 2018 con corrispettivo incassato nel 2025 (concorrono in parte al reddito complessivo)
IV-ART31-RT35Partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata e quote di OICR immobiliari esteri non conformi
V-ART41-RT45Plusvalenze da cripto-attività (lettera c-sexies), 26% per il 2025
VI e Sezioni BRT51-RT90Saldo di ogni sezione, compensazioni e imposta sostitutiva dovuta
VIIRT101-RT105Minusvalenze non compensate da riportare negli anni successivi (la sezione dell’errore)
VIIIRT111-RT113Eccedenze e crediti di imposta sostitutiva

In alcuni articoli circolati nel 2026 si parla dei righi RT93 e RT94: nel Modello Redditi PF 2026 non esistono. Le perdite da riportare si indicano nei righi da RT101 a RT105, mentre quelle degli anni precedenti si usano nei righi di compensazione di ciascuna sezione (RT3, RT13, RT23-RT29, RT34 e RT43).

Come funzionano le minusvalenze nel quadro RT

La regola è nell’art. 68, comma 5, del TUIR: se in un anno le minusvalenze superano le plusvalenze, l’eccedenza si porta in deduzione dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, non oltre il quarto. La condizione è che la perdita sia indicata nella dichiarazione dell’anno in cui è stata realizzata: una minusvalenza mai dichiarata non si può recuperare negli anni dopo.

Tre limiti da tenere presenti:

  • Solo redditi diversi: le minusvalenze non si compensano con dividendi, interessi e cedole, che sono redditi di capitale, né con i redditi soggetti a IRPEF.
  • Fondi ed ETF: i guadagni da cessione di quote di fondi comuni ed ETF armonizzati sono redditi di capitale e non assorbono le minusvalenze. Le perdite su fondi ed ETF sono invece redditi diversi e compensano le plusvalenze su azioni, obbligazioni, certificati e derivati.
  • Cripto-attività separate: le plusvalenze della lettera c-sexies si sommano solo con le relative minusvalenze (art. 68, comma 9-bis, TUIR) e l’eccedenza si riporta solo contro altre plusvalenze da cripto-attività.
Anno della minusvalenzaAnni in cui si può compensareUltima dichiarazione utile
20212022, 2023, 2024, 2025Redditi 2026 o 730/2026 (anno d’imposta 2025)
20222023, 2024, 2025, 2026Redditi 2027 o 730/2027 (anno d’imposta 2026)
20232024, 2025, 2026, 2027Redditi 2028 o 730/2028 (anno d’imposta 2027)
20242025, 2026, 2027, 2028Redditi 2029 o 730/2029 (anno d’imposta 2028)
20252026, 2027, 2028, 2029Redditi 2030 o 730/2030 (anno d’imposta 2029)

Esempio di calcolo con compensazione:

  1. Plusvalenze 2025: 12.000 euro
  2. Minusvalenze 2025: 2.000 euro
  3. Saldo netto 2025: 10.000 euro
  4. Minusvalenze residue del 2022 riportate dalla dichiarazione precedente: 4.000 euro
  5. Imponibile: 10.000 – 4.000 = 6.000 euro
  6. Imposta sostitutiva 26%: 6.000 x 26% = 1.560 euro

Senza il riporto delle minusvalenze del 2022 l’imposta sarebbe di 2.600 euro, cioè 1.040 euro in più. Per questo conta che ogni perdita sia indicata con il suo anno di origine: è l’anno a stabilire fino a quando la si può usare.

Chi deve controllare la propria dichiarazione

L’errore riguardava solo chi ha minusvalenze da indicare nella sezione VII del Modello Redditi PF 2026. Vediamo chi deve fare una verifica.

Conviene controllare se:

  • hai compilato il Modello Redditi PF 2026 sul modello della prima versione (quello disponibile fino al 13 aprile 2026), a mano o con strumenti che ne riproducevano le intestazioni;
  • operi in regime dichiarativo, ad esempio con broker esteri che non fanno da sostituto d’imposta, e hai minusvalenze residue degli anni dal 2021 al 2024 o perdite realizzate nel 2025;
  • hai minusvalenze da cripto-attività del 2023, 2024 o 2025 da riportare nel rigo RT105 (per le regole sulle cripto vedi la guida al quadro RT per le criptovalute);
  • hai affidato la dichiarazione a un intermediario e non hai mai verificato la stampa della sezione VII.

Non sei interessato se:

  • usi il regime del risparmio amministrato o gestito: tassazione e compensazioni le fa l’intermediario e non compili il quadro RT;
  • non hai minusvalenze da riportare: la sezione VII resta vuota;
  • hai presentato il Modello 730/2026: le istruzioni del quadro T del 730 indicano già i periodi d’imposta corretti (dal 2021 al 2024) per la sezione VII.

Conseguenze pratiche: cosa succede con le colonne sbagliate

La sezione VII non cambia l’imposta dell’anno: le regole e il calcolo del 2025 non sono stati toccati dall’errore. Serve però a tenere traccia di quanto resta da compensare e da quale anno proviene, e quindi della scadenza di ogni perdita.

Nella prima versione del modello ogni etichetta era indietro di un anno. Chi ha seguito le etichette ha quindi spostato gli importi di una colonna verso destra, facendo sembrare ogni perdita più recente di un anno. Due esempi:

  • un residuo del 2021 scritto sotto l’etichetta “2021” finisce nella colonna 2, che nel modello corretto è quella del 2022: la perdita sembra utilizzabile fino al 2026, mentre scade con il 2025;
  • un residuo del 2024 scritto sotto l’etichetta “2024” finisce nella colonna 5, che è riservata alle minusvalenze realizzate nel 2025.

Il rischio concreto non riguarda il 2025 ma gli anni successivi: usare una minusvalenza oltre il quarto anno porta a un’imposta sostitutiva più bassa del dovuto, contestabile con imposta, interessi e sanzioni. Al contrario, se una perdita viene persa di vista si finisce per pagare più del necessario.

Per questo la verifica è semplice: per ogni importo della sezione VII, l’anno della colonna deve coincidere con l’anno in cui la perdita è stata realizzata. Se non coincide, la dichiarazione va corretta (vedi più avanti).

La correzione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

Gli aggiornamenti di modello e istruzioni sono pubblicati ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 27 febbraio 2026 ed elencati nel documento Aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per il quadro RT ci sono tre date:

  • 13 aprile 2026: nel fascicolo 2 del modello, “al quadro RT, sezione VII sono aggiornate le annualità”. È la correzione dell’errore;
  • 13 maggio 2026: nel quadro RT viene modificata solo la denominazione della colonna 1 dei righi RT116 e RT117 (partecipazioni rivalutate), da “produzione” a “partecipazione”;
  • 28 maggio 2026: nessuna modifica al quadro RT.

Non abbiamo invece trovato comunicati ufficiali su malfunzionamenti del software di compilazione legati alle minusvalenze, né numeri verdi dedicati al quadro RT.

Un dettaglio da conoscere: nel testo delle istruzioni del fascicolo 2, anche nella versione aggiornata al 13 maggio 2026, la descrizione dei righi da RT101 a RT104 cita ancora i periodi d’imposta “2020, 2021, 2022, 2023” per le colonne da 1 a 4. Fanno fede le annualità del modello corretto (dal 2021 al 2024), che coincidono con quelle indicate dalle istruzioni del quadro T del 730/2026.

Come compilare correttamente il quadro RT 2026

Ecco i righi che contano per chi ha plusvalenze e minusvalenze al 26%, la situazione più comune per chi investe in azioni, obbligazioni ed ETF tramite broker esteri.

Sezione II-A: plusvalenze e minusvalenze al 26%

  1. Rigo RT11: colonna 1, totale dei corrispettivi (cessioni, rimborsi, differenziali positivi) incassati nel 2025; colonna 2, costo fiscalmente riconosciuto dei titoli ceduti.
  2. Rigo RT12: cessioni di partecipazioni con costo rideterminato o plusvalori affrancati, un rigo per ogni cessione.
  3. Rigo RT13: eccedenza di minusvalenze degli anni precedenti, presa dai righi RT101 e RT102 del Modello Redditi 2025.
  4. Rigo RT14: minusvalenze certificate dagli intermediari, ad esempio alla chiusura di un deposito in regime amministrato. In colonna 2 l’importo, in colonna 1 la parte relativa agli anni precedenti (non oltre il quarto).
  5. Rigo RT15: eccedenza di imposta sostitutiva della dichiarazione precedente non ancora utilizzata.

Il risultato della sezione va nel rigo RT52 (colonna 2 se è una plusvalenza, colonna 1 se è una minusvalenza). Le compensazioni si espongono nel rigo RT71, l’imponibile nel rigo RT72, l’imposta del 26% nel rigo RT73 e quella dovuta nel rigo RT74. L’imposta sostitutiva si versa con il codice tributo 1100.

Sezione VII: come riportare le minusvalenze (versione corretta)

RigoPerdite della sezioneColonne da 1 a 4Colonna 5
RT101I-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione I-A
RT102II-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione II-A
RT103III-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione III-A
RT104IV-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione IV-A
RT105V-A (cripto)Residui del 2023 e del 2024 (colonne 3 e 4)Minusvalenze 2025 della sezione V-A

Nei righi RT101 e RT102 non vanno indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari, che hanno il loro rigo (RT14). Prima dell’invio, controlla che ogni importo sia nella colonna del suo anno di origine.

Criptovalute: sezione V-A separata

Le plusvalenze da cripto-attività realizzate nel 2025 si dichiarano nei righi da RT41 a RT45 e sono tassate al 26% dal primo euro: per le cessioni dal 1° gennaio 2025 la soglia di 2.000 euro non c’è più. Le perdite degli anni precedenti si usano nel rigo RT43 e si compensano solo con plusvalenze da cripto-attività. L’aliquota del 33% riguarda le plusvalenze realizzate dal 2026, che si dichiarano nel Modello Redditi 2027.

Documenti da preparare

  • Estratti conto e rendiconti del conto titoli del 2025, con il dettaglio delle compravendite
  • Report di plusvalenze e minusvalenze forniti dal broker o dalla banca
  • Dichiarazioni degli anni precedenti (Redditi o 730), per ricostruire i residui di minusvalenze dal 2021 al 2024
  • Certificazioni delle minusvalenze rilasciate dagli intermediari alla chiusura dei rapporti in regime amministrato
  • Ricevute dei versamenti di imposta sostitutiva effettuati con il modello F24

Dichiarazione correttiva o integrativa: come rimediare

Se hai già inviato il Modello Redditi PF 2026 e nella sezione VII trovi importi nella colonna sbagliata, oppure minusvalenze residue che non hai usato, puoi correggere. Lo strumento dipende dalla data.

Entro il 2 novembre 2026: dichiarazione correttiva nei termini

Fino alla scadenza di presentazione del Modello Redditi PF 2026, che quest’anno è il 2 novembre 2026 perché il 31 ottobre cade di sabato, puoi inviare una nuova dichiarazione completa barrando la casella “Correttiva nei termini” nel frontespizio. La nuova dichiarazione sostituisce quella inviata in precedenza.

Dopo il 2 novembre 2026: dichiarazione integrativa

Dopo la scadenza si presenta una dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, del DPR 322/1998), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione: per il Modello Redditi 2026 il termine è il 31 dicembre 2031.

  • Se la correzione riguarda solo la colonna in cui è indicata una perdita, l’imposta del 2025 non cambia: l’integrativa serve a sistemare il riporto per gli anni successivi.
  • Se hai pagato più del dovuto, ad esempio perché non hai usato una minusvalenza residua, l’integrativa fa emergere un credito: puoi chiederlo a rimborso o usarlo in compensazione nei limiti dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998.
  • Se invece hai usato una perdita già scaduta e hai pagato meno, con l’integrativa versi la differenza con interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

Come si presenta

  1. Ricostruisci i residui di minusvalenze con le dichiarazioni degli anni precedenti.
  2. Compila di nuovo la dichiarazione sul modello aggiornato, con la sezione VII corretta.
  3. Barra nel frontespizio la casella “Correttiva nei termini” (entro il 2 novembre 2026) o quella della dichiarazione integrativa (dopo).
  4. Invia telematicamente, direttamente o tramite CAF o professionista abilitato.

Scadenze del Modello Redditi 2026

Le date del Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025):

ScadenzaAdempimentoNote
30 aprile 2026Dichiarazione precompilata disponibile sul sito dell’AgenziaFino al 2025 era il 15 aprile
30 giugno 2026Saldo 2025 e primo acconto 2026, compresa l’imposta sostitutiva del quadro RT (codice 1100)Oppure 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%
2 novembre 2026Invio telematico del Modello Redditi PF 2026Il 31 ottobre cade di sabato. Stesso termine per la correttiva nei termini
30 novembre 2026Secondo o unico acconto IRPEF 2026
31 dicembre 2031Termine per la dichiarazione integrativa del Modello Redditi 2026Art. 2, comma 8, DPR 322/1998

Attenzione: verifica sempre eventuali proroghe sul sito dell’Agenzia delle Entrate o chiedi al tuo CAF. Per il quadro completo del modello leggi la nostra guida al Modello Redditi PF 2026.

Modello 730 e Modello Redditi: quadro T e quadro RT

Anche il Modello 730/2026 ha un quadro per le plusvalenze finanziarie: il quadro T, con la stessa struttura del quadro RT (sezioni da I a V e sezione VII con i righi da T101 a T105). Chi è in regime dichiarativo e ha i requisiti per il 730 può quindi dichiarare plusvalenze e minusvalenze anche con il 730, senza passare dal Modello Redditi PF.

CaratteristicaModello 730/2026Modello Redditi PF 2026
Plusvalenze e minusvalenze finanziarieQuadro TQuadro RT
Minusvalenze da riportareRighi T101-T105Righi RT101-RT105
Errore sulle annualità della sezione VIINoSì, nella prima versione del modello (corretto il 13 aprile 2026)
Monitoraggio delle attività estereQuadro WQuadro RW
Scadenza 202630 settembre2 novembre
Assistenza fiscale CAFSìSì

Le minusvalenze residue seguono il contribuente anche quando cambia modello: le istruzioni del 730/2026 rinviano sia al quadro T del 730/2025 sia ai righi da RT101 a RT105 del Modello Redditi 2025. Per capire quale modello usare, vedi anche la guida su quando serve il Modello Redditi PF e quella sul 730/2026.

Regime dichiarativo e regime amministrato

L’errore sulla sezione VII riguarda solo chi dichiara da sé plusvalenze e minusvalenze, cioè il regime dichiarativo. Ecco le differenze con il regime amministrato.

Regime del risparmio amministrato

Nel regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. 461/1997) l’intermediario (banca, SIM, società di gestione del risparmio) applica e versa l’imposta sostitutiva operazione per operazione, al momento del realizzo. Il contribuente non compila il quadro RT.

Vantaggi: semplicità, nessun adempimento dichiarativo per i redditi finanziari, compensazione automatica tra plusvalenze e minusvalenze nello stesso rapporto.

Limiti: le perdite restano legate al rapporto con quell’intermediario. Alla chiusura del rapporto l’intermediario rilascia una certificazione delle minusvalenze non utilizzate, che si possono poi usare in dichiarazione (rigo RT14) entro il quarto anno successivo.

Regime dichiarativo

Nel regime dichiarativo (art. 5 del D.Lgs. 461/1997) il contribuente calcola da sé plusvalenze e minusvalenze, le indica nella dichiarazione (quadro RT del Modello Redditi o quadro T del 730) e versa l’imposta con il modello F24. È il regime tipico di chi usa broker esteri che non fanno da sostituto d’imposta.

Vantaggi: si compensano perdite e guadagni realizzati presso intermediari diversi e l’imposta si versa alle scadenze della dichiarazione.

Limiti: adempimenti più complessi, documentazione da conservare per anni e attenzione alla sezione VII, come mostra l’errore del modello 2026. Per le cripto-attività vedi anche la guida su regime amministrato e dichiarativo per le crypto.

In sintesi: l’errore del Modello Redditi 2026 sul quadro RT c’è stato, ma riguardava gli anni stampati nella sezione VII della prima versione del modello, corretti dall’Agenzia delle Entrate il 13 aprile 2026. Non ha cambiato le imposte del 2025. Chi ha minusvalenze da riportare deve solo controllare che ogni importo sia nella colonna del suo anno e, se serve, correggere con la dichiarazione correttiva entro il 2 novembre 2026 o con l’integrativa dopo.

Se hai dubbi sulla tua situazione, sul riporto delle minusvalenze o sulla dichiarazione correttiva, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Possiamo ricostruire i residui degli anni precedenti, verificare il quadro RT e seguirti nella correzione. Contattaci per un appuntamento.

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Domande frequenti sul quadro RT e le minusvalenze

L’errore del quadro RT nel Modello Redditi 2026 era un bug del software?

No. Nella prima versione del modello, approvata il 27 febbraio 2026, le colonne della sezione VII (minusvalenze non compensate, righi da RT101 a RT105) riportavano gli anni dal 2020 al 2024 invece che dal 2021 al 2025. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le annualità il 13 aprile 2026. Non abbiamo trovato comunicati ufficiali su malfunzionamenti del software legati alle minusvalenze.

Ho già inviato il Modello Redditi 2026: devo correggerlo?

Solo se nella sezione VII hai minusvalenze indicate nella colonna di un anno diverso da quello in cui le hai realizzate, oppure se non hai usato perdite residue che potevi compensare. Entro il 2 novembre 2026 puoi inviare una dichiarazione correttiva nei termini; dopo puoi presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre 2031.

Posso compensare le minusvalenze da azioni con i dividendi ricevuti?

No. Le minusvalenze sono redditi diversi e si compensano solo con plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria. Dividendi, interessi e cedole sono redditi di capitale e non si compensano con le perdite, così come i redditi soggetti a IRPEF.

Le minusvalenze da criptovalute si compensano con le plusvalenze da azioni?

No. Le cripto-attività hanno una sezione propria del quadro RT (righi da RT41 a RT45): le plusvalenze si sommano solo con le relative minusvalenze e l’eccedenza si riporta, per non oltre quattro anni, solo contro plusvalenze da cripto-attività. Le perdite da riportare vanno nel rigo RT105.

Fino a quando posso usare le minusvalenze del 2021?

Fino al periodo d’imposta 2025, cioè nel Modello Redditi 2026 o nel 730/2026. Le minusvalenze si possono portare in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi a quello di realizzo, a condizione di averle indicate nella dichiarazione dell’anno in cui sono state realizzate. Dopo il 2025 le perdite del 2021 non sono più utilizzabili.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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    Settembre 18, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come Presentarla

    Dichiarazione dei redditi 730

    La dichiarazione dei redditi tardiva rappresenta l’ultima possibilità per regolarizzare la propria posizione fiscale senza incorrere nelle pesanti sanzioni previste per la dichiarazione omessa. Se hai superato la scadenza del 730 o del Modello Redditi PF, non tutto è perduto: la legge ti concede 90 giorni di tempo per presentare la dichiarazione con una sanzione ridotta a soli 25 euro grazie al ravvedimento operoso. In questa guida completa scoprirai come funziona la dichiarazione redditi tardiva nel 2026, quali sono le scadenze precise, come calcolare le sanzioni e cosa rischi se superi anche il termine dei 90 giorni. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per aiutarti a regolarizzare la tua posizione nel modo più conveniente possibile.

    Indice dei contenuti

    1. Indice dei Contenuti
    2. Cos’è la Dichiarazione dei Redditi Tardiva
    3. Scadenze Dichiarazione Redditi Tardiva 2026
    4. Sanzioni Dichiarazione Tardiva: Importi e Calcolo
    5. Ravvedimento Operoso: Come Ridurre la Sanzione a 25 Euro
    6. Differenza tra Dichiarazione Tardiva e Omessa: Effetti Pratici
    7. Come Presentare la Dichiarazione Redditi Tardiva
    8. Versamento Imposte Tardive: Sanzioni e Interessi
    9. Impatto su Bonus, Agevolazioni e ISEE
    10. Domande Frequenti sulla Dichiarazione Redditi Tardiva
    11. Conclusione: Non Aspettare, Regolarizza la Tua Posizione

    Indice dei Contenuti

    1. Cos’è la Dichiarazione dei Redditi Tardiva
    2. Scadenze Dichiarazione Redditi Tardiva 2026
    3. Sanzioni Dichiarazione Tardiva: Importi e Calcolo
    4. Ravvedimento Operoso: Come Ridurre la Sanzione a 25 Euro
    5. Differenza tra Dichiarazione Tardiva e Omessa
    6. Come Presentare la Dichiarazione Redditi Tardiva
    7. Versamento Imposte Tardive: Sanzioni e Interessi
    8. Impatto su Bonus, Agevolazioni e ISEE
    9. Domande Frequenti
    10. Conclusione

    Cos’è la Dichiarazione dei Redditi Tardiva

    La dichiarazione dei redditi tardiva è una dichiarazione fiscale presentata dopo la scadenza ordinaria ma entro i 90 giorni successivi. Si tratta di un istituto previsto dall’articolo 2, comma 7 del DPR 322/1998, che considera ancora valida e produttiva di effetti giuridici una dichiarazione inviata in ritardo, purché il ritardo non superi i tre mesi dalla scadenza naturale.

    In pratica, se per qualsiasi motivo non sei riuscito a inviare il Modello 730 o il Modello Redditi Persone Fisiche entro il termine previsto, la legge ti offre una seconda chance. La dichiarazione tardiva ha lo stesso valore di quella presentata nei termini: viene regolarmente acquisita dall’Agenzia delle Entrate, i crediti eventualmente maturati restano validi e le detrazioni vengono riconosciute. L’unica differenza è che dovrai pagare una sanzione amministrativa, che però può essere notevolmente ridotta grazie al ravvedimento operoso.

    È fondamentale comprendere che la dichiarazione redditi tardiva non è un’opzione da prendere alla leggera. Anche se la sanzione è contenuta, il ritardo nella presentazione può avere ripercussioni su altri aspetti della vita fiscale, come l’ISEE e l’accesso a determinati bonus. Per questo motivo, è sempre preferibile rispettare le scadenze oppure, in caso di ritardo, agire il prima possibile per limitare le conseguenze.

    Scadenze Dichiarazione Redditi Tardiva 2026

    Per sapere entro quando puoi ancora presentare la dichiarazione redditi tardiva nel 2026, devi partire dalle scadenze ordinarie di ciascun modello dichiarativo. Vediamo nel dettaglio tutte le date da ricordare.

    Modello 730: Scadenze per la Presentazione Tardiva

    Il 730 precompilato 2026 ha come scadenza ordinaria il 30 settembre 2026. Questo significa che chi non riesce a inviarlo entro tale data ha tempo fino al 29 dicembre 2026 per presentare la dichiarazione tardiva. In realtà, chi presenta il 730 in ritardo dovrà in molti casi passare al Modello Redditi PF, poiché il sistema del 730 precompilato potrebbe non accettare più gli invii dopo la scadenza. Il passaggio al Modello Redditi non comporta differenze sostanziali nel risultato fiscale, ma richiede una procedura diversa.

    Modello Redditi Persone Fisiche: Scadenze per la Presentazione Tardiva

    Il Modello Redditi PF ha come scadenza ordinaria il 30 novembre 2026 (per i redditi dell’anno 2025). Di conseguenza, la dichiarazione tardiva può essere presentata entro il 28 febbraio 2027, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza. Questo termine è tassativo: superato il 28 febbraio 2027, la dichiarazione non è più considerata tardiva ma omessa, con conseguenze ben più gravi.

    Ecco un riepilogo delle scadenze per la dichiarazione redditi tardiva 2026:

    ModelloScadenza ordinariaTermine dichiarazione tardiva
    730/202630 settembre 202629 dicembre 2026
    Redditi PF/202630 novembre 202628 febbraio 2027

    Sanzioni Dichiarazione Tardiva: Importi e Calcolo

    Le sanzioni per la dichiarazione redditi tardiva sono disciplinate dall’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997 (come modificato dal D.Lgs. 87/2024, la riforma delle sanzioni tributarie). La buona notizia è che la sanzione base per la dichiarazione tardiva è significativamente inferiore rispetto a quella prevista per l’omessa dichiarazione, e può essere ulteriormente ridotta con il ravvedimento operoso.

    Sanzione Base: 250 Euro

    La sanzione fissa per chi presenta la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla scadenza è pari a 250 euro. Questa sanzione si applica indipendentemente dall’importo delle imposte dovute: che tu debba versare 100 euro o 10.000 euro di imposte, la sanzione per il ritardo nella presentazione resta di 250 euro.

    Tuttavia, questa è la sanzione “piena”. Grazie al ravvedimento operoso, puoi ridurla drasticamente. Se paghi spontaneamente entro i 90 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 1/10 del minimo, ovvero soli 25 euro. Sì, hai letto bene: con il ravvedimento operoso la dichiarazione tardiva ti costa appena 25 euro di sanzione.

    Dichiarazione Tardiva Senza Imposte Dovute

    Un caso particolare riguarda chi presenta la dichiarazione tardiva ma non ha imposte da versare (ad esempio perché risulta a credito o le imposte sono già state interamente trattenute dal datore di lavoro). In questa situazione, la sanzione di 250 euro si applica comunque come sanzione formale per il ritardo, ma non si aggiungono sanzioni per omesso versamento. Anche in questo caso, il ravvedimento operoso riduce l’importo a 25 euro.

    Ravvedimento Operoso: Come Ridurre la Sanzione a 25 Euro

    Il ravvedimento operoso è lo strumento più potente a disposizione del contribuente per ridurre le sanzioni sulla dichiarazione redditi tardiva. Disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, consente di pagare spontaneamente una sanzione ridotta a fronte della regolarizzazione della violazione. Vediamo come funziona nel dettaglio.

    Come Calcolare la Sanzione Ridotta

    Per la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza, il ravvedimento operoso prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo edittale. Il calcolo è molto semplice:

    • Sanzione base: 250 euro
    • Riduzione ravvedimento: 1/10
    • Sanzione da pagare: 250 / 10 = 25 euro

    Questo importo di 25 euro deve essere versato tramite Modello F24 utilizzando il codice tributo 8911 (sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie, ravvedimento). È importante indicare come anno di riferimento l’anno della violazione (2026 per le dichiarazioni dei redditi 2025) e come periodo il mese in cui si effettua il ravvedimento.

    Esempio Pratico di Ravvedimento

    Immagina che Marco, un lavoratore dipendente, non sia riuscito a presentare il 730 entro il 30 settembre 2026. Si rende conto dell’errore a novembre e decide di regolarizzare la posizione. Ecco cosa deve fare:

    1. Presentare la dichiarazione tramite Modello Redditi PF entro il 29 dicembre 2026
    2. Versare la sanzione ridotta di 25 euro con F24 (codice tributo 8911)
    3. Versare eventuali imposte dovute maggiorate degli interessi legali

    Il costo totale del ritardo per Marco sarà di soli 25 euro più gli interessi sulle eventuali imposte non versate. Un prezzo decisamente contenuto rispetto alle conseguenze di una dichiarazione omessa, che vedremo nella prossima sezione.

    Differenza tra Dichiarazione Tardiva e Omessa: Effetti Pratici

    Comprendere la differenza tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa è cruciale perché le conseguenze sono enormemente diverse. Un ritardo di anche un solo giorno oltre il limite dei 90 giorni trasforma una situazione gestibile in un problema serio. Vediamo le differenze nel dettaglio.

    Dichiarazione Tardiva (entro 90 giorni)

    La dichiarazione tardiva è quella presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. I suoi effetti sono relativamente contenuti:

    • Sanzione: 250 euro (riducibile a 25 euro con ravvedimento operoso)
    • Validità: la dichiarazione è pienamente valida e produce tutti i suoi effetti
    • Crediti fiscali: restano utilizzabili in compensazione o rimborso
    • Detrazioni: vengono riconosciute integralmente
    • Accertamento: i termini di accertamento restano quelli ordinari (5 anni)

    Dichiarazione Omessa (oltre 90 giorni)

    La dichiarazione omessa si configura quando la presentazione avviene dopo 90 giorni dalla scadenza oppure non viene presentata affatto. Le conseguenze sono molto più gravi:

    • Sanzione con imposte dovute: dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro
    • Sanzione senza imposte dovute: da 250 a 1.000 euro (sanzione fissa)
    • Crediti fiscali: potrebbero essere disconosciuti o contestati
    • Accertamento: i termini si allungano a 7 anni (invece dei normali 5)
    • Rilevanza penale: se l’imposta evasa supera 50.000 euro, scatta il reato di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)

    La tabella seguente riassume le differenze tra dichiarazione tardiva e omessa:

    AspettoDichiarazione TardivaDichiarazione Omessa
    TermineEntro 90 giorniOltre 90 giorni o mai presentata
    Sanzione minima250 euro (25 con ravvedimento)250 euro (senza imposte dovute)
    Sanzione massima250 euro240% delle imposte dovute
    ValiditàPienamente validaNon valida ai fini fiscali
    CreditiUtilizzabiliPossono essere disconosciuti
    Termini accertamento5 anni7 anni
    Rischio penaleNoSì, se evasa > 50.000 euro

    Come Presentare la Dichiarazione Redditi Tardiva

    La procedura per presentare la dichiarazione redditi tardiva è sostanzialmente identica a quella ordinaria. Non esiste un modulo o un canale separato: si utilizza lo stesso sistema e la stessa modulistica della dichiarazione “nei termini”. Vediamo le diverse opzioni a disposizione.

    Presentazione del 730 Tardivo

    Se hai mancato la scadenza del 30 settembre 2026 per il 730 precompilato, devi sapere che il sistema del 730 online potrebbe non accettare più gli invii dopo la chiusura del termine. In questo caso, la soluzione è presentare il Modello Redditi PF (ex Unico), che resta disponibile tutto l’anno attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate.

    In alternativa, puoi rivolgerti a un CAF o a un professionista abilitato che può presentare la dichiarazione tardiva per tuo conto. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la gestione delle dichiarazioni tardive, incluso il calcolo delle sanzioni e la compilazione del Modello F24 per il versamento.

    Presentazione del Modello Redditi PF Tardivo

    Per il Modello Redditi PF, la presentazione tardiva avviene attraverso gli stessi canali della dichiarazione ordinaria:

    • Online: tramite il portale Fisconline/Entratel dell’Agenzia delle Entrate
    • Intermediario abilitato: tramite CAF, commercialista o consulente del lavoro
    • Precompilata: attraverso la dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate (sezione Redditi PF)

    Il sistema accetta automaticamente la dichiarazione anche se presentata in ritardo. Non è necessario indicare che si tratta di una dichiarazione tardiva: il sistema registra semplicemente la data di invio e l’Agenzia delle Entrate applicherà le eventuali sanzioni in fase di controllo, a meno che tu non provveda spontaneamente al ravvedimento operoso.

    Documenti Necessari

    I documenti da preparare sono gli stessi della dichiarazione ordinaria. Avrai bisogno della Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, delle ricevute delle spese detraibili (spese mediche, interessi mutuo, spese scolastiche), della documentazione relativa a eventuali redditi aggiuntivi e del modello ISEE se necessario per la verifica di bonus e agevolazioni.

    Versamento Imposte Tardive: Sanzioni e Interessi

    Oltre alla sanzione per la presentazione tardiva della dichiarazione, è necessario considerare anche le sanzioni per il versamento tardivo delle imposte. Questi sono due aspetti distinti che spesso vengono confusi. La sanzione di 250 euro (o 25 euro con ravvedimento) riguarda il ritardo nella presentazione. Ma se dalla dichiarazione emergono imposte da pagare che non sono state versate alla scadenza, si aggiunge una ulteriore sanzione.

    Sanzione per Omesso o Tardivo Versamento

    La sanzione per il tardivo versamento delle imposte è pari al 30% dell’importo non versato (art. 13, D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, anche in questo caso il ravvedimento operoso permette riduzioni significative:

    • Entro 14 giorni: sanzione dello 0,083% al giorno (ravvedimento sprint – 1/15 del 15% per giorno)
    • Dal 15esimo al 30esimo giorno: sanzione dell’1,25% (1/10 della sanzione ridotta del 15%)
    • Dal 31esimo al 90esimo giorno: sanzione dell’1,39% (1/9 della sanzione ridotta del 15%)
    • Entro 1 anno: sanzione del 3,75% (1/8 del 30%)
    • Entro 2 anni: sanzione del 4,29% (1/7 del 30%)

    Interessi Legali

    Oltre alla sanzione ridotta, dovrai versare anche gli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla data di scadenza del versamento alla data del pagamento effettivo. Il tasso di interesse legale per il 2026 è stabilito annualmente dal Ministero dell’Economia. Gli interessi vanno versati con il Modello F24 utilizzando i codici tributo specifici per ciascuna imposta (ad esempio, 4033 per il saldo IRPEF e 1989 per gli interessi sul ravvedimento).

    Esempio di Calcolo Completo

    Supponiamo che Laura debba versare 1.000 euro di saldo IRPEF. Non ha presentato la dichiarazione nei termini e regolarizza tutto dopo 60 giorni dalla scadenza. Ecco il calcolo:

    • Sanzione presentazione tardiva: 25 euro (ravvedimento operoso, codice tributo 8911)
    • Sanzione versamento tardivo: 1.000 x 1,39% = 13,90 euro
    • Interessi legali: 1.000 x 2,5% x 60/365 = circa 4,11 euro (tasso ipotetico)
    • Totale sanzioni e interessi: circa 43 euro
    • Totale da versare: 1.000 + 43 = circa 1.043 euro

    Come vedi, il costo del ritardo è tutto sommato contenuto. Ma attenzione: se Laura avesse aspettato oltre i 90 giorni (dichiarazione omessa), la sanzione sarebbe stata del 120% dell’imposta, ovvero 1.200 euro in più. La differenza è abissale.

    Impatto su Bonus, Agevolazioni e ISEE

    La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini può avere ripercussioni che vanno oltre le semplici sanzioni fiscali. Diversi bonus e agevolazioni richiedono una situazione fiscale regolare, e la dichiarazione tardiva o omessa può comprometterne l’accesso.

    Effetti sull’ISEE

    L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato sulla base dei dati reddituali dichiarati. Se non presenti la dichiarazione dei redditi, i dati utilizzati per il calcolo dell’ISEE potrebbero risultare incompleti o non aggiornati. In alcuni casi, l’INPS potrebbe attribuire redditi presuntivi basati su altre informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria, con il rischio di un ISEE più alto del reale e conseguente esclusione da prestazioni agevolate.

    Effetti sull’Assegno Unico e Altri Bonus

    L’Assegno Unico Universale è calcolato in base all’ISEE del nucleo familiare. Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata e l’ISEE risulta errato o assente, potresti ricevere l’assegno nella misura minima invece che in quella spettante. Lo stesso vale per altri bonus come il Bonus Nido, le agevolazioni per le tasse universitarie e le prestazioni sociali erogate dai Comuni.

    Per i lavoratori in regime forfettario, la mancata dichiarazione può avere conseguenze ancora più gravi: si rischia la decadenza dal regime agevolato stesso, con il passaggio forzato al regime ordinario e il ricalcolo delle imposte con aliquote IRPEF progressive.

    Anche chi percepisce la NASpI (indennità di disoccupazione) deve prestare attenzione: la mancata dichiarazione dei redditi potrebbe generare incongruenze con i dati INPS e portare a sospensioni o revoche del beneficio, specialmente se nel frattempo si sono percepiti redditi da lavoro occasionale o autonomo.

    Domande Frequenti sulla Dichiarazione Redditi Tardiva

    Quanto costa presentare la dichiarazione dei redditi in ritardo?

    La sanzione per la dichiarazione redditi tardiva è di 250 euro, riducibile a soli 25 euro con il ravvedimento operoso. A questa si aggiungono eventuali sanzioni per il ritardato versamento delle imposte (riducibili anch’esse con il ravvedimento) e gli interessi legali.

    Posso ancora presentare il 730 dopo la scadenza del 30 settembre?

    Il sistema del 730 precompilato potrebbe non accettare più invii dopo il 30 settembre. In tal caso, puoi presentare la dichiarazione tardiva utilizzando il Modello Redditi PF, che è sempre disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Il risultato fiscale sarà lo stesso.

    Cosa succede se non presento la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni?

    Superati i 90 giorni, la dichiarazione diventa omessa. Le sanzioni salgono drasticamente: dal 120% al 240% delle imposte dovute. Inoltre, i termini per l’accertamento si allungano a 7 anni e, per importi superiori a 50.000 euro, si configura un reato penale.

    Come si paga la sanzione di 25 euro per il ravvedimento?

    La sanzione ridotta di 25 euro si versa tramite Modello F24 con il codice tributo 8911. Come anno di riferimento si indica l’anno della violazione (2026) e come periodo il mese del versamento. Il pagamento può essere effettuato online tramite home banking o presso qualsiasi sportello bancario o postale.

    La dichiarazione tardiva è valida ai fini dei crediti d’imposta?

    Sì, la dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni) è considerata pienamente valida. Tutti i crediti d’imposta maturati vengono riconosciuti e possono essere utilizzati in compensazione tramite F24 o richiesti a rimborso. Le detrazioni fiscali spettanti vengono anch’esse riconosciute integralmente.

    Posso fare la dichiarazione tardiva tramite un CAF?

    Certamente. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la presentazione della dichiarazione redditi tardiva, incluso il calcolo esatto delle sanzioni, la compilazione del Modello F24 per il ravvedimento operoso e la verifica della documentazione. Contattaci per fissare un appuntamento e regolarizzare la tua posizione nel modo più vantaggioso possibile.

    Conclusione: Non Aspettare, Regolarizza la Tua Posizione

    La dichiarazione dei redditi tardiva rappresenta un’opportunità preziosa per chi ha mancato le scadenze fiscali. Con una sanzione di soli 25 euro (grazie al ravvedimento operoso), è possibile regolarizzare completamente la propria posizione senza conseguenze gravi. La cosa fondamentale è agire entro i 90 giorni dalla scadenza: superato questo termine, si entra nel territorio della dichiarazione omessa, con sanzioni che possono raggiungere il 240% delle imposte dovute e rischi anche penali.

    Se ti trovi in questa situazione, non rimandare ulteriormente. Ogni giorno di ritardo può complicare la tua posizione fiscale e influire negativamente su ISEE, bonus e agevolazioni. Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle dichiarazioni tardive e del ravvedimento operoso: i nostri operatori ti guideranno passo dopo passo nella regolarizzazione, calcolando le sanzioni minime e compilando tutta la documentazione necessaria. Prenota un appuntamento oggi stesso chiamando il nostro ufficio o visitando la sede di Udine: risolvere il problema è più semplice e meno costoso di quanto pensi.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Settembre 18, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 08:00:002026-08-17 11:03:33Dichiarazione dei Redditi Tardiva 2026: Sanzioni Ridotte, Ravvedimento e Come Presentarla
    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Come compilare il quadro E del 730 nel 2026: guida spese detraibili

    Dichiarazione dei redditi 730

    Il quadro E 730 spese detraibili è la sezione più consultata di tutta la dichiarazione dei redditi, perché è lì che si scaricano le spese che riducono l’IRPEF da pagare o aumentano il rimborso. Nel modello 730/2026 il quadro E è composto da 6 sezioni e da decine di righi, ognuno con regole precise: sbagliare un rigo o un codice significa perdere la detrazione o ricevere una lettera di controllo dall’Agenzia delle Entrate.

    In questa guida vediamo come compilare il quadro E 730 spese detraibili senza errori: quali spese detraibili 730 elenco vanno in ogni sezione, quali codici usare nei righi E8-E10, come gestire ristrutturazioni, Superbonus, Ecobonus e detrazioni per canoni di locazione. Alla fine trovi la sezione dedicata agli errori più comuni e le FAQ. Se preferisci affidarti a un professionista, il CAF Centro Fiscale a Udine compila il quadro E per te, garantendo la correttezza di ogni rigo.

    Indice dei contenuti

    1. Quadro E del 730: le 6 sezioni e a cosa servono
    2. Sezione I: detrazioni 19%/26% e i righi E1-E7 principali
    3. Sezione I: righi E8-E10 con i codici spesa più comuni
    4. Sezione II: oneri deducibili (E21-E32)
    5. Sezione III A: ristrutturazioni, Sismabonus, Superbonus (E41-E43)
    6. Sezione III C e IV: detrazioni 50-110% (E56-E59) e Ecobonus (E61-E62)
    7. Sezione V: detrazioni per canoni di locazione (E71-E72)
    8. Errori comuni da evitare
    9. Domande frequenti sul quadro E
    10. Consulenza CAF per la compilazione

    Quadro E del 730: le 6 sezioni e a cosa servono

    Il quadro E 730 spese detraibili raccoglie tutti gli oneri che riducono l’imposta o il reddito imponibile. È diviso in 6 sezioni, ciascuna con una logica precisa: alcune spese fanno abbassare l’IRPEF (detrazioni), altre riducono direttamente il reddito su cui si calcola l’imposta (deduzioni). Sapere in quale sezione va inserita ogni spesa è il primo passo per compilare correttamente il modello 730/2026.

    • Sezione I — Spese per le quali spetta la detrazione al 19% o 26% (righi E1-E10)
    • Sezione II — Oneri deducibili dal reddito complessivo (righi E21-E32)
    • Sezione III A — Spese per interventi di recupero patrimonio edilizio, Sismabonus e Superbonus (righi E41-E43)
    • Sezione III B — Dati catastali degli immobili oggetto degli interventi
    • Sezione III C — Altre detrazioni sui redditi al 50-110% (righi E56-E59)
    • Sezione IV — Spese per interventi di risparmio energetico Ecobonus (righi E61-E62)
    • Sezione V — Detrazioni per canoni di locazione (righi E71-E72)
    • Sezione VI — Altri dati residuali (rigo E83 e simili)

    Attenzione: la differenza tra detrazione e deduzione è fondamentale. La detrazione (Sezioni I, III, IV, V) riduce l’imposta lorda di una percentuale della spesa; la deduzione (Sezione II) abbassa invece il reddito imponibile, quindi il risparmio dipende dall’aliquota IRPEF applicata. Nei prossimi paragrafi analizziamo sezione per sezione i righi quadro E 730 più utilizzati.

    Sezione I: detrazioni 19%/26% e i righi E1-E7 principali

    La Sezione I del quadro E 730 spese detraibili è la più utilizzata dai contribuenti italiani, perché contiene le spese detraibili al 19% (in alcuni casi al 26%). I righi da E1 a E7 hanno un’etichetta specifica per ogni tipologia di spesa, mentre i righi E8-E10 sono generici e richiedono un codice numerico.

    • Rigo E1 — Spese sanitarie proprie e per familiari a carico (visite, farmaci, ticket, cure specialistiche). Detrazione 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro
    • Rigo E2 — Spese sanitarie sostenute per familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie esenti
    • Rigo E3 — Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi ausiliari, sussidi tecnici)
    • Rigo E4 — Spese per acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità
    • Rigo E5 — Spese per l’acquisto di cani guida per non vedenti
    • Rigo E6 — Spese sanitarie rateizzate negli anni precedenti (importo superiore a 15.493,71 euro)
    • Rigo E7 — Interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale

    Un esempio pratico: Marco ha speso 800 euro tra farmaci e visite specialistiche. Nel rigo E1 indica 800 euro. Il sistema calcola la detrazione sui 670,89 euro eccedenti la franchigia (800 – 129,11), riconoscendo un beneficio del 19%, pari a circa 127 euro di risparmio IRPEF. È essenziale conservare tutti gli scontrini parlanti e le ricevute per almeno 5 anni, in caso di controlli. Per la gestione delle spese sanitarie familiari è utile il servizio dedicato del CAF Centro Fiscale di Udine.

    Sezione I: righi E8-E10 con i codici spesa più comuni

    I righi E8, E9 ed E10 del quadro E 730 spese detraibili raccolgono tutte le altre spese detraibili al 19% (o 26% per alcune erogazioni liberali) che non hanno un rigo dedicato. Per ciascuna spesa va indicato un codice numerico nella colonna di sinistra e l’importo in quella di destra. Il codice identifica il tipo di spesa: sbagliarlo significa perdere la detrazione.

    • Codice 12 — Spese di istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
    • Codice 13 — Spese universitarie (tasse, corsi di laurea, master statali e non statali entro limiti)
    • Codice 14 — Spese funebri sostenute per la morte di familiari (max 1.550 euro per decesso)
    • Codice 15 — Spese per addetti all’assistenza personale (badanti) di persone non autosufficienti
    • Codice 16 — Spese per attività sportive praticate da ragazzi tra i 5 e i 18 anni
    • Codice 17 — Compensi di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale
    • Codice 35 — Erogazioni liberali a favore di ONLUS ed enti del terzo settore
    • Codice 36 — Erogazioni ad associazioni sportive dilettantistiche

    L’elenco completo dei codici (dal 12 al 99, con salti) è riportato nelle istruzioni ufficiali del modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate. Ogni codice ha limiti di importo e requisiti specifici: ad esempio le spese universitarie non statali hanno tetti annui differenziati per area disciplinare e regione. Per non sbagliare, affidati agli esperti del CAF Centro Fiscale di Udine.

    Un caso particolare che rientra tra i codici della Sezione I riguarda le famiglie con figli con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento): le spese per strumenti compensativi, sussidi tecnici e informatici e doposcuola specialistico hanno un codice dedicato e regole proprie. Per un approfondimento verticale su questa voce di spesa, consulta la nostra guida Spese Detraibili DSA 2026: guida completa per le famiglie con figli con Disturbi dell’Apprendimento.

    Sezione II: oneri deducibili (E21-E32)

    La Sezione II del quadro E 730 spese detraibili raccoglie gli oneri deducibili, cioè le spese che si sottraggono direttamente dal reddito complessivo prima del calcolo dell’IRPEF. Il vantaggio è proporzionale all’aliquota marginale: chi ha un’aliquota IRPEF alta risparmia di più. I righi vanno da E21 a E32.

    • Rigo E21 — Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS, gestione separata, casse professionali)
    • Rigo E22 — Assegno periodico corrisposto al coniuge separato o divorziato (esclusa la quota per i figli)
    • Rigo E23 — Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) nel limite annuo
    • Rigo E26 — Altri oneri deducibili con codici specifici (rendite, assegni alimentari, contributi consorzi)
    • Rigo E27 — Contributi versati ai fondi pensione integrativi (deducibili fino a 5.164,57 euro annui)

    Un caso frequente: Lucia ha una colf regolarmente contrattualizzata e ha versato 900 euro di contributi INPS a suo carico. Indica l’importo nel rigo E23 e ottiene la deduzione entro il limite di 1.549,37 euro annui. Se ha un’aliquota IRPEF del 35%, risparmia circa 315 euro. Ricorda: gli oneri deducibili vanno documentati con ricevute, F24 o bollettini nominativi.

    Sezione III A: ristrutturazioni, Sismabonus, Superbonus (E41-E43)

    La Sezione III A del quadro E è dedicata ai lavori edilizi agevolati. I righi E41-E43 ospitano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni), gli interventi Sismabonus e le spese ammesse al Superbonus. Per ogni intervento vanno indicati anno, importo totale, quota annuale e dati catastali dell’immobile (che si inseriscono poi nella Sezione III B).

    • Bonus ristrutturazioni — Detrazione del 50% per interventi su abitazione principale (nel 2026 aliquota confermata solo per prima casa; altri immobili al 36%)
    • Sismabonus — Detrazioni variabili in base alla riduzione della classe di rischio sismico
    • Superbonus — Aliquota residua per interventi ammessi nei limiti previsti dalla normativa vigente

    Le detrazioni edilizie si ripartiscono in 10 rate annuali di pari importo. Ogni anno va indicato l’importo della quota di competenza, non l’intero costo dei lavori. Nella Sezione III B vanno riportati i dati catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno, comune) sui quali sono stati eseguiti gli interventi: senza questi dati la detrazione può essere disconosciuta.

    Sezione III C e IV: detrazioni 50-110% (E56-E59) e Ecobonus (E61-E62)

    La Sezione III C del quadro E 730 spese detraibili ospita le altre detrazioni sui redditi derivanti da interventi edilizi speciali, con aliquote variabili dal 50% al 110%. I righi principali sono E56-E59, dedicati a specifiche misure agevolative.

    • Rigo E57 — Bonus mobili ed elettrodomestici per l’arredo di immobili ristrutturati (aliquota e limiti annuali definiti dalla legge di bilancio vigente)
    • Righi E56-E59 — Detrazioni per colonnine di ricarica veicoli elettrici e altre misure agevolative con aliquote 50-110%

    La Sezione IV è invece dedicata all’Ecobonus, cioè agli interventi di risparmio energetico qualificato. I righi E61-E62 ospitano spese per coibentazione, sostituzione infissi, caldaie a condensazione, pompe di calore, pannelli solari termici. Le aliquote sono variabili, in genere 50% o 65% a seconda dell’intervento e dell’immobile.

    Esempio: Anna ha sostituito la caldaia con una a condensazione ad alta efficienza spendendo 4.000 euro. Nel rigo E61 indica la spesa con il codice corrispondente, ottenendo una detrazione ripartita in 10 anni. Ogni anno riporta la quota di competenza nel 730 successivo, finché la detrazione non è completamente utilizzata.

    Sezione V: detrazioni per canoni di locazione (E71-E72)

    La Sezione V del quadro E 730 spese detraibili è riservata agli inquilini che vivono in affitto nell’abitazione principale. I righi E71 ed E72 permettono di ottenere una detrazione IRPEF forfettaria, il cui importo varia in base al reddito complessivo e alla tipologia di contratto.

    • Rigo E71 — Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, con codice che identifica il tipo di contratto (canone libero, canone concordato, giovani under 31)
    • Rigo E72 — Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

    Attenzione: la detrazione è forfettaria, cioè fissa in base al reddito e al tipo di contratto, non commisurata al canone effettivamente pagato. Il beneficio si esaurisce se il reddito complessivo supera i limiti previsti (in genere 30.987,41 euro). Per contratti a canone concordato ed inquilini giovani gli importi sono più favorevoli.

    Errori comuni da evitare nella compilazione

    Compilare il quadro E 730 spese detraibili senza errori richiede attenzione, perché ogni rigo ha regole diverse e i codici non ammettono confusione. Gli errori più frequenti che ci capitano di correggere presso il CAF Centro Fiscale di Udine sono i seguenti.

    • Confondere detrazione e deduzione: inserire un contributo previdenziale nel rigo E1 anziché in E21 fa perdere il beneficio
    • Sbagliare il codice nei righi E8-E10 (es. usare il codice 13 per spese scolastiche anziché il 12)
    • Non applicare la franchigia di 129,11 euro sulle spese sanitarie in E1
    • Dimenticare i dati catastali nella Sezione III B per le detrazioni edilizie
    • Indicare l’intero costo dei lavori anziché la quota annuale in E41-E43 (le detrazioni si ripartiscono in 10 rate)
    • Non conservare i giustificativi (scontrini parlanti, fatture, bonifici parlanti per ristrutturazioni)

    Il modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate contiene molti dati già inseriti, ma non è infallibile: mancano spesso spese sanitarie non trasmesse, detrazioni per familiari, oneri deducibili. Verificare e integrare il precompilato è indispensabile.

    Domande frequenti sul quadro E

    Consulenza CAF per la compilazione del quadro E

    Il quadro E 730 spese detraibili è la sezione dove si concentra il maggior valore economico per il contribuente, ma anche il maggior rischio di errori. Un rigo sbagliato, un codice errato o un giustificativo mancante possono trasformare un rimborso in una lettera di controllo. Per questo affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine è la scelta più sicura: i nostri operatori compilano ogni rigo del quadro E verificando tutti i codici spesa e la documentazione, così ottieni il massimo del rimborso senza rischi.

    Offriamo il servizio 730 sia in ufficio a Udine (Viale Tullio 13) sia online in tutta Italia: raccogliamo i tuoi documenti, calcoliamo la dichiarazione e ti restituiamo il modello firmato. Per iniziare puoi prenotare un appuntamento o consultare la pagina dedicata al servizio 730 del CAF Centro Fiscale a Udine.

    Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

    Luglio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-07-06 07:42:322026-07-06 07:42:32Come compilare il quadro E del 730 nel 2026: guida spese detraibili
    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Modello 730 2026: Novità, Spese Detraibili e Deducibili

    Dichiarazione dei redditi 730

    Modello 730 2026: Novità, Spese Detraibili e Deducibili

    Il Modello 730 2026 riguarda i redditi percepiti nel corso del 2025 e porta con sé alcune novità importanti rispetto agli anni precedenti. Tra le principali: il precompilato è disponibile dal 30 aprile 2026 (non più dal 15 aprile come in passato), e il tetto massimo complessivo per la maggior parte delle detrazioni al 19% è stato fissato in 75.000 euro di reddito complessivo, con alcune spese escluse da questo limite. Capire quali spese si possono portare in detrazione e quali si possono dedurre dal reddito è fondamentale per pagare il giusto e non lasciare soldi sul tavolo.

    In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto quello che devi sapere: le scadenze 2026, le principali novità normative, l’elenco delle spese detraibili e deducibili più comuni, con gli importi aggiornati e le condizioni per beneficiarne.

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    Indice dei contenuti

    1. Le novità del Modello 730 2026
    2. Scadenze del Modello 730 2026
    3. Spese detraibili al 19%: l’elenco completo
    4. Spese deducibili dal reddito: differenza con le detrazioni
    5. Detrazioni per familiari a carico nel 730/2026
    6. Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico
    7. Come presentare il 730/2026: le modalità disponibili
    8. Documenti da portare al CAF per il 730
    9. Cosa succede se si sbaglia il 730: ravvedimento e 730 integrativo
    10. Domande frequenti sul Modello 730 2026

    Le novità del Modello 730 2026

    Il 730/2026 introduce alcune modifiche rispetto agli anni precedenti, sia nelle scadenze sia nelle regole sulle detrazioni. Ecco le principali novità che devi conoscere.

    Precompilato disponibile dal 30 aprile (non più dal 15 aprile)

    Dal 2026, il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è consultabile dal 30 aprile, non più dal 15 aprile come avveniva in passato. Questa modifica è stata introdotta per consentire all’Agenzia di raccogliere più dati dai sostituti d’imposta e dai sistemi di trasmissione delle spese (Sistema Tessera Sanitaria, catasto, ecc.) prima di popolare la dichiarazione.

    Scaglioni IRPEF: tre aliquote dal 2024 in poi

    Una novità già operativa dal 2024 e confermata per il 2026 riguarda la struttura dell’IRPEF. Prima del 2024 esistevano quattro scaglioni; ora ne esistono tre (riforma introdotta dal D.Lgs. 216/2023):

    Scaglione di redditoAliquota IRPEF
    Fino a 28.000 euro23%
    Da 28.001 a 50.000 euro35%
    Oltre 50.000 euro43%

    La fascia intermedia (25% tra 15.001 e 28.000 euro) è stata eliminata, unificata nella prima aliquota al 23%. Questo ha portato a un risparmio fiscale per chi ha redditi medio-bassi.

    Nuovo tetto di 75.000 euro per le detrazioni al 19%

    Dal 2025 (anno d’imposta dichiarato nel 730/2026) è in vigore una nuova regola: la maggior parte delle detrazioni al 19% sono soggette a un limite decrescente al crescere del reddito. Nello specifico:

    • Chi ha un reddito complessivo fino a 75.000 euro può detrarre al 19% in base alle regole ordinarie (salvo il limite individuale per spesa)
    • Chi supera i 75.000 euro vede ridursi progressivamente le detrazioni disponibili
    • Alcune spese sono escluse dal tetto: spese sanitarie, interessi su mutui prima casa stipulati prima del 2025, premi assicurativi vita/infortuni, spese per persone con disabilità. Per questi ultimi il limite non si applica. Puoi leggere l’analisi completa nella nostra guida detrazioni 2026 e limite 75.000 euro.

    Scadenze del Modello 730 2026

    Ecco le scadenze principali da segnare in agenda per il Modello 730/2026:

    AdempimentoScadenza
    Disponibilità 730 precompilato30 aprile 2026
    Invio definitivo Modello 73030 settembre 2026
    Invio Modello Redditi PF (autonomi)30 novembre 2026
    730 integrativo (correzione errori)25 ottobre 2026

    Chi può presentare il 730? I lavoratori dipendenti, i pensionati, e chi percepisce redditi assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi). Chi ha partita IVA con redditi d’impresa o lavoro autonomo deve invece presentare il Modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026.

    Se hai già presentato il 730 e hai ricevuto il rimborso sul cedolino, puoi verificare i dettagli nella nostra guida: rimborso 730 2026: quando viene accreditato e come controllarlo. Per i pensionati invece, puoi trovare informazioni specifiche nell’articolo sul rimborso 730 luglio 2026.

    Spese detraibili al 19%: l’elenco completo

    Le detrazioni fiscali al 19% riducono direttamente l’imposta dovuta (non il reddito imponibile). Significa che se hai una spesa detraibile di 1.000 euro, risparmi 190 euro di tasse. Ecco le principali categorie.

    Spese sanitarie

    Le spese mediche sono detraibili al 19% sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Non c’è un limite massimo di spesa e sono escluse dal tetto dei 75.000 euro.

    Rientrano in questa categoria:

    • Visite mediche specialistiche (cardiologo, ortopedico, oculista, ecc.)
    • Esami diagnostici (analisi del sangue, ecografie, TAC, risonanze)
    • Ricoveri e interventi chirurgici
    • Acquisto di farmaci con scontrino farmaceutico intestato
    • Protesi ortopediche, dentarie, acustiche
    • Occhiali da vista e lenti a contatto (con scontrino o fattura)
    • Fisioterapia e terapie riabilitative
    • Spese per disabilità (ausili, carrozzine, montascale) — senza franchigia

    Attenzione al pagamento tracciabile: le spese sanitarie devono essere pagate con metodi tracciabili (carta di credito, bancomat, bonifico, app di pagamento). Fanno eccezione i farmaci e i ticket sanitari, che si possono pagare anche in contanti.

    Interessi passivi su mutuo per la prima casa

    Gli interessi passivi pagati sul mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa sono detraibili al 19%, con un limite massimo di 4.000 euro per i mutui d’acquisto e di 2.582,28 euro per i mutui di ristrutturazione. Attenzione: per i mutui stipulati prima del 2025, questa detrazione non rientra nel tetto dei 75.000 euro.

    Spese per istruzione

    Sono detraibili al 19% le spese per:

    • Università pubblica: rette e tasse universitarie integralmente
    • Università privata: fino all’importo delle tasse di una pubblica analoga
    • Asilo nido: fino a 632 euro per figlio
    • Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria: fino a 800 euro per figlio
    • Mensa scolastica e spese di trasporto scolastico
    • Conservatori e accademie: spese per l’iscrizione dei figli

    Premi assicurativi

    I premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili al 19% fino a 530 euro. Sale a 750 euro se il contratto copre il rischio di non autosufficienza. Per le polizze contro gli eventi calamitosi su immobili, il limite è di 1.291,14 euro. Se vuoi approfondire il confronto tra fondi pensione e assicurazioni vita, leggi la nostra guida: fondo pensione o assicurazione vita: quale conviene.

    Spese veterinarie

    Le spese per le cure degli animali domestici sono detraibili al 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro, fino a un massimo di 550 euro. Anche queste devono essere pagate con metodi tracciabili.

    Spese funebri

    Le spese per servizi funebri sono detraibili al 19% fino a 1.550 euro per ogni decesso di un familiare a carico.

    Erogazioni liberali (donazioni)

    Le donazioni a ONLUS, APS e organizzazioni del Terzo Settore sono detraibili al 30% (35% per le ASD) fino a 30.000 euro. Le donazioni a partiti politici sono detraibili al 26% tra 30 e 100.000 euro.

    Spese deducibili dal reddito: differenza con le detrazioni

    Prima di elencare le spese deducibili, chiariamo la differenza fondamentale rispetto alle detrazioni:

    • Detrazione al 19%: riduce direttamente l’imposta da pagare (l’IRPEF). Se hai una spesa detraibile di 1.000 euro, l’IRPEF scende di 190 euro.
    • Deduzione dal reddito: riduce il reddito imponibile su cui si calcola l’IRPEF. Se hai una deduzione di 1.000 euro e sei nello scaglione al 23%, paghi 230 euro di IRPEF in meno. Se sei nello scaglione al 35%, risparmi 350 euro.

    Le deduzioni, quindi, valgono di più per chi ha redditi più alti (perché l’aliquota è più alta). Vediamo le principali.

    Contributi previdenziali e assistenziali

    I contributi INPS pagati nel 2025 sono integralmente deducibili dal reddito. Rientrano in questa categoria:

    • Contributi alla Gestione Separata INPS (per collaboratori, professionisti senza cassa, ecc.)
    • Contributi artigiani e commercianti
    • Contributi volontari INPS per riscatto anni di studio, ricongiunzione, ecc.
    • Contributi a casse professionali (avvocati, ingegneri, medici, ecc.)
    • Contributi per colf e badanti: il datore può dedurre fino a 1.549,37 euro all’anno

    Fondi pensione complementare

    I versamenti a fondi pensione integrativi sono deducibili fino a 5.164,57 euro annui. È uno dei meccanismi di risparmio fiscale più potenti disponibili per i lavoratori dipendenti: oltre al risparmio IRPEF immediato, il capitale si accumula con vantaggi fiscali in fase di rendita.

    Assegno di mantenimento al coniuge separato

    L’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge (non quello per i figli) in base a provvedimento dell’autorità giudiziaria è integralmente deducibile. Non si deduce l’assegno per i figli.

    Spese mediche per persone con disabilità

    Le spese sanitarie sostenute per persone con disabilità grave (legge 104/1992) sono deducibili integralmente dal reddito, senza franchigia e senza limite massimo. Questa categoria comprende anche le spese per assistenza personale.

    Erogazioni liberali a enti religiosi

    Le donazioni a istituzioni religiose riconosciute (come la CEI, le chiese valdesi, ecc.) sono deducibili fino a 1.032,91 euro per ciascuna istituzione.

    Detrazioni per familiari a carico nel 730/2026

    Un familiare è considerato “a carico” quando ha un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni).

    Detrazione per coniuge a carico

    La detrazione per il coniuge fiscalmente a carico è pari a 950 euro (aggiornata rispetto al precedente valore di 800 euro) ed è decrescente al crescere del reddito. Si azzera per redditi molto elevati.

    Detrazione per figli a carico (over 21 anni)

    Per i figli di età superiore a 21 anni (non sostituiti dall’Assegno Unico Universale), la detrazione è di 950 euro per figlio. I figli fino a 21 anni rientrano invece nell’Assegno Unico Universale, prestazione mensile erogata direttamente dall’INPS.

    Detrazione per altri familiari a carico

    Per genitori, suoceri, fratelli, sorelle e altri familiari conviventi a carico, la detrazione è pari a 750 euro per ciascun familiare, decrescente con il reddito.

    Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

    Questa categoria di detrazioni interessa moltissimi contribuenti che hanno effettuato lavori in casa nel 2025. Ecco le principali aliquote applicabili nel 730/2026:

    Tipologia lavoriDetrazioneLimite spesa (per unità)Rate
    Ristrutturazione edilizia (art. 16-bis TUIR)50%96.000 euro10 anni
    Bonus mobili ed elettrodomestici (collegato a ristrutturazione)50%5.000 euro10 anni
    Ecobonus (risparmio energetico standard)50% o 65%Variabile per intervento10 anni
    Sismabonus (aree sismiche)50%-85%96.000 euro per unità5 anni

    Nota importante: Il Superbonus al 110% e al 70% (per lavori avviati rispettivamente prima del 2023 e nel 2024) continua a comparire nel 730/2026 per i contribuenti che stanno ancora recuperando le quote annuali in detrazione. Chi ha ceduto il credito o optato per lo sconto in fattura non inserisce nulla in dichiarazione.

    Come presentare il 730/2026: le modalità disponibili

    Per presentare il Modello 730 hai tre possibilità:

    1. Tramite il CAF (Centro di Assistenza Fiscale): è la modalità più semplice e sicura. Il CAF verifica la documentazione, compila la dichiarazione e la trasmette. In caso di errore del CAF, la responsabilità è del CAF stesso, non del contribuente.
    2. Tramite il datore di lavoro o ente pensionistico (sostituto d’imposta): se il datore di lavoro offre questo servizio, puoi presentare il 730 direttamente.
    3. In autonomia tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate: accedendo al sito con SPID, CIE o CNS, puoi modificare e inviare il 730 precompilato. Richiede però competenza specifica.

    Perché scegliere il CAF? Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica la correttezza dei dati, ti aiuta a non dimenticare nessuna spesa detraibile e risponde in caso di eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate. La responsabilità per eventuali errori nella dichiarazione presentata tramite CAF è del CAF stesso.

    Documenti da portare al CAF per il 730

    Quando prenoti un appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine, porta con te:

    • Documento d’identità e codice fiscale (tuo e dei familiari a carico)
    • CU (Certificazione Unica) del datore di lavoro o ente pensionistico
    • Documentazione spese sanitarie: scontrini farmaceutici, fatture medici/strutture sanitarie (il Sistema Tessera Sanitaria ne precarica molte, ma verifica sempre)
    • Documentazione mutuo prima casa: certificato degli interessi passivi rilasciato dalla banca
    • Fatture ristrutturazione edilizia e bonifici parlanti
    • Scontrini/fatture spese scolastiche (rette asilo nido, università, ecc.)
    • Premi assicurativi: polizze vita/infortuni con indicazione del premio annuo
    • Estratti conto fondi pensione con versamenti effettuati nel 2025
    • 730 dell’anno precedente (utile per confronto e per verificare eventuali eccedenze)
    • Per chi ha carichi di famiglia non già presenti in anagrafe: autocertificazione

    Cosa succede se si sbaglia il 730: ravvedimento e 730 integrativo

    Se ti accorgi di aver commesso un errore nel 730 già inviato, puoi rimediare:

    • 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026: puoi presentare un 730 correttivo tramite CAF o sostituto d’imposta. Se il secondo 730 è a favore del contribuente (maggior rimborso o minor debito), viene elaborato entro novembre 2026.
    • Modello Redditi PF integrativo: se l’errore non è correggibile tramite 730 integrativo (ad esempio perché hai presentato autonomamente o per redditi non inseribili nel 730), puoi presentare il Modello Redditi PF integrativo entro il 30 novembre 2026.
    • Ravvedimento operoso: se hai omesso di presentare la dichiarazione entro il 30 settembre 2026, puoi presentarla in ritardo entro 90 giorni con una sanzione ridotta di 25 euro (1/10 di 250 euro). Oltre i 90 giorni la dichiarazione si considera omessa e le sanzioni sono ben più severe (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta).

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    Domande frequenti sul Modello 730 2026

    Quando è disponibile il 730 precompilato 2026?

    Dal 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con SPID, CIE o CNS. Rispetto agli anni precedenti, la disponibilità è stata posticipata dal 15 aprile al 30 aprile.

    Entro quando si deve presentare il Modello 730?

    La scadenza è il 30 settembre 2026. Per i chi presenta autonomamente via portale AdE o tramite CAF.

    Quali spese non rientrano nel limite dei 75.000 euro?

    Sono escluse dal tetto: spese sanitarie, interessi su mutui prima casa stipulati prima del 2025, premi assicurativi vita e infortuni, spese per persone con disabilità e spese di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni) già avviate prima del 2025.

    Posso detrarre le spese pagate in contanti?

    Per la maggior parte delle spese detraibili (sanitarie, veterinarie, scolastiche, ecc.) il pagamento deve essere tracciabile (carta, bonifico, app di pagamento). Fanno eccezione i farmaci e i ticket del Servizio Sanitario Nazionale, che si possono pagare in contanti.

    Ho una colf o badante: cosa posso dedurre?

    I contributi INPS versati per colf e badanti sono deducibili fino a 1.549,37 euro annui. Se hai sostenuto spese per l’assistenza a un anziano non autosufficiente, puoi detrarre anche le spese di assistenza fino a un massimo di 2.100 euro (al 19%), a condizione che l’assistito abbia un reddito non superiore a 40.000 euro. Per tutti i dettagli leggi la nostra guida specifica: detrazione spese assistenza anziani 2026.

    Quando mi viene rimborsato l’importo a credito?

    Se hai un rimborso, questo viene erogato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico con il cedolino di luglio (per i dipendenti) o agosto/settembre (per i pensionati). Per informazioni dettagliate sui tempi consulta il nostro articolo: rimborso 730 2026: quando arriva e come controllarlo.


    Hai bisogno di aiuto con il tuo 730? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per compilare e trasmettere la tua dichiarazione dei redditi in modo corretto e senza stress. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine. Puoi contattarci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121. Prenota il tuo appuntamento: la nostra assistenza è personalizzata e professionale.

    Luglio 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-02 04:31:352026-07-03 07:54:07Modello 730 2026: Novità, Spese Detraibili e Deducibili
    DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Dichiarazione dei Redditi PF 2026 online: scadenze, novità e modalità

    Dichiarazione dei redditi 730

    La dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche 2026 (anno d’imposta 2025) entra nel vivo: la stagione fiscale 2026 introduce importanti novita, a partire dall’apertura del precompilato spostata al 30 aprile (anziche 15 aprile come negli anni precedenti) e con un calendario delle scadenze che si estende fino al 30 novembre 2026 per chi presenta il Modello Redditi PF. La gestione completamente online, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, e ormai lo standard: precompilata gia disponibile, invio telematico obbligatorio, controlli automatici e rimborsi piu rapidi.

    In questa guida completa ti spieghiamo chi deve presentare il Modello Redditi PF 2026, quali sono le novita introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e dal decreto adempimenti, le scadenze da rispettare, le modalita di invio online (precompilata, fai da te, CAF e intermediari), la struttura dei quadri, gli scaglioni IRPEF aggiornati e gli errori da evitare. Trovi inoltre tabelle riassuntive, esempi pratici e indicazioni operative del CAF Centro Fiscale di Udine.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’e il Modello Redditi PF 2026 e chi deve presentarlo
    2. Le novita del Modello Redditi PF 2026
    3. Scadenze chiave Redditi PF 2026
    4. Modalita di invio online: precompilata, fai da te, CAF
    5. Dichiarazione precompilata 2026: cosa cambia
    6. Modello 730 vs Modello Redditi PF: quale scegliere
    7. IRPEF 2026: scaglioni, aliquote e detrazioni
    8. Struttura del Modello Redditi PF 2026: i quadri
    9. Versamenti e acconti IRPEF 2026
    10. Errori da evitare nella dichiarazione online
    11. FAQ: domande frequenti

    Cos’e il Modello Redditi PF 2026 e chi deve presentarlo

    Il Modello Redditi Persone Fisiche (in breve Redditi PF) e la dichiarazione dei redditi standard che ogni contribuente persona fisica utilizza per dichiarare al fisco i redditi prodotti nell’anno d’imposta precedente. Per la stagione 2026 si dichiarano i redditi 2025.

    A differenza del Modello 730, che e una versione semplificata riservata a lavoratori dipendenti, pensionati e soggetti assimilati, il Modello Redditi PF e piu ampio e copre tutte le tipologie di reddito, comprese quelle non gestibili con il 730.

    Chi e obbligato a presentare il Modello Redditi PF 2026

    Devono presentare il Modello Redditi PF 2026:

    • Titolari di Partita IVA (regime ordinario, semplificato, forfettario)
    • Lavoratori autonomi e professionisti senza cassa o iscritti a casse private
    • Soci di societa di persone (SNC, SAS) e di SRL in trasparenza
    • Contribuenti con redditi esteri: pensioni estere, lavoro all’estero, dividendi e plusvalenze su titoli esteri
    • Possessori di criptovalute per la compilazione del quadro RW e RT
    • Chi ha realizzato plusvalenze finanziarie non assoggettate al regime del risparmio amministrato
    • Eredi che presentano la dichiarazione per conto del defunto
    • Chi non puo utilizzare il 730 per altri motivi (es. mancanza di sostituto d’imposta in Italia che possa effettuare conguaglio)

    Chi puo scegliere tra 730 e Redditi PF

    I lavoratori dipendenti e pensionati con redditi rientranti nelle categorie ammesse al 730 hanno facolta di scelta. In generale, conviene il 730 se si vuole un rimborso piu rapido (gia con la busta paga di luglio o la pensione di agosto-settembre); conviene invece il Modello Redditi PF se ci sono redditi che il 730 non gestisce, come redditi esteri, plusvalenze, redditi da partecipazioni in societa di persone o crypto.

    Le novita del Modello Redditi PF 2026

    La stagione dichiarativa 2026 e segnata da alcune novita rilevanti, che impattano sia sui contenuti del modello sia sulle scadenze e sulle modalita di gestione online.

    1. Precompilata disponibile dal 30 aprile

    Una delle novita piu importanti riguarda la data di disponibilita della dichiarazione precompilata: dal 2026 e fissata al 30 aprile (in luogo del 15 aprile previsto fino al 2025). Lo spostamento, introdotto a regime dal decreto adempimenti (DLgs 1/2024) e confermato dal calendario fiscale 2026, consente all’Agenzia delle Entrate di consolidare meglio i dati trasmessi da datori di lavoro, banche, enti previdenziali, INPS e medici.

    2. Tre scaglioni IRPEF a regime

    Il sistema dei 3 scaglioni IRPEF introdotto dal DLgs 216/2023 e ormai stabilizzato a regime: aliquote del 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro e 43% oltre 50.000 euro. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la struttura, eliminando definitivamente lo scaglione intermedio al 25% (vecchia struttura a 4 aliquote, valida fino al 2023).

    3. No tax area per dipendenti elevata a 8.500 euro

    Resta confermata l’area di esenzione (no tax area) per i lavoratori dipendenti a 8.500 euro di reddito complessivo, equiparata a quella dei pensionati. La detrazione per lavoro dipendente fino a 15.000 euro e di 1.955 euro.

    4. Detrazioni figli a carico e Assegno Unico

    Le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni non sono piu previste nel modello, perche sostituite dall’Assegno Unico. Restano invece le detrazioni per i figli over 21 a carico, pari a 950 euro per ciascun figlio, modulate in base al reddito complessivo.

    5. Quadro W per criptovalute

    Confermato il quadro W (sostituisce in parte le caselle del quadro RW e RT) per la dichiarazione delle cripto-attivita, con obbligo di indicare saldo al 31/12, giacenza media e plusvalenze realizzate. L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attivita e 33% dal 1 gennaio 2026 (art. 1 c. 25 L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025), in aumento rispetto al 26% applicato fino al 31 dicembre 2025; e stata inoltre abolita la franchigia di 2.000 euro che era operativa per il 2025.

    6. Rivalutazione detrazioni e novita Legge di Bilancio

    La Legge di Bilancio 2026 ha aggiornato alcune detrazioni d’imposta (es. detrazione coniuge a carico a 950 euro) e prorogato/ridefinito i bonus edilizi: ristrutturazione al 50% prima casa (36% seconda casa), Ecobonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche. Tutti i benefici si traducono nella compilazione dei quadri E (oneri detraibili) o RP del Modello Redditi PF.

    Scadenze chiave Redditi PF 2026

    Per non sbagliare e non incorrere in sanzioni, e fondamentale conoscere il calendario fiscale 2026. Ecco le date chiave per la stagione dichiarativa di quest’anno.

    Tabella riepilogativa delle scadenze 2026

    DataAdempimento
    30 aprile 2026Apertura della dichiarazione precompilata 730/Redditi PF
    20 maggio 2026Avvio modifiche e invio precompilata 730
    16 giugno 2026Versamento saldo IRPEF 2025 e primo acconto 2026 (senza maggiorazione)
    30 giugno 2026Versamento saldo IRPEF (data canonica) o termine ordinario con +0,40%
    30 luglio 2026Versamento differito saldo IRPEF con maggiorazione 0,40%
    30 settembre 2026Scadenza ultima Modello 730/2026 invio telematico
    25 ottobre 2026Scadenza per il 730 integrativo tramite CAF/intermediari
    30 novembre 2026Scadenza Modello Redditi PF 2026 invio telematico
    1 dicembre 2026Versamento secondo acconto IRPEF 2026

    Attenzione: la scadenza del 30 novembre 2026 e perentoria per il Modello Redditi PF. Oltre tale data si entra in regime di dichiarazione tardiva (entro 90 giorni, con sanzione di 250 euro ravvedibile a 25 euro) o omessa (dopo 90 giorni, con sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta).

    Modalita di invio online: precompilata, fai da te, CAF

    L’invio del Modello Redditi PF 2026 avviene esclusivamente per via telematica. Le modalita disponibili sono sostanzialmente tre, ciascuna con vantaggi e limiti.

    1. Dichiarazione precompilata online (Agenzia delle Entrate)

    Il contribuente accede direttamente al portale dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) con SPID, CIE o CNS e visualizza la dichiarazione gia precaricata con i dati trasmessi da datori di lavoro, INPS, banche, assicurazioni, medici, farmacie ed enti pubblici. Puo accettare i dati cosi come sono (accettazione integrale) oppure modificarli aggiungendo redditi non presenti o oneri detraibili dimenticati.

    Vantaggi:

    • Velocita e semplicita
    • Nessun costo
    • Se si accetta senza modifiche, vengono limitati i controlli formali sui dati gia presenti

    2. Fai da te tramite software

    Il contribuente compila il modello da zero o partendo dalla precompilata e lo invia tramite il software “Redditi Online” dell’Agenzia delle Entrate o tramite software commerciali abilitati (es. SOGEI, Profis, GBSoftware). Questa modalita e adatta a contribuenti con buona dimestichezza fiscale.

    3. Tramite CAF o intermediario abilitato

    Affidarsi a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o a un commercialista e la scelta piu sicura per chi ha situazioni complesse: partite IVA, redditi esteri, criptovalute, locazioni multiple, plusvalenze, eredita. Il CAF garantisce:

    • Verifica preliminare dei documenti
    • Calcolo corretto di imposte, detrazioni e crediti
    • Apposizione del visto di conformita (per il 730)
    • Assistenza in caso di controlli o avvisi bonari
    • Invio telematico nei termini

    Dichiarazione precompilata 2026: cosa cambia

    La dichiarazione precompilata 2026 e disponibile online dal 30 aprile 2026. Le novita strutturali rispetto agli anni passati sono significative.

    Cosa contiene gia precaricato

    • Redditi da lavoro dipendente e pensione (CU)
    • Spese sanitarie trasmesse dal Sistema Tessera Sanitaria
    • Interessi passivi sui mutui (trasmessi dalle banche)
    • Premi assicurativi vita e infortuni
    • Contributi previdenziali (gestione separata, riscatti, ricongiunzioni)
    • Spese universitarie, asili nido, veterinarie
    • Bonifici per ristrutturazioni (50%, ex 110%, ecobonus, ecc.)
    • Contributi versati a colf e badanti (precaricati da INPS)

    Cosa devi verificare manualmente

    L’Agenzia non puo conoscere tutte le tue situazioni. Tipicamente devi aggiungere o correggere:

    • Redditi da locazione non registrati a cedolare secca
    • Plusvalenze e minusvalenze finanziarie non amministrate
    • Cripto-attivita (saldi e plusvalenze, da inserire nei quadri RW e W)
    • Redditi esteri (pensioni, lavoro, dividendi)
    • Quote di partecipazione in societa
    • Onorari medici pagati in contanti senza ricevuta tracciata

    Accettazione integrale: cosa significa

    Se si accetta la precompilata senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate non puo effettuare il controllo formale degli oneri detraibili presenti nella dichiarazione (con eccezione di alcuni casi). Se invece la modifichi (anche per aggiungere un solo onere), il controllo formale e pieno. Importante: l’accettazione integrale non protegge da controlli sostanziali di redditi non dichiarati.

    Modello 730 vs Modello Redditi PF: quale scegliere

    Molti contribuenti si chiedono se sia meglio presentare il 730 o il Modello Redditi PF. La risposta dipende dalla tipologia di redditi e dalla situazione personale.

    Tabella di confronto 730 vs Redditi PF 2026

    CaratteristicaModello 730Modello Redditi PF
    Chi puo usarloDipendenti, pensionati, alcuni autonomiTutti i contribuenti
    Scadenza invio30 settembre 202630 novembre 2026
    RimborsoDiretto in busta paga o pensione (luglio-agosto)Versato dall’Agenzia, tempi piu lunghi
    Pagamento debitoTrattenuto in busta paga (rateizzabile)Versamento autonomo con F24
    Redditi da P.IVANon gestibiliSi (quadri RE, RF, LM, RG)
    Cripto-attivitaLimitatamente (quadro W parzialmente integrato)Gestione completa (W, RT)
    Redditi esteriSolo alcuni casi sempliciGestione completa (RW, RT)

    IRPEF 2026: scaglioni, aliquote e detrazioni

    Il calcolo dell’IRPEF 2026 si basa sui 3 scaglioni a regime introdotti dal DLgs 216/2023 e confermati dalla Legge di Bilancio 2026.

    Scaglioni IRPEF 2026

    Reddito imponibileAliquotaImposta dovuta
    Fino a 28.000 euro23%23% del reddito
    Da 28.001 a 50.000 euro35%6.440 + 35% sull’eccedenza oltre 28.000
    Oltre 50.000 euro43%14.140 + 43% sull’eccedenza oltre 50.000

    Esempio di calcolo IRPEF lordo 2026

    Reddito imponibile 40.000 euro:

    • 23% su 28.000 = 6.440 euro
    • 35% su (40.000 – 28.000 = 12.000) = 4.200 euro
    • IRPEF lorda totale = 10.640 euro

    Da questo importo si sottraggono le detrazioni per lavoro/pensione, le detrazioni per familiari a carico e quelle per oneri (spese sanitarie, mutui, ristrutturazioni, ecc.), ottenendo l’IRPEF netta.

    Principali detrazioni e deduzioni 2026

    • Detrazione lavoro dipendente fino a 15.000 euro: 1.955 euro
    • Detrazione pensionati fino a 8.500 euro: azzera l’imposta (no tax area)
    • Detrazione coniuge a carico: 950 euro (modulata per reddito)
    • Detrazione figli over 21 a carico: 950 euro per figlio
    • Spese sanitarie: 19% sull’eccedenza di 129,11 euro
    • Interessi passivi mutuo prima casa: 19% fino a 4.000 euro
    • Ristrutturazioni edilizie prima casa: 50% (36% seconda casa)
    • Contributi previdenziali obbligatori: deduzione integrale dal reddito

    Struttura del Modello Redditi PF 2026: i quadri

    Il Modello Redditi PF 2026 e composto da numerosi quadri da compilare a seconda della tipologia di redditi posseduti. Vediamo la mappa essenziale.

    Quadri del fascicolo 1

    • Frontespizio: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, sostituto d’imposta
    • Quadro RA: redditi dei terreni
    • Quadro RB: redditi dei fabbricati (locazione, cedolare secca)
    • Quadro RC: redditi di lavoro dipendente e assimilati
    • Quadro RP: oneri e spese deducibili/detraibili (spese sanitarie, mutui, ristrutturazioni, scuola, ecc.)
    • Quadro RN: calcolo dell’IRPEF
    • Quadro RV: addizionali regionali e comunali
    • Quadro CR: crediti d’imposta (es. per redditi prodotti all’estero)
    • Quadro DI: dichiarazione integrativa
    • Quadro RX: compensazioni e rimborsi

    Quadri del fascicolo 2 e 3

    • Quadro RH: redditi da partecipazione in societa di persone
    • Quadro RL: altri redditi (capitali, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi)
    • Quadro RM: redditi a tassazione separata e imposte sostitutive
    • Quadro RT: plusvalenze finanziarie e cripto
    • Quadro RR: contributi previdenziali (artigiani, commercianti, gestione separata)
    • Quadro RW: investimenti all’estero, cripto-attivita (monitoraggio fiscale, IVIE, IVAFE)
    • Quadro W: dichiarazione cripto-attivita 2026
    • Quadro RE: reddito da lavoro autonomo (professionisti)
    • Quadro RF: reddito d’impresa in contabilita ordinaria
    • Quadro RG: reddito d’impresa in contabilita semplificata
    • Quadro LM: regime forfettario e di vantaggio

    Versamenti e acconti IRPEF 2026

    I versamenti delle imposte calcolate con il Modello Redditi PF 2026 si effettuano tramite Modello F24 con i codici tributo specifici.

    Codici tributo principali

    • 4001 – Saldo IRPEF
    • 4033 – Primo acconto IRPEF
    • 4034 – Secondo acconto IRPEF
    • 3801 – Addizionale regionale
    • 3844 – Addizionale comunale (saldo)
    • 3843 – Addizionale comunale (acconto)
    • 1842 – Imposta sostitutiva regime forfettario
    • 1100 – Imposta sostitutiva plusvalenze finanziarie/cripto

    Acconti IRPEF 2026: regole

    Gli acconti IRPEF sono dovuti se l’imposta a debito risulta superiore a 51,65 euro (regola storica del TUIR). L’acconto totale e pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente, suddiviso in:

    • Primo acconto (40%): entro il 30 giugno 2026 (insieme al saldo)
    • Secondo acconto (60%): entro il 1 dicembre 2026

    Per importi complessivi fino a 257,52 euro, l’acconto si versa in unica soluzione entro il 1 dicembre.

    Rateizzazione del saldo

    Il saldo IRPEF e il primo acconto possono essere rateizzati in massimo 6 rate mensili (per chi versa entro il 30 giugno), con interessi dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima. Chi versa entro il 30 luglio (con maggiorazione 0,40%) puo rateizzare in 5 rate.

    Errori da evitare nella dichiarazione online

    Compilare la dichiarazione online non significa evitare ogni rischio. Ecco gli errori piu comuni rilevati dai CAF.

    1. Accettare la precompilata senza verificare

    L’accettazione integrale puo essere comoda, ma fidarsi ciecamente e rischioso. Verifica sempre redditi da locazione, cripto, partecipazioni e oneri non precaricati.

    2. Dimenticare il quadro RW

    Chi possiede conti esteri, cripto, immobili all’estero e tenuto al monitoraggio fiscale. Omettere il quadro RW comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore (raddoppiate per paesi black list).

    3. Errori sulle spese sanitarie

    Spesso si inseriscono spese non detraibili (es. integratori, cosmetici) o si dimenticano scontrini parlanti. Verifica sempre la documentazione conservata.

    4. Sbagliare il codice tributo nel F24

    Usare il codice errato (es. 4001 invece di 4033) puo generare un avviso bonario di “mancato versamento”. Si rimedia con istanza di correzione, ma e meglio prevenire.

    5. Non rateizzare quando conviene

    Se il debito e elevato, valutare la rateizzazione con interesse 0,33% mensile: spesso piu conveniente di chiedere un prestito o ricorrere a fidi.

    6. Trascurare il secondo acconto di dicembre

    Molti contribuenti versano puntuali il saldo a giugno e si dimenticano del secondo acconto entro il 1 dicembre: il mancato versamento genera sanzioni del 25% dell’imposta non versata (ravvedibili).

    FAQ: domande frequenti

    Devo presentare il Modello Redditi PF 2026 se ho solo la pensione?

    Se la pensione e l’unico reddito e il sostituto d’imposta (INPS) ha gia operato le ritenute, normalmente non serve presentare la dichiarazione. Conviene invece presentarla per recuperare detrazioni (spese sanitarie, mutuo, ristrutturazioni). In questo caso si preferisce il 730 (rimborso piu rapido).

    Posso fare la precompilata anche se ho la Partita IVA?

    I titolari di Partita IVA non possono usare il 730 ma trovano comunque la precompilata Redditi PF con i dati di redditi da lavoro dipendente, oneri e cripto. Devono pero integrarla manualmente con i dati di P.IVA (quadri RE, LM, RG).

    Cosa succede se invio in ritardo il Modello Redditi PF 2026?

    Se invii entro 90 giorni dalla scadenza del 30 novembre 2026 (quindi entro fine febbraio 2027), la dichiarazione e tardiva: sanzione fissa di 250 euro, ravvedibile a 25 euro con il ravvedimento operoso. Oltre i 90 giorni, la dichiarazione e omessa: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

    Quanto costa farsi assistere da un CAF?

    Il CAF e gratuito per il Modello 730 standard (i costi sono coperti dalla convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dichiarazioni). Per il Modello Redditi PF e per quadri aggiuntivi (RW, W, partecipazioni, redditi esteri) puo essere previsto un compenso variabile in base alla complessita. Al CAF Centro Fiscale di Udine, il preventivo e sempre trasparente e personalizzato.

    Posso modificare la dichiarazione dopo averla inviata?

    Si. Se ti accorgi di un errore puoi presentare una dichiarazione integrativa:

    • 730 integrativo: entro il 25 ottobre 2026, tramite CAF/intermediari
    • Modello Redditi PF integrativo: entro la scadenza del successivo modello (30 novembre 2027)
    • Per errori a sfavore del contribuente: integrativa entro i termini per l’accertamento (5 anni)

    Devo dichiarare le criptovalute anche se non ho realizzato plusvalenze?

    Si. Anche in assenza di realizzo, occorre compilare il quadro W (saldo al 31/12 e giacenza media) per il monitoraggio fiscale e per il calcolo dell’imposta sul valore delle cripto-attivita (2 per mille). Le plusvalenze realizzate vanno nel quadro RT/W sezione plusvalenze.

    Cosa succede se la precompilata contiene errori?

    I dati precaricati sono trasmessi da terzi (datori di lavoro, banche, ASL, ecc.). Se ci sono errori, hai due strade: modificare il dato in dichiarazione e tenere la documentazione probatoria; oppure contattare l’ente che ha trasmesso il dato per la correzione alla fonte. In ogni caso, l’onere della prova resta sempre del contribuente.

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    Conclusioni: affidati al CAF Centro Fiscale per la tua dichiarazione 2026

    La dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche 2026 e un appuntamento che richiede attenzione, conoscenza normativa e pianificazione. Le novita di quest’anno (precompilata dal 30 aprile, tre scaglioni IRPEF a regime, quadro W per cripto, dettagli su detrazioni e bonus) impongono un aggiornamento continuo per non perdere benefici o incorrere in errori.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna in tutto il percorso: dalla verifica dei documenti alla compilazione del modello, dall’invio telematico al calcolo dei versamenti F24, fino al supporto in caso di controlli o avvisi bonari. Per i nostri clienti, ogni dichiarazione e gestita con il visto di conformita (per il 730) e con il controllo qualita dei nostri operatori specializzati.

    Hai dubbi sulla tua dichiarazione 2026? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata: ti aiutiamo a capire quale modello presentare (730 o Redditi PF), a recuperare tutte le detrazioni spettanti e a rispettare le scadenze in totale sicurezza.

    Maggio 21, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 16:10:562026-05-21 15:31:12Dichiarazione dei Redditi PF 2026 online: scadenze, novità e modalità
    DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Modello 730 a debito 2026: come pagare a rate (dipendenti e pensionati)

    Modello 730 Dichiarazione dei redditi CAF Udine

    Il Modello 730 a debito è una situazione che spaventa molti contribuenti: hai compilato la dichiarazione dei redditi e dal calcolo finale risulta che devi versare una somma all’Agenzia delle Entrate. La buona notizia? Puoi pagare a rate, senza dover sborsare tutto in una volta sola. La rateizzazione del 730 a debito è una possibilità prevista dalla legge che consente di diluire l’importo dovuto in più mensilità, con un piccolo interesse applicato sulle rate successive alla prima.

    In questa guida completa ti spieghiamo quando il 730 risulta a debito, come funziona la rateizzazione nel 2026, quali sono le scadenze, il numero massimo di rate per dipendenti e pensionati, gli interessi applicati e le differenze tra 730 con sostituto d’imposta e 730 senza sostituto. Troverai inoltre tabelle riassuntive, esempi pratici e indicazioni operative per non commettere errori.

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    Indice dei contenuti

    1. Quando il Modello 730 risulta a debito
    2. Rateizzazione 730: come funziona nel 2026
    3. Numero massimo di rate: dipendenti e pensionati
    4. Interessi sulla rateizzazione del 730
    5. 730 con sostituto vs 730 senza sostituto
    6. Scadenze pagamento 730 a debito 2026
    7. Esempio pratico di calcolo rate
    8. Errori da evitare nella rateizzazione
    9. FAQ: domande frequenti

    Quando il Modello 730 risulta a debito

    Il Modello 730 è la dichiarazione dei redditi semplificata utilizzata da lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di contribuenti. Alla fine della compilazione, il modello produce un risultato che può essere a credito (l’Agenzia ti restituisce soldi) oppure a debito (devi versare un’imposta).

    Le situazioni più comuni in cui il 730 risulta a debito sono:

    • Più redditi nello stesso anno: hai avuto più datori di lavoro o hai sommato pensione e altri redditi (locazioni, lavoro autonomo occasionale)
    • Cambio di lavoro durante l’anno con due CU (Certificazione Unica) distinte
    • Redditi da locazione non assoggettati a cedolare secca
    • Detrazioni non spettanti applicate in busta paga dal sostituto d’imposta
    • Conguaglio per rivalutazione di terreni, plusvalenze, redditi diversi
    • Acconti IRPEF dovuti per l’anno successivo (prima e seconda rata di novembre)

    L’IRPEF segue il sistema dei 3 scaglioni di reddito introdotti dal DLgs 216/2023:

    • 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile
    • 35% da 28.001 a 50.000 euro
    • 43% oltre 50.000 euro

    Quando il calcolo finale evidenzia un’imposta superiore a quanto già trattenuto in busta paga (o in pensione), nasce il debito IRPEF che deve essere versato all’Erario.

    Cosa succede se ignori il debito?

    Ignorare il debito risultante dal 730 non è un’opzione. Le somme dovute vengono comunque richieste dall’Agenzia delle Entrate, e al mancato versamento si aggiungono sanzioni e interessi di mora. Il ravvedimento operoso permette di sanare la posizione con sanzioni ridotte, ma è sempre meglio pianificare il pagamento sin da subito, eventualmente scegliendo la rateizzazione.

    Rateizzazione 730: come funziona nel 2026

    La rateizzazione del 730 a debito permette al contribuente di pagare l’importo dovuto in più rate mensili, anziché in un’unica soluzione. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo: il contribuente sceglie se versare tutto a luglio o se diluire il pagamento.

    Il meccanismo è semplice: in fase di compilazione del 730 (o tramite il proprio CAF o intermediario), si comunica la volontà di rateizzare e si indica il numero di rate desiderate. Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) provvederà ad applicare le trattenute nelle buste paga successive a quella di luglio.

    Cosa si può rateizzare

    Possono essere rateizzati quasi tutti gli importi a debito risultanti dal 730, e in particolare:

    • Saldo IRPEF e relative addizionali regionale e comunale
    • Prima rata di acconto IRPEF per l’anno successivo
    • Cedolare secca su locazioni
    • IVIE e IVAFE (imposta su immobili e attività finanziarie estere)
    • Acconto del 20% per redditi soggetti a tassazione separata
    • Imposta sostitutiva sui premi di produttività

    NON sono rateizzabili invece:

    • La seconda o unica rata di acconto IRPEF di novembre (deve essere versata in un’unica soluzione)
    • L’acconto per cedolare secca di novembre

    Chi può richiedere la rateizzazione

    La rateizzazione è disponibile per tutti i contribuenti che presentano il Modello 730, indipendentemente dall’importo del debito. Non esistono soglie minime: anche un debito di 50 euro può essere rateizzato.

    Numero massimo di rate: dipendenti e pensionati

    Il numero massimo di rate in cui è possibile suddividere il debito 730 dipende dalla categoria del contribuente e dalla data in cui inizia il pagamento. Per il 2026 valgono le seguenti regole.

    Lavoratori dipendenti: fino a 5 rate

    I lavoratori dipendenti possono rateizzare il debito 730 in un massimo di 5 rate, con prima rata a luglio e ultima rata a novembre. Le rate vengono trattenute direttamente dalla busta paga.

    Esempio per dipendenti che iniziano a pagare a luglio 2026:

    • 1ª rata: luglio 2026 (senza interessi)
    • 2ª rata: agosto 2026
    • 3ª rata: settembre 2026
    • 4ª rata: ottobre 2026
    • 5ª rata: novembre 2026

    Pensionati: fino a 6 rate

    I pensionati hanno una rata in più rispetto ai dipendenti: possono suddividere il debito in un massimo di 6 rate, con prima rata ad agosto e ultima rata a novembre. Le trattenute avvengono sulla rata di pensione INPS.

    Esempio per pensionati:

    • 1ª rata: agosto 2026 (senza interessi)
    • 2ª rata: settembre 2026
    • 3ª rata: ottobre 2026
    • 4ª rata: novembre 2026
    • 5ª rata: dicembre 2026
    • 6ª rata: dicembre/gennaio (a seconda della tempistica INPS)

    Tabella riassuntiva: rate disponibili 2026

    CategoriaMax rateInizioFineModalità trattenuta
    Lavoratore dipendente5LuglioNovembreBusta paga
    Pensionato6AgostoDicembre/GennaioCedolino pensione
    Senza sostituto (F24)5LuglioNovembreF24 mensile
    Con tardiva applicazioneRidottoMese successivoNovembreVedi sostituto

    Cosa succede se inizi a rateizzare in ritardo

    Se per qualche motivo le trattenute non iniziano a luglio (per i dipendenti) o ad agosto (per i pensionati), il numero massimo di rate si riduce automaticamente. L’ultima rata deve comunque essere quella di novembre. Per esempio, se un dipendente inizia a settembre, potrà avere al massimo 3 rate (settembre, ottobre, novembre).

    Interessi sulla rateizzazione del 730

    La rateizzazione del 730 non è gratuita: dalla seconda rata in poi, viene applicato un interesse mensile dello 0,33% (corrispondente a circa il 4% annuo). Si tratta di un tasso fisso, stabilito per legge, che si calcola sul capitale residuo.

    Come si calcolano gli interessi

    L’interesse dello 0,33% mensile non si applica sulla prima rata, che viene versata o trattenuta senza maggiorazioni. A partire dalla seconda rata, ogni mese si aggiunge la maggiorazione, in modo progressivo:

    • 1ª rata: nessun interesse
    • 2ª rata: +0,33% sul capitale residuo
    • 3ª rata: +0,66% sul capitale residuo
    • 4ª rata: +0,99% sul capitale residuo
    • 5ª rata: +1,32% sul capitale residuo
    • 6ª rata: +1,65% sul capitale residuo (solo pensionati)

    L’incidenza degli interessi è quindi modesta: su un debito di 1.000 euro suddiviso in 5 rate da 200 euro, il costo complessivo degli interessi è di pochi euro. Si tratta di un costo accettabile per la maggior parte dei contribuenti che vogliono diluire il carico fiscale.

    Conviene davvero rateizzare?

    La risposta dipende dalla situazione finanziaria individuale. Se hai liquidità disponibile e non vuoi pagare interessi (per quanto modesti), conviene saldare tutto a luglio. Se invece preferisci mantenere liquidità di sicurezza per altre spese, la rateizzazione è una soluzione molto vantaggiosa: il tasso del 4% annuo è inferiore a quello dei prestiti personali tradizionali.

    730 con sostituto vs 730 senza sostituto

    Una distinzione fondamentale per la rateizzazione riguarda la presenza o meno del sostituto d’imposta. Nel 2026 esistono due modalità di presentazione del 730: con sostituto (il classico) e senza sostituto (introdotto per chi non ha un datore di lavoro o ente pensionistico).

    730 con sostituto d’imposta (modalità classica)

    È la modalità tradizionale, utilizzata da chi ha un datore di lavoro o un ente pensionistico che funge da sostituto d’imposta. In questo caso:

    • Il debito viene trattenuto direttamente in busta paga (o sulla pensione) a partire da luglio
    • Se hai chiesto la rateizzazione, le trattenute si distribuiscono nei mesi successivi
    • Non devi presentare alcun F24: tutto è gestito dal sostituto
    • In caso di credito, il sostituto rimborsa direttamente sulla busta paga

    730 senza sostituto d’imposta

    Si utilizza quando il contribuente non ha un sostituto al momento della dichiarazione: per esempio, perché disoccupato, perché ha cessato il rapporto di lavoro, o perché percepisce solo redditi non assoggettati a ritenuta (come locazioni). In questo caso:

    • Il debito deve essere versato direttamente dal contribuente tramite Modello F24
    • La rateizzazione è comunque possibile, ma il contribuente deve versare ogni rata autonomamente entro le scadenze indicate
    • Le scadenze coincidono con quelle del Modello Redditi PF (luglio-novembre)
    • Eventuali crediti vengono utilizzati in compensazione su F24 (codice tributo specifico) o richiesti a rimborso

    Tabella confronto: con sostituto vs senza sostituto

    AspettoCon sostitutoSenza sostituto
    Modalità pagamentoTrattenuta automaticaF24 autonomo
    Inizio rateLuglio (dipendenti) / Agosto (pensionati)Luglio (entro il 30)
    Adempimento contribuenteNessunoCompilare e pagare F24
    Rischio dimenticanzaBassoPiù alto (devi ricordarti)
    Rimborso creditoIn busta pagaCompensazione F24 o rimborso

    Scadenze pagamento 730 a debito 2026

    Per il 2026 (dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025), le scadenze fondamentali per il pagamento del 730 a debito sono le seguenti.

    Scadenze 730 con sostituto

    • 30 aprile 2026: disponibilità del 730 precompilato
    • 30 settembre 2026: termine ultimo per l’invio definitivo del 730
    • Luglio 2026: prima rata trattenuta in busta paga (dipendenti)
    • Agosto 2026: prima rata trattenuta sul cedolino pensione (pensionati)
    • Novembre 2026: ultima rata per dipendenti
    • Dicembre/Gennaio: ultima rata per pensionati
    • 30 novembre 2026: versamento seconda o unica rata acconto IRPEF (non rateizzabile)
    • 25 ottobre 2026: termine per il 730 integrativo

    Scadenze 730 senza sostituto (versamento F24)

    • 30 giugno 2026: scadenza ordinaria saldo + prima rata acconto (con possibilità di posticipare al 30 luglio con maggiorazione 0,40%)
    • Ogni 16 del mese: rate successive (se rateizzato)
    • Novembre 2026: ultima rata
    • 30 novembre 2026: seconda o unica rata acconto IRPEF

    Cosa succede in caso di ritardo

    Se non versi entro la scadenza, si applicano sanzioni amministrative più interessi di mora. Tuttavia, il ravvedimento operoso permette di sanare la posizione con sanzioni ridotte:

    • Entro 14 giorni: sanzione ridotta a 1/15 di 1/10 per ogni giorno di ritardo
    • Entro 30 giorni: sanzione ridotta a 1/10
    • Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9
    • Entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8

    Esempio pratico di calcolo rate

    Per chiarire come funziona concretamente la rateizzazione del 730, vediamo un esempio pratico. Immagina che Marco, lavoratore dipendente, abbia un debito IRPEF di 1.500 euro risultante dal 730 2026.

    Caso 1: pagamento unica soluzione

    Marco sceglie di pagare tutto a luglio. Il datore di lavoro trattiene 1.500 euro dalla busta paga di luglio 2026. Nessun interesse applicato.

    Caso 2: rateizzazione in 5 rate

    Marco chiede la rateizzazione massima (5 rate). Le trattenute saranno:

    RataMeseQuota capitaleInteresseTotale rata
    1ªLuglio300,00 euro0,00 euro300,00 euro
    2ªAgosto300,00 euro0,99 euro (0,33% su 300)300,99 euro
    3ªSettembre300,00 euro1,98 euro (0,66% su 300)301,98 euro
    4ªOttobre300,00 euro2,97 euro (0,99% su 300)302,97 euro
    5ªNovembre300,00 euro3,96 euro (1,32% su 300)303,96 euro
    Totale versato9,90 euro1.509,90 euro

    Marco paga in totale 9,90 euro di interessi per diluire il debito su 5 mesi: un costo modesto, pari allo 0,66% dell’importo originario. Considerando che alcuni mesi possono essere “delicati” sotto il profilo finanziario (vacanze estive, rientro a scuola, spese impreviste), la rateizzazione rappresenta una soluzione molto sensata.

    Caso 3: pensionato con rateizzazione in 6 rate

    Se Marco fosse un pensionato con lo stesso debito di 1.500 euro:

    • Rata mensile capitale: 250 euro (1.500 / 6)
    • Interessi totali: circa 12,50 euro
    • Totale versato: 1.512,50 euro circa

    Errori da evitare nella rateizzazione

    La rateizzazione del 730 è generalmente automatica, ma ci sono alcuni errori frequenti da evitare per non incorrere in problemi.

    1. Dimenticare di indicare la rateizzazione

    Se non indichi la rateizzazione in fase di compilazione del 730, il debito verrà trattenuto in un’unica soluzione nella busta paga di luglio (o agosto per i pensionati). Questo può creare difficoltà di liquidità. Verifica sempre con il tuo CAF che sia stato selezionato il numero di rate desiderato.

    2. Tentare di rateizzare la seconda rata di acconto

    Come abbiamo visto, la seconda o unica rata di acconto IRPEF di novembre non è rateizzabile. Devi pianificare il versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026.

    3. Non versare le rate F24 nel 730 senza sostituto

    Se hai presentato un 730 senza sostituto, devi versare attivamente le rate tramite F24. Ogni rata ha una scadenza precisa (di solito il 16 del mese). Mettere un promemoria sul calendario è fondamentale: dimenticare anche una sola rata fa decadere la rateizzazione e attiva sanzioni.

    4. Confondere debito IRPEF con addizionali

    Il 730 produce diversi importi a debito: IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc. La rateizzazione si applica al totale, ma è importante sapere quali tributi sono inclusi per controllare correttamente la propria posizione fiscale.

    5. Cambiare lavoro durante la rateizzazione

    Se cambi datore di lavoro durante il periodo di rateizzazione (per esempio passi da un’azienda all’altra a settembre), il vecchio datore trattiene le rate fino al cessazione, mentre il nuovo potrebbe non subentrare automaticamente. In questo caso, contatta tempestivamente il CAF per verificare l’eventuale necessità di versare le rate residue tramite F24.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    FAQ: domande frequenti sul 730 a debito e rateizzazione

    Posso modificare il numero di rate dopo aver inviato il 730?

    No, una volta che il 730 è stato inviato in via definitiva, il numero di rate non può essere modificato. Puoi però presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 se devi correggere errori che hanno comportato un debito errato.

    Cosa succede se il sostituto non riesce a trattenere tutte le rate?

    Se in un mese la busta paga è insufficiente per coprire la rata (per esempio in caso di malattia prolungata o cassa integrazione), il sostituto trattiene quello che può e rinvia la differenza al mese successivo, con interessi. Se a fine anno la trattenuta non è stata completata, l’importo residuo viene comunicato all’Agenzia delle Entrate per il recupero diretto.

    Posso rateizzare anche con il 730 precompilato?

    Sì, certamente. Il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile 2026 permette di selezionare la rateizzazione in fase di accettazione o modifica della dichiarazione.

    La rateizzazione vale anche per le addizionali comunali e regionali?

    Sì, la rateizzazione si applica all’intero debito risultante dal 730, comprese le addizionali regionali e comunali IRPEF, la cedolare secca e altre imposte sostitutive.

    Se ho più CU (più datori di lavoro) chi trattiene le rate?

    Trattiene le rate il sostituto indicato in dichiarazione come tale (di solito il principale o l’ultimo). Se nel frattempo è cessato il rapporto, dovrai versare tramite F24.

    Quanto costa farsi fare il 730 dal CAF?

    Le tariffe variano a seconda della complessità della dichiarazione, ma in media il CAF Centro Fiscale di Udine offre tariffe competitive e trasparenti. Per maggiori dettagli puoi consultare la nostra guida ai costi del 730 al CAF.

    Conclusione: rateizza con tranquillità il tuo 730 a debito

    Il Modello 730 a debito non deve essere fonte di preoccupazione: la legge prevede la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in modo semplice e con interessi contenuti. Che tu sia un lavoratore dipendente (fino a 5 rate) o un pensionato (fino a 6 rate), puoi diluire il pagamento da luglio a novembre/dicembre 2026, con un costo aggiuntivo dello 0,33% mensile solo dalla seconda rata in poi.

    Se hai dubbi sulla compilazione del 730, sulla scelta del numero di rate, o vuoi una consulenza personalizzata per ottimizzare la tua dichiarazione, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri esperti ti seguiranno passo passo per evitare errori e farti pagare il giusto, sfruttando tutte le detrazioni e deduzioni a cui hai diritto.

    Prenota un appuntamento: chiama il CAF Centro Fiscale oppure visita il nostro sito per fissare il tuo incontro. Ti aspettiamo per gestire insieme la tua dichiarazione dei redditi 2026 in modo semplice e senza stress.

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    Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/10/Modello-730-1-e1697092544252.png 625 940 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 15:10:562026-05-31 17:47:44Modello 730 a debito 2026: come pagare a rate (dipendenti e pensionati)
    DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Dichiarazione precompilata: i controlli in base a modifiche e canale di invio

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    La dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non è uno strumento neutro: la scelta di accettarla così com’è, di modificarla, o di trasmetterla attraverso un CAF o un professionista abilitato cambia in modo sostanziale l’intensità e la tipologia dei controlli che il contribuente subirà. Conoscere queste regole significa sapere in anticipo cosa l’Agenzia potrà contestare e cosa, invece, non potrà più mettere in discussione.

    Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 5 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), che ha disegnato un sistema di garanzie graduato sulla base di due variabili: modifica o meno della precompilata e canale di trasmissione utilizzato (autonomamente dal contribuente, oppure tramite CAF o professionista abilitato che appone il visto di conformità). A queste regole si sommano i controlli formali ordinari previsti dall’articolo 36-bis del DPR 600/1973 sulla liquidazione automatica dell’imposta e dall’articolo 36-ter del medesimo decreto.

    In questa guida analizziamo ogni scenario con riferimenti normativi puntuali, esempi pratici e tabelle riepilogative, per consentire al contribuente di scegliere con consapevolezza la strada più sicura per la propria dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025).

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    Il quadro normativo: art. 5 D.Lgs. 175/2014 e controlli ex art. 36-bis

    Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, ha introdotto in Italia il sistema della dichiarazione dei redditi precompilata, dando attuazione all’articolo 1 della legge delega 23/2014. L’articolo 5 del decreto, rubricato “Limiti ai poteri di controllo”, è la norma cardine che disciplina il regime probatorio e di responsabilità della precompilata. La sua ratio è creare un incentivo concreto all’accettazione “senza modifiche” e all’utilizzo di intermediari abilitati che appongano il visto di conformità: in cambio di queste scelte, il legislatore offre un’attenuazione (o un trasferimento) dei controlli dell’Agenzia.

    Il decreto si innesta su un sistema di controlli preesistente che resta comunque applicabile in via residuale. I due pilastri sono:

    • Articolo 36-bis DPR 600/1973 – controllo automatizzato (liquidazione) sulla coerenza interna della dichiarazione e sull’esattezza dei calcoli, sulla rispondenza dei versamenti rispetto alle imposte dovute, sui dati comunicati dai sostituti d’imposta. È un controllo “meccanico” che si attiva su tutte le dichiarazioni indistintamente, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo (ai sensi del comma 2 dell’art. 36-bis). L’esito può essere una comunicazione di irregolarità (“avviso bonario”) con sanzione ridotta al 10% se pagata entro 30 giorni.
    • Articolo 36-ter DPR 600/1973 – controllo formale: l’Agenzia chiede al contribuente la documentazione giustificativa degli oneri deducibili e detraibili dichiarati, delle ritenute e dei crediti d’imposta. È un controllo “documentale” più approfondito che si esegue entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L’esito può portare al disconoscimento di detrazioni/deduzioni non documentate, con sanzione del 30% sulla maggiore imposta accertata (riducibile in caso di ravvedimento o adesione).

    L’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 interviene proprio sul controllo formale ex art. 36-ter, modulandone l’estensione in funzione delle scelte del contribuente. Restano invece sempre applicabili, in ogni caso e a prescindere dal canale di invio, i controlli automatizzati ex art. 36-bis: nessuna accettazione senza modifiche e nessun visto di conformità possono salvare una dichiarazione da errori aritmetici, conguagli sbagliati o omessi versamenti.

    Precompilata accettata senza modifiche: il regime più protettivo

    Quando il contribuente accetta la dichiarazione precompilata senza apportare alcuna modifica e la trasmette direttamente attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, scatta il regime più favorevole previsto dal sistema: l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2014 esclude espressamente il controllo formale di cui all’art. 36-ter DPR 600/1973 sui dati relativi agli oneri indicati nella precompilata che siano stati forniti dai soggetti terzi (sostituti d’imposta, banche, assicurazioni, enti previdenziali, fondi pensione, casse di assistenza sanitaria, strutture sanitarie, università, asili).

    Cosa significa “senza modifiche” in senso tecnico

    La nozione di “accettazione senza modifiche” è interpretata in senso rigoroso dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate. Si considera che il contribuente non abbia modificato la dichiarazione quando:

    • Non sono stati aggiunti, eliminati o modificati dati relativi a oneri detraibili e deducibili pre-caricati dall’Agenzia (tipicamente: spese sanitarie, premi assicurativi, contributi previdenziali, interessi passivi mutui, spese universitarie, spese funebri, spese veterinarie, erogazioni liberali, spese per asili nido).
    • Non sono stati variati i dati anagrafici e dei familiari a carico in modo da incidere sulle detrazioni.
    • Non è stato modificato il quadro relativo ai redditi e alle ritenute pre-compilato sulla base della CU del sostituto d’imposta.

    Sono invece considerate “modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta” e che non fanno perdere il regime protettivo:

    • L’indicazione delle coordinate IBAN per l’eventuale rimborso (se non presente nella precompilata).
    • La scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille.
    • L’indicazione del sostituto d’imposta che effettuerà conguaglio (se non già pre-impostato).
    • La correzione di dati anagrafici puramente formali (residenza, contatti).

    Cosa resta comunque controllabile

    Anche in caso di accettazione integrale senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate conserva il potere di verificare:

    • La sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e deduzioni (ad esempio: residenza, condizione di familiare a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR con il limite reddituale di 2.840,51 euro – 4.000 euro per i figli fino a 24 anni). Questi dati non sono “comunicati dai terzi” ma dichiarati dal contribuente, quindi restano soggetti a controllo ordinario.
    • I controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/1973 sulla liquidazione dell’imposta, sui versamenti e sulle ritenute. Errori aritmetici, omessi versamenti, conguagli non operati dal sostituto restano sempre rilevabili.
    • Le imposte sui redditi diversi da quelli oggetto di precompilazione (ad esempio redditi di lavoro autonomo non occasionale o redditi d’impresa che impongono il Modello Redditi PF).

    In altre parole, la “blindatura” della precompilata accettata senza modifiche copre il rischio del controllo formale documentale sui dati pre-caricati, ma non costituisce un salvacondotto totale: una spesa sanitaria comunicata dal sistema TS sarà presunta legittima e non chiederà l’esibizione delle ricevute, ma l’Agenzia potrà sempre contestare, ad esempio, che un familiare indicato come a carico aveva in realtà superato la soglia reddituale.

    Precompilata con modifiche, invio diretto: si torna al regime ordinario

    Quando il contribuente modifica la dichiarazione precompilata e la trasmette direttamente, senza l’intervento di un CAF o di un professionista abilitato, il regime di favore si interrompe per le parti modificate. L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 prevede infatti che, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata direttamente dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate esegue il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 nei confronti del contribuente stesso secondo le ordinarie regole.

    Quali modifiche fanno perdere la protezione

    Una modifica rileva ai fini della “perdita del regime protetto” quando incide sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Tipici esempi:

    • Aggiunta di una nuova spesa detraibile o deducibile non presente nella precompilata (es. una spesa medica pagata in contanti non confluita nel sistema TS, una spesa funebre, un contributo a un fondo pensione non comunicato).
    • Modifica dell’importo di una spesa pre-caricata (es. il contribuente ritiene che la spesa sanitaria comunicata dalla farmacia sia errata e la corregge).
    • Eliminazione di un onere pre-caricato che il contribuente ritiene non spettante (es. lo stesso premio assicurativo è stato comunicato due volte da soggetti diversi).
    • Modifica del quadro familiari a carico in senso favorevole (aggiunta di un familiare).
    • Aggiunta di redditi non pre-caricati (es. redditi diversi, plusvalenze, redditi di capitale, locazioni brevi).

    Il controllo formale sulle parti modificate seguirà le regole ordinarie: l’Agenzia potrà richiedere al contribuente la documentazione giustificativa (ricevute, fatture, certificazioni, quietanze) entro i termini di legge, e in caso di mancata risposta o di documentazione insufficiente disconoscere la detrazione/deduzione, applicando la sanzione del 30% sulla maggior imposta accertata ex art. 13 D.Lgs. 471/1997.

    Le parti non modificate conservano la protezione

    Un punto spesso frainteso: se il contribuente modifica una sola voce della precompilata (es. aggiunge una spesa medica non pre-caricata), perde il regime protettivo solo sulle parti modificate, mentre le restanti voci pre-caricate (e non toccate) restano coperte dall’esclusione del controllo formale prevista dall’art. 5 c. 1. Questo principio, confermato dalla prassi dell’Agenzia, rende meno gravosa la decisione di integrare la precompilata: il contribuente non “perde tutto” per una singola modifica.

    Invio tramite CAF o professionista abilitato: il ruolo del visto di conformità

    La scelta di trasmettere la dichiarazione precompilata tramite un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile iscritto agli appositi albi) attiva un meccanismo radicalmente diverso. L’intermediario non si limita a “trasmettere” la dichiarazione: appone il visto di conformità previsto dall’art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che certifica la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alla documentazione del contribuente e alla normativa vigente.

    Cosa controlla il CAF prima di apporre il visto

    Il CAF o il professionista, prima di apporre il visto di conformità, deve effettuare un controllo documentale e di coerenza, esaminando in particolare:

    • La documentazione probatoria di ogni onere deducibile e detraibile (fatture, ricevute, quietanze, certificazioni sostitutive, attestazioni bancarie per i pagamenti tracciabili).
    • La sussistenza dei requisiti soggettivi (es. effettiva condizione di familiare a carico, residenza fiscale, qualifica professionale per detrazioni specifiche).
    • L’attribuzione corretta dei codici di spesa e dei codici relativi a immobili, locazioni e crediti d’imposta.
    • La corrispondenza tra CU rilasciata dal sostituto e dato dichiarato, comprese le ritenute subite e i crediti d’imposta.
    • La verifica dei pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili che lo richiedono ai sensi dell’art. 1, comma 679, della L. 160/2019 (es. spese sanitarie diverse da farmaci e dispositivi medici, spese per attività sportive dei figli, spese veterinarie, spese funebri).

    L’effetto del visto: i controlli si spostano sull’intermediario

    L’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2014 stabilisce il principio chiave: quando la dichiarazione precompilata, anche con modifiche, è presentata dal contribuente tramite un CAF o un professionista abilitato che appone il visto di conformità, il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi indicati nella precompilata, fermo restando l’obbligo del CAF/professionista di acquisire la documentazione.

    In concreto: se l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo formale sulla dichiarazione e rileva un errore (es. una spesa detraibile non documentabile o non spettante), non chiederà nulla al contribuente, ma si rivolgerà direttamente al CAF o al professionista che ha apposto il visto. Eventuali sanzioni amministrative collegate al rilascio di un visto infedele gravano sull’intermediario, non sul contribuente, salvo i casi di condotta dolosa del contribuente o di documentazione esibita falsa.

    La responsabilità del CAF per visto di conformità infedele

    La sanzione applicabile al CAF o al professionista che abbia apposto un visto di conformità infedele è disciplinata dall’art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997, modificato in modo rilevante dal D.Lgs. 175/2014 e successivamente integrato. La norma prevede che, in caso di visto infedele, al CAF o al professionista sia applicata la sanzione pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973.

    La possibilità di ravvedimento per il CAF

    Il CAF o il professionista, entro il 10 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione, può presentare una dichiarazione rettificativa del contribuente (o, se il contribuente non intende avvalersene, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica) per correggere il visto erroneamente apposto. In tal caso, la responsabilità del CAF/professionista è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione, mentre maggiore imposta e interessi restano a carico del contribuente, secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997.

    Quando il CAF non risponde: condotta dolosa del contribuente

    La responsabilità del CAF o del professionista non opera nei casi di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. In particolare, se il contribuente ha esibito documentazione contraffatta, ha dichiarato il falso al CAF (es. negato di aver percepito un determinato reddito), o ha occultato fatti rilevanti per la corretta liquidazione delle imposte, la sanzione resta a carico del contribuente stesso. Il CAF, in queste ipotesi, può rivalersi sul contribuente o, nei casi più gravi, segnalare la condotta all’autorità competente.

    La giurisprudenza ha chiarito (Cassazione, ord. n. 17775/2018 e successive) che l’onere della prova della “condotta dolosa o gravemente colposa” del contribuente grava sul CAF/professionista che intende invocare l’esclusione di responsabilità: deve essere documentata la falsità dei documenti esibiti o l’occultamento di informazioni rilevanti.

    Differenze tra precompilata 730 e precompilata Modello Redditi PF

    L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la precompilata sia nel formato Modello 730 (per lavoratori dipendenti, pensionati e assimilati) sia nel formato Modello Redditi Persone Fisiche (per chi ha redditi non compatibili con il 730, come partite IVA, redditi diversi, plusvalenze finanziarie, redditi esteri, monitoraggio fiscale quadro W). Le regole sull’art. 5 D.Lgs. 175/2014 si applicano a entrambi, ma con alcune specificità.

    Il 730 precompilato

    Il 730 precompilato è disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate a partire da fine aprile/inizio maggio di ogni anno. È utilizzabile da chi ha redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati. La scadenza ordinaria per l’invio del 730/2026 (anno d’imposta 2025) è il 30 settembre 2026. Il modello prevede il conguaglio direttamente in busta paga o sul cedolino pensione, con accredito del rimborso o trattenuta a partire dalle competenze di luglio (o dal mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione).

    Il Modello Redditi PF precompilato

    Il Modello Redditi PF precompilato è invece richiesto quando il contribuente possiede redditi non gestibili con il 730: redditi d’impresa, di lavoro autonomo abituale, plusvalenze da partecipazioni qualificate o cessioni di criptovalute (quadro RT), redditi di capitale di fonte estera senza intermediario residente, immobili o attività finanziarie all’estero (quadro W per IVIE/IVAFE). La scadenza ordinaria per l’invio del Modello Redditi PF 2026 è il 31 ottobre 2026, con possibilità di versamenti a saldo entro il 30 giugno 2026 e con maggiorazione dello 0,40% fino al 31 luglio 2026.

    Tabella riepilogativa: chi controlla cosa, in base alla scelta del contribuente

    ScenarioControllo formale ex art. 36-terSoggetto destinatario del controlloControllo ex art. 36-bis
    Accettata senza modifiche, invio direttoESCLUSO sui dati forniti da terzi; possibile su condizioni soggettiveContribuente (solo condizioni soggettive)SEMPRE applicabile
    Modificata, invio direttoORDINARIO sulle parti modificate; ESCLUSO sulle parti non toccate (dati da terzi)ContribuenteSEMPRE applicabile
    Accettata senza modifiche, invio tramite CAF/professionistaTrasferito al CAF/professionista (visto di conformità)CAF o professionistaSEMPRE applicabile (verso contribuente)
    Modificata, invio tramite CAF/professionistaTrasferito al CAF/professionista (visto di conformità anche su modifiche)CAF o professionistaSEMPRE applicabile (verso contribuente)

    Esempi pratici: tre scenari a confronto

    Esempio 1 – Maria, pensionata, accettazione senza modifiche

    Maria, 68 anni, pensionata INPS con una sola pensione di 22.000 euro lordi annui, accede alla precompilata e trova già pre-caricate dal sistema TS le spese sanitarie (1.200 euro di farmaci e visite specialistiche) e dalla banca i 380 euro di interessi passivi sul mutuo prima casa. Accetta la dichiarazione senza modifiche e la invia direttamente. Esito: rimborso di 290 euro accreditato dall’INPS (sostituto d’imposta) sulla pensione di agosto. Sei mesi dopo, l’Agenzia delle Entrate avvia un controllo formale a campione. Per le spese sanitarie e gli interessi pre-caricati l’Agenzia non può chiedere a Maria di esibire ricevute, perché i dati sono forniti da soggetti terzi e l’art. 5 c. 1 D.Lgs. 175/2014 esclude il controllo formale in capo al contribuente. L’Agenzia potrebbe solo verificare se Maria era effettivamente residente all’indirizzo dichiarato o se aveva familiari a carico (dato non pre-caricato): nel suo caso, nessuna detrazione per familiari a carico è stata richiesta.

    Esempio 2 – Luca, dipendente, modifica diretta

    Luca, 42 anni, impiegato amministrativo, accede alla precompilata e nota che mancano 450 euro di spese veterinarie e 600 euro di spese funebri sostenute per il padre defunto. Le aggiunge e invia il 730 direttamente, senza passare dal CAF. Due anni dopo, riceve una comunicazione ex art. 36-ter DPR 600/1973 che gli chiede di esibire le ricevute relative ai 450+600 euro aggiunti. Sulle parti pre-caricate (spese mediche, premi assicurativi, contributi previdenziali) l’Agenzia non può chiedere nulla. Luca conserva le ricevute, le invia, e il controllo si chiude positivamente. Se non avesse conservato le ricevute, avrebbe rischiato il disconoscimento delle detrazioni (per circa 200 euro tra 19% e 26%) più sanzione del 30% e interessi.

    Esempio 3 – Giulia, dipendente, invio tramite CAF

    Giulia, 35 anni, dipendente, ha una situazione articolata: lavora come dipendente, ha una figlia a carico, ha sostenuto spese per asilo nido, spese sanitarie tracciabili, spese di ristrutturazione edilizia detraibili in 10 anni. Si rivolge al CAF Centro Fiscale di Udine, che esamina la documentazione, verifica i requisiti, integra la precompilata con le quote di ristrutturazione (verificando le quietanze di pagamento con bonifico parlante ex art. 16-bis TUIR) e appone il visto di conformità. Due anni dopo, l’Agenzia avvia un controllo formale. Tutta la corrispondenza arriva al CAF, non a Giulia. Il CAF fornisce la documentazione conservata, l’Agenzia verifica e chiude la pratica. Giulia non riceve alcuna richiesta diretta e non rischia sanzioni, salvo il caso (che non ricorre) di documentazione falsa fornita al CAF.

    I controlli sostanziali e l’accertamento ordinario

    È fondamentale ricordare che il sistema di “protezione” disegnato dal D.Lgs. 175/2014 riguarda esclusivamente il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973. Restano invece sempre applicabili, in capo al contribuente e a prescindere dal canale di invio e dalla presenza del visto di conformità:

    • L’accertamento ordinario ex art. 38 e seguenti DPR 600/1973, che opera entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo in caso di omessa dichiarazione). L’Agenzia può, ad esempio, contestare l’esistenza stessa del rapporto giuridico sottostante una detrazione, anche se documentato.
    • L’accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973 (cosiddetto “redditometro”), che ricostruisce il reddito complessivo del contribuente sulla base di indicatori di capacità contributiva.
    • Le indagini finanziarie ex art. 32 DPR 600/1973, che possono colpire qualunque contribuente.
    • I controlli antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale internazionale (quadro W).

    La precompilata accettata senza modifiche e/o vistata dal CAF, in altri termini, riduce in modo significativo (o azzera, lato contribuente) il rischio di un controllo formale “burocratico” sulle ricevute, ma non immunizza dalle attività di accertamento ordinarie dell’Agenzia.

    I vantaggi concreti di farsi assistere da un CAF

    Alla luce del quadro normativo, affidarsi a un CAF per la presentazione della precompilata offre vantaggi che vanno ben oltre il mero supporto operativo:

    • Trasferimento del rischio del controllo formale sul CAF: in caso di disconoscimento di una detrazione per documentazione carente, sanzione e responsabilità gravano sull’intermediario.
    • Verifica documentale preventiva di ogni onere, con particolare attenzione ai requisiti di tracciabilità ex L. 160/2019 c. 679, che molti contribuenti ignorano e che, se violati, fanno perdere il diritto alla detrazione.
    • Massimizzazione delle detrazioni: spesso la precompilata non include spese che il contribuente ha effettivamente sostenuto (es. spese mediche pagate in contanti per importi modesti, spese funebri, ristrutturazioni edilizie, bonus mobili, ecobonus, spese universitarie di familiari non a carico). Il CAF le recupera tutte.
    • Conservazione decennale della documentazione obbligatoria ex art. 8, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164: il CAF conserva fatture, ricevute e quietanze per il tempo previsto dall’art. 43 DPR 600/1973 (cinque anni dal periodo d’imposta).
    • Tutela in caso di accertamento sostanziale: anche se l’accertamento ordinario non rientra nella copertura dell’art. 5 D.Lgs. 175/2014, l’assistenza del CAF agevola la difesa e la predisposizione di osservazioni e ricorsi.

    Errori comuni e rischi da evitare

    • Modificare un dato pre-caricato senza sapere che si “rompe” la protezione: una correzione minima (es. spostare una spesa dal codice 1 al codice 4) trasforma il rigo in una “modifica” che riapre il controllo formale.
    • Aggiungere spese senza ricevute tracciabili: dal 1° gennaio 2020, l’art. 1 c. 679 L. 160/2019 impone la tracciabilità (bonifico, carta di credito/debito, assegno, app di pagamento) per le detrazioni al 19%, salvo eccezioni (farmaci, dispositivi medici, prestazioni in strutture pubbliche). Aggiungere spese pagate in contanti rischia di far disconoscere la detrazione.
    • Non controllare i familiari a carico: anche con accettazione senza modifiche, l’Agenzia può contestare l’erronea attribuzione di figli o coniuge a carico. Verificare sempre il limite reddituale di 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni).
    • Confondere “precompilata” con “spedita”: la disponibilità della precompilata sul portale dell’Agenzia non equivale alla presentazione. La dichiarazione va comunque inviata entro le scadenze.
    • Non conservare la ricevuta di trasmissione: in caso di invio diretto, il contribuente deve conservare la ricevuta telematica generata dal portale.

    Scadenze dichiarazione precompilata 2026 (anno d’imposta 2025)

    AdempimentoData
    Disponibilità precompilata (visualizzazione)30 aprile 2026
    Accettazione/modifica/invio 730 precompilatodal 14 maggio 2026 al 30 settembre 2026
    Invio Modello Redditi PF precompilatoentro il 31 ottobre 2026
    Versamento saldo IRPEF/addizionali (no maggiorazione)30 giugno 2026
    Versamento saldo IRPEF/addizionali (con 0,40%)31 luglio 2026
    Rettifica del CAF/professionista (limite responsabilità)10 novembre 2026

    Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua precompilata 2026

    La scelta di come trasmettere la dichiarazione precompilata non è un dettaglio formale: ha conseguenze concrete e durature sulla protezione del contribuente da controlli e accertamenti. Accettare la precompilata senza modifiche tutela solo i dati pre-caricati, ma molti contribuenti hanno spese non pre-caricate o crediti d’imposta da recuperare. L’invio diretto con modifiche riapre il controllo formale ordinario. Affidarsi a un CAF, con visto di conformità, sposta il rischio del controllo sull’intermediario e garantisce al contribuente serenità per gli anni successivi.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella presentazione della dichiarazione precompilata, verificando ogni onere, recuperando le detrazioni dimenticate e assumendosi la responsabilità del visto di conformità. Prenota subito il tuo appuntamento per il 730 o il Modello Redditi PF 2026 e affida la tua dichiarazione a chi sa quali sono i controlli che la attendono.

    Domande frequenti sui controlli della precompilata

    Se accetto la precompilata senza modifiche, l’Agenzia non mi controllerà mai?

    No, è un fraintendimento comune. L’art. 5 c. 1 D.Lgs. 175/2014 esclude solo il controllo formale documentale ex art. 36-ter DPR 600/1973 sui dati forniti da soggetti terzi. Restano applicabili: il controllo automatizzato ex art. 36-bis, la verifica delle condizioni soggettive (es. familiari a carico, residenza), e i controlli sostanziali e accertamenti ordinari.

    Se modifico anche solo un dato della precompilata, perdo tutta la protezione?

    No. La perdita del regime protettivo è “circoscritta” alla parte modificata. Le altre voci pre-caricate e non toccate dal contribuente continuano a beneficiare dell’esclusione del controllo formale. La regola è: modifica = controllo ordinario solo su quella voce specifica.

    Se il CAF sbaglia il visto, chi paga sanzione e maggiore imposta?

    Ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 241/1997, la sanzione (pari all’imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in esito al controllo formale) grava sul CAF o sul professionista. Il contribuente non riceve alcuna richiesta, salvo i casi di sua condotta dolosa o gravemente colposa. Il CAF può ravvedere il visto entro il 10 novembre dell’anno di presentazione limitando la propria responsabilità alla sola sanzione.

    Il visto di conformità copre anche gli accertamenti ordinari?

    No. Il visto e l’art. 5 D.Lgs. 175/2014 riguardano esclusivamente il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973. Gli accertamenti ordinari (artt. 38 e seguenti DPR 600/1973), l’accertamento sintetico, le indagini finanziarie e il monitoraggio fiscale internazionale restano sempre applicabili al contribuente.

    Quanto tempo ha l’Agenzia per fare il controllo formale ex art. 36-ter?

    Il controllo formale deve essere effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 36-ter c. 1 DPR 600/1973). Per la dichiarazione 2026 (redditi 2025), quindi, il termine è il 31 dicembre 2028.

    È meglio fare la precompilata online da soli o passare dal CAF?

    Dipende dalla complessità della situazione fiscale. Per pensionati con sola pensione e poche spese pre-caricate, l’accettazione senza modifiche è semplice e sicura. Per contribuenti con familiari a carico, spese non pre-caricate, ristrutturazioni edilizie, ecobonus, redditi diversi, plusvalenze, redditi esteri, conviene passare dal CAF: il vantaggio è duplice (massimizzazione detrazioni + trasferimento responsabilità sul controllo formale) e copre ampiamente il costo dell’assistenza.

    Cosa succede se non rispondo a una richiesta ex art. 36-ter?

    La mancata risposta o la risposta incompleta porta al disconoscimento delle detrazioni/deduzioni non documentate, con notifica di cartella di pagamento per la maggiore imposta, sanzione del 30% (riducibile a 1/3 se pagata entro 30 giorni dalla cartella) e interessi. Conservare sempre la documentazione per i termini di legge (cinque anni dal periodo d’imposta) è fondamentale.

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    Fonti normative principali: D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (art. 5); DPR 29 settembre 1973, n. 600 (artt. 36-bis, 36-ter, 38 e seguenti); D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 35 e 39); D.M. 31 maggio 1999, n. 164; L. 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1 c. 679); D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 13); D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 13); Cass. ord. n. 17775/2018; Circolari Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione precompilata.

    Maggio 20, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-20 07:48:442026-05-20 07:59:10Dichiarazione precompilata: i controlli in base a modifiche e canale di invio
    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Dichiarazione precompilata 2026: novita, alert del Fisco e limiti alle detrazioni

    Dichiarazione dei redditi 730

    La dichiarazione precompilata 2026 apre ufficialmente il 30 aprile 2026, con riferimento ai redditi 2025. La novita piu rilevante di quest’anno e duplice: da un lato l’Agenzia delle Entrate ha potenziato i propri “alert” automatici basati sul confronto fra dati dichiarati e banche dati esterne (incassi POS, fatture elettroniche, contratti di locazione, comunicazioni di banche e fondi pensione); dall’altro la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto un tetto massimo alle detrazioni IRPEF per chi supera 75.000 euro di reddito, modulato anche in base al numero di figli a carico. Sapere come funziona la precompilata, quali alert puoi ricevere e fino a che importo puoi davvero detrarre le spese e oggi piu importante che mai.

    In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo in modo chiaro tutte le novita del 730 e del Modello Redditi PF 2026, gli alert e gli avvisi piu frequenti, i nuovi limiti alle detrazioni introdotti dalla riforma fiscale e cosa fare in pratica per non sbagliare l’invio. Trovi anche esempi numerici, una checklist dei documenti, tabelle riassuntive e le risposte alle domande piu comuni.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’e la dichiarazione precompilata 2026 e a chi si rivolge
    2. Calendario e scadenze 2026: dal 30 aprile al 30 settembre
    3. Le novita della precompilata 2026 in sintesi
    4. Alert del Fisco: cosa significano e come gestirli
    5. Tetto alle detrazioni IRPEF: i nuovi limiti dal 2025
    6. Scaglioni IRPEF 2026 e detrazioni lavoro dipendente
    7. Documenti necessari per la precompilata 2026
    8. Accettare, modificare o integrare la precompilata: scelte e conseguenze
    9. Errori comuni da evitare nel 730 2026
    10. Cosa fare in caso di errore o dichiarazione tardiva
    11. Perche affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine
    12. Domande frequenti (FAQ)

    Cos’e la dichiarazione precompilata 2026 e a chi si rivolge

    La dichiarazione precompilata e il modello 730 (o, in alternativa, il Modello Redditi PF) che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione ogni anno, gia precompilato con i dati che ha raccolto da soggetti terzi: datori di lavoro, INPS, banche, assicurazioni, fondi pensione, farmacie, ospedali, asili nido, scuole, universita, amministratori di condominio e cosi via. In pratica, il Fisco “ti propone” una dichiarazione gia pronta e tu devi solo controllarla, eventualmente integrarla e inviarla.

    La precompilata 2026 e riferita ai redditi prodotti nel 2025 (anno d’imposta 2025) e riguarda principalmente:

    • Lavoratori dipendenti (con sostituto d’imposta che effettua i conguagli)
    • Pensionati (la pensione INPS funge da sostituto)
    • Collaboratori coordinati e continuativi e percettori di redditi assimilati
    • Soggetti senza sostituto d’imposta che presentano il 730 senza sostituto
    • Eredi che presentano il 730 per il defunto (con limitazioni)

    Restano invece esclusi dal 730 i titolari di partita IVA, gli imprenditori commerciali, gli agricoltori non esonerati e chi possiede redditi particolari (per esempio plusvalenze cripto non sostitutive, alcuni redditi esteri o redditi d’impresa): in questi casi si usa il Modello Redditi PF, anch’esso precompilato dall’Agenzia delle Entrate ma con scadenze diverse.

    Calendario e scadenze 2026: dal 30 aprile al 30 settembre

    Dal 2026 la precompilata e disponibile in area riservata a partire dal 30 aprile (in passato l’apertura era il 15 aprile, anticipata e poi spostata in avanti). Ecco il calendario completo che devi avere sotto mano per non sbagliare:

    DataAdempimento
    30 aprile 2026Disponibilita della precompilata 2026 (redditi 2025) nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate
    Da metà maggio 2026Possibilita di accettare, modificare e inviare il 730 precompilato
    30 giugno 2026Saldo IRPEF anno 2025 e primo acconto 2026 (senza maggiorazione)
    30 luglio 2026Saldo IRPEF e acconto con maggiorazione 0,40%
    30 settembre 2026Termine ultimo per l’invio del Modello 730 2026
    25 ottobre 2026Termine per il 730 integrativo (se serve correggere a favore del contribuente)
    30 novembre 2026Termine per l’invio del Modello Redditi PF 2026
    1° dicembre 2026Secondo acconto IRPEF 2026 (per chi e tenuto al versamento)

    Attenzione: queste sono le scadenze ordinarie. In caso di proroghe ministeriali (che negli ultimi anni si sono ripetute, soprattutto per i versamenti con maggiorazione 0,40%), i termini possono slittare. Conviene sempre verificare nelle settimane precedenti la scadenza il calendario del contribuente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Le novita della precompilata 2026 in sintesi

    Il modello 730 2026 (e l’intera precompilata) si caratterizza per una serie di novita che hanno effetti pratici significativi sul tuo conguaglio. Le elenchiamo in sintesi, per poi approfondirle nei paragrafi successivi:

    • Tre scaglioni IRPEF stabili (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, 43% oltre): la rimodulazione del DLgs 216/2023 e stata stabilizzata dalla Legge di Bilancio 2025.
    • No-tax area dipendenti elevata a 8.500 euro: come per i pensionati, i lavoratori dipendenti non pagano IRPEF fino a questa soglia.
    • Detrazione lavoro dipendente massima a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro.
    • Tetto alle detrazioni IRPEF per redditi sopra 75.000 euro (introdotto dalla L. 207/2024): un plafond annuo modulato per scaglione di reddito e numero di figli.
    • Detrazioni figli a carico solo dai 21 anni in su (e fino a 30 anni, salvo disabilita): per i figli sotto i 21 anni si applica l’Assegno Unico Universale.
    • Coniuge a carico: detrazione massima 950 euro modulata sul reddito (importo aggiornato rispetto agli 800 euro storici).
    • Modalita di pagamento tracciabili ancora richieste per quasi tutte le detrazioni 19% (salvo eccezioni come farmaci e prestazioni sanitarie in strutture pubbliche/private accreditate).
    • Quadro W del 730 per il monitoraggio di attività estere e cripto-attività: c’è dal modello 730/2024 e ha la stessa funzione del quadro RW, che resta nel Modello Redditi PF.
    • Alert automatici sempre piu mirati su incongruenze fra dati dichiarati e banche dati: incassi POS, fatture elettroniche, certificazioni uniche, locazioni, fondi pensione, contributi versati.
    • Compensazioni F24 piu strette: dal 1° luglio 2024 sono operative regole anti-abuso che richiedono cautele in piu (DL 39/2024).

    Vediamo ora gli aspetti che, secondo la nostra esperienza al CAF Centro Fiscale di Udine, generano piu dubbi e contestazioni.

    Alert del Fisco: cosa significano e come gestirli

    Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha potenziato i meccanismi di compliance preventiva: prima di accertare ti invia un messaggio (la cosiddetta lettera di compliance) e ti invita a regolarizzare spontaneamente. La precompilata 2026 funziona come “filtro” naturale, perche segnala in chiaro le incongruenze fra cio che dichiari e cio che il Fisco gia conosce.

    Tipologie di alert piu frequenti

    • Spese mediche/farmaci: dati provenienti dal Sistema Tessera Sanitaria. Se modifichi un importo, il sistema ti chiede conferma e potresti perdere la regola del visto leggero (assenza di controllo formale).
    • Interessi mutuo prima casa: l’importo arriva dalla banca; in caso di cointestazione con coniuge non a carico, devi sempre suddividere correttamente la quota detraibile.
    • Locazioni a canone concordato/libero: incrocio con le registrazioni in Agenzia. Discrepanze fra canone dichiarato e canone registrato fanno scattare alert automatici.
    • Compensi da lavoro autonomo o occasionale: incrocio con fatture elettroniche e ritenute trasmesse via CU.
    • Incassi POS e PayPal: per professionisti e piccoli imprenditori vengono confrontati con il volume d’affari dichiarato.
    • Fondi pensione e previdenza complementare: la deducibilita fino a 5.164,57 euro annui e gia precompilata; se modifichi a rialzo serve documentazione.
    • Bonus edilizi e cessione del credito: ogni cessione/sconto in fattura e tracciata, e l’utilizzo della detrazione in dichiarazione deve coincidere.

    Come rispondere a un alert

    Quando ricevi un alert (in fase di compilazione precompilata o come lettera successiva), non ignorarlo. Le strade sono tre:

    1. Confermare il dato: se l’importo precompilato e corretto, accetti senza modifiche e mantieni il vantaggio del controllo formale escluso.
    2. Modificare con documenti alla mano: se hai ricevute o fatture che giustificano una variazione, conserva la documentazione per 5 anni (termine di accertamento).
    3. Aprire una segnalazione tramite CAF o intermediario abilitato: il CAF e l’unico soggetto che, apponendo il visto di conformita, assume la responsabilita formale del controllo sui documenti.

    Immagina che Marco, dipendente con reddito di 32.000 euro, riceva un alert perche ha modificato la spesa farmaci da 700 euro (precompilata) a 1.200 euro. In assenza di scontrini parlanti per la differenza di 500 euro, rischia di vedersi disconoscere la detrazione e di pagare interessi e sanzioni. Se invece ha conservato gli scontrini, la modifica e legittima e va semplicemente confermata con la documentazione di supporto.

    Tetto alle detrazioni IRPEF: i nuovi limiti dal 2025

    La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, all’articolo 1 commi 10 e seguenti, un tetto annuo agli oneri detraibili per chi ha redditi superiori a 75.000 euro. La logica del legislatore: limitare il beneficio fiscale per i redditi piu alti, lasciando intatte le detrazioni per redditi medio-bassi.

    Come funziona il meccanismo

    Il plafond annuo viene calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato al numero di figli a carico. Le fasce di reddito coinvolte sono due:

    Reddito complessivoImporto base annuo (oneri detraibili)
    Fino a 75.000 euroNessun tetto specifico (restano i limiti previsti per ciascuna detrazione)
    Da 75.001 a 100.000 euro14.000 euro
    Oltre 100.000 euro8.000 euro

    Sull’importo base si applicano i seguenti coefficienti per numero di figli a carico:

    Figli a caricoCoefficiente
    Nessun figlio0,50
    1 figlio0,70
    2 figli0,85
    Almeno 3 figli o un figlio con disabilita1,00

    Cosa NON rientra nel tetto

    Restano fuori dal calcolo del tetto (e quindi totalmente detraibili) alcune voci particolarmente importanti:

    • Spese sanitarie di cui all’art. 15 c. 1 lett. c) del TUIR (detrazione 19% oltre la franchigia di 129,11 euro)
    • Investimenti in start-up e PMI innovative
    • Interessi passivi su mutui agrari e per acquisto/costruzione abitazione principale (contratti fino a una certa data)
    • Premi di assicurazione vita e infortuni stipulati entro il 2000
    • Erogazioni liberali a enti del Terzo settore (entro limiti specifici)

    Esempio pratico

    Immagina che Laura abbia un reddito complessivo di 90.000 euro e due figli a carico (entrambi tra 21 e 30 anni). Il suo plafond annuo per oneri detraibili sara: 14.000 × 0,85 = 11.900 euro. Se nel 2025 ha sostenuto 18.000 euro di spese detraibili al 19% (interessi mutuo, scuola, spese veterinarie, sport figli, ecc.), potra portarne in detrazione solo 11.900 euro. La detrazione effettiva sara dunque 11.900 × 19% = 2.261 euro, anziche i 18.000 × 19% = 3.420 euro teorici.

    Per redditi sopra 100.000 euro l’effetto e ancora piu marcato: con tre figli a carico il plafond e 8.000 euro (1,00 di coefficiente), con due figli e 6.800 euro (0,85), con un figlio 5.600 euro (0,70) e senza figli 4.000 euro (0,50).

    Scaglioni IRPEF 2026 e detrazioni lavoro dipendente

    La precompilata calcola in automatico l’IRPEF dovuta applicando i tre scaglioni ormai consolidati (DLgs 216/2023, stabilizzati dalla L. 207/2024). Ecco la tabella di riferimento per i redditi 2025 dichiarati nel 2026:

    Reddito imponibileAliquota IRPEF
    Fino a 28.000 euro23%
    Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro35%
    Oltre 50.000 euro43%

    Per i lavoratori dipendenti, alla tassazione lorda si sottraggono le detrazioni da lavoro: in particolare la detrazione massima e 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro, modulata e decrescente per redditi superiori, fino ad azzerarsi a 50.000 euro. La no-tax area dipendenti e fissata a 8.500 euro di reddito complessivo, allineata a quella dei pensionati.

    Bonus IRPEF e trattamento integrativo

    Il trattamento integrativo (ex bonus 80 euro), pari a 1.200 euro annui, resta riconosciuto per i redditi fino a 15.000 euro (in presenza di capienza IRPEF) e con incapienza limitata fino a 28.000 euro. Per i redditi medio-bassi sono inoltre operative le ulteriori detrazioni “di cuneo fiscale” finanziate dalla manovra 2025, applicate direttamente in busta paga e poi conguagliate in dichiarazione.

    Familiari a carico: limiti reddituali

    • Coniuge a carico: detrazione massima 950 euro, riconosciuta se il reddito del coniuge non supera 2.840,51 euro (4.000 euro per figli fino a 24 anni di eta).
    • Figli a carico oltre 21 anni: detrazione massima 950 euro per figlio (in base a reddito complessivo del genitore).
    • Figli fino a 21 anni non compiuti: nessuna detrazione fiscale, in quanto coperti dall’Assegno Unico Universale INPS.
    • Altri familiari a carico (genitori, fratelli, conviventi): detrazione 750 euro a determinate condizioni.

    Il limite reddituale generale per essere fiscalmente a carico resta 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni), al netto degli oneri deducibili.

    Documenti necessari per la precompilata 2026

    Anche se la precompilata e gia in larga parte compilata dall’Agenzia, restano alcuni documenti da raccogliere per controllare e integrare le spese. Ecco la checklist essenziale che usiamo al CAF Centro Fiscale:

    • CU 2026 (Certificazione Unica) di tutti i sostituti d’imposta dell’anno 2025
    • Codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico
    • Visura catastale aggiornata di tutti gli immobili posseduti
    • Contratti di locazione attivi (per chi affitta) con estremi di registrazione
    • Quietanze e ricevute per spese non precompilate (es. spese funebri, asilo nido se non gia trasmesse)
    • Certificazione interessi passivi su mutuo rilasciata dalla banca
    • Spese ristrutturazione e bonus edilizi: bonifici parlanti, fatture, asseverazioni, certificazioni ENEA
    • Versamenti fondo pensione e previdenza complementare
    • Erogazioni liberali a enti del Terzo settore, ONG, partiti politici, ONLUS
    • Spese veterinarie (con scontrino parlante)
    • Spese istruzione (scuole superiori, universita, mensa, libri)
    • Spese sportive figli dai 5 ai 18 anni (palestra, piscina, federazioni)
    • Spese funebri sostenute nel 2025
    • Estratti conto e movimenti bancari con prova del pagamento tracciabile per le spese da detrarre al 19%

    Per le spese che richiedono il pagamento tracciabile (bonifico, carta, bancomat, assegno) e fondamentale conservare anche la prova del pagamento: senza traccia bancaria la detrazione 19% non e ammessa, salvo le eccezioni di legge (spese sanitarie in strutture pubbliche o convenzionate, farmaci, dispositivi medici).

    Accettare, modificare o integrare la precompilata: scelte e conseguenze

    Una volta che la precompilata e disponibile in area riservata, hai tre opzioni:

    1. Accettare senza modifiche

    Se i dati sono corretti e completi, puoi accettare la dichiarazione cosi com’e. In questo caso scatta il grande vantaggio della precompilata: nessun controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate sui dati gia presenti, e nessuna richiesta di esibire documenti per le voci precompilate. Resta possibile il controllo sostanziale (es. esistenza dei familiari a carico, possesso degli immobili, ecc.).

    2. Modificare i dati

    Puoi modificare singole voci (aggiungere spese non precompilate, correggere importi). In questo caso il vantaggio del controllo formale escluso si applica solo sulle voci non modificate; per le modifiche dovrai conservare tutti i documenti giustificativi per 5 anni.

    3. Affidarsi al CAF per il visto di conformita

    Quando ti rivolgi al CAF Centro Fiscale di Udine, l’operatore apporra il visto di conformita: cio significa che il CAF assume la responsabilita formale per la corretta compilazione e per la coerenza dei dati con i documenti esibiti. In caso di errori non imputabili al contribuente, eventuali sanzioni e interessi sono a carico del CAF. E la garanzia di tranquillita migliore, soprattutto se la tua situazione e complessa (es. casa cointestata, redditi misti, lavori di ristrutturazione, familiari a carico in diverse condizioni).

    Errori comuni da evitare nel 730 2026

    L’esperienza degli operatori CAF mostra che ogni anno gli errori si ripetono. Ecco i piu diffusi, da evitare assolutamente:

    • Indicare il coniuge come a carico quando il suo reddito supera 2.840,51 euro (es. perche percepisce un’integrazione INPS non considerata).
    • Dimenticare di scomputare l’Assegno Unico dalle vecchie detrazioni per figli fino a 20 anni: dal 2022 questa detrazione e stata sostituita.
    • Detrarre interessi mutuo per intero quando l’immobile e cointestato e il coniuge non e a carico: la detrazione va divisa al 50%.
    • Inserire spese sanitarie pagate in contanti oltre 129,11 euro (eccezione consentita solo per farmaci e prestazioni in strutture pubbliche/accreditate).
    • Dimenticare il quadro W per chi possiede conti esteri, immobili all’estero o cripto-attivita: l’omissione comporta sanzioni proporzionali al valore non dichiarato.
    • Cumulare detrazione ristrutturazione e Superbonus sulla stessa spesa: vietato il doppio beneficio fiscale.
    • Non dichiarare locazioni brevi e affitti su piattaforme online: i portali (Airbnb & Co.) trasmettono i dati al Fisco.
    • Sottostimare l’imposta sostitutiva per chi ha incassato cedolare secca o ha percepito plusvalenze cripto.

    Cosa fare in caso di errore o dichiarazione tardiva

    Se ti accorgi di un errore dopo l’invio del 730, puoi sistemare cosi:

    • 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026: solo se la correzione e a favore del contribuente (maggior rimborso o minor debito). Si presenta tramite CAF.
    • Modello Redditi PF correttivo nei termini: entro il 30 novembre 2026 puoi inviare un nuovo Modello Redditi che sostituisce integralmente il 730.
    • Dichiarazione integrativa: dopo il 30 novembre 2026, puoi presentare un Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, con applicazione del ravvedimento operoso.
    • Tardiva entro 90 giorni: se non hai presentato la dichiarazione entro il 30 novembre 2026, puoi farlo entro il 28 febbraio 2027 con sanzione fissa ridotta (250 euro ravvedibile a 25 euro).
    • Oltre 90 giorni: la dichiarazione e considerata omessa, con sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

    Le novita del DLgs 87/2024 (riforma del sistema sanzionatorio tributario) hanno ridotto in maniera generalizzata le sanzioni, ma il principio resta: prima ti ravvedi, meno paghi.

    Perche affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine

    La precompilata 2026 e piu “intelligente” che mai, ma proprio per questo gli alert e le contestazioni potenziali sono molti. Affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine significa avere:

    • Un operatore esperto che controlla la precompilata riga per riga prima dell’invio
    • L’apposizione del visto di conformita, con responsabilita del CAF in caso di errori formali
    • Consulenza personalizzata su limiti detrazioni, scaglioni, familiari a carico, redditi esteri, cripto, locazioni
    • Competenze sul sistema tavolare friulano per chi ha immobili e successioni in regione
    • Assistenza in caso di lettere di compliance o richieste documentali dell’Agenzia
    • Servizio integrato con CAF e Patronato per tutti gli adempimenti (ISEE, Assegno Unico, NASPI, pensioni)

    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti del Friuli Venezia Giulia. Prenotare un appuntamento e semplice: trovi tutti i contatti sul nostro sito.

    Domande frequenti (FAQ)

    Quando si apre la precompilata 2026?

    La precompilata 2026 (anno d’imposta 2025) e disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile 2026. La modifica e l’invio sono possibili da meta maggio in poi, fino al 30 settembre 2026 per il 730 (30 novembre per il Modello Redditi PF).

    Cosa cambia con il tetto alle detrazioni IRPEF?

    Dal 2025 chi ha redditi sopra 75.000 euro vede applicato un plafond annuo agli oneri detraibili: 14.000 euro per la fascia 75.001-100.000 euro, 8.000 euro oltre 100.000 euro, modulato per coefficienti legati al numero di figli a carico (0,50 senza figli, 0,70 con 1 figlio, 0,85 con 2 figli, 1,00 con almeno 3 figli o un figlio disabile). Restano fuori dal tetto le spese sanitarie ex art. 15 c. 1 lett. c) TUIR e poche altre voci.

    Cos’e l’alert del Fisco e come faccio a vederlo?

    L’alert e un messaggio automatico mostrato dall’Agenzia delle Entrate quando rileva incongruenze tra i dati che dichiari nella precompilata e quelli gia in suo possesso. Lo trovi sia in fase di compilazione online sia nelle eventuali lettere di compliance recapitate via PEC o cassetto fiscale. Va sempre gestito, mai ignorato: rispondi con i documenti giustificativi o chiedi assistenza al CAF.

    Posso usare la precompilata se ho la partita IVA?

    Si, ma non come 730: i titolari di partita IVA devono usare il Modello Redditi PF precompilato, anch’esso messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il regime forfettario, ad esempio, compila il quadro LM, mentre il regime ordinario il quadro RF. La scadenza di invio e il 30 novembre 2026.

    Quali documenti devo portare al CAF per la precompilata 2026?

    I documenti chiave sono: CU 2026, codici fiscali del nucleo familiare, visure catastali aggiornate, contratti di locazione, ricevute e fatture per spese non precompilate (asilo, sport, veterinarie, funebri, ristrutturazioni con bonifici parlanti), certificazione interessi mutuo, versamenti fondo pensione, erogazioni liberali. Tutte le spese che danno detrazione 19% richiedono prova del pagamento tracciabile, salvo le eccezioni di legge (farmaci, prestazioni in strutture pubbliche/accreditate).

    Se ho sbagliato la dichiarazione, posso correggerla?

    Si. Se l’errore e a tuo favore (maggior rimborso o minor debito) puoi presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Se l’errore e a tuo sfavore (debito non versato) puoi presentare un Modello Redditi PF correttivo entro il 30 novembre 2026, oppure successivamente un’integrativa con ravvedimento operoso. In ogni caso, il CAF Centro Fiscale ti aiuta a scegliere la procedura piu vantaggiosa.

    Le criptovalute vanno dichiarate nel 730 2026?

    Il monitoraggio di wallet e exchange esteri va indicato nel quadro W del 730 (presente dal modello 730/2024; nel Modello Redditi PF si usa il quadro RW). Le plusvalenze da cessione di cripto-attivita seguono regole specifiche: per il 2025 si applica l’imposta sostitutiva del 26%; dal 1° gennaio 2026 sale al 33% per le operazioni di realizzo (L. 207/2024). Plusvalenze e altri proventi delle cripto-attività, come lo staking, vanno invece nel quadro T del 730 (quadro RT nel Modello Redditi PF). Se hai dubbi, e fondamentale farsi assistere: il CAF Centro Fiscale ha esperienza specifica sulle dichiarazioni crypto.

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    Fonti ufficiali: Agenzia delle Entrate, sezione «Schede dichiarazioni» e «Calendario del contribuente»; L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), art. 1; DLgs 216/2023 (riforma scaglioni IRPEF); DLgs 87/2024 (riforma sanzioni); DPR 917/1986 (TUIR), art. 15 e seguenti; DL 39/2024 (compensazioni); Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione precompilata 2026.

    Maggio 19, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 23:23:262026-10-14 00:21:25Dichiarazione precompilata 2026: novita, alert del Fisco e limiti alle detrazioni
    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Errore nel Modello Redditi 2026 sul quadro RT: minusvalenze, sezione VII e come correggere

    Modello 730 Dichiarazione dei redditi CAF Udine

    Nel Modello Redditi PF 2026 c’è stato davvero un errore nel quadro RT, ma non è quello raccontato da molti siti in primavera. Nella prima versione del modello, approvata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 febbraio 2026, la sezione VII (minusvalenze non compensate nell’anno, righi da RT101 a RT105) riportava nelle colonne gli anni del modello precedente: dal 2020 al 2024 invece che dal 2021 al 2025. L’Agenzia ha corretto il modello il 13 aprile 2026.

    Non c’è stato un blocco del software né un ricalcolo sbagliato delle imposte: l’errore riguardava le etichette degli anni, cioè l’informazione che serve a capire fino a quando una perdita si può usare. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine, aggiornata a ottobre 2026, vediamo cosa è cambiato, chi deve controllare la propria dichiarazione, come si riportano correttamente le minusvalenze nel quadro RT e come rimediare con la dichiarazione correttiva entro il 2 novembre 2026 o con l’integrativa dopo.

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    Indice dei contenuti

    1. L’errore nel Modello Redditi 2026: cosa è successo davvero
    2. Quadro RT 2026: struttura e sezioni
    3. Come funzionano le minusvalenze nel quadro RT
    4. Chi deve controllare la propria dichiarazione
    5. Conseguenze pratiche: cosa succede con le colonne sbagliate
    6. La correzione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate
    7. Come compilare correttamente il quadro RT 2026
    8. Dichiarazione correttiva o integrativa: come rimediare
    9. Scadenze del Modello Redditi 2026
    10. Modello 730 e Modello Redditi: quadro T e quadro RT
    11. Regime dichiarativo e regime amministrato
    12. Domande frequenti sul quadro RT e le minusvalenze

    L’errore nel Modello Redditi 2026: cosa è successo davvero

    Il Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) è stato approvato con il provvedimento del 27 febbraio 2026. Nel fascicolo 2, il quadro RT si chiude con la sezione VII “Minusvalenze non compensate nell’anno”: qui si indicano, anno per anno, le perdite che non è stato possibile compensare e che si potranno usare nelle dichiarazioni successive.

    Nella versione iniziale del modello le intestazioni delle colonne erano rimaste quelle dell’anno prima: Eccedenza anno 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Per il periodo d’imposta 2025 le colonne corrette sono 2021, 2022, 2023 e 2024 per i residui degli anni precedenti e 2025 (colonna 5) per le minusvalenze realizzate nell’anno. La svista è stata segnalata da alcuni operatori a fine marzo 2026.

    Il 13 aprile 2026 l’Agenzia ha pubblicato il modello aggiornato. Nel documento ufficiale Aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026, alla voce del fascicolo 2, si legge: “al quadro RT, sezione VII sono aggiornate le annualità”. Nella versione corretta anche il rigo RT105, dedicato alle cripto-attività, ha le colonne giuste: 2023, 2024 e 2025.

    Nota di rettifica (ottobre 2026): una versione precedente di questo articolo descriveva un malfunzionamento del software dell’Agenzia sul riporto delle minusvalenze, con comunicato ufficiale, aggiornamento correttivo e numero verde dedicato. Non ne abbiamo trovato riscontro nelle pubblicazioni ufficiali: l’unico errore documentato è quello del modello descritto qui, e il testo è stato riscritto di conseguenza.

    Quadro RT 2026: struttura e sezioni

    Il quadro RT del Modello Redditi PF serve a dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR e, in una sezione separata, quelli da cripto-attività della lettera c-sexies). Si compila quando le plusvalenze non sono già state tassate dall’intermediario, cioè nel regime dichiarativo.

    Le sezioni del modello 2026 sono queste:

    SezioneRighiCosa si indica
    I-ART1-RT6Plusvalenze tassate al 20% (realizzate dal 2012 al 30 giugno 2014) o al 12,50% (fino al 2011), con corrispettivo incassato nel 2025
    II-ART11-RT16Plusvalenze al 26% realizzate dal 1° luglio 2014: azioni, obbligazioni, ETF, certificati, valute, metalli preziosi, derivati. Anche le partecipazioni qualificate cedute dal 2019
    III-ART21-RT30Partecipazioni qualificate cedute fino al 2018 con corrispettivo incassato nel 2025 (concorrono in parte al reddito complessivo)
    IV-ART31-RT35Partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata e quote di OICR immobiliari esteri non conformi
    V-ART41-RT45Plusvalenze da cripto-attività (lettera c-sexies), 26% per il 2025
    VI e Sezioni BRT51-RT90Saldo di ogni sezione, compensazioni e imposta sostitutiva dovuta
    VIIRT101-RT105Minusvalenze non compensate da riportare negli anni successivi (la sezione dell’errore)
    VIIIRT111-RT113Eccedenze e crediti di imposta sostitutiva

    In alcuni articoli circolati nel 2026 si parla dei righi RT93 e RT94: nel Modello Redditi PF 2026 non esistono. Le perdite da riportare si indicano nei righi da RT101 a RT105, mentre quelle degli anni precedenti si usano nei righi di compensazione di ciascuna sezione (RT3, RT13, RT23-RT29, RT34 e RT43).

    Come funzionano le minusvalenze nel quadro RT

    La regola è nell’art. 68, comma 5, del TUIR: se in un anno le minusvalenze superano le plusvalenze, l’eccedenza si porta in deduzione dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, non oltre il quarto. La condizione è che la perdita sia indicata nella dichiarazione dell’anno in cui è stata realizzata: una minusvalenza mai dichiarata non si può recuperare negli anni dopo.

    Tre limiti da tenere presenti:

    • Solo redditi diversi: le minusvalenze non si compensano con dividendi, interessi e cedole, che sono redditi di capitale, né con i redditi soggetti a IRPEF.
    • Fondi ed ETF: i guadagni da cessione di quote di fondi comuni ed ETF armonizzati sono redditi di capitale e non assorbono le minusvalenze. Le perdite su fondi ed ETF sono invece redditi diversi e compensano le plusvalenze su azioni, obbligazioni, certificati e derivati.
    • Cripto-attività separate: le plusvalenze della lettera c-sexies si sommano solo con le relative minusvalenze (art. 68, comma 9-bis, TUIR) e l’eccedenza si riporta solo contro altre plusvalenze da cripto-attività.
    Anno della minusvalenzaAnni in cui si può compensareUltima dichiarazione utile
    20212022, 2023, 2024, 2025Redditi 2026 o 730/2026 (anno d’imposta 2025)
    20222023, 2024, 2025, 2026Redditi 2027 o 730/2027 (anno d’imposta 2026)
    20232024, 2025, 2026, 2027Redditi 2028 o 730/2028 (anno d’imposta 2027)
    20242025, 2026, 2027, 2028Redditi 2029 o 730/2029 (anno d’imposta 2028)
    20252026, 2027, 2028, 2029Redditi 2030 o 730/2030 (anno d’imposta 2029)

    Esempio di calcolo con compensazione:

    1. Plusvalenze 2025: 12.000 euro
    2. Minusvalenze 2025: 2.000 euro
    3. Saldo netto 2025: 10.000 euro
    4. Minusvalenze residue del 2022 riportate dalla dichiarazione precedente: 4.000 euro
    5. Imponibile: 10.000 – 4.000 = 6.000 euro
    6. Imposta sostitutiva 26%: 6.000 x 26% = 1.560 euro

    Senza il riporto delle minusvalenze del 2022 l’imposta sarebbe di 2.600 euro, cioè 1.040 euro in più. Per questo conta che ogni perdita sia indicata con il suo anno di origine: è l’anno a stabilire fino a quando la si può usare.

    Chi deve controllare la propria dichiarazione

    L’errore riguardava solo chi ha minusvalenze da indicare nella sezione VII del Modello Redditi PF 2026. Vediamo chi deve fare una verifica.

    Conviene controllare se:

    • hai compilato il Modello Redditi PF 2026 sul modello della prima versione (quello disponibile fino al 13 aprile 2026), a mano o con strumenti che ne riproducevano le intestazioni;
    • operi in regime dichiarativo, ad esempio con broker esteri che non fanno da sostituto d’imposta, e hai minusvalenze residue degli anni dal 2021 al 2024 o perdite realizzate nel 2025;
    • hai minusvalenze da cripto-attività del 2023, 2024 o 2025 da riportare nel rigo RT105 (per le regole sulle cripto vedi la guida al quadro RT per le criptovalute);
    • hai affidato la dichiarazione a un intermediario e non hai mai verificato la stampa della sezione VII.

    Non sei interessato se:

    • usi il regime del risparmio amministrato o gestito: tassazione e compensazioni le fa l’intermediario e non compili il quadro RT;
    • non hai minusvalenze da riportare: la sezione VII resta vuota;
    • hai presentato il Modello 730/2026: le istruzioni del quadro T del 730 indicano già i periodi d’imposta corretti (dal 2021 al 2024) per la sezione VII.

    Conseguenze pratiche: cosa succede con le colonne sbagliate

    La sezione VII non cambia l’imposta dell’anno: le regole e il calcolo del 2025 non sono stati toccati dall’errore. Serve però a tenere traccia di quanto resta da compensare e da quale anno proviene, e quindi della scadenza di ogni perdita.

    Nella prima versione del modello ogni etichetta era indietro di un anno. Chi ha seguito le etichette ha quindi spostato gli importi di una colonna verso destra, facendo sembrare ogni perdita più recente di un anno. Due esempi:

    • un residuo del 2021 scritto sotto l’etichetta “2021” finisce nella colonna 2, che nel modello corretto è quella del 2022: la perdita sembra utilizzabile fino al 2026, mentre scade con il 2025;
    • un residuo del 2024 scritto sotto l’etichetta “2024” finisce nella colonna 5, che è riservata alle minusvalenze realizzate nel 2025.

    Il rischio concreto non riguarda il 2025 ma gli anni successivi: usare una minusvalenza oltre il quarto anno porta a un’imposta sostitutiva più bassa del dovuto, contestabile con imposta, interessi e sanzioni. Al contrario, se una perdita viene persa di vista si finisce per pagare più del necessario.

    Per questo la verifica è semplice: per ogni importo della sezione VII, l’anno della colonna deve coincidere con l’anno in cui la perdita è stata realizzata. Se non coincide, la dichiarazione va corretta (vedi più avanti).

    La correzione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

    Gli aggiornamenti di modello e istruzioni sono pubblicati ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 27 febbraio 2026 ed elencati nel documento Aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per il quadro RT ci sono tre date:

    • 13 aprile 2026: nel fascicolo 2 del modello, “al quadro RT, sezione VII sono aggiornate le annualità”. È la correzione dell’errore;
    • 13 maggio 2026: nel quadro RT viene modificata solo la denominazione della colonna 1 dei righi RT116 e RT117 (partecipazioni rivalutate), da “produzione” a “partecipazione”;
    • 28 maggio 2026: nessuna modifica al quadro RT.

    Non abbiamo invece trovato comunicati ufficiali su malfunzionamenti del software di compilazione legati alle minusvalenze, né numeri verdi dedicati al quadro RT.

    Un dettaglio da conoscere: nel testo delle istruzioni del fascicolo 2, anche nella versione aggiornata al 13 maggio 2026, la descrizione dei righi da RT101 a RT104 cita ancora i periodi d’imposta “2020, 2021, 2022, 2023” per le colonne da 1 a 4. Fanno fede le annualità del modello corretto (dal 2021 al 2024), che coincidono con quelle indicate dalle istruzioni del quadro T del 730/2026.

    Come compilare correttamente il quadro RT 2026

    Ecco i righi che contano per chi ha plusvalenze e minusvalenze al 26%, la situazione più comune per chi investe in azioni, obbligazioni ed ETF tramite broker esteri.

    Sezione II-A: plusvalenze e minusvalenze al 26%

    1. Rigo RT11: colonna 1, totale dei corrispettivi (cessioni, rimborsi, differenziali positivi) incassati nel 2025; colonna 2, costo fiscalmente riconosciuto dei titoli ceduti.
    2. Rigo RT12: cessioni di partecipazioni con costo rideterminato o plusvalori affrancati, un rigo per ogni cessione.
    3. Rigo RT13: eccedenza di minusvalenze degli anni precedenti, presa dai righi RT101 e RT102 del Modello Redditi 2025.
    4. Rigo RT14: minusvalenze certificate dagli intermediari, ad esempio alla chiusura di un deposito in regime amministrato. In colonna 2 l’importo, in colonna 1 la parte relativa agli anni precedenti (non oltre il quarto).
    5. Rigo RT15: eccedenza di imposta sostitutiva della dichiarazione precedente non ancora utilizzata.

    Il risultato della sezione va nel rigo RT52 (colonna 2 se è una plusvalenza, colonna 1 se è una minusvalenza). Le compensazioni si espongono nel rigo RT71, l’imponibile nel rigo RT72, l’imposta del 26% nel rigo RT73 e quella dovuta nel rigo RT74. L’imposta sostitutiva si versa con il codice tributo 1100.

    Sezione VII: come riportare le minusvalenze (versione corretta)

    RigoPerdite della sezioneColonne da 1 a 4Colonna 5
    RT101I-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione I-A
    RT102II-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione II-A
    RT103III-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione III-A
    RT104IV-AResidui del 2021, 2022, 2023 e 2024Minusvalenze 2025 della sezione IV-A
    RT105V-A (cripto)Residui del 2023 e del 2024 (colonne 3 e 4)Minusvalenze 2025 della sezione V-A

    Nei righi RT101 e RT102 non vanno indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari, che hanno il loro rigo (RT14). Prima dell’invio, controlla che ogni importo sia nella colonna del suo anno di origine.

    Criptovalute: sezione V-A separata

    Le plusvalenze da cripto-attività realizzate nel 2025 si dichiarano nei righi da RT41 a RT45 e sono tassate al 26% dal primo euro: per le cessioni dal 1° gennaio 2025 la soglia di 2.000 euro non c’è più. Le perdite degli anni precedenti si usano nel rigo RT43 e si compensano solo con plusvalenze da cripto-attività. L’aliquota del 33% riguarda le plusvalenze realizzate dal 2026, che si dichiarano nel Modello Redditi 2027.

    Documenti da preparare

    • Estratti conto e rendiconti del conto titoli del 2025, con il dettaglio delle compravendite
    • Report di plusvalenze e minusvalenze forniti dal broker o dalla banca
    • Dichiarazioni degli anni precedenti (Redditi o 730), per ricostruire i residui di minusvalenze dal 2021 al 2024
    • Certificazioni delle minusvalenze rilasciate dagli intermediari alla chiusura dei rapporti in regime amministrato
    • Ricevute dei versamenti di imposta sostitutiva effettuati con il modello F24

    Dichiarazione correttiva o integrativa: come rimediare

    Se hai già inviato il Modello Redditi PF 2026 e nella sezione VII trovi importi nella colonna sbagliata, oppure minusvalenze residue che non hai usato, puoi correggere. Lo strumento dipende dalla data.

    Entro il 2 novembre 2026: dichiarazione correttiva nei termini

    Fino alla scadenza di presentazione del Modello Redditi PF 2026, che quest’anno è il 2 novembre 2026 perché il 31 ottobre cade di sabato, puoi inviare una nuova dichiarazione completa barrando la casella “Correttiva nei termini” nel frontespizio. La nuova dichiarazione sostituisce quella inviata in precedenza.

    Dopo il 2 novembre 2026: dichiarazione integrativa

    Dopo la scadenza si presenta una dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, del DPR 322/1998), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione: per il Modello Redditi 2026 il termine è il 31 dicembre 2031.

    • Se la correzione riguarda solo la colonna in cui è indicata una perdita, l’imposta del 2025 non cambia: l’integrativa serve a sistemare il riporto per gli anni successivi.
    • Se hai pagato più del dovuto, ad esempio perché non hai usato una minusvalenza residua, l’integrativa fa emergere un credito: puoi chiederlo a rimborso o usarlo in compensazione nei limiti dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/1998.
    • Se invece hai usato una perdita già scaduta e hai pagato meno, con l’integrativa versi la differenza con interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

    Come si presenta

    1. Ricostruisci i residui di minusvalenze con le dichiarazioni degli anni precedenti.
    2. Compila di nuovo la dichiarazione sul modello aggiornato, con la sezione VII corretta.
    3. Barra nel frontespizio la casella “Correttiva nei termini” (entro il 2 novembre 2026) o quella della dichiarazione integrativa (dopo).
    4. Invia telematicamente, direttamente o tramite CAF o professionista abilitato.

    Scadenze del Modello Redditi 2026

    Le date del Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025):

    ScadenzaAdempimentoNote
    30 aprile 2026Dichiarazione precompilata disponibile sul sito dell’AgenziaFino al 2025 era il 15 aprile
    30 giugno 2026Saldo 2025 e primo acconto 2026, compresa l’imposta sostitutiva del quadro RT (codice 1100)Oppure 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%
    2 novembre 2026Invio telematico del Modello Redditi PF 2026Il 31 ottobre cade di sabato. Stesso termine per la correttiva nei termini
    30 novembre 2026Secondo o unico acconto IRPEF 2026
    31 dicembre 2031Termine per la dichiarazione integrativa del Modello Redditi 2026Art. 2, comma 8, DPR 322/1998

    Attenzione: verifica sempre eventuali proroghe sul sito dell’Agenzia delle Entrate o chiedi al tuo CAF. Per il quadro completo del modello leggi la nostra guida al Modello Redditi PF 2026.

    Modello 730 e Modello Redditi: quadro T e quadro RT

    Anche il Modello 730/2026 ha un quadro per le plusvalenze finanziarie: il quadro T, con la stessa struttura del quadro RT (sezioni da I a V e sezione VII con i righi da T101 a T105). Chi è in regime dichiarativo e ha i requisiti per il 730 può quindi dichiarare plusvalenze e minusvalenze anche con il 730, senza passare dal Modello Redditi PF.

    CaratteristicaModello 730/2026Modello Redditi PF 2026
    Plusvalenze e minusvalenze finanziarieQuadro TQuadro RT
    Minusvalenze da riportareRighi T101-T105Righi RT101-RT105
    Errore sulle annualità della sezione VIINoSì, nella prima versione del modello (corretto il 13 aprile 2026)
    Monitoraggio delle attività estereQuadro WQuadro RW
    Scadenza 202630 settembre2 novembre
    Assistenza fiscale CAFSìSì

    Le minusvalenze residue seguono il contribuente anche quando cambia modello: le istruzioni del 730/2026 rinviano sia al quadro T del 730/2025 sia ai righi da RT101 a RT105 del Modello Redditi 2025. Per capire quale modello usare, vedi anche la guida su quando serve il Modello Redditi PF e quella sul 730/2026.

    Regime dichiarativo e regime amministrato

    L’errore sulla sezione VII riguarda solo chi dichiara da sé plusvalenze e minusvalenze, cioè il regime dichiarativo. Ecco le differenze con il regime amministrato.

    Regime del risparmio amministrato

    Nel regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. 461/1997) l’intermediario (banca, SIM, società di gestione del risparmio) applica e versa l’imposta sostitutiva operazione per operazione, al momento del realizzo. Il contribuente non compila il quadro RT.

    Vantaggi: semplicità, nessun adempimento dichiarativo per i redditi finanziari, compensazione automatica tra plusvalenze e minusvalenze nello stesso rapporto.

    Limiti: le perdite restano legate al rapporto con quell’intermediario. Alla chiusura del rapporto l’intermediario rilascia una certificazione delle minusvalenze non utilizzate, che si possono poi usare in dichiarazione (rigo RT14) entro il quarto anno successivo.

    Regime dichiarativo

    Nel regime dichiarativo (art. 5 del D.Lgs. 461/1997) il contribuente calcola da sé plusvalenze e minusvalenze, le indica nella dichiarazione (quadro RT del Modello Redditi o quadro T del 730) e versa l’imposta con il modello F24. È il regime tipico di chi usa broker esteri che non fanno da sostituto d’imposta.

    Vantaggi: si compensano perdite e guadagni realizzati presso intermediari diversi e l’imposta si versa alle scadenze della dichiarazione.

    Limiti: adempimenti più complessi, documentazione da conservare per anni e attenzione alla sezione VII, come mostra l’errore del modello 2026. Per le cripto-attività vedi anche la guida su regime amministrato e dichiarativo per le crypto.

    In sintesi: l’errore del Modello Redditi 2026 sul quadro RT c’è stato, ma riguardava gli anni stampati nella sezione VII della prima versione del modello, corretti dall’Agenzia delle Entrate il 13 aprile 2026. Non ha cambiato le imposte del 2025. Chi ha minusvalenze da riportare deve solo controllare che ogni importo sia nella colonna del suo anno e, se serve, correggere con la dichiarazione correttiva entro il 2 novembre 2026 o con l’integrativa dopo.

    Se hai dubbi sulla tua situazione, sul riporto delle minusvalenze o sulla dichiarazione correttiva, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Possiamo ricostruire i residui degli anni precedenti, verificare il quadro RT e seguirti nella correzione. Contattaci per un appuntamento.

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    Domande frequenti sul quadro RT e le minusvalenze

    L’errore del quadro RT nel Modello Redditi 2026 era un bug del software?

    No. Nella prima versione del modello, approvata il 27 febbraio 2026, le colonne della sezione VII (minusvalenze non compensate, righi da RT101 a RT105) riportavano gli anni dal 2020 al 2024 invece che dal 2021 al 2025. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le annualità il 13 aprile 2026. Non abbiamo trovato comunicati ufficiali su malfunzionamenti del software legati alle minusvalenze.

    Ho già inviato il Modello Redditi 2026: devo correggerlo?

    Solo se nella sezione VII hai minusvalenze indicate nella colonna di un anno diverso da quello in cui le hai realizzate, oppure se non hai usato perdite residue che potevi compensare. Entro il 2 novembre 2026 puoi inviare una dichiarazione correttiva nei termini; dopo puoi presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre 2031.

    Posso compensare le minusvalenze da azioni con i dividendi ricevuti?

    No. Le minusvalenze sono redditi diversi e si compensano solo con plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria. Dividendi, interessi e cedole sono redditi di capitale e non si compensano con le perdite, così come i redditi soggetti a IRPEF.

    Le minusvalenze da criptovalute si compensano con le plusvalenze da azioni?

    No. Le cripto-attività hanno una sezione propria del quadro RT (righi da RT41 a RT45): le plusvalenze si sommano solo con le relative minusvalenze e l’eccedenza si riporta, per non oltre quattro anni, solo contro plusvalenze da cripto-attività. Le perdite da riportare vanno nel rigo RT105.

    Fino a quando posso usare le minusvalenze del 2021?

    Fino al periodo d’imposta 2025, cioè nel Modello Redditi 2026 o nel 730/2026. Le minusvalenze si possono portare in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi a quello di realizzo, a condizione di averle indicate nella dichiarazione dell’anno in cui sono state realizzate. Dopo il 2025 le perdite del 2021 non sono più utilizzabili.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Maggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/10/Modello-730-1-e1697092544252.png 625 940 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 21:44:142026-10-13 23:39:44Errore nel Modello Redditi 2026 sul quadro RT: minusvalenze, sezione VII e come correggere
      CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      730 Precompilato 2026: Disponibile dal 30 Aprile, Come Accedere e Inviare

      Dichiarazione dei redditi 730

      Il 730 precompilato 2026 sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2026 sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Quest’anno oltre 30 milioni di contribuenti italiani potranno consultare la propria dichiarazione dei redditi già compilata con i dati in possesso del Fisco: redditi da lavoro dipendente e pensione, spese sanitarie, interessi sui mutui, premi assicurativi e molto altro.

      Ma come si accede al 730 precompilato? Cosa contiene esattamente? E soprattutto, conviene accettarlo così com’è oppure è meglio modificarlo? In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo tutto quello che devi sapere per gestire il tuo 730 precompilato 2026 in modo semplice e senza errori. Se preferisci affidarti a un professionista, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per assisterti nella verifica e nell’invio.

      Indice dei contenuti

      1. Quando è Disponibile il 730 Precompilato 2026
      2. Come Accedere al 730 Precompilato 2026
      3. Cosa Contiene il 730 Precompilato
      4. Come Verificare e Modificare i Dati
      5. Vantaggi del 730 Precompilato Accettato Senza Modifiche
      6. 730 Precompilato vs 730 Ordinario: Quale Scegliere
      7. Come Inviare il 730 Precompilato 2026
      8. Cosa Fare se Mancano Dati o ci Sono Errori
      9. Tutte le Scadenze del 730 Precompilato 2026
      10. Assistenza CAF per il 730 Precompilato
      11. Domande Frequenti

      Quando è Disponibile il 730 Precompilato 2026

      Il 730 precompilato 2026 (relativo ai redditi 2025) sarà messo a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile 2026. Da quella data potrai accedere al portale e consultare la tua dichiarazione precompilata in modalità di sola lettura.

      Le date chiave da segnare in calendario sono tre:

      • 30 aprile 2026 — il 730 precompilato diventa consultabile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate
      • 20 maggio 2026 — da questa data è possibile modificare, accettare e inviare la dichiarazione
      • 30 settembre 2026 — scadenza ultima per l’invio del 730 (ordinario o precompilato)

      Se vuoi conoscere tutte le scadenze fiscali del mese, consulta il nostro calendario scadenze fiscali maggio 2026. Per un quadro completo delle tempistiche del precompilato puoi leggere anche la nostra guida al calendario 730 precompilato 2026.

      Come Accedere al 730 Precompilato 2026

      Per visualizzare il tuo 730 precompilato 2026 devi accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’indirizzo diretto è infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it. L’accesso è possibile esclusivamente con una delle seguenti identità digitali:

      SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

      Lo SPID è il sistema di autenticazione più diffuso. Se non lo possiedi ancora, puoi richiederlo gratuitamente presso uno dei provider accreditati (Poste Italiane, Aruba, Infocert e altri) oppure attivarlo direttamente al nostro sportello: il CAF Centro Fiscale offre il servizio di attivazione SPID con assistenza dedicata.

      CIE (Carta d’Identità Elettronica)

      Se hai una Carta d’Identità Elettronica di nuova generazione (con il microchip), puoi usarla per accedere. Ti servirà l’app CieID sul tuo smartphone e il PIN ricevuto al momento del rilascio della carta.

      CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

      La CNS è una smart card (spesso coincide con la Tessera Sanitaria abilitata) che richiede un lettore di smart card collegato al computer. È meno utilizzata rispetto a SPID e CIE, ma resta un’opzione valida.

      Consiglio pratico: se non hai ancora nessuna di queste credenziali, lo SPID è la soluzione più rapida e versatile. Una volta ottenuto, potrai usarlo non solo per il 730 ma per accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, compreso il portale INPS per la NASPI e l’Assegno Unico.

      Cosa Contiene il 730 Precompilato 2026

      Il 730 precompilato viene compilato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i dati trasmessi da datori di lavoro, enti previdenziali, banche, assicurazioni, farmacie e strutture sanitarie. Ecco nel dettaglio cosa troverai già inserito:

      Redditi precaricati

      • Redditi da lavoro dipendente e assimilati — dalla Certificazione Unica (CU) inviata dal datore di lavoro
      • Redditi da pensione — dalla CU inviata dall’INPS o dall’ente pensionistico
      • Compensi per lavoro autonomo occasionale — se comunicati dal committente
      • Redditi da fabbricati — dati catastali e canoni di locazione (se con cedolare secca)
      • Alcuni redditi di capitale — interessi bancari, dividendi

      Spese detraibili e deducibili

      • Spese sanitarie — visite mediche, farmaci, analisi (trasmesse dal Sistema Tessera Sanitaria)
      • Interessi passivi sui mutui — comunicati dalla banca
      • Premi assicurativi — polizze vita, infortuni, rischio non autosufficienza
      • Contributi previdenziali — contributi INPS, contributi per colf e badanti, fondi pensione
      • Spese universitarie — tasse e contributi universitari
      • Spese funebri — se pagate con mezzi tracciabili
      • Bonus edilizi — rate di detrazioni per ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus (da comunicazioni ENEA e amministratori di condominio)
      • Erogazioni liberali — donazioni a ONLUS, partiti politici, istituzioni religiose

      Per sapere esattamente quali documenti preparare prima di verificare il precompilato, ti consigliamo di consultare la nostra checklist documenti per il 730 2026.

      Come Verificare e Modificare i Dati del 730 Precompilato

      Una volta effettuato l’accesso, il primo passo è controllare con attenzione tutti i dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate. Anche se il precompilato è generalmente affidabile, non è perfetto: alcune spese potrebbero mancare, altre potrebbero essere errate.

      Cosa controllare con attenzione

      1. Dati anagrafici — residenza, stato civile, familiari a carico. Verifica che il coniuge e i figli a carico siano correttamente indicati (con relativo codice fiscale)
      2. Redditi — confronta gli importi con la tua Certificazione Unica. Se hai avuto più datori di lavoro nel 2025, verifica che ci siano tutte le CU
      3. Spese sanitarie — controlla l’importo totale con gli scontrini e le ricevute che hai conservato. A volte mancano le spese pagate in contanti dal medico (sotto la soglia) o quelle di strutture che non hanno trasmesso i dati
      4. Interessi mutuo — verifica l’importo con la certificazione annuale della banca
      5. Spese non presenti — le spese per attività sportive dei figli, le spese veterinarie, gli abbonamenti al trasporto pubblico e altre voci potrebbero non essere state comunicate automaticamente

      Come apportare le modifiche

      Dal 20 maggio 2026 potrai passare dalla modalità consultazione alla modalità modifica. Il sistema ti permette di:

      • Aggiungere spese o redditi mancanti
      • Modificare importi errati
      • Eliminare voci inserite per errore
      • Integrare quadri aggiuntivi (ad esempio il quadro per i redditi da locazione)

      Attenzione: nel momento in cui modifichi anche un solo dato, il 730 precompilato perde il vantaggio dei controlli ridotti (ne parliamo nella prossima sezione). Per questo motivo, se hai dubbi su cosa modificare, è consigliabile rivolgersi a un professionista.

      Vantaggi del 730 Precompilato Accettato Senza Modifiche

      Se decidi di accettare il 730 precompilato così com’è, senza apportare alcuna modifica, ottieni un vantaggio importante: l’Agenzia delle Entrate non effettuerà controlli documentali sulle spese detraibili e deducibili già inserite.

      In pratica, questo significa che:

      • Non ti verrà chiesto di esibire scontrini o ricevute per le spese sanitarie
      • Non ci saranno verifiche sugli interessi del mutuo o sui premi assicurativi
      • I dati comunicati da terzi (banche, farmacie, ospedali) sono considerati definitivi

      Tuttavia, ci sono alcune eccezioni importanti: i controlli sui redditi dichiarati restano possibili (il Fisco può comunque verificare se hai omesso redditi) e i controlli formali sono esclusi solo per i dati precaricati, non per quelli che aggiungi tu.

      Conviene accettare senza modifiche? Solo se sei ragionevolmente sicuro che tutti i dati siano corretti e completi. Se mancano spese rilevanti (ad esempio hai sostenuto spese mediche importanti non tracciate), potresti rinunciare a detrazioni che ti spettano. In molti casi, modificare il precompilato conviene perché ti permette di recuperare più soldi in sede di rimborso IRPEF.

      730 Precompilato vs 730 Ordinario: Quale Scegliere

      Il 730 ordinario è la dichiarazione dei redditi compilata interamente dal contribuente (o dal CAF/professionista), senza partire dai dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate. Ecco le differenze principali:

      Caratteristica730 Precompilato730 Ordinario
      CompilazioneDati già inseriti dal FiscoCompilazione da zero
      AccessoOnline con SPID/CIE/CNSTramite CAF o commercialista
      Controlli ridottiSì (se accettato senza modifiche)No
      Scadenza invio30 settembre 202630 settembre 2026
      CostoGratuito (fai da te)A pagamento (CAF/professionista)
      Ideale perSituazioni semplici (1 CU, poche spese)Situazioni complesse (più redditi, immobili, detrazioni articolate)

      Quando conviene il precompilato: se hai un solo datore di lavoro, poche spese detraibili e non possiedi immobili in affitto, il precompilato è la scelta più semplice e veloce.

      Quando conviene l’ordinario (tramite CAF): se hai una situazione fiscale più articolata — ad esempio redditi da più fonti, partita IVA in regime forfettario, immobili, detrazioni per ristrutturazioni o figli a carico con l’Assegno Unico — è meglio affidarsi a un professionista che verifichi tutto e ottimizzi le detrazioni.

      Come Inviare il 730 Precompilato 2026

      L’invio del 730 precompilato può avvenire in tre modi diversi. Scegli quello più adatto alla tua situazione:

      1. Invio autonomo online

      Dal 20 maggio 2026 puoi inviare la dichiarazione direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate. Dopo aver verificato (ed eventualmente modificato) i dati, clicca su “Invia”. Riceverai una ricevuta di avvenuta presentazione con numero di protocollo.

      2. Invio tramite CAF o professionista

      Puoi delegare l’invio a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o a un commercialista abilitato. In questo caso, il professionista apporrà il visto di conformità, assumendosi la responsabilità della correttezza dei dati. Questa è la scelta consigliata se hai modificato il precompilato o se la tua situazione fiscale è complessa.

      3. Invio tramite sostituto d’imposta

      Se il tuo datore di lavoro offre assistenza fiscale diretta, puoi presentare il 730 tramite il sostituto d’imposta. Questa opzione è sempre meno diffusa ma resta tecnicamente disponibile.

      Cosa Fare se Mancano Dati o ci Sono Errori nel 730 Precompilato

      Il 730 precompilato non è infallibile. Ecco le situazioni più comuni in cui potresti trovare dati mancanti o errati, e come risolverle:

      Spese sanitarie mancanti

      Alcune spese mediche potrebbero non comparire nel precompilato se il professionista sanitario non ha trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria, oppure se hai esercitato l’opposizione all’utilizzo dei dati. In questi casi, puoi aggiungere manualmente le spese conservando gli scontrini e le ricevute come prova documentale.

      CU mancante (più datori di lavoro)

      Se nel 2025 hai lavorato per più datori di lavoro e una delle Certificazioni Uniche non compare, è probabile che il datore di lavoro l’abbia trasmessa in ritardo. Puoi attendere qualche giorno (il precompilato viene aggiornato periodicamente) oppure inserire i dati manualmente dalla CU cartacea.

      Errori negli importi

      Se noti che un importo è diverso da quello che risulta dai tuoi documenti (ad esempio, gli interessi del mutuo non corrispondono alla certificazione della banca), modifica il dato nel precompilato inserendo l’importo corretto. Conserva sempre la documentazione di supporto.

      Se hai presentato il 730 e successivamente scopri un errore, puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 (se a tuo favore) oppure un Modello Redditi correttivo entro il 30 novembre 2026.

      Tutte le Scadenze del 730 Precompilato 2026

      Ecco il riepilogo completo delle date da ricordare per il 730 precompilato 2026:

      DataEvento
      16 marzo 2026Scadenza invio CU da parte dei datori di lavoro
      30 aprile 2026730 precompilato disponibile online in consultazione
      20 maggio 2026Inizio periodo per modificare, accettare e inviare il 730
      Luglio-Agosto 2026Rimborsi IRPEF in busta paga (per chi presenta entro giugno)
      30 settembre 2026Scadenza ultima per l’invio del 730 (precompilato o ordinario)
      25 ottobre 2026Scadenza per il 730 integrativo (a favore del contribuente)
      30 novembre 2026Scadenza Modello Redditi correttivo/integrativo

      Consiglio: presentare il 730 precompilato il prima possibile (tra maggio e giugno) ti permette di ottenere i rimborsi IRPEF già a luglio in busta paga o nel cedolino della pensione. Chi presenta a settembre dovrà attendere tempi più lunghi.

      Assistenza CAF per il 730 Precompilato 2026

      Anche se il 730 precompilato è pensato per essere gestito in autonomia, molti contribuenti preferiscono affidarsi a un CAF per avere la certezza che tutto sia corretto. Ecco cosa può fare il CAF Centro Fiscale di Udine per te:

      • Verifica completa di tutti i dati presenti nel precompilato
      • Integrazione delle spese mancanti (sanitarie, veterinarie, sportive, scolastiche)
      • Ottimizzazione delle detrazioni: il CAF conosce tutte le agevolazioni disponibili e può aiutarti a non perderne nessuna
      • Visto di conformità: il CAF si assume la responsabilità della dichiarazione, tutelandoti in caso di controlli
      • Invio telematico della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate
      • Assistenza post-invio per eventuali avvisi bonari o richieste di chiarimenti

      Portare il 730 precompilato al CAF non significa rinunciare ai vantaggi del precompilato: il CAF può partire dai dati già presenti, verificarli e integrarli, risparmiandoti tempo e garantendoti la massima accuratezza.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti sul 730 Precompilato 2026

      Quando sarà disponibile il 730 precompilato 2026?

      Il 730 precompilato 2026 sarà disponibile in consultazione dal 30 aprile 2026 sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Dal 20 maggio 2026 sarà possibile modificarlo e inviarlo.

      Come si accede al 730 precompilato online?

      L’accesso avviene tramite il sito infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it utilizzando SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

      Cosa succede se accetto il 730 precompilato senza modifiche?

      Se accetti il precompilato senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà controlli documentali sulle spese detraibili e deducibili già inserite. Restano possibili i controlli sui redditi dichiarati.

      Posso modificare il 730 precompilato dopo averlo inviato?

      Sì, fino al 20 giugno 2026 puoi annullare l’invio e presentare una nuova dichiarazione. Dopo tale data, puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 (se le modifiche sono a tuo favore) oppure un Modello Redditi correttivo entro il 30 novembre 2026.

      Entro quando si può inviare il 730 precompilato 2026?

      La scadenza per l’invio del 730 precompilato 2026 è il 30 settembre 2026. Tuttavia, è consigliabile presentarlo prima possibile per ottenere eventuali rimborsi IRPEF già a luglio-agosto.

      Conviene fare il 730 da soli o tramite il CAF?

      Se la tua situazione fiscale è semplice (un solo reddito, poche detrazioni), il fai-da-te è fattibile. Se invece hai più redditi, immobili, detrazioni per ristrutturazioni o familiari a carico, il CAF ti garantisce maggiore precisione e ti tutela con il visto di conformità.

      Hai Bisogno di Assistenza per il 730 Precompilato 2026?

      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare, modificare e inviare il tuo 730 precompilato 2026 in modo sicuro e veloce. I nostri operatori controllano ogni dato, integrano le spese mancanti e si assicurano che tu ottenga tutte le detrazioni a cui hai diritto.

      Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

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        CAF Centro Fiscale — Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — Udine
        Tel: 0432 1638640 | Email: info@centrofiscale.com

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        CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

        730/2026 Detrazioni Spese Mediche: Guida Pratica con Esempi e Calcoli

        Dichiarazione dei redditi 730

        La dichiarazione 730/2026 offre importanti opportunità di risparmio fiscale attraverso le detrazioni per spese mediche e sanitarie. Migliaia di contribuenti italiani possono recuperare il 19% delle spese sanitarie sostenute nel 2025, ma solo se conoscono bene le regole e compilano correttamente il modello.

        In questa guida pratica, il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna passo dopo passo nel mondo delle detrazioni sanitarie nel 730/2026. Non ci limitiamo alla teoria: ti mostreremo esempi concreti di calcolo, ti diremo esattamente quali spese mediche sono detraibili e quali no, e ti sveleremo gli errori più comuni che costano cari in termini di rimborsi persi.

        Le spese mediche detraibili nel 730/2026 comprendono visite specialistiche, esami diagnostici, farmaci con ricetta, protesi, spese odontoiatriche, occhiali da vista e molto altro. La normativa prevede una franchigia di 129,11 euro: questo significa che la detrazione del 19% si applica solo sulla parte di spesa che supera questa soglia.

        Molti contribuenti non sanno che possono detrarre anche le spese mediche sostenute per familiari a carico, oppure non conoscono l’obbligo del pagamento tracciabile introdotto dal 2020. Errori nella compilazione del modello 730 o nella conservazione della documentazione sanitaria possono compromettere il diritto alla detrazione, facendoti perdere centinaia o addirittura migliaia di euro.

        Per approfondire tutti gli aspetti normativi e documentali, consulta la nostra guida completa alle detrazioni per spese mediche nel 730/2026, che spiega nel dettaglio franchigia, percentuali, tipologie di spese e documenti necessari. In questo articolo ci concentreremo invece sugli aspetti pratici e operativi: come calcolare la detrazione, come compilare i righi E1-E5, quali sono i casi particolari e come evitare gli errori più frequenti.

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        Indice dei contenuti

        1. Come Funziona la Detrazione del 19% sulle Spese Mediche
        2. Franchigia di 129,11 Euro: Come si Calcola la Detrazione
        3. Tutte le Categorie di Spese Mediche Detraibili nel 730/2026
        4. Spese Mediche NON Detraibili: Cosa Escludere dal 730
        5. Pagamenti Tracciabili: Regole e Modalità Obbligatorie
        6. Come Compilare il 730: Righe E1-E5 per le Spese Mediche
        7. Spese Mediche per Familiari a Carico: Chi e Come
        8. Casi Particolari: Spese all’Estero, Rimborsi e Situazioni Speciali
        9. Errori Comuni da Evitare nelle Detrazioni Spese Mediche
        10. Novità 2026 rispetto al 2025 sulle Detrazioni Spese Mediche

        Come Funziona la Detrazione del 19% sulle Spese Mediche

        La detrazione fiscale per spese mediche è un meccanismo che ti permette di recuperare parte di quanto hai speso per cure e prestazioni sanitarie nel corso del 2025. Il funzionamento è semplice nella teoria, ma richiede attenzione nei dettagli pratici.

        Il principio base è questo: lo Stato ti riconosce una detrazione del 19% su tutte le spese sanitarie detraibili che hai sostenuto nell’anno, ma solo sulla parte che supera la franchigia obbligatoria di 129,11 euro. Questa franchigia rappresenta la soglia minima: se hai speso meno di 129,11 euro in tutto l’anno per spese mediche, non hai diritto ad alcuna detrazione.

        La detrazione fiscale si traduce in un credito d’imposta che viene sottratto dalle imposte che devi pagare. Se le imposte dovute sono inferiori alla detrazione, ricevi la differenza come rimborso IRPEF direttamente sul tuo conto corrente o in busta paga, a seconda della modalità di presentazione del 730.

        È importante capire la differenza tra detrazione e deduzione: la detrazione riduce direttamente l’imposta da pagare, mentre la deduzione riduce il reddito imponibile su cui si calcolano le imposte. Nel caso delle spese mediche nel 730/2026, si tratta sempre di detrazioni, che sono generalmente più vantaggiose per il contribuente.

        La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), più volte modificato negli anni. Le ultime novità significative risalgono al 2020, quando è stato introdotto l’obbligo di pagamento tracciabile per la maggior parte delle spese mediche detraibili.

        Franchigia di 129,11 Euro: Come si Calcola la Detrazione

        La franchigia di 129,11 euro è il punto di partenza per il calcolo di ogni detrazione per spese mediche. Vediamo con esempi pratici come funziona.

        ESEMPIO 1 – Spesa inferiore alla franchigia: Immagina di aver speso 100 euro in farmaci durante tutto il 2025. Poiché questa cifra è inferiore alla franchigia di 129,11 euro, non hai diritto ad alcuna detrazione. È come se quella spesa non fosse mai avvenuta ai fini fiscali.

        ESEMPIO 2 – Spesa di poco superiore alla franchigia: Hai sostenuto spese mediche per 200 euro nel 2025. La detrazione si calcola così: – Spesa totale: 200,00 euro – Franchigia: -129,11 euro – Base imponibile: 70,89 euro – Detrazione (19%): 70,89 × 0,19 = 13,47 euro

        Quindi recuperi 13,47 euro come detrazione fiscale.

        ESEMPIO 3 – Spesa consistente: Hai avuto spese mediche elevate: 3.000 euro (ad esempio per cure odontoiatriche). – Spesa totale: 3.000,00 euro – Franchigia: -129,11 euro – Base imponibile: 2.870,89 euro – Detrazione (19%): 2.870,89 × 0,19 = 545,47 euro

        In questo caso recuperi 545,47 euro, una cifra significativa che abbatte notevolmente l’imposta da pagare.

        FORMULA GENERALE: La formula per calcolare la detrazione è semplicissima: “` Detrazione = (Spesa totale – 129,11) × 19% “`

        Questo calcolo vale per tutte le spese sanitarie detraibili cumulate nell’anno: farmaci, visite, esami, protesi, occhiali, dentista, fisioterapia, ecc. Non devi calcolare la franchigia separatamente per ogni categoria di spesa, ma una sola volta sul totale annuale.

        ATTENZIONE: La franchigia di 129,11 euro si applica per contribuente, non per nucleo familiare. Se marito e moglie presentano entrambi il 730, ciascuno ha diritto alla propria franchigia sulle spese che detrae. Questo aspetto è importante nella pianificazione fiscale delle coppie.

        Tutte le Categorie di Spese Mediche Detraibili nel 730/2026

        Il panorama delle spese sanitarie detraibili è molto ampio. Ecco un elenco completo e dettagliato, organizzato per categorie, di tutte le spese che puoi portare in detrazione nel 730/2026.

        Farmaci e Medicinali

        Tutti i farmaci acquistati in farmacia o parafarmacia sono detraibili, ma con alcune distinzioni importanti:

        – Farmaci con ricetta medica (anche ripetibile): detraibili al 19%. Lo scontrino deve riportare la dicitura “medicinale” o “farmaco” e il codice fiscale del paziente. – Farmaci da banco (SOP e OTC): detraibili anche senza ricetta, purché lo scontrino riporti il codice fiscale e la dicitura “farmaco”. – Farmaci omeopatici: detraibili se registrati come medicinali presso l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). – Integratori alimentari: NON detraibili, anche se acquistati in farmacia con consiglio del medico. – Prodotti parafarmaceutici: NON detraibili (creme, cosmetici, prodotti per l’igiene).

        IMPORTANTE: Lo scontrino della farmacia deve essere “parlante”, cioè deve specificare la natura di farmaco del prodotto e il codice fiscale di chi sostiene la spesa. Gli scontrini generici senza queste indicazioni non sono validi.

        Visite Mediche e Specialistiche

        Tutte le visite mediche sono detraibili al 19%, sia presso strutture pubbliche che private:

        – Visite mediche generiche (medico di base a pagamento) – Visite specialistiche (cardiologo, ortopedico, dermatologo, oculista, ecc.) – Visite psicologiche e psichiatriche – Visite ginecologiche e ostetriche – Visite pediatriche – Visite odontoiatriche (anche solo la visita, senza cure) – Certificati medici richiesti per attività sportive, patente, lavoro – Prestazioni di medici specialisti a domicilio

        La detrazione spetta sia per le visite effettuate nel SSN (ticket sanitari) che per quelle private intramoenia o presso studi medici privati. È fondamentale conservare la fattura o la ricevuta fiscale che riporti: – Dati identificativi del medico o della struttura (con partita IVA) – Data della prestazione – Natura della prestazione (“visita medica specialistica”, ecc.) – Importo pagato – Dati del paziente

        Esami Diagnostici e Analisi

        Rientrano tra le spese mediche detraibili tutti gli esami diagnostici e di laboratorio:

        – Analisi del sangue e delle urine (ematochimiche, tossicologiche, microbiologiche) – Radiografie (RX torace, ortopanoramica dentale, ecc.) – Ecografie (addominale, pelvica, ostetrica, ecc.) – TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) – Risonanza Magnetica (RMN) – Elettrocardiogramma (ECG) ed Ecocardiogramma – Mammografia e MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) – Esami endoscopici (gastroscopia, colonscopia, ecc.) – Esami istologici e biopsie – Test genetici prescritti dal medico – Screening oncologici

        Anche in questo caso, la spesa è detraibile sia se sostenuta presso strutture pubbliche (con pagamento del ticket) che presso laboratori e centri diagnostici privati. La ricevuta fiscale o la fattura deve indicare chiaramente il tipo di esame effettuato.

        Cure Odontoiatriche e Ortodontiche

        Le spese odontoiatriche rappresentano spesso le voci più significative in termini di importo. Sono detraibili al 19%:

        – Otturazioni e devitalizzazioni – Estrazioni dentarie – Cure conservative e endodonzia – Protesi dentarie (fisse, mobili, totali, parziali) – Impianti dentali – Apparecchi ortodontici (per bambini e adulti) – Pulizia dentale professionale (igiene orale, ablazione tartaro) – Sbiancamento dentale se prescritto per motivi terapeutici – Cure parodontali – Chirurgia odontoiatrica e maxillo-facciale

        Per le cure dentistiche, il preventivo e il piano di cura sono documenti utili ma non obbligatori ai fini della detrazione. Ciò che conta è la fattura finale emessa dal dentista, che deve riportare: – Descrizione dettagliata delle prestazioni – Date delle sedute – Importi parziali e totale – Modalità di pagamento (tracciabile!)

        CONSIGLIO: Se la spesa odontoiatrica è elevata e viene rateizzata in più anni, verifica con il tuo dentista la possibilità di frazionare le fatture in modo da ottimizzare le detrazioni fiscali distribuite su più dichiarazioni dei redditi.

        Protesi e Ausili Medici

        Tutti i dispositivi protesici e gli ausili medici sono detraibili:

        – Occhiali da vista (lenti e montatura) – Lenti a contatto (anche quelle colorate se prescritte per motivi medici) – Apparecchi acustici per ipoacusie – Protesi ortopediche (ginocchio, anca, spalla, ecc.) – Tutori, busti, corsetti ortopedici – Plantari su misura prescritti dal medico – Apparecchi per aerosol e inalazioni – Apparecchi per la misurazione della pressione – Glucometri e strisce per diabetici – Stampelle, deambulatori, sedie a rotelle – Letti ortopedici e materassi antidecubito – Protesi mammarie post-mastectomia – Parrucche per pazienti oncologici

        Per gli occhiali da vista, la detrazione spetta anche senza prescrizione medica, purché lo scontrino o la fattura dell’ottico riporti la dicitura “occhiali da vista” e il codice fiscale dell’acquirente. Il limite di spesa è libero: puoi detrarre qualsiasi importo (una montatura da 50 euro come una da 500 euro).

        Per le protesi ortopediche, serve la prescrizione del medico specialista che attesti la necessità della protesi. Anche i costi di riparazione e manutenzione delle protesi sono detraibili.

        Fisioterapia, Riabilitazione e Terapie

        Le prestazioni riabilitative e fisioterapiche rientrano tra le spese mediche detraibili:

        – Fisioterapia (massoterapia, kinesiterapia, terapia manuale) – Riabilitazione motoria post-traumatica o post-operatoria – Terapie strumentali (TENS, ultrasuoni, laserterapia, magnetoterapia, ecc.) – Logopedia per disturbi del linguaggio – Psicomotricità per bambini – Terapia occupazionale – Osteopatia (se praticata da medico o fisioterapista) – Chiropratica (se praticata da professionista abilitato) – Agopuntura se effettuata da medici

        ATTENZIONE: Per le terapie alternative (osteopatia, chiropratica, agopuntura), la detrazione spetta solo se la prestazione è resa da un medico o da un fisioterapista regolarmente iscritto all’albo. Le fatture di operatori privi di qualifica sanitaria riconosciuta NON sono detraibili.

        Le terapie psicologiche (psicoterapia, supporto psicologico, consulenza psicologica) sono detraibili se prestate da psicologi iscritti all’Albo o da psichiatri. Serve la fattura con indicazione chiara del tipo di prestazione.

        Ricoveri, Interventi Chirurgici e Degenze

        Anche le spese ospedaliere sono detraibili, sia per interventi in regime pubblico che privato:

        – Interventi chirurgici di qualsiasi tipo – Ricoveri ospedalieri (ordinari e in day hospital) – Degenze in cliniche private – Rette per ricoveri in case di cura – Interventi ambulatoriali in regime di day surgery – Spese di sala operatoria e anestesia – Assistenza infermieristica durante il ricovero – Pasti e pernottamento se inclusi nella retta ospedaliera

        Se il ricovero avviene in struttura pubblica o convenzionata SSN, la detrazione riguarda il ticket pagato o l’eventuale quota a carico del paziente. Se il ricovero è in clinica privata, l’intera retta è detraibile.

        CASO PARTICOLARE: La retta per ricovero in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) o casa di riposo è detraibile solo per la quota riferita alle prestazioni sanitarie certificate dalla struttura, non per la quota di assistenza alberghiera.

        Altre Spese Sanitarie Detraibili

        Esistono altre categorie di spese mediche meno comuni ma comunque detraibili:

        – Trasfusioni di sangue e emoderivati – Dialisi per pazienti nefropatici – Ossigenoterapia a domicilio – Nutrizione enterale per pazienti con patologie specifiche – Cure termali se prescritte dal medico (solo la parte sanitaria, non vitto e alloggio) – Inseminazione artificiale e fecondazione assistita (PMA) – Test diagnostici prenatali (amniocentesi, villocentesi, bi-test, ecc.) – Trapianto di organi e tessuti (spese a carico del paziente) – Prestazioni rese da infermieri professionali (medicazioni, iniezioni, prelievi a domicilio) – Assistenza domiciliare sanitaria (ADI) – Vaccini non coperti dal SSN – Certificati e perizie medico-legali

        Tutte queste spese richiedono documentazione fiscale adeguata (fattura o ricevuta) e, ove previsto, la prescrizione medica che giustifichi la necessità della prestazione.

        Spese Mediche NON Detraibili: Cosa Escludere dal 730

        È fondamentale sapere anche cosa non puoi detrarre, per evitare di includere nel 730 spese che verrebbero contestate in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco le spese sanitarie NON detraibili:

        INTEGRATORI ALIMENTARI Gli integratori alimentari (vitamine, sali minerali, omega-3, probiotici, ecc.) NON sono detraibili, anche se acquistati in farmacia e consigliati dal medico. Non sono classificati come farmaci ma come alimenti.

        PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E COSMETICI Creme, pomate, prodotti per l’igiene personale, cosmetici (anche quelli venduti in farmacia) NON sono detraibili. Sono esclusi anche i prodotti omeopatici non registrati come medicinali.

        PRESTAZIONI ESTETICHE Le prestazioni di medicina estetica (filler, botox, peeling, laser per epilazione, ecc.) e gli interventi di chirurgia estetica (mastoplastica, rinoplastica, liposuzione, ecc.) NON sono detraibili, salvo che siano ricostruttive a seguito di malattie o traumi certificati (es. mastoplastica dopo mastectomia oncologica).

        ATTIVITÀ SPORTIVE E PALESTRE Le quote di iscrizione a palestre, piscine, corsi sportivi (anche se prescritti dal medico per motivi di salute) NON sono detraibili. Fanno eccezione solo le prestazioni di fisioterapia e riabilitazione rese da professionisti sanitari qualificati.

        MASSAGGI NON TERAPEUTICI I massaggi estetici o rilassanti (presso centri benessere, spa, ecc.) NON sono detraibili. Sono detraibili solo i massaggi terapeutici (massoterapia) prescritti dal medico e resi da fisioterapisti.

        TERAPIE NON RICONOSCIUTE Le prestazioni rese da operatori non abilitati (es. naturopati, counselor, operatori olistici privi di qualifica sanitaria) NON sono detraibili, anche se rilasciano fattura.

        ALIMENTI DIETETICI E SPECIALI Gli alimenti per celiaci, diabetici, intolleranti (anche se prescritti dal medico) NON sono detraibili. Sono considerati alimenti, non farmaci.

        DISPOSITIVI NON MEDICI Gli smartwatch, fitness tracker, bilance digitali (anche se misurano parametri di salute) NON sono detraibili. Sono classificati come dispositivi tecnologici, non come presidi medici.

        CURE ALL’ESTERO SENZA AUTORIZZAZIONE Le spese mediche sostenute all’estero (fuori UE) NON sono detraibili se non c’è stata preventiva autorizzazione ASL/SSN, salvo casi di urgenza documentati. Vedi sezione dedicata più avanti.

        Pagamenti Tracciabili: Regole e Modalità Obbligatorie

        Dal 1° gennaio 2020 è in vigore l’obbligo di pagamento tracciabile per la maggior parte delle spese mediche detraibili. Questo significa che non puoi più pagare in contanti e pretendere la detrazione.

        METODI DI PAGAMENTO AMMESSI:

        – Carte di credito e di debito (bancomat, Visa, Mastercard, American Express, ecc.) – Carte prepagate (Postepay, PayPal, ecc.) – Assegni bancari e postali (anche se sempre più in disuso) – Bonifici bancari e postali – Bollettini postali e MAV/RAV – Pagamenti tramite PagoPA (per ticket SSN) – App di pagamento (Apple Pay, Google Pay, Satispay, ecc.)

        PAGAMENTI IN CONTANTI ANCORA AMMESSI (ECCEZIONI):

        Il pagamento in contanti è ancora consentito e la spesa rimane detraibile solo per:

        1. Farmaci e dispositivi medici acquistati in farmacia, parafarmacia o altri esercizi commerciali autorizzati 2. Ticket sanitari SSN pagati direttamente presso strutture pubbliche o CUP 3. Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate SSN

        ATTENZIONE: Anche se il contante è ancora ammesso per farmaci e ticket, la tendenza è di usare comunque pagamenti tracciabili per avere maggiore certezza in caso di controlli fiscali.

        REGOLE PER LE RICEVUTE:

        Quando paghi con metodo tracciabile, devi conservare: – La fattura o ricevuta fiscale della prestazione medica – La ricevuta del pagamento elettronico (estratto conto carta, ricevuta POS, contabile bancario)

        NON è sufficiente che sulla fattura medica ci sia scritto “pagato con carta”: devi avere anche la prova bancaria del pagamento (estratto conto con l’addebito).

        SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE:

        Se detrai spese mediche pagate in contanti (quando era obbligatorio il pagamento tracciabile), l’Agenzia delle Entrate può: – Disconoscere la detrazione e richiedere il rimborso dell’importo indebitamente detratto – Applicare sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta non pagata – Richiedere il pagamento degli interessi di mora

        CONSIGLI PRATICI:

        – Usa sempre carte di pagamento per le spese mediche, anche quando il contante sarebbe ammesso – Conserva gli estratti conto bancari o delle carte per almeno 5 anni (termine prescrizionale per controlli fiscali) – Se hai dubbi su una spesa particolare, chiedi al medico o alla struttura quale metodo di pagamento garantisce la detrazione – Rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per verificare la correttezza dei tuoi pagamenti prima di compilare il 730

        Come Compilare il 730: Righe E1-E5 per le Spese Mediche

        La compilazione del modello 730 per le detrazioni spese mediche avviene nella Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione del 19%, utilizzando i righi da E1 a E5.

        RIGO E1 – Spese sanitarie

        Questa è la riga principale dove inserire tutte le spese mediche e sanitarie generiche: – Colonna 1: somma totale delle spese sanitarie (senza sottrarre la franchigia) – Colonna 2: lasciare vuota (si usa solo per spese di patologie esenti) – Colonna 3: lasciare vuota

        ESEMPIO PRATICO: Hai sostenuto nel 2025: – Farmaci: 450 euro – Visite specialistiche: 300 euro – Esami diagnostici: 250 euro – Occhiali da vista: 200 euro – TOTALE: 1.200 euro

        Nel rigo E1, colonna 1, inserisci: 1.200,00

        Il software dell’Agenzia delle Entrate calcolerà automaticamente: – Base imponibile: 1.200 – 129,11 = 1.070,89 euro – Detrazione spettante: 1.070,89 × 19% = 203,47 euro

        RIGO E2 – Spese sanitarie per familiari con patologie esenti

        Questa riga si usa solo per spese mediche sostenute per familiari affetti da patologie esenti (elencate nel Decreto Ministeriale 329/1999). In questo caso, NON si applica la franchigia di 129,11 euro: la detrazione del 19% spetta sull’intero importo.

        Patologie esenti includono: diabete mellito, celiachia, patologie oncologiche, malattie rare, fibrosi cistica, e molte altre. Se un familiare a carico ha una di queste patologie, le sue spese mediche vanno indicate in E2 (colonna 1), non in E1.

        RIGO E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità

        Se hai sostenuto spese mediche per te stesso o per un familiare con disabilità riconosciuta (ai sensi della Legge 104), queste spese vanno indicate nel rigo E3. Anche in questo caso NON si applica la franchigia.

        Spese tipiche per disabili: – Assistenza infermieristica e riabilitativa – Trasporto in ambulanza – Acquisto di ausili (sedie a rotelle, montascale, ecc.) – Spese per l’assistenza personale

        ATTENZIONE: Per le spese relative a mezzi di accompagnamento (auto, motoveicoli adattati) esiste un rigo dedicato (E4), con regole specifiche.

        RIGO E4 – Veicoli per persone con disabilità

        Se hai acquistato o adattato un veicolo per persona con disabilità, puoi detrarre il 19% del costo (con limite di spesa di 18.075,99 euro). La detrazione va indicata in E4.

        RIGO E5 – Altre spese

        Questo rigo raccoglie altre spese con detrazione al 19% non sanitarie (es. spese funebri, attività sportive per ragazzi, intermediazione immobiliare, ecc.). NON usare questo rigo per spese mediche: queste vanno sempre in E1, E2 o E3.

        DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE:

        Una volta compilato il 730, NON devi allegare le ricevute e fatture al modello: queste vanno conservate a casa per almeno 5 anni, perché l’Agenzia delle Entrate può richiederle in caso di controlli.

        Documenti da conservare: – Fatture e ricevute fiscali di tutte le spese mediche – Scontrini parlanti delle farmacie (con codice fiscale) – Ricevute di pagamento tracciabili (estratti conto, ricevute POS) – Prescrizioni mediche (quando richieste dalla normativa) – Certificati di patologia esente o di disabilità (se applicabile)

        ERRORI DA EVITARE NELLA COMPILAZIONE:

        ❌ Sommare le spese già sottraendo la franchigia – NO! La franchigia viene calcolata automaticamente dal software. Tu devi solo inserire il totale lordo.

        ❌ Inserire spese non tracciabili (pagate in contanti quando vietato) – Rischi sanzioni.

        ❌ Dimenticare spese detraibili – Molte persone dimenticano gli occhiali, i farmaci da banco, le visite private.

        ❌ Indicare spese di anni precedenti – Valgono solo le spese sostenute nel 2025 (per il 730/2026).

        ✅ Rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per una compilazione assistita e senza errori del tuo 730.

        Spese Mediche per Familiari a Carico: Chi e Come

        Una delle opportunità più importanti riguarda la possibilità di detrarre le spese mediche sostenute per familiari fiscalmente a carico. Ma chi sono i familiari a carico e come funziona la detrazione?

        CHI SONO I FAMILIARI A CARICO:

        Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che nel 2025 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (o 4.000 euro se hanno meno di 24 anni).

        Familiari a carico possono essere: – Coniuge non legalmente ed effettivamente separato – Figli (anche adottivi, affidati, affiliati), senza limiti di età – Altri familiari conviventi: genitori, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle, nonni, nipoti

        IMPORTANTE: Per i figli, dal 2022 non esiste più il limite di età dei 24 anni per essere considerati a carico. Ciò che conta è solo il limite di reddito (2.840,51 euro o 4.000 euro se under 24).

        COME FUNZIONA LA DETRAZIONE:

        Se sostieni spese mediche per un familiare a carico, tu puoi detrarre quelle spese nel tuo 730, anche se la fattura è intestata al familiare.

        ESEMPIO: Tuo figlio di 20 anni (studente universitario, reddito zero) ha fatto cure dentistiche per 2.000 euro. Tu hai pagato con la tua carta di credito. Puoi detrarre quei 2.000 euro nel tuo 730, sommandoli alle tue spese mediche.

        Calcolo: – Tue spese mediche: 500 euro – Spese figlio a carico: 2.000 euro – Totale spese detraibili: 2.500 euro – Franchigia: -129,11 euro – Base imponibile: 2.370,89 euro – Detrazione: 2.370,89 × 19% = 450,47 euro

        INTESTAZIONE FATTURE E PAGAMENTI:

        REGOLA GENERALE: Le fatture mediche possono essere intestate: – Al familiare a carico (paziente) – A chi sostiene la spesa (genitore, coniuge)

        REGOLA PAGAMENTI: Il pagamento deve essere effettuato da: – Chi sostiene la spesa e vuole la detrazione (con la propria carta/conto) – NON dal familiare a carico con i propri mezzi

        CASO PARTICOLARE – COPPIE SPOSATE:

        Se marito e moglie sono entrambi fiscalmente non a carico l’uno dell’altro (perché entrambi lavorano), le spese mediche possono essere detratte: – Da chi ha effettivamente sostenuto la spesa (chi ha pagato) – Oppure ripartite al 50% tra i coniugi (se entrambi hanno pagato quote della spesa)

        ATTENZIONE: Se la fattura è intestata alla moglie e paga il marito, la detrazione può prenderla il marito (chi ha pagato). Ma se la fattura è intestata al marito e paga la moglie, può esserci un problema in caso di controllo: meglio far coincidere intestazione fattura e pagamento.

        SPESE PER GENITORI ANZIANI:

        Molte persone sostengono spese mediche per i propri genitori anziani. La detrazione spetta solo se: – Il genitore è fiscalmente a carico (reddito ≤ 2.840,51 euro) – Le spese sono pagate dal figlio (con metodi tracciabili intestati al figlio)

        Se il genitore ha una pensione superiore a 2.840,51 euro, NON è a carico e le sue spese mediche può detrarle lui stesso nel suo 730 (o Modello Redditi), non il figlio.

        RIPARTIZIONE DETRAZIONE TRA PIÙ FIGLI:

        Se più figli sostengono spese per lo stesso genitore a carico, ciascuno può detrarre le spese che ha effettivamente sostenuto (attestate dai propri pagamenti tracciabili). Non c’è un obbligo di ripartizione al 50% come per le detrazioni da figli a carico.

        Casi Particolari: Spese all’Estero, Rimborsi e Situazioni Speciali

        Esistono situazioni particolari che richiedono attenzione e conoscenze specifiche. Vediamo i casi più frequenti.

        Spese Mediche Sostenute all’Estero

        Se hai sostenuto spese sanitarie all’estero, la detraibilità dipende da dove e in quali circostanze.

        SPESE IN PAESI UE/SEE:

        Le spese mediche sostenute in Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) sono detraibili alle stesse condizioni di quelle italiane, purché: – Siano documentate da fattura o ricevuta fiscale tradotta in italiano (se richiesto dall’Agenzia delle Entrate) – Il pagamento sia tracciabile – La prestazione rientri tra quelle detraibili in Italia

        IMPORTANTE: Se utilizzi la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) e paghi solo il ticket, puoi detrarre il ticket pagato.

        SPESE IN PAESI EXTRA-UE:

        Le spese mediche sostenute fuori dall’Unione Europea sono detraibili solo se: – C’è stata preventiva autorizzazione da parte della ASL/SSN italiana per cure non disponibili in Italia – Oppure si è trattato di una urgenza medica documentata (es. incidente durante viaggio)

        In assenza di autorizzazione o urgenza, le spese extra-UE NON sono detraibili.

        Rimborsi da Assicurazioni o Fondi Sanitari

        Se ricevi un rimborso per spese mediche da parte di assicurazioni private o fondi sanitari integrativi, la detrazione va ridotta dell’importo rimborsato.

        REGOLA: Puoi detrarre solo la spesa effettivamente rimasta a tuo carico (spesa totale – rimborso).

        ESEMPIO: – Spesa odontoiatrica: 2.000 euro – Rimborso assicurazione: 800 euro – Spesa netta a carico: 1.200 euro

        Nel 730, indichi 1.200 euro (non 2.000), su cui verrà calcolata la detrazione.

        TIMING DEI RIMBORSI:

        Se nel 2025 hai sostenuto una spesa e ricevuto il rimborso nello stesso anno, la detrazione si calcola sulla differenza.

        Se invece hai sostenuto la spesa nel 2025 ma ricevi il rimborso nel 2026, nel 730/2026 (anno d’imposta 2025) detrai l’intero importo. Poi, nel 730/2027 (anno d’imposta 2026), dovrai dichiarare il rimborso ricevuto come reddito (da indicare nel quadro D – Altri redditi).

        RIMBORSI SSN/ASL:

        Se il SSN ti rimborsa una spesa (es. per cure all’estero autorizzate), vale la stessa regola: detrai solo la quota rimasta a tuo carico.

        Decessi e Spese Mediche Sostenute dagli Eredi

        Se una persona decede nel corso del 2025, le spese mediche sostenute prima del decesso possono essere detratte: – Nel 730 del defunto (se presentato dagli eredi) – Oppure nel 730 dell’erede che ha sostenuto la spesa (es. figlio che ha pagato le cure del genitore)

        Le spese sostenute dopo il decesso (es. spese funerarie) rientrano in una diversa categoria di detrazione (rigo E5 del 730), con un limite di 1.550 euro.

        Detrazioni per Non Residenti

        I cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) possono detrarre le spese mediche sostenute in Italia se: – Presentano la dichiarazione dei redditi in Italia (Modello Redditi PF) – Hanno redditi prodotti in Italia su cui pagano le imposte

        I non residenti senza redditi in Italia NON possono beneficiare delle detrazioni italiane.

        Errori Comuni da Evitare nelle Detrazioni Spese Mediche

        Ogni anno migliaia di contribuenti perdono detrazioni o rischiano sanzioni per errori evitabili nella gestione delle spese mediche. Ecco gli sbagli più frequenti e come prevenirli.

        ERRORE 1: Non conservare gli scontrini della farmacia

        Molti gettano via gli scontrini dei farmaci pensando che tanto “li vede l’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria”. FALSO! Il Sistema TS trasmette i dati, ma in caso di controllo devi comunque esibire gli scontrini originali. Conservali tutti per 5 anni.

        ERRORE 2: Pagare in contanti quando non ammesso

        Pagare una visita specialistica privata in contanti significa perdere la detrazione. Ricorda: dal 2020 tutte le prestazioni mediche (tranne farmaci e ticket SSN) devono essere pagate con metodi tracciabili.

        ERRORE 3: Detrarre spese non detraibili

        Integratori, prodotti parafarmaceutici, massaggi estetici: queste spese non sono detraibili e inserirle nel 730 può portare a contestazioni. Verifica sempre la natura della spesa.

        ERRORE 4: Dimenticare la franchigia nelle somme

        Alcuni contribuenti sottraggono la franchigia di 129,11 euro dalle singole spese prima di inserirle nel 730. SBAGLIATO! La franchigia va applicata sul totale annuale, e il software la calcola automaticamente.

        ERRORE 5: Non sommare tutte le spese mediche

        Molti dimenticano di includere: – Occhiali da vista – Farmaci da banco (detraibili!) – Visite mediche private – Spese odontoiatriche rateizzate

        Ogni euro conta per superare la franchigia e ottenere rimborsi più alti.

        ERRORE 6: Intestare fatture e pagamenti a persone diverse

        La fattura della visita è intestata al figlio, ma la paga il genitore con la sua carta. ATTENZIONE: Se il figlio NON è a carico, la detrazione è contestabile. Se è a carico, nessun problema.

        ERRORE 7: Non richiedere scontrini “parlanti” in farmacia

        Acquisti un farmaco e il farmacista ti dà uno scontrino generico senza codice fiscale né dicitura farmaco. Quel documento non vale per la detrazione. Richiedi sempre lo scontrino parlante.

        ERRORE 8: Detrarre spese rimborsate dall’assicurazione

        Se l’assicurazione ti ha rimborsato 500 euro di una spesa da 1.000, puoi detrarre solo i 500 rimasti a carico. Detrarre l’intero importo è un errore che l’Agenzia delle Entrate rileva facilmente.

        ERRORE 9: Indicare spese nell’anno sbagliato

        Ciò che conta è la data di pagamento, non la data della prestazione. Se la visita è stata fatta a dicembre 2024 ma pagata a gennaio 2025, va nel 730/2026 (anno d’imposta 2025), non nel 730/2025.

        ERRORE 10: Compilare il 730 da soli senza competenze

        Il 730 sembra semplice, ma le regole sulle detrazioni sono complesse e in continua evoluzione. Un errore nella compilazione può costarti il rimborso o, peggio, portare a sanzioni. Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per una compilazione corretta e ottimizzata.

        Novità 2026 rispetto al 2025 sulle Detrazioni Spese Mediche

        Per il 730/2026 (anno d’imposta 2025) non ci sono state modifiche normative rilevanti rispetto all’anno precedente per quanto riguarda le detrazioni per spese mediche. Le regole rimangono sostanzialmente le stesse del 2025.

        CONFERME PER IL 2026:

        ✅ Franchigia invariata: Resta confermata la franchigia di 129,11 euro.

        ✅ Percentuale detrazione: Confermata al 19% su tutte le spese sanitarie.

        ✅ Obbligo pagamenti tracciabili: Resta in vigore l’obbligo di pagare con metodi tracciabili (carte, bonifici) per visite, esami e prestazioni mediche private.

        ✅ Eccezioni contanti: Farmaci, ticket SSN e prestazioni in strutture pubbliche/convenzionate possono ancora essere pagati in contanti mantenendo la detrazione.

        ✅ Sistema Tessera Sanitaria: Continua la trasmissione automatica dei dati delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate, ma resta l’obbligo di conservare le ricevute originali.

        ATTENZIONE ALLE NOVITÀ FUTURE:

        Nel corso del 2026 potrebbero essere introdotte modifiche tramite: – Legge di Bilancio 2027 (approvata a fine 2026, con effetti dal 2027) – Decreti attuativi di riforme in discussione

        Tieni monitorati i canali ufficiali (Agenzia delle Entrate, MEF) e iscriviti alla newsletter del CAF Centro Fiscale per ricevere aggiornamenti tempestivi su eventuali novità normative.

        FOCUS SU ADEMPIMENTI 2026:

        Anche se le regole non cambiano, ci sono scadenze importanti da ricordare:

        – 30 aprile 2026: Scadenza per invio CU 2026 (Certificazione Unica) da parte dei sostituti d’imposta – Dal 30 aprile 2026: Disponibilità del 730 precompilato sul sito AdE – 30 settembre 2026: Scadenza per invio 730/2026 tramite CAF o direttamente all’AdE (per chi sceglie questa modalità) – 30 novembre 2026: Scadenza per invio 730 integrativo o Modello Redditi PF

        Per non perdere questi appuntamenti e per avere certezza di sfruttare al massimo le detrazioni, affidati al CAF Centro Fiscale di Udine: ti seguiamo in ogni fase, dalla raccolta documenti alla presentazione del 730.

        📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande Frequenti sulle Detrazioni Spese Mediche nel 730/2026

        Quanto recupero in detrazione per ogni 100 euro di spese mediche?

        Per ogni 100 euro di spese mediche (al netto della franchigia di 129,11 euro), recuperi il 19%, quindi 19 euro. Esempio: se hai speso 1.000 euro in totale, la detrazione è (1.000 – 129,11) × 19% = 165,49 euro.

        Posso detrarre le spese mediche pagate per mia madre pensionata?

        Sì, solo se tua madre è fiscalmente a tuo carico, cioè se ha un reddito annuo (pensione inclusa) non superiore a 2.840,51 euro. Se la sua pensione supera questa soglia, le spese mediche può detrarle lei stessa nel suo 730, non tu.

        Gli integratori alimentari sono detraibili nel 730?

        No, gli integratori alimentari (vitamine, sali minerali, omega-3, probiotici, ecc.) NON sono detraibili, anche se acquistati in farmacia e consigliati dal medico. Non sono classificati come farmaci ma come alimenti.

        Devo allegare le ricevute mediche al 730?

        No, non devi allegare le ricevute al 730. Devi però conservarle a casa per almeno 5 anni, perché l’Agenzia delle Entrate può richiederle in caso di controlli fiscali.

        Posso detrarre le cure dentistiche pagate a rate in più anni?

        Sì, puoi detrarre le spese odontoiatriche nell’anno in cui sono state pagate, non in quello della prestazione. Se il dentista fattura e ricevi pagamento in più anni (es. 2025, 2026, 2027), detrai le quote pagate anno per anno nei rispettivi 730.

        Se pago in contanti una visita privata, posso detrarre la spesa?

        No. Dal 2020 le visite mediche private, gli esami diagnostici e tutte le prestazioni sanitarie (tranne farmaci e ticket SSN) devono essere pagate con metodi tracciabili (carte, bonifici) per essere detraibili. Il pagamento in contanti fa perdere il diritto alla detrazione.

        Gli occhiali da vista sono detraibili anche senza prescrizione medica?

        Sì, gli occhiali da vista (lenti e montatura) sono detraibili anche senza prescrizione medica, purché lo scontrino o la fattura dell’ottico riporti la dicitura “occhiali da vista” e il tuo codice fiscale. Non c’è limite di spesa.

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        Le detrazioni per spese mediche nel 730/2026 rappresentano un’opportunità concreta di risparmio fiscale che può valere centinaia o migliaia di euro. Ma per sfruttarla al massimo serve conoscenza approfondita delle regole, attenzione nella conservazione dei documenti e precisione nella compilazione del modello.

        Come abbiamo visto, la franchigia di 129,11 euro e la detrazione del 19% sono i cardini del sistema, ma le variabili sono molteplici: pagamenti tracciabili, spese per familiari a carico, rimborsi assicurativi, casi particolari come le cure all’estero. Un solo errore può costarti il rimborso o esporti a sanzioni.

        Hai bisogno di assistenza per la compilazione del 730/2026 e per ottimizzare le tue detrazioni fiscali per spese mediche? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online, per offrirti supporto professionale e personalizzato.

        I nostri esperti verificheranno ogni documento, calcoleranno con precisione le detrazioni spettanti, compileranno il tuo 730 in modo corretto e ti aiuteranno a ottenere il massimo rimborso possibile. Non lasciare al caso il tuo risparmio fiscale.

        Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Il nostro team è pronto ad assisterti per la tua dichiarazione dei redditi, sia in sede a Udine che comodamente da casa tua con il servizio online disponibile in tutta Italia.

        Aprile 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-04-04 08:05:142026-09-28 20:54:43730/2026 Detrazioni Spese Mediche: Guida Pratica con Esempi e Calcoli

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