NOTIZIEAssegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta pagaChi lavora e percepisce anche l’assegno ordinario di invalidità INPS si trova ogni anno con due entrate fiscalmente rilevanti: lo stipendio e l’assegno. Una domanda ricorrente riguarda proprio la tassazione: come vengono trattate insieme ai fini IRPEF, e perché capita spesso di trovarsi, in dichiarazione dei redditi, con un conguaglio da pagare invece che con un rimborso? La risposta dipende dal fatto che datore di lavoro e INPS sono due sostituti d’imposta distinti, che applicano la ritenuta fiscale ciascuno sulla propria erogazione, senza conoscere l’importo pagato dall’altro.Vediamo cos’è l’assegno di invalidità, perché è soggetto a IRPEF, perché la presenza di due sostituti d’imposta porta tipicamente a un conguaglio IRPEF a debito in dichiarazione dei redditi, e cosa si può fare per limitarne l’impatto già in busta paga.Indice dei contenutiCos’è l’assegno ordinario di invalidità INPSPerché l’assegno di invalidità è soggetto a IRPEFDue sostituti d’imposta: perché la tassazione avviene separatamenteCome limitare l’impatto del conguaglio IRPEFCosa succede in dichiarazione dei redditi: il conguaglio IRPEFDomande frequenti Cos’è l’assegno ordinario di invalidità INPSL’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulta ridotta, a causa di infermità fisica o psichica, a meno di un terzo. A differenza della pensione di inabilità, che presuppone l’impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, l’assegno di invalidità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa: per questo motivo capita spesso che il beneficiario percepisca contemporaneamente lo stipendio da lavoro dipendente e l’assegno di invalidità erogato dall’INPS.L’accertamento del diritto alla prestazione, per l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222), è svolto dai centri medico legali dell’INPS, sulla base del certificato medico introduttivo SS3 presentato dal richiedente insieme alla domanda. Si tratta di un percorso diverso da quello dell’invalidità civile, che passa invece dalle commissioni mediche e riguarda una prestazione assistenziale differente. Per approfondire quali redditi da invalidità civile contano ai fini fiscali e come si calcolano, puoi leggere il nostro articolo su redditi da invalidità civile, lordo e IRPEF. Perché l’assegno di invalidità è soggetto a IRPEFMolti pensano, erroneamente, che le prestazioni collegate all’invalidità siano sempre esenti da tasse. In realtà occorre distinguere: l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile (quella legata allo stato di invalido civile, non a contributi versati) non sono imponibili IRPEF. L’assegno ordinario di invalidità INPS, invece, è una prestazione di natura previdenziale, calcolata sulla base dei contributi versati dal lavoratore: per questo motivo rientra tra i redditi imponibili IRPEF, esattamente come la pensione e come lo stipendio.Questo significa che l’INPS, quando eroga l’assegno, agisce come sostituto d’imposta: applica cioè una ritenuta fiscale alla fonte, calcolata in base alle aliquote IRPEF progressive e alle eventuali addizionali regionali e comunali. La stessa cosa fa il datore di lavoro sullo stipendio. Il punto delicato, quando i due redditi si sommano nello stesso anno, è che il sistema fiscale italiano è progressivo e tassa il reddito complessivo del contribuente, non le singole fonti separatamente. Due sostituti d’imposta: perché la tassazione avviene separatamenteQuando un lavoratore percepisce sia lo stipendio sia l’assegno di invalidità, ha due sostituti d’imposta distinti: il datore di lavoro sullo stipendio, l’INPS sull’assegno. Per legge, ciascun sostituto d’imposta è tenuto ad applicare la ritenuta IRPEF sulle sole somme che eroga, calcolandola come se quel reddito fosse l’unico percepito dal contribuente, perché non ha visibilità sugli altri redditi di quest’ultimo. Non esiste quindi una trattenuta unica da applicare una sola volta, né una vera e propria doppia trattenuta sullo stesso reddito da evitare: sono due ritenute distinte, ciascuna corretta rispetto al singolo reddito erogato.Questo meccanismo, previsto dalla normativa, produce però un effetto quasi inevitabile quando i due redditi si sommano: poiché l’IRPEF è un’imposta progressiva, le aliquote applicate separatamente su due redditi più contenuti risultano complessivamente più basse di quelle che si applicherebbero sommando fin da subito stipendio e assegno. Ne consegue che le ritenute versate durante l’anno tendono a essere inferiori all’imposta effettivamente dovuta sul reddito complessivo, con un conguaglio IRPEF a debito che emerge tipicamente in dichiarazione dei redditi. Come limitare l’impatto del conguaglio IRPEFNon esiste un meccanismo automatico che permetta a uno dei due sostituti d’imposta di conoscere e tassare durante l’anno anche il reddito erogato dall’altro. La legge (art. 23, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 600) prevede un conguaglio cumulativo tra redditi di lavoro dipendente, ma solo nel caso di rapporti di lavoro precedenti e cessati nello stesso periodo d’imposta, con consegna della Certificazione Unica del rapporto precedente entro il 12 gennaio dell’anno successivo; la stessa norma, peraltro, esclude espressamente da questa possibilità i soggetti che erogano trattamenti pensionistici. Non si applica invece a redditi percepiti in parallelo da un soggetto diverso, come l’INPS che eroga l’assegno di invalidità: comunicare l’importo dell’assegno al datore di lavoro, quindi, non fa scattare alcun conguaglio cumulativo automatico.Ciò che il contribuente può fare, in via facoltativa, è chiedere a uno dei due sostituti d’imposta, cioè al datore di lavoro oppure all’INPS, di applicare volontariamente un’aliquota IRPEF più elevata oppure di non riconoscere le detrazioni d’imposta per reddito. Per le prestazioni previdenziali l’INPS mette a disposizione un apposito servizio online, la dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia, con cui comunicare la richiesta di maggiore aliquota o la rinuncia alle detrazioni: la comunicazione va rinnovata ogni anno, altrimenti l’Istituto applica gli scaglioni e le detrazioni sulla base del solo reddito che eroga. Resta in ogni caso una scelta volontaria del contribuente e non un automatismo: serve ad avvicinare già durante l’anno l’importo delle trattenute a quello dovuto sul reddito complessivo, riducendo l’eventuale conguaglio finale in dichiarazione.In pratica, per gestire meglio la situazione conviene:farsi un’idea del reddito complessivo annuo sommando le buste paga e il cedolino dell’assegno di invalidità;valutare con il datore di lavoro, oppure con l’INPS tramite l’apposito servizio online, la richiesta di applicare volontariamente un’aliquota IRPEF più alta o di rinunciare alle detrazioni d’imposta per reddito;conservare entrambe le Certificazioni Uniche, quella del datore di lavoro e quella dell’INPS, in vista della dichiarazione dei redditi;non aspettarsi un conguaglio cumulativo automatico tra stipendio e assegno, perché la normativa non lo prevede in questo caso.Per capire quali spese e quali oneri si possono portare in detrazione o deduzione nella dichiarazione dei redditi, e ridurre così l’imposta dovuta, può essere utile consultare la nostra guida su spese detraibili e deducibili nel modello 730. Cosa succede in dichiarazione dei redditi: il conguaglio IRPEFÈ nella dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche, che stipendio e assegno di invalidità vengono sommati e l’IRPEF viene ricalcolata sull’intero reddito complessivo. In questa fase l’imposta effettivamente dovuta viene confrontata con le ritenute già versate durante l’anno dai due sostituti d’imposta.Nella maggior parte dei casi, come visto, le ritenute versate separatamente risultano inferiori al dovuto: il risultato tipico è quindi un conguaglio IRPEF a debito, cioè un importo da versare in più. Solo più raramente, ad esempio se uno dei due sostituti ha già applicato una tassazione più elevata del necessario, il conguaglio si risolve in un rimborso. Non è quindi un errore: è spesso la normale conseguenza di due tassazioni corrette ma separate su redditi che, sommati, spostano il contribuente su una fascia di tassazione più alta rispetto a quella applicata da ciascun sostituto singolarmente.Anche i pensionati che, oltre alla pensione, percepiscono altri redditi imponibili possono trovarsi in una situazione simile: per un quadro più ampio sugli importi e sulle trattenute in busta paga, puoi consultare l’articolo su pensioni e importi in cedolino. In ogni caso, conviene arrivare alla dichiarazione dei redditi con entrambe le Certificazioni Uniche a disposizione, così da avere un quadro preciso del reddito complessivo e prevedere per tempo l’eventuale somma da versare.FontiLegge 12 giugno 1984, n. 222 – Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (Normattiva)DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 23 – Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e conguaglio di fine anno (Normattiva)INPS – Scheda servizio “Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta”Domande frequenti L’assegno ordinario di invalidità INPS è tassato con l’IRPEF?Sì. A differenza della pensione di invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento, l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale legata ai contributi versati e per questo è considerato reddito imponibile IRPEF, soggetto a ritenuta alla fonte da parte dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.Perché avere stipendio e assegno di invalidità porta spesso a un conguaglio IRPEF a debito?Perché datore di lavoro e INPS sono due sostituti d’imposta distinti, che calcolano la ritenuta ciascuno sulla propria erogazione come se fosse l’unico reddito del contribuente. Sommando i due redditi in dichiarazione, l’IRPEF dovuta sul totale risulta spesso più alta delle ritenute già versate separatamente.Comunicare l’assegno di invalidità al datore di lavoro evita il conguaglio IRPEF?No, non esiste un conguaglio cumulativo automatico tra redditi percepiti in parallelo da soggetti diversi: la legge lo prevede solo per rapporti di lavoro precedenti e cessati. Il lavoratore può però chiedere volontariamente al datore di lavoro, oppure all’INPS tramite l’apposito servizio online da rinnovare ogni anno, di applicare un’aliquota IRPEF più alta, per ridurre l’importo del conguaglio finale.Come si accerta il diritto all’assegno ordinario di invalidità?L’accertamento è svolto dai centri medico legali dell’INPS, sulla base del certificato medico introduttivo SS3, e non dalle commissioni mediche competenti per l’invalidità civile, che riguardano invece una prestazione assistenziale diversa.Il conguaglio IRPEF in dichiarazione può risolversi in un rimborso?Sì, ma è il caso meno frequente. Si verifica solo quando le ritenute versate durante l’anno dai due sostituti d’imposta risultano già superiori all’IRPEF effettivamente dovuta sul reddito complessivo: nella maggior parte delle situazioni, invece, emerge un conguaglio a debito.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-29 12:00:002026-09-29 07:23:39Assegno di invalidità e stipendio: perché scatta il conguaglio IRPEF in busta paga
NOTIZIEBusta paga obbligatoria per i fattorini: obbligo anche senza consegnePer i rider e i fattorini che lavorano tramite piattaforme digitali arriva un chiarimento importante sulla busta paga fattorini rider. Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 1/2026, ha spiegato nel dettaglio come e quando va prodotto il documento che, per i lavoratori autonomi delle consegne, sostituisce la tradizionale busta paga: il Libro Unico del Lavoro, il cosiddetto LUL. Il chiarimento, pubblicato dal Ministero il 1° settembre 2026, riguarda in particolare i rider con contratto autonomo occasionale o partita IVA che consegnano cibo o pacchi tramite app.Il punto centrale dell’interpello è che l’obbligo di elaborare il prospetto non dipende dal fatto che il rider abbia effettivamente lavorato nel mese di riferimento. Anche quando non ci sono consegne, e quindi nessun compenso maturato, la piattaforma deve comunque produrre il documento, indicando valori pari a zero. Vediamo insieme che cosa prevede la normativa e quali sono le regole pratiche da conoscere.Indice dei contenutiCos’è il LUL per i rider e perché sostituisce la busta pagaL’obbligo vale anche senza consegne: il prospetto a zeroLa proroga di 90 giorni riguarda solo luglio 2026Consegne e compensi: competenza per le attività, cassa per i pagamentiOrdini multipli allo stesso cliente: quando contano come una consegna solaTre esempi pratici per capire come funziona il LUL dei riderDomande frequenti sulla busta paga dei fattorini riderCos’è il LUL per i rider e perché sostituisce la busta pagaPer un lavoratore dipendente, la busta paga è il documento mensile che riepiloga ore lavorate, retribuzione e trattenute. Per un rider autonomo, che non ha un contratto di lavoro subordinato, questo documento non esiste nella forma classica. Al suo posto, l’Interpello n. 1/2026 del Ministero del Lavoro chiarisce che la funzione equivalente è svolta dal prospetto del Libro Unico del Lavoro (LUL), previsto dall’articolo 39 del D.L. 112/2008 e ora applicato con regole specifiche alle piattaforme di consegna.In pratica, il LUL diventa lo strumento con cui la piattaforma, in qualità di committente, deve annotare mese per mese l’attività svolta dal rider: il numero di consegne effettuate e l’importo complessivo erogato come compenso. La base normativa di questo obbligo è l’articolo 15 del D.L. 62/2026, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112. La tenuta del LUL per i rider decorre dal 1° luglio 2026. L’obbligo vale anche senza consegne: il prospetto a zeroUno degli aspetti più rilevanti chiariti dall’interpello riguarda proprio i mesi in cui il rider non lavora. Finché il rapporto di lavoro autonomo con la piattaforma resta formalmente in essere, il prospetto LUL va comunque elaborato, anche se il fattorino non ha effettuato nemmeno una consegna e non ha maturato alcun compenso. In questi casi il documento andrà compilato indicando valori pari a zero.Questa impostazione risponde a una logica precisa: il LUL non è solo uno strumento di rendicontazione dei compensi, ma serve a fotografare in modo continuativo lo stato del rapporto di lavoro. Un prospetto mancante potrebbe far pensare a un’interruzione della collaborazione, mentre il prospetto a zero certifica che il rapporto è attivo, anche in un mese di inattività. La proroga di 90 giorni riguarda solo luglio 2026Un altro punto su cui è bene fare chiarezza riguarda la proroga di 90 giorni introdotta per agevolare l’avvio del nuovo obbligo. Molti rider e molte piattaforme si stanno chiedendo se questa proroga valga in generale per il LUL. La risposta, secondo l’interpello, è negativa: la proroga riguarda esclusivamente il prospetto relativo a luglio 2026, cioè il primo mese di applicazione della norma, e consente di aggiornarlo e stamparlo in un momento successivo rispetto alla scadenza ordinaria.Per agosto 2026 e per tutti i mesi successivi, invece, si applicano le scadenze ordinarie previste per il Libro Unico del Lavoro: le registrazioni vanno completate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Questo significa, ad esempio, che il prospetto relativo alle consegne di agosto va elaborato entro la fine di settembre. Chi lavora come rider e vuole avere sotto controllo la propria posizione dovrebbe quindi tenere a mente questa scadenza mensile, che da agosto in poi non ammette più margini di proroga. Consegne e compensi: competenza per le attività, cassa per i pagamentiL’interpello chiarisce anche un aspetto tecnico ma molto concreto: come comportarsi quando una consegna viene svolta in un mese e pagata in un mese diverso. Il principio indicato dal Ministero è quello della competenza per le consegne e della cassa per i compensi. In parole semplici, le consegne vanno registrate nel mese in cui sono effettivamente svolte, mentre i compensi vanno riportati nel mese in cui la somma viene realmente erogata al rider.Facciamo un esempio pratico: una consegna effettuata ad agosto ma pagata a settembre va annotata come attività svolta ad agosto, mentre il relativo pagamento comparirà nel prospetto di settembre. Per evitare confusione tra i due documenti, il Ministero consiglia di utilizzare il campo note del LUL per segnalare a quale periodo di attività si riferiscono le somme corrisposte in un momento successivo. Questo accorgimento permette di ricostruire con chiarezza il collegamento tra il lavoro svolto e il relativo pagamento, anche a distanza di mesi. Ordini multipli allo stesso cliente: quando contano come una consegna solaL’interpello affronta anche il caso, tutt’altro che raro, in cui un rider consegna più ordini contemporaneamente allo stesso cliente o nella stessa tornata. In questa situazione, il criterio da seguire dipende dal sistema tariffario applicato dalla piattaforma.Se la piattaforma riconosce un compenso distinto per ogni singolo ordine, allora ciascun ordine deve essere registrato nel LUL come una consegna separata: tre ordini pagati con tre compensi distinti equivalgono a tre consegne annotate singolarmente. Se invece più ordini vengono consegnati insieme e generano un unico compenso complessivo, l’intera attività va registrata come una sola consegna. Il criterio, quindi, non è il numero di pacchi o di ordini fisicamente consegnati, ma il modo in cui la piattaforma calcola e liquida il compenso. Tre esempi pratici per capire come funziona il LUL dei riderPer riassumere in modo semplice le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, ecco tre situazioni tipiche che possono presentarsi nella gestione del Libro Unico del Lavoro per i rider autonomi:Nessuna consegna nel mese: il rapporto di lavoro autonomo resta attivo, ma il rider non effettua consegne e non matura compensi. Il prospetto LUL va comunque prodotto, con tutti i valori indicati a zero.Consegna ad agosto, pagamento a settembre: l’attività va registrata nel prospetto di agosto (competenza), mentre il compenso comparirà nel prospetto di settembre (cassa). È consigliato inserire una nota esplicativa che colleghi il pagamento al periodo di attività corretto.Più ordini allo stesso cliente in un’unica tornata: se il compenso è unico per tutti gli ordini consegnati insieme, si registra una sola consegna. Se invece ogni ordine ha un compenso distinto, si registrano consegne separate per ciascun ordine.Questi tre casi mostrano come il nuovo obbligo richieda un livello di attenzione amministrativa piuttosto elevato, sia per le piattaforme sia per i rider che vogliono verificare la correttezza dei propri prospetti mensili. Del resto, il settore delle consegne tramite app è cresciuto molto negli ultimi anni in Italia, e una regolazione più puntuale della documentazione di lavoro era un tema atteso da tempo dagli operatori del comparto.FontiMinistero del Lavoro, interpello n. 1/2026 (risposta ad Assodelivery) – tenuta del LUL per i rider autonomiDecreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, art. 15 – tutele per i rider delle piattaforme digitali – NormattivaDomande frequenti sulla busta paga dei fattorini rider Il LUL riguarda anche i rider dipendenti?No. L’Interpello n. 1/2026 e le regole descritte riguardano i rider autonomi, cioè quelli che operano con contratto autonomo occasionale o partita IVA. I rider assunti con contratto di lavoro subordinato ricevono la normale busta paga da lavoratore dipendente, disciplinata da regole diverse.Cosa succede se in un mese non ci sono consegne?Il prospetto LUL va comunque elaborato dalla piattaforma, anche se il rider non ha effettuato consegne e non ha maturato compensi. In questo caso il documento viene compilato con valori pari a zero, a testimonianza del fatto che il rapporto di lavoro autonomo resta comunque attivo.Quando decorre la proroga di 90 giorni?La proroga di 90 giorni riguarda esclusivamente il prospetto di luglio 2026, primo mese di applicazione dell’obbligo, e consente di aggiornarlo e stamparlo successivamente. Per agosto 2026 e per i mesi seguenti valgono invece le scadenze ordinarie del Libro Unico del Lavoro, quindi entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.Come si registrano consegne e pagamenti se avvengono in mesi diversi?Le consegne si registrano nel mese in cui vengono effettivamente svolte (principio di competenza), mentre i compensi si registrano nel mese in cui vengono effettivamente pagati (principio di cassa). Il Ministero consiglia di usare il campo note del LUL per indicare a quale periodo di attività si riferisce un pagamento ricevuto in un momento successivo.Più ordini allo stesso cliente in una consegna contano come una o più consegne?Dipende dal sistema tariffario della piattaforma. Se ogni ordine ha un compenso distinto, ciascun ordine va registrato come consegna separata. Se più ordini consegnati insieme generano un unico compenso complessivo, l’intera attività va registrata come una sola consegna.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-20 17:00:002026-09-30 08:44:43Busta paga obbligatoria per i fattorini: obbligo anche senza consegne
NOTIZIE4 Ottobre Pagato Doppio: Cosa Troveranno i Lavoratori in Busta PagaIl 4 ottobre 2026 sarà, per la prima volta, una festività nazionale: la ricorrenza di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è stata reintrodotta dalla legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026. Per milioni di lavoratori dipendenti la novità porta con sé effetti concreti sulla busta paga di ottobre 2026, ma quest’anno c’è una particolarità che spiazza molti: il 4 ottobre cade di domenica.Chi normalmente avrebbe goduto di un giorno di riposo aggiuntivo, quindi, non se ne accorgerà nella routine settimanale. In compenso, però, potrebbe trovare qualcosa in più nel cedolino: un importo ulteriore per la festività non goduta oppure, per chi sarà chiamato a lavorare, quello che in molti definiscono un busta paga ottobre 2026 doppio pagamento, cioè la giornata pagata due volte, a cui si aggiunge la maggiorazione prevista dal contratto collettivo applicato.Indice dei contenutiFestività di domenica: cosa spetta ai lavoratori mensilizzati e a oreChi lavora il 4 ottobre: la busta paga doppia spiegata4 ottobre detassato: la tassazione agevolata al 15%Festività di domenica: cosa spetta ai lavoratori mensilizzati e a oreNel settore privato, quando una festività nazionale coincide con la domenica, ai lavoratori mensilizzati viene generalmente riconosciuta una quota supplementare. Alla normale retribuzione mensile si aggiunge, di regola, un ventiseiesimo dello stipendio, salvo un diverso divisore stabilito dal proprio CCNL. Si tratta di un meccanismo pensato per compensare chi non può materialmente godere del giorno di riposo aggiuntivo, perché coincide con una giornata già non lavorativa.Facciamo un esempio puramente indicativo, che dipende comunque dal contratto applicato: con una retribuzione lorda mensile di 1.950 euro, la festività non goduta può valere circa 75 euro lordi in più. Per i dipendenti pagati a ore, invece, viene corrisposto il trattamento economico relativo alla festività anche senza prestazione lavorativa, calcolando di norma un sesto dell’orario settimanale. Con 40 ore contrattuali e una paga di 12 euro lordi l’ora, l’importo aggiuntivo può arrivare a circa 80 euro lordi.Lavoratori mensilizzati: quota aggiuntiva pari a circa un 26° dello stipendio mensile, salvo diverso divisore CCNL.Lavoratori pagati a ore: trattamento della festività calcolato su un sesto dell’orario settimanale contrattuale.Non si tratta quindi di un bonus fisso uguale per tutti: la somma cambia in base allo stipendio, all’orario di lavoro e alle disposizioni specifiche del contratto collettivo applicato. Per chi vuole farsi un’idea generale del calendario dei pagamenti del periodo può essere utile consultare anche la guida ai pagamenti INPS di settembre 2026, che riepiloga le date delle principali prestazioni previdenziali. Chi lavora il 4 ottobre: la busta paga doppia spiegataChi presterà servizio il 4 ottobre 2026 riceverà il normale trattamento economico della festività e, in aggiunta, il compenso per le ore effettivamente lavorate. Su queste ore si applica anche la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal proprio CCNL. È proprio per questo che si parla, in modo colloquiale, di giornata pagata doppia: la retribuzione ordinaria si somma al compenso per il lavoro svolto nel giorno festivo.L’importo complessivo, però, non corrisponde necessariamente al doppio esatto della paga ordinaria: tutto dipende dalla percentuale di maggiorazione stabilita dal contratto collettivo di riferimento. Nel CCNL dei pubblici esercizi, ad esempio, le ore lavorate durante una festività sono retribuite con una maggiorazione del 20%: con una paga di 10 euro lordi l’ora, otto ore di lavoro valgono circa 96 euro, oltre al trattamento della festività. Per colf, badanti e baby sitter, invece, il contratto del lavoro domestico prevede una maggiorazione più alta, pari al 60 per cento: per approfondire gli aspetti contributivi di queste figure si può consultare la guida ai contributi colf e badanti 2026.Un aspetto da tenere presente: le percentuali domenicali e festive non sempre si sommano tra loro. In alcuni settori viene applicata soltanto la maggiorazione più favorevole al lavoratore, non entrambe insieme. Per conoscere l’importo esatto che spetta in busta paga sarà quindi indispensabile controllare il proprio CCNL, oppure farsi assistere da un professionista. 4 ottobre detassato: la tassazione agevolata al 15%C’è un’ulteriore novità che riguarda la tassazione di questa giornata particolare. Nel 2026, la maggiorazione riconosciuta per il lavoro svolto durante la festività può beneficiare di un’imposta sostitutiva del 15%, più vantaggiosa rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria. In parole semplici, invece di applicare le aliquote progressive normali su quella parte di retribuzione, viene applicata un’unica aliquota agevolata, riducendo il prelievo fiscale su quella specifica voce in busta paga.L’agevolazione spetta ai dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro, entro un limite di 1.500 euro annui. La paga ordinaria e l’eventuale compenso per la festività non goduta restano invece soggetti alla tassazione normale e ai contributi previdenziali dovuti secondo le regole ordinarie: la detassazione riguarda esclusivamente la maggiorazione per il lavoro festivo effettivamente prestato. Per un quadro più ampio sulle agevolazioni fiscali che possono comparire in busta paga, può essere utile anche la guida al trattamento integrativo IRPEF. Domande frequentiIl 4 ottobre 2026 è un giorno festivo per tutti?Sì, formalmente è una festività nazionale su tutto il territorio, ma cadendo di domenica non comporta un giorno di riposo aggiuntivo per chi già non lavora la domenica.Quanto vale la festività non goduta in busta paga?Dipende dallo stipendio, dall’orario e dal CCNL applicato: per i mensilizzati è in genere un ventiseiesimo della paga mensile, per chi è pagato a ore un sesto dell’orario settimanale. Gli importi indicati in questo articolo sono esempi.Chi lavora il 4 ottobre ha diritto a un compenso doppio esatto?Non necessariamente al doppio esatto: riceve il trattamento della festività più il compenso per le ore lavorate, maggiorato secondo la percentuale stabilita dal proprio CCNL, che varia da settore a settore.La detassazione al 15% vale per tutti i redditi?No, è riservata ai lavoratori dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro, entro il limite di 1.500 euro annui, e si applica solo alla maggiorazione per il lavoro festivo.Come faccio a sapere quanto mi spetta esattamente?L’importo esatto dipende dal CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro: è consigliabile verificare il proprio contratto collettivo o rivolgersi a un professionista per un calcolo preciso.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-20 16:50:012026-09-20 16:01:414 Ottobre Pagato Doppio: Cosa Troveranno i Lavoratori in Busta Paga
NOTIZIEDetassazione tredicesima 2027: fino a 500 euro netti in più in busta paga con l’imposta sostitutivaLa Manovra 2027 potrebbe riservare una piacevole sorpresa per milioni di lavoratori dipendenti italiani: la detassazione della tredicesima mensilità. Secondo le indiscrezioni riportate da PMI.it, il governo sta valutando l’introduzione di una imposta sostitutiva agevolata al posto della normale tassazione IRPEF, con un risparmio potenziale fino a 500 euro netti in busta paga. Vediamo cosa prevede la proposta e a chi si applicherebbe.Indice dei contenutiCos’è la detassazione della tredicesimaCome funzionerebbe l’imposta sostitutivaFino a 500 euro netti: i calcoliChi potrebbe beneficiarneL’iter di approvazione della Manovra 2027Domande frequentiCos’è la detassazione della tredicesimaLa tredicesima mensilità — tecnicamente chiamata «gratifica natalizia» — è una retribuzione aggiuntiva che i lavoratori dipendenti ricevono solitamente a dicembre, pari a una mensilità di stipendio. Oggi viene tassata con le aliquote IRPEF ordinarie, esattamente come le altre buste paga: per chi ha redditi medio-alti, questo significa perdere una parte consistente dell’importo lordo.La detassazione significa applicare un’imposta ridotta — o nulla — su quella voce di reddito. In passato l’Italia ha già sperimentato misure simili (ad esempio la tassazione agevolata dei premi di produttività, oggi al 5%), ma mai in forma strutturale per la tredicesima. Come funzionerebbe l’imposta sostitutivaSecondo le anticipazioni sulla Manovra 2027, il meccanismo allo studio prevederebbe una imposta sostitutiva sulla tredicesima. In parole semplici: invece di pagare l’IRPEF ordinaria (che può arrivare al 35% o al 43% per le fasce di reddito più alte), il lavoratore pagherebbe un’aliquota fissa e ridotta su questa mensilità.L’imposta sostitutiva è uno strumento già noto in Italia: la trovi, ad esempio, nel regime forfettario (dove sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con una flat tax al 15% o 5%), o nella tassazione dei premi di risultato aziendali. L’idea è la stessa: semplificare e alleggerire il carico fiscale su una specifica voce di reddito.La proposta, stando alle fonti giornalistiche, si inserirebbe nel più ampio pacchetto di misure sul lavoro della Manovra 2027, che include anche altri interventi su premi, fringe benefit e decontribuzioni. Il testo definitivo non è ancora disponibile: si tratta di ipotesi di lavoro che verranno messe nero su bianco nel disegno di legge di bilancio, atteso in Parlamento entro ottobre 2026. Fino a 500 euro netti: i calcoliIl dato che circola — fino a 500 euro netti in più in busta paga — non è casuale. Dipende dallo stipendio, dall’aliquota marginale IRPEF del lavoratore e dalle addizionali regionali e comunali. Facciamo un esempio pratico:Lavoratore con stipendio lordo 2.000 euro/mese (reddito annuo ~26.000 euro): tredicesima lorda ≈ 2.000 euro → aliquota IRPEF del 23% + addizionali medie (~2,5%) = pressione fiscale complessiva del 25-26% → imposta pagata oggi ≈ 500-520 euro → con detassazione totale, risparmio ≈ 500 euro.Lavoratore con stipendio lordo 1.500 euro/mese: tredicesima lorda ≈ 1.500 euro → aliquota IRPEF del 23% → risparmio IRPEF potenziale ≈ 345 euro (più addizionali).Lavoratore con stipendio lordo 3.500 euro/mese (reddito annuo ~46.000 euro): tredicesima lorda ≈ 3.500 euro → aliquota IRPEF del 35% → senza detassazione si pagano fino a 1.225 euro di IRPEF sulla tredicesima.Il risparmio effettivo dipenderà dall’aliquota dell’imposta sostitutiva eventualmente approvata. Se fosse una flat tax simile a quella dei premi di produttività (oggi al 5%), il beneficio per un lavoratore con stipendio medio sarebbe significativo. Se invece fosse un’aliquota intorno al 15%, il vantaggio sarebbe comunque tangibile ma più contenuto per le fasce di reddito più basse (dove la differenza rispetto all’IRPEF ordinaria del 23% è minore).Per capire la tua situazione specifica, considera che la dichiarazione dei redditi 730 già riporta le aliquote IRPEF applicate al tuo reddito complessivo. Quelle stesse aliquote si applicano oggi alla tredicesima. Chi potrebbe beneficiarneLa misura, se approvata, riguarderebbe i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico che ricevono la tredicesima mensilità. Si tratta di una platea molto ampia: in Italia quasi tutti i contratti collettivi nazionali (CCNL) prevedono la gratifica natalizia come parte integrante della retribuzione.Non è ancora chiaro se ci sarebbero:Limiti di reddito: come per i premi di produttività (oggi agevolati solo fino a 80.000 euro di reddito annuo), potrebbe essere introdotta una soglia oltre la quale la detassazione non si applica.Tetti massimi: ovvero un importo massimo di tredicesima detassabile (ad esempio, solo i primi 3.000 euro).Esclusioni per categoria: alcune categorie di lavoratori potrebbero essere escluse o trattate diversamente.Vale la pena ricordare che misure simili sul fringe benefit e premi aziendali sono già in discussione nella stessa Manovra 2027, il che suggerisce un approccio complessivo di alleggerimento fiscale sul lavoro dipendente. L’iter di approvazione della Manovra 2027È importante chiarire che al momento si tratta di una proposta in fase istruttoria. Il percorso legislativo prevede:Entro il 15 ottobre 2026: il governo presenta il Disegno di Legge di Bilancio (DDL Bilancio) al Parlamento.Ottobre-dicembre 2026: Camera e Senato discutono e modificano il testo con emendamenti.Entro il 31 dicembre 2026: approvazione definitiva e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.1° gennaio 2027: entrata in vigore delle norme approvate.Questo significa che la detassazione della tredicesima — se approvata — si vedrebbe per la prima volta nella busta paga di dicembre 2027. Tra ora e allora, la misura potrebbe essere modificata, ridimensionata o addirittura eliminata durante il dibattito parlamentare.Chi vuole restare aggiornato può seguire anche altre novità fiscali in arrivo, come il taglio IRPEF 2027 (con l’aliquota che potrebbe scendere al 22% per i redditi fino a 28.000 euro) e la rateizzazione delle cartelle esattoriali fino a 8 anni, entrambe misure in discussione per la stessa Manovra. Domande frequentiLa detassazione della tredicesima è già legge?No. Al momento è una proposta in discussione per la Manovra 2027. Non è ancora un provvedimento approvato. Sarà ufficiale — se confermata — solo dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, prevista entro fine dicembre 2026.Quanto risparmierò con la detassazione della tredicesima?Dipende dal tuo reddito e dall’aliquota dell’imposta sostitutiva che verrà approvata. Con uno stipendio lordo di circa 2.000 euro/mese, il risparmio potenziale stimato (IRPEF al 23% + addizionali) è fino a 500 euro netti. Le cifre definitive si conosceranno solo quando il testo di legge sarà disponibile.Vale anche per i dipendenti pubblici?Al momento non ci sono indicazioni precise. Le misure simili esistenti (come la tassazione agevolata dei premi di produttività) si applicano sia al settore privato sia al pubblico, ma con condizioni diverse. Occorre attendere il testo definitivo della Manovra 2027.Cosa succede alla tredicesima nel 2026?Nel 2026 non cambia nulla: la tredicesima di dicembre 2026 è tassata normalmente con le aliquote IRPEF ordinarie, come ogni anno. Le novità potrebbero valere dal 2027 in poi, solo se la Manovra verrà approvata con questa misura.Come viene calcolata la tredicesima oggi?La tredicesima equivale a una mensilità di retribuzione lorda (o alla quota proporzionale ai mesi lavorati nell’anno). Viene tassata con le aliquote IRPEF applicate all’intero reddito annuo del lavoratore. Non esiste oggi un’agevolazione specifica: si comporta come qualsiasi altra mensilità.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 18:00:002026-09-01 14:36:36Detassazione tredicesima 2027: fino a 500 euro netti in più in busta paga con l’imposta sostitutiva
NOTIZIETFR stagionali 2026: busta paga e fondo pensione a fine contrattoAl termine di ogni contratto stagionale, il lavoratore ha diritto a ricevere la propria busta paga finale, il TFR maturato (Trattamento di Fine Rapporto) e — se ha scelto di versarlo — la quota accumulata nel fondo pensione complementare. Capire come funzionano questi tre elementi è fondamentale per chi lavora stagionalmente e vuole tutelare i propri diritti economici. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa vigente.Indice dei contenutiLa busta paga finale a fine contratto stagionaleTFR stagionali: come funziona la liquidazioneFondo pensione e lavoro stagionaleTFR in azienda o in fondo pensione: le differenzeDomande frequenti sul TFR stagionali La busta paga finale a fine contratto stagionaleQuando un contratto stagionale giunge alla scadenza naturale, il datore di lavoro è tenuto a liquidare tutte le competenze maturate dal lavoratore. La busta paga finale — tecnicamente chiamata prospetto paga di fine rapporto — deve contenere tutte le voci ordinarie dell’ultimo periodo lavorato, più alcune voci specifiche legate alla cessazione del rapporto.In particolare, nella busta paga finale di un lavoratore stagionale devono essere liquidate:la retribuzione delle ore lavorate nell’ultimo mese (o frazione di mese);le ferie non godute, convertite in indennità sostitutiva;i permessi e i ROL maturati e non fruiti;la tredicesima mensilità (o ratei di altre mensilità aggiuntive previste dal CCNL applicato);ogni altro emolumento contrattuale spettante.Il lavoratore stagionale, a differenza di chi si dimette volontariamente da un contratto a tempo indeterminato, ha diritto a tutte queste voci senza penalizzazioni, poiché la fine del contratto stagionale è una scadenza prefissata e non una risoluzione anticipata per volontà del dipendente. TFR stagionali: come funziona la liquidazioneIl TFR stagionali — meglio noto come liquidazione — è regolato dall’art. 2120 del Codice Civile e si matura durante tutto il rapporto di lavoro, inclusi i periodi stagionali. Non importa quindi la durata del singolo contratto: ogni mese lavorato contribuisce all’accumulo del TFR.La formula di calcolo è quella classica prevista dalla legge: la retribuzione annua utile ai fini TFR viene divisa per 13,5. Il risultato è la quota annua di TFR che matura. Su questa quota si applica ogni anno una rivalutazione pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione rilevata dall’ISTAT (indice dei prezzi al consumo).Per il lavoratore stagionale, la liquidazione del TFR avviene al termine di ogni singolo contratto, con alcune eccezioni importanti:se il datore di lavoro ha meno di 50 dipendenti, il TFR resta in azienda e viene liquidato alla fine di ogni contratto stagionale;se il datore di lavoro ha 50 o più dipendenti, il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 in poi viene obbligatoriamente versato al Fondo di Tesoreria INPS (anche noto come INPS-Tesoreria), e l’INPS lo eroga al lavoratore alla cessazione;se il lavoratore ha aderito a un fondo pensione complementare, il TFR viene versato al fondo anziché restare in azienda o andare all’INPS.In tutti i casi, alla scadenza del contratto stagionale il lavoratore riceve la quota di TFR maturata nel periodo lavorato, tassata secondo il regime della tassazione separata previsto dal TUIR. Fondo pensione e lavoro stagionaleIl tema del fondo pensione per i lavoratori stagionali è particolarmente delicato. Se durante il rapporto di lavoro il dipendente ha aderito a un fondo pensione complementare — riversando il proprio TFR al fondo anziché tenerlo in azienda — al termine del contratto stagionale si apre una fase di gestione della posizione previdenziale.La normativa di riferimento è il D.Lgs. 252/2005 (decreto sulla previdenza complementare). Questo decreto disciplina cosa accade alla posizione individuale accumulata nel fondo quando cessa il rapporto di lavoro.Le opzioni disponibili per il lavoratore stagionale al termine del contratto sono essenzialmente tre:Mantenere la posizione nel fondo: la somma resta investita nel fondo pensione senza contribuzioni attive. È la scelta più comune per chi sa che tornerà a lavorare stagionalmente e vuole continuare ad accumulare per la pensione;Trasferire la posizione a un altro fondo: il lavoratore può trasferire il montante accumulato a un altro fondo pensione, ad esempio un PIP (Piano Individuale Pensionistico), e continuare a versare autonomamente;Richiedere il riscatto della posizione (parziale o totale): è possibile solo in presenza di specifiche cause previste dal D.Lgs. 252/2005, tra cui la disoccupazione prolungata o invalidità permanente. Il riscatto anticipato totale è consentito in caso di inoccupazione superiore a 48 mesi.È importante sapere che il lavoratore stagionale non è obbligato a riscattare la propria posizione al termine del contratto: può semplicemente lasciarla «in sospeso» nel fondo, dove continuerà a essere rivalutata secondo il rendimento del comparto scelto. TFR in azienda o in fondo pensione: le differenze per i stagionaliUna delle decisioni più importanti per qualunque lavoratore — stagionale o meno — riguarda la destinazione del TFR: tenerlo in azienda oppure versarlo a un fondo pensione complementare. Per i lavoratori stagionali questa scelta ha alcune particolarità.Chi tiene il TFR in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS) lo riceve interamente alla cessazione del contratto. La rivalutazione annua è garantita per legge, ma l’importo finale tende a essere inferiore rispetto a quello ottenibile con un fondo pensione ben gestito nel lungo periodo, anche per via della fiscalità più favorevole dei fondi pensione.Chi invece versa il TFR al fondo pensione beneficia di:tassazione agevolata sulle prestazioni in uscita (aliquota del 15%, riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione);possibilità di detrarre i contributi versati fino a 5.164,57 euro annui dal reddito imponibile IRPEF;rendimenti potenzialmente superiori all’inflazione nel lungo periodo, se si sceglie un comparto azionario o bilanciato adatto al proprio orizzonte temporale;protezione dai creditori: le somme versate al fondo pensione sono impignorabili e insequestrabili.Per il lavoratore stagionale che alterna periodi di lavoro a periodi di inattività, la scelta del fondo pensione richiede una valutazione attenta: durante i periodi senza contratto non ci sarà contribuzione datoriale al fondo, ma la posizione rimane attiva e si rivaluta comunque. Domande frequenti sul TFR stagionaliQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 3, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Dimissioni-Volontarie-2026-TFR-e-Naspi.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-03 17:00:002026-09-01 14:28:09TFR stagionali 2026: busta paga e fondo pensione a fine contratto
NOTIZIETrasferimento d’azienda e dipendenti: come cambia la busta paga nel passaggioQuando un’azienda viene ceduta, trasferita o fusa con un’altra realtà, i lavoratori si trovano spesso in una situazione di incertezza: cambierà il mio contratto? La mia busta paga resterà la stessa? Potranno licenziarmi? Il trasferimento d’azienda e i dipendenti sono regolati in Italia da norme precise, che garantiscono la continuità del rapporto di lavoro e la tutela delle condizioni economiche già acquisite. In questo articolo vediamo cosa prevede la legge, come cambia (o non cambia) la busta paga nel passaggio, e quali diritti spettano ai lavoratori coinvolti.Indice dei contenutiCosa si intende per trasferimento d’aziendaLa continuità del rapporto di lavoro: il principio cardineCome cambia la busta paga nel passaggio tra datoriIl diritto di opposizione e le dimissioni per giusta causaGli obblighi di informazione del datore di lavoroQuando il trasferimento riguarda solo un ramo d’aziendaDomande Frequenti sul trasferimento d’azienda e la busta pagaCosa si intende per trasferimento d’aziendaIl trasferimento d’azienda è una nozione ampia che comprende qualsiasi operazione che comporti il cambiamento del soggetto titolare di un’attività economica organizzata, mantenendone l’identità. In pratica, rientrano in questa categoria:la cessione d’azienda (vendita dell’intera azienda o di un ramo di essa)la fusione tra societàla scissione aziendalel’affitto d’aziendal’appalto, in talune circostanze specifiche previste dalla giurisprudenzaLa norma di riferimento è l’art. 2112 del Codice Civile, che in Italia garantisce la tutela dei lavoratori in tutti questi scenari. La norma è stata rafforzata nel tempo dal recepimento delle direttive europee in materia, in particolare la Direttiva 2001/23/CE, che ha armonizzato le regole a livello comunitario.Un elemento fondamentale: la tutela scatta indipendentemente dalla volontà delle parti. Significa che anche se il contratto di cessione non menziona esplicitamente i dipendenti, questi conservano automaticamente tutti i loro diritti. La continuità del rapporto di lavoro: il principio cardineIl principio più importante che governa il passaggio di dipendenti nel trasferimento d’azienda è la continuità automatica del rapporto di lavoro. L’art. 2112 c.c. stabilisce che il lavoratore non deve dare alcun consenso al trasferimento: il contratto prosegue con il nuovo datore di lavoro (cessionario) alle stesse condizioni economiche e normative.Questo significa concretamente che:l’anzianità di servizio viene mantenuta e riconosciuta integralmenteil livello contrattuale (qualifica, mansione, categoria) resta invariatola retribuzione mensile non può essere ridotta unilateralmente dal nuovo datoretutti i premi, superminimi e benefit già maturati vengono preservatile ferie maturate e non godute restano a carico del cessionarioIn altre parole, il lavoratore non “riparte da zero”: porta con sé tutta la storia del suo rapporto lavorativo. Questa è la differenza fondamentale rispetto a una normale assunzione. Come cambia la busta paga nel passaggio tra datoriLa domanda che più preoccupa i lavoratori coinvolti in un trasferimento d’azienda riguarda proprio la busta paga: cambierà qualcosa?La risposta è articolata. La retribuzione base non può essere ridotta: il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per tutti i crediti del lavoratore maturati fino alla data del trasferimento. Questo vale per eventuali arretrati, mensilità non pagate, tredicesima e quattordicesima maturate.Possono invece cambiare alcuni elementi della busta paga legati al contratto collettivo applicato:Se il nuovo datore applica un CCNL diverso, le voci della retribuzione potrebbero essere strutturate in modo differente, anche se il totale netto non può diminuireI benefit aziendali (auto aziendale, buoni pasto, welfare) dipendono dalla policy del nuovo datore e possono cambiare se non sono stati contrattualmente garantitiGli accordi integrativi aziendali del precedente datore potrebbero non applicarsi automaticamente se il cessionario non vi aderisceUn aspetto spesso trascurato riguarda il TFR (Trattamento di Fine Rapporto). In caso di trasferimento d’azienda, il TFR maturato non viene liquidato: passa in carico al nuovo datore, che lo eroga al termine definitivo del rapporto di lavoro. Solo se il lavoratore decide di dimettersi entro tre mesi dalla comunicazione del trasferimento (esercitando il cosiddetto diritto di recesso), il TFR viene liquidato immediatamente. Il diritto di opposizione e le dimissioni per giusta causaLa legge italiana tutela anche chi non vuole essere trasferito. L’art. 2112 c.c. riconosce al lavoratore il diritto di dimettersi per giusta causa entro tre mesi dalla data di trasferimento, qualora le condizioni del rapporto subiscano un peggioramento sostanziale.Le dimissioni per giusta causa da trasferimento d’azienda hanno conseguenze importanti:il lavoratore ha diritto alla liquidazione immediata del TFR, come se fosse stato licenziatospetta l’indennità sostitutiva del preavvisoil lavoratore può accedere alla NASpI (indennità di disoccupazione), perché le dimissioni per giusta causa sono equiparate al licenziamento involontario ai fini previdenzialiAttenzione: non basta che le condizioni “cambino” in senso astratto. Il peggioramento deve essere concreto e dimostrabile. Un semplice cambio di sede lavorativa o di orario non sempre integra la giusta causa, a meno che non sia significativo e non concordato.L’accesso alla NASpI in seguito a dimissioni per giusta causa è un tema delicato che richiede attenzione nella presentazione della domanda. Per chi si trova in questa situazione è consigliabile affidarsi a un patronato o a un operatore qualificato. Gli obblighi di informazione del datore di lavoroIl trasferimento d’azienda non può avvenire in silenzio. La legge impone precise obbligazioni di informazione e consultazione nei confronti dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali.Almeno 25 giorni prima del trasferimento, il cedente e il cessionario devono comunicare ai sindacati (RSA o RSU):la data del trasferimento e le motivazionile conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratorile misure previste nei confronti dei dipendentiSe in azienda non sono presenti rappresentanze sindacali, la comunicazione deve essere inviata direttamente ai lavoratori interessati. In caso di violazione di questi obblighi, il cedente e il cessionario rischiano sanzioni amministrative e possono essere esposti a contestazioni da parte dei lavoratori.In presenza di licenziamenti illegittimi o violazioni dei diritti del lavoratore nel contesto del trasferimento, i dipendenti possono ricorrere al giudice del lavoro. Quando il trasferimento riguarda solo un ramo d’aziendaNon sempre il trasferimento coinvolge l’intera azienda. Spesso si parla di cessione di ramo d’azienda: solo una parte dell’attività viene ceduta a un soggetto diverso, mentre il resto rimane al cedente.In questo caso, i dipendenti assegnati a quel ramo passano automaticamente al cessionario, con le stesse tutele dell’art. 2112 c.c. La norma si applica pienamente anche ai rami, purché si tratti di una parte dell’azienda dotata di una propria identità funzionale e organizzativa.La questione è spesso oggetto di contenzioso: il datore cedente potrebbe tentare di “svuotare” artificialmente un ramo per trasferire lavoratori senza applicare le tutele. In questi casi la giurisprudenza interviene a favore del lavoratore, riqualificando l’operazione.Per i lavoratori domestici (colf, badanti, assistenti familiari), le regole sono parzialmente diverse perché il loro rapporto è disciplinato dal CCNL di settore e dalla normativa specifica. Chi assiste un anziano e cambia datore in seguito a un trasferimento di famiglia si trova in una situazione particolare che merita una valutazione individuale.Domande Frequenti sul trasferimento d’azienda e la busta pagaQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 2, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-02 18:00:002026-09-01 10:30:36Trasferimento d’azienda e dipendenti: come cambia la busta paga nel passaggio
NOTIZIEAssegno d’invalidita’, niente trattenuta con 40 anni di contributiChi percepisce l’assegno ordinario di invalidita’ (AOI) dell’INPS e continua a lavorare puo’ trovarsi di fronte a trattenute che riducono l’importo mensile accreditato. Esiste pero’ un caso preciso in cui questa trattenuta non si applica: quando il lavoratore ha maturato almeno 40 anni di contribuzione.Indice dei contenutiCos’e’ l’assegno ordinario di invalidita’Come funziona la trattenuta sui redditi da lavoroL’esenzione con 40 anni di contributiChi ne beneficia concretamenteCome verificare la propria posizione INPSDomande frequenti Cos’e’ l’assegno ordinario di invalidita’L’assegno ordinario di invalidita’ (AOI) e’ una prestazione previdenziale erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) che presentano una riduzione permanente della capacita’ lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermita’ fisica o mentale.A differenza della pensione di inabilita’ totale, l’AOI non presuppone l’impossibilita’ assoluta di lavorare: il beneficiario puo’ continuare a svolgere un’attivita’ lavorativa. Questa caratteristica e’ al centro della questione delle trattenute.Per ottenere l’assegno ordinario di invalidita’ occorre:almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 negli ultimi 5 anni;il riconoscimento medico-legale dello stato di invalidita’ da parte della Commissione INPS.L’assegno ha durata triennale, rinnovabile su domanda del beneficiario. Come funziona la trattenuta sui redditi da lavoroLa legge n. 222 del 1984, che disciplina l’assegno ordinario di invalidita’, prevede un meccanismo di riduzione della prestazione quando il beneficiario percepisce anche redditi da lavoro. In sostanza, se il titolare dell’AOI lavora e guadagna oltre una certa soglia, l’INPS applica una trattenuta che riduce l’assegno erogato.La logica e’ che chi continua a lavorare con una capacita’ ridotta (ma non azzerata) puo’ cumulare redditi da lavoro e prestazione previdenziale solo entro determinati limiti. Quando la somma dei redditi da lavoro supera la soglia stabilita, l’INPS opera una riduzione proporzionale dell’assegno:25% di riduzione se i redditi da lavoro superano il trattamento minimo INPS di quattro volte;50% di riduzione se i redditi da lavoro superano il trattamento minimo di cinque volte.Queste percentuali vengono applicate sull’importo dell’assegno ordinario di invalidita’, con l’effetto di ridurre sensibilmente quanto il lavoratore riceve mensilmente dall’INPS. L’articolo su Assegno Ordinario di Invalidita’ e Redditi da Lavoro: Trattenute e Adempimenti 2026 approfondisce il meccanismo complessivo delle trattenute. L’esenzione con 40 anni di contributiLa svolta normativa rilevante e’ contenuta nell’articolo 8 della legge n. 222 del 1984: quando il titolare dell’assegno ordinario di invalidita’ ha maturato almeno 40 anni di contribuzione, l’INPS non applica alcuna trattenuta sui redditi da lavoro, indipendentemente dal loro importo.Il fondamento della norma e’ logico: con 40 anni di contributi versati, il lavoratore ha sostanzialmente maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata. L’ordinamento non penalizza chi, pur potendo andare in pensione, sceglie di continuare a lavorare in condizioni di ridotta capacita’ lavorativa.Il principio e’ stato piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimita’, nonche’ confermato nelle prassi operative dell’INPS: una volta raggiunti i 40 anni di contributi, il cumulo integrale tra assegno AOI e redditi da lavoro e’ pienamente legittimo senza riduzioni.Questo significa che il lavoratore-invalido con lunga carriera contributiva puo’:percepire l’assegno ordinario di invalidita’ per intero;continuare a lavorare e incassare il pieno reddito da lavoro;non subire alcuna decurtazione dall’INPS per via del cumulo. Chi ne beneficia concretamenteL’esenzione dalla trattenuta si applica ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO (regime generale INPS) che cumulano due condizioni:essere titolari dell’assegno ordinario di invalidita’ riconosciuto dall’INPS;aver maturato almeno 40 anni di contribuzione complessiva (anche con contributi figurativi, da riscatto o da periodi esteri in regime di totalizzazione).E’ importante precisare che i 40 anni di contributi non devono necessariamente essere consecutivi: contano tutti i periodi assicurativi accreditati, compresi quelli relativi a malattia, maternita’, cassa integrazione e altri periodi coperti da contribuzione figurativa.Chi si trova in questa situazione puo’ verificare la propria posizione assicurativa tramite il proprio estratto contributivo INPS, disponibile online sul portale previdenziale. Analogamente, si rinvia all’articolo su Pensioni settembre 2026: calendario pagamenti, cedolino e trattenute per un quadro aggiornato delle comunicazioni INPS sulla gestione dei cedolini pensionistici. Come verificare la propria posizione INPSPer verificare se si ha diritto all’esenzione dalla trattenuta sull’AOI e’ necessario controllare il proprio estratto contributivo INPS. Ecco come procedere:accedere al portale INPS (inps.it) con SPID, CIE o CNS;selezionare “La mia pensione futura” o “Estratto conto contributivo”;verificare il totale degli anni di contribuzione accreditati.Se dall’estratto risulta aver maturato almeno 40 anni di contributi, l’INPS non dovrebbe applicare trattenute sull’AOI. Se invece l’ente previdenziale continua ad applicare trattenute nonostante la soglia dei 40 anni sia stata raggiunta, e’ possibile presentare una richiesta di riesame o un ricorso amministrativo.Domande frequenti Con 40 anni di contributi posso lavorare e percepire l’AOI senza decurtazioni?Si’. La legge n. 222/1984 art. 8 prevede espressamente che chi ha maturato 40 anni di contribuzione non subisce trattenute sull’assegno ordinario di invalidita’ per effetto dei redditi da lavoro percepiti.I contributi figurativi contano per raggiungere i 40 anni?Si’. Tutti i periodi contributivi accreditati dall’INPS concorrono al raggiungimento dei 40 anni: contributi obbligatori, volontari, figurativi (malattia, maternita’, CIG) e da riscatto (es. laurea).Se ho 38 anni di contributi quanto viene ridotto l’AOI?Al di sotto dei 40 anni di contributi si applicano le riduzioni standard previste dalla legge: 25% se il reddito da lavoro supera 4 volte il minimo INPS, 50% se supera 5 volte il minimo. La soglia esatta varia in base all’importo del trattamento minimo aggiornato annualmente dall’INPS.Come posso contestare una trattenuta applicata erroneamente?E’ possibile presentare istanza di riesame alla sede INPS competente, allegando documentazione sull’estratto contributivo che attesta i 40 anni di contribuzione. In caso di diniego, e’ esperibile il ricorso al Comitato provinciale INPS o, in via giudiziale, al Tribunale del lavoro.Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/invalidita-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-27 22:13:352026-08-28 00:14:33Assegno d’invalidita’, niente trattenuta con 40 anni di contributi
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIRimborso 730 Luglio 2026: Chi Lo Riceve, Importo e Come Verificare in Busta PagaIl rimborso 730 luglio 2026 rappresenta il momento in cui milioni di lavoratori dipendenti vedono accreditato direttamente in busta paga il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi 730. Se hai inviato il modello 730 entro la fine di maggio, luglio 2026 è il mese in cui il tuo datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, effettua il conguaglio 730 e ti restituisce le imposte pagate in eccesso. In questa guida ti spieghiamo chi ha diritto al rimborso, come viene calcolato l’importo, dove trovarlo nella busta paga di luglio e cosa fare se non compare. Indice dei contenutiChi riceve il rimborso 730 a luglio 2026Come si calcola l’importo del rimborsoCome trovare il conguaglio 730 in busta pagaPensionati: rimborso ad agosto o settembreCosa fare se il rimborso non compare in busta pagaRimborso incapiente: quando viene dilazionatoControlli preventivi per rimborsi sopra 4.000 euroProssime finestre di rimborso: agosto e settembre 2026Domande frequenti sul rimborso 730 luglio 2026Chi riceve il rimborso 730 a luglio 2026Il rimborso 730 a luglio 2026 spetta ai lavoratori dipendenti e assimilati che hanno presentato il modello 730/2026 (relativo ai redditi 2025) entro il 31 maggio 2026. In questo caso, il datore di lavoro ha il tempo tecnico per elaborare il conguaglio e inserire il credito nella busta paga di luglio.Nello specifico, ricevono il rimborso IRPEF in busta paga luglio i contribuenti che soddisfano tutte queste condizioni:Hanno un sostituto d’imposta (datore di lavoro) che effettua il conguaglioHanno inviato il 730 entro fine maggio 2026 (tramite CAF, commercialista o precompilata online)Dal 730 risulta un credito IRPEF, cioè le detrazioni e deduzioni superano le imposte dovuteNon sono soggetti a controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate (vedi sezione dedicata)Chi ha presentato il 730 a giugno riceverà il rimborso nella busta paga di agosto, mentre chi lo invia a luglio dovrà attendere settembre o ottobre. Il principio è semplice: prima invii la dichiarazione, prima ricevi il rimborso. Per questo il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia sempre di presentare il 730 il prima possibile. Come si calcola l’importo del rimborso 730 luglio 2026L’importo del rimborso 730 non è uguale per tutti: dipende interamente dalle detrazioni fiscali e deduzioni che hai dichiarato nel modello 730. In pratica, il rimborso corrisponde alla differenza tra le imposte già trattenute dal datore di lavoro durante l’anno e quelle effettivamente dovute dopo aver applicato tutte le agevolazioni.Ecco le principali voci che generano un credito IRPEF e quindi un rimborso in busta paga:Spese sanitarie (medici, farmaci, visite specialistiche): detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euroInteressi passivi sul mutuo prima casa: detrazione del 19% fino a 4.000 euro di interessiSpese per figli a carico: istruzione, sport, asili nido (vedi anche l’assegno unico universale)Bonus ristrutturazione e risparmio energetico: rate annuali delle detrazioni al 50% o 65%Spese veterinarie, funebri, di istruzione universitariaContributi previdenziali versati (colf, badanti, previdenza complementare)Ad esempio, se durante il 2025 il tuo datore di lavoro ha trattenuto 5.000 euro di IRPEF, ma dalle detrazioni risulta che ne dovevi pagare solo 4.200 euro, il rimborso 730 luglio 2026 sarà di 800 euro netti direttamente in busta paga. Se invece hai sostenuto molte spese detraibili (ristrutturazione, mutuo, spese mediche importanti), il rimborso può superare anche i 2.000-3.000 euro. Come trovare il conguaglio 730 nella busta paga di luglioUna delle domande più frequenti è: “Dove trovo il rimborso nella busta paga?”. Il conguaglio 730 compare nella busta paga di luglio 2026 come una voce specifica, generalmente nella sezione delle competenze aggiuntive o dei rimborsi fiscali.Ecco come individuarlo passo per passo:Cerca la voce “Conguaglio 730” o “Rimborso IRPEF mod. 730” nella parte centrale del cedolinoPotresti trovare anche “Credito IRPEF da 730” o “Rimb. Mod. 730”: la dicitura varia a seconda del software paghe utilizzato dall’aziendaVerifica che l’importo corrisponda a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (rigo 163 o 164 del 730-3) che ti ha consegnato il CAFIl rimborso potrebbe essere suddiviso in più voci se hai anche addizionali regionali e comunali a creditoSe non riesci a interpretare la busta paga, il consiglio è di confrontare il netto di luglio con quello dei mesi precedenti. Se è sensibilmente più alto, il rimborso 730 è stato erogato. In caso di dubbi, puoi rivolgerti all’ufficio paghe della tua azienda oppure contattare il CAF Centro Fiscale per un supporto nella lettura del cedolino. Pensionati: il rimborso 730 arriva ad agosto o settembreSe sei un pensionato, il rimborso 730 non arriva a luglio ma con tempistiche diverse. L’INPS, che agisce come sostituto d’imposta per i pensionati, ha tempi di elaborazione più lunghi rispetto ai datori di lavoro privati.In base alla data di presentazione del 730, ecco quando i pensionati possono aspettarsi il rimborso:730 inviato entro maggio: rimborso nel cedolino pensione di agosto o settembre 2026730 inviato a giugno: rimborso a settembre o ottobre 2026730 inviato a luglio-settembre: rimborso a ottobre o novembre 2026Per i pensionati, il rimborso compare nel cedolino pensione INPS come voce “Conguaglio 730” o “Rimborso fiscale mod. 730”. Puoi verificarlo accedendo al tuo fascicolo previdenziale sul sito INPS con SPID o CIE. Se sei vicino alla pensione anticipata e vuoi capire come funziona il conguaglio nel passaggio da dipendente a pensionato, il nostro CAF può assisterti. Cosa fare se il rimborso 730 non compare in busta paga a luglioHai controllato la busta paga di luglio e il rimborso 730 non c’è? Non farti prendere dal panico: esistono diverse spiegazioni possibili e nella maggior parte dei casi il problema si risolve facilmente.Ecco le cause più comuni per cui il rimborso 730 potrebbe non comparire nella busta paga di luglio 2026:Hai inviato il 730 dopo maggio: se la dichiarazione è stata trasmessa a giugno, il rimborso slitterà ad agosto. L’Agenzia delle Entrate comunica i risultati al sostituto d’imposta con tempistiche diverse a seconda della data di invioIl datore di lavoro non ha ancora ricevuto il prospetto di liquidazione: a volte i tempi tecnici si allungano, specialmente per le aziende più piccoleSei soggetto a controlli preventivi: per rimborsi superiori a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può bloccare l’erogazione per verifiche (vedi sezione successiva)Hai cambiato datore di lavoro: se hai cambiato impiego dopo aver inviato il 730, il nuovo datore potrebbe non aver ricevuto le informazioni dal precedenteIl 730 presenta un debito, non un credito: in questo caso non c’è rimborso ma una trattenuta aggiuntivaCosa fare concretamente: verifica lo stato della tua dichiarazione accedendo al cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID. Lì puoi controllare se il 730 risulta elaborato e se il prospetto di liquidazione è stato trasmesso al tuo sostituto d’imposta. In alternativa, rivolgiti al CAF Centro Fiscale che ha presentato la tua dichiarazione: possiamo verificare direttamente lo stato del tuo rimborso 730. Rimborso incapiente: quando viene dilazionato nei mesi successiviEsiste un caso particolare che molti contribuenti non conoscono: il rimborso 730 incapiente. Questo accade quando l’importo del rimborso è superiore alle ritenute IRPEF che il datore di lavoro avrebbe dovuto trattenerti nel mese di luglio.Facciamo un esempio pratico: supponiamo che il tuo rimborso 730 sia di 1.500 euro, ma le ritenute IRPEF mensili della tua busta paga sono solo 600 euro. Il datore di lavoro non può rimborsarti più di quanto trattiene. In questo caso, a luglio ricevi 600 euro, e i restanti 900 euro vengono ripartiti nelle buste paga successive (agosto, settembre, eccetera) fino al completo rimborso.Il rimborso incapiente si verifica più frequentemente in queste situazioni:Lavoratori part-time con stipendio basso e ritenute IRPEF ridotteContribuenti con molte detrazioni (ristrutturazione + mutuo + spese mediche)Lavoratori stagionali che non hanno buste paga per tutti i mesi dell’annoDipendenti con reddito basso e quindi poche ritenute mensiliSe il rimborso non viene completato entro dicembre, il datore di lavoro deve indicare l’importo residuo nella Certificazione Unica (CU) dell’anno successivo, e il contribuente potrà recuperarlo nella dichiarazione dei redditi seguente. Controlli preventivi per rimborsi 730 sopra 4.000 euroSe dal tuo 730 risulta un rimborso superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate potrebbe sottoporre la tua dichiarazione a controlli preventivi prima di autorizzare l’erogazione. Questa procedura è stata introdotta per contrastare le frodi fiscali e può ritardare significativamente il rimborso.I controlli preventivi si attivano in particolare quando:Il rimborso supera i 4.000 euroLa dichiarazione presenta elementi di incoerenza rispetto ai dati in possesso dell’AgenziaIl 730 è stato presentato con modifiche significative rispetto al precompilato (ad esempio, aggiunta di molte spese detraibili non presenti nel precompilato)Il contribuente presenta la dichiarazione per la prima volta con un sostituto d’imposta diverso dall’anno precedenteIn caso di controllo preventivo, il rimborso non viene erogato dal datore di lavoro ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate, generalmente entro 6-7 mesi dalla dichiarazione. Il rimborso arriva tramite accredito sul conto corrente se hai comunicato il tuo IBAN all’Agenzia, oppure tramite assegno vidimato inviato a casa.Per velocizzare l’operazione, il consiglio è di comunicare tempestivamente il tuo IBAN all’Agenzia delle Entrate attraverso il sito ufficiale o tramite il tuo CAF di fiducia. Il CAF Centro Fiscale di Udine può verificare se la tua dichiarazione è stata sottoposta a controllo e aiutarti a gestire la situazione.Prossime finestre di rimborso 730: agosto e settembre 2026Se non hai ancora inviato il 730 o lo hai presentato dopo maggio, ecco il calendario dei rimborsi 730 per i mesi successivi a luglio:Busta paga agosto 2026: rimborso per chi ha inviato il 730 entro il 20 giugno 2026Busta paga settembre 2026: rimborso per chi ha inviato il 730 entro il 15 luglio 2026Busta paga ottobre 2026: rimborso per chi ha inviato il 730 entro metà agosto 2026Cedolino pensione agosto/settembre 2026: per i pensionati che hanno inviato il 730 entro maggio-giugnoLa scadenza finale per l’invio del modello 730/2026 è il 30 settembre 2026. Tuttavia, inviare la dichiarazione a ridosso della scadenza significa ricevere il rimborso solo verso novembre-dicembre. Per questo motivo, ti consigliamo di non aspettare: prenota il tuo appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine e invia il 730 il prima possibile per ottenere il rimborso in tempi rapidi.Ricorda anche che il 730 precompilato 2026 è disponibile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Se preferisci un supporto professionale per verificare e integrare i dati, il nostro CAF è a tua disposizione. Domande frequenti sul rimborso 730 luglio 2026Quando arriva il rimborso 730 in busta paga luglio 2026?Il rimborso 730 in busta paga luglio 2026 arriva per i lavoratori dipendenti che hanno inviato la dichiarazione entro fine maggio 2026. Il conguaglio viene effettuato dal datore di lavoro e compare nel cedolino di luglio, generalmente accreditato con lo stipendio di fine mese.Come si calcola il rimborso del 730?Il rimborso si calcola come differenza tra le imposte già trattenute dal datore di lavoro durante il 2025 e l’IRPEF effettivamente dovuta dopo aver applicato detrazioni (spese mediche, mutuo, ristrutturazioni) e deduzioni. Se le trattenute superano il dovuto, la differenza viene rimborsata.I pensionati ricevono il rimborso 730 a luglio?No, i pensionati non ricevono il rimborso a luglio. L’INPS eroga il conguaglio 730 nel cedolino pensione di agosto o settembre 2026 per chi ha presentato la dichiarazione entro maggio. I tempi dell’INPS sono più lunghi rispetto ai datori di lavoro privati.Cosa succede se il rimborso 730 supera i 4.000 euro?Per rimborsi superiori a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può disporre controlli preventivi. In questo caso, il rimborso non viene erogato dal datore di lavoro ma direttamente dall’Agenzia, generalmente entro 6-7 mesi, tramite accredito su conto corrente o assegno vidimato.Perché il rimborso 730 non compare nella busta paga di luglio?Le cause più comuni sono: invio del 730 dopo maggio (il rimborso slitterà al mese successivo), controlli preventivi in corso, cambio del datore di lavoro, oppure la dichiarazione ha generato un debito anziché un credito. Verifica lo stato sul cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.Cos’è il rimborso 730 incapiente?Il rimborso incapiente si verifica quando l’importo del credito è superiore alle ritenute IRPEF mensili. In questo caso, il datore di lavoro rimborsa quanto può a luglio e dilaziona il resto nelle buste paga dei mesi successivi fino al completo rimborso. È frequente per lavoratori part-time o con molte detrazioni.Articoli correlatiPer approfondire il tema del rimborso 730, ti consigliamo anche questi articoli:Rimborso 730 2026: Quando Arriva, Tempi e Come Verificare lo StatoRimborso 730 in Busta Paga 2026: Come Funziona e Cosa Verificare730 Dichiarazione dei Redditi: Guida CompletaDetrazioni Fiscali: Tutte le Agevolazioni Disponibili730 Precompilato 2026: Come Accedere e InviareHai dubbi sul tuo rimborso 730? Contatta il CAF Centro FiscaleSe il tuo rimborso 730 non è arrivato o vuoi verificare lo stato della tua dichiarazione, gli esperti del CAF Centro Fiscale di Udine possono aiutarti. Controlliamo la tua situazione fiscale e ti assistiamo per ottenere il rimborso nel minor tempo possibile.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze e detrazioni: una email a settimana con tutto quello che ti serve sapere. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Giugno 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-28 08:00:002026-04-18 15:05:47Rimborso 730 Luglio 2026: Chi Lo Riceve, Importo e Come Verificare in Busta Paga
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITITrattamento integrativo 2026: chi spetta, calcolo e novità nel 730Il trattamento integrativo 2026 — quello che molti chiamano ancora “bonus Renzi” o “bonus 100 euro” — è un beneficio fiscale riservato ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore a 28.000 euro. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere: chi ha diritto al trattamento integrativo, come si calcola, come appare in busta paga e come recuperarlo o restituirlo tramite il modello 730.Indice dei contenutiCos’è il trattamento integrativo 2026Chi ha diritto al trattamento integrativo 2026Come si calcola il trattamento integrativo 2026Esempi pratici: trattamento integrativo in busta pagaIl trattamento integrativo nel 730 2026Trattamento integrativo e esonero contributivo 7%: le differenzeCosa fare se il TI non è stato erogato in busta pagaCosa fare se il TI è stato erogato in eccessoCasi particolari: pensionati, part-time, più datori di lavoroFAQ: domande frequenti sul trattamento integrativo 2026Hai dubbi sul trattamento integrativo nel tuo 730?Cos’è il trattamento integrativo 2026 Il trattamento integrativo nasce con il Decreto Legge 3/2020 (convertito con Legge 21/2020), che ha sostituito il vecchio bonus Renzi da 80 euro mensili (istituito nel 2014). Dal 1° gennaio 2022, con la Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), è stato ridefinito nella forma attuale: un contributo di 1.200 euro annui (100 euro mensili) per i redditi più bassi, e una forma ridotta calcolata per differenza tra i 28.000 euro.Il trattamento integrativo non è un bonus «una tantum»: viene erogato mensilmente in busta paga dal datore di lavoro che opera come sostituto d’imposta, oppure recuperato direttamente nel modello 730 se non percepito durante l’anno.Attenzione: il trattamento integrativo è cosa diversa dall’esonero contributivo del 7% introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, c.d. “Bonus Babbo Natale”). Sono due misure distinte, non cumulabili sullo stesso importo di reddito, come spieghiamo più avanti.Chi ha diritto al trattamento integrativo 2026 Il trattamento integrativo spetta ai lavoratori dipendenti e assimilati che soddisfano precise condizioni reddituali. Vediamo chi rientra e chi no.Beneficiari (chi riceve il TI)Lavoratori dipendenti del settore privato e pubblicoCollaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.) e assimilatiPercettori di reddito assimilato al lavoro dipendente (es. alcune borse di studio, compensi amministratori con rapporto parasubordinato)Lavoratori con contratto part-time (proporzionato al periodo lavorato)Chi NON ha diritto al TIPensionati: la pensione è reddito assimilato ma il TI è escluso esplicitamente per i pensionatiLavoratori autonomi (P.IVA, professionisti, ditte individuali): il trattamento integrativo si applica solo a redditi di lavoro dipendenteImprenditori con reddito d’impresaSoggetti con reddito complessivo superiore a 28.000 euroLe due fasce di reddito per il TI 2026Reddito complessivoTrattamento integrativoImporto annuoFino a 15.000 euroPieno (se imposta lorda > 0)1.200 euroDa 15.000 a 28.000 euroRidotto (per differenza)Variabile (da 0 a 1.200 euro)Oltre 28.000 euroNessuno0 euroCondizione aggiuntiva per i redditi fino a 15.000 euro: il TI pieno da 1.200 euro spetta solo se l’imposta lorda calcolata sul reddito da lavoro dipendente è superiore a zero. Chi ricade nella no tax area (reddito complessivo sotto 8.500 euro) non ha imposta lorda, quindi non ha diritto al TI.Come si calcola il trattamento integrativo 2026 Fascia fino a 15.000 euro: calcolo TI pienoPer redditi complessivi fino a 15.000 euro il trattamento integrativo è fisso a 1.200 euro annui, purché:Il reddito complessivo sia almeno pari alla no tax area dei dipendenti (circa 8.500 euro)L’imposta lorda calcolata sia maggiore di zeroFormula:Imposta lorda = Reddito complessivo × aliquota IRPEF 23% Detrazione lavoro dipendente (per reddito fino a 15.000 euro) = 1.955 euro Se Imposta lorda > Detrazione lavoro dipendente → TI = 1.200 euro Altrimenti → TI = Imposta lorda - Detrazione lavoro dipendente (se positivo)Fascia 15.000–28.000 euro: calcolo TI ridottoPer redditi tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo non è automatico: spetta solo se la somma delle detrazioni fiscali spettanti supera l’imposta lorda dovuta. In questo caso il TI è pari alla differenza tra detrazioni e imposta lorda, fino a un massimo di 1.200 euro.Formula fascia 15.000–28.000 euro:TI = MIN(1.200 euro ; Somma detrazioni spettanti - Imposta lorda) Se Somma detrazioni ≤ Imposta lorda → TI = 0Le detrazioni rilevanti per questo calcolo includono: detrazione da lavoro dipendente, detrazioni per familiari a carico, detrazioni per oneri (mutuo, spese sanitarie, ecc.), detrazioni per canoni di locazione.Esempi pratici: trattamento integrativo in busta paga Esempio 1: dipendente con reddito 14.000 euroReddito complessivo: 14.000 euroImposta lorda (23%): 3.220 euroDetrazione lavoro dipendente: 1.955 euroImposta lorda > 0 → TI pieno: 1.200 euro annui (100 euro/mese in busta paga)Esempio 2: dipendente con reddito 20.000 euroReddito complessivo: 20.000 euro (fascia 15.000–28.000)Imposta lorda: 23% su 28.000 = 6.440 euro → ma il primo scaglione è 23% fino a 28.000, quindi: 4.600 euro (23% di 20.000)Detrazione lavoro dipendente: proporzionata a 20.000 euro (circa 962 euro)Se detrazioni totali (lavoro + familiari + oneri) superano 4.600 euro → TI pari alla differenza (es. se detrazioni tot = 5.100 → TI = MIN(1.200; 5.100 – 4.600) = MIN(1.200; 500) = 500 euro)Se detrazioni totali ≤ 4.600 euro → TI = 0Esempio 3: part-time per 6 mesi (rapporto parziale)Per rapporti di lavoro che non coprono l’intero anno, il TI è proporzionato ai giorni lavorati. Se un dipendente lavora 180 giorni su 365: TI proporzionato = 1.200 × (180/365) = circa 591 euro.Il trattamento integrativo nel 730 2026 Nel modello 730/2026 (anno di imposta 2025), il trattamento integrativo si gestisce nel Quadro C, sezione dedicata ai redditi da lavoro dipendente e assimilati. Il rigo specifico è il C14, dove il sostituto d’imposta (datore di lavoro) indica l’importo del TI già erogato durante l’anno.In sede di dichiarazione dei redditi avviene il conguaglio:Se il TI erogato in busta paga è corretto → nessuna variazioneSe il TI erogato è inferiore a quanto spettante → il CAF o sostituto riconosce la differenza come credito (rimborso in busta paga o in dichiarazione)Se il TI erogato è superiore a quanto spettante → il lavoratore deve restituire la differenza (detratto dalle successive buste paga o dalla dichiarazione)Per approfondire la compilazione del quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente nel 730, leggi anche il nostro articolo su Quadro C 730/2026: redditi lavoro dipendente, bonus IRPEF e casi particolari.Trattamento integrativo e esonero contributivo 7%: le differenzeCon la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) è stato introdotto un ulteriore sgravio per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 35.000 euro: l’esonero contributivo del 7% (o 6% per redditi tra 25.000 e 35.000 euro), comunemente noto come “Bonus Babbo Natale” o “Cuneo Contributivo”.Molti lavoratori confondono le due misure. Ecco le differenze essenziali:CaratteristicaTrattamento IntegrativoEsonero Contributivo 7%Base normativaDL 3/2020 + L. 234/2021L. 207/2024 (LB 2025)NaturaCredito fiscale (IRPEF)Riduzione contributi INPSFascia redditoFino a 28.000 euroFino a 35.000 euroImportoMax 1.200 euro/annoPercentuale su contributi IVSAppare in busta pagaSì (voce TI)Sì (riduzione contributi)CumulabilitàSì, possibile insiemeSì, possibile insiemeLe due misure non si escludono ma operano su piani diversi: il TI è un credito IRPEF, l’esonero è una riduzione dei contributi previdenziali. Chi rientra in entrambe le fasce può beneficiare di entrambi contemporaneamente.Per le detrazioni da lavoro dipendente e come cambiano in busta paga, consulta anche: Detrazioni Lavoro Dipendente 2026: Importi, Novità e Come Cambiano in Busta Paga.Cosa fare se il TI non è stato erogato in busta paga Può capitare che il datore di lavoro non abbia erogato il trattamento integrativo, ad esempio per:Reddito stimato superiore a 28.000 euro (ma poi risultato inferiore)Cambio di lavoro a metà anno (il nuovo datore non conosceva il reddito del periodo precedente)Errore del sostituto d’impostaLavoratori con più rapporti di lavoro contemporaneiIn questi casi, il TI non percepito si recupera integralmente tramite il modello 730. Il CAF calcola l’importo spettante e lo riconosce come credito IRPEF, che viene poi rimborsato:In busta paga (tramite il sostituto d’imposta), oppureTramite rimborso diretto dell’Agenzia delle Entrate (per chi non ha sostituto)Per capire come funziona il rimborso in busta paga del 730, leggi: Rimborso 730 in Busta Paga 2026: Quando Arriva, Come Funziona e Cosa Verificare.Cosa fare se il TI è stato erogato in eccessoSe il datore di lavoro ha erogato il trattamento integrativo per un importo superiore a quello spettante (ad esempio perché il reddito complessivo finale è risultato superiore al limite), il lavoratore deve restituire la differenza tramite il conguaglio del 730.La restituzione avviene automaticamente: l’importo da restituire viene trattenuto nelle buste paga successive (tipicamente luglio–dicembre) oppure portato a debito nella dichiarazione dei redditi. Non si tratta di una sanzione: è semplicemente un ricalcolo del beneficio effettivamente spettante.Casi particolari: pensionati, part-time, più datori di lavoroPensionati: NON hanno diritto al trattamento integrativo, anche se il loro reddito da pensione è inferiore a 15.000 euro. La pensione INPS, pur essendo tecnicamente reddito assimilato al lavoro dipendente per la tassazione IRPEF, è esclusa dal perimetro del TI.Lavoratori part-time: hanno diritto al TI proporzionato ai giorni di lavoro effettuati nell’anno, se il reddito complessivo rientra nelle soglie previste.Più datori di lavoro contemporanei: ciascun sostituto eroga il TI in autonomia; in sede di conguaglio 730 si verifica l’importo complessivamente spettante, con possibile restituzione se il cumulato supera le soglie.Lavoratori stagionali: ricevono il TI proporzionato al periodo lavorato; il recupero del residuo avviene col 730.Lavoratori autonomi con partita IVA: non spetta alcun trattamento integrativo, indipendentemente dal reddito prodotto.FAQ: domande frequenti sul trattamento integrativo 2026 Il trattamento integrativo è imponibile IRPEF?No. Il TI non concorre alla formazione del reddito complessivo e non è soggetto a IRPEF. È un credito fiscale che riduce l’imposta dovuta, non un reddito aggiuntivo.Il bonus Renzi del 2014 è ancora in vigore nel 2026?No. Il vecchio «bonus Renzi» da 80 euro (poi 100 euro) è stato formalmente abolito e sostituito dal trattamento integrativo con il DL 3/2020. Il TI 2026 è l’erede diretto di quel bonus, con regole aggiornate.Se cambio lavoro a metà anno, perdo il TI?No. Puoi recuperare tutto il TI spettante presentando il modello 730. Il nuovo datore calcolerà il TI solo dal momento in cui sei stato assunto; la differenza per il periodo precedente si recupera in dichiarazione.Il TI si vede in busta paga?Sì, di solito appare come voce separata denominata “Trattamento Integrativo” o abbreviata “T.I.” per un importo di 100 euro mensili (TI pieno) o inferiore (TI ridotto). Se non la vedi, controlla con l’ufficio paghe o verifica in sede di 730.Cosa c’è di nuovo nel 2026 rispetto al 2025?Le regole base del trattamento integrativo restano invariate nel 2026. La novità rilevante riguarda l’interazione con l’esonero contributivo della L. 207/2024, che ha introdotto la struttura a due aliquote (7% e 6%) confermata anche per il 2026. Le soglie reddituali (15.000 e 28.000 euro) e l’importo massimo (1.200 euro) non sono stati modificati.Il TI si applica anche all’indennità di disoccupazione (NASpI)?No. La NASpI è una prestazione di sostegno al reddito, non un reddito da lavoro dipendente, quindi non è nel perimetro del trattamento integrativo.Hai dubbi sul trattamento integrativo nel tuo 730?Il calcolo del trattamento integrativo 2026 dipende dalla tua situazione reddituale complessiva: reddito da lavoro, detrazioni spettanti, eventuali altri redditi. Un errore nel conguaglio può portare a dover restituire somme anche significative.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione del 730/2026: verificheremo il TI correttamente, ottimizzeremo le detrazioni spettanti e ti aiuteremo a capire ogni voce della tua busta paga. Contattaci per un preventivo personalizzato.Leggi anche: Trattamento Integrativo IRPEF 2026: Come Recuperare il Bonus Renzi nel 730Giugno 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-19 11:00:002026-07-03 07:55:25Trattamento integrativo 2026: chi spetta, calcolo e novità nel 730
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOForfettario con Dipendenti e Collaboratori 2026: Limiti di Spesa e CostiSei in regime forfettario e vuoi assumere un dipendente o un collaboratore? La buona notizia e’ che si puo’ fare. La cattiva e’ che esiste un limite di spesa di 20.000 euro lordi annui oltre il quale perdi il regime agevolato. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo nel dettaglio cosa prevede la normativa 2026, quali tipologie di collaboratori rientrano nel limite, quanto costa davvero assumere e quando conviene farlo restando in forfettario o passando al regime ordinario.Il forfettario puo’ avere dipendenti? Si’, con un limiteLa risposta e’ si’: chi e’ in regime forfettario puo’ assumere lavoratori dipendenti, attivare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), inserire apprendisti o tirocinanti. Tuttavia, per non perdere il regime agevolato al 5% o 15%, e’ necessario rispettare un tetto preciso di spesa per il personale.Fino al 2022 il limite era piu’ basso (5.000 euro lordi annui) e questo, di fatto, scoraggiava qualsiasi assunzione strutturata. Dal 1 gennaio 2023, e con conferma anche per il 2026, il tetto e’ stato innalzato a 20.000 euro lordi annui: un importo che permette anche al piccolo professionista o all’artigiano di inserire una collaboratrice part-time o un apprendista senza dover lasciare immediatamente il regime agevolato. ★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Il limite dei 20.000 euro lordi annui: cosa prevede la normativa 2026La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), confermata nelle disposizioni della Legge di Bilancio 2025/2026, ha modificato l’articolo 1, comma 54 della Legge 190/2014, fissando il nuovo tetto a 20.000 euro lordi annui di spesa per:lavoro accessorio (es. PrestO);lavoratori dipendenti (full-time e part-time);collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;compensi a familiari coadiuvanti per le imprese individuali.Il calcolo si fa sul costo lordo complessivo sostenuto nell’anno solare. Se la somma supera 20.000 euro, scatta la causa ostativa: nel periodo d’imposta successivo non potrai piu’ applicare il regime forfettario e dovrai passare al regime ordinario o semplificato.Esempio pratico di calcoloUn consulente forfettario nel 2026 ha sostenuto:Stipendio lordo segretaria part-time: 15.000 euroCompenso co.co.co. progettista esterno: 4.000 euroTotale: 19.000 euroRestando sotto i 20.000 euro, mantiene il forfettario anche nel 2027. Se invece il totale fosse stato 21.000 euro, dal 1 gennaio 2027 sarebbe uscito automaticamente dal regime. Tipologie di collaboratori: cosa rientra nel limite e cosa noNon tutti i rapporti di lavoro o di collaborazione concorrono al tetto dei 20.000 euro. Vediamo nel dettaglio:Rapporti che CONTANO nel limite di 20.000 euroLavoratori dipendenti (a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time);Apprendisti (qualsiasi tipologia: professionalizzante, prima qualifica, alta formazione);Co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative);Lavoratori occasionali e prestazioni accessorie (PrestO, voucher);Tirocinanti retribuiti (limitatamente al rimborso/indennita’);Familiari coadiuvanti dell’impresa individuale (per la quota di compenso ad essi attribuita);Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.Rapporti che NON contano nel limiteFornitori e consulenti con partita IVA (commercialista, avvocato, grafico freelance, agenzia di marketing): sono prestazioni di servizio, non lavoro dipendente;Stage curriculari non retribuiti (universitari/scolastici);Collaboratori autonomi occasionali con ritenuta d’acconto (sotto i 5.000 euro/anno e senza continuita’);Compensi ad amministratori di societa’ (non applicabile al forfettario, che e’ impresa individuale o libero professionista).Attenzione: la qualificazione del rapporto deve essere reale. Se assumi un “finto autonomo” che lavora solo per te, in modo continuativo e con vincolo di subordinazione, l’INPS o l’Ispettorato del Lavoro possono riqualificare il rapporto in lavoro dipendente, con conseguenze fiscali e contributive pesanti. Come assumere un dipendente da forfettario: gli adempimentiAnche se sei in regime forfettario, gli adempimenti per assumere un dipendente sono identici a quelli di qualsiasi datore di lavoro. Ecco i passaggi obbligatori:1. Apertura della posizione INPS dipendentiDevi richiedere all’INPS il codice azienda per la matricola DM (gestione dipendenti), separato da quello eventuale come autonomo. La richiesta si fa telematicamente via Cassetto Previdenziale del Contribuente o tramite il consulente del lavoro.2. Apertura della posizione INAILL’INAIL e’ l’ente che assicura il lavoratore contro infortuni e malattie professionali. Va aperta una posizione assicurativa territoriale (PAT) almeno il giorno prima dell’inizio del rapporto, indicando il codice tariffa relativo all’attivita’ svolta.3. Comunicazione obbligatoria di assunzione (UniLav)Almeno il giorno prima dell’inizio del lavoro, va inviata la Comunicazione Obbligatoria UniLav al Centro per l’Impiego competente, tramite il portale regionale (in FVG: ClicLavoro FVG). Il modello identifica datore, lavoratore, CCNL applicato, mansione, durata.4. Scelta del CCNL applicabileDevi applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro coerente con la tua attivita’ (es. Commercio Confcommercio, Studi Professionali, Metalmeccanico Artigiani). Il CCNL determina retribuzione minima, livelli, ferie, permessi, scatti di anzianita’.5. Lettera di assunzione e busta pagaVa consegnata al lavoratore la lettera di assunzione con tutte le condizioni (data, mansione, livello, retribuzione, periodo di prova). Ogni mese il consulente del lavoro elabora la busta paga, calcola contributi e ritenute, e ti consegna il modello F24 da pagare. Costi reali per assumere un dipendente in forfettarioIl costo aziendale di un dipendente non coincide con la retribuzione lorda in busta paga. Devi sommare diverse voci:Retribuzione lorda (RAL): include base, scatti, contingenza;Contributi INPS a carico del datore di lavoro: circa 28-32% della retribuzione lorda, variabili per CCNL e tipologia di rapporto;INAIL: variabile per tariffa di rischio, mediamente da 0,4% a 4% della RAL;TFR (Trattamento di Fine Rapporto): pari a circa il 7,4% della RAL annua, da accantonare ogni anno;Tredicesima e quattordicesima (se previste dal CCNL);Ferie e permessi non goduti;Visite mediche, formazione obbligatoria, DPI (sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008);Consulente del lavoro: 30-80 euro/mese a busta paga.Esempio: dipendente con RAL 20.000 euroRetribuzione lorda annua: 20.000 euroContributi INPS datore (~30%): 6.000 euroINAIL (stima 1%): 200 euroTFR (7,4%): 1.480 euroConsulente del lavoro: 600 euro/annoCosto aziendale totale stimato: circa 28.300 euroIl dipendente, di contro, ricevera’ un netto in busta di circa 14.500-15.500 euro/anno, considerando ritenute IRPEF e contributi a suo carico (9,19%).Attenzione al limite forfettario: ai fini dei 20.000 euro contano solo le voci specificate dalla norma (essenzialmente retribuzione lorda + co.co.co. + lavoro accessorio). I contributi datoriali e l’INAIL non concorrono al tetto, ma incidono pesantemente sul tuo bilancio reale. Il forfettario come sostituto d’imposta sui dipendentiIl regime forfettario, di regola, non e’ sostituto d’imposta sui compensi dei lavoratori autonomi (per questo non opera ritenute sulla tua fattura al cliente). MA, se assumi dipendenti, la situazione cambia: diventi obbligatoriamente sostituto d’imposta limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e assimilati.Cosa significa concretamente:Trattenute IRPEF: ogni mese trattieni in busta paga l’IRPEF dovuta dal dipendente sulla sua retribuzione;Versamento F24: entro il 16 del mese successivo versi all’erario IRPEF e contributi (codici tributo 1001, 1002, ecc.);Modello 770: entro il 31 ottobre dell’anno successivo presenti il Modello 770 dichiarando ritenute operate e versate;Certificazione Unica (CU): entro il 16 marzo rilasci al dipendente la CU e la trasmetti all’Agenzia delle Entrate;Conguaglio fiscale di fine anno (o alla cessazione del rapporto).Tutti questi adempimenti sono normalmente gestiti dal consulente del lavoro, che li include nella sua parcella mensile/annuale. Costi del personale non deducibili: il vero nodo del forfettarioEcco il punto piu’ delicato. Nel regime forfettario il reddito imponibile si calcola applicando ai compensi un coefficiente di redditivita’ (40%, 67%, 78%, 86%, ecc. a seconda del codice ATECO). Il restante e’ considerato come costo forfettario: non puoi dedurre analiticamente nessuna spesa effettiva, nemmeno quelle del personale.Questo significa che:I 28.000 euro di costo aziendale di una dipendente NON abbattono il tuo reddito imponibile;Paghi comunque l’imposta sostitutiva (5% o 15%) sul reddito calcolato col coefficiente, come se il dipendente non ci fosse;Tuttavia, lo stipendio lordo entra nel conteggio del tetto 20.000 euro.Conviene assumere restando in forfettario? Spesso noQuando i costi del personale diventano significativi, e’ fiscalmente piu’ conveniente passare al regime ordinario o semplificato, dove i costi sono integralmente deducibili. La convenienza dipende da:Coefficiente di redditivita’ della tua attivita’ (piu’ alto = forfettario meno conveniente);Volume dei compensi annui;Entita’ dei costi reali (personale, affitti, beni strumentali);Aliquota agevolata (5% start-up vs. 15% standard).In linea di massima, se assumi un dipendente con RAL superiore a 12-15.000 euro e hai compensi annui sopra 50-60.000 euro, vale la pena fare una simulazione comparativa con il commercialista prima di confermare il forfettario.Alternative all’assunzione direttaSe non vuoi gestire un dipendente strutturato, esistono alternative che possono coprire le tue necessita’ lavorative senza eccessivi costi e adempimenti:1. Lavoratori autonomi con partita IVAI collaboratori esterni con partita IVA (freelance, consulenti, professionisti) non rientrano nel limite dei 20.000 euro e i loro compensi non sono soggetti agli adempimenti del lavoro dipendente. Attenzione pero’ alla genuinita’ del rapporto: l’autonomia deve essere reale (orari, sede, modalita’ operative).2. PrestO (lavoro occasionale digitale)Il Libretto Famiglia e il contratto di Prestazione Occasionale (PrestO) permettono di pagare prestazioni saltuarie con limiti annui:Massimo 10.000 euro/anno da parte di un committente verso la totalita’ dei prestatori;Massimo 2.500 euro/anno per ogni singolo prestatore dallo stesso committente;Massimo 5.000 euro/anno per ogni prestatore da tutti i committenti.Le somme PrestO concorrono al limite dei 20.000 euro del forfettario.3. Stage e tirocini curriculariGli stage curriculari universitari o scolastici non comportano costi salariali (eventualmente solo un rimborso spese facoltativo). Sono utili per attivita’ temporanee o per testare un futuro collaboratore.4. Co.co.co.Le collaborazioni coordinate e continuative sono ammesse anche in forfettario: il collaboratore e’ iscritto alla Gestione Separata INPS e i suoi compensi rientrano nel tetto dei 20.000 euro. Gestione piu’ leggera del lavoro dipendente, ma occorre verificare che non si configuri etero-organizzazione (rischio riqualificazione). Familiari coadiuvanti: regole specifiche per le ditte individualiSe sei un’impresa individuale (artigiano, commerciante) e ti fai aiutare da un familiare nell’attivita’, puoi inquadrarlo come collaboratore familiare. Le regole:Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS come coadiuvante familiare;Versamento contributi minimi (anche se non c’e’ compenso);Il compenso eventualmente attribuito al familiare concorre al tetto dei 20.000 euro;Per i liberi professionisti forfettari (non imprese), la figura del familiare coadiuvante non e’ prevista nelle stesse modalita’: occorre un contratto specifico (lavoro dipendente, co.co.co., autonomo).Esempio pratico: consulente forfettario assume segretaria part-timeMario, consulente informatico in regime forfettario, ha incassato nel 2026 60.000 euro di compensi. Coefficiente di redditivita’ attivita’ professionali: 78%.Scenario A: senza dipendentiReddito imponibile = 60.000 x 78% = 46.800 euroImposta sostitutiva 15% = 7.020 euroContributi previdenziali Gestione Separata INPS (~26%): 12.168 euroCarico totale: 19.188 euroScenario B: assume segretaria part-time RAL 15.000 euroCosto aziendale segretaria stimato: circa 21.000 euro (lordo + contributi datore + INAIL + TFR)Importo che conta nel limite 20.000 euro: 15.000 euro (RAL) → OK, sotto il tettoMario resta in forfettario nel 2027L’imposta sostitutiva resta 7.020 euro (i 21.000 euro di costo NON sono deducibili)Carico totale Mario: 19.188 + 21.000 = 40.188 euroScenario C: simulazione regime ordinario semplificatoReddito = 60.000 – 21.000 (costi personale) – 4.000 (altri costi reali) = 35.000 euroIRPEF a scaglioni stimata: ~9.500 euro (risparmio rispetto al sostitutiva su 46.800)Contributi Gestione Separata su 35.000 = ~9.100 euroSommando IVA da gestire e adempimenti, in genere il regime ordinario diventa convenientequando i costi reali superano il differenziale del coefficiente forfettario.Conclusione: per Mario, con un solo dipendente part-time e compensi di 60.000 euro, restare in forfettario e’ ancora marginalmente conveniente. Sopra i 70-80.000 euro di compensi e con piu’ di un dipendente strutturato, il regime ordinario diventa la scelta migliore. Cosa succede se superi il limite di 20.000 euroIl superamento del tetto comporta la fuoriuscita dal regime forfettario dal 1 gennaio dell’anno successivo. Da quel momento:Si applica il regime ordinario (o semplificato in contabilita’ semplificata se si rientra nei limiti);L’IVA torna ad essere applicata in fattura e va versata trimestralmente o mensilmente;I costi diventano interamente deducibili dal reddito;L’IRPEF si applica a scaglioni progressivi (23%, 35%, 43%);Si possono detrarre detrazioni d’imposta su spese personali (sanitarie, ristrutturazioni, ecc.).Il rientro nel forfettario sara’ possibile solo dopo aver rispettato per un anno tutti i requisiti previsti dalla legge.Domande frequenti su forfettario e dipendentiPosso assumere un apprendista in regime forfettario?Si’, l’apprendistato e’ ammesso. Lo stipendio lordo concorre al limite di 20.000 euro. L’apprendistato professionalizzante gode di sgravi contributivi importanti, riducendo il costo aziendale rispetto a un dipendente standard.Il commercialista o l’avvocato a cui pago la parcella conta nel tetto 20.000 euro?No. I compensi a fornitori e consulenti con partita IVA non concorrono al limite. Sono prestazioni di servizio professionale, non lavoro subordinato o parasubordinato.Se assumo a meta’ anno, il limite si proporziona?No. Il tetto e’ fisso a 20.000 euro per anno solare indipendentemente dalla durata del rapporto. Se assumi il 1 luglio con RAL annua di 30.000 euro, in 6 mesi spendi 15.000 euro lordi, quindi sei sotto il limite.Sono forfettario libero professionista: posso assumere un familiare come collaboratore?Per i liberi professionisti la figura del collaboratore familiare in senso fiscale-contributivo non e’ prevista come per le imprese commerciali. Puoi pero’ assumere un familiare come dipendente, co.co.co. o stipulare con lui un rapporto autonomo se ha partita IVA, applicando le regole ordinarie.Devo presentare il Modello 770 anche se ho un solo dipendente?Si’. Il Modello 770 e’ obbligatorio per qualsiasi sostituto d’imposta, anche con un solo dipendente. Lo presenta in genere il consulente del lavoro insieme alla CU.Conviene davvero assumere se sono in forfettario?Dipende dal volume dei compensi e dal coefficiente di redditivita’. In linea generale, se il costo dei dipendenti supera il 20-25% dei compensi, il regime ordinario diventa fiscalmente piu’ conveniente perche’ i costi sono deducibili. Una simulazione personalizzata e’ fondamentale.Posso utilizzare i voucher PrestO per pagare un collaboratore saltuario?Si’, entro i limiti di legge (massimo 2.500 euro/anno per singolo prestatore, 10.000 euro complessivi annui per il committente). Le somme PrestO contano nel tetto dei 20.000 euro del forfettario. Vuoi assumere o stai per superare il limite? Affidati al CAF Centro FiscaleDecidere se assumere un dipendente restando in forfettario o passare al regime ordinario richiede una valutazione personalizzata che tenga conto del tuo coefficiente di redditivita’, dei costi reali, delle prospettive di crescita. Un errore di calcolo puo’ costarti la fuoriuscita dal forfettario o, peggio, una scelta fiscalmente svantaggiosa per anni.Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a:Simulare il carico fiscale forfettario vs ordinario in base alla tua attivita’;Calcolare il costo aziendale reale di un nuovo dipendente o collaboratore;Verificare il rispetto del tetto dei 20.000 euro;Coordinarti con un consulente del lavoro di fiducia per gli adempimenti operativi;Pianificare il passaggio al regime ordinario quando conviene.Prenota un appuntamento: ti aspettiamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine. Chiamaci allo 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Email: info@centrofiscale.com.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Giugno 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-16 08:00:002026-05-24 09:54:44Forfettario con Dipendenti e Collaboratori 2026: Limiti di Spesa e Costi